art. 1 note (parte 12)

           	
				
 
          Note al comma 355: 
                
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 21-bis  del
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio   2020,   n.   8
          (Disposizioni urgenti in  materia  di  proroga  di  termini
          legislativi,    di    organizzazione    delle     pubbliche
          amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 21-bis (Incremento dei fondi per le indennita' di
          amministrazione).  -  1.  L'indennita'  di  amministrazione
          spettante al personale  non  dirigenziale  appartenente  ai
          ruoli   dell'Amministrazione   civile   dell'interno,    da
          determinare in sede di  contrattazione  collettiva  per  il
          triennio 2019-2021, e' incrementata di 10.000.000  di  euro
          annui a decorrere dal 1° gennaio 2021. 
              Omissis.». 
          Note al comma 356: 
              - Si riporta il testo del comma 241 dell'art.  1  della
          citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge finanziaria 2008): 
              «Art. 1. 
              1. - 240. Omissis. 
              241.  E'  istituito  presso  l'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL),
          con contabilita' autonoma  e  separata,  un  Fondo  per  le
          vittime dell'amianto, in favore di  tutte  le  vittime  che
          hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione
          all'amianto e alla fibra "fiberfrax", e in caso di premorte
          in favore degli eredi. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  85  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124  (Testo
          unico delle disposizioni per  l'assicurazione  obbligatoria
          contro   gli   infortuni   sul   lavoro   e   le   malattie
          professionali): 
              «Art. 85. 
              Se l'infortunio ha per conseguenza la morte,  spetta  a
          favore dei superstiti  sotto  indicati  una  rendita  nella
          misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata  al  100  per
          cento della retribuzione calcolata secondo le  disposizioni
          degli articoli da 116 a 120. Per i  lavoratori  deceduti  a
          decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita ai  superstiti  e'
          calcolata, in ogni caso, sul  massimale  di  cui  al  terzo
          comma dell'art. 116: 
              1) il cinquanta per cento al  coniuge  superstite  fino
          alla morte o a nuovo matrimonio; in questo secondo caso  e'
          corrisposta la somma pari a tre annualita' di rendita; 
              2) il venti  per  cento  a  ciascun  figlio  legittimo,
          naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al
          raggiungimento del diciottesimo anno di eta', e il quaranta
          per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori  e,
          nel caso di figli adottivi, siano deceduti  anche  entrambi
          gli adottanti. Per i figli viventi a carico del  lavoratore
          infortunato al momento  del  decesso  e  che  non  prestino
          lavoro retribuito, dette quote  sono  corrisposte  fino  al
          raggiungimento del ventunesimo anno di eta', se studenti di
          scuola media o professionale, e per tutta la durata normale
          del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di  eta',  se
          studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al
          lavoro  la  rendita  e'  loro  corrisposta   finche'   dura
          l'inabilita'. Sono compresi tra  i  superstiti  di  cui  al
          presente  numero,  dal  giorno  della  nascita,   i   figli
          concepiti alla data dell'infortunio. Salvo prova contraria,
          si presumono concepiti alla  data  dell'infortunio  i  nati
          entro trecento giorni da tale data; 
              3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e  2),
          il venti per  cento  a  ciascuno  degli  ascendenti  e  dei
          genitori adottanti se viventi a carico del defunto  e  fino
          alla loro morte; 
              4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e  2),
          il venti per cento a ciascuno dei  fratelli  e  sorelle  se
          conviventi con l'infortunato e a suo carico  nei  limiti  e
          nelle condizioni stabiliti per i figli. 
              La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti
          nelle misure a  ciascuno  come  sopra  assegnate  non  puo'
          superare l'importo dell'intera retribuzione calcolata  come
          sopra.  Nel  caso  in  cui  la  somma  predetta  superi  la
          retribuzione, le  singole  rendite  sono  proporzionalmente
          ridotte entro tale  limite.  Qualora  una  o  piu'  rendite
          abbiano  in  seguito   a   cessare,   le   rimanenti   sono
          proporzionalmente  reintegrate  sino  alla  concorrenza  di
          detto limite. Nella reintegrazione  delle  singole  rendite
          non puo' peraltro superarsi la quota spettante  a  ciascuno
          degli aventi diritto ai sensi del comma precedente. 
              Oltre alle rendite di  cui  sopra  e'  corrisposto  una
          volta tanto un assegno di euro 10.000 al coniuge superstite
          o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza  di  questi,  agli
          ascendenti, o, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli  e
          sorelle.  Qualora  non  esistano  i  superstiti   predetti,
          l'assegno  e'  corrisposto  a  chiunque  dimostri  di  aver
          sostenuto spese in occasione  della  morte  del  lavoratore
          nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro  il
          limite  massimo  dell'importo  previsto  per  i  superstiti
          aventi diritto a rendita. 
              Per gli addetti  alla  navigazione  marittima  ed  alla
          pesca marittima l'assegno di cui al  precedente  comma  non
          puo'  essere  comunque  inferiore  ad  un   mensilita'   di
          retribuzione. 
