art. 1 note (parte 1)

           	
				
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
          (GUUE). 
            
 
          Note all'art. 1: 
          Note al comma 1: 
                
              - Si riporta il  testo  dell'art.  21  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
              «Art. 21 (Bilancio di previsione). - 1. Il  disegno  di
          legge del bilancio di previsione si riferisce ad un periodo
          triennale e si compone di due sezioni. 
              1-bis.  La  prima  sezione  del  disegno  di  legge  di
          bilancio  dispone  annualmente  il  quadro  di  riferimento
          finanziario  e  provvede  alla  regolazione  annuale  delle
          grandezze previste dalla legislazione al fine di  adeguarne
          gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa  contiene,  per
          ciascun  anno  del  triennio  di  riferimento,  le   misure
          quantitative  necessarie   a   realizzare   gli   obiettivi
          programmatici indicati all'art.  10,  comma  2,  e  i  loro
          eventuali aggiornamenti ai sensi dell'art. 10-bis. 
              1-ter.  La  prima  sezione  del  disegno  di  legge  di
          bilancio contiene esclusivamente: 
              a) la determinazione del livello massimo del ricorso al
          mercato finanziario e del  saldo  netto  da  finanziare  in
          termini di competenza e di  cassa,  per  ciascun  anno  del
          triennio di riferimento,  in  coerenza  con  gli  obiettivi
          programmatici  del  saldo  del  conto   consolidato   delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 10, comma 2; 
              b)  norme  in  materia  di  entrata  e  di  spesa   che
          determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio
          di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella
          seconda sezione o sugli altri saldi  di  finanza  pubblica,
          attraverso la modifica, la  soppressione  o  l'integrazione
          dei parametri che regolano  l'evoluzione  delle  entrate  e
          della spesa previsti dalla normativa  o  delle  sottostanti
          autorizzazioni   legislative   ovvero   attraverso    nuovi
          interventi; 
              c)  norme  volte  a  rafforzare  il  contrasto   e   la
          prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva  ovvero  a
          stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali  e
          contributivi; 
              d) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 18
          e le corrispondenti tabelle; 
              e) l'importo complessivo massimo destinato, in  ciascun
          anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei  contratti
          del pubblico impiego, ai sensi dell'art. 48, comma  1,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle modifiche
          del  trattamento  economico  e  normativo   del   personale
          dipendente  dalle  amministrazioni  statali  in  regime  di
          diritto pubblico. Il suddetto importo,  per  la  parte  non
          utilizzata al termine  dell'esercizio,  e'  conservato  nel
          conto dei residui fino  alla  sottoscrizione  dei  relativi
          contratti di  lavoro  o  all'emanazione  dei  provvedimenti
          negoziali; 
              f) eventuali  norme  recanti  misure  correttive  degli
          effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 17, commi 12
          e 13, e, qualora si rendano necessarie a garanzia dei saldi
          di  finanza  pubblica,  misure  correttive  degli   effetti
          finanziari derivanti dalle sentenze definitive  di  cui  al
          medesimo comma 13 dell'art. 17; 
              g) le norme eventualmente  necessarie  a  garantire  il
          concorso degli enti territoriali agli obiettivi di  finanza
          pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243. 
              1-quater. Le nuove  o  maggiori  spese  disposte  dalla
          prima sezione del disegno di legge di bilancio non  possono
          concorrere a determinare tassi di evoluzione  delle  spese,
          sia correnti sia in conto capitale, incompatibili  con  gli
          obiettivi determinati  ai  sensi  dell'art.  10,  comma  2,
          lettera e), nel  DEF,  come  risultante  dalle  conseguenti
          deliberazioni parlamentari. 
              1-quinquies. Ai sensi  dell'art.  15,  comma  2,  della
          legge 24 dicembre  2012,  n.  243,  la  prima  sezione  del
          disegno  di  legge  di  bilancio  non  deve  in  ogni  caso
          contenere norme di delega,  di  carattere  ordinamentale  o
          organizzatorio, ne'  interventi  di  natura  localistica  o
          microsettoriale ovvero norme che dispongono  la  variazione
          diretta delle previsioni di entrata o  di  spesa  contenute
          nella seconda sezione del predetto disegno di legge. 
              1-sexies. La seconda sezione del disegno  di  legge  di
          bilancio e' formata sulla base della  legislazione,  tenuto
          conto dei parametri indicati nel DEF,  ai  sensi  dell'art.
          10,  comma  2,   lettera   c),   dell'aggiornamento   delle
          previsioni  per  le  spese   per   oneri   inderogabili   e
          fabbisogno, di cui, rispettivamente, alle lettere a)  e  c)
          del comma 5 del presente articolo,  e  delle  rimodulazioni
          proposte ai sensi dell'art. 23, ed evidenzia, per  ciascuna
          unita' di voto parlamentare di cui al comma 2 del  presente
          articolo,   gli   effetti   finanziari   derivanti    dalle
          disposizioni contenute nella prima sezione. 
              2. La seconda sezione del disegno di legge di  bilancio
          espone  per  l'entrata   e,   distintamente   per   ciascun
          Ministero, per la spesa  le  unita'  di  voto  parlamentare
          determinate con riferimento rispettivamente alla  tipologia
          di entrata e ad aree omogenee di attivita'. Per  la  spesa,
          le  unita'  di  voto  sono  costituite  dai  programmi.   I
          programmi rappresentano aggregati di  spesa  con  finalita'
          omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in
          termini di prodotti e di  servizi  finali,  allo  scopo  di
          conseguire  gli  obiettivi  stabiliti   nell'ambito   delle
          missioni. Le missioni rappresentano le funzioni  principali
          e gli obiettivi strategici  perseguiti  con  la  spesa.  La
          realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un  unico
          centro di  responsabilita'  amministrativa,  corrispondente
          all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai
          sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30  luglio  1999,
          n. 300.  I  programmi  sono  univocamente  raccordati  alla
          nomenclatura COFOG  (Classification  of  the  functions  of
          government) di secondo livello. Nei casi in  cui  cio'  non
          accada perche' il programma corrisponde in parte  a  due  o
          piu'  funzioni  COFOG  di  secondo  livello,  deve   essere
          indicata  la  relativa  percentuale  di   attribuzione   da
          calcolare sulla base dell'ammontare presunto  delle  unita'
          elementari di bilancio, ai  fini  della  gestione  e  della
          rendicontazione, di diversa finalizzazione  ricompresi  nel
          programma. 
              2-bis. La significativita' dei programmi del bilancio e
          l'affidamento di ciascun programma  di  spesa  a  un  unico
          centro  di  responsabilita'  amministrativa   costituiscono
          criteri di riferimento per i processi  di  riorganizzazione
          delle amministrazioni. 
              2-ter. Con  il  disegno  di  legge  di  bilancio  viene
          annualmente  effettuata  la  revisione  degli  stanziamenti
          iscritti   in   ciascun   programma   e   delle    relative
          autorizzazioni legislative, anche ai fini dell'attribuzione
          dei programmi medesimi  a  ciascuna  amministrazione  sulla
          base delle rispettive competenze. 
              3. In relazione ad ogni singola  unita'  di  voto  sono
          indicati: 
              a) l'ammontare presunto dei residui  attivi  o  passivi
          alla chiusura dell'esercizio precedente  a  quello  cui  il
          bilancio si riferisce; 
              b)  l'ammontare  delle  entrate  che  si   prevede   di
          accertare  e  delle  spese  che  si  prevede  di  impegnare
          nell'anno cui il bilancio si riferisce; 
              c) le previsioni delle entrate e delle  spese  relative
          al secondo e terzo anno del bilancio triennale; 
              d)  l'ammontare  delle  entrate  che  si   prevede   di
          incassare e delle spese che si prevede di pagare  nell'anno
          cui  il  bilancio  si  riferisce,  senza  distinzione   fra
          operazioni in conto competenza  ed  in  conto  residui.  Si
          intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per
          pagate le somme erogate dalla Tesoreria. 
              4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione  a
          ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le  spese
          correnti, con indicazione delle spese di  personale,  e  le
          spese d'investimento. In appositi allegati  agli  stati  di
          previsione della spesa e' indicata, per  ciascun  programma
          la distinzione tra spese  di  parte  corrente  e  in  conto
          capitale  nonche'   la   quota   delle   spese   di   oneri
          inderogabili, di fattore legislativo e  di  adeguamento  al
          fabbisogno di cui, rispettivamente, alle lettere a),  b)  e
          c) del comma 5. 
              5.  Nell'ambito  di  ciascun  programma  le  spese   si
          ripartiscono in: 
              a) oneri inderogabili,  in  quanto  spese  vincolate  a
          particolari  meccanismi  o  parametri   che   ne   regolano
          l'evoluzione, determinati sia da leggi sia  da  altri  atti
          normativi.  Rientrano  tra  gli   oneri   inderogabili   le
          cosiddette spese obbligatorie,  ossia  quelle  relative  al
          pagamento di stipendi,  assegni,  pensioni  e  altre  spese
          fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti  da
          obblighi  comunitari  e  internazionali,   le   spese   per
          ammortamento di mutui, nonche'  quelle  cosi'  identificate
          per espressa disposizione normativa; 
              b) fattori legislativi, ossia le spese  autorizzate  da
          espressa  disposizione   legislativa   che   ne   determina
          l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e  il
          periodo di iscrizione in bilancio; 
              c) spese di  adeguamento  al  fabbisogno,  ossia  spese
          diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate
          tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni. 
              5-bis. In allegato alla seconda sezione del disegno  di
          legge di bilancio e' riportato, con riferimento a  ciascuno
          stato di previsione della spesa e a ciascun  programma,  un
          prospetto riepilogativo  da  cui  risulta  la  ripartizione
          della spesa tra oneri inderogabili, fattori  legislativi  e
          adeguamento   al   fabbisogno,   distintamente   per    gli
          stanziamenti di parte corrente  e  in  conto  capitale.  Il
          prospetto e' aggiornato all'atto del  passaggio  dell'esame
          del disegno di  legge  di  bilancio  tra  i  due  rami  del
          Parlamento. 
              6. - 7. 
              8. Le spese  di  cui  al  comma  5,  lettera  b),  sono
          rimodulabili ai sensi dell'art. 23, comma 3. 
              9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le
          previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3.  Le
          previsioni  di  spesa  di  cui  alle  lettere   b)   e   d)
          costituiscono,   rispettivamente,   i   limiti    per    le
          autorizzazioni di impegno e di pagamento. 
              10. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio
          e' costituita dallo stato di previsione dell'entrata, dagli
          stati di previsione della spesa distinti per  Ministeri,  e
          dal  quadro  generale  riassuntivo   con   riferimento   al
          triennio. 
              11. Ciascuno stato di  previsione  riporta  i  seguenti
          elementi   informativi,   da    aggiornare    al    momento
          dell'approvazione della legge di bilancio: 
              a) la nota integrativa al bilancio di  previsione.  Per
          le entrate, oltre a contenere i criteri per  la  previsione
          relativa alle principali imposte e tasse,  essa  specifica,
          per  ciascun  titolo,  la  quota   non   avente   carattere
          ricorrente e quella avente  carattere  ricorrente.  Per  la
          spesa, illustra  le  informazioni  relative  al  quadro  di
          riferimento in cui l'amministrazione opera e  le  priorita'
          politiche, in coerenza con quanto indicato nel Documento di
          economia  e  finanza  e  nel  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri di cui all'art. 22-bis, comma 1.  La
          nota integrativa riporta inoltre il  contenuto  di  ciascun
          programma di spesa con riferimento alle azioni sottostanti.
          Per ciascuna azione sono indicate  le  risorse  finanziarie
          per il triennio di riferimento con riguardo alle  categorie
          economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i
          criteri  di  formulazione   delle   previsioni.   La   nota
          integrativa  riporta  inoltre  il  piano  degli  obiettivi,
          intesi come  risultati  che  le  amministrazioni  intendono
          conseguire, correlati a ciascun programma e  formulati  con
          riferimento a ciascuna azione, e i relativi  indicatori  di
          risultato  in  termini  di  livello  dei   servizi   e   di
          interventi,  in  coerenza   con   il   programma   generale
          dell'azione di Governo, tenuto conto di quanto previsto dal
          decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91; 
              b); 
              c) per ogni programma l'elenco delle unita'  elementari
          di   bilancio,   ai   fini   della   gestione    e    della
          rendicontazione, e dei relativi stanziamenti, distinti  con
          riferimento alle voci del piano dei conti integrato di  cui
          all'art. 38-ter; 
              d) per ogni  programma  un  riepilogo  delle  dotazioni
          secondo l'analisi economica e funzionale; 
              e); 
              f) il budget dei costi della relativa  amministrazione.
          Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci
          del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di
          costo. Il budget espone le previsioni formulate dai  centri
          di costo dell'amministrazione ed include  il  prospetto  di
          riconciliazione  al  fine  di   collegare   le   previsioni
          economiche alle previsioni finanziarie di bilancio. 
              11-bis.  Allo  stato  di  previsione  dell'entrata   e'
          allegato un  rapporto  annuale  sulle  spese  fiscali,  che
          elenca qualunque forma di esenzione, esclusione,  riduzione
          dell'imponibile o dell'imposta  ovvero  regime  di  favore,
          derivante da disposizioni normative vigenti,  con  separata
          indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei
          primi sei mesi  dell'anno  in  corso.  Ciascuna  misura  e'
          accompagnata dalla sua  descrizione  e  dall'individuazione
          della tipologia dei beneficiari  e,  ove  possibile,  dalla
          quantificazione degli effetti finanziari e del  numero  dei
          beneficiari.  Le  misure  sono  raggruppate  in   categorie
          omogenee, contrassegnate da un codice che  ne  caratterizza
          la natura e le finalita'. Il rapporto  individua  le  spese
          fiscali e ne valuta  gli  effetti  finanziari  prendendo  a
          riferimento  modelli  economici  standard  di   tassazione,
          rispetto  ai  quali  considera  anche  le   spese   fiscali
          negative. Ove possibile e, comunque, per le  spese  fiscali
          per le quali sono trascorsi cinque anni  dalla  entrata  in
          vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali
          e i programmi di spesa destinati alle medesime finalita'  e
          analizza gli effetti micro-economici  delle  singole  spese
          fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale. 
              11-ter. Nella seconda sezione del disegno di  legge  di
          bilancio e' annualmente stabilito,  per  ciascun  anno  del
          triennio di riferimento, in relazione  all'indicazione  del
          fabbisogno  del  settore  statale,  effettuata   ai   sensi
          dell'art. 10-bis, comma 1, lettera b), l'importo massimo di
          emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al
          netto di quelli da rimborsare. 
              12. Gli effetti finanziari  derivanti  dalle  modifiche
          apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno
          di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna  unita'
          di  voto  parlamentare,  nella   seconda   sezione,   quale
          risultante   dagli   emendamenti   approvati,    attraverso
          un'apposita nota di variazioni, presentata  dal  Governo  e
          votata dalla medesima Camera prima della votazione  finale.
          Per  ciascuna  delle  predette  unita'  di  voto  la   nota
          evidenzia altresi', distintamente con riferimento sia  alle
          previsioni contenute Nella seconda sezione sia agli effetti
          finanziari  derivanti  dalle   disposizioni   della   prima
          sezione, le variazioni  apportate  rispetto  al  testo  del
          disegno di legge presentato dal Governo ovvero rispetto  al
          testo approvato nella precedente lettura parlamentare. 
              12-bis. Il disegno di legge di bilancio e' corredato di
          una relazione tecnica nella quale sono indicati: 
              a)  la   quantificazione   degli   effetti   finanziari
          derivanti da  ciascuna  disposizione  normativa  introdotta
          nell'ambito della prima sezione; 
              b) i criteri essenziali utilizzati per la formulazione,
          sulla base della legislazione, delle previsioni di  entrata
          e di spesa contenute nella seconda sezione; 
              c) elementi  di  informazione  che  diano  conto  della
          coerenza  del  valore  programmatico  del  saldo  netto  da
          finanziare o da impiegare con gli  obiettivi  programmatici
          di cui all'art. 10-bis, comma 1. 
              12-ter.  Alla  relazione  tecnica  prevista  dal  comma
          12-bis sono allegati, a fini conoscitivi, per  il  triennio
          di riferimento, un prospetto  riepilogativo  degli  effetti
          finanziari derivanti  da  ciascuna  disposizione  normativa
          introdotta nell'ambito della prima  sezione  ai  sensi  del
          presente articolo e un prospetto riassuntivo degli  effetti
          finanziari  derivanti  dalle   riprogrammazioni   e   dalle
          variazioni quantitative, disposte nella seconda sezione  ai
          sensi dell'art. 23, comma 3, sul saldo netto da  finanziare
          del  bilancio  dello  Stato,  sul  saldo  di  cassa   delle
          amministrazioni pubbliche e  sull'indebitamento  netto  del
          conto consolidato  delle  amministrazioni  pubbliche.  Tali
          prospetti  sono  aggiornati  al  passaggio  dell'esame  del
          disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento. 
              12-quater. Al disegno di legge di bilancio e'  allegata
          una nota tecnico-illustrativa con funzione di  raccordo,  a
          fini conoscitivi, tra  il  medesimo  disegno  di  legge  di
          bilancio  e  il  conto  economico   delle   amministrazioni
          pubbliche. In particolare, essa indica: 
              a) elementi di  dettaglio  sulla  coerenza  del  valore
          programmatico del saldo netto da finanziare o da  impiegare
          con gli obiettivi programmatici  di  cui  all'art.  10-bis,
          comma 1, dando separata evidenza alle regolazioni contabili
          e debitorie pregresse; 
              b) i contenuti della manovra, i  relativi  effetti  sui
          saldi di finanza pubblica articolati nei  vari  settori  di
          intervento e i criteri utilizzati  per  la  quantificazione
          degli stessi; 
              c)   le   previsioni   del   conto   economico    delle
          amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto all'art.
          10, comma 3,  lettera  b),  e  del  conto  di  cassa  delle
          medesime  amministrazioni  pubbliche,  integrate  con   gli
          effetti delle modificazioni  proposte  con  il  disegno  di
          legge di bilancio per il triennio di riferimento. 
              12-quinquies. La nota tecnico-illustrativa  di  cui  al
          comma 12-quater e' aggiornata al passaggio  dell'esame  del
          disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento. 
              13. 
              14.   L'approvazione   dello   stato   di    previsione
          dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e
          dei totali generali della spesa nonche' del quadro generale
          riassuntivo e' disposta, nell'ordine, con distinti articoli
          del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di
          competenza sia a quelle di cassa. 
              15. L'approvazione dei fondi  previsti  dagli  articoli
          26, 27, 28 e 29 e' disposta con apposite norme. 
              16. 
              17. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, d'intesa con le  amministrazioni  interessate,  le
          unita' di voto parlamentare della legge  di  bilancio  sono
          ripartite in unita' elementari di bilancio  ai  fini  della
          gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni  dalla
          pubblicazione della legge di bilancio i Ministri  assegnano
          le risorse  ai  responsabili  della  gestione.  Nelle  more
          dell'assegnazione  delle  risorse  ai  responsabili   della
          gestione da  parte  dei  Ministri,  e  comunque  non  oltre
          sessanta giorni  successivi  all'entrata  in  vigore  della
          legge di bilancio, e' autorizzata la  gestione  sulla  base
          delle   medesime   assegnazioni   disposte   nell'esercizio
          precedente, anche per quanto attiene la gestione  unificata
          relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'art.
          4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. 
              18. Agli stati di previsione della  spesa  dei  singoli
          Ministeri sono allegati, secondo le rispettive  competenze,
          gli elenchi degli enti cui lo  Stato  contribuisce  in  via
          ordinaria, con indicazione di quelli per i quali alla  data
          di predisposizione del disegno di  legge  di  bilancio  non
          risulta trasmesso il conto consuntivo.». 
          Note al comma 4: 
                
