+-------------------------------------------+-----------------------+ |901. Al fine di promuovere lo sviluppo dei |Istituzione del Centro | |territori abruzzesi colpiti dal sisma del |di formazione | |2009 mediante il rafforzamento delle |territoriale | |capacita' del sistema didattico, |dell'Aquila e altre | |scientifico e produttivo, e' istituito, |disposizioni | |nella citta' dell'Aquila, il Centro di |concernenti il | |formazione territoriale dell'Aquila del |personale del Corpo | |Corpo nazionale dei vigili del fuoco. |nazionale dei vigili | +-------------------------------------------+del fuoco | |902. Il Centro di formazione territoriale | | |dell'Aquila concorre, insieme con le altre | | |strutture formative, all'attuazione delle | | |politiche di formazione del Corpo nazionale| | |dei vigili del fuoco, di cui al capo | | |IV-bis del decreto legislativo 8 marzo | | |2006, n. 139, anche per consentire, in via | | |innovativa, l'acquisizione di capacita' | | |tecnico-manuali propedeutiche all'attivita'| | |operativa mediante appositi moduli | | |didattici nell'ambito del corso di | | |formazione iniziale del personale del | | |medesimo Corpo. | | +-------------------------------------------+ | |903. Con apposita convenzione, da stipulare| | |entro sei mesi dalla data di entrata in | | |vigore della presente legge, tra il comune | | |dell'Aquila e il Corpo nazionale dei vigili| | |del fuoco, sono individuate e messe a | | |disposizione del Centro di formazione | | |territoriale le unita' immobiliari di | | |proprieta' del comune dell'Aquila, tenendo | | |conto anche del carattere residenziale | | |della struttura formativa medesima. | | +-------------------------------------------+ | |904. Ai fini dell'attuazione dei commi 901 | | |e 902, e' autorizzata la spesa di 5 milioni| | |di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022,| | |2023 e a 1 milione di euro a decorrere | | |dall'anno 2024. | | +-------------------------------------------+ | |905. All'articolo 249, comma 1, del decreto| | |legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, le | | |parole: «fino alla concorrenza dei posti | | |disponibili in organico» sono sostituite | | |dalle seguenti: «in fase di prima | | |applicazione, anche in soprannumero | | |riassorbibile con le vacanze ordinarie | | |delle dotazioni organiche, ferma restando | | |la consistenza complessiva del ruolo | | |prevista nella tabella A allegata al | | |presente decreto. Fino all'assorbimento del| | |soprannumero e' reso indisponibile un | | |numero finanziariamente equivalente di | | |posti nei ruoli, rispettivamente, dei | | |vigili del fuoco, dei capi squadra e dei | | |capi reparto e degli ispettori antincendio,| | |di cui all'articolo 1, comma 1, | | |lettere a), b) e c)». | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |906. All'articolo 38 della legge 16 gennaio|Anticipo da parte | |2003, n. 3, sono apportate le seguenti |dell'Amministrazione | |modificazioni: |delle spese sanitarie | |a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:|sostenute dai VVFF | |«1-bis. Le spese sanitarie sostenute dal | | |personale del Corpo nazionale dei vigili | | |del fuoco per cure relative a ferite e | | |lesioni riportate nello svolgimento di | | |servizi operativi e di supporto | | |all'attivita' operativa sono anticipate | | |dall'amministrazione, nei limiti delle | | |risorse disponibili destinate a tali | | |finalita', su richiesta del dirigente della| | |sede di servizio, previo nulla osta del | | |servizio sanitario del Corpo medesimo» | | |b) alla rubrica, dopo le parole: «vigili | | |del fuoco», sono aggiunte le seguenti: «e | | |spese sanitarie sostenute dal medesimo | | |personale». | | +-------------------------------------------+ | |907. Alla copertura degli eventuali | | |maggiori oneri derivanti dal comma 906, | | |pari ad euro 25.000 per l'anno 2021, si | | |provvede mediante corrispondente riduzione | | |dell'autorizzazione di spesa di cui | | |all'articolo 7, comma 4-bis, del | | |decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge | | |24 giugno 2009, n. 77. | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |908. Al fine di garantire il mantenimento |Assunzioni presso AGEA | |dei requisiti di riconoscimento previsti | | |dal regolamento delegato (UE) n. 907/2014 | | |della Commissione, dell'11 marzo 2014, e | | |dal regolamento di esecuzione (UE) n. | | |908/2014 della Commissione, del 6 agosto | | |2014, nonche' di adeguare la propria | | |struttura organizzativa allo svolgimento | | |delle funzioni ad essa attribuite dal | | |decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, | | |e agli ulteriori e innovativi compiti | | |derivanti dall'attuazione delle misure di | | |sostegno economico disposte nel contesto | | |dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, | | |l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura | | |e' autorizzata, per il biennio 2021-2022, | | |in aggiunta alle vigenti facolta' | | |assunzionali, a bandire procedure | | |concorsuali pubbliche e, conseguentemente, | | |ad assumere con contratto di lavoro a tempo| | |indeterminato, anche in applicazione | | |dell'articolo 1, comma 147, della legge 27 | | |dicembre 2019, n. 160, 6 unita' di | | |personale di livello dirigenziale non | | |generale, nonche' 55 unita' di personale | | |non dirigenziale appartenenti all'Area C, | | |posizione economica C1, nell'ambito della | | |vigente dotazione organica dell'Agenzia | | |relativa al personale non dirigenziale. Ai | | |fini dell'applicazione del periodo | | |precedente, la dotazione organica | | |dell'Agenzia e' incrementata di quattro | | |posizioni di livello dirigenziale non | | |generale. | | +-------------------------------------------+ | |909. Per far fronte agli oneri derivanti | | |dalle assunzioni di cui al comma 908 e' | | |autorizzata la spesa di euro 1.910.000 per | | |l'anno 2021 e di euro 3.819.000 annui a | | |decorrere dall'anno 2022. | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |910. Al fine di assicurare la piena |Assunzioni presso | |operativita' dell'Agenzia nazionale per i |l'Agenzia nazionale per| |giovani, in attuazione del regolamento (UE)|i giovani | |2018/1475 del Parlamento europeo e del | | |Consiglio, del 2 ottobre 2018, la predetta | | |Agenzia e' autorizzata, per l'anno 2021, a | | |bandire procedure concorsuali pubbliche e, | | |conseguentemente, ad assumere con contratto| | |di lavoro a tempo indeterminato, in | | |aggiunta alle ordinarie facolta' | | |assunzionali e con incremento della | | |dotazione organica di 14 unita', di cui 1 | | |di livello dirigenziale non generale, 6 di | | |area III e 7 di area II, un contingente di | | |21 unita' di personale, cosi' ripartito: 2 | | |unita' con qualifica dirigenziale di | | |livello non generale e 19 unita' di | | |personale non dirigenziale, di cui 9 da | | |inquadrare nell'Area III, di cui 4 in | | |posizione economica F3 e 5 in posizione | | |economica F1, e 10 da inquadrare nell'Area | | |II, posizione economica F2. | | +-------------------------------------------+ | |911. Il reclutamento del personale di cui | | |al comma 910 del presente articolo avviene | | |mediante uno o piu' concorsi pubblici da | | |svolgere anche in deroga agli articoli 30 e| | |35, comma 5, del decreto legislativo 30 | | |marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4, commi| | |3-quinquies e 3-sexies, del decreto-legge | | |31 agosto 2013, n. 101, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,| | |n. 125. Resta in ogni caso ferma la | | |possibilita' da parte dell'Agenzia | | |nazionale per i giovani di avvalersi delle | | |modalita' semplificate e delle misure di | | |riduzione dei tempi di reclutamento | | |previste dall'articolo 3 della legge 19 | | |giugno 2019, n. 56, nonche' delle modalita'| | |di cui all'articolo 248 del decreto-legge | | |19 maggio 2020, n. 34, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, | | |n. 77. Per il reclutamento del personale di| | |qualifica non dirigenziale, entro l'anno | | |2021 e nei limiti di cui al citato comma | | |910, l'Agenzia nazionale per i giovani puo'| | |procedere alla stabilizzazione del | | |personale in possesso dei requisiti | | |previsti dall'articolo 20, commi 1 e 2, del| | |decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, | | |nel rispetto delle modalita' e delle | | |condizioni ivi previste. | | +-------------------------------------------+ | |912. Fino al completamento delle procedure | | |di cui al comma 911 del presente articolo | | |per il reclutamento del personale di | | |qualifica dirigenziale, l'Agenzia nazionale| | |per i giovani e' autorizzata a reclutare 1 | | |unita' di personale di livello dirigenziale| | |non generale ai sensi dell'articolo 19, | | |comma 5-bis, del decreto legislativo 30 | | |marzo 2001, n. 165. Gli incarichi conferiti| | |ai sensi del presente comma hanno durata | | |annuale, sono rinnovabili per un massimo di| | |due volte e, comunque, cessano alla data | | |dell'entrata in servizio dei vincitori del | | |concorso di cui al comma 4 del presente | | |articolo. Gli incarichi conferiti ai sensi | | |del presente comma non costituiscono titolo| | |ne' requisito valutabile ai fini della | | |procedura concorsuale di cui al citato | | |comma 4. | | +-------------------------------------------+ | |913. Per far fronte agli oneri derivanti | | |dalle assunzioni di cui al comma 910 e' | | |autorizzata la spesa di euro 259.065 per | | |l'anno 2021 e di euro 1.036.258 annui a | | |decorrere dall'anno 2022. | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |914. Al fine di perseguire gli obiettivi |Assunzione di personale| |nazionali ed europei in materia di tutela |operaio presso l'Arma | |ambientale e forestale, di presidio del |dei Carabinieri | |territorio e di salvaguardia delle riserve | | |naturali statali, compresa la conservazione| | |della biodiversita', l'Arma dei carabinieri| | |e' autorizzata all'assunzione di personale | | |operaio a tempo indeterminato, ai sensi | | |della legge 5 aprile 1985, n. 124, e in | | |deroga al contingente ivi previsto, nel | | |numero di 19 unita' per l'anno 2021 e di 38| | |unita' per l'anno 2022. | | +-------------------------------------------+ | |915. Per l'attuazione del comma 914 e' | | |autorizzata la spesa di euro 585.000 per | | |l'anno 2021 e di euro 1.770.000 annui a | | |decorrere dall'anno 2022. | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |916. Le amministrazioni di cui ai commi da |Obblighi di | |908 a 915 comunicano alla Presidenza del |comunicazione dei dati | |Consiglio dei ministri - Dipartimento della|sulle unita' di | |funzione pubblica e al Ministero |personale assunte | |dell'economia e delle finanze - | | |Dipartimento della Ragioneria generale | | |dello Stato, entro trenta giorni | | |dall'assunzione, i dati concernenti le | | |unita' di personale effettivamente assunte | | |ai sensi dei medesimi commi da 908 a 915 e | | |i relativi oneri da sostenere a regime. | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |917. Il Ministero della difesa, al fine di |Assunzione di personale| |assicurare le funzioni e l'efficienza |civile da parte del | |dell'area produttiva industriale, in |Ministero della difesa | |particolare degli arsenali e degli | | |stabilimenti militari, nonche' per | | |potenziare le realta' produttive locali in | | |un sistema sinergico con le amministrazioni| | |locali, nei limiti della dotazione organica| | |del personale civile prevista dall'articolo| | |2259-ter del codice dell'ordinamento | | |militare, di cui al decreto legislativo 15 | | |marzo 2010, n. 66, e' autorizzato a bandire| | |procedure concorsuali pubbliche per il | | |reclutamento, per il triennio 2021-2023, | | |con contratto di lavoro subordinato a tempo| | |indeterminato, di un contingente di 431 | | |unita' di personale non dirigenziale cosi' | | |ripartito: | | |a) 19 unita' di Area III, fascia | | |retributiva F1, e 125 unita' di Area II, | | |fascia retributiva F2, per l'anno 2021 | | |b) 19 unita' di Area III, fascia | | |retributiva F1, e 125 unita' di Area II, | | |fascia retributiva F2, per l'anno 2022 | | |c) 19 unita' di Area III, fascia | | |retributiva F1, e 124 unita' di Area II, | | |fascia retributiva F2, per l'anno 2023. | | +-------------------------------------------+ | |918. Le assunzioni di cui al comma 917 del | | |presente articolo sono effettuate ai sensi | | |dell'articolo 35, comma 4, del decreto | | |legislativo 30 marzo 2001, n. 165. | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |919. A decorrere dall'anno 2021, le risorse|Indennita' per | |finanziarie di cui all'articolo 1, comma |incarichi di comando di| |436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, |tenenze e stazioni dei | |sono incrementate di 7,6 milioni di euro, |carabinieri | |al fine di riconoscere l'indennita' di cui | | |all'articolo 52, comma 3, del decreto del | | |Presidente della Repubblica 18 giugno 2002,| | |n. 164, con le modalita' ivi previste, al | | |personale incaricato di comando di stazioni| | |dell'organizzazione territoriale dell'Arma | | |dei carabinieri, nel limite di spesa | | |complessivo di 7,6 milioni di euro annui a | | |decorrere dall'anno 2021. | | +-------------------------------------------+ | |920. Agli oneri derivanti dall'attuazione | | |del comma 919, pari a 7,6 milioni di euro | | |annui a decorrere dall'anno 2021, si | | |provvede mediante corrispondente riduzione | | |delle risorse del fondo per il | | |finanziamento di esigenze indifferibili del| | |Ministero dell'economia e delle finanze, di| | |cui all'articolo 1, comma 199, della legge | | |23 dicembre 2014, n. 190. | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |921. Al fine di razionalizzare l'impiego di|Potenziamento | |personale estraneo al Ministero degli |dell'apporto di | |affari esteri e della cooperazione |competenze | |internazionale e di potenziare l'apporto di|specialistiche | |competenze specialistiche all'attivita' |all'attivita' della | |della rete diplomatico-consolare sono |rete | |disposti i seguenti interventi: |diplomatico-consolare | |a) all'articolo 168 del decreto del | | |Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,| | |n. 18, sono apportate le seguenti | | |modificazioni: | | |1) il settimo comma e' abrogato | | |2) l'ottavo comma e' sostituito dal | | |seguente: | | |«Gli esperti che il Ministero degli affari | | |esteri e della cooperazione internazionale | | |puo' utilizzare a norma del presente | | |articolo non possono complessivamente | | |superare il numero di centosettantadue con | | |l'esclusione delle unita' riservate, ai | | |sensi dell'articolo 11 del testo unico | | |delle leggi in materia di disciplina degli | | |stupefacenti e sostanze psicotrope, | | |prevenzione, cura e riabilitazione dei | | |relativi stati di tossicodipendenza, di cui| | |al decreto del Presidente della Repubblica | | |9 ottobre 1990, n. 309, e dell'articolo 2, | | |comma 6-duodecies, del decreto-legge 29 | | |dicembre 2010, n. 225, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 26 febbraio | | |2011, n. 10, allo svolgimento di | | |particolari compiti relativi alla tutela | | |dell'ordine pubblico e della sicurezza | | |nazionale nonche' al contrasto della | | |criminalita' organizzata e di tutte le | | |condotte illecite, anche transnazionali, ad| | |essa riconducibili, delle unita' destinate,| | |ai sensi dell'articolo 36 della legge 30 | | |luglio 2002, n. 189, alla prevenzione | | |dell'immigrazione clandestina e delle | | |unita' destinate, ai sensi dell'articolo 4 | | |del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. | | |68, all'accertamento delle violazioni in | | |materia economica e finanziaria a tutela | | |del bilancio dello Stato e dell'Unione | | |europea» | | |b) le dotazioni destinate all'erogazione | | |delle indennita' di cui all'articolo 170 | | |del decreto del Presidente della Repubblica| | |5 gennaio 1967, n. 18, sono incrementate di| | |euro 5.257.345 per l'anno 2021 e di euro | | |10.514.690 annui a decorrere dall'anno 2022| | |c) l'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, | | |n. 56, e' abrogato | | |d) al comma 3 dell'articolo 4 del decreto | | |legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la | | |parola: «dodici» e' sostituita dalla | | |seguente: «venticinque». Conseguentemente | | |e' autorizzata la spesa di euro 1.366.910 | | |per l'anno 2021 e di euro 2.733.819 annui a| | |decorrere dall'anno 2022. | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |922. L'autorizzazione di cui all'articolo |Elevazione del | |1, comma 301, della legge 27 dicembre 2019,|contingente annuo di | |n. 160, e' incrementata di 18 unita' per |segretari di legazione | |ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 50 |che il MAECI puo' | |unita' per l'anno 2023. La dotazione |mettere a concorso per | |organica della carriera diplomatica e' |l'accesso alla carriera| |incrementata, nel grado iniziale di |diplomatica | |segretario di legazione, di 18 unita' a | | |decorrere dall'anno 2021, di ulteriori 18 | | |unita' a decorrere dall'anno 2022 e di | | |ulteriori 50 unita' a decorrere dall'anno | | |2023. Per l'attuazione del presente comma | | |e' autorizzata la spesa di euro 434.927 per| | |l'anno 2021, di euro 2.174.636 per l'anno | | |2022, di euro 4.687.548 per l'anno 2023 e | | |di euro 8.311.940 annui a decorrere | | |dall'anno 2024. | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |923. In aggiunta alle facolta' assunzionali|Assunzione di personale| |previste a legislazione vigente e nel |non dirigenziale presso| |limite delle proprie dotazioni organiche, |il MAECI | |il Ministero degli affari esteri e della | | |cooperazione internazionale e' autorizzato | | |ad assumere a tempo indeterminato, per | | |l'anno 2021, 100 dipendenti della II Area | | |funzionale, posizione economica F2, e 50 | | |dipendenti della III Area funzionale, | | |posizione economica F1, mediante | | |l'indizione di nuovi concorsi, | | |l'ampliamento dei posti messi a concorso | | |ovvero lo scorrimento delle graduatorie | | |vigenti di concorsi gia' banditi. E' a tal | | |fine autorizzata la spesa di euro 1.394.600| | |per l'anno 2021 e di euro 5.578.399 annui a| | |decorrere dall'anno 2022. | | +-------------------------------------------+ | |924. All'articolo 152, primo comma, primo | | |periodo, del decreto del Presidente della | | |Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le | | |parole: «nel limite di un contingente | | |complessivo pari a 2.920 unita'» sono | | |sostituite dalle seguenti: «nel limite di | | |un contingente complessivo pari a 3.000 | | |unita'». Ai fini dell'incremento del | | |contingente degli impiegati assunti a | | |contratto dalle rappresentanze | | |diplomatiche, dagli uffici consolari e | | |dagli istituti italiani di cultura, come | | |rideterminato dal primo periodo, e' | | |autorizzata la spesa di euro 1.711.860 per | | |l'anno 2021, di euro 3.526.432 per l'anno | | |2022, di euro 3.632.225 per l'anno 2023, di| | |euro 3.741.191 per l'anno 2024, di euro | | |3.853.427 per l'anno 2025, di euro | | |3.969.030 per l'anno 2026, di euro | | |4.088.101 per l'anno 2027, di euro | | |4.210.744 per l'anno 2028, di euro | | |4.337.066 per l'anno 2029 e di euro | | |4.467.178 annui a decorrere dall'anno 2030.| | +-------------------------------------------+-----------------------+ |925. Al fine di dare attuazione a un |Piano di assunzioni del| |programma di interventi, temporaneo ed |Ministero della | |eccezionale, finalizzato a eliminare, anche|giustizia per | |mediante l'uso di strumenti telematici, |accelerare l'esecuzione| |l'arretrato relativo ai procedimenti di |delle sentenze penali | |esecuzione delle sentenze penali di |di condanna | |condanna, nonche' di assicurare la piena | | |efficacia dell'attivita' di prevenzione e | | |di repressione dei reati, il Ministero | | |della giustizia e' autorizzato ad assumere,| | |con contratto di lavoro a tempo determinato| | |di durata non superiore a dodici mesi, un | | |contingente complessivo di 1.080 unita' di | | |personale amministrativo non dirigenziale, | | |di Area II, posizione economica F1, cosi' | | |ripartito: 290 unita' a decorrere dal 1° | | |giugno 2021, 240 unita' a decorrere dal 1° | | |novembre 2021 e 550 unita' a decorrere dal | | |1° gennaio 2022. L'assunzione di personale | | |di cui al primo periodo e' autorizzata, ai | | |sensi dell'articolo 36, comma 2, del | | |decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, | | |e in deroga ai limiti di spesa di cui | | |all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge| | |31 maggio 2010, n. 78, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, | | |n. 122, mediante lo scorrimento delle | | |graduatorie vigenti alla data di entrata in| | |vigore della presente legge. | | +-------------------------------------------+ | |926. Per l'attuazione delle disposizioni di| | |cui al comma 925 e' autorizzata la spesa di| | |euro 7.844.587 per l'anno 2021 e di euro | | |32.659.734 per l'anno 2022. | | +-------------------------------------------+ | |927. L'articolo 8 del decreto-legge 14 | | |giugno 2019, n. 53, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, | | |n. 77, e' abrogato. | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |928. All'articolo 24, comma 1, del |Conferimento di | |decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, |incarichi di | |convertito, con modificazioni, dalla legge |collaborazione che | |13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le |possono essere | |seguenti modificazioni: |autorizzati dal MIBACT | |a) al primo periodo, le parole: «delle | | |Soprintendenze archeologia, belle arti e | | |paesaggio» sono sostituite dalle seguenti: | | |«degli uffici periferici» e le parole: «16 | | |milioni» sono sostituite dalle seguenti: | | |«24 milioni» | | |b) al terzo periodo, le parole: «Ciascuna | | |Soprintendenza» sono sostituite dalle | | |seguenti: «Ciascun ufficio». | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |929. All'articolo 22, comma 6, terzo |Proroga della | |periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, |possibilita' per | |n. 50, convertito, con modificazioni, dalla|ciascun istituto o | |legge 2 giugno 2017, n. 96, dopo le parole:|luogo della cultura di | |«750.000 euro per l'anno 2019,» sono |rilevante interesse | |inserite le seguenti: «a 1.500.000 euro per|nazionale dotato di | |l'anno 2021 e a 1.500.000 euro per l'anno |autonomia speciale di | |2022». |avvalersi di competenze| | |o servizi professionali| | |nella gestione dei beni| | |culturali | +-------------------------------------------+-----------------------+ |930. All'articolo 1-ter, comma 1, del |Utilizzo di ALES per | |decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, |attivita' di | |convertito, con modificazioni, dalla legge |accoglienza e vigilanza| |18 novembre 2019, n. 132, sono apportate le|nei musei e per | |seguenti modificazioni: |attivita' di supporto | |a) al primo periodo, dopo le parole: |tecnico, amministrativo| |«luoghi della cultura» sono inserite le |e contabile | |seguenti: «e delle attivita' di supporto | | |tecnico, amministrativo e contabile» e dopo| | |le parole: «29 agosto 2019,» sono inserite | | |le seguenti: «e comunque fino al 31 | | |dicembre 2025» | | |b) dopo il primo periodo e' inserito il | | |seguente: «Non si applica il comma 2 | | |dell'articolo 192 del codice dei contratti | | |pubblici, di cui al decreto legislativo 18 | | |aprile 2016, n. 50» | | |c) al secondo periodo, dopo le parole: | | |«primo periodo,» sono inserite le seguenti:| | |«oltre alle risorse finanziarie disponibili| | |a legislazione vigente» e le parole: «e a | | |245.000 euro nell'anno 2021» sono | | |sostituite dalle seguenti: «, a 5.845.000 | | |euro nell'anno 2021 e a 5,6 milioni di euro| | |per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e | | |2025». | | +-------------------------------------------+ | |931. Per l'attuazione del comma 930, | | |lettera c), e' autorizzata la spesa di 5,1 | | |milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,6 | | |milioni di euro per ciascuno degli anni dal| | |2022 al 2025. | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |932. In considerazione degli effetti |Contratti a tempo | |conseguenti all'emergenza epidemiologica da|determinato presso | |COVID-19 sul patrimonio culturale e' |istituti e luoghi della| |consentita la proroga per un periodo |cultura per esigenze | |massimo di sei mesi, nel limite di spesa di|temporanee di | |euro 500.000 per l'anno 2021, dei contratti|rafforzamento dei | |a tempo determinato stipulati dagli |servizi di accoglienza | |istituti e luoghi della cultura ai sensi |e di assistenza al | |dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio|pubblico | |2014, n. 83, convertito, con modificazioni,| | |dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, fermo | | |restando il limite della durata massima | | |complessiva di trentasei mesi, anche non | | |consecutivi, dei medesimi contratti. Al | | |personale di cui al periodo precedente si | | |applicano le disposizioni dell'articolo 20,| | |comma 1, del decreto legislativo 25 maggio | | |2017, n. 75. | | +-------------------------------------------+ | |933. Per l'attuazione del comma 932 e' | | |autorizzata la spesa di euro 500.000 per | | |l'anno 2021. | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |934. Al fine di potenziare le attivita' |Indennita' accessoria | |derivanti dalle accresciute competenze e |spettante al personale | |dai nuovi compiti previsti dalla riforma |non dirigenziale degli | |della Politica agricola comune per il |Uffici di diretta | |periodo 2021-2027, la dotazione finanziaria|collaborazione del | |destinata alle esigenze di cui all'articolo|Ministro delle | |7, comma 6, del regolamento di cui al |politiche agricole | |decreto del Presidente del Consiglio dei | | |ministri 5 dicembre 2019, n. 180, e' | | |incrementata di euro 363.000 annui a | | |decorrere dall'anno 2021. | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |935. A seguito dell'istituzione del |Incremento della | |Ministero dell'universita' e della ricerca,|dotazione finanziaria | |al fine di garantirne la funzionalita', la |destinate alle esigenze| |dotazione finanziaria inerente alle risorse|degli Uffici di diretta| |disponibili per gli uffici di diretta |collaborazione del | |collaborazione del Ministero |Ministero | |dell'universita' e della ricerca, di cui |dell'universita' e | |all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge |della ricerca | |9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.| | |12, e' incrementata complessivamente di | | |euro 500.000 annui a decorrere dall'anno | | |2021. | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |936. Al fine di assicurare l'esercizio |Incremento della | |delle maggiori funzioni del Ministero |dotazione organica del | |dell'universita' e della ricerca connesse |Ministero | |all'assolvimento di obblighi nei confronti |dell'universita' e | |dell'Unione europea e internazionali nel |della ricerca: 3 unita'| |campo della formazione superiore e della |di dirigenti di livello| |ricerca e, in particolare, alla nuova |non generale - di cui | |programmazione europea della ricerca, la |una unita' destinata | |dotazione organica del Ministero |agli uffici di diretta | |dell'universita' e della ricerca e' |collaborazione | |incrementata di tre posizioni dirigenziali | | |di livello non generale, di cui una | | |destinata alla diretta collaborazione ai | | |sensi dell'articolo 14 del decreto | | |legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alla | | |copertura delle tre posizioni dirigenziali | | |di livello non generale di cui al periodo | | |precedente si provvede anche mediante | | |l'indizione di appositi concorsi pubblici, | | |per i quali il Ministero dell'universita' e| | |della ricerca e' autorizzato ad avviare le | | |relative procedure. Ai fini dell'attuazione| | |del presente comma e' autorizzata la spesa | | |di 459.750 euro annui a decorrere dall'anno| | |2021, cui si provvede ai sensi del comma | | |941. | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |937. Il Ministero dell'universita' e della |Incremento della | |ricerca e' autorizzato, per il biennio |dotazione organica del | |2021- 2022, nel rispetto del piano |Ministero | |triennale del fabbisogno del personale, di |dell'universita' e | |cui all'articolo 6 del decreto legislativo |della ricerca: | |30 marzo 2001, n. 165, nonche' della |assunzioni 56 unita' di| |vigente dotazione organica, a bandire una o|livello non | |piu' procedure concorsuali pubbliche, per |dirigenziale | |titoli ed esami, per il reclutamento di un | | |contingente massimo di personale pari a 56 | | |unita' da inquadrare nell'Area III, | | |posizione economica F1, del comparto | | |Funzioni centrali. Le assunzioni di cui al | | |presente comma sono effettuate ai sensi | | |dell'articolo 35, comma 4, del citato | | |decreto legislativo n. 165 del 2001. | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |938. Le procedure concorsuali di cui al |Assunzioni del | |comma 937 sono rivolte a soggetti in |Ministero | |possesso di qualificata professionalita' |dell'universita' e | |nelle discipline scientifiche, economiche e|della ricerca: | |giuridiche. Per la partecipazione sono |requisiti per la | |richiesti la laurea magistrale o |partecipazione al | |specialistica nonche' uno dei seguenti |concorso e procedure | |titoli: dottorato di |concorsuali | |ricerca; master universitario di secondo | | |livello; diploma di scuola di | | |specializzazione post universitaria. Le | | |procedure, da svolgere in forma telematica | | |e decentrata, anche in deroga al comma | | |3-quinquies dell'articolo 4 del | | |decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge | | |30 ottobre 2013, n. 125, nonche' al | | |regolamento di cui al decreto del | | |Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, | | |n. 487, e anche con l'avvalimento delle | | |universita' e del consorzio | | |interuniversitario CINECA, senza nuovi o | | |maggiori oneri a carico della finanza | | |pubblica, si articolano nelle seguenti | | |fasi: | | |a) valutazione dei titoli | | |b) prova orale | | |c) attivita' di lavoro e formazione | | |d) prova scritta. | | +-------------------------------------------+ | |939. Nella valutazione dei titoli di cui | | |alla lettera a) del 938 sono valorizzati il| | |possesso di abilitazioni professionali e lo| | |svolgimento di attivita' lavorativa nei | | |settori attinenti ai profili ricercati. | | |Nella prova orale di cui alla | | |lettera b) del citato comma 938 e' | | |valorizzato il possesso di adeguate | | |conoscenze informatiche e digitali nonche' | | |di un'adeguata conoscenza di almeno una | | |lingua straniera. All'esito della | | |valutazione delle fasi di cui alle | | |lettere a) e b) del medesimo comma 938, | | |sulla base dei punteggi conseguiti e' | | |formata una graduatoria provvisoria, alla | | |quale si applica il primo periodo del comma| | |5-terdell'articolo 35 del decreto | | |legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i | | |candidati che risultano utilmente collocati| | |sono assunti, nel limite massimo di 56 | | |unita', nell'Area III, posizione economica | | |F1, del comparto Funzioni centrali, con | | |contratto di lavoro subordinato a tempo | | |determinato della durata di centoventi | | |giorni, ai fini dello svolgimento | | |dell'attivita' di lavoro e formazione di | | |cui alla lettera c) del comma 938. Entro la| | |data di conclusione del contratto, si | | |svolge la prova scritta di cui alla | | |lettera d) del comma 938, che consiste | | |nella soluzione di quesiti a risposta | | |multipla, con predeterminazione dei | | |relativi punteggi. La graduatoria | | |definitiva e' formata sulla base dei | | |punteggi conseguiti in ciascuna delle fasi | | |di cui al comma 938, le cui rispettive | | |proporzioni sono adeguatamente bilanciate | | |nel bando. | | +-------------------------------------------+ | |940. Le assunzioni di cui al comma 939 sono| | |autorizzate in deroga all'articolo 36, | | |comma 2, del decreto legislativo 30 marzo | | |2001, n. 165, e ai limiti di spesa di cui | | |all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge| | |31 maggio 2010, n. 78, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, | | |n. 122. A tale fine e' autorizzata la spesa| | |di 724.057 euro per l'anno 2021, cui si | | |provvede ai sensi del comma 941. | | +-------------------------------------------+ | |941. Agli oneri derivanti dai commi 936 e | | |940, pari a 1.183.807 euro per l'anno 2021 | | |e a 459.750 euro annui a decorrere | | |dall'anno 2022, si provvede, per l'anno | | |2021, quanto a 500.000 euro, mediante | | |corrispondente riduzione dell'incremento di| | |cui all'articolo 238, comma 2, primo | | |periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, | | |n. 34, convertito, con modificazioni, dalla| | |legge 17 luglio 2020, n. 77, e, quanto a | | |683.807 euro, mediante corrispondente | | |riduzione dell'autorizzazione di spesa di | | |cui all'articolo 1, comma 471, della legge | | |27 dicembre 2019, n. 160, e, a decorrere | | |dall'anno 2022, mediante corrispondente | | |riduzione dell'incremento di cui al citato | | |articolo 238, comma 2, primo periodo, del | | |decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, | | |con modificazioni, dalla legge n. 77 del | | |2020. | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |942. Al fine di assicurare l'esercizio |Incremento della | |delle maggiori funzioni del Ministero |dotazione organica del | |dell'istruzione connesse anche alle |Ministero | |iniziative relative agli impegni |dell'istruzione: 3 | |sovranazionali europei, la vigente |unita' di dirigenti di | |dotazione organica del predetto Ministero |livello non generale | |e' incrementata di tre posizioni | | |dirigenziali di livello non generale. Nelle| | |more dell'entrata in vigore dei conseguenti| | |regolamenti di organizzazione del Ministero| | |dell'istruzione, le tre posizioni | | |dirigenziali di cui al primo periodo sono | | |destinate alla struttura di cui | | |all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge | | |9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.