              Agli effetti del presente articolo sono  equiparati  ai
          figli gli altri discendenti viventi a  carico  del  defunto
          che siano orfani di ambedue i genitori o figli di  genitori
          inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente
          affidati, e sono equiparati agli ascendenti gli  affilianti
          e  le  persone  a  cui  gli   esposti   sono   regolarmente
          affidati.». 
          Note al comma 358: 
                
              - Il testo del comma 241 dell'art.  1  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, e' riportato  nelle  note  al  comma
          356. 
              - Si riporta il testo dell'art. 11-quinquies del citato
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio   2020,   n.   8
          (Disposizioni urgenti in  materia  di  proroga  di  termini
          legislativi,    di    organizzazione    delle     pubbliche
          amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica): 
              «Art. 11-quinquies (Disposizioni in favore  dei  malati
          di mesotelioma). - 1. Per l'anno 2020 l'Istituto  nazionale
          per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
          eroga ai malati di mesotelioma, che  abbiano  contratto  la
          patologia  o  per  esposizione   familiare   a   lavoratori
          impiegati  nella  lavorazione   dell'amianto   ovvero   per
          comprovata   esposizione   ambientale,    la    prestazione
          assistenziale di cui all'art. 1, comma 116, della legge  23
          dicembre 2014, n. 190, e all'art. 1, comma 292, della legge
          28 dicembre 2015, n. 208, per un importo fisso pari a  euro
          10.000 da corrispondersi in un'unica soluzione, su  istanza
          dell'interessato, per  gli  eventi  accertati  a  decorrere
          dall'anno 2015. 
              2. La prestazione assistenziale di cui al  comma  1  e'
          riconosciuta, in caso di decesso, in favore degli eredi dei
          malati di cui  al  medesimo  comma  1,  ripartita  tra  gli
          stessi,  su  domanda  da  produrre  all'INAIL,  a  pena  di
          decadenza, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto.
          Qualora il decesso intervenga dopo la data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  la
          domanda deve essere  presentata  dagli  eredi,  a  pena  di
          decadenza, entro centoventi giorni dalla data  del  decesso
          stesso. 
              3. I  soggetti  di  cui  ai  commi  1  e  2  che  hanno
          beneficiato per  il  periodo  2015-2019  della  prestazione
          assistenziale una tantum di cui ai decreti del Ministro del
          lavoro e delle politiche sociali  4  settembre  2015  e  24
          aprile 2018, pubblicati nel sito internet istituzionale del
          Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  possono
          chiedere, su domanda da presentare  all'INAIL,  a  pena  di
          decadenza, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          l'integrazione  della  prestazione  fino  alla  concorrenza
          dell'importo di cui al comma 1. In caso  di  decesso  prima
          della data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente   decreto,   gli   eredi   possono   chiedere
          l'integrazione, con le  stesse  modalita'  e  nei  medesimi
          termini di cui al primo periodo. 
              4. L'INAIL provvede a erogare le prestazioni di cui  ai
          commi 1 e 2 e le integrazioni di cui al comma 3 nel  limite
          delle  risorse  disponibili  del  Fondo  per   le   vittime
          dell'amianto di cui all'art. 1, comma 241, della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, individuate dal decreto del Ministro
          del lavoro e delle  politiche  sociali  4  settembre  2015,
          pubblicato nel sito internet  istituzionale  del  Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali. 
              5. Alla compensazione dei maggiori oneri, in termini di
          indebitamento e di  fabbisogno,  derivanti  dall'attuazione
          dei commi da 1 a 3, valutati  in  4  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente  riduzione
          del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
          previsti a legislazione conseguenti all'attualizzazione  di
          contributi pluriennali, di cui all'art.  6,  comma  2,  del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.». 
              - Si riporta il testo del comma 244 dell'art.  1  della
          citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge finanziaria 2008): 
              «Art. 1. 
              1. - 243. Omissis. 
              244. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 241  e'
          a carico, per un quarto, delle imprese e, per  tre  quarti,
          del bilancio dello Stato. L'onere a carico dello  Stato  e'
          determinato in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e  2009
          e in 22 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2010.  Agli
          oneri  a  carico  delle  imprese  si   provvede   con   una
          addizionale sui  premi  assicurativi  relativi  ai  settori
          delle   attivita'   lavorative   comportanti    esposizione
          all'amianto. 
              Omissis.». 
          Note al comma 359: 
              - Il testo del comma 244 dell'art. 1 della citata legge
          24 dicembre 2007, n. 244, e' riportato nelle note al  comma
          358. 
          Note al comma 361: 
                
              - Si riporta il testo del comma 277 dell'art.  1  della
          citata legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 1. 
              1. - 276. Omissis. 
