N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
(GUUE).
Note all'art. 1:
Note al comma 1:
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 21 (Bilancio di previsione). - 1. Il disegno di
legge del bilancio di previsione si riferisce ad un periodo
triennale e si compone di due sezioni.
1-bis. La prima sezione del disegno di legge di
bilancio dispone annualmente il quadro di riferimento
finanziario e provvede alla regolazione annuale delle
grandezze previste dalla legislazione al fine di adeguarne
gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa contiene, per
ciascun anno del triennio di riferimento, le misure
quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi
programmatici indicati all'art. 10, comma 2, e i loro
eventuali aggiornamenti ai sensi dell'art. 10-bis.
1-ter. La prima sezione del disegno di legge di
bilancio contiene esclusivamente:
a) la determinazione del livello massimo del ricorso al
mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in
termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del
triennio di riferimento, in coerenza con gli obiettivi
programmatici del saldo del conto consolidato delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 10, comma 2;
b) norme in materia di entrata e di spesa che
determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio
di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella
seconda sezione o sugli altri saldi di finanza pubblica,
attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione
dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e
della spesa previsti dalla normativa o delle sottostanti
autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi
interventi;
c) norme volte a rafforzare il contrasto e la
prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva ovvero a
stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e
contributivi;
d) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 18
e le corrispondenti tabelle;
e) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascun
anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti
del pubblico impiego, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle modifiche
del trattamento economico e normativo del personale
dipendente dalle amministrazioni statali in regime di
diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non
utilizzata al termine dell'esercizio, e' conservato nel
conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi
contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti
negoziali;
f) eventuali norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 17, commi 12
e 13, e, qualora si rendano necessarie a garanzia dei saldi
di finanza pubblica, misure correttive degli effetti
finanziari derivanti dalle sentenze definitive di cui al
medesimo comma 13 dell'art. 17;
g) le norme eventualmente necessarie a garantire il
concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza
pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
1-quater. Le nuove o maggiori spese disposte dalla
prima sezione del disegno di legge di bilancio non possono
concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese,
sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli
obiettivi determinati ai sensi dell'art. 10, comma 2,
lettera e), nel DEF, come risultante dalle conseguenti
deliberazioni parlamentari.
1-quinquies. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, della
legge 24 dicembre 2012, n. 243, la prima sezione del
disegno di legge di bilancio non deve in ogni caso
contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o
organizzatorio, ne' interventi di natura localistica o
microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione
diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute
nella seconda sezione del predetto disegno di legge.
1-sexies. La seconda sezione del disegno di legge di
bilancio e' formata sulla base della legislazione, tenuto
conto dei parametri indicati nel DEF, ai sensi dell'art.
10, comma 2, lettera c), dell'aggiornamento delle
previsioni per le spese per oneri inderogabili e
fabbisogno, di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c)
del comma 5 del presente articolo, e delle rimodulazioni
proposte ai sensi dell'art. 23, ed evidenzia, per ciascuna
unita' di voto parlamentare di cui al comma 2 del presente
articolo, gli effetti finanziari derivanti dalle
disposizioni contenute nella prima sezione.
2. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio
espone per l'entrata e, distintamente per ciascun
Ministero, per la spesa le unita' di voto parlamentare
determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia
di entrata e ad aree omogenee di attivita'. Per la spesa,
le unita' di voto sono costituite dai programmi. I
programmi rappresentano aggregati di spesa con finalita'
omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in
termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di
conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle
missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali
e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La
realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un unico
centro di responsabilita' amministrativa, corrispondente
all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai
sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla
nomenclatura COFOG (Classification of the functions of
government) di secondo livello. Nei casi in cui cio' non
accada perche' il programma corrisponde in parte a due o
piu' funzioni COFOG di secondo livello, deve essere
indicata la relativa percentuale di attribuzione da
calcolare sulla base dell'ammontare presunto delle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, di diversa finalizzazione ricompresi nel
programma.
2-bis. La significativita' dei programmi del bilancio e
l'affidamento di ciascun programma di spesa a un unico
centro di responsabilita' amministrativa costituiscono
criteri di riferimento per i processi di riorganizzazione
delle amministrazioni.
2-ter. Con il disegno di legge di bilancio viene
annualmente effettuata la revisione degli stanziamenti
iscritti in ciascun programma e delle relative
autorizzazioni legislative, anche ai fini dell'attribuzione
dei programmi medesimi a ciascuna amministrazione sulla
base delle rispettive competenze.
3. In relazione ad ogni singola unita' di voto sono
indicati:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi
alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il
bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di
accertare e delle spese che si prevede di impegnare
nell'anno cui il bilancio si riferisce;
c) le previsioni delle entrate e delle spese relative
al secondo e terzo anno del bilancio triennale;
d) l'ammontare delle entrate che si prevede di
incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno
cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra
operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si
intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per
pagate le somme erogate dalla Tesoreria.
4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a
ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le spese
correnti, con indicazione delle spese di personale, e le
spese d'investimento. In appositi allegati agli stati di
previsione della spesa e' indicata, per ciascun programma
la distinzione tra spese di parte corrente e in conto
capitale nonche' la quota delle spese di oneri
inderogabili, di fattore legislativo e di adeguamento al
fabbisogno di cui, rispettivamente, alle lettere a), b) e
c) del comma 5.
5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in:
a) oneri inderogabili, in quanto spese vincolate a
particolari meccanismi o parametri che ne regolano
l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti
normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le
cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al
pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese
fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da
obblighi comunitari e internazionali, le spese per
ammortamento di mutui, nonche' quelle cosi' identificate
per espressa disposizione normativa;
b) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da
espressa disposizione legislativa che ne determina
l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il
periodo di iscrizione in bilancio;
c) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese
diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate
tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.
5-bis. In allegato alla seconda sezione del disegno di
legge di bilancio e' riportato, con riferimento a ciascuno
stato di previsione della spesa e a ciascun programma, un
prospetto riepilogativo da cui risulta la ripartizione
della spesa tra oneri inderogabili, fattori legislativi e
adeguamento al fabbisogno, distintamente per gli
stanziamenti di parte corrente e in conto capitale. Il
prospetto e' aggiornato all'atto del passaggio dell'esame
del disegno di legge di bilancio tra i due rami del
Parlamento.
6. - 7.
8. Le spese di cui al comma 5, lettera b), sono
rimodulabili ai sensi dell'art. 23, comma 3.
9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le
previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3. Le
previsioni di spesa di cui alle lettere b) e d)
costituiscono, rispettivamente, i limiti per le
autorizzazioni di impegno e di pagamento.
10. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio
e' costituita dallo stato di previsione dell'entrata, dagli
stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, e
dal quadro generale riassuntivo con riferimento al
triennio.
11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti
elementi informativi, da aggiornare al momento
dell'approvazione della legge di bilancio:
a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per
le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione
relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica,
per ciascun titolo, la quota non avente carattere
ricorrente e quella avente carattere ricorrente. Per la
spesa, illustra le informazioni relative al quadro di
riferimento in cui l'amministrazione opera e le priorita'
politiche, in coerenza con quanto indicato nel Documento di
economia e finanza e nel decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'art. 22-bis, comma 1. La
nota integrativa riporta inoltre il contenuto di ciascun
programma di spesa con riferimento alle azioni sottostanti.
Per ciascuna azione sono indicate le risorse finanziarie
per il triennio di riferimento con riguardo alle categorie
economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i
criteri di formulazione delle previsioni. La nota
integrativa riporta inoltre il piano degli obiettivi,
intesi come risultati che le amministrazioni intendono
conseguire, correlati a ciascun programma e formulati con
riferimento a ciascuna azione, e i relativi indicatori di
risultato in termini di livello dei servizi e di
interventi, in coerenza con il programma generale
dell'azione di Governo, tenuto conto di quanto previsto dal
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
b);
c) per ogni programma l'elenco delle unita' elementari
di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, e dei relativi stanziamenti, distinti con
riferimento alle voci del piano dei conti integrato di cui
all'art. 38-ter;
d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni
secondo l'analisi economica e funzionale;
e);
f) il budget dei costi della relativa amministrazione.
Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci
del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di
costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri
di costo dell'amministrazione ed include il prospetto di
riconciliazione al fine di collegare le previsioni
economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.
11-bis. Allo stato di previsione dell'entrata e'
allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, che
elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione
dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore,
derivante da disposizioni normative vigenti, con separata
indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei
primi sei mesi dell'anno in corso. Ciascuna misura e'
accompagnata dalla sua descrizione e dall'individuazione
della tipologia dei beneficiari e, ove possibile, dalla
quantificazione degli effetti finanziari e del numero dei
beneficiari. Le misure sono raggruppate in categorie
omogenee, contrassegnate da un codice che ne caratterizza
la natura e le finalita'. Il rapporto individua le spese
fiscali e ne valuta gli effetti finanziari prendendo a
riferimento modelli economici standard di tassazione,
rispetto ai quali considera anche le spese fiscali
negative. Ove possibile e, comunque, per le spese fiscali
per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in
vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali
e i programmi di spesa destinati alle medesime finalita' e
analizza gli effetti micro-economici delle singole spese
fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale.
11-ter. Nella seconda sezione del disegno di legge di
bilancio e' annualmente stabilito, per ciascun anno del
triennio di riferimento, in relazione all'indicazione del
fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi
dell'art. 10-bis, comma 1, lettera b), l'importo massimo di
emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al
netto di quelli da rimborsare.
12. Gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche
apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno
di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna unita'
di voto parlamentare, nella seconda sezione, quale
risultante dagli emendamenti approvati, attraverso
un'apposita nota di variazioni, presentata dal Governo e
votata dalla medesima Camera prima della votazione finale.
