Note al comma 154:
- Il testo dell'art. 23 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, e' riportato nelle note al comma 80.
Note al comma 156:
- Il testo del comma 337 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160, e' riportato nelle note al comma 7.
Note al comma 161:
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 27 del
citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
(Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell'economia):
«Art. 27 (Agevolazione contributiva per l'occupazione
in aree svantaggiate- Decontribuzione Sud). - 1. Al fine di
contenere gli effetti straordinari sull'occupazione
determinati dall'epidemia da COVID-19 in aree
caratterizzate da gravi situazioni di disagio
socio-economico e di garantire la tutela dei livelli
occupazionali, ai datori di lavoro privati, con esclusione
del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico,
e' riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro
dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in regioni
che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro
capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o
comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e
un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, un
esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento
dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai
medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi
spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL). Con riferimento ai datori
di lavoro ammessi all'esonero contributivo di cui al
presente comma per i dipendenti giornalisti iscritti alla
gestione sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza
dei giornalisti italiani (INPGI), l'Istituto provvede a
trasmettere apposita rendicontazione al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali ai fini del rimborso, a
saldo, dei relativi oneri fiscalizzati. All'onere derivante
dal precedente periodo, valutato in 1,5 milioni di euro per
l'anno 2020 e in 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo
e l'innovazione dell'informazione, di cui all'art. 1 della
legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota
delle risorse del Fondo destinata agli interventi di
competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche. L'agevolazione e' concessa dal 1° ottobre
al 31 dicembre 2020, previa autorizzazione della
Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del
Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19
(Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863.
2. Al fine di favorire la riduzione dei divari
territoriali, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per il sud e la coesione
territoriale e del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per gli affari europei, da
adottarsi entro il 30 novembre 2020, sono individuati le
modalita' ed il riferimento ad indicatori oggettivi di
svantaggio socio-economico e di accessibilita' al mercato
unico europeo utili per la definizione di misure
agevolative di decontribuzione di accompagnamento, per il
periodo 2021-2029, degli interventi di coesione
territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e
dei Piani Nazionali di Riforma.
Omissis.».
Note al comma 162:
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 114 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 31 (Consorzi). - 1. Gli enti locali per la
gestione associata di uno o piu' servizi e l'esercizio
associato di funzioni possono costituire un consorzio
secondo le norme previste per le aziende speciali di cui
all'art. 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono
partecipare altri enti pubblici, quando siano a cio'
autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a
maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai
sensi dell'art. 30, unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le
nomine e le competenze degli organi consortili
coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10
dell'art. 50 e dell'art. 42, comma 2 lettera m), e
prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti
fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformita' alla
convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina
e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo
statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei
rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli
enti locali, l'assemblea del consorzio e' composta dai
rappresentanti degli enti associati nella persona del
sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con
responsabilita' pari alla quota di partecipazione fissata
dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e
ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi enti locali non puo' essere
costituito piu' di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge
dello Stato puo' prevedere la costituzione di consorzi
obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e
servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi
regionali.
8. Ai consorzi che gestiscono attivita' di cui all'art.
113-bis, si applicano le norme previste per le aziende
speciali.»
«Art. 114 (Aziende speciali ed istituzioni). - 1.
L'azienda speciale e' ente strumentale dell'ente locale
dotato di personalita' giuridica, di autonomia
imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal
consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale
conforma la propria gestione ai principi contabili generali
contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai
principi del codice civile.
2. L'istituzione e' organismo strumentale dell'ente
locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di
autonomia gestionale. L'istituzione conforma la propria
gestione ai principi contabili generali e applicati
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni e integrazioni ed adotta il
medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha
istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151,
comma 2. L'ente locale che si avvale della facolta' di non
tenere la contabilita' economico patrimoniale di cui
all'art. 232, comma 3, puo' imporre alle proprie
istituzioni l'adozione della contabilita'
economico-patrimoniale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il
consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore,
al quale compete la responsabilita' gestionale. Le
modalita' di nomina e revoca degli amministratori sono
stabilite dallo statuto dell'ente locale.
4. L'azienda e l'istituzione conformano la loro
attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed
economicita' ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico,
considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti,
fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio
finanziario.
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il
funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal
proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni
sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente
locale da cui dipendono.
5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si
iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle
imprese o nel repertorio delle notizie
economico-amministrative della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio
entro il 31 maggio di ciascun anno.
6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione;
determina le finalita' e gli indirizzi; approva gli atti
fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati
della gestione; provvede alla copertura degli eventuali
costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale
esercita le sue funzioni anche nei confronti delle
istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un
apposito organo di revisione, nonche' forme autonome di
verifica della gestione.
8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i
seguenti atti dell'azienda da sottoporre all'approvazione
del consiglio comunale:
a) il piano-programma, comprendente un contratto di
servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed
azienda speciale;
b) il budget economico almeno triennale;
c) il bilancio di esercizio;
d) il piano degli indicatori di bilancio.
8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i
seguenti atti dell'istituzione da sottoporre
all'approvazione del consiglio comunale:
a) il piano-programma, di durata almeno triennale, che
costituisce il documento di programmazione
dell'istituzione;
b) il bilancio di previsione almeno triennale,
predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, completo dei relativi allegati;
c) le variazioni di bilancio;
d) il rendiconto della gestione predisposto secondo lo
schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo
dei relativi allegati.».
Note al comma 165:
- Il testo del paragrafo 3 dell'art. 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea e' riportato nelle
note al comma 14.
Note al comma 168:
- Il testo del comma 2 dell'art. 27 del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' riportato nelle
note al comma 161.
Note al comma 170:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123
(Disposizioni urgenti per la crescita economica nel
Mezzogiorno), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Misura a favore dei giovani imprenditori nel
Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud"). - 1. Omissis.
2. La misura e' rivolta ai soggetti di eta' compresa
tra i 18 ed i 55 anni che presentino i seguenti requisiti:
a) siano residenti nelle regioni di cui al comma 1 al
momento della presentazione della domanda o vi
trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla
comunicazione del positivo esito dell'istruttoria di cui al
comma 5, o entro centoventi giorni se residenti all'estero;
b) non risultino gia' titolari di attivita' di impresa
in esercizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto o beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori
misure a livello nazionale a favore
dell'autoimprenditorialita'.
Omissis.».
Note al comma 171:
- Si riporta il testo dei commi 98 e 108 dell'art. 1
della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1.
1. - 97. Omissis.
98. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni
strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a
strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle
regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e
Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107,
paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni
Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla
Carta degli aiuti a finalita' regionale 2014-2020
C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata
dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016,
fino al 31 dicembre 2022 e' attribuito un credito d'imposta
nella misura massima consentita dalla citata Carta. Alle
imprese attive nel settore della produzione primaria di
prodotti agricoli, nel settore della pesca e
dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n.
1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della
commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e
dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni
strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e
alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia
di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle
zone rurali e ittico.
