art. 1 note (parte 14)

           	
				
 
          Note al comma 452: 
                
              - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  124  del
          citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  Sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
              «Art. 124 (Riduzione aliquota IVA per  le  cessioni  di
          beni  necessari  per  il   contenimento   e   la   gestione
          dell'emergenza  epidemiologica  da  Covid-19).  -  1.  Alla
          tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  dopo  il  numero
          1-ter,  e'  aggiunto  il  seguente:  "1-ter.1.  Ventilatori
          polmonari per terapia  intensiva  e  subintensiva;  monitor
          multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali  per
          farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi
          endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva
          continua;  maschere  per  la  ventilazione  non   invasiva;
          sistemi  di   aspirazione;   umidificatori;   laringoscopi;
          strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico;
          centrale   di   monitoraggio   per    terapia    intensiva;
          ecotomografo   portatile;   elettrocardiografo;   tomografo
          computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine  Ffp2  e
          Ffp3; articoli di abbigliamento  protettivo  per  finalita'
          sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in  nitrile,
          visiere e occhiali protettivi, tute di protezione,  calzari
          e  soprascarpe,  cuffie  copricapo,  camici   impermeabili,
          camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per
          mani;  dispenser  a  muro  per   disinfettanti;   soluzione
          idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento  in  litri;
          carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione  per
          diagnostica per COVID-19;  tamponi  per  analisi  cliniche;
          provette sterili;  attrezzature  per  la  realizzazione  di
          ospedali da campo;". 
              Omissis.». 
              - La direttiva 98/79/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 27 ottobre  1998,  relativa  ai  dispositivi
          medico-diagnostici in vitro e' pubblicata nella GUUE L  331
          del 7 dicembre 1998. 
              - Il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo  ai  dispositivi
          medici,  che   modifica   la   direttiva   2001/83/CE,   il
          regolamento (CE) n.  178/2002  e  il  regolamento  (CE)  n.
          1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e  93/42/CEE
          del Consiglio, e' pubblicato nella GUUE L 117 del 5  maggio
          2017. 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  19  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633 (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul
          valore aggiunto): 
              «Art. 19  (Detrazione).  -  1.  Per  la  determinazione
          dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'art. 17  o
          dell'eccedenza di cui al secondo  comma  dell'art.  30,  e'
          detraibile  dall'ammontare   dell'imposta   relativa   alle
          operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta
          dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa
          in relazione ai beni ed ai servizi importati  o  acquistati
          nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto
          alla detrazione dell'imposta relativa  ai  beni  e  servizi
          acquistati o importati sorge nel momento in  cui  l'imposta
          diviene esigibile ed e' esercitato al  piu'  tardi  con  la
          dichiarazione relativa all'anno  in  cui  il  diritto  alla
          detrazione e' sorto ed alle condizioni esistenti al momento
          della nascita del diritto medesimo. 
              Omissis.». 
          Note al comma 453: 
              - La Tabella A, parte III, allegata al  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
          riportata nelle note al comma 40. 
              - Il testo del comma 1 dell'art.  19  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e'
          riportato nelle note al comma 452. 
          Note al comma 454: 
              - Si riporta il testo del comma 401 dell'art.  1  della
          citata legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. 
              1. - 400. Omissis. 
              401. Al fine di garantire la compiuta attuazione  della
          legge 18 agosto 2015, n. 134, e' istituito nello  stato  di
          previsione del Ministero della salute il Fondo per la  cura
          dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, con  una
          dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno
          2016. La dotazione del Fondo di cui  al  primo  periodo  e'
          incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021. 
              Omissis.». 
          Note al comma 458: 
              - Si riporta il testo dell'art. 120 della Costituzione: 
              «Art. 120. 
              La regione non puo' istituire dazi  di  importazione  o
          esportazione  o  transito  tra  le  Regioni,  ne'  adottare
          provvedimenti che ostacolino in qualsiasi  modo  la  libera
          circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, ne'
          limitare l'esercizio del diritto  al  lavoro  in  qualunque
          parte del territorio nazionale. 
              Il Governo puo' sostituirsi  a  organi  delle  Regioni,
          delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel
          caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
          o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave  per
          l'incolumita' e la sicurezza  pubblica,  ovvero  quando  lo
          richiedono la tutela dell'unita'  giuridica  o  dell'unita'
          economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
          delle prestazioni concernenti i diritti civili  e  sociali,
          prescindendo dai confini territoriali dei  governi  locali.
          La legge definisce le procedure  atte  a  garantire  che  i
          poteri  sostitutivi  siano  esercitati  nel  rispetto   del
          principio  di  sussidiarieta'  e  del  principio  di  leale
          collaborazione.». 
              - Il testo dell'art. 122  del  decreto-legge  17  marzo
          2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          aprile 2020, n. 27, e' riportato nelle note al comma 448. 
                
          Note al comma 459: 
              - Si riporta il testo dell'art. 38 del  citato  decreto
          legislativo  17  agosto  1999,  n.  368  (Attuazione  della
          direttiva 93/16/CEE in materia di libera  circolazione  dei
          medici e di  reciproco  riconoscimento  dei  loro  diplomi,
          certificati ed altri titoli): 
              «Art. 38. - 1. Con la sottoscrizione del  contratto  il
          medico in formazione specialistica si  impegna  a  seguire,
          con profitto,  il  programma  di  formazione  svolgendo  le
          attivita' teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti  e
          regolamenti didattici determinati secondo la  normativa  in
          materia,  in  conformita'  alle   indicazioni   dell'Unione
          europea. 
              Ogni attivita' formativa e assistenziale dei medici  in
          formazione  specialistica  si  svolge  sotto  la  guida  di
          tutori, designati annualmente dal consiglio  della  scuola,
          sulla  base  di   requisiti   di   elevata   qualificazione
          scientifica,  di  adeguato  curriculum  professionale,   di
          documentata capacita'  didattico-formativa.  Il  numero  di
          medici in formazione  specialistica  per  tutore  non  puo'
          essere superiore a 3 e  varia  secondo  le  caratteristiche
          delle diverse specializzazioni. 
              2. Le modalita' di svolgimento delle attivita' teoriche
          e pratiche  dei  medici  in  formazione,  ivi  compresa  la
          rotazione tra le strutture inserite nella  rete  formativa,
          nonche' il numero minimo e la  tipologia  degli  interventi
          pratici che essi devono  aver  personalmente  eseguito  per
          essere ammessi a sostenere la prova  finale  annuale,  sono
          preventivamente determinati dal consiglio della  scuola  in
          conformita' agli ordinamenti e regolamenti didattici di cui
          al comma 1, ed e agli  accordi  fra  le  universita'  e  le
          aziende sanitarie di cui all'art. 6, comma 2,  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni. Il programma generale  di  formazione  della
          scuola di specializzazione  e'  portato  a  conoscenza  del
          medico  all'inizio  del  periodo  di   formazione   ed   e'
          aggiornato annualmente in relazione alle mutate  necessita'
          didattiche ed alle specifiche  esigenze  del  programma  di
          formazione del medico stesso. 
              3. La formazione  del  medico  specialista  implica  la
          partecipazione  guidata  alla  totalita'  delle   attivita'
          mediche dell'unita' operativa presso la quale e'  assegnato
          dal Consiglio della scuola, nonche' la graduale  assunzione
          di compiti assistenziali e l'esecuzione di  interventi  con
          autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore,  di
          intesa  con  la  direzione  sanitaria   e   con   dirigenti
          responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso
          cui si svolge la formazione. In nessun caso l'attivita' del
          medico  in  formazione  specialistica  e'  sostitutiva  del
          personale di ruolo. 
              4. I tempi e le modalita' di  svolgimento  dei  compiti
          assistenziali nonche' la tipologia degli interventi che  il
          medico  in  formazione  specialistica  deve  eseguire  sono
          concordati dal Consiglio  della  scuola  con  la  direzione
          sanitaria e con i dirigenti  responsabili  delle  strutture
          delle aziende sanitarie presso le quali lo stesso svolge la
          formazione sulla base del programma formativo personale  di
          cui  al  comma  2.  Le  attivita'  e  gli  interventi  sono
          illustrati  e  certificati,  controfirmati  dal  medico  in
          formazione specialistica, su un apposito libretto personale
          di  formazione,   a   cura   del   dirigente   responsabile
          dell'unita'  operativa  presso  la  quale  il   medico   in
          formazione  specialistica  volta  per  volta   espleta   le
          attivita' assistenziali previste dal programma formativo di
          cui al comma 2. 
              5.  L'attivita'  tutoriale,  ove  svolta  da  dirigenti
          sanitari   nei   confronti   dei   medici   in   formazione
          specialistica, costituisce specifico titolo da valutare per
          il  conferimento  di  incarichi  comportanti  direzione  di
          struttura, ovvero per l'accesso agli incarichi  di  secondo
          livello dirigenziale.». 
                
