Art. 1 septies 
 
              Imprese sociali e inserimento lavorativo 
                     dei lavoratori svantaggiati 
 
  1. L'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  14  (Cooperative  sociali,  imprese  sociali  e  inserimento
lavorativo dei lavoratori svantaggiati). - 1.  Al  fine  di  favorire
l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori
disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1,  della  legge  12
marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo  6,  comma
3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, stipulano con le
associazioni sindacali dei datori  di  lavoro  e  dei  prestatori  di
lavoro comparativamente piu' rappresentative a  livello  nazionale  e
con le associazioni di  rappresentanza,  assistenza  e  tutela  delle
cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8
novembre 1991, n. 381, con i consorzi di  cui  all'articolo  8  della
stessa legge e con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 112, convenzioni quadro  su  base  territoriale,  che
devono essere validate da parte delle regioni, sentiti gli  organismi
di concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre  1997,  n.
469, aventi ad oggetto il conferimento di  commesse  di  lavoro  alle
cooperative sociali e imprese sociali medesime da parte delle imprese
associate o aderenti. 
  2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti: 
  a) le modalita' di adesione da parte delle imprese interessate; 
  b) i criteri  di  individuazione  dei  lavoratori  svantaggiati  da
inserire  al  lavoro   in   cooperativa   e   nell'impresa   sociale;
l'individuazione  dei  disabili  e'  curata  dai   servizi   di   cui
all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
  c) le modalita' di attestazione del valore complessivo  del  lavoro
annualmente conferito da ciascuna impresa e la  correlazione  con  il
numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in  cooperativa
e nell'impresa sociale; 
  d)  la  determinazione  del  coefficiente  di  calcolo  del  valore
unitario delle commesse, ai fini del  computo  di  cui  al  comma  3,
secondo criteri di congruita' con i costi  del  lavoro  derivati  dai
contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali
e dalle imprese sociali; 
  e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di  lavoro  a  favore
delle cooperative sociali e delle imprese sociali; 
  f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale
di cui all'articolo 13,  di  una  struttura  tecnico-operativa  senza
scopo di lucro a supporto delle attivita' previste dalla convenzione; 
  g) i  limiti  di  percentuali  massime  di  copertura  della  quota
d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione. 
  3. Qualora l'inserimento lavorativo  nelle  cooperative  sociali  e
nelle imprese sociali, realizzato ai sensi dei commi 1 e 2,  riguardi
i lavoratori disabili, che presentino particolari  caratteristiche  e
difficolta' di inserimento nel ciclo lavorativo  ordinario,  in  base
all'esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso  si  considera  utile  ai
fini della copertura della quota di riserva, di  cui  all'articolo  3
della stessa legge, cui sono tenute le imprese conferenti. Il  numero
delle coperture per ciascuna impresa  e'  dato  dall'ammontare  annuo
delle commesse dalla stessa conferite diviso per il  coefficiente  di
cui al comma 2, lettera d),  e  nei  limiti  di  percentuali  massime
stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma  1.  Tali  limiti
percentuali  non  hanno  effetto  nei  confronti  delle  imprese  che
occupano da 15 a 35 dipendenti. La  congruita'  della  computabilita'
dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale e nell'impresa sociale
e' verificata dalla Commissione provinciale del lavoro. 
  4.  L'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  3   e'
subordinata  all'adempimento  degli   obblighi   di   assunzione   di
lavoratori disabili ai fini  della  copertura  della  restante  quota
d'obbligo a loro carico determinata ai sensi  dell'articolo  3  della
legge 12 marzo 1999, n. 68».