art. 1 note (parte 6)

           	
				
 
          Note al comma 203: 
              - Si riporta il testo dei commi 677 e 678  dell'art.  1
          della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205: 
              «Art. 1. 
              1. - 676. Omissis. 
              677.  Per  innalzare  il  livello  di  sicurezza  degli
          edifici scolastici e favorire la  costruzione,  nelle  aree
          interne,  di  scuole  innovative   dal   punto   di   vista
          architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza
          energetica e della  sicurezza  strutturale  e  antisismica,
          caratterizzate  dalla  presenza  di   nuovi   ambienti   di
          apprendimento  e  dall'apertura  al  territorio,   l'INAIL,
          nell'ambito degli  investimenti  immobiliari  previsti  dal
          piano di impiego dei fondi disponibili di cui  all'art.  65
          della   legge   30   aprile   1969,   n.    153,    destina
          complessivamente 50 milioni di euro  per  il  completamento
          del programma di costruzione di scuole innovative ai  sensi
          dell'art. 1, commi 153 e seguenti, della  legge  13  luglio
          2015, n. 107. 
              678. Per il completamento del programma  relativo  alla
          realizzazione di scuole e poli scolastici innovativi  nelle
          aree interne secondo le modalita' di cui all'art. 1,  commi
          153 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107,  previa
          individuazione delle aree  stesse  da  parte  del  Comitato
          tecnico aree interne, istituito con delibera  del  CIPE  n.
          9/2015 del 28 gennaio 2015, sono utilizzate le  risorse  di
          cui al comma 677 del presente articolo, rispetto alle quali
          i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti
          a carico dello Stato nella misura di 1,5  milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2019. Ai relativi oneri, pari a
          1,5 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2019,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il
          funzionamento  delle  istituzioni   scolastiche,   di   cui
          all'art. 1, comma 601, della legge  27  dicembre  2006,  n.
          296. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 153 dell'art.  1  della
          legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale
          di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
          disposizioni legislative vigenti): 
              «Art. 1. 
              1. - 152. Omissis. 
              153. Al fine  di  favorire  la  costruzione  di  scuole
          innovative   dal    punto    di    vista    architettonico,
          impiantistico, tecnologico,  dell'efficienza  energetica  e
          della sicurezza strutturale e  antisismica,  caratterizzate
          dalla  presenza  di  nuovi  ambienti  di  apprendimento   e
          dall'apertura al territorio, il  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca,  con  proprio  decreto,
          d'intesa con la Struttura di missione per il  coordinamento
          e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione
          dell'edilizia  scolastica,  istituita   con   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso
          la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  entro  trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, provvede a ripartire le risorse di cui al comma  158
          tra le regioni e individua i criteri per l'acquisizione  da
          parte  delle  stesse  regioni   delle   manifestazioni   di
          interesse degli enti locali proprietari delle aree  oggetto
          di intervento e interessati alla costruzione di una  scuola
          innovativa. 
              Omissis.». 
          Note al comma 206: 
                
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e  1-bis,  comma
          1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 giugno  2020,  n.  40  (Misure
          urgenti in materia di accesso al credito e  di  adempimenti
          fiscali per le imprese,  di  poteri  speciali  nei  settori
          strategici, nonche'  interventi  in  materia  di  salute  e
          lavoro,   di   proroga   di   termini   amministrativi    e
          processuali), come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  1  (Misure  temporanee  per  il  sostegno   alla
          liquidita' delle imprese). - 1. Al fine  di  assicurare  la
          necessaria liquidita' alle  imprese  con  sede  in  Italia,
          colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche  e  da
          altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito,  SACE
          S.p.a.  concede  fino  al  30  giugno  2021  garanzie,   in
          conformita' alla normativa europea  in  tema  di  aiuti  di
          Stato  e  nel  rispetto  dei  criteri  e  delle  condizioni
          previste dai commi da 2 a  11,  in  favore  di  banche,  di
          istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e  degli
          altri  soggetti  abilitati  all'esercizio  del  credito  in
          Italia,  per  finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma   alle
          suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.a.  ai
          sensi del presente comma non superano l'importo complessivo
          massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30  miliardi
          sono destinati a supporto di piccole e medie  imprese  come
          definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n.
          2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e  i  liberi
          professionisti  titolari  di   partita   IVA   nonche'   le
          associazioni    professionali    e    le    societa'    tra
          professionisti, che abbiano pienamente utilizzato  la  loro
          capacita' di accesso al Fondo di cui all'art. 2, comma 100,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  nonche'
          alle garanzie concesse ai sensi dell'art. 17, comma 2,  del
          decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 
              1-bis.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano, in quanto compatibili, anche  alle  cessioni  di
          crediti con o  senza  garanzia  di  solvenza  prestata  dal
          cedente effettuate, dopo la data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, dalle imprese di
          cui al comma 1 del presente articolo, anche ai sensi  della
          legge 21 febbraio 1991, n. 52, a banche  e  a  intermediari
          finanziari iscritti all'albo  previsto  dall'art.  106  del
          testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,
          di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.  I
          limiti di importo del prestito di cui al comma  2,  lettera
          c), e le percentuali di copertura della garanzia di cui  al
          comma  2,  lettera  d),  sono  riferiti   all'importo   del
          corrispettivo  pagato  al  cedente  per  la  cessione   dei
          crediti.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  possono  essere
          stabiliti modalita' attuative e operative nonche' ulteriori
          elementi e requisiti  integrativi  per  l'esecuzione  delle
          operazioni di cui al presente  comma.  La  procedura  e  la
          documentazione necessaria per il rilascio della garanzia ai
          sensi del presente  comma  sono  ulteriormente  specificate
          dalla SACE S.p.a. 
              1-ter. Dalle  garanzie  per  finanziamenti  di  cui  al
          presente articolo sono in ogni caso escluse le societa' che
          controllano  direttamente  o   indirettamente,   ai   sensi
          dell'art. 2359 del codice civile, una societa' residente in
          un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali,
          ovvero che sono controllate, direttamente o indirettamente,
          ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, da una  societa'
          residente in un Paese o in un territorio non cooperativo  a
          fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a  fini
          fiscali   si   intendono   le   giurisdizioni   individuate
          nell'allegato I  alla  lista  UE  delle  giurisdizioni  non
          cooperative a fini fiscali, adottata  con  conclusioni  del
          Consiglio dell'Unione europea.  La  condizione  di  cui  al
          presente comma non si applica se la societa'  dimostra  che
          il soggetto non  residente  svolge  un'attivita'  economica
          effettiva, mediante l'impiego di  personale,  attrezzature,
          attivi  e  locali.  Ai  fini   del   presente   comma,   il
          contribuente puo' interpellare l'Agenzia delle  entrate  ai
          sensi dell'art. 11, comma 1, lettera  b),  della  legge  27
          luglio 2000, n. 212. 
              2.  Le  garanzie  di  cui  ai  commi  1  e  1-bis  sono
          rilasciate alle seguenti condizioni: 
              a) la garanzia e' rilasciata entro il 30  giugno  2021,
          per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con  la
          possibilita'  per   le   imprese   di   avvalersi   di   un
          preammortamento di durata fino a 36 mesi; 
              b) al  31  dicembre  2019  l'impresa  beneficiaria  non
          rientrava nella categoria delle imprese in  difficolta'  ai
          sensi del regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,
          del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25
          giugno 2014 e del regolamento  (UE)  n.  1388/2014  del  16
          dicembre 2014,  e  alla  data  del  29  febbraio  2020  non
          risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il
          sistema   bancario,   come    rilevabili    dal    soggetto
          finanziatore; 
              b-bis) nella definizione  del  rapporto  tra  debito  e
          patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni
          dall'impresa, che non puo' essere  superiore  a  7,5,  come
          indicato dal numero 1)  della  lettera  e)  del  punto  18)
          dell'art.  2  del  regolamento  (UE)  n.   651/2014   della
          Commissione, del 17  giugno  2014,  e  che  costituisce  un
          parametro indispensabile per la definizione di "impresa  in
          difficolta'", sono compresi nel calcolo  del  patrimonio  i
          crediti  non  prescritti,  certi,  liquidi  ed   esigibili,
          maturati nei confronti delle amministrazioni  pubbliche  di
          cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, per somministrazione,  forniture  e  appalti,
          certificati  ai  sensi  dell'art.  9,  comma   3-bis,   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.  2,  e  le
          certificazioni richiamate al citato art.  9,  comma  3-ter,
          lettera b), ultimo periodo, recanti la data prevista per il
          pagamento,   emesse   mediante    l'apposita    piattaforma
          elettronica. 
              c) l'importo del prestito assistito da garanzia non  e'
          superiore al maggiore tra i seguenti elementi: 
              1)  25  per  cento  del  fatturato  annuo  dell'impresa
          relativo ai 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla
          dichiarazione fiscale; 
              2) il  doppio  dei  costi  del  personale  dell'impresa
          relativi al 2019, come risultanti dal  bilancio  ovvero  da
          dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio;
          qualora  l'impresa  abbia  iniziato  la  propria  attivita'
          successivamente al 31 dicembre 2018, si fa  riferimento  ai
          costi  del  personale  attesi  per  i  primi  due  anni  di
          attivita', come documentato e attestato dal  rappresentante
          legale dell'impresa; 
              d) la garanzia, in concorso paritetico e  proporzionale
          tra garante e garantito nelle perdite per mancato  rimborso
          del  finanziamento,  copre  l'importo   del   finanziamento
          concesso nei limiti delle seguenti quote percentuali: 
              1) 90 per cento  per  imprese  con  non  piu'  di  5000
          dipendenti in Italia e valore  del  fatturato  fino  a  1,5
          miliardi di euro; 
              2) 80 per cento per imprese con  valore  del  fatturato
          superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o  con
          piu' di 5000 dipendenti in Italia; 
              3) 70 per cento per le imprese con valore del fatturato
          superiore a 5 miliardi di euro; 
              e) le commissioni annuali dovute dalle imprese  per  il
          rilascio della garanzia sono le seguenti: 
              1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese  sono
          corrisposti, in rapporto all'importo  garantito,  25  punti
          base durante il  primo  anno,  50  punti  base  durante  il
          secondo e terzo anno, 100 punti  base  durante  il  quarto,
          quinto e sesto anno; 
              2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole
          e medie imprese sono corrisposti, in  rapporto  all'importo
          garantito, 50 punti base durante il primo anno,  100  punti
          base durante il  secondo  e  terzo  anno,  200  punti  base
          durante il quarto, quinto e sesto anno; 
              f)  la  garanzia  e'  a  prima  richiesta,   esplicita,
          irrevocabile,  e  conforme  ai  requisiti  previsti   dalla
          normativa di vigilanza prudenziale ai fini  della  migliore
          mitigazione del rischio; 
              g)  la  garanzia  copre  nuovi  finanziamenti  concessi
          all'impresa  successivamente  all'entrata  in  vigore   del
          presente  decreto,  per  capitale,   interessi   ed   oneri
          accessori fino all'importo massimo garantito; 
              h) le commissioni devono essere  limitate  al  recupero
          dei costi  e  il  costo  dei  finanziamenti  coperti  dalla
          garanzia deve essere inferiore al costo che  sarebbe  stato
          richiesto  dal  soggetto  o  dai  soggetti   eroganti   per
          operazioni con le medesime caratteristiche ma  prive  della
          garanzia, come documentato e attestato  dal  rappresentante
          legale dei suddetti soggetti  eroganti.  Tale  minor  costo
          deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo  che
          sarebbe  stato  richiesto  dal  soggetto  o  dai   soggetti
          eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche  ma
          prive della garanzia,  come  documentato  e  attestato  dal
          rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il
          costo effettivamente applicato all'impresa; 
              i)  l'impresa  che  beneficia  della  garanzia   assume
          l'impegno che essa, nonche' ogni altra impresa con sede  in
          Italia che faccia parte del medesimo gruppo  cui  la  prima
          appartiene, comprese quelle soggette alla  direzione  e  al
          coordinamento da  parte  della  medesima,  non  approvi  la
          distribuzione di dividendi o il riacquisto  di  azioni  nel
          corso dell'anno 2020. Qualora le suddette  imprese  abbiano
          gia' distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento
          della richiesta del  finanziamento,  l'impegno  e'  assunto
          dall'impresa per i dodici mesi successivi alla  data  della
          richiesta; 
              l)  l'impresa  che  beneficia  della  garanzia   assume
          l'impegno a  gestire  i  livelli  occupazionali  attraverso
          accordi sindacali; 
              m) il soggetto  finanziatore  deve  dimostrare  che  ad
          esito del rilascio del finanziamento  coperto  da  garanzia
          l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del
          soggetto  finanziato  risulta  superiore  all'ammontare  di
          esposizioni detenute alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  corretto   per   le   riduzioni   delle
          esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza  del
          regolamento  contrattuale  stabilito  tra  le  parti  prima
          dell'entrata in vigore del presente decreto; 
              n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve  essere
          destinato  a  sostenere  costi  del  personale,  canoni  di
          locazione o di affitto di ramo  d'azienda,  investimenti  o
          capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi  e
          attivita' imprenditoriali che siano localizzati in  Italia,
          come documentato  e  attestato  dal  rappresentante  legale
          dell'impresa beneficiaria, e  le  medesime  imprese  devono
          impegnarsi a non delocalizzare  le  produzioni,  ovvero  il
          finanziamento coperto dalla garanzia deve essere  destinato
          al rimborso di finanziamenti nell'ambito di  operazioni  di
          rinegoziazione del debito accordato in essere  dell'impresa
          beneficiaria purche' il finanziamento preveda  l'erogazione
          di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per cento
          dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione  e
          a condizione che il rilascio della garanzia  sia  idoneo  a
          determinare  un  minor  costo  o  una  maggior  durata  del
          finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione; 
              n-bis) il finanziamento di cui  alla  lettera  n)  deve
          essere altresi' destinato, in misura non  superiore  al  20
          per cento dell'importo erogato, al  pagamento  di  rate  di
          finanziamenti,  scadute   o   in   scadenza   nel   periodo
          emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre  2020,
          per  le  quali  il   rimborso   sia   reso   oggettivamente
          impossibile in conseguenza della  diffusione  dell'epidemia
          di COVID-19 o delle misure dirette alla  prevenzione  e  al
          contenimento    della    stessa,    a    condizione     che
          l'impossibilita' oggettiva del rimborso sia  attestata  dal
          rappresentante legale dell'impresa  beneficiaria  ai  sensi
          dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative
          e    regolamentari    in    materia    di    documentazione
          amministrativa, di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
              3. Ai fini dell'individuazione del  limite  di  importo
          garantito  indicato  dal  comma  2,  lettera  c),   si   fa
          riferimento al valore del fatturato in Italia e  dei  costi
          del personale sostenuti in  Italia  da  parte  dell'impresa
          ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga  ad
          un gruppo. L'impresa richiedente  e'  tenuta  a  comunicare
          alla  banca  finanziatrice  tale  valore.  Ai  fini   della
          verifica del suddetto limite, qualora la  medesima  impresa
          sia beneficiaria  di  piu'  finanziamenti  assistiti  dalla
          garanzia di  cui  al  presente  articolo  ovvero  da  altra
          garanzia pubblica, gli importi di  detti  finanziamenti  si
          cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero  il  medesimo
          gruppo quando  la  prima  e'  parte  di  un  gruppo,  siano
          beneficiari di piu' finanziamenti assistiti dalla  garanzia
          di cui al comma 1, gli importi di  detti  finanziamenti  si
          cumulano. 
              4. Ai fini  dell'individuazione  della  percentuale  di
          garanzia  indicata  dal  comma  2,  lettera   d),   si   fa
          riferimento al valore su base consolidata del  fatturato  e
          dei costi  del  personale  del  gruppo,  qualora  l'impresa
          beneficiaria sia parte di un gruppo. L'impresa  richiedente
          e'  tenuta  a  comunicare  alla  banca  finanziatrice  tale
          valore. Le percentuali indicate al comma 2, lettera  d)  si
          applicano  sull'importo  residuo   dovuto,   in   caso   di
          ammortamento progressivo del finanziamento. 
              5. Sulle obbligazioni di SACE  S.p.a.  derivanti  dalle
          garanzie disciplinate dai commi 1 e 1-bis e'  accordata  di
          diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta  e  senza
          regresso, la cui  operativita'  sara'  registrata  da  SACE
          S.p.a. con gestione separata. La garanzia  dello  Stato  e'
          esplicita, incondizionata, irrevocabile  e  si  estende  al
          rimborso del capitale, al pagamento degli  interessi  e  ad
          ogni altro onere accessorio,  al  netto  delle  commissioni
          ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.a. svolge anche
          per conto del Ministero dell'economia e  delle  finanze  le
          attivita'  relative  all'escussione  della  garanzia  e  al
          recupero dei  crediti,  che  puo'  altresi'  delegare  alle
          banche,   alle   istituzioni   finanziarie   nazionali    e
          internazionali   e   agli    altri    soggetti    abilitati
          all'esercizio del credito in Italia. SACE S.p.a. opera  con
          la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze possono  essere  impartiti  a
          SACE S.p.a.  indirizzi  sulla  gestione  dell'attivita'  di
          rilascio  delle  garanzie  e  sulla   verifica,   al   fine
          dell'escussione della garanzia dello  Stato,  del  rispetto
          dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni  previsti
          dal presente articolo. 
              6.  Per  il  rilascio  delle   garanzie   che   coprono
          finanziamenti in favore di imprese con  non  piu'  di  5000
          dipendenti in Italia e con valore del fatturato fino a  1,5
          miliardi di  euro,  sulla  base  dei  dati  risultanti  dal
          bilancio ovvero di dati certificati  con  riferimento  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto se l'impresa
          non ha  approvato  il  bilancio,  si  applica  la  seguente
          procedura semplificata, come ulteriormente specificata  sul
          piano procedurale  e  documentale  da  SACE  S.p.a.,  fermo
          quanto previsto dal comma 9: 
              a)   l'impresa   interessata   all'erogazione   di   un
          finanziamento  garantito  da  SACE  S.p.a.  presenta  a  un
          soggetto finanziatore, che puo'  operare  ed  eventualmente
          erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la
          domanda di finanziamento garantito dallo Stato; 
              b)  in  caso  di  esito  positivo  della  delibera   di
          erogazione  del  finanziamento  da   parte   dei   suddetti
          soggetti,  questi  ultimi  trasmettono  la   richiesta   di
          emissione della garanzia a SACE S.p.a. la quale esamina  la
          richiesta stessa, verificando l'esito positivo del processo
          deliberativo del  soggetto  finanziatore  ed  emettendo  un
          codice  unico  identificativo  del  finanziamento  e  della
          garanzia; 
              c) il soggetto finanziatore  procede  al  rilascio  del
          finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla  SACE
          S.p.a. 
              7. Qualora l'impresa beneficiaria  abbia  dipendenti  o
          fatturato superiori alle soglie indicate dal  comma  6,  il
          rilascio della garanzia e del corrispondente  codice  unico
          e' subordinato altresi' alla decisione assunta con  decreto
          del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sentito  il
          Ministro dello  sviluppo  economico,  adottato  sulla  base
          dell'istruttoria  trasmessa  da  SACE  S.p.a.,  tenendo  in
          considerazione il ruolo che l'impresa che  beneficia  della
          garanzia svolge rispetto alle seguenti aree  e  profili  in
          Italia: 
              a) contributo allo sviluppo tecnologico; 
              b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; 
              c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; 
              d) impatto sui  livelli  occupazionali  e  mercato  del
          lavoro; 
              e) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva
          strategica. 
              8. Con il decreto di cui  al  comma  7  possono  essere
          elevate le percentuali di cui al comma 2, lettera d),  fino
          al limite di percentuale immediatamente superiore a  quello
          ivi previsto, subordinatamente  al  rispetto  di  specifici
          impegni  e  condizioni  in  capo  all'impresa  beneficiaria
          indicati nella decisione,  in  relazione  alle  aree  e  ai
          profili di cui al comma 7. 
              9. I soggetti  finanziatori  forniscono  un  rendiconto
          periodico a SACE S.p.a., con i contenuti, la cadenza  e  le
          modalita' da quest'ultima indicati, al fine di  riscontrare
          il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi
          soggetti finanziatori  degli  impegni  e  delle  condizioni
          previsti ai sensi del presente  articolo.  SACE  S.p.a.  ne
          riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle
          finanze. 
              10. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, possono essere  disciplinate  ulteriori  modalita'
          attuative e operative, ed eventuali  elementi  e  requisiti
          integrativi, per l'esecuzione delle operazioni  di  cui  ai
          commi da 1 a 9. 
              11. In caso  di  modifiche  della  Comunicazione  della
          Commissione europea del 19 marzo 2020  recante  un  "Quadro
          temporaneo per le misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
          dell'economia   nell'attuale   emergenza   del   COVID-19",
          condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a  8  possono
          essere conseguentemente adeguati con decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle Finanze, di concerto con il  Ministro
          dello sviluppo economico. 
              12. L'efficacia dei commi  da  1  a  9  e'  subordinata
          all'approvazione  della  Commissione   europea   ai   sensi
          dell'art. 108 del Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea. 
              13. Fermo restando il limite complessivo massimo di cui
          al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze puo' essere concessa, in conformita' alla normativa
          dell'Unione europea, la garanzia dello Stato su esposizioni
          assunte o da assumere da Cassa depositi e  prestiti  S.p.a.
          (CDP S.p.a.) entro il 30 giugno 2021 derivanti da garanzie,
          anche  nella  forma  di  garanzie  di  prima  perdita,   su
          portafogli di finanziamenti concessi, in  qualsiasi  forma,
          da banche e da altri soggetti abilitati  all'esercizio  del
          credito in Italia alle imprese con sede in Italia che hanno
          sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza
          epidemiologica da "COVID-19" e che prevedano modalita' tali
          da  assicurare  la  concessione  da  parte   dei   soggetti
          finanziatori   di   nuovi   finanziamenti    in    funzione
          dell'ammontare  del  capitale  regolamentare  liberato  per
          effetto delle garanzie  stesse.  La  garanzia  e'  a  prima
          richiesta,  incondizionata,  esplicita,   irrevocabile,   e
          conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza
          prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. 
              14.  E'  istituito  nello  stato  di   previsione   del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  un  fondo   a
          copertura delle garanzie concesse ai sensi dei  commi  5  e
          13, nonche' di quelle concesse ai sensi dell'art. 6,  comma
          14-bis,  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326, con una dotazione iniziale di  1.000  milioni
          di euro per l'anno 2020. Al relativo onere,  pari  a  1.000
          milioni di euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante
          versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato,  per  un
          corrispondente importo,  delle  risorse  disponibili  sulla
          contabilita' speciale di cui  all'art.  37,  comma  6,  del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89.  Per  la
          gestione del fondo e' autorizzata  l'apertura  di  apposito
          conto corrente di tesoreria centrale  intestato  alla  SACE
          S.p.a., su cui sono versate  le  commissioni  incassate  ai
          sensi del comma 2,  lettera  e),  al  netto  dei  costi  di
          gestione sostenuti  dalla  SACE  S.p.a.  per  le  attivita'
          svolte ai sensi del  presente  articolo,  risultanti  dalla
          contabilita' della medesima SACE S.p.a., salvo conguaglio a
          seguito dell'approvazione del bilancio. 
              14-bis. Al fine di assicurare la necessaria  liquidita'
          alle imprese indicate al comma 1, la SACE S.p.a.,  fino  al
          31 dicembre 2020, concede  garanzie,  in  conformita'  alla
          normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di  Stato
          e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti  nel
          presente  articolo,  in  favore  di   banche,   istituzioni
          finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che
          sottoscrivono in Italia  prestiti  obbligazionari  o  altri
          titoli di debito emessi dalle suddette imprese  a  cui  sia
          attribuita da parte di una primaria agenzia di  rating  una
          classe almeno pari a BB- o equivalente. Gli impegni assunti
          dalla SACE S.p.a. ai sensi del presente comma, unitamente a
          quelli assunti ai sensi del comma 1,  non  devono  superare
          l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. 
              14-ter.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal   comma
          14-bis,  qualora  la  classe  di  rating   attribuita   sia
          inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari  dei  prestiti
          obbligazionari o  dei  titoli  di  debito  si  obbligano  a
          mantenere una quota pari almeno al 30 per cento del  valore
          dell'emissione per l'intera durata della stessa. 
              14-quater. Alle garanzie  di  cui  ai  commi  14-bis  e
          14-ter si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
          dei commi 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12.  Con  riferimento  al
          comma 2, lettera b), nel caso di emissioni  obbligazionarie
          organizzate da  soggetti  diversi  da  banche,  istituzioni
          finanziarie nazionali e  internazionali  o  altri  soggetti
          abilitati all'esercizio del  credito,  l'impresa  emittente
          fornisce alla SACE S.p.a. una certificazione attestante che
          alla data del 29 febbraio  2020  la  stessa  non  risultava
          presente tra le esposizioni deteriorate presso  il  sistema
          bancario,  come   definite   ai   sensi   della   normativa
          dell'Unione  europea.  Con  riferimento  al  comma   9,   i
          sottoscrittori dei prestiti obbligazionari o dei titoli  di
          debito nominano un rappresentante comune  che  fornisce  un
          rendiconto periodico alla SACE S.p.a., con i contenuti,  la
          cadenza e le modalita' da quest'ultima indicati, al fine di
          riscontrare il rispetto, da parte dell'impresa emittente  e
          dei  sottoscrittori,  degli  impegni  e  delle   condizioni
          previsti. 
              14-quinquies.  Alle  obbligazioni  della  SACE   S.p.a.
          derivanti dalle garanzie disciplinate dai  commi  14-bis  e
          14-ter e' accordata di diritto la garanzia  dello  Stato  a
          prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' sara'
          registrata dalla SACE  S.p.a.  con  gestione  separata.  La
          garanzia  dello   Stato   e'   esplicita,   incondizionata,
          irrevocabile e si estende  al  rimborso  del  capitale,  al
          pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio,
          al  netto  delle  commissioni  ricevute  per  le   medesime
          garanzie. La  SACE  S.p.a.  svolge,  anche  per  conto  del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  le  attivita'
          relative all'escussione della garanzia e  al  recupero  dei
          crediti, che  puo'  altresi'  delegare  alle  banche,  alle
          istituzioni finanziarie nazionali e internazionali  e  agli
          altri  soggetti  abilitati  all'esercizio  del  credito  in
          Italia. La  SACE  S.p.a.  opera  con  la  dovuta  diligenza
          professionale. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze possono essere  impartiti  alla  SACE  S.p.a.
          indirizzi sulla gestione dell'attivita' di  rilascio  delle
          garanzie e sulla verifica, al  fine  dell'escussione  della
          garanzia dello Stato, del rispetto dei  suddetti  indirizzi
          nonche'  dei  criteri  e  delle  condizioni  previsti   dal
          presente articolo. 
              14-sexies. Il rilascio delle garanzie di cui  ai  commi
          14-bis e 14-ter da parte della SACE S.p.a., con l'emissione
          del corrispondente codice unico identificativo  di  cui  al
          comma 6, lettera b),  nel  caso  di  emissione  di  importo
          eguale o superiore a euro 100 milioni ovvero  nel  caso  in
          cui sia richiesto, ai sensi del comma 8, l'incremento della
          percentuale di copertura di cui al comma 2, lettera d),  e'
          subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentito  il  Ministro  dello
          sviluppo economico, adottato  sulla  base  dell'istruttoria
          trasmessa   dalla   SACE   S.p.a.,   tenendo    anche    in
          considerazione il  ruolo  che  l'impresa  emittente  svolge
          rispetto alle seguenti aree e profili in Italia: 
              a) contributo allo sviluppo tecnologico; 
              b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; 
              c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; 
              d) impatto sui livelli occupazionali e sul mercato  del
          lavoro; 
              e)  rilevanza  specifica  nell'ambito  di  una  filiera
          produttiva strategica.» 
              «Art. 1-bis (Dichiarazione sostitutiva per le richieste
          di  nuovi  finanziamenti).  -  1.  Le  richieste  di  nuovi
          finanziamenti effettuati ai sensi dell'art. 1 devono essere
          integrate da una  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di
          notorieta', ai sensi dell'art. 47  del  testo  unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  con
          la  quale  il   titolare   o   il   legale   rappresentante
          dell'impresa richiedente, sotto la propria responsabilita',
          dichiara: 
              a)  che  l'attivita'  d'impresa  e'  stata  limitata  o
          interrotta  dall'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  o
          dagli effetti  derivanti  dalle  misure  di  prevenzione  e
          contenimento connesse alla medesima emergenza e  che  prima
          di tale emergenza sussisteva una situazione di  continuita'
          aziendale; 
              b)  che  i  dati   aziendali   forniti   su   richiesta
          dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi; 
              c) che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera  n),  il
          finanziamento  coperto  dalla  garanzia  e'  richiesto  per
          sostenere costi  del  personale,  investimenti  o  capitale
          circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attivita'
          imprenditoriali che sono localizzati in Italia; 
              d) che e' consapevole che, ad eccezione  dell'eventuale
          quota destinata al rimborso di  finanziamenti  erogati  dai
          medesimi soggetti finanziatori ai sensi dell'art. 1,  comma
          1, i finanziamenti saranno accreditati  esclusivamente  sul
          conto corrente dedicato i  cui  dati  sono  contestualmente
          indicati; 
              e) che il titolare o il legale  rappresentante  istante
          nonche' i soggetti indicati all'art. 85, commi 1 e  2,  del
          codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
          di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non
          si trovano nelle condizioni ostative previste dall'art.  67
          del medesimo codice di cui al decreto  legislativo  n.  159
          del 2011; 
              f)  che  nei  confronti  del  titolare  o  del   legale
          rappresentante  non  e'  intervenuta  condanna  definitiva,
          negli ultimi cinque anni, per reati commessi in  violazione
          delle norme per la  repressione  dell'evasione  fiscale  in
          materia di imposte sui redditi e sul  valore  aggiunto  nei
          casi in cui sia stata applicata la pena accessoria  di  cui
          all'art. 12, comma 2,  del  decreto  legislativo  10  marzo
          2000, n. 74. 
              Omissis.». 
          Note al comma 207: 
                
