art. 1 (commi 1-100)
 
Avvertenza: 
    Il  testo  delle   note   qui   pubblicato   e'   stato   redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai  sensi  dell'articolo
10,  comma  3-bis,  del  testo   unico   delle   disposizioni   sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle  quali
e' operato il rinvio. 
    Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti  legislativi
qui trascritti. 
 
                               Art. 1 
 
 
Risultati differenziali. Norme in materia di entrata  e  di  spesa  e
                 altre disposizioni. Fondi speciali 
 
    

+----------------------------------------+--------------------------+
|1. I livelli massimi del saldo netto da |Risultati differenziali   |
|finanziare, in termini di competenza e  |del bilancio dello Stato  |
|di cassa, e del ricorso al mercato      |                          |
|finanziario, in termini di competenza,  |                          |
|di cui all'articolo 21, comma 1-ter,    |                          |
|lettera a), della legge 31 dicembre     |                          |
|2009, n. 196, per gli anni 2021, 2022 e |                          |
|2023, sono indicati nell'allegato 1     |                          |
|annesso alla presente legge. I livelli  |                          |
|del ricorso al mercato si intendono al  |                          |
|netto delle operazioni effettuate al    |                          |
|fine di rimborsare prima della scadenza |                          |
|o di ristrutturare passivita'           |                          |
|preesistenti con ammortamento a carico  |                          |
|dello Stato.                            |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|2. Al fine di dare attuazione a         |Istituzione Fondo delega  |
|interventi in materia di riforma del    |riforma fiscale e fedelta'|
|sistema fiscale, nello stato di         |fiscale, assegno unico    |
|previsione del Ministero dell'economia e|                          |
|delle finanze e' istituito un Fondo con |                          |
|una dotazione di 8.000 milioni di euro  |                          |
|per l'anno 2022 e di 7.000 milioni di   |                          |
|euro annui a decorrere dall'anno 2023,  |                          |
|di cui una quota non inferiore a 5.000  |                          |
|milioni di euro e non superiore a 6.000 |                          |
|milioni di euro a decorrere dall'anno   |                          |
|2022 e' destinata all'assegno universale|                          |
|e servizi alla famiglia. I predetti     |                          |
|interventi sono disposti con appositi   |                          |
|provvedimenti normativi, a valere sulle |                          |
|risorse del Fondo di cui al primo       |                          |
|periodo.                                |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|3. Al Fondo di cui al comma 2 sono      |Ulteriore modalita' di    |
|destinate altresi', a decorrere         |alimentazione finanziaria |
|dall'anno 2022, fermo restando il       |del Fondo delega riforma  |
|rispetto degli obiettivi programmatici  |fiscale e fedelta'        |
|di finanza pubblica, risorse stimate    |fiscale, assegno unico    |
|come maggiori entrate permanenti        |                          |
|derivanti dal miglioramento             |                          |
|dell'adempimento spontaneo.             |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|4. In ciascun anno, ai fini della       |Fondo delega riforma      |
|determinazione delle risorse di cui al  |fiscale e fedelta'        |
|comma 3, si considerano le maggiori     |fiscale, assegno unico:   |
|entrate derivanti dal miglioramento     |modalita' applicative     |
|dell'adempimento spontaneo che sono     |                          |
|indicate, con riferimento al terzo anno |                          |
|precedente alla predisposizione della   |                          |
|legge di bilancio, nell'aggiornamento   |                          |
|della Relazione sull'economia non       |                          |
|osservata e sull'evasione fiscale e     |                          |
|contributiva, redatta ai sensi          |                          |
|dell'articolo 10-bis.1, comma 3, della  |                          |
|legge 31 dicembre 2009, n. 196,         |                          |
|introdotto dall'articolo 2 del decreto  |                          |
|legislativo 24 settembre 2015, n. 160.  |                          |
|Le maggiori entrate di cui al periodo   |                          |
|precedente sono considerate permanenti  |                          |
|se per i tre anni successivi a quello   |                          |
|oggetto di quantificazione, la somma    |                          |
|algebrica della stima della variazione  |                          |
|delle entrate derivanti in ciascun anno |                          |
|dal miglioramento dell'adempimento      |                          |
|spontaneo risulta non negativa. Qualora |                          |
|tale somma algebrica risulti negativa,  |                          |
|l'ammontare delle maggiori entrate      |                          |
|permanenti e' dato dalla differenza, se |                          |
|positiva, tra l'ammontare delle maggiori|                          |
|entrate di cui al primo periodo e il    |                          |
|valore negativo della somma algebrica   |                          |
|della variazione delle entrate da       |                          |
|miglioramento dell'adempimento spontaneo|                          |
|stimata con riferimento ai tre anni     |                          |
|successivi. Se la differenza di cui al  |                          |
|periodo precedente e' negativa o pari a |                          |
|zero, l'ammontare delle maggiori entrate|                          |
|permanenti e' pari a zero.              |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|5. Nel rispetto degli obiettivi         |Fondo delega riforma      |
|programmatici di finanza pubblica, la   |fiscale e fedelta'        |
|Nota di aggiornamento al documento di   |fiscale, assegno unico:   |
|economia e finanza indica la quota delle|DEF e NADEF               |
|maggiori entrate permanenti rispetto    |                          |
|alle previsioni tendenziali formulate   |                          |
|per il Documento di economia e finanza  |                          |
|derivanti dal miglioramento             |                          |
|dell'adempimento spontaneo e determinate|                          |
|ai sensi del comma 4, da destinare al   |                          |
|Fondo di cui al comma 2. Per le regioni |                          |
|a statuto speciale e per le province    |                          |
|autonome di Trento e di Bolzano resta   |                          |
|fermo quanto previsto dai rispettivi    |                          |
|statuti speciali e dalle relative norme |                          |
|di attuazione, e le maggiori entrate    |                          |
|permanenti rimangono acquisite ai       |                          |
|rispettivi bilanci, nelle quote previste|                          |
|dai predetti statuti speciali.          |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|6. A decorrere dall'anno 2022, i commi  |Abrogazione Fondo per la  |
|da 431 a 435 dell'articolo 1 della legge|riduzione della pressione |
|27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati.|fiscale                   |
+----------------------------------------+--------------------------+
|7. Il Fondo assegno universale e servizi|Incremento del Fondo      |
|alla famiglia e altre misure correlate, |assegno universale e      |
|di cui al comma 339 dell'articolo 1     |servizi alla famiglia     |
|della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e'|                          |
|incrementato di 3.012,1 milioni di euro |                          |
|per l'anno 2021.                        |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|8. All'articolo 2 del decreto-legge 5   |Stabilizzazione detrazione|
|febbraio 2020, n. 3, convertito, con    |lavoro dipendente         |
|modificazioni, dalla legge 2 aprile     |                          |
|2020, n. 21, sono apportate le seguenti |                          |
|modifiche:                              |                          |
|   1) al comma 1, dopo la parola        |                          |
|"spetta" sono inserite le seguenti: ",  |                          |
|per le prestazioni rese dal 1° luglio   |                          |
|2020 al 31 dicembre 2020,"              |                          |
|   2) il comma 2 e' sostituito dal      |                          |
|seguente: "2. In vista di una revisione |                          |
|strutturale del sistema delle detrazioni|                          |
|fiscali, l'ulteriore detrazione di cui  |                          |
|al comma 1 spetta, per le prestazioni   |                          |
|rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti  |                          |
|importi:                                |                          |
|    a) 960 euro, aumentata del prodotto |                          |
|tra 240 euro e l'importo corrispondente |                          |
|al rapporto tra 35.000 euro, diminuito  |                          |
|del reddito complessivo, e 7.000 euro,  |                          |
|se l'ammontare del reddito complessivo  |                          |
|e' superiore a 28.000 euro ma non a     |                          |
|35.000 euro                             |                          |
|    b) 960 euro, se il reddito          |                          |
|complessivo e' superiore a 35.000 euro  |                          |
|ma non a 40.000 euro; la detrazione     |                          |
|spetta per la parte corrispondente al   |                          |
|rapporto tra l'importo di 40.000 euro,  |                          |
|diminuito del reddito complessivo, e    |                          |
|l'importo di 5.000 euro."               |                          |
|   3) al comma 3, le parole "di cui al  |                          |
|comma 1", ovunque ricorrano, sono       |                          |
|sostituite dalle seguenti: "di cui ai   |                          |
|commi 1 e 2".».                         |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|9. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma|Riduzione del Fondo per la|
|7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,|riduzione del carico      |
|e' ridotto di 1.150 milioni di euro     |fiscale sui lavoratori    |
|nell'anno 2021 e di 1.426 milioni di    |dipendenti                |
|euro annui a decorrere dall'anno 2022.  |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|10. Per le nuove assunzioni a tempo     |Sgravi contributivi per   |
|indeterminato e per le trasformazioni   |favorire l'occupazione    |
|dei contratti a tempo determinato in    |giovanile: periodo massimo|
|contratti a tempo indeterminato         |di 36 mesi                |
|effettuate nel biennio 2021-2022, al    |                          |
|fine di promuovere l'occupazione        |                          |
|giovanile stabile, l'esonero            |                          |
|contributivo di cui all'articolo 1,     |                          |
|commi da 100 a 105 e 107, della legge 27|                          |
|dicembre 2017, n. 205, e' riconosciuto  |                          |
|nella misura del 100 per cento, per un  |                          |
|periodo massimo di trentasei mesi, nel  |                          |
|limite massimo di importo pari a 6.000  |                          |
|euro annui, con riferimento ai soggetti |                          |
|che alla data della prima assunzione    |                          |
|incentivata ai sensi del presente       |                          |
|articolo non abbiano compiuto il        |                          |
|trentaseiesimo anno di eta'. Resta ferma|                          |
|l'aliquota di computo delle prestazioni |                          |
|pensionistiche.                         |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|11. L'esonero contributivo di cui al    |Sgravi contributivi per   |
|comma 10, ferme restando le condizioni  |favorire l'occupazione    |
|ivi previste, e' riconosciuto per un    |giovanile: periodo massimo|
|periodo massimo di quarantotto mesi ai  |di 48 mesi nelle regioni  |
|datori di lavoro privati che effettuino |Abruzzo, Molise, Campania,|
|assunzioni in una sede o unita'         |Basilicata, Sicilia,      |
|produttiva ubicata nelle seguenti       |Puglia, Calabria e        |
|regioni: Abruzzo, Molise, Campania,     |Sardegna                  |
|Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e |                          |
|Sardegna.                               |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|12. In deroga all'articolo 1, comma 104,|Sgravi contributivi per   |
|della legge 27 dicembre 2017, n. 205,   |favorire l'occupazione    |
|fermi restando i principi generali di   |giovanile: condizioni     |
|fruizione degli incentivi di cui        |(assenza di licenziamenti)|
|all'articolo 31 del decreto legislativo |                          |
|14 settembre 2015, n. 150, l'esonero    |                          |
|contributivo di cui al comma 10 spetta  |                          |
|ai datori di lavoro che non abbiano     |                          |
|proceduto, nei sei mesi precedenti      |                          |
|l'assunzione, ne' procedano, nei nove   |                          |
|mesi successivi alla stessa, a          |                          |
|licenziamenti individuali per           |                          |
|giustificato motivo oggettivo ovvero a  |                          |
|licenziamenti collettivi, ai sensi della|                          |
|legge 23 luglio 1991, n. 223, nei       |                          |
|confronti di lavoratori inquadrati con  |                          |
|la medesima qualifica nella stessa      |                          |
|unita' produttiva.                      |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|13. Le disposizioni di cui ai commi da  |Sgravi contributivi per   |
|10 a 15 non si applicano alle           |favorire l'occupazione    |
|prosecuzioni di contratto e alle        |giovanile: casi di        |
|assunzioni di cui all'articolo 1, commi |esclusione                |
|106 e 108, della legge 27 dicembre 2017,|                          |
|n. 205.                                 |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|14. Il beneficio previsto dai commi da  |Sgravi contributivi per   |
|10 a 15 e' concesso ai sensi della      |favorire l'occupazione    |
|sezione 3.1 della comunicazione della   |giovanile: preventiva     |
|Commissione europea C(2020) 1863 final, |autorizzazione Commissione|
|del 19 marzo 2020, recante un «Quadro   |europea                   |
|temporaneo per le misure di aiuto di    |                          |
|Stato a sostegno dell'economia          |                          |
|nell'attuale emergenza del COVID-19», e |                          |
|nei limiti e alle condizioni di cui alla|                          |
|medesima comunicazione. L'efficacia     |                          |
|delle disposizioni del presente articolo|                          |
|e' subordinata, ai sensi dell'articolo  |                          |
|108, paragrafo 3, del Trattato sul      |                          |
|funzionamento dell'Unione europea,      |                          |
|all'autorizzazione della Commissione    |                          |
|europea.                                |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|15. Alla copertura degli oneri derivanti|Sgravi contributivi per   |
|dai commi da 10 a 14 concorrono, per    |favorire l'occupazione    |
|200,9 milioni di euro per l'anno 2021 e |giovanile: copertura      |
|139,1 milioni di euro per l'anno 2022,  |finanziaria               |
|le risorse del Programma Next Generation|                          |
|EU.                                     |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|16. Per le assunzioni di donne          |Sgravio contributivo per  |
|lavoratrici effettuate nel biennio      |l'assunzione di donne     |
|2021-2022, in via sperimentale,         |                          |
|l'esonero contributivo di cui           |                          |
|all'articolo 4, commi da 9 a 11, della  |                          |
|legge 28 giugno 2012, n. 92, e'         |                          |
|riconosciuto nella misura del 100 per   |                          |
|cento nel limite massimo di importo pari|                          |
