art. 1 (commi 901-1000)
    

+-------------------------------------------+-----------------------+
|901. Al fine di promuovere lo sviluppo dei |Istituzione del Centro |
|territori abruzzesi colpiti dal sisma del  |di formazione          |
|2009 mediante il rafforzamento delle       |territoriale           |
|capacita' del sistema didattico,           |dell'Aquila e altre    |
|scientifico e produttivo, e' istituito,    |disposizioni           |
|nella citta' dell'Aquila, il Centro di     |concernenti il         |
|formazione territoriale dell'Aquila del    |personale del Corpo    |
|Corpo nazionale dei vigili del fuoco.      |nazionale dei vigili   |
+-------------------------------------------+del fuoco              |
|902. Il Centro di formazione territoriale  |                       |
|dell'Aquila concorre, insieme con le altre |                       |
|strutture formative, all'attuazione delle  |                       |
|politiche di formazione del Corpo nazionale|                       |
|dei vigili del fuoco, di cui al capo       |                       |
|IV-bis del decreto legislativo 8 marzo     |                       |
|2006, n. 139, anche per consentire, in via |                       |
|innovativa, l'acquisizione di capacita'    |                       |
|tecnico-manuali propedeutiche all'attivita'|                       |
|operativa mediante appositi moduli         |                       |
|didattici nell'ambito del corso di         |                       |
|formazione iniziale del personale del      |                       |
|medesimo Corpo.                            |                       |
+-------------------------------------------+                       |
|903. Con apposita convenzione, da stipulare|                       |
|entro sei mesi dalla data di entrata in    |                       |
|vigore della presente legge, tra il comune |                       |
|dell'Aquila e il Corpo nazionale dei vigili|                       |
|del fuoco, sono individuate e messe a      |                       |
|disposizione del Centro di formazione      |                       |
|territoriale le unita' immobiliari di      |                       |
|proprieta' del comune dell'Aquila, tenendo |                       |
|conto anche del carattere residenziale     |                       |
|della struttura formativa medesima.        |                       |
+-------------------------------------------+                       |
|904. Ai fini dell'attuazione dei commi 901 |                       |
|e 902, e' autorizzata la spesa di 5 milioni|                       |
|di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022,|                       |
|2023 e a 1 milione di euro a decorrere     |                       |
|dall'anno 2024.                            |                       |
+-------------------------------------------+                       |
|905. All'articolo 249, comma 1, del decreto|                       |
|legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, le    |                       |
|parole: «fino alla concorrenza dei posti   |                       |
|disponibili in organico» sono sostituite   |                       |
|dalle seguenti: «in fase di prima          |                       |
|applicazione, anche in soprannumero        |                       |
|riassorbibile con le vacanze ordinarie     |                       |
|delle dotazioni organiche, ferma restando  |                       |
|la consistenza complessiva del ruolo       |                       |
|prevista nella tabella A allegata al       |                       |
|presente decreto. Fino all'assorbimento del|                       |
|soprannumero e' reso indisponibile un      |                       |
|numero finanziariamente equivalente di     |                       |
|posti nei ruoli, rispettivamente, dei      |                       |
|vigili del fuoco, dei capi squadra e dei   |                       |
|capi reparto e degli ispettori antincendio,|                       |
|di cui all'articolo 1, comma 1,            |                       |
|lettere a), b) e c)».                      |                       |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|906. All'articolo 38 della legge 16 gennaio|Anticipo da parte      |
|2003, n. 3, sono apportate le seguenti     |dell'Amministrazione   |
|modificazioni:                             |delle spese sanitarie  |
|a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:|sostenute dai VVFF     |
|«1-bis. Le spese sanitarie sostenute dal   |                       |
|personale del Corpo nazionale dei vigili   |                       |
|del fuoco per cure relative a ferite e     |                       |
|lesioni riportate nello svolgimento di     |                       |
|servizi operativi e di supporto            |                       |
|all'attivita' operativa sono anticipate    |                       |
|dall'amministrazione, nei limiti delle     |                       |
|risorse disponibili destinate a tali       |                       |
|finalita', su richiesta del dirigente della|                       |
|sede di servizio, previo nulla osta del    |                       |
|servizio sanitario del Corpo medesimo»     |                       |
|b) alla rubrica, dopo le parole: «vigili   |                       |
|del fuoco», sono aggiunte le seguenti: «e  |                       |
|spese sanitarie sostenute dal medesimo     |                       |
|personale».                                |                       |
+-------------------------------------------+                       |
|907. Alla copertura degli eventuali        |                       |
|maggiori oneri derivanti dal comma 906,    |                       |
|pari ad euro 25.000 per l'anno 2021, si    |                       |
|provvede mediante corrispondente riduzione |                       |
|dell'autorizzazione di spesa di cui        |                       |
|all'articolo 7, comma 4-bis, del           |                       |
|decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,       |                       |
|convertito, con modificazioni, dalla legge |                       |
|24 giugno 2009, n. 77.                     |                       |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|908. Al fine di garantire il mantenimento  |Assunzioni presso AGEA |
|dei requisiti di riconoscimento previsti   |                       |
|dal regolamento delegato (UE) n. 907/2014  |                       |
|della Commissione, dell'11 marzo 2014, e   |                       |
|dal regolamento di esecuzione (UE) n.      |                       |
|908/2014 della Commissione, del 6 agosto   |                       |
|2014, nonche' di adeguare la propria       |                       |
|struttura organizzativa allo svolgimento   |                       |
|delle funzioni ad essa attribuite dal      |                       |
|decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, |                       |
|e agli ulteriori e innovativi compiti      |                       |
|derivanti dall'attuazione delle misure di  |                       |
|sostegno economico disposte nel contesto   |                       |
|dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, |                       |
|l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura |                       |
|e' autorizzata, per il biennio 2021-2022,  |                       |
|in aggiunta alle vigenti facolta'          |                       |
|assunzionali, a bandire procedure          |                       |
|concorsuali pubbliche e, conseguentemente, |                       |
|ad assumere con contratto di lavoro a tempo|                       |
|indeterminato, anche in applicazione       |                       |
|dell'articolo 1, comma 147, della legge 27 |                       |
|dicembre 2019, n. 160, 6 unita' di         |                       |
|personale di livello dirigenziale non      |                       |
|generale, nonche' 55 unita' di personale   |                       |
|non dirigenziale appartenenti all'Area C,  |                       |
|posizione economica C1, nell'ambito della  |                       |
|vigente dotazione organica dell'Agenzia    |                       |
|relativa al personale non dirigenziale. Ai |                       |
|fini dell'applicazione del periodo         |                       |
|precedente, la dotazione organica          |                       |
|dell'Agenzia e' incrementata di quattro    |                       |
|posizioni di livello dirigenziale non      |                       |
|generale.                                  |                       |
+-------------------------------------------+                       |
|909. Per far fronte agli oneri derivanti   |                       |
|dalle assunzioni di cui al comma 908 e'    |                       |
|autorizzata la spesa di euro 1.910.000 per |                       |
|l'anno 2021 e di euro 3.819.000 annui a    |                       |
|decorrere dall'anno 2022.                  |                       |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|910. Al fine di assicurare la piena        |Assunzioni presso      |
|operativita' dell'Agenzia nazionale per i  |l'Agenzia nazionale per|
|giovani, in attuazione del regolamento (UE)|i giovani              |
|2018/1475 del Parlamento europeo e del     |                       |
|Consiglio, del 2 ottobre 2018, la predetta |                       |
|Agenzia e' autorizzata, per l'anno 2021, a |                       |
|bandire procedure concorsuali pubbliche e, |                       |
|conseguentemente, ad assumere con contratto|                       |
|di lavoro a tempo indeterminato, in        |                       |
|aggiunta alle ordinarie facolta'           |                       |
|assunzionali e con incremento della        |                       |
|dotazione organica di 14 unita', di cui 1  |                       |
|di livello dirigenziale non generale, 6 di |                       |
|area III e 7 di area II, un contingente di |                       |
|21 unita' di personale, cosi' ripartito: 2 |                       |
|unita' con qualifica dirigenziale di       |                       |
|livello non generale e 19 unita' di        |                       |
|personale non dirigenziale, di cui 9 da    |                       |
|inquadrare nell'Area III, di cui 4 in      |                       |
|posizione economica F3 e 5 in posizione    |                       |
|economica F1, e 10 da inquadrare nell'Area |                       |
|II, posizione economica F2.                |                       |
+-------------------------------------------+                       |
|911. Il reclutamento del personale di cui  |                       |
|al comma 910 del presente articolo avviene |                       |
|mediante uno o piu' concorsi pubblici da   |                       |
|svolgere anche in deroga agli articoli 30 e|                       |
|35, comma 5, del decreto legislativo 30    |                       |
|marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4, commi|                       |
|3-quinquies e 3-sexies, del decreto-legge  |                       |
|31 agosto 2013, n. 101, convertito, con    |                       |
|modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,|                       |
|n. 125. Resta in ogni caso ferma la        |                       |
|possibilita' da parte dell'Agenzia         |                       |
|nazionale per i giovani di avvalersi delle |                       |
|modalita' semplificate e delle misure di   |                       |
|riduzione dei tempi di reclutamento        |                       |
|previste dall'articolo 3 della legge 19    |                       |
|giugno 2019, n. 56, nonche' delle modalita'|                       |
|di cui all'articolo 248 del decreto-legge  |                       |
|19 maggio 2020, n. 34, convertito, con     |                       |
|modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, |                       |
|n. 77. Per il reclutamento del personale di|                       |
|qualifica non dirigenziale, entro l'anno   |                       |
|2021 e nei limiti di cui al citato comma   |                       |
|910, l'Agenzia nazionale per i giovani puo'|                       |
|procedere alla stabilizzazione del         |                       |
|personale in possesso dei requisiti        |                       |
|previsti dall'articolo 20, commi 1 e 2, del|                       |
|decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, |                       |
|nel rispetto delle modalita' e delle       |                       |
|condizioni ivi previste.                   |                       |
+-------------------------------------------+                       |
|912. Fino al completamento delle procedure |                       |
|di cui al comma 911 del presente articolo  |                       |
|per il reclutamento del personale di       |                       |
|qualifica dirigenziale, l'Agenzia nazionale|                       |
|per i giovani e' autorizzata a reclutare 1 |                       |
|unita' di personale di livello dirigenziale|                       |
|non generale ai sensi dell'articolo 19,    |                       |
|comma 5-bis, del decreto legislativo 30    |                       |
|marzo 2001, n. 165. Gli incarichi conferiti|                       |
|ai sensi del presente comma hanno durata   |                       |
|annuale, sono rinnovabili per un massimo di|                       |
|due volte e, comunque, cessano alla data   |                       |
|dell'entrata in servizio dei vincitori del |                       |
|concorso di cui al comma 4 del presente    |                       |
|articolo. Gli incarichi conferiti ai sensi |                       |
|del presente comma non costituiscono titolo|                       |
|ne' requisito valutabile ai fini della     |                       |
|procedura concorsuale di cui al citato     |                       |
|comma 4.                                   |                       |
+-------------------------------------------+                       |
|913. Per far fronte agli oneri derivanti   |                       |
|dalle assunzioni di cui al comma 910 e'    |                       |
|autorizzata la spesa di euro 259.065 per   |                       |
|l'anno 2021 e di euro 1.036.258 annui a    |                       |
|decorrere dall'anno 2022.                  |                       |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|914. Al fine di perseguire gli obiettivi   |Assunzione di personale|
|nazionali ed europei in materia di tutela  |operaio presso l'Arma  |
|ambientale e forestale, di presidio del    |dei Carabinieri        |
|territorio e di salvaguardia delle riserve |                       |
|naturali statali, compresa la conservazione|                       |
|della biodiversita', l'Arma dei carabinieri|                       |
|e' autorizzata all'assunzione di personale |                       |
|operaio a tempo indeterminato, ai sensi    |                       |
|della legge 5 aprile 1985, n. 124, e in    |                       |
|deroga al contingente ivi previsto, nel    |                       |
|numero di 19 unita' per l'anno 2021 e di 38|                       |
|unita' per l'anno 2022.                    |                       |
+-------------------------------------------+                       |
|915. Per l'attuazione del comma 914 e'     |                       |
|autorizzata la spesa di euro 585.000 per   |                       |
|l'anno 2021 e di euro 1.770.000 annui a    |                       |
|decorrere dall'anno 2022.                  |                       |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|916. Le amministrazioni di cui ai commi da |Obblighi di            |
|908 a 915 comunicano alla Presidenza del   |comunicazione dei dati |
|Consiglio dei ministri - Dipartimento della|sulle unita' di        |
|funzione pubblica e al Ministero           |personale assunte      |
