+--------------------------------------------+----------------------+
|201. Al fine di sostenere il tessuto |Fondo per il sostegno |
|economico e produttivo delle imprese non |al tessuto economico |
|industriali, con sede legale o unita' |delle imprese con sede|
|produttiva nei comuni in cui si sono |nei comuni che hanno |
|verificati, nel corso dell'anno 2020, |registrato |
|interruzioni della viabilita' causati da |interruzioni della |
|crolli di infrastrutture stradali rilevanti |viabilita' |
|per la mobilita' territoriale, e' istituito | |
|un fondo con una dotazione di 500.000 euro | |
|per l'anno 2021 per l'erogazione di | |
|contributi a fondo perduto. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|202. Con decreto del Ministro dell'economia |Modalita' e criteri |
|e delle finanze, di concerto con il Ministro|per l'attuazione della|
|dello sviluppo economico, da adottare entro |misura |
|sessanta giorni dalla data di entrata in | |
|vigore della presente legge, sono stabiliti | |
|i criteri, gli importi e le modalita' di | |
|erogazione del fondo di cui al comma 201. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|203. Per le finalita' di cui ai commi 677 e |Costruzione scuole |
|678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre |innovative nei piccoli|
|2017, n. 205, e per contrastare il fenomeno |comuni delle regioni |
|dello spopolamento dei piccoli comuni del |meridionali |
|Mezzogiorno d'Italia, l'INAIL, nell'ambito | |
|del piano triennale di investimenti | |
|immobiliari 2021-2023, destina l'ulteriore | |
|somma complessiva di 40 milioni di euro, a | |
|valere sulle risorse a tal fine autorizzate | |
|dal Ministero dell'economia e delle finanze,| |
|alla costruzione delle scuole di cui al | |
|comma 153 dell'articolo 1 della legge 13 | |
|luglio 2015, n. 107, in comuni con | |
|popolazione inferiore a cinquemila abitanti | |
|compresi nei territori delle regioni | |
|Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, | |
|Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|204. Le iniziative di cui al comma 203 sono |Avviso pubblico per |
|individuate attraverso un avviso pubblico |gli interventi di |
|predisposto dal Ministero dell'istruzione, |costruzione scuole |
|di concerto con il Ministero per il Sud e la|innovative |
|coesione territoriale. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|205. E' autorizzata la spesa di 0,3 milioni |Copertura degli oneri |
|di euro per l'anno 2022, di 0,6 milioni di |relativi ai canoni di |
|euro per l'anno 2023 e di 1,2 milioni di |locazione da |
|euro annui a decorrere dall'anno 2024 per |corrispondere |
|gli oneri relativi ai canoni di locazione da|all'INAIL |
|corrispondere all'INAIL. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|206. All'articolo 1 del decreto-legge 8 |Proroga ed estensione |
|aprile 2020, n. 23, convertito, con |della Garanzia di SACE|
|modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.|per il sostegno alla |
|40, sono apportate le seguenti |liquidita' delle |
|modificazioni: |imprese |
|a) ai commi 1, 2, lettera a), e 13, le | |
|parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite | |
|dalle seguenti: «30 giugno 2021» | |
|b) al comma 1-bis, dopo le parole: «cessioni| |
|di crediti con» sono inserite le seguenti: | |
|«o senza» | |
|c) al comma 2, lettera n), dopo le parole: | |
|«delocalizzare le produzioni» sono aggiunte | |
|le seguenti: «, ovvero il finanziamento | |
|coperto dalla garanzia deve essere destinato| |
|al rimborso di finanziamenti nell'ambito di | |
|operazioni di rinegoziazione del debito | |
|accordato in essere dell'impresa | |
|beneficiaria purche' il finanziamento | |
|preveda l'erogazione di credito aggiuntivo | |
|in misura pari almeno al 25 per cento | |
|dell'importo del finanziamento oggetto di | |
|rinegoziazione e a condizione che il | |
|rilascio della garanzia sia idoneo a | |
|determinare un minor costo o una maggior | |
|durata del finanziamento rispetto a quello | |
|oggetto di rinegoziazione». | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|207. I termini di scadenza relativi a vaglia|Sospensione termini |
|cambiari, cambiali e altri titoli di credito|scadenza titoli di |
|e ogni altro atto avente efficacia |credito |
|esecutiva, che ricadono o decorrono nel | |
|periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio | |
|2021, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021 | |
|ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge | |
|8 aprile 2020, n. 23, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.| |
|40. I protesti o le constatazioni | |
|equivalenti gia' levati nel predetto periodo| |
|sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo | |
|al rimborso di quanto gia' riscosso. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|208. All'articolo 1-bis, comma 1, lettera |Garanzia di SACE: in |
|d), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, |caso di rinegoziazione|
|convertito, con modificazioni, dalla legge 5|del debito, la quota |
|giugno 2020, n. 40, dopo le parole: |destinata al rimborso |
|«consapevole che» sono inserite le seguenti:|di finanziamenti |
|«, ad eccezione dell'eventuale quota |erogati dai soggetti |
|destinata al rimborso di finanziamenti |finanziatori non deve |
|erogati dai medesimi soggetti finanziatori |essere accreditata su |
|ai sensi dell'articolo 1, comma 1,». |apposito conto |
| |corrente dedicato |
+--------------------------------------------+----------------------+
|209. Dopo l'articolo 1-bis del decreto-legge|Implementazione della |
|8 aprile 2020, n. 23, convertito, con |garanzia di SACE alle |
|modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.|imprese di medie |
|40, e' inserito il seguente: |dimensioni |
|«Art. 1-bis.1 - (Misure a sostegno della | |
|liquidita' delle imprese di medie | |
|dimensioni) - 1. A decorrere dal 1° marzo | |
|2021 e fino al 30 giugno 2021, la societa' | |
|SACE S.p.A. rilascia le garanzie di cui | |
|all'articolo 1, alle medesime condizioni di | |
|cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b)| |
|e c), e per i medesimi importi massimi | |
|garantiti ivi previsti, tenuto conto | |
|dell'ammontare in quota capitale non | |
|rimborsato di eventuali finanziamenti | |
|assistiti dalla garanzia di cui all'articolo| |
|2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, | |
|n. 662, in favore di imprese con un numero | |
|di dipendenti non superiore a 499, | |
|determinato sulla base delle unita' di | |
|lavoro-anno e non riconducibili alle | |
|categorie di imprese di cui alla | |
|raccomandazione 2003/361/CE della | |
|Commissione, del 6 maggio 2003, relativa | |
|alla definizione delle microimprese, piccole| |
|e medie imprese. Alle garanzie di cui al | |
|presente comma non si applicano le | |
|disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2,| |
|lettera l), 7 e 8, del presente decreto e si| |
|provvede ai sensi della procedura | |
|semplificata di cui al comma 6 del citato | |
|articolo 1. Fermo restando quanto previsto | |
|dal comma 3 del medesimo articolo 1, i | |
|benefici accordati ai sensi del paragrafo | |
|3.1 della comunicazione della Commissione | |
|europea del 19 marzo 2020, recante un | |
|"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di| |
|Stato a sostegno dell'economia nell'attuale | |
|emergenza del COVID-19" non superano le | |
|soglie ivi previste, tenuto conto di | |
|eventuali altre misure di aiuto, da | |
|qualunque soggetto erogate, di cui la | |
|societa' ha beneficiato ai sensi del | |
|medesimo paragrafo 3.1». | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|210. All'articolo 6, comma 14-bis, del |Amplia le modalita' di|
|decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, |rilascio della |
|convertito, con modificazioni, dalla legge |garanzie |
|24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le | |
|seguenti modificazioni: | |
|a) al primo periodo: | |
|1) dopo le parole: «in conformita' alla | |
|normativa dell'Unione Europea,» sono | |
|inserite le seguenti: «per una percentuale | |
|massima di copertura, salvo specifiche | |
|deroghe previste dalla legge, del 70 per | |
|cento,» | |
|2) dopo le parole: «esercizio del credito in| |
|Italia» sono inserite le seguenti: «nonche' | |
|di imprese di assicurazione, nazionali e | |
|internazionali, autorizzate all'esercizio | |
|del ramo credito e cauzioni» | |
|b) dopo il primo periodo e' inserito il | |
|seguente: «Per le medesime finalita' ed | |
|entro tale importo massimo complessivo, la | |
|SACE S.p.A. e' altresi' abilitata a | |
|rilasciare, a condizioni di mercato e in | |
|conformita' alla normativa dell'Unione | |
|europea, garanzie sotto qualsiasi forma in | |
|favore di sottoscrittori di prestiti | |
|obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli| |
|di debito e altri strumenti finanziari | |
|emessi da imprese con sede in Italia.» | |
|c) al terzo periodo, le parole: «E' | |
|accordata di diritto per gli impegni assunti| |
|ai sensi del presente comma» sono sostituite| |
|dalle seguenti: «Sulle obbligazioni della | |
|SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie | |
|disciplinate dal presente comma, e' | |
|accordata di diritto». | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|211. Le disposizioni di cui ai commi 206, |Operativita' delle |
|lettere b) e c), e 208 si applicano alle |garanzie |
|garanzie concesse successivamente al 31 |successivamente al 31 |
|dicembre 2020. |dicembre 2020 |
+--------------------------------------------+----------------------+
|212. Sono a carico della SACE S.p.A. gli |Obbligo di |
|obblighi di registrazione nel Registro |registrazione nel |
|nazionale degli aiuti di Stato previsti |Registro nazionale |
|dall'articolo 52 della legge 24 dicembre |degli aiuti di Stato a|
|2012, n. 234, e dal regolamento di cui al |caro di SACE |
|decreto del Ministro dello sviluppo | |
|economico 31 maggio 2017, n. 115, | |
|relativamente alle misure di cui | |
|all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile | |
|2020, n. 23, convertito, con modificazioni, | |
|dalla legge 5 giugno 2020 n. 40. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|213. Le societa' di agenti in attivita' |Estensione |
|finanziaria, le societa' di mediazione |dell'accesso al Fondo |
|creditizia e le societa' disciplinate dal |di garanzia in favore |
|testo unico delle leggi in materia bancaria |delle societa' |
|e creditizia, di cui al decreto legislativo |finanziarie e di |
|1° settembre 1993, n. 385, identificate dal |assicurazione |
|codice ATECO K 66.21.00, accedono fino al 30| |
|giugno 2021 ai benefici previsti | |
|dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo | |
|2020, n. 18, convertito, con modificazioni, | |
|dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e | |
|dall'articolo 13, comma 1, lettera m), del | |
|decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 5| |
|giugno 2020, n. 40, in materia di Fondo di | |
|garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, | |
|lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.| |
|662. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|214. All'articolo 1, comma 1, della legge 30|Cartolarizzazioni di |
|aprile 1999, n. 130, la lettera b) e' |crediti |
|sostituita dalla seguente: | |
|«b) le somme corrisposte dal debitore o dai | |
|debitori ceduti o comunque ricevute a | |
|soddisfacimento dei crediti ceduti siano | |
|destinate in via esclusiva, dalla societa' | |
|cessionaria, al soddisfacimento dei diritti | |
|incorporati nei titoli emessi, dalla stessa | |
|o da altra societa', o derivanti dai | |
|finanziamenti alle medesime concessi da | |
|parte di soggetti autorizzati all'attivita' | |
|di concessione di finanziamenti, per | |
|finanziare l'acquisto di tali crediti, | |
|nonche' al pagamento dei costi | |
|dell'operazione. Nel caso della concessione | |
|di finanziamenti, i riferimenti, contenuti | |
|nella presente legge, ai titoli di cui alla | |
|presente legge devono essere riferiti ai | |
|finanziamenti e i riferimenti ai portatori | |
|dei titoli devono essere riferiti ai | |
|soggetti creditori dei pagamenti dovuti da | |
|parte del soggetto finanziato ai sensi di | |
|tali finanziamenti». | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|215. L'articolo 7.1, comma 4, primo periodo,|Cartolarizzazione di |
|della legge 30 aprile 1999, n. 130, si |crediti deteriorati: |
