+--------------------------------------------+----------------------+ |201. Al fine di sostenere il tessuto |Fondo per il sostegno | |economico e produttivo delle imprese non |al tessuto economico | |industriali, con sede legale o unita' |delle imprese con sede| |produttiva nei comuni in cui si sono |nei comuni che hanno | |verificati, nel corso dell'anno 2020, |registrato | |interruzioni della viabilita' causati da |interruzioni della | |crolli di infrastrutture stradali rilevanti |viabilita' | |per la mobilita' territoriale, e' istituito | | |un fondo con una dotazione di 500.000 euro | | |per l'anno 2021 per l'erogazione di | | |contributi a fondo perduto. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |202. Con decreto del Ministro dell'economia |Modalita' e criteri | |e delle finanze, di concerto con il Ministro|per l'attuazione della| |dello sviluppo economico, da adottare entro |misura | |sessanta giorni dalla data di entrata in | | |vigore della presente legge, sono stabiliti | | |i criteri, gli importi e le modalita' di | | |erogazione del fondo di cui al comma 201. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |203. Per le finalita' di cui ai commi 677 e |Costruzione scuole | |678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre |innovative nei piccoli| |2017, n. 205, e per contrastare il fenomeno |comuni delle regioni | |dello spopolamento dei piccoli comuni del |meridionali | |Mezzogiorno d'Italia, l'INAIL, nell'ambito | | |del piano triennale di investimenti | | |immobiliari 2021-2023, destina l'ulteriore | | |somma complessiva di 40 milioni di euro, a | | |valere sulle risorse a tal fine autorizzate | | |dal Ministero dell'economia e delle finanze,| | |alla costruzione delle scuole di cui al | | |comma 153 dell'articolo 1 della legge 13 | | |luglio 2015, n. 107, in comuni con | | |popolazione inferiore a cinquemila abitanti | | |compresi nei territori delle regioni | | |Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, | | |Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |204. Le iniziative di cui al comma 203 sono |Avviso pubblico per | |individuate attraverso un avviso pubblico |gli interventi di | |predisposto dal Ministero dell'istruzione, |costruzione scuole | |di concerto con il Ministero per il Sud e la|innovative | |coesione territoriale. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |205. E' autorizzata la spesa di 0,3 milioni |Copertura degli oneri | |di euro per l'anno 2022, di 0,6 milioni di |relativi ai canoni di | |euro per l'anno 2023 e di 1,2 milioni di |locazione da | |euro annui a decorrere dall'anno 2024 per |corrispondere | |gli oneri relativi ai canoni di locazione da|all'INAIL | |corrispondere all'INAIL. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |206. All'articolo 1 del decreto-legge 8 |Proroga ed estensione | |aprile 2020, n. 23, convertito, con |della Garanzia di SACE| |modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.|per il sostegno alla | |40, sono apportate le seguenti |liquidita' delle | |modificazioni: |imprese | |a) ai commi 1, 2, lettera a), e 13, le | | |parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite | | |dalle seguenti: «30 giugno 2021» | | |b) al comma 1-bis, dopo le parole: «cessioni| | |di crediti con» sono inserite le seguenti: | | |«o senza» | | |c) al comma 2, lettera n), dopo le parole: | | |«delocalizzare le produzioni» sono aggiunte | | |le seguenti: «, ovvero il finanziamento | | |coperto dalla garanzia deve essere destinato| | |al rimborso di finanziamenti nell'ambito di | | |operazioni di rinegoziazione del debito | | |accordato in essere dell'impresa | | |beneficiaria purche' il finanziamento | | |preveda l'erogazione di credito aggiuntivo | | |in misura pari almeno al 25 per cento | | |dell'importo del finanziamento oggetto di | | |rinegoziazione e a condizione che il | | |rilascio della garanzia sia idoneo a | | |determinare un minor costo o una maggior | | |durata del finanziamento rispetto a quello | | |oggetto di rinegoziazione». | | +--------------------------------------------+----------------------+ |207. I termini di scadenza relativi a vaglia|Sospensione termini | |cambiari, cambiali e altri titoli di credito|scadenza titoli di | |e ogni altro atto avente efficacia |credito | |esecutiva, che ricadono o decorrono nel | | |periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio | | |2021, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021 | | |ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge | | |8 aprile 2020, n. 23, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.| | |40. I protesti o le constatazioni | | |equivalenti gia' levati nel predetto periodo| | |sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo | | |al rimborso di quanto gia' riscosso. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |208. All'articolo 1-bis, comma 1, lettera |Garanzia di SACE: in | |d), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, |caso di rinegoziazione| |convertito, con modificazioni, dalla legge 5|del debito, la quota | |giugno 2020, n. 40, dopo le parole: |destinata al rimborso | |«consapevole che» sono inserite le seguenti:|di finanziamenti | |«, ad eccezione dell'eventuale quota |erogati dai soggetti | |destinata al rimborso di finanziamenti |finanziatori non deve | |erogati dai medesimi soggetti finanziatori |essere accreditata su | |ai sensi dell'articolo 1, comma 1,». |apposito conto | | |corrente dedicato | +--------------------------------------------+----------------------+ |209. Dopo l'articolo 1-bis del decreto-legge|Implementazione della | |8 aprile 2020, n. 23, convertito, con |garanzia di SACE alle | |modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.|imprese di medie | |40, e' inserito il seguente: |dimensioni | |«Art. 1-bis.1 - (Misure a sostegno della | | |liquidita' delle imprese di medie | | |dimensioni) - 1. A decorrere dal 1° marzo | | |2021 e fino al 30 giugno 2021, la societa' | | |SACE S.p.A. rilascia le garanzie di cui | | |all'articolo 1, alle medesime condizioni di | | |cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b)| | |e c), e per i medesimi importi massimi | | |garantiti ivi previsti, tenuto conto | | |dell'ammontare in quota capitale non | | |rimborsato di eventuali finanziamenti | | |assistiti dalla garanzia di cui all'articolo| | |2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, | | |n. 662, in favore di imprese con un numero | | |di dipendenti non superiore a 499, | | |determinato sulla base delle unita' di | | |lavoro-anno e non riconducibili alle | | |categorie di imprese di cui alla | | |raccomandazione 2003/361/CE della | | |Commissione, del 6 maggio 2003, relativa | | |alla definizione delle microimprese, piccole| | |e medie imprese. Alle garanzie di cui al | | |presente comma non si applicano le | | |disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2,| | |lettera l), 7 e 8, del presente decreto e si| | |provvede ai sensi della procedura | | |semplificata di cui al comma 6 del citato | | |articolo 1. Fermo restando quanto previsto | | |dal comma 3 del medesimo articolo 1, i | | |benefici accordati ai sensi del paragrafo | | |3.1 della comunicazione della Commissione | | |europea del 19 marzo 2020, recante un | | |"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di| | |Stato a sostegno dell'economia nell'attuale | | |emergenza del COVID-19" non superano le | | |soglie ivi previste, tenuto conto di | | |eventuali altre misure di aiuto, da | | |qualunque soggetto erogate, di cui la | | |societa' ha beneficiato ai sensi del | | |medesimo paragrafo 3.1». | | +--------------------------------------------+----------------------+ |210. All'articolo 6, comma 14-bis, del |Amplia le modalita' di| |decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, |rilascio della | |convertito, con modificazioni, dalla legge |garanzie | |24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le | | |seguenti modificazioni: | | |a) al primo periodo: | | |1) dopo le parole: «in conformita' alla | | |normativa dell'Unione Europea,» sono | | |inserite le seguenti: «per una percentuale | | |massima di copertura, salvo specifiche | | |deroghe previste dalla legge, del 70 per | | |cento,» | | |2) dopo le parole: «esercizio del credito in| | |Italia» sono inserite le seguenti: «nonche' | | |di imprese di assicurazione, nazionali e | | |internazionali, autorizzate all'esercizio | | |del ramo credito e cauzioni» | | |b) dopo il primo periodo e' inserito il | | |seguente: «Per le medesime finalita' ed | | |entro tale importo massimo complessivo, la | | |SACE S.p.A. e' altresi' abilitata a | | |rilasciare, a condizioni di mercato e in | | |conformita' alla normativa dell'Unione | | |europea, garanzie sotto qualsiasi forma in | | |favore di sottoscrittori di prestiti | | |obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli| | |di debito e altri strumenti finanziari | | |emessi da imprese con sede in Italia.» | | |c) al terzo periodo, le parole: «E' | | |accordata di diritto per gli impegni assunti| | |ai sensi del presente comma» sono sostituite| | |dalle seguenti: «Sulle obbligazioni della | | |SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie | | |disciplinate dal presente comma, e' | | |accordata di diritto». | | +--------------------------------------------+----------------------+ |211. Le disposizioni di cui ai commi 206, |Operativita' delle | |lettere b) e c), e 208 si applicano alle |garanzie | |garanzie concesse successivamente al 31 |successivamente al 31 | |dicembre 2020. |dicembre 2020 | +--------------------------------------------+----------------------+ |212. Sono a carico della SACE S.p.A. gli |Obbligo di | |obblighi di registrazione nel Registro |registrazione nel | |nazionale degli aiuti di Stato previsti |Registro nazionale | |dall'articolo 52 della legge 24 dicembre |degli aiuti di Stato a| |2012, n. 234, e dal regolamento di cui al |caro di SACE | |decreto del Ministro dello sviluppo | | |economico 31 maggio 2017, n. 115, | | |relativamente alle misure di cui | | |all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile | | |2020, n. 23, convertito, con modificazioni, | | |dalla legge 5 giugno 2020 n. 40. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |213. Le societa' di agenti in attivita' |Estensione | |finanziaria, le societa' di mediazione |dell'accesso al Fondo | |creditizia e le societa' disciplinate dal |di garanzia in favore | |testo unico delle leggi in materia bancaria |delle societa' | |e creditizia, di cui al decreto legislativo |finanziarie e di | |1° settembre 1993, n. 385, identificate dal |assicurazione | |codice ATECO K 66.21.00, accedono fino al 30| | |giugno 2021 ai benefici previsti | | |dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo | | |2020, n. 18, convertito, con modificazioni, | | |dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e | | |dall'articolo 13, comma 1, lettera m), del | | |decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge 5| | |giugno 2020, n. 40, in materia di Fondo di | | |garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, | | |lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.| | |662. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |214. All'articolo 1, comma 1, della legge 30|Cartolarizzazioni di | |aprile 1999, n. 130, la lettera b) e' |crediti | |sostituita dalla seguente: | | |«b) le somme corrisposte dal debitore o dai | | |debitori ceduti o comunque ricevute a | | |soddisfacimento dei crediti ceduti siano | | |destinate in via esclusiva, dalla societa' | | |cessionaria, al soddisfacimento dei diritti | | |incorporati nei titoli emessi, dalla stessa | | |o da altra societa', o derivanti dai | | |finanziamenti alle medesime concessi da | | |parte di soggetti autorizzati all'attivita' | | |di concessione di finanziamenti, per | | |finanziare l'acquisto di tali crediti, | | |nonche' al pagamento dei costi | | |dell'operazione. Nel caso della concessione | | |di finanziamenti, i riferimenti, contenuti | | |nella presente legge, ai titoli di cui alla | | |presente legge devono essere riferiti ai | | |finanziamenti e i riferimenti ai portatori | | |dei titoli devono essere riferiti ai | | |soggetti creditori dei pagamenti dovuti da | | |parte del soggetto finanziato ai sensi di | | |tali finanziamenti». | | +--------------------------------------------+----------------------+ |215. L'articolo 7.1, comma 4, primo periodo,|Cartolarizzazione di | |della legge 30 aprile 1999, n. 130, si |crediti deteriorati: | |interpreta nel senso che l'acquisizione, da |disposizione | |parte delle societa' veicolo di appoggio, |interpretativa | |dei beni immobili e mobili registrati | | |nonche' degli altri beni e diritti concessi | | |o costituiti, in qualunque forma, a garanzia| | |dei crediti oggetto di cartolarizzazione, | | |compresi i beni oggetto di contratti di | | |locazione finanziaria, anche se risolti, | | |eventualmente insieme con i rapporti | | |derivanti da tali contratti, puo' avvenire | | |anche per effetto di scissione o altre | | |operazioni di aggregazione. