Note al comma 601: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 177 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19): «Art. 177 (Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico). - 1. Omissis. 2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 76,55 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Omissis.». Note al comma 602: - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 28 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come modificato dalla presente legge: «Art. 28 (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda). - 1. - 4. Omissis. 5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 e' commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attivita' solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Ai soggetti locatari esercenti attivita' economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attivita' a partire dal 1° gennaio 2019 nonche' ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d'imposta spetta fino al 30 aprile 2021. Omissis.». Note al comma 603: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 182 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come modificato dalla presente legge: «Art. 182 (Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico). - 1. Al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, nonche' le imprese turistico-ricettive, le guide e gli accompagnatori turistici e le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attivita' riferite al codice ATECO 49.31.00, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e' istituito un fondo con una dotazione di 265 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Omissis.». Note al comma 604: - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 79 del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia): «Art. 79 (Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale). - 1. - 2. Omissis. 3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'art. 114. Omissis.». Note al comma 607: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), come modificato dalla presente legge: «Art. 9 (Competizioni sportive su strada). - 1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione e' rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa e' rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano piu' comuni. Per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di piu' regioni, l'autorizzazione e' rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara. Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione e' rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorita' di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. Omissis.». Note al comma 608: - Si riporta il testo dell'art. 57-bis del citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dalla presente legge: «Art. 57-bis (Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione). - 1. Per l'anno 2018, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, e' attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 3. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalita' e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalita' finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/ 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 1-bis. A decorrere dall'anno 2019, il credito d'imposta di cui al comma 1 e' concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2019, le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta di cui all'art. 5, comma 1, del citato regolamento sono presentate dal 1° al 31 ottobre. 1-ter. Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta di cui al comma 1 e' concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 85 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio e' concesso nel limite di 50 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 35 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da imputare per 50 milioni di euro alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 35 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2020, la comunicazione telematica di cui all'art. 5, comma 1, del predetto decreto e' presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalita' stabilite nello stesso art. 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide. Per le finalita' di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e' incrementato nella misura di 57,5 milioni di euro per l'anno 2020. 1-quater. Per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta di cui al comma 1 e' concesso, ai medesimi soggetti ivi previsti, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano le disposizioni del comma 1-ter del presente articolo e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per le finalita' di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui al citato art. 1 della legge n. 198 del 2016, e' incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. 2. Per favorire la realizzazione di progetti innovativi, anche con lo scopo di rimuovere stili di comunicazione sessisti e lesivi dell'identita' femminile, e idonei a promuovere la piu' ampia fruibilita' di contenuti informativi multimediali e la maggiore diffusione dell'uso delle tecnologie digitali, e' emanato annualmente, con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un bando per l'assegnazione di finanziamenti alle imprese editrici di nuova costituzione. 3. Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 62,5 milioni di euro per l'anno 2018, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 62,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da imputare per 50 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 12,5 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni successivi al 2018, alla copertura degli oneri per la concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, determinato annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 1, comma 4, della citata legge n. 198 del 2016, da emanare entro il termine di scadenza previsto dall'art. 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90, per l'invio delle comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. I finanziamenti da assegnare ai sensi del comma 2 sono concessi, mediante utilizzo delle risorse del medesimo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nel limite massimo di spesa, che costituisce tetto all'erogazione del beneficio, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 1, comma 6, della predetta legge n. 198 del 2016, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3-bis. Ai fini della prima applicazione del comma 1, una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all'annualita' 2018, e' destinata al riconoscimento del credito d'imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, di cui al comma 1 effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purche' il loro valore superi almeno dell'1 per cento l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016. 4. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attivita' amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». Note al comma 609: - Si riporta il testo dei commi da 806 a 809 dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: «Art. 1. - 1. - 805. Omissis. 