+-------------------------------------------+-----------------------+
|901. Al fine di promuovere lo sviluppo dei |Istituzione del Centro |
|territori abruzzesi colpiti dal sisma del |di formazione |
|2009 mediante il rafforzamento delle |territoriale |
|capacita' del sistema didattico, |dell'Aquila e altre |
|scientifico e produttivo, e' istituito, |disposizioni |
|nella citta' dell'Aquila, il Centro di |concernenti il |
|formazione territoriale dell'Aquila del |personale del Corpo |
|Corpo nazionale dei vigili del fuoco. |nazionale dei vigili |
+-------------------------------------------+del fuoco |
|902. Il Centro di formazione territoriale | |
|dell'Aquila concorre, insieme con le altre | |
|strutture formative, all'attuazione delle | |
|politiche di formazione del Corpo nazionale| |
|dei vigili del fuoco, di cui al capo | |
|IV-bis del decreto legislativo 8 marzo | |
|2006, n. 139, anche per consentire, in via | |
|innovativa, l'acquisizione di capacita' | |
|tecnico-manuali propedeutiche all'attivita'| |
|operativa mediante appositi moduli | |
|didattici nell'ambito del corso di | |
|formazione iniziale del personale del | |
|medesimo Corpo. | |
+-------------------------------------------+ |
|903. Con apposita convenzione, da stipulare| |
|entro sei mesi dalla data di entrata in | |
|vigore della presente legge, tra il comune | |
|dell'Aquila e il Corpo nazionale dei vigili| |
|del fuoco, sono individuate e messe a | |
|disposizione del Centro di formazione | |
|territoriale le unita' immobiliari di | |
|proprieta' del comune dell'Aquila, tenendo | |
|conto anche del carattere residenziale | |
|della struttura formativa medesima. | |
+-------------------------------------------+ |
|904. Ai fini dell'attuazione dei commi 901 | |
|e 902, e' autorizzata la spesa di 5 milioni| |
|di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022,| |
|2023 e a 1 milione di euro a decorrere | |
|dall'anno 2024. | |
+-------------------------------------------+ |
|905. All'articolo 249, comma 1, del decreto| |
|legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, le | |
|parole: «fino alla concorrenza dei posti | |
|disponibili in organico» sono sostituite | |
|dalle seguenti: «in fase di prima | |
|applicazione, anche in soprannumero | |
|riassorbibile con le vacanze ordinarie | |
|delle dotazioni organiche, ferma restando | |
|la consistenza complessiva del ruolo | |
|prevista nella tabella A allegata al | |
|presente decreto. Fino all'assorbimento del| |
|soprannumero e' reso indisponibile un | |
|numero finanziariamente equivalente di | |
|posti nei ruoli, rispettivamente, dei | |
|vigili del fuoco, dei capi squadra e dei | |
|capi reparto e degli ispettori antincendio,| |
|di cui all'articolo 1, comma 1, | |
|lettere a), b) e c)». | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|906. All'articolo 38 della legge 16 gennaio|Anticipo da parte |
|2003, n. 3, sono apportate le seguenti |dell'Amministrazione |
|modificazioni: |delle spese sanitarie |
|a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:|sostenute dai VVFF |
|«1-bis. Le spese sanitarie sostenute dal | |
|personale del Corpo nazionale dei vigili | |
|del fuoco per cure relative a ferite e | |
|lesioni riportate nello svolgimento di | |
|servizi operativi e di supporto | |
|all'attivita' operativa sono anticipate | |
|dall'amministrazione, nei limiti delle | |
|risorse disponibili destinate a tali | |
|finalita', su richiesta del dirigente della| |
|sede di servizio, previo nulla osta del | |
|servizio sanitario del Corpo medesimo» | |
|b) alla rubrica, dopo le parole: «vigili | |
|del fuoco», sono aggiunte le seguenti: «e | |
|spese sanitarie sostenute dal medesimo | |
|personale». | |
+-------------------------------------------+ |
|907. Alla copertura degli eventuali | |
|maggiori oneri derivanti dal comma 906, | |
|pari ad euro 25.000 per l'anno 2021, si | |
|provvede mediante corrispondente riduzione | |
|dell'autorizzazione di spesa di cui | |
|all'articolo 7, comma 4-bis, del | |
|decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge | |
|24 giugno 2009, n. 77. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|908. Al fine di garantire il mantenimento |Assunzioni presso AGEA |
|dei requisiti di riconoscimento previsti | |
|dal regolamento delegato (UE) n. 907/2014 | |
|della Commissione, dell'11 marzo 2014, e | |
|dal regolamento di esecuzione (UE) n. | |
|908/2014 della Commissione, del 6 agosto | |
|2014, nonche' di adeguare la propria | |
|struttura organizzativa allo svolgimento | |
|delle funzioni ad essa attribuite dal | |
|decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, | |
|e agli ulteriori e innovativi compiti | |
|derivanti dall'attuazione delle misure di | |
|sostegno economico disposte nel contesto | |
|dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, | |
|l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura | |
|e' autorizzata, per il biennio 2021-2022, | |
|in aggiunta alle vigenti facolta' | |
|assunzionali, a bandire procedure | |
|concorsuali pubbliche e, conseguentemente, | |
|ad assumere con contratto di lavoro a tempo| |
|indeterminato, anche in applicazione | |
|dell'articolo 1, comma 147, della legge 27 | |
|dicembre 2019, n. 160, 6 unita' di | |
|personale di livello dirigenziale non | |
|generale, nonche' 55 unita' di personale | |
|non dirigenziale appartenenti all'Area C, | |
|posizione economica C1, nell'ambito della | |
|vigente dotazione organica dell'Agenzia | |
|relativa al personale non dirigenziale. Ai | |
|fini dell'applicazione del periodo | |
|precedente, la dotazione organica | |
|dell'Agenzia e' incrementata di quattro | |
|posizioni di livello dirigenziale non | |
|generale. | |
+-------------------------------------------+ |
|909. Per far fronte agli oneri derivanti | |
|dalle assunzioni di cui al comma 908 e' | |
|autorizzata la spesa di euro 1.910.000 per | |
|l'anno 2021 e di euro 3.819.000 annui a | |
|decorrere dall'anno 2022. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|910. Al fine di assicurare la piena |Assunzioni presso |
|operativita' dell'Agenzia nazionale per i |l'Agenzia nazionale per|
|giovani, in attuazione del regolamento (UE)|i giovani |
|2018/1475 del Parlamento europeo e del | |
|Consiglio, del 2 ottobre 2018, la predetta | |
|Agenzia e' autorizzata, per l'anno 2021, a | |
|bandire procedure concorsuali pubbliche e, | |
|conseguentemente, ad assumere con contratto| |
|di lavoro a tempo indeterminato, in | |
|aggiunta alle ordinarie facolta' | |
|assunzionali e con incremento della | |
|dotazione organica di 14 unita', di cui 1 | |
|di livello dirigenziale non generale, 6 di | |
|area III e 7 di area II, un contingente di | |
|21 unita' di personale, cosi' ripartito: 2 | |
|unita' con qualifica dirigenziale di | |
|livello non generale e 19 unita' di | |
|personale non dirigenziale, di cui 9 da | |
|inquadrare nell'Area III, di cui 4 in | |
|posizione economica F3 e 5 in posizione | |
|economica F1, e 10 da inquadrare nell'Area | |
|II, posizione economica F2. | |
+-------------------------------------------+ |
|911. Il reclutamento del personale di cui | |
|al comma 910 del presente articolo avviene | |
|mediante uno o piu' concorsi pubblici da | |
|svolgere anche in deroga agli articoli 30 e| |
|35, comma 5, del decreto legislativo 30 | |
|marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4, commi| |
|3-quinquies e 3-sexies, del decreto-legge | |
|31 agosto 2013, n. 101, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,| |
|n. 125. Resta in ogni caso ferma la | |
|possibilita' da parte dell'Agenzia | |
|nazionale per i giovani di avvalersi delle | |
|modalita' semplificate e delle misure di | |
|riduzione dei tempi di reclutamento | |
|previste dall'articolo 3 della legge 19 | |
|giugno 2019, n. 56, nonche' delle modalita'| |
|di cui all'articolo 248 del decreto-legge | |
|19 maggio 2020, n. 34, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, | |
|n. 77. Per il reclutamento del personale di| |
|qualifica non dirigenziale, entro l'anno | |
|2021 e nei limiti di cui al citato comma | |
|910, l'Agenzia nazionale per i giovani puo'| |
|procedere alla stabilizzazione del | |
|personale in possesso dei requisiti | |
|previsti dall'articolo 20, commi 1 e 2, del| |
|decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, | |
|nel rispetto delle modalita' e delle | |
|condizioni ivi previste. | |
+-------------------------------------------+ |
|912. Fino al completamento delle procedure | |
|di cui al comma 911 del presente articolo | |
|per il reclutamento del personale di | |
|qualifica dirigenziale, l'Agenzia nazionale| |
|per i giovani e' autorizzata a reclutare 1 | |
|unita' di personale di livello dirigenziale| |
|non generale ai sensi dell'articolo 19, | |
|comma 5-bis, del decreto legislativo 30 | |
|marzo 2001, n. 165. Gli incarichi conferiti| |
|ai sensi del presente comma hanno durata | |
|annuale, sono rinnovabili per un massimo di| |
|due volte e, comunque, cessano alla data | |
|dell'entrata in servizio dei vincitori del | |
|concorso di cui al comma 4 del presente | |
|articolo. Gli incarichi conferiti ai sensi | |
|del presente comma non costituiscono titolo| |
|ne' requisito valutabile ai fini della | |
|procedura concorsuale di cui al citato | |
|comma 4. | |
+-------------------------------------------+ |
|913. Per far fronte agli oneri derivanti | |
|dalle assunzioni di cui al comma 910 e' | |
|autorizzata la spesa di euro 259.065 per | |
|l'anno 2021 e di euro 1.036.258 annui a | |
|decorrere dall'anno 2022. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|914. Al fine di perseguire gli obiettivi |Assunzione di personale|
|nazionali ed europei in materia di tutela |operaio presso l'Arma |
|ambientale e forestale, di presidio del |dei Carabinieri |
|territorio e di salvaguardia delle riserve | |
|naturali statali, compresa la conservazione| |
|della biodiversita', l'Arma dei carabinieri| |
|e' autorizzata all'assunzione di personale | |
|operaio a tempo indeterminato, ai sensi | |
|della legge 5 aprile 1985, n. 124, e in | |
|deroga al contingente ivi previsto, nel | |
|numero di 19 unita' per l'anno 2021 e di 38| |
|unita' per l'anno 2022. | |
+-------------------------------------------+ |
|915. Per l'attuazione del comma 914 e' | |
|autorizzata la spesa di euro 585.000 per | |
|l'anno 2021 e di euro 1.770.000 annui a | |
|decorrere dall'anno 2022. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|916. Le amministrazioni di cui ai commi da |Obblighi di |
|908 a 915 comunicano alla Presidenza del |comunicazione dei dati |
|Consiglio dei ministri - Dipartimento della|sulle unita' di |
|funzione pubblica e al Ministero |personale assunte |
|dell'economia e delle finanze - | |
|Dipartimento della Ragioneria generale | |
|dello Stato, entro trenta giorni | |
|dall'assunzione, i dati concernenti le | |
|unita' di personale effettivamente assunte | |
|ai sensi dei medesimi commi da 908 a 915 e | |
|i relativi oneri da sostenere a regime. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|917. Il Ministero della difesa, al fine di |Assunzione di personale|