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  11   del   citato
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40: 
              «Art. 11  (Sospensione  dei  termini  di  scadenza  dei
          titoli di credito). - 1. Fermo restando quanto previsto  ai
          commi 2 e 3,  i  termini  di  scadenza  relativi  a  vaglia
          cambiari, cambiali e altri titoli  di  credito  e  ad  ogni
          altro atto avente efficacia esecutiva, sono sospesi fino al
          31 agosto 2020. La sospensione opera a favore dei  debitori
          e obbligati anche in via di regresso o di  garanzia,  salva
          la facolta' degli stessi di rinunciarvi espressamente. 
              2.  Gli   assegni   portati   all'incasso,   non   sono
          protestabili fino al termine del periodo di sospensione  di
          cui al comma 1. Le  sanzioni  amministrative  pecuniarie  e
          accessorie di cui agli  articoli  2  e  5  della  legge  15
          dicembre 1990, n. 386, e la penale, pari al dieci per cento
          della somma dovuta e non pagata di  cui  all'art.  3  della
          citata legge n.  386  del  1990,  si  applicano  in  misura
          dimezzata se il traente, entro sessanta giorni  dalla  data
          di scadenza del periodo di sospensione di cui al  comma  1,
          effettua il  pagamento  dell'assegno,  degli  interessi,  e
          delle  eventuali  spese  per   il   protesto   o   per   la
          constatazione equivalente. La sospensione di cui al comma 1
          opera su: 
              a) i termini per la presentazione al pagamento; 
              b) i  termini  per  la  levata  del  protesto  o  delle
          constatazioni equivalenti; 
              c) i termini previsti all'art. 9, comma 2, lettere a) e
          b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonche'  all'art.
          9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990; 
              d) il termine per  il  pagamento  tardivo  dell'assegno
          previsto dall'art. 8, comma 1, della stessa  legge  n.  386
          del 1990. 
              3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal
          9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 non sono trasmessi  dai
          pubblici ufficiali alle  camere  di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura; ove gia' pubblicati le camere di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura  provvedono
          d'ufficio alla loro  cancellazione.  Con  riferimento  allo
          stesso periodo sono sospese le informative al  prefetto  di
          cui all'art. 8-bis, commi 1 e 2, della  legge  15  dicembre
          1990, n. 386, e le iscrizioni nell'archivio  informatizzato
          di cui all'art. 10-bis della  medesima  legge  n.  386  del
          1990, che, ove gia' effettuate, sono cancellate.». 
          Note al comma 208: 
              - Il testo del  comma  1  dell'art.  1-bis  del  citato
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  5  giugno  2020,  n.  40,  come
          modificato dalla presente legge, e' riportato nelle note al
          comma 206. 
          Note al comma 210: 
              - Si riporta il testo del comma 14-bis dell'art. 6  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.   326
          (Disposizioni urgenti per favorire lo  sviluppo  e  per  la
          correzione  dell'andamento  dei   conti   pubblici),   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 6 (Trasformazione  della  SACE  in  societa'  per
          azioni). 
              1. - 14. Omissis. 
              14-bis. Ai fini del sostegno e rilancio  dell'economia,
          SACE S.p.a. e' abilitata  a  rilasciare,  a  condizioni  di
          mercato  e  in  conformita'  alla   normativa   dell'Unione
          Europea, per una percentuale massima  di  copertura,  salvo
          specifiche deroghe previste dalla legge, del 70 per  cento,
          garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse  controgaranzie
          verso i  confidi,  in  favore  di  banche,  di  istituzioni
          finanziarie  nazionali  e  internazionali  e  degli   altri
          soggetti abilitati  all'esercizio  del  credito  in  Italia
          nonche'  di   imprese   di   assicurazione,   nazionali   e
          internazionali, autorizzate all'esercizio del ramo  credito
          e  cauzioni,  per  finanziamenti  sotto   qualsiasi   forma
          concessi alle imprese con sede in Italia,  entro  l'importo
          complessivo  massimo  di  200  miliardi  di  euro.  Per  le
          medesime  finalita'   ed   entro   tale   importo   massimo
          complessivo,  la  SACE  S.p.a.  e'  altresi'  abilitata   a
          rilasciare, a condizioni di mercato e in  conformita'  alla
          normativa dell'Unione  europea,  garanzie  sotto  qualsiasi
          forma   in   favore   di   sottoscrittori    di    prestiti
          obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli  di  debito  e
          altri strumenti finanziari emessi da imprese  con  sede  in
          Italia. L'attivita' di cui al presente comma e' svolta  con
          contabilita' separata rispetto alle  attivita'  di  cui  al
          comma 9. Sulle obbligazioni  della  SACE  S.p.a.  derivanti
          dalle  garanzie  disciplinate  dal   presente   comma,   e'
          accordata di  diritto  la  garanzia  dello  Stato  a  prima
          richiesta a favore di SACE S.p.a. Non e' ammesso il ricorso
          diretto  dei  soggetti  finanziatori  alla  garanzia  dello
          Stato. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze di concerto con il Ministro degli affari  esteri  e
          della cooperazione internazionale e con il  Ministro  dello
          sviluppo economico,  sono  definiti  criteri,  modalita'  e
          condizioni del rilascio  da  parte  di  SACE  S.p.a.  delle
          garanzie di cui al presente comma e dell'operativita' della
          garanzia  dello  Stato,  in  conformita'   alla   normativa
          dell'Unione  europea,  e  sono  altresi'   individuate   le
          attivita' che SACE S.p.a. svolge per  conto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
              Omissis.». 
          Note al comma 212: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  52  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa e delle politiche dell'Unione europea): 
              «Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di  Stato).  -
          1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e
          degli obblighi di trasparenza  e  di  pubblicita'  previsti
          dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti  di
          Stato, i soggetti pubblici o privati che  concedono  ovvero
          gestiscono  i  predetti  aiuti  trasmettono   le   relative
          informazioni  alla  banca  di  dati  istituita  presso   il
          Ministero dello sviluppo economico ai sensi  dell'art.  14,
          comma 2, della legge 5 marzo 2001, n.  57,  che  assume  la
          denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato". 
              2.  Il  Registro  di  cui  al  comma  1  contiene,   in
          particolare, le informazioni concernenti: 
              a) gli aiuti di Stato di cui all'art. 107 del  Trattato
          sul funzionamento dell'Unione  europea,  ivi  compresi  gli
          aiuti in esenzione dalla notifica; 
              b) gli aiuti de minimis come definiti  dal  regolamento
          (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre  2006,
          e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,  del
          18 dicembre 2013, nonche'  dalle  disposizioni  dell'Unione
          europea che saranno successivamente adottate nella medesima
          materia; 
              c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione  per  i
          servizi di interesse economico generale, ivi  compresi  gli
          aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n.  360/2012
          della Commissione, del 25 aprile 2012; 
              d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli
          aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea  abbia
          ordinato il recupero ai sensi dell'art. 16 del  regolamento
          (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. 
              3. I  soggetti  di  cui  al  comma  1  sono  tenuti  ad
          avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1  al  fine
          di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione  o
          all'erogazione degli  aiuti  di  Stato  e  degli  aiuti  de
          minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
          di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
          all'art. 46  della  presente  legge,  nonche'  al  fine  di
          consentire il costante aggiornamento dei dati  relativi  ai
          medesimi  aiuti  anche   attraverso   l'inserimento   delle
          informazioni  relative  alle  vicende  modificative   degli
          stessi. 
              4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al  comma
          2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese  accessibili
          senza restrizioni, fatte salve le esigenze  di  tutela  del
          segreto  industriale,  per  dieci  anni   dalla   data   di
          concessione dell'aiuto, salvi i maggiori  termini  connessi
          all'esistenza di contenziosi o  di  procedimenti  di  altra
          natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
          2, lettera d), sono conservate e  rese  accessibili,  senza
          restrizioni, fino  alla  data  dell'effettiva  restituzione
          dell'aiuto. 
              5. Il monitoraggio  delle  informazioni  relative  agli
          aiuti di  Stato  nei  settori  agricolo  e  forestale,  ivi
          compresi gli aiuti nelle  zone  rurali,  e  della  pesca  e
          acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
          europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
          integrazione e interoperabilita' del  Registro  di  cui  al
          comma 1  con  i  registri  gia'  esistenti  per  i  settori
          dell'agricoltura e della pesca. 
              6. Con regolamento adottato con  decreto  del  Ministro
          dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i  Ministri
          dell'economia e delle finanze e  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, ai sensi  dell'art.  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  entro  quattro  mesi
          dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  articolo,
          sentita la Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni,   e'   adottata   la   disciplina   per   il
          funzionamento del Registro di cui al comma 1  del  presente
          articolo, con la definizione delle modalita' operative  per
          la raccolta, la gestione e il controllo dei  dati  e  delle
          informazioni  relativi  agli  aiuti  di  cui  al  comma  2,
          compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
          banche  di  dati  esistenti  in  materia  di   agevolazioni
          pubbliche alle imprese. Il predetto  regolamento  individua
          altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
          materia di aiuti di  Stato,  i  contenuti  specifici  degli
          obblighi ai fini dei controlli di cui al comma  3,  nonche'
          la data a decorrere dalla quale il controllo relativo  agli
          aiuti de minimis di cui al comma 2  gia'  concessi  avviene
          esclusivamente tramite il medesimo Registro,  nel  rispetto
          dei termini stabiliti dall'art. 6, paragrafo 2, del  citato
          regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1° luglio
          2017, si  applicano  le  modalita'  di  trasmissione  delle
          informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai
          sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo  2001,  n.
          57. 
              7. A decorrere dal  1°  luglio  2017,  la  trasmissione
          delle  informazioni  al  Registro  di  cui  al  comma  1  e
          l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
          medesimo costituiscono condizione legale di  efficacia  dei
          provvedimenti  che  dispongono  concessioni  ed  erogazioni
          degli  aiuti  di  cui  al  comma  2.  I  provvedimenti   di
          concessione  e  di  erogazione  di  detti  aiuti   indicano
          espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
          Registro  e   l'avvenuta   interrogazione   dello   stesso.
          L'inadempimento degli obblighi  di  cui  ai  commi  1  e  3
          nonche' al secondo periodo del presente comma e'  rilevato,
          anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e  comporta
          la  responsabilita'  patrimoniale  del  responsabile  della
          concessione o dell'erogazione degli aiuti.  L'inadempimento
          e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai  fini  del
          risarcimento del danno.». 
              - Il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31
          maggio  2017,  n.  115,  recante  «Regolamento  recante  la
          disciplina per  il  funzionamento  del  Registro  nazionale
          degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
          legge 24 dicembre 2012, n. 234  e  successive  modifiche  e
          integrazioni», e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -
          Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017. 
              - Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2020,
          n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5  giugno
          2020, n. 40, e' riportato nelle note al comma 206. 
          Note al comma 213: 
                
