Art. 1 quinquies 
 
        Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale 
 
  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2020,  n.  74,
dopo il  comma  16-bis,  come  introdotto  dall'articolo  19-bis  del
presente decreto, e' aggiunto il seguente: 
  «16-ter. L'accertamento della permanenza per quattordici giorni  in
un  livello  di  rischio  o  scenario  inferiore  a  quello  che   ha
determinato le misure restrittive,  effettuato  ai  sensi  del  comma
16-bis,   come   verificato   dalla   cabina   di   regia,   comporta
l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle
misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che  la
cabina di regia ritenga congruo  un  periodo  inferiore.  Sono  fatti
salvi gli atti gia' adottati conformemente ai principi  definiti  dal
presente comma». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge  16
          maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 14 luglio 2020, n. 74 (Ulteriori misure  urgenti  per
          fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19),  come
          modificato dal presente  articolo  e  dall'articolo  19-bis
          della presente legge: 
                «Art. 1 (Misure di contenimento della diffusione  del
          COVID-19). - 1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano  di
          avere effetto tutte le misure limitative della circolazione
          all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2
          e 3 del  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
          maggio 2020, n. 35, e tali misure possono essere adottate o
          reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3,  solo  con
          riferimento  a  specifiche  aree  del  territorio  medesimo
          interessate da particolare  aggravamento  della  situazione
          epidemiologica. 
                2.  Fino  al  2  giugno   2020   sono   vietati   gli
          spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati,  in
          una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci
          si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative,  di
          assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni
          caso consentito il rientro  presso  il  proprio  domicilio,
          abitazione o residenza. 
                3. A decorrere dal 3  giugno  2020,  gli  spostamenti
          interregionali   possono   essere   limitati    solo    con
          provvedimenti  adottati  ai  sensi  dell'articolo   2   del
          decreto-legge n. 19 del 2020,  in  relazione  a  specifiche
          aree  del  territorio  nazionale,   secondo   principi   di
          adeguatezza e proporzionalita'  al  rischio  epidemiologico
          effettivamente presente in dette aree. 
                4.  Fino  al  2  giugno  2020,   sono   vietati   gli
          spostamenti da e  per  l'estero,  con  mezzi  di  trasporto
          pubblici e  privati,  salvo  che  per  comprovate  esigenze
          lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute
          o  negli  ulteriori  casi  individuati  con   provvedimenti
          adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge  n.  19
          del 2020; resta in ogni caso consentito il  rientro  presso
          il proprio domicilio, abitazione o residenza.  A  decorrere
          dal 3 giugno  2020,  gli  spostamenti  da  e  per  l'estero
          possono essere limitati solo con provvedimenti adottati  ai
          sensi dell'articolo 2 del decreto-legge  n.  19  del  2020,
          anche in relazione a specifici Stati e  territori,  secondo
          principi  di  adeguatezza  e  proporzionalita'  al  rischio
          epidemiologico  e  nel  rispetto  dei   vincoli   derivanti
          dall'ordinamento  dell'Unione  europea  e  degli   obblighi
          internazionali. 
                5. Gli spostamenti tra  lo  Stato  della  Citta'  del
          Vaticano o la Repubblica di San Marino  e  le  regioni  con
          essi rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna
          limitazione. 
                6.  E'  fatto  divieto  di  mobilita'  dalla  propria
          abitazione o dimora alle  persone  sottoposte  alla  misura
          della quarantena per provvedimento dell'autorita' sanitaria
          in  quanto  risultate  positive  al  virus  COVID-19,  fino
          all'accertamento della guarigione  o  al  ricovero  in  una
          struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. 
                7. Ai soggetti che hanno avuto contatti  stretti  con
          soggetti confermati  positivi  al  COVID-19  e  agli  altri
          soggetti individuati con i provvedimenti adottati ai  sensi
          dell'articolo 2 del  decreto-legge  n.  19  del  2020,  con
          provvedimento  dell'autorita'  sanitaria  e'  applicata  la
          quarantena  precauzionale  o  altra   misura   ad   effetto
          equivalente,   preventivamente   approvata   dal   Comitato
          tecnico-scientifico  di  cui  all'ordinanza  del  Capo  del
          Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3  febbraio
          2020. 
