art. 1 note (parte 18)

           	
				
 
          Note al comma 652: 
              - Il testo del comma  1031  dell'art.  1  della  citata
          legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' riportato nelle note  al
          comma 651. 
          Note al comma 653: 
              - Il testo del comma  1031  dell'art.  1  della  citata
          legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' riportato nelle note  al
          comma 651. 
          Note al comma 654: 
                
              - Il testo del comma  1031  dell'art.  1  della  citata
          legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' riportato nelle note  al
          comma 651. 
          Note al comma 656: 
              - Il testo del comma  1031  dell'art.  1  della  citata
          legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' riportato nelle note  al
          comma 651. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  6   del   decreto
          legislativo  13  agosto  2010,  n.  141  (Attuazione  della
          direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti  di  credito  ai
          consumatori, nonche' modifiche  del  titolo  VI  del  testo
          unico bancario (decreto legislativo n.  385  del  1993)  in
          merito alla disciplina dei soggetti  operanti  nel  settore
          finanziario, degli agenti in attivita'  finanziaria  e  dei
          mediatori creditizi): 
              «Art.  6  (Disposizioni  transitorie  ed   entrata   in
          vigore). - 1.  All'art.  161  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, dopo il comma 7,  sono  aggiunti  i
          seguenti: 
              "7-bis. Le  disposizioni  di  cui  all'art.  40-bis  si
          applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dal 2
          giugno 2007. Dalla stessa data decorrono i termini  di  cui
          ai  commi  2  e  3  del  medesimo  articolo  per  i   mutui
          immobiliari estinti a decorrere dal 3 aprile  2007  e  sono
          abrogate  le  disposizioni  legislative   e   regolamentari
          statali incompatibili con le disposizioni di  cui  all'art.
          40-bis e le clausole in contrasto con il medesimo  articolo
          sono nulle e non comportano la nullita' del contratto.  Per
          i mutui immobiliari estinti prima del 3 aprile  2007  e  la
          cui ipoteca non sia stata cancellata alla medesima data, il
          termine di cui al comma 2 dell'art.  40-bis  decorre  dalla
          data della richiesta della quietanza da parte del debitore,
          da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso  di
          ricevimento. 
              7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2  dell'art.
          120-ter si applicano ai contratti di mutuo  per  l'acquisto
          della prima casa stipulati a decorrere dal 2 febbraio  2007
          e  ai  contratti  di  mutuo  per  l'acquisto   o   per   la
          ristrutturazione   di   unita'   immobiliari   adibite   ad
          abitazione ovvero allo svolgimento della propria  attivita'
          economica o  professionale  da  parte  di  persone  fisiche
          stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche  ai
          sensi del decreto legislativo 20 giugno  2005,  n.  122,  a
          decorrere dal 3 aprile 2007. La misura massima dell'importo
          della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata  o
          parziale dei mutui indicati nel comma 1  dell'art.  120-ter
          stipulati antecedentemente al 2  febbraio  2007  e'  quella
          definita   nell'accordo   siglato   il   2   maggio    2007
          dall'Associazione bancaria italiana  e  dalle  associazioni
          dei consumatori rappresentative  a  livello  nazionale,  ai
          sensi dell'art. 137 del  decreto  legislativo  6  settembre
          2005, n. 206. Le banche e gli intermediari  finanziari  non
          possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di  mutuo
          stipulati prima del 2 febbraio 2007, nei  casi  in  cui  il
          debitore proponga la riduzione  dell'importo  della  penale
          entro i limiti stabiliti ai sensi dell'accordo  di  cui  al
          periodo precedente. 
              7-quater. Per i  mutui  a  tasso  variabile  e  a  rata
          variabile per tutta la durata del  contratto,  stipulati  o
          accollati,  anche   a   seguito   di   frazionamento,   per
          l'acquisto,   la   ristrutturazione   o   la    costruzione
          dell'abitazione principale entro il 29  gennaio  2009,  gli
          atti  di  consenso  alla  surrogazione  di   cui   all'art.
          120-quater, comma 1,  sono  autenticati  dal  notaio  senza
          l'applicazione di alcun onorario e  con  il  solo  rimborso
          delle spese.  A  tal  fine,  la  quietanza  rilasciata  dal
          finanziatore originario e il  contratto  stipulato  con  il
          creditore surrogato  sono  forniti  al  notaio  per  essere
          prodotti unitamente all'atto di surrogazione. Per eventuali
          attivita'   aggiuntive   non   necessarie   all'operazione,
          espressamente richieste dalle parti, gli onorari  di  legge
          restano a carico della parte richiedente.". 
              1-bis. Sono abrogati: 
              a) l'art. 10 del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n. 248; 
              b) gli articoli 7, 8, commi 1, 2, 3, 3-bis e 4,  e  13,
          commi 8-sexies, 8-septies,  8-octies,  8-novies,  8-decies,
          8-undecies, 8-quaterdecies  del  decreto-legge  31  gennaio
          2007, n. 7, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  2
          aprile 2007, n. 40; 
              c) l'art.  2,  comma  5-quater,  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
              d) l'art. 2, commi 1 e 3, del decreto-legge  1°  luglio
          2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto 2009, n. 102. 
              1-ter.  Al  decreto-legge  31  gennaio  2007,   n.   7,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,
          n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'art. 8, comma 4-bis, le  parole:  "al  comma  2"
          sono sostituite dalle seguenti: "ai commi  2  e  3,  ultimo
          periodo, dell'art. 120-quater del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni"; 
              b) all'art. 8-bis, comma 1, le  parole:  "7,  8  e  13,
          commi da 8-sexies a 8-terdecies" sono soppresse e  dopo  le
          parole: "presente  decreto"  sono  aggiunte,  in  fine,  le
          seguenti: "e agli articoli 40-bis, 120-ter e 120-quater del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
          modificazioni.". 
              1-quater.   All'art.   2,   comma   5-quinquies,    del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  le
          parole: "ai sensi del comma 5-quater" sono sostituite dalle
          seguenti:  "per  le  violazioni  dell'art.  120-quater  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
          modificazioni". 
              2. Le disposizioni contenute nel titolo II del presente
          decreto  entrano  in  vigore   il   centoventesimo   giorno
          successivo alla sua pubblicazione. Le  disposizioni  che  a
          tale data risultano adottate dalle Autorita' creditizie  in
          base  a  norme  modificate  o  sostituite  dal  titolo   II
          rimangono in vigore in quanto compatibili.». 
          Note al comma 658: 
                
              - Il testo dei commi da 1032 a 1038 dell'art.  1  della
          citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, e'  riportato  nelle
          note al comma 651. 
                
          Note al comma 659: 
                
              - Il testo del comma  1041  dell'art.  1  della  citata
          legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' riportato nelle note  al
          comma 651. 
                
          Note al comma 661: 
                
              - Si riporta il testo del comma 866 dell'art.  1  della
          citata legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. - 1. - 865. Omissis. 
              866. Per il  concorso  dello  Stato  al  raggiungimento
          degli  standard  europei  del  parco  mezzi  destinato   al
          trasporto pubblico locale e regionale, e in particolare per
          l'accessibilita' per persone a mobilita' ridotta, presso il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito
          un Fondo finalizzato all'acquisto  diretto,  anche  per  il
          tramite   di   societa'   specializzate,    nonche'    alla
          riqualificazione elettrica e, nei limiti del 15  per  cento
          della  dotazione  del  Fondo,  alla  riconversione  a   gas
          naturale dei mezzi  a  gasolio  euro  4  ed  euro  5  e  al
          miglioramento dell'efficienza energetica o al noleggio  dei
          mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale.  Al
          Fondo  confluiscono,  previa  intesa  con  le  regioni,  le
          risorse disponibili di cui  all'art.  1,  comma  83,  della
          legge   27   dicembre   2013,   n.   147,   e    successivi
          rifinanziamenti. Al Fondo sono altresi' assegnati,  per  le
          medesime finalita', 210 milioni di euro per ciascuno  degli
          anni 2019 e 2020, 130 milioni di euro per l'anno 2021 e  90
          milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto  del  Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  sono  individuate
          modalita',  anche  innovative  e  sperimentali,  anche  per
          garantire  l'accessibilita'  alle   persone   a   mobilita'
          ridotta, per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente comma. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze
          e' autorizzato ad effettuare le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio. 
              Omissis.». 
          Note al comma 662: 
                
