Note al comma 107:
- Si riporta il testo del comma 209 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021:
«Art. 1. - 1. - 208. Omissis.
209. Per le finalita' di cui al comma 206, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico, il Fondo di sostegno al Venture Capital
con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2025.
Omissis.».
Note al comma 110:
- Il testo dell'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e' riportato nelle note al comma 99.
- Il testo dell'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio
2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2015, n. 33, e' riportato nelle note al comma 99.
Note al comma 120:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi e alle ritenute alla fonte
riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del
citato art. 3 resta ferma la facolta' di eseguire il
versamento presso la competente sezione di tesoreria
provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa la
compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art.
49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'art. 20.
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con decreto legge 30
settembre 1992, n. 394 convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 novembre 1992, n. 461 e del contributo al Servizio
sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4
del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche.
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni.
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'art. 8,
comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i
contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di
cessazione della partita IVA, ai sensi dell'art. 35, comma
15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi,
a partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione opera a prescindere
dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora
questi ultimi non siano maturati con riferimento
all'attivita' esercitata con la partita IVA oggetto del
provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita
IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all'art.
8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i
contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di
esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti
passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai
sensi dell'art. 35, comma 15-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla data di
notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti
IVA, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta
esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse
le irregolarita' che hanno generato l'emissione del
provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.».
- Si riporta il testo degli articoli 61 e 109, comma 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi):
«Art. 61 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili
per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'art. 15.».
«Art. 109 (Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa). - 1. - 4. Omissis.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'art. 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95,
sono deducibili nella misura del 75 per cento.
Omissis.».
Note al comma 127:
- Si riporta il testo del comma 195 dell'art. 1 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato:
«Art. 1. - 1. - 194. Omissis.
195. Per ciascun anno del triennio 2016-2018 e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro al fine di
assicurare alle aziende sequestrate e confiscate alla
criminalita' organizzata nei procedimenti penali per i
delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale e di cui agli articoli 240-bis, primo
comma, del codice penale, 301, comma 5-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e
85-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309 e nei procedimenti di applicazione di
misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai
soggetti destinatari di cui all'art. 4, comma 1, lettere a)
e b), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, la continuita' del credito bancario e
l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli
oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione
aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la
promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la
tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il
sostegno alle cooperative previste dall'art. 48, comma 3,
lettera c), e comma 8, lettera a), nonche' delle imprese
affittuarie o cessionarie di cui all'art. 48, comma 8,
lettere a) e b), del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 159 del 2011.
Omissis.».
- Il testo dell'art. 23 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, e' riportato nelle note al comma 80.
Note al comma 130:
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a
sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma
2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38):
«Art. 15 (Dotazione del Fondo di solidarieta'
nazionale). - 1.
2. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3,
lettera a), e' iscritto apposito stanziamento sullo stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali, allo scopo denominato "Fondo di
solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi". Per gli
interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettere b) e c), e'
iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, allo scopo denominato "Fondo di solidarieta'
nazionale-interventi indennizzatori".
3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di
solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi destinato
agli interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), si
provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarieta'
nazionale - interventi indennizzatori, destinato agli
interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettere b) e c), si
provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione
civile, come determinato ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge
finanziaria.».
Note al comma 131:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116
(Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia
scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle
imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe
elettriche, nonche' per la definizione immediata di
adempimenti derivanti dalla normativa europea):
«Art. 3 (Interventi per il sostegno del Made in Italy).
- 1. Alle imprese che producono prodotti agricoli, della
pesca e dell'acquacoltura di cui all'Allegato I del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche'
alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento
(CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che
producono prodotti agroalimentari, della pesca e
dell'acquacoltura non ricompresi nel predetto Allegato I,
anche se costituite in forma cooperativa o riunite in
consorzi, e' riconosciuto, nel limite di spesa di cui al
comma 5, lettera a), un credito d'imposta nella misura del
40 per cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti,
e comunque non superiore a 50.000 euro, nel periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due
successivi, per la realizzazione e l'ampliamento di
infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento
del commercio elettronico.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33 (Misure urgenti a sostegno dei
settori industriali in crisi, nonche' disposizioni in
materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito
nel settore lattiero-caseario):
«Art. 3 (Distretti produttivi e reti di imprese). - 1.
All'art. 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, nel comma 2 le parole: ", ad eccezione delle norme
inerenti i tributi dovuti agli enti locali" sono soppresse.
