art. 1 note (parte 2)

           	
				
 
          Note al comma 50: 
                
              - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge  30
          aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 giugno 2019, n. 58  (Misure  urgenti  di  crescita
          economica e per la risoluzione di specifiche situazioni  di
          crisi), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 5 (Rientro dei cervelli). - 1.  All'art.  16  del
          decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  147,   sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
              "1.  I  redditi  di  lavoro   dipendente,   i   redditi
          assimilati a quelli di lavoro dipendente  e  i  redditi  di
          lavoro  autonomo  prodotti  in  Italia  da  lavoratori  che
          trasferiscono la residenza nel territorio  dello  Stato  ai
          sensi  dell'art.  2  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  concorrono  alla
          formazione del reddito complessivo limitatamente al 30  per
          cento  del  loro  ammontare  al  ricorrere  delle  seguenti
          condizioni: 
              a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia  nei
          due periodi d'imposta precedenti il predetto  trasferimento
          e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni; 
              b) l'attivita' lavorativa e'  prestata  prevalentemente
          nel territorio italiano."; 
              b) il comma 1-bis e' sostituito dal  seguente:  "1-bis.
          Il regime di cui al comma 1 si  applica  anche  ai  redditi
          d'impresa prodotti dai soggetti identificati dal comma 1  o
          dal comma 2 che avviano un'attivita' d'impresa in Italia, a
          partire dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso
          al 31 dicembre 2019."; 
              c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis.  Le
          disposizioni  del  presente  articolo  si   applicano   per
          ulteriori cinque  periodi  di  imposta  ai  lavoratori  con
          almeno un figlio minorenne o  a  carico,  anche  in  affido
          preadottivo.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel
          caso in cui i lavoratori diventino  proprietari  di  almeno
          un'unita'  immobiliare  di  tipo  residenziale  in  Italia,
          successivamente al trasferimento in  Italia  o  nei  dodici
          mesi precedenti al trasferimento; l'unita' immobiliare puo'
          essere acquistata direttamente dal  lavoratore  oppure  dal
          coniuge,   dal   convivente   o   dai   figli,   anche   in
          comproprieta'. In entrambi i casi,  i  redditi  di  cui  al
          comma  1,  negli  ulteriori  cinque  periodi  di   imposta,
          concorrono  alla   formazione   del   reddito   complessivo
          limitatamente al 50 per cento del  loro  ammontare.  Per  i
          lavoratori che abbiano  almeno  tre  figli  minorenni  o  a
          carico, anche in affido preadottivo, i redditi  di  cui  al
          comma  1,  negli  ulteriori  cinque  periodi  di   imposta,
          concorrono  alla   formazione   del   reddito   complessivo
          limitatamente al 10 per cento del loro ammontare."; 
              d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
              "5-bis. La percentuale di cui al comma 1 e' ridotta  al
          10 per cento per i soggetti che trasferiscono la  residenza
          in una delle seguenti regioni: Abruzzo,  Molise,  Campania,
          Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia. 
              5-ter. I cittadini italiani non  iscritti  all'Anagrafe
          degli italiani residenti  all'estero  (AIRE)  rientrati  in
          Italia a  decorrere  dal  periodo  d'imposta  successivo  a
          quello in corso al 31 dicembre  2019  possono  accedere  ai
          benefici  fiscali  di  cui  al  presente  articolo  purche'
          abbiano avuto la residenza in un altro Stato  ai  sensi  di
          una convenzione contro le doppie  imposizioni  sui  redditi
          per  il  periodo  di  cui  al  comma  1,  lettera  a).  Con
          riferimento ai periodi d'imposta per i  quali  siano  stati
          notificati  atti  impositivi  ancora   impugnabili   ovvero
          oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado  del
          giudizio nonche' per i periodi d'imposta per  i  quali  non
          sono decorsi i termini di cui all'art. 43 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  ai
          cittadini  italiani  non  iscritti  all'AIRE  rientrati  in
          Italia entro  il  31  dicembre  2019  spettano  i  benefici
          fiscali di  cui  al  presente  articolo  nel  testo  al  31
          dicembre 2018, purche' abbiano avuto  la  residenza  in  un
          altro Stato ai sensi di una convenzione  contro  le  doppie
          imposizioni sui redditi per il periodo di cui al  comma  1,
          lettera a). Non si fa luogo,  in  ogni  caso,  al  rimborso
          delle imposte versate in adempimento spontaneo. 
              5-quater. Per i rapporti di cui  alla  legge  23  marzo
          1981, n.  91,  ferme  restando  le  condizioni  di  cui  al
          presente articolo, i redditi di cui al comma  1  concorrono
          alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50
          per cento del loro ammontare. Ai rapporti di cui  al  primo
          periodo non si applicano le disposizioni dei  commi  3-bis,
          quarto periodo, e 5-bis. 
              5-quinquies. Per i rapporti di cui al  comma  5-quater,
          l'esercizio  dell'opzione  per  il  regime  agevolato   ivi
          previsto comporta il versamento di un contributo pari  allo
          0,5 per cento della base imponibile. Le  entrate  derivanti
          dal contributo di cui al primo periodo sono  versate  a  un
          apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
          essere riassegnate a un  apposito  capitolo,  da  istituire
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per il successivo trasferimento  al  bilancio
          autonomo della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  per
          il potenziamento dei settori  giovanili.  Con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   su   proposta
          dell'autorita' di  Governo  delegata  per  lo  sport  e  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono definiti i criteri e le modalita'  di  attuazione  del
          presente  comma,  definiti  con  il  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.". 
              2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere  a),  b),
          c) e d), si applicano, a partire dal periodo  d'imposta  in
          corso, ai soggetti che  a  decorrere  dal  30  aprile  2019
          trasferiscono la residenza in Italia ai sensi  dell'art.  2
          del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  917,  e  risultano  beneficiari  del  regime   previsto
          dall'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
          147. 
              2-bis. I soggetti, diversi da quelli indicati nel comma
          2, che siano stati  iscritti  all'Anagrafe  degli  italiani
          residenti all'estero o che siano cittadini di Stati  membri
          dell'Unione europea, che hanno gia' trasferito la residenza
          prima dell'anno 2020 e che alla data del 31  dicembre  2019
          risultano beneficiari del regime previsto dall'art. 16  del
          decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  147,  possono
          optare per l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          comma  1,  lettera  c),  del  presente   articolo,   previo
          versamento di: 
              a) un importo pari al  10  per  cento  dei  redditi  di
          lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti  in  Italia
          oggetto dell'agevolazione di cui all'art.  16  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al  periodo
          d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se
          il  soggetto  al  momento  dell'esercizio  dell'opzione  ha
          almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo,  o
          e' diventato proprietario di almeno  un'unita'  immobiliare
          di  tipo  residenziale  in   Italia,   successivamente   al
          trasferimento in Italia o nei  dodici  mesi  precedenti  al
          trasferimento,  ovvero  ne   diviene   proprietario   entro
          diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione  di  cui
          al presente  comma,  pena  la  restituzione  del  beneficio
          addizionale  fruito  senza  l'applicazione   di   sanzioni.
          L'unita' immobiliare puo'  essere  acquistata  direttamente
          dal lavoratore oppure dal coniuge,  dal  convivente  o  dai
          figli, anche in comproprieta'; 
              b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro
          dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia  oggetto
          dell'agevolazione  di   cui   all'art.   16   del   decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al  periodo
          d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se
          il  soggetto  al  momento  dell'esercizio  dell'opzione  ha
          almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo,  e
          diventa o e' diventato  proprietario  di  almeno  un'unita'
          immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente
          al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti  al
          trasferimento,  ovvero  ne   diviene   proprietario   entro
          diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione  di  cui
          al presente  comma,  pena  la  restituzione  del  beneficio
          addizionale  fruito  senza  l'applicazione   di   sanzioni.
          L'unita' immobiliare puo'  essere  acquistata  direttamente
          dal lavoratore oppure dal coniuge,  dal  convivente  o  dai
          figli, anche in comproprieta'. 
              2-ter. Le modalita' di esercizio dell'opzione di cui al
          comma 2-bis sono definite  con  provvedimento  dell'Agenzia
          delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore della presente disposizione. 
              2-quater. Le disposizioni dei commi 2-bis e  2-ter  non
          si applicano ai rapporti di cui alla legge 23  marzo  1981,
          n. 91. 
              3. All'art. 8-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.
          148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre
          2017, n. 172, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
              "2.  Le  disposizioni  contenute   nell'art.   44   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          nell'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
          147, si applicano  nel  rispetto  delle  condizioni  e  dei
          limiti del regolamento (UE)  1407/2013  della  Commissione,
          del  18  dicembre  2013,  relativo  all'applicazione  degli
          articoli  107  e  108  del   Trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti de minimis, del  regolamento
          (UE) 1408/2013 della Commissione,  del  18  dicembre  2013,
          relativo all'applicazione degli  articoli  107  e  108  del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  agli  aiuti
          de minimis nel settore agricolo,  e  del  regolamento  (UE)
          717/2014 della Commissione, del 27  giugno  2014,  relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel
          settore della pesca e dell'acquacoltura.". 
              4. All'art. 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 3, le parole: "nei  tre  periodi  d'imposta
          successivi" sono sostituite  dalle  seguenti:  "nei  cinque
          periodi d'imposta successivi"; 
              b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti: 
              "3-ter. Le disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  2  si
          applicano nel periodo d'imposta in  cui  il  ricercatore  o
          docente trasferisce la residenza ai sensi dell'art.  2  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917 nel territorio  dello  Stato  e  nei  sette  periodi
          d'imposta successivi,  sempre  che  permanga  la  residenza
          fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori con un
          figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo  e
          nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari
          di almeno un'unita' immobiliare  di  tipo  residenziale  in
          Italia, successivamente al trasferimento  in  Italia  della
          residenza ai sensi dell'art. 2 del decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  n.  917  del  1986  o  nei  dodici  mesi
          precedenti  al  trasferimento;  l'unita'  immobiliare  puo'
          essere acquistata direttamente dal  docente  e  ricercatore
          oppure dal coniuge, dal convivente o dai  figli,  anche  in
          comproprieta'. Per i  docenti  e  ricercatori  che  abbiano
          almeno due figli minorenni o  a  carico,  anche  in  affido
          preadottivo, le disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2  si
          applicano nel periodo d'imposta in  cui  il  ricercatore  o
          docente diviene residente, ai sensi dell'art. 2 del decreto
          del Presidente  della  Repubblica  n.  917  del  1986,  nel
          territorio  dello  Stato  e  nei  dieci  periodi  d'imposta
          successivi, sempre che permanga la  residenza  fiscale  nel
          territorio dello Stato. Per i  docenti  o  ricercatori  che
          abbiano almeno tre figli minorenni o  a  carico,  anche  in
          affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1  e  2
          si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore  o
          docente diviene residente, ai sensi dell'art. 2 del decreto
          del Presidente  della  Repubblica  n.  917  del  1986,  nel
          territorio dello  Stato  e  nei  dodici  periodi  d'imposta
          successivi, sempre che permanga la  residenza  fiscale  nel
          territorio dello Stato. 
              3-quater. I docenti o ricercatori italiani non iscritti
          all'Anagrafe degli  italiani  residenti  all'estero  (AIRE)
          rientrati in  Italia  a  decorrere  dal  periodo  d'imposta
          successivo a quello in corso al 31  dicembre  2019  possono
          accedere ai benefici fiscali di cui  al  presente  articolo
          purche' abbiano avuto la residenza in  un  altro  Stato  ai
          sensi di una convenzione contro le doppie  imposizioni  sui
          redditi per il periodo di cui all'art. 16, comma 1, lettera
          a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.  Con
          riferimento ai periodi d'imposta per i  quali  siano  stati
          notificati  atti  impositivi  ancora   impugnabili   ovvero
          oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado  del
          giudizio nonche' per i periodi d'imposta per  i  quali  non
          sono decorsi i termini di cui all'art. 43 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  ai
          docenti  e  ricercatori  italiani  non  iscritti   all'AIRE
          rientrati in Italia entro il 31 dicembre  2019  spettano  i
          benefici fiscali di cui al presente articolo nel  testo  al
          31 dicembre 2018, purche' abbiano avuto la residenza in  un
          altro Stato ai sensi di una convenzione  contro  le  doppie
          imposizioni sui redditi per il periodo di cui all'art.  16,
          comma 1, lettera a), del decreto legislativo  14  settembre
          2015, n. 147. Non si fa luogo, in ogni  caso,  al  rimborso
          delle imposte versate in adempimento spontaneo.". 
              5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e  b),
          si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza  in
          Italia ai sensi dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917  a  partire  dal
          periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di
          entrata in vigore del presente decreto. 
              5-bis. All'art. 24, comma 4, della  legge  30  dicembre
          2010, n. 240, le parole da: "I contratti di cui al comma 3,
          lettera a)" fino a: "esclusivamente  con  regime  di  tempo
          pieno" sono sostituite dalle seguenti: "I contratti di  cui
          al comma 3, lettere a) e b), possono prevedere il regime di
          tempo pieno o di tempo definito".». 
                
