Note al comma 303:
- Si riporta il testo dell'art. 27 del citato decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148:
«Art. 27 (Fondi di solidarieta' bilaterali
alternativi). - 1. In alternativa al modello previsto
dall'art. 26, in riferimento ai settori dell'artigianato e
della somministrazione di lavoro nei quali, in
considerazione dell'operare di consolidati sistemi di
bilateralita' e delle peculiari esigenze di tali settori,
le organizzazioni sindacali e imprenditoriali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale
hanno adeguato alla data di entrata in vigore del presente
decreto le fonti normative e istitutive dei rispettivi
fondi bilaterali, ovvero dei fondi interprofessionali di
cui all'art. 118 della legge n. 388 del 2000, o del fondo
di cui all'art. 12 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, alle finalita' perseguite dall'art. 26, comma
1, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Ove a seguito della trasformazione di cui al comma 1
sia avvenuta la confluenza, in tutto o in parte, di un
fondo interprofessionale in un unico fondo bilaterale
rimangono fermi gli obblighi contributivi previsti dal
predetto art. 118 della legge n. 388 del 2000, e le risorse
derivanti da tali obblighi sono vincolate alle finalita'
formative.
3. I fondi di cui al comma 1 assicurano almeno una
delle seguenti prestazioni:
a) un assegno di durata e misura pari all'assegno
ordinario di cui all'art. 30, comma 1;
b) l'assegno di solidarieta' di cui all'art. 31,
eventualmente limitandone il periodo massimo previsto al
comma 2 di tale articolo, prevedendo in ogni caso un
periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio
mobile.
4. I fondi di cui al comma 1 si adeguano alle
disposizioni di cui al comma 3 entro il 31 dicembre 2015.
In mancanza, i datori di lavoro, che occupano mediamente
piu' di 5 dipendenti, aderenti ai fondi suddetti,
confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui
all'art. 29, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono
richiedere le prestazioni previste dal fondo di
integrazione salariale per gli eventi di sospensione o
riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio
2016.
5. Per le finalita' di cui al comma 1, gli accordi e i
contratti collettivi definiscono:
a) un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria
di finanziamento non inferiore, fatto salvo il caso di cui
alla lettera e), allo 0,45 per cento della retribuzione
imponibile previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2016,
ripartita fra datore di lavoro e lavoratore secondo criteri
che devono essere stabiliti da un accordo tra le parti
sociali istitutive del fondo di cui al comma 1 entro il 31
dicembre 2015, in difetto del quale i datori di lavoro, che
occupano mediamente piu' di 5 dipendenti, aderenti al fondo
di cui al comma 1, confluiscono nel fondo di integrazione
salariale di cui all'art. 29 a decorrere dal 1° gennaio
2016 e possono richiedere le prestazioni previste dal
medesimo fondo per gli eventi di sospensione o riduzione
del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016;
b) le tipologie di prestazioni in funzione delle
disponibilita' del fondo di cui al comma 1;
c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione
dell'andamento della gestione ovvero la rideterminazione
delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro
tenendo presente in via previsionale gli andamenti del
relativo settore in relazione anche a quello piu' generale
dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del
fondo di cui al comma 1;
d) la possibilita' di far confluire al fondo di cui al
comma 1 quota parte del contributo previsto per l'eventuale
fondo interprofessionale istituito ai sensi dell'art. 118
della legge n. 388 del 2000;
e) la possibilita' di far confluire al fondo di cui al
comma 1 quota parte del contributo previsto dall'art. 12
del decreto legislativo n. 276 del 2003, prevedendo
un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di
finanziamento del predetto fondo a esclusivo carico del
datore di lavoro, in misura non inferiore allo 0,30 per
cento della retribuzione imponibile previdenziale a
decorrere dal 1° gennaio 2016;
f) la possibilita' per il fondo di cui al comma 1 di
avere le finalita' di cui all'art. 26, comma 9, lettere a)
e b);
g) criteri e requisiti per la gestione del fondo di cui
al comma 1.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali
istitutive dei fondi bilaterali di cui al comma 1, sono
dettate disposizioni per determinare:
a) criteri volti a garantire la sostenibilita'
finanziaria dei fondi;
b) requisiti di professionalita' e onorabilita' dei
soggetti preposti alla gestione dei fondi;
c) criteri e requisiti per la contabilita' dei fondi;
d) modalita' volte a rafforzare la funzione di
controllo sulla corretta gestione dei fondi e di
monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche
attraverso la determinazione di standard e parametri
omogenei."
Note al comma 304:
- Il testo del comma 3-bis dell'art. 19 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
riportato nelle note al comma 299.
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 8 agosto
1972, n. n. 457 (Miglioramenti ai trattamenti previdenziali
ed assistenziali nonche' disposizioni per l'integrazione
del salario in favore dei lavoratori agricoli):
«Art. 8.
Agli operai agricoli con contratto a tempo
indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro
per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili
al datore di lavoro o ai lavoratori, e' dovuto un
trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate
di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della
retribuzione di cui all'art. 3. Detto trattamento e'
corrisposto per la durata di novanta giorni all'anno.
Ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo
spettano gli assegni familiari a carico della relativa
cassa unica.
Ai fini della presente legge sono considerati operai
agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a
tempo indeterminato che svolgono annualmente 180 giornate
lavorative presso la stessa azienda.».
- Il testo del comma 8 dell'art. 1 del citato
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e'
riportato nelle note al comma 299.
- Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 14
agosto 2020, n. 203, S.O.
Note al comma 306:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:
«Art. 3 (Esonero dal versamento dei contributi
previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di
cassa integrazione). - 1. In via eccezionale, al fine di
fronteggiare l'emergenza da COVID-19, ai datori di lavoro
privati, con esclusione del settore agricolo, che non
richiedono i trattamenti di cui all'art. 1 del presente
decreto e che abbiano gia' fruito, nei mesi di maggio e
giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di
cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17
marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni,
ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche, e' riconosciuto l'esonero dal versamento
dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo
massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre
2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione
salariale gia' fruite nei predetti mesi di maggio e giugno
2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti
all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
L'esonero di cui al presente articolo puo' essere
riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto
periodi di integrazione salariale ai sensi del predetto
decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche
parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
2. Al datore di lavoro che abbia beneficiato
dell'esonero di cui al comma 1, si applicano i divieti di
cui all'art. 14 del presente decreto.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2
comporta la revoca dell'esonero contributivo concesso ai
sensi del comma 1 con efficacia retroattiva e
l'impossibilita' di presentare domanda di integrazione
salariale ai sensi dell'art. 1.
4. L'esonero di cui al presente articolo e' cumulabile
con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di
finanziamento previsti dalla normativa, nei limiti della
contribuzione previdenziale dovuta.
5. Il beneficio previsto al presente articolo e'
concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione
della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle
condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia
delle disposizioni del presente articolo e' subordinata, ai
sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati
in 363 milioni di euro per l'anno 2020 e in 121,1 milioni
di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'art.
114.».
Note al comma 307:
- Il testo del comma 14 dell'art. 12 del citato
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
(Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19), e' riportato nelle note al comma 300.
Note al comma 308:
- Il testo del paragrafo 3 dell'art. 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, e' riportato nelle
note all'art. 4.
Note al comma 309:
- Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e 24 della
citata legge 23 luglio 1991, n. 223:
«Art. 4 (Procedura per la dichiarazione di mobilita').
- 1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento
straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso
di attuazione del programma di cui all'art. 1 ritenga di
non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i
lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure
alternative, ha facolta' di avviare la procedura di
licenziamento collettivo" ai sensi del presente articolo.
2. Le imprese che intendano esercitare la facolta' di
cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali
costituite a norma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, nonche' alle rispettive associazioni di categoria.
In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione
deve essere effettuata alle associazioni di categoria
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative
sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di
categoria puo' essere effettuata per il tramite
dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa
aderisce o conferisce mandato. Qualora la procedura di
licenziamento collettivo riguardi i membri dell'equipaggio
di una nave marittima, il datore di lavoro invia la
comunicazione al soggetto di cui al comma 4 nel caso in cui
la procedura di licenziamento collettivo sia relativa a
membri dell'equipaggio di cittadinanza italiana ovvero il
cui rapporto di lavoro e' disciplinato dalla legge
italiana, nonche' alla competente autorita' dello Stato
estero qualora la procedura di licenziamento collettivo
riguardi membri dell'equipaggio di una nave marittima
battente bandiera diversa da quella italiana.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere
indicazione: dei motivi che determinano la situazione di
eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi,
per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee
a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in
tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero,
della collocazione aziendale e dei profili professionali
del personale eccedente nonche' del personale abitualmente
impiegato; dei tempi di attuazione del programma di
riduzione del personale; delle eventuali misure programmate
per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della
attuazione del programma medesimo; del metodo di calcolo di
tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle gia'
previste dalla legislazione e dalla contrattazione
collettiva. Alla comunicazione va allegata copia della
ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione
sulla somma di cui all'art. 5, comma 4, di una somma pari
al trattamento massimo mensile di integrazione salariale
moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti
eccedenti.