|dell'economia e delle finanze -            |                       |
|Dipartimento della Ragioneria generale     |                       |
|dello Stato, entro trenta giorni           |                       |
|dall'assunzione, i dati concernenti le     |                       |
|unita' di personale effettivamente assunte |                       |
|ai sensi dei medesimi commi da 908 a 915 e |                       |
|i relativi oneri da sostenere a regime.    |                       |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|917. Il Ministero della difesa, al fine di |Assunzione di personale|
|assicurare le funzioni e l'efficienza      |civile da parte del    |
|dell'area produttiva industriale, in       |Ministero della difesa |
|particolare degli arsenali e degli         |                       |
|stabilimenti militari, nonche' per         |                       |
|potenziare le realta' produttive locali in |                       |
|un sistema sinergico con le amministrazioni|                       |
|locali, nei limiti della dotazione organica|                       |
|del personale civile prevista dall'articolo|                       |
|2259-ter del codice dell'ordinamento       |                       |
|militare, di cui al decreto legislativo 15 |                       |
|marzo 2010, n. 66, e' autorizzato a bandire|                       |
|procedure concorsuali pubbliche per il     |                       |
|reclutamento, per il triennio 2021-2023,   |                       |
|con contratto di lavoro subordinato a tempo|                       |
|indeterminato, di un contingente di 431    |                       |
|unita' di personale non dirigenziale cosi' |                       |
|ripartito:                                 |                       |
|a) 19 unita' di Area III, fascia           |                       |
|retributiva F1, e 125 unita' di Area II,   |                       |
|fascia retributiva F2, per l'anno 2021     |                       |
|b) 19 unita' di Area III, fascia           |                       |
|retributiva F1, e 125 unita' di Area II,   |                       |
|fascia retributiva F2, per l'anno 2022     |                       |
|c) 19 unita' di Area III, fascia           |                       |
|retributiva F1, e 124 unita' di Area II,   |                       |
|fascia retributiva F2, per l'anno 2023.    |                       |
+-------------------------------------------+                       |
|918. Le assunzioni di cui al comma 917 del |                       |
|presente articolo sono effettuate ai sensi |                       |
|dell'articolo 35, comma 4, del decreto     |                       |
|legislativo 30 marzo 2001, n. 165.         |                       |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|919. A decorrere dall'anno 2021, le risorse|Indennita' per         |
|finanziarie di cui all'articolo 1, comma   |incarichi di comando di|
|436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, |tenenze e stazioni dei |
|sono incrementate di 7,6 milioni di euro,  |carabinieri            |
|al fine di riconoscere l'indennita' di cui |                       |
|all'articolo 52, comma 3, del decreto del  |                       |
|Presidente della Repubblica 18 giugno 2002,|                       |
|n. 164, con le modalita' ivi previste, al  |                       |
|personale incaricato di comando di stazioni|                       |
|dell'organizzazione territoriale dell'Arma |                       |
|dei carabinieri, nel limite di spesa       |                       |
|complessivo di 7,6 milioni di euro annui a |                       |
|decorrere dall'anno 2021.                  |                       |
+-------------------------------------------+                       |
|920. Agli oneri derivanti dall'attuazione  |                       |
|del comma 919, pari a 7,6 milioni di euro  |                       |
|annui a decorrere dall'anno 2021, si       |                       |
|provvede mediante corrispondente riduzione |                       |
|delle risorse del fondo per il             |                       |
|finanziamento di esigenze indifferibili del|                       |
|Ministero dell'economia e delle finanze, di|                       |
|cui all'articolo 1, comma 199, della legge |                       |
|23 dicembre 2014, n. 190.                  |                       |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|921. Al fine di razionalizzare l'impiego di|Potenziamento          |
|personale estraneo al Ministero degli      |dell'apporto di        |
|affari esteri e della cooperazione         |competenze             |
|internazionale e di potenziare l'apporto di|specialistiche         |
|competenze specialistiche all'attivita'    |all'attivita' della    |
|della rete diplomatico-consolare sono      |rete                   |
|disposti i seguenti interventi:            |diplomatico-consolare  |
|a) all'articolo 168 del decreto del        |                       |
|Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,|                       |
|n. 18, sono apportate le seguenti          |                       |
|modificazioni:                             |                       |
|1) il settimo comma e' abrogato            |                       |
|2) l'ottavo comma e' sostituito dal        |                       |
|seguente:                                  |                       |
|«Gli esperti che il Ministero degli affari |                       |
|esteri e della cooperazione internazionale |                       |
|puo' utilizzare a norma del presente       |                       |
|articolo non possono complessivamente      |                       |
|superare il numero di centosettantadue con |                       |
|l'esclusione delle unita' riservate, ai    |                       |
|sensi dell'articolo 11 del testo unico     |                       |
|delle leggi in materia di disciplina degli |                       |
|stupefacenti e sostanze psicotrope,        |                       |
|prevenzione, cura e riabilitazione dei     |                       |
|relativi stati di tossicodipendenza, di cui|                       |
|al decreto del Presidente della Repubblica |                       |
|9 ottobre 1990, n. 309, e dell'articolo 2, |                       |
|comma 6-duodecies, del decreto-legge 29    |                       |
|dicembre 2010, n. 225, convertito, con     |                       |
|modificazioni, dalla legge 26 febbraio     |                       |
|2011, n. 10, allo svolgimento di           |                       |
|particolari compiti relativi alla tutela   |                       |
|dell'ordine pubblico e della sicurezza     |                       |
|nazionale nonche' al contrasto della       |                       |
|criminalita' organizzata e di tutte le     |                       |
|condotte illecite, anche transnazionali, ad|                       |
|essa riconducibili, delle unita' destinate,|                       |
|ai sensi dell'articolo 36 della legge 30   |                       |
|luglio 2002, n. 189, alla prevenzione      |                       |
|dell'immigrazione clandestina e delle      |                       |
|unita' destinate, ai sensi dell'articolo 4 |                       |
|del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.  |                       |
|68, all'accertamento delle violazioni in   |                       |
|materia economica e finanziaria a tutela   |                       |
|del bilancio dello Stato e dell'Unione     |                       |
|europea»                                   |                       |
|b) le dotazioni destinate all'erogazione   |                       |
|delle indennita' di cui all'articolo 170   |                       |
|del decreto del Presidente della Repubblica|                       |
|5 gennaio 1967, n. 18, sono incrementate di|                       |
|euro 5.257.345 per l'anno 2021 e di euro   |                       |
|10.514.690 annui a decorrere dall'anno 2022|                       |
|c) l'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, |                       |
|n. 56, e' abrogato                         |                       |
|d) al comma 3 dell'articolo 4 del decreto  |                       |
|legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la       |                       |
|parola: «dodici» e' sostituita dalla       |                       |
|seguente: «venticinque». Conseguentemente  |                       |
|e' autorizzata la spesa di euro 1.366.910  |                       |
|per l'anno 2021 e di euro 2.733.819 annui a|                       |
|decorrere dall'anno 2022.                  |                       |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|922. L'autorizzazione di cui all'articolo  |Elevazione del         |
|1, comma 301, della legge 27 dicembre 2019,|contingente annuo di   |
|n. 160, e' incrementata di 18 unita' per   |segretari di legazione |
|ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 50    |che il MAECI puo'      |
|unita' per l'anno 2023. La dotazione       |mettere a concorso per |
|organica della carriera diplomatica e'     |l'accesso alla carriera|
|incrementata, nel grado iniziale di        |diplomatica            |
|segretario di legazione, di 18 unita' a    |                       |
|decorrere dall'anno 2021, di ulteriori 18  |                       |
|unita' a decorrere dall'anno 2022 e di     |                       |
|ulteriori 50 unita' a decorrere dall'anno  |                       |
|2023. Per l'attuazione del presente comma  |                       |
|e' autorizzata la spesa di euro 434.927 per|                       |
|l'anno 2021, di euro 2.174.636 per l'anno  |                       |
|2022, di euro 4.687.548 per l'anno 2023 e  |                       |
|di euro 8.311.940 annui a decorrere        |                       |
|dall'anno 2024.                            |                       |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|923. In aggiunta alle facolta' assunzionali|Assunzione di personale|
|previste a legislazione vigente e nel      |non dirigenziale presso|
|limite delle proprie dotazioni organiche,  |il MAECI               |
|il Ministero degli affari esteri e della   |                       |
|cooperazione internazionale e' autorizzato |                       |
|ad assumere a tempo indeterminato, per     |                       |
|l'anno 2021, 100 dipendenti della II Area  |                       |
|funzionale, posizione economica F2, e 50   |                       |
|dipendenti della III Area funzionale,      |                       |
|posizione economica F1, mediante           |                       |
|l'indizione di nuovi concorsi,             |                       |
|l'ampliamento dei posti messi a concorso   |                       |
|ovvero lo scorrimento delle graduatorie    |                       |
|vigenti di concorsi gia' banditi. E' a tal |                       |
|fine autorizzata la spesa di euro 1.394.600|                       |
|per l'anno 2021 e di euro 5.578.399 annui a|                       |
|decorrere dall'anno 2022.                  |                       |
+-------------------------------------------+                       |
|924. All'articolo 152, primo comma, primo  |                       |
|periodo, del decreto del Presidente della  |                       |
|Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le       |                       |
|parole: «nel limite di un contingente      |                       |
|complessivo pari a 2.920 unita'» sono      |                       |
|sostituite dalle seguenti: «nel limite di  |                       |
|un contingente complessivo pari a 3.000    |                       |
|unita'». Ai fini dell'incremento del       |                       |
|contingente degli impiegati assunti a      |                       |
|contratto dalle rappresentanze             |                       |
|diplomatiche, dagli uffici consolari e     |                       |
|dagli istituti italiani di cultura, come   |                       |
|rideterminato dal primo periodo, e'        |                       |
|autorizzata la spesa di euro 1.711.860 per |                       |
|l'anno 2021, di euro 3.526.432 per l'anno  |                       |
|2022, di euro 3.632.225 per l'anno 2023, di|                       |
|euro 3.741.191 per l'anno 2024, di euro    |                       |
|3.853.427 per l'anno 2025, di euro         |                       |
|3.969.030 per l'anno 2026, di euro         |                       |
|4.088.101 per l'anno 2027, di euro         |                       |
|4.210.744 per l'anno 2028, di euro         |                       |
|4.337.066 per l'anno 2029 e di euro        |                       |
|4.467.178 annui a decorrere dall'anno 2030.|                       |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|925. Al fine di dare attuazione a un       |Piano di assunzioni del|
|programma di interventi, temporaneo ed     |Ministero della        |
|eccezionale, finalizzato a eliminare, anche|giustizia per          |
|mediante l'uso di strumenti telematici,    |accelerare l'esecuzione|
|l'arretrato relativo ai procedimenti di    |delle sentenze penali  |
|esecuzione delle sentenze penali di        |di condanna            |
|condanna, nonche' di assicurare la piena   |                       |
|efficacia dell'attivita' di prevenzione e  |                       |
|di repressione dei reati, il Ministero     |                       |
|della giustizia e' autorizzato ad assumere,|                       |
|con contratto di lavoro a tempo determinato|                       |
|di durata non superiore a dodici mesi, un  |                       |
|contingente complessivo di 1.080 unita' di |                       |
|personale amministrativo non dirigenziale, |                       |
|di Area II, posizione economica F1, cosi'  |                       |
|ripartito: 290 unita' a decorrere dal 1°   |                       |
|giugno 2021, 240 unita' a decorrere dal 1° |                       |
|novembre 2021 e 550 unita' a decorrere dal |                       |
|1° gennaio 2022. L'assunzione di personale |                       |
|di cui al primo periodo e' autorizzata, ai |                       |
|sensi dell'articolo 36, comma 2, del       |                       |
|decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, |                       |
|e in deroga ai limiti di spesa di cui      |                       |
|all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge|                       |
|31 maggio 2010, n. 78, convertito, con     |                       |
|modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, |                       |
|n. 122, mediante lo scorrimento delle      |                       |
|graduatorie vigenti alla data di entrata in|                       |
|vigore della presente legge.               |                       |
+-------------------------------------------+                       |
|926. Per l'attuazione delle disposizioni di|                       |
|cui al comma 925 e' autorizzata la spesa di|                       |
|euro 7.844.587 per l'anno 2021 e di euro   |                       |
|32.659.734 per l'anno 2022.                |                       |
+-------------------------------------------+                       |
|927. L'articolo 8 del decreto-legge 14     |                       |
|giugno 2019, n. 53, convertito, con        |                       |
|modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019,  |                       |
|n. 77, e' abrogato.                        |                       |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|928. All'articolo 24, comma 1, del         |Conferimento di        |
|decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,      |incarichi di           |
|convertito, con modificazioni, dalla legge |collaborazione che     |
|13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le |possono essere         |
|seguenti modificazioni:                    |autorizzati dal MIBACT |
