Art. 4 ter 
 
Semplificazioni   in   materia   di   accesso   alle   procedure   di
  sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge
  27 gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure pendenti 
 
  1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 6, comma 2,  la  lettera  b)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
  «b) per "consumatore": la  persona  fisica  che  agisce  per  scopi
estranei  all'attivita'  imprenditoriale,  commerciale,  artigiana  o
professionale eventualmente svolta,  anche  se  socio  di  una  delle
societa' appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e  VI
del titolo V del  libro  quinto  del  codice  civile,  per  i  debiti
estranei a quelli sociali»; 
  b) all'articolo 7: 
  1) al comma 1, il terzo periodo e' soppresso; 
  2) al comma 2, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: 
  «d-bis) ha gia' beneficiato dell'esdebitazione per due volte; 
  d-ter) limitatamente al piano del consumatore,  ha  determinato  la
situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; 
  d-quater) limitatamente all'accordo di  composizione  della  crisi,
risulta  abbia  commesso  atti  diretti  a  frodare  le  ragioni  dei
creditori»; 
  3) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: 
  «2-ter.  L'accordo  di  composizione  della  crisi  della  societa'
produce i suoi effetti anche nei confronti dei  soci  illimitatamente
responsabili»; 
  c) dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: 
  «Art. 7-bis. - (Procedure familiari) - 1.  I  membri  della  stessa
famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione  della
crisi da  sovraindebitamento  quando  sono  conviventi  o  quando  il
sovraindebitamento ha un'origine comune. 
  2. Ai fini del comma 1, oltre al  coniuge,  si  considerano  membri
della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado  e  gli  affini
entro il secondo, nonche' le parti dell'unione civile e i  conviventi
di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76. 
  3. Le masse attive e passive rimangono distinte. 
  4. Nel caso in cui siano presentate piu' richieste di  composizione
della crisi da sovraindebitamento  riguardanti  membri  della  stessa
famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne
il coordinamento. La  competenza  appartiene  al  giudice  adito  per
primo. 
  5.  La  liquidazione   del   compenso   dovuto   all'organismo   di
composizione della crisi e' ripartita tra i membri della famiglia  in
misura proporzionale all'entita' dei debiti di ciascuno.  Quando  uno
dei debitori non e' un consumatore, al progetto unitario si applicano
le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi»; 
  d) all'articolo 8, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. La proposta di piano del consumatore puo'  prevedere  anche
la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti  da  contratti
di  finanziamento  con  cessione  del  quinto  dello  stipendio,  del
trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle  operazioni  di
prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo  7,  comma  1,
secondo periodo. 
  1-ter. La proposta di  piano  del  consumatore  e  la  proposta  di
accordo  formulata  dal  consumatore  possono  prevedere   anche   il
rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto
di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del
debitore se lo stesso, alla data  del  deposito  della  proposta,  ha
adempiuto le proprie obbligazioni o se il  giudice  lo  autorizza  al
pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. 
  1-quater. Quando l'accordo e' proposto da un soggetto  che  non  e'
consumatore e contempla la continuazione dell'attivita' aziendale, e'
possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle  rate
a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su  beni
strumentali all'esercizio dell'impresa  se  il  debitore,  alla  data
della presentazione  della  proposta  di  accordo,  ha  adempiuto  le
proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza  al  pagamento  del
debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo  di
composizione della crisi attesta che il  credito  garantito  potrebbe
essere soddisfatto integralmente con il ricavato  della  liquidazione
del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle  rate
a scadere non lede i diritti degli altri creditori. 
  1-quinquies. L'organismo di composizione della crisi,  entro  sette
giorni  dall'avvenuto  conferimento  dell'incarico   da   parte   del
debitore, ne da' notizia all'agente della riscossione e  agli  uffici
fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla  base  dell'ultimo
domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta  giorni  debbono
comunicare  il  debito   tributario   accertato   e   gli   eventuali
accertamenti pendenti»; 
  e) all'articolo 9: 
  1) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: 
  «3-bis. Alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata
una relazione dell'organismo di composizione della  crisi,  che  deve
contenere: 
  a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e  della  diligenza
impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; 
  b) l'esposizione delle ragioni  dell'incapacita'  del  debitore  di
adempiere le obbligazioni assunte; 
  c) la valutazione sulla  completezza  e  sull'attendibilita'  della
documentazione depositata a corredo della domanda; 
  d) l'indicazione presunta dei costi della procedura; 
  e) l'indicazione del fatto  che,  ai  fini  della  concessione  del
finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del
merito creditizio del debitore valutato, con  deduzione  dell'importo
necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in  relazione  al
suo  reddito  disponibile.  A  tal  fine  si   ritiene   idonea   una
quantificazione non  inferiore  all'ammontare  dell'assegno  sociale,
moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti
del nucleo familiare della scala di  equivalenza  dell'ISEE  prevista
dal regolamento di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159»; 
  2) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis.1. Alla domanda di accordo di composizione della crisi  deve
essere allegata una  relazione  particolareggiata  dell'organismo  di
composizione della crisi, che comprende: 
  a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e  della  diligenza
impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; 
  b) l'esposizione delle ragioni  dell'incapacita'  del  debitore  di
adempiere le obbligazioni assunte; 
  c) l'indicazione dell'eventuale  esistenza  di  atti  del  debitore
impugnati dai creditori; 
  d) la valutazione sulla  completezza  e  sull'attendibilita'  della
documentazione depositata a  corredo  della  domanda,  nonche'  sulla
convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; 
  e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura; 
  f) la percentuale, le modalita' e i tempi  di  soddisfacimento  dei
creditori; 
  g)  l'indicazione  dei  criteri  adottati  nella  formazione  delle
classi, ove previste dalla proposta. 
