art. 1 note (parte 4)

           	
				
 
          Note al comma 107: 
                
              - Si riporta il testo del comma 209 dell'art.  1  della
          legge 30 dicembre 2018,  n.  145  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2019-2021: 
              «Art. 1. - 1. - 208. Omissis. 
              209.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  206,   e'
          istituito, nello stato di previsione  del  Ministero  dello
          sviluppo economico, il Fondo di sostegno al Venture Capital
          con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno  degli
          anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per  ciascuno
          degli anni dal 2022 al 2025. 
              Omissis.». 
                
          Note al comma 110: 
                
              - Il testo dell'art. 25 del  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2012, n. 221, e' riportato nelle note al comma 99. 
              - Il testo dell'art. 4  del  decreto-legge  24  gennaio
          2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
          marzo 2015, n. 33, e' riportato nelle note al comma 99. 
          Note al comma 120: 
                
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni): 
              «Art.  17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti
          all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle
          regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale
          compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  dei
          crediti relativi alle imposte sui redditi e  alle  relative
          addizionali, alle imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
          per importi superiori  a  5.000  euro  annui,  puo'  essere
          effettuata a partire dal decimo giorno successivo a  quello
          di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da  cui
          il credito emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
              a) alle imposte sui redditi e alle ritenute alla  fonte
          riscosse mediante versamento diretto ai sensi  dell'art.  3
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo  comma  del
          citato art. 3  resta  ferma  la  facolta'  di  eseguire  il
          versamento  presso  la  competente  sezione  di   tesoreria
          provinciale dello Stato; in tal  caso  non  e'  ammessa  la
          compensazione; 
              b) all'imposta sul  valore  aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'art. 74; 
              c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
          dell'imposta sul valore aggiunto; 
              d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
              d-bis); 
              e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
              f) ai contributi previdenziali ed assistenziali  dovuti
          dai datori di lavoro e dai committenti  di  prestazioni  di
          collaborazione coordinata e continuativa  di  cui  all'art.
          49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
              g) ai premi per l'assicurazione  contro  gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
              h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
          ai sensi dell'art. 20. 
              h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
          netto  delle  imprese,  istituita  con  decreto  legge   30
          settembre 1992, n. 394 convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 novembre 1992, n. 461 e del contributo al Servizio
          sanitario nazionale di  cui  all'art.  31  della  legge  28
          febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4
          del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. 
              h-ter) alle altre entrate individuate con  decreto  del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
              h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
          sale cinematografiche. 
              h-quinquies) alle somme  che  i  soggetti  tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del
          decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni. 
              h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; 
              h-septies) alle tasse scolastiche. 
              2-bis. 
              2-ter. Qualora il  credito  di  imposta  utilizzato  in
          compensazione risulti superiore all'importo previsto  dalle
          disposizioni che fissano  il  limite  massimo  dei  crediti
          compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
          e' scartato. La progressiva attuazione  della  disposizione
          di cui al periodo precedente e' fissata  con  provvedimenti
          del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
          del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono  altresi'
          indicate le modalita' con le quali lo scarto e'  comunicato
          al soggetto interessato. 
              2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'art.  8,
          comma 1,  della  legge  27  luglio  2000,  n.  212,  per  i
          contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di
          cessazione della partita IVA, ai sensi dell'art. 35,  comma
          15-bis, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di  avvalersi,
          a partire dalla data di notifica del  provvedimento,  della
          compensazione  dei  crediti,  ai  sensi  del  comma  1  del
          presente articolo; detta  esclusione  opera  a  prescindere
          dalla tipologia e dall'importo dei crediti,  anche  qualora
          questi  ultimi   non   siano   maturati   con   riferimento
          all'attivita' esercitata con la  partita  IVA  oggetto  del
          provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la  partita
          IVA risulti cessata. 
              2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui  all'art.
          8, comma 1, della legge 27  luglio  2000,  n.  212,  per  i
          contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di
          esclusione della partita IVA dalla banca dati dei  soggetti
          passivi  che  effettuano  operazioni  intracomunitarie,  ai
          sensi  dell'art.  35,  comma  15-bis,   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e'
          esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla  data  di
          notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti
          IVA, ai sensi del comma  1  del  presente  articolo;  detta
          esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse
          le  irregolarita'  che  hanno  generato   l'emissione   del
          provvedimento di esclusione. 
              2-sexies. Nel caso  di  utilizzo  in  compensazione  di
          crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
          e 2-quinquies, il modello F24 e'  scartato.  Lo  scarto  e'
          comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia  delle
          entrate al  soggetto  che  ha  trasmesso  il  modello  F24,
          mediante apposita ricevuta.». 
                
              - Si riporta il testo degli articoli 61 e 109, comma 5,
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917 (Approvazione del testo  unico  delle  imposte
          sui redditi): 
              «Art.  61  (Interessi  passivi).  -  1.  Gli  interessi
          passivi inerenti all'esercizio  d'impresa  sono  deducibili
          per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 
              2. La parte di  interessi  passivi  non  deducibile  ai
          sensi del comma 1 del presente  articolo  non  da'  diritto
          alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e  b)
          del comma 1 dell'art. 15.». 
                
              «Art. 109 (Norme generali sui  componenti  del  reddito
          d'impresa). - 1. - 4. Omissis. 
              5. Le spese e gli  altri  componenti  negativi  diversi
          dagli  interessi  passivi,  tranne   gli   oneri   fiscali,
          contributivi e di utilita' sociale, sono  deducibili  se  e
          nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o  beni  da
          cui derivano ricavi  o  altri  proventi  che  concorrono  a
          formare il reddito  o  che  non  vi  concorrono  in  quanto
          esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad  attivita'  o
          beni produttivi di proventi computabili e  ad  attivita'  o
          beni produttivi  di  proventi  non  computabili  in  quanto
          esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
          la parte corrispondente al  rapporto  tra  l'ammontare  dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi  e  proventi.  Le
          plusvalenze di  cui  all'art.  87,  non  rilevano  ai  fini
          dell'applicazione del periodo  precedente.  Fermo  restando
          quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
          prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti  e
          bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art.  95,
          sono deducibili nella misura del 75 per cento. 
              Omissis.». 
          Note al comma 127: 
                
              - Si riporta il testo del comma 195 dell'art.  1  della
          legge  28  dicembre  2015,  n.  208  Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato: 
              «Art. 1. - 1. - 194. Omissis. 