806. Per gli anni 2019 e 2020, agli esercenti attivita' commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e' riconosciuto, nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2019 e di 17 milioni di euro per l'anno 2020, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attivita' di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonche' ad altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 808, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma e' stabilito nella misura massima di 2.000 euro per l'anno 2019 e di 4.000 euro per l'anno 2020. L'agevolazione si estende anche agli esercenti attivita' commerciali non esclusivi, come individuati dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, a condizione che la predetta attivita' commerciale rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento. Per l'anno 2020, il credito d'imposta e' esteso alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita e puo' essere, altresi', parametrato agli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonche' per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali. 807. Gli esercizi di cui al comma 806 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24. 808. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative dei commi 806 e 807 anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti. 809. Agli oneri derivanti dai commi da 806 a 808 si provvede: a) quanto a 13 milioni di euro nell'anno 2019 e a 4 milioni di euro nell'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dall'art. 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198; b) quanto a 13 milioni di euro nell'anno 2020, a valere sulle risorse disponibili gia' destinate al credito d'imposta di cui all'art. 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di 13 milioni di euro per l'anno 2020. Omissis.». - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale): «Art. 1 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione). - 1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'art. 21 della Costituzione, in materia di diritti, liberta', indipendenza e pluralismo dell'informazione, nonche' di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacita' delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonche' lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel campo dell'informazione digitale, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'art. 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'art. 10, comma 1, della presente legge, di seguito denominato "Fondo". 2. Nel Fondo confluiscono: a) le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, comprese le risorse disponibili del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, di cui all'art. 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; b) le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 162, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'art. 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'art. 10, comma 1, della presente legge; d) le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarieta' pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei seguenti soggetti passivi dell'imposta di cui all'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 1) concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali; 2) societa' operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria diretta, in tale caso calcolandosi il reddito complessivo con riguardo alla parte proporzionalmente corrispondente, rispetto all'ammontare dei ricavi totali, allo specifico ammontare dei ricavi derivanti da tale attivita'; 3) altri soggetti che esercitino l'attivita' di intermediazione nel mercato della pubblicita' attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto di terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete internet. 3. Le somme di cui al comma 2, lettera d), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al Fondo. 4. Il Fondo e' annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Le risorse di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono comunque ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni; i criteri di ripartizione delle risorse di cui alle lettere a)e b) del medesimo comma 2 tengono conto delle proporzioni esistenti tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale. Il decreto di cui al primo periodo puo' prevedere che una determinata percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta informativa nel campo dell'informazione digitale attuando obiettivi di convergenza multimediale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalita' per la concessione di tali finanziamenti; lo schema di tale decreto e' trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto puo' comunque essere adottato. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo' comunque essere adottato. 5. 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' annualmente stabilita la destinazione delle risorse ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione interessati, anche nel conto dei residui.». Note al comma 610: - Si riporta il testo dell'art. 190 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: «Art. 190 (Credito d'imposta per i servizi digitali). - 1. Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettivita'. Il credito d'imposta e' riconosciuto entro il limite di 8 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio di cui al presente articolo e' concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". 2. L'agevolazione e' concessa a ciascuna impresa di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa e dei limiti del citato regolamento (UE) n. 1407/ 2013 ivi indicati, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del comma 1. 3. Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'art. 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformita' dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis del codice civile. 4. Il credito d'imposta e' alternativo e non cumulabile, in relazione alle stesse voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilita' delle agevolazioni stesse. Il credito d'imposta di cui al presente comma non e' cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'art. 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. 5. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato a pena di scarto esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Il medesimo modello F24 e' altresi' scartato qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante. 6. Il credito d'imposta e' revocato nel caso che venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito d'imposta e' disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso. Ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applica l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalita', i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della domanda di cui al comma 2. 8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le predette finalita' il suddetto Fondo e' incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili. 9. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 8 si provvede ai sensi dell'art. 265.». - Il testo dell'art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e' riportato nelle note al comma 609. Note al comma 611: - Il comma 357 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla presente legge, e' riportato nelle note al comma 576. Note al comma 614: - Il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 recante «Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 28 marzo 2014, n. 73, S.O. - Si riporta il testo del comma 1039 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020): «Art. 1. - 1. - 1038. Omissis. 