art. 1 note (parte 3)

           	
				
 
          Note al comma 96: 
                
              - Il testo del comma 8 dell'art. 2 del decreto-legge 21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98,  e'  riportato  nelle  note  al
          comma 95. 
                
          Note al comma 99: 
              - Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto-legge 18
          ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n. 221  (Ulteriori  misure  urgenti
          per la crescita del Paese): 
              «Art. 25 (Start-up innovativa e incubatore certificato:
          finalita', definizione e pubblicita').  -  1.  Le  presenti
          disposizioni  sono   dirette   a   favorire   la   crescita
          sostenibile,   lo   sviluppo    tecnologico,    la    nuova
          imprenditorialita'   e   l'occupazione,   in    particolare
          giovanile, con riguardo alle imprese  start-up  innovative,
          come definite al successivo comma  2  e  coerentemente  con
          quanto individuato nel Programma nazionale di riforma 2012,
          pubblicato in allegato al Documento di economia  e  finanza
          (DEF) del 2012 e con le raccomandazioni e gli  orientamenti
          formulati dal Consiglio dei Ministri  dell'Unione  europea.
          Le   disposizioni   della   presente   sezione    intendono
          contestualmente contribuire allo sviluppo di nuova  cultura
          imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente
          favorevole  all'innovazione,  cosi'   come   a   promuovere
          maggiore mobilita' sociale e ad attrarre in Italia talenti,
          imprese innovative e capitali dall'estero. 
              2. Ai fini del  presente  decreto,  l'impresa  start-up
          innovativa,  di  seguito  "start-up  innovativa",   e'   la
          societa'   di   capitali,   costituita   anche   in   forma
          cooperativa, le cui  azioni  o  quote  rappresentative  del
          capitale  sociale  non   sono   quotate   su   un   mercato
          regolamentato   o   su   un   sistema   multilaterale    di
          negoziazione, che possiede i seguenti requisiti: 
              a); 
              b) e' costituita da non piu' di sessanta mesi; 
              c) e' residente in Italia ai  sensi  dell'art.  73  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione  europea  o
          in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  spazio   economico
          europeo, purche' abbia una sede produttiva o una filiale in
          Italia; 
              d) a  partire  dal  secondo  anno  di  attivita'  della
          start-up innovativa, il totale del valore della  produzione
          annua, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio approvato
          entro  sei  mesi  dalla  chiusura  dell'esercizio,  non  e'
          superiore a 5 milioni di euro; 
              e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili; 
              f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo
          sviluppo,  la  produzione  e  la   commercializzazione   di
          prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; 
              g) non e' stata costituita da  una  fusione,  scissione
          societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo  di
          azienda; 
              h)  possiede  almeno   uno   dei   seguenti   ulteriori
          requisiti: 
              1) le  spese  in  ricerca  e  sviluppo  sono  uguali  o
          superiori al 15 per cento del maggiore valore fra  costo  e
          valore totale della produzione della  start-up  innovativa.
          Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse
          le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai
          fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto
          dai principi contabili, sono altresi' da annoverarsi tra le
          spese  in  ricerca  e  sviluppo:  le  spese  relative  allo
          sviluppo    precompetitivo     e     competitivo,     quali
          sperimentazione, prototipazione  e  sviluppo  del  business
          plan, le spese relative ai servizi di  incubazione  forniti
          da incubatori  certificati,  i  costi  lordi  di  personale
          interno e consulenti esterni impiegati nelle  attivita'  di
          ricerca e sviluppo,  inclusi  soci  ed  amministratori,  le
          spese  legali  per  la  registrazione   e   protezione   di
          proprieta' intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese
          risultano dall'ultimo bilancio approvato e  sono  descritte
          in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo  anno
          di  vita,  la  loro  effettuazione   e'   assunta   tramite
          dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante  della
          start-up innovativa; 
              2) impiego come dipendenti o collaboratori a  qualsiasi
          titolo, in percentuale uguale o superiore  al  terzo  della
          forza lavoro  complessiva,  di  personale  in  possesso  di
          titolo di dottorato di  ricerca  o  che  sta  svolgendo  un
          dottorato  di  ricerca  presso  un'universita'  italiana  o
          straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto,
          da almeno tre anni, attivita' di ricerca certificata presso
          istituti  di  ricerca  pubblici  o  privati,  in  Italia  o
          all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due
          terzi della  forza  lavoro  complessiva,  di  personale  in
          possesso di laurea magistrale  ai  sensi  dell'art.  3  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; 
              3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno
          una  privativa  industriale  relativa  a   una   invenzione
          industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a
          semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale  ovvero  sia
          titolare  dei  diritti  relativi  ad   un   programma   per
          elaboratore  originario  registrato  presso   il   Registro
          pubblico speciale per i programmi per elaboratore,  purche'
          tali privative  siano  direttamente  afferenti  all'oggetto
          sociale e all'attivita' di impresa. 