              195.  Per  ciascun  anno  del  triennio  2016-2018   e'
          autorizzata la spesa di 10  milioni  di  euro  al  fine  di
          assicurare  alle  aziende  sequestrate  e  confiscate  alla
          criminalita' organizzata  nei  procedimenti  penali  per  i
          delitti di cui all'art. 51,  comma  3-bis,  del  codice  di
          procedura penale e di  cui  agli  articoli  240-bis,  primo
          comma, del codice penale, 301, comma 5-bis, del decreto del
          Presidente della Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43,  e
          85-bis  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309 e nei procedimenti di applicazione  di
          misure  di  prevenzione  patrimoniali,   limitatamente   ai
          soggetti destinatari di cui all'art. 4, comma 1, lettere a)
          e b), del codice di cui al decreto legislativo 6  settembre
          2011,  n.  159,  la  continuita'  del  credito  bancario  e
          l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli
          oneri necessari  per  gli  interventi  di  ristrutturazione
          aziendale,  la  tutela  dei   livelli   occupazionali,   la
          promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la
          tutela della  salute  e  della  sicurezza  del  lavoro,  il
          sostegno alle cooperative previste dall'art. 48,  comma  3,
          lettera c), e comma 8, lettera a),  nonche'  delle  imprese
          affittuarie o cessionarie di  cui  all'art.  48,  comma  8,
          lettere a) e b),  del  citato  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 159 del 2011. 
              Omissis.». 
              - Il testo dell'art. 23  del  decreto-legge  22  giugno
          2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 134, e' riportato nelle note al comma 80. 
          Note al comma 130: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  15  del   decreto
          legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari  a
          sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma
          2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38): 
              «Art.  15  (Dotazione   del   Fondo   di   solidarieta'
          nazionale). - 1. 
              2. Per gli interventi  di  cui  all'art.  1,  comma  3,
          lettera a), e' iscritto apposito stanziamento  sullo  stato
          di  previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole,
          alimentari e forestali, allo  scopo  denominato  "Fondo  di
          solidarieta'  nazionale-incentivi  assicurativi".  Per  gli
          interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettere b) e c),  e'
          iscritto apposito stanziamento sullo  stato  di  previsione
          del  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
          forestali, allo scopo  denominato  "Fondo  di  solidarieta'
          nazionale-interventi indennizzatori". 
              3.  Per  la  dotazione   finanziaria   del   Fondo   di
          solidarieta'  nazionale-incentivi  assicurativi   destinato
          agli interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettera a),  si
          provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f),  della
          legge 5 agosto 1978, n. 468,  e  successive  modificazioni.
          Per la dotazione  finanziaria  del  Fondo  di  solidarieta'
          nazionale  -  interventi  indennizzatori,  destinato   agli
          interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettere b) e c),  si
          provvede a valere sulle risorse  del  Fondo  di  protezione
          civile, come determinato ai sensi dell'art.  11,  comma  3,
          lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge
          finanziaria.». 
          Note al comma 131: 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  3  del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  agosto   2014,   n.   116
          (Disposizioni urgenti per il settore  agricolo,  la  tutela
          ambientale  e  l'efficientamento  energetico  dell'edilizia
          scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle
          imprese, il contenimento dei costi gravanti  sulle  tariffe
          elettriche,  nonche'  per  la  definizione   immediata   di
          adempimenti derivanti dalla normativa europea): 
              «Art. 3 (Interventi per il sostegno del Made in Italy).
          - 1. Alle imprese che producono  prodotti  agricoli,  della
          pesca  e  dell'acquacoltura  di  cui  all'Allegato  I   del
          Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  nonche'
          alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento
          (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008,  che
          producono   prodotti   agroalimentari,   della   pesca    e
          dell'acquacoltura non ricompresi nel predetto  Allegato  I,
          anche se costituite  in  forma  cooperativa  o  riunite  in
          consorzi, e' riconosciuto, nel limite di spesa  di  cui  al
          comma 5, lettera a), un credito d'imposta nella misura  del
          40 per cento delle spese per nuovi investimenti  sostenuti,
          e  comunque  non  superiore  a  50.000  euro,  nel  periodo
          d'imposta  in  corso  al  31  dicembre  2014  e   nei   due
          successivi,  per  la  realizzazione  e   l'ampliamento   di
          infrastrutture informatiche  finalizzate  al  potenziamento
          del commercio elettronico. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge  10
          febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 9 aprile 2009, n. 33 (Misure urgenti a  sostegno  dei
          settori  industriali  in  crisi,  nonche'  disposizioni  in
          materia di produzione lattiera e rateizzazione  del  debito
          nel settore lattiero-caseario): 
              «Art. 3 (Distretti produttivi e reti di imprese). -  1.
          All'art. 6-bis del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, nel comma 2 le parole: ", ad eccezione delle  norme
          inerenti i tributi dovuti agli enti locali" sono soppresse. 
              2. All'art. 1, comma 368, della legge 23 dicembre 2005,
          n. 266,  e  successive  modificazioni,  la  lettera  a)  e'
          sostituita dalla seguente: 
              "a) fiscali: 
              1) le imprese appartenenti a distretti di cui al  comma
          366 possono  congiuntamente  esercitare  l'opzione  per  la
          tassazione   di   distretto   ai   fini   dell'applicazione
          dell'IRES; 
              2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
          contenute nell'art. 117 e seguenti del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   relative   alla
          tassazione di gruppo delle imprese residenti; 
              3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'art. 73,
          comma 1, lettera b), del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di  cui
          al  comma  366,  ove  sia  esercitata  l'opzione   per   la
          tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372; 
              4) il reddito imponibile del distretto comprende quello
          delle   imprese   che   vi    appartengono,    che    hanno
          contestualmente optato per la tassazione unitaria; 
              5) la determinazione del reddito  unitario  imponibile,
          nonche' dei tributi, contributi ed altre somme dovute  agli
          enti locali, viene operata su base concordataria per almeno
          un triennio, secondo le disposizioni che seguono; 
              6) fermo il disposto dei numeri da  1  a  5,  ed  anche
          indipendentemente  dall'esercizio   dell'opzione   per   la
          tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di  cui  al
          comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante
          con l'Agenzia delle entrate, per la  durata  di  almeno  un
          triennio, il volume delle  imposte  dirette  di  competenza
          delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio,
          avuto riguardo alla  natura,  tipologia  ed  entita'  delle
          imprese stesse, alla loro attitudine alla  contribuzione  e
          ad altri parametri oggettivi,  determinati  anche  su  base
          presuntiva; 
              7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese
          interessate e' rimessa al distretto,  che  vi  provvede  in
          base a criteri di trasparenza  e  parita'  di  trattamento,
          sulla base di principi di mutualita'; 
              8) non concorrono  a  formare  la  base  imponibile  in
          quanto escluse le somme percepite o versate tra le  imprese
          appartenenti al distretto  in  contropartita  dei  vantaggi
          fiscali ricevuti o attribuiti; 
              9) i parametri oggettivi per  la  determinazione  delle
          imposte di cui  al  numero  6)  vengono  determinati  dalla
          Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie
          interessate   e   degli   organismi   rappresentativi   dei
          distretti; 
              10) resta fermo l'assolvimento degli ordinari  obblighi
          e adempimenti fiscali da parte delle  imprese  appartenenti
          al distretto e  l'applicazione  delle  disposizioni  penali
          tributarie;  in  caso  di  osservanza  del  concordato,   i
          controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio,
          prevenzione ed  elaborazione  dei  dati  necessari  per  la
          determinazione e l'aggiornamento degli elementi di  cui  al
          numero 6); 
              11) i distretti di cui al comma 366 possono  concordare
          in  via  preventiva  e  vincolante  con  gli  enti   locali
          competenti, per la durata di almeno un triennio, il  volume
          dei tributi, contributi ed altre  somme  da  versare  dalle
          imprese appartenenti in ciascun anno; 
              12) la  determinazione  di  quanto  dovuto  e'  operata
          tenendo conto della  attitudine  alla  contribuzione  delle
          imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica
          e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per
          la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto  e'
          determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo
          complesso; 
              13) criteri generali per la  determinazione  di  quanto
          dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti
          locali interessati, previa  consultazione  delle  categorie
          interessate   e   degli   organismi   rappresentativi   dei
          distretti; 
              14) la ripartizione  del  carico  tributario  derivante
          dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate e'
          rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri  di
          trasparenza  e  parita'  di  trattamento,  sulla  base   di
          principi di mutualita'; 
              15) in caso di osservanza del concordato,  i  controlli
          sono  eseguiti  unicamente   a   scopo   di   monitoraggio,
          prevenzione ed  elaborazione  dei  dati  necessari  per  la
          determinazione di quanto dovuto in base al concordato;". 
