Note al comma 355:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 21-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8
(Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 21-bis (Incremento dei fondi per le indennita' di
amministrazione). - 1. L'indennita' di amministrazione
spettante al personale non dirigenziale appartenente ai
ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, da
determinare in sede di contrattazione collettiva per il
triennio 2019-2021, e' incrementata di 10.000.000 di euro
annui a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Omissis.».
Note al comma 356:
- Si riporta il testo del comma 241 dell'art. 1 della
citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2008):
«Art. 1.
1. - 240. Omissis.
241. E' istituito presso l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
con contabilita' autonoma e separata, un Fondo per le
vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che
hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione
all'amianto e alla fibra "fiberfrax", e in caso di premorte
in favore degli eredi.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 85 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali):
«Art. 85.
Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a
favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella
misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per
cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni
degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti a
decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita ai superstiti e'
calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo
comma dell'art. 116:
1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino
alla morte o a nuovo matrimonio; in questo secondo caso e'
corrisposta la somma pari a tre annualita' di rendita;
2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo,
naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al
raggiungimento del diciottesimo anno di eta', e il quaranta
per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori e,
nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi
gli adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore
infortunato al momento del decesso e che non prestino
lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al
raggiungimento del ventunesimo anno di eta', se studenti di
scuola media o professionale, e per tutta la durata normale
del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di eta', se
studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al
lavoro la rendita e' loro corrisposta finche' dura
l'inabilita'. Sono compresi tra i superstiti di cui al
presente numero, dal giorno della nascita, i figli
concepiti alla data dell'infortunio. Salvo prova contraria,
si presumono concepiti alla data dell'infortunio i nati
entro trecento giorni da tale data;
3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e 2),
il venti per cento a ciascuno degli ascendenti e dei
genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino
alla loro morte;
4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e 2),
il venti per cento a ciascuno dei fratelli e sorelle se
conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e
nelle condizioni stabiliti per i figli.
La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti
nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non puo'
superare l'importo dell'intera retribuzione calcolata come
sopra. Nel caso in cui la somma predetta superi la
retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente
ridotte entro tale limite. Qualora una o piu' rendite
abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono
proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di
detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite
non puo' peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno
degli aventi diritto ai sensi del comma precedente.
Oltre alle rendite di cui sopra e' corrisposto una
volta tanto un assegno di euro 10.000 al coniuge superstite
o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli
ascendenti, o, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli e
sorelle. Qualora non esistano i superstiti predetti,
l'assegno e' corrisposto a chiunque dimostri di aver
sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore
nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il
limite massimo dell'importo previsto per i superstiti
aventi diritto a rendita.
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla
pesca marittima l'assegno di cui al precedente comma non
puo' essere comunque inferiore ad un mensilita' di
retribuzione.
Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai
figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto
che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori
inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente
affidati, e sono equiparati agli ascendenti gli affilianti
e le persone a cui gli esposti sono regolarmente
affidati.».
Note al comma 358:
- Il testo del comma 241 dell'art. 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e' riportato nelle note al comma
356.
- Si riporta il testo dell'art. 11-quinquies del citato
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8
(Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica):
«Art. 11-quinquies (Disposizioni in favore dei malati
di mesotelioma). - 1. Per l'anno 2020 l'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la
patologia o per esposizione familiare a lavoratori
impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per
comprovata esposizione ambientale, la prestazione
assistenziale di cui all'art. 1, comma 116, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e all'art. 1, comma 292, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, per un importo fisso pari a euro
10.000 da corrispondersi in un'unica soluzione, su istanza
dell'interessato, per gli eventi accertati a decorrere
dall'anno 2015.
2. La prestazione assistenziale di cui al comma 1 e'
riconosciuta, in caso di decesso, in favore degli eredi dei
malati di cui al medesimo comma 1, ripartita tra gli
stessi, su domanda da produrre all'INAIL, a pena di
decadenza, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
Qualora il decesso intervenga dopo la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, la
domanda deve essere presentata dagli eredi, a pena di
decadenza, entro centoventi giorni dalla data del decesso
stesso.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che hanno
beneficiato per il periodo 2015-2019 della prestazione
assistenziale una tantum di cui ai decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015 e 24
aprile 2018, pubblicati nel sito internet istituzionale del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono
chiedere, su domanda da presentare all'INAIL, a pena di
decadenza, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
l'integrazione della prestazione fino alla concorrenza
dell'importo di cui al comma 1. In caso di decesso prima
della data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, gli eredi possono chiedere
l'integrazione, con le stesse modalita' e nei medesimi
termini di cui al primo periodo.