  3-bis.2.  L'organismo  di  composizione  della  crisi,  nella   sua
relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore,  ai  fini
della concessione del finanziamento, abbia tenuto  conto  del  merito
creditizio del  debitore.  Nel  caso  di  proposta  formulata  da  un
consumatore, si applica quanto previsto alla  lettera  e)  del  comma
3-bis. 
  3-bis.3. L'organismo  di  composizione  della  crisi,  entro  sette
giorni  dall'avvenuto  conferimento  dell'incarico   da   parte   del
debitore, ne da' notizia all'agente della riscossione e  agli  uffici
fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla  base  dell'ultimo
domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta  giorni  debbono
comunicare  il  debito   tributario   accertato   e   gli   eventuali
accertamenti pendenti»; 
  f) all'articolo 12, dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti: 
  «3-ter. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione
di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel  caso  di  accordo
proposto  dal  consumatore,  che  ha  violato  i  principi   di   cui
all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, non puo' presentare opposizione o reclamo  in
sede di omologa, anche se  dissenziente,  ne'  far  valere  cause  di
inammissibilita'  che  non  derivino  da  comportamenti  dolosi   del
debitore. 
  3-quater. Il tribunale  omologa  l'accordo  di  composizione  della
crisi anche in mancanza di  adesione  da  parte  dell'amministrazione
finanziaria quando l'adesione e' decisiva ai fini del  raggiungimento
delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2,  e  quando,  anche
sulla  base  delle  risultanze  della  relazione  dell'organismo   di
composizione  della  crisi,  la  proposta  di  soddisfacimento  della
predetta  amministrazione  e'  conveniente  rispetto  all'alternativa
liquidatoria»; 
  g) all'articolo 12-bis: 
  1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Verificate l'ammissibilita' e la fattibilita' del piano nonche'
l'idoneita' dello stesso  ad  assicurare  il  pagamento  dei  crediti
impignorabili e risolta ogni  altra  contestazione  anche  in  ordine
all'effettivo ammontare dei crediti, il  giudice  omologa  il  piano,
disponendo  per  il  relativo  provvedimento  una  forma  idonea   di
pubblicita'. Quando il piano prevede la cessione  o  l'affidamento  a
terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il  decreto  deve
essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi.
Con l'ordinanza di rigetto  il  giudice  dichiara  l'inefficacia  del
provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato»; 
  2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione
di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di
cui  all'articolo  124-bis  del  testo  unico  di  cui   al   decreto
legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,   non   puo'   presentare
opposizione o reclamo in sede di omologa, ne'  far  valere  cause  di
inammissibilita'  che  non  derivino  da  comportamenti  dolosi   del
debitore»; 
  3) al comma 5 sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «,  e
comma 3-bis»; 
  h) all'articolo 13: 
  1) al comma 3, le parole: «e dei crediti  di  cui  all'articolo  7,
comma 1, terzo periodo» sono soppresse; 
  2) al comma 4-bis, dopo le parole: «di cui alla  presente  sezione»
sono inserite le seguenti: «, compresi quelli relativi all'assistenza
dei professionisti,»; 
  i) all'articolo 14-ter, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
  «7-bis. Il decreto di apertura della  liquidazione  della  societa'
produce i suoi effetti anche nei confronti dei  soci  illimitatamente
responsabili»; 
  l) l'articolo 14-decies e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 14-decies. - (Azioni del liquidatore) -  1.  Il  liquidatore,
autorizzato dal giudice,  esercita  o,  se  pendente,  prosegue  ogni
azione   prevista   dalla   legge   finalizzata   a   conseguire   la
disponibilita' dei beni compresi nel patrimonio del debitore  e  ogni
azione diretta al recupero dei crediti. 
  2.  Il  liquidatore,  autorizzato  dal  giudice,  esercita  o,   se
pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci  gli
atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori,  secondo  le
norme del codice civile. 
  3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare  o  proseguire
le azioni di cui ai commi 1 e 2,  quando  e'  utile  per  il  miglior
soddisfacimento dei creditori»; 
  m) dopo l'articolo 14-terdecies e' inserito il seguente: 
  «Art. 14-quaterdecies. - (Debitore incapiente)  -  1.  Il  debitore
persona fisica meritevole,  che  non  sia  in  grado  di  offrire  ai
creditori  alcuna  utilita',  diretta   o   indiretta,   nemmeno   in
prospettiva futura, puo'  accedere  all'esdebitazione  solo  per  una
volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del  debito  entro  quattro
anni dal decreto del giudice nel caso in cui  sopravvengano  utilita'
rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori  in  misura
non inferiore al 10 per cento.  Non  sono  considerati  utilita',  ai
sensi del periodo precedente, i  finanziamenti,  in  qualsiasi  forma
erogati. 
