Note al comma 402:
- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 7 marzo
1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura):
«Art. 15. - 1. E' istituito presso il Ministero del
tesoro il "Fondo per la prevenzione del fenomeno
dell'usura" di entita' pari a lire 300 miliardi, da
costituire con quote di 100 miliardi di lire per ciascuno
degli anni finanziari 1996, 1997 e 1998. Il Fondo dovra'
essere utilizzato quanto al 70 per cento per l'erogazione
di contributi a favore di appositi fondi speciali
costituiti dai confidi, di cui all'art. 33 del decreto
legge 30 settembre 2003, n. 269, e quanto al 30 per cento a
favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la
prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui al comma 4.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere
concessi ai Confidi alle seguenti condizioni:
a) che essi costituiscano speciali fondi antiusura,
separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire
fino all'80 per cento le banche e gli istituti di credito
che concedono finanziamenti a medio termine e
all'incremento di linee di credito a breve termine a favore
delle piccole e medie imprese a elevato rischio
finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata
rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una
garanzia pari ad almeno il 50% dell'importo del
finanziamento stesso pur in presenza della disponibilita'
del Confidi al rilascio della garanzia;
b) che i contributi di cui al comma 1 siano cumulabili
con eventuali contributi concessi dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina
con decreto i requisiti patrimoniali dei fondi speciali
antiusura di cui al comma 2 e i requisiti di onorabilita' e
di professionalita' degli esponenti dei fondi medesimi.
4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la
prevenzione del fenomeno dell'usura sono iscritte in
apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro. Lo scopo
della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso
forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare
dall'atto costitutivo e dallo statuto.
5. Il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro
dell'interno ed il Ministro per gli affari sociali,
determina con decreto i requisiti patrimoniali delle
fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del
fenomeno dell'usura ed i requisiti di onorabilita' e di
professionalita' degli esponenti delle medesime fondazioni
e associazioni.
6. Le fondazioni e le associazioni per la prevenzione
del fenomeno dell'usura prestano garanzie alle banche ed
agli intermediari finanziari al fine di favorire
l'erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo
meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti,
incontrano difficolta' di accesso al credito.
7. Fatte salve le riserve di attivita' previste dalla
legge, le fondazioni e le associazioni per la prevenzione
del fenomeno dell'usura esercitano le altre attivita'
previste dallo statuto.
8. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 e
l'assegnazione dei contributi, il Governo provvede, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, all'istituzione di una commissione costituita da due
rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze,
di cui uno con funzioni di presidente, da due
rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella
persona del Commissario straordinario del Governo per il
coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, da
due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e
da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. E' previsto un supplente per ciascuno
dei rappresentanti. I componenti effettivi e supplenti
della commissione sono scelti tra i funzionari con
qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o
equiparata. La partecipazione alla commissione e' a titolo
gratuito. Le riunioni della commissione sono valide quando
intervengono almeno cinque componenti, rappresentanti,
comunque, le quattro amministrazioni interessate. Le
deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in
caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
9. I contributi di cui al presente articolo sono
erogati nei limiti dello stanziamento previsto al comma 1.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.».
Note al comma 405:
- Si riporta il testo del comma 522 dell'art. 1 della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1.
1. - 521. Omissis.
522. Al fine di garantire l'attuazione della legge 15
marzo 2010, n. 38, e il rispetto dei livelli essenziali di
assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo
2017, tenuto conto dei criteri individuati con decreto di
natura non regolamentare del Ministro della salute, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, sono considerati idonei a operare presso le reti,
pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure
palliative medici sprovvisti dei requisiti di cui al
decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2013, e che
alla data del 31 dicembre 2020 sono in servizio presso le
reti medesime e sono in possesso di tutti i seguenti
requisiti, certificati dalla regione competente: a)
esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel
campo delle cure palliative acquisita nell'ambito di
strutture ospedaliere, di strutture residenziali
appartenenti alla categoria degli hospice e di unita' per
le cure palliative (UCP) domiciliari accreditate per
l'erogazione delle cure palliative presso il Servizio
sanitario nazionale; b) un congruo numero di ore di
attivita' professionale esercitata, corrispondente ad
almeno il 50 per cento dell'orario previsto per il rapporto
di lavoro a tempo determinato, e di casi trattati; c)
acquisizione di una specifica formazione in cure palliative
conseguita nell'ambito di percorsi di educazione continua
in medicina, ovvero tramite master universitari in cure
palliative, ovvero tramite corsi organizzati dalle regioni
per l'acquisizione delle competenze di cui all'accordo
sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR). L'istanza
per la certificazione del possesso dei requisiti di cui al
presente comma deve essere presentata alla regione
competente entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui al presente comma.
Omissis.».
Note al comma 406:
- Si riporta il testo degli articoli 8-ter, comma 2,
8-quater, comma 1, e 8-quinquies, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di
strutture e all'esercizio di attivita' sanitarie e
sociosanitarie). - 1. Omissis.
2. L'autorizzazione all'esercizio di attivita'
sanitarie e', altresi', richiesta per gli studi
odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove
attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia
ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche
di particolare complessita' o che comportino un rischio per
la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma
4, nonche' per le strutture esclusivamente dedicate ad
attivita' diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti
terzi, e per l'erogazione di cure domiciliari.
Omissis.»
«Art. 8-quater (Accreditamento istituzionale). - 1.
L'accreditamento istituzionale e' rilasciato dalla regione
alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai
professionisti che ne facciano richiesta, nonche' alle
organizzazioni pubbliche e private autorizzate per
l'erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla
loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione,
alla loro funzionalita' rispetto agli indirizzi di
programmazione regionale e alla verifica positiva
dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di
individuare i criteri per la verifica della funzionalita'
rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la
regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le
funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario
regionale per garantire i livelli essenziali e uniformi di
assistenza, nonche' gli eventuali livelli integrativi
locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di
cui all'art. 9. La regione provvede al rilascio
dell'accreditamento ai professionisti, nonche' a tutte le
strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le
condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle
strutture private non lucrative di cui all'art. 1, comma
18, e alle strutture private lucrative.
Omissis.»
«Art. 8-quinquies (Accordi contrattuali). - 1. Omissis.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la
regione e le unita' sanitarie locali, anche attraverso
valutazioni comparative della qualita' e dei costi,
definiscono accordi con le strutture pubbliche ed
equiparate, comprese le aziende ospedaliero universitarie,
e stipulano contratti con quelle private e con i
professionisti accreditati, nonche' con le organizzazioni
pubbliche e private accreditate per l'erogazione di cure
domiciliari, anche mediante intese con le loro
organizzazioni rappresentative a livello regionale, che
indicano:
a) gli obiettivi di salute e i programmi di
integrazione dei servizi;
b) il volume massimo di prestazioni che le strutture
presenti nell'ambito territoriale della medesima unita'
sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per
tipologia e per modalita' di assistenza. Le regioni possono
individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali
stabilire la preventiva autorizzazione, da parte
dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione
presso le strutture o i professionisti accreditati.
c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare
riguardo ad accessibilita', appropriatezza clinica e
organizzativa, tempi di attesa e continuita' assistenziale;
d) il corrispettivo preventivato a fronte delle
attivita' concordate, globalmente risultante dalla
applicazione dei valori tariffari e della remunerazione
extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da
verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti
e delle attivita' effettivamente svolte secondo le
indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d);
e) il debito informativo delle strutture erogatrici per
il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure che
dovranno essere seguite per il controllo esterno della
appropriatezza e della qualita' della assistenza prestata e
delle prestazioni rese, secondo quanto previsto dall'art.
8-octies.
e-bis) la modalita' con cui viene comunque garantito il
rispetto del limite di remunerazione delle strutture
correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi
della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a
seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso
dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per
la remunerazione delle prestazioni di assistenza
ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, nonche' delle altre prestazioni comunque
remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni
remunerate, di cui alla lettera b), si intende
rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei
limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile
stipula di accordi integrativi, nel rispetto
dell'equilibrio economico finanziario programmato.
Omissis.».
