Note al comma 552:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. Omissis.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 7 agosto
1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Interventi nel settore della ricerca
scientifica). - 1. Per la prosecuzione delle attivita'
previste dal piano triennale approvato dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
con deliberazione dell'8 agosto 1995, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 1995, nonche' di
quelle relative ai laboratori di luce di sincrotrone di
Grenoble e di Trieste e alla partecipazione ai programmi di
ricerca e strutturali dell'Unione europea, e' autorizzato,
in favore dell'Istituto nazionale per la fisica della
materia (INFM), un finanziamento di lire 24,5 miliardi nel
1997, di lire 25 miliardi per l'anno 1998 e di lire 25
miliardi per l'anno 1999.
2. Al fine sia di accelerare la realizzazione dei piani
e dei programmi dell'INFM e dell'ENEA sia di incrementare
l'occupazione giovanile anche per quanto riguarda le aree
identificate dai diversi obiettivi di sviluppo, l'INFM e
l'ENEA sono autorizzati, nei limiti delle proprie
disponibilita' di bilancio, incluse le entrate non
provenienti dal contributo ordinario dello Stato, a
stipulare previa selezione pubblica, anche a livello
regionale, contratti a termine di durata non superiore a
cinque anni con personale anche di nazionalita' straniera.
L'INFM e l'ENEA sono autorizzati altresi' a stipulare,
nell'ambito dei predetti limiti, i contratti di formazione
e lavoro di cui al D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 convertito,
con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863 e
successive modificazioni e integrazioni, eventualmente
finalizzati alla successiva assunzione da parte di un altro
soggetto, e comunque in deroga alle disposizioni di cui
all'art. 8, comma 6, della L. 29 dicembre 1990, n. 407, e
all'art. 16, comma 11, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1994, n.
451. Il comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n.
506, e' abrogato.
3. Abrogato.
4. E' istituito l'Istituto nazionale per la ricerca
scientifica e tecnologica sulla montagna, al fine di
coordinare e promuovere l'attivita' di studio e di ricerca
nel settore, in collaborazione con regioni, enti locali,
istituti e centri interessati europei e internazionali. Con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica sono determinati, in coerenza con
obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', gli
organi di amministrazione e controllo, la sede, le
modalita' di costituzione e di funzionamento, le procedure
per la definizione e l'attuazione dei programmi per
l'assunzione e l'utilizzo del personale, per l'erogazione
delle risorse. In favore dell'Istituto, per l'avvio delle
attivita', e' autorizzato un contributo dello Stato pari a
lire 500 milioni per il 1997, lire 2 miliardi per il 1998 e
lire 3 miliardi per il 1999. Al funzionamento dell'Istituto
si provvede con il concorso finanziario dei soggetti che
aderiscono alle attivita' del medesimo.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 25 miliardi per il 1997, in lire
75 miliardi per il 1998 e in lire 70 miliardi per il 1999,
si provvede, quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1997, 75
miliardi per l'anno 1998 e 70 miliardi per l'anno 1999,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1997, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, nonche', quanto a
lire 15 miliardi per l'anno 1997, mediante riduzione di
pari importo del capitolo 7109 dello stato di previsione
del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, intendendosi corrispondentemente ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7, comma 8, della
legge 22 dicembre 1986, n. 910, cosi' come rideterminata
dalla tabella C della legge 23 dicembre 1996, n. 663. Il
Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. All'art. 4 della legge 16 maggio 1989, n. 184, il
comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. L'ASI e' autorizzata a partecipare al capitale
sociale della CIRA Spa, che adegua il proprio statuto alle
disposizioni della presente legge, ai fini della stipula
della convenzione di cui all'art. 2 e degli eventuali
aggiornamenti".
7. Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
ridetermina la disciplina del programma di cui alla legge
16 maggio 1989, n. 184 dei suoi strumenti e modalita' di
attuazione, delle forme di partecipazione pubblica e del
trattamento, anche fiscale, del soggetto di cui all'art. 4,
comma 1, della legge stessa. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del suddetto regolamento, la citata legge
n. 184 del 1989 e' abrogata.».
- Il comma 1 dell'art. 7 del citato decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204, come modificato dal presente comma,
e' riportato nelle note al comma 540.
Note al comma 553:
- Si riporta il testo dell'art. 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e
didattica):
«Art. 63 (Ricerca scientifica nelle Universita'). -
L'Universita' e' sede primaria della ricerca scientifica.
Il Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il
Ministro incaricato del coordinamento della ricerca
scientifica e tecnologica promuovera' le necessarie forme
di raccordo tra Universita' ed enti pubblici di ricerca,
compreso il Consiglio nazionale delle ricerche.
Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e
sovrapposizione di strutture e di finanziamenti e'
istituita l'Anagrafe nazionale delle ricerche.».
- Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante
«Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 2
agosto 2017, n. 179, S.O.
Note al comma 565:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 della
citata legge 29 luglio 1991, n. 243:
«Art. 4. - 1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ai professori ed ai
ricercatori universitari in servizio presso le universita'
non statali si applica, ai fini del trattamento di
quiescenza, la disciplina prevista per i dipendenti civili
dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni ed
integrazioni, quando cio' sia previsto da apposita norma
statutaria. I provvedimenti di attribuzione del trattamento
di quiescenza sono adottati con la stessa procedura
prevista per il personale delle universita' statali.
Omissis.».
Note al comma 570:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 14
ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 dicembre 2019, n. 141 (Misure urgenti per il
rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE
sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui
all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229):
«Art. 4 (Azioni per la riforestazione). - 1. Per il
finanziamento di un programma sperimentale di messa a
dimora di alberi, ivi compresi gli impianti arborei da
legno di ciclo medio e lungo, purche' non oggetto di altro
finanziamento o sostegno pubblico, di reimpianto e di
silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e
periurbane, nelle citta' metropolitane, in coerenza con
quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n.
34, e' autorizzata la spesa di euro 15 milioni per ciascuno
degli anni 2020 e 2021. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni
2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle
quote di emissione di CO2 di cui all'art. 19 del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello
Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.
2. Al fine di procedere a un rapido avvio del programma
sperimentale di cui al presente articolo, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, d'intesa con la
Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni,
decorsi i quali il decreto e' emanato anche in mancanza di
detto parere, sulla base dell'istruttoria del Comitato per
lo sviluppo del verde pubblico di cui all'art. 3 della
legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono definite le modalita'
per la progettazione degli interventi e di ogni eventuale
successiva variazione e il riparto delle risorse di cui al
comma 1 tra le citta' metropolitane, tenendo conto, quali
criteri di selezione, in particolare, della valenza
ambientale e sociale dei progetti, del livello di
riqualificazione e di fruibilita' dell'area, dei livelli di
qualita' dell'aria e della localizzazione nelle zone
oggetto delle procedure di infrazione comunitaria n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio
2015.
3. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione
del decreto di cui al comma 2, ciascuna citta'
metropolitana presenta al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare le progettazioni,
corredate dai programmi operativi di dettaglio con i
relativi costi. Il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare provvede all'approvazione di
almeno un progetto, ove ammissibile in base ai requisiti
previsti dal decreto di cui al comma 2, per ciascuna citta'
metropolitana, con i relativi programmi operativi di
dettaglio, e di ogni eventuale successiva variazione, sulla
base di apposite istruttorie effettuate dal Comitato per lo
sviluppo del verde pubblico che, a tal fine, puo'
avvalersi, anche per la verifica della fase attuativa dei
progetti e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016,
n. 132.
4. Le autorita' competenti nella gestione del demanio
fluviale e nella programmazione degli interventi di
contrasto al dissesto idrogeologico introducono, tra i
criteri per l'affidamento della realizzazione delle opere,
la pulizia, la manutenzione e il rimboschimento delle fasce
ripariali e delle aree demaniali fluviali con relativo
piano di manutenzione, laddove ritenuto necessario per
prevenire il rischio idrogeologico, garantendo l'opportuno
raccordo con la pianificazione e la programmazione delle
misure e degli interventi per la sicurezza idraulica di
competenza delle Autorita' di bacino distrettuale di cui
all'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Al rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree
demaniali fluviali di cui al primo periodo si provvede
secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di
cui all'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Le
autorita' competenti di cui al primo periodo, quando non
ritengono necessario il rimboschimento per prevenire il
rischio idrogeologico, devono darne motivatamente conto
negli atti di affidamento, che, agli effetti di quanto
previsto dall'art. 46 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, sono pubblicati, entro trenta giorni dalla
loro adozione, nella sezione "Amministrazione trasparente"
del rispettivo sito internet.
4-bis. Le autorita' competenti di cui al comma 4, tra i
criteri per la programmazione degli interventi di messa a
dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura nelle
citta' metropolitane, in coerenza con quanto previsto dal
testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di
cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, tengono
conto principalmente delle aree che hanno subito notevoli
danni da eventi climatici eccezionali.
