art. 1 note (parte 9)

           	
				
 
          Note al comma 300: 
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  da   19   a
          22-quinquies del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, e successive modificazioni: 
              «Art. 19 (Norme  speciali  in  materia  di  trattamento
          ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario). -
          1. I datori di  lavoro  che  nell'anno  2020  sospendono  o
          riducono l'attivita' lavorativa  per  eventi  riconducibili
          all'emergenza   epidemiologica   da    COVID-19,    possono
          presentare domanda di concessione del trattamento ordinario
          di  integrazione  salariale  o   di   accesso   all'assegno
          ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una  durata
          massima di nove settimane per  periodi  decorrenti  dal  23
          febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di  ulteriori
          cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori  di
          lavoro  che   abbiano   interamente   fruito   il   periodo
          precedentemente concesso fino alla durata massima  di  nove
          settimane. E' altresi' riconosciuto un eventuale  ulteriore
          periodo  di  durata  massima  di   quattro   settimane   di
          trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti
          dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai  sensi
          dell'art. 22-ter. Esclusivamente per i datori di lavoro dei
          settori turismo, fiere e  congressi,  parchi  divertimento,
          spettacolo dal vivo e sale cinematografiche,  e'  possibile
          usufruire  delle  predette  quattro  settimane  anche   per
          periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020  a
          condizione che i medesimi  abbiano  interamente  fruito  il
          periodo precedentemente concesso fino alla  durata  massima
          di  quattordici  settimane.  Ai  beneficiari   di   assegno
          ordinario di cui al presente articolo e limitatamente  alla
          causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga
          adottato e  alle  medesime  condizioni  dei  lavoratori  ad
          orario normale, l'assegno per il nucleo  familiare  di  cui
          all'art.  2  del  decreto-legge  13  marzo  1988,  n.   69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio  1988,
          n. 153. 
              2. I datori di lavoro che presentano la domanda di  cui
          al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'art. 14 del
          decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.  148,  e  dei
          termini del procedimento previsti dall'art.  15,  comma  2,
          nonche'  dall'art.  30,  comma  2,  del  medesimo   decreto
          legislativo  per  l'assegno   ordinario,   fermo   restando
          l'informazione, la consultazione e  l'esame  congiunto  che
          devono essere svolti anche in via telematica  entro  i  tre
          giorni successivi a quello della comunicazione  preventiva.
          La domanda, a pena di  decadenza,  deve  essere  presentata
          entro la fine del mese successivo a quello in cui ha  avuto
          inizio  il  periodo   di   sospensione   o   di   riduzione
          dell'attivita' lavorativa e non e' soggetta  alla  verifica
          dei requisiti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 14
          settembre 2015, n. 148. 
              2-bis.  Il  termine  di  presentazione  delle   domande
          riferite   a   periodi   di   sospensione    o    riduzione
          dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il  23
          febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e'  fissato,  a  pena  di
          decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo
          di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente
          presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a  cui
          avrebbero avuto diritto o comunque con errori  o  omissioni
          che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare  la
          domanda nelle modalita'  corrette,  a  pena  di  decadenza,
          entro trenta giorni dalla comunicazione  dell'errore  nella
          precedente  istanza  da   parte   dell'amministrazione   di
          riferimento, anche nelle more della  revoca  dell'eventuale
          provvedimento di concessione  emanato  dall'amministrazione
          competente. La predetta domanda, presentata nelle modalita'
          corrette, e' considerata comunque tempestiva se  presentata
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. 
              3. I periodi di trattamento ordinario  di  integrazione
          salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1
          non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti  dall'art.
          4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma
          1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148,
          e sono neutralizzati ai fini  delle  successive  richieste.
          Limitatamente all'anno 2020 all'assegno ordinario garantito
          dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto
          aziendale di cui all'art. 29, comma 4, secondo periodo, del
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
              3-bis. Il trattamento di cassa  integrazione  salariale
          operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19,  e'  concesso  in
          deroga  ai  limiti  di  fruizione   riferiti   al   singolo
          lavoratore e al numero di giornate lavorative  da  svolgere
          presso la stessa azienda di cui all'art. 8  della  legge  8
          agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono concessi
          per una durata massima di novanta giorni, dal  23  febbraio
          2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del  periodo
          entro il 31 dicembre 2020, e non  sono  computati  ai  fini
          delle successive richieste.  Per  assicurare  la  celerita'
          delle autorizzazioni, le integrazioni  salariali  a  carico
          del trattamento di CISOA con causale  "emergenza  COVID-19"
          sono  concesse  dalla   sede   dell'INPS   territorialmente
          competente, in deroga a quanto previsto dall'art. 14  della
          legge 8 agosto 1972, n.  457.  La  domanda  di  CISOA  deve
          essere presentata, a pena di decadenza, entro la  fine  del
          mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il  periodo
          di sospensione dell'attivita'  lavorativa.  Il  termine  di
          presentazione  delle  domande   riferite   a   periodi   di
          sospensione  dell'attivita'  lavorativa  che  hanno   avuto
          inizio tra il 23 febbraio 2020  e  il  30  aprile  2020  e'
          fissato, a pena di decadenza, al  15  luglio  2020.  Per  i
          lavoratori dipendenti di aziende del settore  agricolo,  ai
          quali non si applica il trattamento di CISOA,  puo'  essere
          presentata  domanda  di  concessione  del  trattamento   di
          integrazione salariale in deroga, ai sensi dell'art. 22. 
