Note al comma 235:
- Si riporta il testo degli articoli 117 e 118 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917:
«Art. 117 (Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo
di imprese controllate residenti). - 1. La societa' o
l'ente controllante e ciascuna societa' controllata
rientranti fra i soggetti di cui all'art. 73, comma 1,
lettere a) e b), fra i quali sussiste il rapporto di
controllo di cui all'art. 2359, comma 1, numero 1), del
codice civile, con i requisiti di cui all'art. 120, possono
congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di
gruppo.
2. I soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d),
possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 in qualita'
di controllanti ed a condizione:
a) di essere residenti in Paesi con i quali e' in
vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
b) di esercitare nel territorio dello Stato
un'attivita' d'impresa, come definita dall'art. 55,
mediante una stabile organizzazione, come definita
dall'art. 162, che assume la qualifica di consolidante.
2-bis. I soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera
d), privi del requisito di cui alla lettera b) del comma 2,
residenti in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero
in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico
europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo
che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che
rivestono una forma giuridica analoga a quelle previste
dall'art. 73, comma 1, lettere a) e b), possono designare
una societa' residente nel territorio dello Stato o non
residente di cui al comma 2-ter, controllata ai sensi
dell'art. 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i
requisiti di cui all'art. 120, ad esercitare l'opzione per
la tassazione di gruppo congiuntamente con ciascuna
societa' residente o non residente di cui al comma 2-ter,
su cui parimenti essi esercitano il controllo ai sensi
dell'art. 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i
requisiti di cui all'art. 120. La controllata designata non
puo' esercitare l'opzione con le societa' da cui e'
partecipata. Agli effetti del presente comma:
a) la controllata designata, in qualita' di
consolidante, acquisisce tutti i diritti, obblighi ed oneri
previsti dagli articoli da 117 a 127 per le societa' o enti
controllanti;
b) i requisiti del controllo di cui al comma 1 devono
essere verificati in capo al soggetto controllante non
residente;
c) l'efficacia dell'opzione e' subordinata alla
condizione che il soggetto controllante non residente
designi la controllata residente assumendo, in via
sussidiaria, le responsabilita' previste dall'art. 127 per
le societa' o enti controllanti;
d) in ipotesi di interruzione della tassazione di
gruppo prima del compimento del triennio o di revoca
dell'opzione, le perdite fiscali risultanti dalla
dichiarazione di cui all'art. 122 sono attribuite
esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte, al
netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno
il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai
soggetti interessati;
e) se il requisito del controllo nei confronti della
controllata designata cessa per qualsiasi motivo prima del
compimento del triennio, il soggetto controllante non
residente puo' designare, tra le controllate appartenenti
al medesimo consolidato, un'altra controllata residente
avente le caratteristiche di cui al presente comma senza
che si interrompa la tassazione di gruppo. La nuova
controllata designata assume le responsabilita' previste
dall'art. 127 per le societa' o enti controllanti
relativamente ai precedenti periodi d'imposta di validita'
della tassazione di gruppo, in solido con la societa'
designata nei cui confronti cessa il requisito del
controllo.
2-ter. I soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera
d), controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numero
1), del codice civile, possono esercitare l'opzione di cui
al comma 1 in qualita' di controllata mediante una stabile
organizzazione come definita dal comma 1-bis dell'art. 120.
3. Permanendo il requisito del controllo di cui al
comma 1, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed e'
irrevocabile. Al termine del triennio l'opzione si intende
tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non
sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per
la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al
periodo precedente si applica al termine di ciascun
triennio. In caso di rinnovo tacito dell'opzione la
societa' o ente controllante puo' modificare il criterio
utilizzato, ai sensi dell'art. 124, comma 4, per
l'eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di
interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di
revoca dell'opzione, alle societa' che le hanno prodotte,
nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo
d'imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare
l'opzione. Nel caso venga meno il requisito del controllo
di cui al comma 1 si determinano le conseguenze di cui
all'art. 124.»
«Art. 118 (Effetti dell'esercizio dell'opzione). - 1.
L'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo di cui
all'art. 117 comporta la determinazione di un reddito
complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei
redditi complessivi netti da considerare, quanto alle
societa' controllate, per l'intero importo
indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile
al soggetto controllante. Al soggetto controllante compete
il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla
somma algebrica degli imponibili, la liquidazione
dell'unica imposta dovuta o dell'unica eccedenza
rimborsabile o riportabile a nuovo.