1039. Ai fini dell'attuazione dei commi da 1026 a 1046 e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2018, 35,5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 344,4 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020, 141 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021 e 272,1 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022, da iscrivere su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Gli importi di cui al presente comma sono utilizzati, in conformita' alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, per le seguenti finalita': a) erogazione di misure compensative a fronte dei costi di adeguamento degli impianti di trasmissione sostenuti dagli operatori di rete in ambito nazionale a seguito della liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre e, ove si renda necessario, dagli operatori delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz. Per tali finalita', nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 0,5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 24,1 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021 e 228,1 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022; b) erogazione di indennizzo per gli operatori di rete in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre oggetto di diritto d'uso. Per tali finalita', nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 230,3 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 e 73,9 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021; c) contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui all'art. 3-quinquies, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed i connessi costi di erogazione. Per tali finalita', nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 25 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 76 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 e 25 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022; d) oneri finanziari e amministrativi relativi all'espletamento da parte del Ministero dello sviluppo economico delle seguenti attivita': predisposizione dei documenti tecnici e monitoraggio delle attivita' di coordinamento della transizione di cui al comma 1032; attivita' di monitoraggio per la risoluzione delle eventuali problematiche causate dalle emissioni delle stazioni radio base rispetto agli impianti di ricezione televisiva terrestre; definizione, simulazione e verifica delle regole tecniche derivanti dagli accordi di coordinamento internazionale; gestione delle procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz di cui al comma 1028, con riguardo alla liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre e, qualora si renda necessario, delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz; espletamento delle procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, di cui ai commi 1031, 1033 e 1034, previo ammodernamento e digitalizzazione degli archivi dei diritti d'uso e dei fornitori di servizi media e audiovisivi; messa a disposizione della capacita' trasmissiva di cui al comma 1033 e relativo monitoraggio; informazione dei cittadini. Per tali finalita', nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2018, 10 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 14 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020, 18 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021 e 19 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022. Omissis.». Note al comma 615: - Il testo del comma 1039 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' riportato nelle note al comma 614. Note al comma 616: - Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina degli abbonamenti alle radio-audizioni): «Art. 1 (Dell'abbonamento alle radioaudizioni). - Chiunque detenga uno o piu' apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni e' obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto. La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l'utenza di un apparecchio radioricevente. La detenzione di un apparecchio si presume altresi' nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dall'anno 2016 e' ammessa esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'art. 76 del medesimo testo unico. Tale dichiarazione e' presentata all'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con le modalita' definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e ha validita' per l'anno in cui e' stata presentata. Il canone di abbonamento e', in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi di cui al primo comma detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come individuata dall'art. 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.». «Art. 3 (Pagamento del canone). - Il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato deve essere effettuato esclusivamente a mezzo del servizio dei conti correnti postali, giusta le norme seguenti: a) per il primo pagamento da parte dei nuovi abbonati: col versamento del canone, sia esso annuale che semestrale o del rateo relativo, a favore del conto corrente postale del Primo Ufficio Bollo di Torino, a mezzo dell'apposito modulo di versamento in conto corrente da ritirarsi presso qualsiasi ufficio postale, che e' tenuto a fornirlo gratuitamente; b) per le rinnovazioni dell'abbonamento: con versamento del canone sia esso annuale che semestrale mediante speciali moduli allegati al "Libretto di iscrizione alle radioaudizioni" di cui al successivo art. 6 a favore dell'apposito conto corrente dell'Ufficio del Registro nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza dell'utente. Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui all'art. 1, secondo comma, secondo periodo, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L'importo delle rate e' oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non e' imponibile ai fini fiscali. Le somme riscosse sono riversate direttamente all'Erario mediante versamento unitario di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Le imprese elettriche devono effettuare il predetto riversamento entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso e, comunque, l'intero canone deve essere riscosso e riversato entro il 20 dicembre. Sono in ogni caso esclusi obblighi di anticipazione da parte delle imprese elettriche.». - Il testo del comma 2 dell'art. 1 della citata legge 26 ottobre 2016, n. 198, e' riportato nelle note al comma 609. Note al comma 619: - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 21 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale): «Art. 21 (Disposizioni concernenti RAI S.p.A.). - 1. - 3. Omissis. 4. Le somme da riversare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di cui all'art. 27, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono ridotte, per l'anno 2014, di euro 150 milioni. Omissis.». - Si riporta il testo del comma 163 dell'art. 1 della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - 1. - 162. Omissis. 163. Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative. Omissis.». Note al comma 620: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 239 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla presente legge: «Art. 239 (Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione). - 1. Omissis. 