art. 1 note (parte 15)

           	
				
 
           Note al comma 502: 
                
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  42-bis  del  citato
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 5 giugno  2020,  n.  40  (Misure
          urgenti in materia di accesso al credito e  di  adempimenti
          fiscali per le imprese,  di  poteri  speciali  nei  settori
          strategici, nonche'  interventi  in  materia  di  salute  e
          lavoro,   di   proroga   di   termini   amministrativi    e
          processuali), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 42-bis (Misure straordinarie per la progettazione
          e la realizzazione del nuovo  complesso  ospedaliero  della
          citta' di Siracusa).  -  1.  Al  fine  di  contrastare  gli
          effetti derivanti dall'emergenza  sanitaria  causata  dalla
          diffusione  del  COVID-19  nel  territorio  nazionale,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          d'intesa con il  presidente  della  Regione  siciliana,  e'
          nominato un Commissario straordinario per la  progettazione
          e la realizzazione del nuovo  complesso  ospedaliero  della
          citta' di Siracusa, che deve essere  completato  entro  due
          anni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto. 
              2.   La   durata    dell'incarico    del    Commissario
          straordinario e' di un anno, prorogabile per un solo  anno.
          L'incarico e' a titolo gratuito. 
              3. Il  Commissario  straordinario  opera  nel  rispetto
          delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
          misure di prevenzione, di  cui  al  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, nonche'  dei  vincoli  inderogabili
          derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea,
          degli obblighi internazionali  e  dei  principi  e  criteri
          previsti dagli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del codice dei
          contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
          2016, n. 50, e in deroga  ad  ogni  altra  disposizione  di
          legge diversa da quella penale. 
              4.  Al  fine  di  consentire   la   massima   autonomia
          finanziaria per la progettazione  e  la  realizzazione  del
          complesso ospedaliero di cui al  comma  1,  al  Commissario
          straordinario   e'   intestata   un'apposita   contabilita'
          speciale aperta presso la tesoreria  statale,  sulla  quale
          sono assegnate le risorse disponibili e possono  confluire,
          inoltre,  le  risorse  finanziarie   a   qualsiasi   titolo
          destinate  o  da  destinare  alla  progettazione   e   alla
          realizzazione del citato complesso ospedaliero. 
              5.  Per  la  progettazione  e  la   realizzazione   del
          complesso ospedaliero  di  cui  al  comma  1  del  presente
          articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili  di
          cui all'art. 20  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  e
          assegnate alla Regione siciliana, ferma restando  la  quota
          minima del finanziamento a carico della medesima Regione  e
          previa sottoscrizione di un accordo  di  programma  tra  il
          Commissario straordinario, il Ministero della salute  e  il
          Ministero dell'economia e delle finanze. 
              5-bis.  Per  l'esercizio  dei  compiti  assegnati,   il
          Commissario straordinario si avvale  di  una  struttura  di
          supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita  con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   e
          composta  da  un  contingente  massimo  di  5   unita'   di
          personale, di cui un'unita'  di  livello  dirigenziale  non
          generale e quattro unita' di  personale  non  dirigenziale,
          scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche  di
          cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001,  n.  165,  con  esclusione  del  personale   docente,
          educativo e  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  delle
          istituzioni   scolastiche.   Nell'ambito   del   menzionato
          contingente di personale non  dirigenziale  possono  essere
          nominati fino a due esperti o consulenti, scelti anche  tra
          soggetti estranei alla pubblica amministrazione in possesso
          di comprovata esperienza, ai sensi dell'art.  7,  comma  6,
          del decreto legislativo n. 165 del 2001, il cui compenso e'
          definito con provvedimento del Commissario e  comunque  non
          e'  superiore  ad   euro   48.000   annui.   La   struttura
          commissariale    cessa    alla    scadenza,     comprensiva
          dell'eventuale proroga, dell'incarico del  Commissario.  Il
          personale  pubblico  della   struttura   commissariale   e'
          collocato, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge  15
          maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o
          altro analogo istituto previsto dai rispettivi  ordinamenti
          e  mantiene  il  trattamento   economico   fondamentale   e
          accessorio   dell'amministrazione   di   appartenenza.   Il
          rimborso delle spese di missione sostenute dal personale di
          cui al  presente  comma  e'  corrisposto  direttamente  dal
          Commissario   straordinario,   previa   presentazione    di
          documentazione, e deve essere  rendicontato.  Le  spese  di
          missione sostenute dal  Commissario  straordinario  per  lo
          svolgimento del suo incarico  sono  rimborsate  nei  limiti
          previsti   dalla   normativa,   sono   corrisposte   previa
          presentazione   di   documentazione   e    devono    essere
          rendicontate.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  comma
          provvede il  Commissario  straordinario  nel  limite  delle
          risorse disponibili  che  confluiscono  nella  contabilita'
          speciale secondo quanto previsto dal comma 4.». 
                
          Note al comma 503: 
                
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge  18
          dicembre  1997,  n.  440   (Istituzione   del   Fondo   per
          l'arricchimento e l'ampliamento  dell'offerta  formativa  e
          per gli interventi perequativi): 
              «Art. 1  (Fondo  per  l'arricchimento  e  l'ampliamento
          dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi). -
          1.  A  decorrere  dall'esercizio   finanziario   1997,   e'
          istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  della
          pubblica  istruzione  un  fondo   denominato   "Fondo   per
          l'arricchimento e l'ampliamento  dell'offerta  formativa  e
          per  gli  interventi  perequativi"  destinato  alla   piena
          realizzazione dell'autonomia  scolastica,  all'introduzione
          dell'insegnamento di una seconda lingua  comunitaria  nelle
          scuole medie, all'innalzamento del livello di scolarita'  e
          del tasso  di  successo  scolastico,  alla  formazione  del
          personale della scuola, alla realizzazione di iniziative di
          formazione  post  -  secondaria  non  universitaria,   allo
          sviluppo  della  formazione  continua  e  ricorrente,  agli
          interventi per l'adeguamento dei programmi  di  studio  dei
          diversi ordini e gradi, ad interventi  per  la  valutazione
          dell'efficienza e dell'efficacia  del  sistema  scolastico,
          alla realizzazione  di  interventi  perequativi  in  favore
          delle istituzioni scolastiche  tali  da  consentire,  anche
          mediante   integrazione   degli    organici    provinciali,
          l'incremento dell'offerta formativa, alla realizzazione  di
          interventi integrati, alla copertura della quota  nazionale
          di  iniziative  cofinanziate  con   i   fondi   strutturali
          dell'Unione europea. 
              1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 parte
          del Fondo di cui al comma 1 e' espressamente  destinata  al
          finanziamento  di  progetti  volti  alla   costituzione   o
          all'aggiornamento,  presso   le   istituzioni   scolastiche
          statali,   di   laboratori   scientifico-tecnologici    che
          utilizzano  materiali  innovativi,  necessari  a  connotare
          l'attivita' didattica laboratoriale  secondo  parametri  di
          alta   professionalita'.   Il   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca  individua  con  proprio
          decreto la tipologia di laboratori  e  i  materiali  per  i
          quali  e'  possibile  presentare   proposte   di   progetto
          finanziate con la  parte  di  Fondo  di  cui  al  comma  1,
          individuata ai sensi del primo periodo. 
              2. Le disponibilita' di cui al  comma  1  da  iscrivere
          nello stato di  previsione  del  Ministero  della  pubblica
          istruzione  sono  ripartite,  sentito   il   parere   delle
          competenti  commissioni  parlamentari,  con   decreti   del
          Ministro  del  tesoro,   anche   su   capitoli   di   nuova
          istituzione,  su  proposta  del  Ministro  della   pubblica
          istruzione, in attuazione delle direttive di  cui  all'art.
          2. Le eventuali disponibilita'  non  utilizzate  nel  corso
          dell'anno sono utilizzate nell'esercizio successivo.». 
          Note al comma 504: 
                
