art. 1 note (parte 17)

           	
				
 
          Note al comma 601: 
                
              - Si riporta il testo del comma  2  dell'art.  177  del
          citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  Sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
              «Art.   177    (Esenzioni    dall'imposta    municipale
          propria-IMU per il settore turistico). - 1. Omissis. 
              2. Per il ristoro  ai  comuni  a  fronte  delle  minori
          entrate derivanti dal comma 1, e' istituito, nello stato di
          previsione del Ministero dell'interno,  un  fondo  con  una
          dotazione di 76,55 milioni di euro per  l'anno  2020.  Alla
          ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro
          dell'interno di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro  trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              Omissis.». 
          Note al comma 602: 
                
              - Si riporta il testo del  comma  5  dell'art.  28  del
          citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  Sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 28 (Credito d'imposta per i canoni  di  locazione
          degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda).  -
          1. - 4. Omissis. 
              5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3,  3-bis
          e  4  e'  commisurato  all'importo  versato   nel   periodo
          d'imposta 2020 con  riferimento  a  ciascuno  dei  mesi  di
          marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico
          ricettive con attivita' solo stagionale con  riferimento  a
          ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno  e  luglio.  Ai
          soggetti locatari esercenti attivita' economica, il credito
          d'imposta  spetta  a  condizione  che  abbiano  subito  una
          diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel  mese  di
          riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto  allo
          stesso mese del periodo d'imposta  precedente.  Il  credito
          d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di  cui  al
          periodo  precedente  ai   soggetti   che   hanno   iniziato
          l'attivita' a  partire  dal  1°  gennaio  2019  nonche'  ai
          soggetti  che,  a  far  data  dall'insorgenza   dell'evento
          calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede  operativa
          nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i  cui
          stati di emergenza  erano  ancora  in  atto  alla  data  di
          dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19. Per  le
          imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour
          operator, il credito d'imposta spetta  fino  al  30  aprile
          2021. 
              Omissis.». 
          Note al comma 603: 
              - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  182  del
          citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  Sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 182 (Ulteriori misure di sostegno per il  settore
          turistico). - 1. Al fine di sostenere le agenzie di viaggio
          e i tour operator, nonche' le imprese  turistico-ricettive,
          le guide e gli accompagnatori turistici e le  imprese,  non
          soggette a obblighi di servizio  pubblico,  autorizzate  ai
          sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.  422,  e
          delle relative leggi regionali  di  attuazione,  esercenti,
          mediante autobus scoperti, le attivita' riferite al  codice
          ATECO 49.31.00, a seguito delle misure di contenimento  del
          COVID-19, nello stato di previsione  del  Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali e per il turismo e' istituito
          un fondo con una dotazione  di  265  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno  2021.  Con
          decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali  e
          per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto,  sono  stabilite
          le modalita' di ripartizione e assegnazione  delle  risorse
          agli  operatori,  tenendo  conto   dell'impatto   economico
          negativo   conseguente   all'adozione   delle   misure   di
          contenimento del COVID-19. 
              Omissis.». 
          Note al comma 604: 
                
              - Si riporta il testo del  comma  3  dell'art.  79  del
          citato decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  13  ottobre  2020,  n.  126
          (Misure   urgenti   per   il   sostegno   e   il   rilancio
          dell'economia): 
              «Art. 79 (Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore
          turistico e termale). - 1. - 2. Omissis. 
              3.  Per   l'attuazione   del   presente   articolo   e'
          autorizzata la spesa di 180 milioni di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri  si  provvede  ai
          sensi dell'art. 114. 
              Omissis.». 
          Note al comma 607: 
                
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  9  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  (Codice  della
          strada), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 9 (Competizioni sportive su strada). -  1.  Sulle
          strade ed  aree  pubbliche  sono  vietate  le  competizioni
          sportive con veicoli o animali e  quelle  atletiche,  salvo
          autorizzazione. L'autorizzazione e' rilasciata  dal  comune
          in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e
          quelle con animali o con veicoli a trazione  animale.  Essa
          e' rilasciata dalla regione e dalle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano per le gare  atletiche,  ciclistiche  e
          per le gare con animali o con veicoli  a  trazione  animale
          che  interessano  piu'  comuni.  Per  le  gare   atletiche,
          ciclistiche e quelle con animali o con veicoli  a  trazione
          animale che interessano  il  territorio  di  piu'  regioni,
          l'autorizzazione  e'  rilasciata  dalla  regione  o   dalla
          provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa  con  le
          altre regioni interessate, che devono rilasciare  il  nulla
          osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data
          di effettuazione della gara. Per  le  gare  con  veicoli  a
          motore   l'autorizzazione   e'   rilasciata,   sentite   le
          federazioni  nazionali  sportive   competenti   e   dandone
          tempestiva   informazione   all'autorita'    di    pubblica
          sicurezza: dalla  regione  e  dalle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete
          di  interesse  nazionale;  dalla  regione  per  le   strade
          regionali; dalle province per le  strade  provinciali;  dai
          comuni per le strade comunali.  Nelle  autorizzazioni  sono
          precisate  le  prescrizioni  alle  quali   le   gare   sono
          subordinate. 
              Omissis.». 
          Note al comma 608: 
                
