Note al comma 601:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 177 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 177 (Esenzioni dall'imposta municipale
propria-IMU per il settore turistico). - 1. Omissis.
2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori
entrate derivanti dal comma 1, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una
dotazione di 76,55 milioni di euro per l'anno 2020. Alla
ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Omissis.».
Note al comma 602:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 28 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 28 (Credito d'imposta per i canoni di locazione
degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda). -
1. - 4. Omissis.
5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis
e 4 e' commisurato all'importo versato nel periodo
d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di
marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico
ricettive con attivita' solo stagionale con riferimento a
ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Ai
soggetti locatari esercenti attivita' economica, il credito
d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di
riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo
stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il credito
d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al
periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato
l'attivita' a partire dal 1° gennaio 2019 nonche' ai
soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento
calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa
nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui
stati di emergenza erano ancora in atto alla data di
dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19. Per le
imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour
operator, il credito d'imposta spetta fino al 30 aprile
2021.
Omissis.».
Note al comma 603:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 182 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 182 (Ulteriori misure di sostegno per il settore
turistico). - 1. Al fine di sostenere le agenzie di viaggio
e i tour operator, nonche' le imprese turistico-ricettive,
le guide e gli accompagnatori turistici e le imprese, non
soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai
sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e
delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti,
mediante autobus scoperti, le attivita' riferite al codice
ATECO 49.31.00, a seguito delle misure di contenimento del
COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo e' istituito
un fondo con una dotazione di 265 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite
le modalita' di ripartizione e assegnazione delle risorse
agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico
negativo conseguente all'adozione delle misure di
contenimento del COVID-19.
Omissis.».
Note al comma 604:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 79 del
citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
(Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell'economia):
«Art. 79 (Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore
turistico e termale). - 1. - 2. Omissis.
3. Per l'attuazione del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede ai
sensi dell'art. 114.
Omissis.».
Note al comma 607:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 9 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della
strada), come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Competizioni sportive su strada). - 1. Sulle
strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni
sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo
autorizzazione. L'autorizzazione e' rilasciata dal comune
in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e
quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa
e' rilasciata dalla regione e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e
per le gare con animali o con veicoli a trazione animale
che interessano piu' comuni. Per le gare atletiche,
ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione
animale che interessano il territorio di piu' regioni,
l'autorizzazione e' rilasciata dalla regione o dalla
provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le
altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla
osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data
di effettuazione della gara. Per le gare con veicoli a
motore l'autorizzazione e' rilasciata, sentite le
federazioni nazionali sportive competenti e dandone
tempestiva informazione all'autorita' di pubblica
sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete
di interesse nazionale; dalla regione per le strade
regionali; dalle province per le strade provinciali; dai
comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono
precisate le prescrizioni alle quali le gare sono
subordinate.
Omissis.».
Note al comma 608:
- Si riporta il testo dell'art. 57-bis del citato
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 57-bis (Incentivi fiscali agli investimenti
pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle
emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di
sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione). -
1. Per l'anno 2018, alle imprese, ai lavoratori autonomi e
agli enti non commerciali che effettuano investimenti in
campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica
anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche
locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno
dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli
stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, e'
attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta,
pari al 75 per cento del valore incrementale degli
investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso
di microimprese, piccole e medie imprese e start up
innovative, nel limite massimo complessivo di spesa
stabilito ai sensi del comma 3. Il credito d'imposta e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono
stabiliti le modalita' e i criteri di attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma, con particolare
riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio,
ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di
utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta,
all'effettuazione dei controlli e alle modalita'
finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa
di cui al comma 3. Le agevolazioni di cui al presente
articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del
regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"
nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/ 2014
della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"
nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
1-bis. A decorrere dall'anno 2019, il credito d'imposta
di cui al comma 1 e' concesso, alle stesse condizioni e ai
medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del
75 per cento del valore incrementale degli investimenti
effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi
del comma 3, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti
dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della
concessione del credito d'imposta si applica il regolamento
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2019, le comunicazioni
per l'accesso al credito d'imposta di cui all'art. 5, comma
1, del citato regolamento sono presentate dal 1° al 31
ottobre.
1-ter. Limitatamente all'anno 2020, il credito
d'imposta di cui al comma 1 e' concesso, ai medesimi
soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per
cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni
caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea
richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 85
milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Il
beneficio e' concesso nel limite di 50 milioni di euro per
gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali
quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 35
milioni di euro per gli investimenti pubblicitari
effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali
e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo
Stato. Alla copertura del relativo onere finanziario si
provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse
del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre
2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da
imputare per 50 milioni di euro alla quota spettante alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e per 35 milioni di
euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo
economico. Ai fini della concessione del credito d'imposta
si applicano, per i profili non derogati dalla presente
disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio
2018, n. 90. Per l'anno 2020, la comunicazione telematica
di cui all'art. 5, comma 1, del predetto decreto e'
presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30
settembre del medesimo anno, con le modalita' stabilite
nello stesso art. 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse
nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano
comunque valide. Per le finalita' di cui al presente comma,
il Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre
2016, n. 198, e' incrementato nella misura di 57,5 milioni
di euro per l'anno 2020.
1-quater. Per gli anni 2021 e 2022, il credito
d'imposta di cui al comma 1 e' concesso, ai medesimi
soggetti ivi previsti, nella misura unica del 50 per cento
del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui
giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale,
entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022. Alla copertura del relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse
del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre
2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla
Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai fini della
concessione del credito d'imposta si applicano le
disposizioni del comma 1-ter del presente articolo e del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per le finalita' di cui
al presente comma, il Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione, di cui al citato art. 1
della legge n. 198 del 2016, e' incrementato di 50 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
2. Per favorire la realizzazione di progetti
innovativi, anche con lo scopo di rimuovere stili di
comunicazione sessisti e lesivi dell'identita' femminile, e
idonei a promuovere la piu' ampia fruibilita' di contenuti
informativi multimediali e la maggiore diffusione dell'uso
delle tecnologie digitali, e' emanato annualmente, con
decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un
bando per l'assegnazione di finanziamenti alle imprese
editrici di nuova costituzione.
3. Per la concessione del credito di imposta di cui al
comma 1 e' autorizzata la spesa di 62,5 milioni di euro per
l'anno 2018, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri
derivanti dal periodo precedente, pari a 62,5 milioni di
euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre
2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da
imputare per 50 milioni di euro sulla quota spettante alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e per 12,5 milioni di
euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo
economico. Per gli anni successivi al 2018, alla copertura
degli oneri per la concessione del credito d'imposta di cui
al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle
risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre
2016, n. 198, nel limite complessivo, che costituisce tetto
di spesa, determinato annualmente con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 1,
comma 4, della citata legge n. 198 del 2016, da emanare
entro il termine di scadenza previsto dall'art. 5, comma 1,
del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90, per l'invio
delle comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta. Le
risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta
medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e
sono trasferite nella contabilita' speciale n. 1778
"Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per le
necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante utilizzo
delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre
2016, n. 198. I finanziamenti da assegnare ai sensi del
comma 2 sono concessi, mediante utilizzo delle risorse del
medesimo Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, nel limite massimo di spesa, che
costituisce tetto all'erogazione del beneficio, stabilito
annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'art. 1, comma 6, della predetta legge
n. 198 del 2016, nell'ambito della quota delle risorse del
Fondo destinata agli interventi di competenza della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-bis. Ai fini della prima applicazione del comma 1,
una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sulla quota
di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri
dello stanziamento relativo all'annualita' 2018, e'
destinata al riconoscimento del credito d'imposta
esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali
sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, di cui
al comma 1 effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre
2017, purche' il loro valore superi almeno dell'1 per cento
l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari
effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di
informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.
