art. 1 (commi 701-800)
  701.  Per  l'accelerazione  e   l'attuazione   degli   investimenti
concernenti il dissesto idrogeologico, compresi  quelli  finanziabili
tra le linee di azione sulla tutela del  territorio  nell'ambito  del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano,  il  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  e  i  soggetti
attuatori indicati nelle ordinanze del Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile  possono,  sulla  base  della  ricognizione  e  del
riparto di cui al comma 702 e nel  limite  delle  risorse  assegnate,
fare ricorso a contratti di  lavoro  a  tempo  determinato,  comprese
altre forme di lavoro flessibile, con  durata  non  superiore  al  31
dicembre   2021,   di   personale   di   comprovata   esperienza    e
professionalita' connessa alla natura degli interventi. 
  702. Per le finalita' di cui al comma 701, i soggetti ivi  indicati
inviano i  propri  fabbisogni  di  personale  al  Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per  il
successivo  riparto,  tra  i   medesimi   soggetti,   delle   risorse
finanziarie disponibili, nel limite massimo dell'importo  di  cui  al
comma 704. Al riparto si provvede  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze,  previo  parere  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, su proposta del Capo del  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  703. Per l'individuazione del personale di cui  al  comma  701,  le
amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie  vigenti
anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a  tempo
indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze.
Il  personale  assunto  mediante  attingimento  da  graduatorie   per
assunzioni  a  tempo  indeterminato  vigenti,  in  caso  di  chiamata
derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria,  non  perde
il   diritto   all'assunzione   a   tempo   indeterminato,   che   e'
automaticamente posticipata alla data di  scadenza  del  contratto  a
tempo determinato. 
  704. Per l'attuazione dei commi  da  701  a  703  e'  istituito  un
apposito fondo nello stato di previsione del Ministero  dell'economia
e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio  autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri,  con  una  dotazione  di
euro 35 milioni per l'anno 2021. 
  705. Al fine di adeguare la tariffa  relativa  alla  revisione  dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi,  di  cui  all'articolo  80  del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai  sensi  del
comma 12 del citato articolo 80, con proprio decreto, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, modifica  la  tariffa
prevista dall'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al  decreto
del Ministro dei trasporti 2 agosto 2007, n. 161, aumentandola di  un
importo pari a 9,95 euro. 
  706. A titolo di misura compensativa dell'aumento di cui  al  comma
705, per i tre anni successivi alla data di  entrata  in  vigore  del
decreto  di  cui  al  medesimo  comma,  e'  riconosciuto  un   buono,
denominato «buono veicoli sicuri», ai proprietari di veicoli a motore
che nel medesimo periodo temporale sottopongono il proprio veicolo  e
l'eventuale  rimorchio  alle   operazioni   di   revisione   di   cui
all'articolo 80, comma 8, del codice della strada, di cui al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il buono puo' essere riconosciuto
per un solo veicolo a motore e per  una  sola  volta.  L'importo  del
buono e' pari a 9,95 euro. Il buono  di  cui  al  presente  comma  e'
riconosciuto nel limite  delle  risorse  di  cui  al  comma  707  del
presente articolo. Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
con proprio decreto, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente  legge,  definisce  le  modalita'  di  attuazione  del
presente comma. 
  707. Ai fini di cui al comma 706, nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' istituito un fondo
con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni  2021,
2022 e 2023. 
  708. All'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «Ai fini dell'applicazione del primo comma, una nave  si  considera
adibita alla navigazione in alto  mare  se  ha  effettuato  nell'anno
solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno in
corso un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento. Per
viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra due punti di
approdo  durante  il  quale  e'  superato  il  limite   delle   acque
territoriali,  calcolato  in  base  alla  linea  di  bassa  marea,  a
prescindere dalla rotta seguita. I soggetti che  intendono  avvalersi
della facolta' di effettuare acquisti o importazioni senza  pagamento
dell'imposta attestano la condizione della navigazione in  alto  mare
mediante apposita dichiarazione. La dichiarazione deve essere redatta
in conformita' al modello approvato con provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate e deve  essere  trasmessa  telematicamente
all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta  telematica
con indicazione del protocollo di ricezione.  La  dichiarazione  puo'
riguardare anche piu' operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del
protocollo di ricezione della dichiarazione  devono  essere  indicati
nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere  riportati
dall'importatore  nella  dichiarazione  doganale.  I   soggetti   che
dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente,  sulla  base
dell'uso previsto della nave,  verificano,  a  conclusione  dell'anno
solare, la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in
alto mare». 
  709. All'articolo 7 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
471, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo  si
applicano anche a chi effettua operazioni senza addebito d'imposta in
mancanza della dichiarazione di cui all'articolo 8-bis, terzo  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
nonche' al cessionario, committente o  importatore  che  rilascia  la
predetta dichiarazione in assenza  dei  presupposti  richiesti  dalla
legge. 
  3-ter. E' punito con la  sanzione  prevista  al  comma  3  chi,  in
mancanza dei presupposti richiesti dalla  legge,  dichiara  all'altro
contraente o in dogana la sussistenza della condizione dell'effettiva
navigazione in alto mare  relativa  all'anno  solare  precedente,  ai
sensi dell'articolo 8-bis, terzo comma, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»; 
    b) dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente: 
  «4-ter. E' punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente  o
prestatore che effettua cessioni o prestazioni  di  cui  all'articolo
8-bis, primo comma, del decreto del Presidente  della  Repubblica  26
ottobre  1972,  n.  633,  senza  avere  prima  riscontrato  per   via
telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle  entrate  della
dichiarazione di cui all'articolo 8-bis, terzo  comma,  del  medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972». 
  710.  La  dichiarazione  resa   dall'utilizzatore,   in   relazione
all'effettivo  utilizzo  nel  territorio  dell'Unione  europea  delle
prestazioni di servizi di locazione  anche  finanziaria,  noleggio  e
simili non a breve  termine  di  imbarcazioni  da  diporto,  ai  fini
dell'imposta sul valore aggiunto dovuta su tali prestazioni ai  sensi
dell'articolo 7-sexies, comma 1,  lettera  e-bis),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e'  redatta  in
conformita' al modello  approvato  con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia  delle   entrate   ed   e'   trasmessa   telematicamente
all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta  telematica
con indicazione del protocollo di ricezione.  La  dichiarazione  puo'
riguardare anche piu' operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del
protocollo di ricezione della dichiarazione  devono  essere  indicati
nelle  fatture  relative   alla   prestazione   del   servizio.   Gli
utilizzatori   che    dichiarano    una    percentuale    determinata
provvisoriamente, sulla  base  dell'uso  previsto  dell'imbarcazione,
verificano, a conclusione  dell'anno  solare,  la  sussistenza  della
condizione  dell'effettivo  utilizzo  del  servizio  nel   territorio
dell'Unione europea  e  integrano,  entro  il  primo  mese  dell'anno
successivo,  la  dichiarazione.  Il  prestatore  emette  la  nota  di
variazione in relazione alla maggiore o alla minore imposta dovuta ai
sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, senza applicazione di sanzioni e interessi.  In
caso di dichiarazione mendace, l'ufficio dell'Agenzia  delle  entrate
recupera nei confronti dell'utilizzatore la differenza tra  l'imposta
sul  valore  aggiunto  dovuta  in  base  all'effettivo  utilizzo  del
servizio di cui al primo periodo del presente  comma  nel  territorio
dell'Unione europea e l'imposta indicata  in  fattura  in  base  alla
dichiarazione   mendace,   irroga   all'utilizzatore   la    sanzione
amministrativa pari al 30  per  cento  della  differenza  medesima  e
intima il pagamento  degli  interessi  moratori  calcolati  al  tasso
legale con maturazione giorno per giorno. Il prestatore che  effettua
le prestazioni di cui al primo periodo del presente comma senza avere
prima  riscontrato  per  via  telematica   l'avvenuta   presentazione
all'Agenzia delle entrate della dichiarazione prevista  dal  medesimo
primo periodo e' responsabile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta
in relazione all'effettivo utilizzo dei servizi  di  locazione  anche
finanziaria, noleggio e simili non  a  breve  termine  relativi  alle
imbarcazioni da diporto nel territorio  dell'Unione  europea  nonche'
delle eventuali sanzioni e interessi. 