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |216. I finanziamenti di cui all'articolo 13,|Estensione durata | |comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 |temporale dei prestiti| |aprile 2020, n. 23, convertito, con |garantiti dal Fondo | |modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.|centrale di garanzia | |40, dalla data di entrata in vigore della |per le piccole e medie| |presente legge possono avere durata fino a |imprese | |quindici anni. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |217. Il soggetto beneficiario dei |Prolungamento della | |finanziamenti di cui all'articolo 13, comma |durata dei | |1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile |finanziamenti gia' | |2020, n. 23, convertito, con modificazioni, |concessi | |dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, gia' | | |concessi alla data di entrata in vigore | | |della presente legge, puo' chiedere il | | |prolungamento della loro durata fino alla | | |durata massima di quindici anni, con il mero| | |adeguamento della componente Rendistato del | | |tasso d'interesse applicato, in relazione | | |alla maggiore durata del finanziamento. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |218. All'articolo 13, comma 1, lettera m), |Prestiti garantiti dal| |quarto periodo, del decreto-legge 8 aprile |Fondo centrale di | |2020, n. 23, convertito, con modificazioni, |garanzia per le | |dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole:|piccole e medie | |«non superiore al tasso del rendimento medio|imprese: modifica al | |dei titoli pubblici (Rendistato) con durata |criterio di calcolo | |analoga al finanziamento, maggiorato dello |del tasso di interesse| |0,20 per cento» sono sostituite dalle | | |seguenti: «tale tasso non deve essere | | |superiore allo 0,20 per cento aumentato del | | |valore, se positivo, del tasso del | | |rendimento medio dei titoli pubblici | | |(Rendistato) con durata analoga al | | |finanziamento». | | +--------------------------------------------+----------------------+ |219. Con riferimento ai piani di risparmio a|Credito d'imposta per | |lungo termine costituiti ai sensi del comma |minusvalenze | |2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge|realizzate in "PIR | |26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con |PMI" | |modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,| | |n. 157, alle persone fisiche titolari del | | |piano spetta un credito d'imposta pari alle | | |minusvalenze, perdite e differenziali | | |negativi realizzati, ai sensi dell'articolo | | |67 del testo unico delle imposte sui | | |redditi, di cui al decreto del Presidente | | |della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, | | |relativamente agli strumenti finanziari | | |qualificati ai sensi del medesimo comma | | |2-bis, a condizione che tali strumenti | | |finanziari siano detenuti per almeno cinque | | |anni e il credito d'imposta non ecceda il 20| | |per cento delle somme investite negli | | |strumenti finanziari medesimi. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |220. Il credito d'imposta di cui al comma |Utilizzabilita' del | |219 del presente articolo e' utilizzabile, |credito d'imposta per | |in dieci quote annuali di pari importo, |minusvalenze | |nelle dichiarazioni dei redditi a partire da|realizzate in "PIR | |quella relativa al periodo d'imposta in cui |PMI" | |le minusvalenze, perdite e differenziali | | |negativi di cui al medesimo comma 219 si | | |considerano realizzati ai fini delle imposte| | |sui redditi ovvero in compensazione ai sensi| | |dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 | | |luglio 1997, n. 241. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |221. Il credito d'imposta di cui al comma |Non concorrenza alla | |219 non concorre alla formazione del reddito|formazione del reddito| |ai fini delle imposte sui redditi. |del credito d'imposta | | |per minusvalenze | | |realizzate in "PIR | | |PMI" | +--------------------------------------------+----------------------+ |222. Al credito d'imposta di cui al comma |Non applicazione dei | |219 del presente articolo non si applicano i|limiti di legge per | |limiti di cui all'articolo 1, comma 53, |l'utilizzo e la | |della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di |compensabilita' per il| |cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre |credito d'imposta per | |2000, n. 388. |minusvalenze | | |realizzate in "PIR | | |PMI" | +--------------------------------------------+----------------------+ |223. Ai fini della determinazione dei |Modalita' di | |crediti d'imposta previsti dal comma 219 e |determinazione del | |della loro spettanza, in caso di strumenti |credito d'imposta per | |finanziari appartenenti alla medesima |minusvalenze | |categoria omogenea, si considerano ceduti |realizzate in "PIR | |per primi i titoli acquistati per primi e si|PMI" e della loro | |considera come costo quello medio ponderato.|spettanza, in caso di | | |strumenti finanziari | | |appartenenti alla | | |medesima categoria | | |omogenea | +--------------------------------------------+----------------------+ |224. Le minusvalenze, le perdite o i |Componenti negative | |differenziali negativi oggetto del credito |agevolate del credito | |d'imposta di cui al comma 219 del presente |d'imposta per | |articolo non possono essere utilizzati o |minusvalenze | |riportati in deduzione ai sensi |realizzate in "PIR | |dell'articolo 68 del testo unico delle |PMI" non possono | |imposte sui redditi, di cui al decreto del |essere utilizzate o | |Presidente della Repubblica 22 dicembre |riportate in deduzione| |1986, n. 917, e degli articoli 6 e 7 del | | |decreto legislativo 21 novembre 1997, n. | | |461. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |225. Le disposizioni dei commi da 219 a 224 |Ambito di applicazione| |e del comma 226 si applicano in relazione ai|temporale del credito | |piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli|d'imposta per | |investimenti effettuati entro il 31 dicembre|minusvalenze | |2021. |realizzate in "PIR | | |PMI" | +--------------------------------------------+----------------------+ |226. Al comma 1 dell'articolo 68 del |Modifiche di | |decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, |coordinamento al fine | |convertito, con modificazioni, dalla legge |di chiarire i limiti | |13 ottobre 2020, n. 126, le parole: |di investimento nei | |«l'ultimo periodo e' sostituito» sono |PIR | |sostituite dalle seguenti: «l'ultimo e il | | |penultimo periodo sono sostituiti». | | +--------------------------------------------+----------------------+ |227. All'articolo 4 del decreto legislativo |Piattaforma telematica| |5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 3 e' |dedicata alla | |aggiunto il seguente: |compensazione di | |«3-bis. L'Agenzia delle entrate mette a |crediti e debiti | |disposizione dei contribuenti residenti o |derivanti da | |stabiliti una piattaforma telematica |transazioni | |dedicata alla compensazione di crediti e |commerciali risultanti| |debiti derivanti da transazioni commerciali |da fatture | |tra i suddetti soggetti, ad esclusione delle|elettroniche | |amministrazioni pubbliche individuate ai | | |sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge | | |31 dicembre 2009, n. 196, e risultanti da | | |fatture elettroniche emesse ai sensi | | |dell'articolo 1. La compensazione effettuata| | |mediante piattaforma telematica produce i | | |medesimi effetti dell'estinzione | | |dell'obbligazione ai sensi della sezione III| | |del capo IV del titolo I del libro quarto | | |del codice civile, fino a concorrenza dello | | |stesso valore e a condizione che per nessuna| | |delle parti aderenti siano in corso | | |procedure concorsuali o di ristrutturazione | | |del debito omologate, ovvero piani attestati| | |di risanamento iscritti presso il registro | | |delle imprese. Nei confronti del debito | | |originario insoluto si applicano comunque le| | |disposizioni di cui al decreto legislativo 9| | |ottobre 2002, n. 231, in materia di ritardi | | |di pagamento nelle transazioni commerciali».| | +--------------------------------------------+----------------------+ |228. All'individuazione delle modalita' di |Modalita' di | |attuazione e delle condizioni di servizio di|attuazione e delle | |cui al comma 3-bis dell'articolo 4 del |condizioni di servizio| |decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, |della piattaforma | |introdotto dal comma 227 del presente |telematica | |articolo, si provvede con decreto del | | |Ministro della giustizia, di concerto con i | | |Ministri dell'economia e delle finanze, | | |dello sviluppo economico e per l'innovazione| | |tecnologica e la digitalizzazione, sentito | | |il Garante per la protezione dei dati | | |personali. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |229. Per l'adeguamento della piattaforma di |Copertura oneri per la| |cui al comma 3-bis dell'articolo 4 del |realizzazione della | |decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, |piattaforma | |introdotto dal comma 227 del presente | | |articolo, e' autorizzata la spesa di 5 | | |milioni di euro per l'anno 2021. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |230. All'articolo 1 della legge 27 dicembre |Proroga del credito | |2017, n. 205, sono apportate le seguenti |d'imposta per le spese| |modificazioni: |di consulenza relative| |a) al comma 89, le parole: «fino al 31 |alla quotazione delle | |dicembre 2020» sono sostituite dalle |PMI | |seguenti: «fino al 31 dicembre 2021» | | |b) al comma 90, le parole: «nel limite | | |complessivo di 20 milioni di euro per l'anno| | |2019 e 30 milioni di euro di euro per | | |ciascuno degli anni 2020 e 2021» sono | | |sostituite dalle seguenti: «nel limite | | |complessivo di 20 milioni di euro per l'anno| | |2019 e di 30 milioni di euro per ciascuno | | |degli anni 2020, 2021 e 2022». | | +--------------------------------------------+----------------------+ |231. Ai sensi e per gli effetti |Determinazione del | |dell'articolo 64, comma 2, del decreto-legge|limite di impegno | |16 luglio 2020, n. 76, convertito, con |assumibile in materia | |modificazioni, dalla legge 11 settembre |di garanzie sui | |2020, n.120, per l'anno 2021, le risorse |finanziamenti a favore| |disponibili sul fondo di cui all'articolo 1,|di progetti del green | |comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. |new deal | |160, sono destinate alla copertura delle | | |garanzie di cui al medesimo articolo 64 | | |nella misura di 470 milioni di euro, per un | | |impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A.| | |pari a 2.500 milioni di euro. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |232. All'articolo 35 del decreto-legge 19 |Proroga della garanzia| |maggio 2020, n. 34, convertito, con |SACE in favore delle | |modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, |assicurazioni sui | |n. 77, sono apportate le seguenti |crediti commerciali | |modificazioni: | | |a) al comma 1, le parole: «e fino al 31 | | |dicembre 2020» sono sostituite dalle | | |seguenti: «e fino al 30 giugno 2021» | | |b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: | | |«3-bis. Le previsioni contenute nei decreti | | |del Ministro dell'economia e delle finanze | | |di cui ai commi 2 e 3 che dispongano effetti| | |o scadenze relativi alla data del 31 | | |dicembre 2020 si intendono riferite alla | | |data del 30 giugno 2021». | | +--------------------------------------------+----------------------+ |233. In caso di operazioni di aggregazione |Incentivi fiscali alle| |aziendale realizzate attraverso fusione, |operazioni di | |scissione o conferimento di azienda e |aggregazione aziendale| |deliberate dall'assemblea dei soci, o dal | | |diverso organo competente per legge, tra il | | |1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, e' | | |consentita, rispettivamente, al soggetto | | |risultante dalla fusione o incorporante, al | | |beneficiario e al conferitario la | | |trasformazione in credito d'imposta, con le | | |modalita' di cui al comma 234, delle | | |attivita' per imposte anticipate riferite ai| | |seguenti componenti: perdite fiscali | | |maturate fino al periodo d'imposta | | |precedente a quello in corso alla data di | | |efficacia giuridica dell'operazione e non | | |ancora computate in diminuzione del reddito | | |imponibile ai sensi dell'articolo 84 del | | |testo unico delle imposte sui redditi, di | | |cui al decreto del Presidente della | | |Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla | | |medesima data; importo del rendimento | | |nozionale eccedente il reddito complessivo | | |netto di cui all'articolo 1, comma 4, del | | |decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge | | |22 dicembre 2011, n. 214, maturato fino al | | |periodo d'imposta precedente a quello in | | |corso alla data di efficacia giuridica | | |dell'operazione e non ancora dedotto ne' | | |trasformato in credito d'imposta alla | | |medesima data. Le attivita' per imposte | | |anticipate riferibili ai componenti sopra | | |indicati possono essere trasformate in | | |credito d'imposta anche se non iscritte in | | |bilancio. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |234. La trasformazione in credito d'imposta |Incentivi fiscali alle| |avviene, per un quarto, alla data di |operazioni di | |efficacia giuridica delle operazioni di cui |aggregazione | |al comma 233 e, per i restanti tre quarti, |aziendale: modalita' | |al primo giorno dell'esercizio successivo a |di trasformazione | |quello in corso alla data di efficacia |delle DTA in crediti | |giuridica delle operazioni di cui al comma |di imposta e i | |233 per un ammontare complessivo non |relativi effetti. | |superiore al 2 per cento della somma delle | | |attivita' dei soggetti partecipanti alla | | |fusione o alla scissione, come risultanti | | |dalla situazione patrimoniale di cui | | |all'articolo 2501-quater del codice civile, | | |senza considerare il soggetto che presenta | | |le attivita' di importo maggiore, ovvero al | | |2 per cento della somma delle attivita' | | |oggetto di conferimento. In caso di | | |aggregazioni realizzate mediante | | |conferimento d'azienda, i componenti di cui | | |al comma 233 del conferitario rilevano ai | | |fini della trasformazione negli stessi | | |limiti e alle stesse condizioni previsti per| | |le perdite che possono essere portate in | | |diminuzione del reddito della societa' | | |risultante dalla fusione o incorporante di | | |cui al comma 7 dell'articolo 172 del testo | | |unico delle imposte sui redditi, di cui al | | |decreto del Presidente della Repubblica 22 | | |dicembre 1986, n. 917; a tal fine, e' | | |obbligatoria la redazione della situazione | | |patrimoniale ai sensi dell'articolo | | |2501-quater, commi primo e secondo, del | | |codice civile. Dalla data di efficacia | | |giuridica dell'operazione di aggregazione, | | |per i soggetti di cui al comma 233:" | | |a) non sono computabili in diminuzione dei | | |redditi imponibili le perdite di cui | | |all'articolo 84 del testo unico delle | | |imposte sui redditi, di cui al decreto del | | |Presidente della Repubblica 22 dicembre | | |1986, n. 917, relative alle attivita' per | | |imposte anticipate complessivamente | | |trasformate in credito d'imposta ai sensi | | |dei commi da 233 a 243 del presente articolo| | |b) non sono deducibili ne' trasformabili in | | |credito d'imposta le eccedenze del | | |rendimento nozionale rispetto al reddito | | |complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, | | |del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge | | |22 dicembre 2011, n. 214, relative alle | | |attivita' per imposte anticipate | | |complessivamente trasformate in credito | | |d'imposta ai sensi dei commi da 233 a 243 | | |del presente articolo. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |235. In caso di opzione per la tassazione di|Incentivi fiscali alle| |gruppo di cui all'articolo 117 del testo |operazioni di | |unico delle imposte sui redditi, di cui al |aggregazione | |decreto del Presidente della Repubblica 22 |aziendale: opzione per| |dicembre 1986, n. 917, da parte dei soggetti|la tassazione di | |di cui al comma 233 del presente articolo, |gruppo (consolidato | |ai fini della trasformazione rilevano |nazionale) da parte | |prioritariamente, se esistenti, le eccedenze|dei soggetti coinvolti| |del rendimento nozionale del soggetto |nell'operazione | |partecipante e le perdite fiscali dello |straordinaria o nel | |stesso relative agli esercizi anteriori |conferimento | |all'inizio della tassazione di gruppo; a | | |seguire, le perdite trasferite al soggetto | | |controllante e non ancora computate in | | |diminuzione del reddito imponibile da parte | | |dello stesso. Dalla data di efficacia | | |giuridica delle operazioni di cui al comma | | |233, per il soggetto controllante non sono | | |computabili in diminuzione dei redditi | | |imponibili le perdite di cui all'articolo | | |118 del medesimo testo unico, relative alle | | |attivita' per imposte anticipate | | |complessivamente trasformate in credito | | |d'imposta ai sensi dei commi da 233 a 243 | | |del presente articolo. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |236. In caso di opzione per la trasparenza |Incentivi fiscali alle| |fiscale di cui all'articolo 115 del testo |operazioni di | |unico delle imposte sui redditi, di cui al |aggregazione | |decreto del Presidente della Repubblica 22 |aziendale: | |dicembre 1986, n. 917, da parte dei soggetti|operativita' delle DTA| |di cui al comma 233 del presente articolo, |trasformabili in | |per la societa' partecipata rilevano |credito d'imposta nel | |prioritariamente, se esistenti, le eccedenze|caso della tassazione | |di rendimento nozionale e le perdite fiscali|per trasparenza | |relative agli esercizi anteriori all'inizio | | |della trasparenza congiuntamente a quelle | | |non attribuite ai soci ai sensi | | |dell'articolo 115, comma 3, del medesimo | | |testo unico e, a seguire, le perdite fiscali| | |e le eccedenze di rendimento nozionale | | |attribuite ai soci partecipanti e non ancora| | |computate in diminuzione dei loro redditi o | | |trasformate in credito d'imposta. Dalla data| | |di efficacia giuridica delle operazioni di | | |cui al comma 233, per i soci partecipanti | | |non sono computabili in diminuzione dei | | |redditi imponibili le perdite di cui | | |all'articolo 84 del citato testo unico delle| | |imposte sui redditi relative alle attivita' | | |per imposte anticipate complessivamente | | |trasformate in credito d'imposta ai sensi | | |dei commi da 233 a 243 del presente articolo| | |e non sono deducibili ne' trasformabili in | | |credito d'imposta le eccedenze del | | |rendimento nozionale rispetto al reddito | | |complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, | | |del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge | | |22 dicembre 2011, n. 214, relative alle | | |attivita' per imposte anticipate | | |complessivamente trasformate in credito | | |d'imposta ai sensi dei commi da 233 a 243 | | |del presente articolo. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |237. Ai fini di cui ai commi da 233 a 243 |Requisiti per | |del presente articolo, le societa' che |usufruire degli | |partecipano alle operazioni di cui al comma |incentivi fiscali alle| |233 devono essere operative da almeno due |operazioni di | |anni e, alla data di effettuazione |aggregazione aziendale| |dell'operazione e nei due anni precedenti | | |non devono far parte dello stesso gruppo | | |societario ne' in ogni caso essere legate | | |tra loro da un rapporto di partecipazione | | |superiore al 20 per cento o controllate | | |anche indirettamente dallo stesso soggetto | | |ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n.| | |1), del codice civile. Inoltre, le | | |disposizioni dei commi da 233 a 243 del | | |presente articolo non si applicano a | | |societa' per le quali sia stato accertato lo| | |stato di dissesto o il rischio di dissesto | | |ai sensi dell'articolo 17 del decreto | | |legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero| | |lo stato di insolvenza ai sensi | | |dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo | | |1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, | | |lettera b), del codice della crisi d'impresa| | |e dell'insolvenza, di cui al decreto | | |legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |238. Le disposizioni dei commi da 233 a 243 |Ambito di applicazione| |del presente articolo si applicano anche ai |soggettivo degli | |soggetti tra i quali sussiste il rapporto di|incentivi fiscali alle| |controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo|operazioni di | |comma, n. 1), del codice civile se il |aggregazione aziendale| |controllo e' stato acquisito attraverso | | |operazioni diverse da quelle di cui al comma| | |233 tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre | | |2021 ed entro un anno dalla data di | | |acquisizione di tale controllo abbia avuto | | |efficacia giuridica una delle operazioni di | | |cui al comma 233; in tal caso le perdite | | |fiscali e l'importo del rendimento nozionale| | |eccedente di cui al medesimo comma 233 si | | |riferiscono a quelli maturati fino al | | |periodo d'imposta precedente a quello in | | |corso alla data in cui e' stato acquisito il| | |controllo e le condizioni previste dal comma| | |237 devono intendersi riferite alla data in | | |cui e' effettuata l'operazione di | | |acquisizione del controllo. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |239. Il credito d'imposta derivante dalla |Utilizzabilita' del | |trasformazione di cui ai commi da 233 a 243 |credi di imposta | |del presente articolo non e' produttivo di |derivante dalla | |interessi. Puo' essere utilizzato, senza |trasformazione | |limiti di importo, in compensazione ai sensi| | |dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 | | |luglio 1997, n. 241, ovvero essere ceduto | | |secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis| | |o dall'articolo 43-ter del decreto del | | |Presidente della Repubblica 29 settembre | | |1973, n. 602, ovvero essere chiesto a | | |rimborso. Il credito d'imposta deve essere | | |indicato nella dichiarazione dei redditi, | | |non concorre alla formazione del reddito | | |d'impresa ne' della base imponibile | | |dell'imposta regionale sulle attivita' | | |produttive e non rileva ai fini del rapporto| | |di cui all'articolo 109, comma 5, del testo | | |unico delle imposte sui redditi, di cui al | | |decreto del Presidente della Repubblica 22 | | |dicembre 1986, n. 917. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |240. Indipendentemente dal numero di |Limitazione | |operazioni societarie straordinarie |all'applicazione degli| |realizzate, le disposizioni dei commi da 233|incentivi fiscali alle| |a 243 del presente articolo possono essere |operazioni di | |applicate una sola volta per ciascun |aggregazione aziendale| |soggetto di cui al comma 233. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |241. La trasformazione delle attivita' per |Incentivi fiscali alle| |imposte anticipate in credito d'imposta di |operazioni di | |cui al comma 233 e' condizionata al |aggregazione | |pagamento di una commissione pari al 25 per |aziendale: obbligo di | |cento delle attivita' per imposte anticipate|pagamento di una | |complessivamente trasformate ai sensi dei |commissione per la | |commi da 233 a 243 del presente articolo. Il|trasformazione delle | |versamento della commissione e' effettuato |attivita' per imposte | |per il 40 per cento entro trenta giorni |anticipate in credito | |dalla data di efficacia giuridica delle |d'imposta | |operazioni di cui al comma 233 e per il | | |restante 60 per cento entro i primi trenta | | |giorni dell'esercizio successivo a quello in| | |corso alla data di efficacia giuridica delle| | |operazioni di cui al comma 233. La | | |commissione e' deducibile ai fini delle | | |imposte sui redditi e dell'IRAP | | |nell'esercizio in cui avviene il pagamento. | | |Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e | | |della riscossione della commissione, nonche'| | |per il relativo contenzioso, si applicano le| | |disposizioni in materia di imposte sui | | |redditi. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |242. Ai fini dei commi da 233 a 241 del |Incentivi fiscali alle| |presente articolo per attivita' per imposte |operazioni di | |anticipate complessivamente trasformate |aggregazione | |s'intende l'ammontare complessivo delle |aziendale: definizione| |attivita' per imposte anticipate oggetto di |di attivita' per | |trasformazione e non rileva che la |imposte anticipate | |trasformazione avvenga in parte |complessivamente | |nell'esercizio successivo a quello in corso |trasformate | |alla data di efficacia giuridica delle | | |operazioni di cui al comma 1233. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |243. Il Ministro dell'economia e delle |Comunicazione | |finanze riferisce preventivamente alle |preventiva del MEF al | |Camere in ordine a eventuali operazioni di |Parlamento su | |aggregazione societaria o di variazione |modifiche assetto | |della partecipazione detenuta dal Ministero |societario Banca Monte| |dell'economia e delle finanze in Banca Monte|dei Paschi di Siena | |dei Paschi di Siena Spa. |Spa | +--------------------------------------------+----------------------+ |244. Le misure di cui all'articolo 13, comma|Proroga | |1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, |dell'operativita' | |convertito, con modificazioni, dalla legge 5|dell'intervento | |giugno 2020, n. 40, si applicano fino al 30 |straordinario in | |giugno 2021, salvo quanto previsto al comma |garanzia del Fondo di | |245. |garanzia PMI per | | |sostenere la | | |liquidita' delle | | |imprese colpite | | |dall'emergenza | | |epidemiologica da | | |COVID | +--------------------------------------------+----------------------+ |245. Le garanzie di cui all'articolo 13, |Imprese cd. "mid cap":| |comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.|la garanzia del Fondo | |23, convertito, con modificazioni, dalla |di garanzia PMI e' | |legge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse, |concessa fino al 28 | |alle condizioni ivi previste, in favore |febbraio 2021 | |delle imprese con un numero di dipendenti | | |non inferiore a 250 e non superiore a 499, | | |fino al 28 febbraio 2021. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |246. La dotazione del fondo di garanzia di |Rifinanziamento del | |cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), |Fondo di garanzia PMI | |della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' | | |incrementata di 500 milioni di euro per | | |l'anno 2022, di 1.000 milioni di euro per | | |l'anno 2023, di 1.500 milioni di euro per | | |l'anno 2024, di 1.000 milioni di euro per | | |l'anno 2025 e di 500 milioni di euro per | | |l'anno 2026. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |247. Alla copertura degli oneri derivanti |Risorse del Programma | |dai commi da 244 a 246 concorrono, per 500 |Next Generation EU per| |milioni di euro per l'anno 2022, le risorse |la copertura degli | |del Programma Next Generation EU. |oneri . | +--------------------------------------------+----------------------+ |248. All'articolo 56, comma 2, lettere a), |Proroga delle misure | |b) e c), comma 6, lettere a) e c), e comma |di sostegno alle | |8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, |micro, piccole e medie| |convertito, con modificazioni, dalla legge |imprese relative | |24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 |all'apertura di | |gennaio 2021», ovunque ricorrono, sono |credito e concessione | |sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».|di prestiti non | | |rateali o prestiti e | | |finanziamenti a | | |rimborso rateale | +--------------------------------------------+----------------------+ |249. Per le imprese gia' ammesse, alla data |Proroga della | |di entrata in vigore della presente legge, |moratoria salva | |alle misure di sostegno finanziario previste|l'ipotesi di rinuncia | |dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge|espressa da parte | |17 marzo 2020, n. 18, convertito, con |dell'impresa | |modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, |beneficiaria | |n. 27, la proroga della moratoria, disposta | | |ai sensi del comma 248, opera | | |automaticamente senza alcuna formalita', | | |salva l'ipotesi di rinuncia espressa da | | |parte dell'impresa beneficiaria, da far | | |pervenire al soggetto finanziatore entro il | | |termine del 31 gennaio 2021 o, per le | | |imprese di cui all'articolo 77, comma 2, del| | |decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge | | |13 ottobre 2020, n. 126, entro il 31 marzo | | |2021. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |250. Le imprese che, alla data di entrata in|Accesso alle misure di| |vigore della presente legge, presentino le |sostegno relative | |esposizioni debitorie di cui all'articolo |all'apertura di | |56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo |credito e concessione | |2020, n. 18, convertito, con modificazioni, |di prestiti non | |dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che non|rateali o prestiti e | |siano state ancora ammesse alle misure di |finanziamenti a | |sostegno, possono essere ammesse, entro il |rimborso rateale, a | |31 gennaio 2021, alle predette misure di |favore delle imprese | |sostegno finanziario secondo le medesime |ancora non ammesse | |condizioni e modalita' previste dallo stesso| | |articolo 56, come modificato dal comma 248 | | |del presente articolo. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |251. Ai sensi dei commi 249 e 250, nei |Decorrenza del termine| |confronti delle imprese che hanno avuto |per l'avvio delle | |accesso alle misure di sostegno finanziario |procedure esecutive | |previste dall'articolo 56, comma 2, del |nei confronti delle | |decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, |imprese che hanno | |convertito, con modificazioni, dalla legge |avuto accesso alle | |24 aprile 2020, n. 27, il termine di |misure di sostegno | |diciotto mesi per l'avvio delle procedure |relative all'apertura | |esecutive di cui al medesimo articolo 56, |di credito e | |comma 8, decorre dal termine delle misure di|concessione di | |sostegno di cui al citato comma 2, come |prestiti non rateali o| |modificato dal comma 248 dal presente |prestiti e | |articolo. |finanziamenti a | | |rimborso rateale | +--------------------------------------------+----------------------+ |252. Le disposizioni di cui ai commi da 248 |Preventiva | |a 251 si applicano in conformita' |autorizzazione | |all'autorizzazione della Commissione europea|Commissione europea ai| |ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul |fini delle misure di | |funzionamento dell'Unione europea. |sostegno | +--------------------------------------------+----------------------+ |253. Entro trenta giorni dalla data di |Possibilita' di | |entrata in vigore della presente legge |integrate le | |possono essere integrate le disposizioni |disposizioni operative| |operative del fondo di cui all'articolo 2, |del Fondo di garanzia | |comma 100, lettera a), della legge 23 |per le PMI | |dicembre 1996, n. 662. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |254. Per le finalita' di cui ai commi da 248|Incremento della | |a 255 del presente articolo la dotazione |dotazione finanziaria | |della sezione speciale del fondo di garanzia|della sezione speciale| |istituita ai sensi dell'articolo 56, comma |del Fondo di garanzia | |6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, |per le PMI | |convertito, con modificazioni, dalla legge | | |24 aprile 2020, n. 27, e' incrementata di | | |300 milioni di euro per l'anno 2021. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |255. A decorrere dall'anno 2021 e' |Finanziamento a favore| |autorizzata la spesa annua di 800.000 euro a|dell'Ente nazionale | |favore dell'Ente nazionale per il |per il microcredito | |microcredito per le attivita' istituzionali |per l'avvio o | |finalizzate alla concessione di |esercizio attivita' di| |finanziamenti per l'avvio o l'esercizio di |lavoro autonomo o di | |attivita' di lavoro autonomo o di |microimpresa | |microimpresa, come disciplinati | | |dall'articolo 111 del testo unico delle | | |leggi in materia bancaria e creditizia, di | | |cui al decreto legislativo 1° settembre | | |1993, n. 385, con particolare riferimento | | |alla promozione e al rafforzamento della | | |microimprenditoria femminile di cui ai commi| | |da 97 a 106 del presente articolo. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |256. La quota di contributo del Fondo per la|Estensione dell'ambito| |prevenzione del fenomeno dell'usura di cui |di operativita' del | |all'articolo 15, comma 2, lettera a),della |Fondo per la | |legge 7 marzo 1996, n. 108, concessa ai |prevenzione del | |confidi e non necessaria per le finalita' di|fenomeno dell'usura | |cui al predetto articolo 15, comma 2, | | |lettera a), puo' essere utilizzata dai | | |medesimi confidi anche: | | |a) per concedere nuove garanzie su | | |operazioni per liquidita' a favore delle | | |micro, piccole e medie imprese ad elevato | | |rischio finanziario, purche' la condizione | | |di elevato rischio finanziario sia | | |individuata attraverso criteri definiti in | | |apposite convenzioni stipulate con istituti | | |bancari e intermediari finanziari per | | |l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 15,| | |comma 2, lettera a), della legge 7 marzo | | |1996, n. 108 | | |b) per concedere garanzie alle micro e | | |piccole imprese per operazioni di | | |rinegoziazione del debito o di allungamento | | |del finanziamento o di sospensione delle | | |rate su operazioni in essere alla data di | | |entrata in vigore della presente legge. Il | | |nuovo finanziamento, se e' concesso dalla | | |stessa banca o da una banca appartenente | | |allo stesso gruppo bancario, prevede | | |l'erogazione al medesimo soggetto | | |beneficiario di credito aggiuntivo in misura| | |almeno pari al 20 per cento dell'importo del| | |debito residuo in essere del finanziamento | | |oggetto di rinegoziazione | | |c) per erogare credito fino a un importo | | |massimo per singola operazione di 40.000 | | |euro a favore di micro, piccole e medie | | |imprese. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |257. Le operazioni di cui al comma 256, |I Confidi iscritti | |lettera c), possono essere effettuate dai |nell'elenco dei | |confidi iscritti all'albo previsto |Confidi possono | |dall'articolo 106 del testo unico delle |concedere l'erogazione| |leggi in materia bancaria e creditizia, di |del credito | |cui al decreto legislativo 1° settembre | | |1993, n. 385, e dai confidi iscritti | | |nell'elenco di cui all'articolo 112 del | | |medesimo testo unico. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |258. Con decreto di natura non |Requisiti per | |regolamentare, il Ministro dell'economia e |l'erogazione del | |delle finanze subordina l'effettuazione |credito concesso da | |delle operazioni di cui al comma 256, |Confidi | |lettera c), da parte dei confidi iscritti | | |nell'elenco di cui all'articolo 112 del | | |testo unico delle leggi in materia bancaria | | |e creditizia, di cui al decreto legislativo | | |1° settembre 1993, n. 385, a ulteriori | | |requisiti patrimoniali, di governance, | | |organizzativi e di trasparenza, demandandone| | |la verifica all'Organismo di cui | | |all'articolo 112-bis del citato testo unico | | |di cui al decreto legislativo n. 385 del | | |1993. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |259. Le societa' finanziarie costituite ai |Rafforzamento degli | |sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge|strumenti di sostegno | |27 febbraio 1985, n. 49, svolgono, su |all'azione di recupero| |incarico del Ministero dello sviluppo |di aziende in crisi da| |economico, attivita' di assistenza e |parte dei lavoratori | |consulenza a iniziative volte alla | | |costituzione di societa' cooperative | | |promosse da lavoratori provenienti da | | |aziende in crisi o da aziende i cui titolari| | |intendano trasferire le stesse ai lavoratori| | |medesimi. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |260. Con decreto del Ministro dello sviluppo|Modalita' di | |economico sono determinate le modalita' di |individuazione e | |individuazione e conferimento degli |conferimento degli | |incarichi di cui al comma 259 nonche' la |incarichi nonche' la | |determinazione dei relativi compensi i cui |determinazione dei | |oneri sono a carico delle risorse di cui |relativi compensi | |all'articolo 11, comma 6, della legge 31 | | |gennaio 1992, n. 59. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |261. Al fine di sostenere la nascita e lo |Incremento della | |sviluppo di imprese cooperative costituite |dotazione finanziaria | |dai lavoratori per il recupero di aziende in|del Fondo per la | |crisi e processi di ristrutturazione e |crescita sostenibile | |riconversione industriale di cui al decreto | | |del Ministro dello sviluppo economico 4 | | |dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta | | |Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2015, la | | |dotazione del Fondo per la crescita | | |sostenibile di cui all'articolo 23 del | | |decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge 7| | |agosto 2012, n. 134, e' incrementata di 10 | | |milioni di euro per ciascuno degli anni 2021| | |e 2022. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |262. All'articolo 17 della legge 27 febbraio|Ampliamento | |1985, n. 49, sono apportate le seguenti |dell'operativita' | |modificazioni: |delle societa' | |a) al comma 5-bis, le parole: «, nonche' |finanziarie | |svolgere attivita' di servizi e di |partecipate dal MISE | |promozione ed essere destinatarie di fondi |che possono essere | |pubblici» sono soppresse |destinatarie di fondi | |b) dopo il comma 5-bis e' inserito il |pubblici nazionali e | |seguente: |regionali, nonche' | |«5-ter. Le societa' finanziarie possono |svolgere attivita' di | |inoltre essere destinatarie di fondi |promozione, servizi e | |pubblici nazionali e regionali, nonche' |assistenza nella | |svolgere attivita' di promozione, di |gestione dei fondi | |prestazione di servizi e di assistenza nella| | |gestione di fondi, affidati a enti o | | |amministrazioni pubbliche, aventi la | | |finalita' di sostenere l'occupazione | | |attraverso la nascita e lo sviluppo di | | |imprese cooperative di lavoro e sociali». | | +--------------------------------------------+----------------------+ |263. All'articolo 26 del decreto-legge 19 |Rafforzamento | |maggio 2020, n. 34, convertito, con |patrimoniale delle | |modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, |imprese di medie | |n. 77, sono apportate le seguenti |dimensioni | |modificazioni: | | |a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: | | |«31 dicembre 2020» sono inserite le | | |seguenti: «, ovvero, limitatamente | | |all'accesso alle misure previste dai commi 8| | |e 12, entro il 30 giugno 2021,» | | |b) al comma 2, la lettera a) e' sostituita | | |dalla seguente: | | |«a) non e' sottoposta o ammessa a procedura | | |concorsuale ovvero non e' stata presentata o| | |depositata, nei confronti di essa o da essa | | |stessa, istanza volta a far dichiarare lo | | |stato di insolvenza o l'avvio di una | | |procedura fallimentare o altra procedura | | |concorsuale e, comunque, alla data del 31 | | |dicembre 2019 non rientrava nella categoria | | |delle imprese in difficolta' ai sensi del | | |regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno | | |2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del | | |25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. | | |1388/2014, del 16 dicembre 2014» | | |c) il comma 2-bis e' sostituito dal | | |seguente: | | |«2-bis. Le misure di cui ai commi 8 e 12 si | | |applicano anche alle imprese, non in | | |difficolta' alla data del 31 dicembre 2019, | | |ammesse successivamente a tale data al | | |concordato preventivo con continuita' | | |aziendale purche' il decreto di omologa sia | | |stato gia' adottato alla data di | | |presentazione dell'istanza di cui al comma | | |17 ovvero alla data di approvazione del | | |bilancio di cui al comma 8 e che si trovano | | |in situazione di regolarita' contributiva e | | |fiscale all'interno dei piani di rientro e | | |rateizzazione» | | |d) al comma 8: | | |1) dopo il primo periodo e' aggiunto il | | |seguente: «La percentuale di cui al periodo | | |precedente e' aumentata dal 30 al 50 per | | |cento per gli aumenti di capitale deliberati| | |ed eseguiti nel primo semestre del 2021» | | |2) al secondo periodo, dopo le parole: «1° | | |gennaio 2024» sono inserite le seguenti: «, | | |ovvero del 1° gennaio 2025 nel caso in cui | | |l'aumento di capitale sia deliberato ed | | |eseguito nel primo semestre dell'esercizio | | |2021,» | | |e) al comma 9, il primo periodo e' | | |sostituito dal seguente: «Il credito | | |d'imposta di cui al comma 8 e' utilizzabile | | |esclusivamente in compensazione, ai sensi | | |dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 | | |luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo | | |giorno successivo a quello di effettuazione | | |dell'investimento, successivamente | | |all'approvazione del bilancio per | | |l'esercizio 2020 ed entro la data del 30 | | |novembre 2021.» | | |f) al comma 12: | | |1) al primo periodo, le parole: «31 dicembre| | |2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 | | |giugno 2021» e dopo le parole: «entro i | | |limiti della dotazione del Fondo» sono | | |inserite le seguenti: «e nel limite massimo | | |di 1 miliardo di euro per le sottoscrizioni | | |da effettuare nell'anno 2021» | | |2) al secondo periodo, le parole da: | | |«lettera a);» fino alla fine del periodo | | |sono sostituite dalle seguenti: «lettera a),| | |e il doppio dei costi del personale della | | |societa' relativi al 2019, come risultanti | | |dal bilancio ovvero da dati certificati se | | |l'impresa non ha approvato il bilancio» | | |g) al comma 16, il secondo periodo e' | | |soppresso | | |h) al comma 18, le parole: «nell'anno 2020» | | |sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30| | |giugno 2021, fermo restando il limite | | |massimo di cui al comma 12, primo periodo» | | |i) al comma 19, il terzo periodo e' | | |sostituito dal seguente: «Il Gestore e' | | |autorizzato a trattenere dalle | | |disponibilita' del Fondo un importo massimo | | |per operazione pari, nell'anno 2020 e | | |nell'anno 2021, allo 0,4 per cento del | | |valore nominale degli Strumenti Finanziari | | |sottoscritti e, negli anni successivi e fino| | |all'esaurimento delle procedure di recupero | | |dei crediti vantati verso le societa' | | |emittenti, allo 0,2 per cento del valore | | |nominale degli Strumenti Finanziari non | | |rimborsati, con oneri valutati in 9,6 | | |milioni di euro per l'anno 2020, in 4,8 | | |milioni di euro annui per ciascuno degli | | |anni dal 2021 al 2023 e in 3,8 milioni di | | |euro annui a decorrere dall'anno 2024». | | +--------------------------------------------+----------------------+ |264. Le modificazioni di cui al comma 263 si|Applicabilita' della | |applicano alle istanze di accesso alla |misura alle istanze | |misura di cui al comma 12 dell'articolo 26 |presentate | |del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, |successivamente al 31 | |convertito, con modificazioni, dalla legge |dicembre 2020 | |17 luglio 2020, n. 77, presentate | | |successivamente al 31 dicembre 2020. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |265. Gli operatori di finanza mutualistica e|Ampliamento | |solidale iscritti nell'elenco di cui |dell'operativita' | |all'articolo 111, comma 1, del testo unico |della finanza | |delle leggi in materia bancaria e creditizia|mutualistica e | |di cui al decreto legislativo 1° settembre |solidale | |1993, n. 385, costituiti in forma di | | |societa' cooperativa a mutualita' prevalente| | |ai sensi dell'articolo 16 del regolamento di| | |cui al decreto del Ministro dell'economia e | | |delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176, e | | |adeguatamente patrimonializzati possono | | |erogare credito alle microimprese, come | | |definite dalla raccomandazione 2003/361/CE | | |della Commissione, del 6 maggio 2003, e dal | | |decreto del Ministro delle attivita' | | |produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella | | |Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre | | |2005, che presentino requisiti dimensionali | | |non superiori al doppio di quelli previsti | | |dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e| | |b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,| | |e un livello di indebitamento non superiore | | |a 200.000 euro. Il Ministro dell'economia e | | |delle finanze, con proprio decreto, apporta | | |al citato regolamento di cui al decreto del | | |Ministro dell'economia e delle finanze n. | | |176 del 2014, le modifiche necessarie ad | | |adeguarlo a quanto disposto dal presente | | |comma. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |266. L'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile|Ulteriori misure a | |2020, n. 23, convertito, con modificazioni, |sostegno delle | |dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e' |imprese: disposizioni | |sostituito dal seguente: |temporanee in materia | |«Art. 6. - (Disposizioni temporanee in |di riduzione di | |materia di riduzione di capitale) - 1. Per |capitale | |le perdite emerse nell'esercizio in corso | | |alla data del 31 dicembre 2020 non si | | |applicano gli articoli 2446, secondo e terzo| | |comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e | | |sesto comma, e 2482-ter del codice civile e | | |non opera la causa di scioglimento della | | |societa' per riduzione o perdita del | | |capitale sociale di cui agli articoli 2484, | | |primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del| | |codice civile. | | |2. Il termine entro il quale la perdita deve| | |risultare diminuita a meno di un terzo | | |stabilito dagli articoli 2446, secondo | | |comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice | | |civile, e' posticipato al quinto esercizio | | |successivo; l'assemblea che approva il | | |bilancio di tale esercizio deve ridurre il | | |capitale in proporzione delle perdite | | |accertate." | | |3. Nelle ipotesi previste dagli articoli | | |2447 o 2482-ter del codice civile | | |l'assemblea convocata senza indugio dagli | | |amministratori, in alternativa all'immediata| | |riduzione del capitale e al contemporaneo | | |aumento del medesimo a una cifra non | | |inferiore al minimo legale, puo' deliberare | | |di rinviare tali decisioni alla chiusura | | |dell'esercizio di cui al comma 2. | | |L'assemblea che approva il bilancio di tale | | |esercizio deve procedere alle deliberazioni | | |di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del | | |codice civile. Fino alla data di tale | | |assemblea non opera la causa di scioglimento| | |della societa' per riduzione o perdita del | | |capitale sociale di cui agli articoli 2484, | | |primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del| | |codice civile. | | |4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 | | |devono essere distintamente indicate nella | | |nota integrativa con specificazione, in | | |appositi prospetti, della loro origine | | |nonche' delle movimentazioni intervenute | | |nell'esercizio». | | +--------------------------------------------+----------------------+ |267. Al comma 7-bis dell'articolo 67 del |Possibilita' di | |testo unico delle disposizioni in materia di|svolgere attivita' di | |intermediazione finanziaria, di cui al |negoziazione in conto | |decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,|proprio nelle sedi di | |le parole: «paragrafo 5, punti da 4 a 22» |negoziazione | |sono sostituite dalle seguenti: «paragrafo |all'ingrosso dei | |5, punti da 3 a 22». |titoli di Stato anche | | |per soggetti quali | | |Poste Italiane S.p.A. | | |e le equivalenti | | |strutture degli altri | | |Paesi europei | +--------------------------------------------+----------------------+ |268. All'articolo 22 del decreto-legge 2 |Semplificazione delle | |marzo 1989, n. 66, convertito, con |modalita' di | |modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, |determinazione e | |n. 144, il comma 2 e' sostituito dal |comunicazione delle | |seguente: |condizioni massime | |«2. Le condizioni massime applicabili ai |applicabili ai mutui | |mutui da concedere agli enti locali |da concedere agli enti| |territoriali o altre modalita' tendenti ad |locali territoriali | |ottenere uniformita' di trattamento sono | | |stabilite dal Capo della Direzione | | |competente in materia di debito pubblico con| | |determinazione da pubblicare nel sito | | |internet istituzionale del Ministero | | |dell'economia e delle finanze - Dipartimento| | |del tesoro». | | +--------------------------------------------+----------------------+ |269. All'articolo 45 della legge 23 dicembre|Semplificazione delle | |1998, n. 448, al comma 32, primo periodo, le|modalita' di | |parole: «dal Ministero del tesoro, del |determinazione e | |bilancio e della programmazione economica |comunicazione dei | |con apposita comunicazione da pubblicare |tassi massimi di | |nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite |interesse applicabili | |dalle seguenti: «dal Capo della Direzione |ai mutui e alle | |competente in materia di debito pubblico con|obbligazioni con onere| |determinazione da pubblicare nel sito |a totale carico dello | |internet istituzionale del Ministero |Stato di importo fino | |dell'economia e delle finanze - Dipartimento|a 51.645.689,91 euro | |del tesoro». | | +--------------------------------------------+----------------------+ |270. All'articolo 23 del decreto-legge 22 |Ampliamento delle | |giugno 2012, n. 83, convertito, con |finalita' del Fondo | |modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.