| | |12. Alla copertura delle tre posizioni | | |dirigenziali non generali di cui al | | |presente comma si provvede anche mediante | | |concorsi pubblici, per i quali il Ministero| | |dell'istruzione e' autorizzato a indire le | | |relative procedure. | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |943. All'articolo 57, comma 3, del |Stabilizzazioni sisma | |decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge | | |13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: | | |«ricompresi nei crateri» sono inserite le | | |seguenti: «del sisma del 2002,». | | +-------------------------------------------+ | |944. All'articolo 57, comma 3-bis, del | | |decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge | | |13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le | | |seguenti modificazioni: | | |a) le parole: «e a 30 milioni di euro annui| | |a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite| | |dalle seguenti: «, a 31 milioni di euro per| | |l'anno 2021 e a 83 milioni di euro annui a | | |decorrere dall'anno 2022» | | |b) la lettera b) e' abrogata. | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |945. All'articolo 3 del decreto-legge 24 |Contributi per il sisma| |giugno 2016, n. 113, convertito, con |Abruzzo 2009 | |modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, | | |n. 160, sono apportate le seguenti | | |modificazioni: | | |a) al comma 1, dopo il terzo periodo e' | | |inserito il seguente: «Per l'anno 2021 e' | | |assegnato un contributo straordinario di 10| | |milioni di euro» | | |b) al comma 2, dopo il quarto periodo e' | | |inserito il seguente: «Per l'anno 2021 e' | | |destinato un contributo pari a 1 milione di| | |euro» e, al sesto periodo, le parole: «Per | | |ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono | | |sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno | | |degli anni 2019, 2020 e 2021». | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |946. All'articolo 14, comma 6, primo |Sospensione dei mutui | |periodo, del decreto-legge 30 dicembre |nelle zone colpite da | |2016, n. 244, convertito, con |eventi calamitosi | |modificazioni, dalla legge 27 febbraio | | |2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2020» | | |sono sostituite dalle seguenti: «31 | | |dicembre 2021». | | +-------------------------------------------+ | |947. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo | | |periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017,| | |n. 148, convertito, con modificazioni, | | |dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le | | |parole da: «31 dicembre 2020» fino a: | | |«secondo periodo del medesimo comma 6» sono| | |sostituite dalle seguenti: «31 dicembre | | |2021, nelle ipotesi previste dal primo | | |periodo e dal secondo periodo del citato | | |comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge | | |n. 244 del 2016». | | +-------------------------------------------+ | |948. Lo Stato concorre, in tutto o in | | |parte, agli oneri derivanti dai commi 946 e| | |947, nel limite di spesa complessivo di | | |1.500.000 euro per l'anno 2021. | | +-------------------------------------------+ | |949. Il termine di cui all'articolo 3, | | |comma 2-bis, primo periodo, del | | |decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge | | |28 marzo 2014, n. 50, e' prorogato al 31 | | |dicembre 2021. | | +-------------------------------------------+ | |950. Lo Stato concorre, in tutto o in | | |parte, agli oneri derivanti dal comma 949, | | |nel limite di spesa complessivo di | | |1.500.000 euro per l'anno 2021. | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |951. All'articolo 57, comma 3, del |Stabilizzazione del | |decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, |personale in servizio | |convertito, con modificazioni, dalla legge |presso gli Uffici | |13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le |speciali per la | |seguenti modificazioni: |ricostruzione e presso | |a) le parole: «a decorrere dal 1° novembre |gli enti locali dei | |2020,» sono soppresse |crateri dei territori | |b) dopo le parole: «con le procedure» sono |colpiti dagli eventi | |inserite le seguenti: «, i termini» |sismici del 2009 | |c) sono aggiunti, in fine, i seguenti |(Abruzzo), del 2012 | |periodi: «Per le assunzioni di cui al |(Emilia-Romagna, | |presente comma, i requisiti di cui |Lombardia e Veneto) e | |all'articolo 20, comma 1, del decreto |del 2016 (Centro | |legislativo n. 75 del 2017 possono essere |Italia) | |maturati anche computando i periodi di | | |servizio svolti a tempo determinato presso | | |amministrazioni diverse da quella che | | |procede all'assunzione, purche' comprese | | |tra gli Uffici speciali per la | | |ricostruzione, gli enti locali o gli enti | | |parco dei predetti crateri, ferma restando | | |la sussistenza dei requisiti di cui | | |all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), | | |del decreto legislativo n. 75 del 2017. Al | | |personale con contratti di lavoro a tempo | | |determinato che abbia svolto presso gli | | |enti di cui al periodo precedente, alla | | |data del 31 dicembre 2021, un'attivita' | | |lavorativa di almeno tre anni, anche non | | |continuativi, nei precedenti otto anni e' | | |riservata una quota non superiore al 50 per| | |cento dei posti disponibili nell'ambito dei| | |concorsi pubblici banditi dai predetti | | |enti. Per tali concorsi i relativi bandi | | |prevedono altresi' l'adeguata | | |valorizzazione dell'esperienza lavorativa | | |maturata presso i predetti enti con | | |contratti di somministrazione e lavoro». | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |952. Il termine di trenta giorni indicato |Stabilizzazione del | |al terzo periodo del comma |personale degli uffici | |3-bis dell'articolo 57 del decreto-legge 14|per la ricostruzione | |agosto 2020, n. 104, convertito, con |post-sisma: proroga del| |modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,|termine entro cui gli | |n. 126, e' prorogato al 31 marzo 2021. |enti presentano istanza| | |per l'accesso alle | | |risorse del Fondo per | | |le assunzioni a tempo | | |indeterminato del MEF | +-------------------------------------------+-----------------------+ |953. Allo scopo di soddisfare le esigenze |Stabilizzazione del | |dei territori colpiti dai sismi degli anni |personale degli uffici | |2009, 2012 e 2016, fermo restando quanto |per la ricostruzione | |previsto dai commi 3 e seguenti |post-sisma: deroga sul | |dell'articolo 57 del decreto-legge 14 |possesso dei requisiti | |agosto 2020, n. 104, convertito, con |previsti dalla | |modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,|legislazione vigente | |n. 126, al personale con rapporto di lavoro|per la stabilizzazione | |a tempo determinato alle dipendenze di una |del personale assunto a| |delle amministrazioni indicate nel citato |tempo determinato | |comma 3, che risulti in possesso, al 31 | | |dicembre 2020, dei requisiti di cui alle | | |lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo | | |20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, | | |n. 75, che abbia maturato, anche presso | | |amministrazioni diverse da quella che | | |procede all'assunzione, almeno due anni di | | |servizio ai sensi della lettera c) del | | |citato comma 1, e che sia stato titolare di| | |precedenti rapporti di collaborazione | | |coordinata e continuativa con una o piu' | | |delle predette amministrazioni, si applica,| | |in coerenza con il piano triennale dei | | |fabbisogni dell'amministrazione stessa e | | |senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, | | |il comma 11-bis del citato articolo 20 del | | |decreto legislativo n. 75 del 2017. | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |954. Al fine di assicurare la definitiva e |Attribuzione ai comuni | |completa ultimazione dell'opera di |della Campania colpiti | |ricostruzione nei comuni della Campania |dal sisma delle | |colpiti dagli eventi sismici del 1980 e del|competenze di spesa, di| |1981, sono attribuite ai singoli comuni |programmazione e di | |della regione Campania le competenze di |controllo delle somme | |spesa, programmazione e controllo delle |residue da liquidare e | |somme residue da liquidare e gia' |gia' assegnate | |assegnate, pari a: euro 43.787.690,62 dal | | |decreto del Ministero delle infrastrutture | | |e dei trasporti n. 13333/1 del 30 dicembre | | |2008; euro 12.951.040,54 dal decreto del | | |Ministero delle infrastrutture e dei | | |trasporti 26 marzo 2010, pubblicato | | |nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 | | |luglio 2010; euro 16.524.443,20 dalla | | |deliberazione del CIPE n. 45/2012 del 23 | | |marzo 2012, pubblicata nella Gazzetta | | |Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2012. Inoltre| | |tutte le risorse ancora disponibili sulle | | |contabilita' speciali dei comuni, aperte e | | |risultanti dal conto della Banca d'Italia | | |al 31 dicembre 2018, sono assegnate ai | | |comuni per il completamento degli | | |interventi di ricostruzione. | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |955. Al fine di garantire lo svolgimento in|Istituzione dei Poli | |modalita' decentrata e digitale dei |territoriali avanzati | |concorsi unici di cui all'articolo 4, comma| | |3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto | | |2013, n. 101, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,| | |n. 125, e all'articolo 35, comma 5, del | | |decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, | | |nonche' per sostenere l'organizzazione | | |flessibile del lavoro pubblico e la | | |formazione del personale pubblico, il | | |Dipartimento della funzione pubblica della | | |Presidenza del Consiglio dei ministri | | |provvede all'istituzione, presso ogni | | |regione e nelle province autonome di Trento| | |e di Bolzano, di poli territoriali | | |avanzati, anche mediante il recupero e | | |riuso e il cambio di utilizzo degli | | |immobili pubblici e dei beni immobili | | |confiscati alla criminalita' organizzata. | | +-------------------------------------------+ | |956. A fini di cui al comma 955, il | | |Dipartimento della funzione pubblica della | | |Presidenza del Consiglio dei ministri puo' | | |stipulare appositi accordi con l'Agenzia | | |del demanio, con l'Agenzia nazionale per | | |l'amministrazione e la destinazione dei | | |beni sequestrati e confiscati alla | | |criminalita' organizzata e con le altre | | |amministrazioni titolari di idonei beni | | |immobili. | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |957. Per le finalita' di cui ai commi 955 e|Realizzazione dei Poli | |956 del presente articolo, le risorse |territoriali avanzati: | |disponibili in conto residui di cui |utilizzo delle risorse | |all'articolo 2, comma 5, della legge 19 |disponibili in conto | |giugno 2019, n. 56, previa ricognizione dei|residui sul Fondo di | |fabbisogni, con uno o piu' decreti del |prevenzione | |Presidente del Consiglio dei ministri, su |dell'assenteismo nella | |proposta del Ministro per la pubblica |P.A. | |amministrazione, di concerto con il | | |Ministro dell'economia e delle finanze, | | |sono attribuite, per l'anno 2021, alla | | |Presidenza del Consiglio dei ministri. | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |958. I commi da 1 a 4 dell'articolo 2 della|Abrogazione delle | |legge 19 giugno 2019, n. 56, sono abrogati.