601. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 599 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementato di 79,1 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto degli effettivi incassi dell'anno 2019. 602. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «imprese turistico-ricettive» sono inserite le seguenti: «, le agenzie di viaggio e i tour operator» e le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021». 603. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: «nonche'» sono inserite le seguenti: «le imprese turistico-ricettive,» e dopo le parole: «per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e di 100 milioni di euro per l'anno 2021». 604. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2021. 605. Al fine di valorizzare e promuovere il territorio italiano, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da trasferire successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, da destinare all'erogazione di contributi a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'organizzazione di gare sportive atletiche, ciclistiche e automobilistiche di rilievo internazionale che si svolgano nel territorio di almeno due regioni. 606. Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con proprio decreto, definisce le modalita' di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 605. 607. Per le finalita' di cui al comma 605 del presente articolo, all'articolo 9, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di piu' regioni, l'autorizzazione e' rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara». 608. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e' inserito il seguente: «1-quater. Per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta di cui al comma 1 e' concesso, ai medesimi soggetti ivi previsti, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano le disposizioni del comma 1-ter del presente articolo e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per le finalita' di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui al citato articolo 1 della legge n. 198 del 2016, e' incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022». 609. Per gli anni 2021 e 2022, agli esercenti attivita' commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono di giornali quotidiani o periodici rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita e' riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle condizioni e con le modalita' ivi previste, nel limite massimo di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalita' il suddetto Fondo e' incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente comma sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. 610. Per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta per i servizi digitali di cui all'articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' riconosciuto, alle condizioni e con le modalita' ivi previste, entro il limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalita' il suddetto Fondo e' incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente comma sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. 611. Al comma 357 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola: «quotidiani» sono inserite le seguenti: «e periodici». 612. Al fine di sostenere l'accesso delle famiglie a basso reddito ai servizi informativi, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, ai nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 20.000 euro che beneficiano del voucher per l'acquisizione dei servizi di connessione alla rete internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 1° ottobre 2020, e' riconosciuto un contributo aggiuntivo, dell'importo massimo di 100 euro, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il contributo e' utilizzabile per acquisti effettuati on line ovvero presso gli esercenti attivita' commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, secondo le modalita' operative stabilite ai sensi del comma 613. 613. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma 612 del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 1° ottobre 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di Stato con delega all'informazione e all'editoria, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione del comma 612. 614. Allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo, ai fini di tutela ambientale e di promozione dell'economia circolare, di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il contributo di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' esteso all'acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva. Per l'esercizio finanziario 2021 le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate per un importo di 100 milioni di euro che costituisce limite di spesa. 615. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalita' operative e le procedure per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come integrate dal comma 614 del presente articolo. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, rimodula la ripartizione delle risorse da attribuire alle finalita' di cui alla citata lettera c) del comma 1039, come integrate dal comma 614 del presente articolo, apportando le occorrenti variazioni di bilancio. 616. Al fine di semplificare le procedure contabili di assegnazione delle risorse, tenendo conto dello stabile incremento delle entrate versate a titolo di canone di abbonamento alle radioaudizioni ai sensi degli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le predette entrate sono destinate: a) quanto a 110 milioni di euro annui, al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale quota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Nel predetto Fondo confluiscono, altresi', le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relative ai contributi in favore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale; b) per la restante quota, alla societa' RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ferme restando le somme delle entrate del canone di abbonamento gia' destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalita', sulla base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato dell'anno precedente a quello di accredito. 