1-bis. Ai fini della determinazione del credito
d'imposta per i redditi prodotti all'estero di cui all'art.
165:
a) per reddito complessivo deve intendersi il reddito
complessivo globale;
b) la quota di imposta italiana fino a concorrenza
della quale e' accreditabile l'imposta estera e' calcolata
separatamente per ciascuno dei soggetti partecipanti al
consolidato, e per ciascuno Stato;
c) nelle ipotesi di interruzione della tassazione di
gruppo prima del compimento del triennio o di revoca
dell'opzione il diritto al riporto in avanti e all'indietro
dell'eccedenza di cui all'art. 165, comma 6, compete ai
soggetti che hanno prodotto i redditi all'estero.
2. Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori
all'inizio della tassazione di gruppo di cui alla presente
sezione possono essere utilizzate solo dalle societa' cui
si riferiscono. Le eccedenze d'imposta riportate a nuovo
relative agli stessi esercizi possono essere utilizzate
dalla societa' o ente controllante o alternativamente dalle
societa' cui competono. Resta ferma l'applicabilita' delle
disposizioni di cui all'art. 43-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto
competono esclusivamente alla controllante. L'acconto
dovuto e' determinato sulla base dell'imposta relativa al
periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti
d'imposta e delle ritenute d'acconto, come indicata nella
dichiarazione dei redditi, presentata ai sensi dell'art.
122. Per il primo esercizio la determinazione dell'acconto
dovuto dalla controllante e' effettuata sulla base
dell'imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti
d'imposta e delle ritenute d'acconto, corrispondente alla
somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente
come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate
per il periodo stesso dalle societa' singolarmente
considerate. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di
cui all'art. 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989,
n. 154.
4. Non concorrono alla formazione del reddito
imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate
tra le societa' di cui al comma 1 in contropartita dei
vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.».
Note al comma 236:
- Si riporta il testo dell'art. 115 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
«Art. 115 (Opzione per la trasparenza fiscale). - 1.
Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito
imponibile dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1,
lettera a), al cui capitale sociale partecipano
esclusivamente soggetti di cui allo stesso art. 73, comma
1, lettera a), ciascuno con una percentuale del diritto di
voto esercitabile nell'assemblea generale, richiamata
dall'art. 2346 del codice civile, e di partecipazione agli
utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50
per cento, e' imputato a ciascun socio, indipendentemente
dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota
di partecipazione agli utili. Ai soli fini dell'ammissione
al regime di cui al presente articolo, nella percentuale di
partecipazione agli utili di cui al periodo precedente non
si considerano le azioni prive del predetto diritto di voto
e la quota di utili delle azioni di cui all'art. 2350,
secondo comma, primo periodo, del codice civile, si assume
pari alla quota di partecipazione al capitale delle azioni
medesime. I requisiti di cui al primo periodo devono
sussistere a partire dal primo giorno del periodo d'imposta
della partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere
ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione.
L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui:
a) i soci partecipanti fruiscano della riduzione
dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa';
b) la societa' partecipata eserciti l'opzione di cui
agli articoli 117 e 130.
2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al
comma 1 non siano residenti nel territorio dello Stato
l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non
vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili
distribuiti.
3. L'imputazione del reddito avviene nei periodi
d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di
chiusura dell'esercizio della societa' partecipata. Le
ritenute operate a titolo d'acconto sui redditi di tale
societa', i relativi crediti d'imposta e gli acconti
versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
secondo la percentuale di partecipazione agli utili di
ciascuno. Le perdite fiscali della societa' partecipata
relative a periodi in cui e' efficace l'opzione sono
imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di
partecipazione ed entro il limite della propria quota del
patrimonio netto contabile della societa' partecipata. Le
perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori
all'inizio della tassazione per trasparenza non possono
essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle
societa' partecipate.
4. L'opzione e' irrevocabile per tre esercizi sociali
della societa' partecipata e deve essere esercitata da
tutte le societa' e comunicata all'Amministrazione
finanziaria, con la dichiarazione presentata nel periodo
d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare
l'opzione. Al termine del triennio l'opzione si intende
tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non
sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per
la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al
periodo precedente si applica al termine di ciascun
triennio.
