Art. 7 bis Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo posto sotto sequestro 1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono destinate, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2 del presente articolo, anche alla corresponsione nell'anno 2021 di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi alle imprese di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari. 2. Ai fini indicati dal comma 1, il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e' incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021. 3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' di erogazione dei contributi di cui al comma 1, nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 2, che costituisce tetto di spesa massimo, anche con riferimento agli avvenimenti verificatisi nell'anno 2020. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 5 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2006, n. 81 (Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa): «Art. 5 (Interventi urgenti nel settore della pesca). - 1. (Omissis) 1 bis. E' autorizzata presso il Ministero delle politiche agricole e forestali la costituzione di un Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori, destinato alla corresponsione di contributi agli eredi di ciascun deceduto in mare nella misura massima di 50.000 euro. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali sono determinate le modalita' per le erogazione dei contributi anche per gli avvenimenti verificatisi nell'anno 2005.» - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 5.