Note al comma 502:
- Si riporta il testo dell'art. 42-bis del citato
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonche' interventi in materia di salute e
lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali), come modificato dalla presente legge:
«Art. 42-bis (Misure straordinarie per la progettazione
e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della
citta' di Siracusa). - 1. Al fine di contrastare gli
effetti derivanti dall'emergenza sanitaria causata dalla
diffusione del COVID-19 nel territorio nazionale, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
d'intesa con il presidente della Regione siciliana, e'
nominato un Commissario straordinario per la progettazione
e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della
citta' di Siracusa, che deve essere completato entro due
anni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
2. La durata dell'incarico del Commissario
straordinario e' di un anno, prorogabile per un solo anno.
L'incarico e' a titolo gratuito.
3. Il Commissario straordinario opera nel rispetto
delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea,
degli obblighi internazionali e dei principi e criteri
previsti dagli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, e in deroga ad ogni altra disposizione di
legge diversa da quella penale.
4. Al fine di consentire la massima autonomia
finanziaria per la progettazione e la realizzazione del
complesso ospedaliero di cui al comma 1, al Commissario
straordinario e' intestata un'apposita contabilita'
speciale aperta presso la tesoreria statale, sulla quale
sono assegnate le risorse disponibili e possono confluire,
inoltre, le risorse finanziarie a qualsiasi titolo
destinate o da destinare alla progettazione e alla
realizzazione del citato complesso ospedaliero.
5. Per la progettazione e la realizzazione del
complesso ospedaliero di cui al comma 1 del presente
articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili di
cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
assegnate alla Regione siciliana, ferma restando la quota
minima del finanziamento a carico della medesima Regione e
previa sottoscrizione di un accordo di programma tra il
Commissario straordinario, il Ministero della salute e il
Ministero dell'economia e delle finanze.
5-bis. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il
Commissario straordinario si avvale di una struttura di
supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e
composta da un contingente massimo di 5 unita' di
personale, di cui un'unita' di livello dirigenziale non
generale e quattro unita' di personale non dirigenziale,
scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, con esclusione del personale docente,
educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche. Nell'ambito del menzionato
contingente di personale non dirigenziale possono essere
nominati fino a due esperti o consulenti, scelti anche tra
soggetti estranei alla pubblica amministrazione in possesso
di comprovata esperienza, ai sensi dell'art. 7, comma 6,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, il cui compenso e'
definito con provvedimento del Commissario e comunque non
e' superiore ad euro 48.000 annui. La struttura
commissariale cessa alla scadenza, comprensiva
dell'eventuale proroga, dell'incarico del Commissario. Il
personale pubblico della struttura commissariale e'
collocato, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o
altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti
e mantiene il trattamento economico fondamentale e
accessorio dell'amministrazione di appartenenza. Il
rimborso delle spese di missione sostenute dal personale di
cui al presente comma e' corrisposto direttamente dal
Commissario straordinario, previa presentazione di
documentazione, e deve essere rendicontato. Le spese di
missione sostenute dal Commissario straordinario per lo
svolgimento del suo incarico sono rimborsate nei limiti
previsti dalla normativa, sono corrisposte previa
presentazione di documentazione e devono essere
rendicontate. Agli oneri derivanti dal presente comma
provvede il Commissario straordinario nel limite delle
risorse disponibili che confluiscono nella contabilita'
speciale secondo quanto previsto dal comma 4.».
Note al comma 503:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 18
dicembre 1997, n. 440 (Istituzione del Fondo per
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e
per gli interventi perequativi):
«Art. 1 (Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento
dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi). -
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione un fondo denominato "Fondo per
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e
per gli interventi perequativi" destinato alla piena
realizzazione dell'autonomia scolastica, all'introduzione
dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle
scuole medie, all'innalzamento del livello di scolarita' e
del tasso di successo scolastico, alla formazione del
personale della scuola, alla realizzazione di iniziative di
formazione post - secondaria non universitaria, allo
sviluppo della formazione continua e ricorrente, agli
interventi per l'adeguamento dei programmi di studio dei
diversi ordini e gradi, ad interventi per la valutazione
dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico,
alla realizzazione di interventi perequativi in favore
delle istituzioni scolastiche tali da consentire, anche
mediante integrazione degli organici provinciali,
l'incremento dell'offerta formativa, alla realizzazione di
interventi integrati, alla copertura della quota nazionale
di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali
dell'Unione europea.
1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 parte
del Fondo di cui al comma 1 e' espressamente destinata al
finanziamento di progetti volti alla costituzione o
all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche
statali, di laboratori scientifico-tecnologici che
utilizzano materiali innovativi, necessari a connotare
l'attivita' didattica laboratoriale secondo parametri di
alta professionalita'. Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca individua con proprio
decreto la tipologia di laboratori e i materiali per i
quali e' possibile presentare proposte di progetto
finanziate con la parte di Fondo di cui al comma 1,
individuata ai sensi del primo periodo.
2. Le disponibilita' di cui al comma 1 da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione sono ripartite, sentito il parere delle
competenti commissioni parlamentari, con decreti del
Ministro del tesoro, anche su capitoli di nuova
istituzione, su proposta del Ministro della pubblica
istruzione, in attuazione delle direttive di cui all'art.
2. Le eventuali disponibilita' non utilizzate nel corso
dell'anno sono utilizzate nell'esercizio successivo.».
Note al comma 504:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2020, n. 41 (Misure urgenti sulla regolare
conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato, nonche' in materia di
procedure concorsuali e di abilitazione e per la
continuita' della gestione accademica):
«Art. 1 (Misure urgenti per gli esami di Stato e la
regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020). - 1.
Con una o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione
possono essere adottate, per l'anno scolastico 2019/2020,
specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo
svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del
secondo ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti
indicati ai commi successivi.
2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri
generali dell'eventuale integrazione e recupero degli
apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel
corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1°
settembre 2020, quale attivita' didattica ordinaria. Le
strategie e le modalita' di attuazione delle predette
attivita' sono definite, programmate e organizzate dagli
organi collegiali delle istituzioni scolastiche.
L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di
cui al primo periodo tiene conto delle specifiche
necessita' degli alunni delle classi prime e intermedie di
tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il
raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni
nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del
primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i
licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e
professionali.
2-bis. In deroga all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico
2020/2021, la valutazione periodica e finale degli
apprendimenti degli alunni delle classi della scuola
primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste
dalle indicazioni nazionali per il curricolo e' espressa
attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento
di valutazione e riferito a differenti livelli di
apprendimento, secondo termini e modalita' definiti con
ordinanza del Ministro dell'istruzione.