2. All'art. 1, comma 368, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e successive modificazioni, la lettera a) e'
sostituita dalla seguente:
"a) fiscali:
1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma
366 possono congiuntamente esercitare l'opzione per la
tassazione di distretto ai fini dell'applicazione
dell'IRES;
2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nell'art. 117 e seguenti del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla
tassazione di gruppo delle imprese residenti;
3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'art. 73,
comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui
al comma 366, ove sia esercitata l'opzione per la
tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;
4) il reddito imponibile del distretto comprende quello
delle imprese che vi appartengono, che hanno
contestualmente optato per la tassazione unitaria;
5) la determinazione del reddito unitario imponibile,
nonche' dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli
enti locali, viene operata su base concordataria per almeno
un triennio, secondo le disposizioni che seguono;
6) fermo il disposto dei numeri da 1 a 5, ed anche
indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la
tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al
comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante
con l'Agenzia delle entrate, per la durata di almeno un
triennio, il volume delle imposte dirette di competenza
delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio,
avuto riguardo alla natura, tipologia ed entita' delle
imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e
ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base
presuntiva;
7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese
interessate e' rimessa al distretto, che vi provvede in
base a criteri di trasparenza e parita' di trattamento,
sulla base di principi di mutualita';
8) non concorrono a formare la base imponibile in
quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese
appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi
fiscali ricevuti o attribuiti;
9) i parametri oggettivi per la determinazione delle
imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla
Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie
interessate e degli organismi rappresentativi dei
distretti;
10) resta fermo l'assolvimento degli ordinari obblighi
e adempimenti fiscali da parte delle imprese appartenenti
al distretto e l'applicazione delle disposizioni penali
tributarie; in caso di osservanza del concordato, i
controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio,
prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la
determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al
numero 6);
11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare
in via preventiva e vincolante con gli enti locali
competenti, per la durata di almeno un triennio, il volume
dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle
imprese appartenenti in ciascun anno;
12) la determinazione di quanto dovuto e' operata
tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle
imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica
e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per
la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto e'
determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo
complesso;
13) criteri generali per la determinazione di quanto
dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti
locali interessati, previa consultazione delle categorie
interessate e degli organismi rappresentativi dei
distretti;
14) la ripartizione del carico tributario derivante
dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate e'
rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di
trasparenza e parita' di trattamento, sulla base di
principi di mutualita';
15) in caso di osservanza del concordato, i controlli
sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio,
prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la
determinazione di quanto dovuto in base al concordato;".
3. Al comma 3 dell'art. 23 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche avvalendosi
delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di
sviluppo industriale di cui all'art. 36, comma 4, della
legge 5 ottobre 1991, n. 317".
3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si
applicano alle aziende che si impegnano a non delocalizzare
al di fuori dei Paesi membri dello Spazio economico europeo
la produzione dei beni per i quali sono previsti gli
incentivi di cui al presente decreto.
3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma
3-bis e' subordinata alla preventiva autorizzazione
comunitaria.
4. Dall'attuazione del comma 1, nonche' dell'art. 1,
commi da 366 a 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, come modificati dal presente articolo, non devono
derivare oneri superiori a 10 milioni di euro per l'anno
2009 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.
4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi dell'art. 5,
comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, possono assumere qualsiasi forma, quale
quella della concessione di finanziamenti, del rilascio di
garanzie, dell'assunzione di capitale di rischio o di
debito, e possono essere realizzate anche a favore delle
imprese per finalita' di sostegno dell'economia. Le
predette operazioni possono essere effettuate in via
diretta ovvero attraverso l'intermediazione di soggetti
autorizzati all'esercizio del credito, ad eccezione delle
operazioni a favore delle imprese per finalita' di sostegno
dell'economia, che possono essere effettuate esclusivamente
attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati
all'esercizio del credito nonche' attraverso la
sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da
una societa' di gestione collettiva del risparmio di cui
all'art. 33 del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, il cui
oggetto sociale realizza uno o piu' fini istituzionali
della Cassa depositi e prestiti Spa. Lo Stato e'
autorizzato a sottoscrivere, per l'anno 2010, fino a
500.000 euro di quote di societa' di gestione del risparmio
finalizzate a gestire fondi comuni di investimento
mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori
qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli del
rafforzamento patrimoniale e dell'aggregazione delle
imprese di minore dimensione.