              - Si riporta il testo del comma  3  dell'art.  10-bis.1
          della  citata  legge  31  dicembre  2009,  n.   196,   come
          introdotto dall'art. 2 del decreto legislativo 24 settembre
          2015, n. 160: 
              «Art. 10-bis.1 (Monitoraggio  dell'evasione  fiscale  e
          contributiva). - 1. - 2. Omissis. 
              3. Per la redazione del rapporto previsto dal comma  1,
          che e' corredato da una esaustiva nota  illustrativa  delle
          metodologie utilizzate, il Governo, anche con il contributo
          delle regioni in relazione ai loro tributi e a quelli degli
          enti  locali  del  proprio  territorio,  si  avvale   della
          "Relazione  sull'economia  non  osservata  e  sull'evasione
          fiscale e contributiva",  predisposta  da  una  Commissione
          istituita con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. 
              Omissis.». 
          Note al comma 7: 
              - Si riporta il testo dei commi 337 e 339  dell'art.  1
          della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022: 
              «Art. 1. - 1. - 336. Omissis. 
              337. Al fine di garantire l'attivita' di  inclusione  e
          promozione sociale delle  persone  con  disabilita'  svolta
          dalla  FISH  -  Federazione  italiana  per  il  superamento
          dell'handicap Onlus, e' autorizzata  la  spesa  di  400.000
          euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. 
              338. Omissis. 
              339. Al fine di dare attuazione a interventi in materia
          di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati  al
          riordino  e  alla  sistematizzazione  delle  politiche   di
          sostegno alle famiglie con figli, nello stato di previsione
          del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e'
          istituito un fondo denominato "Fondo assegno  universale  e
          servizi alla famiglia", con  una  dotazione  pari  a  1.044
          milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni  di  euro
          annui   a   decorrere   dall'anno   2022.   Con    appositi
          provvedimenti normativi, a valere sulle risorse  del  Fondo
          di cui al primo periodo, si provvede a dare attuazione agli
          interventi  ivi  previsti  nonche',  nei  limiti  di  spesa
          stabiliti, a quanto previsto dai commi 340 e 343. 
              Omissis.». 
          Note al comma 8: 
                
              - Si riporta il testo dell'art. 2 del  decreto-legge  5
          febbraio 2020, n. 3, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 2 aprile 2020, n. 21 (Misure urgenti per la riduzione
          della  pressione  fiscale  sul  lavoro  dipendente),   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 2 (Ulteriore detrazione fiscale  per  redditi  di
          lavoro dipendente e assimilati).  -  1.  In  vista  di  una
          revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali,
          ai titolari dei  redditi  di  cui  agli  articoli  49,  con
          esclusione di quelli indicati nel comma 2,  lettera  a),  e
          50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis)  e  l),
          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, spetta, per le prestazioni rese dal 1° luglio  2020
          al 31 dicembre 2020, una ulteriore detrazione  dall'imposta
          lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a: 
              a) 480 euro, aumentata del  prodotto  tra  120  euro  e
          l'importo  corrispondente  al  rapporto  tra  35.000  euro,
          diminuito  del  reddito  complessivo,  e  7.000  euro,   se
          l'ammontare del reddito complessivo e' superiore  a  28.000
          euro ma non a 35.000 euro; 
              b) 480 euro, se il reddito complessivo e'  superiore  a
          35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta  per
          la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000
          euro, diminuito del reddito  complessivo,  e  l'importo  di
          5.000 euro. 
              2. In vista di una revisione  strutturale  del  sistema
          delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui  al
          comma 1 spetta, per le  prestazioni  rese  dal  1°  gennaio
          2021, nei seguenti importi: 
              a) 960 euro, aumentata del  prodotto  tra  240  euro  e
          l'importo  corrispondente  al  rapporto  tra  35.000  euro,
          diminuito  del  reddito  complessivo,  e  7.000  euro,   se
          l'ammontare del reddito complessivo e' superiore  a  28.000
          euro ma non a 35.000 euro; 
              b) 960 euro, se il reddito complessivo e'  superiore  a
          35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta  per
          la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000
          euro, diminuito del reddito  complessivo,  e  l'importo  di
          5.000 euro. 
              3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23  e  29
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600, riconoscono l'ulteriore detrazione di cui  ai
          commi 1 e 2 ripartendola  fra  le  retribuzioni  erogate  a
          decorrere dal 1°  luglio  2020  e  verificano  in  sede  di
          conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale  sede
          l'ulteriore detrazione di cui ai commi 1 e 2 si riveli  non
          spettante, i medesimi  sostituti  d'imposta  provvedono  al
          recupero del relativo importo. Nel caso in cui il  predetto
          importo  superi  60  euro,   il   recupero   dell'ulteriore
          detrazione non spettante e' effettuato in otto rate di pari
          ammontare a  partire  dalla  retribuzione  che  sconta  gli
          effetti del conguaglio.». 
          Note al comma 9: 
              - Si riporta il testo del comma  7  dell'art.  1  della
          citata legge 27 dicembre 2019, n. 160: 
              «Art. 1. - 1. - 6. Omissis. 
              7. Al fine di dare attuazione a interventi  finalizzati
          alla riduzione del carico fiscale  sulle  persone  fisiche,
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze e' istituito un fondo denominato  "Fondo  per
          la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti",
          con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro  per  l'anno
          2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno
          2021. Con  appositi  provvedimenti  normativi,  nei  limiti
          delle  risorse  di  cui  al  primo  periodo,  eventualmente
          incrementate nel rispetto dei  saldi  di  finanza  pubblica
          nell'ambito dei medesimi provvedimenti, si provvede a  dare
          attuazione agli interventi ivi previsti. 
              Omissis.». 
          Note al comma 10: 
                
              - Si riporta il testo dei commi da 100 a 105, 107 e 108
          dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205  (Bilancio
          di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020): 
              «Art. 1. - 1. - 99. Omissis. 
              100. Al  fine  di  promuovere  l'occupazione  giovanile
          stabile, ai datori di lavoro privati che, a  decorrere  dal
          1° gennaio  2018,  assumono  lavoratori  con  contratto  di
          lavoro  subordinato  a   tempo   indeterminato   a   tutele
          crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo  2015,  n.
          23, e' riconosciuto, per un periodo  massimo  di  trentasei
          mesi,  l'esonero  dal  versamento  del  50  per  cento  dei
          complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di
          lavoro,  con  esclusione  dei  premi  e  contributi  dovuti
          all'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro   gli
          infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di  importo
          pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e  applicato
          su base mensile. Resta ferma l'aliquota  di  computo  delle
          prestazioni pensionistiche. 
              101. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti  che,
          alla data della prima assunzione incentivata ai  sensi  dei
          commi da 100 a 108 e da 113 a 115, non abbiano compiuto  il
          trentesimo anno di eta' e non siano stati occupati a  tempo
          indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro,
          fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  103.  Non  sono
          ostativi  al  riconoscimento  dell'esonero  gli   eventuali
          periodi di apprendistato svolti presso un altro  datore  di
          lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato. 
              102. Limitatamente alle assunzioni effettuate entro  il
          31 dicembre 2020, l'esonero e' riconosciuto in  riferimento
          ai soggetti che non abbiano  compiuto  il  trentacinquesimo
          anno di eta', ferme restando le condizioni di cui al  comma
          101. 
              103. Nelle ipotesi in cui il  lavoratore,  per  la  cui
          assunzione a  tempo  indeterminato  e'  stato  parzialmente
          fruito l'esonero  di  cui  al  comma  100,  sia  nuovamente
          assunto a tempo indeterminato da  altri  datori  di  lavoro
          privati, il beneficio e' riconosciuto  agli  stessi  datori
          per  il  periodo  residuo  utile  alla   piena   fruizione,
          indipendentemente dall'eta' anagrafica del lavoratore  alla
          data delle nuove assunzioni. 
              104. Fermi restando i principi  generali  di  fruizione
          degli incentivi di cui all'art. 31 del decreto  legislativo
          14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai
          datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione,
          non  abbiano  proceduto  a  licenziamenti  individuali  per
          giustificato  motivo  oggettivo  ovvero   a   licenziamenti
          collettivi, ai sensi della legge 23 luglio  1991,  n.  223,
          nella medesima unita' produttiva. 
              105. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo
          del lavoratore assunto o di un lavoratore  impiegato  nella
          medesima unita' produttiva e  inquadrato  con  la  medesima
          qualifica del lavoratore assunto con l'esonero  di  cui  al
          comma 100, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta
          assunzione, comporta la revoca dell'esonero e  il  recupero
          del beneficio gia' fruito. Ai fini del computo del  periodo
          residuo utile  alla  fruizione  dell'esonero,  la  predetta
          revoca non ha effetti nei confronti degli altri  datori  di
          lavoro privati che assumono  il  lavoratore  ai  sensi  del
          comma 103. 
              106. Omissis. 
              107. L'esonero di cui al comma  100  si  applica,  alle
          condizioni e con le modalita' di cui ai commi da 100 a  108
          e da 113 a 115, anche nei casi di  conversione,  successiva
          alla data di entrata in vigore della presente legge, di  un
          contratto  a  tempo  determinato  in  contratto   a   tempo
          indeterminato, fermo restando  il  possesso  del  requisito
          anagrafico alla data della conversione. 
              108. L'esonero di cui al  comma  100  e'  elevato  alla
          misura dell'esonero totale dal versamento  dei  complessivi
          contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con
          esclusione dei premi e contributi dovuti  all'INAIL,  fermi
          restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro  su
          base annua e il previsto requisito anagrafico, ai datori di
          lavoro  privati  che  assumono,  con  contratto  di  lavoro
          subordinato a tempo indeterminato a  tutele  crescenti,  di
          cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23,  entro  sei
          mesi dall'acquisizione del titolo di studio: 
              a) studenti che hanno svolto presso il medesimo  datore
          attivita' di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per
          cento delle ore di alternanza previste ai  sensi  dell'art.
          1, comma 33, della legge 13 luglio  2015,  n.  107,  ovvero
          pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto  per  le
          attivita' di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai
          sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005,
          n. 226, ovvero pari almeno al 30 per cento  del  monte  ore
          previsto  per  le  attivita'   di   alternanza   realizzata
          nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri  25  gennaio  2008,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  86  dell'11  aprile
          2008, ovvero pari almeno al 30  per  cento  del  monte  ore
          previsto dai rispettivi ordinamenti  per  le  attivita'  di
          alternanza nei percorsi universitari; 
              b) studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore
          di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica  e  il
          diploma professionale, il diploma di istruzione  secondaria
          superiore,  il  certificato  di  specializzazione   tecnica
          superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. 
              Omissis.». 
          Note al comma 12: 
                
              - Il testo del comma 104 dell'art.  1  della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2018-2020) e' riportato nelle note al comma 10. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  31  del   decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per  il
          riordino della normativa  in  materia  di  servizi  per  il
          lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art.  1,  comma
          3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
              «Art.  31  (Principi  generali   di   fruizione   degli
          incentivi).  -  1.  Al  fine   di   garantire   un'omogenea
          applicazione degli  incentivi  si  definiscono  i  seguenti
          principi: 
              a)  gli  incentivi   non   spettano   se   l'assunzione
          costituisce  attuazione   di   un   obbligo   preesistente,
          stabilito  da  norme  di  legge  o   della   contrattazione
          collettiva, anche nel caso  in  cui  il  lavoratore  avente
          diritto all'assunzione viene utilizzato mediante  contratto
          di somministrazione; 
              b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola  il
          diritto  di  precedenza,  stabilito  dalla  legge   o   dal
          contratto  collettivo,  alla  riassunzione  di   un   altro
          lavoratore licenziato da un rapporto a tempo  indeterminato
          o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in  cui,
          prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto  di
          somministrazione, l'utilizzatore non abbia  preventivamente
          offerto  la  riassunzione  al  lavoratore  titolare  di  un
          diritto di  precedenza  per  essere  stato  precedentemente
          licenziato da un rapporto a tempo indeterminato  o  cessato
          da un rapporto a termine; 
              c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro  o
          l'utilizzatore con contratto di somministrazione  hanno  in
          atto  sospensioni  dal  lavoro  connesse  ad  una  crisi  o
          riorganizzazione   aziendale,   salvi   i   casi   in   cui
          l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano
          finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati  ad  un
          livello diverso da quello posseduto dai lavoratori  sospesi
          o da impiegare in diverse unita' produttive; 
              d) gli incentivi non spettano con  riferimento  a  quei
          lavoratori  che  sono  stati  licenziati   nei   sei   mesi
          precedenti da parte di un datore di lavoro che, al  momento
          del    licenziamento,    presenta    assetti    proprietari
          sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro
          che assume o utilizza in somministrazione,  ovvero  risulta
          con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; 
              e) con riferimento al contratto di  somministrazione  i
          benefici   economici   legati   all'assunzione    o    alla
          trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in
          capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo  soggetto  al
          regime de minimis, il beneficio  viene  computato  in  capo
          all'utilizzatore; 
              f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano  un
          incremento   occupazionale   netto   della   forza   lavoro
          mediamente occupata, il calcolo  si  effettua  mensilmente,
          confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente
          a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio  dei
          dodici mesi precedenti,  avuto  riguardo  alla  nozione  di
          "impresa  unica"  di  cui  all'art.  2,  paragrafo  2,  del
          Regolamento (UE) n.  1408/2013  della  Commissione  del  18
          dicembre  2013,   escludendo   dal   computo   della   base
          occupazionale  media  di   riferimento   sono   esclusi   i
          lavoratori  che  nel   periodo   di   riferimento   abbiano
          abbandonato il  posto  di  lavoro  a  causa  di  dimissioni
          volontarie, invalidita', pensionamento per raggiunti limiti
          d'eta',  riduzione  volontaria  dell'orario  di  lavoro   o
          licenziamento per giusta causa. 
              2.  Ai  fini  della  determinazione  del  diritto  agli
          incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui
          il lavoratore  ha  prestato  l'attivita'  in  favore  dello
          stesso  soggetto,  a  titolo  di   lavoro   subordinato   o
          somministrato;  non   si   cumulano   le   prestazioni   in
          somministrazione effettuate  dallo  stesso  lavoratore  nei
          confronti di diversi utilizzatori, anche se  fornite  dalla
          medesima agenzia di  somministrazione  di  lavoro,  di  cui
          all'art.  4,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  del   decreto
          legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori
          ricorrano assetti proprietari  sostanzialmente  coincidenti
          ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo. 
              3. L'inoltro tardivo  delle  comunicazioni  telematiche
          obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica  di  un
          rapporto di  lavoro  o  di  somministrazione  producono  la
          perdita di quella parte dell'incentivo relativa al  periodo
          compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data
          della tardiva comunicazione.». 
              - La legge 23 luglio 1991, n. 223,  recante  «Norme  in
          materia di cassa integrazione,  mobilita',  trattamenti  di
          disoccupazione, attuazione  di  direttive  della  Comunita'
          europea, avviamento al  lavoro  ed  altre  disposizioni  in
          materia di mercato del lavoro» e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale Repubblica Italiana del 27 luglio 1991, n. 175. 
          Note al comma 13: 
                
