801. Per le finalita' di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonche' dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 802. Agli stessi fini, fino al 31 dicembre 2023, le amministrazioni, ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa individuazione della relativa copertura finanziaria, possono indire procedure concorsuali riservate, anche su base regionale, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale con qualifica di assistente sociale che possieda tutti i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 803. La dotazione del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementata di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 804. La dotazione del Fondo per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' ridotta di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 805. In attuazione dell'accordo sottoscritto in data 5 novembre 2020 tra il Governo e le autonomie speciali, il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza da COVID-19 per l'anno 2021 e' pari a 100 milioni di euro ed e' attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per il medesimo anno, secondo gli importi indicati per ciascun ente nella seguente tabella: +-----------------------+----------------------------------+ | | Riduzione del concorso alla | | REGIONI | finanza pubblica a titolo di | |E PROVINCE AUTONOME | ristoro della perdita di gettito | | | per l'anno 2021 | +-----------------------+----------------------------------+ |Valle d'Aosta | 3.200.000 | +-----------------------+----------------------------------+ |Sardegna | 18.200.000 | +-----------------------+----------------------------------+ |Trento | 13.700.000 | +-----------------------+----------------------------------+ |Bolzano | 14.200.000 | +-----------------------+----------------------------------+ |Friuli Venezia Giulia | 20.700.000 | +-----------------------+----------------------------------+ |Sicilia | 30.000.000 | +-----------------------+----------------------------------+ | TOTALE | 100.000.000 | +-----------------------+----------------------------------+ 806. Al fine di tenere conto dei punti 9 e 10 dell'accordo quadro tra il Governo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il 20 luglio 2020, e' preordinato, a titolo di acconto, l'importo di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Per l'anno 2021 il predetto importo e' comprensivo di 100 milioni di euro destinati alla riduzione del contributo alla finanza pubblica a titolo di ristoro della perdita di gettito connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza da COVID-19 di cui al comma 805. 807. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con lo Stato le azioni necessarie affinche' gli enti locali del proprio territorio partecipino alle rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard poste in essere dalla SOSE - Soluzioni per il sistema economico Spa, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. 808. Il contributo di 80 milioni di euro riconosciuto a favore dei liberi consorzi e delle citta' metropolitane della Regione siciliana ai sensi dell'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' aumentato a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. L'incremento del contributo spettante a ciascun ente e' determinato in proporzione alle risorse assegnate a ciascun ente sulla base della tabella riportata nel citato comma 875 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019. Il contributo, unitamente a quello originario, e' versato dall'anno 2021 dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario accerta in entrata la somma relativa al contributo attribuito e impegna in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al citato articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, al lordo dell'importo del contributo stesso, provvedendo, per la quota riferita al contributo attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata. 809. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo periodo del comma 134 e' sostituito dai seguenti: «Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilita' e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalita' di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nonche' per investimenti di cui all'articolo 3, comma 18, lettera c), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel limite complessivo di 135 milioni di euro per l'anno 2021, di 435 milioni di euro per l'anno 2022, di 424,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 524,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 124,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 259,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 349,5 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034. Gli importi di cui al periodo precedente tengono conto della riduzione apportata ai sensi dell'articolo 39, comma 14-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8» e, al secondo periodo, le parole: «di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo periodo»; b) la tabella 1 e' sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato H annesso alla presente legge; c) al comma 135, dopo la lettera c-quinquies) e' aggiunta la seguente: «c-sexies) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili a utilizzo pluriennale»; d) dopo il comma 135 e' inserito il seguente: «135-bis. Le regioni, nell'atto di assegnazione del contributo di cui al comma 134 del presente articolo ai comuni del proprio territorio, individuano gli interventi oggetto di finanziamento attraverso il codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, prevedendo che i comuni beneficiari, entro il 30 novembre dell'anno precedente al periodo di riferimento, classifichino i medesimi interventi nel sistema di cui al comma 138 del presente articolo sotto la voce "Contributo investimenti indiretti articolo 1, comma 134, legge di bilancio 2019"»; e) dopo il comma 136 e' inserito il seguente: «136-bis. Nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori o delle forniture di cui al comma 136 o di parziale utilizzo del contributo, verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, il medesimo contributo e' revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso; le somme revocate sono riassegnate con il medesimo provvedimento di revoca ai comuni per piccole opere. I comuni beneficiari del contributo di cui al periodo precedente sono tenuti ad affidare i lavori entro il 15 dicembre di ciascun anno e sono tenuti agli obblighi di monitoraggio di cui al comma 138. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, le somme sono revocate e versate dalle regioni ad apposito capitolo del bilancio dello Stato»; f) al comma 137, dopo le parole: «opere pubbliche» sono inserite le seguenti: «o forniture»; g) il comma 138 e' sostituito dal seguente: «138. Il monitoraggio delle opere pubbliche o forniture di cui ai commi da 134 a 137 del presente articolo e' effettuato dai comuni beneficiari, ovvero dalle regioni nel caso di investimenti diretti, attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229». 