Art. 6 bis Misure urgenti per il sostegno dei settori del turismo e della cultura e per l'internazionalizzazione 1. Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, e' incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2021. 2. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «accompagnatori turistici» sono inserite le seguenti: «e le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attivita' riferite al codice ATECO 49.31.00,». 3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, e' incrementato di 350 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. I predetti incrementi, nella misura di 350 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinati al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi. 4. Il fondo di cui al comma 3 e' incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2021 per il ristoro, nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima, delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali in programma nel territorio italiano, limitatamente alle spese sostenute per garantire la presenza in sicurezza del pubblico, nei dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del conseguente annullamento delle presenze di pubblico a tali eventi. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto. 5. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo le parole: «i festival musicali e operistici italiani» sono inserite le seguenti: «e le orchestre giovanili italiane» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche', a decorrere dall'anno 2021, un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini». 6. Nel titolo della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo le parole: «dei festival musicali ed operistici italiani» sono inserite le seguenti: «e delle orchestre giovanili italiane». 7. All'onere derivante dal comma 5 si provvede a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163. 8. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «a decorrere dalla data di pubblicazione» sono sostituite dalle seguenti: «nelle more della pubblicazione». 9. I contributi percepiti ai sensi degli articoli 72, comma 1, lettera d), e 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, degli articoli 182, comma 1, e 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' dell'articolo 91, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non rilevano altresi' ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ne' alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 10. Con riferimento ai settori del turismo e della cultura, ai soli fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 9, i documenti unici di regolarita' contributiva in corso di validita' alla data del 29 ottobre 2020 conservano la loro validita' nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021. 11. Per il ristoro delle perdite subite nel 2020 dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte, situati nei territori dei comuni anche aderenti all'Associazione nazionale citta' delle Grotte, in conseguenza delle misure restrittive adottate per contenere l'epidemia da COVID-19, nel limite di spesa di cui al presente comma che costituisce tetto di spesa massimo, e' istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo un Fondo per la valorizzazione delle grotte con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021. 12. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di assegnazione e ripartizione delle risorse agli enti gestori dei siti, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione di misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. 13. Agli oneri derivanti dai commi 11 e 12, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto. 14. Per il sostegno dell'internazionalizzazione le disponibilita' del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 400 milioni di euro per l'anno 2020, e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' ulteriormente incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020, per le finalita' di cui alla lettera d) del medesimo comma. 15. Al fine di sostenere, nel limite dello stanziamento di cui al presente comma, le strutture destinate all'ospitalita' degli studenti universitari fuori sede, ai collegi universitari di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2021. 16. Con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca sono stabilite le modalita' di attuazione del comma 15. 17. Agli oneri derivanti dal comma 15, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto. 18. All'articolo 27, comma 6, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione e' convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare». 19. L'articolo 27, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si applica anche alle emittenti nazionali. 20. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 14 del presente articolo, pari a 860 milioni di euro per l'anno 2020 e a 140 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
Riferimenti normativi - Il testo del comma 1 dell'articolo 89 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 5. - Il testo del comma 1 dell'articolo 182 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal presente articolo, e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 5. - Il testo del comma 2 dell'articolo 183 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 5. - Per il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 si veda nei riferimenti normativi all'art. 5. - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 5. - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238 (Disposizioni per il Sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani e delle orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale), come modificato dal presente articolo e dall'articolo 6-bis della presente legge: «Art. 2 (Contributo straordinario). - 1. Al fine di sostenere e valorizzare i festival musicali e operistici italiani e le orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale e' assegnato, a decorrere dal 2013, un contributo di un milione di euro ciascuna a favore della Fondazione Rossini Opera Festival, della Fondazione Festival dei due Mondi, della Fondazione Ravenna Manifestazioni e della Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago nonche', a decorrere dall'anno 2021, un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini.» - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo): «Art. 1 (Fondo unico per lo spettacolo). - Per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attivita' cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonche' per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, il Fondo unico per lo spettacolo.» - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 24 del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dalla presente legge: «Art. 24 (Misure urgenti per la tutela del patrimonio culturale e per lo spettacolo). - 1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, al fine di assicurare lo svolgimento nel territorio di competenza delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, puo' autorizzare, nelle more della pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali per l'assunzione di funzionari di Area III, posizione economica F 1, dei profili tecnici gia' autorizzati dall'articolo 1, comma 338, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 e per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico, entro il limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 16 milioni di euro per l'anno 2021. Ai collaboratori possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento. Ciascuna Soprintendenza assicura il rispetto degli obblighi di pubblicita' e trasparenza nelle diverse fasi della procedura.» - Il testo del comma 1 dell'articolo 72 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 6. - Il testo dell'articolo 89 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 5. - Il testo dell'articolo 91 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 6. - Si riporta il testo degli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi): «Art. 61 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15.» «Art. 109 (Norme generali sui componenti del reddito d'impresa). - 1. - 4. (omissis) 5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.» - Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta nonche' riordino della disciplina dei tributi locali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 23 dicembre 1997, n. 298. - Il testo del primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 e' riportato nelle Note all'art. 6. - Il testo del comma 1 dell'articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e' riportato nelle Note all'art. 6. - Il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 recante «Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, Lettere a), secondo periodo, e d), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 31 maggio 2012, n. 126. - Si riporta il testo dei commi 5 e 6 dell'art. 27 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dalla presente legge: «Art. 27 (Trasferimenti di impianti e rami d'azienda). - 1. - 4. (omissis) 5. Durante il periodo di validita' delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva analogica in ambito locale e per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di aziende, nonche' di intere emittenti televisive analogiche e radiofoniche da un concessionario ad un altro concessionario, nonche' le acquisizioni, da parte di societa' di capitali, di concessionarie svolgenti attivita' televisiva o radiofonica costituite in societa' cooperative a responsabilita' limitata. Ai soggetti a cui sia stata rilasciata piu' di una concessione per la radiodiffusione sonora e' consentita la cessione di intere emittenti radiofoniche analogiche a societa' di capitali di nuova costituzione. Ai medesimi soggetti e', altresi', consentito di procedere allo scorporo mediante scissione delle emittenti oggetto di concessione. 6. Sono consentite le acquisizioni di emittenti analogiche concessionarie svolgenti attivita' di radiodiffusione sonora a carattere comunitario da parte di societa' cooperative senza scopo di lucro, di associazioni riconosciute o non riconosciute o di fondazioni, a condizione che l'emittente mantenga il carattere comunitario. In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione e' convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare.»