2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono individuati gli interventi a cui sono destinate le risorse di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica. Con i predetti decreti, le risorse di cui al comma 1 possono essere trasferite, in tutto o in parte, anche alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la realizzazione di progetti di trasformazione digitale coerenti con le finalita' di cui al comma 1. Omissis.». Note al comma 621: - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70 (Misure urgenti per la funzionalita' dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonche' disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19): «Art. 6 (Sistema di allerta Covid-19). - 1. Al solo fine di allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute attraverso le previste misure di prevenzione nell'ambito delle misure di sanita' pubblica legate all'emergenza COVID-19, e' istituita una piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta dei soggetti che, a tal fine, hanno installato, su base volontaria, un'apposita applicazione sui dispositivi di telefonia mobile. Il Ministero della salute, in qualita' di titolare del trattamento, si coordina, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, anche ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con i soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e con i soggetti attuatori di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nonche' con l'Istituto superiore di sanita' e, anche per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria, con le strutture pubbliche e private accreditate che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle relative competenze istituzionali in materia sanitaria connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli ulteriori adempimenti necessari alla gestione del sistema di allerta e per l'adozione di correlate misure di sanita' pubblica e di cura. Le modalita' operative del sistema di allerta tramite la piattaforma informatica di cui al presente comma sono complementari alle ordinarie modalita' in uso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Il Ministro della salute e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie informano periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sullo stato di avanzamento del progetto. 2. Il Ministero della salute, all'esito di una valutazione di impatto, costantemente aggiornata, effettuata ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679, adotta misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le liberta' degli interessati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quinquiesdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, assicurando, in particolare, che: a) gli utenti ricevano, prima dell'attivazione dell'applicazione, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, informazioni chiare e trasparenti al fine di raggiungere una piena consapevolezza, in particolare, sulle finalita' e sulle operazioni di trattamento, sulle tecniche di pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di conservazione dei dati; b) per impostazione predefinita, in conformita' all'art. 25 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali raccolti dall'applicazione di cui al comma 1 siano esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti dell'applicazione di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi al COVID-19, individuati secondo criteri stabiliti dal Ministero della salute e specificati nell'ambito delle misure di cui al presente comma, nonche' ad agevolare l'eventuale adozione di misure di assistenza sanitaria in favore degli stessi soggetti; c) il trattamento effettuato per allertare i contatti sia basato sul trattamento di dati di prossimita' dei dispositivi, resi anonimi oppure, ove cio' non sia possibile, pseudonimizzati; e' esclusa in ogni caso la geolocalizzazione dei singoli utenti; d) siano garantite su base permanente la riservatezza, l'integrita', la disponibilita' e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento nonche' misure adeguate ad evitare il rischio di reidentificazione degli interessati cui si riferiscono i dati pseudonimizzati oggetto di trattamento; e) i dati relativi ai contatti stretti siano conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti, per il periodo strettamente necessario al trattamento, la cui durata e' stabilita dal Ministero della salute e specificata nell'ambito delle misure di cui al presente comma; i dati sono cancellati in modo automatico alla scadenza del termine; f) i diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possano essere esercitati anche con modalita' semplificate. 3. I dati raccolti attraverso l'applicazione di cui al comma 1 non possono essere trattati per finalita' diverse da quella di cui al medesimo comma 1, salva la possibilita' di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanita' pubblica, profilassi, statistici o di ricerca scientifica, ai sensi degli articoli 5, paragrafo 1, lettera a) e 9, paragrafo 2, lettere i) e j), del Regolamento (UE) 2016/679. Al solo fine indicato al comma 1, previa valutazione d'impatto ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) 2016/679, e' consentita l'interoperabilita' con le piattaforme che operano, con le medesime finalita', nel territorio dell'Unione europea. 4. Il mancato utilizzo dell'applicazione di cui al comma 1 non comporta alcuna conseguenza pregiudizievole ed e' assicurato il rispetto del principio di parita' di trattamento. 5. La piattaforma di cui al comma 1 e' di titolarita' pubblica ed e' realizzata dal Commissario di cui all'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite dalla societa' di cui all'art. 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. I programmi informatici di titolarita' pubblica sviluppati per la realizzazione della piattaforma e l'utilizzo dell'applicazione di cui al medesimo comma 1 sono resi disponibili e rilasciati sotto licenza aperta ai sensi dell'art. 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 6. L'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonche' ogni trattamento di dati personali effettuato ai sensi al presente articolo sono interrotti alla data di cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria, legate alla diffusione del COVID-19 anche a carattere transfrontaliero, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, e comunque entro il 31 dicembre 2021, ed entro la medesima data tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi. 7. Agli oneri derivanti dall'implementazione della piattaforma di cui al presente articolo, nel limite massimo di 1.500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse assegnate per il medesimo anno al Commissario straordinario di cui all'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 con delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.». Note al comma 622: - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 24 del citato decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale): «Art. 24 (Identita' digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali). - 1. - 3. Omissis. 4. Ai fini dell'attuazione dell'art. 64, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal comma 1, lettera e), numero 6), dal 28 febbraio 2021, e' fatto divieto ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l'utilizzo di quelle gia' rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.». - Si riporta il testo del comma 2-decies dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale): «Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. - 2-nonies. Omissis. 2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita' di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identita' digitali e dai gestori di attributi qualificati. Omissis.». Note al comma 627: - Si riporta il testo degli articoli 54, 61, 63, comma 2, e 64, comma 2, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla presente legge: «Art. 54 (Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali). - 1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo, fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese di cui al comma 3. 