810. All'articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica» sono sostituite dalle seguenti: «manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell'efficienza energetica e di cablaggio interno». 811. Il fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 812. Per le finalita' di cui al comma 811 e per garantire una maggiore celerita' nell'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, al comma 1 dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; b) alla lettera a), dopo la parola: «articoli» sono inserite le seguenti: «21, 27,». 813. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,» sono soppresse. 814. All'articolo 1, comma 871, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «studio universitario» sono inserite le seguenti: «, per l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili a utilizzo pluriennale». 815. All'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il comma 1 e' sostituito dai seguenti: «1. Al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, entro e non oltre il 30 giugno 2021, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale: a) e' effettuata la ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, nonche' la rete stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale, idrica, elettrica e digitale e di trasporto e distribuzione del gas. La ricognizione si avvale dei dati e delle informazioni forniti dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; b) sono definiti gli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi per le predette tipologie di infrastrutture. 1-bis. La ricognizione di cui al comma 1, lettera a), e' effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi: a) estensione delle superfici territoriali; b) valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno; c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo; d) densita' della popolazione e densita' delle unita' produttive; e) particolari requisiti delle zone di montagna; f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio; g) specificita' insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularita', anche con riguardo all'entita' delle risorse per gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione. 1-ter. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro dallo stesso delegato, anche per il tramite della Struttura di missione Investitalia e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, coordina le attivita' propedeutiche all'emanazione dei decreti di cui al comma 1 e, in collaborazione con i Ministeri competenti, definisce gli schemi-tipo per la ricognizione di cui al comma 1, lettera a), e gli standard di riferimento di cui al comma 1, lettera b). 1-quater. Entro sei mesi dalla ricognizione di cui al comma 1, lettera a), con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le infrastrutture necessarie a colmare il deficit di servizi rispetto agli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale, nonche' stabiliti i criteri di priorita' per l'assegnazione dei finanziamenti. Per il finanziamento delle infrastrutture necessarie di cui al periodo precedente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito il "Fondo perequativo infrastrutturale" con una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033. Al predetto Fondo non si applica l'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. 1-quinquies. Alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1-quater si provvede con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che individua gli interventi da realizzare, l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori e il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione. 1-sexies. Il monitoraggio della realizzazione degli interventi finanziati di cui al comma 1-quater e' effettuato attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando gli interventi sotto la voce "Interventi per il recupero del deficit infrastrutturale legge di bilancio 2021"». 816. Al fine di consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo precedente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al terzo periodo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Per le finalita' di cui al presente comma, le regioni e i comuni, nei limiti delle disponibilita' del fondo di cui al primo periodo, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonche' ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le risorse di cui al primo periodo, ripartite sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del decreto di cui al comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Eventuali risorse residue possono essere utilizzate, nell'anno 2021, per le finalita' previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 817. All'articolo 44, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a tale fine ricorrendo, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonche' ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente». 818. Al fine di assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformita' alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, al personale di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 12-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere conferite le funzioni di controllo nonche' di accertamento, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, del rispetto da parte dei viaggiatori delle modalita' di utilizzazione del trasporto pubblico locale come disciplinate dalle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 819. Al fine di favorire la mobilita' urbana ed extraurbana, anche con riferimento alla mobilita' delle persone con disabilita', nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6 milioni di euro per l'anno 2022, destinato all'erogazione, nei limiti delle risorse disponibili per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di contributi in favore dei comuni che, con ordinanza adottata entro il 30 giugno 2021 ai sensi dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provvedono a istituire spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacita' motoria muniti di contrassegno speciale ovvero delle donne in stato di gravidanza. 820. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono definiti i criteri di determinazione dell'importo del contributo riconoscibile a ciascun comune a valere sulle risorse di cui al comma 819, nonche' le modalita' di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonche' di erogazione del contributo stesso. 