3. Nel caso in cui l'attivita' didattica delle
istituzioni del sistema nazionale di istruzione riprenda in
presenza entro il 18 maggio 2020 e sia consentito lo
svolgimento di esami in presenza, le ordinanze di cui al
comma 1 disciplinano:
a) i requisiti di ammissione alla classe successiva per
le scuole secondarie e all'esame conclusivo del primo e del
secondo ciclo di istruzione, tenuto conto del possibile
recupero degli apprendimenti di cui al comma 2 e comunque
del processo formativo e dei risultati di apprendimento
conseguiti sulla base della programmazione svolta, in
deroga agli articoli 5, comma 1, e 6, commi 2, 3, 4 e 5,
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e agli
articoli 4, commi 5 e 6, e 14, comma 7, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno
2009, n. 122;
a-bis) i casi in cui gli alunni, per la loro specifica
condizione di salute con particolare riferimento alla
condizione di immunodepressione, e per il conseguente
rischio di contagio particolarmente elevato, non possano
riprendere a frequentare le lezioni scolastiche in presenza
ne' sostenere in presenza le prove dell'esame conclusivo
del primo e del secondo ciclo di istruzione;
b) le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo
ciclo di istruzione, anche prevedendo l'eliminazione di una
o piu' di esse e rimodulando le modalita' di attribuzione
del voto finale, con specifiche disposizioni per i
candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneita' di
svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in
deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62
del 2017;
c) le modalita' di costituzione e di nomina delle
commissioni di esame, prevedendo la loro composizione con
commissari esclusivamente appartenenti all'istituzione
scolastica sede di esame, con presidente esterno per
l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione, in deroga all'art. 16, comma 4, del decreto
legislativo n. 62 del 2017;
d) le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo
ciclo di istruzione, prevedendo anche la sostituzione della
seconda prova a carattere nazionale con una prova
predisposta dalla singola commissione di esame affinche'
detta prova sia aderente alle attivita' didattiche
effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle
specifiche discipline di indirizzo, sulla base di criteri
del Ministero dell'istruzione che ne assicurino
uniformita', in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto
legislativo n. 62 del 2017, comunque garantendo alle
studentesse e agli studenti con disabilita' quanto previsto
dall'art. 20 del medesimo decreto legislativo n. 62 del
2017, incluse le indicazioni che il consiglio di classe
deve fornire per le tipologie delle prove d'esame e
l'equipollenza delle stesse all'interno del piano educativo
individualizzato.
4. Nel caso in cui l'attivita' didattica in presenza
delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non
riprenda entro il 18 maggio 2020 ovvero per ragioni
sanitarie non possano svolgersi esami in presenza, oltre
alle misure di cui al comma 3, in quanto compatibili, le
ordinanze di cui al comma 1 disciplinano:
a) le modalita', anche telematiche, della valutazione
finale degli alunni, in sede di scrutini finali, in deroga
all'art. 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e
all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n.
122 del 2009;
b) la rimodulazione dell'esame di Stato conclusivo del
primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da
parte del consiglio di classe che tiene conto altresi' di
un elaborato del candidato, come definito dalla stessa
ordinanza, nonche' le modalita' e i criteri per
l'attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni
per i candidati privatisti o per i candidati esterni
provenienti da percorsi di istruzione parentale,
salvaguardando l'omogeneita' di svolgimento rispetto
all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8
e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017;
c) l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione
con un unico colloquio, articolandone contenuti, modalita'
anche telematiche e punteggio per garantire la completezza
e la congruita' della valutazione, e dettando specifiche
previsioni per i candidati esterni, siano essi privatisti o
provenienti da percorsi di istruzione parentale, per
l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto
legislativo n. 62 del 2017, comunque tenendo conto, per le
studentesse e gli studenti con disabilita', delle
previsioni di cui all'art. 20 del medesimo decreto
legislativo n. 62 del 2017, in quanto compatibili;
d) la revisione, nel limite delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione, dei criteri di attribuzione
dell'eccellenza e del relativo premio, anche in deroga
all'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n.
262, al fine di tutelare la piena valorizzazione
dell'eccellenza tenendo conto delle misure adottate ai
sensi del comma 3 del presente articolo.
4-bis. E' garantita la possibilita', fino al perdurare
dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del
virus COVID-19, di effettuare in videoconferenza le sedute
del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui
all'art. 15, comma 10, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
per lo svolgimento delle funzioni attribuite a tale organo
dalla normativa.
4-ter. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, per
sopravvenute condizioni correlate alla situazione
epidemiologica da COVID-19, i dirigenti scolastici, sulla
base di specifiche e motivate richieste da parte delle
famiglie degli alunni con disabilita', sentiti i consigli
di classe e acquisito il parere del Gruppo di lavoro
operativo per l'inclusione a livello di istituzione
scolastica, valutano l'opportunita' di consentire la
reiscrizione dell'alunno al medesimo anno di corso
frequentato nell'anno scolastico 2019/2020 ai sensi
dell'art. 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio
1992, n. 104, limitatamente ai casi in cui sia stato
accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli
obiettivi didattici e inclusivi per l'autonomia, stabiliti
nel piano educativo individualizzato.
5. I provvedimenti di cui al presente articolo
prevedono specifiche modalita' per l'adattamento agli
studenti con disabilita' e disturbi specifici di
apprendimento, nonche' con altri bisogni educativi
speciali, ovvero degenti in luoghi di cura od ospedali,
detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio
domicilio. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il
Ministero dell'istruzione provvede agli adempimenti
previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione.
6. In ogni caso, limitatamente all'anno scolastico
2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami
di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui
agli articoli 5, comma 1, 6, commi 2, 3, 4 e 5, 7, comma 4,
10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo,
del decreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando
quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale
e nell'integrazione del punteggio di cui all'art. 18, comma
5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai
requisiti ivi previsti, si tiene conto del processo
formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla
base della programmazione svolta. Le esperienze maturate
nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento
costituiscono comunque parte del colloquio di cui all'art.
17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017.
7. I candidati esterni svolgono in presenza gli esami
preliminari di cui all'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo n. 62 del 2017 al termine dell'emergenza
epidemiologica e sostengono l'esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria di cui
all'art. 17, comma 11, del citato decreto legislativo. La
configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni
corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle
ordinanze di cui al comma 1. Qualora le prove di cui al
presente comma non si concludano in tempo utile,
limitatamente all'anno accademico 2020/2021, i soggetti di
cui al presente comma partecipano alle prove di ammissione
ai corsi di laurea a numero programmato nonche' ad altre
prove previste dalle universita', dalle istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e da
altre istituzioni di formazione superiore post-diploma, con
riserva del superamento dell'esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo di istruzione. Le disposizioni di cui al
terzo periodo si applicano anche ai candidati provenienti
da un sistema di studio estero che non abbiano conseguito
idoneo titolo di accesso alla formazione superiore in tempo
utile per la partecipazione alle relative prove di accesso,
laddove previste. Nel periodo intercorrente tra la sessione
ordinaria degli esami di Stato e la conclusione della
sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati
esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione possono altresi' partecipare a procedure
concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di
abilitazione, comunque denominate, per le quali sia
richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado,
con riserva del superamento del predetto esame di Stato,
fermo restando il disposto dell'art. 3, comma 6, del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, gli
studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola
secondaria di secondo grado di cui all'art. 6 della legge
della provincia autonoma di Bolzano 24 settembre 2010, n.
11, che nell'anno scolastico 2019/2020 intendono sostenere
l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione, sostengono l'esame preliminare di cui all'art.
14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62,
con modalita' definite con provvedimento dell'Intendenza
scolastica competente. L'esame preliminare e' sostenuto
davanti al consiglio della classe dell'istituto collegata
alla commissione alla quale il candidato e' stato
assegnato. In caso di esito positivo dell'esame
preliminare, tali studenti sostengono le prove dell'esame
di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione davanti
alla commissione d'esame loro assegnata, secondo le
modalita' definite dalle ordinanze di cui al comma 1.
