Note al comma 452:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 124 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 124 (Riduzione aliquota IVA per le cessioni di
beni necessari per il contenimento e la gestione
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19). - 1. Alla
tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero
1-ter, e' aggiunto il seguente: "1-ter.1. Ventilatori
polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor
multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per
farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi
endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva
continua; maschere per la ventilazione non invasiva;
sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi;
strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico;
centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo
computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e
Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalita'
sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile,
visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari
e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili,
camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per
mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione
idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri;
carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per
diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche;
provette sterili; attrezzature per la realizzazione di
ospedali da campo;".
Omissis.».
- La direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi
medico-diagnostici in vitro e' pubblicata nella GUUE L 331
del 7 dicembre 1998.
- Il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi
medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il
regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n.
1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE
del Consiglio, e' pubblicato nella GUUE L 117 del 5 maggio
2017.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 19 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto):
«Art. 19 (Detrazione). - 1. Per la determinazione
dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'art. 17 o
dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'art. 30, e'
detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle
operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta
dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa
in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati
nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto
alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi
acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta
diviene esigibile ed e' esercitato al piu' tardi con la
dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla
detrazione e' sorto ed alle condizioni esistenti al momento
della nascita del diritto medesimo.
Omissis.».
Note al comma 453:
- La Tabella A, parte III, allegata al citato decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
riportata nelle note al comma 40.
- Il testo del comma 1 dell'art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
riportato nelle note al comma 452.
Note al comma 454:
- Si riporta il testo del comma 401 dell'art. 1 della
citata legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1.
1. - 400. Omissis.
401. Al fine di garantire la compiuta attuazione della
legge 18 agosto 2015, n. 134, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero della salute il Fondo per la cura
dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, con una
dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2016. La dotazione del Fondo di cui al primo periodo e'
incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
Omissis.».
Note al comma 458:
- Si riporta il testo dell'art. 120 della Costituzione:
«Art. 120.
La regione non puo' istituire dazi di importazione o
esportazione o transito tra le Regioni, ne' adottare
provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera
circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, ne'
limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque
parte del territorio nazionale.
Il Governo puo' sostituirsi a organi delle Regioni,
delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel
caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumita' e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
richiedono la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita'
economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
La legge definisce le procedure atte a garantire che i
poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del
principio di sussidiarieta' e del principio di leale
collaborazione.».
- Il testo dell'art. 122 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, e' riportato nelle note al comma 448.
Note al comma 459:
- Si riporta il testo dell'art. 38 del citato decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della
direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli):
«Art. 38. - 1. Con la sottoscrizione del contratto il
medico in formazione specialistica si impegna a seguire,
con profitto, il programma di formazione svolgendo le
attivita' teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e
regolamenti didattici determinati secondo la normativa in
materia, in conformita' alle indicazioni dell'Unione
europea.
Ogni attivita' formativa e assistenziale dei medici in
formazione specialistica si svolge sotto la guida di
tutori, designati annualmente dal consiglio della scuola,
sulla base di requisiti di elevata qualificazione
scientifica, di adeguato curriculum professionale, di
documentata capacita' didattico-formativa. Il numero di
medici in formazione specialistica per tutore non puo'
essere superiore a 3 e varia secondo le caratteristiche
delle diverse specializzazioni.
2. Le modalita' di svolgimento delle attivita' teoriche
e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la
rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa,
nonche' il numero minimo e la tipologia degli interventi
pratici che essi devono aver personalmente eseguito per
essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono
preventivamente determinati dal consiglio della scuola in
conformita' agli ordinamenti e regolamenti didattici di cui
al comma 1, ed e agli accordi fra le universita' e le
aziende sanitarie di cui all'art. 6, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni. Il programma generale di formazione della
scuola di specializzazione e' portato a conoscenza del
medico all'inizio del periodo di formazione ed e'
aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessita'
didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di
formazione del medico stesso.
3. La formazione del medico specialista implica la
partecipazione guidata alla totalita' delle attivita'
mediche dell'unita' operativa presso la quale e' assegnato
dal Consiglio della scuola, nonche' la graduale assunzione
di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con
autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di
intesa con la direzione sanitaria e con dirigenti
responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso
cui si svolge la formazione. In nessun caso l'attivita' del
medico in formazione specialistica e' sostitutiva del
personale di ruolo.
4. I tempi e le modalita' di svolgimento dei compiti
assistenziali nonche' la tipologia degli interventi che il
medico in formazione specialistica deve eseguire sono
concordati dal Consiglio della scuola con la direzione
sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture
delle aziende sanitarie presso le quali lo stesso svolge la
formazione sulla base del programma formativo personale di
cui al comma 2. Le attivita' e gli interventi sono
illustrati e certificati, controfirmati dal medico in
formazione specialistica, su un apposito libretto personale
di formazione, a cura del dirigente responsabile
dell'unita' operativa presso la quale il medico in
formazione specialistica volta per volta espleta le
attivita' assistenziali previste dal programma formativo di
cui al comma 2.
5. L'attivita' tutoriale, ove svolta da dirigenti
sanitari nei confronti dei medici in formazione
specialistica, costituisce specifico titolo da valutare per
il conferimento di incarichi comportanti direzione di
struttura, ovvero per l'accesso agli incarichi di secondo
livello dirigenziale.».
Note al comma 460:
- Il testo dell'art. 122 del citato decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, e' riportato nelle note al
comma 448.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30):
«Art. 4 (Agenzie per il lavoro). - 1. Presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito
un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello
svolgimento delle attivita' di somministrazione,
intermediazione, ricerca e selezione del personale,
supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto
albo e' articolato in cinque sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo
svolgimento di tutte le attivita' di cui all'art. 20;
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle
attivita' specifiche di cui all'art. 20, comma 3, lettere
da a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione
professionale.