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  57-bis  del  citato
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  57-bis  (Incentivi  fiscali  agli   investimenti
          pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e  sulle
          emittenti televisive e  radiofoniche  locali  e  misure  di
          sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione).  -
          1. Per l'anno 2018, alle imprese, ai lavoratori autonomi  e
          agli enti non commerciali che  effettuano  investimenti  in
          campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e  periodica
          anche on line e sulle emittenti televisive  e  radiofoniche
          locali, analogiche o digitali, il cui valore superi  almeno
          dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli
          stessi  mezzi  di  informazione  nell'anno  precedente,  e'
          attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta,
          pari  al  75  per  cento  del  valore  incrementale   degli
          investimenti effettuati, elevato al 90 per cento  nel  caso
          di  microimprese,  piccole  e  medie  imprese  e  start  up
          innovative,  nel  limite  massimo  complessivo   di   spesa
          stabilito ai sensi del comma 3.  Il  credito  d'imposta  e'
          utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione,  ai  sensi
          dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
          previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e
          l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
          ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
          nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di  Stato,
          entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
          della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
          stabiliti le modalita' e  i  criteri  di  attuazione  delle
          disposizioni di cui  al  presente  comma,  con  particolare
          riguardo agli investimenti che danno accesso al  beneficio,
          ai casi di esclusione, alle procedure di concessione  e  di
          utilizzo  del  beneficio,  alla  documentazione  richiesta,
          all'effettuazione   dei   controlli   e   alle    modalita'
          finalizzate ad assicurare il rispetto del limite  di  spesa
          di cui al comma 3.  Le  agevolazioni  di  cui  al  presente
          articolo  sono  concesse  ai  sensi  e   nei   limiti   del
          regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della  Commissione,  del  18
          dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n.  1408/2013
          della  Commissione,  del   18   dicembre   2013,   relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  "de  minimis"
          nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n.  717/  2014
          della   Commissione,   del   27   giugno   2014,   relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  "de  minimis"
          nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 
              1-bis. A decorrere dall'anno 2019, il credito d'imposta
          di cui al comma 1 e' concesso, alle stesse condizioni e  ai
          medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura  unica  del
          75 per cento del  valore  incrementale  degli  investimenti
          effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai  sensi
          del comma 3, e in ogni  caso  nei  limiti  dei  regolamenti
          dell'Unione europea richiamati al comma 1.  Ai  fini  della
          concessione del credito d'imposta si applica il regolamento
          di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno  2019,  le  comunicazioni
          per l'accesso al credito d'imposta di cui all'art. 5, comma
          1, del citato regolamento sono  presentate  dal  1°  al  31
          ottobre. 
              1-ter.  Limitatamente   all'anno   2020,   il   credito
          d'imposta di cui  al  comma  1  e'  concesso,  ai  medesimi
          soggetti ivi contemplati, nella misura  unica  del  50  per
          cento del valore degli investimenti effettuati, e  in  ogni
          caso  nei  limiti  dei  regolamenti   dell'Unione   europea
          richiamati al comma  1,  entro  il  limite  massimo  di  85
          milioni  di  euro,  che  costituisce  tetto  di  spesa.  Il
          beneficio e' concesso nel limite di 50 milioni di euro  per
          gli  investimenti  pubblicitari  effettuati  sui   giornali
          quotidiani e periodici, anche online, e nel  limite  di  35
          milioni  di  euro   per   gli   investimenti   pubblicitari
          effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali
          e nazionali, analogiche o digitali, non  partecipate  dallo
          Stato. Alla copertura del  relativo  onere  finanziario  si
          provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  risorse
          del   Fondo   per    il    pluralismo    e    l'innovazione
          dell'informazione, di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre
          2016, n.  198.  La  predetta  riduzione  del  Fondo  e'  da
          imputare per 50 milioni di euro alla quota  spettante  alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri e per 35  milioni  di
          euro alla  quota  spettante  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico. Ai fini della concessione del credito  d'imposta
          si applicano, per i profili  non  derogati  dalla  presente
          disposizione, le norme recate dal  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio
          2018, n. 90. Per l'anno 2020, la  comunicazione  telematica
          di cui  all'art.  5,  comma  1,  del  predetto  decreto  e'
          presentata  nel  periodo  compreso  tra  il  1°  ed  il  30
          settembre del medesimo anno,  con  le  modalita'  stabilite
          nello stesso art. 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse
          nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020  restano
          comunque valide. Per le finalita' di cui al presente comma,
          il   Fondo    per    il    pluralismo    e    l'innovazione
          dell'informazione, di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre
          2016, n. 198, e' incrementato nella misura di 57,5  milioni
          di euro per l'anno 2020. 
              1-quater.  Per  gli  anni  2021  e  2022,  il   credito
          d'imposta di cui  al  comma  1  e'  concesso,  ai  medesimi
          soggetti ivi previsti, nella misura unica del 50 per  cento
          del valore degli investimenti pubblicitari  effettuati  sui
          giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale,
          entro il limite massimo di 50 milioni di euro per  ciascuno
          degli anni 2021 e 2022. Alla copertura del  relativo  onere
          si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse
          del   Fondo   per    il    pluralismo    e    l'innovazione
          dell'informazione, di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre
          2016,  n.  198,  nell'ambito  della  quota  spettante  alla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri.  Ai  fini  della
          concessione  del  credito   d'imposta   si   applicano   le
          disposizioni del comma 1-ter del presente  articolo  e  del
          regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per le finalita' di cui
          al  presente  comma,  il  Fondo   per   il   pluralismo   e
          l'innovazione dell'informazione, di cui al  citato  art.  1
          della legge n. 198 del 2016, e' incrementato di 50  milioni
          di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. 
              2.  Per   favorire   la   realizzazione   di   progetti
          innovativi, anche  con  lo  scopo  di  rimuovere  stili  di
          comunicazione sessisti e lesivi dell'identita' femminile, e
          idonei a promuovere la piu' ampia fruibilita' di  contenuti
          informativi multimediali e la maggiore diffusione  dell'uso
          delle tecnologie  digitali,  e'  emanato  annualmente,  con
          decreto del capo  del  Dipartimento  per  l'informazione  e
          l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri,  un
          bando per  l'assegnazione  di  finanziamenti  alle  imprese
          editrici di nuova costituzione. 
              3. Per la concessione del credito di imposta di cui  al
          comma 1 e' autorizzata la spesa di 62,5 milioni di euro per
          l'anno 2018, che costituisce tetto  di  spesa.  Agli  oneri
          derivanti dal periodo precedente, pari a  62,5  milioni  di
          euro per l'anno 2018, si provvede  mediante  corrispondente
          riduzione del  Fondo  per  il  pluralismo  e  l'innovazione
          dell'informazione, di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre
          2016, n.  198.  La  predetta  riduzione  del  Fondo  e'  da
          imputare per 50 milioni di euro sulla quota spettante  alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri e per 12,5 milioni di
          euro sulla quota  spettante  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico. Per gli anni successivi al 2018, alla  copertura
          degli oneri per la concessione del credito d'imposta di cui
          al presente articolo si provvede  mediante  utilizzo  delle
          risorse  del  Fondo  per  il  pluralismo  e   l'innovazione
          dell'informazione, di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre
          2016, n. 198, nel limite complessivo, che costituisce tetto
          di  spesa,  determinato  annualmente  con  il  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri di  cui  all'art.  1,
          comma 4, della citata legge n. 198  del  2016,  da  emanare
          entro il termine di scadenza previsto dall'art. 5, comma 1,
          del regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90,  per  l'invio
          delle comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta.  Le
          risorse destinate al riconoscimento del  credito  d'imposta
          medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e
          sono  trasferite  nella  contabilita'  speciale   n.   1778
          "Agenzia  delle  entrate  -  fondi  di  bilancio"  per   le
          necessarie  regolazioni  contabili.  Agli  oneri  derivanti
          dall'attuazione del comma 2 si provvede  mediante  utilizzo
          delle risorse del Fondo per il pluralismo  e  l'innovazione
          dell'informazione, di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre
          2016, n. 198. I finanziamenti da  assegnare  ai  sensi  del
          comma 2 sono concessi, mediante utilizzo delle risorse  del
          medesimo  Fondo   per   il   pluralismo   e   l'innovazione
          dell'informazione,  nel  limite  massimo  di   spesa,   che
          costituisce tetto all'erogazione del  beneficio,  stabilito
          annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri di cui all'art. 1, comma 6, della  predetta  legge
          n. 198 del 2016, nell'ambito della quota delle risorse  del
          Fondo  destinata  agli  interventi  di   competenza   della
          Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              3-bis. Ai fini della prima applicazione  del  comma  1,
          una quota pari a 20 milioni di euro, a valere  sulla  quota
          di spettanza della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri
          dello  stanziamento  relativo   all'annualita'   2018,   e'
          destinata   al   riconoscimento   del   credito   d'imposta
          esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali
          sulla stampa quotidiana e periodica, anche online,  di  cui
          al comma 1 effettuati dal 24 giugno  2017  al  31  dicembre
          2017, purche' il loro valore superi almeno dell'1 per cento
          l'ammontare  degli   analoghi   investimenti   pubblicitari
          effettuati dai medesimi  soggetti  sugli  stessi  mezzi  di
          informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016. 
              4.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   allo
          svolgimento delle attivita'  amministrative  inerenti  alle
          disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri  per
          la finanza pubblica.». 
          Note al comma 609: 
              - Si riporta il testo dei commi da 806 a 809  dell'art.
          1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: 
              «Art. 1. - 1. - 805. Omissis. 
              806. Per gli anni 2019 e 2020, agli esercenti attivita'
          commerciali che operano esclusivamente  nel  settore  della
          vendita al dettaglio di giornali, riviste  e  periodici  e'
          riconosciuto, nel limite di spesa di 13 milioni di euro per
          l'anno 2019 e di 17 milioni di euro  per  l'anno  2020,  un
          credito d'imposta parametrato agli importi pagati a  titolo
          di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai  locali  dove
          si svolge la medesima attivita'  di  vendita  di  giornali,
          riviste  e  periodici  al  dettaglio,  nonche'   ad   altre
          eventuali spese di locazione o ad altre  spese  individuate
          con il decreto di cui al  comma  808,  anche  in  relazione
          all'assenza di punti vendita della  stampa  nel  territorio
          comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma  e'
          stabilito nella misura massima di  2.000  euro  per  l'anno
          2019 e di 4.000 euro per  l'anno  2020.  L'agevolazione  si
          estende anche  agli  esercenti  attivita'  commerciali  non
          esclusivi, come  individuati  dall'art.  2,  comma  3,  del
          decreto legislativo 24 aprile 2001, n.  170,  a  condizione
          che la predetta attivita' commerciale  rappresenti  l'unico
          punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici
          nel comune di riferimento.  Per  l'anno  2020,  il  credito
          d'imposta e' esteso alle  imprese  di  distribuzione  della
          stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a
          rivendite situate nei comuni con una popolazione  inferiore
          a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto  vendita  e
          puo' essere, altresi', parametrato agli importi spesi per i
          servizi  di  fornitura  di  energia  elettrica,  i  servizi
          telefonici e di collegamento  a  Internet,  nonche'  per  i
          servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali. 
              807. Gli esercizi di cui al comma 806 possono  accedere
          al credito d'imposta nel rispetto  dei  limiti  di  cui  al
          regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18
          dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli  aiuti  "de  minimis".   Il   credito   d'imposta   e'
          utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai   sensi
          dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
          mediante modello F24. 
              808. Con decreto della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, sono  stabilite  le
          disposizioni applicative dei commi  806  e  807  anche  con
          riferimento al monitoraggio ed al rispetto  dei  limiti  di
          spesa ivi previsti. 
              809. Agli oneri derivanti dai commi da  806  a  808  si
          provvede: 
              a) quanto a 13 milioni di euro nell'anno  2019  e  a  4
          milioni di euro  nell'anno  2020,  mediante  corrispondente
          riduzione  della  quota  del  Fondo  per  il  pluralismo  e
          l'innovazione dell'informazione spettante  alla  Presidenza
          del Consiglio dei ministri ai sensi dall'art. 1,  comma  4,
          della legge 26 ottobre 2016, n. 198; 
              b) quanto a 13 milioni di euro nell'anno 2020, a valere
          sulle  risorse  disponibili  gia'  destinate   al   credito
          d'imposta di cui all'art. 4  del  decreto-legge  18  maggio
          2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge  16
          luglio 2012, n. 103. Il Fondo per  la  compensazione  degli
          effetti finanziari non previsti a legislazione  conseguenti
          all'attualizzazione  di  contributi  pluriennali,  di   cui
          all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.
          154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre
          2008, n. 189, e' ridotto di 13 milioni di euro  per  l'anno
          2020. 
              Omissis.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge  26
          ottobre  2016,  n.  198  (Istituzione  del  Fondo  per   il
          pluralismo e l'innovazione dell'informazione e  deleghe  al
          Governo per la ridefinizione della disciplina del  sostegno
          pubblico per  il  settore  dell'editoria  e  dell'emittenza
          radiofonica  e  televisiva  locale,  della  disciplina   di
          profili pensionistici dei giornalisti e della  composizione
          e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine  dei
          giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del
          servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale): 
              «Art. 1 (Istituzione del  Fondo  per  il  pluralismo  e
          l'innovazione  dell'informazione).  -   1.   Al   fine   di
          assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'art.
          21 della Costituzione, in  materia  di  diritti,  liberta',
          indipendenza e  pluralismo  dell'informazione,  nonche'  di
          incentivare l'innovazione dell'offerta  informativa  e  dei
          processi di distribuzione e di vendita, la capacita'  delle
          imprese del settore di investire e di  acquisire  posizioni
          di mercato sostenibili nel tempo, nonche'  lo  sviluppo  di
          nuove imprese editrici anche  nel  campo  dell'informazione
          digitale,  e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze  il  Fondo  per  il
          pluralismo  e  l'innovazione  dell'informazione,   di   cui
          all'art. 1, comma 160, primo  periodo,  lettera  b),  della
          legge 28 dicembre 2015, n. 208, come  sostituita  dall'art.
          10, comma 1, della presente legge,  di  seguito  denominato
          "Fondo". 
              2. Nel Fondo confluiscono: 
              a) le risorse statali destinate alle diverse  forme  di
          sostegno  all'editoria  quotidiana   e   periodica,   anche
          digitale,  comprese  le  risorse  disponibili   del   Fondo
          straordinario per gli interventi di sostegno  all'editoria,
          di cui all'art. 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013,
          n. 147; 
              b)   le   risorse   statali   destinate   all'emittenza
          radiofonica e televisiva in ambito locale,  iscritte  nello
          stato di previsione del Ministero dello sviluppo  economico
          ai sensi dell'art. 1, comma 162, della  legge  28  dicembre
          2015, n. 208; 
              c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni
          di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per  ciascuno
          degli anni 2017 e 2018, delle  eventuali  maggiori  entrate
          versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione,
          di cui all'art. 1, comma 160, primo  periodo,  lettera  b),
          della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  come  sostituita
          dall'art. 10, comma 1, della presente legge; 
              d)  le  somme  derivanti  dal  gettito  annuale  di  un
          contributo di solidarieta' pari  allo  0,1  per  cento  del
          reddito   complessivo   dei   seguenti   soggetti   passivi
          dell'imposta di cui  all'art.  73  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 
              1) concessionari  della  raccolta  pubblicitaria  sulla
          stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di  comunicazione
          radiotelevisivi e digitali; 
              2) societa' operanti nel  settore  dell'informazione  e
          della comunicazione  che  svolgano  raccolta  pubblicitaria
          diretta, in tale caso calcolandosi il  reddito  complessivo
          con riguardo alla parte  proporzionalmente  corrispondente,
          rispetto all'ammontare dei ricavi  totali,  allo  specifico
          ammontare dei ricavi derivanti da tale attivita'; 
              3)  altri  soggetti  che  esercitino   l'attivita'   di
          intermediazione nel mercato della pubblicita' attraverso la
          ricerca e l'acquisto, per conto  di  terzi,  di  spazi  sui
          mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a
          tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa  la  rete
          internet. 
              3. Le somme di cui al comma 2, lettera d), sono versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  destinate
          al Fondo. 
              4. Il Fondo e' annualmente ripartito tra la  Presidenza
          del Consiglio dei ministri e il  Ministero  dello  sviluppo
          economico, per gli  interventi  di  rispettiva  competenza,
          sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri,  adottato  di  concerto  con  i
          Ministri dello sviluppo economico e dell'economia  e  delle
          finanze.  Le  somme  non  impegnate  in  ciascun  esercizio
          possono esserlo in quello successivo.  Le  risorse  di  cui
          alle lettere c) e d) del comma 2 sono comunque ripartite al
          50 per cento tra  le  due  amministrazioni;  i  criteri  di
          ripartizione delle risorse di cui alle lettere a)e  b)  del
          medesimo comma 2 tengono conto delle proporzioni  esistenti
          tra  le  risorse  destinate   al   sostegno   dell'editoria
          quotidiana e periodica  e  quelle  destinate  all'emittenza
          radiofonica e televisiva a livello locale.  Il  decreto  di
          cui al primo periodo puo'  prevedere  che  una  determinata
          percentuale del Fondo sia  destinata  al  finanziamento  di
          progetti comuni che incentivino l'innovazione  dell'offerta
          informativa nel campo dell'informazione  digitale  attuando
          obiettivi di  convergenza  multimediale.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il
          Ministro  dello  sviluppo  economico,   sono   definiti   i
          requisiti soggettivi, i  criteri  e  le  modalita'  per  la
          concessione  di  tali  finanziamenti;  lo  schema  di  tale
          decreto e' trasmesso  alle  Camere  per  l'espressione  dei
          pareri  delle  Commissioni  parlamentari   competenti   per
          materia, che si pronunciano nel termine di sessanta  giorni
          dalla data di trasmissione, decorso  il  quale  il  decreto
          puo' comunque essere adottato. Il Presidente del  Consiglio
          dei ministri, qualora non  intenda  conformarsi  ai  pareri
          parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con
          le  sue  osservazioni  e   con   eventuali   modificazioni,
          corredate   dei   necessari   elementi    integrativi    di
          informazione e motivazione. Le Commissioni  competenti  per
          materia   possono   esprimersi   sulle   osservazioni   del
          Presidente del Consiglio dei ministri entro il  termine  di
          dieci giorni dalla data della nuova  trasmissione.  Decorso
          tale termine, il decreto puo' comunque essere adottato. 
              5. 
              6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri e' annualmente  stabilita  la  destinazione  delle
          risorse  ai  diversi   interventi   di   competenza   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri. 
              7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni  di   bilancio   negli   stati   di   previsione
          interessati, anche nel conto dei residui.». 
          Note al comma 610: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  190  del   citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
              «Art. 190 (Credito d'imposta per i servizi digitali). -
          1. Per l'anno 2020, alle imprese editrici di  quotidiani  e
          di  periodici  iscritte  al  registro  degli  operatori  di
          comunicazione, che occupano almeno un  dipendente  a  tempo
          indeterminato, e' riconosciuto un credito d'imposta pari al
          30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019
          per  l'acquisizione  dei  servizi  di  server,  hosting   e
          manutenzione evolutiva per  le  testate  edite  in  formato
          digitale, e per information technology  di  gestione  della
          connettivita'. Il credito d'imposta e'  riconosciuto  entro
          il limite di  8  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  che
          costituisce tetto di spesa. Il beneficio di cui al presente
          articolo e' concesso ai sensi e nei limiti del  regolamento
          (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre  2013,
          relativo all'applicazione degli  articoli  107  e  108  del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  agli  aiuti
          "de minimis". 
              2. L'agevolazione e' concessa a ciascuna impresa di cui
          al comma 1, nel rispetto del limite di spesa e  dei  limiti
          del citato regolamento (UE) n.  1407/  2013  ivi  indicati,
          previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e
          l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel
          caso di insufficienza delle  risorse  disponibili  rispetto
          alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione  delle
          stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito
          di imposta astrattamente spettante calcolato ai  sensi  del
          comma 1. 
              3. Le spese si  considerano  sostenute  secondo  quanto
          previsto dall'art. 109 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico
          delle imposte sui redditi. L'effettuazione  di  tali  spese
          deve risultare  da  apposita  attestazione  rilasciata  dai
          soggetti di cui all'art. 35, commi 1, lettera a), e 3,  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  legittimati  a
          rilasciare il visto di conformita' dei dati  esposti  nelle
          dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti  che  esercitano
          la revisione legale dei conti ai sensi  dell'art.  2409-bis
          del codice civile. 
              4.  Il  credito  d'imposta   e'   alternativo   e   non
          cumulabile, in relazione alle stesse  voci  di  spesa,  con
          ogni altra  agevolazione  prevista  da  normativa  statale,
          regionale o europea salvo che  successive  disposizioni  di
          pari  fonte  normativa  non  prevedano   espressamente   la
          cumulabilita'  delle  agevolazioni   stesse.   Il   credito
          d'imposta di cui al presente comma non e' cumulabile con il
          contributo diretto alle imprese editrici  di  quotidiani  e
          periodici, di cui all'art. 2, commi 1 e 2, della  legge  26
          ottobre 2016, n. 198, e al decreto  legislativo  15  maggio
          2017, n. 70. 
              5. Il credito d'imposta e' utilizzabile  esclusivamente
          in  compensazione,  ai  sensi  dell'art.  17  del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241.  Ai  fini  dell'utilizzo
          del  credito  di  imposta,  il  modello  F24  deve   essere
          presentato  a  pena  di  scarto  esclusivamente  tramite  i
          servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Il  medesimo
          modello F24 e' altresi' scartato  qualora  l'ammontare  del
          credito  d'imposta  utilizzato  in  compensazione   risulti
          eccedente l'importo spettante. 
              6. Il credito d'imposta e' revocato nel caso che  venga
          accertata l'insussistenza di  uno  dei  requisiti  previsti
          ovvero  nel  caso  in  cui  la  documentazione   presentata
          contenga  elementi  non  veritieri  o  risultino  false  le
          dichiarazioni  rese.  La  revoca   parziale   del   credito
          d'imposta  e'  disposta  solo  nel  caso   in   cui   dagli
          accertamenti  effettuati  siano   rilevati   elementi   che
          condizionano  esclusivamente  la   misura   del   beneficio
          concesso. Ai fini  del  recupero  di  quanto  indebitamente
          fruito, si applica l'art. 1, comma 6, del decreto-legge  25
          marzo 2010, n. 40,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 22 maggio 2010, n. 73. 
              7.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, da emanare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono  stabiliti  le  modalita',  i  contenuti,  la
          documentazione richiesta ed i termini per la  presentazione
          della domanda di cui al comma 2. 
              8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8
          milioni di euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del  Fondo  per  il  pluralismo  e
          l'innovazione dell'informazione, di cui  all'art.  1  della
          legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le predette finalita' il
          suddetto Fondo e' incrementato di 8  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020. Le risorse  destinate  al  riconoscimento  del
          credito d'imposta medesimo  sono  iscritte  nel  pertinente
          capitolo  dello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  e  sono  trasferite  nella
          contabilita' speciale n.  1778  "Agenzia  delle  entrate  -
          fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili. 
              9. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 8  si
          provvede ai sensi dell'art. 265.». 
              - Il testo dell'art. 1 della legge 26 ottobre 2016,  n.
          198, e' riportato nelle note al comma 609. 
          Note al comma 611: 
                
