art. 1 (commi 801-900)
  801. Per le finalita' di cui al comma 797, a valere  sulle  risorse
di cui al comma 799 e nel limite delle  stesse  nonche'  dei  vincoli
assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.
58, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il  rispetto
degli obiettivi del pareggio di bilancio, in  deroga  ai  vincoli  di
contenimento della spesa di personale di cui  all'articolo  9,  comma
28,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo  1,
commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi
dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126. 
  802.  Agli  stessi   fini,   fino   al   31   dicembre   2023,   le
amministrazioni, ferma restando  la  garanzia  dell'adeguato  accesso
dall'esterno,  previa   individuazione   della   relativa   copertura
finanziaria, possono indire procedure concorsuali riservate, anche su
base regionale, in misura non superiore al 50  per  cento  dei  posti
disponibili,  al  personale  non  dirigenziale   con   qualifica   di
assistente sociale che possieda tutti i requisiti di cui all'articolo
20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 
  803.  La  dotazione  del  Fondo  per  la  lotta  alla  poverta'   e
all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementata di 2 milioni di euro  annui
a decorrere dall'anno 2021. 
  804. La dotazione del  Fondo  per  le  politiche  sociali,  di  cui
all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  e'
ridotta di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 
  805. In attuazione dell'accordo sottoscritto  in  data  5  novembre
2020 tra il Governo e le autonomie speciali, il ristoro della perdita
di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di  Bolzano  connesso  agli  effetti  negativi  derivanti
dall'emergenza da COVID-19 per l'anno 2021 e' pari a 100  milioni  di
euro ed e' attuato mediante riduzione  del  contributo  alla  finanza
pubblica previsto per il medesimo anno, secondo gli importi  indicati
per ciascun ente nella seguente tabella: 
    

+-----------------------+----------------------------------+
|                       |   Riduzione del concorso alla    |
|      REGIONI          |  finanza pubblica a titolo di    |
|E PROVINCE AUTONOME    | ristoro della perdita di gettito |
|                       |        per l'anno 2021           |
+-----------------------+----------------------------------+
|Valle d'Aosta          |            3.200.000             |
+-----------------------+----------------------------------+
|Sardegna               |           18.200.000             |
+-----------------------+----------------------------------+
|Trento                 |           13.700.000             |
+-----------------------+----------------------------------+
|Bolzano                |           14.200.000             |
+-----------------------+----------------------------------+
|Friuli Venezia Giulia  |           20.700.000             |
+-----------------------+----------------------------------+
|Sicilia                |           30.000.000             |
+-----------------------+----------------------------------+
|               TOTALE  |          100.000.000             |
+-----------------------+----------------------------------+
    
  806. Al fine di tenere conto dei punti 9 e 10  dell'accordo  quadro
tra il Governo, le regioni a statuto speciale e le province  autonome
di Trento e di Bolzano in materia di  finanza  pubblica,  sancito  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, il 20 luglio 2020,  e'
preordinato, a titolo di acconto, l'importo di 300  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2021. Per l'anno 2021 il predetto importo
e' comprensivo di 100 milioni di euro destinati  alla  riduzione  del
contributo alla finanza pubblica a titolo di ristoro della perdita di
gettito connesso agli effetti negativi  derivanti  dall'emergenza  da
COVID-19 di cui al comma 805. 
  807. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano concordano con lo Stato le azioni  necessarie  affinche'
gli enti locali del proprio territorio partecipino  alle  rilevazioni
in materia di determinazione dei  costi  e  dei  fabbisogni  standard
poste in essere dalla SOSE - Soluzioni per il sistema economico  Spa,
ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 6  maggio
2011, n. 68. 
  808. Il contributo di 80 milioni di euro riconosciuto a favore  dei
liberi consorzi e delle citta' metropolitane della Regione  siciliana
ai sensi dell'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, e' aumentato a 90 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
2021.  L'incremento  del  contributo  spettante  a  ciascun  ente  e'
determinato in proporzione alle  risorse  assegnate  a  ciascun  ente
sulla base della tabella riportata nel citato comma 875 dell'articolo
1 della legge n. 160 del 2019. Il  contributo,  unitamente  a  quello
originario, e' versato  dall'anno  2021  dal  Ministero  dell'interno
all'entrata del bilancio dello Stato a titolo  di  parziale  concorso
alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo
1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.  Fermo  restando
quanto disposto dal periodo  precedente,  ciascun  ente  beneficiario
accerta in entrata la  somma  relativa  al  contributo  attribuito  e
impegna in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui  al  citato
articolo 1, comma  418,  della  legge  n.  190  del  2014,  al  lordo
dell'importo  del  contributo  stesso,  provvedendo,  per  la   quota
riferita al contributo attribuito, all'emissione di  mandati  versati
in quietanza di entrata. 
  809. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il primo periodo del comma 134 e' sostituito dai seguenti: «Al
fine di favorire gli investimenti, per  il  periodo  2021-2034,  sono
assegnati  alle  regioni   a   statuto   ordinario   contributi   per
investimenti per la progettazione e per  la  realizzazione  di  opere
pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e  del  territorio,
per interventi di viabilita'  e  per  la  messa  in  sicurezza  e  lo
sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la  finalita'  di
ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana  e  la
riconversione   energetica   verso   fonti   rinnovabili,   per    le
infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti  inquinati,
nonche' per investimenti di cui all'articolo 3, comma 18, lettera c),
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel limite complessivo  di  135
milioni di euro per l'anno 2021, di 435 milioni di  euro  per  l'anno
2022, di 424,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 524,5  milioni  di
euro per l'anno 2024, di 124,5 milioni di euro per  l'anno  2025,  di
259,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 304,5 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 349,5 milioni  di  euro  per
l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034. Gli importi  di
cui al periodo precedente tengono conto della riduzione apportata  ai
sensi  dell'articolo  39,  comma  14-octies,  del  decreto-legge   30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2020, n. 8» e, al secondo periodo, le  parole:  «di  cui  al
periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al  primo
periodo»; 
    b) la tabella 1 e' sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato
H annesso alla presente legge; 
    c) al comma 135, dopo la  lettera  c-quinquies)  e'  aggiunta  la
seguente: 
    «c-sexies)  l'acquisto  di  impianti,  macchinari,   attrezzature
tecnico-scientifiche, mezzi  di  trasporto  e  altri  beni  mobili  a
utilizzo pluriennale»; 
    d) dopo il comma 135 e' inserito il seguente: 
    «135-bis. Le regioni, nell'atto di assegnazione del contributo di
cui al  comma  134  del  presente  articolo  ai  comuni  del  proprio
territorio,  individuano  gli  interventi  oggetto  di  finanziamento
attraverso il codice unico di progetto (CUP), ai sensi  dell'articolo
11 della legge 16  gennaio  2003,  n.  3,  prevedendo  che  i  comuni
beneficiari, entro il 30 novembre dell'anno precedente al periodo  di
riferimento, classifichino i medesimi interventi nel sistema  di  cui
al  comma  138  del  presente  articolo  sotto  la  voce  "Contributo
investimenti indiretti articolo  1,  comma  134,  legge  di  bilancio
2019"»; 
    e) dopo il comma 136 e' inserito il seguente: 
    «136-bis. Nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento
dei lavori o delle forniture di  cui  al  comma  136  o  di  parziale
utilizzo del contributo, verificato attraverso il sistema di  cui  al
comma 138, il medesimo contributo e' revocato, in tutto o  in  parte,
entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento  del  contributo
stesso;  le  somme  revocate  sono  riassegnate   con   il   medesimo
provvedimento di  revoca  ai  comuni  per  piccole  opere.  I  comuni
beneficiari del contributo di cui al periodo precedente  sono  tenuti
ad affidare i lavori entro il 15 dicembre  di  ciascun  anno  e  sono
tenuti agli obblighi di monitoraggio di cui al comma 138. Nel caso di
mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, verificato
attraverso il sistema di cui al comma 138, le somme sono  revocate  e
versate dalle regioni ad apposito capitolo del bilancio dello Stato»; 
    f) al comma 137, dopo le parole: «opere pubbliche» sono  inserite
le seguenti: «o forniture»; 
    g) il comma 138 e' sostituito dal seguente: 
    «138. Il monitoraggio delle opere pubbliche o forniture di cui ai
commi da 134 a 137 del presente articolo  e'  effettuato  dai  comuni
beneficiari, ovvero dalle regioni nel caso di  investimenti  diretti,
attraverso il sistema previsto dal decreto  legislativo  29  dicembre
2011, n. 229». 
  810. All'articolo 1, comma 63, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160,   le   parole:   «manutenzione   straordinaria   e    incremento
dell'efficienza   energetica»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«manutenzione  straordinaria,  di  messa  in  sicurezza,   di   nuova
costruzione, di incremento dell'efficienza energetica e di  cablaggio
interno». 