              3. Al comma 3 dell'art. 23 del decreto  legislativo  31
          marzo  1998,  n.  112,  e  successive  modificazioni,  sono
          aggiunte, in fine, le seguenti parole:  "anche  avvalendosi
          delle  strutture  tecnico-organizzative  dei  consorzi   di
          sviluppo industriale di cui all'art.  36,  comma  4,  della
          legge 5 ottobre 1991, n. 317". 
              3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1  e  2  si
          applicano alle aziende che si impegnano a non delocalizzare
          al di fuori dei Paesi membri dello Spazio economico europeo
          la produzione dei  beni  per  i  quali  sono  previsti  gli
          incentivi di cui al presente decreto. 
              3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui  al  comma
          3-bis  e'  subordinata   alla   preventiva   autorizzazione
          comunitaria. 
              4. Dall'attuazione del comma 1,  nonche'  dell'art.  1,
          commi da 366 a 371-ter, della legge 23  dicembre  2005,  n.
          266, come modificati  dal  presente  articolo,  non  devono
          derivare oneri superiori a 10 milioni di  euro  per  l'anno
          2009 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010. 
              4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi dell'art.  5,
          comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni,  possono  assumere  qualsiasi  forma,  quale
          quella della concessione di finanziamenti, del rilascio  di
          garanzie, dell'assunzione  di  capitale  di  rischio  o  di
          debito, e possono essere realizzate anche  a  favore  delle
          imprese  per  finalita'  di  sostegno   dell'economia.   Le
          predette  operazioni  possono  essere  effettuate  in   via
          diretta ovvero  attraverso  l'intermediazione  di  soggetti
          autorizzati all'esercizio del credito, ad  eccezione  delle
          operazioni a favore delle imprese per finalita' di sostegno
          dell'economia, che possono essere effettuate esclusivamente
          attraverso  l'intermediazione   di   soggetti   autorizzati
          all'esercizio   del   credito   nonche'    attraverso    la
          sottoscrizione di fondi comuni di investimento  gestiti  da
          una societa' di gestione collettiva del  risparmio  di  cui
          all'art. 33 del testo unico di cui al  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, il cui
          oggetto sociale realizza  uno  o  piu'  fini  istituzionali
          della  Cassa  depositi  e  prestiti  Spa.   Lo   Stato   e'
          autorizzato  a  sottoscrivere,  per  l'anno  2010,  fino  a
          500.000 euro di quote di societa' di gestione del risparmio
          finalizzate  a  gestire  fondi   comuni   di   investimento
          mobiliare  di   tipo   chiuso   riservati   a   investitori
          qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli  del
          rafforzamento  patrimoniale   e   dell'aggregazione   delle
          imprese di minore dimensione. 
              4-ter. Con  il  contratto  di  rete  piu'  imprenditori
          perseguono  lo  scopo  di  accrescere,  individualmente   e
          collettivamente,  la  propria  capacita'  innovativa  e  la
          propria  competitivita'  sul  mercato  e  a  tal  fine   si
          obbligano, sulla base di un programma  comune  di  rete,  a
          collaborare in forme e in ambiti  predeterminati  attinenti
          all'esercizio delle proprie  imprese  ovvero  a  scambiarsi
          informazioni   o   prestazioni   di   natura   industriale,
          commerciale,  tecnica  o  tecnologica  ovvero   ancora   ad
          esercitare  in  comune  una  o  piu'  attivita'  rientranti
          nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche
          prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale  comune  e
          la nomina di un organo comune  incaricato  di  gestire,  in
          nome  e  per  conto  dei  partecipanti,  l'esecuzione   del
          contratto o di  singole  parti  o  fasi  dello  stesso.  Il
          contratto di rete che prevede l'organo comune  e  il  fondo
          patrimoniale non  e'  dotato  di  soggettivita'  giuridica,
          salva la facolta' di acquisto della  stessa  ai  sensi  del
          comma  4-quater  ultima  parte.  Se  il  contratto  prevede
          l'istituzione di un  fondo  patrimoniale  comune  e  di  un
          organo comune  destinato  a  svolgere  un'attivita',  anche
          commerciale, con i terzi: 
              1); 
              2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto
          compatibili, le disposizioni di cui agli  articoli  2614  e
          2615, secondo comma, del codice civile; in ogni  caso,  per
          le obbligazioni contratte dall'organo comune  in  relazione
          al programma di rete, i terzi possono  far  valere  i  loro
          diritti esclusivamente sul fondo comune; 
              3) qualora  la  rete  di  imprese  abbia  acquisito  la
          soggettivita' giuridica ai sensi del comma 4-quater,  entro
          due mesi dalla  chiusura  dell'esercizio  annuale  l'organo
          comune redige una situazione patrimoniale,  osservando,  in
          quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di
          esercizio della societa' per azioni, e la  deposita  presso
          l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede;
          si applica, in quanto compatibile, l'art.  2615-bis,  terzo
          comma,  del  codice  civile.  Ai  fini  degli   adempimenti
          pubblicitari di cui al comma 4-quater,  il  contratto  deve
          essere redatto per atto pubblico o  per  scrittura  privata
          autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente  a  norma
          degli articoli 24  o  25  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive
          modificazioni,   da   ciascun   imprenditore    o    legale
          rappresentante  delle  imprese   aderenti,   trasmesso   ai
          competenti uffici del registro delle imprese attraverso  il
          modello standard tipizzato con decreto del  Ministro  della
          giustizia, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e
          deve indicare: 
              a) il nome, la ditta, la  ragione  o  la  denominazione
          sociale di ogni partecipante per originaria  sottoscrizione
          del  contratto  o  per  adesione  successiva,  nonche'   la
          denominazione e la sede della rete,  qualora  sia  prevista
          l'istituzione di un  fondo  patrimoniale  comune  ai  sensi
          della lettera c); 
              b)  l'indicazione   degli   obiettivi   strategici   di
          innovazione e di innalzamento della  capacita'  competitiva
          dei partecipanti e le modalita' concordate con  gli  stessi
          per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi; 
              c) la definizione di un programma di rete, che contenga
          l'enunciazione dei diritti  e  degli  obblighi  assunti  da
          ciascun partecipante; le modalita' di  realizzazione  dello
          scopo comune e, qualora sia prevista  l'istituzione  di  un
          fondo  patrimoniale  comune,  la  misura  e  i  criteri  di
          valutazione dei conferimenti  iniziali  e  degli  eventuali
          contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a
          versare al fondo, nonche' le regole di gestione  del  fondo
          medesimo; se consentito  dal  programma,  l'esecuzione  del
          conferimento puo' avvenire anche  mediante  apporto  di  un
          patrimonio  destinato,  costituito   ai   sensi   dell'art.