|a) al primo periodo, le parole: «delle     |                       |
|Soprintendenze archeologia, belle arti e   |                       |
|paesaggio» sono sostituite dalle seguenti: |                       |
|«degli uffici periferici» e le parole: «16 |                       |
|milioni» sono sostituite dalle seguenti:   |                       |
|«24 milioni»                               |                       |
|b) al terzo periodo, le parole: «Ciascuna  |                       |
|Soprintendenza» sono sostituite dalle      |                       |
|seguenti: «Ciascun ufficio».               |                       |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|929. All'articolo 22, comma 6, terzo       |Proroga della          |
|periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, |possibilita' per       |
|n. 50, convertito, con modificazioni, dalla|ciascun istituto o     |
|legge 2 giugno 2017, n. 96, dopo le parole:|luogo della cultura di |
|«750.000 euro per l'anno 2019,» sono       |rilevante interesse    |
|inserite le seguenti: «a 1.500.000 euro per|nazionale dotato di    |
|l'anno 2021 e a 1.500.000 euro per l'anno  |autonomia speciale di  |
|2022».                                     |avvalersi di competenze|
|                                           |o servizi professionali|
|                                           |nella gestione dei beni|
|                                           |culturali              |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|930. All'articolo 1-ter, comma 1, del      |Utilizzo di ALES per   |
|decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,   |attivita' di           |
|convertito, con modificazioni, dalla legge |accoglienza e vigilanza|
|18 novembre 2019, n. 132, sono apportate le|nei musei e per        |
|seguenti modificazioni:                    |attivita' di supporto  |
|a) al primo periodo, dopo le parole:       |tecnico, amministrativo|
|«luoghi della cultura» sono inserite le    |e contabile            |
|seguenti: «e delle attivita' di supporto   |                       |
|tecnico, amministrativo e contabile» e dopo|                       |
|le parole: «29 agosto 2019,» sono inserite |                       |
|le seguenti: «e comunque fino al 31        |                       |
|dicembre 2025»                             |                       |
|b) dopo il primo periodo e' inserito il    |                       |
|seguente: «Non si applica il comma 2       |                       |
|dell'articolo 192 del codice dei contratti |                       |
|pubblici, di cui al decreto legislativo 18 |                       |
|aprile 2016, n. 50»                        |                       |
|c) al secondo periodo, dopo le parole:     |                       |
|«primo periodo,» sono inserite le seguenti:|                       |
|«oltre alle risorse finanziarie disponibili|                       |
|a legislazione vigente» e le parole: «e a  |                       |
|245.000 euro nell'anno 2021» sono          |                       |
|sostituite dalle seguenti: «, a 5.845.000  |                       |
|euro nell'anno 2021 e a 5,6 milioni di euro|                       |
|per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e |                       |
|2025».                                     |                       |
+-------------------------------------------+                       |
|931. Per l'attuazione del comma 930,       |                       |
|lettera c), e' autorizzata la spesa di 5,1 |                       |
|milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,6   |                       |
|milioni di euro per ciascuno degli anni dal|                       |
|2022 al 2025.                              |                       |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|932. In considerazione degli effetti       |Contratti a tempo      |
|conseguenti all'emergenza epidemiologica da|determinato presso     |
|COVID-19 sul patrimonio culturale e'       |istituti e luoghi della|
|consentita la proroga per un periodo       |cultura per esigenze   |
|massimo di sei mesi, nel limite di spesa di|temporanee di          |
|euro 500.000 per l'anno 2021, dei contratti|rafforzamento dei      |
|a tempo determinato stipulati dagli        |servizi di accoglienza |
|istituti e luoghi della cultura ai sensi   |e di assistenza al     |
|dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio|pubblico               |
|2014, n. 83, convertito, con modificazioni,|                       |
|dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, fermo  |                       |
|restando il limite della durata massima    |                       |
|complessiva di trentasei mesi, anche non   |                       |
|consecutivi, dei medesimi contratti. Al    |                       |
|personale di cui al periodo precedente si  |                       |
|applicano le disposizioni dell'articolo 20,|                       |
|comma 1, del decreto legislativo 25 maggio |                       |
|2017, n. 75.                               |                       |
+-------------------------------------------+                       |
|933. Per l'attuazione del comma 932 e'     |                       |
|autorizzata la spesa di euro 500.000 per   |                       |
|l'anno 2021.                               |                       |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|934. Al fine di potenziare le attivita'    |Indennita' accessoria  |
|derivanti dalle accresciute competenze e   |spettante al personale |
|dai nuovi compiti previsti dalla riforma   |non dirigenziale degli |
|della Politica agricola comune per il      |Uffici di diretta      |
|periodo 2021-2027, la dotazione finanziaria|collaborazione del     |
|destinata alle esigenze di cui all'articolo|Ministro delle         |
|7, comma 6, del regolamento di cui al      |politiche agricole     |
|decreto del Presidente del Consiglio dei   |                       |
|ministri 5 dicembre 2019, n. 180, e'       |                       |
|incrementata di euro 363.000 annui a       |                       |
|decorrere dall'anno 2021.                  |                       |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|935. A seguito dell'istituzione del        |Incremento della       |
|Ministero dell'universita' e della ricerca,|dotazione finanziaria  |
|al fine di garantirne la funzionalita', la |destinate alle esigenze|
|dotazione finanziaria inerente alle risorse|degli Uffici di diretta|
|disponibili per gli uffici di diretta      |collaborazione del     |
|collaborazione del Ministero               |Ministero              |
|dell'universita' e della ricerca, di cui   |dell'universita' e     |
|all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge |della ricerca          |
|9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con      |                       |
|modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.|                       |
|12, e' incrementata complessivamente di    |                       |
|euro 500.000 annui a decorrere dall'anno   |                       |
|2021.                                      |                       |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|936. Al fine di assicurare l'esercizio     |Incremento della       |
|delle maggiori funzioni del Ministero      |dotazione organica del |
|dell'universita' e della ricerca connesse  |Ministero              |
|all'assolvimento di obblighi nei confronti |dell'universita' e     |
|dell'Unione europea e internazionali nel   |della ricerca: 3 unita'|
|campo della formazione superiore e della   |di dirigenti di livello|
|ricerca e, in particolare, alla nuova      |non generale - di cui  |
|programmazione europea della ricerca, la   |una unita' destinata   |
|dotazione organica del Ministero           |agli uffici di diretta |
|dell'universita' e della ricerca e'        |collaborazione         |
|incrementata di tre posizioni dirigenziali |                       |
|di livello non generale, di cui una        |                       |
|destinata alla diretta collaborazione ai   |                       |
|sensi dell'articolo 14 del decreto         |                       |
|legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alla    |                       |
|copertura delle tre posizioni dirigenziali |                       |
|di livello non generale di cui al periodo  |                       |
|precedente si provvede anche mediante      |                       |
|l'indizione di appositi concorsi pubblici, |                       |
|per i quali il Ministero dell'universita' e|                       |
|della ricerca e' autorizzato ad avviare le |                       |
|relative procedure. Ai fini dell'attuazione|                       |
|del presente comma e' autorizzata la spesa |                       |
|di 459.750 euro annui a decorrere dall'anno|                       |
|2021, cui si provvede ai sensi del comma   |                       |
|941.                                       |                       |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|937. Il Ministero dell'universita' e della |Incremento della       |
|ricerca e' autorizzato, per il biennio     |dotazione organica del |
|2021- 2022, nel rispetto del piano         |Ministero              |
|triennale del fabbisogno del personale, di |dell'universita' e     |
|cui all'articolo 6 del decreto legislativo |della ricerca:         |
|30 marzo 2001, n. 165, nonche' della       |assunzioni 56 unita' di|
|vigente dotazione organica, a bandire una o|livello non            |
|piu' procedure concorsuali pubbliche, per  |dirigenziale           |
|titoli ed esami, per il reclutamento di un |                       |
|contingente massimo di personale pari a 56 |                       |
|unita' da inquadrare nell'Area III,        |                       |
|posizione economica F1, del comparto       |                       |
|Funzioni centrali. Le assunzioni di cui al |                       |
|presente comma sono effettuate ai sensi    |                       |
|dell'articolo 35, comma 4, del citato      |                       |
|decreto legislativo n. 165 del 2001.       |                       |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|938. Le procedure concorsuali di cui al    |Assunzioni del         |
|comma 937 sono rivolte a soggetti in       |Ministero              |
|possesso di qualificata professionalita'   |dell'universita' e     |
|nelle discipline scientifiche, economiche e|della ricerca:         |
|giuridiche. Per la partecipazione sono     |requisiti per la       |
|richiesti la laurea magistrale o           |partecipazione al      |
|specialistica nonche' uno dei seguenti     |concorso e procedure   |
|titoli: dottorato di                       |concorsuali            |
|ricerca; master universitario di secondo   |                       |
|livello; diploma di scuola di              |                       |
|specializzazione post universitaria. Le    |                       |
|procedure, da svolgere in forma telematica |                       |
|e decentrata, anche in deroga al comma     |                       |
|3-quinquies dell'articolo 4 del            |                       |
|decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,      |                       |
|convertito, con modificazioni, dalla legge |                       |
|30 ottobre 2013, n. 125, nonche' al        |                       |
|regolamento di cui al decreto del          |                       |
|Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, |                       |
|n. 487, e anche con l'avvalimento delle    |                       |
|universita' e del consorzio                |                       |
|interuniversitario CINECA, senza nuovi o   |                       |
|maggiori oneri a carico della finanza      |                       |
|pubblica, si articolano nelle seguenti     |                       |
|fasi:                                      |                       |
|a) valutazione dei titoli                  |                       |
|b) prova orale                             |                       |
|c) attivita' di lavoro e formazione        |                       |
|d) prova scritta.                          |                       |
+-------------------------------------------+                       |
|939. Nella valutazione dei titoli di cui   |                       |
|alla lettera a) del 938 sono valorizzati il|                       |
|possesso di abilitazioni professionali e lo|                       |
|svolgimento di attivita' lavorativa nei    |                       |
|settori attinenti ai profili ricercati.    |                       |
|Nella prova orale di cui alla              |                       |
|lettera b) del citato comma 938 e'         |                       |
|valorizzato il possesso di adeguate        |                       |
|conoscenze informatiche e digitali nonche' |                       |
|di un'adeguata conoscenza di almeno una    |                       |
|lingua straniera. All'esito della          |                       |
|valutazione delle fasi di cui alle         |                       |
|lettere a) e b) del medesimo comma 938,    |                       |
|sulla base dei punteggi conseguiti e'      |                       |
|formata una graduatoria provvisoria, alla  |                       |
|quale si applica il primo periodo del comma|                       |
|5-terdell'articolo 35 del decreto          |                       |
|legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i     |                       |
|candidati che risultano utilmente collocati|                       |
|sono assunti, nel limite massimo di 56     |                       |
|unita', nell'Area III, posizione economica |                       |
|F1, del comparto Funzioni centrali, con    |                       |
|contratto di lavoro subordinato a tempo    |                       |
|determinato della durata di centoventi     |                       |
|giorni, ai fini dello svolgimento          |                       |
|dell'attivita' di lavoro e formazione di   |                       |
|cui alla lettera c) del comma 938. Entro la|                       |
|data di conclusione del contratto, si      |                       |
|svolge la prova scritta di cui alla        |                       |
|lettera d) del comma 938, che consiste     |                       |
|nella soluzione di quesiti a risposta      |                       |
|multipla, con predeterminazione dei        |                       |
|relativi punteggi. La graduatoria          |                       |
|definitiva e' formata sulla base dei       |                       |
|punteggi conseguiti in ciascuna delle fasi |                       |
|di cui al comma 938, le cui rispettive     |                       |
|proporzioni sono adeguatamente bilanciate  |                       |
|nel bando.                                 |                       |
+-------------------------------------------+                       |
|940. Le assunzioni di cui al comma 939 sono|                       |
|autorizzate in deroga all'articolo 36,     |                       |
|comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  |                       |
|2001, n. 165, e ai limiti di spesa di cui  |                       |
|all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge|                       |
|31 maggio 2010, n. 78, convertito, con     |                       |
|modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, |                       |
|n. 122. A tale fine e' autorizzata la spesa|                       |
|di 724.057 euro per l'anno 2021, cui si    |                       |
|provvede ai sensi del comma 941.           |                       |
+-------------------------------------------+                       |
|941. Agli oneri derivanti dai commi 936 e  |                       |
|940, pari a 1.183.807 euro per l'anno 2021 |                       |
|e a 459.750 euro annui a decorrere         |                       |
|dall'anno 2022, si provvede, per l'anno    |                       |
