art. 1 (commi 201-300)
    

+--------------------------------------------+----------------------+
|201. Al fine di sostenere il tessuto        |Fondo per il sostegno |
|economico e produttivo delle imprese non    |al tessuto economico  |
|industriali, con sede legale o unita'       |delle imprese con sede|
|produttiva nei comuni in cui si sono        |nei comuni che hanno  |
|verificati, nel corso dell'anno 2020,       |registrato            |
|interruzioni della viabilita' causati da    |interruzioni della    |
|crolli di infrastrutture stradali rilevanti |viabilita'            |
|per la mobilita' territoriale, e' istituito |                      |
|un fondo con una dotazione di 500.000 euro  |                      |
|per l'anno 2021 per l'erogazione di         |                      |
|contributi a fondo perduto.                 |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|202. Con decreto del Ministro dell'economia |Modalita' e criteri   |
|e delle finanze, di concerto con il Ministro|per l'attuazione della|
|dello sviluppo economico, da adottare entro |misura                |
|sessanta giorni dalla data di entrata in    |                      |
|vigore della presente legge, sono stabiliti |                      |
|i criteri, gli importi e le modalita' di    |                      |
|erogazione del fondo di cui al comma 201.   |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|203. Per le finalita' di cui ai commi 677 e |Costruzione scuole    |
|678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre |innovative nei piccoli|
|2017, n. 205, e per contrastare il fenomeno |comuni delle regioni  |
|dello spopolamento dei piccoli comuni del   |meridionali           |
|Mezzogiorno d'Italia, l'INAIL, nell'ambito  |                      |
|del piano triennale di investimenti         |                      |
|immobiliari 2021-2023, destina l'ulteriore  |                      |
|somma complessiva di 40 milioni di euro, a  |                      |
|valere sulle risorse a tal fine autorizzate |                      |
|dal Ministero dell'economia e delle finanze,|                      |
|alla costruzione delle scuole di cui al     |                      |
|comma 153 dell'articolo 1 della legge 13    |                      |
|luglio 2015, n. 107, in comuni con          |                      |
|popolazione inferiore a cinquemila abitanti |                      |
|compresi nei territori delle regioni        |                      |
|Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata,      |                      |
|Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.       |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|204. Le iniziative di cui al comma 203 sono |Avviso pubblico per   |
|individuate attraverso un avviso pubblico   |gli interventi di     |
|predisposto dal Ministero dell'istruzione,  |costruzione scuole    |
|di concerto con il Ministero per il Sud e la|innovative            |
|coesione territoriale.                      |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|205. E' autorizzata la spesa di 0,3 milioni |Copertura degli oneri |
|di euro per l'anno 2022, di 0,6 milioni di  |relativi ai canoni di |
|euro per l'anno 2023 e di 1,2 milioni di    |locazione da          |
|euro annui a decorrere dall'anno 2024 per   |corrispondere         |
|gli oneri relativi ai canoni di locazione da|all'INAIL             |
|corrispondere all'INAIL.                    |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|206. All'articolo 1 del decreto-legge 8     |Proroga ed estensione |
|aprile 2020, n. 23, convertito, con         |della Garanzia di SACE|
|modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.|per il sostegno alla  |
|40, sono apportate le seguenti              |liquidita' delle      |
|modificazioni:                              |imprese               |
|a) ai commi 1, 2, lettera a), e 13, le      |                      |
|parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite  |                      |
|dalle seguenti: «30 giugno 2021»            |                      |
|b) al comma 1-bis, dopo le parole: «cessioni|                      |
|di crediti con» sono inserite le seguenti:  |                      |
|«o senza»                                   |                      |
|c) al comma 2, lettera n), dopo le parole:  |                      |
|«delocalizzare le produzioni» sono aggiunte |                      |
|le seguenti: «, ovvero il finanziamento     |                      |
|coperto dalla garanzia deve essere destinato|                      |
|al rimborso di finanziamenti nell'ambito di |                      |
|operazioni di rinegoziazione del debito     |                      |
|accordato in essere dell'impresa            |                      |
|beneficiaria purche' il finanziamento       |                      |
|preveda l'erogazione di credito aggiuntivo  |                      |
|in misura pari almeno al 25 per cento       |                      |
|dell'importo del finanziamento oggetto di   |                      |
|rinegoziazione e a condizione che il        |                      |
|rilascio della garanzia sia idoneo a        |                      |
|determinare un minor costo o una maggior    |                      |
|durata del finanziamento rispetto a quello  |                      |
|oggetto di rinegoziazione».                 |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|207. I termini di scadenza relativi a vaglia|Sospensione termini   |
|cambiari, cambiali e altri titoli di credito|scadenza titoli di    |
|e ogni altro atto avente efficacia          |credito               |
|esecutiva, che ricadono o decorrono nel     |                      |
|periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio |                      |
|2021, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021  |                      |
|ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge |                      |
|8 aprile 2020, n. 23, convertito, con       |                      |
|modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.|                      |
|40. I protesti o le constatazioni           |                      |
|equivalenti gia' levati nel predetto periodo|                      |
|sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo  |                      |
|al rimborso di quanto gia' riscosso.        |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|208. All'articolo 1-bis, comma 1, lettera   |Garanzia di SACE: in  |
|d), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, |caso di rinegoziazione|
|convertito, con modificazioni, dalla legge 5|del debito, la quota  |
|giugno 2020, n. 40, dopo le parole:         |destinata al rimborso |
|«consapevole che» sono inserite le seguenti:|di finanziamenti      |
|«, ad eccezione dell'eventuale quota        |erogati dai soggetti  |
|destinata al rimborso di finanziamenti      |finanziatori non deve |
|erogati dai medesimi soggetti finanziatori  |essere accreditata su |
|ai sensi dell'articolo 1, comma 1,».        |apposito conto        |
|                                            |corrente dedicato     |
+--------------------------------------------+----------------------+
|209. Dopo l'articolo 1-bis del decreto-legge|Implementazione della |
|8 aprile 2020, n. 23, convertito, con       |garanzia di SACE alle |
|modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.|imprese di medie      |
|40, e' inserito il seguente:                |dimensioni            |
|«Art. 1-bis.1 - (Misure a sostegno della    |                      |
|liquidita' delle imprese di medie           |                      |
|dimensioni) - 1. A decorrere dal 1° marzo   |                      |
|2021 e fino al 30 giugno 2021, la societa'  |                      |
|SACE S.p.A. rilascia le garanzie di cui     |                      |
|all'articolo 1, alle medesime condizioni di |                      |
|cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b)|                      |
|e c), e per i medesimi importi massimi      |                      |
|garantiti ivi previsti, tenuto conto        |                      |
|dell'ammontare in quota capitale non        |                      |
|rimborsato di eventuali finanziamenti       |                      |
|assistiti dalla garanzia di cui all'articolo|                      |
|2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, |                      |
|n. 662, in favore di imprese con un numero  |                      |
|di dipendenti non superiore a 499,          |                      |
|determinato sulla base delle unita' di      |                      |
|lavoro-anno e non riconducibili alle        |                      |
|categorie di imprese di cui alla            |                      |
|raccomandazione 2003/361/CE della           |                      |
|Commissione, del 6 maggio 2003, relativa    |                      |
|alla definizione delle microimprese, piccole|                      |
|e medie imprese. Alle garanzie di cui al    |                      |
|presente comma non si applicano le          |                      |
|disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2,|                      |
|lettera l), 7 e 8, del presente decreto e si|                      |
|provvede ai sensi della procedura           |                      |
|semplificata di cui al comma 6 del citato   |                      |
|articolo 1. Fermo restando quanto previsto  |                      |
|dal comma 3 del medesimo articolo 1, i      |                      |
|benefici accordati ai sensi del paragrafo   |                      |
|3.1 della comunicazione della Commissione   |                      |
|europea del 19 marzo 2020, recante un       |                      |
|"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di|                      |
|Stato a sostegno dell'economia nell'attuale |                      |
|emergenza del COVID-19" non superano le     |                      |
|soglie ivi previste, tenuto conto di        |                      |
|eventuali altre misure di aiuto, da         |                      |
|qualunque soggetto erogate, di cui la       |                      |
|societa' ha beneficiato ai sensi del        |                      |
|medesimo paragrafo 3.1».                    |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|210. All'articolo 6, comma 14-bis, del      |Amplia le modalita' di|
|decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,    |rilascio della        |
|convertito, con modificazioni, dalla legge  |garanzie              |
|24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le |                      |
|seguenti modificazioni:                     |                      |
|a) al primo periodo:                        |                      |
|1) dopo le parole: «in conformita' alla     |                      |
|normativa dell'Unione Europea,» sono        |                      |
|inserite le seguenti: «per una percentuale  |                      |
|massima di copertura, salvo specifiche      |                      |
|deroghe previste dalla legge, del 70 per    |                      |
|cento,»                                     |                      |
|2) dopo le parole: «esercizio del credito in|                      |
|Italia» sono inserite le seguenti: «nonche' |                      |
|di imprese di assicurazione, nazionali e    |                      |
|internazionali, autorizzate all'esercizio   |                      |
|del ramo credito e cauzioni»                |                      |
|b) dopo il primo periodo e' inserito il     |                      |
|seguente: «Per le medesime finalita' ed     |                      |
|entro tale importo massimo complessivo, la  |                      |
|SACE S.p.A. e' altresi' abilitata a         |                      |
|rilasciare, a condizioni di mercato e in    |                      |
|conformita' alla normativa dell'Unione      |                      |
|europea, garanzie sotto qualsiasi forma in  |                      |
|favore di sottoscrittori di prestiti        |                      |
|obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli|                      |
|di debito e altri strumenti finanziari      |                      |
|emessi da imprese con sede in Italia.»      |                      |
|c) al terzo periodo, le parole: «E'         |                      |
|accordata di diritto per gli impegni assunti|                      |
|ai sensi del presente comma» sono sostituite|                      |
|dalle seguenti: «Sulle obbligazioni della   |                      |
|SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie        |                      |
|disciplinate dal presente comma, e'         |                      |
|accordata di diritto».                      |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|211. Le disposizioni di cui ai commi 206,   |Operativita' delle    |
|lettere b) e c), e 208 si applicano alle    |garanzie              |
|garanzie concesse successivamente al 31     |successivamente al 31 |
|dicembre 2020.                              |dicembre 2020         |
+--------------------------------------------+----------------------+
|212. Sono a carico della SACE S.p.A. gli    |Obbligo di            |
|obblighi di registrazione nel Registro      |registrazione nel     |
|nazionale degli aiuti di Stato previsti     |Registro nazionale    |
|dall'articolo 52 della legge 24 dicembre    |degli aiuti di Stato a|
|2012, n. 234, e dal regolamento di cui al   |caro di SACE          |
|decreto del Ministro dello sviluppo         |                      |
|economico 31 maggio 2017, n. 115,           |                      |
|relativamente alle misure di cui            |                      |
|all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile   |                      |
|2020, n. 23, convertito, con modificazioni, |                      |
|dalla legge 5 giugno 2020 n. 40.            |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|213. Le societa' di agenti in attivita'     |Estensione            |
|finanziaria, le societa' di mediazione      |dell'accesso al Fondo |
|creditizia e le societa' disciplinate dal   |di garanzia in favore |
|testo unico delle leggi in materia bancaria |delle societa'        |
|e creditizia, di cui al decreto legislativo |finanziarie e di      |
|1° settembre 1993, n. 385, identificate dal |assicurazione         |
|codice ATECO K 66.21.00, accedono fino al 30|                      |
|giugno 2021 ai benefici previsti            |                      |
|dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo |                      |
|2020, n. 18, convertito, con modificazioni, |                      |
|dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e        |                      |
|dall'articolo 13, comma 1, lettera m), del  |                      |
|decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,         |                      |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 5|                      |
|giugno 2020, n. 40, in materia di Fondo di  |                      |
|garanzia di cui all'articolo 2, comma 100,  |                      |
|lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.|                      |
|662.                                        |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|214. All'articolo 1, comma 1, della legge 30|Cartolarizzazioni di  |
|aprile 1999, n. 130, la lettera b) e'       |crediti               |
|sostituita dalla seguente:                  |                      |
|«b) le somme corrisposte dal debitore o dai |                      |
|debitori ceduti o comunque ricevute a       |                      |
|soddisfacimento dei crediti ceduti siano    |                      |
|destinate in via esclusiva, dalla societa'  |                      |
|cessionaria, al soddisfacimento dei diritti |                      |
|incorporati nei titoli emessi, dalla stessa |                      |
|o da altra societa', o derivanti dai        |                      |
|finanziamenti alle medesime concessi da     |                      |
|parte di soggetti autorizzati all'attivita' |                      |
|di concessione di finanziamenti, per        |                      |
|finanziare l'acquisto di tali crediti,      |                      |
|nonche' al pagamento dei costi              |                      |
|dell'operazione. Nel caso della concessione |                      |
|di finanziamenti, i riferimenti, contenuti  |                      |
|nella presente legge, ai titoli di cui alla |                      |
|presente legge devono essere riferiti ai    |                      |
|finanziamenti e i riferimenti ai portatori  |                      |
|dei titoli devono essere riferiti ai        |                      |
|soggetti creditori dei pagamenti dovuti da  |                      |
|parte del soggetto finanziato ai sensi di   |                      |
|tali finanziamenti».                        |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|215. L'articolo 7.1, comma 4, primo periodo,|Cartolarizzazione di  |