  2. La valutazione di rilevanza  di  cui  al  comma  1  deve  essere
condotta su base annua, dedotti le spese di produzione del reddito  e
quanto occorrente al mantenimento del debitore e della  sua  famiglia
in misura pari all'ammontare  dell'assegno  sociale  aumentato  della
meta', moltiplicato per un parametro  corrispondente  al  numero  dei
componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza  dell'ISEE
prevista dal  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. 
  3. La  domanda  di  esdebitazione  e'  presentata  per  il  tramite
dell'organismo di composizione della  crisi  al  giudice  competente,
unitamente alla seguente documentazione: 
  a) l'elenco di tutti i creditori,  con  l'indicazione  delle  somme
dovute; 
  b) l'elenco degli atti di  straordinaria  amministrazione  compiuti
negli ultimi cinque anni; 
  c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 
  d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei  salari  e  di
tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare. 
  4.   Alla   domanda   deve   essere    allegata    una    relazione
particolareggiata dell'organismo di  composizione  della  crisi,  che
comprende: 
  a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e  della  diligenza
impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; 
  b) l'esposizione delle ragioni  dell'incapacita'  del  debitore  di
adempiere le obbligazioni assunte; 
  c) l'indicazione dell'eventuale  esistenza  di  atti  del  debitore
impugnati dai creditori; 
  d) la valutazione sulla  completezza  e  sull'attendibilita'  della
documentazione depositata a corredo della domanda. 
  5. L'organismo di composizione della crisi,  nella  sua  relazione,
deve indicare anche  se  il  soggetto  finanziatore,  ai  fini  della
concessione  del  finanziamento,  abbia  tenuto  conto   del   merito
creditizio  del  debitore,  valutato  in  relazione  al  suo  reddito
disponibile, dedotto l'importo necessario a  mantenere  un  dignitoso
tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione  non
inferiore a quella indicata al comma 2. 
  6. I compensi  dell'organismo  di  composizione  della  crisi  sono
ridotti della meta'. 
  7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata  la
meritevolezza del debitore e verificata, a  tal  fine,  l'assenza  di
atti in frode e la mancanza di dolo o colpa  grave  nella  formazione
dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le
modalita' e il termine entro il quale il debitore deve presentare,  a
pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione  annuale
relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2. 
  8. Il decreto e' comunicato al debitore e  ai  creditori,  i  quali
possono proporre opposizione nel termine di  trenta  giorni.  Decorsi
trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato
nelle  forme  ritenute  piu'  opportune  il  contraddittorio  tra   i
creditori opponenti e il debitore, conferma o revoca il  decreto.  La
decisione e' soggetta a  reclamo  da  presentare  al  tribunale;  del
collegio non  puo'  far  parte  il  giudice  che  ha  pronunciato  il
provvedimento. 
  9. L'organismo di composizione della crisi, se  il  giudice  ne  fa
richiesta, compie le verifiche necessarie per  accertare  l'esistenza
di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2». 
  2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  anche  alle
procedure pendenti alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  3. Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei  piani  del
consumatore pendenti alla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, il debitore puo'  presentare,  fino
all'udienza fissata ai sensi dell'articolo 10 della legge 27  gennaio
2012, n. 3, istanza al tribunale per la concessione di un termine non
superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova  proposta  di
accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformita' a
quanto previsto dal presente articolo. Il termine decorre dalla  data
del decreto con  cui  il  tribunale  assegna  il  termine  e  non  e'
prorogabile. L'istanza e' inammissibile se presentata nell'ambito  di
un procedimento di omologazione della proposta di accordo  nel  corso
del quale e' gia' stata tenuta l'udienza, ma non sono state raggiunte
le maggioranze stabilite dall'articolo 11, comma 2,  della  legge  27
gennaio 2012, n. 3. 
  4. Quando il debitore intende modificare unicamente  i  termini  di
adempimento dell'accordo di ristrutturazione o  del  piano,  deposita
fino  all'udienza  fissata  per  l'omologa  una  memoria   contenente
l'indicazione   dei   nuovi   termini,   depositando   altresi'    la
documentazione che comprova la necessita' della modifica dei termini.
Il differimento dei termini non puo' essere  superiore  di  sei  mesi
rispetto alle  scadenze  originarie.  Il  tribunale,  riscontrata  la
sussistenza  dei  presupposti  di  cui  all'articolo  12  o  di   cui
all'articolo 12-bis della  legge  27  gennaio  2012,  n.  3,  procede
all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli  artt.  6,  7,  8,  9,  12,
          12-bis, 13 e 14-ter della  legge  27  gennaio  2012,  n.  3
          (Disposizioni in materia di usura e di estorsione,  nonche'
          di composizione delle crisi  da  sovraindebitamento),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 6 (Finalita' e definizioni). - 1.  Al  fine  di
          porre rimedio alle  situazioni  di  sovraindebitamento  non
          soggette ne' assoggettabili a procedure concorsuali diverse
          da quelle regolate dal  presente  capo,  e'  consentito  al
          debitore concludere un accordo con i creditori  nell'ambito
          della procedura di composizione  della  crisi  disciplinata
          dalla presente  sezione.  Con  le  medesime  finalita',  il
          consumatore puo' anche  proporre  un  piano  fondato  sulle
          previsioni di cui all'articolo 7, comma  1,  ed  avente  il
          contenuto di cui all'articolo 8. 
