Note al comma 255:
- Si riporta il testo dell'art. 111 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385:
«Art. 111 (Microcredito). - 1. In deroga all'art. 106,
comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, possono
concedere finanziamenti a persone fisiche o societa' di
persone o societa' a responsabilita' limitata semplificata
di cui all'art. 2463-bis codice civile o associazioni o
societa' cooperative, per l'avvio o l'esercizio di
attivita' di lavoro autonomo o di microimpresa, a
condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti
caratteristiche:
a) siano di ammontare non superiore a euro 40.000,00 e
non siano assistiti da garanzie reali;
b) siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di
iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato
del lavoro;
c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi
ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti
finanziati.
2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e'
subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) forma di societa' per azioni, in accomandita per
azioni, a responsabilita' limitata e cooperativa;
b) capitale versato di ammontare non inferiore a quello
stabilito ai sensi del comma 5;
c) requisiti di onorabilita' dei soci di controllo o
rilevanti, nonche' di onorabilita' e professionalita' degli
esponenti aziendali, ai sensi del comma 5;
d) oggetto sociale limitato alle sole attivita' di cui
al comma 1, nonche' alle attivita' accessorie e
strumentali;
e) presentazione di un programma di attivita'.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via
non prevalente finanziamenti anche a favore di persone
fisiche in condizioni di particolare vulnerabilita'
economica o sociale, purche' i finanziamenti concessi siano
di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da
garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di
servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo
di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del
beneficiario e siano prestati a condizioni piu' favorevoli
di quelle prevalenti sul mercato.
3-bis. Nel caso di esercizio dell'attivita' di cui al
comma 3, questa attivita' e quella di cui al comma 1 devono
essere esercitate congiuntamente.
4. In deroga all'art. 106, comma 1, i soggetti
giuridici senza fini di lucro, in possesso delle
caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 nonche'
dei requisiti previsti dal comma 2, lettera c), possono
svolgere l'attivita' indicata al comma 3, a tassi adeguati
a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal
creditore.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del
presente articolo, anche disciplinando:
a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme
tecniche dei finanziamenti;
b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle
attivita', alle condizioni economiche applicate e
all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche
modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e
dal comma 3;
c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano
della deroga prevista dal comma 4;
d) le informazioni da fornire alla clientela.
5-bis. L'utilizzo del sostantivo microcredito e'
subordinato alla concessione di finanziamenti secondo le
caratteristiche di cui ai commi 1 e 3.».
Note al comma 256:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 15 della
legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di
usura):
«Art. 15. - 1. Omissis.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere
concessi ai Confidi alle seguenti condizioni:
a) che essi costituiscano speciali fondi antiusura,
separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire
fino all'80 per cento le banche e gli istituti di credito
che concedono finanziamenti a medio termine e
all'incremento di linee di credito a breve termine a favore
delle piccole e medie imprese a elevato rischio
finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata
rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una
garanzia pari ad almeno il 50% dell'importo del
finanziamento stesso pur in presenza della disponibilita'
del Confidi al rilascio della garanzia;
b) che i contributi di cui al comma 1 siano cumulabili
con eventuali contributi concessi dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Omissis.».
Note al commma 257:
- Si riporta il testo degli articoli 106 e 112 del
citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia):
«Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). - 1.
L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e'
riservato agli intermediari finanziari autorizzati,
iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di
pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'art. 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a
condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'art.
114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai
sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente
consentite dalla legge nonche' attivita' connesse o
strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla
Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico.»
«Art. 112 (Altri soggetti operanti nell'attivita' di
concessione di finanziamenti). - 1. I confidi, anche di
secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto
dall'Organismo previsto dall'art. 112-bis ed esercitano in
via esclusiva l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi e
i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle
disposizioni dettate dal Ministro dell'economia e delle
finanze e delle riserve di attivita' previste dalla legge.
I confidi di cui al presente articolo possono detenere
partecipazioni nei soggetti di cui all'art. 111.
1-bis. I confidi tenuti ad iscriversi nell'albo di cui
all'art. 106 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione
nell'elenco tenuto dall'Organismo previsto all'art.
112-bis.
2. L'iscrizione e' subordinata al ricorrere delle
condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo
consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto
proprietario individuate dall'art. 13 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonche' al possesso
da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo dei requisiti di onorabilita'
stabiliti ai sensi degli articoli 25, comma 2, lettera a),
e 26, comma 3, lettera a). La sede legale e quella
amministrativa devono essere situate nel territorio della
Repubblica.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi,
riferibili al volume di attivita' finanziaria in base ai
quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere
l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo previsto
dall'art. 106. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio
provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione
per il calcolo del volume di attivita' finanziaria. In
deroga all'art. 106, per l'iscrizione nell'albo i confidi
possono adottare la forma di societa' consortile a
responsabilita' limitata.
4. I confidi iscritti nell'albo esercitano in via
prevalente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi.
5. I confidi iscritti nell'albo possono svolgere,
prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o
socie, le seguenti attivita':
a) prestazione di garanzie a favore
dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine
dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese
consorziate o socie;
b) gestione, ai sensi dell'art. 47, comma 2, di fondi
pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell'art. 47, comma 3, di
contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di
garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese
consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attivita'
di garanzia, i confidi iscritti nell'albo possono concedere
altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai
sensi dell'art. 106, comma 1.
7. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti alla
data di entrata in vigore della presente disposizione i
quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in
ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli
prestiti possono continuare a svolgere la propria
attivita', in considerazione del carattere marginale della
stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti
quantitativi determinati dal CICR. Possono inoltre
continuare a svolgere la propria attivita', senza obbligo
di iscrizione nell'albo di cui all'art. 106, gli enti e le
societa' cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993
tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica,
gia' iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alla data
del 4 settembre 2010, ove si verifichino le condizioni di
cui all'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29
marzo 1995. In attesa di un riordino complessivo degli
strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2014, possono continuare a svolgere la
propria attivita', senza obbligo di iscrizione nell'albo di
cui all'art. 106, le societa' cooperative di cui al capo I
del titolo VI del libro quinto del codice civile, esistenti
alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano
negoziate in mercati regolamentati, che concedono
finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei
confronti dei propri soci, a condizione che:
a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma
tecnica;
b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei
soci non sia superiore a quindici milioni di euro;
c) l'importo unitario del finanziamento sia di
ammontare non superiore a 20.000 euro;
d) i finanziamenti siano concessi a condizioni piu'
favorevoli di quelli presenti sul mercato.
8. Le agenzie di prestito su pegno previste dall'art.
115 del reale decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono
sottoposte alle disposizioni dell'art. 106. La Banca
d'Italia puo' dettare disposizioni per escludere
l'applicazione alle agenzie di prestito su pegno di alcune
disposizioni previste dal presente titolo.».
Note al comma 258:
- Il testo dell'art. 112 del citato decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e' riportato nelle note al comma
257.
- Si riporta il testo dell'art. 112-bis del citato
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:
«Art. 112-bis (Organismo per la tenuta dell'elenco dei
confidi). - 1. E' istituito un Organismo, avente
personalita' giuridica di diritto privato con autonomia
organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la
gestione dell'elenco di cui all'art. 112, comma 1. Il
Ministro dell'economia e delle finanze approva lo Statuto
dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia, e nomina
altresi' un proprio rappresentante nell'organo di
controllo.
2. L'Organismo svolge ogni attivita' necessaria per la
gestione dell'elenco, determina la misura dei contributi a
carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille
delle garanzie concesse e riscuote i contributi e le altre
somme dovute per l'iscrizione nell'elenco; vigila sul
rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui
sono sottoposti anche ai sensi dell'art. 112, comma 2.
Nell'esercizio di tali attivita' puo' avvalersi delle
Federazioni di rappresentanza dei Confidi espressione delle
Organizzazioni nazionali di impresa.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo
puo' chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e
notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i
relativi termini, e puo' effettuare ispezioni.
4. L'Organismo puo' disporre la cancellazione
dall'elenco:
a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
b) qualora risultino gravi violazioni normative;
c) per il mancato pagamento del contributo ai sensi del
comma 2;
d) per l'inattivita' dell'iscritto protrattasi per un
periodo di tempo non inferiore a un anno.
5. Fermo restando le disposizioni di cui al precedente
comma, l'Organismo puo' imporre agli iscritti il divieto di
intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione
delle attivita' per violazioni di disposizioni legislative
o amministrative che ne regolano l'attivita'.
6. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo
modalita', dalla stessa stabilite, improntate a criteri di
proporzionalita' ed economicita' dell'azione di controllo e
con la finalita' di verificare l'adeguatezza delle
procedure interne adottate dall'Organismo per lo
svolgimento della propria attivita'.
7. Su proposta della Banca d'Italia, il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' sciogliere gli organi di
gestione e di controllo dell'Organismo qualora risultino
gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi
violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o
statutarie che regolano l'attivita' dello stesso. La Banca
d'Italia provvede agli adempimenti necessari alla
ricostituzione degli organi di gestione e controllo
dell'Organismo, assicurandone la continuita' operativa, se
necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La
Banca d'Italia puo' disporre la rimozione di uno o piu'
componenti degli organi di gestione e controllo in caso di
grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla
legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza,
nonche' dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni
impartite dalla Banca d'Italia, ovvero in caso di
comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d'Italia,
all'esercizio delle funzioni cui sono preposti.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, disciplina:
a) la struttura, i poteri e le modalita' di
funzionamento dell'Organismo necessari a garantirne
funzionalita' ed efficienza;
b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalita'
e onorabilita', dei componenti degli organi di gestione e
controllo dell'Organismo.
8-bis. Le Autorita' di vigilanza e l'Organismo, nel
rispetto delle proprie competenze, collaborano anche
mediante lo scambio di informazioni necessarie per
l'espletamento delle rispettive funzioni e in particolare
per consentire all'Organismo l'esercizio dei poteri ad esso
conferiti nei confronti dei soggetti iscritti nell'elenco.