Per ciascuna delle predette unita' di voto la nota
evidenzia altresi', distintamente con riferimento sia alle
previsioni contenute Nella seconda sezione sia agli effetti
finanziari derivanti dalle disposizioni della prima
sezione, le variazioni apportate rispetto al testo del
disegno di legge presentato dal Governo ovvero rispetto al
testo approvato nella precedente lettura parlamentare.
12-bis. Il disegno di legge di bilancio e' corredato di
una relazione tecnica nella quale sono indicati:
a) la quantificazione degli effetti finanziari
derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta
nell'ambito della prima sezione;
b) i criteri essenziali utilizzati per la formulazione,
sulla base della legislazione, delle previsioni di entrata
e di spesa contenute nella seconda sezione;
c) elementi di informazione che diano conto della
coerenza del valore programmatico del saldo netto da
finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici
di cui all'art. 10-bis, comma 1.
12-ter. Alla relazione tecnica prevista dal comma
12-bis sono allegati, a fini conoscitivi, per il triennio
di riferimento, un prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa
introdotta nell'ambito della prima sezione ai sensi del
presente articolo e un prospetto riassuntivo degli effetti
finanziari derivanti dalle riprogrammazioni e dalle
variazioni quantitative, disposte nella seconda sezione ai
sensi dell'art. 23, comma 3, sul saldo netto da finanziare
del bilancio dello Stato, sul saldo di cassa delle
amministrazioni pubbliche e sull'indebitamento netto del
conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Tali
prospetti sono aggiornati al passaggio dell'esame del
disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.
12-quater. Al disegno di legge di bilancio e' allegata
una nota tecnico-illustrativa con funzione di raccordo, a
fini conoscitivi, tra il medesimo disegno di legge di
bilancio e il conto economico delle amministrazioni
pubbliche. In particolare, essa indica:
a) elementi di dettaglio sulla coerenza del valore
programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare
con gli obiettivi programmatici di cui all'art. 10-bis,
comma 1, dando separata evidenza alle regolazioni contabili
e debitorie pregresse;
b) i contenuti della manovra, i relativi effetti sui
saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di
intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione
degli stessi;
c) le previsioni del conto economico delle
amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto all'art.
10, comma 3, lettera b), e del conto di cassa delle
medesime amministrazioni pubbliche, integrate con gli
effetti delle modificazioni proposte con il disegno di
legge di bilancio per il triennio di riferimento.
12-quinquies. La nota tecnico-illustrativa di cui al
comma 12-quater e' aggiornata al passaggio dell'esame del
disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.
13.
14. L'approvazione dello stato di previsione
dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e
dei totali generali della spesa nonche' del quadro generale
riassuntivo e' disposta, nell'ordine, con distinti articoli
del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di
competenza sia a quelle di cassa.
15. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli
26, 27, 28 e 29 e' disposta con apposite norme.
16.
17. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le
unita' di voto parlamentare della legge di bilancio sono
ripartite in unita' elementari di bilancio ai fini della
gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla
pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano
le risorse ai responsabili della gestione. Nelle more
dell'assegnazione delle risorse ai responsabili della
gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre
sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della
legge di bilancio, e' autorizzata la gestione sulla base
delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio
precedente, anche per quanto attiene la gestione unificata
relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'art.
4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
18. Agli stati di previsione della spesa dei singoli
Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze,
gli elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria, con indicazione di quelli per i quali alla data
di predisposizione del disegno di legge di bilancio non
risulta trasmesso il conto consuntivo.».
Note al comma 4:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 10-bis.1
della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, come
introdotto dall'art. 2 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 160:
«Art. 10-bis.1 (Monitoraggio dell'evasione fiscale e
contributiva). - 1. - 2. Omissis.
3. Per la redazione del rapporto previsto dal comma 1,
che e' corredato da una esaustiva nota illustrativa delle
metodologie utilizzate, il Governo, anche con il contributo
delle regioni in relazione ai loro tributi e a quelli degli
enti locali del proprio territorio, si avvale della
"Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione
fiscale e contributiva", predisposta da una Commissione
istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
Omissis.».
Note al comma 7:
- Si riporta il testo dei commi 337 e 339 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022:
«Art. 1. - 1. - 336. Omissis.
337. Al fine di garantire l'attivita' di inclusione e
promozione sociale delle persone con disabilita' svolta
dalla FISH - Federazione italiana per il superamento
dell'handicap Onlus, e' autorizzata la spesa di 400.000
euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
338. Omissis.
339. Al fine di dare attuazione a interventi in materia
di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al
riordino e alla sistematizzazione delle politiche di
sostegno alle famiglie con figli, nello stato di previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
istituito un fondo denominato "Fondo assegno universale e
servizi alla famiglia", con una dotazione pari a 1.044
milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2022. Con appositi
provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo
di cui al primo periodo, si provvede a dare attuazione agli
interventi ivi previsti nonche', nei limiti di spesa
stabiliti, a quanto previsto dai commi 340 e 343.
Omissis.».
Note al comma 8:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 5
febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2020, n. 21 (Misure urgenti per la riduzione
della pressione fiscale sul lavoro dipendente), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Ulteriore detrazione fiscale per redditi di
lavoro dipendente e assimilati). - 1. In vista di una
revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali,
ai titolari dei redditi di cui agli articoli 49, con
esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e
50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, spetta, per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020
al 31 dicembre 2020, una ulteriore detrazione dall'imposta
lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:
a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e
l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 28.000
euro ma non a 35.000 euro;
b) 480 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
5.000 euro.
2. In vista di una revisione strutturale del sistema
delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al
comma 1 spetta, per le prestazioni rese dal 1° gennaio
2021, nei seguenti importi:
a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e
l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 28.000
euro ma non a 35.000 euro;
b) 960 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
5.000 euro.
3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, riconoscono l'ulteriore detrazione di cui ai
commi 1 e 2 ripartendola fra le retribuzioni erogate a
decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di
conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede
l'ulteriore detrazione di cui ai commi 1 e 2 si riveli non
spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al
recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto
importo superi 60 euro, il recupero dell'ulteriore
detrazione non spettante e' effettuato in otto rate di pari
ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli
effetti del conguaglio.».
Note al comma 9:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«Art. 1. - 1. - 6. Omissis.
7. Al fine di dare attuazione a interventi finalizzati
alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituito un fondo denominato "Fondo per
la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti",
con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per l'anno
2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti
delle risorse di cui al primo periodo, eventualmente
incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica
nell'ambito dei medesimi provvedimenti, si provvede a dare
attuazione agli interventi ivi previsti.
Omissis.».
Note al comma 10:
- Si riporta il testo dei commi da 100 a 105, 107 e 108
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):
«Art. 1. - 1. - 99. Omissis.
100. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile
stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal
1° gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele
crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n.
23, e' riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei
mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei
complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di
lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo
pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato
su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche.
101. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che,
alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei
commi da 100 a 108 e da 113 a 115, non abbiano compiuto il
trentesimo anno di eta' e non siano stati occupati a tempo
indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro,
fatto salvo quanto previsto dal comma 103. Non sono
ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali
periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di
lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
102. Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il
31 dicembre 2020, l'esonero e' riconosciuto in riferimento
ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo
anno di eta', ferme restando le condizioni di cui al comma
101.
103. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui
assunzione a tempo indeterminato e' stato parzialmente
fruito l'esonero di cui al comma 100, sia nuovamente
assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro
privati, il beneficio e' riconosciuto agli stessi datori
per il periodo residuo utile alla piena fruizione,
indipendentemente dall'eta' anagrafica del lavoratore alla
data delle nuove assunzioni.
104. Fermi restando i principi generali di fruizione
degli incentivi di cui all'art. 31 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai
datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione,
non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per
giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti
collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223,
nella medesima unita' produttiva.
105. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo
del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella
medesima unita' produttiva e inquadrato con la medesima
qualifica del lavoratore assunto con l'esonero di cui al
comma 100, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta
assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero
del beneficio gia' fruito. Ai fini del computo del periodo
residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta
revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di
lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del
comma 103.
106. Omissis.
107. L'esonero di cui al comma 100 si applica, alle
condizioni e con le modalita' di cui ai commi da 100 a 108
e da 113 a 115, anche nei casi di conversione, successiva
alla data di entrata in vigore della presente legge, di un
contratto a tempo determinato in contratto a tempo
indeterminato, fermo restando il possesso del requisito
anagrafico alla data della conversione.
108. L'esonero di cui al comma 100 e' elevato alla
misura dell'esonero totale dal versamento dei complessivi
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con
esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, fermi
restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su
base annua e il previsto requisito anagrafico, ai datori di
lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di
cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, entro sei
mesi dall'acquisizione del titolo di studio:
a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore
attivita' di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per
cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell'art.
1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero
pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le
attivita' di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai
sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore
previsto per le attivita' di alternanza realizzata
nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile
2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore
previsto dai rispettivi ordinamenti per le attivita' di
alternanza nei percorsi universitari;
b) studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore
di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore, il certificato di specializzazione tecnica
superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
Omissis.».
Note al comma 12:
- Il testo del comma 104 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020) e' riportato nelle note al comma 10.