|della legge 30 aprile 1999, n. 130, si      |crediti deteriorati:  |
|interpreta nel senso che l'acquisizione, da |disposizione          |
|parte delle societa' veicolo di appoggio,   |interpretativa        |
|dei beni immobili e mobili registrati       |                      |
|nonche' degli altri beni e diritti concessi |                      |
|o costituiti, in qualunque forma, a garanzia|                      |
|dei crediti oggetto di cartolarizzazione,   |                      |
|compresi i beni oggetto di contratti di     |                      |
|locazione finanziaria, anche se risolti,    |                      |
|eventualmente insieme con i rapporti        |                      |
|derivanti da tali contratti, puo' avvenire  |                      |
|anche per effetto di scissione o altre      |                      |
|operazioni di aggregazione.                 |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|216. I finanziamenti di cui all'articolo 13,|Estensione durata     |
|comma 1, lettera m), del decreto-legge 8    |temporale dei prestiti|
|aprile 2020, n. 23, convertito, con         |garantiti dal Fondo   |
|modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.|centrale di garanzia  |
|40, dalla data di entrata in vigore della   |per le piccole e medie|
|presente legge possono avere durata fino a  |imprese               |
|quindici anni.                              |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|217. Il soggetto beneficiario dei           |Prolungamento della   |
|finanziamenti di cui all'articolo 13, comma |durata dei            |
|1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile   |finanziamenti gia'    |
|2020, n. 23, convertito, con modificazioni, |concessi              |
|dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, gia'      |                      |
|concessi alla data di entrata in vigore     |                      |
|della presente legge, puo' chiedere il      |                      |
|prolungamento della loro durata fino alla   |                      |
|durata massima di quindici anni, con il mero|                      |
|adeguamento della componente Rendistato del |                      |
|tasso d'interesse applicato, in relazione   |                      |
|alla maggiore durata del finanziamento.     |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|218. All'articolo 13, comma 1, lettera m),  |Prestiti garantiti dal|
|quarto periodo, del decreto-legge 8 aprile  |Fondo centrale di     |
|2020, n. 23, convertito, con modificazioni, |garanzia per le       |
|dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole:|piccole e medie       |
|«non superiore al tasso del rendimento medio|imprese: modifica al  |
|dei titoli pubblici (Rendistato) con durata |criterio di calcolo   |
|analoga al finanziamento, maggiorato dello  |del tasso di interesse|
|0,20 per cento» sono sostituite dalle       |                      |
|seguenti: «tale tasso non deve essere       |                      |
|superiore allo 0,20 per cento aumentato del |                      |
|valore, se positivo, del tasso del          |                      |
|rendimento medio dei titoli pubblici        |                      |
|(Rendistato) con durata analoga al          |                      |
|finanziamento».                             |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|219. Con riferimento ai piani di risparmio a|Credito d'imposta per |
|lungo termine costituiti ai sensi del comma |minusvalenze          |
|2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge|realizzate in "PIR    |
|26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con    |PMI"                  |
|modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,|                      |
|n. 157, alle persone fisiche titolari del   |                      |
|piano spetta un credito d'imposta pari alle |                      |
|minusvalenze, perdite e differenziali       |                      |
|negativi realizzati, ai sensi dell'articolo |                      |
|67 del testo unico delle imposte sui        |                      |
|redditi, di cui al decreto del Presidente   |                      |
|della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  |                      |
|relativamente agli strumenti finanziari     |                      |
|qualificati ai sensi del medesimo comma     |                      |
|2-bis, a condizione che tali strumenti      |                      |
|finanziari siano detenuti per almeno cinque |                      |
|anni e il credito d'imposta non ecceda il 20|                      |
|per cento delle somme investite negli       |                      |
|strumenti finanziari medesimi.              |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|220. Il credito d'imposta di cui al comma   |Utilizzabilita' del   |
|219 del presente articolo e' utilizzabile,  |credito d'imposta per |
|in dieci quote annuali di pari importo,     |minusvalenze          |
|nelle dichiarazioni dei redditi a partire da|realizzate in "PIR    |
|quella relativa al periodo d'imposta in cui |PMI"                  |
|le minusvalenze, perdite e differenziali    |                      |
|negativi di cui al medesimo comma 219 si    |                      |
|considerano realizzati ai fini delle imposte|                      |
|sui redditi ovvero in compensazione ai sensi|                      |
|dell'articolo 17 del decreto legislativo 9  |                      |
|luglio 1997, n. 241.                        |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|221. Il credito d'imposta di cui al comma   |Non concorrenza alla  |
|219 non concorre alla formazione del reddito|formazione del reddito|
|ai fini delle imposte sui redditi.          |del credito d'imposta |
|                                            |per minusvalenze      |
|                                            |realizzate in "PIR    |
|                                            |PMI"                  |
+--------------------------------------------+----------------------+
|222. Al credito d'imposta di cui al comma   |Non applicazione dei  |
|219 del presente articolo non si applicano i|limiti di legge per   |
|limiti di cui all'articolo 1, comma 53,     |l'utilizzo e la       |
|della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di  |compensabilita' per il|
|cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre |credito d'imposta per |
|2000, n. 388.                               |minusvalenze          |
|                                            |realizzate in "PIR    |
|                                            |PMI"                  |
+--------------------------------------------+----------------------+
|223. Ai fini della determinazione dei       |Modalita' di          |
|crediti d'imposta previsti dal comma 219 e  |determinazione del    |
|della loro spettanza, in caso di strumenti  |credito d'imposta per |
|finanziari appartenenti alla medesima       |minusvalenze          |
|categoria omogenea, si considerano ceduti   |realizzate in "PIR    |
|per primi i titoli acquistati per primi e si|PMI" e della loro     |
|considera come costo quello medio ponderato.|spettanza, in caso di |
|                                            |strumenti finanziari  |
|                                            |appartenenti alla     |
|                                            |medesima categoria    |
|                                            |omogenea              |
+--------------------------------------------+----------------------+
|224. Le minusvalenze, le perdite o i        |Componenti negative   |
|differenziali negativi oggetto del credito  |agevolate del credito |
|d'imposta di cui al comma 219 del presente  |d'imposta per         |
|articolo non possono essere utilizzati o    |minusvalenze          |
|riportati in deduzione ai sensi             |realizzate in "PIR    |
|dell'articolo 68 del testo unico delle      |PMI" non possono      |
|imposte sui redditi, di cui al decreto del  |essere utilizzate o   |
|Presidente della Repubblica 22 dicembre     |riportate in deduzione|
|1986, n. 917, e degli articoli 6 e 7 del    |                      |
|decreto legislativo 21 novembre 1997, n.    |                      |
|461.                                        |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|225. Le disposizioni dei commi da 219 a 224 |Ambito di applicazione|
|e del comma 226 si applicano in relazione ai|temporale del credito |
|piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli|d'imposta per         |
|investimenti effettuati entro il 31 dicembre|minusvalenze          |
|2021.                                       |realizzate in "PIR    |
|                                            |PMI"                  |
+--------------------------------------------+----------------------+
|226. Al comma 1 dell'articolo 68 del        |Modifiche di          |
|decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,       |coordinamento al fine |
|convertito, con modificazioni, dalla legge  |di chiarire i limiti  |
|13 ottobre 2020, n. 126, le parole:         |di investimento nei   |
|«l'ultimo periodo e' sostituito» sono       |PIR                   |
|sostituite dalle seguenti: «l'ultimo e il   |                      |
|penultimo periodo sono sostituiti».         |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|227. All'articolo 4 del decreto legislativo |Piattaforma telematica|
|5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 3 e'   |dedicata alla         |
|aggiunto il seguente:                       |compensazione di      |
|«3-bis. L'Agenzia delle entrate mette a     |crediti e debiti      |
|disposizione dei contribuenti residenti o   |derivanti da          |
|stabiliti una piattaforma telematica        |transazioni           |
|dedicata alla compensazione di crediti e    |commerciali risultanti|
|debiti derivanti da transazioni commerciali |da fatture            |
|tra i suddetti soggetti, ad esclusione delle|elettroniche          |
|amministrazioni pubbliche individuate ai    |                      |
|sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge |                      |
|31 dicembre 2009, n. 196, e risultanti da   |                      |
|fatture elettroniche emesse ai sensi        |                      |
|dell'articolo 1. La compensazione effettuata|                      |
|mediante piattaforma telematica produce i   |                      |
|medesimi effetti dell'estinzione            |                      |
|dell'obbligazione ai sensi della sezione III|                      |
|del capo IV del titolo I del libro quarto   |                      |
|del codice civile, fino a concorrenza dello |                      |
|stesso valore e a condizione che per nessuna|                      |
|delle parti aderenti siano in corso         |                      |
|procedure concorsuali o di ristrutturazione |                      |
|del debito omologate, ovvero piani attestati|                      |
|di risanamento iscritti presso il registro  |                      |
|delle imprese. Nei confronti del debito     |                      |
|originario insoluto si applicano comunque le|                      |
|disposizioni di cui al decreto legislativo 9|                      |
|ottobre 2002, n. 231, in materia di ritardi |                      |
|di pagamento nelle transazioni commerciali».|                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|228. All'individuazione delle modalita' di  |Modalita' di          |
|attuazione e delle condizioni di servizio di|attuazione e delle    |
|cui al comma 3-bis dell'articolo 4 del      |condizioni di servizio|
|decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,  |della piattaforma     |
|introdotto dal comma 227 del presente       |telematica            |
|articolo, si provvede con decreto del       |                      |
|Ministro della giustizia, di concerto con i |                      |
|Ministri dell'economia e delle finanze,     |                      |
|dello sviluppo economico e per l'innovazione|                      |
|tecnologica e la digitalizzazione, sentito  |                      |
|il Garante per la protezione dei dati       |                      |
|personali.                                  |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|229. Per l'adeguamento della piattaforma di |Copertura oneri per la|
|cui al comma 3-bis dell'articolo 4 del      |realizzazione della   |
|decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,  |piattaforma           |
|introdotto dal comma 227 del presente       |                      |
|articolo, e' autorizzata la spesa di 5      |                      |
|milioni di euro per l'anno 2021.            |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|230. All'articolo 1 della legge 27 dicembre |Proroga del credito   |
|2017, n. 205, sono apportate le seguenti    |d'imposta per le spese|
|modificazioni:                              |di consulenza relative|
|a) al comma 89, le parole: «fino al 31      |alla quotazione delle |
|dicembre 2020» sono sostituite dalle        |PMI                   |
|seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»        |                      |
|b) al comma 90, le parole: «nel limite      |                      |
|complessivo di 20 milioni di euro per l'anno|                      |
|2019 e 30 milioni di euro di euro per       |                      |
|ciascuno degli anni 2020 e 2021» sono       |                      |
|sostituite dalle seguenti: «nel limite      |                      |
|complessivo di 20 milioni di euro per l'anno|                      |
|2019 e di 30 milioni di euro per ciascuno   |                      |
|degli anni 2020, 2021 e 2022».              |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|231. Ai sensi e per gli effetti             |Determinazione del    |
|dell'articolo 64, comma 2, del decreto-legge|limite di impegno     |
|16 luglio 2020, n. 76, convertito, con      |assumibile in materia |
|modificazioni, dalla legge 11 settembre     |di garanzie sui       |
|2020, n.120, per l'anno 2021, le risorse    |finanziamenti a favore|
|disponibili sul fondo di cui all'articolo 1,|di progetti del green |
|comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n.  |new deal              |
|160, sono destinate alla copertura delle    |                      |
|garanzie di cui al medesimo articolo 64     |                      |
|nella misura di 470 milioni di euro, per un |                      |
|impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A.|                      |
|pari a 2.500 milioni di euro.               |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|232. All'articolo 35 del decreto-legge 19   |Proroga della garanzia|
|maggio 2020, n. 34, convertito, con         |SACE in favore delle  |
|modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  |assicurazioni sui     |
|n. 77, sono apportate le seguenti           |crediti commerciali   |
|modificazioni:                              |                      |
|a) al comma 1, le parole: «e fino al 31     |                      |
|dicembre 2020» sono sostituite dalle        |                      |
|seguenti: «e fino al 30 giugno 2021»        |                      |
|b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: |                      |
|«3-bis. Le previsioni contenute nei decreti |                      |
|del Ministro dell'economia e delle finanze  |                      |
|di cui ai commi 2 e 3 che dispongano effetti|                      |
|o scadenze relativi alla data del 31        |                      |
|dicembre 2020 si intendono riferite alla    |                      |
|data del 30 giugno 2021».                   |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|233. In caso di operazioni di aggregazione  |Incentivi fiscali alle|
|aziendale realizzate attraverso fusione,    |operazioni di         |
|scissione o conferimento di azienda e       |aggregazione aziendale|
|deliberate dall'assemblea dei soci, o dal   |                      |
|diverso organo competente per legge, tra il |                      |
|1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, e'   |                      |
|consentita, rispettivamente, al soggetto    |                      |
|risultante dalla fusione o incorporante, al |                      |
|beneficiario e al conferitario la           |                      |
|trasformazione in credito d'imposta, con le |                      |
|modalita' di cui al comma 234, delle        |                      |
|attivita' per imposte anticipate riferite ai|                      |
|seguenti componenti: perdite fiscali        |                      |
|maturate fino al periodo d'imposta          |                      |
|precedente a quello in corso alla data di   |                      |
|efficacia giuridica dell'operazione e non   |                      |
|ancora computate in diminuzione del reddito |                      |
|imponibile ai sensi dell'articolo 84 del    |                      |
|testo unico delle imposte sui redditi, di   |                      |
|cui al decreto del Presidente della         |                      |
|Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla   |                      |
|medesima data; importo del rendimento       |                      |
|nozionale eccedente il reddito complessivo  |                      |
|netto di cui all'articolo 1, comma 4, del   |                      |
|decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,      |                      |
|convertito, con modificazioni, dalla legge  |                      |
|22 dicembre 2011, n. 214, maturato fino al  |                      |
|periodo d'imposta precedente a quello in    |                      |
|corso alla data di efficacia giuridica      |                      |
|dell'operazione e non ancora dedotto ne'    |                      |
|trasformato in credito d'imposta alla       |                      |
|medesima data. Le attivita' per imposte     |                      |
|anticipate riferibili ai componenti sopra   |                      |
|indicati possono essere trasformate in      |                      |
|credito d'imposta anche se non iscritte in  |                      |
|bilancio.                                   |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|234. La trasformazione in credito d'imposta |Incentivi fiscali alle|
|avviene, per un quarto, alla data di        |operazioni di         |
|efficacia giuridica delle operazioni di cui |aggregazione          |
|al comma 233 e, per i restanti tre quarti,  |aziendale: modalita'  |
|al primo giorno dell'esercizio successivo a |di trasformazione     |
|quello in corso alla data di efficacia      |delle DTA in crediti  |
|giuridica delle operazioni di cui al comma  |di imposta e i        |
|233 per un ammontare complessivo non        |relativi effetti.     |
|superiore al 2 per cento della somma delle  |                      |
|attivita' dei soggetti partecipanti alla    |                      |
|fusione o alla scissione, come risultanti   |                      |
|dalla situazione patrimoniale di cui        |                      |
|all'articolo 2501-quater del codice civile, |                      |
|senza considerare il soggetto che presenta  |                      |
|le attivita' di importo maggiore, ovvero al |                      |
|2 per cento della somma delle attivita'     |                      |
|oggetto di conferimento. In caso di         |                      |
|aggregazioni realizzate mediante            |                      |
|conferimento d'azienda, i componenti di cui |                      |
|al comma 233 del conferitario rilevano ai   |                      |
|fini della trasformazione negli stessi      |                      |
|limiti e alle stesse condizioni previsti per|                      |
|le perdite che possono essere portate in    |                      |
|diminuzione del reddito della societa'      |                      |
|risultante dalla fusione o incorporante di  |                      |
|cui al comma 7 dell'articolo 172 del testo  |                      |
|unico delle imposte sui redditi, di cui al  |                      |
|decreto del Presidente della Repubblica 22  |                      |
|dicembre 1986, n. 917; a tal fine, e'       |                      |
|obbligatoria la redazione della situazione  |                      |
|patrimoniale ai sensi dell'articolo         |                      |
|2501-quater, commi primo e secondo, del     |                      |
|codice civile. Dalla data di efficacia      |                      |
|giuridica dell'operazione di aggregazione,  |                      |
|per i soggetti di cui al comma 233:"        |                      |
|a) non sono computabili in diminuzione dei  |                      |
|redditi imponibili le perdite di cui        |                      |
|all'articolo 84 del testo unico delle       |                      |
|imposte sui redditi, di cui al decreto del  |                      |
|Presidente della Repubblica 22 dicembre     |                      |
|1986, n. 917, relative alle attivita' per   |                      |
|imposte anticipate complessivamente         |                      |
|trasformate in credito d'imposta ai sensi   |                      |
|dei commi da 233 a 243 del presente articolo|                      |
|b) non sono deducibili ne' trasformabili in |                      |
|credito d'imposta le eccedenze del          |                      |
|rendimento nozionale rispetto al reddito    |                      |
|complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, |                      |
|del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  |                      |
|convertito, con modificazioni, dalla legge  |                      |
|22 dicembre 2011, n. 214, relative alle     |                      |
|attivita' per imposte anticipate            |                      |
|complessivamente trasformate in credito     |                      |
|d'imposta ai sensi dei commi da 233 a 243   |                      |
|del presente articolo.                      |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|235. In caso di opzione per la tassazione di|Incentivi fiscali alle|
|gruppo di cui all'articolo 117 del testo    |operazioni di         |
|unico delle imposte sui redditi, di cui al  |aggregazione          |
|decreto del Presidente della Repubblica 22  |aziendale: opzione per|
|dicembre 1986, n. 917, da parte dei soggetti|la tassazione di      |
|di cui al comma 233 del presente articolo,  |gruppo (consolidato   |
|ai fini della trasformazione rilevano       |nazionale) da parte   |
|prioritariamente, se esistenti, le eccedenze|dei soggetti coinvolti|
|del rendimento nozionale del soggetto       |nell'operazione       |
|partecipante e le perdite fiscali dello     |straordinaria o nel   |
|stesso relative agli esercizi anteriori     |conferimento          |
|all'inizio della tassazione di gruppo; a    |                      |
|seguire, le perdite trasferite al soggetto  |                      |
|controllante e non ancora computate in      |                      |
|diminuzione del reddito imponibile da parte |                      |
|dello stesso. Dalla data di efficacia       |                      |
|giuridica delle operazioni di cui al comma  |                      |
|233, per il soggetto controllante non sono  |                      |
|computabili in diminuzione dei redditi      |                      |
|imponibili le perdite di cui all'articolo   |                      |
|118 del medesimo testo unico, relative alle |                      |
|attivita' per imposte anticipate            |                      |
|complessivamente trasformate in credito     |                      |
|d'imposta ai sensi dei commi da 233 a 243   |                      |
|del presente articolo.                      |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|236. In caso di opzione per la trasparenza  |Incentivi fiscali alle|
|fiscale di cui all'articolo 115 del testo   |operazioni di         |
|unico delle imposte sui redditi, di cui al  |aggregazione          |
|decreto del Presidente della Repubblica 22  |aziendale:            |
|dicembre 1986, n. 917, da parte dei soggetti|operativita' delle DTA|
|di cui al comma 233 del presente articolo,  |trasformabili in      |
|per la societa' partecipata rilevano        |credito d'imposta nel |
|prioritariamente, se esistenti, le eccedenze|caso della tassazione |
|di rendimento nozionale e le perdite fiscali|per trasparenza       |
|relative agli esercizi anteriori all'inizio |                      |
|della trasparenza congiuntamente a quelle   |                      |
|non attribuite ai soci ai sensi             |                      |
|dell'articolo 115, comma 3, del medesimo    |                      |
|testo unico e, a seguire, le perdite fiscali|                      |
|e le eccedenze di rendimento nozionale      |                      |
|attribuite ai soci partecipanti e non ancora|                      |
|computate in diminuzione dei loro redditi o |                      |
|trasformate in credito d'imposta. Dalla data|                      |
|di efficacia giuridica delle operazioni di  |                      |
|cui al comma 233, per i soci partecipanti   |                      |
|non sono computabili in diminuzione dei     |                      |
|redditi imponibili le perdite di cui        |                      |
|all'articolo 84 del citato testo unico delle|                      |
|imposte sui redditi relative alle attivita' |                      |
|per imposte anticipate complessivamente     |                      |
|trasformate in credito d'imposta ai sensi   |                      |
|dei commi da 233 a 243 del presente articolo|                      |
|e non sono deducibili ne' trasformabili in  |                      |
|credito d'imposta le eccedenze del          |                      |
|rendimento nozionale rispetto al reddito    |                      |
|complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, |                      |
|del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  |                      |
|convertito, con modificazioni, dalla legge  |                      |
|22 dicembre 2011, n. 214, relative alle     |                      |
|attivita' per imposte anticipate            |                      |
|complessivamente trasformate in credito     |                      |
|d'imposta ai sensi dei commi da 233 a 243   |                      |
|del presente articolo.                      |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|237. Ai fini di cui ai commi da 233 a 243   |Requisiti per         |
|del presente articolo, le societa' che      |usufruire degli       |
|partecipano alle operazioni di cui al comma |incentivi fiscali alle|
|233 devono essere operative da almeno due   |operazioni di         |
|anni e, alla data di effettuazione          |aggregazione aziendale|
|dell'operazione e nei due anni precedenti   |                      |
|non devono far parte dello stesso gruppo    |                      |
|societario ne' in ogni caso essere legate   |                      |
|tra loro da un rapporto di partecipazione   |                      |
|superiore al 20 per cento o controllate     |                      |
|anche indirettamente dallo stesso soggetto  |                      |
|ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n.|                      |
|1), del codice civile. Inoltre, le          |                      |
|disposizioni dei commi da 233 a 243 del     |                      |
|presente articolo non si applicano a        |                      |
|societa' per le quali sia stato accertato lo|                      |
|stato di dissesto o il rischio di dissesto  |                      |
|ai sensi dell'articolo 17 del decreto       |                      |
|legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero|                      |
|lo stato di insolvenza ai sensi             |                      |
|dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo  |                      |
|1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1,   |                      |
|lettera b), del codice della crisi d'impresa|                      |
|e dell'insolvenza, di cui al decreto        |                      |
|legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.         |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|238. Le disposizioni dei commi da 233 a 243 |Ambito di applicazione|
|del presente articolo si applicano anche ai |soggettivo degli      |
|soggetti tra i quali sussiste il rapporto di|incentivi fiscali alle|
|controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo|operazioni di         |
|comma, n. 1), del codice civile se il       |aggregazione aziendale|
|controllo e' stato acquisito attraverso     |                      |
|operazioni diverse da quelle di cui al comma|                      |
|233 tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre |                      |
|2021 ed entro un anno dalla data di         |                      |
|acquisizione di tale controllo abbia avuto  |                      |
|efficacia giuridica una delle operazioni di |                      |
|cui al comma 233; in tal caso le perdite    |                      |
|fiscali e l'importo del rendimento nozionale|                      |
|eccedente di cui al medesimo comma 233 si   |                      |
|riferiscono a quelli maturati fino al       |                      |
|periodo d'imposta precedente a quello in    |                      |
|corso alla data in cui e' stato acquisito il|                      |
|controllo e le condizioni previste dal comma|                      |
|237 devono intendersi riferite alla data in |                      |
|cui e' effettuata l'operazione di           |                      |
|acquisizione del controllo.                 |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|239. Il credito d'imposta derivante dalla   |Utilizzabilita' del   |
|trasformazione di cui ai commi da 233 a 243 |credi di imposta      |
|del presente articolo non e' produttivo di  |derivante dalla       |
|interessi. Puo' essere utilizzato, senza    |trasformazione        |
|limiti di importo, in compensazione ai sensi|                      |
|dell'articolo 17 del decreto legislativo 9  |                      |
|luglio 1997, n. 241, ovvero essere ceduto   |                      |
|secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis|                      |
|o dall'articolo 43-ter del decreto del      |                      |
|Presidente della Repubblica 29 settembre    |                      |
|1973, n. 602, ovvero essere chiesto a       |                      |
|rimborso. Il credito d'imposta deve essere  |                      |
|indicato nella dichiarazione dei redditi,   |                      |
|non concorre alla formazione del reddito    |                      |
|d'impresa ne' della base imponibile         |                      |
|dell'imposta regionale sulle attivita'      |                      |
|produttive e non rileva ai fini del rapporto|                      |
|di cui all'articolo 109, comma 5, del testo |                      |
|unico delle imposte sui redditi, di cui al  |                      |
|decreto del Presidente della Repubblica 22  |                      |
|dicembre 1986, n. 917.                      |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|240. Indipendentemente dal numero di        |Limitazione           |
|operazioni societarie straordinarie         |all'applicazione degli|
|realizzate, le disposizioni dei commi da 233|incentivi fiscali alle|
|a 243 del presente articolo possono essere  |operazioni di         |
|applicate una sola volta per ciascun        |aggregazione aziendale|
|soggetto di cui al comma 233.               |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|241. La trasformazione delle attivita' per  |Incentivi fiscali alle|
|imposte anticipate in credito d'imposta di  |operazioni di         |
|cui al comma 233 e' condizionata al         |aggregazione          |
|pagamento di una commissione pari al 25 per |aziendale: obbligo di |
|cento delle attivita' per imposte anticipate|pagamento di una      |
|complessivamente trasformate ai sensi dei   |commissione per la    |
|commi da 233 a 243 del presente articolo. Il|trasformazione delle  |
|versamento della commissione e' effettuato  |attivita' per imposte |
|per il 40 per cento entro trenta giorni     |anticipate in credito |
|dalla data di efficacia giuridica delle     |d'imposta             |
|operazioni di cui al comma 233 e per il     |                      |
|restante 60 per cento entro i primi trenta  |                      |
|giorni dell'esercizio successivo a quello in|                      |
|corso alla data di efficacia giuridica delle|                      |
|operazioni di cui al comma 233. La          |                      |
|commissione e' deducibile ai fini delle     |                      |
|imposte sui redditi e dell'IRAP             |                      |
|nell'esercizio in cui avviene il pagamento. |                      |
|Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e |                      |
|della riscossione della commissione, nonche'|                      |
|per il relativo contenzioso, si applicano le|                      |
|disposizioni in materia di imposte sui      |                      |
|redditi.                                    |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|242. Ai fini dei commi da 233 a 241 del     |Incentivi fiscali alle|
|presente articolo per attivita' per imposte |operazioni di         |
|anticipate complessivamente trasformate     |aggregazione          |
|s'intende l'ammontare complessivo delle     |aziendale: definizione|
|attivita' per imposte anticipate oggetto di |di attivita' per      |
|trasformazione e non rileva che la          |imposte anticipate    |
|trasformazione avvenga in parte             |complessivamente      |
|nell'esercizio successivo a quello in corso |trasformate           |
|alla data di efficacia giuridica delle      |                      |