              - Il comma  357  dell'art.  1  della  citata  legge  27
          dicembre 2019,  n.  160,  come  modificato  dalla  presente
          legge, e' riportato nelle note al comma 576. 
          Note al comma 614: 
                
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2014, n.  49  recante
          «Attuazione  della  Direttiva  2012/19/UE  sui  rifiuti  di
          apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  (RAEE)»,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana  28
          marzo 2014, n. 73, S.O. 
              - Si riporta il testo del comma 1039 dell'art. 1  della
          citata  legge  27  dicembre  2017,  n.  205  (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020): 
              «Art. 1. - 1. - 1038. Omissis. 
              1039. Ai fini dell'attuazione dei commi da 1026 a  1046
          e'  autorizzata  la  spesa  di  5  milioni  di   euro   per
          l'esercizio finanziario 2018,  35,5  milioni  di  euro  per
          l'esercizio finanziario 2019, 344,4  milioni  di  euro  per
          l'esercizio finanziario  2020,  141  milioni  di  euro  per
          l'esercizio finanziario 2021 e 272,1 milioni  di  euro  per
          l'esercizio finanziario  2022,  da  iscrivere  su  appositi
          capitoli dello stato  di  previsione  del  Ministero  dello
          sviluppo economico. Gli importi di cui  al  presente  comma
          sono utilizzati, in conformita' alla normativa  europea  in
          materia di aiuti di Stato, per le seguenti finalita': 
              a) erogazione di misure compensative a fronte dei costi
          di adeguamento degli  impianti  di  trasmissione  sostenuti
          dagli operatori di rete in ambito nazionale a seguito della
          liberazione delle  frequenze  per  il  servizio  televisivo
          digitale  terrestre  e,  ove  si  renda  necessario,  dagli
          operatori delle bande di spettro 3,6-3,8  GHz  e  26,5-27,5
          GHz. Per tali finalita', nell'ambito delle risorse  di  cui
          al primo periodo del presente  comma,  sono  assegnati  0,5
          milioni di euro  per  l'esercizio  finanziario  2019,  24,1
          milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2020
          e 2021 e 228,1 milioni di euro per l'esercizio  finanziario
          2022; 
              b) erogazione di indennizzo per gli operatori  di  rete
          in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze  per  il
          servizio televisivo digitale terrestre oggetto  di  diritto
          d'uso. Per tali finalita', nell'ambito delle risorse di cui
          al primo periodo del presente comma, sono  assegnati  230,3
          milioni di euro per l'esercizio  finanziario  2020  e  73,9
          milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021; 
              c) contributo ai costi a carico degli utenti finali per
          l'acquisto di apparecchiature di  ricezione  televisiva  di
          cui all'art.  3-quinquies,  comma  5,  terzo  periodo,  del
          decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 26 aprile  2012,  n.  44,  ed  i
          connessi  costi  di   erogazione.   Per   tali   finalita',
          nell'ambito delle risorse  di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma, sono  assegnati  25  milioni  di  euro  per
          l'esercizio  finanziario  2019,  76  milioni  di  euro  per
          l'esercizio finanziario 2020  e  25  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022; 
              d)   oneri   finanziari   e   amministrativi   relativi
          all'espletamento da  parte  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico delle  seguenti  attivita':  predisposizione  dei
          documenti  tecnici  e  monitoraggio  delle   attivita'   di
          coordinamento della  transizione  di  cui  al  comma  1032;
          attivita'  di  monitoraggio  per   la   risoluzione   delle
          eventuali  problematiche  causate  dalle  emissioni   delle
          stazioni radio base rispetto  agli  impianti  di  ricezione
          televisiva terrestre; definizione, simulazione  e  verifica
          delle  regole   tecniche   derivanti   dagli   accordi   di
          coordinamento internazionale; gestione delle  procedure  di
          selezione  per  l'assegnazione  dei  diritti  d'uso   delle
          frequenze in banda 694-790 MHz e  delle  bande  di  spettro
          3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz  di  cui  al  comma  1028,  con
          riguardo alla liberazione delle frequenze per  il  servizio
          televisivo  digitale  terrestre   e,   qualora   si   renda
          necessario, delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e  26,5-27,5
          GHz;  espletamento  delle  procedure   di   selezione   per
          l'assegnazione dei diritti d'uso  delle  frequenze  per  il
          servizio televisivo digitale terrestre,  di  cui  ai  commi
          1031, 1033 e 1034, previo ammodernamento e digitalizzazione
          degli archivi dei diritti d'uso e dei fornitori di  servizi
          media e audiovisivi; messa a disposizione  della  capacita'
          trasmissiva di cui al comma 1033 e  relativo  monitoraggio;
          informazione dei cittadini. Per tali finalita', nell'ambito
          delle risorse di cui al primo periodo del  presente  comma,
          sono  assegnati  5  milioni   di   euro   per   l'esercizio
          finanziario  2018,  10  milioni  di  euro  per  l'esercizio
          finanziario  2019,  14  milioni  di  euro  per  l'esercizio
          finanziario  2020,  18  milioni  di  euro  per  l'esercizio
          finanziario 2021 e  19  milioni  di  euro  per  l'esercizio
          finanziario 2022. 
              Omissis.». 
          Note al comma 615: 
                
              - Il testo del comma  1039  dell'art.  1  della  citata
          legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' riportato nelle note  al
          comma 614. 
                
          Note al comma 616: 
                
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e  3  del  regio
          decreto-legge 21 febbraio 1938, n.  246,  convertito  dalla
          legge 4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina  degli  abbonamenti
          alle radio-audizioni): 
              «Art.  1  (Dell'abbonamento  alle  radioaudizioni).   -
          Chiunque detenga uno o piu' apparecchi atti  od  adattabili
          alla  ricezione  delle  radioaudizioni  e'   obbligato   al
          pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui
          al presente decreto. 
              La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o
          trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo  idoneo
          a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne  per
          il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere
          la detenzione o l'utenza di un apparecchio  radioricevente.
          La detenzione di un apparecchio  si  presume  altresi'  nel
          caso in cui esista un'utenza per la  fornitura  di  energia
          elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua  residenza
          anagrafica. Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai
          precedenti periodi, a decorrere dall'anno 2016  e'  ammessa
          esclusivamente una dichiarazione rilasciata  ai  sensi  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,  la  cui  mendacia
          comporta gli effetti, anche penali, di cui all'art. 76  del
          medesimo testo  unico.  Tale  dichiarazione  e'  presentata
          all'Agenzia delle entrate  -  Direzione  provinciale  I  di
          Torino - Ufficio  territoriale  di  Torino  I  -  Sportello
          S.A.T., con le modalita'  definite  con  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia delle entrate, e  ha  validita'  per
          l'anno in cui e' stata presentata. 
              Il canone di abbonamento e', in ogni caso,  dovuto  una
          sola volta in relazione agli apparecchi  di  cui  al  primo
          comma detenuti, nei luoghi adibiti a  propria  residenza  o
          dimora, dallo stesso soggetto e dai  soggetti  appartenenti
          alla stessa famiglia anagrafica, come individuata dall'art.
          4 del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.». 
              «Art. 3 (Pagamento del  canone).  -  Il  pagamento  del
          canone di abbonamento alle radioaudizioni per  uso  privato
          deve essere effettuato esclusivamente a mezzo del  servizio
          dei conti correnti postali, giusta le norme seguenti: 
              a) per il primo pagamento da parte dei nuovi  abbonati:
          col versamento del canone, sia esso annuale che  semestrale
          o del rateo relativo, a favore del conto  corrente  postale
          del Primo Ufficio Bollo di Torino,  a  mezzo  dell'apposito
          modulo di versamento in conto corrente da ritirarsi  presso
          qualsiasi  ufficio  postale,  che  e'  tenuto  a   fornirlo
          gratuitamente; 
              b) per le rinnovazioni dell'abbonamento: con versamento
          del  canone  sia  esso  annuale  che  semestrale   mediante
          speciali moduli allegati al "Libretto  di  iscrizione  alle
          radioaudizioni" di  cui  al  successivo  art.  6  a  favore
          dell'apposito  conto  corrente  dell'Ufficio  del  Registro
          nella cui circoscrizione si trova il  Comune  di  residenza
          dell'utente. 
              Per i  titolari  di  utenza  di  fornitura  di  energia
          elettrica  di  cui  all'art.  1,  secondo  comma,   secondo
          periodo, il pagamento del  canone  avviene  in  dieci  rate
          mensili,  addebitate  sulle  fatture  emesse   dall'impresa
          elettrica aventi scadenza  del  pagamento  successiva  alla
          scadenza delle rate. Le rate, ai fini  dell'inserimento  in
          fattura, s'intendono scadute il primo  giorno  di  ciascuno
          dei mesi da gennaio ad ottobre.  L'importo  delle  rate  e'
          oggetto di distinta indicazione nel contesto della  fattura
          emessa dall'impresa elettrica e non e' imponibile  ai  fini
          fiscali. Le  somme  riscosse  sono  riversate  direttamente
          all'Erario mediante versamento unitario di cui all'art.  17
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
          modificazioni. Le imprese elettriche devono  effettuare  il
          predetto  riversamento  entro  il  giorno   20   del   mese
          successivo a quello di incasso e, comunque, l'intero canone
          deve essere riscosso e riversato entro il 20 dicembre. Sono
          in ogni caso esclusi obblighi  di  anticipazione  da  parte
          delle imprese elettriche.». 
              - Il testo del comma 2 dell'art. 1 della  citata  legge
          26 ottobre 2016, n. 198, e' riportato nelle note  al  comma
          609. 
                