              - Si  riporta  il  testo  dei  commi  10-bis  e  10-ter
          dell'art. 199 del citato decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
          34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17  luglio
          2020, n. 77, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 199 (Disposizioni in materia di lavoro portuale e
          di trasporti marittimi). - 1. - 10. Omissis. 
              10-bis. Nello stato di previsione del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti e' istituito  un  fondo  con
          una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 68
          milioni per l'anno 2021. Le disponibilita' del  fondo,  nel
          limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e nel limite di
          63 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  sono  destinate  a
          compensare, anche parzialmente,  le  Autorita'  di  sistema
          portuale dei mancati introiti, in particolare derivanti dai
          diritti  di  porto,  dovuti  al  calo  del   traffico   dei
          passeggeri e dei crocieristi per effetto dei  provvedimenti
          legislativi assunti a tutela della salute pubblica. 
              10-ter. Le disponibilita' residue del fondo di  cui  al
          comma 10-bis, nel limite di 5 milioni di  euro  per  l'anno
          2020 e nel limite di 5 milioni di  euro  per  l'anno  2021,
          sono destinate a compensare, anche parzialmente, le imprese
          di navigazione operanti con navi  minori  nel  settore  del
          trasporto turistico di persone via mare e per acque interne
          che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra  il
          1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, una diminuzione del
          fatturato pari o superiore al  20  per  cento  rispetto  al
          fatturato registrato nel medesimo periodo  dell'anno  2019,
          tenuto  conto,  altresi',   della   riduzione   dei   costi
          sostenuti. 
              Omissis.». 
          Note al comma 663: 
              - Si riporta il testo del  comma  6  dell'art.  48  del
          citato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  48   (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          funzionalita'  delle  Autorita'  di  sistema  portuale,  di
          digitalizzazione della logistica portuale, di cold  ironing
          nonche' di rilancio del settore  della  crocieristica,  del
          cabotaggio marittimo  e  della  nautica).  -  1.  -  5-bis.
          Omissis. 
              6. Al fine di mitigare gli effetti  negativi  derivanti
          dalla diffusione del virus COVID-19 e  di  salvaguardare  i
          livelli occupazionali  delle  imprese  esercenti  attivita'
          crocieristica  e  di  cabotaggio  marittimo,  le  navi   da
          crociera  iscritte  nel  Registro  Internazionale   possono
          effettuare, fino al  30  aprile  2021,  previo  accordo  da
          stipularsi  tra  le  associazioni  datoriali  e   sindacali
          firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per
          il settore privato dell'industria armatoriale,  servizi  di
          cabotaggio  ai  sensi  dell'art.  224  del   codice   della
          navigazione anche  in  deroga  all'art.  1,  comma  5,  del
          decreto-legge 30 dicembre 1997,  n.  457,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio  1998,  n.  30,  per
          svolgere esclusivamente servizi crocieristici. 
              Omissis.». 
          Note al comma 664: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  88   del   citato
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 88  (Decontribuzione  per  le  imprese  esercenti
          attivita' di cabotaggio e crocieristiche). - 1. Al fine  di
          mitigare gli effetti negativi  derivanti  dalla  diffusione
          del  virus  COVID-19   e   di   salvaguardare   i   livelli
          occupazionali    delle    imprese    esercenti    attivita'
          crocieristica  e  di  cabotaggio  marittimo,  nonche'   per
          consentire  la  prosecuzione  delle  attivita'   essenziali
          marittime, la continuita' territoriale, la salvaguardia dei
          livelli occupazionali, la competitivita' ed efficienza  del
          trasporto locale ed insulare via mare, i  benefici  di  cui
          all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
          457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
          1998 n. 30, sono estesi, a decorrere dal 1° agosto  2020  e
          fino al 30 aprile  2021,  alle  imprese  armatoriali  delle
          unita'  o  navi  iscritte  nei   registri   nazionali   che
          esercitano attivita' di  cabotaggio,  di  rifornimento  dei
          prodotti  petroliferi  necessari  alla  propulsione  ed  ai
          consumi di bordo delle navi, nonche' adibite a deposito  ed
          assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali. 
              2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, adottato di concerto con il Ministro del  lavoro
          e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e
          delle finanze, sono individuate le modalita' attuative  del
          comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite
          di spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2020 e 35 milioni
          di euro per l'anno 2021. 
              3. All'onere derivante dal comma 1, pari a  28  milioni
          di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021
          in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e a 35
          milioni di euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento
          netto, si provvede ai sensi dell'art. 114.». 
          Note al comma 665: 
                
