Art. 4 ter
Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di
sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge
27 gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure pendenti
1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
«b) per "consumatore": la persona fisica che agisce per scopi
estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigiana o
professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle
societa' appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI
del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti
estranei a quelli sociali»;
b) all'articolo 7:
1) al comma 1, il terzo periodo e' soppresso;
2) al comma 2, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) ha gia' beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
d-ter) limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la
situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
d-quater) limitatamente all'accordo di composizione della crisi,
risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei
creditori»;
3) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente:
«2-ter. L'accordo di composizione della crisi della societa'
produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente
responsabili»;
c) dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
«Art. 7-bis. - (Procedure familiari) - 1. I membri della stessa
famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della
crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il
sovraindebitamento ha un'origine comune.
2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri
della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini
entro il secondo, nonche' le parti dell'unione civile e i conviventi
di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.
3. Le masse attive e passive rimangono distinte.
4. Nel caso in cui siano presentate piu' richieste di composizione
della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa
famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne
il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per
primo.
5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di
composizione della crisi e' ripartita tra i membri della famiglia in
misura proporzionale all'entita' dei debiti di ciascuno. Quando uno
dei debitori non e' un consumatore, al progetto unitario si applicano
le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi»;
d) all'articolo 8, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La proposta di piano del consumatore puo' prevedere anche
la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti
di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del
trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di
prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1,
secondo periodo.
1-ter. La proposta di piano del consumatore e la proposta di
accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il
rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto
di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del
debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha
adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al
pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.
1-quater. Quando l'accordo e' proposto da un soggetto che non e'
consumatore e contempla la continuazione dell'attivita' aziendale, e'
possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate
a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni
strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data
della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le
proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del
debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo di
composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe
essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione
del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate
a scadere non lede i diritti degli altri creditori.
1-quinquies. L'organismo di composizione della crisi, entro sette
giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del
debitore, ne da' notizia all'agente della riscossione e agli uffici
fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo
domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono
comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali
accertamenti pendenti»;
e) all'articolo 9:
1) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
«3-bis. Alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata
una relazione dell'organismo di composizione della crisi, che deve
contenere:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza
impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di
adempiere le obbligazioni assunte;
c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilita' della
documentazione depositata a corredo della domanda;
d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del
finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del
merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo
necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al
suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una
quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale,
moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti
del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista
dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159»;
2) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:
«3-bis.1. Alla domanda di accordo di composizione della crisi deve
essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di
composizione della crisi, che comprende:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza
impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di
adempiere le obbligazioni assunte;
c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore
impugnati dai creditori;
d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilita' della
documentazione depositata a corredo della domanda, nonche' sulla
convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
f) la percentuale, le modalita' e i tempi di soddisfacimento dei
creditori;
g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle
classi, ove previste dalla proposta.
3-bis.2. L'organismo di composizione della crisi, nella sua
relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini
della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito
creditizio del debitore. Nel caso di proposta formulata da un
consumatore, si applica quanto previsto alla lettera e) del comma
3-bis.
3-bis.3. L'organismo di composizione della crisi, entro sette
giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del
debitore, ne da' notizia all'agente della riscossione e agli uffici
fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo
domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono
comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali
accertamenti pendenti»;
f) all'articolo 12, dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:
«3-ter. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione
di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo
proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui
all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, non puo' presentare opposizione o reclamo in
sede di omologa, anche se dissenziente, ne' far valere cause di
inammissibilita' che non derivino da comportamenti dolosi del
debitore.
3-quater. Il tribunale omologa l'accordo di composizione della
crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione
finanziaria quando l'adesione e' decisiva ai fini del raggiungimento
delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche
sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di
composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della
predetta amministrazione e' conveniente rispetto all'alternativa
liquidatoria»;
g) all'articolo 12-bis:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Verificate l'ammissibilita' e la fattibilita' del piano nonche'
l'idoneita' dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti
impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine
all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano,
disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di
pubblicita'. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a
terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve
essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi.