- Si riporta il testo dell'art. 31 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di servizi per il
lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma
3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 31 (Principi generali di fruizione degli
incentivi). - 1. Al fine di garantire un'omogenea
applicazione degli incentivi si definiscono i seguenti
principi:
a) gli incentivi non spettano se l'assunzione
costituisce attuazione di un obbligo preesistente,
stabilito da norme di legge o della contrattazione
collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente
diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto
di somministrazione;
b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il
diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal
contratto collettivo, alla riassunzione di un altro
lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato
o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui,
prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di
somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente
offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un
diritto di precedenza per essere stato precedentemente
licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato
da un rapporto a termine;
c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o
l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in
atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o
riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui
l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano
finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un
livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi
o da impiegare in diverse unita' produttive;
d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei
lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi
precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento
del licenziamento, presenta assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro
che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta
con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
e) con riferimento al contratto di somministrazione i
benefici economici legati all'assunzione o alla
trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in
capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al
regime de minimis, il beneficio viene computato in capo
all'utilizzatore;
f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un
incremento occupazionale netto della forza lavoro
mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente,
confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente
a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei
dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di
"impresa unica" di cui all'art. 2, paragrafo 2, del
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013, escludendo dal computo della base
occupazionale media di riferimento sono esclusi i
lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano
abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni
volontarie, invalidita', pensionamento per raggiunti limiti
d'eta', riduzione volontaria dell'orario di lavoro o
licenziamento per giusta causa.
2. Ai fini della determinazione del diritto agli
incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui
il lavoratore ha prestato l'attivita' in favore dello
stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o
somministrato; non si cumulano le prestazioni in
somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei
confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla
medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui
all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori
ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti
ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
3. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche
obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un
rapporto di lavoro o di somministrazione producono la
perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo
compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data
della tardiva comunicazione.».
- La legge 23 luglio 1991, n. 223, recante «Norme in
materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita'
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica Italiana del 27 luglio 1991, n. 175.
Note al comma 13:
- Il testo dei commi 106 e 108 dell'art. 1 della legge
27 dicembre 2017, n. 205, e' riportato nelle note al comma
10.
Note al comma 14:
- Si riporta il testo dell'art. 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea:
«Art. 108. - 1. La Commissione procede con gli Stati
membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti
in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento
del mercato interno.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli
interessati di presentare le loro osservazioni, constati
che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non e' compatibile con il mercato interno a norma
dell'art. 107, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale
decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente
la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli
articoli 258 e 259.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio,
deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto,
istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve
considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga
alle disposizioni dell'art. 107 o ai regolamenti di cui
all'art. 109, quando circostanze eccezionali giustifichino
tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei
riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente
paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato
interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro
tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione
delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile
perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato interno a norma
dell'art. 107, la Commissione inizia senza indugio la
procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato
membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure
progettate prima che tale procedura abbia condotto a una
decisione finale.
4. La Commissione puo' adottare regolamenti concernenti
le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha
stabilito, conformemente all'art. 109, che possono essere
dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del
presente articolo.».
Note al comma 16:
- Si riporta il testo dei commi da 9 a 11 dell'art. 4
della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia
di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita):
«Art. 4 (Ulteriori disposizioni in materia di mercato
del lavoro). - 1. - 8. Omissis.
9. Nei casi di cui al comma 8, se il contratto e'
trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei
contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data
della assunzione con il contratto di cui al comma 8.
10. Nei casi di cui al comma 8, qualora l'assunzione
sia effettuata con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un
periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.
11. Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 si
applicano nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008
della Commissione, del 6 agosto 2008, anche in relazione
alle assunzioni di donne di qualsiasi eta', prive di un
impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi,
residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti
nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e
nelle aree di cui all'art. 2, punto 18), lettera e), del
predetto regolamento, annualmente individuate con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi
eta' prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno
ventiquattro mesi, ovunque residenti.
Omissis.».
Note al comma 17:
- Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile:
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.».
Note al comma 18:
- Il testo del paragrafo 3 dell'art. 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea e' riportato nelle
note al comma 14.
Note al comma 20:
- Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
recante «Attuazione della delega conferita dall'art. 1,
comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia
di trasformazione in persone giuridiche private di enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana
23 agosto 1994, n. 196.
- Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,
recante «Attuazione della delega conferita dall'art. 2,
comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di
tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono
attivita' autonoma di libera professione», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 2 marzo 1996,
n. 43.
Note al comma 21:
- Il riferimento al decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509, e' riportato nelle note al comma 20.
- Il riferimento al decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103, e' riportato nelle note al comma 20.
- La legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al
Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali
nonche' disposizioni per il riordino delle professioni
sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della
salute», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Repubblica
italiana 31 gennaio 2018, n. 25.
Note al comma 23:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale):
«Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le
politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita'). - 1. Al fine di promuovere e
realizzare interventi per la tutela della famiglia, in
tutte le sue componenti e le sue problematiche
generazionali, nonche' per supportare l'Osservatorio
nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
"Fondo per le politiche della famiglia", al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
Omissis.».
Note al comma 24:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni,
delle Province e dei Comuni, con la conferenza Stato-Citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-Regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note al comma 25:
- Si riporta il testo del comma 24 dell'art. 4 della
citata legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia
di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita), come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Ulteriori disposizioni in materia di mercato
del lavoro). - 1. - 23-bis. Omissis.
24. Al fine di sostenere la genitorialita', promuovendo
una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura
dei figli all'interno della coppia e per favorire la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via
sperimentale per gli anni 2013-2015:
a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi
dalla nascita del figlio, anche in caso di morte
perinatale, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un
periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre
lavoratore dipendente puo' astenersi per un ulteriore
periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo
con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo
di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. In
tale ultima ipotesi, per il periodo di due giorni goduto in
sostituzione della madre e' riconosciuta un'indennita'
giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della
retribuzione e per il restante giorno in aggiunta
all'obbligo di astensione della madre e' riconosciuta
un'indennita' pari al 100 per cento della retribuzione. Il
padre lavoratore e' tenuto a fornire preventiva
comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei
giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici
giorni prima dei medesimi. All'onere derivante dalla
presente lettera, valutato in 78 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede, quanto
a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e
2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'art. 24, comma 27, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, quanto a 13 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2013-2015, ai sensi del comma
69 del presente articolo;
b) nei limiti delle risorse di cui al comma 26 e con le
modalita' di cui al comma 25, e' disciplinata la
possibilita' di concedere alla madre lavoratrice, al
termine del periodo di congedo di maternita', per gli
undici mesi successivi e in alternativa al congedo
parentale di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 32 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del
2001, la corresponsione di voucher per l'acquisto di
servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri
della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei
servizi privati accreditati, da richiedere al datore di
lavoro.
Omissis.».
Note al comma 26:
- Si riporta il testo del comma 1250 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2007), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1. - 1. - 1249. Omissis.
1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui
all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, e' destinato a finanziare interventi in
materia di politiche per la famiglia e misure di sostegno
alla famiglia, alla natalita', alla maternita' e alla
paternita', al fine prioritario del contrasto della crisi
demografica, nonche' misure di sostegno alla componente
anziana dei nuclei familiari. In particolare, il Fondo e'
utilizzato per finanziare:
a) l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, prevedendo
la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali
da un lato e delle regioni, delle Province autonome di
Trento e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonche'
la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore;
b) l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e
della pornografia minorile, di cui all'art. 17 della legge
3 agosto 1998, n. 269;
c) l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza previsto dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;
d) l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre
amministrazioni statali competenti e con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, di un Piano nazionale per la famiglia
che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e
orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei
diritti della famiglia, nonche' per acquisire proposte e
indicazioni utili per il medesimo Piano e per verificarne
successivamente l'efficacia, attraverso la promozione e
l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza
nazionale sulla famiglia;
e) interventi volti a valorizzare il ruolo dei
consultori familiari e dei centri per la famiglia; a tal
fine il Ministro per la famiglia e le disabilita',
unitamente al Ministro della salute, realizza un'intesa in
sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto i
criteri e le modalita' per la riorganizzazione dei
consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli
interventi sociali in favore delle famiglie;
f) interventi volti alla prevenzione di ogni abuso
sessuale nei confronti dei minori e al contrasto della
pedofilia e della pornografia minorile, nonche' progetti
volti ad assicurare adeguati percorsi di sostegno, anche di
natura economica, ai minori orfani per crimini domestici e
alle loro famiglie, affidatarie o adottive;
g) progetti finalizzati alla protezione e alla presa in
carico dei minori vittime di violenza assistita, nonche'
interventi a favore delle famiglie in cui sono presenti
minori vittime di violenza assistita;
h) interventi a tutela dell'infanzia e
dell'adolescenza, con particolare riferimento alle
situazioni di vulnerabilita' socioeconomica e al disagio
minorile, anche con riferimento al contrasto del fenomeno
del cyberbullismo;
i) interventi per il sostegno dei genitori separati e
divorziati, anche attraverso lo sviluppo del sistema
territoriale dei servizi sociali finalizzati alla loro
presa in carico;
i-bis) interventi per il sostegno ai genitori nei casi
di morte del figlio. Per le finalita' di cui alla presente
lettera, il Fondo di cui all'art. 19, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per
l'anno 2021, e' incrementato di 500.000 euro per l'anno
2021, da destinare al finanziamento delle associazioni che
svolgono attivita' di assistenza psicologica o
psicosociologica a favore dei genitori che subiscono gravi
disagi sociali e psicologici in conseguenza della morte del
figlio;
l) interventi per la diffusione della figura
professionale dell'assistente familiare;
m) iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per
le famiglie con almeno tre figli minori, compresa la carta
della famiglia di cui all'art. 1, comma 391, della legge 28
dicembre 2015, n. 208;
n) iniziative di conciliazione del tempo di vita e di
lavoro, nonche' di promozione del welfare familiare
aziendale, comprese le azioni di cui all'art. 9 della legge
8 marzo 2000, n. 53;
o) interventi volti a favorire i nuclei familiari a
rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire
al minore di crescere e di essere educato nell'ambito della
propria famiglia. A tale fine il Ministro per la famiglia e
le disabilita', di concerto con i Ministri del lavoro e
delle politiche sociali e della salute, promuove, ai sensi
dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
un'intesa in sede di Conferenza unificata avente ad oggetto
la definizione dei criteri e delle modalita' sulla base dei
quali le regioni, in concorso con gli enti locali,
definiscono e attuano un programma sperimentale di azioni
al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei
servizi alla persona;
p) attivita' di informazione e di comunicazione in
materia di politiche per la famiglia;
q) interventi che diffondano e valorizzino, anche
attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in
materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e
privati, enti locali, imprese e associazioni, al fine di
agevolare il mutuo scambio, la condivisione e il sostegno
di esperienze virtuose e di buone pratiche;
r) interventi in materia di adozione e di affidamento,
volti a tutelare il superiore interesse del minore e a
sostenere le famiglie adottive o affidatarie, anche al fine
di sostenere il percorso successivo all'adozione.
