Art. 9 ter 
 
Individuazione  dei  soggetti  esenti  dal  versamento   dell'IMU   e
  disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 177, comma  1,  lettera  b),
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  all'articolo  78,
comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, e agli articoli 9, comma 1,  e  9-bis,  comma  1,  del  presente
decreto si applicano  ai  soggetti  passivi  dell'imposta  municipale
propria (IMU), come individuati dal comma 743 dell'articolo  1  della
legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  che  siano  anche  gestori  delle
attivita' economiche indicate dalle predette disposizioni. 
  2. Al fine di promuovere la  ripresa  delle  attivita'  turistiche,
danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese  di
pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto  1991,
n. 287, titolari  di  concessioni  o  di  autorizzazioni  concernenti
l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto  stabilito
dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre  2019,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,
n. 8, gia' esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi
dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021,  dal  pagamento
del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti,  della  legge
27 dicembre 2019, n. 160. 
  3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  i
titolari   di   concessioni   o   di    autorizzazioni    concernenti
l'utilizzazione temporanea del suolo  pubblico  per  l'esercizio  del
commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo  31  marzo
1998, n. 114, gia' esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai
sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del  decreto-legge  n.  34  del
2020, sono esonerati, dal 1° gennaio  2021  al  31  marzo  2021,  dal
pagamento del canone di cui all'articolo 1,  commi  837  e  seguenti,
della legge n. 160 del 2019. 
  4. A far data dal 1° gennaio 2021 e  fino  al  31  marzo  2021,  le
domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di
ampliamento delle superfici gia'  concesse  sono  presentate  in  via
telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con  allegata  la
sola planimetria, in deroga al regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della  Repubblica  7  settembre  2010,  n.  160,  e  senza
applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 
  5.  Ai  soli  fini  di  assicurare  il  rispetto  delle  misure  di
distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal  1°
gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, la posa in  opera
temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti  di  interesse
culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al  comma  2,
di strutture amovibili, quali  dehors,  elementi  di  arredo  urbano,
attrezzature,  pedane,  tavolini,  sedute   e   ombrelloni,   purche'
funzionali all'attivita' di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del
1991, non e' subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli  21
e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al  periodo
precedente e' disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6,
comma 1, lettera e-bis), del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
  6. Per il ristoro ai comuni  delle  minori  entrate  derivanti  dai
commi 2 e 3, e' istituito, nello stato di  previsione  del  Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro  per
l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati  si
provvede con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista  dal
comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.
281, il decreto e' comunque adottato. 
  7. All'onere derivante dai commi da 2 a 6, pari a 82,5  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  34,  comma  6,  del
presente decreto. 
  8. All'articolo 10, comma 5, primo periodo,  del  decreto-legge  16
luglio 2020, n. 76, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  la  parola:   «adiacenti»   e'   sostituita   dalla   seguente:
«prospicienti»; 
  b)  la  parola:  «particolare»  e'   sostituita   dalla   seguente:
«eccezionale». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  testo  del  comma  1   dell'articolo   177   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 9. 
              - Il  testo  del   comma   1   dell'articolo   78   del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  13  ottobre  2020,  n.  126  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 9. 
              - Si riporta il testo del  comma  743  dell'articolo  1
          della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160: 
                «743.  I  soggetti  passivi   dell'imposta   sono   i
          possessori  di   immobili,   intendendosi   per   tali   il
          proprietario  ovvero  il  titolare  del  diritto  reale  di
          usufrutto, uso,  abitazione,  enfiteusi,  superficie  sugli
          stessi.  E'  soggetto  passivo  dell'imposta  il   genitore
          assegnatario   della   casa   familiare   a   seguito    di
          provvedimento  del  giudice  che  costituisce  altresi'  il
          diritto di abitazione in capo al genitore  affidatario  dei
          figli. Nel  caso  di  concessione  di  aree  demaniali,  il
          soggetto passivo e' il concessionario.  Per  gli  immobili,
          anche da costruire o in corso di costruzione,  concessi  in
          locazione finanziaria, il soggetto passivo e' il  locatario
          a decorrere dalla data della stipula e per tutta la  durata
          del contratto. In presenza di  piu'  soggetti  passivi  con
          riferimento ad un medesimo immobile, ognuno e' titolare  di
          un'autonoma  obbligazione  tributaria  e  nell'applicazione
          dell'imposta si tiene conto degli  elementi  soggettivi  ed
          oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche
          nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.» 
                
              - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 25 agosto
          1991,    n.    287    (Aggiornamento    della     normativa
          sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi): 
                «Art. 5 (Tipologia degli esercizi). -   1.  Anche  ai
          fini della determinazione del numero  delle  autorizzazioni
          rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici  esercizi
          di cui alla presente legge sono distinti in: 
                  a)    esercizi    di    ristorazione,    per     la
          somministrazione di pasti e  di  bevande,  comprese  quelle
          aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del
          volume, e di latte (ristoranti,  trattorie,  tavole  calde,
          pizzerie, birrerie ed esercizi similari); 
                  b) esercizi per  la  somministrazione  di  bevande,
          comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonche'
          di latte, di dolciumi, compresi i generi di  pasticceria  e
          gelateria, e  di  prodotti  di  gastronomia  (bar,  caffe',
          gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); 
                  c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui  la
          somministrazione di alimenti e di bevande viene  effettuata
          congiuntamente ad attivita' di trattenimento  e  svago,  in
          sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti
          balneari ed esercizi similari; 
                  d) esercizi di cui alla lettera b),  nei  quali  e'
          esclusa  la  somministrazione  di  bevande  alcooliche   di
          qualsiasi gradazione. 
                2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto
          alcoolico superiore al 21  per  cento  del  volume  non  e'
          consentita negli esercizi operanti nell'ambito di  impianti
          sportivi, fiere, complessi di attrazione  dello  spettacolo
          viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di
          sagre o fiere, e simili luoghi  di  convegno,  nonche'  nel
          corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.  Il
          sindaco, con  propria  ordinanza,  sentita  la  commissione
          competente ai sensi dell'articolo 6,  puo'  temporaneamente
          ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande  con
          contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume. 