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del  decreto-legge  8
          aprile 2020, n. 22, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2020, n. 41 (Misure urgenti  sulla  regolare
          conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
          svolgimento degli esami di Stato,  nonche'  in  materia  di
          procedure  concorsuali  e  di   abilitazione   e   per   la
          continuita' della gestione accademica): 
              «Art. 1 (Misure urgenti per gli esami  di  Stato  e  la
          regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020). -  1.
          Con una  o  piu'  ordinanze  del  Ministro  dell'istruzione
          possono essere adottate, per l'anno  scolastico  2019/2020,
          specifiche misure sulla valutazione degli  alunni  e  sullo
          svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del
          secondo ciclo di  istruzione,  nei  casi  e  con  i  limiti
          indicati ai commi successivi. 
              2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri
          generali  dell'eventuale  integrazione  e  recupero   degli
          apprendimenti relativi all'anno  scolastico  2019/2020  nel
          corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere  dal  1°
          settembre 2020, quale  attivita'  didattica  ordinaria.  Le
          strategie e  le  modalita'  di  attuazione  delle  predette
          attivita' sono definite, programmate  e  organizzate  dagli
          organi   collegiali    delle    istituzioni    scolastiche.
          L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti  di
          cui  al  primo  periodo  tiene   conto   delle   specifiche
          necessita' degli alunni delle classi prime e intermedie  di
          tutti i cicli di istruzione,  avendo  come  riferimento  il
          raggiungimento delle competenze  di  cui  alle  indicazioni
          nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del
          primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i
          licei e  alle  linee  guida  per  gli  istituti  tecnici  e
          professionali. 
              2-bis. In deroga  all'art.  2,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 13 aprile 2017,  n.  62,  dall'anno  scolastico
          2020/2021,  la  valutazione  periodica   e   finale   degli
          apprendimenti  degli  alunni  delle  classi  della   scuola
          primaria, per ciascuna delle discipline di studio  previste
          dalle indicazioni nazionali per il  curricolo  e'  espressa
          attraverso un giudizio descrittivo riportato nel  documento
          di  valutazione  e  riferito  a   differenti   livelli   di
          apprendimento, secondo termini  e  modalita'  definiti  con
          ordinanza del Ministro dell'istruzione. 
              3.  Nel  caso  in  cui  l'attivita'   didattica   delle
          istituzioni del sistema nazionale di istruzione riprenda in
          presenza entro il  18  maggio  2020  e  sia  consentito  lo
          svolgimento di esami in presenza, le ordinanze  di  cui  al
          comma 1 disciplinano: 
              a) i requisiti di ammissione alla classe successiva per
          le scuole secondarie e all'esame conclusivo del primo e del
          secondo ciclo di istruzione,  tenuto  conto  del  possibile
          recupero degli apprendimenti di cui al comma 2  e  comunque
          del processo formativo e  dei  risultati  di  apprendimento
          conseguiti  sulla  base  della  programmazione  svolta,  in
          deroga agli articoli 5, comma 1, e 6, commi 2, 3,  4  e  5,
          del decreto legislativo 13  aprile  2017,  n.  62,  e  agli
          articoli 4, commi 5 e 6, e 14, comma 7, del regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  22  giugno
          2009, n. 122; 
              a-bis) i casi in cui gli alunni, per la loro  specifica
          condizione  di  salute  con  particolare  riferimento  alla
          condizione  di  immunodepressione,  e  per  il  conseguente
          rischio di contagio particolarmente  elevato,  non  possano
          riprendere a frequentare le lezioni scolastiche in presenza
          ne' sostenere in presenza le  prove  dell'esame  conclusivo
          del primo e del secondo ciclo di istruzione; 
              b) le prove dell'esame di Stato  conclusivo  del  primo
          ciclo di istruzione, anche prevedendo l'eliminazione di una
          o piu' di esse e rimodulando le modalita'  di  attribuzione
          del  voto  finale,  con  specifiche  disposizioni   per   i
          candidati  privatisti,  salvaguardando   l'omogeneita'   di
          svolgimento rispetto all'esame dei  candidati  interni,  in
          deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo  n.  62
          del 2017; 
              c) le modalita'  di  costituzione  e  di  nomina  delle
          commissioni di esame, prevedendo la loro  composizione  con
          commissari  esclusivamente   appartenenti   all'istituzione
          scolastica  sede  di  esame,  con  presidente  esterno  per
          l'esame  di  Stato  conclusivo   del   secondo   ciclo   di
          istruzione, in deroga all'art. 16,  comma  4,  del  decreto
          legislativo n. 62 del 2017; 
              d) le prove dell'esame di Stato conclusivo del  secondo
          ciclo di istruzione, prevedendo anche la sostituzione della
          seconda  prova  a  carattere  nazionale   con   una   prova
          predisposta dalla singola commissione  di  esame  affinche'
          detta  prova  sia  aderente   alle   attivita'   didattiche
          effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico  sulle
          specifiche discipline di indirizzo, sulla base  di  criteri
          del   Ministero   dell'istruzione   che    ne    assicurino
          uniformita', in deroga agli articoli 17 e  18  del  decreto
          legislativo  n.  62  del  2017,  comunque  garantendo  alle
          studentesse e agli studenti con disabilita' quanto previsto
          dall'art. 20 del medesimo decreto  legislativo  n.  62  del
          2017, incluse le indicazioni che  il  consiglio  di  classe
          deve  fornire  per  le  tipologie  delle  prove  d'esame  e
          l'equipollenza delle stesse all'interno del piano educativo
          individualizzato. 
              4. Nel caso in cui l'attivita'  didattica  in  presenza
          delle istituzioni del sistema nazionale di  istruzione  non
          riprenda  entro  il  18  maggio  2020  ovvero  per  ragioni
          sanitarie non possano svolgersi esami  in  presenza,  oltre
          alle misure di cui al comma 3, in  quanto  compatibili,  le
          ordinanze di cui al comma 1 disciplinano: 
              a) le modalita', anche telematiche,  della  valutazione
          finale degli alunni, in sede di scrutini finali, in  deroga
          all'art. 2  del  decreto  legislativo  n.  62  del  2017  e
          all'art. 4 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
          122 del 2009; 
              b) la rimodulazione dell'esame di Stato conclusivo  del
          primo ciclo di istruzione  con  la  valutazione  finale  da
          parte del consiglio di classe che tiene conto  altresi'  di
          un elaborato del  candidato,  come  definito  dalla  stessa
          ordinanza,  nonche'  le   modalita'   e   i   criteri   per
          l'attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni
          per i  candidati  privatisti  o  per  i  candidati  esterni
          provenienti   da   percorsi   di   istruzione    parentale,
          salvaguardando  l'omogeneita'   di   svolgimento   rispetto
          all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli  8
          e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017; 
              c) l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione
          con un unico colloquio, articolandone contenuti,  modalita'
          anche telematiche e punteggio per garantire la  completezza
          e la congruita' della valutazione,  e  dettando  specifiche
          previsioni per i candidati esterni, siano essi privatisti o
          provenienti  da  percorsi  di  istruzione  parentale,   per
          l'esame  di  stato  conclusivo   del   secondo   ciclo   di
          istruzione, in deroga agli articoli 17  e  18  del  decreto
          legislativo n. 62 del 2017, comunque tenendo conto, per  le
          studentesse  e  gli   studenti   con   disabilita',   delle
          previsioni  di  cui  all'art.  20  del   medesimo   decreto
          legislativo n. 62 del 2017, in quanto compatibili; 
              d) la revisione, nel limite delle  risorse  finanziarie
          disponibili a legislazione,  dei  criteri  di  attribuzione
          dell'eccellenza e del  relativo  premio,  anche  in  deroga
          all'art. 2 del decreto legislativo  29  dicembre  2007,  n.
          262,  al  fine  di   tutelare   la   piena   valorizzazione
          dell'eccellenza tenendo  conto  delle  misure  adottate  ai
          sensi del comma 3 del presente articolo. 
              4-bis. E' garantita la possibilita', fino al  perdurare
          dello stato  di  emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei
          ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del
          virus COVID-19, di effettuare in videoconferenza le  sedute
          del Gruppo di lavoro  operativo  per  l'inclusione  di  cui
          all'art. 15, comma 10, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
          per lo svolgimento delle funzioni attribuite a tale  organo
          dalla normativa. 
              4-ter. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, per
          sopravvenute   condizioni   correlate    alla    situazione
          epidemiologica da COVID-19, i dirigenti  scolastici,  sulla
          base di specifiche e  motivate  richieste  da  parte  delle
          famiglie degli alunni con disabilita', sentiti  i  consigli
          di classe e  acquisito  il  parere  del  Gruppo  di  lavoro
          operativo  per  l'inclusione  a  livello   di   istituzione
          scolastica,  valutano  l'opportunita'  di   consentire   la
          reiscrizione  dell'alunno  al  medesimo   anno   di   corso
          frequentato  nell'anno  scolastico   2019/2020   ai   sensi
          dell'art. 14, comma 1, lettera c), della legge  5  febbraio
          1992, n. 104,  limitatamente  ai  casi  in  cui  sia  stato
          accertato e verbalizzato  il  mancato  conseguimento  degli
          obiettivi didattici e inclusivi per l'autonomia,  stabiliti
          nel piano educativo individualizzato. 
              5.  I  provvedimenti  di  cui  al   presente   articolo
          prevedono  specifiche  modalita'  per  l'adattamento   agli
          studenti  con   disabilita'   e   disturbi   specifici   di
          apprendimento,  nonche'   con   altri   bisogni   educativi
          speciali, ovvero degenti in luoghi  di  cura  od  ospedali,
          detenuti o comunque impossibilitati a lasciare  il  proprio
          domicilio. Dall'attuazione del presente  comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il
          Ministero   dell'istruzione   provvede   agli   adempimenti
          previsti dal presente comma con  l'utilizzo  delle  risorse
          umane,   strumentali   e    finanziarie    disponibili    a
          legislazione. 
              6. In  ogni  caso,  limitatamente  all'anno  scolastico
          2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami
          di Stato, si prescinde dal possesso dei  requisiti  di  cui
          agli articoli 5, comma 1, 6, commi 2, 3, 4 e 5, 7, comma 4,
          10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma  3,  ultimo  periodo,
          del decreto legislativo n.  62  del  2017.  Fermo  restando
          quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio  finale
          e nell'integrazione del punteggio di cui all'art. 18, comma
          5, del citato  decreto  legislativo,  anche  in  deroga  ai
          requisiti  ivi  previsti,  si  tiene  conto  del   processo
          formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla
          base della programmazione svolta.  Le  esperienze  maturate
          nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento
          costituiscono comunque parte del colloquio di cui  all'art.
          17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017. 
              7. I candidati esterni svolgono in presenza  gli  esami
          preliminari di  cui  all'art.  14,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  n.  62  del  2017  al  termine  dell'emergenza
          epidemiologica e sostengono l'esame di Stato conclusivo del
          secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria di cui
          all'art. 17, comma 11, del citato decreto  legislativo.  La
          configurazione dell'esame di Stato per i candidati  esterni
          corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle
          ordinanze di cui al comma 1. Qualora le  prove  di  cui  al
          presente  comma  non  si   concludano   in   tempo   utile,
          limitatamente all'anno accademico 2020/2021, i soggetti  di
          cui al presente comma partecipano alle prove di  ammissione
          ai corsi di laurea a numero programmato  nonche'  ad  altre
          prove  previste  dalle   universita',   dalle   istituzioni
          dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica  e  da
          altre istituzioni di formazione superiore post-diploma, con
          riserva del superamento dell'esame di Stato conclusivo  del
          secondo ciclo di istruzione.  Le  disposizioni  di  cui  al
          terzo periodo si applicano anche ai  candidati  provenienti
          da un sistema di studio estero che non  abbiano  conseguito
          idoneo titolo di accesso alla formazione superiore in tempo
          utile per la partecipazione alle relative prove di accesso,
          laddove previste. Nel periodo intercorrente tra la sessione
          ordinaria degli esami  di  Stato  e  la  conclusione  della
          sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati
          esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo  di
          istruzione  possono  altresi'   partecipare   a   procedure
          concorsuali   pubbliche,   selezioni   e    procedure    di
          abilitazione,  comunque  denominate,  per  le   quali   sia
          richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado,
          con riserva del superamento del predetto  esame  di  Stato,
          fermo restando  il  disposto  dell'art.  3,  comma  6,  del
          decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. 
              7-bis. In deroga a quanto stabilito dal  comma  7,  gli
          studenti frequentanti  i  corsi  per  adulti  della  scuola
          secondaria di secondo grado di cui all'art. 6  della  legge
          della provincia autonoma di Bolzano 24 settembre  2010,  n.
          11, che nell'anno scolastico 2019/2020 intendono  sostenere
          l'esame  di  Stato  conclusivo   del   secondo   ciclo   di
          istruzione, sostengono l'esame preliminare di cui  all'art.
          14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62,
          con modalita' definite  con  provvedimento  dell'Intendenza
          scolastica competente.  L'esame  preliminare  e'  sostenuto
          davanti al consiglio della classe  dell'istituto  collegata
          alla  commissione  alla  quale  il   candidato   e'   stato
          assegnato.   In   caso   di   esito   positivo   dell'esame
          preliminare, tali studenti sostengono le  prove  dell'esame
          di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione davanti
          alla  commissione  d'esame  loro  assegnata,   secondo   le
          modalita' definite dalle ordinanze di cui al comma 1. 
              7-ter. Gli studenti frequentanti  i  corsi  per  adulti
          della scuola secondaria di secondo grado di cui all'art.  6
          della  legge  della  provincia  autonoma  di   Bolzano   24
          settembre 2010, n. 11,  limitatamente  all'anno  scolastico
          2019/2020, sostengono gli esami di  idoneita'  previsti  al
          termine  di  ogni  classe  con   modalita'   definite   con
          provvedimento dell'Intendenza scolastica competente. 
              7-quater.  Fino   al   termine   dell'anno   scolastico
          2020/2021,  nell'ambito  delle  azioni  individuate   dalle
          istituzioni scolastiche, in  collaborazione  con  l'ufficio
          scolastico  regionale,  gli  enti  locali  e   le   aziende
          sanitarie locali, per garantire il  diritto  all'istruzione
          alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni,  alle
          studentesse e agli  studenti  per  i  quali  sia  accertata
          l'impossibilita' della frequenza scolastica di cui all'art.
          16  del  decreto  legislativo  13  aprile  2017,   n.   66,
          l'attivita' di  istruzione  domiciliare  in  presenza  puo'
          essere programmata in riferimento  a  quanto  previsto  dal
          piano  educativo  individualizzato,  presso  il   domicilio
          dell'alunno, qualora le famiglie ne  facciano  richiesta  e
          ricorrano condizioni di contesto idonee a  contemperare  il
          diritto   all'istruzione    dell'alunno    in    istruzione
          domiciliare con l'impiego del personale  gia'  in  servizio
          presso l'istituzione scolastica, anche nel  rispetto  delle
          misure idonee  a  garantire  la  sicurezza  sui  luoghi  di
          lavoro, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale
          di cui all'art. 16, comma 2-bis, del decreto legislativo 13
          aprile 2017,  n.  66,  assicurando  tutte  le  prescrizioni
          previste dalle disposizioni in materia  di  contrasto  alla
          diffusione dell'epidemia da COVID-19. 
              7-quinquies. L'attivita' di cui al comma  7-quater  non
          autorizza alla sostituzione del personale impiegato  e  non
          deve comportare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. 
              8. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
          internazionale, sentito il Ministro  dell'istruzione,  puo'
          emanare specifiche disposizioni, con proprio  decreto,  per
          adattare l'applicazione delle ordinanze di cui al  presente
          articolo alle specificita'  del  sistema  della  formazione
          italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13  aprile
          2017, n. 64,  anche  avuto  riguardo  all'evoluzione  della
          pandemia  nei  diversi  Paesi  esteri  in  cui  operano  le
          istituzioni scolastiche ad esso afferenti. 
              9. I provvedimenti di cui al presente  articolo  devono
          garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il  primo
          ciclo di istruzione e, per il secondo  ciclo,  il  rispetto
          del limite di spesa di cui all'art. 3, comma 2, della legge
          11 gennaio 2007, n. 1, come integrato dall'art. 1, comma 3,
          del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  25  ottobre  2007,  n.  176,  e
          ridotto  dall'art.  18,  comma  2,  del  decreto-legge   12
          settembre 2013,  n.  104,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 8  novembre  2013,  n.  128.  Con  decreto  del
          Ministro  dell'istruzione,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, al termine  degli  esami  di
          Stato, e' riscontrata l'entita' dei risparmi  realizzati  a
          valere sul predetto limite di spesa.  I  predetti  risparmi
          sono versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
          essere successivamente riassegnati per la  meta'  al  Fondo
          per il funzionamento delle istituzioni scolastiche  di  cui
          all'art. 1, comma 601, della legge  27  dicembre  2006,  n.
          296,  e  per  la   restante   meta'   al   recupero   degli
          apprendimenti relativi all'anno  scolastico  2019/2020  nel
          corso dell'anno scolastico 2020/2021 presso le  istituzioni
          scolastiche,  nel  rispetto  del  saldo  dell'indebitamento
          netto.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
                