Omissis.».
Note al comma 28:
- Si riporta il testo dell'art. 105-bis del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 105-bis (Fondo per il reddito di liberta' per le
donne vittime di violenza). - 1. Al fine di contenere i
gravi effetti economici, derivanti dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto
concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilita',
nonche' di favorire, attraverso l'indipendenza economica,
percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne
vittime di violenza in condizione di poverta', il Fondo di
cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, e' incrementato di 3 milioni di euro per
l'anno 2020. Le risorse stanziate ai sensi del primo
periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'art. 265, comma 5, del presente
decreto.».
- Il testo del comma 3 dell'art. 19 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, e' riportato nelle note al
comma 23.
Note al comma 31:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art.
16-quinquies del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58:
«Art. 16-quinquies (Disposizioni in materia
previdenziale). - 1. Omissis.
2. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti
italiani "Giovanni Amendola" (INPGI), nell'esercizio
dell'autonomia di cui al decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, con provvedimenti soggetti ad approvazione
ministeriale ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 509 del 1994, e' tenuto ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, misure di
riforma del proprio regime previdenziale volte al
riequilibrio finanziario della gestione sostitutiva
dell'assicurazione generale obbligatoria che intervengano
in via prioritaria sul contenimento della spesa e, in
subordine, sull'incremento delle entrate contributive,
finalizzate ad assicurare la sostenibilita'
economico-finanziaria nel medio e lungo periodo. Entro il
termine perentorio del 31 dicembre 2020, l'INPGI trasmette
ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale,
redatto in conformita' a quanto previsto dal comma 2
dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994,
che tenga conto degli effetti derivanti dall'attuazione
delle disposizioni del primo periodo del presente comma, e
sino alla medesima data e' sospesa, con riferimento alla
sola gestione sostitutiva dell'INPGI, l'efficacia delle
disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 2 del citato
decreto legislativo n. 509 del 1994. Qualora il bilancio
tecnico non evidenzi la sostenibilita'
economico-finanziaria di medio e lungo periodo della
gestione sostitutiva dell'assicurazione generale
obbligatoria, al fine di ottemperare alla necessita' di
tutelare la posizione previdenziale dei lavoratori del
mondo dell'informazione e di riequilibrare la
sostenibilita' economico-finanziaria della gestione
previdenziale dell'INPGI nel medio e lungo periodo, il
Governo adotta uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, diretti a
disciplinare, senza nuovi o maggiori oneri ovvero minori
entrate per la finanza pubblica, le modalita' di
ampliamento della platea contributiva dell'INPGI. Per le
finalita' di cui al terzo periodo del presente comma e per
evitare effetti negativi in termini di saldo netto da
finanziare, a seguito dell'eventuale passaggio di soggetti
assicurati dall'INPS all'INPGI, ferma restando comunque la
necessita' di invarianza del gettito contributivo e degli
oneri per prestazioni per il comparto delle pubbliche
amministrazioni allo scopo di garantire la neutralita' in
termini di indebitamento netto e di fabbisogno, sono
accantonati e resi indisponibili nel bilancio dello Stato i
seguenti importi: 159 milioni di euro per l'anno 2023, 163
milioni di euro per l'anno 2024, 167 milioni di euro per
l'anno 2025, 171 milioni di euro per l'anno 2026, 175
milioni di euro per l'anno 2027, 179 milioni di euro per
l'anno 2028, 183 milioni di euro per l'anno 2029, 187
milioni di euro per l'anno 2030 e 191 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2031. All'onere di cui al quarto
periodo del presente comma si provvede a valere sui minori
oneri, in termini di saldo netto da finanziare, derivanti
dal presente decreto.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 2 del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione
della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in
persone giuridiche private di enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza):
«Art. 2 (Gestione). - 1. - 3. Omissis.
4. In caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato
dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio
tecnico di cui al comma 2, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri di cui all'art. 3, comma 1, si provvede alla
nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i
provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione.
Sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario sono
sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione
delle associazioni e delle fondazioni. Ai fini dei
provvedimenti di cui ai periodi precedenti la Commissione
parlamentare di controllo sull'attivita' degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale
segnala ai Ministeri vigilanti le situazioni di disavanzo
economico-finanziario di cui e' venuta a conoscenza
nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo dei
bilanci di tali enti ai sensi dell'art. 56 della legge 9
marzo 1989, n. 88.
Omissis.».
Note al comma 32:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, si veda nelle note al comma 20.
Note al comma 33:
- Si riporta il testo del comma 503 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 502. Omissis.
503. Al fine di promuovere l'imprenditoria in
agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori
agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con eta' inferiore a
quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella
previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il
31 dicembre 2021, e' riconosciuto, ferma restando
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per
un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal
versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo
presso l'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di
cui al primo periodo non e' cumulabile con altri esoneri o
riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla
normativa. L'INPS provvede, con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione, al
monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai
sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate
contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero
dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n.
1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti "de minimis".
Omissis.».
Note al comma 36:
- Si riporta il testo degli articoli 23 e 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi):
«Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente). -
1. Gli enti e le societa' indicati nell'art. 87, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 le societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del
predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano
imprese commerciali, ai sensi dell'art. 51 del citato testo
unico, o imprese agricole, le persone fisiche che
esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare, il
commissario liquidatore nonche' il condominio quale
sostituto d'imposta, i quali corrispondono somme e valori
di cui all'art. 48 dello stesso testo unico, devono operare
all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai
percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la
ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza,
in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro,
il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo
corrispondente all'ammontare della ritenuta.
1-bis. I soggetti che adempiono agli obblighi
contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato
all'estero di cui all'art. 48, concernente determinazione
del reddito di lavoro dipendente, comma 8-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 devono
in ogni caso operare le relative ritenute.
2. La ritenuta da operare e' determinata:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di
cui all'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle
successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo
di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i
corrispondenti scaglioni annui di reddito, ed effettuando
le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato
testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di
cui all'art. 12 del citato testo unico sono riconosciute se
il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le
condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per
i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a
comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La
dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta
successivi. L'omissione della comunicazione relativa alle
variazioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste
dall'art. 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, e successive modificazioni;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, ragguagliando a mese i
corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), del
citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello
stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo
netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente
corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio
precedente effettuando le detrazioni previste negli
articoli 12 e 13 del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre
indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a),
del citato testo unico con i criteri di cui all'art. 17,
comma 1, secondo periodo, e comma 2-bis, terzo periodo,
dello stesso testo unico;
[d-bis) sulla parte imponibile delle prestazioni di cui
all'art. 16, comma 1, lettera a-bis), del citato testo
unico, con i criteri di cui all'art. 17-bis, [comma 1,
primo periodo], dello stesso testo unico.]
e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di
cui all'art. 48, del citato testo unico, non compresi
nell'art. 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo
unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente,
con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.
3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare,
entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i
valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta
dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi,
tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma degli articoli 12 e 13, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma dell'art. 15 dello stesso testo unico, e successive
modificazioni, per oneri a fronte dei quali il datore di
lavoro ha effettuato trattenute, nonche', limitatamente
agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso
articolo, per erogazioni in conformita' a contratti
collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. In caso di
incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle
imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il
28 febbraio dell'anno successivo, il sostituito puo'
dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare
l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute,
ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle
retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo
dello stesso periodo di imposta. Sugli importi di cui e'
differito il pagamento si applica l'interesse in ragione
dello 0,50 per cento mensile, che e' trattenuto e versato
nei termini e con le modalita' previste per le somme cui si
riferisce. L'importo che al termine del periodo d'imposta
non e' stato trattenuto per cessazione del rapporto di
lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere
comunicato all'interessato che deve provvedere al
versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo.
[Qualora le comunicazioni delle indennita' e dei compensi
di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b), del citato
testo unico pervengano al sostituto oltre il termine del 12
gennaio del periodo d'imposta successivo, di esse lo stesso
terra' conto ai fini delle operazioni di conguaglio del
periodo d'imposta successivo]. Se alla formazione del
reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori
prodotti all'estero le imposte ivi pagate a titolo
definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza
dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti
all'estero. La disposizione del periodo precedente si
applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori
prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito
di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se
concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la
detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
4. Ai fini del compimento delle operazioni di
conguaglio di fine anno il sostituito puo' chiedere al
sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A
tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto
d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo
d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti,
la certificazione unica concernente i redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da
soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. [Alla
consegna della suddetta certificazione unica il sostituito
deve anche comunicare al sostituto quale delle opzioni
previste al comma precedente intende adottare in caso di
incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle
imposte.] La presente disposizione non si applica ai
soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici.
