art. 1 note (parte 5)

           	
				
 
          Note al comma 154: 
                
              - Il testo dell'art. 23  del  decreto-legge  22  giugno
          2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 134, e' riportato nelle note al comma 80. 
          Note al comma 156: 
              - Il testo del comma 337 dell'art.  1  della  legge  27
          dicembre 2019, n. 160, e' riportato nelle note al comma 7. 
          Note al comma 161: 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 27  del
          citato decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  13  ottobre  2020,  n.  126
          (Misure   urgenti   per   il   sostegno   e   il   rilancio
          dell'economia): 
              «Art. 27 (Agevolazione contributiva  per  l'occupazione
          in aree svantaggiate- Decontribuzione Sud). - 1. Al fine di
          contenere   gli   effetti   straordinari   sull'occupazione
          determinati   dall'epidemia    da    COVID-19    in    aree
          caratterizzate   da    gravi    situazioni    di    disagio
          socio-economico  e  di  garantire  la  tutela  dei  livelli
          occupazionali, ai datori di lavoro privati, con  esclusione
          del settore agricolo e dei contratti di  lavoro  domestico,
          e' riconosciuta, con  riferimento  ai  rapporti  di  lavoro
          dipendente, la cui sede di lavoro sia  situata  in  regioni
          che nel 2018 presentavano un  prodotto  interno  lordo  pro
          capite inferiore  al  75  per  cento  della  media  EU27  o
          comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento,  e
          un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale,  un
          esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per  cento
          dei  complessivi  contributi   previdenziali   dovuti   dai
          medesimi,  con  esclusione  dei  premi  e  dei   contributi
          spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
          gli infortuni sul lavoro (INAIL). Con riferimento ai datori
          di  lavoro  ammessi  all'esonero  contributivo  di  cui  al
          presente comma per i dipendenti giornalisti  iscritti  alla
          gestione sostitutiva dell'Istituto nazionale di  previdenza
          dei giornalisti italiani  (INPGI),  l'Istituto  provvede  a
          trasmettere  apposita  rendicontazione  al  Ministero   del
          lavoro e delle politiche sociali ai fini  del  rimborso,  a
          saldo, dei relativi oneri fiscalizzati. All'onere derivante
          dal precedente periodo, valutato in 1,5 milioni di euro per
          l'anno 2020 e in 0,5 milioni di euro per  l'anno  2021,  si
          provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo
          e l'innovazione dell'informazione, di cui all'art. 1  della
          legge 26 ottobre 2016,  n.  198,  nell'ambito  della  quota
          delle  risorse  del  Fondo  destinata  agli  interventi  di
          competenza della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri.
          Resta  ferma  l'aliquota  di  computo   delle   prestazioni
          pensionistiche. L'agevolazione e' concessa dal  1°  ottobre
          al  31   dicembre   2020,   previa   autorizzazione   della
          Commissione europea,  nel  rispetto  delle  condizioni  del
          Quadro Temporaneo  per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
          sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del  COVID-19
          (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863. 
              2.  Al  fine  di  favorire  la  riduzione  dei   divari
          territoriali, con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro per il sud e la coesione
          territoriale e del Ministro del lavoro  e  delle  politiche
          sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze e con  il  Ministro  per  gli  affari  europei,  da
          adottarsi entro il 30 novembre 2020,  sono  individuati  le
          modalita' ed il  riferimento  ad  indicatori  oggettivi  di
          svantaggio socio-economico e di accessibilita'  al  mercato
          unico  europeo  utili  per   la   definizione   di   misure
          agevolative di decontribuzione di accompagnamento,  per  il
          periodo   2021-2029,   degli   interventi    di    coesione
          territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  e
          dei Piani Nazionali di Riforma. 
              Omissis.». 
          Note al comma 162: 
                
              - Si riporta il testo  degli  articoli  31  e  114  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  (Testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): 
              «Art. 31 (Consorzi).  -  1.  Gli  enti  locali  per  la
          gestione associata di uno  o  piu'  servizi  e  l'esercizio
          associato  di  funzioni  possono  costituire  un  consorzio
          secondo le norme previste per le aziende  speciali  di  cui
          all'art. 114, in quanto compatibili. Al  consorzio  possono
          partecipare  altri  enti  pubblici,  quando  siano  a  cio'
          autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti. 
              2.  A  tal  fine  i  rispettivi  consigli  approvano  a
          maggioranza assoluta  dei  componenti  una  convenzione  ai
          sensi dell'art. 30, unitamente allo statuto del consorzio. 
              3. In particolare la convenzione deve  disciplinare  le
          nomine   e   le   competenze   degli   organi    consortili
          coerentemente a  quanto  disposto  dai  commi  8,  9  e  10
          dell'art.  50  e  dell'art.  42,  comma  2  lettera  m),  e
          prevedere la trasmissione, agli enti aderenti,  degli  atti
          fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformita' alla
          convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la  nomina
          e le funzioni degli organi consortili. 
              4. Salvo quanto  previsto  dalla  convenzione  e  dallo
          statuto per i consorzi, ai quali partecipano  a  mezzo  dei
          rispettivi rappresentanti legali anche enti  diversi  dagli
          enti locali, l'assemblea  del  consorzio  e'  composta  dai
          rappresentanti  degli  enti  associati  nella  persona  del
          sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con
          responsabilita' pari alla quota di  partecipazione  fissata
          dalla convenzione e dallo statuto. 
              5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e
          ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto. 
              6.  Tra  gli  stessi  enti  locali  non   puo'   essere
          costituito piu' di un consorzio. 
              7. In caso di rilevante interesse  pubblico,  la  legge
          dello Stato puo'  prevedere  la  costituzione  di  consorzi
          obbligatori  per  l'esercizio  di  determinate  funzioni  e
          servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi
          regionali. 
              8. Ai consorzi che gestiscono attivita' di cui all'art.
          113-bis, si applicano le  norme  previste  per  le  aziende
          speciali.» 
              «Art. 114  (Aziende  speciali  ed  istituzioni).  -  1.
          L'azienda speciale e'  ente  strumentale  dell'ente  locale
          dotato   di   personalita'    giuridica,    di    autonomia
          imprenditoriale  e  di  proprio  statuto,   approvato   dal
          consiglio  comunale  o  provinciale.   L'azienda   speciale
          conforma la propria gestione ai principi contabili generali
          contenuti nell'allegato n.  1  al  decreto  legislativo  23
          giugno 2011, n. 118,  e  successive  modificazioni,  ed  ai
          principi del codice civile. 
              2. L'istituzione  e'  organismo  strumentale  dell'ente
          locale  per  l'esercizio  di  servizi  sociali,  dotato  di
          autonomia gestionale.  L'istituzione  conforma  la  propria
          gestione  ai  principi  contabili  generali   e   applicati
          allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni  ed  adotta   il
          medesimo sistema  contabile  dell'ente  locale  che  lo  ha
          istituito, nel rispetto di quanto previsto  dall'art.  151,
          comma 2. L'ente locale che si avvale della facolta' di  non
          tenere  la  contabilita'  economico  patrimoniale  di   cui
          all'art.  232,  comma  3,   puo'   imporre   alle   proprie
          istituzioni       l'adozione       della       contabilita'
          economico-patrimoniale. 
              3.  Organi  dell'azienda  e  dell'istituzione  sono  il
          consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore,
          al  quale  compete  la   responsabilita'   gestionale.   Le
          modalita' di nomina  e  revoca  degli  amministratori  sono
          stabilite dallo statuto dell'ente locale. 
              4.  L'azienda  e  l'istituzione  conformano   la   loro
          attivita'   a   criteri   di   efficacia,   efficienza   ed
          economicita' ed hanno l'obbligo dell'equilibrio  economico,
          considerando anche i proventi derivanti dai  trasferimenti,
          fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo  del  pareggio
          finanziario. 
              5.  Nell'ambito  della  legge,  l'ordinamento   ed   il
          funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati  dal
          proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni
          sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente
          locale da cui dipendono. 
              5-bis.  Le  aziende  speciali  e  le   istituzioni   si
          iscrivono e depositano i propri bilanci al  registro  delle
          imprese     o     nel     repertorio     delle      notizie
          economico-amministrative   della   camera   di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio
          entro il 31 maggio di ciascun anno. 
              6. L'ente locale conferisce il capitale  di  dotazione;
          determina le finalita' e gli indirizzi;  approva  gli  atti
          fondamentali; esercita la vigilanza; verifica  i  risultati
          della gestione; provvede  alla  copertura  degli  eventuali
          costi sociali. 
              7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente  locale
          esercita  le  sue  funzioni  anche  nei   confronti   delle
          istituzioni. Lo statuto dell'azienda  speciale  prevede  un
          apposito organo di revisione,  nonche'  forme  autonome  di
          verifica della gestione. 
              8. Ai fini di  cui  al  comma  6  sono  fondamentali  i
          seguenti atti dell'azienda da  sottoporre  all'approvazione
          del consiglio comunale: 
              a) il piano-programma,  comprendente  un  contratto  di
          servizio che disciplini  i  rapporti  tra  ente  locale  ed
          azienda speciale; 
              b) il budget economico almeno triennale; 
              c) il bilancio di esercizio; 
              d) il piano degli indicatori di bilancio. 
              8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono  fondamentali  i
          seguenti    atti     dell'istituzione     da     sottoporre
          all'approvazione del consiglio comunale: 
              a) il piano-programma, di durata almeno triennale,  che
          costituisce     il     documento     di      programmazione
          dell'istituzione; 
              b)  il  bilancio  di   previsione   almeno   triennale,
          predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9  del
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  e  successive
          modificazioni, completo dei relativi allegati; 
              c) le variazioni di bilancio; 
              d) il rendiconto della gestione predisposto secondo  lo
          schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23
          giugno 2011, n. 118, e successive  modificazioni,  completo
          dei relativi allegati.». 
                
          Note al comma 165: 
              - Il testo del paragrafo 3 dell'art. 108  del  Trattato
          sul funzionamento dell'Unione europea  e'  riportato  nelle
          note al comma 14. 
          Note al comma 168: 
                
              - Il testo del comma 2 dell'art. 27  del  decreto-legge
          14 agosto 2020,  n.  104,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126,  e'  riportato  nelle
          note al comma 161. 
          Note al comma 170: 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  1  del
          decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3   agosto   2017,   n.   123
          (Disposizioni  urgenti  per  la  crescita   economica   nel
          Mezzogiorno), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Misura a favore dei giovani  imprenditori  nel
          Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud"). - 1. Omissis. 
              2. La misura e' rivolta ai soggetti  di  eta'  compresa
          tra i 18 ed i 55 anni che presentino i seguenti requisiti: 
              a) siano residenti nelle regioni di cui al comma  1  al
          momento   della   presentazione   della   domanda   o    vi
          trasferiscano la  residenza  entro  sessanta  giorni  dalla
          comunicazione del positivo esito dell'istruttoria di cui al
          comma 5, o entro centoventi giorni se residenti all'estero; 
              b) non risultino gia' titolari di attivita' di  impresa
          in esercizio alla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto o beneficiari, nell'ultimo triennio,  di  ulteriori
          misure     a      livello      nazionale      a      favore
          dell'autoimprenditorialita'. 
              Omissis.». 
          Note al comma 171: 
                