          Note al comma 51: 
              - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile
          1987, n. 183  (Coordinamento  delle  politiche  riguardanti
          l'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   ed
          adeguamento dell'ordinamento interno  agli  atti  normativi
          comunitari): 
              «Art. 5  (Fondo  di  rotazione).  -  1.  E'  istituito,
          nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria  generale
          dello Stato, un  fondo  di  rotazione  con  amministrazione
          autonoma e gestione fuori bilancio, ai  sensi  dell'art.  9
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 
              2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un apposito conto corrente infruttifero, aperto  presso  la
          tesoreria centrale dello Stato  denominato  "Ministero  del
          tesoro  -  fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
          politiche comunitarie", nel quale sono versate: 
              a) le disponibilita' residue  del  fondo  di  cui  alla
          legge 3  ottobre  1977,  n.  863,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1; 
              b) le somme erogate dalle istituzioni  delle  Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; 
              c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
          finanziaria, sulla  base  delle  indicazioni  del  comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
          sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c),  nell'ambito  delle
          autorizzazioni di spesa recate  da  disposizioni  di  legge
          aventi le stesse finalita' di quelle previste  dalle  norme
          comunitarie da attuare; 
              d) le somme annualmente determinate  con  la  legge  di
          approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei  dati
          di cui all'art. 7. 
              3. Restano salvi  i  rapporti  finanziari  direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e dagli  organismi  di  cui  all'art.  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748.». 
          Note al comma 52: 
                
              - Il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile  1987,  n.
          183, e' riportato nelle note al comma 51. 
          Note al comma 53: 
                
              - Il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile  1987,  n.
          183, e' riportato nelle note al comma 51. 
          Note al comma 54: 
                
              - Il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile  1987,  n.
          183, e' riportato nelle note al comma 51. 
          Note al comma 55: 
                
              - Il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile  1987,  n.
          183, e' riportato nelle note al comma 51. 
          Note al comma 57: 
              - Si riporta il testo dell'art. 242  del  decreto-legge
          19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in  materia  di
          salute, Sostegno  al  lavoro  e  all'economia,  nonche'  di
          politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica  da
          COVID-19), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 242 (Contributo dei Fondi strutturali europei  al
          contrasto dell'emergenza  Covid-19).  -  1.  In  attuazione
          delle modifiche introdotte dal  regolamento  (UE)  2020/558
          del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile  2020,
          le Autorita' di Gestione di Programmi  Operativi  2014-2020
          dei   fondi   strutturali   europei   possono    richiedere
          l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per
          cento a carico dei Fondi UE per le spese  dichiarate  nelle
          domande di pagamento nel periodo contabile che decorre  dal
          1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle
          spese  emergenziali  anticipate  a   carico   dello   Stato
          destinate al contrasto e  alla  mitigazione  degli  effetti
          sanitari, economici e  sociali  generati  dall'epidemia  di
          COVID-19. 
              2. Le risorse erogate dall'Unione  europea  a  rimborso
          delle spese rendicontate per le misure emergenziali di  cui
          al comma 1 sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che
          hanno proceduto alla rendicontazione,  fino  a  concorrenza
          dei  rispettivi  importi,   per   essere   destinate   alla
          realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti
          o da adottarsi. 
              3. Ai medesimi programmi complementari di cui al  comma
          2 sono altresi' destinate le risorse a carico del Fondo  di
          rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,  n.
          183, rese disponibili  per  effetto  dell'integrazione  del
          tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui  al  comma
          1. 
              4. Nelle more della riassegnazione delle risorse di cui
          al comma 2, le Autorita'  di  gestione  dei  Programmi  dei
          fondi strutturali europei possono  assicurare  gli  impegni
          gia' assunti relativi a interventi poi sostituiti da quelli
          emergenziali   di   cui   al   comma   1   attraverso    la
          riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo  e
          la coesione (FSC) che non soddisfino  i  requisiti  di  cui
          all'art. 44, comma 7, del decreto legge 30 aprile 2019,  n.
          34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  giugno
          2019, n. 58.  Al  fine  di  accelerare  e  semplificare  le
          suddette riprogrammazioni,  con  riferimento  alle  risorse
          rivenienti dai cicli programmatori 2000-2006,  2007-2013  e
          2014-2020 nelle more della sottoposizione  all'approvazione
          del  Comitato  interministeriale  per   la   programmazione
          economica, entro il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e
          coesione di cui al citato art. 44, la Cabina  di  regia  di
          cui all'art. 1, comma  703,  lettera  c),  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190,  procede  all'approvazione  di  tali
          riprogrammazioni secondo le regole e le modalita'  previste
          per  il  ciclo  di  programmazione   2014-2020.   Di   tali
          riprogrammazioni  viene  fornita  apposita  informativa  al
          Comitato interministeriale per la programmazione  economica
          da parte dell'Autorita' politica delegata per le  politiche
          di coesione. Per le Amministrazioni titolari  di  programmi
          dei fondi strutturali europei 2014-2020 per  le  quali  non
          siano previste assegnazioni oggetto della verifica  di  cui
          al citato art. 44,  ovvero  nel  caso  in  cui  le  risorse
          rivenienti dalla riprogrammazione del Fondo per lo sviluppo
          e la coesione (FSC) non dovessero risultare sufficienti per
          le finalita' del presente  comma,  e'  possibile  procedere
          attraverso  l'assegnazione,  con  apposite  delibere  CIPE,
          delle necessarie  risorse  a  valere  e  nei  limiti  delle
          disponibilita' del FSC, nel rispetto degli attuali  vincoli
          di destinazione territoriale. 
              5. Le  risorse  di  cui  al  comma  4  ritornano  nelle
          disponibilita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione  nel
          momento  in  cui  siano  rese  disponibili  nei   programmi
          complementari le risorse finanziarie di cui al comma 2. 
              6. Ai fini dell'attuazione del  presente  articolo,  il
          Ministro per il Sud e la coesione territoriale procede alla
          definizione di  appositi  accordi  con  le  Amministrazioni
          titolari dei programmi dei fondi strutturali europei  anche
          ai fini della  ricognizione  delle  risorse  attribuite  ai
          programmi operativi complementari  e  propone  al  Comitato
          Interministeriale  per  la  Programmazione  Economica,  ove
          necessario, le  delibere  da  adottare  per  la  definitiva
          approvazione delle suddette risorse. 
              7.  La  data  di  scadenza  dei   programmi   operativi
          complementari  relativi  alla  programmazione   comunitaria
          2014/2020 e' fissata al  31  dicembre  2025.  Il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale  dello  Stato  integra  il   Programma
          complementare di azione e coesione per  la  governance  dei
          sistemi di gestione e  controllo  2014-2020,  di  cui  alla
          deliberazione  del  CIPE  n.  114  del  23  dicembre  2015,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  70  del  24  marzo
          2016,  con  interventi  di  rafforzamento  della  capacita'
          amministrativa e  tecnica  per  assicurare  la  conclusione
          della programmazione 2014-2020 e l'efficace avvio del nuovo
          ciclo  di  programmazione  dell'Unione  europea  2021-2027,
          mediante l'utilizzo delle  risorse  a  tal  fine  stanziate
          dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.». 
          Note al comma 58: 
                