              - Il decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,
          recante «Testo unico delle  leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia», e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana 30 settembre 1993, n. 230, S.O. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  56   del   citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica  da  COVID-19),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 56 (Misure di sostegno  finanziario  alle  micro,
          piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19).
          - 1. Ai fini del presente articolo l'epidemia  da  COVID-19
          e' formalmente riconosciuta come evento  eccezionale  e  di
          grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'art. 107  del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
              2. Al fine di sostenere  le  attivita'  imprenditoriali
          danneggiate dall'epidemia  di  COVID-19  le  Imprese,  come
          definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione
          - in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti  di
          banche, di intermediari finanziari previsti  dall'art.  106
          del testo unico di cui al decreto legislativo 1°  settembre
          1993,  n.  385,  e  degli  altri  soggetti  abilitati  alla
          concessione di credito in Italia - delle seguenti misure di
          sostegno finanziario: 
              a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti
          accordati a fronte di anticipi su  crediti  esistenti  alla
          data del 29 febbraio 2020 o, se  successivi,  a  quella  di
          pubblicazione del presente decreto, gli importi  accordati,
          sia per la parte  utilizzata  sia  per  quella  non  ancora
          utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte
          fino al 30 giugno 2021; 
              b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale
          prima del  30  giugno  2021  i  contratti  sono  prorogati,
          unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza  alcuna
          formalita',  fino  al  30   giugno   2021   alle   medesime
          condizioni; 
              c) per i mutui e gli  altri  finanziamenti  a  rimborso
          rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali
          agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in
          scadenza prima del 30 giugno 2021 e'  sospeso  sino  al  30
          giugno 2021 e il piano di rimborso delle rate o dei  canoni
          oggetto di  sospensione  e'  dilazionato,  unitamente  agli
          elementi  accessori  e  senza  alcuna  formalita',  secondo
          modalita' che assicurino  l'assenza  di  nuovi  o  maggiori
          oneri per entrambe le  parti;  e'  facolta'  delle  Imprese
          richiedere di  sospendere  soltanto  i  rimborsi  in  conto
          capitale. 
              3. La comunicazione prevista al comma  2  e'  corredata
          della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai
          sensi dell'art. 47 del testo unico di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  di
          aver subito in via temporanea carenze di  liquidita'  quale
          conseguenza  diretta  della  diffusione  dell'epidemia   da
          COVID-19. 
              4. Possono beneficiare delle misure di cui al  comma  2
          le Imprese le cui esposizioni  debitorie  non  siano,  alla
          data di pubblicazione del  presente  decreto,  classificate
          come esposizioni  creditizie  deteriorate  ai  sensi  della
          disciplina applicabile agli intermediari creditizi. 
              5. Ai fini del  presente  articolo,  si  intendono  per
          Imprese le microimprese e le piccole e medie  imprese  come
          definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n.
          2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia. 
              6. Su richiesta telematica  del  soggetto  finanziatore
          con  indicazione   dell'importo   massimo   garantito,   le
          operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma
          2  sono  ammesse,  senza  valutazione,  alla  garanzia   di
          un'apposita sezione speciale del Fondo di cui  all'art.  2,
          comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662.
          La sezione speciale, con una dotazione di 1730  milioni  di
          euro, garantisce: 
              a) per un importo pari  al  33  per  cento  i  maggiori
          utilizzi,  alla  data  del   30   giugno   2021,   rispetto
          all'importo  utilizzato  alla  data  di  pubblicazione  del
          presente decreto dei prestiti di cui al  comma  2,  lettera
          a); 
              b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e gli
          altri finanziamenti la cui scadenza e' prorogata  ai  sensi
          del comma 2, lettera b); 
              c) per un importo pari al 33 per cento le singole  rate
          dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale  o
          dei canoni di leasing che siano in  scadenza  entro  il  30
          giugno 2021 e che siano state sospese ai sensi del comma 2,
          lettera c). 
              Con riferimento a finanziamenti erogati con  fondi,  in
          tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni  di  cui
          al comma 2, lettere a), b)  e  c),  sono  realizzate  senza
          preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti  e
          con automatico allungamento del contratto di  provvista  in
          relazione    al    prolungamento     dell'operazione     di
          finanziamento,  alle  stesse   condizioni   del   contratto
          originario  nonche'   con   riferimento   a   finanziamenti
          agevolati previa comunicazione  all'ente  incentivante  che
          entro 15 giorni puo'  provvedere  a  fornire  le  eventuali
          integrazioni alle modalita' operative. 
              7. La garanzia della sezione speciale del Fondo di  cui
          al comma 6 ha natura sussidiaria ed e'  concessa  a  titolo
          gratuito. La garanzia copre  i  pagamenti  contrattualmente
          previsti per interessi e  capitale  dei  maggiori  utilizzi
          delle linee di credito e dei prestiti,  delle  rate  o  dei
          canoni di  leasing  sospesi  e  degli  altri  finanziamenti
          prorogati di  cui  al  comma  6.  Per  ciascuna  operazione
          ammessa alla garanzia viene accantonato,  a  copertura  del
          rischio, un importo  non  inferiore  al  6  %  dell'importo
          garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale. 
              8. L'escussione della garanzia  puo'  essere  richiesta
          dai soggetti  finanziatori  se  siano  state  avviate,  nei
          diciotto  mesi  successivi  al  termine  delle  misure   di
          sostegno di cui al  comma  2,  le  procedure  esecutive  in
          relazione: 1) all'inadempimento  totale  o  parziale  delle
          esposizioni di cui al comma 2, lettera a);  2)  al  mancato
          pagamento, anche parziale, delle somme dovute per  capitale
          e interessi relative ai prestiti  prorogati  ai  sensi  del
          comma 2, lettera b); 3) all'inadempimento  di  una  o  piu'
          rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai  sensi  del
          comma 2, lettera c). In tal caso, i  soggetti  finanziatori
          possono  inviare  al  Fondo  di  garanzia  per  le  PMI  la
          richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti
          e agli altri finanziamenti di cui al comma 2,  lettere  a),
          b) e c) corredata da  una  stima  della  perdita  finale  a
          carico del Fondo. Per la fattispecie di  cui  al  comma  2,
          lettera c), la  garanzia  e'  attivabile,  con  i  medesimi
          presupposti di cui sopra,  nei  limiti  dell'importo  delle
          rate o dei canoni di leasing  sospesi  sino  al  30  giugno
          2021. Il Fondo  di  garanzia,  verificata  la  legittimita'
          della  richiesta,  provvede  ad   aggiornare   i   relativi
          accantonamenti. 
              9. Il Fondo di  garanzia,  verificata  la  legittimita'
          della  richiesta,  provvede  a  liquidare  in  favore   del
          soggetto finanziatore, entro 90 giorni, un anticipo pari al
          50% del minor importo tra la quota massima garantita  dalla
          Sezione speciale prevista dal comma 6 e  il  33  per  cento
          della perdita finale stimata a carico del Fondo di  cui  al
          comma 8. 
              10. Il soggetto creditore beneficiario  della  garanzia
          puo' richiedere, entro 180  giorni  dall'esaurimento  delle
          procedure esecutive, la liquidazione  del  residuo  importo
          dovuto a titolo di escussione  della  garanzia  del  Fondo.
          Entro  trenta  giorni  dalla  data  di  ricevimento   della
          documentata richiesta di escussione il  Fondo  di  garanzia
          provvede  alla  corresponsione  dell'importo  spettante  ai
          soggetti beneficiari della garanzia. 
              11. La garanzia prevista dal presente articolo opera in
          conformita' all'autorizzazione  della  Commissione  europea
          prevista  ai  sensi  dell'art.   108   del   Trattato   sul
          Funzionamento  dell'Unione   europea.   Entro   30   giorni
          dall'entrata in vigore del presente  decreto-legge  possono
          essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui
          all'art. 2, comma 100, lett. a), della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662. 
              12. Alla copertura degli oneri  previsti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'art. 126.». 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  13  del
          citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  5  giugno  2020,  n.  40,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 13 (Fondo centrale di garanzia PMI). - 1. Fino al
          31 dicembre 2020, in deroga alla disciplina  del  Fondo  di
          cui all'art. 2, comma  100,  lettera  a),  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti misure: 
              a) la garanzia e' concessa a titolo gratuito; 
              b) l'importo massimo garantito per singola  impresa  e'
          elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea,
          a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le  imprese
          con numero di dipendenti non superiore a  499,  determinato
          sulla base delle unita' di lavoro-anno rilevate per  l'anno
          2019. Resta fermo  che  la  misura  di  cui  alla  presente
          lettera si applica, alle medesime condizioni, anche qualora
          almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti  di  voto
          sia detenuto  direttamente  o  indirettamente  da  un  ente
          pubblico oppure, congiuntamente, da piu' enti pubblici; 
              c) la percentuale di copertura della  garanzia  diretta
          e' incrementata, anche mediante il concorso  delle  sezioni
          speciali  del  Fondo  di  garanzia,   al   90   per   cento
          dell'ammontare di ciascuna operazione  finanziaria,  previa
          autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art.
          108 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'unione  europea
          (TFUE), per le operazioni finanziarie con durata fino a  72
          mesi.   L'importo   totale   delle   predette    operazioni
          finanziarie non puo' superare, alternativamente: 
              1)  il  doppio  della   spesa   salariale   annua   del
          beneficiario (compresi gli oneri sociali  e  il  costo  del
          personale che lavora nel sito dell'impresa  ma  che  figura
          formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o
          per  l'ultimo  anno  disponibile.  Nel  caso   di   imprese
          costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo
          del prestito non puo'  superare  i  costi  salariali  annui
          previsti per i primi due anni di attivita'; 
              2)  il  25  per  cento   del   fatturato   totale   del
          beneficiario nel 2019; 
              3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio  e
          per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel  caso
          di piccole e medie imprese, e nei successivi 12  mesi,  nel
          caso di imprese con numero di dipendenti  non  superiore  a
          499;  tale  fabbisogno  e'  attestato   mediante   apposita
          autocertificazione  resa  dal  beneficiario  ai  sensi  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
          445; 
              3-bis)  per  le   imprese   caratterizzate   da   cicli
          produttivi ultrannuali di cui alla  parte  IX,  lettera  A,
          sezioni A.1.d)  e  A.1.e),  dell'allegato  al  decreto  del
          Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di  cui
          al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del
          27  febbraio  2019,  i  ricavi  delle   vendite   e   delle
          prestazioni, sommati alle  variazioni  delle  rimanenze  di
          prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per
          l'anno 2019. 
              d)   per   le   operazioni   finanziarie   aventi    le
          caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c),
          la  percentuale  di  copertura  della  riassicurazione   e'
          incrementata, anche  mediante  il  concorso  delle  sezioni
          speciali  del  Fondo  di  garanzia,  al   100   per   cento
          dell'importo garantito dai Confidi  o  da  altro  fondo  di
          garanzia o dalle societa'  cooperative  previste  dall'art.
          112, comma 7, terzo periodo, del testo unico delle leggi in
          materia  bancaria  e  creditizia,   di   cui   al   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che  le
          garanzie da questi rilasciate non superino  la  percentuale
          massima   di   copertura   del   90   per   cento,   previa
          autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art.
          108 del TFUE, e che non prevedano il pagamento di un premio
          che tiene conto  della  remunerazione  per  il  rischio  di
          credito. Fino all'autorizzazione della Commissione  europea
          e, successivamente alla  predetta  autorizzazione,  per  le
          operazioni   finanziarie    non    aventi    le    predette
          caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera  c)
          e alla presente lettera d),  le  percentuali  di  copertura
          sono incrementate, rispettivamente, all'80 per cento per la
          garanzia diretta di cui alla lettera c) e al 90  per  cento
          per la riassicurazione di  cui  alla  presente  lettera  d)
          anche per durate superiori a dieci anni.  La  garanzia  del
          Fondo  puo'  essere  cumulata  con  un'ulteriore   garanzia
          concessa da  confidi  o  da  altri  soggetti  abilitati  al
          rilascio di garanzie, a valere  su  risorse  proprie,  fino
          alla  copertura  del  100  per  cento   del   finanziamento
          concesso; 
              e) sono ammissibili alla garanzia  del  Fondo,  per  la
          garanzia diretta nella misura dell'80 per cento  e  per  la
          riassicurazione nella misura del 90 per cento  dell'importo
          garantito dal Confidi o  da  altro  fondo  di  garanzia,  a
          condizione  che  le  garanzie  da  questi  rilasciate   non
          superino la percentuale massima di  copertura  dell'80  per
          cento,  i  finanziamenti  a   fronte   di   operazioni   di
          rinegoziazione  del  debito  del   soggetto   beneficiario,
          purche' il  nuovo  finanziamento  preveda  l'erogazione  al
          medesimo soggetto beneficiario  di  credito  aggiuntivo  in
          misura pari ad almeno il  10  per  cento  dell'importo  del
          debito accordato in essere  del  finanziamento  oggetto  di
          rinegoziazione ovvero, per i finanziamenti  deliberati  dal
          soggetto finanziatore  in  data  successiva  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  in  misura  pari  ad  almeno  il  25  per   cento
          dell'importo   del   debito   accordato   in   essere   del
          finanziamento oggetto di rinegoziazione. Nei  casi  di  cui
          alla  presente  lettera  il  soggetto   finanziatore   deve
          trasmettere al gestore  del  Fondo  una  dichiarazione  che
          attesta la riduzione del tasso di interesse applicata,  sul
          finanziamento  garantito,  al  soggetto  beneficiario   per
          effetto della sopravvenuta concessione della garanzia; 
              f) per le operazioni per  le  quali  le  banche  o  gli
          intermediari finanziari hanno accordato, anche  di  propria
          iniziativa, la sospensione  del  pagamento  delle  rate  di
          ammortamento,  o  della   sola   quota   capitale,   ovvero
          l'allungamento  della  scadenza   dei   finanziamenti,   in
          connessione  agli  effetti  indotti  dalla  diffusione  del
          COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la
          durata della garanzia del Fondo e' estesa in conseguenza; 
              g) fermo restando quanto previsto all'art. 6, comma  2,
          del decreto del Ministro dello sviluppo economico  6  marzo
          2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  157  del  7
          luglio  2017,  e  fatto  salvo  quanto  previsto   per   le
          operazioni finanziarie di cui alla lettera m) del  presente
          comma, la  garanzia  e'  concessa  senza  applicazione  del
          modello di valutazione di cui alla  parte  IX,  lettera  A,
          delle  condizioni  di  ammissibilita'  e  disposizioni   di
          carattere  generale  per  l'amministrazione  del  Fondo  di
          garanzia allegate al decreto del  Ministro  dello  sviluppo
          economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del  27  febbraio  2019.  Ai
          fini della definizione delle  misure  di  accantonamento  a
          titolo di coefficiente di rischio, in  sede  di  ammissione
          della singola operazione finanziaria,  la  probabilita'  di
          inadempimento delle  imprese  e'  calcolata  esclusivamente
          sulla    base    dei    dati    contenuti    nel     modulo
          economico-finanziario del suddetto modello di  valutazione.
          Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme  delle
          operazioni   finanziarie   ammesse   alla   garanzia,    la
          consistenza  degli  accantonamenti  prudenziali  operati  a
          valere sul Fondo e' corretta in  funzione  dei  dati  della
          Centrale dei rischi della  Banca  d'Italia,  acquisiti  dal
          Gestore del  Fondo  alla  data  della  presentazione  delle
          richieste di ammissione alla garanzia; 
              g-bis) la garanzia e'  concessa  anche  in  favore  dei
          beneficiari  finali  che  presentano,   alla   data   della
          richiesta della garanzia,  esposizioni  nei  confronti  del
          soggetto  finanziatore   classificate   come   inadempienze
          probabili  o  come  esposizioni  scadute  e/o   sconfinanti
          deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte  B)  delle
          avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n.
          272 del 30 luglio 2008, purche' la predetta classificazione
          non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020; 
              g-ter) la garanzia e' altresi' concessa, con esclusione
          della garanzia  di  cui  alla  lettera  e),  in  favore  di
          beneficiari finali che presentano  esposizioni  che,  prima
          del  31  gennaio  2020,  sono   state   classificate   come
          inadempienze  probabili  o  come  esposizioni  scadute  e/o
          sconfinanti deteriorate ai  sensi  del  paragrafo  2  della
          parte B) delle avvertenze generali  della  circolare  della
          Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e che  sono  state
          oggetto  di  misure  di  concessione.  In  tale  caso,   il
          beneficio della garanzia e' ammesso  anche  prima  che  sia
          trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le
          misure di concessione o, se posteriore, dalla data  in  cui
          le  suddette  esposizioni  sono  state  classificate   come
          esposizioni  deteriorate,  ai   sensi   dell'art.   47-bis,
          paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE)  n.  575/2013
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
          se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le
          citate  esposizioni  non  sono  piu'  classificabili   come
          esposizioni  deteriorate,   non   presentano   importi   in
          arretrato  successivi  all'applicazione  delle  misure   di
          concessione  e  il  soggetto   finanziatore,   sulla   base
          dell'analisi della  situazione  finanziaria  del  debitore,
          possa  ragionevolmente  presumere  il  rimborso   integrale
          dell'esposizione alla scadenza, ai sensi  del  citato  art.
          47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del regolamento  (UE)
          n. 575/2013; 
              g-quater) la garanzia e' concessa, anche prima che  sia
          trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le
          misure di concessione o, se posteriore, dalla data  in  cui
          le esposizioni sono  state  classificate  come  esposizioni
          deteriorate,  ai  sensi  dell'art.  47-bis,  paragrafo   6,
          lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento
          europeo e del Consiglio, del  26  giugno  2013,  in  favore
          delle imprese che, in data successiva al 31 dicembre  2019,
          sono  state  ammesse  alla  procedura  del  concordato  con
          continuita' aziendale di cui  all'art.  186-bis  del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato  accordi  di
          ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis  del
          citato regio decreto n. 267 del 1942 o hanno presentato  un
          piano ai sensi dell'art. 67  del  medesimo  regio  decreto,
          purche', alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, le loro esposizioni non siano classificabili  come
          esposizioni  deteriorate,   non   presentino   importi   in
          arretrato  successivi  all'applicazione  delle  misure   di
          concessione  e  il  soggetto   finanziatore,   sulla   base
          dell'analisi della  situazione  finanziaria  del  debitore,
          possa  ragionevolmente  presumere  il  rimborso   integrale
          dell'esposizione alla scadenza, ai sensi  del  citato  art.
          47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del regolamento  (UE)
          n. 575/2013. Sono, in ogni caso,  escluse  le  imprese  che
          presentano  esposizioni  classificate  come  sofferenze  ai
          sensi della disciplina bancaria; 
              h)  non  e'  dovuta  la  commissione  per  il   mancato
          perfezionamento  delle  operazioni   finanziarie   di   cui
          all'art. 10, comma 2, del citato decreto del Ministro dello
          sviluppo economico 6 marzo 2017; 
              i)  per  operazioni  di  investimento  immobiliare  nei
          settori  turistico  -  alberghiero,  compreso  il   settore
          termale, e delle attivita' immobiliari, con  durata  minima
          di 10 anni e di importo superiore  a  euro  500.000,00,  la
          garanzia del Fondo puo' essere cumulata con altre forme  di
          garanzia acquisite sui finanziamenti; 
              l)  per  le  garanzie  su   specifici   portafogli   di
          finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a
          imprese    danneggiate    dall'emergenza    COVID-19,     o
          appartenenti, per almeno  il  60  per  cento,  a  specifici
          settori e filiere colpiti  dall'epidemia,  la  quota  della
          tranche junior coperta dal Fondo puo' essere elevata del 50
          per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in
          caso di intervento di ulteriori garanti; 
              m) previa autorizzazione della Commissione  Europea  ai
          sensi  dell'art.  108  del  TFUE,  sono  ammissibili   alla
          garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento  sia  in
          garanzia  diretta   che   in   riassicurazione,   i   nuovi
          finanziamenti concessi da banche,  intermediari  finanziari
          di cui all'art. 106 del testo  Unico  bancario  di  cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli  altri
          soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di
          piccole e medie imprese  e  di  persone  fisiche  esercenti
          attivita' di impresa, arti o professioni,  di  associazioni
          professionali e di societa' tra professionisti  nonche'  di
          persone fisiche esercenti attivita' di cui alla  sezione  K
          del codice  ATECO  la  cui  attivita'  d'impresa  e'  stata
          danneggiata   dall'emergenza   COVID-19,   secondo   quanto
          attestato    dall'interessato    mediante     dichiarazione
          autocertificata ai  sensi  dell'art.  47  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000  n.  445,
          purche' tali finanziamenti prevedano l'inizio del  rimborso
          del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano
          una durata fino a 120 mesi  e  un  importo  non  superiore,
          alternativamente, anche tenuto conto di eventi  calamitosi,
          a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2),
          come   risultante   dall'ultimo   bilancio   depositato   o
          dall'ultima  dichiarazione  fiscale  presentata  alla  data
          della  domanda  di  garanzia   ovvero   da   altra   idonea
          documentazione, prodotta anche mediante  autocertificazione
          ai sensi dell'art. 47  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28  dicembre  2000  n.  445,  e,  comunque,  non
          superiore a 30.000  euro.  Si  ha  un  nuovo  finanziamento
          quando,  ad  esito  della  concessione  del   finanziamento
          coperto  da   garanzia,   l'ammontare   complessivo   delle
          esposizioni del finanziatore  nei  confronti  del  soggetto
          finanziato   risulta    superiore    all'ammontare    delle
          esposizioni detenute alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  corretto   per   le   riduzioni   delle
          esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza  del
          regolamento  contrattuale  stabilito  tra  le  parti  prima
          dell'entrata in vigore  del  presente  decreto  ovvero  per
          decisione autonoma del soggetto  finanziato.  Nei  casi  di
          cessione  o  affitto  di  azienda  con  prosecuzione  della
          medesima attivita' si considera  altresi'  l'ammontare  dei
          ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei  redditi  o
          dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
          In  relazione  alle  predette   operazioni,   il   soggetto
          richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso  di
          interesse, nel  caso  di  garanzia  diretta,  o  un  premio
          complessivo di garanzia, nel caso di  riassicurazione,  che
          tiene  conto  della  sola  copertura  dei  soli  costi   di
          istruttoria e di gestione  dell'operazione  finanziaria  e,
          comunque, tale tasso non deve essere  superiore  allo  0,20
          per cento aumentato del valore, se positivo, del tasso  del
          rendimento  medio  dei  titoli  pubblici  (Rendistato)  con
          durata analoga al finanziamento. In favore di tali soggetti
          beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per
          le piccole e medie  imprese  e'  concesso  automaticamente,
          gratuitamente   e   senza   valutazione   e   il   soggetto
          finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla  garanzia
          del  Fondo,  subordinatamente  alla  verifica  formale  del
          possesso dei requisiti, senza attendere l'esito  definitivo
          dell'istruttoria da parte del gestore del  Fondo  medesimo.
          La garanzia e' altresi' concessa in favore  di  beneficiari
          finali che presentano esposizioni che, anche prima  del  31
          gennaio 2020, sono  state  classificate  come  inadempienze
          probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate
          ai sensi delle avvertenze generali, parte B), paragrafo  2,
          della circolare n. 272  del  30  luglio  2008  della  Banca
          d'Italia, a condizione che  le  predette  esposizioni  alla
          data della  richiesta  del  finanziamento  non  siano  piu'
          classificabili  come  esposizioni  deteriorate   ai   sensi
          dell'art. 47-bis, paragrafo  4,  del  regolamento  (UE)  n.
          575/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26
          giugno 2013. Nel caso in cui le predette esposizioni  siano
          state oggetto di misure  di  concessione,  la  garanzia  e'
          altresi'  concessa  in  favore  dei  beneficiari  finali  a
          condizione   che   le   stesse   esposizioni   non    siano
          classificabili come esposizioni deteriorate  ai  sensi  del
          citato art. 47-bis, paragrafo 6, del  regolamento  (UE)  n.
          575/2013, ad eccezione di quanto disposto dalla lettera  b)
          del medesimo paragrafo; 
              m-bis) per i  finanziamenti  di  cui  alla  lettera  m)
          concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di
          conversione del presente decreto,  i  soggetti  beneficiari
          possono chiedere, con  riguardo  all'importo  finanziato  e
          alla durata, l'adeguamento  del  finanziamento  alle  nuove
          condizioni  introdotte  dalla  legge  di  conversione   del
          presente decreto. 
              n) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare  di
          ricavi non superiore a 3.200.000  euro,  la  cui  attivita'
          d'impresa e'  stata  danneggiata  dall'emergenza  COVID-19,
          secondo   quanto   attestato   dall'interessato    mediante
          dichiarazione autocertificata ai  sensi  dell'art.  47  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
          445, la  garanzia  di  cui  alla  lettera  c)  puo'  essere
          cumulata con un'ulteriore garanzia concessa  da  confidi  o
          altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a  valere
          su risorse proprie, sino alla copertura del 100  per  cento
          del  finanziamento  concesso.  La  predetta  garanzia  puo'
          essere rilasciata per prestiti di  importo  non  superiore,
          alternativamente, a uno degli importi di cui  alla  lettera
          c), numeri 1) o 2). Si ha un nuovo finanziamento quando, ad
          esito  della  concessione  del  finanziamento  coperto   da
          garanzia, l'ammontare  complessivo  delle  esposizioni  del
          finanziatore nei confronti del soggetto finanziato  risulta
          superiore all'ammontare  delle  esposizioni  detenute  alla
          data di entrata in vigore del  presente  decreto,  corretto
          per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra  le  due
          date in conseguenza del regolamento contrattuale  stabilito
          tra le parti prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto  ovvero  per  decisione   autonoma   del   soggetto
          finanziato. Le regioni,  gli  enti  locali,  le  Camere  di
          Commercio,  anche  per  il  tramite  di   Unioncamere,   le
          Amministrazioni   di   settore,   anche   unitamente   alle
          associazioni e agli enti di riferimento, possono  conferire
          risorse al Fondo ai  fini  della  costituzione  di  sezioni
          speciali finalizzate  a  sostenere  l'accesso  al  credito,
          anche a favore di determinati settori economici  o  filiere
          d'impresa e reti d'impresa di cui all'art. 3, commi 4-ter e
          seguenti,  del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.   5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,
          n. 33. Nei finanziamenti di cui al periodo  precedente,  la
          garanzia e' estesa esclusivamente  alla  quota  di  credito
          incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. Nei  casi
          di cessione o affitto di  azienda  con  prosecuzione  della
          medesima attivita' si considera, altresi', l'ammontare  dei
          ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei  redditi  o
          dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore; 
              n-bis) previa autorizzazione della Commissione  europea
          al fine di rafforzare il supporto all'emergenza da COVID-19
          prestato dalle cooperative e dai confidi di cui all'art. 13
          del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,  i
          soggetti di cui all'art. 3 del decreto del  Ministro  dello
          sviluppo  economico  3  gennaio  2017,   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 40  del  17  febbraio  2017,  possono
          imputare al fondo consortile,  al  capitale  sociale  o  ad
          apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve
          patrimoniali  costituiti  da   contributi   pubblici,   con
          esclusione di quelli derivanti dalle  attribuzioni  annuali
          di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, esistenti alla data
          del  31  dicembre  2019.  Tali  risorse   sono   attribuite
          unitariamente  al  patrimonio  netto,  anche  ai  fini   di
          vigilanza,  dei  relativi   confidi,   senza   vincoli   di
          destinazione. Le eventuali azioni  o  quote  corrispondenti
          costituiscono azioni o quote proprie  delle  banche  o  dei
          confidi e non attribuiscono alcun  diritto  patrimoniale  o
          amministrativo ne' sono computate nel  capitale  sociale  o
          nel fondo  consortile  ai  fini  del  calcolo  delle  quote
          richieste  per  la  costituzione  e  per  le  deliberazioni
          dell'assemblea.  La  relativa  deliberazione,  da  assumere
          entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, e'
          di competenza dell'assemblea ordinaria; 
              o) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti
          agli adempimenti amministrativi  relativi  alle  operazioni
          assistite dalla garanzia del Fondo; 
              p) la garanzia del Fondo puo' essere richiesta anche su
          operazioni finanziarie gia' perfezionate  con  l'erogazione
          da parte del soggetto finanziatore  da  non  oltre  3  mesi
          dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in
          data successiva al  31  gennaio  2020.  In  tali  casi,  il
          soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo
          una dichiarazione attestante  la  riduzione  del  tasso  di
          interesse  applicata,  sul  finanziamento   garantito,   al
          soggetto  beneficiario  per  effetto   della   sopravvenuta
          concessione della garanzia; 
              p-bis) per  i  finanziamenti  di  importo  superiore  a
          25.000 euro la garanzia e' rilasciata con  la  possibilita'
          per le imprese di avvalersi di un  preammortamento  fino  a
          ventiquattro mesi. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 100 dell'art.  2  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica): 
              «Art. 2 (Misure  in  materia  di  servizi  di  pubblica
          utilita'  e  per  il  sostegno  dell'occupazione  e   dello
          sviluppo). - 1. - 99. Omissis. 
              100. Nell'ambito delle risorse  di  cui  al  comma  99,
          escluse  quelle  derivanti  dalla  riprogrammazione   delle
          risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: 
              a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire
          per il finanziamento di un  fondo  di  garanzia  costituito
          presso  il  Mediocredito  Centrale  Spa   allo   scopo   di
          assicurare una parziale assicurazione ai  crediti  concessi
          dagli istituti di credito a favore delle  piccole  e  medie
          imprese; 
              b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire
          per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito
          presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964,  n.
          1068.  Nell'ambito  delle   risorse   che   si   renderanno
          disponibili per interventi nelle aree depresse,  sui  fondi
          della manovra finanziaria per  il  triennio  1997-1999,  il
          CIPE destina una somma fino  ad  un  massimo  di  lire  600
          miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento  degli
          interventi di cui all'art. 1 della  legge  del  23  gennaio
          1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio  1997-1999
          per il finanziamento degli interventi di cui  all'art.  17,
          comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67. 
              Omissis.». 
          Note al comma 214: 
              - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  1  della
          legge  30  aprile  1999,   n.   130   (Disposizioni   sulla
          cartolarizzazione  dei  crediti),  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              «Art. 1 (Ambito di applicazione e definizioni). - 1. La
          presente   legge   si   applica    alle    operazioni    di
          cartolarizzazione realizzate  mediante  cessione  a  titolo
          oneroso di crediti pecuniari,  sia  esistenti  sia  futuri,
          individuabili in blocco se si tratta di una  pluralita'  di
          crediti, quando ricorrono i seguenti requisiti: 
              a) il cessionario sia una societa'  prevista  dall'art.
          3; 
              b) le somme corrisposte dal  debitore  o  dai  debitori
          ceduti o comunque ricevute a  soddisfacimento  dei  crediti
          ceduti siano destinate in  via  esclusiva,  dalla  societa'
          cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei
          titoli  emessi,  dalla  stessa  o  da  altra  societa',   o
          derivanti dai finanziamenti alle medesime concessi da parte
          di soggetti autorizzati  all'attivita'  di  concessione  di
          finanziamenti, per finanziare l'acquisto di  tali  crediti,
          nonche' al pagamento dei costi  dell'operazione.  Nel  caso
          della  concessione   di   finanziamenti,   i   riferimenti,
          contenuti nella presente  legge,  ai  titoli  di  cui  alla
          presente legge devono essere riferiti ai finanziamenti e  i
          riferimenti ai portatori dei titoli devono essere  riferiti
          ai soggetti creditori dei pagamenti  dovuti  da  parte  del
          soggetto finanziato ai sensi di tali finanziamenti. 
              Omissis.». 
          Note al comma 215: 
                