                8. E' vietato l'assembramento di  persone  in  luoghi
          pubblici o  aperti  al  pubblico.  Le  manifestazioni,  gli
          eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza
          di pubblico, ivi compresi quelli  di  carattere  culturale,
          ludico,  sportivo  e  fieristico,  nonche'  ogni  attivita'
          convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al
          pubblico, si svolgono, ove ritenuto  possibile  sulla  base
          dell'andamento dei dati epidemiologici,  con  le  modalita'
          stabilite   con   i   provvedimenti   adottati   ai   sensi
          dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020. 
                9. Il sindaco puo' disporre la chiusura temporanea di
          specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in  cui  sia
          impossibile  assicurare  adeguatamente  il  rispetto  della
          distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 
                10. Le riunioni si svolgono  garantendo  il  rispetto
          della distanza di sicurezza  interpersonale  di  almeno  un
          metro. 
              11. Le funzioni  religiose  con  la  partecipazione  di
          persone   si   svolgono   nel   rispetto   dei   protocolli
          sottoscritti dal Governo  e  dalle  rispettive  confessioni
          contenenti le misure  idonee  a  prevenire  il  rischio  di
          contagio. 
                12. Le disposizioni di cui ai commi 7,  8,  10  e  11
          sono  attuate   con   provvedimenti   adottati   ai   sensi
          dell'articolo 2 del  decreto-legge  n.  19  del  2020,  che
          possono anche stabilire differenti termini di efficacia. 
                13. Le attivita' dei servizi educativi per l'infanzia
          di cui all'articolo 2 del  decreto  legislativo  13  aprile
          2017, n. 65, e le attivita' didattiche nelle scuole di ogni
          ordine  e  grado,  nonche'  la  frequenza  delle  attivita'
          scolastiche  e  di  formazione   superiore,   comprese   le
          Universita' e le Istituzioni di Alta  Formazione  Artistica
          Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi
          per le professioni sanitarie  e  universita'  per  anziani,
          nonche' i corsi  professionali  e  le  attivita'  formative
          svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e  locali
          e da soggetti privati, sono svolte con  modalita'  definite
          con provvedimento adottato ai  sensi  dell'articolo  2  del
          decreto-legge n. 19 del 2020. 
                14. Le attivita'  economiche,  produttive  e  sociali
          devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o
          linee guida idonei a prevenire  o  ridurre  il  rischio  di
          contagio nel settore di riferimento o in  ambiti  analoghi,
          adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle  regioni  e
          delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
          nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di
          quelli regionali trovano applicazione  i  protocolli  o  le
          linee  guida  adottati  a  livello  nazionale.  Le   misure
          limitative delle attivita' economiche, produttive e sociali
          possono essere  adottate,  nel  rispetto  dei  principi  di
          adeguatezza e proporzionalita', con  provvedimenti  emanati
          ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o
          del comma 16. 
                15. Il mancato rispetto dei contenuti dei  protocolli
          o delle linee guida, regionali, o, in  assenza,  nazionali,
          di cui al comma 14 che non  assicuri  adeguati  livelli  di
          protezione determina la sospensione dell'attivita' fino  al
          ripristino delle condizioni di sicurezza. 
                16. Per garantire lo  svolgimento  in  condizioni  di
          sicurezza delle attivita' economiche, produttive e sociali,
          le regioni monitorano con cadenza  giornaliera  l'andamento
          della situazione epidemiologica nei propri territori e,  in
          relazione a tale andamento, le  condizioni  di  adeguatezza
          del sistema sanitario regionale. I  dati  del  monitoraggio
          sono comunicati giornalmente  dalle  regioni  al  Ministero
          della  salute,  all'Istituto  superiore  di  sanita'  e  al
          comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo
          del dipartimento della protezione  civile  del  3  febbraio
          2020, n. 630,  e  successive  modificazioni.  In  relazione
          all'andamento   della   situazione    epidemiologica    sul
          territorio,  accertato  secondo  i  criteri  stabiliti  con
          decreto  del  Ministro  della  salute   30   aprile   2020,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  112  del  2  maggio
          2020,   e   sue   eventuali   modificazioni,   nelle   more
          dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio  dei
          ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19  del
          2020, la Regione, informando  contestualmente  il  Ministro
          della   salute,   puo'   introdurre   misure    derogatorie
          restrittive  rispetto  a  quelle  disposte  ai  sensi   del
          medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e  nel  rispetto
          dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa  con  il
          Ministro della salute, anche ampliative. 
