Art. 6 bis 
 
       Misure urgenti per il sostegno dei settori del turismo 
           e della cultura e per l'internazionalizzazione 
 
  1. Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, e' incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2021. 
  2. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, e' incrementato
di 10 milioni di euro per l'anno 2020. All'articolo 182, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo  le  parole:  «accompagnatori
turistici» sono inserite le seguenti: «e le imprese, non  soggette  a
obblighi di servizio  pubblico,  autorizzate  ai  sensi  del  decreto
legislativo  19  novembre  1997,  n.  422,  e  delle  relative  leggi
regionali di attuazione, esercenti,  mediante  autobus  scoperti,  le
attivita' riferite al codice ATECO 49.31.00,». 
  3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, e' incrementato
di 350 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni  di  euro  per
l'anno 2021. I predetti incrementi, nella misura di  350  milioni  di
euro per l'anno 2020, sono destinati al ristoro delle perdite  subite
dal settore delle fiere e dei congressi. 
  4. Il fondo di cui al comma 3 e' incrementato di 1 milione di  euro
per l'anno 2021 per il ristoro, nella misura di 1 milione di euro per
l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa  massima,  delle  perdite
subite dagli  organizzatori  di  eventi  sportivi  internazionali  in
programma nel territorio italiano, limitatamente alle spese sostenute
per garantire la presenza in sicurezza del pubblico, nei dieci giorni
successivi alla data di entrata in vigore del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri del 24  ottobre  2020  e  del  conseguente
annullamento delle presenze di pubblico a  tali  eventi.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma, pari a 1 milione  di  euro  per  l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto. 
  5. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012,  n.  238,
dopo le parole: «i festival  musicali  e  operistici  italiani»  sono
inserite le seguenti: «e le  orchestre  giovanili  italiane»  e  sono
aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «nonche',  a   decorrere
dall'anno 2021, un contributo di un milione di euro  a  favore  della
Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini». 
  6. Nel titolo della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo le parole:
«dei festival musicali  ed  operistici  italiani»  sono  inserite  le
seguenti: «e delle orchestre giovanili italiane». 
  7. All'onere derivante dal comma 5 si provvede a valere  sul  Fondo
unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge  30  aprile
1985, n. 163. 
  8. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, le parole:  «a  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «nelle more della pubblicazione». 
  9. I contributi percepiti ai sensi  degli  articoli  72,  comma  1,
lettera d), e 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, degli  articoli
182, comma 1, e 183, comma 2, del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
nonche' dell'articolo 91, comma 3, del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, non concorrono alla formazione della  base  imponibile  delle
imposte sui redditi e non rilevano altresi' ai fini del  rapporto  di
cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo  unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.  917,  ne'  alla  formazione  del  valore   della
produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.
446. 
  10. Con riferimento ai settori del turismo e della cultura, ai soli
fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma  9,  i  documenti
unici di regolarita' contributiva in corso di validita' alla data del
29 ottobre 2020 conservano la loro validita' nel periodo compreso tra
il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021. 
  11. Per il ristoro delle perdite subite nel 2020 dagli enti gestori
a fini turistici di siti speleologici e grotte, situati nei territori
dei comuni anche aderenti  all'Associazione  nazionale  citta'  delle
Grotte,  in  conseguenza  delle  misure  restrittive   adottate   per
contenere l'epidemia da COVID-19, nel  limite  di  spesa  di  cui  al
presente comma che costituisce tetto di spesa massimo,  e'  istituito
nello stato di previsione del Ministero per i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo  un  Fondo  per  la  valorizzazione  delle
grotte con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021. 
  12. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali  e
per il turismo, da adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono stabilite le modalita'  di  assegnazione  e  ripartizione  delle
risorse agli  enti  gestori  dei  siti,  tenendo  conto  dell'impatto
economico negativo conseguente all'adozione di misure di contenimento
della diffusione dell'epidemia da COVID-19. 
  13. Agli oneri derivanti dai commi 11 e 12, pari  a  2  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  34,  comma  6,  del
presente decreto. 
  14. Per il sostegno dell'internazionalizzazione  le  disponibilita'
del  fondo  rotativo  di  cui  all'articolo  2,  primo   comma,   del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 400  milioni
di  euro  per  l'anno  2020,  e  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  e'
ulteriormente incrementata di 100 milioni di euro  per  l'anno  2020,
per le finalita' di cui alla lettera d) del medesimo comma. 
  15. Al fine di sostenere, nel limite dello stanziamento di  cui  al
presente comma, le strutture destinate all'ospitalita' degli studenti
universitari  fuori  sede,  ai   collegi   universitari   di   merito
accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012,  n.  68,  e'
riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2021. 