                3.  Il  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
          dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno,
          con proprio decreto, adottato ai sensi dell'  articolo  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  sentite  le
          organizzazioni   nazionali   di   categoria   nonche'    le
          associazioni dei consumatori e  degli  utenti  maggiormente
          rappresentative a livello  nazionale,  puo'  modificare  le
          tipologie degli esercizi di cui al comma  1,  in  relazione
          alla funzionalita' e produttivita' del servizio da  rendere
          ai consumatori. 
                4. Gli esercizi di cui  al  presente  articolo  hanno
          facolta' di vendere per asporto  le  bevande  nonche',  per
          quanto riguarda gli esercizi di cui al comma 1, lettera a),
          i pasti  che  somministrano  e,  per  quanto  riguarda  gli
          esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera b), i prodotti
          di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria
          e di pasticceria. In ogni caso l'attivita'  di  vendita  e'
          sottoposta alle stesse norme osservate  negli  esercizi  di
          vendita al minuto. 
                5. Negli esercizi di  cui  al  presente  articolo  il
          latte puo' essere venduto per asporto a condizione  che  il
          titolare  sia  munito  dell'autorizzazione   alla   vendita
          prescritta dalla legge 3 maggio  1989,  n.  169  e  vengano
          osservate le norme della medesima. 
                6. E' consentito il rilascio, per un medesimo locale,
          di piu' autorizzazioni corrispondenti ai tipi di  esercizio
          di cui al comma 1, fatti salvi  i  divieti  di  legge.  Gli
          esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad  altra
          sede   anche    separatamente,    previa    la    specifica
          autorizzazione di cui all'articolo 3.» 
                
              - Si riporta il testo del comma  3-quater  dell'art.  4
          del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio   2020,   n.   8
          (Disposizioni urgenti in  materia  di  proroga  di  termini
          legislativi,    di    organizzazione    delle     pubbliche
          amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica): 
                «Art. 4 (Proroga di termini in  materia  economica  e
          finanziaria). -  1. - 3-ter. (Omissis) 
                3-quater. Limitatamente all'anno 2020 non ha  effetto
          l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1  della
          legge 27 dicembre  2019,  n.  160;  si  applicano,  per  il
          medesimo anno, l'imposta comunale sulla  pubblicita'  e  il
          diritto sulle pubbliche affissioni  nonche'  la  tassa  per
          l'occupazione  di  spazi  ed   aree   pubbliche,   di   cui
          rispettivamente ai capi I e II del decreto  legislativo  15
          novembre   1993,   n.   507,   nonche'   il   canone    per
          l'installazione dei mezzi  pubblicitari  e  il  canone  per
          l'occupazione  di  spazi  ed   aree   pubbliche,   di   cui
          rispettivamente  agli  articoli  62  e   63   del   decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446." 
                
              -  Si riporta il testo dei commi 1  e  1-bis  dell'art.
          181  del  citato  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77: 
                «Art.  181  (Sostegno  delle  imprese   di   pubblico
          esercizio). -  1. Anche al fine di  promuovere  la  ripresa
          delle  attivita'  turistiche,  danneggiate   dall'emergenza
          epidemiologica  da  COVID-19,  le   imprese   di   pubblico
          esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991,
          n.  287,  titolari  di  concessioni  o  di   autorizzazioni
          concernenti  l'utilizzazione  del  suolo  pubblico,  tenuto
          conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma  3-quater,
          del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito  con
          modificazioni dalla  legge  28  febbraio  2020,  n.8,  sono
          esonerati dal 1°  maggio  fino  al  31  dicembre  2020  dal
          pagamento della tassa per l'occupazione di  spazi  ed  aree
          pubbliche di cui al Capo  II  del  decreto  legislativo  15
          novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui  all'articolo  63
          del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
                1-bis.     In      considerazione      dell'emergenza
          epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o  di
          autorizzazioni  concernenti   l'utilizzazione   del   suolo
          pubblico per l'esercizio del commercio su  aree  pubbliche,
          di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114,  sono
          esonerati, dal 1°  marzo  2020  al  15  ottobre  2020,  dal
          pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi
          ed aree pubbliche,  di  cui  all'articolo  45  del  decreto
          legislativo 15 novembre 1993, n.  507,  e  del  canone  per
          l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui
          all' articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,
          n. 446.» 
                
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  816  e  seguenti
          dell'articolo 1 della citata legge  27  dicembre  2019,  n.
          160: 
                «816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale  di
          concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai
          fini di cui al presente comma e ai  commi  da  817  a  836,
          denominato « canone  »,  e'  istituito  dai  comuni,  dalle
          province  e  dalle   citta'   metropolitane,   di   seguito
          denominati  «  enti  »,  e  sostituisce:   la   tassa   per
          l'occupazione di spazi ed aree  pubbliche,  il  canone  per
          l'occupazione  di  spazi  ed  aree   pubbliche,   l'imposta
          comunale sulla pubblicita' e  il  diritto  sulle  pubbliche
          affissioni,  il  canone  per  l'installazione   dei   mezzi
          pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7  e
          8, del codice della strada, di cui al  decreto  legislativo
          30 aprile  1992,  n.  285,  limitatamente  alle  strade  di
          pertinenza dei  comuni  e  delle  province.  Il  canone  e'
          comunque comprensivo di  qualunque  canone  ricognitorio  o
          concessorio previsto da norme di legge  e  dai  regolamenti
          comunali e  provinciali,  fatti  salvi  quelli  connessi  a
          prestazioni di servizi. 
              817. Il canone e' disciplinato dagli enti  in  modo  da
          assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e
          dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in
          ogni caso, la possibilita' di variare il gettito attraverso
          la modifica delle tariffe. 