Note al comma 407:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 15-quater
del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«Art. 15-quater (Esclusivita' del rapporto di lavoro
dei dirigenti del ruolo sanitario).
1. - 4. Omissis.
5. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il
trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti
sanitari con rapporto di lavoro esclusivo ai sensi
dell'art. 1 comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione
collettiva.».
Note al comma 412:
- Il testo dell'art. 4 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, e' riportato nelle note al comma
192.
Note al comma 413:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 e la
tabella A allegata al citato decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19):
«Art. 1 (Finanziamento aggiuntivo per incentivi in
favore del personale dipendente del Servizio sanitario
nazionale). - 1. Per l'anno 2020, allo scopo di
incrementare le risorse da destinare prioritariamente alla
remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari
condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende
e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente
impiegato nelle attivita' di contrasto alla emergenza
epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i
fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della
dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanita' e i
fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi
del personale del comparto sanita' nonche', per la restante
parte, i relativi fondi incentivanti sono complessivamente
incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in
deroga all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75 e ai vincoli previsti dalla legislazione
in materia di spesa di personale, dell'importo indicato per
ciascuna di esse nella tabella A allegata al presente
decreto.
Omissis.»
Parte di provvedimento in formato grafico
Note al comma 416:
- Si riporta il testo degli articoli 18, comma 1, e 19
del citato decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137:
«Art. 18 (Disposizioni urgenti per l'esecuzione di
tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina
generale e dei pediatri di libera scelta). - 1. Al fine di
sostenere ed implementare il sistema diagnostico dei casi
di positivita' al virus SARS-CoV-2 attraverso l'esecuzione
di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta, secondo
le modalita' definite dagli Accordi collettivi nazionali di
settore, e' autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro
30.000.000.
Omissis.»
«Art. 19 (Disposizioni urgenti per la comunicazione dei
dati concernenti l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi
da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di
libera scelta). - 1. Per l'implementazione del sistema
diagnostico dei casi di positivita' al virus SARS-CoV-2
attraverso l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi di cui
all'art. 18, le regioni e le province autonome comunicano
al Sistema Tessera Sanitaria (TS) i quantitativi dei
tamponi antigenici rapidi consegnati ai medici di medicina
generale e ai pediatri di libera scelta, i quali, ai sensi
dell'art. 17-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, utilizzando le funzionalita' del Sistema Tessera
Sanitaria, predispongono il referto elettronico relativo al
tampone eseguito per ciascun assistito, con l'indicazione
dei relativi esiti, dei dati di contatto, nonche' delle
ulteriori informazioni necessarie alla sorveglianza
epidemiologica, individuate con il decreto di cui al comma
2. Il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibile
immediatamente:
a) all'assistito, il referto elettronico, nel Fascicolo
sanitario elettronico (FSE) e, per agevolarne la
consultazione, anche attraverso una piattaforma nazionale
gestita dal Sistema tessera sanitaria (TS) e integrata con
i singoli sistemi regionali;
b) al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda
sanitaria locale territorialmente competente, attraverso la
piattaforma nazionale di cui alla lettera a), il referto
elettronico, con esito positivo;
c) al Commissario straordinario per l'emergenza
epidemiologica di cui all'art. 122 del decreto legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, il numero dei tamponi
antigenici rapidi effettuati, aggregato per regione o
provincia autonoma,
d) alla piattaforma istituita presso l'Istituto
superiore di sanita' ai sensi dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n.
640, il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati,
aggregati per tipologia di assistito, con l'indicazione
degli esiti, positivi o negativi, per la successiva
trasmissione al Ministero della salute, ai fini
dell'espletamento delle relative funzioni in materia di
prevenzione e controllo delle malattie infettive e, in
particolare, del Covid-19.
2. Le modalita' attuative delle disposizioni di cui al
comma 1 sono definite con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della salute, previo parere del Garante per la protezione
dei dati personali.».
Note al comma 419:
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 8 del
citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«Art. 8 (Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle
prestazioni assistenziali). - 1. Il rapporto tra il
Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale
e i pediatri di libera scelta e' disciplinato da apposite
convenzioni di durata triennale conformi agli accordi
collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'art. 4, comma
9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative in campo nazionale. La rappresentativita'
delle organizzazioni sindacali e' basata sulla consistenza
associativa. Detti accordi devono tenere conto dei seguenti
principi:
0a) prevedere che le attivita' e le funzioni
disciplinate dall'accordo collettivo nazionale siano
individuate tra quelle previste nei livelli essenziali di
assistenza di cui all'art. 1, comma 2, nei limiti delle
disponibilita' finanziarie complessive del Servizio
sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dalle
singole regioni con riguardo ai livelli di assistenza ed
alla relativa copertura economica a carico del bilancio
regionale;
a) prevedere che la scelta del medico e' liberamente
effettuata dall'assistito, nel rispetto di un limite
massimo di assistiti per medico, ha validita' annuale ed e'
tacitamente rinnovata;
b) regolamentare la possibilita' di revoca della scelta
da parte dell'assistito nel corso dell'anno nonche' la
ricusazione della scelta da parte del medico, qualora
ricorrano eccezionali e accertati motivi di
incompatibilita';
b-bis) nell'ambito dell'organizzazione distrettuale del
servizio, garantire l'attivita' assistenziale per l'intero
arco della giornata e per tutti i giorni della settimana,
nonche' un'offerta integrata delle prestazioni dei medici
di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della
guardia medica, della medicina dei servizi e degli
specialisti ambulatoriali, adottando forme organizzative
monoprofessionali, denominate: "aggregazioni funzionali
territoriali", che condividono, in forma strutturata,
obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di
valutazione della qualita' assistenziale, linee guida,
audit e strumenti analoghi, nonche' forme organizzative
multiprofessionali, denominate unita' complesse di cure
primarie, che erogano prestazioni assistenziali tramite il
coordinamento e l'integrazione dei professionisti delle
cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria tenuto
conto della peculiarita' delle aree territoriali quali aree
metropolitane, aree a popolazione sparsa e isole minori;
b-ter) prevedere che per le forme organizzative
multiprofessionali le aziende sanitarie possano adottare
forme di finanziamento a budget;
b-quater) definire i compiti, le funzioni ed i criteri
di selezione del referente o del coordinatore delle forme
organizzative previste alla lettera b-bis);
b-quinquies) disciplinare le condizioni, i requisiti e
le modalita' con cui le regioni possono provvedere alla
dotazione strutturale, strumentale e di servizi delle forme
organizzative di cui alla lettera b-bis) sulla base di
accordi regionali o aziendali, potendo prevedere un
incremento del numero massimo di assistiti in carico ad
ogni medico di medicina generale nell'ambito dei modelli
organizzativi multi professionali nei quali e' prevista la
presenza oltre che del collaboratore di studio, anche di
personale infermieristico e dello psicologo, senza
ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;
b-sexies) prevedere le modalita' attraverso le quali le
aziende sanitarie locali, sulla base della programmazione
regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali,
individuano gli obiettivi e concordano i programmi di
attivita' delle forme aggregative di cui alla lettera
b-bis) e definiscono i conseguenti livelli di spesa
programmati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di
attivita' del distretto, anche avvalendosi di quanto
previsto nella lettera b-ter);
b-septies) prevedere che le convenzioni nazionali
definiscano standard relativi all'erogazione delle
prestazioni assistenziali, all'accessibilita' ed alla
continuita' delle cure, demandando agli accordi integrativi
regionali la definizione di indicatori e di percorsi
applicativi;
c) disciplinare gli ambiti e le modalita' di esercizio
della libera professione prevedendo che: il tempo
complessivamente dedicato alle attivita' in libera
professione non rechi pregiudizio al corretto e puntuale
svolgimento degli obblighi del medico, nello studio medico
e al domicilio del paziente; le prestazioni offerte in
attivita' libero-professionale siano definite nell'ambito
della convenzione, anche al fine di escludere la
coincidenza tra queste e le prestazioni incentivanti di cui
alla lettera d); il medico sia tenuto a comunicare
all'azienda unita' sanitaria locale l'avvio dell'attivita'
in libera professione, indicandone sede ed orario di
svolgimento, al fine di consentire gli opportuni controlli;
sia prevista una preferenza nell'accesso a tutte le
attivita' incentivate previste dagli accordi integrativi in
favore dei medici che non esercitano attivita'
libero-professionale strutturata nei confronti dei propri
assistiti. Fino alla stipula della nuova convenzione sono
fatti salvi i rapporti professionali in atto con le aziende
termali. In ogni caso, il non dovuto pagamento, anche
parziale, di prestazioni da parte dell'assistito o
l'esercizio di attivita' libero-professionale al di fuori
delle modalita' e dei limiti previsti dalla convenzione
comportano l'immediata cessazione del rapporto
convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;
d) ridefinire la struttura del compenso spettante al
medico, prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto
iscritto alla sua lista, corrisposta su base annuale in
rapporto alle funzioni definite in convenzione; una quota
variabile in considerazione del raggiungimento degli
obiettivi previsti dai programmi di attivita' e del
rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di
cui alla lettera f); una quota variabile in considerazione
dei compensi per le prestazioni e le attivita' previste
negli accordi nazionali e regionali, in quanto funzionali
allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f);
e);
f) prevedere le modalita' attraverso le quali le unita'
sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale
e nell'ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli
obiettivi, concordano i programmi di attivita' e
definiscono i conseguenti livelli di spesa programmati dei
medici singoli o associati, in coerenza con gli obiettivi e
i programmi di attivita' del distretto;
g) disciplinare le modalita' di partecipazione dei
medici alla definizione degli obiettivi e dei programmi di
attivita' del distretto e alla verifica del loro
raggiungimento;
h) prevedere che l'accesso al ruolo unico per le
funzioni di medico di medicina generale del Servizio
sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria
unica per titoli, predisposta annualmente a livello
regionale e secondo un rapporto ottimale definito
nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso
medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato o
del diploma di cui all'art. 21 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368, ovvero anche a quelli in possesso di
titolo equipollente. Ai medici forniti dell'attestato o del
diploma e' comunque riservata una percentuale prevalente di
posti in sede di copertura delle zone carenti, con
l'attribuzione di un adeguato punteggio, che tenga conto
anche dello specifico impegno richiesto per il
conseguimento dell'attestato o del diploma;
i) regolare la partecipazione dei medici convenzionati
a societa', anche cooperative, anche al fine di prevenire
l'emergere di conflitti di interesse con le funzioni
attribuite agli stessi medici dai rapporti convenzionali in
atto;
l) prevedere la possibilita' di stabilire specifici
accordi con i medici gia' titolari di convenzione operanti
in forma associata, secondo modalita' e in funzione di
specifici obiettivi definiti in ambito convenzionale;
m) prevedere le modalita' con cui la convenzione possa
essere sospesa, qualora nell'ambito della integrazione dei
medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta
nella organizzazione distrettuale, le unita' sanitarie
locali attribuiscano a tali medici l'incarico di direttore
di distretto o altri incarichi temporanei ritenuti
inconciliabili con il mantenimento della convenzione;
m-bis) promuovere la collaborazione interprofessionale
dei medici di medicina generale dei pediatri di libera
scelta con i farmacisti delle farmacie pubbliche e private
operanti in convenzione con il Servizio sanitario
nazionale, in riferimento alle disposizioni di cui all'art.
11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto
legislativo di attuazione.
m-ter) prevedere l'adesione obbligatoria dei medici
all'assetto organizzativo e al sistema informativo definiti
da ciascuna regione, al Sistema informativo nazionale,
compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera
sanitaria, secondo quanto stabilito dall'art. 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni, nonche' la partecipazione attiva
all'implementazione della ricetta elettronica.
m-quater) fermo restando quanto previsto dalla lettera
0a), prevedere modalita' e forme d'incentivo per i medici
inseriti nelle graduatorie affinche' sia garantito il
servizio nelle zone carenti di personale medico nonche'
specifiche misure alternative volte a compensare
l'eventuale rinuncia agli incarichi assegnati.
1-bis. Omissis.
2. Il rapporto con le farmacie pubbliche e private e'
disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi
agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma
dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono
tener conto dei seguenti principi:
a) le farmacie pubbliche e private erogano l'assistenza
farmaceutica per conto delle unita' sanitarie locali del
territorio regionale dispensando, su presentazione della
ricetta del medico, specialita' medicinali, preparati
galenici, prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici e
altri prodotti sanitari erogabili dal Servizio sanitario
nazionale e svolgendo, nel rispetto di quanto previsto dai
Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del
titolare della farmacia, da esprimere secondo le modalita'
stabilite dalle singole regioni e Province autonome di
Trento e di Bolzano, le ulteriori funzioni di cui alla
lettera b-bis), fermo restando che l'adesione delle
farmacie pubbliche e' subordinata all'osservanza dei
criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro
dell'interno, in base ai quali garantire il rispetto delle
norme vigenti in materia di patto di stabilita' dirette
agli enti locali, senza maggiori oneri per la finanza
pubblica e senza incrementi di personale nei limiti
previsti dai livelli di assistenza;
b) per la dispensazione dei prodotti di cui alla
lettera a) l'unita' sanitaria locale corrisponde alla
farmacia il prezzo del prodotto erogato, al netto della
eventuale quota di partecipazione alla spesa dovuta
dall'assistito. Ai fini della liquidazione la farmacia e'
tenuta alla presentazione della ricetta corredata del
bollino o di altra documentazione comprovante l'avvenuta
consegna all'assistito. Per il pagamento del dovuto oltre
il termine fissato dagli accordi regionali di cui alla
successiva lettera c) non possono essere riconosciuti
interessi superiore a quelli legali;
b-bis) provvedere a disciplinare:
1) la partecipazione delle farmacie pubbliche e private
operanti in convenzione con il Servizio sanitario
nazionale, di seguito denominate farmacie, al servizio di
assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti
residenti o domiciliati nel territorio della sede di
pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attivita'
del medico di medicina generale o del pediatra di libera
scelta. L'azienda unita' sanitaria locale individua la
farmacia competente all'erogazione del sevizio per i
pazienti che risiedono o hanno il proprio domicilio nel
territorio in cui sussiste condizione di promiscuita' tra
piu' sedi farmaceutiche, sulla base del criterio della
farmacia piu' vicina, per la via pedonale, all'abitazione
del paziente; nel caso in cui una farmacia decida di non
partecipare all'erogazione del servizio di assistenza
domiciliare integrata, per i pazienti residenti o
domiciliati nella relativa sede, l'azienda unita' sanitaria
locale individua la farmacia competente sulla base del
criterio di cui al precedente periodo. La partecipazione al
servizio puo' prevedere:
1.1) la dispensazione e la consegna domiciliare di
farmaci e dispositivi medici necessari;
1.2) la preparazione, nonche' la dispensazione al
domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei
medicinali antidolorifici, nel rispetto delle relative
norme di buona preparazione e di buona pratica di
distribuzione dei medicinali e nel rispetto delle
prescrizioni e delle limitazioni stabilite dalla normativa;
1.3) la dispensazione per conto delle strutture
sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta;
1.4) la messa a disposizione di operatori
socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la
effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni
professionali richieste dal medico di famiglia o dal
pediatra di libera scelta, fermo restando che le
prestazioni infermieristiche o fisioterapiche che possono
essere svolte presso la farmacia, sono limitate a quelle di
cui al numero 4) e alle ulteriori prestazioni, necessarie
allo svolgimento dei nuovi compiti delle farmacie,
individuate con decreto del Ministro dei lavoro, della
salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano;
2) la collaborazione delle farmacie alle iniziative
finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali
prescritti e il relativo monitoraggio; a favorire
l'aderenza dei malati alle terapie mediche, anche
attraverso la partecipazione a specifici programmi di
farmacovigilanza. Tale collaborazione avviene previa
partecipazione dei farmacisti che vi operano ad appositi
programmi di formazione;
3) la definizione di servizi di primo livello,
attraverso i quali le farmacie partecipano alla
realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di
campagne di prevenzione delle principali patologie a forte
impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai
gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e
regionale, ricorrendo a modalita' di informazione adeguate
al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione
dei farmacisti che vi operano;
4) la definizione di servizi di secondo livello rivolti
ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i
percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche
patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale
e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di
personale infermieristico. Gli accordi regionali
definiscono le condizioni e le modalita' di partecipazione
delle farmacie ai predetti servizi di secondo livello; la
partecipazione alle campagne di prevenzione puo' prevedere
l'inserimento delle farmacie tra i punti forniti di
defibrillatori semiautomatici;
5) l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei
servizi di secondo livello di cui al numero 4, di
prestazioni analitiche di prima istanza rientranti
nell'ambito dell'autocontrollo, nei limiti e alle
condizioni stabiliti con decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni
caso esclusa l'attivita' di prescrizione e diagnosi,
nonche' il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe
o dispositivi equivalenti;
6) le modalita' con cui nelle farmacie gli assistiti
possano prenotare prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e
private accreditate, e provvedere al pagamento delle
relative quote di partecipazione alla spesa a carico del
cittadino, nonche' ritirare i referti relativi a
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e
private accreditate; le modalita' per il ritiro dei referti
sono fissate, nel rispetto delle previsioni contenute nel
decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia protezione dei dati personali e in base a
modalita', regole tecniche e misure di sicurezza, con
decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