La trasmissione di informazioni all'Organismo per le
suddette finalita' non costituisce violazione del segreto
d'ufficio da parte delle Autorita' di vigilanza.».
Note al comma 259:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 27
febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla
cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di
occupazione), come modificato dalla presente legge:
«Art. 17. - 1. E' istituito presso la Sezione speciale
per il credito alla cooperazione, un fondo per gli
interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione.
2. Al fine di salvaguardare e incrementare
l'occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie
imprese costituite nella forma di societa' cooperativa o di
piccola societa' cooperativa, ivi incluse quelle costituite
nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore
di produzione e lavoro, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato partecipa al capitale sociale
di societa' finanziarie appositamente costituite,
utilizzando allo scopo le disponibilita' del Fondo di cui
al comma 1.
3. L'entita' delle partecipazioni e' determinata per
una quota pari al 5 per cento in relazione al numero delle
societa' finanziarie aventi i requisiti che hanno
presentato domanda di partecipazione e per una quota pari
al 50 per cento in proporzione ai valori a patrimonio netto
delle partecipazioni assunte nonche' dei finanziamenti e
delle agevolazioni erogate ai sensi dell'art. 12 della
legge 5 marzo 2001, n. 57. La restante quota e' determinata
in proporzione alla percentuale di utilizzazione da parte
di ciascuna societa' finanziaria delle risorse conferite
dal Ministero di cui al comma 2 ai sensi della predetta
norma. [Il Ministero esclude dalla ripartizione le societa'
finanziarie che non hanno effettuato erogazioni pari ad
almeno l'80 per cento delle risorse conferite, decorsi due
anni dal conferimento delle stesse.] Per l'attivita' di
formazione e consulenza alle cooperative nonche' di
promozione della normativa, le societa' finanziarie ammesse
alla partecipazione sono autorizzate ad utilizzare
annualmente, in misura non superiore all'1 per cento,
risorse equivalenti agli interventi previsti dall'art. 12
della citata legge 5 marzo 2001, n. 57 effettuati nell'anno
precedente. Ad integrazione del decreto previsto dal comma
6 del presente articolo, il Ministero stabilisce le
modalita' di attuazione del presente comma.
4. Le societa' finanziarie di cui al comma 2, che
assumono la natura di investitori istituzionali, devono
essere ispirate ai principi di mutualita' di cui all'art.
26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni,
essere costituite in forma cooperativa, [essere iscritte
nell'elenco previsto dall'art. 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385,] essere in possesso dei
requisiti, individuati con il decreto di cui al comma 6, di
professionalita' ed onorabilita' previsti per i soggetti
che svolgono funzioni amministrative, di direzione e di
controllo ed essere partecipate da almeno cinquanta
cooperative distribuite sull'intero territorio nazionale e
comunque in non meno di dieci regioni.
5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le
societa' finanziarie possono assumere partecipazioni
temporanee di minoranza nelle cooperative, anche in piu'
soluzioni, con priorita' per quelle costituite da
lavoratori provenienti da aziende in crisi, e concedere
alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni
finanziarie in conformita' alla disciplina dell'Unione
europea in materia, per la realizzazione di progetti di
impresa.
5-bis. Le societa' finanziarie possono, altresi',
sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle
partecipazioni, prestiti subordinati, prestiti
partecipativi e gli strumenti finanziari di cui all'art.
2526 del codice civile. In deroga a quanto previsto
dall'art. 2522 del codice civile, le societa' finanziarie
possono intervenire nelle societa' cooperative costituite
da meno di nove soci.
5-ter. Le societa' finanziarie possono inoltre essere
destinatarie di fondi pubblici nazionali e regionali,
nonche' svolgere attivita' di promozione, di prestazione di
servizi e di assistenza nella gestione di fondi, affidati a
enti o amministrazioni pubbliche, aventi la finalita' di
sostenere l'occupazione attraverso la nascita e lo sviluppo
di imprese cooperative di lavoro e sociali.
6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono
fissati i termini di presentazione delle domande ed e'
approvato il relativo schema, nonche' sono individuate le
modalita' di riparto delle risorse sulla base dei criteri
di cui al comma 3, le condizioni e i limiti delle
partecipazioni al fine, in particolare, di garantire
l'economicita' delle iniziative di cui al comma 5.».
Note al comma 260:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 11 della
legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di
societa' cooperative):
«Art. 11 (Fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione). - 1. - 5. Omissis.
6. Le societa' cooperative e i loro consorzi non
aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo
periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non
abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono
agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, secondo quanto
previsto all'art. 20.
Omissis.».
Note al comma 261:
- Il testo dell'art. 23 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, e' riportato nelle note al comma 80.
Note al comma 262:
- Il testo dell'art. 17 della citata legge 27 febbraio
1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione
e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di
occupazione), come modificato dalla presente legge, e'
riportato nelle note al comma 259.
Note al comma 263:
- Si riporta il testo dell'art. 26 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 26 (Rafforzamento patrimoniale delle imprese di
medie dimensioni). - 1. Le misure previste dal presente
articolo si applicano, in conformita' a tutti i criteri e
le condizioni ivi previsti, agli aumenti di capitale delle
societa' per azioni, societa' in accomandita per azioni,
societa' a responsabilita' limitata, anche semplificata,
societa' cooperative, -societa' europee di cui al
regolamento (CE) n. 2157/2001 e societa' cooperative
europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi
sede legale in Italia, escluse quelle di cui all'art.
162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 e quelle che esercitano attivita'
assicurative, qualora la societa' regolarmente costituita e
iscritta nel registro delle imprese, soddisfi le seguenti
condizioni:
a) presenti un ammontare di ricavi di cui all'art. 85,
comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo al periodo
d'imposta 2019, superiore a cinque milioni di euro, ovvero
dieci milioni di euro nel caso della misura prevista al
comma 12, e fino a cinquanta milioni di euro; nel caso in
cui la societa' appartenga ad un gruppo, si fa riferimento
al valore dei citati ricavi su base consolidata, al piu'
elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei
ricavi conseguiti all'interno del gruppo;
b) abbia subito, a causa dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione
complessiva dell'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85,
comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rispetto allo stesso
periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al
33%; nel caso in cui la societa' appartenga ad un gruppo,
si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base
consolidata, al piu' elevato grado di consolidamento, non
tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;
c) abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in
vigore del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre
2020, ovvero, limitatamente all'accesso alle misure
previste dai commi 8 e 12, entro il 30 giugno 2021, un
aumento di capitale a pagamento e integralmente versato;
per l'accesso alla misura prevista dal comma 12 l'aumento
di capitale non e' inferiore a 250.000 euro.
2. Ai fini delle misure previste ai commi 8 e 12 la
societa' soddisfa altresi' le seguenti condizioni:
a) non e' sottoposta o ammessa a procedura concorsuale
ovvero non e' stata presentata o depositata, nei confronti
di essa o da essa stessa, istanza volta a far dichiarare lo
stato di insolvenza o l'avvio di una procedura fallimentare
o altra procedura concorsuale e, comunque, alla data del 31
dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese
in difficolta' ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014,
del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25
giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014, del 16
dicembre 2014;
b) si trova in situazione di regolarita' contributiva e
fiscale;
c) si trova in regola con le disposizioni vigenti in
materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro,
della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia
dell'ambiente;
d) non rientra tra le societa' che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla
Commissione europea;
e) non si trova nelle condizioni ostative di cui
all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159;
f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del
titolare effettivo non e' intervenuta condanna definitiva,
negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione
delle norme per la repressione dell'evasione in materia di
imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui
sia stata applicata la pena accessoria di cui all'art. 12,
comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
g) solo nel caso di accesso alla misura di cui al comma
12, il numero di occupati e' inferiore a 250 persone.
2-bis. Le misure di cui ai commi 8 e 12 si applicano
anche alle imprese, non in difficolta' alla data del 31
dicembre 2019, ammesse successivamente a tale data al
concordato preventivo con continuita' aziendale purche' il
decreto di omologa sia stato gia' adottato alla data di
presentazione dell'istanza di cui al comma 17 ovvero alla
data di approvazione del bilancio di cui al comma 8 e che
si trovano in situazione di regolarita' contributiva e
fiscale all'interno dei piani di rientro e rateizzazione.
3. L'efficacia delle misure previste dal presente
articolo e' subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo
3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
all'autorizzazione della Commissione europea.
4. Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro,
in una o piu' societa', in esecuzione dell'aumento del
capitale sociale di cui al comma 1, lettera c), spetta un
credito d'imposta pari al 20 per cento.
5. L'investimento massimo del conferimento in denaro
sul quale calcolare il credito d'imposta non puo' eccedere
euro 2.000.000. La partecipazione riveniente dal
conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre
2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima
di tale data da parte della societa' oggetto del
conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio
e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare
detratto, unitamente agli interessi legali. L'agevolazione
spetta all'investitore che ha una certificazione della
societa' conferitaria che attesti di non aver superato il
limite dell'importo complessivo agevolabile di cui al comma
20 ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta il
credito d'imposta. Non possono beneficiare del credito
d'imposta le societa' che controllano direttamente o
indirettamente la societa' conferitaria, sono sottoposte a
comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono
da questa controllate.
6. I commi 4 e 5 si applicano anche agli investimenti
effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese
con sede in Stati membri dell'Unione europea o in Paesi
appartenenti allo Spazio economico europeo, nel rispetto di
quanto previsto al comma 1. I commi 4 e 5 si applicano
altresi' quando l'investimento avviene attraverso quote o
azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio residenti nel territorio dello Stato, ai sensi
dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in
Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo,
che investono in misura superiore al 50% nel capitale
sociale delle imprese di cui al presente articolo.