|disposizioni relative | | |all'introduzione di | | |sistemi di verifica | | |biometrica | | |dell'identita' e di | | |videosorveglianza degli| | |accessi per la verifica| | |dell'osservanza | | |dell'orario di lavoro | | |nelle amministrazioni | | |pubbliche | +-------------------------------------------+-----------------------+ |959. Le risorse finanziarie di cui |Incremento delle | |all'articolo 1, comma 436, della legge 30 |risorse per la | |dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di|contrattazione | |400 milioni di euro annui a decorrere |collettiva del pubblico| |dall'anno 2021. |impiego | +-------------------------------------------+-----------------------+ |960. All'articolo 1 della legge 11 dicembre|Rifinanziamento del | |2016, n. 232, dopo il comma 366 e' inserito|Fondo per l'incremento | |il seguente: |dell'organico | |«366-bis. Allo scopo di garantire la |dell'autonomia e | |continuita' didattica per gli alunni con |aumento dei posti di | |disabilita', il fondo di cui al comma 366 |sostegno | |e' rifinanziato in misura pari a 62,76 | | |milioni di euro nell'anno 2021, a 321,34 | | |milioni di euro nell'anno 2022, a 699,43 | | |milioni di euro nell'anno 2023, a 916,36 | | |milioni di euro per ciascuno degli anni | | |2024 e 2025, a 924,03 milioni di euro | | |nell'anno 2026, a 956,28 milioni di euro | | |nell'anno 2027, a 1.003,88 milioni di euro | | |nell'anno 2028 e a 1.031,52 milioni di euro| | |annui a decorrere dall'anno 2029. La | | |dotazione dell'organico dell'autonomia, a | | |valere sulle risorse di cui al primo | | |periodo, e' incrementata di 5.000 posti di | | |sostegno a decorrere dall'anno scolastico | | |2021/2022, di 11.000 posti di sostegno a | | |decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e | | |di 9.000 posti di sostegno a decorrere | | |dall'anno scolastico 2023/2024. Alla | | |ripartizione delle risorse di cui al | | |presente comma, disponibili a decorrere | | |dall'anno scolastico 2021/2022, si provvede| | |con decreto del Ministro dell'istruzione, | | |di concerto con il Ministro dell'economia e| | |delle finanze. All'incremento derivante | | |dall'attuazione del presente comma non si | | |applicano le disposizioni del comma 373». | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |961. Il fondo di cui all'articolo 1, comma |Aumento delle risorse | |125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e'|finanziarie destinate | |incrementato di 10 milioni di euro per |alla formazione | |l'anno 2021 destinati alla realizzazione di|obbligatoria dei | |interventi di formazione obbligatoria del |docenti nelle classi | |personale docente impegnato nelle classi |con alunni con | |con alunni con disabilita'. Tale formazione|disabilita' | |e' finalizzata all'inclusione scolastica | | |dell'alunno con disabilita' e a garantire | | |il principio di contitolarita' nella presa | | |in carico dell'alunno stesso. Con decreto | | |del Ministro dell'istruzione, da adottare | | |entro trenta giorni dalla data di entrata | | |in vigore della presente legge, sono | | |stabiliti le modalita' attuative, | | |prevedendo il divieto di esonero | | |dall'insegnamento, i criteri di riparto, le| | |condizioni per riservare la formazione al | | |solo personale non in possesso del titolo | | |di specializzazione sul sostegno, la | | |determinazione delle unita' formative | | |comunque non inferiori a 25 ore di impegno | | |complessivo, i criteri e le modalita' di | | |monitoraggio delle attivita' formative di | | |cui al presente comma. | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |962. Al fine di realizzare l'inclusione |Stanziamento risorse | |scolastica degli alunni con disabilita', |per il sostegno delle | |per ciascuno degli anni scolastici |scuole che accolgono | |2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 sono |alunni con disabilita' | |stanziati 10 milioni di euro per l'acquisto| | |e la manutenzione di attrezzature tecniche | | |e di sussidi didattici di cui all'articolo | | |13, comma 1, lettera b), della legge 5 | | |febbraio 1992, n. 104, e per l'acquisizione| | |di servizi necessari al loro miglior | | |utilizzo, destinati alle istituzioni | | |scolastiche che accolgono alunni con | | |disabilita' certificata ai sensi della | | |citata legge n. 104 del 1992. Con decreto | | |del Ministro dell'istruzione, da emanare | | |entro sessanta giorni dalla data di entrata| | |in vigore della presente legge, sono | | |disciplinati i criteri e le modalita' di | | |assegnazione delle risorse dedicate e il | | |relativo monitoraggio. | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |963. Al fine di regolare l'assegnazione |Misure educative e | |delle risorse professionali di sostegno |didattiche per gli | |didattico e di assistenza specialistica, |alunni con disturbi | |agli alunni con disturbi specifici di |specifici | |apprendimento diagnosticati ai sensi della |dell'apprendimento | |legge 8 ottobre 2010, n. 170, spettano | | |esclusivamente le misure educative e | | |didattiche di supporto di cui all'articolo | | |5 della citata legge n. 170 del 2010, senza| | |l'impiego delle risorse professionali di | | |cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, | | |erogate in attuazione dell'articolo 3 del | | |decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |964. Al fine di trasformare in contratto a |Collaboratori | |tempo pieno il contratto di lavoro a tempo |scolastici: | |parziale di 4.485 collaboratori scolatici, |trasformazione a tempo | |di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del |pieno, dal 1° gennaio | |decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, |2021, del contratto di | |convertito, con modificazioni, dalla legge |lavoro di 4.485 | |9 agosto 2013, n. 98, assunti a decorrere |collaboratori | |dal 1° marzo 2020, nonche' di assumere, |scolastici gia' assunti| |fino a un massimo di 45 unita', con |a tempo parziale dal 1°| |contratto di lavoro a tempo pieno, a |marzo 2020 e assunzione| |decorrere dal 1° settembre 2021, coloro che|a tempo pieno di | |nella procedura selettiva di cui al citato |ulteriori collaboratori| |articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge|scolastici | |n. 69 del 2013 siano risultati in | | |sovrannumero nella provincia in virtu' | | |della propria posizione in graduatoria, il | | |Ministero dell'istruzione e' autorizzato, | | |in aggiunta alle ordinarie facolta' | | |assunzionali, a coprire 2.288 posti rimasti| | |vacanti e disponibili nell'organico di | | |diritto del personale amministrativo, | | |tecnico e ausiliario e non coperti a tempo | | |indeterminato nell'anno scolastico | | |2020/2021. Le supplenze eventualmente | | |conferite per la copertura dei posti di cui| | |al periodo precedente prima della data di | | |entrata in vigore della presente legge | | |restano confermate per la durata delle | | |stesse. A tal fine e' autorizzata la spesa | | |di 56,17 milioni di euro per l'anno 2021, | | |di 56,91 milioni di euro per ciascuno degli| | |anni dal 2022 al 2028, di 60,76 milioni di | | |euro per l'anno 2029, di 61,56 milioni di | | |euro per l'anno 2030 e di 61,62 milioni di | | |euro annui a decorrere dall'anno 2031. | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |965. All'articolo 58 del decreto-legge 21 |Copertura di posti | |giugno 2013, n. 69, convertito, con |vacanti gia' | |modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, |autorizzati nell'ambito| |n. 98, dopo il comma 5-sexies e' aggiunto |della procedura per la | |il seguente: |stabilizzazione dei | |«5-septies. Nel limite di spesa di cui al |collaboratori | |comma 5-bis, primo periodo, i posti di cui |scolastici | |al comma 5-ter che siano eventualmente | | |rimasti vacanti e disponibili dopo la | | |procedura di cui ai commi da 5-ter a | | |5-sexies, sono destinati, su istanza di | | |parte, ai soggetti di cui al comma | | |5-sexies che, pur in possesso dei requisiti| | |ivi previsti, non abbiano trovato posto | | |nella relativa provincia. A tal fine, e' | | |predisposta un'apposita graduatoria | | |nazionale, formulata sulla base del | | |punteggio attribuito in attuazione del | | |comma 5-sexies. Alle conseguenti assunzioni| | |si applicano le disposizioni di cui al | | |comma 5-sexies, sesto, settimo, ottavo e | | |nono periodo. Successivamente alle predette| | |procedure selettive e sempre nel limite di | | |spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo,| | |sono autorizzate assunzioni per la | | |copertura dei posti resi nuovamente | | |disponibili ai sensi del medesimo comma». | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |966. Al fine di assicurare anche nelle |Proroga dei contratti a| |scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie|tempo determinato | |e nelle scuole secondarie di primo grado la|sottoscritti con | |funzionalita' della strumentazione |assistenti tecnici da | |informatica, il termine dei contratti |utilizzare nelle scuole| |sottoscritti ai sensi dell'articolo |dell'infanzia e nelle | |230-bis, comma 1, del decreto-legge 19 |scuole del primo ciclo | |maggio 2020, n. 34, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, | | |n. 77, e' prorogato al 30 giugno 2021. A | | |tal fine e' autorizzata la spesa di 13,80 | | |milioni di euro per l'anno 2021. | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |967. Al fine di assicurare stabilmente |Incremento della | |quanto previsto dal comma 966 del presente |dotazione organica | |articolo, a decorrere dall'anno scolastico |degli assistenti | |2021/2022 la dotazione organica del |tecnici da utilizzare | |personale amministrativo, tecnico e |nelle scuole | |ausiliario di cui all'articolo 19, comma 7,|dell'infanzia e nelle | |del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, |scuole del primo ciclo | |convertito, con modificazioni, dalla legge | | |15 luglio 2011, n. 111, e' incrementata di | | |1.000 posti di personale assistente | | |tecnico, da destinare alle scuole di cui al| | |citato comma 966. Le facolta' assunzionali | | |del personale assistente tecnico sono | | |corrispondentemente incrementate di 1.000 | | |unita'. A tal fine e' autorizzata la spesa | | |di 9,26 milioni di euro per l'anno 2021, di| | |31,43 milioni di euro per l'anno 2022, di | | |30,51 milioni di euro per ciascuno degli | | |anni dal 2023 al 2026, di 31,16 milioni di | | |euro per l'anno 2027 e di 32,44 milioni di | | |euro annui a decorrere dall'anno 2028. | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |968. La dotazione organica complessiva di |Incremento della | |cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della |dotazione organica | |legge 13 luglio 2015, n. 107, e' |relativa ai docenti, da| |incrementata di 1.000 posti, con |destinare al | |riferimento alla scuola dell'infanzia, da |potenziamento | |destinare al potenziamento dell'offerta |dell'offerta formativa | |formativa nel relativo grado di istruzione.