              277. Ai lavoratori  del  settore  della  produzione  di
          materiale rotabile ferroviario che hanno prestato  la  loro
          attivita' nel sito produttivo, senza  essere  dotati  degli
          equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle
          polveri di  amianto,  durante  le  operazioni  di  bonifica
          dall'amianto poste  in  essere  mediante  sostituzione  del
          tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente
          comma, i benefici previdenziali di cui all'art.  13,  comma
          8, della legge 27  marzo  1992,  n.  257,  per  il  periodo
          corrispondente alla medesima bonifica e per  i  dieci  anni
          successivi al termine dei lavori di bonifica, a  condizione
          della continuita' del  rapporto  di  lavoro  in  essere  al
          momento delle suddette operazioni di bonifica.  I  benefici
          sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena
          di decadenza, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata
          in   vigore   della   presente   legge,   corredata   della
          dichiarazione del datore di  lavoro  che  attesti  la  sola
          presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di
          effettuazione dei  lavori  di  sostituzione  del  tetto.  I
          benefici  sono  riconosciuti  nei  limiti   delle   risorse
          assegnate a un apposito  fondo  istituito  nello  stato  di
          previsione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno
          2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017,  10,2  milioni  di
          euro per l'anno 2018, 12,8 milioni di euro per l'anno 2019,
          12,7 milioni di euro per l'anno 2020, 12,6 milioni di  euro
          per l'anno 2021, 12,2 milioni di euro per l'anno 2022, 11,6
          milioni di euro per l'anno 2023, 11,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2024, 12,6 milioni di euro  per  l'anno  2025,  13,5
          milioni di euro per l'anno 2026, 13,2 milioni di  euro  per
          l'anno 2027, 12,3 milioni di euro  per  l'anno  2028,  11,8
          milioni di euro per l'anno 2029 e 11 milioni di euro  annui
          a decorrere dall'anno 2030. Con decreto  del  Ministro  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, sono stabilite le modalita'  di  attuazione
          del   presente   comma,   con    particolare    riferimento
          all'assegnazione dei benefici ai lavoratori  interessati  e
          alle  modalita'  di  certificazione  da  parte  degli  enti
          competenti. 
              Omissis.». 
          Note al comma 362: 
                
              - Si riporta il testo del comma 125 dell'art.  1  della
          citata legge 23 dicembre 2014, n. 190: 
              «Art. 1. 
              1. - 124. Omissis. 
              125. Al fine di incentivare la natalita' e  contribuire
          alle spese per il suo sostegno,  per  ogni  figlio  nato  o
          adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31  dicembre  2017  e'
          riconosciuto un assegno di importo pari a  960  euro  annui
          erogato mensilmente a  decorrere  dal  mese  di  nascita  o
          adozione. L'assegno, che non concorre alla  formazione  del
          reddito complessivo di cui all'art. 8 del  testo  unico  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, e successive  modificazioni,  e'  corrisposto
          fino al compimento del terzo anno di eta' ovvero del  terzo
          anno  di  ingresso   nel   nucleo   familiare   a   seguito
          dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o  di  uno
          Stato membro dell'Unione europea o di  cittadini  di  Stati
          extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'art. 9
          del  testo  unico   delle   disposizioni   concernenti   la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
          286, e successive modificazioni, residenti in  Italia  e  a
          condizione che il  nucleo  familiare  di  appartenenza  del
          genitore  richiedente  l'assegno  sia  in  una   condizione
          economica corrispondente a un valore dell'indicatore  della
          situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi
          del regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  5  dicembre  2013,  n.  159,  non
          superiore a 25.000 euro annui. L'assegno di cui al presente
          comma e' corrisposto, a domanda,  dall'INPS,  che  provvede
          alle relative attivita', nonche' a quelle  del  comma  127,
          con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
          a legislazione. Qualora il nucleo familiare di appartenenza
          del genitore richiedente l'assegno sia  in  una  condizione
          economica corrispondente a un valore  dell'ISEE,  stabilito
          ai sensi del citato  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013,  non
          superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui
          al primo periodo del presente comma e' raddoppiato. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 340 dell'art.  1  della
          citata legge 27 dicembre 2019, n. 160: 
              «Art. 1. 
              1. - 339. Omissis. 
              340. L'assegno di cui  all'art.  1,  comma  125,  della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' riconosciuto  anche  per
          ogni figlio nato o adottato  dal  1°  gennaio  2020  al  31
          dicembre 2020  e,  con  riferimento  a  tali  soggetti,  e'
          corrisposto esclusivamente fino  al  compimento  del  primo
          anno di eta' ovvero del primo anno di ingresso  nel  nucleo
          familiare a seguito dell'adozione e il relativo importo  e'
          pari a: 
              a)  1.920  euro  qualora   il   nucleo   familiare   di
          appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in  una
          condizione   economica   corrispondente   a    un    valore
          dell'indicatore  della  situazione  economica   equivalente
          (ISEE), stabilito  ai  sensi  del  regolamento  di  cui  al
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   5
          dicembre 2013, n. 159, non superiore a 7.000 euro annui; 
              b)  1.440  euro  qualora   il   nucleo   familiare   di
          appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in  una
          condizione economica corrispondente a un  valore  dell'ISEE
          superiore  alla  soglia  di  cui  alla  lettera  a)  e  non
          superiore a 40.000 euro; 
              c) 960 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza
          del genitore richiedente l'assegno sia  in  una  condizione
          economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore  a
          40.000 euro; 
              d) in caso  di  figlio  successivo  al  primo,  nato  o
          adottato tra il 1° gennaio 2020  e  il  31  dicembre  2020,
          l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e  c)  e'
          aumentato del 20 per cento. 
              Omissis.». 