              - Si riporta il testo dei commi 98 e  108  dell'art.  1
          della  citata  legge  28  dicembre  2015,  n.   208,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. 
              1. - 97. Omissis. 
              98. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni
          strumentali  nuovi  indicati  nel  comma  99,  destinati  a
          strutture produttive ubicate  nelle  zone  assistite  delle
          regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,  Sicilia  e
          Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall'art.  107,
          paragrafo 3, lettera a),  del  Trattato  sul  funzionamento
          dell'Unione europea, e nelle zone assistite  delle  regioni
          Molise  e  Abruzzo,  ammissibili  alle   deroghe   previste
          dall'art. 107, paragrafo 3, lettera c),  del  Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea, come  individuate  dalla
          Carta  degli  aiuti   a   finalita'   regionale   2014-2020
          C(2014)6424 final del 16 settembre  2014,  come  modificata
          dalla decisione C(2016)5938 final del  23  settembre  2016,
          fino al 31 dicembre 2022 e' attribuito un credito d'imposta
          nella misura massima consentita dalla  citata  Carta.  Alle
          imprese attive nel settore  della  produzione  primaria  di
          prodotti   agricoli,   nel   settore    della    pesca    e
          dell'acquacoltura, disciplinato  dal  regolamento  (UE)  n.
          1379/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'11
          dicembre 2013, e nel settore della trasformazione  e  della
          commercializzazione di prodotti  agricoli,  della  pesca  e
          dell'acquacoltura, che effettuano  l'acquisizione  di  beni
          strumentali nuovi, gli aiuti sono  concessi  nei  limiti  e
          alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia
          di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale  e  delle
          zone rurali e ittico. 
              99. - 107. Omissis. 
              108. Gli oneri derivanti dai commi da  98  a  107  sono
          valutati in 617 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
          2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e in 1.053,9 milioni di  euro
          per ciascuno degli anni 2021 e  2022;  i  predetti  importi
          sono corrispondentemente iscritti in apposito  capitolo  di
          spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia
          e delle finanze. Ai predetti oneri si  fa  fronte  per  250
          milioni di  euro  annui,  relativamente  alle  agevolazioni
          concesse alle piccole  e  medie  imprese,  a  valere  sulle
          risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel
          programma operativo  nazionale  "Imprese  e  Competitivita'
          2014/ 2020" e nei programmi  operativi  relativi  al  Fondo
          europeo  di  sviluppo  regionale  (FESR)  2014/2020   delle
          regioni in cui  si  applica  l'incentivo.  A  tal  fine  le
          predette risorse sono annualmente versate  all'entrata  del
          bilancio  dello  Stato.  Le  amministrazioni  titolari  dei
          predetti programmi comunicano al Ministero dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato gli importi, europei e nazionali,  riconosciuti
          a titolo  di  credito  d'imposta  dall'Unione  europea,  da
          versare all'entrata del bilancio dello  Stato.  Nelle  more
          della    conclusione    della     procedura     finalizzata
          all'individuazione   delle   risorse,   alla    regolazione
          contabile  delle  compensazioni  esercitate  ai  sensi  del
          presente comma si provvede mediante anticipazioni a  carico
          delle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'art.
          5 della legge 16 aprile 1987,  n.  183.  Le  risorse  cosi'
          anticipate vengono  reintegrate  al  Fondo,  per  la  parte
          relativa  all'Unione  europea,  a  valere  sui   successivi
          accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione  europea
          in favore dei citati programmi operativi e, per la parte di
          cofinanziamento nazionale, a  valere  sulle  corrispondenti
          quote di cofinanziamento nazionale riconosciute  a  seguito
          delle predette rendicontazioni di spesa. 
              Omissis.». 
          Note al comma 173: 
              - I riferimenti al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,
          n. 123, sono riportati nelle note al comma 170. 
          Note al comma 176: 
              - Il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,
          del  18  dicembre  2013,  relativo  all'applicazione  degli
          articoli  107  e  108  del   trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti «de minimis,  e'  pubblicato
          nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013. 
              - Il regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,
          del  18  dicembre  2013,  relativo  all'applicazione  degli
          articoli  107  e  108  del   trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti  «de  minimis»  nel  settore
          agricolo, e' pubblicato nella GUUE L 352  del  24  dicembre
          2013. 
              - Il regolamento (UE) n.  717/2014  della  Commissione,
          del  27  giugno  2014,  relativo   all'applicazione   degli
          articoli  107  e  108  del   trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti  «de  minimis»  nel  settore
          della pesca e dell'acquacoltura, e' pubblicato nella GUUE L
          190 del 28 giugno 2014. 
          Note al comma 177: 
                
              - Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione: 
              «Art.  119.  -  I  comuni,  le  province,   le   Citta'
          metropolitane e le regioni hanno autonomia  finanziaria  di
          entrata  e  di  spesa  nel  rispetto  dell'equilibrio   dei
          relativi bilanci, e concorrono ad  assicurare  l'osservanza
          dei    vincoli    economici    e    finanziari    derivanti
          dall'ordinamento dell'Unione europea. 
              I comuni, le province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          regioni hanno risorse autonome.  Stabiliscono  e  applicano
          tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
          secondo i principi di coordinamento della finanza  pubblica
          e del sistema tributario. Dispongono  di  compartecipazioni
          al  gettito  di  tributi  erariali   riferibile   al   loro
          territorio. 
              La legge dello Stato istituisce un  fondo  perequativo,
          senza vincoli di destinazione, per i territori  con  minore
          capacita' fiscale per abitante. 
              Le risorse  derivanti  dalle  fonti  di  cui  ai  commi
          precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
          metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
          funzioni pubbliche loro attribuite. 
              Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e  la
          solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
          e sociali, per favorire l'effettivo esercizio  dei  diritti
          della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
          esercizio delle loro funzioni,  lo  Stato  destina  risorse
          aggiuntive ed effettua interventi  speciali  in  favore  di
          determinati  comuni,  province,  Citta'   metropolitane   e
          regioni. 
              I comuni, le province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito  secondo  i
          principi generali  determinati  dalla  legge  dello  Stato.
          Possono ricorrere  all'indebitamento  solo  per  finanziare
          spese di investimento, con la  contestuale  definizione  di
          piani di ammortamento e a condizione che per  il  complesso
          degli enti di ciascuna Regione sia rispettato  l'equilibrio
          di bilancio. E'  esclusa  ogni  garanzia  dello  Stato  sui
          prestiti dagli stessi contratti.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  5  del
          decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni  in
          materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la
          rimozione  di  squilibri  economici  e  sociali,  a   norma
          dell'art. 16 della Legge 5 maggio 2009, n. 42): 
              «Art. 5 (Programmazione del Fondo per lo sviluppo e  la
          coesione). - 1. Omissis. 
              2. Sulla base  di  quanto  indicato  dal  Documento  di
          economia  e  finanza,  la  legge  di  stabilita'   relativa
          all'esercizio finanziario che precede l'avvio di  un  nuovo
          ciclo pluriennale di programmazione incrementa la dotazione
          finanziaria del Fondo, stanziando risorse adeguate  per  le
          esigenze dell'intero periodo di programmazione, sulla  base
          della  quantificazione  proposta  dal  Ministro   delegato,
          compatibilmente con il rispetto dei vincoli di  bilancio  e
          degli obiettivi di finanza pubblica. Allo stesso  modo,  la
          legge   di   stabilita'   provvede   contestualmente   alla
          ripartizione della dotazione finanziaria per quote annuali,
          collegate all'andamento stimato della spesa. 
              Omissis.». 
          Note al comma 178: 
              - Si riporta il testo del comma 3  dell'art.  23  della
          citata legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
              «Art. 23 (Formazione del bilancio). - 1. - 2. Omissis. 
              3. Con la seconda  sezione  del  disegno  di  legge  di
          bilancio,  nel  rispetto  dei  saldi  di  finanza  pubblica
          programmati, per motivate esigenze, all'interno di ciascuno
          stato di previsione, possono essere: 
              a)  rimodulate  in  via   compensativa   le   dotazioni
          finanziarie di spesa di parte corrente e in conto  capitale
          previste a legislazione, relative ai  fattori  legislativi,
          di cui all'art. 21, comma 5, lettera  b),  ivi  incluse  le
          dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa
          in conto capitale rimodulate ai sensi dell'art.  30,  comma
          2, nonche' alle altre autorizzazioni di  spesa  rimodulate,
          per l'adeguamento delle medesime dotazioni di competenza  e
          di cassa  a  quanto  previsto  nel  piano  finanziario  dei
          pagamenti di cui  al  comma  1-ter  del  presente  articolo
          restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di
          conto capitale per finanziare spese correnti; 
              b) rifinanziate, definanziate e riprogrammate,  per  un
          periodo   temporale   anche   pluriennale,   le   dotazioni
          finanziarie di spesa di parte corrente e in conto  capitale
          previste a legislazione relative ai fattori legislativi  di
          cui all'art. 21, comma 5, lettera b). 
              Omissis.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  44   del   citato
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58: 
              «Art.  44  (Semplificazione  ed   efficientamento   dei
          processi di programmazione, vigilanza ed  attuazione  degli
          interventi finanziati  dal  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
          coesione). - 1. Al  fine  di  migliorare  il  coordinamento
          unitario e la qualita' degli investimenti finanziati con le
          risorse nazionali destinate alle politiche di coesione  dei
          cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013  e  2014/2020,
          nonche'   di   accelerarne   la   spesa,    per    ciascuna
          Amministrazione centrale, regione  o  Citta'  metropolitana
          titolare di risorse a valere sul Fondo per  lo  sviluppo  e
          coesione di cui all'art.  4,  del  decreto  legislativo  31
          maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralita'  degli
          attuali documenti  programmatori  variamente  denominati  e
          tenendo conto degli interventi ivi inclusi,  l'Agenzia  per
          la    coesione    territoriale    procede,    sentite    le
          amministrazioni interessate, ad  una  riclassificazione  di
          tali strumenti al fine di sottoporre  all'approvazione  del
          CIPE, su proposta del Ministro per il  Sud  e  la  coesione
          territoriale, entro quattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto, un unico Piano  operativo  per
          ogni   amministrazione   denominato   "Piano   sviluppo   e
          coesione",   con   modalita'   unitarie   di   gestione   e
          monitoraggio. 
              2. Al fine di rafforzare il  carattere  unitario  delle
          politiche di coesione e della relativa programmazione e  di
          valorizzarne  la  simmetria  con  i   Programmi   Operativi
          Europei, ciascun Piano e' articolato per aree tematiche, in
          analogia   agli   obiettivi   tematici   dell'Accordo    di
          Partenariato, con conseguente trasferimento delle  funzioni
          attribuite ai rispettivi strumenti di governance, istituiti
          con delibere del CIPE o comunque previsti dai documenti  di
          programmazione oggetto di  riclassificazione,  ad  appositi
          Comitati di Sorveglianza, costituiti dalle  Amministrazioni
          titolari  dei  Piani  operativi,   ai   quali   partecipano
          rappresentanti  del  Dipartimento  per  le   politiche   di
          coesione, dell'Agenzia per la  coesione  territoriale,  del
          Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
          politica  economica  e  rappresentanti,  per  i  Piani   di
          competenza regionale, dei  Ministeri  competenti  per  area
          tematica, ovvero, per i Piani di  competenza  ministeriale,
          rappresentanti  delle  regioni,  nonche'  del  partenariato
          economico e sociale, relativamente agli ambiti di cui  alle
          lettere d) ed e) del comma  3.  Per  la  partecipazione  ai
          Comitati  di  sorveglianza  non  sono  dovuti  gettoni   di
          presenza,  compensi,  rimborsi  spese  o  altri  emolumenti
          comunque denominati. 
              2-bis. I sistemi di gestione e controllo dei  Piani  di
          sviluppo e coesione di cui al  comma  1,  sono  improntati,
          sulla base di linee  guida  definite  dall'Agenzia  per  la
          coesione territoriale,  a  criteri  di  proporzionalita'  e
          semplificazione, fermi restando i controlli di  regolarita'
          amministrativo contabile degli atti di spesa previsti dalla
          legislazione. 
              3. I Comitati di sorveglianza di cui al comma 2,  ferme
          restando le competenze specifiche normativamente attribuite
          alle amministrazioni centrali,  regionali  e  alle  Agenzie
          nazionali: 
              a) approvano la metodologia e i criteri  usati  per  la
          selezione delle operazioni; 
              b) approvano le relazioni di attuazione e finali; 
              c) esaminano eventuali proposte di modifiche  al  Piano
          operativo,  ovvero  esprimono  il  parere  ai  fini   della
          sottoposizione delle modifiche stesse al CIPE; 
              d) esaminano ogni aspetto  che  incida  sui  risultati,
          comprese le verifiche sull'attuazione; 
              e) esaminano i risultati delle valutazioni. 
              4. I Comitati di sorveglianza dei  programmi  attuativi
          regionali FSC 2007-2013 gia' istituiti integrano la propria
          composizione e disciplina secondo quanto previsto dai commi
          2 e 3. 
              5. Le Amministrazioni titolari  dei  Piani  sviluppo  e
          coesione monitorano  gli  interventi  sul  proprio  sistema
          gestionale  e   rendono   disponibili,   con   periodicita'
          bimestrale, i dati di  avanzamento  finanziario,  fisico  e
          procedurale  alla  Banca  dati   Unitaria   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          ragioneria generale dello  Stato  secondo  le  disposizioni
          dell'art. 1, comma 703, lettera l), della legge 23 dicembre
          2014,  n.  190.  Gli  interventi,   pena   esclusione   dal
          finanziamento, sono identificati con  il  Codice  unico  di
          progetto (CUP). 
              6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, restano  in
          ogni caso fermi le dotazioni finanziarie degli strumenti di
          programmazione   oggetto   di    riclassificazione,    come
          determinate alla data di entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  gli  interventi   individuati   e   il   relativo
          finanziamento,  la  titolarita'  dei  programmi   o   delle
          assegnazioni deliberate dal CIPE e  i  soggetti  attuatori,
          ove individuati anche nei documenti attuativi. 
              7. In sede di prima approvazione, il Piano  sviluppo  e
          coesione di cui al comma 1 puo' contenere: 
              a) gli interventi dotati di progettazione  esecutiva  o
          con procedura di aggiudicazione avviata, individuati  sulla
          base dei dati di monitoraggio presenti, alla  data  del  31
          dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di  cui
          all'art. 1, comma 245, della legge  27  dicembre  2013,  n.
          147; 
              b)  gli  interventi  che,  pur  non  rientrando   nella
          casistica  di  cui  alla   lettera   a),   siano   valutati
          favorevolmente da parte del Dipartimento per  le  politiche
          di coesione della Presidenza del Consiglio dei  ministri  e
          dell'Agenzia  per  la  coesione  territoriale,  sentite  le
          amministrazioni titolari delle risorse di cui al  comma  1,
          in ragione della coerenza con le "missioni" della  politica
          di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento
          di economia e finanza 2019 e con gli  obiettivi  strategici
          del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei,  fermo
          restando l'obbligo di generare obbligazioni  giuridicamente
          vincolanti entro il 31 dicembre 2021. 
              8.  L'Amministrazione  titolare  del  Piano   operativo
          oggetto della riclassificazione, prevista al comma 1, resta
          responsabile   della   selezione   degli   interventi,   in
          sostituzione di quelli che risultavano gia' finanziati alla
          data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  della
          vigilanza  sulla   attuazione   dei   singoli   interventi,
          dell'utilizzo delle risorse  per  fare  fronte  a  varianti
          dell'intervento,  della  presentazione   degli   stati   di
          avanzamento nonche' delle  richieste  di  erogazione  delle
          risorse ai beneficiari. 
              9. Per gli interventi di cui al comma 7, lettera b), il
          CIPE, con la medesima delibera di  approvazione  del  Piano
          sviluppo e coesione, stabilisce, al fine di accelerarne  la
          realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla
          progettazione e all'attuazione da  parte  del  Dipartimento
          per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la  coesione
          territoriale e della Struttura per la progettazione di beni
          ed edifici pubblici di cui all'art.  1,  comma  162,  della
          legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
              10. Le risorse di cui al  comma  1,  eventualmente  non
          rientranti   nel   Piano   sviluppo   e   coesione,    sono
          riprogrammate  con  delibera  del  CIPE  su  proposta   del
          Ministro per il Sud e la coesione territoriale, al fine  di
          contribuire  al  finanziamento  di  un  Piano  sviluppo   e
          coesione per ciascuna delle "missioni" di cui al  comma  7,
          lettera b). 
              10-bis.  Le  risorse  di  cui  al  comma   10   possono
          finanziare: 
              a)  i  contratti  istituzionali  di  sviluppo,  di  cui
          all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno  2017,  n.
          91, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
          2017, n. 123; 
              b)     la     progettazione     degli      investimenti
          infrastrutturali. 
              11. Resta in ogni caso fermo il vincolo di destinazione
          territoriale di cui all'art. 1, comma  6,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147. Restano, altresi', ferme le norme di
          legge relative alle risorse di cui al comma  1,  in  quanto
          compatibili. 
              11-bis. Al fine di accelerare  la  realizzazione  degli
          interventi finanziati con  le  risorse  del  Fondo  per  lo
          sviluppo e  la  coesione,  anche  sulla  base  di  atti  di
          indirizzo della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -
          Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia per la
          coesione territoriale  promuove,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica,  azioni  di  accompagnamento
          alle amministrazioni responsabili della  spesa,  attraverso
          appositi  accordi   di   cooperazione   con   le   medesime
          amministrazioni. 
              12. In relazione alle nuove risorse del Fondo  sviluppo
          e coesione attribuite con la legge 30 dicembre 2018, n. 145
          e non ancora programmate alla data di entrata in vigore del
          presente decreto, le proposte di assegnazione di risorse da
          sottoporre al  CIPE  per  il  finanziamento  di  interventi
          infrastrutturali devono  essere  corredate  della  positiva
          valutazione  tecnica  da  parte  del  Dipartimento  per  le
          politiche di coesione. Salvo diversa e motivata  previsione
          nella delibera di assegnazione del CIPE, tali  assegnazioni
          decadono ove non diano luogo a obbligazioni  giuridicamente
          vincolanti  entro  tre  anni  dalla   pubblicazione   nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della medesima
          delibera.  Le   relative   risorse   non   possono   essere
          riassegnate alla medesima Amministrazione. 
              13. Al fine di supportare le amministrazioni di cui  al
          comma 2 nella progettazione e realizzazione  di  interventi
          infrastrutturali le risorse destinate alla progettazione di
          cui al comma 10-bis, lettera b), finanziano i  costi  della
          progettazione tecnica  dei  progetti  infrastrutturali  che
          abbiano  avuto  la  valutazione  positiva  da  parte  delle
          strutture  tecniche  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri,  sulla  base  dell'effettiva   rispondenza   alle
          priorita' di  sviluppo  e  ai  fabbisogni  del  territorio,
          dell'eventuale  necessita'   di   fronteggiare   situazioni
          emergenziali, da sostenere da parte  delle  Amministrazioni
          titolari dei Piani operativi  di  cui  al  comma  1,  anche
          attraverso il ricorso alla Struttura per  la  progettazione
          di beni ed edifici pubblici di cui all'art. 1,  comma  162,
          della legge 30 dicembre 2018, n.  145.  I  progetti  per  i
          quali  sia  completata   positivamente   la   progettazione
          esecutiva accedono prioritariamente ai finanziamenti che si
          renderanno disponibili per la realizzazione.  Alle  risorse
          del Fondo sviluppo  e  coesione  assegnate  alle  finalita'
          specifiche di cui al  presente  comma  non  si  applica  il
          vincolo di destinazione territoriale  di  cui  all'art.  1,
          comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
              14.  Ai  Piani  operativi  redatti  a   seguito   della
          riclassificazione di cui al comma 1 si applicano i principi
          gia' vigenti per la programmazione 2014-2020. Il  CIPE,  su
          proposta  del  Ministro  per   il   Sud   e   la   coesione
          territoriale, d'intesa  con  il  Ministro  per  gli  affari
          regionali e le autonomie, previa intesa con  la  Conferenza
          Stato-Regioni, adotta una apposita delibera per  assicurare
          la  fase  transitoria  della  disciplina   dei   cicli   di
          programmazione 2000-2006 e 2007-2013  e  per  coordinare  e
          armonizzare le regole vigenti in  un  quadro  ordinamentale
          unitario. Nelle more dell'approvazione dei singoli Piani di
          sviluppo  e   coesione,   si   applicano   le   regole   di
          programmazione vigenti. 
              15. Il Ministro per il Sud e la  coesione  territoriale
          presenta al CIPE: 
              a) entro il 31 marzo 2020 una relazione sull'attuazione
          delle disposizioni del presente articolo; 
              b) entro il 31 marzo di ogni anno, a partire  dall'anno
          2020,  una  relazione  annuale  sull'andamento  dei   Piani
          operativi di cui al comma 1 riferita all'anno precedente.». 
              - Si riporta il testo del comma 703 dell'art.  1  della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge di stabilita' 2015): 
              «Art. 1. 
              1. - 702. Omissis. 
              703.   Ferme   restando   le    vigenti    disposizioni
          sull'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la  coesione,  di
          seguito  denominato  FSC,  per   specifiche   finalita'   e
          sull'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle  regioni
          del Mezzogiorno, per l'utilizzo delle risorse assegnate per
          il periodo di programmazione 2014-2020 e nell'ambito  della
          normativa  sugli  aspetti  generali  delle   politiche   di
          coesione si applicano le seguenti disposizioni: 
              a) la dotazione finanziaria del FSC  e'  impiegata  per
          obiettivi strategici relativi ad aree tematiche  nazionali,
          anche  con  riferimento  alla   prevista   adozione   della
          Strategia nazionale di specializzazione intelligente,  come
          definita  dalla  Commissione  europea   nell'ambito   delle
          attivita' di programmazione  dei  Fondi  strutturali  e  di
          investimento  europei,  nonche'  alle   programmazioni   di
          settore, tenendo conto in particolare  di  quelle  previste
          dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Tale Strategia  e'  il
          risultato della somma delle  specializzazioni  intelligenti
          identificate a livello regionale, integrate dalle  aree  di
          ricerca individuate a livello nazionale; 
              b)  entro  il   31   marzo   2015,   il   Ministro,   o
          Sottosegretario  di  Stato,  delegato   per   la   coesione
          territoriale, di seguito denominato «Autorita' politica per
          la coesione»,  in  collaborazione  con  le  amministrazioni
          interessate  e  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
          Trento e di Bolzano, individua le aree tematiche  nazionali
          e gli obiettivi strategici per ciascuna area e li  comunica
          alle competenti Commissioni parlamentari; 
              c)   entro   il   30   aprile   2015,    il    Comitato
          interministeriale per la programmazione  economica  (CIPE),
          con  propria  delibera,  dispone  una  ripartizione   della
          dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio  tra  le
          diverse aree tematiche nazionali. Entro la  medesima  data,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
          proposta  dell'Autorita'  politica  per  la  coesione,   e'
          istituita una Cabina di regia, senza nuovi o maggiori oneri
          per la finanza pubblica, composta da  rappresentanti  delle
          amministrazioni  interessate  e  delle  regioni   e   delle
          Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  incaricata  di
          definire  specifici  piani  operativi  per  ciascuna   area
          tematica nazionale, con l'indicazione dei risultati  attesi
          e delle azioni e dei singoli interventi necessari  al  loro
          conseguimento, con relativa stima finanziaria, dei soggetti
          attuatori a livello nazionale e  regionale,  dei  tempi  di
          attuazione  e  delle  modalita'  di  monitoraggio,  nonche'
          dell'articolazione annuale dei fabbisogni  finanziari  fino
          al terzo anno successivo al  termine  della  programmazione
          2014-2020 in coerenza  con  l'analoga  articolazione  dello
          stanziamento per ogni area tematica nazionale. Il lavoro di
          predisposizione  dei  predetti  piani   e'   coordinato   e
          integrato con l'adozione, tramite piani  strategici,  della
          Strategia  nazionale  di   specializzazione   intelligente,
          qualora definiti. La Strategia deve indicare per regione  e
          per area di specializzazione intelligente tempi di spesa  e
          un  numero  limitato  di  obiettivi  associabili  a  quello
          generale di crescita per anno da fissare l'anno  precedente
          e   un   responsabile   per   regione   e   per   area   di
          specializzazione. Le informazioni di dettaglio in merito ai
          risultati conseguiti sono  illustrate  nella  relazione  di
          sintesi   sugli   interventi    realizzati    nelle    aree
          sottoutilizzate, di cui all'art. 10, comma 7,  della  legge
          31 dicembre 2009, n. 196,  e  successive  modificazioni.  I
          piani operativi sono redatti tenendo conto che la dotazione
          complessiva  deve  essere  impiegata  per  un  importo  non
          inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei
          territori delle regioni del Mezzogiorno. I piani operativi,
          progressivamente definiti dalla Cabina di regia, di cui  al
          periodo  precedente,  sono  proposti  anche   singolarmente
          dall'Autorita' politica per la  coesione  al  CIPE  per  la
          relativa approvazione; 
              d) nelle more dell'individuazione delle aree  tematiche
          e dell'adozione dei piani operativi ai sensi delle  lettere
          a), b) e c), l'Autorita'  politica  per  la  coesione  puo'
          sottoporre all'approvazione del CIPE un piano stralcio  per
          la realizzazione  di  interventi  di  immediato  avvio  dei
          lavori, con l'assegnazione  delle  risorse  necessarie  nel
          limite  degli  stanziamenti  iscritti  in  bilancio.   Tali
          interventi confluiscono nei piani operativi in coerenza con
          le aree tematiche cui afferiscono; 
              e)  in   attuazione   delle   medesime   finalita'   di
          accelerazione degli interventi di cui alla lettera  d),  il
          CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, su proposta  dell'Autorita'  politica
          per la  coesione,  dispone  l'assegnazione  definitiva  dei
          fondi destinati agli interventi gia' approvati con delibera
          del  CIPE  in  via   programmatica   e   a   carico   delle
          disponibilita' del FSC per  il  periodo  di  programmazione
          2014-2020; 
              f)  i  piani  operativi,  con  i  relativi   fabbisogni
          finanziari, costituiscono la base  per  la  predisposizione
          del Documento di economia e finanza (DEF) e della  relativa
          Nota di aggiornamento, nonche'  per  la  definizione  della
          manovra di finanza  pubblica  e  della  relativa  legge  di
          bilancio; 
              g) successivamente all'approvazione del piano  stralcio
          e  dei  piani  operativi  da  parte  del  CIPE,  che   deve
          deliberare entro venti giorni  dalla  trasmissione  di  cui
          alla lettera  d),  l'Autorita'  politica  per  la  coesione
          coordina l'attuazione  dei  piani  a  livello  nazionale  e
          regionale e individua i casi nei quali, per gli  interventi
          infrastrutturali  di  notevole   complessita',   si   debba
          procedere alla stipulazione del contratto istituzionale  di
          sviluppo ai sensi e per gli  effetti  di  cui  all'art.  6,
          commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011,  n.
          88,  e  successive  modificazioni,  e  all'art.  9-bis  del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
              h) successivamente all'approvazione da parte  del  CIPE
          dei   piani   operativi,    sulla    base    dell'effettiva
          realizzazione degli stessi,  l'Autorita'  politica  per  la
          coesione  puo'  proporre  al  CIPE,  ai  fini  di  una  sua
          successiva   deliberazione   in   merito,    una    diversa
          ripartizione  della  dotazione  tra   le   aree   tematiche
          nazionali, la rimodulazione delle quote  annuali  di  spesa
          per ciascuna area e la revoca di assegnazioni  a  causa  di
          impossibilita' sopravvenute, di mancato rispetto dei  tempi
          o di inadempienze. L'Autorita'  politica  per  la  coesione
          presenta comunque al CIPE, entro il 10  settembre  di  ogni
          anno,  una  relazione  sullo  stato  di  avanzamento  degli
          interventi della programmazione  2014-2020  ai  fini  della
          definizione della Nota di aggiornamento  del  DEF  e  della
          legge di bilancio; 
              i)  le  assegnazioni  del  CIPE  di  risorse  al  piano
          stralcio  e  ai  piani  operativi  approvati  consentono  a
          ciascuna amministrazione l'avvio delle attivita' necessarie
          all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziati; 
              l) le risorse assegnate al piano stralcio  e  ai  piani
          operativi, di cui alla lettera i), sono trasferite dal FSC,
          nei limiti  degli  stanziamenti  annuali  di  bilancio,  in
          apposita  contabilita'  del  Fondo  di  rotazione  di   cui
          all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,  sulla  base
          dei profili finanziari previsti dalle delibere del CIPE  di
          approvazione dei piani stessi. Il Ministero dell'economia e
          delle finanze assegna le risorse trasferite  alla  suddetta
          contabilita' in favore delle  amministrazioni  responsabili
          dell'attuazione del piano stralcio e  dei  piani  operativi
          degli    interventi    approvati    dal    CIPE,    secondo
          l'articolazione temporale indicata dalle relative delibere,
          e provvede a effettuare i pagamenti a valere sulle medesime
          risorse in favore delle suddette  amministrazioni,  secondo
          le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e
          dal regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 dicembre  1988,  n.  568,  sulla  base  delle
          richieste presentate dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri - Struttura di  cui  all'art.  10,  comma  5,  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.  125.  Con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
          emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  sono  adottati   gli   adeguamenti
          organizzativi  necessari  per  la  gestione  delle  risorse
          presso il citato Fondo di rotazione. Ai fini della verifica
          dello stato di  avanzamento  della  spesa  riguardante  gli
          interventi  finanziati  con  le   risorse   del   FSC,   le
          amministrazioni  titolari  degli  interventi  comunicano  i
          relativi dati al sistema di monitoraggio  unitario  di  cui
          all'art. 1, comma 245, della legge  27  dicembre  2013,  n.
          147, sulla base di  un  apposito  protocollo  di  colloquio
          telematico. Entro il  10  settembre  di  ciascun  anno,  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di cui al
          citato art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013,
          sulla base delle comunicazioni trasmesse  dall'Agenzia  per
          la coesione sullo stato  di  attuazione  degli  interventi,
          tenendo   conto   dei   dati    forniti    dalle    singole
          amministrazioni  titolari  degli  interventi  stessi  e  di
          eventuali decisioni assunte dal CIPE, di cui  alla  lettera
          h), aggiorna le previsioni di spesa riguardanti le  risorse
          trasferite alla contabilita'  dedicata  e  quelle  relative
          agli stanziamenti di bilancio per il  successivo  triennio.
          Sulla base di tali comunicazioni il Ministero dell'economia
          e delle finanze puo' adottare, ove necessario,  decreti  di
          svincolo delle risorse riferite all'esercizio in corso e  a
          quelli  successivi.  Le  amministrazioni   titolari   degli
          interventi assicurano il  tempestivo  e  proficuo  utilizzo
          delle risorse assegnate  ai  sensi  del  presente  comma  e
          provvedono a effettuare i controlli sulla regolarita' delle
          spese sostenute dai beneficiari; 
              m) sono trasferite al Fondo di rotazione  di  cui  alla
          lettera l) anche  le  risorse  del  FSC  gia'  iscritte  in
          bilancio per i precedenti periodi  di  programmazione,  che
          sono gestite secondo  le  modalita'  indicate  alla  citata
          lettera l), ove compatibili. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 7  dell'art.  10  della
          citata legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
              «Art. 10 (Documento di economia e finanza). 
              1. - 6. Omissis. 
              7. Il Ministro dello sviluppo economico  presenta  alle
          Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di
          riferimento, in allegato  al  DEF,  un'unica  relazione  di
          sintesi   sugli   interventi    realizzati    nelle    aree
          sottoutilizzate,  evidenziando  il  contributo  dei   fondi
          nazionali addizionali,  e  sui  risultati  conseguiti,  con
          particolare  riguardo  alla   coesione   sociale   e   alla
          sostenibilita'  ambientale,   nonche'   alla   ripartizione
          territoriale degli interventi. 
              Omissis.». 
              - Il testo dell'art. 21 della legge 31  dicembre  2009,
          n. 196, e' riportato nelle note al comma 1. 
              - Si riporta il testo dell'art. 6  del  citato  decreto
          legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in  materia
          di  risorse  aggiuntive  ed  interventi  speciali  per   la
          rimozione  di  squilibri  economici  e  sociali,  a   norma
          dell'art. 16 della Legge 5 maggio 2009, n. 42): 
              «Art. 6 (Contratto istituzionale di sviluppo). - 1. Per
          le finalita' di cui  all'art.  1,  nonche'  allo  scopo  di
          accelerare la realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
          presente decreto e di assicurare la  qualita'  della  spesa
          pubblica, il Ministro delegato, d'intesa  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati, stipula con le regioni  e  le  amministrazioni
          competenti un "contratto  istituzionale  di  sviluppo"  che
          destina le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individua
          responsabilita', tempi  e  modalita'  di  attuazione  degli
          interventi. 
              2. Il contratto istituzionale di  sviluppo,  esplicita,
          per ogni intervento o categoria di interventi o  programma,
          il soddisfacimento dei criteri  di  ammissibilita'  di  cui
          all'art. 5, comma 4,  e  definisce  il  cronoprogramma,  le
          responsabilita' dei contraenti, i criteri di valutazione  e
          di  monitoraggio   e   le   sanzioni   per   le   eventuali
          inadempienze,   prevedendo   anche   le    condizioni    di
          definanziamento anche parziale degli interventi  ovvero  la
          attribuzione delle relative risorse  ad  altro  livello  di
          governo, nel rispetto del principio di  sussidiarieta'.  In
          caso  di  partecipazione  dei  concessionari   di   servizi
          pubblici, competenti in  relazione  all'intervento  o  alla
          categoria di interventi o al programma  da  realizzare,  il
          contratto istituzionale di sviluppo definisce le  attivita'
          che sono eseguite dai predetti concessionari,  il  relativo
          cronoprogramma, meccanismi  di  controllo  delle  attivita'
          loro  demandate,   sanzioni   e   garanzie   in   caso   di
          inadempienza,  nonche'   apposite   procedure   sostitutive
          finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti
          inserendo a tal fine obbligatoriamente, nei contratti con i
          concessionari,  clausole  inderogabili  di  responsabilita'
          civile  e  di  decadenza.  Il  contratto  istituzionale  di
          sviluppo  prevede,  quale  modalita'  attuativa,   che   le
          amministrazioni centrali, ed  eventualmente  regionali,  si
          avvalgano,   anche   ai   sensi   dell'art.   55-bis    del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27,   e
          successive  modificazioni,   dell'Agenzia   nazionale   per
          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
          Spa,  costituita  ai  sensi   dell'art.   1   del   decreto
          legislativo  9   gennaio   1999,   n.   1,   e   successive
          modificazioni,   ad   esclusione   di   quanto    demandato
          all'attuazione  da  parte  dei  concessionari  di   servizi
          pubblici. 
              3. La progettazione, l'approvazione e la  realizzazione
          degli interventi individuati nel contratto istituzionale di
          sviluppo e' disciplinata dalle norme di cui alla parte  II,