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  89  del
          citato decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,  n.  126,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 89 (Istituzione di un fondo per la  compensazione
          dei danni subiti dal settore del trasporto marittimo). - 1.
          In considerazione dei danni subiti dall'intero settore  del
          trasporto marittimo a causa  dell'insorgenza  dell'epidemia
          da  COVID-19  e  al  fine  di   salvaguardare   i   livelli
          occupazionali  e  la  competitivita'  ed   efficienza   dei
          collegamenti combinati passeggeri  e  merci  via  mare,  e'
          istituito presso il Ministero delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni
          di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per  l'anno
          2021,  destinato  a  compensare  la  riduzione  dei  ricavi
          tariffari relativi ai passeggeri  trasportati  nel  periodo
          dal 23 febbraio 2020 al  31  dicembre  2020  rispetto  alla
          media  dei  ricavi  registrata  nel  medesimo  periodo  del
          precedente biennio. 
              Omissis.». 
          Note al comma 667: 
              - Si riporta il testo degli articoli 6 e 18 della legge
          28 gennaio 1994, n.  84  (Riordino  della  legislazione  in
          materia portuale): 
              «Art. 6 (Autorita' di  sistema  portuale).  -  1.  Sono
          istituite quindici Autorita' di sistema portuale: 
              a) del Mare Ligure occidentale; 
              b) del Mare Ligure orientale; 
              c) del Mar Tirreno settentrionale; 
              d) del Mar Tirreno centro-settentrionale; 
              e) del Mar Tirreno centrale; 
              f) dei Mari Tirreno meridionale e Ionio; 
              g) del Mare di Sardegna; 
              h) del Mare di Sicilia occidentale; 
              i) del Mare di Sicilia orientale; 
              l) del Mare Adriatico meridionale; 
              m) del Mare Ionio; 
              n) del Mare Adriatico centrale; 
              o) del Mare Adriatico centro-settentrionale; 
              p) del Mare Adriatico settentrionale; 
              q) del Mare Adriatico orientale; 
              q-bis) dello Stretto. 
              2.  I  porti  rientranti  nelle  Autorita'  di  sistema
          portuale di cui al comma 1, sono indicati nell'Allegato  A,
          che costituisce  parte  integrante  della  presente  legge,
          fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis e dall'art. 22,
          comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169. 
              2-bis. Con regolamento, da adottare,  su  proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          possono  essere  apportate,  su  richiesta   motivata   del
          Presidente    della    Regione    interessata,    modifiche
          all'allegato A alla presente legge, al fine di consentire: 
              a) l'inserimento di un  porto  di  rilevanza  economica
          regionale o di un porto di rilevanza economica nazionale la
          cui gestione e' stata trasferita alla  regione  all'interno
          del   sistema   dell'Autorita'    di    sistema    portuale
          territorialmente competente; 
              b) il trasferimento di un porto a una diversa Autorita'
          di sistema portuale, previa intesa con le regioni  nel  cui
          territorio hanno sede le Autorita' di sistema  portuale  di
          destinazione e di provenienza. 
              3. Sede della Autorita' di sistema portuale e' la  sede
          del porto centrale, individuato  nel  Regolamento  (UE)  n.
          1315/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'11
          dicembre 2013, ricadente nella stessa Autorita' di  sistema
          portuale. In caso di due o piu'  porti  centrali  ricadenti
          nella medesima Autorita' di sistema  portuale  il  Ministro
          indica la sede  della  stessa.  Il  Ministro,  su  proposta
          motivata della regione o delle regioni il cui territorio e'
          interessato dall'Autorita' di sistema portuale, ha facolta'
          di  individuare  in  altra  sede  di  soppressa   Autorita'
          Portuale aderente alla Autorita' di  sistema  portuale,  la
          sede della stessa. 
              4. L'Autorita' di sistema  portuale  nel  perseguimento
          degli obiettivi e delle finalita' di cui all'art. 1  svolge
          i seguenti compiti: 
              a)    indirizzo,     programmazione,     coordinamento,
          regolazione, promozione e  controllo,  anche  mediante  gli
          uffici  territoriali  portuali  secondo   quanto   previsto
          all'art. 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e dei
          servizi  portuali,   delle   attivita'   autorizzatorie   e
          concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle  altre
          attivita' commerciali ed industriali esercitate nei porti e
          nelle circoscrizioni territoriali. All'autorita' di sistema
          portuale sono, altresi',  conferiti  poteri  di  ordinanza,
          anche in riferimento alla sicurezza rispetto  a  rischi  di
          incidenti connessi alle  attivita'  e  alle  condizioni  di
          igiene sul lavoro ai sensi dell'art. 24; 
              b) manutenzione ordinaria e straordinaria  delle  parti
          comuni nell'ambito portuale, ivi  compresa  quella  per  il
          mantenimento dei fondali; 
              c) affidamento e controllo delle attivita' dirette alla
          fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di  servizi
          di interesse generale,  non  coincidenti  ne'  strettamente
          connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma
          1; 
              d)   coordinamento   delle   attivita'   amministrative
          esercitate  dagli   enti   e   dagli   organismi   pubblici
          nell'ambito dei porti  e  nelle  aree  demaniali  marittime
          comprese nella circoscrizione territoriale; 
              e) amministrazione in via esclusiva delle  aree  e  dei
          beni  del  demanio  marittimo  ricompresi   nella   propria
          circoscrizione, in forza di quanto previsto dalla  presente
          legge e  dal  codice  della  navigazione,  fatte  salve  le
          eventuali competenze regionali e la  legislazione  speciale
          per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.  Per  la
          gestione delle attivita' inerenti le funzioni  sul  demanio
          marittimo le Autorita' di sistema portuale si avvalgono del
          Sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.); 
              f) promozione e coordinamento di forme di raccordo  con
          i sistemi logistici retro portuali e interportuali. 
              5. L'Autorita' di sistema portuale e' ente pubblico non
          economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale  ed
          e'  dotato  di  autonomia  amministrativa,   organizzativa,
          regolamentare, di bilancio e finanziaria. Ad  essa  non  si
          applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70,
          e successive modificazioni. Si applicano i principi di  cui
          al titolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.
          Le  Autorita'  di  sistema  portuale  adeguano   i   propri
          ordinamenti ai predetti principi  e  adottano,  con  propri
          provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento  del
          personale dirigenziale e non dirigenziale nel rispetto  dei
          principi di cui all'art. 35, comma 3, del medesimo  decreto
          legislativo. I medesimi provvedimenti disciplinano, secondo
          criteri di trasparenza ed imparzialita',  le  procedure  di
          conferimento degli incarichi dirigenziali e di  ogni  altro
          incarico. Gli atti  adottati  in  attuazione  del  presente
          comma sono sottoposti all'approvazione del Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti.   Per   il   Presidente
          dell'Autorita' di sistema portuale e il Segretario generale
          si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8  e  10.
          Per  il  periodo  di  durata  dell'incarico  di  Presidente
          dell'Autorita'  di  sistema  portuale   e   di   Segretario
          generale, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono
          collocati in aspettativa senza assegni, con  riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio. 
              6. Il personale dirigenziale e non  dirigenziale  delle
          istituite Autorita' di sistema portuale e' assunto mediante
          procedure selettive di natura comparativa, secondo principi
          di  adeguata  pubblicita',  imparzialita',  oggettivita'  e
          trasparenza, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 10,
          comma 6. 
              7. L'Autorita' di sistema  portuale  e'  sottoposta  ai
          poteri  di  indirizzo  e  vigilanza  del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 12. Ferma
          restando la facolta' di attribuire  l'attivita'  consultiva
          in  materia   legale   e   la   rappresentanza   a   difesa
          dell'Autorita' di  sistema  portuale  dinanzi  a  qualsiasi
          giurisdizione,    nel     rispetto     della     disciplina
          dell'ordinamento forense, agli avvocati dell'ufficio legale
          interno della stessa Autorita' o  ad  avvocati  del  libero
          foro, le Autorita' di sistema portuale possono valersi  del
          patrocinio dell'Avvocatura di Stato. 
              8. La gestione  contabile  e  finanziaria  di  ciascuna
          Autorita'  di  sistema  portuale  e'  disciplinata  da   un
          regolamento  proposto  dal  Presidente  dell'Autorita'   di
          sistema portuale, deliberato dal Comitato  di  gestione  di
          cui   all'art.   9   e   approvato   dal   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze. Si applicano,  altresi',  le
          disposizioni attuative dell'art. 2 della legge 31  dicembre
          2009, n. 196, in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
          contabili di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011,  n.
          91. Il conto consuntivo delle autorita' di sistema portuale
          e' allegato allo stato di previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio successivo a
          quello di riferimento. Le  Autorita'  di  sistema  portuale
          assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle
          proprie  risorse  e  sui  risultati  ottenuti,  secondo  le
          previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
              9.   Il   rendiconto   della    gestione    finanziaria
          dell'autorita' di sistema portuale e' soggetto al controllo
          della Corte dei conti. 
              10. L'esecuzione delle attivita' di  cui  al  comma  4,
          lettera b) e c) e' affidata in  concessione  dall'Autorita'
          di  sistema  portuale  mediante   procedura   di   evidenza
          pubblica, secondo quanto previsto dal  decreto  legislativo
          18 aprile 2016, n. 50. 
              11.  Le  Autorita'  di  sistema  portuale  non  possono
          svolgere,   ne'   direttamente   ne'    tramite    societa'
          partecipate,  operazioni  portuali  e  attivita'  ad   esse
          strettamente connesse. Con le modalita' e le  procedure  di
          cui all'art. 15  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e
          successive  modifiche  ed  integrazioni,   l'Autorita'   di
          sistema portuale puo' sempre disciplinare lo svolgimento di
          attivita' e servizi di interesse comune e utili per il piu'
          efficace   compimento   delle   funzioni   attribuite,   in
          collaborazione con Regioni, enti locali  e  amministrazioni
          pubbliche. Essa puo', inoltre, assumere  partecipazioni,  a
          carattere   societario   di   minoranza,   in    iniziative
          finalizzate alla promozione  di  collegamenti  logistici  e
          intermodali, funzionali allo sviluppo del sistema portuale,
          ai sensi dell'art. 46 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
          201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
          2011, n. 214. 
              12. E' fatta salva la disciplina per  i  punti  franchi
          compresi nella zona del porto franco di Trieste. Sono fatte
          salve, altresi', le discipline vigenti per i punti  franchi
          delle zone franche esistenti in altri ambiti  portuali.  Il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita
          l'Autorita'   di    sistema    portuale    territorialmente
          competente, con proprio decreto stabilisce l'organizzazione
          amministrativa per la gestione di detti punti. 
              13. 
              14. Decorsi tre anni dalla data di  entrata  in  vigore
          del decreto di cui all'art. 8, comma 1, lettera  f),  della
          legge 7 agosto 2015, n. 124,  con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica,   su   proposta   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei  trasporti,  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  valutate  le
          interazioni fra le piattaforme logistiche  e  i  volumi  di
          traffico, puo' essere ulteriormente  modificato  il  numero
          delle  Autorita'  di  sistema  portuale;  sullo  schema  di
          regolamento  e',  altresi',  acquisito  il   parere   della
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281.  Con  la  medesima
          procedura sono individuati i volumi di traffico  minimo  al
          venir meno dei quali le autorita' di sistema portuale  sono
          soppresse e le relative funzioni sono accorpate. 
              15. Con decreto del  Presidente  della  Repubblica,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, previo parere della  Conferenza  unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          possono essere modificati i limiti territoriali di ciascuna
          delle istituite autorita' di sistema portuale.». 
              «Art.  18  (Concessione  di  aree  e  banchine).  -  1.
          L'Autorita' di sistema  portuale  e,  dove  non  istituita,
          ovvero  prima  del   suo   insediamento,   l'organizzazione
          portuale o l'autorita' marittima danno  in  concessione  le
          aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito  portuale
          alle  imprese  di   cui   all'art.   16,   comma   3,   per
          l'espletamento  delle  operazioni  portuali,  fatta   salva
          l'utilizzazione degli immobili da parte di  amministrazioni
          pubbliche per  lo  svolgimento  di  funzioni  attinenti  ad
          attivita' marittime e portuali. E'  altresi'  sottoposta  a
          concessione da parte dell'Autorita' di sistema portuale,  e
          laddove  non   istituita   dall'autorita'   marittima,   la
          realizzazione  e  la  gestione  di  opere  attinenti   alle
          attivita' marittime e portuali collocate a mare nell'ambito
          degli specchi acquei esterni alle difese foranee  anch'essi
          da  considerarsi  a  tal  fine  ambito  portuale,   purche'
          interessati dal traffico portuale e dalla  prestazione  dei
          servizi portuali anche per  la  realizzazione  di  impianti
          destinati ad operazioni di  imbarco  e  sbarco  rispondenti
          alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni
          sono affidate, previa determinazione dei  relativi  canoni,
          anche commisurati all'entita'  dei  traffici  portuali  ivi
          svolti,  sulla  base  di  idonee  forme   di   pubblicita',
          stabilite dal Ministro dei trasporti e  della  navigazione,
          di concerto con il  Ministro  delle  finanze,  con  proprio
          decreto. Con il medesimo decreto sono altresi' indicati: 
              a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e
          controllo  delle  Autorita'  concedenti,  le  modalita'  di
          rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti
          a nuovo concessionario; 
              b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari  sono
          tenuti a versare. 
              1 bis. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del  titolo
          concessorio, i canoni stabiliti dalle Autorita' di  sistema
          portuale relativi a concessioni gia' assentite alla data di
          entrata in vigore del decreto di cui al comma 1. 
              2. Con il decreto di  cui  al  comma  1  sono  altresi'
          indicati i criteri cui devono  attenersi  le  Autorita'  di
          sistema portuale o marittime nel rilascio delle concessioni
          al fine di riservare nell'ambito portuale  spazi  operativi
          allo svolgimento delle  operazioni  portuali  da  parte  di
          altre imprese non concessionarie. 
              3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  adegua   la   disciplina
          relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative
          comunitarie. 
              4.  Per  le  iniziative  di  maggiore   rilevanza,   il
          presidente  dell'Autorita'   di   sistema   portuale   puo'
          concludere, previa delibera del comitato portuale,  con  le
          modalita' di cui al  comma  1,  accordi  sostitutivi  della
          concessione demaniale ai sensi dell'art. 11 della  legge  7
          agosto 1990, n. 241. 
              4-bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio  dei
          depositi e stabilimenti di cui all'art. 52 del codice della
          navigazione    e     delle     opere     necessarie     per
          l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai
          sensi della legge 23 agosto  2004,  n.  239,  hanno  durata
          almeno decennale. 
              5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di  cui  al
          comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere
          infrastrutturali. 
              6. Ai fini del rilascio della  concessione  di  cui  al
          comma  1  e'  richiesto   che   i   destinatari   dell'atto
          concessorio: 
              a) presentino, all'atto della domanda, un programma  di
          attivita', assistito da  idonee  garanzie,  anche  di  tipo
          fideiussorio, volto  all'incremento  dei  traffici  e  alla
          produttivita' del porto; 
              b)  possiedano  adeguate   attrezzature   tecniche   ed
          organizzative,  idonee  anche  dal  punto  di  vista  della
          sicurezza a soddisfare le esigenze di un  ciclo  produttivo
          ed operativo a  carattere  continuativo  ed  integrato  per
          conto proprio e di terzi; 
              c) prevedano un organico di  lavoratori  rapportato  al
          programma di attivita' di cui alla lettera a). 
              7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area
          demaniale deve esercitare direttamente l'attivita'  per  la
          quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al  tempo
          stesso concessionaria di altra area demaniale nello  stesso
          porto, a meno che l'attivita' per  la  quale  richiede  una
          nuova concessione sia differente  da  quella  di  cui  alle
          concessioni gia' esistenti nella stessa area  demaniale,  e
          non puo' svolgere attivita' portuali in  spazi  diversi  da
          quelli che le  sono  stati  assegnati  in  concessione.  Su
          motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorita'
          concedente puo' autorizzare l'affidamento ad altre  imprese
          portuali, autorizzate ai sensi dell'art. 16, dell'esercizio
          di alcune attivita' comprese nel ciclo operativo. 
              8. L'Autorita'  di  sistema  portuale  o,  laddove  non
          istituita, l'autorita' marittima sono tenute ad  effettuare
          accertamenti con cadenza annuale al fine di  verificare  il
          permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio
          della  concessione  e   l'attuazione   degli   investimenti
          previsti nel programma di attivita'  di  cui  al  comma  6,
          lettera a). 
              9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti
          da   parte   del   concessionario,   nonche'   di   mancato
          raggiungimento degli obiettivi indicati  nel  programma  di
          attivita',  di  cui  al  comma   6,   lettera   a),   senza
          giustificato motivo, l'Autorita'  di  sistema  portuale  o,
          laddove  non  istituita,  l'autorita'  marittima   revocano
          l'atto concessorio. 
              9  bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo   si
          applicano anche ai  depositi  e  stabilimenti  di  prodotti
          petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di  altri
          prodotti affini, siti in ambito portuale.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  36  del  codice  della
          navigazione: 
              «Art.   36   (Concessione   di   beni   demaniali).   -
          L'amministrazione   marittima,   compatibilmente   con   le
          esigenze del pubblico uso, puo' concedere  l'occupazione  e
          l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare
          territoriale per un determinato periodo di tempo. 
              Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono
          di competenza del ministro per  la  marina  mercantile.  Le
          concessioni di durata superiore a quattro ma non a quindici
          anni, e quelle di durata non superiore al  quadriennio  che
          importino  impianti  di   difficile   sgombero,   sono   di
          competenza  del  direttore  marittimo.  Le  concessioni  di
          durata non superiore al quadriennio, quando  non  importino
          impianti di difficile sgombero, sono di competenza del capo
          di compartimento marittimo.». 
          Note al comma 668: 
              - Il testo del paragrafo 3 dell'art. 108  del  Trattato
          sul funzionamento dell'Unione europea, e'  riportato  nelle
          note al comma 14. 
          Note al comma 670: 
                