|nella scuola | |Con il decreto del Ministro dell'istruzione|dell'infanzia | |di cui al citato articolo 1, comma 64, | | |della legge n. 107 del 2015, il contingente| | |di 1.000 posti e' ripartito tra le regioni.| | |A tal fine e' autorizzata la spesa di 11,67| | |milioni di euro per l'anno 2021, di 38,43 | | |milioni di euro per l'anno 2022, di 37,32 | | |milioni di euro per ciascuno degli anni dal| | |2023 al 2026, di 38,48 milioni di euro per | | |l'anno 2027 e di 40,79 milioni di euro | | |annui a decorrere dall'anno 2028. | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |969. Il fondo di cui all'articolo 12 del |Incremento della | |decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, |dotazione finanziaria | |e' incrementato, a decorrere dall'anno |del Fondo per il | |2021, di 60 milioni di euro annui. Per |Sistema integrato di | |l'anno 2021, in deroga alle disposizioni |educazione e di | |del citato articolo 12, comma 4, del |istruzione | |decreto legislativo n. 65 del 2017, una | | |quota parte dell'incremento, pari a euro | | |1.500.000, e' destinata al Ministero | | |dell'istruzione per l'attivazione del | | |sistema informativo nazionale di cui | | |all'articolo 5, comma 1, lettera e), del | | |medesimo decreto legislativo n. 65 del | | |2017. A tal fine e' autorizzata la spesa di| | |60 milioni di euro annui a decorrere | | |dall'anno 2021. | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |970. Al fine di continuare a promuovere |Individuazioni delle | |misure e progetti di innovazione didattica |Equipe formative | |e digitale nelle scuole, all'articolo 1, |territoriali ed | |comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n.|estensione delle stesse| |145, sono apportate le seguenti |anche agli anni | |modificazioni: |scolastici 2021/2022 e | |a) dopo le parole: «2020/2021» sono |2022/2023 | |inserite le seguenti: «, 2021/2022 e | | |2022/2023» | | |b) le parole da: «puo' essere esonerato | | |dall'esercizio delle attivita' didattiche» | | |fino a: «equipe territoriali formative» | | |sono sostituite dalle seguenti: «sono | | |individuate dal Ministero dell'istruzione | | |le equipe formative territoriali costituite| | |da un numero di docenti pari a 20 da porre | | |in posizione di comando presso gli uffici | | |scolastici regionali e presso | | |l'amministrazione centrale, da destinare | | |esclusivamente ad azioni di supporto al | | |Piano nazionale per la scuola digitale, e | | |un numero massimo di ulteriori 200 docenti | | |da porre in semi esonero dall'esercizio | | |delle attivita' didattiche per il 50 per | | |cento dell'orario di servizio». | | +-------------------------------------------+ | |971. Per l'attuazione delle disposizioni di| | |cui al comma 970 e' autorizzata la spesa di| | |euro 1.446.158 per l'anno 2021, di euro | | |3.615.396 per l'anno 2022 e di euro | | |2.169.238 per l'anno 2023. | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |972. All'articolo 2, comma 6, del |Eliminazione del limite| |decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, |di candidati idonei da | |convertito, con modificazioni, dalla legge |inserire nelle | |20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «, |graduatorie regionali | |nelle quali la percentuale di idonei e' |del concorso per | |elevata al 30 per cento dei posti messi a |Direttore dei servizi | |concorso per la singola regione, con |generali e | |arrotondamento all'unita' superiore» sono |amministrativi (DSGA) | |sostituite dalle seguenti: «rispetto alle | | |quali, in deroga a quanto previsto dal | | |decreto del Ministro dell'istruzione, | | |dell'universita' e della ricerca n. 863 del| | |18 dicembre 2018, non sono previsti limiti | | |all'inserimento in graduatoria degli idonei| | |non vincitori». | | +-------------------------------------------+ | |973. All'articolo 32-ter, comma 3, del | | |decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge | | |13 ottobre 2020, n. 126, le parole: | | |«elevata al 50 per cento» sono soppresse. | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |974. All'articolo 1, comma 330, della legge|Estensione all'anno | |23 dicembre 2014, n. 190, le parole: |scolastico 2022/2023 | |«2021/2022» sono sostituite dalle seguenti:|della possibilita' di | |«2022/2023». |Collocamento fuori | | |ruolo di docenti e | | |dirigenti scolastici | | |per assegnazioni presso| | |enti che operano nel | | |campo delle | | |tossicodipendenze, | | |della formazione e | | |della ricerca educativa| | |e didattica, nonche' | | |presso associazioni | | |professionali del | | |personale direttivo e | | |docente ed enti | | |cooperativi da esse | | |promossi | +-------------------------------------------+-----------------------+ |975. Al decreto legislativo 13 aprile 2017,|Scuole italiane | |n. 64, sono apportate le seguenti |all'estero: | |modificazioni: |trasferimento al MAECI | |a) all'articolo 13, il comma 1 e' |delle competenze sul | |sostituito dal seguente: |personale destinato a | |«1. Per gestire, coordinare e vigilare il |gestire le attivita' | |sistema della formazione italiana nel |collegate alla | |mondo, la selezione e la destinazione |formazione italiana nel| |all'estero del personale di cui |mondo | |all'articolo 18, nonche' le ulteriori | | |attivita' di cui al presente decreto | | |legislativo, il Ministero degli affari | | |esteri e della cooperazione internazionale | | |si avvale di dirigenti scolastici, docenti | | |e personale amministrativo della scuola nel| | |limite complessivo di 70 unita'» | | |b) all'articolo 15, il comma 1 e' | | |sostituito dal seguente: | | |«1. Le attivita' di formazione del | | |personale da destinare all'estero sono | | |organizzate dal Ministero degli affari | | |esteri e della cooperazione internazionale | | |con i fondi di cui all'articolo 39, comma | | |1» | | |c) all'articolo 19: | | |1) al comma 2, il primo periodo e' | | |sostituito dal seguente: «Il personale e' | | |selezionato dal Ministero degli affari | | |esteri e della cooperazione internazionale | | |sulla base di un bando emanato sentito il | | |Ministero dell'istruzione» | | |2) al comma 4, le parole: «dell'istruzione | | |dell'universita' e della ricerca» sono | | |sostituite dalle seguenti: «degli affari | | |esteri e della cooperazione internazionale»| | |d) all'articolo 20, comma 2, le parole: | | |«dell'istruzione dell'universita' e della | | |ricerca» sono sostituite dalla seguente: | | |«predetto» | | |e) all'articolo 24: | | |1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: | | |«1. Il Ministero degli affari esteri e | | |della cooperazione internazionale, sentito | | |il Ministero dell'istruzione, puo' inviare,| | |per esigenze di servizio, personale docente| | |e amministrativo e dirigenti scolastici in | | |assegnazione temporanea presso scuole | | |statali all'estero e per altre iniziative | | |disciplinate dal presente decreto | | |legislativo, per la durata massima di un | | |anno scolastico, nei limiti delle risorse | | |finanziarie disponibili. Il personale di | | |cui al presente comma e' individuato sulla | | |base delle graduatorie di cui all'articolo | | |19, comma 4. In mancanza di graduatorie | | |utili, il Ministero degli affari esteri e | | |della cooperazione internazionale puo' | | |individuare candidati idonei attingendo a | | |graduatorie di altre aree linguistiche o di| | |materie affini o, in mancanza anche di | | |queste, pubblicando nel proprio | | |sito internet istituzionale un interpello | | |semplificato, anche limitato al personale | | |di cui all'articolo 13, comma 1. Il | | |personale e' collocato fuori ruolo e | | |conserva, per l'intera durata della | | |missione, la sede occupata nel territorio | | |nazionale» | | |2) al comma 2, le parole: «di concerto con»| | |sono sostituite dalla seguente: «sentito» | | |f) all'articolo 30, comma 1, dopo le | | |parole: «articolo 144» sono inserite le | | |seguenti: «, commi primo, secondo e terzo,»| | |g) all'articolo 35, comma 2, le parole: | | |«dell'istruzione dell'universita' e della | | |ricerca, sentito il Ministero degli affari | | |esteri e della cooperazione internazionale»| | |sono sostituite dalle seguenti: «degli | | |affari esteri e della cooperazione | | |internazionale, sentito il Ministero | | |dell'istruzione» | | |h) le parole: «dell'universita' e della | | |ricerca», ovunque ricorrono, sono | | |soppresse. | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |976. Le disposizioni di cui alle |Ambito di applicazione | |lettere b), c), d) e g) del comma 975 si |temporale delle | |applicano a decorrere dall'anno scolastico |disposizioni relative | |2021/2022. |all'assegnazione al | | |MAECI delle competenze | | |in materia di personale| | |delle scuole italiane | | |all'estero | +-------------------------------------------+-----------------------+ |977. A decorrere dal primo giorno del |Ulteriori disposizioni | |secondo mese successivo alla data di |in materia di personale| |entrata in vigore della presente legge, il |destinato a gestire le | |personale gia' collocato fuori ruolo presso|attivita' collegate | |il Ministero dell'istruzione ai sensi |alla formazione | |dell'articolo 13, comma 1, del decreto |italiana nel mondo: | |legislativo 13 aprile 2017, n. 64, che non |personale collocato | |abbia optato per la permanenza nello stesso|fuori ruolo e | |Ministero, e' ricollocato fuori ruolo |adeguamento dei | |presso il Ministero degli affari esteri e |contratti di lavoro | |della cooperazione internazionale. I | | |dirigenti scolastici, i docenti e il | | |personale amministrativo della scuola | | |collocati fuori ruolo ai sensi | | |dell'articolo 13, comma 1, del citato | | |decreto legislativo n. 64 del 2017 non | | |possono comunque eccedere il numero | | |complessivo di 70 unita'. Entro sei mesi | | |dalla data di entrata in vigore della | | |presente legge le scuole statali | | |all'estero, nei limiti delle risorse | | |finanziarie disponibili a legislazione | | |vigente, adeguano alle disposizioni | | |dell'articolo 33 del decreto legislativo n.