Con l'ordinanza di rigetto il giudice dichiara l'inefficacia del
provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato»;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione
di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di
cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non puo' presentare
opposizione o reclamo in sede di omologa, ne' far valere cause di
inammissibilita' che non derivino da comportamenti dolosi del
debitore»;
3) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e
comma 3-bis»;
h) all'articolo 13:
1) al comma 3, le parole: «e dei crediti di cui all'articolo 7,
comma 1, terzo periodo» sono soppresse;
2) al comma 4-bis, dopo le parole: «di cui alla presente sezione»
sono inserite le seguenti: «, compresi quelli relativi all'assistenza
dei professionisti,»;
i) all'articolo 14-ter, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Il decreto di apertura della liquidazione della societa'
produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente
responsabili»;
l) l'articolo 14-decies e' sostituito dal seguente:
«Art. 14-decies. - (Azioni del liquidatore) - 1. Il liquidatore,
autorizzato dal giudice, esercita o, se pendente, prosegue ogni
azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la
disponibilita' dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni
azione diretta al recupero dei crediti.
2. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se
pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli
atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le
norme del codice civile.
3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire
le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando e' utile per il miglior
soddisfacimento dei creditori»;
m) dopo l'articolo 14-terdecies e' inserito il seguente:
«Art. 14-quaterdecies. - (Debitore incapiente) - 1. Il debitore
persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai
creditori alcuna utilita', diretta o indiretta, nemmeno in
prospettiva futura, puo' accedere all'esdebitazione solo per una
volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro
anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilita'
rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura
non inferiore al 10 per cento. Non sono considerati utilita', ai
sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma
erogati.
2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere
condotta su base annua, dedotti le spese di produzione del reddito e
quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia
in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della
meta', moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei
componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE
prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
3. La domanda di esdebitazione e' presentata per il tramite
dell'organismo di composizione della crisi al giudice competente,
unitamente alla seguente documentazione:
a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme
dovute;
b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti
negli ultimi cinque anni;
c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di
tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.
4. Alla domanda deve essere allegata una relazione
particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che
comprende:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza
impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di
adempiere le obbligazioni assunte;
c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore
impugnati dai creditori;
d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilita' della
documentazione depositata a corredo della domanda.
5. L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione,
deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della
concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito
creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito
disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso
tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non
inferiore a quella indicata al comma 2.
6. I compensi dell'organismo di composizione della crisi sono
ridotti della meta'.
7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la
meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di
atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione
dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le
modalita' e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a
pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale
relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.
8. Il decreto e' comunicato al debitore e ai creditori, i quali
possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi
trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato
nelle forme ritenute piu' opportune il contraddittorio tra i
creditori opponenti e il debitore, conferma o revoca il decreto. La
decisione e' soggetta a reclamo da presentare al tribunale; del
collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il
provvedimento.
9. L'organismo di composizione della crisi, se il giudice ne fa
richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza
di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
3. Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del
consumatore pendenti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il debitore puo' presentare, fino
all'udienza fissata ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 gennaio
2012, n. 3, istanza al tribunale per la concessione di un termine non
superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di
accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformita' a
quanto previsto dal presente articolo. Il termine decorre dalla data
del decreto con cui il tribunale assegna il termine e non e'
prorogabile. L'istanza e' inammissibile se presentata nell'ambito di
un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso
del quale e' gia' stata tenuta l'udienza, ma non sono state raggiunte
le maggioranze stabilite dall'articolo 11, comma 2, della legge 27
gennaio 2012, n. 3.
4. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di
adempimento dell'accordo di ristrutturazione o del piano, deposita
fino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente
l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresi' la
documentazione che comprova la necessita' della modifica dei termini.