              - Si riporta il testo del  comma  18  dell'art.  1  del
          citato decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194  (Proroga  di
          termini  previsti  da   disposizioni   legislative),   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1  (Proroga  di  termini  tributari,  nonche'  in
          materia economico-finanziaria). - 1. - 17-bis. Omissis. 
              18.   Ferma    restando    la    disciplina    relativa
          all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali  in  base
          alla legge 5 maggio 2009, n. 42,  nonche'  alle  rispettive
          norme  di  attuazione,  nelle  more  del  procedimento   di
          revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle
          concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali
          con   finalita'   turistico-ricreative,   ad   uso   pesca,
          acquacoltura ed attivita' produttive ad  essa  connesse,  e
          sportive,  nonche'  quelli  destinati  a  porti  turistici,
          approdi e  punti  di  ormeggio  dedicati  alla  nautica  da
          diporto, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalita'
          di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in
          sede di Conferenza  Stato-regioni  ai  sensi  dell'art.  8,
          comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che e' conclusa
          nel rispetto dei principi di concorrenza,  di  liberta'  di
          stabilimento, di garanzia dell'esercizio,  dello  sviluppo,
          della valorizzazione delle attivita' imprenditoriali  e  di
          tutela  degli  investimenti,  nonche'   in   funzione   del
          superamento del diritto di insistenza di cui  all'art.  37,
          secondo  comma,   secondo   periodo,   del   codice   della
          navigazione, il termine  di  durata  delle  concessioni  in
          essere alla data di entrata in vigore del presente decreto,
          nonche' esclusivamente quelle ad uso pesca ed acquacoltura,
          rilasciate successivamente a tale data  a  seguito  di  una
          procedura amministrativa attivata  prima  del  31  dicembre
          2009, e in scadenza entro il 31 dicembre 2018 e'  prorogato
          fino al 31 dicembre 2020, fatte salve  le  disposizioni  di
          cui all'art. 03, comma 4-bis, del decreto-legge  5  ottobre
          1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          dicembre 1993, n. 494.  All'art.  37,  secondo  comma,  del
          codice della navigazione, il secondo periodo e' soppresso. 
              Omissis.». 
          Note al comma 672: 
                
              - Si riporta il testo dei commi 647 e 648  dell'art.  1
          della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208: 
              «Art. 1. - 1. - 646. Omissis. 
              647. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
          e' autorizzato a concedere contributi per  l'attuazione  di
          progetti   per   migliorare   la   catena   intermodale   e
          decongestionare la rete viaria, riguardanti  l'istituzione,
          l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi  marittimi  per
          il trasporto combinato delle merci o il  miglioramento  dei
          servizi su rotte esistenti, in  arrivo  e  in  partenza  da
          porti situati in Italia, che  collegano  porti  situati  in
          Italia o negli Stati membri  dell'Unione  europea  o  dello
          Spazio economico europeo. A  tal  fine  e'  autorizzata  la
          spesa annua di 45,4 milioni di euro  per  l'anno  2016,  di
          44,1 milioni di euro per l'anno 2017 e di 48,9  milioni  di
          euro per l'anno 2018. 
              648. Per il completo sviluppo del sistema di  trasporto
          intermodale,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti e' altresi' autorizzato  a  concedere  contributi
          per servizi di trasporto ferroviario intermodale in  arrivo
          e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. A tal
          fine e' autorizzata la spesa annua di 20  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Agli stessi fini
          puo' essere utilizzata quota parte  delle  risorse  di  cui
          all'art. 1, comma 150, della legge  23  dicembre  2014,  n.
          190. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dei commi 110 e 111  dell'art.  1
          della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160: 
              «Art. 1. - 1. - 109. Omissis. 
              110. Per le finalita' di cui  all'art.  1,  comma  647,
          della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  e'  autorizzata  la
          spesa di 20 milioni di euro per  l'anno  2021.  Agli  oneri
          derivanti dal presente comma  si  provvede,  quanto  a  3,8
          milioni  di   euro,   mediante   corrispondente   riduzione
          dell'autorizzazione di  spesa  recata  dall'art.  36  della
          legge 5 agosto 1978, n. 457, e, quanto a  16,2  milioni  di
          euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di  parte
          corrente di cui al comma 5 dell'art. 34-ter della legge  31
          dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato  di  previsione
          del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
              111. Per le finalita' di cui  all'art.  1,  comma  648,
          della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  e'  autorizzata  la
          spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni
          di euro per l'anno 2021. 
              Omissis.». 
          Note al comma 673: 
                
              - Il testo del comma 648 dell'art. 1 della citata legge
          28 dicembre 2015, n. 208, e' riportato nelle note al  comma
          672. 
              - Il testo del comma 111 dell'art. 1 della citata legge
          27 dicembre 2019, n. 160, e' riportato nelle note al  comma
          672. 
          Note al comma 674: 
              - Il testo del paragrafo 3 dell'art. 108  del  Trattato
          sul funzionamento dell'Unione europea, e'  riportato  nelle
          note al comma 14. 
          Note al comma 676: 
                
              - Si riporta il testo del comma  4  dell'art.  214  del
          citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
              «Art. 214 (Contributo straordinario a compensazione dei
          minori  incassi  dell'ANAS  e   delle   imprese   esercenti
          attivita' di trasporto ferroviario). - 1. - 3. Omissis. 
              4.  Le  imprese  di  cui  al  comma   3   procedono   a
          rendicontare entro il 31 ottobre 2020 gli effetti economici
          di cui al medesimo comma 3 secondo  le  modalita'  definite
          con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
              Omissis.». 
          Note al comma 678: 
              - Il testo del paragrafo 3 dell'art. 108  del  Trattato
          sul funzionamento dell'Unione europea, e'  riportato  nelle
          note al comma 14. 
          Note al comma 679: 
                