4. Le amministrazioni interessate provvedono allo
svolgimento delle attivita' amministrative inerenti alle
disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.».
Note al comma 609:
- Si riporta il testo dei commi da 806 a 809 dell'art.
1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«Art. 1. - 1. - 805. Omissis.
806. Per gli anni 2019 e 2020, agli esercenti attivita'
commerciali che operano esclusivamente nel settore della
vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e'
riconosciuto, nel limite di spesa di 13 milioni di euro per
l'anno 2019 e di 17 milioni di euro per l'anno 2020, un
credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo
di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove
si svolge la medesima attivita' di vendita di giornali,
riviste e periodici al dettaglio, nonche' ad altre
eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate
con il decreto di cui al comma 808, anche in relazione
all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio
comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma e'
stabilito nella misura massima di 2.000 euro per l'anno
2019 e di 4.000 euro per l'anno 2020. L'agevolazione si
estende anche agli esercenti attivita' commerciali non
esclusivi, come individuati dall'art. 2, comma 3, del
decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, a condizione
che la predetta attivita' commerciale rappresenti l'unico
punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici
nel comune di riferimento. Per l'anno 2020, il credito
d'imposta e' esteso alle imprese di distribuzione della
stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a
rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore
a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita e
puo' essere, altresi', parametrato agli importi spesi per i
servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi
telefonici e di collegamento a Internet, nonche' per i
servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali.
807. Gli esercizi di cui al comma 806 possono accedere
al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis". Il credito d'imposta e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
mediante modello F24.
808. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le
disposizioni applicative dei commi 806 e 807 anche con
riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di
spesa ivi previsti.
809. Agli oneri derivanti dai commi da 806 a 808 si
provvede:
a) quanto a 13 milioni di euro nell'anno 2019 e a 4
milioni di euro nell'anno 2020, mediante corrispondente
riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza
del Consiglio dei ministri ai sensi dall'art. 1, comma 4,
della legge 26 ottobre 2016, n. 198;
b) quanto a 13 milioni di euro nell'anno 2020, a valere
sulle risorse disponibili gia' destinate al credito
d'imposta di cui all'art. 4 del decreto-legge 18 maggio
2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
luglio 2012, n. 103. Il Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189, e' ridotto di 13 milioni di euro per l'anno
2020.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al
Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno
pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza
radiofonica e televisiva locale, della disciplina di
profili pensionistici dei giornalisti e della composizione
e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei
giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale):
«Art. 1 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione). - 1. Al fine di
assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'art.
21 della Costituzione, in materia di diritti, liberta',
indipendenza e pluralismo dell'informazione, nonche' di
incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei
processi di distribuzione e di vendita, la capacita' delle
imprese del settore di investire e di acquisire posizioni
di mercato sostenibili nel tempo, nonche' lo sviluppo di
nuove imprese editrici anche nel campo dell'informazione
digitale, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui
all'art. 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'art.
10, comma 1, della presente legge, di seguito denominato
"Fondo".
2. Nel Fondo confluiscono:
a) le risorse statali destinate alle diverse forme di
sostegno all'editoria quotidiana e periodica, anche
digitale, comprese le risorse disponibili del Fondo
straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria,
di cui all'art. 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147;
b) le risorse statali destinate all'emittenza
radiofonica e televisiva in ambito locale, iscritte nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
ai sensi dell'art. 1, comma 162, della legge 28 dicembre
2015, n. 208;
c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni
di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2017 e 2018, delle eventuali maggiori entrate
versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione,
di cui all'art. 1, comma 160, primo periodo, lettera b),
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita
dall'art. 10, comma 1, della presente legge;
d) le somme derivanti dal gettito annuale di un
contributo di solidarieta' pari allo 0,1 per cento del
reddito complessivo dei seguenti soggetti passivi
dell'imposta di cui all'art. 73 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
1) concessionari della raccolta pubblicitaria sulla
stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di comunicazione
radiotelevisivi e digitali;
2) societa' operanti nel settore dell'informazione e
della comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria
diretta, in tale caso calcolandosi il reddito complessivo
con riguardo alla parte proporzionalmente corrispondente,
rispetto all'ammontare dei ricavi totali, allo specifico
ammontare dei ricavi derivanti da tale attivita';
3) altri soggetti che esercitino l'attivita' di
intermediazione nel mercato della pubblicita' attraverso la
ricerca e l'acquisto, per conto di terzi, di spazi sui
mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a
tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete
internet.
3. Le somme di cui al comma 2, lettera d), sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate
al Fondo.
4. Il Fondo e' annualmente ripartito tra la Presidenza
del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo
economico, per gli interventi di rispettiva competenza,
sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle
finanze. Le somme non impegnate in ciascun esercizio
possono esserlo in quello successivo. Le risorse di cui
alle lettere c) e d) del comma 2 sono comunque ripartite al
50 per cento tra le due amministrazioni; i criteri di
ripartizione delle risorse di cui alle lettere a)e b) del
medesimo comma 2 tengono conto delle proporzioni esistenti
tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria
quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza
radiofonica e televisiva a livello locale. Il decreto di
cui al primo periodo puo' prevedere che una determinata
percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di
progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta
informativa nel campo dell'informazione digitale attuando
obiettivi di convergenza multimediale. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i
requisiti soggettivi, i criteri e le modalita' per la
concessione di tali finanziamenti; lo schema di tale
decreto e' trasmesso alle Camere per l'espressione dei
pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto
puo' comunque essere adottato. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con
le sue osservazioni e con eventuali modificazioni,
corredate dei necessari elementi integrativi di
informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per
materia possono esprimersi sulle osservazioni del
Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di
dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso
tale termine, il decreto puo' comunque essere adottato.
5.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e' annualmente stabilita la destinazione delle
risorse ai diversi interventi di competenza della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio negli stati di previsione
interessati, anche nel conto dei residui.».
Note al comma 610:
- Si riporta il testo dell'art. 190 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 190 (Credito d'imposta per i servizi digitali). -
1. Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e
di periodici iscritte al registro degli operatori di
comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo
indeterminato, e' riconosciuto un credito d'imposta pari al
30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019
per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e
manutenzione evolutiva per le testate edite in formato
digitale, e per information technology di gestione della
connettivita'. Il credito d'imposta e' riconosciuto entro
il limite di 8 milioni di euro per l'anno 2020, che
costituisce tetto di spesa. Il beneficio di cui al presente
articolo e' concesso ai sensi e nei limiti del regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
"de minimis".
2. L'agevolazione e' concessa a ciascuna impresa di cui
al comma 1, nel rispetto del limite di spesa e dei limiti
del citato regolamento (UE) n. 1407/ 2013 ivi indicati,
previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel
caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto
alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle
stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito
di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del
comma 1.
3. Le spese si considerano sostenute secondo quanto
previsto dall'art. 109 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico
delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese
deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai
soggetti di cui all'art. 35, commi 1, lettera a), e 3, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a
rilasciare il visto di conformita' dei dati esposti nelle
dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano
la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis
del codice civile.
4. Il credito d'imposta e' alternativo e non
cumulabile, in relazione alle stesse voci di spesa, con
ogni altra agevolazione prevista da normativa statale,
regionale o europea salvo che successive disposizioni di
pari fonte normativa non prevedano espressamente la
cumulabilita' delle agevolazioni stesse. Il credito
d'imposta di cui al presente comma non e' cumulabile con il
contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e
periodici, di cui all'art. 2, commi 1 e 2, della legge 26
ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio
2017, n. 70.
5. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente
in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini dell'utilizzo
del credito di imposta, il modello F24 deve essere
presentato a pena di scarto esclusivamente tramite i
servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Il medesimo
modello F24 e' altresi' scartato qualora l'ammontare del
credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti
eccedente l'importo spettante.