              - Il testo dei commi 106 e 108 dell'art. 1 della  legge
          27 dicembre 2017, n. 205, e' riportato nelle note al  comma
          10. 
          Note al comma 14: 
              - Si riporta il testo dell'art. 108  del  Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea: 
              «Art. 108. - 1. La Commissione procede  con  gli  Stati
          membri all'esame permanente dei regimi di  aiuti  esistenti
          in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le  opportune
          misure richieste dal graduale sviluppo o dal  funzionamento
          del mercato interno. 
              2. Qualora la  Commissione,  dopo  aver  intimato  agli
          interessati di presentare le  loro  osservazioni,  constati
          che un aiuto  concesso  da  uno  Stato,  o  mediante  fondi
          statali, non e' compatibile con il mercato interno a  norma
          dell'art. 107, oppure che tale aiuto  e'  attuato  in  modo
          abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
          modificarlo nel termine da essa fissato. 
              Qualora lo Stato  in  causa  non  si  conformi  a  tale
          decisione entro il  termine  stabilito,  la  Commissione  o
          qualsiasi altro Stato interessato puo'  adire  direttamente
          la Corte di giustizia dell'Unione europea, in  deroga  agli
          articoli 258 e 259. 
              A  richiesta  di  uno  Stato  membro,   il   Consiglio,
          deliberando all'unanimita', puo'  decidere  che  un  aiuto,
          istituito o da istituirsi da parte di  questo  Stato,  deve
          considerarsi compatibile con il mercato interno, in  deroga
          alle disposizioni dell'art. 107 o  ai  regolamenti  di  cui
          all'art. 109, quando circostanze eccezionali  giustifichino
          tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato,  nei
          riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal  presente
          paragrafo,  primo   comma,   la   richiesta   dello   Stato
          interessato rivolta  al  Consiglio  avra'  per  effetto  di
          sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
          sia pronunciato al riguardo. 
              Tuttavia, se il Consiglio non si e'  pronunciato  entro
          tre  mesi  dalla  data  della  richiesta,  la   Commissione
          delibera. 
              3. Alla Commissione sono  comunicati,  in  tempo  utile
          perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti  a
          istituire o modificare aiuti. Se ritiene  che  un  progetto
          non  sia  compatibile  con  il  mercato  interno  a   norma
          dell'art. 107,  la  Commissione  inizia  senza  indugio  la
          procedura  prevista  dal  paragrafo  precedente.  Lo  Stato
          membro interessato non puo'  dare  esecuzione  alle  misure
          progettate prima che tale procedura abbia  condotto  a  una
          decisione finale. 
              4. La Commissione puo' adottare regolamenti concernenti
          le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha
          stabilito, conformemente all'art. 109, che  possono  essere
          dispensate dalla  procedura  di  cui  al  paragrafo  3  del
          presente articolo.». 
          Note al comma 16: 
                
              - Si riporta il testo dei commi da 9 a 11  dell'art.  4
          della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in  materia
          di riforma del mercato del lavoro  in  una  prospettiva  di
          crescita): 
              «Art. 4 (Ulteriori disposizioni in materia  di  mercato
          del lavoro). - 1. - 8. Omissis. 
              9. Nei casi di cui al  comma  8,  se  il  contratto  e'
          trasformato  a  tempo  indeterminato,  la   riduzione   dei
          contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data
          della assunzione con il contratto di cui al comma 8. 
              10. Nei casi di cui al comma  8,  qualora  l'assunzione
          sia  effettuata   con   contratto   di   lavoro   a   tempo
          indeterminato, la riduzione dei contributi  spetta  per  un
          periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione. 
              11. Le disposizioni di cui  ai  commi  da  8  a  10  si
          applicano nel rispetto del  regolamento  (CE)  n.  800/2008
          della Commissione, del 6 agosto 2008,  anche  in  relazione
          alle assunzioni di donne di qualsiasi  eta',  prive  di  un
          impiego  regolarmente  retribuito  da  almeno   sei   mesi,
          residenti   in   regioni   ammissibili   ai   finanziamenti
          nell'ambito dei fondi  strutturali  dell'Unione  europea  e
          nelle aree di cui all'art. 2, punto 18),  lettera  e),  del
          predetto regolamento, annualmente individuate  con  decreto
          del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche' in relazione alle assunzioni di donne di  qualsiasi
          eta' prive di un impiego regolarmente retribuito da  almeno
          ventiquattro mesi, ovunque residenti. 
              Omissis.». 
          Note al comma 17: 
                
              - Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile: 
              «Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
          - Sono considerate societa' controllate: 
              1) le societa' in cui un'altra societa'  dispone  della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
              2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
          sufficienti   per   esercitare    un'influenza    dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
              3) le societa' che sono sotto  influenza  dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
              Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati.». 
          Note al comma 18: 
              - Il testo del paragrafo 3 dell'art. 108  del  Trattato
          sul funzionamento dell'Unione europea  e'  riportato  nelle
          note al comma 14. 
          Note al comma 20: 
              - Il  decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  509,
          recante «Attuazione della  delega  conferita  dall'art.  1,
          comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in  materia
          di trasformazione in persone  giuridiche  private  di  enti
          gestori di forme obbligatorie di previdenza e  assistenza»,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica  italiana
          23 agosto 1994, n. 196. 
              - Il decreto legislativo  10  febbraio  1996,  n.  103,
          recante «Attuazione della  delega  conferita  dall'art.  2,
          comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia  di
          tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono
          attivita' autonoma di libera  professione»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 2 marzo  1996,
          n. 43. 
          Note al comma 21: 
              - Il riferimento al decreto legislativo 30 giugno 1994,
          n. 509, e' riportato nelle note al comma 20. 
              - Il riferimento al  decreto  legislativo  10  febbraio
          1996, n. 103, e' riportato nelle note al comma 20. 
              - La legge 11 gennaio 2018, n. 3,  recante  «Delega  al
          Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali
          nonche' disposizioni  per  il  riordino  delle  professioni
          sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero  della
          salute», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  Repubblica
          italiana 31 gennaio 2018, n. 25. 
          Note al comma 23: 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  19  del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4   agosto   2006,   n.   248
          (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e  sociale,
          per il contenimento  e  la  razionalizzazione  della  spesa
          pubblica, nonche' interventi in materia  di  entrate  e  di
          contrasto all'evasione fiscale): 
              «Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le
          politiche giovanili e per le politiche relative ai  diritti
          e alle pari opportunita'). - 1. Al  fine  di  promuovere  e
          realizzare interventi per  la  tutela  della  famiglia,  in
          tutte  le   sue   componenti   e   le   sue   problematiche
          generazionali,  nonche'   per   supportare   l'Osservatorio
          nazionale  sulla  famiglia,  presso   la   Presidenza   del
          Consiglio dei Ministri e'  istituito  un  fondo  denominato
          "Fondo per  le  politiche  della  famiglia",  al  quale  e'
          assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno  2006  e
          di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. 
              Omissis.». 
          Note al comma 24: 
                
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  Province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  Regioni,
          delle Province e dei Comuni, con la conferenza Stato-Citta'
          ed autonomie locali): 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-Regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
                
          Note al comma 25: 
              - Si riporta il testo del comma 24  dell'art.  4  della
          citata legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia
          di riforma del mercato del lavoro  in  una  prospettiva  di
          crescita), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 4 (Ulteriori disposizioni in materia  di  mercato
          del lavoro). - 1. - 23-bis. Omissis. 
              24. Al fine di sostenere la genitorialita', promuovendo
          una cultura di maggiore condivisione dei  compiti  di  cura
          dei figli  all'interno  della  coppia  e  per  favorire  la
          conciliazione dei  tempi  di  vita  e  di  lavoro,  in  via
          sperimentale per gli anni 2013-2015: 
              a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque  mesi
          dalla  nascita  del  figlio,  anche  in   caso   di   morte
          perinatale, ha l'obbligo di astenersi  dal  lavoro  per  un
          periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo,  il  padre
          lavoratore  dipendente  puo'  astenersi  per  un  ulteriore
          periodo di due giorni, anche continuativi,  previo  accordo
          con la madre e in sua sostituzione in relazione al  periodo
          di astensione obbligatoria  spettante  a  quest'ultima.  In
          tale ultima ipotesi, per il periodo di due giorni goduto in
          sostituzione  della  madre  e'  riconosciuta  un'indennita'
          giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento  della
          retribuzione  e  per  il  restante   giorno   in   aggiunta
          all'obbligo  di  astensione  della  madre  e'  riconosciuta
          un'indennita' pari al 100 per cento della retribuzione.  Il
          padre   lavoratore   e'   tenuto   a   fornire   preventiva
          comunicazione in forma scritta  al  datore  di  lavoro  dei
          giorni prescelti per astenersi dal lavoro  almeno  quindici
          giorni  prima  dei  medesimi.  All'onere  derivante   dalla
          presente lettera,  valutato  in  78  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede,  quanto
          a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013,  2014  e
          2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
          di spesa di cui all'art. 24, comma 27, del decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, quanto a 13  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2013-2015, ai sensi del  comma
          69 del presente articolo; 
              b) nei limiti delle risorse di cui al comma 26 e con le
          modalita'  di  cui  al  comma  25,   e'   disciplinata   la
          possibilita'  di  concedere  alla  madre  lavoratrice,   al
          termine del periodo  di  congedo  di  maternita',  per  gli
          undici  mesi  successivi  e  in  alternativa   al   congedo
          parentale di cui al comma 1, lettera a), dell'art.  32  del
          citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del
          2001,  la  corresponsione  di  voucher  per  l'acquisto  di
          servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli  oneri
          della rete  pubblica  dei  servizi  per  l'infanzia  o  dei
          servizi privati accreditati, da  richiedere  al  datore  di
          lavoro. 
              Omissis.». 
          Note al comma 26: 
                
              - Si riporta il testo del comma 1250 dell'art. 1  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge finanziaria 2007), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 1. - 1. - 1249. Omissis. 
              1250. Il Fondo per le politiche della famiglia  di  cui
          all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio  2006,  n.
          223, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4  agosto
          2006, n. 248,  e'  destinato  a  finanziare  interventi  in
          materia di politiche per la famiglia e misure  di  sostegno
          alla famiglia,  alla  natalita',  alla  maternita'  e  alla
          paternita', al fine prioritario del contrasto  della  crisi
          demografica, nonche' misure  di  sostegno  alla  componente
          anziana dei nuclei familiari. In particolare, il  Fondo  e'
          utilizzato per finanziare: 
              a) l'Osservatorio nazionale sulla famiglia,  prevedendo
          la rappresentanza paritetica delle amministrazioni  statali
          da un lato e delle  regioni,  delle  Province  autonome  di
          Trento e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonche'
          la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore; 
              b) l'Osservatorio per il contrasto  della  pedofilia  e
          della pornografia minorile, di cui all'art. 17 della  legge
          3 agosto 1998, n. 269; 
              c)   l'Osservatorio   nazionale   per   l'infanzia    e
          l'adolescenza previsto dal regolamento di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103; 
              d) l'elaborazione, realizzata  d'intesa  con  le  altre
          amministrazioni statali  competenti  e  con  la  Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, di un Piano nazionale per la  famiglia
          che  costituisca  il  quadro  conoscitivo,  promozionale  e
          orientativo degli interventi  relativi  all'attuazione  dei
          diritti della famiglia, nonche' per  acquisire  proposte  e
          indicazioni utili per il medesimo Piano e  per  verificarne
          successivamente l'efficacia,  attraverso  la  promozione  e
          l'organizzazione con cadenza  biennale  di  una  Conferenza
          nazionale sulla famiglia; 
              e)  interventi  volti  a  valorizzare  il   ruolo   dei
          consultori familiari e dei centri per la  famiglia;  a  tal
          fine  il  Ministro  per  la  famiglia  e  le   disabilita',
          unitamente al Ministro della salute, realizza un'intesa  in
          sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 8, comma 6,
          della legge 5 giugno 2003, n.  131,  avente  ad  oggetto  i
          criteri  e  le  modalita'  per  la   riorganizzazione   dei
          consultori  familiari,  finalizzata   a   potenziarne   gli
          interventi sociali in favore delle famiglie; 
              f) interventi volti  alla  prevenzione  di  ogni  abuso
          sessuale nei confronti dei  minori  e  al  contrasto  della
          pedofilia e della pornografia  minorile,  nonche'  progetti
          volti ad assicurare adeguati percorsi di sostegno, anche di
          natura economica, ai minori orfani per crimini domestici  e
          alle loro famiglie, affidatarie o adottive; 
              g) progetti finalizzati alla protezione e alla presa in
          carico dei minori vittime di  violenza  assistita,  nonche'
          interventi a favore delle famiglie  in  cui  sono  presenti
          minori vittime di violenza assistita; 
              h)    interventi    a    tutela     dell'infanzia     e
          dell'adolescenza,   con   particolare   riferimento    alle
          situazioni di vulnerabilita' socioeconomica  e  al  disagio
          minorile, anche con riferimento al contrasto  del  fenomeno
          del cyberbullismo; 
              i) interventi per il sostegno dei genitori  separati  e
          divorziati,  anche  attraverso  lo  sviluppo  del   sistema
          territoriale dei  servizi  sociali  finalizzati  alla  loro
          presa in carico; 
              i-bis) interventi per il sostegno ai genitori nei  casi
          di morte del figlio. Per le finalita' di cui alla  presente
          lettera,  il  Fondo  di  cui  all'art.  19,  comma  1,  del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.  248,  per
          l'anno 2021, e' incrementato di  500.000  euro  per  l'anno
          2021, da destinare al finanziamento delle associazioni  che
          svolgono   attivita'   di    assistenza    psicologica    o
          psicosociologica a favore dei genitori che subiscono  gravi
          disagi sociali e psicologici in conseguenza della morte del
          figlio; 
              l)  interventi   per   la   diffusione   della   figura
          professionale dell'assistente familiare; 
              m) iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per
          le famiglie con almeno tre figli minori, compresa la  carta
          della famiglia di cui all'art. 1, comma 391, della legge 28
          dicembre 2015, n. 208; 
              n) iniziative di conciliazione del tempo di vita  e  di
          lavoro,  nonche'  di  promozione  del   welfare   familiare
          aziendale, comprese le azioni di cui all'art. 9 della legge
          8 marzo 2000, n. 53; 
              o) interventi volti a favorire  i  nuclei  familiari  a
          rischio, al fine di prevenire l'abbandono e  di  consentire
          al minore di crescere e di essere educato nell'ambito della
          propria famiglia. A tale fine il Ministro per la famiglia e
          le disabilita', di concerto con i  Ministri  del  lavoro  e
          delle politiche sociali e della salute, promuove, ai  sensi
          dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno  2003,  n.  131,
          un'intesa in sede di Conferenza unificata avente ad oggetto
          la definizione dei criteri e delle modalita' sulla base dei
          quali  le  regioni,  in  concorso  con  gli  enti   locali,
          definiscono e attuano un programma sperimentale  di  azioni
          al quale  concorrono  i  sistemi  regionali  integrati  dei
          servizi alla persona; 
              p) attivita' di  informazione  e  di  comunicazione  in
          materia di politiche per la famiglia; 
              q)  interventi  che  diffondano  e  valorizzino,  anche
          attraverso opportune sinergie, le  migliori  iniziative  in
          materia di politiche familiari adottate da enti pubblici  e
          privati, enti locali, imprese e associazioni,  al  fine  di
          agevolare il mutuo scambio, la condivisione e  il  sostegno
          di esperienze virtuose e di buone pratiche; 
              r) interventi in materia di adozione e di  affidamento,
          volti a tutelare il superiore  interesse  del  minore  e  a
          sostenere le famiglie adottive o affidatarie, anche al fine
          di sostenere il percorso successivo all'adozione. 
              Omissis.». 
          Note al comma 28: 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'art.   105-bis   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  Sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
              «Art. 105-bis (Fondo per il reddito di liberta' per  le
          donne vittime di violenza). - 1. Al  fine  di  contenere  i
          gravi   effetti   economici,    derivanti    dall'emergenza
          epidemiologica  da  COVID-19,  in  particolare  per  quanto
          concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilita',
          nonche' di favorire, attraverso  l'indipendenza  economica,
          percorsi  di  autonomia  e  di  emancipazione  delle  donne
          vittime di violenza in condizione di poverta', il Fondo  di
          cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio  2006,
          n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
          2006, n. 248, e' incrementato di  3  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020.  Le  risorse  stanziate  ai  sensi  del  primo
          periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro  per  le  pari  opportunita'  e  la  famiglia,  di
          concerto con il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, previa intesa in sede di Conferenza  unificata  di
          cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281. 
              2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3
          milioni di euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma
          200,  della  legge  23  dicembre   2014,   n.   190,   come
          rifinanziato  dall'art.  265,   comma   5,   del   presente
          decreto.». 
              - Il testo del comma 3 dell'art. 19 del decreto-legge 4
          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248, e'  riportato  nelle  note  al
          comma 23. 
          Note al comma 31: 
              -  Si  riporta  il  testo   del   comma   2   dell'art.
          16-quinquies del citato decreto-legge 30  aprile  2019,  n.
          34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  giugno
          2019, n. 58: 
              «Art.    16-quinquies    (Disposizioni    in    materia
          previdenziale). - 1. Omissis. 
              2. L'Istituto nazionale di previdenza  dei  giornalisti
          italiani  "Giovanni   Amendola"   (INPGI),   nell'esercizio
          dell'autonomia di cui  al  decreto  legislativo  30  giugno
          1994, n. 509, con provvedimenti  soggetti  ad  approvazione
          ministeriale ai sensi dell'art.  3,  comma  2,  del  citato
          decreto legislativo n. 509 del 1994, e' tenuto ad adottare,
          entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          legge  di  conversione  del  presente  decreto,  misure  di
          riforma  del  proprio   regime   previdenziale   volte   al
          riequilibrio   finanziario   della   gestione   sostitutiva
          dell'assicurazione generale obbligatoria  che  intervengano
          in via prioritaria  sul  contenimento  della  spesa  e,  in
          subordine,  sull'incremento  delle  entrate   contributive,
          finalizzate     ad     assicurare     la     sostenibilita'
          economico-finanziaria nel medio e lungo periodo.  Entro  il
          termine perentorio del 31 dicembre 2020, l'INPGI  trasmette
          ai Ministeri  vigilanti  un  bilancio  tecnico  attuariale,
          redatto in  conformita'  a  quanto  previsto  dal  comma  2
          dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994,
          che tenga conto  degli  effetti  derivanti  dall'attuazione
          delle disposizioni del primo periodo del presente comma,  e
          sino alla medesima data e' sospesa,  con  riferimento  alla
          sola gestione  sostitutiva  dell'INPGI,  l'efficacia  delle
          disposizioni di cui al  comma  4  dell'art.  2  del  citato
          decreto legislativo n. 509 del 1994.  Qualora  il  bilancio
          tecnico      non      evidenzi      la       sostenibilita'
          economico-finanziaria  di  medio  e  lungo  periodo   della
          gestione    sostitutiva     dell'assicurazione     generale
          obbligatoria, al fine di  ottemperare  alla  necessita'  di
          tutelare la  posizione  previdenziale  dei  lavoratori  del
          mondo   dell'informazione    e    di    riequilibrare    la
          sostenibilita'   economico-finanziaria    della    gestione
          previdenziale dell'INPGI nel  medio  e  lungo  periodo,  il
          Governo adotta uno o piu' regolamenti, ai  sensi  dell'art.
          17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, diretti  a
          disciplinare, senza nuovi o maggiori  oneri  ovvero  minori
          entrate  per  la  finanza   pubblica,   le   modalita'   di
          ampliamento della platea contributiva  dell'INPGI.  Per  le
          finalita' di cui al terzo periodo del presente comma e  per
          evitare effetti negativi  in  termini  di  saldo  netto  da
          finanziare, a seguito dell'eventuale passaggio di  soggetti
          assicurati dall'INPS all'INPGI, ferma restando comunque  la
          necessita' di invarianza del gettito contributivo  e  degli
          oneri per  prestazioni  per  il  comparto  delle  pubbliche
          amministrazioni allo scopo di garantire la  neutralita'  in
          termini  di  indebitamento  netto  e  di  fabbisogno,  sono
          accantonati e resi indisponibili nel bilancio dello Stato i
          seguenti importi: 159 milioni di euro per l'anno 2023,  163
          milioni di euro per l'anno 2024, 167 milioni  di  euro  per
          l'anno 2025, 171 milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  175
          milioni di euro per l'anno 2027, 179 milioni  di  euro  per
          l'anno 2028, 183 milioni  di  euro  per  l'anno  2029,  187
          milioni di euro per l'anno 2030 e 191 milioni di euro annui
          a decorrere dall'anno 2031.  All'onere  di  cui  al  quarto
          periodo del presente comma si provvede a valere sui  minori
          oneri, in termini di saldo netto da  finanziare,  derivanti
          dal presente decreto.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  4  dell'art.  2  del
          decreto legislativo 30  giugno  1994,  n.  509  (Attuazione
          della delega conferita dall'art. 1, comma 32,  della  legge
          24 dicembre 1993, n. 537, in materia di  trasformazione  in
          persone  giuridiche  private  di  enti  gestori  di   forme
          obbligatorie di previdenza e assistenza): 
              «Art. 2 (Gestione). - 1. - 3. Omissis. 
              4. In caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato
          dai rendiconti annuali  e  confermato  anche  dal  bilancio
          tecnico di cui al comma 2, con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e  della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  i
          Ministri di cui all'art.  3,  comma  1,  si  provvede  alla
          nomina di un commissario straordinario, il quale  adotta  i
          provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione.
          Sino al  ristabilimento  dell'equilibrio  finanziario  sono
          sospesi tutti i  poteri  degli  organi  di  amministrazione
          delle  associazioni  e  delle  fondazioni.  Ai   fini   dei
          provvedimenti di cui ai periodi precedenti  la  Commissione
          parlamentare di controllo sull'attivita' degli enti gestori
          di forme obbligatorie di previdenza  e  assistenza  sociale
          segnala ai Ministeri vigilanti le situazioni  di  disavanzo
          economico-finanziario  di  cui  e'  venuta   a   conoscenza
          nell'esercizio delle  proprie  funzioni  di  controllo  dei
          bilanci di tali enti ai sensi dell'art. 56  della  legge  9
          marzo 1989, n. 88. 
              Omissis.». 
          Note al comma 32: 
              - Per i riferimenti al decreto  legislativo  30  giugno
          1994, n. 509, si veda nelle note al comma 20. 
          Note al comma 33: 
                