Omissis.».
Note al comma 461:
- Si riporta il testo degli articoli 49 e 50 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 (Regolamento recante norme di attuazione del Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25
luglio 1998, 286):
«Art. 49 (Riconoscimento titoli abilitanti
all'esercizio delle professioni). - 1. I cittadini
stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che
intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi
speciali istituiti presso le amministrazioni competenti,
nell'ambito delle quote definite a norma dell'art. 3, comma
4, del testo unico e del presente regolamento, se in
possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una
professione, conseguito in un Paese non appartenente
all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento
ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi
o dipendenti, delle professioni corrispondenti.
1-bis. Il riconoscimento del titolo puo' essere
richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia.
Le amministrazioni interessate, ricevuta la domanda,
provvedono a quanto di loro competenza. L'ingresso in
Italia per lavoro, sia autonomo che subordinato, nel campo
delle professioni sanitarie e', comunque, condizionato al
riconoscimento del titolo di studio effettuato dal
Ministero competente.
2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui
al comma 1 si applicano le disposizioni dei decreti
legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n.
319, compatibilmente con la natura, la composizione e la
durata della formazione professionale conseguita.
3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti
legislativi di cui al comma 2, per l'applicazione delle
misure compensative, il Ministro competente, cui e'
presentata la domanda di riconoscimento, sentite le
conferenze dei servizi di cui all'art. 12 del decreto
legislativo n. 115 del 1992 e all'art. 14 del decreto
legislativo n. 319 del 1994, puo' stabilire, con proprio
decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una
misura compensativa, consistente nel superamento di una
prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il
medesimo decreto sono definite le modalita' di svolgimento
della predetta misura compensativa, nonche' i contenuti
della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve
essere acquisita, per la cui realizzazione ci si puo'
avvalere delle regioni e delle province autonome.
3-bis. Nel caso in cui il riconoscimento e' subordinato
al superamento di una misura compensativa ed il richiedente
si trova all'estero, viene rilasciato un visto d'ingresso
per studio, per il periodo necessario all'espletamento
della suddetta misura compensativa.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche
ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi
terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate da
specifiche direttive della Unione europea.»
«Art. 50 (Disposizioni particolari per gli esercenti le
professioni sanitarie). - 1. Presso il Ministero della
sanita' sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti
le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio
professionale.
2. Per l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi
speciali si osservano per quanto compatibili le
disposizioni contenute nel Capo I del decreto del
Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 e
successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il Ministro della sanita', pubblica annualmente gli
elenchi speciali di cui al comma 1 nonche' gli elenchi
degli stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dei
titoli abilitanti all'esercizio di una professione
sanitaria.
4. L'iscrizione negli albi professionali e quella negli
elenchi speciali di cui al comma 1 sono disposte previo
accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle
speciali disposizioni che regolano l'esercizio
professionale in Italia, con modalita' stabilite dal
Ministero della sanita'. All'accertamento provvedono, prima
dell'iscrizione, gli ordini e collegi professionali e il
Ministero della sanita', con oneri a carico degli
interessati.
5.
6. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei
conti).
7. Con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 49,
il Ministero della sanita' provvede altresi', ai fini
dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di
attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale, al riconoscimento dei titoli accademici, di
studio e di formazione professionale, complementari di
titoli abilitanti all'esercizio di una professione o arte
sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente
all'Unione europea.
8. La dichiarazione di equipollenza dei titoli
accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti
all'estero, nonche' l'ammissione ai corrispondenti esami di
diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o
parziale degli esami di profitto, non danno titolo
all'esercizio delle relative professioni. A tale fine, deve
essere acquisito il preventivo parere del Ministero della
salute; il parere negativo non consente l'iscrizione agli
albi professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio
delle relative professioni sul territorio nazionale e dei
Paesi dell'Unione europea.
8-bis. Entro due anni dalla data di rilascio del
decreto di riconoscimento, il professionista deve
iscriversi al relativo albo professionale, ove esistente.
Trascorso tale termine, il decreto di riconoscimento perde
efficacia. Per le professioni non costituite in ordini o in
collegi, il decreto di riconoscimento perde efficacia,
qualora l'interessato non lo abbia utilizzato, a fini
lavorativi, per un periodo di due anni dalla data del
rilascio.».
- Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche'
della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell'adesione di Bulgaria e Romania", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 9 novembre 2007, n.
261, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 13 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 13 (Deroga delle norme in materia di
riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e
in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze
della pubblica amministrazione). - 1. Per la durata
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga agli
articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive
modificazioni, e alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' consentito
l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali
sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul
territorio nazionale una professione sanitaria conseguita
all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione
europea. Gli interessati presentano istanza corredata di un
certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza
alle regioni e province autonome, che possono procedere al
reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi
degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto.
1-bis. Per la medesima durata, le assunzioni alle
dipendenze della pubblica amministrazione per l'esercizio
di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore
socio-sanitario sono consentite, in deroga all'art. 38 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i
cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea,
titolari di un permesso di soggiorno che consente di
lavorare, fermo ogni altro limite di legge.».
Note al comma 462:
- Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
(Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione
della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1,
comma 7, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 24
giugno 2015, n. 144, S.O.
Note al comma 468:
- Il testo del comma 9 dell'art. 1 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
riportato nelle note al comma 425.