          titolo III, capo IV,  del  decreto  legislativo  12  aprile
          2006, n. 163. Nei giudizi che riguardano  le  procedure  di
          progettazione,   approvazione   e    realizzazione    degli
          interventi  individuati  nel  contratto  istituzionale   di
          sviluppo si applicano le disposizioni di cui  all'art.  125
          del decreto legislativo  2  luglio  2010,  n.  104.  Per  i
          medesimi interventi, si applicano le  vigenti  disposizioni
          in materia di prevenzione e repressione della  criminalita'
          organizzata e dei tentativi di infiltrazione  mafiosa,  ivi
          comprese quelle concernenti le comunicazioni e informazioni
          antimafia. 
              4. Le risorse del Fondo  sono  trasferite  ai  soggetti
          assegnatari, in relazione allo stato di  avanzamento  della
          spesa, in appositi  fondi  a  destinazione  vincolata  alle
          finalita'   approvate,   che    garantiscono    la    piena
          tracciabilita' delle risorse attribuite, anche in linea con
          le procedure previste dall'art. 3  della  legge  13  agosto
          2010, n. 136 e dall'art. 30 della legge 31  dicembre  2009,
          n. 196. I soggetti assegnatari, al  fine  di  garantire  la
          specialita' e l'addizionalita' degli interventi,  iscrivono
          nei relativi bilanci i Fondi a  destinazione  vincolata  di
          cui al primo periodo, attribuendo loro un'autonoma evidenza
          contabile e specificando, nella relativa denominazione, che
          gli stessi sono costituiti da risorse derivanti dal Fondo. 
              5.  L'attuazione  degli  interventi  e'  coordinata   e
          vigilata dal Dipartimento per lo  sviluppo  e  la  coesione
          economica,  di  seguito  denominato   "Dipartimento",   che
          controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti  anche
          mediante  forme  di  cooperazione  con  le  amministrazioni
          statali, centrali e periferiche, regionali e  locali  e  in
          raccordo con i Nuclei di valutazione delle  amministrazioni
          statali  e  delle  Regioni,   assicurando,   altresi',   il
          necessario supporto  tecnico  e  operativo  senza  nuovi  o
          maggiori oneri nell'ambito delle competenze  istituzionali.
          Le  amministrazioni  interessate  effettuano  i   controlli
          necessari  al  fine  di  garantire  la  correttezza  e   la
          regolarita'  della  spesa  e  partecipano  al  sistema   di
          monitoraggio unitario di cui al Quadro Strategico Nazionale
          2007/2013 previsto, a legislazione,  presso  la  Ragioneria
          Generale dello Stato secondo le procedure  vigenti  e,  ove
          previsto, al  sistema  di  monitoraggio  del  Dipartimento,
          senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica.  I
          sistemi  informativi  garantiscono  la  tracciabilita'  dei
          flussi  finanziari  comunitari  e   nazionali   fino   alla
          realizzazione  materiale  dell'intervento  anche  ai  sensi
          della legge n. 196 del 2009,  assicurando,  sulla  base  di
          apposite intese, l'accesso a  tali  informazioni  da  parte
          della Camera dei deputati, del Senato  della  Repubblica  e
          della Corte dei conti. 
              6.  In  caso   di   inerzia   o   inadempimento   delle
          amministrazioni  pubbliche  responsabili  degli  interventi
          individuati  ai  sensi  del  presente  decreto,  anche  con
          riferimento  al  mancato  rispetto   delle   scadenze   del
          cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine
          di evitare  il  disimpegno  automatico  dei  fondi  erogati
          dall'Unione europea, il Governo, al fine di  assicurare  la
          competitivita', la coesione e l'unita' economica del Paese,
          esercita il potere  sostitutivo  ai  sensi  dell'art.  120,
          comma secondo,  della  Costituzione  secondo  le  modalita'
          procedurali individuate dall'art. 8 della  legge  5  giugno
          2003, n. 131, e dagli articoli 5 e 11 della  legge  n.  400
          del  1988  e  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di
          interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di  opere
          e   di   investimenti   nel   caso   di   inadempienza   di
          amministrazioni  statali  ovvero  di  quanto  previsto  dai
          contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel
          caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici,
          anche attraverso la nomina di un commissario straordinario,
          senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  il
          quale  cura  tutte  le  attivita'   di   competenza   delle
          amministrazioni pubbliche occorrenti  all'autorizzazione  e
          all'effettiva realizzazione degli  interventi  programmati,
          nel limite delle risorse allo scopo finalizzate.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  9-bis  del  citato
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98: 
              «Art. 9-bis (Attuazione rafforzata degli interventi per
          lo sviluppo e  la  coesione  territoriali).  -  1.  Per  le
          finalita' di cui all'art.  9,  nonche'  per  accelerare  la
          realizzazione  di  nuovi  progetti   strategici,   sia   di
          carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di
          rilievo  nazionale,  interregionale  e  regionale,   aventi
          natura di grandi progetti o di investimenti  articolati  in
          singoli interventi tra  loro  funzionalmente  connessi,  in
          relazione a obiettivi e risultati, finanziati  con  risorse
          nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo  sviluppo
          e la coesione di cui all'art. 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88, le amministrazioni  competenti  possono
          stipulare un contratto istituzionale di sviluppo. 
              2.  Al  fine  di  cui  al   comma   1,   il   contratto
          istituzionale di sviluppo e' promosso dal Ministro  per  la
          coesione territoriale o dalle amministrazioni titolari  dei
          nuovi   progetti   strategici,   coerenti   con   priorita'
          programmatiche di rango europeo, nazionale o  territoriale,
          ed e' regolato dai commi  2  e  seguenti  dell'art.  6  del
          decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come  modificato
          dal  presente  articolo,  in  quanto  compatibili  con   il
          presente articolo. 
              3. Il terzo periodo del comma 2 dell'art. 6 del decreto
          legislativo 31  maggio  2011,  n.  88,  e'  sostituito  dal
          seguente: "Il contratto istituzionale di sviluppo  prevede,
          quale modalita' attuativa, che le amministrazioni centrali,
          ed eventualmente regionali, si avvalgano,  anche  ai  sensi
          dell'art. 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,
          n. 27, e successive modificazioni,  dell'Agenzia  nazionale
          per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
          Spa,  costituita  ai  sensi   dell'art.   1   del   decreto
          legislativo  9   gennaio   1999,   n.   1,   e   successive
          modificazioni,   ad   esclusione   di   quanto    demandato
          all'attuazione  da  parte  dei  concessionari  di   servizi
          pubblici». 
              4. Al comma 4 dell'art. 5 del  decreto  legislativo  31
          maggio  2011,   n.   88,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a)  alla  lettera  a),  la  parola:   "attuatrici"   e'
          sostituita dalle seguenti: "responsabili dell'attuazione  e
          dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli  investimenti
          e lo sviluppo d'impresa Spa, costituita ai sensi  dell'art.
          1  del  decreto  legislativo  9  gennaio  1999,  n.  1,   e
          successive   modificazioni,   anche   quale   centrale   di
          committenza della  quale  si  possono  avvalere  le  stesse
          amministrazioni    responsabili    dell'attuazione    degli
          interventi strategici"; 
              b) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le  seguenti
          parole: ",  nonche'  gli  incentivi  all'utilizzazione  del
          contratto istituzionale di sviluppo di cui all'art. 6". 
              5.   L'Agenzia   nazionale   per   l'attrazione   degli
          investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, per le  attivita'
          di progettazione e di realizzazione degli interventi di cui
          al presente articolo opera nel  rispetto  della  disciplina
          nazionale ed europea in materia. Ai progetti strategici  si
          applicano le disposizioni vigenti in materia di prevenzione
          e di repressione della  criminalita'  e  dei  tentativi  di
          infiltrazione  mafiosa,  comprese  quelle  concernenti   le
          comunicazioni e le informazioni antimafia. 
              6. Con  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, sentita la Conferenza unificata di cui  all'art.
          8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e
          successive modificazioni, e' aggiornato il contenuto minimo
          delle convenzioni di cui al comma 5 dell'art. 2 del decreto
          legislativo  9   gennaio   1999,   n.   1,   e   successive
          modificazioni. 
              7.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di   cui   al
          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo del  comma  3  dell'art.  10  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,   n.   125
          (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi  di
          razionalizzazione nelle  pubbliche  amministrazioni),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 10 (Misure urgenti  per  il  potenziamento  delle
          politiche di coesione). - 1. - 2. Omissis. 
              3.  L'Agenzia,  tenuto  conto  delle  direttive,  delle
          priorita'   e   degli   obiettivi,   anche   in   tema   di
          organizzazione interna e gestionale,  cosi'  come  definiti
          dalla autorita'  politica  delegata  per  le  politiche  di
          coesione e ferme restando le  competenze  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri di cui al comma 2: 
              a) assicura  la  sorveglianza,  il  monitoraggio  e  il
          controllo di tutti i programmi operativi  e  di  tutti  gli
          interventi della politica  di  coesione,  anche  attraverso
          specifiche attivita' di valutazione e verifica, in raccordo
          con  le  amministrazioni  competenti,  ferme  restando   le
          funzioni attribuite alla Ragioneria generale dello Stato; 
              b) assicura il supporto alle attivita' della Presidenza
          del Consiglio dei ministri di cui al comma 2; 
              c) vigila, nel rispetto delle competenze delle  singole
          amministrazioni pubbliche, sulla attuazione  dei  programmi
          europei o nazionali e sulla realizzazione dei progetti  che
          utilizzino risorse della politica di coesione; 
              d) fornisce assistenza  tecnica  alle  amministrazioni,
          centrali  e  territoriali,  definisce  gli  standard  e  le
          istruzioni operative e svolge attivita' di  formazione  del
          personale delle amministrazioni  che  gestiscono  programmi
          europei o nazionali; 
              e) sostiene la realizzazione dei programmi  con  azioni
          di   accompagnamento   alle    amministrazioni    titolari,
          promuovendo  il  ricorso  ai  contratti  istituzionali   di
          sviluppo  e  l'attivazione   dell'Agenzia   nazionale   per
          l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo  d'impresa  -
          Invitalia Spa in qualita' di centrale di committenza; 
              f) propone le necessarie misure di accelerazione  degli
          interventi ai sensi  dell'art.  3,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e  da'  esecuzione  alle
          determinazioni adottate in base agli articoli 3 e 6,  comma
          6, del medesimo decreto; 
              g)  promuove,  nel  rispetto  delle  competenze   delle
          singole amministrazioni pubbliche, il  miglioramento  della
          qualita',  della  tempestivita',  dell'efficacia  e   della
          trasparenza delle attivita' di programmazione e  attuazione
          degli interventi; 
              h) puo' assumere le funzioni dirette  di  autorita'  di
          gestione di  programmi  finanziati  con  le  risorse  della
          politica di coesione  e  per  la  conduzione  di  specifici
          progetti, nonche' avvalendosi a  tal  fine,  nelle  ipotesi
          previste  dalla  lettera  e),  dell'Agenzia  nazionale  per
          l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo  d'impresa  -
          Invitalia Spa. 
              Omissis.». 
              - Il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile  1987,  n.
          183, e' riportato nelle note al comma 51. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   29
          dicembre  1988,   n.   568,   recante   «Approvazione   del
          regolamento   per   l'organizzazione   e    le    procedure
          amministrative del  Fondo  di  rotazione  per  l'attuazione
          delle politiche  comunitarie,  in  esecuzione  dell'art.  8
          della legge 16 aprile 1987, n. 183»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 1° febbraio 1989, n.
          26. 
              - Si riporta il testo del comma 245 dell'art.  1  della
          legge  27  dicembre  2013,  n.  147  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge di stabilita' 2014): 
              «Art. 1. 
              1. - 244. Omissis. 
              245.  Il  monitoraggio  degli  interventi  cofinanziati
          dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, a valere  sui
          fondi strutturali, sul FEASR e  sul  FEAMP,  nonche'  degli
          interventi complementari previsti nell'ambito  dell'Accordo
          di partenariato finanziati dal Fondo di  rotazione  di  cui
          alla legge 16 aprile 1987, n. 183, ai sensi del comma  242,
          e' assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze -
          Dipartimento  della  Ragioneria   generale   dello   Stato,
          attraverso le specifiche funzionalita' del proprio  sistema
          informativo. A tal fine, le  Amministrazioni  centrali,  le
          regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la
          rilevazione dei dati di attuazione  finanziaria,  fisica  e
          procedurale a  livello  di  singolo  progetto,  secondo  le
          specifiche  tecniche   definite   congiuntamente   tra   il
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  del
          Ministero   dell'economia   e   delle    finanze    e    le
          Amministrazioni  centrali  dello  Stato  responsabili   del
          coordinamento per i singoli fondi. Alla messa in opera  del
          sistema  informatico  di   supporto   alle   attivita'   di
          monitoraggio di cui al presente comma, anche  in  relazione
          alle  attivita'  di   previsione,   gestione   finanziaria,
          controllo e valutazione di impatto economico e  finanziario
          degli interventi, ivi compreso lo scambio  elettronico  dei
          dati con il sistema dell'Unione europea e con altri sistemi
          nazionali,   concorre,    nei    limiti    delle    proprie
          disponibilita', il fondo di rotazione  di  cui  all'art.  5
          della legge 16 aprile 1987, n. 183. 
              Omissis.». 
          Note al comma 179: 
              -  Il  testo  dei  commi  2  e  5  dell'art.  242   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito   con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  e'
          riportato nelle note al comma 57. 
              -  Il  testo  del  comma  2  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' riportato nelle  note
          al comma 146. 
          Note al comma 180: 
              - Il testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni, con la conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali)
          e' riportato nelle note al comma 24. 
          Note al comma 181: 
              - Si  riporta  il  testo  dei  commi  3-quinquies  e  6
          dell'art. 4 del citato decreto-legge  31  agosto  2013,  n.
          101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre
          2013, n. 125: 
              «Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione  in
          servizio di idonei e  vincitori  di  concorsi,  nonche'  di
          limitazioni a proroghe di contratti e  all'uso  del  lavoro
          flessibile nel pubblico impiego). - 1. - 3-quater. Omissis. 
              3-quinquies.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  il
          reclutamento dei dirigenti  e  delle  figure  professionali
          comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art.
          35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          e successive modificazioni,  si  svolge  mediante  concorsi
          pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialita',
          trasparenza  e  buon  andamento.  I  concorsi  unici   sono
          organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica,  anche  avvalendosi
          della  Commissione  per  l'attuazione   del   progetto   di
          riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al
          decreto   interministeriale   25   luglio   1994,    previa
          ricognizione  del  fabbisogno  presso  le   amministrazioni
          interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
          di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento  della
          funzione  pubblica,  nella  ricognizione  del   fabbisogno,
          verifica   le   vacanze   riguardanti   le    sedi    delle
          amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove  tali
          vacanze risultino  riferite  ad  una  singola  regione,  il
          concorso  unico  si  svolge  in  ambito  regionale,   ferme
          restando le norme generali di  partecipazione  ai  concorsi
          pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art.  35,
          comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,  e
          successive modificazioni, nel  rispetto  del  regime  delle
          assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla  normativa,
          possono  assumere  personale  solo  attingendo  alle  nuove
          graduatorie di concorso predisposte presso il  Dipartimento
          della  funzione  pubblica,  fino   al   loro   esaurimento,
          provvedendo a programmare le quote annuali  di  assunzioni.
          Restano ferme le disposizioni di cui ai commi  3  e  6  del
          presente articolo e quelle  in  materia  di  corso-concorso
          bandito  dalla  Scuola  nazionale  dell'amministrazione  ai
          sensi del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. 
              3-sexies. - 5. Omissis. 
              6. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto e fino al 31 dicembre  2016,  al  fine  di
          favorire una maggiore e  piu'  ampia  valorizzazione  della
          professionalita' acquisita dal personale con  contratto  di
          lavoro a tempo  determinato  e,  al  contempo,  ridurre  il
          numero  dei  contratti  a   termine,   le   amministrazioni
          pubbliche  possono  bandire,  nel   rispetto   del   limite
          finanziario fissato dall'art. 35, comma 3-bis, del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato
          accesso  dall'esterno,  nonche'  dei  vincoli  assunzionali
          previsti  dalla  legislazione  e,  per  le  amministrazioni
          interessate, previo espletamento  della  procedura  di  cui
          all'art. 35, comma 4,  del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001,  n.  165,  e  successive   modificazioni,   procedure
          concorsuali, per titoli ed esami, per  assunzioni  a  tempo
          indeterminato  di  personale  non  dirigenziale   riservate
          esclusivamente a coloro che sono in possesso dei  requisiti
          di cui all'art. 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre
          2006, n. 296, e  all'art.  3,  comma  90,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, nonche' a favore di coloro che  alla
          data  di  pubblicazione  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque  anni,
          almeno  tre  anni  di  servizio  con  contratto  di  lavoro
          subordinato   a   tempo   determinato    alle    dipendenze
          dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in
          ogni caso, dei servizi prestati presso  uffici  di  diretta
          collaborazione degli  organi  politici.  Il  personale  non
          dirigenziale delle province, in possesso dei  requisiti  di
          cui al primo periodo, puo'  partecipare  ad  una  procedura
          selettiva   di   cui   al   presente   comma   indetta   da
          un'amministrazione avente sede nel territorio  provinciale,
          anche se non dipendente dall'amministrazione che  emana  il
          bando. Le procedure selettive  di  cui  al  presente  comma
          possono  essere  avviate  solo  a  valere   sulle   risorse
          assunzionali relative agli anni 2013,  2014,  2015  e  2016
          anche complessivamente considerate, in misura non superiore
          al 50 per cento, in alternativa a quelle  di  cui  all'art.
          35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165.  Le  graduatorie  definite  in  esito  alle   medesime
          procedure sono utilizzabili  per  assunzioni  nel  triennio
          2013-2016 a valere sulle predette risorse. Resta ferma  per
          il comparto scuola la disciplina specifica di settore. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 35 del  citato  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art.  35.   (Reclutamento   del   personale).   -   1.
          L'assunzione nelle amministrazioni  pubbliche  avviene  con
          contratto individuale di lavoro: 
              a) tramite procedure selettive,  conformi  ai  principi
          del comma 3, volte all'accertamento della  professionalita'
          richiesta, che garantiscano in  misura  adeguata  l'accesso
          dall'esterno; 
              b) mediante avviamento degli iscritti  nelle  liste  di
          collocamento ai sensi della legislazione per le  qualifiche
          e profili per i quali e' richiesto il solo requisito  della
          scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali  ulteriori
          requisiti per specifiche professionalita'. 
              2.  Le   assunzioni   obbligatorie   da   parte   delle
          amministrazioni pubbliche, aziende  ed  enti  pubblici  dei
          soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,  avvengono
          per  chiamata  numerica  degli  iscritti  nelle  liste   di
          collocamento ai  sensi  della  normativa,  previa  verifica
          della compatibilita' della invalidita' con le  mansioni  da
          svolgere. Per il coniuge  superstite  e  per  i  figli  del
          personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine,  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale  della
          Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio,
          nonche' delle vittime del terrorismo e  della  criminalita'
          organizzata di cui alla legge 13 agosto  1980,  n.  466,  e
          successive modificazioni ed integrazioni,  tali  assunzioni
          avvengono per chiamata diretta nominativa. 
              3.  Le  procedure  di  reclutamento   nelle   pubbliche
          amministrazioni si conformano ai seguenti principi: 
              a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'  di
          svolgimento che garantiscano l'imparzialita'  e  assicurino
          economicita' e celerita' di espletamento,  ricorrendo,  ove
          e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti
          anche a realizzare forme di preselezione; 
              b) adozione  di  meccanismi  oggettivi  e  trasparenti,
          idonei a verificare il possesso dei requisiti  attitudinali
          e professionali richiesti in relazione  alla  posizione  da
          ricoprire; 
              c) rispetto delle pari opportunita' tra  lavoratrici  e
          lavoratori; 
              d) decentramento delle procedure di reclutamento; 
              e) composizione delle  commissioni  esclusivamente  con
          esperti di provata competenza nelle  materie  di  concorso,
          scelti tra funzionari  delle  amministrazioni,  docenti  ed
          estranei  alle   medesime,   che   non   siano   componenti
          dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
          non  ricoprano  cariche   politiche   e   che   non   siano
          rappresentanti sindacali o designati  dalle  confederazioni
          ed   organizzazioni   sindacali   o   dalle    associazioni
          professionali; 
              e-bis); 
              e-ter) possibilita'  di  richiedere,  tra  i  requisiti
          previsti per specifici profili o livelli di  inquadramento,
          il possesso del titolo di  dottore  di  ricerca,  che  deve
          comunque essere valutato,  ove  pertinente,  tra  i  titoli
          rilevanti ai fini del concorso. 
              3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della
          programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del limite
          massimo  complessivo  del  50  per  cento   delle   risorse
          finanziarie disponibili ai sensi della normativa in materia
          di  assunzioni  ovvero  di  contenimento  della  spesa   di
          personale, secondo i rispettivi regimi  limitativi  fissati
          dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
          interessate, previo espletamento della procedura di cui  al
          comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
          concorso pubblico: 
              a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per
          cento di quelli banditi, a favore dei titolari di  rapporto
          di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di
          pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni  di
          servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana  il
          bando; 
              b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare,  con
          apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal
          personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data
          di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni  di
          contratto di  lavoro  flessibile  nell'amministrazione  che
          emana il bando. 
              3-ter. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  il  31  gennaio  2013,
          sono dettati modalita'  e  criteri  applicativi  del  comma
          3-bis e la disciplina della riserva dei posti di  cui  alla
          lettera  a)  del  medesimo  comma  in  rapporto  ad   altre
          categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
          3-bis  costituiscono  principi  generali   a   cui   devono
          conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche. 
              4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
          reclutamento sono adottate da  ciascuna  amministrazione  o
          ente  sulla  base  del  piano  triennale   dei   fabbisogni
          approvato ai sensi dell'art. 6, comma 4.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  sono  autorizzati
          l'avvio  delle  procedure   concorsuali   e   le   relative
          assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
          anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e  degli  enti
          pubblici non economici. 
              4-bis. L'avvio  delle  procedure  concorsuali  mediante
          l'emanazione  di  apposito  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
          anche alle procedure di reclutamento  a  tempo  determinato
          per contingenti superiori alle  cinque  unita',  inclusi  i
          contratti di formazione  e  lavoro,  e  tiene  conto  degli
          aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti  dall'art.
          36. 
              5. Fermo restando quanto previsto  dall'art.  4,  comma
          3-quinquies, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, per le  amministrazioni  di  cui  al  comma  4,  le
          restanti  amministrazioni  pubbliche,  per  lo  svolgimento
          delle proprie procedure selettive,  possono  rivolgersi  al
          Dipartimento della  funzione  pubblica  e  avvalersi  della
          Commissione    per    l'attuazione    del    Progetto    di
          riqualificazione delle pubbliche  amministrazioni  (RIPAM),
          di cui al decreto interministeriale 25 luglio  1994,  fatte
          comunque   salve   le    competenze    delle    Commissioni
          esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM  si  avvale
          di personale messo a disposizione dall'Associazione  Formez
          PA. 
              5.1. Nell'ipotesi di  cui  al  comma  5,  il  bando  di
          concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi
          dell'art. 4, comma 3-septies del  decreto-legge  31  agosto
          2013, n. 101, convertito con modificazioni nella  legge  30
          ottobre 2013, n. 125. 
              5.2. Il Dipartimento  della  funzione  pubblica,  anche
          avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione
          RIPAM,  elabora,  previo  accordo  in  sede  di  Conferenza
          Unificata ai sensi dell'art. 4 del decreto  legislativo  n.
          281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo sullo
          svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei
          titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale
          e internazionale in materia di reclutamento del  personale,
          nel  rispetto  della  normativa,  anche  regolamentare,  in
          materia. Le linee guida  per  le  prove  concorsuali  e  la
          valutazione dei titoli del personale sanitario,  tecnico  e
          professionale,  anche  dirigente,  del  Servizio  sanitario
          nazionale sono adottate di concerto con il Ministero  della
          salute. 
              5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere  nella
          sede di prima destinazione per un periodo non  inferiore  a
          cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non
          derogabile dai contratti collettivi. 
              5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il  reclutamento
          del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
          vigenti  per  un  termine  di  due  anni  dalla   data   di
          approvazione.  Sono  fatti  salvi  i  periodi  di   vigenza
          inferiori previsti da leggi regionali. Il  principio  della
          parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici  uffici  e'
          garantito, mediante specifiche disposizioni del bando,  con
          riferimento al luogo di residenza dei  concorrenti,  quando
          tale requisito sia strumentale all'assolvimento di  servizi
          altrimenti  non  attuabili  o  almeno  non  attuabili   con
          identico risultato. 
              6. Ai fini delle  assunzioni  di  personale  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri e le  amministrazioni
          che  esercitano  competenze  istituzionali  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di  polizia,  di  giustizia
          ordinaria,  amministrativa,  contabile  e  di   difesa   in
          giudizio  dello  Stato,  si  applica  il  disposto  di  cui
          all'art.  26  della  legge  1°  febbraio  1989,  n.  53,  e
          successive modificazioni ed integrazioni. 
              7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici  e  dei
          servizi  degli  enti   locali   disciplina   le   dotazioni
          organiche, le modalita'  di  assunzione  agli  impieghi,  i
          requisiti  di  accesso  e  le  procedure  concorsuali,  nel
          rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.». 
              - Si riporta il testo del comma  6  dell'art.  3  della
          legge 19 giugno 2019, n. 56 (Interventi per la  concretezza
          delle  azioni  delle   pubbliche   amministrazioni   e   la
          prevenzione dell'assenteismo): 
              «Art. 3 (Misure per accelerare le assunzioni  mirate  e
          il ricambio generazionale nella pubblica  amministrazione).
          - 1. - 5-ter. Omissis. 
              6.  Per  le  finalita'  del   comma   4,   nelle   more
          dell'entrata in vigore del decreto  previsto  dall'art.  1,
          comma  300,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  e
          predisposto anche tenendo conto delle lettere a) e  b)  del
          presente  comma,  le  procedure  concorsuali  di  cui  alla
          lettera  b)  del  medesimo  comma   4   sono   svolte   dal
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, con modalita'  semplificate,  anche
          in deroga alla disciplina prevista dal regolamento  di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
          n. 487, per quanto concerne, in particolare: 
              a)  la  nomina  e  la  composizione  della  commissione
          d'esame, prevedendo  la  costituzione  di  sottocommissioni
          anche per le prove scritte  e  stabilendo  che  a  ciascuna
          delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un  numero
          di candidati inferiore a duecentocinquanta; 
              b) la tipologia e le  modalita'  di  svolgimento  delle
          prove di esame, prevedendo: 
              1) la facolta' di far precedere le prove  di  esame  da
          una   prova   preselettiva,   qualora   le    domande    di
          partecipazione al concorso siano in numero superiore a  due
          volte il numero dei posti banditi; 
              2)  la  possibilita'  di  svolgere  prove  preselettive
          consistenti  nella  risoluzione  di  quesiti   a   risposta
          multipla,  gestite  con  l'ausilio  di  enti   o   istituti
          specializzati pubblici e  privati  e  con  possibilita'  di
          predisposizione dei quesiti da parte degli stessi; 
              3)  forme  semplificate  di  svolgimento  delle   prove
          scritte, anche concentrando le medesime in  un'unica  prova
          sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il
          ricorso a domande con risposta a scelta multipla; 
              4) per i  profili  tecnici,  lo  svolgimento  di  prove
          pratiche in aggiunta a quelle  scritte  o  in  sostituzione
          delle medesime; 
              5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1)  a
          3) e la correzione  delle  medesime  prove  anche  mediante
          l'ausilio di sistemi informatici e telematici; 
              6) la valutazione dei titoli solo dopo  lo  svolgimento
          delle prove orali nei casi di  assunzione  per  determinati
          profili mediante concorso per titoli ed esami; 
              7) l'attribuzione, singolarmente  o  per  categoria  di
          titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando,  con  la
          previsione che il totale dei punteggi per titoli  non  puo'
          essere superiore ad  un  terzo  del  punteggio  complessivo
          attribuibile. 
              Omissis.». 
          Note al comma 183: 
              -  Il  testo  del  comma  2  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' riportato nelle  note
          al comma 146. 
              - Il  testo  del  comma  4  dell'art.  35  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' riportato nelle  note
          al comma 181. 
          Note al comma 185: 
                