          Note al comma 460: 
                
              - Il testo dell'art. 122 del  citato  decreto-legge  17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27, e'  riportato  nelle  note  al
          comma 448. 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  4  del
          decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276  (Attuazione
          delle deleghe in  materia  di  occupazione  e  mercato  del
          lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30): 
              «Art. 4  (Agenzie  per  il  lavoro).  -  1.  Presso  il
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito
          un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini  dello
          svolgimento   delle    attivita'    di    somministrazione,
          intermediazione,  ricerca  e   selezione   del   personale,
          supporto alla  ricollocazione  professionale.  Il  predetto
          albo e' articolato in cinque sezioni: 
              a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo
          svolgimento di tutte le attivita' di cui all'art. 20; 
              b)  agenzie  di  somministrazione  di  lavoro  a  tempo
          indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle
          attivita' specifiche di cui all'art. 20, comma  3,  lettere
          da a) a h); 
              c) agenzie di intermediazione; 
              d) agenzie di ricerca e selezione del personale; 
              e)   agenzie   di    supporto    alla    ricollocazione
          professionale. 
              Omissis.». 
                
          Note al comma 461: 
                
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  49  e  50  del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.
          394 (Regolamento recante  norme  di  attuazione  del  Testo
          unico  delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          a norma dell'art. 1, comma 6, del  decreto  legislativo  25
          luglio 1998, 286): 
              «Art.    49    (Riconoscimento    titoli     abilitanti
          all'esercizio  delle  professioni).  -   1.   I   cittadini
          stranieri,  regolarmente   soggiornanti   in   Italia   che
          intendono  iscriversi  agli  ordini,  collegi  ed   elenchi
          speciali istituiti presso  le  amministrazioni  competenti,
          nell'ambito delle quote definite a norma dell'art. 3, comma
          4, del testo  unico  e  del  presente  regolamento,  se  in
          possesso di  un  titolo  abilitante  all'esercizio  di  una
          professione,  conseguito  in  un  Paese  non   appartenente
          all'Unione europea, possono richiederne  il  riconoscimento
          ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori  autonomi
          o dipendenti, delle professioni corrispondenti. 
              1-bis.  Il  riconoscimento  del  titolo   puo'   essere
          richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia.
          Le  amministrazioni  interessate,  ricevuta   la   domanda,
          provvedono a  quanto  di  loro  competenza.  L'ingresso  in
          Italia per lavoro, sia autonomo che subordinato, nel  campo
          delle professioni sanitarie e', comunque,  condizionato  al
          riconoscimento  del  titolo  di   studio   effettuato   dal
          Ministero competente. 
              2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui
          al  comma  1  si  applicano  le  disposizioni  dei  decreti
          legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2  maggio  1994,  n.
          319, compatibilmente con la natura, la  composizione  e  la
          durata della formazione professionale conseguita. 
              3. Ove ricorrano le  condizioni  previste  dai  decreti
          legislativi di cui al comma  2,  per  l'applicazione  delle
          misure  compensative,  il  Ministro  competente,   cui   e'
          presentata  la  domanda  di  riconoscimento,   sentite   le
          conferenze dei servizi  di  cui  all'art.  12  del  decreto
          legislativo n. 115 del  1992  e  all'art.  14  del  decreto
          legislativo n. 319 del 1994, puo'  stabilire,  con  proprio
          decreto, che  il  riconoscimento  sia  subordinato  ad  una
          misura compensativa, consistente  nel  superamento  di  una
          prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il
          medesimo decreto sono definite le modalita' di  svolgimento
          della predetta misura  compensativa,  nonche'  i  contenuti
          della formazione e le sedi presso le quali la  stessa  deve
          essere acquisita, per  la  cui  realizzazione  ci  si  puo'
          avvalere delle regioni e delle province autonome. 
              3-bis. Nel caso in cui il riconoscimento e' subordinato
          al superamento di una misura compensativa ed il richiedente
          si trova all'estero, viene rilasciato un  visto  d'ingresso
          per studio,  per  il  periodo  necessario  all'espletamento
          della suddetta misura compensativa. 
              4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si  applicano  anche
          ai fini del riconoscimento di titoli  rilasciati  da  Paesi
          terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate  da
          specifiche direttive della Unione europea.» 
              «Art. 50 (Disposizioni particolari per gli esercenti le
          professioni sanitarie). -  1.  Presso  il  Ministero  della
          sanita' sono istituiti elenchi speciali per  gli  esercenti
          le professioni sanitarie sprovviste di  ordine  o  collegio
          professionale. 
              2. Per l'iscrizione e la  cancellazione  dagli  elenchi
          speciali   si   osservano   per   quanto   compatibili   le
          disposizioni  contenute  nel  Capo  I   del   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  5  aprile  1950,  n.  221  e
          successive modificazioni ed integrazioni. 
              3. Il Ministro della sanita', pubblica annualmente  gli
          elenchi speciali di cui al  comma  1  nonche'  gli  elenchi
          degli stranieri che hanno ottenuto  il  riconoscimento  dei
          titoli  abilitanti   all'esercizio   di   una   professione
          sanitaria. 
              4. L'iscrizione negli albi professionali e quella negli
          elenchi speciali di cui al comma  1  sono  disposte  previo
          accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle
          speciali    disposizioni    che    regolano     l'esercizio
          professionale  in  Italia,  con  modalita'  stabilite   dal
          Ministero della sanita'. All'accertamento provvedono, prima
          dell'iscrizione, gli ordini e collegi  professionali  e  il
          Ministero  della  sanita',  con  oneri   a   carico   degli
          interessati. 
              5. 
              6. (Comma  non  ammesso  al  "Visto"  della  Corte  dei
          conti). 
              7. Con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 49,
          il Ministero  della  sanita'  provvede  altresi',  ai  fini
          dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento   di
          attivita'  sanitarie  nell'ambito  del  Servizio  sanitario
          nazionale, al  riconoscimento  dei  titoli  accademici,  di
          studio e  di  formazione  professionale,  complementari  di
          titoli abilitanti all'esercizio di una professione  o  arte
          sanitaria,  conseguiti  in  un   Paese   non   appartenente
          all'Unione europea. 
              8.  La  dichiarazione  di   equipollenza   dei   titoli
          accademici   nelle   discipline    sanitarie,    conseguiti
          all'estero, nonche' l'ammissione ai corrispondenti esami di
          diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o
          parziale  degli  esami  di  profitto,  non   danno   titolo
          all'esercizio delle relative professioni. A tale fine, deve
          essere acquisito il preventivo parere del  Ministero  della
          salute; il parere negativo non consente  l'iscrizione  agli
          albi professionali o agli elenchi speciali per  l'esercizio
          delle relative professioni sul territorio nazionale  e  dei
          Paesi dell'Unione europea. 
              8-bis. Entro  due  anni  dalla  data  di  rilascio  del
          decreto   di   riconoscimento,   il   professionista   deve
          iscriversi al relativo albo professionale,  ove  esistente.
          Trascorso tale termine, il decreto di riconoscimento  perde
          efficacia. Per le professioni non costituite in ordini o in
          collegi, il  decreto  di  riconoscimento  perde  efficacia,
          qualora l'interessato  non  lo  abbia  utilizzato,  a  fini
          lavorativi, per un periodo  di  due  anni  dalla  data  del
          rilascio.». 
              - Il decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,
          recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa  al
          riconoscimento  delle  qualifiche  professionali,   nonche'
          della  Direttiva   2006/100/CE   che   adegua   determinate
          direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
          dell'adesione di Bulgaria e Romania", e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 9 novembre 2007,  n.
          261, S.O. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  13   del   citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
              «Art.  13   (Deroga   delle   norme   in   materia   di
          riconoscimento delle qualifiche professionali  sanitarie  e
          in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze
          della  pubblica  amministrazione).  -  1.  Per  la   durata
          dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in  deroga  agli
          articoli  49  e  50  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica   31   agosto   1999   n.   394   e   successive
          modificazioni,  e  alle  disposizioni  di  cui  al  decreto
          legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,   e'   consentito
          l'esercizio   temporaneo   di   qualifiche    professionali
          sanitarie ai professionisti che  intendono  esercitare  sul
          territorio nazionale una professione  sanitaria  conseguita
          all'estero regolata  da  specifiche  direttive  dell'Unione
          europea. Gli interessati presentano istanza corredata di un
          certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza
          alle regioni e province autonome, che possono procedere  al
          reclutamento temporaneo di  tali  professionisti  ai  sensi
          degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto. 
              1-bis. Per  la  medesima  durata,  le  assunzioni  alle
          dipendenze della pubblica amministrazione  per  l'esercizio
          di professioni sanitarie e per la  qualifica  di  operatore
          socio-sanitario sono consentite, in deroga all'art. 38  del
          decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  a  tutti  i
          cittadini di Paesi  non  appartenenti  all'Unione  europea,
          titolari di  un  permesso  di  soggiorno  che  consente  di
          lavorare, fermo ogni altro limite di legge.». 
          Note al comma 462: 
              -  Il  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.   81
          (Disciplina organica dei contratti di  lavoro  e  revisione
          della normativa in tema di mansioni, a norma  dell'art.  1,
          comma  7,  della  Legge  10  dicembre  2014,  n.  183),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana  24
          giugno 2015, n. 144, S.O. 
          Note al comma 468: 
                