  711. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, sono approvati il modello per la presentazione  delle
dichiarazioni di cui all'articolo 8-bis del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  il  modello  per  la
presentazione della dichiarazione di cui al comma  710  del  presente
articolo, nonche' stabiliti i criteri e le modalita' di  applicazione
delle disposizioni di  cui  ai  commi  da  708  a  710  del  presente
articolo. Entro centoventi giorni dall'adozione del provvedimento  di
cui al primo periodo del  presente  comma,  l'Agenzia  delle  entrate
mette a disposizione dell'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli  la
banca dati delle  dichiarazioni  di  navigazione  in  alto  mare  per
dispensare l'operatore dalla consegna in  dogana  di  copia  cartacea
delle medesime dichiarazioni nonche' delle ricevute di presentazione. 
  712. Le disposizioni di cui ai commi 708, 709 e  710  si  applicano
alle  operazioni  effettuate  a  partire  dal   sessantesimo   giorno
successivo all'adozione del provvedimento del direttore  dell'Agenzia
delle entrate di cui al comma 711. 
  713. A causa delle restrizioni alla circolazione di beni e  persone
imposte per limitare la diffusione del virus SARS-CoV-2,  per  l'anno
2020 si considerano compagnie aeree  che  effettuano  prevalentemente
trasporti internazionali quelle che, ai  sensi  dell'articolo  8-bis,
primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, rispettavano tale requisito con  riferimento
all'anno 2019. 
  714. Al fine di mitigare gli effetti economici sull'intero  settore
aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,  le
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  n.  95269  del  7
aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio
2016, si applicano anche in relazione ai trattamenti di  integrazione
salariale in deroga di  cui  al  comma  300  del  presente  articolo,
richiesti dalle imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera  a),
del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  148.  Agli  oneri  in
termini di fabbisogno e indebitamento netto  derivanti  dal  presente
comma, pari a 88,4 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  715. Per le medesime finalita' di cui al comma 714, nello stato  di
previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e'
istituito un fondo con una dotazione  di  500  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, destinato alla compensazione: 
    a) nel limite di 450  milioni  di  euro,  dei  danni  subiti  dai
gestori aeroportuali in possesso del prescritto certificato in  corso
di validita' rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile; 
    b) nel limite di  50  milioni  di  euro,  dei  danni  subiti  dai
prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in  possesso
del prescritto certificato in corso di validita' rilasciato dall'Ente
nazionale dell'aviazione civile. 
  716. Ai fini della determinazione del contributo riconoscibile alle
imprese beneficiarie di cui al comma 715, si tiene conto  dei  minori
ricavi e dei maggiori  costi  direttamente  imputabili  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 registrati nel periodo compreso tra il  23
febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021 rispetto a quelli  registrati  nel
periodo compreso tra il  23  febbraio  2019  e  il  31  gennaio  2020
relativamente  ai  servizi  offerti,  nonche',  al  fine  di  evitare
sovracompensazioni: 
    a) delle riduzioni di costi registrate nel periodo  compreso  tra
il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021 rispetto al periodo compreso
tra il 23 febbraio 2019 e il 31 gennaio 2020, dovuti all'accesso agli
ammortizzatori sociali, nonche' delle altre  misure  di  sostegno  di
natura pubblica finalizzate a mitigare gli effetti economici  causati
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
    b)  degli  eventuali  importi  recuperabili   da   assicurazione,
contenzioso, arbitrato o altra fonte  per  il  ristoro  del  medesimo
danno. 
  717.  Alle  imprese  beneficiarie  puo'  essere   riconosciuto   un
contributo fino al 100 per cento del pregiudizio subito e determinato
ai sensi del comma 716. Nel caso in  cui  il  totale  dei  contributi
riconoscibili  alla  generalita'  delle  imprese   beneficiarie   sia
complessivamente superiore alle risorse stanziate ai sensi del  comma
715, l'entita' della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa
beneficiaria e'  determinata  in  modo  proporzionale  al  contributo
riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale  dei  contributi
riconoscibili e, comunque, nel limite massimo del 20 per cento  delle
risorse indicate al medesimo comma 715. 
  718. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro il 31 gennaio 2021, previo parere delle  competenti
Commissioni parlamentari, sono definiti i contenuti, il termine e  le
modalita' di presentazione delle domande di  accesso  al  contributo,
nonche' i criteri di determinazione e di erogazione  del  contributo.
Il parere delle Commissioni parlamentari e' reso entro  sette  giorni
dalla  richiesta;  decorso  inutilmente  tale  termine  si  prescinde
dall'acquisizione del parere. 
  719. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 715 a 717 e'
subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea. 
  720.  Nelle   more   del   perfezionamento   della   procedura   di
autorizzazione di cui al comma 719, il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e' autorizzato a erogare, a titolo di  anticipazione,
un importo non superiore a 315 milioni di euro alle imprese aventi  i
requisiti di cui al comma 715, lettera a), che ne facciano richiesta,
nonche' un importo non superiore a 35 milioni di  euro  alle  imprese
aventi i requisiti di cui al comma 715, lettera b), che  ne  facciano
richiesta. L'anticipazione, comprensiva di interessi al tasso Euribor
a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente alla  data  di
erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, e' restituita,  entro  il
15 dicembre 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio  dello
Stato,  in  caso  di  mancato  perfezionamento  della  procedura   di
autorizzazione entro il termine del 30  novembre  2021.  In  caso  di
perfezionamento della procedura di autorizzazione con esito positivo,
non  si  da'  luogo  alla  restituzione  dell'anticipazione  ne'   al
pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitivamente
dai beneficiari. 