|assicurare le funzioni e l'efficienza |civile da parte del |
|dell'area produttiva industriale, in |Ministero della difesa |
|particolare degli arsenali e degli | |
|stabilimenti militari, nonche' per | |
|potenziare le realta' produttive locali in | |
|un sistema sinergico con le amministrazioni| |
|locali, nei limiti della dotazione organica| |
|del personale civile prevista dall'articolo| |
|2259-ter del codice dell'ordinamento | |
|militare, di cui al decreto legislativo 15 | |
|marzo 2010, n. 66, e' autorizzato a bandire| |
|procedure concorsuali pubbliche per il | |
|reclutamento, per il triennio 2021-2023, | |
|con contratto di lavoro subordinato a tempo| |
|indeterminato, di un contingente di 431 | |
|unita' di personale non dirigenziale cosi' | |
|ripartito: | |
|a) 19 unita' di Area III, fascia | |
|retributiva F1, e 125 unita' di Area II, | |
|fascia retributiva F2, per l'anno 2021 | |
|b) 19 unita' di Area III, fascia | |
|retributiva F1, e 125 unita' di Area II, | |
|fascia retributiva F2, per l'anno 2022 | |
|c) 19 unita' di Area III, fascia | |
|retributiva F1, e 124 unita' di Area II, | |
|fascia retributiva F2, per l'anno 2023. | |
+-------------------------------------------+ |
|918. Le assunzioni di cui al comma 917 del | |
|presente articolo sono effettuate ai sensi | |
|dell'articolo 35, comma 4, del decreto | |
|legislativo 30 marzo 2001, n. 165. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|919. A decorrere dall'anno 2021, le risorse|Indennita' per |
|finanziarie di cui all'articolo 1, comma |incarichi di comando di|
|436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, |tenenze e stazioni dei |
|sono incrementate di 7,6 milioni di euro, |carabinieri |
|al fine di riconoscere l'indennita' di cui | |
|all'articolo 52, comma 3, del decreto del | |
|Presidente della Repubblica 18 giugno 2002,| |
|n. 164, con le modalita' ivi previste, al | |
|personale incaricato di comando di stazioni| |
|dell'organizzazione territoriale dell'Arma | |
|dei carabinieri, nel limite di spesa | |
|complessivo di 7,6 milioni di euro annui a | |
|decorrere dall'anno 2021. | |
+-------------------------------------------+ |
|920. Agli oneri derivanti dall'attuazione | |
|del comma 919, pari a 7,6 milioni di euro | |
|annui a decorrere dall'anno 2021, si | |
|provvede mediante corrispondente riduzione | |
|delle risorse del fondo per il | |
|finanziamento di esigenze indifferibili del| |
|Ministero dell'economia e delle finanze, di| |
|cui all'articolo 1, comma 199, della legge | |
|23 dicembre 2014, n. 190. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|921. Al fine di razionalizzare l'impiego di|Potenziamento |
|personale estraneo al Ministero degli |dell'apporto di |
|affari esteri e della cooperazione |competenze |
|internazionale e di potenziare l'apporto di|specialistiche |
|competenze specialistiche all'attivita' |all'attivita' della |
|della rete diplomatico-consolare sono |rete |
|disposti i seguenti interventi: |diplomatico-consolare |
|a) all'articolo 168 del decreto del | |
|Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,| |
|n. 18, sono apportate le seguenti | |
|modificazioni: | |
|1) il settimo comma e' abrogato | |
|2) l'ottavo comma e' sostituito dal | |
|seguente: | |
|«Gli esperti che il Ministero degli affari | |
|esteri e della cooperazione internazionale | |
|puo' utilizzare a norma del presente | |
|articolo non possono complessivamente | |
|superare il numero di centosettantadue con | |
|l'esclusione delle unita' riservate, ai | |
|sensi dell'articolo 11 del testo unico | |
|delle leggi in materia di disciplina degli | |
|stupefacenti e sostanze psicotrope, | |
|prevenzione, cura e riabilitazione dei | |
|relativi stati di tossicodipendenza, di cui| |
|al decreto del Presidente della Repubblica | |
|9 ottobre 1990, n. 309, e dell'articolo 2, | |
|comma 6-duodecies, del decreto-legge 29 | |
|dicembre 2010, n. 225, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 26 febbraio | |
|2011, n. 10, allo svolgimento di | |
|particolari compiti relativi alla tutela | |
|dell'ordine pubblico e della sicurezza | |
|nazionale nonche' al contrasto della | |
|criminalita' organizzata e di tutte le | |
|condotte illecite, anche transnazionali, ad| |
|essa riconducibili, delle unita' destinate,| |
|ai sensi dell'articolo 36 della legge 30 | |
|luglio 2002, n. 189, alla prevenzione | |
|dell'immigrazione clandestina e delle | |
|unita' destinate, ai sensi dell'articolo 4 | |
|del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. | |
|68, all'accertamento delle violazioni in | |
|materia economica e finanziaria a tutela | |
|del bilancio dello Stato e dell'Unione | |
|europea» | |
|b) le dotazioni destinate all'erogazione | |
|delle indennita' di cui all'articolo 170 | |
|del decreto del Presidente della Repubblica| |
|5 gennaio 1967, n. 18, sono incrementate di| |
|euro 5.257.345 per l'anno 2021 e di euro | |
|10.514.690 annui a decorrere dall'anno 2022| |
|c) l'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, | |
|n. 56, e' abrogato | |
|d) al comma 3 dell'articolo 4 del decreto | |
|legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la | |
|parola: «dodici» e' sostituita dalla | |
|seguente: «venticinque». Conseguentemente | |
|e' autorizzata la spesa di euro 1.366.910 | |
|per l'anno 2021 e di euro 2.733.819 annui a| |
|decorrere dall'anno 2022. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|922. L'autorizzazione di cui all'articolo |Elevazione del |
|1, comma 301, della legge 27 dicembre 2019,|contingente annuo di |
|n. 160, e' incrementata di 18 unita' per |segretari di legazione |
|ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 50 |che il MAECI puo' |
|unita' per l'anno 2023. La dotazione |mettere a concorso per |
|organica della carriera diplomatica e' |l'accesso alla carriera|
|incrementata, nel grado iniziale di |diplomatica |
|segretario di legazione, di 18 unita' a | |
|decorrere dall'anno 2021, di ulteriori 18 | |
|unita' a decorrere dall'anno 2022 e di | |
|ulteriori 50 unita' a decorrere dall'anno | |
|2023. Per l'attuazione del presente comma | |
|e' autorizzata la spesa di euro 434.927 per| |
|l'anno 2021, di euro 2.174.636 per l'anno | |
|2022, di euro 4.687.548 per l'anno 2023 e | |
|di euro 8.311.940 annui a decorrere | |
|dall'anno 2024. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|923. In aggiunta alle facolta' assunzionali|Assunzione di personale|
|previste a legislazione vigente e nel |non dirigenziale presso|
|limite delle proprie dotazioni organiche, |il MAECI |
|il Ministero degli affari esteri e della | |
|cooperazione internazionale e' autorizzato | |
|ad assumere a tempo indeterminato, per | |
|l'anno 2021, 100 dipendenti della II Area | |
|funzionale, posizione economica F2, e 50 | |
|dipendenti della III Area funzionale, | |
|posizione economica F1, mediante | |
|l'indizione di nuovi concorsi, | |
|l'ampliamento dei posti messi a concorso | |
|ovvero lo scorrimento delle graduatorie | |
|vigenti di concorsi gia' banditi. E' a tal | |
|fine autorizzata la spesa di euro 1.394.600| |
|per l'anno 2021 e di euro 5.578.399 annui a| |
|decorrere dall'anno 2022. | |
+-------------------------------------------+ |
|924. All'articolo 152, primo comma, primo | |
|periodo, del decreto del Presidente della | |
|Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le | |
|parole: «nel limite di un contingente | |
|complessivo pari a 2.920 unita'» sono | |
|sostituite dalle seguenti: «nel limite di | |
|un contingente complessivo pari a 3.000 | |
|unita'». Ai fini dell'incremento del | |
|contingente degli impiegati assunti a | |
|contratto dalle rappresentanze | |
|diplomatiche, dagli uffici consolari e | |
|dagli istituti italiani di cultura, come | |
|rideterminato dal primo periodo, e' | |
|autorizzata la spesa di euro 1.711.860 per | |
|l'anno 2021, di euro 3.526.432 per l'anno | |
|2022, di euro 3.632.225 per l'anno 2023, di| |
|euro 3.741.191 per l'anno 2024, di euro | |
|3.853.427 per l'anno 2025, di euro | |
|3.969.030 per l'anno 2026, di euro | |
|4.088.101 per l'anno 2027, di euro | |
|4.210.744 per l'anno 2028, di euro | |
|4.337.066 per l'anno 2029 e di euro | |
|4.467.178 annui a decorrere dall'anno 2030.| |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|925. Al fine di dare attuazione a un |Piano di assunzioni del|
|programma di interventi, temporaneo ed |Ministero della |
|eccezionale, finalizzato a eliminare, anche|giustizia per |
|mediante l'uso di strumenti telematici, |accelerare l'esecuzione|
|l'arretrato relativo ai procedimenti di |delle sentenze penali |
|esecuzione delle sentenze penali di |di condanna |
|condanna, nonche' di assicurare la piena | |
|efficacia dell'attivita' di prevenzione e | |
|di repressione dei reati, il Ministero | |
|della giustizia e' autorizzato ad assumere,| |
|con contratto di lavoro a tempo determinato| |
|di durata non superiore a dodici mesi, un | |
|contingente complessivo di 1.080 unita' di | |
|personale amministrativo non dirigenziale, | |
|di Area II, posizione economica F1, cosi' | |
|ripartito: 290 unita' a decorrere dal 1° | |
|giugno 2021, 240 unita' a decorrere dal 1° | |
|novembre 2021 e 550 unita' a decorrere dal | |
|1° gennaio 2022. L'assunzione di personale | |
|di cui al primo periodo e' autorizzata, ai | |
|sensi dell'articolo 36, comma 2, del | |
|decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, | |
|e in deroga ai limiti di spesa di cui | |
|all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge| |
|31 maggio 2010, n. 78, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, | |
|n. 122, mediante lo scorrimento delle | |
|graduatorie vigenti alla data di entrata in| |
|vigore della presente legge. | |
+-------------------------------------------+ |
|926. Per l'attuazione delle disposizioni di| |
|cui al comma 925 e' autorizzata la spesa di| |
|euro 7.844.587 per l'anno 2021 e di euro | |
|32.659.734 per l'anno 2022. | |
+-------------------------------------------+ |
|927. L'articolo 8 del decreto-legge 14 | |
|giugno 2019, n. 53, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, | |
|n. 77, e' abrogato. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|928. All'articolo 24, comma 1, del |Conferimento di |
|decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, |incarichi di |
|convertito, con modificazioni, dalla legge |collaborazione che |
|13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le |possono essere |
|seguenti modificazioni: |autorizzati dal MIBACT |
|a) al primo periodo, le parole: «delle | |
|Soprintendenze archeologia, belle arti e | |
|paesaggio» sono sostituite dalle seguenti: | |
|«degli uffici periferici» e le parole: «16 | |
|milioni» sono sostituite dalle seguenti: | |
|«24 milioni» | |
|b) al terzo periodo, le parole: «Ciascuna | |
|Soprintendenza» sono sostituite dalle | |
|seguenti: «Ciascun ufficio». | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|929. All'articolo 22, comma 6, terzo |Proroga della |
|periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, |possibilita' per |