7. Il credito d'imposta di cui al comma 4 e'
utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in
quelle successive fino a quando non se ne conclude
l'utilizzo nonche', a partire dal decimo giorno successivo
a quello di presentazione della dichiarazione relativa al
periodo di effettuazione dell'investimento, anche in
compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i
limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre
2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e
del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
8. Alle societa' di cui al comma 1, che soddisfano le
condizioni di cui al comma 2, e' riconosciuto, a seguito
dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un
credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10
per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite
stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di
capitale di cui al comma 1, lettera c), e comunque nei
limiti previsti dal comma 20. La percentuale di cui al
periodo precedente e' aumentata dal 30 al 50 per cento per
gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo
semestre del 2021. La distribuzione di qualsiasi tipo di
riserve prima del 1° gennaio 2024, ovvero del 1° gennaio
2025 nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato
ed eseguito nel primo semestre dell'esercizio 2021, da
parte della societa' ne comporta la decadenza dal beneficio
e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli
interessi legali.
9. Il credito d'imposta di cui al comma 8 e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
a partire dal decimo giorno successivo a quello di
effettuazione dell'investimento, successivamente
all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro
la data del 30 novembre 2021. Non si applicano i limiti di
cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n.
388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del
reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di
cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
10. Per la fruizione dei crediti di imposta previsti
dal presente articolo e' autorizzata la spesa nel limite
complessivo massimo di 2 miliardi di euro per l'anno 2021.
A tal fine, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, per il medesimo
anno, un apposito Fondo.
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge, sono
stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione e di
fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare
il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma
10.
12. Ai fini del sostegno e rilancio del sistema
economico-produttivo italiano, e' istituito il fondo
denominato «Fondo Patrimonio PMI"» (di seguito anche il
"Fondo"), finalizzato a sottoscrivere entro il 30 giugno
2021, entro i limiti della dotazione del Fondo e nel limite
massimo di 1 miliardo di euro per le sottoscrizioni da
effettuare nell'anno 2021, obbligazioni o titoli di debito
di nuova emissione, con le caratteristiche indicate ai
commi 14 e 16 (di seguito "gli strumenti finanziari"),
emessi dalle societa' di cui al comma 1, che soddisfano le
condizioni di cui al comma 2, per un ammontare massimo pari
al minore importo tra tre volte l'ammontare dell'aumento di
capitale di cui al comma 1, lettera c), e il 12,5 per cento
dell'ammontare dei ricavi di cui al comma 1, lettera a).
Qualora la societa' sia beneficiaria di finanziamenti
assistiti da garanzia pubblica in attuazione di un regime
di aiuto ai sensi del paragrafo 3.2 della Comunicazione
della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19", ovvero di aiuti sotto
forma di tassi d'interesse agevolati in attuazione di un
regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.3 della stessa
Comunicazione, la somma degli importi garantiti, dei
prestiti agevolati e dell'ammontare degli Strumenti
Finanziari sottoscritti non puo' superare il maggiore
valore tra: il 25 per cento dell'ammontare dei ricavi di
cui al comma 1, lettera a), e il doppio dei costi del
personale della societa' relativi al 2019, come risultanti
dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha
approvato il bilancio. Gli Strumenti Finanziari possono
essere emessi in deroga ai limiti di cui all'art. 2412,
primo comma, del codice civile.
13. La gestione del Fondo e' affidata all'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
di impresa Spa - Invitalia, o a societa' da questa
interamente controllata (di seguito anche "il Gestore").
14. Gli Strumenti Finanziari sono rimborsati decorsi
sei anni dalla sottoscrizione. La societa' emittente puo'
rimborsare i titoli in via anticipata decorsi tre anni
dalla sottoscrizione. Gli Strumenti Finanziari sono
immediatamente rimborsati in caso di informazione antimafia
interdittiva. Nel caso in cui la societa' emittente sia
assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, i
crediti del Fondo per il rimborso del capitale e il
pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo i crediti
chirografari e prima di quelli previsti dall'art. 2467 del
codice civile.
15. La societa' emittente assume l'impegno di:
a) non deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza
e fino all'integrale rimborso degli Strumenti finanziari,
distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o
quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei
soci;
b) destinare il finanziamento a sostenere costi di
personale, investimenti o capitale circolante impiegati in
stabilimenti produttivi e attivita' imprenditoriali che
siano localizzati in Italia;
c) fornire al Gestore un rendiconto periodico, con i
contenuti, la cadenza e le modalita' da quest'ultimo
indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni
assunti ai sensi del presente comma e definiti ai sensi del
decreto di cui al comma 16.
16. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sono definite caratteristiche, condizioni e
modalita' del finanziamento e degli Strumenti finanziari.
Nel decreto sono altresi' indicati gli obiettivi al cui
conseguimento puo' essere accordata una riduzione del
valore di rimborso degli Strumenti finanziari.
17. L'istanza e' trasmessa al Gestore secondo il
modello uniforme da questo reso disponibile sul proprio
sito Internet, corredata della documentazione ivi indicata.
Il Gestore puo' prevedere ai fini della verifica della
sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 la
presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora il
rilascio dell'informativa antimafia non sia immediatamente
conseguente alla consultazione della banca dati unica
prevista dall'art. 96 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, ferma restando la richiesta di informativa
antimafia da parte del Gestore, le istanze di accesso agli
interventi del Fondo sono integrate da una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante
attesta, sotto la propria responsabilita', di non trovarsi
nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il Gestore, tenuto
conto dello stato di emergenza sanitaria, puo' procedere
alla attuazione di quanto previsto dal presente articolo
anche prima dei termini previsti dal decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159. Il Gestore procede, secondo
l'ordine cronologico di presentazione delle istanze
18. Il Gestore, verificata la sussistenza dei requisiti
di cui ai commi 1 e 2, l'esecuzione dell'aumento di
capitale di cui al comma 1, lettera c), la conformita'
della deliberazione di emissione degli Strumenti finanziari
a quanto previsto dal presente articolo e al decreto di cui
al comma 16, e l'assunzione degli impegni di cui al comma
15, procede, entro i limiti della dotazione del Fondo, alla
sottoscrizione degli stessi e al versamento del relativo
apporto entro il 30 giugno 2021, fermo restando il limite
massimo di cui al comma 12, primo periodo.
19. Il Fondo ha una dotazione iniziale pari a 4
miliardi di euro per l'anno 2020. Per la gestione del Fondo
e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita'
speciale. Il Gestore e' autorizzato a trattenere dalle
disponibilita' del Fondo un importo massimo per operazione
pari, nell'anno 2020 e nell'anno 2021, allo 0,4 per cento
del valore nominale degli Strumenti Finanziari sottoscritti
e, negli anni successivi e fino all'esaurimento delle
procedure di recupero dei crediti vantati verso le societa'
emittenti, allo 0,2 per cento del valore nominale degli
Strumenti Finanziari non rimborsati, con oneri valutati in
9,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 4,8 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 3,8
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
19-bis. In considerazione delle peculiarita' normative
delle imprese a carattere mutualistico e senza fine di
speculazione privata e della loro funzione sociale, il
Gestore puo' avvalersi, mediante utilizzo delle risorse di
cui al secondo periodo del comma 19, delle societa'
finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello
sviluppo economico costituite per il perseguimento di una
specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'art.
17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le
quali assolvono, limitatamente alle societa' cooperative,
le funzioni attribuite al soggetto gestore ai sensi del
presente articolo, secondo le condizioni e con le modalita'
definite con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico.
20. I benefici previsti ai commi 4 e 8 sono cumulabili
tra loro e con eventuali altre misure di aiuto, da
qualunque soggetto erogate, di cui la societa' ha
beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione
della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19". L'importo complessivo
lordo delle suddette misure di aiuto non eccede per
ciascuna societa' di cui al comma 1 l'ammontare di 800.000
euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel
settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000 euro per
le imprese operanti nel settore della produzione primaria
di prodotti agricoli. Non si tiene conto di eventuali
misure di cui la societa' abbia beneficiato ai sensi del
regolamento della Commissione n. 1407/2013, del regolamento
(UE) della Commissione n. 1408/2013 e del regolamento (UE)
della Commissione n. 717/2014 ovvero ai sensi del
regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n.
702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n.
1388/2014 del 16 dicembre 2014. Ai fini della verifica del
rispetto dei suddetti limiti la societa' ottiene dai
soggetti indicati ai commi 4 e 6 secondo periodo,
l'attestazione della misura dell'incentivo di cui si e'
usufruito. La societa' presenta una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante
attesta, sotto la propria responsabilita', che le misure
previste ai commi 4 e 8, sommate con le misure di aiuto, da
qualunque soggetto erogate, di cui la societa' ha
beneficiato, ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione
della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19", non superano i limiti
suddetti. Con il medesimo atto il legale rappresentante
dichiara, altresi', di essere consapevole che l'aiuto
eccedente detti limiti e' da ritenersi percepito
indebitamente e oggetto di recupero ai sensi della
disciplina dell'Unione europea.
21. Agli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'art. 265.».
Note al comma 264:
- Il testo del comma 12 dell'art. 26 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge, e' riportato nelle note al
comma 263.
Note al comma 265:
- Il testo del comma 1 dell'art. 111 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' riportato nelle
note al comma 255.
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n.
176 (Disciplina del microcredito, in attuazione dell'art.
111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385):
«Art. 16 (Operatori di finanza mutualistica e
solidale). - 1. Sono operatori di finanza mutualistica e
solidale i soggetti, iscritti nell'elenco di cui all'art.
111, comma 1, t.u.b., e costituiti in forma di cooperativa
a mutualita' prevalente, il cui statuto preveda che:
a) partecipanti al capitale, dipendenti e collaboratori
siano esclusivamente soci;
b) l'assemblea dei soci abbia la competenza esclusiva
di deliberare in ordine alle scelte strategiche e
gestionali;
c) siano resi pubblici i nominativi dei partecipanti al
capitale, l'ammontare dei finanziamenti concessi e la
natura dei beneficiari;
d) la societa' non abbia scopo di lucro e non possano
essere distribuiti dividendi in misura superiore al tasso
di inflazione dell'anno di riferimento;
e) per ogni finanziamento sia condotta un'istruttoria
socio ambientale alla quale e' attribuito lo stesso valore
di quella economica ai fini dell'erogazione.
2. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale
possono:
a) in deroga all'art. 1, comma 2, lettera a), e ai
limiti di cui all'art. 4, commi 1 e 4, concedere
finanziamenti di cui al titolo I ai propri soci fino ad un
ammontare massimo di euro 75.000 e per una durata massima
di dieci anni; il tasso effettivo globale applicato a tali
finanziamenti non puo' eccedere la somma dei costi di
gestione della struttura e del costo di remunerazione del
capitale in misura non superiore al tasso d'inflazione;
b) nel rispetto di tutte le disposizioni del presente
regolamento, concedere altri finanziamenti previsti dai
titoli I e II.
(Omissis).».
- Il riferimento al testo della raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e'
riportato nelle note al comma 185.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
e della liquidazione coatta amministrativa):
«Art. 1 (Imprese soggette al fallimento e al concordato
preventivo). - Sono soggetti alle disposizioni sul
fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che
esercitano una attivita' commerciale, esclusi gli enti
pubblici.
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e
sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo
comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei
seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di
deposito della istanza di fallimento o dall'inizio
dell'attivita' se di durata inferiore, un attivo
patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore
ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre
esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di
fallimento o dall'inizio dell'attivita' se di durata
inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo
non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non
superiore ad euro cinquecentomila.
I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo
comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto
del Ministro della giustizia, sulla base della media delle
variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di
riferimento.».
Note al comma 267:
- Si riporta il testo del comma 7-bis dell'art. 67 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 67 (Criteri generali di accesso degli operatori).
1. - 7. Omissis.
7-bis. Possono essere ammessi alle negoziazioni per
conto proprio sulle sedi di negoziazione all'ingrosso in
titoli di Stato, in qualita' di membri o di partecipanti, i
soggetti di cui all'art. 2, paragrafo 5, punti da 3 a 22,
della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013.
Omissis.».
Note al comma 268:
- Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 1989, n. 144 (Disposizioni urgenti in
materia di autonomia impositiva degli enti locali e di
finanza locale), come modificato dalla presente legge:
«Art. 22 (Disposizioni sui mutui degli enti locali). -
1.
2. Le condizioni massime applicabili ai mutui da
concedere agli enti locali territoriali o altre modalita'
tendenti ad ottenere uniformita' di trattamento sono
stabilite dal Capo della Direzione competente in materia di
debito pubblico con determinazione da pubblicare nel sito
internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento del tesoro.
3. Per le aziende appartenenti alle categorie
individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della
legge 21 dicembre 1978, n. 843, alla copertura delle
perdite di gestione, dopo l'integrale applicazione
dell'art. 9, si provvede mediante la contrazione di mutui,
la cui annualita' di ammortamento e' a carico dell'ente
proprietario.».
Note al comma 269:
- Si riporta il testo del comma 32 dell'art. 45 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 45 (Disposizioni e interventi vari di
razionalizzazione).
1. - 44. Omissis.
32. In deroga a quanto eventualmente previsto da
normative in vigore, anche a carattere speciale, per i
mutui e per le obbligazioni da stipulare con onere a totale
carico dello Stato, di importo pari o inferiore a 100
miliardi di lire, il tasso di interesse non puo' essere
superiore a quello indicato periodicamente, sulla base
delle condizioni di mercato, dal Capo della Direzione
competente in materia di debito pubblico con determinazione
da pubblicare nel sito internet istituzionale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro.
Per i mutui e per le obbligazioni di importo superiore a
100 miliardi di lire, il tasso di interesse massimo
applicabile deve essere previamente concordato dai soggetti
interessati con il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica. Qualora le predette
modalita' non risultassero applicate, l'eventuale maggior
costo gravera' sui soggetti stessi. Le operazioni
finanziarie basate sulla cartolarizzazione di crediti di
pubbliche amministrazioni derivanti da trasferimenti
statali sono ammesse soltanto per trasferimenti previsti da
norme vigenti e nel rispetto delle condizioni e modalita'
stabilite dal presente comma.
Omissis.».
Note al comma 270:
- Il testo dell'art. 23 del citato decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dalla presente
legge, e' riportato nelle note al comma 80.
Note al comma 272:
- Si riporta il testo del comma 4-ter dell'art. 3 del
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
sulle successioni e donazioni):
«Art. 3 (Trasferimenti non soggetti all'imposta).
1. - 4-bis. Omissis.
4-ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i
patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti
del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge,
di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non
sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e
azioni di soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 il beneficio spetta limitatamente alle
partecipazioni mediante le quali e' acquisito o integrato
il controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numero
1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione
che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attivita'
d'impresa o detengano il controllo per un periodo non
inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento,
rendendo, contestualmente alla presentazione della
dichiarazione di successione o all'atto di donazione,
apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto
della condizione di cui al periodo precedente comporta la
decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in
misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista
dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui
l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.».
- Si riporta il testo dell'art. 58 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 58 (Plusvalenze). - 1. Per le plusvalenze
derivanti da cessione delle aziende, le disposizioni del
comma 4 dell'art. 86 non si applicano quando e' richiesta
la tassazione separata a norma del comma 2 dell'art. 17. Il
trasferimento di azienda per causa di morte o per atto
gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze
dell'azienda stessa; l'azienda e' assunta ai medesimi
valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante
causa. I criteri di cui al periodo precedente si applicano
anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque
anni dall'apertura della successione, della societa'
esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti
acquisita da uno solo di essi.
2. Le plusvalenze di cui all'art. 87 non concorrono
alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti
limitatamente al 60 per cento del loro ammontare.
3. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa
concorrono a formare il reddito anche se i beni vengono
destinati al consumo personale o familiare
dell'imprenditore o a finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa.».
Note al comma 273:
- Si riporta il testo dell'art. 2513 del codice civile:
«Art. 2513 (Criteri per la definizione della
prevalenza). - Gli amministratori e i sindaci documentano
la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo
nella nota integrativa al bilancio, evidenziando
contabilmente i seguenti parametri:
a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni
di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per
cento del totale dei ricavi delle vendite e delle
prestazioni ai sensi dell'art. 2425, primo comma, punto A1;
b) il costo del lavoro dei soci e' superiore al
cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui
all'art. 2425, primo comma, punto B9 computate le altre
forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico;
c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai
soci ovvero per beni conferiti dai soci e' rispettivamente
superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei
servizi di cui all'art. 2425, primo comma, punto B7, ovvero
al costo delle merci o materie prime acquistate o
conferite, di cui all'art. 2425, primo comma, punto B6.
Quando si realizzano contestualmente piu' tipi di
scambio mutualistico, la condizione di prevalenza e'
documentata facendo riferimento alla media ponderata delle
percentuali delle lettere precedenti.
Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza
sussiste quando la quantita' o il valore dei prodotti
conferiti dai soci e' superiore al cinquanta per cento
della quantita' o del valore totale dei prodotti.».
Note al comma 274:
- Si riporta il testo dell'art. 43 del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (Disposizioni urgenti
per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale
delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici
del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 43 (Misure urgenti in favore dei soggetti
beneficiari di mutui agevolati). - 1. I soggetti
beneficiari dei mutui agevolati di cui al decreto-legge 30
dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1986, n. 44, al decreto-legge 31 gennaio
1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
marzo 1995, n. 95, al decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, e al decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
185, possono beneficiare della sospensione di dodici mesi
del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza
non successiva al 30 giugno 2018 e di un allungamento della
durata dei piani di ammortamento, il cui termine non puo'
essere successivo al 31 dicembre 2026. I suddetti benefici
si applicano anche nel caso in cui sia stata gia' adottata
da INVITALIA S.p.a. la risoluzione del contratto di
finanziamento agevolato in ragione della morosita' nella
restituzione delle rate, purche' il relativo credito non
risulti gia' iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati
contenziosi per il recupero dello stesso. INVITALIA S.p.a.,
su richiesta dei soggetti beneficiari da presentare entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, procede, nel rispetto della normativa europea in
materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito,
comprensivo di sorte capitale ed interessi, da rimborsare
al tasso di interesse legale e con rate semestrali
posticipate. Sono fatte salve le transazioni gia'
perfezionate alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Agli oneri in termini di fabbisogno, derivanti dal
presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e
10 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede ai sensi
dell'art. 45.
1-bis. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati di
cui al decreto-legge 30 dicem-bre 1985, n. 786, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, al
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, al
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e al
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, possono
beneficiare di un allungamento dei termini di restituzione
fino a un massimo di 84 rate mensili. I suddetti benefici
si applicano anche nel caso in cui sia stata gia' adottata
da Invitalia Spa la risoluzione del contratto di
finanziamento agevolato in ragione della morosita' nella
restituzione delle rate, purche' il relativo credito non
risulti gia' iscritto a ruolo ovvero non siano stati
avviati contenziosi per il recupero dello stesso; Invitalia
Spa, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare
entro il 31 marzo 2021, procede, nel rispetto della
normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato,
alla ricognizione del debito, costituito dalla quota del
mutuo non restituita aumentata delle spese legali nei
limiti di quanto giudizialmente liquidato, tenendo conto
delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia Spa dai
soggetti richiedenti.