          2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile; 
              d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di
          altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative  di
          recesso anticipato e  le  condizioni  per  l'esercizio  del
          relativo   diritto,   ferma   restando   in    ogni    caso
          l'applicazione delle regole generali di legge in materia di
          scioglimento totale o parziale dei contratti  plurilaterali
          con comunione di scopo; 
              e) se il contratto ne prevede l'istituzione,  il  nome,
          la  ditta,  la  ragione  o  la  denominazione  sociale  del
          soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo  comune
          per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi
          di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti
          a tale  soggetto,  nonche'  le  regole  relative  alla  sua
          eventuale sostituzione durante la  vigenza  del  contratto.
          L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando
          essa acquista soggettivita' giuridica e, in  assenza  della
          soggettivita',  degli  imprenditori,   anche   individuali,
          partecipanti  al  contratto  salvo  che  sia   diversamente
          disposto nello stesso, nelle  procedure  di  programmazione
          negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure
          inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito
          e  in   quelle   inerenti   allo   sviluppo   del   sistema
          imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di
          innovazione     previsti     dall'ordinamento,      nonche'
          all'utilizzazione di strumenti di promozione e  tutela  dei
          prodotti e marchi di qualita' o di  cui  sia  adeguatamente
          garantita la genuinita' della provenienza; 
              f) le  regole  per  l'assunzione  delle  decisioni  dei
          partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse  comune
          che non  rientri,  quando  e'  stato  istituito  un  organo
          comune, nei poteri di gestione  conferiti  a  tale  organo,
          nonche', se  il  contratto  prevede  la  modificabilita'  a
          maggioranza del programma di rete, le regole relative  alle
          modalita' di assunzione delle  decisioni  di  modifica  del
          programma medesimo. 
              4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e)
          del comma 4-ter per le procedure attinenti  alle  pubbliche
          amministrazioni sono  adottate  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro
          dello sviluppo economico. 
              4-ter.2. Nelle forme  previste  dal  comma  4-ter.1  si
          procede  alla  ricognizione   di   interventi   agevolativi
          previsti  dalle  vigenti  disposizioni   applicabili   alle
          imprese aderenti al contratto di  rete,  interessate  dalle
          procedure di  cui  al  comma  4-ter,  lettera  e),  secondo
          periodo. Restano  ferme  le  competenze  regionali  per  le
          procedure di rispettivo interesse. 
              4-quater. Il contratto di rete e' soggetto a iscrizione
          nella sezione del registro  delle  imprese  presso  cui  e'
          iscritto ciascun partecipante e l'efficacia  del  contratto
          inizia a decorrere da quando  e'  stata  eseguita  l'ultima
          delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne
          sono  stati  sottoscrittori  originari.  Le  modifiche   al
          contratto  di  rete,  sono   redatte   e   depositate   per
          l'iscrizione,  a  cura  dell'impresa   indicata   nell'atto
          modificativo, presso la sezione del registro delle  imprese
          presso cui e' iscritta la  stessa  impresa.  L'ufficio  del
          registro delle imprese provvede  alla  comunicazione  della
          avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a
          tutti gli altri uffici del registro  delle  imprese  presso
          cui sono iscritte le altre partecipanti, che  provvederanno
          alle relative annotazioni d'ufficio della modifica;  se  e'
          prevista la costituzione del fondo  comune,  la  rete  puo'
          iscriversi  nella  sezione  ordinaria  del  registro  delle
          imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua  sede;
          con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle
          imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la  sua  sede
          la rete acquista soggettivita' giuridica. Per acquistare la
          soggettivita' giuridica il contratto deve essere  stipulato
          per atto pubblico  o  per  scrittura  privata  autenticata,
          ovvero per atto firmato digitalmente a norma  dell'art.  25
          del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
              4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente
          articolo si applicano le disposizioni  dell'art.  1,  comma
          368, lettere b), c) e d), della legge 23 dicembre 2005,  n.
          266,  e  successive  modificazioni,  previa  autorizzazione
          rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e  delle
          finanze  di  concerto  con  il  Ministero  dello   sviluppo
          economico,  da  adottare  entro  sei  mesi  dalla  relativa
          richiesta. 
              4-sexies. Per l'anno 2020, il contratto  di  rete  puo'
          essere stipulato per favorire il mantenimento  dei  livelli
          di occupazione delle imprese di filiere  colpite  da  crisi
          economiche in seguito a situazioni  di  crisi  o  stati  di
          emergenza  dichiarati  con  provvedimento  delle  autorita'
          competenti.  Rientrano  tra   le   finalita'   perseguibili
          l'impiego di lavoratori  delle  imprese  partecipanti  alla
          rete che sono a rischio di perdita  del  posto  di  lavoro,
          l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro
          per chiusura di attivita' o per crisi di  impresa,  nonche'
          l'assunzione  di   figure   professio-nali   necessarie   a
          rilanciare le attivita' produttive  nella  fase  di  uscita
          dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli
          istituti del distacco  e  della  codatorialita',  ai  sensi
          dell'art. 30,  comma  4-ter,  del  decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento  di  prestazioni
          lavorative presso le aziende partecipanti alla rete. 
              4-septies. Con decreto del Ministro del lavoro e  delle
          politiche sociali, sentiti  gli  enti  competenti  per  gli
          aspetti previdenziali e assicurativi connessi  al  rapporto
          di lavoro, da emanare entro sessanta giorni dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente   disposizione,   sono
          definite  le  modalita'  operative   per   procedere   alle
          comunicazioni da parte dell'impresa  referente  individuata
          dal contratto di rete di cui al comma 4-sexies necessarie a
          dare attuazione alla codatorialita'  di  cui  all'art.  30,
          comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.