              3. Le societa' gia' costituite alla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto e in
          possesso  dei  requisiti  previsti  dal   comma   2,   sono
          considerate  start-up  innovative  ai  fini  del   presente
          decreto se [entro 60 giorni dalla stessa  data]  depositano
          presso  l'Ufficio  del  registro  delle  imprese,  di   cui
          all'art.  2188  del  codice   civile,   una   dichiarazione
          sottoscritta  dal  rappresentante  legale  che  attesti  il
          possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In  tal  caso,
          la  disciplina  di  cui   alla   presente   sezione   trova
          applicazione per un periodo di quattro anni dalla  data  di
          entrata in vigore del  presente  decreto,  se  la  start-up
          innovativa e' stata costituita entro i due anni precedenti,
          di tre anni, se  e'  stata  costituita  entro  i  tre  anni
          precedenti, e di due anni, se e' stata costituita  entro  i
          quattro anni precedenti. 
              4. Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  start-up  a
          vocazione sociale le start-up innovative di cui al comma  2
          e 3 che operano  in  via  esclusiva  nei  settori  indicati
          all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006,
          n. 155. 
              5.  Ai  fini  del  presente  decreto,  l'incubatore  di
          start-up innovative certificato,  di  seguito:  "incubatore
          certificato" e' una societa' di capitali, costituita  anche
          in  forma  cooperativa,  di  diritto  italiano  ovvero  una
          Societas Europaea, residente in Italia ai  sensi  dell'art.
          73 del decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita  e
          lo sviluppo di start-up innovative ed e'  in  possesso  dei
          seguenti requisiti: 
              a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad
          accogliere start-up innovative, quali spazi  riservati  per
          poter installare attrezzature di prova,  test,  verifica  o
          ricerca; 
              b) dispone di attrezzature adeguate all'attivita' delle
          start-up innovative, quali  sistemi  di  accesso  in  banda
          ultralarga alla rete internet,  sale  riunioni,  macchinari
          per test, prove o prototipi; 
              c) e' amministrato o diretto da persone di riconosciuta
          competenza in materia di  impresa  e  innovazione  e  ha  a
          disposizione  una  struttura  tecnica   e   di   consulenza
          manageriale permanente; 
              d)  ha  regolari   rapporti   di   collaborazione   con
          universita', centri di  ricerca,  istituzioni  pubbliche  e
          partner  finanziari  che  svolgono  attivita'  e   progetti
          collegati a start-up innovative; 
              e) ha adeguata e comprovata  esperienza  nell'attivita'
          di sostegno a start-up innovative, la  cui  sussistenza  e'
          valutata ai sensi del comma 7. 
              6. Il possesso dei requisiti di cui  alle  lettere  a),
          b), c), d) del comma 5 e'  autocertificato  dall'incubatore
          di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta
          dal rappresentante legale, al momento dell'iscrizione  alla
          sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma
          8, sulla base di indicatori e relativi  valori  minimi  che
          sono stabiliti con decreto  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico da  adottarsi  entro  60  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. 
              7. Il possesso del requisito di cui alla lettera e) del
          comma 5  e'  autocertificato  dall'incubatore  di  start-up
          innovative,   mediante   dichiarazione   sottoscritta   dal
          rappresentante legale presentata al registro delle imprese,
          sulla base di valori minimi  individuati  con  il  medesimo
          decreto del Ministero dello sviluppo economico  di  cui  al
          comma 6 con riferimento ai seguenti indicatori: 
              a) numero di candidature di  progetti  di  costituzione
          e/o incubazione di start-up innovative ricevute e  valutate
          nel corso dell'anno; 
              b) numero di start-up  innovative  avviate  e  ospitate
          nell'anno; 
              c) numero di start-up innovative uscite nell'anno; 
              d) numero  complessivo  di  collaboratori  e  personale
          ospitato; 
              e) percentuale di  variazione  del  numero  complessivo
          degli occupati rispetto all'anno, precedente; 
              f) tasso di crescita media del valore della  produzione
          delle start-up innovative incubate; 
              g) capitali di rischio ovvero  finanziamenti,  messi  a
          disposizione  dall'Unione  europea,  dallo  Stato  e  dalle
          regioni,  raccolti  a  favore  delle  start-up   innovative
          incubate"; 
              al comma 8, le parole: "al  comma  2"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "ai commi 2 e 3"; 
              h)  numero  di  brevetti  registrati   dalle   start-up
          innovative incubate, tenendo  conto  del  relativo  settore
          merceologico di appartenenza. 
              8. Per le start-up innovative di cui al comma 2  e  per
          gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere  di
          commercio,    industria,    artigianato    e    agricoltura
          istituiscono una apposita  sezione  speciale  del  registro
          delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, a cui
          la start-up innovativa e  l'incubatore  certificato  devono
          essere  iscritti  al  fine  di  poter   beneficiare   della
          disciplina della presente sezione. 
              9. Ai fini dell'iscrizione nella sezione  speciale  del
          registro delle imprese di cui al comma  8,  la  sussistenza
          dei  requisiti   per   l'identificazione   della   start-up
          innovativa   e   dell'incubatore   certificato    di    cui
          rispettivamente al comma  2  e  al  comma  5  e'  attestata
          mediante apposita autocertificazione  prodotta  dal  legale
          rappresentante e depositata presso l'ufficio  del  registro
          delle imprese. 
              10. La sezione speciale del registro delle  imprese  di
          cui al comma 8 consente la condivisione, nel rispetto della
          normativa  sulla   tutela   dei   dati   personali,   delle
          informazioni  relative,   per   la   start-up   innovativa:
          all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci  fondatori  e
          agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con  gli
          altri attori della filiera quali incubatori o  investitori;
          per    gli    incubatori    certificati:    all'anagrafica,
          all'attivita' svolta, al bilancio, cosi' come ai  requisiti
          previsti al comma 5. 