5.».
«Art. 24 (Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente). - 1. I soggetti indicati nel comma 1,
dell'art. 23, che corrispondono redditi di cui all'art. 47,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, devono operare all'atto del
pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una
ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche sulla parte imponibile di detti redditi,
determinata a norma dell'art. 48-bis del predetto testo
unico. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti
redditi non trovi capienza, in tutto o in parte, sui
contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a
versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare
della ritenuta. Si applicano, in quanto compatibili, tutte
le disposizioni dell'art. 23 e, in particolare, i commi 2,
3 e 4. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'art.
16, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, la
ritenuta e' operata a titolo di acconto nella misura del 20
per cento.
1-bis. Sulla parte imponibile dei compensi di cui
all'art. 48-bis, comma 1, lettera d-bis), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'
operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota
prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata
delle addizionali vigenti.
1-ter. Sulla parte imponibile dei redditi di cui
all'art. 47, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente,
corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata
una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per
cento.
1-quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni
pensionistiche complementari di cui all'art. 50, comma 1,
lettera h-bis) del TUIR e' operata una ritenuta con
l'aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
2.».
Note al comma 38:
- Si riporta il testo del comma 44 dell'art. 1 della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 43. Omissis.
44. Per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, i
redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione
della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli
imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella
previdenza agricola.
Omissis.».
Note al comma 39:
- Si riporta il testo del comma 506 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 505. Omissis.
506. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31
gennaio di ciascuna delle annualita' 2018, 2019, 2020 e
2021, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le
percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi
delle specie bovina e suina sono innalzate, per ciascuna
delle annualita' 2018, 2019, 2020 e 2021, rispettivamente
in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento.
L'attuazione delle disposizioni di cui al periodo
precedente non puo' comportare minori entrate superiori a
20 milioni di euro annui.
Omissis.».
Note al comma 40:
- Si riporta la Tabella A, parte III, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto):
«Tabella A
Tabella A/3
Parte III - Beni e servizi soggetti all'aliquota del
10%
1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, destinati ad
essere utilizzati nella preparazione di prodotti
alimentari;
2) animali vivi della specie bovina, compresi gli
animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d.
01.02; 01.03; 01.04);
3) carni e parti commestibili degli animali della
specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere
bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate,
congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o
affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06);
4) frattaglie commestibili degli animali della specie
equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere
bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate,
congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o
affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06);
5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti
commestibili, freschi, refrigerati, congelati o surgelati
(v.d. ex 02.01 - ex 02.06);
6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al n.
5), fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o
affumicate, congelate o surgelate (v.d. ex 02.02 - 02.03);
7) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici,
fagiani, rane ed altri animali vivi destinati
all'alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie,
fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o
affumicate; api e bachi da seta; pesci freschi (vivi o
morti), refrigerati, congelati o surgelati, [non] destinati
all'alimentazione (v.d. ex 01.06 - ex 02.04 - ex 02.06 - ex
03.01);
8) carni, frattaglie e parti, commestibili, congelate o
surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici e
fagiani (v.d. ex 02.04);
9) grasso di volatili non pressato ne' fuso, fresco,
refrigerato, salato o in salamoia, secco, affumicato,
congelato o surgelato (v.d. ex 02.05);
10) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato
ne' fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato,
salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05);
10-bis) pesci freschi vivi o morti, refrigerati,
congelati o surgelati, destinati all'alimentazione;
semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati
(v.d. ex 03.01 - 03.02). Crostacei e molluschi compresi i
testacei anche separati dal loro guscio o dalla loro
conchiglia, freschi, refrigerati, congelati o surgelati,
secchi, salati o in salamoia, esclusi astici, aragoste e
ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in
acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex
03.03);
11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero
di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di
latte fermentati o acidificati (v. d. ex 04.01);
12) latte conservato, concentrato o zuccherato (v.d. ex
04.02);
13) crema di latte fresca, conservata, concentrata o
non, zuccherata o non (v.d. ex 04.01 - ex 04.02);
14) uova di volatili in guscio, fresche o conservate
(v.d. ex 04.05);
15) uova di volatili e giallo di uova essiccati o
altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati ad uso
alimentare (v.d. 04.05);
16) miele naturale;
17) budella, vesciche e stomachi di animali, interi o
in pezzi, esclusi quelli di pesci, destinati
all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 05.04);
18) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate,
acidulate o degelatinate, loro polveri e cascami, destinati
all'alimentazione degli animali (v.d. ex 05.08);
19) prodotti di origine animale, non nominati ne'
compresi altrove, esclusi tendini, nervi, ritagli ed altri
simili cascami di pelli non conciate (v.d. ex 05.15);
20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi,
allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti,
altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze,
fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per
ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti
di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per
ornamenti, freschi (v.d. ex 06.01 - 06.02. ex 06.03 -
06.04);
20-bis) tartufi congelati, essiccati o preservati
immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre
sostanze atte ad assicurare temporaneamente la
conservazione, ma non preparati per il consumo immediato;
21) ortaggi e piante mangerecce disseccati, disidratati
o evaporati macinati o polverizzati, ma non altrimenti
preparati; radici di manioca, d'arrow - root e di salep,
topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad
alto tenore di amido o d'inulina, anche secchi o tagliati
in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. ex 07.04 -
07.06);
22) uva da vino (v.d. ex 08.04);
23) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse
quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata,
solforata o addizionata di altre sostanze atte ad
assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
(v.d. 08.13);
24) the', mate (v.d. 09.02 - 09.03);
25) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10);
26) orzo destinato alla semina; avena, grano saraceno,
miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori destinati
ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 10.03 - ex
10.04 - ex 10.07);
27) farine di avena e di altri cereali minori destinate
ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 11.01);
28) semole e semolini di orzo, avena e di altri cereali
minori; cereali mondati, perlati, schiacciati o in fiocchi;
germi di cereali anche sfarinati (v.d. ex 11.02);
29) riso, avena, altri cereali minori, spezzati,
destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex
10.06 - ex 11.02);
30) farine dei legumi da granella secchi compresi nella
v.d. 07.05 o delle frutta comprese nel capitolo 8 della
Tariffa Doganale; farine e semolini di sago e di radici e
tuberi compresi nella v.d. 07.06; farina, semolino e
fiocchi di patate (v.d. 11.04 - 11.05);
31) malto, anche torrefatto (v.d. 11.07);
32) amidi e fecole; inulina (v.d. 11.08);
33) glutine e farina di glutine, anche torrefatti (v.d.
11.09 - ex 23.03);
34) semi di lino e di ricino; altri semi e frutti
oleosi non destinati alla disoleazione, esclusi quelli
frantumati (v.d. ex 12.01);
35) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate,
esclusa la farina di senapa (v.d. 12.02);
36) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);
37) barbabietole da zucchero, anche tagliate di
fettucce, fresche o disseccate (v.d. ex 12.04);
38) coni di luppolo (v.d. ex 12.06);
[38-bis) piante allo stato vegetativo, di basilico,
rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07);]
39) [piante, parti di piante, semi e frutti, delle
specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina
o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e
simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o
polverizzati (v.d. 12.07)];
40) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche
tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche;
noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati
principalmente nell'alimentazione umana, non nominati ne'
compresi altrove (v.d. ex 12.08);
41) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate
(v.d. 12.09);
42) barbabietole da foraggio, navoni - rutabaga, radici
da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio,
cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti
da foraggio (v.d. 12.10);
43) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna (v.d.
ex 13.03);
44) [vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi,
greggi, non pelati ne' spaccati, ne' altrimenti preparati;
saggina e trebbia (v.d. ex 14.01 - ex 14.03)];
45) alghe (v.d. ex 14.05);
46) strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi,
grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso (v.d. ex
15.01);
47) sevi (delle specie bovina, ovina e caprina), greggi
o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo", destinati
all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.02);
48) stearina solare, oleostearina, olio di strutto e
oleomargarina non emulsionata, non mescolati ne' altrimenti
preparati, destinati all'alimentazione umana od animale
(v.d. ex 15.03);
49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche
raffinati, destinati all'alimentazione umana od animale
(v.d. ex 15.04);
50) altri grassi ed oli animali destinati alla
nutrizione degli animali; oli vegetali greggi destinati
all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.06 - ex
15.07);
51) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o
totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali
solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo,
anche raffinati ma non preparati, destinati
all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.12);
52) imitazioni dello strutto ed altri grassi alimentari
preparati (v.d. ex 15.13);
53) cera d'api greggia (v.d. ex 15.15);
54);
55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o
di sangue (v.d. 16.01);
56) altre preparazioni e conserve di carni o di
frattaglie ad esclusione di quelle di fegato di oca o di
anatra e di quelle di selvaggina (v.d. ex 16.02);
57);
58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il
caviale ed i suoi succedanei, crostacei e molluschi
(compresi i testacei), esclusi astici, aragoste ed ostriche
preparati o conservati (v.d. ex 16.04 - ex 16.05);
59) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato
solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex
17.01);
60) altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli
aromatizzati o colorati; sciroppi di zuccheri non
aromatizzati ne' colorati; succedanei del miele, anche
misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati;
destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex
17.02);
61) melassi destinati all'alimentazione umana od
animale, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex
17.03);
62) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao
(caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili)
in confezione non di pregio, quali carta, cartone,
plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d.