4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della
ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere
contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione.
5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della
comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle
rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive
associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a
determinare l'eccedenza del personale e le possibilita' di
utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua
parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante
contratti di solidarieta' e forme flessibili di gestione
del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la
riduzione di personale, e' esaminata la possibilita' di
ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in
particolare, a facilitare la riqualificazione e la
riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti
sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo
ritengano opportuno, da esperti.
6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita
entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento
della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima da'
all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione comunicazione scritta sul risultato della
consultazione e sui motivi del suo eventuale esito
negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione convoca le parti al fine di un
ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche
formulando proposte per la realizzazione di un accordo.
Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal
ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione della comunicazione dell'impresa
prevista al comma 6.
8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalle
procedure di licenziamento collettivo sia inferiore a
dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla
meta'.
9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la
procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta'
di licenziare gli impiegati, gli operai e quadri eccedenti,
comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel
rispetto dei termini di preavviso. Entro sette giorni dalla
comunicazione dei recessi, l'elenco dei lavoratori
licenziati, con l'indicazione per ciascun soggetto del
nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del
livello di inquadramento, dell'eta', del carico di
famiglia, nonche' con puntuale indicazione delle modalita'
con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di
cui all'art. 5, comma 1, deve essere comunicato per
iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione competente, alla Commissione regionale per
l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma
2.
10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a licenziare i
lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello
risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa
procede al recupero delle somme pagate in eccedenza
rispetto a quella dovuta ai sensi dell'art. 5, comma 4,
mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da
effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla
data di determinazione del numero dei lavoratori
licenziati.
11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle
procedure di cui al presente articolo, che prevedano il
riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti
eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo
comma dell'art. 2103 del codice civile, la loro
assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di
efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza
della forma scritta e delle procedure previste dal presente
articolo. Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al
comma 2 del presente articolo possono essere sanati, ad
ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale
concluso nel corso della procedura di licenziamento
collettivo.
13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa
integrazione, al termine del periodo di godimento del
trattamento di integrazione salariale, rientrano in
azienda.
14. Il presente articolo non trova applicazione nel
caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese
edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per
i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato.
15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unita'
produttive ubicate in diverse province della stessa regione
ovvero in piu' regioni, la competenza a promuovere
l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al
direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le
comunicazioni previste dal comma 4.
15-bis. Gli obblighi di informazione, consultazione e
comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
fatto che le decisioni relative all'apertura delle
procedure di cui al presente articolo siano assunte dal
datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il
datore di lavoro che viola tali obblighi non puo' eccepire
a propria difesa la mancata trasmissione, da parte
dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative
alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
procedure.
16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12
agosto 1977, n. 675 le disposizioni del decreto legge 30
marzo 1978, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 1978, n. 215 ad eccezione dell'art. 4-bis,
nonche' il decreto legge 13 dicembre 1978, n. 795
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
n. 36.»
«Art. 5 (Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a
carico delle imprese) - (Testo in vigore dal 1° settembre
2021, con effetto dal 1° gennaio 2017). - 1.
L'individuazione dei lavoratori da licenziare deve
avvenire, in relazione alle esigenze tecnico produttive ed
organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei
criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i
sindacati di cui all'art. 4, comma 2, ovvero in mancanza di
questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in
concorso tra loro:
a) carichi di famiglia;
b) anzianita';
c) esigenze tecnico produttive ed organizzative.
2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da licenziare,
l'impresa e' tenuta al rispetto dell'art. 9, ultimo comma,
del decreto legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79. L'impresa
non puo' altresi' licenziare una percentuale superiore alla
percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo
alle mansioni prese in considerazione.
3. Qualora il licenziamento sia intimato senza
l'osservanza della forma scritta, si applica il regime
sanzionatorio di cui all'art. 18, primo comma, della legge
20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. In caso
di violazione delle procedure richiamate all'art. 4, comma
12 nonche' di violazione delle procedure di cui all'art.
189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza, si
applica il regime di cui al terzo periodo del settimo comma
del predetto art. 18. In caso di violazione dei criteri di
scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al
quarto comma del medesimo art. 18. Ai fini
dell'impugnazione del licenziamento si applicano le
disposizioni di cui all'art. 6 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, e successive modificazioni.
4. - 6.
«Art. 24 (Norme in materia di riduzione del personale)
- Testo in vigore dal 1° settembre 2021. - 1. Le
disposizioni di cui all'art. 4, commi da 2 a 12 e 15-bis, e
all'art. 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che
occupino piu' di quindici dipendenti, compresi i dirigenti,
e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di
attivita' o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque
licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna
unita' produttiva, o in piu' unita' produttive nell'ambito
del territorio di una stessa provincia. Fermi i requisiti
numerici e temporali prescritti dal presente comma, alle
imprese in stato di liquidazione giudiziale si applicano le
disposizioni di cui all'art. 189, comma 6, del codice della
crisi e dell'insolvenza. Tali disposizioni si applicano per
tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e
nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla
medesima riduzione o trasformazione.
1-bis. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi 2, 3,
con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
12, 14, 15 e 15-bis, e all'art. 5, commi 1, 2 e 3, si
applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle
medesime condizioni di cui al comma 1. Ai datori di lavoro
non imprenditori in stato di liquidazione giudiziale si
applicano le disposizioni di cui all'art. 189, comma 6, del
codice della crisi e dell'insolvenza. I lavoratori
licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'art. 6,
comma 1, senza diritto all'indennita' di cui all'art. 7. Ai
lavoratori licenziati ai sensi del presente comma non si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e
4, e 25, comma 9.
1-ter. La disposizione di cui all'art. 5, comma 3,
ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da
datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini
di lucro, attivita' di natura politica, sindacale,
culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.
1-quater. Nei casi previsti dall'art. 5, comma 3, al
recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che
svolgono, senza fini di lucro, attivita' di natura
politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di
religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui
alla legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive
modificazioni.
1-quinquies. Nel caso in cui l'impresa o il datore di
lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al
comma 1, intenda procedere al licenziamento di uno o piu'
dirigenti, trovano applicazione le disposizioni di cui
all'art. 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'art. 5,
commi 1, 2 e 3, primo e quarto periodo. All'esame di cui
all'art. 4, commi 5 e 7, relativo ai dirigenti eccedenti,
si procede in appositi incontri. Quando risulta accertata
la violazione delle procedure richiamate all'art. 4, comma
12, nonche' di violazione delle procedure di cui all'art.
189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza o
dei criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1, l'impresa
o il datore di lavoro non imprenditore e' tenuto al
pagamento in favore del dirigente di un'indennita' in
misura compresa tra dodici e ventiquattro mensilita'
dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo
alla natura e alla gravita' della violazione, fatte salve
le diverse previsioni sulla misura dell'indennita'
contenute nei contratti e negli accordi collettivi
applicati al rapporto di lavoro.
2. Le disposizioni richiamate nei commi 1, 1-bis e
1-quinquies si applicano anche quando le imprese o i
privati datori di lavoro non imprenditori, di cui ai
medesimi commi, intendano cessare l'attivita'.
3. Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo,
e 10, e all'art. 5, commi 4 e 5, si applica solo alle
imprese di cui all'art. 16, comma 1. Il contributo previsto
dall'art. 5, comma 4, e' dovuto dalle imprese di cui
all'art. 16, comma 1, nella misura di nove volte il
trattamento iniziale di mobilita' spettante al lavoratore
ed e' ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a
termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi
di attivita' stagionali o saltuarie.
5. La materia dei licenziamenti collettivi per
riduzione di personale di cui al primo comma dell'art. 11
della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato
dall'art. 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e'
disciplinata dal presente articolo.
6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti
intimati prima della data di entrata in vigore della
presente legge.».
Note al comma 310:
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 7 della legge
15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti
individuali):
«Art. 3. - 1. Il licenziamento per giustificato motivo
con preavviso e' determinato da un notevole inadempimento
degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero
da ragioni inerenti all'attivita' produttiva,
all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento
di essa.»
«Art. 7. - 1. Ferma l'applicabilita', per il
licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo
soggettivo, dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui
all'art. 3, seconda parte, della presente legge, qualora
disposto da un datore di lavoro avente i requisiti
dimensionali di cui all'art. 18, ottavo comma, della legge
20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve
essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore
di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo
dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per
conoscenza al lavoratore.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di
lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al
licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del
licenziamento medesimo nonche' le eventuali misure di
assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.
3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la
convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel
termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della
richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione
provinciale di conciliazione di cui all'art. 410 del codice
di procedura civile.
4. La comunicazione contenente l'invito si considera
validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio
del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro
domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore
di lavoro, ovvero e' consegnata al lavoratore che ne
sottoscrive copia per ricevuta.
5. Le parti possono essere assistite dalle
organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o
conferiscono mandato oppure da un componente della
rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un
avvocato o un consulente del lavoro.