              4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di
          integrazione salariale  e  assegno  ordinario  concessi  ai
          sensi del  comma  1  e  in  considerazione  della  relativa
          fattispecie non si applica quanto previsto  dagli  articoli
          5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
              5. L'assegno ordinario di cui al comma 1  e'  concesso,
          per la durata e limitatamente al periodo indicati al  comma
          1, anche ai lavoratori dipendenti presso datori  di  lavoro
          iscritti al  Fondo  di  integrazione  salariale  (FIS)  che
          occupano  mediamente  piu'  di  5   dipendenti.   L'assegno
          ordinario di cui al presente articolo su istanza del datore
          di  lavoro  puo'  essere  concesso  con  la  modalita'   di
          pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. 
              6. I Fondi di cui all'art. 27 del  decreto  legislativo
          14  settembre  2015,  n.  148   garantiscono   l'erogazione
          dell'assegno ordinario di cui al comma 1  con  le  medesime
          modalita' di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari
          relativi  alla  predetta  prestazione  sono  a  carico  del
          bilancio dello Stato nel limite di 1.600  milioni  di  euro
          per l'anno 2020, che sono trasferiti  ai  rispettivi  Fondi
          con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze. 
              6-bis. Le risorse di cui al comma 6 sono  assegnate  ai
          rispettivi Fondi con uno o piu' decreti  del  Ministro  del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e trasferite  previo
          monitoraggio da parte dei Fondi stessi  dell'andamento  del
          costo della prestazione, relativamente alle  istanze  degli
          aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e  secondo
          le indicazioni fornite dal  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
          e delle finanze. 
              6-ter.  I  Fondi  di  cui  all'art.  26   del   decreto
          legislativo  14  settembre  2015,   n.   148   garantiscono
          l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma  1  con
          le medesime modalita' di  cui  al  presente  articolo.  Gli
          oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono  a
          carico del bilancio dello Stato nel limite di  250  milioni
          di euro per l'anno 2020. Le  risorse  di  cui  al  presente
          comma  sono  assegnate  ai  rispettivi  Fondi  dall'INPS  e
          trasferite previo monitoraggio da parte  dei  Fondi  stessi
          dell'andamento del costo della  prestazione,  relativamente
          alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del  limite
          di spesa. 
              7. I fondi di solidarieta' bilaterali  del  Trentino  e
          dell'Alto Adige,  costituiti  ai  sensi  dell'art.  40  del
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono
          l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1,  con
          le medesime modalita' del presente articolo. 
              8. I lavoratori  destinatari  delle  norme  di  cui  al
          presente articolo  devono  risultare  alle  dipendenze  dei
          datori di lavoro richiedenti la prestazione alla  data  del
          25 marzo 2020 e ai lavoratori  stessi  non  si  applica  la
          disposizione di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
              9. Le prestazioni di sostegno  al  reddito  di  cui  ai
          commi da 1 a 5 e 7 e di cui all'art. 21  sono  riconosciute
          nel limite massimo di spesa pari a 11.599,1 milioni di euro
          per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite
          di spesa di  cui  al  primo  periodo  del  presente  comma.
          Qualora dal  predetto  monitoraggio  emerga  che  e'  stato
          raggiunto anche in via  prospettica  il  limite  di  spesa,
          l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 
              10. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da  1
          a 9 si provvede ai sensi dell'art. 126. 
              10-bis. I datori di lavoro con unita'  produttive  site
          nei comuni  individuati  nell'allegato  l  al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 nonche'
          i datori di lavoro che  non  hanno  sede  legale  o  unita'
          produttiva od operativa nei comuni suddetti,  limitatamente
          ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti
          comuni,  possono  presentare  domanda  di  concessione  del
          trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale  o   di
          accesso  all'assegno  ordinario  con   causale   "emergenza
          COVID-19", per un periodo aggiuntivo non  superiore  a  tre
          mesi. L'assegno  ordinario  di  cui  al  primo  periodo  e'
          concesso anche ai lavoratori dipendenti  presso  datori  di
          lavoro iscritti al Fondo di  integrazione  salariale  (FIS)
          che occupano mediamente piu' di 5 dipendenti.  Al  predetto
          trattamento non  si  applica  il  tetto  aziendale  di  cui
          all'art.  29,  comma  4,  secondo  periodo,   del   decreto
          legislativo n. 148 del 2015. 
              10-ter. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al
          comma 10-bis sono riconosciute nel limite massimo di  spesa
          pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 con  riferimento
          al trattamento ordinario di integrazione salariale e a  4,4
          milioni di  euro  per  l'anno  2020  con  riferimento  alla
          prestazione  di  assegno  ordinario.  L'INPS  provvede   al
          monitoraggio dei limiti di spesa di cui  al  primo  periodo
          del  presente  comma.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
          emerga che e' stato raggiunto anche in via  prospettica  il
          limite  di  spesa,  l'INPS  non  prende  in  considerazione
          ulteriori domande. 
              10-quater. Agli oneri  derivanti  dai  commi  10-bis  e
          10-ter si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale
          per occupazione e formazione di cui all'art. 18,  comma  1,
          lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2.» 
              «Art. 19-bis (Norma  di  interpretazione  autentica  in
          materia di accesso agli ammortizzatori  sociali  e  rinnovo
          dei contratti a  termine).  -  1.  Considerata  l'emergenza
          epidemiologica  da  COVID-19,  ai  datori  di  lavoro   che
          accedono agli ammortizzatori sociali di cui  agli  articoli
          da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi  indicati,
          e' consentita la possibilita', in deroga alle previsioni di
          cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma  2,  e
          32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15  giugno
          2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo
          o alla proroga dei contratti a tempo determinato,  anche  a
          scopo di somministrazione.» 