              - Si riporta il testo del comma 503 dell'art.  1  della
          citata legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 1. - 1. - 502. Omissis. 
              503.  Al  fine   di   promuovere   l'imprenditoria   in
          agricoltura, ai coltivatori  diretti  e  agli  imprenditori
          agricoli  professionali  di  cui  all'art.  1  del  decreto
          legislativo 29 marzo 2004, n.  99,  con  eta'  inferiore  a
          quarant'anni, con riferimento alle nuove  iscrizioni  nella
          previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e  il
          31  dicembre  2021,   e'   riconosciuto,   ferma   restando
          l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per
          un periodo massimo  di  ventiquattro  mesi,  l'esonero  dal
          versamento del 100 per  cento  dell'accredito  contributivo
          presso   l'assicurazione    generale    obbligatoria    per
          l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.  L'esonero  di
          cui al primo periodo non e' cumulabile con altri esoneri  o
          riduzioni delle aliquote di  finanziamento  previsti  dalla
          normativa.  L'INPS  provvede,   con   le   risorse   umane,
          strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione,  al
          monitoraggio del numero di nuove iscrizioni  effettuate  ai
          sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate
          contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle
          politiche agricole alimentari  e  forestali,  al  Ministero
          dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro  e  delle
          politiche sociali e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma  si
          applicano nei  limiti  previsti  dai  regolamenti  (UE)  n.
          1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre
          2013, relativi all'applicazione degli articoli  107  e  108
          del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli
          aiuti "de minimis". 
              Omissis.». 
          Note al comma 36: 
                
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  23  e  24  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600 (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento
          delle imposte sui redditi): 
              «Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente). -
          1. Gli enti e le societa' indicati nell'art. 87,  comma  1,
          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917 le societa' e associazioni indicate nell'art. 5  del
          predetto testo unico e le persone  fisiche  che  esercitano
          imprese commerciali, ai sensi dell'art. 51 del citato testo
          unico,  o  imprese  agricole,  le   persone   fisiche   che
          esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare, il
          commissario  liquidatore  nonche'   il   condominio   quale
          sostituto d'imposta, i quali corrispondono somme  e  valori
          di cui all'art. 48 dello stesso testo unico, devono operare
          all'atto del pagamento una ritenuta  a  titolo  di  acconto
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche  dovuta  dai
          percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel  caso  in  cui  la
          ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza,
          in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti  in  denaro,
          il sostituito e' tenuto a versare  al  sostituto  l'importo
          corrispondente all'ammontare della ritenuta. 
              1-bis.  I  soggetti   che   adempiono   agli   obblighi
          contributivi sui  redditi  di  lavoro  dipendente  prestato
          all'estero di cui all'art. 48,  concernente  determinazione
          del reddito di lavoro dipendente, comma  8-bis,  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 devono
          in ogni caso operare le relative ritenute. 
              2. La ritenuta da operare e' determinata: 
              a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori,  di
          cui all'art. 48 del testo unico delle imposte sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986,  n.  917,  esclusi  quelli  indicati   alle
          successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun  periodo
          di paga, con le aliquote  dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone  fisiche,  ragguagliando  al  periodo  di  paga   i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito,  ed  effettuando
          le detrazioni previste negli articoli 12 e  13  del  citato
          testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di
          cui all'art. 12 del citato testo unico sono riconosciute se
          il  percipiente  dichiara  di  avervi  diritto,  indica  le
          condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per
          i quali si usufruisce  delle  detrazioni  e  si  impegna  a
          comunicare  tempestivamente  le  eventuali  variazioni.  La
          dichiarazione ha effetto anche per  i  periodi  di  imposta
          successivi. L'omissione della comunicazione  relativa  alle
          variazioni comporta l'applicazione delle sanzioni  previste
          dall'art. 11 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
          471, e successive modificazioni; 
              b) sulle mensilita' aggiuntive  e  sui  compensi  della
          stessa natura, con le  aliquote  dell'imposta  sul  reddito
          delle   persone   fisiche,   ragguagliando   a    mese    i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito; 
              c)  sugli  emolumenti  arretrati   relativi   ad   anni
          precedenti di cui all'art. 16, comma  1,  lettera  b),  del
          citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello
          stesso testo  unico,  intendendo  per  reddito  complessivo
          netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro  dipendente
          corrisposti  dal  sostituto  al  sostituito   nel   biennio
          precedente  effettuando  le   detrazioni   previste   negli
          articoli 12 e 13 del medesimo testo unico; 
              d) sulla  parte  imponibile  del  trattamento  di  fine
          rapporto e delle  indennita'  equipollenti  e  delle  altre
          indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a),
          del citato testo unico con i criteri di  cui  all'art.  17,
          comma 1, secondo periodo, e  comma  2-bis,  terzo  periodo,
          dello stesso testo unico; 
              [d-bis) sulla parte imponibile delle prestazioni di cui
          all'art. 16, comma 1,  lettera  a-bis),  del  citato  testo
          unico, con i criteri di  cui  all'art.  17-bis,  [comma  1,
          primo periodo], dello stesso testo unico.] 
              e) sulla parte imponibile delle somme e dei  valori  di
          cui all'art. 48,  del  citato  testo  unico,  non  compresi
          nell'art. 16, comma  1,  lettera  a),  dello  stesso  testo
          unico, corrisposti agli eredi  del  lavoratore  dipendente,
          con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito. 
              3. I soggetti indicati nel comma 1  devono  effettuare,
          entro il 28 febbraio dell'anno successivo  e,  in  caso  di
          cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
          il conguaglio tra le  ritenute  operate  sulle  somme  e  i
          valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta
          dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti  stessi,
          tenendo conto delle detrazioni  eventualmente  spettanti  a
          norma degli articoli 12 e 13, del testo unico delle imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,   n.   917   e   successive
          modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a
          norma dell'art. 15 dello stesso testo unico,  e  successive
          modificazioni, per oneri a fronte dei quali  il  datore  di
          lavoro ha  effettuato  trattenute,  nonche',  limitatamente
          agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso
          articolo,  per  erogazioni  in  conformita'   a   contratti
          collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. In caso di
          incapienza delle retribuzioni a subire  il  prelievo  delle
          imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro  il
          28  febbraio  dell'anno  successivo,  il  sostituito   puo'
          dichiarare per iscritto al sostituto  di  volergli  versare
          l'importo  corrispondente  alle  ritenute  ancora   dovute,
          ovvero, di autorizzarlo  a  effettuare  il  prelievo  sulle
          retribuzioni dei periodi  di  paga  successivi  al  secondo
          dello stesso periodo di imposta. Sugli importi  di  cui  e'
          differito il pagamento si applica  l'interesse  in  ragione
          dello 0,50 per cento mensile, che e' trattenuto  e  versato
          nei termini e con le modalita' previste per le somme cui si
          riferisce. L'importo che al termine del  periodo  d'imposta
          non e' stato trattenuto  per  cessazione  del  rapporto  di
          lavoro o per  incapienza  delle  retribuzioni  deve  essere
          comunicato   all'interessato   che   deve   provvedere   al
          versamento  entro  il  15  gennaio  dell'anno   successivo.
          [Qualora le comunicazioni delle indennita' e  dei  compensi
          di cui all'articolo 47, comma 1,  lettera  b),  del  citato
          testo unico pervengano al sostituto oltre il termine del 12
          gennaio del periodo d'imposta successivo, di esse lo stesso
          terra' conto ai fini delle  operazioni  di  conguaglio  del
          periodo  d'imposta  successivo].  Se  alla  formazione  del
          reddito di lavoro  dipendente  concorrono  somme  o  valori
          prodotti  all'estero  le  imposte  ivi  pagate   a   titolo
          definitivo sono ammesse in detrazione  fino  a  concorrenza
          dell'imposta  relativa   ai   predetti   redditi   prodotti
          all'estero.  La  disposizione  del  periodo  precedente  si
          applica anche nell'ipotesi in  cui  le  somme  o  i  valori
          prodotti all'estero abbiano concorso a formare  il  reddito
          di lavoro dipendente in periodi  d'imposta  precedenti.  Se
          concorrono  redditi  prodotti  in  piu'  Stati  esteri   la
          detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato. 
              4.  Ai  fini  del  compimento   delle   operazioni   di
          conguaglio di fine anno  il  sostituito  puo'  chiedere  al
          sostituto di tenere  conto  anche  dei  redditi  di  lavoro
          dipendente, o assimilati a  quelli  di  lavoro  dipendente,
          percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti.  A
          tal  fine  il  sostituito  deve  consegnare  al   sostituto
          d'imposta, entro il 12 del  mese  di  gennaio  del  periodo
          d'imposta successivo a quello in cui sono stati  percepiti,
          la certificazione unica concernente  i  redditi  di  lavoro
          dipendente, o assimilati a  quelli  di  lavoro  dipendente,
          erogati da  altri  soggetti,  compresi  quelli  erogati  da
          soggetti non obbligati ad  effettuare  le  ritenute.  [Alla
          consegna della suddetta certificazione unica il  sostituito
          deve anche comunicare  al  sostituto  quale  delle  opzioni
          previste al comma precedente intende adottare  in  caso  di
          incapienza delle retribuzioni a subire  il  prelievo  delle
          imposte.]  La  presente  disposizione  non  si  applica  ai
          soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici. 
              5.». 
              «Art. 24 (Ritenuta sui redditi assimilati a  quelli  di
          lavoro dipendente). - 1. I soggetti indicati nel  comma  1,
          dell'art. 23, che corrispondono redditi di cui all'art. 47,
          comma  1,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986,  n.  917,  devono  operare   all'atto   del
          pagamento  degli  stessi,  con  obbligo  di  rivalsa,   una
          ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
          persone fisiche sulla parte imponibile  di  detti  redditi,
          determinata a norma dell'art.  48-bis  del  predetto  testo
          unico. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui  predetti
          redditi non trovi  capienza,  in  tutto  o  in  parte,  sui
          contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto  a
          versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare
          della ritenuta. Si applicano, in quanto compatibili,  tutte
          le disposizioni dell'art. 23 e, in particolare, i commi  2,
          3 e 4. Sulla parte imponibile dei redditi di  cui  all'art.
          16, comma 1, lettera  c),  del  medesimo  testo  unico,  la
          ritenuta e' operata a titolo di acconto nella misura del 20
          per cento. 
              1-bis. Sulla  parte  imponibile  dei  compensi  di  cui
          all'art. 48-bis, comma 1, lettera d-bis), del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e'
          operata una ritenuta  a  titolo  d'imposta  con  l'aliquota
          prevista per il  primo  scaglione  di  reddito,  maggiorata
          delle addizionali vigenti. 
              1-ter.  Sulla  parte  imponibile  dei  redditi  di  cui
          all'art. 47, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  in  materia  di
          redditi  assimilati  a   quelli   di   lavoro   dipendente,
          corrisposti a soggetti non residenti, deve  essere  operata
          una ritenuta a titolo d'imposta nella  misura  del  30  per
          cento. 
              1-quater.  Sulla  parte  imponibile  delle  prestazioni
          pensionistiche complementari di cui all'art. 50,  comma  1,
          lettera  h-bis)  del  TUIR  e'  operata  una  ritenuta  con
          l'aliquota stabilita dagli articoli 11  e  14  del  decreto
          legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 
              2.». 
                
          Note al comma 38: 
              - Si riporta il testo del comma 44  dell'art.  1  della
          legge 11 dicembre 2016,  n.  232  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017   e   bilancio
          pluriennale per  il  triennio  2017-2019,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 1. - 1. - 43. Omissis. 
              44. Per gli anni 2017,  2018,  2019,  2020  e  2021,  i
          redditi dominicali e agrari non concorrono alla  formazione
          della base imponibile  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito
          delle persone  fisiche  dei  coltivatori  diretti  e  degli
          imprenditori agricoli professionali di cui all'art.  1  del
          decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99,  iscritti  nella
          previdenza agricola. 
              Omissis.». 
                