|n. 50, convertito, con modificazioni, dalla|ciascun istituto o |
|legge 2 giugno 2017, n. 96, dopo le parole:|luogo della cultura di |
|«750.000 euro per l'anno 2019,» sono |rilevante interesse |
|inserite le seguenti: «a 1.500.000 euro per|nazionale dotato di |
|l'anno 2021 e a 1.500.000 euro per l'anno |autonomia speciale di |
|2022». |avvalersi di competenze|
| |o servizi professionali|
| |nella gestione dei beni|
| |culturali |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|930. All'articolo 1-ter, comma 1, del |Utilizzo di ALES per |
|decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, |attivita' di |
|convertito, con modificazioni, dalla legge |accoglienza e vigilanza|
|18 novembre 2019, n. 132, sono apportate le|nei musei e per |
|seguenti modificazioni: |attivita' di supporto |
|a) al primo periodo, dopo le parole: |tecnico, amministrativo|
|«luoghi della cultura» sono inserite le |e contabile |
|seguenti: «e delle attivita' di supporto | |
|tecnico, amministrativo e contabile» e dopo| |
|le parole: «29 agosto 2019,» sono inserite | |
|le seguenti: «e comunque fino al 31 | |
|dicembre 2025» | |
|b) dopo il primo periodo e' inserito il | |
|seguente: «Non si applica il comma 2 | |
|dell'articolo 192 del codice dei contratti | |
|pubblici, di cui al decreto legislativo 18 | |
|aprile 2016, n. 50» | |
|c) al secondo periodo, dopo le parole: | |
|«primo periodo,» sono inserite le seguenti:| |
|«oltre alle risorse finanziarie disponibili| |
|a legislazione vigente» e le parole: «e a | |
|245.000 euro nell'anno 2021» sono | |
|sostituite dalle seguenti: «, a 5.845.000 | |
|euro nell'anno 2021 e a 5,6 milioni di euro| |
|per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e | |
|2025». | |
+-------------------------------------------+ |
|931. Per l'attuazione del comma 930, | |
|lettera c), e' autorizzata la spesa di 5,1 | |
|milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,6 | |
|milioni di euro per ciascuno degli anni dal| |
|2022 al 2025. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|932. In considerazione degli effetti |Contratti a tempo |
|conseguenti all'emergenza epidemiologica da|determinato presso |
|COVID-19 sul patrimonio culturale e' |istituti e luoghi della|
|consentita la proroga per un periodo |cultura per esigenze |
|massimo di sei mesi, nel limite di spesa di|temporanee di |
|euro 500.000 per l'anno 2021, dei contratti|rafforzamento dei |
|a tempo determinato stipulati dagli |servizi di accoglienza |
|istituti e luoghi della cultura ai sensi |e di assistenza al |
|dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio|pubblico |
|2014, n. 83, convertito, con modificazioni,| |
|dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, fermo | |
|restando il limite della durata massima | |
|complessiva di trentasei mesi, anche non | |
|consecutivi, dei medesimi contratti. Al | |
|personale di cui al periodo precedente si | |
|applicano le disposizioni dell'articolo 20,| |
|comma 1, del decreto legislativo 25 maggio | |
|2017, n. 75. | |
+-------------------------------------------+ |
|933. Per l'attuazione del comma 932 e' | |
|autorizzata la spesa di euro 500.000 per | |
|l'anno 2021. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|934. Al fine di potenziare le attivita' |Indennita' accessoria |
|derivanti dalle accresciute competenze e |spettante al personale |
|dai nuovi compiti previsti dalla riforma |non dirigenziale degli |
|della Politica agricola comune per il |Uffici di diretta |
|periodo 2021-2027, la dotazione finanziaria|collaborazione del |
|destinata alle esigenze di cui all'articolo|Ministro delle |
|7, comma 6, del regolamento di cui al |politiche agricole |
|decreto del Presidente del Consiglio dei | |
|ministri 5 dicembre 2019, n. 180, e' | |
|incrementata di euro 363.000 annui a | |
|decorrere dall'anno 2021. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|935. A seguito dell'istituzione del |Incremento della |
|Ministero dell'universita' e della ricerca,|dotazione finanziaria |
|al fine di garantirne la funzionalita', la |destinate alle esigenze|
|dotazione finanziaria inerente alle risorse|degli Uffici di diretta|
|disponibili per gli uffici di diretta |collaborazione del |
|collaborazione del Ministero |Ministero |
|dell'universita' e della ricerca, di cui |dell'universita' e |
|all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge |della ricerca |
|9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.| |
|12, e' incrementata complessivamente di | |
|euro 500.000 annui a decorrere dall'anno | |
|2021. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|936. Al fine di assicurare l'esercizio |Incremento della |
|delle maggiori funzioni del Ministero |dotazione organica del |
|dell'universita' e della ricerca connesse |Ministero |
|all'assolvimento di obblighi nei confronti |dell'universita' e |
|dell'Unione europea e internazionali nel |della ricerca: 3 unita'|
|campo della formazione superiore e della |di dirigenti di livello|
|ricerca e, in particolare, alla nuova |non generale - di cui |
|programmazione europea della ricerca, la |una unita' destinata |
|dotazione organica del Ministero |agli uffici di diretta |
|dell'universita' e della ricerca e' |collaborazione |
|incrementata di tre posizioni dirigenziali | |
|di livello non generale, di cui una | |
|destinata alla diretta collaborazione ai | |
|sensi dell'articolo 14 del decreto | |
|legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alla | |
|copertura delle tre posizioni dirigenziali | |
|di livello non generale di cui al periodo | |
|precedente si provvede anche mediante | |
|l'indizione di appositi concorsi pubblici, | |
|per i quali il Ministero dell'universita' e| |
|della ricerca e' autorizzato ad avviare le | |
|relative procedure. Ai fini dell'attuazione| |
|del presente comma e' autorizzata la spesa | |
|di 459.750 euro annui a decorrere dall'anno| |
|2021, cui si provvede ai sensi del comma | |
|941. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|937. Il Ministero dell'universita' e della |Incremento della |
|ricerca e' autorizzato, per il biennio |dotazione organica del |
|2021- 2022, nel rispetto del piano |Ministero |
|triennale del fabbisogno del personale, di |dell'universita' e |
|cui all'articolo 6 del decreto legislativo |della ricerca: |
|30 marzo 2001, n. 165, nonche' della |assunzioni 56 unita' di|
|vigente dotazione organica, a bandire una o|livello non |
|piu' procedure concorsuali pubbliche, per |dirigenziale |
|titoli ed esami, per il reclutamento di un | |
|contingente massimo di personale pari a 56 | |
|unita' da inquadrare nell'Area III, | |
|posizione economica F1, del comparto | |
|Funzioni centrali. Le assunzioni di cui al | |
|presente comma sono effettuate ai sensi | |
|dell'articolo 35, comma 4, del citato | |
|decreto legislativo n. 165 del 2001. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|938. Le procedure concorsuali di cui al |Assunzioni del |
|comma 937 sono rivolte a soggetti in |Ministero |
|possesso di qualificata professionalita' |dell'universita' e |
|nelle discipline scientifiche, economiche e|della ricerca: |
|giuridiche. Per la partecipazione sono |requisiti per la |
|richiesti la laurea magistrale o |partecipazione al |
|specialistica nonche' uno dei seguenti |concorso e procedure |
|titoli: dottorato di |concorsuali |
|ricerca; master universitario di secondo | |
|livello; diploma di scuola di | |
|specializzazione post universitaria. Le | |
|procedure, da svolgere in forma telematica | |
|e decentrata, anche in deroga al comma | |
|3-quinquies dell'articolo 4 del | |
|decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge | |
|30 ottobre 2013, n. 125, nonche' al | |
|regolamento di cui al decreto del | |
|Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, | |
|n. 487, e anche con l'avvalimento delle | |
|universita' e del consorzio | |
|interuniversitario CINECA, senza nuovi o | |
|maggiori oneri a carico della finanza | |
|pubblica, si articolano nelle seguenti | |
|fasi: | |
|a) valutazione dei titoli | |
|b) prova orale | |
|c) attivita' di lavoro e formazione | |
|d) prova scritta. | |
+-------------------------------------------+ |
|939. Nella valutazione dei titoli di cui | |
|alla lettera a) del 938 sono valorizzati il| |
|possesso di abilitazioni professionali e lo| |
|svolgimento di attivita' lavorativa nei | |
|settori attinenti ai profili ricercati. | |
|Nella prova orale di cui alla | |
|lettera b) del citato comma 938 e' | |
|valorizzato il possesso di adeguate | |
|conoscenze informatiche e digitali nonche' | |
|di un'adeguata conoscenza di almeno una | |
|lingua straniera. All'esito della | |
|valutazione delle fasi di cui alle | |
|lettere a) e b) del medesimo comma 938, | |
|sulla base dei punteggi conseguiti e' | |
|formata una graduatoria provvisoria, alla | |
|quale si applica il primo periodo del comma| |
|5-terdell'articolo 35 del decreto | |
|legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i | |
|candidati che risultano utilmente collocati| |
|sono assunti, nel limite massimo di 56 | |
|unita', nell'Area III, posizione economica | |
|F1, del comparto Funzioni centrali, con | |
|contratto di lavoro subordinato a tempo | |
|determinato della durata di centoventi | |
|giorni, ai fini dello svolgimento | |
|dell'attivita' di lavoro e formazione di | |
|cui alla lettera c) del comma 938. Entro la| |
|data di conclusione del contratto, si | |
|svolge la prova scritta di cui alla | |
|lettera d) del comma 938, che consiste | |
|nella soluzione di quesiti a risposta | |
|multipla, con predeterminazione dei | |
|relativi punteggi. La graduatoria | |
|definitiva e' formata sulla base dei | |
|punteggi conseguiti in ciascuna delle fasi | |
|di cui al comma 938, le cui rispettive | |
|proporzioni sono adeguatamente bilanciate | |
|nel bando. | |
+-------------------------------------------+ |
|940. Le assunzioni di cui al comma 939 sono| |
|autorizzate in deroga all'articolo 36, | |
|comma 2, del decreto legislativo 30 marzo | |
|2001, n. 165, e ai limiti di spesa di cui | |
|all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge| |
|31 maggio 2010, n. 78, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, | |
|n. 122. A tale fine e' autorizzata la spesa| |
|di 724.057 euro per l'anno 2021, cui si | |
|provvede ai sensi del comma 941. | |
+-------------------------------------------+ |
|941. Agli oneri derivanti dai commi 936 e | |
|940, pari a 1.183.807 euro per l'anno 2021 | |
|e a 459.750 euro annui a decorrere | |
|dall'anno 2022, si provvede, per l'anno | |
|2021, quanto a 500.000 euro, mediante | |
|corrispondente riduzione dell'incremento di| |
|cui all'articolo 238, comma 2, primo | |
|periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, | |
|n. 34, convertito, con modificazioni, dalla| |
|legge 17 luglio 2020, n. 77, e, quanto a | |
|683.807 euro, mediante corrispondente | |
|riduzione dell'autorizzazione di spesa di | |
|cui all'articolo 1, comma 471, della legge | |
|27 dicembre 2019, n. 160, e, a decorrere | |
