art. 1 note (parte 11)

           	
				
 
          Note al comma 346: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  24   del   citato
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214
          (Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento dei conti pubblici): 
              «Art.  24  (Disposizioni  in  materia  di   trattamenti
          pensionistici). - 1. Le disposizioni del presente  articolo
          sono  dirette  a  garantire  il  rispetto,  degli   impegni
          internazionali e  con  l'Unione  europea,  dei  vincoli  di
          bilancio,   la   stabilita'   economico-finanziaria   e   a
          rafforzare la sostenibilita' di lungo periodo  del  sistema
          pensionistico  in  termini   di   incidenza   della   spesa
          previdenziale sul prodotto interno  lordo,  in  conformita'
          dei seguenti principi e criteri: 
              a)   equita'   e   convergenza   intragenerazionale   e
          intergenerazionale,  con  abbattimento  dei   privilegi   e
          clausole derogative soltanto per le categorie piu' deboli; 
              b)   flessibilita'    nell'accesso    ai    trattamenti
          pensionistici anche attraverso incentivi alla  prosecuzione
          della vita lavorativa; 
              c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni
          della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione  ed
          economicita' dei profili  di  funzionamento  delle  diverse
          gestioni previdenziali. 
              2. A decorrere dal 1°  gennaio  2012,  con  riferimento
          alle anzianita' contributive maturate a decorrere  da  tale
          data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita'
          e' calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso,
          l'importo complessivo  del  trattamento  pensionistico  non
          puo'  eccedere  quello  che  sarebbe  stato  liquidato  con
          l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima  della
          data di entrata in vigore del presente decreto  computando,
          ai fini della determinazione della misura del  trattamento,
          l'anzianita' contributiva necessaria per  il  conseguimento
          del  diritto  alla   prestazione,   integrata   da   quella
          eventualmente maturata fra la  data  di  conseguimento  del
          diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per
          la corresponsione della prestazione stessa. 
              3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i
          requisiti di eta' e di  anzianita'  contributiva,  previsti
          dalla normativa, prima della data di entrata in vigore  del
          presente decreto, ai fini del diritto  all'accesso  e  alla
          decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o  di
          anzianita',   consegue   il   diritto   alla    prestazione
          pensionistica  secondo  tale  normativa  e  puo'   chiedere
          all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.
          A decorrere dal  1°  gennaio  2012  e  con  riferimento  ai
          soggetti che, nei regimi misto e contributivo,  maturano  i
          requisiti a partire dalla medesima  data,  le  pensioni  di
          vecchiaia, di vecchiaia anticipata  e  di  anzianita'  sono
          sostituite, dalle seguenti prestazioni: 
              a) "pensione di vecchiaia",  conseguita  esclusivamente
          sulla base dei requisiti di cui  ai  commi  6  e  7,  salvo
          quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18; 
              b)  "pensione  anticipata",  conseguita  esclusivamente
          sulla base dei requisiti di cui ai commi  10  e  11,  salvo
          quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18. 
              4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
          liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria
          (di seguito AGO) e  delle  forme  esclusive  e  sostitutive
          della medesima, nonche'  della  gestione  separata  di  cui
          all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la
          pensione di vecchiaia si puo' conseguire  all'eta'  in  cui
          operano i requisiti minimi previsti dai  successivi  commi.
          Il proseguimento dell'attivita' lavorativa e'  incentivato,
          fermi  restando  i  limiti  ordinamentali  dei   rispettivi
          settori di appartenenza, dall'operare dei  coefficienti  di
          trasformazione calcolati  fino  all'eta'  di  settant'anni,
          fatti salvi gli adeguamenti alla  speranza  di  vita,  come
          previsti dall'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei
          confronti  dei  lavoratori  dipendenti,  l'efficacia  delle
          disposizioni di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970,
          n.  300  e   successive   modificazioni   opera   fino   al
          conseguimento del predetto limite massimo di flessibilita'. 
              5. Con riferimento esclusivamente  ai  soggetti  che  a
          decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti  per  il
          pensionamento indicati ai commi da  6  a  11  del  presente
          articolo non trovano applicazione le  disposizioni  di  cui
          all'art. 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio  2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122 e successive modificazioni e  integrazioni,  e
          le disposizioni di cui all'art. 1, comma 21, primo  periodo
          del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 
              6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine
          di conseguire una convergenza verso un  requisito  uniforme
          per   il   conseguimento   del   diritto   al   trattamento
          pensionistico  di  vecchiaia  tra  uomini  e  donne  e  tra
          lavoratori dipendenti e lavoratori  autonomi,  a  decorrere
          dal 1° gennaio 2012 i requisiti  anagrafici  per  l'accesso
          alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei  termini  di
          seguito indicati: 
              a.  62  anni  per  le  lavoratrici  dipendenti  la  cui
          pensione e' liquidata  a  carico  dell'AGO  e  delle  forme
          sostitutive della medesima. Tale  requisito  anagrafico  e'
          fissato a 63 anni e sei mesi a  decorrere  dal  1°  gennaio
          2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a
          decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma  la
          disciplina di  adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al
          sistema pensionistico agli  incrementi  della  speranza  di
          vita ai sensi dell'art.  12  del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122; 
              b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la  cui
          pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione  generale
          obbligatoria,  nonche'  della  gestione  separata  di   cui
          all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335.
          Tale requisito anagrafico e' fissato a 64 anni e 6  mesi  a
          decorrere dal 1° gennaio  2014,  a  65  anni  e  6  mesi  a
          decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a  decorrere  dal
          1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina  di
          adeguamento   dei   requisiti   di   accesso   al   sistema
          pensionistico agli incrementi della  speranza  di  vita  ai
          sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122; 
              c. per i lavoratori dipendenti  e  per  le  lavoratrici
          dipendenti  di  cui   all'art.   22-ter,   comma   1,   del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito   con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e
          successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'
          liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
          e delle forme sostitutive ed esclusive  della  medesima  il
          requisito anagrafico di sessantacinque anni  per  l'accesso
          alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
          anagrafico di sessantacinque anni di cui all'art. 1,  comma
          6, lettera b), della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  e
          successive modificazioni, e' determinato in 66 anni; 
              d.  per  i  lavoratori  autonomi  la  cui  pensione  e'
          liquidata    a    carico    dell'assicurazione     generale
          obbligatoria,  nonche'  della  gestione  separata  di   cui
          all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il
          requisito anagrafico di sessantacinque anni  per  l'accesso
          alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
          anagrafico di sessantacinque anni di cui all'art. 1,  comma
          6, lettera b), della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  e
          successive modificazioni, e' determinato in 66 anni. 
              7. Il diritto alla pensione  di  vecchiaia  di  cui  al
          comma  6  e'  conseguito  in  presenza   di   un'anzianita'
          contributiva minima  pari  a  20  anni,  a  condizione  che
          l'importo della pensione risulti essere non inferiore,  per
          i lavoratori con riferimento ai quali  il  primo  accredito
          contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996,  a
          1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3,
          comma 6, della legge 8 agosto 1995,  n.  335.  Il  predetto
          importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo
          dell'assegno sociale di cui  all'art.  3,  comma  6,  della
          legge 8 agosto 1995,  n.  335,  e'  annualmente  rivalutato
          sulla base della variazione media quinquennale del prodotto
          interno  lordo  (PIL)  nominale,  appositamente   calcolata
          dall'Istituto  nazionale   di   statistica   (ISTAT),   con
          riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.