  811. Il fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l'edilizia
scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del  decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
17 dicembre 2012, n. 221, e' incrementato di 1 milione  di  euro  per
ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 
  812. Per le finalita' di cui al  comma  811  e  per  garantire  una
maggiore  celerita'  nell'attuazione  degli  interventi  di  edilizia
scolastica, al comma 1 dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea, le parole:  «31  dicembre  2020»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; 
    b) alla lettera a), dopo la parola: «articoli» sono  inserite  le
seguenti: «21, 27,». 
  813. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 16  luglio  2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020,
n. 120, le parole: «ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-legge  8
aprile 2020, n. 22, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2020, n. 41,» sono soppresse. 
  814. All'articolo 1, comma 871, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160,  dopo  le  parole:  «studio  universitario»  sono  inserite   le
seguenti: «, per l'acquisto  di  impianti,  macchinari,  attrezzature
tecnico-scientifiche, mezzi  di  trasporto  e  altri  beni  mobili  a
utilizzo pluriennale». 
  815. All'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il  comma  1
e' sostituito dai seguenti: 
  «1. Al fine di assicurare il recupero del deficit  infrastrutturale
tra le diverse  aree  geografiche  del  territorio  nazionale,  anche
infra-regionali, entro e non oltre il 30 giugno 2021, con uno o  piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  dei
Ministri competenti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
con il Ministro per gli affari regionali e  le  autonomie  e  con  il
Ministro per il Sud e la coesione territoriale: 
    a) e' effettuata la ricognizione delle dotazioni infrastrutturali
esistenti  riguardanti   le   strutture   sanitarie,   assistenziali,
scolastiche, nonche' la  rete  stradale,  autostradale,  ferroviaria,
portuale, aeroportuale, idrica, elettrica e digitale e di trasporto e
distribuzione del gas. La ricognizione si avvale  dei  dati  e  delle
informazioni forniti dalla Conferenza delle regioni e delle  province
autonome; 
    b) sono definiti gli standard di riferimento per la  perequazione
infrastrutturale  in  termini  di  servizi  minimi  per  le  predette
tipologie di infrastrutture. 
  1-bis. La ricognizione di cui al comma 1, lettera a), e' effettuata
tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi: 
    a) estensione delle superfici territoriali; 
    b) valutazione della rete viaria con  particolare  riferimento  a
quella del Mezzogiorno; 
    c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo; 
    d) densita' della popolazione e densita' delle unita' produttive; 
    e) particolari requisiti delle zone di montagna; 
    f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente in  ciascun
territorio; 
    g) specificita' insulare con definizione di  parametri  oggettivi
relativi alla misurazione degli effetti  conseguenti  al  divario  di
sviluppo economico derivante  dall'insularita',  anche  con  riguardo
all'entita'  delle  risorse  per  gli  interventi  speciali  di   cui
all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione. 
  1-ter. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro dallo
stesso delegato, anche per il tramite  della  Struttura  di  missione
Investitalia  e  del  Dipartimento  per  la   programmazione   e   il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri, coordina le attivita' propedeutiche all'emanazione  dei
decreti di cui al comma  1  e,  in  collaborazione  con  i  Ministeri
competenti, definisce gli schemi-tipo per la ricognizione di  cui  al
comma 1, lettera a), e gli standard di riferimento di cui al comma 1,
lettera b). 
  1-quater. Entro sei mesi dalla ricognizione  di  cui  al  comma  1,
lettera a), con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio  dei
ministri, su proposta dei Ministri competenti,  di  concerto  con  il
Ministro per gli affari regionali e le  autonomie,  con  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per il Sud e la
coesione  territoriale  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
individuate le infrastrutture necessarie  a  colmare  il  deficit  di
servizi rispetto agli standard di  riferimento  per  la  perequazione
infrastrutturale,  nonche'  stabiliti  i  criteri  di  priorita'  per
l'assegnazione  dei  finanziamenti.  Per   il   finanziamento   delle
infrastrutture necessarie di cui al periodo precedente,  nello  stato
di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   e'
istituito il "Fondo perequativo infrastrutturale" con  una  dotazione
complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022  al  2033,
di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro annui
per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500 milioni di  euro  annui
per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033. Al predetto  Fondo  non  si
applica l'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. 
  1-quinquies. Alla ripartizione del Fondo di cui al  comma  1-quater
si provvede con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio  dei
ministri, su proposta dei Ministri competenti,  di  concerto  con  il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano,  che  individua  gli  interventi  da
realizzare,  l'importo  del  relativo   finanziamento,   i   soggetti
attuatori e il cronoprogramma  della  spesa,  con  indicazione  delle
risorse annuali necessarie per la loro realizzazione. 
  1-sexies. Il  monitoraggio  della  realizzazione  degli  interventi
finanziati di cui al  comma  1-quater  e'  effettuato  attraverso  il
sistema di cui al decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,
classificando  gli  interventi  sotto  la  voce  "Interventi  per  il
recupero del deficit infrastrutturale legge di bilancio 2021"». 
  816. Al fine di consentire l'erogazione di  servizi  aggiuntivi  di
trasporto pubblico locale e regionale, destinato  anche  a  studenti,
occorrenti per fronteggiare le esigenze  trasportistiche  conseguenti
all'attuazione    delle    misure    di    contenimento     derivanti
dall'applicazione delle Linee guida per l'informazione agli utenti  e
le modalita' organizzative per il contenimento della  diffusione  del
COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per  il
trasporto scolastico dedicato, ove i  predetti  servizi  nel  periodo
precedente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 abbiano avuto  un
riempimento superiore a quello previsto dal  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri in  vigore  all'atto  dell'emanazione  del
decreto di cui al  terzo  periodo,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un  fondo
con una dotazione di 200 milioni di euro  per  l'anno  2021.  Per  le
finalita' di cui al presente comma, le regioni e i comuni, nei limiti
delle disponibilita' del fondo di cui al primo periodo, possono anche
ricorrere, mediante apposita  convenzione  e  imponendo  obblighi  di
servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di
passeggeri su strada ai sensi della legge 11  agosto  2003,  n.  218,
nonche' ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o
di autorizzazione  per  l'esercizio  del  servizio  di  noleggio  con
conducente. Con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento  e  di
Bolzano le risorse di cui al primo periodo, ripartite sulla base  dei
criteri stabiliti  ai  sensi  del  decreto  di  cui  al  comma  1-bis
dell'articolo  44  del  decreto-legge  14  agosto   2020,   n.   104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126.
Eventuali risorse residue possono essere utilizzate, nell'anno  2021,
per  le  finalita'  previste  dall'articolo   200,   comma   1,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  817. All'articolo 44, comma 1, secondo periodo,  del  decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,
a tale fine ricorrendo, mediante  apposita  convenzione  e  imponendo
obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio  di
trasporto di passeggeri su strada ai  sensi  della  legge  11  agosto
2003, n. 218, nonche' ai titolari  di  licenza  per  l'esercizio  del
servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio  di
noleggio con conducente». 
  818. Al fine di assicurare che l'utilizzo dei  mezzi  di  trasporto
pubblico locale avvenga in conformita' alle  misure  di  contenimento
della diffusione del COVID-19, dalla data di entrata in vigore  della
presente legge e  fino  alla  cessazione  dello  stato  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19, al personale di cui ai commi  da  1  a  3
dell'articolo 12-bis del codice  della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  possono  essere  conferite  le
funzioni di controllo nonche' di accertamento, ai sensi dell'articolo
4  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.   19,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  35,  del  rispetto  da
parte dei viaggiatori delle modalita' di utilizzazione del  trasporto
pubblico locale come disciplinate dalle misure di contenimento  e  di
contrasto  dei  rischi  sanitari  derivanti  dalla   diffusione   del
COVID-19. Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  819. Al fine di favorire la mobilita' urbana ed extraurbana,  anche
con riferimento alla mobilita' delle persone con  disabilita',  nello
stato  di  previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti e' istituito un fondo con una dotazione  di  3  milioni  di
euro per l'anno 2021  e  di  6  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,
destinato all'erogazione, nei limiti delle  risorse  disponibili  per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, di contributi in favore  dei  comuni
che, con  ordinanza  adottata  entro  il  30  giugno  2021  ai  sensi
dell'articolo  7  del  codice  della  strada,  di  cui   al   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  provvedono  a  istituire  spazi
riservati destinati  alla  sosta  gratuita  dei  veicoli  adibiti  al
servizio di persone con limitata o impedita capacita' motoria  muniti
di contrassegno speciale ovvero delle donne in stato di gravidanza. 
  820. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  sono
definiti i criteri  di  determinazione  dell'importo  del  contributo
riconoscibile a ciascun comune a valere sulle risorse di cui al comma
819, nonche' le modalita' di presentazione delle domande  di  accesso
al contributo, nonche' di erogazione del contributo stesso. 