6. Il credito d'imposta e' revocato nel caso che venga
accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti
ovvero nel caso in cui la documentazione presentata
contenga elementi non veritieri o risultino false le
dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito
d'imposta e' disposta solo nel caso in cui dagli
accertamenti effettuati siano rilevati elementi che
condizionano esclusivamente la misura del beneficio
concesso. Ai fini del recupero di quanto indebitamente
fruito, si applica l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabiliti le modalita', i contenuti, la
documentazione richiesta ed i termini per la presentazione
della domanda di cui al comma 2.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione, di cui all'art. 1 della
legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le predette finalita' il
suddetto Fondo e' incrementato di 8 milioni di euro per
l'anno 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del
credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente
capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella
contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate -
fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili.
9. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 8 si
provvede ai sensi dell'art. 265.».
- Il testo dell'art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n.
198, e' riportato nelle note al comma 609.
Note al comma 611:
- Il comma 357 dell'art. 1 della citata legge 27
dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla presente
legge, e' riportato nelle note al comma 576.
Note al comma 614:
- Il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 recante
«Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 28
marzo 2014, n. 73, S.O.
- Si riporta il testo del comma 1039 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):
«Art. 1. - 1. - 1038. Omissis.
1039. Ai fini dell'attuazione dei commi da 1026 a 1046
e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2018, 35,5 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2019, 344,4 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2020, 141 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2021 e 272,1 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2022, da iscrivere su appositi
capitoli dello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico. Gli importi di cui al presente comma
sono utilizzati, in conformita' alla normativa europea in
materia di aiuti di Stato, per le seguenti finalita':
a) erogazione di misure compensative a fronte dei costi
di adeguamento degli impianti di trasmissione sostenuti
dagli operatori di rete in ambito nazionale a seguito della
liberazione delle frequenze per il servizio televisivo
digitale terrestre e, ove si renda necessario, dagli
operatori delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5
GHz. Per tali finalita', nell'ambito delle risorse di cui
al primo periodo del presente comma, sono assegnati 0,5
milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 24,1
milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2020
e 2021 e 228,1 milioni di euro per l'esercizio finanziario
2022;
b) erogazione di indennizzo per gli operatori di rete
in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze per il
servizio televisivo digitale terrestre oggetto di diritto
d'uso. Per tali finalita', nell'ambito delle risorse di cui
al primo periodo del presente comma, sono assegnati 230,3
milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 e 73,9
milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021;
c) contributo ai costi a carico degli utenti finali per
l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di
cui all'art. 3-quinquies, comma 5, terzo periodo, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed i
connessi costi di erogazione. Per tali finalita',
nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del
presente comma, sono assegnati 25 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2019, 76 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2020 e 25 milioni di euro per
ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022;
d) oneri finanziari e amministrativi relativi
all'espletamento da parte del Ministero dello sviluppo
economico delle seguenti attivita': predisposizione dei
documenti tecnici e monitoraggio delle attivita' di
coordinamento della transizione di cui al comma 1032;
attivita' di monitoraggio per la risoluzione delle
eventuali problematiche causate dalle emissioni delle
stazioni radio base rispetto agli impianti di ricezione
televisiva terrestre; definizione, simulazione e verifica
delle regole tecniche derivanti dagli accordi di
coordinamento internazionale; gestione delle procedure di
selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle
frequenze in banda 694-790 MHz e delle bande di spettro
3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz di cui al comma 1028, con
riguardo alla liberazione delle frequenze per il servizio
televisivo digitale terrestre e, qualora si renda
necessario, delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5
GHz; espletamento delle procedure di selezione per
l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il
servizio televisivo digitale terrestre, di cui ai commi
1031, 1033 e 1034, previo ammodernamento e digitalizzazione
degli archivi dei diritti d'uso e dei fornitori di servizi
media e audiovisivi; messa a disposizione della capacita'
trasmissiva di cui al comma 1033 e relativo monitoraggio;
informazione dei cittadini. Per tali finalita', nell'ambito
delle risorse di cui al primo periodo del presente comma,
sono assegnati 5 milioni di euro per l'esercizio
finanziario 2018, 10 milioni di euro per l'esercizio
finanziario 2019, 14 milioni di euro per l'esercizio
finanziario 2020, 18 milioni di euro per l'esercizio
finanziario 2021 e 19 milioni di euro per l'esercizio
finanziario 2022.
Omissis.».
Note al comma 615:
- Il testo del comma 1039 dell'art. 1 della citata
legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' riportato nelle note al
comma 614.
Note al comma 616:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 del regio
decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla
legge 4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina degli abbonamenti
alle radio-audizioni):
«Art. 1 (Dell'abbonamento alle radioaudizioni). -
Chiunque detenga uno o piu' apparecchi atti od adattabili
alla ricezione delle radioaudizioni e' obbligato al
pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui
al presente decreto.
La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o
trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo
a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per
il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere
la detenzione o l'utenza di un apparecchio radioricevente.
La detenzione di un apparecchio si presume altresi' nel
caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia
elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza
anagrafica. Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai
precedenti periodi, a decorrere dall'anno 2016 e' ammessa
esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia
comporta gli effetti, anche penali, di cui all'art. 76 del
medesimo testo unico. Tale dichiarazione e' presentata
all'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di
Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello
S.A.T., con le modalita' definite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, e ha validita' per
l'anno in cui e' stata presentata.
Il canone di abbonamento e', in ogni caso, dovuto una
sola volta in relazione agli apparecchi di cui al primo
comma detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o
dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti
alla stessa famiglia anagrafica, come individuata dall'art.
4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».
«Art. 3 (Pagamento del canone). - Il pagamento del
canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato
deve essere effettuato esclusivamente a mezzo del servizio
dei conti correnti postali, giusta le norme seguenti:
a) per il primo pagamento da parte dei nuovi abbonati:
col versamento del canone, sia esso annuale che semestrale
o del rateo relativo, a favore del conto corrente postale
del Primo Ufficio Bollo di Torino, a mezzo dell'apposito
modulo di versamento in conto corrente da ritirarsi presso
qualsiasi ufficio postale, che e' tenuto a fornirlo
gratuitamente;
b) per le rinnovazioni dell'abbonamento: con versamento
del canone sia esso annuale che semestrale mediante
speciali moduli allegati al "Libretto di iscrizione alle
radioaudizioni" di cui al successivo art. 6 a favore
dell'apposito conto corrente dell'Ufficio del Registro
nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza
dell'utente.
Per i titolari di utenza di fornitura di energia
elettrica di cui all'art. 1, secondo comma, secondo
periodo, il pagamento del canone avviene in dieci rate
mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa
elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla
scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in
fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno
dei mesi da gennaio ad ottobre. L'importo delle rate e'
oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura
emessa dall'impresa elettrica e non e' imponibile ai fini
fiscali. Le somme riscosse sono riversate direttamente
all'Erario mediante versamento unitario di cui all'art. 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni. Le imprese elettriche devono effettuare il
predetto riversamento entro il giorno 20 del mese
successivo a quello di incasso e, comunque, l'intero canone
deve essere riscosso e riversato entro il 20 dicembre. Sono
in ogni caso esclusi obblighi di anticipazione da parte
delle imprese elettriche.».
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 della citata legge
26 ottobre 2016, n. 198, e' riportato nelle note al comma
609.
Note al comma 619:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 21 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure
urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale):
«Art. 21 (Disposizioni concernenti RAI S.p.A.). - 1. -
3. Omissis.
4. Le somme da riversare alla concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo, di cui all'art. 27,
comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, sono ridotte, per l'anno 2014, di euro 150 milioni.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 163 dell'art. 1 della
citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 162. Omissis.
163. Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto tra i
soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle
risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, da assegnare in
favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per
la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali
la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno
dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli
qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione
dell'uso di tecnologie innovative.
Omissis.».