|interpreta nel senso che l'acquisizione, da |disposizione |
|parte delle societa' veicolo di appoggio, |interpretativa |
|dei beni immobili e mobili registrati | |
|nonche' degli altri beni e diritti concessi | |
|o costituiti, in qualunque forma, a garanzia| |
|dei crediti oggetto di cartolarizzazione, | |
|compresi i beni oggetto di contratti di | |
|locazione finanziaria, anche se risolti, | |
|eventualmente insieme con i rapporti | |
|derivanti da tali contratti, puo' avvenire | |
|anche per effetto di scissione o altre | |
|operazioni di aggregazione. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|216. I finanziamenti di cui all'articolo 13,|Estensione durata |
|comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 |temporale dei prestiti|
|aprile 2020, n. 23, convertito, con |garantiti dal Fondo |
|modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.|centrale di garanzia |
|40, dalla data di entrata in vigore della |per le piccole e medie|
|presente legge possono avere durata fino a |imprese |
|quindici anni. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|217. Il soggetto beneficiario dei |Prolungamento della |
|finanziamenti di cui all'articolo 13, comma |durata dei |
|1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile |finanziamenti gia' |
|2020, n. 23, convertito, con modificazioni, |concessi |
|dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, gia' | |
|concessi alla data di entrata in vigore | |
|della presente legge, puo' chiedere il | |
|prolungamento della loro durata fino alla | |
|durata massima di quindici anni, con il mero| |
|adeguamento della componente Rendistato del | |
|tasso d'interesse applicato, in relazione | |
|alla maggiore durata del finanziamento. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|218. All'articolo 13, comma 1, lettera m), |Prestiti garantiti dal|
|quarto periodo, del decreto-legge 8 aprile |Fondo centrale di |
|2020, n. 23, convertito, con modificazioni, |garanzia per le |
|dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole:|piccole e medie |
|«non superiore al tasso del rendimento medio|imprese: modifica al |
|dei titoli pubblici (Rendistato) con durata |criterio di calcolo |
|analoga al finanziamento, maggiorato dello |del tasso di interesse|
|0,20 per cento» sono sostituite dalle | |
|seguenti: «tale tasso non deve essere | |
|superiore allo 0,20 per cento aumentato del | |
|valore, se positivo, del tasso del | |
|rendimento medio dei titoli pubblici | |
|(Rendistato) con durata analoga al | |
|finanziamento». | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|219. Con riferimento ai piani di risparmio a|Credito d'imposta per |
|lungo termine costituiti ai sensi del comma |minusvalenze |
|2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge|realizzate in "PIR |
|26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con |PMI" |
|modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,| |
|n. 157, alle persone fisiche titolari del | |
|piano spetta un credito d'imposta pari alle | |
|minusvalenze, perdite e differenziali | |
|negativi realizzati, ai sensi dell'articolo | |
|67 del testo unico delle imposte sui | |
|redditi, di cui al decreto del Presidente | |
|della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, | |
|relativamente agli strumenti finanziari | |
|qualificati ai sensi del medesimo comma | |
|2-bis, a condizione che tali strumenti | |
|finanziari siano detenuti per almeno cinque | |
|anni e il credito d'imposta non ecceda il 20| |
|per cento delle somme investite negli | |
|strumenti finanziari medesimi. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|220. Il credito d'imposta di cui al comma |Utilizzabilita' del |
|219 del presente articolo e' utilizzabile, |credito d'imposta per |
|in dieci quote annuali di pari importo, |minusvalenze |
|nelle dichiarazioni dei redditi a partire da|realizzate in "PIR |
|quella relativa al periodo d'imposta in cui |PMI" |
|le minusvalenze, perdite e differenziali | |
|negativi di cui al medesimo comma 219 si | |
|considerano realizzati ai fini delle imposte| |
|sui redditi ovvero in compensazione ai sensi| |
|dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 | |
|luglio 1997, n. 241. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|221. Il credito d'imposta di cui al comma |Non concorrenza alla |
|219 non concorre alla formazione del reddito|formazione del reddito|
|ai fini delle imposte sui redditi. |del credito d'imposta |
| |per minusvalenze |
| |realizzate in "PIR |
| |PMI" |
+--------------------------------------------+----------------------+
|222. Al credito d'imposta di cui al comma |Non applicazione dei |
|219 del presente articolo non si applicano i|limiti di legge per |
|limiti di cui all'articolo 1, comma 53, |l'utilizzo e la |
|della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di |compensabilita' per il|
|cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre |credito d'imposta per |
|2000, n. 388. |minusvalenze |
| |realizzate in "PIR |
| |PMI" |
+--------------------------------------------+----------------------+
|223. Ai fini della determinazione dei |Modalita' di |
|crediti d'imposta previsti dal comma 219 e |determinazione del |
|della loro spettanza, in caso di strumenti |credito d'imposta per |
|finanziari appartenenti alla medesima |minusvalenze |
|categoria omogenea, si considerano ceduti |realizzate in "PIR |
|per primi i titoli acquistati per primi e si|PMI" e della loro |
|considera come costo quello medio ponderato.|spettanza, in caso di |
| |strumenti finanziari |
| |appartenenti alla |
| |medesima categoria |
| |omogenea |
+--------------------------------------------+----------------------+
|224. Le minusvalenze, le perdite o i |Componenti negative |
|differenziali negativi oggetto del credito |agevolate del credito |
|d'imposta di cui al comma 219 del presente |d'imposta per |
|articolo non possono essere utilizzati o |minusvalenze |
|riportati in deduzione ai sensi |realizzate in "PIR |
|dell'articolo 68 del testo unico delle |PMI" non possono |
|imposte sui redditi, di cui al decreto del |essere utilizzate o |
|Presidente della Repubblica 22 dicembre |riportate in deduzione|
|1986, n. 917, e degli articoli 6 e 7 del | |
|decreto legislativo 21 novembre 1997, n. | |
|461. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|225. Le disposizioni dei commi da 219 a 224 |Ambito di applicazione|
|e del comma 226 si applicano in relazione ai|temporale del credito |
|piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli|d'imposta per |
|investimenti effettuati entro il 31 dicembre|minusvalenze |
|2021. |realizzate in "PIR |
| |PMI" |
+--------------------------------------------+----------------------+
|226. Al comma 1 dell'articolo 68 del |Modifiche di |
|decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, |coordinamento al fine |
|convertito, con modificazioni, dalla legge |di chiarire i limiti |
|13 ottobre 2020, n. 126, le parole: |di investimento nei |
|«l'ultimo periodo e' sostituito» sono |PIR |
|sostituite dalle seguenti: «l'ultimo e il | |
|penultimo periodo sono sostituiti». | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|227. All'articolo 4 del decreto legislativo |Piattaforma telematica|
|5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 3 e' |dedicata alla |
|aggiunto il seguente: |compensazione di |
|«3-bis. L'Agenzia delle entrate mette a |crediti e debiti |
|disposizione dei contribuenti residenti o |derivanti da |
|stabiliti una piattaforma telematica |transazioni |
|dedicata alla compensazione di crediti e |commerciali risultanti|
|debiti derivanti da transazioni commerciali |da fatture |
|tra i suddetti soggetti, ad esclusione delle|elettroniche |
|amministrazioni pubbliche individuate ai | |
|sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge | |
|31 dicembre 2009, n. 196, e risultanti da | |
|fatture elettroniche emesse ai sensi | |
|dell'articolo 1. La compensazione effettuata| |
|mediante piattaforma telematica produce i | |
|medesimi effetti dell'estinzione | |
|dell'obbligazione ai sensi della sezione III| |
|del capo IV del titolo I del libro quarto | |
|del codice civile, fino a concorrenza dello | |
|stesso valore e a condizione che per nessuna| |
|delle parti aderenti siano in corso | |
|procedure concorsuali o di ristrutturazione | |
|del debito omologate, ovvero piani attestati| |
|di risanamento iscritti presso il registro | |
|delle imprese. Nei confronti del debito | |
|originario insoluto si applicano comunque le| |
|disposizioni di cui al decreto legislativo 9| |
|ottobre 2002, n. 231, in materia di ritardi | |
|di pagamento nelle transazioni commerciali».| |
+--------------------------------------------+----------------------+
|228. All'individuazione delle modalita' di |Modalita' di |
|attuazione e delle condizioni di servizio di|attuazione e delle |
|cui al comma 3-bis dell'articolo 4 del |condizioni di servizio|
|decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, |della piattaforma |
|introdotto dal comma 227 del presente |telematica |
|articolo, si provvede con decreto del | |
|Ministro della giustizia, di concerto con i | |
|Ministri dell'economia e delle finanze, | |
|dello sviluppo economico e per l'innovazione| |
|tecnologica e la digitalizzazione, sentito | |
|il Garante per la protezione dei dati | |
|personali. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|229. Per l'adeguamento della piattaforma di |Copertura oneri per la|
|cui al comma 3-bis dell'articolo 4 del |realizzazione della |
|decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, |piattaforma |
|introdotto dal comma 227 del presente | |
|articolo, e' autorizzata la spesa di 5 | |
|milioni di euro per l'anno 2021. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|230. All'articolo 1 della legge 27 dicembre |Proroga del credito |
|2017, n. 205, sono apportate le seguenti |d'imposta per le spese|
|modificazioni: |di consulenza relative|
|a) al comma 89, le parole: «fino al 31 |alla quotazione delle |
|dicembre 2020» sono sostituite dalle |PMI |
|seguenti: «fino al 31 dicembre 2021» | |
|b) al comma 90, le parole: «nel limite | |
|complessivo di 20 milioni di euro per l'anno| |
|2019 e 30 milioni di euro di euro per | |
|ciascuno degli anni 2020 e 2021» sono | |
|sostituite dalle seguenti: «nel limite | |
|complessivo di 20 milioni di euro per l'anno| |
|2019 e di 30 milioni di euro per ciascuno | |
|degli anni 2020, 2021 e 2022». | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|231. Ai sensi e per gli effetti |Determinazione del |
|dell'articolo 64, comma 2, del decreto-legge|limite di impegno |
|16 luglio 2020, n. 76, convertito, con |assumibile in materia |
|modificazioni, dalla legge 11 settembre |di garanzie sui |
|2020, n.120, per l'anno 2021, le risorse |finanziamenti a favore|
|disponibili sul fondo di cui all'articolo 1,|di progetti del green |
|comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. |new deal |
|160, sono destinate alla copertura delle | |
|garanzie di cui al medesimo articolo 64 | |
|nella misura di 470 milioni di euro, per un | |
|impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A.| |
|pari a 2.500 milioni di euro. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|232. All'articolo 35 del decreto-legge 19 |Proroga della garanzia|
|maggio 2020, n. 34, convertito, con |SACE in favore delle |
|modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, |assicurazioni sui |
|n. 77, sono apportate le seguenti |crediti commerciali |
|modificazioni: | |
|a) al comma 1, le parole: «e fino al 31 | |
|dicembre 2020» sono sostituite dalle | |
|seguenti: «e fino al 30 giugno 2021» | |
|b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: | |
|«3-bis. Le previsioni contenute nei decreti | |
|del Ministro dell'economia e delle finanze | |
|di cui ai commi 2 e 3 che dispongano effetti| |
|o scadenze relativi alla data del 31 | |
|dicembre 2020 si intendono riferite alla | |
|data del 30 giugno 2021». | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|233. In caso di operazioni di aggregazione |Incentivi fiscali alle|
|aziendale realizzate attraverso fusione, |operazioni di |
|scissione o conferimento di azienda e |aggregazione aziendale|
|deliberate dall'assemblea dei soci, o dal | |
|diverso organo competente per legge, tra il | |
|1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, e' | |
|consentita, rispettivamente, al soggetto | |
