Art. 8 
 
             Credito d'imposta per i canoni di locazione 
       degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda 
 
  1. Per le imprese operanti nei  settori  di  cui  ai  codici  ATECO
riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente  dal
volume  di  ricavi  e  compensi  registrato  nel  periodo   d'imposta
precedente, il credito d'imposta per  i  canoni  di  locazione  degli
immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui  all'articolo
28  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresi' con
riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. 
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di  cui  al
medesimo articolo  28  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. 
  4. Agli oneri di  cui  al  presente  articolo,  valutati  in  274,5
milioni di euro per l'anno 2020 e in 91,5 milioni di euro per  l'anno
2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si  provvede  ai
sensi dell'articolo 34. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  28   del   citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
                «Art. 28 (Credito d'imposta per i canoni di locazione
          degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda).  -
          1. Al fine di  contenere  gli  effetti  negativi  derivanti
          dalle  misure  di  prevenzione  e   contenimento   connesse
          all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  ai   soggetti
          esercenti attivita'  d'impresa,  arte  o  professione,  con
          ricavi o compensi non superiori a 5  milioni  di  euro  nel
          periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di
          entrata in vigore del presente decreto, spetta  un  credito
          d'imposta nella misura  del  60  per  cento  dell'ammontare
          mensile  del  canone  di  locazione,  di   leasing   o   di
          concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo
          svolgimento   dell'attivita'   industriale,    commerciale,
          artigianale,   agricola,   di   interesse    turistico    o
          all'esercizio abituale e  professionale  dell'attivita'  di
          lavoro autonomo. 
                2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di
          contratti di servizi a prestazioni complesse o  di  affitto
          d'azienda, comprensivi di almeno  un  immobile  a  uso  non
          abitativo   destinato   allo   svolgimento   dell'attivita'
          industriale,   commerciale,   artigianale,   agricola,   di
          interesse   turistico   o    all'esercizio    abituale    e
          professionale dell'attivita'  di  lavoro  autonomo,  spetta
          nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.  Per  le
          strutture   turistico-ricettive,   il   credito   d'imposta
          relativo all'affitto d'azienda e' determinato nella  misura
          del 50  per  cento.  Qualora  in  relazione  alla  medesima
          struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti
          distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile  e  uno
          relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta
          per entrambi i contratti. 
                3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta
          alle strutture alberghiere, termali e agrituristiche,  alle
          agenzie  di  viaggio  e  turismo   e   ai   tour   operator
          indipendentemente  dal  volume   di   ricavi   e   compensi
          registrato nel periodo d'imposta precedente. 
                3-bis. Alle imprese esercenti attivita' di  commercio
          al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a  5  milioni
          di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in  corso
          alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  il
          credito  d'imposta  di  cui  ai  commi  1   e   2   spetta,
          rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per
          cento. 
                4. Il credito d'imposta di  cui  al  comma  1  spetta
          anche agli enti non  commerciali,  compresi  gli  enti  del
          terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti,
          in relazione al  canone  di  locazione,  di  leasing  o  di
          concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo
          svolgimento dell'attivita' istituzionale. 
                5. Il credito d'imposta di cui  ai  commi  1,  2,  3,
          3-bis e 4 e' commisurato all'importo  versato  nel  periodo
          d'imposta 2020 con  riferimento  a  ciascuno  dei  mesi  di
          marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico
          ricettive con attivita' solo stagionale con  riferimento  a
          ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno  e  luglio.  Ai
          soggetti locatari esercenti attivita' economica, il credito
          d'imposta  spetta  a  condizione  che  abbiano  subito  una
          diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel  mese  di
          riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto  allo
          stesso mese del periodo d'imposta  precedente.  Il  credito
          d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di  cui  al
          periodo  precedente  ai   soggetti   che   hanno   iniziato
          l'attivita' a  partire  dal  1°  gennaio  2019  nonche'  ai
          soggetti  che,  a  far  data  dall'insorgenza   dell'evento
          calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede  operativa
          nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i  cui
          stati di emergenza  erano  ancora  in  atto  alla  data  di
          dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19. Per  le
          imprese turisticoricettive,  il  credito  d'imposta  spetta
          fino al 31 dicembre 2020. 
                5-bis. In  caso  di  locazione,  il  conduttore  puo'
          cedere  il  credito  d'imposta  al  locatore,  previa   sua
          accettazione, in luogo del pagamento  della  corrispondente
          parte del canone. 
                6. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti e'
          utilizzabile nella dichiarazione dei  redditi  relativa  al
          periodo d'imposta di sostenimento  della  spesa  ovvero  in
          compensazione,  ai  sensi  dell'articolo  17  del   decreto
          legislativo  9  luglio  1997,   n.   241,   successivamente
          all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non
          concorre alla formazione del reddito ai fini delle  imposte
          sui  redditi  e  del  valore  della  produzione   ai   fini
          dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive  e  non
          rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e  109,
          comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi  di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, salvo quanto  previsto  al  comma  5-bis  del
          presente articolo. 
                7. Al credito d'imposta di cui al  presente  articolo
          non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma  53,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo
          34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
                8. Il credito d'imposta di cui al  presente  articolo
          non  e'  cumulabile  con  il  credito  d'imposta   di   cui
          all'articolo 65 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute. 
                9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          nel rispetto dei limiti e delle condizioni  previsti  dalla
          Comunicazione della Commissione europea del 19  marzo  2020
          C(2020) 1863 final "Quadro  temporaneo  per  le  misure  di
          aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia   nell'attuale
          emergenza del COVID-19", e successive modifiche. 
                10.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo,
          valutati in 1.499 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si
          provvede ai sensi dell'articolo 265.»