Note al comma 355: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 21-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica), come modificato dalla presente legge: «Art. 21-bis (Incremento dei fondi per le indennita' di amministrazione). - 1. L'indennita' di amministrazione spettante al personale non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, da determinare in sede di contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021, e' incrementata di 10.000.000 di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2021. Omissis.». Note al comma 356: - Si riporta il testo del comma 241 dell'art. 1 della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008): «Art. 1. 1. - 240. Omissis. 241. E' istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilita' autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra "fiberfrax", e in caso di premorte in favore degli eredi. Omissis.». - Si riporta il testo dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali): «Art. 85. Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita ai superstiti e' calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'art. 116: 1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio; in questo secondo caso e' corrisposta la somma pari a tre annualita' di rendita; 2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di eta', e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di eta', se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di eta', se studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita e' loro corrisposta finche' dura l'inabilita'. Sono compresi tra i superstiti di cui al presente numero, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data dell'infortunio. Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data dell'infortunio i nati entro trecento giorni da tale data; 3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e 2), il venti per cento a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte; 4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e 2), il venti per cento a ciascuno dei fratelli e sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e nelle condizioni stabiliti per i figli. La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non puo' superare l'importo dell'intera retribuzione calcolata come sopra. Nel caso in cui la somma predetta superi la retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora una o piu' rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite non puo' peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente. Oltre alle rendite di cui sopra e' corrisposto una volta tanto un assegno di euro 10.000 al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli e sorelle. Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno e' corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita. Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'assegno di cui al precedente comma non puo' essere comunque inferiore ad un mensilita' di retribuzione. Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente affidati, e sono equiparati agli ascendenti gli affilianti e le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati.». Note al comma 358: - Il testo del comma 241 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' riportato nelle note al comma 356. - Si riporta il testo dell'art. 11-quinquies del citato decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica): «Art. 11-quinquies (Disposizioni in favore dei malati di mesotelioma). - 1. Per l'anno 2020 l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per comprovata esposizione ambientale, la prestazione assistenziale di cui all'art. 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'art. 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo fisso pari a euro 10.000 da corrispondersi in un'unica soluzione, su istanza dell'interessato, per gli eventi accertati a decorrere dall'anno 2015. 2. La prestazione assistenziale di cui al comma 1 e' riconosciuta, in caso di decesso, in favore degli eredi dei malati di cui al medesimo comma 1, ripartita tra gli stessi, su domanda da produrre all'INAIL, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora il decesso intervenga dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la domanda deve essere presentata dagli eredi, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data del decesso stesso. 3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che hanno beneficiato per il periodo 2015-2019 della prestazione assistenziale una tantum di cui ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015 e 24 aprile 2018, pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono chiedere, su domanda da presentare all'INAIL, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'integrazione della prestazione fino alla concorrenza dell'importo di cui al comma 1. In caso di decesso prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli eredi possono chiedere l'integrazione, con le stesse modalita' e nei medesimi termini di cui al primo periodo. 4. L'INAIL provvede a erogare le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 e le integrazioni di cui al comma 3 nel limite delle risorse disponibili del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'art. 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, individuate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 5. Alla compensazione dei maggiori oneri, in termini di indebitamento e di fabbisogno, derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3, valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.». - Si riporta il testo del comma 244 dell'art. 1 della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008): «Art. 1. 1. - 243. Omissis. 244. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 241 e' a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. L'onere a carico dello Stato e' determinato in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e in 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attivita' lavorative comportanti esposizione all'amianto. Omissis.». Note al comma 359: - Il testo del comma 244 dell'art. 1 della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' riportato nelle note al comma 358. Note al comma 361: - Si riporta il testo del comma 277 dell'art. 1 della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dalla presente legge: «Art. 1. 1. - 276. Omissis. 277. Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attivita' nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuita' del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto. I benefici sono riconosciuti nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017, 10,2 milioni di euro per l'anno 2018, 12,8 milioni di euro per l'anno 2019, 12,7 milioni di euro per l'anno 2020, 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, 12,2 milioni di euro per l'anno 2022, 11,6 milioni di euro per l'anno 2023, 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 12,6 milioni di euro per l'anno 2025, 13,5 milioni di euro per l'anno 2026, 13,2 milioni di euro per l'anno 2027, 12,3 milioni di euro per l'anno 2028, 11,8 milioni di euro per l'anno 2029 e 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e alle modalita' di certificazione da parte degli enti competenti. Omissis.». Note al comma 362: - Si riporta il testo del comma 125 dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190: «Art. 1. 1. - 124. Omissis. 125. Al fine di incentivare la natalita' e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e' riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'art. 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' corrisposto fino al compimento del terzo anno di eta' ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'art. 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui. L'assegno di cui al presente comma e' corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attivita', nonche' a quelle del comma 127, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma e' raddoppiato. Omissis.». - Si riporta il testo del comma 340 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160: «Art. 1. 1. - 339. Omissis. 340. L'assegno di cui all'art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, e' corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di eta' ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e il relativo importo e' pari a: a) 1.920 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 7.000 euro annui; b) 1.440 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore alla soglia di cui alla lettera a) e non superiore a 40.000 euro; c) 960 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore a 40.000 euro; d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) e' aumentato del 20 per cento. Omissis.». - Il testo del comma 339 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' riportato nelle note al comma 7. Note al comma 363: - Si riporta il testo del comma 354 dell'art. 1 della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 1. - 353. Omissis. 354. L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'art. 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonche', per l'anno 2016, dall'art. 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' prorogata anche per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente e' aumentata a due giorni per l'anno 2017, a quattro giorni per l'anno 2018, a cinque giorni per l'anno 2019, a sette giorni per l'anno 2020 e a dieci giorni per l'anno 2021, che possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, il padre lavoratore dipendente puo' astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Per gli anni 2018 e 2019, alla copertura degli oneri derivanti dai primi tre periodi del presente comma, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e alla parziale copertura degli oneri derivanti dai primi tre periodi del presente comma, valutati in 41,2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 31,2 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Omissis.». Note al comma 364: - Il testo del comma 339 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' riportato nelle note al comma 7. Note al comma 367: - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'): «Art. 3 (Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'). - 1. Allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilita', in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione di cui all'art. 1, nonche' dei principi indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', di seguito denominato "Osservatorio". 2. L'Osservatorio e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'. I componenti dell'Osservatorio sono nominati, in numero non superiore a quaranta, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilita', le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilita' e le organizzazioni rappresentative del terzo settore operanti nel campo della disabilita'. L'Osservatorio e' integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilita' in numero pari a cinque. 4. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed e' prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la medesima durata. 5. L'Osservatorio ha i seguenti compiti: a) promuovere l'attuazione della Convenzione di cui all'art. 1 ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all'art. 35 della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani; b) predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilita', in attuazione della legislazione nazionale e internazionale; c) promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilita', anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali; d) predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilita', di cui all'art. 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal comma 8 del presente articolo; e) promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilita'. 6. Al funzionamento dell'Osservatorio e' destinato uno stanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni dal 2009 al 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 8. All'art. 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: "entro il 15 aprile di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "ogni due anni, entro il 15 aprile". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, recante "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, relativo all'istituzione dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita'", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 23 gennaio 2020, n. 18. - Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica): «Art. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni). - 1. - 9-bis. Omissis. 10. Per continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', di cui all'art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, e' prorogata fino al 31 dicembre 2020 la segreteria tecnica gia' costituita presso la soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018. Agli oneri per i compensi degli esperti della segreteria tecnica, per un importo complessivo non superiore a 316.800 euro, si provvede a valere sulle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Omissis.». Note al comma 368: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 9 (Personale della Presidenza). - 1. Omissis. 