2. Nell'ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente
assistite delle crisi d'impresa ovvero nell'ambito delle
attivita' giudiziali pendenti per il recupero dei crediti
in ragione della revoca o della risoluzione del contratto
di finanziamento agevolato, purche' il soggetto
beneficiario non abbia cessato l'attivita' alla data del 31
dicembre 2020, Invitalia Spa, previa acquisizione del
parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, e' obbligata
ad aderire tempestivamente, e comunque non oltre trenta
giorni dall'acquisizione del parere dell'Avvocatura, a
proposte transattive presentate dai soggetti beneficiari o
da altro soggetto interessato alla continuita' aziendale,
per importi pari al 25 per cento del debito in un'unica
soluzione oppure pari al 100 per cento del debito in 84
rate mensili costanti; al mancato pagamento di tre rate
mensili, anche non consecutive, la predetta proposta
transattiva decade. Ai fini del presente articolo, per
debito deve intendersi, in caso di risoluzione, la quota
del mutuo non restituita, aumentata degli interessi
calcolati al tasso legale dal momento dell'inadempimento e
dalle spese legali sostenute da Invitalia Spa fino al
momento del perfezionamento dell'accordo, tenendo conto
delle somme a qualsiasi titolo versate a In-vitalia Spa che
comunque sono imputate prima a conto interessi e poi a
sorte capitale; analogamente in caso di revoca delle
agevolazioni, la quale ordinariamente comporterebbe anche
la restituzione dei contributi, per debito deve intendersi
quanto previsto nella fattispecie della risoluzione, ovvero
la sola quota del mutuo non restituita, aumentata degli
interessi calcolati al tasso legale dal momento
dell'inadempimento e dalle spese legali sostenute da
Invitalia Spa fino al momento del perfezionamento
dell'accordo, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo
versate a Invitalia Spa che comunque sono imputate prima a
conto interessi e poi a sorte capitale.
2-bis. Le transazioni di cui al comma 2 sono estese
anche alle cartelle di pagamento e alle ingiunzioni fiscali
adottate ai sensi del testo unico delle disposizioni di
legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali
dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, e del decreto ministeriale 8 febbraio 2008.
2-ter. Invitalia Spa sospende le procedure esecutive
pendenti nei confronti dei soggetti che hanno presentato
domanda ai sensi del presente articolo per un periodo di
dodici mesi dalla data di ricezione della domanda.
Invitalia Spa deve rivolgere tempestivamente istanza
all'autorita' competente, in base alle norme in vigore, per
la sospensione delle procedure esecutive che siano in atto
a carico dei richiedenti l'adesione transattiva ai sensi
del presente articolo, al fine di non arrecare pregiudizio
irreversibile alla continuita' aziendale.».
Note al comma 275:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 18 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale):
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla
formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di
risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le
infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione
tecnologica e le infrastrutture strategiche per la
mobilita'.
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri".
Omissis.».
Note al comma 278:
- Si riporta il testo dell'art. 44 del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (Disposizioni urgenti
per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale
delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici
del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze):
«Art. 44 (Trattamento straordinario di integrazione
salariale per le imprese in crisi). - 1. In deroga agli
articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e per gli anni 2019 e 2020, puo' essere
autorizzato sino ad un massimo di dodici mesi complessivi,
previo accordo stipulato in sede governativa presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in
presenza del Ministero dello sviluppo economico e della
Regione interessata, il trattamento straordinario di
integrazione salariale per crisi aziendale qualora
l'azienda abbia cessato o cessi l'attivita' produttiva e
sussistano concrete prospettive di cessione dell'attivita'
con conseguente riassorbimento occupazionale, secondo le
disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali del 25 marzo 2016, n. 95075, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016, oppure
laddove sia possibile realizzare interventi di
reindustrializzazione del sito produttivo, nonche' in
alternativa attraverso specifici percorsi di politica
attiva del lavoro posti in essere dalla Regione
interessata, nel limite delle risorse stanziate ai sensi
dell'art. 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, e non utilizzate, anche in via prospettica e
di 28,7 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'anno 2020,
fermo restando il limite complessivo delle risorse
finanziarie stanziate, puo' essere autorizzata una proroga
di sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare in sede
governativa presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello
sviluppo economico, qualora l'avviato processo di cessione
aziendale, per le azioni necessarie al suo completamento e
per la salvaguardia occupazionale, abbia incontrato fasi di
particolare complessita' anche rappresentate dal Ministero
dello sviluppo economico. In sede di accordo governativo e'
verificata la sostenibilita' finanziaria del trattamento
straordinario di integrazione salariale e nell'accordo e'
indicato il relativo onere finanziario. Al fine del
monitoraggio della spesa, gli accordi governativi sono
trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e
all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa
relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto o sara'
raggiunto il limite di spesa, non possono essere stipulati
altri accordi, nonche' nel limite di 45 milioni di euro per
l'anno 2019.».
- Il testo del comma 1 dell'art. 18 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' riportato nelle note
al comma 275.
Note al comma 279:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 93 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 93 (Disposizioni in materia di proroga o rinnovo
di contratti a termine e di proroga di contratti di
apprendistato). - 1. In conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, in deroga all'art. 21 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31
marzo 2021, ferma restando la durata massima complessiva di
ventiquattro mesi, e' possibile rinnovare o prorogare per
un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche
in assenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Omissis.».
Note al comma 280:
- Si riporta il testo dei commi 6-bis, 7 e 11-bis
dell'art. 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148 (Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto
di lavoro, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n.
183):
«Art. 44 (Disposizioni finali e transitorie).
1. - 6. Omissis.
6-bis. Con riferimento ai trattamenti di integrazione
salariale e di mobilita', anche in deroga alla
legislazione, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle
risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50
per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2
e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 1° agosto 2014, n. 83473, ovvero in eccedenza a
tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri
connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse
assegnate alla regione o alla provincia autonoma
nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica
destinazione, ai sensi dell'art. 1, comma 253, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, destinandole preferibilmente alle
aree di crisi industriale complessa di cui all'art. 27 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con
modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In
alternativa, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano hanno facolta' di destinare le risorse di cui al
primo periodo ad azioni di politica attiva del lavoro. Per
i trattamenti di integrazione salariale in deroga, il
conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni
corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena
di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga
in corso alla scadenza del termine di durata della
concessione o dalla data del provvedimento di concessione
se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data
di entrata in vigore della presente disposizione, i sei
mesi di cui al precedente periodo decorrono da tale data.
Il presente comma e' efficace anche con riferimento ai
provvedimenti di assegnazione delle risorse alle regioni e
alle Province autonome di Trento e di Bolzano gia' emanati
per gli anni 2014, 2015 e 2016, con esclusione delle
risorse gia' oggetto di decretazione da parte delle regioni
e delle province autonome.
6-ter. - Omissis.
7. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2
del 2009, e' incrementato di euro 5.286.187 per l'anno 2015
e di euro 5.510.658 per l'anno 2016, ai fini del
finanziamento di misure per il sostegno al reddito dei
lavoratori di cui all'ultimo periodo del presente comma.
Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma,
pari a euro 5.286.187 per l'anno 2015 e a euro 5.510.658
per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,
comma 22, della legge n. 147 del 2013. Conseguentemente il
medesimo art. 1, comma 22, della legge n. 147 del 2013 e'
soppresso. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, viene disciplinata la
concessione nel limite massimo di euro 5.286.187 per l'anno
2015 e di euro 5.510.658 per l'anno 2016 a carico del Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009,
come rifinanziato dal presente comma, di misure per il
sostegno al reddito, in deroga a quanto previsto dalla
normativa, per i lavoratori dipendenti dalle imprese del
settore del call-center.
8. - 11. Omissis.
11-bis. In deroga all'art. 4, comma 1, e all'art. 22,
commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di spesa di 216
milioni di euro per l'anno 2016 e di 117 milioni di euro
per l'anno 2017, previo accordo stipulato in sede
governativa presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con la presenza del Ministero dello
sviluppo economico e della regione, puo' essere concesso un
ulteriore intervento di integrazione salariale
straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per
ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in
un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla
data di entrata in vigore della presente disposizione ai
sensi dell'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134. Al fine di essere ammessa all'ulteriore intervento
di integrazione salariale straordinaria l'impresa presenta
un piano di recupero occupazionale che prevede appositi
percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la
regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori,
dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al
trattamento di integrazione salariale straordinaria ne'
secondo le disposizioni del presente decreto ne' secondo le
disposizioni attuative dello stesso. All'onere derivante
dal primo periodo si provvede, quanto a 216 milioni per
l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 16, comma 7,
del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come
incrementata dall'art. 43, comma 5, e dall'art. 1, comma
387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e
quanto a 117 milioni per l'anno 2017 a carico del Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, mediante utilizzo delle disponibilita' in conto
residui. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della
presente disposizione, le regioni richiedono al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali l'assegnazione delle
risorse necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni
in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo
di spesa di euro 216 milioni di euro per l'anno 2016 e 117
milioni di euro per l'anno 2017. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica e trasmette relazioni semestrali al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze.».
- Il testo del comma 1 dell'art. 18 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' riportato nelle note
al comma 275.
Note al comma 281:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 199 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 199 (Disposizioni in materia di lavoro portuale e
di trasporti marittimi). - 1. In considerazione del calo
dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza
COVID-19, le Autorita' di sistema portuale e l'Autorita'
portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie
disponibilita' di bilancio e fermo quanto previsto
dall'art. 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n.
109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre
2018, n. 130:
a) possono disporre, la riduzione dell'importo dei
canoni concessori di cui all'art. 36 del codice della
navigazione, agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28
gennaio 1994, n. 84 e di quelli relativi alle concessioni
per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto
a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2020 ed ivi
compresi quelli previsti dall'art. 92, comma 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione e nel
rispetto degli equilibri di bilancio, allo scopo anche
utilizzando il proprio avanzo di amministrazione; la
riduzione di cui alla presente lettera puo' essere
riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31
luglio 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di
aver subito nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e
il 30 giugno 2020, una diminuzione del fatturato pari o
superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel
medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i canoni dovuti dal
1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in favore dei
concessionari che dimostrino di aver subito subito, nel
periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre
2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20
per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo
dell'anno 2019;
b) sono autorizzate a corrispondere, nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione e nel rispetto degli
equilibri di bilancio, al soggetto fornitore di lavoro
portuale di cui all'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, un contributo, nel limite massimo di 4 milioni di euro
per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro per l'anno 2021,
pari ad euro 90 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna
giornata di lavoro prestata in meno rispetto al
corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle
mutate condizioni economiche degli scali del sistema
portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID -19. Tale
contributo e' erogato dalla stessa Autorita' di sistema
portuale o dall'Autorita' portuale. Fino a concorrenza del
limite di spesa di 4 milioni di euro previsto dal primo
periodo ed a valere sulle risorse di cui al medesimo
periodo, l'Autorita' di sistema portuale o l'Autorita'
portuale puo' altresi' riconoscere in favore di imprese
autorizzate ai sensi dell'art. 16 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attivita'
comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'art. 18, comma
7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, un
contributo, pari a euro 90 per ogni turno lavorativo
prestato in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno
2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli
scali del sistema portuale italiano conseguenti
all'emergenza da COVID-19.