|a 6.000 euro annui.                     |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|17. Le assunzioni di cui al comma 16    |Sgravio contributivo per  |
|devono comportare un incremento         |l'assunzione di donne:    |
|occupazionale netto calcolato sulla base|condizione (incremento    |
|della differenza tra il numero dei      |occupazionale netto)      |
|lavoratori occupati rilevato in ciascun |                          |
|mese e il numero dei lavoratori         |                          |
|mediamente occupati nei dodici mesi     |                          |
|precedenti. Per i dipendenti con        |                          |
|contratto di lavoro a tempo parziale, il|                          |
|calcolo e' ponderato in base al rapporto|                          |
|tra il numero delle ore pattuite e il   |                          |
|numero delle ore che costituiscono      |                          |
|l'orario normale di lavoro dei          |                          |
|lavoratori a tempo pieno. L'incremento  |                          |
|della base occupazionale e' considerato |                          |
|al netto delle diminuzioni del numero   |                          |
|degli occupati verificatesi in societa' |                          |
|controllate o collegate ai sensi        |                          |
|dell'articolo 2359 del codice civile o  |                          |
|facenti capo, anche per interposta      |                          |
|persona, allo stesso soggetto.          |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|18. Il beneficio previsto dai commi da  |Sgravio contributivo per  |
|16 a 19 e' concesso ai sensi della      |l'assunzione di donne:    |
|sezione 3.1 della comunicazione della   |preventiva autorizzazione |
|Commissione europea C(2020) 1863 final, |Commissione europea       |
|del 19 marzo 2020, recante un «Quadro   |                          |
|temporaneo per le misure di aiuto di    |                          |
|Stato a sostegno dell'economia          |                          |
|nell'attuale emergenza del COVID-19» e  |                          |
|nei limiti e alle condizioni di cui alla|                          |
|medesima comunicazione. L'efficacia     |                          |
|delle disposizioni del presente articolo|                          |
|e' subordinata, ai sensi dell'articolo  |                          |
|108, paragrafo 3, del Trattato sul      |                          |
|funzionamento dell'Unione europea,      |                          |
|all'autorizzazione della Commissione    |                          |
|europea.                                |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|19. Alla copertura degli oneri derivanti|Sgravio contributivo per  |
|dai commi da 16 a 18 si provvede, per   |l'assunzione di donne:    |
|37,5 milioni di euro per l'anno 2021 e  |copertura finanziaria     |
|88,5 milioni di euro per l'anno 2022,   |                          |
|con le risorse del Programma Next       |                          |
|Generation EU.                          |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|20. Al fine di ridurre gli effetti      |Fondo per l'esonero dal   |
|negativi causati dall'emergenza         |pagamento dei contributi  |
|epidemiologica da COVID-19 sul reddito  |previdenziali dei         |
|dei lavoratori autonomi e dei           |lavoratori autonomi, dei  |
|professionisti e di favorire la ripresa |liberi professionisti e   |
|della loro attivita', e' istituito,     |del personale sanitario o |
|nello stato di previsione del Ministero |sociosanitario gia' in    |
|del lavoro e delle politiche sociali, il|quiescenza                |
|Fondo per l'esonero dai contributi      |                          |
|previdenziali dovuti dai lavoratori     |                          |
|autonomi e dai professionisti, con una  |                          |
|dotazione finanziaria iniziale di 1.000 |                          |
|milioni di euro per l'anno 2021, che    |                          |
|costituisce il relativo limite di spesa,|                          |
|destinata a finanziare l'esonero        |                          |
|parziale dal pagamento dei contributi   |                          |
|previdenziali dovuti dai lavoratori     |                          |
|autonomi e dai professionisti iscritti  |                          |
|alle gestioni previdenziali             |                          |
|dell'Istituto nazionale della previdenza|                          |
|sociale (INPS) e dai professionisti     |                          |
|iscritti agli enti gestori di forme     |                          |
|obbligatorie di previdenza e assistenza |                          |
|di cui al decreto legislativo 30 giugno |                          |
|1994, n. 509, e al decreto legislativo  |                          |
|10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano   |                          |
|percepito nel periodo d'imposta 2019 un |                          |
|reddito complessivo non superiore a     |                          |
|50.000 euro e abbiano subito un calo del|                          |
|fatturato o dei corrispettivi nell'anno |                          |
|2020 non inferiore al 33 per cento      |                          |
|rispetto a quelli dell'anno 2019. Sono  |                          |
|esclusi dall'esonero i premi dovuti     |                          |
|all'Istituto nazionale per              |                          |
|l'assicurazione contro gli infortuni sul|                          |
|lavoro (INAIL).                         |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|21. Con uno o piu' decreti del Ministro |Modalita' attuative per   |
|del lavoro e delle politiche sociali, di|impiego risorse del Fondo |
|concerto con il Ministro dell'economia e|per l'esonero dal         |
|delle finanze, da adottare entro        |pagamento dei contributi  |
|sessanta giorni dalla data di entrata in|previdenziali dei         |
|vigore della presente legge, sono       |lavoratori autonomi, dei  |
|definiti i criteri e le modalita' per la|liberi professionisti e   |
|concessione dell'esonero di cui al comma|del personale sanitario o |
|20 nonche' la quota del limite di spesa |sociosanitario gia' in    |
|di cui al comma 20 da destinare, in via |quiescenza                |
|eccezionale, ai professionisti iscritti |                          |
|agli enti gestori di forme obbligatorie |                          |
|di previdenza e assistenza di cui al    |                          |
|decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  |                          |
|509, e al decreto legislativo 10        |                          |
|febbraio 1996, n. 103, e i relativi     |                          |
|criteri di ripartizione. A valere sulle |                          |
|risorse di cui al comma 20 sono altresi'|                          |
|esonerati dal pagamento dei contributi  |                          |
|previdenziali i medici, gli infermieri e|                          |
|gli altri professionisti e operatori di |                          |
|cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3,   |                          |
|gia' collocati in quiescenza e assunti  |                          |
|per l'emergenza derivante dalla         |                          |
|diffusione del COVID-19.                |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|22. Gli enti previdenziali di cui ai    |Monitoraggio utilizzo     |
|commi 20 e 21 provvedono al monitoraggio|risorse del Fondo per     |
|del rispetto dei limiti di spesa di cui |l'esonero dal pagamento   |
|ai medesimi commi 20 e 21 e comunicano i|dei contributi            |
|risultati di tale attivita' al Ministero|previdenziali dei         |
|del lavoro e delle politiche sociali e  |lavoratori autonomi, dei  |
|al Ministero dell'economia e delle      |liberi professionisti e   |
|finanze. Qualora dal predetto           |del personale sanitario o |
|monitoraggio emerga il verificarsi di   |sociosanitario gia' in    |
|scostamenti, anche in via prospettica,  |quiescenza                |
|rispetto al predetto limite di spesa,   |                          |
|non sono adottati altri provvedimenti di|                          |
|concessione dell'esonero.               |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|23. Al fine di sostenere il rientro al  |Conciliazione vita-lavoro:|
|lavoro delle lavoratrici madri e di     |incremento del Fondo per  |
|favorire la conciliazione dei tempi di  |le politiche della        |
|lavoro e dei tempi di cura della        |famiglia per favorire il  |
|famiglia, il Fondo di cui all'articolo  |rientro al lavoro delle   |
|19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio |madri lavoratrici dopo il |
|2006, n. 223, convertito, con           |parto                     |
|modificazioni, dalla legge 4 agosto     |                          |
|2006, n. 248, per l'anno 2021, e'       |                          |
|incrementato di 50 milioni di euro, da  |                          |
|destinare al sostegno e alla            |                          |
|valorizzazione delle misure             |                          |
|organizzative adottate dalle imprese per|                          |
|favorire il rientro al lavoro delle     |                          |
|lavoratrici madri dopo il parto.        |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|24. Con decreto del Ministro per le pari|Modalita' attuative per   |
|opportunita' e la famiglia, di concerto |impiego risorse del Fondo |
|con il Ministro dell'economia e delle   |per le politiche della    |
|finanze, previa intesa in sede di       |famiglia                  |
|Conferenza unificata, ai sensi          |                          |
|dell'articolo 8 del decreto legislativo |                          |
|28 agosto 1997, n. 281, sono definite le|                          |
|modalita' di attribuzione delle risorse |                          |
|di cui al comma 23.                     |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|25. All'articolo 4, comma 24, lettera   |Estensione del congedo di |
|a), della legge 28 giugno 2012, n. 92,  |paternita' obbligatorio e |
|dopo le parole: «nascita del figlio»    |facoltativo ai casi di    |
|sono aggiunte le seguenti: «, anche in  |morte perinatale          |
|caso di morte perinatale».              |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|26. Al comma 1250 dell'articolo 1 della |Interventi a sostegno ai  |
|legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la |genitori per il lutto per |
|lettera i) e' aggiunta la seguente:     |la perdita di un figlio   |
|«i-bis) interventi per il sostegno ai   |                          |
|genitori nei casi di morte del figlio.  |                          |
|Per le finalita' di cui alla presente   |                          |
|lettera, il Fondo di cui all'articolo   |                          |
|19, comma 1, del decreto- legge 4 luglio|                          |
|2006, n. 223, convertito, con           |                          |
|modificazioni, dalla legge 4 agosto     |                          |
|2006, n. 248, per l'anno 2021, e'       |                          |
|incrementato di 500.000 euro per l'anno |                          |
|2021, da destinare al finanziamento     |                          |
|delle associazioni che svolgono         |                          |
|attivita' di assistenza psicologica o   |                          |
|psicosociologica a favore dei genitori  |                          |
|che subiscono gravi disagi sociali e    |                          |
|psicologici in conseguenza della morte  |                          |
|del figlio».                            |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|27. Al fine di garantire e implementare |Implementazione della     |
|la presenza negli istituti penitenziari |presenza negli istituti   |
|di professionalita' psicologiche esperte|penitenziari di           |
|per il trattamento intensificato        |professionalita'          |
|cognitivo-comportamentale nei confronti |psicologiche              |
|degli autori di reati contro le donne e |                          |
|per la prevenzione della recidiva, e'   |                          |
|autorizzata la spesa di 2 milioni di    |                          |
|euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 |                          |
|e 2023.                                 |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|28. Per le finalita' di cui all'articolo|Incremento del fondo per  |
|105-bis del decreto-legge 19 maggio     |le politiche relative ai  |
|2020, n. 34, convertito, con            |diritti e alle pari       |
|modificazioni, dalla legge 17 luglio    |opportunita' a favore     |
|2020, n. 77, il Fondo di cui            |delle donne in condizione |
|all'articolo 19, comma 3, del           |di maggiore               |
|decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,    |vulnerabilita', nonche'   |
|convertito, con modificazioni, dalla    |per le donne vittime di   |
|legge 4 agosto 2006, n. 248, e'         |violenza in condizione di |
|incrementato di 2 milioni di euro per   |poverta'                  |
|ciascuno degli anni 2021 e 2022.        |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|29. Per le assunzioni effettuate a      |Giornalisti lavoratori    |
|decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine  |dipendenti e INPGI: sgravi|
|di garantire ai lavoratori assicurati a |o esoneri contributivi    |
|fini previdenziali presso l'Istituto    |                          |
|nazionale di previdenza dei giornalisti |                          |
|italiani «Giovanni Amendola» (INPGI)    |                          |
|piena ed effettiva parita' di           |                          |
|trattamento rispetto agli altri         |                          |
|lavoratori dipendenti, le disposizioni  |                          |
|legislative statali recanti incentivi   |                          |
|alla salvaguardia o all'incremento      |                          |
|dell'occupazione riconosciuti in favore |                          |
|dei datori di lavoro per la generalita' |                          |
|dei settori economici sotto forma di    |                          |
|sgravi o esoneri contributivi si        |                          |
|applicano, salvo diversa previsione di  |                          |
|legge, ai dipendenti iscritti alla      |                          |
|gestione sostitutiva dell'INPGI con     |                          |
|riferimento alla contribuzione per essi |                          |
|dovuta. Il relativo onere e' posto a    |                          |
|carico del bilancio dello Stato, a      |                          |
|titolo di fiscalizzazione. L'INPGI invia|                          |
|al Ministero del lavoro e delle         |                          |
|politiche sociali, a cadenza semestrale,|                          |
|un apposito rendiconto ai fini del      |                          |
|rimborso dei relativi oneri. Ai fini    |                          |
|degli adempimenti previsti dal Registro |                          |
|nazionale sugli aiuti di Stato, l'INPGI |                          |
|assume la funzione di amministrazione   |                          |
|concedente e come tale provvede al      |                          |
|monitoraggio, per quanto di competenza, |                          |
|in coerenza con quanto previsto dalla   |                          |
|comunicazione della Commissione europea |                          |
|C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo   |                          |
|per le misure di aiuto di Stato a       |                          |
|sostegno dell'economia nell'attuale     |                          |
|emergenza del COVID-19», pubblicata     |                          |
|nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione    |                          |
|europea C 091I del 20 marzo 2020.       |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|30. Al fine di fronteggiare i maggiori  |Copertura finanziaria per |
|oneri di assistenza derivanti dalla     |gli oneri relativi ai     |
|crisi economica e occupazionale         |trattamenti di            |
|conseguente alla diffusione             |integrazione salariale,   |
|dell'epidemia di COVID-19 e di favorire |solidarieta' e            |
|il riequilibrio della gestione          |disoccupazione erogati    |
|previdenziale sostitutiva dell' INPGI,  |dall'INPGI                |
|fino al 31 dicembre 2021 e' posto a     |                          |
|carico del bilancio dello Stato, a      |                          |
|titolo di fiscalizzazione, l'onere,     |                          |
|comprensivo delle quote di contribuzione|                          |
|figurativa accreditate, sostenuto       |                          |