Il differimento dei termini non puo' essere superiore di sei mesi
rispetto alle scadenze originarie. Il tribunale, riscontrata la
sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 12 o di cui
all'articolo 12-bis della legge 27 gennaio 2012, n. 3, procede
all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli artt. 6, 7, 8, 9, 12,
12-bis, 13 e 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3
(Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche'
di composizione delle crisi da sovraindebitamento), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Finalita' e definizioni). - 1. Al fine di
porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non
soggette ne' assoggettabili a procedure concorsuali diverse
da quelle regolate dal presente capo, e' consentito al
debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito
della procedura di composizione della crisi disciplinata
dalla presente sezione. Con le medesime finalita', il
consumatore puo' anche proporre un piano fondato sulle
previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il
contenuto di cui all'articolo 8.
2. Ai fini del presente capo, si intende:
a) per "sovraindebitamento": la situazione di
perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il
patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che
determina la rilevante difficolta' di adempiere le proprie
obbligazioni, ovvero la definitiva incapacita' di
adempierle regolarmente;
b) per "consumatore": la persona fisica che agisce
per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale,
commerciale, artigiana o professionale eventualmente
svolta, anche se socio di una delle societa' appartenenti
ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V
del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a
quelli sociali.»
«Art. 7 (Presupposti di ammissibilita'). - 1. Il
debitore in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai
creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione
della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario
del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1,
un accordo di ristrutturazione dei debiti e di
soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che,
assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti
impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di
procedura civile; e delle altre disposizioni contenute in
leggi speciali, preveda scadenze e modalita' di pagamento
dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le
eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti
e le modalita' per l'eventuale liquidazione dei beni. E'
possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio,
pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti
integralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento in
misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione
della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di
liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato
attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la
causa di prelazione, come attestato dagli organismi di
composizione della crisi Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 13, comma 1, il piano puo' anche prevedere
l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per
la liquidazione, la custodia e la distribuzione del
ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore e' nominato dal
giudice; si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e
35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un
accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di
sovraindebitamento puo' proporre, con l'ausilio degli
organismi di composizione della crisi di cui all'articolo
15 con sede nel circondario del tribunale competente ai
sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano contenente le
previsioni di cui al comma 1.
2. La proposta non e' ammissibile quando il debitore,
anche consumatore:
a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da
quelle regolate dal presente capo;
b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai
procedimenti di cui al presente capo;
c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei
provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
d) ha fornito documentazione che non consente di
ricostruire compiutamente la sua situazione economica e
patrimoniale;
d-bis) ha gia' beneficiato dell'esdebitazione per
due volte;
d-ter) limitatamente al piano del consumatore, ha
determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa
grave, malafede o frode;
d-quater) limitatamente all'accordo di composizione
della crisi, risulta abbia commesso atti diretti a frodare
le ragioni dei creditori.
2-bis. Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b),
c) e d), l'imprenditore agricolo in stato di
sovraindebitamento puo' proporre ai creditori un accordo di
composizione della crisi secondo le disposizioni della
presente sezione.
2-ter. L'accordo di composizione della crisi della
societa' produce i suoi effetti anche nei confronti dei
soci illimitatamente responsabili.»
«Art. 8 (Contenuto dell'accordo o del piano del
consumatore). - 1. La proposta di accordo o di piano del
consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la
soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche
mediante cessione dei crediti futuri.
1-bis. La proposta di piano del consumatore puo'
prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei
debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione
del quinto dello stipendio, del trattamento di fine
rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su
pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1,
secondo periodo.
1-ter. La proposta di piano del consumatore e la
proposta di accordo formulata dal consumatore possono
prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle
rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca
iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo
stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto
le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al
pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a
tale data.
1-quater. Quando l'accordo e' proposto da soggetto
che non e' consumatore e contempla la continuazione
dell'attivita' aziendale, e' possibile prevedere il
rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del
contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni
strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla
data della presentazione della proposta di accordo, ha
adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo
autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi
scaduto a tale data. L'organismo di composizione della
crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere
soddisfatto integralmente con il ricavato della
liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che
il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli
altri creditori.