  721. All'articolo 13-bis, comma 2,  del  decreto-legge  16  ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2017, n. 172, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «A seguito
dell'affidamento di cui al comma 4 del presente articolo, la societa'
Autobrennero Spa provvede al trasferimento all'entrata  del  bilancio
dello Stato delle risorse accantonate in regime di esenzione  fiscale
fino alla data del predetto affidamento nel fondo di cui all'articolo
55, comma  13,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  mediante
versamenti rateizzati di pari importo,  da  effettuare  entro  l'anno
2028. La societa' Autobrennero Spa provvede al versamento delle  rate
entro il 15 dicembre di ciascuno degli anni successivi  a  quello  di
effettuazione  dell'affidamento  di  cui  al  comma  4  del  presente
articolo. Le risorse versate dalla  societa'  Autobrennero  Spa  sono
riassegnate allo stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e trasferite alla societa'  Rete  ferroviaria  italiana
Spa». 
  722. Al comma 4 dell'articolo 13-bis del decreto-legge  16  ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2017, n. 172, le parole: «entro il 29 dicembre 2020 e  il  versamento
degli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli  anni  precedenti  dal
concessionario subentrante della predetta infrastruttura ai sensi del
comma 3 e' effettuato entro il  31  dicembre  2020»  sono  sostituite
dalle seguenti: «entro il  30  aprile  2021  e  il  versamento  degli
importi dovuti  per  l'anno  2020  e  per  gli  anni  precedenti  dal
concessionario subentrante della predetta infrastruttura ai sensi del
comma 3 e' effettuato per il 50 per cento entro il 30 giugno  2021  e
per il restante 50 per cento entro il 30 aprile  2022».  Ai  relativi
oneri, pari a 70  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle disponibilita' del  Fondo  di
cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Il  presente  comma  entra  in  vigore   il   giorno   stesso   della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
  723. Nelle more dell'adeguamento a quattro corsie della piattaforma
stradale e della messa in sicurezza della strada statale n. 4  -  via
Salaria nel tratto compreso tra il chilometro 56 e il chilometro  64,
la societa' ANAS Spa  e'  autorizzata  a  effettuare  gli  interventi
urgenti di messa in sicurezza del tratto compreso tra  il  chilometro
58 e il chilometro 62, per l'importo di euro  2  milioni  per  l'anno
2021,  utilizzando,  a  tale  fine,  le   risorse   gia'   destinate,
nell'ambito del contratto di programma, alla realizzazione del  piano
di potenziamento e riqualificazione della strada statale n. 4  -  via
Salaria tra il chilometro 56 e il chilometro 64. 
  724. Alla  realizzazione  degli  interventi  urgenti  di  messa  in
sicurezza di cui al comma 723 del presente  articolo  si  provvede  a
valere sulle risorse attribuite al Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti a valere sul fondo di cui  all'articolo  1,  comma  95,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e gia' assegnate alla  societa'
ANAS  Spa  per  la  realizzazione  del  piano  di   potenziamento   e
riqualificazione della strada statale n. 4 - via Salaria  nel  tratto
compreso tra il chilometro 56 e il chilometro 64. 
  725. All'articolo 17-septies, comma 9, del decreto-legge 22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, le parole da: «partecipa al  cofinanziamento»  fino  a:
«dei progetti» sono sostituite dalle  seguenti:  «finanzia  le  spese
sostenute  per  l'acquisto  e  per  l'installazione  degli   impianti
nell'ambito dei progetti». 
  726. All'articolo 8 del decreto legislativo 16  dicembre  2016,  n.
257, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  da  adottare  entro
novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono definite le modalita' di alimentazione  della  PUN
da  parte  dei  gestori  delle  infrastrutture  pubbliche   e   delle
infrastrutture private ad accesso pubblico obbligati a conferire alla
PUN il set minimo di dati e informazioni previsti dal PNire». 
  727. All'articolo 57, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.
120,  le  parole:  «in   coerenza   con   i   propri   strumenti   di
pianificazione» sono sostituite dalle seguenti: «in coerenza con  gli
strumenti di pianificazione regionali e comunali». 
  728. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e' istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di
euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
2022 e 2023. 
  729. Il fondo di cui al comma  728  e'  finalizzato  alla  parziale
copertura dei costi sostenuti dalle Autorita' di sistema portuale per
la rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti, fino a
un massimo del 50 per cento dei predetti costi, secondo le  modalita'
stabilite dal decreto di cui al comma 732. 
  730. Una quota del fondo di cui al comma 728, pari a 1,5 milioni di
euro per l'anno 2021 e a 3 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
2022 e 2023, e' destinata alla rimozione,  alla  demolizione  e  alla
vendita, anche solo parziale, di  navi  e  galleggianti,  compresi  i
sommergibili, radiati  dalla  Marina  militare  presenti  nelle  aree
portuali militari di Augusta, Taranto e La Spezia,  per  i  quali  la
Marina militare resta autorita' competente. 
  731. Per le finalita' di cui al comma 729, le Autorita' di  sistema
portuale sono  autorizzate  a  sostenere  i  costi  necessari,  anche
istruttori, per provvedere alla  rimozione  delle  navi,  delle  navi
abbandonate e dei relitti, ferma restando ogni  iniziativa  utile  al
loro contenimento, in particolare quando vi siano le  condizioni  per
la vendita della nave ai fini del successivo reimpiego. Sia nel  caso
di  vendita  sia  nel  caso  di  demolizione  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nel rispetto degli articoli  12,
13 e 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 20 novembre 2013. 
  732. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro della difesa limitatamente ai  criteri  e
alle modalita' di applicazione del comma 730 del  presente  articolo,
da emanare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, sono  definite  le  modalita'  di  attribuzione
delle  risorse  di  cui  al  comma  728  del  presente  articolo,  di
notificazione all'eventuale proprietario, di  pubblicita'  dell'avvio
delle procedure, di ripartizione dei ricavi realizzati dal  vincitore
di gara con  la  vendita,  anche  dei  soli  rottami  ricavati  dalla
demolizione, ferme restando  le  disposizioni  dell'articolo  73  del
codice della navigazione. 
  733. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge  31
agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28
ottobre 2013, n. 124, e' incrementato  di  50  milioni  di  euro  per
l'anno 2021. 
  734. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e' istituito un Fondo, con una dotazione di  5  milioni
di euro per l'anno 2021, da destinare,  a  titolo  di  ristoro,  alle
citta' portuali che hanno subito perdite  economiche  a  seguito  del
calo del turismo crocieristico prodotto dalla pandemia di COVID-19. 
  735. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con  proprio
decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e
con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo,
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, individua i criteri e le modalita'  di  riparto
del Fondo in ragione della riduzione del numero dei passeggeri. 
  736. Al fine di potenziare  la  gestione  e  il  funzionamento  dei
parchi  nazionali  gia'   costituiti,   nonche'   di   garantire   il
funzionamento dei nuovi parchi nazionali da costituire, le risorse di
cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995,  n.  549,
sono incrementate di 6 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
2021. 
  737. Al fine  di  garantire  il  funzionamento  delle  aree  marine
protette e dei parchi sommersi di cui al comma 10  dell'articolo  114
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'autorizzazione  di  spesa  di
cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001,  n.  93,  e'
incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 
  738. Al fine di promuovere la tutela e la valorizzazione delle aree
nazionali  protette  e  delle  altre  aree  riconosciute  in   ambito
internazionale  per   il   particolare   pregio   naturalistico,   e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2023 per la prosecuzione del programma di cui all'articolo 5-ter  del
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141. 
  739. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1°
giugno 2002, n. 120,  e'  ridotta  di  2  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2023. 