99. - 107. Omissis.
108. Gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 sono
valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e in 1.053,9 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022; i predetti importi
sono corrispondentemente iscritti in apposito capitolo di
spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte per 250
milioni di euro annui, relativamente alle agevolazioni
concesse alle piccole e medie imprese, a valere sulle
risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel
programma operativo nazionale "Imprese e Competitivita'
2014/ 2020" e nei programmi operativi relativi al Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014/2020 delle
regioni in cui si applica l'incentivo. A tal fine le
predette risorse sono annualmente versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Le amministrazioni titolari dei
predetti programmi comunicano al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato gli importi, europei e nazionali, riconosciuti
a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, da
versare all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more
della conclusione della procedura finalizzata
all'individuazione delle risorse, alla regolazione
contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del
presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico
delle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'art.
5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse cosi'
anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte
relativa all'Unione europea, a valere sui successivi
accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea
in favore dei citati programmi operativi e, per la parte di
cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti
quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito
delle predette rendicontazioni di spesa.
Omissis.».
Note al comma 173:
- I riferimenti al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123, sono riportati nelle note al comma 170.
Note al comma 176:
- Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis, e' pubblicato
nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013.
- Il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo, e' pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre
2013.
- Il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione,
del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell'acquacoltura, e' pubblicato nella GUUE L
190 del 28 giugno 2014.
Note al comma 177:
- Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione:
«Art. 119. - I comuni, le province, le Citta'
metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa nel rispetto dell'equilibrio dei
relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza
dei vincoli economici e finanziari derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea.
I comuni, le province, le Citta' metropolitane e le
regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati comuni, province, Citta' metropolitane e
regioni.
I comuni, le province, le Citta' metropolitane e le
regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento, con la contestuale definizione di
piani di ammortamento e a condizione che per il complesso
degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio
di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui
prestiti dagli stessi contratti.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 5 del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in
materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la
rimozione di squilibri economici e sociali, a norma
dell'art. 16 della Legge 5 maggio 2009, n. 42):
«Art. 5 (Programmazione del Fondo per lo sviluppo e la
coesione). - 1. Omissis.
2. Sulla base di quanto indicato dal Documento di
economia e finanza, la legge di stabilita' relativa
all'esercizio finanziario che precede l'avvio di un nuovo
ciclo pluriennale di programmazione incrementa la dotazione
finanziaria del Fondo, stanziando risorse adeguate per le
esigenze dell'intero periodo di programmazione, sulla base
della quantificazione proposta dal Ministro delegato,
compatibilmente con il rispetto dei vincoli di bilancio e
degli obiettivi di finanza pubblica. Allo stesso modo, la
legge di stabilita' provvede contestualmente alla
ripartizione della dotazione finanziaria per quote annuali,
collegate all'andamento stimato della spesa.
Omissis.».
Note al comma 178:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 23 della
citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:
«Art. 23 (Formazione del bilancio). - 1. - 2. Omissis.
3. Con la seconda sezione del disegno di legge di
bilancio, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica
programmati, per motivate esigenze, all'interno di ciascuno
stato di previsione, possono essere:
a) rimodulate in via compensativa le dotazioni
finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale
previste a legislazione, relative ai fattori legislativi,
di cui all'art. 21, comma 5, lettera b), ivi incluse le
dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa
in conto capitale rimodulate ai sensi dell'art. 30, comma
2, nonche' alle altre autorizzazioni di spesa rimodulate,
per l'adeguamento delle medesime dotazioni di competenza e
di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei
pagamenti di cui al comma 1-ter del presente articolo
restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di
conto capitale per finanziare spese correnti;
b) rifinanziate, definanziate e riprogrammate, per un
periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni
finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale
previste a legislazione relative ai fattori legislativi di
cui all'art. 21, comma 5, lettera b).
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 44 del citato
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58:
«Art. 44 (Semplificazione ed efficientamento dei
processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli
interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la
coesione). - 1. Al fine di migliorare il coordinamento
unitario e la qualita' degli investimenti finanziati con le
risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei
cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020,
nonche' di accelerarne la spesa, per ciascuna
Amministrazione centrale, regione o Citta' metropolitana
titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e
coesione di cui all'art. 4, del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralita' degli
attuali documenti programmatori variamente denominati e
tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per
la coesione territoriale procede, sentite le
amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di
tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del
CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, un unico Piano operativo per
ogni amministrazione denominato "Piano sviluppo e
coesione", con modalita' unitarie di gestione e
monitoraggio.
2. Al fine di rafforzare il carattere unitario delle
politiche di coesione e della relativa programmazione e di
valorizzarne la simmetria con i Programmi Operativi
Europei, ciascun Piano e' articolato per aree tematiche, in
analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di
Partenariato, con conseguente trasferimento delle funzioni
attribuite ai rispettivi strumenti di governance, istituiti
con delibere del CIPE o comunque previsti dai documenti di
programmazione oggetto di riclassificazione, ad appositi
Comitati di Sorveglianza, costituiti dalle Amministrazioni
titolari dei Piani operativi, ai quali partecipano
rappresentanti del Dipartimento per le politiche di
coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
politica economica e rappresentanti, per i Piani di
competenza regionale, dei Ministeri competenti per area
tematica, ovvero, per i Piani di competenza ministeriale,
rappresentanti delle regioni, nonche' del partenariato
economico e sociale, relativamente agli ambiti di cui alle
lettere d) ed e) del comma 3. Per la partecipazione ai
Comitati di sorveglianza non sono dovuti gettoni di
presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti
comunque denominati.
2-bis. I sistemi di gestione e controllo dei Piani di
sviluppo e coesione di cui al comma 1, sono improntati,
sulla base di linee guida definite dall'Agenzia per la
coesione territoriale, a criteri di proporzionalita' e
semplificazione, fermi restando i controlli di regolarita'
amministrativo contabile degli atti di spesa previsti dalla
legislazione.
3. I Comitati di sorveglianza di cui al comma 2, ferme
restando le competenze specifiche normativamente attribuite
alle amministrazioni centrali, regionali e alle Agenzie
nazionali:
a) approvano la metodologia e i criteri usati per la
selezione delle operazioni;
b) approvano le relazioni di attuazione e finali;
c) esaminano eventuali proposte di modifiche al Piano
operativo, ovvero esprimono il parere ai fini della
sottoposizione delle modifiche stesse al CIPE;
d) esaminano ogni aspetto che incida sui risultati,
comprese le verifiche sull'attuazione;
e) esaminano i risultati delle valutazioni.
4. I Comitati di sorveglianza dei programmi attuativi
regionali FSC 2007-2013 gia' istituiti integrano la propria
composizione e disciplina secondo quanto previsto dai commi
2 e 3.