              - Il testo del comma 339 dell'art. 1 della citata legge
          27 dicembre 2019, n. 160, e' riportato nelle note al  comma
          7. 
          Note al comma 363: 
              - Si riporta il testo del comma 354 dell'art.  1  della
          citata legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 1 
              1. - 353. Omissis. 
              354. L'applicazione delle disposizioni  concernenti  il
          congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da
          fruire entro  i  cinque  mesi  dalla  nascita  del  figlio,
          introdotte in via sperimentale per gli anni  2013,  2014  e
          2015 dall'art. 4, comma 24,  lettera  a),  della  legge  28
          giugno 2012, n. 92, nonche', per l'anno 2016, dall'art.  1,
          comma 205,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  e'
          prorogata anche per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.
          La durata del congedo obbligatorio per il padre  lavoratore
          dipendente e' aumentata a due giorni  per  l'anno  2017,  a
          quattro giorni per l'anno 2018, a cinque giorni per  l'anno
          2019, a sette giorni per l'anno 2020 e a dieci  giorni  per
          l'anno 2021, che possono essere goduti  anche  in  via  non
          continuativa; al medesimo congedo si applica la  disciplina
          di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
          sociali  22  dicembre  2012,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Per  gli  anni  2018,
          2019, 2020 e 2021,  il  padre  lavoratore  dipendente  puo'
          astenersi per un periodo  ulteriore  di  un  giorno  previo
          accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione  al
          periodo   di   astensione    obbligatoria    spettante    a
          quest'ultima. Per gli anni  2018  e  2019,  alla  copertura
          degli oneri derivanti dai primi tre  periodi  del  presente
          comma, valutati in 20 milioni di euro  per  l'anno  2017  e
          alla parziale copertura degli oneri derivanti dai primi tre
          periodi del presente comma, valutati  in  41,2  milioni  di
          euro per l'anno 2018, si provvede, quanto a 20  milioni  di
          euro per l'anno 2017 e a 31,2 milioni di  euro  per  l'anno
          2018, mediante corrispondente riduzione del  Fondo  sociale
          per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma  1,
          lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2. 
              Omissis.». 
          Note al comma 364: 
              - Il testo del comma 339 dell'art. 1 della citata legge
          27 dicembre 2019, n. 160, e' riportato nelle note al  comma
          7. 
          Note al comma 367: 
                
              - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge  3  marzo
          2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle
          Nazioni Unite sui diritti delle  persone  con  disabilita',
          con Protocollo opzionale, fatta a New York il  13  dicembre
          2006  e  istituzione  dell'Osservatorio   nazionale   sulla
          condizione delle persone con disabilita'): 
              «Art. 3 (Istituzione dell'Osservatorio nazionale  sulla
          condizione delle persone con disabilita'). - 1. Allo  scopo
          di promuovere  la  piena  integrazione  delle  persone  con
          disabilita',  in  attuazione  dei  principi  sanciti  dalla
          Convenzione  di  cui  all'art.  1,  nonche'  dei   principi
          indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' istituito,
          presso  la   Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri,
          l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con
          disabilita', di seguito denominato "Osservatorio". 
              2. L'Osservatorio  e'  presieduto  dal  Presidente  del
          Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro delegato per  la
          famiglia e le disabilita'. I  componenti  dell'Osservatorio
          sono nominati, in numero  non  superiore  a  quaranta,  nel
          rispetto del principio di pari  opportunita'  tra  donne  e
          uomini. 
              3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali  e  con  il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione, adottato ai sensi dell'art. 17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400,  sono  disciplinati  la
          composizione,   l'organizzazione   e    il    funzionamento
          dell'Osservatorio, prevedendo che  siano  rappresentate  le
          amministrazioni  centrali  coinvolte  nella  definizione  e
          nell'attuazione di politiche in favore  delle  persone  con
          disabilita', le regioni e le Province autonome di Trento  e
          di  Bolzano,  le  autonomie   locali,   gli   Istituti   di
          previdenza,  l'Istituto   nazionale   di   statistica,   le
          organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative  dei
          lavoratori, dei pensionati  e  dei  datori  di  lavoro,  le
          associazioni nazionali maggiormente  rappresentative  delle
          persone con disabilita' e le organizzazioni rappresentative
          del terzo settore operanti  nel  campo  della  disabilita'.
          L'Osservatorio e' integrato, nella  sua  composizione,  con
          esperti  di   comprovata   esperienza   nel   campo   della
          disabilita' in numero pari a cinque. 
              4.  L'Osservatorio  dura  in  carica  tre  anni  ed  e'
          prorogabile con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri per la medesima durata. 
              5. L'Osservatorio ha i seguenti compiti: 
              a) promuovere l'attuazione  della  Convenzione  di  cui
          all'art. 1  ed  elaborare  il  rapporto  dettagliato  sulle
          misure  adottate  di   cui   all'art.   35   della   stessa
          Convenzione, in raccordo con il Comitato  interministeriale
          dei diritti umani; 
              b) predisporre un programma di azione biennale  per  la
          promozione dei diritti e l'integrazione delle  persone  con
          disabilita', in attuazione della legislazione  nazionale  e
          internazionale; 
              c)  promuovere  la  raccolta  di  dati  statistici  che
          illustrino la condizione  delle  persone  con  disabilita',
          anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali; 
              d) predisporre la relazione sullo stato  di  attuazione
          delle politiche sulla  disabilita',  di  cui  all'art.  41,
          comma  8,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  come
          modificato dal comma 8 del presente articolo; 
              e) promuovere la realizzazione di studi e ricerche  che
          possano contribuire ad individuare aree  prioritarie  verso
          cui indirizzare azioni e interventi per la  promozione  dei
          diritti delle persone con disabilita'. 