| | |64 del 2017 i contratti di lavoro gia' | | |afferenti alle soppresse casse scolastiche.| | +-------------------------------------------+-----------------------+ |978. Per l'anno scolastico 2021/2022, alle |Modifica del numero | |istituzioni scolastiche autonome costituite|minimo di alunni | |con un numero di alunni inferiore a 500 |necessario per | |unita', ridotto fino a 300 unita' per le |l'attribuzione alle | |istituzioni situate nelle piccole isole, |istituzioni scolastiche| |nei comuni montani o nelle aree geografiche|di un dirigente | |caratterizzate da specificita' |scolastico con incarico| |linguistiche, non possono essere assegnati |a tempo indeterminato e| |dirigenti scolastici con incarico a tempo |di un direttore dei | |indeterminato nei limiti della spesa |servizi generali e | |autorizzata ai sensi del comma 979. Le |amministrativi in via | |predette istituzioni scolastiche sono |esclusiva | |conferite in reggenza a dirigenti | | |scolastici titolari di incarico presso | | |altre istituzioni scolastiche autonome. | | |Alle istituzioni scolastiche autonome di | | |cui al primo periodo non puo' essere | | |assegnato in via esclusiva un posto di | | |direttore dei servizi generali e | | |amministrativi; con decreto del direttore | | |generale o del dirigente non generale | | |titolare dell'ufficio scolastico regionale | | |competente, il posto e' assegnato in comune| | |con altre istituzioni scolastiche. | | +-------------------------------------------+ | |979. Per l'attuazione di quanto previsto al| | |comma 978 e' autorizzata la spesa di 13,61 | | |milioni di euro per l'anno 2021 e di 27,23 | | |milioni di euro annui per l'anno 2022. | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |980. All'articolo 1 del decreto-legge 29 |Nuove procedure | |ottobre 2019, n. 126, convertito, con |selettive per l'accesso| |modificazioni, dalla legge 20 dicembre |al ruolo di docenti su | |2019, n. 159, dopo il comma 18-octies sono |posti di sostegno | |inseriti i seguenti: | | |«18-novies. Esclusivamente in caso di | | |esaurimento delle graduatorie utili, a | | |legislazione vigente, al fine | | |dell'immissione in ruolo dei docenti di | | |sostegno e solo all'esito delle procedure | | |di cui al comma 17-ter, le facolta' | | |assunzionali annualmente autorizzate per la| | |predetta tipologia di posto sono utilizzate| | |per lo scorrimento delle graduatorie | | |costituite e aggiornate con cadenza | | |biennale ai sensi del comma 18-decies. | | |18-decies. Il Ministero dell'istruzione e' | | |autorizzato a bandire procedure selettive, | | |su base regionale, finalizzate all'accesso | | |in ruolo su posto di sostegno dei soggetti | | |in possesso del relativo titolo di | | |specializzazione conseguito ai sensi della | | |normativa vigente, nei limiti assunzionali | | |di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, | | |della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La | | |validita' dei titoli conseguiti all'estero | | |e' subordinata alla piena validita' del | | |titolo nei Paesi ove e' stato conseguito e | | |al suo riconoscimento in Italia ai sensi | | |della normativa vigente. Con decreto del | | |Ministro dell'istruzione sono disciplinati | | |il contenuto del bando, i termini e le | | |modalita' di presentazione delle domande, | | |la configurazione della prova ovvero delle | | |prove concorsuali e la relativa griglia di | | |valutazione, i titoli valutabili, la | | |composizione delle commissioni giudicatrici| | |e modalita' e titoli per l'aggiornamento | | |delle graduatorie. Il decreto fissa | | |altresi' il contributo di segreteria, in | | |maniera tale da coprire integralmente la | | |spesa di organizzazione e svolgimento della| | |procedura. | | |18-undecies. Le graduatorie di cui al comma| | |18-decies sono integrate ogni due anni a | | |seguito di nuova procedura ai sensi del | | |medesimo comma 18-decies, a cui possono | | |partecipare solo i soggetti aventi titolo | | |ai sensi del predetto comma 18-decies. Ogni| | |due anni, inoltre, per i candidati gia' | | |collocati nelle predette graduatorie e' | | |previsto l'aggiornamento del punteggio | | |sulla base dei titoli conseguiti tra la | | |data di partecipazione alla procedura e la | | |data dell'aggiornamento». | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |981. Al fine di evitare la ripetizione di |Istituzione di un Fondo| |somme gia' erogate in favore dei dirigenti |volto ad evitare la | |scolastici nell'anno scolastico 2019/2020, |ripetizione di somme | |nello stato di previsione del Ministero |gia' erogate ai | |dell'istruzione e' istituito un fondo con |dirigenti scolastici | |una dotazione di 25,856 milioni di euro per|nell'a.s. 2019/2020 in | |l'anno 2021, da destinare alla copertura |conseguenza | |delle maggiori spese sostenute per il |dell'ultrattivita' | |predetto anno scolastico in conseguenza |riconosciuta ai | |dell'ultrattivita' riconosciuta ai |contratti collettivi | |contratti collettivi regionali relativi |regionali relativi | |all'anno scolastico 2016/2017. In nessun |all'a.s. 2016/2017 | |caso possono essere riconosciuti emolumenti| | |superiori a quelli derivanti dalla predetta| | |ultrattivita'. Il fondo di cui al primo | | |periodo e' ripartito con decreto del | | |Ministro dell'istruzione, di concerto con | | |il Ministro dell'economia e delle finanze, | | |informate le organizzazioni sindacali | | |maggiormente rappresentative dell'area | | |dirigenziale «Istruzione e ricerca». | | +-------------------------------------------+ | |982. Per l'attuazione del comma 981 e' | | |autorizzata la spesa di 25,856 milioni di | | |euro per l'anno 2021, cui si provvede | | |mediante riduzione dell'autorizzazione di | | |spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 | | |dicembre 1997, n. 440. | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |983. Il comma 7 dell'articolo 2259-ter del |Destinazione dei | |codice dell'ordinamento militare, di cui al|risparmi derivanti | |decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, |dalla riduzione del | |e' sostituito dal seguente: |personale civile del | |«7. A decorrere dall'anno 2021, quota parte|Ministero della Difesa | |dei risparmi derivanti dalla progressiva | | |riduzione del personale civile, pari a 20 | | |milioni di euro annui, e' destinata ad | | |alimentare il fondo risorse decentrate del | | |personale civile del Ministero della difesa| | |e un'ulteriore quota parte, pari a 30 | | |milioni di euro annui, e' destinata ad | | |aumentare per il medesimo personale | | |l'indennita' di amministrazione, le cui | | |misure sono determinate in sede di | | |contrattazione collettiva per il triennio | | |2019-2021. L'utilizzo delle predette | | |risorse e' subordinato alla progressiva | | |riduzione, sino al raggiungimento del | | |numero di 20.000 unita', della dotazione | | |organica complessiva del personale civile | | |del Ministero della difesa fissata dalla | | |tabella 1 allegata al decreto del | | |Presidente del Consiglio dei ministri 22 | | |gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta | | |Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, da | | |operare in sede di programmazione triennale| | |del fabbisogno di personale, ai sensi degli| | |articoli 6 e seguenti del decreto | | |legislativo 30 marzo 2001, n. 165». | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |984. Al fine di incrementare i servizi di |Piano quinquennale per | |prevenzione e di controllo del territorio, |le assunzioni di | |nonche' di tutela dell'ordine e della |personale delle Forze | |sicurezza pubblica ed |di polizia | |economico-finanziaria, connessi anche | | |all'emergenza sanitaria da COVID-19, | | |nonche' l'efficienza degli istituti | | |penitenziari, fermo restando quanto | | |previsto dagli articoli 703 e 2199 del | | |codice dell'ordinamento militare, di cui al| | |decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, | | |e' autorizzata, con apposito decreto del | | |Presidente del Consiglio dei ministri o con| | |le modalita' di cui all'articolo 66, comma | | |9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.| | |112, convertito, con modificazioni, dalla | | |legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione | | |straordinaria di un contingente massimo di | | |4.535 unita' delle Forze di polizia, nel | | |limite della dotazione organica, in | | |aggiunta alle facolta' assunzionali | | |previste a legislazione vigente, nei | | |rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1°| | |ottobre di ciascun anno, entro il limite di| | |spesa di cui al comma 985 del presente | | |articolo e per un numero massimo di: | | |a) 800 unita' per l'anno 2021, di cui 600 | | |unita' nel Corpo della guardia di finanza e| | |200 unita' nel Corpo di polizia | | |penitenziaria | | |b) 500 unita' per l'anno 2022, di cui 300 | | |unita' nel Corpo della guardia di finanza e| | |200 unita' nel Corpo di polizia | | |penitenziaria | | |c) 1.160 unita' per l'anno 2023, di cui 300| | |unita' nella Polizia di Stato, 200 unita' | | |nell'Arma dei carabinieri, 150 unita' nel | | |Corpo della guardia di finanza e 510 unita'| | |nel Corpo di polizia penitenziaria | | |d) 1.160 unita' per l'anno 2024, di cui 200| | |unita' nella Polizia di Stato, 250 unita' | | |nell'Arma dei carabinieri, 200 unita' nel | | |Corpo della guardia di finanza e 510 unita'| | |nel Corpo di polizia penitenziaria | | |e) 915 unita' per l'anno 2025, di cui 100 | | |unita' nella Polizia di Stato, 250 unita' | | |nell'Arma dei carabinieri, 50 unita' nel | | |Corpo della guardia di finanza e 515 unita'| | |nel Corpo di polizia penitenziaria. | | +-------------------------------------------+ | |985. Per l'attuazione delle disposizioni | | |del comma 984, nello stato di previsione | | |del Ministero dell'economia e delle finanze| | |e' istituito un fondo da ripartire, con il | | |decreto del Presidente del Consiglio dei | | |ministri di cui al medesimo comma 1, con | | |una dotazione di euro 3.855.298 per l'anno | | |2021, di euro 32.318.063 per l'anno 2022, | | |di euro 58.358.288 per l'anno 2023, di euro| | |103.346.347 per l'anno 2024, di euro | | |151.510.382 per l'anno 2025, di euro | | |187.987.418 per l'anno 2026, di euro | | |195.007.907 per l'anno 2027, di euro | | |196.566.668 per l'anno 2028, di euro | | |199.622.337 per l'anno 2029, di euro | | |202.387.875 per l'anno 2030, di euro | | |204.480.113 per l'anno 2031, di euro | | |205.659.245 per l'anno 2032, di euro | | |206.733.517 per l'anno 2033, di euro | | |208.639.130 per l'anno 2034, di euro | | |210.838.415 per l'anno 2035 e di euro | | |213.454.024 annui a decorrere dall'anno | | |2036. | | +-------------------------------------------+ | |986. Per le spese di funzionamento connesse| | |alle assunzioni straordinarie, comprese le | | |spese per mense e buoni pasto, e' | | |autorizzata la spesa di euro 4.116.000 per | | |l'anno 2021, di euro 2.590.800 per l'anno | | |2022, di euro 7.510.280 per l'anno 2023, di| | |euro 7.422.830 per l'anno 2024 e di euro | | |5.915.870 