              - Si riporta il testo del comma 200 dell'art.  1  della
          citata legge 27 dicembre 2019, n. 160: 
              «Art. 1. 
              1. - 199. Omissis. 
              200. Sono considerate attivita' di ricerca  e  sviluppo
          ammissibili al credito d'imposta le  attivita'  di  ricerca
          fondamentale,   di   ricerca   industriale    e    sviluppo
          sperimentale  in  campo  scientifico  o  tecnologico,  come
          definite, rispettivamente, alle lettere m),  q)  e  j)  del
          punto  15  del  paragrafo  1.3  della  comunicazione  della
          Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente
          disciplina degli  aiuti  di  Stato  a  favore  di  ricerca,
          sviluppo e innovazione.  Con  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo economico, da  pubblicare  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sono
          dettati i criteri per  la  corretta  applicazione  di  tali
          definizioni, tenendo conto  dei  principi  generali  e  dei
          criteri    contenuti    nel     Manuale     di     Frascati
          dell'Organizzazione  per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo
          economico (OCSE). Ai fini della determinazione  della  base
          di  calcolo  del  credito   d'imposta,   sono   considerate
          ammissibili,  nel  rispetto  delle   regole   generali   di
          effettivita', pertinenza e congruita': 
              a) le spese di personale relative ai ricercatori  e  ai
          tecnici titolari di rapporto di  lavoro  subordinato  o  di
          lavoro  autonomo  o  altro  rapporto  diverso  dal   lavoro
          subordinato, direttamente  impiegati  nelle  operazioni  di
          ricerca e sviluppo  svolte  internamente  all'impresa,  nei
          limiti del loro effettivo impiego in  tali  operazioni.  Le
          spese  di  personale  relative  a  soggetti  di  eta'   non
          superiore  a  trentacinque  anni,  al  primo  impiego,   in
          possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un
          ciclo di dottorato presso un'universita' italiana o  estera
          o in possesso di una laurea  magistrale  in  discipline  di
          ambito tecnico o  scientifico  secondo  la  classificazione
          internazionale     standard     dell'educazione     (Isced)
          dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto  di  lavoro
          subordinato   a    tempo    indeterminato    e    impiegati
          esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono
          a formare la base di calcolo del credito d'imposta  per  un
          importo pari al 150 per cento del loro ammontare; 
              b) le quote di  ammortamento,  i  canoni  di  locazione
          finanziaria o  di  locazione  semplice  e  le  altre  spese
          relative ai beni materiali mobili e ai software  utilizzati
          nei  progetti  di  ricerca  e   sviluppo   anche   per   la
          realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo
          ordinariamente deducibile ai fini della determinazione  del
          reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo
          e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle
          spese di personale indicate alla lettera a).  Nel  caso  in
          cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie
          attivita' produttive dell'impresa, si assume la parte delle
          quote di ammortamento e delle altre spese  imputabile  alle
          sole attivita' di ricerca e sviluppo; 
              c) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi
          ad oggetto il diretto svolgimento  da  parte  del  soggetto
          commissionario  delle  attivita'  di  ricerca  e   sviluppo
          ammissibili al credito d'imposta. Nel caso di contratti  di
          ricerca extra muros stipulati con universita' e istituti di
          ricerca aventi sede nel territorio dello  Stato,  le  spese
          concorrono  a  formare  la  base  di  calcolo  del  credito
          d'imposta per un importo pari al 150  per  cento  del  loro
          ammontare. Nel caso in cui i contratti siano stipulati  con
          imprese  o  soggetti  appartenenti   al   medesimo   gruppo
          dell'impresa committente, si  applicano  le  stesse  regole
          applicabili nel caso di attivita'  di  ricerca  e  sviluppo
          svolte    internamente    all'impresa.    Si    considerano
          appartenenti allo stesso gruppo le imprese  controllate  da
          un medesimo soggetto, controllanti  o  collegate  ai  sensi
          dell'art.  2359  del  codice  civile,  inclusi  i  soggetti
          diversi dalle societa' di capitali. La maggiorazione per le
          spese di  personale  prevista  dal  secondo  periodo  della
          lettera a) si applica solo  nel  caso  in  cui  i  soggetti
          neoassunti qualificati  siano  impiegati  in  laboratori  e
          altre strutture di ricerca  situati  nel  territorio  dello
          Stato.  Le  spese  previste  dalla  presente  lettera  sono
          ammissibili  a  condizione  che  i  soggetti  cui   vengono
          commissionati i progetti relativi alle attivita' di ricerca
          e sviluppo  ammissibili  al  credito  d'imposta,  anche  se
          appartenenti allo stesso gruppo  dell'impresa  committente,
          siano fiscalmente residenti o localizzati  in  altri  Stati
          membri dell'Unione europea o in Stati aderenti  all'accordo
          sullo  Spazio  economico  europeo  o  in   Stati   compresi
          nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze  4
          settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  220
          del 19 settembre 1996; 
              d) le quote di ammortamento  relative  all'acquisto  da
          terzi, anche in licenza  d'uso,  di  privative  industriali
          relative a un'invenzione industriale  o  biotecnologica,  a
          una topografia di prodotto a semiconduttori o a  una  nuova
          varieta'  vegetale,  nel  limite  massimo  complessivo   di
          1.000.000 di euro  e  a  condizione  che  siano  utilizzate
          direttamente ed esclusivamente  per  lo  svolgimento  delle
          attivita'  inerenti  ai  progetti  di  ricerca  e  sviluppo
          ammissibili al credito d'imposta. Le spese  previste  dalla
          presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino
          da contratti di acquisto o licenza stipulati  con  soggetti
          terzi fiscalmente residenti o localizzati  in  altri  Stati
          membri dell'Unione europea o in Stati aderenti  all'accordo
          sullo  Spazio  economico  europeo  o  in   Stati   compresi
          nell'elenco di cui al citato  decreto  del  Ministro  delle
          finanze 4  settembre  1996.  Non  si  considerano  comunque
          ammissibili le  spese  per  l'acquisto,  anche  in  licenza
          d'uso,  dei  suddetti   beni   immateriali   derivanti   da
          operazioni intercorse con imprese appartenenti allo  stesso
          gruppo dell'impresa acquirente. Si considerano appartenenti
          allo stesso gruppo le imprese controllate  da  un  medesimo
          soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'art.  2359
          del  codice  civile,  inclusi  i  soggetti  diversi   dalle
          societa' di capitali; 
              e)  le  spese  per  servizi  di  consulenza  e  servizi
          equivalenti inerenti alle attivita' di ricerca  e  sviluppo
          ammissibili  al  credito  d'imposta,  nel  limite   massimo
          complessivo pari al 20 per cento delle spese  di  personale
          ammissibili indicate alla lettera  a)  ovvero  delle  spese
          ammissibili indicate alla lettera c),  senza  tenere  conto
          delle  maggiorazioni  ivi  previste,  a  condizione  che  i
          relativi contratti siano stipulati con  soggetti  residenti
          nel territorio  dello  Stato  o  con  soggetti  fiscalmente
          residenti o localizzati in altri Stati  membri  dell'Unione
          europea  o  in  Stati  aderenti  all'accordo  sullo  Spazio
          economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al
          citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996; 
              f) le spese per materiali, forniture e  altri  prodotti
          analoghi impiegati  nei  progetti  di  ricerca  e  sviluppo
          ammissibili  al  credito  d'imposta   svolti   internamente
          dall'impresa anche per  la  realizzazione  di  prototipi  o
          impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento  delle
          spese di personale indicate alla  lettera  a)  ovvero,  nel
          caso di ricerca extra muros, del 30 per cento dei costi dei
          contratti indicati alla lettera c). 
              Omissis.». 
              - La raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del
          6   maggio   2003,   relativa   alla   definizione    delle
          microimprese, piccole e medie imprese, e' pubblicata  nella
          GUUE L 124 del 20 maggio 2003. 
          Note al comma 186: 
              - Il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione,
          del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di  aiuti
          compatibili con il mercato interno  in  applicazione  degli
          articoli  107  e  108  del   trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea, e' pubblicato nella GUUE L 187 del  26
          giugno 2014. 
          Note al comma 191: 
                