|dall'INPGI per i trattamenti di cassa   |                          |
|integrazione, solidarieta' e            |                          |
|disoccupazione erogati in favore degli  |                          |
|iscritti nei limiti e con le modalita'  |                          |
|previsti dalla legge ovvero dai         |                          |
|regolamenti dell'Istituto vigenti alla  |                          |
|data di entrata in vigore della presente|                          |
|legge. L'INPGI invia al Ministero del   |                          |
|lavoro e delle politiche sociali, con   |                          |
|cadenza semestrale, un rendiconto sulla |                          |
|base del quale e' disposto il rimborso  |                          |
|dei relativi oneri, al netto del gettito|                          |
|contributivo derivante dalle            |                          |
|corrispondenti aliquote contributive    |                          |
|versato all'INPGI dai soggetti          |                          |
|obbligati, che resta acquisito dal      |                          |
|predetto Istituto a titolo di           |                          |
|compensazione. Qualora l'ammontare del  |                          |
|predetto gettito risulti superiore      |                          |
|all'onere sostenuto dall'INPGI, la      |                          |
|differenza resta acquisita presso il    |                          |
|medesimo Istituto a titolo di acconto in|                          |
|compensazione a valere sul semestre     |                          |
|successivo, fermo restando l'obbligo di |                          |
|conguaglio a saldo finale, a credito o a|                          |
|debito, alla data del 31 dicembre 2021. |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|31. Al fine di consentire la piena ed   |Riequilibro finanziario   |
|effettiva attuazione delle misure di    |dell'INPGI e sospensione  |
|riforma volte al riequilibrio della     |termini per eventuale     |
|gestione previdenziale sostitutiva dell'|commissariamento          |
|INPGI, il termine di cui all'articolo   |                          |
|16-quinquies, comma 2, secondo periodo, |                          |
|del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,|                          |
|convertito, con modificazioni, dalla    |                          |
|legge 28 giugno 2019, n. 58, e'         |                          |
|prorogato al 30 giugno 2021. Fino alla  |                          |
|stessa data e' sospesa, con riferimento |                          |
|alla sola gestione sostitutiva          |                          |
|dell'INPGI, l'efficacia delle           |                          |
|disposizioni del comma 4 dell'articolo 2|                          |
|del decreto legislativo 30 giugno 1994, |                          |
|n. 504.                                 |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|32. L'INPGI, a sostegno dell'efficacia  |Adozione da parte di INPGI|
|degli interventi di cui al comma 29,    |di ulteriori misure       |
|nell'ambito dell'autonomia              |necessarie per il         |
|organizzativa, gestionale e contabile   |riequilibrio della        |
|prevista dal decreto legislativo 30     |gestione sostitutiva      |
|giugno 1994, n. 509, adotta le ulteriori|                          |
|misure necessarie per il riequilibrio   |                          |
|della gestione sostitutiva              |                          |
|dell'assicurazione generale obbligatoria|                          |
|da sottoporre alla vigilanza statale ai |                          |
|sensi del medesimo decreto legislativo. |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|33. All'articolo 1, comma 503, della    |Esonero contributivo      |
|legge 27 dicembre 2019, n. 160, le      |giovani coltivatori       |
|parole: «e il 31 dicembre 2020» sono    |diretti                   |
|sostituite dalle seguenti: «e il 31     |e imprenditori agricoli   |
|dicembre 2021».                         |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|34. Al fine di garantire la             |Sgravi contributivi nel   |
|sostenibilita' della riforma del lavoro |settore dello sport       |
|sportivo, e' istituito nello stato di   |dilettantistico           |
|previsione del Ministero dell'economia e|                          |
|delle finanze un apposito fondo, con    |                          |
|dotazione di 50 milioni di euro per     |                          |
|l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per |                          |
|l'anno 2022, per finanziare nei predetti|                          |
|limiti l'esonero, anche parziale, dal   |                          |
|versamento dei contribuiti previdenziali|                          |
|a carico delle federazioni sportive     |                          |
|nazionali, discipline sportive          |                          |
|associate, enti di promozione sportiva, |                          |
|associazioni e societa' sportive        |                          |
|dilettantistiche, con esclusione dei    |                          |
|premi e dei contributi dovuti           |                          |
|all'Istituto nazionale per              |                          |
|l'assicurazione contro gli infortuni sul|                          |
|lavoro (INAIL), relativamente ai        |                          |
|rapporti di lavoro sportivo instaurati  |                          |
|con atleti, allenatori, istruttori,     |                          |
|direttori tecnici, direttori sportivi,  |                          |
|preparatori atletici e direttori di     |                          |
|gara.                                   |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|35. L'esonero di cui al comma 34 e'     |Cumulabilita' degli sgravi|
|cumulabile con altri esoneri o riduzioni|contributi per il settore |
|delle aliquote di finanziamento previsti|dello sport               |
|dalla normativa vigente, nei limiti     |dilettantistico           |
|della contribuzione previdenziale       |                          |
|dovuta.                                 |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|36. Per le federazioni sportive         |Sospensione dei versamenti|
|nazionali, gli enti di promozione       |per le federazioni        |
|sportiva e le associazioni e societa'   |sportive nazionali, gli   |
|sportive professionistiche e            |enti di promozione        |
|dilettantistiche che hanno il domicilio |sportiva e le associazioni|
|fiscale, la sede legale o la sede       |e societa' sportive       |
|operativa nel territorio dello Stato e  |professionistiche e       |
|operano nell'ambito di competizioni     |dilettantistiche dal 1°   |
|sportive in corso di svolgimento ai     |gennaio 2021 al 28        |
|sensi del decreto del Presidente del    |febbraio 2021             |
|Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, |                          |
|sono sospesi:                           |                          |
|a) i termini relativi ai versamenti     |                          |
|delle ritenute alla fonte, di cui agli  |                          |
|articoli 23 e 24 del decreto del        |                          |
|Presidente della Repubblica 29 settembre|                          |
|1973, n. 600, che i predetti soggetti   |                          |
|operano in qualita' di sostituti        |                          |
|d'imposta, dal 1° gennaio 2021 al 28    |                          |
|febbraio 2021                           |                          |
|b) i termini relativi agli adempimenti e|                          |
|ai versamenti dei contributi            |                          |
|previdenziali e assistenziali e dei     |                          |
|premi per l'assicurazione obbligatoria, |                          |
|dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 |                          |
|c) i termini dei versamenti relativi    |                          |
|all'imposta sul valore aggiunto in      |                          |
|scadenza nei mesi di gennaio e febbraio |                          |
|2021                                    |                          |
|d) i termini relativi ai versamenti     |                          |
|delle imposte sui redditi in scadenza   |                          |
|dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.|                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|37. I versamenti sospesi ai sensi del   |Ripresa dei versamenti    |
|comma 36 sono effettuati, senza         |sospesi per le federazioni|
|applicazione di sanzioni e interessi, in|sportive nazionali, gli   |
|un'unica soluzione entro il 30 maggio   |enti di promozione        |
|2021 o mediante rateizzazione fino a un |sportiva e le associazioni|
|massimo di ventiquattro rate mensili di |e societa' sportive       |
|pari importo, con il versamento della   |professionistiche e       |
|prima rata entro il 30 maggio 2021. I   |dilettantistiche anche    |
|versamenti relativi ai mesi di dicembre |mediante rateizzazione    |
|degli anni 2021 e 2022 devono essere    |                          |
|effettuati entro il giorno 16 di detti  |                          |
|mesi. Non si fa luogo al rimborso di    |                          |
|quanto gia' versato.                    |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|38. All'articolo 1, comma 44, della     |Esenzione IRPEF redditi   |
|legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono    |dominicali e agrari       |
|apportate le seguenti modificazioni:    |                          |
|a) al primo periodo, le parole: «2019 e |                          |
|2020» sono sostituite dalle seguenti:   |                          |
|«2019, 2020 e 2021»                     |                          |
|b) il secondo periodo e' soppresso.     |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|39. All'articolo 1, comma 506, della    |Proroga della possibilita'|
|legge 27 dicembre 2017, n. 205, le      |di innalzare le           |
|parole: «e 2020», ovunque ricorrono,    |percentuali di            |
|sono sostituite dalle seguenti: «, 2020 |compensazione applicabili |
|e 2021».                                |agli animali vivi delle   |
|                                        |specie bovina e suina     |
+----------------------------------------+--------------------------+
|40. La nozione di preparazioni          |Riduzione IVA preparazioni|
|alimentari di cui al numero 80) della   |alimentari                |
|tabella A, parte III, allegata al       |                          |
|decreto del Presidente della Repubblica |                          |
|26 ottobre 1972, n. 633, deve essere    |                          |
|interpretata nel senso che in essa      |                          |
|rientrano anche le cessioni di piatti   |                          |
|pronti e di pasti che siano stati cotti,|                          |
|arrostiti, fritti o altrimenti preparati|                          |
|in vista del loro consumo immediato,    |                          |
|della loro consegna a domicilio o       |                          |
|dell'asporto.                           |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|41. Per l'anno 2021, al fine di         |Imposta di registro minima|
|facilitare il processo di ricomposizione|per i terreni agricoli    |
|fondiaria, anche nella prospettiva di   |                          |
|una maggiore efficienza produttiva      |                          |
|nazionale, agli atti di trasferimento a |                          |
|titolo oneroso di terreni e relative    |                          |
|pertinenze, di valore economico         |                          |
|inferiore o uguale a 5.000 euro,        |                          |
|qualificati agricoli in base a strumenti|                          |
|urbanistici vigenti, posti in essere a  |                          |
|favore di coltivatori diretti e         |                          |
|imprenditori agricoli professionali,    |                          |
|iscritti nella relativa gestione        |                          |
|previdenziale e assistenziale, non si   |                          |
|applica l'imposta di registro fissa, di |                          |
|cui all'articolo 2, comma 4-bis, del    |                          |
|decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, |                          |
|convertito, con modificazioni, dalla    |                          |
|legge 26 febbraio 2010, n. 25.          |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|42. All'articolo 6, comma 2, del        |Regime fiscale di ristorni|
|decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,    |attribuiti ai soci di     |
|convertito, con modificazioni, dalla    |societa' cooperative:     |
|legge 15 giugno 2002, n. 112, sono      |facolta' di ridurre dal 26|
|aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  |per cento al 12,50 per    |
|«Per le somme attribuite ad aumento del |cento la ritenuta         |
|capitale sociale nei confronti di soci  |applicabile sulle somme   |
|persone fisiche, la cooperativa ha      |attribuite ad aumento del |
|facolta' di applicare, previa           |capitale sociale          |
|deliberazione dell'assemblea, la        |                          |
|ritenuta del 12,50 per cento a titolo   |                          |
|d'imposta all'atto della loro           |                          |
|attribuzione a capitale sociale. Tra i  |                          |
|soci persone fisiche non sono compresi  |                          |
|gli imprenditori di cui all'articolo 65,|                          |
|comma 1, del testo unico delle imposte  |                          |
|sui redditi, di cui al decreto del      |                          |
|Presidente della Repubblica 22 dicembre |                          |
|1986, n. 917, ne' i detentori di        |                          |
|partecipazione qualificata ai sensi     |                          |
|dell'articolo 67, comma 1, lettera c),  |                          |
|del medesimo testo unico. La facolta' di|                          |
|cui al quarto periodo e' esercitata con |                          |
|il versamento della ritenuta di cui al  |                          |
|medesimo periodo, da effettuare entro il|                          |
|giorno 16 del mese successivo a quello  |                          |
|di scadenza del trimestre solare in cui |                          |
|e' stata adottata la deliberazione      |                          |
|dell'assemblea».                        |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|43. La ritenuta del 12,50 per cento     |Regime fiscale di ristorni|
|prevista dal quarto periodo del comma 2 |attribuiti ai soci di     |
|dell'articolo 6 del decreto-legge 15    |societa' cooperative:     |
|aprile 2002, n. 63, convertito, con     |retroattivita'            |
|modificazioni, dalla legge 15 giugno    |dell'applicazione della   |
|2002, n. 112, introdotto dal comma 42,  |ritenuta del 12,50 per    |
|puo' essere applicata con le medesime   |cento                     |
|modalita' e termini alle somme          |                          |
|attribuite ad aumento del capitale      |                          |
|sociale deliberate anteriormente alla   |                          |
|data di entrata in vigore della presente|                          |
|legge, in luogo della tassazione        |                          |
|prevista dalla previgente normativa.    |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|44. Gli utili percepiti dagli enti non  |Riduzione della tassazione|
|commerciali di cui lettera c) del comma |dei dividendi per gli enti|
|1 dell'articolo 73 del testo unico delle|non commerciali           |
|imposte sui redditi, di cui al decreto  |                          |
|del Presidente della Repubblica 22      |                          |
|dicembre 1986, n. 917, o da una stabile |                          |
|organizzazione nel territorio dello     |                          |
|Stato di enti non commerciali, di cui   |                          |
|alla lettera d) del comma 1 del medesimo|                          |
|articolo 73, che esercitano, senza scopo|                          |
|di lucro, in via esclusiva o principale,|                          |
|una o piu' attivita' di interesse       |                          |
|generale per il perseguimento di        |                          |
|finalita' civiche, solidaristiche e di  |                          |
|utilita' sociale nei settori indicati al|                          |
|comma 45, non concorrono alla formazione|                          |
|del reddito imponibile nella misura del |                          |
