Note al comma 300:
- Si riporta il testo degli articoli da 19 a
22-quinquies del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, e successive modificazioni:
«Art. 19 (Norme speciali in materia di trattamento
ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario). -
1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o
riducono l'attivita' lavorativa per eventi riconducibili
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono
presentare domanda di concessione del trattamento ordinario
di integrazione salariale o di accesso all'assegno
ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata
massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23
febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori
cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di
lavoro che abbiano interamente fruito il periodo
precedentemente concesso fino alla durata massima di nove
settimane. E' altresi' riconosciuto un eventuale ulteriore
periodo di durata massima di quattro settimane di
trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti
dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi
dell'art. 22-ter. Esclusivamente per i datori di lavoro dei
settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento,
spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, e' possibile
usufruire delle predette quattro settimane anche per
periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a
condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il
periodo precedentemente concesso fino alla durata massima
di quattordici settimane. Ai beneficiari di assegno
ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla
causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga
adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad
orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui
all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 153.
2. I datori di lavoro che presentano la domanda di cui
al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'art. 14 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dei
termini del procedimento previsti dall'art. 15, comma 2,
nonche' dall'art. 30, comma 2, del medesimo decreto
legislativo per l'assegno ordinario, fermo restando
l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che
devono essere svolti anche in via telematica entro i tre
giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
La domanda, a pena di decadenza, deve essere presentata
entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto
inizio il periodo di sospensione o di riduzione
dell'attivita' lavorativa e non e' soggetta alla verifica
dei requisiti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148.
2-bis. Il termine di presentazione delle domande
riferite a periodi di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23
febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e' fissato, a pena di
decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo
di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente
presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui
avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni
che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare la
domanda nelle modalita' corrette, a pena di decadenza,
entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella
precedente istanza da parte dell'amministrazione di
riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale
provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione
competente. La predetta domanda, presentata nelle modalita'
corrette, e' considerata comunque tempestiva se presentata
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.
3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione
salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1
non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'art.
4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma
1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.
Limitatamente all'anno 2020 all'assegno ordinario garantito
dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto
aziendale di cui all'art. 29, comma 4, secondo periodo, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale
operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' concesso in
deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo
lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere
presso la stessa azienda di cui all'art. 8 della legge 8
agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono concessi
per una durata massima di novanta giorni, dal 23 febbraio
2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo
entro il 31 dicembre 2020, e non sono computati ai fini
delle successive richieste. Per assicurare la celerita'
delle autorizzazioni, le integrazioni salariali a carico
del trattamento di CISOA con causale "emergenza COVID-19"
sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente
competente, in deroga a quanto previsto dall'art. 14 della
legge 8 agosto 1972, n. 457. La domanda di CISOA deve
essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del
mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo
di sospensione dell'attivita' lavorativa. Il termine di
presentazione delle domande riferite a periodi di
sospensione dell'attivita' lavorativa che hanno avuto
inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e'
fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Per i
lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai
quali non si applica il trattamento di CISOA, puo' essere
presentata domanda di concessione del trattamento di
integrazione salariale in deroga, ai sensi dell'art. 22.
4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di
integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai
sensi del comma 1 e in considerazione della relativa
fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli
5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
5. L'assegno ordinario di cui al comma 1 e' concesso,
per la durata e limitatamente al periodo indicati al comma
1, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro
iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che
occupano mediamente piu' di 5 dipendenti. L'assegno
ordinario di cui al presente articolo su istanza del datore
di lavoro puo' essere concesso con la modalita' di
pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.
6. I Fondi di cui all'art. 27 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione
dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime
modalita' di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari
relativi alla predetta prestazione sono a carico del
bilancio dello Stato nel limite di 1.600 milioni di euro
per l'anno 2020, che sono trasferiti ai rispettivi Fondi
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
6-bis. Le risorse di cui al comma 6 sono assegnate ai
rispettivi Fondi con uno o piu' decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e trasferite previo
monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del
costo della prestazione, relativamente alle istanze degli
aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo
le indicazioni fornite dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze.
6-ter. I Fondi di cui all'art. 26 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono
l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con
le medesime modalita' di cui al presente articolo. Gli
oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a
carico del bilancio dello Stato nel limite di 250 milioni
di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al presente
comma sono assegnate ai rispettivi Fondi dall'INPS e
trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi
dell'andamento del costo della prestazione, relativamente
alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite
di spesa.