5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 4 non
modifica il regime fiscale in capo ai soci di quanto
distribuito dalla societa' partecipata utilizzando riserve
costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di
cui all'art. 47, comma 5. Ai fini dell'applicazione del
presente comma, durante i periodi di validita'
dell'opzione, salva una diversa esplicita volonta'
assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti
gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di
coperture di perdite, si considerano prioritariamente
utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1.
6. Nel caso vengano meno le condizioni per l'esercizio
dell'opzione, l'efficacia della stessa cessa dall'inizio
dell'esercizio sociale in corso della societa' partecipata.
Gli effetti dell'opzione non vengono meno nel caso di
mutamento della compagine sociale della societa'
partecipata mediante l'ingresso di nuovi soci con i
requisiti di cui al comma 1 o 2.
7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione gli
obblighi di acconto permangono anche in capo alla
partecipata. Per la determinazione degli obblighi di
acconto della partecipata stessa e dei suoi soci nel caso
venga meno l'efficacia dell'opzione, si applica quanto
previsto dall'art. 124, comma 2. Nel caso di revoca
dell'opzione, gli obblighi di acconto si determinano senza
considerare gli effetti dell'opzione sia per la societa'
partecipata, sia per i soci.
8. La societa' partecipata e' solidalmente responsabile
con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e gli
interessi conseguenti all'obbligo di imputazione del
reddito.
9. Le disposizioni applicative della presente norma
sono stabilite dallo stesso decreto ministeriale di cui
all'art. 129.
10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni di cui all'art. 40, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
11. Il socio ridetermina il reddito imponibile oggetto
di imputazione rettificando i valori patrimoniali della
societa' partecipata secondo le modalita' previste
dall'art. 128, fino a concorrenza delle svalutazioni
determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed
accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle
rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal socio
medesimo nel periodo d'imposta antecedente a quello dal
quale ha effetto l'opzione di cui al comma 4 e nei nove
precedenti.
12. Per le partecipazioni in societa' indicate nel
comma 1 il relativo costo e' aumentato o diminuito,
rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai
soci ed e' altresi' diminuito, fino a concorrenza dei
redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.».
- Il testo del comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' riportato nelle note al
comma 233.
Note al comma 237:
- Il testo dell'art. 2359 del codice civile e'
riportato nelle note al comma 17.
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (Attuazione della
direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di
risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle
imprese di investimento e che modifica la Direttiva
82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE,
2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010
e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del
Consiglio):
«Art. 17 (Presupposti comuni alla risoluzione e alle
altre procedure di gestione delle crisi). - 1. Una banca e'
sottoposta a una delle misure indicate all'art. 20 quando
ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:
a) la banca e' in dissesto o a rischio di dissesto
secondo quanto previsto dal comma 2;
b) non si possono ragionevolmente prospettare misure
alternative che permettono di superare la situazione di cui
alla lettera a) in tempi adeguati, tra cui l'intervento di
uno o piu' soggetti privati o di un sistema di tutela
istituzionale, o un'azione di vigilanza, che puo' includere
misure di intervento precoce o l'amministrazione
straordinaria ai sensi del testo unico bancario.
2. La banca e' considerata in dissesto o a rischio di
dissesto in una o piu' delle seguenti situazioni:
a) risultano irregolarita' nell'amministrazione o
violazioni di disposizioni legislative, regolamentarie o
statutarie che regolano l'attivita' della banca di gravita'
tale che giustificherebbero la revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita';
b) risultano perdite patrimoniali di eccezionale
gravita', tali da privare la banca dell'intero patrimonio o
di un importo significativo del patrimonio;
c) le sue attivita' sono inferiori alle passivita';
d) essa non e' in grado di pagare i propri debiti alla
scadenza;
e) elementi oggettivi indicano che una o piu' delle
situazioni indicate nelle lettere a), b), c) e d) si
realizzeranno nel prossimo futuro;
f) e' prevista l'erogazione di un sostegno finanziario
pubblico straordinario a suo favore, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 18.
3. Le misure indicate all'art. 20 possono essere
disposte anche se non sono state precedentemente adottate
misure di intervento precoce o l'amministrazione
straordinaria.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e
della liquidazione coatta amministrativa):
«Art. 5 (Stato di insolvenza). - 1. L'imprenditore che
si trova in stato d'insolvenza e' dichiarato fallito.
2. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti
od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il
debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le
proprie obbligazioni.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della
crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge
19 ottobre 2017, n. 155):
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
si intende per:
a) «crisi»: lo stato di squilibrio
economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del
debitore, e che per le imprese si manifesta come
inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte
regolarmente alle obbligazioni pianificate;
b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta
con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali
dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di
soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di
insolvenza del consumatore, del professionista,
dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle
start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non
assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a
liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure
liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali
per il caso di crisi o insolvenza;
d) «impresa minore»: l'impresa che presenta
congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo
patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore
ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data
di deposito della istanza di apertura della liquidazione
giudiziale o dall'inizio dell'attivita' se di durata
inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per
un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro
duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di
deposito dell'istanza di apertura della liquidazione
giudiziale o dall'inizio dell'attivita' se di durata
inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non
superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori
possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del
Ministro della giustizia adottato a norma dell'art. 348;
e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per
scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale,
artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se
socia di una delle societa' appartenenti ad uno dei tipi
regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro
quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli
sociali;
f) «societa' pubbliche»: le societa' a controllo
pubblico, le societa' a partecipazione pubblica e le
societa' in house di cui all'art. 2, lettere m), n), o),
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
g) «grandi imprese»: le imprese che, ai sensi dell'art.
3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, alla data di
chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno
due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato
patrimoniale: venti milioni di euro; b) ricavi netti delle
vendite e delle prestazioni: quaranta milioni di euro; c)
numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio:
duecentocinquanta;
h) «gruppo di imprese»: l'insieme delle societa', delle
imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti
territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e
2545-septies del codice civile, esercitano o sono
sottoposti alla direzione e coordinamento di una societa',
di un ente o di una persona fisica, sulla base di un
vincolo partecipativo o di un contratto; a tal fine si
presume, salvo prova contraria, che l'attivita' di
direzione e coordinamento di societa' sia esercitata: 1)
dalla societa' o ente tenuto al consolidamento dei loro
bilanci; 2) dalla societa' o ente che controlla le
predette, direttamente o indirettamente, anche nei casi di
controllo congiunto.
i) «gruppi di imprese di rilevante dimensione»: i
gruppi di imprese composti da un'impresa madre e imprese
figlie da includere nel bilancio consolidato, che
rispettano i limiti numerici di cui all'art. 3, paragrafi 6
e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 26 giugno 2013;
l) «parti correlate»: si intendono quelle indicate come
tali nel Regolamento della Consob in materia di operazioni
con parti correlate;
m) «centro degli interessi principali del debitore»
(COMI): il luogo in cui il debitore gestisce i suoi
interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi;
n) «albo dei gestori della crisi e insolvenza delle
imprese»: l'albo, istituito presso il Ministero della
giustizia e disciplinato dall'art. 356, dei soggetti che su
incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o
societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo
nell'ambito delle procedure di regolazione della crisi o
dell'insolvenza previste dal presente codice;
o) «professionista indipendente»: il professionista
incaricato dal debitore nell'ambito di una delle procedure
di regolazione della crisi di impresa che soddisfi
congiuntamente i seguenti requisiti: 1) essere iscritto
all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle
imprese, nonche' nel registro dei revisori legali; 2)
essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399
del codice civile; 3) non essere legato all'impresa o ad
altre parti interessate all'operazione di regolazione della
crisi da rapporti di natura personale o professionale; il
professionista ed i soggetti con i quali e' eventualmente
unito in associazione professionale non devono aver
prestato negli ultimi cinque anni attivita' di lavoro
subordinato o autonomo in favore del debitore, ne' essere
stati membri degli organi di amministrazione o controllo
dell'impresa, ne' aver posseduto partecipazioni in essa;
p) «misure protettive»: le misure temporanee richieste
dal debitore per evitare che determinate azioni dei
creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle
trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la
regolazione della crisi o dell'insolvenza;
q) «misure cautelari»: i provvedimenti cautelari emessi
dal giudice competente a tutela del patrimonio o
dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le
circostanze piu' idonei ad assicurare provvisoriamente gli
effetti delle procedure di regolazione della crisi o
dell'insolvenza;
r) «classe di creditori»: insieme di creditori che
hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei;
s) «domicilio digitale»: il domicilio di cui all'art.