  821. Al fine di concorrere agli oneri sostenuti dalle  regioni  per
l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in  favore
dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa
di  vaccinazioni  obbligatorie,  trasfusioni  e  somministrazioni  di
emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992,  n.  210,  trasferita
alle stesse regioni in attuazione del decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112, e' istituito, nello stato di previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, un  fondo  con  una  dotazione  di  50
milioni di  euro  per  l'anno  2021.  Il  fondo  di  cui  al  periodo
precedente e' ripartito tra le regioni interessate  con  decreto  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da adottare sentita la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, entro il 28 febbraio 2021, in proporzione  al  fabbisogno
derivante dagli indennizzi corrisposti. 
  822. Il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti  locali  di
cui all'articolo  106  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
come rifinanziato dall'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, e' ulteriormente incrementato di  500  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore  dei  comuni  e  50
milioni  di  euro  in  favore  delle  citta'  metropolitane  e  delle
province.  L'incremento  del  fondo  di  cui  al  primo  periodo   e'
ripartito, per 200 milioni di euro in favore  dei  comuni  e  per  20
milioni  di  euro  in  favore  delle  citta'  metropolitane  e  delle
province, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  il  28
febbraio 2021, previa intesa in sede di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, sulla base di criteri e modalita' che tengano conto
dei  lavori  del  tavolo  di  cui  all'articolo  106,  comma  2,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, per  250  milioni  di  euro  in
favore dei comuni e per 30 milioni di euro  in  favore  delle  citta'
metropolitane  e   delle   province,   con   decreto   del   Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro il 30 giugno 2021, previa intesa  in  sede
di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base di criteri
e modalita' che tengano conto dei lavori del citato tavolo di cui  al
citato articolo 106, comma 2,  del  decreto-legge  n.  34  del  2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del  2020,  e  delle
risultanze della certificazione per l'anno 2020 di  cui  all'articolo
39, comma 2, del decreto-legge  n.  104  del  2020,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020. 
  823. Le risorse del fondo di cui al comma 822 del presente articolo
e del fondo per l'esercizio delle  funzioni  delle  regioni  e  delle
province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalita' di  ristorare,  nel
biennio 2020-2021,  la  perdita  di  gettito  connessa  all'emergenza
epidemiologica da COVID19. Le risorse non  utilizzate  alla  fine  di
ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di
amministrazione  e   non   possono   essere   svincolate   ai   sensi
dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi  897  e
898, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145.  Le  eventuali  risorse
ricevute in eccesso  sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato. 
  824. Nell'anno 2023 e' determinato, per ciascuna regione a  statuto
speciale e  provincia  autonoma,  l'importo  delle  effettive  minori
entrate delle spettanze quantificate per  l'esercizio  2021  rispetto
alla media delle spettanze quantificate per gli esercizi 2017, 2018 e
2019, ai sensi dei rispettivi statuti, tenendo conto delle maggiori e
minori spese per  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e  delle
modifiche degli ordinamenti finanziari nel periodo intervenute. 
  825. Entro  il  30  giugno  2022  e'  determinato  l'importo  degli
effettivi minori gettiti delle regioni a statuto ordinario nel  2021,
tenendo conto delle maggiori e minori spese e  dei  ristori  connessi
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
  826. Al decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) i commi 2-octies e 2-novies dell'articolo 111 sono  sostituiti
dai seguenti: 
  «2-octies. Le risorse spettanti alle regioni  a  statuto  ordinario
nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attivita'  di
lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro, incluse negli importi di
cui al comma 2-quinquies, sono riacquisite al  bilancio  dello  Stato
per un importo complessivo annuo almeno pari a 50  milioni  di  euro,
fino alla concorrenza del valore di 950.751.551 euro. 
  2-novies. Ai fini del comma 2-octies, a decorrere dall'anno 2022  e
fino alla concorrenza della propria quota da riacquisire al  bilancio
dello  Stato  indicata  nella  tabella  1,  ciascuna  regione   versa
all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno  di  ciascun
anno, il maggiore valore tra gli importi di  cui  alla  tabella  1  e
l'ammontare delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione
incassate nell'anno precedente  rispetto  alla  media  delle  entrate
riscosse  da  ciascuna  regione   negli   anni   2017-2019   relative
all'attivita' di accertamento e recupero per  la  lotta  all'evasione
con  riferimento  all'IRAP,  all'addizionale  IRPEF  e   alla   tassa
automobilistica. La media di cui al periodo precedente e' determinata
dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del  Ministero
dell'economia e delle finanze sulla base dei rendiconti  di  ciascuna
regione, sentita la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano.  In
caso di mancato versamento alla scadenza del  30  giugno  di  ciascun
anno, si procede al recupero a valere  sulle  giacenze  depositate  a
qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale»; 
    b) dopo l'allegato D e' inserita la tabella 1 di cui all'allegato
I annesso alla presente legge. 
  827. Gli enti locali destinatari delle risorse di cui al comma  822
sono   tenuti    a    inviare,    utilizzando    l'applicativo    web
http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine  perentorio  del
31  maggio  2022,  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento   della   Ragioneria   generale   dello    Stato,    una
certificazione  della  perdita  di  gettito  connessa   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, al  netto  delle  minori  spese  e  delle
risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro  delle  minori
entrate e delle maggiori  spese  connesse  alla  predetta  emergenza,
firmata  digitalmente,  ai  sensi   dell'articolo   24   del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio
finanziario  e  dall'organo   di   revisione   economico-finanziaria,
attraverso un modello e con le modalita'  definiti  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
da adottare entro il 30 ottobre 2021. La  certificazione  di  cui  al
periodo precedente non include le riduzioni di gettito  derivanti  da
interventi autonomamente assunti dalla regione o  provincia  autonoma
per gli enti locali  del  proprio  territorio,  con  eccezione  degli
interventi di adeguamento alla normativa nazionale.  La  trasmissione
per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai  sensi
dell'articolo 45, comma 1,  del  codice  di  cui  al  citato  decreto
legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di certificazione di cui  al
presente comma, per gli enti  locali  delle  regioni  Friuli  Venezia
Giulia e Valle d'Aosta e delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale  in  via
esclusiva, sono assolti per  il  tramite  delle  medesime  regioni  e
province autonome. 
  828. Gli enti locali che trasmettono la certificazione  di  cui  al
comma 827 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2022, ma entro il
30  giugno  2022,  sono  assoggettati  a  una  riduzione  del   fondo
sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti  compensativi  o  del
fondo di solidarieta'  comunale  in  misura  pari  all'80  per  cento
dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del
comma 822, da applicare in tre annualita' a decorrere dall'anno 2023.
Nel caso in cui la certificazione di cui al comma  827  e'  trasmessa
nel periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2022,  la  riduzione  del
fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi  o
del fondo di  solidarieta'  comunale  di  cui  al  primo  periodo  e'
comminata in misura pari al 90 per cento dell'importo  delle  risorse
attribuite, da applicare in  tre  annualita'  a  decorrere  dall'anno
2023. La  riduzione  del  fondo  sperimentale  di  riequilibrio,  dei
trasferimenti compensativi o del fondo di  solidarieta'  comunale  di
cui al primo periodo e' applicata in misura pari  al  100  per  cento
dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualita'
a decorrere dall'anno 2023, qualora gli enti locali  non  trasmettano
la certificazione di cui al comma 827 entro la  data  del  31  luglio
2022. A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni
di risorse non sono soggette a restituzione. In  caso  di  incapienza
delle risorse, si applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi
128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  829. Entro il 30 giugno 2022 e' verificata la perdita di gettito  e
l'andamento delle spese nell'anno 2021 dei comuni, delle  province  e
delle citta' metropolitane tenendo conto delle certificazioni di  cui
al comma 827. 
  830. All'articolo 39 del decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 maggio 2021»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Gli enti locali che trasmettono la  certificazione  di  cui  al
comma 2 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2021, ma  entro  il
30  giugno  2021  sono  assoggettati  a  una  riduzione   del   fondo
sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti  compensativi  o  del
fondo di solidarieta'  comunale  in  misura  pari  all'80  per  cento
dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del
comma 2, da applicare in tre annualita' a decorrere  dall'anno  2022.
Nel caso in cui la certificazione di cui al comma 2 e' trasmessa  nel
periodo dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021, la riduzione del  fondo
sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti  compensativi  o  del
fondo di solidarieta' comunale di cui al primo periodo  e'  comminata
in misura pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite,
da applicare  in  tre  annualita'  a  decorrere  dall'anno  2022.  La
riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio,  dei  trasferimenti
compensativi o del fondo di solidarieta' comunale  di  cui  al  primo
periodo e' applicata in misura pari al  100  per  cento  dell'importo
delle risorse attribuite, da applicare in tre annualita' a  decorrere
dall'anno  2022,  qualora  gli  enti  locali   non   trasmettano   la
certificazione di cui al comma 2 entro la data del 31 luglio 2021.  A
seguito dell'invio tardivo  della  certificazione,  le  riduzioni  di
risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle
risorse, si applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e
129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228». 