4. L'INAIL provvede a erogare le prestazioni di cui ai
commi 1 e 2 e le integrazioni di cui al comma 3 nel limite
delle risorse disponibili del Fondo per le vittime
dell'amianto di cui all'art. 1, comma 241, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, individuate dal decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015,
pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
5. Alla compensazione dei maggiori oneri, in termini di
indebitamento e di fabbisogno, derivanti dall'attuazione
dei commi da 1 a 3, valutati in 4 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».
- Si riporta il testo del comma 244 dell'art. 1 della
citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2008):
«Art. 1.
1. - 243. Omissis.
244. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 241 e'
a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti,
del bilancio dello Stato. L'onere a carico dello Stato e'
determinato in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009
e in 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Agli
oneri a carico delle imprese si provvede con una
addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori
delle attivita' lavorative comportanti esposizione
all'amianto.
Omissis.».
Note al comma 359:
- Il testo del comma 244 dell'art. 1 della citata legge
24 dicembre 2007, n. 244, e' riportato nelle note al comma
358.
Note al comma 361:
- Si riporta il testo del comma 277 dell'art. 1 della
citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1.
1. - 276. Omissis.
277. Ai lavoratori del settore della produzione di
materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro
attivita' nel sito produttivo, senza essere dotati degli
equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle
polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica
dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del
tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente
comma, i benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma
8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo
corrispondente alla medesima bonifica e per i dieci anni
successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione
della continuita' del rapporto di lavoro in essere al
momento delle suddette operazioni di bonifica. I benefici
sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena
di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, corredata della
dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola
presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di
effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto. I
benefici sono riconosciuti nei limiti delle risorse
assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno
2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017, 10,2 milioni di
euro per l'anno 2018, 12,8 milioni di euro per l'anno 2019,
12,7 milioni di euro per l'anno 2020, 12,6 milioni di euro
per l'anno 2021, 12,2 milioni di euro per l'anno 2022, 11,6
milioni di euro per l'anno 2023, 11,5 milioni di euro per
l'anno 2024, 12,6 milioni di euro per l'anno 2025, 13,5
milioni di euro per l'anno 2026, 13,2 milioni di euro per
l'anno 2027, 12,3 milioni di euro per l'anno 2028, 11,8
milioni di euro per l'anno 2029 e 11 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2030. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalita' di attuazione
del presente comma, con particolare riferimento
all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e
alle modalita' di certificazione da parte degli enti
competenti.
Omissis.».
Note al comma 362:
- Si riporta il testo del comma 125 dell'art. 1 della
citata legge 23 dicembre 2014, n. 190:
«Art. 1.
1. - 124. Omissis.
125. Al fine di incentivare la natalita' e contribuire
alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o
adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e'
riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui
erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o
adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del
reddito complessivo di cui all'art. 8 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, e' corrisposto
fino al compimento del terzo anno di eta' ovvero del terzo
anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito
dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno
Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di Stati
extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'art. 9
del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, residenti in Italia e a
condizione che il nucleo familiare di appartenenza del
genitore richiedente l'assegno sia in una condizione
economica corrispondente a un valore dell'indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non
superiore a 25.000 euro annui. L'assegno di cui al presente
comma e' corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede
alle relative attivita', nonche' a quelle del comma 127,
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione. Qualora il nucleo familiare di appartenenza
del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione
economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito
ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non
superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui
al primo periodo del presente comma e' raddoppiato.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 340 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«Art. 1.
1. - 339. Omissis.
340. L'assegno di cui all'art. 1, comma 125, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' riconosciuto anche per
ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31
dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, e'
corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo
anno di eta' ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo
familiare a seguito dell'adozione e il relativo importo e'
pari a:
a) 1.920 euro qualora il nucleo familiare di
appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una
condizione economica corrispondente a un valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, non superiore a 7.000 euro annui;
b) 1.440 euro qualora il nucleo familiare di
appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una
condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE
superiore alla soglia di cui alla lettera a) e non
superiore a 40.000 euro;
c) 960 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza
del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione
economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore a
40.000 euro;
d) in caso di figlio successivo al primo, nato o
adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020,
l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) e'
aumentato del 20 per cento.
Omissis.».