          In occasione di eventuali revisioni della serie storica del
          PIL  operate  dall'ISTAT,  i   tassi   di   variazione   da
          considerare sono quelli relativi  alla  serie  preesistente
          anche per l'anno in cui si verifica la revisione  e  quelli
          relativi alla nuova  serie  per  gli  anni  successivi.  Il
          predetto importo  soglia  non  puo'  in  ogni  caso  essere
          inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo  mensile
          dell'assegno sociale stabilito per  il  medesimo  anno.  Si
          prescinde dal predetto requisito di importo  minimo  se  in
          possesso di un'eta' anagrafica pari a settanta anni,  ferma
          restando un'anzianita'  contributiva  minima  effettiva  di
          cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del
          decreto-legge 28 settembre 2001, n.  355,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  novembre  2001,  n.  417,
          all'art. 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335,  le
          parole ", ivi comprese  quelle  relative  ai  requisiti  di
          accesso  alla  prestazione  di  cui  al  comma  19,"   sono
          soppresse. 
              8.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2018  il  requisito
          anagrafico  per  il  conseguimento  dell'assegno   di   cui
          all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,  n.  335  e
          delle prestazioni di cui all'art. 10 della legge 26  maggio
          1970, n. 381, e all'art. 19 della legge 30 marzo  1971,  n.
          118, e' incrementato di un anno. 
              9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
          liquidata a carico  dell'AGO  e  delle  forme  esclusive  e
          sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata
          di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,  n.
          335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione  di
          vecchiaia di cui al comma 6 del  presente  articolo  devono
          essere tali da  garantire  un'eta'  minima  di  accesso  al
          trattamento pensionistico non inferiore a  67  anni  per  i
          soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che  maturano
          il diritto alla prima decorrenza  utile  del  pensionamento
          dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti  dei
          predetti requisiti agli incrementi della speranza  di  vita
          ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta  eta'
          minima di accesso non fosse assicurata, sono  ulteriormente
          incrementati gli stessi requisiti, con  lo  stesso  decreto
          direttoriale di cui al citato art.  12,  comma  12-bis,  da
          emanare entro il 31 dicembre 2019, al  fine  di  garantire,
          per i soggetti, in possesso  dei  predetti  requisiti,  che
          maturano  il  diritto  alla  prima  decorrenza  utile   del
          pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso  al
          trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.
          Resta ferma la disciplina di adeguamento dei  requisiti  di
          accesso al  sistema  pensionistico  agli  incrementi  della
          speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  30  luglio  2010,  n.  122,  per   gli   adeguamenti
          successivi  a  quanto  previsto  dal  secondo  periodo  del
          presente comma. L'art. 5 della legge 12  novembre  2011  n.
          183 e' abrogato. 
              10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e  con  riferimento
          ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico  dell'AGO
          e delle forme  sostitutive  ed  esclusive  della  medesima,
          nonche' della gestione separata di cui  all'art.  2,  comma
          26, della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  l'accesso  alla
          pensione  anticipata  e'  consentito  se  risulta  maturata
          un'anzianita' contributiva di 42 anni e  10  mesi  per  gli
          uomini e 41 anni e 10 mesi per  le  donne.  Il  trattamento
          pensionistico decorre trascorsi  tre  mesi  dalla  data  di
          maturazione dei predetti requisiti. 
              11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per  i
          lavoratori con riferimento  ai  quali  il  primo  accredito
          contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996  il
          diritto alla pensione anticipata,  previa  risoluzione  del
          rapporto di lavoro, puo' essere  conseguito,  altresi',  al
          compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni,  a
          condizione che risultino versati e  accreditati  in  favore
          dell'assicurato  almeno   venti   anni   di   contribuzione
          effettiva e che l'ammontare mensile  della  prima  rata  di
          pensione risulti essere non inferiore ad un importo  soglia
          mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione
          media  quinquennale  del  prodotto  interno   lordo   (PIL)
          nominale, appositamente calcolata  dall'Istituto  nazionale
          di  statistica  (ISTAT),  con  riferimento  al  quinquennio
          precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8
          volte  l'importo  mensile  dell'assegno  sociale   di   cui
          all'art. 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n.  335,
          e successive modificazioni e integrazioni. In occasione  di
          eventuali revisioni della serie  storica  del  PIL  operate
          dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli
          relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si
          verifica la revisione e quelli relativi  alla  nuova  serie
          per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile
          non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a
          2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale  stabilito
          per il medesimo anno. 
              12.  A  tutti  i  requisiti  anagrafici  previsti   dal
          presente  decreto  per  l'accesso  attraverso  le   diverse
          modalita'  ivi  stabilite  al  pensionamento,  nonche'   al
          requisito  contributivo  di  cui  al  comma   10,   trovano
          applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita  di  cui
          all'art. 12  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni;  al
          citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti
          modifiche: 
              a. al comma 12-bis dopo le parole "e all'art. 3,  comma
          6,  della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  e  successive
          modificazioni," aggiungere le  seguenti:  "e  il  requisito
          contributivo  ai  fini  del   conseguimento   del   diritto
          all'accesso al  pensionamento  indipendentemente  dall'eta'
          anagrafica"; 
              b. al  comma  12-ter  alla  lettera  a)  le  parole  "i
          requisiti di  eta'"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "i
          requisiti di eta' e di anzianita' contributiva"; 
              c. al comma 12-quater, al primo periodo, e'  soppressa,
          alla fine, la parola "anagrafici". 
              13. Gli adeguamenti agli incrementi della  speranza  di
          vita successivi  a  quello  effettuato  con  decorrenza  1°
          gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza  biennale  secondo
          le modalita' previste dall'art.  12  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive  modificazioni  e
          integrazioni, salvo quanto previsto dal presente  comma.  A
          partire dalla medesima data i riferimenti al  triennio,  di
          cui al comma 12-ter dell'art. 12 del  citato  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive  modificazioni  e
          integrazioni, devono riferirsi al biennio. Con  riferimento
          agli adeguamenti biennali  di  cui  al  primo  periodo  del
          presente  comma  la  variazione  della  speranza  di   vita
          relativa al biennio di riferimento e' computata  in  misura
          pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei
          singoli anni del biennio medesimo e  la  media  dei  valori
          registrati nei singoli anni  del  biennio  precedente,  con
          esclusione dell'adeguamento decorrente dal 1° gennaio 2021,
          in riferimento al quale la  variazione  della  speranza  di
          vita relativa al biennio 2017-2018 e'  computata,  ai  fini
          dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento,
          in misura pari alla differenza  tra  la  media  dei  valori
          registrati negli anni 2017 e 2018 e  il  valore  registrato
          nell'anno 2016. Gli adeguamenti biennali di  cui  al  primo
          periodo  del  presente  comma  non  possono  in  ogni  caso
          superare i tre mesi, salvo recupero in sede di  adeguamento
          o di adeguamenti successivi nel caso  di  incremento  della
          speranza  di  vita  superiore  a  tre  mesi;   gli   stessi
          adeguamenti non sono effettuati  nel  caso  di  diminuzione
          della speranza di vita relativa al biennio di  riferimento,
          computata ai sensi del terzo periodo  del  presente  comma,
          salvo recupero in sede  di  adeguamento  o  di  adeguamenti
          successivi. 