6. La procedura di' cui al presente articolo non trova
applicazione in caso di licenziamento per superamento del
periodo di comporto di cui all'art. 2110 del codice civile,
nonche' per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto
di lavoro a tempo indeterminato di cui all'art. 2, comma
34, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La stessa procedura,
durante la quale le parti, con la partecipazione attiva
della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare
anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro
venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale
del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro,
fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso,
non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al
raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di
conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al
comma 3, il datore di lavoro puo' comunicare il
licenziamento al lavoratore. La mancata presentazione di
una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione e'
valutata dal giudice ai sensi dell'art. 116 del codice di
procedura civile.
7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si
applicano le disposizioni in materia di Assicurazione
sociale per l'impiego (ASpI) e puo' essere previsto, al
fine di favorirne la ricollocazione professionale,
l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui all'art.
4, comma 1, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276.
8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile
anche dal verbale redatto in sede di commissione
provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa
avanzata dalla stessa, e' valutato dal giudice per la
determinazione dell'indennita' risarcitoria di cui all'art.
18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, e per l'applicazione degli
articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.
9. In caso di legittimo e documentato impedimento del
lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la
procedura puo' essere sospesa per un massimo di quindici
giorni.».
Note al comma 311:
- Si riporta il testo dell'art. 2112 del codice civile:
«Art. 2112 (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in
caso di trasferimento d'azienda). - In caso di
trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con
il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti
che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido,
per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del
trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e
411 del codice di procedura civile il lavoratore puo'
consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni
derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario e' tenuto ad applicare i trattamenti
economici e normativi previsti dai contratti collettivi
nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del
trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano
sostituiti da altri contratti collettivi applicabili
all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si
produce esclusivamente fra contratti collettivi del
medesimo livello.
Ferma restando la facolta' di esercitare il recesso ai
sensi della normativa in materia di licenziamenti, il
trasferimento d'azienda non costituisce di per se' motivo
di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di
lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi
successivi al trasferimento d'azienda, puo' rassegnare le
proprie dimissioni con gli effetti di cui all'art. 2119,
primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo
si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione
che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti
il mutamento nella titolarita' di un'attivita' economica
organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al
trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria
identita' a prescindere dalla tipologia negoziale o dal
provvedimento sulla base del quale il trasferimento e'
attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le
disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al
trasferimento di parte dell'azienda, intesa come
articolazione funzionalmente autonoma di un'attivita'
economica organizzata, identificata come tale dal cedente e
dal cessionario al momento del suo trasferimento.
Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un
contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando
il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e
appaltatore opera un regime di solidarieta' di cui all'art.
29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in caso di disoccupazione involontaria e di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 1 (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per
l'Impiego - NASpI). - 1. A decorrere dal 1° maggio 2015 e'
istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai
lavoratori dipendenti, di cui all'art. 24 della legge 9
marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale
per l'impiego (ASpI) di cui all'art. 2 della legge 28
giugno 2012, n. 92, una indennita' mensile di
disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)», avente la
funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai
lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano
perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI
sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte
dall'art. 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento
agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio
2015.».
Note al comma 315:
- Il riferimento al testo della legge 13 marzo 1958, n.
250, e' riportato nelle note al comma 282.
- Si riporta il testo del comma 26 dell'art. 2 della
legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare):
«Art. 2 (Armonizzazione).
1. - 25. Omissis.
26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di
borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.
Omissis.».
- Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali n. 94343 del 3 febbraio 2016 recante «Fondo di
integrazione salariale», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 30 marzo 2016, n. 74.
- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 23
settembre 2015, n. 221, S.O.
Note al comma 316:
- Il riferimento al testo della legge 13 marzo 1958, n.
250, e' riportato nelle note al comma 282.
Note al comma 321:
- Si riporta il testo dell'art. 18 del citato
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:
«Art. 18 (Disposizioni in materia di patronati). - 1. A
decorrere dall'esercizio finanziario 2020 gli specifici
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il
finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'art. 13
della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e
proporzionalmente aumentati di 20 milioni di euro annui.
All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2020, che consegue da
maggiori somme versate agli istituti di cui al primo
periodo in deroga a quanto previsto dal citato art. 13,
comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, si provvede ai
sensi dell'art. 114.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 13 della
legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli
istituti di patronato e di assistenza sociale):
«Art. 13 (Finanziamento). - 1. Per il finanziamento
delle attivita' e dell'organizzazione degli istituti di
patronato e di assistenza sociale relative al conseguimento
in Italia e all'estero delle prestazioni in materia di
previdenza e quiescenza obbligatorie e delle forme
sostitutive ed integrative delle stesse, delle attivita' di
patronato relative al conseguimento delle prestazioni di
carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia
di emigrazione e immigrazione, si provvede, secondo i
criteri di ripartizione stabiliti con il regolamento di cui
al comma 7, mediante il prelevamento dell'aliquota pari
allo 0,226 per cento a decorrere dal 2001 sul gettito dei
contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le
gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica
(INPDAP), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dall'Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Salvo quanto
disposto dal comma 2, le somme stesse non possono avere
destinazione diversa da quella indicata dal presente
articolo.
Omissis.».
Note al comma 322:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 21 aprile
2011, n. 62 (Modifiche al codice di procedura penale e alla
Legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela
del rapporto tra detenute madri e figli minori):
«Art. 4 (Individuazione delle case famiglia protette).
- 1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, sono determinate le
caratteristiche tipologiche delle case famiglia pro tette
previste dall'art. 284 del codice di procedura penale e
dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge 26 luglio
1975, n. 354, come modificati, rispettivamente, dagli
articoli 1, comma 2, e 3 della presente legge.
2. Il Ministro della giustizia, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, puo' stipulare con gli enti
locali convenzioni volte ad individuare le strutture idonee
ad essere utilizzate come case famiglia protette.».
Note al comma 323:
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e' riportato nelle note al comma 24.
- Si riporta il testo degli articoli 20 e 23 del citato
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni
per il riordino della normativa in materia di servizi per
il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1,
comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 20 (Patto di servizio personalizzato). - 1. Allo
scopo di confermare lo stato di disoccupazione, i
lavoratori disoccupati contattano i centri per l'impiego,
con le modalita' definite da questi, entro 30 giorni dalla
data della dichiarazione di cui all'art. 19, comma 1, e, in
mancanza, sono convocati dai centri per l'impiego, entro il
termine stabilito con il decreto di cui all'art. 2, comma
1, per la profilazione e la stipula di un patto di servizio
personalizzato.
2. Il patto di cui al comma 1 deve contenere almeno i
seguenti elementi:
a) l'individuazione di un responsabile delle attivita';
b) la definizione del profilo personale di
occupabilita' secondo le modalita' tecniche predisposte
dall'ANPAL;
c) la definizione degli atti di ricerca attiva che
devono essere compiuti e la tempistica degli stessi;
d) la frequenza ordinaria di contatti con il
responsabile delle attivita';
e) le modalita' con cui la ricerca attiva di lavoro e'
dimostrata al responsabile delle attivita'.
3. Nel patto di cui al comma 1 deve essere inoltre
riportata la disponibilita' del richiedente alle seguenti
attivita':
a) partecipazione a iniziative e laboratori per il
rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di
lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del
curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui
di lavoro o altra iniziativa di orientamento;
b) partecipazione a iniziative di carattere formativo o
di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o
di attivazione;
c) accettazione di congrue offerte di lavoro, come
definite ai sensi dell'art. 25 del presente decreto.
4. Trascorsi sessanta giorni dalla data di
registrazione di cui all'art. 19, comma 1, il disoccupato
che non sia stato convocato dai centri per l'impiego ha
diritto a richiedere all'ANPAL, tramite posta elettronica,
le credenziali personalizzate per l'accesso diretto alla
procedura telematica di profilazione predisposta dall'ANPAL
al fine di ottenere l'assegno di ricollocazione di cui
all'art. 23.»
«Art. 23 (Assegno di ricollocazione). - 1. Ai
disoccupati percettori della Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui al
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la cui durata di
disoccupazione eccede i quattro mesi e' riconosciuta,
qualora ne facciano richiesta al centro per l'impiego
presso il quale hanno stipulato il patto di servizio
personalizzato di cui all'art. 20, comma 1, ovvero mediante
la procedura di cui all'art. 20, comma 4, una somma
denominata «assegno individuale di ricollocazione»,
graduata in funzione del profilo personale di
occupabilita', spendibile presso i centri per l'impiego o
presso i servizi accreditati ai sensi dell'art. 12.
L'assegno di ricollocazione e' rilasciato nei limiti delle
disponibilita' assegnate a tale finalita' per la regione o
per la provincia autonoma di residenza ai sensi dell'art.
24.
2. L'assegno di ricollocazione e' rilasciato dal centro
per l'impiego sulla base degli esiti della procedura di
profilazione, ovvero alle condizioni e secondo le modalita'
di cui all'art. 20, comma 4.
3. L'assegno di ricollocazione non concorre alla
formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e non e' assoggettato a
contribuzione previdenziale e assistenziale.