1, comma 1, lettera n-ter) del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82;
t) OCC: organismi di composizione delle crisi da
sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro
della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive
modificazioni, che svolgono i compiti di composizione
assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal
presente codice;
u) OCRI: gli organismi di composizione della crisi
d'impresa, disciplinati dal capo II del titolo II del
presente codice, che hanno il compito di ricevere le
segnalazioni di allerta e gestire il procedimento di
allerta e, per le imprese diverse dalle imprese minori, il
procedimento di composizione assistita della crisi.».
Note al comma 238:
- Il testo del primo comma dell'art. 2359 del codice
civile e' riportato nelle note al comma 237.
Note al comma 239:
- Il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni) e' riportato nelle note al comma 120.
- Si riporta il testo degli articoli 43-bis e 43-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte
sul reddito):
«Art. 43-bis (Cessione dei crediti d'imposta). - 1. Le
disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni
dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei
redditi. Il cessionario non puo' cedere il credito oggetto
della cessione. Gli interessi di cui al primo comma
dell'art. 44 sono dovuti al cessionario.
2. Ferma restando nei confronti del contribuente che
cede i crediti di cui al comma 1 l'applicazione delle
disposizioni dell'art. 43, il cessionario risponde in
solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme
indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano
notificati gli atti con i quali l'ufficio delle entrate o
il centro di servizio procedono al recupero delle somme
stesse.
3. L'atto di cessione deve essere notificato
all'ufficio delle entrate o al centro di servizio nonche'
al concessionario del servizio della riscossione presso il
quale e' tenuto il conto fiscale di cui all'art. 78 commi
28 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.»
«Art. 43-ter (Cessione delle eccedenze nell'ambito del
gruppo). - Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi
risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle societa' o
enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in
tutto o in parte, a una o piu' societa' o all'ente dello
stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalita' di cui
agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440.
Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la
cessione delle eccedenze e' efficace a condizione che
l'ente o societa' cedente indichi nella dichiarazione gli
estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a
ciascuno di essi.
In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul
reddito delle societa' risultante dalla dichiarazione dei
redditi del consolidato di cui all'art. 122 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la
mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario
e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai sensi
del secondo comma. In tale caso si applica la sanzione di
cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita.
Agli effetti del presente articolo appartengono al
gruppo l'ente o societa' controllante e le societa' da
questo controllate; si considerano controllate le societa'
per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita'
limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o
societa' controllante o tramite altra societa' controllata
da questo ai sensi del presente articolo per una
percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin
dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui
si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni
del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle
societa' e agli enti tenuti alla redazione del bilancio
consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991,
n. 127 e del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136 e
alle imprese, soggette all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, indicate nell'elenco di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n.
127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lettera a) del comma
2 dell'art. 36 del predetto decreto n. 136 del 2015.
Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'art.
43-bis.».
- Il testo del comma 5 dell'art. 109 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e' riportato nelle note al comma 120.
Note al comma 244:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 13 del
citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40:
«Art. 13 (Fondo centrale di garanzia PMI). - 1. Fino al
31 dicembre 2020, in deroga alla disciplina del Fondo di
cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti misure:
a) la garanzia e' concessa a titolo gratuito;
b) l'importo massimo garantito per singola impresa e'
elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea,
a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese
con numero di dipendenti non superiore a 499, determinato
sulla base delle unita' di lavoro-anno rilevate per l'anno
2019. Resta fermo che la misura di cui alla presente
lettera si applica, alle medesime condizioni, anche qualora
almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto
sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente
pubblico oppure, congiuntamente, da piu' enti pubblici;
c) la percentuale di copertura della garanzia diretta
e' incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni
speciali del Fondo di garanzia, al 90 per cento
dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa
autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'art.
108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea
(TFUE), per le operazioni finanziarie con durata fino a 72
mesi. L'importo totale delle predette operazioni
finanziarie non puo' superare, alternativamente:
1) il doppio della spesa salariale annua del
beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del
personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura
formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o
per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese
costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo
del prestito non puo' superare i costi salariali annui
previsti per i primi due anni di attivita';
2) il 25 per cento del fatturato totale del
beneficiario nel 2019;
3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e
per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso
di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel
caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a
499; tale fabbisogno e' attestato mediante apposita
autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
445;
3-bis) per le imprese caratterizzate da cicli
produttivi ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A,
sezioni A.1.d) e A.1.e), dell'allegato al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui
al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del
27 febbraio 2019, i ricavi delle vendite e delle
prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di
prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per
l'anno 2019.
d) per le operazioni finanziarie aventi le
caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c),
la percentuale di copertura della riassicurazione e'
incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni
speciali del Fondo di garanzia, al 100 per cento
dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di
garanzia o dalle societa' cooperative previste dall'art.