          Note al comma 619: 
              - Si riporta il testo del  comma  4  dell'art.  21  del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89  (Misure
          urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale): 
              «Art. 21 (Disposizioni concernenti RAI S.p.A.). - 1.  -
          3. Omissis. 
              4.  Le  somme  da  riversare  alla  concessionaria  del
          servizio pubblico  radiotelevisivo,  di  cui  all'art.  27,
          comma 8, primo periodo, della legge 23  dicembre  1999,  n.
          488, sono ridotte, per l'anno 2014, di euro 150 milioni. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 163 dell'art.  1  della
          citata legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 1. - 1. - 162. Omissis. 
              163. Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive
          modificazioni, su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, sono stabiliti i criteri di  riparto  tra  i
          soggetti beneficiari e le  procedure  di  erogazione  delle
          risorse  del  Fondo  per  il  pluralismo  e   l'innovazione
          dell'informazione istituito nello stato di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze,  da  assegnare  in
          favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per
          la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse,  quali
          la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno
          dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei  livelli
          qualitativi  dei  contenuti  forniti   e   l'incentivazione
          dell'uso di tecnologie innovative. 
              Omissis.». 
          Note al comma 620: 
              - Si riporta il testo del comma  2  dell'art.  239  del
          citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 239 (Fondo per  l'innovazione  tecnologica  e  la
          digitalizzazione). - 1. Omissis. 
              2. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei ministri o  del  Ministro  delegato  per  l'innovazione
          tecnologica e  la  digitalizzazione  sono  individuati  gli
          interventi a cui sono destinate le risorse di cui al  comma
          1, tenendo conto degli  aspetti  correlati  alla  sicurezza
          cibernetica. Con i predetti decreti, le risorse di  cui  al
          comma 1 possono essere trasferite, in  tutto  o  in  parte,
          anche alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti  di  cui
          all'art.   2,   comma   2,   lettera   a),    del    codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per  la  realizzazione  di
          progetti  di  trasformazione  digitale  coerenti   con   le
          finalita' di cui al comma 1. 
              Omissis.». 
          Note al comma 621: 
              - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge  30
          aprile 2020, n. 28, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  25  giugno  2020,  n.  70  (Misure  urgenti  per  la
          funzionalita'   dei   sistemi   di    intercettazioni    di
          conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti  in
          materia di ordinamento penitenziario, nonche'  disposizioni
          integrative e di  coordinamento  in  materia  di  giustizia
          civile, amministrativa e contabile  e  misure  urgenti  per
          l'introduzione del sistema di allerta Covid-19): 
              «Art. 6 (Sistema di allerta Covid-19).  -  1.  Al  solo
          fine di allertare le persone che siano entrate in  contatto
          stretto con soggetti  risultati  positivi  e  tutelarne  la
          salute  attraverso  le  previste  misure   di   prevenzione
          nell'ambito  delle  misure  di  sanita'   pubblica   legate
          all'emergenza COVID-19, e' istituita una piattaforma  unica
          nazionale per  la  gestione  del  sistema  di  allerta  dei
          soggetti  che,  a  tal  fine,  hanno  installato,  su  base
          volontaria, un'apposita  applicazione  sui  dispositivi  di
          telefonia mobile. Il Ministero della salute, in qualita' di
          titolare del trattamento, si coordina, sentito il  Ministro
          per gli affari regionali e le  autonomie,  anche  ai  sensi
          dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con i  soggetti
          operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, di
          cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2  gennaio
          2018, n. 1, e con i soggetti attuatori di  cui  all'art.  1
          dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della  protezione
          civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nonche'  con  l'Istituto
          superiore di sanita' e, anche per il  tramite  del  Sistema
          Tessera Sanitaria, con le  strutture  pubbliche  e  private
          accreditate che operano nell'ambito del Servizio  sanitario
          nazionale,   nel   rispetto   delle   relative   competenze
          istituzionali in materia sanitaria  connessa  all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19, per gli  ulteriori  adempimenti
          necessari alla  gestione  del  sistema  di  allerta  e  per
          l'adozione di correlate misure di  sanita'  pubblica  e  di
          cura. Le modalita' operative del sistema di allerta tramite
          la piattaforma informatica di cui al  presente  comma  sono
          complementari alle ordinarie modalita' in  uso  nell'ambito
          del Servizio sanitario nazionale. Il Ministro della  salute
          e il Ministro per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie
          informano periodicamente la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano  sullo  stato  di  avanzamento   del
          progetto. 
              2.  Il  Ministero  della  salute,  all'esito   di   una
          valutazione   di   impatto,    costantemente    aggiornata,
          effettuata ai  sensi  dell'art.  35  del  Regolamento  (UE)
          2016/679, adotta misure tecniche e organizzative  idonee  a
          garantire  un  livello  di  sicurezza  adeguato  ai  rischi
          elevati per i diritti  e  le  liberta'  degli  interessati,
          sentito il Garante per la protezione dei dati personali  ai
          sensi dell'art. 36, paragrafo 5, del  medesimo  Regolamento
          (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quinquiesdecies del  Codice  in
          materia di protezione dei dati personali di cui al  decreto
          legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  assicurando,   in
          particolare, che: 
              a)  gli   utenti   ricevano,   prima   dell'attivazione
          dell'applicazione, ai sensi degli  articoli  13  e  14  del
          Regolamento   (UE)   2016/679,   informazioni   chiare    e
          trasparenti   al   fine   di    raggiungere    una    piena
          consapevolezza, in particolare,  sulle  finalita'  e  sulle
          operazioni    di    trattamento,    sulle    tecniche    di
          pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di  conservazione
          dei dati; 
              b)  per  impostazione   predefinita,   in   conformita'
          all'art. 25 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali
          raccolti  dall'applicazione  di  cui  al  comma   1   siano
          esclusivamente quelli  necessari  ad  avvisare  gli  utenti
          dell'applicazione di rientrare tra i  contatti  stretti  di
          altri utenti accertati positivi  al  COVID-19,  individuati
          secondo criteri stabiliti  dal  Ministero  della  salute  e
          specificati nell'ambito delle misure  di  cui  al  presente
          comma, nonche' ad agevolare l'eventuale adozione di  misure
          di assistenza sanitaria in favore degli stessi soggetti; 
              c) il trattamento effettuato per allertare  i  contatti
          sia basato sul  trattamento  di  dati  di  prossimita'  dei
          dispositivi,  resi  anonimi  oppure,  ove  cio'   non   sia
          possibile, pseudonimizzati; e'  esclusa  in  ogni  caso  la
          geolocalizzazione dei singoli utenti; 
              d) siano garantite su base permanente la  riservatezza,
          l'integrita', la disponibilita' e la resilienza dei sistemi
          e dei servizi di trattamento  nonche'  misure  adeguate  ad
          evitare il rischio di reidentificazione  degli  interessati
          cui  si  riferiscono  i  dati  pseudonimizzati  oggetto  di
          trattamento; 
              e)  i  dati  relativi   ai   contatti   stretti   siano
          conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti,  per
          il periodo strettamente necessario al trattamento,  la  cui
          durata  e'  stabilita  dal   Ministero   della   salute   e
          specificata nell'ambito delle misure  di  cui  al  presente
          comma; i dati  sono  cancellati  in  modo  automatico  alla
          scadenza del termine; 
              f) i diritti degli interessati di cui agli articoli  da
          15 a  22  del  Regolamento  (UE)  2016/679  possano  essere
          esercitati anche con modalita' semplificate. 
              3. I dati raccolti attraverso l'applicazione di cui  al
          comma 1 non possono essere trattati per  finalita'  diverse
          da quella di cui al medesimo comma 1, salva la possibilita'
          di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli
          fini di  sanita'  pubblica,  profilassi,  statistici  o  di
          ricerca scientifica, ai sensi degli articoli  5,  paragrafo
          1, lettera a) e 9,  paragrafo  2,  lettere  i)  e  j),  del
          Regolamento (UE) 2016/679. Al solo fine indicato  al  comma
          1, previa valutazione d'impatto ai sensi dell'art.  35  del
          regolamento     (UE)      2016/679,      e'      consentita
          l'interoperabilita' con le piattaforme che operano, con  le
          medesime finalita', nel territorio dell'Unione europea. 
              4. Il mancato  utilizzo  dell'applicazione  di  cui  al
          comma 1 non comporta alcuna conseguenza pregiudizievole  ed
          e' assicurato il  rispetto  del  principio  di  parita'  di
          trattamento. 
              5. La piattaforma di cui al comma 1 e'  di  titolarita'
          pubblica ed e' realizzata dal Commissario di  cui  all'art.
          122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  24  aprile   2020,   n.   27,
          esclusivamente   con   infrastrutture    localizzate    sul
          territorio  nazionale  e  gestite  dalla  societa'  di  cui
          all'art. 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008,  n.  133.  I  programmi  informatici  di  titolarita'
          pubblica sviluppati per la realizzazione della  piattaforma
          e l'utilizzo dell'applicazione di cui al medesimo  comma  1
          sono resi disponibili e rilasciati sotto licenza aperta  ai
          sensi dell'art. 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
          82. 
              6. L'utilizzo dell'applicazione  e  della  piattaforma,
          nonche' ogni trattamento di dati  personali  effettuato  ai
          sensi al presente articolo sono  interrotti  alla  data  di
          cessazione  delle  esigenze  di  protezione  e  prevenzione
          sanitaria, legate alla  diffusione  del  COVID-19  anche  a
          carattere transfrontaliero,  individuata  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro della salute, e  comunque  entro  il  31  dicembre
          2021, ed entro la medesima  data  tutti  i  dati  personali
          trattati devono essere cancellati  o  resi  definitivamente
          anonimi. 
              7.  Agli  oneri  derivanti  dall'implementazione  della
          piattaforma di cui al presente articolo, nel limite massimo
          di 1.500.000 euro per l'anno  2020,  si  provvede  mediante
          utilizzo delle risorse assegnate per il  medesimo  anno  al
          Commissario  straordinario  di   cui   all'art.   122   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18  con  delibera  del
          Consiglio  dei  Ministri  a  valere  sul  Fondo   emergenze
          nazionali di cui all'art.  44  del  decreto  legislativo  2
          gennaio 2018, n. 1.». 
          Note al comma 622: 
              - Si riporta il testo del  comma  4  dell'art.  24  del
          citato decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120
          (Misure urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione
          digitale): 
              «Art. 24  (Identita'  digitale,  domicilio  digitale  e
          accesso ai servizi digitali). - 1. - 3. Omissis. 
              4. Ai fini dell'attuazione dell'art. 64,  comma  3-bis,
          secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
          82, come modificato dal comma 1, lettera e), numero 6), dal
          28 febbraio 2021, e'  fatto  divieto  ai  soggetti  di  cui
          all'art. 2,  comma  2,  lettera  a)  del  predetto  decreto
          legislativo n.  82  del  2005  di  rilasciare  o  rinnovare
          credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini
          ai propri servizi in rete, diverse  da  SPID,  CIE  o  CNS,
          fermo restando l'utilizzo di quelle  gia'  rilasciate  fino
          alla loro naturale scadenza e, comunque, non  oltre  il  30
          settembre 2021.». 
              - Si riporta il testo del comma 2-decies  dell'art.  64
          del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione digitale): 
              «Art.  64  (Sistema  pubblico  per  la  gestione  delle
          identita'  digitali  e  modalita'  di  accesso  ai  servizi
          erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni).  -  1.  -
          2-nonies. Omissis. 
              2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita'  di
          fornitori dei  servizi,  usufruiscono  gratuitamente  delle
          verifiche  rese  disponibili  dai  gestori   di   identita'
          digitali e dai gestori di attributi qualificati. 
              Omissis.». 
          Note al comma 627: 
                