4-ter. Lo svolgimento delle attivita' di rimboschimento
di cui al comma 4 puo' essere affidato dalle autorita'
competenti nella gestione del demanio fluviale e nella
programmazione degli interventi di contrasto al dissesto
idrogeologico agli imprenditori agricoli di cui all'art.
2135 del codice civile, in forma singola o associata, nel
rispetto della disciplina prevista dal codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.
4-quater. Al comma 2 dell'art. 3 del testo unico di cui
al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e' aggiunta,
in fine, la seguente lettera:
"s-bis) bosco vetusto: superficie boscata costituita da
specie autoctone spontanee coerenti con il contesto
biogeografico, con una biodiversita' caratteristica
conseguente all'assenza di disturbi da almeno sessanta anni
e con la presenza di stadi seriali legati alla
rigenerazione ed alla senescenza spontanee".
4-quinquies. All'art. 7 del testo unico di cui al
decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"13-bis. Con decreto del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, sono adottate apposite disposizioni per la
definizione delle linee guida per l'identificazione delle
aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la
loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della
Rete nazionale dei boschi vetusti".
4-sexies. Dalle disposizioni di cui ai commi 4-quater e
4-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
4-septies. All'art. 7 del testo unico di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34, dopo il comma 13-bis,
introdotto dal comma 4-quinquies del presente articolo, e'
aggiunto il seguente:
"13-ter. Le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, in accordo con i principi di salvaguardia della
biodiversita', con particolare riferimento alla
conservazione delle specie dipendenti dalle necromasse
legnose, favoriscono il rilascio in bosco di alberi da
destinare all'invecchiamento a tempo indefinito".
4-octies. Dalla disposizione di cui al comma 4-septies
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle aree
interessate da pericolosita' o da rischio idraulico di
grado elevato o molto elevato, come definite dalle norme
tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non
sono consentiti incrementi delle attuali quote di
impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve
le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei piani
di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di
cui al periodo precedente.».
Note al comma 572:
- Si riporta il testo dei commi 472, 473, 474 e 475
dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«Art. 1. - 1. - 471. Omissis.
472. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma
"Incentivazione e sostegno alla gioventu'" della missione
"Giovani e sport", e' istituito un fondo con una dotazione
di euro 200.000 per l'anno 2019, per il finanziamento delle
attivita' di cui ai commi da 470 a 477. Le risorse sono
successivamente trasferite al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
473. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei
giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e
culturale del Paese, il Consiglio nazionale dei giovani:
a) promuove il dialogo tra le istituzioni, le
organizzazioni giovanili e i giovani;
b) promuove il superamento degli ostacoli alla
partecipazione dei giovani ai meccanismi della democrazia
rappresentativa e diretta;
c) promuove la cittadinanza attiva dei giovani e, a tal
fine, sostiene l'attivita' delle associazioni giovanili,
favorendo lo scambio di buone pratiche e incrementando le
reti tra le stesse;
d) agevola la formazione e lo sviluppo di organismi
consultivi dei giovani a livello locale;
e) collabora con le amministrazioni pubbliche
elaborando studi e predisponendo rapporti sulla condizione
giovanile utili a definire le politiche per i giovani;
f) esprime pareri e formula proposte sugli atti
normativi di iniziativa del Governo che interessano i
giovani;
g) partecipa ai forum associativi europei e
internazionali, incoraggiando la comunicazione, le
relazioni e gli scambi tra le organizzazioni giovanili dei
diversi Paesi.
474. Il Consiglio nazionale dei giovani e' inoltre
sentito sulle questioni che il Presidente del Consiglio dei
ministri o l'Autorita' politica delegata ritengano
opportuno sottoporre al suo esame; il Consiglio puo' anche
essere sentito, su richiesta dei Ministri competenti e
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri o con
l'Autorita' politica delegata, su materie e politiche che
abbiano impatto sulle giovani generazioni.
475. Il Consiglio nazionale dei giovani, a decorrere
dalla data di adozione dello statuto di cui al comma 477,
subentra al Forum nazionale dei giovani nella
rappresentanza presso il Forum europeo della gioventu'.
Omissis.».
Note al comma 574:
- Si riporta il testo dell'art. 60 del citato decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137):
«Art. 60 (Acquisto in via di prelazione). - 1. Il
Ministero o, nel caso previsto dall'art. 62, comma 3, la
regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati,
hanno facolta' di acquistare in via di prelazione i beni
culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in
societa', rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito
nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito
nell'atto di conferimento.
2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico
corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un
corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il
valore economico e' determinato d'ufficio dal soggetto che
procede alla prelazione ai sensi del comma 1.
3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la
determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il valore
economico della cosa e' stabilito da un terzo, designato
concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede
alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina
del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo
nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la
nomina e' effettuata, su richiesta di una delle parti, dal
presidente del tribunale del luogo in cui e' stato concluso
il contratto. Le spese relative sono anticipate
dall'alienante.
4. La determinazione del terzo e' impugnabile in caso
di errore o di manifesta iniquita'.
5. La prelazione puo' essere esercitata anche quando il
bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.».
Note al comma 575:
- Si riporta il testo dell'art. 183 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 183 (Misure per il settore della cultura). - 1.
All'art. 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente "I Fondi di cui al primo periodo hanno una
dotazione complessiva di 245 milioni di euro per l'anno
2020, di cui 145 milioni di euro per la parte corrente e
100 milioni di euro per gli interventi in conto capitale";
b) al comma 2, le parole: "Con decreto" sono sostituite
dalle seguenti: "Con uno o piu' decreti";
c) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Il
Fondo di cui al comma 1 puo' essere incrementato, nella
misura di 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 - di cui
all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di
pari importo, per il medesimo anno, le somme gia' assegnate
con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 al
Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.".
2. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo e' istituito un
Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni
culturali, con una dotazione di 231,5 milioni di euro per
l'anno 2020, destinato al sostegno delle librerie,
dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i
lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire
da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti
d'autore, nonche' dei musei e degli altri istituti e luoghi
della cultura di cui all'art. 101 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, diversi da quelli di cui al comma
3. Il Fondo e' destinato altresi' al ristoro delle perdite
derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal
ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica
da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Con
uno o piu' decreti del Ministro per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono stabilite le modalita' di
ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto
dell'impatto economico negativo nei settori conseguente
all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.
3. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e
dei luoghi della cultura statali di cui all'art. 101 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti al
settore museale, tenuto conto delle mancate entrate da
vendita di biglietti d'ingresso, conseguenti all'adozione
delle misure di contenimento del Covid-19, e' autorizzata
la spesa di 165 milioni di euro per l'anno 2020, di 25
milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro per
l'anno 2022. Le somme di cui al presente comma sono
assegnate allo stato di previsione della spesa del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo.
4. La quota del Fondo unico per lo spettacolo, di cui
alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle
fondazioni lirico-sinfoniche per l'anno 2020 e per l'anno
2021 e' ripartita sulla base della media delle percentuali
stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri
generali e alle percentuali di ripartizione previsti
dall'art. 1 del decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo 3 febbraio 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio
2014. Per l'anno 2022, detti criteri sono adeguati in
ragione dell'attivita' svolta a fronte dell'emergenza
sanitaria da Covid-19, delle esigenze di tutela
dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.
5. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere
sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio
2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, e'
erogato un anticipo del contributo fino all'80 per cento
dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. La restante
quota del contributo, comunque non inferiore a quello
riconosciuto per l'anno 2019, e' erogata entro il 28
febbraio 2021. Con uno o piu' decreti del Ministro per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo, adottati ai
sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto
2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
ottobre 2013, n. 112, sono stabilite, tenendo conto
dell'attivita' svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da
Covid-19, della tutela dell'occupazione e della
riprogrammazione degli spettacoli, in deroga alla durata
triennale della programmazione, le modalita' per
l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla
base delle attivita' effettivamente svolte e rendicontate
nell'intero anno 2020.
6. Decorso il primo periodo di applicazione pari a nove
settimane previsto dall'art. 19 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, gli organismi dello spettacolo
dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per
l'anno 2020 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di
cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per integrare
le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in
misura comunque non superiore alla parte fissa della
retribuzione continuativamente erogata prevista dalla
contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto
dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente
al periodo di ridotta attivita' degli enti.
7. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo puo' adottare, limitatamente agli
stanziamenti relativi all'anno 2020, e nel limite delle
risorse individuate con il decreto di cui all'art. 13,
comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, uno o piu'
decreti ai sensi dell'art. 21, comma 5, della medesima
legge, anche in deroga alle percentuali previste per i
crediti di imposta di cui alla sezione II del capo III e al
limite massimo stabilito dall'art. 21, comma 1, della
medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione del primo
periodo derivino nuovi o maggiori oneri, alla relativa
copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili
del Fondo di conto capitale di cui all'art. 89, comma 1,
secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, che a tal fine sono trasferite ai
pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. Alle finalita' di
mitigazione degli effetti subiti dal settore
cinematografico possono essere finalizzati anche i
contributi previsti dalle sezioni III, IV e V del Capo III
della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonche', mediante
apposito riparto del Fondo di cui all'art. 13 della citata
legge n. 220 del 2016, la dotazione prevista dall'art. 28,
comma 1, della medesima legge, limitatamente all'anno 2020.