112, comma 7, terzo periodo, del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che le
garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale
massima di copertura del 90 per cento, previa
autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art.
108 del TFUE, e che non prevedano il pagamento di un premio
che tiene conto della remunerazione per il rischio di
credito. Fino all'autorizzazione della Commissione Europea
e, successivamente alla predetta autorizzazione, per le
operazioni finanziarie non aventi le predette
caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c)
e alla presente lettera d), le percentuali di copertura
sono incrementate, rispettivamente, all'80 per cento per la
garanzia diretta di cui alla lettera c) e al 90 per cento
per la riassicurazione di cui alla presente lettera d)
anche per durate superiori a dieci anni. La garanzia del
Fondo puo' essere cumulata con un'ulteriore garanzia
concessa da confidi o da altri soggetti abilitati al
rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino
alla copertura del 100 per cento del finanziamento
concesso;
e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la
garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la
riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo
garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a
condizione che le garanzie da questi rilasciate non
superino la percentuale massima di copertura dell'80 per
cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di
rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario,
purche' il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al
medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in
misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del
debito accordato in essere del finanziamento oggetto di
rinegoziazione ovvero, per i finanziamenti deliberati dal
soggetto finanziatore in data successiva alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, in misura pari ad almeno il 25 per cento
dell'importo del debito accordato in essere del
finanziamento oggetto di rinegoziazione. Nei casi di cui
alla presente lettera il soggetto finanziatore deve
trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che
attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul
finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per
effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;
f) per le operazioni per le quali le banche o gli
intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria
iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di
ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero
l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in
connessione agli effetti indotti dalla diffusione del
COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la
durata della garanzia del Fondo e' estesa in conseguenza;
g) fermo restando quanto previsto all'art. 6, comma 2,
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7
luglio 2017, e fatto salvo quanto previsto per le
operazioni finanziarie di cui alla lettera m) del presente
comma, la garanzia e' concessa senza applicazione del
modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A,
delle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di
carattere generale per l'amministrazione del Fondo di
garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019. Ai
fini della definizione delle misure di accantonamento a
titolo di coefficiente di rischio, in sede di ammissione
della singola operazione finanziaria, la probabilita' di
inadempimento delle imprese e' calcolata esclusivamente
sulla base dei dati contenuti nel modulo
economico-finanziario del suddetto modello di valutazione.
Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle
operazioni finanziarie ammesse alla garanzia, la
consistenza degli accantonamenti prudenziali operati a
valere sul Fondo e' corretta in funzione dei dati della
Centrale dei rischi della Banca d'Italia, acquisiti dal
Gestore del Fondo alla data della presentazione delle
richieste di ammissione alla garanzia;
g-bis) la garanzia e' concessa anche in favore dei
beneficiari finali che presentano, alla data della
richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del
soggetto finanziatore classificate come inadempienze
probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti
deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle
avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n.
272 del 30 luglio 2008, purche' la predetta classificazione
non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020;
g-ter) la garanzia e' altresi' concessa, con esclusione
della garanzia di cui alla lettera e), in favore di
beneficiari finali che presentano esposizioni che, prima
del 31 gennaio 2020, sono state classificate come
inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o
sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della
parte B) delle avvertenze generali della circolare della
Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e che sono state
oggetto di misure di concessione. In tale caso, il
beneficio della garanzia e' ammesso anche prima che sia
trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le
misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui
le suddette esposizioni sono state classificate come
esposizioni deteriorate, ai sensi dell'art. 47-bis,
paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le
citate esposizioni non sono piu' classificabili come
esposizioni deteriorate, non presentano importi in
arretrato successivi all'applicazione delle misure di
concessione e il soggetto finanziatore, sulla base
dell'analisi della situazione finanziaria del debitore,
possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale
dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato art.