- Il testo del comma 339 dell'art. 1 della citata legge
27 dicembre 2019, n. 160, e' riportato nelle note al comma
7.
Note al comma 363:
- Si riporta il testo del comma 354 dell'art. 1 della
citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1
1. - 353. Omissis.
354. L'applicazione delle disposizioni concernenti il
congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da
fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio,
introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e
2015 dall'art. 4, comma 24, lettera a), della legge 28
giugno 2012, n. 92, nonche', per l'anno 2016, dall'art. 1,
comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e'
prorogata anche per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.
La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore
dipendente e' aumentata a due giorni per l'anno 2017, a
quattro giorni per l'anno 2018, a cinque giorni per l'anno
2019, a sette giorni per l'anno 2020 e a dieci giorni per
l'anno 2021, che possono essere goduti anche in via non
continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina
di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Per gli anni 2018,
2019, 2020 e 2021, il padre lavoratore dipendente puo'
astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo
accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al
periodo di astensione obbligatoria spettante a
quest'ultima. Per gli anni 2018 e 2019, alla copertura
degli oneri derivanti dai primi tre periodi del presente
comma, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e
alla parziale copertura degli oneri derivanti dai primi tre
periodi del presente comma, valutati in 41,2 milioni di
euro per l'anno 2018, si provvede, quanto a 20 milioni di
euro per l'anno 2017 e a 31,2 milioni di euro per l'anno
2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale
per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.
Omissis.».
Note al comma 364:
- Il testo del comma 339 dell'art. 1 della citata legge
27 dicembre 2019, n. 160, e' riportato nelle note al comma
7.
Note al comma 367:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 3 marzo
2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita',
con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre
2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilita'):
«Art. 3 (Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilita'). - 1. Allo scopo
di promuovere la piena integrazione delle persone con
disabilita', in attuazione dei principi sanciti dalla
Convenzione di cui all'art. 1, nonche' dei principi
indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' istituito,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con
disabilita', di seguito denominato "Osservatorio".
2. L'Osservatorio e' presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro delegato per la
famiglia e le disabilita'. I componenti dell'Osservatorio
sono nominati, in numero non superiore a quaranta, nel
rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e
uomini.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e con il Ministro per la pubblica
amministrazione, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati la
composizione, l'organizzazione e il funzionamento
dell'Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le
amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e
nell'attuazione di politiche in favore delle persone con
disabilita', le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di
previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei
lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le
associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle
persone con disabilita' e le organizzazioni rappresentative
del terzo settore operanti nel campo della disabilita'.
L'Osservatorio e' integrato, nella sua composizione, con
esperti di comprovata esperienza nel campo della
disabilita' in numero pari a cinque.
4. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed e'
prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri per la medesima durata.
5. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:
a) promuovere l'attuazione della Convenzione di cui
all'art. 1 ed elaborare il rapporto dettagliato sulle
misure adottate di cui all'art. 35 della stessa
Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale
dei diritti umani;
b) predisporre un programma di azione biennale per la
promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con
disabilita', in attuazione della legislazione nazionale e
internazionale;
c) promuovere la raccolta di dati statistici che
illustrino la condizione delle persone con disabilita',
anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;
d) predisporre la relazione sullo stato di attuazione
delle politiche sulla disabilita', di cui all'art. 41,
comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come
modificato dal comma 8 del presente articolo;
e) promuovere la realizzazione di studi e ricerche che
possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso
cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei
diritti delle persone con disabilita'.
6. Al funzionamento dell'Osservatorio e' destinato uno
stanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni dal 2009
al 2014. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.
328.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
8. All'art. 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, le parole: "entro il 15 aprile di ogni anno" sono
sostituite dalle seguenti: "ogni due anni, entro il 15
aprile".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
21 ottobre 2019, recante "Modifiche al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012,
relativo all'istituzione dell'Ufficio per le politiche in
favore delle persone con disabilita'", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 23 gennaio 2020, n.
18.
- Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 1 del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8
(Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica):
«Art. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche
amministrazioni). - 1. - 9-bis. Omissis.
10. Per continuare ad assicurare il supporto tecnico
necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali
dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone
con disabilita', di cui all'art. 3 della legge 3 marzo
2009, n. 18, e' prorogata fino al 31 dicembre 2020 la
segreteria tecnica gia' costituita presso la soppressa
Struttura di missione per le politiche in favore delle
persone con disabilita' di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018. Agli oneri per
i compensi degli esperti della segreteria tecnica, per un
importo complessivo non superiore a 316.800 euro, si
provvede a valere sulle risorse disponibili del bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Omissis.».