per l'anno 2025, da iscrivere in | | |un apposito fondo da istituire nello stato | | |di previsione del Ministero dell'interno da| | |ripartire tra le amministrazioni | | |interessate con le modalita' di cui al | | |comma 984. | | +-------------------------------------------+ | |987. Entro il 30 giugno dell'anno | | |successivo a quello al quale si riferisce | | |l'autorizzazione ad assumere, le | | |amministrazioni comunicano al Dipartimento | | |della funzione pubblica della Presidenza | | |del Consiglio dei ministri e al | | |Dipartimento della Ragioneria generale | | |dello Stato del Ministero dell'economia e | | |delle finanze i dati concernenti le | | |assunzioni effettuate e la situazione | | |organica complessiva e del ruolo iniziale, | | |anche al fine del riparto delle risorse dei| | |fondi di cui ai commi 985 e 986. | | +-------------------------------------------+ | |988. Il Ministro dell'economia e delle | | |finanze e' autorizzato ad apportare, con | | |propri decreti, le occorrenti variazioni di| | |bilancio. | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |989. Al fine di mantenere elevati i livelli|Assunzioni | |operativi e di efficienza del Corpo delle |straordinarie del Corpo| |capitanerie di porto - Guardia costiera, |delle capitanerie di | |nonche' di fare fronte agli accresciuti |porto | |compiti di garanzia della sicurezza della | | |navigazione, dei passeggeri e delle merci | | |trasportate, al comma 1 dell'articolo 815 | | |del codice dell'ordinamento militare, di | | |cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, | | |n. 66, la lettera a) e' sostituita dalla | | |seguente: | | |«a) 3.500 fino all'anno 2020, 3.600 per | | |l'anno 2021, 3.730 per l'anno 2022, 3.880 | | |per l'anno 2023, 4.030 per l'anno 2024, | | |4.180 per l'anno 2025, 4.230 per l'anno | | |2026 e 4.250 dall'anno 2027 in servizio | | |permanente». | | +-------------------------------------------+ | |990. All'articolo 585, comma 1, del codice | | |di cui al decreto legislativo 15 marzo | | |2010, n. 66, le lettere | | |da h-septies) a h-vicies) sono sostituite | | |dalle seguenti: | | |h-septies) per l'anno 2023: 88.748.197,04 | | |h-octies) per l'anno 2024: 94.904.738,87 | | |h-novies) per l'anno 2025: 101.061.280,69 | | |h-decies) per l'anno 2026: 103.337.793,52 | | |h-undecies) per l'anno 2027: 104.418.929,64| | |h-duodecies) per l'anno 2028: | | |104.698.134,11 | | |h-terdecies) per l'anno 2029: | | |104.975.165,92 | | |h-quaterdecies) per l'anno 2030: | | |105.252.197,73 | | |h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: | | |106.044.951,54 | | |h-sexiesdecies) per l'anno 2032: | | |106.808.612,95 | | |h-septiesdecies) per l'anno 2033: | | |107.628.048,67 | | |h-duodevicies) per l'anno 2034: | | |108.410.280,29 | | |h-undevicies) per l'anno 2035: | | |109.192.511,91 | | |h-vicies) per l'anno 2036: 109.459.022,53 | | |h-vicies semel) a decorrere dall'anno 2037:| | |109.570.365,55. | | +-------------------------------------------+ | |991. Ai fini del comma 989 e' autorizzata | | |la spesa di euro 798.668,25 per l'anno | | |2023, euro 1.636.713,28 per l'anno 2024, | | |euro 2.474.758,30 per l'anno 2025, euro | | |3.312.803,33 per l'anno 2026, euro | | |4.150.848,35 per l'anno 2027, euro | | |4.190.225,12 per l'anno 2028, euro | | |4.227.429,23 per l'anno 2029, euro | | |4.264.633,34 per l'anno 2030, euro | | |4.301.837,45 per l'anno 2031, euro | | |4.339.041,56 per l'anno 2032, euro | | |4.487.588,68 per l'anno 2033, euro | | |4.598.931,70 per l'anno 2034, euro | | |4.710.274,72 per l'anno 2035, euro | | |4.821.617,74 per l'anno 2036 ed euro | | |4.932.960,76 annui a decorrere dall'anno | | |2037. | | +-------------------------------------------+ | |992. Per le spese di funzionamento connesse| | |alle previsioni di cui ai commi 989 e 990, | | |comprese le spese per mense e buoni pasto, | | |e' autorizzata la spesa di 29.120 euro per | | |l'anno 2023, 58.240 euro per l'anno 2024, | | |87.360 euro per l'anno 2025, 116.480 euro | | |per l'anno 2026 e 145.600 euro annui a | | |decorrere dall'anno 2027. | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |993. Per l'anno 2021, in considerazione |Esclusione dal computo | |delle eccezionali esigenze organizzative |ai fini delle | |necessarie ad assicurare l'attuazione delle|limitazioni di spesa | |misure finalizzate alla prevenzione e al |per l'anno 2021 delle | |contenimento dell'epidemia di COVID-19, la |maggiori spese di | |maggiore spesa di personale rispetto a |personale sostenute, | |quella sostenuta nell'anno 2019 per |rispetto all'anno 2019,| |contratti di lavoro subordinato a tempo |per i contratti di | |determinato del personale della polizia |lavoro subordinato a | |locale dei comuni, delle unioni di comuni e|tempo determinato del | |delle citta' metropolitane, fermo restando |personale della polizia| |il rispetto dell'equilibrio di bilancio, |locale dei comuni, | |non si computa ai fini delle limitazioni |citta' metropolitane e | |finanziarie stabilite dall'articolo 9, |unioni dei comuni | |comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,| | |n. 78, convertito, con modificazioni, dalla| | |legge 30 luglio 2010, n. 122. | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |994. All'articolo 115, comma 1, del |Estensione all'anno | |decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, |2021 dell'esclusione | |convertito, con modificazioni, dalla legge |delle risorse destinate| |24 aprile 2020, n. 27, le parole: «Per |al finanziamento del | |l'anno 2020» sono sostituite dalle |lavoro straordinario | |seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021». |effettuato dal | | |personale di polizia | | |locale dal computo | | |delle spese che | | |soggiacciono ai limiti | | |del trattamento | | |accessorio | +-------------------------------------------+-----------------------+ |995. Al fine di dare attuazione a |Istituzione di un Fondo| |interventi in materia di riforma della |per la definizione | |polizia locale, nello stato di previsione |degli interventi | |del Ministero dell'interno e' istituito un |necessari a dare | |Fondo con una dotazione di 20 milioni di |attuazione alla riforma| |euro annui a decorrere dall'anno 2022. I |della polizia locale | |predetti interventi sono disposti con | | |appositi provvedimenti normativi, a valere | | |sulle risorse del Fondo di cui al primo | | |periodo. | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |996. Per i peculiari compiti connessi anche|Istituzione di un Fondo| |all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a|per la | |decorrere dall'anno 2021 e' istituito un |retribuzione dei | |apposito fondo nello stato di previsione |servizi esterni ovvero | |del Ministero dell'economia e delle finanze|delle attivita' | |con una dotazione di 50 milioni di euro |operative al di fuori | |annui, da ripartire con decreto del |dell'ordinaria sede di | |Presidente del Consiglio dei ministri, su |servizio svolte dal | |proposta dei Ministri per la pubblica |personale delle Forze | |amministrazione e dell'economia e delle |armate, delle Forze di | |finanze, sentiti i Ministri dell'interno, |polizia e del Corpo | |della difesa e della giustizia, per la |nazionale dei vigili | |retribuzione dei servizi esterni ovvero |del fuoco per i | |delle attivita' operative al di fuori |peculiari compiti | |dell'ordinaria sede di servizio svolte dal |connessi anche | |personale delle Forze armate, delle Forze |all'emergenza sanitaria| |di polizia e del Corpo nazionale dei vigili| | |del fuoco. | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |997. Al fine di garantire l'efficace |Incremento della | |svolgimento delle attivita' derivanti |dotazione finanziaria | |dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 |dell'Agenzia per le | |nonche' dalle ulteriori esigenze connesse |erogazioni in | |all'attivita' di sostegno al settore |agricoltura | |agricolo, la dotazione finanziaria | | |dell'Agenzia per le erogazioni in | | |agricoltura e' incrementata di 10 milioni | | |di euro per l'anno 2021. | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |998. Alla legge 7 febbraio 1951, n. 168, |Revisione dei criteri | |sono apportate le seguenti modificazioni: |di ripartizione, in | |a) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:|favore dei militari | |«Art. 3. - 1. Se gli accertatori sono |della Guardia di | |militari del Corpo della guardia di |finanza, dei proventi | |finanza, le quote previste dall'articolo 1,|delle sanzioni | |primo comma, lettere c), e d), e terzo |pecuniarie | |comma, e quelle spettanti agli accertatori | | |nei casi indicati dall'articolo 2 sono | | |assegnate a un apposito fondo istituito | | |nello stato di previsione del Ministero | | |dell'economia e delle finanze, per la | | |distribuzione ai militari del medesimo | | |Corpo. | | |2. Fermo restando quanto previsto | | |dall'articolo 1, le quote di cui al comma 1| | |del presente articolo sono integralmente | | |distribuite in premi ai militari del Corpo | | |della guardia di finanza secondo modalita' | | |e criteri stabiliti con decreto del | | |Ministro dell'economia e delle finanze, su | | |proposta del Comandante generale del | | |medesimo Corpo» | | |b) l'articolo 4 e' abrogato. | | +-------------------------------------------+-----------------------+ |999. All'articolo 1, comma 7, del decreto |Fondo di assistenza per| |legislativo 24 settembre 2015, n. 157, dopo|i finanzieri: | |il quarto periodo e' inserito il seguente: |possibilita' di | |«Con il medesimo decreto ministeriale puo' |utilizzare per il | |essere altresi' stabilita un'ulteriore |finanziamento del Fondo| |quota, eccedente i vigenti limiti di spesa,|un'ulteriore quota di | |di ammontare non superiore a 15 milioni di |risorse derivanti | |euro annui, da destinare al fondo di cui |dall'attivita' delle | |alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265». |agenzie fiscali | +-------------------------------------------+-----------------------+ |1000. All'articolo 2 della legge 23 |Assegnazione delle | |dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 28 e' |somme derivanti dalla | |inserito il seguente: |concessione in uso | |«28-bis. Le somme derivanti dalla |temporaneo delle | |concessione in uso temporaneo delle |denominazioni, degli | |denominazioni, degli stemmi, degli emblemi |stemmi, degli emblemi e| |e dei segni distintivi del Corpo della |dei segni distintivi | |guardia di finanza sono versate all'entrata|del Corpo della Guardia| |del bilancio dello Stato per essere |di finanza | |integralmente riassegnate al programma 5 | | |"Concorso della Guardia di Finanza alla | | |sicurezza pubblica" nell'ambito della | | |missione 7 "Ordine pubblico e sicurezza" e | | |al programma 3 "Prevenzione e repressione | | |delle frodi e delle violazioni agli | | |obblighi fiscali" nell'ambito della | | |missione 29 "Politiche | | |economico-finanziarie e di bilancio e | | |tutela della finanza pubblica" dello stato | | |di previsione del Ministero dell'economia e| | |delle finanze». | | +-------------------------------------------+-----------------------+