4. L'assegno di cui al comma 1 e' spendibile al fine di
ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca
di lavoro presso i centri per l'impiego o presso i soggetti
privati accreditati ai sensi dell'art. 12 del presente
decreto, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma
7. La scelta del centro per l'impiego o dell'operatore
accreditato e' riservata al disoccupato titolare
dell'assegno di ricollocazione. Il servizio e' richiesto
dal disoccupato, a pena di decadenza dallo stato di
disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito,
entro due mesi dalla data di rilascio dell'assegno e ha una
durata di sei mesi, prorogabile per altri sei nel caso non
sia stato consumato l'intero ammontare dell'assegno.
5. La richiesta del servizio di assistenza alla
ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende il patto
di servizio personalizzato eventualmente stipulato ai sensi
dell'art. 20. Il servizio di assistenza alla ricollocazione
deve prevedere:
a) l'affiancamento di un tutor al soggetto di cui al
comma 1;
b) il programma di ricerca intensiva della nuova
occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di
riqualificazione professionale mirata a sbocchi
occupazionali esistenti nell'area stessa;
c) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma
1 di svolgere le attivita' individuate dal tutor;
d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma
1 di accettare un'offerta di lavoro congrua ai sensi
dell'art. 25;
e) l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di
comunicare al centro per l'impiego e all'ANPAL il rifiuto
ingiustificato, da parte della persona interessata, di
svolgere una delle attivita' di cui alla lettera c), o di
una offerta di lavoro congrua, a norma del punto d), al
fine dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 21,
commi 7 e 8;
f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione
in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio
stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il
termine di sei mesi.
6. In caso di utilizzo dell'assegno di ricollocazione
presso un soggetto accreditato ai sensi dell'art. 12, lo
stesso e' tenuto a darne immediata comunicazione al centro
per l'impiego che ha rilasciato al disoccupato l'assegno di
ricollocazione. Il centro per l'impiego e' di conseguenza
tenuto ad aggiornare il patto di servizio.
7. Le modalita' operative e l'ammontare dell'assegno di
ricollocazione, sono definite con delibera consiglio di
amministrazione dell'ANPAL, previa approvazione del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base
dei seguenti principi:
a) riconoscimento dell'assegno di ricollocazione
prevalentemente a risultato occupazionale ottenuto;
b) definizione dell'ammontare dell'assegno di
ricollocazione in maniera da mantenere l'economicita'
dell'attivita', considerando una ragionevole percentuale di
casi per i quali l'attivita' propedeutica alla
ricollocazione non fornisca il risultato occupazionale;
c) graduazione dell'ammontare dell'assegno di
ricollocazione in relazione al profilo personale di
occupabilita';
d) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di
cui al comma 5, di fornire un'assistenza appropriata nella
ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e
gestita secondo le migliori tecniche del settore;
e) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di
cui al comma 5, di comunicare le offerte di lavoro
effettuate nei confronti degli aventi diritto.
8. L'ANPAL realizza il monitoraggio e la valutazione
comparativa dei soggetti erogatori del servizio di cui al
comma 5, con riferimento agli esiti di ricollocazione
raggiunti nel breve e nel medio periodo per ogni profilo di
occupabilita'. A tal fine, l'ANPAL istituisce un sistema
informatico al quale i centri per l'impiego e i soggetti
erogatori del servizio di cui al comma 5 sono obbligati a
conferire le informazioni relative alle richieste,
all'utilizzo e all'esito del servizio. Gli esiti della
valutazione sono pubblici e l'ANPAL ne cura la
distribuzione ai centri per l'impiego. L'ANPAL segnala ai
soggetti erogatori del servizio di cui al comma 5 gli
elementi di criticita' riscontrati nella fase di
valutazione al fine di consentire le opportune azioni
correttive. Decorso un anno dalla segnalazione, ove le
criticita' permangano, l'ANPAL valuta la revoca dalla
facolta' di operare con lo strumento dell'assegno di
ricollocazione.».
Note al comma 325:
- Il testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 150, e' riportato nelle note al comma
324.
- Si riporta il testo del comma 136 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):
«Art. 1.
1. - 135. Omissis.
136. Dopo l'art. 24 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, e' inserito il seguente:
«Art. 24-bis (Accordo di ricollocazione). - 1. Al fine
di limitare il ricorso al licenziamento all'esito
dell'intervento straordinario di integrazione salariale,
nei casi di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale per
i quali non sia espressamente previsto il completo recupero
occupazionale, la procedura di consultazione di cui
all'art. 24 puo' concludersi con un accordo che preveda un
piano di ricollocazione, con l'indicazione degli ambiti
aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero.
I lavoratori rientranti nei predetti ambiti o profili
possono richiedere all'Agenzia nazionale per le politiche
attive del lavoro (ANPAL), entro trenta giorni dalla data
di sottoscrizione dello stesso accordo, l'attribuzione
anticipata dell'assegno di ricollocazione, di cui all'art.
23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nei
limiti e alle condizioni previsti dai programmi presentati
ai sensi dell'art. 21, commi 2 e 3, del presente decreto.
Il numero delle richieste non puo' in ogni caso eccedere i
limiti di contingente previsti, per ciascun ambito o
profilo, dal programma di riorganizzazione ovvero di crisi
aziendale presentato ai sensi dell'art. 21, commi 2 e 3.
2. In deroga all'art. 23, comma 4, terzo periodo, del
citato decreto legislativo n. 150 del 2015, l'assegno e'
spendibile in costanza di trattamento straordinario di
integrazione salariale al fine di ottenere un servizio
intensivo di assistenza nella ricerca di un altro lavoro.
Il servizio ha una durata corrispondente a quella del
trattamento straordinario di integrazione salariale e
comunque non inferiore a sei mesi. Esso e' prorogabile di
ulteriori dodici mesi nel caso non sia stato utilizzato,
entro il termine del trattamento straordinario di
integrazione salariale, l'intero ammontare dell'assegno. In
deroga all'art. 25 del medesimo decreto legislativo n. 150
del 2015, ai lavoratori ammessi all'assegno di
ricollocazione ai sensi del presente articolo non si
applica l'obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro
congrua.
3. L'accordo di cui al comma 1 puo' altresi' prevedere
che i centri per l'impiego o i soggetti privati accreditati
ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 150
del 2015 possano partecipare alle attivita' di mantenimento
e sviluppo delle competenze, da realizzare con l'eventuale
concorso dei fondi interprofessionali per la formazione
continua, di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
4. Il lavoratore che, nel periodo in cui usufruisce del
servizio di cui al comma 2, accetta l'offerta di un
contratto di lavoro con altro datore, la cui impresa non
presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti
con quelli dell'impresa del datore in essere, beneficia
dell'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle
somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto
di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilita' della
retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento
di fine rapporto. Le eventuali ulteriori somme pattuite
nella stessa sede sono soggette al regime fiscale
applicabile ai sensi della disciplina.
5. Nei casi di cui al comma 4, il lavoratore ha diritto
altresi' alla corresponsione di un contributo mensile pari
al 50 per cento del trattamento straordinario di
integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti
corrisposto.
6. Al datore di lavoro che assume il lavoratore di cui
al comma 4 e' riconosciuto, ferma restando l'aliquota di
computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal
versamento del 50 per cento dei complessivi contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione
dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo
di importo pari a 4.030 euro su base annua, annualmente
rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati. L'esonero e' riconosciuto per una durata non
superiore a:
a) diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a
tempo indeterminato;
b) dodici mesi, in caso di assunzione con contratto a
tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo
svolgimento, il predetto contratto venga trasformato in
contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo
spetta per ulteriori sei mesi».
Omissis.».
- Il testo dell'art. 44 del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130 (Disposizioni urgenti per la citta'
di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle
infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016
e 2017, il lavoro e le altre emergenze), e' riportato nelle
note al comma 278.
Note al comma 326:
- Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 del citato
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni
per il riordino della normativa in materia di servizi per
il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1,
comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 12 (Accreditamento dei servizi per il lavoro). -
1. Le regioni e le province autonome definiscono i propri
regimi di accreditamento, ai sensi dell'art. 7 del decreto
legislativo n. 276 del 2003, secondo criteri definiti con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base dei seguenti principi:
a) coerenza con il sistema di autorizzazione allo
svolgimento delle attivita' di somministrazione,
intermediazione, ricerca e selezione del personale,
supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli
articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
b) definizione di requisiti minimi di solidita'
economica ed organizzativa, nonche' di esperienza
professionale degli operatori, in relazione ai compiti da
svolgere;
c) obbligo di interconnessione con il sistema
informativo di cui all'art. 13 del presente decreto,
nonche' l'invio all'ANPAL di ogni informazione utile a
garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi
per le politiche del lavoro;
d) raccordo con il sistema regionale di accreditamento
degli organismi di formazione;
e) definizione della procedura di accreditamento dei
soggetti abilitati ad operare con lo strumento dell'assegno
di ricollocazione di cui all'art. 23.
2. Qualora ne facciano richiesta all'ANPAL, le agenzie
per il lavoro di cui alle lettere a) e c) dell'art. 4,
comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003 vengono
accreditate ai servizi per il lavoro su tutto il territorio
nazionale.