7. I fondi di solidarieta' bilaterali del Trentino e
dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'art. 40 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono
l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1, con
le medesime modalita' del presente articolo.
8. I lavoratori destinatari delle norme di cui al
presente articolo devono risultare alle dipendenze dei
datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del
25 marzo 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la
disposizione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
9. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai
commi da 1 a 5 e 7 e di cui all'art. 21 sono riconosciute
nel limite massimo di spesa pari a 11.599,1 milioni di euro
per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite
di spesa di cui al primo periodo del presente comma.
Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato
raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa,
l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
10. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1
a 9 si provvede ai sensi dell'art. 126.
10-bis. I datori di lavoro con unita' produttive site
nei comuni individuati nell'allegato l al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 nonche'
i datori di lavoro che non hanno sede legale o unita'
produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente
ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti
comuni, possono presentare domanda di concessione del
trattamento ordinario di integrazione salariale o di
accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza
COVID-19", per un periodo aggiuntivo non superiore a tre
mesi. L'assegno ordinario di cui al primo periodo e'
concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di
lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS)
che occupano mediamente piu' di 5 dipendenti. Al predetto
trattamento non si applica il tetto aziendale di cui
all'art. 29, comma 4, secondo periodo, del decreto
legislativo n. 148 del 2015.
10-ter. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al
comma 10-bis sono riconosciute nel limite massimo di spesa
pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 con riferimento
al trattamento ordinario di integrazione salariale e a 4,4
milioni di euro per l'anno 2020 con riferimento alla
prestazione di assegno ordinario. L'INPS provvede al
monitoraggio dei limiti di spesa di cui al primo periodo
del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il
limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione
ulteriori domande.
10-quater. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e
10-ter si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale
per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.»
«Art. 19-bis (Norma di interpretazione autentica in
materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo
dei contratti a termine). - 1. Considerata l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che
accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli
da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati,
e' consentita la possibilita', in deroga alle previsioni di
cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e
32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo
o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a
scopo di somministrazione.»
«Art. 20 (Trattamento ordinario di integrazione
salariale per le aziende che si trovano gia' in Cassa
integrazione straordinaria). - 1. Le aziende che alla data
del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di
integrazione salariale straordinario, possono presentare
domanda di concessione del trattamento ordinario di
integrazione salariale ai sensi dell'art. 19 e per una
durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal
23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di
ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli
datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo
precedentemente concesso. E' altresi' riconosciuto un
eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro
settimane di trattamento di cui al presente comma per
periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020
fruibili ai sensi dell'art. 22-ter. La concessione del
trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento
di integrazione straordinario gia' in corso. La concessione
del trattamento ordinario di integrazione salariale puo'
riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle
integrazioni salariali straordinarie a totale copertura
dell'orario di lavoro.
2. La concessione del trattamento ordinario di
integrazione salariale e' subordinata alla sospensione
degli effetti della concessione della cassa integrazione
straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo
periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale
concesso ai sensi dell'art. 19 non e' conteggiato ai fini
dei limiti previsti dall'art. 4, commi 1 e 2, e dall'art.
12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di
integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 e in
considerazione della relativa fattispecie non si applica
quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148.
4. In considerazione della limitata operativita'
conseguente alle misure di contenimento per l'emergenza
sanitaria, in via transitoria all'espletamento dell'esame
congiunto e alla presentazione delle relative istanze per
l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione
salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limitatamente ai
termini procedimentali.
5. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai
commi da 1 a 3 sono riconosciute nel limite massimo di
spesa pari a 828,6 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS
provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al
primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande.
6.
7. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1 a
5 si provvede ai sensi dell'art. 126.
7-bis. I datori di lavoro con unita' produttive site
nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, che
alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un
trattamento di integrazione salariale straordinario,
possono presentare domanda di concessione del trattamento
ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 19,
per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi, nel
limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per
l'anno 2020, alle medesime condizioni di cui ai commi da 1
a 4. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di
cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche
in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande.