|operazioni di cui al comma 1233.            |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|243. Il Ministro dell'economia e delle      |Comunicazione         |
|finanze riferisce preventivamente alle      |preventiva del MEF al |
|Camere in ordine a eventuali operazioni di  |Parlamento su         |
|aggregazione societaria o di variazione     |modifiche assetto     |
|della partecipazione detenuta dal Ministero |societario Banca Monte|
|dell'economia e delle finanze in Banca Monte|dei Paschi di Siena   |
|dei Paschi di Siena Spa.                    |Spa                   |
+--------------------------------------------+----------------------+
|244. Le misure di cui all'articolo 13, comma|Proroga               |
|1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  |dell'operativita'     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 5|dell'intervento       |
|giugno 2020, n. 40, si applicano fino al 30 |straordinario in      |
|giugno 2021, salvo quanto previsto al comma |garanzia del Fondo di |
|245.                                        |garanzia PMI per      |
|                                            |sostenere la          |
|                                            |liquidita' delle      |
|                                            |imprese colpite       |
|                                            |dall'emergenza        |
|                                            |epidemiologica da     |
|                                            |COVID                 |
+--------------------------------------------+----------------------+
|245. Le garanzie di cui all'articolo 13,    |Imprese cd. "mid cap":|
|comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.|la garanzia del Fondo |
|23, convertito, con modificazioni, dalla    |di garanzia PMI e'    |
|legge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse,  |concessa fino al 28   |
|alle condizioni ivi previste, in favore     |febbraio 2021         |
|delle imprese con un numero di dipendenti   |                      |
|non inferiore a 250 e non superiore a 499,  |                      |
|fino al 28 febbraio 2021.                   |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|246. La dotazione del fondo di garanzia di  |Rifinanziamento del   |
|cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),  |Fondo di garanzia PMI |
|della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'    |                      |
|incrementata di 500 milioni di euro per     |                      |
|l'anno 2022, di 1.000 milioni di euro per   |                      |
|l'anno 2023, di 1.500 milioni di euro per   |                      |
|l'anno 2024, di 1.000 milioni di euro per   |                      |
|l'anno 2025 e di 500 milioni di euro per    |                      |
|l'anno 2026.                                |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|247. Alla copertura degli oneri derivanti   |Risorse del Programma |
|dai commi da 244 a 246 concorrono, per 500  |Next Generation EU per|
|milioni di euro per l'anno 2022, le risorse |la copertura degli    |
|del Programma Next Generation EU.           |oneri .               |
+--------------------------------------------+----------------------+
|248. All'articolo 56, comma 2, lettere a),  |Proroga delle misure  |
|b) e c), comma 6, lettere a) e c), e comma  |di sostegno alle      |
|8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  |micro, piccole e medie|
|convertito, con modificazioni, dalla legge  |imprese relative      |
|24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31       |all'apertura di       |
|gennaio 2021», ovunque ricorrono, sono      |credito e concessione |
|sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».|di prestiti non       |
|                                            |rateali o prestiti e  |
|                                            |finanziamenti a       |
|                                            |rimborso rateale      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|249. Per le imprese gia' ammesse, alla data |Proroga della         |
|di entrata in vigore della presente legge,  |moratoria salva       |
|alle misure di sostegno finanziario previste|l'ipotesi di rinuncia |
|dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge|espressa da parte     |
|17 marzo 2020, n. 18, convertito, con       |dell'impresa          |
|modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  |beneficiaria          |
|n. 27, la proroga della moratoria, disposta |                      |
|ai sensi del comma 248, opera               |                      |
|automaticamente senza alcuna formalita',    |                      |
|salva l'ipotesi di rinuncia espressa da     |                      |
|parte dell'impresa beneficiaria, da far     |                      |
|pervenire al soggetto finanziatore entro il |                      |
|termine del 31 gennaio 2021 o, per le       |                      |
|imprese di cui all'articolo 77, comma 2, del|                      |
|decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,       |                      |
|convertito, con modificazioni, dalla legge  |                      |
|13 ottobre 2020, n. 126, entro il 31 marzo  |                      |
|2021.                                       |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|250. Le imprese che, alla data di entrata in|Accesso alle misure di|
|vigore della presente legge, presentino le  |sostegno relative     |
|esposizioni debitorie di cui all'articolo   |all'apertura di       |
|56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo     |credito e concessione |
|2020, n. 18, convertito, con modificazioni, |di prestiti non       |
|dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che non|rateali o prestiti e  |
|siano state ancora ammesse alle misure di   |finanziamenti a       |
|sostegno, possono essere ammesse, entro il  |rimborso rateale, a   |
|31 gennaio 2021, alle predette misure di    |favore delle imprese  |
|sostegno finanziario secondo le medesime    |ancora non ammesse    |
|condizioni e modalita' previste dallo stesso|                      |
|articolo 56, come modificato dal comma 248  |                      |
|del presente articolo.                      |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|251. Ai sensi dei commi 249 e 250, nei      |Decorrenza del termine|
|confronti delle imprese che hanno avuto     |per l'avvio delle     |
|accesso alle misure di sostegno finanziario |procedure esecutive   |
|previste dall'articolo 56, comma 2, del     |nei confronti delle   |
|decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,         |imprese che hanno     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge  |avuto accesso alle    |
|24 aprile 2020, n. 27, il termine di        |misure di sostegno    |
|diciotto mesi per l'avvio delle procedure   |relative all'apertura |
|esecutive di cui al medesimo articolo 56,   |di credito e          |
|comma 8, decorre dal termine delle misure di|concessione di        |
|sostegno di cui al citato comma 2, come     |prestiti non rateali o|
|modificato dal comma 248 dal presente       |prestiti e            |
|articolo.                                   |finanziamenti a       |
|                                            |rimborso rateale      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|252. Le disposizioni di cui ai commi da 248 |Preventiva            |
|a 251 si applicano in conformita'           |autorizzazione        |
|all'autorizzazione della Commissione europea|Commissione europea ai|
|ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul |fini delle misure di  |
|funzionamento dell'Unione europea.          |sostegno              |
+--------------------------------------------+----------------------+
|253. Entro trenta giorni dalla data di      |Possibilita' di       |
|entrata in vigore della presente legge      |integrate le          |
|possono essere integrate le disposizioni    |disposizioni operative|
|operative del fondo di cui all'articolo 2,  |del Fondo di garanzia |
|comma 100, lettera a), della legge 23       |per le PMI            |
|dicembre 1996, n. 662.                      |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|254. Per le finalita' di cui ai commi da 248|Incremento della      |
|a 255 del presente articolo la dotazione    |dotazione finanziaria |
|della sezione speciale del fondo di garanzia|della sezione speciale|
|istituita ai sensi dell'articolo 56, comma  |del Fondo di garanzia |
|6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  |per le PMI            |
|convertito, con modificazioni, dalla legge  |                      |
|24 aprile 2020, n. 27, e' incrementata di   |                      |
|300 milioni di euro per l'anno 2021.        |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|255. A decorrere dall'anno 2021 e'          |Finanziamento a favore|
|autorizzata la spesa annua di 800.000 euro a|dell'Ente nazionale   |
|favore dell'Ente nazionale per il           |per il microcredito   |
|microcredito per le attivita' istituzionali |per l'avvio o         |
|finalizzate alla concessione di             |esercizio attivita' di|
|finanziamenti per l'avvio o l'esercizio di  |lavoro autonomo o di  |
|attivita' di lavoro autonomo o di           |microimpresa          |
|microimpresa, come disciplinati             |                      |
|dall'articolo 111 del testo unico delle     |                      |
|leggi in materia bancaria e creditizia, di  |                      |
|cui al decreto legislativo 1° settembre     |                      |
|1993, n. 385, con particolare riferimento   |                      |
|alla promozione e al rafforzamento della    |                      |
|microimprenditoria femminile di cui ai commi|                      |
|da 97 a 106 del presente articolo.          |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|256. La quota di contributo del Fondo per la|Estensione dell'ambito|
|prevenzione del fenomeno dell'usura di cui  |di operativita' del   |
|all'articolo 15, comma 2, lettera a),della  |Fondo per la          |
|legge 7 marzo 1996, n. 108, concessa ai     |prevenzione del       |
|confidi e non necessaria per le finalita' di|fenomeno dell'usura   |
|cui al predetto articolo 15, comma 2,       |                      |
|lettera a), puo' essere utilizzata dai      |                      |
|medesimi confidi anche:                     |                      |
|a) per concedere nuove garanzie su          |                      |
|operazioni per liquidita' a favore delle    |                      |
|micro, piccole e medie imprese ad elevato   |                      |
|rischio finanziario, purche' la condizione  |                      |
|di elevato rischio finanziario sia          |                      |
|individuata attraverso criteri definiti in  |                      |
|apposite convenzioni stipulate con istituti |                      |
|bancari e intermediari finanziari per       |                      |
|l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 15,|                      |
|comma 2, lettera a), della legge 7 marzo    |                      |
|1996, n. 108                                |                      |
|b) per concedere garanzie alle micro e      |                      |
|piccole imprese per operazioni di           |                      |
|rinegoziazione del debito o di allungamento |                      |
|del finanziamento o di sospensione delle    |                      |
|rate su operazioni in essere alla data di   |                      |
|entrata in vigore della presente legge. Il  |                      |
|nuovo finanziamento, se e' concesso dalla   |                      |
|stessa banca o da una banca appartenente    |                      |
|allo stesso gruppo bancario, prevede        |                      |
|l'erogazione al medesimo soggetto           |                      |
|beneficiario di credito aggiuntivo in misura|                      |
|almeno pari al 20 per cento dell'importo del|                      |
|debito residuo in essere del finanziamento  |                      |
|oggetto di rinegoziazione                   |                      |
|c) per erogare credito fino a un importo    |                      |
|massimo per singola operazione di 40.000    |                      |
|euro a favore di micro, piccole e medie     |                      |
|imprese.                                    |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|257. Le operazioni di cui al comma 256,     |I Confidi iscritti    |
|lettera c), possono essere effettuate dai   |nell'elenco dei       |
|confidi iscritti all'albo previsto          |Confidi possono       |
|dall'articolo 106 del testo unico delle     |concedere l'erogazione|
|leggi in materia bancaria e creditizia, di  |del credito           |
|cui al decreto legislativo 1° settembre     |                      |
|1993, n. 385, e dai confidi iscritti        |                      |
|nell'elenco di cui all'articolo 112 del     |                      |
|medesimo testo unico.                       |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|258. Con decreto di natura non              |Requisiti per         |
|regolamentare, il Ministro dell'economia e  |l'erogazione del      |
|delle finanze subordina l'effettuazione     |credito concesso da   |
|delle operazioni di cui al comma 256,       |Confidi               |
|lettera c), da parte dei confidi iscritti   |                      |
|nell'elenco di cui all'articolo 112 del     |                      |
|testo unico delle leggi in materia bancaria |                      |
|e creditizia, di cui al decreto legislativo |                      |
|1° settembre 1993, n. 385, a ulteriori      |                      |
|requisiti patrimoniali, di governance,      |                      |
|organizzativi e di trasparenza, demandandone|                      |
|la verifica all'Organismo di cui            |                      |
|all'articolo 112-bis del citato testo unico |                      |
|di cui al decreto legislativo n. 385 del    |                      |
|1993.                                       |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|259. Le societa' finanziarie costituite ai  |Rafforzamento degli   |
|sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge|strumenti di sostegno |
|27 febbraio 1985, n. 49, svolgono, su       |all'azione di recupero|
|incarico del Ministero dello sviluppo       |di aziende in crisi da|
|economico, attivita' di assistenza e        |parte dei lavoratori  |
|consulenza a iniziative volte alla          |                      |
|costituzione di societa' cooperative        |                      |
|promosse da lavoratori provenienti da       |                      |
|aziende in crisi o da aziende i cui titolari|                      |
|intendano trasferire le stesse ai lavoratori|                      |
|medesimi.                                   |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|260. Con decreto del Ministro dello sviluppo|Modalita' di          |
|economico sono determinate le modalita' di  |individuazione e      |
|individuazione e conferimento degli         |conferimento degli    |
|incarichi di cui al comma 259 nonche' la    |incarichi nonche' la  |
|determinazione dei relativi compensi i cui  |determinazione dei    |
|oneri sono a carico delle risorse di cui    |relativi compensi     |
|all'articolo 11, comma 6, della legge 31    |                      |
|gennaio 1992, n. 59.                        |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|261. Al fine di sostenere la nascita e lo   |Incremento della      |
|sviluppo di imprese cooperative costituite  |dotazione finanziaria |
|dai lavoratori per il recupero di aziende in|del Fondo per la      |
|crisi e processi di ristrutturazione e      |crescita sostenibile  |
|riconversione industriale di cui al decreto |                      |
|del Ministro dello sviluppo economico 4     |                      |
|dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta    |                      |
|Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2015, la       |                      |
|dotazione del Fondo per la crescita         |                      |
|sostenibile di cui all'articolo 23 del      |                      |
|decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,        |                      |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 7|                      |
|agosto 2012, n. 134, e' incrementata di 10  |                      |
|milioni di euro per ciascuno degli anni 2021|                      |
|e 2022.                                     |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|262. All'articolo 17 della legge 27 febbraio|Ampliamento           |
|1985, n. 49, sono apportate le seguenti     |dell'operativita'     |
|modificazioni:                              |delle societa'        |
|a) al comma 5-bis, le parole: «, nonche'    |finanziarie           |
|svolgere attivita' di servizi e di          |partecipate dal MISE  |
|promozione ed essere destinatarie di fondi  |che possono essere    |