              11. Le informazioni di cui al comma 12, per la start up
          innovativa, e 13, per l'incubatore certificato,  sono  rese
          disponibili,   assicurando   la   massima   trasparenza   e
          accessibilita',  per   via   telematica   o   su   supporto
          informatico in formato tabellare  gestibile  da  motori  di
          ricerca, con possibilita' di elaborazione e ripubblicazione
          gratuita da parte di soggetti terzi.  Le  imprese  start-up
          innovative  e   gli   incubatori   certificati   assicurano
          l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla home
          page del proprio sito Internet. 
              12. La start-up innovativa e' automaticamente  iscritta
          alla sezione speciale del registro delle imprese di cui  al
          comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della
          domanda in  formato  elettronico,  contenente  le  seguenti
          informazioni: 
              a) data e luogo di costituzione, nome e  indirizzo  del
          notaio; 
              b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; 
              c) oggetto sociale; 
              d) breve descrizione  dell'attivita'  svolta,  comprese
          l'attivita' e le spese in ricerca e sviluppo; 
              e)  elenco  dei  soci,  con  trasparenza   rispetto   a
          fiduciarie, holding ove non  iscritte  nel  registro  delle
          imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993,  n.
          580, e successive modificazioni, con autocertificazione  di
          veridicita'; 
              f) elenco delle societa' partecipate; 
              g) indicazione dei titoli di studio e delle  esperienze
          professionali dei soci e del  personale  che  lavora  nella
          start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili; 
              h)    indicazione    dell'esistenza    di     relazioni
          professionali,  di   collaborazione   o   commerciali   con
          incubatori   certificati,   investitori   istituzionali   e
          professionali, universita' e centri di ricerca; 
              i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL; 
              l)  elenco  dei  diritti  di  privativa  su  proprieta'
          industriale e intellettuale. 
              13.   L'incubatore   certificato   e'   automaticamente
          iscritto alla sezione speciale del registro  delle  imprese
          di  cui  al  comma  8,  a  seguito  della  compilazione   e
          presentazione  della  domanda   in   formato   elettronico,
          contenente le seguenti informazioni recanti i valori  degli
          indicatori,  di  cui   ai   commi   6   e   7,   conseguiti
          dall'incubatore certificato alla data di iscrizione: 
              a) data e luogo di costituzione, nome e  indirizzo  del
          notaio; 
              b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; 
              c) oggetto sociale; 
              d) breve descrizione dell'attivita' svolta; 
              e) elenco delle strutture  e  attrezzature  disponibili
          per lo svolgimento della propria attivita'; 
              f)  indicazione  delle  esperienze  professionali   del
          personale che amministra e dirige l'incubatore certificato,
          esclusi eventuali dati sensibili; 
              g) indicazione  dell'esistenza  di  collaborazioni  con
          universita' e centri di ricerca,  istituzioni  pubbliche  e
          partner finanziari; 
              h) indicazione dell'esperienza acquisita nell'attivita'
          di sostegno a start-up innovative. 
              [14. Le informazioni di cui ai commi 12  e  13  debbono
          essere aggiornate con cadenza non superiore a  sei  mesi  e
          sono sottoposte al regime di pubblicita' di  cui  al  comma
          10.] 
              15. Entro 30 giorni dall'approvazione  del  bilancio  e
          comunque  entro  sei  mesi  dalla   chiusura   di   ciascun
          esercizio, fatta salva l'ipotesi del  maggior  termine  nei
          limiti  e  alle  condizioni  previsti  dal  secondo   comma
          dell'art.  2364  del   codice   civile,   nel   qual   caso
          l'adempimento  e'   effettuato   entro   sette   mesi,   il
          rappresentante   legale   della   start-up   innovativa   o
          dell'incubatore certificato  attesta  il  mantenimento  del
          possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2
          e  dal  comma  5  e  deposita  tale  dichiarazione   presso
          l'ufficio del registro delle imprese. 
              16. Entro sessanta giorni dalla perdita  dei  requisiti
          di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore
          certificato sono  cancellati  dalla  sezione  speciale  del
          registro delle imprese di cui  al  presente  articolo,  con
          provvedimento  del  conservatore   impugnabile   ai   sensi
          dell'art. 2189, terzo comma, del codice civile,  permanendo
          l'iscrizione alla  sezione  ordinaria  del  registro  delle
          imprese. Ai fini di cui al primo periodo, alla perdita  dei
          requisiti  e'  equiparato   il   mancato   deposito   della
          dichiarazione di cui al comma 15. 
              17. Le Camere di commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura, provvedono alle attivita' di cui  al  presente
          articolo nell'ambito delle dotazioni finanziarie,  umane  e
          strumentali disponibili a legislazione. 