3. ANPAL istituisce l'albo nazionale dei soggetti
accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di
politiche attive del lavoro secondo i criteri di cui al
comma 1, nel quale vengono iscritte le agenzie per il
lavoro di cui al comma 2 nonche' le agenzie che intendono
operare nel territorio di regioni che non abbiano istituito
un proprio regime di accreditamento.
4. All'art. 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003,
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui
all'art. 4, comma 1, lettera c), dei soggetti autorizzati
secondo il regime particolare di cui al comma 1, lettere
c), d), e), f), e f-bis), nonche' al comma 2 del presente
articolo, comporta automaticamente l'iscrizione degli
stessi alle sezioni dell'Albo di cui alle lettere d) ed e)
dell'art. 4, comma 1».
«Art. 13 (Sistema informativo unitario delle politiche
del lavoro). - 1. In attesa della realizzazione di un
sistema informativo unico, l'ANPAL realizza, in
cooperazione con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, le regioni, le Province autonome di Trento e
Bolzano, l'INPS e l'ISFOL, valorizzando e riutilizzando le
componenti informatizzate realizzate dalle predette
amministrazioni, il sistema informativo unitario delle
politiche del lavoro, che si compone del nodo di
coordinamento nazionale e dei nodi di coordinamento
regionali, nonche' il portale unico per la registrazione
alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del
lavoro.
2. Costituiscono elementi del sistema informativo
unitario dei servizi per il lavoro:
a) il sistema informativo dei percettori di
ammortizzatori sociali, di cui all'art. 4, comma 35, della
legge 28 giugno 2012, n. 92;
b) l'archivio informatizzato delle comunicazioni
obbligatorie, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 19
dicembre 2002, n. 297;
c) i dati relativi alla gestione dei servizi per il
lavoro e delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la
scheda anagrafica e professionale di cui al comma 3;
d) il sistema informativo della formazione
professionale, di cui all'art. 15 del presente decreto;
d-bis) Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza
per il Patto per il lavoro, implementata attraverso il
sistema di cooperazione applicativa con i sistemi
informativi regionali del lavoro.
2-bis. Al sistema informativo unitario delle politiche
del lavoro affluiscono i dati relativi alle schede
anagrafico-professionali gia' nella disponibilita' delle
regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e
affluiscono, inoltre, sulla base di specifiche convenzioni,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i
dati contenuti nella banca dati reddituale, con riferimento
alle dichiarazioni dei redditi con modello 730 o modello
unico PF presentate dalle persone fisiche e alle
dichiarazioni con modello 770 semplificato e alle
certificazioni uniche presentate dai sostituti d'imposta,
gli esiti delle consultazioni delle banche dati catastali e
di pubblicita' immobiliare e i dati contenuti nelle banche
dati del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, contenenti l'Anagrafe nazionale degli
studenti e il Sistema nazionale delle anagrafi degli
studenti di cui all'art. 3 del decreto legislativo 15
aprile 2005, n. 76 nonche' l'Anagrafe nazionale degli
studenti universitari e dei laureati delle universita' di
cui all'art. 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003,
n. 170.
3. Il modello di scheda anagrafica e professionale dei
lavoratori, di cui all'art. 1-bis del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, viene definita dall'ANPAL,
unitamente alle modalita' di interconnessione tra i centri
per l'impiego e il sistema informativo unitario delle
politiche del lavoro.
4. Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i
datori di lavoro, le comunicazioni di assunzione,
trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro di cui
all'art. 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000,
all'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, all'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, nonche'
all'art. 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono
comunicate per via telematica al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali che le mette a disposizione
dell'ANPAL, delle regioni, dell'INPS, dell'INAIL e
dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le attivita' di
rispettiva competenza.
5. Allo scopo di certificare i percorsi formativi
seguiti e le esperienze lavorative effettuate, l'ANPAL
definisce apposite modalita' di lettura delle informazioni
in esso contenute a favore di altri soggetti interessati,
nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Allo scopo di monitorare gli esiti occupazionali dei
giovani in uscita da percorsi di istruzione e formazione,
l'ANPAL stipula una convenzione con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
scientifica per lo scambio reciproco dei dati individuali e
dei relativi risultati statistici.
7. Il sistema di cui al presente articolo viene
sviluppato nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati
con fondi strutturali, nel rispetto dei regolamenti e degli
atti di programmazione approvati dalla Commissione
europea.».
Note al comma 327:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
(Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni), come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Assegno di ricollocazione). - 1. Nella fase di
prima applicazione del presente decreto, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2021, al fine di ottenere un servizio
di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, il
beneficiario del Rdc tenuto, ai sensi dell'art. 4, comma 7,
a stipulare il Patto per il lavoro con il centro per
l'impiego, decorsi trenta giorni dalla data di liquidazione
della prestazione, riceve dall'ANPAL l'assegno di
ricollocazione (AdR) di cui all'art. 23 del decreto
legislativo n. 150 del 2015, graduato in funzione del
profilo personale di occupabilita', da spendere presso i
centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati ai
sensi dell'art. 12 del medesimo decreto legislativo.
2. A pena di decadenza dal beneficio del Rdc, i
soggetti di cui al comma 1 devono scegliere, entro trenta
giorni dal riconoscimento dell'AdR, il soggetto erogatore
del servizio di assistenza intensiva, prendendo
appuntamento sul portale messo a disposizione dall'ANPAL,
anche per il tramite dei centri per l'impiego o degli
istituti di patronato convenzionati. Il servizio ha una
durata di sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi
qualora residui parte dell'importo dell'assegno; nel caso
in cui, entro trenta giorni dalla richiesta, il soggetto
erogatore scelto non si sia attivato nella ricollocazione
del beneficiario, quest'ultimo e' tenuto a rivolgersi a un
altro soggetto erogatore.
3. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve
prevedere:
a) l'affiancamento di un tutor al soggetto di cui al
comma 1;
b) il programma di ricerca intensiva della nuova
occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di
riqualificazione professionale mirata a sbocchi
occupazionali esistenti nell'area stessa;
c) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma
1 di svolgere le attivita' individuate dal tutor;
d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma
1 di accettare l'offerta di lavoro congrua ai sensi
dell'art. 4;
e) l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di
comunicare al centro per l'impiego e all'ANPAL il rifiuto
ingiustificato, da parte della persona interessata, di
svolgere una delle attivita' di cui alla lettera c), o di
una offerta di lavoro congrua, a norma della lettera d), al
fine dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 7;
f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione
in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio
stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il
termine di sei mesi.
4. In caso di utilizzo dell'assegno di ricollocazione
presso un soggetto accreditato, il Sistema informativo
unitario delle politiche del lavoro fornisce immediata
comunicazione al centro per l'impiego con cui e' stato
stipulato il Patto per il lavoro o, nei casi di cui
all'art. 4, comma 9, a quello nel cui territorio risiede il
beneficiario.
5. Le modalita' operative e l'ammontare dell'assegno di
ricollocazione sono definite con delibera del Consiglio di
amministrazione dell'ANPAL, previa approvazione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base
dei principi di cui all'art. 23, comma 7, del decreto
legislativo n. 150 del 2015. Gli esiti della ricollocazione
sono oggetto dell'attivita' di monitoraggio e valutazione
comparativa dei soggetti erogatori del servizio, di cui
all'art. 23, comma 8, del predetto decreto legislativo n.
150 del 2015.
6. Il finanziamento dell'assegno di ricollocazione e' a
valere sul Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui
all'art. 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n.
147. L'ANPAL provvede a monitorare l'andamento delle
risorse, fornendo relazioni mensili al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e
delle finanze. Sulla base delle relazioni mensili, ed in
base a previsioni statistiche effettuate tenendo conto
della percentuale di successi occupazionali, l'ANPAL
sospende l'erogazione di nuovi assegni quando si manifesti
un rischio anche prospettico di esaurimento delle risorse.
6-bis. Al fine di consentire all'Istituto nazionale di
statistica di procedere all'effettuazione delle rilevazioni
e delle previsioni statistiche di cui al comma 6 e di ogni
altra che si renda necessaria, anche a supporto delle
attivita' di monitoraggio previste dal presente decreto, al
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 6, comma 1, la lettera b) e' sostituita
dalla seguente:
"b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati
informativi, anche in forma individuale, relativi
all'amministrazione o all'ente di appartenenza, ovvero da
questi detenuti in ragione della propria attivita'
istituzionale o raccolti per finalita' statistiche,
necessari per i trattamenti statistici previsti dal
programma statistico nazionale. Previa richiesta in cui
siano esplicitate le finalita' perseguite, gli uffici di
statistica forniscono al Sistema statistico nazionale i
dati raccolti per finalita' statistiche, anche in forma
individuale, necessari per i trattamenti statistici
strumentali al perseguimento delle finalita' istituzionali
del soggetto richiedente";
b) all'art. 6, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. La comunicazione dei dati di cui alla lettera b)
del comma 1 e' effettuata fatte salve le riserve previste
dalla legge";
c) all'art. 6-bis, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
"1-bis. Per i trattamenti di dati personali, compresi
quelli di cui all'art. 9 del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
effettuati per fini statistici di interesse pubblico
rilevante ai sensi dell'art. 2-sexies, comma 2, lettera
cc), del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, in conformita' all'art. 108 del medesimo codice, nel
programma statistico nazionale sono specificati i tipi di
dati, le operazioni eseguibili e le misure adottate per
tutelare i diritti fondamentali e le liberta' degli
interessati, qualora non siano individuati da una
disposizione di legge o di regolamento. Il programma
statistico nazionale, adottato sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, indica le misure tecniche e
organizzative idonee a garantire la liceita' e la
correttezza del trattamento, con particolare riguardo al
principio di minimizzazione dei dati, e, per ciascun
trattamento, le modalita', le categorie dei soggetti
interessati, le finalita' perseguite, le fonti utilizzate,
le principali variabili acquisite, i tempi di conservazione
e le categorie dei soggetti destinatari dei dati. Per i
trattamenti dei dati personali di cui all'art. 10 del
citato regolamento (UE) 2016/679 effettuati per fini
statistici di interesse pubblico rilevante ai sensi del
citato art. 2-sexies, comma 2, lettera cc), del codice di
cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 trova
applicazione l'art. 2-octies del medesimo codice".
