Art. 3 
 
              Fondo per il sostegno delle associazioni 
                e societa' sportive dilettantistiche 
 
  1. Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni  e
societa' sportive dilettantistiche  determinatasi  in  ragione  delle
misure  in  materia  di  contenimento   e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e' istituito nello  stato  di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo  unico  per  il
sostegno delle associazioni e  societa'  sportive  dilettantistiche»,
con una dotazione di  142  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  che
costituisce limite di spesa,  le  cui  risorse,  sono  trasferite  al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  per
essere assegnate al Dipartimento per lo Sport. 
  2. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato all'adozione  di  misure
di  sostegno  e  ripresa  delle  associazioni  e  societa'   sportive
dilettantistiche che hanno cessato o  ridotto  la  propria  attivita'
istituzionale a seguito  dei  provvedimenti  statali  di  sospensione
delle attivita' sportive. I criteri di ripartizione delle risorse del
Fondo sono stabiliti con il provvedimento del Capo  del  Dipartimento
per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri che  dispone
la loro erogazione. 
  2-bis. Le risorse di cui all'articolo 218-bis del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, gia' nella disponibilita' del  bilancio  autonomo
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  sono  portate   ad
incremento,  nell'ambito  del  predetto   bilancio,   delle   risorse
provenienti dal Fondo di cui al comma 1. 
  3. Agli oneri di cui al presente  articolo  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 34. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  218-bis  del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
                «Art.      218-bis       (Associazioni       sportive
          dilettantistiche).  -  1.  Al  fine  di   assicurare   alle
          associazioni sportive dilettantistiche adeguato  ristoro  e
          sostegno ai fini della ripresa e dell'incremento delle loro
          attivita', in ragione del servizio di interesse generale da
          esse svolto per la collettivita' e in  particolare  per  le
          comunita'  locali  e  per  i  giovani,  in   favore   delle
          associazioni     sportive     dilettantistiche     iscritte
          nell'apposito  registro  tenuto   dal   Comitato   olimpico
          nazionale italiano e' autorizzata la spesa di 30 milioni di
          euro  per  l'anno  2020,  da  ripartire  con  decreto   del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro per le politiche giovanili e lo sport. 
                2. All'onere derivante dal presente articolo, pari  a
          30 milioni di euro per l'anno 2020,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  come
          rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del  presente
          decreto.»