7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis si provvede
a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»
«Art. 21 (Trattamento di assegno ordinario per i datori
di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarieta'
in corso). - 1. I datori di lavoro, iscritti al Fondo di
integrazione salariale, che alla data del 23 febbraio 2020
hanno in corso un assegno di solidarieta', possono
presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario ai
sensi dell'art. 19 per un periodo non superiore a nove
settimane. La concessione dell'assegno ordinario sospende e
sostituisce l'assegno di solidarieta' gia' in corso. La
concessione dell'assegno ordinario puo' riguardare anche i
medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di
solidarieta' a totale copertura dell'orario di lavoro.
2. I periodi in cui vi e' coesistenza tra assegno di
solidarieta' e assegno ordinario concesso ai sensi del
comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti
dall'art. 4, commi 1 e 2, e dall'art. 29, comma 3, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai
commi 1 e 2 sono riconosciute ai sensi di quanto previsto
dall'art. 19, comma 9.
4. Limitatamente ai periodi di assegno ordinario
concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della
relativa fattispecie non si applica quanto previsto
dall'art. 29, comma 8, secondo periodo, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'art. 126.»
«Art. 22 (Nuove disposizioni per la Cassa integrazione
in deroga). - 1. Le regioni e province autonome, con
riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi
inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore
compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i
quali non trovino applicazione le tutele previste dalle
vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione
di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono
riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, previo accordo che puo' essere concluso anche
in via telematica con le organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale
per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione
salariale in deroga, per la durata della riduzione o
sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un
periodo non superiore a per una durata massima di nove
settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31
agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel
medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia
stato interamente gia' autorizzato un periodo di nove
settimane. Le predette ulteriori cinque settimane sono
riconosciute secondo le modalita' di cui all'art. 22-ter e
tenuto conto di quanto disciplinato dall'art. 22-quater. E'
altresi' riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di
durata massima di quattro settimane di trattamento di cui
al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre
2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'art. 22-ter.
Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e
congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale
cinematografiche, e' possibile usufruire delle predette
quattro settimane anche per periodi precedenti al 1 °
settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente
fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata
massima di quattordici settimane. Per i lavoratori sono
riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri
accessori. Il trattamento di cui al presente comma,
limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le
ore di riduzione o sospensione delle attivita', nei limiti
ivi previsti, e' equiparato a lavoro ai fini del calcolo
delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo di
cui al presente comma non e' richiesto per i datori di
lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
1-bis. I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo
Pensione Sportivi Professionisti che, nella stagione
sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni
contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro possono
accedere al trattamento di integrazione salariale di cui al
comma 1, limitatamente ad un periodo massimo complessivo di
nove settimane. Le domande di cassa integrazione in deroga,
di cui al presente comma, dovranno essere presentate dai
datori di lavoro all'INPS, secondo le modalita' che saranno
indicate dall'Istituto. Sono considerate valide le domande
gia' presentate alle regioni o Province autonome di Trento
e Bolzano, che provvederanno ad autorizzarle nei limiti
delle risorse loro assegnate. Per ogni singola associazione
sportiva non potranno essere autorizzate piu' di nove
settimane complessive; esclusivamente per le associazioni
aventi sede nelle regioni di cui al comma 8-quater, le
regioni potranno autorizzare periodi fino a tredici
settimane, nei limiti delle risorse ivi previste. La
retribuzione contrattuale utile per l'accesso alla misura
viene dichiarata dal datore di lavoro. Le federazioni
sportive e l'INPS, attraverso la stipula di apposite
convenzioni, possono scambiarsi i dati, per i rispettivi
fini istituzionali, riguardo all'individuazione della
retribuzione annua di 50.000 euro ed ai periodi ed importi
di CIG in deroga, di cui al presente comma. Al
riconoscimento dei benefici di cui al presente comma si
provvede, relativamente al riconoscimento delle nove
settimane di competenza INPS, nel limite massimo di spesa
di 21,1 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori
di lavoro domestico.
3. Il trattamento di cui al presente articolo e'
riconosciuto nel limite massimo di 4.936,1 milioni di euro
per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e
limitatamente ai dipendenti gia' in forza alla data del 25
marzo 2020. Le risorse di cui al primo periodo del presente
comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con
uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. Nei decreti di cui al secondo periodo, una
quota delle risorse e' riservata al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal
medesimo Ministero ai sensi del comma 4.