617. Le somme di cui al comma 616, lettere a) e b), non impegnate in ciascun esercizio possono essere impegnate nell'esercizio successivo. 618. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. 619. A decorrere dal 1° gennaio 2021: a) il comma 292 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' abrogato. Conseguentemente, il comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 190 del 2014; b) i commi 160, 161 e 162 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati; c) al comma 163 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze». 620. All'articolo 239, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con i predetti decreti, le risorse di cui al comma 1 possono essere trasferite, in tutto o in parte, anche alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la realizzazione di progetti di trasformazione digitale coerenti con le finalita' di cui al comma 1». 621. Per l'anno 2021, le attivita' dirette a garantire lo sviluppo, l'implementazione e il funzionamento della piattaforma di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, sono realizzate dalla competente struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. 622. Ai fini dell'attuazione del comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, considerate le iniziative e le attivita' di singole pubbliche amministrazioni che comportano un incremento significativo del numero medio di accessi al secondo al sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), per assicurare la sostenibilita' tecnica ed economica dello SPID, in deroga a quanto previsto dal comma 2-decies dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' corrisposta ai gestori dell'identita' digitale un'indennita' di architettura e di gestione operativa del sistema nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021. A tal fine e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste misure di compensazione, nel limite di spesa indicato, al fine di assicurare ai gestori gli importi dovuti a valere su eventuali risparmi di spesa resi disponibili per gli anni successivi; sono, altresi', previsti i criteri di attribuzione dell'indennita' ai gestori dell'identita' digitale basati su principi di proporzionalita' rispetto al numero di identita' digitali gestite da ciascuno dei gestori e i criteri di comunicazione, a scopo statistico, all'Agenzia per l'Italia digitale da parte delle singole pubbliche amministrazioni del numero di accessi annui ai servizi tramite il sistema di identita' digitale. 623. Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e favorire la fruizione della didattica a distanza ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 20.000 euro annui, con almeno uno dei componenti iscritti a un ciclo di istruzione scolastico o universitario non titolari di un contratto di connessione internet o di un contratto di telefonia mobile, che si dotino del sistema pubblico di identita' digitale (SPID), e' concesso in comodato gratuito un dispositivo elettronico dotato di connettivita' per un anno o un bonus di equivalente valore da utilizzare per le medesime finalita'. 624. Il beneficio di cui al comma 623 e' concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. A tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, da trasferire successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale. 625. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di accesso al beneficio di cui al comma 623. 626. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 per realizzare iniziative, coordinate dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, volte a dare concreta attuazione alla partecipazione dell'Italia alla Conferenza sul futuro dell'Europa. 627. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 54, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: «7-bis. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo e rimborsati prima del 30 giugno 2021 non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non e' superato. 7-ter. Se l'aiuto e' concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passivita' fiscale in relazione alla quale e' concessa l'agevolazione deve essere sorta entro il 30 giugno 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020»; b) dopo l'articolo 60 e' inserito il seguente: «Art. 60-bis. - (Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti) - 1. Le regioni, le province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome, gli altri enti territoriali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione e al presente articolo. 2. Gli aiuti per contribuire ai costi fissi non coperti di cui al presente articolo sono concessi purche' risultino soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'aiuto e' concesso entro il 30 giugno 2021 e copre costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021; b) l'aiuto e' concesso nel quadro di un regime a favore di imprese che subiscono, durante il periodo ammissibile di cui alla lettera a), un calo del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Il periodo di riferimento e' un periodo del 2019, indipendentemente dal fatto che il periodo ammissibile ricada nell'anno 2020 o nell'anno 2021. 3. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione; per costi variabili si intendono quelli sostenuti in funzione del livello di produzione; per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile di cui al comma 2, lettera a), che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno. Ai fini del presente comma, le perdite risultanti dal conto economico durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti. Le svalutazioni sono escluse dal calcolo delle perdite ai sensi del presente comma. L'intensita' di aiuto non puo' superare il 70 per cento dei costi fissi non coperti. Per le microimprese e le piccole imprese, ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, l'intensita' di aiuto non puo' superare il 90 per cento dei costi fissi non coperti. 4. Gli aiuti riconosciuti ai sensi del presente articolo possono essere concessi provvisoriamente sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto e' determinato dopo che le perdite sono state realizzate, sulla base di conti certificati o, con un'adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione, sulla base di conti fiscali. La parte di aiuto che risulta erogata in eccedenza rispetto all'importo definitivo dell'aiuto stesso deve essere restituita. 5. In ogni caso, l'importo complessivo dell'aiuto non puo' superare i 3 milioni di euro per impresa. L'aiuto puo' essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, garanzie e prestiti, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 3 milioni di euro per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. 6. Gli aiuti concessi per contribuire ai costi fissi non coperti di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili. 7. La concessione degli aiuti di cui al presente articolo e' subordinata all'adozione della decisione di compatibilita' da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»; c) agli articoli 61, commi 1, 1-bis, alinea, 2, 3, 4, 6 e 7, 63, comma 2, e 64, comma 2, le parole: «da 54 a 60», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «da 54 a 60-bis»; d) all'articolo 61, comma 2, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020». 628. L'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158, l'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, l'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'articolo 1, commi 670, lettera a), e 671, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recanti disposizioni in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione, sono abrogati. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie gia' insorte. 629. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare la propria normativa alle disposizioni del comma 628. 630. Ai fini del ristoro delle minori entrate delle regioni interessate e' istituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 79,14 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 631. All'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La ritenuta di cui al primo periodo non si applica sugli utili corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale e' istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni». 632. La disposizione di cui al comma 631 si applica agli utili percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 633. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e da OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale e' istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni. 634. Al fine di provvedere agli oneri per i rimedi risarcitori di cui all'articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nei confronti di soggetti detenuti o internati, l'onere di cui all'articolo 9 del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, e' incrementato di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 635. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 426, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021. 636. Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la stabilita' del sistema monetario e finanziario internazionale, la Banca d'Italia e' autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2025 la durata dell'accordo di prestito multilaterale denominato New Arrangements to Borrow (NAB), di cui all'articolo 2, comma 13, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e all'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e a incrementare l'importo massimo del prestito erogabile fino a 13.797,04 milioni di diritti speciali di prelievo. 637. Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la stabilita' del sistema monetario e finanziario internazionale e al fine di rinnovare l'accordo di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, successivamente modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, la Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare con il Fondo monetario internazionale un nuovo accordo di prestito bilaterale, denominato Bilateral Borrowing Agreement, per un ammontare di 23 miliardi e 480 milioni di euro, con scadenza fissata al 31 dicembre 2023, estensibile di un anno fino al 31 dicembre 2024. A decorrere dalla data di acquisto di efficacia del prestito di cui al comma 636 del presente articolo, l'ammontare dell'accordo di prestito bilaterale di cui al presente comma si riduce a 10 miliardi e 115 milioni di euro. 638. Nel quadro della strategia di sostegno ai Paesi piu' poveri e di risposta internazionale alla crisi pandemica ed economica, fermo restando l'accordo di prestito di cui all'articolo 13, comma 6-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, la Banca d'Italia e' autorizzata a concedere un nuovo prestito nei limiti di 1 miliardo di diritti speciali di prelievo da erogare a tassi di mercato tramite il Poverty Reduction and Growth Trust, secondo le modalita' concordate tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. 639. I rapporti derivanti dagli accordi di prestito di cui ai commi 636 e 637 sono regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. 