art. 1 note (parte 13)

           	
				
 
          Note al comma 402: 
              - Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 7  marzo
          1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura): 
              «Art. 15. - 1. E' istituito  presso  il  Ministero  del
          tesoro  il  "Fondo  per   la   prevenzione   del   fenomeno
          dell'usura"  di  entita'  pari  a  lire  300  miliardi,  da
          costituire con quote di 100 miliardi di lire  per  ciascuno
          degli anni finanziari 1996, 1997 e 1998.  Il  Fondo  dovra'
          essere utilizzato quanto al 70 per cento  per  l'erogazione
          di  contributi  a  favore  di   appositi   fondi   speciali
          costituiti dai confidi, di  cui  all'art.  33  del  decreto
          legge 30 settembre 2003, n. 269, e quanto al 30 per cento a
          favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la
          prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui al comma 4. 
              2. I contributi  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          concessi ai Confidi alle seguenti condizioni: 
              a) che essi  costituiscano  speciali  fondi  antiusura,
          separati dai fondi rischi ordinari, destinati  a  garantire
          fino all'80 per cento le banche e gli istituti  di  credito
          che   concedono   finanziamenti   a   medio    termine    e
          all'incremento di linee di credito a breve termine a favore
          delle  piccole  e   medie   imprese   a   elevato   rischio
          finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata
          rifiutata una domanda di  finanziamento  assistita  da  una
          garanzia  pari  ad   almeno   il   50%   dell'importo   del
          finanziamento stesso pur in presenza  della  disponibilita'
          del Confidi al rilascio della garanzia; 
              b) che i contributi di cui al comma 1 siano  cumulabili
          con  eventuali  contributi   concessi   dalle   camere   di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
              3.  Il  Ministro  del  tesoro,  sentito   il   Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina
          con decreto i requisiti  patrimoniali  dei  fondi  speciali
          antiusura di cui al comma 2 e i requisiti di onorabilita' e
          di professionalita' degli esponenti dei fondi medesimi. 
              4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per  la
          prevenzione  del  fenomeno  dell'usura  sono  iscritte   in
          apposito elenco tenuto dal Ministro del  tesoro.  Lo  scopo
          della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso
          forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare
          dall'atto costitutivo e dallo statuto. 
              5.  Il  Ministro  del  tesoro,  sentiti   il   Ministro
          dell'interno  ed  il  Ministro  per  gli  affari   sociali,
          determina  con  decreto  i  requisiti  patrimoniali   delle
          fondazioni e delle  associazioni  per  la  prevenzione  del
          fenomeno dell'usura ed i requisiti  di  onorabilita'  e  di
          professionalita' degli esponenti delle medesime  fondazioni
          e associazioni. 
              6. Le fondazioni e le associazioni per  la  prevenzione
          del fenomeno dell'usura prestano garanzie  alle  banche  ed
          agli  intermediari   finanziari   al   fine   di   favorire
          l'erogazione di finanziamenti a soggetti che,  pur  essendo
          meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti,
          incontrano difficolta' di accesso al credito. 
              7. Fatte salve le riserve di attivita'  previste  dalla
          legge, le fondazioni e le associazioni per  la  prevenzione
          del  fenomeno  dell'usura  esercitano  le  altre  attivita'
          previste dallo statuto. 
              8. Per la gestione del  Fondo  di  cui  al  comma  1  e
          l'assegnazione dei contributi, il Governo  provvede,  entro
          tre mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge, all'istituzione di una commissione costituita da due
          rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze,
          di  cui  uno   con   funzioni   di   presidente,   da   due
          rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella
          persona del Commissario straordinario del  Governo  per  il
          coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, da
          due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e
          da due rappresentanti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali. E' previsto un  supplente  per  ciascuno
          dei rappresentanti.  I  componenti  effettivi  e  supplenti
          della  commissione  sono  scelti  tra  i   funzionari   con
          qualifica non inferiore a dirigente  di  seconda  fascia  o
          equiparata. La partecipazione alla commissione e' a  titolo
          gratuito. Le riunioni della commissione sono valide  quando
          intervengono  almeno  cinque  componenti,   rappresentanti,
          comunque,  le  quattro  amministrazioni   interessate.   Le
          deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in
          caso di parita' di voti prevale quello del presidente. 
              9. I  contributi  di  cui  al  presente  articolo  sono
          erogati nei limiti dello stanziamento previsto al comma 1. 
              10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1  si
          provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
          fini del bilancio triennale  1996-1998,  al  capitolo  6856
          dello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro  per
          l'anno  1996,  utilizzando  parzialmente   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero.». 
          Note al comma 405: 
              - Si riporta il testo del comma 522 dell'art.  1  della
          citata  legge  30  dicembre  2018,  n.  145  (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2019-2021),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. 
              1. - 521. Omissis. 
              522. Al fine di garantire l'attuazione della  legge  15
          marzo 2010, n. 38, e il rispetto dei livelli essenziali  di
          assistenza di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri 12 gennaio 2017,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18  marzo
          2017, tenuto conto dei criteri individuati con  decreto  di
          natura non regolamentare del Ministro della salute,  previa
          intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di
          Bolzano, sono considerati idonei a operare presso le  reti,
          pubbliche  o  private  accreditate,  dedicate   alle   cure
          palliative  medici  sprovvisti  dei  requisiti  di  cui  al
          decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile  2013,  e  che
          alla data del 31 dicembre 2020 sono in servizio  presso  le
          reti medesime e  sono  in  possesso  di  tutti  i  seguenti
          requisiti,  certificati  dalla   regione   competente:   a)
          esperienza almeno triennale, anche  non  continuativa,  nel
          campo  delle  cure  palliative  acquisita  nell'ambito   di
          strutture   ospedaliere,    di    strutture    residenziali
          appartenenti alla categoria degli hospice e di  unita'  per
          le  cure  palliative  (UCP)  domiciliari  accreditate   per
          l'erogazione  delle  cure  palliative  presso  il  Servizio
          sanitario  nazionale;  b)  un  congruo  numero  di  ore  di
          attivita'  professionale  esercitata,   corrispondente   ad
          almeno il 50 per cento dell'orario previsto per il rapporto
          di lavoro a tempo  determinato,  e  di  casi  trattati;  c)
          acquisizione di una specifica formazione in cure palliative
          conseguita nell'ambito di percorsi di  educazione  continua
          in medicina, ovvero tramite  master  universitari  in  cure
          palliative, ovvero tramite corsi organizzati dalle  regioni
          per l'acquisizione  delle  competenze  di  cui  all'accordo
          sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di
          Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR).  L'istanza
          per la certificazione del possesso dei requisiti di cui  al
          presente  comma  deve  essere   presentata   alla   regione
          competente entro diciotto mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto di cui al presente comma. 
              Omissis.». 
          Note al comma 406: 
              - Si riporta il testo degli articoli  8-ter,  comma  2,
          8-quater, comma 1, e  8-quinquies,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della
          disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1  della
          legge 23 ottobre  1992,  n.  421),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  8-ter  (Autorizzazioni  alla  realizzazione   di
          strutture  e  all'esercizio  di   attivita'   sanitarie   e
          sociosanitarie). - 1. Omissis. 
              2.   L'autorizzazione   all'esercizio   di    attivita'
          sanitarie   e',   altresi',   richiesta   per   gli   studi
          odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove
          attrezzati   per   erogare   prestazioni    di    chirurgia
          ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche
          di particolare complessita' o che comportino un rischio per
          la sicurezza del paziente, individuati ai sensi  del  comma
          4, nonche' per  le  strutture  esclusivamente  dedicate  ad
          attivita' diagnostiche, svolte anche a favore  di  soggetti
          terzi, e per l'erogazione di cure domiciliari. 
              Omissis.» 
              «Art. 8-quater  (Accreditamento  istituzionale).  -  1.
          L'accreditamento istituzionale e' rilasciato dalla  regione
          alle  strutture  autorizzate,  pubbliche  o  private  e  ai
          professionisti che  ne  facciano  richiesta,  nonche'  alle
          organizzazioni  pubbliche   e   private   autorizzate   per
          l'erogazione di  cure  domiciliari,  subordinatamente  alla
          loro rispondenza ai requisiti ulteriori di  qualificazione,
          alla  loro  funzionalita'  rispetto   agli   indirizzi   di
          programmazione   regionale   e   alla   verifica   positiva
          dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di
          individuare i criteri per la verifica  della  funzionalita'
          rispetto alla  programmazione  nazionale  e  regionale,  la
          regione definisce il fabbisogno di  assistenza  secondo  le
          funzioni  sanitarie   individuate   dal   Piano   sanitario
          regionale per garantire i livelli essenziali e uniformi  di
          assistenza,  nonche'  gli  eventuali  livelli   integrativi
          locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di
          cui  all'art.  9.   La   regione   provvede   al   rilascio
          dell'accreditamento ai professionisti, nonche' a  tutte  le
          strutture  pubbliche  ed  equiparate  che   soddisfano   le
          condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle
          strutture private non lucrative di cui  all'art.  1,  comma
          18, e alle strutture private lucrative. 
              Omissis.» 
              «Art. 8-quinquies (Accordi contrattuali). - 1. Omissis. 
              2. In attuazione di quanto previsto  dal  comma  1,  la
          regione e le  unita'  sanitarie  locali,  anche  attraverso
          valutazioni  comparative  della  qualita'  e   dei   costi,
          definiscono  accordi  con   le   strutture   pubbliche   ed
          equiparate, comprese le aziende ospedaliero  universitarie,
          e  stipulano  contratti  con  quelle  private   e   con   i
          professionisti accreditati, nonche' con  le  organizzazioni
          pubbliche e private accreditate per  l'erogazione  di  cure
          domiciliari,   anche   mediante   intese   con   le    loro
          organizzazioni rappresentative  a  livello  regionale,  che
          indicano: 
              a)  gli  obiettivi  di  salute   e   i   programmi   di
          integrazione dei servizi; 
              b) il volume massimo di prestazioni  che  le  strutture
          presenti nell'ambito  territoriale  della  medesima  unita'
          sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto  per
          tipologia e per modalita' di assistenza. Le regioni possono
          individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali
          stabilire   la   preventiva   autorizzazione,   da    parte
          dell'azienda sanitaria locale  competente,  alla  fruizione
          presso le strutture o i professionisti accreditati. 
              c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare
          riguardo  ad  accessibilita',  appropriatezza   clinica   e
          organizzativa, tempi di attesa e continuita' assistenziale; 
              d)  il  corrispettivo  preventivato  a   fronte   delle
          attivita'   concordate,   globalmente   risultante    dalla
          applicazione dei valori  tariffari  e  della  remunerazione
          extra-tariffaria delle funzioni  incluse  nell'accordo,  da
          verificare a consuntivo sulla base dei risultati  raggiunti
          e  delle  attivita'  effettivamente   svolte   secondo   le
          indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d); 
              e) il debito informativo delle strutture erogatrici per
          il monitoraggio degli accordi pattuiti e le  procedure  che
          dovranno essere seguite  per  il  controllo  esterno  della
          appropriatezza e della qualita' della assistenza prestata e
          delle prestazioni rese, secondo quanto  previsto  dall'art.
          8-octies. 
              e-bis) la modalita' con cui viene comunque garantito il
          rispetto  del  limite  di  remunerazione  delle   strutture
          correlato ai volumi di  prestazioni,  concordato  ai  sensi
          della lettera d), prevedendo che in caso  di  incremento  a
          seguito di modificazioni, comunque  intervenute  nel  corso
          dell'anno, dei valori unitari dei tariffari  regionali  per
          la   remunerazione   delle   prestazioni   di    assistenza
          ospedaliera, delle prestazioni di assistenza  specialistica
          ambulatoriale, nonche'  delle  altre  prestazioni  comunque
          remunerate a tariffa,  il  volume  massimo  di  prestazioni
          remunerate,  di   cui   alla   lettera   b),   si   intende
          rideterminato nella misura necessaria al  mantenimento  dei
          limiti indicati alla lettera d), fatta salva  la  possibile
          stipula    di    accordi    integrativi,    nel    rispetto
          dell'equilibrio economico finanziario programmato. 
              Omissis.». 
          Note al comma 407: 
              - Si riporta il testo del comma 5  dell'art.  15-quater
          del citato decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502
          (Riordino della disciplina in materia  sanitaria,  a  norma
          dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): 
              «Art. 15-quater (Esclusivita' del  rapporto  di  lavoro
          dei dirigenti del ruolo sanitario). 
              1. - 4. Omissis. 
              5. I contratti collettivi  di  lavoro  stabiliscono  il
          trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti
          sanitari  con  rapporto  di  lavoro  esclusivo   ai   sensi
          dell'art. 1 comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
          nei limiti  delle  risorse  destinate  alla  contrattazione
          collettiva.». 
          Note al comma 412: 
              - Il testo dell'art. 4  del  decreto-legge  17  ottobre
          2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
          dicembre 2016, n. 229, e' riportato  nelle  note  al  comma
          192. 
          Note al comma 413: 
              - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  1  e  la
          tabella A allegata al citato decreto-legge 17  marzo  2020,
          n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
          2020, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario
          nazionale e di sostegno economico per famiglie,  lavoratori
          e  imprese   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19): 
              «Art. 1  (Finanziamento  aggiuntivo  per  incentivi  in
          favore del  personale  dipendente  del  Servizio  sanitario
          nazionale).  -  1.  Per  l'anno   2020,   allo   scopo   di
          incrementare le risorse da destinare prioritariamente  alla
          remunerazione delle prestazioni correlate alle  particolari
          condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende
          e degli enti del Servizio sanitario nazionale  direttamente
          impiegato  nelle  attivita'  di  contrasto  alla  emergenza
          epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19,  i
          fondi  contrattuali  per  le  condizioni  di  lavoro  della
          dirigenza medica e sanitaria dell'area della  sanita'  e  i
          fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e  incarichi
          del personale del comparto sanita' nonche', per la restante
          parte, i relativi fondi incentivanti sono  complessivamente
          incrementati, per ogni regione  e  provincia  autonoma,  in
          deroga all'art. 23, comma 2,  del  decreto  legislativo  25
          maggio 2017, n. 75 e ai vincoli previsti dalla legislazione
          in materia di spesa di personale, dell'importo indicato per
          ciascuna di esse  nella  tabella  A  allegata  al  presente
          decreto. 
              Omissis.» 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
          Note al comma 416: 
              - Si riporta il testo degli articoli 18, comma 1, e  19
          del citato decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137: 
              «Art. 18  (Disposizioni  urgenti  per  l'esecuzione  di
          tamponi antigenici rapidi da parte dei medici  di  medicina
          generale e dei pediatri di libera scelta). - 1. Al fine  di
          sostenere ed implementare il sistema diagnostico  dei  casi
          di positivita' al virus SARS-CoV-2 attraverso  l'esecuzione
          di  tamponi  antigenici  rapidi  da  parte  dei  medici  di
          medicina generale e dei pediatri di libera scelta,  secondo
          le modalita' definite dagli Accordi collettivi nazionali di
          settore, e' autorizzata per l'anno 2020 la  spesa  di  euro
          30.000.000. 
              Omissis.» 
              «Art. 19 (Disposizioni urgenti per la comunicazione dei
          dati concernenti l'esecuzione di tamponi antigenici  rapidi
          da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri  di
          libera scelta). -  1.  Per  l'implementazione  del  sistema
          diagnostico dei casi di  positivita'  al  virus  SARS-CoV-2
          attraverso l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi di cui
          all'art. 18, le regioni e le province  autonome  comunicano
          al  Sistema  Tessera  Sanitaria  (TS)  i  quantitativi  dei
          tamponi antigenici rapidi consegnati ai medici di  medicina
          generale e ai pediatri di libera scelta, i quali, ai  sensi
          dell'art. 17-bis del decreto legge 17 marzo  2020,  n.  18,
          convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.
          27,  utilizzando  le  funzionalita'  del  Sistema   Tessera
          Sanitaria, predispongono il referto elettronico relativo al
          tampone eseguito per ciascun assistito,  con  l'indicazione
          dei relativi esiti, dei dati  di  contatto,  nonche'  delle
          ulteriori   informazioni   necessarie   alla   sorveglianza
          epidemiologica, individuate con il decreto di cui al  comma
          2.  Il  Sistema   Tessera   Sanitaria   rende   disponibile
          immediatamente: 
              a) all'assistito, il referto elettronico, nel Fascicolo
          sanitario  elettronico   (FSE)   e,   per   agevolarne   la
          consultazione, anche attraverso una  piattaforma  nazionale
          gestita dal Sistema tessera sanitaria (TS) e integrata  con
          i singoli sistemi regionali; 
              b)  al   Dipartimento   di   prevenzione   dell'Azienda
          sanitaria locale territorialmente competente, attraverso la
          piattaforma nazionale di cui alla lettera  a),  il  referto
          elettronico, con esito positivo; 
              c)  al  Commissario   straordinario   per   l'emergenza
          epidemiologica di cui all'art. 122  del  decreto  legge  17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  24  aprile  2020,  n.  27,  il  numero  dei  tamponi
          antigenici  rapidi  effettuati,  aggregato  per  regione  o
          provincia autonoma, 
              d)  alla  piattaforma   istituita   presso   l'Istituto
          superiore di sanita' ai sensi dell'ordinanza del  Capo  del
          Dipartimento della protezione civile 27 febbraio  2020,  n.
          640, il numero dei tamponi  antigenici  rapidi  effettuati,
          aggregati per tipologia  di  assistito,  con  l'indicazione
          degli  esiti,  positivi  o  negativi,  per  la   successiva
          trasmissione   al   Ministero   della   salute,   ai   fini
          dell'espletamento delle relative  funzioni  in  materia  di
          prevenzione e controllo  delle  malattie  infettive  e,  in
          particolare, del Covid-19. 
              2. Le modalita' attuative delle disposizioni di cui  al
          comma  1  sono   definite   con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
          della salute, previo parere del Garante per  la  protezione
          dei dati personali.». 
          Note al comma 419: 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art.  8  del
          citato  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502
          (Riordino della disciplina in materia  sanitaria,  a  norma
          dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): 
              «Art. 8 (Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle
          prestazioni  assistenziali).  -  1.  Il  rapporto  tra   il
          Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale
          e i pediatri di libera scelta e' disciplinato  da  apposite
          convenzioni  di  durata  triennale  conformi  agli  accordi
          collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'art. 4, comma
          9,  della  legge  30  dicembre  1991,  n.   412,   con   le
          organizzazioni   sindacali   di   categoria    maggiormente
          rappresentative in campo nazionale.  La  rappresentativita'
          delle organizzazioni sindacali e' basata sulla  consistenza
          associativa. Detti accordi devono tenere conto dei seguenti
          principi: 
              0a)  prevedere  che  le   attivita'   e   le   funzioni
          disciplinate  dall'accordo   collettivo   nazionale   siano
          individuate tra quelle previste nei livelli  essenziali  di
          assistenza di cui all'art. 1, comma  2,  nei  limiti  delle
          disponibilita'   finanziarie   complessive   del   Servizio
          sanitario nazionale,  fatto  salvo  quanto  previsto  dalle
          singole regioni con riguardo ai livelli  di  assistenza  ed
          alla relativa copertura economica  a  carico  del  bilancio
          regionale; 
              a) prevedere che la scelta del  medico  e'  liberamente
          effettuata  dall'assistito,  nel  rispetto  di  un   limite
          massimo di assistiti per medico, ha validita' annuale ed e'
          tacitamente rinnovata; 
              b) regolamentare la possibilita' di revoca della scelta
          da parte dell'assistito  nel  corso  dell'anno  nonche'  la
          ricusazione della  scelta  da  parte  del  medico,  qualora
          ricorrano    eccezionali    e    accertati    motivi     di
          incompatibilita'; 
              b-bis) nell'ambito dell'organizzazione distrettuale del
          servizio, garantire l'attivita' assistenziale per  l'intero
          arco della giornata e per tutti i giorni  della  settimana,
          nonche' un'offerta integrata delle prestazioni  dei  medici
          di medicina generale, dei pediatri di libera scelta,  della
          guardia  medica,  della  medicina  dei  servizi   e   degli
          specialisti ambulatoriali,  adottando  forme  organizzative
          monoprofessionali,  denominate:  "aggregazioni   funzionali
          territoriali",  che  condividono,  in  forma   strutturata,
          obiettivi   e   percorsi   assistenziali,   strumenti    di
          valutazione  della  qualita'  assistenziale,  linee  guida,
          audit e strumenti  analoghi,  nonche'  forme  organizzative
          multiprofessionali, denominate  unita'  complesse  di  cure
          primarie, che erogano prestazioni assistenziali tramite  il
          coordinamento e  l'integrazione  dei  professionisti  delle
          cure primarie e del sociale a  rilevanza  sanitaria  tenuto
          conto della peculiarita' delle aree territoriali quali aree
          metropolitane, aree a popolazione sparsa e isole minori; 
              b-ter)  prevedere  che  per  le   forme   organizzative
          multiprofessionali le aziende  sanitarie  possano  adottare
          forme di finanziamento a budget; 
              b-quater) definire i compiti, le funzioni ed i  criteri
          di selezione del referente o del coordinatore  delle  forme
          organizzative previste alla lettera b-bis); 
              b-quinquies) disciplinare le condizioni, i requisiti  e
          le modalita' con cui le  regioni  possono  provvedere  alla
          dotazione strutturale, strumentale e di servizi delle forme
          organizzative di cui alla  lettera  b-bis)  sulla  base  di
          accordi  regionali  o  aziendali,  potendo   prevedere   un
          incremento del numero massimo di  assistiti  in  carico  ad
          ogni medico di medicina generale  nell'ambito  dei  modelli
          organizzativi multi professionali nei quali e' prevista  la
          presenza oltre che del collaboratore di  studio,  anche  di
          personale  infermieristico   e   dello   psicologo,   senza
          ulteriori oneri a carico della finanza pubblica; 
              b-sexies) prevedere le modalita' attraverso le quali le
          aziende sanitarie locali, sulla base  della  programmazione
          regionale  e   nell'ambito   degli   indirizzi   nazionali,
          individuano gli  obiettivi  e  concordano  i  programmi  di
          attivita' delle  forme  aggregative  di  cui  alla  lettera
          b-bis)  e  definiscono  i  conseguenti  livelli  di   spesa
          programmati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di
          attivita'  del  distretto,  anche  avvalendosi  di   quanto
          previsto nella lettera b-ter); 
              b-septies)  prevedere  che  le  convenzioni   nazionali
          definiscano   standard   relativi   all'erogazione    delle
          prestazioni  assistenziali,  all'accessibilita'   ed   alla
          continuita' delle cure, demandando agli accordi integrativi
          regionali  la  definizione  di  indicatori  e  di  percorsi
          applicativi; 
              c) disciplinare gli ambiti e le modalita' di  esercizio
          della  libera  professione   prevedendo   che:   il   tempo
          complessivamente  dedicato   alle   attivita'   in   libera
          professione non rechi pregiudizio al  corretto  e  puntuale
          svolgimento degli obblighi del medico, nello studio  medico
          e al domicilio del  paziente;  le  prestazioni  offerte  in
          attivita' libero-professionale siano  definite  nell'ambito
          della  convenzione,  anche  al   fine   di   escludere   la
          coincidenza tra queste e le prestazioni incentivanti di cui
          alla  lettera  d);  il  medico  sia  tenuto  a   comunicare
          all'azienda unita' sanitaria locale l'avvio  dell'attivita'
          in  libera  professione,  indicandone  sede  ed  orario  di
          svolgimento, al fine di consentire gli opportuni controlli;
          sia  prevista  una  preferenza  nell'accesso  a  tutte   le
          attivita' incentivate previste dagli accordi integrativi in
          favore   dei   medici   che   non   esercitano    attivita'
          libero-professionale strutturata nei confronti  dei  propri
          assistiti. Fino alla stipula della nuova  convenzione  sono
          fatti salvi i rapporti professionali in atto con le aziende
