Art. 8 ter 
 
           Riduzione degli oneri delle bollette elettriche 
 
  1. Ai fini  di  ridurre  nell'anno  2021  la  spesa  sostenuta  dai
titolari delle utenze elettriche connesse in bassa  tensione  diverse
dagli usi domestici e che, alla data del 25 ottobre  2020,  hanno  la
partita IVA attiva e, ai  sensi  dell'articolo  35  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  dichiarano  di
svolgere come attivita' prevalente una di quelle riferite  ai  codici
ATECO riportati negli Allegati al presente decreto,  con  riferimento
alle voci della bolletta identificate come «trasporto e gestione  del
contatore» e «oneri generali di sistema», nello stato  di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con
una dotazione iniziale di 180 milioni di euro per l'anno 2021. 
  2. Per l'attuazione del comma 1,  l'Autorita'  di  regolazione  per
energia  reti  e  ambiente   (ARERA),   con   propri   provvedimenti,
ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate  e  in
via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia
elettrica nonche' le componenti a copertura degli oneri  generali  di
sistema, definendo altresi' il periodo temporale di  rideterminazione
delle tariffe e delle componenti e le relative modalita' attuative ai
fini del rispetto della spesa autorizzata di cui al comma 1, in  modo
che: 
  a) sia previsto un risparmio, parametrato  al  valore  vigente  nel
terzo trimestre dell'anno 2020,  delle  componenti  tariffarie  fisse
applicate per punto di prelievo; 
  b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a  3,3  kW,
la spesa effettiva relativa alle due voci  di  cui  al  comma  1  non
superi quella che, in  vigenza  delle  tariffe  applicate  nel  terzo
trimestre dell'anno  2020,  si  otterrebbe  assumendo  un  volume  di
energia prelevata  pari  a  quello  effettivamente  registrato  e  un
livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  180  milioni
di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34,  comma  6,
del presente decreto. 
  4. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
versare l'importo di cui al comma  1  sul  conto  emergenza  COVID-19
istituito presso la Cassa per  i  servizi  energetici  e  ambientali,
nella misura del 50 per cento  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto  e,
per il restante 50 per  cento,  entro  il  30  maggio  2021.  L'ARERA
assicura, con propri provvedimenti,  l'utilizzo  di  tali  risorse  a
compensazione della riduzione delle tariffe  di  distribuzione  e  di
misura di cui al comma 2 e degli oneri generali di sistema. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'articolo  35  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 1. 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei iferimenti normativi
          all'art. 5.