2. L'aiuto puo' essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800 000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. 3. Gli aiuti non possono superare l'importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. 4. Gli aiuti alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere fissati sulla base del prezzo o della quantita' dei prodotti immessi sul mercato. 5. Gli aiuti concessi ad imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli devono essere subordinati alle condizioni dettate dal punto 22, lettera e) della Comunicazione di cui al comma 1. 6. Gli aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura non riguardano nessuna delle categorie di aiuti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione. 7. Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, conformemente al comma 2 e al comma 3, deve essere assicurato con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attivita' sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l'importo massimo ammesso. 7-bis. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo e rimborsati prima del 30 giugno 2021 non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non e' superato. 7-ter. Se l'aiuto e' concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passivita' fiscale in relazione alla quale e' concessa l'agevolazione deve essere sorta entro il 30 giugno 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020.». «Art. 61 (Disposizioni comuni). - 1. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60-bis non possono essere concessi alle imprese che erano gia' in difficolta', ai sensi dell'art. 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, dell'art. 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e all'art. 3, punto 5 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019. 1-bis. In deroga al comma 1 gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60-bis possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficolta' ai sensi del medesimo regolamento gia' alla data del 31 dicembre 2019, purche' le stesse: a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano piu' soggette al piano di ristrutturazione. 2. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60-bis sono concessi entro il 30 giugno 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020. Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell'aiuto coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all'annualita' 2020. 3. La concessione degli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60-bis e' subordinata all'adozione della decisione di compatibilita' di cui al comma 4 da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma 1. 4. Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, entro 7 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a notificare gli articoli da 54 a 60-bis al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutte le successive misure che saranno adottate dagli enti di cui al comma 1. Il medesimo Dipartimento provvede altresi' alla registrazione esclusivamente del regime-quadro di cui agli articoli da 54 a 60-bis nel registro di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'art. 64, nonche' nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIP A-Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura. 5. Gli enti che adottano le misure e concedono gli aiuti, ad eccezione degli aiuti nei settori agricoltura e pesca, provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti al registro nazionale aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'art. 64. Per gli aiuti nei settori agricoltura e pesca gli enti di cui al primo periodo provvedono, in analogia con il presente comma, attraverso rispettivamente i registri SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA - Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura. Restano fermi in capo agli enti che adottano le misure e agli enti che concedono gli aiuti gli obblighi e le responsabilita' di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1. 6. Agli aiuti concessi ai sensi degli articoli da 54 a 60-bis si applica la disposizione di cui all'art. 53. 7. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60-bis non devono in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario ivi previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli di cui ai predetti articoli. A tal fine, i soggetti che concedono gli aiuti ai sensi degli articoli da 54 a 60-bis verificano, anche mediante autocertificazione, che il beneficiario non riceva aiuti di importo complessivamente superiore alle soglie massime consentite. Restano fermi gli obblighi di cui all'art. 63.». «Art. 63 (Adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti). - 1. Omissis. 2. Ciascuna misura di agevolazione adottata ai sensi degli articoli da 54 a 60-bis del presente decreto deve essere identificata, attraverso l'indicazione del codice unico identificativo "Codice Aiuto RNA - CAR", acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'art. 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 ed assegnato a ciascuno dei regimi-quadro autorizzati ai sensi dei precitati articoli. La registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti di cui al comma 1 dei predetti articoli e degli aiuti concessi ai singoli beneficiari e' operata dai soggetti competenti, sotto la propria responsabilita'.». «Art. 64 (Adeguamento e modifiche al registro nazionale aiuti di Stato e ai registri aiuti di Stato SIAN e SIPA). - 1. Omissis. 2. Entro il 15 giugno 2020, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificano i registri di cui al comma 1 per consentire la registrazione del regime di aiuti autorizzato dalla Commissione europea ai sensi degli articoli da 54 a 60-bis del presente decreto e delle misure di aiuti adottate ai sensi degli stessi articoli, nonche' per contenere i dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalita' semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali. Omissis.». Note al comma 628: - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 14 giugno 1990, n. 158 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni), come modificato dalla presente legge: «Art. 6. - 1. Ai fini di attribuire alle regioni a statuto ordinario una piu' ampia autonomia impositiva in adempimento del precetto di cui al secondo comma dell'art. 119 della Costituzione, il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro 10 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi: a) istituzione di una addizionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dovuta sulle formalita' di trascrizione, iscrizione e annotazione nei pubblici registri automobilistici nelle dette regioni la cui aliquota dovra' essere determinata da ciascuna regione, con riferimento alle formalita' eseguite nel proprio territorio, entro il limite minimo non inferiore al 20% ed un limite massimo non superiore all'80%, in rapporto all'ammontare dell'imposta erariale di trascrizione dovuto per la relativa formalita'; la riscossione, gli adempimenti e le sanzioni saranno uniformati alle norme vigenti per l'imposta erariale di trascrizione in quanto compatibili; b) istituzione di una addizionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, di cui all'art. 10 del decreto legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102 dovuta sul consumo effettuato nelle dette regioni, la cui entita', commisurata ai metri cubi di gas metano erogati, sara' determinata da ciascuna regione entro i limiti minimi di lire 10 e massimi di lire 50 al metro cubo. Sara' prevista un'imposta regionale sostitutiva di detta addizionale e di pari importo della stessa, a carico delle utenze esenti, comprese quelle di cui al ventunesimo comma dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784; la riscossione dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva, gli adempimenti e le sanzioni saranno uniformati alle norme vigenti per l'imposta erariale di consumo sul gas metano di cui all'art. 10 del decreto legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102; c) Abrogata. 