              - Si riporta il testo degli articoli 54, 61, 63,  comma
          2, e 64, comma 2, del citato decreto-legge 19 maggio  2020,
          n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
          2020, n. 77, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 54 (Aiuti sotto  forma  di  sovvenzioni  dirette,
          anticipi rimborsabili o  agevolazioni  fiscali).  -  1.  Le
          Regioni, le Province autonome, anche promuovendo  eventuali
          azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni
          e delle Province autonome, gli altri enti territoriali,  le
          Camere di commercio possono adottare  misure  di  aiuto,  a
          valere sulle proprie risorse, ai sensi  della  sezione  3.1
          della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863
          final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di  Stato
          a  sostegno  dell'economia   nell'attuale   emergenza   del
          COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti
          e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed  al
          presente articolo, fino a un importo di  800.000  euro  per
          impresa, salvo i diversi limiti per le imprese  di  cui  al
          comma 3. 
              2.  L'aiuto  puo'  essere  concesso  sotto   forma   di
          sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento  o
          in altre  forme,  quali  anticipi  rimborsabili,  garanzie,
          prestiti e  partecipazioni,  a  condizione  che  il  valore
          nominale totale di tali misure  rimanga  al  di  sotto  del
          massimale di 800 000  euro  per  impresa;  tutti  i  valori
          utilizzati devono essere al lordo di  qualsiasi  imposta  o
          altro onere. 
              3. Gli aiuti non possono superare l'importo di  120.000
          euro per ogni impresa attiva  nel  settore  della  pesca  e
          dell'acquacoltura e 100.000 euro per  ogni  impresa  attiva
          nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
          Tutti i  valori  utilizzati  sono  al  lordo  di  qualsiasi
          imposta o altro onere. 
              4. Gli  aiuti  alle  imprese  attive  nella  produzione
          primaria di prodotti agricoli  non  devono  essere  fissati
          sulla base  del  prezzo  o  della  quantita'  dei  prodotti
          immessi sul mercato. 
              5.  Gli  aiuti  concessi  ad  imprese  operanti   nella
          trasformazione e commercializzazione di  prodotti  agricoli
          devono essere subordinati alle condizioni dettate dal punto
          22, lettera e) della Comunicazione di cui al comma 1. 
              6. Gli aiuti alle  imprese  attive  nel  settore  della
          pesca e  dell'acquacoltura  non  riguardano  nessuna  delle
          categorie di aiuti di cui all'art. 1, paragrafo 1,  lettere
          da  a)  a  k),  del  regolamento  (UE)  n.  717/2014  della
          Commissione. 
              7. Nel caso in cui un'impresa  sia  attiva  in  diversi
          settori  a  cui  si  applicano  importi  massimi   diversi,
          conformemente  al  comma  2  e  al  comma  3,  deve  essere
          assicurato  con  mezzi  adeguati,  quali   la   separazione
          contabile,  che  per  ciascuna  di   tali   attivita'   sia
          rispettato il massimale pertinente e che in totale non  sia
          superato l'importo massimo ammesso. 
              7-bis. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai
          sensi del presente  articolo  e  rimborsati  prima  del  30
          giugno 2021 non sono  presi  in  considerazione  quando  si
          verifica che il massimale applicabile non e' superato. 
              7-ter.  Se  l'aiuto  e'   concesso   sotto   forma   di
          agevolazioni fiscali, la passivita'  fiscale  in  relazione
          alla quale e' concessa  l'agevolazione  deve  essere  sorta
          entro il 30 giugno 2021 o entro la successiva data  fissata
          dalla Commissione europea in  sede  di  eventuale  modifica
          della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863
          final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato  a
          sostegno   dell'economia   nell'attuale    emergenza    del
          COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione
          europea C 091I del 20 marzo 2020.». 
              «Art. 61 (Disposizioni comuni). - 1. Gli aiuti  di  cui
          agli articoli da 54 a 60-bis non  possono  essere  concessi
          alle imprese  che  erano  gia'  in  difficolta',  ai  sensi
          dell'art. 2, punto 18  del  regolamento  (UE)  n.  651/2014
          della Commissione, dell'art. 2, punto  14  del  regolamento
          (UE) n. 702/2014 della Commissione e all'art.  3,  punto  5
          del regolamento (UE) n. 1388/2014 della  Commissione,  alla
          data del 31 dicembre 2019. 
              1-bis. In deroga al comma  1  gli  aiuti  di  cui  agli
          articoli da  54  a  60-bis  possono  essere  concessi  alle
          microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del
          regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione,  del  17
          giugno 2014, che risultavano in difficolta'  ai  sensi  del
          medesimo regolamento gia' alla data del 31  dicembre  2019,
          purche' le stesse: 
              a) non  siano  soggette  a  procedure  concorsuali  per
          insolvenza, oppure 
              b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo
          che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia
          rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure 
              c) non abbiano ricevuto aiuti per la  ristrutturazione,
          salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano
          piu' soggette al piano di ristrutturazione. 
              2. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a  60-bis  sono
          concessi entro il 30 giugno 2021 o entro la successiva data
          fissata dalla Commissione  europea  in  sede  di  eventuale
          modifica della comunicazione della  Commissione  europea  C
          (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto
          di Stato a sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza
          del  COVID-19",   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020. Per gli aiuti
          concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di
          concessione dell'aiuto coincide con la  data  in  cui  deve
          essere   presentata   da   parte   del   beneficiario    la
          dichiarazione fiscale relativa all'annualita' 2020. 
              3. La concessione degli aiuti di cui agli  articoli  da
          54 a 60-bis e' subordinata all'adozione della decisione  di
          compatibilita' di cui al comma 4 da parte della Commissione
          europea,  ai  sensi  dell'art.   108   del   Trattato   sul
          funzionamento  dell'Unione  europea  e  al  rispetto  delle
          condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma
          1. 
              4.  Il  Dipartimento  delle  politiche  europee   della
          Presidenza del Consiglio dei  Ministri  provvede,  entro  7
          giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  a
          notificare gli articoli da 54 a 60-bis al fine di  ottenere
          la preventiva autorizzazione della Commissione europea,  ai
          sensi  dell'art.  107  del   Trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea, per tutte  le  successive  misure  che
          saranno adottate dagli enti di cui al comma 1. Il  medesimo
          Dipartimento   provvede   altresi'    alla    registrazione
          esclusivamente del regime-quadro di cui agli articoli da 54
          a 60-bis nel registro di cui all'art.  52  della  legge  24
          dicembre  2012,  n.  234,  come  modificato  dall'art.  64,
          nonche'  nei   registri   aiuti   di   Stato   SIAN-Sistema
          Informativo Agricolo Nazionale  e  SIP  A-Sistema  Italiano
          della Pesca e dell'Acquacoltura. 
              5. Gli enti che adottano  le  misure  e  concedono  gli
          aiuti, ad eccezione degli aiuti nei settori  agricoltura  e
          pesca, provvedono agli adempimenti degli obblighi  inerenti
          al registro nazionale aiuti di Stato  di  cui  all'art.  52
          della legge 24  dicembre  2012,  n.  234,  come  modificato
          dall'art. 64. Per gli aiuti nei settori agricoltura e pesca
          gli enti di cui al primo periodo  provvedono,  in  analogia
          con  il  presente  comma,  attraverso   rispettivamente   i
          registri SIAN - Sistema Informativo  Agricolo  Nazionale  e
          SIPA - Sistema Italiano della  Pesca  e  dell'Acquacoltura.
          Restano fermi in capo agli enti che adottano  le  misure  e
          agli enti  che  concedono  gli  aiuti  gli  obblighi  e  le
          responsabilita' di monitoraggio e  relazione  di  cui  alla
          sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1. 
              6. Agli aiuti concessi ai sensi degli articoli da 54  a
          60-bis si applica la disposizione di cui all'art. 53. 
              7. Gli aiuti di cui agli articoli da 54  a  60-bis  non
          devono  in  ogni  caso  superare  le  soglie  massime   per
          beneficiario ivi previste, calcolate tenendo conto di  ogni
          altro aiuto, da  qualunque  fonte  proveniente,  anche  ove
          concesso da soggetti diversi da quelli di cui  ai  predetti
          articoli. A tal fine, i soggetti che concedono gli aiuti ai
          sensi degli articoli  da  54  a  60-bis  verificano,  anche
          mediante autocertificazione, che il beneficiario non riceva
          aiuti di importo  complessivamente  superiore  alle  soglie
          massime consentite.  Restano  fermi  gli  obblighi  di  cui
          all'art. 63.». 
              «Art. 63 (Adempimenti relativi alla registrazione degli
          aiuti). - 1. Omissis. 
              2. Ciascuna misura di agevolazione  adottata  ai  sensi
          degli articoli da 54 a 60-bis  del  presente  decreto  deve
          essere identificata, attraverso  l'indicazione  del  codice
          unico identificativo "Codice Aiuto RNA  -  CAR",  acquisito
          dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'art.
          8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 ed assegnato  a
          ciascuno  dei  regimi-quadro  autorizzati  ai   sensi   dei
          precitati articoli. La registrazione di ciascuna misura  di
          aiuto adottata dagli enti di cui al comma  1  dei  predetti
          articoli e degli aiuti concessi ai singoli  beneficiari  e'
          operata  dai  soggetti   competenti,   sotto   la   propria
          responsabilita'.». 
              «Art. 64 (Adeguamento e modifiche al registro nazionale
          aiuti di Stato e ai registri aiuti di Stato SIAN e SIPA). -
          1. Omissis. 
              2. Entro il 15 giugno 2020, il Ministero dello sviluppo
          economico  e  il   Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali modificano  i  registri  di  cui  al
          comma 1 per consentire la registrazione del regime di aiuti
          autorizzato  dalla  Commissione  europea  ai  sensi   degli
          articoli da 54 a 60-bis del presente decreto e delle misure
          di aiuti adottate ai sensi degli stessi  articoli,  nonche'
          per contenere  i  dati  necessari  alla  concessione  degli
          aiuti,  prevedendo   modalita'   semplificate   per   aiuti
          automatici, sia fiscali che non fiscali. 
              Omissis.». 
          Note al comma 628: 
                
              - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 14 giugno
          1990, n. 158 (Norme  di  delega  in  materia  di  autonomia
          impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i
          rapporti finanziari  tra  lo  Stato  e  le  Regioni),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 6. - 1. Ai fini  di  attribuire  alle  regioni  a
          statuto ordinario una piu' ampia  autonomia  impositiva  in
          adempimento del precetto di cui al secondo comma  dell'art.
          119 della Costituzione,  il  Governo  della  Repubblica  e'
          delegato ad emanare, entro 10 mesi dalla data di entrata in
          vigore della presente legge,  uno  o  piu'  decreti  aventi
          valore  di  legge  ordinaria  in  conformita'  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
              a) istituzione di una addizionale all'imposta  erariale
          di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n.  952
          e successive  modificazioni,  dovuta  sulle  formalita'  di
          trascrizione,  iscrizione  e   annotazione   nei   pubblici
          registri  automobilistici  nelle  dette  regioni   la   cui
          aliquota dovra' essere determinata da ciascuna regione, con
          riferimento   alle   formalita'   eseguite   nel    proprio
          territorio, entro il limite minimo non inferiore al 20%  ed
          un  limite  massimo  non  superiore  all'80%,  in  rapporto
          all'ammontare dell'imposta erariale di trascrizione  dovuto
          per la relativa formalita'; la riscossione, gli adempimenti
          e le sanzioni saranno uniformati  alle  norme  vigenti  per
          l'imposta erariale di trascrizione in quanto compatibili; 
              b)  istituzione  di  una  addizionale  all'imposta   di
          consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi
          diversi da quelli delle imprese industriali  ed  artigiane,
          di cui all'art. 10 del decreto legge 7  febbraio  1977,  n.
          15, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  aprile
          1977, n. 102 dovuta  sul  consumo  effettuato  nelle  dette
          regioni, la cui entita', commisurata ai metri cubi  di  gas
          metano erogati, sara' determinata da ciascuna regione entro
          i limiti minimi di lire 10 e massimi di lire  50  al  metro
          cubo. Sara' prevista un'imposta  regionale  sostitutiva  di
          detta addizionale e di pari importo della stessa, a  carico
          delle utenze esenti, comprese quelle di cui al  ventunesimo
          comma dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784; la
          riscossione dell'addizionale  e  dell'imposta  sostitutiva,
          gli adempimenti e le sanzioni saranno uniformati alle norme
          vigenti per l'imposta erariale di consumo sul gas metano di
          cui all'art. 10 del decreto legge 7 febbraio 1977,  n.  15,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  aprile  1977,
          n. 102; 
              c) Abrogata. 
              2. Le norme delegate di cui al comma 1 saranno  emanate
          con uno o piu' decreti  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   Ministri,   su
          proposta del Ministro delle  finanze,  di  concerto  con  i
          Ministri del  tesoro  e  per  gli  affari  regionali  ed  i
          problemi  istituzionali,  sentite  la   conferenza   e   le
          commissioni permanenti  delle  due  camere  competenti  per
          materia, ed entreranno in vigore a decorrere dall'1 gennaio
          1991.». 
                