|risultante dalla fusione o incorporante, al | |
|beneficiario e al conferitario la | |
|trasformazione in credito d'imposta, con le | |
|modalita' di cui al comma 234, delle | |
|attivita' per imposte anticipate riferite ai| |
|seguenti componenti: perdite fiscali | |
|maturate fino al periodo d'imposta | |
|precedente a quello in corso alla data di | |
|efficacia giuridica dell'operazione e non | |
|ancora computate in diminuzione del reddito | |
|imponibile ai sensi dell'articolo 84 del | |
|testo unico delle imposte sui redditi, di | |
|cui al decreto del Presidente della | |
|Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla | |
|medesima data; importo del rendimento | |
|nozionale eccedente il reddito complessivo | |
|netto di cui all'articolo 1, comma 4, del | |
|decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge | |
|22 dicembre 2011, n. 214, maturato fino al | |
|periodo d'imposta precedente a quello in | |
|corso alla data di efficacia giuridica | |
|dell'operazione e non ancora dedotto ne' | |
|trasformato in credito d'imposta alla | |
|medesima data. Le attivita' per imposte | |
|anticipate riferibili ai componenti sopra | |
|indicati possono essere trasformate in | |
|credito d'imposta anche se non iscritte in | |
|bilancio. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|234. La trasformazione in credito d'imposta |Incentivi fiscali alle|
|avviene, per un quarto, alla data di |operazioni di |
|efficacia giuridica delle operazioni di cui |aggregazione |
|al comma 233 e, per i restanti tre quarti, |aziendale: modalita' |
|al primo giorno dell'esercizio successivo a |di trasformazione |
|quello in corso alla data di efficacia |delle DTA in crediti |
|giuridica delle operazioni di cui al comma |di imposta e i |
|233 per un ammontare complessivo non |relativi effetti. |
|superiore al 2 per cento della somma delle | |
|attivita' dei soggetti partecipanti alla | |
|fusione o alla scissione, come risultanti | |
|dalla situazione patrimoniale di cui | |
|all'articolo 2501-quater del codice civile, | |
|senza considerare il soggetto che presenta | |
|le attivita' di importo maggiore, ovvero al | |
|2 per cento della somma delle attivita' | |
|oggetto di conferimento. In caso di | |
|aggregazioni realizzate mediante | |
|conferimento d'azienda, i componenti di cui | |
|al comma 233 del conferitario rilevano ai | |
|fini della trasformazione negli stessi | |
|limiti e alle stesse condizioni previsti per| |
|le perdite che possono essere portate in | |
|diminuzione del reddito della societa' | |
|risultante dalla fusione o incorporante di | |
|cui al comma 7 dell'articolo 172 del testo | |
|unico delle imposte sui redditi, di cui al | |
|decreto del Presidente della Repubblica 22 | |
|dicembre 1986, n. 917; a tal fine, e' | |
|obbligatoria la redazione della situazione | |
|patrimoniale ai sensi dell'articolo | |
|2501-quater, commi primo e secondo, del | |
|codice civile. Dalla data di efficacia | |
|giuridica dell'operazione di aggregazione, | |
|per i soggetti di cui al comma 233:" | |
|a) non sono computabili in diminuzione dei | |
|redditi imponibili le perdite di cui | |
|all'articolo 84 del testo unico delle | |
|imposte sui redditi, di cui al decreto del | |
|Presidente della Repubblica 22 dicembre | |
|1986, n. 917, relative alle attivita' per | |
|imposte anticipate complessivamente | |
|trasformate in credito d'imposta ai sensi | |
|dei commi da 233 a 243 del presente articolo| |
|b) non sono deducibili ne' trasformabili in | |
|credito d'imposta le eccedenze del | |
|rendimento nozionale rispetto al reddito | |
|complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, | |
|del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge | |
|22 dicembre 2011, n. 214, relative alle | |
|attivita' per imposte anticipate | |
|complessivamente trasformate in credito | |
|d'imposta ai sensi dei commi da 233 a 243 | |
|del presente articolo. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|235. In caso di opzione per la tassazione di|Incentivi fiscali alle|
|gruppo di cui all'articolo 117 del testo |operazioni di |
|unico delle imposte sui redditi, di cui al |aggregazione |
|decreto del Presidente della Repubblica 22 |aziendale: opzione per|
|dicembre 1986, n. 917, da parte dei soggetti|la tassazione di |
|di cui al comma 233 del presente articolo, |gruppo (consolidato |
|ai fini della trasformazione rilevano |nazionale) da parte |
|prioritariamente, se esistenti, le eccedenze|dei soggetti coinvolti|
|del rendimento nozionale del soggetto |nell'operazione |
|partecipante e le perdite fiscali dello |straordinaria o nel |
|stesso relative agli esercizi anteriori |conferimento |
|all'inizio della tassazione di gruppo; a | |
|seguire, le perdite trasferite al soggetto | |
|controllante e non ancora computate in | |
|diminuzione del reddito imponibile da parte | |
|dello stesso. Dalla data di efficacia | |
|giuridica delle operazioni di cui al comma | |
|233, per il soggetto controllante non sono | |
|computabili in diminuzione dei redditi | |
|imponibili le perdite di cui all'articolo | |
|118 del medesimo testo unico, relative alle | |
|attivita' per imposte anticipate | |
|complessivamente trasformate in credito | |
|d'imposta ai sensi dei commi da 233 a 243 | |
|del presente articolo. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|236. In caso di opzione per la trasparenza |Incentivi fiscali alle|
|fiscale di cui all'articolo 115 del testo |operazioni di |
|unico delle imposte sui redditi, di cui al |aggregazione |
|decreto del Presidente della Repubblica 22 |aziendale: |
|dicembre 1986, n. 917, da parte dei soggetti|operativita' delle DTA|
|di cui al comma 233 del presente articolo, |trasformabili in |
|per la societa' partecipata rilevano |credito d'imposta nel |
|prioritariamente, se esistenti, le eccedenze|caso della tassazione |
|di rendimento nozionale e le perdite fiscali|per trasparenza |
|relative agli esercizi anteriori all'inizio | |
|della trasparenza congiuntamente a quelle | |
|non attribuite ai soci ai sensi | |
|dell'articolo 115, comma 3, del medesimo | |
|testo unico e, a seguire, le perdite fiscali| |
|e le eccedenze di rendimento nozionale | |
|attribuite ai soci partecipanti e non ancora| |
|computate in diminuzione dei loro redditi o | |
|trasformate in credito d'imposta. Dalla data| |
|di efficacia giuridica delle operazioni di | |
|cui al comma 233, per i soci partecipanti | |
|non sono computabili in diminuzione dei | |
|redditi imponibili le perdite di cui | |
|all'articolo 84 del citato testo unico delle| |
|imposte sui redditi relative alle attivita' | |
|per imposte anticipate complessivamente | |
|trasformate in credito d'imposta ai sensi | |
|dei commi da 233 a 243 del presente articolo| |
|e non sono deducibili ne' trasformabili in | |
|credito d'imposta le eccedenze del | |
|rendimento nozionale rispetto al reddito | |
|complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, | |
|del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge | |
|22 dicembre 2011, n. 214, relative alle | |
|attivita' per imposte anticipate | |
|complessivamente trasformate in credito | |
|d'imposta ai sensi dei commi da 233 a 243 | |
|del presente articolo. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|237. Ai fini di cui ai commi da 233 a 243 |Requisiti per |
|del presente articolo, le societa' che |usufruire degli |
|partecipano alle operazioni di cui al comma |incentivi fiscali alle|
|233 devono essere operative da almeno due |operazioni di |
|anni e, alla data di effettuazione |aggregazione aziendale|
|dell'operazione e nei due anni precedenti | |
|non devono far parte dello stesso gruppo | |
|societario ne' in ogni caso essere legate | |
|tra loro da un rapporto di partecipazione | |
|superiore al 20 per cento o controllate | |
|anche indirettamente dallo stesso soggetto | |
|ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n.| |
|1), del codice civile. Inoltre, le | |
|disposizioni dei commi da 233 a 243 del | |
|presente articolo non si applicano a | |
|societa' per le quali sia stato accertato lo| |
|stato di dissesto o il rischio di dissesto | |
|ai sensi dell'articolo 17 del decreto | |
|legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero| |
|lo stato di insolvenza ai sensi | |
|dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo | |
|1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, | |
|lettera b), del codice della crisi d'impresa| |
|e dell'insolvenza, di cui al decreto | |
|legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|238. Le disposizioni dei commi da 233 a 243 |Ambito di applicazione|
|del presente articolo si applicano anche ai |soggettivo degli |
|soggetti tra i quali sussiste il rapporto di|incentivi fiscali alle|
|controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo|operazioni di |
|comma, n. 1), del codice civile se il |aggregazione aziendale|
|controllo e' stato acquisito attraverso | |
|operazioni diverse da quelle di cui al comma| |
|233 tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre | |
|2021 ed entro un anno dalla data di | |
|acquisizione di tale controllo abbia avuto | |
|efficacia giuridica una delle operazioni di | |
|cui al comma 233; in tal caso le perdite | |
|fiscali e l'importo del rendimento nozionale| |
|eccedente di cui al medesimo comma 233 si | |
|riferiscono a quelli maturati fino al | |
|periodo d'imposta precedente a quello in | |
|corso alla data in cui e' stato acquisito il| |
|controllo e le condizioni previste dal comma| |
|237 devono intendersi riferite alla data in | |
|cui e' effettuata l'operazione di | |
|acquisizione del controllo. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|239. Il credito d'imposta derivante dalla |Utilizzabilita' del |
|trasformazione di cui ai commi da 233 a 243 |credi di imposta |
|del presente articolo non e' produttivo di |derivante dalla |
|interessi. Puo' essere utilizzato, senza |trasformazione |
|limiti di importo, in compensazione ai sensi| |
|dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 | |
|luglio 1997, n. 241, ovvero essere ceduto | |
|secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis| |
|o dall'articolo 43-ter del decreto del | |
|Presidente della Repubblica 29 settembre | |
|1973, n. 602, ovvero essere chiesto a | |
|rimborso. Il credito d'imposta deve essere | |
|indicato nella dichiarazione dei redditi, | |
|non concorre alla formazione del reddito | |
|d'impresa ne' della base imponibile | |
|dell'imposta regionale sulle attivita' | |
|produttive e non rileva ai fini del rapporto| |
|di cui all'articolo 109, comma 5, del testo | |
|unico delle imposte sui redditi, di cui al | |
|decreto del Presidente della Repubblica 22 | |
|dicembre 1986, n. 917. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|240. Indipendentemente dal numero di |Limitazione |
|operazioni societarie straordinarie |all'applicazione degli|
|realizzate, le disposizioni dei commi da 233|incentivi fiscali alle|
|a 243 del presente articolo possono essere |operazioni di |
|applicate una sola volta per ciascun |aggregazione aziendale|
|soggetto di cui al comma 233. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|241. La trasformazione delle attivita' per |Incentivi fiscali alle|
|imposte anticipate in credito d'imposta di |operazioni di |
|cui al comma 233 e' condizionata al |aggregazione |
|pagamento di una commissione pari al 25 per |aziendale: obbligo di |
|cento delle attivita' per imposte anticipate|pagamento di una |
|complessivamente trasformate ai sensi dei |commissione per la |
|commi da 233 a 243 del presente articolo. Il|trasformazione delle |
|versamento della commissione e' effettuato |attivita' per imposte |
|per il 40 per cento entro trenta giorni |anticipate in credito |
|dalla data di efficacia giuridica delle |d'imposta |
|operazioni di cui al comma 233 e per il | |
|restante 60 per cento entro i primi trenta | |
|giorni dell'esercizio successivo a quello in| |
|corso alla data di efficacia giuridica delle| |
|operazioni di cui al comma 233. La | |
|commissione e' deducibile ai fini delle | |
|imposte sui redditi e dell'IRAP | |
|nell'esercizio in cui avviene il pagamento. | |
|Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e | |
|della riscossione della commissione, nonche'| |
|per il relativo contenzioso, si applicano le| |
|disposizioni in materia di imposte sui | |