Note al comma 368:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 9 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 9 (Personale della Presidenza). - 1. Omissis.
2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro
di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i
limiti di cui all'art. 11, comma 4; di personale di
prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche,
ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di
comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni
disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale
proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti
a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle
funzioni individuate come di diretta collaborazione; di
consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica
amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo
criteri e limiti fissati dal Presidente.
Omissis.».
Note al comma 370:
- La legge 12 maggio 1942, n. 889, recante «Norme per
la protezione e l'assistenza dei sordomuti "adulti», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1942, n. 197.
- La legge 21 agosto 1950, n. 698, recante "Norme per
la protezione e l'assistenza dei sordomuti", e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 1950, n. 207.
Note al comma 371:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 12 del
citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26:
«Art. 12 (Disposizioni finanziarie per l'attuazione del
programma del Rdc). - 1. Ai fini dell'erogazione del
beneficio economico del Rdc e della Pensione di
cittadinanza, di cui agli articoli 1, 2 e 3, degli
incentivi, di cui all'art. 8, nonche' dell'erogazione del
Reddito di inclusione e delle misure aventi finalita'
analoghe a quelle del Rdc, ai sensi rispettivamente dei
commi 1 e 2 dell'art. 13, sono autorizzati limiti di spesa
nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di
7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro
nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal
2022 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali denominato "Fondo per il reddito di cittadinanza".
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 255 dell'art. 1 della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«Art. 1.
1. - 254. Omissis.
255. Al fine di introdurre nell'ordinamento le pensioni
di cittadinanza e il reddito di cittadinanza, quest'ultimo
quale misura contro la poverta', la disuguaglianza e
l'esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro,
della libera scelta del lavoro, nonche' del diritto
all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla
cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e
all'inserimento sociale dei soggetti esposti al rischio di
emarginazione nella societa' e nel mondo del lavoro, nello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e' istituito un fondo denominato «Fondo
da ripartire per l'introduzione del reddito di
cittadinanza», con una dotazione pari a 7.100 milioni di
euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l'anno
2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti
delle risorse di cui al primo periodo del presente comma,
che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede
a dare attuazione agli interventi ivi previsti. Fino alla
data di entrata in vigore delle misure adottate ai sensi
del secondo periodo del presente comma nonche' sulla base
di quanto disciplinato dalle stesse continuano ad essere
riconosciute le prestazioni relative al beneficio economico
del Reddito di inclusione (ReI), di cui al decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nel limite di spesa
pari alle risorse destinate a tal fine dall'art. 20, comma
1, del medesimo decreto legislativo n. 147 del 2017 e sulla
base delle procedure ivi indicate, le quali concorrono al
raggiungimento del limite di spesa complessivo di cui al
primo periodo del presente comma e sono accantonate in pari
misura, per il medesimo fine di cui al citato art. 20,
comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017,
nell'ambito del Fondo da ripartire per l'introduzione del
reddito di cittadinanza di cui al primo periodo del
presente comma. Conseguentemente, a decorrere dall'anno
2019 il Fondo Poverta', di cui al decreto legislativo n.
147 del 2017, e' ridotto di 2.198 milioni di euro per
l'anno 2019, di 2.158 milioni di euro per l'anno 2020 e di
2.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
Omissis.».
Note al comma 372:
- Si riporta il testo del comma 261 dell'art. 1 della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«Art. 1.
1. - 260. Omissis.
261. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge e per la durata di cinque anni, i
trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed
esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e
della Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, i cui importi complessivamente
considerati superino 100.000 euro lordi su base annua, sono
ridotti di un'aliquota di riduzione pari al 15 per cento
per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000
euro, pari al 25 per cento per la parte eccedente 130.000
euro fino a 200.000 euro, pari al 30 per cento per la parte
eccedente 200.000 euro fino a 350.000 euro, pari al 35 per
cento per la parte eccedente 350.000 euro fino a 500.000
euro e pari al 40 per cento per la parte eccedente 500.000
euro.
Omissis.».
Note al comma 373:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 10 marzo
1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici
antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Assegno vitalizio di benemerenza). - Ai
cittadini italiani, i quali siano stati perseguitati, a
seguito dell'attivita' politica da loro svolta contro il
fascismo anteriormente al 25 aprile 1945, e abbiano subito
una perdita della capacita' lavorativa in misura non
inferiore al 30 per cento, verra' concesso, a carico del
bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza
in misura pari a quello previsto dalla tabella C annessa
alla legge 10 agosto 1950, n. 648 compresi i relativi
assegni accessori, per il raggruppamento gradi: ufficiali
inferiori.
