Art. 2 Rifinanziamento comparto del Fondo speciale di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 1. Per le finalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, l'apposito comparto del Fondo speciale di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e' incrementato di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2020. 2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 34.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali): «Art. 14 (Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidita' e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti). - 1. (Omissis) 2. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, puo' concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidita' delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle societa' sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, secondo le modalita' stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione e' costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5 milioni di euro per l'anno 2020." - Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo del primo comma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma): «Art. 5 (Mutui assistiti dal contributo agli interessi). - L'Istituto puo' concedere contributi per interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita' istituzionali, con le disponibilita' di un fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, nonche' con l'importo dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il disposto dell'articolo 90 comma 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.»