          Note al comma 505: 
                
              - Si riporta il testo del comma 601 dell'art.  1  della
          citata legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge finanziaria 2007): 
              «Art. 1. - 1. - 600. Omissis. 
              601. A decorrere dall'anno 2007, al fine  di  aumentare
          l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a
          favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato  di
          previsione del  Ministero  della  pubblica  istruzione,  in
          apposita unita' previsionale di  base,  i  seguenti  fondi:
          "Fondo  per  le  competenze  dovute  al   personale   delle
          istituzioni scolastiche, con  esclusione  delle  spese  per
          stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato"
          e   "Fondo   per   il   funzionamento   delle   istituzioni
          scolastiche".   Ai   predetti   fondi    affluiscono    gli
          stanziamenti   dei   capitoli   iscritti    nelle    unita'
          previsionali  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero della pubblica istruzione "Strutture scolastiche"
          e   "Interventi   integrativi   disabili",   nonche'    gli
          stanziamenti  iscritti  nel   centro   di   responsabilita'
          "Programmazione ministeriale e  gestione  ministeriale  del
          bilancio" destinati ad integrare  i  fondi  stessi  nonche'
          l'autorizzazione di spesa di cui  alla  legge  18  dicembre
          1997, n. 440, quota parte pari a  15,7  milioni  dei  fondi
          destinati all'attuazione del  piano  programmatico  di  cui
          all'art. 1, comma 3, della legge  28  marzo  2003,  n.  53,
          l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del  presente
          articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          con propri decreti le occorrenti  variazioni  di  bilancio.
          Con decreto del Ministro  della  pubblica  istruzione  sono
          stabiliti  i  criteri  e  i  parametri  per  l'assegnazione
          diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse  di  cui
          al presente  comma  nonche'  per  la  determinazione  delle
          misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione
          e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle
          spese effettuate da parte delle istituzioni  scolastiche  a
          valere   sulle   risorse   finanziarie   derivanti    dalla
          costituzione  dei  predetti  fondi,  il   Ministero   della
          pubblica istruzione procede a una  specifica  attivita'  di
          monitoraggio. 
              Omissis.». 
                
          Note al comma 506: 
                
              - Il testo dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1997, n.
          440, e' riportato nelle note al comma 503. 
                
          Note al comma 512: 
                
              - Si riporta il testo del comma 62  dell'art.  1  della
          citata legge 13 luglio 2015, n. 107  (Riforma  del  sistema
          nazionale di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il
          riordino delle disposizioni legislative vigenti): 
              «Art. 1. - 1. - 61. Omissis. 
              62. Al fine di consentire alle istituzioni  scolastiche
          di attuare le attivita' previste nei  commi  da  56  a  61,
          nell'anno finanziario 2015 e' utilizzata quota parte,  pari
          a  euro  90   milioni,   delle   risorse   gia'   destinate
          nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche
          ed educative statali sul Fondo per il  funzionamento  delle
          istituzioni scolastiche, di  cui  all'art.  1,  comma  601,
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e   successive
          modificazioni. A decorrere dall'anno 2016,  e'  autorizzata
          la  spesa  di  euro  30  milioni  annui.  Le  risorse  sono
          ripartite tra le  istituzioni  scolastiche  sulla  base  di
          procedure selettive. 
              Omissis.». 
          Note al comma 513: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  234  del   citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
              «Art. 234 (Misure per il  sistema  informativo  per  il
          supporto  all'istruzione  scolastica).  -  1.  Al  fine  di
          realizzare un sistema informativo integrato per il supporto
          alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica,  per
          la   raccolta,    la    sistematizzazione    e    l'analisi
          multidimensionale dei relativi dati, per la  previsione  di
          lungo periodo della  spesa  per  il  personale  scolastico,
          nonche'  per  il  supporto  alla  gestione   giuridica   ed
          economica  del  predetto  personale  anche  attraverso   le
          tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica
          a distanza, e' autorizzata la spesa di 10 milioni  di  euro
          per  l'anno  2020.  Gli  interventi  di  cui   al   periodo
          precedente   riguardano   anche   l'organizzazione   e   il
          funzionamento  delle  strutture  ministeriali  centrali   e
          periferiche.  Il  Ministero   dell'istruzione   affida   la
          realizzazione del sistema informativo alla societa' di  cui
          all'art. 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133. 
              2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si  provvede
          a valere sulle risorse del  Programma  operativo  nazionale
          "Per   la   scuola   -   competenze    e    ambienti    per
          l'apprendimento", riferito  al  periodo  di  programmazione
          2014/2020 a titolarita' del Ministero  dell'istruzione,  di
          cui alla decisione della Commissione europea  C(2014)  9952
          del 17 dicembre 2014, in coerenza con quanto previsto dalla
          stessa programmazione.». 
          Note al comma 514: 
                
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1-quinquies
          del decreto-legge 29 marzo 2016,  n.  42,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  26   maggio   2016,   n.   89
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  funzionalita'  del
          sistema scolastico e della ricerca): 
              «Art. 1-quinquies (Contribuzione alle scuole  paritarie
          che accolgono alunni con disabilita').  -  1.  A  decorrere
          dall'anno 2017 e' corrisposto  un  contributo  alle  scuole
          paritarie di cui alla legge  10  marzo  2000,  n.  62,  che
          accolgono alunni con disabilita', nel limite  di  spesa  di
          23,4 milioni di euro annui. 
              Omissis.». 
                
          Note al comma 515: 
                