  740. Al fine di tutelare gli ecosistemi  marini,  all'articolo  36,
comma 1, della legge  6  dicembre  1991,  n.  394,  dopo  la  lettera
ee-septies) e' aggiunta la seguente: 
  «ee-octies)  Isole  Cheradi  e  Mar  Piccolo,  da  istituire  anche
separatamente». 
  741.  Per  l'istituzione  delle  aree  di  cui  al  comma  740   e'
autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021.  Alle  relative
spese di funzionamento si provvede con le risorse umane,  strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  742. All'articolo 1, comma 103, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, le parole: «per ciascuno degli anni  2020,  2021  e  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020, nonche' di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022». 
  743. Al fine di valutare la natura ecosostenibile dei  progetti  di
investimento pubblici o privati, in coerenza con il regolamento  (UE)
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno  2020,
relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli  investimenti
sostenibili e recante modifica del  regolamento  (UE)  2019/2088,  e'
istituito, presso il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del  mare,  il  «Sistema  volontario  di  certificazione
ambientale per la finanza sostenibile» cui ciascun soggetto, pubblico
o privato, puo' accedere su base volontaria. 
  744.  Con  delibera   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica, su proposta del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono  definiti,
in  via  sperimentale,  indicatori  volti  a  misurare  il  grado  di
sostenibilita' ambientale e la  natura  ecosostenibile  dei  progetti
pubblici e privati di investimenti nonche' le  modalita'  di  calcolo
degli  stessi,  in  relazione  agli  obiettivi  di  cui   al   citato
regolamento (UE) 2020/852  e  tenuto  conto  dei  criteri  di  vaglio
tecnico adottati dalla Commissione europea in  materia,  in  coerenza
con gli indirizzi adottati  dal  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica ai sensi  dell'articolo  64,  comma  1,  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Con la medesima  delibera,  al
fine di garantire omogeneita' e qualita' del dato e di evitare  costi
di conformita' eccessivamente onerosi per  gli  operatori  economici,
sono definite le modalita' di accesso al sistema di certificazione da
parte dei soggetti pubblici e privati,  con  particolare  riferimento
agli istituti di credito e finanziari,  nonche'  i  dati  da  fornire
necessari al calcolo degli indicatori e le modalita'  di  inserimento
degli stessi mediante specifica piattaforma informatica. 
  745. Al fine di esaminare le richieste  e  rilasciare  la  relativa
certificazione  ambientale,  e'  istituito,   presso   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  il  Comitato
per la finanza ecosostenibile composto da tre esperti  designati  dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
cui uno con funzioni di  presidente,  da  due  esperti  nominati  dal
Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno  con  funzione  di
vicepresidente, e da due  esperti  nominati  dal  Sottosegretario  di
Stato alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  con  funzioni  di
segretario  del  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
sono definite le modalita' di funzionamento del Comitato, compresi  i
compensi per i componenti e gli oneri di funzionamento dello stesso. 
  746. Al fine dell'attuazione dei commi 743, 744 e 745 del  presente
articolo e' autorizzata la spesa di 500.000 euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2021. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della
legge 1° giugno 2002, n.  120,  e'  ridotta  di  500.000  euro  annui
decorrere dall'anno 2021. 
  747. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n.
111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019,  n.
141, le parole: «non superiore allo 0,5% annuo» sono sostituite dalle
seguenti: «non superiore al 2% annuo». 
  748. Al fine di assicurare al Corpo delle capitanerie  di  porto  -
Guardia costiera l'esercizio delle funzioni di vigilanza e  controllo
in  materia  di  tutela  dell'ambiente  marino  e  costiero  di   cui
all'articolo 8 della legge 8 luglio  1986,  n.  349,  all'articolo  3
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e  all'articolo  135  del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, e' autorizzata la spesa di 3 milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2022, da iscrivere nello stato di previsione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  749. Al fine di sostenere e velocizzare  le  attivita'  istruttorie
poste  in  essere  dalla  Commissione  tecnica  per  la   valutazione
dell'impatto ambientale e  la  valutazione  ambientale  strategica  e
dalla Commissione tecnica PNIEC di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  nonche'  dalla   Commissione
istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC  di  cui
all'articolo 8-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del  2006,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
si avvale, mediante specifica  convenzione,  dell'Istituto  superiore
per la protezione e la ricerca ambientale, di cui all'articolo 28 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  750. Per le finalita' di cui al comma 749 e' autorizzata  la  spesa
di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. 
  751. Al fine  di  garantire  l'implementazione  delle  funzioni  di
monitoraggio che il  Sistema  nazionale  a  rete  per  la  protezione
dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132,  nell'ottica
dell'attuazione dei livelli  essenziali  delle  prestazioni  tecniche
ambientali, deve garantire in maniera omogenea in tutto il territorio
nazionale, le risorse destinate all'attuazione dei programmi previsti
dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 13  ottobre  2010,
n. 190, sono incrementate di 6 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2021. 
  752. Al fine di garantire l'attuazione del principio  di  risparmio
dell'acqua attraverso la promozione della misurazione individuale dei
consumi, nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela  del  territorio  e  del  mare  e'  istituito  un  fondo
denominato  «Fondo  per  la  promozione  dell'uso  consapevole  della
risorsa idrica» con una dotazione pari a 500.000  euro  per  ciascuno
degli   anni   2021   e   2022,   destinato   all'effettuazione,   in
collaborazione con l'Autorita' di regolazione  per  energia,  reti  e
ambiente, di campagne informative per gli utenti del servizio  idrico
integrato. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e
l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono definite le modalita' di utilizzo del  Fondo  di  cui  al
presente comma. 
  753. Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  e'
istituito un fondo con una dotazione  di  4,5  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni  2021,  2022  e  2023,  per  l'approvvigionamento
idrico dei comuni delle isole  minori  con  popolazione  inferiore  a
15.000 abitanti. Il riparto delle risorse di cui al primo periodo  in
favore dei predetti comuni e' effettuato  con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
autonomie  locali,  da  adottare  entro  il  28  febbraio  2021,   in
proporzione alle spese sostenute  nell'anno  2020  per  l'acquisto  e
l'approvvigionamento  dell'acqua,   come   certificate   dai   comuni
interessati entro il 31 gennaio 2021. 
  754. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito, per il  successivo  trasferimento  al  bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e la conseguente
assegnazione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie,
un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno  degli
anni 2021, 2022 e  2023.  Il  fondo  di  cui  al  presente  comma  e'
destinato  al  finanziamento  di  iniziative  di  promozione   e   di
attrazione degli investimenti nelle isole minori. 
  755. E' istituito, presso il Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari   di   cui    all'articolo    174-bis    del    codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n.  66,  il  centro  nazionale  di  accoglienza  degli  animali
confiscati ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sottoposti
a particolari forme di protezione  in  attuazione  di  convenzioni  e
accordi internazionali. A tal fine  e'  autorizzata  la  spesa  di  3
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da iscrivere  nello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, per la  stipula  di  una  convenzione  con  il
Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari per la gestione
del centro nazionale di accoglienza di cui al periodo precedente. 