              818. Nelle aree comunali si  comprendono  i  tratti  di
          strada situati all'interno di centri abitati di comuni  con
          popolazione superiore a 10.000  abitanti,  individuabili  a
          norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di
          cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
              819. Il presupposto del canone e': 
                  a)  l'occupazione,  anche   abusiva,   delle   aree
          appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli
          enti e degli  spazi  soprastanti  o  sottostanti  il  suolo
          pubblico; 
                  b) la diffusione di  messaggi  pubblicitari,  anche
          abusiva, mediante impianti installati su aree  appartenenti
          al demanio o al patrimonio  indisponibile  degli  enti,  su
          beni privati laddove siano visibili  da  luogo  pubblico  o
          aperto  al  pubblico  del   territorio   comunale,   ovvero
          all'esterno di veicoli adibiti  a  uso  pubblico  o  a  uso
          privato. 
              820. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione
          dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del  comma
          819  esclude  l'applicazione  del  canone  dovuto  per   le
          occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma. 
              821.  Il  canone  e'  disciplinato  dagli   enti,   con
          regolamento  da   adottare   dal   consiglio   comunale   o
          provinciale,  ai  sensi  dell'articolo   52   del   decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono  essere
          indicati: 
                  a) le procedure per il rilascio  delle  concessioni
          per l'occupazione di suolo pubblico e delle  autorizzazioni
          all'installazione degli impianti pubblicitari; 
                  b) l'individuazione  delle  tipologie  di  impianti
          pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati  nell'ambito
          comunale,  nonche'  il  numero   massimo   degli   impianti
          autorizzabili  per  ciascuna  tipologia   o   la   relativa
          superficie; 
                  c) i  criteri  per  la  predisposizione  del  piano
          generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per
          i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero  il  richiamo
          al piano medesimo, se gia' adottato dal comune; 
                  d)  la  superficie  degli  impianti  destinati  dal
          comune  al  servizio  delle  pubbliche  affissioni;  e)  la
          disciplina delle modalita' di dichiarazione per particolari
          fattispecie; 
                  f) le ulteriori esenzioni o  riduzioni  rispetto  a
          quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; 
                  g) per le occupazioni e la diffusione  di  messaggi
          pubblicitari  realizzate  abusivamente,  la  previsione  di
          un'indennita' pari al canone  maggiorato  fino  al  50  per
          cento,  considerando  permanenti  le   occupazioni   e   la
          diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti
          o  manufatti  di  carattere  stabile  e   presumendo   come
          temporanee le  occupazioni  e  la  diffusione  di  messaggi
          pubblicitari effettuate dal trentesimo  giorno  antecedente
          la data del verbale di accertamento, redatto da  competente
          pubblico ufficiale; 
                  h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo
          non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennita' di
          cui alla lettera g) del presente comma,  ne'  superiore  al
          doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite  degli
          articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada,  di
          cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
                822.  Gli  enti  procedono   alla   rimozione   delle
          occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta
          concessione o autorizzazione o  effettuati  in  difformita'
          dalle stesse o per  i  quali  non  sia  stato  eseguito  il
          pagamento  del  relativo  canone,   nonche'   all'immediata
          copertura della pubblicita' in tal modo effettuata,  previa
          redazione di processo verbale di constatazione  redatto  da
          competente pubblico ufficiale, con  oneri  derivanti  dalla
          rimozione a carico dei soggetti  che  hanno  effettuato  le
          occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per  conto  dei
          quali la pubblicita' e' stata effettuata. 
                823.   Il   canone    e'    dovuto    dal    titolare
          dell'autorizzazione  o   della   concessione   ovvero,   in
          mancanza, dal soggetto  che  effettua  l'occupazione  o  la
          diffusione dei messaggi pubblicitari  in  maniera  abusiva;
          per la diffusione di messaggi pubblicitari, e' obbligato in
          solido il soggetto pubblicizzato. 
                824. Per le occupazioni di cui al comma 819,  lettera
          a), il canone e' determinato, in  base  alla  durata,  alla
          superficie, espressa in metri quadrati,  alla  tipologia  e
          alle finalita', alla zona occupata del territorio  comunale
          o provinciale  o  della  citta'  metropolitana  in  cui  e'
          effettuata l'occupazione. Il canone puo' essere  maggiorato
          di eventuali effettivi e comprovati oneri  di  manutenzione
          in concreto derivanti  dall'occupazione  del  suolo  e  del
          sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, gia' posti a
          carico dei  soggetti  che  effettuano  le  occupazioni.  La
          superficie dei passi carrabili si  determina  moltiplicando
          la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio
          o del terreno al quale si da' l'accesso, per la profondita'
          di un metro lineare convenzionale. Il  canone  relativo  ai
          passi  carrabili  puo'   essere   definitivamente   assolto
          mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una  somma
          pari a venti annualita'. 
                825. Per la diffusione di  messaggi  pubblicitari  di
          cui al comma 819, lettera b), il canone e'  determinato  in
          base alla superficie complessiva del  mezzo  pubblicitario,
          calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal  tipo  e
          dal numero dei  messaggi.  Per  la  pubblicita'  effettuata
          all'esterno di veicoli adibiti  a  uso  pubblico  o  a  uso
          privato, il canone e' dovuto rispettivamente al comune  che
          ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il
          proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni
          caso e' obbligato in solido al pagamento  il  soggetto  che
          utilizza il mezzo per diffondere  il  messaggio.  Non  sono
          soggette  al  canone  le  superfici  inferiori  a  trecento
          centimetri quadrati. 