Omissis.».
Note al comma 282:
- Il testo del comma 1 dell'art. 18 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' riportato nelle note
al comma 275.
- La legge 13 marzo 1958, n. 250, recante «Previdenze a
favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle
acque interne», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica italiana 5 aprile 1958, n. 83.
Note al comma 283:
- Il testo del comma 1 dell'art. 18 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' riportato nelle note
al comma 275.
- Il riferimento al testo della legge 13 marzo 1958, n.
250, e' riportato nelle note al comma 282.
Note al comma 284:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del
decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72 (Tutela del
lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate
in attuazione dell'art. 34 della legge 17 ottobre 2017, n.
161):
«Art. 1 (Sostegno al reddito in costanza di rapporto di
lavoro). - 1. Quando non sia possibile il ricorso ai
trattamenti previsti dal decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, per superamento dei limiti soggettivi e
oggettivi ivi previsti o per difetto delle condizioni di
applicabilita', per gli anni 2018, 2019 e 2020, ai
lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto,
dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte
ad amministrazione giudiziaria per le quali e' stato
approvato il programma di prosecuzione o di ripresa
dell'attivita' di cui all'art. 41 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e fino alla loro assegnazione o
destinazione, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali concede, nel rispetto dello specifico limite di
spesa come definito dal decreto di cui all'art. 7, comma 2,
su richiesta dell'amministratore giudiziario, previa
autorizzazione scritta del giudice delegato, uno specifico
trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento
straordinario di integrazione salariale, per la durata
massima complessiva di dodici mesi nel triennio. Per i
periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro
per i quali e' ammesso il trattamento di sostegno al
reddito e' riconosciuta la contribuzione figurativa ai
sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
L'Amministratore giudiziario specifica i nominativi dei
lavoratori per i quali richiede il riconoscimento del
trattamento.
Omissis.».
- Il testo del comma 1 dell'art. 18 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' riportato nelle note
al comma 275.
Note al comma 285:
- Si riporta il testo dell'art. 22-bis del citato
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148:
«Art. 22-bis (Proroga del periodo di cassa integrazione
guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi
aziendale). - 1. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, in deroga
agli articoli 4 e 22, comma 1, entro il limite complessivo
di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 225
milioni di euro per l'anno 2019 e di 95 milioni di euro per
l'anno 2020, per imprese con rilevanza economica strategica
anche a livello regionale che presentino rilevanti
problematiche occupazionali con esuberi significativi nel
contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede
governativa presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con la presenza della regione
interessata, o delle regioni interessate nel caso di
imprese con unita' produttive coinvolte ubicate in due o
piu' regioni, puo' essere concessa la proroga
dell'intervento straordinario di integrazione salariale,
sino al limite massimo di dodici mesi, qualora il programma
di riorganizzazione aziendale di cui all'art. 21, comma 2,
sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili
nel limite temporale di durata di ventiquattro mesi di cui
all'art. 22, comma 1, ovvero qualora il programma di
riorganizzazione aziendale di cui all'art. 21, comma 2,
presenti piani di recupero occupazionale per la
ricollocazione delle risorse umane e azioni di
riqualificazione non attuabili nel medesimo limite
temporale. Alle medesime condizioni e nel limite delle
risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti
temporali di cui agli articoli 4 e 22, comma 2, puo' essere
concessa la proroga dell'intervento di integrazione
salariale straordinaria, sino al limite massimo di sei
mesi, qualora il piano di risanamento di cui all'art. 21,
comma 3, presenti interventi correttivi complessi volti a
garantire la continuazione dell'attivita' aziendale e la
salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite
temporale di durata di dodici mesi di cui all'art. 22,
comma 2. Alle medesime condizioni e nel limite delle
risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti
temporali di cui agli articoli 4 e 22, commi 3 e 5, puo'
essere concessa la proroga dell'intervento di integrazione
salariale straordinaria per la causale contratto di
solidarieta' sino al limite massimo di 12 mesi, qualora
permanga, in tutto o in parte, l'esubero di personale gia'
dichiarato nell'accordo di cui all'art. 21, comma 5, e si
realizzino le condizioni di cui al comma 2.
1-bis. In presenza di piani pluriennali di
riorganizzazione gia' oggetto di specifico accordo
stipulato in sede ministeriale ai sensi dei comma 1, che
coinvolgono imprese operanti in piu' regioni con un
organico superiore a 500 unita' lavorative con gravi
ricadute occupazionali concentrate nelle aree di crisi
complessa, conseguenti alle difficolta' di implementazione
delle azioni di riorganizzazione e di accesso alle fonti di
finanziamento, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, valutate le problematiche di ordine occupazionale
e la necessita' di successive verifiche per accertare tutti
i requisiti di cui al medesimo comma 1, sulla base della
preventiva istruttoria da parte degli uffici competenti,
puo' autorizzare acconti per sei mensilita' di integrazione
salariale straordinaria, al fine di garantire la
continuita' del sostegno al reddito dei lavoratori sospesi.
Le mensilita' di integrazione salariale straordinaria,
erogate dall'INPS, sono computate nell'ambito delle
mensilita' autorizzabili ai sensi del comma 1, a valere
sulle risorse finanziarie di cui al comma 3. Qualora sia
rigettata l'istanza ai sensi del comma 1, si applica l'art.
1-bis del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172.
2. Ai fini dell'ammissione all'intervento di cui al
comma 1, l'impresa deve presentare piani di gestione volti
alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche
azioni di politiche attive concordati con la regione
interessata, o con le regioni interessate nel caso di
imprese con unita' produttive coinvolte ubicate in due o
piu' regioni.
3. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100
milioni di euro per l'anno 2018, a 225 milioni di euro per
l'anno 2019 e a 95 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
- Il testo del comma 1 dell'art. 18 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' riportato nelle note
al comma 275.
Note al comma 287:
- Il testo del comma 6-bis dell'art. 44 del citato
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e' riportato
nelle note al comma 280.
- Si riporta il testo dell'art. 26-ter del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
(Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni):
«Art. 26-ter (Acconti di cassa integrazione guadagni
straordinaria in favore di aziende operanti in aeree di
crisi complessa). - 1. All'art. 22-bis del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1 e'
inserito il seguente:
"1-bis. In presenza di piani pluriennali di
riorganizzazione gia' oggetto di specifico accordo
stipulato in sede ministeriale ai sensi dei comma 1, che
coinvolgono imprese operanti in piu' regioni con un
organico superiore a 500 unita' lavorative con gravi
ricadute occupazionali concentrate nelle aree di crisi
complessa, conseguenti alle difficolta' di implementazione
delle azioni di riorganizzazione e di accesso alle fonti di
finanziamento, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, valutate le problematiche di ordine occupazionale
e la necessita' di successive verifiche per accertare tutti
i requisiti di cui al medesimo comma 1, sulla base della
preventiva istruttoria da parte degli uffici competenti,
puo' autorizzare acconti per sei mensilita' di integrazione
salariale straordinaria, al fine di garantire la
continuita' del sostegno al reddito dei lavoratori sospesi.
Le mensilita' di integrazione salariale straordinaria,
erogate dall'INPS, sono computate nell'ambito delle
mensilita' autorizzabili ai sensi del comma 1, a valere
sulle risorse finanziarie di cui al comma 3. Qualora sia
rigettata l'istanza ai sensi del comma 1, si applica l'art.
1-bis del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172".
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano possono autorizzare, per un periodo massimo di
dodici mesi, la proroga delle prestazioni di cassa
integrazione guadagni in deroga concesse ai sensi dell'art.
1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, previa
acquisizione dell'accordo tra l'azienda e le parti sociali
per la proroga delle citate prestazioni, integrato da un
apposito piano di politiche attive, sostenuto dalla regione
o dalla provincia autonoma, a favore dei lavoratori
interessati.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si
fa fronte nel limite massimo del 50 per cento delle risorse
assegnate alle regioni e alle province autonome ai sensi
dell'art. 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148.».
- Si riporta il testo dei commi 8-quater e 8-quinquies
dell'art. 22 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27:
«Art. 22 (Nuove disposizioni per la Cassa integrazione
in deroga).
1. - 8-ter. Omissis.
8-quater. Al di fuori dei casi di cui al comma 8-bis,
le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con
riferimento ai datori di lavoro con unita' produttive ivi
situate nonche' ai datori di lavoro che non hanno sede
legale o unita' produttiva od operativa nelle predette
regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o
domiciliati nelle medesime regioni, possono riconoscere
trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per
un periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo a
quello di cui al comma 1 e autorizzabile con il medesimo
provvedimento di concessione. Al trattamento di cui al
presente comma si applica la procedura di cui al presente
articolo. Per il riconoscimento dei trattamenti da parte
delle regioni di cui al presente comma, i limiti di spesa,
per l'anno 2020, derivanti dalle risorse loro assegnate in
esito ai riparti di cui al comma 3, sono incrementati di un
ammontare pari a 135 milioni di euro per la regione
Lombardia, a 40 milioni di euro per la Regione Veneto e a
25 milioni di euro per la Regione Emilia-Romagna.
8-quinquies. Agli oneri di cui al comma 8-quater si
provvede a valere sulle risorse assegnate alle regioni di
cui al medesimo comma 8-quater e non utilizzate, ai sensi
dell'art. 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, anche in alternativa alle azioni di
politica attiva del lavoro previste nel predetto
articolo.».
Note al comma 289:
- Il testo del comma 11-bis dell'art. 44 del citato
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e' riportato
nelle note al comma 280.