|2021, quanto a 500.000 euro, mediante      |                       |
|corrispondente riduzione dell'incremento di|                       |
|cui all'articolo 238, comma 2, primo       |                       |
|periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, |                       |
|n. 34, convertito, con modificazioni, dalla|                       |
|legge 17 luglio 2020, n. 77, e, quanto a   |                       |
|683.807 euro, mediante corrispondente      |                       |
|riduzione dell'autorizzazione di spesa di  |                       |
|cui all'articolo 1, comma 471, della legge |                       |
|27 dicembre 2019, n. 160, e, a decorrere   |                       |
|dall'anno 2022, mediante corrispondente    |                       |
|riduzione dell'incremento di cui al citato |                       |
|articolo 238, comma 2, primo periodo, del  |                       |
|decreto-legge n. 34 del 2020, convertito,  |                       |
|con modificazioni, dalla legge n. 77 del   |                       |
|2020.                                      |                       |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|942. Al fine di assicurare l'esercizio     |Incremento della       |
|delle maggiori funzioni del Ministero      |dotazione organica del |
|dell'istruzione connesse anche alle        |Ministero              |
|iniziative relative agli impegni           |dell'istruzione: 3     |
|sovranazionali europei, la vigente         |unita' di dirigenti di |
|dotazione organica del predetto Ministero  |livello non generale   |
|e' incrementata di tre posizioni           |                       |
|dirigenziali di livello non generale. Nelle|                       |
|more dell'entrata in vigore dei conseguenti|                       |
|regolamenti di organizzazione del Ministero|                       |
|dell'istruzione, le tre posizioni          |                       |
|dirigenziali di cui al primo periodo sono  |                       |
|destinate alla struttura di cui            |                       |
|all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge |                       |
|9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con      |                       |
|modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.|                       |
|12. Alla copertura delle tre posizioni     |                       |
|dirigenziali non generali di cui al        |                       |
|presente comma si provvede anche mediante  |                       |
|concorsi pubblici, per i quali il Ministero|                       |
|dell'istruzione e' autorizzato a indire le |                       |
|relative procedure.                        |                       |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|943. All'articolo 57, comma 3, del         |Stabilizzazioni sisma  |
|decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,      |                       |
|convertito, con modificazioni, dalla legge |                       |
|13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole:   |                       |
|«ricompresi nei crateri» sono inserite le  |                       |
|seguenti: «del sisma del 2002,».           |                       |
+-------------------------------------------+                       |
|944. All'articolo 57, comma 3-bis, del     |                       |
|decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,      |                       |
|convertito, con modificazioni, dalla legge |                       |
|13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le |                       |
|seguenti modificazioni:                    |                       |
|a) le parole: «e a 30 milioni di euro annui|                       |
|a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite|                       |
|dalle seguenti: «, a 31 milioni di euro per|                       |
|l'anno 2021 e a 83 milioni di euro annui a |                       |
|decorrere dall'anno 2022»                  |                       |
|b) la lettera b) e' abrogata.              |                       |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|945. All'articolo 3 del decreto-legge 24   |Contributi per il sisma|
|giugno 2016, n. 113, convertito, con       |Abruzzo 2009           |
|modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,  |                       |
|n. 160, sono apportate le seguenti         |                       |
|modificazioni:                             |                       |
|a) al comma 1, dopo il terzo periodo e'    |                       |
|inserito il seguente: «Per l'anno 2021 e'  |                       |
|assegnato un contributo straordinario di 10|                       |
|milioni di euro»                           |                       |
|b) al comma 2, dopo il quarto periodo e'   |                       |
|inserito il seguente: «Per l'anno 2021 e'  |                       |
|destinato un contributo pari a 1 milione di|                       |
|euro» e, al sesto periodo, le parole: «Per |                       |
|ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono      |                       |
|sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno   |                       |
|degli anni 2019, 2020 e 2021».             |                       |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|946. All'articolo 14, comma 6, primo       |Sospensione dei mutui  |
|periodo, del decreto-legge 30 dicembre     |nelle zone colpite da  |
|2016, n. 244, convertito, con              |eventi calamitosi      |
|modificazioni, dalla legge 27 febbraio     |                       |
|2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2020» |                       |
|sono sostituite dalle seguenti: «31        |                       |
|dicembre 2021».                            |                       |
+-------------------------------------------+                       |
|947. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo   |                       |
|periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017,|                       |
|n. 148, convertito, con modificazioni,     |                       |
|dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le    |                       |
|parole da: «31 dicembre 2020» fino a:      |                       |
|«secondo periodo del medesimo comma 6» sono|                       |
|sostituite dalle seguenti: «31 dicembre    |                       |
|2021, nelle ipotesi previste dal primo     |                       |
|periodo e dal secondo periodo del citato   |                       |
|comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge |                       |
|n. 244 del 2016».                          |                       |
+-------------------------------------------+                       |
|948. Lo Stato concorre, in tutto o in      |                       |
|parte, agli oneri derivanti dai commi 946 e|                       |
|947, nel limite di spesa complessivo di    |                       |
|1.500.000 euro per l'anno 2021.            |                       |
+-------------------------------------------+                       |
|949. Il termine di cui all'articolo 3,     |                       |
|comma 2-bis, primo periodo, del            |                       |
|decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4,       |                       |
|convertito, con modificazioni, dalla legge |                       |
|28 marzo 2014, n. 50, e' prorogato al 31   |                       |
|dicembre 2021.                             |                       |
+-------------------------------------------+                       |
|950. Lo Stato concorre, in tutto o in      |                       |
|parte, agli oneri derivanti dal comma 949, |                       |
|nel limite di spesa complessivo di         |                       |
|1.500.000 euro per l'anno 2021.            |                       |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|951. All'articolo 57, comma 3, del         |Stabilizzazione del    |
|decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,      |personale in servizio  |
|convertito, con modificazioni, dalla legge |presso gli Uffici      |
|13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le |speciali per la        |
|seguenti modificazioni:                    |ricostruzione e presso |
|a) le parole: «a decorrere dal 1° novembre |gli enti locali dei    |
|2020,» sono soppresse                      |crateri dei territori  |
|b) dopo le parole: «con le procedure» sono |colpiti dagli eventi   |
|inserite le seguenti: «, i termini»        |sismici del 2009       |
|c) sono aggiunti, in fine, i seguenti      |(Abruzzo), del 2012    |
|periodi: «Per le assunzioni di cui al      |(Emilia-Romagna,       |
|presente comma, i requisiti di cui         |Lombardia e Veneto) e  |
|all'articolo 20, comma 1, del decreto      |del 2016 (Centro       |
|legislativo n. 75 del 2017 possono essere  |Italia)                |
|maturati anche computando i periodi di     |                       |
|servizio svolti a tempo determinato presso |                       |
|amministrazioni diverse da quella che      |                       |
|procede all'assunzione, purche' comprese   |                       |
|tra gli Uffici speciali per la             |                       |
|ricostruzione, gli enti locali o gli enti  |                       |
|parco dei predetti crateri, ferma restando |                       |
|la sussistenza dei requisiti di cui        |                       |
|all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), |                       |
|del decreto legislativo n. 75 del 2017. Al |                       |
|personale con contratti di lavoro a tempo  |                       |
|determinato che abbia svolto presso gli    |                       |
|enti di cui al periodo precedente, alla    |                       |
|data del 31 dicembre 2021, un'attivita'    |                       |
|lavorativa di almeno tre anni, anche non   |                       |
|continuativi, nei precedenti otto anni e'  |                       |
|riservata una quota non superiore al 50 per|                       |
|cento dei posti disponibili nell'ambito dei|                       |
|concorsi pubblici banditi dai predetti     |                       |
|enti. Per tali concorsi i relativi bandi   |                       |
|prevedono altresi' l'adeguata              |                       |
|valorizzazione dell'esperienza lavorativa  |                       |
|maturata presso i predetti enti con        |                       |
|contratti di somministrazione e lavoro».   |                       |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|952. Il termine di trenta giorni indicato  |Stabilizzazione del    |
|al terzo periodo del comma                 |personale degli uffici |
|3-bis dell'articolo 57 del decreto-legge 14|per la ricostruzione   |
|agosto 2020, n. 104, convertito, con       |post-sisma: proroga del|
|modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,|termine entro cui gli  |
|n. 126, e' prorogato al 31 marzo 2021.     |enti presentano istanza|
|                                           |per l'accesso alle     |
|                                           |risorse del Fondo per  |
|                                           |le assunzioni a tempo  |
|                                           |indeterminato del MEF  |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|953. Allo scopo di soddisfare le esigenze  |Stabilizzazione del    |
|dei territori colpiti dai sismi degli anni |personale degli uffici |
|2009, 2012 e 2016, fermo restando quanto   |per la ricostruzione   |
|previsto dai commi 3 e seguenti            |post-sisma: deroga sul |
|dell'articolo 57 del decreto-legge 14      |possesso dei requisiti |
|agosto 2020, n. 104, convertito, con       |previsti dalla         |
|modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,|legislazione vigente   |
|n. 126, al personale con rapporto di lavoro|per la stabilizzazione |
|a tempo determinato alle dipendenze di una |del personale assunto a|
|delle amministrazioni indicate nel citato  |tempo determinato      |
|comma 3, che risulti in possesso, al 31    |                       |
|dicembre 2020, dei requisiti di cui alle   |                       |
|lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo  |                       |
|20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, |                       |
|n. 75, che abbia maturato, anche presso    |                       |
|amministrazioni diverse da quella che      |                       |
|procede all'assunzione, almeno due anni di |                       |
|servizio ai sensi della lettera c) del     |                       |
|citato comma 1, e che sia stato titolare di|                       |
|precedenti rapporti di collaborazione      |                       |
|coordinata e continuativa con una o piu'   |                       |
|delle predette amministrazioni, si applica,|                       |
|in coerenza con il piano triennale dei     |                       |
|fabbisogni dell'amministrazione stessa e   |                       |
|senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, |                       |
|il comma 11-bis del citato articolo 20 del |                       |
|decreto legislativo n. 75 del 2017.        |                       |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|954. Al fine di assicurare la definitiva e |Attribuzione ai comuni |
|completa ultimazione dell'opera di         |della Campania colpiti |
|ricostruzione nei comuni della Campania    |dal sisma delle        |
|colpiti dagli eventi sismici del 1980 e del|competenze di spesa, di|
|1981, sono attribuite ai singoli comuni    |programmazione e di    |
|della regione Campania le competenze di    |controllo delle somme  |
|spesa, programmazione e controllo delle    |residue da liquidare e |
|somme residue da liquidare e gia'          |gia' assegnate         |
|assegnate, pari a: euro 43.787.690,62 dal  |                       |
|decreto del Ministero delle infrastrutture |                       |
|e dei trasporti n. 13333/1 del 30 dicembre |                       |
|2008; euro 12.951.040,54 dal decreto del   |                       |
|Ministero delle infrastrutture e dei       |                       |
|trasporti 26 marzo 2010, pubblicato        |                       |
|nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9      |                       |
|luglio 2010; euro 16.524.443,20 dalla      |                       |
|deliberazione del CIPE n. 45/2012 del 23   |                       |
|marzo 2012, pubblicata nella Gazzetta      |                       |
|Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2012. Inoltre|                       |
|tutte le risorse ancora disponibili sulle  |                       |
|contabilita' speciali dei comuni, aperte e |                       |
|risultanti dal conto della Banca d'Italia  |                       |
|al 31 dicembre 2018, sono assegnate ai     |                       |
|comuni per il completamento degli          |                       |
|interventi di ricostruzione.               |                       |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|955. Al fine di garantire lo svolgimento in|Istituzione dei Poli   |
|modalita' decentrata e digitale dei        |territoriali avanzati  |
|concorsi unici di cui all'articolo 4, comma|                       |
|3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto   |                       |
|2013, n. 101, convertito, con              |                       |
|modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,|                       |
|n. 125, e all'articolo 35, comma 5, del    |                       |
|decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, |                       |
|nonche' per sostenere l'organizzazione     |                       |
|flessibile del lavoro pubblico e la        |                       |
|formazione del personale pubblico, il      |                       |