7) i requisiti richiesti alle farmacie per la
partecipazione alle attivita' di cui alla presente lettera;
8) la promozione della collaborazione
interprofessionale dei farmacisti delle farmacie pubbliche
e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario
nazionale con i medici di medicina generale e i pediatri di
libera scelta, in riferimento alle attivita' di cui alla
presente lettera;
c) demandare ad accordi di livello regionale la
disciplina delle modalita' di presentazione delle ricette e
i tempi dei pagamenti dei corrispettivi nonche'
l'individuazione di modalita' differenziate di erogazione
delle prestazioni finalizzate al miglioramento
dell'assistenza definendo le relative condizioni economiche
anche in deroga a quanto previsto alla precedente lettera
b);
c-bis) l'accordo collettivo nazionale definisce i
principi e i criteri per la remunerazione, da parte del
Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle
funzioni assistenziali di cui all'art. 11 della legge 18
giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di
attuazione, fissando il relativo tetto di spesa, a livello
nazionale, entro il limite dell'accertata diminuzione degli
oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario
nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo
svolgimento delle suddette attivita' da parte delle
farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica; all'accertamento della predetta
diminuzione degli oneri provvedono congiuntamente, sulla
base di certificazioni prodotte dalle singole regioni, il
Comitato e il Tavolo di cui agli articoli 9 e 12
dell'Intesa stipulata il 23 marzo 2005 in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
c-ter) fermi restando i limiti di spesa fissati
dall'accordo nazionale ed entro un limite di spesa relativo
alla singola regione di importo non superiore a quello
accertato dai citati Comitato e Tavolo ai sensi della
lettera c-bis), gli accordi di livello regionale
disciplinano le modalita' e i tempi dei pagamenti per la
remunerazione delle prestazioni e delle funzioni
assistenziali di cui alla lettera c-bis); gli accordi
regionali definiscono, altresi', le caratteristiche
strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche
minime in base alle quali individuare le farmacie con le
quali stipulare accordi contrattuali finalizzati alla
fornitura dei servizi di secondo livello, entro il medesimo
limite di spesa; eventuali prestazioni e funzioni
assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati
dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le
ha richieste.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 4 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di
finanza pubblica):
«Art. 4 (Assistenza sanitaria).
1. - 8. Omissis.
9. E' istituita la struttura tecnica interregionale per
la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato
con il Servizio sanitario nazionale. Tale struttura, che
rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo
degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto
convenzionale, e' costituita da rappresentanti regionali
nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Della
predetta delegazione fanno parte, limitatamente alle
materie di rispettiva competenza, i rappresentanti dei
Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle
politiche sociali, e della salute, designati dai rispettivi
Ministri. Con accordo in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, e' disciplinato il procedimento di
contrattazione collettiva relativo ai predetti accordi
tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42,
46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. A tale fine e' autorizzata la spesa annua nel limite
massimo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.
Omissis.».
Note al comma 420:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 (Individuazione
di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale, nonche' disposizioni in
materia di indennita' di residenza per i titolari di
farmacie rurali, a norma dell'art. 11 della Legge 18 giugno
2009, n. 69), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Nuovi servizi erogati dalle farmacie
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale). - 1. In
attuazione dell'art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
recante delega al Governo in materia di nuovi servizi
erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale, nonche' disposizioni concernenti i comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti, con il presente decreto
legislativo si provvede alla definizione dei nuovi compiti
e funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private
operanti in convenzione con il Servizio sanitario
nazionale, di seguito denominate: "farmacie", e alle
correlate modificazioni delle disposizioni recate dall'art.
8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni.
2. I nuovi servizi assicurati dalle farmacie
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto
di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e
previa adesione del titolare della farmacia, concernono:
a) la partecipazione delle farmacie al servizio di
assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti
residenti o domiciliati nel territorio della sede di
pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attivita'
del medico di medicina generale o del pediatra di libera
scelta, a favore dei pazienti che risiedono o hanno il
proprio domicilio nel territorio di competenza, attraverso:
1) la dispensazione e la consegna domiciliare di
farmaci e dispositivi medici necessari;
2) la preparazione, nonche' la dispensazione al
domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei
medicinali antidolorifici, nel rispetto delle relative
norme di buona preparazione e di buona pratica di
distribuzione dei medicinali e nel rispetto delle
prescrizioni e delle limitazioni stabilite dalla normativa;
3) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie
dei farmaci a distribuzione diretta;
4) la messa a disposizione di operatori socio-sanitari,
di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a
domicilio, di specifiche prestazioni professionali
richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera
scelta, fermo restando che le prestazioni infermieristiche
o fisioterapiche che possono essere svolte presso la
farmacia, sono limitate a quelle di cui alla lettera d) e
alle ulteriori prestazioni, necessarie allo svolgimento dei
nuovi compiti delle farmacie, individuate con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano;
b) la collaborazione delle farmacie alle iniziative
finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali
prescritti e il relativo monitoraggio, a favorire
l'aderenza dei malati alle terapie mediche, anche
attraverso la partecipazione a specifici programmi di
farmacovigilanza;
c) la erogazione di servizi di primo livello,
attraverso i quali le farmacie partecipano alla
realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di
campagne di prevenzione delle principali patologie a forte
impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai
gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e
regionale, ricorrendo a modalita' di informazione adeguate
al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione
dei farmacisti che vi operano;
d) la erogazione di servizi di secondo livello rivolti
ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i
percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche
patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale
e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di
personale infermieristico, prevedendo anche l'inserimento
delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori
semiautomatici;
e) l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei
servizi di secondo livello di cui alla lettera d), di
prestazioni analitiche di prima istanza rientranti
nell'ambito dell'autocontrollo, nei limiti e alle
condizioni stabiliti con decreto di natura non
regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso
esclusa l'attivita' di prescrizione e diagnosi, nonche' il
prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o
dispositivi equivalenti;
e-bis) in attuazione del piano nazionale della
cronicita' di cui all'intesa del 15 settembre 2016 sancita
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, al fine di favorire la presa in cura dei pazienti
cronici e di concorrere all'efficientamento della rete dei
servizi, la possibilita' di usufruire presso le farmacie,
in collaborazione con i medici di medicina generale e con i
pediatri di libera scelta e comunque nel rispetto di
prescrizioni mediche, di un servizio di accesso
personalizzato ai farmaci. A tal fine, attraverso le
procedure della ricetta elettronica di cui all'art. 13 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i
medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta
che effettuano le prescrizioni possono intrattenere ogni
forma di collaborazione con le farmacie prescelte dal
paziente per l'erogazione dei servizi, anche attraverso le
funzionalita' del dossier farmaceutico di cui all'art. 12,
comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 179 del 2012. Le
farmacie, quanto alle prestazioni e ai servizi erogati
dalla presente lettera, forniscono ai pazienti interessati
ogni utile e completa informazione sulle cure prestate e
sulle modalita' di conservazione e assunzione
personalizzata dei farmaci prescritti, nonche' informano
periodicamente, e ogni volta che risulti necessario, il
medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta
o il medico prescrittore sulla regolarita' o meno
dell'assunzione dei farmaci o su ogni altra notizia
reputata utile, ivi compresa la necessita' di rinnovo delle
prescrizioni di farmaci per garantire l'aderenza alla
terapia;
e-ter) l'effettuazione presso le farmacie da parte di
un farmacista di test diagnostici che prevedono il prelievo
di sangue capillare;
f) la effettuazione di attivita' attraverso le quali
nelle farmacie gli assistiti possano prenotare prestazioni
di assistenza specialistica ambulatoriale presso le
strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e
provvedere al pagamento delle relative quote di
partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonche'
ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture
sanitarie pubbliche e private accreditate; tali modalita'
sono fissate, nel rispetto delle previsioni contenute nel
decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia protezione dei dati personali, e in base
a modalita', regole tecniche e misure di sicurezza, con
decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Omissis.».