4-ter. Con il contratto di rete piu' imprenditori
perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e
collettivamente, la propria capacita' innovativa e la
propria competitivita' sul mercato e a tal fine si
obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a
collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti
all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi
informazioni o prestazioni di natura industriale,
commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad
esercitare in comune una o piu' attivita' rientranti
nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche
prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e
la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in
nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del
contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il
contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo
patrimoniale non e' dotato di soggettivita' giuridica,
salva la facolta' di acquisto della stessa ai sensi del
comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede
l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un
organo comune destinato a svolgere un'attivita', anche
commerciale, con i terzi:
1);
2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e
2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per
le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione
al programma di rete, i terzi possono far valere i loro
diritti esclusivamente sul fondo comune;
3) qualora la rete di imprese abbia acquisito la
soggettivita' giuridica ai sensi del comma 4-quater, entro
due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo
comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in
quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di
esercizio della societa' per azioni, e la deposita presso
l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede;
si applica, in quanto compatibile, l'art. 2615-bis, terzo
comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti
pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve
essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma
degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, da ciascun imprenditore o legale
rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai
competenti uffici del registro delle imprese attraverso il
modello standard tipizzato con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e
deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione
sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione
del contratto o per adesione successiva, nonche' la
denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista
l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi
della lettera c);
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di
innovazione e di innalzamento della capacita' competitiva
dei partecipanti e le modalita' concordate con gli stessi
per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga
l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da
ciascun partecipante; le modalita' di realizzazione dello
scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un
fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di
valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali
contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a
versare al fondo, nonche' le regole di gestione del fondo
medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del
conferimento puo' avvenire anche mediante apporto di un
patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'art.
2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;
d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di
altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di
recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del
relativo diritto, ferma restando in ogni caso
l'applicazione delle regole generali di legge in materia di
scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali
con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome,
la ditta, la ragione o la denominazione sociale del
soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune
per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi
di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti
a tale soggetto, nonche' le regole relative alla sua
eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.
L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando
essa acquista soggettivita' giuridica e, in assenza della
soggettivita', degli imprenditori, anche individuali,
partecipanti al contratto salvo che sia diversamente
disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione
negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure
inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito
e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema
imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di
innovazione previsti dall'ordinamento, nonche'
all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei
prodotti e marchi di qualita' o di cui sia adeguatamente
garantita la genuinita' della provenienza;
f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei
partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune
che non rientri, quando e' stato istituito un organo
comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo,
nonche', se il contratto prevede la modificabilita' a
maggioranza del programma di rete, le regole relative alle
modalita' di assunzione delle decisioni di modifica del
programma medesimo.
4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e)
del comma 4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche
amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico.
4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si
procede alla ricognizione di interventi agevolativi
previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle
imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle
procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo
periodo. Restano ferme le competenze regionali per le
procedure di rispettivo interesse.
4-quater. Il contratto di rete e' soggetto a iscrizione
nella sezione del registro delle imprese presso cui e'
iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto
inizia a decorrere da quando e' stata eseguita l'ultima
delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne
sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al
contratto di rete, sono redatte e depositate per
l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto
modificativo, presso la sezione del registro delle imprese
presso cui e' iscritta la stessa impresa. L'ufficio del
registro delle imprese provvede alla comunicazione della
avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a
tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso
cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno
alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se e'
prevista la costituzione del fondo comune, la rete puo'
iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle
imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua sede;
con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle
imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua sede
la rete acquista soggettivita' giuridica. Per acquistare la
soggettivita' giuridica il contratto deve essere stipulato
per atto pubblico o per scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente
articolo si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma
368, lettere b), c) e d), della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e successive modificazioni, previa autorizzazione
rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa
richiesta.
4-sexies. Per l'anno 2020, il contratto di rete puo'
essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli
di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi
economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di
emergenza dichiarati con provvedimento delle autorita'
competenti. Rientrano tra le finalita' perseguibili
l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla
rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro,
l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro
per chiusura di attivita' o per crisi di impresa, nonche'
l'assunzione di figure professio-nali necessarie a
rilanciare le attivita' produttive nella fase di uscita
dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli
istituti del distacco e della codatorialita', ai sensi
dell'art. 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni
lavorative presso le aziende partecipanti alla rete.