              «Art.  20  (Trattamento   ordinario   di   integrazione
          salariale per le aziende  che  si  trovano  gia'  in  Cassa
          integrazione straordinaria). - 1. Le aziende che alla  data
          del 23 febbraio 2020  hanno  in  corso  un  trattamento  di
          integrazione salariale  straordinario,  possono  presentare
          domanda  di  concessione  del  trattamento   ordinario   di
          integrazione salariale ai sensi  dell'art.  19  e  per  una
          durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal
          23  febbraio  2020  al  31  agosto  2020,  incrementate  di
          ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i  soli
          datori di lavoro che abbiano interamente fruito il  periodo
          precedentemente  concesso.  E'  altresi'  riconosciuto   un
          eventuale ulteriore periodo di durata  massima  di  quattro
          settimane di trattamento  di  cui  al  presente  comma  per
          periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020
          fruibili ai sensi  dell'art.  22-ter.  La  concessione  del
          trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento
          di integrazione straordinario gia' in corso. La concessione
          del trattamento ordinario di  integrazione  salariale  puo'
          riguardare anche i medesimi  lavoratori  beneficiari  delle
          integrazioni salariali  straordinarie  a  totale  copertura
          dell'orario di lavoro. 
              2.  La  concessione  del   trattamento   ordinario   di
          integrazione  salariale  e'  subordinata  alla  sospensione
          degli effetti della concessione  della  cassa  integrazione
          straordinaria precedentemente  autorizzata  e  il  relativo
          periodo di trattamento ordinario di integrazione  salariale
          concesso ai sensi dell'art. 19 non e' conteggiato  ai  fini
          dei limiti previsti dall'art. 4, commi 1 e 2,  e  dall'art.
          12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
              3. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di
          integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1  e  in
          considerazione della relativa fattispecie  non  si  applica
          quanto previsto dall'art.  5  del  decreto  legislativo  14
          settembre 2015, n. 148. 
              4.  In  considerazione  della   limitata   operativita'
          conseguente alle misure  di  contenimento  per  l'emergenza
          sanitaria, in via transitoria  all'espletamento  dell'esame
          congiunto e alla presentazione delle relative  istanze  per
          l'accesso  ai  trattamenti  straordinari  di   integrazione
          salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto
          legislativo 14 settembre 2015,  n.  148,  limitatamente  ai
          termini procedimentali. 
              5. Le prestazioni di sostegno  al  reddito  di  cui  ai
          commi da 1 a 3 sono  riconosciute  nel  limite  massimo  di
          spesa pari a 828,6 milioni di euro per l'anno 2020.  L'INPS
          provvede al monitoraggio del limite  di  spesa  di  cui  al
          primo periodo del  presente  comma.  Qualora  dal  predetto
          monitoraggio emerga che e' stato  raggiunto  anche  in  via
          prospettica il  limite  di  spesa,  l'INPS  non  prende  in
          considerazione ulteriori domande. 
              6. 
              7. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1 a
          5 si provvede ai sensi dell'art. 126. 
              7-bis. I datori di lavoro con  unita'  produttive  site
          nei comuni  individuati  nell'allegato  1  al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 1°  marzo  2020,  che
          alla  data  del  23  febbraio  2020  hanno  in   corso   un
          trattamento  di   integrazione   salariale   straordinario,
          possono presentare domanda di concessione  del  trattamento
          ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art.  19,
          per un periodo aggiuntivo non superiore  a  tre  mesi,  nel
          limite massimo di spesa pari a  0,9  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020, alle medesime condizioni di cui ai commi da  1
          a 4. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di
          cui al  primo  periodo  del  presente  comma.  Qualora  dal
          predetto monitoraggio emerga che e' stato  raggiunto  anche
          in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in
          considerazione ulteriori domande. 
              7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis si provvede
          a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione  e
          formazione di cui all'art. 18, comma  1,  lettera  a),  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.» 
              «Art. 21 (Trattamento di assegno ordinario per i datori
          di lavoro che hanno trattamenti di assegni di  solidarieta'
          in corso). - 1. I datori di lavoro, iscritti  al  Fondo  di
          integrazione salariale, che alla data del 23 febbraio  2020
          hanno  in  corso  un  assegno  di   solidarieta',   possono
          presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario ai
          sensi dell'art. 19 per un  periodo  non  superiore  a  nove
          settimane. La concessione dell'assegno ordinario sospende e
          sostituisce l'assegno di solidarieta'  gia'  in  corso.  La
          concessione dell'assegno ordinario puo' riguardare anche  i
          medesimi    lavoratori    beneficiari    dell'assegno    di
          solidarieta' a totale copertura dell'orario di lavoro. 
              2. I periodi in cui vi e' coesistenza  tra  assegno  di
          solidarieta' e assegno  ordinario  concesso  ai  sensi  del
          comma 1 non sono conteggiati ai fini  dei  limiti  previsti
          dall'art. 4, commi 1 e 2, e  dall'art.  29,  comma  3,  del
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
              3. Le prestazioni di sostegno  al  reddito  di  cui  ai
          commi 1 e 2 sono riconosciute ai sensi di  quanto  previsto
          dall'art. 19, comma 9. 