              -  Il  testo  del  comma  9  dell'art.  1  del   citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  e'
          riportato nelle note al comma 425. 
          Note al comma 471: 
              - Si riporta il testo del comma 1  dell'art.  11  della
          legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per  lo  sviluppo
          economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in
          materia di processo civile): 
              «Art. 11 (Delega al Governo in materia di nuovi servizi
          erogati dalle farmacie nell'ambito del  Servizio  sanitario
          nazionale nonche' disposizioni  concernenti  i  comuni  con
          popolazione fino a 5.000 abitanti). - 1. Ferme restando  le
          competenze regionali, il Governo e' delegato  ad  adottare,
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, uno o piu' decreti legislativi  finalizzati
          all'individuazione  di  nuovi  servizi  a   forte   valenza
          socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e  private
          nell'ambito del Servizio sanitario  nazionale,  sulla  base
          dei seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) assicurare, nel  rispetto  di  quanto  previsto  dai
          singoli piani regionali socio-sanitari,  la  partecipazione
          delle  farmacie  al  servizio  di  assistenza   domiciliare
          integrata a favore dei pazienti  residenti  nel  territorio
          della sede di pertinenza di ciascuna farmacia,  a  supporto
          delle attivita' del medico di medicina generale, anche  con
          l'obiettivo  di  garantire   il   corretto   utilizzo   dei
          medicinali prescritti e il relativo monitoraggio,  al  fine
          di favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche; 
              b) collaborare ai  programmi  di  educazione  sanitaria
          della  popolazione  realizzati  a   livello   nazionale   e
          regionale, nel rispetto  di  quanto  previsto  dai  singoli
          piani regionali socio-sanitari; 
              c) realizzare, nel  rispetto  di  quanto  previsto  dai
          singoli  piani  regionali   socio-sanitari,   campagne   di
          prevenzione delle  principali  patologie  a  forte  impatto
          sociale, anche effettuando analisi di laboratorio di  prima
          istanza nei limiti e alle condizioni stabiliti con  decreto
          del Ministro del lavoro, della  salute  e  delle  politiche
          sociali,  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  restando  in  ogni  caso   esclusa
          l'attivita' di prelievo di  sangue  o  di  plasma  mediante
          siringhe; 
              d) consentire, nel  rispetto  di  quanto  previsto  dai
          singoli piani regionali socio-sanitari, la prenotazione  in
          farmacia  di  visite  ed  esami  specialistici  presso   le
          strutture  pubbliche   e   private   convenzionate,   anche
          prevedendo la  possibilita'  di  pagamento  delle  relative
          quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e
          di ritiro del referto in farmacia; 
              e) prevedere forme di remunerazione delle attivita'  di
          cui al presente  comma  da  parte  del  Servizio  sanitario
          nazionale entro il limite dell'accertata diminuzione  degli
          oneri  derivante,  per  il  medesimo   Servizio   sanitario
          nazionale, per le regioni e  per  gli  enti  locali,  dallo
          svolgimento  delle  suddette  attivita'  da   parte   delle
          farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica; 
              f) rivedere  i  requisiti  di  ruralita'  di  cui  agli
          articoli 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 221,  al
          fine di riservare la corresponsione  dell'indennita'  annua
          di residenza prevista dall'art. 115 del testo  unico  delle
          leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n.
          1265, e successive modificazioni, in presenza di situazioni
          di effettivo disagio in relazione alla localizzazione delle
          farmacie e all'ampiezza del territorio servito. 
              Omissis.». 
          Note al comma 472: 
              - Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 12  del
          citato  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502
          (Riordino della disciplina in materia  sanitaria,  a  norma
          dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): 
              «Art. 12 (Fondo sanitario nazionale). - 1. Omissis. 
              2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario  nazionale
          complessivo di cui al  comma  precedente,  prelevata  dalla
          quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e  del
          Ministero  del  bilancio  per  le   parti   di   rispettiva
          competenza, e' trasferita nei capitoli da  istituire  nello
          stato  di  previsione  del  Ministero  della   sanita'   ed
          utilizzata per il finanziamento di: 
              a) attivita' di ricerca corrente e  finalizzata  svolta
          da: 
              1) Istituto superiore di sanita' per  le  tematiche  di
          sua competenza; 
              2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
          del lavoro per le tematiche di sua competenza; 
              3) istituti di ricovero e cura di  diritto  pubblico  e
          privato il cui carattere  scientifico  sia  riconosciuto  a
          norma delle leggi vigenti; 
              4)  istituti  zooprofilattici   sperimentali   per   le
          problematiche  relative  all'igiene  e   sanita'   pubblica
          veterinaria; 
              b) iniziative previste da leggi nazionali o  dal  Piano
          sanitario  nazionale  riguardanti  programmi  speciali   di
          interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche
          o sperimentazioni  attinenti  gli  aspetti  gestionali,  la
          valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e
          dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
          sanitarie e le attivita' del  Registro  nazionale  italiano
          dei donatori di midollo osseo; 
              c)  rimborsi  alle  unita'  sanitarie  locali  ed  alle
          aziende ospedaliere, tramite le regioni,  delle  spese  per
          prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che  si
          trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione  del
          Ministro della  sanita'  d'intesa  con  il  Ministro  degli
          affari esteri. 
              A decorrere dal 1° gennaio 1995, la  quota  di  cui  al
          presente comma e'  rideterminata  ai  sensi  dell'art.  11,
          comma 3, lettera d), della L. 5  agosto  1978,  n.  468,  e
          successive modificazioni. 
              3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto  della  quota
          individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con
          riferimento al triennio successivo entro il 15  ottobre  di
          ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno  di
          legge finanziaria  per  l'anno  successivo,  dal  CIPE,  su
          proposta del Ministro della sanita', sentita la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome; la quota capitaria di  finanziamento  da
          assicurare alle regioni viene determinata sulla base di  un
          sistema  di  coefficienti  parametrici,  in  relazione   ai
          livelli uniformi  di  prestazioni  sanitarie  in  tutto  il
          territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con
          riferimento ai seguenti elementi: 
              a) popolazione residente; 
              b) mobilita' sanitaria per tipologia di prestazioni, da
          compensare, in sede di riparto, sulla base di  contabilita'
          analitiche per singolo caso fornite dalle unita'  sanitarie
          locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni  e
          le province autonome; 
              c) consistenza e stato di conservazione delle strutture
          immobiliari, degli impianti tecnologici e  delle  dotazioni
          strumentali. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del  comma  5  dell'art.  10  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.   307
          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica): 
              «Art. 10 (Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi). 
              1. - 4. Omissis. 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito "Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». 
          Note al comma 474: 
              - Si riporta  il  testo  dei  commi  1  e  2  dell'art.
          18-quater  del  decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.  148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
          n. 172 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria  e  per
          esigenze indifferibili): 
              «Art.  18-quater  (Produzione   e   trasformazione   di
          cannabis per uso medico).  -  1.  Lo  Stabilimento  chimico
          farmaceutico  militare   di   Firenze,   autorizzato   alla
          fabbricazione di infiorescenze di  cannabis  in  osservanza
          delle norme  di  buona  fabbricazione  (Good  manufacturing
          practices-GMP) secondo le  direttive  dell'Unione  europea,
          recepite con il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
          provvede alla  coltivazione  e  alla  trasformazione  della
          cannabis  in  sostanze  e  preparazioni  vegetali  per   la
          successiva  distribuzione  alle  farmacie,   al   fine   di
          soddisfare il fabbisogno nazionale di tali  preparazioni  e
          per la conduzione di studi clinici. 
              2. Per assicurare la disponibilita' di cannabis  a  uso
          medico sul territorio nazionale, anche al fine di garantire
          la   continuita'   terapeutica   dei   pazienti   gia'   in
          trattamento, l'Organismo statale per la cannabis di cui  al
          decreto  del  Ministro  della  salute  9   novembre   2015,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30  novembre
          2015, puo' autorizzare l'importazione di quote di  cannabis
          da  conferire  allo   Stabilimento   chimico   farmaceutico
          militare di Firenze, ai fini della trasformazione  e  della
          distribuzione presso le farmacie. 
              Omissis.». 
          Note al comma 475: 
                
