Art. 8 bis 
 
Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso  non
  abitativo e affitto d'azienda  per  le  imprese  interessate  dalle
  nuove misure restrittive di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
  Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 
 
  1. Alle imprese operanti  nei  settori  riferiti  ai  codici  ATECO
riportati nell'Allegato 2,  nonche'  alle  imprese  che  svolgono  le
attivita' di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e  79.12  che  hanno  la
sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da
uno scenario di massima gravita' e da un  livello  di  rischio  alto,
individuate con le ordinanze del Ministro della  salute  adottate  ai
sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 3 novembre 2020  e  dell'articolo  19-bis  del  presente
decreto, spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione  degli
immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui  all'articolo
8 del presente decreto,  con  riferimento  a  ciascuno  dei  mesi  di
ottobre, novembre e dicembre 2020. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  valutati  in  234,3
milioni di euro per l'anno 2020 e 78,1 milioni  di  euro  per  l'anno
2021 in termini di  indebitamento  netto  e  fabbisogno,  conseguenti
all'ordinanza  del  Ministro  della  salute  del  4  novembre   2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5  novembre  2020,  si
provvede ai sensi dell'articolo 34. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Per  il  decreto  del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  3  novembre  2020  si  veda   nei
          riferimenti normativi all'art. 1.