4. I trattamenti di cui al presente articolo sono
concessi con decreto delle regioni e delle province
autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalita'
telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui
efficacia e' in ogni caso subordinata alla verifica del
rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni
e le province autonome, unitamente al decreto di
concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che
provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa
verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti
di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alle
regioni e alle province autonome, che le istruiscono
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa, fornendo i risultati di tale attivita' al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle
province autonome interessate. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto, anche in via
prospettica il limite di spesa, le regioni e le province
autonome non potranno in ogni caso emettere altri
provvedimenti concessori. Nei decreti di riparto di cui al
comma 3 e' stabilito il numero di regioni o province
autonome in cui sono localizzate le unita' produttive del
medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il
trattamento e' riconosciuto dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
4-bis. Ai sensi dell'art. 126, commi 7 e 8, e ai fini
della relativa attuazione, l'INPS comunica settimanalmente
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze le risultanze,
anche in via prospettica, delle autorizzazioni e delle
erogazioni in relazione alle risorse ripartite tra le
singole regioni e province autonome. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare
entro il 30 giugno 2020 si provvede ad individuare le somme
ripartite e non corrispondenti ad autorizzazioni
riconosciute e le somme non ripartite al fine di renderle
disponibili all'INPS per le finalita' di cui all'art.
22-ter, fermo restando quanto previsto dall'art. 126, commi
7 e 8.
5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di
cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento
e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di
solidarieta' bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige,
costituiti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, che autorizzano le relative
prestazioni. Le funzioni previste per le province autonome
al comma 4 si intendono riferite ai predetti Fondi.
5-bis. Ai Fondi di cui al comma 5 affluiscono anche le
risorse non utilizzate di cui all'art. 44, comma 6-bis, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in
alternativa alla destinazione alle azioni di politica
attiva del lavoro previste dal medesimo articolo.
5-ter. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti
di cui al comma 5, destinate alle Province autonome di
Trento e di Bolzano, trasferite ai rispettivi Fondi di
solidarieta' bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige,
costituiti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, possono essere utilizzate dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano, a condizione che
alla copertura del relativo fabbisogno finanziario si
provveda con fondi provinciali, anche per la finalita' di
assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a
prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro
previste dalla normativa. I rispettivi Fondi, costituiti ai
sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, autorizzano le relative prestazioni.
5-quater. Le risorse finanziarie dei Fondi di
solidarieta' bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige,
costituiti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, possono essere utilizzate dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano, a condizione che
alla copertura del relativo fabbisogno finanziario si
provveda con fondi provinciali, anche per la finalita' di
assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a
prestazioni connesse a trattamenti di integrazione
salariale ordinaria, straordinaria e in deroga previste
dalla normativa. I rispettivi Fondi, costituiti ai sensi
dell'art. 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, autorizzano le relative prestazioni.
6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si
applicano le disposizioni di cui all'art. 19, comma 2,
primo periodo, del presente decreto. Il trattamento puo'
essere concesso esclusivamente con la modalita' di
pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. Le
domande devono essere presentate, a pena di decadenza,
entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto
inizio il periodo di sospensione o di riduzione
dell'attivita' lavorativa. In sede di prima applicazione,
il termine di cui al terzo periodo e' stabilito al
trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo
termine e' posteriore a quello determinato ai sensi del
terzo periodo. Per le domande riferite a periodi di
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa che hanno
avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020,
il termine e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio
2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i
datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato
domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero
avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne
hanno impedito l'accettazione possono presentare la domanda
nelle modalita' corrette, a pena di decadenza, entro trenta
giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente
istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche
nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di
concessione emanato dall'amministrazione competente; la
predetta domanda, presentata nelle modalita' corrette, e'
considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16
giugno 2020, n. 52. Il datore di lavoro e' obbligato ad
inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il
pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalita'
stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese successivo
a quello in cui e' collocato il periodo di integrazione
salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di
trenta giorni dall'adozione del provvedimento di
concessione. In sede di prima applicazione, il termine di
cui al settimo periodo e' stabilito al trentesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge
16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore
a quello determinato ai sensi del settimo periodo.
Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della
prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico
del datore di lavoro inadempiente.
6-bis. Esclusivamente per i datori di lavoro di cui
all'ultimo periodo del comma 4 il trattamento di cui al
comma 1 puo', altresi', essere concesso con la modalita' di
cui all'art. 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148.