|50 per cento a decorrere dall'esercizio |                          |
|in corso al 1° gennaio 2021. Sono       |                          |
|esclusi gli utili provenienti da        |                          |
|partecipazioni in imprese o enti        |                          |
|residenti o localizzati in Stati o      |                          |
|territori a regime fiscale privilegiato |                          |
|di cui all'articolo 47-bis, comma 1, del|                          |
|citato testo unico delle imposte sui    |                          |
|redditi, di cui al decreto del          |                          |
|Presidente della Repubblica n. 917 del  |                          |
|1986.                                   |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|45. I settori nell'ambito dei quali     |Settori in cui si deve    |
|devono essere svolte le attivita' di    |svolgere l'attivita' per  |
|interesse generale di cui al comma 44   |beneficiare della         |
|sono i seguenti:                        |riduzione della tassazione|
|a) famiglia e valori connessi; crescita |dei dividendi per gli enti|
|e formazione giovanile; educazione,     |non commerciali           |
|istruzione e formazione, compreso       |                          |
|l'acquisto di prodotti editoriali per la|                          |
|scuola; volontariato, filantropia e     |                          |
|beneficenza; religione e sviluppo       |                          |
|spirituale; assistenza agli anziani;    |                          |
|diritti civili                          |                          |
|b) prevenzione della criminalita' e     |                          |
|sicurezza pubblica; sicurezza alimentare|                          |
|e agricoltura di qualita'; sviluppo     |                          |
|locale ed edilizia popolare locale;     |                          |
|protezione dei consumatori; protezione  |                          |
|civile; salute pubblica, medicina       |                          |
|preventiva e riabilitativa; attivita'   |                          |
|sportiva; prevenzione e recupero delle  |                          |
|tossicodipendenze; patologia e disturbi |                          |
|psichici e mentali                      |                          |
|c) ricerca scientifica e tecnologica;   |                          |
|protezione e qualita' dell'ambiente     |                          |
|d) arte, attivita' e beni culturali.    |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|46. I soggetti di cui al comma 44       |Riduzione della tassazione|
|destinano l'imposta sul reddito delle   |dei dividendi per gli enti|
|societa' non dovuta in applicazione     |non commerciali:          |
|della disposizione di cui al medesimo   |destinazione dell'imposta |
|comma 44 al finanziamento delle         |non dovuta                |
|attivita' di interesse generale ivi     |                          |
|indicate, accantonando l'importo non    |                          |
|ancora erogato in una riserva           |                          |
|indivisibile e non distribuibile per    |                          |
|tutta la durata dell'ente.              |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|47. Le fondazioni di cui al decreto     |Riduzione della tassazione|
|legislativo 17 maggio 1999, n. 153,     |dei dividendi per gli enti|
|destinano l'imposta sul reddito non     |non commerciali:          |
|dovuta in applicazione della            |fondazioni bancarie       |
|disposizione di cui al comma 44 al      |                          |
|finanziamento delle attivita' di        |                          |
|interesse generale ivi indicate,        |                          |
|accantonandola, fino all'erogazione, in |                          |
|un apposito fondo destinato             |                          |
|all'attivita' istituzionale.            |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|48. A partire dall'anno 2021 per una    |IMU e TARI ridotta per    |
|sola unita' immobiliare a uso abitativo,|soggetti non residenti in |
|non locata o data in comodato d'uso,    |Italia titolari di        |
|posseduta in Italia a titolo di         |pensione                  |
|proprieta' o usufrutto da soggetti non  |                          |
|residenti nel territorio dello Stato che|                          |
|siano titolari di pensione maturata in  |                          |
|regime di convenzione internazionale con|                          |
|l'Italia, residenti in uno Stato di     |                          |
|assicurazione diverso dall'Italia,      |                          |
|l'imposta municipale propria di cui     |                          |
|all'articolo 1, commi da 739 a 783,     |                          |
|della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e'|                          |
|applicata nella misura della meta' e la |                          |
|tassa sui rifiuti avente natura di      |                          |
|tributo o la tariffa sui rifiuti avente |                          |
|natura di corrispettivo, di cui,        |                          |
|rispettivamente, al comma 639 e al comma|                          |
|668 dell'articolo 1 della legge 27      |                          |
|dicembre 2013, n. 147, e' dovuta in     |                          |
|misura ridotta di due terzi.            |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|49. Per il ristoro ai comuni delle      |Copertura finanziaria per |
|minori entrate derivanti dal comma 48 e'|riduzione IMU e TARI per  |
|istituito, nello stato di previsione del|soggetti non residenti in |
|Ministero dell'interno, un fondo con una|Italia titolari di        |
|dotazione su base annua di 12 milioni di|pensione                  |
|euro. Alla ripartizione del fondo si    |                          |
|provvede con decreto del Ministro       |                          |
|dell'interno, di concerto con il        |                          |
|Ministro dell'economia e delle finanze, |                          |
|sentita la Conferenza Stato-citta' ed   |                          |
|autonomie locali, da adottare entro     |                          |
|sessanta giorni dalla data di entrata in|                          |
|vigore della presente legge.            |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|50. All'articolo 5 del decreto-legge 30 |Incentivi fiscali per il  |
|aprile 2019, n. 34, convertito, con     |rientro in Italia dei     |
|modificazioni, dalla legge 28 giugno    |lavoratori altamente      |
|2019, n. 58, dopo il comma 2 sono       |qualificati               |
|inseriti i seguenti:                    |                          |
|«2-bis. I soggetti, diversi da quelli   |                          |
|indicati nel comma 2, che siano stati   |                          |
|iscritti all'Anagrafe degli italiani    |                          |
|residenti all'estero o che siano        |                          |
|cittadini di Stati membri dell'Unione   |                          |
|europea, che hanno gia' trasferito la   |                          |
|residenza prima dell'anno 2020 e che    |                          |
|alla data del 31 dicembre 2019 risultano|                          |
|beneficiari del regime previsto         |                          |
|dall'articolo 16 del decreto legislativo|                          |
|14 settembre 2015, n. 147, possono      |                          |
|optare per l'applicazione delle         |                          |
|disposizioni di cui al comma 1, lettera |                          |
|c), del presente articolo, previo       |                          |
|versamento di:                          |                          |
|a) un importo pari al 10 per cento dei  |                          |
|redditi di lavoro dipendente e di lavoro|                          |
|autonomo prodotti in Italia oggetto     |                          |
|dell'agevolazione di cui all'articolo 16|                          |
|del decreto legislativo 14 settembre    |                          |
|2015, n. 147, relativi al periodo       |                          |
|d'imposta precedente a quello di        |                          |
|esercizio dell'opzione, se il soggetto  |                          |
|al momento dell'esercizio dell'opzione  |                          |
|ha almeno un figlio minorenne, anche in |                          |
|affido preadottivo, o e' diventato      |                          |
|proprietario di almeno un'unita'        |                          |
|immobiliare di tipo residenziale in     |                          |
|Italia, successivamente al trasferimento|                          |
|in Italia o nei dodici mesi precedenti  |                          |
|al trasferimento, ovvero ne diviene     |                          |
|proprietario entro diciotto mesi dalla  |                          |
|data di esercizio dell'opzione di cui al|                          |
|presente comma, pena la restituzione del|                          |
|beneficio addizionale fruito senza      |                          |
|l'applicazione di sanzioni. L'unita'    |                          |
|immobiliare puo' essere acquistata      |                          |
|direttamente dal lavoratore oppure dal  |                          |
|coniuge, dal convivente o dai figli,    |                          |
|anche in comproprieta'                  |                          |

|b) un importo pari al 5 per cento dei   |                          |
|redditi di lavoro dipendente e di lavoro|                          |
|autonomo prodotti in Italia oggetto     |                          |
|dell'agevolazione di cui all'articolo 16|                          |
|del decreto legislativo 14 settembre    |                          |
|2015, n. 147, relativi al periodo       |                          |
|d'imposta precedente a quello di        |                          |
|esercizio dell'opzione, se il soggetto  |                          |
|al momento dell'esercizio dell'opzione  |                          |
|ha almeno tre figli minorenni, anche in |                          |
|affido preadottivo, e diventa o e'      |                          |
|diventato proprietario di almeno        |                          |
|un'unita' immobiliare di tipo           |                          |
|residenziale in Italia, successivamente |                          |
|al trasferimento in Italia o nei dodici |                          |
|mesi precedenti al trasferimento, ovvero|                          |
|ne diviene proprietario entro diciotto  |                          |
|mesi dalla data di esercizio            |                          |
|dell'opzione di cui al presente comma,  |                          |
|pena la restituzione del beneficio      |                          |
|addizionale fruito senza l'applicazione |                          |
|di sanzioni. L'unita' immobiliare puo'  |                          |
|essere acquistata direttamente dal      |                          |
|lavoratore oppure dal coniuge, dal      |                          |
|convivente o dai figli, anche in        |                          |
|comproprieta'.                          |                          |
|2-ter. Le modalita' di esercizio        |                          |
|dell'opzione di cui al comma 2-bis sono |                          |
|definite con provvedimento dell'Agenzia |                          |
|delle entrate, da emanare entro sessanta|                          |
|giorni dalla data di entrata in vigore  |                          |
|della presente disposizione.            |                          |
|2-quater. Le disposizioni dei commi     |                          |
|2-bis e 2-ter non si applicano ai       |                          |
|rapporti di cui alla legge 23 marzo     |                          |
|1981, n. 91».                           |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|51. Alla copertura degli oneri relativi |Cofinanziamento nazionale |
|alla quota di cofinanziamento nazionale |fondi EU periodo 2021-2027|
|pubblica relativa agli interventi       |                          |
|cofinanziati dall'Unione europea per il |                          |
|periodo di programmazione 2021-2027, a  |                          |
|valere sulle risorse dei fondi          |                          |
|strutturali, del Fondo per una          |                          |
|transizione giusta (JTF), del Fondo     |                          |
|europeo agricolo per lo sviluppo rurale |                          |
|(FEASR) e del Fondo europeo per gli     |                          |
|affari marittimi e per la pesca (FEAMP),|                          |
|concorre il Fondo di rotazione di cui   |                          |
|all'articolo 5 della legge 16 aprile    |                          |
|1987, n. 183. A seguito                 |                          |
|dell'approvazione del Quadro finanziario|                          |
|pluriennale per il periodo di           |                          |
|programmazione 2021-2027 e dei relativi |                          |
|regolamenti, il Comitato                |                          |
|interministeriale per la programmazione |                          |
|economica (CIPE), con apposita          |                          |
|deliberazione, definisce i tassi di     |                          |
|cofinanziamento nazionale massimi       |                          |
|applicabili e l'onere a carico del Fondo|                          |
|di rotazione di cui all'articolo 5 della|                          |
|legge 16 aprile 1987, n. 183, per i     |                          |
|programmi cofinanziati dall'Unione      |                          |
|europea per il periodo di programmazione|                          |
|2021-2027.                              |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|52. Per gli interventi di cui al comma  |Copertura fondo di        |
|51, attribuiti alla titolarita' delle   |rotazione per l'attuazione|
|regioni e delle province autonome di    |delle politiche           |
|Trento e di Bolzano, il Fondo di        |comunitarie per il        |
|rotazione di cui all'articolo 5 della   |cofinanziamento nazionale |
|legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre  |pubblico relativo agli    |
|nella misura massima del 70 per cento   |interventi a titolarita'  |
|degli importi relativi alla quota di    |delle Regioni e delle     |
|cofinanziamento nazionale pubblica      |Province Autonome di      |
|previsti nei piani finanziari dei       |Trento e di Bolzano       |
|singoli programmi. La restante quota del|                          |
|30 per cento fa carico ai bilanci delle |                          |
|regioni e delle predette province       |                          |
|autonome, nonche' degli eventuali altri |                          |
|organismi pubblici partecipanti a tali  |                          |
|programmi.                              |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|53. Per gli interventi di cui al comma  |Copertura fondo di        |
|51 attribuiti alla titolarita' delle    |rotazione per l'attuazione|
|amministrazioni centrali dello Stato,   |delle politiche           |
|alla copertura degli oneri relativi alla|comunitarie per gli       |
|quota di cofinanziamento nazionale      |interventi a titolarita'  |
|pubblica si provvede integralmente con  |delle Amministrazioni     |
|le disponibilita' del Fondo di rotazione|centrali dello Stato      |
|di cui all'articolo 5 della legge 16    |                          |
|aprile 1987, n. 183. Gli oneri relativi |                          |
|alla quota di cofinanziamento nazionale |                          |
|pubblica dei programmi dell'obiettivo di|                          |
|cooperazione territoriale europea di cui|                          |
|la Repubblica italiana e' partner       |                          |
|ufficiale, dei programmi dello Strumento|                          |
|di vicinato, sviluppo e cooperazione    |                          |
|internazionale e dei programmi di       |                          |
|assistenza alla pre-adesione con        |                          |
|autorita' di gestione italiana sono a   |                          |
|carico del Fondo di rotazione di cui    |                          |
|all'articolo 5 della citata legge n. 183|                          |
|del 1987.                               |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|54. Il Fondo di rotazione di cui        |Fondo di rotazione per    |
|all'articolo 5 della legge 16 aprile    |l'attuazione delle        |
|1987, n. 183, concorre, nei limiti delle|politiche comunitarie per |
|proprie disponibilita', al finanziamento|gli interventi            |
|degli oneri relativi all'attuazione di  |complementari             |