|Dipartimento della funzione pubblica della |                       |
|Presidenza del Consiglio dei ministri      |                       |
|provvede all'istituzione, presso ogni      |                       |
|regione e nelle province autonome di Trento|                       |
|e di Bolzano, di poli territoriali         |                       |
|avanzati, anche mediante il recupero e     |                       |
|riuso e il cambio di utilizzo degli        |                       |
|immobili pubblici e dei beni immobili      |                       |
|confiscati alla criminalita' organizzata.  |                       |
+-------------------------------------------+                       |
|956. A fini di cui al comma 955, il        |                       |
|Dipartimento della funzione pubblica della |                       |
|Presidenza del Consiglio dei ministri puo' |                       |
|stipulare appositi accordi con l'Agenzia   |                       |
|del demanio, con l'Agenzia nazionale per   |                       |
|l'amministrazione e la destinazione dei    |                       |
|beni sequestrati e confiscati alla         |                       |
|criminalita' organizzata e con le altre    |                       |
|amministrazioni titolari di idonei beni    |                       |
|immobili.                                  |                       |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|957. Per le finalita' di cui ai commi 955 e|Realizzazione dei Poli |
|956 del presente articolo, le risorse      |territoriali avanzati: |
|disponibili in conto residui di cui        |utilizzo delle risorse |
|all'articolo 2, comma 5, della legge 19    |disponibili in conto   |
|giugno 2019, n. 56, previa ricognizione dei|residui sul Fondo di   |
|fabbisogni, con uno o piu' decreti del     |prevenzione            |
|Presidente del Consiglio dei ministri, su  |dell'assenteismo nella |
|proposta del Ministro per la pubblica      |P.A.                   |
|amministrazione, di concerto con il        |                       |
|Ministro dell'economia e delle finanze,    |                       |
|sono attribuite, per l'anno 2021, alla     |                       |
|Presidenza del Consiglio dei ministri.     |                       |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|958. I commi da 1 a 4 dell'articolo 2 della|Abrogazione delle      |
|legge 19 giugno 2019, n. 56, sono abrogati.|disposizioni relative  |
|                                           |all'introduzione di    |
|                                           |sistemi di verifica    |
|                                           |biometrica             |
|                                           |dell'identita' e di    |
|                                           |videosorveglianza degli|
|                                           |accessi per la verifica|
|                                           |dell'osservanza        |
|                                           |dell'orario di lavoro  |
|                                           |nelle amministrazioni  |
|                                           |pubbliche              |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|959. Le risorse finanziarie di cui         |Incremento delle       |
|all'articolo 1, comma 436, della legge 30  |risorse per la         |
|dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di|contrattazione         |
|400 milioni di euro annui a decorrere      |collettiva del pubblico|
|dall'anno 2021.                            |impiego                |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|960. All'articolo 1 della legge 11 dicembre|Rifinanziamento del    |
|2016, n. 232, dopo il comma 366 e' inserito|Fondo per l'incremento |
|il seguente:                               |dell'organico          |
|«366-bis. Allo scopo di garantire la       |dell'autonomia e       |
|continuita' didattica per gli alunni con   |aumento dei posti di   |
|disabilita', il fondo di cui al comma 366  |sostegno               |
|e' rifinanziato in misura pari a 62,76     |                       |
|milioni di euro nell'anno 2021, a 321,34   |                       |
|milioni di euro nell'anno 2022, a 699,43   |                       |
|milioni di euro nell'anno 2023, a 916,36   |                       |
|milioni di euro per ciascuno degli anni    |                       |
|2024 e 2025, a 924,03 milioni di euro      |                       |
|nell'anno 2026, a 956,28 milioni di euro   |                       |
|nell'anno 2027, a 1.003,88 milioni di euro |                       |
|nell'anno 2028 e a 1.031,52 milioni di euro|                       |
|annui a decorrere dall'anno 2029. La       |                       |
|dotazione dell'organico dell'autonomia, a  |                       |
|valere sulle risorse di cui al primo       |                       |
|periodo, e' incrementata di 5.000 posti di |                       |
|sostegno a decorrere dall'anno scolastico  |                       |
|2021/2022, di 11.000 posti di sostegno a   |                       |
|decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e |                       |
|di 9.000 posti di sostegno a decorrere     |                       |
|dall'anno scolastico 2023/2024. Alla       |                       |
|ripartizione delle risorse di cui al       |                       |
|presente comma, disponibili a decorrere    |                       |
|dall'anno scolastico 2021/2022, si provvede|                       |
|con decreto del Ministro dell'istruzione,  |                       |
|di concerto con il Ministro dell'economia e|                       |
|delle finanze. All'incremento derivante    |                       |
|dall'attuazione del presente comma non si  |                       |
|applicano le disposizioni del comma 373».  |                       |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|961. Il fondo di cui all'articolo 1, comma |Aumento delle risorse  |
|125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e'|finanziarie destinate  |
|incrementato di 10 milioni di euro per     |alla formazione        |
|l'anno 2021 destinati alla realizzazione di|obbligatoria dei       |
|interventi di formazione obbligatoria del  |docenti nelle classi   |
|personale docente impegnato nelle classi   |con alunni con         |
|con alunni con disabilita'. Tale formazione|disabilita'            |
|e' finalizzata all'inclusione scolastica   |                       |
|dell'alunno con disabilita' e a garantire  |                       |
|il principio di contitolarita' nella presa |                       |
|in carico dell'alunno stesso. Con decreto  |                       |
|del Ministro dell'istruzione, da adottare  |                       |
|entro trenta giorni dalla data di entrata  |                       |
|in vigore della presente legge, sono       |                       |
|stabiliti le modalita' attuative,          |                       |
|prevedendo il divieto di esonero           |                       |
|dall'insegnamento, i criteri di riparto, le|                       |
|condizioni per riservare la formazione al  |                       |
|solo personale non in possesso del titolo  |                       |
|di specializzazione sul sostegno, la       |                       |
|determinazione delle unita' formative      |                       |
|comunque non inferiori a 25 ore di impegno |                       |
|complessivo, i criteri e le modalita' di   |                       |
|monitoraggio delle attivita' formative di  |                       |
|cui al presente comma.                     |                       |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|962. Al fine di realizzare l'inclusione    |Stanziamento risorse   |
|scolastica degli alunni con disabilita',   |per il sostegno delle  |
|per ciascuno degli anni scolastici         |scuole che accolgono   |
|2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 sono      |alunni con disabilita' |
|stanziati 10 milioni di euro per l'acquisto|                       |
|e la manutenzione di attrezzature tecniche |                       |
|e di sussidi didattici di cui all'articolo |                       |
|13, comma 1, lettera b), della legge 5     |                       |
|febbraio 1992, n. 104, e per l'acquisizione|                       |
|di servizi necessari al loro miglior       |                       |
|utilizzo, destinati alle istituzioni       |                       |
|scolastiche che accolgono alunni con       |                       |
|disabilita' certificata ai sensi della     |                       |
|citata legge n. 104 del 1992. Con decreto  |                       |
|del Ministro dell'istruzione, da emanare   |                       |
|entro sessanta giorni dalla data di entrata|                       |
|in vigore della presente legge, sono       |                       |
|disciplinati i criteri e le modalita' di   |                       |
|assegnazione delle risorse dedicate e il   |                       |
|relativo monitoraggio.                     |                       |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|963. Al fine di regolare l'assegnazione    |Misure educative e     |
|delle risorse professionali di sostegno    |didattiche per gli     |
|didattico e di assistenza specialistica,   |alunni con disturbi    |
|agli alunni con disturbi specifici di      |specifici              |
|apprendimento diagnosticati ai sensi della |dell'apprendimento     |
|legge 8 ottobre 2010, n. 170, spettano     |                       |
|esclusivamente le misure educative e       |                       |
|didattiche di supporto di cui all'articolo |                       |
|5 della citata legge n. 170 del 2010, senza|                       |
|l'impiego delle risorse professionali di   |                       |
|cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104,    |                       |
|erogate in attuazione dell'articolo 3 del  |                       |
|decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. |                       |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|964. Al fine di trasformare in contratto a |Collaboratori          |
|tempo pieno il contratto di lavoro a tempo |scolastici:            |
|parziale di 4.485 collaboratori scolatici, |trasformazione a tempo |
|di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del   |pieno, dal 1° gennaio  |
|decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,       |2021, del contratto di |
|convertito, con modificazioni, dalla legge |lavoro di 4.485        |
|9 agosto 2013, n. 98, assunti a decorrere  |collaboratori          |
|dal 1° marzo 2020, nonche' di assumere,    |scolastici gia' assunti|
|fino a un massimo di 45 unita', con        |a tempo parziale dal 1°|
|contratto di lavoro a tempo pieno, a       |marzo 2020 e assunzione|
|decorrere dal 1° settembre 2021, coloro che|a tempo pieno di       |
|nella procedura selettiva di cui al citato |ulteriori collaboratori|
|articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge|scolastici             |
|n. 69 del 2013 siano risultati in          |                       |
|sovrannumero nella provincia in virtu'     |                       |
|della propria posizione in graduatoria, il |                       |
|Ministero dell'istruzione e' autorizzato,  |                       |
|in aggiunta alle ordinarie facolta'        |                       |
|assunzionali, a coprire 2.288 posti rimasti|                       |
|vacanti e disponibili nell'organico di     |                       |
|diritto del personale amministrativo,      |                       |
|tecnico e ausiliario e non coperti a tempo |                       |
|indeterminato nell'anno scolastico         |                       |
|2020/2021. Le supplenze eventualmente      |                       |
|conferite per la copertura dei posti di cui|                       |
|al periodo precedente prima della data di  |                       |
|entrata in vigore della presente legge     |                       |
|restano confermate per la durata delle     |                       |
|stesse. A tal fine e' autorizzata la spesa |                       |
|di 56,17 milioni di euro per l'anno 2021,  |                       |
|di 56,91 milioni di euro per ciascuno degli|                       |
|anni dal 2022 al 2028, di 60,76 milioni di |                       |
|euro per l'anno 2029, di 61,56 milioni di  |                       |
|euro per l'anno 2030 e di 61,62 milioni di |                       |
|euro annui a decorrere dall'anno 2031.     |                       |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|965. All'articolo 58 del decreto-legge 21  |Copertura di posti     |
|giugno 2013, n. 69, convertito, con        |vacanti gia'           |
|modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,  |autorizzati nell'ambito|
|n. 98, dopo il comma 5-sexies e' aggiunto  |della procedura per la |
|il seguente:                               |stabilizzazione dei    |
|«5-septies. Nel limite di spesa di cui al  |collaboratori          |
|comma 5-bis, primo periodo, i posti di cui |scolastici             |
|al comma 5-ter che siano eventualmente     |                       |
|rimasti vacanti e disponibili dopo la      |                       |
|procedura di cui ai commi da 5-ter a       |                       |
|5-sexies, sono destinati, su istanza di    |                       |
|parte, ai soggetti di cui al comma         |                       |
|5-sexies che, pur in possesso dei requisiti|                       |
|ivi previsti, non abbiano trovato posto    |                       |
|nella relativa provincia. A tal fine, e'   |                       |
|predisposta un'apposita graduatoria        |                       |
|nazionale, formulata sulla base del        |                       |
|punteggio attribuito in attuazione del     |                       |
|comma 5-sexies. Alle conseguenti assunzioni|                       |
|si applicano le disposizioni di cui al     |                       |
|comma 5-sexies, sesto, settimo, ottavo e   |                       |
|nono periodo. Successivamente alle predette|                       |
|procedure selettive e sempre nel limite di |                       |
|spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo,|                       |
|sono autorizzate assunzioni per la         |                       |
|copertura dei posti resi nuovamente        |                       |
|disponibili ai sensi del medesimo comma».  |                       |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|966. Al fine di assicurare anche nelle     |Proroga dei contratti a|
|scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie|tempo determinato      |
|e nelle scuole secondarie di primo grado la|sottoscritti con       |
|funzionalita' della strumentazione         |assistenti tecnici da  |
|informatica, il termine dei contratti      |utilizzare nelle scuole|
|sottoscritti ai sensi dell'articolo        |dell'infanzia e nelle  |
|230-bis, comma 1, del decreto-legge 19     |scuole del primo ciclo |
|maggio 2020, n. 34, convertito, con        |                       |
|modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, |                       |
|n. 77, e' prorogato al 30 giugno 2021. A   |                       |
|tal fine e' autorizzata la spesa di 13,80  |                       |
|milioni di euro per l'anno 2021.           |                       |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|967. Al fine di assicurare stabilmente     |Incremento della       |
|quanto previsto dal comma 966 del presente |dotazione organica     |
|articolo, a decorrere dall'anno scolastico |degli assistenti       |
|2021/2022 la dotazione organica del        |tecnici da utilizzare  |
|personale amministrativo, tecnico e        |nelle scuole           |
|ausiliario di cui all'articolo 19, comma 7,|dell'infanzia e nelle  |
|del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,    |scuole del primo ciclo |
|convertito, con modificazioni, dalla legge |                       |
|15 luglio 2011, n. 111, e' incrementata di |                       |