                2. Ai fini del presente capo, si intende: 
                  a)  per  "sovraindebitamento":  la  situazione   di
          perdurante squilibrio tra  le  obbligazioni  assunte  e  il
          patrimonio prontamente liquidabile per  farvi  fronte,  che
          determina la rilevante difficolta' di adempiere le  proprie
          obbligazioni,   ovvero   la   definitiva   incapacita'   di
          adempierle regolarmente; 
                  b) per "consumatore": la persona fisica che  agisce
          per   scopi   estranei    all'attivita'    imprenditoriale,
          commerciale,  artigiana   o   professionale   eventualmente
          svolta, anche se socio di una delle  societa'  appartenenti
          ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V
          del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a
          quelli sociali.» 
                «Art. 7 (Presupposti  di  ammissibilita').  -  1.  Il
          debitore in stato di sovraindebitamento  puo'  proporre  ai
          creditori, con l'ausilio degli  organismi  di  composizione
          della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario
          del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1,
          un  accordo   di   ristrutturazione   dei   debiti   e   di
          soddisfazione dei crediti  sulla  base  di  un  piano  che,
          assicurato il regolare pagamento dei  titolari  di  crediti
          impignorabili ai sensi  dell'articolo  545  del  codice  di
          procedura civile; e delle altre disposizioni  contenute  in
          leggi speciali, preveda scadenze e modalita'  di  pagamento
          dei creditori, anche se suddivisi  in  classi,  indichi  le
          eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei  debiti
          e le modalita' per l'eventuale liquidazione  dei  beni.  E'
          possibile prevedere che i  crediti  muniti  di  privilegio,
          pegno   o   ipoteca   possono   non   essere    soddisfatti
          integralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento  in
          misura non inferiore  a  quella  realizzabile,  in  ragione
          della collocazione preferenziale sul ricavato  in  caso  di
          liquidazione,  avuto  riguardo   al   valore   di   mercato
          attribuibile ai beni o ai  diritti  sui  quali  insiste  la
          causa di prelazione,  come  attestato  dagli  organismi  di
          composizione della crisi  Fermo  restando  quanto  previsto
          dall'articolo 13, comma 1, il piano  puo'  anche  prevedere
          l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per
          la  liquidazione,  la  custodia  e  la  distribuzione   del
          ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista
          in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore e'  nominato  dal
          giudice; si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1  e
          35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
                1-bis. Fermo il diritto di proporre ai  creditori  un
          accordo ai sensi del comma 1, il consumatore  in  stato  di
          sovraindebitamento  puo'  proporre,  con  l'ausilio   degli
          organismi di composizione della crisi di  cui  all'articolo
          15 con sede nel circondario  del  tribunale  competente  ai
          sensi dell'articolo 9, comma  1,  un  piano  contenente  le
          previsioni di cui al comma 1. 
                2. La proposta non e' ammissibile quando il debitore,
          anche consumatore: 
                  a) e' soggetto a procedure concorsuali  diverse  da
          quelle regolate dal presente capo; 
                  b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai
          procedimenti di cui al presente capo; 
                  c) ha subito, per cause a lui imputabili,  uno  dei
          provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis; 
                  d) ha fornito documentazione che  non  consente  di
          ricostruire compiutamente la  sua  situazione  economica  e
          patrimoniale; 
                  d-bis) ha gia' beneficiato  dell'esdebitazione  per
          due volte; 
                  d-ter) limitatamente al piano del  consumatore,  ha
          determinato la situazione di sovraindebitamento  con  colpa
          grave, malafede o frode; 
                  d-quater) limitatamente all'accordo di composizione
          della crisi, risulta abbia commesso atti diretti a  frodare
          le ragioni dei creditori. 
                2-bis. Ferma l'applicazione del comma 2, lettere  b),
          c)   e   d),   l'imprenditore   agricolo   in   stato    di
          sovraindebitamento puo' proporre ai creditori un accordo di
          composizione della  crisi  secondo  le  disposizioni  della
          presente sezione. 
                2-ter. L'accordo di composizione  della  crisi  della
          societa' produce i suoi effetti  anche  nei  confronti  dei
          soci illimitatamente responsabili.» 
                «Art. 8  (Contenuto  dell'accordo  o  del  piano  del
          consumatore). - 1. La proposta di accordo o  di  piano  del
          consumatore prevede la ristrutturazione  dei  debiti  e  la
          soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche
          mediante cessione dei crediti futuri. 
                1-bis. La proposta  di  piano  del  consumatore  puo'
          prevedere anche  la  falcidia  e  la  ristrutturazione  dei
          debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione
          del  quinto  dello  stipendio,  del  trattamento  di   fine
          rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su
          pegno, salvo quanto  previsto  dall'articolo  7,  comma  1,
          secondo periodo. 
                1-ter. La proposta di  piano  del  consumatore  e  la
          proposta  di  accordo  formulata  dal  consumatore  possono
          prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle
          rate a scadere del contratto di mutuo garantito da  ipoteca
          iscritta sull'abitazione  principale  del  debitore  se  lo
          stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto
          le proprie obbligazioni o se il  giudice  lo  autorizza  al
          pagamento del debito per capitale ed  interessi  scaduto  a
          tale data. 