|crescita sostenibile: | |134, sono apportate le seguenti |finanziamento di | |modificazioni: |interventi diretti a | |a) al comma 2, e' aggiunta, in fine, la |salvaguardare | |seguente lettera: |l'occupazione e a dare| |«c-ter) interventi diretti a salvaguardare |continuita' | |l'occupazione e a dare continuita' |all'esercizio delle | |all'esercizio delle attivita' |attivita' | |imprenditoriali» |imprenditoriali. | |b) dopo il comma 3-ter e' inserito il | | |seguente: | | |«3-quater. Per le finalita' di cui al comma | | |2, lettera c-ter), possono essere concessi | | |finanziamenti in favore di piccole imprese | | |in forma di societa' cooperativa costituite | | |da lavoratori provenienti da aziende i cui | | |titolari intendano trasferire le stesse, in | | |cessione o in affitto, ai lavoratori | | |medesimi. Per la gestione degli interventi | | |il Ministero dello sviluppo economico si | | |avvale, sulla base di apposita convenzione, | | |degli investitori istituzionali destinati | | |alle societa' cooperative di cui | | |all'articolo 111-octies delle disposizioni | | |per l'attuazione del codice civile e | | |disposizioni transitorie. Con uno o piu' | | |decreti del Ministro dello sviluppo | | |economico, di concerto con il Ministro | | |dell'economia e delle finanze, sono | | |stabiliti, nel rispetto della disciplina | | |dell'Unione europea in materia di aiuti di | | |Stato, modalita' e criteri per la | | |concessione, erogazione e rimborso dei | | |predetti finanziamenti». | | +--------------------------------------------+----------------------+ |271. Gli importi del trattamento di fine |Agevolazioni fiscali | |rapporto richiesti dai lavoratori e |per le piccole imprese| |destinati alla sottoscrizione di capitale |in forma di societa' | |sociale delle cooperative costituite ai |cooperativa costituite| |sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del |da lavoratori | |decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, |provenienti da aziende| |convertito, con modificazioni, dalla legge 7|i cui titolari | |agosto 2012, n. 134, introdotto dal comma |intendano trasferire | |270 del presente articolo, non concorrono |le stesse, in cessione| |alla formazione del reddito imponibile dei |o affitto, ai | |lavoratori medesimi. |lavoratori medesimi: | | |gli importi di TFR che| | |vengono destinati dai | | |lavoratori alla | | |sottoscrizione del | | |capitale sociale delle| | |cooperative in | | |questione non | | |concorrono alla | | |formazione del reddito| | |imponibile dei | | |medesimi lavoratori | +--------------------------------------------+----------------------+ |272. Le misure di favore previste |Agevolazioni fiscali | |dall'articolo 3, comma 4-ter, del testo |per le piccole imprese| |unico delle disposizioni concernenti |in forma di societa' | |l'imposta sulle successioni e donazioni, di |cooperativa costituite| |cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, |da lavoratori | |n. 346, e dall'articolo 58 del testo unico |provenienti da aziende| |delle imposte sui redditi, di cui al decreto|i cui titolari | |del Presidente della Repubblica 22 dicembre |intendano trasferire | |1986, n. 917, si applicano nei casi di |le stesse, in cessione| |cessione di azienda di cui all'articolo 23, |o affitto, ai | |comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno |lavoratori medesimi: | |2012, n. 83, convertito, con modificazioni, |le agevolazioni | |dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, |sull'imposta di | |introdotto dal comma 270 del presente |successione e | |articolo. Il Ministro dell'economia e delle |donazione per i | |finanze stabilisce con proprio decreto, da |trasferimenti di | |emanare entro sessanta giorni dalla data di |aziende, di quote | |entrata in vigore della presente legge, i |sociali e di azioni, | |criteri e le modalita' per l'accesso ai |nonche' l'esenzione | |relativi benefici. |fiscale delle | | |plusvalenze relative | | |alle medesime | | |operazioni, trovino | | |applicazione anche nel| | |caso di cessione di | | |azienda relativa alle | | |piccole societa' | | |cooperative costituite| | |da lavoratori | | |provenienti da aziende| | |i cui titolari | | |intendano trasferire | | |le stesse, in cessione| | |o affitto, ai | | |lavoratori medesimi | +--------------------------------------------+----------------------+ |273. Le cooperative di cui all'articolo 23, |Agevolazioni per le | |comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno |piccole imprese in | |2012, n. 83, convertito, con modificazioni, |forma di societa' | |dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, |cooperativa costituite| |introdotto dal comma 270 del presente |da lavoratori | |articolo, rispettano la condizione di |provenienti da aziende| |prevalenza di cui all'articolo 2513 del |i cui titolari | |codice civile a decorrere dal quinto anno |intendano trasferire | |successivo alla loro costituzione. |le stesse, in cessione| | |o affitto, ai | | |lavoratori medesimi: | | |obbligo di rispettare | | |la condizione di | | |prevalenza a decorrere| | |dal quinto anno | | |successivo alla loro | | |costituzione | +--------------------------------------------+----------------------+ |274. All'articolo 43 del decreto-legge 28 |Allungamento dei | |settembre 2018, n. 109, convertito, con |termini mutui | |modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,|agevolati concessi da | |n. 130, sono apportate le seguenti |Invitalia | |modificazioni: | | |a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: | | |«1-bis. I soggetti beneficiari dei mutui | | |agevolati di cui al decreto-legge 30 | | |dicembre 1985, n. 786, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986,| | |n. 44, al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. | | |26, convertito, con modificazioni, dalla | | |legge 29 marzo 1995, n. 95, al decreto-legge| | |1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,| | |n. 608, e al decreto legislativo 21 aprile | | |2000, n. 185, possono beneficiare di un | | |allungamento dei termini di restituzione | | |fino a un massimo di 84 rate mensili. I | | |suddetti benefici si applicano anche nel | | |caso in cui sia stata gia' adottata da | | |Invitalia Spa la risoluzione del contratto | | |di finanziamento agevolato in ragione della | | |morosita' nella restituzione delle rate, | | |purche' il relativo credito non risulti gia'| | |iscritto a ruolo ovvero non siano stati | | |avviati contenziosi per il recupero dello | | |stesso; Invitalia Spa, su richiesta dei | | |soggetti beneficiari, da presentare entro il| | |31 marzo 2021, procede, nel rispetto della | | |normativa dell'Unione europea in materia di | | |aiuti di Stato, alla ricognizione del | | |debito, costituito dalla quota del mutuo non| | |restituita aumentata delle spese legali nei | | |limiti di quanto giudizialmente liquidato, | | |tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo| | |versate a Invitalia Spa dai soggetti | | |richiedenti» | | |b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: | | |«2. Nell'ambito delle soluzioni negoziali | | |giudizialmente assistite delle crisi | | |d'impresa ovvero nell'ambito delle attivita'| | |giudiziali pendenti per il recupero dei | | |crediti in ragione della revoca o della | | |risoluzione del contratto di finanziamento | | |agevolato, purche' il soggetto beneficiario | | |non abbia cessato l'attivita' alla data del | | |31 dicembre 2020, Invitalia Spa, previa | | |acquisizione del parere favorevole | | |dell'Avvocatura dello Stato, e' obbligata ad| | |aderire tempestivamente, e comunque non | | |oltre trenta giorni dall'acquisizione del | | |parere dell'Avvocatura, a proposte | | |transattive presentate dai soggetti | | |beneficiari o da altro soggetto interessato | | |alla continuita' aziendale, per importi pari| | |al 25 per cento del debito in un'unica | | |soluzione oppure pari al 100 per cento del | | |debito in 84 rate mensili costanti; al | | |mancato pagamento di tre rate mensili, anche| | |non consecutive, la predetta proposta | | |transattiva decade. Ai fini del presente | | |articolo, per debito deve intendersi, in | | |caso di risoluzione, la quota del mutuo non | | |restituita, aumentata degli interessi | | |calcolati al tasso legale vigente dal | | |momento dell'inadempimento e dalle spese | | |legali sostenute da Invitalia Spa fino al | | |momento del perfezionamento dell'accordo, | | |tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo| | |versate a Invitalia Spa che comunque sono | | |imputate prima a conto interessi e poi a | | |sorte capitale; analogamente in caso di | | |revoca delle agevolazioni, la quale | | |ordinariamente comporterebbe anche la | | |restituzione dei contributi, per debito deve| | |intendersi quanto previsto nella fattispecie| | |della risoluzione, ovvero la sola quota del | | |mutuo non restituita, aumentata degli | | |interessi calcolati al tasso legale vigente | | |dal momento dell'inadempimento e dalle spese| | |legali sostenute da Invitalia Spa fino al | | |momento del perfezionamento dell'accordo, | | |tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo| | |versate a Invitalia Spa che comunque sono | | |imputate prima a conto interessi e poi a | | |sorte capitale» | | |c) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il | | |seguente: | | |«2-ter. Invitalia Spa sospende le procedure | | |esecutive pendenti nei confronti dei | | |soggetti che hanno presentato domanda ai | | |sensi del presente articolo per un periodo | | |di dodici mesi dalla data di ricezione della| | |domanda. Invitalia Spa deve rivolgere | | |tempestivamente istanza all'autorita' | | |competente, in base alle norme in vigore, | | |per la sospensione delle procedure esecutive| | |che siano in atto a carico dei richiedenti | | |l'adesione transattiva ai sensi del presente| | |articolo, al fine di non arrecare | | |pregiudizio irreversibile alla continuita' | | |aziendale». | | +--------------------------------------------+----------------------+ |275. Il Fondo sociale per occupazione e |Incremento della | |formazione di cui all'articolo 18, comma 1, |dotazione finanziaria | |lettera a), del decreto-legge 29 novembre |del Fondo occupazione | |2008, n. 185, convertito, con modificazioni,|e formazione | |dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' | | |incrementato di 600 milioni di euro per | | |l'anno 2021 e di 200 milioni di euro per | | |l'anno 2022. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |276. Nello stato di previsione del Ministero|Istituzione del Fondo | |del lavoro e delle politiche sociali e' |per il sostegno della | |istituito il Fondo per il sostegno della |parita' salariale di | |parita' salariale di genere, con una |genere | |dotazione di 2 milioni di euro annui a | | |decorrere dall'anno 2022, destinato alla | | |copertura finanziaria, nei limiti della | | |predetta dotazione, di interventi | | |finalizzati al sostegno e al riconoscimento | | |del valore sociale ed economico della | | |parita' salariale di genere e delle pari | | |opportunita' sui luoghi di lavoro. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |277. Con decreto del Ministro del lavoro e |Individuazione delle | |delle politiche sociali, di concerto con il |modalita' di | |Ministro dell'economia e delle finanze, sono|attuazione. | |stabilite le modalita' di attuazione del | | |comma 276. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |278. E' prorogato per gli anni 2021 e 2022 |Proroga del | |il trattamento di sostegno del reddito di |trattamento | |cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 |straordinario di | |settembre 2018, n. 109, convertito, con |integrazione salariale| |modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,|per cessazione di | |n. 130, per un periodo massimo complessivo |attivita' | |di autorizzazione del trattamento | | |straordinario di integrazione salariale di | | |dodici mesi e nel limite di spesa di 200 | | |milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 | | |milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri | | |derivanti dal primo periodo del presente | | |comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno| | |2021 e a 50 milioni di euro per l'anno 2022,| | |si provvede a valere sul Fondo sociale per | | |occupazione e formazione, di cui | | |all'articolo 18, comma 1, lettera a), del | | |decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge | | |28 gennaio 2009, n. 2. In sede di accordo | | |governativo e' verificata la sostenibilita' | | |finanziaria del trattamento straordinario di| | |integrazione salariale e nell'accordo e' | | |indicato il relativo onere finanziario. Al | | |fine del monitoraggio della spesa, gli | | |accordi governativi sono trasmessi al | | |Ministero dell'economia e delle finanze e | | |all'INPS per il monitoraggio mensile dei | | |flussi di spesa relativi all'erogazione | | |delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio | | |emerga che e' stato raggiunto o sara' | | |raggiunto il limite di spesa, non possono | | |essere stipulati altri accordi. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |279. All'articolo 93 del decreto-legge 19 |Proroghe e rinnovi dei| |maggio 2020, n. 34, convertito, con |contratti di lavoro | |modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, |dipendente a termine | |n. 77, al comma 1, le parole: «31 dicembre |nel settore privato | |2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 | | |marzo 2021». | | +--------------------------------------------+----------------------+ |280. Le misure di sostegno del reddito per i|Rifinanziamento delle | |lavoratori dipendenti delle imprese del |misure di sostegno del| |settore dei call center, di cui all'articolo|reddito per i | |44, comma 7, del decreto legislativo 14 |lavoratori dipendenti | |settembre 2015, n.148, sono prorogate per |delle imprese del | |l'anno 2021 nel limite di spesa di 20 |settore dei call | |milioni di euro. All'onere derivante dal |center | |primo periodo del presente comma, pari a 20 | | |milioni di euro per l'anno 2021, si provvede| | |a valere sul Fondo sociale per occupazione e| | |formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,| | |lettera a), del decreto-legge 29 novembre | | |2008, n.185, convertito, con modificazioni, | | |dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |281. All'articolo 199, comma 1, lettera b), |Estensione temporale | |del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, |del riconoscimento di | |convertito, con modificazioni, dalla legge |un contributo di 90 | |17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «nel |euro al lavoratore | |limite massimo di 4 milioni di euro per |portuale , dalle | |l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e |Autorita' di sistema | |di 2 milioni di euro per l'anno 2021». |portuale e | | |dall'Autorita' | | |portuale di Gioia | | |Tauro, a causa delle | | |mutate condizioni | | |economiche degli scali| | |del sistema portuale | | |conseguenti | | |all'emergenza da | | |COVID-19 | +--------------------------------------------+----------------------+ |282. A valere sul Fondo sociale per |Indennita' | |occupazione e formazione, di cui |onnicomprensiva per i | |all'articolo 18, comma 1, lettera a), del |lavoratori dipendenti | |decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, |da imprese adibite | |convertito, con modificazioni, dalla legge |alla pesca marittima | |28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nella |nel periodo di | |misura di 12 milioni di euro per l'anno |sospensione | |2021, al finanziamento dell'indennita' |dell'attivita' | |onnicomprensiva, pari a trenta euro |lavorativa a causa | |giornalieri per l'anno 2021, per ciascun |delle misure di | |lavoratore dipendente da impresa adibita |arresto temporaneo | |alla pesca marittima, compresi i soci |obbligatorio | |lavoratori delle cooperative della piccola | | |pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. | | |250, in caso di sospensione dal lavoro | | |derivante da misure di arresto temporaneo | | |obbligatorio. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |283. A valere sul Fondo sociale per |Indennita' | |occupazione e formazione, di cui |onnicomprensiva per i | |all'articolo 18, comma 1, lettera a), del |lavoratori dipendenti | |decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, |da imprese adibite | |convertito, con modificazioni, dalla legge |alla pesca marittima | |28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nella |nel periodo di | |misura di 7 milioni di euro per l'anno 2021,|sospensione | |al finanziamento dell'indennita' |dell'attivita' | |onnicomprensiva, pari a trenta euro |lavorativa, a causa | |giornalieri per l'anno 2021, per ciascun |delle misure di | |lavoratore dipendente da impresa adibita |arresto temporaneo non| |alla pesca marittima, compresi i soci |obbligatorio | |lavoratori delle cooperative della piccola | | |pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. | | |250, in caso di sospensione dal lavoro | | |derivante da misure di arresto temporaneo | | |non obbligatorio. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |284. Il trattamento di cui all'articolo 1, |Allungamento sostegno | |comma 1, del decreto legislativo 18 maggio |al reddito dei | |2018, n. 72, e' prorogato per gli anni 2021,|lavoratori di imprese | |2022 e 2023, alle medesime condizioni |sequestrate o | |stabilite dal medesimo articolo 1, comma 1, |confiscate | |per una durata massima complessiva di dodici| | |mesi nel triennio e nel limite di spesa di 1| | |milione di euro per ciascuno dei tre anni. | | |All'onere derivante dal primo periodo del | | |presente comma, pari a 1 milione di euro per| | |ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si | | |provvede a valere sul Fondo sociale per | | |occupazione e formazione, di cui | | |all'articolo 18, comma 1, lettera a), del | | |decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge | | |28 gennaio 2009, n. 2. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |285. L'efficacia delle disposizioni di cui |Proroga trattamenti di| |all'articolo 22-bis del decreto legislativo |integrazione salariale| |14 settembre 2015, n. 148, e' prorogata per |straordinaria per le | |gli anni 2021 e 2022, nel limite di 130 |imprese con rilevanza | |milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 |economica strategica | |milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri | | |derivanti dal primo periodo del presente | | |comma, pari a 130 milioni per l'anno 2021 e | | |a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si | | |provvede a valere sul Fondo sociale per | | |occupazione e formazione, di cui | | |all'articolo 18, comma 1, lettera a), del | | |decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge | | |28 gennaio 2009, n. 2. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |286. Al fine dell'attuazione dei piani di |Prosecuzione | |nuova industrializzazione, di recupero o di |trattamenti di | |tenuta occupazionale relativi a crisi |integrazione salariale| |aziendali incardinate presso le unita' di |in deroga per crisi | |crisi del Ministero dello sviluppo economico|aziendali | |o delle regioni, le regioni e le province | | |autonome di Trento e di Bolzano possono | | |concedere nell'anno 2021 ulteriori periodi | | |di trattamento di integrazione salariale in | | |deroga nel limite della durata massima di | | |dodici mesi, anche non continuativi. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |287. All'onere derivante dall'attuazione del|Copertura finanziaria | |comma 286 si fa fronte nel limite massimo |per i trattamenti di | |delle risorse gia' assegnate alle regioni e |integrazione salariale| |alle province autonome di Trento e di |in deroga per crisi | |Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma |aziendali | |6-bis, del decreto legislativo 14 settembre | | |2015, n. 148, ove non previamente utilizzate| | |ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-ter | | |del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge | | |28 marzo 2019, n. 26, e ai sensi | | |dell'articolo 22, commi 8-quater e | | |8-quinquies, del decreto-legge 17 marzo | | |2020, n. 18, convertito, con modificazioni, | | |dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e | | |comunque nel limite massimo di 10 milioni di| | |euro per l'anno 2021. Le regioni e le | | |province autonome di Trento e di Bolzano | | |concedono l'indennita' di cui al comma 286 | | |del presente articolo, esclusivamente previa| | |verifica della disponibilita' finanziaria da| | |parte dell'Istituto nazionale della | | |previdenza sociale. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |288. Le regioni e le province autonome di |Misure di politica | |Trento e di Bolzano assicurano ai lavoratori|attiva a favore dei | |beneficiari dei trattamenti di integrazione |lavoratori beneficiari| |salariale in deroga di cui al comma 286 |dei trattamenti di | |l'applicazione di misure di politica attiva,|integrazione salariale| |individuate, a valere sulle risorse proprie |in deroga per crisi | |e senza nuovi o maggiori oneri a carico |aziendali | |della finanza pubblica, in accordo con le | | |organizzazioni sindacali maggiormente | | |rappresentative, in un apposito piano | | |regionale, da comunicare al Ministero del | | |lavoro e delle politiche sociali e | | |all'Agenzia nazionale per le politiche | | |attive del lavoro. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |289. Al fine del completamento dei piani di |Completamento piani di| |recupero occupazionale di cui all'articolo |recupero occupazionale| |44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14|nelle aree di crisi | |settembre 2015, n. 148, sono stanziate |industriale complessa | |ulteriori risorse per un importo pari a 180 | | |milioni di euro, a valere sul Fondo sociale | | |per occupazione e formazione, di cui | | |all'articolo 18, comma 1, lettera a), del | | |decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge | | |28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le | | |regioni con decreto del Ministro del lavoro | | |e delle politiche sociali, di concerto con | | |il Ministro dell'economia e delle finanze. | | |Le predette regioni possono destinare, | | |nell'anno 2021, le risorse stanziate ai | | |sensi del primo periodo alle medesime | | |finalita' del citato articolo 44, comma | | |11-bis, del decreto legislativo n. 148 del | | |2015, nonche' a quelle dell'articolo 53-ter | | |del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge | | |21 giugno 2017, n. 96. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |290. Al fine di assicurare la prosecuzione |Istituzione del Fondo | |degli interventi di cassa integrazione |per il sostegno al | |guadagni straordinaria e di mobilita' in |reddito dei lavoratori| |deroga nelle aree di crisi industriale |delle aree di crisi | |complessa individuate dalle regioni per |industriale complessa | |l'anno 2020 e non autorizzate per mancanza | | |di copertura finanziaria, e' istituito, | | |nello stato di previsione del Ministero del | | |lavoro e delle politiche sociali, un Fondo | | |per il sostegno al reddito dei lavoratori | | |delle aree di crisi industriale complessa | | |con una dotazione di 10 milioni di euro per | | |l'anno 2021. Con decreto del Ministro del | | |lavoro e delle politiche sociali, di | | |concerto con il Ministro dell'economia e | | |delle finanze, da adottare entro trenta | | |giorni dalla data di entrata in vigore della| | |presente legge, sono stabiliti i criteri e | | |le modalita' di riparto tra le regioni delle| | |risorse di cui al predetto Fondo sulla base | | |dei fabbisogni comunicati anche al fine del | | |rispetto del limite di spesa previsto dal | | |presente comma. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |291. All'articolo 1-ter del decreto-legge 14|Indennita' per i | |agosto 2020, n. 104, convertito, con |lavoratori della | |modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, |regione Campania | |n. 126, sono apportate le seguenti | | |modificazioni: | | |a) al comma 1: | | |1) dopo la parola: «decreto» sono inserite | | |le seguenti: «, nelle more di una riforma | | |organica degli ammortizzatori sociali, volta| | |a fare fronte ai vuoti normativi che di | | |fatto pregiudicano la tutela, il sostegno al| | |reddito e le politiche di reinserimento nel | | |mercato del lavoro di una considerevole | | |platea di soggetti,» | | |2) le parole: «delle aree di crisi | | |complessa» sono soppresse | | |3) le parole: «31 dicembre 2020» sono | | |sostituite dalle seguenti: «31 dicembre | | |2021» | | |4) le parole: «, nel limite massimo di 2,43 | | |milioni di euro per l'anno 2020» sono | | |soppresse | | |b) al comma 2: | | |1) all'alinea, dopo la parola: «presenza» | | |sono inserite le seguenti: «alla data di | | |presentazione dell'istanza» | | |2) dopo la lettera d) e' aggiunta la | | |seguente: | | |«d-bis) aver percepito o essere percettori | | |dell'indennita' di disoccupazione denominata| | |Nuova prestazione di Assicurazione Sociale | | |per l'Impiego (NASpI)» | | |c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: | | |«3-bis. Ai lavoratori di cui al comma 1, dal| | |1° gennaio 2021, sono applicate misure di | | |politica attiva, individuate in un apposito | | |piano regionale, da comunicare al Ministero | | |del lavoro e delle politiche sociali e | | |all'Agenzia nazionale per le politiche | | |attive del lavoro (ANPAL)» | | |d) la rubrica e' sostituita dalla seguente: | | |«Indennita' per i lavoratori della regione | | |Campania». | | +--------------------------------------------+----------------------+ |292. Nell'anno 2021, in deroga a quanto |Assunzioni a tempo | |previsto dall'articolo 1, commi 446 e 447, |indeterminato nelle | |della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le |pubbliche | |amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei |amministrazioni di | |lavoratori socialmente utili di cui |lavoratori socialmente| |all'articolo 2, comma 1, del decreto |utili o impegnati in | |legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e |attivita' di pubblica | |all'articolo 3, comma 1, del decreto |utilita' | |legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonche' | | |dei lavoratori gia' rientranti nell'abrogato| | |articolo 7 del decreto legislativo 1° | | |dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori | | |impegnati in attivita' di pubblica utilita',| | |anche mediante contratti di lavoro a tempo | | |determinato o contratti di collaborazione | | |coordinata e continuativa nonche' mediante | | |altre tipologie contrattuali, possono | | |assumere a tempo indeterminato i suddetti | | |lavoratori da inquadrare nei profili | | |professionali delle aree o categorie per i | | |quali non e' richiesto il titolo di studio | | |superiore a quello della scuola dell'obbligo| | |che abbiano la professionalita' richiesta, | | |in relazione all'esperienza effettivamente | | |maturata, e i requisiti previsti per | | |l'accesso al pubblico impiego, nel rispetto | | |delle seguenti condizioni e modalita': | | |a) possesso da parte dei lavoratori dei | | |requisiti di anzianita' previsti | | |dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge | | |31 agosto 2013, n. 101, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, | | |n. 125, ovvero dall'articolo 20, commi 1 e | | |2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, | | |n. 75, o svolgimento delle attivita' | | |socialmente utili o di pubblica utilita' per| | |il medesimo periodo di tempo | | |b) assunzione secondo le modalita' previste | | |dall'articolo 20, comma 1, del decreto | | |legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dei | | |lavoratori che siano stati previamente | | |individuati, in relazione alle medesime | | |attivita' svolte, con procedure selettive | | |pubbliche anche espletate presso | | |amministrazioni diverse da quella che | | |procede all'assunzione, salvo quanto | | |previsto dalle lettere a), c) e d) del | | |presente comma | | |c) espletamento di selezioni riservate, | | |mediante prova di idoneita', ai lavoratori | | |che non siano stati previamente individuati,| | |in relazione alle medesime attivita' svolte,| | |con procedure selettive pubbliche anche | | |espletate presso amministrazioni diverse da | | |quella che procede all'assunzione, salvo | | |quanto previsto dalle lettere a), b) e d) | | |del presente comma | | |d) assunzione secondo le modalita' previste | | |dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto | | |legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dei | | |lavoratori utilizzati mediante contratti di | | |lavoro a tempo determinato o contratti di | | |collaborazione coordinata e continuativa | | |nonche' mediante altre tipologie | | |contrattuali, fermo restando quanto disposto| | |dalle lettere a), b) e c) del presente | | |comma. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |293. Le assunzioni a tempo indeterminato di |Assunzioni a tempo | |cui al comma 292 del presente articolo, |indeterminato nelle | |anche con contratti di lavoro a tempo |pubbliche | |parziale, sono consentite nei limiti della |amministrazioni di | |dotazione organica e del piano di fabbisogno|lavoratori socialmente| |del personale e sono considerate, ai sensi |utili con contratti di| |dell'articolo 36, comma 2, del decreto |lavoro a tempo | |legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella |parziale | |quota di accesso dall'esterno. Resta fermo | | |quanto previsto dall'articolo 1, comma 446, | | |lettere d), e), f), g) e h) della legge 30 | | |dicembre 2018, n. 145. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |294. All'articolo 1, comma 162, della legge |Proroga convenzioni | |27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 |relative ai lavoratori| |dicembre 2020» sono sostituite dalle |socialmente utili | |seguenti: «31 dicembre 2021». | | +--------------------------------------------+----------------------+ |295. All'articolo 1, comma 495, della legge |Proroga delle | |27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «per il|convenzioni da parte | |solo anno 2020» sono sostituite dalle |del Ministero del | |seguenti: «fino al 31 marzo 2021». |lavoro e della | | |previdenza sociale con| | |le Regioni per la | | |stabilizzazione dei | | |lavoratori socialmente| | |utili | +--------------------------------------------+----------------------+ |296. All'articolo 1, comma 495, della legge |Deroghe alle | |27 dicembre 2019, n. 160, e' aggiunto, in |assunzioni a tempo | |fine, il seguente periodo: «I lavoratori che|indeterminato nelle | |alla data del 31 dicembre 2016 erano |pubbliche | |impiegati in progetti di lavori socialmente |amministrazioni di | |utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e |lavoratori socialmente| |21, e 9, comma 25, lettera b), del |utili o impegnati in | |decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, |attivita' di pubblica | |convertito, con modificazioni, dalla legge |utilita' | |28 novembre 1996, n. 608, possono essere | | |assunti dalle pubbliche amministrazioni che | | |ne erano utilizzatrici alla predetta data, a| | |tempo indeterminato, anche con contratti di | | |lavoro a tempo parziale, anche in deroga, | | |per il solo anno 2021 in qualita' di | | |lavoratori sovrannumerari, alla dotazione | | |organica e al piano di fabbisogno del | | |personale previsti dalla vigente normativa | | |limitatamente alle risorse di cui al primo | | |periodo del comma 497 del presente | | |articolo». | | +--------------------------------------------+----------------------+ |297. Per gli esercizi finanziari 2021 e |Incremento delle | |2022, le risorse di cui all'articolo 1, |risorse destinate ai | |comma 110, lettera b), della legge 27 |percorsi formativi di | |dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di |apprendistato e di | |55 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 |alternanza | |milioni di euro per l'anno 2022, di cui 50 |scuola-lavoro | |milioni di euro per ciascuno dei medesimi | | |anni a valere sulle risorse del Fondo | | |sociale per occupazione e formazione, di cui| | |all'articolo 18, comma 1, lettera a), del | | |decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge | | |28 gennaio 2009, n. 2. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |298. Al fine di promuovere e valorizzare il |Incremento della | |sistema di istruzione e formazione tecnica |dotazione finanziaria | |superiore, il Fondo per l'istruzione e |del Fondo per | |formazione tecnica superiore, di cui |l'istruzione e | |all'articolo 1, comma 875, della legge 27 |formazione tecnica | |dicembre 2006, n. 296, come incrementato |superiore | |dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 | | |dicembre 2017, n. 205, e' ulteriormente | | |incrementato di 20 milioni di euro per | | |l'anno 2021. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |299. Al fine di garantire, qualora |Istituzione del Fondo | |necessario per il prolungarsi degli effetti |per nuovi trattamenti | |sul piano occupazionale dell'emergenza |di cassa integrazione | |epidemiologica da COVID-19, la possibilita' |ordinaria, assegno | |di una piu' ampia forma di tutela delle |ordinario e cassa | |posizioni lavorative per l'anno 2021 |integrazione in | |mediante trattamenti di cassa integrazione |deroga. | |ordinaria, assegno ordinario e cassa | | |integrazione in deroga, e' istituito, | | |nell'ambito dello stato di previsione del | | |Ministero del lavoro e delle politiche | | |sociali, un apposito fondo con una dotazione| | |di 5.333,8 milioni di euro per l'anno 2021. | | |L'importo di 1.503,8 milioni di euro per | | |l'anno 2021, relativo alle autorizzazioni di| | |spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del | | |decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge | | |24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 1, | | |comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, | | |n. 104, convertito, con modificazioni, dalla| | |legge 13 ottobre 2020, n. 126, conservato in| | |conto residui ai sensi dell'ultimo periodo | | |del comma 9 dell'articolo 265 del | | |decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge | | |17 luglio 2020, n. 77, e' versato | | |all'entrata del bilancio dello Stato | | |nell'anno 2021 e resta acquisito all'erario.| | +--------------------------------------------+----------------------+ |300. I datori di lavoro che sospendono o |Soggetti ammessi e | |riducono l'attivita' lavorativa per eventi |modalita' di accesso | |riconducibili all'emergenza epidemiologica |al Fondo per | |da COVID-19 possono presentare domanda di |assicurare una piu' | |concessione del trattamento ordinario di |ampia forma di tutela | |integrazione salariale, dell'assegno |delle posizioni | |ordinario e del trattamento di integrazione |lavorative per l'anno | |salariale in deroga, di cui agli articoli da|2021 da parte dei | |19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo|datori di lavoro che | |2020, n. 18, convertito, con modificazioni, |sospendono o riducono | |dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una |l'attivita' lavorativa| |durata massima di dodici settimane. Le |per eventi | |dodici settimane devono essere collocate nel|riconducibili | |periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il|all'emergenza | |31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa |epidemiologica da | |integrazione ordinaria, e nel periodo |COVID-19 | |compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 | | |giugno 2021 per i trattamenti di assegno | | |ordinario e di cassa integrazione salariale | | |in deroga. Con riferimento a tali periodi, | | |le predette dodici settimane costituiscono | | |la durata massima che puo' essere richiesta | | |con causale COVID-19. I periodi di | | |integrazione salariale precedentemente | | |richiesti e autorizzati ai sensi | | |dell'articolo 12 del decreto-legge 28 | | |ottobre 2020, n. 137, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,| | |n. 176, collocati, anche parzialmente, in | | |periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono | | |imputati, ove autorizzati, alle dodici | | |settimane del presente comma. | | +--------------------------------------------+----------------------+