|1.000 posti di personale assistente        |                       |
|tecnico, da destinare alle scuole di cui al|                       |
|citato comma 966. Le facolta' assunzionali |                       |
|del personale assistente tecnico sono      |                       |
|corrispondentemente incrementate di 1.000  |                       |
|unita'. A tal fine e' autorizzata la spesa |                       |
|di 9,26 milioni di euro per l'anno 2021, di|                       |
|31,43 milioni di euro per l'anno 2022, di  |                       |
|30,51 milioni di euro per ciascuno degli   |                       |
|anni dal 2023 al 2026, di 31,16 milioni di |                       |
|euro per l'anno 2027 e di 32,44 milioni di |                       |
|euro annui a decorrere dall'anno 2028.     |                       |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|968. La dotazione organica complessiva di  |Incremento della       |
|cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della   |dotazione organica     |
|legge 13 luglio 2015, n. 107, e'           |relativa ai docenti, da|
|incrementata di 1.000 posti, con           |destinare al           |
|riferimento alla scuola dell'infanzia, da  |potenziamento          |
|destinare al potenziamento dell'offerta    |dell'offerta formativa |
|formativa nel relativo grado di istruzione.|nella scuola           |
|Con il decreto del Ministro dell'istruzione|dell'infanzia          |
|di cui al citato articolo 1, comma 64,     |                       |
|della legge n. 107 del 2015, il contingente|                       |
|di 1.000 posti e' ripartito tra le regioni.|                       |
|A tal fine e' autorizzata la spesa di 11,67|                       |
|milioni di euro per l'anno 2021, di 38,43  |                       |
|milioni di euro per l'anno 2022, di 37,32  |                       |
|milioni di euro per ciascuno degli anni dal|                       |
|2023 al 2026, di 38,48 milioni di euro per |                       |
|l'anno 2027 e di 40,79 milioni di euro     |                       |
|annui a decorrere dall'anno 2028.          |                       |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|969. Il fondo di cui all'articolo 12 del   |Incremento della       |
|decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, |dotazione finanziaria  |
|e' incrementato, a decorrere dall'anno     |del Fondo per il       |
|2021, di 60 milioni di euro annui. Per     |Sistema integrato di   |
|l'anno 2021, in deroga alle disposizioni   |educazione e di        |
|del citato articolo 12, comma 4, del       |istruzione             |
|decreto legislativo n. 65 del 2017, una    |                       |
|quota parte dell'incremento, pari a euro   |                       |
|1.500.000, e' destinata al Ministero       |                       |
|dell'istruzione per l'attivazione del      |                       |
|sistema informativo nazionale di cui       |                       |
|all'articolo 5, comma 1, lettera e), del   |                       |
|medesimo decreto legislativo n. 65 del     |                       |
|2017. A tal fine e' autorizzata la spesa di|                       |
|60 milioni di euro annui a decorrere       |                       |
|dall'anno 2021.                            |                       |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|970. Al fine di continuare a promuovere    |Individuazioni delle   |
|misure e progetti di innovazione didattica |Equipe formative       |
|e digitale nelle scuole, all'articolo 1,   |territoriali ed        |
|comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n.|estensione delle stesse|
|145, sono apportate le seguenti            |anche agli anni        |
|modificazioni:                             |scolastici 2021/2022 e |
|a) dopo le parole: «2020/2021» sono        |2022/2023              |
|inserite le seguenti: «, 2021/2022 e       |                       |
|2022/2023»                                 |                       |
|b) le parole da: «puo' essere esonerato    |                       |
|dall'esercizio delle attivita' didattiche» |                       |
|fino a: «equipe territoriali formative»    |                       |
|sono sostituite dalle seguenti: «sono      |                       |
|individuate dal Ministero dell'istruzione  |                       |
|le equipe formative territoriali costituite|                       |
|da un numero di docenti pari a 20 da porre |                       |
|in posizione di comando presso gli uffici  |                       |
|scolastici regionali e presso              |                       |
|l'amministrazione centrale, da destinare   |                       |
|esclusivamente ad azioni di supporto al    |                       |
|Piano nazionale per la scuola digitale, e  |                       |
|un numero massimo di ulteriori 200 docenti |                       |
|da porre in semi esonero dall'esercizio    |                       |
|delle attivita' didattiche per il 50 per   |                       |
|cento dell'orario di servizio».            |                       |
+-------------------------------------------+                       |
|971. Per l'attuazione delle disposizioni di|                       |
|cui al comma 970 e' autorizzata la spesa di|                       |
|euro 1.446.158 per l'anno 2021, di euro    |                       |
|3.615.396 per l'anno 2022 e di euro        |                       |
|2.169.238 per l'anno 2023.                 |                       |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|972. All'articolo 2, comma 6, del          |Eliminazione del limite|
|decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,     |di candidati idonei da |
|convertito, con modificazioni, dalla legge |inserire nelle         |
|20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «,    |graduatorie regionali  |
|nelle quali la percentuale di idonei e'    |del concorso per       |
|elevata al 30 per cento dei posti messi a  |Direttore dei servizi  |
|concorso per la singola regione, con       |generali e             |
|arrotondamento all'unita' superiore» sono  |amministrativi (DSGA)  |
|sostituite dalle seguenti: «rispetto alle  |                       |
|quali, in deroga a quanto previsto dal     |                       |
|decreto del Ministro dell'istruzione,      |                       |
|dell'universita' e della ricerca n. 863 del|                       |
|18 dicembre 2018, non sono previsti limiti |                       |
|all'inserimento in graduatoria degli idonei|                       |
|non vincitori».                            |                       |
+-------------------------------------------+                       |
|973. All'articolo 32-ter, comma 3, del     |                       |
|decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,      |                       |
|convertito, con modificazioni, dalla legge |                       |
|13 ottobre 2020, n. 126, le parole:        |                       |
|«elevata al 50 per cento» sono soppresse.  |                       |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|974. All'articolo 1, comma 330, della legge|Estensione all'anno    |
|23 dicembre 2014, n. 190, le parole:       |scolastico 2022/2023   |
|«2021/2022» sono sostituite dalle seguenti:|della possibilita' di  |
|«2022/2023».                               |Collocamento fuori     |
|                                           |ruolo di docenti e     |
|                                           |dirigenti scolastici   |
|                                           |per assegnazioni presso|
|                                           |enti che operano nel   |
|                                           |campo delle            |
|                                           |tossicodipendenze,     |
|                                           |della formazione e     |
|                                           |della ricerca educativa|
|                                           |e didattica, nonche'   |
|                                           |presso associazioni    |
|                                           |professionali del      |
|                                           |personale direttivo e  |
|                                           |docente ed enti        |
|                                           |cooperativi da esse    |
|                                           |promossi               |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|975. Al decreto legislativo 13 aprile 2017,|Scuole italiane        |
|n. 64, sono apportate le seguenti          |all'estero:            |
|modificazioni:                             |trasferimento al MAECI |
|a) all'articolo 13, il comma 1 e'          |delle competenze sul   |
|sostituito dal seguente:                   |personale destinato a  |
|«1. Per gestire, coordinare e vigilare il  |gestire le attivita'   |
|sistema della formazione italiana nel      |collegate alla         |
|mondo, la selezione e la destinazione      |formazione italiana nel|
|all'estero del personale di cui            |mondo                  |
|all'articolo 18, nonche' le ulteriori      |                       |
|attivita' di cui al presente decreto       |                       |
|legislativo, il Ministero degli affari     |                       |
|esteri e della cooperazione internazionale |                       |
|si avvale di dirigenti scolastici, docenti |                       |
|e personale amministrativo della scuola nel|                       |
|limite complessivo di 70 unita'»           |                       |
|b) all'articolo 15, il comma 1 e'          |                       |
|sostituito dal seguente:                   |                       |
|«1. Le attivita' di formazione del         |                       |
|personale da destinare all'estero sono     |                       |
|organizzate dal Ministero degli affari     |                       |
|esteri e della cooperazione internazionale |                       |
|con i fondi di cui all'articolo 39, comma  |                       |
|1»                                         |                       |
|c) all'articolo 19:                        |                       |
|1) al comma 2, il primo periodo e'         |                       |
|sostituito dal seguente: «Il personale e'  |                       |
|selezionato dal Ministero degli affari     |                       |
|esteri e della cooperazione internazionale |                       |
|sulla base di un bando emanato sentito il  |                       |
|Ministero dell'istruzione»                 |                       |
|2) al comma 4, le parole: «dell'istruzione |                       |
|dell'universita' e della ricerca» sono     |                       |
|sostituite dalle seguenti: «degli affari   |                       |
|esteri e della cooperazione internazionale»|                       |
|d) all'articolo 20, comma 2, le parole:    |                       |
|«dell'istruzione dell'universita' e della  |                       |
|ricerca» sono sostituite dalla seguente:   |                       |
|«predetto»                                 |                       |
|e) all'articolo 24:                        |                       |
|1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  |                       |
|«1. Il Ministero degli affari esteri e     |                       |
|della cooperazione internazionale, sentito |                       |
|il Ministero dell'istruzione, puo' inviare,|                       |
|per esigenze di servizio, personale docente|                       |
|e amministrativo e dirigenti scolastici in |                       |
|assegnazione temporanea presso scuole      |                       |
|statali all'estero e per altre iniziative  |                       |
|disciplinate dal presente decreto          |                       |
|legislativo, per la durata massima di un   |                       |
|anno scolastico, nei limiti delle risorse  |                       |
|finanziarie disponibili. Il personale di   |                       |
|cui al presente comma e' individuato sulla |                       |
|base delle graduatorie di cui all'articolo |                       |
|19, comma 4. In mancanza di graduatorie    |                       |
|utili, il Ministero degli affari esteri e  |                       |
|della cooperazione internazionale puo'     |                       |
|individuare candidati idonei attingendo a  |                       |
|graduatorie di altre aree linguistiche o di|                       |
|materie affini o, in mancanza anche di     |                       |
|queste, pubblicando nel proprio            |                       |
|sito internet istituzionale un interpello  |                       |
|semplificato, anche limitato al personale  |                       |
|di cui all'articolo 13, comma 1. Il        |                       |
|personale e' collocato fuori ruolo e       |                       |
|conserva, per l'intera durata della        |                       |
|missione, la sede occupata nel territorio  |                       |
|nazionale»                                 |                       |
|2) al comma 2, le parole: «di concerto con»|                       |
|sono sostituite dalla seguente: «sentito»  |                       |
|f) all'articolo 30, comma 1, dopo le       |                       |
|parole: «articolo 144» sono inserite le    |                       |
|seguenti: «, commi primo, secondo e terzo,»|                       |
|g) all'articolo 35, comma 2, le parole:    |                       |
|«dell'istruzione dell'universita' e della  |                       |
|ricerca, sentito il Ministero degli affari |                       |
|esteri e della cooperazione internazionale»|                       |
|sono sostituite dalle seguenti: «degli     |                       |
|affari esteri e della cooperazione         |                       |
|internazionale, sentito il Ministero       |                       |
|dell'istruzione»                           |                       |
|h) le parole: «dell'universita' e della    |                       |
|ricerca», ovunque ricorrono, sono          |                       |
|soppresse.                                 |                       |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|976. Le disposizioni di cui alle           |Ambito di applicazione |
|lettere b), c), d) e g) del comma 975 si   |temporale delle        |
|applicano a decorrere dall'anno scolastico |disposizioni relative  |
|2021/2022.                                 |all'assegnazione al    |
|                                           |MAECI delle competenze |
|                                           |in materia di personale|
|                                           |delle scuole italiane  |
|                                           |all'estero             |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|977. A decorrere dal primo giorno del      |Ulteriori disposizioni |
|secondo mese successivo alla data di       |in materia di personale|
|entrata in vigore della presente legge, il |destinato a gestire le |
|personale gia' collocato fuori ruolo presso|attivita' collegate    |
|il Ministero dell'istruzione ai sensi      |alla formazione        |
|dell'articolo 13, comma 1, del decreto     |italiana nel mondo:    |
|legislativo 13 aprile 2017, n. 64, che non |personale collocato    |
|abbia optato per la permanenza nello stesso|fuori ruolo e          |
|Ministero, e' ricollocato fuori ruolo      |adeguamento dei        |
|presso il Ministero degli affari esteri e  |contratti di lavoro    |
|della cooperazione internazionale. I       |                       |
|dirigenti scolastici, i docenti e il       |                       |
|personale amministrativo della scuola      |                       |
|collocati fuori ruolo ai sensi             |                       |
|dell'articolo 13, comma 1, del citato      |                       |
|decreto legislativo n. 64 del 2017 non     |                       |
|possono comunque eccedere il numero        |                       |