  756. Gli animali sottoposti  a  sequestro  a  opera  dell'autorita'
giudiziaria restano nella custodia giudiziaria  dei  proprietari  con
oneri a carico dei medesimi proprietari fino  all'eventuale  confisca
degli animali stessi. 
  757.  E'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo  per
il recupero della fauna selvatica, con una dotazione di 1 milione  di
euro per l'anno 2021. Il Fondo e'  destinato  al  fine  di  sostenere
l'attivita' di tutela e  cura  della  fauna  selvatica  svolta  dalle
associazioni ambientaliste riconosciute  ai  sensi  dell'articolo  13
della legge 8 luglio 1986, n. 349, il cui statuto  preveda  finalita'
di tutela e cura della fauna selvatica e che gestiscano centri per la
cura e il recupero della fauna selvatica  ai  sensi  della  legge  11
febbraio 1992,  n.  157,  con  particolare  riferimento  alle  specie
faunistiche di interesse comunitario di cui alle direttive  92/43/CEE
del Consiglio, del 21  maggio  1992,  e  2009/147/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio,  del  30  novembre  2009.  Con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  da
adottare entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  sentiti  il  Ministro  delle   politiche   agricole
alimentari e forestali e il Ministro della salute, sono  definite  le
modalita' di utilizzo del Fondo di cui al presente comma. 
  758. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano trasmettono al Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare l'elenco dei centri per il recupero della fauna
selvatica  operanti  nel  rispettivo  territorio  e  afferenti   alle
associazioni di cui al comma 757. 
  759. Al fine di realizzare progetti pilota di educazione ambientale
destinati  a  studenti  degli  istituti  comprensivi   delle   scuole
dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei  comuni
che ricadono nelle zone economiche  ambientali  di  cui  all'articolo
4-ter del decreto-legge 14 ottobre  2019,  n.  111,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  141,  nelle  riserve
MAB-UNESCO e nei siti naturalistici dichiarati dall'UNESCO patrimonio
dell'umanita', e' istituito, nello stato di previsione del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo  con
una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2021  e
2022. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' di riparto  del
fondo di cui al  periodo  precedente.  Alle  attivita'  previste  dal
presente comma, comprese quelle che coinvolgono i docenti scolastici,
si provvede nel limite delle  risorse  del  fondo  di  cui  al  primo
periodo, oltre che nei limiti delle disponibilita' del fondo  per  il
miglioramento  dell'offerta  formativa  dell'istituzione   scolastica
interessata. 
  760. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e
di  favorire  il  riutilizzo  degli  imballaggi  usati   nelle   zone
economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge  14
ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12
dicembre 2019, n. 141, e' promosso il sistema del vuoto a rendere per
gli imballaggi  contenenti  liquidi  a  fini  alimentari,  primari  e
riutilizzabili di cui, rispettivamente, alle lettere  b)  ed  e)  del
comma 1 dell'articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152. 
  761.  Agli  utilizzatori  di  cui  alla  lettera  s)  del  comma  1
dell'articolo 218 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
aventi la sede operativa all'interno di una zona economica ambientale
e che introducono per la vendita il sistema del vuoto a  rendere  per
gli  imballaggi  di  cui  al  comma  760  del  presente  articolo  e'
riconosciuto, in via sperimentale, un contributo  economico  a  fondo
perduto pari alla  spesa  sostenuta  e  documentata  per  un  importo
massimo di 10.000 euro  ciascuno,  corrisposto  secondo  l'ordine  di
presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di  5
milioni di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2021  e  2022,  fino  a
esaurimento delle predette risorse. 
  762. Al fine di promuovere il sistema del vuoto a rendere di cui al
comma 760, gli utilizzatori di cui  al  comma  761  riconoscono  agli
acquirenti, negli anni 2021 e 2022, un abbuono, all'atto  della  resa
dell'imballaggio, pari al 25 per cento  del  prezzo  dell'imballaggio
stesso, contenente la merce  ed  esposto  nella  fattura  o  ricevuta
fiscale o scontrino fiscale. 
  763. Agli utilizzatori che hanno concesso l'abbuono e' riconosciuto
un credito d'imposta di importo pari  al  doppio  dell'importo  degli
abbuoni riconosciuti agli acquirenti. 
  764. Il credito d'imposta di cui al comma 763 e' riconosciuto  fino
a un importo massimo di 10.000 euro annui per  ciascun  utilizzatore,
nel limite massimo complessivo di 5 milioni di  euro  annui  per  gli
anni 2021 e 2022. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente
in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e non e' soggetto al limite di cui al  comma  53
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  765. Le disposizioni dei commi da 760 a 764 sono  riconosciute  nel
rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE)  n.
1407/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   de   minimis,   al
regolamento (UE) n. 1408/ 2013 della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione  europea  agli  aiuti  de  minimis  nel
settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione,
del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli  articoli  107  e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  de
minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 
  766. Con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabilite  le  disposizioni  per
l'attuazione dei commi da 760 a 765. 
  767. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare e' istituito, in  via  sperimentale,
il «Fondo per la promozione  della  tariffazione  puntuale»  con  una
dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2021  e
2022, al fine di incentivare l'adozione dei  sistemi  di  misurazione
puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze  domestiche  al  servizio
pubblico nei comuni aventi la propria superficie in tutto o in  parte
compresa  all'interno  di  una  zona  economica  ambientale  di   cui
all'articolo  4-ter  del  decreto-legge  14  ottobre  2019,  n.  111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141. 
  768. Agli enti di governo d'ambito composti dai comuni  di  cui  al
comma 767 o, laddove non costituiti,  ai  comuni  aventi  la  propria
superficie in tutto o in  parte  compresa  all'interno  di  una  zona
economica ambientale che adottano  uno  dei  sistemi  di  misurazione
puntuale dei rifiuti  conferiti  da  utenze  domestiche  al  servizio
pubblico, ai sensi del decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare 20  aprile  2017,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2017, a valere sulle  risorse
del Fondo di cui al comma 767 del presente articolo,  e'  erogato  un
contributo per la copertura fino al 50 per cento dei costi  sostenuti
per  l'acquisto  delle   infrastrutture   tecniche   e   informatiche
necessarie per l'adozione di uno dei sistemi di misurazione puntuale. 
  769. Con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, sentito  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e  modalita'  per
l'attuazione dei commi 767 e 768, anche  ai  fini  del  rispetto  dei
limiti di spesa ivi previsti. 
  770.  Al  fine  di  promuovere  la  diffusione  di  compostiere  di
comunita' nelle zone economiche ambientali di cui all'articolo  4-ter
del  decreto-legge  14  ottobre  2019,  n.   111,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello  stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare e'  istituito  un  fondo  denominato  «Contributi  per  la
promozione  di  compostiere  di  comunita'  nelle   zone   economiche
ambientali» con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2021 e 2022. 
  771. Il fondo di cui al comma  770  e'  assegnato,  mediante  bandi
pubblici, ai comuni il cui territorio e'  compreso,  in  tutto  o  in
parte, all'interno di una zona economica ambientale, per  contribuire
all'acquisto di compostiere di comunita' da realizzare secondo quanto
disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266. Il
contributo riconosciuto ai comuni ai  sensi  del  presente  comma  e'
cumulabile con  altri  contributi  o  finanziamenti  pubblici,  anche
europei, per la medesima finalita', fino alla concorrenza massima del
100 per cento delle spese sostenute. 