          termali. In ogni  caso,  il  non  dovuto  pagamento,  anche
          parziale,  di  prestazioni  da   parte   dell'assistito   o
          l'esercizio di attivita' libero-professionale al  di  fuori
          delle modalita' e dei  limiti  previsti  dalla  convenzione
          comportano    l'immediata    cessazione    del     rapporto
          convenzionale con il Servizio sanitario nazionale; 
              d) ridefinire la struttura del  compenso  spettante  al
          medico, prevedendo una quota  fissa  per  ciascun  soggetto
          iscritto alla sua lista, corrisposta  su  base  annuale  in
          rapporto alle funzioni definite in convenzione;  una  quota
          variabile  in  considerazione  del   raggiungimento   degli
          obiettivi  previsti  dai  programmi  di  attivita'  e   del
          rispetto dei conseguenti livelli di  spesa  programmati  di
          cui alla lettera f); una quota variabile in  considerazione
          dei compensi per le prestazioni  e  le  attivita'  previste
          negli accordi nazionali e regionali, in  quanto  funzionali
          allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f); 
              e); 
              f) prevedere le modalita' attraverso le quali le unita'
          sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale
          e nell'ambito degli indirizzi  nazionali,  individuano  gli
          obiettivi,  concordano   i   programmi   di   attivita'   e
          definiscono i conseguenti livelli di spesa programmati  dei
          medici singoli o associati, in coerenza con gli obiettivi e
          i programmi di attivita' del distretto; 
              g) disciplinare  le  modalita'  di  partecipazione  dei
          medici alla definizione degli obiettivi e dei programmi  di
          attivita'  del  distretto  e   alla   verifica   del   loro
          raggiungimento; 
              h) prevedere  che  l'accesso  al  ruolo  unico  per  le
          funzioni  di  medico  di  medicina  generale  del  Servizio
          sanitario  nazionale  avvenga  attraverso  una  graduatoria
          unica  per  titoli,  predisposta  annualmente   a   livello
          regionale  e  secondo   un   rapporto   ottimale   definito
          nell'ambito degli accordi regionali, in modo che  l'accesso
          medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato  o
          del diploma di cui all'art. 21 del decreto  legislativo  17
          agosto 1999, n. 368, ovvero anche a quelli in  possesso  di
          titolo equipollente. Ai medici forniti dell'attestato o del
          diploma e' comunque riservata una percentuale prevalente di
          posti  in  sede  di  copertura  delle  zone  carenti,   con
          l'attribuzione di un adeguato punteggio,  che  tenga  conto
          anche   dello   specifico   impegno   richiesto   per    il
          conseguimento dell'attestato o del diploma; 
              i) regolare la partecipazione dei medici  convenzionati
          a societa', anche cooperative, anche al fine  di  prevenire
          l'emergere  di  conflitti  di  interesse  con  le  funzioni
          attribuite agli stessi medici dai rapporti convenzionali in
          atto; 
              l) prevedere la  possibilita'  di  stabilire  specifici
          accordi con i medici gia' titolari di convenzione  operanti
          in forma associata, secondo  modalita'  e  in  funzione  di
          specifici obiettivi definiti in ambito convenzionale; 
              m) prevedere le modalita' con cui la convenzione  possa
          essere sospesa, qualora nell'ambito della integrazione  dei
          medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta
          nella  organizzazione  distrettuale,  le  unita'  sanitarie
          locali attribuiscano a tali medici l'incarico di  direttore
          di  distretto  o  altri   incarichi   temporanei   ritenuti
          inconciliabili con il mantenimento della convenzione; 
              m-bis) promuovere la collaborazione  interprofessionale
          dei medici di medicina  generale  dei  pediatri  di  libera
          scelta con i farmacisti delle farmacie pubbliche e  private
          operanti  in  convenzione   con   il   Servizio   sanitario
          nazionale, in riferimento alle disposizioni di cui all'art.
          11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto
          legislativo di attuazione. 
              m-ter) prevedere  l'adesione  obbligatoria  dei  medici
          all'assetto organizzativo e al sistema informativo definiti
          da ciascuna  regione,  al  Sistema  informativo  nazionale,
          compresi gli aspetti  relativi  al  sistema  della  tessera
          sanitaria,  secondo  quanto  stabilito  dall'art.  50   del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  e
          successive modificazioni, nonche' la partecipazione  attiva
          all'implementazione della ricetta elettronica. 
              m-quater) fermo restando quanto previsto dalla  lettera
          0a), prevedere modalita' e forme d'incentivo per  i  medici
          inseriti  nelle  graduatorie  affinche'  sia  garantito  il
          servizio nelle zone carenti  di  personale  medico  nonche'
          specifiche   misure   alternative   volte   a    compensare
          l'eventuale rinuncia agli incarichi assegnati. 
              1-bis. Omissis. 
              2. Il rapporto con le farmacie pubbliche e  private  e'
          disciplinato da convenzioni di  durata  triennale  conformi
          agli  accordi  collettivi  nazionali  stipulati   a   norma
          dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
          con le organizzazioni sindacali di  categoria  maggiormente
          rappresentative in campo nazionale.  Detti  accordi  devono
          tener conto dei seguenti principi: 
              a) le farmacie pubbliche e private erogano l'assistenza
          farmaceutica per conto delle unita'  sanitarie  locali  del
          territorio regionale dispensando,  su  presentazione  della
          ricetta  del  medico,  specialita'  medicinali,   preparati
          galenici, prodotti dietetici, presidi  medico-chirurgici  e
          altri prodotti sanitari erogabili  dal  Servizio  sanitario
          nazionale e svolgendo, nel rispetto di quanto previsto  dai
          Piani  socio-sanitari  regionali  e  previa  adesione   del
          titolare della farmacia, da esprimere secondo le  modalita'
          stabilite dalle singole  regioni  e  Province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, le  ulteriori  funzioni  di  cui  alla
          lettera  b-bis),  fermo  restando  che   l'adesione   delle
          farmacie  pubbliche  e'  subordinata   all'osservanza   dei
          criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro,  della
          salute e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro
          dell'interno, in base ai quali garantire il rispetto  delle
          norme vigenti in materia di  patto  di  stabilita'  dirette
          agli enti locali,  senza  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica  e  senza  incrementi  di  personale  nei   limiti
          previsti dai livelli di assistenza; 
              b) per  la  dispensazione  dei  prodotti  di  cui  alla
          lettera  a)  l'unita'  sanitaria  locale  corrisponde  alla
          farmacia il prezzo del prodotto  erogato,  al  netto  della
          eventuale  quota  di  partecipazione  alla   spesa   dovuta
          dall'assistito. Ai fini della liquidazione la  farmacia  e'
          tenuta  alla  presentazione  della  ricetta  corredata  del
          bollino o di altra  documentazione  comprovante  l'avvenuta
          consegna all'assistito. Per il pagamento del  dovuto  oltre
          il termine fissato dagli  accordi  regionali  di  cui  alla
          successiva  lettera  c)  non  possono  essere  riconosciuti
          interessi superiore a quelli legali; 
              b-bis) provvedere a disciplinare: 
              1) la partecipazione delle farmacie pubbliche e private
          operanti  in  convenzione   con   il   Servizio   sanitario
          nazionale, di seguito denominate farmacie, al  servizio  di
          assistenza domiciliare  integrata  a  favore  dei  pazienti
          residenti  o  domiciliati  nel  territorio  della  sede  di
          pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attivita'
          del medico di medicina generale o del  pediatra  di  libera
          scelta. L'azienda  unita'  sanitaria  locale  individua  la
          farmacia  competente  all'erogazione  del  sevizio  per   i
          pazienti che risiedono o hanno  il  proprio  domicilio  nel
          territorio in cui sussiste condizione di  promiscuita'  tra
          piu' sedi farmaceutiche,  sulla  base  del  criterio  della
          farmacia piu' vicina, per la via  pedonale,  all'abitazione
          del paziente; nel caso in cui una farmacia  decida  di  non
          partecipare  all'erogazione  del  servizio  di   assistenza
          domiciliare  integrata,  per   i   pazienti   residenti   o
          domiciliati nella relativa sede, l'azienda unita' sanitaria
          locale individua la  farmacia  competente  sulla  base  del
          criterio di cui al precedente periodo. La partecipazione al
          servizio puo' prevedere: 
              1.1) la dispensazione  e  la  consegna  domiciliare  di
          farmaci e dispositivi medici necessari; 
              1.2)  la  preparazione,  nonche'  la  dispensazione  al
          domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei
          medicinali  antidolorifici,  nel  rispetto  delle  relative
          norme  di  buona  preparazione  e  di  buona   pratica   di
          distribuzione  dei  medicinali   e   nel   rispetto   delle
          prescrizioni e delle limitazioni stabilite dalla normativa; 
              1.3)  la  dispensazione  per  conto   delle   strutture
          sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta; 
              1.4)   la   messa   a   disposizione    di    operatori
          socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti,  per  la
          effettuazione,  a  domicilio,  di  specifiche   prestazioni
          professionali  richieste  dal  medico  di  famiglia  o  dal
          pediatra  di  libera  scelta,   fermo   restando   che   le
          prestazioni infermieristiche o fisioterapiche  che  possono
          essere svolte presso la farmacia, sono limitate a quelle di
          cui al numero 4) e alle ulteriori  prestazioni,  necessarie
          allo  svolgimento  dei  nuovi   compiti   delle   farmacie,
          individuate con decreto  del  Ministro  dei  lavoro,  della
          salute e delle politiche  sociali,  sentita  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano; 
              2) la collaborazione  delle  farmacie  alle  iniziative
          finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali
          prescritti  e  il   relativo   monitoraggio;   a   favorire
          l'aderenza  dei  malati   alle   terapie   mediche,   anche
          attraverso  la  partecipazione  a  specifici  programmi  di
          farmacovigilanza.  Tale   collaborazione   avviene   previa
          partecipazione dei farmacisti che vi  operano  ad  appositi
          programmi di formazione; 
              3)  la  definizione  di  servizi  di   primo   livello,
          attraverso   i   quali   le   farmacie   partecipano   alla
          realizzazione dei programmi di educazione  sanitaria  e  di
          campagne di prevenzione delle principali patologie a  forte
          impatto sociale, rivolti alla popolazione  generale  ed  ai
          gruppi  a  rischio  e  realizzati  a  livello  nazionale  e
          regionale, ricorrendo a modalita' di informazione  adeguate
          al tipo di struttura e, ove necessario,  previa  formazione
          dei farmacisti che vi operano; 
              4) la definizione di servizi di secondo livello rivolti
          ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida  ed  i
          percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche
          patologie, su prescrizione dei medici di medicina  generale
          e dei pediatri  di  libera  scelta,  anche  avvalendosi  di
          personale   infermieristico.    Gli    accordi    regionali
          definiscono le condizioni e le modalita' di  partecipazione
          delle farmacie ai predetti servizi di secondo  livello;  la
          partecipazione alle campagne di prevenzione puo'  prevedere
          l'inserimento  delle  farmacie  tra  i  punti  forniti   di
          defibrillatori semiautomatici; 
              5) l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei
          servizi  di  secondo  livello  di  cui  al  numero  4,   di
          prestazioni  analitiche   di   prima   istanza   rientranti
          nell'ambito   dell'autocontrollo,   nei   limiti   e   alle
          condizioni   stabiliti   con   decreto,   di   natura   non
          regolamentare, del Ministro  del  lavoro,  della  salute  e
          delle  politiche  sociali,  d'intesa  con   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano, restando in  ogni
          caso  esclusa  l'attivita'  di  prescrizione  e   diagnosi,
          nonche' il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe
          o dispositivi equivalenti; 
              6) le modalita' con cui nelle  farmacie  gli  assistiti
          possano prenotare prestazioni di  assistenza  specialistica
          ambulatoriale presso le  strutture  sanitarie  pubbliche  e
          private  accreditate,  e  provvedere  al  pagamento   delle
          relative quote di partecipazione alla spesa  a  carico  del
          cittadino,  nonche'   ritirare   i   referti   relativi   a
          prestazioni  di  assistenza   specialistica   ambulatoriale
          effettuate  presso  le  strutture  sanitarie  pubbliche   e
          private accreditate; le modalita' per il ritiro dei referti
          sono fissate, nel rispetto delle previsioni  contenute  nel
          decreto legislativo 23 giugno  2003,  n.  196,  recante  il
          codice in materia protezione dei dati personali e in base a
          modalita', regole  tecniche  e  misure  di  sicurezza,  con
          decreto, di natura  non  regolamentare,  del  Ministro  del
          lavoro, della salute e delle  politiche  sociali,  d'intesa
          con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
          le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
              7)  i  requisiti  richiesti  alle   farmacie   per   la
          partecipazione alle attivita' di cui alla presente lettera; 
              8)     la     promozione      della      collaborazione
          interprofessionale dei farmacisti delle farmacie  pubbliche
          e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario
          nazionale con i medici di medicina generale e i pediatri di
          libera scelta, in riferimento alle attivita'  di  cui  alla
          presente lettera; 
              c)  demandare  ad  accordi  di  livello  regionale   la
          disciplina delle modalita' di presentazione delle ricette e
          i   tempi   dei   pagamenti   dei   corrispettivi   nonche'
          l'individuazione di modalita' differenziate  di  erogazione
          delle    prestazioni    finalizzate    al     miglioramento
          dell'assistenza definendo le relative condizioni economiche
          anche in deroga a quanto previsto alla  precedente  lettera
          b); 
              c-bis)  l'accordo  collettivo  nazionale  definisce   i
          principi e i criteri per la  remunerazione,  da  parte  del
          Servizio sanitario nazionale,  delle  prestazioni  e  delle
          funzioni assistenziali di cui all'art. 11  della  legge  18
          giugno 2009, n. 69, e al relativo  decreto  legislativo  di
          attuazione, fissando il relativo tetto di spesa, a  livello
          nazionale, entro il limite dell'accertata diminuzione degli
          oneri  derivante,  per  il  medesimo   Servizio   sanitario
          nazionale, per le regioni e  per  gli  enti  locali,  dallo
          svolgimento  delle  suddette  attivita'  da   parte   delle
          farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza   pubblica;   all'accertamento    della    predetta
          diminuzione degli oneri  provvedono  congiuntamente,  sulla
          base di certificazioni prodotte dalle singole  regioni,  il
          Comitato  e  il  Tavolo  di  cui  agli  articoli  9  e   12
          dell'Intesa  stipulata  il  23  marzo  2005  in   sede   di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; 
              c-ter)  fermi  restando  i  limiti  di  spesa   fissati
          dall'accordo nazionale ed entro un limite di spesa relativo
          alla singola regione di  importo  non  superiore  a  quello
          accertato dai citati  Comitato  e  Tavolo  ai  sensi  della
          lettera  c-bis),   gli   accordi   di   livello   regionale
          disciplinano le modalita' e i tempi dei  pagamenti  per  la
          remunerazione   delle   prestazioni   e   delle    funzioni
          assistenziali di  cui  alla  lettera  c-bis);  gli  accordi
          regionali   definiscono,   altresi',   le   caratteristiche
          strutturali e organizzative  e  le  dotazioni  tecnologiche
          minime in base alle quali individuare le  farmacie  con  le
          quali  stipulare  accordi  contrattuali  finalizzati   alla
          fornitura dei servizi di secondo livello, entro il medesimo
          limite  di  spesa;   eventuali   prestazioni   e   funzioni
          assistenziali al di fuori  dei  limiti  di  spesa  indicati
          dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che  le
          ha richieste. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma  9  dell'art.  4  della
          legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia  di
          finanza pubblica): 
              «Art. 4 (Assistenza sanitaria). 
              1. - 8. Omissis. 
              9. E' istituita la struttura tecnica interregionale per
          la disciplina dei rapporti con il  personale  convenzionato
          con il Servizio sanitario nazionale.  Tale  struttura,  che
          rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo
          degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto
          convenzionale, e' costituita  da  rappresentanti  regionali
          nominati dalla Conferenza dei presidenti  delle  regioni  e
          delle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.  Della
          predetta  delegazione  fanno  parte,   limitatamente   alle
          materie di  rispettiva  competenza,  i  rappresentanti  dei
          Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle
          politiche sociali, e della salute, designati dai rispettivi
          Ministri. Con accordo in sede di Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province  autonome
          di Trento e di Bolzano, e' disciplinato il procedimento  di
          contrattazione  collettiva  relativo  ai  predetti  accordi
          tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42,
          46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
          165. A tale fine e' autorizzata la spesa annua  nel  limite
          massimo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003. 
              Omissis.». 
          Note al comma 420: 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  1  del
          decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153  (Individuazione
          di nuovi servizi erogati  dalle  farmacie  nell'ambito  del
          Servizio  sanitario  nazionale,  nonche'  disposizioni   in
          materia di  indennita'  di  residenza  per  i  titolari  di
          farmacie rurali, a norma dell'art. 11 della Legge 18 giugno
          2009, n. 69), come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  1  (Nuovi   servizi   erogati   dalle   farmacie
          nell'ambito del Servizio  sanitario  nazionale).  -  1.  In
          attuazione dell'art. 11 della legge 18 giugno 2009, n.  69,
          recante delega al  Governo  in  materia  di  nuovi  servizi
          erogati dalle farmacie nell'ambito del  Servizio  sanitario
          nazionale, nonche' disposizioni concernenti  i  comuni  con
          popolazione fino a 5.000 abitanti, con il presente  decreto
          legislativo si provvede alla definizione dei nuovi  compiti
          e funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private
          operanti  in  convenzione   con   il   Servizio   sanitario
          nazionale,  di  seguito  denominate:  "farmacie",  e   alle
          correlate modificazioni delle disposizioni recate dall'art.
          8 del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
          successive modificazioni. 
              2.  I   nuovi   servizi   assicurati   dalle   farmacie
          nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel  rispetto
          di quanto previsto dai  Piani  socio-sanitari  regionali  e
          previa adesione del titolare della farmacia, concernono: 
              a) la partecipazione  delle  farmacie  al  servizio  di
          assistenza domiciliare  integrata  a  favore  dei  pazienti
          residenti  o  domiciliati  nel  territorio  della  sede  di
          pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attivita'
          del medico di medicina generale o del  pediatra  di  libera
          scelta, a favore dei pazienti  che  risiedono  o  hanno  il
          proprio domicilio nel territorio di competenza, attraverso: 
              1)  la  dispensazione  e  la  consegna  domiciliare  di
          farmaci e dispositivi medici necessari; 
              2)  la  preparazione,  nonche'  la   dispensazione   al
          domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei
          medicinali  antidolorifici,  nel  rispetto  delle  relative
          norme  di  buona  preparazione  e  di  buona   pratica   di
          distribuzione  dei  medicinali   e   nel   rispetto   delle
          prescrizioni e delle limitazioni stabilite dalla normativa; 
              3) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie
          dei farmaci a distribuzione diretta; 
              4) la messa a disposizione di operatori socio-sanitari,
          di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione,  a
          domicilio,   di   specifiche   prestazioni    professionali
          richieste dal medico di famiglia o dal pediatra  di  libera
          scelta, fermo restando che le prestazioni  infermieristiche
          o  fisioterapiche  che  possono  essere  svolte  presso  la
          farmacia, sono limitate a quelle di cui alla lettera  d)  e
          alle ulteriori prestazioni, necessarie allo svolgimento dei
          nuovi compiti delle farmacie, individuate con  decreto  del
          Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle   politiche
          sociali, sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
          di Bolzano; 
              b) la collaborazione  delle  farmacie  alle  iniziative
          finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali
          prescritti  e  il   relativo   monitoraggio,   a   favorire
          l'aderenza  dei  malati   alle   terapie   mediche,   anche
          attraverso  la  partecipazione  a  specifici  programmi  di
          farmacovigilanza; 
              c)  la  erogazione  di  servizi   di   primo   livello,
          attraverso   i   quali   le   farmacie   partecipano   alla
          realizzazione dei programmi di educazione  sanitaria  e  di
          campagne di prevenzione delle principali patologie a  forte
          impatto sociale, rivolti alla popolazione  generale  ed  ai
          gruppi  a  rischio  e  realizzati  a  livello  nazionale  e
          regionale, ricorrendo a modalita' di informazione  adeguate
          al tipo di struttura e, ove necessario,  previa  formazione
          dei farmacisti che vi operano; 
              d) la erogazione di servizi di secondo livello  rivolti
          ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida  ed  i
          percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche
          patologie, su prescrizione dei medici di medicina  generale
          e dei pediatri  di  libera  scelta,  anche  avvalendosi  di
          personale infermieristico, prevedendo  anche  l'inserimento
          delle  farmacie  tra  i  punti  forniti  di  defibrillatori
          semiautomatici; 
              e) l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei
          servizi di secondo livello  di  cui  alla  lettera  d),  di
          prestazioni  analitiche   di   prima   istanza   rientranti
          nell'ambito   dell'autocontrollo,   nei   limiti   e   alle
          condizioni   stabiliti   con   decreto   di   natura    non
          regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle
          politiche sociali, d'intesa con  la  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  Province
          autonome di Trento e di  Bolzano,  restando  in  ogni  caso
          esclusa l'attivita' di prescrizione e diagnosi, nonche'  il
          prelievo  di  sangue  o  di  plasma  mediante  siringhe   o
          dispositivi equivalenti; 
              e-bis)  in  attuazione  del   piano   nazionale   della
          cronicita' di cui all'intesa del 15 settembre 2016  sancita
          in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, al fine di favorire la presa in cura dei  pazienti
          cronici e di concorrere all'efficientamento della rete  dei
          servizi, la possibilita' di usufruire presso  le  farmacie,
          in collaborazione con i medici di medicina generale e con i
          pediatri di  libera  scelta  e  comunque  nel  rispetto  di
          prescrizioni   mediche,   di   un   servizio   di   accesso
          personalizzato  ai  farmaci.  A  tal  fine,  attraverso  le
          procedure della ricetta elettronica di cui all'art. 13  del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221,  i
          medici di medicina generale e i pediatri di  libera  scelta
          che effettuano le prescrizioni  possono  intrattenere  ogni
          forma di  collaborazione  con  le  farmacie  prescelte  dal
          paziente per l'erogazione dei servizi, anche attraverso  le
          funzionalita' del dossier farmaceutico di cui all'art.  12,
          comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 179 del  2012.  Le
          farmacie, quanto alle  prestazioni  e  ai  servizi  erogati
          dalla presente lettera, forniscono ai pazienti  interessati
          ogni utile e completa informazione sulle  cure  prestate  e
          sulle   modalita'    di    conservazione    e    assunzione
          personalizzata dei farmaci  prescritti,  nonche'  informano
          periodicamente, e ogni volta  che  risulti  necessario,  il
          medico di medicina generale e il pediatra di libera  scelta
          o  il  medico  prescrittore  sulla   regolarita'   o   meno
          dell'assunzione  dei  farmaci  o  su  ogni  altra   notizia
          reputata utile, ivi compresa la necessita' di rinnovo delle
          prescrizioni  di  farmaci  per  garantire  l'aderenza  alla
          terapia; 
              e-ter) l'effettuazione presso le farmacie da  parte  di
          un farmacista di test diagnostici che prevedono il prelievo
          di sangue capillare; 
              f) la effettuazione di attivita'  attraverso  le  quali
          nelle farmacie gli assistiti possano prenotare  prestazioni
          di  assistenza  specialistica   ambulatoriale   presso   le
          strutture sanitarie  pubbliche  e  private  accreditate,  e
          provvedere   al   pagamento   delle   relative   quote   di
          partecipazione alla spesa a carico del  cittadino,  nonche'
          ritirare i referti relativi  a  prestazioni  di  assistenza
          specialistica ambulatoriale effettuate presso le  strutture
          sanitarie pubbliche e private accreditate;  tali  modalita'
          sono fissate, nel rispetto delle previsioni  contenute  nel
          decreto legislativo 23 giugno  2003,  n.  196,  recante  il
          codice in materia protezione dei dati personali, e in  base
          a modalita', regole tecniche e  misure  di  sicurezza,  con
          decreto, di natura  non  regolamentare,  del  Ministro  del
          lavoro, della salute e delle  politiche  sociali,  d'intesa
          con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
          le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 
              Omissis.». 
          Note al comma 421: 
                