2. Le norme delegate di cui al comma 1 saranno emanate con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentite la conferenza e le commissioni permanenti delle due camere competenti per materia, ed entreranno in vigore a decorrere dall'1 gennaio 1991.». Note al comma 631: - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dalla presente legge: «Art. 27 (Ritenuta sui dividendi). - 1. - 2. Omissis. 3. La ritenuta e' operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle societa' ed enti indicati nel comma 3-ter, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'art. 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. [L'aliquota della ritenuta e' ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio.] L'aliquota della ritenuta e' ridotta all'11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art. 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione di cui al periodo precedente e dalle societa' ed enti indicati nel comma 3-ter, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza degli undici ventiseiesimi della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. La ritenuta di cui al primo periodo non si applica sugli utili corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale e' istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni. Omissis.». Note al comma 633: - Il testo del comma 1 dell'art. 67 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' riportato nelle note al comma 219. - La direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM, e' pubblicata nella GUUE L 302 del 17 novembre 2009. - La direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010, e' pubblicata nella GUUE L 174 del 1° luglio 2011. Note al comma 634: - Si riporta il testo dell'art. 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'): «Art. 35-ter (Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati). - 1. Quando il pregiudizio di cui all'art. 69, comma 6, lett. b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, su istanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio. 2. Quando il periodo di pena ancora da espiare e' tale da non consentire la detrazione dell'intera misura percentuale di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza liquida altresi' al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a euro 8,00 per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio. Il magistrato di sorveglianza provvede allo stesso modo nel caso in cui il periodo di detenzione espiato in condizioni non conformi ai criteri di cui all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali sia stato inferiore ai quindici giorni. 3. Coloro che hanno subito il pregiudizio di cui al comma 1, in stato di custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della pena da espiare ovvero coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere possono proporre azione, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la residenza. L'azione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere. Il tribunale decide in composizione monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che definisce il procedimento non e' soggetto a reclamo. Il risarcimento del danno e' liquidato nella misura prevista dal comma 2.». - La legge 4 agosto 1955, n. 848 recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 settembre 1955, n. 221. - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117 (Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'art. 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, nonche' di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile): «Art. 9 (Disposizioni di natura finanziaria). - 1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, valutati in 5.000.000 di euro per l'anno 2014, in 10.000.000 di euro per l'anno 2015 ed in 5.372.000 di euro per l'anno 2016, si provvede: a) quanto a 5.000.000 di euro per l'anno 2014 mediante utilizzo delle somme versate entro il 5 giugno 2014 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 5 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato; b) quanto a 10.000.000 di euro per l'anno 2015 ed a 5.372.000 di euro per l'anno 2016 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 2. Ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma "Amministrazione Penitenziaria" e, comunque, della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti ed alla adozione delle misure di cui al comma 2. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». Note al comma 635: - Si riporta il testo del comma 426 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): «Art. 1. - 1. - 425. Omissis. 426. E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 al fine di rafforzare la rete volta all'assistenza delle vittime di reato, e in particolare la tutela sociale e assistenziale delle stesse, assicurando i diritti di informazione, sostegno emotivo e psicologico, protezione e consigli anche per prevenire forme di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazioni e di ritorsioni, nonche' al fine di favorire un coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime, in conformita' a quanto previsto dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012. Omissis.». Note al comma 636: - Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie): «Art. 2 (Proroghe onerose di termini). - 1. - 12-terdecies. Omissis. 13. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra 2009, del Consiglio europeo di giugno 2009 e del Vertice G20 di Seul di novembre 2010, le disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti di cui al decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1999, n. 74, sono prorogate e si provvede all'estensione della linea di credito gia' esistente. Conseguentemente: a) la Banca d'Italia e' autorizzata a svolgere le trattative con il Fondo monetario internazionale (FMI), per la conclusione di un accordo di prestito con lo stesso FMI di cui all'allegato 1 del presente decreto, per un ammontare pari a 8,11 miliardi di euro. Tale accordo diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) la Banca d'Italia e' altresi' autorizzata, qualora si richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto all'ammontare di cui alla lettera a), a contribuire nel limite massimo complessivo di 13,53 miliardi di euro; c) una volta completata la riforma del New Arrangements to Borrow (NAB) e' autorizzata la confluenza dei suddetti prestiti nello strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di credito gia' esistente pari a 1,753 miliardi di diritti speciali di prelievo (DSP); d) i rapporti derivanti dai predetti prestiti saranno regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. Omissis.». - Si riporta il testo dei commi 6-bis, 6-ter e 6-sexies dell'art. 13 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Proroga e definizione di termini): «Art. 13 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria). - 1. - 6. Omissis. 