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'art.  7.1  della
          citata legge 30 aprile 1999, n. 130: 
              «Art. 7.1 (Cartolarizzazione di crediti deteriorati  da
          parte di banche e  intermediari  finanziari).  -  1.  -  3.
          Omissis. 
              4.  Possono  essere  costituite  una  o  piu'  societa'
          veicolo d'appoggio, nella forma di  societa'  di  capitali,
          aventi  come  oggetto  sociale  esclusivo  il  compito   di
          acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse  esclusivo
          dell'operazione  di   cartolarizzazione,   direttamente   o
          attraverso  una   o   piu'   ulteriori   societa'   veicolo
          d'appoggio,   autorizzate   ad   assumere,   totalmente   o
          parzialmente, il  debito  originario,  i  beni  immobili  e
          mobili registrati nonche' gli altri beni e diritti concessi
          o costituiti, in qualunque forma, a  garanzia  dei  crediti
          oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i  beni  oggetto
          di contratti di locazione finanziaria,  anche  se  risolti,
          eventualmente insieme con  i  rapporti  derivanti  da  tali
          contratti. Il trasferimento dei  suddetti  beni  e  diritti
          puo' avvenire anche ai sensi dei commi 2 e 3  dell'art.  58
          del testo unico bancario, nonche' dei commi 4, 5  e  6  del
          medesimo articolo, anche se non avente  a  oggetto  beni  o
          rapporti  giuridici  individuabili  in  blocco.  Le  stesse
          modalita' si applicano ai trasferimenti ai sensi del  comma
          5  del  presente  articolo.  Le  somme  in  qualsiasi  modo
          rivenienti dalla detenzione, gestione o dismissione di tali
          beni  e  diritti  sono  dovute   dalla   societa'   veicolo
          d'appoggio  alla  societa'  di  cartolarizzazione  di   cui
          all'art. 3, sono assimilate, agli  effetti  della  presente
          legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti  e  sono
          destinate in via esclusiva al soddisfacimento  dei  diritti
          incorporati nei titoli emessi  e  al  pagamento  dei  costi
          dell'operazione. I beni, diritti e le  somme  in  qualsiasi
          modo derivanti dai  medesimi  nonche'  ogni  altro  diritto
          acquisito nell'ambito dell'operazione di  cui  al  presente
          comma, o al successivo comma  5,  costituiscono  patrimonio
          separato a tutti  gli  effetti  da  quello  delle  societa'
          stesse e da quello  relativo  alle  altre  operazioni.  Sul
          patrimonio separato non sono ammesse  azioni  da  parte  di
          creditori  diversi  dalla  societa'  di   cartolarizzazione
          nell'interesse  dei  portatori  dei  titoli  emessi   dalla
          societa' per la cartolarizzazione dei crediti. 
              Omissis.». 
                
          Note al comma 216: 
                
              -  Il  testo  del  comma  1  dell'art.  13  del  citato
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  34,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  5  giugno  2020,  n.  40,  come
          modificato dalla presente legge, e' riportato nelle note al
          comma 213. 
                