640. Sui prestiti autorizzati dai commi 636, 637 e 638 e' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati e, con riferimento ai prestiti di cui ai commi 636 e 637, la predetta garanzia si estende anche a eventuali rischi di cambio su tutte le posizioni di credito derivanti dall'esecuzione dei relativi accordi. 641. Agli eventuali oneri derivanti dalle garanzie di cui al comma 640 del presente articolo si fa fronte a valere sulle risorse previste ai sensi dell'articolo 13, comma 6-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, nonche' sulle risorse di cui all'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da versare per l'importo eventualmente necessario all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 642. Ai fini dell'attuazione del piano di azione in ottemperanza alla risoluzione n. 1325(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325), sulle donne, la pace e la sicurezza, e alle risoluzioni seguenti, comprese le azioni di promozione, monitoraggio e valutazione dello stesso piano nonche' la formazione nel settore della mediazione e della prevenzione dei conflitti, e per le conseguenti azioni previste, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 643. Al fine di assicurare il riallineamento con gli obiettivi di finanziamento concordati a livello internazionale per l'aiuto pubblico allo sviluppo, il finanziamento annuale in favore dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo previsto dall'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, e' incrementato di 9 milioni di euro per l'anno 2021. 644. Al fine di assicurare l'adempimento delle obbligazioni internazionali, sono disposti i seguenti interventi: a) il contributo per la partecipazione italiana al bilancio dell'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe di cui alla legge 10 marzo 1982, n. 127, e' rideterminato in 25,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. L'articolo 1, comma 983, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' abrogato; b) il contributo al Consiglio d'Europa di cui alla legge 23 luglio 1949, n. 433, e' incrementato di 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021; c) il contributo al Fondo europeo per la gioventu' di cui alla legge 31 marzo 1980, n. 140, e' incrementato di 182.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021; d) il contributo per la partecipazione italiana alla European Peace Facility e' determinato in 55.561.000 euro per l'anno 2021, in 68.561.000 euro per l'anno 2022, in 80.561.000 euro per l'anno 2023 e in 92.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2024. 645. Al fine di coordinare, attraverso la costituzione di un apposito tavolo istituzionale, le iniziative e la realizzazione degli interventi e delle opere necessari allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica previsto per l'anno 2025, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il tavolo istituzionale e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e ne fanno parte il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, il presidente della regione Lazio e il sindaco di Roma capitale, che possono delegare la loro partecipazione a propri rappresentanti, nonche' due senatori e due deputati indicati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, sentiti i gruppi parlamentari. Il predetto tavolo definisce, anche sulla base delle proposte pervenute dalle amministrazioni interessate e delle intese tra la Santa Sede e lo Stato italiano, gli indirizzi nonche' il piano degli interventi e delle opere necessari, da aggiornare e rimodulare su base almeno semestrale, sentite le competenti Commissioni parlamentari. 646. Gli interventi e le opere di cui al comma 645, se realizzati in aree ubicate almeno parzialmente nel territorio della Santa Sede e almeno parzialmente di proprieta' della stessa, sono subordinati alla definizione consensuale, mediante scambio di note tra la Santa Sede e lo Stato italiano, delle modalita' per la loro attuazione. 647. All'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole «2,5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «8,7 milioni di euro per l'anno 2021»; b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alle attivita' all'estero del Commissariato di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54. Il Commissariato e' assistito da un Comitato di monitoraggio, composto da un membro designato dal Presidente della Corte dei conti, in qualita' di presidente, da un componente designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da un componente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Ai componenti del Comitato di monitoraggio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati». 648. Per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, e del Consiglio generale degli italiani all'estero di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, nonche' per introdurre in via sperimentale modalita' di espressione del voto in via digitale per lo svolgimento delle medesime votazioni, e' autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2021. 649. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonche' di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinato: a) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2020, a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti i servizi di cui all'alinea del presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio; b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di cui all'alinea ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. 2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono in ogni caso esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno». 