|redditi. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|242. Ai fini dei commi da 233 a 241 del |Incentivi fiscali alle|
|presente articolo per attivita' per imposte |operazioni di |
|anticipate complessivamente trasformate |aggregazione |
|s'intende l'ammontare complessivo delle |aziendale: definizione|
|attivita' per imposte anticipate oggetto di |di attivita' per |
|trasformazione e non rileva che la |imposte anticipate |
|trasformazione avvenga in parte |complessivamente |
|nell'esercizio successivo a quello in corso |trasformate |
|alla data di efficacia giuridica delle | |
|operazioni di cui al comma 1233. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|243. Il Ministro dell'economia e delle |Comunicazione |
|finanze riferisce preventivamente alle |preventiva del MEF al |
|Camere in ordine a eventuali operazioni di |Parlamento su |
|aggregazione societaria o di variazione |modifiche assetto |
|della partecipazione detenuta dal Ministero |societario Banca Monte|
|dell'economia e delle finanze in Banca Monte|dei Paschi di Siena |
|dei Paschi di Siena Spa. |Spa |
+--------------------------------------------+----------------------+
|244. Le misure di cui all'articolo 13, comma|Proroga |
|1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, |dell'operativita' |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 5|dell'intervento |
|giugno 2020, n. 40, si applicano fino al 30 |straordinario in |
|giugno 2021, salvo quanto previsto al comma |garanzia del Fondo di |
|245. |garanzia PMI per |
| |sostenere la |
| |liquidita' delle |
| |imprese colpite |
| |dall'emergenza |
| |epidemiologica da |
| |COVID |
+--------------------------------------------+----------------------+
|245. Le garanzie di cui all'articolo 13, |Imprese cd. "mid cap":|
|comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.|la garanzia del Fondo |
|23, convertito, con modificazioni, dalla |di garanzia PMI e' |
|legge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse, |concessa fino al 28 |
|alle condizioni ivi previste, in favore |febbraio 2021 |
|delle imprese con un numero di dipendenti | |
|non inferiore a 250 e non superiore a 499, | |
|fino al 28 febbraio 2021. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|246. La dotazione del fondo di garanzia di |Rifinanziamento del |
|cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), |Fondo di garanzia PMI |
|della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' | |
|incrementata di 500 milioni di euro per | |
|l'anno 2022, di 1.000 milioni di euro per | |
|l'anno 2023, di 1.500 milioni di euro per | |
|l'anno 2024, di 1.000 milioni di euro per | |
|l'anno 2025 e di 500 milioni di euro per | |
|l'anno 2026. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|247. Alla copertura degli oneri derivanti |Risorse del Programma |
|dai commi da 244 a 246 concorrono, per 500 |Next Generation EU per|
|milioni di euro per l'anno 2022, le risorse |la copertura degli |
|del Programma Next Generation EU. |oneri . |
+--------------------------------------------+----------------------+
|248. All'articolo 56, comma 2, lettere a), |Proroga delle misure |
|b) e c), comma 6, lettere a) e c), e comma |di sostegno alle |
|8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, |micro, piccole e medie|
|convertito, con modificazioni, dalla legge |imprese relative |
|24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 |all'apertura di |
|gennaio 2021», ovunque ricorrono, sono |credito e concessione |
|sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».|di prestiti non |
| |rateali o prestiti e |
| |finanziamenti a |
| |rimborso rateale |
+--------------------------------------------+----------------------+
|249. Per le imprese gia' ammesse, alla data |Proroga della |
|di entrata in vigore della presente legge, |moratoria salva |
|alle misure di sostegno finanziario previste|l'ipotesi di rinuncia |
|dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge|espressa da parte |
|17 marzo 2020, n. 18, convertito, con |dell'impresa |
|modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, |beneficiaria |
|n. 27, la proroga della moratoria, disposta | |
|ai sensi del comma 248, opera | |
|automaticamente senza alcuna formalita', | |
|salva l'ipotesi di rinuncia espressa da | |
|parte dell'impresa beneficiaria, da far | |
|pervenire al soggetto finanziatore entro il | |
|termine del 31 gennaio 2021 o, per le | |
|imprese di cui all'articolo 77, comma 2, del| |
|decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge | |
|13 ottobre 2020, n. 126, entro il 31 marzo | |
|2021. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|250. Le imprese che, alla data di entrata in|Accesso alle misure di|
|vigore della presente legge, presentino le |sostegno relative |
|esposizioni debitorie di cui all'articolo |all'apertura di |
|56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo |credito e concessione |
|2020, n. 18, convertito, con modificazioni, |di prestiti non |
|dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che non|rateali o prestiti e |
|siano state ancora ammesse alle misure di |finanziamenti a |
|sostegno, possono essere ammesse, entro il |rimborso rateale, a |
|31 gennaio 2021, alle predette misure di |favore delle imprese |
|sostegno finanziario secondo le medesime |ancora non ammesse |
|condizioni e modalita' previste dallo stesso| |
|articolo 56, come modificato dal comma 248 | |
|del presente articolo. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|251. Ai sensi dei commi 249 e 250, nei |Decorrenza del termine|
|confronti delle imprese che hanno avuto |per l'avvio delle |
|accesso alle misure di sostegno finanziario |procedure esecutive |
|previste dall'articolo 56, comma 2, del |nei confronti delle |
|decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, |imprese che hanno |
|convertito, con modificazioni, dalla legge |avuto accesso alle |
|24 aprile 2020, n. 27, il termine di |misure di sostegno |
|diciotto mesi per l'avvio delle procedure |relative all'apertura |
|esecutive di cui al medesimo articolo 56, |di credito e |
|comma 8, decorre dal termine delle misure di|concessione di |
|sostegno di cui al citato comma 2, come |prestiti non rateali o|
|modificato dal comma 248 dal presente |prestiti e |
|articolo. |finanziamenti a |
| |rimborso rateale |
+--------------------------------------------+----------------------+
|252. Le disposizioni di cui ai commi da 248 |Preventiva |
|a 251 si applicano in conformita' |autorizzazione |
|all'autorizzazione della Commissione europea|Commissione europea ai|
|ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul |fini delle misure di |
|funzionamento dell'Unione europea. |sostegno |
+--------------------------------------------+----------------------+
|253. Entro trenta giorni dalla data di |Possibilita' di |
|entrata in vigore della presente legge |integrate le |
|possono essere integrate le disposizioni |disposizioni operative|
|operative del fondo di cui all'articolo 2, |del Fondo di garanzia |
|comma 100, lettera a), della legge 23 |per le PMI |
|dicembre 1996, n. 662. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|254. Per le finalita' di cui ai commi da 248|Incremento della |
|a 255 del presente articolo la dotazione |dotazione finanziaria |
|della sezione speciale del fondo di garanzia|della sezione speciale|
|istituita ai sensi dell'articolo 56, comma |del Fondo di garanzia |
|6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, |per le PMI |
|convertito, con modificazioni, dalla legge | |
|24 aprile 2020, n. 27, e' incrementata di | |
|300 milioni di euro per l'anno 2021. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|255. A decorrere dall'anno 2021 e' |Finanziamento a favore|
|autorizzata la spesa annua di 800.000 euro a|dell'Ente nazionale |
|favore dell'Ente nazionale per il |per il microcredito |
|microcredito per le attivita' istituzionali |per l'avvio o |
|finalizzate alla concessione di |esercizio attivita' di|
|finanziamenti per l'avvio o l'esercizio di |lavoro autonomo o di |
|attivita' di lavoro autonomo o di |microimpresa |
|microimpresa, come disciplinati | |
|dall'articolo 111 del testo unico delle | |
|leggi in materia bancaria e creditizia, di | |
|cui al decreto legislativo 1° settembre | |
|1993, n. 385, con particolare riferimento | |
|alla promozione e al rafforzamento della | |
|microimprenditoria femminile di cui ai commi| |
|da 97 a 106 del presente articolo. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|256. La quota di contributo del Fondo per la|Estensione dell'ambito|
|prevenzione del fenomeno dell'usura di cui |di operativita' del |
|all'articolo 15, comma 2, lettera a),della |Fondo per la |
|legge 7 marzo 1996, n. 108, concessa ai |prevenzione del |
|confidi e non necessaria per le finalita' di|fenomeno dell'usura |
|cui al predetto articolo 15, comma 2, | |
|lettera a), puo' essere utilizzata dai | |
|medesimi confidi anche: | |
|a) per concedere nuove garanzie su | |
|operazioni per liquidita' a favore delle | |
|micro, piccole e medie imprese ad elevato | |
|rischio finanziario, purche' la condizione | |
|di elevato rischio finanziario sia | |
|individuata attraverso criteri definiti in | |
|apposite convenzioni stipulate con istituti | |
|bancari e intermediari finanziari per | |
|l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 15,| |
|comma 2, lettera a), della legge 7 marzo | |
|1996, n. 108 | |
|b) per concedere garanzie alle micro e | |
|piccole imprese per operazioni di | |
|rinegoziazione del debito o di allungamento | |
|del finanziamento o di sospensione delle | |
|rate su operazioni in essere alla data di | |
|entrata in vigore della presente legge. Il | |
|nuovo finanziamento, se e' concesso dalla | |
|stessa banca o da una banca appartenente | |
|allo stesso gruppo bancario, prevede | |
|l'erogazione al medesimo soggetto | |
|beneficiario di credito aggiuntivo in misura| |
|almeno pari al 20 per cento dell'importo del| |
|debito residuo in essere del finanziamento | |
|oggetto di rinegoziazione | |
|c) per erogare credito fino a un importo | |
|massimo per singola operazione di 40.000 | |
|euro a favore di micro, piccole e medie | |
|imprese. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|257. Le operazioni di cui al comma 256, |I Confidi iscritti |
|lettera c), possono essere effettuate dai |nell'elenco dei |
|confidi iscritti all'albo previsto |Confidi possono |
|dall'articolo 106 del testo unico delle |concedere l'erogazione|
|leggi in materia bancaria e creditizia, di |del credito |
|cui al decreto legislativo 1° settembre | |
|1993, n. 385, e dai confidi iscritti | |
|nell'elenco di cui all'articolo 112 del | |
|medesimo testo unico. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|258. Con decreto di natura non |Requisiti per |
|regolamentare, il Ministro dell'economia e |l'erogazione del |
|delle finanze subordina l'effettuazione |credito concesso da |
|delle operazioni di cui al comma 256, |Confidi |
|lettera c), da parte dei confidi iscritti | |
|nell'elenco di cui all'articolo 112 del | |
|testo unico delle leggi in materia bancaria | |
|e creditizia, di cui al decreto legislativo | |
|1° settembre 1993, n. 385, a ulteriori | |
|requisiti patrimoniali, di governance, | |
|organizzativi e di trasparenza, demandandone| |
|la verifica all'Organismo di cui | |
|all'articolo 112-bis del citato testo unico | |
|di cui al decreto legislativo n. 385 del | |
|1993. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|259. Le societa' finanziarie costituite ai |Rafforzamento degli |
|sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge|strumenti di sostegno |
|27 febbraio 1985, n. 49, svolgono, su |all'azione di recupero|
|incarico del Ministero dello sviluppo |di aziende in crisi da|
|economico, attivita' di assistenza e |parte dei lavoratori |
|consulenza a iniziative volte alla | |
|costituzione di societa' cooperative | |
|promosse da lavoratori provenienti da | |
|aziende in crisi o da aziende i cui titolari| |
|intendano trasferire le stesse ai lavoratori| |
|medesimi. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|260. Con decreto del Ministro dello sviluppo|Modalita' di |
|economico sono determinate le modalita' di |individuazione e |
|individuazione e conferimento degli |conferimento degli |
|incarichi di cui al comma 259 nonche' la |incarichi nonche' la |
|determinazione dei relativi compensi i cui |determinazione dei |