  831. Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle  seguenti:  «30
giugno 2022». 
  832. Al fine di assicurare i  necessari  trasferimenti  ai  piccoli
comuni con meno di 500 abitanti, per lo  svolgimento  delle  funzioni
fondamentali, anche in relazione alla  perdita  di  entrate  connessa
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato  di  previsione
del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione di
3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il fondo
e'  destinato  a  supplire  ai  minori  trasferimenti  del  fondo  di
solidarieta' comunale per i comuni  che  hanno  percepito,  nell'anno
precedente, una quota dei medesimi trasferimenti inferiore  di  oltre
il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza  dei
restanti  comuni  della  provincia.   Con   decreto   del   Ministero
dell'interno, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in  sede
di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  sono  individuati  i
criteri e le modalita' di riparto delle risorse  del  fondo  tra  gli
enti locali beneficiari, da valutare in  rapporto  ai  fabbisogni  di
spesa e alle minori entrate, al netto delle minori spese. 
  833. Le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  i
cui enti del Servizio sanitario nazionale, a seguito della situazione
straordinaria  di  emergenza  sanitaria  derivante  dalla  diffusione
dell'epidemia di COVID-19, non riescono a fare  fronte  ai  pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili  maturati  alla  data  del  31
dicembre 2019  relativi  a  somministrazioni,  forniture,  appalti  e
obbligazioni  per  prestazioni  professionali,  nonche'  a   obblighi
fiscali,  contributivi  e   assicurativi,   possono   chiedere,   con
deliberazione della giunta, a decorrere dal 1° febbraio 2021 fino  al
31 marzo 2021, alla Cassa depositi e prestiti Spa l'anticipazione  di
liquidita' da destinare ai predetti pagamenti, secondo  le  modalita'
stabilite nell'addendum alla Convenzione  di  cui  al  comma  834,  a
valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. 
  834. Per l'attuazione del comma 833, il Ministero  dell'economia  e
delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti Spa, entro  il
31 gennaio 2021, un apposito addendum alla  Convenzione  sottoscritta
il  28  maggio  2020  ai  sensi  dell'articolo  115,  comma  2,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  835. Le anticipazioni  di  liquidita'  di  cui  al  comma  833  non
comportano la disponibilita' di risorse aggiuntive per le regioni ne'
per i relativi enti sanitari e consentono esclusivamente di  superare
temporanee carenze di liquidita' e di effettuare pagamenti  di  spese
per le quali  nel  bilancio  regionale  e'  gia'  prevista  un'idonea
copertura per costi gia' iscritti nei bilanci  degli  enti  sanitari,
non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3,  comma  17,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e sono concesse in deroga  alle
disposizioni dell'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n.  118.  Successivamente  al  perfezionamento   del   contratto   di
anticipazione, le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano adeguano le relative iscrizioni nel  bilancio  di  previsione
nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis  dell'allegato
4/2 annesso al citato decreto legislativo n. 118 del 2011.  La  quota
del risultato di amministrazione accantonata nel fondo  anticipazione
di liquidita' e' applicata al bilancio di previsione anche  da  parte
degli enti sanitari in disavanzo di amministrazione. 
  836. La richiesta di  anticipazione  di  liquidita'  presentata  ai
sensi del comma 833, sottoscritta  dal  rappresentante  legale  della
regione  o  della  provincia  autonoma,  e'  corredata  dei  seguenti
documenti: 
    a) una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal
responsabile  finanziario  di  ciascun  ente  sanitario,   contenente
l'elenco dei debiti sanitari  commerciali  dell'ente  da  pagare  con
l'anticipazione,  individuati  ai  sensi  del  comma   833,   redatto
utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per  la
gestione  telematica  del  rilascio  delle  certificazioni   di   cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64; 
    b) una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal
responsabile  finanziario  di  ciascun  ente  sanitario,   contenente
l'elenco dei debiti non commerciali,  dovuti  per  obblighi  fiscali,
contributivi  e  assicurativi  dell'ente  sanitario,  da  pagare  con
l'anticipazione. 
  837. L'anticipazione e' concessa entro il 15 maggio 2021, in misura
proporzionale alle richieste di anticipazione pervenute e,  comunque,
nei limiti delle somme disponibili e delle coperture per il  rimborso
della  spesa  per  interessi  predisposte  dalle  regioni.  Eventuali
risorse  non  richieste  possono  essere  destinate  alle   eventuali
richieste  regionali  non  soddisfatte.  All'erogazione  si  provvede
previa verifica positiva, da parte del Tavolo tecnico per la verifica
degli adempimenti regionali in materia sanitaria, di cui all'articolo
12 dell'intesa 23 marzo 2005, pubblicata  nel  supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio  2005,  dell'idoneita'  e
della congruita' delle misure legislative regionali di copertura  del
rimborso  degli  interessi  dell'anticipazione  di  liquidita'.  Tali
misure legislative sono approvate dalle regioni entro  il  30  aprile
2021 e sono preliminarmente sottoposte,  corredate  di  una  puntuale
relazione    tecnica    che    ne    dimostri    la    sostenibilita'
economico-finanziaria, al citato Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti entro il 5 aprile 2021. 
  838. L'anticipazione e' restituita, con un piano di ammortamento  a
rate  costanti,  comprensive  della  quota  capitale  e  della  quota
interessi, di durata massima pari a trenta anni o anticipatamente  in
conseguenza del ripristino della normale gestione  della  liquidita',
alle condizioni previste dal contratto tipo di cui all'articolo  115,
comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La rata annuale  e'
corrisposta a partire dall'esercizio 2023 e non oltre il  31  ottobre
di ciascun anno. Dalla data  dell'erogazione  e  fino  alla  data  di
decorrenza dell'ammortamento sono corrisposti, il  giorno  lavorativo
bancario antecedente tale data, gli interessi di preammortamento.  Il
tasso di interesse da applicare alle citate anticipazioni e' pari  al
rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a  cinque  anni
in corso di emissione rilevato dal Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento del tesoro alla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge e pubblicato nel sito internet istituzionale del
medesimo Ministero. 
  839. Le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
procedono, entro dieci giorni dall'acquisizione delle  anticipazioni,
al trasferimento dell'anticipazione di liquidita' agli enti sanitari,
che provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 833 entro  i
sessanta giorni successivi all'erogazione dell'anticipazione. In caso
di gestione sanitaria accentrata presso la  regione  o  la  provincia
autonoma, questa provvede  entro  sessanta  giorni  dall'acquisizione
dell'anticipazione all'estinzione dei debiti di  sua  competenza.  Il
mancato pagamento dei debiti entro i termini di cui  al  primo  e  al
secondo periodo e'  rilevante  ai  fini  della  misurazione  e  della
valutazione della performance individuale dei dirigenti  responsabili
e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli
articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  840. La Cassa depositi  e  prestiti  Spa  verifica,  attraverso  la
piattaforma elettronica di cui al comma 836, lettera  a),  l'avvenuto
pagamento dei debiti commerciali di cui alla medesima lettera  a)  e,
entro cinque  giorni  dalla  scadenza  del  termine  previsto  per  i
pagamenti, il rappresentante legale della regione o  della  provincia
autonoma e il responsabile finanziario forniscono al  Tavolo  tecnico
per la verifica degli adempimenti di cui  al  comma  837  un'apposita
dichiarazione, sottoscritta dagli enti sanitari che hanno beneficiato
delle  anticipazioni,  attestante  il  pagamento  entro  il  medesimo
termine dei debiti di cui al comma 836, lettera b). 
  841. In caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai
sensi del contratto di anticipazione,  alle  scadenze  ivi  previste,
compresa la restituzione delle risorse in caso di  mancato  pagamento
ai sensi del comma 839, anche sulla base dei  dati  comunicati  dalla
Cassa depositi e prestiti Spa, il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  provvede  al  relativo  recupero  a  valere  sulle  somme  a
qualsiasi titolo spettanti. 
  842. La regione Calabria, in quanto sottoposta  a  commissariamento
ad acta, puo' accedere alle anticipazioni di cui al comma 833. A tale
fine  il  Commissario  ad  acta  provvede,  sotto  la   sua   diretta
responsabilita', alla ricognizione dei debiti  commerciali,  fiscali,
contributivi e assicurativi accumulati al 31 dicembre 2019 e presenta
istanza di accesso all'anticipazione di liquidita' entro il 31 luglio
2021. I termini del 5 e del 30 aprile 2021 di cui al comma  837  sono
prorogati  rispettivamente  al  1°  e  al   25   settembre   2021   e
l'anticipazione  e'  concessa  entro  i  quindici  giorni  successivi
all'approvazione  della  legge  regionale  di  copertura  di  cui  al
medesimo comma 837. Ai fini di quanto disposto dai commi 833  e  836,
e'  riservata  alla  regione  Calabria  una   quota   delle   risorse
disponibili nella misura massima comunicata dal Commissario  ad  acta
entro il 31 marzo 2021. 