8. Il titolo di capitale italiana della cultura
conferito alla citta' di Parma per l'anno 2020 e' riferito
anche all'anno 2021. La procedura di selezione relativa al
conferimento del titolo di "Capitale italiana della
cultura" per l'anno 2021, in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, si intende riferita all'anno
2022.
8-bis. Per l'anno 2023, il titolo di "Capitale italiana
della cultura", in via straordinaria e in deroga a quanto
previsto dall'art. 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31
maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2014, n. 106, e' conferito alle citta' di
Bergamo e di Brescia, al fine di promuovere il filando
socio-economico e culturale dell'area sovraprovinciale
maggiormente colpita dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19. A tal fine, le citta' di Bergamo e di Brescia
presentano al Ministero per i beni e le attivita' culturali
e per il turismo, entro il 31 gennaio 2022, un progetto
unitario di iniziative finalizzato a incrementare la
fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale.
8-ter. All'art. 4, comma 1, secondo periodo, della
legge 13 febbraio 2020, n. 15, sono premesse le seguenti
parole: "A eccezione dell'anno 2020,".
9. All'art. 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 29
luglio 2014 n. 106, dopo le parole: "di distribuzione" sono
aggiunte le seguenti: ", dei complessi strumentali, delle
societa' concertistiche e corali, dei circhi e degli
spettacoli viaggianti".
10. Al fine di sostenere la ripresa delle attivita'
culturali, il Ministero per i beni e le attivita' culturali
e per il turismo realizza una piattaforma digitale per la
fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli, anche
mediante la partecipazione dell'Istituto nazionale di
promozione di cui all'art. 1, comma 826, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, che puo' coinvolgere altri soggetti
pubblici e privati. Con i decreti adottati ai sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre
2013, n. 112, e con i decreti adottati ai sensi della legge
14 novembre 2016, n. 220, per disciplinare l'accesso ai
benefici previsti dalla medesima legge, possono essere
stabiliti condizioni o incentivi per assicurare che gli
operatori beneficiari dei relativi finanziamenti pubblici
forniscano o producano contenuti per la piattaforma
medesima. Per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
10-bis. La dotazione del Fondo "Carta della cultura",
istituito ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 13
febbraio 2020, n. 15, e' incrementata di 15 milioni di euro
per l'anno 2020.
11. All'art. 88, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "e a decorrere dalla data di
entrata in vigore del medesimo decreto" sono sostituite
delle seguenti: "e comunque in ragione degli effetti
derivanti dall'emergenza da Covid-19, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 30
settembre 2020";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente "2. I soggetti
acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, o dalla diversa
data della comunicazione dell'impossibilita' sopravvenuta
della prestazione, apposita istanza di rimborso al soggetto
organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali
di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il
relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento
provvede al rimborso o alla emissione di un voucher di
importo pari al prezzo del titolo di acquisto, da
utilizzare entro 18 mesi dall'emissione. L'emissione dei
voucher previsti dal presente comma assolve i correlativi
obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di
accettazione da parte del destinatario. L'organizzatore di
concerti di musica leggera provvede, comunque, al rimborso
dei titoli di acquisto, con restituzione della somma
versata ai soggetti acquirenti, alla scadenza del periodo
di validita' del voucher quando la prestazione dell'artista
originariamente programmata sia annullata, senza rinvio ad
altra data compresa nel medesimo periodo di validita' del
voucher. In caso di cancellazione definitiva del concerto,
l'organizzatore provvede immediatamente al rimborso con
restituzione della somma versati";
b-bis) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni di cui ai, commi 1 e 2 si
applicano, a decorrere dalla data di adozione delle misure
di contenimento di cui all'art. 3 del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, con riferimento ai titoli di
accesso e ai biglietti di ingresso per prestazioni da
rendere nei territori interessati dalle citate misure di
contenimento, nonche' comunque ai soggetti per i quali, a
decorrere dalla medesima data, si sono verificate le
condizioni di cui all'art. 88-bis, comma 1, lettere a), b)
e c). Il termine di trenta giorni per la presentazione
dell'istanza decorre dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione".
c) il comma 3 e' abrogato.
11-bis. Le disposizioni di cui all'art. 88, comma 2,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dal comma 11, lettera b), del presente articolo,
si applicano anche ai voucher gia' emessi alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
11-ter. All'art. 1, comma 357, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, le parole: "160 milioni" sono sostituite
dalle seguenti: "190 milioni".
11-quater. Nello stato di previsione del Ministero per
i beni e le attivita' culturali e per il turismo e'
istituito un fondo per il sostegno alle attivita' dello
spettacolo dal vivo, con una dotazione di 10 milioni di
euro per l'anno 2020, destinato alle imprese e agli enti di
produzione e distribuzione di spettacoli di musica, ivi
compresi gli enti organizzati in forma cooperativa o
associativa, costituiti formalmente entro il 28 febbraio
2020 e che non siano gia' finanziati a valere sul Fondo
unico per lo spettacolo, per le attivita' di spettacolo dal
vivo messe in scena a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto fino
al 31 dicembre 2020, anche al fine di sopperire ai mancati
incassi della vendita di biglietti e alle spese
organizzative aggiuntive derivanti dalla restrizione della
capienza degli spazi, nonche' dall'attuazione delle
prescrizioni e delle misure di tutela della salute imposte
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse di
cui al presente comma sono ripartite con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione, per l'anno 2020, del Fondo di cui
all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'art. 265, comma 5, del presente
decreto.
12. All'onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9, 10,
10-bis e 11-ter, pari a 441,5 milioni di euro per l'anno
2020, a 0,54 milioni di euro per l'anno 2021, a 1,04
milioni di euro per l'anno 2022, a 1,54 milioni di euro per
l'anno 2023 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2024 si provvede ai sensi dell'art. 265.».
Note al comma 576:
- Si riporta il testo del comma 357 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 356. Omissis.
357. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e
la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti
nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di
permesso di soggiorno in corso di validita', i quali
compiono diciotto anni di eta' nel 2020 e nel 2021, e'
assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e
nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di
euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro per l'anno
2021, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare
biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche
e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e
periodici anche in formato digitale, musica registrata,
prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a
musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie,
aree archeologiche e parchi naturali nonche' per sostenere
i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua
straniera.
Omissis.».
Note al comma 577:
- Si riporta il testo del comma 317 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - Commi 1. - 316. Omissis.
317. Per assicurare il funzionamento dei soggetti
giuridici creati o partecipati dal Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo per rafforzare la
tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018,
di 500.000 euro per l'anno 2019 e, di 6 milioni di euro per
l'anno 2020, di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022 e di 1 milione di euro annui a decorrere
dall'anno 2023. Le risorse sono ripartite annualmente con
decreto del Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo. Il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e' altresi' autorizzato a
costituire una fondazione per la gestione della Biblioteca
di archeologia e storia dell'arte di Roma, di cui al
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 luglio 1995, n. 417.
Omissis.».
Note al comma 578:
- Si riporta il testo del comma 359 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«Art. 1. - 1. - 358. Omissis.
359. Al fine di assicurare il funzionamento, la
manutenzione ordinaria e la continuita' nella fruizione per
i visitatori, nonche' per l'abbattimento delle barriere
architettoniche, nello stato di previsione del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e'
istituito il "Fondo per il funzionamento dei piccoli musei"
con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2020.
Omissis.».
Note al comma 580:
- Si riporta il testo del comma 132 dell'art. 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286
(Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria):
«Art. 2 (Misure in materia di riscossione). - 1. - 131.
Omissis.
132. In recepimento della direttiva 92/100/CEE del
Consiglio, del 19 novembre 1992, al fine di assicurare la
remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e
discoteche dello Stato e degli enti pubblici, e'
autorizzata la spesa annua di 250.000 euro per l'anno 2006,
di 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e di 3 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2008 per l'istituzione presso il
Ministero per i beni e le attivita' culturali del Fondo per
il diritto di prestito pubblico. Il Fondo e' ripartito
dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) tra
gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti
con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano e le associazioni di categoria interessate. Per
l'attivita' di ripartizione spetta alla SIAE una
provvigione, da determinare con decreto del Ministro per i
beni e le attivita' culturali, a valere sulle risorse del
Fondo. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e
discoteche di Stato e degli enti pubblici, ad eccezione di
quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da
istituti e scuole di ogni ordine e grado, che sono esentati
dalla remunerazione dei prestiti. All'art. 69, comma 1,
alinea, della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive
modificazioni, le parole: ", al quale non e' dovuta alcuna
remunerazione" sono soppresse.