|oneri sono a carico delle risorse di cui |relativi compensi |
|all'articolo 11, comma 6, della legge 31 | |
|gennaio 1992, n. 59. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|261. Al fine di sostenere la nascita e lo |Incremento della |
|sviluppo di imprese cooperative costituite |dotazione finanziaria |
|dai lavoratori per il recupero di aziende in|del Fondo per la |
|crisi e processi di ristrutturazione e |crescita sostenibile |
|riconversione industriale di cui al decreto | |
|del Ministro dello sviluppo economico 4 | |
|dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta | |
|Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2015, la | |
|dotazione del Fondo per la crescita | |
|sostenibile di cui all'articolo 23 del | |
|decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 7| |
|agosto 2012, n. 134, e' incrementata di 10 | |
|milioni di euro per ciascuno degli anni 2021| |
|e 2022. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|262. All'articolo 17 della legge 27 febbraio|Ampliamento |
|1985, n. 49, sono apportate le seguenti |dell'operativita' |
|modificazioni: |delle societa' |
|a) al comma 5-bis, le parole: «, nonche' |finanziarie |
|svolgere attivita' di servizi e di |partecipate dal MISE |
|promozione ed essere destinatarie di fondi |che possono essere |
|pubblici» sono soppresse |destinatarie di fondi |
|b) dopo il comma 5-bis e' inserito il |pubblici nazionali e |
|seguente: |regionali, nonche' |
|«5-ter. Le societa' finanziarie possono |svolgere attivita' di |
|inoltre essere destinatarie di fondi |promozione, servizi e |
|pubblici nazionali e regionali, nonche' |assistenza nella |
|svolgere attivita' di promozione, di |gestione dei fondi |
|prestazione di servizi e di assistenza nella| |
|gestione di fondi, affidati a enti o | |
|amministrazioni pubbliche, aventi la | |
|finalita' di sostenere l'occupazione | |
|attraverso la nascita e lo sviluppo di | |
|imprese cooperative di lavoro e sociali». | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|263. All'articolo 26 del decreto-legge 19 |Rafforzamento |
|maggio 2020, n. 34, convertito, con |patrimoniale delle |
|modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, |imprese di medie |
|n. 77, sono apportate le seguenti |dimensioni |
|modificazioni: | |
|a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: | |
|«31 dicembre 2020» sono inserite le | |
|seguenti: «, ovvero, limitatamente | |
|all'accesso alle misure previste dai commi 8| |
|e 12, entro il 30 giugno 2021,» | |
|b) al comma 2, la lettera a) e' sostituita | |
|dalla seguente: | |
|«a) non e' sottoposta o ammessa a procedura | |
|concorsuale ovvero non e' stata presentata o| |
|depositata, nei confronti di essa o da essa | |
|stessa, istanza volta a far dichiarare lo | |
|stato di insolvenza o l'avvio di una | |
|procedura fallimentare o altra procedura | |
|concorsuale e, comunque, alla data del 31 | |
|dicembre 2019 non rientrava nella categoria | |
|delle imprese in difficolta' ai sensi del | |
|regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno | |
|2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del | |
|25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. | |
|1388/2014, del 16 dicembre 2014» | |
|c) il comma 2-bis e' sostituito dal | |
|seguente: | |
|«2-bis. Le misure di cui ai commi 8 e 12 si | |
|applicano anche alle imprese, non in | |
|difficolta' alla data del 31 dicembre 2019, | |
|ammesse successivamente a tale data al | |
|concordato preventivo con continuita' | |
|aziendale purche' il decreto di omologa sia | |
|stato gia' adottato alla data di | |
|presentazione dell'istanza di cui al comma | |
|17 ovvero alla data di approvazione del | |
|bilancio di cui al comma 8 e che si trovano | |
|in situazione di regolarita' contributiva e | |
|fiscale all'interno dei piani di rientro e | |
|rateizzazione» | |
|d) al comma 8: | |
|1) dopo il primo periodo e' aggiunto il | |
|seguente: «La percentuale di cui al periodo | |
|precedente e' aumentata dal 30 al 50 per | |
|cento per gli aumenti di capitale deliberati| |
|ed eseguiti nel primo semestre del 2021» | |
|2) al secondo periodo, dopo le parole: «1° | |
|gennaio 2024» sono inserite le seguenti: «, | |
|ovvero del 1° gennaio 2025 nel caso in cui | |
|l'aumento di capitale sia deliberato ed | |
|eseguito nel primo semestre dell'esercizio | |
|2021,» | |
|e) al comma 9, il primo periodo e' | |
|sostituito dal seguente: «Il credito | |
|d'imposta di cui al comma 8 e' utilizzabile | |
|esclusivamente in compensazione, ai sensi | |
|dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 | |
|luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo | |
|giorno successivo a quello di effettuazione | |
|dell'investimento, successivamente | |
|all'approvazione del bilancio per | |
|l'esercizio 2020 ed entro la data del 30 | |
|novembre 2021.» | |
|f) al comma 12: | |
|1) al primo periodo, le parole: «31 dicembre| |
|2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 | |
|giugno 2021» e dopo le parole: «entro i | |
|limiti della dotazione del Fondo» sono | |
|inserite le seguenti: «e nel limite massimo | |
|di 1 miliardo di euro per le sottoscrizioni | |
|da effettuare nell'anno 2021» | |
|2) al secondo periodo, le parole da: | |
|«lettera a);» fino alla fine del periodo | |
|sono sostituite dalle seguenti: «lettera a),| |
|e il doppio dei costi del personale della | |
|societa' relativi al 2019, come risultanti | |
|dal bilancio ovvero da dati certificati se | |
|l'impresa non ha approvato il bilancio» | |
|g) al comma 16, il secondo periodo e' | |
|soppresso | |
|h) al comma 18, le parole: «nell'anno 2020» | |
|sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30| |
|giugno 2021, fermo restando il limite | |
|massimo di cui al comma 12, primo periodo» | |
|i) al comma 19, il terzo periodo e' | |
|sostituito dal seguente: «Il Gestore e' | |
|autorizzato a trattenere dalle | |
|disponibilita' del Fondo un importo massimo | |
|per operazione pari, nell'anno 2020 e | |
|nell'anno 2021, allo 0,4 per cento del | |
|valore nominale degli Strumenti Finanziari | |
|sottoscritti e, negli anni successivi e fino| |
|all'esaurimento delle procedure di recupero | |
|dei crediti vantati verso le societa' | |
|emittenti, allo 0,2 per cento del valore | |
|nominale degli Strumenti Finanziari non | |
|rimborsati, con oneri valutati in 9,6 | |
|milioni di euro per l'anno 2020, in 4,8 | |
|milioni di euro annui per ciascuno degli | |
|anni dal 2021 al 2023 e in 3,8 milioni di | |
|euro annui a decorrere dall'anno 2024». | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|264. Le modificazioni di cui al comma 263 si|Applicabilita' della |
|applicano alle istanze di accesso alla |misura alle istanze |
|misura di cui al comma 12 dell'articolo 26 |presentate |
|del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, |successivamente al 31 |
|convertito, con modificazioni, dalla legge |dicembre 2020 |
|17 luglio 2020, n. 77, presentate | |
|successivamente al 31 dicembre 2020. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|265. Gli operatori di finanza mutualistica e|Ampliamento |
|solidale iscritti nell'elenco di cui |dell'operativita' |
|all'articolo 111, comma 1, del testo unico |della finanza |
|delle leggi in materia bancaria e creditizia|mutualistica e |
|di cui al decreto legislativo 1° settembre |solidale |
|1993, n. 385, costituiti in forma di | |
|societa' cooperativa a mutualita' prevalente| |
|ai sensi dell'articolo 16 del regolamento di| |
|cui al decreto del Ministro dell'economia e | |
|delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176, e | |
|adeguatamente patrimonializzati possono | |
|erogare credito alle microimprese, come | |
|definite dalla raccomandazione 2003/361/CE | |
|della Commissione, del 6 maggio 2003, e dal | |
|decreto del Ministro delle attivita' | |
|produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella | |
|Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre | |
|2005, che presentino requisiti dimensionali | |
|non superiori al doppio di quelli previsti | |
|dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e| |
|b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,| |
|e un livello di indebitamento non superiore | |
|a 200.000 euro. Il Ministro dell'economia e | |
|delle finanze, con proprio decreto, apporta | |
|al citato regolamento di cui al decreto del | |
|Ministro dell'economia e delle finanze n. | |
|176 del 2014, le modifiche necessarie ad | |
|adeguarlo a quanto disposto dal presente | |
|comma. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|266. L'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile|Ulteriori misure a |
|2020, n. 23, convertito, con modificazioni, |sostegno delle |
|dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e' |imprese: disposizioni |
|sostituito dal seguente: |temporanee in materia |
|«Art. 6. - (Disposizioni temporanee in |di riduzione di |
|materia di riduzione di capitale) - 1. Per |capitale |
|le perdite emerse nell'esercizio in corso | |
|alla data del 31 dicembre 2020 non si | |
|applicano gli articoli 2446, secondo e terzo| |
|comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e | |
|sesto comma, e 2482-ter del codice civile e | |
|non opera la causa di scioglimento della | |
|societa' per riduzione o perdita del | |
|capitale sociale di cui agli articoli 2484, | |
|primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del| |
|codice civile. | |
|2. Il termine entro il quale la perdita deve| |
|risultare diminuita a meno di un terzo | |
|stabilito dagli articoli 2446, secondo | |
|comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice | |
|civile, e' posticipato al quinto esercizio | |
|successivo; l'assemblea che approva il | |
|bilancio di tale esercizio deve ridurre il | |
|capitale in proporzione delle perdite | |
|accertate." | |
|3. Nelle ipotesi previste dagli articoli | |
|2447 o 2482-ter del codice civile | |
|l'assemblea convocata senza indugio dagli | |
|amministratori, in alternativa all'immediata| |
|riduzione del capitale e al contemporaneo | |
|aumento del medesimo a una cifra non | |
|inferiore al minimo legale, puo' deliberare | |
|di rinviare tali decisioni alla chiusura | |
|dell'esercizio di cui al comma 2. | |
|L'assemblea che approva il bilancio di tale | |
|esercizio deve procedere alle deliberazioni | |
|di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del | |
|codice civile. Fino alla data di tale | |
|assemblea non opera la causa di scioglimento| |
|della societa' per riduzione o perdita del | |
|capitale sociale di cui agli articoli 2484, | |
|primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del| |
|codice civile. | |
|4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 | |
|devono essere distintamente indicate nella | |
|nota integrativa con specificazione, in | |
|appositi prospetti, della loro origine | |
|nonche' delle movimentazioni intervenute | |
|nell'esercizio». | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|267. Al comma 7-bis dell'articolo 67 del |Possibilita' di |
|testo unico delle disposizioni in materia di|svolgere attivita' di |
|intermediazione finanziaria, di cui al |negoziazione in conto |
|decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,|proprio nelle sedi di |
|le parole: «paragrafo 5, punti da 4 a 22» |negoziazione |
|sono sostituite dalle seguenti: «paragrafo |all'ingrosso dei |
|5, punti da 3 a 22». |titoli di Stato anche |
| |per soggetti quali |
| |Poste Italiane S.p.A. |
| |e le equivalenti |
| |strutture degli altri |
| |Paesi europei |
+--------------------------------------------+----------------------+
|268. All'articolo 22 del decreto-legge 2 |Semplificazione delle |
|marzo 1989, n. 66, convertito, con |modalita' di |
|modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, |determinazione e |
|n. 144, il comma 2 e' sostituito dal |comunicazione delle |
|seguente: |condizioni massime |
|«2. Le condizioni massime applicabili ai |applicabili ai mutui |
|mutui da concedere agli enti locali |da concedere agli enti|
|territoriali o altre modalita' tendenti ad |locali territoriali |
|ottenere uniformita' di trattamento sono | |
|stabilite dal Capo della Direzione | |
|competente in materia di debito pubblico con| |
|determinazione da pubblicare nel sito | |
|internet istituzionale del Ministero | |
|dell'economia e delle finanze - Dipartimento| |