1-quinquies. L'organismo di composizione della crisi,
entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico
da parte del debitore, ne da' notizia all'agente della
riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali,
competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale
dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono
comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali
accertamenti pendenti.
2. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore
non siano sufficienti a garantire la fattibilita'
dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve
essere sottoscritta da uno o piu' terzi che consentono il
conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni
sufficienti per assicurarne l'attuabilita'.
3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali
limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo,
all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a
credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e
finanziari.
3-bis. Con riferimento alla proposta di accordo o di
piano del consumatore presentata da parte di chi svolge
attivita' d'impresa, possono prestare le garanzie di cui al
comma 2 i consorzi fidi autorizzati dalla Banca d'Italia ai
sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, nonche' gli intermediari finanziari iscritti
all'albo previsto dall'articolo 106 del medesimo testo
unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e
successive modificazioni, assoggettati al controllo della
Banca d'Italia. Le associazioni antiracket e antiusura
iscritte nell'albo tenuto presso il Ministero dell'interno
possono destinare contributi per la chiusura di precedenti
esposizioni debitorie nel percorso di recupero da
sovraindebitamento cosi' come definito e disciplinato dalla
presente legge. Il rimborso di tali contributi e' regolato
all'interno della proposta di accordo o di piano del
consumatore.
4. La proposta di accordo con continuazione
dell'attivita' d'impresa e il piano del consumatore possono
prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione
per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno
o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni
o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione."
«Art. 9 (Deposito della proposta). - 1. La proposta
di accordo e' depositata presso il tribunale del luogo di
residenza o sede principale del debitore. Il consumatore
deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo
ove ha la residenza. La proposta, contestualmente al
deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre
giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di
composizione della crisi, all'agente della riscossione e
agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali,
competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del
proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione
fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.
2. Unitamente alla proposta devono essere depositati
l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle
somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli
eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque
anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli
ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilita' del
piano, nonche' l'elenco delle spese correnti necessarie al
sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione
della composizione del nucleo familiare corredata del
certificato dello stato di famiglia.
3. Il debitore che svolge attivita' d'impresa
deposita altresi' le scritture contabili degli ultimi tre
esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la
conformita' all'originale.
3-bis. Alla proposta di piano del consumatore deve
essere allegata una relazione dell'organismo di
composizione della crisi, che deve contenere:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e
della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le
obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del
debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) la valutazione sulla completezza e
sull'attendibilita' della documentazione depositata a
corredo della domanda;
d) l'indicazione presunta dei costi della
procedura;
e) l'indicazione del fatto che, ai fini della
concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore
abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del
debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a
mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo
reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una
quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno
sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al
numero dei componenti del nucleo familiare della scala di
equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159.
3-bis.1. Alla domanda di accordo di composizione
della crisi deve essere allegata una relazione
particolareggiata dell'organismo di composizione della
crisi, che comprende:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e
della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le
obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del
debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) l'indicazione dell' eventuale esistenza di atti
del debitore impugnati dai creditori;
d) la valutazione sulla completezza e
sull'attendibilita' della documentazione depositata a
corredo della domanda, nonche' sulla convenienza del piano
rispetto all'alternativa liquidatoria;
e) l'indicazione presumibile dei costi della
procedura;
f) la percentuale, le modalita' e i tempi di
soddisfacimento dei creditori;
g) l'indicazione dei criteri adottati nella
formazione delle classi, ove previste dalla proposta.
3-bis.2. L'organismo di composizione della crisi,
nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto
finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento,
abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Nel
caso di proposta formulata da un consumatore, si applica
quanto previsto alla lettera e) del comma 3-bis.
3-bis.3. L'organismo di composizione della crisi,
entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico
da parte del debitore, ne da' notizia all'agente della
riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali,
competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale
dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono
comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali
accertamenti pendenti.