7.
8. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1 a
6 si provvede ai sensi dell'art. 126.
8-bis. I datori di lavoro con unita' produttive site
nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020,
nonche' i datori di lavoro che non hanno sede legale o
unita' produttiva od operativa nei comuni suddetti,
limitatamente ai lavoratori in forza residenti o
domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda
di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo
aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data
del 23 febbraio 2020, in base alla procedura di cui al
presente articolo.
8-ter. Il trattamento di cui al comma 8-bis e'
riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni
di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.
8-quater. Al di fuori dei casi di cui al comma 8-bis,
le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con
riferimento ai datori di lavoro con unita' produttive ivi
situate nonche' ai datori di lavoro che non hanno sede
legale o unita' produttiva od operativa nelle predette
regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o
domiciliati nelle medesime regioni, possono riconoscere
trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per
un periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo a
quello di cui al comma 1 e autorizzabile con il medesimo
provvedimento di concessione. Al trattamento di cui al
presente comma si applica la procedura di cui al presente
articolo. Per il riconoscimento dei trattamenti da parte
delle regioni di cui al presente comma, i limiti di spesa,
per l'anno 2020, derivanti dalle risorse loro assegnate in
esito ai riparti di cui al comma 3, sono incrementati di un
ammontare pari a 135 milioni di euro per la regione
Lombardia, a 40 milioni di euro per la Regione Veneto e a
25 milioni di euro per la Regione Emilia-Romagna.
8-quinquies. Agli oneri di cui al comma 8-quater si
provvede a valere sulle risorse assegnate alle regioni di
cui al medesimo comma 8-quater e non utilizzate, ai sensi
dell'art. 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, anche in alternativa alle azioni di
politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo.»
«Art. 22-bis (Iniziativa di solidarieta' in favore dei
famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli
esercenti la professione di assistente sociale e operatori
socio-sanitari). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri e' istituito un fondo con una dotazione di 10
milioni di euro per l'anno 2020 destinato all'adozione di
iniziative di solidarieta' a favore dei famigliari degli
esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la
professione di assistente sociale e degli operatori
socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che
durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in
conseguenza dell'attivita' di servizio prestata, una
patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto
diretto o "come concausa" del contagio da COVID-19.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri sono individuate le modalita' di attuazione del
comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai
sensi dell'art. 126.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia
di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle
imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19):
«Art. 12 (Nuovi trattamenti di Cassa integrazione
ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in
deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero
dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che
non richiedono trattamenti di cassa integrazione). - 1. I
datori di lavoro che sospendono o riducono l'attivita'
lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di
concessione dei trattamenti di Cassa integrazione
ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga
di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di sei
settimane, secondo le modalita' previste al comma 2. Le sei
settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso
tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Con
riferimento a tale periodo, le predette sei settimane
costituiscono la durata massima che puo' essere richiesta
con causale COVID-19. I periodi di integrazione
precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art.
1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15
novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei
settimane del presente comma.
2. Le sei settimane di trattamenti di cui al comma 1
sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato
gia' interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove
settimane di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo
autorizzato, nonche' ai datori di lavoro appartenenti ai
settori interessati dal Decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la
chiusura o limitazione delle attivita' economiche e
produttive al fine di fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19. I datori di lavoro che
presentano domanda per periodi di integrazione relativi
alle sei settimane di cui al comma 1 versano un contributo
addizionale determinato sulla base del raffronto tra il
fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del
corrispondente semestre del 2019, pari:
a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe
spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate
durante la sospensione o riduzione dell'attivita'
lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una
riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe
spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate
durante la sospensione o riduzione dell'attivita'
lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto
alcuna riduzione del fatturato.
3. Il contributo addizionale non e' dovuto dai datori
di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari
o superiore al venti per cento, dai datori di lavoro che
hanno avviato l'attivita' di impresa successivamente al
primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai
settori interessati dal Decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la
chiusura o limitazione delle attivita' economiche e
produttive di cui al comma 2.