              6. Al funzionamento dell'Osservatorio e' destinato  uno
          stanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni  dal  2009
          al  2014.  Al   relativo   onere   si   provvede   mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre  2000,  n.
          328. 
              7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              8. All'art. 41, comma 8, della legge 5  febbraio  1992,
          n. 104, le parole: "entro il 15 aprile di ogni  anno"  sono
          sostituite dalle seguenti: "ogni  due  anni,  entro  il  15
          aprile". 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          21  ottobre  2019,  recante  "Modifiche  al   decreto   del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri  1°  ottobre  2012,
          relativo all'istituzione dell'Ufficio per le  politiche  in
          favore delle persone con disabilita'", e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 23 gennaio 2020,  n.
          18. 
              - Si riporta il testo del  comma  10  dell'art.  1  del
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio   2020,   n.   8
          (Disposizioni urgenti in  materia  di  proroga  di  termini
          legislativi,    di    organizzazione    delle     pubbliche
          amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica): 
              «Art. 1 (Proroga di termini  in  materia  di  pubbliche
          amministrazioni). - 1. - 9-bis. Omissis. 
              10. Per continuare ad assicurare  il  supporto  tecnico
          necessario  allo  svolgimento  dei  compiti   istituzionali
          dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle  persone
          con disabilita', di cui all'art.  3  della  legge  3  marzo
          2009, n. 18, e' prorogata  fino  al  31  dicembre  2020  la
          segreteria tecnica  gia'  costituita  presso  la  soppressa
          Struttura di missione per  le  politiche  in  favore  delle
          persone con disabilita' di cui al  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018. Agli oneri  per
          i compensi degli esperti della segreteria tecnica,  per  un
          importo  complessivo  non  superiore  a  316.800  euro,  si
          provvede a valere sulle risorse  disponibili  del  bilancio
          autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
              Omissis.». 
          Note al comma 368: 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  9  del
          decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  303  (Ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  a   norma
          dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art. 9 (Personale della Presidenza). - 1. Omissis. 
              2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro
          di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i
          limiti di  cui  all'art.  11,  comma  4;  di  personale  di
          prestito, proveniente da altre  amministrazioni  pubbliche,
          ordini,  organi,  enti  o  istituzioni,  in  posizione   di
          comando, fuori  ruolo,  o  altre  corrispondenti  posizioni
          disciplinate  dai  rispettivi  ordinamenti;  di   personale
          proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti
          a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle
          funzioni individuate come  di  diretta  collaborazione;  di
          consulenti  o  esperti,  anche   estranei   alla   pubblica
          amministrazione, nominati  per  speciali  esigenze  secondo
          criteri e limiti fissati dal Presidente. 
              Omissis.». 
          Note al comma 370: 
              - La legge 12 maggio 1942, n. 889, recante  «Norme  per
          la protezione e l'assistenza  dei  sordomuti  "adulti»,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1942, n. 197. 
              - La legge 21 agosto 1950, n. 698, recante  "Norme  per
          la protezione e l'assistenza dei sordomuti", e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 1950, n. 207. 
          Note al comma 371: 
                
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  12  del
          citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26: 
              «Art. 12 (Disposizioni finanziarie per l'attuazione del
          programma del  Rdc).  -  1.  Ai  fini  dell'erogazione  del
          beneficio  economico  del   Rdc   e   della   Pensione   di
          cittadinanza,  di  cui  agli  articoli  1,  2  e  3,  degli
          incentivi, di cui all'art. 8, nonche'  dell'erogazione  del
          Reddito di  inclusione  e  delle  misure  aventi  finalita'
          analoghe a quelle del Rdc,  ai  sensi  rispettivamente  dei
          commi 1 e 2 dell'art. 13, sono autorizzati limiti di  spesa
          nella misura di  5.906,8  milioni  di  euro  nel  2019,  di
          7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di  euro
          nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal
          2022 da iscrivere  su  apposito  capitolo  dello  stato  di
          previsione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali denominato "Fondo per il reddito di cittadinanza". 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 255 dell'art.  1  della
          citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: 
              «Art. 1. 
              1. - 254. Omissis. 