          Note al comma 631: 
              - Si riporta il testo del  comma  3  dell'art.  27  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600 (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento
          delle imposte sui redditi), come modificato dalla  presente
          legge: 
              «Art. 27 (Ritenuta sui dividendi). - 1. - 2. Omissis. 
              3. La ritenuta e' operata  a  titolo  d'imposta  e  con
          l'aliquota del 27  per  cento  sugli  utili  corrisposti  a
          soggetti non residenti nel territorio dello  Stato  diversi
          dalle  societa'  ed  enti  indicati  nel  comma  3-ter,  in
          relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di
          cui all'art. 44, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  ai  contratti  di
          associazione in partecipazione di cui all'art.  109,  comma
          9, lettera b), del medesimo testo  unico,  non  relative  a
          stabili  organizzazioni   nel   territorio   dello   Stato.
          [L'aliquota della ritenuta e' ridotta al  12,50  per  cento
          per gli utili pagati ad azionisti di risparmio.] L'aliquota
          della ritenuta e' ridotta  all'11  per  cento  sugli  utili
          corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati  membri
          dell'Unione europea  e  negli  Stati  aderenti  all'Accordo
          sullo spazio economico europeo inclusi nella lista  di  cui
          al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          emanato ai sensi dell'art. 168-bis del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917.  I  soggetti  non
          residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai  fondi
          pensione di cui al periodo precedente e dalle  societa'  ed
          enti indicati nel comma 3-ter, hanno diritto  al  rimborso,
          fino  a  concorrenza  degli  undici   ventiseiesimi   della
          ritenuta,  dell'imposta  che  dimostrino  di  aver   pagato
          all'estero in via definitiva sugli  stessi  utili  mediante
          certificazione del competente ufficio fiscale  dello  Stato
          estero. La ritenuta di cui al primo periodo non si  applica
          sugli  utili  corrisposti  a  organismi   di   investimento
          collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero  conformi
          alla direttiva 2009/65/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi  alla
          citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto  a
          forme di vigilanza nel Paese estero nel quale e'  istituito
          ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli  Stati
          membri  dell'Unione  europea   e   negli   Stati   aderenti
          all'Accordo sullo spazio economico europeo  che  consentono
          un adeguato scambio di informazioni. 
              Omissis.». 
          Note al comma 633: 
                
              - Il testo del comma 1 dell'art. 67 del citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          e' riportato nelle note al comma 219. 
              - La direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento
          delle    disposizioni    legislative,    regolamentari    e
          amministrative   in    materia    di    taluni    organismi
          d'investimento collettivo in valori  mobiliari  (OICVM,  e'
          pubblicata nella GUUE L 302 del 17 novembre 2009. 
              - La direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, dell'8 giugno 2011,  sui  gestori  di  fondi  di
          investimento  alternativi,  che   modifica   le   direttive
          2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e
          (UE) n. 1095/2010, e' pubblicata nella GUUE L  174  del  1°
          luglio 2011. 
                
          Note al comma 634: 
                
              - Si riporta il testo dell'art. 35-ter della  legge  26
          luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
          sulla esecuzione delle misure privative e limitative  della
          liberta'): 
              «Art.  35-ter  (Rimedi  risarcitori  conseguenti   alla
          violazione dell'art. 3 della  Convenzione  europea  per  la
          salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e   delle   liberta'
          fondamentali  nei  confronti   di   soggetti   detenuti   o
          internati). - 1. Quando il pregiudizio di cui all'art.  69,
          comma 6, lett. b), consiste, per un periodo  di  tempo  non
          inferiore ai quindici giorni, in condizioni  di  detenzione
          tali  da  violare  l'art.  3  della  Convenzione   per   la
          salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e   delle   liberta'
          fondamentali, ratificata ai  sensi  della  legge  4  agosto
          1955, n. 848, come interpretato  dalla  Corte  europea  dei
          diritti dell'uomo,  su  istanza  presentata  dal  detenuto,
          personalmente ovvero tramite difensore  munito  di  procura
          speciale, il magistrato di sorveglianza dispone,  a  titolo
          di  risarcimento  del  danno,  una  riduzione  della   pena
          detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno
          per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il
          pregiudizio. 
              2. Quando il periodo di pena ancora da espiare e'  tale
          da  non  consentire  la   detrazione   dell'intera   misura
          percentuale  di  cui  al  comma   1,   il   magistrato   di
          sorveglianza liquida altresi' al richiedente, in  relazione
          al residuo periodo e a titolo di  risarcimento  del  danno,
          una somma di denaro pari a euro 8,00 per ciascuna  giornata
          nella quale questi ha subito il pregiudizio. Il  magistrato
          di sorveglianza provvede allo stesso modo nel caso  in  cui
          il periodo di detenzione espiato in condizioni non conformi
          ai criteri di cui  all'art.  3  della  Convenzione  per  la
          salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e   delle   liberta'
          fondamentali sia stato inferiore ai quindici giorni. 
              3. Coloro che hanno subito il  pregiudizio  di  cui  al
          comma 1, in stato di  custodia  cautelare  in  carcere  non
          computabile nella  determinazione  della  pena  da  espiare
          ovvero coloro  che  hanno  terminato  di  espiare  la  pena
          detentiva in carcere possono proporre azione, personalmente
          ovvero tramite difensore munito  di  procura  speciale,  di
          fronte al tribunale del capoluogo  del  distretto  nel  cui
          territorio  hanno  la  residenza.  L'azione   deve   essere
          proposta,  a  pena  di  decadenza,  entro  sei  mesi  dalla
          cessazione dello  stato  di  detenzione  o  della  custodia
          cautelare in carcere. Il tribunale decide  in  composizione
          monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti
          del codice di procedura civile. Il decreto che definisce il
          procedimento non e' soggetto a reclamo. Il risarcimento del
          danno e' liquidato nella misura prevista dal comma 2.». 
              - La legge 4 agosto 1955, n. 848 recante  «Ratifica  ed
          esecuzione  della  Convenzione  per  la  salvaguardia   dei
          diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali  firmata  a
          Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo  addizionale  alla
          Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952»,  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana 24 settembre 1955, n. 221. 
              - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge  26
          giugno 2014, n. 92, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 agosto  2014,  n.  117  (Disposizioni  urgenti  in
          materia di rimedi risarcitori  in  favore  dei  detenuti  e
          degli  internati  che  hanno  subito  un   trattamento   in
          violazione dell'art. 3 della  convenzione  europea  per  la
          salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e   delle   liberta'
          fondamentali, nonche' di modifiche al codice  di  procedura
          penale e alle disposizioni di  attuazione,  all'ordinamento
          del  Corpo  di  polizia  penitenziaria  e   all'ordinamento
          penitenziario, anche minorile): 
              «Art. 9 (Disposizioni di natura finanziaria). - 1. Agli
          oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e
          2 del presente decreto, valutati in 5.000.000 di  euro  per
          l'anno 2014, in 10.000.000 di euro per l'anno  2015  ed  in
          5.372.000 di euro per l'anno 2016, si provvede: 
              a) quanto a 5.000.000 di euro per l'anno 2014  mediante
          utilizzo  delle  somme  versate  entro  il  5  giugno  2014
          all'entrata del bilancio dello  Stato  ai  sensi  dell'art.
          148, comma 1, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388  che,
          alla data di entrata in vigore del presente  provvedimento,
          non sono state riassegnate ai pertinenti  programmi  e  che
          sono acquisite, nel predetto limite di 5 milioni  di  euro,
          definitivamente al bilancio dello Stato; 
              b) quanto a 10.000.000 di euro per  l'anno  2015  ed  a
          5.372.000 di euro per l'anno 2016  mediante  riduzione  del
          Fondo per interventi strutturali di politica  economica  di
          cui all'art. 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307. 
              2. Ai sensi dell'art. 17,  comma  12,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede
          al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 1 e 2  del
          presente  decreto  e  riferisce  in  merito   al   Ministro
          dell'economia e delle finanze. Nel caso  si  verifichino  o
          siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto  alle
          previsioni di cui al comma 1, il Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  sentito  il   Ministro   della   giustizia
          provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura
          necessaria alla copertura  finanziaria  del  maggior  onere
          risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle  dotazioni
          finanziarie destinate alle spese  di  missione  nell'ambito
          del programma "Amministrazione Penitenziaria" e,  comunque,
          della missione "Giustizia" dello stato  di  previsione  del
          Ministero della giustizia. 
              3. Il Ministro dell'economia e delle finanze  riferisce
          senza ritardo alle Camere con apposita relazione in  merito
          alle cause degli scostamenti ed alla adozione delle  misure
          di cui al comma 2. 
              4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
          Note al comma 635: 
              - Si riporta il testo del comma 426 dell'art.  1  della
          citata  legge  27  dicembre  2019,  n.  160  (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): 
              «Art. 1. - 1. - 425. Omissis. 
              426. E' autorizzata la spesa di 1 milione di  euro  per
          l'anno 2020 e di  2  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno  2021  al  fine  di  rafforzare  la  rete   volta
          all'assistenza delle vittime di reato, e in particolare  la
          tutela sociale e assistenziale delle stesse, assicurando  i
          diritti di informazione, sostegno  emotivo  e  psicologico,
          protezione  e  consigli  anche  per  prevenire   forme   di
          vittimizzazione secondaria e ripetuta, di  intimidazioni  e
          di ritorsioni, nonche' al fine di favorire un coordinamento
          nazionale  dei  servizi  di  assistenza  alle  vittime,  in
          conformita' a quanto previsto  dalla  direttiva  2012/29/UE
          del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  25  ottobre
          2012. 
              Omissis.». 
          Note al comma 636: 
                