7-ter. Gli studenti frequentanti i corsi per adulti
della scuola secondaria di secondo grado di cui all'art. 6
della legge della provincia autonoma di Bolzano 24
settembre 2010, n. 11, limitatamente all'anno scolastico
2019/2020, sostengono gli esami di idoneita' previsti al
termine di ogni classe con modalita' definite con
provvedimento dell'Intendenza scolastica competente.
7-quater. Fino al termine dell'anno scolastico
2020/2021, nell'ambito delle azioni individuate dalle
istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'ufficio
scolastico regionale, gli enti locali e le aziende
sanitarie locali, per garantire il diritto all'istruzione
alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle
studentesse e agli studenti per i quali sia accertata
l'impossibilita' della frequenza scolastica di cui all'art.
16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66,
l'attivita' di istruzione domiciliare in presenza puo'
essere programmata in riferimento a quanto previsto dal
piano educativo individualizzato, presso il domicilio
dell'alunno, qualora le famiglie ne facciano richiesta e
ricorrano condizioni di contesto idonee a contemperare il
diritto all'istruzione dell'alunno in istruzione
domiciliare con l'impiego del personale gia' in servizio
presso l'istituzione scolastica, anche nel rispetto delle
misure idonee a garantire la sicurezza sui luoghi di
lavoro, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale
di cui all'art. 16, comma 2-bis, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 66, assicurando tutte le prescrizioni
previste dalle disposizioni in materia di contrasto alla
diffusione dell'epidemia da COVID-19.
7-quinquies. L'attivita' di cui al comma 7-quater non
autorizza alla sostituzione del personale impiegato e non
deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
8. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, sentito il Ministro dell'istruzione, puo'
emanare specifiche disposizioni, con proprio decreto, per
adattare l'applicazione delle ordinanze di cui al presente
articolo alle specificita' del sistema della formazione
italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 64, anche avuto riguardo all'evoluzione della
pandemia nei diversi Paesi esteri in cui operano le
istituzioni scolastiche ad esso afferenti.
9. I provvedimenti di cui al presente articolo devono
garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il primo
ciclo di istruzione e, per il secondo ciclo, il rispetto
del limite di spesa di cui all'art. 3, comma 2, della legge
11 gennaio 2007, n. 1, come integrato dall'art. 1, comma 3,
del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e
ridotto dall'art. 18, comma 2, del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Con decreto del
Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, al termine degli esami di
Stato, e' riscontrata l'entita' dei risparmi realizzati a
valere sul predetto limite di spesa. I predetti risparmi
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere successivamente riassegnati per la meta' al Fondo
per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui
all'art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e per la restante meta' al recupero degli
apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel
corso dell'anno scolastico 2020/2021 presso le istituzioni
scolastiche, nel rispetto del saldo dell'indebitamento
netto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Note al comma 505:
- Si riporta il testo del comma 601 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2007):
«Art. 1. - 1. - 600. Omissis.
601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare
l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a
favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione, in
apposita unita' previsionale di base, i seguenti fondi:
"Fondo per le competenze dovute al personale delle
istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per
stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato"
e "Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche". Ai predetti fondi affluiscono gli
stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione "Strutture scolastiche"
e "Interventi integrativi disabili", nonche' gli
stanziamenti iscritti nel centro di responsabilita'
"Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del
bilancio" destinati ad integrare i fondi stessi nonche'
l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre
1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi
destinati all'attuazione del piano programmatico di cui
all'art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del presente
articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione
diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui
al presente comma nonche' per la determinazione delle
misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione
e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle
spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a
valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla
costituzione dei predetti fondi, il Ministero della
pubblica istruzione procede a una specifica attivita' di
monitoraggio.
Omissis.».
Note al comma 506:
- Il testo dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1997, n.
440, e' riportato nelle note al comma 503.
Note al comma 512:
- Si riporta il testo del comma 62 dell'art. 1 della
citata legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti):
«Art. 1. - 1. - 61. Omissis.
62. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche
di attuare le attivita' previste nei commi da 56 a 61,
nell'anno finanziario 2015 e' utilizzata quota parte, pari
a euro 90 milioni, delle risorse gia' destinate
nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche
ed educative statali sul Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche, di cui all'art. 1, comma 601,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni. A decorrere dall'anno 2016, e' autorizzata
la spesa di euro 30 milioni annui. Le risorse sono
ripartite tra le istituzioni scolastiche sulla base di
procedure selettive.
Omissis.».
Note al comma 513:
- Si riporta il testo dell'art. 234 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 234 (Misure per il sistema informativo per il
supporto all'istruzione scolastica). - 1. Al fine di
realizzare un sistema informativo integrato per il supporto
alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per
la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi
multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di
lungo periodo della spesa per il personale scolastico,
nonche' per il supporto alla gestione giuridica ed
economica del predetto personale anche attraverso le
tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica
a distanza, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro
per l'anno 2020. Gli interventi di cui al periodo
precedente riguardano anche l'organizzazione e il
funzionamento delle strutture ministeriali centrali e
periferiche. Il Ministero dell'istruzione affida la
realizzazione del sistema informativo alla societa' di cui
all'art. 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede
a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale
"Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento", riferito al periodo di programmazione
2014/2020 a titolarita' del Ministero dell'istruzione, di
cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9952
del 17 dicembre 2014, in coerenza con quanto previsto dalla
stessa programmazione.».
Note al comma 514:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1-quinquies
del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89
(Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' del
sistema scolastico e della ricerca):
«Art. 1-quinquies (Contribuzione alle scuole paritarie
che accolgono alunni con disabilita'). - 1. A decorrere
dall'anno 2017 e' corrisposto un contributo alle scuole
paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, che
accolgono alunni con disabilita', nel limite di spesa di
23,4 milioni di euro annui.
Omissis.».
Note al comma 515:
- Si riporta il testo dei commi 6 e 31 dell'art. 1
della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi della telecomunicazione e radiotelevisivo),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni). - 1. - 5. Omissis.
6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e le reti
esercita le seguenti funzioni:
1) esprime parere al Ministero delle comunicazioni
sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle
frequenze da approvare con decreto del Ministro delle
comunicazioni, sentiti gli organismi di cui al comma 3
dell'art. 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, indicando le
frequenze destinate al servizio di protezione civile, in
particolare per quanto riguarda le organizzazioni di
volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino;
2) elabora, avvalendosi anche degli organi del
Ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria
pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei
titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano
nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di
assegnazione delle frequenze, comprese quelle da assegnare
alle strutture di protezione civile ai sensi dell'art. 11
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare per
quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il
Corpo nazionale del soccorso alpino, e li approva, con
esclusione delle bande attribuite in uso esclusivo al
Ministero della difesa che provvede alle relative
assegnazioni. Per quanto concerne le bande in
compartecipazione con il Ministero della difesa,
l'Autorita' provvede al previo coordinamento con il
medesimo;
3) definisce, fermo restando quanto previsto dall'art.