              - Si riporta il testo dei commi 398 e 399  dell'art.  1
          della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232: 
              «Art. 1. 
              1. - 397. Omissis. 
              398. A decorrere dall'anno 2017, il tetto  della  spesa
          farmaceutica ospedaliera di cui all'art. 5,  comma  5,  del
          decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 novembre  2007,  n.  222,  e'
          calcolato al lordo della spesa per i farmaci di classe A in
          distribuzione diretta e  distribuzione  per  conto,  ed  e'
          rideterminato   nella   misura   del   6,89   per    cento.
          Conseguentemente  il   tetto   della   spesa   farmaceutica
          ospedaliera assume la denominazione di «tetto  della  spesa
          farmaceutica per acquisti diretti». 
              399. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto  dal
          comma 398 del  presente  articolo,  il  tetto  della  spesa
          farmaceutica  territoriale,   di   cui   all'art.   5   del
          decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 novembre  2007,  n.  222,  e'
          rideterminato   nella   misura   del   7,96   per    cento.
          Conseguentemente  il   tetto   della   spesa   farmaceutica
          territoriale assume la denominazione di «tetto della  spesa
          farmaceutica convenzionata». 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 575 dell'art.  1  della
          citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: 
              «Art. 1. 
              1. - 574. Omissis. 
              575. Nell'ambito della spesa farmaceutica per  acquisti
          diretti e' stabilito un tetto  pari  allo  0,20  per  cento
          relativo alla spesa per acquisti diretti di gas  medicinali
          (ATC  V03AN).  Conseguentemente,  per  gli  altri  acquisti
          diretti il tetto di spesa e' determinato nella misura  pari
          al 6,69 per cento. 
              Omissis.». 
          Note al comma 481: 
                
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  26   del   citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 26 (Misure urgenti per la tutela del  periodo  di
          sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato).  -
          1. Il periodo  trascorso  in  quarantena  con  sorveglianza
          attiva  o  in   permanenza   domiciliare   fiduciaria   con
          sorveglianza attiva di cui all'art. 1, comma 2, lettere  h)
          e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.  13,  e  di
          cui  all'art.  1,  comma  2,  lettere   d)   ed   e),   del
          decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,   dai   lavoratori
          dipendenti del settore privato, e' equiparato a malattia ai
          fini del trattamento economico previsto dalla normativa  di
          riferimento e non e' computabile ai  fini  del  periodo  di
          comporto. 
              2. Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori  dipendenti
          pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata
          dai  competenti  organi   medico-legali,   attestante   una
          condizione di rischio derivante da immunodepressione  o  da
          esiti da  patologie  oncologiche  o  dallo  svolgimento  di
          relative terapie salvavita, ivi  inclusi  i  lavoratori  in
          possesso del riconoscimento di disabilita' con connotazione
          di gravita' ai sensi dell'art. 3, comma 3,  della  legge  5
          febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza  dal  servizio
          e' equiparato al  ricovero  ospedaliero  ed  e'  prescritto
          dalle competenti autorita' sanitarie, nonche' dal medico di
          assistenza primaria che ha in  carico  il  paziente,  sulla
          base documentata del riconoscimento di disabilita' o  delle
          certificazioni dei competenti organi medico-legali  di  cui
          sopra, i cui riferimenti sono riportati, per  le  verifiche
          di   competenza,   nel   medesimo   certificato.    Nessuna
          responsabilita', neppure contabile, salvo il fatto  doloso,
          e' imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi
          in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da
          fatto illecito di terzi. E' fatto divieto di monetizzare le
          ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui  al
          presente comma. 
              2-bis. A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre
          2020, i lavoratori fragili di cui al comma  2  svolgono  di
          norma la prestazione lavorativa in modalita'  agile,  anche
          attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella
          medesima categoria o area di inquadramento,  come  definite
          dai contratti  collettivi  vigenti,  o  lo  svolgimento  di
          specifiche attivita' di formazione professionale  anche  da
          remoto. 
              3. Per i periodi di cui al comma 1, il  medico  curante
          redige il certificato di malattia. 
              4. Sono considerati validi i  certificati  di  malattia
          trasmessi, prima  dell'entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui  al
          comma 3 da parte dell'operatore di sanita' pubblica. 
              5. In deroga alle disposizioni  vigenti,  gli  oneri  a
          carico del datore di lavoro, che presenta domanda  all'ente
          previdenziale, e dell'INPS connessi con le tutele di cui al
          presente articolo sono  posti  a  carico  dello  Stato  nel
          limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l'anno
          2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite  di  spesa
          di cui al primo periodo del  presente  comma.  Qualora  dal
          predetto monitoraggio emerga che e' stato  raggiunto  anche
          in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in
          considerazione ulteriori domande. 
              6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata
          da COVID-19, il certificato e' redatto dal  medico  curante
          nelle consuete modalita' telematiche, senza  necessita'  di
          alcun provvedimento  da  parte  dell'operatore  di  sanita'
          pubblica. 
              7. Alla copertura degli  oneri  previsti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'art. 126.». 
          Note al comma 484: 
              -  Il  testo  del  comma  3  dell'art.  26  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dalla presente legge, e' riportato nelle note al
          comma 481. 
                
          Note al comma 487: 
                