Note al comma 471:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 11 della
legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in
materia di processo civile):
«Art. 11 (Delega al Governo in materia di nuovi servizi
erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale nonche' disposizioni concernenti i comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti). - 1. Ferme restando le
competenze regionali, il Governo e' delegato ad adottare,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi finalizzati
all'individuazione di nuovi servizi a forte valenza
socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sulla base
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare, nel rispetto di quanto previsto dai
singoli piani regionali socio-sanitari, la partecipazione
delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare
integrata a favore dei pazienti residenti nel territorio
della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto
delle attivita' del medico di medicina generale, anche con
l'obiettivo di garantire il corretto utilizzo dei
medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, al fine
di favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche;
b) collaborare ai programmi di educazione sanitaria
della popolazione realizzati a livello nazionale e
regionale, nel rispetto di quanto previsto dai singoli
piani regionali socio-sanitari;
c) realizzare, nel rispetto di quanto previsto dai
singoli piani regionali socio-sanitari, campagne di
prevenzione delle principali patologie a forte impatto
sociale, anche effettuando analisi di laboratorio di prima
istanza nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa
l'attivita' di prelievo di sangue o di plasma mediante
siringhe;
d) consentire, nel rispetto di quanto previsto dai
singoli piani regionali socio-sanitari, la prenotazione in
farmacia di visite ed esami specialistici presso le
strutture pubbliche e private convenzionate, anche
prevedendo la possibilita' di pagamento delle relative
quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e
di ritiro del referto in farmacia;
e) prevedere forme di remunerazione delle attivita' di
cui al presente comma da parte del Servizio sanitario
nazionale entro il limite dell'accertata diminuzione degli
oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario
nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo
svolgimento delle suddette attivita' da parte delle
farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica;
f) rivedere i requisiti di ruralita' di cui agli
articoli 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 221, al
fine di riservare la corresponsione dell'indennita' annua
di residenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle
leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, e successive modificazioni, in presenza di situazioni
di effettivo disagio in relazione alla localizzazione delle
farmacie e all'ampiezza del territorio servito.
Omissis.».
Note al comma 472:
- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 12 del
citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«Art. 12 (Fondo sanitario nazionale). - 1. Omissis.
2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale
complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla
quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio per le parti di rispettiva
competenza, e' trasferita nei capitoli da istituire nello
stato di previsione del Ministero della sanita' ed
utilizzata per il finanziamento di:
a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta
da:
1) Istituto superiore di sanita' per le tematiche di
sua competenza;
2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro per le tematiche di sua competenza;
3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e
privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a
norma delle leggi vigenti;
4) istituti zooprofilattici sperimentali per le
problematiche relative all'igiene e sanita' pubblica
veterinaria;
b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano
sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di
interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche
o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la
valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e
dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
sanitarie e le attivita' del Registro nazionale italiano
dei donatori di midollo osseo;
c) rimborsi alle unita' sanitarie locali ed alle
aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per
prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si
trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del
Ministro della sanita' d'intesa con il Ministro degli
affari esteri.
A decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota di cui al
presente comma e' rideterminata ai sensi dell'art. 11,
comma 3, lettera d), della L. 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota
individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con
riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di
ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di
legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su
proposta del Ministro della sanita', sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome; la quota capitaria di finanziamento da
assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un
sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai
livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il
territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con
riferimento ai seguenti elementi:
a) popolazione residente;
b) mobilita' sanitaria per tipologia di prestazioni, da
compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilita'
analitiche per singolo caso fornite dalle unita' sanitarie
locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e
le province autonome;
c) consistenza e stato di conservazione delle strutture
immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni
strumentali.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi).
1. - 4. Omissis.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
Note al comma 474:
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art.
18-quater del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
n. 172 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per
esigenze indifferibili):
«Art. 18-quater (Produzione e trasformazione di
cannabis per uso medico). - 1. Lo Stabilimento chimico
farmaceutico militare di Firenze, autorizzato alla
fabbricazione di infiorescenze di cannabis in osservanza
delle norme di buona fabbricazione (Good manufacturing
practices-GMP) secondo le direttive dell'Unione europea,
recepite con il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
provvede alla coltivazione e alla trasformazione della
cannabis in sostanze e preparazioni vegetali per la
successiva distribuzione alle farmacie, al fine di
soddisfare il fabbisogno nazionale di tali preparazioni e
per la conduzione di studi clinici.
2. Per assicurare la disponibilita' di cannabis a uso
medico sul territorio nazionale, anche al fine di garantire
la continuita' terapeutica dei pazienti gia' in
trattamento, l'Organismo statale per la cannabis di cui al
decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre
2015, puo' autorizzare l'importazione di quote di cannabis
da conferire allo Stabilimento chimico farmaceutico
militare di Firenze, ai fini della trasformazione e della
distribuzione presso le farmacie.
Omissis.».
Note al comma 475:
- Si riporta il testo dei commi 398 e 399 dell'art. 1
della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232:
«Art. 1.
1. - 397. Omissis.
398. A decorrere dall'anno 2017, il tetto della spesa
farmaceutica ospedaliera di cui all'art. 5, comma 5, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e'
calcolato al lordo della spesa per i farmaci di classe A in
distribuzione diretta e distribuzione per conto, ed e'
rideterminato nella misura del 6,89 per cento.
Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica
ospedaliera assume la denominazione di «tetto della spesa
farmaceutica per acquisti diretti».
399. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal
comma 398 del presente articolo, il tetto della spesa
farmaceutica territoriale, di cui all'art. 5 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e'
rideterminato nella misura del 7,96 per cento.
Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica
territoriale assume la denominazione di «tetto della spesa
farmaceutica convenzionata».
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 575 dell'art. 1 della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«Art. 1.
1. - 574. Omissis.