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  14  e  16  del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge   3   agosto   2013,   n.   90
          (Disposizioni urgenti per il  recepimento  della  Direttiva
          2010/31/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  19
          maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per
          la definizione delle procedure d'infrazione  avviate  dalla
          Commissione europea, nonche' altre disposizioni in  materia
          di coesione sociale), come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  14  (Detrazioni  fiscali   per   interventi   di
          efficienza  energetica).  -  1.  Le  disposizioni  di   cui
          all'art. 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
          e successive modificazioni, si applicano, nella misura  del
          65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno  2013
          al 31 dicembre 2021. 
              2. La detrazione di cui al comma 1  si  applica,  nella
          misura del 65 per cento, anche  alle  spese  documentate  e
          rimaste a carico del contribuente: 
              a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici
          condominiali di cui  agli  articoli  1117  e  1117-bis  del
          codice civile o che interessino tutte le unita' immobiliari
          di cui si compone il singolo condominio,  sostenute  dal  6
          giugno 2013 al 31 dicembre 2021; 
              b) per l'acquisto e la posa in opera delle  schermature
          solari di cui all'allegato  M  al  decreto  legislativo  29
          dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1° gennaio 2015 al  31
          dicembre 2021, fino a un valore massimo della detrazione di
          60.000 euro. 
              b-bis)  per  l'acquisto  e  la   posa   in   opera   di
          micro-cogeneratori in sostituzione di  impianti  esistenti,
          sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021,  fino  a
          un valore massimo della detrazione  di  100.000  euro.  Per
          poter beneficiare della suddetta detrazione gli  interventi
          in oggetto  devono  condurre  a  un  risparmio  di  energia
          primaria (PES), come definito all'allegato III del  decreto
          del  Ministro  dello  sviluppo  economico  4  agosto  2011,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre
          2011, pari almeno al 20 per cento. 
              2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 e' ridotta  al
          50 per cento per le spese, sostenute dal 1°  gennaio  2018,
          relative agli interventi di acquisto e  posa  in  opera  di
          finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di
          sostituzione di impianti di climatizzazione  invernale  con
          impianti dotati di caldaie a condensazione  con  efficienza
          almeno  pari  alla  classe  A  di  prodotto  prevista   dal
          regolamento delegato (UE) n.  811/2013  della  Commissione,
          del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di  cui
          al presente articolo  gli  interventi  di  sostituzione  di
          impianti di climatizzazione invernale con  impianti  dotati
          di caldaie a condensazione con  efficienza  inferiore  alla
          classe di cui  al  periodo  precedente.  La  detrazione  si
          applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di
          sostituzione di impianti di climatizzazione  invernale  con
          impianti dotati di caldaie a condensazione,  di  efficienza
          almeno pari alla classe A di prodotto prevista  dal  citato
          regolamento  delegato  (UE)  n.  811/2013,  e   contestuale
          installazione  di  sistemi  di  termoregolazione   evoluti,
          appartenenti  alle  classi  V,   VI   oppure   VIII   della
          comunicazione  2014/C  207/02  della  Commissione,  o   con
          impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti  da  pompa
          di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
          in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante  per
          funzionare  in  abbinamento  tra  loro,  o  per  le   spese
          sostenute per l'acquisto e la posa in opera  di  generatori
          d'aria calda a condensazione. 
              2-bis. La detrazione nella misura del 50 per  cento  si
          applica altresi' alle spese sostenute  nell'anno  2021  per
          l'acquisto  e   la   posa   in   opera   di   impianti   di
          climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori
          di calore alimentati da biomasse combustibili,  fino  a  un
          valore massimo della detrazione di 30.000 euro. 
              2-ter.  Per  le  spese  sostenute  per  interventi   di
          riqualificazione energetica di cui al presente articolo,  i
          soggetti che nell'anno precedente a quello di  sostenimento
          delle spese si trovavano nelle condizioni di  cui  all'art.
          11, comma 2, e all'art. 13, comma 1, lettera a), e comma 5,
          lettera a), del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare  per
          la cessione del corrispondente  credito  ai  fornitori  che
          hanno effettuato gli interventi ovvero  ad  altri  soggetti
          privati,  con  la  facolta'  di  successiva  cessione   del
          credito. Le modalita' di attuazione delle disposizioni  del
          presente  comma  sono  definite   con   provvedimento   del
          direttore dell'Agenzia  delle  entrate,  da  emanare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione. 
              2-quater. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al
          31  dicembre  2021  per  interventi   di   riqualificazione
          energetica di parti comuni degli edifici condominiali,  che
          interessino  l'involucro  dell'edificio  con   un'incidenza
          superiore al 25  per  cento  della  superficie  disperdente
          lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma
          1 spetta  nella  misura  del  70  per  cento.  La  medesima
          detrazione spetta, nella misura del 75 per  cento,  per  le
          spese  sostenute   per   interventi   di   riqualificazione
          energetica  relativi   alle   parti   comuni   di   edifici
          condominiali  finalizzati  a  migliorare   la   prestazione
          energetica invernale ed estiva e che conseguano  almeno  la
          qualita'  media  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo  economico  26   giugno   2015,   pubblicato   nel
          supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n.  162
          del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente  comma
          sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese  non
          superiore a euro 40.000 moltiplicato per  il  numero  delle
          unita' immobiliari che compongono l'edificio. 
              2-quater.1. Per le spese relative  agli  interventi  su
          parti comuni di edifici condominiali ricadenti  nelle  zone
          sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione
          del rischio  sismico  e  alla  riqualificazione  energetica
          spetta,   in   alternativa   alle    detrazioni    previste
          rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo  e
          dal comma 1-quinquies dell'art. 16,  una  detrazione  nella
          misura dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il
          passaggio ad una  classe  di  rischio  inferiore,  o  nella
          misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino  il
          passaggio a due classi di rischio  inferiori.  La  predetta
          detrazione e' ripartita in  dieci  quote  annuali  di  pari
          importo e si  applica  su  un  ammontare  delle  spese  non
          superiore a euro 136.000 moltiplicato per il  numero  delle
          unita' immobiliari di ciascun edificio. 
              2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui  al
          comma 2-quater e' asseverata  da  professionisti  abilitati
          mediante l'attestazione della prestazione energetica  degli
          edifici prevista dal decreto del  Ministro  dello  sviluppo
          economico 26 giugno 2015 di cui al citato  comma  2-quater.
          L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
          sviluppo economico sostenibile (ENEA)  effettua  controlli,
          anche a campione, su tali attestazioni, nonche' su tutte le
          agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo,  con
          procedure e modalita' disciplinate con decreto del Ministro
          dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  emanare  entro  novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  delle  presenti
          disposizioni. La non veridicita' dell'attestazione comporta
          la   decadenza   dal   beneficio,   ferma    restando    la
          responsabilita'   del   professionista   ai   sensi   delle
          disposizioni vigenti. Per le attivita' di  cui  al  secondo
          periodo, e' autorizzata in favore  dell'ENEA  la  spesa  di
          500.000 euro per l'anno 2017 e di 1  milione  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2018 al 2021. 
              2-sexies. Per le  spese  sostenute  per  interventi  di
          riqualificazione energetica di cui al presente articolo, in
          luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, diversi  da
          quelli indicati al  comma  2-ter,  possono  optare  per  la
          cessione del corrispondente credito ai fornitori che  hanno
          effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati,
          con la facolta' di successiva cessione del credito.  Rimane
          esclusa  la  cessione  ad  istituti   di   credito   e   ad
          intermediari finanziari. Le  modalita'  di  attuazione  del
          presente  comma  sono  definite   con   provvedimento   del
          direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da  adottare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione. 
              2-septies. Le detrazioni di cui  al  presente  articolo
          sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le  case
          popolari, comunque denominati, nonche' dagli enti aventi le
          stesse finalita' sociali dei predetti  istituti,  istituiti
          nella forma di societa' che rispondono ai  requisiti  della
          legislazione europea in materia di in house providing e che
          siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,
          per  interventi  di  efficienza  energetica  realizzati  su
          immobili, di loro proprieta' ovvero gestiti per  conto  dei
          comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica,  nonche'
          dalle cooperative di abitazione a proprieta'  indivisa  per
          interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti  e
          assegnati in godimento ai propri soci. 
              3.  La  detrazione  spettante  ai  sensi  del  presente
          articolo e'  ripartita  in  dieci  quote  annuali  di  pari
          importo.  Si   applicano,   in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni di cui all'art. 1, comma 24,  della  legge  24
          dicembre  2007,  n.  244,  e  successive  modificazioni,  e
          all'art. 29, comma 6, del decreto-legge 29  novembre  2008,
          n. 185,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          gennaio 2009, n. 2. 
              3.1. A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per  gli
          interventi di ristrutturazione importante di primo  livello
          di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico  26
          giugno 2015,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n.  162  del  15  luglio  2015,  recante
          adeguamento  del  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo
          economico, 26 giugno 2009 - Linee guida  nazionali  per  la
          certificazione  energetica,  per  le  parti  comuni   degli
          edifici condominiali, con un  importo  dei  lavori  pari  o
          superiore a 200.000 euro, il soggetto avente  diritto  alle
          detrazioni puo'  optare,  in  luogo  dell'utilizzo  diretto
          delle stesse, per un contributo di  pari  ammontare,  sotto
          forma di sconto sul corrispettivo  dovuto,  anticipato  dal
          fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo
          rimborsato sotto forma di credito d'imposta  da  utilizzare
          esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di
          pari importo, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei  limiti  di
          cui all'art. 34 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  e
          all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
          Il fornitore che ha effettuato  gli  interventi  ha  a  sua
          volta facolta' di cedere il  credito  d'imposta  ai  propri
          fornitori  di  beni  e  servizi,   con   esclusione   della
          possibilita' di  ulteriori  cessioni  da  parte  di  questi
          ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti
          di credito e ad intermediari finanziari. 
              3-bis. Al fine  di  effettuare  il  monitoraggio  e  la
          valutazione del risparmio energetico conseguito  a  seguito
          della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2,
          l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
          sviluppo   economico   sostenibile   (ENEA)   elabora    le
          informazioni  contenute  nelle  richieste   di   detrazione
          pervenute per via telematica e trasmette una relazione  sui
          risultati degli  interventi  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
          regioni e alle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
          nell'ambito  delle  rispettive   competenze   territoriali.
          Nell'ambito  di  tale  attivita',  l'ENEA   predispone   il
          costante  aggiornamento   del   sistema   di   reportistica
          multi-anno delle dichiarazioni  ai  fini  della  detrazione
          fiscale di cui  all'art.  1,  comma  349,  della  legge  27
          dicembre  2006,  n.  296,  gia'  attivo  e   assicura,   su
          richiesta, il necessario supporto tecnico  alle  regioni  e
          alle Province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3-ter. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare e il Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che  devono
          soddisfare   gli   interventi   che    beneficiano    delle
          agevolazioni di cui al presente articolo,  ivi  compresi  i
          massimali di  costo  specifici  per  singola  tipologia  di
          intervento,  nonche'  le  procedure  e  le   modalita'   di
          esecuzione di controlli a campione, sia documentali che  in
          situ, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare  il  rispetto
          dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. Nelle
          more dell'emanazione dei decreti di cui al presente  comma,
          continuano  ad   applicarsi   il   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007,  e  il
          decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  11  marzo
          2008, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  66  del  18
          marzo 2008. L'ENEA, ai fini di assicurare coerenza  con  la
          legislazione  e  la  normativa  in  materia  di  efficienza
          energetica, limitatamente ai  relativi  contenuti  tecnici,
          adegua il portale  attualmente  in  essere  e  la  relativa
          modulistica  per  la  trasmissione  dei  dati  a  cura  dei
          soggetti beneficiari delle detrazioni di  cui  al  presente
          articolo. 
              3-quater.  Al  fine  di  agevolare  l'esecuzione  degli
          interventi di efficienza  energetica  di  cui  al  presente
          articolo,  e'  istituita,  nell'ambito  del  Fondo  di  cui
          all'art. 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.  102,
          una sezione dedicata al rilascio di garanzie su  operazioni
          di finanziamento degli stessi. A tal fine, la dotazione del
          Fondo suddetto puo' essere integrata fino a 25  milioni  di
          euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del  Ministero
          dello sviluppo economico e fino a 25 milioni di euro  annui
          per  il  periodo   2018-2020   a   carico   del   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  a
          valere  sui  proventi  annui  delle  aste  delle  quote  di
          emissione     di     CO2     destinati     ai      progetti
          energetico-ambientali  di  cui  all'art.  19  del   decreto
          legislativo  13  marzo  2013,  n.   30,   previa   verifica
          dell'entita' dei proventi disponibili annualmente,  con  le
          modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6  dello  stesso
          art. 19. Per il perseguimento delle  finalita'  di  cui  al
          presente comma, con  uno  o  piu'  decreti  di  natura  non
          regolamentare da adottare entro novanta giorni  dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  dal
          Ministro  dello   sviluppo   economico   e   dal   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          acquisito  il  parere  della  Conferenza  unificata,   sono
          individuati,  nel  rispetto  degli  equilibri  di   finanza
          pubblica, le priorita',  i  criteri,  le  condizioni  e  le
          modalita' di funzionamento, di  gestione  e  di  intervento
          della sezione del Fondo e le relative prime dotazioni della
          sezione stessa.». 
              «Art.  16  (Proroga  delle   detrazioni   fiscali   per
          interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di
          mobili). - 1.  Ferme  restando  le  ulteriori  disposizioni
          contenute nell'art. 16-bis del testo  unico  delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  per   le   spese
          documentate, relative agli interventi indicati nel comma  1
          del citato art. 16-bis, spetta una detrazione  dall'imposta
          lorda fino ad un ammontare  complessivo  delle  stesse  non
          superiore  a  96.000  euro  per  unita'   immobiliare.   La
          detrazione e' pari al 50 per cento per le  spese  sostenute
          dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021. 
              1-bis. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31
          dicembre 2021 per gli interventi di  cui  all'art.  16-bis,
          comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  le
          cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data  di
          entrata in vigore della presente disposizione ovvero per  i
          quali sia stato rilasciato il titolo edilizio,  su  edifici
          ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosita' (zone 1 e
          2) di cui all'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  n.  3274  del  20  marzo  2003,  pubblicata   nel
          supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n.  105
          dell'8 maggio  2003,  riferite  a  costruzioni  adibite  ad
          abitazione e ad attivita' produttive, spetta una detrazione
          dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento,  fino  ad
          un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a
          96.000 euro per unita' immobiliare  per  ciascun  anno.  La
          detrazione e' ripartita in cinque  quote  annuali  di  pari
          importo nell'anno di sostenimento delle spese e  in  quelli
          successivi. Nel caso  in  cui  gli  interventi  di  cui  al
          presente comma realizzati in ciascun anno consistano  nella
          mera  prosecuzione   di   interventi   iniziati   in   anni
          precedenti, ai fini del computo del  limite  massimo  delle
          spese ammesse a fruire  della  detrazione  si  tiene  conto
          anche delle spese sostenute negli stessi anni per le  quali
          si e' gia' fruito della detrazione. 
              1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2017  e  fino  al  31
          dicembre 2021, le disposizioni del comma 1-bis si applicano
          anche agli edifici ubicati nella  zona  sismica  3  di  cui
          all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.
          3274  del  20  marzo  2003,  pubblicata   nel   supplemento
          ordinario n. 72  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  105  dell'8
          maggio 2003. 
              1-quater. Qualora dalla realizzazione degli  interventi
          di cui ai commi 1-bis e  1-ter  derivi  una  riduzione  del
          rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di
          rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta  nella
          misura  del  70  per  cento  della  spesa  sostenuta.   Ove
          dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio
          inferiori, la detrazione spetta nella  misura  dell'80  per
          cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, da adottare entro il 28 febbraio  2017,  sentito
          il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono  stabilite
          le linee guida per la classificazione  di  rischio  sismico
          delle costruzioni nonche' le modalita' per  l'attestazione,
          da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia  degli
          interventi effettuati. 
              1-quinquies. Qualora gli interventi  di  cui  al  comma
          1-quater siano realizzati sulle  parti  comuni  di  edifici
          condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo  e
          al secondo periodo del medesimo  comma  1-quater  spettano,
          rispettivamente, nella misura del 75 per  cento  e  dell'85
          per cento.  Le  predette  detrazioni  si  applicano  su  un
          ammontare  delle  spese  non  superiore   a   euro   96.000
          moltiplicato per il  numero  delle  unita'  immobiliari  di
          ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere  dal  1°
          gennaio  2017,  in  luogo  della  detrazione   i   soggetti
          beneficiari   possono   optare   per   la   cessione    del
          corrispondente credito ai fornitori  che  hanno  effettuato
          gli interventi ovvero ad altri  soggetti  privati,  con  la
          facolta' di successiva cessione del credito. Rimane esclusa
          la cessione  ad  istituti  di  credito  e  ad  intermediari
          finanziari. Le modalita' di attuazione del  presente  comma
          sono definite con provvedimento del direttore  dell'Agenzia
          delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente disposizione. 
              1-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2017, tra le spese
          detraibili per la realizzazione degli interventi di cui  ai
          commi 1-ter, 1-quater  e  1-quinquies  rientrano  anche  le
          spese effettuate per la classificazione e verifica  sismica
          degli immobili. 
              1-sexies.1. Le detrazioni di cui ai commi  da  1-bis  a
          1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per
          le case popolari, comunque denominati, nonche'  dagli  enti
          aventi le stesse finalita' sociali dei  predetti  istituti,
          istituiti  nella  forma  di  societa'  che  rispondono   ai
          requisiti della legislazione europea in materia di in house
          providing e che siano costituiti e operanti alla  data  del
          31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di
          loro  proprieta'  ovvero  gestiti  per  conto  dei  comuni,
          adibiti ad edilizia residenziale  pubblica,  nonche'  dalle
          cooperative  di  abitazione  a  proprieta'   indivisa   per
          interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti  e
          assegnati in godimento ai propri soci. 
              1-septies. Qualora  gli  interventi  di  cui  al  comma
          1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti  nelle  zone
          classificate  a  rischio  sismico  1,  2  e  3   ai   sensi
          dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
          3519  del  28  aprile  2006,  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante  demolizione
          e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il
          rischio sismico, anche con variazione volumetrica  rispetto
          all'edificio  preesistente,  ove  le   norme   urbanistiche
          vigenti consentano tale aumento,  eseguiti  da  imprese  di
          costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano,
          entro diciotto mesi dalla data di conclusione  dei  lavori,
          alla successiva alienazione  dell'immobile,  le  detrazioni
          dall'imposta di cui al  primo  e  al  secondo  periodo  del
          medesimo  comma  1-quater  spettano  all'acquirente   delle
          unita' immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per
          cento e dell'85 per cento del prezzo della  singola  unita'
          immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita
          e, comunque, entro un ammontare massimo  di  spesa  pari  a
          96.000 euro per ciascuna  unita'  immobiliare.  I  soggetti
          beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in
          luogo della detrazione, per la cessione del  corrispondente
          credito alle imprese che hanno  effettuato  gli  interventi
          ovvero ad  altri  soggetti  privati,  con  la  facolta'  di
          successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione
          a istituti di credito e intermediari finanziari. 
              1-octies. Per gli  interventi  di  adozione  di  misure
          antisismiche di  cui  al  presente  articolo,  il  soggetto
          avente  diritto  alle  detrazioni  puo'  optare,  in  luogo
          dell'utilizzo diretto delle stesse, per  un  contributo  di
          pari ammontare, sotto forma  di  sconto  sul  corrispettivo
          dovuto, anticipato dal  fornitore  che  ha  effettuato  gli
          interventi e  a  quest'ultimo  rimborsato  sotto  forma  di
          credito   d'imposta   da   utilizzare   esclusivamente   in
          compensazione, in cinque quote annuali di pari importo,  ai
          sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,
          n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'art.  34
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'art.  1,  comma
          53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore  che
          ha effettuato gli interventi ha a  sua  volta  facolta'  di
          cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di  beni  e
          servizi, con esclusione  della  possibilita'  di  ulteriori
          cessioni da parte di questi ultimi.  Rimane  in  ogni  caso
          esclusa  la  cessione  ad  istituti   di   credito   e   ad
          intermediari finanziari. 
              2. Ai contribuenti che fruiscono  della  detrazione  di
          cui al comma 1, limitatamente agli interventi  di  recupero
          del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio
          2020, e' altresi' riconosciuta una detrazione  dall'imposta
          lorda,  fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  per  le
          ulteriori spese documentate sostenute  nell'anno  2021  per
          l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe
          non inferiore  ad  A+,  nonche'  A  per  i  forni,  per  le
          apparecchiature  per  le  quali  sia  prevista  l'etichetta
          energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di
          ristrutturazione. La detrazione di cui al  presente  comma,
          da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote  annuali
          di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle
          spese sostenute ed e' calcolata su un ammontare complessivo
          non  superiore  a  16.000  euro,   considerato,   per   gli
          interventi effettuati  nell'anno  2020  ovvero  per  quelli
          iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2021, al  netto
          delle spese sostenute nell'anno 2020 per  le  quali  si  e'
          fruito della detrazione.  Ai  fini  della  fruizione  della
          detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente  comma
          sono computate indipendentemente dall'importo  delle  spese
          sostenute per i lavori di  ristrutturazione  che  fruiscono
          delle detrazioni di cui al comma 1. 
              2-bis. Al fine  di  effettuare  il  monitoraggio  e  la
          valutazione del risparmio energetico conseguito  a  seguito
          della realizzazione degli interventi  di  cui  al  presente
          articolo, in analogia a quanto gia' previsto in materia  di
          detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli
          edifici, sono trasmesse  per  via  telematica  all'ENEA  le
          informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le
          informazioni  pervenute  e  trasmette  una  relazione   sui
          risultati degli  interventi  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
          regioni e alle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
          nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.». 
          Note al comma 59: 
              - Si riporta il testo del comma 219 dell'art.  1  della
          citata legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 1. - 1. - 218. Omissis. 
              219. Per le spese  documentate,  sostenute  negli  anni
          2020 e 2021, relative agli interventi, ivi  inclusi  quelli
          di sola pulitura o tinteggiatura  esterna,  finalizzati  al
          recupero o restauro della facciata  esterna  degli  edifici
          esistenti ubicati in zona A o B ai sensi  del  decreto  del
          Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta
          una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento. 
              Omissis.». 
          Note al comma 60: 
                