              - Si riporta il testo degli articoli 6 e  8,  comma  2,
          del  decreto  legislativo  28  settembre   2012,   n.   178
          (Riorganizzazione dell'Associazione  italiana  della  Croce
          Rossa (C.R.I.), a norma dell'art. 2 della Legge 4  novembre
          2010, n. 183): 
              «Art. 6 (Personale). - 1. Con  decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri,  adottato  su  proposta  del
          Ministro  della  salute,  di  concerto   con   i   Ministri
          dell'economia e  delle  finanze,  della  difesa  e  per  la
          pubblica amministrazione e la semplificazione,  sentito  il
          Presidente  della  CRI,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
          modalita' di equiparazione fra i livelli  di  inquadramento
          previsti dal contratto  collettivo  relativo  al  personale
          civile con contratto a  tempo  indeterminato  della  CRI  e
          quelli del personale di cui all'art. 5 gia' appartenente al
          Corpo militare, nonche' tra i livelli  delle  due  predette
          categorie di personale  e  quelli  previsti  dai  contratti
          collettivi   dei   diversi    comparti    della    Pubblica
          amministrazione,  previa  informativa  alle  organizzazioni
          sindacali. 
              2. Alla data del 1° gennaio 2016 il personale della CRI
          e   quindi   dell'Ente   e'   utilizzato    temporaneamente
          dall'Associazione, mantenendo il proprio stato giuridico  e
          il proprio trattamento economico a carico dell'Ente.  Entro
          i successivi 90 giorni l'Associazione definisce un organico
          provvisorio di personale valido fino al 31  dicembre  2017.
          Il predetto organico e' valutato in sede  di  adozione  dei
          decreti  di  cui  all'art.   2,   comma   5,   sentite   le
          organizzazioni sindacali, al fine di garantire fino  al  1°
          Gennaio 2018 l'esercizio  da  parte  dell'Associazione  dei
          suoi compiti  istituzionali  in  modo  compatibile  con  le
          risorse  a  cio'  destinate.  A  decorrere  dalla  data  di
          determinazione dell'organico dell'Associazione e fino al 31
          dicembre 2017,  il  personale  della  CRI  puo'  esercitare
          l'opzione tra la risoluzione del contratto con l'Ente e  la
          contestuale  assunzione,  se  in  possesso  dei   requisiti
          qualitativi richiesti e nei limiti dell'organico, da  parte
          dell'Associazione ovvero la permanenza in  servizio  presso
          l'Ente. Per l'esercizio  delle  convenzioni  l'Associazione
          impiega  prioritariamente,  secondo  il  proprio  contratto
          collettivo di appartenenza,  personale  civile  e  militare
          gia'  utilizzato   dalla   CRI   con   rapporto   a   tempo
          indeterminato o determinato  nella  diretta  fornitura  dei
          servizi oggetto delle convenzioni medesime. 
              3.  Al  personale  a  tempo  indeterminato  rimasto  in
          servizio presso l'Ente, non impiegato nelle convenzioni  ed
          eccedente l'organico dell'Associazione, si applicano, salvo
          quanto  previsto  al  presente  articolo,  le  disposizioni
          vigenti sugli strumenti utilizzabili  per  la  gestione  di
          eccedenze di personale nelle pubbliche amministrazioni.  La
          mobilita'  puo'  in  ogni  caso  aver   luogo   anche   con
          riferimento ad amministrazioni con sede in province diverse
          rispetto  a  quella  di  impiego,  con  preferenza  per  le
          amministrazioni aventi sede nella provincia di impiego. 
              4. Il Presidente nazionale, entro il  30  giugno  2016,
          determina sentite  le  organizzazioni  sindacali  e  previe
          intese con il Ministero della difesa, l'organico  a  regime
          con una proiezione pluriennale, tenendo conto delle risorse
          finanziarie  disponibili,  dello  sviluppo   dell'attivita'
          dell'Associazione e delle  competenze  necessarie,  nonche'
          dell'esigenza    di    garantire    assoluta    continuita'
          all'attivita'  di  cui  all'art.  5,  comma   6,   mediante
          un'aliquota dedicata di personale iscritto o che si iscrive
          nei   Corpi   ausiliari;   tale   personale   assicura   la
          funzionalita' e il pronto impiego dei  servizi  alle  Forze
          Armate resi dai Corpi ausiliari, in condizioni  di  impiego
          sia  ordinarie   che   straordinarie   e   secondo   moduli
          disciplinari   assimilabili   a   quelli   dell'ordinamento
          militare.  Il   Presidente,   sentite   le   organizzazioni
          sindacali, entro la medesima  data  bandisce  altresi'  una
          procedura finalizzata all'assunzione graduale,  nell'ambito
          delle     disponibilita'     finanziarie,     da      parte
          dell'Associazione ovvero da soggetti  da  essa  costituiti,
          anche con  contratti  part  time  o  di  solidarieta',  del
          personale rimasto a quella data in servizio presso  l'Ente,
          che aveva un rapporto a tempo indeterminato con la CRI alla
          data di entrata in vigore del presente decreto e  che  alla
          data del 31 dicembre 2017 sia ancora in  servizio  e  debba
          rimanere in servizio piu' di due anni per essere  collocato
          a riposo, nonche' di quello di cui  all'art.  6,  comma  9,
          terzo periodo. Restano in  ogni  caso  fermi  i  limiti  di
          importo del finanziamento pubblico di cui all'art. 8, comma
          2 e l'assenza di ulteriori oneri per la  finanza  pubblica.
          La    procedura    condiziona    alla    verifica     della
          professionalita'     richiesta     per     le     attivita'
          dell'associazione l'assunzione del personale  gia'  assunto
          dalla CRI non a seguito di  concorso  pubblico  e  che  non
          abbia seguito eventuali percorsi di riqualificazione. 
              5. Al fine di coordinare e supportare  il  processo  di
          mobilita' del personale e'  istituita,  a  decorrere  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto, una sede di
          confronto presso il Dipartimento  della  funzione  pubblica
          alla  quale   partecipano   rappresentanti   dello   stesso
          Dipartimento, dei Ministeri della salute,  dell'economia  e
          delle finanze e della difesa, della CRI e quindi  dell'Ente
          e dell'Associazione, delle  Regioni,  delle  organizzazioni
          sindacali del personale della CRI. Nella medesima  sede  si
          svolge un  confronto  circa  il  contratto  collettivo  cui
          aderisce l'Associazione. Gli  organi  della  CRI  e  quindi
          dell'Ente assicurano  la  circolazione  delle  informazioni
          presso i  dipendenti  dei  posti  offerti  in  mobilita'  e
          operano attivamente nella ricerca di  idonee  soluzioni  di
          impiego anche attraverso attivita' di riqualificazione. 
              6. Al personale civile e militare della  CRI  e  quindi
          dell'Ente, compreso quello di  cui  all'art.  8,  comma  2,
          assunto da altre amministrazioni si applica l'art. 5, comma
          5,  terzo  periodo.  I  processi  di   mobilita'   previsti
          dall'art. 7, comma 2-bis,  del  decreto-legge  31  dicembre
          2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio 2015, n. 11, si applicano al personale  risultante
          eccedentario  rispetto  al  fabbisogno  definito  ai  sensi
          dell'art. 3, comma 4, terzo periodo,  per  ciascun  profilo
          professionale nell'ambito territoriale regionale. 
              7.  Gli  enti  e  le  aziende  del  Servizio  sanitario
          nazionale, anche  delle  regioni  sottoposte  ai  piani  di
          rientro dai deficit sanitari e ai  programmi  operativi  in
          prosecuzione degli stessi,  sono  tenuti  ad  assumere  con
          procedure di mobilita', anche in posizione di  sovrannumero
          e ad esaurimento, il personale con  rapporto  di  lavoro  a
          tempo  indeterminato  della  CRI  e  quindi  dell'Ente  con
          funzioni di autista  soccorritore  e  autisti  soccorritori
          senior,  limitatamente  a  coloro  che   abbiano   prestato
          servizio in attivita' convenzionate con gli  enti  medesimi
          per un periodo non inferiore a cinque anni. Tali assunzioni
          sono disposte senza apportare nuovi o maggiori  oneri  alla
          finanza pubblica in quanto finanziate con il  trasferimento
          delle relative risorse occorrenti al trattamento  economico
          del   personale   assunto,   derivanti   dalla   quota   di
          finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  erogata
          annualmente alla CRI e quindi all'Ente.  Le  spese  per  il
          trattamento economico del personale trasferito al  Servizio
          sanitario  nazionale  non  sono  considerate  ai  fini  del
          rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 2,  comma  71,
          della legge 23 dicembre 2009, n.  191.  Agli  enti  e  alle
          aziende sopradette  e'  fatto  divieto  di  assunzione  del
          personale corrispondente fino al  totale  assorbimento  del
          personale della CRI ovvero dell'Ente sopradetto. 
              7-bis. I rapporti con gli enti previdenziali  derivanti
          dalle procedure di mobilita' del personale della CRI ovvero
          dell'Ente sono  definiti  in  sede  di  applicazione  delle
          disposizioni di cui  all'art.  8,  comma  2,  con  relativo
          trasferimento  della   quota   corrispondente   dell'attivo
          patrimoniale. 
              8. In applicazione dell'art. 4, comma 89,  della  legge
          12 novembre 2011, n. 183 le Regioni subentrano per tre anni
          al Ministero della salute nella convenzione con  la  CRI  e
          quindi con l'Associazione e l'Ente per il  pronto  soccorso
          aeroportuale,  previo  trasferimento  alle  regioni   delle
          relative risorse. 
              9. I contratti di lavoro a tempo  determinato  relativi
          al personale della CRI, vigenti alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto e stipulati  per  attivita'  in
          regime convenzionale  ovvero  per  attivita'  integralmente
          finanziate con fondi privati, permangono in vigore fino  al
          31 dicembre 2015 ovvero, se scaduti alla data di entrata in
          vigore del presente decreto, possono essere  prorogati  non
          oltre il 31 dicembre 2015. A decorrere dal 1° Gennaio  2016
          i predetti contratti, ove stipulati per convenzioni per  le
          quali l'Associazione subentra alla CRI alla medesima  data,
          proseguono con l'Ente e sono prorogati fino  alla  scadenza
          delle  convenzioni,  se  precedente  al  31  dicembre  2017
          ovvero, se successiva,  fino  all'eventuale  assunzione  da
          parte dell'Associazione. Il Commissario  e  successivamente
          il Presidente, fino al 31 dicembre 2015  ovvero  fino  alla
          conclusione delle procedure di cui all'art. 5, comma 6 puo'
          richiamare in servizio, nei limiti delle disponibilita'  di
          bilancio, per il tempo strettamente necessario all'esigenza
          per la  quale  la  chiamata  e'  effettuata,  il  personale
          appartenente al Corpo militare che, per effetto di richiami
          ai  sensi  dell'art.  1668  del   codice   dell'ordinamento
          militare, e' in servizio alla data di entrata in vigore del
          presente decreto ed e' continuativamente e senza  soluzione
          di continuita' in servizio almeno a far data dal 1° gennaio
          2007.» 
              «Art. 8 (Norme transitorie e finali). - 1. Omissis. 
              2. A far data dal 1° gennaio 2018, l'Ente e'  posto  in
          liquidazione ai sensi del titolo V  del  regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267, fatte salve le disposizioni di  cui  al
          presente comma. Gli organi deputati  alla  liquidazione  di
          cui  all'art.   198   del   citato   regio   decreto   sono
          rispettivamente  l'organo  di  cui  all'art.  2,  comma  3,
          lettera c) quale commissario liquidatore e l'organo di  cui
          all'art.  2,  comma  3,  lettera  b)  quale   comitato   di
          sorveglianza. Detti organi,  nominati  dal  Ministro  della
          salute, restano in carica  per  3  anni  e  possono  essere
          prorogati, per motivate esigenze, per ulteriori 2 anni.  La
          gestione separata di cui all'art. 4, comma 2,  si  conclude
          al 31 dicembre 2017 con un atto di ricognizione della massa
          attiva e passiva del Presidente dell'Ente. La massa  attiva
          e passiva, cosi' individuate confluiscono  nella  procedura
          di cui al presente comma.  Il  commissario  liquidatore  si
          avvale,  fino  alla  conclusione  di  tutte  le   attivita'
          connesse  alla   gestione   liquidatoria,   del   personale
          individuato,  secondo  le  medesime  modalita'  di  cui  al
          presente comma, con provvedimento del Presidente  dell'Ente
          nell'ambito del contingente di personale  gia'  individuato
          dallo stesso Presidente quale  propedeutico  alla  gestione
          liquidatoria. Per detto personale, pur assegnato  ad  altra
          amministrazione,  il  termine  del  1º  aprile  2018  sotto
          indicato,  operante   per   il   trasferimento   anche   in
          sovrannumero e contestuale trasferimento delle  risorse  ad
          altra amministrazione, e' differito fino a dichiarazione di
          cessata necessita' da parte  del  commissario  liquidatore.
          Resta  fermo,  all'atto  dell'effettivo  trasferimento,  il
          divieto di assunzione per le amministrazioni riceventi  per
          tutta la durata del soprannumero e per il medesimo  profilo
          professionale. Entro il 31 dicembre 2017, i beni mobili  ed
          immobili necessari ai fini statutari e allo svolgimento dei
          compiti   istituzionali    e    di    interesse    pubblico
          dell'Associazione  sono  trasferiti   alla   stessa.   Alla
          conclusione della liquidazione, i beni  mobili  e  immobili
          rimasti   di   proprieta'   dell'Ente    sono    trasferiti
          all'Associazione, che subentra in tutti i rapporti attivi e
          passivi, salvo quelli relativi al trattamento del personale
          rimasto dipendente dell'Ente, che restano  in  carico  alla
          gestione liquidatoria. Il personale gia' individuato  nella
          previsione di fabbisogno ai sensi  dell'art.  3,  comma  4,
          come funzionale alle attivita' propedeutiche alla  gestione
          liquidatoria verra' individuato con specifico provvedimento
          del presidente nazionale della CRI ovvero  dell'Ente  entro
          il  30  marzo  2016  e  successivamente  aggiornato.  Detto
          personale non partecipa alle procedure  previste  dall'art.
          7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2015, n. 11. Il 1º aprile 2018 il suddetto personale  viene
          trasferito, con corrispondente trasferimento delle  risorse
          finanziarie,   presso   pubbliche    amministrazioni    che
          presentano carenze in organico nei  corrispondenti  profili
          professionali ovvero anche in sovrannumero.  Il  personale,
          ad  eccezione   di   quello   funzionale   alle   attivita'
          propedeutiche  alla  gestione  liquidatoria   di   cui   al
          precedente capoverso, ove non  assunto  alla  data  del  1º
          gennaio   2018   dall'Associazione,   e'    collocato    in
          disponibilita'  ai  sensi  del  comma  7  dell'art.  33   e
          dell'art. 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
          Il personale della CRI ovvero dell'Ente, nelle  more  della
          conclusione delle procedure di cui all'art. 7, comma 2-bis,
          del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11,  previa
          convenzione tra le parti, puo' prestare temporaneamente  la
          propria attivita' presso  altre  pubbliche  amministrazioni
          per garantire fini di interesse pubblico di cui all'art. 1,
          comma  4,  anche  con  oneri  a  carico  del  finanziamento
          pubblico   della   CRI   ovvero   dell'Ente,   che   rimane
          esclusivamente responsabile nei  confronti  del  lavoratore
          del trattamento  economico  e  normativo.  L'assunzione  ai
          sensi dell'art. 6, comma 4, determina la  cessazione  dello
          stato di disponibilita'.  Il  finanziamento  e'  attribuito
          tenuto conto dei compiti di  interesse  pubblico  da  parte
          dell'Associazione   mediante   convenzioni   annuali    tra
          Ministero della salute,  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze,  Ministero  della  difesa   e   Associazione.   Il
          finanziamento annuale dell'Associazione non  puo'  superare
          l'importo   complessivamente    attribuito    all'Ente    e
          Associazione ai sensi dell'art.  2,  comma  5,  per  l'anno
          2014, decurtato del 10 per cento per il 2017 e del  20  per
          cento  a  decorrere  dall'anno  2018.  In  sede  di   prima
          applicazione le convenzioni  sono  stipulate  entro  il  1º
          gennaio 2018. Nelle convenzioni sono stabilite procedure di
          verifica  dell'utilizzo  dei   beni   pubblici   trasferiti
          all'Associazione.  Per   l'assolvimento   di   compiti   di
          interesse pubblico, con particolare riguardo alle attivita'
          in continuita' con quanto previsto dall'art. 5, comma 6, ai
          servizi resi dai Corpi ausiliari, alla protezione civile  e
          alla formazione  alle  emergenze,  l'Associazione,  con  la
          partecipazione  dei  Corpi   ausiliari,   costituisce   una
          fondazione anche con soggetti pubblici e privati, che  puo'
          essere destinataria di beni di cui al presente comma e  che
          impiega  in  distacco  il  personale  di  cui  all'aliquota
          dedicata prevista al comma 4, primo periodo,  dell'art.  6,
          nonche' altro personale  dell'Associazione  con  esperienza
          nel settore delle emergenze. Il Ministero della difesa puo'
          stipulare la convenzione  di  cui  al  quarto  periodo  del
          presente comma direttamente con la fondazione. 
              Omissis.». 
              - Il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana  19
          ottobre 2012, n. 245. 
          Note al comma 492: 
                