6-bis. La Banca d'Italia e' autorizzata a prorogare fino al 16 novembre 2022, per un importo massimo pari a 6.898,52 milioni di diritti speciali di prelievo, la durata dell'accordo di prestito denominato New Arrangements to Borrow (NAB) di cui all'art. 2, comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Su tali prestiti e' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio derivanti dall'esecuzione dei suddetti prestiti. Resta inoltre confermata la garanzia dello Stato per i rischi, di cui all'art. 4 della legge 31 ottobre 2011, n. 190. 6-ter. Agli eventuali oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, in deroga a quanto previsto dall'art. 6 della legge 31 ottobre 2011, n. 190, si provvede: a) per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'art. 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; b) per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 6-quater. - 6-quinquies. Omissis. 6-sexies. E' prorogata l'autorizzazione alla Banca d'Italia per la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi piu' poveri, di cui al secondo periodo del comma 14 dell'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tal fine la Banca d'Italia e' autorizzata a concedere un prestito nei limiti di 400 milioni di diritti speciali di prelievo da erogare a tassi di mercato tramite il Poverty reduction and growth trust (PRGT), secondo le modalita' concordate tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. Omissis.». Note al comma 637: - Si riporta il testo dei commi 2 e 6 dell'art. 25 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative): «Art. 25 (Proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale). - 1. Omissis. 2. In attuazione del comma 1, la Banca d'Italia e' autorizzata a svolgere le trattative con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) per la conclusione di un accordo di prestito bilaterale per un ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro. L'accordo diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. 3. - 5. Omissis. 6. Per la concessione della garanzia dello Stato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche mediante l'eventuale utilizzo delle risorse finanziarie ivi previste. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'art. 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - Il citato decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 30 dicembre 2016, n. 304. Note al comma 638: - Il testo del comma 6-sexies dell'art. 13 del citato decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e' riportato nelle note al comma 636. Note al comma 641: - Il testo del comma 6-ter dell'art. 13 del citato decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e' riportato nelle note al comma 636. - Il testo del comma 6 dell'art. 25 del citato decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e' riportato nelle note al comma 637. - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 8 del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: «Art. 8 (Misure per la stabilita' del sistema creditizio). - 1. - 3. Omissis. 4. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 sara' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per tale finalita' e' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per il periodo 2012-2016. I predetti importi sono annualmente versati su apposita contabilita' speciale, per essere destinati alla copertura dell'eventuale escussione delle suddette garanzie. Ad eventuali ulteriori oneri, si provvede ai sensi dell'art. 26, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Omissis.». Note al comma 643: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 18 della legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo): «Art. 18 (Disciplina di bilancio dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo). - 1. Omissis. 2. I mezzi finanziari complessivi dell'Agenzia sono costituiti: a) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni, secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; b) dagli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione; c) da un finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; d) da donazioni, lasciti, legati e liberalita', debitamente accettati; e) da una quota pari al 20 per cento della quota a diretta gestione statale delle somme di cui all'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222. Omissis.». Note al comma 644: - La legge 10 marzo 1982, n. 127, recante «Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe, firmate a Garching presso Monaco il 14 maggio 1980 e a Roma il 28 agosto 1980, per l'adesione alla convenzione recante la creazione dell'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe, con protocollo finanziario annesso, firmata a Parigi il 5 ottobre 1962, nonche' al protocollo relativo ai privilegi ed immunita' dell'Organizzazione stessa, firmato a Parigi il 12 luglio 1974», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale 3 aprile 1982, n. 92, S.O. - La legge 23 luglio 1949, n. 433, recante «Ratifica ed esecuzione dello Statuto del Consiglio d'Europa e dell'Accordo relativo alla creazione della Commissione preparatoria del Consiglio d'Europa, firmati a Londra il 5 maggio 1949», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 168 del 25 luglio 1949. - La legge 31 marzo 1980, n. 140, recante «Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventu'», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 110 del 22 aprile 1980. Note al comma 647: - Si riporta il testo del comma 587 dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - 1. - 586-bis. Omissis. 587. Per gli adempimenti connessi alla partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai, e' autorizzata, ad integrazione degli stanziamenti gia' previsti ai sensi dell'art. 1, comma 258, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2019, di 11 milioni di euro per l'anno 2020 e di 8,7 milioni di euro per l'anno 2021 nonche' di 3,5 milioni di euro per l'anno 2022. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, sono disciplinate la composizione e l'organizzazione del Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai, prevedendo un contingente di personale reclutato con forme contrattuali flessibili, nel limite massimo di diciassette unita', oltre al Commissario generale di sezione e al personale appartenente alle pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, e' prorogato il Commissariato generale di sezione istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2018. Gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo, in comando o in distacco presso il Commissariato generale di sezione restano a carico delle amministrazioni di appartenenza. Al Commissario generale di sezione e' attribuito un compenso in misura pari al doppio dell'importo indicato all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Ai componenti del Commissariato dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i periodi di servizio prestati negli Emirati Arabi Uniti di durata pari o superiore a sessanta giorni consecutivi e' corrisposto a carico del Commissariato il trattamento economico stabilito dall'art. 170, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per un posto funzione negli Emirati Arabi Uniti di livello corrispondente al grado o qualifica rivestiti. I contratti di lavoro flessibile di cui al presente comma