Note al comma 300: - Si riporta il testo degli articoli da 19 a 22-quinquies del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni: «Art. 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario). - 1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attivita' lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. E' altresi' riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'art. 22-ter. Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, e' possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. 2. I datori di lavoro che presentano la domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'art. 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dei termini del procedimento previsti dall'art. 15, comma 2, nonche' dall'art. 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo per l'assegno ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda, a pena di decadenza, deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attivita' lavorativa e non e' soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 2-bis. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare la domanda nelle modalita' corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente. La predetta domanda, presentata nelle modalita' corrette, e' considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. 3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'art. 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Limitatamente all'anno 2020 all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto aziendale di cui all'art. 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono concessi per una durata massima di novanta giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e non sono computati ai fini delle successive richieste. Per assicurare la celerita' delle autorizzazioni, le integrazioni salariali a carico del trattamento di CISOA con causale "emergenza COVID-19" sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di CISOA, puo' essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga, ai sensi dell'art. 22. 4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 5. L'assegno ordinario di cui al comma 1 e' concesso, per la durata e limitatamente al periodo indicati al comma 1, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente piu' di 5 dipendenti. L'assegno ordinario di cui al presente articolo su istanza del datore di lavoro puo' essere concesso con la modalita' di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. 6. I Fondi di cui all'art. 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalita' di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 1.600 milioni di euro per l'anno 2020, che sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 6-bis. Le risorse di cui al comma 6 sono assegnate ai rispettivi Fondi con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 6-ter. I Fondi di cui all'art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalita' di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 250 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate ai rispettivi Fondi dall'INPS e trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa. 7. I fondi di solidarieta' bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1, con le medesime modalita' del presente articolo. 8. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 25 marzo 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 9. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 5 e 7 e di cui all'art. 21 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 11.599,1 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 10. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1 a 9 si provvede ai sensi dell'art. 126. 10-bis. I datori di lavoro con unita' produttive site nei comuni individuati nell'allegato l al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 nonche' i datori di lavoro che non hanno sede legale o unita' produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi. L'assegno ordinario di cui al primo periodo e' concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente piu' di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'art. 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 10-ter. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al comma 10-bis sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 con riferimento al trattamento ordinario di integrazione salariale e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2020 con riferimento alla prestazione di assegno ordinario. L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 10-quater. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e 10-ter si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.» «Art. 19-bis (Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine). - 1. Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati, e' consentita la possibilita', in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.» «Art. 20 (Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano gia' in Cassa integrazione straordinaria). - 1. Le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 19 e per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso. E' altresi' riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'art. 22-ter. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario gia' in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale puo' riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro. 2. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale e' subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell'art. 19 non e' conteggiato ai fini dei limiti previsti dall'art. 4, commi 1 e 2, e dall'art. 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 3. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 4. In considerazione della limitata operativita' conseguente alle misure di contenimento per l'emergenza sanitaria, in via transitoria all'espletamento dell'esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limitatamente ai termini procedimentali. 5. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 828,6 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 6. 7. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1 a 5 si provvede ai sensi dell'art. 126. 7-bis. I datori di lavoro con unita' produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 19, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi, nel limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020, alle medesime condizioni di cui ai commi da 1 a 4. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.» «Art. 21 (Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarieta' in corso). - 1. I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarieta', possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario ai sensi dell'art. 19 per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione dell'assegno ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarieta' gia' in corso. La concessione dell'assegno ordinario puo' riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarieta' a totale copertura dell'orario di lavoro. 2. I periodi in cui vi e' coesistenza tra assegno di solidarieta' e assegno ordinario concesso ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'art. 4, commi 1 e 2, e dall'art. 29, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, comma 9. 4. Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall'art. 29, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'art. 126.» «Art. 22 (Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga). - 1. Le regioni e province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che puo' essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente gia' autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalita' di cui all'art. 22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato dall'art. 22-quater. E' altresi' riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'art. 22-ter. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, e' possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1 ° settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Per i lavoratori sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attivita', nei limiti ivi previsti, e' equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo di cui al presente comma non e' richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. 1-bis. I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1, limitatamente ad un periodo massimo complessivo di nove settimane. Le domande di cassa integrazione in deroga, di cui al presente comma, dovranno essere presentate dai datori di lavoro all'INPS, secondo le modalita' che saranno indicate dall'Istituto. Sono considerate valide le domande gia' presentate alle regioni o Province autonome di Trento e Bolzano, che provvederanno ad autorizzarle nei limiti delle risorse loro assegnate. Per ogni singola associazione sportiva non potranno essere autorizzate piu' di nove settimane complessive; esclusivamente per le associazioni aventi sede nelle regioni di cui al comma 8-quater, le regioni potranno autorizzare periodi fino a tredici settimane, nei limiti delle risorse ivi previste. La retribuzione contrattuale utile per l'accesso alla misura viene dichiarata dal datore di lavoro. Le federazioni sportive e l'INPS, attraverso la stipula di apposite convenzioni, possono scambiarsi i dati, per i rispettivi fini istituzionali, riguardo all'individuazione della retribuzione annua di 50.000 euro ed ai periodi ed importi di CIG in deroga, di cui al presente comma. Al riconoscimento dei benefici di cui al presente comma si provvede, relativamente al riconoscimento delle nove settimane di competenza INPS, nel limite massimo di spesa di 21,1 milioni di euro per l'anno 2020. 2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico. 3. Il trattamento di cui al presente articolo e' riconosciuto nel limite massimo di 4.936,1 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti gia' in forza alla data del 25 marzo 2020. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei decreti di cui al secondo periodo, una quota delle risorse e' riservata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal medesimo Ministero ai sensi del comma 4. 