15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le misure di
sicurezza delle comunicazioni e promuove l'intervento degli
organi del Ministero delle comunicazioni per l'eliminazione
delle interferenze elettromagnetiche, anche attraverso la
modificazione di impianti, sempreche' conformi
all'equilibrio dei piani di assegnazione;
4) sentito il parere del Ministero delle comunicazioni
e nel rispetto della normativa comunitaria, determina gli
standard per i decodificatori in modo da favorire la
fruibilita' del servizio;
5) cura la tenuta del registro degli operatori di
comunicazione al quale si devono iscrivere in virtu' della
presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero
di autorizzazione in base alla normativa da parte
dell'Autorita' o delle amministrazioni competenti, le
imprese concessionarie di pubblicita' da trasmettere
mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere
su giornali quotidiani o periodici, sul web e altre
piattaforme digitali fisse o mobili, le imprese di
produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e
televisivi, i fornitori di servizi di intermediazione on
line e i motori di ricerca on line, anche se non stabiliti,
che offrono servizi in Italia, nonche' le imprese editrici
di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie
di stampa di carattere nazionale, nonche' le imprese
fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi
compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro
sono altresi' censite le infrastrutture di diffusione
operanti nel territorio nazionale. L'Autorita' adotta
apposito regolamento per l'organizzazione e la tenuta del
registro e per la definizione dei criteri di individuazione
dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli gia'
iscritti al registro alla data di entrata in vigore della
presente legge;
6) dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al numero 5) sono abrogate tutte le disposizioni
concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro
nazionale della stampa e del Registro nazionale delle
imprese radiotelevisive contenute nella legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni, e nella legge 6
agosto 1990, n. 223, nonche' nei regolamenti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n.
268, al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1983, n. 49, e al decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1992, n. 255. Gli atti relativi ai registri di cui
al presente numero esistenti presso l'ufficio del Garante
per la radiodiffusione e l'editoria sono trasferiti
all'Autorita' ai fini di quanto previsto dal numero 5);
7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con
riferimento alle tariffe massime, per l'interconnessione e
per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione
secondo criteri di non discriminazione;
8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle
infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i
gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano
i diritti di interconnessione e di accesso alle
infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero
offrono servizi di telecomunicazione; promuove accordi
tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la
proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul
territorio;
9) sentite le parti interessate, dirime le controversie
in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture
di telecomunicazione entro novanta giorni dalla notifica
della controversia;
10) riceve periodicamente un'informativa dai gestori
del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi di
interruzione del servizio agli utenti, formulando eventuali
indirizzi sulle modalita' di interruzione. Gli utenti
interessati possono proporre ricorso all'Autorita' avverso
le interruzioni del servizio, nei casi previsti da un
apposito regolamento definito dalla stessa Autorita';
11) individua, in conformita' alla normativa
comunitaria, alle leggi, ai regolamenti e in particolare a
quanto previsto nell'art. 5, comma 5, l'ambito oggettivo e
soggettivo degli eventuali obblighi di servizio universale
e le modalita' di determinazione e ripartizione del
relativo costo, e ne propone le eventuali modificazioni;
12) promuove l'interconnessione dei sistemi nazionali
di telecomunicazione con quelli di altri Paesi;
13) determina, sentiti i soggetti interessati che ne
facciano richiesta, i criteri di definizione dei piani di
numerazione nazionale delle reti e dei servizi di
telecomunicazione, basati su criteri di obiettivita',
trasparenza, non discriminazione, equita' e tempestivita';
14) interviene nelle controversie tra l'ente gestore
del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati;
15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con
la salute umana e verifica che tali tetti, anche per
effetto congiunto di piu' emissioni elettromagnetiche, non
vengano superati. Il rispetto di tali indici rappresenta
condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni
all'installazione di apparati con emissioni
elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con
il Ministero della sanita' e con il Ministero delle
comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanita' e
l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),
fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente
numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie;
b) la commissione per i servizi e i prodotti:
1) vigila sulla conformita' alle prescrizioni della
legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da
ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di
autorizzazione in base alla normativa promuovendo
l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi
di telecomunicazioni;
2) emana direttive concernenti i livelli generali di
qualita' dei servizi e per l'adozione, da parte di ciascun
gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di
standard minimi per ogni comparto di attivita';
3) vigila sulle modalita' di distribuzione dei servizi
e dei prodotti, inclusa la pubblicita' in qualunque forma
diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla legge a
diverse autorita', e puo' emanare regolamenti, nel rispetto
delle norme dell'Unione europea, per la disciplina delle
relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori
che svolgono attivita' di rivendita di servizi di
telecomunicazioni;
4) assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono
trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da
parte dei diversi servizi a partire dalla data di edizione
di ciascuna opera, in osservanza della normativa, tenuto
conto anche di eventuali diversi accordi tra produttori;
4 bis) svolge i compiti attribuiti dall'art. 182-bis
della legge 22 Aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni;
5) in materia di pubblicita' sotto qualsiasi forma e di
televendite, emana i regolamenti attuativi delle
disposizioni di legge e regola l'interazione organizzata
tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di
rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni
dall'utente, nonche' l'utilizzazione delle informazioni
relative agli utenti;
6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo
delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo
conto dei codici di autoregolamentazione relativi al
rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze
linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle
comunicazioni di massa;
8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo
delle norme in materia di diritto di rettifica;
9) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti
sulla propaganda, sulla pubblicita' e sull'informazione
politica nonche' l'osservanza delle norme in materia di
equita' di trattamento e di parita' di accesso nelle
pubblicazioni e nella trasmissione di informazioni e di
propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione;
10) propone al Ministero delle comunicazioni lo schema
della convenzione annessa alla concessione del servizio
pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione degli
obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte le
altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio
pubblico e amministrazioni pubbliche. La Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi esprime parere obbligatorio entro
trenta giorni sullo schema di convenzione e sul contratto
di servizio con la concessionaria del servizio pubblico;
inoltre, vigila in ordine all'attuazione delle finalita'
del predetto servizio pubblico;
11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di
diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila sulla
correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di
diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da
altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruita'
delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicita'
dei dati pubblicati, nonche' sui monitoraggi delle
trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che
svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite
metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la
consapevole utilizzazione di dati falsi e' punita ai sensi
dell'art. 476, primo comma, del codice penale; laddove la
rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri
universalistici del campionamento rispetto alla popolazione
o ai mezzi interessati, l'Autorita' puo' provvedere ad
effettuare le rilevazioni necessarie;
12) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei
sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano
effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito
regolamento che essa stessa provvede ad emanare;
13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni
radiotelevisive;
14) applica le sanzioni previste dall'art. 31 della
legge 6 agosto 1990, numero 223;
15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e
dell'offerta di servizi di comunicazioni;
c) il consiglio:
1) segnala al Governo l'opportunita' di interventi,
anche legislativi, in relazione alle innovazioni
tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed
internazionale, del settore delle comunicazioni;
2) garantisce l'applicazione delle norme legislative
sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di
comunicazione, anche attraverso la predisposizione di
specifici regolamenti;
3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione
tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e
dei servizi multimediali, anche avvalendosi dell'Istituto
superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che viene
riordinato in "Istituto superiore delle comunicazioni e
delle tecnologie dell'informazione", ai sensi dell'art. 12,
comma 1, lettera b), del decreto legge 1 dicembre 1993, n.