|del tesoro». | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|269. All'articolo 45 della legge 23 dicembre|Semplificazione delle |
|1998, n. 448, al comma 32, primo periodo, le|modalita' di |
|parole: «dal Ministero del tesoro, del |determinazione e |
|bilancio e della programmazione economica |comunicazione dei |
|con apposita comunicazione da pubblicare |tassi massimi di |
|nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite |interesse applicabili |
|dalle seguenti: «dal Capo della Direzione |ai mutui e alle |
|competente in materia di debito pubblico con|obbligazioni con onere|
|determinazione da pubblicare nel sito |a totale carico dello |
|internet istituzionale del Ministero |Stato di importo fino |
|dell'economia e delle finanze - Dipartimento|a 51.645.689,91 euro |
|del tesoro». | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|270. All'articolo 23 del decreto-legge 22 |Ampliamento delle |
|giugno 2012, n. 83, convertito, con |finalita' del Fondo |
|modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.|crescita sostenibile: |
|134, sono apportate le seguenti |finanziamento di |
|modificazioni: |interventi diretti a |
|a) al comma 2, e' aggiunta, in fine, la |salvaguardare |
|seguente lettera: |l'occupazione e a dare|
|«c-ter) interventi diretti a salvaguardare |continuita' |
|l'occupazione e a dare continuita' |all'esercizio delle |
|all'esercizio delle attivita' |attivita' |
|imprenditoriali» |imprenditoriali. |
|b) dopo il comma 3-ter e' inserito il | |
|seguente: | |
|«3-quater. Per le finalita' di cui al comma | |
|2, lettera c-ter), possono essere concessi | |
|finanziamenti in favore di piccole imprese | |
|in forma di societa' cooperativa costituite | |
|da lavoratori provenienti da aziende i cui | |
|titolari intendano trasferire le stesse, in | |
|cessione o in affitto, ai lavoratori | |
|medesimi. Per la gestione degli interventi | |
|il Ministero dello sviluppo economico si | |
|avvale, sulla base di apposita convenzione, | |
|degli investitori istituzionali destinati | |
|alle societa' cooperative di cui | |
|all'articolo 111-octies delle disposizioni | |
|per l'attuazione del codice civile e | |
|disposizioni transitorie. Con uno o piu' | |
|decreti del Ministro dello sviluppo | |
|economico, di concerto con il Ministro | |
|dell'economia e delle finanze, sono | |
|stabiliti, nel rispetto della disciplina | |
|dell'Unione europea in materia di aiuti di | |
|Stato, modalita' e criteri per la | |
|concessione, erogazione e rimborso dei | |
|predetti finanziamenti». | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|271. Gli importi del trattamento di fine |Agevolazioni fiscali |
|rapporto richiesti dai lavoratori e |per le piccole imprese|
|destinati alla sottoscrizione di capitale |in forma di societa' |
|sociale delle cooperative costituite ai |cooperativa costituite|
|sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del |da lavoratori |
|decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, |provenienti da aziende|
|convertito, con modificazioni, dalla legge 7|i cui titolari |
|agosto 2012, n. 134, introdotto dal comma |intendano trasferire |
|270 del presente articolo, non concorrono |le stesse, in cessione|
|alla formazione del reddito imponibile dei |o affitto, ai |
|lavoratori medesimi. |lavoratori medesimi: |
| |gli importi di TFR che|
| |vengono destinati dai |
| |lavoratori alla |
| |sottoscrizione del |
| |capitale sociale delle|
| |cooperative in |
| |questione non |
| |concorrono alla |
| |formazione del reddito|
| |imponibile dei |
| |medesimi lavoratori |
+--------------------------------------------+----------------------+
|272. Le misure di favore previste |Agevolazioni fiscali |
|dall'articolo 3, comma 4-ter, del testo |per le piccole imprese|
|unico delle disposizioni concernenti |in forma di societa' |
|l'imposta sulle successioni e donazioni, di |cooperativa costituite|
|cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, |da lavoratori |
|n. 346, e dall'articolo 58 del testo unico |provenienti da aziende|
|delle imposte sui redditi, di cui al decreto|i cui titolari |
|del Presidente della Repubblica 22 dicembre |intendano trasferire |
|1986, n. 917, si applicano nei casi di |le stesse, in cessione|
|cessione di azienda di cui all'articolo 23, |o affitto, ai |
|comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno |lavoratori medesimi: |
|2012, n. 83, convertito, con modificazioni, |le agevolazioni |
|dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, |sull'imposta di |
|introdotto dal comma 270 del presente |successione e |
|articolo. Il Ministro dell'economia e delle |donazione per i |
|finanze stabilisce con proprio decreto, da |trasferimenti di |
|emanare entro sessanta giorni dalla data di |aziende, di quote |
|entrata in vigore della presente legge, i |sociali e di azioni, |
|criteri e le modalita' per l'accesso ai |nonche' l'esenzione |
|relativi benefici. |fiscale delle |
| |plusvalenze relative |
| |alle medesime |
| |operazioni, trovino |
| |applicazione anche nel|
| |caso di cessione di |
| |azienda relativa alle |
| |piccole societa' |
| |cooperative costituite|
| |da lavoratori |
| |provenienti da aziende|
| |i cui titolari |
| |intendano trasferire |
| |le stesse, in cessione|
| |o affitto, ai |
| |lavoratori medesimi |
+--------------------------------------------+----------------------+
|273. Le cooperative di cui all'articolo 23, |Agevolazioni per le |
|comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno |piccole imprese in |
|2012, n. 83, convertito, con modificazioni, |forma di societa' |
|dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, |cooperativa costituite|
|introdotto dal comma 270 del presente |da lavoratori |
|articolo, rispettano la condizione di |provenienti da aziende|
|prevalenza di cui all'articolo 2513 del |i cui titolari |
|codice civile a decorrere dal quinto anno |intendano trasferire |
|successivo alla loro costituzione. |le stesse, in cessione|
| |o affitto, ai |
| |lavoratori medesimi: |
| |obbligo di rispettare |
| |la condizione di |
| |prevalenza a decorrere|
| |dal quinto anno |
| |successivo alla loro |
| |costituzione |
+--------------------------------------------+----------------------+
|274. All'articolo 43 del decreto-legge 28 |Allungamento dei |
|settembre 2018, n. 109, convertito, con |termini mutui |
|modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,|agevolati concessi da |
|n. 130, sono apportate le seguenti |Invitalia |
|modificazioni: | |
|a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: | |
|«1-bis. I soggetti beneficiari dei mutui | |
|agevolati di cui al decreto-legge 30 | |
|dicembre 1985, n. 786, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986,| |
|n. 44, al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. | |
|26, convertito, con modificazioni, dalla | |
|legge 29 marzo 1995, n. 95, al decreto-legge| |
|1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,| |
|n. 608, e al decreto legislativo 21 aprile | |
|2000, n. 185, possono beneficiare di un | |
|allungamento dei termini di restituzione | |
|fino a un massimo di 84 rate mensili. I | |
|suddetti benefici si applicano anche nel | |
|caso in cui sia stata gia' adottata da | |
|Invitalia Spa la risoluzione del contratto | |
|di finanziamento agevolato in ragione della | |
|morosita' nella restituzione delle rate, | |
|purche' il relativo credito non risulti gia'| |
|iscritto a ruolo ovvero non siano stati | |
|avviati contenziosi per il recupero dello | |
|stesso; Invitalia Spa, su richiesta dei | |
|soggetti beneficiari, da presentare entro il| |
|31 marzo 2021, procede, nel rispetto della | |
|normativa dell'Unione europea in materia di | |
|aiuti di Stato, alla ricognizione del | |
|debito, costituito dalla quota del mutuo non| |
|restituita aumentata delle spese legali nei | |
|limiti di quanto giudizialmente liquidato, | |
|tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo| |
|versate a Invitalia Spa dai soggetti | |
|richiedenti» | |
|b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: | |
|«2. Nell'ambito delle soluzioni negoziali | |
|giudizialmente assistite delle crisi | |
|d'impresa ovvero nell'ambito delle attivita'| |
|giudiziali pendenti per il recupero dei | |
|crediti in ragione della revoca o della | |
|risoluzione del contratto di finanziamento | |
|agevolato, purche' il soggetto beneficiario | |
|non abbia cessato l'attivita' alla data del | |
|31 dicembre 2020, Invitalia Spa, previa | |
|acquisizione del parere favorevole | |
|dell'Avvocatura dello Stato, e' obbligata ad| |
|aderire tempestivamente, e comunque non | |
|oltre trenta giorni dall'acquisizione del | |
|parere dell'Avvocatura, a proposte | |
|transattive presentate dai soggetti | |
|beneficiari o da altro soggetto interessato | |
|alla continuita' aziendale, per importi pari| |
|al 25 per cento del debito in un'unica | |
|soluzione oppure pari al 100 per cento del | |
|debito in 84 rate mensili costanti; al | |
|mancato pagamento di tre rate mensili, anche| |
|non consecutive, la predetta proposta | |
|transattiva decade. Ai fini del presente | |
|articolo, per debito deve intendersi, in | |
|caso di risoluzione, la quota del mutuo non | |
|restituita, aumentata degli interessi | |
|calcolati al tasso legale vigente dal | |
|momento dell'inadempimento e dalle spese | |
|legali sostenute da Invitalia Spa fino al | |
|momento del perfezionamento dell'accordo, | |
|tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo| |
|versate a Invitalia Spa che comunque sono | |
|imputate prima a conto interessi e poi a | |
|sorte capitale; analogamente in caso di | |
|revoca delle agevolazioni, la quale | |
|ordinariamente comporterebbe anche la | |
|restituzione dei contributi, per debito deve| |
|intendersi quanto previsto nella fattispecie| |
|della risoluzione, ovvero la sola quota del | |
|mutuo non restituita, aumentata degli | |
|interessi calcolati al tasso legale vigente | |
|dal momento dell'inadempimento e dalle spese| |
|legali sostenute da Invitalia Spa fino al | |
|momento del perfezionamento dell'accordo, | |
|tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo| |
|versate a Invitalia Spa che comunque sono | |
|imputate prima a conto interessi e poi a | |
|sorte capitale» | |
|c) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il | |
|seguente: | |
|«2-ter. Invitalia Spa sospende le procedure | |
|esecutive pendenti nei confronti dei | |
|soggetti che hanno presentato domanda ai | |
|sensi del presente articolo per un periodo | |
|di dodici mesi dalla data di ricezione della| |
|domanda. Invitalia Spa deve rivolgere | |
|tempestivamente istanza all'autorita' | |
|competente, in base alle norme in vigore, | |
|per la sospensione delle procedure esecutive| |
|che siano in atto a carico dei richiedenti | |
|l'adesione transattiva ai sensi del presente| |
|articolo, al fine di non arrecare | |
|pregiudizio irreversibile alla continuita' | |
|aziendale». | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|275. Il Fondo sociale per occupazione e |Incremento della |
|formazione di cui all'articolo 18, comma 1, |dotazione finanziaria |
|lettera a), del decreto-legge 29 novembre |del Fondo occupazione |
|2008, n. 185, convertito, con modificazioni,|e formazione |
|dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' | |
|incrementato di 600 milioni di euro per | |
|l'anno 2021 e di 200 milioni di euro per | |
|l'anno 2022. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|276. Nello stato di previsione del Ministero|Istituzione del Fondo |
|del lavoro e delle politiche sociali e' |per il sostegno della |
|istituito il Fondo per il sostegno della |parita' salariale di |
|parita' salariale di genere, con una |genere |
|dotazione di 2 milioni di euro annui a | |
|decorrere dall'anno 2022, destinato alla | |
|copertura finanziaria, nei limiti della | |
|predetta dotazione, di interventi | |
|finalizzati al sostegno e al riconoscimento | |
|del valore sociale ed economico della | |
|parita' salariale di genere e delle pari | |
|opportunita' sui luoghi di lavoro. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|277. Con decreto del Ministro del lavoro e |Individuazione delle |
|delle politiche sociali, di concerto con il |modalita' di |
|Ministro dell'economia e delle finanze, sono|attuazione. |
|stabilite le modalita' di attuazione del | |
|comma 276. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|278. E' prorogato per gli anni 2021 e 2022 |Proroga del |