                1-quater. Quando l'accordo e'  proposto  da  soggetto
          che  non  e'  consumatore  e  contempla  la   continuazione
          dell'attivita'  aziendale,  e'   possibile   prevedere   il
          rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del
          contratto di mutuo con  garanzia  reale  gravante  su  beni
          strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla
          data della presentazione  della  proposta  di  accordo,  ha
          adempiuto le  proprie  obbligazioni  o  se  il  giudice  lo
          autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi
          scaduto a tale  data.  L'organismo  di  composizione  della
          crisi attesta che  il  credito  garantito  potrebbe  essere
          soddisfatto   integralmente   con   il    ricavato    della
          liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e  che
          il rimborso delle rate a scadere non lede i  diritti  degli
          altri creditori. 
                1-quinquies. L'organismo di composizione della crisi,
          entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico
          da parte del debitore,  ne  da'  notizia  all'agente  della
          riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali,
          competenti  sulla  base   dell'ultimo   domicilio   fiscale
          dell'istante,  i  quali   entro   trenta   giorni   debbono
          comunicare il debito tributario accertato e  gli  eventuali
          accertamenti pendenti. 
                2. Nei casi in cui i beni e i  redditi  del  debitore
          non  siano  sufficienti   a   garantire   la   fattibilita'
          dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta  deve
          essere sottoscritta da uno o piu' terzi che  consentono  il
          conferimento,  anche  in  garanzia,  di  redditi   o   beni
          sufficienti per assicurarne l'attuabilita'. 
                3. Nella proposta di accordo sono indicate  eventuali
          limitazioni all'accesso al mercato del credito al  consumo,
          all'utilizzo degli strumenti  di  pagamento  elettronico  a
          credito e alla  sottoscrizione  di  strumenti  creditizi  e
          finanziari. 
                3-bis. Con riferimento alla proposta di accordo o  di
          piano del consumatore presentata da  parte  di  chi  svolge
          attivita' d'impresa, possono prestare le garanzie di cui al
          comma 2 i consorzi fidi autorizzati dalla Banca d'Italia ai
          sensi dell'articolo 107 del  testo  unico  delle  leggi  in
          materia  bancaria  e  creditizia,   di   cui   al   decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e   successive
          modificazioni, nonche' gli intermediari finanziari iscritti
          all'albo previsto  dall'articolo  106  del  medesimo  testo
          unico di cui al decreto legislativo  n.  385  del  1993,  e
          successive modificazioni, assoggettati al  controllo  della
          Banca d'Italia.  Le  associazioni  antiracket  e  antiusura
          iscritte nell'albo tenuto presso il Ministero  dell'interno
          possono destinare contributi per la chiusura di  precedenti
          esposizioni  debitorie  nel   percorso   di   recupero   da
          sovraindebitamento cosi' come definito e disciplinato dalla
          presente legge. Il rimborso di tali contributi e'  regolato
          all'interno della  proposta  di  accordo  o  di  piano  del
          consumatore. 
                4.  La  proposta   di   accordo   con   continuazione
          dell'attivita' d'impresa e il piano del consumatore possono
          prevedere una moratoria fino ad un  anno  dall'omologazione
          per il pagamento dei creditori muniti di privilegio,  pegno
          o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei  beni
          o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione." 
                «Art. 9 (Deposito della proposta). - 1.  La  proposta
          di accordo e' depositata presso il tribunale del  luogo  di
          residenza o sede principale del  debitore.  Il  consumatore
          deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo
          ove  ha  la  residenza.  La  proposta,  contestualmente  al
          deposito presso il tribunale,  e  comunque  non  oltre  tre
          giorni, deve essere presentata, a  cura  dell'organismo  di
          composizione della crisi, all'agente  della  riscossione  e
          agli  uffici  fiscali,  anche  presso  gli   enti   locali,
          competenti sulla base  dell'ultimo  domicilio  fiscale  del
          proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione
          fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti. 
                2. Unitamente alla proposta devono essere  depositati
          l'elenco di tutti  i  creditori,  con  l'indicazione  delle
          somme  dovute,  di  tutti  i  beni  del  debitore  e  degli
          eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque
          anni,  corredati  delle  dichiarazioni  dei  redditi  degli
          ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilita'  del
          piano, nonche' l'elenco delle spese correnti necessarie  al
          sostentamento suo e della sua famiglia, previa  indicazione
          della  composizione  del  nucleo  familiare  corredata  del
          certificato dello stato di famiglia. 
                3.  Il  debitore  che  svolge   attivita'   d'impresa
          deposita altresi' le scritture contabili degli  ultimi  tre
          esercizi, unitamente a  dichiarazione  che  ne  attesta  la
          conformita' all'originale. 