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  37  del   decreto
          legislativo  17  agosto  1999,  n.  368  (Attuazione  della
          direttiva 93/16/CEE in materia di libera  circolazione  dei
          medici e di  reciproco  riconoscimento  dei  loro  diplomi,
          certificati ed altri titoli): 
              «Art. 37. 
              1. All'atto dell'iscrizione alle  scuole  universitarie
          di specializzazione in  medicina  e  chirurgia,  il  medico
          stipula  uno  specifico  contratto  annuale  di  formazione
          specialistica,   disciplinato    del    presente    decreto
          legislativo e dalla normativa  per  essi,  per  quanto  non
          previsto  o  comunque  per  quanto   compatibile   con   le
          disposizioni di cui al  presente  decreto  legislativo.  Il
          contratto e'  finalizzato  esclusivamente  all'acquisizione
          delle  capacita'  professionali  inerenti  al   titolo   di
          specialista,  mediante  la  frequenza   programmata   delle
          attivita' didattiche formali e lo svolgimento di  attivita'
          assistenziali  funzionali  alla  progressiva   acquisizione
          delle competenze previste dall'ordinamento didattico  delle
          singole scuole, in conformita' alle indicazioni dell'Unione
          europea.  Il  contratto  non  da'  in  alcun  modo  diritto
          all'accesso ai ruoli del  Servizio  sanitario  nazionale  e
          dell'universita' o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti
          predetti. 
              2. Lo schema-tipo del contratto e' definito con decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, di concerto con i Ministri della sanita',  del
          tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sentita  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Il contratto e' stipulato con l'universita', ove  ha
          sede la scuola di specializzazione, e con  la  regione  nel
          cui territorio hanno  sede  le  aziende  sanitarie  le  cui
          strutture sono parte prevalente della rete formativa  della
          scuola di specializzazione. 
              4. Il contratto e' annuale ed e' rinnovabile,  di  anno
          in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale  a
          quello della  durata  del  corso  di  specializzazione.  Il
          rapporto instaurato ai sensi del  comma  1  cessa  comunque
          alla data di scadenza del  corso  legale  di  studi,  salvo
          quanto previsto dal successivo comma 5 e dall'art. 40. 
              5. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto: 
              a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in
          formazione specialistica; 
              b) la  violazione  delle  disposizioni  in  materia  di
          incompatibilita'; 
              c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di
          formazione o il superamento del periodo di comporto in caso
          di malattia; 
              d) il mancato superamento delle prove stabilite per  il
          corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione. 
              6. In caso di anticipata risoluzione del  contratto  il
          medico ha comunque  diritto  a  percepire  la  retribuzione
          maturata alla  data  della  risoluzione  stessa  nonche'  a
          beneficiare  del  trattamento  contributivo   relativo   al
          periodo lavorato. 
              7.   Le   eventuali    controversie    sono    devolute
          all'autorita' giudiziaria ordinaria ai  sensi  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 80.». 
          Note al comma 423: 
                