              17-bis.   La   start-up   innovativa   e   l'incubatore
          certificato inseriscono le informazioni di cui ai commi  12
          e       13       nella       piattaforma        informatica
          startup.registroimprese.it  in  sede  di  iscrizione  nella
          sezione  speciale  di  cui  al  comma  8,  aggiornandole  o
          confermandole almeno una volta all'anno  in  corrispondenza
          dell'adempimento di cui al comma 15, anche ai fini  di  cui
          al comma 10.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge  24
          gennaio 2015, n. 3, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 marzo 2015, n. 33 (Misure urgenti per  il  sistema
          bancario e gli investimenti): 
              «Art. 4 (Piccole e medie imprese innovative). - 1.  Per
          "piccole e  medie  imprese  innovative",  di  seguito  "PMI
          innovative", si  intendono  le  PMI,  come  definite  dalla
          raccomandazione   2003/361/CE,   societa'   di    capitali,
          costituite anche in forma  cooperativa,  che  possiedono  i
          seguenti requisiti: 
              a) la residenza in Italia ai  sensi  dell'art.  73  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, e successive modificazioni, o in  uno  degli  Stati
          membri dell'Unione europea o in Stati aderenti  all'accordo
          sullo spazio economico europeo, purche'  abbiano  una  sede
          produttiva o una filiale in Italia; 
              b)   la   certificazione   dell'ultimo    bilancio    e
          dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un  revisore
          contabile o da  una  societa'  di  revisione  iscritti  nel
          registro dei revisori contabili; 
              c) le loro  azioni  non  sono  quotate  in  un  mercato
          regolamentato; 
              d)  l'assenza  di  iscrizione  al   registro   speciale
          previsto all'art. 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2012, n. 221; 
              e) almeno due dei seguenti requisiti: 
              1) volume di spesa in ricerca, sviluppo  e  innovazione
          in misura uguale o superiore al 3 per cento della  maggiore
          entita' fra costo e valore totale  della  produzione  della
          PMI innovativa.  Dal  computo  per  le  spese  in  ricerca,
          sviluppo e innovazione sono escluse le spese per l'acquisto
          e per la locazione  di  beni  immobili;  nel  computo  sono
          incluse  le  spese  per  acquisto  di  tecnologie  ad  alto
          contenuto innovativo. Ai  fini  del  presente  decreto,  in
          aggiunta a quanto previsto  dai  principi  contabili,  sono
          altresi' da annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e
          innovazione: le spese relative allo sviluppo precompetitivo
          e  competitivo,  quali  sperimentazione,  prototipazione  e
          sviluppo  del  piano  industriale;  le  spese  relative  ai
          servizi di incubazione forniti  da  incubatori  certificati
          come definiti dall'art. 25, comma 5, del  decreto-legge  18
          ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n. 221; i costi lordi di  personale
          interno e consulenti esterni impiegati nelle  attivita'  di
          ricerca,  sviluppo   e   innovazione,   inclusi   soci   ed
          amministratori; le spese  legali  per  la  registrazione  e
          protezione di proprieta' intellettuale, termini  e  licenze
          d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato  e
          sono descritte in nota integrativa; 
              2) impiego come dipendenti o collaboratori a  qualsiasi
          titolo, in percentuale uguale o superiore al  quinto  della
          forza lavoro  complessiva,  di  personale  in  possesso  di
          titolo di dottorato di  ricerca  o  che  sta  svolgendo  un
          dottorato  di  ricerca  presso  un'universita'  italiana  o
          straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto,
          da almeno tre anni, attivita' di ricerca certificata presso
          istituti  di  ricerca  pubblici  o  privati,  in  Italia  o
          all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a  un
          terzo della  forza  lavoro  complessiva,  di  personale  in
          possesso di laurea magistrale  ai  sensi  dell'art.  3  del
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; 
              3) titolarita', anche quali depositarie o licenziatarie
          di  almeno  una  privativa  industriale,  relativa  a   una
          invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di
          prodotto a semiconduttori o a una nuova  varieta'  vegetale
          ovvero titolarita' dei diritti relativi ad un programma per
          elaboratore  originario  registrato  presso   il   Registro
          pubblico speciale per i programmi per elaboratore,  purche'
          tale  privativa  sia  direttamente  afferente   all'oggetto
          sociale e all'attivita' di impresa. 
              2.  Presso   le   Camere   di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura e' istituita una apposita sezione
          speciale del registro delle imprese di  cui  all'art.  2188
          del codice civile, a cui le PMI  innovative  devono  essere
          iscritte; la sezione speciale del  registro  delle  imprese
          consente la  condivisione,  nel  rispetto  della  normativa
          sulla  tutela  dei  dati  personali,   delle   informazioni
          relative,   per   le   PMI   innovative:    all'anagrafica,
          all'attivita'  svolta,  ai  soci  fondatori  e  agli  altri
          collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto,  al  sito
          internet, ai rapporti con gli altri attori della filiera. 
              3. L'iscrizione  avviene  a  seguito  di  presentazione
          della  domanda  in  formato  elettronico,   contenente   le
          seguenti informazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47
          del  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni: 
              a) ragione sociale e codice fiscale; 
              b) data e luogo di costituzione, nome e  indirizzo  del
          notaio; 
              c) sede principale ed eventuali sedi periferiche; 
              d) oggetto sociale; 
              e) breve descrizione  dell'attivita'  svolta,  comprese
          l'attivita' e le spese in ricerca, sviluppo e innovazione; 
              f) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a societa'
          fiduciarie e holding ove non iscritte  nel  registro  delle
          imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993,  n.