              - Si riporta il testo del comma 576 dell'art.  1  della
          citata legge 28 dicembre 2015, n. 208: 
              «Art. 1. 
              1. - 575. Omissis. 
              576. Dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge, gli accordi bilaterali fra le regioni per il governo
          della mobilita' sanitaria interregionale, di  cui  all'art.
          19 del Patto  per  la  salute  sancito  con  intesa  del  3
          dicembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del
          5 gennaio 2010, devono  essere  obbligatoriamente  conclusi
          entro il 31 dicembre 2016. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 68  dell'art.  2  della
          citata legge 23 dicembre 2009, n. 191: 
              «Art. 2. 
              1. - 67. Omissis. 
              68.  Al  fine   di   consentire   in   via   anticipata
          l'erogazione  del  finanziamento  del  Servizio   sanitario
          nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato,  per  gli
          anni 2010, 2011 e 2012: 
              a) in deroga a quanto stabilito dall'art. 13, comma  6,
          del  decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56,  il
          Ministero dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  a
          concedere alle regioni a statuto ordinario e  alla  Regione
          siciliana anticipazioni, con  riferimento  al  livello  del
          finanziamento a cui concorre ordinariamente  lo  Stato,  da
          accreditare sulle contabilita' speciali di cui al  comma  6
          dell'art. 66 della legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  in
          essere presso le tesorerie provinciali dello  Stato,  fermo
          restando quanto previsto dall'art. 77-quater, commi da 2  a
          6, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
              b)   la    misura    dell'erogazione    del    suddetto
          finanziamento, comprensiva di  eventuali  anticipazioni  di
          cui alla lettera a), e' fissata al livello del 97 per cento
          delle somme dovute  a  titolo  di  finanziamento  ordinario
          della quota indistinta, al netto delle entrate  proprie  e,
          per la Regione siciliana, della compartecipazione regionale
          al  finanziamento  della  spesa  sanitaria,  quale  risulta
          dall'intesa espressa, ai sensi delle norme  vigenti,  dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla
          ripartizione delle disponibilita'  finanziarie  complessive
          destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
          per  i  medesimi  anni.  Per  le  regioni   che   risultano
          adempienti nell'ultimo triennio rispetto  agli  adempimenti
          previsti dalla normativa, la misura della citata erogazione
          del finanziamento e' fissata al livello del 98  per  cento;
          tale   livello   puo'    essere    ulteriormente    elevato
          compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica; 
              c) la quota di finanziamento condizionata alla verifica
          positiva  degli  adempimenti  regionali  e'  fissata  nelle
          misure del 3 per cento e del 2 per cento delle somme di cui
          alla lettera b) rispettivamente per le regioni che accedono
          all'erogazione nella misura del 97 per cento e  per  quelle
          che accedono all'erogazione nella misura del 98  per  cento
          ovvero in misura superiore. All'erogazione di  detta  quota
          si provvede a seguito dell'esito  positivo  della  verifica
          degli adempimenti previsti dalla normativa e dalla presente
          legge; 
              d) nelle more dell'espressione  dell'intesa,  ai  sensi
          delle norme vigenti, da parte della  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  Province
          autonome di Trento e di Bolzano  sulla  ripartizione  delle
          disponibilita'   finanziarie   complessive   destinate   al
          finanziamento    del    Servizio    sanitario    nazionale,
          l'erogazione delle risorse in via anticipata provvisoria e'
          commisurata al livello delle erogazioni effettuate  in  via
          anticipata definitiva, a seguito del  raggiungimento  della
          citata intesa, relative al secondo anno precedente a quello
          di riferimento; 
              e) sono autorizzati, in sede di  conguaglio,  eventuali
          recuperi necessari, anche a carico delle somme a  qualsiasi
          titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi; 
              f) sono autorizzate, a  carico  di  somme  a  qualsiasi
          titolo spettanti, le compensazioni degli importi a  credito
          e a  debito  di  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma,
          connessi alla mobilita'  sanitaria  interregionale  di  cui
          all'art. 12, comma 3, lettera b), del  decreto  legislativo
          30 dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni,
          nonche' alla  mobilita'  sanitaria  internazionale  di  cui
          all'art. 18, comma 7, dello stesso decreto  legislativo  n.
          502  del  1992,  e  successive  modificazioni.  I  predetti
          importi sono definiti dal Ministero della  salute  d'intesa
          con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
          le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.». 
              - Si riporta il testo del comma  24  dell'art.  15  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario): 
              «Art. 15 (Disposizioni  urgenti  per  l'equilibrio  del
          settore  sanitario  e  misure  di   governo   della   spesa
          farmaceutica). 
              1. - 23. Omissis. 
              24. Si applicano, a decorrere dall'esercizio  2013,  le
          disposizioni di cui all'art. 2, comma 68,  della  legge  23
          dicembre 2009, n. 191. 
              Omissis.». 
          Note al comma 495: 
                