|dall'anno 2022, mediante corrispondente | |
|riduzione dell'incremento di cui al citato | |
|articolo 238, comma 2, primo periodo, del | |
|decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, | |
|con modificazioni, dalla legge n. 77 del | |
|2020. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|942. Al fine di assicurare l'esercizio |Incremento della |
|delle maggiori funzioni del Ministero |dotazione organica del |
|dell'istruzione connesse anche alle |Ministero |
|iniziative relative agli impegni |dell'istruzione: 3 |
|sovranazionali europei, la vigente |unita' di dirigenti di |
|dotazione organica del predetto Ministero |livello non generale |
|e' incrementata di tre posizioni | |
|dirigenziali di livello non generale. Nelle| |
|more dell'entrata in vigore dei conseguenti| |
|regolamenti di organizzazione del Ministero| |
|dell'istruzione, le tre posizioni | |
|dirigenziali di cui al primo periodo sono | |
|destinate alla struttura di cui | |
|all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge | |
|9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.| |
|12. Alla copertura delle tre posizioni | |
|dirigenziali non generali di cui al | |
|presente comma si provvede anche mediante | |
|concorsi pubblici, per i quali il Ministero| |
|dell'istruzione e' autorizzato a indire le | |
|relative procedure. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|943. All'articolo 57, comma 3, del |Stabilizzazioni sisma |
|decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge | |
|13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: | |
|«ricompresi nei crateri» sono inserite le | |
|seguenti: «del sisma del 2002,». | |
+-------------------------------------------+ |
|944. All'articolo 57, comma 3-bis, del | |
|decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge | |
|13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le | |
|seguenti modificazioni: | |
|a) le parole: «e a 30 milioni di euro annui| |
|a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite| |
|dalle seguenti: «, a 31 milioni di euro per| |
|l'anno 2021 e a 83 milioni di euro annui a | |
|decorrere dall'anno 2022» | |
|b) la lettera b) e' abrogata. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|945. All'articolo 3 del decreto-legge 24 |Contributi per il sisma|
|giugno 2016, n. 113, convertito, con |Abruzzo 2009 |
|modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, | |
|n. 160, sono apportate le seguenti | |
|modificazioni: | |
|a) al comma 1, dopo il terzo periodo e' | |
|inserito il seguente: «Per l'anno 2021 e' | |
|assegnato un contributo straordinario di 10| |
|milioni di euro» | |
|b) al comma 2, dopo il quarto periodo e' | |
|inserito il seguente: «Per l'anno 2021 e' | |
|destinato un contributo pari a 1 milione di| |
|euro» e, al sesto periodo, le parole: «Per | |
|ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono | |
|sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno | |
|degli anni 2019, 2020 e 2021». | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|946. All'articolo 14, comma 6, primo |Sospensione dei mutui |
|periodo, del decreto-legge 30 dicembre |nelle zone colpite da |
|2016, n. 244, convertito, con |eventi calamitosi |
|modificazioni, dalla legge 27 febbraio | |
|2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2020» | |
|sono sostituite dalle seguenti: «31 | |
|dicembre 2021». | |
+-------------------------------------------+ |
|947. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo | |
|periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017,| |
|n. 148, convertito, con modificazioni, | |
|dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le | |
|parole da: «31 dicembre 2020» fino a: | |
|«secondo periodo del medesimo comma 6» sono| |
|sostituite dalle seguenti: «31 dicembre | |
|2021, nelle ipotesi previste dal primo | |
|periodo e dal secondo periodo del citato | |
|comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge | |
|n. 244 del 2016». | |
+-------------------------------------------+ |
|948. Lo Stato concorre, in tutto o in | |
|parte, agli oneri derivanti dai commi 946 e| |
|947, nel limite di spesa complessivo di | |
|1.500.000 euro per l'anno 2021. | |
+-------------------------------------------+ |
|949. Il termine di cui all'articolo 3, | |
|comma 2-bis, primo periodo, del | |
|decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge | |
|28 marzo 2014, n. 50, e' prorogato al 31 | |
|dicembre 2021. | |
+-------------------------------------------+ |
|950. Lo Stato concorre, in tutto o in | |
|parte, agli oneri derivanti dal comma 949, | |
|nel limite di spesa complessivo di | |
|1.500.000 euro per l'anno 2021. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|951. All'articolo 57, comma 3, del |Stabilizzazione del |
|decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, |personale in servizio |
|convertito, con modificazioni, dalla legge |presso gli Uffici |
|13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le |speciali per la |
|seguenti modificazioni: |ricostruzione e presso |
|a) le parole: «a decorrere dal 1° novembre |gli enti locali dei |
|2020,» sono soppresse |crateri dei territori |
|b) dopo le parole: «con le procedure» sono |colpiti dagli eventi |
|inserite le seguenti: «, i termini» |sismici del 2009 |
|c) sono aggiunti, in fine, i seguenti |(Abruzzo), del 2012 |
|periodi: «Per le assunzioni di cui al |(Emilia-Romagna, |
|presente comma, i requisiti di cui |Lombardia e Veneto) e |
|all'articolo 20, comma 1, del decreto |del 2016 (Centro |
|legislativo n. 75 del 2017 possono essere |Italia) |
|maturati anche computando i periodi di | |
|servizio svolti a tempo determinato presso | |
|amministrazioni diverse da quella che | |
|procede all'assunzione, purche' comprese | |
|tra gli Uffici speciali per la | |
|ricostruzione, gli enti locali o gli enti | |
|parco dei predetti crateri, ferma restando | |
|la sussistenza dei requisiti di cui | |
|all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), | |
|del decreto legislativo n. 75 del 2017. Al | |
|personale con contratti di lavoro a tempo | |
|determinato che abbia svolto presso gli | |
|enti di cui al periodo precedente, alla | |
|data del 31 dicembre 2021, un'attivita' | |
|lavorativa di almeno tre anni, anche non | |
|continuativi, nei precedenti otto anni e' | |
|riservata una quota non superiore al 50 per| |
|cento dei posti disponibili nell'ambito dei| |
|concorsi pubblici banditi dai predetti | |
|enti. Per tali concorsi i relativi bandi | |
|prevedono altresi' l'adeguata | |
|valorizzazione dell'esperienza lavorativa | |
|maturata presso i predetti enti con | |
|contratti di somministrazione e lavoro». | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|952. Il termine di trenta giorni indicato |Stabilizzazione del |
|al terzo periodo del comma |personale degli uffici |
|3-bis dell'articolo 57 del decreto-legge 14|per la ricostruzione |
|agosto 2020, n. 104, convertito, con |post-sisma: proroga del|
|modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,|termine entro cui gli |
|n. 126, e' prorogato al 31 marzo 2021. |enti presentano istanza|
| |per l'accesso alle |
| |risorse del Fondo per |
| |le assunzioni a tempo |
| |indeterminato del MEF |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|953. Allo scopo di soddisfare le esigenze |Stabilizzazione del |
|dei territori colpiti dai sismi degli anni |personale degli uffici |
|2009, 2012 e 2016, fermo restando quanto |per la ricostruzione |
|previsto dai commi 3 e seguenti |post-sisma: deroga sul |
|dell'articolo 57 del decreto-legge 14 |possesso dei requisiti |
|agosto 2020, n. 104, convertito, con |previsti dalla |
|modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,|legislazione vigente |
|n. 126, al personale con rapporto di lavoro|per la stabilizzazione |
|a tempo determinato alle dipendenze di una |del personale assunto a|
|delle amministrazioni indicate nel citato |tempo determinato |
|comma 3, che risulti in possesso, al 31 | |
|dicembre 2020, dei requisiti di cui alle | |
|lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo | |
|20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, | |
|n. 75, che abbia maturato, anche presso | |
|amministrazioni diverse da quella che | |
|procede all'assunzione, almeno due anni di | |
|servizio ai sensi della lettera c) del | |
|citato comma 1, e che sia stato titolare di| |
|precedenti rapporti di collaborazione | |
|coordinata e continuativa con una o piu' | |
|delle predette amministrazioni, si applica,| |
|in coerenza con il piano triennale dei | |
|fabbisogni dell'amministrazione stessa e | |
|senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, | |
|il comma 11-bis del citato articolo 20 del | |
|decreto legislativo n. 75 del 2017. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|954. Al fine di assicurare la definitiva e |Attribuzione ai comuni |
|completa ultimazione dell'opera di |della Campania colpiti |
|ricostruzione nei comuni della Campania |dal sisma delle |
|colpiti dagli eventi sismici del 1980 e del|competenze di spesa, di|
|1981, sono attribuite ai singoli comuni |programmazione e di |
|della regione Campania le competenze di |controllo delle somme |
|spesa, programmazione e controllo delle |residue da liquidare e |
|somme residue da liquidare e gia' |gia' assegnate |
|assegnate, pari a: euro 43.787.690,62 dal | |
|decreto del Ministero delle infrastrutture | |
|e dei trasporti n. 13333/1 del 30 dicembre | |
|2008; euro 12.951.040,54 dal decreto del | |
|Ministero delle infrastrutture e dei | |
|trasporti 26 marzo 2010, pubblicato | |
|nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 | |
|luglio 2010; euro 16.524.443,20 dalla | |
|deliberazione del CIPE n. 45/2012 del 23 | |
|marzo 2012, pubblicata nella Gazzetta | |
|Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2012. Inoltre| |
|tutte le risorse ancora disponibili sulle | |
|contabilita' speciali dei comuni, aperte e | |
|risultanti dal conto della Banca d'Italia | |
|al 31 dicembre 2018, sono assegnate ai | |
|comuni per il completamento degli | |
|interventi di ricostruzione. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|955. Al fine di garantire lo svolgimento in|Istituzione dei Poli |
|modalita' decentrata e digitale dei |territoriali avanzati |
|concorsi unici di cui all'articolo 4, comma| |
|3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto | |
|2013, n. 101, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,| |
|n. 125, e all'articolo 35, comma 5, del | |
|decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, | |
|nonche' per sostenere l'organizzazione | |
|flessibile del lavoro pubblico e la | |
|formazione del personale pubblico, il | |
|Dipartimento della funzione pubblica della | |
|Presidenza del Consiglio dei ministri | |
|provvede all'istituzione, presso ogni | |
|regione e nelle province autonome di Trento| |
|e di Bolzano, di poli territoriali | |
|avanzati, anche mediante il recupero e | |
|riuso e il cambio di utilizzo degli | |
|immobili pubblici e dei beni immobili | |
|confiscati alla criminalita' organizzata. | |