          Note al comma 39: 
                
              - Si riporta il testo del comma 506 dell'art.  1  della
          citata  legge  27  dicembre  2017,  n.  205  (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2018-2020),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. - 1. - 505. Omissis. 
              506. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali, da adottare  entro  il  31
          gennaio di ciascuna delle annualita'  2018,  2019,  2020  e
          2021, ai sensi dell'art.  34,  comma  1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  le
          percentuali di compensazione applicabili agli animali  vivi
          delle specie bovina e suina sono  innalzate,  per  ciascuna
          delle annualita' 2018, 2019, 2020 e  2021,  rispettivamente
          in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento.
          L'attuazione  delle  disposizioni   di   cui   al   periodo
          precedente non puo' comportare minori entrate  superiori  a
          20 milioni di euro annui. 
              Omissis.». 
          Note al comma 40: 
                
              - Si riporta la  Tabella  A,  parte  III,  allegata  al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633  (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto): 
              «Tabella A 
              Tabella A/3 
              Parte III - Beni e servizi  soggetti  all'aliquota  del
          10% 
              1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, destinati  ad
          essere   utilizzati   nella   preparazione   di    prodotti
          alimentari; 
              2) animali  vivi  della  specie  bovina,  compresi  gli
          animali del genere bufalo, suina,  ovina  e  caprina  (v.d.
          01.02; 01.03; 01.04); 
              3) carni  e  parti  commestibili  degli  animali  della
          specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere
          bufalo), suina,  ovina  e  caprina,  fresche,  refrigerate,
          congelate o surgelate,  salate  o  in  salamoia,  secche  o
          affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06); 
              4) frattaglie commestibili degli animali  della  specie
          equina,  asinina,  mulesca,  bovina  (compreso  il   genere
          bufalo), suina,  ovina  e  caprina,  fresche,  refrigerate,
          congelate o surgelate,  salate  o  in  salamoia,  secche  o
          affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06); 
              5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile  morti
          commestibili, freschi, refrigerati, congelati  o  surgelati
          (v.d. ex 02.01 - ex 02.06); 
              6) carni, frattaglie e parti di animali di  cui  al  n.
          5), fresche, refrigerate, salate o in  salamoia,  secche  o
          affumicate, congelate o surgelate (v.d. ex 02.02 - 02.03); 
              7)  conigli  domestici,   piccioni,   lepri,   pernici,
          fagiani,   rane   ed   altri   animali    vivi    destinati
          all'alimentazione umana; loro carni,  parti  e  frattaglie,
          fresche,  refrigerate,  salate  o  in  salamoia,  secche  o
          affumicate; api e bachi da  seta;  pesci  freschi  (vivi  o
          morti), refrigerati, congelati o surgelati, [non] destinati
          all'alimentazione (v.d. ex 01.06 - ex 02.04 - ex 02.06 - ex
          03.01); 
              8) carni, frattaglie e parti, commestibili, congelate o
          surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici  e
          fagiani (v.d. ex 02.04); 
              9) grasso di volatili non pressato  ne'  fuso,  fresco,
          refrigerato,  salato  o  in  salamoia,  secco,  affumicato,
          congelato o surgelato (v.d. ex 02.05); 
              10) lardo, compreso il grasso di  maiale  non  pressato
          ne'  fuso,  fresco,  refrigerato,  congelato  o  surgelato,
          salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05); 
              10-bis)  pesci  freschi  vivi  o  morti,   refrigerati,
          congelati   o   surgelati,   destinati   all'alimentazione;
          semplicemente salati o in  salamoia,  secchi  o  affumicati
          (v.d. ex 03.01 - 03.02). Crostacei e molluschi  compresi  i
          testacei anche  separati  dal  loro  guscio  o  dalla  loro
          conchiglia, freschi, refrigerati,  congelati  o  surgelati,
          secchi, salati o in salamoia, esclusi  astici,  aragoste  e
          ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente  cotti  in
          acqua o al vapore,  esclusi  astici  e  aragoste  (v.d.  ex
          03.03); 
              11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero
          di latte, latticello (o latte  battuto)  e  altri  tipi  di
          latte fermentati o acidificati (v. d. ex 04.01); 
              12) latte conservato, concentrato o zuccherato (v.d. ex
          04.02); 
              13) crema di latte fresca,  conservata,  concentrata  o
          non, zuccherata o non (v.d. ex 04.01 - ex 04.02); 
              14) uova di volatili in guscio,  fresche  o  conservate
          (v.d. ex 04.05); 
              15) uova di volatili  e  giallo  di  uova  essiccati  o
          altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati  ad  uso
          alimentare (v.d. 04.05); 
              16) miele naturale; 
              17) budella, vesciche e stomachi di animali,  interi  o
          in   pezzi,   esclusi   quelli    di    pesci,    destinati
          all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 05.04); 
              18) ossa gregge, sgrassate o  semplicemente  preparate,
          acidulate o degelatinate, loro polveri e cascami, destinati
          all'alimentazione degli animali (v.d. ex 05.08); 
              19) prodotti  di  origine  animale,  non  nominati  ne'
          compresi altrove, esclusi tendini, nervi, ritagli ed  altri
          simili cascami di pelli non conciate (v.d. ex 05.15); 
              20) bulbi, tuberi, radici  tuberose,  zampe  e  rizomi,
          allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o  fioriti,
          altre piante e radici vive, comprese le talee e  le  marze,
          fiori  e  boccioli  di  fiori  recisi,  per  mazzi  o   per
          ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed  altre  parti
          di  piante,  erbe,  muschi  e  licheni,  per  mazzi  o  per
          ornamenti, freschi (v.d. ex  06.01  -  06.02.  ex  06.03  -
          06.04); 
              20-bis)  tartufi  congelati,  essiccati  o   preservati
          immersi in acqua salata, solforata o addizionata  di  altre
          sostanze   atte   ad    assicurare    temporaneamente    la
          conservazione, ma non preparati per il consumo immediato; 
              21) ortaggi e piante mangerecce disseccati, disidratati
          o evaporati macinati  o  polverizzati,  ma  non  altrimenti
          preparati; radici di manioca, d'arrow - root  e  di  salep,
          topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad
          alto tenore di amido o d'inulina, anche secchi  o  tagliati
          in pezzi; midollo della palma  a  sago  (v.d.  ex  07.04  -
          07.06); 
              22) uva da vino (v.d. ex 08.04); 
              23) scorze di agrumi  e  di  meloni,  fresche,  escluse
          quelle congelate,  presentate  immerse  nell'acqua  salata,
          solforata  o  addizionata  di  altre   sostanze   atte   ad
          assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
          (v.d. 08.13); 
              24) the', mate (v.d. 09.02 - 09.03); 
              25) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10); 
              26) orzo destinato alla semina; avena, grano  saraceno,
          miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori  destinati
          ad usi diversi da quello zootecnico (v.d.  ex  10.03  -  ex
          10.04 - ex 10.07); 
              27) farine di avena e di altri cereali minori destinate
          ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 11.01); 
              28) semole e semolini di orzo, avena e di altri cereali
          minori; cereali mondati, perlati, schiacciati o in fiocchi;
          germi di cereali anche sfarinati (v.d. ex 11.02); 
              29)  riso,  avena,  altri  cereali  minori,   spezzati,
          destinati ad usi diversi  da  quello  zootecnico  (v.d.  ex
          10.06 - ex 11.02); 
              30) farine dei legumi da granella secchi compresi nella
          v.d. 07.05 o delle frutta comprese  nel  capitolo  8  della
          Tariffa Doganale; farine e semolini di sago e di  radici  e
          tuberi  compresi  nella  v.d.  07.06;  farina,  semolino  e
          fiocchi di patate (v.d. 11.04 - 11.05); 
              31) malto, anche torrefatto (v.d. 11.07); 
              32) amidi e fecole; inulina (v.d. 11.08); 
              33) glutine e farina di glutine, anche torrefatti (v.d.
          11.09 - ex 23.03); 
              34) semi di lino e  di  ricino;  altri  semi  e  frutti
          oleosi non  destinati  alla  disoleazione,  esclusi  quelli
          frantumati (v.d. ex 12.01); 
              35) farine di semi e di frutti oleosi,  non  disoleate,
          esclusa la farina di senapa (v.d. 12.02); 
              36) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03); 
              37)  barbabietole  da  zucchero,  anche   tagliate   di
          fettucce, fresche o disseccate (v.d. ex 12.04); 
              38) coni di luppolo (v.d. ex 12.06); 
              [38-bis) piante allo  stato  vegetativo,  di  basilico,
          rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07);] 
              39) [piante, parti di  piante,  semi  e  frutti,  delle
          specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina
          o nella  preparazione  di  insetticidi,  antiparassitari  e
          simili, freschi o  secchi,  anche  tagliati,  frantumati  o
          polverizzati (v.d. 12.07)]; 
              40) radici di  cicoria,  fresche  o  disseccate,  anche
          tagliate,  non  torrefatte;  carrube  fresche   o   secche;
          noccioli  di   frutta   e   prodotti   vegetali   impiegati
          principalmente nell'alimentazione umana, non  nominati  ne'
          compresi altrove (v.d. ex 12.08); 
              41) paglia e lolla di cereali, gregge, anche  trinciate
          (v.d. 12.09); 
              42) barbabietole da foraggio, navoni - rutabaga, radici
          da foraggio;  fieno,  erba  medica,  lupinella,  trifoglio,
          cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti
          da foraggio (v.d. 12.10); 
              43) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna (v.d.
          ex 13.03); 
              44) [vimini, canne comuni, canne  palustri  e  giunchi,
          greggi, non pelati ne' spaccati, ne' altrimenti  preparati;
          saggina e trebbia (v.d. ex 14.01 - ex 14.03)]; 
              45) alghe (v.d. ex 14.05); 
              46) strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi,
          grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso (v.d. ex
          15.01); 
              47) sevi (delle specie bovina, ovina e caprina), greggi
          o fusi, compresi  i  sevi  detti  "primo  sugo",  destinati
          all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.02); 
              48) stearina solare, oleostearina, olio  di  strutto  e
          oleomargarina non emulsionata, non mescolati ne' altrimenti
          preparati, destinati  all'alimentazione  umana  od  animale
          (v.d. ex 15.03); 
              49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche
          raffinati, destinati  all'alimentazione  umana  od  animale
          (v.d. ex 15.04); 
              50)  altri  grassi  ed  oli  animali   destinati   alla
          nutrizione degli animali;  oli  vegetali  greggi  destinati
          all'alimentazione umana od animale  (v.d.  ex  15.06  -  ex
          15.07); 
              51) oli e grassi  animali  o  vegetali  parzialmente  o
          totalmente idrogenati e oli e  grassi  animali  o  vegetali
          solidificati o induriti mediante qualsiasi altro  processo,
          anche    raffinati    ma    non    preparati,     destinati
          all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.12); 
              52) imitazioni dello strutto ed altri grassi alimentari
          preparati (v.d. ex 15.13); 
              53) cera d'api greggia (v.d. ex 15.15); 
              54); 
              55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o
          di sangue (v.d. 16.01); 
              56)  altre  preparazioni  e  conserve  di  carni  o  di
          frattaglie ad esclusione di quelle di fegato di  oca  o  di
          anatra e di quelle di selvaggina (v.d. ex 16.02); 
              57); 
              58)  preparazioni  e  conserve  di  pesci,  escluso  il
          caviale  ed  i  suoi  succedanei,  crostacei  e   molluschi
          (compresi i testacei), esclusi astici, aragoste ed ostriche
          preparati o conservati (v.d. ex 16.04 - ex 16.05); 
              59) zuccheri di barbabietola  e  di  canna  allo  stato
          solido, esclusi quelli aromatizzati  o  colorati  (v.d.  ex
          17.01); 
              60) altri zuccheri allo stato  solido,  esclusi  quelli
          aromatizzati  o  colorati;   sciroppi   di   zuccheri   non
          aromatizzati ne'  colorati;  succedanei  del  miele,  anche
          misti con miele naturale; zuccheri e  melassi  caramellati;
          destinati  all'alimentazione  umana  od  animale  (v.d.  ex
          17.02); 
              61)  melassi  destinati  all'alimentazione   umana   od
          animale, esclusi quelli aromatizzati o  colorati  (v.d.  ex
          17.03); 
              62) prodotti a base di zucchero  non  contenenti  cacao
          (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e  simili)
          in  confezione  non  di  pregio,  quali   carta,   cartone,
          plastica, banda stagnata, alluminio o  vetro  comune  (v.d.
          17.04); 
              63) cacao in polvere non zuccherato (v.d. 18.05); 
              64)  cioccolato  ed   altre   preparazioni   alimentari
          contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali  carta,
          cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune
          (v.d. 18.06); 
              65) estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione
          dei fanciulli, per usi dietetici o di  cucina,  a  base  di
          farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto,  anche
          addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in
          peso (v.d. 19.02); 
              66) tapioca, compresa quella di fecola di patate  (v.d.
          19.04); 
              67) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura
          o tostatura:  "puffedrice'"  "cornflakes"  e  simili  (v.d.
          19.05); 
              68) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e
          della biscotteria, anche addizionati di cacao in  qualsiasi
          proporzione (v.d. 19.08); 
              69) ortaggi, piante mangerecce e  frutta,  preparati  o
          conservati nell'aceto o nell'acido  acetico,  con  o  senza
          sale, spezie, mostarda o zuccheri (v.d. 20.01); 
              70) ortaggi e piante mangerecce preparati o  conservati
          senza aceto o acido acetico (v.d. 20.02); 
              71) frutta congelate, con aggiunta  di  zuccheri  (v.d.
          20.03); 
              72) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante,
          cotte negli zuccheri  o  candite  (sgocciolate,  diacciate,
          cristallizzate) (v.d.20.04); 
              73) puree e  paste  di  frutta,  gelatine,  marmellate,
          ottenute mediante cottura, anche con aggiunta  di  zuccheri
          (v.d. 20.05); 
              74) frutta altrimenti preparate o conservate, anche con
          aggiunta di zuccheri (v.d. ex 20.06); 
              75); 
              76) cicoria torrefatta e  altri  succedanei  torrefatti
          del caffe' e loro estratti; estratti o essenze, di  caffe',
          di te', di mate' e di camomilla;  preparazioni  a  base  di
          questi estratti o essenze (v.d. 21.02 - ex 30.03); 
              77) farina di senape e senape preparate (v. d. 21.03); 
              78) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe,
          minestre,  brodi;  zuppe,   minestre,   brodi,   preparati;
          preparazioni  alimentari   composte   omogeneizzate   (v.d.
          21.04-21.05); 
              79) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali
          preparati (v.d. 21.06); 
              80) preparazioni alimentari non nominate  ne'  comprese
          altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di  qualsiasi
          natura; 
              81) acqua (v.d. ex 22.01); 
              82) birra (v.d. 22.03); 
              83) - 84); 
              85) aceto di vino; aceti commestibili  non  di  vino  e
          loro succedanei (v.d. 22.10); 
              86) farine e polveri  di  carne  e  di  frattaglie,  di
          pesci,   di   crostacei,   di   molluschi,    non    adatte
          all'alimentazione umana  e  destinate  esclusivamente  alla
          nutrizione    degli     animali;     ciccioli     destinati
          all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 23.01); 
              87) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero
          esaurite  ed  altri  cascami  della   fabbricazione   dello
          zucchero; avanzi della fabbricazione della  birra  e  della
          distillazione  degli  alcoli;  avanzi  della  fabbricazione
          degli amidi ed altri avanzi e residui simili; 
              88)  panelli,  sansa  di   olive   ed   altri   residui
          dell'estrazione dell'olio di  oliva,  escluse  le  morchie;
          panelli ed altri  residui  della  disoleazione  di  semi  e
          frutti oleosi (v.d. 23.04); 
              89) fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 23.05); 
              90) prodotti di origine vegetale del genere  di  quelli
          utilizzati per la nutrizione degli  animali,  non  nominati
          ne' compresi altrove (v.d. 23.06); 
              91) foraggi melassati o zuccherati; altre  preparazioni
          del genere di quelle  utilizzate  nell'alimentazione  degli
          animali, esclusi gli alimenti per cani o gatti condizionati
          per la vendita al minuto (v.d. ex 23.07); 
              92) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di  tabacco
          (v.d. 24.01); 
              93)  lecitine  destinate  all'alimentazione  umana   od
          animale (v.d. ex 29.24); 
              94) - 97); 
              98) legna da ardere  in  tondelli,  ceppi,  ramaglie  o
          fascine; cascami di legno, compresa la segatura, esclusi  i
          pellet (v. d. 44.01); 
              99) - 102); 
              103)  energia  elettrica  per  uso  domestico;  energia
          elettrica e gas per uso di imprese estrattive,  agricole  e
          manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali
          e simili; energia  elettrica  per  il  funzionamento  degli
          impianti irrigui, di sollevamento e di scolo  delle  acque,
          utilizzati dai  consorzi  di  bonifica  e  di  irrigazione;
          energia elettrica  fornita  ai  clienti  grossisti  di  cui
          all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
          n. 79;  gas,  gas  metano  e  gas  petroliferi  liquefatti,
          destinati ad essere immessi  direttamente  nelle  tubazioni
          delle reti  di  distribuzione  per  essere  successivamente
          erogati, ovvero destinati ad imprese che li  impiegano  per
          la produzione di energia elettrica; 
              104) oli minerali greggi, oli combustibili ed  estratti
          aromatici   impiegati   per   generare,   direttamente    o
          indirettamente,  energia  elettrica,  purche'  la   potenza
          installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali  greggi,
          oli  combustibili  (ad  eccezione  degli  oli  combustibili
          fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla
          lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non piu' del
          45 per cento  in  peso  di  prodotti  petrolici,  da  usare
          direttamente come combustibili nelle caldaie e  nei  forni;
          oli combustibili impiegati per produrre direttamente  forza
          motrice  con  motori  fissi  in  stabilimenti  industriali,
          agricolo-industriali, laboratori, cantieri di  costruzione;
          oli combustibili diversi da quelli speciali destinati  alla
          trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine  di
          distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla
          distillazione primaria  del  petrolio  naturale  greggio  o
          dalle lavorazioni degli stabilimenti  che  trasformano  gli
          oli minerali in prodotti chimici di natura diversa,  aventi
          punto di infiammabilita' (in vaso chiuso)  inferiore  a  55
          °C, nei quali il distillato a 225n°C sia  inferiore  al  95
          per cento in volume ed a 300n°C sia almeno il 90 per  cento
          in  volume,  destinati  alla  trasformazione  in   gas   da
          immettere nelle reti cittadine di distribuzione; 
              105); 
              106) prodotti petroliferi per uso  agricolo  e  per  la
          pesca in acque interne; 
              107) - 109); 
              110) prodotti fitosanitari; 
              111) seme per la fecondazione artificiale del bestiame; 
              112) principi attivi per la preparazione ed integratori
          per mangimi; 
              113) prodotti di origine minerale e chimico-industriale
          ed additivi per la nutrizione degli animali; 
              114) medicinali pronti per l'uso umano  o  veterinario,
          compresi i prodotti omeopatici; sostanze  farmaceutiche  ed
          articoli  di  medicazione  di  cui   le   farmacie   devono
          obbligatoriamente  essere  dotate  secondo  la   farmacopea
          ufficiale; 
              115) - 118); 
              119) contratti di scrittura connessi con gli spettacoli
          di cui al numero 123),  nonche'  le  relative  prestazioni,
          rese da intermediari; 
              120)  prestazioni  rese  ai  clienti  alloggiati  nelle
          strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio
          1983,  n.  217,   e   successive   modificazioni,   nonche'
          prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a  persone
          ricoverate in istituti sanitari; 
              121) somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate
          anche  mediante  distributori  automatici;  prestazioni  di
          servizi  dipendenti  da  contratti  di  appalto  aventi  ad
          oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande; 
              122)   prestazioni   di   servizi   e   forniture    di
          apparecchiature e  materiali  relativi  alla  fornitura  di
          energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche
          di teleriscaldamento o nell'ambito del  contratto  servizio
          energia, come definito nel decreto interministeriale di cui
          all'art. 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica  26  agosto  1993,  n.  412,  e
          successive modificazioni;  sono  incluse  le  forniture  di
          energia prodotta da fonti  rinnovabili  o  da  impianti  di
          cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia
          da  altre  fonti,  sotto  qualsiasi   forma,   si   applica
          l'aliquota ordinaria; 
              123) spettacoli teatrali di  qualsiasi  tipo,  compresi
          opere  liriche,   balletto,   prosa,   operetta,   commedia
          musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attivita'
          circensi  e  dello  spettacolo  viaggiante,  spettacoli  di
          burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati
          e in costume, ovunque tenuti; 
              123-bis) - 124; 
              125) prestazioni di servizi mediante macchine  agricole
          o aeromobili rese a imprese agricole singole o associate; 
              126); 
              127) prestazioni di trasporto eseguite con i  mezzi  di
          cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110 e al  regio  decreto
          legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella  legge  5
          gennaio 1939, n. 8; 
              127-bis)  somministrazione  di  gas  metano  usato  per
          combustione per usi civili limitatamente a 480  metri  cubi
          annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione,  di
          gas di petrolio liquefatti per  usi  domestici  di  cottura
          cibi e per  produzione  di  acqua  calda,  gas  di  petroli
          liquefatti contenuti  o  destinati  ad  essere  immessi  in
          bombole  da  10  a  20   kg   in   qualsiasi   fase   della
          commercializzazione; 
              127-ter); 
              127-quater) prestazioni di allacciamento alle  reti  di
          teleriscaldamento realizzate in conformita' alla  normativa
          in materia di risparmio energetico; 
              127-quinquies)  opere  di  urbanizzazione  primaria   e
          secondaria elencate nell'art. 4 della  legge  29  settembre
          1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre
          1971, n. 865; linee di trasporto  metropolitane  tramviarie
          ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti  di
          produzione e reti  di  distribuzione  calore-energia  e  di
          energia elettrica da fonte solare - fotovoltaica ed eolica;
          impianti di depurazione destinati  ad  essere  collegati  a
          reti fognarie anche intercomunali e ai relativi  collettori
          di adduzione; edifici di cui  all'art.  1  della  legge  19
          luglio 1961,  n.  659,  assimilati  ai  fabbricati  di  cui
          all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive
          modificazioni; 
              127-sexies) beni, escluse materie prime e semilavorate,
          forniti perla costruzione delle  opere,  degli  impianti  e
          degli edifici di cui al numero 127-quinquies); 
              127-septies)  prestazioni  di  servizi  dipendenti   da
          contratti di ppalto relativi alla costruzione delle  opere,
          degli  impianti  e  degli  edifici   di   cui   al   numero
          127-quinquies); 
              127-octies); 
              127-novies) prestazioni di trasporto di persone  e  dei
          rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle di  cui  alla
          tabella A, parte II-bis, numero 1-ter), e quelle  esenti  a
          norma dell'art. 10, numero 14) del presente decreto; 
              127-decies) francobolli da collezione e  collezioni  di
          francobolli; 
              127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo i
          criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori  pubblici
          2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  218
          del 27 agosto 1969, anche se assegnate in proprieta'  o  in
          godimento a soci da cooperative edilizie e  loro  consorzi,
          ancorche'  non  ultimate,  purche'  permanga   l'originaria
          destinazione,   qualora   non   ricorrano   le   condizioni
          richiamate  nel  numero  21)  della  parte  seconda   della
          presente tabella;  fabbricati  o  porzioni  di  fabbricato,
          diversi dalle predette case di abitazione, di cui  all'art.
          13  della  legge  2  luglio  1949,  n.  408,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  ancorche'  non  ultimati,
          purche'  permanga  l'originaria  destinazione,  ceduti   da
          imprese costruttrici; 
              127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto
          la   realizzazione   di    interventi    di    manutenzione
          straordinaria di cui all'art. 31, primo comma, lettera  b),
          della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia
          residenziale pubblica; 
              127-terdecies)  beni,  escluse  le  materie   prime   e
          semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi
          di recupero di cui all'art. 31 della legge 5  agosto  1978,
          n. 457, esclusi quelli di cui alle  lettere  a)  e  b)  del
          primo comma dello stesso articolo; 
              127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti  da
          contratti di appalto relativi alla costruzione di  case  di
          abitazione  di  cui  al   numero   127-undecies)   e   alla
          realizzazione degli interventi di recupero di cui  all'art.
          31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui
          alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo; 
              127-quinquiesdecies)   fabbricati   o    porzioni    di
          fabbricati sui quali  sono  stati  eseguiti  interventi  di
          recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto  1978,  n.
          457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b)  del  primo
          comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno
          effettuato gli interventi; 
              127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio e
          deposito temporaneo, previste dall'art. 6, comma 1, lettere
          d), l) e m), del decreto legislativo 5  febbraio  1997,  n.
          22, di rifiuti urbani di cui all'art.  7,  comma  2,  e  di
          rifiuti speciali di cui all'art. 7, comma  3,  lettera  g),
          del medesimo decreto, nonche' prestazioni  di  gestione  di
          impianti di fognatura e depurazione; 
              127-septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato,  da
          collezione, importati; oggetti d'arte di cui  alla  lettera
          a) della tabella  allegata  al  decreto-legge  23  febbraio
          1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
          marzo 1995, n. 85 ceduti dagli autori,  dai  loro  eredi  o
          legatari. 
              127-duodevicies)  locazioni  di  fabbricati   abitativi
          effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o  dalle
          imprese  che  vi  hanno  eseguito  gli  interventi  di  cui
          all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo  Unico
          dell'edilizia  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni di fabbricati
          abitativi destinati ad alloggi sociali  come  definiti  dal
          decreto del Ministro delle infrastrutture 22  aprile  2008,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146  del  24  giugno
          2008. 
              127-undevicies).». 
          Note al comma 41: 
                
              - Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art.  2  del
          decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.  194,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (Proroga
          di termini previsti da disposizioni legislative): 
              «Art.   2   (Proroga   di   termini   in   materia   di
          comunicazione,  di  riordino  di  enti  e  di   pubblicita'
          legale). - 1. - 4. Omissis. 
              4-bis. Al fine di assicurare  le  agevolazioni  per  la
          piccola proprieta' contadina, a  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, gli atti di  trasferimento  a  titolo  oneroso  di
          terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base
          a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere  a  favore
          di   coltivatori   diretti   ed    imprenditori    agricoli
          professionali,    iscritti    nella    relativa    gestione
          previdenziale  ed  assistenziale,  nonche'  le   operazioni
          fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi  per  il
          mercato agricolo alimentare  (ISMEA),  sono  soggetti  alle
          imposte di registro ed ipotecaria  nella  misura  fissa  ed
          all'imposta catastale nella misura  dell'I  per  cento.  Le
          agevolazioni previste dal periodo precedente  si  applicano
          altresi' agli atti di trasferimento  a  titolo  oneroso  di
          terreni agricoli e relative pertinenze, posti in  essere  a
          favore di proprietari di masi  chiusi  di  cui  alla  legge
          della provincia autonoma di Bolzano 28  novembre  2001,  n.
          17, da loro abitualmente coltivati. Gli onorari  dei  notai
          per gli atti suindicati sono ridotti alla meta'. I predetti
          soggetti decadono dalle agevolazioni se,  prima  che  siano
          trascorsi cinque anni dalla stipula  degli  atti,  alienano
          volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di
          condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni  di
          cui all'art. 11, commi 2 e 3, del  decreto  legislativo  18
          maggio  2001,  n.  228,  nonche'  all'art.  2  del  decreto
          legislativo  29   marzo   2004,   n.   99,   e   successive
          modificazioni.  All'onere  derivante  dall'attuazione   del
          presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno  2010,
          si provvede mediante utilizzo delle residue  disponibilita'
          del  fondo  per  lo  sviluppo  della   meccanizzazione   in
          agricoltura, di cui all'art.  12  della  legge  27  ottobre
          1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata  del
          bilancio dello Stato. 
              Omissis.». 
          Note al comma 42: 
                
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  6  del
          decreto-legge  15  aprile  2002,  n.  63,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  giugno   2002,   n.   112
          (Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in  materia  di
          riscossione, razionalizzazione del  sistema  di  formazione
          del  costo  dei  prodotti  farmaceutici,   adempimenti   ed
          adeguamenti comunitari,  cartolarizzazioni,  valorizzazione
          del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 6 (Progressivo adeguamento ai principi comunitari
          del regime tributario delle  societa'  cooperative).  -  1.
          Omissis. 
              2. Le somme di cui all'art. 3,  comma  2,  lettera  b),
          della legge 3 aprile  2001,  n.  142,  e  all'art.  12  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 601, destinate ad  aumento  del  capitale  sociale,  non
          concorrono a formare il reddito imponibile  ai  fini  delle
          imposte sui redditi e il valore della produzione netta  dei
          soci. Le stesse somme, se imponibili al momento della  loro
          attribuzione,  sono  soggette   ad   imposta   secondo   la
          disciplina dell'art. 7, comma 3,  della  legge  31  gennaio
          1992,  n.  59.  Le  disposizioni  del  presente  comma   si
          applicano a decorrere dal periodo  d'imposta  successivo  a
          quello  in  corso  al  31  dicembre  2001.  Per  le   somme
          attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di
          soci  persone  fisiche,  la  cooperativa  ha  facolta'   di
          applicare, previa deliberazione dell'assemblea, la ritenuta
          del 12,50 per cento a titolo d'imposta all'atto della  loro
          attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche
          non sono compresi gli  imprenditori  di  cui  all'art.  65,
          comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, ne' i detentori di partecipazione qualificata
          ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera  c),  del  medesimo
          testo unico. La  facolta'  di  cui  al  quarto  periodo  e'
          esercitata con il  versamento  della  ritenuta  di  cui  al
          medesimo periodo, da effettuare entro il giorno 16 del mese
          successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui
          e' stata adottata la deliberazione dell'assemblea. 
              Omissis.». 
                
          Note al comma 43: 
                
              - Il testo del comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 15
          aprile 2002, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  15  giugno  2002,  n.  112,  come  modificato  dalla
          presente legge, e' riportato nelle note al comma 42. 
                
          Note al comma 44: 
                
              - Si riporta il testo degli articoli  73,  comma  1,  e
          47-bis,  comma  1,  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo
          unico delle imposte sui redditi): 
              «Art.  73  (Soggetti  passivi).  -  1.  Sono   soggetti
          all'imposta sul reddito delle societa': 
              a) le societa' per azioni e in accomandita per  azioni,
          le  societa'  a  responsabilita'  limitata,   le   societa'
          cooperative e le societa' di mutua  assicurazione,  nonche'
          le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
          e le societa' cooperative europee  di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; 
              b) gli enti pubblici e privati diversi  dalle  societa'
          nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato,  che
          hanno per oggetto esclusivo  o  principale  l'esercizio  di
          attivita' commerciali; 
              c) gli enti pubblici e privati diversi dalle  societa',
          i trust che non hanno per oggetto  esclusivo  o  principale
          l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli  organismi
          di investimento collettivo  del  risparmio,  residenti  nel
          territorio dello Stato; 
              d) le societa' e gli  enti  di  ogni  tipo  compresi  i
          trust, con o senza personalita'  giuridica,  non  residenti
          nel territorio dello Stato. 
              Omissis.». 
              «Art. 47-bis (Disposizioni in materia di regimi fiscali
          privilegiati). - 1. I regimi fiscali di Stati o  territori,
          diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero da
          quelli aderenti allo Spazio economico europeo con  i  quali
          l'Italia  abbia  stipulato  un  accordo  che  assicuri   un
          effettivo   scambio   di   informazioni,   si   considerano
          privilegiati: 
              a) nel caso in cui l'impresa o l'ente non  residente  o
          non localizzato in Italia sia  sottoposto  a  controllo  ai
          sensi dell'art. 167, comma 2, da parte di  un  partecipante
          residente o localizzato in Italia, laddove si verifichi  la
          condizione di cui al comma 4, lettera a), del medesimo art.
          167; 
              b) in mancanza del requisito del controllo di cui  alla
          lettera a),  laddove  il  livello  nominale  di  tassazione
          risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile  in
          Italia. A tali fini, tuttavia,  si  tiene  conto  anche  di
          regimi speciali che non siano  applicabili  strutturalmente
          alla generalita' dei soggetti svolgenti  analoga  attivita'
          dell'impresa  o  dell'ente   partecipato,   che   risultino
          fruibili   soltanto   in    funzione    delle    specifiche
          caratteristiche soggettive o temporali del  beneficiario  e
          che,  pur   non   incidendo   direttamente   sull'aliquota,
          prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile
          idonee a ridurre il  prelievo  nominale  al  di  sotto  del
          predetto limite e sempreche', nel caso  in  cui  il  regime
          speciale riguardi solo particolari  aspetti  dell'attivita'
          economica  complessivamente  svolta  dal  soggetto  estero,
          l'attivita'  ricompresa  nell'ambito  di  applicazione  del
          regime speciale risulti prevalente, in  termini  di  ricavi
          ordinari, rispetto alle altre attivita' svolte  dal  citato
          soggetto. 
              Omissis.». 
          Note al comma 47: 
              - Il  decreto  legislativo  17  maggio  1999,  n.  153,
          recante  «Disciplina  civilistica  e  fiscale  degli   enti
          conferenti  di  cui  all'art.  11,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina  fiscale
          delle operazioni  di  ristrutturazione  bancaria,  a  norma
          dell'art. 1 della legge  23  dicembre  1998,  n.  461»,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana  31
          maggio 1999, n. 125. 
          Note al comma 48: 
                