              - Si riporta il testo dell'art. 8-quinquies del  citato
          decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502  (Riordino
          della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421): 
              «Art.  8-quinquies  (Accordi  contrattuali).  -  1.  Le
          regioni, entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto  legislativo  19  giugno  1999,  n.  229
          definiscono  l'ambito   di   applicazione   degli   accordi
          contrattuali e  individuano  i  soggetti  interessati,  con
          specifico riferimento ai seguenti aspetti: 
              a) individuazione delle responsabilita' riservate  alla
          regione e di quelle attribuite alle unita' sanitarie locali
          nella  definizione  degli  accordi  contrattuali  e   nella
          verifica del loro rispetto; 
              b) indirizzi  per  la  formulazione  dei  programmi  di
          attivita' delle strutture  interessate,  con  l'indicazione
          delle  funzioni  e  delle  attivita'  da  potenziare  e  da
          depotenziare,  secondo  le   linee   della   programmazione
          regionale e nel rispetto delle priorita' indicate dal Piano
          sanitario nazionale; 
              c) determinazione del piano  delle  attivita'  relative
          alle alte specialita' e alla rete dei servizi di emergenza; 
              d) criteri per la  determinazione  della  remunerazione
          delle  strutture  ove  queste  abbiano  erogato  volumi  di
          prestazioni eccedenti il programma  preventivo  concordato,
          tenuto conto del volume  complessivo  di  attivita'  e  del
          concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura. 
              2. In attuazione di quanto previsto  dal  comma  1,  la
          regione e le  unita'  sanitarie  locali,  anche  attraverso
          valutazioni  comparative  della  qualita'  e   dei   costi,
          definiscono  accordi  con   le   strutture   pubbliche   ed
          equiparate, comprese le aziende ospedaliero  universitarie,
          e  stipulano  contratti  con  quelle  private   e   con   i
          professionisti accreditati, anche mediante  intese  con  le
          loro organizzazioni rappresentative  a  livello  regionale,
          che indicano: 
              a)  gli  obiettivi  di  salute   e   i   programmi   di
          integrazione dei servizi; 
              b) il volume massimo di prestazioni  che  le  strutture
          presenti nell'ambito  territoriale  della  medesima  unita'
          sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto  per
          tipologia e per modalita' di assistenza. Le regioni possono
          individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali
          stabilire   la   preventiva   autorizzazione,   da    parte
          dell'azienda sanitaria locale  competente,  alla  fruizione
          presso le strutture o i professionisti accreditati. 
              c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare
          riguardo  ad  accessibilita',  appropriatezza   clinica   e
          organizzativa, tempi di attesa e continuita' assistenziale; 
              d)  il  corrispettivo  preventivato  a   fronte   delle
          attivita'   concordate,   globalmente   risultante    dalla
          applicazione dei valori  tariffari  e  della  remunerazione
          extra-tariffaria delle funzioni  incluse  nell'accordo,  da
          verificare a consuntivo sulla base dei risultati  raggiunti
          e  delle  attivita'  effettivamente   svolte   secondo   le
          indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d); 
              e) il debito informativo delle strutture erogatrici per
          il monitoraggio degli accordi pattuiti e le  procedure  che
          dovranno essere seguite  per  il  controllo  esterno  della
          appropriatezza e della qualita' della assistenza prestata e
          delle prestazioni rese, secondo quanto  previsto  dall'art.
          8-octies. 
              e-bis) la modalita' con cui viene comunque garantito il
          rispetto  del  limite  di  remunerazione  delle   strutture
          correlato ai volumi di  prestazioni,  concordato  ai  sensi
          della lettera d), prevedendo che in caso  di  incremento  a
          seguito di modificazioni, comunque  intervenute  nel  corso
          dell'anno, dei valori unitari dei tariffari  regionali  per
          la   remunerazione   delle   prestazioni   di    assistenza
          ospedaliera, delle prestazioni di assistenza  specialistica
          ambulatoriale, nonche'  delle  altre  prestazioni  comunque
          remunerate a tariffa,  il  volume  massimo  di  prestazioni
          remunerate,  di   cui   alla   lettera   b),   si   intende
          rideterminato nella misura necessaria al  mantenimento  dei
          limiti indicati alla lettera d), fatta salva  la  possibile
          stipula    di    accordi    integrativi,    nel    rispetto
          dell'equilibrio economico finanziario programmato. 
              2-bis. - 2-ter. 
              2-quater.  Le  regioni   stipulano   accordi   con   le
          fondazioni  istituti  di  ricovero  e  cura   a   carattere
          scientifico e  con  gli  istituti  di  ricovero  e  cura  a
          carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti
          di ricovero e cura a  carattere  scientifico  privati,  che
          sono definiti con le modalita' di cui all'art. 10  comma  2
          del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le regioni
          stipulano  altresi'  accordi  con  gli  istituti,  enti  ed
          ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma, della
          legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni,
          che prevedano che  l'attivita'  assistenziale,  attuata  in
          coerenza con la  programmazione  sanitaria  regionale,  sia
          finanziata a prestazione in base ai tetti di  spesa  ed  ai
          volumi  di  attivita'  predeterminati   annualmente   dalla
          programmazione  regionale  nel  rispetto  dei  vincoli   di
          bilancio, nonche' sulla base di funzioni riconosciute dalle
          regioni, tenendo conto  nella  remunerazione  di  eventuali
          risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai sensi
          dell'art. 4, comma 15, della legge  30  dicembre  1991,  n.
          412,  e  successive  modificazioni  ed   integrazioni.   Ai
          predetti accordi e ai predetti contratti  si  applicano  le
          disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c),  e)  ed
          e-bis. 
              2-quinquies. In caso di mancata stipula  degli  accordi
          di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale
          di  cui   all'art.   8-quater   delle   strutture   e   dei
          professionisti eroganti prestazioni per conto del  Servizio
          sanitario nazionale interessati e' sospeso.». 
                