              14. Le disposizioni in materia di requisiti di  accesso
          e di regime delle decorrenze vigenti prima  della  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  continuano  ad
          applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31
          dicembre 2011, ai soggetti di cui all'art. 1, comma 9 della
          legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni  e
          integrazioni, nonche' nei limiti delle risorse stabilite ai
          sensi del  comma  15  e  sulla  base  della  procedura  ivi
          disciplinata, ancorche' maturino i requisiti per  l'accesso
          al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: 
              a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi  degli
          articoli 4 e 24 della legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e
          successive modificazioni, sulla base di  accordi  sindacali
          stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i
          requisiti  per  il  pensionamento  entro  il   periodo   di
          fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui  all'art.  7,
          commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
              b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai  sensi
          dell'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23  luglio  1991,  n.
          223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto
          di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; 
              c) ai lavoratori che, alla data del  4  dicembre  2011,
          sono titolari di prestazione  straordinaria  a  carico  dei
          fondi di solidarieta' di settore di cui all'art.  2,  comma
          28, della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  nonche'  ai
          lavoratori per  i  quali  sia  stato  previsto  da  accordi
          collettivi stipulati entro la medesima data il  diritto  di
          accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale  secondo
          caso gli interessati restano tuttavia a  carico  dei  fondi
          medesimi fino al compimento di  almeno  60  anni  di  eta',
          ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta'
          i requisiti per l'accesso al pensionamento  previsti  prima
          della data di entrata in vigore del presente decreto; 
              d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del  4
          dicembre 2011, siano stati  autorizzati  alla  prosecuzione
          volontaria della contribuzione; 
              e) ai lavoratori che alla  data  del  4  dicembre  2011
          hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di  cui
          all'art. 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
          112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto  2008,
          n.  133,  ai  fini  della  presente   lettera,   l'istituto
          dell'esonero si considera  comunque  in  corso  qualora  il
          provvedimento di concessione sia stato emanato prima del  4
          dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto sono abrogati i commi da 1 a  6  dell'art.  72  del
          citato decreto-legge n. 112  del  2008,  che  continuano  a
          trovare applicazione per i lavoratori di cui alla  presente
          lettera.  Sono  altresi'   disapplicate   le   disposizioni
          contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe  a
          quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio; 
              e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre  2011
          risultano  essere  in  congedo  per  assistere  figli   con
          disabilita' grave ai sensi dell'art. 42, comma 5, del testo
          unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151,
          i quali maturino, entro ventiquattro  mesi  dalla  data  di
          inizio del predetto congedo, il requisito contributivo  per
          l'accesso  al  pensionamento  indipendentemente   dall'eta'
          anagrafica di cui all'art. 1, comma 6,  lettera  a),  della
          legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni. 
              e-ter) ai lavoratori che,  nel  corso  dell'anno  2011,
          risultano essere in congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5,
          del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  26  marzo
          2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito  di
          permessi ai sensi dell'art. 33,  comma  3,  della  legge  5
          febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i  quali
          perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili  a
          comportare la  decorrenza  del  trattamento  pensionistico,
          secondo la disciplina alla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto, entro il trentaseiesimo  mese  successivo
          alla data di entrata in vigore  del  medesimo  decreto.  Il
          trattamento  pensionistico  non   puo'   avere   decorrenza
          anteriore al 1° gennaio 2014. 
              15.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare entro  tre  mesi
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente  decreto  sono  definite  le   modalita'   di
          attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del
          limite massimo numerico dei soggetti  interessati  ai  fini
          della concessione del beneficio di  cui  al  comma  14  nel
          limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di  euro
          per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040
          milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro  per
          l'anno 2016, 1.030 milioni di euro  per  l'anno  2017,  610
          milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di  euro  per
          l'anno 2019.  Gli  enti  gestori  di  forme  di  previdenza
          obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla  base  della
          data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del
          periodo di esonero di cui alla lettera  e)  del  comma  14,
          delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
          cui al comma 14 che intendono avvalersi  dei  requisiti  di
          accesso e del regime delle decorrenze vigenti  prima  della
          data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal
          predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del  limite
          numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
          primo periodo del  presente  comma,  i  predetti  enti  non
          prenderanno in esame  ulteriori  domande  di  pensionamento
          finalizzate  ad  usufruire  dei  benefici  previsti   dalla
          disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito  del  predetto
          limite numerico  sono  computati  anche  i  lavoratori  che
          intendono  avvalersi,  qualora  ne  ricorrano  i  necessari
          presupposti e requisiti, congiuntamente  del  beneficio  di
          cui al comma 14 del presente articolo e di quello  relativo
          al regime delle decorrenze disciplinato dall'art. 12, comma
          5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          successive modificazioni, per il quale  risultano  comunque
          computati nel relativo limite numerico di cui  al  predetto
          art. 12, comma 5, afferente  al  beneficio  concernente  il
          regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso,  ai
          soggetti di cui al presente comma che maturano i  requisiti
          dal  1°  gennaio  2012  trovano  comunque  applicazione  le
          disposizioni di cui al comma 12 del presente articolo. 
              15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti
          del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria  e  delle  forme
          sostitutive della medesima: 
              a) i  lavoratori  che  abbiano  maturato  un'anzianita'
          contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012  i
          quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore  del
          presente  decreto,   i   requisiti   per   il   trattamento
          pensionistico entro il 31  dicembre  2012  ai  sensi  della
          tabella B allegata alla legge 23 agosto  2004,  n.  243,  e
          successive modificazioni, possono conseguire il trattamento
          della  pensione  anticipata  al   compimento   di   un'eta'
          anagrafica non inferiore a 64 anni; 
              b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento  di
          vecchiaia oltre che, se piu' favorevole, ai sensi del comma
          6, lettera a), con un'eta' anagrafica non  inferiore  a  64
          anni  qualora  maturino   entro   il   31   dicembre   2012
          un'anzianita'  contributiva  di  almeno  20  anni  e   alla
          medesima data conseguano un'eta' anagrafica  di  almeno  60
          anni. 
              16. Con il  decreto  direttoriale  previsto,  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 11 della legge 8 agosto  1995,  n.  335,
          come modificato dall'art.  1,  comma  15,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 247, ai fini dell'aggiornamento triennale
          del coefficiente di trasformazione di cui all'art. 1, comma
          6, della predetta legge n. 335 del 1995, in via derogatoria
          a quanto  previsto  all'art.  12,  comma  12-quinquies  del
          decreto-legge  31  maggio  2012,  n.  78,  convertito   con
          modificazioni  con  legge  30  luglio  2010,  n.   122,   e
          successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1°
          gennaio 2013 lo stesso coefficiente  di  trasformazione  e'
          esteso anche per le eta' corrispondenti a valori fino a 70.
          Il predetto valore di 70 anni e' adeguato  agli  incrementi
          della speranza di vita nell'ambito  del  procedimento  gia'
          previsto  per  i  requisiti   del   sistema   pensionistico
          dall'art. 12 del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  e,
          conseguentemente,  ogniqualvolta  il  predetto  adeguamento
          triennale   comporta,    con    riferimento    al    valore
          originariamente  indicato  in  70  anni  per  l'anno  2012,
          l'incremento dello stesso tale da superare di  una  o  piu'
          unita'  il  predetto  valore  di  70,  il  coefficiente  di
          trasformazione di cui al comma 6 dell'art. 1 della legge  8
          agosto  1995,  n.  335,  e'  esteso,  con   effetto   dalla
          decorrenza  di  tale  determinazione,  anche  per  le  eta'
          corrispondenti a tali valori  superiori  a  70  nell'ambito
          della medesima procedura di cui all'art. 1, comma 11, della
          citata  legge  n.  335  del  1995.  Resta  fermo   che   la
          rideterminazione    aggiornata    del    coefficiente    di
          trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per
          eta'  corrispondenti  a  valori  superiori  a  70  anni  e'
          effettuata con la predetta procedura  di  cui  all'art.  1,
          comma 11, della citata legge n. 335 del 1995.  Al  fine  di
          uniformare la periodicita' temporale della procedura di cui
          all'art. 1, comma 11 della citata legge 8 agosto  1995,  n.