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  16-bis  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917 (Approvazione del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 16-bis (Detrazione delle spese per interventi  di
          recupero del  patrimonio  edilizio  e  di  riqualificazione
          energetica degli  edifici).  -  1.  Dall'imposta  lorda  si
          detrae  un  importo  pari  al  36  per  cento  delle  spese
          documentate, fino ad un ammontare complessivo delle  stesse
          non  superiore  a  48.000  euro  per  unita'   immobiliare,
          sostenute  ed   effettivamente   rimaste   a   carico   dei
          contribuenti che possiedono o detengono, sulla base  di  un
          titolo idoneo, l'immobile sul  quale  sono  effettuati  gli
          interventi: 
              a) di cui alle lett. a) b), c) e  d)  dell'art.  3  del
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale
          di cui all'art. 1117 del codice civile; 
              b) di cui alle lettere b), c)  e  d)  dell'art.  3  del
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380,   effettuati   sulle   singole   unita'    immobiliari
          residenziali  di  qualsiasi  categoria   catastale,   anche
          rurali, e sulle loro pertinenze; 
              c)  necessari  alla  ricostruzione  o   al   ripristino
          dell'immobile danneggiato a seguito di  eventi  calamitosi,
          ancorche'  non  rientranti  nelle  categorie  di  cui  alle
          lettere a) e b) del presente comma,  sempreche'  sia  stato
          dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente  alla
          data di entrata in vigore della presente disposizione; 
              d) relativi alla realizzazione di autorimesse  o  posti
          auto pertinenziali anche a proprieta' comune; 
              e)  finalizzati  alla   eliminazione   delle   barriere
          architettoniche,   aventi   ad    oggetto    ascensori    e
          montacarichi, alla realizzazione  di  ogni  strumento  che,
          attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo
          di tecnologia piu'  avanzata,  sia  adatto  a  favorire  la
          mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le  persone
          portatrici di handicap in situazione di gravita', ai  sensi
          dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
              f)  relativi  all'adozione  di  misure  finalizzate   a
          prevenire il rischio del compimento  di  atti  illeciti  da
          parte di terzi; 
              g) relativi alla  realizzazione  di  opere  finalizzate
          alla   cablatura    degli    edifici,    al    contenimento
          dell'inquinamento acustico; 
              h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate  al
          conseguimento  di  risparmi  energetici   con   particolare
          riguardo all'installazione di impianti basati  sull'impiego
          delle fonti  rinnovabili  di  energia.  Le  predette  opere
          possono  essere  realizzate  anche  in  assenza  di   opere
          edilizie    propriamente    dette,    acquisendo     idonea
          documentazione  attestante  il  conseguimento  di  risparmi
          energetici in applicazione della normativa in materia; 
              i) relativi all'adozione  di  misure  antisismiche  con
          particolare riguardo all'esecuzione di opere per  la  messa
          in  sicurezza   statica,   in   particolare   sulle   parti
          strutturali,  per   la   redazione   della   documentazione
          obbligatoria atta a comprovare  la  sicurezza  statica  del
          patrimonio edilizio, nonche'  per  la  realizzazione  degli
          interventi   necessari   al   rilascio    della    suddetta
          documentazione. Gli  interventi  relativi  all'adozione  di
          misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la  messa
          in sicurezza statica devono essere realizzati  sulle  parti
          strutturali degli edifici o complessi di edifici  collegati
          strutturalmente  e  comprendere  interi  edifici   e,   ove
          riguardino i centri storici, devono essere  eseguiti  sulla
          base  di  progetti  unitari  e  non   su   singole   unita'
          immobiliari; 
              l) di bonifica dall'amianto e di  esecuzione  di  opere
          volte ad evitare gli infortuni domestici. 
              2. Tra le spese  sostenute  di  cui  al  comma  1  sono
          comprese  quelle  di  progettazione   e   per   prestazioni
          professionali connesse all'esecuzione delle opere  edilizie
          e  alla  messa  a  norma  degli  edifici  ai  sensi   della
          legislazione in materia. 
              3. La detrazione di cui al comma  1  spetta  anche  nel
          caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e
          di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere  c)  e  d)
          del comma 1 dell'art. 3 del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  riguardanti  interi
          fabbricati,  eseguiti   da   imprese   di   costruzione   o
          ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che
          provvedano entro diciotto mesi dalla data  di  termine  dei
          lavori   alla   successiva   alienazione   o   assegnazione
          dell'immobile.   La   detrazione   spetta   al   successivo
          acquirente o assegnatario delle singole unita' immobiliari,
          in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli
          interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per
          cento  del  prezzo   dell'unita'   immobiliare   risultante
          nell'atto pubblico di compravendita o  di  assegnazione  e,
          comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro. 
              3-bis. La detrazione di cui al comma  1  spetta,  nella
          misura  del  50  per  cento,  anche   per   interventi   di
          sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza  esistente
          con generatori di emergenza a gas di ultima generazione. 
              4. Nel caso in cui gli interventi di  cui  al  comma  1
          realizzati  in   ciascun   anno   consistano   nella   mera
          prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti,  ai
          fini del computo del limite massimo delle spese  ammesse  a
          fruire della detrazione si tiene conto  anche  delle  spese
          sostenute negli stessi anni. 
              5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono  realizzati
          su unita' immobiliari residenziali  adibite  promiscuamente
          all'esercizio  dell'arte  o   della   professione,   ovvero
          all'esercizio  dell'attivita'  commerciale,  la  detrazione
          spettante e' ridotta al 50 per cento. 
              6. La detrazione e' cumulabile con le agevolazioni gia'
          previste sugli immobili oggetto di  vincolo  ai  sensi  del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  ridotte  nella
          misura del 50 per cento. 
              7. La detrazione e' ripartita in  dieci  quote  annuali
          costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento  delle
          spese e in quelli successivi. 
              8. In caso di  vendita  dell'unita'  immobiliare  sulla
          quale sono stati realizzati gli interventi di cui al  comma
          1 la detrazione non utilizzata  in  tutto  o  in  parte  e'
          trasferita  per  i  rimanenti  periodi  di  imposta,  salvo
          diverso accordo delle parti, all'acquirente persona  fisica
          dell'unita' immobiliare. In  caso  di  decesso  dell'avente
          diritto, la fruizione del beneficio fiscale  si  trasmette,
          per  intero,  esclusivamente  all'erede  che  conservi   la
          detenzione materiale e diretta del bene. 
              9. Si applicano le disposizioni di cui al  decreto  del
          Ministro delle finanze di  concerto  con  il  Ministro  dei
          lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con  il  quale  e'
          stato adottato il "Regolamento recante norme di  attuazione
          e procedure di controllo di cui  all'art.  1  della  L.  27
          dicembre 1997, n. 449, in  materia  di  detrazioni  per  le
          spese di ristrutturazione edilizia". 
              10. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e
          delle finanze possono essere stabilite ulteriori  modalita'
          di  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al   presente
          articolo.». 
                
          Note al comma 66: 
                