          Note al comma 497: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7   del   decreto
          legislativo 9  novembre  2007,  n.  206  (Attuazione  della
          direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento   delle
          qualifiche   professionali,   nonche'    della    direttiva
          2006/100/CE che adegua determinate direttive  sulla  libera
          circolazione  delle  persone  a  seguito  dell'adesione  di
          Bulgaria e Romania), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 7 (Conoscenze linguistiche). - 1. Fermi  restando
          i requisiti di cui al titolo  II  ed  al  titolo  III,  per
          l'esercizio   della   professione   i    beneficiari    del
          riconoscimento  delle   qualifiche   professionali   devono
          possedere le conoscenze linguistiche necessarie. 
              1-bis. Nel caso in cui la professione ha  ripercussioni
          sulla sicurezza dei pazienti, le  Autorita'  competenti  di
          cui all'art. 5 devono verificare la conoscenza della lingua
          italiana.  I  controlli  devono  essere  effettuati   anche
          relativamente  ad  altre  professioni,  nei  casi  in   cui
          sussista  un  serio  e  concreto  dubbio  in  merito   alla
          sussistenza di  una  conoscenza  sufficiente  della  lingua
          italiana con riguardo all'attivita' che  il  professionista
          intende svolgere. 
              1-ter. I controlli possono essere effettuati solo  dopo
          il rilascio di una tessera professionale  europea  a  norma
          dell'art. 5-quinquies  o  dopo  il  riconoscimento  di  una
          qualifica professionale. 
              1-quater. Il  controllo  linguistico  e'  proporzionato
          all'attivita'   da   eseguire.   Il   professionista   puo'
          presentare ricorso ai sensi del diritto nazionale contro la
          decisione che dispone tali controlli. 
              1-quinquies. Le autorita' competenti di cui all'art.  5
          possono  stabilire  con  successivi  atti  regolamentari  o
          amministrativi, ciascuna  per  le  professioni  di  propria
          competenza,  il  livello  linguistico  necessario  per   il
          corretto svolgimento della professione e  le  modalita'  di
          verifica. 
              1-sexies. In attuazione dell'art.  53  della  direttiva
          2005/36/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  7
          settembre 2005, e ai sensi dell'art.  99  del  testo  unico
          delle leggi costituzionali concernenti lo statuto  speciale
          per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,  n.  670,  per
          quanto concerne il territorio della provincia  autonoma  di
          Bolzano, la conoscenza  della  lingua  italiana  o  tedesca
          costituisce requisito sufficiente di conoscenza linguistica
          necessaria per l'esercizio delle professioni  sanitarie.  I
          controlli linguistici previsti dalla legge sono  svolti  in
          conformita'   a   quanto   stabilito   dalle   disposizioni
          richiamate dal presente comma. 
              1-septies. In attuazione di quanto disposto  dal  comma
          1-sexies,  il  presidente  dell'ordine  dei  medici   della
          provincia autonoma di Bolzano e' autorizzato  a  istituire,
          avvalendosi delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione, una sezione speciale  dell'albo
          dei medici alla quale possono essere iscritti,  a  domanda,
          fermi i restanti requisiti, i  professionisti  che  sono  a
          conoscenza della sola  lingua  tedesca.  L'iscrizione  alla
          sezione speciale autorizza all'esercizio della  professione
          medica  esclusivamente  nel  territorio   della   provincia
          autonoma di Bolzano. 
              1-octies. Nei servizi sanitari  di  pubblico  interesse
          l'attivita'  deve  essere  organizzata  in  modo  che   sia
          garantito l'uso delle due lingue, italiana  e  tedesca,  in
          conformita' a quanto disposto dal  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.». 
          Note al comma 499: 
                
              - La legge 10 febbraio 2020, n. 10, recante  "Norme  in
          materia di disposizione del proprio  corpo  e  dei  tessuti
          post mortem a fini di studio, di formazione  e  di  ricerca
          scientifica",  e'  pubblicata  nella   Gazzetta   Ufficiale
          Repubblica italiana 4 marzo 2020, n. 55.12. 
              13.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento,
          anche in deroga all'art. 6, comma 3, del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere
          al presidente, ai membri e al segretario delle  commissioni
          esaminatrici dei  concorsi  pubblici  per  l'accesso  a  un
          pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato,
          anche ad ordinamento autonomo, e dagli  enti  pubblici  non
          economici nazionali,  nonche'  al  personale  addetto  alla
          vigilanza  delle  medesime  prove  concorsuali,  secondo  i
          criteri  stabiliti  con  il  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio dei ministri  23  marzo  1995,  pubblicato  nella
          Gazzetta   Ufficiale   n.   134   del   10   giugno   1995.
          All'attuazione del presente comma si  provvede  nei  limiti
          delle risorse disponibili  a  legislazione  vigente,  senza
          nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica.
          Tali incarichi si considerano attivita' di servizio a tutti
          gli effetti di legge, qualunque sia  l'amministrazione  che
          li ha conferiti. 
              14. Fermo restando il limite di cui all'art. 23-ter del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  la
          disciplina  di  cui  all'art.  24,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  non  si  applica  ai
          compensi dovuti al personale dirigenziale  per  l'attivita'
          di presidente o di membro della commissione esaminatrice di
          un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego  e
          della  Commissione  per  l'attuazione   del   progetto   di
          riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM). 
              15.  Al  fine  di  accelerare  la  composizione   delle
          commissioni  esaminatrici  dei  concorsi  pubblici   svolti
          secondo  le   modalita'   previste   dall'art.   4,   comma
          3-quinquies, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, e dall'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165, e'  istituito  presso  il  Dipartimento
          della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio  dei
          ministri, che lo gestisce e lo aggiorna,  l'Albo  nazionale
          dei componenti delle commissioni esaminatrici di  concorso,
          articolato in sottosezioni su base regionale e per  aree  o
          settori tematici omogenei. L'iscrizione all'albo ha  durata
          di tre anni ed e'  rinnovabile  per  una  sola  volta.  Con
          decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          adottato ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, fermo restando  quanto
          previsto dai commi da 11 a  14  del  presente  articolo,  i
          requisiti  per  l'iscrizione   nell'albo,   le   cause   di
          incompatibilita'  e   di   inconferibilita'   dell'incarico
          nonche'  le  modalita'  di  gestione  e  di   aggiornamento
          dell'albo e sono individuate  le  sottosezioni  in  cui  e'
          articolato l'albo medesimo. Fino all'adozione  del  decreto
          di  cui  al  terzo  periodo,  le  commissioni  esaminatrici
          continuano ad essere  costituite  secondo  le  disposizioni
          vigenti in materia alla data di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge.  All'attuazione  del  presente  comma   si
          provvede nell'ambito delle  risorse  umane,  finanziarie  e
          strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              16. Sulla base di convenzione con il Dipartimento della
          funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri, l'albo di cui al comma 15 puo' essere  utilizzato
          per  la  formazione  delle  commissioni  esaminatrici   dei
          concorsi pubblici  per  l'accesso  a  un  pubblico  impiego
          svolti  secondo  modalita'  diverse  da   quelle   previste
          dall'art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto
          2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          ottobre 2013, n. 125, e dall'art. 35, comma 5, del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165.» 
              - Il testo dell'art. 248 del  citato  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77  e'  riportato  nelle  note  al
          comma 873. 
              - Il testo dei commi 1 e  2  dell'art.  20  del  citato
          decreto legislativo 25 maggio  2017,  n.  75  e'  riportato
          nelle note al comma 292.