  843. Al fine di prevenire il rischio di  dissesto  finanziario  dei
comuni, il fondo per i comuni in stato di  dissesto  finanziario,  di
cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e'
incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui
al  presente  comma  sono  ripartite   con   decreto   del   Ministro
dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, a favore dei comuni di cui all'allegato B  al  decreto
del Ministro dell'interno 19 ottobre 2020, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, i cui organi sono stati sciolti
ai  sensi   dell'articolo   143   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267. 
  844. Il fondo di cui  all'articolo  106-bis  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, e' rifinanziato per 5 milioni di euro per  l'anno
2021. 
  845. Per l'anno 2021, le risorse del fondo di cui al comma 844 sono
destinate  esclusivamente  alla  realizzazione   di   interventi   di
manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia
di Stato e all'Arma dei carabinieri e sono attribuite sulla base  dei
progetti approvati entro il 31 dicembre 2020 da  parte  degli  stessi
comuni in stato di dissesto finanziario. 
  846. Il fondo di cui al comma 844  e'  ripartito  con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da  adottare  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  847. All'articolo 1, comma 562, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «Le  forniture
di  energia  elettrica  in  condotte,  di  gas   mediante   rete   di
distribuzione  di  gas  naturale  e  di  teleriscaldamento   non   si
considerano effettuate nel comune»; 
    b) al terzo periodo, dopo  le  parole:  «,  le  prestazioni  rese
nell'esercizio  d'impresa,  arti  o  professioni»  sono  inserite  le
seguenti: «da soggetti»; 
    c) dopo il  terzo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Non  si
considerano effettuate a Campione d'Italia le prestazioni di  servizi
in materia d'informatica o di telecomunicazioni». 
  848. Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,  n.
160, e' sostituito dal seguente: 
  «831. Per le occupazioni permanenti del  territorio  comunale,  con
cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi
di pubblica utilita', quali la distribuzione ed erogazione di energia
elettrica, gas, acqua, calore,  di  servizi  di  telecomunicazione  e
radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone  e'  dovuto  dal
soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo
pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in  via
mediata, attraverso l'utilizzo  materiale  delle  infrastrutture  del
soggetto titolare della  concessione  sulla  base  del  numero  delle
rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria: 
    

  +--------------------------------+-----------+
  |Classificazione dei comuni      |  Tariffa  |
  +--------------------------------+-----------+
  |Comuni fino a 20.000 abitanti   | euro 1,50 |
  +--------------------------------+-----------+
  |Comuni oltre 20.000 abitanti    |  euro 1   |
  +--------------------------------+-----------+
    
  In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non  puo'
essere  inferiore  a  euro  800.  Il  canone  e'  comprensivo   degli
allacciamenti alle  reti  effettuati  dagli  utenti  e  di  tutte  le
occupazioni di suolo pubblico con  impianti  direttamente  funzionali
all'erogazione del servizio  a  rete.  Il  numero  complessivo  delle
utenze e' quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed e'
comunicato al comune competente per territorio con  autodichiarazione
da inviare, mediante  posta  elettronica  certificata,  entro  il  30
aprile di ciascun anno. Gli importi sono  rivalutati  annualmente  in
base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al  31  dicembre
dell'anno precedente. Il versamento del canone e' effettuato entro il
30  aprile  di  ciascun  anno  in  unica  soluzione   attraverso   la
piattaforma di cui all'articolo  5  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le  occupazioni  del  territorio
provinciale e delle citta' metropolitane, il  canone  e'  determinato
nella   misura   del   20   per   cento    dell'importo    risultante
dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50,
per il numero complessivo delle utenze presenti nei  comuni  compresi
nel medesimo ambito territoriale». 
  849.  In  considerazione  dei  risparmi  di  spesa  conseguenti  ai
processi di razionalizzazione organizzativa  che  le  amministrazioni
centrali sono tenute a effettuare  a  decorrere  dall'anno  2023,  le
dotazioni di competenza e  di  cassa  relative  alle  missioni  e  ai
programmi di spesa degli  stati  di  previsione  dei  Ministeri  come
indicate nell'allegato L annesso alla  presente  legge  sono  ridotte
degli importi ivi indicati. Su proposta dei Ministri competenti,  con
decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  le  predette
riduzioni  di  spesa  possono  essere  rimodulate   nell'ambito   dei
pertinenti  stati  di  previsione  della  spesa,  fermo  restando  il
conseguimento  dei  risparmi  di  spesa  realizzati  in  termini   di
indebitamento  netto  della  pubblica  amministrazione.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  850. In considerazione dei risparmi connessi alla  riorganizzazione
dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e  il  potenziamento
del lavoro agile, le regioni, le province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, i  comuni,  le  province  e  le  citta'  metropolitane,  per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, assicurano un  contributo  alla
finanza pubblica pari a 200 milioni di euro,  per  le  regioni  e  le
province autonome, a 100 milioni di  euro,  per  i  comuni,  e  a  50
milioni di euro, per le province e le citta' metropolitane. 
  851. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da  parte  delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano  di  cui  al
comma 850 e'  effettuato,  entro  il  31  maggio  2022,  in  sede  di
autocoordinamento tra le regioni e le province autonome, formalizzato
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro per gli affari regionali  e  le  autonomie;  in  assenza  di
accordo in sede di autocoordinamento il riparto e' effettuato,  entro
il 30 settembre 2022, con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
concerto con il Ministro per gli affari  regionali  e  le  autonomie,
sulla   base   di   un'istruttoria   tecnica   sugli   obiettivi   di
efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per  i  fabbisogni
standard con  il  supporto  del  Centro  interregionale  di  studi  e
documentazione (CINSEDO)  e  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
  852. Fermo restando l'importo complessivo di 200  milioni  di  euro
annui del concorso  alla  finanza  pubblica  delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano di  cui  al  comma  850,  la
quota del concorso delle regioni a statuto speciale e delle  province
autonome e' determinata nel rispetto degli statuti speciali  e  delle
relative  norme  di  attuazione.   Per   la   regione   Trentino-Alto
Adige/Südtirol, per le province autonome di Trento e di Bolzano e per
gli enti locali dei rispettivi territori, il  concorso  alla  finanza
pubblica e' determinato ai sensi dell'articolo 79, comma  4-ter,  del
testo  unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo   statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. 
  853. Il riparto del concorso alla finanza  pubblica  da  parte  dei
comuni, delle province e delle citta' metropolitane di cui  al  comma
850  e'  effettuato,  entro  il  31  maggio  2022,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'interno e  con  il  Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie, sulla base di un'istruttoria tecnica  sugli  obiettivi  di
efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per  i  fabbisogni
standard con il supporto dell'Istituto per la  finanza  e  l'economia
locale (IFEL) e dell'Unione delle  province  d'Italia  (UPI),  previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. 
  854. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito un fondo  da  ripartire  con  una  dotazione  di
35.987.135 euro per l'anno 2021, di 166.537.624 euro per l'anno 2022,
di 297.761.740 euro per l'anno 2023, di 306.213.355 euro  per  l'anno
2024, di 311.402.228 euro per l'anno 2025, di  311.885.567  euro  per
l'anno 2026, di 312.656.893 euro per l'anno 2027, di 313.413.428 euro
per l'anno 2028, di 313.921.086 euro per l'anno 2029, di  314.741.024
euro per l'anno  2030,  di  315.062.443  euro  per  l'anno  2031,  di
315.303.506 euro per l'anno  2032  e  di  315.442.410  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2033, destinato al finanziamento delle assunzioni
di  personale  a  tempo  indeterminato,  in  aggiunta  alle  facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente. 
  855. Il Ministero della giustizia e' autorizzato, per l'anno  2021,
in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali  previste  a  legislazione
vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di  concorso  gia'
bandito alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  nei
limiti della vigente dotazione organica. A tal fine e' autorizzata la
spesa  nel  limite  di  euro  6.981.028  per  l'anno  2021,  di  euro
16.695.797 per l'anno 2022, di euro 18.258.138 per  l'anno  2023,  di
euro 18.617.341 per l'anno 2024, di euro 23.615.915 per l'anno  2025,
di euro 23.755.233 per l'anno 2026, di  euro  24.182.538  per  l'anno
2027, di euro 24.681.058 per l'anno  2028,  di  euro  25.108.361  per
l'anno 2029 e di euro 25.606.881 annui a  decorrere  dall'anno  2030,
cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di  cui  al
comma 854. 