Note al comma 620:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 239 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 239 (Fondo per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione). - 1. Omissis.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione sono individuati gli
interventi a cui sono destinate le risorse di cui al comma
1, tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza
cibernetica. Con i predetti decreti, le risorse di cui al
comma 1 possono essere trasferite, in tutto o in parte,
anche alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti di cui
all'art. 2, comma 2, lettera a), del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la realizzazione di
progetti di trasformazione digitale coerenti con le
finalita' di cui al comma 1.
Omissis.».
Note al comma 621:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge 30
aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 2020, n. 70 (Misure urgenti per la
funzionalita' dei sistemi di intercettazioni di
conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in
materia di ordinamento penitenziario, nonche' disposizioni
integrative e di coordinamento in materia di giustizia
civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per
l'introduzione del sistema di allerta Covid-19):
«Art. 6 (Sistema di allerta Covid-19). - 1. Al solo
fine di allertare le persone che siano entrate in contatto
stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la
salute attraverso le previste misure di prevenzione
nell'ambito delle misure di sanita' pubblica legate
all'emergenza COVID-19, e' istituita una piattaforma unica
nazionale per la gestione del sistema di allerta dei
soggetti che, a tal fine, hanno installato, su base
volontaria, un'apposita applicazione sui dispositivi di
telefonia mobile. Il Ministero della salute, in qualita' di
titolare del trattamento, si coordina, sentito il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, anche ai sensi
dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con i soggetti
operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, di
cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, e con i soggetti attuatori di cui all'art. 1
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nonche' con l'Istituto
superiore di sanita' e, anche per il tramite del Sistema
Tessera Sanitaria, con le strutture pubbliche e private
accreditate che operano nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale, nel rispetto delle relative competenze
istituzionali in materia sanitaria connessa all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, per gli ulteriori adempimenti
necessari alla gestione del sistema di allerta e per
l'adozione di correlate misure di sanita' pubblica e di
cura. Le modalita' operative del sistema di allerta tramite
la piattaforma informatica di cui al presente comma sono
complementari alle ordinarie modalita' in uso nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale. Il Ministro della salute
e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
informano periodicamente la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sullo stato di avanzamento del
progetto.
2. Il Ministero della salute, all'esito di una
valutazione di impatto, costantemente aggiornata,
effettuata ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE)
2016/679, adotta misure tecniche e organizzative idonee a
garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi
elevati per i diritti e le liberta' degli interessati,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali ai
sensi dell'art. 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento
(UE) 2016/679 e dell'art. 2-quinquiesdecies del Codice in
materia di protezione dei dati personali di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, assicurando, in
particolare, che:
a) gli utenti ricevano, prima dell'attivazione
dell'applicazione, ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679, informazioni chiare e
trasparenti al fine di raggiungere una piena
consapevolezza, in particolare, sulle finalita' e sulle
operazioni di trattamento, sulle tecniche di
pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di conservazione
dei dati;
b) per impostazione predefinita, in conformita'
all'art. 25 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali
raccolti dall'applicazione di cui al comma 1 siano
esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti
dell'applicazione di rientrare tra i contatti stretti di
altri utenti accertati positivi al COVID-19, individuati
secondo criteri stabiliti dal Ministero della salute e
specificati nell'ambito delle misure di cui al presente
comma, nonche' ad agevolare l'eventuale adozione di misure
di assistenza sanitaria in favore degli stessi soggetti;
c) il trattamento effettuato per allertare i contatti
sia basato sul trattamento di dati di prossimita' dei
dispositivi, resi anonimi oppure, ove cio' non sia
possibile, pseudonimizzati; e' esclusa in ogni caso la
geolocalizzazione dei singoli utenti;
d) siano garantite su base permanente la riservatezza,
l'integrita', la disponibilita' e la resilienza dei sistemi
e dei servizi di trattamento nonche' misure adeguate ad
evitare il rischio di reidentificazione degli interessati
cui si riferiscono i dati pseudonimizzati oggetto di
trattamento;
e) i dati relativi ai contatti stretti siano
conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti, per
il periodo strettamente necessario al trattamento, la cui
durata e' stabilita dal Ministero della salute e
specificata nell'ambito delle misure di cui al presente
comma; i dati sono cancellati in modo automatico alla
scadenza del termine;
f) i diritti degli interessati di cui agli articoli da
15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possano essere
esercitati anche con modalita' semplificate.
3. I dati raccolti attraverso l'applicazione di cui al
comma 1 non possono essere trattati per finalita' diverse
da quella di cui al medesimo comma 1, salva la possibilita'
di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli
fini di sanita' pubblica, profilassi, statistici o di
ricerca scientifica, ai sensi degli articoli 5, paragrafo
1, lettera a) e 9, paragrafo 2, lettere i) e j), del
Regolamento (UE) 2016/679. Al solo fine indicato al comma
1, previa valutazione d'impatto ai sensi dell'art. 35 del
regolamento (UE) 2016/679, e' consentita
l'interoperabilita' con le piattaforme che operano, con le
medesime finalita', nel territorio dell'Unione europea.
4. Il mancato utilizzo dell'applicazione di cui al
comma 1 non comporta alcuna conseguenza pregiudizievole ed
e' assicurato il rispetto del principio di parita' di
trattamento.
5. La piattaforma di cui al comma 1 e' di titolarita'
pubblica ed e' realizzata dal Commissario di cui all'art.
122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
esclusivamente con infrastrutture localizzate sul
territorio nazionale e gestite dalla societa' di cui
all'art. 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133. I programmi informatici di titolarita'
pubblica sviluppati per la realizzazione della piattaforma
e l'utilizzo dell'applicazione di cui al medesimo comma 1
sono resi disponibili e rilasciati sotto licenza aperta ai
sensi dell'art. 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.
6. L'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma,
nonche' ogni trattamento di dati personali effettuato ai
sensi al presente articolo sono interrotti alla data di
cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione
sanitaria, legate alla diffusione del COVID-19 anche a
carattere transfrontaliero, individuata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della salute, e comunque entro il 31 dicembre
2021, ed entro la medesima data tutti i dati personali
trattati devono essere cancellati o resi definitivamente
anonimi.
7. Agli oneri derivanti dall'implementazione della
piattaforma di cui al presente articolo, nel limite massimo
di 1.500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante
utilizzo delle risorse assegnate per il medesimo anno al
Commissario straordinario di cui all'art. 122 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 con delibera del
Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze
nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1.».
Note al comma 622:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 24 del
citato decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
(Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale):
«Art. 24 (Identita' digitale, domicilio digitale e
accesso ai servizi digitali). - 1. - 3. Omissis.
4. Ai fini dell'attuazione dell'art. 64, comma 3-bis,
secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, come modificato dal comma 1, lettera e), numero 6), dal
28 febbraio 2021, e' fatto divieto ai soggetti di cui
all'art. 2, comma 2, lettera a) del predetto decreto
legislativo n. 82 del 2005 di rilasciare o rinnovare
credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini
ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS,
fermo restando l'utilizzo di quelle gia' rilasciate fino
alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30
settembre 2021.».
- Si riporta il testo del comma 2-decies dell'art. 64
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
«Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle
identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. -
2-nonies. Omissis.
2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita' di
fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle
verifiche rese disponibili dai gestori di identita'
digitali e dai gestori di attributi qualificati.
Omissis.».
Note al comma 627:
- Si riporta il testo degli articoli 54, 61, 63, comma
2, e 64, comma 2, del citato decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, come modificato dalla presente legge:
«Art. 54 (Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette,
anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali). - 1. Le
Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali
azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le
Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a
valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1
della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863
final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti
e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al
presente articolo, fino a un importo di 800.000 euro per
impresa, salvo i diversi limiti per le imprese di cui al
comma 3.