Tale assegno sara' attribuito qualora causa della
perdita della capacita' lavorativa siano stati:
a) la detenzione in carcere per reato a seguito di
imputazione o di condanna da parte del Tribunale speciale
per la difesa dello Stato, o di tribunali ordinari per il
periodo anteriore al 6 dicembre 1926, purche' non si tratti
di condanne inflitte per i reati contro la personalita'
internazionale dello Stato, previsti dagli artt. da 241 a
268 e 275 del Codice penale, le quali non siano state
annullate da sentenze di revisione ai sensi dell'art. 13
del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944,
316;
b) l'assegnazione a confino di polizia o a casa di
lavoro, inflitta in dipendenza dell'attivita' politica di
cui al primo comma, ovvero la carcerazione preventiva
congiunta a fermi di polizia, causati dalla stessa
attivita' politica;
c) atti di violenza o sevizie subiti in Italia o
all'estero ad opera di persone alle dipendenze dello Stato
o appartenenti a formazioni militari o paramilitari
fasciste, o di emissari del partito fascista;
d) condanne inflitte da tribunali ordinari per fatti
connessi a scontri avvenuti in occasione di manifestazioni
dichiaratamente antifasciste;
e) la prosecuzione all'estero dell'attivita'
antifascista con la partecipazione alla guerra di Spagna
ovvero l'internamento in campo di concentramento o la
condanna al carcere subiti in conseguenza dell'attivita'
antifascista svolta all'estero.
Un assegno nella stessa misura sara' attribuito ai
cittadini italiani che dopo il 7 luglio 1938 abbiano subito
persecuzioni per motivi di ordine razziale.
Nel caso di persecuzioni per motivi di ordine razziale,
gli atti di violenza o sevizie subiti in Italia o
all'estero di cui al secondo comma, lettera c), si
presumono, salvo prova contraria.».
Note al comma 375:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 58 del
citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134:
«Art. 58 (Fondo per la distribuzione di derrate
alimentari alle persone indigenti). - 1. E' istituito
presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo
per l'efficientamento della filiera della produzione e
dell'erogazione e per il finanziamento dei programmi
nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle
persone indigenti nel territorio della Repubblica italiana.
Le derrate alimentari sono distribuite agli indigenti
mediante organizzazioni caritatevoli, conformemente alle
modalita' previste dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio del 22 ottobre 2007.
Omissis.».
Note al comma 378:
- Si riporta il testo dell'art. 44 della legge 5 agosto
1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale):
«Art. 44 (Estensione della garanzia sussidiaria dello
Stato). - I mutui non fruenti di contributi statali e
concernenti la realizzazione dei programmi costruttivi
localizzati, su aree concesse in diritto di superficie o
trasferite in proprieta', comprese nell'ambito dei piani di
zona di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, ovvero
individuate ai sensi dell'art. 51, L. 22 ottobre 1971, n.
865, e successive modifiche ed integrazioni, saranno
concessi, anche in deroga a disposizioni legislative e
statutarie, dagli enti mutuanti anche quando le aree
assegnate dai comuni ai sensi dell'art. 35, L. 22 ottobre
1971, n. 865, e successive modificazioni, non siano di
proprieta' dei comuni stessi, sempreche' sia stata
stipulata la convenzione di cui al richiamato art. 35, sia
stato ottenuto il decreto di occupazione di urgenza e siano
state iniziate le procedure di espropriazione.
I mutui concessi per finanziare i programmi costruttivi
di cui al comma precedente su aree gia' acquisite o in
corso di acquisizione, comprese le parti di programma
eventualmente destinate ad uso diverso da quello di
abitazione, usufruiscono della garanzia dello Stato per il
rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli
oneri accessori alle condizioni e nei modi previsti
dall'art. 10 ter, D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito,
con modificazioni, dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492,
dall'art. 3, ultimo comma L. 8 agosto 1977, n. 513, ed in
genere prevista per gli interventi fruenti di contributo
statale. Tale garanzia sara' primaria quando non possa
essere operante l'iscrizione ipotecaria.
La garanzia decorre dalla data di stipula, mediante
atto pubblico, del contratto di mutuo edilizio ipotecario.