              - Si riporta il testo dei commi  6  e  31  dell'art.  1
          della  legge  31   luglio   1997,   n.   249   (Istituzione
          dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e  norme
          sui sistemi  della  telecomunicazione  e  radiotelevisivo),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art.   1   (Autorita'   per    le    garanzie    nelle
          comunicazioni). - 1. - 5. Omissis. 
              6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate: 
              a) la commissione  per  le  infrastrutture  e  le  reti
          esercita le seguenti funzioni: 
              1) esprime  parere  al  Ministero  delle  comunicazioni
          sullo schema del  piano  nazionale  di  ripartizione  delle
          frequenze da  approvare  con  decreto  del  Ministro  delle
          comunicazioni, sentiti gli organismi  di  cui  al  comma  3
          dell'art. 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, indicando le
          frequenze destinate al servizio di  protezione  civile,  in
          particolare  per  quanto  riguarda  le  organizzazioni   di
          volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino; 
              2)  elabora,  avvalendosi  anche   degli   organi   del
          Ministero delle comunicazioni e sentite  la  concessionaria
          pubblica  e  le  associazioni  a  carattere  nazionale  dei
          titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano
          nazionale di  ripartizione  delle  frequenze,  i  piani  di
          assegnazione delle frequenze, comprese quelle da  assegnare
          alle strutture di protezione civile ai sensi  dell'art.  11
          della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  in  particolare  per
          quanto riguarda le  organizzazioni  di  volontariato  e  il
          Corpo nazionale del soccorso  alpino,  e  li  approva,  con
          esclusione delle  bande  attribuite  in  uso  esclusivo  al
          Ministero  della  difesa   che   provvede   alle   relative
          assegnazioni.   Per   quanto   concerne   le    bande    in
          compartecipazione   con   il   Ministero   della    difesa,
          l'Autorita'  provvede  al  previo  coordinamento   con   il
          medesimo; 
              3) definisce, fermo restando quanto previsto  dall'art.
          15 della legge 31 dicembre  1996,  n.  675,  le  misure  di
          sicurezza delle comunicazioni e promuove l'intervento degli
          organi del Ministero delle comunicazioni per l'eliminazione
          delle interferenze elettromagnetiche, anche  attraverso  la
          modificazione    di    impianti,    sempreche'     conformi
          all'equilibrio dei piani di assegnazione; 
              4) sentito il parere del Ministero delle  comunicazioni
          e nel rispetto della normativa comunitaria,  determina  gli
          standard per  i  decodificatori  in  modo  da  favorire  la
          fruibilita' del servizio; 
              5) cura la  tenuta  del  registro  degli  operatori  di
          comunicazione al quale si devono iscrivere in virtu'  della
          presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero
          di  autorizzazione  in  base  alla   normativa   da   parte
          dell'Autorita'  o  delle  amministrazioni  competenti,   le
          imprese  concessionarie  di  pubblicita'   da   trasmettere
          mediante impianti radiofonici o televisivi o da  diffondere
          su  giornali  quotidiani  o  periodici,  sul  web  e  altre
          piattaforme  digitali  fisse  o  mobili,  le   imprese   di
          produzione e  distribuzione  dei  programmi  radiofonici  e
          televisivi, i fornitori di servizi  di  intermediazione  on
          line e i motori di ricerca on line, anche se non stabiliti,
          che offrono servizi in Italia, nonche' le imprese  editrici
          di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie
          di  stampa  di  carattere  nazionale,  nonche'  le  imprese
          fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi
          compresa l'editoria elettronica e  digitale;  nel  registro
          sono  altresi'  censite  le  infrastrutture  di  diffusione
          operanti  nel  territorio  nazionale.  L'Autorita'   adotta
          apposito regolamento per l'organizzazione e la  tenuta  del
          registro e per la definizione dei criteri di individuazione
          dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da  quelli  gia'
          iscritti al registro alla data di entrata in  vigore  della
          presente legge; 
              6) dalla data di entrata in vigore del  regolamento  di
          cui al  numero  5)  sono  abrogate  tutte  le  disposizioni
          concernenti  la  tenuta  e  l'organizzazione  del  Registro
          nazionale della  stampa  e  del  Registro  nazionale  delle
          imprese radiotelevisive  contenute  nella  legge  5  agosto
          1981, n. 416, e successive modificazioni, e nella  legge  6
          agosto 1990, n. 223, nonche'  nei  regolamenti  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982,  n.
          268, al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
          1983, n. 49, e al decreto del Presidente  della  Repubblica
          27 marzo 1992, n. 255. Gli atti relativi ai registri di cui
          al presente numero esistenti presso l'ufficio  del  Garante
          per  la  radiodiffusione  e  l'editoria   sono   trasferiti
          all'Autorita' ai fini di quanto previsto dal numero 5); 
              7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con
          riferimento alle tariffe massime, per l'interconnessione  e
          per  l'accesso  alle  infrastrutture  di  telecomunicazione
          secondo criteri di non discriminazione; 
              8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle
          infrastrutture  di  telecomunicazioni  e  verifica  che   i
          gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano
          i  diritti  di   interconnessione   e   di   accesso   alle
          infrastrutture  ai  soggetti  che  gestiscono  reti  ovvero
          offrono  servizi  di  telecomunicazione;  promuove  accordi
          tecnologici tra gli operatori del settore  per  evitare  la
          proliferazione di  impianti  tecnici  di  trasmissione  sul
          territorio; 
              9) sentite le parti interessate, dirime le controversie
          in tema di interconnessione e accesso  alle  infrastrutture
          di telecomunicazione entro novanta  giorni  dalla  notifica
          della controversia; 
              10) riceve periodicamente  un'informativa  dai  gestori
          del servizio pubblico  di  telecomunicazioni  sui  casi  di
          interruzione del servizio agli utenti, formulando eventuali
          indirizzi  sulle  modalita'  di  interruzione.  Gli  utenti
          interessati possono proporre ricorso all'Autorita'  avverso
          le interruzioni del  servizio,  nei  casi  previsti  da  un
          apposito regolamento definito dalla stessa Autorita'; 
              11)   individua,   in   conformita'   alla    normativa
          comunitaria, alle leggi, ai regolamenti e in particolare  a
          quanto previsto nell'art. 5, comma 5, l'ambito oggettivo  e
          soggettivo degli eventuali obblighi di servizio  universale
          e  le  modalita'  di  determinazione  e  ripartizione   del
          relativo costo, e ne propone le eventuali modificazioni; 
              12) promuove l'interconnessione dei  sistemi  nazionali
          di telecomunicazione con quelli di altri Paesi; 
              13) determina, sentiti i soggetti  interessati  che  ne
          facciano richiesta, i criteri di definizione dei  piani  di
          numerazione  nazionale  delle  reti  e   dei   servizi   di
          telecomunicazione,  basati  su  criteri  di   obiettivita',
          trasparenza, non discriminazione, equita' e tempestivita'; 
              14) interviene nelle controversie  tra  l'ente  gestore
          del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati; 
              15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili  con
          la salute umana  e  verifica  che  tali  tetti,  anche  per
          effetto congiunto di piu' emissioni elettromagnetiche,  non
          vengano superati. Il rispetto di  tali  indici  rappresenta
          condizione obbligatoria per le  licenze  o  le  concessioni
          all'installazione     di     apparati     con     emissioni
          elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con
          il  Ministero  della  sanita'  e  con  il  Ministero  delle
          comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore  di  sanita'  e
          l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),
          fissa entro sessanta giorni i  tetti  di  cui  al  presente
          numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie; 
              b) la commissione per i servizi e i prodotti: 
              1) vigila sulla  conformita'  alle  prescrizioni  della
          legge dei servizi  e  dei  prodotti  che  sono  forniti  da
          ciascun operatore destinatario  di  concessione  ovvero  di
          autorizzazione   in   base   alla   normativa   promuovendo
          l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta  di  servizi
          di telecomunicazioni; 
              2) emana direttive concernenti i  livelli  generali  di
          qualita' dei servizi e per l'adozione, da parte di  ciascun
          gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di
          standard minimi per ogni comparto di attivita'; 
              3) vigila sulle modalita' di distribuzione dei  servizi
          e dei prodotti, inclusa la pubblicita' in  qualunque  forma
          diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla legge a
          diverse autorita', e puo' emanare regolamenti, nel rispetto
          delle norme dell'Unione europea, per  la  disciplina  delle
          relazioni tra gestori di reti fisse e  mobili  e  operatori
          che  svolgono  attivita'  di  rivendita   di   servizi   di
          telecomunicazioni; 
              4) assicura il rispetto dei periodi minimi che  debbono
          trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive  da
          parte dei diversi servizi a partire dalla data di  edizione
          di ciascuna opera, in osservanza  della  normativa,  tenuto
          conto anche di eventuali diversi accordi tra produttori; 
              4 bis) svolge i compiti  attribuiti  dall'art.  182-bis
          della  legge  22  Aprile  1941,  n.   633,   e   successive
          modificazioni; 
              5) in materia di pubblicita' sotto qualsiasi forma e di
          televendite,   emana   i   regolamenti   attuativi    delle
          disposizioni di legge e  regola  l'interazione  organizzata
          tra il fornitore del prodotto o servizio o  il  gestore  di
          rete e l'utente, che comporti acquisizione di  informazioni
          dall'utente,  nonche'  l'utilizzazione  delle  informazioni
          relative agli utenti; 
              6) verifica il  rispetto  nel  settore  radiotelevisivo
          delle norme in materia di tutela dei minori  anche  tenendo
          conto  dei  codici  di  autoregolamentazione  relativi   al
          rapporto tra televisione e minori e degli  indirizzi  della
          Commissione parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la
          vigilanza dei servizi radiotelevisivi; 
              7) vigila sul rispetto  della  tutela  delle  minoranze
          linguistiche riconosciute  nell'ambito  del  settore  delle
          comunicazioni di massa; 
              8) verifica il  rispetto  nel  settore  radiotelevisivo
          delle norme in materia di diritto di rettifica; 
              9) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti
          sulla propaganda,  sulla  pubblicita'  e  sull'informazione
          politica nonche' l'osservanza delle  norme  in  materia  di
          equita' di  trattamento  e  di  parita'  di  accesso  nelle
          pubblicazioni e nella trasmissione  di  informazioni  e  di
          propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione; 
              10) propone al Ministero delle comunicazioni lo  schema
          della convenzione annessa  alla  concessione  del  servizio
          pubblico  radiotelevisivo  e  verifica  l'attuazione  degli
          obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte  le
          altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio
          pubblico  e  amministrazioni  pubbliche.   La   Commissione
          parlamentare per l'indirizzo generale e  la  vigilanza  dei
          servizi radiotelevisivi esprime parere  obbligatorio  entro
          trenta giorni sullo schema di convenzione e  sul  contratto
          di servizio con la concessionaria  del  servizio  pubblico;
          inoltre, vigila in ordine  all'attuazione  delle  finalita'
          del predetto servizio pubblico; 
              11) cura le rilevazioni degli indici di  ascolto  e  di
          diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila sulla
          correttezza delle indagini sugli indici  di  ascolto  e  di
          diffusione dei diversi mezzi di comunicazione  rilevati  da
          altri  soggetti,  effettuando  verifiche  sulla  congruita'
          delle metodologie utilizzate e riscontri sulla  veridicita'
          dei  dati  pubblicati,  nonche'   sui   monitoraggi   delle
          trasmissioni televisive e sull'operato  delle  imprese  che
          svolgono le indagini; la  manipolazione  dei  dati  tramite
          metodologie  consapevolmente  errate  ovvero   tramite   la
          consapevole utilizzazione di dati falsi e' punita ai  sensi
          dell'art. 476, primo comma, del codice penale;  laddove  la
          rilevazione degli indici di ascolto non risponda a  criteri
          universalistici del campionamento rispetto alla popolazione
          o ai mezzi  interessati,  l'Autorita'  puo'  provvedere  ad
          effettuare le rilevazioni necessarie; 
              12) verifica che la pubblicazione e la  diffusione  dei
          sondaggi  sui  mezzi  di  comunicazione  di   massa   siano
          effettuate rispettando i  criteri  contenuti  nell'apposito
          regolamento che essa stessa provvede ad emanare; 
              13)  effettua  il   monitoraggio   delle   trasmissioni
          radiotelevisive; 
              14) applica le sanzioni  previste  dall'art.  31  della
          legge 6 agosto 1990, numero 223; 
              15)  favorisce  l'integrazione   delle   tecnologie   e
          dell'offerta di servizi di comunicazioni; 
              c) il consiglio: 
              1) segnala al  Governo  l'opportunita'  di  interventi,
          anche   legislativi,   in   relazione   alle    innovazioni
          tecnologiche  ed  all'evoluzione,  sul  piano  interno   ed
          internazionale, del settore delle comunicazioni; 
              2) garantisce l'applicazione  delle  norme  legislative
          sull'accesso   ai   mezzi   e   alle   infrastrutture    di
          comunicazione,  anche  attraverso  la  predisposizione   di
          specifici regolamenti; 
              3) promuove ricerche e studi in materia di  innovazione
          tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e
          dei servizi multimediali, anche  avvalendosi  dell'Istituto
          superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che  viene
          riordinato in "Istituto  superiore  delle  comunicazioni  e
          delle tecnologie dell'informazione", ai sensi dell'art. 12,
          comma 1, lettera b), del decreto legge 1 dicembre 1993,  n.
          487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  gennaio
          1994, n. 71; 
              4)  adotta  i  regolamenti  di  cui  al  comma  9  e  i
          provvedimenti di cui ai commi 11 e 12; 
              5) adotta le disposizioni attuative del regolamento  di
          cui all'art. 1, comma 2, del decreto legge 23 ottobre 1996,
          n. 545,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
          dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalita' per il
          rilascio delle licenze e  delle  autorizzazioni  e  per  la
          determinazione  dei   relativi   contributi,   nonche'   il
          regolamento sui criteri e sulle modalita' di rilascio delle
          concessioni   e    delle    autorizzazioni    in    materia
          radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni
          e contributi; 
              6)  propone  al   Ministero   delle   comunicazioni   i
          disciplinari per il  rilascio  delle  concessioni  e  delle
          autorizzazioni in materia radiotelevisiva  sulla  base  dei
          regolamenti approvati dallo stesso consiglio; 
              7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attivita'
          ed alla proprieta' dei soggetti autorizzati o concessionari
          del servizio radiotelevisivo, secondo  modalita'  stabilite
          con regolamento; 
              8)  accerta  la  effettiva  sussistenza  di   posizioni
          dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai
          sensi  della  presente  legge  e   adotta   i   conseguenti
          provvedimenti; 
              9) assume le funzioni  e  le  competenze  assegnate  al
          Garante per la radiodiffusione  e  l'editoria,  escluse  le
          funzioni in precedenza assegnate al Garante  ai  sensi  del
          comma 1 dell'art. 20 della legge 10 ottobre 1990,  n.  287,
          che e' abrogato; 
              10) accerta  la  mancata  osservanza,  da  parte  della
          societa'  concessionaria   del   servizio   radiotelevisivo
          pubblico,  degli  indirizzi  formulati  dalla   Commissione
          parlamentare per l'indirizzo generale e  la  vigilanza  dei
          servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della
          legge  14  aprile   1975,   n.   103,   e   richiede   alla
          concessionaria  stessa   l'attivazione   dei   procedimenti
          disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti
          dei dirigenti responsabili; 
              11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento  della
          relativa   documentazione,    parere    obbligatorio    sui
          provvedimenti,  riguardanti  operatori  del  settore  delle
          comunicazioni,  predisposti  dall'Autorita'  garante  della
          concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2,
          3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso  tale
          termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza  di
          detto parere; 
              12) entro  il  30  giugno  di  ogni  anno  presenta  al
          Presidente del Consiglio dei Ministri per  la  trasmissione
          al   Parlamento   una   relazione   sull'attivita'   svolta
          dall'Autorita' e sui  programmi  di  lavoro;  la  relazione
          contiene,  fra  l'altro,  dati  e  rendiconti  relativi  ai
          settori di competenza, in particolare  per  quanto  attiene
          allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai  redditi  e  ai
          capitali, alla diffusione  potenziale  ed  effettiva,  agli
          ascolti e alle  letture  rilevate,  alla  pluralita'  delle
          opinioni   presenti   nel   sistema    informativo,    alle
          partecipazioni incrociate tra  radio,  televisione,  stampa
          quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione
          a livello nazionale e comunitario; 
              13)  autorizza  i  trasferimenti  di  proprieta'  delle
          societa'   che   esercitano   l'attivita'   radiotelevisiva
          previsti dalla legge; 
              14) esercita tutte le altre funzioni e poteri  previsti
          nella legge 14 novembre 1995,  n.  481,  nonche'  tutte  le
          altre funzioni dell'Autorita' non espressamente  attribuite
          alla commissione per le infrastrutture e  le  reti  e  alla
          commissione per i servizi e i prodotti. 
              14-bis) garantisce l'adeguata ed efficace  applicazione
          del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 20  giugno  2019,  che  promuove  equita'  e
          trasparenza  per  gli  utenti  commerciali  di  servizi  di
          intermediazione on line, anche mediante l'adozione di linee
          guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di
          informazioni pertinenti. 
              7. - 30. Omissis. 
              31. I soggetti che non ottemperano agli ordini  e  alle
          diffide dell'Autorita', impartiti ai sensi  della  presente
          legge,  sono  puniti   con   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria  da  lire  venti  milioni  a  lire   cinquecento
          milioni.   Se   l'inottemperanza   riguarda   provvedimenti
          adottati  in  ordine  alla  violazione  delle  norme  sulle
          posizioni dominanti o in applicazione del regolamento  (UE)
          2019/1150 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  20
          giugno 2019, si applica a ciascun soggetto interessato  una
          sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al  2  per
          cento  e  non  superiore  al  5  per  cento  del  fatturato
          realizzato  dallo  stesso  soggetto  nell'ultimo  esercizio
          chiuso    anteriormente    alla     notificazione     della
          contestazione.   Se   l'inottemperanza   riguarda    ordini
          impartiti dall'Autorita' nell'esercizio delle sue  funzioni
          di tutela del diritto d'autore e dei diritti  connessi,  si
          applica  a  ciascun  soggetto  interessato   una   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al  2  per
          cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso
          anteriormente  alla  notifica   della   contestazione.   Le
          sanzioni amministrative pecuniarie  previste  dal  presente
          comma sono irrogate dall'Autorita'. 
              Omissis.». 
          Note al comma 516: 
              - Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 27  del
          decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206  (Codice  del
          consumo, a norma dell'art. 7 della Legge 29 luglio 2003, n.
          229): 
              «Art. 27 (Tutela amministrativa e  giurisdizionale).  -
          1. Omissis. 
              1-bis. Anche nei settori regolati, ai  sensi  dell'art.
          19, comma 3, la competenza  ad  intervenire  nei  confronti
          delle condotte dei professionisti che integrano una pratica
          commerciale scorretta, fermo  restando  il  rispetto  della
          regolazione,  spetta,  in  via   esclusiva,   all'Autorita'
          garante della concorrenza e del mercato, che la esercita in
          base ai poteri di cui al presente  articolo,  acquisito  il
          parere  dell'Autorita'  di  regolazione  competente.  Resta
          ferma la  competenza  delle  Autorita'  di  regolazione  ad
          esercitare i propri  poteri  nelle  ipotesi  di  violazione
          della regolazione che non  integrino  gli  estremi  di  una
          pratica  commerciale  scorretta.   Le   Autorita'   possono
          disciplinare  con  protocolli   di   intesa   gli   aspetti
          applicativi    e     procedimentali     della     reciproca
          collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze. 
              Omissis.». 
          Note al comma 518: 
                
              - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  5  della
          legge 24 dicembre 1993, n. 537  (Interventi  correttivi  di
          finanza pubblica): 
              «Art. 5 (Universita'). - 1. A decorrere  dall'esercizio
          finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati  dallo  Stato
          alle universita' sono iscritti  in  tre  distinti  capitoli
          dello stato di previsione del Ministero dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica, denominati: 
              a)  fondo  per   il   finanziamento   ordinario   delle
          universita', relativo alla  quota  a  carico  del  bilancio
          statale delle spese per il  funzionamento  e  le  attivita'
          istituzionali delle universita', ivi comprese le spese  per
          il  personale  docente,  ricercatore  e  non  docente,  per
          l'ordinaria manutenzione delle  strutture  universitarie  e
          per  la  ricerca  scientifica,  ad  eccezione  della  quota
          destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale  di
          cui all'art. 65 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e  della
          spesa per le attivita' previste dalla L. 28 giugno 1977, n.
          394; 
              b) fondo per l'edilizia universitaria e per  le  grandi
          attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del
          bilancio statale per la realizzazione di  investimenti  per
          le universita'  in  infrastrutture  edilizie  e  in  grandi
          attrezzature scientifiche, ivi compresi i  fondi  destinati
          alla costruzione di impianti sportivi, nel  rispetto  della
          L. 28 giugno 1977, n. 394 e del comma 8 dell'art.  7  della
          L. 22 dicembre 1986, n. 910; 
              c) fondo  per  la  programmazione  dello  sviluppo  del
          sistema  universitario,  relativo   al   finanziamento   di
          specifiche iniziative, attivita' e progetti,  ivi  compreso
          il finanziamento di nuove iniziative didattiche. 
              Omissis.». 
          Note al comma 519: 
              - Si riporta il testo degli articoli 8 e 18,  comma  1,
          del decreto legislativo 29 marzo  2012,  n.  68  (Revisione
          della normativa di principio in  materia  di  diritto  allo
          studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente
          riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art.
          5, comma 1, Lettere a), secondo periodo, e d), della  Legge
          30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i  criteri
          direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6): 
              «Art. 8 (Requisiti di eleggibilita'  per  l'accesso  ai
          LEP). - 1. Con il decreto di cui all'art. 7, comma 7,  sono
          definiti i requisiti di eleggibilita'  per  l'accesso  alle
          borse di studio  con  riferimento  a  criteri  relativi  al
          merito e alla condizione economica degli studenti. 
              2. I requisiti di merito  per  l'accesso  ai  LEP  sono
          definiti anche tenendo conto della durata normale del corso
          di studi prevista, per gli studenti universitari, ai  sensi
          del decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
          e  della  ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,  anche  con
          riferimento ai valori mediani della relativa classe. Per le
          istituzioni  di  alta  formazione  artistica,  musicale   e
          coreutica, di cui all'art. 2 della legge 21 dicembre  1999,
          n.  508,  i  requisiti  di  merito  vanno   accertati   con
          riferimento alla durata normale dei corsi di studio,  anche
          con riferimento ai valori mediani dei corsi afferenti  alle
          scuole di cui al  decreto  Presidente  della  Repubblica  8
          luglio 2005, n. 212. 
              3. Le condizioni economiche dello studente  iscritto  o
          che intende iscriversi a corsi di istruzione  superiore  su
          tutto il territorio nazionale sono individuate  sulla  base
          dell'Indicatore della situazione economica equivalente,  di
          cui al  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  109,  e
          successive  modificazioni,   anche   tenuto   conto   della
          situazione  economica  del  territorio  in  cui   ha   sede
          l'universita' o l'istituzione di alta formazione artistica,
          musicale e coreutica. Ai sensi dell'art. 3, comma 1,  dello
          stesso decreto,  sono  previste  modalita'  integrative  di
          selezione quali  l'Indicatore  della  situazione  economica
          all'estero e  l'Indicatore  della  situazione  patrimoniale
          equivalente. 
              4. Per gli altri servizi di cui all'art. 6, comma 1, ed
          eventuali  altri  strumenti  previsti  dalla   legislazione
          regionale,  l'entita'  e  le  modalita'  delle  erogazioni,
          nonche' i requisiti di eleggibilita'  sono  definiti  dalle
          regioni, dalle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
          dalle universita'  e  dagli  istituti  di  alta  formazione
          artistica, musicale  e  coreutica  per  gli  interventi  di
          rispettiva competenza, coerentemente  con  quanto  previsto
          per le condizioni economiche dal comma 3. 
              5. Fino all'adozione del decreto  di  cui  all'art.  7,
          comma 7, restano  in  vigore  le  disposizioni  di  cui  al
          decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  recante
          disposizioni per l'uniformita' di trattamento  sul  diritto
          allo studio universitario in data 9 aprile 2001, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  172  del  26  luglio  2001,
          relative ai requisiti di merito e di condizione economica. 
              6.  Gli  interventi  delle  regioni,   delle   province
          autonome e delle universita' sono  realizzati  in  modo  da
          garantire che lo studente con disabilita'  possa  mantenere
          il pieno controllo su  ogni  aspetto  della  propria  vita,
          senza dover subire condizionamenti  da  parte  dei  singoli
          assistenti  o  degli  enti  eroganti.  Gli  interventi   di
          tutorato possono anche essere affidati ai "consiglieri alla
          pari",  ossia  persone  con  disabilita'  che  hanno   gia'
          affrontato e risolto problemi simili a quelli di coloro che
          vi si rivolgono per chiedere supporto.». 
              «Art. 18 (Sistema di finanziamento). -  1.  Nelle  more
          della completa definizione dei LEP e di quanto previsto dal
          decreto legislativo 6 maggio 2011,  n.  68,  il  fabbisogno
          finanziario necessario per garantire  gli  strumenti  ed  i
          servizi per il pieno successo formativo di cui all'art.  7,
          comma 2, a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se
          privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilita'
          di cui all'art. 8 e' coperto con le seguenti modalita': 
              a) dal fondo integrativo statale per la concessione  di
          borse  di  studio,  appositamente  istituito  a   decorrere
          dall'anno finanziario 2012 nello stato  di  previsione  del
          Ministero, sul quale confluiscono  le  risorse  previste  a
          legislazione dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1
          della legge 11 febbraio 1992, n. 147, e di cui all'art. 33,
          comma 27, della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  e  da
          assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario
          delle regioni; 
              b)  dal  gettito  derivante  dall'importo  della  tassa
          regionale per il diritto allo studio  istituita,  ai  sensi
          dell'art. 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28 dicembre
          1995, n. 549, come modificato dal comma 8; 
              c)  dalle  risorse  proprie  delle  regioni,  oltre  al
          gettito di cui alla lettera b), in misura pari ad almeno il
          40  per   cento   dell'assegnazione   relativa   al   fondo
          integrativo statale. 
              Omissis.». 
          Note al comma 520: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 29 luglio
          1991,  n.   243   (Universita'   non   statali   legalmente
          riconosciute): 
              «Art. 2. - Lo  Stato  puo'  concedere  contributi,  nei
          limiti stabiliti dalla presente legge, alle  universita'  e
          agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti
          che abbiano ottenuto l'autorizzazione a  rilasciare  titoli
          di studio universitario  aventi  valore  legale,  ai  sensi
          dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 245.». 
          Note al comma 521: 
                