              - Si riporta il testo del  comma  13  dell'art.  2  del
          decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga
          di  termini  previsti  da  disposizioni  legislative  e  di
          interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
          imprese e alle famiglie): 
              «Art.  2  (Proroghe  onerose  di  termini).  -   1.   -
          12-terdecies. Omissis. 
              13. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria  e  in
          attuazione  degli   impegni   internazionali   assunti   in
          occasione del Vertice G20 di  Londra  2009,  del  Consiglio
          europeo di giugno  2009  e  del  Vertice  G20  di  Seul  di
          novembre   2010,   le   disposizioni   urgenti    per    la
          partecipazione  dell'Italia  agli  interventi   del   Fondo
          monetario  internazionale  per  fronteggiare  gravi   crisi
          finanziarie dei Paesi aderenti di cui al  decreto-legge  25
          gennaio 1999, n.  7,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 25 marzo 1999, n. 74, sono prorogate  e  si  provvede
          all'estensione  della  linea  di  credito  gia'  esistente.
          Conseguentemente: 
              a) la Banca  d'Italia  e'  autorizzata  a  svolgere  le
          trattative con il Fondo monetario internazionale (FMI), per
          la conclusione di un accordo di prestito con lo stesso  FMI
          di  cui  all'allegato  1  del  presente  decreto,  per   un
          ammontare pari  a  8,11  miliardi  di  euro.  Tale  accordo
          diventa esecutivo a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto; 
              b) la Banca d'Italia e' altresi'  autorizzata,  qualora
          si  richiedano  risorse  finanziarie  aggiuntive   rispetto
          all'ammontare di cui alla lettera  a),  a  contribuire  nel
          limite massimo complessivo di 13,53 miliardi di euro; 
              c) una volta completata la riforma del New Arrangements
          to Borrow (NAB) e' autorizzata la confluenza  dei  suddetti
          prestiti nello strumento di prestito NAB in  aggiunta  alla
          linea di credito gia' esistente pari a  1,753  miliardi  di
          diritti speciali di prelievo (DSP); 
              d) i rapporti derivanti dai predetti  prestiti  saranno
          regolati   mediante   convenzione    tra    il    Ministero
          dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dei commi 6-bis, 6-ter e 6-sexies
          dell'art. 13 del decreto-legge 30 dicembre  2016,  n.  244,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2017, n. 19 (Proroga e definizione di termini): 
              «Art. 13 (Proroga di termini  in  materia  economica  e
          finanziaria). - 1. - 6. Omissis. 
              6-bis. La Banca d'Italia  e'  autorizzata  a  prorogare
          fino al 16 novembre 2022, per un  importo  massimo  pari  a
          6.898,52 milioni di diritti speciali di prelievo, la durata
          dell'accordo di prestito  denominato  New  Arrangements  to
          Borrow (NAB) di cui all'art. 2, comma 13, del decreto-legge
          29 dicembre 2010, n. 225,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Su  tali  prestiti  e'
          accordata la garanzia  dello  Stato  per  il  rimborso  del
          capitale, per gli interessi maturati e per la copertura  di
          eventuali rischi di cambio  derivanti  dall'esecuzione  dei
          suddetti prestiti. Resta  inoltre  confermata  la  garanzia
          dello Stato per i rischi, di cui all'art. 4 della legge  31
          ottobre 2011, n. 190. 
              6-ter. Agli eventuali oneri derivanti dal comma  6-bis,
          valutati in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal
          2017 al 2022, in deroga a quanto previsto dall'art. 6 della
          legge 31 ottobre 2011, n. 190, si provvede: 
              a) per l'anno 2017,  mediante  corrispondente  utilizzo
          del fondo di cui all'art. 37, comma 6, del decreto-legge 24
          aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 giugno 2014, n. 89; 
              b) per ciascuno degli anni dal 2018 al  2022,  mediante
          corrispondente    riduzione    delle    proiezioni    dello
          stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2017-2019,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2017,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. 
              6-quater. - 6-quinquies. Omissis. 
              6-sexies.  E'  prorogata  l'autorizzazione  alla  Banca
          d'Italia per la concessione  di  prestiti  garantiti  dallo
          Stato a favore dei Paesi piu' poveri,  di  cui  al  secondo
          periodo del comma  14  dell'art.  2  del  decreto-legge  29
          dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tal fine la Banca d'Italia
          e' autorizzata a concedere un prestito nei  limiti  di  400
          milioni di diritti speciali di prelievo da erogare a  tassi
          di mercato tramite il Poverty reduction  and  growth  trust
          (PRGT),  secondo  le  modalita'  concordate  tra  il  Fondo
          monetario  internazionale,  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze e la Banca d'Italia. 
              Omissis.». 
          Note al comma 637: 
              - Si riporta il testo dei commi 2 e 6 dell'art. 25  del
          decreto-legge 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Proroga
          di termini previsti da disposizioni legislative): 
              «Art. 25 (Proroga della partecipazione  dell'Italia  ai
          programmi   del   Fondo   monetario   internazionale    per
          fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di  un
          accordo di prestito bilaterale). - 1. Omissis. 
              2. In attuazione del comma  1,  la  Banca  d'Italia  e'
          autorizzata a svolgere le trattative con il Fondo Monetario
          Internazionale (FMI) per la conclusione di  un  accordo  di
          prestito bilaterale per un ammontare pari a 23  miliardi  e
          480  milioni  di  euro.  L'accordo  diventa   esecutivo   a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto-legge. 
              3. - 5. Omissis. 
              6. Per la concessione della garanzia  dello  Stato,  si
          applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma  4,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  anche
          mediante l'eventuale utilizzo delle risorse finanziarie ivi
          previste. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui
          all'art. 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
          201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
          2011, n. 214, e' incrementata di 100 milioni  di  euro  per
          l'anno  2012.  Al  relativo  onere  si  provvede   mediante
          riduzione dell'autorizzazione di  spesa  prevista  all'art.
          7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10  febbraio  2009,
          n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  aprile
          2009, n. 33, relativa al Fondo per  interventi  urgenti  ed
          indifferibili, come integrata,  da  ultimo,  dall'art.  33,
          comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 
              - Il citato decreto-legge 30  dicembre  2016,  n.  244,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2017,  n.  19,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale
          Repubblica italiana 30 dicembre 2016, n. 304. 
          Note al comma 638: 
                
              - Il testo del comma 6-sexies dell'art. 13  del  citato
          decreto-legge 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2017,  n.  19,  e'
          riportato nelle note al comma 636. 
          Note al comma 641: 
                
              - Il testo del comma  6-ter  dell'art.  13  del  citato
          decreto-legge 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2017,  n.  19,  e'
          riportato nelle note al comma 636. 
                
              -  Il  testo  del  comma  6  dell'art.  25  del  citato
          decreto-legge 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  febbraio  2012,  n.  14,  e'
          riportato nelle note al comma 637. 
              - Si riporta il testo  del  comma  4  dell'art.  8  del
          citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 
              «Art.  8  (Misure  per  la   stabilita'   del   sistema
          creditizio). - 1. - 3. Omissis. 
              4. La garanzia dello Stato di  cui  al  comma  1  sara'
          elencata  nell'allegato  allo  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art.  31
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per tale finalita' e'
          autorizzata la spesa di 200 milioni di euro  annui  per  il
          periodo 2012-2016.  I  predetti  importi  sono  annualmente
          versati  su  apposita  contabilita'  speciale,  per  essere
          destinati alla copertura  dell'eventuale  escussione  delle
          suddette  garanzie.  Ad  eventuali  ulteriori   oneri,   si
          provvede ai sensi dell'art. 26, comma  2,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196. 
              Omissis.». 
          Note al comma 643: 
                
              - Si riporta il testo del comma 2  dell'art.  18  della
          legge 11 agosto 2014, n.  125  (Disciplina  generale  sulla
          cooperazione internazionale per lo sviluppo): 
              «Art. 18 (Disciplina di bilancio dell'Agenzia  italiana
          per la cooperazione allo sviluppo). - 1. Omissis. 
              2. I mezzi  finanziari  complessivi  dell'Agenzia  sono
          costituiti: 
              a)  dalle  risorse  finanziarie  trasferite  da   altre
          amministrazioni, secondo quanto disposto dall'art. 9, comma
          2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
              b) dagli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate
          con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o  privati
          per   le   prestazioni   di   collaborazione,   consulenza,
          assistenza, servizio, supporto, promozione; 
              c) da un finanziamento  annuale  iscritto  in  appositi
          capitoli dello stato  di  previsione  del  Ministero  degli
          affari esteri e della cooperazione internazionale; 
              d)  da  donazioni,  lasciti,  legati   e   liberalita',
          debitamente accettati; 
              e) da una quota pari al 20  per  cento  della  quota  a
          diretta gestione statale delle somme  di  cui  all'art.  48
          della legge 20 maggio 1985, n. 222. 
              Omissis.». 
                
          Note al comma 644: 
              - La legge 10 marzo 1982, n. 127, recante «Ratifica  ed
          esecuzione dello scambio  di  note  tra  il  Governo  della
          Repubblica  italiana  e  l'Organizzazione  europea  per  le
          ricerche astronomiche  nell'emisfero  australe,  firmate  a
          Garching presso Monaco il 14 maggio 1980 e  a  Roma  il  28
          agosto 1980, per l'adesione  alla  convenzione  recante  la
          creazione  dell'Organizzazione  europea  per  le   ricerche
          astronomiche   nell'emisfero   australe,   con   protocollo
          finanziario annesso, firmata a Parigi il  5  ottobre  1962,
          nonche' al protocollo relativo ai  privilegi  ed  immunita'
          dell'Organizzazione stessa, firmato a Parigi il  12  luglio
          1974», e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie
          generale 3 aprile 1982, n. 92, S.O. 
              - La legge 23 luglio 1949, n. 433, recante «Ratifica ed
          esecuzione  dello  Statuto   del   Consiglio   d'Europa   e
          dell'Accordo  relativo  alla  creazione  della  Commissione
          preparatoria del Consiglio d'Europa, firmati a Londra il  5
          maggio 1949», e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -
          Serie generale n. 168 del 25 luglio 1949. 
              -  La  legge   31   marzo   1980,   n.   140,   recante
          «Partecipazione  italiana   al   Fondo   europeo   per   la
          gioventu'», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -  Serie
          generale n. 110 del 22 aprile 1980. 
          Note al comma 647: 
                
              - Si riporta il testo del comma 587 dell'art.  1  della
          citata  legge  30  dicembre  2018,  n.  145  (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2019-2021),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. - 1. - 586-bis. Omissis. 
              587. Per gli adempimenti connessi  alla  partecipazione
          italiana  all'Expo   2020   Dubai,   e'   autorizzata,   ad
          integrazione degli  stanziamenti  gia'  previsti  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 258, della legge 27  dicembre  2017,  n.
          205, la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2019, di  11
          milioni di euro per l'anno 2020 e di 8,7  milioni  di  euro
          per l'anno 2021 nonche' di 3,5 milioni di euro  per  l'anno
          2022. Con uno o piu' decreti del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale e  dell'economia
          e  delle  finanze,  sono  disciplinate  la  composizione  e
          l'organizzazione del Commissariato generale di sezione  per
          la partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai,  prevedendo
          un   contingente   di   personale   reclutato   con   forme
          contrattuali flessibili, nel limite massimo di  diciassette
          unita', oltre al  Commissario  generale  di  sezione  e  al
          personale appartenente alle pubbliche amministrazioni,  con
          esclusione   del    personale    docente,    educativo    e
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  delle  istituzioni
          scolastiche.  Fino  all'adozione  del  decreto  di  cui  al
          secondo periodo e comunque non oltre il 31  dicembre  2022,
          e' prorogato il Commissariato generale di sezione istituito
          con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  29
          marzo   2018.   Gli   oneri   del   trattamento   economico
          fondamentale e accessorio  del  personale  delle  pubbliche
          amministrazioni collocato fuori  ruolo,  in  comando  o  in
          distacco  presso  il  Commissariato  generale  di   sezione
          restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.  Al
          Commissario generale di sezione e' attribuito  un  compenso
          in misura pari al doppio dell'importo indicato all'art. 15,
          comma  3,  del  decreto-legge  6  luglio   2011,   n.   98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111.  Ai  componenti  del  Commissariato  dipendenti  di
          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i periodi di
          servizio prestati negli Emirati Arabi Uniti di durata  pari
          o superiore a sessanta giorni consecutivi e' corrisposto  a
          carico del Commissariato il trattamento economico stabilito
          dall'art. 170, comma quinto,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.  18,  per  un  posto
          funzione   negli   Emirati   Arabi   Uniti    di    livello
          corrispondente al grado o qualifica rivestiti. I  contratti
          di lavoro flessibile  di  cui  al  presente  comma  possono
          essere prorogati, anche in deroga ai limiti previsti  dalla
          normativa,  fino  alla  conclusione  delle  attivita'   del
          Commissariato   generale   di   sezione.   Alle   attivita'
          all'estero del Commissariato di cui al  presente  comma  si
          applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 1° febbraio 2010, n.  54.  Il  Commissariato  e'
          assistito da un Comitato di monitoraggio,  composto  da  un
          membro, designato dal Presidente della Corte dei conti,  in
          qualita' di Presidente, e da un  componente  designato  dal
          Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
          internazionale e da un componente  designato  dal  Ministro
          dell'economia e delle finanze. Ai componenti  del  Comitato
          di monitoraggio non spettano compensi, gettoni di presenza,
          rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. 
              Omissis.». 
                