                826. La tariffa standard annua, modificabile ai sensi
          del comma 817, in base alla  quale  si  applica  il  canone
          relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso  in
          cui l'occupazione o la diffusione di messaggi  pubblicitari
          si protragga per l'intero anno solare e' la seguente: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                  827. La tariffa standard giornaliera,  modificabile
          ai sensi del comma 817, in base alla quale  si  applica  il
          canone relativo alle fattispecie di cui al comma  819,  nel
          caso in cui  l'occupazione  o  la  diffusione  di  messaggi
          pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno
          solare e' la seguente: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              828. I  comuni  capoluogo  di  provincia  e  di  citta'
          metropolitane non possono  collocarsi  al  di  sotto  della
          classe di cui ai commi 826 e 827  riferita  ai  comuni  con
          popolazione con oltre 30.000 fino a 100.000  abitanti.  Per
          le province  e  per  le  citta'  metropolitane  le  tariffe
          standard annua e  giornaliera  sono  pari  a  quelle  della
          classe dei comuni fino a 10.000 abitanti. 
                829. Per le occupazioni  del  sottosuolo  la  tariffa
          standard di cui al comma 826 e' ridotta a un quarto. Per le
          occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard
          di cui al primo periodo va applicata fino a  una  capacita'
          dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i  serbatoi
          di maggiore capacita', la tariffa standard di cui al  primo
          periodo e' aumentata di un quarto per ogni  mille  litri  o
          frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per
          cento sulla misura della capacita'. 
                830. E' soggetta al canone l'utilizzazione  di  spazi
          acquei  adibiti  ad  ormeggio  di  natanti  e  imbarcazioni
          compresi nei  canali  e  rivi  di  traffico  esclusivamente
          urbano in consegna ai comuni di Venezia e  di  Chioggia  ai
          sensi  del  regio  decreto  20  ottobre  1904,  n.  721,  e
          dell'articolo 517  del  regolamento  per  l'esecuzione  del
          codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 15  febbraio  1952,
          n. 328; per tali utilizzazioni la tariffa standard prevista
          dal comma 826 e' ridotta di almeno il 50 per cento. 
                831. Per le  occupazioni  permanenti  del  territorio
          comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per
          la fornitura di servizi  di  pubblica  utilita',  quali  la
          distribuzione ed  erogazione  di  energia  elettrica,  gas,
          acqua,   calore,    servizi    di    telecomunicazione    e
          radiotelevisivi e di altri servizi a  rete,  il  canone  e'
          dovuto  dal  soggetto  titolare  dell'atto  di  concessione
          all'occupazione sulla base  delle  utenze  complessive  del
          soggetto  stesso  e  di  tutti  gli  altri   soggetti   che
          utilizzano le reti moltiplicata  per  la  seguente  tariffa
          forfetaria: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a  ciascun
          ente non puo' essere inferiore a euro  800.  Il  canone  e'
          comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati  dagli
          utenti e di tutte le  occupazioni  di  suolo  pubblico  con
          impianti   direttamente   funzionali   all'erogazione   del
          servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone
          ha  diritto  di   rivalsa   nei   confronti   degli   altri
          utilizzatori  delle  reti  in  proporzione  alle   relative
          utenze.  Il  numero  complessivo  delle  utenze  e'  quello
          risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi
          sono rivalutati annualmente in base  all'indice  ISTAT  dei
          prezzi  al  consumo  rilevati  al  31  dicembre   dell'anno
          precedente. Per le occupazioni del territorio provinciale e
          delle citta' metropolitane, il canone e' determinato  nella
          misura   del   20   per   cento   dell'importo   risultante
          dall'applicazione della misura unitaria di tariffa  pari  a
          euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze  presenti
          nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale. 
                832. Gli enti  possono  prevedere  riduzioni  per  le
          occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari: 
                  a) eccedenti i mille metri quadrati; 
                  b)  effettuate  in  occasione   di   manifestazioni
          politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la
          diffusione del messaggio pubblicitario sia  effettuata  per
          fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie  di  cui
          alla presente lettera siano realizzate  con  il  patrocinio
          dell'ente,  quest'ultimo  puo'  prevedere  la  riduzione  o
          l'esenzione dal canone; 
                  c) con spettacoli viaggianti; 
                  d) per l'esercizio dell'attivita' edilizia. 
                833. Sono esenti dal canone: 
                  a) le occupazioni  effettuate  dallo  Stato,  dalle
          regioni, province,  citta'  metropolitane,  comuni  e  loro
          consorzi,  da  enti  religiosi  per  l'esercizio  di  culti
          ammessi nello Stato, da enti pubblici di  cui  all'articolo
          73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986,  n.  917,  per  finalita'  specifiche  di
          assistenza,  previdenza,  sanita',  educazione,  cultura  e
          ricerca scientifica; 
                  b) le occupazioni con le tabelle  indicative  delle
          stazioni e fermate e degli orari dei  servizi  pubblici  di
          trasporto,  nonche'  i  mezzi  la   cui   esposizione   sia
          obbligatoria per norma di legge o regolamento,  purche'  di
          superficie non superiore ad un metro quadrato, se  non  sia
          stabilito altrimenti; 
                  c)  le  occupazioni  occasionali  di   durata   non
          superiore a quella che  e'  stabilita  nei  regolamenti  di
          polizia locale; 
                  d) le occupazioni con impianti adibiti  ai  servizi
          pubblici nei casi in cui ne sia  prevista,  all'atto  della
          concessione o successivamente, la devoluzione  gratuita  al
          comune al termine della concessione medesima; 
                  e) le occupazioni di aree cimiteriali; 
                  f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate
          per l'attivita' agricola; 
                  g) i messaggi  pubblicitari,  escluse  le  insegne,
          relativi ai giornali e alle  pubblicazioni  periodiche,  se
          esposti sulle sole facciate esterne delle edicole  o  nelle
          vetrine o  sulle  porte  di  ingresso  dei  negozi  ove  si
          effettua la vendita; 
                  h)  i  messaggi  pubblicitari  esposti  all'interno
          delle stazioni dei servizi di trasporto  pubblico  di  ogni
          genere inerenti all'attivita'  esercitata  dall'impresa  di
          trasporto; 
                  i) le insegne,  le  targhe  e  simili  apposte  per
          l'individuazione  delle  sedi  di  comitati,  associazioni,
          fondazioni ed ogni altro ente che  non  persegua  scopo  di
          lucro; 
                  l) le insegne di esercizio di attivita' commerciali
          e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la
          sede ove si  svolge  l'attivita'  cui  si  riferiscono,  di
          superficie complessiva fino a 5 metri quadrati; 
                  m) le indicazioni relative al marchio  apposto  con
          dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru  mobili,
          delle gru a torre adoperate  nei  cantieri  edili  e  delle
          macchine da cantiere, la  cui  superficie  complessiva  non
          ecceda i seguenti limiti: 
                    1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili,  le
          gru a torre adoperate nei cantieri edili e le  macchine  da
          cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri
          lineari; 
                    2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili,  le
          gru a torre adoperate nei cantieri edili e le  macchine  da
          cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre  i  10  e
          fino a 40 metri lineari; 
                    3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili,  le
          gru a torre adoperate nei cantieri edili e le  macchine  da
          cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a  40
          metri lineari; 
                  n) le indicazioni del marchio, della  ditta,  della
          ragione  sociale  e  dell'indirizzo  apposti  sui   veicoli
          utilizzati per il trasporto,  anche  per  conto  terzi,  di
          proprieta' dell'impresa o  adibiti  al  trasporto  per  suo
          conto; 
                  o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti  esterne
          dei  locali  di  pubblico  spettacolo  se   riferite   alle
          rappresentazioni in programmazione; 
                  p)  i  messaggi  pubblicitari,  in  qualunque  modo
          realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo  90
          della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  rivolti  all'interno
          degli impianti dagli stessi utilizzati  per  manifestazioni
          sportive dilettantistiche con capienza inferiore a  tremila
          posti; 
                  q)  i  mezzi  pubblicitari  inerenti  all'attivita'
          commerciale o di  produzione  di  beni  o  servizi  ove  si
          effettua l'attivita' stessa, nonche' i mezzi  pubblicitari,
          ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine  e  sulle
          porte d'ingresso  dei  locali  medesimi  purche'  attinenti
          all'attivita'  in  essi  esercitata  che  non  superino  la
          superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna  vetrina  o
          ingresso; 
                  r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a
          soggetti portatori  di  handicap.  834.  Gli  enti  possono
          prevedere nei rispettivi regolamenti  ulteriori  riduzioni,
          ivi compreso il pagamento una tantum all'atto del  rilascio
          della concessione di un importo da tre a  cinque  volte  la
          tariffa massima per le intercapedini. 
                835.  Il  versamento  del   canone   e'   effettuato,
          direttamente agli enti, contestualmente al  rilascio  della
          concessione o dell'autorizzazione  all'occupazione  o  alla
          diffusione   dei   messaggi   pubblicitari,   secondo    le
          disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22
          ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato  dal  comma
          786 del presente articolo. La richiesta di  rilascio  della
          concessione o dell'autorizzazione all'occupazione  equivale
          alla  presentazione  della  dichiarazione  da   parte   del
          soggetto passivo. 
                836. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 e' soppresso
          l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio
          delle pubbliche  affissioni  di  cui  all'articolo  18  del
          decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Con la stessa
          decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti  di
          affissione da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  di
          manifesti   contenenti   comunicazioni   istituzionali   e'
          sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet
          istituzionali.  I  comuni   garantiscono   in   ogni   caso
          l'affissione  da  parte  degli  interessati  di   manifesti
          contenenti comunicazioni aventi finalita' sociali, comunque
          prive di rilevanza economica, mettendo  a  disposizione  un
          congruo numero di impianti a tal fine destinati. 
                837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i  comuni  e  le
          citta' metropolitane istituiscono, con proprio  regolamento
          adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto  legislativo
          n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione
          delle aree e degli  spazi  appartenenti  al  demanio  o  al
          patrimonio indisponibile, destinati  a  mercati  realizzati
          anche in strutture attrezzate.  Ai  fini  dell'applicazione
          del canone, si comprendono  nelle  aree  comunali  anche  i
          tratti di strada situati all'interno di centri abitati  con
          popolazione   superiore   a   10.000   abitanti,   di   cui
          all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
                838. Il canone di cui al  comma  837  si  applica  in
          deroga alle disposizioni concernenti il canone  di  cui  al
          comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi
          ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo
          15 novembre 1993, n. 507, il canone  per  l'occupazione  di
          spazi ed  aree  pubbliche,  e,  limitatamente  ai  casi  di
          occupazioni temporanee di cui al  comma  842  del  presente
          articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e
          668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
                839. Il canone di cui  al  comma  837  e'  dovuto  al
          comune o alla citta' metropolitana dal  titolare  dell'atto
          di concessione o, in  mancanza,  dall'occupante  di  fatto,
          anche abusivo, in proporzione  alla  superficie  risultante
          dall'atto di concessione o, in  mancanza,  alla  superficie
          effettivamente occupata. 
                840. Il canone di cui al comma 837 e' determinato dal
          comune o dalla citta' metropolitana in  base  alla  durata,
          alla tipologia, alla superficie  dell'occupazione  espressa
          in metri quadrati e alla zona del territorio in  cui  viene
          effettuata. 
                841. La tariffa di base annuale  per  le  occupazioni
          che si protraggono per l'intero anno solare e' la seguente: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                842.  La  tariffa  di   base   giornaliera   per   le
          occupazioni che si protraggono  per  un  periodo  inferiore
          all'anno solare e' la seguente: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                843. I comuni e le citta' metropolitane applicano  le
          tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino  a  un
          massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione
          della superficie occupata e  possono  prevedere  riduzioni,
          fino all'azzeramento  del  canone  di  cui  al  comma  837,
          esenzioni e aumenti nella misura massima del 25  per  cento
          delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati  che
          si  svolgono  con  carattere  ricorrente  e   con   cadenza
          settimanale e' applicata una riduzione dal  30  al  40  per
          cento sul canone complessivamente determinato ai sensi  del
          periodo precedente. Per l'anno 2020, i comuni  non  possono
          aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap  se
          non in ragione  dell'adeguamento  al  tasso  di  inflazione
          programmato. 