821. Al fine di concorrere agli oneri sostenuti dalle regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Il fondo di cui al periodo precedente e' ripartito tra le regioni interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 28 febbraio 2021, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti. 822. Il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' ulteriormente incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle citta' metropolitane e delle province. L'incremento del fondo di cui al primo periodo e' ripartito, per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle citta' metropolitane e delle province, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalita' che tengano conto dei lavori del tavolo di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, per 250 milioni di euro in favore dei comuni e per 30 milioni di euro in favore delle citta' metropolitane e delle province, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalita' che tengano conto dei lavori del citato tavolo di cui al citato articolo 106, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, e delle risultanze della certificazione per l'anno 2020 di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020. 823. Le risorse del fondo di cui al comma 822 del presente articolo e del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalita' di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. 824. Nell'anno 2023 e' determinato, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, l'importo delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate per l'esercizio 2021 rispetto alla media delle spettanze quantificate per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, ai sensi dei rispettivi statuti, tenendo conto delle maggiori e minori spese per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle modifiche degli ordinamenti finanziari nel periodo intervenute. 825. Entro il 30 giugno 2022 e' determinato l'importo degli effettivi minori gettiti delle regioni a statuto ordinario nel 2021, tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 826. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 2-octies e 2-novies dell'articolo 111 sono sostituiti dai seguenti: «2-octies. Le risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attivita' di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro, incluse negli importi di cui al comma 2-quinquies, sono riacquisite al bilancio dello Stato per un importo complessivo annuo almeno pari a 50 milioni di euro, fino alla concorrenza del valore di 950.751.551 euro. 2-novies. Ai fini del comma 2-octies, a decorrere dall'anno 2022 e fino alla concorrenza della propria quota da riacquisire al bilancio dello Stato indicata nella tabella 1, ciascuna regione versa all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il maggiore valore tra gli importi di cui alla tabella 1 e l'ammontare delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione incassate nell'anno precedente rispetto alla media delle entrate riscosse da ciascuna regione negli anni 2017-2019 relative all'attivita' di accertamento e recupero per la lotta all'evasione con riferimento all'IRAP, all'addizionale IRPEF e alla tassa automobilistica. La media di cui al periodo precedente e' determinata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sulla base dei rendiconti di ciascuna regione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In caso di mancato versamento alla scadenza del 30 giugno di ciascun anno, si procede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale»; b) dopo l'allegato D e' inserita la tabella 1 di cui all'allegato I annesso alla presente legge. 827. Gli enti locali destinatari delle risorse di cui al comma 822 sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalita' definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2021. La certificazione di cui al periodo precedente non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del codice di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome. 828. Gli enti locali che trasmettono la certificazione di cui al comma 827 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2022, ma entro il 30 giugno 2022, sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarieta' comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 822, da applicare in tre annualita' a decorrere dall'anno 2023. Nel caso in cui la certificazione di cui al comma 827 e' trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2022, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarieta' comunale di cui al primo periodo e' comminata in misura pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualita' a decorrere dall'anno 2023. La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarieta' comunale di cui al primo periodo e' applicata in misura pari al 100 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualita' a decorrere dall'anno 2023, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione di cui al comma 827 entro la data del 31 luglio 2022. A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 829. Entro il 30 giugno 2022 e' verificata la perdita di gettito e l'andamento delle spese nell'anno 2021 dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane tenendo conto delle certificazioni di cui al comma 827. 830. All'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2021»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Gli enti locali che trasmettono la certificazione di cui al comma 2 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2021, ma entro il 30 giugno 2021 sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarieta' comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2, da applicare in tre annualita' a decorrere dall'anno 2022. Nel caso in cui la certificazione di cui al comma 2 e' trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarieta' comunale di cui al primo periodo e' comminata in misura pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualita' a decorrere dall'anno 2022. La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarieta' comunale di cui al primo periodo e' applicata in misura pari al 100 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualita' a decorrere dall'anno 2022, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione di cui al comma 2 entro la data del 31 luglio 2021. A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228». 831. Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022». 832. Al fine di assicurare i necessari trasferimenti ai piccoli comuni con meno di 500 abitanti, per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla perdita di entrate connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il fondo e' destinato a supplire ai minori trasferimenti del fondo di solidarieta' comunale per i comuni che hanno percepito, nell'anno precedente, una quota dei medesimi trasferimenti inferiore di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalita' di riparto delle risorse del fondo tra gli enti locali beneficiari, da valutare in rapporto ai fabbisogni di spesa e alle minori entrate, al netto delle minori spese. 833. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i cui enti del Servizio sanitario nazionale, a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, non riescono a fare fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali, nonche' a obblighi fiscali, contributivi e assicurativi, possono chiedere, con deliberazione della giunta, a decorrere dal 1° febbraio 2021 fino al 31 marzo 2021, alla Cassa depositi e prestiti Spa l'anticipazione di liquidita' da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalita' stabilite nell'addendum alla Convenzione di cui al comma 834, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. 834. Per l'attuazione del comma 833, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 gennaio 2021, un apposito addendum alla Convenzione sottoscritta il 28 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 835. Le anticipazioni di liquidita' di cui al comma 833 non comportano la disponibilita' di risorse aggiuntive per le regioni ne' per i relativi enti sanitari e consentono esclusivamente di superare temporanee carenze di liquidita' e di effettuare pagamenti di spese per le quali nel bilancio regionale e' gia' prevista un'idonea copertura per costi gia' iscritti nei bilanci degli enti sanitari, non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e sono concesse in deroga alle disposizioni dell'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le relative iscrizioni nel bilancio di previsione nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis dell'allegato 4/2 annesso al citato decreto legislativo n. 118 del 2011. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidita' e' applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti sanitari in disavanzo di amministrazione. 836. La richiesta di anticipazione di liquidita' presentata ai sensi del comma 833, sottoscritta dal rappresentante legale della regione o della provincia autonoma, e' corredata dei seguenti documenti: a) una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario di ciascun ente sanitario, contenente l'elenco dei debiti sanitari commerciali dell'ente da pagare con l'anticipazione, individuati ai sensi del comma 833, redatto utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64; b) una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario di ciascun ente sanitario, contenente l'elenco dei debiti non commerciali, dovuti per obblighi fiscali, contributivi e assicurativi dell'ente sanitario, da pagare con l'anticipazione. 837. L'anticipazione e' concessa entro il 15 maggio 2021, in misura proporzionale alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili e delle coperture per il rimborso della spesa per interessi predisposte dalle regioni. Eventuali risorse non richieste possono essere destinate alle eventuali richieste regionali non soddisfatte. All'erogazione si provvede previa verifica positiva, da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria, di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, dell'idoneita' e della congruita' delle misure legislative regionali di copertura del rimborso degli interessi dell'anticipazione di liquidita'. Tali misure legislative sono approvate dalle regioni entro il 30 aprile 2021 e sono preliminarmente sottoposte, corredate di una puntuale relazione tecnica che ne dimostri la sostenibilita' economico-finanziaria, al citato Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti entro il 5 aprile 2021. 838. L'anticipazione e' restituita, con un piano di ammortamento a rate costanti, comprensive della quota capitale e della quota interessi, di durata massima pari a trenta anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidita', alle condizioni previste dal contratto tipo di cui all'articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La rata annuale e' corrisposta a partire dall'esercizio 2023 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e fino alla data di decorrenza dell'ammortamento sono corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, gli interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle citate anticipazioni e' pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data di entrata in vigore della presente legge e pubblicato nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero. 839. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono, entro dieci giorni dall'acquisizione delle anticipazioni, al trasferimento dell'anticipazione di liquidita' agli enti sanitari, che provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 833 entro i sessanta giorni successivi all'erogazione dell'anticipazione. In caso di gestione sanitaria accentrata presso la regione o la provincia autonoma, questa provvede entro sessanta giorni dall'acquisizione dell'anticipazione all'estinzione dei debiti di sua competenza. Il mancato pagamento dei debiti entro i termini di cui al primo e al secondo periodo e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 840. La Cassa depositi e prestiti Spa verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 836, lettera a), l'avvenuto pagamento dei debiti commerciali di cui alla medesima lettera a) e, entro cinque giorni dalla scadenza del termine previsto per i pagamenti, il rappresentante legale della regione o della provincia autonoma e il responsabile finanziario forniscono al Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui al comma 837 un'apposita dichiarazione, sottoscritta dagli enti sanitari che hanno beneficiato delle anticipazioni, attestante il pagamento entro il medesimo termine dei debiti di cui al comma 836, lettera b). 841. In caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, compresa la restituzione delle risorse in caso di mancato pagamento ai sensi del comma 839, anche sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti Spa, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al relativo recupero a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti. 842. La regione Calabria, in quanto sottoposta a commissariamento ad acta, puo' accedere alle anticipazioni di cui al comma 833. A tale fine il Commissario ad acta provvede, sotto la sua diretta responsabilita', alla ricognizione dei debiti commerciali, fiscali, contributivi e assicurativi accumulati al 31 dicembre 2019 e presenta istanza di accesso all'anticipazione di liquidita' entro il 31 luglio 2021. I termini del 5 e del 30 aprile 2021 di cui al comma 837 sono prorogati rispettivamente al 1° e al 25 settembre 2021 e l'anticipazione e' concessa entro i quindici giorni successivi all'approvazione della legge regionale di copertura di cui al medesimo comma 837. Ai fini di quanto disposto dai commi 833 e 836, e' riservata alla regione Calabria una quota delle risorse disponibili nella misura massima comunicata dal Commissario ad acta entro il 31 marzo 2021. 