47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del regolamento (UE)
n. 575/2013;
g-quater) la garanzia e' concessa, anche prima che sia
trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le
misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui
le esposizioni sono state classificate come esposizioni
deteriorate, ai sensi dell'art. 47-bis, paragrafo 6,
lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, in favore
delle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019,
sono state ammesse alla procedura del concordato con
continuita' aziendale di cui all'art. 186-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di
ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis del
citato regio decreto n. 267 del 1942 o hanno presentato un
piano ai sensi dell'art. 67 del medesimo regio decreto,
purche', alla data di entrata in vigore del presente
decreto, le loro esposizioni non siano classificabili come
esposizioni deteriorate, non presentino importi in
arretrato successivi all'applicazione delle misure di
concessione e il soggetto finanziatore, sulla base
dell'analisi della situazione finanziaria del debitore,
possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale
dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato art.
47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del regolamento (UE)
n. 575/2013. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che
presentano esposizioni classificate come sofferenze ai
sensi della disciplina bancaria;
h) non e' dovuta la commissione per il mancato
perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui
all'art. 10, comma 2, del citato decreto del Ministro dello
sviluppo economico 6 marzo 2017;
i) per operazioni di investimento immobiliare nei
settori turistico - alberghiero, compreso il settore
termale, e delle attivita' immobiliari, con durata minima
di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la
garanzia del Fondo puo' essere cumulata con altre forme di
garanzia acquisite sui finanziamenti;
l) per le garanzie su specifici portafogli di
finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a
imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, o
appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici
settori e filiere colpiti dall'epidemia, la quota della
tranche junior coperta dal Fondo puo' essere elevata del 50
per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in
caso di intervento di ulteriori garanti;
m) previa autorizzazione della Commissione Europea ai
sensi dell'art. 108 del TFUE, sono ammissibili alla
garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento sia in
garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi
finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari
di cui all'art. 106 del Testo Unico bancario di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri
soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di
piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti
attivita' di impresa, arti o professioni, di associazioni
professionali e di societa' tra professionisti nonche' di
persone fisiche esercenti attivita' di cui alla sezione K
del codice ATECO la cui attivita' d'impresa e' stata
danneggiata dall'emergenza COVID-19, secondo quanto
attestato dall'interessato mediante dichiarazione
autocertificata ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,
purche' tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso
del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano
una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore,
alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi,
a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2),
come risultante dall'ultimo bilancio depositato o
dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data
della domanda di garanzia ovvero da altra idonea
documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non
superiore a 30.000 euro. Si ha un nuovo finanziamento
quando, ad esito della concessione del finanziamento
coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle
esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto
finanziato risulta superiore all'ammontare delle
esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del
presente decreto, corretto per le riduzioni delle
esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del
regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima
dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per
decisione autonoma del soggetto finanziato. Nei casi di
cessione o affitto di azienda con prosecuzione della
medesima attivita' si considera altresi' l'ammontare dei
ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o
dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
In relazione alle predette operazioni, il soggetto
richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di
interesse, nel caso di garanzia diretta, o un premio
complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che
tiene conto della sola copertura dei soli costi di
istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e,
comunque, non superiore al tasso del rendimento medio dei
titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al
finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento. In favore
di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo
centrale di garanzia per le piccole e medie imprese e'
concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione
e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto
dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica
formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito
definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo
medesimo. La garanzia e' altresi' concessa in favore di
beneficiari finali che presentano esposizioni che, anche
prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come
inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o
sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali,
parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio
2008 della Banca d'Italia, a condizione che le predette
esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non
siano piu' classificabili come esposizioni deteriorate ai
sensi dell'art. 47-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE)
n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013. Nel caso in cui le predette esposizioni siano
state oggetto di misure di concessione, la garanzia e'
altresi' concessa in favore dei beneficiari finali a
condizione che le stesse esposizioni non siano
classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi del
citato art. 47-bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) n.