2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i limiti di cui all'art. 11, comma 4; di personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle funzioni individuate come di diretta collaborazione; di consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente. Omissis.». Note al comma 370: - La legge 12 maggio 1942, n. 889, recante «Norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti "adulti», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1942, n. 197. - La legge 21 agosto 1950, n. 698, recante "Norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 1950, n. 207. Note al comma 371: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 12 del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26: «Art. 12 (Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Rdc). - 1. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Rdc e della Pensione di cittadinanza, di cui agli articoli 1, 2 e 3, degli incentivi, di cui all'art. 8, nonche' dell'erogazione del Reddito di inclusione e delle misure aventi finalita' analoghe a quelle del Rdc, ai sensi rispettivamente dei commi 1 e 2 dell'art. 13, sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato "Fondo per il reddito di cittadinanza". Omissis.». - Si riporta il testo del comma 255 dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: «Art. 1. 1. - 254. Omissis. 255. Al fine di introdurre nell'ordinamento le pensioni di cittadinanza e il reddito di cittadinanza, quest'ultimo quale misura contro la poverta', la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, della libera scelta del lavoro, nonche' del diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti esposti al rischio di emarginazione nella societa' e nel mondo del lavoro, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un fondo denominato «Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza», con una dotazione pari a 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. Fino alla data di entrata in vigore delle misure adottate ai sensi del secondo periodo del presente comma nonche' sulla base di quanto disciplinato dalle stesse continuano ad essere riconosciute le prestazioni relative al beneficio economico del Reddito di inclusione (ReI), di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nel limite di spesa pari alle risorse destinate a tal fine dall'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 147 del 2017 e sulla base delle procedure ivi indicate, le quali concorrono al raggiungimento del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma e sono accantonate in pari misura, per il medesimo fine di cui al citato art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017, nell'ambito del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui al primo periodo del presente comma. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2019 il Fondo Poverta', di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017, e' ridotto di 2.198 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.158 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Omissis.». Note al comma 372: - Si riporta il testo del comma 261 dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: «Art. 1. 1. - 260. Omissis. 261. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di cinque anni, i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i cui importi complessivamente considerati superino 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti di un'aliquota di riduzione pari al 15 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro, pari al 25 per cento per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro, pari al 30 per cento per la parte eccedente 200.000 euro fino a 350.000 euro, pari al 35 per cento per la parte eccedente 350.000 euro fino a 500.000 euro e pari al 40 per cento per la parte eccedente 500.000 euro. Omissis.». Note al comma 373: - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti), come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Assegno vitalizio di benemerenza). - Ai cittadini italiani, i quali siano stati perseguitati, a seguito dell'attivita' politica da loro svolta contro il fascismo anteriormente al 25 aprile 1945, e abbiano subito una perdita della capacita' lavorativa in misura non inferiore al 30 per cento, verra' concesso, a carico del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza in misura pari a quello previsto dalla tabella C annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 compresi i relativi assegni accessori, per il raggruppamento gradi: ufficiali inferiori. Tale assegno sara' attribuito qualora causa della perdita della capacita' lavorativa siano stati: a) la detenzione in carcere per reato a seguito di imputazione o di condanna da parte del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, o di tribunali ordinari per il periodo anteriore al 6 dicembre 1926, purche' non si tratti di condanne inflitte per i reati contro la personalita' internazionale dello Stato, previsti dagli artt. da 241 a 268 e 275 del Codice penale, le quali non siano state annullate da sentenze di revisione ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, 316; b) l'assegnazione a confino di polizia o a casa di lavoro, inflitta in dipendenza dell'attivita' politica di cui al primo comma, ovvero la carcerazione preventiva congiunta a fermi di polizia, causati dalla stessa attivita' politica; c) atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero ad opera di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste, o di emissari del partito fascista; d) condanne inflitte da tribunali ordinari per fatti connessi a scontri avvenuti in occasione di manifestazioni dichiaratamente antifasciste; e) la prosecuzione all'estero dell'attivita' antifascista con la partecipazione alla guerra di Spagna ovvero l'internamento in campo di concentramento o la condanna al carcere subiti in conseguenza dell'attivita' antifascista svolta all'estero. Un assegno nella stessa misura sara' attribuito ai cittadini italiani che dopo il 7 luglio 1938 abbiano subito persecuzioni per motivi di ordine razziale. Nel caso di persecuzioni per motivi di ordine razziale, gli atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero di cui al secondo comma, lettera c), si presumono, salvo prova contraria.». Note al comma 375: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 58 del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134: «Art. 58 (Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti). - 1. E' istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo per l'efficientamento della filiera della produzione e dell'erogazione e per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica italiana. Le derrate alimentari sono distribuite agli indigenti mediante organizzazioni caritatevoli, conformemente alle modalita' previste dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007. Omissis.». Note al comma 378: - Si riporta il testo dell'art. 