Art. 1 ter Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 ad ulteriori attivita' economiche 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, abbiano dichiarato di svolgere come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 4 al presente decreto. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 446 milioni di euro per l'anno 2020 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, in 338 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
Riferimenti normativi - Il testo dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 1.