701. Per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile possono, sulla base della ricognizione e del riparto di cui al comma 702 e nel limite delle risorse assegnate, fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, con durata non superiore al 31 dicembre 2021, di personale di comprovata esperienza e professionalita' connessa alla natura degli interventi. 702. Per le finalita' di cui al comma 701, i soggetti ivi indicati inviano i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto, tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie disponibili, nel limite massimo dell'importo di cui al comma 704. Al riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile. 703. Per l'individuazione del personale di cui al comma 701, le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che e' automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato. 704. Per l'attuazione dei commi da 701 a 703 e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di euro 35 milioni per l'anno 2021. 705. Al fine di adeguare la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del comma 12 del citato articolo 80, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica la tariffa prevista dall'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 agosto 2007, n. 161, aumentandola di un importo pari a 9,95 euro. 706. A titolo di misura compensativa dell'aumento di cui al comma 705, per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma, e' riconosciuto un buono, denominato «buono veicoli sicuri», ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo temporale sottopongono il proprio veicolo e l'eventuale rimorchio alle operazioni di revisione di cui all'articolo 80, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il buono puo' essere riconosciuto per un solo veicolo a motore e per una sola volta. L'importo del buono e' pari a 9,95 euro. Il buono di cui al presente comma e' riconosciuto nel limite delle risorse di cui al comma 707 del presente articolo. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalita' di attuazione del presente comma. 707. Ai fini di cui al comma 706, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' istituito un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 708. All'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Ai fini dell'applicazione del primo comma, una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno in corso un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento. Per viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale e' superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita. I soggetti che intendono avvalersi della facolta' di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione. La dichiarazione deve essere redatta in conformita' al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione puo' riguardare anche piu' operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere riportati dall'importatore nella dichiarazione doganale. I soggetti che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto della nave, verificano, a conclusione dell'anno solare, la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare». 709. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo si applicano anche a chi effettua operazioni senza addebito d'imposta in mancanza della dichiarazione di cui all'articolo 8-bis, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' al cessionario, committente o importatore che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge. 3-ter. E' punito con la sanzione prevista al comma 3 chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare relativa all'anno solare precedente, ai sensi dell'articolo 8-bis, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»; b) dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente: «4-ter. E' punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni di cui all'articolo 8-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all'articolo 8-bis, terzo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972». 710. La dichiarazione resa dall'utilizzatore, in relazione all'effettivo utilizzo nel territorio dell'Unione europea delle prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dovuta su tali prestazioni ai sensi dell'articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' redatta in conformita' al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ed e' trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione puo' riguardare anche piu' operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture relative alla prestazione del servizio. Gli utilizzatori che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto dell'imbarcazione, verificano, a conclusione dell'anno solare, la sussistenza della condizione dell'effettivo utilizzo del servizio nel territorio dell'Unione europea e integrano, entro il primo mese dell'anno successivo, la dichiarazione. Il prestatore emette la nota di variazione in relazione alla maggiore o alla minore imposta dovuta ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza applicazione di sanzioni e interessi. In caso di dichiarazione mendace, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate recupera nei confronti dell'utilizzatore la differenza tra l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base all'effettivo utilizzo del servizio di cui al primo periodo del presente comma nel territorio dell'Unione europea e l'imposta indicata in fattura in base alla dichiarazione mendace, irroga all'utilizzatore la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza medesima e intima il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il prestatore che effettua le prestazioni di cui al primo periodo del presente comma senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione prevista dal medesimo primo periodo e' responsabile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in relazione all'effettivo utilizzo dei servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine relativi alle imbarcazioni da diporto nel territorio dell'Unione europea nonche' delle eventuali sanzioni e interessi. 711. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il modello per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 710 del presente articolo, nonche' stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 708 a 710 del presente articolo. Entro centoventi giorni dall'adozione del provvedimento di cui al primo periodo del presente comma, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di navigazione in alto mare per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle medesime dichiarazioni nonche' delle ricevute di presentazione. 712. Le disposizioni di cui ai commi 708, 709 e 710 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo all'adozione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 711. 713. A causa delle restrizioni alla circolazione di beni e persone imposte per limitare la diffusione del virus SARS-CoV-2, per l'anno 2020 si considerano compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali quelle che, ai sensi dell'articolo 8-bis, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rispettavano tale requisito con riferimento all'anno 2019. 714. Al fine di mitigare gli effetti economici sull'intero settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, si applicano anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 300 del presente articolo, richiesti dalle imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 88,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 715. Per le medesime finalita' di cui al comma 714, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla compensazione: a) nel limite di 450 milioni di euro, dei danni subiti dai gestori aeroportuali in possesso del prescritto certificato in corso di validita' rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile; b) nel limite di 50 milioni di euro, dei danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto certificato in corso di validita' rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile. 716. Ai fini della determinazione del contributo riconoscibile alle imprese beneficiarie di cui al comma 715, si tiene conto dei minori ricavi e dei maggiori costi direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021 rispetto a quelli registrati nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2019 e il 31 gennaio 2020 relativamente ai servizi offerti, nonche', al fine di evitare sovracompensazioni: a) delle riduzioni di costi registrate nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021 rispetto al periodo compreso tra il 23 febbraio 2019 e il 31 gennaio 2020, dovuti all'accesso agli ammortizzatori sociali, nonche' delle altre misure di sostegno di natura pubblica finalizzate a mitigare gli effetti economici causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19; b) degli eventuali importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. 717. Alle imprese beneficiarie puo' essere riconosciuto un contributo fino al 100 per cento del pregiudizio subito e determinato ai sensi del comma 716. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalita' delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziate ai sensi del comma 715, l'entita' della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria e' determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale dei contributi riconoscibili e, comunque, nel limite massimo del 20 per cento delle risorse indicate al medesimo comma 715. 718. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2021, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i contenuti, il termine e le modalita' di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonche' i criteri di determinazione e di erogazione del contributo. Il parere delle Commissioni parlamentari e' reso entro sette giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere. 719. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 715 a 717 e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 720. Nelle more del perfezionamento della procedura di autorizzazione di cui al comma 719, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato a erogare, a titolo di anticipazione, un importo non superiore a 315 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 715, lettera a), che ne facciano richiesta, nonche' un importo non superiore a 35 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 715, lettera b), che ne facciano richiesta. L'anticipazione, comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente alla data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, e' restituita, entro il 15 dicembre 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, in caso di mancato perfezionamento della procedura di autorizzazione entro il termine del 30 novembre 2021. In caso di perfezionamento della procedura di autorizzazione con esito positivo, non si da' luogo alla restituzione dell'anticipazione ne' al pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitivamente dai beneficiari. 721. All'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «A seguito dell'affidamento di cui al comma 4 del presente articolo, la societa' Autobrennero Spa provvede al trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse accantonate in regime di esenzione fiscale fino alla data del predetto affidamento nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, mediante versamenti rateizzati di pari importo, da effettuare entro l'anno 2028. La societa' Autobrennero Spa provvede al versamento delle rate entro il 15 dicembre di ciascuno degli anni successivi a quello di effettuazione dell'affidamento di cui al comma 4 del presente articolo. Le risorse versate dalla societa' Autobrennero Spa sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite alla societa' Rete ferroviaria italiana Spa». 722. Al comma 4 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «entro il 29 dicembre 2020 e il versamento degli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante della predetta infrastruttura ai sensi del comma 3 e' effettuato entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2021 e il versamento degli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante della predetta infrastruttura ai sensi del comma 3 e' effettuato per il 50 per cento entro il 30 giugno 2021 e per il restante 50 per cento entro il 30 aprile 2022». Ai relativi oneri, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 723. Nelle more dell'adeguamento a quattro corsie della piattaforma stradale e della messa in sicurezza della strada statale n. 4 - via Salaria nel tratto compreso tra il chilometro 56 e il chilometro 64, la societa' ANAS Spa e' autorizzata a effettuare gli interventi urgenti di messa in sicurezza del tratto compreso tra il chilometro 58 e il chilometro 62, per l'importo di euro 2 milioni per l'anno 2021, utilizzando, a tale fine, le risorse gia' destinate, nell'ambito del contratto di programma, alla realizzazione del piano di potenziamento e riqualificazione della strada statale n. 4 - via Salaria tra il chilometro 56 e il chilometro 64. 