          335   e   successive    modificazioni    e    integrazioni,
          all'adeguamento  dei  requisiti  di  cui  al  comma  12-ter
          dell'art. 12 del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  gli
          aggiornamenti  dei  coefficienti   di   trasformazione   in
          rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019
          sono effettuati con periodicita' biennale. 
              17.  Ai  fini   del   riconoscimento   della   pensione
          anticipata, ferma restando la possibilita' di conseguire la
          stessa ai sensi dei commi 10 e 11  del  presente  articolo,
          per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e
          pesanti, a norma dell'art. 1 della legge 4  novembre  2010,
          n. 183, all'art. 1 del decreto legislativo 21 aprile  2011,
          n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              al comma 5, le parole "2008-2012" sono sostituite dalle
          seguenti: "2008-2011" e alla lettera d) del medesimo  comma
          5 le parole "per gli anni  2011  e  2012"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "per l'anno 2011"; 
              al comma  4,  la  parola  "2013"  e'  sostituita  dalla
          seguente: "2012"  e  le  parole:  "con  un'eta'  anagrafica
          ridotta di tre anni ed  una  somma  di  eta'  anagrafica  e
          anzianita' contributiva ridotta di tre unita'  rispetto  ai
          requisiti previsti dalla Tabella B" sono  sostituite  dalle
          seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B"; 
              al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai commi 4
          e 5" sono sostituite rispettivamente dalle  seguenti:  "dal
          1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011" e "al comma 5"; 
              dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma: 
              "6.bis Per i lavoratori che prestano  le  attivita'  di
          cui al comma 1, lettera b), numero 1),  per  un  numero  di
          giorni lavorativi annui inferiori a 78  e  che  maturano  i
          requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012,  il
          requisito anagrafico e il valore somma di cui alla  Tabella
          B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007: 
              a) sono incrementati rispettivamente di due anni  e  di
          due unita' per coloro che svolgono  le  predette  attivita'
          per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71; 
              b) sono incrementati rispettivamente di un  anno  e  di
          una unita' per coloro che svolgono  le  predette  attivita'
          lavorative per un numero di giorni lavorativi  all'anno  da
          72 a 77." 
              al comma 7 le parole "comma 6"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "commi 6 e 6-bis". 
              17-bis. 
              18. Allo scopo di assicurare un processo di  incremento
          dei requisiti minimi di accesso al pensionamento  anche  ai
          regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui
          siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente
          decreto,    requisiti    diversi    da    quelli    vigenti
          nell'assicurazione  generale  obbligatoria,  ivi   compresi
          quelli relativi ai lavoratori di cui all'art. 78, comma 23,
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di cui
          al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui  alla
          legge 27 dicembre 1941,  n.  1570,  nonche'  ai  rispettivi
          dirigenti, con regolamento da emanare entro il  31  ottobre
          2012, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, e successive modificazioni, su  proposta  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti
          di accesso al sistema pensionistico,  tenendo  conto  delle
          obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori di attivita'
          nonche' dei rispettivi ordinamenti. Fermo  restando  quanto
          indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di  cui
          al presente  articolo  si  applicano  anche  ai  lavoratori
          iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi
          dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 
              19. All'art. 1, comma  1,  del  decreto  legislativo  2
          febbraio  2006,  n.  42,  e  successive   modificazioni   e
          integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012  le  parole",
          di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse. 
              20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni  di
          cui all'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
          convertito con modificazioni con legge 6  agosto  2008,  n.
          133,  e  successive  modificazioni  e   integrazioni,   con
          riferimento ai soggetti che maturano  i  requisiti  per  il
          pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene  conto
          della  rideterminazione  dei  requisiti   di   accesso   al
          pensionamento come disciplinata dal presente  articolo.  Al
          fine di agevolare il processo di  riduzione  degli  assetti
          organizzativi  delle  pubbliche  amministrazioni,  restano,
          inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per
          raggiungimento del limite  di  eta'  gia'  adottati,  prima
          della data di entrata in vigore del presente  decreto,  nei
          confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
          cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2011, n. 165, anche se aventi effetto successivamente al 1°
          gennaio 2012. 
              21. A decorrere dal  1°  gennaio  2012  e  fino  al  31
          dicembre 2017 e' istituito un contributo di solidarieta'  a
          carico degli  iscritti  e  dei  pensionati  delle  gestioni
          previdenziali  confluite  nel  Fondo  pensioni   lavoratori
          dipendenti e del Fondo di previdenza per  il  personale  di
          volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo
          di determinare in modo equo il  concorso  dei  medesimi  al
          riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare  della  misura
          del  contributo  e'  definita  dalla  Tabella  A   di   cui
          all'Allegato  n.  1  del  presente  decreto-legge   ed   e'
          determinata  in   rapporto   al   periodo   di   iscrizione
          antecedente  l'armonizzazione  conseguente  alla  legge   8
          agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata  in
          base  ai  parametri  piu'  favorevoli  rispetto  al  regime
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria.  Sono   escluse
          dall'assoggettamento al contributo le pensioni  di  importo
          pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo  INPS,  le
          pensioni e gli assegni di  invalidita'  e  le  pensioni  di
          inabilita'.  Per  le  pensioni  a  carico  del   Fondo   di
          previdenza per il personale di volo dipendente  da  aziende
          di navigazione aerea  l'imponibile  di  riferimento  e'  al
          lordo della quota di pensione capitalizzata al momento  del
          pensionamento. A  seguito  dell'applicazione  del  predetto
          contributo sui trattamenti  pensionistici,  il  trattamento
          pensionistico  medesimo,  al  netto   del   contributo   di
          solidarieta' complessivo non puo' essere comunque inferiore
          a 5 volte il trattamento minimo. 
              22.  Con  effetto  dal  1°  gennaio  2012  le  aliquote
          contributive pensionistiche di finanziamento e  di  computo
          delle gestioni pensionistiche dei  lavoratori  artigiani  e
          commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono
          incrementate di 1,3  punti  percentuali  dall'anno  2012  e
          successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino  a
          raggiungere il livello del 24 per cento. 
              23.  Con  effetto  dal  1°  gennaio  2012  le  aliquote
          contributive pensionistiche di finanziamento e  di  computo
          dei  lavoratori  coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni
          iscritti alla relativa  gestione  autonoma  dell'INPS  sono
          rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui  all'Allegato
          n. 1 del presente decreto. 