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 5 dell'art.  2-bis,
          e 1 e 5 dell'art. 2-ter, del citato decreto-legge 17  marzo
          2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          aprile 2020, n. 27: 
              «Art.  2-bis  (Misure  straordinarie  per  l'assunzione
          degli specializzandi e per il conferimento di incarichi  di
          lavoro autonomo a personale sanitario). - 1. Al fine di far
          fronte alle esigenze  straordinarie  ed  urgenti  derivanti
          dalla diffusione del COVID-19  e  di  garantire  i  livelli
          essenziali di assistenza nonche' per assicurare sull'intero
          territorio nazionale un incremento dei posti letto  per  la
          terapia intensiva e sub-intensiva necessari alla  cura  dei
          pazienti affetti dal predetto virus, le aziende e gli  enti
          del Servizio sanitario nazionale, fino al  perdurare  dello
          stato di emergenza dichiarato dal  Consiglio  dei  ministri
          con deliberazione in data 31 gennaio 2020, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, possono: 
              a)  procedere  al  reclutamento  del  personale   delle
          professioni sanitarie, come  individuate  dall'art.  1  del
          decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  13
          settembre 1946, n. 233, ratificato dalla  legge  17  aprile
          1956, n. 561, e dalla legge 18  febbraio  1989,  n.  56,  e
          degli   operatori   socio-sanitari,   nonche'   di   medici
          specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno  di
          corso delle  scuole  di  specializzazione,  anche  ove  non
          collocati nelle graduatorie di cui all'art. 1,  comma  547,
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo  incarichi
          di lavoro autonomo, anche di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa,  di  durata  non  superiore   a   sei   mesi,
          prorogabili  in  ragione  del  perdurare  dello  stato   di
          emergenza sino al 31 dicembre 2020, in  deroga  all'art.  7
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'art. 6
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici
          specializzandi   restano   iscritti    alla    scuola    di
          specializzazione universitaria e continuano a percepire  il
          trattamento economico previsto dal contratto di  formazione
          medicospecialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti
          per l'attivita' lavorativa svolta. Il periodo di attivita',
          svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante  lo
          stato di emergenza, e' riconosciuto ai fini  del  ciclo  di
          studi  che  conduce  al  conseguimento   del   diploma   di
          specializzazione. Le universita', ferma restando la  durata
          legale del corso, assicurano il  recupero  delle  attivita'
          formative,  teoriche   e   assistenziali,   necessarie   al
          raggiungimento  degli  obiettivi  formativi   previsti.   I
          predetti  incarichi,  qualora  necessario,  possono  essere
          conferiti  anche  in  deroga  ai  vincoli  previsti   dalla
          legislazione in materia di spesa di personale,  nei  limiti
          delle  risorse  complessivamente  indicate   per   ciascuna
          regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato  10
          marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  66  del
          13 marzo 2020; 
              b) procedere alle assunzioni di cui all'art.  1,  comma
          548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti e
          con le  modalita'  ivi  previsti  compreso  il  trattamento
          economico da riconoscere,  anche  in  assenza  dell'accordo
          quadro ivi previsto. Le assunzioni  di  cui  alla  presente
          lettera  devono  avvenire   nell'ambito   delle   strutture
          accreditate della rete formativa e  la  relativa  attivita'
          deve essere coerente con il progetto  formativo  deliberato
          dal consiglio della scuola di specializzazione. 
              2. - 4. Omissis. 
              5. Fino al 31 luglio 2020, al fine di far  fronte  alle
          esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione
          del  COVID-19  e  di  garantire  i  livelli  essenziali  di
          assistenza, le regioni e le Province autonome di  Trento  e
          di  Bolzano,  in  deroga   all'art.   5,   comma   9,   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e
          all'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
          verificata l'impossibilita' di  assumere  personale,  anche
          facendo  ricorso  agli  idonei  collocati  in   graduatorie
          concorsuali  in  vigore,  possono  conferire  incarichi  di
          lavoro  autonomo,  anche  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa, con  durata  non  superiore  a  sei  mesi,  e
          comunque entro il  termine  dello  stato  di  emergenza,  a
          dirigenti  medici,  veterinari  e   sanitari   nonche'   al
          personale  del  ruolo  sanitario  del   comparto   sanita',
          collocati  in  quiescenza,  anche  ove  non   iscritti   al
          competente   albo   professionale   in   conseguenza    del
          collocamento   a    riposo,    nonche'    agli    operatori
          socio-sanitari  collocati   in   quiescenza.   I   predetti
          incarichi, qualora  necessario,  possono  essere  conferiti
          anche in deroga ai vincoli previsti dalla  legislazione  in
          materia di spesa di personale,  nei  limiti  delle  risorse
          complessivamente indicate per ciascuna regione con  decreto
          del  Ragioniere  generale  dello  Stato  10   marzo   2020,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  66  del  13  marzo
          2020. Agli incarichi  di  cui  al  presente  comma  non  si
          applica l'incumulabilita' tra redditi da lavoro autonomo  e
          trattamento pensionistico di cui all'art. 14, comma 3,  del
          decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.» 
              «Art. 2-ter (Misure urgenti per l'accesso  al  Servizio
          sanitario  nazionale).  -   1.   Al   fine   di   garantire
          l'erogazione  delle  prestazioni  di  assistenza  sanitaria
          anche in ragione delle esigenze  straordinarie  ed  urgenti
          derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende  e  gli
          enti   del   Servizio   sanitario   nazionale,   verificata
          l'impossibilita' di utilizzare personale gia'  in  servizio
          nonche' di ricorrere agli idonei collocati  in  graduatorie
          concorsuali in vigore, possono, durante  la  vigenza  dello
          stato di emergenza di cui alla delibera del  Consiglio  dei
          ministri  del  31   gennaio   2020,   conferire   incarichi
          individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al
          personale delle  professioni  sanitarie  e  agli  operatori
          socio-sanitari di cui all'art. 2-bis, comma 1, lettera a). 
              2. - 4. Omissis. 
              5. Gli incarichi di cui al  presente  articolo  possono
          essere conferiti per la durata di sei mesi anche ai  medici
          specializzandi  iscritti  regolarmente  all'ultimo   e   al
          penultimo anno di corso della scuola  di  specializzazione.
          Tali  incarichi  sono   prorogabili,   previa   definizione
          dell'accordo di cui al settimo periodo dell'art.  1,  comma
          548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in ragione
          del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre
          2020. Nei casi di  cui  al  precedente  periodo,  l'accordo
          tiene conto  delle  eventuali  e  particolari  esigenze  di
          recupero, all'interno della  ordinaria  durata  legale  del
          corso di  studio,  delle  attivita'  formative  teoriche  e
          assistenziali necessarie al raggiungimento degli  obiettivi
          formativi previsti. Il  periodo  di  attivita'  svolto  dai
          medici specializzandi esclusivamente durante  lo  stato  di
          emergenza e' riconosciuto ai fini del ciclo  di  studi  che
          conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I
          medici  specializzandi  restano  iscritti  alla  scuola  di
          specializzazione universitaria e continuano a percepire  il
          trattamento economico previsto dal contratto di  formazione
          specialistica, integrato dagli  emolumenti  corrisposti  in
          proporzione all'attivita' lavorativa svolta.». 
          Note al comma 424: 
                