              - Si riporta il testo del  comma  4  dell'art.  17  del
          decreto legislativo 15  luglio  2015,  n.  112  (Attuazione
          della Direttiva 2012/34/UE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno  spazio
          ferroviario europeo unico): 
              «Art. 17  (Canoni  per  l'utilizzo  dell'infrastruttura
          ferroviaria e dei servizi). - 1. - 3. Omissis. 
              4. Fatto salvo quanto previsto  ai  commi  5  e  6  del
          presente articolo o all'art. 18, i canoni per il  pacchetto
          minimo di accesso e  per  l'accesso  all'infrastruttura  di
          collegamento agli impianti di servizio  sono  stabiliti  al
          costo direttamente legato  alla  prestazione  del  servizio
          ferroviario sulla base di quanto  disposto  al  comma  1  e
          tenuto conto delle modalita' di calcolo definite  dall'atto
          di esecuzione  di  cui  all'art.  31,  paragrafo  3,  della
          direttiva  2012/34/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio. Il gestore dell'infrastruttura puo' decidere  di
          adeguarsi gradualmente a tali modalita' durante un  periodo
          non superiore a quattro  anni  dall'entrata  in  vigore  di
          detto atto di esecuzione. 
              Omissis.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  37   del   citato
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 
              «Art. 37 (Liberalizzazione del settore dei  trasporti).
          - 1. Nell'ambito delle attivita' di regolazione dei servizi
          di pubblica utilita' di cui alla legge 14 novembre 1995, n.
          481, e' istituita l'Autorita' di regolazione dei trasporti,
          di seguito denominata "Autorita'", la quale opera in  piena
          autonomia e con indipendenza di giudizio e di  valutazione.
          In sede di  prima  attuazione  del  presente  articolo,  il
          collegio dell'Autorita' e' costituito entro  il  31  maggio
          2012. La sede dell'Autorita' e' individuata in un  immobile
          di proprieta' pubblica  nella  citta'  di  Torino,  laddove
          idoneo  e  disponibile,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, entro  il  termine  del  31
          dicembre 2013. In sede di  prima  attuazione  del  presente
          articolo, il collegio dell'Autorita' e' costituito entro il
          31 maggio 2012. L'Autorita' e' competente nel  settore  dei
          trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e  ai
          servizi accessori, in conformita' con la disciplina europea
          e nel rispetto del  principio  di  sussidiarieta'  e  delle
          competenze delle regioni e degli  enti  locali  di  cui  al
          titolo  V   della   parte   seconda   della   Costituzione.
          L'Autorita' esercita  le  proprie  competenze  a  decorrere
          dalla data di adozione dei regolamenti di cui  all'art.  2,
          comma  28,  della  legge  14   novembre   1995,   n.   481.
          All'Autorita'  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni organizzative e di funzionamento di  cui  alla
          medesima legge. 
              1-bis. L'Autorita' e' organo  collegiale  composto  dal
          presidente  e  da  due  componenti  nominati   secondo   le
          procedure di cui  all'art.  2,  comma  7,  della  legge  14
          novembre 1995,  n.  481.  Ai  componenti  e  ai  funzionari
          dell'Autorita' si applica il regime previsto  dall'art.  2,
          commi da 8 a 11, della medesima legge. Il  collegio  nomina
          un segretario generale, che  sovrintende  al  funzionamento
          dei servizi e degli uffici e ne risponde al presidente. 
              1-ter. I componenti  dell'Autorita'  sono  scelti,  nel
          rispetto  dell'equilibrio  di  genere,   tra   persone   di
          indiscussa  moralita'  e  indipendenza  e   di   comprovata
          professionalita' e competenza  nei  settori  in  cui  opera
          l'Autorita'.  A  pena  di  decadenza   essi   non   possono
          esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
          professionale o  di  consulenza,  essere  amministratori  o
          dipendenti di soggetti pubblici  o  privati  ne'  ricoprire
          altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli
          incarichi  elettivi  o  di   rappresentanza   nei   partiti
          politici, ne' avere interessi  diretti  o  indiretti  nelle
          imprese operanti nel settore di competenza  della  medesima
          Autorita'. I  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche
          sono   collocati   fuori   ruolo   per   l'intera    durata
          dell'incarico. I componenti  dell'Autorita'  sono  nominati
          per  un  periodo  di  sette  anni  e  non  possono   essere
          confermati  nella  carica.  In   caso   di   dimissioni   o
          impedimento del presidente o di un  membro  dell'Autorita',
          si procede alla sostituzione secondo  le  regole  ordinarie
          previste per la nomina dei  componenti  dell'Autorita',  la
          loro durata in carica e la non rinnovabilita' del mandato. 
              2. L'Autorita' e' competente nel settore dei  trasporti
          e  dell'accesso  alle   relative   infrastrutture   ed   in
          particolare provvede: 
              a) a garantire, secondo metodologie che incentivino  la
          concorrenza, l'efficienza produttiva delle  gestioni  e  il
          contenimento dei costi per  gli  utenti,  le  imprese  e  i
          consumatori,   condizioni   di   accesso   eque    e    non
          discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie,  portuali,
          aeroportuali e  alle  reti  autostradali,  fatte  salve  le
          competenze dell'Agenzia per le  infrastrutture  stradali  e
          autostradali di cui all'art. 36 del decreto-legge 6  luglio
          2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio 2011, n. 111, nonche' in  relazione  alla  mobilita'
          dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale  e
          urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti; 
              b) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle
          condizioni  di  concorrenza  effettivamente  esistenti  nei
          singoli mercati  dei  servizi  dei  trasporti  nazionali  e
          locali, i criteri per la fissazione da parte  dei  soggetti
          competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi,  tenendo
          conto dell'esigenza di  assicurare  l'equilibrio  economico
          delle  imprese  regolate,  l'efficienza  produttiva   delle
          gestioni e il contenimento dei costi  per  gli  utenti,  le
          imprese, i consumatori; 
              c) a verificare la corretta applicazione da  parte  dei
          soggetti interessati dei criteri  fissati  ai  sensi  della
          lettera b); 
              d) a stabilire le condizioni  minime  di  qualita'  dei
          servizi di trasporto nazionali e locali connotati da  oneri
          di servizio pubblico, individuate  secondo  caratteristiche
          territoriali di domanda e offerta; 
              e) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio
          e alle diverse infrastrutture, il  contenuto  minimo  degli
          specifici diritti, anche di natura  risarcitoria,  che  gli
          utenti  possono  esigere  nei  confronti  dei  gestori  dei
          servizi e delle infrastrutture  di  trasporto;  sono  fatte
          salve le ulteriori garanzie che  accrescano  la  protezione
          degli  utenti  che  i   gestori   dei   servizi   e   delle
          infrastrutture possono inserire  nelle  proprie  carte  dei
          servizi; 
              f) a definire i criteri  per  la  determinazione  delle
          eccezioni al principio della minore estensione territoriale
          dei lotti di gara rispetto  ai  bacini  di  pianificazione,
          tenendo  conto  della  domanda  effettiva   e   di   quella
          potenziale, delle economie di scala e di  integrazione  tra
          servizi,  di  eventuali  altri  criteri  determinati  dalla
          normativa, nonche' a definire gli schemi  dei  bandi  delle
          gare  per  l'assegnazione  dei  servizi  di  trasporto   in
          esclusiva e delle convenzioni da  inserire  nei  capitolati
          delle medesime gare e a stabilire i criteri per  la  nomina
          delle  commissioni  aggiudicatrici;  con   riferimento   al
          trasporto ferroviario regionale, l'Autorita'  verifica  che
          nei  relativi  bandi  di  gara  non  sussistano  condizioni
          discriminatorie o che impediscano l'accesso  al  mercato  a
          concorrenti   potenziali   e    specificamente    che    la
          disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
          gara non costituisca un  requisito  per  la  partecipazione
          ovvero  un  fattore  di  discriminazione  tra  le   imprese
          partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
          concesso un tempo  massimo  di  diciotto  mesi,  decorrenti
          dall'aggiudicazione  definitiva,  per  l'acquisizione   del
          materiale rotabile indispensabile per  lo  svolgimento  del
          servizio. Con  riferimento  al  trasporto  pubblico  locale
          l'Autorita' definisce anche gli  schemi  dei  contratti  di
          servizio per i servizi esercitati da societa' in house o da
          societa' con prevalente partecipazione  pubblica  ai  sensi
          del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' per
          quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di  gara  che
          per i predetti contratti di servizio esercitati in house  o
          affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia di
          obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore  deve
          rispettare,   nonche'   gli   obiettivi    di    equilibrio
          finanziario; per tutti  i  contratti  di  servizio  prevede
          obblighi di separazione contabile tra le  attivita'  svolte
          in regime di servizio pubblico e le altre attivita'; 
              g) con particolare riferimento al settore autostradale,
          a stabilire per le nuove concessioni nonche' per quelle  di
          cui all'art. 43, comma 1 e, per gli aspetti di  competenza,
          comma 2 sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del
          price   cap,   con   determinazione   dell'indicatore    di
          produttivita'  X  a  cadenza  quinquennale   per   ciascuna
          concessione;  a  definire  gli  schemi  di  concessione  da
          inserire  nei  bandi  di  gara  relativi  alla  gestione  o
          costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi  alle
          gare cui sono tenuti i concessionari  autostradali  per  le
          nuove concessioni nonche' per quelle di  cui  all'art.  43,
          comma 1 e, per  gli  aspetti  di  competenza,  comma  2;  a
          definire gli  ambiti  ottimali  di  gestione  delle  tratte
          autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale
          sulle  diverse  tratte  e  stimolare  la  concorrenza   per
          confronto; 
              h) con particolare riferimento al settore aeroportuale,
          a  svolgere  ai  sensi  degli  articoli  da  71  a  81  del
          decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le  funzioni  di
          Autorita' di vigilanza istituita dall'art. 71, comma 2, del
          predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in  attuazione  della
          direttiva  2009/12/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio,  dell'11  marzo  2009,  concernente  i   diritti
          aeroportuali; 
              i)    con    particolare    riferimento     all'accesso
          all'infrastruttura  ferroviaria,  a   svolgere   tutte   le
          funzioni di organismo di regolazione di cui all'art. 37 del
          decreto  legislativo  8  luglio  2003,  n.   188,   e,   in
          particolare, a definire i criteri per la determinazione dei
          pedaggi  da  parte  del  gestore  dell'infrastruttura  e  i
          criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e  a
          vigilare sulla loro  corretta  applicazione  da  parte  del
          gestore dell'infrastruttura; 
              l) l'Autorita',  in  caso  di  inosservanza  di  propri
          provvedimenti  o  di  mancata  ottemperanza  da  parte  dei
          soggetti  esercenti   il   servizio   alle   richieste   di
          informazioni o  a  quelle  connesse  all'effettuazione  dei
          controlli, ovvero nel caso  in  cui  le  informazioni  e  i
          documenti  non  siano  veritieri,  puo'  irrogare  sanzioni
          amministrative pecuniarie  determinate  in  fase  di  prima
          applicazione secondo le  modalita'  e  nei  limiti  di  cui
          all'art.  2  della  legge  14  novembre   1995,   n.   481.
          L'ammontare  riveniente  dal   pagamento   delle   predette
          sanzioni e' destinato ad un fondo per il  finanziamento  di
          progetti  a  vantaggio  dei  consumatori  dei  settori  dei
          trasporti, approvati dal Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti su  proposta  dell'Autorita'.  Tali  progetti
          possono  beneficiare  del  sostegno  di  altre  istituzioni
          pubbliche nazionali e europee; 
              m) con particolare  riferimento  al  servizio  taxi,  a
          monitorare e verificare la corrispondenza  dei  livelli  di
          offerta del servizio taxi, delle tariffe e  della  qualita'
          delle  prestazioni  alle  esigenze  dei  diversi   contesti
          urbani,   secondo   i   criteri   di    ragionevolezza    e
          proporzionalita', allo scopo di  garantire  il  diritto  di
          mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle
          proprie  competenze,  provvedono,  previa  acquisizione  di
          preventivo parere da parte dell'Autorita', ad  adeguare  il
          servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi: 
              1) l'incremento del numero delle licenze  ove  ritenuto
          necessario anche in  base  alle  analisi  effettuate  dalla
          Autorita' per  confronto  nell'ambito  di  realta'  europee
          comparabili, a seguito di un'istruttoria sui costi-benefici
          anche ambientali, in relazione a  comprovate  ed  oggettive
          esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche  demografiche
          e   territoriali,   bandendo   concorsi   straordinari   in
          conformita' alla programmazione numerica, ovvero in  deroga
          ove la programmazione numerica manchi o  non  sia  ritenuta
          idonea dal comune  ad  assicurare  un  livello  di  offerta
          adeguato, per il rilascio, a titolo  gratuito  o  a  titolo
          oneroso, di nuove  licenze  da  assegnare  ai  soggetti  in
          possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 6 della legge 15
          gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di  titolo  oneroso,
          il relativo importo ed individuando, in caso  di  eccedenza
          delle domande, uno o piu' criteri selettivi di  valutazione
          automatica o immediata, che assicurino la conclusione della
          procedura  in  tempi  celeri.  I  proventi  derivanti   dal
          rilascio di licenze a titolo oneroso  sono  finalizzati  ad
          adeguate compensazioni da corrispondere a coloro  che  sono
          gia' titolari di licenza; 
              2) consentire ai titolari di  licenza  d'intesa  con  i
          comuni  una  maggiore  liberta'   nell'organizzazione   del
          servizio   sia   per   fronteggiare   particolari    eventi
          straordinari o  periodi  di  prevedibile  incremento  della
          domanda   e   in   numero   proporzionato   alle   esigenze
          dell'utenza, sia per sviluppare nuovi  servizi  integrativi
          come il taxi ad uso collettivo o altre forme; 
              3) consentire una maggiore  liberta'  nella  fissazione
          delle tariffe, la  possibilita'  di  una  loro  corretta  e
          trasparente  pubblicizzazione  a  tutela  dei  consumatori,
          prevedendo la possibilita' per gli utenti di  avvalersi  di
          tariffe   predeterminate   dal    comune    per    percorsi
          prestabiliti; 
              4) migliorare la  qualita'  di  offerta  del  servizio,
          individuando  criteri  mirati  ad  ampliare  la  formazione
          professionale degli operatori con  particolare  riferimento
          alla sicurezza stradale  e  alla  conoscenza  delle  lingue
          straniere,  nonche'  alla  conoscenza  della  normativa  in
          materia fiscale, amministrativa e civilistica del  settore,
          favorendo  gli  investimenti  in   nuove   tecnologie   per
          l'efficientamento organizzativo ed ambientale del  servizio
          e adottando la carta dei servizi a livello regionale; 
              n) con riferimento alla disciplina di cui alla  lettera
          m), l'Autorita' puo' ricorrere al tribunale  amministrativo
          regionale del Lazio. 
              3. Nell'esercizio  delle  competenze  disciplinate  dal
          comma 2 del presente articolo, l'Autorita' [individuata  ai
          sensi del medesimo comma]: 
              a) puo' sollecitare  e  coadiuvare  le  amministrazioni
          pubbliche competenti  all'individuazione  degli  ambiti  di
          servizio  pubblico  e  dei  metodi  piu'   efficienti   per
          finanziarli, mediante l'adozione di pareri che puo' rendere
          pubblici; 
              b)  determina  i  criteri  per   la   redazione   della
          contabilita' delle imprese  regolate  e  puo'  imporre,  se
          necessario per garantire  la  concorrenza,  la  separazione
          contabile e societaria delle imprese integrate; 
              c)   propone    all'amministrazione    competente    la
          sospensione,  la  decadenza  o  la  revoca  degli  atti  di
          concessione, delle convenzioni, dei contratti  di  servizio
          pubblico, dei contratti di programma e di ogni  altro  atto
          assimilabile comunque  denominato,  qualora  sussistano  le
          condizioni previste dall'ordinamento; 
              d) richiede a chi ne e' in possesso le  informazioni  e
          l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio  delle
          sue  funzioni,  nonche'  raccoglie  da  qualunque  soggetto
          informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente; 
              e) se sospetta possibili violazioni  della  regolazione
          negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni  presso  i
          soggetti sottoposti alla  regolazione  mediante  accesso  a
          impianti,  a  mezzi  di   trasporto   e   uffici;   durante
          l'ispezione,  anche  avvalendosi  della  collaborazione  di
          altri  organi  dello  Stato,  puo'  controllare   i   libri
          contabili e qualsiasi altro documento aziendale,  ottenerne
          copia, chiedere chiarimenti e altre  informazioni,  apporre
          sigilli; delle operazioni ispettive e  delle  dichiarazioni
          rese deve essere redatto apposito verbale; 
              f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con
          gli atti di regolazione adottati e con gli impegni  assunti
          dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure
          opportune di ripristino; nei casi in cui  intenda  adottare
          una decisione volta  a  fare  cessare  un'infrazione  e  le
          imprese  propongano   impegni   idonei   a   rimuovere   le
          contestazioni da essa avanzate,  puo'  rendere  obbligatori
          tali impegni per le  imprese  e  chiudere  il  procedimento
          senza accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento
          se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti
          gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle  parti  si
          rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in  circostanze
          straordinarie,  ove  ritenga  che  sussistano   motivi   di
          necessita' e  di  urgenza,  al  fine  di  salvaguardare  la
          concorrenza  e  di  tutelare  gli  interessi  degli  utenti
          rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile,  puo'
          adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare; 
              g) valuta i  reclami,  le  istanze  e  le  segnalazioni
          presentati  dagli  utenti  e  dai  consumatori,  singoli  o
          associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi  e
          tariffari da  parte  dei  soggetti  esercenti  il  servizio
          sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle  sue
          competenze; 
              h) favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco
          onerose  per  la  conciliazione  e  la  risoluzione   delle
          controversie tra esercenti e utenti; 
              i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge,  da
          atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una
          sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del
          fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza
          dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe,
          canoni, pedaggi, diritti e prezzi  sottoposti  a  controllo
          amministrativo, comunque denominati,  di  inosservanza  dei
          criteri   per   la   separazione   contabile   e   per   la
          disaggregazione dei costi  e  dei  ricavi  pertinenti  alle
          attivita'  di  servizio  pubblico  e  di  violazione  della
          disciplina  relativa   all'accesso   alle   reti   e   alle
          infrastrutture o  delle  condizioni  imposte  dalla  stessa
          Autorita', nonche' di inottemperanza  agli  ordini  e  alle
          misure disposti; 
              l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria  fino
          all'1 per  cento  del  fatturato  dell'impresa  interessata
          qualora: 
              1)  i  destinatari  di  una  richiesta   della   stessa
          Autorita' forniscano informazioni  inesatte,  fuorvianti  o
          incomplete,  ovvero  non  forniscano  le  informazioni  nel
          termine stabilito; 
              2) i destinatari di un'ispezione rifiutino  di  fornire
          ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali,
          nonche' rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto,
          fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti; 
              m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui  alla
          lettera f) applica una sanzione fino al 10  per  cento  del
          fatturato dell'impresa interessata. 
              4. Restano ferme tutte le altre competenze  diverse  da
          quelle   disciplinate   nel   presente    articolo    delle
          amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori
          indicati; in particolare, restano ferme  le  competenze  in
          materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito  dei
          rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori  delle
          infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,
          di definizione  degli  ambiti  del  servizio  pubblico,  di
          tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le
          amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli
          enti  strumentali  che  hanno  competenze  in  materia   di
          sicurezza e standard tecnici  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti trasmettono all'Autorita' le delibere che possono
          avere  un  impatto  sulla  concorrenza  tra  operatori  del
          settore, sulle tariffe, sull'accesso  alle  infrastrutture,
          con   facolta'   da   parte   dell'Autorita'   di   fornire
          segnalazioni  e  pareri  circa   la   congruenza   con   la
          regolazione economica. Restano  altresi'  ferme  e  possono
          essere    contestualmente    esercitate    le    competenze
          dell'Autorita' garante della concorrenza disciplinate dalla
          legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti  legislativi  2
          agosto 2007,  n.  145  e  2  agosto  2007,  n.  146,  e  le
          competenze  dell'Autorita'  di  vigilanza   sui   contratti
          pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
          163 e le  competenze  dell'Agenzia  per  le  infrastrutture
          stradali  e   autostradali   di   cui   all'art.   36   del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. 
              5. L'Autorita' [individuata ai sensi del comma 2] rende
          pubblici  nei  modi  piu'  opportuni  i  provvedimenti   di
          regolazione   e   riferisce   annualmente    alle    Camere
          evidenziando lo stato della disciplina di  liberalizzazione
          adottata e la parte  ancora  da  definire.  La  regolazione
          approvata ai sensi del  presente  articolo  resta  efficace
          fino a quando e' sostituita dalla regolazione  posta  dalle
          amministrazioni   pubbliche   cui   saranno   affidate   le
          competenze previste dal presente articolo. 
              6. All'esercizio delle competenze di cui al comma  2  e
          alle attivita' di cui al  comma  3,  nonche'  all'esercizio
          delle altre competenze e alle  altre  attivita'  attribuite
          dalla legge, si provvede come segue: 
              a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita'
          e dal suo funzionamento, nel limite massimo di 1,5  milioni
          di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di  euro  per  l'anno
          2014, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2013-2015,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2013,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero  degli  affari  esteri.  Al  fine  di
          assicurare l'immediato avvio dell'Autorita' di  regolazione
          dei trasporti, l'Autorita' garante della concorrenza e  del
          mercato anticipa, nei limiti di  stanziamento  del  proprio
          bilancio, le risorse  necessarie  per  la  copertura  degli
          oneri   derivanti   dall'istituzione   dell'Autorita'    di
          regolazione dei trasporti e dal  suo  funzionamento,  nella
          misura di 1,5 milioni di euro per  l'anno  2013  e  di  2,5
          milioni di euro per l'anno 2014. Le somme  anticipate  sono
          restituite all'Autorita' garante della  concorrenza  e  del
          mercato a valere sulle risorse  di  cui  al  primo  periodo
          della presente lettera. Fino all'attivazione del contributo
          di  cui  alla  lettera  b),   l'Autorita'   garante   della
          concorrenza  e  del  mercato,  nell'ambito  delle  predette
          risorse,  assicura   all'Autorita'   di   regolazione   dei
          trasporti,  tramite  apposita  convenzione,  il  necessario
          supporto operativo-logistico, economico e  finanziario  per
          lo     svolgimento     delle     attivita'      strumentali
          all'implementazione    della    struttura     organizzativa
          dell'Autorita' di regolazione dei trasporti; 
              b)  mediante  un  contributo  versato  dagli  operatori
          economici operanti nel settore del trasporto e per i  quali
          l'Autorita' abbia concretamente avviato, nel mercato in cui
          essi operano, l'esercizio delle competenze o il  compimento
          delle  attivita'  previste  dalla  legge,  in  misura   non
          superiore  all'1  per   mille   del   fatturato   derivante
          dall'esercizio delle attivita' svolte percepito nell'ultimo
          esercizio, con la previsione di  soglie  di  esenzione  che
          tengano conto della dimensione del  fatturato.  Il  computo
          del fatturato e' effettuato in modo da evitare duplicazioni
          di contribuzione. Il contributo e' determinato  annualmente
          con atto  dell'Autorita',  sottoposto  ad  approvazione  da
          parte  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel
          termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono
          essere formulati rilievi cui l'Autorita'  si  conforma;  in
          assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato. 
              b-bis) ai sensi dell'art. 2, comma 29, ultimo  periodo,
          della legge 14 novembre 1995, n.  481,  in  sede  di  prima
          attuazione del presente articolo, l'Autorita'  provvede  al
          reclutamento del personale di ruolo, nella  misura  massima
          del  50  per  cento  dei  posti  disponibili  nella  pianta
          organica, determinata in ottanta unita', e nei limiti delle
          risorse   disponibili,    mediante    apposita    selezione
          nell'ambito   del   personale   dipendente   da   pubbliche
          amministrazioni  in  possesso  delle   competenze   e   dei
          requisiti di professionalita' ed esperienza  richiesti  per
          l'espletamento delle singole funzioni e tale  da  garantire
          la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
          personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da  altre
          pubbliche  amministrazioni,  con  oneri  a   carico   delle
          amministrazioni di provenienza. 
              A seguito del versamento dei  contributi  di  cui  alla
          lettera b), il predetto  personale  e'  immesso  nei  ruoli
          dell'Autorita'  nella  qualifica   assunta   in   sede   di
          selezione. 
              6-bis.  Nelle   more   dell'entrata   in   operativita'
          dell'Autorita',  determinata  con  propria   delibera,   le
          funzioni e le competenze attribuite alla  stessa  ai  sensi
          del presente articolo continuano  ad  essere  svolte  dalle
          amministrazioni  e  dagli  enti  pubblici  competenti   nei
          diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa  data
          l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari  (URSF)
          del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  di  cui
          all'art. 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n.
          211,  istituito  ai  sensi   dell'art.   37   del   decreto
          legislativo  8  luglio  2003,   n.   188,   e'   soppresso.
          Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti provvede alla riduzione della dotazione  organica
          del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia  in
          misura corrispondente agli uffici dirigenziali  di  livello
          generale  e  non  generale   soppressi.   Sono,   altresi',
          soppressi  gli  stanziamenti  di  bilancio  destinati  alle
          relative spese di funzionamento. 
              6-ter. Restano ferme le competenze del Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia
          e delle finanze nonche' del CIPE in materia di approvazione
          di contratti di programma nonche'  di  atti  convenzionali,
          con  particolare  riferimento   ai   profili   di   finanza
          pubblica.». 
          Note al comma 681: 
              - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  1  della
          legge 14 luglio 1993, n. 238 (Disposizioni  in  materia  di
          trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei
          contratti di servizio delle Ferrovie dello  Stato  S.p.a.),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Contratti di  programma  e  dei  contratti  di
          servizio). - 1. Il  Ministro  dei  trasporti  trasmette  al
          Parlamento, per l'espressione del  parere  da  parte  delle
          commissioni permanenti competenti per materia, prima  della
          stipulazione  con  le  Ferrovie  dello  Stato   S.p.a.,   i
          contratti di programma e i contratti di servizio, corredati
          dal parere, ove previsto,  del  Comitato  interministeriale
          per la programmazione economica nel trasporto  (CIPET),  ai
          sensi dell'art. 2, comma  1,  lettera  m),  della  legge  4
          giugno 1991, n. 186. 
              Omissis.». 
                