|eventuali interventi complementari      |                          |
|rispetto ai programmi cofinanziati dai  |                          |
|fondi strutturali dell'Unione europea   |                          |
|per il periodo di programmazione        |                          |
|2021-2027. Al fine di massimizzare le   |                          |
|risorse destinabili agli interventi     |                          |
|complementari di cui al presente comma, |                          |
|le regioni e le province autonome di    |                          |
|Trento e di Bolzano possono concorrere  |                          |
|al finanziamento degli stessi con       |                          |
|risorse a carico dei propri bilanci.    |                          |
|L'erogazione delle risorse, a fronte di |                          |
|spese rendicontate, ha luogo previo     |                          |
|inserimento, da parte                   |                          |
|dell'amministrazione titolare, dei dati |                          |
|di attuazione nel sistema informatico di|                          |
|cui al comma 56.                        |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|55. Il monitoraggio degli interventi    |Monitoraggio degli        |
|cofinanziati dall'Unione europea per il |interventi cofinanziati   |
|periodo di programmazione 2021-2027, a  |dall'Unione europea per il|
|valere sui fondi strutturali, sul JTF,  |periodo di programmazione |
|sul FEASR, sul FEAMP e sugli altri      |2021-2027                 |
|strumenti finanziari previsti, ivi      |                          |
|compresi quelli attinenti alla          |                          |
|cooperazione territoriale europea, del  |                          |
|Fondo per lo sviluppo e la coesione     |                          |
|nell'ambito della programmazione        |                          |
|2021-2027, nonche' degli interventi     |                          |
|complementari finanziati dal Fondo di   |                          |
|rotazione di cui all'articolo 5 della   |                          |
|legge 16 aprile 1987, n. 183, e'        |                          |
|assicurato dal Ministero dell'economia e|                          |
|delle finanze - Dipartimento della      |                          |
|Ragioneria generale dello Stato. A tal  |                          |
|fine, le amministrazioni centrali, le   |                          |
|regioni e le province autonome di Trento|                          |
|e di Bolzano assicurano, per gli        |                          |
|interventi di rispettiva competenza, la |                          |
|rilevazione dei dati di attuazione      |                          |
|finanziaria, fisica e procedurale a     |                          |
|livello di singolo progetto nonche'     |                          |
|delle procedure di attivazione degli    |                          |
|interventi, secondo le specifiche       |                          |
|tecniche definite d'intesa tra il       |                          |
|Dipartimento della Ragioneria generale  |                          |
|dello Stato del Ministero dell'economia |                          |
|e delle finanze e le amministrazioni    |                          |
|centrali dello Stato responsabili del   |                          |
|coordinamento per i singoli fondi.      |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|56. Per le finalita' di cui ai commi da |Sistema informatico per il|
|51 a 57 e al fine di garantire          |supporto nelle fasi di    |
|l'efficace e corretta attuazione delle  |gestione, monitoraggio,   |
|politiche di coesione per il ciclo di   |rendicontazione e         |
|programmazione 2021-2027, nonche' la    |controllo dei programmi e |
|standardizzazione delle relative        |degli interventi          |
|procedure attuative previste dai sistemi|cofinanziati              |
|di gestione e controllo, il Ministero   |                          |
|dell'economia e delle finanze -         |                          |
|Dipartimento della Ragioneria generale  |                          |
|dello Stato sviluppa e rende disponibile|                          |
|per le amministrazioni responsabili un  |                          |
|apposito sistema informatico per il     |                          |
|supporto nelle fasi di gestione,        |                          |
|monitoraggio, rendicontazione e         |                          |
|controllo dei programmi e degli         |                          |
|interventi cofinanziati.                |                          |
+----------------------------------------+                          |
|57. All'articolo 242, comma 7, del      |                          |
|decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,    |                          |
|convertito, con modificazioni, dalla    |                          |
|legge 17 luglio 2020, n. 77, e'         |                          |
|aggiunto, in fine, il seguente periodo: |                          |
|«Il Ministero dell'economia e delle     |                          |
|finanze - Dipartimento della Ragioneria |                          |
|generale dello Stato integra il         |                          |
|Programma complementare di azione e     |                          |
|coesione per la governance dei sistemi  |                          |
|di gestione e controllo 2014-2020, di   |                          |
|cui alla deliberazione del CIPE n. 114  |                          |
|del 23 dicembre 2015, pubblicata nella  |                          |
|Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo   |                          |
|2016, con interventi di rafforzamento   |                          |
|della capacita' amministrativa e tecnica|                          |
|per assicurare la conclusione della     |                          |
|programmazione 2014-2020 e l'efficace   |                          |
|avvio del nuovo ciclo di programmazione |                          |
|dell'Unione europea 2021-2027, mediante |                          |
|l'utilizzo delle risorse a tal fine     |                          |
|stanziate dalla legge 27 dicembre 2019, |                          |
|n. 160».                                |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|58. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n.  |Proroga detrazioni per le |
|63, convertito, con modificazioni, dalla|spese di riqualificazione |
|legge 3 agosto 2013, n. 90, sono        |energetica, di            |
|apportate le seguenti modificazioni:    |ristrutturazione edilizia |
|a) all'articolo 14:                     |e per l'acquisto di mobili|
|1) ai commi 1 e 2, lettere b) e b-bis), |ed elettrodomestici       |
|le parole: «31 dicembre 2020» sono      |                          |
|sostituite dalle seguenti: «31 dicembre |                          |
|2021»                                   |                          |
|2) al comma 2-bis, le parole: «nell'anno|                          |
|2020» sono sostituite dalle seguenti:   |                          |
|«nell'anno 2021»                        |                          |
|b) all'articolo 16:                     |                          |
|1) al comma 1, le parole: «31 dicembre  |                          |
|2020» sono sostituite dalle seguenti:   |                          |
|«31 dicembre 2021»                      |                          |
|2) al comma 2, le parole: «1° gennaio   |                          |
|2019» sono sostituite dalle seguenti:   |                          |
|«1° gennaio 2020», le parole: «anno     |                          |
|2020» sono sostituite dalle seguenti:   |                          |
|«anno 2021», le parole: «10.000 euro»   |                          |
|sono sostituite dalle seguenti: «16.000 |                          |
|euro», le parole: «anno 2019», ovunque  |                          |
|ricorrono, sono sostituite dalle        |                          |
|seguenti: «anno 2020» e le parole: «nel |                          |
|2020» sono sostituite dalle seguenti:   |                          |
|«nel 2021».                             |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|59. All'articolo 1, comma 219, della    |Proroga detrazioni fiscali|
|legge 27 dicembre 2019, n. 160, le      |per il recupero o restauro|
|parole: «nell'anno 2020» sono sostituite|della facciata esterna    |
|dalle seguenti: «negli anni 2020 e      |degli edifici: bonus      |
|2021».                                  |facciate                  |
+----------------------------------------+--------------------------+
|60. All'articolo 16-bis del testo unico |Estensione detrazioni     |
|delle imposte sui redditi, di cui al    |fiscali per sostituzione  |
|decreto del Presidente della Repubblica |gruppo elettrogeno di     |
|22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma |emergenza esistente con   |
|3 e' inserito il seguente:              |generatori di emergenza a |
|«3-bis. La detrazione di cui al comma 1 |gas di ultima generazione |
|spetta, nella misura del 50 per cento,  |                          |
|anche per interventi di sostituzione del|                          |
|gruppo elettrogeno di emergenza         |                          |
|esistente con generatori di emergenza a |                          |
|gas di ultima generazione».             |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|61. Al fine di perseguire il risparmio  |Istituzione Fondo per il  |
|di risorse idriche, e' istituito, nello |risparmio di risorse      |
|stato di previsione del Ministero       |idriche: bonus idrico     |
|dell'ambiente e della tutela del        |                          |
|territorio e del mare, un fondo         |                          |
|denominato «Fondo per il risparmio di   |                          |
|risorse idriche», con una dotazione pari|                          |
|a 20 milioni di euro per l'anno 2021 per|                          |
|le finalita' di cui al comma 62.        |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|62. Alle persone fisiche residenti in   |Finalita' bonus idrico    |
|Italia e' riconosciuto, nel limite di   |                          |
|spesa di cui al comma 61 e fino ad      |                          |
|esaurimento delle risorse, un bonus     |                          |
|idrico pari ad euro 1.000 per ciascun   |                          |
|beneficiario da utilizzare, entro il 31 |                          |
|dicembre 2021, per interventi di        |                          |
|sostituzione di vasi sanitari in        |                          |
|ceramica con nuovi apparecchi a scarico |                          |
|ridotto e di apparecchi di rubinetteria |                          |
|sanitaria, soffioni doccia e colonne    |                          |
|doccia esistenti con nuovi apparecchi a |                          |
|limitazione di flusso d'acqua, su       |                          |
|edifici esistenti, parti di edifici     |                          |
|esistenti o singole unita' immobiliari. |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|63. Il bonus idrico di cui al comma 62  |Spese che danno diritto al|
|e' riconosciuto con riferimento alle    |bonus idrico              |
|spese sostenute per:                    |                          |
|a) la fornitura e la posa in opera di   |                          |
|vasi sanitari in ceramica con volume    |                          |
|massimo di scarico uguale o inferiore a |                          |
|6 litri e relativi sistemi di scarico,  |                          |
|compresi le opere idrauliche e murarie  |                          |
|collegate e lo smontaggio e la          |                          |
|dismissione dei sistemi preesistenti    |                          |
|b) la fornitura e l'installazione di    |                          |
|rubinetti e miscelatori per bagno e     |                          |
|cucina, compresi i dispositivi per il   |                          |
|controllo di flusso di acqua con portata|                          |
|uguale o inferiore a 6 litri al minuto, |                          |
|e di soffioni doccia e colonne doccia   |                          |
|con valori di portata di acqua uguale o |                          |
|inferiore a 9 litri al minuto, compresi |                          |
|le eventuali opere idrauliche e murarie |                          |
|collegate e lo smontaggio e la          |                          |
|dismissione dei sistemi preesistenti.   |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|64. Il bonus idrico di cui al comma 62  |Non rilevanza del bonus   |
|non costituisce reddito imponibile del  |idrico ai fini del reddito|
|beneficiario e non rileva ai fini del   |imponibile del            |
|computo del valore dell'indicatore della|beneficiario ne' a fini   |
|situazione economica equivalente.       |ISEE                      |
+----------------------------------------+--------------------------+
|65. Entro sessanta giorni dalla data di |Modalita' attuative per   |
|entrata in vigore della presente legge, |erogazione del bonus      |
|con decreto del Ministro dell'ambiente e|idrico                    |
|della tutela del territorio e del mare, |                          |
|sono definiti le modalita' e i termini  |                          |
|per l'ottenimento e l'erogazione del    |                          |
|beneficio di cui ai commi da 61 a 64,   |                          |
|anche ai fini del rispetto del limite di|                          |
|spesa.                                  |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|66. All'articolo 119 del decreto-legge  |Proroga Superbonus al 30  |
|19 maggio 2020, n. 34, convertito, con  |giugno 2022 e modalita'   |
|modificazioni, dalla legge 17 luglio    |applicative               |
|2020, n. 77, sono apportate le seguenti |                          |
|modificazioni:                          |                          |
|a) al comma 1:                          |                          |
|1) all'alinea, le parole: «31 dicembre  |                          |
|2021» sono sostituite dalle seguenti:   |                          |
|«30 giugno 2022» e dopo le parole: «di  |                          |
|pari importo» sono inserite le seguenti:|                          |
|«e in quattro quote annuali di pari     |                          |
|importo per la parte di spesa sostenuta |                          |
|nell'anno 2022»                         |                          |
|2) alla lettera a), dopo il primo       |                          |
|periodo e' inserito il seguente: «Gli   |                          |
|interventi per la coibentazione del     |                          |
|tetto rientrano nella disciplina        |                          |
|agevolativa, senza limitare il concetto |                          |
|di superficie disperdente al solo locale|                          |
|sottotetto eventualmente esistente»     |                          |
|b) al comma 1-bis e' aggiunto, in fine, |                          |
|il seguente periodo: «Un'unita'         |                          |
|immobiliare puo' ritenersi              |                          |
|"funzionalmente indipendente" qualora   |                          |
|sia dotata di almeno tre delle seguenti |                          |
|installazioni o manufatti di proprieta' |                          |
|esclusiva: impianti per                 |                          |
|l'approvvigionamento idrico; impianti   |                          |
|per il gas; impianti per l'energia      |                          |
|elettrica; impianto di climatizzazione  |                          |
|invernale»                              |                          |
|c) dopo il comma 1-ter e' inserito il   |                          |
|seguente:                               |                          |
|«1-quater. Sono compresi fra gli edifici|                          |
|che accedono alle detrazioni di cui al  |                          |
|presente articolo anche gli edifici     |                          |
|privi di attestato di prestazione       |                          |
|energetica perche' sprovvisti di        |                          |
|copertura, di uno o piu' muri           |                          |
|perimetrali, o di entrambi, purche' al  |                          |
|termine degli interventi, che devono    |                          |
|comprendere anche quelli di cui alla    |                          |
|lettera a) del comma 1, anche in caso di|                          |
|demolizione e ricostruzione o di        |                          |
|ricostruzione su sedime esistente,      |                          |
|raggiungano una classe energetica in    |                          |