|complessivo di 70 unita'. Entro sei mesi   |                       |
|dalla data di entrata in vigore della      |                       |
|presente legge le scuole statali           |                       |
|all'estero, nei limiti delle risorse       |                       |
|finanziarie disponibili a legislazione     |                       |
|vigente, adeguano alle disposizioni        |                       |
|dell'articolo 33 del decreto legislativo n.|                       |
|64 del 2017 i contratti di lavoro gia'     |                       |
|afferenti alle soppresse casse scolastiche.|                       |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|978. Per l'anno scolastico 2021/2022, alle |Modifica del numero    |
|istituzioni scolastiche autonome costituite|minimo di alunni       |
|con un numero di alunni inferiore a 500    |necessario per         |
|unita', ridotto fino a 300 unita' per le   |l'attribuzione alle    |
|istituzioni situate nelle piccole isole,   |istituzioni scolastiche|
|nei comuni montani o nelle aree geografiche|di un dirigente        |
|caratterizzate da specificita'             |scolastico con incarico|
|linguistiche, non possono essere assegnati |a tempo indeterminato e|
|dirigenti scolastici con incarico a tempo  |di un direttore dei    |
|indeterminato nei limiti della spesa       |servizi generali e     |
|autorizzata ai sensi del comma 979. Le     |amministrativi in via  |
|predette istituzioni scolastiche sono      |esclusiva              |
|conferite in reggenza a dirigenti          |                       |
|scolastici titolari di incarico presso     |                       |
|altre istituzioni scolastiche autonome.    |                       |
|Alle istituzioni scolastiche autonome di   |                       |
|cui al primo periodo non puo' essere       |                       |
|assegnato in via esclusiva un posto di     |                       |
|direttore dei servizi generali e           |                       |
|amministrativi; con decreto del direttore  |                       |
|generale o del dirigente non generale      |                       |
|titolare dell'ufficio scolastico regionale |                       |
|competente, il posto e' assegnato in comune|                       |
|con altre istituzioni scolastiche.         |                       |
+-------------------------------------------+                       |
|979. Per l'attuazione di quanto previsto al|                       |
|comma 978 e' autorizzata la spesa di 13,61 |                       |
|milioni di euro per l'anno 2021 e di 27,23 |                       |
|milioni di euro annui per l'anno 2022.     |                       |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|980. All'articolo 1 del decreto-legge 29   |Nuove procedure        |
|ottobre 2019, n. 126, convertito, con      |selettive per l'accesso|
|modificazioni, dalla legge 20 dicembre     |al ruolo di docenti su |
|2019, n. 159, dopo il comma 18-octies sono |posti di sostegno      |
|inseriti i seguenti:                       |                       |
|«18-novies. Esclusivamente in caso di      |                       |
|esaurimento delle graduatorie utili, a     |                       |
|legislazione vigente, al fine              |                       |
|dell'immissione in ruolo dei docenti di    |                       |
|sostegno e solo all'esito delle procedure  |                       |
|di cui al comma 17-ter, le facolta'        |                       |
|assunzionali annualmente autorizzate per la|                       |
|predetta tipologia di posto sono utilizzate|                       |
|per lo scorrimento delle graduatorie       |                       |
|costituite e aggiornate con cadenza        |                       |
|biennale ai sensi del comma 18-decies.     |                       |
|18-decies. Il Ministero dell'istruzione e' |                       |
|autorizzato a bandire procedure selettive, |                       |
|su base regionale, finalizzate all'accesso |                       |
|in ruolo su posto di sostegno dei soggetti |                       |
|in possesso del relativo titolo di         |                       |
|specializzazione conseguito ai sensi della |                       |
|normativa vigente, nei limiti assunzionali |                       |
|di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis,   |                       |
|della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La   |                       |
|validita' dei titoli conseguiti all'estero |                       |
|e' subordinata alla piena validita' del    |                       |
|titolo nei Paesi ove e' stato conseguito e |                       |
|al suo riconoscimento in Italia ai sensi   |                       |
|della normativa vigente. Con decreto del   |                       |
|Ministro dell'istruzione sono disciplinati |                       |
|il contenuto del bando, i termini e le     |                       |
|modalita' di presentazione delle domande,  |                       |
|la configurazione della prova ovvero delle |                       |
|prove concorsuali e la relativa griglia di |                       |
|valutazione, i titoli valutabili, la       |                       |
|composizione delle commissioni giudicatrici|                       |
|e modalita' e titoli per l'aggiornamento   |                       |
|delle graduatorie. Il decreto fissa        |                       |
|altresi' il contributo di segreteria, in   |                       |
|maniera tale da coprire integralmente la   |                       |
|spesa di organizzazione e svolgimento della|                       |
|procedura.                                 |                       |
|18-undecies. Le graduatorie di cui al comma|                       |
|18-decies sono integrate ogni due anni a   |                       |
|seguito di nuova procedura ai sensi del    |                       |
|medesimo comma 18-decies, a cui possono    |                       |
|partecipare solo i soggetti aventi titolo  |                       |
|ai sensi del predetto comma 18-decies. Ogni|                       |
|due anni, inoltre, per i candidati gia'    |                       |
|collocati nelle predette graduatorie e'    |                       |
|previsto l'aggiornamento del punteggio     |                       |
|sulla base dei titoli conseguiti tra la    |                       |
|data di partecipazione alla procedura e la |                       |
|data dell'aggiornamento».                  |                       |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|981. Al fine di evitare la ripetizione di  |Istituzione di un Fondo|
|somme gia' erogate in favore dei dirigenti |volto ad evitare la    |
|scolastici nell'anno scolastico 2019/2020, |ripetizione di somme   |
|nello stato di previsione del Ministero    |gia' erogate ai        |
|dell'istruzione e' istituito un fondo con  |dirigenti scolastici   |
|una dotazione di 25,856 milioni di euro per|nell'a.s. 2019/2020 in |
|l'anno 2021, da destinare alla copertura   |conseguenza            |
|delle maggiori spese sostenute per il      |dell'ultrattivita'     |
|predetto anno scolastico in conseguenza    |riconosciuta ai        |
|dell'ultrattivita' riconosciuta ai         |contratti collettivi   |
|contratti collettivi regionali relativi    |regionali relativi     |
|all'anno scolastico 2016/2017. In nessun   |all'a.s. 2016/2017     |
|caso possono essere riconosciuti emolumenti|                       |
|superiori a quelli derivanti dalla predetta|                       |
|ultrattivita'. Il fondo di cui al primo    |                       |
|periodo e' ripartito con decreto del       |                       |
|Ministro dell'istruzione, di concerto con  |                       |
|il Ministro dell'economia e delle finanze, |                       |
|informate le organizzazioni sindacali      |                       |
|maggiormente rappresentative dell'area     |                       |
|dirigenziale «Istruzione e ricerca».       |                       |
+-------------------------------------------+                       |
|982. Per l'attuazione del comma 981 e'     |                       |
|autorizzata la spesa di 25,856 milioni di  |                       |
|euro per l'anno 2021, cui si provvede      |                       |
|mediante riduzione dell'autorizzazione di  |                       |
|spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 |                       |
|dicembre 1997, n. 440.                     |                       |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|983. Il comma 7 dell'articolo 2259-ter del |Destinazione dei       |
|codice dell'ordinamento militare, di cui al|risparmi derivanti     |
|decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  |dalla riduzione del    |
|e' sostituito dal seguente:                |personale civile del   |
|«7. A decorrere dall'anno 2021, quota parte|Ministero della Difesa |
|dei risparmi derivanti dalla progressiva   |                       |
|riduzione del personale civile, pari a 20  |                       |
|milioni di euro annui, e' destinata ad     |                       |
|alimentare il fondo risorse decentrate del |                       |
|personale civile del Ministero della difesa|                       |
|e un'ulteriore quota parte, pari a 30      |                       |
|milioni di euro annui, e' destinata ad     |                       |
|aumentare per il medesimo personale        |                       |
|l'indennita' di amministrazione, le cui    |                       |
|misure sono determinate in sede di         |                       |
|contrattazione collettiva per il triennio  |                       |
|2019-2021. L'utilizzo delle predette       |                       |
|risorse e' subordinato alla progressiva    |                       |
|riduzione, sino al raggiungimento del      |                       |
|numero di 20.000 unita', della dotazione   |                       |
|organica complessiva del personale civile  |                       |
|del Ministero della difesa fissata dalla   |                       |
|tabella 1 allegata al decreto del          |                       |
|Presidente del Consiglio dei ministri 22   |                       |
|gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta    |                       |
|Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, da     |                       |
|operare in sede di programmazione triennale|                       |
|del fabbisogno di personale, ai sensi degli|                       |
|articoli 6 e seguenti del decreto          |                       |
|legislativo 30 marzo 2001, n. 165».        |                       |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|984. Al fine di incrementare i servizi di  |Piano quinquennale per |
|prevenzione e di controllo del territorio, |le assunzioni di       |
|nonche' di tutela dell'ordine e della      |personale delle Forze  |
|sicurezza pubblica ed                      |di polizia             |
|economico-finanziaria, connessi anche      |                       |
|all'emergenza sanitaria da COVID-19,       |                       |
|nonche' l'efficienza degli istituti        |                       |
|penitenziari, fermo restando quanto        |                       |
|previsto dagli articoli 703 e 2199 del     |                       |
|codice dell'ordinamento militare, di cui al|                       |
|decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  |                       |
|e' autorizzata, con apposito decreto del   |                       |
|Presidente del Consiglio dei ministri o con|                       |
|le modalita' di cui all'articolo 66, comma |                       |
|9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.|                       |
|112, convertito, con modificazioni, dalla  |                       |
|legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione  |                       |
|straordinaria di un contingente massimo di |                       |
|4.535 unita' delle Forze di polizia, nel   |                       |
|limite della dotazione organica, in        |                       |
|aggiunta alle facolta' assunzionali        |                       |
|previste a legislazione vigente, nei       |                       |
|rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1°|                       |
|ottobre di ciascun anno, entro il limite di|                       |
|spesa di cui al comma 985 del presente     |                       |
|articolo e per un numero massimo di:       |                       |
|a) 800 unita' per l'anno 2021, di cui 600  |                       |
|unita' nel Corpo della guardia di finanza e|                       |
|200 unita' nel Corpo di polizia            |                       |
|penitenziaria                              |                       |
|b) 500 unita' per l'anno 2022, di cui 300  |                       |
|unita' nel Corpo della guardia di finanza e|                       |
|200 unita' nel Corpo di polizia            |                       |
|penitenziaria                              |                       |
|c) 1.160 unita' per l'anno 2023, di cui 300|                       |
|unita' nella Polizia di Stato, 200 unita'  |                       |
|nell'Arma dei carabinieri, 150 unita' nel  |                       |
|Corpo della guardia di finanza e 510 unita'|                       |
|nel Corpo di polizia penitenziaria         |                       |
|d) 1.160 unita' per l'anno 2024, di cui 200|                       |
|unita' nella Polizia di Stato, 250 unita'  |                       |
|nell'Arma dei carabinieri, 200 unita' nel  |                       |
|Corpo della guardia di finanza e 510 unita'|                       |
|nel Corpo di polizia penitenziaria         |                       |
|e) 915 unita' per l'anno 2025, di cui 100  |                       |
|unita' nella Polizia di Stato, 250 unita'  |                       |
|nell'Arma dei carabinieri, 50 unita' nel   |                       |
|Corpo della guardia di finanza e 515 unita'|                       |
|nel Corpo di polizia penitenziaria.        |                       |
+-------------------------------------------+                       |
|985. Per l'attuazione delle disposizioni   |                       |
|del comma 984, nello stato di previsione   |                       |
|del Ministero dell'economia e delle finanze|                       |
|e' istituito un fondo da ripartire, con il |                       |
|decreto del Presidente del Consiglio dei   |                       |
|ministri di cui al medesimo comma 1, con   |                       |
|una dotazione di euro 3.855.298 per l'anno |                       |
|2021, di euro 32.318.063 per l'anno 2022,  |                       |
|di euro 58.358.288 per l'anno 2023, di euro|                       |
|103.346.347 per l'anno 2024, di euro       |                       |
|151.510.382 per l'anno 2025, di euro       |                       |
|187.987.418 per l'anno 2026, di euro       |                       |
|195.007.907 per l'anno 2027, di euro       |                       |
|196.566.668 per l'anno 2028, di euro       |                       |
|199.622.337 per l'anno 2029, di euro       |                       |
|202.387.875 per l'anno 2030, di euro       |                       |
|204.480.113 per l'anno 2031, di euro       |                       |
|205.659.245 per l'anno 2032, di euro       |                       |
|206.733.517 per l'anno 2033, di euro       |                       |
|208.639.130 per l'anno 2034, di euro       |                       |
|210.838.415 per l'anno 2035 e di euro      |                       |
|213.454.024 annui a decorrere dall'anno    |                       |
|2036.                                      |                       |
+-------------------------------------------+                       |
|986. Per le spese di funzionamento connesse|                       |
|alle assunzioni straordinarie, comprese le |                       |