Note al comma 421:
- Si riporta il testo dell'art. 37 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della
direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli):
«Art. 37.
1. All'atto dell'iscrizione alle scuole universitarie
di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico
stipula uno specifico contratto annuale di formazione
specialistica, disciplinato del presente decreto
legislativo e dalla normativa per essi, per quanto non
previsto o comunque per quanto compatibile con le
disposizioni di cui al presente decreto legislativo. Il
contratto e' finalizzato esclusivamente all'acquisizione
delle capacita' professionali inerenti al titolo di
specialista, mediante la frequenza programmata delle
attivita' didattiche formali e lo svolgimento di attivita'
assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione
delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle
singole scuole, in conformita' alle indicazioni dell'Unione
europea. Il contratto non da' in alcun modo diritto
all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e
dell'universita' o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti
predetti.
2. Lo schema-tipo del contratto e' definito con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con i Ministri della sanita', del
tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Il contratto e' stipulato con l'universita', ove ha
sede la scuola di specializzazione, e con la regione nel
cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui
strutture sono parte prevalente della rete formativa della
scuola di specializzazione.
4. Il contratto e' annuale ed e' rinnovabile, di anno
in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a
quello della durata del corso di specializzazione. Il
rapporto instaurato ai sensi del comma 1 cessa comunque
alla data di scadenza del corso legale di studi, salvo
quanto previsto dal successivo comma 5 e dall'art. 40.
5. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:
a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in
formazione specialistica;
b) la violazione delle disposizioni in materia di
incompatibilita';
c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di
formazione o il superamento del periodo di comporto in caso
di malattia;
d) il mancato superamento delle prove stabilite per il
corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione.
6. In caso di anticipata risoluzione del contratto il
medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione
maturata alla data della risoluzione stessa nonche' a
beneficiare del trattamento contributivo relativo al
periodo lavorato.
7. Le eventuali controversie sono devolute
all'autorita' giudiziaria ordinaria ai sensi del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80.».
Note al comma 423:
- Si riporta il testo dei commi 1 e 5 dell'art. 2-bis,
e 1 e 5 dell'art. 2-ter, del citato decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27:
«Art. 2-bis (Misure straordinarie per l'assunzione
degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di
lavoro autonomo a personale sanitario). - 1. Al fine di far
fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti
dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli
essenziali di assistenza nonche' per assicurare sull'intero
territorio nazionale un incremento dei posti letto per la
terapia intensiva e sub-intensiva necessari alla cura dei
pazienti affetti dal predetto virus, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello
stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri
con deliberazione in data 31 gennaio 2020, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, possono:
a) procedere al reclutamento del personale delle
professioni sanitarie, come individuate dall'art. 1 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile
1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e
degli operatori socio-sanitari, nonche' di medici
specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di
corso delle scuole di specializzazione, anche ove non
collocati nelle graduatorie di cui all'art. 1, comma 547,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi
di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e
continuativa, di durata non superiore a sei mesi,
prorogabili in ragione del perdurare dello stato di
emergenza sino al 31 dicembre 2020, in deroga all'art. 7
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'art. 6
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici
specializzandi restano iscritti alla scuola di
specializzazione universitaria e continuano a percepire il
trattamento economico previsto dal contratto di formazione
medicospecialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti
per l'attivita' lavorativa svolta. Il periodo di attivita',
svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo
stato di emergenza, e' riconosciuto ai fini del ciclo di
studi che conduce al conseguimento del diploma di
specializzazione. Le universita', ferma restando la durata
legale del corso, assicurano il recupero delle attivita'
formative, teoriche e assistenziali, necessarie al
raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. I
predetti incarichi, qualora necessario, possono essere
conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla
legislazione in materia di spesa di personale, nei limiti
delle risorse complessivamente indicate per ciascuna
regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10
marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del
13 marzo 2020;
b) procedere alle assunzioni di cui all'art. 1, comma
548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti e
con le modalita' ivi previsti compreso il trattamento
economico da riconoscere, anche in assenza dell'accordo
quadro ivi previsto. Le assunzioni di cui alla presente
lettera devono avvenire nell'ambito delle strutture
accreditate della rete formativa e la relativa attivita'
deve essere coerente con il progetto formativo deliberato
dal consiglio della scuola di specializzazione.
2. - 4. Omissis.
5. Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle
esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione
del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di
assistenza, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, in deroga all'art. 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
all'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
verificata l'impossibilita' di assumere personale, anche
facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie
concorsuali in vigore, possono conferire incarichi di
lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e
continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e
comunque entro il termine dello stato di emergenza, a
dirigenti medici, veterinari e sanitari nonche' al
personale del ruolo sanitario del comparto sanita',
collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al
competente albo professionale in conseguenza del
collocamento a riposo, nonche' agli operatori
socio-sanitari collocati in quiescenza. I predetti
incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti
anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione in
materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse
complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto
del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo
2020. Agli incarichi di cui al presente comma non si
applica l'incumulabilita' tra redditi da lavoro autonomo e
trattamento pensionistico di cui all'art. 14, comma 3, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»
«Art. 2-ter (Misure urgenti per l'accesso al Servizio
sanitario nazionale). - 1. Al fine di garantire
l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria
anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli
enti del Servizio sanitario nazionale, verificata
l'impossibilita' di utilizzare personale gia' in servizio
nonche' di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie
concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello
stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, conferire incarichi
individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al
personale delle professioni sanitarie e agli operatori
socio-sanitari di cui all'art. 2-bis, comma 1, lettera a).
2. - 4. Omissis.
5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono
essere conferiti per la durata di sei mesi anche ai medici
specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al
penultimo anno di corso della scuola di specializzazione.
Tali incarichi sono prorogabili, previa definizione
dell'accordo di cui al settimo periodo dell'art. 1, comma
548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in ragione
del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre
2020. Nei casi di cui al precedente periodo, l'accordo
tiene conto delle eventuali e particolari esigenze di
recupero, all'interno della ordinaria durata legale del
corso di studio, delle attivita' formative teoriche e
assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi
formativi previsti. Il periodo di attivita' svolto dai
medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di
emergenza e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che
conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I
medici specializzandi restano iscritti alla scuola di
specializzazione universitaria e continuano a percepire il
trattamento economico previsto dal contratto di formazione
specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in
proporzione all'attivita' lavorativa svolta.».
Note al comma 424:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2-quinquies
del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2-quinquies (Misure urgenti per il reclutamento
dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta).