          276. 
              4-octies. Ferme restando  le  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo, ai fini degli adempimenti in materia  di
          pubblicita' di cui al comma 4-quater, in  deroga  a  quanto
          previsto dal comma 4-ter, il contratto di rete  di  cui  al
          comma 4-sexies deve  essere  sottoscritto  dalle  parti  ai
          sensi  dell'art.   24   del   codice   dell'amministrazione
          digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82, con l'assistenza di  organizzazioni  di  rappresentanza
          dei datori di lavoro rappresentative  a  livello  nazionale
          presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
          ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n.  936,  che  siano
          espressione di interessi  generali  di  una  pluralita'  di
          categorie e di territori.». 
              - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  2  della
          legge 27 luglio 1999, n. 268 (Disciplina delle «strade  del
          vino»): 
              «Art.  2  (Strumenti  di  organizzazione,  gestione   e
          fruizione). - 1. Le regioni, nel definire la gestione e  la
          fruizione delle "strade  del  vino",  possono  prevedere  i
          seguenti strumenti: 
              a) il disciplinare della "strada del vino" sottoscritto
          dai vari soggetti aderenti; 
              b) il comitato promotore; 
              c) il comitato di gestione; 
              d) il sistema della segnaletica; 
              e) le guide e il materiale illustrativo, divulgativo  e
          promozionale. 
              2. Le regioni, anche di  intesa  con  gli  enti  locali
          interessati,  possono  definire  specifiche   strutture   e
          infrastrutture funzionali alla realizzazione delle  "strade
          del vino". 
              3. Restano ferme le competenze delle regioni a  statuto
          speciale e delle province autonome.». 
          Note al comma 132: 
                
              - Si riporta il testo del comma 673 dell'art.  1  della
          citata legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 1. - 1. - 672. Omissis. 
              673. Al fine di consentire la realizzazione  del  piano
          di stabilizzazione, da operare ai sensi  dell'art.  20  del
          decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75,  del  personale
          precario del CREA di cui all'art. 1, comma 381, della legge
          23 dicembre 2014, n. 190, e' autorizzata la  spesa  per  un
          importo pari a 10 milioni di euro per  l'anno  2018,  a  15
          milioni di euro per l'anno 2019, a 22,5 milioni di euro per
          l'anno 2020 e a 27,5 milioni di euro a decorrere  dall'anno
          2021. 
              Omissis.». 
          Note al comma 133: 
              - Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 78  del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica  da  COVID-19),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 78 (Misure in favore del settore agricolo e della
          pesca). - 1. - 3. Omissis. 
              3-bis.  Ai  fini  del  riconoscimento  della  specifica
          professionalita' richiesta e dei rischi  nello  svolgimento
          dei controlli, anche di polizia  giudiziaria,  nel  settore
          agroalimentare, da  parte  del  personale  dell'Ispettorato
          centrale della tutela della qualita'  e  della  repressione
          frodi dei prodotti agroalimentari, e' autorizzata la  spesa
          di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro
          per l'anno 2021 quale  incremento  dell'indennita'  di  cui
          all'art. 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001,  n.
          1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001,
          n. 49. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione
          del presente comma, pari a 2 milioni  di  euro  per  l'anno
          2020, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2020-2022,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2020,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e
          forestali. 
              Omissis.». 
          Note al comma 136: 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 11-bis  del
          decreto-legge  27  marzo  2019,  n.  27,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  21   maggio   2019,   n.   44
          (Disposizioni urgenti in materia di  rilancio  dei  settori
          agricoli in crisi e del settore ittico nonche' di  sostegno
          alle imprese agroalimentari colpite da  eventi  atmosferici
          avversi di carattere eccezionale e  per  l'emergenza  nello
          stabilimento Stoppani, sito nel Comune di  Cogoleto),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  11-bis  (Misure  per  il  sostegno  del  settore
          suinicolo). - 1. Nello stato di  previsione  del  Ministero
          delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e   del
          turismo  e'   istituito   il   Fondo   nazionale   per   la
          suinicoltura, con una dotazione di 1 milione  di  euro  per
          l'anno 2019, di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e  di  10
          milioni di euro  per  l'anno  2021,  le  cui  risorse  sono
          destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita  di
          reddito degli allevatori di suini, a garantire  la  massima
          trasparenza nella determinazione dei prezzi  indicativi  da
          parte  delle  commissioni  uniche  nazionali  del   settore
          suinicolo, a rafforzare i rapporti di filiera nel  medesimo
          settore, a potenziare le attivita'  di  informazione  e  di
          promozione dei prodotti suinicoli presso i  consumatori,  a
          migliorare la qualita' dei medesimi prodotti e il benessere
          animale nei  relativi  allevamenti,  nonche'  a  promuovere
          l'innovazione,  a  contribuire   a   fondo   perduto   alla
          realizzazione di  progetti  o  investimenti  finalizzati  a
          migliorare la misurabilita' e l'incremento delle condizioni
          di sostenibilita' nelle aziende zootecniche, di  produzione
          di carne e di trasformazione di carne, anche attraverso  il
          sostegno dei contratti di filiera  e  delle  organizzazioni
          interprofessionali nel  predetto  settore.  Entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, con decreto del  Ministro
          delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e   del
          turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province  autonome
          di Trento e di  Bolzano,  sono  definiti  i  criteri  e  le
          modalita'  di  utilizzazione  delle  risorse   del   Fondo,
          nell'ambito di un apposito piano di interventi. 
              Omissis.». 
          Note al comma 140: 
              - Si riporta il testo dell'art.  39  del  Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea: 
              «Art. 39. - 1. Le  finalita'  della  politica  agricola
          comune sono: 
              a)  incrementare  la  produttivita'   dell'agricoltura,
          sviluppando il progresso tecnico, assicurando  lo  sviluppo
          razionale della produzione agricola come  pure  un  impiego
          migliore dei fattori di produzione,  in  particolare  della
          manodopera; 
              b)  assicurare  cosi'  un  tenore  di  vita  equo  alla
          popolazione   agricola,   grazie    in    particolare    al
          miglioramento  del  reddito  individuale  di   coloro   che
          lavorano nell'agricoltura; 
              c) stabilizzare i mercati; 
              d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; 
              e) assicurare  prezzi  ragionevoli  nelle  consegne  ai
          consumatori. 
              2. Nell'elaborazione della politica agricola  comune  e
          dei metodi speciali che questa puo'  implicare,  si  dovra'
          considerare: 
              a) il carattere particolare dell'attivita' agricola che
          deriva dalla struttura  sociale  dell'agricoltura  e  dalle
          disparita' strutturali e naturali fra  le  diverse  regioni
          agricole; 
              b) la necessita' di operare gradatamente gli  opportuni
          adattamenti; 
              c) il fatto  che,  negli  Stati  membri,  l'agricoltura
          costituisce un  settore  intimamente  connesso  all'insieme
          dell'economia.». 