575. Nell'ambito della spesa farmaceutica per acquisti
diretti e' stabilito un tetto pari allo 0,20 per cento
relativo alla spesa per acquisti diretti di gas medicinali
(ATC V03AN). Conseguentemente, per gli altri acquisti
diretti il tetto di spesa e' determinato nella misura pari
al 6,69 per cento.
Omissis.».
Note al comma 481:
- Si riporta il testo dell'art. 26 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di
sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato). -
1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza
attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva di cui all'art. 1, comma 2, lettere h)
e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di
cui all'art. 1, comma 2, lettere d) ed e), del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori
dipendenti del settore privato, e' equiparato a malattia ai
fini del trattamento economico previsto dalla normativa di
riferimento e non e' computabile ai fini del periodo di
comporto.
2. Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti
pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata
dai competenti organi medico-legali, attestante una
condizione di rischio derivante da immunodepressione o da
esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di
relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in
possesso del riconoscimento di disabilita' con connotazione
di gravita' ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio
e' equiparato al ricovero ospedaliero ed e' prescritto
dalle competenti autorita' sanitarie, nonche' dal medico di
assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla
base documentata del riconoscimento di disabilita' o delle
certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui
sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche
di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna
responsabilita', neppure contabile, salvo il fatto doloso,
e' imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi
in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da
fatto illecito di terzi. E' fatto divieto di monetizzare le
ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al
presente comma.
2-bis. A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre
2020, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di
norma la prestazione lavorativa in modalita' agile, anche
attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella
medesima categoria o area di inquadramento, come definite
dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di
specifiche attivita' di formazione professionale anche da
remoto.
3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante
redige il certificato di malattia.
4. Sono considerati validi i certificati di malattia
trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente
disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al
comma 3 da parte dell'operatore di sanita' pubblica.
5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a
carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente
previdenziale, e dell'INPS connessi con le tutele di cui al
presente articolo sono posti a carico dello Stato nel
limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l'anno
2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa
di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche
in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande.
6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata
da COVID-19, il certificato e' redatto dal medico curante
nelle consuete modalita' telematiche, senza necessita' di
alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanita'
pubblica.
7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'art. 126.».
Note al comma 484:
- Il testo del comma 3 dell'art. 26 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge, e' riportato nelle note al
comma 481.
Note al comma 487:
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 8, comma 2,
del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178
(Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce
Rossa (C.R.I.), a norma dell'art. 2 della Legge 4 novembre
2010, n. 183):
«Art. 6 (Personale). - 1. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, della difesa e per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, sentito il
Presidente della CRI, sono stabiliti i criteri e le
modalita' di equiparazione fra i livelli di inquadramento
previsti dal contratto collettivo relativo al personale
civile con contratto a tempo indeterminato della CRI e
quelli del personale di cui all'art. 5 gia' appartenente al
Corpo militare, nonche' tra i livelli delle due predette
categorie di personale e quelli previsti dai contratti
collettivi dei diversi comparti della Pubblica
amministrazione, previa informativa alle organizzazioni
sindacali.
2. Alla data del 1° gennaio 2016 il personale della CRI
e quindi dell'Ente e' utilizzato temporaneamente
dall'Associazione, mantenendo il proprio stato giuridico e
il proprio trattamento economico a carico dell'Ente. Entro
i successivi 90 giorni l'Associazione definisce un organico
provvisorio di personale valido fino al 31 dicembre 2017.
Il predetto organico e' valutato in sede di adozione dei
decreti di cui all'art. 2, comma 5, sentite le
organizzazioni sindacali, al fine di garantire fino al 1°
Gennaio 2018 l'esercizio da parte dell'Associazione dei
suoi compiti istituzionali in modo compatibile con le
risorse a cio' destinate. A decorrere dalla data di
determinazione dell'organico dell'Associazione e fino al 31
dicembre 2017, il personale della CRI puo' esercitare
l'opzione tra la risoluzione del contratto con l'Ente e la
contestuale assunzione, se in possesso dei requisiti
qualitativi richiesti e nei limiti dell'organico, da parte
dell'Associazione ovvero la permanenza in servizio presso
l'Ente. Per l'esercizio delle convenzioni l'Associazione
impiega prioritariamente, secondo il proprio contratto
collettivo di appartenenza, personale civile e militare
gia' utilizzato dalla CRI con rapporto a tempo
indeterminato o determinato nella diretta fornitura dei
servizi oggetto delle convenzioni medesime.
3. Al personale a tempo indeterminato rimasto in
servizio presso l'Ente, non impiegato nelle convenzioni ed
eccedente l'organico dell'Associazione, si applicano, salvo
quanto previsto al presente articolo, le disposizioni
vigenti sugli strumenti utilizzabili per la gestione di
eccedenze di personale nelle pubbliche amministrazioni. La
mobilita' puo' in ogni caso aver luogo anche con
riferimento ad amministrazioni con sede in province diverse
rispetto a quella di impiego, con preferenza per le
amministrazioni aventi sede nella provincia di impiego.