2. L'aiuto puo' essere concesso sotto forma di
sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o
in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie,
prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore
nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del
massimale di 800 000 euro per impresa; tutti i valori
utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o
altro onere.
3. Gli aiuti non possono superare l'importo di 120.000
euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e
dell'acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva
nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi
imposta o altro onere.
4. Gli aiuti alle imprese attive nella produzione
primaria di prodotti agricoli non devono essere fissati
sulla base del prezzo o della quantita' dei prodotti
immessi sul mercato.
5. Gli aiuti concessi ad imprese operanti nella
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
devono essere subordinati alle condizioni dettate dal punto
22, lettera e) della Comunicazione di cui al comma 1.
6. Gli aiuti alle imprese attive nel settore della
pesca e dell'acquacoltura non riguardano nessuna delle
categorie di aiuti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere
da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della
Commissione.
7. Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi
settori a cui si applicano importi massimi diversi,
conformemente al comma 2 e al comma 3, deve essere
assicurato con mezzi adeguati, quali la separazione
contabile, che per ciascuna di tali attivita' sia
rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia
superato l'importo massimo ammesso.
7-bis. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai
sensi del presente articolo e rimborsati prima del 30
giugno 2021 non sono presi in considerazione quando si
verifica che il massimale applicabile non e' superato.
7-ter. Se l'aiuto e' concesso sotto forma di
agevolazioni fiscali, la passivita' fiscale in relazione
alla quale e' concessa l'agevolazione deve essere sorta
entro il 30 giugno 2021 o entro la successiva data fissata
dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica
della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863
final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea C 091I del 20 marzo 2020.».
«Art. 61 (Disposizioni comuni). - 1. Gli aiuti di cui
agli articoli da 54 a 60-bis non possono essere concessi
alle imprese che erano gia' in difficolta', ai sensi
dell'art. 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione, dell'art. 2, punto 14 del regolamento
(UE) n. 702/2014 della Commissione e all'art. 3, punto 5
del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, alla
data del 31 dicembre 2019.
1-bis. In deroga al comma 1 gli aiuti di cui agli
articoli da 54 a 60-bis possono essere concessi alle
microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, che risultavano in difficolta' ai sensi del
medesimo regolamento gia' alla data del 31 dicembre 2019,
purche' le stesse:
a) non siano soggette a procedure concorsuali per
insolvenza, oppure
b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo
che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia
rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure
c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione,
salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano
piu' soggette al piano di ristrutturazione.
2. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60-bis sono
concessi entro il 30 giugno 2021 o entro la successiva data
fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale
modifica della comunicazione della Commissione europea C
(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza
del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020. Per gli aiuti
concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di
concessione dell'aiuto coincide con la data in cui deve
essere presentata da parte del beneficiario la
dichiarazione fiscale relativa all'annualita' 2020.
3. La concessione degli aiuti di cui agli articoli da
54 a 60-bis e' subordinata all'adozione della decisione di
compatibilita' di cui al comma 4 da parte della Commissione
europea, ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e al rispetto delle
condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma
1.
4. Il Dipartimento delle politiche europee della
Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, entro 7
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a
notificare gli articoli da 54 a 60-bis al fine di ottenere
la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai
sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, per tutte le successive misure che
saranno adottate dagli enti di cui al comma 1. Il medesimo
Dipartimento provvede altresi' alla registrazione
esclusivamente del regime-quadro di cui agli articoli da 54
a 60-bis nel registro di cui all'art. 52 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'art. 64,
nonche' nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema
Informativo Agricolo Nazionale e SIP A-Sistema Italiano
della Pesca e dell'Acquacoltura.
5. Gli enti che adottano le misure e concedono gli
aiuti, ad eccezione degli aiuti nei settori agricoltura e
pesca, provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti
al registro nazionale aiuti di Stato di cui all'art. 52
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato
dall'art. 64. Per gli aiuti nei settori agricoltura e pesca
gli enti di cui al primo periodo provvedono, in analogia
con il presente comma, attraverso rispettivamente i
registri SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale e
SIPA - Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura.
Restano fermi in capo agli enti che adottano le misure e
agli enti che concedono gli aiuti gli obblighi e le
responsabilita' di monitoraggio e relazione di cui alla
sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1.
6. Agli aiuti concessi ai sensi degli articoli da 54 a
60-bis si applica la disposizione di cui all'art. 53.
7. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60-bis non
devono in ogni caso superare le soglie massime per
beneficiario ivi previste, calcolate tenendo conto di ogni
altro aiuto, da qualunque fonte proveniente, anche ove
concesso da soggetti diversi da quelli di cui ai predetti
articoli. A tal fine, i soggetti che concedono gli aiuti ai
sensi degli articoli da 54 a 60-bis verificano, anche
mediante autocertificazione, che il beneficiario non riceva
aiuti di importo complessivamente superiore alle soglie
massime consentite. Restano fermi gli obblighi di cui
all'art. 63.».
«Art. 63 (Adempimenti relativi alla registrazione degli
aiuti). - 1. Omissis.
2. Ciascuna misura di agevolazione adottata ai sensi
degli articoli da 54 a 60-bis del presente decreto deve
essere identificata, attraverso l'indicazione del codice
unico identificativo "Codice Aiuto RNA - CAR", acquisito
dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'art.
8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 ed assegnato a
ciascuno dei regimi-quadro autorizzati ai sensi dei
precitati articoli. La registrazione di ciascuna misura di
aiuto adottata dagli enti di cui al comma 1 dei predetti
articoli e degli aiuti concessi ai singoli beneficiari e'
operata dai soggetti competenti, sotto la propria
responsabilita'.».
«Art. 64 (Adeguamento e modifiche al registro nazionale
aiuti di Stato e ai registri aiuti di Stato SIAN e SIPA). -
1. Omissis.
2. Entro il 15 giugno 2020, il Ministero dello sviluppo
economico e il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali modificano i registri di cui al
comma 1 per consentire la registrazione del regime di aiuti
autorizzato dalla Commissione europea ai sensi degli
articoli da 54 a 60-bis del presente decreto e delle misure
di aiuti adottate ai sensi degli stessi articoli, nonche'
per contenere i dati necessari alla concessione degli
aiuti, prevedendo modalita' semplificate per aiuti
automatici, sia fiscali che non fiscali.
Omissis.».
Note al comma 628:
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 14 giugno
1990, n. 158 (Norme di delega in materia di autonomia
impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i
rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6. - 1. Ai fini di attribuire alle regioni a
statuto ordinario una piu' ampia autonomia impositiva in
adempimento del precetto di cui al secondo comma dell'art.
119 della Costituzione, il Governo della Repubblica e'
delegato ad emanare, entro 10 mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti aventi
valore di legge ordinaria in conformita' ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) istituzione di una addizionale all'imposta erariale
di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952
e successive modificazioni, dovuta sulle formalita' di
trascrizione, iscrizione e annotazione nei pubblici
registri automobilistici nelle dette regioni la cui
aliquota dovra' essere determinata da ciascuna regione, con
riferimento alle formalita' eseguite nel proprio
territorio, entro il limite minimo non inferiore al 20% ed
un limite massimo non superiore all'80%, in rapporto
all'ammontare dell'imposta erariale di trascrizione dovuto
per la relativa formalita'; la riscossione, gli adempimenti
e le sanzioni saranno uniformati alle norme vigenti per
l'imposta erariale di trascrizione in quanto compatibili;
b) istituzione di una addizionale all'imposta di
consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi
diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane,
di cui all'art. 10 del decreto legge 7 febbraio 1977, n.