650. All'articolo 1, comma 114, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Una quota pari a 50 milioni di euro delle risorse autorizzate ai sensi del comma 113 e' destinata al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, concernenti gli acquisiti di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3 e adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018 anche mediante contratti di locazione finanziaria. Il contributo di cui al secondo periodo del presente comma e' riconosciuto anche per gli acquisti effettuati senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica prevista dal primo periodo del presente comma». 651. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1034, le parole: «Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo» sono sostituite dalle seguenti: «Entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo»; b) al comma 1042, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»; c) dopo il comma 1042 e' inserito il seguente: «1042-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il pagamento dell'imposta di cui al comma 1042 e' effettuato secondo le classi e gli importi di cui alla seguente tabella: +------------------+----------------+ |CO2 g/km | Imposta (euro) | +------------------+----------------+ |191-210 | 1.100 | +------------------+----------------+ |211-240 | 1.600 | +------------------+----------------+ |241-290 | 2.000 | +------------------+----------------+ |Superiore a 290 | 2.500 | +------------------+----------------+»; d) ai commi da 1043 a 1045, le parole: «al comma 1042», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1042 e 1042-bis»; e) dopo il comma 1046 e' inserito il seguente: «1046-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dal veicolo per la determinazione del contributo di cui al comma 1031 e dell'imposta di cui al comma 1042-bis e' quello relativo al ciclo di prova WLTP previsto dal regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del veicolo medesimo. Nelle more del passaggio al nuovo ciclo di omologazione WLTP, ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 1031 del presente articolo e al comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella carta di circolazione dei veicoli acquistati fino al 31 dicembre 2020 e immatricolati dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, si considera il valore di emissioni di anidride carbonica relativo al ciclo NEDC, secondo quanto stabilito con circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti». 652. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi: a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, il contributo statale e' parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed e' riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro: +------------+----------------------+ |CO2 (g/km) | Contributo (euro) | +------------+----------------------+ |0-20 | 2.000 | +------------+----------------------+ |21-60 | 2.000 | +------------+----------------------+ b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale e' parametrato al numero di g di CO2 emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed e' riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro: +------------+----------------------+ |CO2 (g/km) | Contributo (euro)| +------------+----------------------+ |0-20 | 1.000 | +------------+----------------------+ |21-60 | 1.000 | +------------+----------------------+ 653. I contributi di cui al comma 652 sono riconosciuti per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 654. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica, e' riconosciuto un contributo di euro 1.500 per l'acquisto di un solo veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, qualora il numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) sia compreso tra 61 e 135 e sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro. 655. Il contributo di cui al comma 654 e' riconosciuto per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo, risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice, inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto. 656. I contributi di cui al comma 652 sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui l'acquisto del veicolo di cui ai commi 652 e 654 sia subordinato al totale o parziale finanziamento dell'importo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e l'acquirente puo' in ogni caso estinguere o surrogare il finanziamento stesso in qualsiasi momento e senza penali. 657. A chi acquista in Italia, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, e' riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella: +-------------+----------------+---------------+--------------+ |Massa totale | Veicoli | Ibridi o | Altre | |a terra | esclusivamente | alimentazione | tipologie di | |(tonnellate) | elettrici | alternativa | alimentazione| +-------------+----------------+---------------+--------------+ |0-1,999 | | | | +-------------+----------------+---------------+--------------+ |Con | | | | |rottamazione | 4.000 | 2.000 | 1.200 | +-------------+----------------+---------------+--------------+ |Senza | | | | |rottamazione | 3.200 | 1.200 | 800 | +-------------+----------------+---------------+--------------+ |2-3,299 | | | | +-------------+----------------+---------------+--------------+ |Con | | | | |rottamazione | 5.600 | 2.800 | 2.000 | +-------------+----------------+---------------+--------------+ |Senza | | | | |rottamazione | 4.800 | 2.000 | 1.200 | +-------------+----------------+---------------+--------------+ |3,3-3,5 | | | | +-------------+----------------+---------------+--------------+ |Con | | | | |rottamazione | 8.000 | 4.400 | 3.200 | +-------------+----------------+---------------+--------------+ |Senza | | | | |rottamazione | 6.400 | 2.800 | 2.000 | +-------------+----------------+---------------+--------------+ 658. Ai fini dell'attuazione dei commi 652, 654 e 657 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonche' le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019. 