724. Alla realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza di cui al comma 723 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e gia' assegnate alla societa' ANAS Spa per la realizzazione del piano di potenziamento e riqualificazione della strada statale n. 4 - via Salaria nel tratto compreso tra il chilometro 56 e il chilometro 64. 725. All'articolo 17-septies, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: «partecipa al cofinanziamento» fino a: «dei progetti» sono sostituite dalle seguenti: «finanzia le spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti nell'ambito dei progetti». 726. All'articolo 8 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalita' di alimentazione della PUN da parte dei gestori delle infrastrutture pubbliche e delle infrastrutture private ad accesso pubblico obbligati a conferire alla PUN il set minimo di dati e informazioni previsti dal PNire». 727. All'articolo 57, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «in coerenza con i propri strumenti di pianificazione» sono sostituite dalle seguenti: «in coerenza con gli strumenti di pianificazione regionali e comunali». 728. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 729. Il fondo di cui al comma 728 e' finalizzato alla parziale copertura dei costi sostenuti dalle Autorita' di sistema portuale per la rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti, fino a un massimo del 50 per cento dei predetti costi, secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui al comma 732. 730. Una quota del fondo di cui al comma 728, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e' destinata alla rimozione, alla demolizione e alla vendita, anche solo parziale, di navi e galleggianti, compresi i sommergibili, radiati dalla Marina militare presenti nelle aree portuali militari di Augusta, Taranto e La Spezia, per i quali la Marina militare resta autorita' competente. 731. Per le finalita' di cui al comma 729, le Autorita' di sistema portuale sono autorizzate a sostenere i costi necessari, anche istruttori, per provvedere alla rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti, ferma restando ogni iniziativa utile al loro contenimento, in particolare quando vi siano le condizioni per la vendita della nave ai fini del successivo reimpiego. Sia nel caso di vendita sia nel caso di demolizione si provvede ai sensi dell'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nel rispetto degli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013. 732. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa limitatamente ai criteri e alle modalita' di applicazione del comma 730 del presente articolo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di attribuzione delle risorse di cui al comma 728 del presente articolo, di notificazione all'eventuale proprietario, di pubblicita' dell'avvio delle procedure, di ripartizione dei ricavi realizzati dal vincitore di gara con la vendita, anche dei soli rottami ricavati dalla demolizione, ferme restando le disposizioni dell'articolo 73 del codice della navigazione. 733. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e' incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2021. 734. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare, a titolo di ristoro, alle citta' portuali che hanno subito perdite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico prodotto dalla pandemia di COVID-19. 735. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i criteri e le modalita' di riparto del Fondo in ragione della riduzione del numero dei passeggeri. 736. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento dei parchi nazionali gia' costituiti, nonche' di garantire il funzionamento dei nuovi parchi nazionali da costituire, le risorse di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementate di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 737. Al fine di garantire il funzionamento delle aree marine protette e dei parchi sommersi di cui al comma 10 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e' incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 738. Al fine di promuovere la tutela e la valorizzazione delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la prosecuzione del programma di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141. 739. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120, e' ridotta di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. 740. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee-septies) e' aggiunta la seguente: «ee-octies) Isole Cheradi e Mar Piccolo, da istituire anche separatamente». 741. Per l'istituzione delle aree di cui al comma 740 e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021. Alle relative spese di funzionamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 742. All'articolo 1, comma 103, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020, nonche' di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022». 743. Al fine di valutare la natura ecosostenibile dei progetti di investimento pubblici o privati, in coerenza con il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il «Sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile» cui ciascun soggetto, pubblico o privato, puo' accedere su base volontaria. 744. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, in via sperimentale, indicatori volti a misurare il grado di sostenibilita' ambientale e la natura ecosostenibile dei progetti pubblici e privati di investimenti nonche' le modalita' di calcolo degli stessi, in relazione agli obiettivi di cui al citato regolamento (UE) 2020/852 e tenuto conto dei criteri di vaglio tecnico adottati dalla Commissione europea in materia, in coerenza con gli indirizzi adottati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica ai sensi dell'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Con la medesima delibera, al fine di garantire omogeneita' e qualita' del dato e di evitare costi di conformita' eccessivamente onerosi per gli operatori economici, sono definite le modalita' di accesso al sistema di certificazione da parte dei soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento agli istituti di credito e finanziari, nonche' i dati da fornire necessari al calcolo degli indicatori e le modalita' di inserimento degli stessi mediante specifica piattaforma informatica. 745. Al fine di esaminare le richieste e rilasciare la relativa certificazione ambientale, e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Comitato per la finanza ecosostenibile composto da tre esperti designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di presidente, da due esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzione di vicepresidente, e da due esperti nominati dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di funzionamento del Comitato, compresi i compensi per i componenti e gli oneri di funzionamento dello stesso. 746. Al fine dell'attuazione dei commi 743, 744 e 745 del presente articolo e' autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120, e' ridotta di 500.000 euro annui decorrere dall'anno 2021. 747. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole: «non superiore allo 0,5% annuo» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al 2% annuo». 748. Al fine di assicurare al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e all'articolo 135 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 749. Al fine di sostenere e velocizzare le attivita' istruttorie poste in essere dalla Commissione tecnica per la valutazione dell'impatto ambientale e la valutazione ambientale strategica e dalla Commissione tecnica PNIEC di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' dalla Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC di cui all'articolo 8-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale, mediante specifica convenzione, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 750. Per le finalita' di cui al comma 749 e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. 751. Al fine di garantire l'implementazione delle funzioni di monitoraggio che il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, nell'ottica dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, deve garantire in maniera omogenea in tutto il territorio nazionale, le risorse destinate all'attuazione dei programmi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, sono incrementate di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 752. Al fine di garantire l'attuazione del principio di risparmio dell'acqua attraverso la promozione della misurazione individuale dei consumi, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' istituito un fondo denominato «Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica» con una dotazione pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato all'effettuazione, in collaborazione con l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, di campagne informative per gli utenti del servizio idrico integrato. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di utilizzo del Fondo di cui al presente comma. 753. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per l'approvvigionamento idrico dei comuni delle isole minori con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Il riparto delle risorse di cui al primo periodo in favore dei predetti comuni e' effettuato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2021, in proporzione alle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto e l'approvvigionamento dell'acqua, come certificate dai comuni interessati entro il 31 gennaio 2021. 754. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e la conseguente assegnazione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il fondo di cui al presente comma e' destinato al finanziamento di iniziative di promozione e di attrazione degli investimenti nelle isole minori. 755. E' istituito, presso il Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari di cui all'articolo 174-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali. A tal fine e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la stipula di una convenzione con il Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari per la gestione del centro nazionale di accoglienza di cui al periodo precedente. 756. Gli animali sottoposti a sequestro a opera dell'autorita' giudiziaria restano nella custodia giudiziaria dei proprietari con oneri a carico dei medesimi proprietari fino all'eventuale confisca degli animali stessi. 757. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per il recupero della fauna selvatica, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021. Il Fondo e' destinato al fine di sostenere l'attivita' di tutela e cura della fauna selvatica svolta dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il cui statuto preveda finalita' di tutela e cura della fauna selvatica e che gestiscano centri per la cura e il recupero della fauna selvatica ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro della salute, sono definite le modalita' di utilizzo del Fondo di cui al presente comma. 758. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'elenco dei centri per il recupero della fauna selvatica operanti nel rispettivo territorio e afferenti alle associazioni di cui al comma 757. 759. Al fine di realizzare progetti pilota di educazione ambientale destinati a studenti degli istituti comprensivi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei comuni che ricadono nelle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nelle riserve MAB-UNESCO e nei siti naturalistici dichiarati dall'UNESCO patrimonio dell'umanita', e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' di riparto del fondo di cui al periodo precedente. Alle attivita' previste dal presente comma, comprese quelle che coinvolgono i docenti scolastici, si provvede nel limite delle risorse del fondo di cui al primo periodo, oltre che nei limiti delle disponibilita' del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica interessata. 760. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati nelle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e' promosso il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili di cui, rispettivamente, alle lettere b) ed e) del comma 1 dell'articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 761. Agli utilizzatori di cui alla lettera s) del comma 1 dell'articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aventi la sede operativa all'interno di una zona economica ambientale e che introducono per la vendita il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi di cui al comma 760 del presente articolo e' riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di 10.000 euro ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, fino a esaurimento delle predette risorse. 762. Al fine di promuovere il sistema del vuoto a rendere di cui al comma 760, gli utilizzatori di cui al comma 761 riconoscono agli acquirenti, negli anni 2021 e 2022, un abbuono, all'atto della resa dell'imballaggio, pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio stesso, contenente la merce ed esposto nella fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale. 763. Agli utilizzatori che hanno concesso l'abbuono e' riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti agli acquirenti. 764. Il credito d'imposta di cui al comma 763 e' riconosciuto fino a un importo massimo di 10.000 euro annui per ciascun utilizzatore, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non e' soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 765. Le disposizioni dei commi da 760 a 764 sono riconosciute nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, al regolamento (UE) n. 1408/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 766. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione dei commi da 760 a 765. 767. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' istituito, in via sperimentale, il «Fondo per la promozione della tariffazione puntuale» con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di incentivare l'adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico nei comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all'interno di una zona economica ambientale di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141. 768. Agli enti di governo d'ambito composti dai comuni di cui al comma 767 o, laddove non costituiti, ai comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all'interno di una zona economica ambientale che adottano uno dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti da utenze domestiche al servizio pubblico, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2017, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 767 del presente articolo, e' erogato un contributo per la copertura fino al 50 per cento dei costi sostenuti per l'acquisto delle infrastrutture tecniche e informatiche necessarie per l'adozione di uno dei sistemi di misurazione puntuale. 769. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalita' per l'attuazione dei commi 767 e 768, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa ivi previsti. 770. Al fine di promuovere la diffusione di compostiere di comunita' nelle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' istituito un fondo denominato «Contributi per la promozione di compostiere di comunita' nelle zone economiche ambientali» con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. 771. Il fondo di cui al comma 770 e' assegnato, mediante bandi pubblici, ai comuni il cui territorio e' compreso, in tutto o in parte, all'interno di una zona economica ambientale, per contribuire all'acquisto di compostiere di comunita' da realizzare secondo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266. Il contributo riconosciuto ai comuni ai sensi del presente comma e' cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici, anche europei, per la medesima finalita', fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese sostenute. 772. Al fine di garantire nei tempi previsti la realizzazione delle opere necessarie per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina: a) per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e delle opere infrastrutturali ad esso connesse, all'interno del programma integrato di intervento Montecity-Rogoredo, le relative procedure di VIA regionale si svolgono con le forme e le modalita' di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I termini di cui al predetto articolo sono dimezzati, ad eccezione di quello previsto dall'ultimo periodo del comma 4 del medesimo articolo per la presentazione delle osservazioni, che e' di trenta giorni; b) per la realizzazione del villaggio olimpico di Milano e delle infrastrutture di urbanizzazione ad esso accessorie, qualora entro il 31 luglio 2021 non sia stato adottato il piano attuativo per la zona speciale Porta Romana o l'alternativo strumento urbanistico unitario, come previsto dall'accordo di programma per la trasformazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse e in dismissione site nel comune di Milano correlata al potenziamento del sistema ferroviario milanese, gli obiettivi di riqualificazione e trasformazione urbanistica dell'area indicata, limitatamente all'area identificata dal masterplan previsto dall'accordo di programma quale sede del villaggio olimpico di Milano, possono essere realizzati mediante permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, su richiesta dei soggetti proprietari delle aree interessate, da presentare entro il 31 ottobre 2021 e previo assenso del collegio di vigilanza istituito dal medesimo accordo di programma. 773. Al fine di accelerare e di garantire sotto il profilo ambientale, economico e sociale la realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della regione Lombardia, della regione Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano e di incrementare l'attrattivita' turistica dei citati territori, e' autorizzata, con riferimento a tutte le aree olimpiche, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 774. Con uno o piu' decreti del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa con gli enti territoriali interessati, sono individuati gli interventi da finanziare, con l'indicazione per ciascuno di essi del soggetto attuatore e dell'entita' del finanziamento concesso, e sono ripartite le risorse di cui al comma 773. 