                3-bis. Alla proposta di piano  del  consumatore  deve
          essere   allegata   una   relazione    dell'organismo    di
          composizione della crisi, che deve contenere: 
                  a) l'indicazione delle cause  dell'indebitamento  e
          della diligenza impiegata  dal  debitore  nell'assumere  le
          obbligazioni; 
                  b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del
          debitore di adempiere le obbligazioni assunte; 
                  c)   la    valutazione    sulla    completezza    e
          sull'attendibilita'  della  documentazione   depositata   a
          corredo della domanda; 
                  d)   l'indicazione   presunta   dei   costi   della
          procedura; 
                  e) l'indicazione  del  fatto  che,  ai  fini  della
          concessione del  finanziamento,  il  soggetto  finanziatore
          abbia  o  meno  tenuto  conto  del  merito  creditizio  del
          debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario  a
          mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al  suo
          reddito disponibile. A  tal  fine  si  ritiene  idonea  una
          quantificazione non  inferiore  all'ammontare  dell'assegno
          sociale, moltiplicato per un  parametro  corrispondente  al
          numero dei componenti del nucleo familiare della  scala  di
          equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento  di  cui  al
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   5
          dicembre 2013, n. 159. 
                3-bis.1. Alla  domanda  di  accordo  di  composizione
          della   crisi   deve   essere   allegata   una    relazione
          particolareggiata  dell'organismo  di  composizione   della
          crisi, che comprende: 
                  a) l'indicazione delle cause  dell'indebitamento  e
          della diligenza impiegata  dal  debitore  nell'assumere  le
          obbligazioni; 
                  b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del
          debitore di adempiere le obbligazioni assunte; 
                  c) l'indicazione dell' eventuale esistenza di  atti
          del debitore impugnati dai creditori; 
                  d)   la    valutazione    sulla    completezza    e
          sull'attendibilita'  della  documentazione   depositata   a
          corredo della domanda, nonche' sulla convenienza del  piano
          rispetto all'alternativa liquidatoria; 
                  e)  l'indicazione  presumibile  dei   costi   della
          procedura; 
                  f) la  percentuale,  le  modalita'  e  i  tempi  di
          soddisfacimento dei creditori; 
                  g)  l'indicazione  dei   criteri   adottati   nella
          formazione delle classi, ove previste dalla proposta. 
                3-bis.2. L'organismo  di  composizione  della  crisi,
          nella sua relazione, deve indicare  anche  se  il  soggetto
          finanziatore, ai fini della concessione del  finanziamento,
          abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.  Nel
          caso di proposta formulata da un  consumatore,  si  applica
          quanto previsto alla lettera e) del comma 3-bis. 
                3-bis.3. L'organismo  di  composizione  della  crisi,
          entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico
          da parte del debitore,  ne  da'  notizia  all'agente  della
          riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali,
          competenti  sulla  base   dell'ultimo   domicilio   fiscale
          dell'istante,  i  quali   entro   trenta   giorni   debbono
          comunicare il debito tributario accertato e  gli  eventuali
          accertamenti pendenti. 
                3-ter.  Il  giudice   puo'   concedere   un   termine
          perentorio non superiore a quindici  giorni  per  apportare
          integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti. 
                3-quater. Il deposito della proposta di accordo o  di
          piano  del  consumatore  sospende,  ai  soli  effetti   del
          concorso, il corso degli interessi convenzionali o  legali,
          a meno che i crediti non siano  garantiti  da  ipoteca,  da
          pegno o privilegio, salvo quanto  previsto  dagli  articoli
          2749, 2788 e  2855,  commi  secondo  e  terzo,  del  codice
          civile.» 
                «Art.  12  (Omologazione  dell'accordo).  -   1.   Se
          l'accordo e' raggiunto, l'organismo di  composizione  della
          crisi trasmette a  tutti  i  creditori  una  relazione  sui
          consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di
          cui  all'articolo  11,  comma   2,   allegando   il   testo
          dell'accordo  stesso.  Nei  dieci  giorni   successivi   al
          ricevimento della relazione, i creditori possono  sollevare
          le eventuali contestazioni. Decorso  tale  ultimo  termine,
          l'organismo  di  composizione  della  crisi  trasmette   al
          giudice la relazione, allegando le contestazioni  ricevute,
          nonche' un'attestazione definitiva sulla  fattibilita'  del
          piano. 
                2.  Il  giudice  omologa  l'accordo  e   ne   dispone
          l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui
          all'articolo  10,  comma  2,  quando,  risolta  ogni  altra
          contestazione,  ha  verificato  il   raggiungimento   della
          percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, e  l'idoneita'
          del piano ad assicurare il pagamento integrale dei  crediti
          impignorabili, nonche' dei crediti di cui  all'articolo  7,
          comma 1, terzo periodo. Quando uno dei creditori che non ha
          aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato
          contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa
          se  ritiene  che  il  credito   puo'   essere   soddisfatto
          dall'esecuzione  dello  stesso  in  misura  non   inferiore
          all'alternativa  liquidatoria  disciplinata  dalla  sezione
          seconda. Si applicano, in quanto compatibili, gli  articoli
          737 e seguenti del codice di procedura civile. Il  reclamo,
          anche avverso il provvedimento di diniego,  si  propone  al
          tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice  che
          ha pronunciato il provvedimento. 
                3. L'accordo omologato e' obbligatorio  per  tutti  i
          creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita  la
          pubblicita' di cui all'articolo 10, comma  2.  I  creditori
          con  causa  o  titolo  posteriore  non  possono   procedere
          esecutivamente sui beni oggetto del piano. 
                3-bis. L'omologazione deve intervenire nel termine di
          sei mesi dalla presentazione della proposta. 