15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile
1977, n. 102 dovuta sul consumo effettuato nelle dette
regioni, la cui entita', commisurata ai metri cubi di gas
metano erogati, sara' determinata da ciascuna regione entro
i limiti minimi di lire 10 e massimi di lire 50 al metro
cubo. Sara' prevista un'imposta regionale sostitutiva di
detta addizionale e di pari importo della stessa, a carico
delle utenze esenti, comprese quelle di cui al ventunesimo
comma dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784; la
riscossione dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva,
gli adempimenti e le sanzioni saranno uniformati alle norme
vigenti per l'imposta erariale di consumo sul gas metano di
cui all'art. 10 del decreto legge 7 febbraio 1977, n. 15,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977,
n. 102;
c) Abrogata.
2. Le norme delegate di cui al comma 1 saranno emanate
con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri del tesoro e per gli affari regionali ed i
problemi istituzionali, sentite la conferenza e le
commissioni permanenti delle due camere competenti per
materia, ed entreranno in vigore a decorrere dall'1 gennaio
1991.».
Note al comma 631:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 27 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 27 (Ritenuta sui dividendi). - 1. - 2. Omissis.
3. La ritenuta e' operata a titolo d'imposta e con
l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a
soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi
dalle societa' ed enti indicati nel comma 3-ter, in
relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di
cui all'art. 44, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai contratti di
associazione in partecipazione di cui all'art. 109, comma
9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative a
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
[L'aliquota della ritenuta e' ridotta al 12,50 per cento
per gli utili pagati ad azionisti di risparmio.] L'aliquota
della ritenuta e' ridotta all'11 per cento sugli utili
corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri
dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
emanato ai sensi dell'art. 168-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I soggetti non
residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi
pensione di cui al periodo precedente e dalle societa' ed
enti indicati nel comma 3-ter, hanno diritto al rimborso,
fino a concorrenza degli undici ventiseiesimi della
ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato
all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante
certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato
estero. La ritenuta di cui al primo periodo non si applica
sugli utili corrisposti a organismi di investimento
collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi
alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla
citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a
forme di vigilanza nel Paese estero nel quale e' istituito
ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati
membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono
un adeguato scambio di informazioni.
Omissis.».
Note al comma 633:
- Il testo del comma 1 dell'art. 67 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e' riportato nelle note al comma 219.
- La direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative in materia di taluni organismi
d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM, e'
pubblicata nella GUUE L 302 del 17 novembre 2009.
- La direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di
investimento alternativi, che modifica le direttive
2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e
(UE) n. 1095/2010, e' pubblicata nella GUUE L 174 del 1°
luglio 2011.
Note al comma 634:
- Si riporta il testo dell'art. 35-ter della legge 26
luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta'):
«Art. 35-ter (Rimedi risarcitori conseguenti alla
violazione dell'art. 3 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o
internati). - 1. Quando il pregiudizio di cui all'art. 69,
comma 6, lett. b), consiste, per un periodo di tempo non
inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione
tali da violare l'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto
1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei
diritti dell'uomo, su istanza presentata dal detenuto,
personalmente ovvero tramite difensore munito di procura
speciale, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo
di risarcimento del danno, una riduzione della pena
detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno
per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il
pregiudizio.
2. Quando il periodo di pena ancora da espiare e' tale
da non consentire la detrazione dell'intera misura
percentuale di cui al comma 1, il magistrato di
sorveglianza liquida altresi' al richiedente, in relazione
al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno,
una somma di denaro pari a euro 8,00 per ciascuna giornata
nella quale questi ha subito il pregiudizio. Il magistrato
di sorveglianza provvede allo stesso modo nel caso in cui
il periodo di detenzione espiato in condizioni non conformi
ai criteri di cui all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali sia stato inferiore ai quindici giorni.
3. Coloro che hanno subito il pregiudizio di cui al
comma 1, in stato di custodia cautelare in carcere non
computabile nella determinazione della pena da espiare
ovvero coloro che hanno terminato di espiare la pena
detentiva in carcere possono proporre azione, personalmente
ovvero tramite difensore munito di procura speciale, di
fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui
territorio hanno la residenza. L'azione deve essere
proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla
cessazione dello stato di detenzione o della custodia
cautelare in carcere. Il tribunale decide in composizione
monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile. Il decreto che definisce il
procedimento non e' soggetto a reclamo. Il risarcimento del
danno e' liquidato nella misura prevista dal comma 2.».
- La legge 4 agosto 1955, n. 848 recante «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a
Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla
Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 24 settembre 1955, n. 221.
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 26
giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 117 (Disposizioni urgenti in
materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e
degli internati che hanno subito un trattamento in
violazione dell'art. 3 della convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali, nonche' di modifiche al codice di procedura
penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento
del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento
penitenziario, anche minorile):
«Art. 9 (Disposizioni di natura finanziaria). - 1. Agli
oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e
2 del presente decreto, valutati in 5.000.000 di euro per
l'anno 2014, in 10.000.000 di euro per l'anno 2015 ed in
5.372.000 di euro per l'anno 2016, si provvede:
a) quanto a 5.000.000 di euro per l'anno 2014 mediante
utilizzo delle somme versate entro il 5 giugno 2014
all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'art.
148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che,
alla data di entrata in vigore del presente provvedimento,
non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che
sono acquisite, nel predetto limite di 5 milioni di euro,
definitivamente al bilancio dello Stato;
b) quanto a 10.000.000 di euro per l'anno 2015 ed a
5.372.000 di euro per l'anno 2016 mediante riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica di
cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
2. Ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede
al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 1 e 2 del
presente decreto e riferisce in merito al Ministro
dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle
previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito il Ministro della giustizia
provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura
necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni
finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito
del programma "Amministrazione Penitenziaria" e, comunque,
della missione "Giustizia" dello stato di previsione del
Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce
senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito
alle cause degli scostamenti ed alla adozione delle misure
di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Note al comma 635:
- Si riporta il testo del comma 426 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«Art. 1. - 1. - 425. Omissis.
426. E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per
l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021 al fine di rafforzare la rete volta
all'assistenza delle vittime di reato, e in particolare la
tutela sociale e assistenziale delle stesse, assicurando i
diritti di informazione, sostegno emotivo e psicologico,
protezione e consigli anche per prevenire forme di
vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazioni e
di ritorsioni, nonche' al fine di favorire un coordinamento
nazionale dei servizi di assistenza alle vittime, in
conformita' a quanto previsto dalla direttiva 2012/29/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre
2012.
Omissis.».
Note al comma 636:
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 2 del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
imprese e alle famiglie):
«Art. 2 (Proroghe onerose di termini). - 1. -
12-terdecies. Omissis.
13. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in
attuazione degli impegni internazionali assunti in
occasione del Vertice G20 di Londra 2009, del Consiglio
europeo di giugno 2009 e del Vertice G20 di Seul di
novembre 2010, le disposizioni urgenti per la
partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo
monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi
finanziarie dei Paesi aderenti di cui al decreto-legge 25
gennaio 1999, n. 7, convertito con modificazioni dalla
legge 25 marzo 1999, n. 74, sono prorogate e si provvede
all'estensione della linea di credito gia' esistente.
Conseguentemente:
a) la Banca d'Italia e' autorizzata a svolgere le
trattative con il Fondo monetario internazionale (FMI), per
la conclusione di un accordo di prestito con lo stesso FMI
di cui all'allegato 1 del presente decreto, per un
ammontare pari a 8,11 miliardi di euro. Tale accordo
diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto;
b) la Banca d'Italia e' altresi' autorizzata, qualora
si richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto
all'ammontare di cui alla lettera a), a contribuire nel
limite massimo complessivo di 13,53 miliardi di euro;
c) una volta completata la riforma del New Arrangements
to Borrow (NAB) e' autorizzata la confluenza dei suddetti
prestiti nello strumento di prestito NAB in aggiunta alla
linea di credito gia' esistente pari a 1,753 miliardi di
diritti speciali di prelievo (DSP);
d) i rapporti derivanti dai predetti prestiti saranno
regolati mediante convenzione tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
Omissis.».