  16. Con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca sono
stabilite le modalita' di attuazione del comma 15. 
  17. Agli oneri derivanti dal comma 15, pari a 3 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, come  rifinanziato  dall'articolo  34,  comma  6,  del  presente
decreto. 
  18. All'articolo 27, comma 6, del testo unico dei servizi di  media
audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto  legislativo  31  luglio
2005, n. 177, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:  «In  caso
di trasferimento di  concessione  per  emittente  di  radiodiffusione
sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione  della  forma
giuridica del titolare, la concessione e' convertita in concessione a
carattere comunitario o commerciale secondo  i  requisiti  del  nuovo
titolare». 
  19. L'articolo 27, comma 6, del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si applica anche  alle  emittenti
nazionali. 
  20. Agli oneri derivanti dai commi  1,  2,  3  e  14  del  presente
articolo, pari a 860 milioni di euro per l'anno 2020 e a 140  milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del comma  1  dell'articolo  89  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 5. 
              - Il testo del comma 1  dell'articolo  182  del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato  dal  presente  articolo,   e'   riportato   nei
          riferimenti normativi all'art. 5. 
              - Il testo del comma 2  dell'articolo  183  del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 5. 
              - Per il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri del  24  ottobre  2020  si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'art. 5. 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 5. 
              - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  2  della
          legge  20  dicembre  2012,  n.  238  (Disposizioni  per  il
          Sostegno e  la  valorizzazione  dei  festival  musicali  ed
          operistici italiani e delle orchestre giovanili italiane di
          assoluto prestigio  internazionale),  come  modificato  dal
          presente articolo  e  dall'articolo  6-bis  della  presente
          legge: 
                «Art. 2 (Contributo straordinario). - 1. Al  fine  di
          sostenere e valorizzare i festival  musicali  e  operistici
          italiani e le  orchestre  giovanili  italiane  di  assoluto
          prestigio internazionale  e'  assegnato,  a  decorrere  dal
          2013, un contributo di un milione di euro ciascuna a favore
          della Fondazione Rossini Opera Festival,  della  Fondazione
          Festival  dei   due   Mondi,   della   Fondazione   Ravenna
          Manifestazioni e della Fondazione Festival Pucciniano Torre
          del Lago nonche', a decorrere dall'anno 2021, un contributo
          di un milione di euro a favore della  Fondazione  Orchestra
          giovanile Luigi Cherubini.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 30 aprile
          1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato
          a favore dello spettacolo): 
                «Art. 1 (Fondo unico per lo  spettacolo).  -  Per  il
          sostegno finanziario ad  enti,  istituzioni,  associazioni,
          organismi ed imprese operanti nei settori  delle  attivita'
          cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi  e
          dello spettacolo viaggiante, nonche' per la  promozione  ed
          il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere  e
          rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero,  e'
          istituito, nello stato di previsione del  Ministero  per  i
          beni e le  attivita'  culturali,  il  Fondo  unico  per  lo
          spettacolo.» 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  24  del
          citato decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,  n.  126,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 24 (Misure urgenti per la tutela del patrimonio
          culturale e per lo spettacolo). - 1.  Il  Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali e per il turismo, al fine  di
          assicurare lo  svolgimento  nel  territorio  di  competenza
          delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio
          culturale e del paesaggio delle Soprintendenze archeologia,
          belle arti e paesaggio, puo' autorizzare, nelle more  della
          pubblicazione dei bandi  delle  procedure  concorsuali  per
          l'assunzione di funzionari di Area III, posizione economica
          F 1, dei profili tecnici gia' autorizzati dall'articolo  1,
          comma 338, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  incarichi
          di collaborazione ai sensi dell'articolo 7,  comma  6,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  per  la  durata
          massima di  quindici  mesi  e  comunque  non  oltre  il  31
          dicembre 2021 e per un importo massimo di 40.000  euro  per
          singolo incarico, entro il limite di spesa di 4 milioni  di
          euro per l'anno 2020 e di 16 milioni  di  euro  per  l'anno
          2021.  Ai  collaboratori  possono  essere   attribuite   le
          funzioni di responsabile unico del  procedimento.  Ciascuna
          Soprintendenza  assicura  il  rispetto  degli  obblighi  di
          pubblicita'  e  trasparenza  nelle   diverse   fasi   della
          procedura.» 
              - Il testo del comma  1  dell'articolo  72  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 6. 
              - Il testo dell'articolo 89 del citato decreto-legge 17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27 e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 5. 
              - Il testo dell'articolo 91 del decreto-legge 14 agosto
          2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          ottobre 2020, n. 126 e' riportato nei riferimenti normativi
          all'art. 6. 