+-------------------------------------------+ |
|956. A fini di cui al comma 955, il | |
|Dipartimento della funzione pubblica della | |
|Presidenza del Consiglio dei ministri puo' | |
|stipulare appositi accordi con l'Agenzia | |
|del demanio, con l'Agenzia nazionale per | |
|l'amministrazione e la destinazione dei | |
|beni sequestrati e confiscati alla | |
|criminalita' organizzata e con le altre | |
|amministrazioni titolari di idonei beni | |
|immobili. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|957. Per le finalita' di cui ai commi 955 e|Realizzazione dei Poli |
|956 del presente articolo, le risorse |territoriali avanzati: |
|disponibili in conto residui di cui |utilizzo delle risorse |
|all'articolo 2, comma 5, della legge 19 |disponibili in conto |
|giugno 2019, n. 56, previa ricognizione dei|residui sul Fondo di |
|fabbisogni, con uno o piu' decreti del |prevenzione |
|Presidente del Consiglio dei ministri, su |dell'assenteismo nella |
|proposta del Ministro per la pubblica |P.A. |
|amministrazione, di concerto con il | |
|Ministro dell'economia e delle finanze, | |
|sono attribuite, per l'anno 2021, alla | |
|Presidenza del Consiglio dei ministri. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|958. I commi da 1 a 4 dell'articolo 2 della|Abrogazione delle |
|legge 19 giugno 2019, n. 56, sono abrogati.|disposizioni relative |
| |all'introduzione di |
| |sistemi di verifica |
| |biometrica |
| |dell'identita' e di |
| |videosorveglianza degli|
| |accessi per la verifica|
| |dell'osservanza |
| |dell'orario di lavoro |
| |nelle amministrazioni |
| |pubbliche |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|959. Le risorse finanziarie di cui |Incremento delle |
|all'articolo 1, comma 436, della legge 30 |risorse per la |
|dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di|contrattazione |
|400 milioni di euro annui a decorrere |collettiva del pubblico|
|dall'anno 2021. |impiego |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|960. All'articolo 1 della legge 11 dicembre|Rifinanziamento del |
|2016, n. 232, dopo il comma 366 e' inserito|Fondo per l'incremento |
|il seguente: |dell'organico |
|«366-bis. Allo scopo di garantire la |dell'autonomia e |
|continuita' didattica per gli alunni con |aumento dei posti di |
|disabilita', il fondo di cui al comma 366 |sostegno |
|e' rifinanziato in misura pari a 62,76 | |
|milioni di euro nell'anno 2021, a 321,34 | |
|milioni di euro nell'anno 2022, a 699,43 | |
|milioni di euro nell'anno 2023, a 916,36 | |
|milioni di euro per ciascuno degli anni | |
|2024 e 2025, a 924,03 milioni di euro | |
|nell'anno 2026, a 956,28 milioni di euro | |
|nell'anno 2027, a 1.003,88 milioni di euro | |
|nell'anno 2028 e a 1.031,52 milioni di euro| |
|annui a decorrere dall'anno 2029. La | |
|dotazione dell'organico dell'autonomia, a | |
|valere sulle risorse di cui al primo | |
|periodo, e' incrementata di 5.000 posti di | |
|sostegno a decorrere dall'anno scolastico | |
|2021/2022, di 11.000 posti di sostegno a | |
|decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e | |
|di 9.000 posti di sostegno a decorrere | |
|dall'anno scolastico 2023/2024. Alla | |
|ripartizione delle risorse di cui al | |
|presente comma, disponibili a decorrere | |
|dall'anno scolastico 2021/2022, si provvede| |
|con decreto del Ministro dell'istruzione, | |
|di concerto con il Ministro dell'economia e| |
|delle finanze. All'incremento derivante | |
|dall'attuazione del presente comma non si | |
|applicano le disposizioni del comma 373». | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|961. Il fondo di cui all'articolo 1, comma |Aumento delle risorse |
|125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e'|finanziarie destinate |
|incrementato di 10 milioni di euro per |alla formazione |
|l'anno 2021 destinati alla realizzazione di|obbligatoria dei |
|interventi di formazione obbligatoria del |docenti nelle classi |
|personale docente impegnato nelle classi |con alunni con |
|con alunni con disabilita'. Tale formazione|disabilita' |
|e' finalizzata all'inclusione scolastica | |
|dell'alunno con disabilita' e a garantire | |
|il principio di contitolarita' nella presa | |
|in carico dell'alunno stesso. Con decreto | |
|del Ministro dell'istruzione, da adottare | |
|entro trenta giorni dalla data di entrata | |
|in vigore della presente legge, sono | |
|stabiliti le modalita' attuative, | |
|prevedendo il divieto di esonero | |
|dall'insegnamento, i criteri di riparto, le| |
|condizioni per riservare la formazione al | |
|solo personale non in possesso del titolo | |
|di specializzazione sul sostegno, la | |
|determinazione delle unita' formative | |
|comunque non inferiori a 25 ore di impegno | |
|complessivo, i criteri e le modalita' di | |
|monitoraggio delle attivita' formative di | |
|cui al presente comma. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|962. Al fine di realizzare l'inclusione |Stanziamento risorse |
|scolastica degli alunni con disabilita', |per il sostegno delle |
|per ciascuno degli anni scolastici |scuole che accolgono |
|2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 sono |alunni con disabilita' |
|stanziati 10 milioni di euro per l'acquisto| |
|e la manutenzione di attrezzature tecniche | |
|e di sussidi didattici di cui all'articolo | |
|13, comma 1, lettera b), della legge 5 | |
|febbraio 1992, n. 104, e per l'acquisizione| |
|di servizi necessari al loro miglior | |
|utilizzo, destinati alle istituzioni | |
|scolastiche che accolgono alunni con | |
|disabilita' certificata ai sensi della | |
|citata legge n. 104 del 1992. Con decreto | |
|del Ministro dell'istruzione, da emanare | |
|entro sessanta giorni dalla data di entrata| |
|in vigore della presente legge, sono | |
|disciplinati i criteri e le modalita' di | |
|assegnazione delle risorse dedicate e il | |
|relativo monitoraggio. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|963. Al fine di regolare l'assegnazione |Misure educative e |
|delle risorse professionali di sostegno |didattiche per gli |
|didattico e di assistenza specialistica, |alunni con disturbi |
|agli alunni con disturbi specifici di |specifici |
|apprendimento diagnosticati ai sensi della |dell'apprendimento |
|legge 8 ottobre 2010, n. 170, spettano | |
|esclusivamente le misure educative e | |
|didattiche di supporto di cui all'articolo | |
|5 della citata legge n. 170 del 2010, senza| |
|l'impiego delle risorse professionali di | |
|cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, | |
|erogate in attuazione dell'articolo 3 del | |
|decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|964. Al fine di trasformare in contratto a |Collaboratori |
|tempo pieno il contratto di lavoro a tempo |scolastici: |
|parziale di 4.485 collaboratori scolatici, |trasformazione a tempo |
|di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del |pieno, dal 1° gennaio |
|decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, |2021, del contratto di |
|convertito, con modificazioni, dalla legge |lavoro di 4.485 |
|9 agosto 2013, n. 98, assunti a decorrere |collaboratori |
|dal 1° marzo 2020, nonche' di assumere, |scolastici gia' assunti|
|fino a un massimo di 45 unita', con |a tempo parziale dal 1°|
|contratto di lavoro a tempo pieno, a |marzo 2020 e assunzione|
|decorrere dal 1° settembre 2021, coloro che|a tempo pieno di |
|nella procedura selettiva di cui al citato |ulteriori collaboratori|
|articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge|scolastici |
|n. 69 del 2013 siano risultati in | |
|sovrannumero nella provincia in virtu' | |
|della propria posizione in graduatoria, il | |
|Ministero dell'istruzione e' autorizzato, | |
|in aggiunta alle ordinarie facolta' | |
|assunzionali, a coprire 2.288 posti rimasti| |
|vacanti e disponibili nell'organico di | |
|diritto del personale amministrativo, | |
|tecnico e ausiliario e non coperti a tempo | |
|indeterminato nell'anno scolastico | |
|2020/2021. Le supplenze eventualmente | |
|conferite per la copertura dei posti di cui| |
|al periodo precedente prima della data di | |
|entrata in vigore della presente legge | |
|restano confermate per la durata delle | |
|stesse. A tal fine e' autorizzata la spesa | |
|di 56,17 milioni di euro per l'anno 2021, | |
|di 56,91 milioni di euro per ciascuno degli| |
|anni dal 2022 al 2028, di 60,76 milioni di | |
|euro per l'anno 2029, di 61,56 milioni di | |
|euro per l'anno 2030 e di 61,62 milioni di | |
|euro annui a decorrere dall'anno 2031. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|965. All'articolo 58 del decreto-legge 21 |Copertura di posti |
|giugno 2013, n. 69, convertito, con |vacanti gia' |
|modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, |autorizzati nell'ambito|
|n. 98, dopo il comma 5-sexies e' aggiunto |della procedura per la |
|il seguente: |stabilizzazione dei |
|«5-septies. Nel limite di spesa di cui al |collaboratori |
|comma 5-bis, primo periodo, i posti di cui |scolastici |
|al comma 5-ter che siano eventualmente | |
|rimasti vacanti e disponibili dopo la | |
|procedura di cui ai commi da 5-ter a | |
|5-sexies, sono destinati, su istanza di | |
|parte, ai soggetti di cui al comma | |
|5-sexies che, pur in possesso dei requisiti| |
|ivi previsti, non abbiano trovato posto | |
|nella relativa provincia. A tal fine, e' | |
|predisposta un'apposita graduatoria | |
|nazionale, formulata sulla base del | |
|punteggio attribuito in attuazione del | |
|comma 5-sexies. Alle conseguenti assunzioni| |
|si applicano le disposizioni di cui al | |
|comma 5-sexies, sesto, settimo, ottavo e | |
|nono periodo. Successivamente alle predette| |
|procedure selettive e sempre nel limite di | |
|spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo,| |
|sono autorizzate assunzioni per la | |
|copertura dei posti resi nuovamente | |
|disponibili ai sensi del medesimo comma». | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|966. Al fine di assicurare anche nelle |Proroga dei contratti a|
|scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie|tempo determinato |
|e nelle scuole secondarie di primo grado la|sottoscritti con |
|funzionalita' della strumentazione |assistenti tecnici da |
|informatica, il termine dei contratti |utilizzare nelle scuole|
|sottoscritti ai sensi dell'articolo |dell'infanzia e nelle |
|230-bis, comma 1, del decreto-legge 19 |scuole del primo ciclo |
|maggio 2020, n. 34, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, | |
|n. 77, e' prorogato al 30 giugno 2021. A | |
|tal fine e' autorizzata la spesa di 13,80 | |
|milioni di euro per l'anno 2021. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|967. Al fine di assicurare stabilmente |Incremento della |
|quanto previsto dal comma 966 del presente |dotazione organica |
|articolo, a decorrere dall'anno scolastico |degli assistenti |
|2021/2022 la dotazione organica del |tecnici da utilizzare |
|personale amministrativo, tecnico e |nelle scuole |
|ausiliario di cui all'articolo 19, comma 7,|dell'infanzia e nelle |
|del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, |scuole del primo ciclo |
