Art. 4 
 
          Sospensione delle procedure esecutive immobiliari 
                          sulla prima casa 
 
  1. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17  marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, le parole «per la durata di sei mesi a decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto»
sono sostituite  dalle  seguenti  «fino  al  31  dicembre  2020».  E'
inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento  immobiliare,
di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia  ad
oggetto l'abitazione  principale  del  debitore,  effettuata  dal  25
ottobre  2020  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 54-ter  del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 (Misure  di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica  da  COVID-19),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 54-ter (Sospensione delle  procedure  esecutive
          sulla prima casa). - 1. Al fine di  contenere  gli  effetti
          negativi  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  in
          tutto il  territorio  nazionale  e'  sospesa,  fino  al  31
          dicembre 2020, ogni procedura esecutiva per il pignoramento
          immobiliare,  di  cui  all'articolo  555  del   codice   di
          procedura  civile,  che  abbia  ad   oggetto   l'abitazione
          principale del debitore.»