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  119  del   citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 119 (Incentivi per l'efficienza energetica, sisma
          bonus, fotovoltaico e  colonnine  di  ricarica  di  veicoli
          elettrici). - 1. La  detrazione  di  cui  all'art.  14  del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica
          nella misura del 110 per cento per le spese  documentate  e
          rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1°  luglio
          2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire  tra  gli  aventi
          diritto in cinque  quote  annuali  di  pari  importo  e  in
          quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa
          sostenuta nell'anno 2022, nei seguenti casi: 
              a) interventi di  isolamento  termico  delle  superfici
          opache verticali, orizzontali e inclinate  che  interessano
          l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al  25
          per cento della superficie disperdente lorda  dell'edificio
          o dell'unita' immobiliare situata  all'interno  di  edifici
          plurifamiliari  che  sia  funzionalmente   indipendente   e
          disponga di uno o piu' accessi autonomi  dall'esterno.  Gli
          interventi per la coibentazione del tetto  rientrano  nella
          disciplina  agevolativa,  senza  limitare  il  concetto  di
          superficie   disperdente   al   solo   locale    sottotetto
          eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente
          lettera e' calcolata  su  un  ammontare  complessivo  delle
          spese  non  superiore  a  euro  50.000  per   gli   edifici
          unifamiliari  o   per   le   unita'   immobiliari   situate
          all'interno   di   edifici   plurifamiliari    che    siano
          funzionalmente indipendenti e  dispongano  di  uno  o  piu'
          accessi autonomi dall'esterno; a euro  40.000  moltiplicati
          per il  numero  delle  unita'  immobiliari  che  compongono
          l'edificio per gli edifici composti da due  a  otto  unita'
          immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle
          unita'  immobiliari  che  compongono  l'edificio  per   gli
          edifici composti da piu'  di  otto  unita'  immobiliari.  I
          materiali isolanti utilizzati devono rispettare  i  criteri
          ambientali  minimi  di  cui   al   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  11
          ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  259
          del 6 novembre 2017; 
              b) interventi sulle parti comuni degli edifici  per  la
          sostituzione degli impianti  di  climatizzazione  invernale
          esistenti con impianti centralizzati per il  riscaldamento,
          il raffrescamento o la fornitura di acqua calda  sanitaria,
          a condensazione, con efficienza almeno pari alla  classe  A
          di prodotto  prevista  dal  regolamento  delegato  (UE)  n.
          811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013,  a  pompa
          di calore, ivi compresi gli impianti ibridi  o  geotermici,
          anche abbinati all'installazione di  impianti  fotovoltaici
          di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui  al
          comma 6, ovvero con  impianti  di  microcogenerazione  o  a
          collettori solari, nonche',  esclusivamente  per  i  comuni
          montani  non  interessati  dalle   procedure   europee   di
          infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o  n.  2015/2043
          del 28 maggio 2015 per  l'inottemperanza  dell'Italia  agli
          obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/ CE, l'allaccio a
          sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai  sensi
          dell'art. 2, comma 2, lettera tt), del decreto  legislativo
          4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui  alla  presente
          lettera e' calcolata  su  un  ammontare  complessivo  delle
          spese non superiore  a  euro  20.000  moltiplicati  per  il
          numero delle unita' immobiliari che  compongono  l'edificio
          per gli edifici composti fino  a  otto  unita'  immobiliari
          ovvero a euro  15.000  moltiplicati  per  il  numero  delle
          unita'  immobiliari  che  compongono  l'edificio  per   gli
          edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari  ed  e'
          riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e
          alla bonifica dell'impianto sostituito; 
              c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unita'
          immobiliari situate all'interno di  edifici  plurifamiliari
          che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o
          piu' accessi  autonomi  dall'esterno  per  la  sostituzione
          degli impianti di climatizzazione invernale  esistenti  con
          impianti per  il  riscaldamento,  il  raffrescamento  o  la
          fornitura di acqua calda sanitaria,  a  condensazione,  con
          efficienza almeno pari alla classe A di  prodotto  prevista
          dal   regolamento   delegato   (UE)   n.   811/2013   della
          Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di  calore,  ivi
          compresi gli impianti ibridi o geotermici,  anche  abbinati
          all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al  comma
          5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6,  ovvero
          con impianti di microcogenerazione, a collettori solari  o,
          esclusivamente per le aree non metanizzate nei  comuni  non
          interessati  dalle  procedure  europee  di  infrazione   n.
          2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del  28  maggio
          2015  per  l'inottemperanza   dell'Italia   agli   obblighi
          previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa
          aventi prestazioni emissive con i  valori  previsti  almeno
          per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento
          di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
          del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonche',
          esclusivamente per i comuni montani non  interessati  dalle
          procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10  luglio
          2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza
          dell'Italia  agli   obblighi   previsti   dalla   direttiva
          2008/50/CE,  l'allaccio  a  sistemi  di   teleriscaldamento
          efficiente, definiti ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera
          tt), del decreto legislativo 4  luglio  2014,  n.  102.  La
          detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata su  un
          ammontare complessivo delle  spese  non  superiore  a  euro
          30.000 ed e' riconosciuta anche per le spese relative  allo
          smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito. 
              1-bis. Ai fini  del  presente  articolo,  per  "accesso
          autonomo dall'esterno" si intende un accesso  indipendente,
          non comune ad altre unita' immobiliari, chiuso da  cancello
          o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada  o
          da cortile o da giardino anche di proprieta' non esclusiva.
          Un'unita'  immobiliare   puo'   ritenersi   "funzionalmente
          indipendente"  qualora  sia  dotata  di  almeno  tre  delle
          seguenti installazioni o manufatti di proprieta' esclusiva:
          impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti  per  il
          gas;  impianti  per  l'energia   elettrica;   impianto   di
          climatizzazione invernale. 
              1-ter. Nei  comuni  dei  territori  colpiti  da  eventi
          sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo
          eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. 
              1-quater. Sono compresi fra gli  edifici  che  accedono
          alle detrazioni di  cui  al  presente  articolo  anche  gli
          edifici  privi  di  attestato  di  prestazione   energetica
          perche'  sprovvisti  di  copertura,  di  uno  o  piu'  muri
          perimetrali,  o  di  entrambi,  purche'  al  termine  degli
          interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla
          lettera a) del comma 1, anche  in  caso  di  demolizione  e
          ricostruzione  o  di  ricostruzione  su  sedime  esistente,
          raggiungano una classe energetica in fascia A. 
              2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente
          articolo si applica anche a tutti gli altri  interventi  di
          efficienza energetica di cui all'art. 14 del  decreto-legge
          4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di  spesa  previsti,
          per ciascun  intervento  di  efficienza  energetica,  dalla
          legislazione, nonche' agli  interventi  previsti  dall'art.
          16-bis, comma 1, lettera e), del  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, anche ove effettuati in favore di persone  di  eta'
          superiore a sessantacinque anni,  a  condizione  che  siano
          eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli  interventi  di
          cui al citato comma 1. Qualora l'edificio sia sottoposto ad
          almeno  uno  dei  vincoli  previsti  dal  codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
          gennaio 2004, n. 42, o gli  interventi  di  cui  al  citato
          comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e
          ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi
          di  cui  al  presente  comma,   anche   se   non   eseguiti
          congiuntamente ad almeno uno degli  interventi  di  cui  al
          medesimo comma 1, fermi restando  i  requisiti  di  cui  al
          comma 3. 
              3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi
          di cui  ai  commi  1  e  2  del  presente  articolo  devono
          rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti  di  cui
          al comma 3-ter dell'art.  14  del  decreto-legge  4  giugno
          2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto  2013,  n.  90,  e,  nel  loro   complesso,   devono
          assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui  ai
          commi 5 e 6 del  presente  articolo,  il  miglioramento  di
          almeno due classi energetiche dell'edificio o delle  unita'
          immobiliari situate all'interno di  edifici  plurifamiliari
          le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano  di
          uno o piu' accessi autonomi dall'esterno, ovvero,  se  cio'
          non sia possibile, il conseguimento della classe energetica
          piu'  alta,   da   dimostrare   mediante   l'attestato   di
          prestazione energetica (A.P.E.),  di  cui  all'art.  6  del
          decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  prima  e  dopo
          l'intervento, rilasciato  da  un  tecnico  abilitato  nella
          forma della  dichiarazione  asseverata.  Nel  rispetto  dei
          suddetti requisiti minimi, sono  ammessi  all'agevolazione,
          nei limiti stabiliti per gli interventi di  cui  ai  citati
          commi  1  e  2,  anche  gli  interventi  di  demolizione  e
          ricostruzione di cui all'art. 3, comma 1, lettera  d),  del
          testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
              3-bis. Per gli interventi effettuati  dai  soggetti  di
          cui al comma 9, lettera c), le disposizioni dei commi da  1
          a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste  a
          carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio  2022  al
          31 dicembre 2022. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022
          la detrazione e' ripartita in quattro quote annuali di pari
          importo. 
              4. Per gli interventi  di  cui  ai  commi  da  1-bis  a
          1-septies dell'art. 16 del decreto-legge 4 giugno 2013,  n.
          63, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
          2013, n.  90,  l'aliquota  delle  detrazioni  spettanti  e'
          elevata al 110 per cento per  le  spese  sostenute  dal  1°
          luglio 2020 al 30  giugno  2022.  Per  la  parte  di  spesa
          sostenuta nell'anno 2022, la  detrazione  e'  ripartita  in
          quattro quote annuali di pari importo. Per  gli  interventi
          di  cui  al  primo  periodo,  in  caso  di   cessione   del
          corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e  di
          contestuale  stipulazione  di  una  polizza  che  copre  il
          rischio  di  eventi  calamitosi,  la  detrazione   prevista
          nell'art. 15, comma 1,  lettera  f-bis),  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  spetta  nella
          misura del 90 per cento. Le disposizioni del  primo  e  del
          secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella
          zona sismica 4 di  cui  all'ordinanza  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  n.  3274  del  20   marzo   2003,
          pubblicata  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003. 
              4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del
          presente   articolo   e'   riconosciuta   anche   per    la
          realizzazione  di  sistemi  di   monitoraggio   strutturale
          continuo a fini antisismici, a condizione che sia  eseguita
          congiuntamente a uno degli interventi di cui  ai  commi  da
          1-bis a 1-septies dell'art. 16 del decreto-legge  4  giugno
          2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto 2013, n.  90,  nel  rispetto  dei  limiti  di  spesa
          previsti dalla legislazione per i medesimi interventi. 
              4-ter. I limiti  delle  spese  ammesse  alla  fruizione
          degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di  cui  ai
          commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno  2022,  sono
          aumentati  del  50  per  cento  per   gli   interventi   di
          ricostruzione  riguardanti  i  fabbricati  danneggiati  dal
          sisma  nei  comuni  di  cui  agli   elenchi   allegati   al
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  e  di
          cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.  77,  nonche'
          nei  comuni  interessati  da  tutti  gli   eventi   sismici
          verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato  lo
          stato  di  emergenza.  In  tal  caso,  gli  incentivi  sono
          alternativi al  contributo  per  la  ricostruzione  e  sono
          fruibili per tutte le spese necessarie  al  ripristino  dei
          fabbricati danneggiati,  comprese  le  case  diverse  dalla
          prima abitazione, con esclusione degli  immobili  destinati
          alle attivita' produttive. 
              4-quater. Nei comuni dei territori  colpiti  da  eventi
          sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia
          stato dichiarato lo stato di emergenza,  gli  incentivi  di
          cui  al  comma  4  spettano  per  l'importo  eccedente   il
          contributo previsto per la ricostruzione. 
              5. Per l'installazione di impianti solari  fotovoltaici
          connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi  dell'art.
          1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto  1993,
          n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture
          pertinenziali agli edifici, la detrazione di  cui  all'art.
          16-bis, comma 1, del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          spetta, per le spese sostenute dal 1°  luglio  2020  al  31
          dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino  ad  un
          ammontare complessivo delle stesse spese  non  superiore  a
          euro 48.000 e comunque nel limite di spesa  di  euro  2.400
          per  ogni  kW  di  potenza  nominale  dell'impianto  solare
          fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque
          quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di
          pari importo per la  parte  di  spesa  sostenuta  nell'anno
          2022,  sempreche'  l'installazione   degli   impianti   sia
          eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di  cui  ai
          commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di
          cui all'art. 3, comma 1, lettere d), e)  e  f),  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6
          giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa e' ridotto
          ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. 
              6. La detrazione di cui  al  comma  5  e'  riconosciuta
          anche  per  l'installazione  contestuale  o  successiva  di
          sistemi  di  accumulo  integrati  negli   impianti   solari
          fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo
          comma 5, alle stesse condizioni,  negli  stessi  limiti  di
          importo e ammontare complessivo e comunque  nel  limite  di
          spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita'  di  accumulo
          del sistema di accumulo. 
              7. La detrazione di cui ai commi 5  e  6  del  presente
          articolo e' subordinata alla cessione in favore del Gestore
          dei servizi energetici  (GSE),  con  le  modalita'  di  cui
          all'art. 13, comma 3, del decreto legislativo  29  dicembre
          2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero
          non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'art.  42-bis
          del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non e'
          cumulabile con altri incentivi pubblici o  altre  forme  di
          agevolazione di qualsiasi natura previste  dalla  normativa
          europea,  nazionale  e  regionale,  compresi  i  fondi   di
          garanzia e di rotazione di cui all'art. 11,  comma  4,  del
          decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  e  gli  incentivi
          per lo  scambio  sul  posto  di  cui  all'art.  25-bis  del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.  Con  il
          decreto di cui al  comma  9  del  citato  art.  42-bis  del
          decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro  dello  sviluppo
          economico  individua  i  limiti  e  le  modalita'  relativi
          all'utilizzo e alla valorizzazione  dell'energia  condivisa
          prodotta da impianti  incentivati  ai  sensi  del  presente
          comma. 
              8. Per le spese documentate  e  rimaste  a  carico  del
          contribuente, sostenute dal 1° luglio  2020  al  30  giugno
          2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture
          per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici  di  cui
          all'art. 16-ter del decreto-legge 4  giugno  2013,  n.  63,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2013,
          n. 90, la detrazione e' riconosciuta nella misura  del  110
          per cento, da ripartire tra gli aventi  diritto  in  cinque
          quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di
          pari importo per la  parte  di  spesa  sostenuta  nell'anno
          2022,    sempreche'    l'installazione     sia     eseguita
          congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del
          presente articolo e  comunque  nel  rispetto  dei  seguenti
          limiti di spesa, fatti salvi gli  interventi  in  corso  di
          esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari  o  per
          le  unita'  immobiliari  situate  all'interno  di   edifici
          plurifamiliari  che  siano  funzionalmente  indipendenti  e
          dispongano di uno  o  piu'  accessi  autonomi  dall'esterno
          secondo la definizione di cui al comma 1-bis  del  presente
          articolo; euro 1.500 per gli  edifici  plurifamiliari  o  i
          condomini  che  installino  un  numero  massimo   di   otto
          colonnine; euro 1.200 per gli edifici  plurifamiliari  o  i
          condomini  che  installino  un  numero  superiore  a   otto
          colonnine. L'agevolazione si intende riferita  a  una  sola
          colonnina di ricarica per unita' immobiliare. 
              8-bis. Per gli interventi effettuati  dai  soggetti  di
          cui al comma 9, lettera a), per i quali alla  data  del  30
          giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il  60
          per cento dell'intervento complessivo,  la  detrazione  del
          110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro  il
          31  dicembre  2022.  Per  gli  interventi  effettuati   dai
          soggetti di cui al comma 9, lettera c), per  i  quali  alla
          data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per
          almeno il 60  per  cento  dell'intervento  complessivo,  la
          detrazione del 110 per cento  spetta  anche  per  le  spese
          sostenute entro il 30 giugno 2023. 
              9. Le disposizioni contenute nei commi  da  1  a  8  si
          applicano agli interventi effettuati: 
              a) dai condomini e dalle persone fisiche, al  di  fuori
          dell'esercizio di attivita' di impresa, arte o professione,
          con riferimento agli interventi su edifici composti da  due
          a quattro  unita'  immobiliari  distintamente  accatastate,
          anche  se  posseduti  da  un  unico   proprietario   o   in
          comproprieta' da piu' persone fisiche; 
              b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di
          attivita'  di  impresa,  arti  e  professioni,  su   unita'
          immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10; 
              c)  dagli  istituti  autonomi  case   popolari   (IACP)
          comunque denominati nonche' dagli  enti  aventi  le  stesse
          finalita' sociali dei predetti  istituti,  istituiti  nella
          forma  di  societa'  che  rispondono  ai  requisiti   della
          legi-slazione europea in materia di  "in  house  providing"
          per interventi realizzati su immobili, di  loro  proprieta'
          ovvero gestiti per conto dei comuni,  adibiti  ad  edilizia
          residenziale pubblica; 
              d)  dalle  cooperative  di  abitazione   a   proprieta'
          indivisa,  per  interventi  realizzati  su  immobili  dalle
          stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; 
              d-bis) dalle organizzazioni non lucrative  di  utilita'
          sociale di  cui  all'art.  10  del  decreto  legislativo  4
          dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato
          iscritte nei registri di cui  all'art.  6  della  legge  11
          agosto 1991, n. 266, e  dalle  associazioni  di  promozione
          sociale iscritte nel  registro  nazionale  e  nei  registri
          regionali e delle Province autonome di Trento e di  Bolzano
          previsti dall'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383; 
              e)   dalle    associazioni    e    societa'    sportive
          dilettantistiche iscritte nel registro istituito  ai  sensi
          dell'art. 5, comma 2, lettera c), del  decreto  legislativo
          23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai  lavori  destinati
          ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. 
              9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea  del  condominio
          aventi per oggetto l'approvazione degli interventi  di  cui
          al  presente  articolo  e  degli  eventuali   finanziamenti
          finalizzati agli stessi, nonche' l'adesione all'opzione per
          la cessione o per lo  sconto  di  cui  all'art.  121,  sono
          valide se approvate con un numero di voti  che  rappresenti
          la maggioranza degli intervenuti  e  almeno  un  terzo  del
          valore dell'edificio. Le deliberazioni  dell'assemblea  del
          condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno  o  piu'
          condomini   dell'intera   spesa   riferita   all'intervento
          deliberato,  sono  valide  se  approvate  con   le   stesse
          modalita' di cui al periodo precedente e a condizione che i
          condomini ai quali sono imputate le spese esprimano  parere
          favorevole. 
              10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a)  e
          b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da
          1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero  massimo  di
          due unita' immobiliari, fermo  restando  il  riconoscimento
          delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle  parti
          comuni dell'edificio. 
              11. Ai fini dell'opzione  per  la  cessione  o  per  lo
          sconto di cui all'art. 121,  il  contribuente  richiede  il
          visto di conformita' dei dati relativi alla  documentazione
          che  attesta  la  sussistenza  dei  presupposti  che  danno
          diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui
          al presente articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato
          ai sensi dell'art. 35  del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere  a)  e  b)
          del comma 3 dell'art. 3 del regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.  322,  e
          dai  responsabili  dell'assistenza   fiscale   dei   centri
          costituiti dai soggetti  di  cui  all'art.  32  del  citato
          decreto legislativo n. 241 del 1997. 
              12.  I  dati  relativi  all'opzione   sono   comunicati
          esclusivamente in via  telematica,  anche  avvalendosi  dei
          soggetti che rilasciano il visto di conformita' di  cui  al
          comma 11, secondo quanto  disposto  con  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia delle entrate, che  definisce  anche
          le modalita' attuative del presente articolo,  da  adottare
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto. 
              13. Ai fini della detrazione del 110 per cento  di  cui
          al presente articolo e dell'opzione per la cessione  o  per
          lo sconto di cui all'art. 121: 
              a) per gli interventi di cui ai commi  1,  2  e  3  del
          presente  articolo,  i  tecnici  abilitati  asseverano   il
          rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma
          3-ter dell'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  63,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2013,
          n. 90, e la corrispondente congruita' delle spese sostenute
          in  relazione  agli   interventi   agevolati.   Una   copia
          dell'asseverazione e'  trasmessa,  esclusivamente  per  via
          telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove  tecnologie,
          l'energia e lo sviluppo economico sostenibile  (ENEA).  Con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico,  da  emanare
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto,  sono  stabilite
          le modalita' di trasmissione della suddetta asseverazione e
          le relative modalita' attuative; 
              b) per gli interventi di cui al  comma  4,  l'efficacia
          degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico e'
          asseverata    dai    professionisti    incaricati     della
          progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle
          strutture e del collaudo  statico,  secondo  le  rispettive
          competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi
          professionali di appartenenza, in  base  alle  disposizioni
          del  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti n. 58 del  28  febbraio  2017.  I  professionisti
          incaricati attestano altresi' la corrispondente  congruita'
          delle  spese  sostenute  in   relazione   agli   interventi
          agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformita'
          di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni
          e  delle   attestazioni   rilasciate   dai   professionisti
          incaricati. 
              13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere  a)
          e b), del presente articolo e' rilasciata  al  termine  dei
          lavori o per ogni stato di  avanzamento  dei  lavori  sulla
          base delle condizioni e nei limiti  di  cui  all'art.  121.
          L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta  i
          requisiti tecnici sulla base del progetto e  dell'effettiva
          realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della  congruita'
          delle spese si fa riferimento ai prezzari  individuati  dal
          decreto  di  cui  al  comma  13,  lettera  a).  Nelle  more
          dell'adozione del predetto  decreto,  la  congruita'  delle
          spese  e'  determinata  facendo   riferimento   ai   prezzi
          riportati nei prezzari predisposti dalle  regioni  e  dalle
          province autonome, ai listini ufficiali o ai listini  delle
          locali  camere  di  commercio,  industria,  artigianato   e
          agricoltura ovvero,  in  difetto,  ai  prezzi  correnti  di
          mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. 
              13-ter. Al fine di semplificare  la  presentazione  dei
          titoli abilitativi relativi  agli  interventi  sulle  parti
          comuni che beneficiano  degli  incentivi  disciplinati  dal
          presente articolo, le asseverazioni dei  tecnici  abilitati
          in   merito   allo   stato   legittimo    degli    immobili
          plurifamiliari, di cui all'art. 9-bis del  testo  unico  di
          cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno
          2001, n. 380, e i  relativi  accertamenti  dello  sportello
          unico per  l'edilizia  sono  riferiti  esclusivamente  alle
          parti  comuni  degli  edifici  interessati   dai   medesimi
          interventi. 
              14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali
          ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che  rilasciano
          attestazioni  e  asseverazioni  infedeli  si   applica   la
          sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  2.000  a  euro
          15.000 per ciascuna attestazione o  asseverazione  infedele
          resa. I soggetti di cui  al  primo  periodo  stipulano  una
          polizza di assicurazione della responsabilita' civile,  con
          massimale  adeguato  al   numero   delle   attestazioni   o
          asseverazioni rilasciate e agli  importi  degli  interventi
          oggetto delle  predette  attestazioni  o  asseverazioni  e,
          comunque,  non  inferiore  a  500.000  euro,  al  fine   di
          garantire ai propri clienti e al bilancio  dello  Stato  il
          risarcimento    dei    danni    eventualmente     provocati
          dall'attivita' prestata. L'obbligo di sottoscrizione  della
          polizza si considera  rispettato  qualora  i  soggetti  che
          rilasciano  attestazioni  e  asseverazioni   abbiano   gia'
          sottoscritto una polizza assicurativa per  danni  derivanti
          da  attivita'  professionale  ai  sensi  dell'art.  5   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purche'  questa:  a)  non
          preveda esclusioni relative ad attivita' di  asseverazione;
          b) preveda un  massimale  non  inferiore  a  500.000  euro,
          specifico  per  il  rischio  di  asseverazione  di  cui  al
          presente comma, da integrare a cura del professionista  ove
          si renda necessario; c) garantisca, se in  operativita'  di
          claims made, un'ultrattivita' pari ad almeno cinque anni in
          caso di cessazione di attivita' e una  retroattivita'  pari
          anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni
          effettuate  negli  anni  precedenti.  In   alternativa   il
          professionista puo' optare per una  polizza  dedicata  alle
          attivita' di cui al  presente  articolo  con  un  massimale
          adeguato  al  numero  delle  attestazioni  o  asseverazioni
          rilasciate e agli importi degli  interventi  oggetto  delle
          predette attestazioni  o  asseverazioni  e,  comunque,  non
          inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza
          di responsabilita' civile di cui alla lettera  a).  La  non
          veridicita' delle attestazioni o asseverazioni comporta  la
          decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della
          legge  24  novembre  1981,  n.  689.  L'organo  addetto  al
          controllo sull'osservanza della  presente  disposizione  ai
          sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e'
          individuato nel Ministero dello sviluppo economico. 
              14-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo,
          nel cartello esposto presso il cantiere, in  un  luogo  ben
          visibile e  accessibile,  deve  essere  indicata  anche  la
          seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti
          dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento
          per  interventi  di  efficienza  energetica  o   interventi
          antisismici. 
              15.  Rientrano  tra  le  spese   detraibili   per   gli
          interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per
          il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui
          ai commi 3 e 13 e del visto di conformita' di cui al  comma
          11. 
              15-bis. Le disposizioni del presente  articolo  non  si
          applicano  alle  unita'   immobiliari   appartenenti   alle
          categorie  catastali  A/1,  A/8,  nonche'  alla   categoria
          catastale A/9 per  le  unita'  immobiliari  non  aperte  al
          pubblico. 
              16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in
          materia  di  interventi  di  efficienza  energetica  e   di
          coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3
          del presente articolo,  all'art.  14  del  decreto-legge  4
          giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013, n.  90,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020: 
              a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1
          sono soppressi; 
              b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
              "2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 e' ridotta al
          50 per cento per le spese, sostenute dal 1°  gennaio  2018,
          relative agli interventi di acquisto e  posa  in  opera  di
          finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di
          sostituzione di impianti di climatizzazione  invernale  con
          impianti dotati di caldaie a condensazione  con  efficienza
          almeno  pari  alla  classe  A  di  prodotto  prevista   dal
          regolamento delegato (UE) n.  811/2013  della  Commissione,
          del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di  cui
          al presente articolo  gli  interventi  di  sostituzione  di
          impianti di climatizzazione invernale con  impianti  dotati
          di caldaie a condensazione con  efficienza  inferiore  alla
          classe di cui  al  periodo  precedente.  La  detrazione  si
          applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di
          sostituzione di impianti di climatizzazione  invernale  con
          impianti dotati di caldaie a condensazione,  di  efficienza
          almeno pari alla classe A di prodotto prevista  dal  citato
          regolamento  delegato  (UE)  n.  811/2013,  e   contestuale
          installazione  di  sistemi  di  termoregolazione   evoluti,
          appartenenti  alle  classi  V,   VI   oppure   VIII   della
          comunicazione  2014/C  207/02  della  Commissione,  o   con
          impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti  da  pompa
          di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
          in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante  per
          funzionare  in  abbinamento  tra  loro,  o  per  le   spese
          sostenute per l'acquisto e la posa in opera  di  generatori
          d'aria calda a condensazione". 
              16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da  parte
          di comunita' energetiche rinnovabili costituite in forma di
          enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono
          alle   configurazioni   di   cui   all'art.   42-bis    del
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  febbraio  2020,  n.  8,  non
          costituisce svolgimento di attivita' commerciale  abituale.
          La detrazione prevista dall'art. 16-bis, comma  1,  lettera
          h), del testo unico di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  per  gli  impianti  a
          fonte rinnovabile gestiti da soggetti che  aderiscono  alle
          configurazioni  di  cui   al   citato   art.   42-bis   del
          decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino  alla  soglia
          di 200 kW e per  un  ammontare  complessivo  di  spesa  non
          superiore a euro 96.000. 
              16-ter.  Le  disposizioni  del  comma  5  si  applicano
          all'installazione degli impianti di cui  al  comma  16-bis.
          L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota
          di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per
          la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente  20
          kW spetta la detrazione stabilita dall'art.  16-bis,  comma
          1, lettera h), del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  nel
          limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito
          all'intero impianto. 
              16-quater. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
          presente articolo, valutati in 63,6  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in
          3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in  2.935  milioni
          di euro per l'anno 2023, in 2.755,6  milioni  di  euro  per
          l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in
          1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di
          euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di  euro  per  l'anno
          2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede
          ai sensi dell'art. 265.». 
          Note al comma 67: 
                