- Si riporta il testo dei commi 6-bis, 6-ter e 6-sexies
dell'art. 13 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 19 (Proroga e definizione di termini):
«Art. 13 (Proroga di termini in materia economica e
finanziaria). - 1. - 6. Omissis.
6-bis. La Banca d'Italia e' autorizzata a prorogare
fino al 16 novembre 2022, per un importo massimo pari a
6.898,52 milioni di diritti speciali di prelievo, la durata
dell'accordo di prestito denominato New Arrangements to
Borrow (NAB) di cui all'art. 2, comma 13, del decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Su tali prestiti e'
accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del
capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di
eventuali rischi di cambio derivanti dall'esecuzione dei
suddetti prestiti. Resta inoltre confermata la garanzia
dello Stato per i rischi, di cui all'art. 4 della legge 31
ottobre 2011, n. 190.
6-ter. Agli eventuali oneri derivanti dal comma 6-bis,
valutati in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2017 al 2022, in deroga a quanto previsto dall'art. 6 della
legge 31 ottobre 2011, n. 190, si provvede:
a) per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo
del fondo di cui all'art. 37, comma 6, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89;
b) per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
6-quater. - 6-quinquies. Omissis.
6-sexies. E' prorogata l'autorizzazione alla Banca
d'Italia per la concessione di prestiti garantiti dallo
Stato a favore dei Paesi piu' poveri, di cui al secondo
periodo del comma 14 dell'art. 2 del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tal fine la Banca d'Italia
e' autorizzata a concedere un prestito nei limiti di 400
milioni di diritti speciali di prelievo da erogare a tassi
di mercato tramite il Poverty reduction and growth trust
(PRGT), secondo le modalita' concordate tra il Fondo
monetario internazionale, il Ministero dell'economia e
delle finanze e la Banca d'Italia.
Omissis.».
Note al comma 637:
- Si riporta il testo dei commi 2 e 6 dell'art. 25 del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative):
«Art. 25 (Proroga della partecipazione dell'Italia ai
programmi del Fondo monetario internazionale per
fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di un
accordo di prestito bilaterale). - 1. Omissis.
2. In attuazione del comma 1, la Banca d'Italia e'
autorizzata a svolgere le trattative con il Fondo Monetario
Internazionale (FMI) per la conclusione di un accordo di
prestito bilaterale per un ammontare pari a 23 miliardi e
480 milioni di euro. L'accordo diventa esecutivo a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge.
3. - 5. Omissis.
6. Per la concessione della garanzia dello Stato, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche
mediante l'eventuale utilizzo delle risorse finanziarie ivi
previste. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e' incrementata di 100 milioni di euro per
l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'art.
7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed
indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'art. 33,
comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Il citato decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 19, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica italiana 30 dicembre 2016, n. 304.
Note al comma 638:
- Il testo del comma 6-sexies dell'art. 13 del citato
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e'
riportato nelle note al comma 636.
Note al comma 641:
- Il testo del comma 6-ter dell'art. 13 del citato
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e'
riportato nelle note al comma 636.
- Il testo del comma 6 dell'art. 25 del citato
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e'
riportato nelle note al comma 637.
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 8 del
citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
«Art. 8 (Misure per la stabilita' del sistema
creditizio). - 1. - 3. Omissis.
4. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 sara'
elencata nell'allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 31
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per tale finalita' e'
autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per il
periodo 2012-2016. I predetti importi sono annualmente
versati su apposita contabilita' speciale, per essere
destinati alla copertura dell'eventuale escussione delle
suddette garanzie. Ad eventuali ulteriori oneri, si
provvede ai sensi dell'art. 26, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
Omissis.».
Note al comma 643:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 18 della
legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla
cooperazione internazionale per lo sviluppo):
«Art. 18 (Disciplina di bilancio dell'Agenzia italiana
per la cooperazione allo sviluppo). - 1. Omissis.
2. I mezzi finanziari complessivi dell'Agenzia sono
costituiti:
a) dalle risorse finanziarie trasferite da altre
amministrazioni, secondo quanto disposto dall'art. 9, comma
2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
b) dagli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate
con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati
per le prestazioni di collaborazione, consulenza,
assistenza, servizio, supporto, promozione;
c) da un finanziamento annuale iscritto in appositi
capitoli dello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale;
d) da donazioni, lasciti, legati e liberalita',
debitamente accettati;
e) da una quota pari al 20 per cento della quota a
diretta gestione statale delle somme di cui all'art. 48
della legge 20 maggio 1985, n. 222.
Omissis.».
Note al comma 644:
- La legge 10 marzo 1982, n. 127, recante «Ratifica ed
esecuzione dello scambio di note tra il Governo della
Repubblica italiana e l'Organizzazione europea per le
ricerche astronomiche nell'emisfero australe, firmate a
Garching presso Monaco il 14 maggio 1980 e a Roma il 28
agosto 1980, per l'adesione alla convenzione recante la
creazione dell'Organizzazione europea per le ricerche
astronomiche nell'emisfero australe, con protocollo
finanziario annesso, firmata a Parigi il 5 ottobre 1962,
nonche' al protocollo relativo ai privilegi ed immunita'
dell'Organizzazione stessa, firmato a Parigi il 12 luglio
1974», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale 3 aprile 1982, n. 92, S.O.
- La legge 23 luglio 1949, n. 433, recante «Ratifica ed
esecuzione dello Statuto del Consiglio d'Europa e
dell'Accordo relativo alla creazione della Commissione
preparatoria del Consiglio d'Europa, firmati a Londra il 5
maggio 1949», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
Serie generale n. 168 del 25 luglio 1949.
- La legge 31 marzo 1980, n. 140, recante
«Partecipazione italiana al Fondo europeo per la
gioventu'», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale n. 110 del 22 aprile 1980.
Note al comma 647:
- Si riporta il testo del comma 587 dell'art. 1 della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 586-bis. Omissis.
587. Per gli adempimenti connessi alla partecipazione
italiana all'Expo 2020 Dubai, e' autorizzata, ad
integrazione degli stanziamenti gia' previsti ai sensi
dell'art. 1, comma 258, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2019, di 11
milioni di euro per l'anno 2020 e di 8,7 milioni di euro
per l'anno 2021 nonche' di 3,5 milioni di euro per l'anno
2022. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia
e delle finanze, sono disciplinate la composizione e
l'organizzazione del Commissariato generale di sezione per
la partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai, prevedendo
un contingente di personale reclutato con forme
contrattuali flessibili, nel limite massimo di diciassette
unita', oltre al Commissario generale di sezione e al
personale appartenente alle pubbliche amministrazioni, con
esclusione del personale docente, educativo e
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche. Fino all'adozione del decreto di cui al
secondo periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2022,
e' prorogato il Commissariato generale di sezione istituito
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
marzo 2018. Gli oneri del trattamento economico
fondamentale e accessorio del personale delle pubbliche
amministrazioni collocato fuori ruolo, in comando o in
distacco presso il Commissariato generale di sezione
restano a carico delle amministrazioni di appartenenza. Al
Commissario generale di sezione e' attribuito un compenso
in misura pari al doppio dell'importo indicato all'art. 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Ai componenti del Commissariato dipendenti di
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i periodi di
servizio prestati negli Emirati Arabi Uniti di durata pari
o superiore a sessanta giorni consecutivi e' corrisposto a
carico del Commissariato il trattamento economico stabilito
dall'art. 170, comma quinto, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per un posto
funzione negli Emirati Arabi Uniti di livello
corrispondente al grado o qualifica rivestiti. I contratti
di lavoro flessibile di cui al presente comma possono
essere prorogati, anche in deroga ai limiti previsti dalla
normativa, fino alla conclusione delle attivita' del
Commissariato generale di sezione. Alle attivita'
all'estero del Commissariato di cui al presente comma si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54. Il Commissariato e'
assistito da un Comitato di monitoraggio, composto da un
membro, designato dal Presidente della Corte dei conti, in
qualita' di Presidente, e da un componente designato dal
Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e da un componente designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze. Ai componenti del Comitato
di monitoraggio non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Omissis.».