- Il testo del comma 1 dell'art. 18 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' riportato nelle note
al comma 275.
- Si riporta il testo dell'art. 53-ter del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo):
«Art. 53-ter (Trattamento di mobilita' in deroga per i
lavoratori delle aree di crisi industriale complessa). - 1.
Le risorse finanziarie di cui all'art. 44, comma 11-bis,
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come
ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12
dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere
destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte
non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di
continuita' e a prescindere dall'applicazione dei criteri
di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, n. 83473 del 1° agosto 2014, del trattamento di
mobilita' in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i
lavoratori che operino in un'area di crisi industriale
complessa, riconosciuta ai sensi dell'art. 27 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che
alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un
trattamento di mobilita' ordinaria o di un trattamento di
mobilita' in deroga, a condizione che ai medesimi
lavoratori siano contestualmente applicate le misure di
politica attiva individuate in un apposito piano regionale
da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive
del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.».
Note al comma 291:
- Si riporta il testo dell'art. 1-ter del citato
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1-ter (Indennita' per i lavoratori della Regione
Campania). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, nelle more
di una riforma organica degli ammortizzatori sociali, volta
a fare fronte ai vuoti normativi che di fatto pregiudicano
la tutela, il sostegno al reddito e le politiche di
reinserimento nel mercato del lavoro di una considerevole
platea di soggetti, ai lavoratori della regione Campania
che hanno cessato la mobilita' ordinaria dal 1° gennaio
2015 al 31 dicembre 2016 e' concessa, fino al 31 dicembre
2021, un'indennita' pari al trattamento dell'ultima
mobilita' ordinaria percepita, comprensiva della
contribuzione figurativa. A tale indennita' non si
applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 67,
della legge 28 giugno 2012, n. 92.
2. L'indennita' di cui al comma 1 non e' compatibile
con il reddito di emergenza di cui all'art. 82 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
L'indennita' di cui al comma 1 non e' altresi' compatibile
con la presenza alla data di presentazione dell'istanza di
una delle seguenti condizioni:
a) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente;
b) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad
eccezione dell'assegno ordinario di invalidita';
c) essere percettori dell'indennita' di disoccupazione
per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata
(DIS-COLL);
d) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui
al capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, o delle misure aventi finalita' analoghe di cui
all'art. 13, comma 2, del medesimo decreto-legge;
d-bis) aver percepito o essere percettori
dell'indennita' di disoccupazione denominata Nuova
prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI).
3. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2
del presente articolo, pari a 2,43 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse
residue della regione Campania di cui all'art. 25-ter del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
3-bis. Ai lavoratori di cui al comma 1, dal 1° gennaio
2021, sono applicate misure di politica attiva, individuate
in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia
nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).».
Note al comma 292:
- Si riporta il testo dei commi 446 e 447 dell'art. 1
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«Art. 1.
1. - 445. Omissis.
446. Nel triennio 2019-2021, le amministrazioni
pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di
cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81, e all'art. 3, comma 1, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonche' dei lavoratori
gia' rientranti nell'abrogato art. 7 del decreto
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori
impegnati in attivita' di pubblica utilita', anche mediante
contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di
collaborazione coordinata e continuativa nonche' mediante
altre tipologie contrattuali, possono procedere
all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti
lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale,
nei limiti della dotazione organica e del piano di
fabbisogno del personale, nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di
anzianita' come previsti dall'art. 4, comma 6, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ovvero
dall'art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, o svolgimento delle attivita'
socialmente utili o di pubblica utilita' per il medesimo
periodo di tempo;
b) espletamento di selezioni riservate, mediante prova
di idoneita', dei lavoratori da inquadrare nei profili
professionali delle aree o categorie per i quali non e'
richiesto il titolo di studio superiore a quello della
scuola dell'obbligo che abbiano la professionalita'
richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente
maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico
impiego. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui alla
presente lettera sono considerate, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nella quota di accesso dall'esterno;
c) espletamento di procedure concorsuali riservate, per
titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili
professionali delle aree o categorie per i quali e'
richiesto il titolo di studio superiore a quello della
scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalita'
richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente
maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico
impiego;
d) finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere
sul regime ordinario delle assunzioni, nel rispetto del
principio dell'adeguato accesso dall'esterno;
e) per le assunzioni a tempo indeterminato, pieno
utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro
flessibile, nei limiti di spesa di cui all'art. 9, comma
28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio
nel triennio 2015-2017, al netto dell'utilizzo dello stesso
in applicazione dell'art. 20 del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, a condizione che le medesime
amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la
relativa spesa di personale, previa certificazione della
sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte
dell'organo di controllo interno di cui all'art. 40-bis,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
che prevedano nei propri bilanci la contestuale e
definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per
le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al
predetto art. 9, comma 28;
f) pieno utilizzo delle risorse permanenti
appositamente stanziate da leggi regionali e dell'eventuale
contributo statale concesso permanentemente, nonche' di
quelle calcolate in deroga alla normativa in materia di
facolta' assunzionali, in ogni caso nel rispetto del
principio del saldo positivo di bilancio e delle
disposizioni di cui all'art. 1, commi 557, 557-quater e
562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
g) calcolo della spesa di personale da parte degli enti
territoriali e degli enti pubblici interessati, ai fini
delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 557, 557-quater
e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto
dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle
regioni;
h) per consentire il completamento delle procedure di
assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell'art.
1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, da concludere inderogabilmente entro il 31 dicembre
2020, e' autorizzata la proroga dei contratti a tempo
determinato fino al 31 dicembre 2020 a valere sulle risorse
di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge
27 dicembre 2006, n. 296, fino ad un massimo di 30 milioni
di euro a titolo di compartecipazione dello Stato. Le
proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui
all'art. 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
all'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
all'art. 259 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 20, comma 4, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
447. Le procedure di cui alle lettere b) e c) del comma
446 sono organizzate, per figure professionali omogenee,
dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione
per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle
Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto
interministeriale 25 luglio 1994, che si avvale
dell'Associazione Formez PA. Ai fini della predisposizione
dei bandi relativi alle procedure di cui al precedente
periodo, il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante il portale
«mobilita.gov.it» di cui al decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30
settembre 2015, procede alla ricognizione dei posti che le
pubbliche amministrazioni di cui al comma 446 rendono
disponibili, nel triennio 2019-2021, per le assunzioni a
tempo indeterminato. Per l'attuazione del presente comma e'
autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2019.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e
modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a
norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.
144):
«Art. 2 (Definizione dei soggetti utilizzati). - 1. Le
disposizioni del presente decreto si applicano, salvo
quanto previsto dall'art. 10, comma 1, ai soggetti
impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che
abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza
in tali attivita' nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31
dicembre 1999.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 (Attuazione della
delega conferita dall'art. 26 della legge 24 giugno 1997,
n. 196, in materia di interventi a favore di giovani
inoccupati nel Mezzogiorno):
«Art. 3 (Campo e condizioni di applicazione). - 1. I
lavori di pubblica utilita' sono attivati nei settori dei
servizi alla persona, della salvaguardia e della cura
dell'ambiente e del territorio, dello sviluppo rurale e
dell'acquacoltura, del recupero e della riqualificazione
degli spazi urbani e dei beni culturali. Ambiti e tipologia
dei progetti sono definiti, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentita la conferenza
Statocitta' e autonomie locali, entro il 31 agosto 1997.
Omissis.».
- L'art. 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.
468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente
utili a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n.
196), recava (Utilizzo diretto dei lavoratori titolari del
trattamento straordinario di integrazione salariale, del
trattamento di indennita' di mobilita' e di altro
trattamento speciale di disoccupazione).
- Il testo del comma 6 dell'art. 4 del citato
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e'
riportato nelle note al comma 181.
- Si riporta il testo dei commi 1, 2 e 11-bis dell'art.
20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche
e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2,
lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 20 (Superamento del precariato nelle pubbliche
amministrazioni). - 1. Le amministrazioni, al fine di
superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a
termine e valorizzare la professionalita' acquisita dal
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato,
possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano
triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 2, e con
l'indicazione della relativa copertura finanziaria,
assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale
che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di
entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti
a tempo determinato presso l'amministrazione che procede
all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che
esercitino funzioni in forma associata, anche presso le
amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in
relazione alle medesime attivita' svolte, con procedure
concorsuali anche espletate presso amministrazioni
pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze
dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede
all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non
continuativi, negli ultimi otto anni.
2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni,
possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di cui all'art. 6, comma 2, e ferma restando la
garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa
indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure
concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta
per cento dei posti disponibili, al personale non
dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di
entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un
contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che
bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2020,
almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli
ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il
concorso.
3. - 11. Omissis.
11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di
personale e superare il precariato, nonche' per garantire
la continuita' nell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale
e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio
sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente
comma il termine per il requisito di cui al comma 1,
lettera c), e al comma 2, lettera b), e' stabilito alla
data del 31 dicembre 2021, fatta salva l'anzianita' di
servizio gia' maturata sulla base delle disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Omissis.».
Note al comma 293:
- Si riporta il testo dell'art. 36 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 36 (Personale a tempo determinato o assunto con
forme di lavoro flessibile). - 1. Per le esigenze connesse
con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche
amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di
lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le
procedure di reclutamento previste dall'art. 35.
2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato,
contratti di formazione e lavoro e contratti di
somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonche'
avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal
codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro
nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalita'
in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni
pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i
contratti di cui al primo periodo del presente comma
soltanto per comprovate esigenze di carattere
esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto
delle condizioni e modalita' di reclutamento stabilite
dall'art. 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato possono essere stipulati nel rispetto degli
articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si
applica al solo personale reclutato secondo le procedure di
cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del presente decreto.
I contratti di somministrazione di lavoro a tempo
determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva
la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai
contratti collettivi nazionali di lavoro. Non e' possibile
ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio
di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire
fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel
rispetto delle disposizioni del presente articolo,
sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori
e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi
pubblici a tempo indeterminato. E' consentita
l'applicazione dell'art. 3, comma 61, terzo periodo, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la
salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai
vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo
indeterminato.