          Note al comma 682: 
              - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge  1°
          ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre  2007,  n.  222  (Interventi  urgenti  in
          materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e  l'equita'
          sociale), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 9 (Contratto di servizi pubblico  con  Trenitalia
          S.p.A.). - 1. Nelle more della stipula dei nuovi  contratti
          di servizio pubblico  tra  il  Ministero  dei  trasporti  e
          Trenitalia S.p.A., l'ammontare delle somme da corrispondere
          alla Societa' per gli anni 2006 e 2007  in  relazione  agli
          obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per
          ferrovia,  previsti   dalla   normativa   comunitaria,   e'
          accertato,  in  via  definitiva  e  senza  dare   luogo   a
          conguagli,  in  misura  pari  a   quella   complessivamente
          prevista per gli stessi anni 2006 e 2007  dal  bilancio  di
          previsione dello Stato. Il Ministero dell'economia e  delle
          finanze  e'  autorizzato  a  corrispondere  alla   Societa'
          Trenitalia S.p.A. le somme spettanti. 
              2. Nelle more della  rideterminazione  dei  criteri  di
          ripartizione di  cui  all'art.  20  comma  7,  del  decreto
          legislativo  19  novembre  1997,  n.  422,   il   Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze   e'   autorizzato    a
          corrispondere direttamente alla societa' Trenitalia  S.p.A.
          le risorse di cui all'art. 1, comma  973,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296. 
              2-bis. All'art. 38 della legge 1° agosto 2002, n.  166,
          e successive modificazioni, i commi 2 e 3  sono  sostituiti
          dai seguenti: 
              "2. I servizi di  trasporto  ferroviario  di  interesse
          nazionale  da  sottoporre  al  regime  degli  obblighi   di
          servizio pubblico sono regolati con contratti  di  servizio
          pubblico da sottoscrivere almeno tre mesi prima della  loro
          entrata in vigore, di durata non inferiore a  cinque  anni,
          con possibilita' di revisioni annuali delle caratteristiche
          quantitative e qualitative dei servizi senza necessita'  di
          procedere  a  modifiche  contrattuali.  Il  Ministero   dei
          trasporti affida, nel rispetto della normativa comunitaria,
          i contratti di servizio  con  i  quali  sono  definiti  gli
          obblighi di servizio pubblico,  i  relativi  corrispettivi,
          nell'ambito delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale
          dello  Stato,  nonche'  le  compensazioni  spettanti   alla
          societa' fornitrice. 
              3. I contratti di servizio pubblico di cui al  comma  2
          sono sottoscritti, per l'amministrazione, dal Ministro  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, previo parere del CIPE, da  esprimere  entro
          trenta giorni dalla data di trasmissione". 
              2-ter. Abrogato.». 
          Note al comma 683: 
                