              255. Al fine di introdurre nell'ordinamento le pensioni
          di cittadinanza e il reddito di cittadinanza,  quest'ultimo
          quale  misura  contro  la  poverta',  la  disuguaglianza  e
          l'esclusione sociale, a garanzia  del  diritto  al  lavoro,
          della  libera  scelta  del  lavoro,  nonche'  del   diritto
          all'informazione, all'istruzione, alla  formazione  e  alla
          cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e
          all'inserimento sociale dei soggetti esposti al rischio  di
          emarginazione nella societa' e nel mondo del lavoro,  nello
          stato di  previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e' istituito un fondo  denominato  «Fondo
          da   ripartire   per   l'introduzione   del   reddito    di
          cittadinanza», con una dotazione pari a  7.100  milioni  di
          euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di  euro  per  l'anno
          2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno
          2021. Con  appositi  provvedimenti  normativi,  nei  limiti
          delle risorse di cui al primo periodo del  presente  comma,
          che costituiscono il relativo limite di spesa, si  provvede
          a dare attuazione agli interventi ivi previsti.  Fino  alla
          data di entrata in vigore delle misure  adottate  ai  sensi
          del secondo periodo del presente comma nonche'  sulla  base
          di quanto disciplinato dalle stesse  continuano  ad  essere
          riconosciute le prestazioni relative al beneficio economico
          del  Reddito  di  inclusione  (ReI),  di  cui  al   decreto
          legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nel limite di  spesa
          pari alle risorse destinate a tal fine dall'art. 20,  comma
          1, del medesimo decreto legislativo n. 147 del 2017 e sulla
          base delle procedure ivi indicate, le quali  concorrono  al
          raggiungimento del limite di spesa complessivo  di  cui  al
          primo periodo del presente comma e sono accantonate in pari
          misura, per il medesimo fine di  cui  al  citato  art.  20,
          comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  147   del   2017,
          nell'ambito del Fondo da ripartire per  l'introduzione  del
          reddito  di  cittadinanza  di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma.  Conseguentemente,  a  decorrere  dall'anno
          2019 il Fondo Poverta', di cui al  decreto  legislativo  n.
          147 del 2017, e' ridotto  di  2.198  milioni  di  euro  per
          l'anno 2019, di 2.158 milioni di euro per l'anno 2020 e  di
          2.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 
              Omissis.». 
          Note al comma 372: 
                
              - Si riporta il testo del comma 261 dell'art.  1  della
          citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: 
              «Art. 1. 
              1. - 260. Omissis. 
              261. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della
          presente  legge  e  per  la  durata  di  cinque   anni,   i
          trattamenti  pensionistici  diretti  a  carico  del   Fondo
          pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei
          lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive  ed
          esonerative  dell'assicurazione  generale  obbligatoria   e
          della Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26,  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335, i cui importi complessivamente
          considerati superino 100.000 euro lordi su base annua, sono
          ridotti di un'aliquota di riduzione pari al  15  per  cento
          per la parte eccedente il predetto importo fino  a  130.000
          euro, pari al 25 per cento per la parte  eccedente  130.000
          euro fino a 200.000 euro, pari al 30 per cento per la parte
          eccedente 200.000 euro fino a 350.000 euro, pari al 35  per
          cento per la parte eccedente 350.000 euro  fino  a  500.000
          euro e pari al 40 per cento per la parte eccedente  500.000
          euro. 
              Omissis.». 
                
          Note al comma 373: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 10  marzo
          1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici
          antifascisti o razziali e dei loro  familiari  superstiti),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  1  (Assegno  vitalizio  di  benemerenza).  -  Ai
          cittadini italiani, i quali  siano  stati  perseguitati,  a
          seguito dell'attivita' politica da loro  svolta  contro  il
          fascismo anteriormente al 25 aprile 1945, e abbiano  subito
          una  perdita  della  capacita'  lavorativa  in  misura  non
          inferiore al 30 per cento, verra' concesso,  a  carico  del
          bilancio dello Stato, un assegno vitalizio  di  benemerenza
          in misura pari a quello previsto dalla  tabella  C  annessa
          alla legge 10 agosto  1950,  n.  648  compresi  i  relativi
          assegni accessori, per il raggruppamento  gradi:  ufficiali
          inferiori. 
              Tale  assegno  sara'  attribuito  qualora  causa  della
          perdita della capacita' lavorativa siano stati: 
              a) la detenzione in carcere  per  reato  a  seguito  di
          imputazione o di condanna da parte del  Tribunale  speciale
          per la difesa dello Stato, o di tribunali ordinari  per  il
          periodo anteriore al 6 dicembre 1926, purche' non si tratti
          di condanne inflitte per i  reati  contro  la  personalita'
          internazionale dello Stato, previsti dagli artt. da  241  a
          268 e 275 del Codice  penale,  le  quali  non  siano  state
          annullate da sentenze di revisione ai  sensi  dell'art.  13
          del decreto legislativo  luogotenenziale  5  ottobre  1944,
          316; 
              b) l'assegnazione a confino di  polizia  o  a  casa  di
          lavoro, inflitta in dipendenza dell'attivita'  politica  di
          cui al  primo  comma,  ovvero  la  carcerazione  preventiva
          congiunta  a  fermi  di  polizia,  causati   dalla   stessa
          attivita' politica; 
              c) atti di  violenza  o  sevizie  subiti  in  Italia  o
          all'estero ad opera di persone alle dipendenze dello  Stato
          o  appartenenti  a  formazioni  militari   o   paramilitari
          fasciste, o di emissari del partito fascista; 
              d) condanne inflitte da tribunali  ordinari  per  fatti
          connessi a scontri avvenuti in occasione di  manifestazioni
          dichiaratamente antifasciste; 
              e)   la    prosecuzione    all'estero    dell'attivita'
          antifascista con la partecipazione alla  guerra  di  Spagna
          ovvero l'internamento  in  campo  di  concentramento  o  la
          condanna al carcere subiti  in  conseguenza  dell'attivita'
          antifascista svolta all'estero. 