          Note al comma 144: 
                
              - Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto-legge 30
          aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 giugno 2019, n. 58  (Misure  urgenti  di  crescita
          economica e per la risoluzione di specifiche situazioni  di
          crisi), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 32 (Contrasto all'Italian sounding e incentivi al
          deposito di brevetti e marchi). - 1. - 3 Abrogati. 
              4.   All'art.   10,   del   Codice   della   proprieta'
          industriale, di cui  al  decreto  legislativo  10  febbraio
          2005, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche: 
              a) al comma 1,  dopo  le  parole  "simboli,  emblemi  e
          stemmi che rivestano un interesse pubblico"  sono  aggiunte
          le seguenti: "inclusi  i  segni  riconducibili  alle  forze
          dell'ordine e alle forze armate e i nomi di Stati e di enti
          pubblici territoriali italiani". 
              b) dopo il comma  1,  e'  aggiunto  il  seguente  comma
          1-bis:   "Non   possono   altresi'   formare   oggetto   di
          registrazione parole, figure o segni lesivi dell'immagine o
          della reputazione dell'Italia". 
              5. All'art. 144 del Codice della proprieta' industriale
          sono apportate le seguenti modifiche: 
              a)  alla  rubrica  sono  aggiunte  infine  le  seguenti
          parole: "e pratiche di Italian Sounding"; 
              b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
              "1-bis.  Agli  effetti  delle  norme  contenute   nella
          presente sezione  sono  pratiche  di  Italian  Sounding  le
          pratiche finalizzate  alla  falsa  evocazione  dell'origine
          italiana di prodotti". 
              6.   All'art.   145   del   codice   della   proprieta'
          industriale, di cui  al  decreto  legislativo  10  febbraio
          2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 1 sono in fine aggiunte le seguenti parole:
          "e della falsa evocazione dell'origine italiana"; 
              b) ovunque ricorrano  le  parole  "Consiglio  Nazionale
          Anticontraffazione"   sono   sostituite    dalle    parole:
          "Consiglio nazionale per la  lotta  alla  contraffazione  e
          all'Italian Sounding"; 
              c) al comma 2, dopo le parole "funzione pubblica"  sono
          aggiunte le seguenti: ", da un rappresentante del Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,". 
              7. Alle start-up innovative di cui al decreto-legge  18
          ottobre 2012, n. 179 convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n. 221 e' concesso il Voucher 31  -
          Investire  In  Innovazione  -  al  fine  di  supportare  la
          valorizzazione del processo di innovazione  delle  predette
          imprese, nel periodo 2019-2021. 
              8. Il voucher 3I puo' essere utilizzato  dalle  imprese
          di  cui  al  comma  7  per  l'acquisizione  di  servizi  di
          consulenza relativi  alla  verifica  della  brevettabilita'
          dell'invenzione  e  all'effettuazione  delle  ricerche   di
          anteriorita' preventive,  alla  stesura  della  domanda  di
          brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e
          marchi, all'estensione all'estero della domanda nazionale. 
              9. I criteri e le modalita' di attuazione  del  voucher
          3I sono definiti con decreto del Ministero  dello  sviluppo
          economico, in piena coerenza con le altre misure  di  aiuto
          in favore delle imprese di cui al  comma  7,  attivate  dal
          Ministero  stesso.  Per  lo  svolgimento  delle   attivita'
          inerenti l'attuazione del voucher 3I,  il  Ministero  dello
          sviluppo economico puo' avvalersi di un soggetto gestore  e
          dei soggetti di cui al capo VI del decreto  legislativo  10
          febbraio  2005,  n.  30  e  successive   modificazioni   ed
          integrazioni. 
              10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 7, 8
          e 9 del presente articolo, fissati in misura massima di 6,5
          milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021  si
          provvede ai sensi dell'art. 50. 
              11. Al fine di stabilizzare il sostegno alle piccole  e
          medie  imprese  per  la  valorizzazione   dei   titoli   di
          proprieta'  industriale,  il   Ministero   dello   sviluppo
          economico provvede annualmente, con decreto  del  direttore
          generale  per  la  lotta  alla  contraffazione  -   Ufficio
          italiano brevetti e marchi alla definizione di un  atto  di
          programmazione dell'apertura dei bandi relativi alle misure
          gia'  operanti  denominate  brevetti,  marchi  e   disegni,
          attuate tramite soggetti gestori in modo tale da rendere le
          misure    rispondenti    ai    fabbisogni    del    tessuto
          imprenditoriale, in particolare  delle  start  up  e  delle
          imprese giovanili, anche apportando le necessarie modifiche
          per  rendere  le  misure   eleggibili   all'interno   degli
          interventi  che  possono  essere  cofinanziati  dall'Unione
          europea, al fine di  incrementarne  la  relativa  dotazione
          finanziaria. 
              12. Al fine di assicurare  la  piena  informazione  dei
          consumatori in ordine al ciclo  produttivo  e  favorire  le
          esportazioni di prodotti di qualita',  il  Ministero  dello
          sviluppo  economico  concede  un'agevolazione   diretta   a
          sostenere la promozione all'estero di marchi  collettivi  o
          di  certificazione  volontari  italiani,  ai  sensi   degli
          articoli 11 ed 11-bis del decreto legislativo  10  febbraio
          2005, n. 30, da parte di  associazioni  rappresentative  di
          categoria, di consorzi di tutela di cui all'art.  14  della
          legge 21 dicembre 1999, n. 526, e  di  altri  organismi  di
          tipo  associativo  o  cooperativo,  fissata  nella   misura
          massima di euro 1 milione per ciascuno degli  anni  2019  e
          2020 e di euro 2,5  milioni  annui  a  decorrere  dall'anno
          2021. 
              13. Con decreto del Ministero dello sviluppo  economico
          sono fissati  i  criteri  e  le  modalita'  di  concessione
          dell'agevolazione di cui al comma 12, nonche'  i  requisiti
          minimi dei disciplinari d'uso, determinati d'intesa con  le
          associazioni rappresentative delle categorie produttive, le
          disposizioni minime relative all'adesione, alle  verifiche,
          ai controlli e alle sanzioni  per  uso  non  conforme,  cui
          devono essere soggetti i licenziatari dei marchi, i criteri
          per la composizione e le modalita' di  funzionamento  degli
          organismi  cui  i  titolari  affideranno  la  gestione  dei
          marchi. 