              24.  In  considerazione  dell'esigenza  di   assicurare
          l'equilibrio  finanziario  delle  rispettive  gestioni   in
          conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo
          30 giugno  1994,  n.  509,  e  al  decreto  legislativo  10
          febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di  cui
          ai predetti decreti  adottano,  nell'esercizio  della  loro
          autonomia gestionale, entro e non  oltre  il  30  settembre
          2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio  tra  entrate
          contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo
          bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di  cinquanta
          anni.   Le   delibere   in    materia    sono    sottoposte
          all'approvazione  dei  Ministeri   vigilanti   secondo   le
          disposizioni di cui ai predetti decreti essi  si  esprimono
          in modo definitivo entro trenta giorni dalla  ricezione  di
          tali delibere. Decorso il termine  del  30  settembre  2012
          senza l'adozione dei  previsti  provvedimenti,  ovvero  nel
          caso  di  parere  negativo  dei  Ministeri  vigilanti,   si
          applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: 
              a) le disposizioni di  cui  al  comma  2  del  presente
          articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti  alle
          relative gestioni; 
              b) un contributo di solidarieta', per gli anni  2012  e
          2013, a carico  dei  pensionati  nella  misura  dell'1  per
          cento. 
              25.  La  rivalutazione   automatica   dei   trattamenti
          pensionistici, secondo il  meccanismo  stabilito  dall'art.
          34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa
          agli anni 2012 e 2013, e' riconosciuta: 
              a) nella misura del 100 per  cento  per  i  trattamenti
          pensionistici di importo complessivo fino a  tre  volte  il
          trattamento  minimo  INPS.  Per  le  pensioni  di   importo
          superiore  a  tre  volte  il  trattamento  minimo  INPS   e
          inferiore  a  tale  limite  incrementato  della  quota   di
          rivalutazione automatica spettante  sulla  base  di  quanto
          previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
          e' comunque attribuito  fino  a  concorrenza  del  predetto
          limite maggiorato; 
              b) nella misura del 40  per  cento  per  i  trattamenti
          pensionistici complessivamente superiori  a  tre  volte  il
          trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro  volte
          il trattamento  minimo  INPS  con  riferimento  all'importo
          complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le  pensioni  di
          importo superiore a quattro volte il  predetto  trattamento
          minimo e inferiore a tale limite incrementato  della  quota
          di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto
          previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
          e' comunque attribuito  fino  a  concorrenza  del  predetto
          limite maggiorato; 
              c) nella misura del 20  per  cento  per  i  trattamenti
          pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il
          trattamento minimo INPS e pari o inferiori a  cinque  volte
          il trattamento  minimo  INPS  con  riferimento  all'importo
          complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le  pensioni  di
          importo superiore a cinque volte  il  predetto  trattamento
          minimo e inferiore a tale limite incrementato  della  quota
          di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto
          previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
          e' comunque attribuito  fino  a  concorrenza  del  predetto
          limite maggiorato; 
              d) nella misura del 10  per  cento  per  i  trattamenti
          pensionistici complessivamente superiori a cinque volte  il
          trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei  volte  il
          trattamento  minimo  INPS   con   riferimento   all'importo
          complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le  pensioni  di
          importo superiore  a  sei  volte  il  predetto  trattamento
          minimo e inferiore a tale limite incrementato  della  quota
          di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto
          previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
          e' comunque attribuito  fino  a  concorrenza  del  predetto
          limite maggiorato; 
              e) non e' riconosciuta per i trattamenti  pensionistici
          complessivamente  superiori  a  sei  volte  il  trattamento
          minimo INPS con  riferimento  all'importo  complessivo  dei
          trattamenti medesimi. 
              25-bis. La  rivalutazione  automatica  dei  trattamenti
          pensionistici, secondo il  meccanismo  stabilito  dall'art.
          34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa
          agli anni 2012 e 2013 come determinata dal  comma  25,  con
          riguardo   ai   trattamenti   pensionistici   di    importo
          complessivo superiore a tre  volte  il  trattamento  minimo
          INPS e' riconosciuta: 
              a) negli anni 2014 e  2015  nella  misura  del  20  per
          cento; 
              b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del  50  per
          cento. 
              25-ter. Resta fermo che gli importi  di  cui  al  comma
          25-bis sono rivalutati, a decorrere dall'anno  2014,  sulla
          base della normativa. 
              26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai  professionisti
          iscritti alla gestione separata di cui  all'art.  2,  comma
          26, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,  non  titolari  di
          pensione  e  non  iscritti  ad  altre  forme  previdenziali
          obbligatorie sono estese le tutele di cui all'art. 1, comma
          788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              27. Presso il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali e' istituito  un  Fondo  per  il  finanziamento  di
          interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi
          e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne.  Il
          Fondo e' finanziato per l'anno  2012  con  200  milioni  di
          euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
          2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015.  Con
          decreti del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono definiti i  criteri  e  le  modalita'  istitutive  del
          predetto Fondo. 
              27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307, e' ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013. 
              28. Il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          costituisce,  senza  oneri  aggiuntivi   per   la   finanza
          pubblica,  una  Commissione  composta  da  esperti   e   da
          rappresentanti di enti gestori di  previdenza  obbligatoria
          nonche' di Autorita'  di  vigilanza  operanti  nel  settore
          previdenziale, al fine di valutare, entro  il  31  dicembre
          2012, nel rispetto degli equilibri programmati  di  finanza
          pubblica e delle  compatibilita'  finanziarie  del  sistema
          pensionistico  nel  medio/lungo   periodo,   possibili   ed
          ulteriori forme di gradualita' nell'accesso al  trattamento
          pensionistico determinato secondo  il  metodo  contributivo
          rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme
          devono essere funzionali  a  scelte  di  vita  individuali,
          anche correlate alle  dinamiche  del  mercato  del  lavoro,
          fermo restando il rispetto del  principio  dell'adeguatezza
          della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel
          rispetto  degli  equilibri  e   compatibilita'   succitati,
          saranno analizzate, entro il 31  dicembre  2012,  eventuali
          forme    di    decontribuzione    parziale    dell'aliquota
          contributiva  obbligatoria   verso   schemi   previdenziali
          integrativi  in  particolare   a   favore   delle   giovani
          generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza
          obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza  operanti  nel
          settore della previdenza. 
              29. Il Ministero del lavoro e della  politiche  sociali
          elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di  forme
          di previdenza  obbligatoria,  un  programma  coordinato  di
          iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A
          cio'  concorrono  la  comunicazione  da  parte  degli  enti
          gestori  di  previdenza  obbligatoria  circa  la  posizione
          previdenziale  di  ciascun  iscritto  e  le  attivita'   di
          comunicazione e  promozione  istruite  da  altre  Autorita'
          operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno
          essere tesi a diffondere la consapevolezza, in  particolare
          tra    le    giovani    generazioni,    della    necessita'
          dell'accantonamento di risorse  a  fini  previdenziali,  in
          funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38  della
          Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso  le
          risorse umane e strumentali previste a legislazione. 
              30. Il Governo promuove, entro  il  31  dicembre  2011,
          l'istituzione di  un  tavolo  di  confronto  con  le  parti
          sociali  al   fine   di   riordinare   il   sistema   degli
          ammortizzatori sociali e  degli  istituti  di  sostegno  al
          reddito e della formazione continua. 
              31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di cui
          all'art. 17, comma 1, lettere a)  e  c),  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          erogate in denaro e in natura, di importo  complessivamente
          eccedente euro  1.000.000  non  si  applica  il  regime  di
          tassazione separata di cui all'art. 19 del  medesimo  TUIR.
          Tale  importo  concorre   alla   formazione   del   reddito
          complessivo.  Le  disposizioni  del   presente   comma   si
          applicano in ogni caso a tutti i compensi  e  indennita'  a
          qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle societa'
          di capitali. In deroga all'art. 3  della  legge  23  luglio
          2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente  comma  si
          applicano con riferimento alle indennita' ed ai compensi il
          cui diritto alla percezione e' sorto  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2011. 