                3-ter. Il creditore che ha colpevolmente  determinato
          la  situazione  di  indebitamento  o  il  suo  aggravamento
          ovvero, nel caso di accordo proposto dal  consumatore,  che
          ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo
          unico di cui al decreto legislativo 1º settembre  1993,  n.
          385, non puo' presentare opposizione o reclamo in  sede  di
          omologa, anche se dissenziente, ne'  far  valere  cause  di
          inammissibilita' che non derivino da  comportamenti  dolosi
          del debitore. 
                3-quater.   Il   tribunale   omologa   l'accordo   di
          composizione della crisi anche in mancanza di  adesione  da
          parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione e'
          decisiva ai fini del raggiungimento  delle  percentuali  di
          cui all'articolo 11, comma 2, e quando,  anche  sulla  base
          delle  risultanze   della   relazione   dell'organismo   di
          composizione della crisi, la  proposta  di  soddisfacimento
          della  predetta  amministrazione  e'  conveniente  rispetto
          all'alternativa liquidatoria. 
                4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso
          di risoluzione dell'accordo  o  di  mancato  pagamento  dei
          crediti  impignorabili,  nonche'   dei   crediti   di   cui
          all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento  del
          mancato pagamento di tali crediti e' chiesto  al  tribunale
          con ricorso da decidere in camera di  consiglio,  ai  sensi
          degli articoli 737  e  seguenti  del  codice  di  procedura
          civile. Il  reclamo,  anche  avverso  il  provvedimento  di
          diniego, si propone al tribunale e del  collegio  non  puo'
          far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. 
                5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del
          debitore risolve l'accordo. Gli  atti,  i  pagamenti  e  le
          garanzie  posti  in  essere  in   esecuzione   dell'accordo
          omologato non sono soggetti all'azione revocatoria  di  cui
          all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo  1942,  n.  267.
          Gli atti, i pagamenti e le  garanzie  posti  in  essere  in
          esecuzione  dell'accordo  omologato   non   sono   soggetti
          all'azione revocatoria di cui  all'articolo  67  del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267. A seguito della sentenza che
          dichiara   il   fallimento,   i   crediti   derivanti    da
          finanziamenti  effettuati  in  esecuzione  o  in   funzione
          dell'accordo   omologato   sono   prededucibili   a   norma
          dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.» 
                «Art. 12-bis (Procedimento di omologazione del  piano
          del consumatore). - 1. Il giudice, se la proposta  soddisfa
          i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9  e  verificata
          l'assenza  di   atti   in   frode   ai   creditori,   fissa
          immediatamente con decreto l'udienza,  disponendo,  a  cura
          dell'organismo   di   composizione    della    crisi,    la
          comunicazione,  almeno  trenta  giorni  prima,  a  tutti  i
          creditori della proposta e del decreto. Tra il  giorno  del
          deposito della  documentazione  di  cui  all'articolo  9  e
          l'udienza non devono decorrere piu' di sessanta giorni. 
                2.  Quando,  nelle  more   della   convocazione   dei
          creditori, la prosecuzione  di  specifici  procedimenti  di
          esecuzione forzata potrebbe  pregiudicare  la  fattibilita'
          del piano, il giudice, con lo stesso decreto, puo' disporre
          la sospensione degli stessi  sino  al  momento  in  cui  il
          provvedimento di omologazione diventa definitivo. 
                3. Verificate l'ammissibilita' e la fattibilita'  del
          piano nonche' l'idoneita' dello  stesso  ad  assicurare  il
          pagamento dei crediti impignorabili e  risolta  ogni  altra
          contestazione anche in ordine all'effettivo  ammontare  dei
          crediti, il giudice omologa il  piano,  disponendo  per  il
          relativo provvedimento una  forma  idonea  di  pubblicita'.
          Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi
          di beni immobili o di beni mobili  registrati,  il  decreto
          deve  essere   trascritto,   a   cura   dell'organismo   di
          composizione della crisi. Con  l'ordinanza  di  rigetto  il
          giudice  dichiara  l'inefficacia   del   provvedimento   di
          sospensione di cui al comma 2, ove adottato. 
                3-bis. Il creditore che ha colpevolmente  determinato
          la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o  che
          ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo
          unico di cui al decreto legislativo 1º settembre  1993,  n.
          385, non puo' presentare opposizione o reclamo in  sede  di
          omologa, ne' far valere cause di inammissibilita'  che  non
          derivino da comportamenti dolosi del debitore. 
                4.  Quando  uno  dei  creditori  o  qualunque   altro
          interessato contesta la convenienza del piano,  il  giudice
          lo  omologa  se  ritiene  che  il  credito   possa   essere
          soddisfatto  dall'esecuzione  del  piano  in   misura   non
          inferiore all'alternativa liquidatoria  disciplinata  dalla
          sezione seconda del presente capo. 
                5. Si applica l'articolo 12, comma 2, terzo e  quarto
          periodo, e comma 3-bis. 
                6. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei
          mesi dalla presentazione della proposta. 
                7. Il decreto di  cui  al  comma  3  deve  intendersi
          equiparato all'atto di pignoramento.» 