|convertito, con modificazioni, dalla legge | |
|15 luglio 2011, n. 111, e' incrementata di | |
|1.000 posti di personale assistente | |
|tecnico, da destinare alle scuole di cui al| |
|citato comma 966. Le facolta' assunzionali | |
|del personale assistente tecnico sono | |
|corrispondentemente incrementate di 1.000 | |
|unita'. A tal fine e' autorizzata la spesa | |
|di 9,26 milioni di euro per l'anno 2021, di| |
|31,43 milioni di euro per l'anno 2022, di | |
|30,51 milioni di euro per ciascuno degli | |
|anni dal 2023 al 2026, di 31,16 milioni di | |
|euro per l'anno 2027 e di 32,44 milioni di | |
|euro annui a decorrere dall'anno 2028. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|968. La dotazione organica complessiva di |Incremento della |
|cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della |dotazione organica |
|legge 13 luglio 2015, n. 107, e' |relativa ai docenti, da|
|incrementata di 1.000 posti, con |destinare al |
|riferimento alla scuola dell'infanzia, da |potenziamento |
|destinare al potenziamento dell'offerta |dell'offerta formativa |
|formativa nel relativo grado di istruzione.|nella scuola |
|Con il decreto del Ministro dell'istruzione|dell'infanzia |
|di cui al citato articolo 1, comma 64, | |
|della legge n. 107 del 2015, il contingente| |
|di 1.000 posti e' ripartito tra le regioni.| |
|A tal fine e' autorizzata la spesa di 11,67| |
|milioni di euro per l'anno 2021, di 38,43 | |
|milioni di euro per l'anno 2022, di 37,32 | |
|milioni di euro per ciascuno degli anni dal| |
|2023 al 2026, di 38,48 milioni di euro per | |
|l'anno 2027 e di 40,79 milioni di euro | |
|annui a decorrere dall'anno 2028. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|969. Il fondo di cui all'articolo 12 del |Incremento della |
|decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, |dotazione finanziaria |
|e' incrementato, a decorrere dall'anno |del Fondo per il |
|2021, di 60 milioni di euro annui. Per |Sistema integrato di |
|l'anno 2021, in deroga alle disposizioni |educazione e di |
|del citato articolo 12, comma 4, del |istruzione |
|decreto legislativo n. 65 del 2017, una | |
|quota parte dell'incremento, pari a euro | |
|1.500.000, e' destinata al Ministero | |
|dell'istruzione per l'attivazione del | |
|sistema informativo nazionale di cui | |
|all'articolo 5, comma 1, lettera e), del | |
|medesimo decreto legislativo n. 65 del | |
|2017. A tal fine e' autorizzata la spesa di| |
|60 milioni di euro annui a decorrere | |
|dall'anno 2021. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|970. Al fine di continuare a promuovere |Individuazioni delle |
|misure e progetti di innovazione didattica |Equipe formative |
|e digitale nelle scuole, all'articolo 1, |territoriali ed |
|comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n.|estensione delle stesse|
|145, sono apportate le seguenti |anche agli anni |
|modificazioni: |scolastici 2021/2022 e |
|a) dopo le parole: «2020/2021» sono |2022/2023 |
|inserite le seguenti: «, 2021/2022 e | |
|2022/2023» | |
|b) le parole da: «puo' essere esonerato | |
|dall'esercizio delle attivita' didattiche» | |
|fino a: «equipe territoriali formative» | |
|sono sostituite dalle seguenti: «sono | |
|individuate dal Ministero dell'istruzione | |
|le equipe formative territoriali costituite| |
|da un numero di docenti pari a 20 da porre | |
|in posizione di comando presso gli uffici | |
|scolastici regionali e presso | |
|l'amministrazione centrale, da destinare | |
|esclusivamente ad azioni di supporto al | |
|Piano nazionale per la scuola digitale, e | |
|un numero massimo di ulteriori 200 docenti | |
|da porre in semi esonero dall'esercizio | |
|delle attivita' didattiche per il 50 per | |
|cento dell'orario di servizio». | |
+-------------------------------------------+ |
|971. Per l'attuazione delle disposizioni di| |
|cui al comma 970 e' autorizzata la spesa di| |
|euro 1.446.158 per l'anno 2021, di euro | |
|3.615.396 per l'anno 2022 e di euro | |
|2.169.238 per l'anno 2023. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|972. All'articolo 2, comma 6, del |Eliminazione del limite|
|decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, |di candidati idonei da |
|convertito, con modificazioni, dalla legge |inserire nelle |
|20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «, |graduatorie regionali |
|nelle quali la percentuale di idonei e' |del concorso per |
|elevata al 30 per cento dei posti messi a |Direttore dei servizi |
|concorso per la singola regione, con |generali e |
|arrotondamento all'unita' superiore» sono |amministrativi (DSGA) |
|sostituite dalle seguenti: «rispetto alle | |
|quali, in deroga a quanto previsto dal | |
|decreto del Ministro dell'istruzione, | |
|dell'universita' e della ricerca n. 863 del| |
|18 dicembre 2018, non sono previsti limiti | |
|all'inserimento in graduatoria degli idonei| |
|non vincitori». | |
+-------------------------------------------+ |
|973. All'articolo 32-ter, comma 3, del | |
|decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge | |
|13 ottobre 2020, n. 126, le parole: | |
|«elevata al 50 per cento» sono soppresse. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|974. All'articolo 1, comma 330, della legge|Estensione all'anno |
|23 dicembre 2014, n. 190, le parole: |scolastico 2022/2023 |
|«2021/2022» sono sostituite dalle seguenti:|della possibilita' di |
|«2022/2023». |Collocamento fuori |
| |ruolo di docenti e |
| |dirigenti scolastici |
| |per assegnazioni presso|
| |enti che operano nel |
| |campo delle |
| |tossicodipendenze, |
| |della formazione e |
| |della ricerca educativa|
| |e didattica, nonche' |
| |presso associazioni |
| |professionali del |
| |personale direttivo e |
| |docente ed enti |
| |cooperativi da esse |
| |promossi |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|975. Al decreto legislativo 13 aprile 2017,|Scuole italiane |
|n. 64, sono apportate le seguenti |all'estero: |
|modificazioni: |trasferimento al MAECI |
|a) all'articolo 13, il comma 1 e' |delle competenze sul |
|sostituito dal seguente: |personale destinato a |
|«1. Per gestire, coordinare e vigilare il |gestire le attivita' |
|sistema della formazione italiana nel |collegate alla |
|mondo, la selezione e la destinazione |formazione italiana nel|
|all'estero del personale di cui |mondo |
|all'articolo 18, nonche' le ulteriori | |
|attivita' di cui al presente decreto | |
|legislativo, il Ministero degli affari | |
|esteri e della cooperazione internazionale | |
|si avvale di dirigenti scolastici, docenti | |
|e personale amministrativo della scuola nel| |
|limite complessivo di 70 unita'» | |
|b) all'articolo 15, il comma 1 e' | |
|sostituito dal seguente: | |
|«1. Le attivita' di formazione del | |
|personale da destinare all'estero sono | |
|organizzate dal Ministero degli affari | |
|esteri e della cooperazione internazionale | |
|con i fondi di cui all'articolo 39, comma | |
|1» | |
|c) all'articolo 19: | |
|1) al comma 2, il primo periodo e' | |
|sostituito dal seguente: «Il personale e' | |
|selezionato dal Ministero degli affari | |
|esteri e della cooperazione internazionale | |
|sulla base di un bando emanato sentito il | |
|Ministero dell'istruzione» | |
|2) al comma 4, le parole: «dell'istruzione | |
|dell'universita' e della ricerca» sono | |
|sostituite dalle seguenti: «degli affari | |
|esteri e della cooperazione internazionale»| |
|d) all'articolo 20, comma 2, le parole: | |
|«dell'istruzione dell'universita' e della | |
|ricerca» sono sostituite dalla seguente: | |
|«predetto» | |
|e) all'articolo 24: | |
|1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: | |
|«1. Il Ministero degli affari esteri e | |
|della cooperazione internazionale, sentito | |
|il Ministero dell'istruzione, puo' inviare,| |
|per esigenze di servizio, personale docente| |
|e amministrativo e dirigenti scolastici in | |
|assegnazione temporanea presso scuole | |
|statali all'estero e per altre iniziative | |
|disciplinate dal presente decreto | |
|legislativo, per la durata massima di un | |
|anno scolastico, nei limiti delle risorse | |
|finanziarie disponibili. Il personale di | |
|cui al presente comma e' individuato sulla | |
|base delle graduatorie di cui all'articolo | |
|19, comma 4. In mancanza di graduatorie | |
|utili, il Ministero degli affari esteri e | |
|della cooperazione internazionale puo' | |
|individuare candidati idonei attingendo a | |
|graduatorie di altre aree linguistiche o di| |
|materie affini o, in mancanza anche di | |
|queste, pubblicando nel proprio | |
|sito internet istituzionale un interpello | |
|semplificato, anche limitato al personale | |
|di cui all'articolo 13, comma 1. Il | |
|personale e' collocato fuori ruolo e | |
|conserva, per l'intera durata della | |
|missione, la sede occupata nel territorio | |
|nazionale» | |
|2) al comma 2, le parole: «di concerto con»| |
|sono sostituite dalla seguente: «sentito» | |
|f) all'articolo 30, comma 1, dopo le | |
|parole: «articolo 144» sono inserite le | |
|seguenti: «, commi primo, secondo e terzo,»| |
|g) all'articolo 35, comma 2, le parole: | |
|«dell'istruzione dell'universita' e della | |
|ricerca, sentito il Ministero degli affari | |
|esteri e della cooperazione internazionale»| |
|sono sostituite dalle seguenti: «degli | |
|affari esteri e della cooperazione | |
|internazionale, sentito il Ministero | |
|dell'istruzione» | |
|h) le parole: «dell'universita' e della | |
|ricerca», ovunque ricorrono, sono | |
|soppresse. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|976. Le disposizioni di cui alle |Ambito di applicazione |
|lettere b), c), d) e g) del comma 975 si |temporale delle |
|applicano a decorrere dall'anno scolastico |disposizioni relative |
|2021/2022. |all'assegnazione al |
| |MAECI delle competenze |
| |in materia di personale|
| |delle scuole italiane |
| |all'estero |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|977. A decorrere dal primo giorno del |Ulteriori disposizioni |
|secondo mese successivo alla data di |in materia di personale|
|entrata in vigore della presente legge, il |destinato a gestire le |
|personale gia' collocato fuori ruolo presso|attivita' collegate |
|il Ministero dell'istruzione ai sensi |alla formazione |
|dell'articolo 13, comma 1, del decreto |italiana nel mondo: |
|legislativo 13 aprile 2017, n. 64, che non |personale collocato |
|abbia optato per la permanenza nello stesso|fuori ruolo e |
|Ministero, e' ricollocato fuori ruolo |adeguamento dei |
|presso il Ministero degli affari esteri e |contratti di lavoro |
|della cooperazione internazionale. I | |
|dirigenti scolastici, i docenti e il | |
|personale amministrativo della scuola | |
|collocati fuori ruolo ai sensi | |
|dell'articolo 13, comma 1, del citato | |
|decreto legislativo n. 64 del 2017 non | |
|possono comunque eccedere il numero | |
|complessivo di 70 unita'. Entro sei mesi | |
|dalla data di entrata in vigore della | |
|presente legge le scuole statali | |
|all'estero, nei limiti delle risorse | |
|finanziarie disponibili a legislazione | |