Omissis.».
Note al comma 583:
- Si riporta il testo degli articoli 13, 15, 16, 19 e
21 della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del
cinema e dell'audiovisivo), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 13 (Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel
cinema e nell'audiovisivo). - 1. A decorrere dall'anno
2017, nel programma "Sostegno, valorizzazione e tutela del
settore dello spettacolo" della missione "Tutela e
valorizzazione dei beni e attivita' culturali e
paesaggistici" dello stato di previsione del Ministero, e'
istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel
cinema e nell'audiovisivo, di seguito denominato "Fondo per
il cinema e l'audiovisivo".
2. Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo e' destinato
al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni
II, III, IV e V del presente capo, nonche' del Piano
straordinario per il potenziamento del circuito delle sale
cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario
per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e
audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29.
Il complessivo livello di finanziamento dei predetti
interventi e' parametrato annualmente all'11 per cento
delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello
Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in
misura non inferiore a 640 milioni di euro annui, derivanti
dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei
seguenti settori di attivita': distribuzione
cinematografica di video e di programmi televisivi,
proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni
televisive, erogazione di servizi di accesso a internet,
telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.
3. Nell'anno 2017, previo versamento all'entrata del
bilancio dello Stato, al Fondo per il cinema e
l'audiovisivo sono conferite, altresi', le risorse
finanziarie disponibili ed esistenti presso la contabilita'
speciale n. 5140 intestata ad Artigiancassa S.p.a. alla
data di entrata in vigore della presente legge relative al
Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le
industrie tecniche previsto dall'art. 12 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni, nonche' le eventuali risorse relative alla
restituzione dei contributi erogati a valere sul medesimo
Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalita' di gestione del
Fondo per il cinema e l'audiovisivo e le quote ulteriori
rispetto alle somme di cui all'art. 39, comma 2, da
destinare agli interventi di cui alla sezione II del
presente capo, da trasferire al programma "Interventi di
sostegno tramite il sistema della fiscalita'" della
missione "Competitivita' e sviluppo delle imprese" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio
superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e
l'audiovisivo fra le tipologie di contributi previsti dalla
presente legge, fermo restando che l'importo complessivo
per i contributi di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non
puo' essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per
cento del Fondo medesimo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro, con
propri decreti, previa verifica della neutralita' sui saldi
di finanza pubblica, variazioni compensative in termini di
residui, competenza e cassa tra gli stanziamenti iscritti
in bilancio ai sensi del presente capo negli stati di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e del Ministero dell'economia e
delle finanze. Detti decreti sono trasmessi alle
Commissioni parlamentari competenti.».
«Art. 15 (Credito d'imposta per le imprese di
produzione). - 1. Alle imprese di produzione
cinematografica e audiovisiva e' riconosciuto un credito
d'imposta, in misura non inferiore al 15 per cento e non
superiore al 40 per cento del costo complessivo di
produzione di opere cinematografiche e audiovisive.
2. Nella determinazione dell'aliquota del credito
d'imposta, il decreto di cui all'art. 21 prevede comunque
che:
a) per le opere cinematografiche e' prevista l'aliquota
del 40 per cento;
b) per le opere audiovisive, l'aliquota del 40 per
cento puo' essere prevista in via prioritaria per le opere
realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente
televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione
internazionale ovvero per le opere audiovisive di
produzione internazionale; per le opere non realizzate in
coproduzione internazionale ovvero che non siano opere
audiovisive di produzione internazionale; per le opere in
cui il produttore indipendente mantiene la titolarita' dei
diritti in misura non inferiore al 40 per cento, secondo le
modalita' previste nel medesimo decreto di cui all'art. 21.
3. Per le altre tipologie di opere audiovisive,
l'aliquota e' determinata tenendo conto delle risorse
disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli
obiettivi previsti dall'art. 12.».
«Art. 16 (Credito d'imposta per le imprese di
distribuzione). - 1. Alle imprese di distribuzione
cinematografica e audiovisiva e' riconosciuto un credito
d'imposta, in misura non inferiore al 15 per cento e non
superiore al 40 per cento delle spese complessivamente
sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale
di opere cinematografiche e audiovisive.
2. Abrogato.
3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo e'
altresi' riconosciuto alle imprese di distribuzione
cinematografica e audiovisiva per le spese complessivamente
sostenute per la distribuzione, nei territori delle regioni
in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute, ai
sensi dell'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, di
opere prodotte in una lingua diversa da quella italiana,
purche' appartenente ad una delle minoranze linguistiche
riconosciute. Il decreto di cui all'art. 21 tiene conto,
nella determinazione dell'aliquota di cui al presente art.
per le finalita' del presente comma, della consistenza dei
gruppi linguistici nei territori in cui risiedono minoranze
linguistiche riconosciute.
4. Per le altre tipologie di opere e imprese,
l'aliquota e' determinata tenendo conto delle risorse
disponibili, delle tipologie di opere distribuite, della
circostanza che l'impresa di distribuzione cinematografica
o audiovisiva o di editoria audiovisiva sia o meno
indipendente ovvero sia o meno italiana o europea e
nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti
dall'art. 12.».
«Art. 19 (Credito d'imposta per l'attrazione in Italia
di investimenti cinematografici e audiovisivi). - 1. Alle
imprese italiane di produzione esecutiva e di
post-produzione e' riconosciuto un credito d'imposta, in
relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti
di esse realizzate sul territorio nazionale, utilizzando
manodopera italiana, su commissione di produzioni estere,
in misura non inferiore al 25 per cento e non superiore al
40 per cento della spesa sostenuta nel territorio
nazionale.».
«Art. 21 (Disposizioni comuni in materia di crediti
d'imposta). - 1. I crediti d'imposta di cui alla presente
sezione, ad esclusione di quelli di cui agli articoli 15 e
19, sono riconosciuti entro il limite massimo complessivo
indicato con il decreto di cui all'art. 13, comma 5. Con il
medesimo decreto, si provvede al riparto delle risorse
complessivamente iscritte in bilancio tra le diverse
tipologie di intervento; ove necessario, tale riparto puo'
essere modificato, con le medesime modalita', anche in
corso d'anno.
2. I crediti d'imposta previsti nella presente sezione
non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non
rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono
utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Ai crediti d'imposta previsti nella presente sezione
non si applica il limite di utilizzo di cui all'art. 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli
1260 e seguenti del codice civile, e previa adeguata
dimostrazione del riconoscimento del diritto da parte del
Ministero e dell'effettivita' del diritto al credito
medesimo, i crediti d'imposta sono cedibili dal
beneficiario a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto
per il credito sportivo, finanziari e assicurativi
sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono
utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei
propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'art.
17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. La cessione del
credito non pregiudica i poteri delle competenti
amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni
dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle
sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta. Il
Ministero e l'Istituto per il credito sportivo possono
stipulare convenzioni al fine di prevedere che le somme
corrispondenti all'importo dei crediti eventualmente
ceduti, ai sensi del presente comma, a detto Istituto siano
destinate al finanziamento di progetti e iniziative nel
settore della cultura, con particolare riguardo al cinema e
all'audiovisivo.
5. Con uno o piu' decreti del Ministro, da emanare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello
sviluppo economico, sono stabiliti, partitamente per
ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste
nella presente sezione e nell'ambito delle percentuali ivi
stabilite, i limiti di importo per opera o beneficiario, le
aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere
ovvero alle varie tipologie di impresa o alle varie
tipologie di sala cinematografica, la base di
commisurazione del beneficio, con la specificazione dei
riferimenti temporali, nonche' le ulteriori disposizioni
applicative della presente sezione, fra cui i requisiti, le
condizioni e la procedura per la richiesta e il
riconoscimento del credito, prevedendo modalita' atte a
garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite
massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonche' le
modalita' dei controlli e i casi di revoca e decadenza.
5-bis. Il Ministro, tenuto conto dell'andamento del
mercato nel settore del cinema e dell'audiovisivo, puo'
adottare, nel limite delle risorse individuate con il
decreto di cui all'art. 13, comma 5, uno o piu' decreti ai
sensi del comma 5 del presente articolo, anche in deroga
alle percentuali previste per i crediti d'imposta di cui
alla presente sezione e al limite massimo stabilito dal
comma 1 del presente articolo.
6. Le risorse stanziate per il finanziamento dei
crediti d'imposta previsti nella presente sezione, laddove
inutilizzate e nell'importo definito con decreto del
Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono destinate al rifinanziamento del Fondo per il
cinema e l'audiovisivo. A tal fine si applicano le
disposizioni di cui all'art. 24, comma 1, della legge 12
novembre 2011, n. 183.».
Note al comma 584:
- Si riporta il testo dei commi 12 e 13 dell'art. 17
della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. -
11. Omissis.
12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti,
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi
che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al
fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti
dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.