  856. All'articolo 8 della legge  13  febbraio  2001,  n.  48,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Ai magistrati destinati  alla  pianta  organica  flessibile
distrettuale e' attribuito, per il periodo di  effettivo  servizio  e
per la durata massima di ventiquattro mesi,  un  incentivo  economico
parametrato all'indennita' mensile di cui all'articolo  2,  comma  1,
della legge 4 maggio 1998, n. 133, ridotta del 50 per cento»; 
  b) nella rubrica,  alla  parola:  «Valutazione»  sono  premesse  le
seguenti: «Disciplina economica e». 
  857. Per le finalita' di cui al comma 1-bis dell'articolo  8  della
legge 13 febbraio 2001, n. 48, introdotto dal comma 856 del  presente
articolo, e' autorizzata la spesa di euro 2.295.089 per l'anno 2021 e
di euro 4.590.179 annui a decorrere dall'anno 2022. 
  858. Al fine di  garantire  la  piena  funzionalita'  degli  uffici
giudiziari e di far fronte alle  gravi  scoperture  di  organico,  il
Ministero  della  giustizia  e'  autorizzato,  per  l'anno  2021,  in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione  vigente,
a indire procedure  concorsuali  pubbliche  e,  conseguentemente,  ad
assumere  con  contratto  di  lavoro  a  tempo   indeterminato,   con
decorrenza dal 1° gennaio 2023,  nell'ambito  dell'attuale  dotazione
organica, un contingente di 3.000 unita' di personale  amministrativo
non dirigenziale, cosi' ripartito: 1.500 unita' di Area II, posizione
economica F1, 1.200 unita' di Area II, posizione economica F2, e  300
unita' di Area III, posizione economica F1, da inquadrare  nei  ruoli
dell'amministrazione giudiziaria.  L'amministrazione  attribuisce  un
punteggio aggiuntivo, nell'ambito delle procedure concorsuali di  cui
al primo periodo, in favore dei soggetti che hanno maturato i  titoli
di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater  e  1-quinquies,
del  decreto-legge  24  giugno   2014,   n.   90,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
  859. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma
858 e' autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni
2022 e 2023. 
  860. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al comma 858  e'
autorizzata la spesa di euro 119.010.951 annui a decorrere  dall'anno
2023, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse  del  fondo  di
cui al comma 854. 
  861. Al fine di far fronte alle rilevanti scoperture  di  organico,
il Ministero  della  giustizia,  per  le  esigenze  del  Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, e' autorizzato, per l'anno  2021,
in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, a  bandire  procedure
concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con  contratti
di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti della  vigente  dotazione
organica, un contingente di 200  unita'  di  personale  del  comparto
funzioni centrali, di cui 70  unita'  da  inquadrare  nell'Area  III,
posizione economica F1, 10 unita' nell'Area II,  posizione  economica
F3, e 120 unita' nell'Area II, posizione economica F2. 
  862. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma
861 e' autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2021. 
  863. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al  comma  861,  e'
autorizzata la spesa di euro 2.115.962 per  l'anno  2021  e  di  euro
8.463.845 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede  mediante
utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854. 
  864. Per il  compiuto  svolgimento  delle  specifiche  attribuzioni
demandate all'amministrazione  penitenziaria,  la  vigente  dotazione
organica   del   Ministero    della    giustizia    -    Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e'  aumentata  di  100  unita'  di
personale appartenente all'Area III. 
  865. Per le medesime finalita' di cui al comma  864,  il  Ministero
della giustizia, in aggiunta alle vigenti facolta'  assunzionali,  e'
autorizzato, nel triennio 2021-2023, a bandire procedure  concorsuali
pubbliche e ad assumere con contratto di lavoro subordinato  a  tempo
indeterminato un contingente  di  personale  pari  a  100  unita'  da
inquadrare  nell'Area  III,  fascia  retributiva  F1,  del   comparto
Funzioni centrali. 
  866. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 864 e  865
e' autorizzata la spesa di  1.167.216  euro  per  l'anno  2021  e  di
4.668.861 euro annui a decorrere dall'anno 2022. Per  lo  svolgimento
delle procedure concorsuali e' autorizzata la spesa di  1.000.000  di
euro per l'anno 2021. 
  867.  Al  fine  di  rafforzare   l'offerta   trattamentale   legata
all'esecuzione penale esterna  e  di  comunita'  e  alla  luce  delle
rilevanti scoperture di organico, il Ministero della  giustizia,  per
le  esigenze  del  Dipartimento  per  la  giustizia  minorile  e   di
comunita', e' autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle  vigenti
facolta' assunzionali, a bandire procedure concorsuali  pubbliche  e,
conseguentemente,  ad  assumere  con  contratti  di  lavoro  a  tempo
indeterminato,  nei  limiti  della  vigente  dotazione  organica,  un
contingente di 80 unita' di personale del comparto funzioni centrali,
di cui 35 unita' da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1,
e 45 unita' nell'Area II, posizione economica F2. 
  868.  Al  fine  di  incentivare  le  attivita'  amministrative  del
personale del settore della giustizia, nonche' di garantire  maggiore
efficienza e funzionalita'  agli  uffici  giudiziari,  agli  istituti
penitenziari per adulti e minori e ai servizi di giustizia minorile e
di esecuzione penale esterna, in particolare nella fase  connessa  al
superamento  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  il  Fondo
risorse decentrate del personale contrattualizzato non  dirigente  e'
incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2021, di 8,4 milioni  di
euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
2023. 
  869. Quota parte delle risorse di cui al comma  959,  nella  misura
corrispondente all'onere per  la  copertura  a  regime  dell'elemento
perequativo di cui all'articolo 1, comma 440, lettera b), della legge
30 dicembre 2018, n. 145, e' destinata, per  la  predetta  finalita',
alla    contrattazione    collettiva    nazionale    del    personale
contrattualizzato delle amministrazioni  statali.  Per  il  personale
contrattualizzato del settore non statale, per la medesima finalita',
si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 438, della  citata  legge
n. 145 del 2018. 
  870. In considerazione del periodo di emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23,  comma
2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75,  a  remunerare  le
prestazioni  di  lavoro  straordinario  del  personale  civile  delle
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020,
nonche' i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo
esercizio, previa certificazione da parte dei  competenti  organi  di
controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della
contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2,
i trattamenti economici accessori correlati alla performance  e  alle
condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del  welfare  integrativo.
Per i Ministeri le predette  somme  sono  conservate  nel  conto  dei
residui per essere versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato  e
riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 44,53 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189. 
  871. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma
867 e' autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2021. 
  872. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al  comma  867,  e'
autorizzata la spesa di euro  855.648  per  l'anno  2021  e  di  euro
3.422.590 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede  mediante
utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854. 
  873. Al fine di assicurare i necessari  standard  di  funzionalita'
dell'amministrazione e delle relative  strutture  interne,  anche  in
relazione ai peculiari compiti in materia  di  politiche  di  tutela,
coordinamento   e   programmazione   dei   settori    agroalimentare,
dell'ippica,  della  pesca  e   forestale,   nonche'   per   adeguare
tempestivamente i livelli dei servizi alle  nuove  esigenze  anche  a
seguito degli effetti derivanti dall'emergenza  da  COVID-19,  e  far
fronte, conseguentemente, alla necessita' di coprire  le  vacanze  di
organico,  il  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali,  per  il  biennio  2021-2022,  e'  autorizzato  a  bandire
procedure concorsuali pubbliche,  secondo  i  principi  e  i  criteri
direttivi di cui agli articoli 247, 248 e 249  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, e conseguentemente ad assumere, con contratto  di
lavoro a tempo  indeterminato,  in  aggiunta  alle  vigenti  facolta'
assunzionali e  nei  limiti  della  vigente  dotazione  organica,  un
contingente  di  140  unita'  di  personale,  di  cui  58  unita'  da
inquadrare  nell'Area  III,  posizione  economica  F1,  e  28  unita'
nell'Area II, posizione economica F2, da assumere nell'anno 2021 e 30
unita' da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, 21 unita'
nell'Area II,  posizione  economica  F2,  e  3  unita'  di  personale
dirigenziale di seconda fascia da assumere nell'anno 2022. 
  874. Nell'ambito dell'autorizzazione all'assunzione di cui al comma
873 possono essere avviate anche nuove procedure concorsuali  per  il
reclutamento di professionalita' con competenze in materia di: 
    a) digitalizzazione; 
    b)  razionalizzazione  e  semplificazione  dei  processi  e   dei
procedimenti amministrativi; 
    c) qualita' dei servizi pubblici; 
    d)  gestione  dei  fondi  strutturali  e   della   capacita'   di
investimento; 
    e) contrattualistica pubblica; 
    f) controllo di gestione e attivita' ispettiva; 
    g) tecnica di redazione degli atti normativi e analisi e verifica
di impatto della regolamentazione; 
    h)  monitoraggio  degli  andamenti  di  finanza  pubblica  e   di
bilancio. 
  875. Per lo svolgimento delle procedure  concorsuali  pubbliche  di
cui al comma 873 e' autorizzata la spesa di euro 100.000  per  l'anno
2021. 