7. (Abrogato).».
Note al comma 329:
- Si riporta il testo del comma 338 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205:
«Art. 1.
1. - 337. Omissis.
338. Per il triennio 2018-2020 e' istituito un fondo
per l'assistenza dei bambini affetti da malattia
oncologica, con una dotazione di un milione di euro annui
per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 5 milioni di euro
per l'anno 2020. Al fondo possono accedere le associazioni
che svolgono attivita' di assistenza psicologica,
psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei
bambini affetti da malattia oncologica e delle loro
famiglie. L'utilizzo del fondo, nei limiti di spesa di cui
al primo periodo, e' disciplinato con regolamento adottato
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Omissis.».
Note al comma 333:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 15 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi), come modificato dalla presente legge:
«Art. 15 (Detrazioni per oneri). - 1. Dall'imposta
lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei
seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni
dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti
da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un
anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a
4.000 euro. L'acquisto della unita' immobiliare deve essere
effettuato nell'anno precedente o successivo alla data
della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene
conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario
contratto e' estinto e ne viene stipulato uno nuovo di
importo non superiore alla residua quota di capitale da
rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati.
In caso di acquisto di unita' immobiliare locata, la
detrazione spetta a condizione che entro tre mesi
dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di
intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e
che entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia
adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
si intende quella nella quale il contribuente o i suoi
familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non
oltre il periodo d'imposta nel corso del quale e' variata
la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni
dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si
tiene conto, altresi', delle variazioni dipendenti da
ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a
condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel
caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di
ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa
concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione
spetta a decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare
e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni
dall'acquisto. In caso di contitolarita' del contratto di
mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 4.000 euro
e' riferito all'ammontare complessivo degli interessi,
oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La
detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle
stesse condizioni, anche con riferimento alle somme
corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e
dagli acquirenti di unita' immobiliari di nuova
costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a
titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori
e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari
contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo e'
intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi puo'
fruire della detrazione unicamente per la propria quota di
interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
le quote;
b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque
denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare
in dipendenza dell'acquisto dell'unita' immobiliare da
adibire ad abitazione principale per un importo non
superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita';
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250
mila (129,11 euro). Dette spese sono costituite
esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza
specifica, diverse da quelle indicate nell'art. 10, comma
1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni
specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in
genere, nonche' dalle spese sostenute per l'acquisto di
alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1
del Registro nazionale di cui all'art. 7 del decreto del
Ministro della sanita' 8 giugno 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con
l'esclusione di quelli destinati ai lattanti. Ai fini della
detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di
medicinali deve essere certificata da fattura o da
scontrino fiscale contenente la specificazione della
natura, qualita' e quantita' dei beni e l'indicazione del
codice fiscale del destinatario. Le spese riguardanti i
mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione,
alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e
informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le
possibilita' di integrazione dei soggetti di cui all'art. 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono
integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei
soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o
impedite capacita' motorie permanenti, si comprendono i
motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli
articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1,
lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in
funzione delle suddette limitazioni permanenti delle
capacita' motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono
compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico,
purche' prescritto dalla commissione medica locale di cui
all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non
vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli
rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto
del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la
locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli
rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto
del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola
volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui
dal Pubblico registro automobilistico risulti che il
suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e
con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa
di lire trentacinque milioni (18.075,99 euro) o, nei casi
in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato
e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire
trentacinque milioni (18.075,99 euro) da cui va detratto
l'eventuale rimborso assicurativo. e' consentito,
alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in
quattro quote annuali costanti e di pari importo. Si
considerano rimaste a carico del contribuente anche le
spese rimborsate per effetto di contributi o premi di
assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la
detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo
reddito complessivo ne' dai redditi che concorrono a
formarlo. La medesima ripartizione della detrazione in
quattro quote annuali di pari importo e' consentita, con
riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera,
nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente,
il limite di lire 30 milioni annue (15.493,71 euro). Si
considerano, altresi', rimaste a carico del contribuente le
spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur
essendo versati da altri, concorrono a formare il suo
reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia
riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;
c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di euro
550, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11. Con
decreto del Ministero delle finanze sono individuate le
tipologie di animali per le quali spetta la detraibilita'
delle predette spese;
c-ter) le spese sostenute per i servizi di
interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai
sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte
di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per
ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione
universitaria presso universita' statali e non statali, in
misura non superiore, per le universita' non statali, a
quella stabilita annualmente per ciascuna facolta'
universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca da emanare entro il 31
dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e
contributi dovuti alle universita' statali;
e-bis) le spese per la frequenza di scuole
dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola
secondaria di secondo grado del sistema nazionale di
istruzione di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n.
62, e successive modificazioni, per un importo annuo non
superiore a 564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno
2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro a decorrere
dall'anno 2019 per alunno o studente. Per le erogazioni
liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento
dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui
alla lettera i-octies), che non e' cumulabile con quello di
cui alla presente lettera;
e-ter) le spese sostenute in favore dei minori o di
maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico
dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola
secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti
compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui
alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari
all'apprendimento, nonche' per l'uso di strumenti
compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che
assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue
straniere, in presenza di un certificato medico che attesti
il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti
acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento
diagnosticato;
e-quater) le spese, per un importo non superiore a
1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito
complessivo non superiore a 36.000 euro per l'iscrizione
annuale e l'abbonamento di ragazzi di eta' compresa tra 5 e
18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)
legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre
1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri
regionali nonche' a cori, bande e scuole di musica
riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio
e la pratica della musica;
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il
rischio di morte o di invalidita' permanente non inferiore
al 5 per cento da qualsiasi causa derivante ovvero di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana se l'impresa di assicurazione non ha facolta' di
recesso dal contratto, per un importo complessivamente non
superiore a euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2013, nonche' a euro 530 a decorrere
dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a
decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro 1.291,14,
limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto
il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti
della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi
per oggetto il rischio di morte o di invalidita'
permanente. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2016, l'importo di euro 530 e' elevato a euro
750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per
oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle
persone con disabilita' grave come definita dall'art. 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con
le modalita' di cui all'art. 4 della medesima legge. Con
decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per
la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (Isvap) sono
stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i
contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.
Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e
assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite,
anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il
datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di
ritenuta;
f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il
rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a
unita' immobiliari ad uso abitativo;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
risultare da apposita certificazione rilasciata dalla
competente soprintendenza del Ministero per i beni
culturali e ambientali, previo accertamento della loro
congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio
del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione
non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni
senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento
degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e
mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
ambientali da' immediata comunicazione al competente
ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle
violazioni che comportano la perdita del diritto alla
detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione
inizia a decorrere il termine per la rettifica della
dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori
appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale e artistico o
che organizzano e realizzano attivita' culturali,
effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose
indicate nell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e
nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per
l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di
esposizioni di rilevante interesse scientifico culturale
delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche
eventualmente a tal fine necessari, nonche' per ogni altra
manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale
anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli
studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e
le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative
culturali devono essere autorizzate, previo parere del
competente comitato di settore del Consiglio nazionale per
i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni
culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di
spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni
culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari
affinche' le erogazioni liberali fatte a favore delle
associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e
delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati
nella presente lettera e controlla l'impiego delle
erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non
imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.
Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei
termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio
dello Stato, o delle regioni e degli enti locali
territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui
essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un
fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per
l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al
centro informativo del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti
erogatori, nonche' l'ammontare delle erogazioni effettuate
entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore
normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita
convenzione, ai soggetti e per le attivita' di cui alla
lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore al 2 per cento del reddito complessivo
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari
settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro
totalita', all'entrata dello Stato;
i-bis);
i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo
complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a
1.500 euro, in favore delle societa' e associazioni
sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento
di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio
postale ovvero secondo altre modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
i-quater);
i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a
210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e
l'abbonamento, per i ragazzi di eta' compresa tra 5 e 18
anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre
strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica
sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e le attivita' sportive;
i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti
di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9
dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni
relativi ai contratti di ospitalita', nonche' agli atti di
assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti
per il diritto allo studio, universita', collegi
universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di
lucro e cooperative dagli studenti iscritti ad un corso di
laurea presso una universita' ubicata in un comune diverso
da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100
chilometri e comunque in una provincia diversa, per unita'
immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede
l'universita' o in comuni limitrofi, per un importo non
superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni ed entro
lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni
derivanti da contratti di locazione e di ospitalita' ovvero
da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi
della normativa nello Stato in cui l'immobile e' situato,
dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso
un'universita' ubicata nel territorio di uno Stato membro
dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze emanato ai sensi dell'art. 168-bis;
i-sexies.01) limitatamente ai periodi d'imposta in
corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il
requisito della distanza di cui alla lettera i-sexies) si
intende rispettato anche all'interno della stessa provincia
ed e' ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in
zone montane o disagiate.
i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per
un importo non superiore a 8.000 euro, e il costo di
acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per
un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da
contratti di locazione finanziaria su unita' immobiliari,
anche da costruire, da adibire ad abitazione principale
entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di eta'
inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non
superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del
contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di
diritti di proprieta' su immobili a destinazione abitativa;
la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera
b);
i-sexies.2) le spese di cui alla lettera i-sexies. 1),
alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori
alla meta' di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di
eta' non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non
superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del
contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di
diritti di proprieta' su immobili a destinazione abitativa;
i-septies) le spese, per un importo non superiore a
2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza
personale nei casi di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo
non supera 40.000 euro;
i-octies) le erogazioni liberali a favore degli
istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e
paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema
nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.
62, e successive modificazioni, nonche' a favore degli
istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e delle universita', finalizzate all'innovazione
tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e
all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione
spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni
sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero
mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art.
23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'art. 45,
comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,
effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero
secondo altre modalita' stabilite con apposito decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
i-decies) le spese sostenute per l'acquisto degli
abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale,
regionale e interregionale per un importo non superiore a
250 euro.
Omissis.».
Note al comma 334:
- Si riporta il testo del comma 255 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205:
«Art. 1.
1. - 254. Omissis.
255. Si definisce caregiver familiare la persona che
assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte
dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del
convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.
76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado,
ovvero, nei soli casi indicati dall'art. 33, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il
terzo grado che, a causa di malattia, infermita' o
disabilita', anche croniche o degenerative, non sia
autosufficiente e in grado di prendersi cura di se', sia
riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza
globale e continua di lunga durata ai sensi dell'art. 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia
titolare di indennita' di accompagnamento ai sensi della
legge 11 febbraio 1980, n. 18.
Omissis.».
Note al comma 335:
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 7 del
decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni
per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto
alla poverta'):
«Art. 7 (Interventi e servizi sociali per il contrasto
alla poverta'). - 1. I servizi per l'accesso e la
valutazione e i sostegni da individuare nel progetto
personalizzato afferenti al sistema integrato di interventi
e servizi sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000,
includono:
a) segretariato sociale;
b) servizio sociale professionale per la presa in
carico, inclusa la componente sociale della valutazione
multidimensionale di cui all'art. 5, comma 2;
c) tirocini finalizzati all'inclusione sociale,
all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui
alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo
del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano;
d) sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale,
incluso il supporto nella gestione delle spese e del
bilancio familiare;
e) assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi
di prossimita';
f) sostegno alla genitorialita' e servizio di
mediazione familiare;
g) servizio di mediazione culturale;
h) servizio di pronto intervento sociale.
2. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli
essenziali di cui agli articoli 5 e 6, le risorse del Fondo
poverta' sono attribuite agli ambiti territoriali delle
regioni per il finanziamento degli interventi di cui al
comma 1, fermi restando gli interventi afferenti alle
politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e
socio-sanitarie, educative, abitative, nonche' delle altre
aree eventualmente coinvolte nella valutazione e
progettazione previsti a legislazione.
Omissis.».
Note al comma 336:
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia
di reddito di cittadinanza e di pensioni), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 16 (Opzione donna). - 1. Il diritto al
trattamento pensionistico anticipato e' riconosciuto,
secondo le regole di calcolo del sistema contributivo
previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n.180, nei
confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2020
hanno maturato un'anzianita' contributiva pari o superiore
a trentacinque anni e un'eta' pari o superiore a 58 anni
per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le
lavoratrici autonome. Il predetto requisito di eta'
anagrafica non e' adeguato agli incrementi alla speranza di
vita di cui all'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.
2. Al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni in materia di decorrenza di cui
all'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo, al
personale del comparto scuola e AFAM si applicano le
disposizioni di cui all'art. 59, comma 9, della legge 27
dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro
il 28 febbraio 2021, il relativo personale a tempo
indeterminato puo' presentare domanda di cessazione dal
servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno
scolastico o accademico.».
Note al comma 337:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
(Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni), come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Richiesta, riconoscimento ed erogazione del
beneficio). - 1. Il Rdc e' richiesto, dopo il quinto giorno
di ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato
di cui all'art. 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge
25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Rdc puo' anche essere
richiesto mediante modalita' telematiche, alle medesime
condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato.
Le richieste del Rdc possono essere presentate presso i
centri di assistenza fiscale di cui all'art. 32 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una
convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS). Le richieste del Rdc e della Pensione di
cittadinanza possono essere presentate presso gli istituti
di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e
valutate come al numero 8 della tabella D allegata al
regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n.
193. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti del
finanziamento previsto dall'art. 13, comma 9, della citata
legge n. 152 del 2001. Con provvedimento dell'INPS, sentiti
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il
Garante per la protezione dei dati personali, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' approvato il modulo di domanda, nonche' il
modello di comunicazione dei redditi di cui all'art. 3,
commi 8, ultimo periodo, 9 e 10. Con riferimento alle
informazioni gia' dichiarate dal nucleo familiare a fini
ISEE, il modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU,
a cui la domanda e' successivamente associata dall'INPS. Le
informazioni contenute nella domanda del Rdc sono
comunicate all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla
richiesta.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, possono essere individuate modalita' di
presentazione della richiesta del Rdc anche contestualmente
alla presentazione della DSU a fini ISEE e in forma
integrata, tenuto conto delle semplificazioni conseguenti
all'avvio della precompilazione della DSU medesima, ai
sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 147 del 2017.
In sede di prima applicazione e nelle more dell'adozione
del decreto di cui al primo periodo, al fine di favorire la
conoscibilita' della nuova misura, l'INPS e' autorizzato ad
inviare comunicazioni informative sul Rdc ai nuclei
familiari che, a seguito dell'attestazione dell'ISEE,
presentino valori dell'indicatore e di sue componenti
compatibili con quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera
b).
3. Il Rdc e' riconosciuto dall'INPS ove ricorrano le
condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio,
l'INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data
di comunicazione di cui al comma 1, il possesso dei
requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle
informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in
quelli delle amministrazioni titolari dei dati. A tal fine
l'INPS acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico
registro automobilistico e dalle altre amministrazioni
pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie
ai fini della concessione del Rdc. Con provvedimento
dell'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, sono definite, ove non gia' disciplinate, la
tipologia dei dati, le modalita' di acquisizione e le
misure a tutela degli interessati. In ogni caso il
riconoscimento da parte dell'INPS avviene entro la fine del
mese successivo alla trasmissione della domanda
all'Istituto.
4. Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale
della popolazione residente, resta in capo ai comuni la
verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, di cui
all'art. 2, comma 1, lettera a), secondo modalita' definite
mediante accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali. L'esito delle verifiche e' comunicato
all'INPS per il tramite della piattaforma di cui all'art.
6, comma 1, finalizzata al coordinamento dei comuni.
L'Anagrafe nazionale di cui al primo periodo mette comunque
a disposizione della medesima piattaforma le informazioni
disponibili sui beneficiari del Rdc, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
5. I requisiti economici di accesso al Rdc, di cui
all'art. 2, comma 1, lettera b), si considerano posseduti
per la durata della attestazione ISEE in vigore al momento
di presentazione della domanda e sono verificati nuovamente
solo in caso di presentazione di nuova DSU, ferma restando
la necessita' di aggiornare l'ISEE alla scadenza del
periodo di validita' dell'indicatore. Gli altri requisiti
si considerano posseduti sino a quando non intervenga
comunicazione contraria da parte delle amministrazioni
competenti alla verifica degli stessi. In tal caso,
l'erogazione del beneficio e' interrotta a decorrere dal
mese successivo a tale comunicazione ed e' disposta la
revoca del beneficio, fatto salvo quanto previsto all'art.
7. Resta salva, in capo all'INPS, la verifica dei requisiti
autocertificati in domanda, ai sensi dell'art. 71 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
6. Il beneficio economico e' erogato attraverso la
Carta Rdc. In sede di prima applicazione e fino alla
scadenza del termine contrattuale, l'emissione della Carta
Rdc avviene in esecuzione del servizio affidato ai sensi
dell'art. 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n.