Gli istituti mutuanti trasmettono periodicamente al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica un elenco contenente l'indicazione degli elementi
essenziali relativi ai mutui edilizi a tasso d'interesse
ordinario o agevolato, fruenti della garanzia statale,
secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
E' abrogato il primo comma dell'art. 37, L. 22 ottobre
1971, n. 865, e successive modificazioni.».
Note al comma 380:
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del
decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 (Attuazione della
delega di cui all'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, in materia di erogazione di un indennizzo per
la cessazione dell'attivita' commerciale):
«Art. 5 (Fondo per la razionalizzazione della rete
commerciale). - 1. Per le finalita' di cui al presente
decreto e' istituito presso l'INPS il "Fondo degli
interventi per la razionalizzazione della rete commerciale"
che opera mediante contabilita' separata nell'ambito della
Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali
degli esercenti attivita' commerciali.
2. Per il periodo compreso tra il 1 gennaio 1996 e il
31 dicembre 2000, gli iscritti alla Gestione di cui al
comma 1 sono tenuti al versamento di un'aliquota
contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,09 per cento.
Tale contribuzione e' riscossa unitamente a quella prevista
dalla legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 284 dell'art. 1 della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«Art. 1.
1. - 283. Omissis.
284. L'aliquota contributiva di cui all'art. 5 del
decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e' dovuta, nella
misura e secondo le modalita' ivi previste, dagli iscritti
alla gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali degli esercenti attivita' commerciali.
Qualora dal monitoraggio degli oneri per prestazioni di cui
al comma 283 e delle entrate contributive di cui al
presente comma dovesse emergere, anche in via prospettica,
il mancato conseguimento dell'equilibrio tra contributi e
prestazioni, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' adeguata l'aliquota
contributiva di cui al primo periodo del presente comma. In
caso di mancato adeguamento della predetta aliquota
contributiva l'INPS non riconosce ulteriori prestazioni.
Omissis.».
Note al comma 385:
- Si riporta il testo del comma 333 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1.
1. - 332. Omissis.
333. Al fine di favorire la realizzazione di progetti
di integrazione dei disabili attraverso lo sport, e'
destinato alle attivita' del «progetto Filippide» un
contributo pari a 500.000 euro per l'anno 2020 e a 500.000
euro annui a decorrere dall'anno 2021.
Omissis.».
Note al comma 387:
- Il testo del comma 26 dell'art. 2 della citata legge
8 agosto 1995, n. 335, e' riportato nelle note al comma
315.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 53 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi):
«Art. 53 (Redditi di lavoro autonomo). - 1. Sono
redditi di lavoro autonomo quelli che derivano
dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti
e professioni si intende l'esercizio per professione
abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita' di lavoro
autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI,
compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lett.
c) del comma 3 dell'art. 5.
Omissis.».
Note al comma 388:
- Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
(Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica italiana 28 gennaio 2019, n. 23.
Note al comma 396:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica italiana 31 dicembre 1986, n. 302,
S.O.
Note al comma 398:
Si riporta il testo dei commi 16 e 44 dell'art. 59
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica):
«Art. 59 (Disposizioni in materia di previdenza,
assistenza, solidarieta' sociale e sanita').
1. - 15. Omissis.
16. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre
forme obbligatorie, con effetto dal 1 gennaio 1998 il
contributo alla gestione separata di cui all'art. 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e' elevato di 1,5
punti percentuali. Lo stesso e' ulteriormente elevato con
effetto dalla stessa data in ragione di un punto
percentuale ogni biennio fino al raggiungimento
dell'aliquota di 19 punti percentuali. La relativa aliquota
contributiva per il computo delle prestazioni
pensionistiche e' maggiorata rispetto a quella di
finanziamento di due punti percentuali nei limiti di una
complessiva aliquota di computo di 20 punti percentuali. E'
dovuta una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti
percentuali per il finanziamento dell'onere derivante
dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla
maternita' agli assegni al nucleo familiare e alla malattia
in caso di degenza ospedaliera. A tal fine, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, e' disciplinata tale estensione
nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico
gettito contributivo. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con
il Ministro della sanita', da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, si
provvede alla disciplina della tutela per malattia in caso
di degenza ospedaliera nei limiti delle risorse derivanti
dallo specifico gettito contributivo e in relazione al
reddito individuale.
17. - 43. Omissis.
44. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
istituito il Fondo per le politiche sociali, con una
dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 15
miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
2000.
Omissis.».
- Il testo del comma 1 dell'art. 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'
riportato nelle note al comma 387.