              - Si riporta il testo  del  comma  7  dell'art.  9  del
          decreto legislativo  1°  aprile  2004,  n.  111  (Norme  di
          attuazione   dello   statuto   speciale    della    regione
          Friuli-Venezia  Giulia  concernenti  il  trasferimento   di
          funzioni in materia di viabilita' e trasporti): 
              «Art.  9  (Funzioni  amministrative   in   materia   di
          trasporti). - 1. - 6. Omissis. 
              7. Dei servizi di trasporto ferroviario  interregionale
          tra  le  Regioni  Friuli-Venezia  Giulia  e   Veneto   sono
          attribuiti  alla  Regione  Friuli-Venezia   Giulia   quelli
          individuati sulla base di un'intesa tra il Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti e  le  citate  Regioni,  che
          tenga conto della prevalenza dei viaggiatori per chilometro
          sulle   origini/destinazioni   esclusivamente   dell'utenza
          ferroviaria  interregionale,   ovvero   dell'esistenza   di
          coincidenze nel nodo di Mestre-Venezia con ulteriori  treni
          di lunga percorrenza, per  il  collegamento  della  Regione
          Friuli-Venezia  Giulia  con   il   resto   del   territorio
          nazionale. Fino alla  definizione  della  citata  intesa  i
          servizi interregionali continuano  ad  essere  disciplinati
          dal contratto di servizio nazionale. 
              Omissis.». 
          Note al comma 686: 
                
              - Il testo del comma 140 dell'art. 1 della citata legge
          11 dicembre 2016, n. 232, e' riportato nelle note al  comma
          445. 
              - Si riporta il testo del comma 1072 dell'art. 1  della
          citata legge 27 dicembre 2017, n. 205: 
              «Art. 1. - 1. - 1071. Omissis. 
              1072. Il fondo da ripartire di cui  all'art.  1,  comma
          140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'  rifinanziato
          per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615  milioni
          di euro per l'anno 2019, per  2.180  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni  di
          euro per l'anno 2024  e  per  2.500  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le  predette  risorse
          sono  ripartite  nei  settori  di  spesa  relativi  a:   a)
          trasporti  e  viabilita';  b)   mobilita'   sostenibile   e
          sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative  alla
          rete idrica e alle  opere  di  collettamento,  fognatura  e
          depurazione; d) ricerca;  e)  difesa  del  suolo,  dissesto
          idrogeologico,  risanamento  ambientale  e  bonifiche;   f)
          edilizia pubblica, compresa quella scolastica e  sanitaria;
          g) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle
          esportazioni;  h)  digitalizzazione  delle  amministrazioni
          statali;   i)   prevenzione   del   rischio   sismico;   l)
          investimenti in riqualificazione urbana e  sicurezza  delle
          periferie; m)  potenziamento  infrastrutture  e  mezzi  per
          l'ordine  pubblico,  la  sicurezza  e   il   soccorso;   n)
          eliminazione delle barriere architettoniche. Restano  fermi
          i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140.
          I decreti del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di
          riparto del fondo di cui al  primo  periodo  sono  adottati
          entro il 31 ottobre 2018. 
              Omissis.». 
          Note al comma 688: 
                
              - Si riporta il testo del paragrafo 2 dell'art. 107 del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: 
              «Art. 107. - 1. Omissis. 
              2. Sono compatibili con il mercato interno: 
              a) gli aiuti a carattere sociale  concessi  ai  singoli
          consumatori,  a  condizione  che  siano   accordati   senza
          discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; 
              b) gli aiuti destinati  a  ovviare  ai  danni  arrecati
          dalle   calamita'   naturali   oppure   da   altri   eventi
          eccezionali; 
              c)  gli  aiuti  concessi  all'economia  di  determinate
          regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
          della divisione della Germania, nella misura  in  cui  sono
          necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
          tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata  in  vigore  del
          trattato  di  Lisbona,  il  Consiglio,  su  proposta  della
          Commissione, puo' adottare  una  decisione  che  abroga  la
          presente lettera. 
              Omissis.». 
              - Si  riporta  il  testo  dei  commi  124,  125  e  126
          dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre  2019,  n.  160,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. - 1. - 123. Omissis. 
              124. Al fine  di  garantire  un  completo  ed  efficace
          sistema di collegamenti aerei da  e  per  la  Sicilia,  che
          consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione  di
          insularita', e assicurare la continuita' del  diritto  alla
          mobilita', ai sensi dell'art. 107, paragrafo 2, lettera a),
          del Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea,  alle
          categorie  dei  soggetti  individuati  al  comma   125   e'
          riconosciuto  un  contributo  per  ogni   biglietto   aereo
          acquistato da e  per  Palermo  e  Catania,  dalla  data  di
          entrata in vigore del decreto di cui al comma  126.  A  tal
          fine e' autorizzata la spesa di  25  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020. 
              125. Le disposizioni di cui al comma 124  si  applicano
          ai  cittadini  residenti  nel  territorio   della   Regione
          siciliana e che rientrino  in  almeno  una  delle  seguenti
          categorie: 
              a) studenti universitari fuori sede; 
              b) disabili gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3,  della
          legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
              c) lavoratori dipendenti  con  sede  lavorativa  al  di
          fuori della Regione siciliana e con reddito lordo annuo non
          superiore a 25.000 euro; 
              d) migranti per ragioni  sanitarie  con  reddito  lordo
          annuo non superiore a 25.000 euro. 
              126. Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente legge, di concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  stabilite
          le modalita' attuative  del  nuovo  regime  tariffario  con
          particolare riferimento: 
              a) alla quantificazione dello sconto; 
              b)  alle  modalita'   e   ai   termini   del   rimborso
          dell'importo differenziale  tra  il  prezzo  dei  biglietti
          aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui  al
          comma 125. 
              Omissis.». 
          Note al comma 689: 
                
              - Il testo del comma 125 dell'art. 1 della citata legge
          27 dicembre 2019, n. 160, come  modificato  dalla  presente
          legge, e' riportato nelle note al comma 688. 
                