|pubblici» sono soppresse                    |destinatarie di fondi |
|b) dopo il comma 5-bis e' inserito il       |pubblici nazionali e  |
|seguente:                                   |regionali, nonche'    |
|«5-ter. Le societa' finanziarie possono     |svolgere attivita' di |
|inoltre essere destinatarie di fondi        |promozione, servizi e |
|pubblici nazionali e regionali, nonche'     |assistenza nella      |
|svolgere attivita' di promozione, di        |gestione dei fondi    |
|prestazione di servizi e di assistenza nella|                      |
|gestione di fondi, affidati a enti o        |                      |
|amministrazioni pubbliche, aventi la        |                      |
|finalita' di sostenere l'occupazione        |                      |
|attraverso la nascita e lo sviluppo di      |                      |
|imprese cooperative di lavoro e sociali».   |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|263. All'articolo 26 del decreto-legge 19   |Rafforzamento         |
|maggio 2020, n. 34, convertito, con         |patrimoniale delle    |
|modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  |imprese di medie      |
|n. 77, sono apportate le seguenti           |dimensioni            |
|modificazioni:                              |                      |
|a) al comma 1, lettera c), dopo le parole:  |                      |
|«31 dicembre 2020» sono inserite le         |                      |
|seguenti: «, ovvero, limitatamente          |                      |
|all'accesso alle misure previste dai commi 8|                      |
|e 12, entro il 30 giugno 2021,»             |                      |
|b) al comma 2, la lettera a) e' sostituita  |                      |
|dalla seguente:                             |                      |
|«a) non e' sottoposta o ammessa a procedura |                      |
|concorsuale ovvero non e' stata presentata o|                      |
|depositata, nei confronti di essa o da essa |                      |
|stessa, istanza volta a far dichiarare lo   |                      |
|stato di insolvenza o l'avvio di una        |                      |
|procedura fallimentare o altra procedura    |                      |
|concorsuale e, comunque, alla data del 31   |                      |
|dicembre 2019 non rientrava nella categoria |                      |
|delle imprese in difficolta' ai sensi del   |                      |
|regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno |                      |
|2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del  |                      |
|25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n.    |                      |
|1388/2014, del 16 dicembre 2014»            |                      |
|c) il comma 2-bis e' sostituito dal         |                      |
|seguente:                                   |                      |
|«2-bis. Le misure di cui ai commi 8 e 12 si |                      |
|applicano anche alle imprese, non in        |                      |
|difficolta' alla data del 31 dicembre 2019, |                      |
|ammesse successivamente a tale data al      |                      |
|concordato preventivo con continuita'       |                      |
|aziendale purche' il decreto di omologa sia |                      |
|stato gia' adottato alla data di            |                      |
|presentazione dell'istanza di cui al comma  |                      |
|17 ovvero alla data di approvazione del     |                      |
|bilancio di cui al comma 8 e che si trovano |                      |
|in situazione di regolarita' contributiva e |                      |
|fiscale all'interno dei piani di rientro e  |                      |
|rateizzazione»                              |                      |
|d) al comma 8:                              |                      |
|1) dopo il primo periodo e' aggiunto il     |                      |
|seguente: «La percentuale di cui al periodo |                      |
|precedente e' aumentata dal 30 al 50 per    |                      |
|cento per gli aumenti di capitale deliberati|                      |
|ed eseguiti nel primo semestre del 2021»    |                      |
|2) al secondo periodo, dopo le parole: «1°  |                      |
|gennaio 2024» sono inserite le seguenti: «, |                      |
|ovvero del 1° gennaio 2025 nel caso in cui  |                      |
|l'aumento di capitale sia deliberato ed     |                      |
|eseguito nel primo semestre dell'esercizio  |                      |
|2021,»                                      |                      |
|e) al comma 9, il primo periodo e'          |                      |
|sostituito dal seguente: «Il credito        |                      |
|d'imposta di cui al comma 8 e' utilizzabile |                      |
|esclusivamente in compensazione, ai sensi   |                      |
|dell'articolo 17 del decreto legislativo 9  |                      |
|luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo   |                      |
|giorno successivo a quello di effettuazione |                      |
|dell'investimento, successivamente          |                      |
|all'approvazione del bilancio per           |                      |
|l'esercizio 2020 ed entro la data del 30    |                      |
|novembre 2021.»                             |                      |
|f) al comma 12:                             |                      |
|1) al primo periodo, le parole: «31 dicembre|                      |
|2020» sono sostituite dalle seguenti: «30   |                      |
|giugno 2021» e dopo le parole: «entro i     |                      |
|limiti della dotazione del Fondo» sono      |                      |
|inserite le seguenti: «e nel limite massimo |                      |
|di 1 miliardo di euro per le sottoscrizioni |                      |
|da effettuare nell'anno 2021»               |                      |
|2) al secondo periodo, le parole da:        |                      |
|«lettera a);» fino alla fine del periodo    |                      |
|sono sostituite dalle seguenti: «lettera a),|                      |
|e il doppio dei costi del personale della   |                      |
|societa' relativi al 2019, come risultanti  |                      |
|dal bilancio ovvero da dati certificati se  |                      |
|l'impresa non ha approvato il bilancio»     |                      |
|g) al comma 16, il secondo periodo e'       |                      |
|soppresso                                   |                      |
|h) al comma 18, le parole: «nell'anno 2020» |                      |
|sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30|                      |
|giugno 2021, fermo restando il limite       |                      |
|massimo di cui al comma 12, primo periodo»  |                      |
|i) al comma 19, il terzo periodo e'         |                      |
|sostituito dal seguente: «Il Gestore e'     |                      |
|autorizzato a trattenere dalle              |                      |
|disponibilita' del Fondo un importo massimo |                      |
|per operazione pari, nell'anno 2020 e       |                      |
|nell'anno 2021, allo 0,4 per cento del      |                      |
|valore nominale degli Strumenti Finanziari  |                      |
|sottoscritti e, negli anni successivi e fino|                      |
|all'esaurimento delle procedure di recupero |                      |
|dei crediti vantati verso le societa'       |                      |
|emittenti, allo 0,2 per cento del valore    |                      |
|nominale degli Strumenti Finanziari non     |                      |
|rimborsati, con oneri valutati in 9,6       |                      |
|milioni di euro per l'anno 2020, in 4,8     |                      |
|milioni di euro annui per ciascuno degli    |                      |
|anni dal 2021 al 2023 e in 3,8 milioni di   |                      |
|euro annui a decorrere dall'anno 2024».     |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|264. Le modificazioni di cui al comma 263 si|Applicabilita' della  |
|applicano alle istanze di accesso alla      |misura alle istanze   |
|misura di cui al comma 12 dell'articolo 26  |presentate            |
|del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,    |successivamente al 31 |
|convertito, con modificazioni, dalla legge  |dicembre 2020         |
|17 luglio 2020, n. 77, presentate           |                      |
|successivamente al 31 dicembre 2020.        |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|265. Gli operatori di finanza mutualistica e|Ampliamento           |
|solidale iscritti nell'elenco di cui        |dell'operativita'     |
|all'articolo 111, comma 1, del testo unico  |della finanza         |
|delle leggi in materia bancaria e creditizia|mutualistica e        |
|di cui al decreto legislativo 1° settembre  |solidale              |
|1993, n. 385, costituiti in forma di        |                      |
|societa' cooperativa a mutualita' prevalente|                      |
|ai sensi dell'articolo 16 del regolamento di|                      |
|cui al decreto del Ministro dell'economia e |                      |
|delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176, e    |                      |
|adeguatamente patrimonializzati possono     |                      |
|erogare credito alle microimprese, come     |                      |
|definite dalla raccomandazione 2003/361/CE  |                      |
|della Commissione, del 6 maggio 2003, e dal |                      |
|decreto del Ministro delle attivita'        |                      |
|produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella |                      |
|Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre    |                      |
|2005, che presentino requisiti dimensionali |                      |
|non superiori al doppio di quelli previsti  |                      |
|dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e|                      |
|b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,|                      |
|e un livello di indebitamento non superiore |                      |
|a 200.000 euro. Il Ministro dell'economia e |                      |
|delle finanze, con proprio decreto, apporta |                      |
|al citato regolamento di cui al decreto del |                      |
|Ministro dell'economia e delle finanze n.   |                      |
|176 del 2014, le modifiche necessarie ad    |                      |
|adeguarlo a quanto disposto dal presente    |                      |
|comma.                                      |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|266. L'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile|Ulteriori misure a    |
|2020, n. 23, convertito, con modificazioni, |sostegno delle        |
|dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e'        |imprese: disposizioni |
|sostituito dal seguente:                    |temporanee in materia |
|«Art. 6. - (Disposizioni temporanee in      |di riduzione di       |
|materia di riduzione di capitale) - 1. Per  |capitale              |
|le perdite emerse nell'esercizio in corso   |                      |
|alla data del 31 dicembre 2020 non si       |                      |
|applicano gli articoli 2446, secondo e terzo|                      |
|comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e     |                      |
|sesto comma, e 2482-ter del codice civile e |                      |
|non opera la causa di scioglimento della    |                      |
|societa' per riduzione o perdita del        |                      |
|capitale sociale di cui agli articoli 2484, |                      |
|primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del|                      |
|codice civile.                              |                      |
|2. Il termine entro il quale la perdita deve|                      |
|risultare diminuita a meno di un terzo      |                      |
|stabilito dagli articoli 2446, secondo      |                      |
|comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice |                      |
|civile, e' posticipato al quinto esercizio  |                      |
|successivo; l'assemblea che approva il      |                      |
|bilancio di tale esercizio deve ridurre il  |                      |
|capitale in proporzione delle perdite       |                      |
|accertate."                                 |                      |
|3. Nelle ipotesi previste dagli articoli    |                      |
|2447 o 2482-ter del codice civile           |                      |
|l'assemblea convocata senza indugio dagli   |                      |
|amministratori, in alternativa all'immediata|                      |
|riduzione del capitale e al contemporaneo   |                      |
|aumento del medesimo a una cifra non        |                      |
|inferiore al minimo legale, puo' deliberare |                      |
|di rinviare tali decisioni alla chiusura    |                      |
|dell'esercizio di cui al comma 2.           |                      |
|L'assemblea che approva il bilancio di tale |                      |
|esercizio deve procedere alle deliberazioni |                      |
|di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del    |                      |
|codice civile. Fino alla data di tale       |                      |
|assemblea non opera la causa di scioglimento|                      |
|della societa' per riduzione o perdita del  |                      |
|capitale sociale di cui agli articoli 2484, |                      |
|primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del|                      |
|codice civile.                              |                      |
|4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3      |                      |
|devono essere distintamente indicate nella  |                      |
|nota integrativa con specificazione, in     |                      |
|appositi prospetti, della loro origine      |                      |
|nonche' delle movimentazioni intervenute    |                      |
|nell'esercizio».                            |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|267. Al comma 7-bis dell'articolo 67 del    |Possibilita' di       |
|testo unico delle disposizioni in materia di|svolgere attivita' di |
|intermediazione finanziaria, di cui al      |negoziazione in conto |
|decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,|proprio nelle sedi di |
|le parole: «paragrafo 5, punti da 4 a 22»   |negoziazione          |
|sono sostituite dalle seguenti: «paragrafo  |all'ingrosso dei      |
|5, punti da 3 a 22».                        |titoli di Stato anche |
|                                            |per soggetti quali    |
|                                            |Poste Italiane S.p.A. |
|                                            |e le equivalenti      |
|                                            |strutture degli altri |
|                                            |Paesi europei         |
+--------------------------------------------+----------------------+
|268. All'articolo 22 del decreto-legge 2    |Semplificazione delle |
|marzo 1989, n. 66, convertito, con          |modalita' di          |
|modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989,  |determinazione e      |
|n. 144, il comma 2 e' sostituito dal        |comunicazione delle   |
|seguente:                                   |condizioni massime    |
|«2. Le condizioni massime applicabili ai    |applicabili ai mutui  |
|mutui da concedere agli enti locali         |da concedere agli enti|
|territoriali o altre modalita' tendenti ad  |locali territoriali   |
|ottenere uniformita' di trattamento sono    |                      |
|stabilite dal Capo della Direzione          |                      |
|competente in materia di debito pubblico con|                      |
|determinazione da pubblicare nel sito       |                      |
|internet istituzionale del Ministero        |                      |
|dell'economia e delle finanze - Dipartimento|                      |
|del tesoro».                                |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|269. All'articolo 45 della legge 23 dicembre|Semplificazione delle |
|1998, n. 448, al comma 32, primo periodo, le|modalita' di          |
|parole: «dal Ministero del tesoro, del      |determinazione e      |
|bilancio e della programmazione economica   |comunicazione dei     |
|con apposita comunicazione da pubblicare    |tassi massimi di      |
|nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite   |interesse applicabili |
|dalle seguenti: «dal Capo della Direzione   |ai mutui e alle       |
|competente in materia di debito pubblico con|obbligazioni con onere|
|determinazione da pubblicare nel sito       |a totale carico dello |
|internet istituzionale del Ministero        |Stato di importo fino |
|dell'economia e delle finanze - Dipartimento|a 51.645.689,91 euro  |
|del tesoro».                                |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|270. All'articolo 23 del decreto-legge 22   |Ampliamento delle     |