|vigente, adeguano alle disposizioni | |
|dell'articolo 33 del decreto legislativo n.| |
|64 del 2017 i contratti di lavoro gia' | |
|afferenti alle soppresse casse scolastiche.| |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|978. Per l'anno scolastico 2021/2022, alle |Modifica del numero |
|istituzioni scolastiche autonome costituite|minimo di alunni |
|con un numero di alunni inferiore a 500 |necessario per |
|unita', ridotto fino a 300 unita' per le |l'attribuzione alle |
|istituzioni situate nelle piccole isole, |istituzioni scolastiche|
|nei comuni montani o nelle aree geografiche|di un dirigente |
|caratterizzate da specificita' |scolastico con incarico|
|linguistiche, non possono essere assegnati |a tempo indeterminato e|
|dirigenti scolastici con incarico a tempo |di un direttore dei |
|indeterminato nei limiti della spesa |servizi generali e |
|autorizzata ai sensi del comma 979. Le |amministrativi in via |
|predette istituzioni scolastiche sono |esclusiva |
|conferite in reggenza a dirigenti | |
|scolastici titolari di incarico presso | |
|altre istituzioni scolastiche autonome. | |
|Alle istituzioni scolastiche autonome di | |
|cui al primo periodo non puo' essere | |
|assegnato in via esclusiva un posto di | |
|direttore dei servizi generali e | |
|amministrativi; con decreto del direttore | |
|generale o del dirigente non generale | |
|titolare dell'ufficio scolastico regionale | |
|competente, il posto e' assegnato in comune| |
|con altre istituzioni scolastiche. | |
+-------------------------------------------+ |
|979. Per l'attuazione di quanto previsto al| |
|comma 978 e' autorizzata la spesa di 13,61 | |
|milioni di euro per l'anno 2021 e di 27,23 | |
|milioni di euro annui per l'anno 2022. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|980. All'articolo 1 del decreto-legge 29 |Nuove procedure |
|ottobre 2019, n. 126, convertito, con |selettive per l'accesso|
|modificazioni, dalla legge 20 dicembre |al ruolo di docenti su |
|2019, n. 159, dopo il comma 18-octies sono |posti di sostegno |
|inseriti i seguenti: | |
|«18-novies. Esclusivamente in caso di | |
|esaurimento delle graduatorie utili, a | |
|legislazione vigente, al fine | |
|dell'immissione in ruolo dei docenti di | |
|sostegno e solo all'esito delle procedure | |
|di cui al comma 17-ter, le facolta' | |
|assunzionali annualmente autorizzate per la| |
|predetta tipologia di posto sono utilizzate| |
|per lo scorrimento delle graduatorie | |
|costituite e aggiornate con cadenza | |
|biennale ai sensi del comma 18-decies. | |
|18-decies. Il Ministero dell'istruzione e' | |
|autorizzato a bandire procedure selettive, | |
|su base regionale, finalizzate all'accesso | |
|in ruolo su posto di sostegno dei soggetti | |
|in possesso del relativo titolo di | |
|specializzazione conseguito ai sensi della | |
|normativa vigente, nei limiti assunzionali | |
|di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, | |
|della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La | |
|validita' dei titoli conseguiti all'estero | |
|e' subordinata alla piena validita' del | |
|titolo nei Paesi ove e' stato conseguito e | |
|al suo riconoscimento in Italia ai sensi | |
|della normativa vigente. Con decreto del | |
|Ministro dell'istruzione sono disciplinati | |
|il contenuto del bando, i termini e le | |
|modalita' di presentazione delle domande, | |
|la configurazione della prova ovvero delle | |
|prove concorsuali e la relativa griglia di | |
|valutazione, i titoli valutabili, la | |
|composizione delle commissioni giudicatrici| |
|e modalita' e titoli per l'aggiornamento | |
|delle graduatorie. Il decreto fissa | |
|altresi' il contributo di segreteria, in | |
|maniera tale da coprire integralmente la | |
|spesa di organizzazione e svolgimento della| |
|procedura. | |
|18-undecies. Le graduatorie di cui al comma| |
|18-decies sono integrate ogni due anni a | |
|seguito di nuova procedura ai sensi del | |
|medesimo comma 18-decies, a cui possono | |
|partecipare solo i soggetti aventi titolo | |
|ai sensi del predetto comma 18-decies. Ogni| |
|due anni, inoltre, per i candidati gia' | |
|collocati nelle predette graduatorie e' | |
|previsto l'aggiornamento del punteggio | |
|sulla base dei titoli conseguiti tra la | |
|data di partecipazione alla procedura e la | |
|data dell'aggiornamento». | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|981. Al fine di evitare la ripetizione di |Istituzione di un Fondo|
|somme gia' erogate in favore dei dirigenti |volto ad evitare la |
|scolastici nell'anno scolastico 2019/2020, |ripetizione di somme |
|nello stato di previsione del Ministero |gia' erogate ai |
|dell'istruzione e' istituito un fondo con |dirigenti scolastici |
|una dotazione di 25,856 milioni di euro per|nell'a.s. 2019/2020 in |
|l'anno 2021, da destinare alla copertura |conseguenza |
|delle maggiori spese sostenute per il |dell'ultrattivita' |
|predetto anno scolastico in conseguenza |riconosciuta ai |
|dell'ultrattivita' riconosciuta ai |contratti collettivi |
|contratti collettivi regionali relativi |regionali relativi |
|all'anno scolastico 2016/2017. In nessun |all'a.s. 2016/2017 |
|caso possono essere riconosciuti emolumenti| |
|superiori a quelli derivanti dalla predetta| |
|ultrattivita'. Il fondo di cui al primo | |
|periodo e' ripartito con decreto del | |
|Ministro dell'istruzione, di concerto con | |
|il Ministro dell'economia e delle finanze, | |
|informate le organizzazioni sindacali | |
|maggiormente rappresentative dell'area | |
|dirigenziale «Istruzione e ricerca». | |
+-------------------------------------------+ |
|982. Per l'attuazione del comma 981 e' | |
|autorizzata la spesa di 25,856 milioni di | |
|euro per l'anno 2021, cui si provvede | |
|mediante riduzione dell'autorizzazione di | |
|spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 | |
|dicembre 1997, n. 440. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|983. Il comma 7 dell'articolo 2259-ter del |Destinazione dei |
|codice dell'ordinamento militare, di cui al|risparmi derivanti |
|decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, |dalla riduzione del |
|e' sostituito dal seguente: |personale civile del |
|«7. A decorrere dall'anno 2021, quota parte|Ministero della Difesa |
|dei risparmi derivanti dalla progressiva | |
|riduzione del personale civile, pari a 20 | |
|milioni di euro annui, e' destinata ad | |
|alimentare il fondo risorse decentrate del | |
|personale civile del Ministero della difesa| |
|e un'ulteriore quota parte, pari a 30 | |
|milioni di euro annui, e' destinata ad | |
|aumentare per il medesimo personale | |
|l'indennita' di amministrazione, le cui | |
|misure sono determinate in sede di | |
|contrattazione collettiva per il triennio | |
|2019-2021. L'utilizzo delle predette | |
|risorse e' subordinato alla progressiva | |
|riduzione, sino al raggiungimento del | |
|numero di 20.000 unita', della dotazione | |
|organica complessiva del personale civile | |
|del Ministero della difesa fissata dalla | |
|tabella 1 allegata al decreto del | |
|Presidente del Consiglio dei ministri 22 | |
|gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta | |
|Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, da | |
|operare in sede di programmazione triennale| |
|del fabbisogno di personale, ai sensi degli| |
|articoli 6 e seguenti del decreto | |
|legislativo 30 marzo 2001, n. 165». | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|984. Al fine di incrementare i servizi di |Piano quinquennale per |
|prevenzione e di controllo del territorio, |le assunzioni di |
|nonche' di tutela dell'ordine e della |personale delle Forze |
|sicurezza pubblica ed |di polizia |
|economico-finanziaria, connessi anche | |
|all'emergenza sanitaria da COVID-19, | |
|nonche' l'efficienza degli istituti | |
|penitenziari, fermo restando quanto | |
|previsto dagli articoli 703 e 2199 del | |
|codice dell'ordinamento militare, di cui al| |
|decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, | |
|e' autorizzata, con apposito decreto del | |
|Presidente del Consiglio dei ministri o con| |
|le modalita' di cui all'articolo 66, comma | |
|9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.| |
|112, convertito, con modificazioni, dalla | |
|legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione | |
|straordinaria di un contingente massimo di | |
|4.535 unita' delle Forze di polizia, nel | |
|limite della dotazione organica, in | |
|aggiunta alle facolta' assunzionali | |
|previste a legislazione vigente, nei | |
|rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1°| |
|ottobre di ciascun anno, entro il limite di| |
|spesa di cui al comma 985 del presente | |
|articolo e per un numero massimo di: | |
|a) 800 unita' per l'anno 2021, di cui 600 | |
|unita' nel Corpo della guardia di finanza e| |
|200 unita' nel Corpo di polizia | |
|penitenziaria | |
|b) 500 unita' per l'anno 2022, di cui 300 | |
|unita' nel Corpo della guardia di finanza e| |
|200 unita' nel Corpo di polizia | |
|penitenziaria | |
|c) 1.160 unita' per l'anno 2023, di cui 300| |
|unita' nella Polizia di Stato, 200 unita' | |
|nell'Arma dei carabinieri, 150 unita' nel | |
|Corpo della guardia di finanza e 510 unita'| |
|nel Corpo di polizia penitenziaria | |
|d) 1.160 unita' per l'anno 2024, di cui 200| |
|unita' nella Polizia di Stato, 250 unita' | |
|nell'Arma dei carabinieri, 200 unita' nel | |
|Corpo della guardia di finanza e 510 unita'| |
|nel Corpo di polizia penitenziaria | |
|e) 915 unita' per l'anno 2025, di cui 100 | |
|unita' nella Polizia di Stato, 250 unita' | |
|nell'Arma dei carabinieri, 50 unita' nel | |
|Corpo della guardia di finanza e 515 unita'| |
|nel Corpo di polizia penitenziaria. | |
+-------------------------------------------+ |
|985. Per l'attuazione delle disposizioni | |
|del comma 984, nello stato di previsione | |
|del Ministero dell'economia e delle finanze| |
|e' istituito un fondo da ripartire, con il | |
|decreto del Presidente del Consiglio dei | |
|ministri di cui al medesimo comma 1, con | |
|una dotazione di euro 3.855.298 per l'anno | |
|2021, di euro 32.318.063 per l'anno 2022, | |
|di euro 58.358.288 per l'anno 2023, di euro| |
|103.346.347 per l'anno 2024, di euro | |
|151.510.382 per l'anno 2025, di euro | |
|187.987.418 per l'anno 2026, di euro | |
|195.007.907 per l'anno 2027, di euro | |
|196.566.668 per l'anno 2028, di euro | |
|199.622.337 per l'anno 2029, di euro | |
|202.387.875 per l'anno 2030, di euro | |
|204.480.113 per l'anno 2031, di euro | |
|205.659.245 per l'anno 2032, di euro | |
|206.733.517 per l'anno 2033, di euro | |
|208.639.130 per l'anno 2034, di euro | |
|210.838.415 per l'anno 2035 e di euro | |
|213.454.024 annui a decorrere dall'anno | |
|2036. | |
+-------------------------------------------+ |
|986. Per le spese di funzionamento connesse| |
|alle assunzioni straordinarie, comprese le | |
|spese per mense e buoni pasto, e' | |
|autorizzata la spesa di euro 4.116.000 per | |
|l'anno 2021, di euro 2.590.800 per l'anno | |
|2022, di euro 7.510.280 per l'anno 2023, di| |