|il trattamento di sostegno del reddito di |trattamento |
|cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 |straordinario di |
|settembre 2018, n. 109, convertito, con |integrazione salariale|
|modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,|per cessazione di |
|n. 130, per un periodo massimo complessivo |attivita' |
|di autorizzazione del trattamento | |
|straordinario di integrazione salariale di | |
|dodici mesi e nel limite di spesa di 200 | |
|milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 | |
|milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri | |
|derivanti dal primo periodo del presente | |
|comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno| |
|2021 e a 50 milioni di euro per l'anno 2022,| |
|si provvede a valere sul Fondo sociale per | |
|occupazione e formazione, di cui | |
|all'articolo 18, comma 1, lettera a), del | |
|decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge | |
|28 gennaio 2009, n. 2. In sede di accordo | |
|governativo e' verificata la sostenibilita' | |
|finanziaria del trattamento straordinario di| |
|integrazione salariale e nell'accordo e' | |
|indicato il relativo onere finanziario. Al | |
|fine del monitoraggio della spesa, gli | |
|accordi governativi sono trasmessi al | |
|Ministero dell'economia e delle finanze e | |
|all'INPS per il monitoraggio mensile dei | |
|flussi di spesa relativi all'erogazione | |
|delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio | |
|emerga che e' stato raggiunto o sara' | |
|raggiunto il limite di spesa, non possono | |
|essere stipulati altri accordi. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|279. All'articolo 93 del decreto-legge 19 |Proroghe e rinnovi dei|
|maggio 2020, n. 34, convertito, con |contratti di lavoro |
|modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, |dipendente a termine |
|n. 77, al comma 1, le parole: «31 dicembre |nel settore privato |
|2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 | |
|marzo 2021». | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|280. Le misure di sostegno del reddito per i|Rifinanziamento delle |
|lavoratori dipendenti delle imprese del |misure di sostegno del|
|settore dei call center, di cui all'articolo|reddito per i |
|44, comma 7, del decreto legislativo 14 |lavoratori dipendenti |
|settembre 2015, n.148, sono prorogate per |delle imprese del |
|l'anno 2021 nel limite di spesa di 20 |settore dei call |
|milioni di euro. All'onere derivante dal |center |
|primo periodo del presente comma, pari a 20 | |
|milioni di euro per l'anno 2021, si provvede| |
|a valere sul Fondo sociale per occupazione e| |
|formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,| |
|lettera a), del decreto-legge 29 novembre | |
|2008, n.185, convertito, con modificazioni, | |
|dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|281. All'articolo 199, comma 1, lettera b), |Estensione temporale |
|del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, |del riconoscimento di |
|convertito, con modificazioni, dalla legge |un contributo di 90 |
|17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «nel |euro al lavoratore |
|limite massimo di 4 milioni di euro per |portuale , dalle |
|l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e |Autorita' di sistema |
|di 2 milioni di euro per l'anno 2021». |portuale e |
| |dall'Autorita' |
| |portuale di Gioia |
| |Tauro, a causa delle |
| |mutate condizioni |
| |economiche degli scali|
| |del sistema portuale |
| |conseguenti |
| |all'emergenza da |
| |COVID-19 |
+--------------------------------------------+----------------------+
|282. A valere sul Fondo sociale per |Indennita' |
|occupazione e formazione, di cui |onnicomprensiva per i |
|all'articolo 18, comma 1, lettera a), del |lavoratori dipendenti |
|decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, |da imprese adibite |
|convertito, con modificazioni, dalla legge |alla pesca marittima |
|28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nella |nel periodo di |
|misura di 12 milioni di euro per l'anno |sospensione |
|2021, al finanziamento dell'indennita' |dell'attivita' |
|onnicomprensiva, pari a trenta euro |lavorativa a causa |
|giornalieri per l'anno 2021, per ciascun |delle misure di |
|lavoratore dipendente da impresa adibita |arresto temporaneo |
|alla pesca marittima, compresi i soci |obbligatorio |
|lavoratori delle cooperative della piccola | |
|pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. | |
|250, in caso di sospensione dal lavoro | |
|derivante da misure di arresto temporaneo | |
|obbligatorio. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|283. A valere sul Fondo sociale per |Indennita' |
|occupazione e formazione, di cui |onnicomprensiva per i |
|all'articolo 18, comma 1, lettera a), del |lavoratori dipendenti |
|decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, |da imprese adibite |
|convertito, con modificazioni, dalla legge |alla pesca marittima |
|28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nella |nel periodo di |
|misura di 7 milioni di euro per l'anno 2021,|sospensione |
|al finanziamento dell'indennita' |dell'attivita' |
|onnicomprensiva, pari a trenta euro |lavorativa, a causa |
|giornalieri per l'anno 2021, per ciascun |delle misure di |
|lavoratore dipendente da impresa adibita |arresto temporaneo non|
|alla pesca marittima, compresi i soci |obbligatorio |
|lavoratori delle cooperative della piccola | |
|pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. | |
|250, in caso di sospensione dal lavoro | |
|derivante da misure di arresto temporaneo | |
|non obbligatorio. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|284. Il trattamento di cui all'articolo 1, |Allungamento sostegno |
|comma 1, del decreto legislativo 18 maggio |al reddito dei |
|2018, n. 72, e' prorogato per gli anni 2021,|lavoratori di imprese |
|2022 e 2023, alle medesime condizioni |sequestrate o |
|stabilite dal medesimo articolo 1, comma 1, |confiscate |
|per una durata massima complessiva di dodici| |
|mesi nel triennio e nel limite di spesa di 1| |
|milione di euro per ciascuno dei tre anni. | |
|All'onere derivante dal primo periodo del | |
|presente comma, pari a 1 milione di euro per| |
|ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si | |
|provvede a valere sul Fondo sociale per | |
|occupazione e formazione, di cui | |
|all'articolo 18, comma 1, lettera a), del | |
|decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge | |
|28 gennaio 2009, n. 2. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|285. L'efficacia delle disposizioni di cui |Proroga trattamenti di|
|all'articolo 22-bis del decreto legislativo |integrazione salariale|
|14 settembre 2015, n. 148, e' prorogata per |straordinaria per le |
|gli anni 2021 e 2022, nel limite di 130 |imprese con rilevanza |
|milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 |economica strategica |
|milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri | |
|derivanti dal primo periodo del presente | |
|comma, pari a 130 milioni per l'anno 2021 e | |
|a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si | |
|provvede a valere sul Fondo sociale per | |
|occupazione e formazione, di cui | |
|all'articolo 18, comma 1, lettera a), del | |
|decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge | |
|28 gennaio 2009, n. 2. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|286. Al fine dell'attuazione dei piani di |Prosecuzione |
|nuova industrializzazione, di recupero o di |trattamenti di |
|tenuta occupazionale relativi a crisi |integrazione salariale|
|aziendali incardinate presso le unita' di |in deroga per crisi |
|crisi del Ministero dello sviluppo economico|aziendali |
|o delle regioni, le regioni e le province | |
|autonome di Trento e di Bolzano possono | |
|concedere nell'anno 2021 ulteriori periodi | |
|di trattamento di integrazione salariale in | |
|deroga nel limite della durata massima di | |
|dodici mesi, anche non continuativi. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|287. All'onere derivante dall'attuazione del|Copertura finanziaria |
|comma 286 si fa fronte nel limite massimo |per i trattamenti di |
|delle risorse gia' assegnate alle regioni e |integrazione salariale|
|alle province autonome di Trento e di |in deroga per crisi |
|Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma |aziendali |
|6-bis, del decreto legislativo 14 settembre | |
|2015, n. 148, ove non previamente utilizzate| |
|ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-ter | |
|del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge | |
|28 marzo 2019, n. 26, e ai sensi | |
|dell'articolo 22, commi 8-quater e | |
|8-quinquies, del decreto-legge 17 marzo | |
|2020, n. 18, convertito, con modificazioni, | |
|dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e | |
|comunque nel limite massimo di 10 milioni di| |
|euro per l'anno 2021. Le regioni e le | |
|province autonome di Trento e di Bolzano | |
|concedono l'indennita' di cui al comma 286 | |
|del presente articolo, esclusivamente previa| |
|verifica della disponibilita' finanziaria da| |
|parte dell'Istituto nazionale della | |
|previdenza sociale. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|288. Le regioni e le province autonome di |Misure di politica |
|Trento e di Bolzano assicurano ai lavoratori|attiva a favore dei |
|beneficiari dei trattamenti di integrazione |lavoratori beneficiari|
|salariale in deroga di cui al comma 286 |dei trattamenti di |
|l'applicazione di misure di politica attiva,|integrazione salariale|
|individuate, a valere sulle risorse proprie |in deroga per crisi |
|e senza nuovi o maggiori oneri a carico |aziendali |
|della finanza pubblica, in accordo con le | |
|organizzazioni sindacali maggiormente | |
|rappresentative, in un apposito piano | |
|regionale, da comunicare al Ministero del | |
|lavoro e delle politiche sociali e | |
|all'Agenzia nazionale per le politiche | |
|attive del lavoro. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|289. Al fine del completamento dei piani di |Completamento piani di|
|recupero occupazionale di cui all'articolo |recupero occupazionale|
|44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14|nelle aree di crisi |
|settembre 2015, n. 148, sono stanziate |industriale complessa |
|ulteriori risorse per un importo pari a 180 | |
|milioni di euro, a valere sul Fondo sociale | |
|per occupazione e formazione, di cui | |
|all'articolo 18, comma 1, lettera a), del | |
|decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge | |
|28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le | |
|regioni con decreto del Ministro del lavoro | |
|e delle politiche sociali, di concerto con | |
|il Ministro dell'economia e delle finanze. | |
|Le predette regioni possono destinare, | |
|nell'anno 2021, le risorse stanziate ai | |
|sensi del primo periodo alle medesime | |
|finalita' del citato articolo 44, comma | |
|11-bis, del decreto legislativo n. 148 del | |
|2015, nonche' a quelle dell'articolo 53-ter | |
|del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge | |
|21 giugno 2017, n. 96. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|290. Al fine di assicurare la prosecuzione |Istituzione del Fondo |
|degli interventi di cassa integrazione |per il sostegno al |
|guadagni straordinaria e di mobilita' in |reddito dei lavoratori|
|deroga nelle aree di crisi industriale |delle aree di crisi |
|complessa individuate dalle regioni per |industriale complessa |
|l'anno 2020 e non autorizzate per mancanza | |
|di copertura finanziaria, e' istituito, | |
|nello stato di previsione del Ministero del | |
|lavoro e delle politiche sociali, un Fondo | |
|per il sostegno al reddito dei lavoratori | |
|delle aree di crisi industriale complessa | |
|con una dotazione di 10 milioni di euro per | |
|l'anno 2021. Con decreto del Ministro del | |
|lavoro e delle politiche sociali, di | |
|concerto con il Ministro dell'economia e | |
|delle finanze, da adottare entro trenta | |
|giorni dalla data di entrata in vigore della| |
|presente legge, sono stabiliti i criteri e | |
|le modalita' di riparto tra le regioni delle| |
|risorse di cui al predetto Fondo sulla base | |
|dei fabbisogni comunicati anche al fine del | |
|rispetto del limite di spesa previsto dal | |
|presente comma. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|291. All'articolo 1-ter del decreto-legge 14|Indennita' per i |