              - Si riporta il testo dei commi da 739 a 783  dell'art.
          1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): 
              «Art. 1. - 1. - 738. Omissis. 
              739. L'imposta di cui al comma 738 si applica in  tutti
          i comuni del territorio nazionale, ferma  restando  per  la
          regione Friuli Venezia Giulia e per le Province autonome di
          Trento e di Bolzano  l'autonomia  impositiva  prevista  dai
          rispettivi statuti. Continuano ad applicarsi  le  norme  di
          cui  alla  legge  provinciale  30  dicembre  2014,  n.  14,
          relativa  all'Imposta  immobiliare  semplice  (IMIS)  della
          Provincia autonoma di Trento, e alla legge  provinciale  23
          aprile 2014,  n.  3,  sull'imposta  municipale  immobiliare
          (IMI) della provincia autonoma di Bolzano. 
              740. Il presupposto  dell'imposta  e'  il  possesso  di
          immobili.  Il   possesso   dell'abitazione   principale   o
          assimilata, come definita alle lettere b) e  c)  del  comma
          741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si
          tratti di un'unita' abitativa classificata nelle  categorie
          catastali A/1, A/8 o A/9. 
              741.  Ai  fini   dell'imposta   valgono   le   seguenti
          definizioni e disposizioni: 
              a)  per  fabbricato  si  intende  l'unita'  immobiliare
          iscritta o che deve essere iscritta  nel  catasto  edilizio
          urbano   con    attribuzione    di    rendita    catastale,
          considerandosi  parte  integrante  del  fabbricato   l'area
          occupata dalla costruzione  e  quella  che  ne  costituisce
          pertinenza  esclusivamente  ai  fini  urbanistici,  purche'
          accatastata   unitariamente;   il   fabbricato   di   nuova
          costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data di
          ultimazione  dei   lavori   di   costruzione   ovvero,   se
          antecedente, dalla data in cui e' comunque utilizzato; 
              b) per abitazione  principale  si  intende  l'immobile,
          iscritto o iscrivibile nel  catasto  edilizio  urbano  come
          unica unita' immobiliare,  nel  quale  il  possessore  e  i
          componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e
          risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del
          nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e  la
          residenza  anagrafica  in  immobili  diversi  situati   nel
          territorio  comunale,  le  agevolazioni  per   l'abitazione
          principale e per le relative  pertinenze  in  relazione  al
          nucleo familiare si applicano per  un  solo  immobile.  Per
          pertinenze   dell'abitazione   principale   si    intendono
          esclusivamente   quelle   classificate   nelle    categorie
          catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
          pertinenziale  per  ciascuna  delle   categorie   catastali
          indicate,  anche  se   iscritte   in   catasto   unitamente
          all'unita' ad uso abitativo; 
              c) sono altresi' considerate abitazioni principali: 
              1) le unita' immobiliari appartenenti alle  cooperative
          edilizie  a  proprieta'  indivisa  adibite  ad   abitazione
          principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
              2) le unita' immobiliari appartenenti alle  cooperative
          edilizie  a  proprieta'  indivisa  destinate   a   studenti
          universitari  soci  assegnatari,  anche   in   assenza   di
          residenza anagrafica; 
              3) i  fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad
          alloggi sociali come  definiti  dal  decreto  del  Ministro
          delle  infrastrutture  22  aprile  2008,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno  2008,  adibiti  ad
          abitazione principale; 
              4) la casa familiare assegnata al genitore  affidatario
          dei figli, a  seguito  di  provvedimento  del  giudice  che
          costituisce  altresi',  ai  soli   fini   dell'applicazione
          dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al  genitore
          affidatario stesso; 
              5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
          edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto  e
          non  concesso  in  locazione  dal  personale  in   servizio
          permanente appartenente alle Forze armate e alle  Forze  di
          polizia ad ordinamento  militare  e  da  quello  dipendente
          delle Forze di polizia ad ordinamento civile,  nonche'  dal
          personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto
          salvo quanto previsto dall'art. 28, comma  1,  del  decreto
          legislativo  19  maggio  2000,  n.   139,   dal   personale
          appartenente alla carriera prefettizia, per  il  quale  non
          sono richieste le condizioni della dimora abituale e  della
          residenza anagrafica; 
              6)  su   decisione   del   singolo   comune,   l'unita'
          immobiliare   posseduta   da   anziani   o   disabili   che
          acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero   o
          sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
          la stessa non  risulti  locata.  In  caso  di  piu'  unita'
          immobiliari, la predetta agevolazione puo' essere applicata
          ad una sola unita' immobiliare; 
              d) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile
          a scopo edificatorio in  base  agli  strumenti  urbanistici
          generali o attuativi,  ovvero  in  base  alle  possibilita'
          effettive di edificazione  determinate  secondo  i  criteri
          previsti agli effetti dell'indennita' di espropriazione per
          pubblica utilita'. Si  applica  l'art.  36,  comma  2,  del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248.  Sono
          considerati,  tuttavia,   non   fabbricabili,   i   terreni
          posseduti  e  condotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli
          imprenditori agricoli professionali di cui all'art.  1  del
          decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99,  iscritti  nella
          previdenza agricola, comprese le societa' agricole  di  cui
          all'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo  n.  99
          del 2004, sui  quali  persiste  l'utilizzazione  agrosilvo-
          pastorale mediante l'esercizio di  attivita'  dirette  alla
          coltivazione   del   fondo,   alla    silvicoltura,    alla
          funghicoltura e all'allevamento di animali. Il  comune,  su
          richiesta del contribuente, attesta  se  un'area  sita  nel
          proprio territorio  e'  fabbricabile  in  base  ai  criteri
          stabiliti dalla presente lettera; 
              e) per terreno agricolo si intende il terreno  iscritto
          in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello  non
          coltivato. 
              742. Il soggetto attivo dell'imposta e' il  comune  con
          riferimento  agli  immobili  la  cui  superficie   insiste,
          interamente o prevalentemente, sul  territorio  del  comune
          stesso. L'imposta non si applica agli immobili  di  cui  il
          comune e' proprietario ovvero  titolare  di  altro  diritto
          reale  di  godimento  quando  la  loro  superficie  insiste
          interamente o prevalentemente sul suo territorio.  In  caso
          di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni,
          si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del  cui
          territorio risultano ubicati gli  immobili  al  1°  gennaio
          dell'anno cui l'imposta si riferisce. 
              743. I soggetti passivi dell'imposta sono i  possessori
          di immobili, intendendosi per tali il  proprietario  ovvero
          il  titolare  del  diritto   reale   di   usufrutto,   uso,
          abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. E' soggetto
          passivo dell'imposta il genitore  assegnatario  della  casa
          familiare  a  seguito  di  provvedimento  del  giudice  che
          costituisce altresi' il diritto di abitazione  in  capo  al
          genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione  di
          aree demaniali, il soggetto passivo e'  il  concessionario.
          Per  gli  immobili,  anche  da  costruire  o  in  corso  di
          costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto
          passivo e'  il  locatario  a  decorrere  dalla  data  della
          stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di
          piu'  soggetti  passivi  con  riferimento  ad  un  medesimo
          immobile, ognuno e' titolare  di  un'autonoma  obbligazione
          tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene  conto
          degli elementi soggettivi ed  oggettivi  riferiti  ad  ogni
          singola quota di possesso, anche nei casi  di  applicazione
          delle esenzioni o agevolazioni. 
              744.  E'  riservato  allo  Stato  il  gettito  dell'IMU
          derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel
          gruppo catastale D, calcolato ad aliquota  dello  0,76  per
          cento; tale riserva non si applica  agli  immobili  ad  uso
          produttivo classificati nel gruppo  catastale  D  posseduti
          dai comuni e che insistono sul  rispettivo  territorio.  Le
          attivita'  di  accertamento  e  riscossione  relative  agli
          immobili  ad  uso  produttivo   classificati   nel   gruppo
          catastale D sono svolte dai comuni, ai  quali  spettano  le
          maggiori somme derivanti dallo svolgimento  delle  suddette
          attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 
              745. La base imponibile dell'imposta e' costituita  dal
          valore  degli  immobili.  Per  i  fabbricati  iscritti   in
          catasto,  il  valore  e'  costituito  da  quello   ottenuto
          applicando  all'ammontare  delle  rendite   risultanti   in
          catasto, vigenti al 1° gennaio  dell'anno  di  imposizione,
          rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma  48,
          della  legge  23  dicembre  1996,  n.   662,   i   seguenti
          moltiplicatori: a) 160 per i  fabbricati  classificati  nel
          gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2,  C/6  e
          C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b)  140
          per i fabbricati classificati  nel  gruppo  catastale  B  e
          nelle categorie catastali C/3, C/4  e  C/5;  c)  80  per  i
          fabbricati classificati nella categoria catastale  D/5;  d)
          80 per i fabbricati classificati nella categoria  catastale
          A/10; e)  65  per  i  fabbricati  classificati  nel  gruppo
          catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
          categoria  catastale  D/5;   f)   55   per   i   fabbricati
          classificati nella categoria catastale C/1.  Le  variazioni
          di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito
          di interventi edilizi  sul  fabbricato,  producono  effetti
          dalla data di ultimazione dei  lavori  o,  se  antecedente,
          dalla data di utilizzo. 
              746.  Per  i  fabbricati  classificabili   nel   gruppo
          catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti
          da imprese e distintamente contabilizzati, fino al  momento
          della richiesta dell'attribuzione della rendita  il  valore
          e' determinato, alla data di inizio di ciascun anno  solare
          ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i
          criteri  stabiliti  nel  penultimo  periodo  del  comma   3
          dell'art. 7 del  decreto-legge  11  luglio  1992,  n.  333,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1992,
          n.  359,  applicando  i  coefficienti  ivi   previsti,   da
          aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e  delle
          finanze. In caso di locazione  finanziaria,  il  valore  e'
          determinato  sulla  base  delle  scritture  contabili   del
          locatore, il quale e' obbligato a  fornire  tempestivamente
          al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Per  le
          aree fabbricabili, il valore e' costituito da quello venale
          in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
          o a far data  dall'adozione  degli  strumenti  urbanistici,
          avendo  riguardo  alla  zona  territoriale  di  ubicazione,
          all'indice  di  edificabilita',  alla  destinazione   d'uso
          consentita, agli oneri per eventuali lavori di  adattamento
          del terreno necessari per la costruzione,  ai  prezzi  medi
          rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi  analoghe
          caratteristiche.  In  caso  di  utilizzazione  edificatoria
          dell'area, di demolizione di fabbricato, di  interventi  di
          recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) e f),
          del  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia edilizia, di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la  base
          imponibile e' costituita dal valore dell'area, la quale  e'
          considerata fabbricabile, senza  computare  il  valore  del
          fabbricato in corso d'opera, fino alla data di  ultimazione
          dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione
          ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato
          costruito,  ricostruito   o   ristrutturato   e'   comunque
          utilizzato. Per i terreni agricoli, nonche' per quelli  non
          coltivati, il  valore  e'  costituito  da  quello  ottenuto
          applicando all'ammontare del reddito dominicale  risultante
          in  catasto,  al  1°  gennaio  dell'anno  di   imposizione,
          rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 51,
          della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  un  moltiplicatore
          pari a 135. 
              747. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento nei
          seguenti casi: 
              a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di
          cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22
          gennaio 2004, n. 42; 
              b) per i fabbricati dichiarati inagibili o  inabitabili
          e  di  fatto  non  utilizzati,  limitatamente  al   periodo
          dell'anno durante il  quale  sussistono  dette  condizioni.
          L'inagibilita' o inabitabilita' e'  accertata  dall'ufficio
          tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che
          allega  idonea  documentazione   alla   dichiarazione.   In
          alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare  una
          dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico  di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di  inagibilita'
          o inabitabilita' del fabbricato  da  parte  di  un  tecnico
          abilitato,  rispetto  a   quanto   previsto   dal   periodo
          precedente. Ai fini dell'applicazione  della  riduzione  di
          cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le
          caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del  fabbricato,
          non superabile con interventi di manutenzione; 
              c) per  le  unita'  immobiliari,  fatta  eccezione  per
          quelle classificate nelle categorie catastali  A/1,  A/8  e
          A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo  ai  parenti
          in linea retta entro il primo grado che le utilizzano  come
          abitazione principale, a condizione che  il  contratto  sia
          registrato e che il comodante possieda una sola  abitazione
          in  Italia  e  risieda   anagraficamente   nonche'   dimori
          abitualmente  nello  stesso  comune  in  cui   e'   situato
          l'immobile concesso in comodato; il  beneficio  si  applica
          anche nel caso in  cui  il  comodante,  oltre  all'immobile
          concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro
          immobile  adibito  a  propria  abitazione  principale,   ad
          eccezione  delle  unita'   abitative   classificate   nelle
          categorie catastali A/1, A/8 e A/9.  Il  beneficio  di  cui
          alla presente lettera si estende,  in  caso  di  morte  del
          comodatario, al coniuge  di  quest'ultimo  in  presenza  di
          figli minori. 
              748. L'aliquota di  base  per  l'abitazione  principale
          classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per
          le relative pertinenze e' pari allo  0,5  per  cento  e  il
          comune, con  deliberazione  del  consiglio  comunale,  puo'
          aumentarla di  0,1  punti  percentuali  o  diminuirla  fino
          all'azzeramento. 
              749.  Dall'imposta  dovuta  per  l'unita'   immobiliare
          adibita ad abitazione principale  del  soggetto  passivo  e
          classificata nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9
          nonche' per le relative pertinenze si  detraggono,  fino  a
          concorrenza del  suo  ammontare,  euro  200  rapportati  al
          periodo  dell'anno  durante  il  quale  si   protrae   tale
          destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'   adibita   ad
          abitazione  principale  da  piu'   soggetti   passivi,   la
          detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
          quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La
          suddetta detrazione si applica  agli  alloggi  regolarmente
          assegnati dagli istituti  autonomi  per  le  case  popolari
          (IACP) o dagli  enti  di  edilizia  residenziale  pubblica,
          comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP,
          istituiti  in  attuazione  dell'art.  93  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
              750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad  uso
          strumentale  di  cui   all'art.   9,   comma   3-bis,   del
          decreto-legge 30 dicembre 1993,  n.  557,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio  1994,  n.  133,  e'
          pari allo 0,1 per cento e i  comuni  possono  solo  ridurla
          fino all'azzeramento. 
              751. Fino all'anno  2021,  l'aliquota  di  base  per  i
          fabbricati costruiti e destinati dall'impresa  costruttrice
          alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non
          siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1  per  cento.  I
          comuni possono  aumentarla  fino  allo  0,25  per  cento  o
          diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio
          2022,  i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa
          costruttrice   alla   vendita,   finche'   permanga    tale
          destinazione e non siano in ogni caso locati,  sono  esenti
          dall'IMU. 
              752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e'  pari
          allo 0,76 per cento  e  i  comuni,  con  deliberazione  del
          consiglio comunale, possono aumentarla  sino  all'1,06  per
          cento o diminuirla fino all'azzeramento. 
              753. Per gli immobili ad  uso  produttivo  classificati
          nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86
          per cento, di cui la quota pari  allo  0,76  per  cento  e'
          riservata allo Stato, e i  comuni,  con  deliberazione  del
          consiglio comunale, possono aumentarla  sino  all'1,06  per
          cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento. 
              754.   Per   gli   immobili   diversi   dall'abitazione
          principale e diversi da quelli di cui ai  commi  da  750  a
          753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86  per  cento  e  i
          comuni, con deliberazione del consiglio  comunale,  possono
          aumentarla  sino  all'1,06  per  cento  o  diminuirla  fino
          all'azzeramento. 
              755. A decorrere  dall'anno  2020,  limitatamente  agli
          immobili non esentati  ai  sensi  dei  commi  da  10  a  26
          dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni,
          con  espressa   deliberazione   del   consiglio   comunale,
          pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze
          del Ministero dell'economia e delle finanze  ai  sensi  del
          comma  767,  possono  aumentare  ulteriormente   l'aliquota
          massima nella misura  aggiuntiva  massima  dello  0,08  per
          cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo  per
          i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art.
          1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura
          applicata per l'anno 2015 e confermata fino  all'anno  2019
          alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della  legge
          n. 208 del 2015. I comuni  negli  anni  successivi  possono
          solo ridurre la maggiorazione di  cui  al  presente  comma,
          restando  esclusa  ogni  possibilita'  di   variazione   in
          aumento. 
              756. A decorrere dall'anno 2021, i  comuni,  in  deroga
          all'art. 52 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.
          446, possono diversificare le aliquote di cui ai  commi  da
          748 a 755 esclusivamente con riferimento  alle  fattispecie
          individuate con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,   sentita   la
          Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,   che   si
          pronuncia  entro  quarantacinque  giorni  dalla   data   di
          trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque
          giorni, il decreto puo' essere comunque adottato. 
              757.  In  ogni  caso,   anche   se   non   si   intenda
          diversificare le aliquote rispetto  a  quelle  indicate  ai
          commi da 748 a  755,  la  delibera  di  approvazione  delle
          aliquote deve  essere  redatta  accedendo  all'applicazione
          disponibile  nel  Portale  del  federalismo   fiscale   che
          consente, previa selezione delle fattispecie  di  interesse
          del comune tra quelle individuate con il decreto di cui  al
          comma 756, di elaborare il  prospetto  delle  aliquote  che
          forma parte integrante della delibera stessa.  La  delibera
          approvata senza il prospetto non e' idonea a  produrre  gli
          effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto
          di  cui  al  comma  756  sono  stabilite  le  modalita'  di
          elaborazione e di successiva trasmissione  al  Dipartimento
          delle finanze del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          del prospetto delle aliquote. 
              758. Sono esenti dall'imposta i terreni  agricoli  come
          di seguito qualificati: 
              a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
          imprenditori agricoli professionali di cui all'art.  1  del
          decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  99,  iscritti  alla
          previdenza agricola, comprese le societa' agricole  di  cui
          all'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo  n.  99
          del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; 
              b)  ubicati  nei  comuni  delle  isole  minori  di  cui
          all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
              c)  a  immutabile  destinazione  agrosilvo-pastorale  a
          proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile; 
              d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai
          sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre  1977,  n.  984,
          sulla base dei  criteri  individuati  dalla  circolare  del
          Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata
          nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale  n.
          141 del 18 giugno 1993. 
              759. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno
          durante il quale sussistono le condizioni prescritte: 
              a) gli immobili  posseduti  dallo  Stato,  dai  comuni,
          nonche' gli immobili  posseduti,  nel  proprio  territorio,
          dalle regioni, dalle province, dalle comunita' montane, dai
          consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio  sanitario
          nazionale,    destinati    esclusivamente    ai     compiti
          istituzionali; 
              b) i fabbricati  classificati  o  classificabili  nelle
          categorie catastali da E/1 a E/9; 
              c) i fabbricati con destinazione ad  usi  culturali  di
          cui  all'art.  5-bis  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; 
              d) i fabbricati destinati esclusivamente  all'esercizio
          del culto, purche' compatibile con  le  disposizioni  degli
          articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; 
              e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati
          negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato  tra  la  Santa
          Sede e l'Italia, sottoscritto l'11  febbraio  1929  e  reso
          esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810; 
              f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri  e  alle
          organizzazioni  internazionali  per  i  quali  e'  prevista
          l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei  fabbricati
          in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 
              g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti  di
          cui alla lettera i) del comma 1  dell'art.  7  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.   504,   e   destinati
          esclusivamente   allo   svolgimento   con   modalita'   non
          commerciali delle attivita' previste nella medesima lettera
          i); si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'art.
          91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27,
          nonche' il regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. 
              760. Per le abitazioni locate a  canone  concordato  di
          cui  alla  legge  9  dicembre  1998,  n.  431,   l'imposta,
          determinata applicando l'aliquota stabilita dal  comune  ai
          sensi del comma 754, e' ridotta al 75 per cento. 
              761.   L'imposta   e'   dovuta    per    anni    solari
          proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei  quali
          si e' protratto il possesso. A tal fine il mese durante  il
          quale il possesso si e' protratto per piu' della meta'  dei
          giorni di cui il mese stesso e' composto e'  computato  per
          intero. Il giorno di trasferimento del possesso si  computa
          in  capo  all'acquirente   e   l'imposta   del   mese   del
          trasferimento resta interamente a suo carico  nel  caso  in
          cui i giorni di possesso  risultino  uguali  a  quelli  del
          cedente.  A  ciascuno   degli   anni   solari   corrisponde
          un'autonoma obbligazione tributaria. 
              762. In deroga all'art. 52 del decreto  legislativo  n.
          446 del 1997, i soggetti passivi effettuano  il  versamento
          dell'imposta dovuta al comune per l'anno in  corso  in  due
          rate, scadenti la prima il 16 giugno e  la  seconda  il  16
          dicembre.  Resta  in   ogni   caso   nella   facolta'   del
          contribuente   provvedere   al   versamento    dell'imposta
          complessivamente dovuta in un'unica soluzione  annuale,  da
          corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima
          rata e' pari  all'imposta  dovuta  per  il  primo  semestre
          applicando l'aliquota  e  la  detrazione  dei  dodici  mesi
          dell'anno  precedente.  In  sede  di   prima   applicazione
          dell'imposta, la prima rata da corrispondere e'  pari  alla
          meta' di quanto versato a titolo di IMU e TASI  per  l'anno
          2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta  dovuta
          per l'intero anno e' eseguito,  a  conguaglio,  sulla  base
          delle aliquote risultanti dal prospetto delle  aliquote  di
          cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito
          internet  del  Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre  di
          ciascun anno. 
              763. Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti  di
          cui al comma 759, lettera g), e' effettuato in tre rate  di
          cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per  cento
          dell'imposta  complessivamente   corrisposta   per   l'anno
          precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno
          e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e  l'ultima,  a
          conguaglio  dell'imposta  complessivamente   dovuta,   deve
          essere versata entro il 16 giugno  dell'anno  successivo  a
          quello cui si riferisce il  versamento,  sulla  base  delle
          aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui  al
          comma 757, pubblicato ai  sensi  del  comma  767  nel  sito
          internet  del  Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, alla  data  del  28  ottobre
          dell'anno di riferimento. I soggetti di cui al  comma  759,
          lettera  g),  eseguono  i   versamenti   dell'imposta   con
          eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei
          confronti del quale e'  scaturito  il  credito,  risultanti
          dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di
          entrata in vigore della presente legge. In  sede  di  prima
          applicazione  dell'imposta,  le  prime  due  rate  sono  di
          importo  pari  ciascuna  al  50  per   cento   dell'imposta
          complessivamente corrisposta a titolo di  IMU  e  TASI  per
          l'anno 2019. 
              764. In caso di  discordanza  tra  il  prospetto  delle
          aliquote di cui al comma 757 e  le  disposizioni  contenute
          nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale  quanto
          stabilito nel prospetto. 
              765.  Il   versamento   del   tributo   e'   effettuato
          esclusivamente secondo le disposizioni di cui  all'art.  17
          del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  con  le
          modalita'  stabilite  con   provvedimento   del   direttore
          dell'Agenzia  delle  entrate,   ovvero   tramite   apposito
          bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di
          cui all'art. 17 del citato decreto legislativo n.  241  del
          1997,  in  quanto  compatibili,   nonche'   attraverso   la
          piattaforma    di    cui    all'art.    5    del     codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le  altre  modalita'
          previste dallo stesso codice.  Con  decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
          dell'interno e con il Dipartimento  per  la  trasformazione
          digitale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
          sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  da
          adottare  entro  il  30  giugno  2020,  sono  stabilite  le
          modalita' attuative del  periodo  precedente  relativamente
          all'utilizzo della piattaforma di cui all'art. 5 del codice
          di cui al decreto  legislativo  n.  82  del  2005.  Con  il
          medesimo  decreto  sono  determinate   le   modalita'   per
          assicurare la fruibilita' immediata  delle  risorse  e  dei
          relativi  dati  di  gettito  con  le  stesse   informazioni
          desumibili  dagli   altri   strumenti   di   versamento   e
          l'applicazione  dei  recuperi  a  carico  dei  comuni,  ivi
          inclusa la quota di alimentazione del Fondo di solidarieta'
          comunale, secondo quanto previsto a legislazione al fine di
          garantire l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato. 
              766. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e del Ministro per l'innovazione tecnologica  e  la
          digitalizzazione,  da  adottare  entro  centottanta  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che
          si pronuncia entro  il  termine  di  quarantacinque  giorni
          dalla data di trasmissione, decorso  il  quale  il  decreto
          puo' essere comunque adottato, sono individuati i requisiti
          e i termini di operativita'  dell'applicazione  informatica
          resa  disponibile   ai   contribuenti   sul   Portale   del
          federalismo  fiscale  per  la  fruibilita'  degli  elementi
          informativi  utili  alla  determinazione  e  al  versamento
          dell'imposta.  L'applicazione   si   avvale   anche   delle
          informazioni  dell'Agenzia  delle  entrate   e   di   altre
          amministrazioni pubbliche rese disponibili con le modalita'
          disciplinate nello stesso decreto. 
              767. Le aliquote e  i  regolamenti  hanno  effetto  per
          l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul
          sito internet del Dipartimento delle finanze del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, entro il  28  ottobre  dello
          stesso anno. Ai fini  della  pubblicazione,  il  comune  e'
          tenuto a inserire il prospetto delle  aliquote  di  cui  al
          comma 757 e il testo  del  regolamento,  entro  il  termine
          perentorio del 14 ottobre dello stesso anno,  nell'apposita
          sezione del Portale del federalismo  fiscale.  In  caso  di
          mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano  le
          aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. 
              768. Per i beni  immobili  sui  quali  sono  costituiti
          diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'art.  69,
          comma 1, lettera a), del codice  del  consumo,  di  cui  al
          decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento
          dell'imposta e' effettuato da chi amministra il  bene.  Per
          le parti  comuni  dell'edificio  indicate  nell'art.  1117,
          numero 2), del codice civile, che sono accatastate  in  via
          autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga
          costituito il condominio, il versamento  dell'imposta  deve
          essere effettuato dall'amministratore  del  condominio  per
          conto di tutti i condomini. Per gli immobili  compresi  nel
          fallimento o nella liquidazione coatta  amministrativa,  il
          curatore  o  il  commissario  liquidatore  sono  tenuti  al
          versamento della tassa dovuta  per  il  periodo  di  durata
          dell'intera procedura concorsuale entro il termine  di  tre
          mesi  dalla  data  del  decreto  di   trasferimento   degli
          immobili. 
              769. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di  cui
          al  comma   759,   lettera   g),   devono   presentare   la
          dichiarazione  o,  in  alternativa,  trasmetterla  in   via
          telematica secondo  le  modalita'  approvate  con  apposito
          decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,
          sentita  l'Associazione  nazionale  dei   comuni   italiani
          (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in
          cui il possesso degli  immobili  ha  avuto  inizio  o  sono
          intervenute   variazioni   rilevanti    ai    fini    della
          determinazione dell'imposta. La  dichiarazione  ha  effetto
          anche  per  gli  anni  successivi,  sempre   che   non   si
          verifichino modificazioni dei dati ed  elementi  dichiarati
          cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.  Con
          il predetto decreto sono altresi' disciplinati  i  casi  in
          cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano  ferme
          le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del  tributo
          per i servizi indivisibili, in  quanto  compatibili.  Nelle
          more dell'entrata in vigore del decreto  di  cui  al  primo
          periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello
          di  dichiarazione  di   cui   al   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze 30 ottobre  2012,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del  5  novembre  2012.  In
          ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al
          comma 741, lettera c), numeri 3) e  5),  e  al  comma  751,
          terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel  modello  di
          dichiarazione il possesso dei  requisiti  prescritti  dalle
          norme. 
              770. Gli enti di cui al comma 759, lettera  g),  devono
          presentare la dichiarazione, il cui  modello  e'  approvato
          con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno  successivo  a
          quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio  o
          sono  intervenute  variazioni  rilevanti  ai   fini   della
          determinazione dell'imposta. Si applica il  regolamento  di
          cui al decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
          19 novembre 2012, n.  200.  La  dichiarazione  deve  essere
          presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del
          decreto di cui al primo periodo, i contribuenti  continuano
          ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno  2014,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  153  del  4  luglio
          2014. 
              771. Il contributo di cui all'art.  10,  comma  5,  del
          decreto  legislativo  30  dicembre   1992,   n.   504,   e'
          rideterminato nella misura dello 0,56 per  mille  a  valere
          sui  versamenti  relativi  agli  anni  d'imposta   2020   e
          successivi ed e' calcolato sulla quota di gettito  dell'IMU
          relativa agli  immobili  diversi  da  quelli  destinati  ad
          abitazione principale e relative pertinenze. Il  contributo
          e' versato a  cura  della  struttura  di  gestione  di  cui
          all'art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,
          mediante trattenuta sugli incassi dell'IMU  e  riversamento
          diretto da parte della struttura stessa, secondo  modalita'
          stabilite   mediante   provvedimento   dell'Agenzia   delle
          entrate. 
              772.  L'IMU  relativa  agli  immobili  strumentali   e'
          deducibile ai fini  della  determinazione  del  reddito  di
          impresa e del reddito derivante dall'esercizio  di  arti  e
          professioni. La medesima imposta e'  indeducibile  ai  fini
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive.   Le
          disposizioni di cui al presente comma  si  applicano  anche
          all'IMI della provincia autonoma di Bolzano, istituita  con
          la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'IMIS della
          Provincia  autonoma  di  Trento,  istituita  con  la  legge
          provinciale 30 dicembre 2014, n. 14. 
              773. Le disposizioni di cui al comma 772 relative  alla
          deducibilita' ai fini della determinazione del  reddito  di
          impresa e del reddito derivante dall'esercizio  di  arti  e
          professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto  a
          decorrere dal periodo  d'imposta  successivo  a  quello  in
          corso al 31 dicembre 2021; la  deduzione  ivi  prevista  si
          applica nella  misura  del  60  per  cento  per  i  periodi
          d'imposta successivi a quelli in corso, rispettivamente, al
          31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020. 
              774. In  caso  di  omesso  o  insufficiente  versamento
          dell'imposta risultante  dalla  dichiarazione,  si  applica
          l'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
              775.   In   caso   di   omessa   presentazione    della
          dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento  al
          200 per cento del tributo non versato, con un minimo di  50
          euro. In caso di  infedele  dichiarazione,  si  applica  la
          sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo  non
          versato, con un minimo di 50  euro.  In  caso  di  mancata,
          incompleta o infedele risposta al questionario, si  applica
          la sanzione da euro 100 a euro 500;  in  caso  di  risposta
          oltre il termine di  sessanta  giorni  dalla  notifica,  il
          comune puo' applicare la sanzione da  50  a  200  euro.  Le
          sanzioni di cui ai periodi precedenti sono  ridotte  ad  un
          terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso,
          interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del
          tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Resta
          salva  la  facolta'  del  comune  di  deliberare   con   il
          regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel  rispetto
          dei principi stabiliti dalla normativa statale. 
              776. Per tutto quanto non previsto  dalle  disposizioni
          di cui ai commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a
          169 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              777. Ferme restando le facolta' di regolamentazione del
          tributo di cui  all'art.  52  del  decreto  legislativo  15
          dicembre  1997,  n.  446,  i  comuni  possono  con  proprio
          regolamento: 
              a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i
          versamenti effettuati da un  contitolare  anche  per  conto
          degli altri; 
              b) stabilire differimenti di termini per i  versamenti,
          per situazioni particolari; 
              c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata
          per  le  aree   successivamente   divenute   inedificabili,
          stabilendone termini, limiti temporali e condizioni,  avuto
          anche riguardo  alle  modalita'  ed  alla  frequenza  delle
          varianti apportate agli strumenti urbanistici; 
              d) determinare periodicamente e  per  zone  omogenee  i
          valori venali in comune commercio delle aree  fabbricabili,
          al fine della limitazione del potere  di  accertamento  del
          comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un
          valore  non  inferiore  a  quello  predeterminato,  secondo
          criteri improntati  all'obiettivo  di  ridurre  al  massimo
          l'insorgenza di contenzioso; 
              e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato
          gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad  ente
          non  commerciale,  esclusivamente   per   l'esercizio   dei
          rispettivi scopi istituzionali o statutari. 
              778. Il  comune  designa  il  funzionario  responsabile
          dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio
          di ogni  attivita'  organizzativa  e  gestionale,  compreso
          quello di sottoscrivere i provvedimenti  afferenti  a  tali
          attivita', nonche' la rappresentanza  in  giudizio  per  le
          controversie relative all'imposta stessa. 
              779. 
              780. A decorrere dal 1°  gennaio  2020  sono  abrogati:
          l'art. 8,  ad  eccezione  del  comma  1,  e  l'art.  9,  ad
          eccezione del comma 9, del  decreto  legislativo  14  marzo
          2011, n. 23; l'art. 13, commi da 1 a 12-ter e  13-bis,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214;  il
          comma 639 nonche' i  commi  successivi  dell'art.  1  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e
          la   disciplina   dell'imposta   comunale   unica    (IUC),
          limitatamente alle disposizioni riguardanti  la  disciplina
          dell'IMU e della TASI. Restano ferme  le  disposizioni  che
          disciplinano   la   TARI.   Sono   altresi'   abrogate   le
          disposizioni incompatibili  con  l'IMU  disciplinata  dalla
          presente legge. 
              781. I  comuni,  in  deroga  all'art.  52  del  decreto
          legislativo  n.  446  del  1997,  possono   continuare   ad
          affidare, fino alla scadenza  del  relativo  contratto,  la
          gestione dell'imposta municipale sugli immobili ai soggetti
          ai quali, alla data del 31 dicembre 2019, risulta  affidato
          il servizio di gestione dell'IMU e della TASI. 
              782. Restano ferme le disposizioni recate dall'art.  1,
          comma 728, della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  nonche'
          dall'art. 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,  in
          ordine  al  quale  il  rinvio  al  citato   art.   13   del
          decreto-legge n. 201 del 2011 deve intendersi riferito alle
          disposizioni della presente legge sulla riforma dell'IMU. 
              783. Ai fini del  riparto  del  Fondo  di  solidarieta'
          comunale resta fermo quanto  previsto  dall'art.  1,  comma
          449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come
          modificata dal comma 851 del presente articolo, in  materia
          di ristoro ai comuni per il  mancato  gettito  IMU  e  TASI
          derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, 53  e  54
          dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015.  Restano  altresi'
          fermi gli effetti delle previgenti disposizioni in  materia
          di IMU e TASI sul Fondo di solidarieta'  comunale  e  sugli
          accantonamenti nei confronti delle regioni  Friuli  Venezia
          Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di  Trento
          e  di  Bolzano  come  definiti  in  attuazione  del  citato
          decreto-legge n. 201 del 2011. 
              Omissis.». 
                