          Note al comma 648: 
                
              - La legge 23 ottobre  2003,  n.  286,  recante  «Norme
          relative  alla  disciplina  dei  Comitati  degli   italiani
          all'estero», e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana del 27 ottobre 2003, n. 250. 
              -  La  legge  6  novembre   1989,   n.   368,   recante
          «Istituzione  del   Consiglio   generale   degli   italiani
          all'estero», e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica Italiana 11 novembre 1989, n. 264. 
          Note al comma 649: 
                
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  85   del   citato
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 85  (Misure  compensative  per  il  trasporto  di
          passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di  servizio
          pubblico, nonche' in materia di trasporto aereo di linea di
          passeggeri). - 1. Al  fine  di  sostenere  il  settore  dei
          servizi di trasporto di  linea  di  persone  effettuati  su
          strada mediante  autobus  e  non  soggetti  a  obblighi  di
          servizio pubblico, nonche' di mitigare gli effetti negativi
          derivanti dall'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  e'
          istituito presso il Ministero delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro
          per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinato: 
              a) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno  2020,
          a compensare i  danni  subiti  dalle  imprese  esercenti  i
          servizi di cui all'alinea del presente comma ai sensi e per
          gli effetti del decreto legislativo 21  novembre  2005,  n.
          285, ovvero sulla base  di  autorizzazioni  rilasciate  dal
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del
          regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del  21  ottobre  2009,  ovvero  sulla  base  di
          autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali
          ai sensi delle norme regionali di  attuazione  del  decreto
          legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in ragione dei minori
          ricavi  registrati,  in   conseguenza   delle   misure   di
          contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19,  nel
          periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre  2020  rispetto
          alla media dei ricavi registrati nel medesimo  periodo  del
          precedente biennio; 
              b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno  2021,
          al ristoro delle rate di  finanziamento  o  dei  canoni  di
          leasing,  con  scadenza  compresa  anche  per  effetto   di
          dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre  2020  e
          concernenti gli  acquisti  effettuati,  a  partire  dal  1°
          gennaio  2018,  anche  mediante  contratti   di   locazione
          finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e
          M3,  da  parte  di  imprese  esercenti  i  servizi  di  cui
          all'alinea  ai  sensi  e  per  gli  effetti   del   decreto
          legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base  di
          autorizzazioni    rilasciate    dal     Ministero     delle
          infrastrutture e dei trasporti  ai  sensi  del  regolamento
          (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 21 ottobre 2009, ovvero sulla  base  di  autorizzazioni
          rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle
          norme regionali di attuazione del  decreto  legislativo  19
          novembre 1997, n. 422. 
              2.  Con  uno  o  piu'  decreti   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, sono stabiliti i criteri e le  modalita'  per
          l'erogazione delle risorse di cui al comma 1. Relativamente
          agli interventi di cui alla lettera a) del  comma  1,  tali
          criteri,  al  fine  di  evitare  sovracompensazioni,   sono
          definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori
          costi di esercizio derivanti dagli  ammortizzatori  sociali
          applicati in conseguenza dell'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19 e dei costi aggiuntivi  sostenuti  in  conseguenza
          della medesima emergenza. Sono in  ogni  caso  esclusi  gli
          importi   recuperabili   da   assicurazione,   contenzioso,
          arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. 
              3. L'efficacia della disposizione di cui ai commi 1 e 2
          e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea
          ai sensi dell'art.  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul
          Funzionamento dell'Unione europea. 
              4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, pari  a  20
          milioni di euro per  l'anno  2020,  si  provvede  ai  sensi
          dell'art. 114. 
              5. In  considerazione  del  protrarsi  dello  stato  di
          emergenza connesso  alla  pandemia  COVID-19,  al  fine  di
          assicurare l'efficienza, la sicurezza e la continuita'  del
          trasporto aereo  di  linea  di  passeggeri  ed  evitare  un
          pregiudizio grave e irreparabile alle imprese,  nelle  more
          del  perfezionamento  dell'iter  autorizzatorio,  ai  sensi
          dell'art. 108, paragrafo 3 del Trattato  sul  Funzionamento
          dell'Unione Europea, dell'indennizzo previsto dall'art. 79,
          comma  2,  del  decreto  legge  17  marzo  2020,   n.   18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, come modificato dall'art. 202 del decreto  legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77, il  Ministero  dello  sviluppo
          economico, a valere sul fondo di cui al comma 7 del  citato
          art.  79,  e'  autorizzato  ad   erogare,   a   titolo   di
          anticipazione un importo complessivo non  superiore  a  250
          milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di  cui  al
          comma 2 del medesimo art. 79 e che ne abbiano fatto  ovvero
          ne facciano richiesta. Tale  anticipazione  comprensiva  di
          interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il  giorno
          lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di
          1.000 punti base, e' restituita, entro il 15 dicembre 2020,
          mediante versamento all'entrata del  bilancio  dello  Stato
          per la successiva riassegnazione al Fondo di cui al comma 7
          del citato  art.  79.  In  caso  di  perfezionamento  della
          procedura  con  esito  positivo,  non  si  da'  luogo  alla
          restituzione  dell'anticipazione  ne'  al  pagamento  degli
          interessi e l'importo resta acquisito  definitivamente  dai
          beneficiari. 
              6. Per le motivazioni e le finalita' di cui al comma 5,
          nelle more del perfezionamento dell'iter autorizzatorio  ai
          sensi  dell'art.  108,  paragrafo  3   del   Trattato   sul
          Funzionamento dell'Unione europea previsto all'art. 198 del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  il
          Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  a  valere
          sul fondo di cui al medesimo art. 198,  e'  autorizzato  ad
          erogare, a titolo di anticipazione un  importo  complessivo
          non superiore a 50 milioni di euro alle  imprese  aventi  i
          requisiti di cui al  citato  articolo  e  che  ne  facciano
          richiesta. Tale anticipazione, comprensiva di interessi  al
          tasso Euribor a sei mesi pubblicato  il  giorno  lavorativo
          antecedente la data  di  erogazione,  maggiorato  di  1.000
          punti base, e'  restituita,  entro  il  15  dicembre  2020,
          mediante versamento all'entrata del  bilancio  dello  Stato
          per la successiva riassegnazione al citato Fondo.  In  caso
          di perfezionamento della procedura con esito positivo,  non
          si da' luogo alla restituzione  dell'anticipazione  ne'  al
          pagamento  degli  interessi  e  l'importo  resta  acquisito
          definitivamente dai beneficiari.». 
          Note al comma 650: 
              - Si riporta il testo del comma 114 dell'art.  1  della
          citata legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 1. - 1. - 113. Omissis. 
              114. I contributi di cui al comma 113 sono destinati  a
          finanziare, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 10,
          paragrafi 1 e 2,  del  regolamento  (CE)  n.  595/2009  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, gli
          investimenti avviati a decorrere dalla data di  entrata  in
          vigore della presente legge fino  al  31  dicembre  2020  e
          finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei  veicoli
          a  motorizzazione  termica  fino  a  euro  IV,  adibiti  al
          trasporto passeggeri ai sensi della legge 11  agosto  2003,
          n. 218, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285,
          e di categoria M2 o M3, con contestuale acquisizione, anche
          mediante locazione finanziaria, di  autoveicoli,  nuovi  di
          fabbrica,  adibiti  ai  predetti   servizi   di   trasporto
          passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a
          metano  (CNG),  gas  naturale  liquefatto   (GNL),   ibrida
          (diesel/elettrico) ed elettrica (full  electric)  ovvero  a
          motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di
          cui al predetto regolamento (CE)  n.  595/2009.  Una  quota
          pari a 50 milioni di  euro  delle  risorse  autorizzate  ai
          sensi del comma 113 e' destinata al ristoro delle  rate  di
          finanziamento  o  dei  canoni  di  leasing,  con   scadenza
          compresa anche per effetto di dilazione tra il 23  febbraio
          2020 e il 31 dicembre 2020,  concernenti  gli  acquisti  di
          veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e  M3  e  adibiti
          allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su
          strada ai  sensi  della  legge  11  agosto  2003,  n.  218,
          effettuati a partire dal 1°  gennaio  2018  anche  mediante
          contratti di locazione finanziaria. Il contributo di cui al
          secondo periodo del presente comma  e'  riconosciuto  anche
          per  gli  acquisti   effettuati   senza   provvedere   alla
          radiazione per rottamazione dei  veicoli  a  motorizzazione
          termica prevista dal primo periodo del presente comma. 
              Omissis.». 
          Note al comma 651: 
              - Si riporta il testo dei commi da 1031  a  1034  e  da
          1041 a 1045 dell'art. 1  della  citata  legge  30  dicembre
          2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
          finanziario 2019 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio
          2019-2021), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. - 1. - 1030. Omissis. 
              1031. In via sperimentale, a  chi  acquista,  anche  in
          locazione finanziaria, e  immatricola  in  Italia,  dal  1°
          marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria  M1
          nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi
          ufficiale della casa automobilistica produttrice  inferiore
          a 50.000 euro IVA esclusa, e' riconosciuto: 
              a) a condizione che si consegni contestualmente per  la
          rottamazione un veicolo della medesima categoria  omologato
          alle classi da Euro 0 a Euro 4, un  contributo  parametrato
          al numero dei grammi di biossido  di  carbonio  emessi  per
          chilometro (CO2 g/km), secondo  gli  importi  di  cui  alla
          seguente tabella: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              b-bis) in via sperimentale, a  chi  omologa  in  Italia
          entro  il  31   dicembre   2021   un   veicolo   attraverso
          l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su
          veicoli delle categorie internazionali M1,  M1G,  M2,  M2G,
          M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore
          termico, ai sensi del regolamento di  cui  al  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  1°  dicembre
          2015, n. 219, e' riconosciuto un contributo pari al 60  per
          cento del costo di riqualificazione fino ad un  massimo  di
          euro 3.500, oltre a un contributo  pari  al  60  per  cento
          delle spese relative all'imposta di bollo per  l'iscrizione
          al pubblico registro automobilistisco (PRA), all'imposta di
          bollo e all'imposta provinciale di trascrizione. 
              1032. Il veicolo consegnato per  la  rottamazione  deve
          essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto
          intestatario del nuovo  veicolo  o  ad  uno  dei  familiari
          conviventi alla data  di  acquisto  del  medesimo  veicolo,
          ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo,
          deve essere intestato, da almeno dodici mesi,  al  soggetto
          utilizzatore del suddetto veicolo  o  a  uno  dei  predetti
          familiari. 
              1033. Nell'atto di acquisto deve  essere  espressamente
          dichiarato che il  veicolo  consegnato  e'  destinato  alla
          rottamazione  e  sono  indicate  le  misure  dello   sconto
          praticato e del contributo statale di cui al comma 1031. 
              1034. Entro trenta giorni dalla data  di  consegna  del
          veicolo nuovo, il  venditore  ha  l'obbligo,  pena  il  non
          riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo  usato
          per  la  demolizione  e  di  provvedere  direttamente  alla
          richiesta di cancellazione per demolizione  allo  sportello
          telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui
          al decreto del Presidente  della  Repubblica  19  settembre
          2000, n. 358. 
              1035. - 1040. Omissis. 
              1041.  Per  provvedere  all'erogazione  dei  contributi
          statali di cui al comma 1031 e' istituito, nello  stato  di
          previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo
          con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70
          milioni  per  ciascuno  degli  anni  2020   e   2021,   che
          costituisce  limite  di  spesa  per  la   concessione   del
          beneficio. 
              1042. A decorrere dal  1°  marzo  2019  e  fino  al  31
          dicembre  2020,  chiunque  acquista,  anche  in   locazione
          finanziaria,  e  immatricola  in  Italia  un   veicolo   di
          categoria M1 nuovo di fabbrica e' tenuto  al  pagamento  di
          un'imposta parametrata al numero di grammi di  biossido  di
          carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia  di  160
          CO2g/km, secondo gli importi di cui alla seguente tabella: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              1042-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al  31
          dicembre 2021, il pagamento dell'imposta di  cui  al  comma
          1042 e' effettuato secondo le classi e gli importi  di  cui
          alla seguente tabella: 
 
                 CO2 g/km              Imposta (euro) 
                 191-210                   1.100 
                 211-240                   1.600 
                 241-290                   2.000 
                 Superiore a 290           2.500. 
 
              1043. L'imposta di cui ai  commi  1042  e  1042-bis  e'
          altresi' dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo  di
          categoria M1 gia' immatricolato in un altro Stato. 
              1044. L'imposta di cui ai commi 1042 e 1042-bis non  si
          applica ai veicoli per uso speciale di cui all'allegato II,
          parte A, punto 5, delladirettiva  2007/46/CEdel  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007. 
              1045. L'imposta di cui ai  commi  1042  e  1042-bis  e'
          versata,    dall'acquirente    o    da     chi     richiede
          l'immatricolazione, con le modalita' di cui agli articoli17
          e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241.
          Si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  in
          materia  di  accertamento,  riscossione  e  contenzioso  in
          materia di imposte sui redditi. 
              Omissis.».