  876. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di  cui  al  comma  873,
pari a 967.722 euro per l'anno  2021  e  a  6.592.412  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse
del fondo di cui al comma 854. 
  877. Al fine di incrementare i servizi  di  soccorso  pubblico,  di
prevenzione degli incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, e'
autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente  massimo  di
750 unita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite della
dotazione organica, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a
legislazione vigente, nel ruolo iniziale di vigile del fuoco, per  un
numero massimo di 250 unita' non prima del 1° ottobre  2021,  di  250
unita' non prima del 1° ottobre 2022 e di 250 unita' non prima del 1°
ottobre 2023. 
  878. Ai fini dell'attuazione del comma 877 e' autorizzata la  spesa
di euro 2.558.412 per l'anno 2021,  di  euro  13.104.943  per  l'anno
2022, di euro 23.755.767 per l'anno  2023,  di  euro  31.848.179  per
l'anno 2024, di euro 32.038.478 per l'anno 2025, di  euro  32.382.499
per l'anno  2026,  di  euro  32.726.520  per  l'anno  2027,  di  euro
32.984.535 per l'anno 2028, di euro 33.064.890 per  l'anno  2029,  di
euro 33.386.308 per l'anno 2030, di euro 33.707.727 per l'anno  2031,
di euro 33.948.790 per l'anno 2032  e  di  euro  34.087.694  annui  a
decorrere dall'anno 2033, cui si  provvede  mediante  utilizzo  delle
risorse del fondo di cui al comma 854. 
  879.  Per  le  spese  di  funzionamento  connesse  alle  assunzioni
straordinarie di cui al comma 877, comprese  le  spese  per  mense  e
buoni pasto, e' autorizzata la spesa di euro 75.000 per l'anno  2021,
di euro 300.000 per l'anno 2022, di euro 525.000 per l'anno 2023 e di
euro 675.000 annui a decorrere dall'anno 2024. 
  880. Al fine di favorire il ricambio generazionale e per far fronte
alle  accresciute  attivita'  nei  diversi  settori   di   competenza
istituzionale, e in particolare a quelle relative  al  settore  della
depenalizzazione,  il  Ministero  dell'interno  e'  autorizzato,  per
l'anno 2021,  in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali  previste  a
legislazione vigente, anche in deroga  alle  procedure  di  mobilita'
previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30  marzo
2001,  n.  165,  a  bandire  procedure   concorsuali   pubbliche   e,
conseguentemente,  ad  assumere  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato, non prima del 1° dicembre 2021, un contingente di  250
unita' di personale di livello non dirigenziale  dell'amministrazione
civile dell'interno da inquadrare nell'Area II,  posizione  economica
F2, nei limiti della vigente dotazione organica. 
  881. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma
880 e' autorizzata la spesa di euro 778.073 per l'anno 2021 e di euro
9.336.880 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede  mediante
utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854. 
  882.  Per  far  fronte  agli  accresciuti  compiti  di   profilassi
internazionale e alle  attivita'  connesse  alla  competitivita'  del
sistema  Paese  in  materia  di  controlli   sanitari   e   procedure
autorizzatorie, il Ministero della salute, in aggiunta alle  facolta'
assunzionali previste a legislazione  vigente,  e'  autorizzato,  per
l'anno  2021,  ad  assumere  con  contratto   di   lavoro   a   tempo
indeterminato, mediante utilizzo  delle  graduatorie  concorsuali  in
vigore presso il Ministero stesso ovvero mediante  appositi  concorsi
pubblici per esami, 45 dirigenti di livello non generale, di  cui  11
medici, 4 veterinari e 10 psicologi,  da  imputare  all'aliquota  dei
dirigenti sanitari, 2 dirigenti con profilo economico  sanitario,  10
dirigenti con profilo  giuridico  sanitario,  1  dirigente  ingegnere
biomedico, 1 dirigente informatico, 2 dirigenti ingegneri gestionali,
2 dirigenti ingegneri industriali e 2 dirigenti ingegneri ambientali,
da  imputare  all'aliquota  dei  dirigenti  non   sanitari,   nonche'
complessive  135   unita'   di   personale   non   dirigenziale   con
professionalita' anche tecniche, appartenenti all'Area III, posizione
economica F1, del comparto funzioni centrali. La  dotazione  organica
del Ministero della salute e' incrementata di 7  unita'  dirigenziali
non  generali  e  di  135  unita'  di  personale   non   dirigenziale
appartenenti all'Area III. 
  883. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 882,  pari  a
euro 3.329.688 per l'anno 2021 e a euro 13.318.749 annui a  decorrere
dall'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo
di cui al comma 854. 
  884. Al fine di potenziare e accelerare le attivita'  e  i  servizi
svolti dalle  ragionerie  territoriali  dello  Stato  nel  territorio
nazionale nei confronti degli uffici periferici delle amministrazioni
statali, delle altre  amministrazioni  pubbliche  interessate  e  dei
cittadini, nonche' di incrementare il  livello  di  efficienza  degli
uffici e delle strutture della  giustizia  tributaria,  tenuto  anche
conto del contenzioso tributario instaurato avverso  i  provvedimenti
adottati dagli uffici territoriali dell'amministrazione  finanziaria,
nonche'  per  potenziare  le  connesse   funzioni   di   supporto   e
coordinamento   delle   attivita'    svolte    dalle    articolazioni
territoriali,  anche  in   materia   di   sicurezza,   il   Ministero
dell'economia e delle finanze e'  autorizzato,  per  l'anno  2021,  a
bandire procedure concorsuali, anche  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,
n. 125, e, conseguentemente, ad assumere con contratto  di  lavoro  a
tempo indeterminato, nei limiti dell'attuale dotazione  organica,  un
contingente complessivo di personale  non  dirigenziale  pari  a  550
unita', di cui 350 unita'  da  inquadrare  nell'Area  III,  posizione
economica F1, e 100 unita' nell'Area II, posizione economica  F2,  da
destinare alle ragionerie territoriali dello Stato e  100  unita'  di
Area III, posizione  economica  F1,  di  cui  60  da  destinare  alle
commissioni  tributarie   e   40   da   destinare   al   Dipartimento
dell'amministrazione generale del personale e dei servizi, in  deroga
ai vigenti vincoli in materia  di  reclutamento  di  personale  nelle
pubbliche  amministrazioni,  ferma  restando   la   possibilita'   di
avvalersi  della  Commissione  per  l'attuazione  del   progetto   di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo
35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  885. Per gli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al  comma  884
e' autorizzata la spesa di euro 5.888.113 per l'anno 2021 e  di  euro
23.552.453 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante
utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854. 
  886. Per le finalita' di cui ai commi da 1037 a 1050, il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  per  il  triennio  2021-2023,   e'
autorizzato a  bandire  procedure  concorsuali  pubbliche,  senza  il
previo espletamento delle previste procedure di mobilita' e anche  in
deroga a quanto previsto  dall'articolo  4,  comma  3-quinquies,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ferma restando  la  possibilita'
di avvalersi della  Commissione  per  l'attuazione  del  progetto  di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo
35, comma 5, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e,
conseguentemente,  ad  assumere  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali  e  nei
limiti dell'attuale dotazione organica, un contingente complessivo di
personale non dirigenziale pari a 20 unita' da  inquadrare  nell'Area
III, posizione economica F1. A tal fine e' autorizzata  la  spesa  di
euro 220.446 per l'anno 2021 e di  euro  881.783  annui  a  decorrere
dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle  risorse  del
fondo di cui al comma 854. 
  887. All'articolo 22-bis, comma  2,  del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Nell'ambito  dei
processi  di  statizzazione  e  razionalizzazione,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro
dell'universita' e della ricerca e con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono definiti  criteri  per  la  determinazione  delle
relative dotazioni organiche nei  limiti  massimi  del  personale  in
servizio alla data del 24 giugno 2017 presso le predette  istituzioni
anche con contratto di lavoro flessibile,  nonche'  per  il  graduale
inquadramento nei ruoli dello  Stato  del  personale  docente  e  non
docente in servizio a tempo determinato e indeterminato alla data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; 
    b) dopo il quarto periodo e' aggiunto  il  seguente:  «Completato
l'inquadramento di cui al terzo periodo, nei limiti  delle  dotazioni
organiche e  delle  risorse  ancora  disponibili,  nel  rispetto  dei
criteri di  cui  al  predetto  decreto,  ovvero  di  analogo  decreto
adottato ai sensi del terzo periodo, puo' altresi' essere  inquadrato
il personale, anche con contratto di lavoro flessibile,  in  servizio
alla data del 1° dicembre 2020». 
  888.  All'esito  dell'adozione  del  decreto  di  cui  all'articolo
22-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato
dal comma 887 del presente articolo, e al fine di corrispondere  alle
esigenze formative, le dotazioni organiche delle istituzioni  statali
di alta formazione artistica, musicale e coreutica,  comprese  quelle
definite ai sensi del predetto comma 2, sono incrementate a decorrere
dal 1° novembre 2021. 