                «Art. 13 (Esecuzione dell'accordo  o  del  piano  del
          consumatore). - 1. Se per la soddisfazione dei crediti sono
          utilizzati  beni  sottoposti  a  pignoramento   ovvero   se
          previsto dall'accordo  o  dal  piano  del  consumatore,  il
          giudice, su proposta dell'organismo di  composizione  della
          crisi, nomina un liquidatore che dispone in  via  esclusiva
          degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'articolo
          28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
                2. L'organismo di composizione della crisi risolve le
          eventuali difficolta' insorte nell'esecuzione  dell'accordo
          e vigila sull'esatto adempimento dello stesso,  comunicando
          ai   creditori   ogni   eventuale   irregolarita'.    Sulle
          contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti
          soggettivi  e  sulla  sostituzione  del   liquidatore   per
          giustificati  motivi  decide  il  giudice  investito  della
          procedura. 
                3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la
          conformita' dell'atto dispositivo all'accordo  o  al  piano
          del consumatore, anche con riferimento alla possibilita' di
          pagamento dei crediti impignorabili, autorizza lo  svincolo
          delle somme e ordina la  cancellazione  della  trascrizione
          del pignoramento, delle iscrizioni relative ai  diritti  di
          prelazione, nonche' di ogni altro vincolo, ivi compresa  la
          trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e
          12-bis, comma 3, e la cessazione di  ogni  altra  forma  di
          pubblicita'. In ogni caso  il  giudice  puo',  con  decreto
          motivato, sospendere gli atti  di  esecuzione  dell'accordo
          qualora ricorrano gravi e giustificati motivi. 
                4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni  posti
          in essere  in  violazione  dell'accordo  o  del  piano  del
          consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori
          al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita'  di  cui
          agli articoli 10, comma 2, e 12-bis, comma 3. 
                4-bis. I crediti sorti in occasione o in funzione  di
          uno dei procedimenti di cui alla presente sezione, compresi
          quelli relativi  all'assistenza  dei  professionisti,  sono
          soddisfatti  con  preferenza  rispetto  agli   altri,   con
          esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione  dei  beni
          oggetto di pegno ed  ipoteca  per  la  parte  destinata  ai
          creditori garantiti. 
                4-ter. Quando l'esecuzione dell'accordo o  del  piano
          del  consumatore  diviene  impossibile  per   ragioni   non
          imputabili  al  debitore,   quest'ultimo,   con   l'ausilio
          dell'organismo di composizione della crisi, puo' modificare
          la proposta e  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  ai
          paragrafi 2 e 3 della presente sezione.» 
                «Art.  14-ter  (Liquidazione  dei  beni).  -  1.   In
          alternativa alla proposta per la composizione della  crisi,
          il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il  quale
          non ricorrono le  condizioni  di  inammissibilita'  di  cui
          all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), puo' chiedere  la
          liquidazione di tutti i suoi beni. 
                2.  La  domanda  di  liquidazione  e'   proposta   al
          tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma  1,  e
          deve  essere  corredata   dalla   documentazione   di   cui
          all'articolo 9, commi 2 e 3. 
                3. Alla domanda sono altresi'  allegati  l'inventario
          di  tutti  i  beni   del   debitore,   recante   specifiche
          indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle
          cose  mobili,  nonche'  una   relazione   particolareggiata
          dell'organismo  di  composizione  della  crisi   che   deve
          contenere: 
                  a) l'indicazione delle cause  dell'indebitamento  e
          della  diligenza  impiegata  dal  debitore  persona  fisica
          nell'assumere volontariamente le obbligazioni; 
                  b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del
          debitore  persona  fisica  di  adempiere  le   obbligazioni
          assunte; 
                  c) il resoconto  sulla  solvibilita'  del  debitore
          persona fisica negli ultimi cinque anni; 
                  d) l'indicazione della eventuale esistenza di  atti
          del debitore impugnati dai creditori; 
                  e) il giudizio sulla completezza  e  attendibilita'
          della documentazione depositata a corredo della domanda. 
                4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre
          giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma  3,  ne
          da' notizia all'agente  della  riscossione  e  agli  uffici
          fiscali, anche presso gli  enti  locali,  competenti  sulla
          base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante. 
                5. La domanda di liquidazione e' inammissibile se  la
          documentazione  prodotta  non   consente   di   ricostruire
          compiutamente la situazione economica  e  patrimoniale  del
          debitore. 
                6. Non sono compresi nella liquidazione: 
                  a) i crediti impignorabili ai  sensi  dell'articolo
          545 del codice di procedura civile; 
                  b) i  crediti  aventi  carattere  alimentare  e  di
          mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e cio' che  il
          debitore guadagna con  la  sua  attivita',  nei  limiti  di
          quanto occorra al mantenimento suo  e  della  sua  famiglia
          indicati dal giudice; 
                  c) i frutti  derivanti  dall'usufrutto  legale  sui
          beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i
          frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del
          codice civile; 
                  d) le cose che non  possono  essere  pignorate  per
          disposizione di legge. 
                7.  Il  deposito  della  domanda  sospende,  ai  soli
          effetti   del   concorso,   il   corso   degli    interessi
          convenzionali   o   legali   fino   alla   chiusura   della
          liquidazione, a meno che i crediti non siano  garantiti  da
          ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli
          articoli 2749, 2788 e 2855,  commi  secondo  e  terzo,  del
          codice civile. 
                7-bis. Il  decreto  di  apertura  della  liquidazione
          della societa' produce i suoi effetti anche  nei  confronti
          dei soci illimitatamente responsabili.»