4. Il Presidente nazionale, entro il 30 giugno 2016,
determina sentite le organizzazioni sindacali e previe
intese con il Ministero della difesa, l'organico a regime
con una proiezione pluriennale, tenendo conto delle risorse
finanziarie disponibili, dello sviluppo dell'attivita'
dell'Associazione e delle competenze necessarie, nonche'
dell'esigenza di garantire assoluta continuita'
all'attivita' di cui all'art. 5, comma 6, mediante
un'aliquota dedicata di personale iscritto o che si iscrive
nei Corpi ausiliari; tale personale assicura la
funzionalita' e il pronto impiego dei servizi alle Forze
Armate resi dai Corpi ausiliari, in condizioni di impiego
sia ordinarie che straordinarie e secondo moduli
disciplinari assimilabili a quelli dell'ordinamento
militare. Il Presidente, sentite le organizzazioni
sindacali, entro la medesima data bandisce altresi' una
procedura finalizzata all'assunzione graduale, nell'ambito
delle disponibilita' finanziarie, da parte
dell'Associazione ovvero da soggetti da essa costituiti,
anche con contratti part time o di solidarieta', del
personale rimasto a quella data in servizio presso l'Ente,
che aveva un rapporto a tempo indeterminato con la CRI alla
data di entrata in vigore del presente decreto e che alla
data del 31 dicembre 2017 sia ancora in servizio e debba
rimanere in servizio piu' di due anni per essere collocato
a riposo, nonche' di quello di cui all'art. 6, comma 9,
terzo periodo. Restano in ogni caso fermi i limiti di
importo del finanziamento pubblico di cui all'art. 8, comma
2 e l'assenza di ulteriori oneri per la finanza pubblica.
La procedura condiziona alla verifica della
professionalita' richiesta per le attivita'
dell'associazione l'assunzione del personale gia' assunto
dalla CRI non a seguito di concorso pubblico e che non
abbia seguito eventuali percorsi di riqualificazione.
5. Al fine di coordinare e supportare il processo di
mobilita' del personale e' istituita, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, una sede di
confronto presso il Dipartimento della funzione pubblica
alla quale partecipano rappresentanti dello stesso
Dipartimento, dei Ministeri della salute, dell'economia e
delle finanze e della difesa, della CRI e quindi dell'Ente
e dell'Associazione, delle Regioni, delle organizzazioni
sindacali del personale della CRI. Nella medesima sede si
svolge un confronto circa il contratto collettivo cui
aderisce l'Associazione. Gli organi della CRI e quindi
dell'Ente assicurano la circolazione delle informazioni
presso i dipendenti dei posti offerti in mobilita' e
operano attivamente nella ricerca di idonee soluzioni di
impiego anche attraverso attivita' di riqualificazione.
6. Al personale civile e militare della CRI e quindi
dell'Ente, compreso quello di cui all'art. 8, comma 2,
assunto da altre amministrazioni si applica l'art. 5, comma
5, terzo periodo. I processi di mobilita' previsti
dall'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre
2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2015, n. 11, si applicano al personale risultante
eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi
dell'art. 3, comma 4, terzo periodo, per ciascun profilo
professionale nell'ambito territoriale regionale.
7. Gli enti e le aziende del Servizio sanitario
nazionale, anche delle regioni sottoposte ai piani di
rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in
prosecuzione degli stessi, sono tenuti ad assumere con
procedure di mobilita', anche in posizione di sovrannumero
e ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato della CRI e quindi dell'Ente con
funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori
senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato
servizio in attivita' convenzionate con gli enti medesimi
per un periodo non inferiore a cinque anni. Tali assunzioni
sono disposte senza apportare nuovi o maggiori oneri alla
finanza pubblica in quanto finanziate con il trasferimento
delle relative risorse occorrenti al trattamento economico
del personale assunto, derivanti dalla quota di
finanziamento del Servizio sanitario nazionale erogata
annualmente alla CRI e quindi all'Ente. Le spese per il
trattamento economico del personale trasferito al Servizio
sanitario nazionale non sono considerate ai fini del
rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 2, comma 71,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli enti e alle
aziende sopradette e' fatto divieto di assunzione del
personale corrispondente fino al totale assorbimento del
personale della CRI ovvero dell'Ente sopradetto.
7-bis. I rapporti con gli enti previdenziali derivanti
dalle procedure di mobilita' del personale della CRI ovvero
dell'Ente sono definiti in sede di applicazione delle
disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, con relativo
trasferimento della quota corrispondente dell'attivo
patrimoniale.
8. In applicazione dell'art. 4, comma 89, della legge
12 novembre 2011, n. 183 le Regioni subentrano per tre anni
al Ministero della salute nella convenzione con la CRI e
quindi con l'Associazione e l'Ente per il pronto soccorso
aeroportuale, previo trasferimento alle regioni delle
relative risorse.
9. I contratti di lavoro a tempo determinato relativi
al personale della CRI, vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto e stipulati per attivita' in
regime convenzionale ovvero per attivita' integralmente
finanziate con fondi privati, permangono in vigore fino al
31 dicembre 2015 ovvero, se scaduti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, possono essere prorogati non
oltre il 31 dicembre 2015. A decorrere dal 1° Gennaio 2016
i predetti contratti, ove stipulati per convenzioni per le
quali l'Associazione subentra alla CRI alla medesima data,
proseguono con l'Ente e sono prorogati fino alla scadenza
delle convenzioni, se precedente al 31 dicembre 2017
ovvero, se successiva, fino all'eventuale assunzione da
parte dell'Associazione. Il Commissario e successivamente
il Presidente, fino al 31 dicembre 2015 ovvero fino alla
conclusione delle procedure di cui all'art. 5, comma 6 puo'
richiamare in servizio, nei limiti delle disponibilita' di
bilancio, per il tempo strettamente necessario all'esigenza
per la quale la chiamata e' effettuata, il personale
appartenente al Corpo militare che, per effetto di richiami
ai sensi dell'art. 1668 del codice dell'ordinamento
militare, e' in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto ed e' continuativamente e senza soluzione
di continuita' in servizio almeno a far data dal 1° gennaio
2007.»
«Art. 8 (Norme transitorie e finali). - 1. Omissis.