              - Si riporta il testo dei commi 639 e 668  dell'art.  1
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge di stabilita' 2014): 
              «Art. 1. - 1. - 638. Omissis. 
              639. E' istituita l'imposta unica comunale (IUC).  Essa
          si basa su due presupposti impositivi, uno  costituito  dal
          possesso di immobili e collegato alla loro natura e  valore
          e l'altro collegato  all'erogazione  e  alla  fruizione  di
          servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale
          propria  (IMU),  di   natura   patrimoniale,   dovuta   dal
          possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e
          di una componente riferita ai servizi, che si articola  nel
          tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
          possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse  le
          unita' immobiliari destinate ad abitazione  principale  dal
          possessore  nonche'  dall'utilizzatore  e  dal  suo  nucleo
          familiare,  ad  eccezione  di  quelle  classificate   nelle
          categorie catastali A/1, A/8  e  A/9,  e  nella  tassa  sui
          rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio
          di  raccolta  e   smaltimento   dei   rifiuti,   a   carico
          dell'utilizzatore. 
              640. - 667. Omissis. 
              668.  I  comuni  che  hanno   realizzato   sistemi   di
          misurazione puntuale della quantita' di  rifiuti  conferiti
          al  servizio  pubblico  possono,  con  regolamento  di  cui
          all'art. 52  del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,
          prevedere  l'applicazione  di  una  tariffa  avente  natura
          corrispettiva,  in  luogo  della  TARI.  Il  comune   nella
          commisurazione della tariffa puo' tenere conto dei  criteri
          determinati con  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 27  aprile  1999,  n.  158.  La
          tariffa corrispettiva e' applicata e riscossa dal  soggetto
          affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
              Omissis.».