775. Il fondo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, da ripartire tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale, nonche' tra i comuni che alla medesima data risultano avere il piano di riequilibrio in attesa della deliberazione della sezione regionale della Corte dei conti sull'approvazione o sul diniego del piano stesso. 776. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' di riparto del fondo di cui al comma 775 per gli esercizi 2021 e 2022, tra i comuni di cui al medesimo comma 775 con l'ultimo indice di vulnerabilita' sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei comuni disponibile, superiore al valore medio nazionale e con la relativa capacita' fiscale pro capite, adottata ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, inferiore a 495; i criteri tengono conto dell'importo pro capite della quota da ripianare, calcolato tenendo conto della popolazione residente al 1° gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti; ai fini del riparto gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti sono considerati come enti di 200.000 abitanti. 777. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 775 e 776 del presente articolo gli enti beneficiari delle risorse di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come determinate dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del fondo di cui allo stesso articolo 53. 778. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, in favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di dissesto finanziario ai sensi degli articoli 242, 243-bis e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, proprietari di rifugi per cani randagi le cui strutture non siano conformi alle normative edilizie o sanitario-amministrative alla data di entrata in vigore della presente legge. 779. Il fondo di cui al comma 778 e' finalizzato al finanziamento di interventi per la messa a norma dei rifugi di cui al medesimo comma 778 o alla progettazione e costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia. 780. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di assegnazione delle risorse di cui al comma 778, da effettuare previa istanza degli enti interessati. 781. Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attivita' economiche e produttive a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 28 novembre 2020 che hanno colpito il territorio della regione Sardegna, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, per concedere, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021, contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attivita' economiche e produttive danneggiati. 782. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il presidente della regione Sardegna, sono stabiliti i requisiti di accesso e i criteri di ripartizione dei contributi di cui al comma 781. 783. A decorrere dall'anno 2022, i contributi e i fondi di parte corrente attribuiti alle province e alle citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario confluiscono in due specifici fondi da ripartire, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacita' fiscali. Il riparto e' operato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento. 784. A decorrere dall'anno 2022, il contributo spettante a ciascuna provincia e citta' metropolitana a valere sui fondi di cui al comma 783 del presente articolo e' versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario accerta in entrata la somma relativa al contributo attribuito e impegna in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al citato articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, al lordo dell'importo del contributo stesso, provvedendo, per la quota riferita al contributo attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata. 785. Nel caso in cui il contributo di cui al comma 784 del presente articolo ecceda il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento della parte eccedente all'ente interessato. 786. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche all'esercizio 2021, con riferimento al rendiconto 2020»; b) al comma 2, ultimo periodo, le parole: «all'esercizio finanziario 2020» sono sostituite dalle seguenti: «agli esercizi finanziari 2020 e 2021»; c) al comma 2-bis, le parole: «Per l'esercizio finanziario 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli esercizi finanziari 2020 e 2021». 787. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 50, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte della Corte dei conti, i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, fermo restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione. In ogni caso, l'eventuale avanzo di amministrazione libero e quello destinato agli investimenti possono essere applicati al bilancio di previsione solo a seguito dell'approvazione con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza»; b) al paragrafo 3.23 dell'allegato 4/2, dopo le parole: «Qualora, dopo aver estinto tutti i debiti coperti da strumenti finanziari derivati e dopo avere estinto tutti i collegati contratti derivati, residui una quota positiva di mark to market, quest'ultima e' destinata alla riduzione dell'indebitamento generale dell'ente» sono inserite le seguenti: «e alla riduzione del disavanzo 2020 o 2021 derivante dalle minori entrate registrate a seguito dell'epidemia da COVID-19». 788. Al fine di valutare l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo in considerazione del protrarsi dell'emergenza da COVID-19 e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 789. Al comma 17 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Inoltre, non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passivita' totali. In caso di estinzione anticipata di prestiti concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi pagati dalle regioni e dagli enti locali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato». 