              Un assegno nella  stessa  misura  sara'  attribuito  ai
          cittadini italiani che dopo il 7 luglio 1938 abbiano subito
          persecuzioni per motivi di ordine razziale. 
              Nel caso di persecuzioni per motivi di ordine razziale,
          gli  atti  di  violenza  o  sevizie  subiti  in  Italia   o
          all'estero  di  cui  al  secondo  comma,  lettera  c),   si
          presumono, salvo prova contraria.». 
          Note al comma 375: 
                
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  58  del
          citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134: 
              «Art.  58  (Fondo  per  la  distribuzione  di   derrate
          alimentari alle  persone  indigenti).  -  1.  E'  istituito
          presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un  fondo
          per l'efficientamento  della  filiera  della  produzione  e
          dell'erogazione  e  per  il  finanziamento  dei   programmi
          nazionali  di  distribuzione  di  derrate  alimentari  alle
          persone indigenti nel territorio della Repubblica italiana.
          Le  derrate  alimentari  sono  distribuite  agli  indigenti
          mediante organizzazioni  caritatevoli,  conformemente  alle
          modalita' previste dal Regolamento (CE)  n.  1234/2007  del
          Consiglio del 22 ottobre 2007. 
              Omissis.». 
          Note al comma 378: 
              - Si riporta il testo dell'art. 44 della legge 5 agosto
          1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale): 
              «Art. 44 (Estensione della garanzia  sussidiaria  dello
          Stato). - I mutui  non  fruenti  di  contributi  statali  e
          concernenti  la  realizzazione  dei  programmi  costruttivi
          localizzati, su aree concesse in diritto  di  superficie  o
          trasferite in proprieta', comprese nell'ambito dei piani di
          zona di  cui  alla  L.  18  aprile  1962,  n.  167,  ovvero
          individuate ai sensi dell'art. 51, L. 22 ottobre  1971,  n.
          865,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,   saranno
          concessi, anche in  deroga  a  disposizioni  legislative  e
          statutarie,  dagli  enti  mutuanti  anche  quando  le  aree
          assegnate dai comuni ai sensi dell'art. 35, L.  22  ottobre
          1971, n. 865, e  successive  modificazioni,  non  siano  di
          proprieta'  dei  comuni  stessi,   sempreche'   sia   stata
          stipulata la convenzione di cui al richiamato art. 35,  sia
          stato ottenuto il decreto di occupazione di urgenza e siano
          state iniziate le procedure di espropriazione. 
              I mutui concessi per finanziare i programmi costruttivi
          di cui al comma precedente su  aree  gia'  acquisite  o  in
          corso di  acquisizione,  comprese  le  parti  di  programma
          eventualmente  destinate  ad  uso  diverso  da  quello   di
          abitazione, usufruiscono della garanzia dello Stato per  il
          rimborso integrale del capitale, degli  interessi  e  degli
          oneri  accessori  alle  condizioni  e  nei  modi   previsti
          dall'art. 10 ter, D.L. 13 agosto 1975, n. 376,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  L.  16  ottobre  1975,  n.  492,
          dall'art. 3, ultimo comma L. 8 agosto 1977, n. 513,  ed  in
          genere prevista per gli interventi  fruenti  di  contributo
          statale. Tale garanzia  sara'  primaria  quando  non  possa
          essere operante l'iscrizione ipotecaria. 
              La garanzia decorre dalla  data  di  stipula,  mediante
          atto pubblico, del contratto di mutuo edilizio  ipotecario.
          Gli  istituti  mutuanti   trasmettono   periodicamente   al
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica un elenco contenente l'indicazione degli elementi
          essenziali relativi ai mutui edilizi  a  tasso  d'interesse
          ordinario o  agevolato,  fruenti  della  garanzia  statale,
          secondo modalita' stabilite con decreto  del  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 
              E' abrogato il primo comma dell'art. 37, L. 22  ottobre
          1971, n. 865, e successive modificazioni.». 
          Note al comma 380: 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art.  5  del
          decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 (Attuazione della
          delega di cui all'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre
          1995, n. 549, in materia di erogazione di un indennizzo per
          la cessazione dell'attivita' commerciale): 
              «Art. 5 (Fondo  per  la  razionalizzazione  della  rete
          commerciale). - 1. Per le  finalita'  di  cui  al  presente
          decreto  e'  istituito  presso  l'INPS  il   "Fondo   degli
          interventi per la razionalizzazione della rete commerciale"
          che opera mediante contabilita' separata nell'ambito  della
          Gestione dei contributi e delle  prestazioni  previdenziali
          degli esercenti attivita' commerciali. 
              2. Per il periodo compreso tra il 1 gennaio 1996  e  il
          31 dicembre 2000, gli iscritti  alla  Gestione  di  cui  al
          comma  1  sono  tenuti   al   versamento   di   un'aliquota
          contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,09 per  cento.