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  121  del   citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 121 (Opzione per la cessione o per lo  sconto  in
          luogo delle  detrazioni  fiscali).  -  1.  I  soggetti  che
          sostengono,  negli  anni  2020  e  2021,  spese   per   gli
          interventi elencati al comma 2  possono  optare,  in  luogo
          dell'utilizzo   diretto   della    detrazione    spettante,
          alternativamente: 
              a)  per  un  contributo,  sotto  forma  di  sconto  sul
          corrispettivo dovuto, fino a un  importo  massimo  pari  al
          corrispettivo stesso, anticipato dai  fornitori  che  hanno
          effettuato gli interventi e  da  questi  ultimi  recuperato
          sotto forma di credito  d'imposta,  di  importo  pari  alla
          detrazione spettante, con facolta' di  successiva  cessione
          del credito ad altri soggetti,  compresi  gli  istituti  di
          credito e gli altri intermediari finanziari; 
              b) per la cessione di  un  credito  d'imposta  di  pari
          ammontare, con facolta' di  successiva  cessione  ad  altri
          soggetti, compresi gli istituti  di  credito  e  gli  altri
          intermediari finanziari. 
              1-bis.  L'opzione  di  cui  al  comma  1  puo'   essere
          esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei
          lavori. Ai fini del presente comma, per gli  interventi  di
          cui all'art. 119 gli stati di avanzamento  dei  lavori  non
          possono  essere  piu'  di  due   per   ciascun   intervento
          complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve  riferirsi
          ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento. 
              2. In deroga all'art. 14, commi 2-ter, 2-sexies e  3.1,
          e all'art. 16, commi 1-quinquies, terzo,  quarto  e  quinto
          periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del  decreto
          legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute
          nel presente articolo si applicano per  le  spese  relative
          agli interventi di: 
              a) recupero del patrimonio  edilizio  di  cui  all'art.
          16-bis, comma 1, lettere a) e b),  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
              b)  efficienza  energetica  di  cui  all'art.  14   del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai
          commi 1 e 2 dell'art. 119; 
              c) adozione di misure antisismiche di cui all'art.  16,
          commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013,
          n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto
          2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'art. 119; 
              d) recupero o restauro  della  facciata  degli  edifici
          esistenti,  ivi  inclusi  quelli   di   sola   pulitura   o
          tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1, commi 219 e  220,
          della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
              e)  installazione  di  impianti  fotovoltaici  di   cui
          all'art. 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico  delle
          imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  ivi  compresi  gli
          interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 119 del presente
          decreto; 
              f) installazione  di  colonnine  per  la  ricarica  dei
          veicoli elettrici di cui all'art. 16-ter del  decreto-legge
          4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma  8  dell'art.
          119; 
              3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono
          utilizzati in  compensazione  ai  sensi  dell'art.  17  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle
          rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta
          e' usufruito con la stessa ripartizione  in  quote  annuali
          con la quale sarebbe stata  utilizzata  la  detrazione.  La
          quota di credito d'imposta  non  utilizzata  nell'anno  non
          puo' essere usufruita negli anni  successivi,  e  non  puo'
          essere richiesta a rimborso. Non si applicano i  limiti  di
          cui all'art. 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122, all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000,  n.
          388, e all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre  2007,
          n. 244. 
              4. Ai fini del controllo, si applicano,  nei  confronti
          dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i  poteri
          previsti dagli articoli  31  e  seguenti  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive  modificazioni.  I  fornitori   e   i   soggetti
          cessionari rispondono solo  per  l'eventuale  utilizzo  del
          credito d'imposta in modo irregolare o in  misura  maggiore
          rispetto al credito  d'imposta  ricevuto.  L'Agenzia  delle
          entrate nell'ambito dell'ordinaria attivita'  di  controllo
          procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche  conto
          della  capacita'  operativa  degli  uffici,  alla  verifica
          documentale della sussistenza  dei  presupposti  che  danno
          diritto alla detrazione d'imposta di cui  al  comma  1  del
          presente articolo  nei  termini  di  cui  all'art.  43  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600 e all'art. 27, commi da 16 a 20,  del  decreto-legge
          29 novembre 2008, n.  185,  convertito,  con  modificazioni
          dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
              5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza,  anche
          parziale, dei requisiti che danno diritto  alla  detrazione
          d'imposta, l'Agenzia delle  entrate  provvede  al  recupero
          dell'importo corrispondente alla detrazione  non  spettante
          nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo  di
          cui al periodo precedente e' maggiorato degli interessi  di
          cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'art.
          13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
              6. Il recupero  dell'importo  di  cui  al  comma  5  e'
          effettuato nei confronti del soggetto beneficiario  di  cui
          al comma 1, ferma restando, in presenza di  concorso  nella
          violazione, oltre all'applicazione dell'art. 9, comma 1 del
          decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.  472,  anche  la
          responsabilita' in solido del fornitore che ha applicato lo
          sconto e dei cessionari per il  pagamento  dell'importo  di
          cui al comma 5 e dei relativi interessi. 
              7. Con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  sono  definite  le  modalita'   attuative   delle
          disposizioni di cui al presente articolo,  comprese  quelle
          relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via
          telematica, anche avvalendosi  dei  soggetti  previsti  dal
          comma 3 dell'art. 3 del regolamento di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 
              7-bis.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano anche ai soggetti che sostengono, nell'anno 2022,
          spese per gli interventi individuati dall'art. 119.». 
          Note al comma 68: 
                
              - Il testo dell'art.  16  del  decreto-legge  4  giugno
          2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto 2013, n. 90, come modificato dalla  presente  legge,
          e' riportato nelle note al comma 58. 
          Note al comma 69: 
              - Il testo dell'art. 119 del  decreto-legge  19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020, n. 77, e' riportato nelle note al comma 66. 
              - Si riporta il testo dei commi 557, 557-quater  e  562
          dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296: 
              «Art. 1. - 1. - 556. Omissis. 
              557. Ai fini del concorso delle autonomie  regionali  e
          locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
          enti sottoposti al patto di stabilita'  interno  assicurano
          la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
          riflessi a carico delle amministrazioni  e  dell'IRAP,  con
          esclusione degli oneri relativi  ai  rinnovi  contrattuali,
          garantendo il contenimento  della  dinamica  retributiva  e
          occupazionale, con azioni  da  modulare  nell'ambito  della
          propria autonomia e rivolte, in termini  di  principio,  ai
          seguenti ambiti prioritari di intervento: 
              a); 
              b)  razionalizzazione  e  snellimento  delle  strutture
          burocratico-amministrative, anche  attraverso  accorpamenti
          di  uffici   con   l'obiettivo   di   ridurre   l'incidenza
          percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; 
              c)  contenimento  delle  dinamiche  di  crescita  della
          contrattazione  integrativa,  tenuto  anche   conto   delle
          corrispondenti disposizioni dettate per le  amministrazioni
          statali. 
              557-bis. - 557-ter. Omissis. 
              557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557,  a
          decorrere dall'anno 2014 gli enti  assicurano,  nell'ambito
          della programmazione triennale dei fabbisogni di personale,
          il contenimento delle spese di personale con riferimento al
          valore medio del triennio precedente alla data  di  entrata
          in vigore della presente disposizione. 
              558. - 561. Omissis. 
              562. Per gli enti non sottoposti alle regole del  patto
          di stabilita' interno, le  spese  di  personale,  al  lordo
          degli oneri  riflessi  a  carico  delle  amministrazioni  e
          dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi  ai  rinnovi
          contrattuali,  non  devono   superare   il   corrispondente
          ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo  periodo
          possono procedere all'assunzione di  personale  nel  limite
          delle  cessazioni   di   rapporti   di   lavoro   a   tempo
          indeterminato complessivamente intervenute  nel  precedente
          anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558. 
              Omissis.». 
          Note al comma 72: 
              - Il testo dell'art. 119 del  decreto-legge  19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020, n. 77, come modificato dalla  presente  legge,
          e' riportato nelle note al comma 66. 
          Note al comma 76: 
                
              - Si riporta il testo del comma 12  dell'art.  1  della
          citata legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 1. - 1. - 11. Omissis. 
              12. Per l'anno 2021, ai fini delle imposte sui  redditi
          delle persone fisiche,  dall'imposta  lorda  si  detrae  un
          importo pari al 36 per cento delle spese documentate,  fino
          ad un ammontare complessivo delle stesse  non  superiore  a
          5.000  euro  per  unita'  immobiliare  ad  uso   abitativo,
          sostenute  ed   effettivamente   rimaste   a   carico   dei
          contribuenti che possiedono o detengono, sulla base  di  un
          titolo idoneo, l'immobile sul  quale  sono  effettuati  gli
          interventi relativi alla: 
              a) "sistemazione a verde" di aree scoperte  private  di
          edifici  esistenti,  unita'   immobiliari,   pertinenze   o
          recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; 
              b) realizzazione di coperture a  verde  e  di  giardini
          pensili. 
              Omissis.». 
          Note al comma 77: 
              - Si riporta il testo del  comma  2  dell'art.  47  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  (Nuovo  codice
          della strada): 
              «Art. 47 (Classificazione dei veicoli). - 1. Omissis. 
              2. I veicoli a motore e i  loro  rimorchi,  di  cui  al
          comma 1, lettere e), f), g), h),  i)  e  n)  sono  altresi'
          classificati   come   segue   in   base   alle    categorie
          internazionali: 
              a) - categoria L1e: veicoli a due ruote  la  cilindrata
          del cui motore (se si tratta di motore termico) non  supera
          i  50  cc  e  la  cui  velocita'  massima  di   costruzione
          (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera  i  45
          km/h; 
              - categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata  del
          cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50
          cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia
          il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h; 
              - categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata  del
          cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50  cc
          o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
          sistema di propulsione) supera i 45 km/h; 
              - categoria  L4e:  veicoli  a  tre  ruote  asimmetriche
          rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata  del
          cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50  cc
          o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
          sistema di propulsione) supera i  45  km/h  (motocicli  con
          carrozzetta laterale); 
              -  categoria  L5e:  veicoli  a  tre  ruote  simmetriche
          rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata  del
          cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50  cc
          o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
          sistema di propulsione) supera i 45 km/h; 
              - categoria L6e: quadricicli leggeri, la  cui  massa  a
          vuoto e' inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa  delle
          batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita'  massima
          per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h  e  la  cui
          cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50  cm³  per  i
          motori ad accensione comandata; o la  cui  potenza  massima
          netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori,  a
          combustione interna; o la  cui  potenza  nominale  continua
          massima  e'  inferiore  o  uguale  a  4  kW  per  i  motori
          elettrici. Tali veicoli  sono  conformi  alle  prescrizioni
          tecniche applicabili  ai  ciclomotori  a  tre  ruote  della
          categoria L2e,  salvo  altrimenti  disposto  da  specifiche
          disposizioni comunitarie; 
              - categoria L7e: i quadricicli, diversi  da  quelli  di
          cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto e' inferiore o
          pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al  trasporto
          di merci), esclusa la massa delle batterie  per  i  veicoli
          elettrici, e la cui potenza massima  netta  del  motore  e'
          inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli  sono  considerati
          come tricicli e sono conformi  alle  prescrizioni  tecniche
          applicabili  ai  tricicli   della   categoria   L5e   salvo
          altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
          (2) 
              b)  -  categoria  M:  veicoli  a  motore  destinati  al
          trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote; 
              - categoria  M1:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          persone, aventi al massimo otto posti  a  sedere  oltre  al
          sedile del conducente; 
              - categoria  M2:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile
          del conducente e massa massima non superiore a 5 t; 
              - categoria  M3:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile
          del conducente e massa massima superiore a 5 t; 
              c)  -  categoria  N:  veicoli  a  motore  destinati  al
          trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote; 
              - categoria  N1:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t; 
              - categoria  N2:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          merci, aventi massa  massima  superiore  a  3,5  t  ma  non
          superiore a 12 t; 
              - categoria  N3:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          merci, aventi massa massima superiore a 12 t; 
              d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi); 
              -  categoria  O1:  rimorchi  con  massa   massima   non
          superiore a 0,75 t; 
              - categoria O2: rimorchi con massa massima superiore  a
          0,75 t ma non superiore a 3,5 t; 
              - categoria O3: rimorchi con massa massima superiore  a
          3,5 t ma non superiore a 10 t; 
              - categoria O4: rimorchi con massa massima superiore  a
          10 t.». 
          Note al comma 80: 
                