575/2013, ad eccezione di quanto disposto dalla lettera b)
del medesimo paragrafo;
m-bis) per i finanziamenti di cui alla lettera m)
concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari
possono chiedere, con riguardo all'importo finanziato e
alla durata, l'adeguamento del finanziamento alle nuove
condizioni introdotte dalla legge di conversione del
presente decreto.
n) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di
ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attivita'
d'impresa e' stata danneggiata dall'emergenza COVID-19,
secondo quanto attestato dall'interessato mediante
dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
445, la garanzia di cui alla lettera c) puo' essere
cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o
altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere
su risorse proprie, sino alla copertura del 100 per cento
del finanziamento concesso. La predetta garanzia puo'
essere rilasciata per prestiti di importo non superiore,
alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera
c), numeri 1) o 2). Si ha un nuovo finanziamento quando, ad
esito della concessione del finanziamento coperto da
garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del
finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta
superiore all'ammontare delle esposizioni detenute alla
data di entrata in vigore del presente decreto, corretto
per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due
date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito
tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente
decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto
finanziato. Le regioni, gli enti locali, le Camere di
Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le
Amministrazioni di settore, anche unitamente alle
associazioni e agli enti di riferimento, possono conferire
risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni
speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito,
anche a favore di determinati settori economici o filiere
d'impresa e reti d'impresa di cui all'art. 3, commi 4-ter e
seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33. Nei finanziamenti di cui al periodo precedente, la
garanzia e' estesa esclusivamente alla quota di credito
incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. Nei casi
di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della
medesima attivita' si considera, altresi', l'ammontare dei
ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o
dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore;
n-bis) previa autorizzazione della Commissione europea
al fine di rafforzare il supporto all'emergenza da COVID-19
prestato dalle cooperative e dai confidi di cui all'art. 13
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i
soggetti di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 3 gennaio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2017, possono
imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad
apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve
patrimoniali costituiti da contributi pubblici, con
esclusione di quelli derivanti dalle attribuzioni annuali
di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, esistenti alla data
del 31 dicembre 2019. Tali risorse sono attribuite
unitariamente al patrimonio netto, anche ai fini di
vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di
destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti
costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei
confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o
amministrativo ne' sono computate nel capitale sociale o
nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote
richieste per la costituzione e per le deliberazioni
dell'assemblea. La relativa deliberazione, da assumere
entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, e'
di competenza dell'assemblea ordinaria;
o) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti
agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni
assistite dalla garanzia del Fondo;
p) la garanzia del Fondo puo' essere richiesta anche su
operazioni finanziarie gia' perfezionate con l'erogazione
da parte del soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi
dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in
data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, il
soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo
una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di
interesse applicata, sul finanziamento garantito, al
soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta
concessione della garanzia;
p-bis) per i finanziamenti di importo superiore a
25.000 euro la garanzia e' rilasciata con la possibilita'
per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a
ventiquattro mesi.
Omissis.».
Note al comma 245:
- Il testo del comma 1 dell'art. 13 del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 2020, n. 40, e' riportato nelle note al
comma 244.
Note al comma 246:
- Il testo del comma 100 dell'art. 2 della legge 23
dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica), e' riportato nelle note al comma 213.
Note al comma 248:
- Il testo dell'art. 56 del citato decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), come modificato dalla presente
legge, e' riportato nelle note al comma 213.
Note al comma 249:
- Il testo del comma 2 dell'art. 56 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e'
riportato nelle Note al comma 213.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 77 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia):
«Art. 77 (Misure urgenti per il settore turistico). -
1. Omissis.
2. Per le imprese del comparto turistico, come
individuate dall'art. 61, comma 2, lettere a), l), m) e r),
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la
moratoria straordinaria prevista all'art. 56, comma 2,
lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, per la parte concernente il pagamento delle rate dei
mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, e' prorogata
sino al 31 marzo 2021. Per le finalita' di cui al presente
comma la dotazione della sezione speciale del Fondo di
garanzia PMI di cui all'art. 56, comma 6, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementata di 8,4 milioni
di euro per l'anno 2021.
Omissis.».
Note al comma 250:
- Il testo del comma 2 dell'art. 56 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), e'
riportato nelle note al comma 213.
Note al comma 251:
- Il testo dei commi 2 e 8 dell'art. 56 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), e'
riportato nelle note al comma 213.
Note al comma 252:
- Il testo dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, e' riportato nelle note al comma 14.
Note al comma 253:
- Il testo del comma 100 dell'art. 2 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' riportato nelle note all'art. 40.
Note al comma 254:
- Il testo del comma 6 dell'art. 56 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), e'
riportato nelle note al comma 213.