|agosto 2020, n. 104, convertito, con |lavoratori della |
|modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, |regione Campania |
|n. 126, sono apportate le seguenti | |
|modificazioni: | |
|a) al comma 1: | |
|1) dopo la parola: «decreto» sono inserite | |
|le seguenti: «, nelle more di una riforma | |
|organica degli ammortizzatori sociali, volta| |
|a fare fronte ai vuoti normativi che di | |
|fatto pregiudicano la tutela, il sostegno al| |
|reddito e le politiche di reinserimento nel | |
|mercato del lavoro di una considerevole | |
|platea di soggetti,» | |
|2) le parole: «delle aree di crisi | |
|complessa» sono soppresse | |
|3) le parole: «31 dicembre 2020» sono | |
|sostituite dalle seguenti: «31 dicembre | |
|2021» | |
|4) le parole: «, nel limite massimo di 2,43 | |
|milioni di euro per l'anno 2020» sono | |
|soppresse | |
|b) al comma 2: | |
|1) all'alinea, dopo la parola: «presenza» | |
|sono inserite le seguenti: «alla data di | |
|presentazione dell'istanza» | |
|2) dopo la lettera d) e' aggiunta la | |
|seguente: | |
|«d-bis) aver percepito o essere percettori | |
|dell'indennita' di disoccupazione denominata| |
|Nuova prestazione di Assicurazione Sociale | |
|per l'Impiego (NASpI)» | |
|c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: | |
|«3-bis. Ai lavoratori di cui al comma 1, dal| |
|1° gennaio 2021, sono applicate misure di | |
|politica attiva, individuate in un apposito | |
|piano regionale, da comunicare al Ministero | |
|del lavoro e delle politiche sociali e | |
|all'Agenzia nazionale per le politiche | |
|attive del lavoro (ANPAL)» | |
|d) la rubrica e' sostituita dalla seguente: | |
|«Indennita' per i lavoratori della regione | |
|Campania». | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|292. Nell'anno 2021, in deroga a quanto |Assunzioni a tempo |
|previsto dall'articolo 1, commi 446 e 447, |indeterminato nelle |
|della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le |pubbliche |
|amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei |amministrazioni di |
|lavoratori socialmente utili di cui |lavoratori socialmente|
|all'articolo 2, comma 1, del decreto |utili o impegnati in |
|legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e |attivita' di pubblica |
|all'articolo 3, comma 1, del decreto |utilita' |
|legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonche' | |
|dei lavoratori gia' rientranti nell'abrogato| |
|articolo 7 del decreto legislativo 1° | |
|dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori | |
|impegnati in attivita' di pubblica utilita',| |
|anche mediante contratti di lavoro a tempo | |
|determinato o contratti di collaborazione | |
|coordinata e continuativa nonche' mediante | |
|altre tipologie contrattuali, possono | |
|assumere a tempo indeterminato i suddetti | |
|lavoratori da inquadrare nei profili | |
|professionali delle aree o categorie per i | |
|quali non e' richiesto il titolo di studio | |
|superiore a quello della scuola dell'obbligo| |
|che abbiano la professionalita' richiesta, | |
|in relazione all'esperienza effettivamente | |
|maturata, e i requisiti previsti per | |
|l'accesso al pubblico impiego, nel rispetto | |
|delle seguenti condizioni e modalita': | |
|a) possesso da parte dei lavoratori dei | |
|requisiti di anzianita' previsti | |
|dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge | |
|31 agosto 2013, n. 101, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, | |
|n. 125, ovvero dall'articolo 20, commi 1 e | |
|2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, | |
|n. 75, o svolgimento delle attivita' | |
|socialmente utili o di pubblica utilita' per| |
|il medesimo periodo di tempo | |
|b) assunzione secondo le modalita' previste | |
|dall'articolo 20, comma 1, del decreto | |
|legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dei | |
|lavoratori che siano stati previamente | |
|individuati, in relazione alle medesime | |
|attivita' svolte, con procedure selettive | |
|pubbliche anche espletate presso | |
|amministrazioni diverse da quella che | |
|procede all'assunzione, salvo quanto | |
|previsto dalle lettere a), c) e d) del | |
|presente comma | |
|c) espletamento di selezioni riservate, | |
|mediante prova di idoneita', ai lavoratori | |
|che non siano stati previamente individuati,| |
|in relazione alle medesime attivita' svolte,| |
|con procedure selettive pubbliche anche | |
|espletate presso amministrazioni diverse da | |
|quella che procede all'assunzione, salvo | |
|quanto previsto dalle lettere a), b) e d) | |
|del presente comma | |
|d) assunzione secondo le modalita' previste | |
|dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto | |
|legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dei | |
|lavoratori utilizzati mediante contratti di | |
|lavoro a tempo determinato o contratti di | |
|collaborazione coordinata e continuativa | |
|nonche' mediante altre tipologie | |
|contrattuali, fermo restando quanto disposto| |
|dalle lettere a), b) e c) del presente | |
|comma. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|293. Le assunzioni a tempo indeterminato di |Assunzioni a tempo |
|cui al comma 292 del presente articolo, |indeterminato nelle |
|anche con contratti di lavoro a tempo |pubbliche |
|parziale, sono consentite nei limiti della |amministrazioni di |
|dotazione organica e del piano di fabbisogno|lavoratori socialmente|
|del personale e sono considerate, ai sensi |utili con contratti di|
|dell'articolo 36, comma 2, del decreto |lavoro a tempo |
|legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella |parziale |
|quota di accesso dall'esterno. Resta fermo | |
|quanto previsto dall'articolo 1, comma 446, | |
|lettere d), e), f), g) e h) della legge 30 | |
|dicembre 2018, n. 145. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|294. All'articolo 1, comma 162, della legge |Proroga convenzioni |
|27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 |relative ai lavoratori|
|dicembre 2020» sono sostituite dalle |socialmente utili |
|seguenti: «31 dicembre 2021». | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|295. All'articolo 1, comma 495, della legge |Proroga delle |
|27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «per il|convenzioni da parte |
|solo anno 2020» sono sostituite dalle |del Ministero del |
|seguenti: «fino al 31 marzo 2021». |lavoro e della |
| |previdenza sociale con|
| |le Regioni per la |
| |stabilizzazione dei |
| |lavoratori socialmente|
| |utili |
+--------------------------------------------+----------------------+
|296. All'articolo 1, comma 495, della legge |Deroghe alle |
|27 dicembre 2019, n. 160, e' aggiunto, in |assunzioni a tempo |
|fine, il seguente periodo: «I lavoratori che|indeterminato nelle |
|alla data del 31 dicembre 2016 erano |pubbliche |
|impiegati in progetti di lavori socialmente |amministrazioni di |
|utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e |lavoratori socialmente|
|21, e 9, comma 25, lettera b), del |utili o impegnati in |
|decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, |attivita' di pubblica |
|convertito, con modificazioni, dalla legge |utilita' |
|28 novembre 1996, n. 608, possono essere | |
|assunti dalle pubbliche amministrazioni che | |
|ne erano utilizzatrici alla predetta data, a| |
|tempo indeterminato, anche con contratti di | |
|lavoro a tempo parziale, anche in deroga, | |
|per il solo anno 2021 in qualita' di | |
|lavoratori sovrannumerari, alla dotazione | |
|organica e al piano di fabbisogno del | |
|personale previsti dalla vigente normativa | |
|limitatamente alle risorse di cui al primo | |
|periodo del comma 497 del presente | |
|articolo». | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|297. Per gli esercizi finanziari 2021 e |Incremento delle |
|2022, le risorse di cui all'articolo 1, |risorse destinate ai |
|comma 110, lettera b), della legge 27 |percorsi formativi di |
|dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di |apprendistato e di |
|55 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 |alternanza |
|milioni di euro per l'anno 2022, di cui 50 |scuola-lavoro |
|milioni di euro per ciascuno dei medesimi | |
|anni a valere sulle risorse del Fondo | |
|sociale per occupazione e formazione, di cui| |
|all'articolo 18, comma 1, lettera a), del | |
|decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge | |
|28 gennaio 2009, n. 2. | |
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|298. Al fine di promuovere e valorizzare il |Incremento della |
|sistema di istruzione e formazione tecnica |dotazione finanziaria |
|superiore, il Fondo per l'istruzione e |del Fondo per |
|formazione tecnica superiore, di cui |l'istruzione e |
|all'articolo 1, comma 875, della legge 27 |formazione tecnica |
|dicembre 2006, n. 296, come incrementato |superiore |
|dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 | |
|dicembre 2017, n. 205, e' ulteriormente | |
|incrementato di 20 milioni di euro per | |
|l'anno 2021. | |
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|299. Al fine di garantire, qualora |Istituzione del Fondo |
|necessario per il prolungarsi degli effetti |per nuovi trattamenti |
|sul piano occupazionale dell'emergenza |di cassa integrazione |
|epidemiologica da COVID-19, la possibilita' |ordinaria, assegno |
|di una piu' ampia forma di tutela delle |ordinario e cassa |
|posizioni lavorative per l'anno 2021 |integrazione in |
|mediante trattamenti di cassa integrazione |deroga. |
|ordinaria, assegno ordinario e cassa | |
|integrazione in deroga, e' istituito, | |
|nell'ambito dello stato di previsione del | |
|Ministero del lavoro e delle politiche | |
|sociali, un apposito fondo con una dotazione| |
|di 5.333,8 milioni di euro per l'anno 2021. | |
|L'importo di 1.503,8 milioni di euro per | |
|l'anno 2021, relativo alle autorizzazioni di| |
|spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del | |
|decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge | |
|24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 1, | |
|comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, | |
|n. 104, convertito, con modificazioni, dalla| |
|legge 13 ottobre 2020, n. 126, conservato in| |
|conto residui ai sensi dell'ultimo periodo | |
|del comma 9 dell'articolo 265 del | |
|decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge | |
|17 luglio 2020, n. 77, e' versato | |
|all'entrata del bilancio dello Stato | |
|nell'anno 2021 e resta acquisito all'erario.| |
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|300. I datori di lavoro che sospendono o |Soggetti ammessi e |
|riducono l'attivita' lavorativa per eventi |modalita' di accesso |
|riconducibili all'emergenza epidemiologica |al Fondo per |
|da COVID-19 possono presentare domanda di |assicurare una piu' |
|concessione del trattamento ordinario di |ampia forma di tutela |
|integrazione salariale, dell'assegno |delle posizioni |
|ordinario e del trattamento di integrazione |lavorative per l'anno |
|salariale in deroga, di cui agli articoli da|2021 da parte dei |
|19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo|datori di lavoro che |
|2020, n. 18, convertito, con modificazioni, |sospendono o riducono |
|dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una |l'attivita' lavorativa|
|durata massima di dodici settimane. Le |per eventi |
|dodici settimane devono essere collocate nel|riconducibili |
|periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il|all'emergenza |
|31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa |epidemiologica da |
|integrazione ordinaria, e nel periodo |COVID-19 |
|compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 | |
|giugno 2021 per i trattamenti di assegno | |
|ordinario e di cassa integrazione salariale | |
|in deroga. Con riferimento a tali periodi, | |
|le predette dodici settimane costituiscono | |
|la durata massima che puo' essere richiesta | |
|con causale COVID-19. I periodi di | |
|integrazione salariale precedentemente | |
|richiesti e autorizzati ai sensi | |
|dell'articolo 12 del decreto-legge 28 | |
|ottobre 2020, n. 137, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,| |
|n. 176, collocati, anche parzialmente, in | |
|periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono | |
|imputati, ove autorizzati, alle dodici | |
|settimane del presente comma. | |
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