  772. Al fine di garantire nei tempi previsti la realizzazione delle
opere necessarie per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici
invernali 2026 di Milano e Cortina: 
    a) per la realizzazione del Pala  Italia  Santa  Giulia  e  delle
opere infrastrutturali ad esso connesse,  all'interno  del  programma
integrato di intervento Montecity-Rogoredo, le relative procedure  di
VIA regionale si  svolgono  con  le  forme  e  le  modalita'  di  cui
all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  I
termini di cui al predetto articolo sono dimezzati, ad  eccezione  di
quello previsto dall'ultimo periodo del comma 4 del medesimo articolo
per la presentazione delle osservazioni, che e' di trenta giorni; 
    b) per la realizzazione del villaggio olimpico di Milano e  delle
infrastrutture di urbanizzazione ad esso accessorie, qualora entro il
31 luglio 2021 non sia stato adottato il piano attuativo per la  zona
speciale Porta Romana o l'alternativo strumento urbanistico unitario,
come  previsto  dall'accordo  di  programma  per  la   trasformazione
urbanistica delle aree ferroviarie dismesse e in dismissione site nel
comune di Milano correlata al potenziamento del  sistema  ferroviario
milanese,  gli  obiettivi  di   riqualificazione   e   trasformazione
urbanistica dell'area indicata, limitatamente  all'area  identificata
dal masterplan previsto dall'accordo  di  programma  quale  sede  del
villaggio olimpico di  Milano,  possono  essere  realizzati  mediante
permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n. 380,  su  richiesta  dei  soggetti  proprietari  delle  aree
interessate, da presentare entro il 31 ottobre 2021 e previo  assenso
del  collegio  di  vigilanza  istituito  dal  medesimo   accordo   di
programma. 
  773. Al  fine  di  accelerare  e  di  garantire  sotto  il  profilo
ambientale, economico e sociale la realizzazione delle opere connesse
agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026  nei  territori
della regione  Lombardia,  della  regione  Veneto  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano  e  di  incrementare  l'attrattivita'
turistica dei citati territori, e'  autorizzata,  con  riferimento  a
tutte le aree olimpiche, la spesa di 45 milioni di  euro  per  l'anno
2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 
  774. Con uno o piu' decreti del Ministro per le politiche giovanili
e lo sport,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  da  adottare  previa  intesa  con  gli  enti   territoriali
interessati, sono  individuati  gli  interventi  da  finanziare,  con
l'indicazione  per  ciascuno  di  essi  del  soggetto   attuatore   e
dell'entita' del finanziamento concesso, e sono ripartite le  risorse
di cui al comma 773. 
  775. Il fondo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126, e' incrementato di  100  milioni  di  euro  per
l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, da ripartire tra
i  comuni  che  hanno  deliberato  la   procedura   di   riequilibrio
finanziario di cui all'articolo 243-bis del testo unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, e che alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge risultano avere il piano di riequilibrio  approvato  e
in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito
di pronunce della Corte  dei  conti  e  della  Corte  costituzionale,
nonche' tra i comuni che alla medesima data risultano avere il  piano
di riequilibrio in attesa della deliberazione della sezione regionale
della Corte dei conti  sull'approvazione  o  sul  diniego  del  piano
stesso. 
  776. Con decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali,  da  emanare  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono  stabiliti
i criteri e le modalita' di riparto del fondo di cui al comma 775 per
gli esercizi 2021 e 2022, tra i comuni di cui al medesimo  comma  775
con l'ultimo indice di vulnerabilita'  sociale  e  materiale  (IVSM),
calcolato dall'ISTAT con riferimento  all'ultimo  elenco  dei  comuni
disponibile, superiore al valore medio nazionale e  con  la  relativa
capacita' fiscale pro capite, adottata  ai  sensi  dell'articolo  43,
comma 5-quater, primo periodo, del decreto-legge 12  settembre  2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,
n. 164, inferiore a 495; i criteri  tengono  conto  dell'importo  pro
capite della  quota  da  ripianare,  calcolato  tenendo  conto  della
popolazione residente al 1° gennaio 2020 e del peso  della  quota  da
ripianare sulle entrate correnti; ai fini del riparto  gli  enti  con
popolazione superiore a 200.000 abitanti sono considerati  come  enti
di 200.000 abitanti. 
  777. Sono  esclusi  dall'applicazione  dei  commi  775  e  776  del
presente  articolo  gli  enti  beneficiari  delle  risorse   di   cui
all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  13  ottobre  2020,  n.  126,  come
determinate dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, concernente  il  riparto  del
fondo di cui allo stesso articolo 53. 
  778. Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  e'
istituito un fondo, con una  dotazione  di  5  milioni  di  euro  per
ciascuno degli  anni  2021  e  2022,  in  favore  degli  enti  locali
strutturalmente deficitari, in stato di predissesto  o  in  stato  di
dissesto finanziario ai sensi degli articoli 242, 243-bis e  244  del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, proprietari di rifugi per
cani randagi le cui  strutture  non  siano  conformi  alle  normative
edilizie o sanitario-amministrative alla data di  entrata  in  vigore
della presente legge. 
  779. Il fondo di cui al comma 778 e' finalizzato  al  finanziamento
di interventi per la messa a norma dei  rifugi  di  cui  al  medesimo
comma 778 o alla progettazione e costruzione  di  nuovi  rifugi,  nel
rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti  in
materia. 
  780. Con decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabilite  le  modalita'  di  assegnazione
delle risorse di cui al comma 778, da effettuare previa istanza degli
enti interessati. 
  781. Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico
e privato e dalle attivita' economiche e produttive a  seguito  degli
eccezionali eventi meteorologici  del  28  novembre  2020  che  hanno
colpito il territorio della  regione  Sardegna,  e'  istituito  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  un
fondo  da  trasferire  al  bilancio  autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, con una dotazione di 5 milioni  di  euro  per
l'anno 2021, per concedere, nel limite  di  5  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, contributi in favore dei soggetti pubblici e  privati  e
delle attivita' economiche e produttive danneggiati. 
  782. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, sentito il presidente della  regione  Sardegna,  sono
stabiliti i requisiti di accesso e  i  criteri  di  ripartizione  dei
contributi di cui al comma 781. 
  783. A decorrere dall'anno 2022, i contributi e i  fondi  di  parte
corrente attribuiti alle province e alle citta'  metropolitane  delle
regioni a statuto ordinario confluiscono in due  specifici  fondi  da
ripartire, sulla base  dell'istruttoria  condotta  dalla  Commissione
tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo  1,  comma  29,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tenendo progressivamente  conto
della differenza tra i fabbisogni standard e le capacita' fiscali. Il
riparto e' operato con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
concerto con il Ministro  dell'interno,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro  il  30
settembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento. 