659. Per l'erogazione dei contributi di cui ai commi 652, 654 e 657 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' rifinanziato nella misura di 420 milioni di euro per l'anno 2021 quale limite di spesa secondo la seguente ripartizione: a) euro 120 milioni riservati ai contributi aggiuntivi per l'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO2 e 21-60 g/km CO2 di cui alle lettere a) e b) del comma 652; b) euro 250 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO2 di cui al comma 654; c) euro 50 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica previsti dal comma 657, di cui 10 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici. 660. Per consentire una gestione della linea M1 della metropolitana di Brescia improntata ai criteri di efficienza ed economicita', anche al fine di accrescere la qualita' dei servizi erogati, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 661. All'articolo 1, comma 866, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «nonche' alla riqualificazione elettrica» sono inserite le seguenti: «e, nei limiti del 15 per cento della dotazione del Fondo, alla riconversione a gas naturale dei mezzi a gasolio euro 4 ed euro 5». 662. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 10-bis, al primo periodo, dopo le parole: «un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «e di 68 milioni per l'anno 2021» e, al secondo periodo, dopo le parole: «nel limite di 5 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020 e nel limite di 63 milioni di euro per l'anno 2021»; b) al comma 10-ter, dopo le parole: «nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021» e le parole: «nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020». 663. All'articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021». 664. All'articolo 88 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «e fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 30 aprile 2021»; b) al comma 2, le parole: «e 7 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e 35 milioni di euro per l'anno 2021». 665. All'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: «di 50 milioni di euro per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e di 20 milioni di euro per l'anno 2021». 666. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone a causa dell'insorgenza dell'epidemia di COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitivita' e l'efficienza del settore del trasporto marittimo e del comparto crocieristico dei terminal portuali, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi conseguente al decremento di passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. 667. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 666 del presente articolo alle imprese titolari di concessioni demaniali di cui agli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonche' all'articolo 36 del codice della navigazione. Tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. 668. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 666 e 667 del presente articolo e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 669. Al fine di garantire la continuita' territoriale dell'area dello Stretto di Messina, e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021, di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6 milioni di euro per l'anno 2023 per interventi di riqualificazione del porto di Reggio Calabria volti ad assicurare la mobilita' dei passeggeri e ad agevolare i collegamenti con il porto di Messina. 670. Al comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «del presente decreto» sono inserite le seguenti: «, nonche' esclusivamente di quelle ad uso pesca ed acquacoltura, rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata prima del 31 dicembre 2009,»; b) le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018». 671. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonche' gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale limitatamente all'attivita' relativa ai trasporti ferroviari, per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 in relazione alle attivita' effettuate nel territorio nazionale. A tale fine, le imprese di cui al primo periodo provvedono a rendicontare, entro il 15 marzo 2021, gli effetti economici subiti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, secondo le modalita' definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2021. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro il 30 aprile 2021. 672. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015,n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' autorizzata la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 21,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. 673. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' autorizzata la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19 milioni di euro per l'anno 2022 e di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. 674. L'efficacia delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 672 e 673 del presente articolo e' subordinata alla dichiarazione di compatibilita' da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 675. Al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e di merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, registrati dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021, e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034. 