|euro 7.422.830 per l'anno 2024 e di euro | |
|5.915.870 per l'anno 2025, da iscrivere in | |
|un apposito fondo da istituire nello stato | |
|di previsione del Ministero dell'interno da| |
|ripartire tra le amministrazioni | |
|interessate con le modalita' di cui al | |
|comma 984. | |
+-------------------------------------------+ |
|987. Entro il 30 giugno dell'anno | |
|successivo a quello al quale si riferisce | |
|l'autorizzazione ad assumere, le | |
|amministrazioni comunicano al Dipartimento | |
|della funzione pubblica della Presidenza | |
|del Consiglio dei ministri e al | |
|Dipartimento della Ragioneria generale | |
|dello Stato del Ministero dell'economia e | |
|delle finanze i dati concernenti le | |
|assunzioni effettuate e la situazione | |
|organica complessiva e del ruolo iniziale, | |
|anche al fine del riparto delle risorse dei| |
|fondi di cui ai commi 985 e 986. | |
+-------------------------------------------+ |
|988. Il Ministro dell'economia e delle | |
|finanze e' autorizzato ad apportare, con | |
|propri decreti, le occorrenti variazioni di| |
|bilancio. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|989. Al fine di mantenere elevati i livelli|Assunzioni |
|operativi e di efficienza del Corpo delle |straordinarie del Corpo|
|capitanerie di porto - Guardia costiera, |delle capitanerie di |
|nonche' di fare fronte agli accresciuti |porto |
|compiti di garanzia della sicurezza della | |
|navigazione, dei passeggeri e delle merci | |
|trasportate, al comma 1 dell'articolo 815 | |
|del codice dell'ordinamento militare, di | |
|cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, | |
|n. 66, la lettera a) e' sostituita dalla | |
|seguente: | |
|«a) 3.500 fino all'anno 2020, 3.600 per | |
|l'anno 2021, 3.730 per l'anno 2022, 3.880 | |
|per l'anno 2023, 4.030 per l'anno 2024, | |
|4.180 per l'anno 2025, 4.230 per l'anno | |
|2026 e 4.250 dall'anno 2027 in servizio | |
|permanente». | |
+-------------------------------------------+ |
|990. All'articolo 585, comma 1, del codice | |
|di cui al decreto legislativo 15 marzo | |
|2010, n. 66, le lettere | |
|da h-septies) a h-vicies) sono sostituite | |
|dalle seguenti: | |
|h-septies) per l'anno 2023: 88.748.197,04 | |
|h-octies) per l'anno 2024: 94.904.738,87 | |
|h-novies) per l'anno 2025: 101.061.280,69 | |
|h-decies) per l'anno 2026: 103.337.793,52 | |
|h-undecies) per l'anno 2027: 104.418.929,64| |
|h-duodecies) per l'anno 2028: | |
|104.698.134,11 | |
|h-terdecies) per l'anno 2029: | |
|104.975.165,92 | |
|h-quaterdecies) per l'anno 2030: | |
|105.252.197,73 | |
|h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: | |
|106.044.951,54 | |
|h-sexiesdecies) per l'anno 2032: | |
|106.808.612,95 | |
|h-septiesdecies) per l'anno 2033: | |
|107.628.048,67 | |
|h-duodevicies) per l'anno 2034: | |
|108.410.280,29 | |
|h-undevicies) per l'anno 2035: | |
|109.192.511,91 | |
|h-vicies) per l'anno 2036: 109.459.022,53 | |
|h-vicies semel) a decorrere dall'anno 2037:| |
|109.570.365,55. | |
+-------------------------------------------+ |
|991. Ai fini del comma 989 e' autorizzata | |
|la spesa di euro 798.668,25 per l'anno | |
|2023, euro 1.636.713,28 per l'anno 2024, | |
|euro 2.474.758,30 per l'anno 2025, euro | |
|3.312.803,33 per l'anno 2026, euro | |
|4.150.848,35 per l'anno 2027, euro | |
|4.190.225,12 per l'anno 2028, euro | |
|4.227.429,23 per l'anno 2029, euro | |
|4.264.633,34 per l'anno 2030, euro | |
|4.301.837,45 per l'anno 2031, euro | |
|4.339.041,56 per l'anno 2032, euro | |
|4.487.588,68 per l'anno 2033, euro | |
|4.598.931,70 per l'anno 2034, euro | |
|4.710.274,72 per l'anno 2035, euro | |
|4.821.617,74 per l'anno 2036 ed euro | |
|4.932.960,76 annui a decorrere dall'anno | |
|2037. | |
+-------------------------------------------+ |
|992. Per le spese di funzionamento connesse| |
|alle previsioni di cui ai commi 989 e 990, | |
|comprese le spese per mense e buoni pasto, | |
|e' autorizzata la spesa di 29.120 euro per | |
|l'anno 2023, 58.240 euro per l'anno 2024, | |
|87.360 euro per l'anno 2025, 116.480 euro | |
|per l'anno 2026 e 145.600 euro annui a | |
|decorrere dall'anno 2027. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|993. Per l'anno 2021, in considerazione |Esclusione dal computo |
|delle eccezionali esigenze organizzative |ai fini delle |
|necessarie ad assicurare l'attuazione delle|limitazioni di spesa |
|misure finalizzate alla prevenzione e al |per l'anno 2021 delle |
|contenimento dell'epidemia di COVID-19, la |maggiori spese di |
|maggiore spesa di personale rispetto a |personale sostenute, |
|quella sostenuta nell'anno 2019 per |rispetto all'anno 2019,|
|contratti di lavoro subordinato a tempo |per i contratti di |
|determinato del personale della polizia |lavoro subordinato a |
|locale dei comuni, delle unioni di comuni e|tempo determinato del |
|delle citta' metropolitane, fermo restando |personale della polizia|
|il rispetto dell'equilibrio di bilancio, |locale dei comuni, |
|non si computa ai fini delle limitazioni |citta' metropolitane e |
|finanziarie stabilite dall'articolo 9, |unioni dei comuni |
|comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,| |
|n. 78, convertito, con modificazioni, dalla| |
|legge 30 luglio 2010, n. 122. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|994. All'articolo 115, comma 1, del |Estensione all'anno |
|decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, |2021 dell'esclusione |
|convertito, con modificazioni, dalla legge |delle risorse destinate|
|24 aprile 2020, n. 27, le parole: «Per |al finanziamento del |
|l'anno 2020» sono sostituite dalle |lavoro straordinario |
|seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021». |effettuato dal |
| |personale di polizia |
| |locale dal computo |
| |delle spese che |
| |soggiacciono ai limiti |
| |del trattamento |
| |accessorio |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|995. Al fine di dare attuazione a |Istituzione di un Fondo|
|interventi in materia di riforma della |per la definizione |
|polizia locale, nello stato di previsione |degli interventi |
|del Ministero dell'interno e' istituito un |necessari a dare |
|Fondo con una dotazione di 20 milioni di |attuazione alla riforma|
|euro annui a decorrere dall'anno 2022. I |della polizia locale |
|predetti interventi sono disposti con | |
|appositi provvedimenti normativi, a valere | |
|sulle risorse del Fondo di cui al primo | |
|periodo. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|996. Per i peculiari compiti connessi anche|Istituzione di un Fondo|
|all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a|per la |
|decorrere dall'anno 2021 e' istituito un |retribuzione dei |
|apposito fondo nello stato di previsione |servizi esterni ovvero |
|del Ministero dell'economia e delle finanze|delle attivita' |
|con una dotazione di 50 milioni di euro |operative al di fuori |
|annui, da ripartire con decreto del |dell'ordinaria sede di |
|Presidente del Consiglio dei ministri, su |servizio svolte dal |
|proposta dei Ministri per la pubblica |personale delle Forze |
|amministrazione e dell'economia e delle |armate, delle Forze di |
|finanze, sentiti i Ministri dell'interno, |polizia e del Corpo |
|della difesa e della giustizia, per la |nazionale dei vigili |
|retribuzione dei servizi esterni ovvero |del fuoco per i |
|delle attivita' operative al di fuori |peculiari compiti |
|dell'ordinaria sede di servizio svolte dal |connessi anche |
|personale delle Forze armate, delle Forze |all'emergenza sanitaria|
|di polizia e del Corpo nazionale dei vigili| |
|del fuoco. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|997. Al fine di garantire l'efficace |Incremento della |
|svolgimento delle attivita' derivanti |dotazione finanziaria |
|dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 |dell'Agenzia per le |
|nonche' dalle ulteriori esigenze connesse |erogazioni in |
|all'attivita' di sostegno al settore |agricoltura |
|agricolo, la dotazione finanziaria | |
|dell'Agenzia per le erogazioni in | |
|agricoltura e' incrementata di 10 milioni | |
|di euro per l'anno 2021. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|998. Alla legge 7 febbraio 1951, n. 168, |Revisione dei criteri |
|sono apportate le seguenti modificazioni: |di ripartizione, in |
|a) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:|favore dei militari |
|«Art. 3. - 1. Se gli accertatori sono |della Guardia di |
|militari del Corpo della guardia di |finanza, dei proventi |
|finanza, le quote previste dall'articolo 1,|delle sanzioni |
|primo comma, lettere c), e d), e terzo |pecuniarie |
|comma, e quelle spettanti agli accertatori | |
|nei casi indicati dall'articolo 2 sono | |
|assegnate a un apposito fondo istituito | |
|nello stato di previsione del Ministero | |
|dell'economia e delle finanze, per la | |
|distribuzione ai militari del medesimo | |
|Corpo. | |
|2. Fermo restando quanto previsto | |
|dall'articolo 1, le quote di cui al comma 1| |
|del presente articolo sono integralmente | |
|distribuite in premi ai militari del Corpo | |
|della guardia di finanza secondo modalita' | |
|e criteri stabiliti con decreto del | |
|Ministro dell'economia e delle finanze, su | |
|proposta del Comandante generale del | |
|medesimo Corpo» | |
|b) l'articolo 4 e' abrogato. | |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|999. All'articolo 1, comma 7, del decreto |Fondo di assistenza per|
|legislativo 24 settembre 2015, n. 157, dopo|i finanzieri: |
|il quarto periodo e' inserito il seguente: |possibilita' di |
|«Con il medesimo decreto ministeriale puo' |utilizzare per il |
|essere altresi' stabilita un'ulteriore |finanziamento del Fondo|
|quota, eccedente i vigenti limiti di spesa,|un'ulteriore quota di |
|di ammontare non superiore a 15 milioni di |risorse derivanti |
|euro annui, da destinare al fondo di cui |dall'attivita' delle |
|alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265». |agenzie fiscali |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|1000. All'articolo 2 della legge 23 |Assegnazione delle |
|dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 28 e' |somme derivanti dalla |
|inserito il seguente: |concessione in uso |
|«28-bis. Le somme derivanti dalla |temporaneo delle |
|concessione in uso temporaneo delle |denominazioni, degli |
|denominazioni, degli stemmi, degli emblemi |stemmi, degli emblemi e|
|e dei segni distintivi del Corpo della |dei segni distintivi |
|guardia di finanza sono versate all'entrata|del Corpo della Guardia|
|del bilancio dello Stato per essere |di finanza |
|integralmente riassegnate al programma 5 | |
|"Concorso della Guardia di Finanza alla | |
|sicurezza pubblica" nell'ambito della | |
|missione 7 "Ordine pubblico e sicurezza" e | |
|al programma 3 "Prevenzione e repressione | |
|delle frodi e delle violazioni agli | |
|obblighi fiscali" nell'ambito della | |
|missione 29 "Politiche | |
|economico-finanziarie e di bilancio e | |
|tutela della finanza pubblica" dello stato | |
|di previsione del Ministero dell'economia e| |
|delle finanze». | |
+-------------------------------------------+-----------------------+