1. Omissis.
2. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, i laureati in medicina e
chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai
corsi di specializzazione o ai corsi di formazione
specifica in medicina generale, possono assumere incarichi
provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale
convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere
iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia
medica turistica e occupati fino alla fine della durata
dello stato di emergenza. Le ore di attivita' svolte dai
suddetti medici devono essere considerate a tutti gli
effetti quali attivita' pratiche, da computare nel monte
ore complessivo previsto dall'art. 26, comma 1, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In caso di assunzione
di incarico provvisorio che comporti l'assegnazione di un
numero di assistiti superiore a 800, l'erogazione della
borsa di studio e' sospesa. Il periodo di attivita', svolto
dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato
di emergenza, e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi
che conduce al conseguimento del diploma di
specializzazione. Le universita', ferma restando la durata
legale del corso, assicurano il recupero delle attivita'
formative, teoriche e assistenziali, necessarie al
raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
Omissis.».
Note al comma 425:
- Si riporta il testo dell'art. 4-bis del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 4-bis (Unita' speciali di continuita'
assistenziale). - 1. Al fine di consentire al medico di
medicina generale o al pediatra di libera scelta o al
medico di continuita' assistenziale di garantire
l'attivita' assistenziale ordinaria, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono,
entro dieci giorni dalla data del 10 marzo 2020, presso una
sede di continuita' assistenziale gia' esistente, una
unita' speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione
domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non
necessitano di ricovero ospedaliero. L'unita' speciale e'
costituita da un numero di medici pari a quelli gia'
presenti nella sede di continuita' assistenziale prescelta.
Possono far parte dell'unita' speciale: i medici titolari o
supplenti di continuita' assistenziale; i medici che
frequentano il corso di formazione specifica in medicina
generale; in via residuale, i laureati in medicina e
chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza.
L'unita' speciale e' attiva sette giorni su sette, dalle
ore 8,00 alle ore 20,00, e per le attivita' svolte
nell'ambito della stessa ai medici e' riconosciuto un
compenso lordo di 40 euro per ora.
2. Il medico di medicina generale o il pediatra di
libera scelta o il medico di continuita' assistenziale
comunicano all'unita' speciale di cui al comma 1, a seguito
del triage telefonico, il nominativo e l'indirizzo dei
pazienti di cui al comma 1. I medici dell'unita' speciale,
per lo svolgimento delle specifiche attivita', devono
essere dotati di ricettario del Servizio sanitario
nazionale e di idonei dispositivi di protezione individuale
e seguire tutte le procedure gia' all'uopo prescritte.
3. Il triage per i pazienti che si recano autonomamente
in pronto soccorso deve avvenire in un ambiente diverso e
separato dai locali adibiti all'accettazione del medesimo
pronto soccorso, al fine di consentire alle strutture
sanitarie di svolgere al contempo le ordinarie attivita'
assistenziali.
4. Le disposizioni del presente articolo hanno
efficacia limitatamente alla durata dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.».
- Si riporta il testo dei commi 6 e 9 dell'art. 1 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di' assistenza
territoriale).
1. - 5. Omissis.
6. Al fine di garantire una piu' ampia funzionalita'
delle Unita' speciali di continuita' assistenziale di cui
all'art. 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, e' autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di 61
milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario
corrente stabilito per l'anno 2020. Per la funzionalita'
delle Unita' speciali di continuita' assistenziale di cui
al periodo precedente e' consentito anche ai medici
specialisti ambulatoriali convenzionati interni di far
parte delle stesse. In considerazione del ruolo attribuito
alle predette Unita' speciali di continuita' assistenziale,
ogni Unita' e' tenuta a redigere apposita rendicontazione
trimestrale dell'attivita' all'ente sanitario di competenza
che la trasmette alla regione di appartenenza. Il Ministero
della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze,
in sede di monitoraggio dei Piani di cui al comma 1,
possono richiedere le relative relazioni.
7. - 8. Omissis.
9. Per la presa in carico precoce dei pazienti affetti
da COVID-19 e per garantire il massimo livello di
assistenza ai pazienti fragili, la cui condizione risulta
aggravata dall'emergenza in corso, il fondo di cui all'art.
46 dell'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005 e
successive modificazioni e integrazioni per la disciplina
dei rapporti con i medici di medicina generale e'
complessivamente incrementato nell'anno 2020 dell'importo
di 10 milioni di euro per la retribuzione dell'indennita'
di personale infermieristico di cui all'art. 59, comma 1,
lettera b), del medesimo Accordo collettivo nazionale. A
tal fine e' autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di
euro a valere sul finanziamento sanitario corrente
stabilito per l'anno 2020.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 12 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 12 (Misure straordinarie per la permanenza in
servizio del personale sanitario). - 1. Al fine di far
fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti
dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli
essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato
di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data
31 gennaio 2020, verificata l'impossibilita' di procedere
al reclutamento di personale, anche facendo ricorso agli
incarichi previsti dagli articoli 2-bis e 2-ter, possono
trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari,
nonche' il personale del ruolo sanitario del comparto
sanita' e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai
limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il
collocamento in quiescenza.
Omissis.».
Note al comma 426:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 12 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 (Misure
emergenziali per il servizio sanitario della Regione
Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria):
«Art. 12 (Disposizioni sulla formazione in materia
sanitaria e sui medici di medicina generale).
1. - 2. Omissis.
3. Fino al 31 dicembre 2021 i laureati in medicina e
chirurgia abilitati all'esercizio professionale e gia'
risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso
triennale di formazione specifica in medicina generale, che
siano stati incaricati, nell'ambito delle funzioni
convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale
per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina
generale per almeno ventiquattro mesi, anche non
continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di
scadenza della presentazione della domanda di
partecipazione al concorso per l'accesso al corso di
formazione specifica in medicina generale, accedono al
predetto corso, tramite graduatoria riservata, senza borsa
di studio. Accedono in via prioritaria all'iscrizione al
corso coloro che risultino avere il maggior punteggio per
anzianita' di servizio maturata nello svolgimento dei
suddetti incarichi convenzionali, attribuito sulla base dei
criteri previsti dall'accordo collettivo nazionale per il
calcolo del punteggio di anzianita' di servizio. I medici
gia' iscritti al corso di formazione specifica in medicina
generale sono interpellati, in fase di assegnazione degli
incarichi, comunque in via prioritaria rispetto ai medici
di cui ai periodi precedenti. Il numero massimo di
candidati ammessi al corso e' determinato entro i limiti
consentiti dalle risorse di cui al successivo periodo. Agli
oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori
spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica
di medicina generale fino ad un massimo di 2 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2019, in relazione al corso
2019-2021, 2020, in relazione al corso 2020-2022, e 2021,
in relazione al corso 2021-2023, si provvede col vincolo di
pari importo delle disponibilita' finanziarie ordinarie
destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale, cui
concorre lo Stato, con ripartizione tra le regioni sulla
base delle effettive carenze dei medici di medicina
generale calcolate sulla base del numero complessivo di
incarichi pubblicati e rimasti vacanti.
Omissis.».
Note al comma 430:
- Si riporta il testo dell'art. 249 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 249 (Semplificazione e svolgimento in modalita'
decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle
pubbliche amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto i principi e i
criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove
concorsuali in modalita' decentrata e attraverso l'utilizzo
di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del
comma 1 dell'art. 248, nonche' le modalita' di svolgimento
delle attivita' delle commissioni esaminatrici di cui al
comma 7 dell'art. 247, e quelle di presentazione della
domanda di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del
medesimo art. 247, possono essere applicati dalle singole
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Per il personale delle Forze armate, delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 259 e 260.».
- Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della Legge 10
dicembre 2014, n. 183):
«Art. 30 (Definizione). - 1. Il contratto di
somministrazione di lavoro e' il contratto, a tempo
indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di
somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto
legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un
utilizzatore uno o piu' lavoratori suoi dipendenti, i
quali, per tutta la durata della missione, svolgono la
propria attivita' nell'interesse e sotto la direzione e il
controllo dell'utilizzatore.».
Note al comma 431:
- Il testo dell'art. 30 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, e' riportato nelle note al comma 430.
Note al comma 432:
- Si riporta il testo dei commi 5-bis e 6 dell'art. 7
del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane).
1. - 5. Omissis.