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2-quinquies
          del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 2-quinquies (Misure urgenti per  il  reclutamento
          dei medici di medicina generale e dei  pediatri  di  libera
          scelta). 
              1. Omissis. 
              2.  Per  la  durata  dell'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19, come stabilita dalla delibera del  Consiglio  dei
          ministri del 31 gennaio 2020,  i  laureati  in  medicina  e
          chirurgia abilitati, anche durante la  loro  iscrizione  ai
          corsi  di  specializzazione  o  ai  corsi   di   formazione
          specifica in medicina generale, possono assumere  incarichi
          provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale
          convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere
          iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia
          medica turistica e occupati fino  alla  fine  della  durata
          dello stato di emergenza. Le ore di  attivita'  svolte  dai
          suddetti medici  devono  essere  considerate  a  tutti  gli
          effetti quali attivita' pratiche, da  computare  nel  monte
          ore complessivo previsto dall'art. 26, comma 1, del decreto
          legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In caso  di  assunzione
          di incarico provvisorio che comporti l'assegnazione  di  un
          numero di assistiti superiore  a  800,  l'erogazione  della
          borsa di studio e' sospesa. Il periodo di attivita', svolto
          dai medici specializzandi esclusivamente durante  lo  stato
          di emergenza, e' riconosciuto ai fini del  ciclo  di  studi
          che   conduce   al    conseguimento    del    diploma    di
          specializzazione. Le universita', ferma restando la  durata
          legale del corso, assicurano il  recupero  delle  attivita'
          formative,  teoriche   e   assistenziali,   necessarie   al
          raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. 
              Omissis.». 
                
          Note al comma 425: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  4-bis  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
              «Art.   4-bis   (Unita'   speciali    di    continuita'
          assistenziale). - 1. Al fine di  consentire  al  medico  di
          medicina generale o al  pediatra  di  libera  scelta  o  al
          medico   di   continuita'   assistenziale   di    garantire
          l'attivita'  assistenziale  ordinaria,  le  regioni  e   le
          Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  istituiscono,
          entro dieci giorni dalla data del 10 marzo 2020, presso una
          sede  di  continuita'  assistenziale  gia'  esistente,  una
          unita'  speciale  ogni  50.000  abitanti  per  la  gestione
          domiciliare  dei  pazienti  affetti  da  COVID-19  che  non
          necessitano di ricovero ospedaliero. L'unita'  speciale  e'
          costituita da un  numero  di  medici  pari  a  quelli  gia'
          presenti nella sede di continuita' assistenziale prescelta.
          Possono far parte dell'unita' speciale: i medici titolari o
          supplenti  di  continuita'  assistenziale;  i  medici   che
          frequentano il corso di formazione  specifica  in  medicina
          generale; in  via  residuale,  i  laureati  in  medicina  e
          chirurgia abilitati e iscritti  all'ordine  di  competenza.
          L'unita' speciale e' attiva sette giorni  su  sette,  dalle
          ore  8,00  alle  ore  20,00,  e  per  le  attivita'  svolte
          nell'ambito della  stessa  ai  medici  e'  riconosciuto  un
          compenso lordo di 40 euro per ora. 
              2. Il medico di medicina  generale  o  il  pediatra  di
          libera scelta o  il  medico  di  continuita'  assistenziale
          comunicano all'unita' speciale di cui al comma 1, a seguito
          del triage telefonico,  il  nominativo  e  l'indirizzo  dei
          pazienti di cui al comma 1. I medici dell'unita'  speciale,
          per  lo  svolgimento  delle  specifiche  attivita',  devono
          essere  dotati  di  ricettario   del   Servizio   sanitario
          nazionale e di idonei dispositivi di protezione individuale
          e seguire tutte le procedure gia' all'uopo prescritte. 
              3. Il triage per i pazienti che si recano autonomamente
          in pronto soccorso deve avvenire in un ambiente  diverso  e
          separato dai locali adibiti all'accettazione  del  medesimo
          pronto soccorso,  al  fine  di  consentire  alle  strutture
          sanitarie di svolgere al contempo  le  ordinarie  attivita'
          assistenziali. 
              4.  Le  disposizioni  del   presente   articolo   hanno
          efficacia  limitatamente  alla  durata   dello   stato   di
          emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita  dalla
          delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.». 
              - Si riporta il testo dei commi 6 e 9 dell'art.  1  del
          citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
              «Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di' assistenza
          territoriale). 
              1. - 5. Omissis. 
              6. Al fine di garantire una  piu'  ampia  funzionalita'
          delle Unita' speciali di continuita' assistenziale  di  cui
          all'art. 4-bis del decreto legge  17  marzo  2020,  n.  18,
          convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.
          27, e' autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di  61
          milioni  di  euro  a  valere  sul  finanziamento  sanitario
          corrente stabilito per l'anno 2020.  Per  la  funzionalita'
          delle Unita' speciali di continuita' assistenziale  di  cui
          al  periodo  precedente  e'  consentito  anche  ai   medici
          specialisti  ambulatoriali  convenzionati  interni  di  far
          parte delle stesse. In considerazione del ruolo  attribuito
          alle predette Unita' speciali di continuita' assistenziale,
          ogni Unita' e' tenuta a redigere  apposita  rendicontazione
          trimestrale dell'attivita' all'ente sanitario di competenza
          che la trasmette alla regione di appartenenza. Il Ministero
          della salute e il Ministero dell'economia e delle  finanze,
          in sede di monitoraggio  dei  Piani  di  cui  al  comma  1,
          possono richiedere le relative relazioni. 
              7. - 8. Omissis. 
              9. Per la presa in carico precoce dei pazienti  affetti
          da  COVID-19  e  per  garantire  il  massimo   livello   di
          assistenza ai pazienti fragili, la cui  condizione  risulta
          aggravata dall'emergenza in corso, il fondo di cui all'art.
          46  dell'Accordo  collettivo  nazionale  23  marzo  2005  e
          successive modificazioni e integrazioni per  la  disciplina
          dei  rapporti  con  i  medici  di  medicina   generale   e'
          complessivamente incrementato nell'anno  2020  dell'importo
          di 10 milioni di euro per la  retribuzione  dell'indennita'
          di personale infermieristico di cui all'art. 59,  comma  1,
          lettera b), del medesimo Accordo  collettivo  nazionale.  A
          tal fine e' autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni  di
          euro  a  valere  sul   finanziamento   sanitario   corrente
          stabilito per l'anno 2020. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  12  del
          citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
              «Art. 12 (Misure straordinarie  per  la  permanenza  in
          servizio del personale sanitario). -  1.  Al  fine  di  far
          fronte alle esigenze  straordinarie  ed  urgenti  derivanti
          dalla diffusione del COVID-19  e  di  garantire  i  livelli
          essenziali  di  assistenza,  le  aziende  e  gli  enti  del
          Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato
          di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in  data
          31 gennaio 2020, verificata l'impossibilita'  di  procedere
          al reclutamento di personale, anche  facendo  ricorso  agli
          incarichi previsti dagli articoli 2-bis  e  2-ter,  possono
          trattenere in  servizio  i  dirigenti  medici  e  sanitari,
          nonche' il  personale  del  ruolo  sanitario  del  comparto
          sanita' e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga  ai
          limiti  previsti  dalle   disposizioni   vigenti   per   il
          collocamento in quiescenza. 
              Omissis.». 
          Note al comma 426: 
                