              - Il testo del comma  1  dell'art.  5  della  legge  24
          dicembre 1993, n. 537, e' riportato  nelle  note  al  comma
          518. 
          Note al comma 522: 
              - Il citato decreto legislativo 29 marzo 2012,  n.  68,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica  italiana
          31 maggio 2012, n. 126. 
          Note al comma 523: 
                
              - Si riporta il testo del  comma  4  dell'art.  13  del
          citato decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68  (Revisione
          della normativa di principio in  materia  di  diritto  allo
          studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente
          riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art.
          5, comma 1, Lettere a), secondo periodo, e d), della  Legge
          30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i  criteri
          direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6): 
              «Art. 13 (Tipologie di strutture residenziali destinate
          agli studenti universitari). - 1. - 3. Omissis. 
              4. Le  strutture  residenziali  universitarie,  le  cui
          caratteristiche tecniche peculiari sono  stabilite  con  il
          decreto di cui al comma 7, si differenziano in: 
              a) collegi universitari: strutture ricettive, dotate di
          spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento  di  funzioni
          residenziali, con servizi  alberghieri  connessi,  funzioni
          formative, culturali e ricreative; 
              b) residenze universitarie: strutture ricettive, dotate
          di  spazi  polifunzionali,  idonee  allo   svolgimento   di
          funzioni  residenziali,  anche  con  servizi   alberghieri,
          strutturate in maniera tale che siano ottemperate  entrambe
          le esigenze di  individualita'  e  di  socialita'.  A  tali
          funzioni possono  essere  aggiunte  funzioni  di  carattere
          formativo  e  ricreativo,  ritenute  piu'  idonee  per   la
          specificita' di ciascuna struttura. 
              Omissis.». 
          Note al comma 524: 
                
              - Si riporta il testo del comma  5-sexies  dell'art.  6
          del  citato  decreto-legge  30  dicembre  2019,   n.   162,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          2020, n. 8, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 6 (Proroga di termini in materia  di  istruzione,
          universita' e ricerca). - 1. - 5-quinquies. Omissis. 
              5-sexies. L'applicazione delle misure di  sostegno  per
          l'accesso dei giovani alla ricerca e per la  competitivita'
          del    sistema    universitario    italiano    a    livello
          internazionale, previste  dall'art.  1,  comma  401,  della
          legge 30 dicembre 2018, n. 145,  e'  prorogata  per  l'anno
          2021. Sono pertanto autorizzate,  in  deroga  alle  vigenti
          facolta' assunzionali: 
              a) nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori  di  cui
          all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge  30  dicembre
          2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del  Ministro
          dell'universita'  e  della  ricerca,  da   adottare   entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di  conversione  del  presente  decreto,  le  risorse  sono
          ripartite tra le universita'; 
              b) nell'anno 2022,  la  progressione  di  carriera  dei
          ricercatori universitari a tempo indeterminato in  possesso
          di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di  spesa
          di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con
          decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca,  da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  le
          risorse sono ripartite tra le universita'. Con  riferimento
          alle risorse di cui alla presente  lettera  le  universita'
          statali  sono  autorizzate  a  bandire  procedure  per   la
          chiamata  di  professori  universitari  di  seconda  fascia
          riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato
          in possesso di abilitazione scientifica  nazionale  secondo
          quanto di seguito indicato: 
              1) fino al 50 per cento dei posti, ai  sensi  dell'art.
          18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
              2) per almeno il 50 per cento dei posti,  entro  il  31
          dicembre 2022, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della  legge
          30 dicembre 2010, n. 240. 
              Omissis.». 
          Note al comma 525: 
              - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  100  del
          citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
              «Art. 100 (Misure a sostegno  delle  universita'  delle
          istituzioni  di  alta  formazione  artistica   musicale   e
          coreutica e degli enti di ricerca). - 1.  Al  fine  di  far
          fronte alle straordinarie esigenze connesse allo  stato  di
          emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data  31
          gennaio  2020,  e'  istituito  per  l'anno  2020  un  fondo
          denominato "Fondo per le esigenze emergenziali del  sistema
          dell'Universita',  delle  istituzioni  di  alta  formazione
          artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca" con
          una dotazione pari a 50 milioni di euro da iscrivere  nello
          stato di previsione del Ministero dell'universita' e  della
          ricerca.   Con   uno   o   piu'   decreti   del    Ministro
          dell'universita' e della ricerca sono individuati i criteri
          di riparto e di  utilizzazione  delle  risorse  di  cui  al
          precedente periodo tra le universita',  anche  non  statali
          legalmente riconosciute ammesse al contributo di  cui  alla
          legge 29 luglio  1991,  n.  243,  le  istituzioni  di  alta
          formazione artistica, musicale e coreutica di cui  all'art.
          1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, gli enti di ricerca
          vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca  ed
          i collegi universitari di merito  accreditati.  Agli  oneri
          previsti dal presente comma si provvede ai sensi  dell'art.
          126. 
              Omissis.». 
          Note al comma 530: 
                
              - Il testo del comma  1  dell'art.  5  della  legge  24
          dicembre 1993, n. 537, e' riportato  nelle  note  al  comma
          518. 
          Note al comma 534: 
                
              - Si riporta il testo del comma 244 dell'art.  1  della
          citata  legge  30  dicembre  2018,  n.  145  (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): 
              «Art. 1. - 1. - 243. Omissis. 
              244.  Per  la  promozione  del  progetto  della  Scuola
          europea  di  industrial  engineering  and   management   e'
          autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per  l'anno  2019
          per il finanziamento di progetti innovativi  di  formazione
          in industrial engineering and management in Italia. Per  le
          medesime finalita' di cui al primo periodo  e'  autorizzata
          la spesa di 600.000 euro per l'anno 2020 e di 300.000  euro
          per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal  secondo  periodo
          si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo  di
          cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190. 
              Omissis.». 
                
          Note al comma 540: 
                