5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche
di stipulare contratti di collaborazione che si concretano
in prestazioni di lavoro esclusivamente personali,
continuative e le cui modalita' di esecuzione siano
organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi
e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in
violazione del presente comma sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente comma sono,
altresi', responsabili ai sensi dell'art. 21 e ad essi non
puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
fermo che la disposizione di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica
alle pubbliche amministrazioni.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per
specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle
competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione
conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati
e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita'
dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo
svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti
incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori
subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per
il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo
periodo dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio
2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le
disposizioni previste dall'art. 36, comma 3, del presente
decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui
al presente comma, fermo restando il divieto di
costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato,
si applica quanto previsto dal citato art. 36, comma
5-quater.
Omissis.».
- Il testo dell'art. 36 del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e' riportato nelle note al comma
293.
Note al comma 434:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 6 del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189
(Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali):
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali).
1. - 1-quater. Omissis.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis
dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalita'
previste dall'art. 5-bis, comma 1, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse
del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'art. 4
del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. All'utilizzo
del Fondo per le finalita' di cui al primo periodo si
provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, nonche' alla Corte dei conti.».
Note al comma 435:
- Si riporta il testo dell'art. 30 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse). - 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti di cui all'art. 2, comma 2,
appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di
appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente
requisiti e le competenze professionali richieste,
pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo
pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati
i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio
diretto di personale di altre amministrazioni, con
indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
e fino all'introduzione di nuove procedure per la
determinazione dei fabbisogni standard di personale delle
amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici
non economici nazionali non e' richiesto l'assenso
dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il
trasferimento entro due mesi dalla richiesta
dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di
destinazione abbia una percentuale di posti vacanti
superiore all'amministrazione di appartenenza. Per
agevolare le procedure di mobilita' la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra
la domanda e l'offerta di mobilita'.
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla
riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di
trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove
sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali
di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'art.
2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti
all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo
tra le amministrazioni interessate, in altra
amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta
chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del
presente comma non si applica il terzo periodo del primo
comma dell'art. 2103 del codice civile. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario,
in sede di conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al
presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che
hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui
all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e successive modificazioni, con il consenso degli stessi
alla prestazione della propria attivita' lavorativa in
un'altra sede.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia
necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
2.3.
2.2 I contratti collettivi nazionali possono integrare
le procedure e i criteri generali per l'attuazione di
quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi,
gli atti o le clausole dei contratti collettivi in
contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e
2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le
pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,
altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento
del trattamento economico spettante al personale trasferito
mediante versamento all'entrata dello Stato da parte
dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione
cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione
delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che
presentino rilevanti carenze di personale e
conseguentemente alla piena applicazione della riforma
delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le
risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede,
quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 97,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di
euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 14,
del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e
quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma
2.3 puo' essere rideterminato ai sensi dell'art. 11, comma
3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio per l'attuazione del presente articolo.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per
fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
della specifica professionalita' richiesta ai propri
dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art. 3,
comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'art.
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all'art. 6, possono utilizzare in
assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto.».
Note al comma 438:
- Il citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente
la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di
applicazione dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica italiana 24 gennaio 2014, n. 19.
Note al comma 440:
- La legge 29 ottobre 2005, n. 229, recante
«Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei
soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a
causa di vaccinazioni obbligatorie», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 5 novembre 2005, n.
258.
- La legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 28
dicembre 2007, n. 300, S.O.
Note al comma 441:
- Il riferimento al testo della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e' riportato nelle note al comma 440.
Note al comma 442:
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 1988):
«Art. 20. - 1. E' autorizzata l'esecuzione di un
programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico
del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di
residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per
l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi. Al
finanziamento degli interventi si provvede mediante
operazioni di mutuo che le regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel
limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante
dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti
e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della
sanita'.
2. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio
sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito
da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia
ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire
con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i criteri generali per la programmazione
degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
obiettivi di massima:
a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine
di garantire una idonea capacita' di posti letto anche in
quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono
in grado di soddisfare le domande di ricovero;
b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a piu'
elevato degrado strutturale;
c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto
che presentano carenze strutturali e funzionali
suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di
riadattamento;
d) conservazione in efficienza del restante 50 per
cento dei posti letto, la cui funzionalita' e' ritenuta
sufficiente;
e) completamento della rete dei presidi
poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni
con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede
ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere
a), b), c);
f) realizzazione di 140.000 posti in strutture
residenziali, per anziani che non possono essere assistiti
a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che
richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di
dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards che
saranno emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi
sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di
ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di
condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di
standards dimensionali, possono essere ricavate anche
presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di
posti-letto ospedalieri;
g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti
delle strutture sanitarie;
h) potenziamento delle strutture preposte alla
prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di
igiene e profilassi e ai presidi multizonali di
prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed
alle strutture di sanita' pubblica veterinaria;
i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il
cui utilizzo e' stabilito da ciascuna regione o provincia
autonoma con propria determinazione.
3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce
modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati
dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle
universita' nell'ambito dell'edilizia universitaria
ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a
valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione
(FIO).
4. Le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla
pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma
degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la
specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei
programmi regionali o provinciali, il Ministro della
sanita' predispone il programma nazionale che viene
sottoposto all'approvazione del CIPE.
5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2,
il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre
nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza
dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma
nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio
1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta
determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire
3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e
Province autonome di Trento e di Bolzano presentano in
successione temporale i progetti suscettibili di immediata
realizzazione. [I progetti sono sottoposti al vaglio di
conformita' del Ministero della sanita', per quanto
concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il
programma nazionale, e all'approvazione del CIPE che
decide, sentito il Nucleo di valutazione per gli
investimenti pubblici. ]
5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti
attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola
esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE e di quelli
gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
presentati dagli enti di cui all'art. 4, comma 15, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai
competenti organi regionali, i quali accertano che la
progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle
Universita' degli studi con policlinici a gestione diretta
nonche' degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di loro competenza territoriale, sia completa
di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua
completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano
altresi' la conformita' dei progetti esecutivi agli studi
di fattibilita' approvati dal Ministero della sanita'.
Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi,
i competenti organi regionali verificano la coerenza con
l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
autonome e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in
successione temporale, istanza per il finanziamento dei
progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta
approvazione, da un programma temporale di realizzazione,
dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto
delle normative nazionali e regionali sugli standards
ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria e che
sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti
funzionali dello stesso.
6. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a
carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato
di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire
330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per
l'anno 1990.
7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi banditi
dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il
personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo
sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a
decorrere dal 1° gennaio 1988.».
- Si riporta il testo del comma 81 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«Art. 1. - Omissis.
81. Ai fini del programma pluriennale di interventi in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico, l'importo fissato dall'art. 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67, rideterminato dall'art. 2, comma 69,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dall'art. 1, comma
555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' elevato a 30
miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di
accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di
risorse agli altri enti del settore sanitario interessati,
il limite annualmente definito in base alle effettive
disponibilita' di bilancio. L'incremento di cui al presente
comma e' destinato prioritariamente alle regioni che
abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la
propria disponibilita' a valere sulle risorse previste
dall'art. 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n.
145.
82. Al comma 3 dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 120, le parole: «per i quali la regione non abbia
conseguito il collaudo entro il 31 dicembre 2014» sono
sostituite dalle seguenti: «per i quali la regione non
abbia conseguito il collaudo entro il 31 dicembre 2021 e
che risultino iniziati e non collaudati al 31 dicembre
2014».
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 109 dell'art. 2 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010):
«Art. 2.
1. - 108. Omissis.
109. A decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati gli
articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in
conformita' con quanto disposto dall'art. 8, comma 1,
lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque
fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di
ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i
rapporti giuridici gia' definiti.
Omissis.».
Note al comma 443:
- Il testo del comma 81 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160, e' riportato nelle note al comma
442.
Note al comma 445:
- Si riporta il testo del comma 140 dell'art. 1 della
citata legge 11 dicembre 2016, n. 232:
«Art. 1.
1. - 139. Omissis.
140. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito
fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di
euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno
2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032,
per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo
sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di
pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di
procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei
settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilita',
mobilita' sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione
e accessibilita' delle stazioni ferroviarie; b)
infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle
opere di collettamento, fognatura e depurazione; c)
ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico,
risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica,
compresa quella scolastica; f) attivita' industriali ad
alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g)
informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h)
prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la
riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie
delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di
provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche.
L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo e' disposto
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri interessati, in
relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni
centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi
alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le
quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla
data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti
possono essere adottati anche in mancanza del predetto
parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli
interventi da finanziare e i relativi importi, indicando,
ove necessario, le modalita' di utilizzo dei contributi,
sulla base di criteri di economicita' e di contenimento
della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con
oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato,
con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e
prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Fermo
restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella
parte in cui individuano interventi rientranti nelle
materie di competenza regionale o delle province autonome,
e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa
con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per
gli interventi rientranti nelle suddette materie
individuati con i decreti adottati anteriormente alla data
del 18 aprile 2018 l'intesa puo' essere raggiunta anche
successivamente all'adozione degli stessi decreti. Restano
in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018.
Omissis.».
- Il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e
successive direttive di modifica) relativa ad un codice
comunitario concernente i medicinali per uso umano», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 21
giugno 2006, n. 142, S.O.
Note al comma 448:
- Si riporta il testo dell'art. 122 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 122 (Commissario straordinario per l'attuazione e
il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19). - 1. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri e' nominato un
Commissario straordinario per l'attuazione e il
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui
alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020.
Al fine di assicurare la piu' elevata risposta sanitaria
all'emergenza, il Commissario attua e sovrintende a ogni
intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria,
organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni
genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare
l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle
misure adottate per contrastarla, nonche' programmando e
organizzando ogni attivita' connessa, individuando e
indirizzando il reperimento delle risorse umane e
strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e
procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di
farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e
di protezione individuale. Nell'esercizio di tali attivita'
puo' avvalersi di soggetti attuatori e di societa' in
house, nonche' delle centrali di acquisto. Il Commissario,
raccordandosi con le regioni, le province autonome e le
aziende sanitarie e fermo restando quanto previsto dagli
articoli 3 e 4 del presente decreto, provvede, inoltre al
potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere,
anche mediante l'allocazione delle dotazioni
infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di
terapia intensiva e subintensiva. Il Commissario dispone,
anche per il tramite del Capo del Dipartimento della
protezione civile e, ove necessario, del prefetto
territorialmente competente, ai sensi dell'art. 6 del
presente decreto, la requisizione di beni mobili, mobili
registrati e immobili, anche avvalendosi dei prefetti
territorialmente competenti, e provvede alla gestione degli
stessi. Il Commissario pone in essere ogni intervento utile
per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni
necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza
anche ai sensi dell'art. 5. Per la medesima finalita', puo'
provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti e alla
riconversione di quelli esistenti per la produzione di
detti beni tramite il commissariamento di rami d'azienda,
anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti e
definendo le modalita' di acquisizione e di utilizzazione
dei fondi privati destinati all'emergenza, organizzandone
la raccolta e controllandone l'impiego secondo quanto
previsto dall'art. 99. Le attivita' di protezione civile
sono assicurate dal Sistema nazionale di protezione civile
e coordinate dal Capo del dipartimento di protezione civile
in raccordo con il Commissario.
1-bis. Al fine di assicurare il piu' ampio accesso da
parte della popolazione alle mascherine facciali di tipo
chirurgico, ritenute beni essenziali per fronteggiare
l'emergenza, il Commissario puo' stipulare appositi
protocolli con le associazioni di categoria delle imprese
distributrici al fine di disciplinare i prezzi massimi di
vendita al dettaglio e i rapporti economici necessari ad
assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei beni,
ivi incluse le misure idonee a ristorare gli aderenti
dell'eventuale differenza rispetto ai prezzi di acquisto,
ferma restando la facolta' di cessione diretta, da parte
del Commissario, ad un prezzo non superiore a quello di
acquisto.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
il Commissario collabora con le regioni e le supporta
nell'esercizio delle relative competenze in materia di
salute e, anche su richiesta delle regioni, puo' adottare
in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni di cui al
comma 1, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni
situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di natura non
normativa, sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-regioni e alle singole regioni su cui il
provvedimento incide, che possono chiederne il riesame. I
provvedimenti possono essere adottati in deroga a ogni
disposizione, nel rispetto della Costituzione, dei principi
generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in
ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalita'
perseguite.
3. Al Commissario competono altresi' l'organizzazione e
lo svolgimento delle attivita' propedeutiche alla
concessione degli aiuti per far fronte all'emergenza
sanitaria, da parte delle autorita' competenti nazionali ed
europee, nonche' tutte le operazioni di controllo e di
monitoraggio dell'attuazione delle misure; il Commissario
provvede altresi' alla gestione coordinata del Fondo di
solidarieta' dell'Unione europea (FSUE), di cui al
regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11
novembre 2002, e delle risorse del fondo di sviluppo e
coesione destinato all'emergenza.
4. Il Commissario opera fino alla scadenza del predetto
stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe. Del
conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione
al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
5. Il Commissario e' scelto tra esperti nella gestione
di attivita' complesse e nella programmazione di interventi
di natura straordinaria, con comprovata esperienza nella
realizzazione di opere di natura pubblica. L'incarico di
Commissario e' compatibile con altri incarichi pubblici o
privati ed e' svolto a titolo gratuito, eventuali rimborsi
spese sono posti a carico delle risorse di cui al comma 9.
6. Il Commissario esercita i poteri di cui al comma 1
in raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione
civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e
delle strutture operative del Servizio nazionale della
Protezione civile, nonche' del Comitato tecnico
scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento
della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630. Per
l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il
Commissario puo' avvalersi, altresi', di qualificati
esperti in materie sanitarie e giuridiche, nel numero da
lui definito.
7. Sull'attivita' del Commissario straordinario
riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei
ministri o un Ministro da lui delegato.
8. In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei
beni di cui al comma 1, nonche' per ogni altro atto
negoziale conseguente alla urgente necessita' di far fronte
all'emergenza di cui al comma 1, posto in essere dal
Commissario e dai soggetti attuatori, non si applica l'art.
29 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
novembre 2010, recante "Disciplina dell'autonomia
finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei
ministri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7
dicembre 2010, e tutti tali atti sono altresi' sottratti al
controllo della Corte dei Conti, fatti salvi gli obblighi
di rendicontazione. Per gli stessi atti la responsabilita'
contabile e amministrativa e' comunque limitata ai soli
casi in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o
dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha dato
esecuzione. Gli atti di cui al presente comma sono
immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed
esecutori, non appena posti in essere. La medesima
limitazione di responsabilita' vale per gli atti, i pareri
e le valutazioni tecnico scientifiche resi dal Comitato
tecnico scientifico di cui al comma 6 funzionali alle
operazioni negoziali di cui al presente comma.
9. Il Commissario, per l'acquisizione dei beni di cui
al comma 1, per la sottoscrizione dei protocolli di cui al
comma 1-bis e per le attivita' di cui al presente articolo,
provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo con
Delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo
emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse sono versate
su apposita contabilita' speciale intestata al Commissario.
Il Commissario e' altresi' autorizzato all'apertura di
apposito conto corrente bancario per consentire la celere
regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento
immediato o anticipato delle forniture, anche senza
garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi esistenti si
applica l'art. 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018,
n. 1.».
Note al comma 450:
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 19
febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione
medicalmente assistita):
«Art. 18 (Fondo per le tecniche di procreazione
medicalmente assistita). - 1. Al fine di favorire l'accesso
alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da
parte dei soggetti di cui all'art. 5, presso il Ministero
della salute e' istituito il Fondo per le tecniche di
procreazione medicalmente assistita. Il Fondo e' ripartito
tra le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del
Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano.
2. Per la dotazione del Fondo di cui al comma 1 e'
autorizzata la spesa di 6,8 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2004.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Omissis.».