5. Le Amministrazioni titolari dei Piani sviluppo e
coesione monitorano gli interventi sul proprio sistema
gestionale e rendono disponibili, con periodicita'
bimestrale, i dati di avanzamento finanziario, fisico e
procedurale alla Banca dati Unitaria del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato secondo le disposizioni
dell'art. 1, comma 703, lettera l), della legge 23 dicembre
2014, n. 190. Gli interventi, pena esclusione dal
finanziamento, sono identificati con il Codice unico di
progetto (CUP).
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, restano in
ogni caso fermi le dotazioni finanziarie degli strumenti di
programmazione oggetto di riclassificazione, come
determinate alla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli interventi individuati e il relativo
finanziamento, la titolarita' dei programmi o delle
assegnazioni deliberate dal CIPE e i soggetti attuatori,
ove individuati anche nei documenti attuativi.
7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e
coesione di cui al comma 1 puo' contenere:
a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o
con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla
base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31
dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui
all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n.
147;
b) gli interventi che, pur non rientrando nella
casistica di cui alla lettera a), siano valutati
favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche
di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e
dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le
amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1,
in ragione della coerenza con le "missioni" della politica
di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento
di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici
del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo
restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente
vincolanti entro il 31 dicembre 2021.
8. L'Amministrazione titolare del Piano operativo
oggetto della riclassificazione, prevista al comma 1, resta
responsabile della selezione degli interventi, in
sostituzione di quelli che risultavano gia' finanziati alla
data di entrata in vigore del presente decreto, della
vigilanza sulla attuazione dei singoli interventi,
dell'utilizzo delle risorse per fare fronte a varianti
dell'intervento, della presentazione degli stati di
avanzamento nonche' delle richieste di erogazione delle
risorse ai beneficiari.
9. Per gli interventi di cui al comma 7, lettera b), il
CIPE, con la medesima delibera di approvazione del Piano
sviluppo e coesione, stabilisce, al fine di accelerarne la
realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla
progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento
per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione
territoriale e della Struttura per la progettazione di beni
ed edifici pubblici di cui all'art. 1, comma 162, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145.
10. Le risorse di cui al comma 1, eventualmente non
rientranti nel Piano sviluppo e coesione, sono
riprogrammate con delibera del CIPE su proposta del
Ministro per il Sud e la coesione territoriale, al fine di
contribuire al finanziamento di un Piano sviluppo e
coesione per ciascuna delle "missioni" di cui al comma 7,
lettera b).
10-bis. Le risorse di cui al comma 10 possono
finanziare:
a) i contratti istituzionali di sviluppo, di cui
all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2017, n. 123;
b) la progettazione degli investimenti
infrastrutturali.
11. Resta in ogni caso fermo il vincolo di destinazione
territoriale di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147. Restano, altresi', ferme le norme di
legge relative alle risorse di cui al comma 1, in quanto
compatibili.
11-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli
interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, anche sulla base di atti di
indirizzo della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia per la
coesione territoriale promuove, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, azioni di accompagnamento
alle amministrazioni responsabili della spesa, attraverso
appositi accordi di cooperazione con le medesime
amministrazioni.
12. In relazione alle nuove risorse del Fondo sviluppo
e coesione attribuite con la legge 30 dicembre 2018, n. 145
e non ancora programmate alla data di entrata in vigore del
presente decreto, le proposte di assegnazione di risorse da
sottoporre al CIPE per il finanziamento di interventi
infrastrutturali devono essere corredate della positiva
valutazione tecnica da parte del Dipartimento per le
politiche di coesione. Salvo diversa e motivata previsione
nella delibera di assegnazione del CIPE, tali assegnazioni
decadono ove non diano luogo a obbligazioni giuridicamente
vincolanti entro tre anni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della medesima
delibera. Le relative risorse non possono essere
riassegnate alla medesima Amministrazione.
13. Al fine di supportare le amministrazioni di cui al
comma 2 nella progettazione e realizzazione di interventi
infrastrutturali le risorse destinate alla progettazione di
cui al comma 10-bis, lettera b), finanziano i costi della
progettazione tecnica dei progetti infrastrutturali che
abbiano avuto la valutazione positiva da parte delle
strutture tecniche della Presidenza del Consiglio dei
ministri, sulla base dell'effettiva rispondenza alle
priorita' di sviluppo e ai fabbisogni del territorio,
dell'eventuale necessita' di fronteggiare situazioni
emergenziali, da sostenere da parte delle Amministrazioni
titolari dei Piani operativi di cui al comma 1, anche
attraverso il ricorso alla Struttura per la progettazione
di beni ed edifici pubblici di cui all'art. 1, comma 162,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I progetti per i
quali sia completata positivamente la progettazione
esecutiva accedono prioritariamente ai finanziamenti che si
renderanno disponibili per la realizzazione. Alle risorse
del Fondo sviluppo e coesione assegnate alle finalita'
specifiche di cui al presente comma non si applica il
vincolo di destinazione territoriale di cui all'art. 1,
comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
14. Ai Piani operativi redatti a seguito della
riclassificazione di cui al comma 1 si applicano i principi
gia' vigenti per la programmazione 2014-2020. Il CIPE, su
proposta del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, d'intesa con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza
Stato-Regioni, adotta una apposita delibera per assicurare
la fase transitoria della disciplina dei cicli di
programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e per coordinare e
armonizzare le regole vigenti in un quadro ordinamentale
unitario. Nelle more dell'approvazione dei singoli Piani di
sviluppo e coesione, si applicano le regole di
programmazione vigenti.
15. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale
presenta al CIPE:
a) entro il 31 marzo 2020 una relazione sull'attuazione
delle disposizioni del presente articolo;
b) entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno
2020, una relazione annuale sull'andamento dei Piani
operativi di cui al comma 1 riferita all'anno precedente.».
- Si riporta il testo del comma 703 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2015):
«Art. 1.
1. - 702. Omissis.