4-septies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentiti gli enti competenti per gli
aspetti previdenziali e assicurativi connessi al rapporto
di lavoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
definite le modalita' operative per procedere alle
comunicazioni da parte dell'impresa referente individuata
dal contratto di rete di cui al comma 4-sexies necessarie a
dare attuazione alla codatorialita' di cui all'art. 30,
comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276.
4-octies. Ferme restando le disposizioni di cui al
presente articolo, ai fini degli adempimenti in materia di
pubblicita' di cui al comma 4-quater, in deroga a quanto
previsto dal comma 4-ter, il contratto di rete di cui al
comma 4-sexies deve essere sottoscritto dalle parti ai
sensi dell'art. 24 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, con l'assistenza di organizzazioni di rappresentanza
dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale
presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che siano
espressione di interessi generali di una pluralita' di
categorie e di territori.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 della
legge 27 luglio 1999, n. 268 (Disciplina delle «strade del
vino»):
«Art. 2 (Strumenti di organizzazione, gestione e
fruizione). - 1. Le regioni, nel definire la gestione e la
fruizione delle "strade del vino", possono prevedere i
seguenti strumenti:
a) il disciplinare della "strada del vino" sottoscritto
dai vari soggetti aderenti;
b) il comitato promotore;
c) il comitato di gestione;
d) il sistema della segnaletica;
e) le guide e il materiale illustrativo, divulgativo e
promozionale.
2. Le regioni, anche di intesa con gli enti locali
interessati, possono definire specifiche strutture e
infrastrutture funzionali alla realizzazione delle "strade
del vino".
3. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome.».
Note al comma 132:
- Si riporta il testo del comma 673 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 672. Omissis.
673. Al fine di consentire la realizzazione del piano
di stabilizzazione, da operare ai sensi dell'art. 20 del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, del personale
precario del CREA di cui all'art. 1, comma 381, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, e' autorizzata la spesa per un
importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, a 15
milioni di euro per l'anno 2019, a 22,5 milioni di euro per
l'anno 2020 e a 27,5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2021.
Omissis.».
Note al comma 133:
- Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 78 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 78 (Misure in favore del settore agricolo e della
pesca). - 1. - 3. Omissis.
3-bis. Ai fini del riconoscimento della specifica
professionalita' richiesta e dei rischi nello svolgimento
dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore
agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e della repressione
frodi dei prodotti agroalimentari, e' autorizzata la spesa
di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro
per l'anno 2021 quale incremento dell'indennita' di cui
all'art. 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001,
n. 49. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione
del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
Omissis.».
Note al comma 136:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 11-bis del
decreto-legge 27 marzo 2019, n. 27, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44
(Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori
agricoli in crisi e del settore ittico nonche' di sostegno
alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici
avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 11-bis (Misure per il sostegno del settore
suinicolo). - 1. Nello stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo e' istituito il Fondo nazionale per la
suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per
l'anno 2019, di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10
milioni di euro per l'anno 2021, le cui risorse sono
destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di
reddito degli allevatori di suini, a garantire la massima
trasparenza nella determinazione dei prezzi indicativi da
parte delle commissioni uniche nazionali del settore
suinicolo, a rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo
settore, a potenziare le attivita' di informazione e di
promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, a
migliorare la qualita' dei medesimi prodotti e il benessere
animale nei relativi allevamenti, nonche' a promuovere
l'innovazione, a contribuire a fondo perduto alla
realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a
migliorare la misurabilita' e l'incremento delle condizioni
di sostenibilita' nelle aziende zootecniche, di produzione
di carne e di trasformazione di carne, anche attraverso il
sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni
interprofessionali nel predetto settore. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le
modalita' di utilizzazione delle risorse del Fondo,
nell'ambito di un apposito piano di interventi.
Omissis.».
Note al comma 140:
- Si riporta il testo dell'art. 39 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea:
«Art. 39. - 1. Le finalita' della politica agricola
comune sono:
a) incrementare la produttivita' dell'agricoltura,
sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo
razionale della produzione agricola come pure un impiego
migliore dei fattori di produzione, in particolare della
manodopera;
b) assicurare cosi' un tenore di vita equo alla
popolazione agricola, grazie in particolare al
miglioramento del reddito individuale di coloro che
lavorano nell'agricoltura;
c) stabilizzare i mercati;
d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai
consumatori.
2. Nell'elaborazione della politica agricola comune e
dei metodi speciali che questa puo' implicare, si dovra'
considerare:
a) il carattere particolare dell'attivita' agricola che
deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle
disparita' strutturali e naturali fra le diverse regioni
agricole;
b) la necessita' di operare gradatamente gli opportuni
adattamenti;
c) il fatto che, negli Stati membri, l'agricoltura
costituisce un settore intimamente connesso all'insieme
dell'economia.».