possono essere prorogati, anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa, fino alla conclusione delle attivita' del Commissariato generale di sezione. Alle attivita' all'estero del Commissariato di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54. Il Commissariato e' assistito da un Comitato di monitoraggio, composto da un membro, designato dal Presidente della Corte dei conti, in qualita' di Presidente, e da un componente designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da un componente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Ai componenti del Comitato di monitoraggio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Omissis.». Note al comma 648: - La legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante «Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 ottobre 2003, n. 250. - La legge 6 novembre 1989, n. 368, recante «Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 11 novembre 1989, n. 264. Note al comma 649: - Si riporta il testo dell'art. 85 del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dalla presente legge: «Art. 85 (Misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonche' in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri). - 1. Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonche' di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinato: a) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2020, a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti i servizi di cui all'alinea del presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio; b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di cui all'alinea ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. 2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono in ogni caso esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. 3. L'efficacia della disposizione di cui ai commi 1 e 2 e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea. 4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 114. 5. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia COVID-19, al fine di assicurare l'efficienza, la sicurezza e la continuita' del trasporto aereo di linea di passeggeri ed evitare un pregiudizio grave e irreparabile alle imprese, nelle more del perfezionamento dell'iter autorizzatorio, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, dell'indennizzo previsto dall'art. 79, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art. 202 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministero dello sviluppo economico, a valere sul fondo di cui al comma 7 del citato art. 79, e' autorizzato ad erogare, a titolo di anticipazione un importo complessivo non superiore a 250 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 2 del medesimo art. 79 e che ne abbiano fatto ovvero ne facciano richiesta. Tale anticipazione comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, e' restituita, entro il 15 dicembre 2020, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui al comma 7 del citato art. 79. In caso di perfezionamento della procedura con esito positivo, non si da' luogo alla restituzione dell'anticipazione ne' al pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitivamente dai beneficiari. 6. Per le motivazioni e le finalita' di cui al comma 5, nelle more del perfezionamento dell'iter autorizzatorio ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea previsto all'art. 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sul fondo di cui al medesimo art. 198, e' autorizzato ad erogare, a titolo di anticipazione un importo complessivo non superiore a 50 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al citato articolo e che ne facciano richiesta. Tale anticipazione, comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, e' restituita, entro il 15 dicembre 2020, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al citato Fondo. In caso di perfezionamento della procedura con esito positivo, non si da' luogo alla restituzione dell'anticipazione ne' al pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitivamente dai beneficiari.». Note al comma 650: - Si riporta il testo del comma 114 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - 1. - 113. Omissis. 114. I contributi di cui al comma 113 sono destinati a finanziare, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, gli investimenti avviati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, e di categoria M2 o M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al predetto regolamento (CE) n. 595/2009. Una quota pari a 50 milioni di euro delle risorse autorizzate ai sensi del comma 113 e' destinata al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, concernenti gli acquisti di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3 e adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018 anche mediante contratti di locazione finanziaria. Il contributo di cui al secondo periodo del presente comma e' riconosciuto anche per gli acquisti effettuati senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica prevista dal primo periodo del presente comma. Omissis.». Note al comma 651: - Si riporta il testo dei commi da 1031 a 1034 e da 1041 a 1045 dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - 1. - 1030. Omissis. 1031. In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, e' riconosciuto: a) a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km), secondo gli importi di cui alla seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico b-bis) in via sperimentale, a chi omologa in Italia entro il 31 dicembre 2021 un veicolo attraverso l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219, e' riconosciuto un contributo pari al 60 per cento del costo di riqualificazione fino ad un massimo di euro 3.500, oltre a un contributo pari al 60 per cento delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al pubblico registro automobilistisco (PRA), all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione. 1032. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari. 1033. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato e' destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1031. 1034. Entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. 1035. - 1040. Omissis. 1041. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1031 e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio. 1042. A decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2020, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica e' tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2g/km, secondo gli importi di cui alla seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico 1042-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il pagamento dell'imposta di cui al comma 1042 e' effettuato secondo le classi e gli importi di cui alla seguente tabella: CO2 g/km Imposta (euro) 191-210 1.100 211-240 1.600 241-290 2.000 Superiore a 290 2.500. 1043. L'imposta di cui ai commi 1042 e 1042-bis e' altresi' dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 gia' immatricolato in un altro Stato. 1044. L'imposta di cui ai commi 1042 e 1042-bis non si applica ai veicoli per uso speciale di cui all'allegato II, parte A, punto 5, delladirettiva 2007/46/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007. 1045. L'imposta di cui ai commi 1042 e 1042-bis e' versata, dall'acquirente o da chi richiede l'immatricolazione, con le modalita' di cui agli articoli17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte sui redditi. Omissis.».