703. Ferme restando le vigenti disposizioni
sull'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di
seguito denominato FSC, per specifiche finalita' e
sull'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle regioni
del Mezzogiorno, per l'utilizzo delle risorse assegnate per
il periodo di programmazione 2014-2020 e nell'ambito della
normativa sugli aspetti generali delle politiche di
coesione si applicano le seguenti disposizioni:
a) la dotazione finanziaria del FSC e' impiegata per
obiettivi strategici relativi ad aree tematiche nazionali,
anche con riferimento alla prevista adozione della
Strategia nazionale di specializzazione intelligente, come
definita dalla Commissione europea nell'ambito delle
attivita' di programmazione dei Fondi strutturali e di
investimento europei, nonche' alle programmazioni di
settore, tenendo conto in particolare di quelle previste
dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Tale Strategia e' il
risultato della somma delle specializzazioni intelligenti
identificate a livello regionale, integrate dalle aree di
ricerca individuate a livello nazionale;
b) entro il 31 marzo 2015, il Ministro, o
Sottosegretario di Stato, delegato per la coesione
territoriale, di seguito denominato «Autorita' politica per
la coesione», in collaborazione con le amministrazioni
interessate e sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, individua le aree tematiche nazionali
e gli obiettivi strategici per ciascuna area e li comunica
alle competenti Commissioni parlamentari;
c) entro il 30 aprile 2015, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
con propria delibera, dispone una ripartizione della
dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio tra le
diverse aree tematiche nazionali. Entro la medesima data,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dell'Autorita' politica per la coesione, e'
istituita una Cabina di regia, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, composta da rappresentanti delle
amministrazioni interessate e delle regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, incaricata di
definire specifici piani operativi per ciascuna area
tematica nazionale, con l'indicazione dei risultati attesi
e delle azioni e dei singoli interventi necessari al loro
conseguimento, con relativa stima finanziaria, dei soggetti
attuatori a livello nazionale e regionale, dei tempi di
attuazione e delle modalita' di monitoraggio, nonche'
dell'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino
al terzo anno successivo al termine della programmazione
2014-2020 in coerenza con l'analoga articolazione dello
stanziamento per ogni area tematica nazionale. Il lavoro di
predisposizione dei predetti piani e' coordinato e
integrato con l'adozione, tramite piani strategici, della
Strategia nazionale di specializzazione intelligente,
qualora definiti. La Strategia deve indicare per regione e
per area di specializzazione intelligente tempi di spesa e
un numero limitato di obiettivi associabili a quello
generale di crescita per anno da fissare l'anno precedente
e un responsabile per regione e per area di
specializzazione. Le informazioni di dettaglio in merito ai
risultati conseguiti sono illustrate nella relazione di
sintesi sugli interventi realizzati nelle aree
sottoutilizzate, di cui all'art. 10, comma 7, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. I
piani operativi sono redatti tenendo conto che la dotazione
complessiva deve essere impiegata per un importo non
inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei
territori delle regioni del Mezzogiorno. I piani operativi,
progressivamente definiti dalla Cabina di regia, di cui al
periodo precedente, sono proposti anche singolarmente
dall'Autorita' politica per la coesione al CIPE per la
relativa approvazione;
d) nelle more dell'individuazione delle aree tematiche
e dell'adozione dei piani operativi ai sensi delle lettere
a), b) e c), l'Autorita' politica per la coesione puo'
sottoporre all'approvazione del CIPE un piano stralcio per
la realizzazione di interventi di immediato avvio dei
lavori, con l'assegnazione delle risorse necessarie nel
limite degli stanziamenti iscritti in bilancio. Tali
interventi confluiscono nei piani operativi in coerenza con
le aree tematiche cui afferiscono;
e) in attuazione delle medesime finalita' di
accelerazione degli interventi di cui alla lettera d), il
CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta dell'Autorita' politica
per la coesione, dispone l'assegnazione definitiva dei
fondi destinati agli interventi gia' approvati con delibera
del CIPE in via programmatica e a carico delle
disponibilita' del FSC per il periodo di programmazione
2014-2020;
f) i piani operativi, con i relativi fabbisogni
finanziari, costituiscono la base per la predisposizione
del Documento di economia e finanza (DEF) e della relativa
Nota di aggiornamento, nonche' per la definizione della
manovra di finanza pubblica e della relativa legge di
bilancio;
g) successivamente all'approvazione del piano stralcio
e dei piani operativi da parte del CIPE, che deve
deliberare entro venti giorni dalla trasmissione di cui
alla lettera d), l'Autorita' politica per la coesione
coordina l'attuazione dei piani a livello nazionale e
regionale e individua i casi nei quali, per gli interventi
infrastrutturali di notevole complessita', si debba
procedere alla stipulazione del contratto istituzionale di
sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6,
commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
88, e successive modificazioni, e all'art. 9-bis del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
h) successivamente all'approvazione da parte del CIPE
dei piani operativi, sulla base dell'effettiva
realizzazione degli stessi, l'Autorita' politica per la
coesione puo' proporre al CIPE, ai fini di una sua
successiva deliberazione in merito, una diversa
ripartizione della dotazione tra le aree tematiche
nazionali, la rimodulazione delle quote annuali di spesa
per ciascuna area e la revoca di assegnazioni a causa di
impossibilita' sopravvenute, di mancato rispetto dei tempi
o di inadempienze. L'Autorita' politica per la coesione
presenta comunque al CIPE, entro il 10 settembre di ogni
anno, una relazione sullo stato di avanzamento degli
interventi della programmazione 2014-2020 ai fini della
definizione della Nota di aggiornamento del DEF e della
legge di bilancio;
i) le assegnazioni del CIPE di risorse al piano
stralcio e ai piani operativi approvati consentono a
ciascuna amministrazione l'avvio delle attivita' necessarie
all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziati;
l) le risorse assegnate al piano stralcio e ai piani
operativi, di cui alla lettera i), sono trasferite dal FSC,
nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in
apposita contabilita' del Fondo di rotazione di cui
all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sulla base
dei profili finanziari previsti dalle delibere del CIPE di
approvazione dei piani stessi. Il Ministero dell'economia e
delle finanze assegna le risorse trasferite alla suddetta
contabilita' in favore delle amministrazioni responsabili
dell'attuazione del piano stralcio e dei piani operativi
degli interventi approvati dal CIPE, secondo
l'articolazione temporale indicata dalle relative delibere,
e provvede a effettuare i pagamenti a valere sulle medesime
risorse in favore delle suddette amministrazioni, secondo
le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle
richieste presentate dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Struttura di cui all'art. 10, comma 5, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono adottati gli adeguamenti
organizzativi necessari per la gestione delle risorse
presso il citato Fondo di rotazione. Ai fini della verifica
dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli
interventi finanziati con le risorse del FSC, le
amministrazioni titolari degli interventi comunicano i
relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui
all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio
telematico. Entro il 10 settembre di ciascun anno, la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di cui al
citato art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013,
sulla base delle comunicazioni trasmesse dall'Agenzia per
la coesione sullo stato di attuazione degli interventi,
tenendo conto dei dati forniti dalle singole
amministrazioni titolari degli interventi stessi e di
eventuali decisioni assunte dal CIPE, di cui alla lettera
h), aggiorna le previsioni di spesa riguardanti le risorse
trasferite alla contabilita' dedicata e quelle relative
agli stanziamenti di bilancio per il successivo triennio.
Sulla base di tali comunicazioni il Ministero dell'economia
e delle finanze puo' adottare, ove necessario, decreti di
svincolo delle risorse riferite all'esercizio in corso e a
quelli successivi. Le amministrazioni titolari degli
interventi assicurano il tempestivo e proficuo utilizzo
delle risorse assegnate ai sensi del presente comma e
provvedono a effettuare i controlli sulla regolarita' delle
spese sostenute dai beneficiari;
m) sono trasferite al Fondo di rotazione di cui alla
lettera l) anche le risorse del FSC gia' iscritte in
bilancio per i precedenti periodi di programmazione, che
sono gestite secondo le modalita' indicate alla citata
lettera l), ove compatibili.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 10 della
citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:
«Art. 10 (Documento di economia e finanza).
1. - 6. Omissis.
7. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle
Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di
riferimento, in allegato al DEF, un'unica relazione di
sintesi sugli interventi realizzati nelle aree
sottoutilizzate, evidenziando il contributo dei fondi
nazionali addizionali, e sui risultati conseguiti, con
particolare riguardo alla coesione sociale e alla
sostenibilita' ambientale, nonche' alla ripartizione
territoriale degli interventi.
Omissis.».
- Il testo dell'art. 21 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, e' riportato nelle note al comma 1.
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia
di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la
rimozione di squilibri economici e sociali, a norma
dell'art. 16 della Legge 5 maggio 2009, n. 42):
«Art. 6 (Contratto istituzionale di sviluppo). - 1. Per
le finalita' di cui all'art. 1, nonche' allo scopo di
accelerare la realizzazione degli interventi di cui al
presente decreto e di assicurare la qualita' della spesa
pubblica, il Ministro delegato, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati, stipula con le regioni e le amministrazioni
competenti un "contratto istituzionale di sviluppo" che
destina le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individua
responsabilita', tempi e modalita' di attuazione degli
interventi.
2. Il contratto istituzionale di sviluppo, esplicita,
per ogni intervento o categoria di interventi o programma,
il soddisfacimento dei criteri di ammissibilita' di cui
all'art. 5, comma 4, e definisce il cronoprogramma, le
responsabilita' dei contraenti, i criteri di valutazione e
di monitoraggio e le sanzioni per le eventuali
inadempienze, prevedendo anche le condizioni di
definanziamento anche parziale degli interventi ovvero la
attribuzione delle relative risorse ad altro livello di
governo, nel rispetto del principio di sussidiarieta'. In
caso di partecipazione dei concessionari di servizi
pubblici, competenti in relazione all'intervento o alla
categoria di interventi o al programma da realizzare, il
contratto istituzionale di sviluppo definisce le attivita'
che sono eseguite dai predetti concessionari, il relativo
cronoprogramma, meccanismi di controllo delle attivita'
loro demandate, sanzioni e garanzie in caso di
inadempienza, nonche' apposite procedure sostitutive
finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti
inserendo a tal fine obbligatoriamente, nei contratti con i
concessionari, clausole inderogabili di responsabilita'
civile e di decadenza. Il contratto istituzionale di
sviluppo prevede, quale modalita' attuativa, che le
amministrazioni centrali, ed eventualmente regionali, si
avvalgano, anche ai sensi dell'art. 55-bis del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e
successive modificazioni, dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, costituita ai sensi dell'art. 1 del decreto
legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive
modificazioni, ad esclusione di quanto demandato
all'attuazione da parte dei concessionari di servizi
pubblici.
3. La progettazione, l'approvazione e la realizzazione
degli interventi individuati nel contratto istituzionale di
sviluppo e' disciplinata dalle norme di cui alla parte II,
titolo III, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163. Nei giudizi che riguardano le procedure di
progettazione, approvazione e realizzazione degli
interventi individuati nel contratto istituzionale di
sviluppo si applicano le disposizioni di cui all'art. 125
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Per i
medesimi interventi, si applicano le vigenti disposizioni
in materia di prevenzione e repressione della criminalita'
organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ivi
comprese quelle concernenti le comunicazioni e informazioni
antimafia.
4. Le risorse del Fondo sono trasferite ai soggetti
assegnatari, in relazione allo stato di avanzamento della
spesa, in appositi fondi a destinazione vincolata alle
finalita' approvate, che garantiscono la piena
tracciabilita' delle risorse attribuite, anche in linea con
le procedure previste dall'art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e dall'art. 30 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196. I soggetti assegnatari, al fine di garantire la
specialita' e l'addizionalita' degli interventi, iscrivono
nei relativi bilanci i Fondi a destinazione vincolata di
cui al primo periodo, attribuendo loro un'autonoma evidenza
contabile e specificando, nella relativa denominazione, che
gli stessi sono costituiti da risorse derivanti dal Fondo.
5. L'attuazione degli interventi e' coordinata e
vigilata dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica, di seguito denominato "Dipartimento", che
controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti anche
mediante forme di cooperazione con le amministrazioni
statali, centrali e periferiche, regionali e locali e in
raccordo con i Nuclei di valutazione delle amministrazioni
statali e delle Regioni, assicurando, altresi', il
necessario supporto tecnico e operativo senza nuovi o
maggiori oneri nell'ambito delle competenze istituzionali.
Le amministrazioni interessate effettuano i controlli
necessari al fine di garantire la correttezza e la
regolarita' della spesa e partecipano al sistema di
monitoraggio unitario di cui al Quadro Strategico Nazionale
2007/2013 previsto, a legislazione, presso la Ragioneria
Generale dello Stato secondo le procedure vigenti e, ove
previsto, al sistema di monitoraggio del Dipartimento,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I
sistemi informativi garantiscono la tracciabilita' dei
flussi finanziari comunitari e nazionali fino alla
realizzazione materiale dell'intervento anche ai sensi
della legge n. 196 del 2009, assicurando, sulla base di
apposite intese, l'accesso a tali informazioni da parte
della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e
della Corte dei conti.
6. In caso di inerzia o inadempimento delle
amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi
individuati ai sensi del presente decreto, anche con
riferimento al mancato rispetto delle scadenze del
cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine
di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati
dall'Unione europea, il Governo, al fine di assicurare la
competitivita', la coesione e l'unita' economica del Paese,
esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120,
comma secondo, della Costituzione secondo le modalita'
procedurali individuate dall'art. 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131, e dagli articoli 5 e 11 della legge n. 400
del 1988 e dalle vigenti disposizioni in materia di
interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere
e di investimenti nel caso di inadempienza di
amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai
contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel
caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici,
anche attraverso la nomina di un commissario straordinario,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il
quale cura tutte le attivita' di competenza delle
amministrazioni pubbliche occorrenti all'autorizzazione e
all'effettiva realizzazione degli interventi programmati,
nel limite delle risorse allo scopo finalizzate.».
- Si riporta il testo dell'art. 9-bis del citato
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98:
«Art. 9-bis (Attuazione rafforzata degli interventi per
lo sviluppo e la coesione territoriali). - 1. Per le
finalita' di cui all'art. 9, nonche' per accelerare la
realizzazione di nuovi progetti strategici, sia di
carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di
rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi
natura di grandi progetti o di investimenti articolati in
singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, in
relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse
nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo
e la coesione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88, le amministrazioni competenti possono
stipulare un contratto istituzionale di sviluppo.
2. Al fine di cui al comma 1, il contratto
istituzionale di sviluppo e' promosso dal Ministro per la
coesione territoriale o dalle amministrazioni titolari dei
nuovi progetti strategici, coerenti con priorita'
programmatiche di rango europeo, nazionale o territoriale,
ed e' regolato dai commi 2 e seguenti dell'art. 6 del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come modificato
dal presente articolo, in quanto compatibili con il
presente articolo.