843. Al fine di prevenire il rischio di dissesto finanziario dei comuni, il fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario, di cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a favore dei comuni di cui all'allegato B al decreto del Ministro dell'interno 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 844. Il fondo di cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' rifinanziato per 5 milioni di euro per l'anno 2021. 845. Per l'anno 2021, le risorse del fondo di cui al comma 844 sono destinate esclusivamente alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri e sono attribuite sulla base dei progetti approvati entro il 31 dicembre 2020 da parte degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario. 846. Il fondo di cui al comma 844 e' ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 847. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento non si considerano effettuate nel comune»; b) al terzo periodo, dopo le parole: «, le prestazioni rese nell'esercizio d'impresa, arti o professioni» sono inserite le seguenti: «da soggetti»; c) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Non si considerano effettuate a Campione d'Italia le prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni». 848. Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' sostituito dal seguente: «831. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilita', quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone e' dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria: +--------------------------------+-----------+ |Classificazione dei comuni | Tariffa | +--------------------------------+-----------+ |Comuni fino a 20.000 abitanti | euro 1,50 | +--------------------------------+-----------+ |Comuni oltre 20.000 abitanti | euro 1 | +--------------------------------+-----------+ In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non puo' essere inferiore a euro 800. Il canone e' comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze e' quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed e' comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone e' effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle citta' metropolitane, il canone e' determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale». 849. In considerazione dei risparmi di spesa conseguenti ai processi di razionalizzazione organizzativa che le amministrazioni centrali sono tenute a effettuare a decorrere dall'anno 2023, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'allegato L annesso alla presente legge sono ridotte degli importi ivi indicati. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 850. In considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le province e le citta' metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 200 milioni di euro, per le regioni e le province autonome, a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le citta' metropolitane. 851. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 850 e' effettuato, entro il 31 maggio 2022, in sede di autocoordinamento tra le regioni e le province autonome, formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie; in assenza di accordo in sede di autocoordinamento il riparto e' effettuato, entro il 30 settembre 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base di un'istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto del Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 852. Fermo restando l'importo complessivo di 200 milioni di euro annui del concorso alla finanza pubblica delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 850, la quota del concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome e' determinata nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, per le province autonome di Trento e di Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori, il concorso alla finanza pubblica e' determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 4-ter, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. 853. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane di cui al comma 850 e' effettuato, entro il 31 maggio 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base di un'istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. 854. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 35.987.135 euro per l'anno 2021, di 166.537.624 euro per l'anno 2022, di 297.761.740 euro per l'anno 2023, di 306.213.355 euro per l'anno 2024, di 311.402.228 euro per l'anno 2025, di 311.885.567 euro per l'anno 2026, di 312.656.893 euro per l'anno 2027, di 313.413.428 euro per l'anno 2028, di 313.921.086 euro per l'anno 2029, di 314.741.024 euro per l'anno 2030, di 315.062.443 euro per l'anno 2031, di 315.303.506 euro per l'anno 2032 e di 315.442.410 euro annui a decorrere dall'anno 2033, destinato al finanziamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente. 855. Il Ministero della giustizia e' autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso gia' bandito alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti della vigente dotazione organica. A tal fine e' autorizzata la spesa nel limite di euro 6.981.028 per l'anno 2021, di euro 16.695.797 per l'anno 2022, di euro 18.258.138 per l'anno 2023, di euro 18.617.341 per l'anno 2024, di euro 23.615.915 per l'anno 2025, di euro 23.755.233 per l'anno 2026, di euro 24.182.538 per l'anno 2027, di euro 24.681.058 per l'anno 2028, di euro 25.108.361 per l'anno 2029 e di euro 25.606.881 annui a decorrere dall'anno 2030, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854. 856. All'articolo 8 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Ai magistrati destinati alla pianta organica flessibile distrettuale e' attribuito, per il periodo di effettivo servizio e per la durata massima di ventiquattro mesi, un incentivo economico parametrato all'indennita' mensile di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133, ridotta del 50 per cento»; b) nella rubrica, alla parola: «Valutazione» sono premesse le seguenti: «Disciplina economica e». 857. Per le finalita' di cui al comma 1-bis dell'articolo 8 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, introdotto dal comma 856 del presente articolo, e' autorizzata la spesa di euro 2.295.089 per l'anno 2021 e di euro 4.590.179 annui a decorrere dall'anno 2022. 858. Al fine di garantire la piena funzionalita' degli uffici giudiziari e di far fronte alle gravi scoperture di organico, il Ministero della giustizia e' autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, a indire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, un contingente di 3.000 unita' di personale amministrativo non dirigenziale, cosi' ripartito: 1.500 unita' di Area II, posizione economica F1, 1.200 unita' di Area II, posizione economica F2, e 300 unita' di Area III, posizione economica F1, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. L'amministrazione attribuisce un punteggio aggiuntivo, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al primo periodo, in favore dei soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 859. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 858 e' autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 860. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al comma 858 e' autorizzata la spesa di euro 119.010.951 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854. 861. Al fine di far fronte alle rilevanti scoperture di organico, il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, e' autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 200 unita' di personale del comparto funzioni centrali, di cui 70 unita' da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, 10 unita' nell'Area II, posizione economica F3, e 120 unita' nell'Area II, posizione economica F2. 862. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 861 e' autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2021. 863. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 861, e' autorizzata la spesa di euro 2.115.962 per l'anno 2021 e di euro 8.463.845 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854. 864. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria, la vigente dotazione organica del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e' aumentata di 100 unita' di personale appartenente all'Area III. 865. Per le medesime finalita' di cui al comma 864, il Ministero della giustizia, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, e' autorizzato, nel triennio 2021-2023, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato un contingente di personale pari a 100 unita' da inquadrare nell'Area III, fascia retributiva F1, del comparto Funzioni centrali. 866. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 864 e 865 e' autorizzata la spesa di 1.167.216 euro per l'anno 2021 e di 4.668.861 euro annui a decorrere dall'anno 2022. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali e' autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2021. 867. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale legata all'esecuzione penale esterna e di comunita' e alla luce delle rilevanti scoperture di organico, il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', e' autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 80 unita' di personale del comparto funzioni centrali, di cui 35 unita' da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, e 45 unita' nell'Area II, posizione economica F2. 868. Al fine di incentivare le attivita' amministrative del personale del settore della giustizia, nonche' di garantire maggiore efficienza e funzionalita' agli uffici giudiziari, agli istituti penitenziari per adulti e minori e ai servizi di giustizia minorile e di esecuzione penale esterna, in particolare nella fase connessa al superamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente e' incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2021, di 8,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. 869. Quota parte delle risorse di cui al comma 959, nella misura corrispondente all'onere per la copertura a regime dell'elemento perequativo di cui all'articolo 1, comma 440, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' destinata, per la predetta finalita', alla contrattazione collettiva nazionale del personale contrattualizzato delle amministrazioni statali. Per il personale contrattualizzato del settore non statale, per la medesima finalita', si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 438, della citata legge n. 145 del 2018. 870. In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonche' i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo. Per i Ministeri le predette somme sono conservate nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 44,53 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 871. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 867 e' autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2021. 872. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 867, e' autorizzata la spesa di euro 855.648 per l'anno 2021 e di euro 3.422.590 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854. 873. Al fine di assicurare i necessari standard di funzionalita' dell'amministrazione e delle relative strutture interne, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di politiche di tutela, coordinamento e programmazione dei settori agroalimentare, dell'ippica, della pesca e forestale, nonche' per adeguare tempestivamente i livelli dei servizi alle nuove esigenze anche a seguito degli effetti derivanti dall'emergenza da COVID-19, e far fronte, conseguentemente, alla necessita' di coprire le vacanze di organico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il biennio 2021-2022, e' autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche, secondo i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 247, 248 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e conseguentemente ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 140 unita' di personale, di cui 58 unita' da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, e 28 unita' nell'Area II, posizione economica F2, da assumere nell'anno 2021 e 30 unita' da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, 21 unita' nell'Area II, posizione economica F2, e 3 unita' di personale dirigenziale di seconda fascia da assumere nell'anno 2022. 874. Nell'ambito dell'autorizzazione all'assunzione di cui al comma 873 possono essere avviate anche nuove procedure concorsuali per il reclutamento di professionalita' con competenze in materia di: a) digitalizzazione; b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi; c) qualita' dei servizi pubblici; d) gestione dei fondi strutturali e della capacita' di investimento; e) contrattualistica pubblica; f) controllo di gestione e attivita' ispettiva; g) tecnica di redazione degli atti normativi e analisi e verifica di impatto della regolamentazione; h) monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e di bilancio. 875. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche di cui al comma 873 e' autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2021. 876. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 873, pari a 967.722 euro per l'anno 2021 e a 6.592.412 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854. 877. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione degli incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, e' autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 750 unita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, nel ruolo iniziale di vigile del fuoco, per un numero massimo di 250 unita' non prima del 1° ottobre 2021, di 250 unita' non prima del 1° ottobre 2022 e di 250 unita' non prima del 1° ottobre 2023. 