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7   del   decreto
          legislativo 5 giugno 1998,  n.  204  (Disposizioni  per  il
          coordinamento, la programmazione  e  la  valutazione  della
          politica nazionale  relativa  alla  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, a norma dell'art. 11,  comma  1,  lettera  d),
          della legge 15 marzo 1997, n. 59),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 7 (Competenze del MURST). - 1. A  partire  dal  1
          gennaio 1999 gli stanziamenti  da  destinare  al  Consiglio
          nazionale delle ricerche (CNR), di cui  all'art.  11  della
          legge 22 dicembre 1977, n. 951, all'ASI,  di  cui  all'art.
          15, comma 1, lettera a), della legge  30  maggio  1988,  n.
          186, e all'art. 5 della  legge  31  maggio  1995,  n.  233;
          all'Osservatorio  geofisico  sperimentale  (OGS),  di   cui
          all'art. 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 399;
          agli enti finanziati dal MURST ai sensi dell'art. 1,  comma
          43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gia' concessi  ai
          sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera d), della legge  5
          agosto  1978,  n.  468  e  successive  modificazioni,  sono
          determinati  con   unica   autorizzazione   di   spesa   ed
          affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli enti  e  le
          istituzioni di  ricerca  finanziati  dal  MURST,  istituito
          nello  stato  di  previsione  del  medesimo  Ministero.  Al
          medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1 gennaio 1999, i
          contributi  all'Istituto  nazionale  per  la  fisica  della
          materia (INFM), di cui all'art. 11, comma  1,  del  decreto
          legislativo  30  giugno  1994,  n.   506,   nonche'   altri
          contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite  per
          legge in relazione alle attivita'  dell'Istituto  nazionale
          di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi  laboratori
          di Trieste e di Grenoble, dell'Istituto  nazionale  per  la
          ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il  fondo
          e' determinato ai sensi dell'art. 11, terzo comma,  lettera
          d),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468  e  successive
          modificazioni e integrazioni. Il Ministro del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica,  e'  autorizzato
          ad apportare, con propri decreti, le occorrenti  variazioni
          di bilancio. 
              2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito  annualmente
          tra gli enti e le  istituzioni  finanziati  dal  MURST  con
          decreti  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i
          due  anni   successivi,   emanati   previo   parere   delle
          commissioni  parlamentari  competenti   per   materia,   da
          esprimersi entro il termine  perentorio  di  trenta  giorni
          dalla  richiesta.  Nelle  more  del   perfezionamento   dei
          predetti  decreti  e  al  fine  di  assicurare   l'ordinata
          prosecuzione delle attivita', il MURST  e'  autorizzato  ad
          erogare acconti  agli  enti  sulla  base  delle  previsioni
          contenute negli schemi dei medesimi  decreti,  nonche'  dei
          contributi assegnati come competenza nel precedente anno. 
              3. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto legislativo il Consiglio  nazionale  della
          scienza e tecnologia (CNST), di cui all'art. 11 della legge
          9 maggio 1989, n. 168, e' soppresso. Sono  fatti  salvi  le
          deliberazioni e gli atti adottati dal predetto organo  fino
          alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
              4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168 sono  apportate  le
          seguenti modificazioni ed integrazioni: 
              a)  nel  comma  1  dell'art.  2,  la  lettera  b),   e'
          sostituita dalle seguenti "b) valorizza e  sostiene,  anche
          con adeguato supporto finanziario, la ricerca libera  nelle
          universita' e negli enti di  ricerca,  nel  rispetto  delle
          autonomie previste dalla  presente  legge  e  definite  nei
          rispettivi ordinamenti, promuovendo opportune  integrazioni
          e sinergie tra la ricerca pubblica  e  quella  del  settore
          privato, favorendone lo sviluppo nei settori  di  rilevanza
          strategica; 
              bis)  sovrintende  al   monitoraggio   del   PNR,   con
          riferimento anche alla verifica della coerenza tra esso e i
          piani e i programmi delle  amministrazioni  dello  Stato  e
          degli  enti   da   esse   vigilati;   riferisce   al   CIPE
          sull'attuazione del PNR; redige ogni tre anni  un  rapporto
          sullo stato di attuazione del medesimo e sullo stato  della
          ricerca nazionale; 
              b-ter) approva i programmi pluriennali  degli  enti  di
          ricerca, con annesso finanziamento a  carico  dell'apposito
          Fondo istituito nel proprio stato di  previsione,  verifica
          il rispetto della programmazione triennale  del  fabbisogno
          di  personale,  approva  statuti  e  regolamenti  di   enti
          strumentali  o  agenzie  da  esso  vigilate,  esercita   le
          funzioni di cui all'art. 8 nei  confronti  degli  enti  non
          strumentali, con esclusione di ogni altro atto di controllo
          o di approvazione di determinazioni di enti  o  agenzie,  i
          quali sono comunque tenuti  a  comunicare  al  Ministero  i
          bilanci"; 
              b) nella lettera c) del comma 1 dell'art. 2, le  parole
          "sentito il CNST" sono soppresse; 
              c) nel comma 1 dell'art. 2, la lettera d) e' sostituita
          dalla seguente "d) riferisce al  Parlamento  ogni  anno  in
          apposita audizione sull'attuazione del PNR  e  sullo  stato
          della ricerca nazionale"; 
              d) nelle lettere e) ed f) del comma 1  dell'art.  2  le
          parole "sentito il CNST" sono soppresse; 
              e) nel comma 1 dell'art. 2, la lettera g) e' sostituita
          dalla  seguente   "g)   coordina   le   funzioni   relative
          all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita  ai  sensi
          dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11
          luglio 1980, n. 382,  ridefinendone  con  apposito  decreto
          ministeriale  finalita'  ed  organizzazione,  ed   esercita
          altresi', nell'ambito di attivita' di ricerca scientifica e
          tecnologica, funzioni di supporto al  monitoraggio  e  alla
          valutazione   della   ricerca,   nonche'   di    previsione
          tecnologica e di analisi di impatto delle tecnologie"; 
              f) il comma 3 dell'art. 2 e' soppresso; 
              g) i commi 1 e 2 dell'art. 3 sono soppressi e nel comma
          3 dell'art. 3 le parole "sentito il CNST" sono soppresse; 
              h) nel comma 2 dell'art. 8 le parole da "il quale" fino
          a "richiesta" sono soppresse; 
              i) l'art. 11 e' soppresso. 
              5. Nel comma 9, secondo  periodo,  dell'art.  51  della
          legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  le  parole  da  "previo
          parere" fino a "n. 59" sono soppresse. 
              6. E' abrogata ogni altra  disposizione  che  determina
          competenze del CNST. 
              7. E' abrogato l'art. 64  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,  a  partire  dalla
          data di entrata in vigore del decreto di cui  alla  lettera
          g) del comma 1 dell'art. 2 della legge 9  maggio  1989,  n.
          168, come modificata dalla lettera e) del comma 4. 
              8. Fino alla data di insediamento dei CSN  e  dell'AST,
          l'art. 4, comma 3, lettera a), non si applica  nella  parte
          in  cui  sono  previste  loro   osservazioni   e   proposte
          preliminarmente all'approvazione del PNR. In sede di  prima
          applicazione  del   presente   decreto,   in   assenza   di
          approvazione  del  PNR,  il  Fondo  speciale  puo'   essere
          ripartito, con delibera del CIPE, per finanziare interventi
          di ricerca di particolare rilevanza strategica. 
              9. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio  di
          presidenza  e  la  giunta  amministrativa  del   CNR   sono
          prorogati fino alla data di entrata in vigore  del  decreto
          legislativo di riordino del  CNR  stesso,  da  emanarsi  ai
          sensi degli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e 18 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59  e  comunque  non  oltre  il  31
          dicembre 1998. 
              10. L'Istituto nazionale per la ricerca  scientifica  e
          tecnologica sulla montagna, di cui  all'art.  5,  comma  4,
          della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' inserito tra gli enti
          di ricerca a carattere non strumentale ed  e'  disciplinato
          dalle disposizioni di cui all'art. 8 della legge  9  maggio
          1989, n. 168, e successive  modificazioni  e  integrazioni,
          alle  quali   si   uniforma   il   decreto   del   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          previsto dal predetto art. 5, comma 4, della legge n. 266. 
              Omissis.». 
          Note al comma 541: 
                
              - Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 5 giugno
          1998, n. 204, e' riportato nelle note al comma 540. 
          Note al comma 542: 
                
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  12  della  legge  5
          febbraio 1992,  n.  104  (Legge  quadro  per  l'assistenza,
          l'integrazione  sociale   e   i   diritti   delle   persone
          handicappate): 
              «Art. 12 (Diritto all'educazione e all'istruzione per i
          minori handicappati). -  1.  Al  bambino  da  0  a  3  anni
          handicappato e' garantito l'inserimento negli asili nido. 
              2.   E'   garantito   il   diritto   all'educazione   e
          all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni  di
          scuola  materna,  nelle  classi  comuni  delle  istituzioni
          scolastiche di ogni ordine  e  grado  e  nelle  istituzioni
          universitarie. 
              3.  L'integrazione  scolastica  ha  come  obiettivo  lo
          sviluppo delle  potenzialita'  della  persona  handicappata
          nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni  e
          nella socializzazione. 
              4.   L'esercizio   del   diritto    all'educazione    e
          all'istruzione non puo' essere impedito da  difficolta'  di
          apprendimento ne'  da  altre  difficolta'  derivanti  dalle
          disabilita' connesse all'handicap. 
              5. Contestualmente all'accertamento previsto  dall'art.
          4 per le bambine e i bambini, le alunne e  gli  alunni,  le
          studentesse e gli studenti, le commissioni mediche  di  cui
          alla  legge  15  ottobre  1990,  n.  295,  effettuano,  ove
          richiesto  dai  genitori  della  bambina  o  del   bambino,
          dell'alunna  o  dell'alunno,  della  studentessa  o   dello
          studente certificati ai sensi del citato art. 4, o  da  chi
          esercita  la  responsabilita'  genitoriale,  l'accertamento
          della condizione di disabilita' in eta' evolutiva  ai  fini
          dell'inclusione   scolastica.    Tale    accertamento    e'
          propedeutico alla redazione del profilo  di  funzionamento,
          predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale
          della  Classificazione  internazionale  del  funzionamento,
          della disabilita' e della salute (ICF)  dell'Organizzazione
          mondiale della sanita' (OMS), ai  fini  della  formulazione
          del Piano educativo individualizzato  (PEI)  facente  parte
          del progetto individuale di cui all'art. 14 della  legge  8
          novembre 2000, n. 328. 
              6. - 8. 
              9.  Ai   minori   handicappati   soggetti   all'obbligo
          scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a
          frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione
          e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore  agli
          studi, d'intesa con le unita' sanitarie locali e  i  centri
          di  recupero  e  di  riabilitazione,  pubblici  e  privati,
          convenzionati con i Ministeri della sanita' e del lavoro  e
          della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per  i
          minori  ricoverati,  di  classi  ordinarie  quali   sezioni
          staccate della scuola statale. A tali classi possono essere
          ammessi anche i minori ricoverati nei  centri  di  degenza,
          che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia
          accertata l'impossibilita'  della  frequenza  della  scuola
          dell'obbligo per un periodo non inferiore a  trenta  giorni
          di  lezione.  La  frequenza  di  tali   classi,   attestata
          dall'autorita'  scolastica  mediante  una  relazione  sulle
          attivita' svolte dai docenti in servizio presso  il  centro
          di degenza, e' equiparata ad ogni  effetto  alla  frequenza
          delle classi alle quali i minori sono iscritti. 
              10. Negli ospedali, nelle cliniche  e  nelle  divisioni
          pediatriche gli  obiettivi  di  cui  al  presente  articolo
          possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di
          personale   in    possesso    di    specifica    formazione
          psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita  presso
          i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto
          la guida di personale esperto.». 
                
          Note al comma 543: 
                
              - Si riporta il testo del comma 273 dell'art.  1  della
          citata  legge  27  dicembre  2019,  n.  160  (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): 
              «Art. 1. - 1. - 272. Omissis. 
              273. Allo scopo di potenziare, nei limiti di  spesa  di
          cui al presente comma anche  in  considerazione  di  quanto
          previsto   al   comma   274,   in   ambito   nazionale   ed
          internazionale, le  infrastrutture  europee  delle  scienze
          umane e sociali,  insediando  nel  Mezzogiorno  uno  spazio
          dedicato per le infrastrutture di ricerca del settore delle
          scienze   religiose   riconosciute   ad   alto   potenziale
          strategico   dal   Forum   strategico   europeo   per    le
          infrastrutture di ricerca (ESFRI), nonche' di incrementare,
          attraverso l'analisi e lo studio della lingua  ebraica,  la
          ricerca  digitale  multilingue  per  favorire  la  coesione
          sociale  e  la  cooperazione  strategica  nell'ambito   del
          dialogo  interculturale,  e'  autorizzata  la  spesa  di  1
          milione di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2020,  da
          iscrivere  in  apposito  fondo  istituito  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
          e della ricerca. 
              Omissis.». 
          Note al comma 545: 
              - Si riporta il testo del comma 381 dell'art.  1  della
          citata legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 1. - 1. - 380. Omissis. 
              381. Al fine  di  implementare  il  progetto  culturale
          connesso  al  Portale  delle  fonti  per  la  storia  della
          Repubblica   italiana   e   le   ulteriori   attivita'   di
          digitalizzazione  della   documentazione   archivistica   e
          bibliografica che lo alimentano, e' autorizzata la spesa di
          750.000 euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro  per  l'anno
          2021 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche. 
              Omissis.». 
          Note al comma 546: 
                