  889. Ai fini del comma 888 e' autorizzata la spesa di 12 milioni di
euro per l'anno 2021 e di  70  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2022 da destinare all'ampliamento della dotazione  organica
delle istituzioni ivi  previste,  cui  si  provvede  a  valere  sulle
risorse del fondo di cui al comma 854. 
  890. Nelle more della piena attuazione del regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le cui
disposizioni si applicano a decorrere dall'anno accademico 2022/2023,
l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato per  i  profili  di
docente avviene prioritariamente a valere sulle  vigenti  graduatorie
nazionali  per  titoli  e  in  subordine  sulle  graduatorie  di  cui
all'articolo 3-quater comma 3, del decreto-legge 9 gennaio  2020,  n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo  2020,  n.  12.
Con  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti
i criteri e le quantita' numeriche, suddivise tra personale docente e
non docente, da assegnare a ciascuna istituzione. 
  891. Dall'anno accademico 2021/2022, ferma restando la  durata  dei
contratti in essere, gli incarichi di docenza  non  rientranti  nelle
dotazioni organiche delle  istituzioni  statali  di  alta  formazione
artistica, musicale e coreutica, compresi quelli di cui  all'articolo
1, comma 284, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono  ridotti  in
proporzione al numero di nuovi  docenti  introdotti  in  organico  ai
sensi del comma 888 del presente articolo. Per le finalita' di cui al
presente comma, le istituzioni statali di alta formazione  artistica,
musicale e  coreutica  effettuano,  entro  il  1°  aprile  2021,  una
ricognizione degli incarichi di cui al  primo  periodo  del  presente
comma. Il decreto di  riparto  di  cui  al  comma  890  del  presente
articolo  tiene  conto  degli  esiti  di  tale   ricognizione.   Alle
istituzioni che non abbiano effettuato la  ricognizione  non  possono
essere attribuiti ampliamenti della dotazione organica ai  sensi  del
comma 888. 
  892.  Al  fine  di  prevedere,  nelle  dotazioni  organiche   delle
istituzioni  statali  di  alta  formazione  artistica,   musicale   e
coreutica,  le  posizioni  di  accompagnatore   al   pianoforte,   di
accompagnatore al clavicembalo e di  tecnico  di  laboratorio,  nello
stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca e'
istituito uno specifico fondo, con una dotazione pari a  2,5  milioni
di euro per l'anno 2021 e a 15 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2022. Il rapporto di lavoro del personale di cui  al  primo
periodo  e'  disciplinato  nell'ambito   del   contratto   collettivo
nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita
sezione, con  definizione  dei  trattamenti  economici  dei  relativi
profili, prendendo a riferimento l'inquadramento  economico  di  tali
figure tecniche in misura pari all'attuale profilo EP1 del  comparto.
Con decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  sono
definiti,  nel  rispetto  delle  condizioni  e  delle  modalita'   di
reclutamento stabilite dall'articolo 35 del  decreto  legislativo  30
marzo  2001,  n.  165,  e  dall'articolo   19,   comma   3-bis,   del
decreto-legge  12   settembre   2013,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,  i  requisiti,  i
titoli e le  procedure  concorsuali  per  le  assunzioni  di  cui  al
presente comma, nonche'  i  criteri  di  riparto  del  fondo  tra  le
istituzioni  statali  di  alta  formazione  artistica,   musicale   e
coreutica. 
  893. All'articolo 1, comma 654, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205,  dopo  il  terzo  periodo  sono  aggiunti  i   seguenti:   «Fino
all'applicazione  delle  disposizioni  del  predetto  regolamento  le
procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti  di
seconda  fascia  in  servizio  a  tempo  indeterminato  sono  attuate
nell'ambito delle procedure di reclutamento e sono  disciplinate  con
decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca.  Il  predetto
decreto, nei limiti delle risorse gia' accantonate a tal  fine  negli
anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, puo'  prevedere  la
trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre  di
prima fascia. La quota residua delle  predette  risorse,  in  seguito
alla trasformazione di tutte le cattedre, puo' essere destinata,  con
decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il  Ministro  per
la   pubblica   amministrazione,   al   reclutamento   di   direttori
amministrativi per le istituzioni di cui al comma  653  nonche'  alla
determinazione   e   all'ampliamento   delle   dotazioni    organiche
dell'Istituto superiore di studi musicali Gaetano Braga di  Teramo  e
degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA)». 
  894. All'articolo 1, comma 285, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, dopo le  parole:  «al  personale  in  servizio  di  ruolo»  sono
inserite le seguenti: «nella medesima istituzione». 
  895. Al fine di dare attuazione alle disposizioni  della  legge  11
gennaio 2018,  n.  7,  l'Agenzia  spaziale  italiana  puo'  procedere
annualmente all'assunzione  di  personale  con  oneri  a  carico  del
proprio bilancio fino al conseguimento del valore soglia  di  cui  al
comma 896 del presente articolo,  con  un  incremento  annuale  della
spesa di personale non superiore al 25 per cento, ferma  restando  la
capacita' di sostenere  la  spesa  a  regime  verificata  dall'organo
interno di controllo. In  caso  di  indicatore  superiore  al  valore
soglia, come definito al comma 896, l'Agenzia adotta un  percorso  di
graduale  riduzione  annuale  del  valore  dell'indicatore  fino   al
conseguimento, entro l'anno  2025,  del  predetto  valore  soglia.  A
decorrere dall'anno 2025, in caso di indicatore superiore  al  limite
di cui al comma 896, l'Agenzia non puo' procedere  ad  assunzioni  di
personale  fino  al  conseguimento  del   predetto   valore   soglia.
L'Agenzia, al fine di  assicurare  il  rispetto  dell'indicatore,  la
sostenibilita' a regime della spesa per il personale e gli  equilibri
di bilancio, definisce le proprie esigenze assunzionali tenendo anche
conto della dinamica retributiva collegata  al  riconoscimento  delle
fasce stipendiali previste dalla contrattazione collettiva nazionale. 
  896. L'indicatore del  limite  delle  spese  per  il  personale  e'
calcolato  annualmente  rapportando  le  spese  complessive  per   il
personale derivanti da rapporti di lavoro subordinato e da  forme  di
lavoro    flessibile,    comprensive    degli    oneri    a    carico
dell'amministrazione, registrate nell'ultimo bilancio approvato, alla
media delle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci
consuntivi approvati. Tale  rapporto  non  puo'  superare  il  valore
soglia del 70 per cento. 
  897. Nell'ipotesi di cui al comma 895, primo periodo, del  presente
articolo, il limite al trattamento accessorio del personale,  di  cui
all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,  n.
75,  e'  adeguato,  in  aumento  o  in  diminuzione,  per   garantire
l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del
fondo per la contrattazione integrativa, prendendo a riferimento come
base di calcolo il personale in servizio al  31  dicembre  2018.  Gli
oneri conseguenti all'incremento dei fondi trovano copertura a valere
sulle risorse di bilancio dell'Agenzia spaziale italiana  garantendo,
in ogni caso, il rispetto della percentuale prevista dal comma 896  e
dell'equilibrio di bilancio. 
  898. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, all'Agenzia spaziale italiana non si applicano le disposizioni
di cui ai commi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 9 del  decreto  legislativo
25 novembre 2016, n. 218. 
  899. Al fine di potenziare l'efficacia  dell'azione  amministrativa
per  la  realizzazione  degli  obiettivi   strategici   e   garantire
l'espletamento delle funzioni istituzionali, il Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, nel biennio 2021-2022, e' autorizzato,  in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione  vigente,
senza il previo espletamento delle  procedure  di  mobilita'  di  cui
all'articolo 30 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  a
bandire  procedure  concorsuali  pubbliche  e,  conseguentemente,  ad
assumere  con  contratto  di  lavoro  a  tempo   indeterminato,   con
corrispondente incremento della vigente dotazione organica, 1  unita'
di livello dirigenziale non generale,  18  unita'  di  personale  non
dirigenziale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, e 9
unita' di personale non  dirigenziale  da  inquadrare  nell'Area  II,
posizione economica F2, del comparto funzioni centrali. A tal fine e'
autorizzata la spesa di euro  292.043  per  l'anno  2021  e  di  euro
1.168.172 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede  mediante
utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854. 
  900. Le amministrazioni di cui ai commi da  855  a  899  comunicano
alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica e al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,  entro  trenta
giorni dalla data delle assunzioni previste dai medesimi commi da 855
a 899, i dati  concernenti  le  unita'  di  personale  effettivamente
assunte e i corrispondenti  oneri,  anche  al  fine  del  conseguente
trasferimento delle risorse mediante il riparto del fondo di  cui  al
comma 854.