Art. 9 bis 
 
Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli  immobili  e  le
  relative pertinenze in cui si esercitano le attivita'  riferite  ai
  codici ATECO riportati nell'Allegato 2 
 
  1.  Ferme   restando   le   disposizioni   dell'articolo   78   del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 9  del  presente
decreto,  in  considerazione  degli  effetti  connessi  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta la seconda
rata dell'imposta municipale propria (IMU)  di  cui  all'articolo  1,
commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  che  deve
essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili  e
le relative pertinenze in cui si esercitano le attivita' riferite  ai
codici ATECO riportati nell'Allegato 2, a condizione che  i  relativi
proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate e  che
gli immobili siano ubicati  nei  comuni  delle  aree  del  territorio
nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un
livello di rischio alto, individuate, alla data del 26 novembre 2020,
con  ordinanze  del  Ministro  della   salute   adottate   ai   sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto. 
  2. Per il ristoro ai comuni  delle  minori  entrate  derivanti  dal
comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, e' incrementato  di  31,4  milioni  di  euro  per
l'anno 2020. Alla ripartizione  degli  incrementi  di  cui  al  primo
periodo si provvede con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo  78
del decreto-legge n. 104 del 2020, che sono adottati  entro  sessanta
giorni a far data dal 9 novembre 2020. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 38,7  milioni
di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della
salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto
          2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          ottobre 2020, n. 126 e' riportato nei riferimenti normativi
          all'art. 9. 
              - Il testo dei commi da 738 a 783 dell'articolo 1 della
          legge 27 dicembre 2019, n. 160 e' riportato nei riferimenti
          normativi all'art. 9. 
              - Per il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri del  3  novembre  2020  si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'art. 1. 
              -  Il  testo  del  comma  2   dell'articolo   177   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 9. 
              -  Il  testo  del  comma   5   dell'articolo   78   del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  13  ottobre  2020,  n.  126  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 9.