              14. Il Ministero dello sviluppo economico  esercita  la
          supervisione  sull'attivita'  dei   titolari   dei   marchi
          collettivi e di certificazione ammessi  alle  agevolazioni,
          vigilando sul corretto uso del marchio e  sull'espletamento
          dei controlli previsti dai rispettivi  disciplinari,  anche
          ai fini della promozione  coordinata  e  coerente  di  tali
          marchi.  Agli  adempimenti  previsti  il  Ministero   dello
          sviluppo  economico  provvede   con   le   risorse   umane,
          finanziarie e strumentali disponibili a legislazione, senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              15. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13,  pari  a  1
          milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 2,5
          milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2021  si
          provvede ai sensi dell'art. 50. 
              16.   All'art.   55   del   codice   della   proprieta'
          industriale, di cui  al  decreto  legislativo  10  febbraio
          2005, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche: 
              a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
              "1. La domanda internazionale depositata ai  sensi  del
          Trattato di cooperazione in materia di brevetti, ratificato
          ai sensi della legge 26 maggio 1978, n. 260, contenente  la
          designazione o  l'elezione  dell'Italia,  indipendentemente
          dalla designazione dell'Organizzazione europea dei brevetti
          per la concessione di un brevetto europeo, equivale ad  una
          domanda  di  brevetto  per  invenzione  industriale  o  per
          modello di utilita' depositata in Italia alla stessa  data,
          e ne produce gli effetti, se entro trenta mesi  dalla  data
          di  deposito,  o  di  priorita',  ove  rivendicata,   viene
          depositata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi  una
          richiesta  di  apertura  della   procedura   nazionale   di
          concessione  del  brevetto  italiano  ai  sensi   dell'art.
          160-bis, comma 1.". 
              b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
              "1-bis. La protezione conferita dalla domanda ai  sensi
          del comma 1 decorre dalla data in  cui  il  titolare  della
          medesima  abbia  reso  accessibile  al  pubblico,   tramite
          l'Ufficio italiano brevetti e  marchi,  una  traduzione  in
          lingua italiana della  domanda  ovvero  l'abbia  notificata
          direttamente al presunto  contraffattore.  La  designazione
          dell'Italia nella  domanda  internazionale  e'  considerata
          priva  di  effetti  sin  dall'origine,  salvo  per   quanto
          disposto dall'art. 46, comma 3, quando  la  domanda  stessa
          sia stata ritirata  o  considerata  ritirata  o  quando  la
          designazione dell'Italia sia stata ritirata o  respinta,  o
          quando la domanda  presso  l'Ufficio  italiano  brevetti  e
          marchi non sia stata depositata entro il termine  stabilito
          dal comma 1. 
              1-ter.  Le  modalita'  di  applicazione  del   presente
          articolo e dell'art. 160-bis sono determinate  con  decreto
          del Ministero dello sviluppo economico.". 
              17.  Dopo  l'art.  160  del  codice  della   proprieta'
          industriale, di cui  al  decreto  legislativo  10  febbraio
          2005, n. 30, e' inserito il seguente: 
              "Art.  160-bis  (Procedura  nazionale   della   domanda
          internazionale).  -  1.  La  richiesta  di  apertura  della
          procedura nazionale di cui al  comma  1  dell'art.  55,  da
          presentare all'Ufficio italiano brevetti e  marchi  per  la
          concessione   del   brevetto   italiano   per    invenzione
          industriale o modello di utilita', deve essere accompagnata
          da: 
              a)  una  traduzione  italiana  completa  della  domanda
          internazionale come pubblicata; 
              b) i diritti  di  deposito  previsti  dalla  Tabella  A
          allegata al  decreto  2  aprile  2007  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e finanze. 
              2. Alla richiesta di cui al comma  1  si  applicano  le
          norme del presente codice, dei regolamenti attuativi e  dei
          decreti  sul  pagamento  dei  diritti,  in  particolare  in
          relazione alla ricevibilita' e integrazione delle  domande,
          alla data attribuita alla domanda,  alla  presentazione  di
          ulteriori  documenti  e  traduzioni  che  potranno   essere
          richiesti  al  fine  delle  procedure  di   esame   e   del
          mantenimento in vita dei titoli. 
              3. Per la richiesta di brevetto italiano per invenzione
          industriale basata su una domanda internazionale  ai  sensi
          del  comma  1  dell'art.  55  la  ricerca  di  anteriorita'
          effettuata  nella  fase   internazionale   sostituisce   la
          corrispondente ricerca prevista per la  domanda  nazionale,
          ferme restando  le  altre  norme  sull'esame  previste  dal
          presente codice."». 
          Note al comma 145: 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  72  del
          citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
              «Art.  72  (Misure  per  l'internazionalizzazione   del
          sistema   Paese   e   potenziamento   dell'assistenza    ai
          connazionali all'estero in situazione di difficolta'). - 1.
          Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri
          e della cooperazione internazionale e' istituito  il  fondo
          da  ripartire   denominato   "Fondo   per   la   promozione
          integrata", con una dotazione iniziale di  400  milioni  di
          euro  per  l'anno  2020,  volto  alla  realizzazione  delle
          seguenti iniziative: 
              a)  realizzazione  di  una  campagna  straordinaria  di
          comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane  e
          l'internazionalizzazione del  sistema  economico  nazionale
          nel settore agroalimentare e negli  altri  settori  colpiti
          dall'emergenza derivante  dalla  diffusione  del  Covid-19,
          anche  avvalendosi  di  ICE-Agenzia   per   la   promozione
          all'estero   e   l'internazionalizzazione   delle   imprese
          italiane; 
              b) potenziamento  delle  attivita'  di  promozione  del
          sistema  Paese   realizzate,   anche   mediante   la   rete
          all'estero, dal  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione  internazionale  e  da  ICE-Agenzia   per   la
          promozione  all'estero  e  l'internazionalizzazione   delle
          imprese italiane; 
              c) cofinanziamento di iniziative di promozione  dirette
          a  mercati  esteri  realizzate  da  altre   amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante la  stipula  di
          apposite convenzioni; 
              d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto  fino
          al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi ai  sensi
          dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981,
          n. 251,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          luglio 1981, n. 394, secondo criteri e modalita'  stabiliti
          con una o piu' delibere del Comitato  agevolazioni  di  cui
          all'art. 1, comma 270, della legge  27  dicembre  2017,  n.
          205. I cofinanziamenti sono  concessi  nei  limiti  e  alle
          condizioni previsti dalla normativa europea in  materia  di
          aiuti di Stato. 
              Omissis.». 
          Note al comma 146: 
                
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  1  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 1 (Finalita' ed ambito  di  applicazione).  -  1.
          Omissis. 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              Omissis.». 
          Note al comma 147: 
              - Si riporta il testo del comma 179 dell'art.  1  della
          citata  legge  30  dicembre  2018,  n.  145  (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021: 
              «Art. 1. 
              1. - 178. Omissis. 