|giugno 2012, n. 83, convertito, con         |finalita' del Fondo   |
|modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.|crescita sostenibile: |
|134, sono apportate le seguenti             |finanziamento di      |
|modificazioni:                              |interventi diretti a  |
|a) al comma 2, e' aggiunta, in fine, la     |salvaguardare         |
|seguente lettera:                           |l'occupazione e a dare|
|«c-ter) interventi diretti a salvaguardare  |continuita'           |
|l'occupazione e a dare continuita'          |all'esercizio delle   |
|all'esercizio delle attivita'               |attivita'             |
|imprenditoriali»                            |imprenditoriali.      |
|b) dopo il comma 3-ter e' inserito il       |                      |
|seguente:                                   |                      |
|«3-quater. Per le finalita' di cui al comma |                      |
|2, lettera c-ter), possono essere concessi  |                      |
|finanziamenti in favore di piccole imprese  |                      |
|in forma di societa' cooperativa costituite |                      |
|da lavoratori provenienti da aziende i cui  |                      |
|titolari intendano trasferire le stesse, in |                      |
|cessione o in affitto, ai lavoratori        |                      |
|medesimi. Per la gestione degli interventi  |                      |
|il Ministero dello sviluppo economico si    |                      |
|avvale, sulla base di apposita convenzione, |                      |
|degli investitori istituzionali destinati   |                      |
|alle societa' cooperative di cui            |                      |
|all'articolo 111-octies delle disposizioni  |                      |
|per l'attuazione del codice civile e        |                      |
|disposizioni transitorie. Con uno o piu'    |                      |
|decreti del Ministro dello sviluppo         |                      |
|economico, di concerto con il Ministro      |                      |
|dell'economia e delle finanze, sono         |                      |
|stabiliti, nel rispetto della disciplina    |                      |
|dell'Unione europea in materia di aiuti di  |                      |
|Stato, modalita' e criteri per la           |                      |
|concessione, erogazione e rimborso dei      |                      |
|predetti finanziamenti».                    |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|271. Gli importi del trattamento di fine    |Agevolazioni fiscali  |
|rapporto richiesti dai lavoratori e         |per le piccole imprese|
|destinati alla sottoscrizione di capitale   |in forma di societa'  |
|sociale delle cooperative costituite ai     |cooperativa costituite|
|sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del |da lavoratori         |
|decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,        |provenienti da aziende|
|convertito, con modificazioni, dalla legge 7|i cui titolari        |
|agosto 2012, n. 134, introdotto dal comma   |intendano trasferire  |
|270 del presente articolo, non concorrono   |le stesse, in cessione|
|alla formazione del reddito imponibile dei  |o affitto, ai         |
|lavoratori medesimi.                        |lavoratori medesimi:  |
|                                            |gli importi di TFR che|
|                                            |vengono destinati dai |
|                                            |lavoratori alla       |
|                                            |sottoscrizione del    |
|                                            |capitale sociale delle|
|                                            |cooperative in        |
|                                            |questione non         |
|                                            |concorrono alla       |
|                                            |formazione del reddito|
|                                            |imponibile dei        |
|                                            |medesimi lavoratori   |
+--------------------------------------------+----------------------+
|272. Le misure di favore previste           |Agevolazioni fiscali  |
|dall'articolo 3, comma 4-ter, del testo     |per le piccole imprese|
|unico delle disposizioni concernenti        |in forma di societa'  |
|l'imposta sulle successioni e donazioni, di |cooperativa costituite|
|cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, |da lavoratori         |
|n. 346, e dall'articolo 58 del testo unico  |provenienti da aziende|
|delle imposte sui redditi, di cui al decreto|i cui titolari        |
|del Presidente della Repubblica 22 dicembre |intendano trasferire  |
|1986, n. 917, si applicano nei casi di      |le stesse, in cessione|
|cessione di azienda di cui all'articolo 23, |o affitto, ai         |
|comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno |lavoratori medesimi:  |
|2012, n. 83, convertito, con modificazioni, |le agevolazioni       |
|dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,          |sull'imposta di       |
|introdotto dal comma 270 del presente       |successione e         |
|articolo. Il Ministro dell'economia e delle |donazione per i       |
|finanze stabilisce con proprio decreto, da  |trasferimenti di      |
|emanare entro sessanta giorni dalla data di |aziende, di quote     |
|entrata in vigore della presente legge, i   |sociali e di azioni,  |
|criteri e le modalita' per l'accesso ai     |nonche' l'esenzione   |
|relativi benefici.                          |fiscale delle         |
|                                            |plusvalenze relative  |
|                                            |alle medesime         |
|                                            |operazioni, trovino   |
|                                            |applicazione anche nel|
|                                            |caso di cessione di   |
|                                            |azienda relativa alle |
|                                            |piccole societa'      |
|                                            |cooperative costituite|
|                                            |da lavoratori         |
|                                            |provenienti da aziende|
|                                            |i cui titolari        |
|                                            |intendano trasferire  |
|                                            |le stesse, in cessione|
|                                            |o affitto, ai         |
|                                            |lavoratori medesimi   |
+--------------------------------------------+----------------------+
|273. Le cooperative di cui all'articolo 23, |Agevolazioni per le   |
|comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno |piccole imprese in    |
|2012, n. 83, convertito, con modificazioni, |forma di societa'     |
|dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,          |cooperativa costituite|
|introdotto dal comma 270 del presente       |da lavoratori         |
|articolo, rispettano la condizione di       |provenienti da aziende|
|prevalenza di cui all'articolo 2513 del     |i cui titolari        |
|codice civile a decorrere dal quinto anno   |intendano trasferire  |
|successivo alla loro costituzione.          |le stesse, in cessione|
|                                            |o affitto, ai         |
|                                            |lavoratori medesimi:  |
|                                            |obbligo di rispettare |
|                                            |la condizione di      |
|                                            |prevalenza a decorrere|
|                                            |dal quinto anno       |
|                                            |successivo alla loro  |
|                                            |costituzione          |
+--------------------------------------------+----------------------+
|274. All'articolo 43 del decreto-legge 28   |Allungamento dei      |
|settembre 2018, n. 109, convertito, con     |termini mutui         |
|modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,|agevolati concessi da |
|n. 130, sono apportate le seguenti          |Invitalia             |
|modificazioni:                              |                      |
|a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: |                      |
|«1-bis. I soggetti beneficiari dei mutui    |                      |
|agevolati di cui al decreto-legge 30        |                      |
|dicembre 1985, n. 786, convertito, con      |                      |
|modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986,|                      |
|n. 44, al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. |                      |
|26, convertito, con modificazioni, dalla    |                      |
|legge 29 marzo 1995, n. 95, al decreto-legge|                      |
|1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con    |                      |
|modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,|                      |
|n. 608, e al decreto legislativo 21 aprile  |                      |
|2000, n. 185, possono beneficiare di un     |                      |
|allungamento dei termini di restituzione    |                      |
|fino a un massimo di 84 rate mensili. I     |                      |
|suddetti benefici si applicano anche nel    |                      |
|caso in cui sia stata gia' adottata da      |                      |
|Invitalia Spa la risoluzione del contratto  |                      |
|di finanziamento agevolato in ragione della |                      |
|morosita' nella restituzione delle rate,    |                      |
|purche' il relativo credito non risulti gia'|                      |
|iscritto a ruolo ovvero non siano stati     |                      |
|avviati contenziosi per il recupero dello   |                      |
|stesso; Invitalia Spa, su richiesta dei     |                      |
|soggetti beneficiari, da presentare entro il|                      |
|31 marzo 2021, procede, nel rispetto della  |                      |
|normativa dell'Unione europea in materia di |                      |
|aiuti di Stato, alla ricognizione del       |                      |
|debito, costituito dalla quota del mutuo non|                      |
|restituita aumentata delle spese legali nei |                      |
|limiti di quanto giudizialmente liquidato,  |                      |
|tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo|                      |
|versate a Invitalia Spa dai soggetti        |                      |
|richiedenti»                                |                      |
|b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:   |                      |
|«2. Nell'ambito delle soluzioni negoziali   |                      |
|giudizialmente assistite delle crisi        |                      |
|d'impresa ovvero nell'ambito delle attivita'|                      |
|giudiziali pendenti per il recupero dei     |                      |
|crediti in ragione della revoca o della     |                      |
|risoluzione del contratto di finanziamento  |                      |
|agevolato, purche' il soggetto beneficiario |                      |
|non abbia cessato l'attivita' alla data del |                      |
|31 dicembre 2020, Invitalia Spa, previa     |                      |
|acquisizione del parere favorevole          |                      |
|dell'Avvocatura dello Stato, e' obbligata ad|                      |
|aderire tempestivamente, e comunque non     |                      |
|oltre trenta giorni dall'acquisizione del   |                      |
|parere dell'Avvocatura, a proposte          |                      |
|transattive presentate dai soggetti         |                      |
|beneficiari o da altro soggetto interessato |                      |
|alla continuita' aziendale, per importi pari|                      |
|al 25 per cento del debito in un'unica      |                      |
|soluzione oppure pari al 100 per cento del  |                      |
|debito in 84 rate mensili costanti; al      |                      |
|mancato pagamento di tre rate mensili, anche|                      |
|non consecutive, la predetta proposta       |                      |
|transattiva decade. Ai fini del presente    |                      |
|articolo, per debito deve intendersi, in    |                      |
|caso di risoluzione, la quota del mutuo non |                      |
|restituita, aumentata degli interessi       |                      |
|calcolati al tasso legale vigente dal       |                      |
|momento dell'inadempimento e dalle spese    |                      |
|legali sostenute da Invitalia Spa fino al   |                      |
|momento del perfezionamento dell'accordo,   |                      |
|tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo|                      |
|versate a Invitalia Spa che comunque sono   |                      |
|imputate prima a conto interessi e poi a    |                      |
|sorte capitale; analogamente in caso di     |                      |
|revoca delle agevolazioni, la quale         |                      |
|ordinariamente comporterebbe anche la       |                      |
|restituzione dei contributi, per debito deve|                      |
|intendersi quanto previsto nella fattispecie|                      |
|della risoluzione, ovvero la sola quota del |                      |
|mutuo non restituita, aumentata degli       |                      |
|interessi calcolati al tasso legale vigente |                      |
|dal momento dell'inadempimento e dalle spese|                      |
|legali sostenute da Invitalia Spa fino al   |                      |
|momento del perfezionamento dell'accordo,   |                      |
|tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo|                      |
|versate a Invitalia Spa che comunque sono   |                      |
|imputate prima a conto interessi e poi a    |                      |
|sorte capitale»                             |                      |
|c) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il       |                      |
|seguente:                                   |                      |
|«2-ter. Invitalia Spa sospende le procedure |                      |
|esecutive pendenti nei confronti dei        |                      |
|soggetti che hanno presentato domanda ai    |                      |
|sensi del presente articolo per un periodo  |                      |
|di dodici mesi dalla data di ricezione della|                      |
|domanda. Invitalia Spa deve rivolgere       |                      |
|tempestivamente istanza all'autorita'       |                      |
|competente, in base alle norme in vigore,   |                      |
|per la sospensione delle procedure esecutive|                      |
|che siano in atto a carico dei richiedenti  |                      |
|l'adesione transattiva ai sensi del presente|                      |
|articolo, al fine di non arrecare           |                      |
|pregiudizio irreversibile alla continuita'  |                      |
|aziendale».                                 |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|275. Il Fondo sociale per occupazione e     |Incremento della      |
|formazione di cui all'articolo 18, comma 1, |dotazione finanziaria |
|lettera a), del decreto-legge 29 novembre   |del Fondo occupazione |
|2008, n. 185, convertito, con modificazioni,|e formazione          |
|dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'       |                      |
|incrementato di 600 milioni di euro per     |                      |
|l'anno 2021 e di 200 milioni di euro per    |                      |
|l'anno 2022.                                |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|276. Nello stato di previsione del Ministero|Istituzione del Fondo |
|del lavoro e delle politiche sociali e'     |per il sostegno della |
|istituito il Fondo per il sostegno della    |parita' salariale di  |
|parita' salariale di genere, con una        |genere                |
|dotazione di 2 milioni di euro annui a      |                      |
|decorrere dall'anno 2022, destinato alla    |                      |
|copertura finanziaria, nei limiti della     |                      |
|predetta dotazione, di interventi           |                      |
|finalizzati al sostegno e al riconoscimento |                      |
|del valore sociale ed economico della       |                      |
|parita' salariale di genere e delle pari    |                      |
|opportunita' sui luoghi di lavoro.          |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|277. Con decreto del Ministro del lavoro e  |Individuazione delle  |
|delle politiche sociali, di concerto con il |modalita' di          |
|Ministro dell'economia e delle finanze, sono|attuazione.           |
|stabilite le modalita' di attuazione del    |                      |
|comma 276.                                  |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|278. E' prorogato per gli anni 2021 e 2022  |Proroga del           |