Note al comma 144:
- Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi), come modificato dalla presente legge:
«Art. 32 (Contrasto all'Italian sounding e incentivi al
deposito di brevetti e marchi). - 1. - 3 Abrogati.
4. All'art. 10, del Codice della proprieta'
industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole "simboli, emblemi e
stemmi che rivestano un interesse pubblico" sono aggiunte
le seguenti: "inclusi i segni riconducibili alle forze
dell'ordine e alle forze armate e i nomi di Stati e di enti
pubblici territoriali italiani".
b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma
1-bis: "Non possono altresi' formare oggetto di
registrazione parole, figure o segni lesivi dell'immagine o
della reputazione dell'Italia".
5. All'art. 144 del Codice della proprieta' industriale
sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica sono aggiunte infine le seguenti
parole: "e pratiche di Italian Sounding";
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Agli effetti delle norme contenute nella
presente sezione sono pratiche di Italian Sounding le
pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine
italiana di prodotti".
6. All'art. 145 del codice della proprieta'
industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono in fine aggiunte le seguenti parole:
"e della falsa evocazione dell'origine italiana";
b) ovunque ricorrano le parole "Consiglio Nazionale
Anticontraffazione" sono sostituite dalle parole:
"Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e
all'Italian Sounding";
c) al comma 2, dopo le parole "funzione pubblica" sono
aggiunte le seguenti: ", da un rappresentante del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,".
7. Alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221 e' concesso il Voucher 31 -
Investire In Innovazione - al fine di supportare la
valorizzazione del processo di innovazione delle predette
imprese, nel periodo 2019-2021.
8. Il voucher 3I puo' essere utilizzato dalle imprese
di cui al comma 7 per l'acquisizione di servizi di
consulenza relativi alla verifica della brevettabilita'
dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di
anteriorita' preventive, alla stesura della domanda di
brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e
marchi, all'estensione all'estero della domanda nazionale.
9. I criteri e le modalita' di attuazione del voucher
3I sono definiti con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, in piena coerenza con le altre misure di aiuto
in favore delle imprese di cui al comma 7, attivate dal
Ministero stesso. Per lo svolgimento delle attivita'
inerenti l'attuazione del voucher 3I, il Ministero dello
sviluppo economico puo' avvalersi di un soggetto gestore e
dei soggetti di cui al capo VI del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30 e successive modificazioni ed
integrazioni.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 7, 8
e 9 del presente articolo, fissati in misura massima di 6,5
milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 si
provvede ai sensi dell'art. 50.
11. Al fine di stabilizzare il sostegno alle piccole e
medie imprese per la valorizzazione dei titoli di
proprieta' industriale, il Ministero dello sviluppo
economico provvede annualmente, con decreto del direttore
generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio
italiano brevetti e marchi alla definizione di un atto di
programmazione dell'apertura dei bandi relativi alle misure
gia' operanti denominate brevetti, marchi e disegni,
attuate tramite soggetti gestori in modo tale da rendere le
misure rispondenti ai fabbisogni del tessuto
imprenditoriale, in particolare delle start up e delle
imprese giovanili, anche apportando le necessarie modifiche
per rendere le misure eleggibili all'interno degli
interventi che possono essere cofinanziati dall'Unione
europea, al fine di incrementarne la relativa dotazione
finanziaria.
12. Al fine di assicurare la piena informazione dei
consumatori in ordine al ciclo produttivo e favorire le
esportazioni di prodotti di qualita', il Ministero dello
sviluppo economico concede un'agevolazione diretta a
sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o
di certificazione volontari italiani, ai sensi degli
articoli 11 ed 11-bis del decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, da parte di associazioni rappresentative di
categoria, di consorzi di tutela di cui all'art. 14 della
legge 21 dicembre 1999, n. 526, e di altri organismi di
tipo associativo o cooperativo, fissata nella misura
massima di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2019 e
2020 e di euro 2,5 milioni annui a decorrere dall'anno
2021.
13. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico
sono fissati i criteri e le modalita' di concessione
dell'agevolazione di cui al comma 12, nonche' i requisiti
minimi dei disciplinari d'uso, determinati d'intesa con le
associazioni rappresentative delle categorie produttive, le
disposizioni minime relative all'adesione, alle verifiche,
ai controlli e alle sanzioni per uso non conforme, cui
devono essere soggetti i licenziatari dei marchi, i criteri
per la composizione e le modalita' di funzionamento degli
organismi cui i titolari affideranno la gestione dei
marchi.