          Note al comma 217: 
                
              -  Il  testo  del  comma  1  dell'art.  13  del  citato
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  34,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  5  giugno  2020,  n.  40,  come
          modificato dalla presente legge, e' riportato nelle note al
          comma 213. 
          Note al comma 218: 
                
              -  Il  testo  del  comma  1  dell'art.  13  del  citato
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  34,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  5  giugno  2020,  n.  40,  come
          modificato dalla presente legge, e' riportato nelle note al
          comma 213. 
          Note al comma 219: 
              - Si riporta il testo del comma 2-bis dell'art.  13-bis
          del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  2019,  n.   157
          (Disposizioni urgenti in materia  fiscale  e  per  esigenze
          indifferibili): 
              «Art. 13-bis (Modifiche alla disciplina  dei  piani  di
          risparmio a lungo termine). - 1. - 2. Omissis. 
              2-bis. Per i piani di risparmio a  lungo  termine  che,
          per almeno i due  terzi  dell'anno  solare  di  durata  del
          piano, investano almeno  il  70%  del  valore  complessivo,
          direttamente o  indirettamente,  in  strumenti  finanziari,
          anche non negoziati in mercati regolamentati o  in  sistemi
          multilaterali  di  negoziazione,  emessi  o  stipulati  con
          imprese residenti  nel  territorio  dello  Stato  ai  sensi
          dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione  europea  o  in
          Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio  economico  europeo
          con stabile  organizzazione  nel  territorio  dello  Stato,
          diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid
          Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti  di  altri
          mercati regolamentati, in prestiti  erogati  alle  predette
          imprese nonche'  in  crediti  delle  medesime  imprese,  il
          vincolo di cui  all'art.  1,  comma  103,  della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232, e' elevato al 20%. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 67 del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 67 (Redditi diversi). - 1. Sono  redditi  diversi
          se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono
          conseguiti  nell'esercizio  di  arti  e  professioni  o  di
          imprese commerciali o da societa' in nome collettivo  e  in
          accomandita semplice, ne' in  relazione  alla  qualita'  di
          lavoratore dipendente: 
              a) le plusvalenze realizzate mediante la  lottizzazione
          di terreni, o  l'esecuzione  di  opere  intese  a  renderli
          edificabili, e la successiva vendita, anche  parziale,  dei
          terreni e degli edifici; 
              b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
          oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu'
          di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione  e
          le unita' immobiliari urbane che per la maggior  parte  del
          periodo intercorso tra l'acquisto o  la  costruzione  e  la
          cessione sono state adibite ad  abitazione  principale  del
          cedente o dei suoi familiari, nonche',  in  ogni  caso,  le
          plusvalenze realizzate  a  seguito  di  cessioni  a  titolo
          oneroso   di   terreni   suscettibili   di    utilizzazione
          edificatoria secondo gli strumenti urbanistici  vigenti  al
          momento della  cessione.  In  caso  di  cessione  a  titolo
          oneroso di immobili ricevuti  per  donazione,  il  predetto
          periodo di cinque anni decorre dalla data  di  acquisto  da
          parte del donante; 
              c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
          oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione
          di  partecipazioni  qualificate  la  cessione  di   azioni,
          diverse  dalle  azioni  di  risparmio,  e  di  ogni   altra
          partecipazione al capitale od al patrimonio delle  societa'
          di cui all'art. 5, escluse le associazioni di cui al  comma
          3, lettera c), e dei soggetti di cui all'art. 73, comma  1,
          lettere a), b) e d),  nonche'  la  cessione  di  diritti  o
          titoli attraverso cui possono essere acquisite le  predette
          partecipazioni, qualora  le  partecipazioni,  i  diritti  o
          titoli   ceduti   rappresentino,   complessivamente,    una
          percentuale di diritti di voto esercitabili  nell'assemblea
          ordinaria superiore al 2 o  al  20  per  cento  ovvero  una
          partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al  5
          o al  25  per  cento,  secondo  che  si  tratti  di  titoli
          negoziati   in   mercati   regolamentati   o    di    altre
          partecipazioni. Per  i  diritti  o  titoli  attraverso  cui
          possono essere  acquisite  partecipazioni  si  tiene  conto
          delle   percentuali   potenzialmente   ricollegabili   alle
          predette partecipazioni. La percentuale di diritti di  voto
          e di partecipazione e' determinata tenendo conto  di  tutte
          le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi,  ancorche'
          nei confronti di soggetti  diversi.  Tale  disposizione  si
          applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed  i
          diritti posseduti rappresentano una percentuale di  diritti
          di voto o  di  partecipazione  superiore  alle  percentuali
          suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze  di  cui  alla
          presente lettera quelle realizzate mediante: 
              1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera
          a) del comma 2 dell'art. 44 quando  non  rappresentano  una
          partecipazione al patrimonio; 
              2) cessione dei contratti di cui all'art. 109, comma 9,
          lettera b), qualora il valore dell'apporto sia superiore al
          5 per cento o al 25 per cento  del  valore  del  patrimonio
          netto contabile risultante dall'ultimo  bilancio  approvato
          prima della data di stipula del contratto  secondo  che  si
          tratti di societa' i cui titoli sono negoziati  in  mercati
          regolamentati o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze
          realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con
          associanti non residenti che non soddisfano  le  condizioni
          di cui all'art. 44, comma 2, lettera  a),  ultimo  periodo,
          l'assimilazione   opera   a    prescindere    dal    valore
          dell'apporto; 
              3) cessione dei contratti di cui al  numero  precedente
          qualora il valore dell'apporto  sia  superiore  al  25  per
          cento dell'ammontare dei beni  dell'associante  determinati
          in base alle disposizioni previste del comma 2 dell'art. 47
          del citato testo unico; 
              c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili  ai
          sensi della lettera  c),  realizzate  mediante  cessione  a
          titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione  al
          capitale o al patrimonio di societa'  di  cui  all'art.  5,
          escluse le associazioni di cui al comma 3,  lettera  c),  e
          dei soggetti di cui  all'art.  73,  nonche'  di  diritti  o
          titoli attraverso cui possono essere acquisite le  predette
          partecipazioni. Sono assimilate  alle  plusvalenze  di  cui
          alla presente lettera quelle realizzate mediante: 
              1) cessione dei contratti di cui all'art. 109, comma 9,
          lettera  b),  qualora  il  valore  dell'apporto   sia   non
          superiore al 5 per cento o al 25 per cento del  valore  del
          patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo  bilancio
          approvato prima della data di stipula del contratto secondo
          che si tratti di societa' i cui titoli  sono  negoziati  in
          mercati regolamentati o di altre partecipazioni; 
              2)  cessione  dei  contratti  di   cui   alla   lettera
          precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
          al 25 per cento  dell'ammontare  dei  beni  dell'associante
          determinati in base alle disposizioni previste dal comma  2
          dell'art. 47; 
              c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle  di  cui  alle
          lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a  titolo
          oneroso ovvero rimborso di titoli  non  rappresentativi  di
          merci, di certificati di massa, di valute  estere,  oggetto
          di cessione a termine o  rivenienti  da  depositi  o  conti
          correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo  stato
          grezzo  o  monetato,  e  di  quote  di  partecipazione   ad
          organismi   d'investimento   collettivo.    Agli    effetti
          dell'applicazione  della  presente  lettera  si   considera
          cessione a titolo oneroso anche il  prelievo  delle  valute
          estere dal deposito o conto corrente; 
              c-quater) i redditi, diversi da quelli  precedentemente
          indicati, comunque  realizzati  mediante  rapporti  da  cui
          deriva il diritto o l'obbligo di  cedere  od  acquistare  a
          termine strumenti finanziari, valute,  metalli  preziosi  o
          merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o  piu'
          pagamenti collegati a tassi di interesse,  a  quotazioni  o
          valori  di  strumenti  finanziari,  di  valute  estere,  di
          metalli preziosi o di merci e ad ogni  altro  parametro  di
          natura finanziaria. Agli  effetti  dell'applicazione  della
          presente  lettera  sono  considerati  strumenti  finanziari
          anche i predetti rapporti; 
              c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi,  diversi
          da quelli  precedentemente  indicati,  realizzati  mediante
          cessione a  titolo  oneroso  ovvero  chiusura  di  rapporti
          produttivi di redditi di capitale  e  mediante  cessione  a
          titolo oneroso ovvero rimborso di crediti  pecuniari  o  di
          strumenti finanziari, nonche'  quelli  realizzati  mediante
          rapporti   attraverso   cui   possono   essere   conseguiti
          differenziali positivi  e  negativi  in  dipendenza  di  un
          evento incerto; 
              d) le vincite delle lotterie, dei  concorsi  a  premio,
          dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico  e
          i premi derivanti  da  prove  di  abilita'  o  dalla  sorte
          nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di  particolari
          meriti artistici, scientifici o sociali; 
              e) i redditi  di  natura  fondiaria  non  determinabili
          catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in  affitto
          per usi non agricoli; 
              f) i redditi di beni immobili situati all'estero; 
              g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica  di
          opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di  processi,
          formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite  in
          campo industriale,  commerciale  o  scientifico,  salvo  il
          disposto della lettera b) del comma 2 dell'art. 53; 
              h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e
          dalla  sublocazione   di   beni   immobili,   dall'affitto,
          locazione,  noleggio  o  concessione  in  uso  di  veicoli,
          macchine  e  altri  beni  mobili,  dall'affitto   e   dalla
          concessione  in  usufrutto  di  aziende;  l'affitto  e   la
          concessione  in  usufrutto  dell'unica  azienda  da   parte
          dell'imprenditore non si considerano  fatti  nell'esercizio
          dell'impresa, ma in caso di  successiva  vendita  totale  o
          parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare  il
          reddito complessivo come redditi diversi; 
              h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di  successiva
          cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai  sensi
          dell'art. 58; 
              h-ter) la differenza tra il  valore  di  mercato  e  il
          corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni
          dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore». 
              i) i redditi derivanti  da  attivita'  commerciali  non
          esercitate abitualmente; 
              l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro  autonomo
          non esercitate abitualmente o dalla assunzione di  obblighi
          di fare, non fare o permettere; 
              m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari  di
          spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori  artistici
          ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di  natura  non
          professionale  da  parte  di   cori,   bande   musicali   e
          filodrammatiche che perseguono finalita'  dilettantistiche,
          e  quelli  erogati  nell'esercizio  diretto  di   attivita'
          sportive dilettantistiche dal CONI, dalla societa' Sport  e
          salute   Spa,   dalle   Federazioni   sportive   nazionali,
          dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle  Razze  Equine
          (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e  da  qualunque
          organismo,  comunque  denominato,  che  persegua  finalita'
          sportive dilettantistiche e che da essi  sia  riconosciuto.
          Tale  disposizione  si  applica  anche   ai   rapporti   di
          collaborazione  coordinata  e  continuativa  di   carattere
          amministrativo-gestionale di natura non professionale  resi
          in   favore   di   societa'   e    associazioni    sportive
          dilettantistiche [e di cori,  bande  e  filodrammatiche  da
          parte del direttore e dei collaboratori tecnici]; 
              n)   le   plusvalenze   realizzate   a    seguito    di
          trasformazione eterogenea di cui all'art. 171, comma 2, ove
          ricorrono i presupposti di tassazione di cui  alle  lettere
          precedenti. 
              1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c),
          c-bis) e c-ter) del comma  1,  si  considerano  cedute  per
          prime  le   partecipazioni,   i   titoli,   gli   strumenti
          finanziari, i contratti, i certificati e  diritti,  nonche'
          le valute ed i metalli  preziosi  acquisiti  in  data  piu'
          recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti  di
          cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi  o  ceduti
          per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu'
          recente. 
              1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
          oneroso di valute estere rivenienti  da  depositi  e  conti
          correnti concorrono a formare il reddito a  condizione  che
          nel periodo d'imposta la  giacenza  dei  depositi  e  conti
          correnti complessivamente  intrattenuti  dal  contribuente,
          calcolata secondo  il  cambio  all'inizio  del  periodo  di
          riferimento  sia  superiore  a  cento   milioni   di   lire
          (51.645,69  euro)  per  almeno  sette   giorni   lavorativi
          continui. 
              1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi  di  cui  alle
          lettere c-ter), c-quater)  e  c-quinquies)  si  comprendono
          anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura  delle
          attivita'  finanziarie  o  dei   rapporti   ivi   indicati,
          sottoscritti all'emissione o  comunque  non  acquistati  da
          terzi per effetto di cessione  a  titolo  oneroso.  Fra  le
          plusvalenze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche
          quelle di rimborso delle quote o  azioni  di  organismi  di
          investimento collettivo del risparmio  realizzate  mediante
          conversione di quote o  azioni  da  un  comparto  ad  altro
          comparto   del   medesimo   organismo    di    investimento
          collettivo.». 
          Note al comma 220: 
                