3. Il terzo periodo del comma 2 dell'art. 6 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e' sostituito dal
seguente: "Il contratto istituzionale di sviluppo prevede,
quale modalita' attuativa, che le amministrazioni centrali,
ed eventualmente regionali, si avvalgano, anche ai sensi
dell'art. 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, e successive modificazioni, dell'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, costituita ai sensi dell'art. 1 del decreto
legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive
modificazioni, ad esclusione di quanto demandato
all'attuazione da parte dei concessionari di servizi
pubblici».
4. Al comma 4 dell'art. 5 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera a), la parola: "attuatrici" e'
sostituita dalle seguenti: "responsabili dell'attuazione e
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d'impresa Spa, costituita ai sensi dell'art.
1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e
successive modificazioni, anche quale centrale di
committenza della quale si possono avvalere le stesse
amministrazioni responsabili dell'attuazione degli
interventi strategici";
b) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", nonche' gli incentivi all'utilizzazione del
contratto istituzionale di sviluppo di cui all'art. 6".
5. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, per le attivita'
di progettazione e di realizzazione degli interventi di cui
al presente articolo opera nel rispetto della disciplina
nazionale ed europea in materia. Ai progetti strategici si
applicano le disposizioni vigenti in materia di prevenzione
e di repressione della criminalita' e dei tentativi di
infiltrazione mafiosa, comprese quelle concernenti le
comunicazioni e le informazioni antimafia.
6. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, e' aggiornato il contenuto minimo
delle convenzioni di cui al comma 5 dell'art. 2 del decreto
legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive
modificazioni.
7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 10 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
(Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Misure urgenti per il potenziamento delle
politiche di coesione). - 1. - 2. Omissis.
3. L'Agenzia, tenuto conto delle direttive, delle
priorita' e degli obiettivi, anche in tema di
organizzazione interna e gestionale, cosi' come definiti
dalla autorita' politica delegata per le politiche di
coesione e ferme restando le competenze della Presidenza
del Consiglio dei ministri di cui al comma 2:
a) assicura la sorveglianza, il monitoraggio e il
controllo di tutti i programmi operativi e di tutti gli
interventi della politica di coesione, anche attraverso
specifiche attivita' di valutazione e verifica, in raccordo
con le amministrazioni competenti, ferme restando le
funzioni attribuite alla Ragioneria generale dello Stato;
b) assicura il supporto alle attivita' della Presidenza
del Consiglio dei ministri di cui al comma 2;
c) vigila, nel rispetto delle competenze delle singole
amministrazioni pubbliche, sulla attuazione dei programmi
europei o nazionali e sulla realizzazione dei progetti che
utilizzino risorse della politica di coesione;
d) fornisce assistenza tecnica alle amministrazioni,
centrali e territoriali, definisce gli standard e le
istruzioni operative e svolge attivita' di formazione del
personale delle amministrazioni che gestiscono programmi
europei o nazionali;
e) sostiene la realizzazione dei programmi con azioni
di accompagnamento alle amministrazioni titolari,
promuovendo il ricorso ai contratti istituzionali di
sviluppo e l'attivazione dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa -
Invitalia Spa in qualita' di centrale di committenza;
f) propone le necessarie misure di accelerazione degli
interventi ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e da' esecuzione alle
determinazioni adottate in base agli articoli 3 e 6, comma
6, del medesimo decreto;
g) promuove, nel rispetto delle competenze delle
singole amministrazioni pubbliche, il miglioramento della
qualita', della tempestivita', dell'efficacia e della
trasparenza delle attivita' di programmazione e attuazione
degli interventi;
h) puo' assumere le funzioni dirette di autorita' di
gestione di programmi finanziati con le risorse della
politica di coesione e per la conduzione di specifici
progetti, nonche' avvalendosi a tal fine, nelle ipotesi
previste dalla lettera e), dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa -
Invitalia Spa.
Omissis.».
- Il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n.
183, e' riportato nelle note al comma 51.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1988, n. 568, recante «Approvazione del
regolamento per l'organizzazione e le procedure
amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione
delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8
della legge 16 aprile 1987, n. 183», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 1° febbraio 1989, n.
26.
- Si riporta il testo del comma 245 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2014):
«Art. 1.
1. - 244. Omissis.
245. Il monitoraggio degli interventi cofinanziati
dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, a valere sui
fondi strutturali, sul FEASR e sul FEAMP, nonche' degli
interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo
di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui
alla legge 16 aprile 1987, n. 183, ai sensi del comma 242,
e' assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
attraverso le specifiche funzionalita' del proprio sistema
informativo. A tal fine, le Amministrazioni centrali, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la
rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e
procedurale a livello di singolo progetto, secondo le
specifiche tecniche definite congiuntamente tra il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze e le
Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del
coordinamento per i singoli fondi. Alla messa in opera del
sistema informatico di supporto alle attivita' di
monitoraggio di cui al presente comma, anche in relazione
alle attivita' di previsione, gestione finanziaria,
controllo e valutazione di impatto economico e finanziario
degli interventi, ivi compreso lo scambio elettronico dei
dati con il sistema dell'Unione europea e con altri sistemi
nazionali, concorre, nei limiti delle proprie
disponibilita', il fondo di rotazione di cui all'art. 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183.
Omissis.».
Note al comma 179:
- Il testo dei commi 2 e 5 dell'art. 242 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
riportato nelle note al comma 57.
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' riportato nelle note
al comma 146.
Note al comma 180:
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali)
e' riportato nelle note al comma 24.
Note al comma 181:
- Si riporta il testo dei commi 3-quinquies e 6
dell'art. 4 del citato decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125:
«Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione in
servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro
flessibile nel pubblico impiego). - 1. - 3-quater. Omissis.
3-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il
reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali
comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art.
35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi
pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialita',
trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono
organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi
della Commissione per l'attuazione del progetto di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al
decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa
ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni
interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della
funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno,
verifica le vacanze riguardanti le sedi delle
amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali
vacanze risultino riferite ad una singola regione, il
concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme
restando le norme generali di partecipazione ai concorsi
pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35,
comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni, nel rispetto del regime delle
assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa,
possono assumere personale solo attingendo alle nuove
graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento
della funzione pubblica, fino al loro esaurimento,
provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni.
Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 3 e 6 del
presente articolo e quelle in materia di corso-concorso
bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione ai
sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.
3-sexies. - 5. Omissis.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, al fine di
favorire una maggiore e piu' ampia valorizzazione della
professionalita' acquisita dal personale con contratto di
lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il
numero dei contratti a termine, le amministrazioni
pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite
finanziario fissato dall'art. 35, comma 3-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato
accesso dall'esterno, nonche' dei vincoli assunzionali
previsti dalla legislazione e, per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure
concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo
indeterminato di personale non dirigenziale riservate
esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti
di cui all'art. 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e all'art. 3, comma 90, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, nonche' a favore di coloro che alla
data di pubblicazione della legge di conversione del
presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni,
almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato alle dipendenze
dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in
ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta
collaborazione degli organi politici. Il personale non
dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di
cui al primo periodo, puo' partecipare ad una procedura
selettiva di cui al presente comma indetta da
un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale,
anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il
bando. Le procedure selettive di cui al presente comma
possono essere avviate solo a valere sulle risorse
assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016
anche complessivamente considerate, in misura non superiore
al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'art.