          Tale contribuzione e' riscossa unitamente a quella prevista
          dalla  legge  2  agosto   1990,   n.   233   e   successive
          modificazioni ed integrazioni. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 284 dell'art.  1  della
          citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: 
              «Art. 1. 
              1. - 283. Omissis. 
              284. L'aliquota contributiva  di  cui  all'art.  5  del
          decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e' dovuta, nella
          misura e secondo le modalita' ivi previste, dagli  iscritti
          alla  gestione   dei   contributi   e   delle   prestazioni
          previdenziali  degli   esercenti   attivita'   commerciali.
          Qualora dal monitoraggio degli oneri per prestazioni di cui
          al comma  283  e  delle  entrate  contributive  di  cui  al
          presente comma dovesse emergere, anche in via  prospettica,
          il mancato conseguimento dell'equilibrio tra  contributi  e
          prestazioni, con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  e'  adeguata  l'aliquota
          contributiva di cui al primo periodo del presente comma. In
          caso  di  mancato  adeguamento  della   predetta   aliquota
          contributiva l'INPS non riconosce ulteriori prestazioni. 
              Omissis.». 
          Note al comma 385: 
              - Si riporta il testo del comma 333 dell'art.  1  della
          citata legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 1. 
              1. - 332. Omissis. 
              333. Al fine di favorire la realizzazione  di  progetti
          di  integrazione  dei  disabili  attraverso  lo  sport,  e'
          destinato  alle  attivita'  del  «progetto  Filippide»   un
          contributo pari a 500.000 euro per l'anno 2020 e a  500.000
          euro annui a decorrere dall'anno 2021. 
              Omissis.». 
          Note al comma 387: 
              - Il testo del comma 26 dell'art. 2 della citata  legge
          8 agosto 1995, n. 335, e' riportato  nelle  note  al  comma
          315. 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  53  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917 (Approvazione del testo  unico  delle  imposte
          sui redditi): 
              «Art. 53  (Redditi  di  lavoro  autonomo).  -  1.  Sono
          redditi   di   lavoro   autonomo   quelli   che    derivano
          dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti
          e  professioni  si  intende  l'esercizio  per   professione
          abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita'  di  lavoro
          autonomo  diverse  da  quelle  considerate  nel  capo   VI,
          compreso l'esercizio in forma associata di cui  alla  lett.
          c) del comma 3 dell'art. 5. 
              Omissis.». 
          Note al comma 388: 
                
              - Il decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.  4,  convertito
          con  modificazioni,  dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26
          (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
          e di pensioni),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          Repubblica italiana 28 gennaio 2019, n. 23. 
                
          Note al comma 396: 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   22
          dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo  unico  delle
          imposte  sui  redditi),  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale Repubblica italiana 31  dicembre  1986,  n.  302,
          S.O. 
          Note al comma 398: 
                
              Si riporta il testo dei commi  16  e  44  dell'art.  59
          della legge  27  dicembre  1997,  n.  449  (Misure  per  la
          stabilizzazione della finanza pubblica): 
              «Art.  59  (Disposizioni  in  materia  di   previdenza,
          assistenza, solidarieta' sociale e sanita'). 
              1. - 15. Omissis. 
              16. Per i soggetti che non risultano iscritti ad  altre
          forme obbligatorie, con  effetto  dal  1  gennaio  1998  il
          contributo alla gestione separata di cui all'art. 2,  comma
          26, della legge 8 agosto 1995, n. 335  e'  elevato  di  1,5
          punti percentuali. Lo stesso e' ulteriormente  elevato  con
          effetto  dalla  stessa  data  in  ragione   di   un   punto
          percentuale   ogni   biennio   fino    al    raggiungimento
          dell'aliquota di 19 punti percentuali. La relativa aliquota
          contributiva   per    il    computo    delle    prestazioni
          pensionistiche  e'  maggiorata   rispetto   a   quella   di
          finanziamento di due punti percentuali nei  limiti  di  una
          complessiva aliquota di computo di 20 punti percentuali. E'
          dovuta una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti
          percentuali  per  il  finanziamento  dell'onere   derivante
          dall'estensione agli  stessi  della  tutela  relativa  alla
          maternita' agli assegni al nucleo familiare e alla malattia
          in caso di degenza ospedaliera. A tal fine, con decreto del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con  il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
          programmazione economica, e' disciplinata  tale  estensione
          nei  limiti  delle  risorse  rinvenienti  dallo   specifico
          gettito contributivo. Con decreto del Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale, di concerto con il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con
          il Ministro della sanita', da emanare entro sei mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente  disposizione,  si
          provvede alla disciplina della tutela per malattia in  caso
          di degenza ospedaliera nei limiti delle  risorse  derivanti
          dallo specifico gettito  contributivo  e  in  relazione  al
          reddito individuale. 
              17. - 43. Omissis. 
              44. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri  e'
          istituito il  Fondo  per  le  politiche  sociali,  con  una
          dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di  lire  15
          miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per  l'anno
          2000. 
              Omissis.». 
              - Il testo del comma 1 dell'art.  53  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e'
          riportato nelle note al comma 387.