              - Il testo  dell'art.  17  del  decreto  legislativo  9
          luglio 1997, n. 241, e' riportato nelle note al comma 120. 
          Note al comma 222: 
              - Si riporta il testo del comma 53  dell'art.  1  della
          citata legge 24 dicembre 2007, n. 244: 
              «Art. 1. 
              1. - 52. Omissis. 
              53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle
          disposizioni previste dalle  singole  leggi  istitutive,  i
          crediti  d'imposta  da  indicare  nel   quadro   RU   della
          dichiarazione dei redditi  possono  essere  utilizzati  nel
          limite annuale di 250.000 euro.  L'ammontare  eccedente  e'
          riportato  in  avanti  anche  oltre  il  limite   temporale
          eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
          comunque  compensabile  per  l'intero  importo  residuo   a
          partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
          l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente  comma  non  si
          applica al credito d'imposta di cui all'art. 1, comma  280,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal
          presente comma non si applica al credito d'imposta  di  cui
          all'art. 1, comma 271, della legge  27  dicembre  2006,  n.
          296, a partire dalla data del 1° gennaio 2010. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  34  della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio annuale e pluriennale dello Stato): 
              «Art. 34 (Disposizioni in materia  di  compensazione  e
          versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1°  gennaio  2001
          il limite massimo dei crediti di imposta e  dei  contributi
          compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto  legislativo
          9 luglio 1997, n.  241,  ovvero  rimborsabili  ai  soggetti
          intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1 miliardo
          per ciascun anno solare. Tenendo conto  delle  esigenze  di
          bilancio, con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, il limite di cui al periodo precedente puo' essere
          elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010,  fino  a  700.000
          euro. 
              2. Le domande di rimborso  presentate  al  31  dicembre
          2000 non possono essere revocate. 
              3.  All'art.  3,  secondo  comma,   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  e'
          aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
              "h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di  cui
          alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984,  n.
          720". 
              4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui  redditi
          di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non
          sono state operate ovvero non  sono  stati  effettuati  dai
          sostituti  d'imposta  o  dagli  intermediari   i   relativi
          versamenti nei termini ivi previsti, si fa  luogo  in  ogni
          caso esclusivamente all'applicazione della  sanzione  nella
          misura ridotta indicata nell'art. 13, comma 1, lettera  a),
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  472,  qualora
          gli stessi sostituti  o  intermediari,  anteriormente  alla
          presentazione della dichiarazione nella quale sono  esposti
          i versamenti delle predette  ritenute  e  imposte,  abbiano
          eseguito  il  versamento  dell'importo  dovuto,  maggiorato
          degli interessi legali. La presente disposizione si applica
          se la violazione non e' stata gia'  constatata  e  comunque
          non sono iniziati accessi,  ispezioni,  verifiche  o  altre
          attivita'  di  accertamento  delle   quali   il   sostituto
          d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale  conoscenza
          e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al
          versamento dell'imposta. 
              5. All'art. 37, primo comma, del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,  le  parole:
          "entro  il  termine  previsto  dall'art.  2946  del  codice
          civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro  il  termine
          di decadenza di quarantotto mesi". 
              6.  All'art.  38,  secondo  comma,  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  le
          parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle  seguenti:
          "di quarantotto mesi".» 
          Note al comma 224: 
              - Si riporta il testo dell'art. 68 del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 
              «Art. 68 (Plusvalenze). - 1. Le plusvalenze di cui alle
          lettere a) e b) del comma 1 dell'art.  67  sono  costituite
          dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel  periodo
          di  imposta  e  il  prezzo  di  acquisto  o  il  costo   di
          costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro  costo
          inerente al bene medesimo. Per gli  immobili  di  cui  alla
          lettera b) del comma 1 dell'art. 67 acquisiti per donazione
          si assume come prezzo di acquisto o  costo  di  costruzione
          quello sostenuto dal donante. 
              2. Per i  terreni  di  cui  alla  lettera  a)  comma  1
          dell'art. 67 acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio
          della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo  di
          acquisto il valore normale nel quinto  anno  anteriore.  Il
          costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente  e  quello
          dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente
          sono determinati  tenendo  conto  del  valore  normale  del
          terreno alla data di inizio  della  lottizzazione  o  delle
          opere ovvero a quella di inizio della costruzione. Il costo
          dei terreni suscettibili  d'utilizzazione  edificatoria  di
          cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 67 e'  costituito
          dal prezzo  di  acquisto  aumentato  di  ogni  altro  costo
          inerente, rivalutato in base  alla  variazione  dell'indice
          dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
          nonche' dell'imposta  comunale  sull'incremento  di  valore
          degli immobili. Per i terreni  acquistati  per  effetto  di
          successione o donazione si assume come prezzo  di  acquisto
          il  valore  dichiarato  nelle  relative  denunce  ed   atti
          registrati, od in seguito definito e  liquidato,  aumentato
          di  ogni   altro   costo   successivo   inerente,   nonche'
          dell'imposta  comunale  sull'incremento  di  valore   degli
          immobili e di successione. 
              3. 
              4. Le plusvalenze realizzate mediante la  cessione  dei
          contratti stipulati con associanti non  residenti  che  non
          soddisfano le condizioni  di  cui  all'art.  44,  comma  2,
          lettera a), ultimo periodo, nonche' le plusvalenze  di  cui
          alle  lettere  c)  e  c-bis)  del  comma  1  dell'art.   67
          realizzate  mediante  la  cessione  di  partecipazioni   al
          capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari  di
          cui all'art. 44, comma 2, lettera a), e  contratti  di  cui
          all'art. 109, comma 9, lettera b), emessi  o  stipulati  da
          imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori
          a  regime  fiscale  privilegiato  individuati  in  base  ai
          criteri  di  cui  all'art.  47-bis,  comma  1,   salvo   la
          dimostrazione,    anche    a     seguito     dell'esercizio
          dell'interpello secondo le  modalita'  del  comma  3  dello
          stesso art. 47-bis, del rispetto della condizione  indicata
          nella  lettera  b)  del  comma  2  del  medesimo  articolo,
          concorrono  a  formare  il  reddito  per  il  loro   intero
          ammontare. La disposizione del periodo  precedente  non  si
          applica alle partecipazioni, ai  titoli  e  agli  strumenti
          finanziari emessi da societa' i cui titoli  sono  negoziati
          nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di cui ai periodi
          precedenti  sono  sommate  algebricamente   alle   relative
          minusvalenze;  se  le  minusvalenze  sono  superiori   alle
          plusvalenze   l'eccedenza   e'   riportata   in   deduzione
          integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei  periodi
          successivi, ma non oltre il quarto, a  condizione  che  sia
          indicata  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa   al
          periodo d'imposta nel  quale  le  minusvalenze  sono  state
          realizzate. Qualora il contribuente intenda far  valere  la
          sussistenza della condizione indicata nella lettera b)  del
          comma 2 dell'art. 47-bis, ma non abbia presentato l'istanza
          di interpello prevista dal comma 3  del  medesimo  articolo
          ovvero, avendola presentata, non  abbia  ricevuto  risposta
          favorevole, la percezione di  plusvalenze  derivanti  dalla
          cessione di partecipazioni in imprese o  enti  residenti  o
          localizzati  in  Stati  o  territori   a   regime   fiscale
          privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art.
          47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella  dichiarazione
          dei redditi da parte  del  socio  residente;  nei  casi  di
          mancata o incompleta indicazione  nella  dichiarazione  dei
          redditi si  applica  la  sanzione  amministrativa  prevista
          dall'art.  8,  comma  3-ter,  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 471.  Ai  fini  del  presente  comma,  la
          condizione indicata nell'art. 47-bis, comma 2, lettera  b),
          deve sussistere, ininterrottamente, sin dal  primo  periodo
          di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da  piu'  di
          cinque  periodi  di  imposta  e  oggetto  di  realizzo  con
          controparti non appartenenti allo stesso gruppo  del  dante
          causa,  e'  sufficiente  che  tale   condizione   sussista,
          ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori
          al realizzo stesso.  Ai  fini  del  precedente  periodo  si
          considerano appartenenti  allo  stesso  gruppo  i  soggetti
          residenti o non residenti nel territorio dello Stato tra  i
          quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del  comma
          2 dell'art. 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma  2,
          sono sottoposti al  comune  controllo  da  parte  di  altro
          soggetto residente o non  residente  nel  territorio  dello
          Stato. 
              4-bis. Per le plusvalenze realizzate su  partecipazioni
          in imprese o  enti  residenti  o  localizzati  in  Stati  o
          territori a regime fiscale privilegiato individuati in base
          ai criteri di cui all'art. 47-bis, comma  1,  per  i  quali
          sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera  a),  del
          medesimo articolo, al cedente controllante,  ai  sensi  del
          comma 2  dell'art.  167,  residente  nel  territorio  dello
          Stato,  ovvero  alle  cedenti  residenti  sue  controllate,
          spetta un credito  d'imposta  ai  sensi  dell'art.  165  in
          ragione  delle  imposte   assolte   dall'impresa   o   ente
          partecipato sugli utili  maturati  durante  il  periodo  di
          possesso  della  partecipazione,   in   proporzione   delle
          partecipazioni cedute e nei  limiti  dell'imposta  italiana
          relativa a tali  plusvalenze.  La  detrazione  del  credito
          d'imposta  di  cui  al  periodo   precedente   spetta   per
          l'ammontare dello stesso  non  utilizzato  dal  cedente  ai
          sensi dell'art. 47, comma 4; tale ammontare, ai  soli  fini
          dell'applicazione dell'imposta, e' computato in aumento del
          reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso
          soltanto il computo del credito d'imposta  in  aumento  del
          reddito complessivo, si  puo'  procedere  di  ufficio  alla
          correzione  anche  in  sede  di  liquidazione  dell'imposta
          dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. 
              5. Le plusvalenze di cui  alle  lettere  c)  e  c-bis),
          diverse da quelle di cui al comma 4, e c-ter) del  comma  1
          dell'art. 67  sono  sommate  algebricamente  alle  relative
          minusvalenze, nonche' ai redditi ed  alle  perdite  di  cui
          alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi
          di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1  dello  stesso
          art. 67; se l'ammontare complessivo  delle  minusvalenze  e
          delle perdite e' superiore all'ammontare complessivo  delle
          plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza puo'  essere
          portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze
          e dagli altri redditi dei periodi d'imposta  successivi  ma
          non oltre il quarto, a condizione che  sia  indicata  nella
          dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel
          quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate. 
              6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c),  c-bis)  e
          c-ter) del comma  1  dell'art.  67  sono  costituite  dalla
          differenza tra il corrispettivo percepito ovvero  la  somma
          od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od  il
          valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato  di
          ogni  onere  inerente  alla   loro   produzione,   compresa
          l'imposta di successione e donazione, con esclusione  degli
          interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si
          assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello
          dichiarato  agli  effetti  dell'imposta   di   successione,
          nonche', per i titoli esenti da  tale  imposta,  il  valore
          normale alla data di apertura della successione.  Nel  caso
          di acquisto per donazione si assume come costo il costo del
          donante.  Per  le  azioni,  quote  o  altre  partecipazioni
          acquisite sulla base di aumento gratuito  del  capitale  il
          costo  unitario  e'   determinato   ripartendo   il   costo
          originario sul numero complessivo  delle  azioni,  quote  o
          partecipazioni di compendio. Per  le  partecipazioni  nelle
          societa' indicate dall'art. 5,  il  costo  e'  aumentato  o
          diminuito dei redditi e delle perdite imputate al  socio  e
          dal costo si scomputano, fino  a  concorrenza  dei  redditi
          gia' imputati, gli  utili  distribuiti  al  socio.  Per  le
          valute estere cedute a termine  si  assume  come  costo  il
          valore della valuta al cambio a pronti alla data di stipula
          del contratto di cessione. Il costo o valore di acquisto e'
          documentato a cura del contribuente. Per le  valute  estere
          prelevate da depositi e conti correnti, in  mancanza  della
          documentazione del costo, si assume come  costo  il  valore
          della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi
          dell'art. 110, comma 9, nel periodo  d'imposta  in  cui  la
          plusvalenza e' realizzata. Le minusvalenze sono determinate
          con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze. 
              6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c)  e  c-bis)
          del comma 1,  dell'art.  67  derivanti  dalla  cessione  di
          partecipazioni al capitale in societa' di cui  all'art.  5,
          escluse le societa' semplici e gli enti ad esse equiparati,
          e all'art. 73, comma 1, lettera a), costituite da non  piu'
          di sette anni, possedute da almeno tre anni,  ovvero  dalla
          cessione  degli  strumenti  finanziari  e   dei   contratti
          indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis)
          relativi alle medesime societa', rispettivamente  posseduti
          e  stipulati  da  almeno  tre  anni,  non  concorrono  alla
          formazione del reddito imponibile in quanto esenti  qualora
          e  nella  misura  in  cui,  entro   due   anni   dal   loro
          conseguimento,  siano  reinvestite  in  societa'   di   cui
          all'art. 5 e all'art. 73, comma 1, lettera a), che svolgono
          la  medesima  attivita',  mediante  la  sottoscrizione  del
          capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale
          delle medesime, sempreche' si tratti di societa' costituite
          da non piu' di tre anni. ( 
              6-ter.  L'importo  dell'esenzione  prevista  dal  comma
          6-bis non puo' in ogni caso eccedere il quintuplo del costo
          sostenuto dalla societa' le cui partecipazioni sono oggetto
          di cessione, nei cinque anni anteriori alla  cessione,  per
          l'acquisizione  o  la  realizzazione  di   beni   materiali
          ammortizzabili,  diversi  dagli   immobili,   e   di   beni
          immateriali ammortizzabili, nonche' per spese di ricerca  e
          sviluppo. 
              7. Agli effetti della determinazione delle  plusvalenze
          e minusvalenze: 
              a)  dal   corrispettivo   percepito   o   dalla   somma
          rimborsata, nonche' dal  costo  o  valore  di  acquisto  si
          scomputano i redditi di capitale maturati ma non  riscossi,
          diversi  da  quelli  derivanti  dalla   partecipazione   in
          societa' ed enti soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle
          societa' e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti
          finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera  a),  e  ai
          contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b); 
              b); 
              c) per le valute estere prelevate da depositi  e  conti
          correnti si assume come  corrispettivo  il  valore  normale
          della valuta alla data di effettuazione del prelievo; 
              d) per le cessioni di  metalli  preziosi,  in  mancanza
          della documentazione del costo di acquisto, le  plusvalenze
          sono determinate  in  misura  pari  al  25  per  cento  del
          corrispettivo della cessione; 
              e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere  in
          dipendenza dei rapporti indicati nella  lettera  c-quater),
          del comma 1 dell'art. 67, il  corrispettivo  e'  costituito
          dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato o diminuito
          dei premi pagati o riscossi su opzioni; 
              f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del
          corrispettivo la plusvalenza e' determinata con riferimento
          alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente
          corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta. 
              8. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma  1
          dell'art. 67, sono costituiti  dalla  somma  algebrica  dei
          differenziali positivi  o  negativi,  nonche'  degli  altri
          proventi od oneri, percepiti o sostenuti,  in  relazione  a
          ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per  la  determinazione
          delle  plusvalenze,  minusvalenze  e  degli  altri  redditi
          derivanti da tali rapporti si applicano i commi 6  e  7.  I
          premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non
          sia stata chiusa anticipatamente  o  ceduta,  concorrono  a
          formare il reddito nel periodo d'imposta in  cui  l'opzione
          e' esercitata ovvero scade il termine stabilito per il  suo
          esercizio. Qualora a  seguito  dell'esercizio  dell'opzione
          siano cedute le attivita' di cui alle lettere c), c-bis)  o
          c-ter), dell'art. 67, i premi pagati o riscossi  concorrono
          alla determinazione delle plusvalenze  o  minusvalenze,  ai
          sensi della lettera  e)  del  comma  7.  Le  plusvalenze  e
          minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo  oneroso  di
          merci non concorrono a formare  il  reddito,  anche  se  la
          cessione e' posta in  essere  in  dipendenza  dei  rapporti
          indicati nella lettera c-quater) del comma 1 dell'art. 67. 
              9. Le plusvalenze e gli  altri  proventi  di  cui  alla
          lettera  c-quinquies)  del  comma  1  dell'art.  67,   sono
          costituiti dalla differenza positiva  tra  i  corrispettivi
          percepiti ovvero le somme od il  valore  normale  dei  beni
          rimborsati  ed  i  corrispettivi  pagati  ovvero  le  somme
          corrisposte, aumentate di ogni  onere  inerente  alla  loro
          produzione, con esclusione  degli  interessi  passivi.  Dal
          corrispettivo  percepito  e  dalla  somma   rimborsata   si
          scomputano i redditi di  capitale  derivanti  dal  rapporto
          ceduto maturati  ma  non  riscossi  nonche'  i  redditi  di
          capitale maturati a favore del creditore originario ma  non
          riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del
          comma 7.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 del  decreto
          legislativo  21  novembre  1997,  n.  461  (Riordino  della
          disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi
          diversi a norma dell'art. 3,  comma  160,  L.  23  dicembre
          1996, n. 662): 
              «Art.  6  (Opzione  per   l'applicazione   dell'imposta
          sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso
          realizzato). - 1. Il contribuente ha facolta' di optare per
          l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui  all'art.  5
          su ciascuna delle plusvalenze  realizzate  ai  sensi  delle
          lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1  dell'art.  81  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917 come modificato dall'art. 3, comma 1, con esclusione
          di quelle relative a depositi in valuta, a condizione che i
          titoli,  quote  o  certificati  siano  in  custodia  o   in
          amministrazione presso banche e societa' di intermediazione
          mobiliare e altri soggetti individuati in appositi  decreti
          del   Ministro   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione economica, di concerto con il Ministro delle
          finanze. Per le plusvalenze realizzate mediante cessione  a
          termine di valute estere ai sensi  della  predetta  lettera
          c-ter) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico n. 917  del
          1986, nonche' per i  differenziali  positivi  e  gli  altri
          proventi realizzati mediante i rapporti di cui alla lettera
          c-quater) del citato comma 1 dell'art. 81 o i rapporti e le
          cessioni di cui  alla  lettera  c-quinquies)  dello  stesso
          comma  1,  l'opzione  puo'  essere  esercitata  sempre  che
          intervengano  nei  predetti  rapporti  o   cessioni,   come
          intermediari professionali o come controparti,  i  soggetti
          indicati nel precedente periodo del presente comma, con cui
          siano intrattenuti rapporti di  custodia,  amministrazione,
          deposito. Ai fini del presente articolo, i redditi  diversi
          derivanti dalle obbligazioni e dagli altri  titoli  di  cui
          all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica  29
          settembre 1973, n. 601 ed equiparati e  dalle  obbligazioni
          emesse dagli Stati inclusi nella lista di  cui  al  decreto
          emanato ai sensi dell'art. 168-bis, comma 1,  del  medesimo
          testo unico n. 917 del 1986, e obbligazioni emesse da  enti
          territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura
          del 48,08 per cento dell'ammontare realizzato. 
              2. L'opzione di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  con
          comunicazione sottoscritta contestualmente al  conferimento
          dell'incarico e dell'apertura del deposito o conto corrente
          o, per i rapporti in essere, anteriormente  all'inizio  del
          periodo d'imposta; per  i  rapporti  di  cui  alla  lettera
          c-quater) del comma 1 dell'art. 81 del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e per i  rapporti
          e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies) del medesimo
          comma 1 dell'art. 81, del testo unico n. 917 del 1986, come
          modificato dall'art. 3,  comma  1,  l'opzione  puo'  essere
          esercitata  anche  all'atto  della  conclusione  del  primo
          contratto  nel  periodo  d'imposta  da   cui   l'intervento
          dell'intermediario trae origine. L'opzione ha  effetto  per
          tutto il periodo d'imposta e puo' essere revocata entro  la
          scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo
          d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti  del  Ministro
          delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro
          novanta giorni dalla pubblicazione  del  presente  decreto,
          sono stabilite le modalita' per  l'esercizio  e  la  revoca
          dell'opzione di cui al presente articolo.  Per  i  soggetti
          non  residenti  nonche'  per  le   plusvalenze   realizzate
          mediante cessione a titolo oneroso o rimborso  di  quote  o
          azioni  di  organismi  di   investimento   collettivo   del
          risparmio, l'imposta sostitutiva  di  cui  al  comma  1  e'
          applicata  dagli  intermediari,  anche   in   mancanza   di
          esercizio dell'opzione, salva la facolta' del  contribuente
          di  rinunciare  a  tale  regime  con  effetto  dalla  prima
          operazione successiva. La  predetta  rinuncia  puo'  essere
          esercitata   anche   dagli   intermediari   non   residenti
          relativamente ai rapporti di  custodia,  amministrazione  e
          deposito ad essi  intestati  e  sui  quali  siano  detenute
          attivita'  finanziarie  di   terzi;   in   tal   caso   gli
          intermediari non residenti sono  tenuti  ad  assolvere  gli
          obblighi di comunicazione di cui  all'art.  10  e  nominano
          quale rappresentante a detti fini uno degli intermediari di
          cui al comma 1. 
              3. I soggetti di cui al  comma  1  applicano  l'imposta
          sostitutiva di cui  all'art.  5  su  ciascuna  plusvalenza,
          differenziale   positivo   o   provento    percepito    dal
          contribuente. Qualora tali soggetti non siano  in  possesso
          dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione
          dell'imposta  sostitutiva  di  cui   al   comma   1   sulle
          plusvalenze  e  gli  altri  redditi  ivi  indicati,  devono
          richiederle      al       contribuente,       anteriormente
          all'effettuazione   delle   operazioni;   il   contribuente
          comunica   al   soggetto    incaricato    dell'applicazione
          dell'imposta  i   dati   e   le   informazioni   richieste,
          consegnando, anche in copia, la relativa documentazione, o,
          in mancanza, una dichiarazione sostitutiva in cui attesti i
          predetti dati ed informazioni. I soggetti di cui al comma 1
          sospendono l'esecuzione delle operazioni a cui sono  tenuti
          in relazione al rapporto, fino a che non ottengono i dati e
          le informazioni necessarie  all'applicazione  dell'imposta.
          Nel   caso   di   inesatta   comunicazione,   il   recupero
          dell'imposta  sostitutiva  non  applicata  o  applicata  in
          misura inferiore e' effettuato esclusivamente a carico  del
          contribuente con applicazione della sanzione amministrativa
          dal  cento  al  duecento  per  cento  dell'ammontare  della
          maggiore imposta sostitutiva dovuta. 
              4.  Per   l'applicazione   dell'imposta   su   ciascuna
          plusvalenza, differenziale positivo o provento  realizzato,
          escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di
          valute estere, i soggetti di cui al comma 1,  nel  caso  di
          pluralita'  di  titoli,  quote,  certificati   o   rapporti
          appartenenti a categorie omogenee, assumono  come  costo  o
          valore di  acquisto  il  costo  o  valore  medio  ponderato
          relativo a ciascuna categoria dei predetti  titoli,  quote,
          certificati o rapporti. 
              5. Qualora siano  realizzate  minusvalenze,  perdite  o
          differenziali  negativi  i  soggetti  di  cui  al  comma  1
          computano in deduzione, fino a loro concorrenza,  l'importo
          delle  predette  minusvalenze,  perdite   o   differenziali
          negativi  dalle  plusvalenze,  differenziali   positivi   o
          proventi realizzati nelle successive  operazioni  poste  in
          essere nell'ambito  del  medesimo  rapporto,  nello  stesso
          periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il  quarto.
          Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto  di
          custodia, amministrazione o deposito o siano  rimborsate  o
          cedute anche parzialmente le quote o azioni di organismi di
          investimento collettivo  del  risparmio,  le  minusvalenze,
          perdite o differenziali negativi possono essere portati  in
          deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo
          a  quello  del  realizzo,  dalle  plusvalenze,  proventi  e
          differenziali  positivi  realizzati  nell'ambito  di  altro
          rapporto di cui al comma 1, intestato agli stessi  soggetti
          intestatari del rapporto o deposito di provenienza,  ovvero
          portate in deduzione ai sensi del comma 4 dell'art. 82  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917 come modificato dall'art. 4, comma 1. I soggetti  di
          cui  al  comma  1  rilasciano  al   contribuente   apposita
          certificazione  dalla  quale  risultino   i   dati   e   le
          informazioni necessarie a  consentire  la  deduzione  delle
          predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi. 
              6. Agli effetti  del  presente  articolo  si  considera
          cessione  a  titolo  oneroso  anche  il  trasferimento  dei
          titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma  1  a
          rapporti di custodia o amministrazione di cui  al  medesimo
          comma, intestati a soggetti diversi dagli  intestatari  del
          rapporto di provenienza, nonche' ad un rapporto di gestione
          di cui all'art. 7,  salvo  che  il  trasferimento  non  sia
          avvenuto per  successione  o  donazione.  In  tal  caso  la
          plusvalenza,  il  provento,  la  minusvalenza   o   perdita
          realizzate mediante il trasferimento sono  determinate  con
          riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti
          dal comma 5 dell'art. 7, alla data del  trasferimento,  dei
          titoli, quote,  certificati  o  rapporti  trasferiti  ed  i
          soggetti  di  cui  al  comma  1,   tenuti   al   versamento
          dell'imposta,   possono   sospendere   l'esecuzione   delle
          operazioni  fino  a  che  non  ottengano  dal  contribuente
          provvista per  il  versamento  dell'imposta  dovuta.  Nelle
          ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma
          1 rilasciano al contribuente apposita certificazione  dalla
          quale risulti il valore dei titoli,  quote,  certificati  o
          rapporti trasferiti. 
              7. Nel caso di prelievo dei titoli, quote,  certificati
          o rapporti di cui al comma 1  o  di  loro  trasferimento  a
          rapporti di  custodia  o  amministrazione,  intestati  agli
          stessi soggetti intestatari dei rapporti di provenienza,  e
          comunque di revoca dell'opzione di cui al comma 2,  per  il
          calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita,
          ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva  di  cui
          al  precedente  articolo,  si  assume  il  costo  o  valore
          determinati ai sensi dei commi 3 e 4 e si applica il  comma
          12, sulla base di apposita  certificazione  rilasciata  dai
          soggetti di cui al comma 1. 
              8. 
              9.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  provvedono   al
          versamento diretto dell'imposta dovuta dal contribuente  al
          concessionario della riscossione  ovvero  alla  sezione  di
          tesoreria provinciale, entro  il  quindicesimo  giorno  del
          secondo mese successivo a quello in cui e' stata applicata,
          trattenendone l'importo su  ciascun  reddito  realizzato  o
          ricevendone provvista dal contribuente. Per  le  operazioni
          effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati  ad
          operare nei mercati regolamentati italiani, l'operazione si
          considera effettuata, ai  fini  del  versamento,  entro  il
          termine previsto per le relative liquidazioni.  I  soggetti
          di  cui  al  comma  1  rilasciano   al   contribuente   una
          attestazione  dei  versamenti  entro  il  mese   di   marzo
          dell'anno successivo ovvero entro 12 giorni dalla richiesta
          degli interessati. 
              10.  I  soggetti  di  cui   al   comma   1   comunicano
          all'amministrazione finanziaria entro il termine  stabilito
          per la  presentazione  della  dichiarazione  dei  sostituti
          d'imposta dal quarto comma  dell'art.  9  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          l'ammontare complessivo delle  plusvalenze  e  degli  altri
          proventi  e  quello  delle  imposte  sostitutive  applicate
          nell'anno solare precedente. Con il decreto di approvazione
          dei modelli di cui all'art. 8 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono  stabilite
          le modalita' di effettuazione di tale comunicazione. 
              11.   Per   la   liquidazione,    l'accertamento,    la
          riscossione, le sanzioni, i rimborsi e  il  contenzioso  in
          materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
          previste in materia di imposte sui redditi. 
              12.» 
              «Art. 7 (Imposta  sostitutiva  sul  risultato  maturato
          delle gestioni individuali di portafoglio). - 1. I soggetti
          che hanno conferito a un soggetto abilitato  ai  sensi  del
          decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415,  l'incarico  di
          gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro  o
          beni  non  relativi  all'impresa,   possono   optare,   con
          riferimento ai redditi di capitale e diversi  di  cui  agli
          articoli 41 e 81, comma 1, lettere da  c)  a  c-quinquies),
          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1,
          comma 3, e 3, comma 1, del presente decreto, che concorrono
          alla determinazione del risultato della gestione  ai  sensi
          del comma 4, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di
          cui al presente articolo. L'opzione non produce effetto per
          i redditi derivanti dalle partecipazioni al capitale  o  al
          patrimonio,  dai  titoli  o  strumenti  finanziari  e   dai
          contratti, di cui al comma 4 dell'art. 68 del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica n. 917 del 1986, salvo  la  dimostrazione,
          al momento del conferimento delle suddette  partecipazioni,
          del rispetto delle condizioni indicate  nella  lettera  c),
          del comma 1, dell'art. 87, del citato testo unico a seguito
          dell'esercizio dell'interpello  secondo  le  modalita'  del
          comma 5, lettera b), dello stesso art.  167,  del  medesimo
          testo unico. 
              2.  Il  contribuente  puo'  optare  per  l'applicazione
          dell'imposta     sostitutiva     mediante     comunicazione
          sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto  della
          stipula del contratto e, nel caso dei rapporti  in  essere,
          anteriormente all'inizio del periodo  d'imposta.  L'opzione
          ha effetto per il periodo d'imposta e puo' essere  revocata
          solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con  effetto
          per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti
          del Ministro delle finanze, da  pubblicare  nella  Gazzetta
          Ufficiale entro novanta giorni dalla data di  pubblicazione
          del presente  decreto,  sono  stabilite  le  modalita'  per
          l'esercizio e la revoca dell'opzione  di  cui  al  presente
          articolo. 
              3. Qualora sia stata esercitata  l'opzione  di  cui  al
          comma 2 i redditi che concorrono  a  formare  il  risultato
          della gestione, determinati  secondo  i  criteri  stabiliti
          dagli articoli 42 e 82 del testo unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono soggetti alle
          imposte sui redditi, nonche' all'imposta sostitutiva di cui
          al comma 2 all'art. 5. Sui redditi  di  capitale  derivanti
          dalle   attivita'   finanziarie   comprese   nella    massa
          patrimoniale affidata in gestione non si applicano: 
              a) l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, commi  1  e
          1-bis del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239; 
              b) la ritenuta prevista dal comma 2  dell'art.  26  del
          D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed  altri
          proventi dei conti correnti bancari; 
              c) le ritenute [del 12,50 per cento] previste dai commi
          3 e 3-bis dell'art. 26 e la ritenuta [del 12,50 per  cento]
          di cui all'art. 26-quinquies del predetto  decreto  n.  600
          del 1973; 
              d) le ritenute previste dai commi 1 e 4, primo periodo,
          dell'art. 27 del medesimo decreto; 
              e) la ritenuta prevista dai commi 1, 2  e  5  dell'art.
          10-ter della legge 23 marzo 1983, n.  77,  come  modificato
          dall'art. 8, comma 5; 
              e-bis) la ritenuta prevista dal comma 1 dell'art. 7 del
          decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,  e  la
          ritenuta sui proventi  derivanti  dalla  partecipazione  ad
          organismi  di   investimento   collettivo   del   risparmio
          immobiliari di diritto estero. 
              4. Il risultato maturato della gestione e' soggetto  ad
          imposta  sostitutiva  delle   imposte   sui   redditi   con
          l'aliquota del 12,50 per cento. Il risultato della gestione
          si determina sottraendo dal valore del  patrimonio  gestito
          al termine di ciascun anno solare,  al  lordo  dell'imposta
          sostitutiva,  aumentato  dei  prelievi   e   diminuito   di
          conferimenti effettuati nell'anno, i redditi  maturati  nel
          periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che  concorrono  a
          formare il reddito complessivo del contribuente, i  redditi
          esenti o comunque non  soggetti  ad  imposta  maturati  nel
          periodo, ed il  valore  del  patrimonio  stesso  all'inizio
          dell'anno. Il risultato e' computato al netto degli oneri e
          delle commissioni relative al patrimonio gestito.  Ai  fini
          del presente comma, i redditi derivanti dalle  obbligazioni
          e dagli altri titoli di cui all'art.  31  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  601  ed
          equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati  inclusi
          nella lista di cui al decreto emanato  ai  sensi  dell'art.
          168-bis,  comma  1,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, e  obbligazioni  emesse  da  enti
          territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura
          del 48,08 per cento del loro ammontare. 
              5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio  ed
          alla  fine  di  ciascun  periodo  d'imposta  e'  effettuata
          secondo i criteri stabiliti dai regolamenti  emanati  dalla
          Commissione  nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa  in
          attuazione del decreto legislativo 23 luglio 1996, n.  415.
          Tuttavia  nel  caso  dei  titoli,  quote,   partecipazioni,
          certificati   o   rapporti   non   negoziati   in   mercati
          regolamentati, il cui valore complessivo  medio  annuo  sia
          superiore al 10 per cento dell'attivo medio  gestito,  essi
          sono  valutati  secondo  il  loro  valore  normale,   ferma
          restando la facolta' del contribuente di revocare l'opzione
          limitatamente ai predetti  titoli,  quote,  partecipazioni,
          certificati o rapporti [a partire dall'anno solare  in  cui
          sia superata la  predetta  percentuale].  Con  uno  o  piu'
          decreti del Ministro delle finanze, sentita la  Commissione
          nazionale per le societa' e la  borsa,  sono  stabilite  le
          modalita' e i criteri di attuazione del presente comma. 
              6. Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi
          in  corso  d'anno,  in  luogo  del  patrimonio   all'inizio
          dell'anno si assume il patrimonio alla data di stipula  del
          contratto  ovvero  in  luogo  del  patrimonio  al   termine
          dell'anno  si  assume  il  patrimonio  alla  chiusura   del
          contratto. 
              7. Il conferimento  di  titoli,  quote,  certificati  o
          rapporti in una gestione per la quale sia stata  esercitata
          l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a  titolo
          oneroso ed il soggetto gestore applica le disposizioni  dei
          commi 5, 6, 9 e  12  dell'art.  6.  Tuttavia  nel  caso  di
          conferimento di strumenti  finanziari  che  formavano  gia'
          oggetto di un contratto di gestione per il quale era  stata
          esercitata l'opzione di cui al comma  2,  si  assume  quale
          valore di conferimento il valore assegnato ai  medesimi  ai
          fini della determinazione del patrimonio  alla  conclusione
          del  precedente  contratto  di  gestione;   nel   caso   di
          conferimento di strumenti finanziari per i quali sia  stata
          esercitata l'opzione di cui all'art.  6,  si  assume  quale
          costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione
          del comma 6 del citato articolo. 
              8. Nel caso  di  prelievo  di  titoli,  quote,  valute,
          certificati e rapporti o di  loro  trasferimento  ad  altro
          deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione
          di cui all'art. 6 ed al  comma  1  del  presente  articolo,
          salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione
          o per donazione, e comunque di revoca dell'opzione  di  cui
          al precedente comma 2, ai  fini  della  determinazione  del
          risultato della gestione nel periodo in cui gli stessi sono
          stati eseguiti, e' considerato il valore  dei  medesimi  il
          giorno del prelievo, adottando  i  criteri  di  valutazione
          previsti al comma 5. 
              9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo
          della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi
          ai titoli, quote, certificati, valute e rapporti  prelevati
          o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata  revocata
          l'opzione,  si  assume  il  valore   dei   titoli,   quote,
          certificati,  valute  e  rapporti   che   ha   concorso   a
          determinare il risultato  della  gestione  assoggettato  ad
          imposta ai sensi del medesimo comma.  In  tali  ipotesi  il
          soggetto   gestore   rilascia    al    mandante    apposita
          certificazione dalla quale risulti il  valore  dei  titoli,
          quote, certificati, valute e rapporti. 
              10. Se in  un  anno  il  risultato  della  gestione  e'
          negativo,  il  corrispondente  importo  e'   computato   in
          diminuzione  del  risultato  della  gestione  dei   periodi
          d'imposta successivi ma non oltre il  quarto  per  l'intero
          importo che trova capienza in essi. 
              11.  L'imposta  sostitutiva  di  cui  al  comma  4   e'
          prelevata  dal  soggetto   gestore   ed   e'   versata   al
          concessionario della riscossione  ovvero  alla  sezione  di
          tesoreria provinciale dello Stato [, competente in  ragione
          del domicilio fiscale del soggetto gestore],  entro  il  16
          febbraio di ciascun anno ovvero entro il sedicesimo  giorno
          del secondo mese  successivo  a  quello  in  cui  e'  stato
          revocato il mandato di gestione. Il soggetto  gestore  puo'
          effettuare, anche in deroga al regolamento di  gestione,  i
          disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo
          che il contribuente  non  fornisca  direttamente  le  somme
          corrispondenti entro il quindicesimo giorno  del  mese  nel
          quale l'imposta stessa e' versata; nelle  ipotesi  previste
          al comma 8 il soggetto gestore puo' sospendere l'esecuzione
          delle prestazioni fino a che non ottenga  dal  contribuente
          provvista per il versamento dell'imposta dovuta. 
              12.   Contestualmente    alla    presentazione    della
          dichiarazione  dei  redditi  propri  il  soggetto   gestore
          presenta la dichiarazione relativa alle  imposte  prelevate
          sul complesso delle gestioni [, allegandovi la copia  delle
          distinte di versamento dell'imposta sostitutiva] I soggetti
          diversi dalle societa' ed enti di cui all'art. 87, comma 1,
          lettere a) e d) del testo unico delle imposte sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917 presentano la predetta  dichiarazione
          entro il  termine  stabilito  per  la  presentazione  della
          dichiarazione dei  sostituti  d'imposta.  Le  modalita'  di
          effettuazione  dei  versamenti  e  la  presentazione  della
          dichiarazione prevista nel presente comma sono disciplinate
          dalle  disposizioni  dei  decreti  del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602. 
              13. Nel caso in cui alla conclusione del  contratto  il
          risultato della gestione sia negativo, il soggetto  gestore
          rilascia al mandante apposita  certificazione  dalla  quale
          risulti l'importo computabile in diminuzione ai  sensi  del
          comma 4 dell'art. 82, del testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  come  sostituito
          dall'art. 4, comma 1, lettera b), o, nel caso di  esistenza
          od  apertura  di   depositi   o   rapporti   di   custodia,
          amministrazione o gestione di cui all'art. 6 e al comma  1,
          intestati al contribuente e  per  i  quali  sia  esercitata
          l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai  sensi  del
          comma 5 dell'art. 6 o del comma 10 del  presente  articolo.
          Ai fini del computo del  periodo  temporale  entro  cui  il
          risultato negativo e' computabile in diminuzione  si  tiene
          conto di ciascun periodo  d'imposta  in  cui  il  risultato
          negativo e' maturato. 
              14. - 15. 
              16.   Per   la   liquidazione,    l'accertamento,    la
          riscossione, le sanzioni, i rimborsi e  il  contenzioso  in
          materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
          previste in materia di imposte sui redditi. 
              17. Con il decreto  di  approvazione  dei  modelli  cui
          all'art. 8 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
          settembre  1973,  n.  600,  e'  approvato  il  modello   di
          dichiarazione di cui al comma 12.». 
          Note al comma 226: 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  68  del
          citato decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,  n.  126,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 68 (P.I.R. - Modifiche alla disciplina dei  piani
          di risparmio a lungo termine). - 1. All'art. 1, comma  101,
          della legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  l'ultimo  e  il
          penultimo periodo sono  sostituiti  dai  seguenti:  «Per  i
          piani di risparmio a lungo termine di cui all'art.  13-bis,
          comma 2-bis, del decreto-legge 26  ottobre  2019,  n.  124,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre
          2019, n. 157, gli investitori  possono  destinare  somme  o
          valori per un importo non superiore a 300.000 euro all'anno
          e a 1.500.000 euro complessivi. Ai soggetti di cui ai commi
          88 e 92 non si  applicano  i  limiti  di  cui  al  presente
          comma.». 
              Omissis.». 
          Note al comma 227: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4   del   decreto
          legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (Trasmissione  telematica
          delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di  beni
          effettuate   attraverso   distributori    automatici,    in
          attuazione dell'art. 9, comma 1, Lettere  d)  e  g),  della
          Legge 11 marzo 2014, n. 23), come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art. 4 (Semplificazioni amministrative e contabili). -
          1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio
          2021, in via sperimentale, nell'ambito di un  programma  di
          assistenza  on-line  basato  sui  dati   delle   operazioni
          acquisiti  con   le   fatture   elettroniche   e   con   le
          comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonche' sui
          dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente,  e  sugli
          ulteriori dati fiscali presenti nel  sistema  dell'Anagrafe
          tributaria, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di
          tutti i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti  in
          Italia,  in  apposita  area  riservata  del  sito  internet
          dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti: 
              a) registri di cui agli articoli 23 e  25  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
              b) liquidazione periodica dell'IVA; 
              c) dichiarazione annuale dell'IVA. 
              [1-bis. A partire dalle operazioni IVA 2021, oltre alle
          bozze dei documenti di cui al comma 1,  lettere  a)  e  b),
          l'Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza
          della dichiarazione annuale dell'IVA.] 
              2. Per i soggetti passivi dell'IVA che,  anche  per  il
          tramite di intermediari di cui all'art.  3,  comma  3,  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in possesso della delega
          per l'utilizzo dei  servizi  di  fatturazione  elettronica,
          convalidano, nel  caso  in  cui  le  informazioni  proposte
          dall'Agenzia delle entrate siano complete, ovvero integrano
          nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti  di
          cui al comma 1, lettera a), viene meno l'obbligo di  tenuta
          dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  fatta
          salva la tenuta del registro di cui all'art. 18,  comma  2,
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600. L'obbligo di  tenuta  dei  registri  ai  fini
          dell'IVA permane per i soggetti che optano  per  la  tenuta
          dei registri secondo le modalita' di cui all'art. 18, comma
          5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 600. 
              3. Con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate  sono  emanate  le  disposizioni   necessarie   per
          l'attuazione del presente articolo. 
              3-bis. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei
          contribuenti  residenti   o   stabiliti   una   piattaforma
          telematica dedicata alla compensazione di crediti e  debiti
          derivanti  da  transazioni  commerciali  tra  i   sud-detti
          soggetti, ad  esclusione  delle  amministrazioni  pubbliche
          individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2, della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, e risultanti da fatture elettroniche
          emesse ai sensi dell'art. 1.  La  compensazione  effettuata
          mediante piattaforma telematica produce i medesimi  effetti
          dell'estinzione dell'obbligazione ai  sensi  della  sezione
          III del capo IV del titolo I del libro  quarto  del  codice
          civile,  fino  a  concorrenza  dello  stesso  valore  e   a
          condizione che per nessuna delle parti  aderenti  siano  in
          corso  procedure  concorsuali  o  di  ristrutturazione  del
          debito omologate, ovvero  piani  attestati  di  risanamento
          iscritti presso il registro delle  imprese.  Nei  confronti
          del debito originario insoluto  si  applicano  comunque  le
          disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre  2002,
          n.  231,  in  materia  di  ritardi   di   pagamento   nelle
          transazioni commerciali.». 
                