                844. Gli importi  dovuti  sono  riscossi  utilizzando
          unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del  codice
          di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  o  le
          altre modalita' previste dal medesimo codice. 
                845. Ai fini  del  calcolo  dell'indennita'  e  delle
          sanzioni amministrative, si applica il comma  821,  lettere
          g) e h), in quanto compatibile. 
                846. Gli enti possono, in deroga all'articolo 52  del
          decreto legislativo n. 446 del 1997,  affidare,  fino  alla
          scadenza del relativo contratto, la gestione del canone  ai
          soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020,  risulta
          affidato  il  servizio  di   gestione   della   tassa   per
          l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o  del  canone  di
          occupazione di  spazi  ed  aree  pubbliche  o  dell'imposta
          comunale sulla pubblicita' e dei  diritti  sulle  pubbliche
          affissioni    o    del    canone    per    l'autorizzazione
          all'installazione dei mezzi pubblicitari.  A  tal  fine  le
          relative condizioni contrattuali sono  stabilite  d'accordo
          tra  le  parti  tenendo  conto  delle  nuove  modalita'  di
          applicazione dei canoni  di  cui  ai  commi  816  e  837  e
          comunque a condizioni economiche piu' favorevoli per l'ente
          affidante. 
                847.  Sono  abrogati  i  capi  I  e  II  del  decreto
          legislativo n. 507 del 1993,  gli  articoli  62  e  63  del
          decreto  legislativo  n.  446  del  1997   e   ogni   altra
          disposizione in contrasto con le  presenti  norme.  Restano
          ferme le disposizioni inerenti alla pubblicita'  in  ambito
          ferroviario  e  quelle  che  disciplinano   la   propaganda
          elettorale. Il capo II del decreto legislativo n.  507  del
          1993 rimane come riferimento per  la  determinazione  della
          tassa  per  l'occupazione  di  spazi  ed   aree   pubbliche
          appartenenti alle regioni di  cui  agli  articoli  5  della
          legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6
          maggio 2011, n. 68.» 
              - Il citato decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  114
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica  Italiana
          del 24 aprile 1998, n. 95. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   7
          settembre  2010,  n.  160  recante  "Regolamento   per   la
          semplificazione  ed  il  riordino  della  disciplina  sullo
          sportello unico  per  le  attivita'  produttive,  ai  sensi
          dell'articolo 38, comma  3,  del  Decreto-Legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge  6
          agosto 2008, n. 133" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          Repubblica  Italiana  del  30  settembre  2010,  n.  229  -
          Supplemento Ordinario n. 227. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972, n. 642 recante «Disciplina dell'imposta di bollo»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del
          11 novembre 1972, n. 292. 
              - Si riporta il testo degli artt. 21 e 146 del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  (Codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10  della
          legge 6 luglio 2002, n. 137): 
                «Art. 21 (Interventi soggetti ad  autorizzazione).  -
          1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: 
                  a)  La  rimozione  o  la  demolizione,  anche   con
          successiva ricostituzione, dei beni culturali; 
                  b)  lo  spostamento,  anche  temporaneo,  dei  beni
          culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3; 
                  c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte; 
                  d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e
          degli archivi  privati  per  i  quali  sia  intervenuta  la
          dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 , nonche' lo scarto
          di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con
          l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera  c),
          e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la
          dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ; 
                  e) il trasferimento ad altre persone giuridiche  di
          complessi organici di documentazione di  archivi  pubblici,
          nonche' di archivi privati per i quali sia  intervenuta  la
          dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 . 
                2. Lo spostamento di beni culturali,  dipendente  dal
          mutamento  di  dimora  o  di   sede   del   detentore,   e'
          preventivamente denunciato al  soprintendente,  che,  entro
          trenta  giorni  dal  ricevimento   della   denuncia,   puo'
          prescrivere  le  misure  necessarie  perche'  i  beni   non
          subiscano danno dal trasporto. 
                3. Lo spostamento degli archivi correnti dello  Stato
          e degli enti  ed  istituti  pubblici  non  e'  soggetto  ad
          autorizzazione, ma comporta l'obbligo di  comunicazione  al
          Ministero per le finalita' di cui all'articolo 18. 
                4.  Fuori  dei  casi  di  cui  ai  commi  precedenti,
          l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su  beni
          culturali   e'   subordinata    ad    autorizzazione    del
          soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni
          medesimi e' comunicato al soprintendente per  le  finalita'
          di cui all'articolo 20, comma 1. 
                5. L'autorizzazione e' resa su  progetto  o,  qualora
          sufficiente,  su   descrizione   tecnica   dell'intervento,
          presentati dal richiedente, e puo' contenere  prescrizioni.
          Se i lavori non iniziano entro  cinque  anni  dal  rilascio
          dell'autorizzazione,   il   soprintendente   puo'   dettare
          prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in
          relazione al mutare delle tecniche di conservazione.» 
                «Art.  146  (Autorizzazione).  -  1.  I  proprietari,
          possessori o detentori a qualsiasi titolo  di  immobili  ed
          aree di interesse paesaggistico, tutelati  dalla  legge,  a
          termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a  termini
          degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d),  e  157,  non
          possono  distruggerli,  ne'  introdurvi  modificazioni  che
          rechino pregiudizio  ai  valori  paesaggistici  oggetto  di
          protezione. 
                2. I soggetti di cui al comma 1  hanno  l'obbligo  di
          presentare  alle  amministrazioni  competenti  il  progetto
          degli interventi  che  intendano  intraprendere,  corredato
          della prescritta documentazione, ed astenersi  dall'avviare
          i  lavori  fino  a   quando   non   ne   abbiano   ottenuta
          l'autorizzazione. 