2. A far data dal 1° gennaio 2018, l'Ente e' posto in
liquidazione ai sensi del titolo V del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, fatte salve le disposizioni di cui al
presente comma. Gli organi deputati alla liquidazione di
cui all'art. 198 del citato regio decreto sono
rispettivamente l'organo di cui all'art. 2, comma 3,
lettera c) quale commissario liquidatore e l'organo di cui
all'art. 2, comma 3, lettera b) quale comitato di
sorveglianza. Detti organi, nominati dal Ministro della
salute, restano in carica per 3 anni e possono essere
prorogati, per motivate esigenze, per ulteriori 2 anni. La
gestione separata di cui all'art. 4, comma 2, si conclude
al 31 dicembre 2017 con un atto di ricognizione della massa
attiva e passiva del Presidente dell'Ente. La massa attiva
e passiva, cosi' individuate confluiscono nella procedura
di cui al presente comma. Il commissario liquidatore si
avvale, fino alla conclusione di tutte le attivita'
connesse alla gestione liquidatoria, del personale
individuato, secondo le medesime modalita' di cui al
presente comma, con provvedimento del Presidente dell'Ente
nell'ambito del contingente di personale gia' individuato
dallo stesso Presidente quale propedeutico alla gestione
liquidatoria. Per detto personale, pur assegnato ad altra
amministrazione, il termine del 1º aprile 2018 sotto
indicato, operante per il trasferimento anche in
sovrannumero e contestuale trasferimento delle risorse ad
altra amministrazione, e' differito fino a dichiarazione di
cessata necessita' da parte del commissario liquidatore.
Resta fermo, all'atto dell'effettivo trasferimento, il
divieto di assunzione per le amministrazioni riceventi per
tutta la durata del soprannumero e per il medesimo profilo
professionale. Entro il 31 dicembre 2017, i beni mobili ed
immobili necessari ai fini statutari e allo svolgimento dei
compiti istituzionali e di interesse pubblico
dell'Associazione sono trasferiti alla stessa. Alla
conclusione della liquidazione, i beni mobili e immobili
rimasti di proprieta' dell'Ente sono trasferiti
all'Associazione, che subentra in tutti i rapporti attivi e
passivi, salvo quelli relativi al trattamento del personale
rimasto dipendente dell'Ente, che restano in carico alla
gestione liquidatoria. Il personale gia' individuato nella
previsione di fabbisogno ai sensi dell'art. 3, comma 4,
come funzionale alle attivita' propedeutiche alla gestione
liquidatoria verra' individuato con specifico provvedimento
del presidente nazionale della CRI ovvero dell'Ente entro
il 30 marzo 2016 e successivamente aggiornato. Detto
personale non partecipa alle procedure previste dall'art.
7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2015, n. 11. Il 1º aprile 2018 il suddetto personale viene
trasferito, con corrispondente trasferimento delle risorse
finanziarie, presso pubbliche amministrazioni che
presentano carenze in organico nei corrispondenti profili
professionali ovvero anche in sovrannumero. Il personale,
ad eccezione di quello funzionale alle attivita'
propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui al
precedente capoverso, ove non assunto alla data del 1º
gennaio 2018 dall'Associazione, e' collocato in
disponibilita' ai sensi del comma 7 dell'art. 33 e
dell'art. 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il personale della CRI ovvero dell'Ente, nelle more della
conclusione delle procedure di cui all'art. 7, comma 2-bis,
del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, previa
convenzione tra le parti, puo' prestare temporaneamente la
propria attivita' presso altre pubbliche amministrazioni
per garantire fini di interesse pubblico di cui all'art. 1,
comma 4, anche con oneri a carico del finanziamento
pubblico della CRI ovvero dell'Ente, che rimane
esclusivamente responsabile nei confronti del lavoratore
del trattamento economico e normativo. L'assunzione ai
sensi dell'art. 6, comma 4, determina la cessazione dello
stato di disponibilita'. Il finanziamento e' attribuito
tenuto conto dei compiti di interesse pubblico da parte
dell'Associazione mediante convenzioni annuali tra
Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle
finanze, Ministero della difesa e Associazione. Il
finanziamento annuale dell'Associazione non puo' superare
l'importo complessivamente attribuito all'Ente e
Associazione ai sensi dell'art. 2, comma 5, per l'anno
2014, decurtato del 10 per cento per il 2017 e del 20 per
cento a decorrere dall'anno 2018. In sede di prima
applicazione le convenzioni sono stipulate entro il 1º
gennaio 2018. Nelle convenzioni sono stabilite procedure di
verifica dell'utilizzo dei beni pubblici trasferiti
all'Associazione. Per l'assolvimento di compiti di
interesse pubblico, con particolare riguardo alle attivita'
in continuita' con quanto previsto dall'art. 5, comma 6, ai
servizi resi dai Corpi ausiliari, alla protezione civile e
alla formazione alle emergenze, l'Associazione, con la
partecipazione dei Corpi ausiliari, costituisce una
fondazione anche con soggetti pubblici e privati, che puo'
essere destinataria di beni di cui al presente comma e che
impiega in distacco il personale di cui all'aliquota
dedicata prevista al comma 4, primo periodo, dell'art. 6,
nonche' altro personale dell'Associazione con esperienza
nel settore delle emergenze. Il Ministero della difesa puo'
stipulare la convenzione di cui al quarto periodo del
presente comma direttamente con la fondazione.
Omissis.».
- Il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 19
ottobre 2012, n. 245.
Note al comma 492:
- Si riporta il testo del comma 576 dell'art. 1 della
citata legge 28 dicembre 2015, n. 208:
«Art. 1.
1. - 575. Omissis.
576. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge, gli accordi bilaterali fra le regioni per il governo
della mobilita' sanitaria interregionale, di cui all'art.
19 del Patto per la salute sancito con intesa del 3
dicembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del
5 gennaio 2010, devono essere obbligatoriamente conclusi
entro il 31 dicembre 2016.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 68 dell'art. 2 della
citata legge 23 dicembre 2009, n. 191:
«Art. 2.