2-bis. I rinvii operati dal decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, ai contratti collettivi devono
intendersi riferiti, per quanto riguarda le amministrazioni
pubbliche, ai contratti collettivi nazionali stipulati
dall'ARAN.
3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del
lavoro flessibile, sulla base di apposite istruzioni
fornite con direttiva del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, le amministrazioni redigono,
dandone informazione alle organizzazioni sindacali tramite
invio all'Osservatorio paritetico presso l'Aran, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un
analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro
flessibile utilizzate, con l'indicazione dei dati
identificativi dei titolari del rapporto nel rispetto della
normativa in tema di protezione dei dati personali, da
trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei
di valutazione e agli organismi indipendenti di valutazione
di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica che redige una
relazione annuale al Parlamento.
4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito
del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le
informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni
imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di
lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non
puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e
sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al
risarcimento del danno derivante dalla prestazione di
lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le
amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme
pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti
responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o
colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono responsabili anche
ai sensi dell'art. 21 del presente decreto. Di tali
violazioni si terra' conto in sede di valutazione
dell'operato del dirigente ai sensi dell'art. 5 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
5-bis. - 5-ter.
5-quater. I contratti di lavoro posti in essere in
violazione del presente articolo sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente articolo sono,
altresi', responsabili ai sensi dell'art. 21. Al dirigente
responsabile di irregolarita' nell'utilizzo del lavoro
flessibile non puo' essere erogata la retribuzione di
risultato.
5-quinquies. Il presente articolo, fatto salvo il comma
5, non si applica al reclutamento del personale docente,
educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), a
tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed
educative statali e degli enti locali, le istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica. Per gli
enti di ricerca pubblici di cui agli articoli 1, comma 1, e
19, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.
218, rimane fermo quanto stabilito dal medesimo decreto.».
- Il testo del comma 446 dell'art. 1 della citata legge
30 dicembre 2018, n. 145, e' riportato nelle note al comma
292.
Note al comma 294:
- Si riporta il testo del comma 162 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1.
1. - 161. Omissis.
162. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 78,
comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per
l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui
all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 81, sono prorogate al 31 dicembre 2021 nei limiti
della spesa gia' sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Omissis.».
Note al comma 295:
- Si riporta il testo del comma 495 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1.
1. - 494. Omissis.
495. Al fine di semplificare le assunzioni di cui
all'art. 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei
lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1,
del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'art.
3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280,
nonche' dei lavoratori gia' rientranti nell'abrogato art. 7
del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei
lavoratori impegnati in attivita' di pubblica utilita',
anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o
contratti di collaborazione coordinata e continuativa
nonche' mediante altre tipologie contrattuali, possono
procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con
contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino
al 31 marzo 2021 in qualita' di lavoratori sovrannumerari,
alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del
personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla
normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497,
primo periodo. I lavoratori che alla data del 31 dicembre
2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente
utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma
25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, possono essere assunti dalle pubbliche
amministrazioni che ne erano utilizzatrici alla predetta
data, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro
a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2021 in
qualita' di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione
organica e al piano di fabbisogno del personale previsti
dalla normativa limitatamente alle risorse di cui al primo
periodo del comma 497 del presente articolo.
Omissis.».
Note al comma 296:
- Il testo del comma 495 dell'art. 1 della citata legge
27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla presente
legge, e' riportato nelle note al comma 295.
Note al comma 297:
- Si riporta il testo del comma 110 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205:
«Art. 1.
1. - 109. Omissis.
110. A decorrere dall'anno 2018, sono destinati
annualmente, nell'ambito delle risorse di cui all'art. 68,
comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e
successive modificazioni, a carico del Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2:
a) euro 189.109.570,46 all'assolvimento del
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nei
percorsi di istruzione e formazione professionale;
b) euro 75 milioni al finanziamento dei percorsi
formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza
scuola-lavoro ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera d),
della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e del decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 77;
c) euro 15 milioni al finanziamento delle attivita' di
formazione nell'esercizio dell'apprendistato, ai sensi
dell'art. 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
d) euro 5 milioni per l'anno 2018, euro 5 milioni per
l'anno 2019 ed euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno
2020 per l'estensione degli incentivi di cui all'art. 32,
comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
e) euro 5 milioni per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli
allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e
formazione professionale curati dalle istituzioni formative
e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle
regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e
formazione professionale, per i quali e' dovuto un premio
speciale unitario ai sensi dell'art. 42 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti
dall'art. 32, comma 8, secondo periodo, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Omissis.».
- Il testo del comma 1 dell'art. 18 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' riportato nelle note
al comma 275.
Note al comma 298:
- Si riporta il testo del comma 875 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2007):
«Art. 1.
1. - 874. Omissis.
875. Al fine di assicurare una piu' efficace
utilizzazione delle risorse finanziarie destinate
all'attuazione degli interventi di cui al comma 631, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione, il Fondo per l'istruzione e formazione
tecnica superiore. Al Fondo confluiscono quota parte pari a
euro 14 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui al
comma 634, confluita nei fondi di cui al comma 601 nonche'
le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree
sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla
realizzazione dell'istruzione e formazione tecnica
superiore, con l'obiettivo di migliorare l'occupabilita'
dei giovani che hanno concluso il secondo ciclo di
istruzione e formazione. Quota parte pari a euro 14 milioni
del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore
e' destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, svolti
dagli istituti tecnici superiori.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 67 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):
«Art. 1.
1. - 66. Omissis.
67. Per consentire al sistema degli Istituti tecnici
superiori, scuole per le tecnologie applicate del sistema
di istruzione nazionale, di cui al capo II del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile
2008, di incrementare l'offerta formativa e
conseguentemente i soggetti in possesso di competenze
abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di
innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al
processo Industria 4.0, il Fondo previsto dall'art. 1,
comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto
conto di quanto previsto dall'art. 12 del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008,
e' incrementato di 10 milioni di euro nell'anno 2018, 20
milioni di euro nell'anno 2019 e 35 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definiti i programmi di
sviluppo a livello nazionale che beneficiano delle risorse
del primo periodo.
Omissis.».
Note al comma 299:
- Si riporta il testo dei commi 3-bis e 9 dell'art. 19
del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 19 (Norme speciali in materia di trattamento
ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario). -
1. - 3. Omissis.
3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale
operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' concesso in
deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo
lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere
presso la stessa azienda di cui all'art. 8 della legge 8
agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono concessi
per una durata massima di novanta giorni, dal 23 febbraio
2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo
entro il 31 dicembre 2020, e non sono computati ai fini
delle successive richieste. Per assicurare la celerita'
delle autorizzazioni, le integrazioni salariali a carico
del trattamento di CISOA con causale "emergenza COVID-19"
sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente
competente, in deroga a quanto previsto dall'art. 14 della
legge 8 agosto 1972, n. 457. La domanda di CISOA deve
essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del
mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo
di sospensione dell'attivita' lavorativa. Il termine di
presentazione delle domande riferite a periodi di
sospensione dell'attivita' lavorativa che hanno avuto
inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e'
fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Per i
lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai
quali non si applica il trattamento di CISOA, puo' essere
presentata domanda di concessione del trattamento di
integrazione salariale in deroga, ai sensi dell'art. 22.
4. - 8. Omissis.
9. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai
commi da 1 a 5 e 7 e di cui all'art. 21 sono riconosciute
nel limite massimo di spesa pari a 11.599,1 milioni di euro
per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite
di spesa di cui al primo periodo del presente comma.
Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato
raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa,
l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
Omissis.».
- Si riporta il testo dei commi 8 e 11 dell'art. 1 del
citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:
«Art. 1 (Nuovi trattamenti di cassa integrazione
ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in
deroga). - 1. - 7. Omissis.
8. Il trattamento di cassa integrazione salariale
operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'art. 19, comma
3-bis, del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, richiesto
per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e' concesso, in deroga ai limiti di fruizione
riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate
lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui
all'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una
durata massima di cinquanta giorni, nel periodo ricompreso
tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020. La domanda di CISOA
deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine
del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il
periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa. I periodi
di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai
sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati,
anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020
sono imputati ai cinquanta giorni stabiliti dal presente
comma. In fase di prima applicazione, il termine di
decadenza di cui al presente comma e' fissato entro la fine
del mese successivo a quello di entrata in vigore del
presente decreto. I periodi di integrazione autorizzati ai
sensi dell'art. 19, comma 3-bis, del predetto decreto-legge
n. 18 del 2020, e ai sensi del presente articolo sono
computati ai fini del raggiungimento del requisito delle
181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'art. 8 della
legge 8 agosto 1972, n. 457.
9. - 10. Omissis.
11. I trattamenti di cui ai commi 1, 2 e 8 sono
concessi nel limite massimo di spesa pari a 8.220,3 milioni
di euro, ripartito in 5.174 milioni di euro per i
trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno
ordinario di cui ai commi 1 e 2, in 2.889,6 milioni di euro
per i trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui ai
commi 1 e 2 e in 156,7 milioni di euro per i trattamenti di
cui al comma 8. L'INPS provvede al monitoraggio del limite
di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 265 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 265 (Disposizioni finanziarie finali). - 1. -
8-bis. Omissis.
9. Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 8,
residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le
stesse sono versate dai soggetti responsabili delle misure
di cui al medesimo comma 8 entro il 20 dicembre 2020 ad
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo
per l'ammortamento dei titoli di Stato. Le disposizioni di
cui al primo periodo del presente comma non trovano
applicazione per l'importo complessivo di 3.588,4 milioni
di euro per l'anno 2020 con riferimento all'autorizzazione
di spesa di cui all'art. 19, comma 9, del decreto-legge 17
marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27 e all'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, in relazione ai quali e' consentita la
conservazione in conto residui per il relativo utilizzo
nell'esercizio successivo.
Omissis.».