Art. 3 Fondo per il sostegno delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche 1. Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo unico per il sostegno delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche», con una dotazione di 142 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa, le cui risorse, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport. 2. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attivita' istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attivita' sportive. I criteri di ripartizione delle risorse del Fondo sono stabiliti con il provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri che dispone la loro erogazione. 2-bis. Le risorse di cui all'articolo 218-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, gia' nella disponibilita' del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono portate ad incremento, nell'ambito del predetto bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo di cui al comma 1. 3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 218-bis del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: «Art. 218-bis (Associazioni sportive dilettantistiche). - 1. Al fine di assicurare alle associazioni sportive dilettantistiche adeguato ristoro e sostegno ai fini della ripresa e dell'incremento delle loro attivita', in ragione del servizio di interesse generale da esse svolto per la collettivita' e in particolare per le comunita' locali e per i giovani, in favore delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito registro tenuto dal Comitato olimpico nazionale italiano e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport. 2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.»