              4.  Limitatamente  ai  periodi  di  assegno   ordinario
          concessi ai sensi del comma 1  e  in  considerazione  della
          relativa  fattispecie  non  si  applica   quanto   previsto
          dall'art.  29,  comma  8,  secondo  periodo,  del   decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
              5. Alla copertura degli  oneri  previsti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'art. 126.» 
              «Art. 22 (Nuove disposizioni per la Cassa  integrazione
          in deroga). -  1.  Le  regioni  e  province  autonome,  con
          riferimento ai datori di lavoro del  settore  privato,  ivi
          inclusi quelli agricoli, della pesca e  del  terzo  settore
          compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per  i
          quali non trovino applicazione  le  tutele  previste  dalle
          vigenti disposizioni in materia di sospensione o  riduzione
          di orario, in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,  possono
          riconoscere, in conseguenza  dell'emergenza  epidemiologica
          da COVID-19, previo accordo che puo' essere concluso  anche
          in  via  telematica   con   le   organizzazioni   sindacali
          comparativamente piu' rappresentative a  livello  nazionale
          per i datori di lavoro, trattamenti di  cassa  integrazione
          salariale in  deroga,  per  la  durata  della  riduzione  o
          sospensione del  rapporto  di  lavoro  e  comunque  per  un
          periodo non superiore a per  una  durata  massima  di  nove
          settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31
          agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel
          medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai  quali  sia
          stato interamente  gia'  autorizzato  un  periodo  di  nove
          settimane. Le  predette  ulteriori  cinque  settimane  sono
          riconosciute secondo le modalita' di cui all'art. 22-ter  e
          tenuto conto di quanto disciplinato dall'art. 22-quater. E'
          altresi' riconosciuto un  eventuale  ulteriore  periodo  di
          durata massima di quattro settimane di trattamento  di  cui
          al presente comma per periodi decorrenti dal  1°  settembre
          2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'art. 22-ter.
          Per i  datori  di  lavoro  dei  settori  turismo,  fiere  e
          congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e  sale
          cinematografiche, e'  possibile  usufruire  delle  predette
          quattro settimane anche  per  periodi  precedenti  al  1  °
          settembre a condizione che i medesimi  abbiano  interamente
          fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata
          massima di quattordici settimane.  Per  i  lavoratori  sono
          riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri
          accessori.  Il  trattamento  di  cui  al  presente   comma,
          limitatamente ai lavoratori del settore  agricolo,  per  le
          ore di riduzione o sospensione delle attivita', nei  limiti
          ivi previsti, e' equiparato a lavoro ai  fini  del  calcolo
          delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo  di
          cui al presente comma non e'  richiesto  per  i  datori  di
          lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. 
              1-bis.  I  lavoratori  dipendenti  iscritti  al   Fondo
          Pensione  Sportivi  Professionisti  che,   nella   stagione
          sportiva   2019-2020,    hanno    percepito    retribuzioni
          contrattuali lorde non  superiori  a  50.000  euro  possono
          accedere al trattamento di integrazione salariale di cui al
          comma 1, limitatamente ad un periodo massimo complessivo di
          nove settimane. Le domande di cassa integrazione in deroga,
          di cui al presente comma, dovranno  essere  presentate  dai
          datori di lavoro all'INPS, secondo le modalita' che saranno
          indicate dall'Istituto. Sono considerate valide le  domande
          gia' presentate alle regioni o Province autonome di  Trento
          e Bolzano, che provvederanno  ad  autorizzarle  nei  limiti
          delle risorse loro assegnate. Per ogni singola associazione
          sportiva non  potranno  essere  autorizzate  piu'  di  nove
          settimane complessive; esclusivamente per  le  associazioni
          aventi sede nelle regioni di  cui  al  comma  8-quater,  le
          regioni  potranno  autorizzare  periodi  fino   a   tredici
          settimane,  nei  limiti  delle  risorse  ivi  previste.  La
          retribuzione contrattuale utile per l'accesso  alla  misura
          viene dichiarata  dal  datore  di  lavoro.  Le  federazioni
          sportive  e  l'INPS,  attraverso  la  stipula  di  apposite
          convenzioni, possono scambiarsi i dati,  per  i  rispettivi
          fini  istituzionali,  riguardo   all'individuazione   della
          retribuzione annua di 50.000 euro ed ai periodi ed  importi
          di  CIG  in  deroga,  di  cui   al   presente   comma.   Al
          riconoscimento dei benefici di cui  al  presente  comma  si
          provvede,  relativamente  al  riconoscimento   delle   nove
          settimane di competenza INPS, nel limite massimo  di  spesa
          di 21,1 milioni di euro per l'anno 2020. 
              2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i  datori
          di lavoro domestico. 
              3. Il  trattamento  di  cui  al  presente  articolo  e'
          riconosciuto nel limite massimo di 4.936,1 milioni di  euro
          per l'anno  2020,  a  decorrere  dal  23  febbraio  2020  e
          limitatamente ai dipendenti gia' in forza alla data del  25
          marzo 2020. Le risorse di cui al primo periodo del presente
          comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con
          uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
          e delle finanze. Nei decreti di cui al secondo periodo, una
          quota delle risorse e' riservata al Ministero del lavoro  e
          delle politiche sociali  per  i  trattamenti  concessi  dal
          medesimo Ministero ai sensi del comma 4. 
              4. I trattamenti  di  cui  al  presente  articolo  sono
          concessi  con  decreto  delle  regioni  e  delle   province
          autonome interessate, da trasmettere all'INPS in  modalita'
          telematica entro  quarantotto  ore  dall'adozione,  la  cui
          efficacia e' in ogni caso  subordinata  alla  verifica  del
          rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le  regioni
          e  le  province  autonome,   unitamente   al   decreto   di
          concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che
          provvede all'erogazione delle predette prestazioni,  previa
          verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti
          di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alle
          regioni  e  alle  province  autonome,  che  le  istruiscono
          secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
          L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite  di
          spesa, fornendo i risultati di tale attivita' al  Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e  alle
          province  autonome  interessate.   Qualora   dal   predetto
          monitoraggio emerga che e' stato raggiunto,  anche  in  via
          prospettica il limite di spesa, le regioni  e  le  province
          autonome  non  potranno  in  ogni   caso   emettere   altri
          provvedimenti concessori. Nei decreti di riparto di cui  al
          comma 3 e'  stabilito  il  numero  di  regioni  o  province
          autonome in cui sono localizzate le unita'  produttive  del
          medesimo datore  di  lavoro,  al  di  sopra  del  quale  il
          trattamento e' riconosciuto  dal  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali. 