1. - 67. Omissis.
68. Al fine di consentire in via anticipata
l'erogazione del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, per gli
anni 2010, 2011 e 2012:
a) in deroga a quanto stabilito dall'art. 13, comma 6,
del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
concedere alle regioni a statuto ordinario e alla Regione
siciliana anticipazioni, con riferimento al livello del
finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato, da
accreditare sulle contabilita' speciali di cui al comma 6
dell'art. 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in
essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, fermo
restando quanto previsto dall'art. 77-quater, commi da 2 a
6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) la misura dell'erogazione del suddetto
finanziamento, comprensiva di eventuali anticipazioni di
cui alla lettera a), e' fissata al livello del 97 per cento
delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario
della quota indistinta, al netto delle entrate proprie e,
per la Regione siciliana, della compartecipazione regionale
al finanziamento della spesa sanitaria, quale risulta
dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
per i medesimi anni. Per le regioni che risultano
adempienti nell'ultimo triennio rispetto agli adempimenti
previsti dalla normativa, la misura della citata erogazione
del finanziamento e' fissata al livello del 98 per cento;
tale livello puo' essere ulteriormente elevato
compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;
c) la quota di finanziamento condizionata alla verifica
positiva degli adempimenti regionali e' fissata nelle
misure del 3 per cento e del 2 per cento delle somme di cui
alla lettera b) rispettivamente per le regioni che accedono
all'erogazione nella misura del 97 per cento e per quelle
che accedono all'erogazione nella misura del 98 per cento
ovvero in misura superiore. All'erogazione di detta quota
si provvede a seguito dell'esito positivo della verifica
degli adempimenti previsti dalla normativa e dalla presente
legge;
d) nelle more dell'espressione dell'intesa, ai sensi
delle norme vigenti, da parte della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle
disponibilita' finanziarie complessive destinate al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
l'erogazione delle risorse in via anticipata provvisoria e'
commisurata al livello delle erogazioni effettuate in via
anticipata definitiva, a seguito del raggiungimento della
citata intesa, relative al secondo anno precedente a quello
di riferimento;
e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali
recuperi necessari, anche a carico delle somme a qualsiasi
titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;
f) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi
titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito
e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma,
connessi alla mobilita' sanitaria interregionale di cui
all'art. 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
nonche' alla mobilita' sanitaria internazionale di cui
all'art. 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n.
502 del 1992, e successive modificazioni. I predetti
importi sono definiti dal Ministero della salute d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.».
- Si riporta il testo del comma 24 dell'art. 15 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario):
«Art. 15 (Disposizioni urgenti per l'equilibrio del
settore sanitario e misure di governo della spesa
farmaceutica).
1. - 23. Omissis.
24. Si applicano, a decorrere dall'esercizio 2013, le
disposizioni di cui all'art. 2, comma 68, della legge 23
dicembre 2009, n. 191.
Omissis.».
Note al comma 495:
- Si riporta il testo dell'art. 8-quinquies del citato
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«Art. 8-quinquies (Accordi contrattuali). - 1. Le
regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229
definiscono l'ambito di applicazione degli accordi
contrattuali e individuano i soggetti interessati, con
specifico riferimento ai seguenti aspetti:
a) individuazione delle responsabilita' riservate alla
regione e di quelle attribuite alle unita' sanitarie locali
nella definizione degli accordi contrattuali e nella
verifica del loro rispetto;
b) indirizzi per la formulazione dei programmi di
attivita' delle strutture interessate, con l'indicazione
delle funzioni e delle attivita' da potenziare e da
depotenziare, secondo le linee della programmazione
regionale e nel rispetto delle priorita' indicate dal Piano
sanitario nazionale;
c) determinazione del piano delle attivita' relative
alle alte specialita' e alla rete dei servizi di emergenza;
d) criteri per la determinazione della remunerazione
delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di
prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato,
tenuto conto del volume complessivo di attivita' e del
concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la
regione e le unita' sanitarie locali, anche attraverso
valutazioni comparative della qualita' e dei costi,
definiscono accordi con le strutture pubbliche ed
equiparate, comprese le aziende ospedaliero universitarie,
e stipulano contratti con quelle private e con i
professionisti accreditati, anche mediante intese con le
loro organizzazioni rappresentative a livello regionale,
che indicano:
a) gli obiettivi di salute e i programmi di
integrazione dei servizi;
b) il volume massimo di prestazioni che le strutture
presenti nell'ambito territoriale della medesima unita'
sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per
tipologia e per modalita' di assistenza. Le regioni possono
individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali
stabilire la preventiva autorizzazione, da parte
dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione
presso le strutture o i professionisti accreditati.
c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare
riguardo ad accessibilita', appropriatezza clinica e
organizzativa, tempi di attesa e continuita' assistenziale;
d) il corrispettivo preventivato a fronte delle
attivita' concordate, globalmente risultante dalla
applicazione dei valori tariffari e della remunerazione
extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da
verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti
e delle attivita' effettivamente svolte secondo le
indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d);
e) il debito informativo delle strutture erogatrici per
il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure che
dovranno essere seguite per il controllo esterno della
appropriatezza e della qualita' della assistenza prestata e
delle prestazioni rese, secondo quanto previsto dall'art.
8-octies.
e-bis) la modalita' con cui viene comunque garantito il
rispetto del limite di remunerazione delle strutture
correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi
della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a
seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso
dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per
la remunerazione delle prestazioni di assistenza
ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, nonche' delle altre prestazioni comunque
remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni
remunerate, di cui alla lettera b), si intende
rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei
limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile
stipula di accordi integrativi, nel rispetto
dell'equilibrio economico finanziario programmato.