35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Le graduatorie definite in esito alle medesime
procedure sono utilizzabili per assunzioni nel triennio
2013-2016 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per
il comparto scuola la disciplina specifica di settore.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 35 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 35. (Reclutamento del personale). - 1.
L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con
contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi
del comma 3, volte all'accertamento della professionalita'
richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso
dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della legislazione per le qualifiche
e profili per i quali e' richiesto il solo requisito della
scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori
requisiti per specifiche professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei
soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della normativa, previa verifica
della compatibilita' della invalidita' con le mansioni da
svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del
personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della
Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio,
nonche' delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e
successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni
avvengono per chiamata diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di
svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e assicurino
economicita' e celerita' di espletamento, ricorrendo, ove
e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti
anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con
esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali;
e-bis);
e-ter) possibilita' di richiedere, tra i requisiti
previsti per specifici profili o livelli di inquadramento,
il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve
comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli
rilevanti ai fini del concorso.
3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del limite
massimo complessivo del 50 per cento delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi della normativa in materia
di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati
dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui al
comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per
cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di
pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di
servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il
bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con
apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal
personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data
di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di
contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che
emana il bando.
3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013,
sono dettati modalita' e criteri applicativi del comma
3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla
lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre
categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
3-bis costituiscono principi generali a cui devono
conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni
approvato ai sensi dell'art. 6, comma 4. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti
pubblici non economici.
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante
l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato
per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i
contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli
aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti dall'art.
36.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma
3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le
restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento
delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al
Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della
Commissione per l'attuazione del Progetto di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM),
di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte
comunque salve le competenze delle Commissioni
esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale
di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez
PA.
5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di
concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi
dell'art. 4, comma 3-septies del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 30
ottobre 2013, n. 125.
5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche
avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione
RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza
Unificata ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n.
281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo sullo
svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei
titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale
e internazionale in materia di reclutamento del personale,
nel rispetto della normativa, anche regolamentare, in
materia. Le linee guida per le prove concorsuali e la
valutazione dei titoli del personale sanitario, tecnico e
professionale, anche dirigente, del Servizio sanitario
nazionale sono adottate di concerto con il Ministero della
salute.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella
sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a
cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non
derogabile dai contratti collettivi.
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento
del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
vigenti per un termine di due anni dalla data di
approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza
inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della
parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e'
garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con
riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando
tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi
altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con
identico risultato.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia
ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in
giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 3 della
legge 19 giugno 2019, n. 56 (Interventi per la concretezza
delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo):
«Art. 3 (Misure per accelerare le assunzioni mirate e
il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione).
- 1. - 5-ter. Omissis.
6. Per le finalita' del comma 4, nelle more
dell'entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 1,
comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e
predisposto anche tenendo conto delle lettere a) e b) del
presente comma, le procedure concorsuali di cui alla
lettera b) del medesimo comma 4 sono svolte dal
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, con modalita' semplificate, anche
in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, per quanto concerne, in particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione
d'esame, prevedendo la costituzione di sottocommissioni
anche per le prove scritte e stabilendo che a ciascuna
delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero
di candidati inferiore a duecentocinquanta;
b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle
prove di esame, prevedendo:
1) la facolta' di far precedere le prove di esame da
una prova preselettiva, qualora le domande di
partecipazione al concorso siano in numero superiore a due
volte il numero dei posti banditi;
2) la possibilita' di svolgere prove preselettive
consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta
multipla, gestite con l'ausilio di enti o istituti
specializzati pubblici e privati e con possibilita' di
predisposizione dei quesiti da parte degli stessi;
3) forme semplificate di svolgimento delle prove
scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova
sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il
ricorso a domande con risposta a scelta multipla;
4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove
pratiche in aggiunta a quelle scritte o in sostituzione
delle medesime;
5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a
3) e la correzione delle medesime prove anche mediante
l'ausilio di sistemi informatici e telematici;
6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento
delle prove orali nei casi di assunzione per determinati
profili mediante concorso per titoli ed esami;
7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di
titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la
previsione che il totale dei punteggi per titoli non puo'
essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo
attribuibile.
Omissis.».
Note al comma 183:
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' riportato nelle note
al comma 146.
- Il testo del comma 4 dell'art. 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' riportato nelle note
al comma 181.
Note al comma 185:
- Si riporta il testo del comma 200 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«Art. 1.
1. - 199. Omissis.
200. Sono considerate attivita' di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d'imposta le attivita' di ricerca
fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come
definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del
punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della
Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente
disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca,
sviluppo e innovazione. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, da pubblicare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
dettati i criteri per la corretta applicazione di tali
definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei
criteri contenuti nel Manuale di Frascati
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE). Ai fini della determinazione della base
di calcolo del credito d'imposta, sono considerate
ammissibili, nel rispetto delle regole generali di
effettivita', pertinenza e congruita':
a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai
tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di
lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro
subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di
ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei
limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le
spese di personale relative a soggetti di eta' non
superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in
possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un
ciclo di dottorato presso un'universita' italiana o estera
o in possesso di una laurea magistrale in discipline di
ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione
internazionale standard dell'educazione (Isced)
dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e impiegati
esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono
a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un
importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione
finanziaria o di locazione semplice e le altre spese
relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati
nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la
realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo
ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del
reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo
e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle
spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in
cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie
attivita' produttive dell'impresa, si assume la parte delle
quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle
sole attivita' di ricerca e sviluppo;
c) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi
ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto
commissionario delle attivita' di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d'imposta. Nel caso di contratti di
ricerca extra muros stipulati con universita' e istituti di
ricerca aventi sede nel territorio dello Stato, le spese
concorrono a formare la base di calcolo del credito
d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro
ammontare. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con
imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo
dell'impresa committente, si applicano le stesse regole
applicabili nel caso di attivita' di ricerca e sviluppo
svolte internamente all'impresa. Si considerano
appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da
un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile, inclusi i soggetti
diversi dalle societa' di capitali. La maggiorazione per le
spese di personale prevista dal secondo periodo della
lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti
neoassunti qualificati siano impiegati in laboratori e
altre strutture di ricerca situati nel territorio dello
Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono
ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono
commissionati i progetti relativi alle attivita' di ricerca
e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, anche se
appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente,
siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati
membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo
sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi
nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220
del 19 settembre 1996;
d) le quote di ammortamento relative all'acquisto da
terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali
relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a
una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova
varieta' vegetale, nel limite massimo complessivo di
1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate
direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle
attivita' inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d'imposta. Le spese previste dalla
presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino
da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti
terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati
membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo
sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi
nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle
finanze 4 settembre 1996. Non si considerano comunque
ammissibili le spese per l'acquisto, anche in licenza
d'uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da
operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso
gruppo dell'impresa acquirente. Si considerano appartenenti
allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo
soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'art. 2359
del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle
societa' di capitali;
e) le spese per servizi di consulenza e servizi
equivalenti inerenti alle attivita' di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo
complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale
ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese
ammissibili indicate alla lettera c), senza tenere conto
delle maggiorazioni ivi previste, a condizione che i
relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti
nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente
residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio
economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al
citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
f) le spese per materiali, forniture e altri prodotti
analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d'imposta svolti internamente
dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o
impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle
spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel
caso di ricerca extra muros, del 30 per cento dei costi dei
contratti indicati alla lettera c).