              31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell'art.  18
          del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo  le
          parole: "eccedente 150.000 euro" sono inserite le seguenti:
          "e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro.». 
              - Si riporta il testo del comma 194 dell'art.  1  della
          citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge di stabilita' 2014): 
              «Art. 1. 
              1. - 193. Omissis. 
              194. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso
          e di regime delle decorrenze vigenti prima  della  data  di
          entrata in vigore dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011,  n.  214,  ferme  restando  le  salvaguardie
          previste dall'art. 24, comma 14, del decreto-legge  n.  201
          del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214
          del 2011, dall'art. 22 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
          95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 135, dall'art. 1, commi da 231 a 234, della  legge
          24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11  e  11-bis  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  102,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  28  ottobre  2013,  n.  124,  e
          dall'art. 2, commi 5-bis  e  5-ter,  del  decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 30  ottobre  2013,  n.  125,  e  i  relativi  decreti
          ministeriali attuativi del 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012 e
          22 aprile 2013, si applicano ai lavoratori che perfezionano
          i   requisiti   anagrafici   e   contributivi,    ancorche'
          successivamente al 31 dicembre 2011, utili a comportare  la
          decorrenza  del  trattamento   pensionistico   secondo   la
          disciplina alla data di entrata in vigore del decreto-legge
          n. 201 del 2011, entro il  trentaseiesimo  mese  successivo
          alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge  n.
          201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
          214 del 2011, appartenenti alle seguenti categorie: 
              a)   i   lavoratori   autorizzati   alla   prosecuzione
          volontaria della contribuzione anteriormente al 4  dicembre
          2011 i  quali  possano  far  valere  almeno  un  contributo
          volontario accreditato o  accreditabile  alla  data  del  6
          dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente  alla
          data  del  4  dicembre  2011,  qualsiasi   attivita',   non
          riconducibile a  rapporto  di  lavoro  dipendente  a  tempo
          indeterminato; 
              b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto
          entro il 30 giugno 2012 in ragione di  accordi  individuali
          sottoscritti anche ai  sensi  degli  articoli  410,  411  e
          412-ter  del  codice  di  procedura   civile,   ovvero   in
          applicazione di accordi collettivi di  incentivo  all'esodo
          stipulati  dalle   organizzazioni   comparativamente   piu'
          rappresentative a livello nazionale entro  il  31  dicembre
          2011, anche se  hanno  svolto,  dopo  il  30  giugno  2012,
          qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di  lavoro
          dipendente a tempo indeterminato; 
              c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto
          dopo il 30 giugno 2012 ed entro  il  31  dicembre  2012  in
          ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai  sensi
          degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice  di  procedura
          civile, ovvero in applicazione  di  accordi  collettivi  di
          incentivo   all'esodo   stipulati   dalle    organizzazioni
          comparativamente piu' rappresentative a  livello  nazionale
          entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto,  dopo  la
          cessazione,  qualsiasi  attivita'   non   riconducibile   a
          rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; 
              d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro  sia  cessato
          per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1°
          gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno  svolto,
          successivamente  alla   data   di   cessazione,   qualsiasi
          attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente
          a tempo indeterminato; 
              e) i lavoratori collocati in mobilita'  ordinaria  alla
          data del 4 dicembre 2011 e  autorizzati  alla  prosecuzione
          volontaria   della   contribuzione   successivamente   alla
          predetta data, che, entro sei mesi dalla fine  del  periodo
          di fruizione dell'indennita' di mobilita' di  cui  all'art.
          7, commi 1 e  2,  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,
          perfezionino,  mediante   il   versamento   di   contributi
          volontari, i requisiti vigenti  alla  data  di  entrata  in
          vigore  del  citato  decreto-legge  n.  201  del  2011.  Il
          versamento volontario di cui alla presente  lettera,  anche
          in deroga alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, del
          decreto legislativo n.  184  del  1997,  potra'  riguardare
          anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di
          autorizzazione stessa; 
              f)   i   lavoratori   autorizzati   alla   prosecuzione
          volontaria della contribuzione anteriormente al 4  dicembre
          2011,  ancorche'  al  6  dicembre  2011  non   abbiano   un
          contributo  volontario  accreditato  o  accreditabile  alla
          predetta  data,  a  condizione  che   abbiano   almeno   un
          contributo accreditato  derivante  da  effettiva  attivita'
          lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il
          30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre  2013  non
          svolgano attivita' lavorativa riconducibile a  rapporto  di
          lavoro dipendente a tempo indeterminato. 
              Omissis.». 
              - Il citato decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011,  n.  214,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          Repubblica italiana 6 dicembre 2011, n. 284, S.O. 
              - Si riporta il testo del  comma  5  dell'art.  42  del
          decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.  151  (Testo  unico
          delle disposizioni  legislative  in  materia  di  tutela  e
          sostegno della  maternita'  e  della  paternita',  a  norma
          dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53): 
              «Art. 42 (Riposi e permessi per i  figli  con  handicap
          grave). - 1. - 4. Omissis. 
              5. Il coniuge convivente di soggetto  con  handicap  in
          situazione di gravita'  accertata  ai  sensi  dell'art.  4,
          comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto  a
          fruire del congedo di cui al  comma  2  dell'art.  4  della
          legge 8 marzo 2000, n.  53,  entro  sessanta  giorni  dalla
          richiesta. In caso di mancanza, decesso o  in  presenza  di
          patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto  a
          fruire del congedo il padre o la madre anche  adottivi;  in
          caso di  decesso,  mancanza  o  in  presenza  di  patologie
          invalidanti del padre e della  madre,  anche  adottivi,  ha
          diritto a fruire del congedo uno dei figli  conviventi;  in
          caso di  mancanza,  decesso  o  in  presenza  di  patologie
          invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a  fruire  del
          congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi. 
              Omissis.». 
          Note al comma 347: 
                
              - Il testo dell'art. 24 del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214, e' riportato  nelle  note  al  comma
          346. 
                
          Note al comma 349: 
                
              - Si riporta il testo dell'art. 41 del  citato  decreto
          legislativo 14 settembre  2015,  n.  148,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.  41  (Contratto  di  espansione).  -  1.  In  via
          sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021,  salvo  quanto
          previsto  al  comma  1-bis,  nell'ambito  dei  processi  di
          reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese  con
          un  organico  superiore  a  1.000  unita'  lavorative   che
          comportano, in tutto o in parte, una  strutturale  modifica
          dei processi aziendali  finalizzati  al  progresso  e  allo
          sviluppo tecnologico dell'attivita', nonche' la conseguente
          esigenza  di  modificare  le  competenze  professionali  in
          organico mediante un loro piu' razionale impiego e, in ogni
          caso, prevedendo l'assunzione  di  nuove  professionalita',
          l'impresa puo'  avviare  una  procedura  di  consultazione,
          secondo le modalita'  e  i  termini  di  cui  all'art.  24,
          finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di
          espansione con il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali e con le  associazioni  sindacali  comparativamente
          piu' rappresentative sul piano  nazionale  o  con  le  loro
          rappresentanze   sindacali   aziendali   ovvero   con    la
          rappresentanza sindacale unitaria. 
              1-bis. Esclusivamente per il 2021, il limite minimo  di
          unita' lavorative in organico di cui al comma  1  non  puo'
          essere  inferiore  a  500  unita',  e,  limitatamente  agli
          effetti di cui al comma  5-bis,  a  250  unita',  calcolate
          complessivamente nelle ipotesi di aggregazione  di  imprese
          stabile con un'unica finalita' produttiva o di servizi. 