2-bis. - 2-ter.
2-quater. Le regioni stipulano accordi con le
fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che
sono definiti con le modalita' di cui all'art. 10 comma 2
del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le regioni
stipulano altresi' accordi con gli istituti, enti ed
ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni,
che prevedano che l'attivita' assistenziale, attuata in
coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia
finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai
volumi di attivita' predeterminati annualmente dalla
programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di
bilancio, nonche' sulla base di funzioni riconosciute dalle
regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali
risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai sensi
dell'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai
predetti accordi e ai predetti contratti si applicano le
disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed
e-bis.
2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi
di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale
di cui all'art. 8-quater delle strutture e dei
professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio
sanitario nazionale interessati e' sospeso.».
Note al comma 497:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della
direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali, nonche' della direttiva
2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera
circolazione delle persone a seguito dell'adesione di
Bulgaria e Romania), come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Conoscenze linguistiche). - 1. Fermi restando
i requisiti di cui al titolo II ed al titolo III, per
l'esercizio della professione i beneficiari del
riconoscimento delle qualifiche professionali devono
possedere le conoscenze linguistiche necessarie.
1-bis. Nel caso in cui la professione ha ripercussioni
sulla sicurezza dei pazienti, le Autorita' competenti di
cui all'art. 5 devono verificare la conoscenza della lingua
italiana. I controlli devono essere effettuati anche
relativamente ad altre professioni, nei casi in cui
sussista un serio e concreto dubbio in merito alla
sussistenza di una conoscenza sufficiente della lingua
italiana con riguardo all'attivita' che il professionista
intende svolgere.
1-ter. I controlli possono essere effettuati solo dopo
il rilascio di una tessera professionale europea a norma
dell'art. 5-quinquies o dopo il riconoscimento di una
qualifica professionale.
1-quater. Il controllo linguistico e' proporzionato
all'attivita' da eseguire. Il professionista puo'
presentare ricorso ai sensi del diritto nazionale contro la
decisione che dispone tali controlli.
1-quinquies. Le autorita' competenti di cui all'art. 5
possono stabilire con successivi atti regolamentari o
amministrativi, ciascuna per le professioni di propria
competenza, il livello linguistico necessario per il
corretto svolgimento della professione e le modalita' di
verifica.
1-sexies. In attuazione dell'art. 53 della direttiva
2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
settembre 2005, e ai sensi dell'art. 99 del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per
quanto concerne il territorio della provincia autonoma di
Bolzano, la conoscenza della lingua italiana o tedesca
costituisce requisito sufficiente di conoscenza linguistica
necessaria per l'esercizio delle professioni sanitarie. I
controlli linguistici previsti dalla legge sono svolti in
conformita' a quanto stabilito dalle disposizioni
richiamate dal presente comma.
1-septies. In attuazione di quanto disposto dal comma
1-sexies, il presidente dell'ordine dei medici della
provincia autonoma di Bolzano e' autorizzato a istituire,
avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione, una sezione speciale dell'albo
dei medici alla quale possono essere iscritti, a domanda,
fermi i restanti requisiti, i professionisti che sono a
conoscenza della sola lingua tedesca. L'iscrizione alla
sezione speciale autorizza all'esercizio della professione
medica esclusivamente nel territorio della provincia
autonoma di Bolzano.
1-octies. Nei servizi sanitari di pubblico interesse
l'attivita' deve essere organizzata in modo che sia
garantito l'uso delle due lingue, italiana e tedesca, in
conformita' a quanto disposto dal decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.».
Note al comma 499:
- La legge 10 febbraio 2020, n. 10, recante "Norme in
materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti
post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca
scientifica", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica italiana 4 marzo 2020, n. 55.12.
13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento,
anche in deroga all'art. 6, comma 3, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere
al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni
esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un
pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non
economici nazionali, nonche' al personale addetto alla
vigilanza delle medesime prove concorsuali, secondo i
criteri stabiliti con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995.
All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Tali incarichi si considerano attivita' di servizio a tutti
gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che
li ha conferiti.
14. Fermo restando il limite di cui all'art. 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la
disciplina di cui all'art. 24, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai
compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attivita'
di presidente o di membro della commissione esaminatrice di
un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego e
della Commissione per l'attuazione del progetto di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM).
15. Al fine di accelerare la composizione delle
commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici svolti
secondo le modalita' previste dall'art. 4, comma
3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, e dall'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e' istituito presso il Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri, che lo gestisce e lo aggiorna, l'Albo nazionale
dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso,
articolato in sottosezioni su base regionale e per aree o
settori tematici omogenei. L'iscrizione all'albo ha durata
di tre anni ed e' rinnovabile per una sola volta. Con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, fermo restando quanto
previsto dai commi da 11 a 14 del presente articolo, i
requisiti per l'iscrizione nell'albo, le cause di
incompatibilita' e di inconferibilita' dell'incarico
nonche' le modalita' di gestione e di aggiornamento
dell'albo e sono individuate le sottosezioni in cui e'
articolato l'albo medesimo. Fino all'adozione del decreto
di cui al terzo periodo, le commissioni esaminatrici
continuano ad essere costituite secondo le disposizioni
vigenti in materia alla data di entrata in vigore della
presente legge. All'attuazione del presente comma si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
16. Sulla base di convenzione con il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri, l'albo di cui al comma 15 puo' essere utilizzato
per la formazione delle commissioni esaminatrici dei
concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego
svolti secondo modalita' diverse da quelle previste
dall'art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e dall'art. 35, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»
- Il testo dell'art. 248 del citato decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nelle note al
comma 873.
- Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 20 del citato
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e' riportato
nelle note al comma 292.