Note al comma 648:
- La legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante «Norme
relative alla disciplina dei Comitati degli italiani
all'estero», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 27 ottobre 2003, n. 250.
- La legge 6 novembre 1989, n. 368, recante
«Istituzione del Consiglio generale degli italiani
all'estero», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana 11 novembre 1989, n. 264.
Note al comma 649:
- Si riporta il testo dell'art. 85 del citato
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 85 (Misure compensative per il trasporto di
passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio
pubblico, nonche' in materia di trasporto aereo di linea di
passeggeri). - 1. Al fine di sostenere il settore dei
servizi di trasporto di linea di persone effettuati su
strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di
servizio pubblico, nonche' di mitigare gli effetti negativi
derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e'
istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinato:
a) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2020,
a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti i
servizi di cui all'alinea del presente comma ai sensi e per
gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del
regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di
autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali
ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in ragione dei minori
ricavi registrati, in conseguenza delle misure di
contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, nel
periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto
alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del
precedente biennio;
b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2021,
al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di
leasing, con scadenza compresa anche per effetto di
dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e
concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1°
gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione
finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e
M3, da parte di imprese esercenti i servizi di cui
all'alinea ai sensi e per gli effetti del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di
autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento
(CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni
rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle
norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalita' per
l'erogazione delle risorse di cui al comma 1. Relativamente
agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, tali
criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono
definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori
costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali
applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza
della medesima emergenza. Sono in ogni caso esclusi gli
importi recuperabili da assicurazione, contenzioso,
arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.
3. L'efficacia della disposizione di cui ai commi 1 e 2
e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea
ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione europea.
4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, pari a 20
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'art. 114.
5. In considerazione del protrarsi dello stato di
emergenza connesso alla pandemia COVID-19, al fine di
assicurare l'efficienza, la sicurezza e la continuita' del
trasporto aereo di linea di passeggeri ed evitare un
pregiudizio grave e irreparabile alle imprese, nelle more
del perfezionamento dell'iter autorizzatorio, ai sensi
dell'art. 108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento
dell'Unione Europea, dell'indennizzo previsto dall'art. 79,
comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, come modificato dall'art. 202 del decreto legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministero dello sviluppo
economico, a valere sul fondo di cui al comma 7 del citato
art. 79, e' autorizzato ad erogare, a titolo di
anticipazione un importo complessivo non superiore a 250
milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al
comma 2 del medesimo art. 79 e che ne abbiano fatto ovvero
ne facciano richiesta. Tale anticipazione comprensiva di
interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno
lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di
1.000 punti base, e' restituita, entro il 15 dicembre 2020,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
per la successiva riassegnazione al Fondo di cui al comma 7
del citato art. 79. In caso di perfezionamento della
procedura con esito positivo, non si da' luogo alla
restituzione dell'anticipazione ne' al pagamento degli
interessi e l'importo resta acquisito definitivamente dai
beneficiari.
6. Per le motivazioni e le finalita' di cui al comma 5,
nelle more del perfezionamento dell'iter autorizzatorio ai
sensi dell'art. 108, paragrafo 3 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione europea previsto all'art. 198 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere
sul fondo di cui al medesimo art. 198, e' autorizzato ad
erogare, a titolo di anticipazione un importo complessivo
non superiore a 50 milioni di euro alle imprese aventi i
requisiti di cui al citato articolo e che ne facciano
richiesta. Tale anticipazione, comprensiva di interessi al
tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo
antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000
punti base, e' restituita, entro il 15 dicembre 2020,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
per la successiva riassegnazione al citato Fondo. In caso
di perfezionamento della procedura con esito positivo, non
si da' luogo alla restituzione dell'anticipazione ne' al
pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito
definitivamente dai beneficiari.».
Note al comma 650:
- Si riporta il testo del comma 114 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 113. Omissis.
114. I contributi di cui al comma 113 sono destinati a
finanziare, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 10,
paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 595/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, gli
investimenti avviati a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2020 e
finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli
a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al
trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003,
n. 218, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285,
e di categoria M2 o M3, con contestuale acquisizione, anche
mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di
fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto
passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a
metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida
(diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) ovvero a
motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di
cui al predetto regolamento (CE) n. 595/2009. Una quota
pari a 50 milioni di euro delle risorse autorizzate ai
sensi del comma 113 e' destinata al ristoro delle rate di
finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza
compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio
2020 e il 31 dicembre 2020, concernenti gli acquisti di
veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3 e adibiti
allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su
strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218,
effettuati a partire dal 1° gennaio 2018 anche mediante
contratti di locazione finanziaria. Il contributo di cui al
secondo periodo del presente comma e' riconosciuto anche
per gli acquisti effettuati senza provvedere alla
radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione
termica prevista dal primo periodo del presente comma.
Omissis.».
Note al comma 651:
- Si riporta il testo dei commi da 1031 a 1034 e da
1041 a 1045 dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre
2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 1030. Omissis.
1031. In via sperimentale, a chi acquista, anche in
locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1°
marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1
nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi
ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore
a 50.000 euro IVA esclusa, e' riconosciuto:
a) a condizione che si consegni contestualmente per la
rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato
alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo parametrato
al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per
chilometro (CO2 g/km), secondo gli importi di cui alla
seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
b-bis) in via sperimentale, a chi omologa in Italia
entro il 31 dicembre 2021 un veicolo attraverso
l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su
veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G,
M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore
termico, ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre
2015, n. 219, e' riconosciuto un contributo pari al 60 per
cento del costo di riqualificazione fino ad un massimo di
euro 3.500, oltre a un contributo pari al 60 per cento
delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione
al pubblico registro automobilistisco (PRA), all'imposta di
bollo e all'imposta provinciale di trascrizione.
1032. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve
essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto
intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari
conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo,
ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo,
deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto
utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti
familiari.
1033. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente
dichiarato che il veicolo consegnato e' destinato alla
rottamazione e sono indicate le misure dello sconto
praticato e del contributo statale di cui al comma 1031.
1034. Entro trenta giorni dalla data di consegna del
veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non
riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato
per la demolizione e di provvedere direttamente alla
richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello
telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
2000, n. 358.
1035. - 1040. Omissis.
1041. Per provvedere all'erogazione dei contributi
statali di cui al comma 1031 e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo
con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70
milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, che
costituisce limite di spesa per la concessione del
beneficio.
1042. A decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31
dicembre 2020, chiunque acquista, anche in locazione
finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di
categoria M1 nuovo di fabbrica e' tenuto al pagamento di
un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di
carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160
CO2g/km, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
1042-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31
dicembre 2021, il pagamento dell'imposta di cui al comma
1042 e' effettuato secondo le classi e gli importi di cui
alla seguente tabella:
CO2 g/km Imposta (euro)
191-210 1.100
211-240 1.600
241-290 2.000
Superiore a 290 2.500.
1043. L'imposta di cui ai commi 1042 e 1042-bis e'
altresi' dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di
categoria M1 gia' immatricolato in un altro Stato.
1044. L'imposta di cui ai commi 1042 e 1042-bis non si
applica ai veicoli per uso speciale di cui all'allegato II,
parte A, punto 5, delladirettiva 2007/46/CEdel Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007.
1045. L'imposta di cui ai commi 1042 e 1042-bis e'
versata, dall'acquirente o da chi richiede
l'immatricolazione, con le modalita' di cui agli articoli17
e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in
materia di accertamento, riscossione e contenzioso in
materia di imposte sui redditi.
Omissis.».