|spese per mense e buoni pasto, e'          |                       |
|autorizzata la spesa di euro 4.116.000 per |                       |
|l'anno 2021, di euro 2.590.800 per l'anno  |                       |
|2022, di euro 7.510.280 per l'anno 2023, di|                       |
|euro 7.422.830 per l'anno 2024 e di euro   |                       |
|5.915.870 per l'anno 2025, da iscrivere in |                       |
|un apposito fondo da istituire nello stato |                       |
|di previsione del Ministero dell'interno da|                       |
|ripartire tra le amministrazioni           |                       |
|interessate con le modalita' di cui al     |                       |
|comma 984.                                 |                       |
+-------------------------------------------+                       |
|987. Entro il 30 giugno dell'anno          |                       |
|successivo a quello al quale si riferisce  |                       |
|l'autorizzazione ad assumere, le           |                       |
|amministrazioni comunicano al Dipartimento |                       |
|della funzione pubblica della Presidenza   |                       |
|del Consiglio dei ministri e al            |                       |
|Dipartimento della Ragioneria generale     |                       |
|dello Stato del Ministero dell'economia e  |                       |
|delle finanze i dati concernenti le        |                       |
|assunzioni effettuate e la situazione      |                       |
|organica complessiva e del ruolo iniziale, |                       |
|anche al fine del riparto delle risorse dei|                       |
|fondi di cui ai commi 985 e 986.           |                       |
+-------------------------------------------+                       |
|988. Il Ministro dell'economia e delle     |                       |
|finanze e' autorizzato ad apportare, con   |                       |
|propri decreti, le occorrenti variazioni di|                       |
|bilancio.                                  |                       |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|989. Al fine di mantenere elevati i livelli|Assunzioni             |
|operativi e di efficienza del Corpo delle  |straordinarie del Corpo|
|capitanerie di porto - Guardia costiera,   |delle capitanerie di   |
|nonche' di fare fronte agli accresciuti    |porto                  |
|compiti di garanzia della sicurezza della  |                       |
|navigazione, dei passeggeri e delle merci  |                       |
|trasportate, al comma 1 dell'articolo 815  |                       |
|del codice dell'ordinamento militare, di   |                       |
|cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,  |                       |
|n. 66, la lettera a) e' sostituita dalla   |                       |
|seguente:                                  |                       |
|«a) 3.500 fino all'anno 2020, 3.600 per    |                       |
|l'anno 2021, 3.730 per l'anno 2022, 3.880  |                       |
|per l'anno 2023, 4.030 per l'anno 2024,    |                       |
|4.180 per l'anno 2025, 4.230 per l'anno    |                       |
|2026 e 4.250 dall'anno 2027 in servizio    |                       |
|permanente».                               |                       |
+-------------------------------------------+                       |
|990. All'articolo 585, comma 1, del codice |                       |
|di cui al decreto legislativo 15 marzo     |                       |
|2010, n. 66, le lettere                    |                       |
|da h-septies) a h-vicies) sono sostituite  |                       |
|dalle seguenti:                            |                       |
|h-septies) per l'anno 2023: 88.748.197,04  |                       |
|h-octies) per l'anno 2024: 94.904.738,87   |                       |
|h-novies) per l'anno 2025: 101.061.280,69  |                       |
|h-decies) per l'anno 2026: 103.337.793,52  |                       |
|h-undecies) per l'anno 2027: 104.418.929,64|                       |
|h-duodecies) per l'anno 2028:              |                       |
|104.698.134,11                             |                       |
|h-terdecies) per l'anno 2029:              |                       |
|104.975.165,92                             |                       |
|h-quaterdecies) per l'anno 2030:           |                       |
|105.252.197,73                             |                       |
|h-quinquiesdecies) per l'anno 2031:        |                       |
|106.044.951,54                             |                       |
|h-sexiesdecies) per l'anno 2032:           |                       |
|106.808.612,95                             |                       |
|h-septiesdecies) per l'anno 2033:          |                       |
|107.628.048,67                             |                       |
|h-duodevicies) per l'anno 2034:            |                       |
|108.410.280,29                             |                       |
|h-undevicies) per l'anno 2035:             |                       |
|109.192.511,91                             |                       |
|h-vicies) per l'anno 2036: 109.459.022,53  |                       |
|h-vicies semel) a decorrere dall'anno 2037:|                       |
|109.570.365,55.                            |                       |
+-------------------------------------------+                       |
|991. Ai fini del comma 989 e' autorizzata  |                       |
|la spesa di euro 798.668,25 per l'anno     |                       |
|2023, euro 1.636.713,28 per l'anno 2024,   |                       |
|euro 2.474.758,30 per l'anno 2025, euro    |                       |
|3.312.803,33 per l'anno 2026, euro         |                       |
|4.150.848,35 per l'anno 2027, euro         |                       |
|4.190.225,12 per l'anno 2028, euro         |                       |
|4.227.429,23 per l'anno 2029, euro         |                       |
|4.264.633,34 per l'anno 2030, euro         |                       |
|4.301.837,45 per l'anno 2031, euro         |                       |
|4.339.041,56 per l'anno 2032, euro         |                       |
|4.487.588,68 per l'anno 2033, euro         |                       |
|4.598.931,70 per l'anno 2034, euro         |                       |
|4.710.274,72 per l'anno 2035, euro         |                       |
|4.821.617,74 per l'anno 2036 ed euro       |                       |
|4.932.960,76 annui a decorrere dall'anno   |                       |
|2037.                                      |                       |
+-------------------------------------------+                       |
|992. Per le spese di funzionamento connesse|                       |
|alle previsioni di cui ai commi 989 e 990, |                       |
|comprese le spese per mense e buoni pasto, |                       |
|e' autorizzata la spesa di 29.120 euro per |                       |
|l'anno 2023, 58.240 euro per l'anno 2024,  |                       |
|87.360 euro per l'anno 2025, 116.480 euro  |                       |
|per l'anno 2026 e 145.600 euro annui a     |                       |
|decorrere dall'anno 2027.                  |                       |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|993. Per l'anno 2021, in considerazione    |Esclusione dal computo |
|delle eccezionali esigenze organizzative   |ai fini delle          |
|necessarie ad assicurare l'attuazione delle|limitazioni di spesa   |
|misure finalizzate alla prevenzione e al   |per l'anno 2021 delle  |
|contenimento dell'epidemia di COVID-19, la |maggiori spese di      |
|maggiore spesa di personale rispetto a     |personale sostenute,   |
|quella sostenuta nell'anno 2019 per        |rispetto all'anno 2019,|
|contratti di lavoro subordinato a tempo    |per i contratti di     |
|determinato del personale della polizia    |lavoro subordinato a   |
|locale dei comuni, delle unioni di comuni e|tempo determinato del  |
|delle citta' metropolitane, fermo restando |personale della polizia|
|il rispetto dell'equilibrio di bilancio,   |locale dei comuni,     |
|non si computa ai fini delle limitazioni   |citta' metropolitane e |
|finanziarie stabilite dall'articolo 9,     |unioni dei comuni      |
|comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,|                       |
|n. 78, convertito, con modificazioni, dalla|                       |
|legge 30 luglio 2010, n. 122.              |                       |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|994. All'articolo 115, comma 1, del        |Estensione all'anno    |
|decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,        |2021 dell'esclusione   |
|convertito, con modificazioni, dalla legge |delle risorse destinate|
|24 aprile 2020, n. 27, le parole: «Per     |al finanziamento del   |
|l'anno 2020» sono sostituite dalle         |lavoro straordinario   |
|seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021».      |effettuato dal         |
|                                           |personale di polizia   |
|                                           |locale dal computo     |
|                                           |delle spese che        |
|                                           |soggiacciono ai limiti |
|                                           |del trattamento        |
|                                           |accessorio             |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|995. Al fine di dare attuazione a          |Istituzione di un Fondo|
|interventi in materia di riforma della     |per la definizione     |
|polizia locale, nello stato di previsione  |degli interventi       |
|del Ministero dell'interno e' istituito un |necessari a dare       |
|Fondo con una dotazione di 20 milioni di   |attuazione alla riforma|
|euro annui a decorrere dall'anno 2022. I   |della polizia locale   |
|predetti interventi sono disposti con      |                       |
|appositi provvedimenti normativi, a valere |                       |
|sulle risorse del Fondo di cui al primo    |                       |
|periodo.                                   |                       |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|996. Per i peculiari compiti connessi anche|Istituzione di un Fondo|
|all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a|per la                 |
|decorrere dall'anno 2021 e' istituito un   |retribuzione dei       |
|apposito fondo nello stato di previsione   |servizi esterni ovvero |
|del Ministero dell'economia e delle finanze|delle attivita'        |
|con una dotazione di 50 milioni di euro    |operative al di fuori  |
|annui, da ripartire con decreto del        |dell'ordinaria sede di |
|Presidente del Consiglio dei ministri, su  |servizio svolte dal    |
|proposta dei Ministri per la pubblica      |personale delle Forze  |
|amministrazione e dell'economia e delle    |armate, delle Forze di |
|finanze, sentiti i Ministri dell'interno,  |polizia e del Corpo    |
|della difesa e della giustizia, per la     |nazionale dei vigili   |
|retribuzione dei servizi esterni ovvero    |del fuoco per i        |
|delle attivita' operative al di fuori      |peculiari compiti      |
|dell'ordinaria sede di servizio svolte dal |connessi anche         |
|personale delle Forze armate, delle Forze  |all'emergenza sanitaria|
|di polizia e del Corpo nazionale dei vigili|                       |
|del fuoco.                                 |                       |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|997. Al fine di garantire l'efficace       |Incremento della       |
|svolgimento delle attivita' derivanti      |dotazione finanziaria  |
|dall'emergenza epidemiologica da COVID-19  |dell'Agenzia per le    |
|nonche' dalle ulteriori esigenze connesse  |erogazioni in          |
|all'attivita' di sostegno al settore       |agricoltura            |
|agricolo, la dotazione finanziaria         |                       |
|dell'Agenzia per le erogazioni in          |                       |
|agricoltura e' incrementata di 10 milioni  |                       |
|di euro per l'anno 2021.                   |                       |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|998. Alla legge 7 febbraio 1951, n. 168,   |Revisione dei criteri  |
|sono apportate le seguenti modificazioni:  |di ripartizione, in    |
|a) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:|favore dei militari    |
|«Art. 3. - 1. Se gli accertatori sono      |della Guardia di       |
|militari del Corpo della guardia di        |finanza, dei proventi  |
|finanza, le quote previste dall'articolo 1,|delle sanzioni         |
|primo comma, lettere c), e d), e terzo     |pecuniarie             |
|comma, e quelle spettanti agli accertatori |                       |
|nei casi indicati dall'articolo 2 sono     |                       |
|assegnate a un apposito fondo istituito    |                       |
|nello stato di previsione del Ministero    |                       |
|dell'economia e delle finanze, per la      |                       |
|distribuzione ai militari del medesimo     |                       |
|Corpo.                                     |                       |
|2. Fermo restando quanto previsto          |                       |
|dall'articolo 1, le quote di cui al comma 1|                       |
|del presente articolo sono integralmente   |                       |
|distribuite in premi ai militari del Corpo |                       |
|della guardia di finanza secondo modalita' |                       |
|e criteri stabiliti con decreto del        |                       |
|Ministro dell'economia e delle finanze, su |                       |
|proposta del Comandante generale del       |                       |
|medesimo Corpo»                            |                       |
|b) l'articolo 4 e' abrogato.               |                       |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|999. All'articolo 1, comma 7, del decreto  |Fondo di assistenza per|
|legislativo 24 settembre 2015, n. 157, dopo|i finanzieri:          |
|il quarto periodo e' inserito il seguente: |possibilita' di        |
|«Con il medesimo decreto ministeriale puo' |utilizzare per il      |
|essere altresi' stabilita un'ulteriore     |finanziamento del Fondo|
|quota, eccedente i vigenti limiti di spesa,|un'ulteriore quota di  |
|di ammontare non superiore a 15 milioni di |risorse derivanti      |
|euro annui, da destinare al fondo di cui   |dall'attivita' delle   |
|alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265».      |agenzie fiscali        |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|1000. All'articolo 2 della legge 23        |Assegnazione delle     |
|dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 28 e' |somme derivanti dalla  |
|inserito il seguente:                      |concessione in uso     |
|«28-bis. Le somme derivanti dalla          |temporaneo delle       |
|concessione in uso temporaneo delle        |denominazioni, degli   |
|denominazioni, degli stemmi, degli emblemi |stemmi, degli emblemi e|
|e dei segni distintivi del Corpo della     |dei segni distintivi   |
|guardia di finanza sono versate all'entrata|del Corpo della Guardia|
|del bilancio dello Stato per essere        |di finanza             |
|integralmente riassegnate al programma 5   |                       |
|"Concorso della Guardia di Finanza alla    |                       |
|sicurezza pubblica" nell'ambito della      |                       |
|missione 7 "Ordine pubblico e sicurezza" e |                       |
|al programma 3 "Prevenzione e repressione  |                       |
|delle frodi e delle violazioni agli        |                       |
|obblighi fiscali" nell'ambito della        |                       |
|missione 29 "Politiche                     |                       |
|economico-finanziarie e di bilancio e      |                       |
|tutela della finanza pubblica" dello stato |                       |
|di previsione del Ministero dell'economia e|                       |
|delle finanze».                            |                       |
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