              - Il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  15  maggio  1989,  n.  181
          recante «Misure di sostegno e di  reindustrializzazione  in
          attuazione del piano di risanamento della  siderurgia»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica  italiana  3
          aprile 1989, n. 142. 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  23  e  27  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134  (Misure
          urgenti per la crescita del Paese), come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 23 (Fondo per la crescita sostenibile). -  1.  Le
          presenti disposizioni sono dirette a favorire  la  crescita
          sostenibile  e  la  creazione  di  nuova  occupazione   nel
          rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella finanza
          pubblica e di equita' sociale, in un quadro di sviluppo  di
          nuova  imprenditorialita',  con  particolare  riguardo   al
          sostegno alla piccola e  media  impresa  e  di  progressivo
          riequilibrio socio-economico, di genere e  fra  le  diverse
          aree territoriali del Paese. 
              2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14  della
          legge  17  febbraio  1982,  n.  46,  istituito  presso   il
          Ministero dello sviluppo economico assume la  denominazione
          di "Fondo per la crescita sostenibile" (di seguito  Fondo).
          Il Fondo e' destinato, sulla base di obiettivi e  priorita'
          periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto   dei   vincoli
          derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al
          finanziamento di programmi  e  interventi  con  un  impatto
          significativo  in  ambito  nazionale  sulla  competitivita'
          dell'apparato produttivo,  con  particolare  riguardo  alle
          seguenti finalita': 
              a) la promozione di progetti  di  ricerca,  sviluppo  e
          innovazione di rilevanza strategica per il  rilancio  della
          competitivita' del sistema  produttivo,  anche  tramite  il
          consolidamento dei centri e delle strutture  di  ricerca  e
          sviluppo delle imprese; 
              b) il rafforzamento  della  struttura  produttiva,  [in
          particolare del Mezzogiorno,]  il  riutilizzo  di  impianti
          produttivi e il rilancio di aree che versano in  situazioni
          di  crisi  complessa  di  rilevanza  nazionale  tramite  la
          sottoscrizione di accordi di programma; 
              c) la promozione della  presenza  internazionale  delle
          imprese e l'attrazione di investimenti  dall'estero,  anche
          in raccordo con le azioni che saranno attivate  dall'ICE  -
          Agenzia     per     la     promozione     all'estero      e
          l'internazionalizzazione delle imprese italiane. 
              c-bis) interventi in favore  di  imprese  in  crisi  di
          grande dimensione. 
              c-bis) la  definizione  e  l'attuazione  dei  piani  di
          valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate  alla
          criminalita' organizzata. 
              c-ter) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione
          e  a  dare  continuita'   all'esercizio   delle   attivita'
          imprenditoriali. 
              3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma
          2, con decreti di natura  non  regolamentare  del  Ministro
          dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  nel  rispetto   degli
          equilibri  di  finanza  pubblica,   sono   individuate   le
          priorita', le  forme  e  le  intensita'  massime  di  aiuto
          concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a  quanto
          previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 123 ad eccezione  del  credito  d'imposta.  Le  predette
          misure  sono  attivate  con  bandi  ovvero  direttive   del
          Ministro  dello  sviluppo  economico,  che  individuano   i
          termini, le  modalita'  e  le  procedure,  anche  in  forma
          automatizzata,  per  la  concessione  ed  erogazione  delle
          agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero
          dello sviluppo economico  puo'  avvalersi,  sulla  base  di
          apposita  convenzione,  di  societa'  in  house  ovvero  di
          societa'  o  enti  in  possesso  dei  necessari   requisiti
          tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di
          un'apposita gara, secondo le modalita' e  le  procedure  di
          cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163.  Agli
          oneri derivanti dalle convenzioni e  contratti  di  cui  al
          presente comma si  applica  quanto  previsto  dall'art.  3,
          comma 2 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  123  e
          dall'art. 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
          78, convertito con modificazioni con legge 3  agosto  2009,
          n. 102. 
              3-bis. Gli obiettivi e le priorita' del  Fondo  possono
          essere periodicamente aggiornati con la medesima  procedura
          di  cui  al   comma   3   sulla   base   del   monitoraggio
          dell'andamento   degli   incentivi   relativi   agli   anni
          precedenti. 
              3-ter. Per le finalita' di  cui  al  comma  2,  lettera
          c-bis), possono essere concessi finanziamenti in favore  di
          imprese di cui all'art. 1, lettera a) del decreto-legge  23
          dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 18 febbraio 2004, n.  39,  che  presentano  rilevanti
          difficolta' finanziarie ai fini della  continuazione  delle
          attivita'  produttive  e  del  mantenimento   dei   livelli
          occupazionali. Con uno o piu' decreti  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina
          comunitaria sugli aiuti di Stato, modalita' e  criteri  per
          la  concessione,  erogazione  e   rimborso   dei   predetti
          finanziamenti. L'erogazione puo'  avvenire  anche  mediante
          anticipazioni di tesoreria da estinguere entro  l'esercizio
          finanziario a valere sulla dotazione del Fondo. 
              3-quater. Per le finalita' di cui al comma  2,  lettera
          c-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore  di
          piccole imprese in forma di societa' cooperativa costituite
          da  lavoratori  provenienti  da  aziende  i  cui   titolari
          intendano trasferire le stesse, in cessione o  in  affitto,
          ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il
          Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di
          apposita  convenzione,  degli   investitori   istituzionali
          destinati  alle  societa'  cooperative  di   cui   all'art.
          111-octies delle disposizioni per l'attuazione  del  codice
          civile e disposizioni transitorie. Con uno o  piu'  decreti
          del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, nel
          rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di
          aiuti di Stato, modalita' e  criteri  per  la  concessione,
          erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti. 
              4. Il  Fondo  puo'  operare  anche  attraverso  le  due
          distinte contabilita'  speciali  gia'  intestate  al  Fondo
          medesimo esclusivamente per l'erogazione  di  finanziamenti
          agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche
          di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea  o
          dalle regioni, ferma  restando  la  gestione  ordinaria  in
          bilancio per  gli  altri  interventi.  Per  ciascuna  delle
          finalita' indicate al  comma  2  e'  istituita  un'apposita
          sezione nell'ambito del Fondo. 
              5. 
              6. I finanziamenti  agevolati  concessi  a  valere  sul
          Fondo  possono  essere  assistiti  da  garanzie   reali   e
          personali. E' fatta salva la prestazione di idonea garanzia
          per le anticipazioni dei contributi. 
              7.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto-legge  sono  abrogate  le  disposizioni  di   legge
          indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 11 del presente articolo. 
              8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati
          nonche' le somme restituite o non erogate alle  imprese,  a
          seguito dei provvedimenti di revoca e  di  rideterminazione
          delle agevolazioni concesse  ai  sensi  delle  disposizioni
          abrogate  ai  sensi  del  precedente  comma,   cosi'   come
          accertate  con  decreto   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per  essere   riassegnate   nel   medesimo   importo   alla
          contabilita' speciale del Fondo, operativa per l'erogazione
          di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono
          accertate al netto delle risorse necessarie per far  fronte
          agli impegni gia' assunti e per  garantire  la  definizione
          dei procedimenti di cui al comma 11. 
              9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai
          sensi  del  comma  7,  le  disponibilita'  esistenti  sulle
          contabilita' speciali nella titolarita' del Ministero dello
          sviluppo  economico  e   presso   l'apposita   contabilita'
          istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione
          degli interventi di cui all'art. 2, comma 203,  lettera  f)
          della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662   sono   versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          nel   medesimo   importo,   con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, su richiesta  del  Ministero
          dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello  stato
          di previsione dello  stesso  Ministero  per  la  successiva
          assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo operativa
          per l'erogazione di finanziamenti  agevolati.  Le  predette
          disponibilita'  sono  accertate  al  netto  delle   risorse
          necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti  e  per
          garantire  la  definizione  dei  procedimenti  di  cui   al
          successivo comma  11.  Le  predette  contabilita'  speciali
          continuano ad operare fino al  completamento  dei  relativi
          interventi  ovvero,  ove  sussistano,   degli   adempimenti
          derivanti dalle programmazioni comunitarie  gia'  approvate
          dalla UE alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              10. Al fine di garantire la prosecuzione  delle  azioni
          volte a promuovere la coesione e il riequilibrio  economico
          e sociale tra le diverse aree del Paese, le  disponibilita'
          accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e  9  del
          presente articolo, rivenienti da  contabilita'  speciali  o
          capitoli di bilancio relativi a misure di  aiuto  destinate
          alle  aree  sottoutilizzate  sono  utilizzate  secondo   il
          vincolo di destinazione di cui all'art.  18,  comma  1  del
          decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
              11. I procedimenti avviati in data anteriore  a  quella
          di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto-legge  sono
          disciplinati, ai fini della concessione  e  dell'erogazione
          delle agevolazioni e comunque fino alla  loro  definizione,
          dalle disposizioni delle leggi  di  cui  all'Allegato  1  e
          dalle  norme  di  semplificazione   recate   dal   presente
          decreto-legge. 
              12.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              «Art. 27  (Riordino  della  disciplina  in  materia  di
          riconversione e  riqualificazione  produttiva  di  aree  di
          crisi  industriale  complessa).  -  1.  Nel  quadro   della
          strategia europea per la crescita, al fine di sostenere  la
          competitivita'   del    sistema    produttivo    nazionale,
          l'attrazione di nuovi investimenti nonche' la  salvaguardia
          dei livelli occupazionali nei casi di situazioni  di  crisi
          industriali  complesse  con  impatto  significativo   sulla
          politica industriale nazionale, il Ministero dello sviluppo
          economico    adotta    Progetti    di    riconversione    e
          riqualificazione  industriale.  Sono  situazioni  di  crisi
          industriale complessa, quelle  riconosciute  dal  Ministero
          dello sviluppo economico anche a seguito di  istanza  della
          regione interessata, che,  riguardano  specifici  territori
          soggetti a recessione economica e perdita occupazionale  di
          rilevanza nazionale derivante da: 
              una crisi di una o  piu'  imprese  di  grande  o  media
          dimensione con effetti sull'indotto; 
              una grave crisi di uno  specifico  settore  industriale
          con elevata specializzazione nel territorio. 
              2. I Progetti di  cui  al  comma  1  promuovono,  anche
          mediante cofinanziamento  regionale  e  con  l'utilizzo  di
          tutti i regimi d'aiuto  disponibili  per  cui  ricorrano  i
          presupposti,  investimenti  produttivi  anche  a  carattere
          innovativo, la riqualificazione delle aree interessate,  la
          formazione del capitale umano,  la  riconversione  di  aree
          industriali   dismesse,   il    recupero    ambientale    e
          l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di
          infrastrutture strettamente funzionali agli interventi. 
              Il Piano di promozione industriale di cui agli articoli
          5, 6, e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181,  come  esteso
          dall'art. 73 della legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  si
          applica   anche   per   l'attuazione   dei   progetti    di
          riconversione e riqualificazione industriale. 
              3.  Per  assicurare  l'efficacia  e  la   tempestivita'
          dell'iniziativa,   i   Progetti    di    riconversione    e
          riqualificazione   industriale   sono   adottati   mediante
          appositi  accordi  di  programma   che   disciplinano   gli
          interventi agevolativi, l'attivita' integrata e  coordinata
          di amministrazioni centrali, regioni,  enti  locali  e  dei
          soggetti pubblici e privati,  le  modalita'  di  esecuzione
          degli interventi e la verifica dello stato di attuazione  e
          del rispetto delle  condizioni  fissate.  Le  opere  e  gli
          impianti  compresi  nel   Progetto   di   riconversione   e
          riqualificazione industriale sono  dichiarati  di  pubblica
          utilita', urgenti ed indifferibili. 
              4. Le conferenze di servizi strumentali  all'attuazione
          del Progetto sono  indette  dal  Ministero  dello  sviluppo
          economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge
          7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma la normativa in  materia
          di interventi di bonifica e risanamento ambientale dei siti
          contaminati. 
              5. La concessione di agevolazioni per  l'incentivazione
          degli investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile  1989,
          n. 120,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15
          maggio 1989, n. 181,  ivi  incluse  quelle  concesse  sotto
          forma   di   finanziamento   agevolato,   e'   applicabile,
          prioritariamente nell'ambito dei progetti di cui  al  comma
          1, nonche' per gli interventi di cui  al  comma  8-bis,  in
          tutto il territorio nazionale, fatte  salve  le  soglie  di
          intervento stabilite dalla  disciplina  comunitaria  per  i
          singoli   territori,   nei   limiti   degli    stanziamenti
          disponibili a legislazione e senza nuovi o maggiori oneri a
          carico della finanza pubblica. 
              6. Per la definizione e l'attuazione  degli  interventi
          del   Progetto   di   riconversione   e    riqualificazione
          industriale,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  si
          avvale  dell'Agenzia  nazionale  per   l'attrazione   degli
          investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa,  S.p.A.,  le  cui
          attivita' sono disciplinate mediante  apposita  convenzione
          con  il  Ministero  dello  sviluppo  economico.  Gli  oneri
          derivanti dalle predette convenzioni sono  posti  a  carico
          delle risorse assegnate all'apposita sezione del  fondo  di
          cui all'art. 23, comma 2 utilizzate per l'attuazione  degli
          accordi di cui al presente articolo, nel limite massimo del
          3 per cento delle risorse stesse. 
              7. Il Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto
          con il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
          elabora  misure  volte   a   favorire   il   ricollocamento
          professionale dei lavoratori interessati da  interventi  di
          riconversione e riqualificazione industriale.  Tali  misure
          possono essere realizzate  mediante  il  coinvolgimento  di
          imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di  supporto
          alla ricollocazione, a  condizione  che  siano  autorizzate
          allo svolgimento di tale attivita' ai  sensi  dell'art.  4,
          comma 1, lettere a)  ed  e),  del  decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276. Le misure di cui al presente  comma
          possono  essere  cofinanziate  dalle  regioni,  nell'ambito
          delle rispettive azioni  di  politica  attiva  del  lavoro,
          nonche' dai fondi paritetici  interprofessionali  nazionali
          per la formazione continua di cui all'art. 118 della  legge
          23 dicembre  2000,  n.  388,  e  successive  modificazioni.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              8. Il Ministro dello  sviluppo  economico,  sentita  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,  con
          decreto di natura non regolamentare, da adottare  entro  60
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto-legge, disciplina le  modalita'  di  individuazione
          delle situazioni di crisi industriale complessa e determina
          i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di
          riconversione e riqualificazione industriale.  Il  Ministro
          dello sviluppo economico impartisce le opportune  direttive
          all'Agenzia di cui al comma 6, prevedendo la  priorita'  di
          accesso agli interventi di propria competenza. 
              8-bis.  Il  Ministro  dello  sviluppo  economico,   con
          decreto di natura non regolamentare, da  adottare,  sentita
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          entro 90  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, disciplina le condizioni e le  modalita'  per
          l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli
          articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge  1°  aprile  1989,  n.
          120, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  maggio
          1989, n. 181, come  successivamente  estesi,  nei  casi  di
          situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse
          individuate ai sensi del decreto di  cui  al  comma  8  che
          presentano, comunque, impatto significativo sullo  sviluppo
          dei territori interessati e sull'occupazione. 
              9.  All'attuazione  degli   interventi   previsti   dai
          Progetti di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli oneri
          relativi alla convenzione di cui al comma 6, si provvede  a
          valere  sulle   risorse   finanziarie   individuate   dalle
          Amministrazioni  partecipanti  di  cui  al   comma   3   e,
          relativamente agli interventi agevolativi, a  valere  sulle
          risorse stanziate sugli  strumenti  agevolativi  prescelti,
          ovvero,  qualora  non  disponibili,  sul   Fondo   di   cui
          all'articolo  23,  comma  2.  Le  attivita'  del   presente
          articolo sono  svolte  dalle  amministrazioni  territoriali
          partecipanti  nei  limiti  delle  risorse   disponibili   a
          legislazione. 
              10.  Le  risorse  destinate  al   finanziamento   degli
          interventi di cui all'art. 7 della  legge  n.  181  del  15
          maggio 1989, al netto delle somme necessarie per far fronte
          agli impegni assunti e  per  finanziare  eventuali  domande
          oggetto di istruttoria alla data di entrata in  vigore  del
          presente   decreto-legge,   affluiscono   all'entrata   del
          bilancio dello Stato per essere  riassegnate  nel  medesimo
          importo con decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  su  richiesta   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, ad apposito capitolo dello stato  di  previsione
          del Ministero dello sviluppo economico  per  la  successiva
          assegnazione al Fondo di cui all'art. 23 comma 2. 
              11.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
          Note al comma 81: 
                