878. Ai fini dell'attuazione del comma 877 e' autorizzata la spesa di euro 2.558.412 per l'anno 2021, di euro 13.104.943 per l'anno 2022, di euro 23.755.767 per l'anno 2023, di euro 31.848.179 per l'anno 2024, di euro 32.038.478 per l'anno 2025, di euro 32.382.499 per l'anno 2026, di euro 32.726.520 per l'anno 2027, di euro 32.984.535 per l'anno 2028, di euro 33.064.890 per l'anno 2029, di euro 33.386.308 per l'anno 2030, di euro 33.707.727 per l'anno 2031, di euro 33.948.790 per l'anno 2032 e di euro 34.087.694 annui a decorrere dall'anno 2033, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854. 879. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui al comma 877, comprese le spese per mense e buoni pasto, e' autorizzata la spesa di euro 75.000 per l'anno 2021, di euro 300.000 per l'anno 2022, di euro 525.000 per l'anno 2023 e di euro 675.000 annui a decorrere dall'anno 2024. 880. Al fine di favorire il ricambio generazionale e per far fronte alle accresciute attivita' nei diversi settori di competenza istituzionale, e in particolare a quelle relative al settore della depenalizzazione, il Ministero dell'interno e' autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, anche in deroga alle procedure di mobilita' previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, non prima del 1° dicembre 2021, un contingente di 250 unita' di personale di livello non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2, nei limiti della vigente dotazione organica. 881. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 880 e' autorizzata la spesa di euro 778.073 per l'anno 2021 e di euro 9.336.880 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854. 882. Per far fronte agli accresciuti compiti di profilassi internazionale e alle attivita' connesse alla competitivita' del sistema Paese in materia di controlli sanitari e procedure autorizzatorie, il Ministero della salute, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, e' autorizzato, per l'anno 2021, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante utilizzo delle graduatorie concorsuali in vigore presso il Ministero stesso ovvero mediante appositi concorsi pubblici per esami, 45 dirigenti di livello non generale, di cui 11 medici, 4 veterinari e 10 psicologi, da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, 2 dirigenti con profilo economico sanitario, 10 dirigenti con profilo giuridico sanitario, 1 dirigente ingegnere biomedico, 1 dirigente informatico, 2 dirigenti ingegneri gestionali, 2 dirigenti ingegneri industriali e 2 dirigenti ingegneri ambientali, da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari, nonche' complessive 135 unita' di personale non dirigenziale con professionalita' anche tecniche, appartenenti all'Area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute e' incrementata di 7 unita' dirigenziali non generali e di 135 unita' di personale non dirigenziale appartenenti all'Area III. 883. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 882, pari a euro 3.329.688 per l'anno 2021 e a euro 13.318.749 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854. 884. Al fine di potenziare e accelerare le attivita' e i servizi svolti dalle ragionerie territoriali dello Stato nel territorio nazionale nei confronti degli uffici periferici delle amministrazioni statali, delle altre amministrazioni pubbliche interessate e dei cittadini, nonche' di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture della giustizia tributaria, tenuto anche conto del contenzioso tributario instaurato avverso i provvedimenti adottati dagli uffici territoriali dell'amministrazione finanziaria, nonche' per potenziare le connesse funzioni di supporto e coordinamento delle attivita' svolte dalle articolazioni territoriali, anche in materia di sicurezza, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, per l'anno 2021, a bandire procedure concorsuali, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti dell'attuale dotazione organica, un contingente complessivo di personale non dirigenziale pari a 550 unita', di cui 350 unita' da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, e 100 unita' nell'Area II, posizione economica F2, da destinare alle ragionerie territoriali dello Stato e 100 unita' di Area III, posizione economica F1, di cui 60 da destinare alle commissioni tributarie e 40 da destinare al Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi, in deroga ai vigenti vincoli in materia di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni, ferma restando la possibilita' di avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 885. Per gli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 884 e' autorizzata la spesa di euro 5.888.113 per l'anno 2021 e di euro 23.552.453 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854. 886. Per le finalita' di cui ai commi da 1037 a 1050, il Ministero dell'economia e delle finanze, per il triennio 2021-2023, e' autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche, senza il previo espletamento delle previste procedure di mobilita' e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ferma restando la possibilita' di avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e nei limiti dell'attuale dotazione organica, un contingente complessivo di personale non dirigenziale pari a 20 unita' da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 220.446 per l'anno 2021 e di euro 881.783 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854. 887. All'articolo 22-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio alla data del 24 giugno 2017 presso le predette istituzioni anche con contratto di lavoro flessibile, nonche' per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio a tempo determinato e indeterminato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; b) dopo il quarto periodo e' aggiunto il seguente: «Completato l'inquadramento di cui al terzo periodo, nei limiti delle dotazioni organiche e delle risorse ancora disponibili, nel rispetto dei criteri di cui al predetto decreto, ovvero di analogo decreto adottato ai sensi del terzo periodo, puo' altresi' essere inquadrato il personale, anche con contratto di lavoro flessibile, in servizio alla data del 1° dicembre 2020». 888. All'esito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 22-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dal comma 887 del presente articolo, e al fine di corrispondere alle esigenze formative, le dotazioni organiche delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, comprese quelle definite ai sensi del predetto comma 2, sono incrementate a decorrere dal 1° novembre 2021. 