|fascia A»                               |                          |
|d) al comma 2, primo periodo, dopo le   |                          |
|parole: «nei limiti di spesa previsti,  |                          |
|per ciascun intervento di efficienza    |                          |
|energetica, dalla legislazione vigente,»|                          |
|sono inserite le seguenti: «nonche' agli|                          |
|interventi previsti dall'articolo       |                          |
|16-bis, comma 1, lettera e), del testo  |                          |
|unico di cui al decreto del Presidente  |                          |
|della Repubblica 22 dicembre 1986, n.   |                          |
|917, anche ove effettuati in favore di  |                          |
|persone di eta' superiore a             |                          |
|sessantacinque anni»                    |                          |
|e) al comma 3-bis, le parole: «30 giugno|                          |
|2022» sono sostituite dalle seguenti:   |                          |
|«31 dicembre 2022. Per le spese         |                          |
|sostenute dal 1° luglio 2022 la         |                          |
|detrazione e' ripartita in quattro quote|                          |
|annuali di pari importo»                |                          |
|f) al comma 4, il primo periodo e'      |                          |
|sostituito dai seguenti: «Per gli       |                          |
|interventi di cui ai commi da 1-bis a   |                          |
|1-septiesdell'articolo 16 del           |                          |
|decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,     |                          |
|convertito, con modificazioni, dalla    |                          |
|legge 3 agosto 2013, n. 90, l'aliquota  |                          |
|delle detrazioni spettanti e' elevata al|                          |
|110 per cento per le spese sostenute dal|                          |
|1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Per la|                          |
|parte di spesa sostenuta nell'anno 2022,|                          |
|la detrazione e' ripartita in quattro   |                          |
|quote annuali di pari importo»          |                          |
|g) al comma 4-ter, primo periodo, le    |                          |
|parole: «31 dicembre 2020» sono         |                          |
|sostituite dalle seguenti: «30 giugno   |                          |
|2022» e dopo le parole: «legge 24 giugno|                          |
|2009, n. 77» sono aggiunte le seguenti: |                          |
|«, nonche' nei comuni interessati da    |                          |
|tutti gli eventi sismici verificatisi   |                          |
|dopo l'anno 2008 dove sia stato         |                          |
|dichiarato lo stato di emergenza»       |                          |
|h) dopo il comma 4-ter e' inserito il   |                          |
|seguente:                               |                          |
|«4-quater. Nei comuni dei territori     |                          |
|colpiti da eventi sismici verificatisi a|                          |
|far data dal 1° aprile 2009 dove sia    |                          |
|stato dichiarato lo stato di emergenza, |                          |
|gli incentivi di cui al comma 4 spettano|                          |
|per l'importo eccedente il contributo   |                          |
|previsto per la ricostruzione»          |                          |
|i) al comma 5, dopo le parole: «26      |                          |
|agosto 1993, n. 412,» sono inserite le  |                          |
|seguenti: «ovvero di impianti solari    |                          |
|fotovoltaici su strutture pertinenziali |                          |
|agli edifici» e dopo le parole: «pari   |                          |
|importo» sono inserite le seguenti: «e  |                          |
|in quattro quote annuali di pari importo|                          |
|per la parte di spesa sostenuta         |                          |
|nell'anno 2022»                         |                          |
|l) il comma 8 e' sostituito dal         |                          |
|seguente:                               |                          |
|«8. Per le spese documentate e rimaste a|                          |
|carico del contribuente, sostenute dal  |                          |
|1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per   |                          |
|gli interventi di installazione di      |                          |
|infrastrutture per la ricarica di       |                          |
|veicoli elettrici negli edifici di cui  |                          |
|all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 |                          |
|giugno 2013, n. 63, convertito, con     |                          |
|modificazioni, dalla legge 3 agosto     |                          |
|2013, n. 90, la detrazione e'           |                          |
|riconosciuta nella misura del 110 per   |                          |
|cento, da ripartire tra gli aventi      |                          |
|diritto in cinque quote annuali di pari |                          |
|importo e in quattro quote annuali di   |                          |
|pari importo per la parte di spesa      |                          |
|sostenuta nell'anno 2022, sempreche'    |                          |
|l'installazione sia eseguita            |                          |
|congiuntamente a uno degli interventi di|                          |
|cui al comma 1 del presente articolo e  |                          |
|comunque nel rispetto dei seguenti      |                          |
|limiti di spesa, fatti salvi gli        |                          |
|interventi in corso di esecuzione: euro |                          |
|2.000 per gli edifici unifamiliari o per|                          |
|le unita' immobiliari situate           |                          |
|all'interno di edifici plurifamiliari   |                          |
|che siano funzionalmente indipendenti e |                          |
|dispongano di uno o piu' accessi        |                          |
|autonomi dall'esterno secondo la        |                          |
|definizione di cui al comma 1-bis del   |                          |
|presente articolo; euro 1.500 per gli   |                          |
|edifici plurifamiliari o i condomini che|                          |
|installino un numero massimo di otto    |                          |
|colonnine; euro 1.200 per gli edifici   |                          |
|plurifamiliari o i condomini che        |                          |
|installino un numero superiore a otto   |                          |
|colonnine. L'agevolazione si intende    |                          |
|riferita a una sola colonnina di        |                          |
|ricarica per unita' immobiliare»        |                          |
|m) dopo il comma 8 e' inserito il       |                          |
|seguente:                               |                          |
|«8-bis. Per gli interventi effettuati   |                          |
|dai soggetti di cui al comma 9, lettera |                          |
|a), per i quali alla data del 30 giugno |                          |
|2022 siano stati effettuati lavori per  |                          |
|almeno il 60 per cento dell'intervento  |                          |
|complessivo, la detrazione del 110 per  |                          |
|cento spetta anche per le spese         |                          |
|sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per|                          |
|gli interventi effettuati dai soggetti  |                          |
|di cui al comma 9, lettera c), per i    |                          |
|quali alla data del 31 dicembre 2022    |                          |
|siano stati effettuati lavori per almeno|                          |
|il 60 per cento dell'intervento         |                          |
|complessivo, la detrazione del 110 per  |                          |
|cento spetta anche per le spese         |                          |
|sostenute entro il 30 giugno 2023»      |                          |
|n) al comma 9, lettera a), dopo la      |                          |
|parola: «condomini» sono aggiunte le    |                          |
|seguenti: «e dalle persone fisiche, al  |                          |
|di fuori dell'esercizio di attivita' di |                          |
|impresa, arte o professione, con        |                          |
|riferimento agli interventi su edifici  |                          |
|composti da due a quattro unita'        |                          |
|immobiliari distintamente accatastate,  |                          |
|anche se posseduti da un unico          |                          |
|proprietario o in comproprieta' da piu' |                          |
|persone fisiche»                        |                          |
|o) al comma 10, le parole: «I soggetti  |                          |
|di cui al comma 9, lettera b)» sono     |                          |
|sostituite dalle seguenti: «Le persone  |                          |
|fisiche di cui al comma 9, lettere a) e |                          |
|b)»                                     |                          |
|p) al comma 9-bis e' aggiunto, in fine, |                          |
|il seguente periodo: «Le deliberazioni  |                          |
|dell'assemblea del condominio, aventi   |                          |
|per oggetto l'imputazione a uno o piu'  |                          |
|condomini dell'intera spesa riferita    |                          |
|all'intervento deliberato, sono valide  |                          |
|se approvate con le stesse modalita' di |                          |
|cui al periodo precedente e a condizione|                          |
|che i condomini ai quali sono imputate  |                          |
|le spese esprimano parere favorevole»   |                          |
|q) al comma 14, dopo il secondo periodo |                          |
|e' inserito il seguente: «L'obbligo di  |                          |
|sottoscrizione della polizza si         |                          |
|considera rispettato qualora i soggetti |                          |
|che rilasciano attestazioni e           |                          |
|asseverazioni abbiano gia' sottoscritto |                          |
|una polizza assicurativa per danni      |                          |
|derivanti da attivita' professionale ai |                          |
|sensi dell'articolo 5 del regolamento di|                          |
|cui al decreto del Presidente della     |                          |
|Repubblica 7 agosto 2012, n. 137,       |                          |
|purche' questa: a) non preveda          |                          |
|esclusioni relative ad attivita' di     |                          |
|asseverazione; b)preveda un massimale   |                          |
|non inferiore a 500.000 euro, specifico |                          |
|per il rischio di asseverazione di cui  |                          |
|al presente comma, da integrare a cura  |                          |
|del professionista ove si renda         |                          |
|necessario; c) garantisca, se in        |                          |
|operativita' di claims made,            |                          |
|un'ultrattivita' pari ad almeno cinque  |                          |
|anni in caso di cessazione di attivita' |                          |
|e una retroattivita' pari anch'essa ad  |                          |
|almeno cinque anni a garanzia di        |                          |
|asseverazioni effettuate negli anni     |                          |
|precedenti. In alternativa il           |                          |
|professionista puo' optare per una      |                          |
|polizza dedicata alle attivita' di cui  |                          |
|al presente articolo con un massimale   |                          |
|adeguato al numero delle attestazioni o |                          |
|asseverazioni rilasciate e agli importi |                          |
|degli interventi oggetto delle predette |                          |
|attestazioni o asseverazioni e,         |                          |
|comunque, non inferiore a 500.000 euro, |                          |
|senza interferenze con la polizza di    |                          |
|responsabilita' civile di cui alla      |                          |
|lettera a)»                             |                          |
|r) dopo il comma 14 e' inserito il      |                          |
|seguente:                               |                          |
|«14-bis. Per gli interventi di cui al   |                          |
|presente articolo, nel cartello esposto |                          |
|presso il cantiere, in un luogo ben     |                          |
|visibile e accessibile, deve essere     |                          |
|indicata anche la seguente dicitura:    |                          |
|"Accesso agli incentivi statali previsti|                          |
|dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,      |                          |
|superbonus 110 per cento per interventi |                          |
|di efficienza energetica o interventi   |                          |
|antisismici"».                          |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|67. All'articolo 121 del decreto-legge  |Superbonus: proroga       |
|19 maggio 2020, n. 34, convertito, con  |dell'opzione per la       |
|modificazioni, dalla legge 17 luglio    |cessione o per lo sconto  |
|2020, n. 77, dopo il comma 7 e' aggiunto|in luogo delle detrazioni |
|il seguente:                            |fiscali al 2022           |
|«7-bis. Le disposizioni del presente    |                          |
|articolo si applicano anche ai soggetti |                          |
|che sostengono, nell'anno 2022, spese   |                          |
|per gli interventi individuati          |                          |
|dall'articolo 119».                     |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|68. All'articolo 16, comma 1-bis, del   |Misure antisismiche:      |
|decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,     |detrazione fiscale estesa |
|convertito, con modificazioni, dalla    |anche ad interventi per i |
|legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le     |quali sia stato rilasciato|
|parole: «le cui procedure autorizzatorie|il titolo edilizio        |
|sono iniziate dopo la data di entrata in|                          |
|vigore della presente disposizione» sono|                          |
|inserite le seguenti: «ovvero per i     |                          |
|quali sia stato rilasciato il titolo    |                          |
|edilizio».                              |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|69. Per l'anno 2021, al fine di         |Assunzione personale      |
|consentire ai comuni di fare fronte     |presso comuni             |
|tempestivamente ai maggiori oneri di    |                          |
|gestione in ordine ai procedimenti      |                          |
|connessi all'erogazione del beneficio di|                          |
|cui all'articolo 119 del decreto-legge  |                          |
|19 maggio 2020, n. 34, convertito, con  |                          |
|modificazioni, dalla legge 17 luglio    |                          |
|2020, n. 77, come da ultimo modificato  |                          |
|dal comma 66 del presente articolo, e'  |                          |
|autorizzata l'assunzione, a tempo       |                          |
|determinato e a tempo parziale e per la |                          |
|durata massima di un anno, non          |                          |
|rinnovabile, di personale da impiegare  |                          |
|ai fini del potenziamento degli uffici  |                          |
|preposti ai suddetti adempimenti, che i |                          |
|predetti comuni possono utilizzare anche|                          |
|in forma associata, in deroga ai limiti |                          |
|di spesa stabiliti dall'articolo 1,     |                          |
|commi 557, 557-quater e 562, della legge|                          |
|27 dicembre 2006, n. 296.               |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|70. Agli oneri derivanti dalle          |Copertura oneri assunzioni|
|assunzioni di cui al comma 69 i comuni  |personale presso comuni   |
|provvedono nei limiti delle risorse     |                          |
|finanziarie disponibili a legislazione  |                          |
|vigente, nonche' di quelle assegnate a  |                          |
|ciascun comune mediante riparto, da     |                          |
|effettuare con decreto del Presidente   |                          |
|del Consiglio dei ministri, su proposta |                          |