487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio
1994, n. 71;
4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i
provvedimenti di cui ai commi 11 e 12;
5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legge 23 ottobre 1996,
n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalita' per il
rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la
determinazione dei relativi contributi, nonche' il
regolamento sui criteri e sulle modalita' di rilascio delle
concessioni e delle autorizzazioni in materia
radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni
e contributi;
6) propone al Ministero delle comunicazioni i
disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle
autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei
regolamenti approvati dallo stesso consiglio;
7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attivita'
ed alla proprieta' dei soggetti autorizzati o concessionari
del servizio radiotelevisivo, secondo modalita' stabilite
con regolamento;
8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni
dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai
sensi della presente legge e adotta i conseguenti
provvedimenti;
9) assume le funzioni e le competenze assegnate al
Garante per la radiodiffusione e l'editoria, escluse le
funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del
comma 1 dell'art. 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
che e' abrogato;
10) accerta la mancata osservanza, da parte della
societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo
pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della
legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla
concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti
disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti
dei dirigenti responsabili;
11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della
relativa documentazione, parere obbligatorio sui
provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle
comunicazioni, predisposti dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2,
3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale
termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di
detto parere;
12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al
Presidente del Consiglio dei Ministri per la trasmissione
al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta
dall'Autorita' e sui programmi di lavoro; la relazione
contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai
settori di competenza, in particolare per quanto attiene
allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai
capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli
ascolti e alle letture rilevate, alla pluralita' delle
opinioni presenti nel sistema informativo, alle
partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa
quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione
a livello nazionale e comunitario;
13) autorizza i trasferimenti di proprieta' delle
societa' che esercitano l'attivita' radiotelevisiva
previsti dalla legge;
14) esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti
nella legge 14 novembre 1995, n. 481, nonche' tutte le
altre funzioni dell'Autorita' non espressamente attribuite
alla commissione per le infrastrutture e le reti e alla
commissione per i servizi e i prodotti.
14-bis) garantisce l'adeguata ed efficace applicazione
del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equita' e
trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di
intermediazione on line, anche mediante l'adozione di linee
guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di
informazioni pertinenti.
7. - 30. Omissis.
31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle
diffide dell'Autorita', impartiti ai sensi della presente
legge, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento
milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti
adottati in ordine alla violazione delle norme sulle
posizioni dominanti o in applicazione del regolamento (UE)
2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
giugno 2019, si applica a ciascun soggetto interessato una
sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per
cento e non superiore al 5 per cento del fatturato
realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio
chiuso anteriormente alla notificazione della
contestazione. Se l'inottemperanza riguarda ordini
impartiti dall'Autorita' nell'esercizio delle sue funzioni
di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si
applica a ciascun soggetto interessato una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per
cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso
anteriormente alla notifica della contestazione. Le
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
comma sono irrogate dall'Autorita'.
Omissis.».
Note al comma 516:
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 27 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del
consumo, a norma dell'art. 7 della Legge 29 luglio 2003, n.
229):
«Art. 27 (Tutela amministrativa e giurisdizionale). -
1. Omissis.
1-bis. Anche nei settori regolati, ai sensi dell'art.
19, comma 3, la competenza ad intervenire nei confronti
delle condotte dei professionisti che integrano una pratica
commerciale scorretta, fermo restando il rispetto della
regolazione, spetta, in via esclusiva, all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, che la esercita in
base ai poteri di cui al presente articolo, acquisito il
parere dell'Autorita' di regolazione competente. Resta
ferma la competenza delle Autorita' di regolazione ad
esercitare i propri poteri nelle ipotesi di violazione
della regolazione che non integrino gli estremi di una
pratica commerciale scorretta. Le Autorita' possono
disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti
applicativi e procedimentali della reciproca
collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze.
Omissis.».
Note al comma 518:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 5 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica):
«Art. 5 (Universita'). - 1. A decorrere dall'esercizio
finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato
alle universita' sono iscritti in tre distinti capitoli
dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:
a) fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', relativo alla quota a carico del bilancio
statale delle spese per il funzionamento e le attivita'
istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per
il personale docente, ricercatore e non docente, per
l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e
per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota
destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
cui all'art. 65 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e della
spesa per le attivita' previste dalla L. 28 giugno 1977, n.
394;
b) fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi
attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del
bilancio statale per la realizzazione di investimenti per
le universita' in infrastrutture edilizie e in grandi
attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi destinati
alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della
L. 28 giugno 1977, n. 394 e del comma 8 dell'art. 7 della
L. 22 dicembre 1986, n. 910;
c) fondo per la programmazione dello sviluppo del
sistema universitario, relativo al finanziamento di
specifiche iniziative, attivita' e progetti, ivi compreso
il finanziamento di nuove iniziative didattiche.
Omissis.».
Note al comma 519:
- Si riporta il testo degli articoli 8 e 18, comma 1,
del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione
della normativa di principio in materia di diritto allo
studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art.
5, comma 1, Lettere a), secondo periodo, e d), della Legge
30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri
direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6):
«Art. 8 (Requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai
LEP). - 1. Con il decreto di cui all'art. 7, comma 7, sono
definiti i requisiti di eleggibilita' per l'accesso alle
borse di studio con riferimento a criteri relativi al
merito e alla condizione economica degli studenti.
2. I requisiti di merito per l'accesso ai LEP sono
definiti anche tenendo conto della durata normale del corso
di studi prevista, per gli studenti universitari, ai sensi
del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, anche con
riferimento ai valori mediani della relativa classe. Per le
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, di cui all'art. 2 della legge 21 dicembre 1999,
n. 508, i requisiti di merito vanno accertati con
riferimento alla durata normale dei corsi di studio, anche
con riferimento ai valori mediani dei corsi afferenti alle
scuole di cui al decreto Presidente della Repubblica 8
luglio 2005, n. 212.
3. Le condizioni economiche dello studente iscritto o
che intende iscriversi a corsi di istruzione superiore su
tutto il territorio nazionale sono individuate sulla base
dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e
successive modificazioni, anche tenuto conto della
situazione economica del territorio in cui ha sede
l'universita' o l'istituzione di alta formazione artistica,
musicale e coreutica. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, dello
stesso decreto, sono previste modalita' integrative di
selezione quali l'Indicatore della situazione economica
all'estero e l'Indicatore della situazione patrimoniale
equivalente.
4. Per gli altri servizi di cui all'art. 6, comma 1, ed
eventuali altri strumenti previsti dalla legislazione
regionale, l'entita' e le modalita' delle erogazioni,
nonche' i requisiti di eleggibilita' sono definiti dalle
regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano,
dalle universita' e dagli istituti di alta formazione
artistica, musicale e coreutica per gli interventi di
rispettiva competenza, coerentemente con quanto previsto
per le condizioni economiche dal comma 3.
5. Fino all'adozione del decreto di cui all'art. 7,
comma 7, restano in vigore le disposizioni di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante
disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul diritto
allo studio universitario in data 9 aprile 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001,
relative ai requisiti di merito e di condizione economica.
6. Gli interventi delle regioni, delle province
autonome e delle universita' sono realizzati in modo da
garantire che lo studente con disabilita' possa mantenere
il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita,
senza dover subire condizionamenti da parte dei singoli
assistenti o degli enti eroganti. Gli interventi di
tutorato possono anche essere affidati ai "consiglieri alla
pari", ossia persone con disabilita' che hanno gia'
affrontato e risolto problemi simili a quelli di coloro che
vi si rivolgono per chiedere supporto.».