              - Il testo dell'art. 6 del citato  decreto  legislativo
          31 maggio 2011, n. 88, e' riportato  nelle  note  al  comma
          177. 
                
          Note al comma 192: 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, comma 2,  e  4,
          del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.   229
          (Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici del 2016): 
              «Art. 2 (Funzioni del Commissario straordinario  e  dei
          vice commissari). - 1. Omissis. 
              2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il
          Commissario  straordinario  provvede  anche  a   mezzo   di
          ordinanze, nel rispetto della  Costituzione,  dei  principi
          generali   dell'ordinamento   giuridico   e   delle   norme
          dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate  previa
          intesa  con  i   Presidenti   delle   Regioni   interessate
          nell'ambito della cabina di coordinamento di  cui  all'art.
          1, comma 5, e sono comunicate al Presidente  del  Consiglio
          dei ministri. 
              Omissis.» 
              «Art.  4  (Fondo  per  la  ricostruzione   delle   aree
          terremotate). - 1. Nello stato di previsione del  Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito il fondo per  la
          ricostruzione delle aree colpite dagli  eventi  sismici  di
          cui all'art. 1. 
              2.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  immediata
          necessita' di cui al presente  decreto,  al  fondo  per  la
          ricostruzione e' assegnata una dotazione  iniziale  di  200
          milioni di euro per l'anno 2016. 
              3. Al Commissario straordinario e'  intestata  apposita
          contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale su
          cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di  cui
          al  presente  articolo  destinate  al  finanziamento  degli
          interventi di riparazione, ripristino  o  ricostruzione  di
          opere  pubbliche  e  beni   culturali,   realizzazione   di
          strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento  e
          alle spese per l'assistenza alla popolazione,  nonche'  per
          le anticipazioni ai  professionisti  di  cui  all'art.  34,
          comma 7-bis. Sulla contabilita' speciale confluiscono anche
          le risorse derivanti  dalle  erogazioni  liberali  ai  fini
          della realizzazione di interventi per  la  ricostruzione  e
          ripresa dei territori colpiti dagli eventi  sismici.  Sulla
          contabilita' speciale possono confluire inoltre le  risorse
          finanziarie a qualsiasi titolo  destinate  o  da  destinare
          alla  ricostruzione  dei  territori  colpiti  dagli  eventi
          sismici di cui all'art. 1, ivi  incluse  quelle  rivenienti
          dal Fondo di solidarieta' dell'Unione  europea  di  cui  al
          regolamento  (CE)  n.  2012/2002  del   Consiglio   dell'11
          novembre 2002,  ad  esclusione  di  quelle  finalizzate  al
          rimborso  delle  spese  sostenute  nella  fase   di   prima
          emergenza. 
              4. Ai Presidenti delle  Regioni  in  qualita'  di  vice
          commissari sono intestate  apposite  contabilita'  speciali
          aperte presso la tesoreria statale per  la  gestione  delle
          risorse  trasferite  dal  Commissario   straordinario   per
          l'attuazione degli interventi loro delegati. 
              5. Le donazioni raccolte mediante  il  numero  solidale
          45500 e i versamenti sul conto corrente  bancario  attivato
          dal Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto
          previsto  dall'art.   4   dell'ordinanza   del   Capo   del
          Dipartimento della protezione civile  28  agosto  2016,  n.
          389,  come  sostituito  dall'art.   4   dell'ordinanza   1°
          settembre 2016, n. 391, che confluiscono nella contabilita'
          speciale di cui al comma 3, sono  utilizzate  nel  rispetto
          delle  procedure  previste  all'interno  di  protocolli  di
          intesa, atti, provvedimenti, accordi e convenzioni  diretti
          a disciplinare l'attivazione  e  la  diffusione  di  numeri
          solidali, e conti correnti, a cio' dedicati. 
              6. Per le finalita' di cui al comma 3, il comitato  dei
          garanti previsto dagli atti di cui al comma 5, e' integrato
          da   un   rappresentante    designato    dal    Commissario
          straordinario che sottopone al comitato anche i  fabbisogni
          per la  ricostruzione  delle  strutture  destinate  ad  usi
          pubblici,   sulla   base   del   quadro   delle    esigenze
          rappresentato dal Soggetto Attuatore  per  il  monitoraggio
          nominato ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del  Capo  del
          Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016,  n.
          394,  a   seguito   dell'implementazione   delle   previste
          soluzioni temporanee. 
              7.  Alle  donazioni  di  cui  al  comma  5,  effettuate
          mediante  il  numero  solidale  45500,  si  applica  quanto
          previsto dall'art. 138, comma 14, della legge  23  dicembre
          2000, n. 388, e dall'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n.
          133. 
              7-bis. All'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n.  133,
          il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
              "4. Le fondazioni, le associazioni, i  comitati  e  gli
          enti di cui al comma  1  sono  identificati  ai  sensi  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno
          2000, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  155  del  5
          luglio 2000".». 
          Note al comma 193: 
              - Il testo dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n.
          3, e' riportato nelle note al comma 149. 
              - Il riferimento al  decreto  legislativo  29  dicembre
          2011, n. 229, e' riportato nelle note al comma 152. 
          Note al comma 196: 
                