              - Si riporta il testo del  comma  3  dell'art.  12  del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019,  n.  60  (Misure
          emergenziali  per  il  servizio  sanitario  della   Regione
          Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria): 
              «Art. 12  (Disposizioni  sulla  formazione  in  materia
          sanitaria e sui medici di medicina generale). 
              1. - 2. Omissis. 
              3. Fino al 31 dicembre 2021 i laureati  in  medicina  e
          chirurgia  abilitati  all'esercizio  professionale  e  gia'
          risultati idonei al  concorso  per  l'ammissione  al  corso
          triennale di formazione specifica in medicina generale, che
          siano  stati   incaricati,   nell'ambito   delle   funzioni
          convenzionali previste  dall'accordo  collettivo  nazionale
          per la disciplina dei rapporti con  i  medici  di  medicina
          generale  per   almeno   ventiquattro   mesi,   anche   non
          continuativi, nei  dieci  anni  antecedenti  alla  data  di
          scadenza   della    presentazione    della    domanda    di
          partecipazione  al  concorso  per  l'accesso  al  corso  di
          formazione specifica  in  medicina  generale,  accedono  al
          predetto corso, tramite graduatoria riservata, senza  borsa
          di studio. Accedono in via  prioritaria  all'iscrizione  al
          corso coloro che risultino avere il maggior  punteggio  per
          anzianita'  di  servizio  maturata  nello  svolgimento  dei
          suddetti incarichi convenzionali, attribuito sulla base dei
          criteri previsti dall'accordo collettivo nazionale  per  il
          calcolo del punteggio di anzianita' di servizio.  I  medici
          gia' iscritti al corso di formazione specifica in  medicina
          generale sono interpellati, in fase di  assegnazione  degli
          incarichi, comunque in via prioritaria rispetto  ai  medici
          di  cui  ai  periodi  precedenti.  Il  numero  massimo   di
          candidati ammessi al corso e' determinato  entro  i  limiti
          consentiti dalle risorse di cui al successivo periodo. Agli
          oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori
          spese di organizzazione dei corsi di  formazione  specifica
          di medicina generale fino ad un massimo  di  2  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2019, in  relazione  al  corso
          2019-2021, 2020, in relazione al corso 2020-2022,  e  2021,
          in relazione al corso 2021-2023, si provvede col vincolo di
          pari importo  delle  disponibilita'  finanziarie  ordinarie
          destinate al fabbisogno sanitario standard  nazionale,  cui
          concorre lo Stato, con ripartizione tra  le  regioni  sulla
          base  delle  effettive  carenze  dei  medici  di   medicina
          generale calcolate sulla base  del  numero  complessivo  di
          incarichi pubblicati e rimasti vacanti. 
              Omissis.». 
          Note al comma 430: 
                
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  249  del   citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
              «Art. 249 (Semplificazione e svolgimento  in  modalita'
          decentrata e telematica delle procedure  concorsuali  delle
          pubbliche amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data  di
          entrata in vigore del  presente  decreto  i  principi  e  i
          criteri direttivi concernenti lo  svolgimento  delle  prove
          concorsuali in modalita' decentrata e attraverso l'utilizzo
          di tecnologia digitale di cui alle lettere  a)  e  b),  del
          comma 1 dell'art. 248, nonche' le modalita' di  svolgimento
          delle attivita' delle commissioni esaminatrici  di  cui  al
          comma 7 dell'art. 247,  e  quelle  di  presentazione  della
          domanda di partecipazione  di  cui  ai  commi  4  e  5  del
          medesimo art. 247, possono essere applicati  dalle  singole
          amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              2. Per il personale delle Forze armate, delle Forze  di
          polizia ad  ordinamento  civile  e  militare  e  del  Corpo
          nazionale  dei  vigili   del   fuoco,   si   applicano   le
          disposizioni di cui agli articoli 259 e 260.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  30  del   decreto
          legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica  dei
          contratti di lavoro e revisione della normativa in tema  di
          mansioni, a norma dell'art. 1,  comma  7,  della  Legge  10
          dicembre 2014, n. 183): 
              «Art.  30  (Definizione).  -   1.   Il   contratto   di
          somministrazione  di  lavoro  e'  il  contratto,  a   tempo
          indeterminato o determinato, con  il  quale  un'agenzia  di
          somministrazione  autorizzata,   ai   sensi   del   decreto
          legislativo n. 276 del 2003, mette  a  disposizione  di  un
          utilizzatore uno  o  piu'  lavoratori  suoi  dipendenti,  i
          quali, per tutta la  durata  della  missione,  svolgono  la
          propria attivita' nell'interesse e sotto la direzione e  il
          controllo dell'utilizzatore.». 
                
          Note al comma 431: 
              - Il testo dell'art.  30  del  decreto  legislativo  15
          giugno 2015, n. 81, e' riportato nelle note al comma 430. 
          Note al comma 432: 
              - Si riporta il testo dei commi 5-bis e 6  dell'art.  7
          del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 7 (Gestione delle risorse umane). 
              1. - 5. Omissis. 
              5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni  pubbliche
          di stipulare contratti di collaborazione che si  concretano
          in  prestazioni   di   lavoro   esclusivamente   personali,
          continuative  e  le  cui  modalita'  di  esecuzione   siano
          organizzate dal committente anche con riferimento ai  tempi
          e al luogo di  lavoro.  I  contratti  posti  in  essere  in
          violazione del presente  comma  sono  nulli  e  determinano
          responsabilita'  erariale.  I  dirigenti  che  operano   in
          violazione delle  disposizioni  del  presente  comma  sono,
          altresi', responsabili ai sensi dell'art. 21 e ad essi  non
          puo' essere erogata la  retribuzione  di  risultato.  Resta
          fermo che la disposizione di cui all'art. 2, comma  1,  del
          decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non  si  applica
          alle pubbliche amministrazioni. 
              6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis,  per
          specifiche  esigenze  cui  non  possono  far   fronte   con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire   esclusivamente   incarichi   individuali,   con
          contratti di lavoro autonomo, ad esperti di  particolare  e
          comprovata   specializzazione   anche   universitaria,   in
          presenza dei seguenti presupposti di legittimita': 
              a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere  alle
          competenze attribuite dall'ordinamento  all'amministrazione
          conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati
          e deve risultare coerente con le esigenze di  funzionalita'
          dell'amministrazione conferente; 
              b)   l'amministrazione   deve   avere   preliminarmente
          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le
          risorse umane disponibili al suo interno; 
              c) la prestazione deve essere di  natura  temporanea  e
          altamente  qualificata;  non   e'   ammesso   il   rinnovo;
          l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
          in via eccezionale, al solo fine di completare il  progetto
          e  per  ritardi  non  imputabili  al  collaboratore,  ferma
          restando  la  misura  del  compenso  pattuito  in  sede  di
          affidamento dell'incarico; 
              d) devono essere  preventivamente  determinati  durata,
          oggetto e compenso della collaborazione. 
              Si   prescinde   dal   requisito    della    comprovata
          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di
          contratti  di  collaborazione  per  attivita'  che  debbano
          essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
          con  soggetti  che  operino  nel  campo  dell'arte,   dello
          spettacolo,  dei  mestieri  artigianali  o   dell'attivita'
          informatica nonche' a supporto dell'attivita'  didattica  e
          di ricerca, per i  servizi  di  orientamento,  compreso  il
          collocamento, e di certificazione dei contratti  di  lavoro
          di cui al decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,
          purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
          pubblica, ferma restando  la  necessita'  di  accertare  la
          maturata esperienza nel settore. 
              Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo
          svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti
          incaricati ai sensi  del  medesimo  comma  come  lavoratori
          subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa  per
          il dirigente che  ha  stipulato  i  contratti.  Il  secondo
          periodo dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge  12  luglio
          2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          luglio  2004,  n.  191,  e'  soppresso.  Si  applicano   le
          disposizioni previste dall'art. 36, comma 3,  del  presente
          decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di  cui
          al  presente  comma,   fermo   restando   il   divieto   di
          costituzione di rapporti di lavoro a  tempo  indeterminato,
          si applica  quanto  previsto  dal  citato  art.  36,  comma
          5-quater. 
              Omissis.». 
              - Il testo dell'art. 36 del citato decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, e' riportato  nelle  note  al  comma
          293. 
          Note al comma 434: 
                
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  6  del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2008,   n.   189
          (Disposizioni  urgenti  per  il  contenimento  della  spesa
          sanitaria e in materia  di  regolazioni  contabili  con  le
          autonomie locali): 
              «Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). 
              1. - 1-quater. Omissis. 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti a legislazione conseguenti all'attualizzazione  di
          contributi  pluriennali,  ai  sensi   del   comma   177-bis
          dell'art.  4  della  legge  24  dicembre  2003,   n.   350,
          introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27  dicembre
          2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalita'
          previste dall'art. 5-bis, comma  1,  del  decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse
          del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'art.  4
          del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. All'utilizzo
          del Fondo per le finalita'  di  cui  al  primo  periodo  si
          provvede con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere  delle
          Commissioni parlamentari competenti per  materia  e  per  i
          profili finanziari, nonche' alla Corte dei conti.». 
          Note al comma 435: 
                
              - Si riporta il testo dell'art. 30 del  citato  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art.  30   (Passaggio   diretto   di   personale   tra
          amministrazioni diverse). - 1. Le  amministrazioni  possono
          ricoprire posti  vacanti  in  organico  mediante  passaggio
          diretto  di  dipendenti  di  cui  all'art.  2,   comma   2,
          appartenenti a una qualifica corrispondente e  in  servizio
          presso  altre  amministrazioni,  che  facciano  domanda  di
          trasferimento,  previo  assenso   dell'amministrazione   di
          appartenenza. Le amministrazioni, fissando  preventivamente
          requisiti  e   le   competenze   professionali   richieste,
          pubblicano sul proprio sito istituzionale, per  un  periodo
          pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono  indicati
          i  posti  che  intendono  ricoprire  attraverso   passaggio
          diretto  di  personale  di   altre   amministrazioni,   con
          indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
          e  fino  all'introduzione  di  nuove   procedure   per   la
          determinazione dei fabbisogni standard di  personale  delle
          amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
          centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti  pubblici
          non  economici  nazionali  non   e'   richiesto   l'assenso
          dell'amministrazione di appartenenza, la quale  dispone  il
          trasferimento    entro    due    mesi    dalla    richiesta
          dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
          per il preavviso e a condizione  che  l'amministrazione  di
          destinazione  abbia  una  percentuale  di   posti   vacanti
          superiore   all'amministrazione   di   appartenenza.    Per
          agevolare le  procedure  di  mobilita'  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra
          la domanda e l'offerta di mobilita'. 
              1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede  alla
          riqualificazione  dei  dipendenti   la   cui   domanda   di
          trasferimento e' accolta,  eventualmente  avvalendosi,  ove
          sia necessario predisporre percorsi specifici o  settoriali
          di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
          All'attuazione del presente comma si  provvede  utilizzando
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri  per
          la finanza pubblica. 
              1-ter. La dipendente  vittima  di  violenza  di  genere
          inserita in specifici percorsi di  protezione,  debitamente
          certificati dai servizi sociali del  comune  di  residenza,
          puo'  presentare  domanda   di   trasferimento   ad   altra
          amministrazione pubblica ubicata in un  comune  diverso  da
          quello     di     residenza,      previa      comunicazione
          all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici  giorni
          dalla   suddetta   comunicazione    l'amministrazione    di
          appartenenza    dispone     il     trasferimento     presso
          l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove  vi  siano
          posti   vacanti   corrispondenti   alla    sua    qualifica
          professionale. 
              2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di  cui  all'art.
          2,  comma  2,  i  dipendenti  possono   essere   trasferiti
          all'interno della stessa amministrazione o, previo  accordo
          tra    le    amministrazioni    interessate,    in    altra
          amministrazione, in sedi  collocate  nel  territorio  dello
          stesso comune ovvero a distanza non superiore  a  cinquanta
          chilometri  dalla  sede  cui  sono  adibiti.  Ai  fini  del
          presente comma non si applica il terzo  periodo  del  primo
          comma dell'art. 2103 del codice  civile.  Con  decreto  del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
          sindacali rappresentative e previa intesa, ove  necessario,
          in sede di conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono  essere
          fissati  criteri  per  realizzare  i  processi  di  cui  al
          presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
          amministrazioni senza  preventivo  accordo,  per  garantire
          l'esercizio delle funzioni  istituzionali  da  parte  delle
          amministrazioni che  presentano  carenze  di  organico.  Le
          disposizioni di cui  al  presente  comma  si  applicano  ai
          dipendenti con figli di eta'  inferiore  a  tre  anni,  che
          hanno diritto al congedo parentale, e ai  soggetti  di  cui
          all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.  104,
          e successive modificazioni, con il  consenso  degli  stessi
          alla prestazione  della  propria  attivita'  lavorativa  in
          un'altra sede. 
              2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2  per  i  quali  sia
          necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
          2.3. 
              2.2 I contratti collettivi nazionali possono  integrare
          le procedure e  i  criteri  generali  per  l'attuazione  di
          quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono  nulli  gli  accordi,
          gli  atti  o  le  clausole  dei  contratti  collettivi   in
          contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 
              2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e
          2, e' istituito, nello stato di  previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  un  fondo  destinato  al
          miglioramento  dell'allocazione  del  personale  presso  le
          pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15  milioni
          di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
          dall'anno  2015,   da   attribuire   alle   amministrazioni
          destinatarie dei predetti processi. Al fondo  confluiscono,
          altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per  cento
          del trattamento economico spettante al personale trasferito
          mediante  versamento  all'entrata  dello  Stato  da   parte
          dell'amministrazione     cedente      e      corrispondente
          riassegnazione  al  fondo   ovvero   mediante   contestuale
          riduzione  dei  trasferimenti  statali  all'amministrazione
          cedente. I criteri di utilizzo e le modalita'  di  gestione
          delle risorse del fondo  sono  stabiliti  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. In  sede  di  prima
          applicazione,  nell'assegnazione  delle   risorse   vengono
          prioritariamente   valutate   le   richieste    finalizzate
          all'ottimale  funzionamento  degli  uffici  giudiziari  che
          presentino    rilevanti    carenze    di    personale     e
          conseguentemente  alla  piena  applicazione  della  riforma
          delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n.  56.  Le
          risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
          sino al momento di effettiva  permanenza  in  servizio  del
          personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. 
              2.4. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma
          2.3, pari a 15 milioni di euro  per  l'anno  2014  e  a  30
          milioni di euro a decorrere dall'anno  2015,  si  provvede,
          quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di
          euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3,  comma  97,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di
          euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,  comma  14,
          del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con
          modificazioni, dalla legge  24  novembre  2006,  n.  286  e
          quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal  2015  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui  al  comma
          2.3 puo' essere rideterminato ai sensi dell'art. 11,  comma
          3, lettera d), della legge 31 dicembre  2009,  n.  196.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio per l'attuazione del presente articolo. 
              2-bis.   Le   amministrazioni,   prima   di   procedere
          all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
          copertura di posti vacanti in organico, devono attivare  le
          procedure di mobilita' di cui al comma 1,  provvedendo,  in
          via prioritaria, all'immissione in  ruolo  dei  dipendenti,
          provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di
          comando o di fuori ruolo,  appartenenti  alla  stessa  area
          funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
          delle  amministrazioni  in  cui   prestano   servizio.   Il
          trasferimento e' disposto, nei limiti  dei  posti  vacanti,
          con  inquadramento   nell'area   funzionale   e   posizione
          economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le
          amministrazioni  di  provenienza;  il  trasferimento   puo'
          essere disposto anche se la vacanza sia  presente  in  area
          diversa  da  quella   di   inquadramento   assicurando   la
          necessaria neutralita' finanziaria. 
              2-ter. L'immissione in ruolo di  cui  al  comma  2-bis,
          limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri  e
          al  Ministero  degli  affari  esteri,  in   ragione   della
          specifica professionalita' richiesta ai propri  dipendenti,
          avviene  previa  valutazione  comparativa  dei  titoli   di
          servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati  o
          fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
          trasferimento,  nei   limiti   dei   posti   effettivamente
          disponibili. 
              2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per
          fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
          della  specifica  professionalita'  richiesta   ai   propri
          dipendenti  puo'  procedere  alla  riserva  di   posti   da
          destinare  al  personale  assunto  con  ordinanza  per   le
          esigenze della Protezione civile  e  del  servizio  civile,
          nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art.  3,
          comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e  all'art.
          1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
              2-quinquies.  Salvo  diversa  previsione,   a   seguito
          dell'iscrizione   nel   ruolo    dell'amministrazione    di
          destinazione, al dipendente  trasferito  per  mobilita'  si
          applica  esclusivamente   il   trattamento   giuridico   ed
          economico,  compreso  quello   accessorio,   previsto   nei
          contratti collettivi  vigenti  nel  comparto  della  stessa
          amministrazione. 
              2-sexies. Le pubbliche  amministrazioni,  per  motivate
          esigenze  organizzative,  risultanti   dai   documenti   di
          programmazione previsti all'art. 6, possono  utilizzare  in
          assegnazione temporanea,  con  le  modalita'  previste  dai
          rispettivi ordinamenti, personale di altre  amministrazioni
          per un periodo non superiore a  tre  anni,  fermo  restando
          quanto gia'  previsto  da  norme  speciali  sulla  materia,
          nonche' il regime di spesa eventualmente previsto  da  tali
          norme e dal presente decreto.». 
          Note al comma 438: 
                