3-ter. Il giudice puo' concedere un termine
perentorio non superiore a quindici giorni per apportare
integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.
3-quater. Il deposito della proposta di accordo o di
piano del consumatore sospende, ai soli effetti del
concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali,
a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da
pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli
2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice
civile.»
«Art. 12 (Omologazione dell'accordo). - 1. Se
l'accordo e' raggiunto, l'organismo di composizione della
crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui
consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di
cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo
dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al
ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare
le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine,
l'organismo di composizione della crisi trasmette al
giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute,
nonche' un'attestazione definitiva sulla fattibilita' del
piano.
2. Il giudice omologa l'accordo e ne dispone
l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui
all'articolo 10, comma 2, quando, risolta ogni altra
contestazione, ha verificato il raggiungimento della
percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, e l'idoneita'
del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti
impignorabili, nonche' dei crediti di cui all'articolo 7,
comma 1, terzo periodo. Quando uno dei creditori che non ha
aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato
contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa
se ritiene che il credito puo' essere soddisfatto
dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore
all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione
seconda. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli
737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo,
anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al
tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che
ha pronunciato il provvedimento.
3. L'accordo omologato e' obbligatorio per tutti i
creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la
pubblicita' di cui all'articolo 10, comma 2. I creditori
con causa o titolo posteriore non possono procedere
esecutivamente sui beni oggetto del piano.
3-bis. L'omologazione deve intervenire nel termine di
sei mesi dalla presentazione della proposta.
3-ter. Il creditore che ha colpevolmente determinato
la situazione di indebitamento o il suo aggravamento
ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che
ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo
unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.
385, non puo' presentare opposizione o reclamo in sede di
omologa, anche se dissenziente, ne' far valere cause di
inammissibilita' che non derivino da comportamenti dolosi
del debitore.
3-quater. Il tribunale omologa l'accordo di
composizione della crisi anche in mancanza di adesione da
parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione e'
decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di
cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base
delle risultanze della relazione dell'organismo di
composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento
della predetta amministrazione e' conveniente rispetto
all'alternativa liquidatoria.
4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso
di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei
crediti impignorabili, nonche' dei crediti di cui
all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del
mancato pagamento di tali crediti e' chiesto al tribunale
con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi
degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di
diniego, si propone al tribunale e del collegio non puo'
far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del
debitore risolve l'accordo. Gli atti, i pagamenti e le
garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo
omologato non sono soggetti all'azione revocatoria di cui
all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in
esecuzione dell'accordo omologato non sono soggetti
all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267. A seguito della sentenza che
dichiara il fallimento, i crediti derivanti da
finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione
dell'accordo omologato sono prededucibili a norma
dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.»
«Art. 12-bis (Procedimento di omologazione del piano
del consumatore). - 1. Il giudice, se la proposta soddisfa
i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata
l'assenza di atti in frode ai creditori, fissa
immediatamente con decreto l'udienza, disponendo, a cura
dell'organismo di composizione della crisi, la
comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i
creditori della proposta e del decreto. Tra il giorno del
deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e
l'udienza non devono decorrere piu' di sessanta giorni.
2. Quando, nelle more della convocazione dei
creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di
esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilita'
del piano, il giudice, con lo stesso decreto, puo' disporre
la sospensione degli stessi sino al momento in cui il
provvedimento di omologazione diventa definitivo.
3. Verificate l'ammissibilita' e la fattibilita' del
piano nonche' l'idoneita' dello stesso ad assicurare il
pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra
contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei
crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il
relativo provvedimento una forma idonea di pubblicita'.
Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi
di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto
deve essere trascritto, a cura dell'organismo di
composizione della crisi. Con l'ordinanza di rigetto il
giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di
sospensione di cui al comma 2, ove adottato.
3-bis. Il creditore che ha colpevolmente determinato
la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che
ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo
unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.
385, non puo' presentare opposizione o reclamo in sede di
omologa, ne' far valere cause di inammissibilita' che non
derivino da comportamenti dolosi del debitore.