              - Si riporta il  testo  dei  commi  65-ter,  65-quater,
          65-quinquies e 65-sexies dell'art. 1 della citata legge  27
          dicembre 2017, n. 205: 
              «Art. 1 
              1. - 65-bis. Omissis. 
              65-ter. Nell'ambito della strategia  nazionale  per  lo
          sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per  le
          politiche di coesione della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri e' istituito un fondo di sostegno  alle  attivita'
          economiche, artigianali e commerciali con una dotazione  di
          30 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2020,  2021  e
          2022. Il fondo e' ripartito tra  i  comuni  presenti  nelle
          aree interne con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione
          territoriale, che ne  stabilisce  termini  e  modalita'  di
          accesso e rendicontazione. 
              65-quater. Agli oneri derivanti  dal  comma  65-ter  si
          provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo
          sviluppo e la coesione - programmazione  2014-2020  di  cui
          all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
              65-quinquies. Il  Fondo  di  cui  al  comma  65-ter  e'
          incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30
          milioni per l'anno 2021 e di euro  30  milioni  per  l'anno
          2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti  nelle
          aree interne di far  fronte  alle  maggiori  necessita'  di
          sostegno del settore artigianale e commerciale  conseguenti
          al  manifestarsi  dell'epidemia  da  Covid-19.  Agli  oneri
          derivanti  dal  presente   comma   si   provvede   mediante
          corrispondente riduzione del Fondo per  lo  sviluppo  e  la
          coesione - programmazione  2014-2020  di  cui  all'art.  1,
          comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
              65-sexies.  Il  fondo  di  cui  al  comma   65-ter   e'
          incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli  anni
          2021, 2022 e 2023, al  fine  di  realizzare  interventi  di
          sostegno   alle   popolazioni    residenti    nei    comuni
          svantaggiati. Agli oneri derivanti dal  presente  comma  si
          provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  risorse
          del Fondo per lo sviluppo e la  coesione  -  programmazione
          2014-2020 di cui  all'art.  1,  comma  6,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147. Con apposito decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il
          Sud e la coesione territoriale, sono individuati  gli  enti
          beneficiari, in base  ai  seguenti  criteri:  spopolamento,
          deprivazione sociale, indicatori del reddito delle  persone
          fisiche  inferiori  alle  medie  di  riferimento.  Con   il
          medesimo  decreto  il  Fondo  e'  ripartito  tra  i  comuni
          svantaggiati e sono stabiliti i termini e le  modalita'  di
          accesso e  di  rendicontazione  al  fine  di  realizzare  i
          seguenti   interventi:   a)   adeguamento    di    immobili
          appartenenti al  patrimonio  disponibile  da  concedere  in
          comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con
          bando pubblico, per l'apertura  di  attivita'  commerciali,
          artigianali o professionali per un periodo di  cinque  anni
          dalla  data  risultante  dalla  dichiarazione   di   inizio
          attivita'; b) concessione di contributi per  l'avvio  delle
          attivita'   commerciali,   artigianali   e   agricole;   c)
          concessione  di  contributi  a   favore   di   coloro   che
          trasferiscono la propria residenza e  dimora  abituale  nei
          comuni delle aree interne, a  titolo  di  concorso  per  le
          spese di acquisto e  di  ristrutturazione  di  immobili  da
          destinare ad abitazione principale del beneficiario. Per le
          finalita' di cui al presente comma, i comuni  svantaggiati,
          individuati dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri di cui al secondo periodo del presente comma, sono
          altresi' autorizzati alla concessione alle persone  fisiche
          di  immobili  pubblici  appartenenti  al  loro   patrimonio
          disponibile in  comodato  d'uso  gratuito,  da  adibire  ad
          abitazione principale,  nonche'  alla  concessione  in  uso
          gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico,  al
          fine di esercitare forme di  lavoro  agile,  con  oneri  di
          manutenzione a carico dei concessionari. 
              Omissis.». 
                