              4-bis. Ai sensi dell'art. 126, commi 7 e 8, e  ai  fini
          della relativa attuazione, l'INPS comunica  settimanalmente
          al Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  le  risultanze,
          anche in via  prospettica,  delle  autorizzazioni  e  delle
          erogazioni in  relazione  alle  risorse  ripartite  tra  le
          singole  regioni  e  province  autonome.  Con  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze  da  adottare
          entro il 30 giugno 2020 si provvede ad individuare le somme
          ripartite   e   non   corrispondenti   ad    autorizzazioni
          riconosciute e le somme non ripartite al fine  di  renderle
          disponibili all'INPS  per  le  finalita'  di  cui  all'art.
          22-ter, fermo restando quanto previsto dall'art. 126, commi
          7 e 8. 
              5. Le risorse finanziarie relative  ai  trattamenti  di
          cui al comma 1, destinate alle Province autonome di  Trento
          e di  Bolzano,  sono  trasferite  ai  rispettivi  Fondi  di
          solidarieta' bilaterali del  Trentino  e  dell'Alto  Adige,
          costituiti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 14
          settembre  2015,  n.  148,  che  autorizzano  le   relative
          prestazioni. Le funzioni previste per le province  autonome
          al comma 4 si intendono riferite ai predetti Fondi. 
              5-bis. Ai Fondi di cui al comma 5 affluiscono anche  le
          risorse non utilizzate di cui all'art. 44, comma 6-bis, del
          decreto  legislativo  14  settembre  2015,   n.   148,   in
          alternativa  alla  destinazione  alle  azioni  di  politica
          attiva del lavoro previste dal medesimo articolo. 
              5-ter. Le risorse finanziarie relative  ai  trattamenti
          di cui al comma 5,  destinate  alle  Province  autonome  di
          Trento e di Bolzano,  trasferite  ai  rispettivi  Fondi  di
          solidarieta' bilaterali del  Trentino  e  dell'Alto  Adige,
          costituiti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 14
          settembre 2015, n. 148,  possono  essere  utilizzate  dalle
          Province autonome di Trento e di Bolzano, a condizione  che
          alla  copertura  del  relativo  fabbisogno  finanziario  si
          provveda con fondi provinciali, anche per la  finalita'  di
          assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto  a
          prestazioni connesse  alla  perdita  del  posto  di  lavoro
          previste dalla normativa. I rispettivi Fondi, costituiti ai
          sensi dell'art. 40 del  decreto  legislativo  14  settembre
          2015, n. 148, autorizzano le relative prestazioni. 
              5-quater.  Le  risorse   finanziarie   dei   Fondi   di
          solidarieta' bilaterali del  Trentino  e  dell'Alto  Adige,
          costituiti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 14
          settembre 2015, n. 148,  possono  essere  utilizzate  dalle
          Province autonome di Trento e di Bolzano, a condizione  che
          alla  copertura  del  relativo  fabbisogno  finanziario  si
          provveda con fondi provinciali, anche per la  finalita'  di
          assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto  a
          prestazioni  connesse   a   trattamenti   di   integrazione
          salariale ordinaria, straordinaria  e  in  deroga  previste
          dalla normativa. I rispettivi Fondi,  costituiti  ai  sensi
          dell'art. 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
          148, autorizzano le relative prestazioni. 
              6. Per  il  trattamento  di  cui  al  comma  1  non  si
          applicano le disposizioni di  cui  all'art.  19,  comma  2,
          primo periodo, del presente decreto.  Il  trattamento  puo'
          essere  concesso  esclusivamente  con   la   modalita'   di
          pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.  Le
          domande devono essere  presentate,  a  pena  di  decadenza,
          entro la fine del mese successivo a quello in cui ha  avuto
          inizio  il  periodo   di   sospensione   o   di   riduzione
          dell'attivita' lavorativa. In sede di  prima  applicazione,
          il  termine  di  cui  al  terzo  periodo  e'  stabilito  al
          trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
          del decreto-legge 16 giugno 2020, n.  52,  se  tale  ultimo
          termine e' posteriore a quello  determinato  ai  sensi  del
          terzo  periodo.  Per  le  domande  riferite  a  periodi  di
          sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa che hanno
          avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30  aprile  2020,
          il termine e' fissato, a pena di decadenza,  al  15  luglio
          2020.  Indipendentemente  dal  periodo  di  riferimento,  i
          datori  di  lavoro  che  abbiano  erroneamente   presentato
          domanda per trattamenti diversi da quelli a  cui  avrebbero
          avuto diritto o comunque con  errori  o  omissioni  che  ne
          hanno impedito l'accettazione possono presentare la domanda
          nelle modalita' corrette, a pena di decadenza, entro trenta
          giorni dalla  comunicazione  dell'errore  nella  precedente
          istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche
          nelle more della  revoca  dell'eventuale  provvedimento  di
          concessione  emanato  dall'amministrazione  competente;  la
          predetta domanda, presentata nelle modalita'  corrette,  e'
          considerata comunque tempestiva se presentata entro  trenta
          giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16
          giugno 2020, n. 52. Il datore di  lavoro  e'  obbligato  ad
          inviare  all'Istituto  tutti  i  dati  necessari   per   il
          pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalita'
          stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese  successivo
          a quello in cui e' collocato  il  periodo  di  integrazione
          salariale, ovvero,  se  posteriore,  entro  il  termine  di
          trenta   giorni   dall'adozione   del   provvedimento    di
          concessione. In sede di prima applicazione, il  termine  di
          cui al settimo periodo e' stabilito  al  trentesimo  giorno
          successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge
          16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore
          a  quello  determinato  ai  sensi  del   settimo   periodo.