4. Quando uno dei creditori o qualunque altro
interessato contesta la convenienza del piano, il giudice
lo omologa se ritiene che il credito possa essere
soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non
inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla
sezione seconda del presente capo.
5. Si applica l'articolo 12, comma 2, terzo e quarto
periodo, e comma 3-bis.
6. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei
mesi dalla presentazione della proposta.
7. Il decreto di cui al comma 3 deve intendersi
equiparato all'atto di pignoramento.»
«Art. 13 (Esecuzione dell'accordo o del piano del
consumatore). - 1. Se per la soddisfazione dei crediti sono
utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se
previsto dall'accordo o dal piano del consumatore, il
giudice, su proposta dell'organismo di composizione della
crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva
degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'articolo
28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. L'organismo di composizione della crisi risolve le
eventuali difficolta' insorte nell'esecuzione dell'accordo
e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando
ai creditori ogni eventuale irregolarita'. Sulle
contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti
soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per
giustificati motivi decide il giudice investito della
procedura.
3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la
conformita' dell'atto dispositivo all'accordo o al piano
del consumatore, anche con riferimento alla possibilita' di
pagamento dei crediti impignorabili, autorizza lo svincolo
delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione
del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di
prelazione, nonche' di ogni altro vincolo, ivi compresa la
trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e
12-bis, comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di
pubblicita'. In ogni caso il giudice puo', con decreto
motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo
qualora ricorrano gravi e giustificati motivi.
4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti
in essere in violazione dell'accordo o del piano del
consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori
al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' di cui
agli articoli 10, comma 2, e 12-bis, comma 3.
4-bis. I crediti sorti in occasione o in funzione di
uno dei procedimenti di cui alla presente sezione, compresi
quelli relativi all'assistenza dei professionisti, sono
soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con
esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni
oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai
creditori garantiti.
4-ter. Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano
del consumatore diviene impossibile per ragioni non
imputabili al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio
dell'organismo di composizione della crisi, puo' modificare
la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai
paragrafi 2 e 3 della presente sezione.»
«Art. 14-ter (Liquidazione dei beni). - 1. In
alternativa alla proposta per la composizione della crisi,
il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale
non ricorrono le condizioni di inammissibilita' di cui
all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), puo' chiedere la
liquidazione di tutti i suoi beni.
2. La domanda di liquidazione e' proposta al
tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e
deve essere corredata dalla documentazione di cui
all'articolo 9, commi 2 e 3.
3. Alla domanda sono altresi' allegati l'inventario
di tutti i beni del debitore, recante specifiche
indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle
cose mobili, nonche' una relazione particolareggiata
dell'organismo di composizione della crisi che deve
contenere:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e
della diligenza impiegata dal debitore persona fisica
nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del
debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni
assunte;
c) il resoconto sulla solvibilita' del debitore
persona fisica negli ultimi cinque anni;
d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti
del debitore impugnati dai creditori;
e) il giudizio sulla completezza e attendibilita'
della documentazione depositata a corredo della domanda.
4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre
giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne
da' notizia all'agente della riscossione e agli uffici
fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla
base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.
5. La domanda di liquidazione e' inammissibile se la
documentazione prodotta non consente di ricostruire
compiutamente la situazione economica e patrimoniale del
debitore.
6. Non sono compresi nella liquidazione:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo
545 del codice di procedura civile;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di
mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e cio' che il
debitore guadagna con la sua attivita', nei limiti di
quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia
indicati dal giudice;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui
beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i
frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del
codice civile;
d) le cose che non possono essere pignorate per
disposizione di legge.
7. Il deposito della domanda sospende, ai soli
effetti del concorso, il corso degli interessi
convenzionali o legali fino alla chiusura della
liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da
ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli
articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del
codice civile.
7-bis. Il decreto di apertura della liquidazione
della societa' produce i suoi effetti anche nei confronti
dei soci illimitatamente responsabili.»