12-bis. - 12-quater. Omissis.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative al fine di assicurare il rispetto dell'art. 81
della Costituzione. La medesima procedura e' applicata in
caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e
della Corte costituzionale recanti interpretazioni della
normativa suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo
restando quanto disposto in materia di personale dall'art.
61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Omissis.».
- Il testo dell'art. 13 della citata legge 14 novembre
2016, n. 220, come modificato dalla presente legge, e'
riportato nelle note al comma 583.
Note al comma 589:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 8
agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 ottobre 2013, n. 112 (Disposizioni urgenti per la
tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo):
«Art. 11 (Disposizioni urgenti per il risanamento delle
fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema
nazionale musicale di eccellenza). - 1. Al fine di fare
fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire
al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attivita'
delle fondazioni lirico-sinfoniche, gli enti di cui al
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive
modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310
e successive modificazioni, di seguito denominati
"fondazioni", che versino nelle condizioni di cui all'art.
21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero
non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili da
parte dei terzi, ovvero che siano stati in regime di
amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due
esercizi, ma non abbiano ancora terminato la
ricapitalizzazione, presentano, entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, al commissario straordinario di cui al
comma 3, un piano di risanamento che intervenga su tutte le
voci di bilancio non compatibili con la necessita' di
assicurare il pareggio economico, in ciascun esercizio, ed
il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario, entro
i tre successivi esercizi finanziari. I contenuti
inderogabili del piano sono:
a) la rinegoziazione e ristrutturazione del debito
della fondazione che preveda uno stralcio del valore
nominale complessivo del debito esistente al 31 dicembre
2012, comprensivo degli interessi maturati e degli
eventuali interessi di mora, previa verifica che nei
rapporti con gli istituti bancari gli stessi non abbiano
applicato nel corso degli anni interessi anatocistici sugli
affidamenti concessi alla fondazione stessa, nella misura
sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure di
cui al presente comma, la sostenibilita' del piano di
risanamento, nonche' il pareggio economico, in ciascun
esercizio, ed il tendenziale equilibrio patrimoniale e
finanziario della fondazione;
b) l'indicazione della contribuzione a carico degli
enti diversi dallo Stato partecipanti alla fondazione;
c) la riduzione della dotazione organica del personale
tecnico e amministrativo fino al cinquanta per cento di
quella in essere al 31 dicembre 2012 e una
razionalizzazione del personale artistico;
d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per
il periodo 2014-2016, salvo il disposto del ricorso ai
finanziamenti di cui al comma 6; nel caso del ricorso a
tali finanziamenti nel piano devono essere indicate misure
di copertura adeguate ad assicurare il rimborso del
finanziamento;
e) l'entita' del finanziamento dello Stato, a valere
sul fondo di cui al comma 6, per contribuire
all'ammortamento del debito, a seguito della definizione
degli atti di rinegoziazione e ristrutturazione di cui alla
precedente lettera a), e nella misura strettamente
necessaria a rendere sostenibile il piano di risanamento;
f) l'individuazione di soluzioni compatibili con gli
strumenti previsti dalle leggi di riferimento del settore,
idonee a riportare la fondazione, entro i tre esercizi
finanziari successivi, nelle condizioni di attivo
patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico;
g) la cessazione dell'efficacia dei contratti
integrativi aziendali in vigore, l'applicazione esclusiva
degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci
del trattamento economico fondamentale e accessorio
previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e la
previsione che i contratti collettivi dovranno in ogni caso
risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti
dal piano. Nelle more della definizione del procedimento di
contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico di
cui all'art. 2 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010,
n. 100, le fondazioni lirico-sinfoniche che hanno
presentato il piano di risanamento ai sensi del presente
articolo possono negoziare ed applicare nuovi contratti
integrativi aziendali, compatibili con i vincoli finanziari
stabiliti dal piano, purche' tali nuovi contratti prevedano
l'assorbimento senza ulteriori costi per la fondazione di
ogni eventuale incremento del trattamento economico
conseguente al rinnovo del Contratto collettivo nazionale
di lavoro (C.C.N.L.) e ferma restando l'applicazione del
procedimento di cui al comma 19 in materia di
autorizzazione alla sottoscrizione degli accordi in caso di
non conformita' dei contratti aziendali con il contratto
nazionale di lavoro;
g-bis) l'obbligo per la fondazione, nella persona del
legale rappresentante, di verificare che nel corso degli
anni non siano stati corrisposti interessi anatocistici
agli istituti bancari che hanno concesso affidamenti.
2. I piani di risanamento, corredati di tutti gli atti
necessari a dare dimostrazione della loro attendibilita',
della fattibilita' e appropriatezza delle scelte
effettuate, nonche' dell'accordo raggiunto con le
associazioni sindacali maggiormente rappresentative in
ordine alle previsioni di cui al comma 1, lettere c) e g),
sono approvati, su proposta motivata del commissario
straordinario di cui al comma 3, sentito il collegio dei
revisori dei conti, entro trenta giorni dalla loro
presentazione, con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo
decreto e' definito il finanziamento erogabile ai sensi del
comma 6. Le eventuali integrazioni e modificazioni dei
piani conseguenti all'applicazione del comma 3, lettera c),
sono approvate, su proposta motivata del commissario
straordinario di cui al comma 3, con decreto del Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e' nominato un commissario
straordinario del Governo che abbia comprovata esperienza
di risanamento nel settore artistico-culturale. Il
commissario svolge, con i poteri previsti dal presente
articolo, le seguenti funzioni:
a) riceve i piani di risanamento con allegato quanto
previsto dall'art. 9, commi 2 e 3, presentati dalle
fondazioni ai sensi del comma 1 del presente articolo, ne
valuta, d'intesa con le fondazioni, le eventuali modifiche
e integrazioni, anche definendo criteri e modalita' per la
rinegoziazione e la ristrutturazione del debito di cui al
comma 1, lettera a), e li propone, previa verifica della
loro adeguatezza e sostenibilita', all'approvazione del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
e del Ministro dell'economia e delle finanze. Eventuali
modifiche incidenti sulle previsioni di cui alle lettere c)
e g) del comma 1 sono rinegoziate dalla fondazione con le
associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
b) sovrintende all'attuazione dei piani di risanamento
ed effettua un monitoraggio semestrale dello stato di
attuazione degli stessi, redigendo apposita relazione da
trasmettere al Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, al Ministero dell'economia e delle
finanze e alla competente sezione della Corte dei conti;
c) puo' richiedere le integrazioni e le modifiche
necessarie al fine del conseguimento degli obiettivi di cui
al presente articolo, tenuto conto, ai fini
dell'aggiornamento dei piani di risanamento, dello stato di
avanzamento degli stessi;
d) assicura il rispetto del cronoprogramma delle azioni
di risanamento previsto dai piani approvati;
e) puo' adottare, sentiti i Ministeri interessati, atti
e provvedimenti anche in via sostitutiva per assicurare la
coerenza delle azioni di risanamento con i piani approvati,
previa diffida a provvedere entro un termine non superiore
a quindici giorni.
4. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, le risorse umane e strumentali
necessarie per lo svolgimento dei compiti del commissario
straordinario.
5. Con il decreto di cui al comma 3 e' stabilito il
compenso per il commissario straordinario, nel limite
massimo di cui all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse di
bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui al
comma 1, nonche' la durata dell'incarico.
6. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo di rotazione con
dotazione pari a 75 milioni di euro per l'anno 2014 per la
concessione a favore delle fondazioni di cui al comma 1 di
finanziamenti di durata fino a un massimo di trenta anni.
7. Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al
comma 6, il commissario straordinario predispone un
contratto tipo, approvato dal Ministero dell'economia e
delle finanze, nel quale sono, tra l'altro, indicati il
tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di
copertura annuale del rimborso del finanziamento, le
modalita' di erogazione e di restituzione delle predette
somme, prevedendo, altresi', qualora l'ente non adempia nei
termini ivi stabiliti al versamento delle rate di
ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle
medesime somme, sia l'applicazione di interessi moratori.
L'erogazione delle somme e' subordinata alla
sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni di
cui al comma 1, di contratti conformi al contratto tipo.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede ai sensi
dell'art. 15.
8. Agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di
cui al comma 6, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,
comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della
"Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei
debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali".
9. Nelle more del perfezionamento del piano di
risanamento, per l'anno 2013 una quota fino a 25 milioni di
euro puo' essere anticipata dal Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo su indicazione del
Commissario straordinario, a valere sulle disponibilita'
giacenti, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sulle contabilita' speciali aperte ai sensi
dell'art. 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n.