          580, e successive modificazioni, con autocertificazione  di
          veridicita',  indicando  altresi',  per  ciascuno   e   ove
          sussistano, gli eventuali  soggetti  terzi  per  conto  dei
          quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il  socio
          agisce; 
              g) elenco delle societa' partecipate; 
              h) indicazione dei titoli di studio e delle  esperienze
          professionali dei soci e del personale la  cui  prestazione
          lavorativa e' connessa all'attivita' innovativa delle  PMI,
          esclusi eventuali dati sensibili; 
              i)    indicazione    dell'esistenza    di     relazioni
          professionali,  di   collaborazione   o   commerciali   con
          incubatori   certificati,   investitori   istituzionali   e
          professionali, universita' e centri di ricerca; 
              l) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL; 
              m)  elenco  dei  diritti  di  privativa  su  proprieta'
          industriale e intellettuale; 
              n) numero dei dipendenti; 
              o) sito internet. 
              4.  Le  informazioni  di  cui  ai  commi  2  e  3  sono
          aggiornate entro il  30  giugno  di  ciascun  anno  e  sono
          sottoposte al regime di pubblicita' di cui ai commi 2 e 3. 
              5.  Le  informazioni  di  cui  al  comma  3  sono  rese
          disponibili,   assicurando   la   massima   trasparenza   e
          accessibilita',  per   via   telematica   o   su   supporto
          informatico in formato tabellare  gestibile  da  motori  di
          ricerca, con possibilita' di elaborazione e ripubblicazione
          gratuita da parte di  soggetti  terzi.  Le  PMI  innovative
          assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni
          dalla home page del proprio sito Internet. 
              6. Entro 30 giorni  dall'approvazione  del  bilancio  e
          comunque  entro  sei  mesi  dalla   chiusura   di   ciascun
          esercizio, fatta salva l'ipotesi del  maggior  termine  nei
          limiti  e  alle  condizioni  previsti  dal  secondo   comma
          dell'art.  2364  del   codice   civile,   nel   qual   caso
          l'adempimento  e'   effettuato   entro   sette   mesi,   il
          rappresentante  legale  delle  PMI  innovative  attesta  il
          mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal  comma
          1 del presente  articolo,  e  deposita  tale  dichiarazione
          presso l'ufficio del registro delle imprese. 
              6-bis. La PMI innovativa inserisce le  informazioni  di
          cui   al   comma   4    nella    piattaforma    informatica
          startup.registroimprese.it  in  sede  di  iscrizione  nella
          sezione  speciale  di  cui  al  comma  2,  aggiornandole  o
          confermandole almeno una volta all'anno  in  corrispondenza
          dell'adempimento di cui al comma 6, anche ai fini di cui al
          comma 2. 
              7. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di
          cui al comma 1, le PMI  innovative  sono  cancellate  dalla
          sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma
          2, con provvedimento del conservatore impugnabile ai  sensi
          dell'art. 2189, terzo comma, del codice civile,  permanendo
          l'iscrizione alla  sezione  ordinaria  del  registro  delle
          imprese.  Alla  perdita  dei  requisiti  e'  equiparato  il
          mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6. 
              8. Le Camere di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura, provvedono alle attivita' di cui  al  presente
          articolo nell'ambito delle dotazioni finanziarie,  umane  e
          strumentali disponibili a legislazione. 
              9.  Alle  PMI  innovative  si  applicano  gli  articoli
          26,?160;fatto salvo l'obbligo del pagamento dei diritti  di
          segreteria dovuti per adempimenti relativi alle  iscrizioni
          nel registro delle  imprese  nonche'  del  diritto  annuale
          dovuto in favore  delle  camere  di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura, 27, 30, commi 6, 7 e 8, e 32 del
          decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; l'art.
          29 del citato decreto-legge n. 179  del  2012,  si  applica
          alle PMI innovative nel rispetto  delle  condizioni  e  dei
          limiti previsti dagli Orientamenti  sugli  aiuti  di  Stato
          destinati   a   promuovere   gli   investimenti   per    il
          finanziamento del rischio, di cui alla comunicazione 2014/C
          19/04 della Commissione, del 22 gennaio 2014. 
              9-bis. 
              9-ter. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito
          delle  persone  fisiche  si  detrae  un  importo  pari   al
          cinquanta per cento della somma investita dal  contribuente
          nel  capitale  sociale  di  una  o  piu'   PMI   innovative
          direttamente  ovvero  per  il  tramite  di   organismi   di
          investimento  collettivo  del   risparmio   che   investano
          prevalentemente in PMI innovative; la detrazione si applica
          alle sole PMI innovative iscritte alla sezione speciale del
          Registro delle imprese al momento dell'investimento  ed  e'
          concessa ai sensi del Regolamento (UE) n.  1407/2013  della
          Commissione europea del 18 dicembre  2013  sugli  aiuti  de
          minimis.  L'investimento  massimo   detraibile   non   puo'
          eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo  di  euro
          300.000 e  deve  essere  mantenuto  per  almeno  tre  anni;
          l'eventuale  cessione,  anche  parziale,  dell'investimento
          prima del decorso di tale termine,  comporta  la  decadenza
          dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire
          l'importo detratto, unitamente agli  interessi  legali.  La
          detrazione di cui al presente comma spetta prioritariamente
          rispetto  alla  detrazione   di   cui   all'art.   29   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e fino
          all'ammontare di investimento di cui al periodo precedente.