17.04);
63) cacao in polvere non zuccherato (v.d. 18.05);
64) cioccolato ed altre preparazioni alimentari
contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta,
cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune
(v.d. 18.06);
65) estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione
dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di
farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche
addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in
peso (v.d. 19.02);
66) tapioca, compresa quella di fecola di patate (v.d.
19.04);
67) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura
o tostatura: "puffedrice'" "cornflakes" e simili (v.d.
19.05);
68) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e
della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi
proporzione (v.d. 19.08);
69) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o
conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza
sale, spezie, mostarda o zuccheri (v.d. 20.01);
70) ortaggi e piante mangerecce preparati o conservati
senza aceto o acido acetico (v.d. 20.02);
71) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri (v.d.
20.03);
72) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante,
cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate,
cristallizzate) (v.d.20.04);
73) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate,
ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri
(v.d. 20.05);
74) frutta altrimenti preparate o conservate, anche con
aggiunta di zuccheri (v.d. ex 20.06);
75);
76) cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti
del caffe' e loro estratti; estratti o essenze, di caffe',
di te', di mate' e di camomilla; preparazioni a base di
questi estratti o essenze (v.d. 21.02 - ex 30.03);
77) farina di senape e senape preparate (v. d. 21.03);
78) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe,
minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati;
preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d.
21.04-21.05);
79) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali
preparati (v.d. 21.06);
80) preparazioni alimentari non nominate ne' comprese
altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi
natura;
81) acqua (v.d. ex 22.01);
82) birra (v.d. 22.03);
83) - 84);
85) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e
loro succedanei (v.d. 22.10);
86) farine e polveri di carne e di frattaglie, di
pesci, di crostacei, di molluschi, non adatte
all'alimentazione umana e destinate esclusivamente alla
nutrizione degli animali; ciccioli destinati
all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 23.01);
87) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero
esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello
zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della
distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione
degli amidi ed altri avanzi e residui simili;
88) panelli, sansa di olive ed altri residui
dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie;
panelli ed altri residui della disoleazione di semi e
frutti oleosi (v.d. 23.04);
89) fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 23.05);
90) prodotti di origine vegetale del genere di quelli
utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati
ne' compresi altrove (v.d. 23.06);
91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni
del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli
animali, esclusi gli alimenti per cani o gatti condizionati
per la vendita al minuto (v.d. ex 23.07);
92) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
(v.d. 24.01);
93) lecitine destinate all'alimentazione umana od
animale (v.d. ex 29.24);
94) - 97);
98) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o
fascine; cascami di legno, compresa la segatura, esclusi i
pellet (v. d. 44.01);
99) - 102);
103) energia elettrica per uso domestico; energia
elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e
manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali
e simili; energia elettrica per il funzionamento degli
impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque,
utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;
energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui
all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti,
destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni
delle reti di distribuzione per essere successivamente
erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per
la produzione di energia elettrica;
104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti
aromatici impiegati per generare, direttamente o
indirettamente, energia elettrica, purche' la potenza
installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali greggi,
oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili
fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla
lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non piu' del
45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare
direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni;
oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza
motrice con motori fissi in stabilimenti industriali,
agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione;
oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla
trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di
distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla
distillazione primaria del petrolio naturale greggio o
dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli
oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi
punto di infiammabilita' (in vaso chiuso) inferiore a 55
°C, nei quali il distillato a 225n°C sia inferiore al 95
per cento in volume ed a 300n°C sia almeno il 90 per cento
in volume, destinati alla trasformazione in gas da
immettere nelle reti cittadine di distribuzione;
105);
106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la
pesca in acque interne;
107) - 109);
110) prodotti fitosanitari;
111) seme per la fecondazione artificiale del bestiame;
112) principi attivi per la preparazione ed integratori
per mangimi;
113) prodotti di origine minerale e chimico-industriale
ed additivi per la nutrizione degli animali;
114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario,
compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed
articoli di medicazione di cui le farmacie devono
obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea
ufficiale;
115) - 118);
119) contratti di scrittura connessi con gli spettacoli
di cui al numero 123), nonche' le relative prestazioni,
rese da intermediari;
120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle
strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio
1983, n. 217, e successive modificazioni, nonche'
prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone
ricoverate in istituti sanitari;
121) somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate
anche mediante distributori automatici; prestazioni di
servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad
oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande;
122) prestazioni di servizi e forniture di
apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di
energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche
di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio
energia, come definito nel decreto interministeriale di cui
all'art. 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e
successive modificazioni; sono incluse le forniture di
energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di
cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia
da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica
l'aliquota ordinaria;
123) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi
opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia
musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attivita'
circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di
burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati
e in costume, ovunque tenuti;
123-bis) - 124;
125) prestazioni di servizi mediante macchine agricole
o aeromobili rese a imprese agricole singole o associate;
126);
127) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di
cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110 e al regio decreto
legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5
gennaio 1939, n. 8;
127-bis) somministrazione di gas metano usato per
combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi
annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di
gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura
cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli
liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in
bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della
commercializzazione;
127-ter);
127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di
teleriscaldamento realizzate in conformita' alla normativa
in materia di risparmio energetico;
127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e
secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre
1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre
1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie
ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di
produzione e reti di distribuzione calore-energia e di
energia elettrica da fonte solare - fotovoltaica ed eolica;
impianti di depurazione destinati ad essere collegati a
reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori
di adduzione; edifici di cui all'art. 1 della legge 19
luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui
all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive
modificazioni;
127-sexies) beni, escluse materie prime e semilavorate,
forniti perla costruzione delle opere, degli impianti e
degli edifici di cui al numero 127-quinquies);
127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da
contratti di ppalto relativi alla costruzione delle opere,
degli impianti e degli edifici di cui al numero
127-quinquies);
127-octies);
127-novies) prestazioni di trasporto di persone e dei
rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle di cui alla
tabella A, parte II-bis, numero 1-ter), e quelle esenti a
norma dell'art. 10, numero 14) del presente decreto;
127-decies) francobolli da collezione e collezioni di
francobolli;
127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo i
criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici
2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218
del 27 agosto 1969, anche se assegnate in proprieta' o in
godimento a soci da cooperative edilizie e loro consorzi,
ancorche' non ultimate, purche' permanga l'originaria
destinazione, qualora non ricorrano le condizioni
richiamate nel numero 21) della parte seconda della
presente tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato,
diversi dalle predette case di abitazione, di cui all'art.
13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive
modificazioni ed integrazioni, ancorche' non ultimati,
purche' permanga l'originaria destinazione, ceduti da
imprese costruttrici;
127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto
la realizzazione di interventi di manutenzione
straordinaria di cui all'art. 31, primo comma, lettera b),
della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia
residenziale pubblica;
127-terdecies) beni, escluse le materie prime e
semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi
di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del
primo comma dello stesso articolo;
127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da
contratti di appalto relativi alla costruzione di case di
abitazione di cui al numero 127-undecies) e alla
realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art.
31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui
alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo;
127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di
fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di
recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n.
457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo
comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno
effettuato gli interventi;
127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio e
deposito temporaneo, previste dall'art. 6, comma 1, lettere
d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, di rifiuti urbani di cui all'art. 7, comma 2, e di
rifiuti speciali di cui all'art. 7, comma 3, lettera g),
del medesimo decreto, nonche' prestazioni di gestione di
impianti di fognatura e depurazione;
127-septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato, da
collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla lettera
a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio
1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo 1995, n. 85 ceduti dagli autori, dai loro eredi o
legatari.
127-duodevicies) locazioni di fabbricati abitativi
effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle
imprese che vi hanno eseguito gli interventi di cui
all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico
dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni di fabbricati
abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno
2008.
127-undevicies).».
Note al comma 41:
- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art. 2 del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative):
«Art. 2 (Proroga di termini in materia di
comunicazione, di riordino di enti e di pubblicita'
legale). - 1. - 4. Omissis.
4-bis. Al fine di assicurare le agevolazioni per la
piccola proprieta' contadina, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di
terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base
a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore
di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli
professionali, iscritti nella relativa gestione
previdenziale ed assistenziale, nonche' le operazioni
fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle
imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed
all'imposta catastale nella misura dell'I per cento. Le
agevolazioni previste dal periodo precedente si applicano
altresi' agli atti di trasferimento a titolo oneroso di
terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a
favore di proprietari di masi chiusi di cui alla legge
della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n.
17, da loro abitualmente coltivati. Gli onorari dei notai
per gli atti suindicati sono ridotti alla meta'. I predetti
soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano
trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano
volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di
condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di
cui all'art. 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, nonche' all'art. 2 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive
modificazioni. All'onere derivante dall'attuazione del
presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2010,
si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilita'
del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in
agricoltura, di cui all'art. 12 della legge 27 ottobre
1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato.
Omissis.».
Note al comma 42:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 6 del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112
(Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di
riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione
del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed
adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione
del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Progressivo adeguamento ai principi comunitari
del regime tributario delle societa' cooperative). - 1.
Omissis.