          Note al comma 230: 
                
              - Si riporta il testo dei commi 89  e  90  dell'art.  1
          della  citata  legge  27  dicembre  2017,  n.   205,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. 
              1. - 88. Omissis. 
              89. Alle piccole e medie imprese, come  definite  dalla
          raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
          2003, che successivamente alla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge iniziano una procedura  di  ammissione
          alla quotazione in un mercato regolamentato  o  in  sistemi
          multilaterali  di  negoziazione   di   uno   Stato   membro
          dell'Unione europea o dello  Spazio  economico  europeo  e'
          riconosciuto, nel caso di ottenimento dell'ammissione  alla
          quotazione,  un  credito  d'imposta,  fino  ad  un  importo
          massimo nella misura di 500.000 euro, del 50 per cento  dei
          costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2021, per
          la predetta finalita'. 
              90.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  89  e'
          utilizzabile, nel limite complessivo di 20 milioni di  euro
          per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro per ciascuno  degli
          anni 2020, 2021 e 2022, esclusivamente in compensazione  ai
          sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,
          n. 241, a decorrere  dal  periodo  d'imposta  successivo  a
          quello in cui e' stata ottenuta la quotazione e deve essere
          indicato  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa   al
          periodo  d'imposta  di  maturazione  del  credito  e  nelle
          dichiarazioni dei redditi  relative  ai  periodi  d'imposta
          successivi  fino  a  quello  nel  quale  se   ne   conclude
          l'utilizzo.  Il  credito  d'imposta   non   concorre   alla
          formazione  del  reddito,   ne'   della   base   imponibile
          dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  e  non
          rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e  109,
          comma 5, del testo unico di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917.  Al  credito
          d'imposta non si applicano i  limiti  di  cui  all'art.  1,
          comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  all'art.
          34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
              Omissis.». 
          Note al comma 231: 
                