              - Il testo dell'art. 27  del  decreto-legge  22  giugno
          2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 134, e' riportato nelle note al comma 80. 
          Note al comma 82: 
                
              - Si riporta il testo del  comma  8  dell'art.  23  del
          decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 «Attuazione  della
          direttiva  (UE)  2018/410  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 14 marzo  2018,  che  modifica  la  direttiva
          2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu'
          efficace  sotto  il  profilo   dei   costi   e   promuovere
          investimenti a  favore  di  basse  emissioni  di  carbonio,
          nonche'  adeguamento   della   normativa   nazionale   alle
          disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392  relativo  alle
          attivita'  di  trasporto  aereo  e  alla   decisione   (UE)
          2015/1814 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  6
          ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di
          una riserva stabilizzatrice del mercato»,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 23 (Messa  all'asta  delle  quote).  -  1.  -  7.
          Omissis. 
              8. La quota annua dei proventi  derivanti  dalle  aste,
          eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, e' destinata,
          nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per
          l'anno 2020 e di 150 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica  nel
          settore industriale, con l'assegnazione di una quota fino a
          10 milioni  di  euro  al  finanziamento  di  interventi  di
          decarbonizzazione  e  di  efficientamento  energetico   del
          settore industriale e della restante quota  alle  finalita'
          di cui al comma 2 dell'art.  29,  nonche',  per  una  quota
          massima di 20 milioni di euro annui per gli anni  dal  2020
          al 2024, al Fondo per la  riconversione  occupazionale  nei
          territori in cui sono ubicate centrali a carbone, istituito
          presso il Ministero dello sviluppo economico. I criteri, le
          condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse  del
          "Fondo per la riconversione occupazionale nei territori  in
          cui sono ubicate centrali a  carbone"  sono  stabiliti  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare, con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche
          sociali e con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
          anche ai fini  del  rispetto  del  limite  di  spesa  degli
          stanziamenti  assegnati.  Per  la  copertura  degli   oneri
          relativi ai predetti  fondi  si  utilizzano  le  quote  dei
          proventi delle aste assegnate al Ministero  dello  sviluppo
          economico e, ove necessario, per la  residua  copertura  si
          utilizzano le quote dei  proventi  assegnate  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
              Omissis.». 
          Note al comma 83: 
                
              - Si riporta il testo dell'art. 110  del  decreto-legge
          14 agosto 2020,  n.  104,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure urgenti per  il
          sostegno e  il  rilancio  dell'economia),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 110 (Rivalutazione generale dei beni d'impresa  e
          delle  partecipazioni  2020).  -  1.  I  soggetti  indicati
          nell'art. 73, comma 1, lettere a) e  b),  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano
          i principi contabili  internazionali  nella  redazione  del
          bilancio, possono, anche in deroga all'art. 2426 del codice
          civile e ad ogni altra disposizione di  legge  in  materia,
          rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla
          sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342,
          ad esclusione degli immobili alla cui produzione o  al  cui
          scambio e' diretta l'attivita' di impresa,  risultanti  dal
          bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. 
              2. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o
          rendiconto dell'esercizio successivo a  quello  di  cui  al
          comma 1, puo' essere effettuata distintamente  per  ciascun
          bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella
          nota integrativa. Le  imprese  che  hanno  l'esercizio  non
          coincidente  con  l'anno   solare   possono   eseguire   la
          rivalutazione   nel   bilancio   o   rendiconto    relativo
          all'esercizio in corso al 31 dicembre  2019,  se  approvato
          successivamente alla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione del presente decreto,  a  condizione  che  i
          beni d'impresa e  le  partecipazioni  di  cui  al  comma  1
          risultino dal bilancio dell'esercizio precedente. 
              3. Il saldo  attivo  della  rivalutazione  puo'  essere
          affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo
          alla societa' di un'imposta sostitutiva delle  imposte  sui
          redditi, dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive
          e di eventuali addizionali nella misura del 10  per  cento,
          da versare con le modalita' indicate al comma 6. 
              4. Il maggior valore attribuito  ai  beni  in  sede  di
          rivalutazione  puo'  essere  riconosciuto  ai  fini   delle
          imposte  sui  redditi  e   dell'imposta   regionale   sulle
          attivita' produttive a decorrere dall'esercizio  successivo
          a quello con riferimento al quale la rivalutazione e' stata
          eseguita, mediante il versamento di un'imposta  sostitutiva
          delle imposte sui redditi e  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita'  produttive  e  di  eventuali  addizionali  nella
          misura del 3 per cento per  i  beni  ammortizzabili  e  non
          ammortizzabili. 
              5.  Nel  caso  di  cessione  a   titolo   oneroso,   di
          assegnazione ai soci o di destinazione a finalita' estranee
          all'esercizio dell'impresa ovvero al  consumo  personale  o
          familiare dell'imprenditore dei  beni  rivalutati  in  data
          anteriore  a  quella  di  inizio   del   quarto   esercizio
          successivo a quello nel cui bilancio  la  rivalutazione  e'
          stata  eseguita,  ai  fini   della   determinazione   delle
          plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene
          prima della rivalutazione. 
              6. Le imposte sostitutive di cui ai commi 3  e  4  sono
          versate in un massimo di tre rate di pari importo di cui la
          prima  con  scadenza  entro  il  termine  previsto  per  il
          versamento a saldo delle imposte sui  redditi  relative  al
          periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione
          e' eseguita, e le  altre  con  scadenza  entro  il  termine
          rispettivamente previsto per il versamento  a  saldo  delle
          imposte  sui  redditi   relative   ai   periodi   d'imposta
          successivi.  Gli  importi   da   versare   possono   essere
          compensati ai sensi  della  sezione  I  del  capo  III  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
              7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
          degli articoli 11, 13, 14 e  15  della  legge  21  novembre
          2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto  del
          Ministro delle finanze 13  aprile  2001,  n.  162,  nonche'
          quelle del regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e  dei
          commi 475, 477 e 478 dell'art. 1 della  legge  30  dicembre
          2004, n. 311. 
              8. Le previsioni di cui all'art.  14,  comma  1,  della
          legge 21 novembre 2000,  n.  342,  si  applicano  anche  ai
          soggetti che redigono  il  bilancio  in  base  ai  principi
          contabili internazionali di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
          1606/2002 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  19
          luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni,  in
          societa' ed enti, costituenti immobilizzazioni  finanziarie
          ai sensi dell'art. 85, comma 3-bis, del testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per
          l'importo corrispondente  ai  maggiori  valori  oggetto  di
          riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al
          comma 4, e' vincolata una riserva in sospensione  d'imposta
          ai fini fiscali che puo' essere  affrancata  ai  sensi  del
          comma 3. 
              8-bis. Le disposizioni  dell'art.  14  della  legge  21
          novembre 2000, n. 342, si applicano anche all'avviamento  e
          alle altre attivita' immateriali  risultanti  dal  bilancio
          dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. 
              9. Agli oneri derivanti dal presente articolo  valutati
          in 74,8 milioni di euro per l'anno 2022, 254,3  milioni  di
          euro per l'anno 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024 e
          176,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e  2026,
          si provvede ai sensi dell'art. 114.». 
                
          Note al comma 84: 
              - Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art.  3  del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   9   agosto   2013,   n.   98
          (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia): 
              «Art. 3 (Rifinanziamento dei contratti di sviluppo).  -
          1. - 4. Omissis. 
              4-bis. Al fine di consentire la migliore attuazione  di
          quanto previsto all'art. 43  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, il decreto del Ministro dello sviluppo
          economico di  cui  al  comma  4  deve  prevedere  l'importo
          complessivo delle  spese  e  dei  costi  ammissibili  degli
          investimenti  oggetto  del  contratto  di   sviluppo,   con
          esclusione del costo di opere infrastrutturali se previste,
          non inferiore a 20 milioni  di  euro,  con  riferimento  ai
          programmi di sviluppo industriale, di cui all'art. 3, comma
          1, lettera a), del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico 24 settembre  2010,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300  del  24  dicembre
          2010, ovvero 7,5 milioni di euro,  qualora  tali  programmi
          riguardino esclusivamente  attivita'  di  trasformazione  e
          commercializzazione di prodotti agricoli.  Nell'ambito  del
          programma  di  sviluppo,  i  progetti  d'investimento   del
          proponente devono prevedere spese  ammissibili  di  importo
          complessivo non inferiore a 10 milioni  di  euro,  a  parte
          eventuali progetti  di  ricerca  industriale  a  prevalente
          sviluppo sperimentale,  con  riferimento  ai  programmi  di
          sviluppo industriale di cui all'art. 3,  comma  I,  lettera
          a),  del  medesimo  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico 24 settembre 2010, ovvero 3 milioni  di  euro  se
          tali  programmi  riguardano  esclusivamente  attivita'   di
          trasformazione   e    commercializzazione    di    prodotti
          agricoli.». 
          Note al comma 87: 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  59  del
          citato decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,  n.  126,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 59 (Contributo  a  fondo  perduto  per  attivita'
          economiche e commerciali  nei  centri  storici).  -  1.  E'
          riconosciuto un contributo  a  fondo  perduto  ai  soggetti
          esercenti attivita' di impresa di vendita di beni o servizi
          al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei  comuni
          capoluogo di provincia o  di  citta'  metropolitana  e  dei
          comuni ove sono situati santuari  religiosi  che,  in  base
          all'ultima rilevazione  resa  disponibile  da  parte  delle
          amministrazioni pubbliche  competenti  per  la  raccolta  e
          l'elaborazione  di  dati  statistici,  abbiano   registrato
          presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri: 
              a) per i comuni capoluogo di provincia e per  i  comuni
          ove sono situati santuari religiosi, in numero  almeno  tre
          volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni; 
              b) per i comuni capoluogo di citta'  metropolitana,  in
          numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi
          comuni. 
              Omissis.». 
          Note al comma 89: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  101  del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  (Codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio): 
              «Art. 101 (Istituti e luoghi della cultura).  -  1.  Ai
          fini del presente  codice  sono  istituti  e  luoghi  della
          cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e  i
          parchi archeologici, i complessi monumentali. 
              2. Si intende per: 
              a) "museo", una struttura  permanente  che  acquisisce,
          cataloga, conserva, ordina ed  espone  beni  culturali  per
          finalita' di educazione e di studio; 
              b)   "biblioteca",   una   struttura   permanente   che
          raccoglie, cataloga e conserva un  insieme  organizzato  di
          libri,  materiali  e   informazioni,   comunque   editi   o
          pubblicati  su  qualunque  supporto,  e  ne   assicura   la
          consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio; 
              c) "archivio", una struttura permanente che  raccoglie,
          inventaria e  conserva  documenti  originali  di  interesse
          storico e ne assicura la  consultazione  per  finalita'  di
          studio e di ricerca. 
              d) "area archeologica", un  sito  caratterizzato  dalla
          presenza di resti  di  natura  fossile  o  di  manufatti  o
          strutture preistorici o di eta' antica; 
              e)  "parco  archeologico",   un   ambito   territoriale
          caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
          compresenza di valori storici, paesaggistici o  ambientali,
          attrezzato come museo all'aperto; 
              f) "complesso monumentale", un insieme formato  da  una
          pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse,
          che  con  il  tempo  hanno  acquisito,  come  insieme,  una
          autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica. 
              3. Gli istituti ed i luoghi  di  cui  al  comma  1  che
          appartengono  a  soggetti  pubblici  sono  destinati   alla
          pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico. 
              4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i
          luoghi di cui  al  comma  1  che  appartengono  a  soggetti
          privati e sono aperti al  pubblico  espletano  un  servizio
          privato di utilita' sociale.». 
          Note al comma 95: 
                
              - Si riporta il testo dei commi 4 e 8 dell'art.  2  del
          citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  2  (Finanziamenti  per   l'acquisto   di   nuovi
          macchinari, impianti e attrezzature da parte delle  piccole
          e medie imprese). - 1. - 3. Omissis. 
              4. Alle imprese di cui al comma 1  il  Ministero  dello
          sviluppo economico concede un contributo,  rapportato  agli
          interessi calcolati sui finanziamenti di cui  al  comma  2,
          nella misura massima e con le modalita'  stabilite  con  il
          decreto di  cui  al  comma  5.  L'erogazione  del  predetto
          contributo e' effettuata, sulla  base  delle  dichiarazioni
          prodotte  dalle  imprese  in  merito   alla   realizzazione
          dell'investimento,  in  un'unica  soluzione,   secondo   le
          modalita' determinate con il medesimo decreto. I contributi
          sono concessi nel  rispetto  della  disciplina  comunitaria
          applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione  di
          spesa di cui al comma 8, secondo periodo. 
              5. - 7. Omissis. 
              8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al  comma
          1 e' di 2,5 miliardi di  euro  incrementabili,  sulla  base
          delle  risorse  disponibili  ovvero   che   si   renderanno
          disponibili con successivi provvedimenti legislativi,  fino
          al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo  gli  esiti
          del   monitoraggio   sull'andamento    dei    finanziamenti
          effettuato  dalla  Cassa  depositi   e   prestiti   S.p.a.,
          comunicato  trimestralmente  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico ed al Ministero dell'economia  e  delle  finanze.
          Per far fronte agli oneri derivanti dalla  concessione  dei
          contributi di cui al comma 4, e' autorizzata  la  spesa  di
          7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di  euro
          per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per  ciascuno  degli
          anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni  di  euro  per  l'anno
          2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021. 
              Omissis.».