          Trascorso inutilmente  tale  termine,  il  pagamento  della
          prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico
          del datore di lavoro inadempiente. 
              6-bis. Esclusivamente per i datori  di  lavoro  di  cui
          all'ultimo periodo del comma 4 il  trattamento  di  cui  al
          comma 1 puo', altresi', essere concesso con la modalita' di
          cui all'art. 7 del decreto legislativo 14  settembre  2015,
          n. 148. 
              7. 
              8. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1 a
          6 si provvede ai sensi dell'art. 126. 
              8-bis. I datori di lavoro con  unita'  produttive  site
          nei comuni  individuati  nell'allegato  1  al  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°  marzo  2020,
          nonche' i datori di lavoro che  non  hanno  sede  legale  o
          unita'  produttiva  od  operativa  nei   comuni   suddetti,
          limitatamente  ai   lavoratori   in   forza   residenti   o
          domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda
          di cassa integrazione salariale in deroga, per  un  periodo
          aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalla  data
          del 23 febbraio 2020, in base  alla  procedura  di  cui  al
          presente articolo. 
              8-ter.  Il  trattamento  di  cui  al  comma  8-bis   e'
          riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni
          di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse  del  Fondo
          sociale per occupazione e formazione di  cui  all'art.  18,
          comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
          185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio
          2009, n. 2. 
              8-quater. Al di fuori dei casi di cui al  comma  8-bis,
          le  Regioni  Lombardia,  Veneto  ed   Emilia-Romagna,   con
          riferimento ai datori di lavoro con unita'  produttive  ivi
          situate nonche' ai datori di  lavoro  che  non  hanno  sede
          legale o unita'  produttiva  od  operativa  nelle  predette
          regioni, limitatamente ai lavoratori in forza  residenti  o
          domiciliati nelle  medesime  regioni,  possono  riconoscere
          trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga,  per
          un periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo  a
          quello di cui al comma 1 e autorizzabile  con  il  medesimo
          provvedimento di concessione.  Al  trattamento  di  cui  al
          presente comma si applica la procedura di cui  al  presente
          articolo. Per il riconoscimento dei  trattamenti  da  parte
          delle regioni di cui al presente comma, i limiti di  spesa,
          per l'anno 2020, derivanti dalle risorse loro assegnate  in
          esito ai riparti di cui al comma 3, sono incrementati di un
          ammontare pari  a  135  milioni  di  euro  per  la  regione
          Lombardia, a 40 milioni di euro per la Regione Veneto  e  a
          25 milioni di euro per la Regione Emilia-Romagna. 
              8-quinquies. Agli oneri di cui  al  comma  8-quater  si
          provvede a valere sulle risorse assegnate alle  regioni  di
          cui al medesimo comma 8-quater e non utilizzate,  ai  sensi
          dell'art. 44,  comma  6-bis,  del  decreto  legislativo  14
          settembre 2015, n. 148, anche in alternativa alle azioni di
          politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo.» 
              «Art. 22-bis (Iniziativa di solidarieta' in favore  dei
          famigliari degli esercenti le professioni sanitarie,  degli
          esercenti la professione di assistente sociale e  operatori
          socio-sanitari). - 1. Presso la  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri e' istituito un fondo con una dotazione di  10
          milioni di euro per l'anno 2020 destinato  all'adozione  di
          iniziative di solidarieta' a favore  dei  famigliari  degli
          esercenti le  professioni  sanitarie,  degli  esercenti  la
          professione  di  assistente  sociale  e   degli   operatori
          socio-sanitari, impegnati nelle azioni  di  contenimento  e
          gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  che
          durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio  dei
          ministri  il  31  gennaio  2020   abbiano   contratto,   in
          conseguenza  dell'attivita'  di  servizio   prestata,   una
          patologia alla quale sia conseguita la  morte  per  effetto
          diretto o "come concausa" del contagio da COVID-19. 
              2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri sono individuate le modalita'  di  attuazione  del
          comma 1. 
              3. Agli oneri derivanti dal  comma  1  si  provvede  ai
          sensi dell'art. 126.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 28
          ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti  in  materia
          di tutela della  salute,  sostegno  ai  lavoratori  e  alle
          imprese,  giustizia  e  sicurezza,  connesse  all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19): 
              «Art.  12  (Nuovi  trattamenti  di  Cassa  integrazione
          ordinaria,  Assegno  ordinario  e  Cassa  integrazione   in
          deroga. Disposizioni in materia di  licenziamento.  Esonero
          dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che
          non richiedono trattamenti di cassa integrazione). -  1.  I
          datori di lavoro  che  sospendono  o  riducono  l'attivita'
          lavorativa   per   eventi    riconducibili    all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19 possono  presentare  domanda  di
          concessione   dei   trattamenti   di   Cassa   integrazione
          ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga
          di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge
          17 marzo 2020, n. 18, convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di  sei
          settimane, secondo le modalita' previste al comma 2. Le sei
          settimane devono essere collocate  nel  periodo  ricompreso
          tra  il  16  novembre  2020  e  il  31  gennaio  2021.  Con
          riferimento a  tale  periodo,  le  predette  sei  settimane
          costituiscono la durata massima che puo'  essere  richiesta
          con   causale   COVID-19.   I   periodi   di   integrazione
          precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi  dell'art.