                3.  La  documentazione  a  corredo  del  progetto  e'
          preordinata  alla   verifica   della   compatibilita'   fra
          interesse paesaggistico tutelato ed intervento  progettato.
          Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con  la
          Conferenza  Stato-regioni,  e  puo'  essere  aggiornata   o
          integrata con il medesimo procedimento. 
                4. L'autorizzazione  paesaggistica  costituisce  atto
          autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire  o
          agli     altri     titoli     legittimanti     l'intervento
          urbanistico-edilizio. Fuori dai casi  di  cui  all'articolo
          167,  commi  4  e  5,  l'autorizzazione  non  puo'   essere
          rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione,
          anche  parziale,  degli  interventi.  L'autorizzazione   e'
          efficace per un periodo di cinque anni,  scaduto  il  quale
          l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a
          nuova autorizzazione.  I  lavori  iniziati  nel  corso  del
          quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere
          conclusi entro e non oltre l'anno  successivo  la  scadenza
          del  quinquennio  medesimo.   Il   termine   di   efficacia
          dell'autorizzazione decorre  dal  giorno  in  cui  acquista
          efficacia il titolo edilizio eventualmente  necessario  per
          la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo  in
          ordine  al  rilascio  e  alla  conseguente   efficacia   di
          quest'ultimo  non  sia  dipeso  da  circostanze  imputabili
          all'interessato. 
                5. Sull'istanza di  autorizzazione  paesaggistica  si
          pronuncia  la  regione,  dopo  avere  acquisito  il  parere
          vincolante del soprintendente in relazione agli  interventi
          da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela  dalla
          legge o in base alla legge, ai sensi  del  comma  1,  salvo
          quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e  5.  Il  parere
          del  soprintendente,  all'esito   dell'approvazione   delle
          prescrizioni  d'uso  dei   beni   paesaggistici   tutelati,
          predisposte ai sensi degli  articoli  140,  comma  2,  141,
          comma 1, 141-bis e 143, comma  1,  lettere  b),  c)  e  d),
          nonche' della positiva verifica da parte del  Ministero  su
          richiesta   della   regione    interessata    dell'avvenuto
          adeguamento  degli  strumenti  urbanistici,  assume  natura
          obbligatoria non vincolante ed e' reso nel  rispetto  delle
          previsioni e delle prescrizioni  del  piano  paesaggistico,
          entro il termine di quarantacinque giorni  dalla  ricezione
          degli atti, decorsi i  quali  l'amministrazione  competente
          provvede sulla domanda di autorizzazione. 
                6. La regione esercita la funzione autorizzatoria  in
          materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di
          adeguate competenze tecnico-scientifiche e  idonee  risorse
          strumentali. Puo' tuttavia  delegarne  l'esercizio,  per  i
          rispettivi territori, a province, a forme associative e  di
          cooperazione fra enti locali come  definite  dalle  vigenti
          disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli  enti
          parco, ovvero a comuni, purche' gli  entidestinatari  della
          delega dispongano di strutture in grado  di  assicurare  un
          adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche'
          di garantire la differenziazione tra  attivita'  di  tutela
          paesaggistica ed esercizio di  funzioni  amministrative  in
          materia urbanistico-edilizia. 
                7.   L'amministrazione   competente    al    rilascio
          dell'autorizzazione   paesaggistica,   ricevuta   l'istanza
          dell'interessato, verifica se ricorrono i  presupposti  per
          l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei
          criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2,  141,
          comma 1, 141-bis e 143,  comma  1,  lettere  b)  c)  e  d).
          Qualora detti presupposti non ricorrano,  l'amministrazione
          verifica  se   l'istanza   stessa   sia   corredata   della
          documentazione  di  cui  al  comma  3,   provvedendo,   ove
          necessario, a richiedere  le  opportune  integrazioni  e  a
          svolgere gli accertamenti del caso. Entro  quaranta  giorni
          dalla ricezione  dell'istanza,  l'amministrazione  effettua
          gli  accertamenti  circa  la  conformita'   dell'intervento
          proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di
          dichiarazione   di   interesse   pubblico   e   nei   piani
          paesaggistici   e   trasmette    al    soprintendente    la
          documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola
          con una relazione  tecnica  illustrativa  nonche'  con  una
          proposta   di   provvedimento,    e    da'    comunicazione
          all'interessato    dell'inizio    del    procedimento     e
          dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai
          sensi delle vigenti disposizioni di  legge  in  materia  di
          procedimento amministrativo. 
                8. Il soprintendente rende il parere di cui al  comma
          5,  limitatamente  alla  compatibilita'  paesaggistica  del
          progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita'
          dello  stesso  alle  disposizioni   contenute   nel   piano
          paesaggistico  ovvero  alla  specifica  disciplina  di  cui
          all'articolo  140,   comma   2,   entro   il   termine   di
          quarantacinque  giorni  dalla  ricezione  degli  atti.   Il
          soprintendente, in caso di parere negativo,  comunica  agli
          interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi
          dell'articolo 10-bis della legge 7  agosto  1990,  n.  241.
          Entro   venti   giorni   dalla   ricezione   del    parere,
          l'amministrazione provvede in conformita'. 
                9.  Decorsi   inutilmente   sessanta   giorni   dalla
          ricezione degli atti da parte del soprintendente senza  che
          questi abbia reso il prescritto  parere,  l'amministrazione
          competente     provvede     comunque     sulla      domanda
          diautorizzazione. 
                10.   Decorso   inutilmente   il   termine   indicato
          all'ultimo periodo del comma 8 senza che  l'amministrazione
          si   sia   pronunciata,   l'interessato   puo'   richiedere
          l'autorizzazione in via sostitutiva alla  regione,  che  vi
          provvede, anche mediante  un  commissario  ad  acta,  entro
          sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la
          regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6  al
          rilascio  dell'autorizzazione  paesaggistica,  e  sia  essa
          stessa inadempiente,  la  richiesta  del  rilascio  in  via
          sostitutiva e' presentata al soprintendente. 