          Sulla parte di investimento che eccede il limite di cui  al
          secondo periodo, e' fruibile esclusivamente  la  detrazione
          di cui al citato art. 29 del decreto-legge n. 179 del  2012
          nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della
          Commissione,    del    18    dicembre    2013,     relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". 
              10. Al testo unico delle  disposizioni  in  materia  di
          intermediazioni finanziarie di cui al  decreto  legislativo
          24  febbraio  1998,  n.  58,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              0a) all'art. 1: 
              1) al  comma  5-novies,  le  parole:  "portale  per  la
          raccolta di  capitali  per  le  start-up  innovative"  sono
          sostituite dalle seguenti:  "portale  per  la  raccolta  di
          capitali  per  le  start-up  innovative  e   per   le   PMI
          innovative" e sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
          ", delle PMI innovative e degli organismi  di  investimento
          collettivo del risparmio o  altre  societa'  che  investono
          prevalentemente in start-up innovative o in PMI innovative,
          come individuati, rispettivamente, dalle lettere  e)  e  f)
          del  comma  2  dell'art.  1  del   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze 30 gennaio  2014,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014"; 
              2) dopo il comma 5-decies e' inserito il seguente: 
              "5-undecies. Per 'piccola e media impresa innovativa' o
          'PMI innovativa' si intende la PMI  definita  dall'art.  4,
          comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3"; 
              a) alla rubrica del capo III-quater,  del  titolo  III,
          della Parte II, dopo le parole: "start-up innovative"  sono
          inserite le seguenti: "e le PMI innovative"; 
              b) all'art. 50-quinquies : 
              1) alla rubrica, dopo le parole: "start-up  innovative"
          sono inserite le seguenti: "e PMI innovative"; 
              2) al comma 1, dopo le  parole:  "start-up  innovative"
          sono inserite le seguenti: ", per le  PMI  innovative,  per
          gli organismi di investimento collettivo  del  risparmio  e
          per le societa' di capitali che  investono  prevalentemente
          in start-up innovative e in PMI innovative"; 
              3) al comma 2, dopo le  parole:  "start-up  innovative"
          sono inserite le seguenti: ", per le  PMI  innovative,  per
          gli organismi di investimento collettivo  del  risparmio  e
          per le societa' di capitali che  investono  prevalentemente
          in start-up innovative e in PMI innovative"; 
              c) all'art. 100-ter, comma 1, dopo le parole: "start-up
          innovative"  sono  aggiunte  le  seguenti:  ",  dalle   PMI
          innovative, dagli organismi di investimento collettivo  del
          risparmio  o  altre  societa'  di  capitali  che  investono
          prevalentemente   in   start-up   innovative   e   in   PMI
          innovative". 
              c-bis) all'art.  100-ter,  comma  2,  dopo  le  parole:
          "start-up innovativa" sono inserite le seguenti:  "o  della
          PMI innovativa"; 
              c-ter) all'art. 100-ter, dopo il comma 2 sono  aggiunti
          i seguenti: 
              "2-bis. In alternativa  a  quanto  stabilito  dall'art.
          2470, secondo comma, del  codice  civile  e  dall'art.  36,
          comma 1-bis, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione o
          l'acquisto  e  per  la  successiva  alienazione  di   quote
          rappresentative del capitale di start-up  innovative  e  di
          PMI  innovative  costituite  in   forma   di   societa'   a
          responsabilita' limitata: 
              a)  la  sottoscrizione  o  l'acquisto  possono   essere
          effettuati per il tramite di  intermediari  abilitati  alla
          resa di uno o piu' dei  servizi  di  investimento  previsti
          dall'art.  1,  comma  5,  lettere  a),  b)   ed   e);   gli
          intermediari  abilitati  effettuano  la  sottoscrizione   o
          l'acquisto delle quote in nome  proprio  e  per  conto  dei
          sottoscrittori  o  degli  acquirenti  che  abbiano  aderito
          all'offerta tramite portale; 
              b) entro  i  trenta  giorni  successivi  alla  chiusura
          dell'offerta,  gli  intermediari  abilitati  comunicano  al
          registro delle imprese la  loro  titolarita'  di  soci  per
          conto di terzi, sopportando il relativo costo; a tale fine,
          le condizioni di adesione  pubblicate  nel  portale  devono
          espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso
          di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di
          avvalersi del regime alternativo di cui al presente  comma,
          comporti il  contestuale  e  obbligatorio  conferimento  di
          mandato agli intermediari incaricati affinche' i medesimi: 
              1)  effettuino  l'intestazione  delle  quote  in   nome
          proprio e per conto dei sottoscrittori o degli  acquirenti,
          tenendo adeguata evidenza  dell'identita'  degli  stessi  e
          delle quote possedute; 
              2)  rilascino,  a  richiesta   del   sottoscrittore   o
          dell'acquirente, un attestato di  conferma  comprovante  la
          titolarita' delle quote;  tale  attestato  di  conferma  ha
          natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei
          diritti   sociali,   e'   nominativamente    riferito    al
          sottoscrittore  o  all'acquirente,  non  e'   trasferibile,
          neppure in via temporanea ne' a qualsiasi titolo, a terzi e
          non costituisce valido strumento per il trasferimento della
          proprieta' delle quote; 
              3) consentano ai sottoscrittori e agli  acquirenti  che
          ne facciano richiesta di alienare le quote  secondo  quanto
          previsto alla lettera c) del presente comma; 
              4) accordino ai sottoscrittori  e  agli  acquirenti  la
          facolta' di richiedere,  in  ogni  momento,  l'intestazione
          diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza; 
              c) la successiva alienazione delle quote da parte di un
          sottoscrittore o acquirente, ai  sensi  della  lettera  b),
          numero  3),  avviene  mediante  semplice  annotazione   del
          trasferimento nei registri  tenuti  dall'intermediario;  la
          scritturazione e il trasferimento non  comportano  costi  o
          oneri  ne'  per  l'acquirente  ne'  per   l'alienante;   la
          successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai
          fini dell'esercizio dei  diritti  sociali,  sostituisce  ed
          esaurisce le  formalita'  di  cui  all'art.  2470,  secondo
          comma, del codice civile. 