              - Si riporta il testo dell'art. 64 del decreto-legge 16
          luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 settembre 2020, n.  120  (Misure  urgenti  per  la
          semplificazione e l'innovazione digitale): 
              «Art.  64  (Semplificazioni  per  il   rilascio   delle
          garanzie sui finanziamenti a favore di progetti  del  green
          new deal). - 1. Le garanzie e  gli  interventi  di  cui  al
          all'art. 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
          possono riguardare, tenuto conto  degli  indirizzi  che  il
          Comitato interministeriale per la programmazione  economica
          puo'  emanare  entro  il  28  febbraio  di  ogni   anno   e
          conformemente  alla  Comunicazione  della  Commissione   al
          Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato  economico  e
          sociale europeo e al Comitato delle regioni n. 640  dell'11
          dicembre 2019, in materia di Green deal europeo: 
              a) progetti tesi  ad  agevolare  la  transizione  verso
          un'economia pulita e  circolare  e  ad  integrare  i  cicli
          produttivi  con  tecnologie  a  basse  emissioni   per   la
          produzione di beni e servizi sostenibili; 
              b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una
          mobilita'  sostenibile  e  intelligente,  con   particolare
          riferimento a progetti volti  a  favorire  l'avvento  della
          mobilita' multimodale automatizzata e  connessa,  idonei  a
          ridurre  l'inquinamento   e   l'entita'   delle   emissioni
          inquinanti,  anche  attraverso  lo  sviluppo   di   sistemi
          intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla
          digitalizzazione. 
              2. Le garanzie di cui al comma 1 sono assunte  da  SACE
          S.p.a., nel limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020
          e,  per  gli  anni  successivi,  nei  limiti   di   impegno
          assumibili fissati annualmente  dalla  legge  di  bilancio,
          nell'esercizio delle attribuzioni di  cui  all'art.  2  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, conformemente ai
          termini  e  alle  condizioni  previsti  nella   convenzione
          stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze  e
          SACE  S.p.a.  e  approvata  con   delibera   del   Comitato
          interministeriale  per  la  programmazione   economica   da
          adottare entro il 30 settembre 2020, che disciplina: 
              a)   lo   svolgimento   da   parte   di   SACE   S.p.a.
          dell'attivita'  istruttoria  delle  operazioni,  anche  con
          riferimento  alla  selezione  e  alla   valutazione   delle
          iniziative in termini di rispondenza agli obiettivi di  cui
          al comma 1 e di efficacia degli interventi in relazione  ai
          medesimi obiettivi; 
              b) le procedure per il rilascio delle garanzie e  delle
          coperture assicurative da parte di  SACE  S.p.a.  anche  al
          fine  di  escludere  che  da  tali  garanzie  e   coperture
          assicurative possano derivare oneri non previsti in termini
          di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche; 
              c) la  gestione  delle  fasi  successive  al  pagamento
          dell'indennizzo, incluse  le  modalita'  di  esercizio  dei
          diritti  nei  confronti  del  debitore  e  l'attivita'   di
          recupero dei crediti; 
              d) le modalita' con le quali e' richiesto al  Ministero
          dell'economia e delle finanze il pagamento  dell'indennizzo
          a valere sul fondo di cui al comma  5  e  le  modalita'  di
          escussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni
          assunti da SACE  S.p.a.,  nonche'  la  remunerazione  della
          garanzia stessa; 
              e) ogni altra modalita'  operativa  rilevante  ai  fini
          dell'assunzione e gestione degli impegni; 
              f)  le  modalita'  con  cui   SACE   S.p.a.   riferisce
          periodicamente al Ministero dell'economia e  delle  finanze
          degli  esiti   della   rendicontazione   cui   i   soggetti
          finanziatori sono tenuti nei riguardi di  SACE  S.p.a.,  ai
          fini della verifica della permanenza  delle  condizioni  di
          validita' ed efficacia della garanzia. 
              3. Il rilascio da parte di SACE S.p.a.  delle  garanzie
          di cui al comma 1 di importo pari o superiore a 200 milioni
          di euro, e' subordinato alla decisione assunta con  decreto
          del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sentiti  il
          Ministro   dello   sviluppo   economico   e   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.a. 
              4. Sulle obbligazioni di SACE  S.p.a.  derivanti  dalle
          garanzie disciplinate dal comma 1, e' accordata di  diritto
          la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso,
          la cui operativita' sara' registrata  da  SACE  S.p.a.  con
          gestione separata. La garanzia dello  Stato  e'  esplicita,
          incondizionata, irrevocabile e si estende al  rimborso  del
          capitale, al pagamento degli  interessi  e  ad  ogni  altro
          onere accessorio, al netto delle commissioni  ricevute  per
          le medesime garanzie. 
              5. Per l'anno 2020, le risorse disponibili del fondo di
          cui all'art. 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019,  n.
          160,  sono  interamente  destinate  alla  copertura   delle
          garanzie dello Stato di cui al comma 4 mediante  versamento
          sull'apposito conto di  tesoreria  centrale,  istituito  ai
          sensi dell'art. 1, comma 88, terzo  periodo,  della  citata
          legge n. 160 del 2019. Sul medesimo conto  sono  versati  i
          premi riscossi da SACE S.p.a. al  netto  delle  commissioni
          trattenute da SACE S.p.a. per le attivita' svolte ai  sensi
          del presente articolo e risultanti  dalla  contabilita'  di
          SACE S.p.a., salvo conguaglio  all'esito  dell'approvazione
          del bilancio. Per gli esercizi successivi, le  risorse  del
          predetto fondo  destinate  alla  copertura  delle  garanzie
          concesse da SACE S.p.a. sono determinate con il decreto  di
          cui all'art. 1, comma  88,  quarto  periodo,  della  citata
          legge n. 160 del 2019, tenuto conto dei limiti  di  impegno
          definiti con la legge di bilancio ai sensi del comma 2. 
              5-bis. All'art. 1, comma 86, della  legge  27  dicembre
          2019, n. 160, dopo  le  parole:  "partenariato  pubblico  -
          privato" sono inserite le seguenti: "e anche realizzati con
          l'intervento  di  universita'  e   organismi   privati   di
          ricerca". 
              6. All'art. 1, comma 88, della legge 27 dicembre  2019,
          n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) le parole ", il primo dei quali  da  adottare  entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, e' individuato l'organismo competente  alla
          selezione degli interventi coerenti con  le  finalita'  del
          comma  86,  secondo  criteri  e  procedure  conformi   alle
          migliori  pratiche  internazionali,  e  sono  stabiliti   i
          possibili  interventi,  i  criteri,  le  modalita'   e   le
          condizioni per il rilascio delle garanzie di cui  al  comma
          86," sono soppresse; 
              b) dopo le parole: "in quote di capitale di rischio e/o
          di debito di cui al comma 87," sono aggiunte  le  seguenti:
          "e' stabilita". 
              7. Per l'anno 2020, le  garanzie  di  cui  al  comma  1
          possono essere assunte anche in assenza degli indirizzi del
          Comitato   interministeriale    per    la    programmazione
          economica.". 
              - Si riporta il testo del comma 85  dell'art.  1  della
          citata legge 27 dicembre 2019, n. 160: 
              «Art. 1. 
              1. - 84. Omissis. 
              85.   Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
          ripartire con una dotazione di  470  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno  2021  e  di
          1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e  2023,
          di cui una quota non inferiore a 150 milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2020,  2021  e  2022  e'  destinata  ad
          interventi coerenti con le finalita' previste dall'art. 19,
          comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.  30,  di
          cui fino a 20 milioni di euro  per  ciascuno  dei  predetti
          anni  destinati  alle  iniziative  da  avviare  nelle  zone
          economiche  ambientali.   Alla   costituzione   del   fondo
          concorrono i proventi delle aste delle quote  di  emissione
          di CO2 di cui all'art. 19 del decreto legislativo 13  marzo
          2013, n. 30, versati all'entrata del bilancio  dello  Stato
          negli anni 2020, 2021 e  2022,  a  valere  sulla  quota  di
          pertinenza del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, per un importo pari a 150 milioni di
          euro per ciascuno dei predetti anni,  che  resta  acquisito
          all'erario. 
              Omissis.». 
          Note al comma 232: 
                
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  35   del   citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 35 (Garanzia SACE in favore  delle  assicurazioni
          sui crediti commerciali). - 1. Al  fine  di  preservare  la
          continuita' degli  scambi  commerciali  tra  aziende  e  di
          garantire  che  i  servizi  di  assicurazione  del  credito
          commerciale continuino ad essere disponibili per le imprese
          colpite dagli  effetti  economici  dell'epidemia  Covid-19,
          SACE  S.p.a.   concede   in   favore   delle   imprese   di
          assicurazione  dei  crediti  commerciali  a  breve  termine
          autorizzate all'esercizio  del  ramo  credito  che  abbiano
          aderito mediante  apposita  convenzione  approvata  con  il
          decreto di cui al comma 3, una  garanzia  pari  al  90  per
          cento degli indennizzi generati dalle esposizioni  relative
          a crediti commerciali maturati dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto e fino al  30  giugno  2021  ed
          entro il  limite  massimo  di  2000  milioni  di  euro;  la
          garanzia e' prestata in conformita' alla normativa  europea
          in tema di aiuti di Stato e  nel  rispetto  dei  criteri  e
          delle condizioni previste dai commi seguenti. 
              2. Sulle obbligazioni di SACE  S.p.a.  derivanti  dalle
          garanzie disciplinate dal comma 1, e' accordata di  diritto
          la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso,
          la cui operativita' sara' registrata  da  SACE  S.p.a.  con
          gestione separata. La garanzia dello  Stato  e'  esplicita,
          incondizionata, irrevocabile. SACE S.p.a. svolge anche  per
          conto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  le
          attivita'  relative  all'escussione  della  garanzia  e  al
          recupero dei  crediti,  che  puo'  altresi'  delegare  alle
          imprese di assicurazione  del  ramo  credito.  SACE  S.p.a.
          opera con la dovuta diligenza  professionale.  Con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze  possono  essere
          impartiti  a   SACE   S.p.a.   indirizzi   sulla   gestione
          dell'attivita' di rilascio delle garanzie e sulla verifica,
          al fine dell'escussione della  garanzia  dello  Stato,  del
          rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e  condizioni
          previsti dal presente articolo. 
              3. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da emanare entro  trenta  giorni  dall'entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  sono  stabilite  ulteriori
          modalita' attuative e operative, ed  eventuali  elementi  e
          requisiti integrativi, per l'esecuzione delle operazioni di
          cui al presente articolo. 
              3-bis. Le previsioni contenute nei decreti del Ministro
          dell'economia e delle finanze di cui ai commi  2  e  3  che
          dispongano effetti o scadenze relativi  alla  data  del  31
          dicembre 2020 si intendono riferite alla data del 30 giugno
          2021. 
              4.   L'efficacia   della   garanzia   e'    subordinata
          all'approvazione  della  Commissione   europea   ai   sensi
          dell'art. 108 del Trattato  sul  Funzionamento  dell'Unione
          europea. 
              5. Per le finalita' di  cui  al  presente  articolo  e'
          istituita nell'ambito del Fondo di cui  all'art.  1,  comma
          14, del decreto-legge 8 aprile  2020,  n.  23  una  sezione
          speciale, con autonoma evidenza contabile a copertura delle
          garanzie relative alle imprese di  assicurazione  del  ramo
          credito con una dotazione stabilita ai sensi dell'art.  31,
          comma 1, alimentata, altresi', con le  risorse  finanziarie
          versate  dalle  compagnie  di  assicurazione  a  titolo  di
          remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione
          sostenuti da SACE S.p.a. per le attivita' svolte  ai  sensi
          del presente articolo e risultanti  dalla  contabilita'  di
          SACE S.p.a., salvo conguaglio  all'esito  dell'approvazione
          del bilancio.». 
          Note al comma 233: 
                
              - Si riporta il testo dell'art. 84 del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 
              «Art.84 (Riporto delle perdite). - 1. La perdita di  un
          periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli
          per la determinazione del reddito, puo' essere computata in
          diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in
          misura non superiore  all'ottanta  per  cento  del  reddito
          imponibile di ciascuno di essi e per l'intero  importo  che
          trova capienza  in  tale  ammontare.  Per  i  soggetti  che
          fruiscono di un regime di esenzione dell'utile  la  perdita
          e' riportabile per l'ammontare che eccede l'utile  che  non
          ha concorso alla  formazione  del  reddito  negli  esercizi
          precedenti. La perdita e'  diminuita  dei  proventi  esenti
          dall'imposta diversi da quelli di cui all'art. 87,  per  la
          parte del loro ammontare che eccede i  componenti  negativi
          non  dedotti  ai  sensi  dell'art.  109,  comma  5.   Detta
          differenza potra' tuttavia essere computata in  diminuzione
          del  reddito  complessivo  in  misura  tale  che  l'imposta
          corrispondente al reddito imponibile risulti compensata  da
          eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a  titolo
          di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui
          all'art. 80. 
              2.  Le  perdite  realizzate  nei  primi   tre   periodi
          d'imposta  dalla  data  di  costituzione  possono,  con  le
          modalita'  previste  al  comma  1,  essere   computate   in
          diminuzione del reddito complessivo dei  periodi  d'imposta
          successivi  entro  il  limite  del  reddito  imponibile  di
          ciascuno di essi e per l'intero importo che trova  capienza
          nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che
          si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva. 
              3. Le disposizioni del comma 1  non  si  applicano  nel
          caso in cui  la  maggioranza  delle  partecipazioni  aventi
          diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto  che
          riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da
          terzi,  anche  a  titolo  temporaneo  e,   inoltre,   venga
          modificata l'attivita' principale in fatto  esercitata  nei
          periodi d'imposta in cui le perdite sono state  realizzate.
          La modifica dell'attivita' assume rilevanza  se  interviene
          nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento
          od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori.  La
          limitazione si applica  anche  alle  eccedenze  oggetto  di
          riporto  in  avanti  di  cui  al  comma  5  dell'art.   96,
          relativamente agli interessi indeducibili, nonche' a quelle
          di cui all'art. 1, comma 4, del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214,  relativamente   all'aiuto   alla
          crescita economica. La limitazione non si applica qualora: 
              a); 
              b) le partecipazioni siano relative a societa' che  nel
          biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un
          numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unita' e  per
          le  quali  dal  conto  economico   relativo   all'esercizio
          precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare
          di ricavi e proventi dell'attivita'  caratteristica,  e  un
          ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato
          e relativi contributi, di  cui  all'art.  2425  del  codice
          civile, superiore al 40  per  cento  di  quello  risultante
          dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. 
              Al fine di disapplicare le  disposizioni  del  presente
          comma il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi
          dell'art. 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.  212,
          recante lo Statuto dei diritti del contribuente.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  4  dell'art.  1  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214
          (Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento dei conti pubblici): 
              «Art. 1 (Aiuto alla crescita economica (Ace)). 
              1. - 3. Omissis. 
              4. La parte del  rendimento  nozionale  che  supera  il
          reddito  complessivo  netto  dichiarato  e'  computata   in
          aumento dell'importo deducibile  dal  reddito  dei  periodi
          d'imposta successivi ovvero si puo' fruire  di  un  credito
          d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di
          cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22  dicembre  1986,  n.  917.  Il  credito   d'imposta   e'
          utilizzato  in  diminuzione  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita'  produttive,  e  va  ripartito  in  cinque  quote
          annuali di pari importo. 
              Omissis.». 
          Note al comma 234: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2501-quater del  codice
          civile: 
              «Art. 2501-quater (Situazione patrimoniale). - L'organo
          amministrativo delle  societa'  partecipanti  alla  fusione
          redige,  con  l'osservanza   delle   norme   sul   bilancio
          d'esercizio,  la  situazione  patrimoniale  delle  societa'
          stesse,  riferita  ad  una  data  non  anteriore  di  oltre
          centoventi giorni al giorno in cui il progetto  di  fusione
          e' depositato nella sede della societa'  ovvero  pubblicato
          sul sito Internet di questa. 
              La situazione patrimoniale puo' essere  sostituita  dal
          bilancio dell'ultimo esercizio, se questo e'  stato  chiuso
          non oltre sei mesi prima del giorno del  deposito  o  della
          pubblicazione indicato nel primo comma, ovvero, nel caso di
          societa' quotata in mercati regolamentati, dalla  relazione
          finanziaria  semestrale  prevista  dalle  leggi   speciali,
          purche' non riferita ad una data antecedente sei  mesi  dal
          giorno di deposito o pubblicazione indicato al primo comma. 
              La situazione  patrimoniale  non  e'  richiesta  se  vi
          rinunciano all'unanimita' i soci e i  possessori  di  altri
          strumenti finanziari che attribuiscono il diritto  di  voto
          di ciascuna delle societa' partecipanti alla fusione.». 
              - Si riporta il testo del comma  7  dell'art.  172  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917: 
              «Art. 172 (Fusione di societa'). 
              1. - 6. Omissis. 
              7. Le  perdite  delle  societa'  che  partecipano  alla
          fusione, compresa la societa' incorporante, possono  essere
          portate  in  diminuzione   del   reddito   della   societa'
          risultante dalla fusione o incorporante per  la  parte  del
          loro ammontare che non eccede  l'ammontare  del  rispettivo
          patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio  o,  se
          inferiore, dalla situazione patrimoniale  di  cui  all'art.
          2501-quater  del  codice  civile,  senza  tener  conto  dei
          conferimenti e versamenti fatti negli  ultimi  ventiquattro
          mesi anteriori alla data cui  si  riferisce  la  situazione
          stessa, e sempre che dal conto economico della societa'  le
          cui  perdite  sono  riportabili,   relativo   all'esercizio
          precedente a quello in cui la fusione e' stata  deliberata,
          risulti un ammontare di ricavi  e  proventi  dell'attivita'
          caratteristica, e un ammontare delle spese per  prestazioni
          di  lavoro  subordinato  e  relativi  contributi,  di   cui
          all'art. 2425 del codice civile, superiore al 40 per  cento
          di quello risultante dalla media degli ultimi due  esercizi
          anteriori. Tra i predetti versamenti non si  comprendono  i
          contributi erogati a norma di legge dallo Stato a da  altri
          enti pubblici. Se le azioni o quote della societa'  la  cui
          perdita  e'  riportabile  erano  possedute  dalla  societa'
          incorporante o da altra societa' partecipante alla fusione,
          la perdita non e' comunque ammessa in  diminuzione  fino  a
          concorrenza dell'ammontare complessivo  della  svalutazione
          di  tali  azioni  o  quote   effettuata   ai   fini   della
          determinazione del reddito dalla  societa'  partecipante  o
          dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo  l'esercizio  al
          quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione.
          In caso  di  retrodatazione  degli  effetti  fiscali  della
          fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni  del  presente
          comma   si   applicano   anche   al   risultato   negativo,
          determinabile  applicando  le  regole  ordinarie,  che   si
          sarebbe generato in modo autonomo in capo ai  soggetti  che
          partecipano  alla  fusione  in  relazione  al  periodo  che
          intercorre tra l'inizio del periodo  d'imposta  e  la  data
          antecedente a quella di efficacia giuridica della  fusione.
          Le disposizioni del presente comma si applicano anche  agli
          interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di  cui
          al comma 5 dell'art. 96 del presente testo  unico,  nonche'
          all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di
          cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
          n. 201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre  2011,  n.  214.  Al  fine  di   disapplicare   le
          disposizioni del presente comma il contribuente  interpella
          l'amministrazione ai sensi dell'art.  11,  comma  2,  della
          legge 27 luglio  2000,  n.  212,  recante  lo  Statuto  dei
          diritti del contribuente. 
              Omissis.». 
              - Il testo dell'art.  84  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e'  riportato
          nelle note al comma 233. 
              - Il testo del comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' riportato nelle note  al
          comma 233.