790. Al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformita' alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'istruzione e con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli comuni, tenendo anche conto di quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 791. Al fine di incrementare le risorse da destinare allo sviluppo e all'ampliamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e il livello di servizio in relazione all'aumento del numero di posti disponibili negli asilo nido comunali, la dotazione del fondo di solidarieta' comunale e' incrementata di 215.923.000 euro per l'anno 2021, di 254.923.000 euro per l'anno 2022, di 299.923.000 euro per l'anno 2023, di 345.923.000 euro per l'anno 2024, di 390.923.000 euro per l'anno 2025, di 442.923.000 euro per l'anno 2026, di 501.923.000 euro per l'anno 2027, di 559.923.000 euro per l'anno 2028, di 618.923.000 euro per l'anno 2029 e di 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030, con riferimento allo sviluppo dei servizi sociali, e di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per l'anno 2024, di 250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per il potenziamento degli asili nido. 792. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d-quater) sono aggiunte le seguenti: «d-quinquies) destinato, quanto a 215.923.000 euro per l'anno 2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299.923.000 euro per l'anno 2023, a 345.923.000 euro per l'anno 2024, a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalita' di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente puo' essere comunque emanato. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al terzo periodo, risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio di cui al medesimo terzo periodo, sono recuperate a valere sul fondo di solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228; d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022, a 150 milioni di euro per l'anno 2023, a 200 milioni di euro per l'anno 2024, a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, in percentuale e nel limite dei livelli essenziali di prestazione (LEP), l'ammontare dei posti disponili negli asili nido, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno, in proporzione alla popolazione di eta' compresa tra 0 e 2 anni nei comuni nei quali il predetto rapporto e' inferiore ai LEP. Fino alla definizione dei LEP, o in assenza degli stessi, il livello di riferimento del rapporto e' dato dalla media relativa alla fascia demografica del comune individuata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard contestualmente all'approvazione dei fabbisogni standard per la funzione "Asili nido". Il contributo di cui al primo periodo e' ripartito su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei fabbisogni standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard da adottare entro il 31 marzo 2022, sono altresi' disciplinate le modalita' di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse assegnate. Le somme che a seguito del monitoraggio di cui al precedente periodo non risultano destinate al potenziamento dei posti di asilo nido sono recuperate a valere sul fondo di solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228; d-septies) destinato, quanto a 1.077.000 euro a decorrere dall'anno 2021, alla compensazione del mancato recupero a carico del comune di Sappada, distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della provincia di Udine, ai sensi della legge 5 dicembre 2017, n. 182, delle somme di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018». 793. I commi 848 e 850 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati. 794. In considerazione delle disposizioni recate dai commi da 791 a 793 del presente articolo, al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «e in euro 6.213.684.364,87 a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, in euro 6.213.684.365 per l'anno 2020, in euro 6.616.513.365 per l'anno 2021, in euro 6.855.513.365 per l'anno 2022, in euro 6.980.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.306.513.365 per l'anno 2024, in euro 7.401.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.503.513.365 per l'anno 2026, in euro 7.562.513.365 per l'anno 2027, in euro 7.620.513.365 per l'anno 2028, in euro 7.679.513.365 per l'anno 2029 e in euro 7.711.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030». 795. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori. 796. I criteri e le modalita' di concessione dei contributi di cui al comma 795 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 795, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 797. Al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000, e' attribuito, a favore di detti ambiti, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente: a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000; b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000. 798. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalita' da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente: a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione; b) la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali di cui alla lettera a) per area di attivita'. 799. Il contributo di cui al comma 797 e' attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo e' riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 798, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto del Fondo. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilita' del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale e sono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli ambiti territoriali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita ai sensi del secondo periodo, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi gia' riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 797 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 798. 800. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalita' in base alle quali il contributo attribuito all'ambito territoriale e' da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente all'ambito stesso, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonche' ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative ai servizi sociali.