4. Ai fini dell'accesso alle sei settimane di cui al
comma 1, il datore di lavoro deve presentare all'Inps
domanda di concessione, nella quale autocertifica, ai sensi
di quanto previsto dall'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la
sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato di cui
al comma 2. L'Inps autorizza i trattamenti di cui al
presente articolo e, sulla base della autocertificazione
allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo
addizionale che il datore di lavoro e' tenuto a versare a
partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di
concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di
autocertificazione, si applica l'aliquota del 18% di cui al
comma 2, lettera b). Sono comunque disposte le necessarie
verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti
e autocertificati per l'accesso ai trattamenti di
integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini
delle quali l'Inps e l'Agenzia delle entrate sono
autorizzati a scambiarsi i dati.
5. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al
presente articolo devono essere inoltrate all'Inps, a pena
di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in
cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di
riduzione dell'attivita' lavorativa. In fase di prima
applicazione, il termine di decadenza di cui al presente
comma e' fissato entro la fine del mese successivo a quello
di entrata in vigore del presente decreto-legge.
6. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di
cui al presente articolo da parte dell'Inps, il datore di
lavoro e' tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati
necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione
salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui
e' collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero,
se posteriore, entro il termine di trenta giorni
dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di
prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono
spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in
vigore del presente decreto, se tale ultima data e'
posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi
inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e
gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di
lavoro inadempiente.
7.
8. I Fondi di cui all'art. 27 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione
dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime
modalita' di cui al presente articolo. Il concorso del
bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla
predetta prestazione e' stabilito complessivamente nel
limite massimo di 450 milioni di euro per l'anno 2021 ed e'
assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui
al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con
uno o piu' decreti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte
dei Fondi stessi dell'andamento del costo della
prestazione, relativamente alle istanze degli aventi
diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le
indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
9. Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l'avvio delle
procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223 e restano altresi' sospese le procedure
pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio
2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale
interessato dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia
riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in
forza di legge, di contratto collettivo nazionale di
lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
10. Fino alla stessa data di cui al comma 9, resta,
altresi', preclusa al datore di lavoro, indipendentemente
dal numero dei dipendenti, la facolta' di recedere dal
contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi
dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano
altresi' sospese le procedure in corso di cui all'art. 7
della medesima legge.
11. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 9 e
10 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati
dalla cessazione definitiva dell'attivita' dell'impresa,
conseguenti alla messa in liquidazione della societa' senza
continuazione, anche parziale, dell'attivita', nei casi in
cui nel corso della liquidazione non si configuri la
cessione di un complesso di beni od attivita' che possano
configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa
ai sensi dell'art. 2112 del codice civile, o nelle ipotesi
di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla
risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai
lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti
lavoratori e' comunque riconosciuto il trattamento di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
Sono altresi' esclusi dal divieto i licenziamenti intimati
in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio
provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la
cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia
disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi
dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non
compresi nello stesso.
12. Il trattamento di cui al comma 1 e' concesso nel
limite massimo di spesa pari a 1.634,6 milioni di euro,
ripartito in 1.161,3 milioni di euro per i trattamenti di
Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 473,3
milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in
deroga L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa
di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il
limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione
ulteriori domande.
13. All'onere derivante dai commi 8 e 12, pari a 582,7
milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.501,9 milioni di euro
per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a
1.288,3 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di
indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni
pubbliche si provvede a valere sull'importo di cui all'art.
11, comma 1.
14. In via eccezionale, al fine di fronteggiare
l'emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati, con
esclusione del settore agricolo, che non richiedono i
trattamenti di cui al comma 1, ferma restando l'aliquota di
computo delle prestazioni pensionistiche, e' riconosciuto
l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a
loro carico di cui all'art. 3, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, per un ulteriore periodo massimo di quattro
settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti
delle ore di integrazione salariale gia' fruite nel mese di
giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti
all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
15. I datori di lavoro privati che abbiano richiesto
l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai
sensi dell'art. 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, possono rinunciare per la frazione di esonero
richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda
per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di
cui al presente articolo.
16. Il beneficio previsto dai commi 14 e 15 e' concesso
ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della
Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle
condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia
delle disposizioni del presente articolo e' subordinata, ai
sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea.
17. Alle minori entrate derivanti dai commi 14 e 15,
valutate in 61,4 milioni di euro per l'anno 2021 si
provvede con le maggiori entrate contributive derivanti dai
commi da 2 a 4 del presente articolo. Alle minori entrate
derivanti dal presente articolo valutate in 3 milioni di
per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.».