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale): «Art. 44 (Estensione della garanzia sussidiaria dello Stato). - I mutui non fruenti di contributi statali e concernenti la realizzazione dei programmi costruttivi localizzati, su aree concesse in diritto di superficie o trasferite in proprieta', comprese nell'ambito dei piani di zona di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, ovvero individuate ai sensi dell'art. 51, L. 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, saranno concessi, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, dagli enti mutuanti anche quando le aree assegnate dai comuni ai sensi dell'art. 35, L. 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, non siano di proprieta' dei comuni stessi, sempreche' sia stata stipulata la convenzione di cui al richiamato art. 35, sia stato ottenuto il decreto di occupazione di urgenza e siano state iniziate le procedure di espropriazione. I mutui concessi per finanziare i programmi costruttivi di cui al comma precedente su aree gia' acquisite o in corso di acquisizione, comprese le parti di programma eventualmente destinate ad uso diverso da quello di abitazione, usufruiscono della garanzia dello Stato per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori alle condizioni e nei modi previsti dall'art. 10 ter, D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492, dall'art. 3, ultimo comma L. 8 agosto 1977, n. 513, ed in genere prevista per gli interventi fruenti di contributo statale. Tale garanzia sara' primaria quando non possa essere operante l'iscrizione ipotecaria. La garanzia decorre dalla data di stipula, mediante atto pubblico, del contratto di mutuo edilizio ipotecario. Gli istituti mutuanti trasmettono periodicamente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un elenco contenente l'indicazione degli elementi essenziali relativi ai mutui edilizi a tasso d'interesse ordinario o agevolato, fruenti della garanzia statale, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. E' abrogato il primo comma dell'art. 37, L. 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.». Note al comma 380: - Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 (Attuazione della delega di cui all'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di erogazione di un indennizzo per la cessazione dell'attivita' commerciale): «Art. 5 (Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale). - 1. Per le finalita' di cui al presente decreto e' istituito presso l'INPS il "Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale" che opera mediante contabilita' separata nell'ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali. 2. Per il periodo compreso tra il 1 gennaio 1996 e il 31 dicembre 2000, gli iscritti alla Gestione di cui al comma 1 sono tenuti al versamento di un'aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,09 per cento. Tale contribuzione e' riscossa unitamente a quella prevista dalla legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni. Omissis.». - Si riporta il testo del comma 284 dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: «Art. 1. 1. - 283. Omissis. 284. L'aliquota contributiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e' dovuta, nella misura e secondo le modalita' ivi previste, dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali. Qualora dal monitoraggio degli oneri per prestazioni di cui al comma 283 e delle entrate contributive di cui al presente comma dovesse emergere, anche in via prospettica, il mancato conseguimento dell'equilibrio tra contributi e prestazioni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' adeguata l'aliquota contributiva di cui al primo periodo del presente comma. In caso di mancato adeguamento della predetta aliquota contributiva l'INPS non riconosce ulteriori prestazioni. Omissis.». Note al comma 385: - Si riporta il testo del comma 333 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla presente legge: «Art. 1. 1. - 332. Omissis. 333. Al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport, e' destinato alle attivita' del «progetto Filippide» un contributo pari a 500.000 euro per l'anno 2020 e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. Omissis.». Note al comma 387: - Il testo del comma 26 dell'art. 2 della citata legge 8 agosto 1995, n. 335, e' riportato nelle note al comma 315. - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 53 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi): «Art. 53 (Redditi di lavoro autonomo). - 1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita' di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 5. Omissis.». Note al comma 388: - Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 28 gennaio 2019, n. 23. Note al comma 396: - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 31 dicembre 1986, n. 302, S.O. Note al comma 398: Si riporta il testo dei commi 16 e 44 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica): «Art. 59 (Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarieta' sociale e sanita'). 1. - 15. Omissis. 16. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, con effetto dal 1 gennaio 1998 il contributo alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e' elevato di 1,5 punti percentuali. Lo stesso e' ulteriormente elevato con effetto dalla stessa data in ragione di un punto percentuale ogni biennio fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali. La relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche e' maggiorata rispetto a quella di finanziamento di due punti percentuali nei limiti di una complessiva aliquota di computo di 20 punti percentuali. E' dovuta una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternita' agli assegni al nucleo familiare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' disciplinata tale estensione nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della sanita', da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla disciplina della tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo e in relazione al reddito individuale. 17. - 43. Omissis. 44. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito il Fondo per le politiche sociali, con una dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 15 miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno 2000. Omissis.». - Il testo del comma 1 dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' riportato nelle note al comma 387.