4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalita' telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui efficacia e' in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni e le province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alle regioni e alle province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni e le province autonome non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. Nei decreti di riparto di cui al comma 3 e' stabilito il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unita' produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento e' riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 4-bis. Ai sensi dell'art. 126, commi 7 e 8, e ai fini della relativa attuazione, l'INPS comunica settimanalmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze le risultanze, anche in via prospettica, delle autorizzazioni e delle erogazioni in relazione alle risorse ripartite tra le singole regioni e province autonome. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 giugno 2020 si provvede ad individuare le somme ripartite e non corrispondenti ad autorizzazioni riconosciute e le somme non ripartite al fine di renderle disponibili all'INPS per le finalita' di cui all'art. 22-ter, fermo restando quanto previsto dall'art. 126, commi 7 e 8. 5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarieta' bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le relative prestazioni. Le funzioni previste per le province autonome al comma 4 si intendono riferite ai predetti Fondi. 5-bis. Ai Fondi di cui al comma 5 affluiscono anche le risorse non utilizzate di cui all'art. 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in alternativa alla destinazione alle azioni di politica attiva del lavoro previste dal medesimo articolo. 5-ter. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 5, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, trasferite ai rispettivi Fondi di solidarieta' bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro previste dalla normativa. I rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le relative prestazioni. 5-quater. Le risorse finanziarie dei Fondi di solidarieta' bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse a trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga previste dalla normativa. I rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le relative prestazioni. 6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 19, comma 2, primo periodo, del presente decreto. Il trattamento puo' essere concesso esclusivamente con la modalita' di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attivita' lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di cui al terzo periodo e' stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore a quello determinato ai sensi del terzo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare la domanda nelle modalita' corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente; la predetta domanda, presentata nelle modalita' corrette, e' considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Il datore di lavoro e' obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalita' stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui e' collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine di cui al settimo periodo e' stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore a quello determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. 6-bis. Esclusivamente per i datori di lavoro di cui all'ultimo periodo del comma 4 il trattamento di cui al comma 1 puo', altresi', essere concesso con la modalita' di cui all'art. 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 7. 8. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1 a 6 si provvede ai sensi dell'art. 126. 8-bis. I datori di lavoro con unita' produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, nonche' i datori di lavoro che non hanno sede legale o unita' produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020, in base alla procedura di cui al presente articolo. 8-ter. Il trattamento di cui al comma 8-bis e' riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 8-quater. Al di fuori dei casi di cui al comma 8-bis, le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento ai datori di lavoro con unita' produttive ivi situate nonche' ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unita' produttiva od operativa nelle predette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo a quello di cui al comma 1 e autorizzabile con il medesimo provvedimento di concessione. Al trattamento di cui al presente comma si applica la procedura di cui al presente articolo. Per il riconoscimento dei trattamenti da parte delle regioni di cui al presente comma, i limiti di spesa, per l'anno 2020, derivanti dalle risorse loro assegnate in esito ai riparti di cui al comma 3, sono incrementati di un ammontare pari a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, a 40 milioni di euro per la Regione Veneto e a 25 milioni di euro per la Regione Emilia-Romagna. 8-quinquies. Agli oneri di cui al comma 8-quater si provvede a valere sulle risorse assegnate alle regioni di cui al medesimo comma 8-quater e non utilizzate, ai sensi dell'art. 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo.» «Art. 22-bis (Iniziativa di solidarieta' in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato all'adozione di iniziative di solidarieta' a favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attivita' di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o "come concausa" del contagio da COVID-19. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalita' di attuazione del comma 1. 3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'art. 126.». - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19): «Art. 12 (Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione). - 1. I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attivita' lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di sei settimane, secondo le modalita' previste al comma 2. Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Con riferimento a tale periodo, le predette sei settimane costituiscono la durata massima che puo' essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane del presente comma. 2. Le sei settimane di trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato gia' interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo autorizzato, nonche' ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attivita' economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei settimane di cui al comma 1 versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari: a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento; b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato. 3. Il contributo addizionale non e' dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento, dai datori di lavoro che hanno avviato l'attivita' di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attivita' economiche e produttive di cui al comma 2. 4. Ai fini dell'accesso alle sei settimane di cui al comma 1, il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione, nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato di cui al comma 2. L'Inps autorizza i trattamenti di cui al presente articolo e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro e' tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18% di cui al comma 2, lettera b). Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle quali l'Inps e l'Agenzia delle entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati. 5. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attivita' lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma e' fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge. 6. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'Inps, il datore di lavoro e' tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui e' collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, se tale ultima data e' posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. 7. 8. I Fondi di cui all'art. 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalita' di cui al presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione e' stabilito complessivamente nel limite massimo di 450 milioni di euro per l'anno 2021 ed e' assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o piu' decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 9. Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresi' sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto. 10. Fino alla stessa data di cui al comma 9, resta, altresi', preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresi' sospese le procedure in corso di cui all'art. 7 della medesima legge. 11. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 9 e 10 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attivita' dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della societa' senza continuazione, anche parziale, dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attivita' che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori e' comunque riconosciuto il trattamento di cui all'art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresi' esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. 12. Il trattamento di cui al comma 1 e' concesso nel limite massimo di spesa pari a 1.634,6 milioni di euro, ripartito in 1.161,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 473,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 13. All'onere derivante dai commi 8 e 12, pari a 582,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.501,9 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 1.288,3 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche si provvede a valere sull'importo di cui all'art. 11, comma 1. 14. In via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui al comma 1, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, e' riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all'art. 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale gia' fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. 15. I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo. 16. Il beneficio previsto dai commi 14 e 15 e' concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. 17. Alle minori entrate derivanti dai commi 14 e 15, valutate in 61,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede con le maggiori entrate contributive derivanti dai commi da 2 a 4 del presente articolo. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 3 milioni di per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».