889. Ai fini del comma 888 e' autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021 e di 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 da destinare all'ampliamento della dotazione organica delle istituzioni ivi previste, cui si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 854. 890. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le cui disposizioni si applicano a decorrere dall'anno accademico 2022/2023, l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato per i profili di docente avviene prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e in subordine sulle graduatorie di cui all'articolo 3-quater comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le quantita' numeriche, suddivise tra personale docente e non docente, da assegnare a ciascuna istituzione. 891. Dall'anno accademico 2021/2022, ferma restando la durata dei contratti in essere, gli incarichi di docenza non rientranti nelle dotazioni organiche delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 284, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono ridotti in proporzione al numero di nuovi docenti introdotti in organico ai sensi del comma 888 del presente articolo. Per le finalita' di cui al presente comma, le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica effettuano, entro il 1° aprile 2021, una ricognizione degli incarichi di cui al primo periodo del presente comma. Il decreto di riparto di cui al comma 890 del presente articolo tiene conto degli esiti di tale ricognizione. Alle istituzioni che non abbiano effettuato la ricognizione non possono essere attribuiti ampliamenti della dotazione organica ai sensi del comma 888. 892. Al fine di prevedere, nelle dotazioni organiche delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, le posizioni di accompagnatore al pianoforte, di accompagnatore al clavicembalo e di tecnico di laboratorio, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca e' istituito uno specifico fondo, con una dotazione pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Il rapporto di lavoro del personale di cui al primo periodo e' disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento l'inquadramento economico di tali figure tecniche in misura pari all'attuale profilo EP1 del comparto. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalita' di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente comma, nonche' i criteri di riparto del fondo tra le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica. 893. All'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Fino all'applicazione delle disposizioni del predetto regolamento le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato sono attuate nell'ambito delle procedure di reclutamento e sono disciplinate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca. Il predetto decreto, nei limiti delle risorse gia' accantonate a tal fine negli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, puo' prevedere la trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia. La quota residua delle predette risorse, in seguito alla trasformazione di tutte le cattedre, puo' essere destinata, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, al reclutamento di direttori amministrativi per le istituzioni di cui al comma 653 nonche' alla determinazione e all'ampliamento delle dotazioni organiche dell'Istituto superiore di studi musicali Gaetano Braga di Teramo e degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA)». 894. All'articolo 1, comma 285, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «al personale in servizio di ruolo» sono inserite le seguenti: «nella medesima istituzione». 895. Al fine di dare attuazione alle disposizioni della legge 11 gennaio 2018, n. 7, l'Agenzia spaziale italiana puo' procedere annualmente all'assunzione di personale con oneri a carico del proprio bilancio fino al conseguimento del valore soglia di cui al comma 896 del presente articolo, con un incremento annuale della spesa di personale non superiore al 25 per cento, ferma restando la capacita' di sostenere la spesa a regime verificata dall'organo interno di controllo. In caso di indicatore superiore al valore soglia, come definito al comma 896, l'Agenzia adotta un percorso di graduale riduzione annuale del valore dell'indicatore fino al conseguimento, entro l'anno 2025, del predetto valore soglia. A decorrere dall'anno 2025, in caso di indicatore superiore al limite di cui al comma 896, l'Agenzia non puo' procedere ad assunzioni di personale fino al conseguimento del predetto valore soglia. L'Agenzia, al fine di assicurare il rispetto dell'indicatore, la sostenibilita' a regime della spesa per il personale e gli equilibri di bilancio, definisce le proprie esigenze assunzionali tenendo anche conto della dinamica retributiva collegata al riconoscimento delle fasce stipendiali previste dalla contrattazione collettiva nazionale. 896. L'indicatore del limite delle spese per il personale e' calcolato annualmente rapportando le spese complessive per il personale derivanti da rapporti di lavoro subordinato e da forme di lavoro flessibile, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, registrate nell'ultimo bilancio approvato, alla media delle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati. Tale rapporto non puo' superare il valore soglia del 70 per cento. 897. Nell'ipotesi di cui al comma 895, primo periodo, del presente articolo, il limite al trattamento accessorio del personale, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Gli oneri conseguenti all'incremento dei fondi trovano copertura a valere sulle risorse di bilancio dell'Agenzia spaziale italiana garantendo, in ogni caso, il rispetto della percentuale prevista dal comma 896 e dell'equilibrio di bilancio. 898. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'Agenzia spaziale italiana non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. 899. Al fine di potenziare l'efficacia dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi strategici e garantire l'espletamento delle funzioni istituzionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel biennio 2021-2022, e' autorizzato, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, 1 unita' di livello dirigenziale non generale, 18 unita' di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, e 9 unita' di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2, del comparto funzioni centrali. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 292.043 per l'anno 2021 e di euro 1.168.172 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854. 900. Le amministrazioni di cui ai commi da 855 a 899 comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla data delle assunzioni previste dai medesimi commi da 855 a 899, i dati concernenti le unita' di personale effettivamente assunte e i corrispondenti oneri, anche al fine del conseguente trasferimento delle risorse mediante il riparto del fondo di cui al comma 854.