676. Le imprese di cui al comma 675 del presente articolo procedono a rendicontare entro il 31 luglio 2021 gli effetti economici di cui al medesimo comma 675, secondo le modalita' definite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 4 dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 677. Le risorse complessivamente stanziate di cui al comma 675 sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2021. 678. L'erogazione delle risorse assegnate ai sensi del comma 677 del presente articolo e' subordinata alla dichiarazione di compatibilita' da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 679. Allo scopo di sostenere la ripresa del traffico ferroviario e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Lo stanziamento di cui al primo periodo del presente comma e' dedotto da Rete ferroviaria italiana Spa dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021, entro il limite massimo dello stanziamento di cui al medesimo primo periodo, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti a obbligo di servizio pubblico e per i servizi ferroviari merci. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al secondo periodo del presente comma e' determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 680. Eventuali risorse residue, nell'ambito di quelle di cui al comma 679, conseguenti anche a riduzioni dei volumi di traffico rispetto a quelli previsti dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 aprile 2021, sono destinate a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel medesimo periodo. Entro il 30 settembre 2021, Rete ferroviaria italiana Spa trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorita' di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione del comma 679 e del presente comma. 681. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238, dopo le parole: «i contratti di programma» sono inserite le seguenti: «e i contratti di servizio». 682. Il comma 2-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' abrogato. 683. Previa sottoscrizione di apposito accordo di programma tra lo Stato, le regioni e le province autonome interessate, sono attribuiti alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione di quanto previsto all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, tutti i servizi di trasporto ferroviario passeggeri interregionale indivisi attualmente svolti sulle direttrici Trieste-Venezia e Trieste-Udine-Venezia e alla regione Veneto le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione dei servizi ferroviari interregionali indivisi attualmente svolti sulla direttrice Bologna-Brennero. 684. Entro il 31 dicembre 2021, la regione Veneto e la regione Friuli Venezia Giulia procedono all'affidamento dei servizi di cui al comma 683 e alla sottoscrizione dei relativi contratti di servizio, che costituiscono a tutti gli effetti servizi di interesse regionale. 685. Per l'effettuazione dei servizi ferroviari interregionali sono assegnati 11.212.210 euro annui alla regione Veneto e 22.633.652 euro annui alla regione Friuli Venezia Giulia a decorrere dalla data effettiva di cessazione dell'esercizio delle funzioni da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del comma 687. A tale fine, le risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono integrate di 3.906.278 euro annui a decorrere dall'anno 2021. 686. Dalla data di decorrenza dell'affidamento dei servizi di cui al comma 683 del presente articolo, le risorse del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, gia' stanziate per interventi di rinnovo del materiale rotabile ferroviario, sono assegnate alla regione Veneto per 11.042.500 euro per l'anno 2021, 15.859.375 euro per l'anno 2022, 21.875.000 euro per l'anno 2023, 22.649.375 euro per l'anno 2024 e 4.375.000 euro per l'anno 2025 e alla regione Friuli Venezia Giulia per 14.197.500 euro per l'anno 2021, 20.390.625 euro per l'anno 2022, 28.125.000 euro per l'anno 2023, 29.120.625 euro per l'anno 2024 e 5.625.000 euro per l'anno 2025. 687. II Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantire la continuita' del servizio, provvede ad assicurare la continuita' dei collegamenti interregionali di cui al comma 683, nel limite delle risorse destinate allo scopo, fino all'affidamento dei servizi di cui al comma 684 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. 688. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularita', e di assicurare la continuita' del diritto alla mobilita', ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' di mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il contributo previsto dall'articolo 1, commi 124 e 125, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' riconosciuto per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania fino al 31 dicembre 2022, nel limite delle risorse disponibili. A tale fine e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 126 dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019. 689. Per le medesime finalita' di cui al comma 688 del presente articolo, all'articolo 1, comma 125, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera c), le parole: «non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 25.000 euro»; b) alla lettera d), le parole: «non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 25.000 euro». 690. Entro il 30 giugno 2021, in attuazione del principio di leale collaborazione, la Commissione paritetica per l'attuazione dello statuto della Regione siciliana, avvalendosi degli studi e delle analisi di amministrazioni ed enti statali e di quelli elaborati dalla medesima Regione, elabora stime economiche e finanziarie sulla condizione di insularita' della medesima Regione. 691. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' riconosciuto, nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e nel limite di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, alle medesime condizioni previste dal citato comma 1057, anche per gli acquisti di cui al medesimo comma effettuati negli anni dal 2021 al 2026. 