67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, e successive modificazioni, per la gestione
dei fondi assegnati in applicazione dei piani di spesa
approvati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli Istituti del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, nonche' a valere sulle somme giacenti presso i
conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia
speciale di cui all'art. 15, comma 3, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre
2007, n. 233, e successive modificazioni a favore delle
fondazioni di cui al comma 1 che versano in una situazione
di carenza di liquidita' tale da pregiudicare la gestione
anche ordinaria della fondazione, alle seguenti condizioni:
a) che la fondazione interessata, entro 30 giorni dalla
nomina del Commissario straordinario, comunichi al
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze
l'avvio della negoziazione per la ristrutturazione del
debito della fondazione che prevede uno stralcio del valore
nominale complessivo del debito stesso, comprensivo degli
interessi maturati e degli eventuali interessi di mora,
esistente al 31 dicembre 2012, nella misura sufficiente ad
assicurare, unitamente alle altre misure di cui al comma 1,
la sostenibilita' finanziaria del piano di risanamento, il
pareggio economico, in ciascun esercizio, e il tendenziale
equilibrio patrimoniale e finanziario della fondazione,
nonche' l'avvio delle procedure per la riduzione della
dotazione organica del personale tecnico e amministrativo
nei termini di cui al comma 1, lettera c);
b) la conclusione dell'accordo di ristrutturazione di
cui alla lettera a), da inserire nel piano di risanamento
di cui al comma 1, entro il termine previsto da tale comma
per la presentazione del piano.
10. Il mancato verificarsi delle condizioni previste
dal comma 9, lettere a) e b), determina l'effetto di cui al
comma 14. Le anticipazioni finanziarie concesse ai sensi
del comma 9 sono rimborsate secondo quanto previsto dai
commi 6 e 7.
11. Al fine di sostenere gli enti che operano nel
settore dei beni e delle attivita' culturali, a valere
sulle giacenze di cui al comma 9 sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato ulteriori importi pari a 3,5
milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, per la successiva
riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo.
12. Resta fermo l'obbligo di completamento dei
versamenti di cui all'art. 4, comma 85, della legge 12
novembre 2011, n. 183, secondo una modulazione temporale
pari a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 8,6 milioni di
euro annui per il periodo 2014-2018.
13. Per il personale eventualmente risultante in
eccedenza all'esito della rideterminazione delle dotazioni
organiche di cui al comma 1, alle fondazioni di cui al
medesimo comma, fermo restando il divieto di procedere a
nuove assunzioni a tempo indeterminato, e' estesa
l'applicazione dell'art. 2, comma 11, lettera a), del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ivi
comprese le disposizioni in materia di liquidazione del
trattamento di fine rapporto comunque denominato. Il
personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo
indeterminato alla data di entrata in vigore del presente
decreto che risulti ancora eccedente, e' assunto a tempo
indeterminato, tramite procedure di mobilita' avviate dalla
fondazione, dalla societa' Ales S.p.A., in base alle
proprie esigenze produttive nei limiti della sostenibilita'
finanziaria consentita dal proprio bilancio e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, previa prova
d'idoneita' finalizzata all'individuazione
dell'inquadramento nelle posizioni disponibili, applicando
al personale assunto la disciplina anche sindacale in
vigore presso Ales S.p.A.
14. Le fondazioni di cui al comma 1, per le quali non
sia stato presentato o non sia approvato un piano di
risanamento entro il termine di cui ai commi 1 e 2, ovvero
che non raggiungano il pareggio economico e, entro
l'esercizio 2020, il tendenziale equilibrio patrimoniale e
finanziario sono poste in liquidazione coatta
amministrativa.
15. Al fine di assicurare il rilancio del sistema
nazionale musicale di eccellenza, le fondazioni adeguano i
propri statuti, entro il 31 dicembre 2014, alle seguenti
disposizioni:
a) previsione di una struttura organizzativa articolata
nei seguenti organi, della durata di cinque anni, il cui
compenso e' stabilito in conformita' ai criteri stabiliti
con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze:
1) il presidente, nella persona del sindaco del comune
nel quale ha sede la fondazione, ovvero nella persona da
lui nominata, con funzioni di rappresentanza giuridica
dell'ente; la presente disposizione non si applica alla
Fondazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, che
e' presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il
quale svolge anche funzioni di sovrintendente;
2) il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e
dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e
dai soci privati che, anche in associazione fra loro,
versino almeno il 5 per cento del contributo erogato dallo
Stato. Il numero dei componenti del consiglio di indirizzo
non deve comunque superare i sette componenti, con la
maggioranza in ogni caso costituita dai membri designati
dai fondatori pubblici;
3) il sovrintendente, quale unico organo di gestione,
nominato dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo su proposta del consiglio di indirizzo; il
sovrintendente puo' essere coadiuvato da un direttore
artistico e da un direttore amministrativo;
4);
5) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre
membri, rinnovabili per non piu' di due mandati, di cui
uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente
della Corte dei conti fra i magistrati della Corte dei
conti, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e
del le finanze e uno in rappresentanza del Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo. Continuano
ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'art. 14 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
367.
b) previsione della partecipazione dei soci privati in
proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al
patrimonio della fondazione, che devono essere non
inferiori al tre per cento;
c) previsione che il patrimonio sia articolato in un
fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al
perseguimento delle finalita' statutarie, e in un fondo di
gestione, destinato alle spese correnti di gestione
dell'ente.
16. Le nuove disposizioni statutarie si applicano con
decorrenza dal 1° gennaio 2015. La decorrenza puo' comunque
essere anticipata in caso di rinnovo degli organi in
scadenza. All'entrata in vigore delle nuove disposizioni
statutarie si rinnovano gli organi di amministrazione, ivi
incluso il collegio dei revisori dei conti. Il mancato
adeguamento delle disposizioni statutarie nei termini di
cui al presente articolo determina comunque l'applicazione
dell'art. 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
367.
17. L'organo di indirizzo esercita le proprie funzioni
con l'obbligo di assicurare il pareggio del bilancio. La
violazione dell'obbligo comporta l'applicazione dell'art.
21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e la
responsabilita' personale ai sensi dell'art. 1 della legge
14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. La
fondazione e' soggetta al rispetto della disciplina in tema
di appalti di lavori, servizi e forniture prevista dal
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni. Le spese per eventuali rappresentazioni
lirico-sinfoniche eseguite all'estero sono da imputare in
bilancio con copertura finanziaria specificamente
deliberata.
18. Anche agli effetti di quanto previsto dal presente
articolo in materia di ripartizione del contributo, gli
organi di gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche
coordinano i programmi e la realizzazione delle attivita',
sia all'interno della gestione dell'ente sia rispetto alle
altre fondazioni lirico-sinfoniche, assicurando il
conseguimento di economie di scala nella gestione delle
risorse di settore e una maggiore offerta di spettacoli, e
possono a tal fine essere riuniti in conferenza, presieduta
dal direttore generale competente, che la convoca, anche
per gruppi individuati per zone geografiche o specifici
progetti comuni. La conferenza deve garantire la maggiore
diffusione in ogni ambito territoriale degli spettacoli,
nonche' la maggiore offerta al pubblico giovanile,
l'innovazione, la promozione di settore con ogni idoneo
mezzo di comunicazione, il contenimento e la riduzione del
costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio di
spettacoli o la realizzazione di coproduzioni, di singoli
corpi artistici e di materiale scenico, e la promozione
dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al
settore, anche con riferimento alla nuova produzione
musicale.
19. Il contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche e'
instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure
selettive pubbliche da svolgersi nel rispetto di quanto
previsto dal comma 2 dell'art. 22 del decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367. Per la certificazione, le
conseguenti verifiche e le relative riduzioni del
trattamento economico delle assenze per malattia o per
infortunio non sul lavoro, si applicano le disposizioni
vigenti per il pubblico impiego, intendendosi per
trattamento fondamentale dei dipendenti delle fondazioni
lirico-sinfoniche il minimo retributivo, gli aumenti
periodici di anzianita', gli aumenti di merito e
l'indennita' di contingenza. Tali riduzioni non possono in
ogni caso essere superiori al 50 per cento di un
ventiseiesimo dello stipendio di base. Il contratto
aziendale di lavoro si conforma alle prescrizioni del
contratto nazionale di lavoro ed e' sottoscritto da
ciascuna fondazione con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative mediante sottoscrizione di
un'ipotesi di accordo da inviare alla Corte dei conti.
L'ipotesi di accordo deve rappresentare chiaramente la
quantificazione dei costi contrattuali. La Sezione
Regionale di controllo della Corte dei conti competente
certifica l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro
compatibilita' con gli strumenti di programmazione e
bilancio, deliberando entro trenta giorni dalla ricezione,
decorsi i quali la certificazione si intende effettuata
positivamente. L'esito della certificazione e' comunicato
alla fondazione, al Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e
delle finanze. Se la certificazione e' positiva, la
fondazione e' autorizzata a sottoscrivere definitivamente
l'accordo. In caso di certificazione non positiva della
Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti
competente, le parti contraenti non possono procedere alla
sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e la
fondazione riapre le trattative per la sottoscrizione di
una nuova ipotesi di accordo, comunque sottoposta alla
procedura di certificazione prevista dal presente comma.