14. Il Ministero dello sviluppo economico esercita la
supervisione sull'attivita' dei titolari dei marchi
collettivi e di certificazione ammessi alle agevolazioni,
vigilando sul corretto uso del marchio e sull'espletamento
dei controlli previsti dai rispettivi disciplinari, anche
ai fini della promozione coordinata e coerente di tali
marchi. Agli adempimenti previsti il Ministero dello
sviluppo economico provvede con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
15. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, pari a 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 2,5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si
provvede ai sensi dell'art. 50.
16. All'art. 55 del codice della proprieta'
industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. La domanda internazionale depositata ai sensi del
Trattato di cooperazione in materia di brevetti, ratificato
ai sensi della legge 26 maggio 1978, n. 260, contenente la
designazione o l'elezione dell'Italia, indipendentemente
dalla designazione dell'Organizzazione europea dei brevetti
per la concessione di un brevetto europeo, equivale ad una
domanda di brevetto per invenzione industriale o per
modello di utilita' depositata in Italia alla stessa data,
e ne produce gli effetti, se entro trenta mesi dalla data
di deposito, o di priorita', ove rivendicata, viene
depositata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi una
richiesta di apertura della procedura nazionale di
concessione del brevetto italiano ai sensi dell'art.
160-bis, comma 1.".
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. La protezione conferita dalla domanda ai sensi
del comma 1 decorre dalla data in cui il titolare della
medesima abbia reso accessibile al pubblico, tramite
l'Ufficio italiano brevetti e marchi, una traduzione in
lingua italiana della domanda ovvero l'abbia notificata
direttamente al presunto contraffattore. La designazione
dell'Italia nella domanda internazionale e' considerata
priva di effetti sin dall'origine, salvo per quanto
disposto dall'art. 46, comma 3, quando la domanda stessa
sia stata ritirata o considerata ritirata o quando la
designazione dell'Italia sia stata ritirata o respinta, o
quando la domanda presso l'Ufficio italiano brevetti e
marchi non sia stata depositata entro il termine stabilito
dal comma 1.
1-ter. Le modalita' di applicazione del presente
articolo e dell'art. 160-bis sono determinate con decreto
del Ministero dello sviluppo economico.".
17. Dopo l'art. 160 del codice della proprieta'
industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, e' inserito il seguente:
"Art. 160-bis (Procedura nazionale della domanda
internazionale). - 1. La richiesta di apertura della
procedura nazionale di cui al comma 1 dell'art. 55, da
presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi per la
concessione del brevetto italiano per invenzione
industriale o modello di utilita', deve essere accompagnata
da:
a) una traduzione italiana completa della domanda
internazionale come pubblicata;
b) i diritti di deposito previsti dalla Tabella A
allegata al decreto 2 aprile 2007 del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e finanze.
2. Alla richiesta di cui al comma 1 si applicano le
norme del presente codice, dei regolamenti attuativi e dei
decreti sul pagamento dei diritti, in particolare in
relazione alla ricevibilita' e integrazione delle domande,
alla data attribuita alla domanda, alla presentazione di
ulteriori documenti e traduzioni che potranno essere
richiesti al fine delle procedure di esame e del
mantenimento in vita dei titoli.
3. Per la richiesta di brevetto italiano per invenzione
industriale basata su una domanda internazionale ai sensi
del comma 1 dell'art. 55 la ricerca di anteriorita'
effettuata nella fase internazionale sostituisce la
corrispondente ricerca prevista per la domanda nazionale,
ferme restando le altre norme sull'esame previste dal
presente codice."».
Note al comma 145:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 72 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 72 (Misure per l'internazionalizzazione del
sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai
connazionali all'estero in situazione di difficolta'). - 1.
Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale e' istituito il fondo
da ripartire denominato "Fondo per la promozione
integrata", con una dotazione iniziale di 400 milioni di
euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione delle
seguenti iniziative:
a) realizzazione di una campagna straordinaria di
comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e
l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale
nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti
dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19,
anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane;
b) potenziamento delle attivita' di promozione del
sistema Paese realizzate, anche mediante la rete
all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane;
c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette
a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante la stipula di
apposite convenzioni;
d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino
al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi ai sensi
dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981,
n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394, secondo criteri e modalita' stabiliti
con una o piu' delibere del Comitato agevolazioni di cui
all'art. 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n.
205. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle
condizioni previsti dalla normativa europea in materia di
aiuti di Stato.
Omissis.».
Note al comma 146:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1.
Omissis.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
Omissis.».
Note al comma 147:
- Si riporta il testo del comma 179 dell'art. 1 della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021:
«Art. 1.
1. - 178. Omissis.
179. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e' istituita e disciplinata, ai sensi dell'art. 7,
comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
una struttura di missione per il supporto alle attivita'
del Presidente del Consiglio dei ministri relative al
coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo
politico e amministrativo dei Ministri in materia di
investimenti pubblici e privati e nelle altre materie di
cui al comma 180, denominata "InvestItalia", che opera alle
dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei
ministri, anche in raccordo con la Cabina di regia
Strategia Italia, di cui all'art. 40 del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
Omissis.».
Note al comma 149:
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia
di pubblica amministrazione):
«Art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti
pubblici). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le
finalita' di cui all'art. 1, commi 5 e 6, della legge 17
maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalita'
della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici,
ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonche' ogni
progetto in corso di attuazione alla predetta data, e'
dotato di un "Codice unico di progetto", che le competenti
amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in
via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.
2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il
parere della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.
2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura
regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici
di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale
dell'atto stesso.
2-ter. Le Amministrazioni che emanano atti
amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico associano negli atti stessi il Codice unico di
progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con
l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette
misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e
del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine
il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di
Coesione concordano modalita' per fornire il necessario
supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita' di cui
al periodo precedente al fine di garantire la corretta
programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun
programma e dei relativi progetti finanziati.
2-quater. I soggetti titolari di progetti
d'investimento pubblico danno notizia, con periodicita'
annuale, in apposita sezione dei propri siti web
istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati,
indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le
fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato
di attuazione finanziario e procedurale.
2-quinquies. Entro il 30 giugno di ogni anno,
l'Autorita' politica delegata agli investimenti pubblici
ove nominata, con il supporto del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica,
presenta al Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica un'informativa sullo stato di
attuazione della programmazione degli investimenti
pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente
articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud
e la Coesione Territoriale, con il supporto del
Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta al
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
un'informativa sullo stato di attuazione della
programmazione degli investimenti pubblici finanziati con
le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la
coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello
Stato mette a disposizione del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica
e del Dipartimento per le Politiche di Coesione, in
cooperazione applicativa, i corrispondenti dati rilevati
dalle Amministrazioni pubbliche nella banca dati delle
Amministrazioni pubbliche di cui alla legge 31 dicembre
2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti, con i
dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di cui all'art.
14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal sistema
della fatturazione elettronica, di cui alla legge 24
dicembre 2007, n. 244.
2-sexies. All'attuazione del presente articolo le
Amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane
finanziarie e strumentali disponibili allo scopo a
legislazione.».
Note al comma 152:
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229
recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, Lettere e), f) e
g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica italiana 6 febbraio 2012, n. 30.
Note al comma 153:
- Si riporta il testo del comma 17-bis dell'art. 3 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410
(Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di
sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Modalita' per la cessione degli immobili).
1. - 17. Omissis.
17-bis. Il divieto di cui al terzo periodo del comma 17
non si applica agli enti pubblici territoriali che
intendono acquistare, sulla base dei valori correnti di
mercato, unita' immobiliari residenziali, escluse quelle di
pregio ai sensi del comma 13, poste in vendita ai sensi del
presente articolo che risultano libere, ovvero che
intendono acquistare, con le diminuzioni di prezzo previste
dal primo e, in caso di acquisto di un intero immobile, dal
secondo periodo del comma 8, unita' immobiliari a uso
residenziale poste in vendita ai sensi del presente
articolo locate ai medesimi enti pubblici territoriali al
fine di fronteggiare l'emergenza abitativa o per le quali
non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei
conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio
economico di cui al comma 4, ai fini dell'assegnazione
delle unita' immobiliari ai predetti soggetti. Le regioni,
i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono,
per le finalita' di cui al presente articolo, procedere
all'acquisto diretto delle unita' immobiliari dando
notizia, nel sito istituzionale dell'ente, delle relative
operazioni, con indicazione del soggetto pubblico alienante
e del prezzo pattuito. La congruita' del prezzo e'
attestata dall'Agenzia delle entrate.
Omissis.".