          1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito  con
          modificazioni  dalla  legge  13  ottobre  2020,   n.   126,
          collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al  15
          novembre 2020 sono  imputati,  ove  autorizzati,  alle  sei
          settimane del presente comma. 
              2. Le sei settimane di trattamenti di cui  al  comma  1
          sono riconosciute ai datori di lavoro ai  quali  sia  stato
          gia' interamente autorizzato l'ulteriore  periodo  di  nove
          settimane di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge  14
          agosto 2020, n. 104,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge  13  ottobre  2020,  n.  126,  decorso   il   periodo
          autorizzato, nonche' ai datori di  lavoro  appartenenti  ai
          settori  interessati  dal  Decreto   del   Presidente   del
          Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che  dispone  la
          chiusura  o  limitazione  delle  attivita'   economiche   e
          produttive   al   fine    di    fronteggiare    l'emergenza
          epidemiologica  da  COVID-19.  I  datori  di   lavoro   che
          presentano domanda per  periodi  di  integrazione  relativi
          alle sei settimane di cui al comma 1 versano un  contributo
          addizionale determinato sulla base  del  raffronto  tra  il
          fatturato aziendale del primo semestre 2020  e  quello  del
          corrispondente semestre del 2019, pari: 
              a)  al  9%  della  retribuzione  globale  che   sarebbe
          spettata al lavoratore per le ore di  lavoro  non  prestate
          durante   la   sospensione   o   riduzione   dell'attivita'
          lavorativa, per i datori di  lavoro  che  hanno  avuto  una
          riduzione del fatturato inferiore al venti per cento; 
              b)  al  18%  della  retribuzione  globale  che  sarebbe
          spettata al lavoratore per le ore di  lavoro  non  prestate
          durante   la   sospensione   o   riduzione   dell'attivita'
          lavorativa, per i datori di  lavoro  che  non  hanno  avuto
          alcuna riduzione del fatturato. 
              3. Il contributo addizionale non e' dovuto  dai  datori
          di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari
          o superiore al venti per cento, dai datori  di  lavoro  che
          hanno avviato l'attivita'  di  impresa  successivamente  al
          primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti  ai
          settori  interessati  dal  Decreto   del   Presidente   del
          Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che  dispone  la
          chiusura  o  limitazione  delle  attivita'   economiche   e
          produttive di cui al comma 2. 
              4. Ai fini dell'accesso alle sei settimane  di  cui  al
          comma 1, il  datore  di  lavoro  deve  presentare  all'Inps
          domanda di concessione, nella quale autocertifica, ai sensi
          di quanto previsto dall'art. 47 del decreto del  Presidente
          della  Repubblica  del  28  dicembre  2000,  n.   445,   la
          sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato  di  cui
          al comma 2.  L'Inps  autorizza  i  trattamenti  di  cui  al
          presente articolo e, sulla  base  della  autocertificazione
          allegata alla domanda, individua l'aliquota del  contributo
          addizionale che il datore di lavoro e' tenuto a  versare  a
          partire dal periodo di paga successivo al provvedimento  di
          concessione dell'integrazione  salariale.  In  mancanza  di
          autocertificazione, si applica l'aliquota del 18% di cui al
          comma 2, lettera b). Sono comunque disposte  le  necessarie
          verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti
          e  autocertificati  per   l'accesso   ai   trattamenti   di
          integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini
          delle  quali  l'Inps  e  l'Agenzia   delle   entrate   sono
          autorizzati a scambiarsi i dati. 
              5. Le domande di  accesso  ai  trattamenti  di  cui  al
          presente articolo devono essere inoltrate all'Inps, a  pena
          di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in
          cui  ha  avuto  inizio  il  periodo  di  sospensione  o  di
          riduzione  dell'attivita'  lavorativa.  In  fase  di  prima
          applicazione, il termine di decadenza di  cui  al  presente
          comma e' fissato entro la fine del mese successivo a quello
          di entrata in vigore del presente decreto-legge. 
              6. In caso di pagamento diretto  delle  prestazioni  di
          cui al presente articolo da parte dell'Inps, il  datore  di
          lavoro e' tenuto  ad  inviare  all'Istituto  tutti  i  dati
          necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione
          salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui
          e' collocato il periodo di integrazione salariale,  ovvero,
          se  posteriore,  entro  il   termine   di   trenta   giorni
          dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede  di
          prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono
          spostati al trentesimo  giorno  successivo  all'entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  se  tale  ultima  data  e'
          posteriore a quella di  cui  al  primo  periodo.  Trascorsi
          inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione  e
          gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di
          lavoro inadempiente. 
              7. 
              8. I Fondi di cui all'art. 27 del  decreto  legislativo
          14  settembre  2015,  n.  148,  garantiscono   l'erogazione
          dell'assegno ordinario di cui al comma 1  con  le  medesime
          modalita' di cui al  presente  articolo.  Il  concorso  del
          bilancio dello Stato agli oneri  finanziari  relativi  alla
          predetta  prestazione  e'  stabilito  complessivamente  nel
          limite massimo di 450 milioni di euro per l'anno 2021 ed e'
          assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro  del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse  di  cui
          al presente comma sono trasferite ai rispettivi  Fondi  con
          uno o  piu'  decreti  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte
          dei   Fondi   stessi   dell'andamento   del   costo   della
          prestazione,  relativamente  alle  istanze   degli   aventi
          diritto, nel rispetto del limite  di  spesa  e  secondo  le
          indicazioni  fornite  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali. 