              - Il citato decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri 5 dicembre 2013, n. 159  (Regolamento  concernente
          la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di
          applicazione  dell'Indicatore  della  situazione  economica
          equivalente (ISEE), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          Repubblica italiana 24 gennaio 2014, n. 19. 
          Note al comma 440: 
                
              -  La  legge  29  ottobre   2005,   n.   229,   recante
          «Disposizioni  in  materia  di  indennizzo  a  favore   dei
          soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a
          causa di vaccinazioni obbligatorie»,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 5 novembre 2005,  n.
          258. 
              -  La  legge  24  dicembre  2007,   n.   244,   recante
          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato  (Legge  finanziaria  2008)»,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana  28
          dicembre 2007, n. 300, S.O. 
          Note al comma 441: 
                
              - Il riferimento al testo della legge 24 dicembre 2007,
          n. 244, e' riportato nelle note al comma 440. 
                
          Note al comma 442: 
                
              - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 11 marzo
          1988, n. 67 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
          annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 1988): 
              «Art. 20.  -  1.  E'  autorizzata  l'esecuzione  di  un
          programma  pluriennale  di   interventi   in   materia   di
          ristrutturazione edilizia e di  ammodernamento  tecnologico
          del patrimonio sanitario pubblico  e  di  realizzazione  di
          residenze per anziani e soggetti  non  autosufficienti  per
          l'importo  complessivo  di   lire   30.000   miliardi.   Al
          finanziamento  degli  interventi   si   provvede   mediante
          operazioni di mutuo che le regioni e le  Province  autonome
          di Trento e Bolzano sono  autorizzate  ad  effettuare,  nel
          limite del 95 per cento della spesa ammissibile  risultante
          dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e  prestiti
          e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
          secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
          Ministro del tesoro, di  concerto  con  il  Ministro  della
          sanita'. 
              2. Il Ministro  della  sanita',  sentito  il  Consiglio
          sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione  costituito
          da tecnici di economia  sanitaria,  edilizia  e  tecnologia
          ospedaliera e di funzioni  medico-sanitarie,  da  istituire
          con proprio decreto, definisce con altro  proprio  decreto,
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, i criteri generali  per  la  programmazione
          degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
          obiettivi di massima: 
              a) riequilibrio territoriale delle strutture,  al  fine
          di garantire una idonea capacita' di posti letto  anche  in
          quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture  non  sono
          in grado di soddisfare le domande di ricovero; 
              b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a piu'
          elevato degrado strutturale; 
              c) ristrutturazione del 30 per cento  dei  posti  letto
          che   presentano   carenze   strutturali    e    funzionali
          suscettibili di integrale recupero con adeguate  misure  di
          riadattamento; 
              d) conservazione in  efficienza  del  restante  50  per
          cento dei posti letto, la  cui  funzionalita'  e'  ritenuta
          sufficiente; 
              e)    completamento    della    rete    dei     presidi
          poliambulatoriali extraospedalieri  ed  ospedalieri  diurni
          con contemporaneo intervento  su  quelli  ubicati  in  sede
          ospedaliera secondo le specificazioni di cui  alle  lettere
          a), b), c); 
              f)  realizzazione  di  140.000   posti   in   strutture
          residenziali, per anziani che non possono essere  assistiti
          a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e  che
          richiedono  trattamenti  continui.   Tali   strutture,   di
          dimensioni  adeguate  all'ambiente  secondo  standards  che
          saranno emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre
          1978,  n.  833,  devono  essere  integrate  con  i  servizi
          sanitari e  sociali  di  distretto  e  con  istituzioni  di
          ricovero e cura in grado di provvedere al  riequilibrio  di
          condizioni deteriorate.  Dette  strutture,  sulla  base  di
          standards  dimensionali,  possono  essere  ricavate   anche
          presso aree e spazi resi  disponibili  dalla  riduzione  di
          posti-letto ospedalieri; 
              g) adeguamento alle norme di sicurezza  degli  impianti
          delle strutture sanitarie; 
              h)  potenziamento   delle   strutture   preposte   alla
          prevenzione con particolare riferimento  ai  laboratori  di
          igiene  e  profilassi   e   ai   presidi   multizonali   di
          prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali  ed
          alle strutture di sanita' pubblica veterinaria; 
              i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il
          cui utilizzo e' stabilito da ciascuna regione  o  provincia
          autonoma con propria determinazione. 
              3. Il secondo decreto  di  cui  al  comma  2  definisce
          modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
          medesimo   settore   dell'edilizia   sanitaria   effettuati
          dall'Agenzia   per   gli   interventi   straordinari    nel
          Mezzogiorno,  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici,  dalle
          universita'   nell'ambito    dell'edilizia    universitaria
          ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni,  anche  a
          valere sulle risorse del Fondo investimenti  e  occupazione
          (FIO). 
              4. Le regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano   predispongono,   entro   quattro    mesi    dalla
          pubblicazione del decreto di cui al comma 3,  il  programma
          degli interventi di cui chiedono il  finanziamento  con  la
          specificazione dei progetti da realizzare. Sulla  base  dei
          programmi  regionali  o  provinciali,  il  Ministro   della
          sanita'  predispone  il  programma  nazionale   che   viene
          sottoposto all'approvazione del CIPE. 
              5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2,
          il CIPE determina le quote di mutuo che  le  regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano possono  contrarre
          nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla  scadenza
          dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il  programma
          nazionale  di  cui  al  comma  medesimo.  Per  il  triennio
          1988-1990 il limite massimo  complessivo  dei  mutui  resta
          determinato in lire 10.000 miliardi,  in  ragione  di  lire
          3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire  3.500  miliardi  per
          ciascuno degli anni  1989  e  1990.  Le  stesse  regioni  e
          Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  presentano  in
          successione temporale i progetti suscettibili di  immediata
          realizzazione. [I progetti sono  sottoposti  al  vaglio  di
          conformita'  del  Ministero  della  sanita',   per   quanto
          concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con  il
          programma  nazionale,  e  all'approvazione  del  CIPE   che
          decide,  sentito  il  Nucleo   di   valutazione   per   gli
          investimenti pubblici. ] 
              5-bis. Dalla data del  30  novembre  1993,  i  progetti
          attuativi del programma di cui al  comma  5,  con  la  sola
          esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE  e  di  quelli
          gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
          per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
          per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
          presentati dagli enti di cui all'art. 4,  comma  15,  della
          legge  30  dicembre  1991,  n.  412,  sono  approvati   dai
          competenti organi  regionali,  i  quali  accertano  che  la
          progettazione  esecutiva,   ivi   compresa   quella   delle
          Universita' degli studi con policlinici a gestione  diretta
          nonche' degli istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
          scientifico di loro competenza territoriale,  sia  completa
          di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella  sua
          completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
          necessari  per  l'esecuzione  dell'opera;  essi   accertano
          altresi' la conformita' dei progetti esecutivi  agli  studi
          di fattibilita'  approvati  dal  Ministero  della  sanita'.
          Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di  interventi,
          i competenti organi regionali verificano  la  coerenza  con
          l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
          autonome e gli enti di cui  all'art.  4,  comma  15,  della
          legge 30 dicembre 1991, n.  412,  presentano  al  CIPE,  in
          successione temporale, istanza  per  il  finanziamento  dei
          progetti, corredata dai provvedimenti della  loro  avvenuta
          approvazione, da un programma temporale  di  realizzazione,
          dalla dichiarazione che  essi  sono  redatti  nel  rispetto
          delle  normative  nazionali  e  regionali  sugli  standards
          ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria  e  che
          sono dotati di copertura per l'intero progetto o per  parti
          funzionali dello stesso. 
              6. L'onere di  ammortamento  dei  mutui  e'  assunto  a
          carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello  stato
          di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di  lire
          330 miliardi per l'anno 1989 e di  lire  715  miliardi  per
          l'anno 1990. 
              7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi  banditi
          dal  Servizio  sanitario  nazionale  e'  elevato,  per   il
          personale laureato  che  partecipi  a  concorsi  del  ruolo
          sanitario, a  38  anni,  per  un  periodo  di  tre  anni  a
          decorrere dal 1° gennaio 1988.». 
              - Si riporta il testo del comma 81  dell'art.  1  della
          citata legge 27 dicembre 2019, n. 160: 
              «Art. 1. - Omissis. 
              81. Ai fini del programma pluriennale di interventi  in
          materia di ristrutturazione edilizia  e  di  ammodernamento
          tecnologico, l'importo fissato dall'art. 20 della legge  11
          marzo 1988, n. 67, rideterminato  dall'art.  2,  comma  69,
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dall'art. 1,  comma
          555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' elevato a  30
          miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione  di
          accordi di programma con le  regioni  e  l'assegnazione  di
          risorse agli altri enti del settore sanitario  interessati,
          il limite  annualmente  definito  in  base  alle  effettive
          disponibilita' di bilancio. L'incremento di cui al presente
          comma  e'  destinato  prioritariamente  alle  regioni   che
          abbiano esaurito, con  la  sottoscrizione  di  accordi,  la
          propria disponibilita'  a  valere  sulle  risorse  previste
          dall'art. 1, comma 555, della legge 30  dicembre  2018,  n.
          145. 
              82. Al comma 3 dell'art. 1 della legge 3  agosto  2007,
          n. 120, le parole:  «per  i  quali  la  regione  non  abbia
          conseguito il collaudo entro  il  31  dicembre  2014»  sono
          sostituite dalle seguenti: «per  i  quali  la  regione  non
          abbia conseguito il collaudo entro il 31  dicembre  2021  e
          che risultino iniziati e  non  collaudati  al  31  dicembre
          2014». 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 109 dell'art.  2  della
          legge  23  dicembre  2009,  n.  191  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2010): 
              «Art. 2. 
              1. - 108. Omissis. 
              109. A decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati  gli
          articoli 5 e 6 della legge 30 novembre  1989,  n.  386;  in
          conformita' con  quanto  disposto  dall'art.  8,  comma  1,
          lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque
          fatti salvi i contributi erariali in essere sulle  rate  di
          ammortamento di  mutui  e  prestiti  obbligazionari  accesi
          dalle Province autonome di Trento e di Bolzano,  nonche'  i
          rapporti giuridici gia' definiti. 
              Omissis.». 
          Note al comma 443: 
              - Il testo del comma 81  dell'art.  1  della  legge  27
          dicembre 2019, n. 160, e' riportato  nelle  note  al  comma
          442. 
          Note al comma 445: 
                