2. Le somme di cui all'art. 3, comma 2, lettera b),
della legge 3 aprile 2001, n. 142, e all'art. 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, destinate ad aumento del capitale sociale, non
concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle
imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei
soci. Le stesse somme, se imponibili al momento della loro
attribuzione, sono soggette ad imposta secondo la
disciplina dell'art. 7, comma 3, della legge 31 gennaio
1992, n. 59. Le disposizioni del presente comma si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2001. Per le somme
attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di
soci persone fisiche, la cooperativa ha facolta' di
applicare, previa deliberazione dell'assemblea, la ritenuta
del 12,50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro
attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche
non sono compresi gli imprenditori di cui all'art. 65,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, ne' i detentori di partecipazione qualificata
ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c), del medesimo
testo unico. La facolta' di cui al quarto periodo e'
esercitata con il versamento della ritenuta di cui al
medesimo periodo, da effettuare entro il giorno 16 del mese
successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui
e' stata adottata la deliberazione dell'assemblea.
Omissis.».
Note al comma 43:
- Il testo del comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112, come modificato dalla
presente legge, e' riportato nelle note al comma 42.
Note al comma 44:
- Si riporta il testo degli articoli 73, comma 1, e
47-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi):
«Art. 73 (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti
all'imposta sul reddito delle societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni,
le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche'
le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
e le societa' cooperative europee di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa'
nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato, che
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli organismi
di investimento collettivo del risparmio, residenti nel
territorio dello Stato;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo compresi i
trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti
nel territorio dello Stato.
Omissis.».
«Art. 47-bis (Disposizioni in materia di regimi fiscali
privilegiati). - 1. I regimi fiscali di Stati o territori,
diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero da
quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali
l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un
effettivo scambio di informazioni, si considerano
privilegiati:
a) nel caso in cui l'impresa o l'ente non residente o
non localizzato in Italia sia sottoposto a controllo ai
sensi dell'art. 167, comma 2, da parte di un partecipante
residente o localizzato in Italia, laddove si verifichi la
condizione di cui al comma 4, lettera a), del medesimo art.
167;
b) in mancanza del requisito del controllo di cui alla
lettera a), laddove il livello nominale di tassazione
risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in
Italia. A tali fini, tuttavia, si tiene conto anche di
regimi speciali che non siano applicabili strutturalmente
alla generalita' dei soggetti svolgenti analoga attivita'
dell'impresa o dell'ente partecipato, che risultino
fruibili soltanto in funzione delle specifiche
caratteristiche soggettive o temporali del beneficiario e
che, pur non incidendo direttamente sull'aliquota,
prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile
idonee a ridurre il prelievo nominale al di sotto del
predetto limite e sempreche', nel caso in cui il regime
speciale riguardi solo particolari aspetti dell'attivita'
economica complessivamente svolta dal soggetto estero,
l'attivita' ricompresa nell'ambito di applicazione del
regime speciale risulti prevalente, in termini di ricavi
ordinari, rispetto alle altre attivita' svolte dal citato
soggetto.
Omissis.».
Note al comma 47:
- Il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
recante «Disciplina civilistica e fiscale degli enti
conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale
delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma
dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 31
maggio 1999, n. 125.
Note al comma 48:
- Si riporta il testo dei commi da 739 a 783 dell'art.
1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«Art. 1. - 1. - 738. Omissis.
739. L'imposta di cui al comma 738 si applica in tutti
i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la
regione Friuli Venezia Giulia e per le Province autonome di
Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai
rispettivi statuti. Continuano ad applicarsi le norme di
cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14,
relativa all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della
Provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23
aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare
(IMI) della provincia autonoma di Bolzano.
740. Il presupposto dell'imposta e' il possesso di
immobili. Il possesso dell'abitazione principale o
assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma
741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si
tratti di un'unita' abitativa classificata nelle categorie
catastali A/1, A/8 o A/9.
741. Ai fini dell'imposta valgono le seguenti
definizioni e disposizioni:
a) per fabbricato si intende l'unita' immobiliare
iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio
urbano con attribuzione di rendita catastale,
considerandosi parte integrante del fabbricato l'area
occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce
pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purche'
accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova
costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data di
ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se
antecedente, dalla data in cui e' comunque utilizzato;
b) per abitazione principale si intende l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e i
componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e
risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del
nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel
territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze in relazione al
nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per
pertinenze dell'abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all'unita' ad uso abitativo;
c) sono altresi' considerate abitazioni principali:
1) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprieta' indivisa destinate a studenti
universitari soci assegnatari, anche in assenza di
residenza anagrafica;
3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad
alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad
abitazione principale;
4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario
dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che
costituisce altresi', ai soli fini dell'applicazione
dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore
affidatario stesso;
5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto e
non concesso in locazione dal personale in servizio
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di
polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente
delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non
sono richieste le condizioni della dimora abituale e della
residenza anagrafica;
6) su decisione del singolo comune, l'unita'
immobiliare posseduta da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
la stessa non risulti locata. In caso di piu' unita'
immobiliari, la predetta agevolazione puo' essere applicata
ad una sola unita' immobiliare;
d) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile
a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici
generali o attuativi, ovvero in base alle possibilita'
effettive di edificazione determinate secondo i criteri
previsti agli effetti dell'indennita' di espropriazione per
pubblica utilita'. Si applica l'art. 36, comma 2, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono
considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella
previdenza agricola, comprese le societa' agricole di cui
all'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99
del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-
pastorale mediante l'esercizio di attivita' dirette alla
coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla
funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su
richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel
proprio territorio e' fabbricabile in base ai criteri
stabiliti dalla presente lettera;
e) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto
in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non
coltivato.
742. Il soggetto attivo dell'imposta e' il comune con
riferimento agli immobili la cui superficie insiste,
interamente o prevalentemente, sul territorio del comune
stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il
comune e' proprietario ovvero titolare di altro diritto
reale di godimento quando la loro superficie insiste
interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso
di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni,
si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui
territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio
dell'anno cui l'imposta si riferisce.
743. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori
di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero
il titolare del diritto reale di usufrutto, uso,
abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. E' soggetto
passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa
familiare a seguito di provvedimento del giudice che
costituisce altresi' il diritto di abitazione in capo al
genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di
aree demaniali, il soggetto passivo e' il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di
costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto
passivo e' il locatario a decorrere dalla data della
stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di
piu' soggetti passivi con riferimento ad un medesimo
immobile, ognuno e' titolare di un'autonoma obbligazione
tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto
degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni
singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione
delle esenzioni o agevolazioni.
744. E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per
cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti
dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le
attivita' di accertamento e riscossione relative agli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette
attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
745. La base imponibile dell'imposta e' costituita dal
valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in
catasto, il valore e' costituito da quello ottenuto
applicando all'ammontare delle rendite risultanti in
catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti
moltiplicatori: a) 160 per i fabbricati classificati nel
gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e
C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b) 140
per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e
nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c) 80 per i
fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; d)
80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale
A/10; e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
categoria catastale D/5; f) 55 per i fabbricati
classificati nella categoria catastale C/1. Le variazioni
di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito
di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti
dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente,
dalla data di utilizzo.
746. Per i fabbricati classificabili nel gruppo
catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti
da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento
della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore
e' determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare
ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i
criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3
dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da
aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore e'
determinato sulla base delle scritture contabili del
locatore, il quale e' obbligato a fornire tempestivamente
al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Per le
aree fabbricabili, il valore e' costituito da quello venale
in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici,
avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione,
all'indice di edificabilita', alla destinazione d'uso
consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento
del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi
rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe
caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria
dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di
recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) e f),
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base
imponibile e' costituita dal valore dell'area, la quale e'
considerata fabbricabile, senza computare il valore del
fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione
dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione
ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato
costruito, ricostruito o ristrutturato e' comunque
utilizzato. Per i terreni agricoli, nonche' per quelli non
coltivati, il valore e' costituito da quello ottenuto
applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante
in catasto, al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 51,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore
pari a 135.
747. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento nei
seguenti casi:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di
cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio
tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che
allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilita'
o inabitabilita' del fabbricato da parte di un tecnico
abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo
precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di
cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le
caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato,
non superabile con interventi di manutenzione;
c) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti
in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come
abitazione principale, a condizione che il contratto sia
registrato e che il comodante possieda una sola abitazione
in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori
abitualmente nello stesso comune in cui e' situato
l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica
anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile
concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro
immobile adibito a propria abitazione principale, ad
eccezione delle unita' abitative classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui
alla presente lettera si estende, in caso di morte del
comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di
figli minori.
748. L'aliquota di base per l'abitazione principale
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per
le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il
comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo'
aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino
all'azzeramento.
749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad
abitazione principale da piu' soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La
suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente
assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari
(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica,
comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP,
istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e'
pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla
fino all'azzeramento.
751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non
siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I
comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o
diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio
2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa
costruttrice alla vendita, finche' permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti
dall'IMU.
752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari
allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del
consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per
cento o diminuirla fino all'azzeramento.
753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati
nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86
per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e'
riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del
consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per
cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
754. Per gli immobili diversi dall'abitazione
principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a
753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i
comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono
aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino
all'azzeramento.
755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli
immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26
dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni,
con espressa deliberazione del consiglio comunale,
pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze
del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del
comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota
massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per
cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per
i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art.
1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura
applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019
alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge
n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono
solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma,
restando esclusa ogni possibilita' di variazione in
aumento.
756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga
all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da
748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie
individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si
pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di
trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque
giorni, il decreto puo' essere comunque adottato.
757. In ogni caso, anche se non si intenda
diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai
commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle
aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione
disponibile nel Portale del federalismo fiscale che
consente, previa selezione delle fattispecie di interesse
del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al
comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che
forma parte integrante della delibera stessa. La delibera
approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli
effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto
di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di
elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze
del prospetto delle aliquote.
758. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come
di seguito qualificati:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla
previdenza agricola, comprese le societa' agricole di cui
all'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99
del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui
all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a
proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile;
d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai
sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984,
sulla base dei criteri individuati dalla circolare del
Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata
nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n.
141 del 18 giugno 1993.
759. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno
durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni,
nonche' gli immobili posseduti, nel proprio territorio,
dalle regioni, dalle province, dalle comunita' montane, dai
consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario
nazionale, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle
categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di
cui all'art. 5-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio
del culto, purche' compatibile con le disposizioni degli
articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati
negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa
Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso
esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle
organizzazioni internazionali per i quali e' prevista
l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati
in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di
cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati
esclusivamente allo svolgimento con modalita' non
commerciali delle attivita' previste nella medesima lettera
i); si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'art.
91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
nonche' il regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
760. Per le abitazioni locate a canone concordato di
cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta,
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai
sensi del comma 754, e' ridotta al 75 per cento.
761. L'imposta e' dovuta per anni solari
proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali
si e' protratto il possesso. A tal fine il mese durante il
quale il possesso si e' protratto per piu' della meta' dei
giorni di cui il mese stesso e' composto e' computato per
intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa
in capo all'acquirente e l'imposta del mese del
trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in
cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del
cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde
un'autonoma obbligazione tributaria.
762. In deroga all'art. 52 del decreto legislativo n.
446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento
dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due
rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16
dicembre. Resta in ogni caso nella facolta' del
contribuente provvedere al versamento dell'imposta
complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da
corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima
rata e' pari all'imposta dovuta per il primo semestre
applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi
dell'anno precedente. In sede di prima applicazione
dell'imposta, la prima rata da corrispondere e' pari alla
meta' di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno
2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta
per l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base
delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di
cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di
ciascun anno.
763. Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di
cui al comma 759, lettera g), e' effettuato in tre rate di
cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento
dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno
precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno
e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a
conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve
essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a
quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle
aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al
comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre
dell'anno di riferimento. I soggetti di cui al comma 759,
lettera g), eseguono i versamenti dell'imposta con
eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei
confronti del quale e' scaturito il credito, risultanti
dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge. In sede di prima
applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di
importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta
complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per
l'anno 2019.
764. In caso di discordanza tra il prospetto delle
aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute
nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto
stabilito nel prospetto.
765. Il versamento del tributo e' effettuato
esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'art. 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le
modalita' stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito
bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di
cui all'art. 17 del citato decreto legislativo n. 241 del
1997, in quanto compatibili, nonche' attraverso la
piattaforma di cui all'art. 5 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalita'
previste dallo stesso codice. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno e con il Dipartimento per la trasformazione
digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da
adottare entro il 30 giugno 2020, sono stabilite le
modalita' attuative del periodo precedente relativamente
all'utilizzo della piattaforma di cui all'art. 5 del codice
di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Con il
medesimo decreto sono determinate le modalita' per
assicurare la fruibilita' immediata delle risorse e dei
relativi dati di gettito con le stesse informazioni
desumibili dagli altri strumenti di versamento e
l'applicazione dei recuperi a carico dei comuni, ivi
inclusa la quota di alimentazione del Fondo di solidarieta'
comunale, secondo quanto previsto a legislazione al fine di
garantire l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato.
766. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che
si pronuncia entro il termine di quarantacinque giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto
puo' essere comunque adottato, sono individuati i requisiti
e i termini di operativita' dell'applicazione informatica
resa disponibile ai contribuenti sul Portale del
federalismo fiscale per la fruibilita' degli elementi
informativi utili alla determinazione e al versamento
dell'imposta. L'applicazione si avvale anche delle
informazioni dell'Agenzia delle entrate e di altre
amministrazioni pubbliche rese disponibili con le modalita'
disciplinate nello stesso decreto.
767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per
l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul
sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello
stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e'
tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al
comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di
mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le
aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
768. Per i beni immobili sui quali sono costituiti
diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'art. 69,
comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento
dell'imposta e' effettuato da chi amministra il bene. Per
le parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117,
numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via
autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga
costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve
essere effettuato dall'amministratore del condominio per
conto di tutti i condomini. Per gli immobili compresi nel
fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il
curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al
versamento della tassa dovuta per il periodo di durata
dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre
mesi dalla data del decreto di trasferimento degli
immobili.
769. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui
al comma 759, lettera g), devono presentare la
dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via
telematica secondo le modalita' approvate con apposito
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in
cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono
intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto
anche per gli anni successivi, sempre che non si
verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati
cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con
il predetto decreto sono altresi' disciplinati i casi in
cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme
le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo
per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle
more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo
periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello
di dichiarazione di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. In
ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al
comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751,
terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di
dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle
norme.
770. Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono
presentare la dichiarazione, il cui modello e' approvato
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a
quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o
sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere
presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del
decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano
ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio
2014.
771. Il contributo di cui all'art. 10, comma 5, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e'
rideterminato nella misura dello 0,56 per mille a valere
sui versamenti relativi agli anni d'imposta 2020 e
successivi ed e' calcolato sulla quota di gettito dell'IMU
relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad
abitazione principale e relative pertinenze. Il contributo
e' versato a cura della struttura di gestione di cui
all'art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
mediante trattenuta sugli incassi dell'IMU e riversamento
diretto da parte della struttura stessa, secondo modalita'
stabilite mediante provvedimento dell'Agenzia delle
entrate.
772. L'IMU relativa agli immobili strumentali e'
deducibile ai fini della determinazione del reddito di
impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e
professioni. La medesima imposta e' indeducibile ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
all'IMI della provincia autonoma di Bolzano, istituita con
la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'IMIS della
Provincia autonoma di Trento, istituita con la legge
provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.
773. Le disposizioni di cui al comma 772 relative alla
deducibilita' ai fini della determinazione del reddito di
impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e
professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2021; la deduzione ivi prevista si
applica nella misura del 60 per cento per i periodi
d'imposta successivi a quelli in corso, rispettivamente, al
31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.
774. In caso di omesso o insufficiente versamento
dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica
l'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
775. In caso di omessa presentazione della
dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al
200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50
euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la
sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non
versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata,
incompleta o infedele risposta al questionario, si applica
la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta
oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il
comune puo' applicare la sanzione da 50 a 200 euro. Le
sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un
terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso,
interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del
tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Resta
salva la facolta' del comune di deliberare con il
regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto
dei principi stabiliti dalla normativa statale.
776. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni
di cui ai commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a
169 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
777. Ferme restando le facolta' di regolamentazione del
tributo di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio
regolamento:
a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i
versamenti effettuati da un contitolare anche per conto
degli altri;
b) stabilire differimenti di termini per i versamenti,
per situazioni particolari;
c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata
per le aree successivamente divenute inedificabili,
stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto
anche riguardo alle modalita' ed alla frequenza delle
varianti apportate agli strumenti urbanistici;
d) determinare periodicamente e per zone omogenee i
valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili,
al fine della limitazione del potere di accertamento del
comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un
valore non inferiore a quello predeterminato, secondo
criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo
l'insorgenza di contenzioso;
e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato
gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente
non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei
rispettivi scopi istituzionali o statutari.
778. Il comune designa il funzionario responsabile
dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio
di ogni attivita' organizzativa e gestionale, compreso
quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali
attivita', nonche' la rappresentanza in giudizio per le
controversie relative all'imposta stessa.
779.
780. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati:
l'art. 8, ad eccezione del comma 1, e l'art. 9, ad
eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23; l'art. 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il
comma 639 nonche' i commi successivi dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e
la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC),
limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina
dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che
disciplinano la TARI. Sono altresi' abrogate le
disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla
presente legge.
781. I comuni, in deroga all'art. 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, possono continuare ad
affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la
gestione dell'imposta municipale sugli immobili ai soggetti
ai quali, alla data del 31 dicembre 2019, risulta affidato
il servizio di gestione dell'IMU e della TASI.
782. Restano ferme le disposizioni recate dall'art. 1,
comma 728, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche'
dall'art. 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, in
ordine al quale il rinvio al citato art. 13 del
decreto-legge n. 201 del 2011 deve intendersi riferito alle
disposizioni della presente legge sulla riforma dell'IMU.
783. Ai fini del riparto del Fondo di solidarieta'
comunale resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma
449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come
modificata dal comma 851 del presente articolo, in materia
di ristoro ai comuni per il mancato gettito IMU e TASI
derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, 53 e 54
dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015. Restano altresi'
fermi gli effetti delle previgenti disposizioni in materia
di IMU e TASI sul Fondo di solidarieta' comunale e sugli
accantonamenti nei confronti delle regioni Friuli Venezia
Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento
e di Bolzano come definiti in attuazione del citato
decreto-legge n. 201 del 2011.
Omissis.».
- Si riporta il testo dei commi 639 e 668 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2014):
«Art. 1. - 1. - 638. Omissis.
639. E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa
si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di
servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e
di una componente riferita ai servizi, che si articola nel
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le
unita' immobiliari destinate ad abitazione principale dal
possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo
familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore.
640. - 667. Omissis.
668. I comuni che hanno realizzato sistemi di
misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti
al servizio pubblico possono, con regolamento di cui
all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura
corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella
commisurazione della tariffa puo' tenere conto dei criteri
determinati con il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La
tariffa corrispettiva e' applicata e riscossa dal soggetto
affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Omissis.».