«Art. 18 (Sistema di finanziamento). - 1. Nelle more
della completa definizione dei LEP e di quanto previsto dal
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fabbisogno
finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i
servizi per il pieno successo formativo di cui all'art. 7,
comma 2, a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se
privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilita'
di cui all'art. 8 e' coperto con le seguenti modalita':
a) dal fondo integrativo statale per la concessione di
borse di studio, appositamente istituito a decorrere
dall'anno finanziario 2012 nello stato di previsione del
Ministero, sul quale confluiscono le risorse previste a
legislazione dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1
della legge 11 febbraio 1992, n. 147, e di cui all'art. 33,
comma 27, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e da
assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario
delle regioni;
b) dal gettito derivante dall'importo della tassa
regionale per il diritto allo studio istituita, ai sensi
dell'art. 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, come modificato dal comma 8;
c) dalle risorse proprie delle regioni, oltre al
gettito di cui alla lettera b), in misura pari ad almeno il
40 per cento dell'assegnazione relativa al fondo
integrativo statale.
Omissis.».
Note al comma 520:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 29 luglio
1991, n. 243 (Universita' non statali legalmente
riconosciute):
«Art. 2. - Lo Stato puo' concedere contributi, nei
limiti stabiliti dalla presente legge, alle universita' e
agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti
che abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli
di studio universitario aventi valore legale, ai sensi
dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 245.».
Note al comma 521:
- Il testo del comma 1 dell'art. 5 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e' riportato nelle note al comma
518.
Note al comma 522:
- Il citato decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana
31 maggio 2012, n. 126.
Note al comma 523:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 13 del
citato decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione
della normativa di principio in materia di diritto allo
studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art.
5, comma 1, Lettere a), secondo periodo, e d), della Legge
30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri
direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6):
«Art. 13 (Tipologie di strutture residenziali destinate
agli studenti universitari). - 1. - 3. Omissis.
4. Le strutture residenziali universitarie, le cui
caratteristiche tecniche peculiari sono stabilite con il
decreto di cui al comma 7, si differenziano in:
a) collegi universitari: strutture ricettive, dotate di
spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni
residenziali, con servizi alberghieri connessi, funzioni
formative, culturali e ricreative;
b) residenze universitarie: strutture ricettive, dotate
di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di
funzioni residenziali, anche con servizi alberghieri,
strutturate in maniera tale che siano ottemperate entrambe
le esigenze di individualita' e di socialita'. A tali
funzioni possono essere aggiunte funzioni di carattere
formativo e ricreativo, ritenute piu' idonee per la
specificita' di ciascuna struttura.
Omissis.».
Note al comma 524:
- Si riporta il testo del comma 5-sexies dell'art. 6
del citato decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Proroga di termini in materia di istruzione,
universita' e ricerca). - 1. - 5-quinquies. Omissis.
5-sexies. L'applicazione delle misure di sostegno per
l'accesso dei giovani alla ricerca e per la competitivita'
del sistema universitario italiano a livello
internazionale, previste dall'art. 1, comma 401, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' prorogata per l'anno
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti
facolta' assunzionali:
a) nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui
all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, le risorse sono
ripartite tra le universita';
b) nell'anno 2022, la progressione di carriera dei
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso
di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa
di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le
risorse sono ripartite tra le universita'. Con riferimento
alle risorse di cui alla presente lettera le universita'
statali sono autorizzate a bandire procedure per la
chiamata di professori universitari di seconda fascia
riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato
in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo
quanto di seguito indicato:
1) fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'art.
18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
2) per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31
dicembre 2022, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
Omissis.».
Note al comma 525:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 100 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 100 (Misure a sostegno delle universita' delle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica e degli enti di ricerca). - 1. Al fine di far
fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31
gennaio 2020, e' istituito per l'anno 2020 un fondo
denominato "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema
dell'Universita', delle istituzioni di alta formazione
artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca" con
una dotazione pari a 50 milioni di euro da iscrivere nello
stato di previsione del Ministero dell'universita' e della
ricerca. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'universita' e della ricerca sono individuati i criteri
di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al
precedente periodo tra le universita', anche non statali
legalmente riconosciute ammesse al contributo di cui alla
legge 29 luglio 1991, n. 243, le istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'art.
1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, gli enti di ricerca
vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca ed
i collegi universitari di merito accreditati. Agli oneri
previsti dal presente comma si provvede ai sensi dell'art.
126.
Omissis.».
Note al comma 530:
- Il testo del comma 1 dell'art. 5 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e' riportato nelle note al comma
518.
Note al comma 534:
- Si riporta il testo del comma 244 dell'art. 1 della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«Art. 1. - 1. - 243. Omissis.
244. Per la promozione del progetto della Scuola
europea di industrial engineering and management e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019
per il finanziamento di progetti innovativi di formazione
in industrial engineering and management in Italia. Per le
medesime finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata
la spesa di 600.000 euro per l'anno 2020 e di 300.000 euro
per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal secondo periodo
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
Omissis.».
Note al comma 540:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per il
coordinamento, la programmazione e la valutazione della
politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e
tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d),
della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7 (Competenze del MURST). - 1. A partire dal 1
gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare al Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR), di cui all'art. 11 della
legge 22 dicembre 1977, n. 951, all'ASI, di cui all'art.
15, comma 1, lettera a), della legge 30 maggio 1988, n.
186, e all'art. 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233;
all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), di cui
all'art. 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 399;
agli enti finanziati dal MURST ai sensi dell'art. 1, comma
43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gia' concessi ai
sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, sono
determinati con unica autorizzazione di spesa ed
affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca finanziati dal MURST, istituito
nello stato di previsione del medesimo Ministero. Al
medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1 gennaio 1999, i
contributi all'Istituto nazionale per la fisica della
materia (INFM), di cui all'art. 11, comma 1, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 506, nonche' altri
contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per
legge in relazione alle attivita' dell'Istituto nazionale
di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi laboratori
di Trieste e di Grenoble, dell'Istituto nazionale per la
ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo
e' determinato ai sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito annualmente
tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con
decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i
due anni successivi, emanati previo parere delle
commissioni parlamentari competenti per materia, da
esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla richiesta. Nelle more del perfezionamento dei
predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata
prosecuzione delle attivita', il MURST e' autorizzato ad
erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni
contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonche' dei
contributi assegnati come competenza nel precedente anno.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo il Consiglio nazionale della
scienza e tecnologia (CNST), di cui all'art. 11 della legge
9 maggio 1989, n. 168, e' soppresso. Sono fatti salvi le
deliberazioni e gli atti adottati dal predetto organo fino
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168 sono apportate le
seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) nel comma 1 dell'art. 2, la lettera b), e'
sostituita dalle seguenti "b) valorizza e sostiene, anche
con adeguato supporto finanziario, la ricerca libera nelle
universita' e negli enti di ricerca, nel rispetto delle
autonomie previste dalla presente legge e definite nei
rispettivi ordinamenti, promuovendo opportune integrazioni
e sinergie tra la ricerca pubblica e quella del settore
privato, favorendone lo sviluppo nei settori di rilevanza
strategica;
bis) sovrintende al monitoraggio del PNR, con
riferimento anche alla verifica della coerenza tra esso e i
piani e i programmi delle amministrazioni dello Stato e
degli enti da esse vigilati; riferisce al CIPE
sull'attuazione del PNR; redige ogni tre anni un rapporto
sullo stato di attuazione del medesimo e sullo stato della
ricerca nazionale;
b-ter) approva i programmi pluriennali degli enti di
ricerca, con annesso finanziamento a carico dell'apposito
Fondo istituito nel proprio stato di previsione, verifica
il rispetto della programmazione triennale del fabbisogno
di personale, approva statuti e regolamenti di enti
strumentali o agenzie da esso vigilate, esercita le
funzioni di cui all'art. 8 nei confronti degli enti non
strumentali, con esclusione di ogni altro atto di controllo
o di approvazione di determinazioni di enti o agenzie, i
quali sono comunque tenuti a comunicare al Ministero i
bilanci";
b) nella lettera c) del comma 1 dell'art. 2, le parole
"sentito il CNST" sono soppresse;
c) nel comma 1 dell'art. 2, la lettera d) e' sostituita
dalla seguente "d) riferisce al Parlamento ogni anno in
apposita audizione sull'attuazione del PNR e sullo stato
della ricerca nazionale";
d) nelle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 2 le
parole "sentito il CNST" sono soppresse;
e) nel comma 1 dell'art. 2, la lettera g) e' sostituita
dalla seguente "g) coordina le funzioni relative
all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita ai sensi
dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, ridefinendone con apposito decreto
ministeriale finalita' ed organizzazione, ed esercita
altresi', nell'ambito di attivita' di ricerca scientifica e
tecnologica, funzioni di supporto al monitoraggio e alla
valutazione della ricerca, nonche' di previsione
tecnologica e di analisi di impatto delle tecnologie";
f) il comma 3 dell'art. 2 e' soppresso;
g) i commi 1 e 2 dell'art. 3 sono soppressi e nel comma
3 dell'art. 3 le parole "sentito il CNST" sono soppresse;
h) nel comma 2 dell'art. 8 le parole da "il quale" fino
a "richiesta" sono soppresse;
i) l'art. 11 e' soppresso.