              - Si riporta il testo del comma 140 dell'art.  1  della
          citata legge 11 dicembre 2016, n. 232: 
              «Art. 1. 
              1. - 139. Omissis. 
              140.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle  finanze  e'  istituito  un  apposito
          fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900  milioni  di
          euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro  per  l'anno
          2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e  di  3.000
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020  al  2032,
          per assicurare il finanziamento  degli  investimenti  e  lo
          sviluppo infrastrutturale  del  Paese,  anche  al  fine  di
          pervenire  alla  soluzione  delle  questioni   oggetto   di
          procedure di infrazione da parte dell'Unione  europea,  nei
          settori di spesa  relativi  a:  a)  trasporti,  viabilita',
          mobilita' sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione
          e   accessibilita'   delle   stazioni    ferroviarie;    b)
          infrastrutture, anche relative  alla  rete  idrica  e  alle
          opere  di  collettamento,  fognatura  e   depurazione;   c)
          ricerca;  d)  difesa  del  suolo,  dissesto  idrogeologico,
          risanamento ambientale e bonifiche; e)  edilizia  pubblica,
          compresa quella scolastica;  f)  attivita'  industriali  ad
          alta  tecnologia   e   sostegno   alle   esportazioni;   g)
          informatizzazione  dell'amministrazione   giudiziaria;   h)
          prevenzione del rischio sismico;  i)  investimenti  per  la
          riqualificazione urbana e per la sicurezza delle  periferie
          delle  citta'  metropolitane  e  dei  comuni  capoluogo  di
          provincia; l) eliminazione delle barriere  architettoniche.
          L'utilizzo del fondo di cui al primo  periodo  e'  disposto
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  interessati,   in
          relazione ai  programmi  presentati  dalle  amministrazioni
          centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi
          alle Commissioni parlamentari competenti  per  materia,  le
          quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla
          data dell'assegnazione; decorso  tale  termine,  i  decreti
          possono essere adottati  anche  in  mancanza  del  predetto
          parere.  Con  i  medesimi  decreti  sono  individuati   gli
          interventi da finanziare e i relativi  importi,  indicando,
          ove necessario, le modalita' di  utilizzo  dei  contributi,
          sulla base di criteri di  economicita'  e  di  contenimento
          della spesa, anche attraverso  operazioni  finanziarie  con
          oneri di ammortamento a carico del  bilancio  dello  Stato,
          con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca  di
          sviluppo del Consiglio d'Europa, con la  Cassa  depositi  e
          prestiti Spa e con  i  soggetti  autorizzati  all'esercizio
          dell'attivita' bancaria ai  sensi  del  testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia, di cui  al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente  con
          gli  obiettivi  programmati  di  finanza  pubblica.   Fermo
          restando che i decreti di cui al periodo precedente,  nella
          parte  in  cui  individuano  interventi  rientranti   nelle
          materie di competenza regionale o delle province  autonome,
          e limitatamente agli stessi, sono  adottati  previa  intesa
          con gli enti territoriali interessati, ovvero  in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,  per
          gli   interventi   rientranti   nelle   suddette    materie
          individuati con i decreti adottati anteriormente alla  data
          del 18 aprile 2018 l'intesa  puo'  essere  raggiunta  anche
          successivamente all'adozione degli stessi decreti.  Restano
          in ogni caso fermi i procedimenti di spesa  in  corso  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto nei termini indicati dalla sentenza  della
          Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018. 
              Omissis.». 
              - Il  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,
          recante   «Attuazione   della   direttiva   2001/83/CE   (e
          successive direttive di modifica)  relativa  ad  un  codice
          comunitario concernente i medicinali  per  uso  umano»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana  21
          giugno 2006, n. 142, S.O. 
          Note al comma 448: 
                
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  122  del   citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
              «Art. 122 (Commissario straordinario per l'attuazione e
          il coordinamento delle misure di contenimento  e  contrasto
          dell'emergenza epidemiologica COVID-19). - 1.  Con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri  e'  nominato  un
          Commissario   straordinario   per   l'attuazione    e    il
          coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e
          contrasto dell'emergenza epidemiologica  COVID-19,  di  cui
          alla delibera del Consiglio dei ministri 31  gennaio  2020.
          Al fine di assicurare la piu'  elevata  risposta  sanitaria
          all'emergenza, il Commissario attua e  sovrintende  a  ogni
          intervento  utile  a  fronteggiare  l'emergenza  sanitaria,
          organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni
          genere di bene strumentale utile a contenere e  contrastare
          l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle
          misure adottate per contrastarla,  nonche'  programmando  e
          organizzando  ogni  attivita'  connessa,   individuando   e
          indirizzando  il  reperimento   delle   risorse   umane   e
          strumentali  necessarie,  individuando  i   fabbisogni,   e
          procedendo  all'acquisizione  e   alla   distribuzione   di
          farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi  medici  e
          di protezione individuale. Nell'esercizio di tali attivita'
          puo' avvalersi di  soggetti  attuatori  e  di  societa'  in
          house, nonche' delle centrali di acquisto. Il  Commissario,
          raccordandosi con le regioni, le  province  autonome  e  le
          aziende sanitarie e fermo restando  quanto  previsto  dagli
          articoli 3 e 4 del presente decreto, provvede,  inoltre  al
          potenziamento della capienza delle  strutture  ospedaliere,
          anche    mediante     l'allocazione     delle     dotazioni
          infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di
          terapia intensiva e subintensiva. Il  Commissario  dispone,
          anche per  il  tramite  del  Capo  del  Dipartimento  della
          protezione  civile  e,   ove   necessario,   del   prefetto
          territorialmente  competente,  ai  sensi  dell'art.  6  del
          presente decreto, la requisizione di  beni  mobili,  mobili
          registrati  e  immobili,  anche  avvalendosi  dei  prefetti
          territorialmente competenti, e provvede alla gestione degli
          stessi. Il Commissario pone in essere ogni intervento utile
          per preservare e potenziare le filiere produttive dei  beni
          necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza
          anche ai sensi dell'art. 5. Per la medesima finalita', puo'
          provvedere alla costruzione di nuovi  stabilimenti  e  alla
          riconversione di quelli  esistenti  per  la  produzione  di
          detti beni tramite il commissariamento di  rami  d'azienda,
          anche  organizzando  la  raccolta  di  fondi  occorrenti  e
          definendo le modalita' di acquisizione e  di  utilizzazione
          dei fondi privati destinati  all'emergenza,  organizzandone
          la  raccolta  e  controllandone  l'impiego  secondo  quanto
          previsto dall'art. 99. Le attivita'  di  protezione  civile
          sono assicurate dal Sistema nazionale di protezione  civile
          e coordinate dal Capo del dipartimento di protezione civile
          in raccordo con il Commissario. 
              1-bis. Al fine di assicurare il piu' ampio  accesso  da
          parte della popolazione alle mascherine  facciali  di  tipo
          chirurgico,  ritenute  beni  essenziali  per   fronteggiare
          l'emergenza,  il  Commissario   puo'   stipulare   appositi
          protocolli con le associazioni di categoria  delle  imprese
          distributrici al fine di disciplinare i prezzi  massimi  di
          vendita al dettaglio e i rapporti  economici  necessari  ad
          assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei  beni,
          ivi incluse le  misure  idonee  a  ristorare  gli  aderenti
          dell'eventuale differenza rispetto ai prezzi  di  acquisto,
          ferma restando la facolta' di cessione  diretta,  da  parte
          del Commissario, ad un prezzo non  superiore  a  quello  di
          acquisto. 
              2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma  1,
          il Commissario collabora  con  le  regioni  e  le  supporta
          nell'esercizio delle  relative  competenze  in  materia  di
          salute e, anche su richiesta delle regioni,  puo'  adottare
          in via d'urgenza, nell'ambito  delle  funzioni  di  cui  al
          comma 1, i  provvedimenti  necessari  a  fronteggiare  ogni
          situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di  natura  non
          normativa, sono immediatamente comunicati  alla  Conferenza
          Stato-regioni  e   alle   singole   regioni   su   cui   il
          provvedimento incide, che possono chiederne il  riesame.  I
          provvedimenti possono essere  adottati  in  deroga  a  ogni
          disposizione, nel rispetto della Costituzione, dei principi
          generali   dell'ordinamento   giuridico   e   delle   norme
          dell'Unione europea. Le misure adottate  devono  essere  in
          ogni  caso  adeguatamente  proporzionate   alle   finalita'
          perseguite. 
              3. Al Commissario competono altresi' l'organizzazione e
          lo   svolgimento   delle   attivita'   propedeutiche   alla
          concessione  degli  aiuti  per  far  fronte   all'emergenza
          sanitaria, da parte delle autorita' competenti nazionali ed
          europee, nonche' tutte le  operazioni  di  controllo  e  di
          monitoraggio dell'attuazione delle misure;  il  Commissario
          provvede altresi' alla gestione  coordinata  del  Fondo  di
          solidarieta'  dell'Unione  europea  (FSUE),   di   cui   al
          regolamento  (CE)  n.  2012/2002  del  Consiglio,   dell'11
          novembre 2002, e delle risorse  del  fondo  di  sviluppo  e
          coesione destinato all'emergenza. 
              4. Il Commissario opera fino alla scadenza del predetto
          stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe. Del
          conferimento dell'incarico e' data immediata  comunicazione
          al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. 
              5. Il Commissario e' scelto tra esperti nella  gestione
          di attivita' complesse e nella programmazione di interventi
          di natura straordinaria, con  comprovata  esperienza  nella
          realizzazione di opere di natura  pubblica.  L'incarico  di
          Commissario e' compatibile con altri incarichi  pubblici  o
          privati ed e' svolto a titolo gratuito, eventuali  rimborsi
          spese sono posti a carico delle risorse di cui al comma 9. 
              6. Il Commissario esercita i poteri di cui al  comma  1
          in raccordo con il Capo del Dipartimento  della  Protezione
          civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e
          delle strutture  operative  del  Servizio  nazionale  della
          Protezione   civile,   nonche'   del    Comitato    tecnico
          scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento
          della protezione civile del 3 febbraio 2020,  n.  630.  Per
          l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo,  il
          Commissario  puo'  avvalersi,  altresi',   di   qualificati
          esperti in materie sanitarie e giuridiche,  nel  numero  da
          lui definito. 
              7.   Sull'attivita'   del   Commissario   straordinario
          riferisce al Parlamento il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o un Ministro da lui delegato. 
              8. In relazione ai contratti relativi all'acquisto  dei
          beni di cui  al  comma  1,  nonche'  per  ogni  altro  atto
          negoziale conseguente alla urgente necessita' di far fronte
          all'emergenza di cui  al  comma  1,  posto  in  essere  dal
          Commissario e dai soggetti attuatori, non si applica l'art.
          29 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
          novembre   2010,   recante    "Disciplina    dell'autonomia
          finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio  dei
          ministri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7
          dicembre 2010, e tutti tali atti sono altresi' sottratti al
          controllo della Corte dei Conti, fatti salvi  gli  obblighi
          di rendicontazione. Per gli stessi atti la  responsabilita'
          contabile e amministrativa e'  comunque  limitata  ai  soli
          casi in cui sia stato accertato il dolo del  funzionario  o
          dell'agente che li ha posti in essere  o  che  vi  ha  dato
          esecuzione.  Gli  atti  di  cui  al  presente  comma   sono
          immediatamente e  definitivamente  efficaci,  esecutivi  ed
          esecutori,  non  appena  posti  in  essere.   La   medesima
          limitazione di responsabilita' vale per gli atti, i  pareri
          e le valutazioni tecnico  scientifiche  resi  dal  Comitato
          tecnico scientifico di  cui  al  comma  6  funzionali  alle
          operazioni negoziali di cui al presente comma. 
              9. Il Commissario, per l'acquisizione dei beni  di  cui
          al comma 1, per la sottoscrizione dei protocolli di cui  al
          comma 1-bis e per le attivita' di cui al presente articolo,
          provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo  con
          Delibera del Consiglio dei  Ministri  a  valere  sul  Fondo
          emergenze  nazionali  di  cui  all'art.  44   del   decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse  sono  versate
          su apposita contabilita' speciale intestata al Commissario.
          Il Commissario  e'  altresi'  autorizzato  all'apertura  di
          apposito conto corrente bancario per consentire  la  celere
          regolazione delle transazioni che richiedono  il  pagamento
          immediato  o  anticipato  delle  forniture,   anche   senza
          garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi esistenti si
          applica l'art. 27 del decreto legislativo 2  gennaio  2018,
          n. 1.». 
          Note al comma 450: 
                
              - Si riporta il  testo  dell'art.  18  della  legge  19
          febbraio 2004, n. 40  (Norme  in  materia  di  procreazione
          medicalmente assistita): 
              «Art.  18  (Fondo  per  le  tecniche  di   procreazione
          medicalmente assistita). - 1. Al fine di favorire l'accesso
          alle tecniche di  procreazione  medicalmente  assistita  da
          parte dei soggetti di cui all'art. 5, presso  il  Ministero
          della salute e' istituito  il  Fondo  per  le  tecniche  di
          procreazione medicalmente assistita. Il Fondo e'  ripartito
          tra le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano sulla base di criteri determinati con  decreto  del
          Ministro della salute, da  emanare  entro  sessanta  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano. 
              2. Per la dotazione del Fondo di  cui  al  comma  1  e'
          autorizzata la spesa di 6,8 milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno 2004. 
              3. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
          dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
          2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base  di
          parte corrente "Fondo speciale" dello stato  di  previsione
          del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno
          2004, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento
          relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              Omissis.».