          Note al comma 197: 
                
              - Il testo dei commi 65-ter, 65-quater  e  65-quinquies
          dell'art. 1 della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  e'
          riportato nelle note al comma 196. 
          Note al comma 198: 
                
              - Il testo del comma 65-sexies dell'art. 1 della  legge
          27 dicembre 2017, n. 205 e' riportato nelle note  al  comma
          196. 
          Note al comma 199: 
              - Si riporta il testo del comma  6  dell'art.  1  della
          citata legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
              «Art. 1. 
              1. - 5. Omissis. 
              6. In attuazione dell'art.  119,  quinto  comma,  della
          Costituzione e in  coerenza  con  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  31  maggio
          2011, n. 88, la  dotazione  aggiuntiva  del  Fondo  per  lo
          sviluppo e la coesione e' determinata, per  il  periodo  di
          programmazione 2014-2020, in 54.810  milioni  di  euro.  Il
          complesso  delle   risorse   e'   destinato   a   sostenere
          esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di  natura
          ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
          aree  del  Mezzogiorno  e  20  per  cento  nelle  aree  del
          Centro-Nord. Con la presente legge si dispone  l'iscrizione
          in bilancio dell'80 per cento del predetto importo  secondo
          la seguente articolazione annuale: 50  milioni  per  l'anno
          2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
          2016;  per  gli  anni  successivi  la  quota   annuale   e'
          determinata ai sensi dell'art. 11,  comma  3,  lettera  e),
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              Omissis.». 
          Note al comma 200: 
              - Legge 10 agosto 1950, n. 646 (Istituzione della Cassa
          per opere straordinarie di pubblico  interesse  nell'Italia
          meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 200 del 1° settembre 1950. 
              - Il testo del comma 1 dell'art. 27  del  decreto-legge
          14 agosto 2020,  n.  104,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126,  e'  riportato  nelle
          note al comma 161.