  784. A decorrere dall'anno 2022, il contributo spettante a ciascuna
provincia e citta' metropolitana a valere sui fondi di cui  al  comma
783 del presente  articolo  e'  versato  dal  Ministero  dell'interno
all'entrata del bilancio dello Stato a titolo  di  parziale  concorso
alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo
1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.  Fermo  restando
quanto disposto dal periodo  precedente,  ciascun  ente  beneficiario
accerta in entrata la  somma  relativa  al  contributo  attribuito  e
impegna in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui  al  citato
articolo 1, comma  418,  della  legge  n.  190  del  2014,  al  lordo
dell'importo  del  contributo  stesso,  provvedendo,  per  la   quota
riferita al contributo attribuito, all'emissione di  mandati  versati
in quietanza di entrata. 
  785. Nel caso in cui il contributo di cui al comma 784 del presente
articolo ecceda il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo
1, comma 418, della legge 23 dicembre  2014,  n.  190,  il  Ministero
dell'interno provvede al trasferimento della parte eccedente all'ente
interessato. 
  786. All'articolo 109 del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Le
disposizioni  di  cui  ai  precedenti  periodi  si  applicano   anche
all'esercizio 2021, con riferimento al rendiconto 2020»; 
    b)  al  comma  2,  ultimo  periodo,  le  parole:   «all'esercizio
finanziario 2020» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «agli  esercizi
finanziari 2020 e 2021»; 
    c) al comma 2-bis, le parole: «Per l'esercizio finanziario  2020»
sono sostituite dalle seguenti: «Per gli esercizi finanziari  2020  e
2021». 
  787. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 50, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Nelle more della conclusione del giudizio di  parificazione
del rendiconto dell'esercizio precedente da  parte  della  Corte  dei
conti, i consigli regionali e delle province autonome di Trento e  di
Bolzano approvano la legge di assestamento del bilancio  anche  sulla
base delle risultanze del rendiconto approvato  dalla  giunta,  fermo
restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni  di  bilancio
che si  dovessero  rendere  necessarie  a  seguito  dell'approvazione
definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione. In ogni
caso, l'eventuale avanzo di amministrazione libero e quello destinato
agli investimenti possono essere applicati al bilancio di  previsione
solo a seguito dell'approvazione con  legge  del  rendiconto  che  ne
certifica la sussistenza»; 
    b) al paragrafo 3.23 dell'allegato 4/2, dopo le parole: «Qualora,
dopo aver estinto tutti i  debiti  coperti  da  strumenti  finanziari
derivati e dopo avere estinto tutti i collegati  contratti  derivati,
residui una  quota  positiva  di  mark  to  market,  quest'ultima  e'
destinata alla riduzione dell'indebitamento generale dell'ente»  sono
inserite le seguenti: «e alla riduzione del  disavanzo  2020  o  2021
derivante dalle minori entrate registrate a seguito dell'epidemia  da
COVID-19». 
  788. Al fine di  valutare  l'utilizzo  delle  quote  accantonate  e
vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo in
considerazione del protrarsi dell'emergenza da COVID-19 e' istituito,
senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  un  tavolo
tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento della  Ragioneria
generale dello Stato del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
  789. Al comma 17 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre  2003,  n.
350, sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Inoltre,  non
costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le
operazioni  di  revisione,  ristrutturazione  o  rinegoziazione   dei
contratti  di  approvvigionamento  finanziario  che  determinano  una
riduzione del valore finanziario delle passivita' totali. In caso  di
estinzione   anticipata   di   prestiti   concessi   dal    Ministero
dell'economia e delle finanze, gli importi  pagati  dalle  regioni  e
dagli enti locali sono versati all'entrata del bilancio  dello  Stato
per essere riassegnati, in relazione alla parte  capitale,  al  Fondo
per l'ammortamento dei titoli di Stato». 
  790. Al fine di consentire l'erogazione dei  servizi  di  trasporto
scolastico  in  conformita'  alle  misure   di   contenimento   della
diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  35,  e
al  decreto-legge  16   maggio   2020,   n.   33,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,  n.  74,  nello  stato  di
previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e'
istituito un fondo con una dotazione  di  150  milioni  di  euro  per
l'anno 2021. Con decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il  Ministero  dell'istruzione  e  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data  di
entrata in vigore della presente legge, sono definiti  i  criteri  di
riparto e le assegnazioni ai singoli comuni, tenendo anche  conto  di
quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 39 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126. 
  791. Al fine di incrementare le risorse da destinare allo  sviluppo
e all'ampliamento  dei  servizi  sociali  comunali  svolti  in  forma
singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e il
livello di servizio in relazione  all'aumento  del  numero  di  posti
disponibili negli asilo nido comunali,  la  dotazione  del  fondo  di
solidarieta' comunale e' incrementata di 215.923.000 euro per  l'anno
2021, di 254.923.000 euro per l'anno 2022, di  299.923.000  euro  per
l'anno 2023, di 345.923.000 euro per l'anno 2024, di 390.923.000 euro
per l'anno 2025, di 442.923.000 euro per l'anno 2026, di  501.923.000
euro per l'anno  2027,  di  559.923.000  euro  per  l'anno  2028,  di
618.923.000 euro per l'anno  2029  e  di  650.923.000  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2030, con riferimento allo sviluppo  dei  servizi
sociali, e di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni  di
euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per l'anno 2024, di  250
milioni di euro per l'anno 2025 e di 300  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2026, per il potenziamento degli asili nido. 
  792. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,  n.