              179. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri e' istituita e disciplinata, ai sensi dell'art. 7,
          comma 4, del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  303,
          una struttura di missione per il  supporto  alle  attivita'
          del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  relative  al
          coordinamento delle politiche del Governo e  dell'indirizzo
          politico  e  amministrativo  dei  Ministri  in  materia  di
          investimenti pubblici e privati e nelle  altre  materie  di
          cui al comma 180, denominata "InvestItalia", che opera alle
          dirette  dipendenze  del  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri,  anche  in  raccordo  con  la  Cabina  di   regia
          Strategia Italia, di cui all'art. 40 del  decreto-legge  28
          settembre 2018,  n.  109,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. 
              Omissis.». 
          Note al comma 149: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  11  della  legge  16
          gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali  in  materia
          di pubblica amministrazione): 
              «Art. 11 (Codice unico di progetto  degli  investimenti
          pubblici). - 1. A decorrere dal 1°  gennaio  2003,  per  le
          finalita' di cui all'art. 1, commi 5 e 6,  della  legge  17
          maggio 1999, n. 144, e in particolare per la  funzionalita'
          della rete di  monitoraggio  degli  investimenti  pubblici,
          ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonche'  ogni
          progetto in corso di  attuazione  alla  predetta  data,  e'
          dotato di un "Codice unico di progetto", che le  competenti
          amministrazioni o i soggetti  aggiudicatori  richiedono  in
          via telematica secondo la procedura definita dal CIPE. 
              2. Entro il 30 settembre 2002, il  CIPE,  acquisito  il
          parere  della  Conferenza  unificata  di  cui  al   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
          e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1. 
              2-bis.  Gli  atti  amministrativi   anche   di   natura
          regolamentare  adottati  dalle   Amministrazioni   di   cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n.  165,  che  dispongono  il  finanziamento   pubblico   o
          autorizzano  l'esecuzione  di  progetti   di   investimento
          pubblico, sono nulli in assenza dei  corrispondenti  codici
          di cui al comma 1  che  costituiscono  elemento  essenziale
          dell'atto stesso. 
              2-ter.   Le   Amministrazioni    che    emanano    atti
          amministrativi che dispongono il finanziamento  pubblico  o
          autorizzano  l'esecuzione  di  progetti   di   investimento
          pubblico associano negli atti stessi  il  Codice  unico  di
          progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con
          l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su  dette
          misure, della data di efficacia di  detti  finanziamenti  e
          del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine
          il Dipartimento per la programmazione  e  il  coordinamento
          della politica economica, il Dipartimento della  Ragioneria
          Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche  di
          Coesione concordano modalita'  per  fornire  il  necessario
          supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita'  di  cui
          al periodo precedente al  fine  di  garantire  la  corretta
          programmazione e il monitoraggio  della  spesa  di  ciascun
          programma e dei relativi progetti finanziati. 
              2-quater.   I    soggetti    titolari    di    progetti
          d'investimento pubblico  danno  notizia,  con  periodicita'
          annuale,  in  apposita  sezione   dei   propri   siti   web
          istituzionali,   dell'elenco   dei   progetti   finanziati,
          indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento,  le
          fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato
          di attuazione finanziario e procedurale. 
              2-quinquies.  Entro  il  30  giugno   di   ogni   anno,
          l'Autorita' politica delegata  agli  investimenti  pubblici
          ove nominata, con  il  supporto  del  Dipartimento  per  la
          programmazione e il coordinamento della politica economica,
          presenta   al    Comitato    Interministeriale    per    la
          Programmazione  Economica  un'informativa  sullo  stato  di
          attuazione   della   programmazione   degli    investimenti
          pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente
          articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud
          e  la  Coesione   Territoriale,   con   il   supporto   del
          Dipartimento per le  Politiche  di  Coesione,  presenta  al
          Comitato Interministeriale per la Programmazione  Economica
          un'informativa   sullo   stato    di    attuazione    della
          programmazione degli investimenti pubblici  finanziati  con
          le risorse nazionali e comunitarie per  lo  sviluppo  e  la
          coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello
          Stato  mette  a  disposizione  del  Dipartimento   per   la
          programmazione e il coordinamento della politica  economica
          e  del  Dipartimento  per  le  Politiche  di  Coesione,  in
          cooperazione applicativa, i  corrispondenti  dati  rilevati
          dalle Amministrazioni  pubbliche  nella  banca  dati  delle
          Amministrazioni pubbliche di cui  alla  legge  31  dicembre
          2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti,  con  i
          dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di  cui  all'art.
          14 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  e  dal  sistema
          della  fatturazione  elettronica,  di  cui  alla  legge  24
          dicembre 2007, n. 244. 
              2-sexies.  All'attuazione  del  presente  articolo   le
          Amministrazioni provvedono nei limiti delle  risorse  umane
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   allo   scopo   a
          legislazione.». 
          Note al comma 152: 
              - Il decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229
          recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, Lettere e), f) e
          g), della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  in  materia  di
          procedure di monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle
          opere   pubbliche,   di    verifica    dell'utilizzo    dei
          finanziamenti nei tempi previsti e costituzione  del  Fondo
          opere e del Fondo progetti», e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale Repubblica italiana 6 febbraio 2012, n. 30. 
                
          Note al comma 153: 
                
              - Si riporta il testo del comma 17-bis dell'art. 3  del
          decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  23  novembre  2001,  n.   410
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  privatizzazione  e
          valorizzazione del patrimonio  immobiliare  pubblico  e  di
          sviluppo dei fondi  comuni  di  investimento  immobiliare),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3 (Modalita' per la cessione degli immobili). 
              1. - 17. Omissis. 
              17-bis. Il divieto di cui al terzo periodo del comma 17
          non  si  applica  agli  enti  pubblici   territoriali   che
          intendono acquistare, sulla base  dei  valori  correnti  di
          mercato, unita' immobiliari residenziali, escluse quelle di
          pregio ai sensi del comma 13, poste in vendita ai sensi del
          presente  articolo  che  risultano   libere,   ovvero   che
          intendono acquistare, con le diminuzioni di prezzo previste
          dal primo e, in caso di acquisto di un intero immobile, dal
          secondo periodo del  comma  8,  unita'  immobiliari  a  uso
          residenziale  poste  in  vendita  ai  sensi  del   presente
          articolo locate ai medesimi enti pubblici  territoriali  al
          fine di fronteggiare l'emergenza abitativa o per  le  quali
          non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei
          conduttori che  si  trovano  nelle  condizioni  di  disagio
          economico di cui al  comma  4,  ai  fini  dell'assegnazione
          delle unita' immobiliari ai predetti soggetti. Le  regioni,
          i comuni e gli altri enti  pubblici  territoriali  possono,
          per le finalita' di cui  al  presente  articolo,  procedere
          all'acquisto  diretto  delle   unita'   immobiliari   dando
          notizia, nel sito istituzionale dell'ente,  delle  relative
          operazioni, con indicazione del soggetto pubblico alienante
          e  del  prezzo  pattuito.  La  congruita'  del  prezzo   e'
          attestata dall'Agenzia delle entrate. 
              Omissis.".