              9. Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l'avvio delle
          procedure di cui agli articoli 4, 5 e  24  della  legge  23
          luglio 1991, n. 223 e restano altresi' sospese le procedure
          pendenti avviate successivamente alla data del 23  febbraio
          2020,  fatte  salve  le  ipotesi  in   cui   il   personale
          interessato dal recesso, gia' impiegato  nell'appalto,  sia
          riassunto a seguito di subentro  di  nuovo  appaltatore  in
          forza  di  legge,  di  contratto  collettivo  nazionale  di
          lavoro, o di clausola del contratto di appalto. 
              10. Fino alla stessa data di cui  al  comma  9,  resta,
          altresi', preclusa al datore di  lavoro,  indipendentemente
          dal numero dei dipendenti,  la  facolta'  di  recedere  dal
          contratto  per  giustificato  motivo  oggettivo  ai   sensi
          dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604,  e  restano
          altresi' sospese le procedure in corso di  cui  all'art.  7
          della medesima legge. 
              11. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 9 e
          10 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati
          dalla cessazione  definitiva  dell'attivita'  dell'impresa,
          conseguenti alla messa in liquidazione della societa' senza
          continuazione, anche parziale, dell'attivita', nei casi  in
          cui nel  corso  della  liquidazione  non  si  configuri  la
          cessione di un complesso di beni od attivita'  che  possano
          configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa
          ai sensi dell'art. 2112 del codice civile, o nelle  ipotesi
          di   accordo   collettivo   aziendale,   stipulato    dalle
          organizzazioni     sindacali     comparativamente      piu'
          rappresentative a  livello  nazionale,  di  incentivo  alla
          risoluzione  del  rapporto  di  lavoro,  limitatamente   ai
          lavoratori che aderiscono  al  predetto  accordo,  a  detti
          lavoratori e' comunque riconosciuto il trattamento  di  cui
          all'art. 1 del decreto legislativo 4  marzo  2015,  n.  22.
          Sono altresi' esclusi dal divieto i licenziamenti  intimati
          in caso di fallimento, quando non sia previsto  l'esercizio
          provvisorio  dell'impresa,  ovvero  ne  sia   disposta   la
          cessazione. Nel caso in  cui  l'esercizio  provvisorio  sia
          disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono  esclusi
          dal divieto  i  licenziamenti  riguardanti  i  settori  non
          compresi nello stesso. 
              12. Il trattamento di cui al comma 1  e'  concesso  nel
          limite massimo di spesa pari a  1.634,6  milioni  di  euro,
          ripartito in 1.161,3 milioni di euro per i  trattamenti  di
          Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 473,3
          milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione  in
          deroga L'INPS provvede al monitoraggio del limite di  spesa
          di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio
          emerga che e' stato raggiunto anche in via  prospettica  il
          limite  di  spesa,  l'INPS  non  prende  in  considerazione
          ulteriori domande. 
              13. All'onere derivante dai commi 8 e 12, pari a  582,7
          milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.501,9 milioni di euro
          per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a
          1.288,3 milioni di euro  per  l'anno  2021  in  termini  di
          indebitamento  netto  e  fabbisogno  delle  amministrazioni
          pubbliche si provvede a valere sull'importo di cui all'art.
          11, comma 1. 
              14.  In  via  eccezionale,  al  fine  di   fronteggiare
          l'emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro  privati,  con
          esclusione del  settore  agricolo,  che  non  richiedono  i
          trattamenti di cui al comma 1, ferma restando l'aliquota di
          computo delle prestazioni pensionistiche,  e'  riconosciuto
          l'esonero dal versamento  dei  contributi  previdenziali  a
          loro carico di cui all'art. 3, del decreto-legge 14  agosto
          2020, n. 104, per un ulteriore periodo massimo  di  quattro
          settimane, fruibili entro il 31 gennaio  2021,  nei  limiti
          delle ore di integrazione salariale gia' fruite nel mese di
          giugno 2020, con esclusione dei premi e  contributi  dovuti
          all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. 
              15. I datori di lavoro privati  che  abbiano  richiesto
          l'esonero dal versamento dei  contributi  previdenziali  ai
          sensi dell'art. 3, del decreto-legge  14  agosto  2020,  n.
          104,  possono  rinunciare  per  la  frazione   di   esonero
          richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda
          per accedere ai trattamenti di  integrazione  salariale  di
          cui al presente articolo. 
              16. Il beneficio previsto dai commi 14 e 15 e' concesso
          ai  sensi  della  sezione  3.1  della  Comunicazione  della
          Commissione europea recante un "Quadro  temporaneo  per  le
          misure  di  aiuto  di  Stato   a   sostegno   dell'economia
          nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti  ed  alle
          condizioni di cui alla medesima Comunicazione.  L'efficacia
          delle disposizioni del presente articolo e' subordinata, ai
          sensi  dell'art.  108,  paragrafo  3,  del   Trattato   sul
          funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
          Commissione europea. 
              17. Alle minori entrate derivanti dai commi  14  e  15,
          valutate in  61,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2021  si
          provvede con le maggiori entrate contributive derivanti dai
          commi da 2 a 4 del presente articolo. Alle  minori  entrate
          derivanti dal presente articolo valutate in  3  milioni  di
          per  l'anno  2022,  si  provvede  mediante   corrispondente
          riduzione del Fondo di cui all'art.  1,  comma  200,  della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190.».