              - Si riporta il testo del comma 2-novies  dell'art.  57
          del  citato  decreto-legge  26  ottobre   2019,   n.   124,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre
          2019, n. 157 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per
          esigenze indifferibili): 
              «Art. 57 (Disposizioni in materia di enti locali). - 1.
          - 2-octies. Omissis. 
              2-novies. Fermo  restando  l'obbligo  del  riversamento
          all'entrata del bilancio dello Stato entro l'anno  2019  da
          parte della Fondazione IFEL - Istituto  per  la  finanza  e
          l'economia locale, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, delle somme dovute ai
          sensi dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e ai sensi dell'art. 8, comma 3, del  decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135, e' autorizzata la spesa  di  4
          milioni di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro  per
          ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 a favore  della
          predetta Fondazione per il finanziamento di  interventi  di
          supporto ai processi comunali di investimento, di  sviluppo
          della  capacita'  di  accertamento  e  riscossione   e   di
          prevenzione delle crisi finanziarie. All'onere  di  cui  al
          periodo precedente, pari a 4 milioni  di  euro  per  l'anno
          2019 e a 1 milione di euro per ciascuno  degli  anni  2020,
          2021, 2022 e 2023, si provvede: 
              a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma
          200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
              b) quanto a 1 milione di euro per ciascuno  degli  anni
          2020, 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente  riduzione
          delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
          parte corrente iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale
          2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2019,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del  comma  5  dell'art.  10  del
          decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  504  (Riordino
          della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art.  4
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421): 
              «Art. 10  (Versamenti  e  dichiarazione).  -  1.  -  4.
          Omissis. 
              5. Con decreti  del  Ministro  delle  finanze,  sentita
          l'Associazione  nazionale   dei   comuni   italiani,   sono
          approvati i modelli della dichiarazione, anche congiunta  o
          relativa ai beni indicati nell'art. 1117, n. 2) del  codice
          civile, e sono determinati i dati e gli elementi  che  essa
          deve contenere, i documenti che devono essere eventualmente
          allegati e le modalita' di presentazione, anche su supporti
          magnetici, nonche' le  procedure  per  la  trasmissione  ai
          comuni  ed  agli  uffici  dell'Amministrazione  finanziaria
          degli   elementi   necessari   per   la   liquidazione   ed
          accertamento dell'imposta; per l'anno 1993 la dichiarazione
          deve  essere  inviata  ai   comuni   tramite   gli   uffici
          dell'Amministrazione finanziaria. Con decreti del  Ministro
          delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del
          tesoro e delle poste  e  delle  telecomunicazioni,  sentita
          l'Associazione  nazionale   dei   comuni   italiani,   sono
          approvati i modelli per il versamento al  concessionario  e
          sono stabilite le modalita' di  registrazione,  nonche'  di
          trasmissione dei dati  di  riscossione,  distintamente  per
          ogni contribuente, ai comuni e al sistema  informativo  del
          Ministero  delle  finanze.  Allo  scopo  di  consentire  la
          prosecuzione dei servizi  finalizzati  a  fornire  adeguati
          strumenti conoscitivi per una efficace  azione  accertativa
          dei comuni, nonche' per agevolare i processi telematici  di
          integrazione nella pubblica amministrazione  ed  assicurare
          il  miglioramento   dell'attivita'   di   informazione   ai
          contribuenti, l'Associazione nazionale dei comuni  italiani
          (ANCI)  organizza  le  relative  attivita'  strumentali   e
          provvede, attraverso l'Istituto per la finanza e l'economia
          locale (IFEL), all'analisi dei  bilanci  comunali  e  della
          spesa locale, al fine di individuare i fabbisogni  standard
          dei comuni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
          finanze   vengono    disciplinate    le    modalita'    per
          l'effettuazione  dei  suddetti  servizi,  prevedendosi   un
          contributo pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta
          a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione;  con
          decreto del ministro delle Finanze sono stabiliti i termini
          e le  modalita'  di  trasmissione  da  parte  dei  predetti
          soggetti dei dati relativi  alla  riscossione.  I  predetti
          decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
              Omissis.». 
          Note al comma 551: 
              - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge  25
          settembre 2002,  n.  212,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 novembre 2002, n. 268 (Misure urgenti per la
          scuola, l'universita', la ricerca scientifica e tecnologica
          e l'alta formazione artistica e musicale), come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.  5  (Compensi  per  soggetti   incaricati   della
          selezione  e  valutazione  di  programmi  e   progetti   di
          ricerca). - 1. Fermo restando quanto disposto dall'art.  18
          della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al fine di consentire
          la immediata corresponsione di  compensi  a  componenti  di
          commissioni e  comitati,  nonche'  ad  esperti,  incaricati
          delle  procedure  di  selezione  e  della  valutazione   di
          programmi e progetti di ricerca non conclusi alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto,  ove  i  rispettivi
          piani  finanziari  abbiano  previsto  spese  per  attivita'
          istruttorie e di  valutazione,  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono stabiliti gli importi dei compensi medesimi. 
              2. Abrogato.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  21  della  legge  30
          dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia  di  organizzazione
          delle universita', di personale accademico e  reclutamento,
          nonche' delega al Governo per  incentivare  la  qualita'  e
          l'efficienza del sistema  universitario),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.  21  (Comitato  nazionale  dei  garanti  per   la
          ricerca). - 1. Al fine  di  promuovere  la  qualita'  della
          ricerca e assicurare il buon funzionamento delle  procedure
          di valutazione tra pari previste dall'art. 20, e' istituito
          il Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR). Il
          CNGR e' composto da sette studiosi, italiani  o  stranieri,
          di  elevata  qualificazione   scientifica   internazionale,
          appartenenti a una pluralita' di aree disciplinari,  tra  i
          quali almeno due donne e due uomini, nominati dal Ministro,
          il quale sceglie in un elenco composto da non meno di dieci
          e non piu' di quindici persone definito da un  comitato  di
          selezione. Il comitato di selezione, istituito con  decreto
          del  Ministro,  e'  composto  da  cinque  membri  di   alta
          qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro,  dal
          presidente del Consiglio  direttivo  dell'ANVUR,  dal  vice
          presidente del Comitato di esperti per  la  politica  della
          ricerca  (CEPR),  dal  presidente  dell'European   Research
          Council, dal presidente dell'European Science Foundation. 
              2. Il CNGR indica criteri generali per le attivita'  di
          selezione e valutazione dei progetti di ricerca, tenendo in
          massima  considerazione  le  raccomandazioni  approvate  da
          organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtu' di
          convenzioni e trattati; nomina gli studiosi che fanno parte
          dei comitati di selezione di cui al comma 1 dell'art. 20  e
          coordina le attivita' dei comitati suddetti; subentra  alla
          commissione di cui all'art. 3, comma  1,  del  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          26 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  173
          del 26 luglio 2004, nonche' alla  commissione  di  garanzia
          prevista per i programmi di ricerca di interesse nazionale.
          Le predette commissioni sono soppresse dalla  data  in  cui
          sono nominati i componenti del CNGR. Con specifici  accordi
          di programma dotati di adeguata copertura  degli  oneri  da
          essi derivanti, il CNGR  puo'  provvedere  all'espletamento
          delle procedure di selezione dei progetti  o  programmi  di
          ricerca attivati da enti pubblici o privati. Nell'esercizio
          delle sue funzioni, il CNGR si avvale delle risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  del  Ministero  relative  alle
          attivita' contemplate dal presente comma. 
              3. Abrogato. 
              4.   Il   CNGR   definisce   le   proprie   regole   di
          organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno
          il  presidente,  a  maggioranza  dei  due  terzi  dei  suoi
          componenti. I dipendenti pubblici possono essere  collocati
          in aspettativa per la durata del mandato. I componenti  del
          CNGR restano in carica per un triennio e non possono essere
          nuovamente nominati prima che siano trascorsi almeno cinque
          anni.  Essi  cessano  automaticamente   dalla   carica   al
          compimento del  settantesimo  anno  di  eta'.  Se  uno  dei
          componenti cessa dalla  carica  prima  della  scadenza  del
          proprio  mandato,  il  componente  che  viene  nominato  in
          sostituzione resta in carica  per  la  durata  residua  del
          mandato. Il predetto  componente  e'  scelto  dal  Ministro
          nello stesso elenco di cui al secondo periodo del comma  1,
          purche'  nell'elenco  predetto   sia   comunque   possibile
          ottemperare a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo.
          In caso contrario si procede a costituire un  nuovo  elenco
          con le modalita' di cui al comma 1. L'elenco  ha  validita'
          biennale e scaduto tale  termine  e'  ricostituito  con  le
          modalita' di cui al comma 1. 
              5. In sede di prima applicazione,  mediante  sorteggio,
          sono individuati due componenti  del  CNGR  che  durano  in
          carica due anni e  due  componenti  che  durano  in  carica
          quattro  anni.  Il  CNGR  predispone   rapporti   specifici
          sull'attivita' svolta e una relazione annuale in materia di
          valutazione della ricerca, che trasmette  al  Ministro,  il
          quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti  e
          delle relazioni del CNGR.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto-legge  9
          febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 aprile 2012, n. 35 (Disposizioni urgenti in materia
          di semplificazione e di sviluppo),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 32 (Misure  di  semplificazione  delle  procedure
          istruttorie,  valutative,  di  spesa  e  di  controllo  nel
          settore della ricerca). - 1.  Al  fine  di  finanziare  con
          risorse nazionali progetti a esclusiva  ricaduta  nazionale
          valutati positivamente in sede comunitaria ma  non  ammessi
          al relativo finanziamento,  il  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, sulla base di  un  avviso
          pubblico  di  presentazione  di   specifiche   domande   di
          finanziamento  e  fino  alla  concorrenza   delle   risorse
          stanziate per tali finalita',  prende  atto  dei  risultati
          delle valutazioni effettuate e delle  graduatorie  adottate
          in sede comunitaria.  Nel  predetto  avviso  pubblico  puo'
          essere definita la priorita'  degli  interventi,  anche  in
          relazione alla  coerenza  degli  stessi  con  le  strategie
          nazionali. 
              2. Al  fine  di  consentire  la  semplificazione  delle
          procedure di utilizzazione del Fondo per  gli  investimenti
          nella ricerca scientifica e tecnologica, all'art.  1  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le  seguenti
          modificazioni: 
              a) il comma 872 e' sostituito dal seguente: 
              "872. In  coerenza  con  gli  indirizzi  del  Programma
          nazionale  della  ricerca,  il  Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca  con  proprio  decreto  di
          concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          provvede alla ripartizione del fondo di cui  al  comma  870
          tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873,
          destinando una quota non inferiore al 15  per  cento  delle
          disponibilita'  complessive  del  fondo  al   finanziamento
          interventi presentati nel quadro di  programmi  dell'Unione
          europea  o  di   accordi   internazionali.   Il   Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  con
          proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, provvede a fissare i criteri di selezione
          dei  progetti,  prevedendo  misure  premiali   per   quelli
          presentati da piccole e medie imprese."; 
              b) il comma 873 e' sostituito dal seguente: 
              "873. Il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, con decreto adottato ai sensi dell'art.  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  definisce  i
          criteri di accesso e le modalita' di  utilizzo  e  gestione
          del fondo  cui  al  comma  870  per  la  concessione  delle
          agevolazioni per la ricerca  di  competenza  del  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al  fine
          di garantire  la  massima  efficacia  e  omogeneita'  degli
          interventi, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica". 
              3. Abrogato.».