5. Nel comma 9, secondo periodo, dell'art. 51 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole da "previo
parere" fino a "n. 59" sono soppresse.
6. E' abrogata ogni altra disposizione che determina
competenze del CNST.
7. E' abrogato l'art. 64 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a partire dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera
g) del comma 1 dell'art. 2 della legge 9 maggio 1989, n.
168, come modificata dalla lettera e) del comma 4.
8. Fino alla data di insediamento dei CSN e dell'AST,
l'art. 4, comma 3, lettera a), non si applica nella parte
in cui sono previste loro osservazioni e proposte
preliminarmente all'approvazione del PNR. In sede di prima
applicazione del presente decreto, in assenza di
approvazione del PNR, il Fondo speciale puo' essere
ripartito, con delibera del CIPE, per finanziare interventi
di ricerca di particolare rilevanza strategica.
9. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio di
presidenza e la giunta amministrativa del CNR sono
prorogati fino alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di riordino del CNR stesso, da emanarsi ai
sensi degli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e 18 della
legge 15 marzo 1997, n. 59 e comunque non oltre il 31
dicembre 1998.
10. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e
tecnologica sulla montagna, di cui all'art. 5, comma 4,
della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' inserito tra gli enti
di ricerca a carattere non strumentale ed e' disciplinato
dalle disposizioni di cui all'art. 8 della legge 9 maggio
1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni,
alle quali si uniforma il decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
previsto dal predetto art. 5, comma 4, della legge n. 266.
Omissis.».
Note al comma 541:
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, e' riportato nelle note al comma 540.
Note al comma 542:
- Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 5
febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate):
«Art. 12 (Diritto all'educazione e all'istruzione per i
minori handicappati). - 1. Al bambino da 0 a 3 anni
handicappato e' garantito l'inserimento negli asili nido.
2. E' garantito il diritto all'educazione e
all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di
scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni
universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo
sviluppo delle potenzialita' della persona handicappata
nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e
nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e
all'istruzione non puo' essere impedito da difficolta' di
apprendimento ne' da altre difficolta' derivanti dalle
disabilita' connesse all'handicap.
5. Contestualmente all'accertamento previsto dall'art.
4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le
studentesse e gli studenti, le commissioni mediche di cui
alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, effettuano, ove
richiesto dai genitori della bambina o del bambino,
dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello
studente certificati ai sensi del citato art. 4, o da chi
esercita la responsabilita' genitoriale, l'accertamento
della condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini
dell'inclusione scolastica. Tale accertamento e'
propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento,
predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale
della Classificazione internazionale del funzionamento,
della disabilita' e della salute (ICF) dell'Organizzazione
mondiale della sanita' (OMS), ai fini della formulazione
del Piano educativo individualizzato (PEI) facente parte
del progetto individuale di cui all'art. 14 della legge 8
novembre 2000, n. 328.
6. - 8.
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo
scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a
frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione
e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli
studi, d'intesa con le unita' sanitarie locali e i centri
di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati,
convenzionati con i Ministeri della sanita' e del lavoro e
della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i
minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni
staccate della scuola statale. A tali classi possono essere
ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza,
che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia
accertata l'impossibilita' della frequenza della scuola
dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni
di lezione. La frequenza di tali classi, attestata
dall'autorita' scolastica mediante una relazione sulle
attivita' svolte dai docenti in servizio presso il centro
di degenza, e' equiparata ad ogni effetto alla frequenza
delle classi alle quali i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni
pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo
possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di
personale in possesso di specifica formazione
psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso
i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto
la guida di personale esperto.».
Note al comma 543:
- Si riporta il testo del comma 273 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«Art. 1. - 1. - 272. Omissis.
273. Allo scopo di potenziare, nei limiti di spesa di
cui al presente comma anche in considerazione di quanto
previsto al comma 274, in ambito nazionale ed
internazionale, le infrastrutture europee delle scienze
umane e sociali, insediando nel Mezzogiorno uno spazio
dedicato per le infrastrutture di ricerca del settore delle
scienze religiose riconosciute ad alto potenziale
strategico dal Forum strategico europeo per le
infrastrutture di ricerca (ESFRI), nonche' di incrementare,
attraverso l'analisi e lo studio della lingua ebraica, la
ricerca digitale multilingue per favorire la coesione
sociale e la cooperazione strategica nell'ambito del
dialogo interculturale, e' autorizzata la spesa di 1
milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da
iscrivere in apposito fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca.
Omissis.».
Note al comma 545:
- Si riporta il testo del comma 381 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 380. Omissis.
381. Al fine di implementare il progetto culturale
connesso al Portale delle fonti per la storia della
Repubblica italiana e le ulteriori attivita' di
digitalizzazione della documentazione archivistica e
bibliografica che lo alimentano, e' autorizzata la spesa di
750.000 euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro per l'anno
2021 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche.
Omissis.».
Note al comma 546:
- Si riporta il testo del comma 2-novies dell'art. 57
del citato decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
2019, n. 157 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per
esigenze indifferibili):
«Art. 57 (Disposizioni in materia di enti locali). - 1.
- 2-octies. Omissis.
2-novies. Fermo restando l'obbligo del riversamento
all'entrata del bilancio dello Stato entro l'anno 2019 da
parte della Fondazione IFEL - Istituto per la finanza e
l'economia locale, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, delle somme dovute ai
sensi dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e' autorizzata la spesa di 4
milioni di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 a favore della
predetta Fondazione per il finanziamento di interventi di
supporto ai processi comunali di investimento, di sviluppo
della capacita' di accertamento e riscossione e di
prevenzione delle crisi finanziarie. All'onere di cui al
periodo precedente, pari a 4 milioni di euro per l'anno
2019 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020,
2021, 2022 e 2023, si provvede:
a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2020, 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino
della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4
della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«Art. 10 (Versamenti e dichiarazione). - 1. - 4.