232, dopo la lettera d-quater) sono aggiunte le seguenti: 
  «d-quinquies) destinato, quanto a 215.923.000 euro per l'anno 2021,
a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a  299.923.000  euro  per  l'anno
2023, a 345.923.000 euro per l'anno  2024,  a  390.923.000  euro  per
l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a  501.923.000  euro
per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno  2028,  a  618.923.000
euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno
2030, quale quota di risorse  finalizzata  al  finanziamento  e  allo
sviluppo dei servizi sociali  comunali  svolti  in  forma  singola  o
associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I  contributi
di cui al  periodo  precedente  sono  ripartiti  in  proporzione  del
rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard  calcolato
per la funzione  "Servizi  sociali"  e  approvato  dalla  Commissione
tecnica per i fabbisogni standard. Gli obiettivi  di  servizio  e  le
modalita' di  monitoraggio,  per  definire  il  livello  dei  servizi
offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare  al  finanziamento  e
allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabiliti entro il 30  giugno
2021 e successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento con
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  sulla  base  di
un'istruttoria tecnica  condotta  dalla  Commissione  tecnica  per  i
fabbisogni standard con il supporto di  esperti  del  settore,  senza
oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre  il
quindicesimo  giorno  dalla   presentazione   della   proposta   alla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, il  decreto  di  cui  al
periodo precedente puo' essere comunque  emanato.  Le  somme  che,  a
seguito del monitoraggio di cui al terzo  periodo,  risultassero  non
destinate ad assicurare il livello dei servizi  definiti  sulla  base
degli obiettivi di servizio di cui al medesimo  terzo  periodo,  sono
recuperate a valere sul fondo di solidarieta' comunale attribuito  ai
medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo  le
modalita' di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228; 
  d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a statuto  ordinario  e
delle regioni Sicilia e Sardegna quanto a 100  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, a 150 milioni di euro per l'anno 2023, a 200 milioni  di
euro per l'anno 2024, a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e  a  300
milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2026,  quale  quota  di
risorse  finalizzata  a  incrementare,  nel  limite   delle   risorse
disponibili per ciascun anno, in percentuale e nel limite dei livelli
essenziali di prestazione  (LEP),  l'ammontare  dei  posti  disponili
negli asili  nido,  equivalenti  in  termini  di  costo  standard  al
servizio a tempo pieno,  in  proporzione  alla  popolazione  di  eta'
compresa tra 0 e 2 anni nei comuni nei quali il predetto rapporto  e'
inferiore ai LEP. Fino alla definizione dei LEP, o in  assenza  degli
stessi, il livello di riferimento del rapporto e'  dato  dalla  media
relativa  alla  fascia  demografica  del  comune  individuata   dalla
Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni   standard   contestualmente
all'approvazione dei  fabbisogni  standard  per  la  funzione  "Asili
nido". Il contributo di cui al primo periodo e' ripartito su proposta
della Commissione tecnica per i fabbisogni standard,  tenendo  conto,
ove disponibili, dei fabbisogni standard per la funzione "Asili nido"
approvati dalla stessa Commissione. Con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione tecnica  per  i
fabbisogni standard da adottare entro il 31 marzo 2022, sono altresi'
disciplinate le modalita' di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse
assegnate. Le  somme  che  a  seguito  del  monitoraggio  di  cui  al
precedente periodo non risultano destinate al potenziamento dei posti
di asilo nido sono recuperate a  valere  sul  fondo  di  solidarieta'
comunale attribuito ai medesimi comuni o, in  caso  di  insufficienza
dello stesso, secondo  le  modalita'  di  cui  ai  commi  128  e  129
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
  d-septies) destinato, quanto a 1.077.000 euro a decorrere dall'anno
2021, alla compensazione del mancato recupero a carico del comune  di
Sappada, distaccato dalla regione Veneto  e  aggregato  alla  regione
Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della provincia di Udine, ai sensi
della legge 5 dicembre 2017, n. 182, delle somme di cui agli allegati
1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  7  marzo
2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
83 del 10 aprile 2018». 
  793. I commi 848 e 850 dell'articolo  1  della  legge  27  dicembre
2019, n. 160, sono abrogati. 
  794. In considerazione delle disposizioni recate dai commi da 791 a
793 del presente articolo, al comma 448 dell'articolo 1  della  legge
11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «e in  euro  6.213.684.364,87  a
decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, in  euro
6.213.684.365 per l'anno 2020, in euro 6.616.513.365 per l'anno 2021,
in euro 6.855.513.365 per l'anno  2022,  in  euro  6.980.513.365  per
l'anno  2023,  in  euro  7.306.513.365  per  l'anno  2024,  in   euro
7.401.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.503.513.365 per l'anno 2026,
in euro 7.562.513.365 per l'anno  2027,  in  euro  7.620.513.365  per
l'anno 2028,  in  euro  7.679.513.365  per  l'anno  2029  e  in  euro
7.711.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030». 
  795. In considerazione dei flussi  migratori  e  delle  conseguenti
misure di sicurezza sanitaria per  la  prevenzione  del  contagio  da
COVID-19, e' istituito,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno, un fondo, con una dotazione di 5 milioni  di  euro  per
l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in  favore  dei
comuni di confine con altri  Paesi  europei  e  dei  comuni  costieri
interessati dalla gestione dei flussi migratori. 
  796. I criteri e le modalita' di concessione dei contributi di  cui
al comma 795 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di
spesa di  cui  al  medesimo  comma  795,  con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie
locali, da emanare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  797. Al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali,
gestiti in forma singola o associata, e, contestualmente,  i  servizi
di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15  settembre
2017, n. 147, nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti  delle
risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello  essenziale
delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un  rapporto  tra
assistenti sociali  impiegati  nei  servizi  sociali  territoriali  e
popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale di
cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000,
n. 328, e dell'ulteriore obiettivo di servizio  di  un  rapporto  tra
assistenti sociali  impiegati  nei  servizi  sociali  territoriali  e
popolazione residente pari a 1 a 4.000, e' attribuito,  a  favore  di
detti  ambiti,  sulla  base  del  dato  relativo   alla   popolazione
complessiva residente: 
    a) un contributo pari a 40.000 euro  annui  per  ogni  assistente
sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai  comuni
che ne fanno parte, in termini  di  equivalente  a  tempo  pieno,  in
numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e  fino  al  raggiungimento
del rapporto di 1 a 5.000; 
    b) un contributo pari a 20.000 euro  annui  per  ogni  assistente
sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai  comuni
che ne fanno parte, in termini  di  equivalente  a  tempo  pieno,  in
numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e  fino  al  raggiungimento
del rapporto di 1 a 4.000. 
  798. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale
di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della  legge  8  novembre
2000, n. 328, anche per conto dei comuni  appartenenti  allo  stesso,
invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  secondo  le
modalita' da questo definite, un prospetto riassuntivo  che  indichi,
per il complesso dell'ambito e per ciascun  comune,  con  riferimento
all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente: 
    a) il numero medio di assistenti sociali  in  servizio  nell'anno
precedente  assunti  dai  comuni  che  fanno  parte   dell'ambito   o
direttamente dall'ambito. Si fa riferimento al personale con rapporto
di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  secondo   la   definizione   di
equivalente a  tempo  pieno,  effettivamente  impiegato  nei  servizi
territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione; 
    b) la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali  di  cui
alla lettera a) per area di attivita'. 
  799. Il contributo di cui al comma 797 e' attribuito dal  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la  lotta
alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1,  comma
386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In sede di decreto annuale
di riparto del Fondo e' riservata a tale fine una  quota  massima  di
180 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2021.  Le  somme
necessarie  all'attribuzione  dei  contributi  previsti  per   l'anno
corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate
alla liquidazione dei contributi  relativi  all'anno  precedente,  di
seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla  base
dei prospetti di cui al comma  798,  con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ciascun  anno.
Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente
e per tutti i successivi in sede  di  riparto  del  Fondo.  Eventuali
somme prenotate in un anno e non  considerate  liquidabili  nell'anno
successivo rientrano nella disponibilita' del Fondo per la lotta alla
poverta' e all'esclusione sociale e sono ripartite in sede di riparto
annuale del Fondo. Qualora, a seguito delle richieste da parte  degli
ambiti territoriali, le somme prenotate risultino eccedenti  rispetto
alla quota massima stabilita ai sensi del secondo periodo, si procede
comunque all'attribuzione delle somme  relative  ai  contributi  gia'
riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e  alla  riduzione
proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione  alla
capienza della quota disponibile. I contributi di cui  al  comma  797
non  spettano  in  caso  di  mancata  o  tardiva  trasmissione  delle
informazioni previste dal comma 798. 
  800. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
sono  definite  le  modalita'  in  base  alle  quali  il   contributo
attribuito   all'ambito   territoriale   e'   da   questo   suddiviso
assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente all'ambito
stesso, anche con riferimento ai  comuni  che  versino  in  stato  di
dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a  realizzare
le assunzioni, nonche' ai comuni che esercitano in forma associata le
funzioni relative ai servizi sociali.