|del Ministro dello sviluppo economico,  |                          |
|di concerto con il Ministro             |                          |
|dell'economia e delle finanze e con il  |                          |
|Ministro dell'interno, sentita la       |                          |
|Conferenza Stato-citta ed autonomie     |                          |
|locali, in misura proporzionale sulla   |                          |
|base delle motivate richieste dei       |                          |
|comuni, da presentare al Ministero dello|                          |
|sviluppo economico entro trenta giorni  |                          |
|dalla data di entrata in vigore della   |                          |
|presente legge, di un apposito fondo    |                          |
|istituito nello stato di previsione del |                          |
|Ministero dello sviluppo economico, con |                          |
|una dotazione di 10 milioni di euro per |                          |
|l'anno 2021.                            |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|71. Per l'anno 2021, nello stato di     |Fondo per sostenere i     |
|previsione del Ministero delle          |costi degli istituti      |
|infrastrutture e dei trasporti e'       |autonomi case popolari per|
|istituito un fondo, con una dotazione di|esternalizzazioni         |
|1 milione di euro, finalizzato a        |attivita' previste dalla  |
|sostenere gli istituti autonomi case    |disciplina degli appalti  |
|popolari comunque denominati, nonche'   |pubblici e in materia di  |
|gli enti aventi le stesse finalita'     |edilizia                  |
|sociali dei predetti istituti, in       |                          |
|relazione ai costi per le               |                          |
|esternalizzazioni relative ad attivita' |                          |
|tecnica e a prestazioni professionali   |                          |
|previste dalla disciplina degli appalti |                          |
|pubblici e dalle normative vigenti in   |                          |
|materia edilizia secondo criteri e      |                          |
|modalita' stabiliti con decreto del     |                          |
|Ministro delle infrastrutture e dei     |                          |
|trasporti.                              |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|72. Gli oneri di cui all'articolo 119   |Rideterminazione oneri    |
|del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,|Superbonus                |
|convertito, con modificazioni, dalla    |                          |
|legge 17 luglio 2020, n. 77, come da    |                          |
|ultimo modificato dal comma 66 del      |                          |
|presente articolo, sono rideterminati,  |                          |
|anche per effetto dei minori oneri      |                          |
|connessi alla parziale applicazione,    |                          |
|nell'anno 2020, del medesimo articolo   |                          |
|119, in 893,7 milioni di euro per l'anno|                          |
|2021, in 3.099,9 milioni di euro per    |                          |
|l'anno 2022, in 4.590,4 milioni di euro |                          |
|per l'anno 2023, in 4.224,5 milioni di  |                          |
|euro per l'anno 2024, in 4.128,9 milioni|                          |
|di euro per l'anno 2025, in 3.361,1     |                          |
|milioni di euro per l'anno 2026 e in    |                          |
|37,78 milioni di euro per l'anno 2033.  |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|73. Agli oneri derivanti dalle proroghe |Copertura finanziaria     |
|di cui ai commi da 66 a 72, valutati in |Superbonus                |
|3,9 milioni di euro per l'anno 2021, in |                          |
|206,9 milioni di euro per l'anno 2022,  |                          |
|in 2.016 milioni di euro per l'anno     |                          |
|2023, in 1.836,7 milioni di euro per    |                          |
|l'anno 2024, in 1.743,8 milioni di euro |                          |
|per l'anno 2025 e in 1.743,5 milioni di |                          |
|euro per l'anno 2026, si provvede,      |                          |
|quanto a 1.655,4 milioni di euro per    |                          |
|l'anno 2023, a 1.468,9 milioni di euro  |                          |
|per l'anno 2024, a 1.376,1 milioni di   |                          |
|euro per l'anno 2025 e a 1.274 milioni  |                          |
|di euro per l'anno 2026, ai sensi dei   |                          |
|commi da 1037 a 1050, con le risorse    |                          |
|previste per l'attuazione del progetto  |                          |
|nell'ambito del Piano nazionale per la  |                          |
|ripresa e la resilienza, quanto a 729,7 |                          |
|milioni di euro per l'anno 2026,        |                          |
|mediante corrispondente riduzione del   |                          |
|Fondo per lo sviluppo e la coesione -   |                          |
|programmazione 2021-2027, e, per la     |                          |
|restante parte, con i minori oneri di   |                          |
|cui al comma 72.                        |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|74. L'efficacia delle proroghe di cui ai|Superbonus: preventiva    |
|commi da 66 a 72 resta subordinata alla |autorizzazione del        |
|definitiva approvazione da parte del    |Consiglio dell'Unione     |
|Consiglio dell'Unione europea. Restano  |europea                   |
|fermi gli obblighi di monitoraggio e di |                          |
|rendicontazione previsti nel Piano      |                          |
|nazionale per la ripresa e la resilienza|                          |
|per tale progetto.                      |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|75. Il Fondo per lo sviluppo e la       |Incremento del Fondo per  |
|coesione - programmazione 2021-2027, e' |lo sviluppo e la coesione |
|incrementato di 729,7 milioni di euro   |- programmazione 2021-2027|
|per l'anno 2027 e al relativo onere si  |                          |
|provvede mediante quota parte delle     |                          |
|maggiori entrate derivanti dalle        |                          |
|proroghe di cui ai commi da 66 a 74.    |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|76. All'articolo 1, comma 12, della     |Proroga bonus verde       |
|legge 27 dicembre 2017, n. 205, le      |                          |
|parole: «Per l'anno 2020» sono          |                          |
|sostituite dalle seguenti: «Per l'anno  |                          |
|2021».                                  |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|77. Ai soggetti appartenenti a nuclei   |Contributo per l'acquisto |
|familiari con indicatore della          |di veicoli alimentati     |
|situazione economica equivalente (ISEE) |esclusivamente ad energia |
|inferiore a euro 30.000 che acquistano  |elettrica                 |
|in Italia, entro il 31 dicembre 2021,   |                          |
|anche in locazione finanziaria, veicoli |                          |
|nuovi di fabbrica alimentati            |                          |
|esclusivamente ad energia elettrica, di |                          |
|potenza inferiore o uguale a 150 kW, di |                          |
|categoria M1, di cui all'articolo 47,   |                          |
|comma 2, lettera b), del codice della   |                          |
|strada, di cui al decreto legislativo 30|                          |
|aprile 1992, n. 285, che abbiano un     |                          |
|prezzo risultante dal listino prezzi    |                          |
|ufficiale della casa automobilistica    |                          |
|produttrice inferiore a euro 30.000 al  |                          |
|netto dell'imposta sul valore aggiunto, |                          |
|e' riconosciuto un contributo, nel      |                          |
|limite di spesa di cui al comma 78 e    |                          |
|fino ad esaurimento delle risorse,      |                          |
|alternativo e non cumulabile con altri  |                          |
|contributi statali previsti dalla       |                          |
|normativa vigente, nella misura del 40  |                          |
|per cento delle spese sostenute e       |                          |
|rimaste a carico dell'acquirente.       |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|78. Per provvedere all'erogazione del   |Istituzione del fondo per |
|contributo di cui al comma 77, e'       |l'erogazione del          |
|istituito, nello stato di previsione del|contributo                |
|Ministero dello sviluppo economico, un  |                          |
|fondo con una dotazione di 20 milioni di|                          |
|euro per l'anno 2021.                   |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|79. Entro trenta giorni dalla data di   |Modalita' e termini del   |
|entrata in vigore della presente legge, |contributo                |
|con decreto del Ministro dello sviluppo |                          |
|economico, di concerto con il Ministro  |                          |
|dell'economia e delle finanze, sono     |                          |
|definiti le modalita' e i termini per   |                          |
|l'erogazione del contributo anche ai    |                          |
|fini del rispetto del limite di spesa.  |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|80. Per il finanziamento degli          |Rifinanziamento degli     |
|interventi di cui al decreto-legge 1°   |interventi di             |
|aprile 1989, n. 120, convertito, con    |riconversione e           |
|modificazioni, dalla legge 15 maggio    |riqualificazione          |
|1989, n. 181, destinati alla            |produttiva di aree di     |
|riconversione e alla riqualificazione   |crisi                     |
|produttiva delle aree di crisi          |                          |
|industriale complessa di cui            |                          |
|all'articolo 27 del decreto-legge 22    |                          |
|giugno 2012, n. 83, convertito, con     |                          |
|modificazioni, dalla legge 7 agosto     |                          |
|2012, n. 134, la dotazione del Fondo per|                          |
|la crescita sostenibile, di cui         |                          |
|all'articolo 23 del medesimo            |                          |
|decreto-legge n. 83 del 2012,           |                          |
|convertito, con modificazioni, dalla    |                          |
|legge n. 134 del 2012, e' incrementata  |                          |
|di 140 milioni di euro per l'anno 2021, |                          |
|di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e|                          |
|di 20 milioni di euro per ciascuno degli|                          |
|anni dal 2023 al 2026.                  |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|81. Con decreto del Ministro dello      |Riparto delle risorse tra |
|sviluppo economico, le risorse di cui al|gli interventi nelle aree |
|comma 80 sono ripartite tra gli         |di crisi industriale      |
|interventi da attuare nei casi di       |complessa e nelle aree di |
|situazioni di crisi industriale         |crisi non complessa.      |
|complessa ai sensi del comma 1          |                          |
|dell'articolo 27 del decreto-legge 22   |                          |
|giugno 2012, n. 83, convertito, con     |                          |
|modificazioni, dalla legge 7 agosto     |                          |
|2012, n. 134, e quelli da attuare nei   |                          |
|casi di situazioni di crisi industriale |                          |
|diverse dalle precedenti che presentano,|                          |
|comunque, impatto significativo sullo   |                          |
|sviluppo dei territori e                |                          |
|sull'occupazione ai sensi del comma     |                          |
|8-bis del medesimo articolo 27.         |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|82. Il primo periodo del comma 8        |Asta delle quote di       |
|dell'articolo 23 del decreto legislativo|emissioni di gas ad       |
|9 giugno 2020, n. 47, e' sostituito dal |effetto serra: estensione |
|seguente: «La quota annua dei proventi  |delle risorse anche a     |
|derivanti dalle aste, eccedente il      |favore di settori o di    |
|valore di 1.000 milioni di euro, e'     |sottosettori considerati  |
|destinata, nella misura massima         |esposti a un rischio      |
|complessiva di 100 milioni di euro per  |elevato di                |
|l'anno 2020 e di 150 milioni di euro    |rilocalizzazione delle    |
|annui a decorrere dall'anno 2021, al    |emissioni di carbonio     |
|Fondo per la transizione energetica nel |                          |
|settore industriale, con l'assegnazione |                          |
|di una quota fino a 10 milioni di euro  |                          |
|al finanziamento di interventi di       |                          |
|decarbonizzazione e di efficientamento  |                          |
|energetico del settore industriale e    |                          |
|della restante quota alle finalita' di  |                          |
|cui al comma 2 dell'articolo 29,        |                          |
|nonche', per una quota massima di 20    |                          |
|milioni di euro annui per gli anni dal  |                          |
|2020 al 2024, al Fondo per la           |                          |
|riconversione occupazionale nei         |                          |
|territori in cui sono ubicate centrali a|                          |
|carbone, istituito presso il Ministero  |                          |
|dello sviluppo economico».              |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|83. Dopo il comma 8 dell'articolo 110   |Estensione della          |
|del decreto-legge 14 agosto 2020, n.    |rivalutazione dei beni di |
|104, convertito, con modificazioni,     |impresa ai beni           |
|dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' |immateriali privi di      |
|inserito il seguente:                   |tutela giuridica          |
|«8-bis. Le disposizioni dell'articolo 14|                          |
|della legge 21 novembre 2000, n. 342, si|                          |
|applicano anche all'avviamento e alle   |                          |
|altre attivita' immateriali risultanti  |                          |
|dal bilancio dell'esercizio in corso al |                          |
|31 dicembre 2019».                      |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|84. Al fine di sostenere il settore del |Sostegno al settore       |
|turismo, promuovendo la realizzazione di|turistico tramite i       |
|programmi in grado di ridurre il divario|contratti di sviluppo     |
|socio-economico tra le aree territoriali|                          |
|del Paese e di contribuire ad un        |                          |
|utilizzo efficiente del patrimonio      |                          |
|immobiliare nazionale, nonche' di       |                          |
|favorire la crescita della catena       |                          |
|economica e l'integrazione settoriale,  |                          |
|la disciplina per l'accesso ai contratti|                          |
|di sviluppo di cui all'articolo 3, comma|                          |
|4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013,|                          |
|n. 69, convertito, con modificazioni,   |                          |
|dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e'    |                          |
|cosi' modificata:                       |                          |
|a) la soglia di accesso ai contratti di |                          |
|sviluppo, pari a 20 milioni di euro, e' |                          |
|ridotta a 7,5 milioni di euro per i     |                          |
|programmi di investimento che prevedono |                          |
|interventi da realizzare nelle aree     |                          |
|interne del Paese ovvero il recupero e  |                          |
|la riqualificazione di strutture        |                          |
|edilizie dismesse. Per i medesimi       |                          |
|programmi, l'importo minimo dei progetti|                          |
|d'investimento del proponente e'        |                          |
|conseguentemente ridotto a 3 milioni di |                          |
|euro                                    |                          |
|b) i programmi di sviluppo riguardanti  |                          |
|esclusivamente l'attivita' di           |                          |
|trasformazione e commercializzazione di |                          |
|prodotti agricoli possono essere        |                          |
|accompagnati da investimenti finalizzati|                          |
|alla creazione, alla ristrutturazione e |                          |