Avverso le delibere delle Sezioni regionali di controllo le
parti interessate possono ricorrere alle Sezioni Riunite
della Corte dei conti in speciale composizione ai sensi
dell'art. 1, comma 169 della legge 24 dicembre 2012, n.
228. Le fondazioni, con apposita delibera dell'organo di
indirizzo, da adottare entro il 30 settembre 2014,
procedono a rideterminare l'organico necessario
all'attivita' da realizzare nel triennio successivo.
19-bis.
20. La quota del fondo unico per lo spettacolo
destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, come
annualmente determinata, sentita la Consulta per lo
spettacolo, con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, e' attribuita a ciascuna
fondazione con decreto del direttore generale competente,
sentita la competente commissione consultiva, sulla base
dei seguenti criteri:
a) il 50 per cento della quota di cui all'alinea e'
ripartita in considerazione dei costi di produzione
derivanti dai programmi di attivita' realizzati da ciascuna
fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce la
ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della
produzione;
b) il 25 per cento della quota di cui all'alinea e'
ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati
della gestione attraverso la capacita' di reperire risorse;
c) il 25 per cento della quota di cui all'alinea e'
ripartita in considerazione della qualita' artistica dei
programmi, con particolare riguardo per quelli atti a
realizzare segnatamente in un arco circoscritto di tempo
spettacoli lirici, di balletto e concerti coniugati da un
tema comune e ad attrarre turismo culturale.
20-bis. Per il triennio 2014-2016, una quota del 5 per
cento del Fondo unico per lo spettacolo destinato alle
fondazioni lirico-sinfoniche e' destinata alle fondazioni
che abbiano raggiunto il pareggio di bilancio nei tre
esercizi finanziari precedenti.
21. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sentita la competente commissione
consultiva, sono predeterminati gli indicatori di
rilevazione della produzione, i parametri per la
rilevazione del miglioramento dei risultati della gestione,
i parametri per la rilevazione della qualita' artistica dei
programmi, il procedimento di erogazione ai fini della
attribuzione del contributo di cui al comma 20.
21-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale
musicale di eccellenza, sono altresi' determinati, con
decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo non avente natura regolamentare da adottarsi,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro il 31 luglio 2014, i criteri per la individuazione
delle fondazioni lirico-sinfoniche che, presentando
evidenti peculiarita' per la specificita' della storia e
della cultura operistica e sinfonica italiana, per la loro
funzione e rilevanza internazionale, per le capacita'
produttive, per i rilevanti ricavi propri, nonche' per il
significativo e continuativo apporto finanziario di
soggetti privati, si dotano di forme organizzative
speciali. Le fondazioni dotate di forme organizzative
speciali, non rientranti nella fattispecie di cui al comma
1, percepiscono a decorrere dal 2015 un contributo dello
Stato a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui
alla legge 30 aprile 1985, n. 163, determinato in una
percentuale con valenza triennale, e contrattano con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un
autonomo contratto di lavoro che regola all'unico livello
aziendale tutte le materie che sono regolate dal Contratto
collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) di settore e
dagli accordi integrativi aziendali, previa dimostrazione
alle autorita' vigilanti della compatibilita'
economico-finanziaria degli istituti previsti e degli
impegni assunti. Tali fondazioni sono individuate con
decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo, da adottarsi entro il 31 ottobre 2014,
aggiornabile triennalmente, e adeguano i propri statuti,
nei termini del comma 16, in deroga al comma 15, lettere
a), numeri 2) e 3), e b), del presente articolo.».
- Si riporta il testo dei commi 355 e 356 dell'art. 1
della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208:
«Art. 1. - 1. - 354. Omissis.
355. Le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, hanno presentato il
piano di risanamento, ai sensi dell'art. 11 del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono
tenute al raggiungimento del pareggio economico, in ciascun
esercizio, e del tendenziale equilibrio patrimoniale e
finanziario, entro l'esercizio finanziario 2020, previa
integrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, del piano di risanamento per
il triennio 2016-2018. Il predetto piano di risanamento e'
approvato con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. La mancata
presentazione dell'integrazione del piano nel termine di
cui al primo periodo del presente comma determina la
sospensione dell'erogazione alle fondazioni
lirico-sinfoniche inadempienti dei contributi a valere sul
Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163.
356. La procedura di cui all'art. 11 del decreto-legge
8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 ottobre 2013, n. 112, si applica anche alle
fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, non versino nelle condizioni
indicate nel comma 1 del medesimo articolo 11. Le
fondazioni interessate possono presentare, entro il 30
giugno 2016, il piano triennale per il periodo 2016-2018,
dopo l'approvazione del bilancio di esercizio per l'anno
2015, secondo le disposizioni definite nel citato art. 11
del decreto-legge n. 91 del 2013 e nelle linee guida
adottate per la redazione dei piani di risanamento. Per i
piani di cui al presente comma, ai fini della definizione
delle misure di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del
citato art. 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, si fa
riferimento rispettivamente al debito esistente al 31
dicembre 2015 e alla dotazione organica in essere al 31
dicembre 2015. Ai fini dell'attuazione del presente comma,
il fondo di rotazione di cui al medesimo art. 11, comma 6,
del decreto-legge n. 91 del 2013 e' incrementato, per
l'anno 2016, di 10 milioni di euro. Al fine dell'erogazione
delle risorse di cui al presente comma si applicano le
disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 11 del
decreto-legge n. 91 del 2013.
Omissis.».
Note al comma 590:
- Il testo dell'art. 11 del citato decreto-legge 8
agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 ottobre 2013, n. 112, e' riportato nelle note al
comma 589.
- Il testo dei commi 355 e 356 dell'art. 1 della citata
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' riportato nelle note al
comma 589.
Note al comma 591:
- Si riporta il testo dell'art. 182-ter del citato
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:
«Art. 182-ter (Trattamento dei crediti tributari e
contributivi). - 1. Con il piano di cui all'art. 160 il
debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai
sensi del presente articolo, puo' proporre il pagamento,
parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi
accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonche' dei
contributi amministrati dagli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi
accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in
misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione
della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di
liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato
attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la
causa di prelazione, indicato nella relazione di un
professionista in possesso dei requisiti di cui all'art.
67, terzo comma, lettera d). Se il credito tributario o
contributivo e' assistito da privilegio, la percentuale, i
tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono
essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli
offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio
inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e
interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli
enti gestori di forme di previdenza e assistenza
obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha
natura chirografaria anche a seguito di degradazione per
incapienza, il trattamento non puo' essere differenziato
rispetto a quello degli altri creditori chirografari
ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori
rispetto ai quali e' previsto un trattamento piu'
favorevole. Nel caso in cui sia proposto il pagamento
parziale di un credito tributario o contributivo
privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo
deve essere inserita in un'apposita classe.
2. Ai fini della proposta di accordo sui crediti di
natura fiscale, copia della domanda e della relativa
documentazione, contestualmente al deposito presso il
tribunale, deve essere presentata al competente agente
della riscossione e all'ufficio competente sulla base
dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla
copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non e'
pervenuto l'esito dei controlli automatici nonche' delle
dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla
data di presentazione della domanda. L'agente della
riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della
presentazione, deve trasmettere al debitore una
certificazione attestante l'entita' del debito iscritto a
ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine,
deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti
dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di
irregolarita', unitamente a una certificazione attestante
l'entita' del debito derivante da atti di accertamento,
ancorche' non definitivi, per la parte non iscritta a
ruolo, nonche' dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati
all'agente della riscossione. Dopo l'emissione del decreto
di cui all'art. 163, copia dell'avviso di irregolarita' e
delle certificazioni deve essere trasmessa al commissario
giudiziale per gli adempimenti previsti dagli articoli 171,
primo comma, e 172. In particolare, per i tributi
amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la
relativa documentazione prevista al primo periodo, nonche'
a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si
identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli
atti di accertamento.
3. Relativamente al credito tributario complessivo, il
voto sulla proposta concordataria e' espresso dall'ufficio,
previo parere conforme della competente direzione
regionale, in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei
modi previsti dall'art. 178, quarto comma.
4. Il voto e' espresso dall'agente della riscossione
limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'art. 17
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
5. Il debitore puo' effettuare la proposta di cui al
comma 1 anche nell'ambito delle trattative che precedono la
stipulazione dell'accordo di ristrutturazione di cui
all'art. 182-bis. In tali casi l'attestazione del
professionista, relativamente ai crediti tributari o
contributivi, e relativi accessori, ha ad oggetto anche la
convenienza del trattamento proposto rispetto alla
liquidazione giudiziale; tale punto costituisce oggetto di
specifica valutazione da parte del tribunale. La proposta
di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di
cui all'art. 161, e' depositata presso gli uffici indicati
al comma 2 del presente articolo. Ai fini della proposta di
accordo su crediti aventi ad oggetto contributi
amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed
assistenza obbligatorie, e relativi accessori, copia della
proposta e della relativa documentazione, contestualmente
al deposito presso il tribunale, deve essere presentata
all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio
fiscale del debitore. Alla proposta di transazione deve
altresi' essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa
dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi
dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione
di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e
integralmente la situazione dell'impresa, con particolare
riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla
proposta e' espressa, su parere conforme della competente
direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto
negoziale da parte del direttore dell'ufficio. L'atto e'
sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine
al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'art.