692. Al fine di riconoscere l'erogazione del buono mobilita' per il rimborso degli acquisti dei beni e servizi di cui all'articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020, il fondo denominato «Programma sperimentale buono mobilita'», di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, del citato decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. 693. Alle medesime finalita' di cui al comma 692 del presente articolo sono destinate le risorse derivanti dal mancato o parziale utilizzo, alla data del 5 dicembre 2020, dei buoni mobilita' erogati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141. 694. Alla conclusione delle procedure di assegnazione delle risorse di cui ai commi 692 e 693 del presente articolo, le eventuali disponibilita' sono destinate, per l'anno 2021, alla finalita' di cui all'articolo 2, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141. 695. All'onere derivante dal comma 692 del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse gia' iscritte a legislazione vigente sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2021, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 696. Al comma 4 dell'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico e' effettuata su presentazione di un titolo di proprieta' e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o delle associazioni abilitati indicati dall'articolo 60. In caso di nuova immatricolazione di veicoli che sono gia' stati precedentemente iscritti al Pubblico registro automobilistico e cancellati d'ufficio o su richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, il richiedente ha facolta' di ottenere le targhe e il libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purche' la sigla alfa-numerica prescelta non sia gia' presente nel sistema meccanografico del Centro elaborazione dati della Motorizzazione civile e riferita a un altro veicolo ancora circolante, indipendentemente dalla difformita' di grafica e di formato di tali documenti rispetto a quelli attuali rispondenti allo standard europeo. Tale facolta' e' concessa anche retroattivamente per i veicoli che sono stati negli anni reimmatricolati o ritargati, purche' in regola con il pagamento degli oneri dovuti. Il rilascio della targa e del libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, nonche' il rilascio di una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo sono soggetti al pagamento di un contributo, il cui importo e i cui criteri e modalita' di versamento sono stabiliti con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal contributo di cui al periodo precedente concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica». 697. Al fine di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nell'ambito dei trasporti e facilitare la diffusione della mobilita' elettrica non solo nell'ambito urbano, i concessionari autostradali provvedono a dotare le tratte di propria competenza di punti di ricarica di potenza elevata, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, garantendo che le infrastrutture messe a disposizione consentano agli utilizzatori tempi di attesa per l'accesso al servizio non superiori a quelli offerti agli utilizzatori di veicoli a combustione interna. I concessionari autostradali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a pubblicare le caratteristiche tecniche minime delle soluzioni per la ricarica di veicoli elettrici da installare sulle tratte di propria competenza e, nel caso in cui entro centottanta giorni non provvedano a dotarsi di un numero adeguato di punti di ricarica, consentono a chiunque ne faccia richiesta di candidarsi all'installazione delle suddette infrastrutture all'interno delle tratte di propria competenza. In tali casi il concessionario e' tenuto a pubblicare, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una manifestazione di interesse volta a selezionare l'operatore sulla base delle caratteristiche tecniche della soluzione proposta, delle condizioni commerciali che valorizzino l'efficienza, la qualita' e la varieta' dei servizi nonche' dei modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitivita' dell'offerta in termini di qualita' e disponibilita' dei servizi. 698. Al fine di promuovere nuovi sistemi di mobilita' sostenibile, attraverso la definizione di processi di ottimizzazione della logistica in ambito urbano, alle microimprese e piccole imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che svolgono attivita' di trasporto merci urbano di ultimo miglio, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2021, e' riconosciuto un credito d'imposta annuo nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di applicazione e fruizione del credito d'imposta di cui al presente comma, anche con riguardo all'ammontare del credito d'imposta spettante. Al fine di incentivare l'uso di cargo bike a pedalata assistita nel trasporto merci urbano, all'articolo 50, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purche' con questa modalita' il veicolo non superi i 6 km/h.». 699. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 698 e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 700. Al fine di fare fronte ai danni causati dagli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2019 e 2020, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alla realizzazione degli interventi urgenti e alla ricognizione dei fabbisogni previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e' istituito, per l'anno 2021, un apposito fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al secondo periodo si provvede con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.