Omissis.
5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono
approvati i modelli della dichiarazione, anche congiunta o
relativa ai beni indicati nell'art. 1117, n. 2) del codice
civile, e sono determinati i dati e gli elementi che essa
deve contenere, i documenti che devono essere eventualmente
allegati e le modalita' di presentazione, anche su supporti
magnetici, nonche' le procedure per la trasmissione ai
comuni ed agli uffici dell'Amministrazione finanziaria
degli elementi necessari per la liquidazione ed
accertamento dell'imposta; per l'anno 1993 la dichiarazione
deve essere inviata ai comuni tramite gli uffici
dell'Amministrazione finanziaria. Con decreti del Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del
tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono
approvati i modelli per il versamento al concessionario e
sono stabilite le modalita' di registrazione, nonche' di
trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per
ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo del
Ministero delle finanze. Allo scopo di consentire la
prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati
strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa
dei comuni, nonche' per agevolare i processi telematici di
integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare
il miglioramento dell'attivita' di informazione ai
contribuenti, l'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI) organizza le relative attivita' strumentali e
provvede, attraverso l'Istituto per la finanza e l'economia
locale (IFEL), all'analisi dei bilanci comunali e della
spesa locale, al fine di individuare i fabbisogni standard
dei comuni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze vengono disciplinate le modalita' per
l'effettuazione dei suddetti servizi, prevedendosi un
contributo pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta
a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione; con
decreto del ministro delle Finanze sono stabiliti i termini
e le modalita' di trasmissione da parte dei predetti
soggetti dei dati relativi alla riscossione. I predetti
decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Omissis.».
Note al comma 551:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 25
settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 268 (Misure urgenti per la
scuola, l'universita', la ricerca scientifica e tecnologica
e l'alta formazione artistica e musicale), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 5 (Compensi per soggetti incaricati della
selezione e valutazione di programmi e progetti di
ricerca). - 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 18
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al fine di consentire
la immediata corresponsione di compensi a componenti di
commissioni e comitati, nonche' ad esperti, incaricati
delle procedure di selezione e della valutazione di
programmi e progetti di ricerca non conclusi alla data di
entrata in vigore del presente decreto, ove i rispettivi
piani finanziari abbiano previsto spese per attivita'
istruttorie e di valutazione, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti gli importi dei compensi medesimi.
2. Abrogato.».
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 30
dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione
delle universita', di personale accademico e reclutamento,
nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 21 (Comitato nazionale dei garanti per la
ricerca). - 1. Al fine di promuovere la qualita' della
ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure
di valutazione tra pari previste dall'art. 20, e' istituito
il Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR). Il
CNGR e' composto da sette studiosi, italiani o stranieri,
di elevata qualificazione scientifica internazionale,
appartenenti a una pluralita' di aree disciplinari, tra i
quali almeno due donne e due uomini, nominati dal Ministro,
il quale sceglie in un elenco composto da non meno di dieci
e non piu' di quindici persone definito da un comitato di
selezione. Il comitato di selezione, istituito con decreto
del Ministro, e' composto da cinque membri di alta
qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal
presidente del Consiglio direttivo dell'ANVUR, dal vice
presidente del Comitato di esperti per la politica della
ricerca (CEPR), dal presidente dell'European Research
Council, dal presidente dell'European Science Foundation.
2. Il CNGR indica criteri generali per le attivita' di
selezione e valutazione dei progetti di ricerca, tenendo in
massima considerazione le raccomandazioni approvate da
organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtu' di
convenzioni e trattati; nomina gli studiosi che fanno parte
dei comitati di selezione di cui al comma 1 dell'art. 20 e
coordina le attivita' dei comitati suddetti; subentra alla
commissione di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
26 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173
del 26 luglio 2004, nonche' alla commissione di garanzia
prevista per i programmi di ricerca di interesse nazionale.
Le predette commissioni sono soppresse dalla data in cui
sono nominati i componenti del CNGR. Con specifici accordi
di programma dotati di adeguata copertura degli oneri da
essi derivanti, il CNGR puo' provvedere all'espletamento
delle procedure di selezione dei progetti o programmi di
ricerca attivati da enti pubblici o privati. Nell'esercizio
delle sue funzioni, il CNGR si avvale delle risorse umane,
strumentali e finanziarie del Ministero relative alle
attivita' contemplate dal presente comma.
3. Abrogato.
4. Il CNGR definisce le proprie regole di
organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno
il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati
in aspettativa per la durata del mandato. I componenti del
CNGR restano in carica per un triennio e non possono essere
nuovamente nominati prima che siano trascorsi almeno cinque
anni. Essi cessano automaticamente dalla carica al
compimento del settantesimo anno di eta'. Se uno dei
componenti cessa dalla carica prima della scadenza del
proprio mandato, il componente che viene nominato in
sostituzione resta in carica per la durata residua del
mandato. Il predetto componente e' scelto dal Ministro
nello stesso elenco di cui al secondo periodo del comma 1,
purche' nell'elenco predetto sia comunque possibile
ottemperare a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo.
In caso contrario si procede a costituire un nuovo elenco
con le modalita' di cui al comma 1. L'elenco ha validita'
biennale e scaduto tale termine e' ricostituito con le
modalita' di cui al comma 1.
5. In sede di prima applicazione, mediante sorteggio,
sono individuati due componenti del CNGR che durano in
carica due anni e due componenti che durano in carica
quattro anni. Il CNGR predispone rapporti specifici
sull'attivita' svolta e una relazione annuale in materia di
valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il
quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e
delle relazioni del CNGR.».
- Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35 (Disposizioni urgenti in materia
di semplificazione e di sviluppo), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 32 (Misure di semplificazione delle procedure
istruttorie, valutative, di spesa e di controllo nel
settore della ricerca). - 1. Al fine di finanziare con
risorse nazionali progetti a esclusiva ricaduta nazionale
valutati positivamente in sede comunitaria ma non ammessi
al relativo finanziamento, il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sulla base di un avviso
pubblico di presentazione di specifiche domande di
finanziamento e fino alla concorrenza delle risorse
stanziate per tali finalita', prende atto dei risultati
delle valutazioni effettuate e delle graduatorie adottate
in sede comunitaria. Nel predetto avviso pubblico puo'
essere definita la priorita' degli interventi, anche in
relazione alla coerenza degli stessi con le strategie
nazionali.
2. Al fine di consentire la semplificazione delle
procedure di utilizzazione del Fondo per gli investimenti
nella ricerca scientifica e tecnologica, all'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 872 e' sostituito dal seguente:
"872. In coerenza con gli indirizzi del Programma
nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca con proprio decreto di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870
tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873,
destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle
disponibilita' complessive del fondo al finanziamento
interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione
europea o di accordi internazionali. Il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con
proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, provvede a fissare i criteri di selezione
dei progetti, prevedendo misure premiali per quelli
presentati da piccole e medie imprese.";
b) il comma 873 e' sostituito dal seguente:
"873. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, con decreto adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definisce i
criteri di accesso e le modalita' di utilizzo e gestione
del fondo cui al comma 870 per la concessione delle
agevolazioni per la ricerca di competenza del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al fine
di garantire la massima efficacia e omogeneita' degli
interventi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica".
3. Abrogato.».