              - Si riporta il testo degli articoli 61 e 109, comma 5,
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917 (Approvazione del testo  unico  delle  imposte
          sui redditi): 
                «Art. 61 (Interessi  passivi).  -  1.  Gli  interessi
          passivi inerenti all'esercizio  d'impresa  sono  deducibili
          per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 
                2. La parte di interessi passivi  non  deducibile  ai
          sensi del comma 1 del presente  articolo  non  da'  diritto
          alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e  b)
          del comma 1 dell'articolo 15.» 
                «Art. 109 (Norme generali sui componenti del  reddito
          d'impresa). - 1. - 4. (omissis) 
                5. Le spese e gli altri componenti  negativi  diversi
          dagli  interessi  passivi,  tranne   gli   oneri   fiscali,
          contributivi e di utilita' sociale, sono  deducibili  se  e
          nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o  beni  da
          cui derivano ricavi  o  altri  proventi  che  concorrono  a
          formare il reddito  o  che  non  vi  concorrono  in  quanto
          esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad  attivita'  o
          beni produttivi di proventi computabili e  ad  attivita'  o
          beni produttivi  di  proventi  non  computabili  in  quanto
          esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
          la parte corrispondente al  rapporto  tra  l'ammontare  dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi  e  proventi.  Le
          plusvalenze di cui all'articolo 87, non  rilevano  ai  fini
          dell'applicazione del periodo  precedente.  Fermo  restando
          quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
          prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti  e
          bevande, diverse da quelle di cui al comma 3  dell'articolo
          95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.» 
              - Il decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446
          recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
          produttive, revisione degli  scaglioni,  delle  aliquote  e
          delle  detrazioni   dell'IRPEF   e   istituzione   di   una
          addizionale regionale a tale imposta nonche' riordino della
          disciplina dei tributi locali» e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale Repubblica Italiana del 23 dicembre 1997, n. 298. 
              -  Il  testo  del  primo  comma  dell'articolo  2   del
          decreto-legge 28  maggio  1981,  n.  251,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  29  luglio  1981,  n.  394  e'
          riportato nelle Note all'art. 6. 
              -  Il  testo  del  comma   1   dell'articolo   72   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27  e'
          riportato nelle Note all'art. 6. 
              - Il decreto legislativo 29 marzo 2012, n.  68  recante
          «Revisione della  normativa  di  principio  in  materia  di
          diritto  allo   studio   e   valorizzazione   dei   collegi
          universitari legalmente riconosciuti, in  attuazione  della
          delega prevista  dall'articolo  5,  comma  1,  Lettere  a),
          secondo periodo, e d), della Legge  30  dicembre  2010,  n.
          240, e secondo i principi e i criteri  direttivi  stabiliti
          al comma 3, lettera f), e al comma 6» e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 31 maggio  2012,
          n. 126. 
              - Si riporta il testo dei commi 5 e 6 dell'art. 27  del
          decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei
          servizi  di  media   audiovisivi   e   radiofonici),   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  27   (Trasferimenti   di   impianti   e   rami
          d'azienda). - 1. - 4. (omissis) 
                5. Durante il periodo di validita' delle  concessioni
          per la radiodiffusione sonora  e  televisiva  analogica  in
          ambito locale e per la  radiodiffusione  sonora  in  ambito
          nazionale sono consentiti i trasferimenti di impianti o  di
          rami di aziende, nonche'  di  intere  emittenti  televisive
          analogiche e radiofoniche da un concessionario ad un  altro
          concessionario,  nonche'  le  acquisizioni,  da  parte   di
          societa' di capitali, di concessionarie svolgenti attivita'
          televisiva o radiofonica costituite in societa' cooperative
          a responsabilita' limitata. Ai soggetti  a  cui  sia  stata
          rilasciata piu' di una concessione per  la  radiodiffusione
          sonora  e'  consentita  la  cessione  di  intere  emittenti
          radiofoniche analogiche a societa'  di  capitali  di  nuova
          costituzione. Ai medesimi soggetti e', altresi', consentito
          di  procedere  allo  scorporo  mediante   scissione   delle
          emittenti oggetto di concessione. 
                6.  Sono  consentite  le  acquisizioni  di  emittenti
          analogiche   concessionarie    svolgenti    attivita'    di
          radiodiffusione sonora a carattere comunitario da parte  di
          societa' cooperative senza scopo di lucro, di  associazioni
          riconosciute  o  non  riconosciute  o  di   fondazioni,   a
          condizione   che   l'emittente   mantenga   il    carattere
          comunitario. In caso di trasferimento  di  concessione  per
          emittente di radiodiffusione sonora in ambito  nazionale  o
          locale  o  di  trasformazione  della  forma  giuridica  del
          titolare, la concessione e'  convertita  in  concessione  a
          carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del
          nuovo titolare.»