|il trattamento di sostegno del reddito di   |trattamento           |
|cui all'articolo 44 del decreto-legge 28    |straordinario di      |
|settembre 2018, n. 109, convertito, con     |integrazione salariale|
|modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,|per cessazione di     |
|n. 130, per un periodo massimo complessivo  |attivita'             |
|di autorizzazione del trattamento           |                      |
|straordinario di integrazione salariale di  |                      |
|dodici mesi e nel limite di spesa di 200    |                      |
|milioni di euro per l'anno 2021 e di 50     |                      |
|milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri |                      |
|derivanti dal primo periodo del presente    |                      |
|comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno|                      |
|2021 e a 50 milioni di euro per l'anno 2022,|                      |
|si provvede a valere sul Fondo sociale per  |                      |
|occupazione e formazione, di cui            |                      |
|all'articolo 18, comma 1, lettera a), del   |                      |
|decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,     |                      |
|convertito, con modificazioni, dalla legge  |                      |
|28 gennaio 2009, n. 2. In sede di accordo   |                      |
|governativo e' verificata la sostenibilita' |                      |
|finanziaria del trattamento straordinario di|                      |
|integrazione salariale e nell'accordo e'    |                      |
|indicato il relativo onere finanziario. Al  |                      |
|fine del monitoraggio della spesa, gli      |                      |
|accordi governativi sono trasmessi al       |                      |
|Ministero dell'economia e delle finanze e   |                      |
|all'INPS per il monitoraggio mensile dei    |                      |
|flussi di spesa relativi all'erogazione     |                      |
|delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio |                      |
|emerga che e' stato raggiunto o sara'       |                      |
|raggiunto il limite di spesa, non possono   |                      |
|essere stipulati altri accordi.             |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|279. All'articolo 93 del decreto-legge 19   |Proroghe e rinnovi dei|
|maggio 2020, n. 34, convertito, con         |contratti di lavoro   |
|modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  |dipendente a termine  |
|n. 77, al comma 1, le parole: «31 dicembre  |nel settore privato   |
|2020» sono sostituite dalle seguenti: «31   |                      |
|marzo 2021».                                |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|280. Le misure di sostegno del reddito per i|Rifinanziamento delle |
|lavoratori dipendenti delle imprese del     |misure di sostegno del|
|settore dei call center, di cui all'articolo|reddito per i         |
|44, comma 7, del decreto legislativo 14     |lavoratori dipendenti |
|settembre 2015, n.148, sono prorogate per   |delle imprese del     |
|l'anno 2021 nel limite di spesa di 20       |settore dei call      |
|milioni di euro. All'onere derivante dal    |center                |
|primo periodo del presente comma, pari a 20 |                      |
|milioni di euro per l'anno 2021, si provvede|                      |
|a valere sul Fondo sociale per occupazione e|                      |
|formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,|                      |
|lettera a), del decreto-legge 29 novembre   |                      |
|2008, n.185, convertito, con modificazioni, |                      |
|dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.          |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|281. All'articolo 199, comma 1, lettera b), |Estensione temporale  |
|del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,    |del riconoscimento di |
|convertito, con modificazioni, dalla legge  |un contributo di 90   |
|17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «nel |euro al lavoratore    |
|limite massimo di 4 milioni di euro per     |portuale , dalle      |
|l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e  |Autorita' di sistema  |
|di 2 milioni di euro per l'anno 2021».      |portuale e            |
|                                            |dall'Autorita'        |
|                                            |portuale di Gioia     |
|                                            |Tauro, a causa delle  |
|                                            |mutate condizioni     |
|                                            |economiche degli scali|
|                                            |del sistema portuale  |
|                                            |conseguenti           |
|                                            |all'emergenza da      |
|                                            |COVID-19              |
+--------------------------------------------+----------------------+
|282. A valere sul Fondo sociale per         |Indennita'            |
|occupazione e formazione, di cui            |onnicomprensiva per i |
|all'articolo 18, comma 1, lettera a), del   |lavoratori dipendenti |
|decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,     |da imprese adibite    |
|convertito, con modificazioni, dalla legge  |alla pesca marittima  |
|28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nella   |nel periodo di        |
|misura di 12 milioni di euro per l'anno     |sospensione           |
|2021, al finanziamento dell'indennita'      |dell'attivita'        |
|onnicomprensiva, pari a trenta euro         |lavorativa a causa    |
|giornalieri per l'anno 2021, per ciascun    |delle misure di       |
|lavoratore dipendente da impresa adibita    |arresto temporaneo    |
|alla pesca marittima, compresi i soci       |obbligatorio          |
|lavoratori delle cooperative della piccola  |                      |
|pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n.  |                      |
|250, in caso di sospensione dal lavoro      |                      |
|derivante da misure di arresto temporaneo   |                      |
|obbligatorio.                               |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|283. A valere sul Fondo sociale per         |Indennita'            |
|occupazione e formazione, di cui            |onnicomprensiva per i |
|all'articolo 18, comma 1, lettera a), del   |lavoratori dipendenti |
|decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,     |da imprese adibite    |
|convertito, con modificazioni, dalla legge  |alla pesca marittima  |
|28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nella   |nel periodo di        |
|misura di 7 milioni di euro per l'anno 2021,|sospensione           |
|al finanziamento dell'indennita'            |dell'attivita'        |
|onnicomprensiva, pari a trenta euro         |lavorativa, a causa   |
|giornalieri per l'anno 2021, per ciascun    |delle misure di       |
|lavoratore dipendente da impresa adibita    |arresto temporaneo non|
|alla pesca marittima, compresi i soci       |obbligatorio          |
|lavoratori delle cooperative della piccola  |                      |
|pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n.  |                      |
|250, in caso di sospensione dal lavoro      |                      |
|derivante da misure di arresto temporaneo   |                      |
|non obbligatorio.                           |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|284. Il trattamento di cui all'articolo 1,  |Allungamento sostegno |
|comma 1, del decreto legislativo 18 maggio  |al reddito dei        |
|2018, n. 72, e' prorogato per gli anni 2021,|lavoratori di imprese |
|2022 e 2023, alle medesime condizioni       |sequestrate o         |
|stabilite dal medesimo articolo 1, comma 1, |confiscate            |
|per una durata massima complessiva di dodici|                      |
|mesi nel triennio e nel limite di spesa di 1|                      |
|milione di euro per ciascuno dei tre anni.  |                      |
|All'onere derivante dal primo periodo del   |                      |
|presente comma, pari a 1 milione di euro per|                      |
|ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si   |                      |
|provvede a valere sul Fondo sociale per     |                      |
|occupazione e formazione, di cui            |                      |
|all'articolo 18, comma 1, lettera a), del   |                      |
|decreto-legge 29 novembre 2008, n.185,      |                      |
|convertito, con modificazioni, dalla legge  |                      |
|28 gennaio 2009, n. 2.                      |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|285. L'efficacia delle disposizioni di cui  |Proroga trattamenti di|
|all'articolo 22-bis del decreto legislativo |integrazione salariale|
|14 settembre 2015, n. 148, e' prorogata per |straordinaria per le  |
|gli anni 2021 e 2022, nel limite di 130     |imprese con rilevanza |
|milioni di euro per l'anno 2021 e di 100    |economica strategica  |
|milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri |                      |
|derivanti dal primo periodo del presente    |                      |
|comma, pari a 130 milioni per l'anno 2021 e |                      |
|a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si   |                      |
|provvede a valere sul Fondo sociale per     |                      |
|occupazione e formazione, di cui            |                      |
|all'articolo 18, comma 1, lettera a), del   |                      |
|decreto-legge 29 novembre 2008, n.185,      |                      |
|convertito, con modificazioni, dalla legge  |                      |
|28 gennaio 2009, n. 2.                      |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|286. Al fine dell'attuazione dei piani di   |Prosecuzione          |
|nuova industrializzazione, di recupero o di |trattamenti di        |
|tenuta occupazionale relativi a crisi       |integrazione salariale|
|aziendali incardinate presso le unita' di   |in deroga per crisi   |
|crisi del Ministero dello sviluppo economico|aziendali             |
|o delle regioni, le regioni e le province   |                      |
|autonome di Trento e di Bolzano possono     |                      |
|concedere nell'anno 2021 ulteriori periodi  |                      |
|di trattamento di integrazione salariale in |                      |
|deroga nel limite della durata massima di   |                      |
|dodici mesi, anche non continuativi.        |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|287. All'onere derivante dall'attuazione del|Copertura finanziaria |
|comma 286 si fa fronte nel limite massimo   |per i trattamenti di  |
|delle risorse gia' assegnate alle regioni e |integrazione salariale|
|alle province autonome di Trento e di       |in deroga per crisi   |
|Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma    |aziendali             |
|6-bis, del decreto legislativo 14 settembre |                      |
|2015, n. 148, ove non previamente utilizzate|                      |
|ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-ter   |                      |
|del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,    |                      |
|convertito, con modificazioni, dalla legge  |                      |
|28 marzo 2019, n. 26, e ai sensi            |                      |
|dell'articolo 22, commi 8-quater e          |                      |
|8-quinquies, del decreto-legge 17 marzo     |                      |
|2020, n. 18, convertito, con modificazioni, |                      |
|dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e        |                      |
|comunque nel limite massimo di 10 milioni di|                      |
|euro per l'anno 2021. Le regioni e le       |                      |
|province autonome di Trento e di Bolzano    |                      |
|concedono l'indennita' di cui al comma 286  |                      |
|del presente articolo, esclusivamente previa|                      |
|verifica della disponibilita' finanziaria da|                      |
|parte dell'Istituto nazionale della         |                      |
|previdenza sociale.                         |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|288. Le regioni e le province autonome di   |Misure di politica    |
|Trento e di Bolzano assicurano ai lavoratori|attiva a favore dei   |
|beneficiari dei trattamenti di integrazione |lavoratori beneficiari|
|salariale in deroga di cui al comma 286     |dei trattamenti di    |
|l'applicazione di misure di politica attiva,|integrazione salariale|
|individuate, a valere sulle risorse proprie |in deroga per crisi   |
|e senza nuovi o maggiori oneri a carico     |aziendali             |
|della finanza pubblica, in accordo con le   |                      |
|organizzazioni sindacali maggiormente       |                      |
|rappresentative, in un apposito piano       |                      |
|regionale, da comunicare al Ministero del   |                      |
|lavoro e delle politiche sociali e          |                      |
|all'Agenzia nazionale per le politiche      |                      |
|attive del lavoro.                          |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|289. Al fine del completamento dei piani di |Completamento piani di|
|recupero occupazionale di cui all'articolo  |recupero occupazionale|
|44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14|nelle aree di crisi   |
|settembre 2015, n. 148, sono stanziate      |industriale complessa |
|ulteriori risorse per un importo pari a 180 |                      |
|milioni di euro, a valere sul Fondo sociale |                      |
|per occupazione e formazione, di cui        |                      |
|all'articolo 18, comma 1, lettera a), del   |                      |
|decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,     |                      |
|convertito, con modificazioni, dalla legge  |                      |
|28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le  |                      |
|regioni con decreto del Ministro del lavoro |                      |
|e delle politiche sociali, di concerto con  |                      |
|il Ministro dell'economia e delle finanze.  |                      |
|Le predette regioni possono destinare,      |                      |
|nell'anno 2021, le risorse stanziate ai     |                      |
|sensi del primo periodo alle medesime       |                      |
|finalita' del citato articolo 44, comma     |                      |
|11-bis, del decreto legislativo n. 148 del  |                      |
|2015, nonche' a quelle dell'articolo 53-ter |                      |
|del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,    |                      |
|convertito, con modificazioni, dalla legge  |                      |
|21 giugno 2017, n. 96.                      |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|290. Al fine di assicurare la prosecuzione  |Istituzione del Fondo |
|degli interventi di cassa integrazione      |per il sostegno al    |
|guadagni straordinaria e di mobilita' in    |reddito dei lavoratori|
|deroga nelle aree di crisi industriale      |delle aree di crisi   |
|complessa individuate dalle regioni per     |industriale complessa |
|l'anno 2020 e non autorizzate per mancanza  |                      |
|di copertura finanziaria, e' istituito,     |                      |
|nello stato di previsione del Ministero del |                      |
|lavoro e delle politiche sociali, un Fondo  |                      |
|per il sostegno al reddito dei lavoratori   |                      |
|delle aree di crisi industriale complessa   |                      |
|con una dotazione di 10 milioni di euro per |                      |
|l'anno 2021. Con decreto del Ministro del   |                      |
|lavoro e delle politiche sociali, di        |                      |
|concerto con il Ministro dell'economia e    |                      |
|delle finanze, da adottare entro trenta     |                      |
|giorni dalla data di entrata in vigore della|                      |
|presente legge, sono stabiliti i criteri e  |                      |
|le modalita' di riparto tra le regioni delle|                      |
|risorse di cui al predetto Fondo sulla base |                      |
|dei fabbisogni comunicati anche al fine del |                      |
|rispetto del limite di spesa previsto dal   |                      |
|presente comma.                             |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|291. All'articolo 1-ter del decreto-legge 14|Indennita' per i      |
|agosto 2020, n. 104, convertito, con        |lavoratori della      |
|modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, |regione Campania      |
|n. 126, sono apportate le seguenti          |                      |
|modificazioni:                              |                      |
|a) al comma 1:                              |                      |