                16-bis. Il  Ministero  della  salute,  con  frequenza
          settimanale,   pubblica   nel   proprio    sito    internet
          istituzionale e comunica ai  Presidenti  del  Senato  della
          Repubblica e della Camera  dei  deputati  i  risultati  del
          monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto  del
          Ministro della salute  30  aprile  2020,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio  2020.  Il  Ministro
          della salute con propria ordinanza,  sentiti  i  Presidenti
          delle regioni interessate, puo' individuare, sulla base dei
          dati in possesso ed elaborati dalla cabina di regia di  cui
          al decreto del Ministro della  salute  30  aprile  2020  in
          coerenza con il documento  in  materia  di  "Prevenzione  e
          risposta  a  COVID-19;   evoluzione   della   strategia   e
          pianificazione nella fase di  transizione  per  il  periodo
          autunno-invernale", di cui all'allegato 25 al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre  2020,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, sentito altresi'  sui
          dati monitorati il  Comitato  tecnico  scientifico  di  cui
          all'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della  protezione
          civile n. 630 del 3 febbraio 2020, una o piu'  regioni  nel
          cui  territorio  si  manifesta  un  piu'  elevato   rischio
          epidemiologico e in cui, conseguentemente, si applicano  le
          specifiche misure individuate con  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri tra quelle di  cui  all'articolo
          1, comma  2,  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,
          n. 35, aggiuntive rispetto a quelle applicabili sull'intero
          territorio  nazionale.  Le  ordinanze  di  cui  al  secondo
          periodo sono efficaci per un  periodo  minimo  di  quindici
          giorni, salvo che dai risultati  del  monitoraggio  risulti
          necessaria l'adozione di misure piu'  rigorose,  e  vengono
          comunque meno allo scadere del  termine  di  efficacia  dei
          decreti del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  sulla
          base dei quali sono  adottate,  salva  la  possibilita'  di
          reiterazione.   L'accertamento   della    permanenza    per
          quattordici giorni in  un  livello  di  rischio  o  in  uno
          scenario inferiore a quello che ha  determinato  le  misure
          restrittive comporta in ogni caso la nuova classificazione.
          Con ordinanza del Ministro della salute, adottata  d'intesa
          con i Presidenti  delle  regioni  interessate,  in  ragione
          dell'andamento del rischio epidemiologico certificato dalla
          cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute
          30 aprile 2020, puo' essere in ogni  momento  prevista,  in
          relazione a  specifiche  parti  del  territorio  regionale,
          l'esenzione  dell'applicazione  delle  misure  di  cui   al
          secondo periodo. I verbali del Comitato tecnico scientifico
          e della cabina di regia di cui al  presente  articolo  sono
          pubblicati per estratto in relazione  al  monitoraggio  dei
          dati sul sito internet istituzionale  del  Ministero  della
          salute.  Ferma  restando  l'ordinanza  del  Ministro  della
          salute del  4  novembre  2020,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, i dati sulla base dei
          quali la stessa e' stata adottata sono pubblicati entro tre
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione. 
                16-ter.   L'accertamento   della    permanenza    per
          quattordici giorni in un  livello  di  rischio  o  scenario
          inferiore  a  quello   che   ha   determinato   le   misure
          restrittive, effettuato ai sensi  del  comma  16-bis,  come
          verificato dalla cabina di regia, comporta  l'applicazione,
          per un  ulteriore  periodo  di  quattordici  giorni,  delle
          misure relative  allo  scenario  immediatamente  inferiore,
          salvo che la cabina di regia  ritenga  congruo  un  periodo
          inferiore.  Sono  fatti  salvi  gli  atti   gia'   adottati
          conformemente ai principi definiti dal presente comma.»