              2. Il  contratto  di  cui  al  comma  1  e'  di  natura
          gestionale e deve contenere: 
              a) il numero dei lavoratori da assumere e l'indicazione
          dei relativi profili professionali compatibili con i  piani
          di reindustrializzazione o riorganizzazione; 
              b) la programmazione temporale delle assunzioni; 
              c) l'indicazione della durata a tempo indeterminato dei
          contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato
          professionalizzante  di  cui  all'art.   44   del   decreto
          legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
              d) relativamente alle professionalita' in organico,  la
          riduzione complessiva media  dell'orario  di  lavoro  e  il
          numero dei lavoratori interessati, nonche'  il  numero  dei
          lavoratori che possono accedere al trattamento previsto dal
          comma 5. 
              3.  In  deroga  agli  articoli  4  e  22,  l'intervento
          straordinario  di  integrazione   salariale   puo'   essere
          richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non
          continuativi. 
              4. Ai fini della stipula del contratto di espansione il
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica  il
          progetto di formazione e  di  riqualificazione  nonche'  il
          numero delle assunzioni. 
              5. Per i lavoratori che si trovino a  non  piu'  di  60
          mesi  dal  conseguimento  del  diritto  alla  pensione   di
          vecchiaia,  che  abbiano  maturato  il   requisito   minimo
          contributivo, o anticipata di cui all'art.  24,  comma  10,
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          nell'ambito  di  accordi  di  non  opposizione   e   previo
          esplicito  consenso  in  forma   scritta   dei   lavoratori
          interessati, il datore di lavoro  riconosce  per  tutto  il
          periodo e  fino  al  raggiungimento  del  primo  diritto  a
          pensione,  a  fronte  della  risoluzione  del  rapporto  di
          lavoro, un'indennita' mensile,  ove  spettante  comprensiva
          dell'indennita'   NASpI,   commisurata    al    trattamento
          pensionistico lordo  maturato  dal  lavoratore  al  momento
          della  cessazione  del  rapporto  di  lavoro,  cosi'   come
          determinato dall'INPS. Qualora il primo diritto a  pensione
          sia quello previsto per la pensione anticipata,  il  datore
          di lavoro versa anche i contributi previdenziali  utili  al
          conseguimento del diritto, con esclusione del periodo  gia'
          coperto dalla  contribuzione  figurativa  a  seguito  della
          risoluzione del rapporto di lavoro. I benefici  di  cui  al
          presente  comma   sono   riconosciuti   entro   il   limite
          complessivo di spesa di 4,4  milioni  di  euro  per  l'anno
          2019, di 11,9 milioni di euro per  l'anno  2020  e  di  6,8
          milioni di  euro  per  l'anno  2021.  Se  nel  corso  della
          procedura di consultazione di cui  al  comma  1  emerge  il
          verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
          rispetto al predetto limite  di  spesa,  il  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali non  puo'  procedere  alla
          sottoscrizione dell'accordo governativo e  conseguentemente
          non puo' prendere in considerazione  ulteriori  domande  di
          accesso ai  benefici  di  cui  al  presente  comma.  L'INPS
          provvede al monitoraggio del rispetto del limite  di  spesa
          con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
          a legislazione e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, fornendo i  risultati  dell'attivita'  di
          monitoraggio al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
              5-bis. Per i lavoratori che si trovino a  non  piu'  di
          sessanta mesi dalla prima decorrenza utile  della  pensione
          di vecchiaia, che  abbiano  maturato  il  requisito  minimo
          contributivo, o della pensione anticipata di  cui  all'art.
          24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, nell'ambito di accordi di non  opposizione  e
          previo esplicito consenso in forma scritta  dei  lavoratori
          interessati, il datore di lavoro  riconosce  per  tutto  il
          periodo e fino al  raggiungimento  della  prima  decorrenza
          utile  del  trattamento  pensionistico,  a   fronte   della
          risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennita'  mensile,
          commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal
          lavoratore al momento  della  cessazione  del  rapporto  di
          lavoro,  come  determinato  dall'INPS.  Qualora  la   prima
          decorrenza utile della pensione sia quella prevista per  la
          pensione anticipata, il datore  di  lavoro  versa  anche  i
          contributi  previdenziali  utili   al   conseguimento   del
          diritto. Per l'intero periodo di  spettanza  teorica  della
          NASpI al lavoratore, il versamento a carico del  datore  di
          lavoro per l'indennita' mensile e' ridotto  di  un  importo
          equivalente alla somma della prestazione di cui all'art.  1
          del  decreto  legislativo  4  marzo  2015,  n.  22,  e   il
          versamento a carico del datore di lavoro per  i  contributi
          previdenziali  utili  al  conseguimento  del  diritto  alla
          pensione anticipata e' ridotto di  un  importo  equivalente
          alla somma della contribuzione figurativa di  cui  all'art.
          12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del  2015,  fermi
          restando  in  ogni  caso  i  criteri   di   computo   della
          contribuzione  figurativa.  Per  le  imprese  o  gruppi  di
          imprese con un organico superiore a 1.000 unita' lavorative
          che attuino piani di riorganizzazione o di ristrutturazione
          di  particolare  rilevanza  strategica,  in  linea  con   i
          programmi europei, e  che,  all'atto  dell'indicazione  del
          numero dei lavoratori da assumere ai sensi della lettera a)
          del  comma  2,  si  impegnino  ad  effettuare  almeno   una
          assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato  il
          consenso ai sensi del  presente  comma,  la  riduzione  dei
          versamenti a  carico  del  datore  di  lavoro,  di  cui  al
          precedente capoverso, opera per ulteriori dodici mesi,  per
          un importo calcolato sulla base dell'ultima  mensilita'  di
          spettanza teorica della prestazione  NASpI  al  lavoratore.
          Allo scopo di dare attuazione al contratto di cui al  comma
          1,  il  datore  di  lavoro  interessato  presenta  apposita
          domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione  di  una
          fideiussione bancaria  a  garanzia  della  solvibilita'  in
          relazione agli obblighi. Il datore di lavoro e' obbligato a
          versare  mensilmente   all'INPS   la   provvista   per   la
          prestazione e per la  contri-buzione  figurativa.  In  ogni
          caso, in assenza del versamento mensile di cui al  presente
          comma, l'INPS e' tenuto a non  erogare  le  prestazioni.  I
          benefici di cui al presente comma sono  riconosciuti  entro
          il limite complessivo di spesa di 117,2 milioni di euro per
          l'anno 2021, 132,6 milioni di euro per  l'anno  2022,  40,7
          milioni di euro per l'anno 2023 e 3,7  milioni  per  l'anno
          2024. Se nel corso della procedura di consulta-zione di cui
          al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti,  anche  in
          via prospettica, rispetto al predetto limite di  spesa,  il
          Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  non  puo'
          procedere alla sottoscrizione  dell'accordo  governativo  e
          conseguentemente  non  puo'  prendere   in   considerazione
          ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente
          comma. L'INPS provvede al  monitoraggio  del  rispetto  del
          limite  di  spesa  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a  legislazione  e  senza  nuovi  o
          maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,   fornendo   i
          risultati dell'attivita' di monitoraggio al  Ministero  del
          lavoro  e  delle   politiche   sociali   e   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
              6. La prestazione  di  cui  ai  commi  5  e  5-bis  del
          presente articolo puo' essere  riconosciuta  anche  per  il
          tramite  dei  fondi  di  solidarieta'  bilaterali  di   cui
          all'art. 26 gia' costituiti o  in  corso  di  costituzione,
          senza l'obbligo di apportare  modifiche  ai  relativi  atti
          istitutivi. 