                11. L'autorizzazione paesaggistica [diventa  efficace
          decorsi trenta giorni dal suo rilascio  ed]  e'  trasmessa,
          senza indugio, alla soprintendenza che ha  reso  il  parere
          nel corso del procedimento, nonche', unitamente allo stesso
          parere,  alla  regione  ovvero  agli  altri  enti  pubblici
          territoriali interessati e, ove esistente,  all'ente  parco
          nel cui territorio si trova l'immobile o l'area  sottoposti
          al vincolo. 
                12. L'autorizzazione  paesaggistica  e'  impugnabile,
          con ricorso al tribunale  amministrativo  regionale  o  con
          ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle
          associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
          sensi delle vigenti disposizioni di  legge  in  materia  di
          ambiente e danno ambientale, e daqualsiasi  altro  soggetto
          pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le
          ordinanze del Tribunale  amministrativo  regionale  possono
          essere  appellate  dai  medesimi  soggetti,  anche  se  non
          abbiano proposto ricorso di primo grado 
                13.  Presso  ogni   amministrazione   competente   al
          rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e' istituito  un
          elenco delle autorizzazioni rilasciate,  aggiornato  almeno
          ogni trenta giorni e liberamente consultabile,anche per via
          telematica, in cui e'  indicata  la  data  di  rilascio  di
          ciascuna autorizzazione, con la annotazione  sintetica  del
          relativo   oggetto.   Copia   dell'elenco   e'    trasmessa
          trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
          dell'esercizio delle funzioni di vigilanza. 
                14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si  applicano
          anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione
          di cave e torbiere nonche' per le  attivita'  minerarie  di
          ricerca  ed  estrazione   incidenti   sui   beni   di   cui
          all'articolo 134. 
                15. 
                16. Dall'attuazione del presente articolo non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.» 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  6  del
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380  (Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia edilizia): 
                «Art. 6 (L) - (Attivita' edilizia libera). - 1. Fatte
          salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali,
          e comunque nel rispetto delle altre  normative  di  settore
          aventi incidenza sulla disciplina  dell'attivita'  edilizia
          e, in particolare, delle norme antisismiche, di  sicurezza,
          antincendio,   igienico-sanitarie,   di   quelle   relative
          all'efficienza   energetica,   di   tutela   dal    rischio
          idrogeologico, nonche'  delle  disposizioni  contenute  nel
          codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  i  seguenti
          interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: 
                  a) gli interventi di manutenzione ordinaria di  cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera a); 
                  a-bis) gli interventi di installazione delle  pompe
          di calore  aria-aria  di  potenza  termica  utile  nominale
          inferiore a 12 Kw; 
                  b)  gli  interventi   volti   all'eliminazione   di
          barriere   architettoniche   che    non    comportino    la
          realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che
          alterino la sagoma dell'edificio; 
                  c) le opere temporanee per attivita' di ricerca nel
          sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione
          di  attivita'  di  ricerca  di  idrocarburi,  e  che  siano
          eseguite in aree esterne al centro edificato; 
                  d) i movimenti  di  terra  strettamente  pertinenti
          all'esercizio  dell'attivita'  agricola   e   le   pratiche
          agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi  su  impianti
          idraulici agrari; 
                  e)  le  serre  mobili  stagionali,  sprovviste   di
          strutture  in   muratura,   funzionali   allo   svolgimento
          dell'attivita' agricola; 
                  e-bis) le  opere  stagionali  e  quelle  dirette  a
          soddisfare obiettive esigenze,  contingenti  e  temporanee,
          purche'  destinate  ad  essere  immediatamente  rimosse  al
          cessare della temporanea necessita' e, comunque,  entro  un
          termine non superiore a centottanta giorni comprensivo  dei
          tempi di allestimento e smontaggio  del  manufatto,  previa
          comunicazione  di  avvio  dei  lavori   all'amministrazione
          comunale; 
                  e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura  di
          spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute
          entro  l'indice  di  permeabilita',  ove  stabilito   dallo
          strumento   urbanistico   comunale,   ivi    compresa    la
          realizzazione di intercapedini interamente interrate e  non
          accessibili,  vasche  di  raccolta  delle   acque,   locali
          tombati; 
                  e-quater)  i  pannelli  solari,   fotovoltaici,   a
          servizio degli edifici, da realizzare  al  di  fuori  della
          zona A) di  cui  al  decreto  del  Ministro  per  i  lavori
          pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; 
                  e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro  e
          gli elementi  di  arredo  delle  aree  pertinenziali  degli
          edifici." 
              - Si riporta il testo  del  comma  3  dell'art.  3  del
          citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281: 
                  «Art. 3 (Intese). - 1. - 2. (Omissis) 
                3.  Quando  un'intesa  espressamente  prevista  dalla
          legge non e' raggiunta  entro  trenta  giorni  dalla  prima
          seduta della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'
          posto all'ordine del  giorno,  il  Consiglio  dei  Ministri
          provvede con deliberazione motivata.» 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 5. 
              - Si riporta il testo del  comma  5  dell'art.  10  del
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120
          (Misure urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione
          digitale), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 10 (Semplificazioni e altre misure  in  materia
          edilizia). - 1. - 4-bis. (Omissis) 
                5. Non e' subordinata alle autorizzazioni di cui agli
          articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del  Codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
          gennaio 2004, n.  42,  la  posa  in  opera  di  elementi  o
          strutture amovibili sulle  aree  di  cui  all'articolo  10,
          comma 4, lettera g), del medesimo Codice,  fatta  eccezione
          per le pubbliche piazze, le vie o gli spazi  aperti  urbani
          prospicienti  a  siti  archeologici  o  ad  altri  beni  di
          eccezionale valore storico o  artistico.  Con  decreto  del
          Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali  e  per  il
          turismo, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono  definite  le  modalita'  di  attuazione  del
          presente comma.»