|1) dopo la parola: «decreto» sono inserite  |                      |
|le seguenti: «, nelle more di una riforma   |                      |
|organica degli ammortizzatori sociali, volta|                      |
|a fare fronte ai vuoti normativi che di     |                      |
|fatto pregiudicano la tutela, il sostegno al|                      |
|reddito e le politiche di reinserimento nel |                      |
|mercato del lavoro di una considerevole     |                      |
|platea di soggetti,»                        |                      |
|2) le parole: «delle aree di crisi          |                      |
|complessa» sono soppresse                   |                      |
|3) le parole: «31 dicembre 2020» sono       |                      |
|sostituite dalle seguenti: «31 dicembre     |                      |
|2021»                                       |                      |
|4) le parole: «, nel limite massimo di 2,43 |                      |
|milioni di euro per l'anno 2020» sono       |                      |
|soppresse                                   |                      |
|b) al comma 2:                              |                      |
|1) all'alinea, dopo la parola: «presenza»   |                      |
|sono inserite le seguenti: «alla data di    |                      |
|presentazione dell'istanza»                 |                      |
|2) dopo la lettera d) e' aggiunta la        |                      |
|seguente:                                   |                      |
|«d-bis) aver percepito o essere percettori  |                      |
|dell'indennita' di disoccupazione denominata|                      |
|Nuova prestazione di Assicurazione Sociale  |                      |
|per l'Impiego (NASpI)»                      |                      |
|c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: |                      |
|«3-bis. Ai lavoratori di cui al comma 1, dal|                      |
|1° gennaio 2021, sono applicate misure di   |                      |
|politica attiva, individuate in un apposito |                      |
|piano regionale, da comunicare al Ministero |                      |
|del lavoro e delle politiche sociali e      |                      |
|all'Agenzia nazionale per le politiche      |                      |
|attive del lavoro (ANPAL)»                  |                      |
|d) la rubrica e' sostituita dalla seguente: |                      |
|«Indennita' per i lavoratori della regione  |                      |
|Campania».                                  |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|292. Nell'anno 2021, in deroga a quanto     |Assunzioni a tempo    |
|previsto dall'articolo 1, commi 446 e 447,  |indeterminato nelle   |
|della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le    |pubbliche             |
|amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei |amministrazioni di    |
|lavoratori socialmente utili di cui         |lavoratori socialmente|
|all'articolo 2, comma 1, del decreto        |utili o impegnati in  |
|legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e      |attivita' di pubblica |
|all'articolo 3, comma 1, del decreto        |utilita'              |
|legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonche'  |                      |
|dei lavoratori gia' rientranti nell'abrogato|                      |
|articolo 7 del decreto legislativo 1°       |                      |
|dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori     |                      |
|impegnati in attivita' di pubblica utilita',|                      |
|anche mediante contratti di lavoro a tempo  |                      |
|determinato o contratti di collaborazione   |                      |
|coordinata e continuativa nonche' mediante  |                      |
|altre tipologie contrattuali, possono       |                      |
|assumere a tempo indeterminato i suddetti   |                      |
|lavoratori da inquadrare nei profili        |                      |
|professionali delle aree o categorie per i  |                      |
|quali non e' richiesto il titolo di studio  |                      |
|superiore a quello della scuola dell'obbligo|                      |
|che abbiano la professionalita' richiesta,  |                      |
|in relazione all'esperienza effettivamente  |                      |
|maturata, e i requisiti previsti per        |                      |
|l'accesso al pubblico impiego, nel rispetto |                      |
|delle seguenti condizioni e modalita':      |                      |
|a) possesso da parte dei lavoratori dei     |                      |
|requisiti di anzianita' previsti            |                      |
|dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge |                      |
|31 agosto 2013, n. 101, convertito, con     |                      |
|modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, |                      |
|n. 125, ovvero dall'articolo 20, commi 1 e  |                      |
|2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,  |                      |
|n. 75, o svolgimento delle attivita'        |                      |
|socialmente utili o di pubblica utilita' per|                      |
|il medesimo periodo di tempo                |                      |
|b) assunzione secondo le modalita' previste |                      |
|dall'articolo 20, comma 1, del decreto      |                      |
|legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dei      |                      |
|lavoratori che siano stati previamente      |                      |
|individuati, in relazione alle medesime     |                      |
|attivita' svolte, con procedure selettive   |                      |
|pubbliche anche espletate presso            |                      |
|amministrazioni diverse da quella che       |                      |
|procede all'assunzione, salvo quanto        |                      |
|previsto dalle lettere a), c) e d) del      |                      |
|presente comma                              |                      |
|c) espletamento di selezioni riservate,     |                      |
|mediante prova di idoneita', ai lavoratori  |                      |
|che non siano stati previamente individuati,|                      |
|in relazione alle medesime attivita' svolte,|                      |
|con procedure selettive pubbliche anche     |                      |
|espletate presso amministrazioni diverse da |                      |
|quella che procede all'assunzione, salvo    |                      |
|quanto previsto dalle lettere a), b) e d)   |                      |
|del presente comma                          |                      |
|d) assunzione secondo le modalita' previste |                      |
|dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto  |                      |
|legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dei      |                      |
|lavoratori utilizzati mediante contratti di |                      |
|lavoro a tempo determinato o contratti di   |                      |
|collaborazione coordinata e continuativa    |                      |
|nonche' mediante altre tipologie            |                      |
|contrattuali, fermo restando quanto disposto|                      |
|dalle lettere a), b) e c) del presente      |                      |
|comma.                                      |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|293. Le assunzioni a tempo indeterminato di |Assunzioni a tempo    |
|cui al comma 292 del presente articolo,     |indeterminato nelle   |
|anche con contratti di lavoro a tempo       |pubbliche             |
|parziale, sono consentite nei limiti della  |amministrazioni di    |
|dotazione organica e del piano di fabbisogno|lavoratori socialmente|
|del personale e sono considerate, ai sensi  |utili con contratti di|
|dell'articolo 36, comma 2, del decreto      |lavoro a tempo        |
|legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella    |parziale              |
|quota di accesso dall'esterno. Resta fermo  |                      |
|quanto previsto dall'articolo 1, comma 446, |                      |
|lettere d), e), f), g) e h) della legge 30  |                      |
|dicembre 2018, n. 145.                      |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|294. All'articolo 1, comma 162, della legge |Proroga convenzioni   |
|27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31    |relative ai lavoratori|
|dicembre 2020» sono sostituite dalle        |socialmente utili     |
|seguenti: «31 dicembre 2021».               |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|295. All'articolo 1, comma 495, della legge |Proroga delle         |
|27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «per il|convenzioni da parte  |
|solo anno 2020» sono sostituite dalle       |del Ministero del     |
|seguenti: «fino al 31 marzo 2021».          |lavoro e della        |
|                                            |previdenza sociale con|
|                                            |le Regioni per la     |
|                                            |stabilizzazione dei   |
|                                            |lavoratori socialmente|
|                                            |utili                 |
+--------------------------------------------+----------------------+
|296. All'articolo 1, comma 495, della legge |Deroghe alle          |
|27 dicembre 2019, n. 160, e' aggiunto, in   |assunzioni a tempo    |
|fine, il seguente periodo: «I lavoratori che|indeterminato nelle   |
|alla data del 31 dicembre 2016 erano        |pubbliche             |
|impiegati in progetti di lavori socialmente |amministrazioni di    |
|utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e  |lavoratori socialmente|
|21, e 9, comma 25, lettera b), del          |utili o impegnati in  |
|decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,      |attivita' di pubblica |
|convertito, con modificazioni, dalla legge  |utilita'              |
|28 novembre 1996, n. 608, possono essere    |                      |
|assunti dalle pubbliche amministrazioni che |                      |
|ne erano utilizzatrici alla predetta data, a|                      |
|tempo indeterminato, anche con contratti di |                      |
|lavoro a tempo parziale, anche in deroga,   |                      |
|per il solo anno 2021 in qualita' di        |                      |
|lavoratori sovrannumerari, alla dotazione   |                      |
|organica e al piano di fabbisogno del       |                      |
|personale previsti dalla vigente normativa  |                      |
|limitatamente alle risorse di cui al primo  |                      |
|periodo del comma 497 del presente          |                      |
|articolo».                                  |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|297. Per gli esercizi finanziari 2021 e     |Incremento delle      |
|2022, le risorse di cui all'articolo 1,     |risorse destinate ai  |
|comma 110, lettera b), della legge 27       |percorsi formativi di |
|dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di |apprendistato e di    |
|55 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50  |alternanza            |
|milioni di euro per l'anno 2022, di cui 50  |scuola-lavoro         |
|milioni di euro per ciascuno dei medesimi   |                      |
|anni a valere sulle risorse del Fondo       |                      |
|sociale per occupazione e formazione, di cui|                      |
|all'articolo 18, comma 1, lettera a), del   |                      |
|decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,     |                      |
|convertito, con modificazioni, dalla legge  |                      |
|28 gennaio 2009, n. 2.                      |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|298. Al fine di promuovere e valorizzare il |Incremento della      |
|sistema di istruzione e formazione tecnica  |dotazione finanziaria |
|superiore, il Fondo per l'istruzione e      |del Fondo per         |
|formazione tecnica superiore, di cui        |l'istruzione e        |
|all'articolo 1, comma 875, della legge 27   |formazione tecnica    |
|dicembre 2006, n. 296, come incrementato    |superiore             |
|dall'articolo 1, comma 67, della legge 27   |                      |
|dicembre 2017, n. 205, e' ulteriormente     |                      |
|incrementato di 20 milioni di euro per      |                      |
|l'anno 2021.                                |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|299. Al fine di garantire, qualora          |Istituzione del Fondo |
|necessario per il prolungarsi degli effetti |per nuovi trattamenti |
|sul piano occupazionale dell'emergenza      |di cassa integrazione |
|epidemiologica da COVID-19, la possibilita' |ordinaria, assegno    |
|di una piu' ampia forma di tutela delle     |ordinario e cassa     |
|posizioni lavorative per l'anno 2021        |integrazione in       |
|mediante trattamenti di cassa integrazione  |deroga.               |
|ordinaria, assegno ordinario e cassa        |                      |
|integrazione in deroga, e' istituito,       |                      |
|nell'ambito dello stato di previsione del   |                      |
|Ministero del lavoro e delle politiche      |                      |
|sociali, un apposito fondo con una dotazione|                      |
|di 5.333,8 milioni di euro per l'anno 2021. |                      |
|L'importo di 1.503,8 milioni di euro per    |                      |
|l'anno 2021, relativo alle autorizzazioni di|                      |
|spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del  |                      |
|decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,         |                      |
|convertito, con modificazioni, dalla legge  |                      |
|24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 1,    |                      |
|comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, |                      |
|n. 104, convertito, con modificazioni, dalla|                      |
|legge 13 ottobre 2020, n. 126, conservato in|                      |
|conto residui ai sensi dell'ultimo periodo  |                      |
|del comma 9 dell'articolo 265 del           |                      |
|decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,        |                      |
|convertito, con modificazioni, dalla legge  |                      |
|17 luglio 2020, n. 77, e' versato           |                      |
|all'entrata del bilancio dello Stato        |                      |
|nell'anno 2021 e resta acquisito all'erario.|                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|300. I datori di lavoro che sospendono o    |Soggetti ammessi e    |
|riducono l'attivita' lavorativa per eventi  |modalita' di accesso  |
|riconducibili all'emergenza epidemiologica  |al Fondo per          |
|da COVID-19 possono presentare domanda di   |assicurare una piu'   |
|concessione del trattamento ordinario di    |ampia forma di tutela |
|integrazione salariale, dell'assegno        |delle posizioni       |
|ordinario e del trattamento di integrazione |lavorative per l'anno |
|salariale in deroga, di cui agli articoli da|2021 da parte dei     |
|19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo|datori di lavoro che  |
|2020, n. 18, convertito, con modificazioni, |sospendono o riducono |
|dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una  |l'attivita' lavorativa|
|durata massima di dodici settimane. Le      |per eventi            |
|dodici settimane devono essere collocate nel|riconducibili         |
|periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il|all'emergenza         |
|31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa    |epidemiologica da     |
|integrazione ordinaria, e nel periodo       |COVID-19              |
|compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30     |                      |
|giugno 2021 per i trattamenti di assegno    |                      |
|ordinario e di cassa integrazione salariale |                      |
|in deroga. Con riferimento a tali periodi,  |                      |
|le predette dodici settimane costituiscono  |                      |
|la durata massima che puo' essere richiesta |                      |
|con causale COVID-19. I periodi di          |                      |
|integrazione salariale precedentemente      |                      |
|richiesti e autorizzati ai sensi            |                      |
|dell'articolo 12 del decreto-legge 28       |                      |
|ottobre 2020, n. 137, convertito, con       |                      |
|modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,|                      |
|n. 176, collocati, anche parzialmente, in   |                      |
|periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono  |                      |
|imputati, ove autorizzati, alle dodici      |                      |
|settimane del presente comma.               |                      |
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