              2-ter. Il regime  alternativo  di  trasferimento  delle
          quote  di  cui  al  comma  2-bis  deve  essere  chiaramente
          indicato nel portale, ove  e'  altresi'  prevista  apposita
          casella o altra idonea modalita' per  esercitare  l'opzione
          ovvero  indicare  l'intenzione  di  applicare   il   regime
          ordinario di cui all'art. 2470, secondo comma,  del  codice
          civile e all'art. 36, comma  1-bis,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. 
              2-quater. Ferma restando ogni altra disposizione  della
          parte   II,   titolo   II,   capo   II,   l'esecuzione   di
          sottoscrizioni,  acquisti  e   alienazioni   di   strumenti
          finanziari  emessi  da  start-up  innovative   e   da   PMI
          innovative ovvero di  quote  rappresentative  del  capitale
          delle medesime, effettuati secondo  le  modalita'  previste
          alle lettere b) e c) del comma 2-bis del presente articolo,
          non necessita della stipulazione di un contratto scritto  a
          norma dell'art. 23, comma 1. Ogni  corrispettivo,  spesa  o
          onere gravante sul sottoscrittore, acquirente  o  alienante
          deve essere indicato nel portale dell'offerta, con separata
          e  chiara  evidenziazione  delle  condizioni  praticate  da
          ciascuno degli intermediari coinvolti, nonche' in  apposita
          sezione del sito  internet  di  ciascun  intermediario.  In
          difetto, nulla e' dovuto agli intermediari. 
              2-quinquies. Trascorsi due anni dalla data  in  cui  la
          societa' interessata abbia cessato di essere  una  start-up
          innovativa per il decorso del  termine  previsto  dall'art.
          25, commi 2, lettera b), e 3, del decreto-legge 18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2012, n.  221,  e  successive  modificazioni,  gli
          intermediari provvedono a intestare le quote  detenute  per
          conto dei sottoscrittori e  degli  acquirenti  direttamente
          agli stessi. L'intestazione ha luogo mediante comunicazione
          dell'elenco dei titolari delle partecipazioni  al  registro
          delle imprese ed e' soggetta a  un  diritto  di  segreteria
          unico, a carico dell'intermediario. Nel caso di opzione per
          il regime di cui al comma 2-bis del presente  articolo,  la
          successiva  registrazione  effettuata  dal  registro  delle
          imprese sostituisce  ed  esaurisce  le  formalita'  di  cui
          all'art. 2470, secondo comma, del codice civile"; 
              10-bis. Al solo fine di favorire l'avvio  di  attivita'
          imprenditoriale e con l'obiettivo  di  garantire  una  piu'
          uniforme applicazione  delle  disposizioni  in  materia  di
          start-up innovative e  di  incubatori  certificati,  l'atto
          costitutivo  e  le  successive  modificazioni  di  start-up
          innovative sono redatti per atto pubblico ovvero  per  atto
          sottoscritto con le modalita' previste dagli articoli 24  e
          25 del codice  dell'amministrazione  digitale,  di  cui  al
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto costitutivo
          e le  successive  modificazioni  sono  redatti  secondo  un
          modello uniforme adottato con decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo economico e sono trasmessi al  competente  ufficio
          del registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29
          dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni. 
              10-ter.   Il   Ministero   dello   sviluppo   economico
          istituisce  nel  proprio  sito  internet  istituzionale  un
          portale nel quale sono indicati  tutti  i  documenti  e  le
          informazioni   necessari   per   accedere   ai   bandi   di
          finanziamento pubblici e privati  diretti  e  indiretti  in
          favore delle piccole e medie imprese innovative di  cui  al
          presente articolo e delle start-up  innovative  di  cui  al
          comma 2 dell'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.
          179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
          2012,   n.   221,   e    successive    modificazioni.    Le
          amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  del
          presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali
          e finanziarie disponibili a legislazione e, comunque, senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              11. All'art. 25, del citato decreto-legge  n.  179  del
          2012, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 2, primo periodo, le  parole:  "di  diritto
          italiano ovvero una Societas Europea, residente  in  Italia
          ai sensi dell'art. 73  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917," sono soppresse; 
              b) al comma  2,  la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla
          seguente: "c) e' residente in Italia ai sensi dell'art.  73
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, o  in  uno  degli  Stati  membri  dell'Unione
          europea  o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  spazio
          economico europeo, purche' abbia una sede produttiva o  una
          filiale in Italia;". 