112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
133 del 2008, relativamente alla carta acquisti, alle
medesime condizioni economiche e per il numero di carte
elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio. In
sede di nuovo affidamento del servizio di gestione, il
numero di carte deve comunque essere tale da garantire
l'erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo
componente ai sensi dell'art. 3, comma 7. Oltre che al
soddisfacimento delle esigenze previste per la carta
acquisti, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di
contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100
per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di
equivalenza di cui all'art. 2, comma 4, nonche', nel caso
di integrazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera b),
ovvero di cui all'art. 3, comma 3, di effettuare un
bonifico mensile in favore del locatore indicato nel
contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha
concesso il mutuo. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, possono essere individuati
ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc,
nonche' diversi limiti di importo per i prelievi di
contante. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di
impoverimento e l'insorgenza dei disturbi da gioco
d'azzardo (DGA), e' in ogni caso fatto divieto di utilizzo
del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in
denaro o altre utilita'. Le informazioni sulle
movimentazioni sulla Carta Rdc, prive dei dati
identificativi dei beneficiari, possono essere utilizzate
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a fini
statistici e di ricerca scientifica. La consegna della
Carta Rdc presso gli uffici del gestore del servizio
integrato avviene esclusivamente dopo il quinto giorno di
ciascun mese.
6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, ai beneficiari
di Pensione di cittadinanza che risultino titolari di altra
prestazione pensionistica erogata dall'INPS il beneficio e'
erogato insieme con detta prestazione pensionistica per la
quota parte spettante ai sensi dell'art. 3, comma 7. Nei
confronti dei titolari della Pensione di cittadinanza non
valgono i limiti di utilizzo di cui al comma 6.
7. Ai beneficiari del Rdc sono estese le agevolazioni
relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie
economicamente svantaggiate, di cui all'art. 1, comma 375,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e quelle relative
alla compensazione per la fornitura di gas naturale, estese
ai medesimi soggetti dall'art. 3, comma 9, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche' le
agevolazioni relative al servizio idrico integrato di cui
all'art. 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n.
221.».
Note al comma 338:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 8 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione
delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE), come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Prestazioni per il diritto allo studio
universitario). - 1. Omissis.
2. In presenza di genitori non conviventi con lo
studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa
parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non
ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
a) residenza fuori dell'unita' abitativa della famiglia
di origine da almeno due anni rispetto alla data di
presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui
all'art. 10, in alloggio non di proprieta' di un membro
della famiglia medesima;
b) presenza di una adeguata capacita' di reddito,
definita con il decreto ministeriale di cui all'art. 7,
comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
Omissis.».
Note al comma 339:
- Si riporta il testo dei commi 179 e 186 dell'art. 1
della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1.
1. - 178. Omissis.
179. In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al
31 dicembre 2021, agli iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della
medesima e alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in
una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del
presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei
63 anni, e' riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi
185 e 186 del presente articolo, un'indennita' per una
durata non superiore al periodo intercorrente tra la data
di accesso al beneficio e il conseguimento dell'eta'
anagrafica prevista per l'accesso al trattamento
pensionistico di vecchiaia di cui all'art. 24, comma 6, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di
cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche
collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione
consensuale nell'ambito della procedura di cui all'art. 7
della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del
termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a
condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti
la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente
per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la
prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno
tre mesi e sono in possesso di un'anzianita' contributiva
di almeno 30 anni;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno
sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente
con handicap in situazione di gravita' ai sensi dell'art.
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un
parente o un affine di secondo grado convivente qualora i
genitori o il coniuge della persona con handicap in
situazione di gravita' abbiano compiuto i settanta anni di
eta' oppure siano anch'essi affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti e sono in possesso
di un'anzianita' contributiva di almeno 30 anni;
c) hanno una riduzione della capacita' lavorativa,
accertata dalle competenti commissioni per il
riconoscimento dell'invalidita' civile, superiore o uguale
al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianita'
contributiva di almeno 30 anni;
d) sono lavoratori dipendenti, al momento della
decorrenza dell'indennita' di cui al comma 181, all'interno
delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla
presente legge che svolgono da almeno sette anni negli
ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette
attivita' lavorative per le quali e' richiesto un impegno
tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il
loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di
un'anzianita' contributiva di almeno 36 anni.
179-bis. - 185. Omissis.
186. Il beneficio dell'indennita' disciplinata ai sensi
dei commi da 179 a 185 e' riconosciuto a domanda nel limite
di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 630 milioni di
euro per l'anno 2018, di 666,5 milioni di euro per l'anno
2019, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 411,1
milioni di euro per l'anno 2021, di 285,1 milioni di euro
per l'anno 2022, di 169,3 milioni di euro per l'anno 2023,
di 119,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 71,5 milioni
di euro per l'anno 2025 e di 8,9 milioni di euro per l'anno
2026. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e
accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via
prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse
finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la
decorrenza dell'indennita' e' differita, con criteri di
priorita' in ragione della maturazione dei requisiti di cui
al comma 180, individuati con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 185, e, a parita'
degli stessi, in ragione della data di presentazione della
domanda, al fine di garantire un numero di accessi
all'indennita' non superiore al numero programmato in
relazione alle predette risorse finanziarie.
Omissis.».
Note al comma 340:
- Si riporta il testo del comma 165 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205:
«Art. 1.
1. - 164. Omissis.
165. Per i soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2018
si trovano o verranno a trovarsi nelle condizioni di cui
all'art. 1, commi 179 e 179-bis, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, come modificati dalla presente legge, non si
applica il limite relativo al livello di tariffa INAIL di
cui all'allegato A del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n.
88. I soggetti che verranno a trovarsi nelle predette
condizioni nel corso dell'anno 2018 presentano domanda per
il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2018 ovvero, in
deroga a quanto previsto dal citato regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del
2017, entro il 15 luglio 2018. Resta fermo che le domande
presentate oltre il 15 luglio 2018 e, comunque, non oltre
il 30 novembre 2018 sono prese in considerazione
esclusivamente se all'esito del monitoraggio di cui
all'art. 11 del citato regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del 2017
residuano le necessarie risorse finanziarie.
Omissis.».
Note al comma 341:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 25 maggio
1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla
Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo):
«Art. 8.
La richiesta di referendum viene effettuata con la
firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo
precedente.
Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso
il nome, cognome, luogo e data di nascita del
sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali
questi e' iscritto ovvero, per i cittadini italiani
residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste
elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani
residenti all'estero.
Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio
o da un giudice di pace o da un cancelliere della pretura o
del tribunale nella cui circoscrizione e' compreso il
comune dove e' iscritto, nelle liste elettorali, l'elettore
la cui firma e' autenticata, ovvero dal giudice
conciliatore, o dal segretario di detto comune. Per i
cittadini elettori residenti all'estero l'autenticazione e'
fatta dal console d'Italia competente. L'autenticazione
deve recare l'indicazione della data in cui avviene e puo'
essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso,
oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute
nel foglio.
Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni
da' atto della manifestazione di volonta' dell'elettore
analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.
Per le prestazioni del notaio, del cancelliere, del
giudice conciliatore e del segretario comunale, sono dovuti
gli onorari stabiliti dall'art. 20, comma quinto, del testo
unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361 e dalla tabella D allegata alla legge 8
giugno 1962, n. 604.
Alla richiesta di referendum debbono essere allegati i
certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli
comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne
attestano la iscrizione nelle liste elettorali dei comuni
medesimi ovvero, per i cittadini italiani residenti
all'estero, la loro iscrizione nell'elenco dei cittadini
italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia
di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani
residenti all'estero. I sindaci debbono rilasciare tali
certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta.».
Note al comma 344:
- Il testo dell'art. 8 della legge 25 maggio 1970, n.
352, e' riportato nelle note al comma 341.
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 20 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
«Art. 20 (Validita' ed efficacia probatoria dei
documenti informatici). - 1. Omissis.
1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito
della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'art.
2702 del Codice civile quando vi e' apposta una firma
digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una
firma elettronica avanzata o, comunque, e' formato, previa
identificazione informatica del suo autore, attraverso un
processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi
dell'art. 71 con modalita' tali da garantire la sicurezza,
integrita' e immodificabilita' del documento e, in maniera
manifesta e inequivoca, la sua riconducibilita' all'autore.
In tutti gli altri casi, l'idoneita' del documento
informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e
il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in
giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza,
integrita' e immodificabilita'. La data e l'ora di
formazione del documento informatico sono opponibili ai
terzi se apposte in conformita' alle Linee guida.
Omissis.».
Note al comma 345:
- Si riporta il testo del comma 160 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1.
1. - 159. Omissis.
160. Al fine di fornire misure rafforzate per
affrontare gli impatti occupazionali derivanti dalla
transizione dal vecchio al nuovo assetto del tessuto
produttivo senza che cio' comporti nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica e aggravi sull'attuale sistema
previdenziale, limitatamente al periodo 2018-2023 il
periodo di quattro anni di cui all'art. 4, comma 2, della
legge 28 giugno 2012, n. 92, puo' essere elevato a sette
anni.
Omissis.».