|all'ampliamento di strutture idonee alla|                          |
|ricettivita' e all'accoglienza          |                          |
|dell'utente, finalizzati all'erogazione |                          |
|di servizi di ospitalita' connessi alle |                          |
|attivita' di trasformazione e           |                          |
|commercializzazione dei prodotti        |                          |
|agricoli. Ai predetti investimenti si   |                          |
|applicano le rispettive discipline      |                          |
|agevolative vigenti.                    |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|85. Il Ministero dello sviluppo         |Direttive attuative del   |
|economico impartisce al Soggetto gestore|MISE al soggetto gestore  |
|le direttive eventualmente necessarie ai|(INVITALIA)               |
|fini della corretta attuazione delle    |                          |
|disposizioni di cui al comma 84.        |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|86. Per le finalita' di cui al comma 84 |Copertura oneri contratti |
|e' autorizzata la spesa di 100 milioni  |di sviluppo               |
|di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni |                          |
|di euro per l'anno 2022.                |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|87. All'articolo 59, comma 1, del       |Estensione del contributo |
|decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,   |a fondo perduto per le    |
|convertito, con modificazioni, dalla    |attivita' economiche nei  |
|legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono     |comuni di particolare     |
|apportate le seguenti modificazioni:    |interesse per il turismo  |
|a) all'alinea, dopo le parole: «o di    |straniero                 |
|citta' metropolitana» sono inserite le  |                          |
|seguenti: «e dei comuni ove sono situati|                          |
|santuari religiosi»                     |                          |
|b) alla lettera a), dopo le parole:     |                          |
|«comuni capoluogo di provincia» sono    |                          |
|inserite le seguenti: «e per i comuni   |                          |
|ove sono situati santuari religiosi».   |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|88. Per i comuni di cui al comma 87,    |Per i comuni diversi dai  |
|diversi dai comuni capoluogo di         |comuni capoluogo          |
|provincia o di citta' metropolitana, le |l'estensione del          |
|disposizioni del medesimo comma 87 hanno|contributo ha effetto per |
|efficacia per l'anno 2021. Ai relativi  |il 2021                   |
|oneri si provvede nel limite massimo di |                          |
|10 milioni di euro per il medesimo anno,|                          |
|che costituisce limite di spesa.        |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|89. Al fine di incentivare la ripresa   |Ingresso gratuito nella   |
|dei flussi di turismo di ritorno, nello |rete dei musei per i      |
|stato di previsione del Ministero per i |cittadini residenti       |
|beni e le attivita' culturali e per il  |all'estero                |
|turismo e' istituito un fondo con una   |                          |
|dotazione di 1,5 milioni di euro per    |                          |
|ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023,  |                          |
|per consentire, nei limiti delle        |                          |
|disponibilita' del medesimo fondo, ai   |                          |
|cittadini italiani residenti all'estero,|                          |
|che attestino la loro iscrizione        |                          |
|all'Anagrafe degli italiani residenti   |                          |
|all'estero, l'ingresso gratuito nella   |                          |
|rete dei musei, delle aree e dei parchi |                          |
|archeologici di pertinenza pubblica, di |                          |
|cui all'articolo 101 del codice dei beni|                          |
|culturali e del paesaggio, di cui al    |                          |
|decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. |                          |
|42.                                     |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|90. Con decreto del Ministro per i beni |Modalita' attuative       |
|e le attivita' culturali e per il       |dell'ingresso gratuito    |
|turismo sono stabilite le modalita' di  |                          |
|attuazione del comma 89 anche al fine   |                          |
|del rispetto del limite di spesa annuo  |                          |
|stabilito dal medesimo comma 89.        |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|91. Al fine di garantire la tutela e la |Istituzione del fondo per |
|valorizzazione delle aree di particolare|la tutela e la            |
|interesse geologico o speleologico,     |valorizzazione delle aree |
|nonche' di sostenerne lo sviluppo e la  |di particolare interesse  |
|gestione ambientalmente sostenibile e di|geologico o speleologico  |
|promuoverne la fruizione pubblica, e'   |                          |
|istituito presso la Presidenza del      |                          |
|Consiglio dei ministri un apposito      |                          |
|fondo, con una dotazione di 4 milioni di|                          |
|euro per l'anno 2021.                   |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|92. Il fondo di cui al comma 91 e' volto|Finalizzazione delle      |
|al finanziamento, in favore dei         |risorse del fondo per la  |
|complessi carsici a vocazione turistica,|tutela e la valorizzazione|
|degli interventi di riqualificazione e  |delle aree di particolare |
|di adeguamento degli impianti di        |interesse geologico o     |
|illuminazione ordinaria, di sicurezza e |speleologico              |
|multimediale, sia di superficie che     |                          |
|degli ambienti sotterranei aperti alla  |                          |
|fruizione pubblica, anche mediante la   |                          |
|sostituzione e il rinnovo degli stessi  |                          |
|con tecnologie che garantiscano la      |                          |
|sicurezza delle persone, l'efficienza   |                          |
|energetica, la tutela dell'ambiente con |                          |
|l'eliminazione delle sorgenti inquinanti|                          |
|e la conservazione del patrimonio       |                          |
|ipogeo.                                 |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|93. Entro trenta giorni dalla data di   |Ripartizione delle risorse|
|entrata in vigore della presente legge, |del fondo tra le regioni e|
|con decreto del Ministro per gli affari |le province autonome di   |
|regionali e le autonomie, le risorse del|Trento e di Bolzano       |
|fondo di cui al comma 91 sono ripartite |                          |
|tra le regioni e le province autonome di|                          |
|Trento e di Bolzano nel cui territorio  |                          |
|siano presenti grotte naturali          |                          |
|turistiche aventi le seguenti           |                          |
|caratteristiche:                        |                          |
|a) un percorso visitabile,              |                          |
|esclusivamente mediante                 |                          |
|l'accompagnamento da parte di personale |                          |
|autorizzato, della lunghezza minima di 2|                          |
|chilometri                              |                          |
|b) una media annua di almeno 300.000    |                          |
|visitatori nel periodo 2015-2019        |                          |
|c) ubicazione in siti di interesse      |                          |
|comunitario.                            |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|94. Le regioni e le province autonome di|Trasferimento delle       |
|Trento e di Bolzano trasferiscono,      |risorse agli enti gestori |
|nell'ambito delle proprie competenze in |                          |
|materia di valorizzazione dei beni      |                          |
|culturali e ambientali, le risorse      |                          |
|spettanti agli enti gestori dei         |                          |
|complessi carsici di cui al comma 93.   |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|95. All'articolo 2, comma 4, del        |Erogazione in unica quota |
|decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,    |del contributo "Nuova     |
|convertito, con modificazioni, dalla    |Sabatini"                 |
|legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole:  |                          |
|«in piu' quote determinate con il       |                          |
|medesimo decreto. In caso di            |                          |
|finanziamento di importo non superiore a|                          |
|200.000 euro, il contributo viene       |                          |
|erogato in un'unica soluzione» sono     |                          |
|sostituite dalle seguenti: «in un'unica |                          |
|soluzione, secondo le modalita'         |                          |
|determinate con il medesimo decreto».   |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|96. Per le finalita' di cui al comma 95,|Rifinanziamento della     |
|l'autorizzazione di spesa di cui        |misura Nuova Sabatini     |
|all'articolo 2, comma 8, del            |                          |
|decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,    |                          |
|convertito, con modificazioni, dalla    |                          |
|legge 9 agosto 2013, n. 98, e' integrata|                          |
|di 370 milioni di euro per l'anno 2021. |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|97. E' istituito, nello stato di        |Istituzione del Fondo a   |
|previsione del Ministero dello sviluppo |sostegno dell'impresa     |
|economico, il «Fondo a sostegno         |femminile                 |
|dell'impresa femminile», con una        |                          |
|dotazione di 20 milioni di euro per     |                          |
|ciascuno degli anni 2021 e 2022,        |                          |
|destinato al fine di promuovere e       |                          |
|sostenere l'avvio e il rafforzamento    |                          |
|dell'imprenditoria femminile, la        |                          |
|diffusione dei valori                   |                          |
|dell'imprenditorialita' e del lavoro tra|                          |
|la popolazione femminile e massimizzare |                          |
|il contributo quantitativo e qualitativo|                          |
|delle donne allo sviluppo economico e   |                          |
|sociale del Paese.                      |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|98. Il Fondo di cui al comma 97         |Finalizzazione delle      |
|sostiene:                               |risorse del Fondo a       |
|a) interventi per sostenere l'avvio     |sostegno dell'impresa     |
|dell'attivita', gli investimenti e il   |femminile                 |
|rafforzamento della struttura           |                          |
|finanziaria e patrimoniale delle imprese|                          |
|femminili, con specifica attenzione ai  |                          |
|settori dell'alta tecnologia            |                          |
|b) programmi e iniziative per la        |                          |
|diffusione della cultura imprenditoriale|                          |
|tra la popolazione femminile            |                          |
|c) programmi di formazione e            |                          |
|orientamento verso materie e professioni|                          |
|in cui la presenza femminile deve essere|                          |
|adeguata alle indicazioni di livello    |                          |
|dell'Unione europea e nazionale.        |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|99. Gli interventi di cui al comma 98,  |Ambito applicativo degli  |
|lettera a), possono consistere in:      |interventi a sostegno     |
|a) contributi a fondo perduto per       |dell'impresa femminile    |
|avviare imprese femminili, con          |                          |
|particolare attenzione alle imprese     |                          |
|individuali e alle attivita'            |                          |
|libero-professionali in generale e con  |                          |
|specifica attenzione a quelle avviate da|                          |
|donne disoccupate di qualsiasi eta'     |                          |
|b) finanziamenti senza interesse,       |                          |
|finanziamenti agevolati e combinazione  |                          |
|di contributi a fondo perduto e         |                          |
|finanziamenti per avviare e sostenere le|                          |
|attivita' di imprese femminili          |                          |
|c) incentivi per rafforzare le imprese  |                          |
|femminili, costituite da almeno         |                          |
|trentasei mesi, nella forma di          |                          |
|contributo a fondo perduto per          |                          |
|l'integrazione del fabbisogno di        |                          |
|circolante nella misura massima dell'80 |                          |
|per cento della media del circolante    |                          |
|degli ultimi tre esercizi               |                          |
|d) percorsi di assistenza               |                          |
|tecnico-gestionale per attivita' di     |                          |
|marketing e di comunicazione durante    |                          |
|tutto il periodo di realizzazione degli |                          |
|investimenti o di compimento del        |                          |
|programma di spesa, anche attraverso un |                          |
|sistema di voucher per accedervi        |                          |
|e) investimenti nel capitale, anche     |                          |
|tramite la sottoscrizione di strumenti  |                          |
|finanziari partecipativi, a beneficio   |                          |
|esclusivo delle imprese a guida         |                          |
|femminile tra le start-up innovative di |                          |
|cui all'articolo 25 del decreto-legge 18|                          |
|ottobre 2012, n. 179, convertito, con   |                          |
|modificazioni, dalla legge 17 dicembre  |                          |
|2012, n. 221, e delle piccole e medie   |                          |
|imprese innovative di cui all'articolo 4|                          |
|del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3,|                          |
|convertito, con modificazioni, dalla    |                          |
|legge 24 marzo 2015, n. 33, nei settori |                          |
|individuati in coerenza con gli         |                          |
|indirizzi strategici nazionali          |                          |
|f) azioni di comunicazione per la       |                          |
|promozione del sistema imprenditoriale  |                          |
|femminile italiano e degli interventi   |                          |
|finanziati attraverso le norme dei commi|                          |
|da 97 a 106.                            |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|100. Gli interventi di cui al comma 98, |Specifica le azioni degli |
|lettere b) e c), possono consistere     |interventi di diffusione  |
|nelle seguenti azioni:                  |di cultura imprenditoriale|
|a) iniziative per promuovere il valore  |femminile                 |
|dell'impresa femminile nelle scuole e   |                          |
|nelle universita'                       |                          |
|b) iniziative per la diffusione di      |                          |
|cultura imprenditoriale tra le donne    |                          |
|c) iniziative di orientamento e         |                          |
|formazione verso percorsi di studio     |                          |
|nelle discipline scientifiche,          |                          |
|tecnologiche, ingegneristiche e         |                          |
|matematiche                             |                          |
|d) iniziative di sensibilizzazione verso|                          |
|professioni tipiche dell'economia       |                          |
|digitale                                |                          |
|e) azioni di comunicazione per          |                          |
|diffondere la cultura femminile         |                          |
|d'impresa e promuovere i programmi      |                          |
|finanziati ai sensi dei commi da 97 a   |                          |
|106.                                    |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+