              11-bis. E' istituito, entro il 30 luglio  2015,  presso
          il  Ministero  dello   sviluppo   economico,   un   portale
          informatico che raccoglie tutti  gli  interventi  normativi
          relativi al settore delle  start-up  innovative  (SUI).  Il
          portale  informatico  deve  fornire   chiare   informazioni
          rispetto  alle  modalita'   di   accesso   ai   bandi,   ai
          finanziamenti e a tutte le forme  di  sostegno  offerte  al
          settore dalle strutture governative,  indicando  anche  gli
          enti di riferimento preposti come  interlocutori  dei  vari
          utilizzatori.  Il  portale  deve  altresi'  contenere   una
          sezione dedicata ai territori, nella quale  siano  indicati
          tutti i riferimenti regionali  e  locali,  con  particolare
          attenzione ad una mappatura dettagliata degli incubatori  e
          delle  strutture  di  sostegno  alle  start-up  stesse.  Le
          amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  del
          presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali
          e finanziarie disponibili a legislazione e, comunque, senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              11-ter. Al  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'art. 25, comma 2, la lettera  b)  e'  sostituita
          dalla seguente: 
              "b) e' costituita da non piu' di sessanta mesi"; 
              b) all'art. 26, comma 8, secondo  periodo,  le  parole:
          "quarto  anno"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "quinto
          anno". 
              11-quater. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  delle
          disposizioni di cui al comma 11-ter, pari a  2  milioni  di
          euro per l'anno 2015, a 16,9 milioni  di  euro  per  l'anno
          2016, a 11,1 milioni di euro per l'anno 2017, a 3,1 milioni
          di euro per l'anno 2018 e a 6,5 milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2019, si provvede: 
              a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2015,  a  13,8
          milioni di euro per l'anno 2016, a 8 milioni  di  euro  per
          l'anno 2017 e a 3,4  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno   2019,   mediante    corrispondente    riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10,  comma  5,
          del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
              b) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2015 e  a  3,1
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016,  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2015-2017, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2015,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando, quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e
          a 3,1 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2016,
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a
          0,5 milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  l'accantonamento
          relativo al Ministero della giustizia. 
              11-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze
          e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,   le
          occorrenti variazioni di bilancio. 
              11-sexies. All'art. 25  del  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2012, n. 221,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 12, lettera e), dopo la  parola:  "holding"
          sono inserite le seguenti: "ove non iscritte  nel  registro
          delle imprese di cui all'art. 8  della  legge  29  dicembre
          1993, n. 580, e successive modificazioni"; 
              b) al comma 16, il terzo periodo e' soppresso. 
              11-septies. All'art. 32, comma 7, del decreto-legge  18
          ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni,
          le parole:  "entro  il  primo  marzo  di  ogni  anno"  sono
          sostituite dalle seguenti: "entro il 1° settembre  di  ogni
          anno". 
              11-octies. In  deroga  alle  vigenti  disposizioni,  le
          partecipazioni   assunte   nel   capitale   delle   imprese
          beneficiando dell'anticipazione  finanziaria  di  cui  agli
          articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  e
          successive modificazioni, devono essere limitate nel  tempo
          e  smobilizzate  non  appena  consentito  dal  mercato.  La
          cessione delle azioni o delle quote acquisite deve in  ogni
          caso avvenire entro un periodo massimo di dieci anni  dalla
          data di acquisizione ovvero, qualora l'investitore sia  una
          societa' di  gestione  del  risparmio,  entro  la  data  di
          effettiva scadenza del fondo mobiliare dalla stessa gestito
          che ha  acquisito  la  partecipazione.  Le  commissioni  di
          gestione di cui al punto 12.1 delle  disposizioni  generali
          di cui al decreto del Ministro delle  attivita'  produttive
          19 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  23
          del 29  gennaio  2004,  dovute  all'investitore,  non  sono
          versate per il periodo  eccedente  i  sette  anni.  Restano
          ferme le ulteriori disposizioni previste dalla normativa di
          riferimento degli interventi di cui al presente comma. 
              11-novies. Dopo il numero 7 della lettera a) del  comma
          1 dell'art. 10 del decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,
          n. 102, e' inserito il seguente: 
              "7-bis. Per le start-up innovative, di cui all'art.  25
          del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221,  e
          successive modificazioni, durante il periodo di  iscrizione
          nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al
          comma 8 del citato art. 25, il limite di importo di cui  al
          numero 7 della presente lettera e' aumentato da 15.000 euro
          a 50.000 euro"; 
              12. All'onere derivante dal  comma  9,  valutato  in  7
          milioni di euro per l'anno 2015, in 39,6  milioni  di  euro
          per l'anno 2016 e in 26,9 milioni di euro annui a decorrere
          dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del
          Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
          cui all'art. 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307. Il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio.". 
              12-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto sono
          individuati le modalita' di attuazione  delle  agevolazioni
          di cui al comma 9. 
              12-ter. L'efficacia della disposizione di cui al  comma
          9 del presente articolo e' subordinata, ai sensi  dell'art.
          108,  paragrafo   3,   del   Trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea, all'autorizzazione  della  Commissione
          europea;  alla  richiesta  provvede  il   Ministero   dello
          sviluppo economico.».