              7. Per i lavoratori che non si trovano nella condizione
          di beneficiare della prestazione prevista  dai  commi  5  e
          5-bis e' consentita una riduzione oraria cui  si  applicano
          le disposizioni previste dagli articoli 3 e 6. La riduzione
          media oraria non puo' essere  superiore  al  30  per  cento
          dell'orario  giornaliero,   settimanale   o   mensile   dei
          lavoratori interessati  al  contratto  di  espansione.  Per
          ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva
          dell'orario  di  lavoro   puo'   essere   concordata,   ove
          necessario, fino al 100  per  cento  nell'arco  dell'intero
          periodo  per  il  quale  il  contratto  di  espansione   e'
          stipulato. I benefici di cui al comma 3 e al presente comma
          sono riconosciuti entro il limite complessivo di  spesa  di
          15,7 milioni di euro per l'anno 2019, di  31,8  milioni  di
          euro per l'anno 2020, di 101 milioni  di  euro  per  l'anno
          2021 e di 102 milioni di euro per l'anno 2022. Se nel corso
          della procedura di consultazione di cui al comma  1  emerge
          il verificarsi di scostamenti, anche  in  via  prospettica,
          rispetto al predetto limite  di  spesa,  il  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali non  puo'  procedere  alla
          sottoscrizione dell'accordo governativo e  conseguentemente
          non puo' prendere in considerazione  ulteriori  domande  di
          accesso ai benefici di cui al comma 3 e al presente  comma.
          L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite  di
          spesa con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
          disponibili a legislazione e senza nuovi o  maggiori  oneri
          per   la   finanza   pubblica,   fornendo    i    risultati
          dell'attivita' di monitoraggio al Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali  e  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. 
              8. L'impresa e' tenuta  a  presentare  un  progetto  di
          formazione  e  di  riqualificazione  che  puo'   intendersi
          assolto,  previa   idonea   certificazione   definita   con
          successivo provvedimento, anche qualora il datore di lavoro
          abbia impartito o fatto impartire l'insegnamento necessario
          per il conseguimento  di  una  diversa  competenza  tecnica
          professionale,  rispetto  a  quella  cui  e'   adibito   il
          lavoratore, utilizzando l'opera del lavoratore  in  azienda
          anche mediante la sola applicazione  pratica.  Il  progetto
          deve contenere le misure idonee a garantire  l'effettivita'
          della  formazione  necessarie  per   fare   conseguire   al
          prestatore competenze tecniche idonee alla mansione  a  cui
          sara' adibito il lavoratore. Ai lavoratori individuati  nel
          presente comma si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni previste dall'art. 24-bis. Il progetto, che e'
          parte integrante del contratto di  espansione,  descrive  i
          contenuti formativi e le  modalita'  attuative,  il  numero
          complessivo dei lavoratori interessati, il numero delle ore
          di  formazione,  le   competenze   tecniche   professionali
          iniziali e finali, e' distinto per categorie  e  garantisce
          le previsioni stabilite dall'art. 1, comma 1,  lettera  f),
          del decreto del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016. 
              9. Gli  accordi  stipulati  ai  sensi  del  comma  5  e
          l'elenco dei lavoratori che accettano l'indennita', ai fini
          della loro efficacia, devono essere depositati  secondo  le
          modalita' stabilite dal decreto del Ministro del  lavoro  e
          delle politiche sociali 25  marzo  2016,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  n.  120  del  24  maggio  2016.  Per  i
          lavoratori individuati nel periodo precedente, le  leggi  e
          gli altri atti aventi forza di legge non  possono  in  ogni
          caso modificare i requisiti per conseguire  il  diritto  al
          trattamento pensionistico vigenti al momento  dell'adesione
          alle procedure previste dal comma 5. 
              10. Il  contratto  di  espansione  e'  compatibile  con
          l'utilizzo di altri strumenti previsti dal presente decreto
          legislativo,  compreso  quanto  disposto  dall'art.  7  del
          decreto del Sottosegretario di Stato al lavoro, alla salute
          e alle politiche sociali  n.  46448  del  10  luglio  2009,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  178  del  3  agosto
          2009, come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e
          delle politiche sociali 10 ottobre 2014,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 214 dell'11 novembre 2014.». 
          Note al comma 350: 
                
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  7  del
          decreto-legge 12 settembre 1983, n.  463,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (Misure
          urgenti in materia  previdenziale  e  sanitaria  e  per  il
          contenimento della spesa pubblica,  disposizioni  per  vari
          settori della pubblica amministrazione e proroga di  taluni
          termini): 
              «Art. 7 (Contributo settimanale accreditabile  ai  fini
          delle prestazioni  pensionistiche).  -  1.  Il  numero  dei
          contributi  settimanali  da   accreditare   ai   lavoratori
          dipendenti  nel  corso  dell'anno  solare,  ai  fini  delle
          prestazioni pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale
          della previdenza sociale, per ogni anno  solare  successivo
          al 1983 e' pari a quello delle settimane  dell'anno  stesso
          retribuite  o  riconosciute  in   base   alle   norme   che
          disciplinano  l'accreditamento   figurativo,   sempre   che
          risulti erogata, dovuta o accreditata  figurativamente  per
          ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore  al
          30% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione
          a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore
          al  1°  gennaio  dell'anno  considerato.  A  decorrere  dal
          periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1984,  il
          limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa  la
          misura minima giornaliera dei  salari  medi  convenzionali,
          per tutte le contribuzioni dovute in materia di  previdenza
          e assistenza sociale non puo'  essere  inferiore  al  7,50%
          dell'importo del trattamento minimo mensile di  pensione  a
          carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti  in  vigore
          al 1° gennaio di ciascun anno. 
              Omissis.». 
          Note al comma 354: 
                
              - Si riporta il testo del comma 149 dell'art.  1  della
          citata  legge  30  dicembre  2018,  n.  145  (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2019-2021),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. 
              1. - 148. Omissis. 
              149. Al fine di incentivare le maggiori attivita'  rese
          in  particolare  nel  settore  della   depenalizzazione   e
          dell'immigrazione dal personale dell'amministrazione civile
          dell'Interno, il fondo  risorse  decentrate  del  personale
          contrattualizzato  non  dirigente  e'  incrementato  di   7
          milioni di euro per ciascuna delle annualita'  del  biennio
          2019-2020 e di 28 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno
          2021. Per l'annualita' 2020, il fondo di cui al  precedente
          periodo e'  ulteriormente  incrementato  di  12.000.000  di
          euro, per far fronte alle particolari attivita' di supporto
          in  materia  di  immigrazione,  ordine  pubblico,  soccorso
          pubblico e protezione civile. E' istituito un fondo con una
          dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno  2019,  di  2,5
          milioni di euro per l'anno 2020 e  di  6  milioni  di  euro
          annui   a   decorrere   dall'anno   2021,   da    destinare
          all'incremento del Fondo per la retribuzione di posizione e
          la retribuzione di risultato del personale  della  carriera
          prefettizia e del Fondo per la retribuzione di posizione  e
          la retribuzione  di  risultato  del  personale  di  livello
          dirigenziale contrattualizzato dell'Amministrazione  civile
          dell'interno. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  si
          provvede al riparto delle predette risorse tra i  fondi  di
          cui al secondo periodo. 
              Omissis.».