17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
L'assenso cosi' espresso equivale a sottoscrizione
dell'accordo di ristrutturazione.
6. La transazione fiscale conclusa nell'ambito
dell'accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis e'
risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente,
entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti
dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie.».
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 5 del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106
(Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio
culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del
turismo):
«Art. 5 (Disposizioni urgenti in materia di
organizzazione e funzionamento delle fondazioni
lirico-sinfoniche). - 1. Omissis.
1-bis. Le Agenzie fiscali possono ricorrere alla
transazione fiscale di cui all'art. 182-ter del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni,
anche nei confronti delle fondazioni lirico-sinfoniche che
abbiano presentato i piani di risanamento definitivi ai
sensi dell'art. 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,
n. 112, e successive modificazioni, corredati di tutti gli
atti indicati al comma 2 del citato art. 11 e, in
particolare, del referto del collegio dei revisori dei
conti, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 1,
lettere a), g) e g-bis), del medesimo art. 11, ove tale
transazione risulti necessaria ai fini della realizzazione
dei predetti piani di risanamento, ancorche' non abbiano
proposto il piano di cui all'art. 160 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Omissis.».
Note al comma 592:
- Il testo dei commi 3 e 5 dell'art. 11 del citato
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e'
riportato nelle note al comma 589.
- Il testo del comma 6 dell'art. 7 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' riportato nelle note
al comma 432.
Note al comma 594:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 15 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria):
«Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
di razionalizzazione dell'attivita' dei commissari
straordinari). - 1. - 2. Omissis.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei
commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto
da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile,
strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi
ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non
puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima
decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini
stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per
gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti
prima di tale data. La violazione delle disposizioni del
presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale.
Omissis.».
Note al comma 595:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Regime fiscale delle locazioni brevi). - 1. Ai
fini del presente articolo, si intendono per locazioni
brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo
di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che
prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di
biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone
fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita' d'impresa,
direttamente o tramite soggetti che esercitano attivita' di
intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono
portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca
di un immobile con persone che dispongono di unita'
immobiliari da locare.
2. A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti
dai contratti di locazione breve stipulati a partire da
tale data si applicano le disposizioni dell'art. 3 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota
del 21 per cento in caso di opzione per l'imposta
sostitutiva nella forma della cedolare secca.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai
corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione
e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario
aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di
terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1.
3-bis. Abrogato.
4. I soggetti che esercitano attivita' di
intermediazione immobiliare, nonche' quelli che gestiscono
portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca
di un immobile con persone che dispongono di unita'
immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai
contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro
tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a
cui si riferiscono i predetti dati. L'omessa, incompleta o
infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di
cui al comma 1 e 3 e' punita con la sanzione di cui
all'art. 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471. La sanzione e' ridotta alla meta' se la
trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni
successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine,
e' effettuata la trasmissione corretta dei dati.
5. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che
esercitano attivita' di intermediazione immobiliare,
nonche' quelli che gestiscono portali telematici, mettendo
in contatto persone in ricerca di un immobile con persone
che dispongono di unita' immobiliari da locare, qualora
incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti
di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel
pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in
qualita' di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per
cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto
del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo
versamento con le modalita' di cui all'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa
certificazione ai sensi dell'art. 4 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per
l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si
considera operata a titolo di acconto.
5-bis. I soggetti di cui al comma 5 non residenti in
possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi
dell'art. 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, qualora incassino i canoni o i corrispettivi
relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora
intervengano nel pagamento dei predetti canoni o
corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal
presente articolo tramite la stabile organizzazione. I
soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile
organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento degli
obblighi derivanti dal presente articolo, in qualita' di
responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale
individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i
soggetti residenti nel territorio dello Stato che
appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al
periodo precedente sono solidalmente responsabili con
questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della
ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi
ai contratti di cui ai commi 1 e 3.
5-ter. Il soggetto che incassa il canone o il
corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei
predetti canoni o corrispettivi, e' responsabile del
pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo
di soggiorno di cui all'art. 14, comma 16, lettera e), del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con
diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della
presentazione della dichiarazione, nonche' degli ulteriori
adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento
comunale. La dichiarazione deve essere presentata
cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro
il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e'
verificato il presupposto impositivo, secondo le modalita'
approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa
o infedele presentazione della dichiarazione da parte del
responsabile si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per
cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o
parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del
contributo di soggiorno si applica la sanzione
amministrativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni
di attuazione dei commi 4, 5 e 5-bis del presente articolo,
incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione
dei dati da parte dell'intermediario.
7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno
facolta' di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e
il contributo di soggiorno di cui all'art. 14, comma 16,
lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, possono, in deroga all'art. 1, comma 26, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'art. 1, comma 169,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o
rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di
soggiorno medesimi.
7-bis. Il comma 4 dell'art. 16 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 147, si interpreta nel senso che i
soggetti che hanno optato, ai sensi del predetto comma 4,
per il regime agevolativo previsto per i lavoratori
impatriati dal comma 1 del medesimo articolo, decadono dal
beneficio fiscale laddove la residenza in Italia non sia
mantenuta per almeno due anni. In tal caso, si provvede al
recupero dei benefici gia' fruiti, con applicazione delle
relative sanzioni e interessi.».
- Si riporta il testo dell'art. 2082 del codice civile:
«Art. 2082 (Imprenditore). - E' imprenditore chi
esercita professionalmente un'attivita' economica
organizzata al fine della produzione o dello scambio di
beni o di servizi.».
Note al comma 596:
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dalla presente
legge, e' riportato nelle note al comma 595.
Note al comma 597:
- Si riporta il testo dell'art. 13-quater del citato
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 13-quater (Disposizioni in materia di locazioni
brevi e attivita' ricettive). - 1. All'art. 4, comma 5-bis,
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In assenza di
nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel
territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo
dei soggetti di cui al periodo precedente sono solidalmente
responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il
versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e
corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3".
2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui
all'art. 109, comma 3, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma
anonima e aggregata per struttura ricettiva, all'Agenzia
delle entrate, che li rende disponibili, anche a fini di
monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l'imposta di
soggiorno, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui
all'art. 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali dati sono utilizzati
dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi
dai soggetti che esercitano attivita' di intermediazione
immobiliare ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini
dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza
degli adempimenti fiscali.
3. I criteri, i termini e le modalita' per l'attuazione
delle disposizioni del comma 2 sono stabiliti con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque
giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di
quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque
adottato.
4. Ai fini della tutela dei consumatori, presso il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo e' istituita una banca di dati delle strutture
ricettive, nonche' degli immobili destinati alle locazioni
brevi ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, identificati mediante un codice da
utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e
alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando
quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca
di dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle
strutture ricettive e agli immobili di cui al presente
comma. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo i dati inerenti alle strutture
ricettive e agli immobili di cui al presente comma con i
relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
stabilite le modalita' di realizzazione e di gestione della
banca di dati e di acquisizione dei codici identificativi
regionali nonche' le modalita' di accesso alle informazioni
che vi sono contenute.
5. - 6. Abrogati.
7. I soggetti titolari delle strutture ricettive, i
soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso
abitativo, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, i soggetti che esercitano attivita' di
intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono
portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca
di un immobile o porzioni di esso con persone che
dispongono di unita' immobiliari o porzioni di esse da
locare, sono tenuti a pubblicare i codici di cui al comma 4
nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione.
8. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 7
comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500
euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della
violazione, la sanzione e' maggiorata del doppio.
9. All'onere derivante dall'attuazione delle
disposizioni del comma 4, pari a 1 milione di euro per
l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'art.
34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo.».
Note al comma 598:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 32 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 32 (Marina Resort e implementazione sistema
telematico centrale nautica da diporto). - 1. Al fine di
rilanciare le imprese della filiera nautica, a decorrere
dal 1° gennaio 2016, le strutture organizzate per la sosta
e il pernottamento di diportisti all'interno delle proprie
unita' da diporto ormeggiate nello specchio acqueo
appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, rientrano nelle strutture ricettive all'aria
aperta.
Omissis.».
Note al comma 599:
- Si riporta il testo del comma 738 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«Art. 1. - 1. - 737. Omissis.
738. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica
comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle
disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.
Omissis.».
- Il testo dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' riportato nelle
note al comma 48.
- Il testo del comma 743 dell'art. 1 della citata legge
27 dicembre 2019, n. 160, e' riportato nelle note al comma
48.