Art. 9 quinquies 
 
Estensione della  proroga  del  termine  di  versamento  del  secondo
  acconto per i  soggetti  che  applicano  gli  indici  sintetici  di
  affidabilita' fiscale 
 
  1. Nei confronti dei soggetti che esercitano  attivita'  economiche
per  le  quali  sono  stati  approvati  gli   indici   sintetici   di
affidabilita' fiscale, individuati dall'articolo  98,  comma  1,  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, operanti nei  settori  economici
riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2,
aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree  del  territorio
nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un
livello di rischio alto, individuate con le  ordinanze  del  Ministro
della salute adottate  ai  sensi  dell'articolo  3  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  3  novembre  2020   e
dell'articolo  19-bis  del   presente   decreto,   ovvero   esercenti
l'attivita' di gestione  di  ristoranti  nelle  aree  del  territorio
nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata gravita' e da un
livello di rischio alto, individuate con le  ordinanze  del  Ministro
della salute adottate  ai  sensi  dell'articolo  2  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  3  novembre  2020   e
dell'articolo 19-bis del presente decreto, la proroga  al  30  aprile
2021 del termine relativo al versamento della seconda  o  unica  rata
dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita'  produttive  (IRAP),  dovuto  per  il   periodo   d'imposta
successivo  a  quello  in  corso  al  31  dicembre   2019,   prevista
dall'articolo 98, comma 1, del decreto-legge  n.  104  del  2020,  si
applica indipendentemente  dalla  diminuzione  del  fatturato  o  dei
corrispettivi indicata nel comma 2 del medesimo articolo 98.  Non  si
fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  valutati  in  35,8
milioni di  euro  per  l'anno  2020,  conseguenti  all'ordinanza  del
Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  276  del  5  novembre  2020,  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 34. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  98   del   citato
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126: 
                «Art. 98  (Proroga  del  termine  di  versamento  del
          secondo acconto per i soggetti  che  applicano  gli  indici
          sintetici di affidabilita' fiscale). - 1.  Per  i  soggetti
          che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati
          approvati gli indici sintetici di affidabilita'  fiscale  e
          che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore
          al limite  stabilito,  per  ciascun  indice,  dal  relativo
          decreto di approvazione del Ministro dell'economia e  delle
          finanze e' prorogato  al  30  aprile  2021  il  termine  di
          versamento della seconda o unica  rata  dell'acconto  delle
          imposte sui redditi e  dell'IRAP,  dovuto  per  il  periodo
          d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
          La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai
          soggetti di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  27  giugno  2020,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2020,  n.
          162. 
                2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano ai
          contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato
          o dei corrispettivi di almeno il 33  per  cento  nel  primo
          semestre  dell'anno  2020  rispetto  allo  stesso   periodo
          dell'anno precedente. 
                3.  Agli  oneri  derivanti  dal   presente   articolo
          valutati in 2.200 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si
          provvede ai sensi dell'articolo 114.» 
              - Per il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri 3 novembre 2020 si veda nei riferimenti  normativi
          all'art. 1.