Omissis.».
- La raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del
6 maggio 2003, relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese, e' pubblicata nella
GUUE L 124 del 20 maggio 2003.
Note al comma 186:
- Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, e' pubblicato nella GUUE L 187 del 26
giugno 2014.
Note al comma 191:
- Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88, e' riportato nelle note al comma
177.
Note al comma 192:
- Si riporta il testo degli articoli 2, comma 2, e 4,
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016):
«Art. 2 (Funzioni del Commissario straordinario e dei
vice commissari). - 1. Omissis.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo di
ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi
generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate previa
intesa con i Presidenti delle Regioni interessate
nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art.
1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio
dei ministri.
Omissis.»
«Art. 4 (Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate). - 1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito il fondo per la
ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici di
cui all'art. 1.
2. Per l'attuazione degli interventi di immediata
necessita' di cui al presente decreto, al fondo per la
ricostruzione e' assegnata una dotazione iniziale di 200
milioni di euro per l'anno 2016.
3. Al Commissario straordinario e' intestata apposita
contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale su
cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui
al presente articolo destinate al finanziamento degli
interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di
opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di
strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento e
alle spese per l'assistenza alla popolazione, nonche' per
le anticipazioni ai professionisti di cui all'art. 34,
comma 7-bis. Sulla contabilita' speciale confluiscono anche
le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini
della realizzazione di interventi per la ricostruzione e
ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla
contabilita' speciale possono confluire inoltre le risorse
finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare
alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi
sismici di cui all'art. 1, ivi incluse quelle rivenienti
dal Fondo di solidarieta' dell'Unione europea di cui al
regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11
novembre 2002, ad esclusione di quelle finalizzate al
rimborso delle spese sostenute nella fase di prima
emergenza.
4. Ai Presidenti delle Regioni in qualita' di vice
commissari sono intestate apposite contabilita' speciali
aperte presso la tesoreria statale per la gestione delle
risorse trasferite dal Commissario straordinario per
l'attuazione degli interventi loro delegati.
5. Le donazioni raccolte mediante il numero solidale
45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato
dal Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto
previsto dall'art. 4 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n.
389, come sostituito dall'art. 4 dell'ordinanza 1°
settembre 2016, n. 391, che confluiscono nella contabilita'
speciale di cui al comma 3, sono utilizzate nel rispetto
delle procedure previste all'interno di protocolli di
intesa, atti, provvedimenti, accordi e convenzioni diretti
a disciplinare l'attivazione e la diffusione di numeri
solidali, e conti correnti, a cio' dedicati.
6. Per le finalita' di cui al comma 3, il comitato dei
garanti previsto dagli atti di cui al comma 5, e' integrato
da un rappresentante designato dal Commissario
straordinario che sottopone al comitato anche i fabbisogni
per la ricostruzione delle strutture destinate ad usi
pubblici, sulla base del quadro delle esigenze
rappresentato dal Soggetto Attuatore per il monitoraggio
nominato ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n.
394, a seguito dell'implementazione delle previste
soluzioni temporanee.
7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate
mediante il numero solidale 45500, si applica quanto
previsto dall'art. 138, comma 14, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e dall'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n.
133.
7-bis. All'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133,
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli
enti di cui al comma 1 sono identificati ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5
luglio 2000".».
Note al comma 193:
- Il testo dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n.
3, e' riportato nelle note al comma 149.
- Il riferimento al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, e' riportato nelle note al comma 152.
Note al comma 196:
- Si riporta il testo dei commi 65-ter, 65-quater,
65-quinquies e 65-sexies dell'art. 1 della citata legge 27
dicembre 2017, n. 205:
«Art. 1
1. - 65-bis. Omissis.
65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo
sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le
politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei
ministri e' istituito un fondo di sostegno alle attivita'
economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di
30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e
2022. Il fondo e' ripartito tra i comuni presenti nelle
aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, che ne stabilisce termini e modalita' di
accesso e rendicontazione.
65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo
sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui
all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter e'
incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30
milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno
2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle
aree interne di far fronte alle maggiori necessita' di
sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti
al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri
derivanti dal presente comma si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la
coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1,
comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
65-sexies. Il fondo di cui al comma 65-ter e'
incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di
sostegno alle popolazioni residenti nei comuni
svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si
provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse
del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione
2014-2020 di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147. Con apposito decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il
Sud e la coesione territoriale, sono individuati gli enti
beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento,
deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone
fisiche inferiori alle medie di riferimento. Con il
medesimo decreto il Fondo e' ripartito tra i comuni
svantaggiati e sono stabiliti i termini e le modalita' di
accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i
seguenti interventi: a) adeguamento di immobili
appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in
comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con
bando pubblico, per l'apertura di attivita' commerciali,
artigianali o professionali per un periodo di cinque anni
dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio
attivita'; b) concessione di contributi per l'avvio delle
attivita' commerciali, artigianali e agricole; c)
concessione di contributi a favore di coloro che
trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei
comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le
spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da
destinare ad abitazione principale del beneficiario. Per le
finalita' di cui al presente comma, i comuni svantaggiati,
individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al secondo periodo del presente comma, sono
altresi' autorizzati alla concessione alle persone fisiche
di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio
disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad
abitazione principale, nonche' alla concessione in uso
gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al
fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di
manutenzione a carico dei concessionari.
Omissis.».
Note al comma 197:
- Il testo dei commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e'
riportato nelle note al comma 196.
Note al comma 198:
- Il testo del comma 65-sexies dell'art. 1 della legge
27 dicembre 2017, n. 205 e' riportato nelle note al comma
196.
Note al comma 199:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2013, n. 147:
«Art. 1.
1. - 5. Omissis.
6. In attuazione dell'art. 119, quinto comma, della
Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo
sviluppo e la coesione e' determinata, per il periodo di
programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il
complesso delle risorse e' destinato a sostenere
esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura
ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del
Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione
in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo
la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno
2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
2016; per gli anni successivi la quota annuale e'
determinata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera e),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Omissis.».
Note al comma 200:
- Legge 10 agosto 1950, n. 646 (Istituzione della Cassa
per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia
meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 200 del 1° settembre 1950.
- Il testo del comma 1 dell'art. 27 del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' riportato nelle
note al comma 161.