          Note al comma 691: 
              - Si riporta il testo del comma 1057 dell'art. 1  della
          citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: 
              «Art. 1. - 1. - 1056. Omissis. 
              1057.  Nel  rispetto  delle  disposizioni  vigenti   in
          materia di aiuti di Stato, a coloro  che,  nell'anno  2020,
          acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano
          in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo  di  fabbrica
          delle categorie L1e, L2e, L3e,  L4e,  L5e,  L6e  e  L7e  e'
          riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del  prezzo
          di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo
          di cui al primo periodo e' pari al 40 per cento del  prezzo
          di acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso  sia
          consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro
          0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo  che  sia  stato  oggetto  di
          ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del  Ministro
          delle infrastrutture  e  dei  trasporti  2  febbraio  2011,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  76  del  2  aprile
          2011, di cui si e'  proprietari  o  intestatari  da  almeno
          dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o  proprietario,
          da  almeno  dodici  mesi,  un  familiare   convivente.   Il
          contributo  di  cui   al   presente   comma   puo'   essere
          riconosciuto fino  a  un  massimo  di  cinquecento  veicoli
          acquistati nel corso  dell'anno  e  intestati  al  medesimo
          soggetto. In caso di acquisti effettuati da soggetti fra  i
          quali sussiste il rapporto di  controllo  di  cui  all'art.
          2359, primo comma, numero 1), del codice civile, il  limite
          di cinquecento veicoli e' riferito  al  numero  complessivo
          dei veicoli da essi acquistati nel corso dell'anno. 
              Omissis.». 
          Note al comma 692: 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  2  del
          citato decreto-legge 14 ottobre 2019, n.  111,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 12  dicembre  2019,  n.  141
          (Misure urgenti per il  rispetto  degli  obblighi  previsti
          dalla  direttiva  2008/50/CE  sulla  qualita'  dell'aria  e
          proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13,  del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229): 
              «Art.  2   (Misure   per   incentivare   la   mobilita'
          sostenibile nelle aree metropolitane). - 1.  E'  istituito,
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato
          "Programma sperimentale buono mobilita'", con una dotazione
          pari a euro 5 milioni per l'anno 2019, euro 70 milioni  per
          l'anno 2020, euro 70  milioni  per  l'anno  2021,  euro  55
          milioni per l'anno 2022, euro 45 milioni per l'anno 2023  e
          euro 10 milioni per l'anno 2024, per le finalita' di cui al
          presente comma. Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
          corrispondente utilizzo,  per  ciascuno  degli  anni  2019,
          2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 di quota parte  dei  proventi
          delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui  all'art.
          19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,  destinata
          al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare, versata dal Gestore dei servizi energetici  (GSE)
          ad apposito capitolo del bilancio dello  Stato,  che  resta
          acquisita definitivamente all'erario. Le disponibilita'  di
          bilancio relative all'anno 2020, anche  in  conto  residui,
          sono destinate, nei limiti della dotazione del fondo di cui
          al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse,  alla
          concessione  in  favore  dei  residenti   maggiorenni   nei
          capoluoghi di  Regione,  nelle  Citta'  metropolitane,  nei
          capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni  con  popolazione
          superiore a 50.000 abitanti, di un "buono mobilita'",  pari
          al 60 per cento  della  spesa  sostenuta  e,  comunque,  in
          misura non superiore a euro 500, a  partire  dal  4  maggio
          2020  e  fino  al  31  dicembre  2020,  per  l'acquisto  di
          biciclette, anche a pedalata assistita, nonche' di  veicoli
          per la mobilita' personale  a  propulsione  prevalentemente
          elettrica di  cui  all'art.  33-bis  del  decreto-legge  30
          dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 febbraio 2020, n. 8,  ovvero  per  l'utilizzo  dei
          servizi di mobilita' condivisa a  uso  individuale  esclusi
          quelli mediante  autovetture.  Il  "buono  mobilita'"  puo'
          essere richiesto per una sola volta ed  esclusivamente  per
          una delle destinazioni  d'uso  previste.  Con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          sono definite le modalita' e i termini per l'ottenimento  e
          l'erogazione del beneficio di  cui  al  terzo  periodo  del
          presente comma, anche ai fini del rispetto  del  limite  di
          spesa. Al fine di ridurre le  emissioni  climalteranti,  le
          risorse relative agli anni dal 2021 al 2024 sono  destinate
          nei limiti della  dotazione  del  fondo  di  cui  al  primo
          periodo  e  fino  ad  esaurimento   delle   risorse,   alla
          concessione, ai  residenti  nei  comuni  interessati  dalle
          procedure di infrazione comunitaria  n.  2014/2147  del  10
          luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015  per  la  non
          ottemperanza  dell'Italia  agli  obblighi  previsti   dalla
          direttiva 2008/50/CE che rottamano, dal 1° gennaio 2021  al
          31 dicembre 2021, autovetture omologate  fino  alla  classe
          Euro 3 o motocicli omologati fino alla  classe  Euro  2  ed
          Euro 3 a due tempi, di un "buono mobilita'", cumulabile con
          quello previsto al terzo periodo, pari ad  euro  1.500  per
          ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati
          da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto,
          anche a favore di persone  conviventi,  di  abbonamenti  al
          trasporto  pubblico  locale   e   regionale,   nonche'   di
          biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per  la
          mobilita' personale a propulsione prevalentemente elettrica
          di cui all'art. 33-bis del decreto-legge 30 dicembre  2019,
          n. 162,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          febbraio 2020,  n.  8  o  per  l'utilizzo  dei  servizi  di
          mobilita' condivisa a uso individuale. Il "buono mobilita'"
          non costituisce reddito imponibile del beneficiario  e  non
          rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della
          situazione economica  equivalente.  Entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia  e   delle   finanze,   il   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo
          economico, sentita la Conferenza unificata,  sono  definite
          le modalita' e i termini per l'ottenimento  e  l'erogazione
          del beneficio di cui al sesto periodo, anche  ai  fini  del
          rispetto del limite di spesa. 
              Omissis.». 
          Note al comma 693: 
                
              -  Il  testo  del  comma  1  dell'art.  1  del   citato
          decreto-legge 14 ottobre  2019,  n.  111,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 dicembre  2019,  n.  141,  e'
          riportato nelle note al comma 692. 
          Note al comma 694: 
              -  Il  testo  del  comma  1  dell'art.  1  del   citato
          decreto-legge 14 ottobre  2019,  n.  111,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 dicembre  2019,  n.  141,  e'
          riportato nelle note al comma 692. 
          Note al comma 695: 
              - L'art. 19 del decreto legislativo 13 marzo  2013,  n.
          30 (Attuazione della Direttiva 2009/29/CE che  modifica  la
          Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare  ed  estendere
          il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione
          di gas a  effetto  serra),  recava  «Messa  all'asta  delle
          quote». 
          Note al comma 696: 
                
              - Si riporta il testo del  comma  4  dell'art.  93  del
          citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  (Codice
          della strada), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 93 (Formalita'  necessarie  per  la  circolazione
          degli autoveicoli, motoveicoli  e  rimorchi).  -  1.  -  3.
          Omissis. 
              4. Il Ministero  dei  trasporti,  con  propri  decreti,
          stabilisce le procedure e la documentazione occorrente  per
          l'immatricolazione,   il   contenuto   della    carta    di
          circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le
          annotazioni eventualmente  necessarie  per  consentirne  il
          traino. L'ufficio della Direzione generale della  M.C.T.C.,
          per  i  casi  previsti   dal   comma   5,   da'   immediata
          comunicazione  delle  nuove  immatricolazioni  al  Pubblico
          Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. ai sensi della
          legge 9 luglio 1990, n. 187. L'immatricolazione dei veicoli
          di interesse storico e  collezionistico  e'  effettuata  su
          presentazione  di  un  titolo  di  proprieta'   e   di   un
          certificato   attestante   le   caratteristiche    tecniche
          rilasciato dalla casa costruttrice o da uno  degli  enti  o
          delle associazioni abilitati indicati dall'art. 60. In caso
          di nuova immatricolazione di veicoli che  sono  gia'  stati
          precedentemente    iscritti    al     Pubblico     registro
          automobilistico e cancellati d'ufficio o su richiesta di un
          precedente proprietario,  ad  esclusione  dei  veicoli  che
          risultano demoliti ai sensi della normativa in  materia  di
          contributi statali alla  rottamazione,  il  richiedente  ha
          facolta'  di  ottenere  le  targhe   e   il   libretto   di
          circolazione della prima iscrizione  al  Pubblico  registro
          automobilistico, ovvero di ottenere una targa  del  periodo
          storico di costruzione o di circolazione  del  veicolo,  in
          entrambi i casi conformi alla grafica originale, purche' la
          sigla alfa-numerica prescelta non  sia  gia'  presente  nel
          sistema meccanografico del Centro elaborazione  dati  della
          Motorizzazione civile e riferita a un altro veicolo  ancora
          circolante, indipendentemente dalla difformita' di  grafica
          e di formato di tali documenti rispetto  a  quelli  attuali
          rispondenti  allo  standard  europeo.  Tale   facolta'   e'
          concessa anche retroattivamente  per  i  veicoli  che  sono
          stati negli anni reimmatricolati o  ritargati,  purche'  in
          regola con il pagamento degli  oneri  dovuti.  Il  rilascio
          della targa e del  libretto  di  circolazione  della  prima
          iscrizione al Pubblico registro automobilistico, nonche' il
          rilascio di una targa del periodo storico di costruzione  o
          di circolazione del veicolo sono soggetti al  pagamento  di
          un contributo, il cui importo e i cui criteri  e  modalita'
          di versamento sono stabiliti con decreto  dirigenziale  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I  proventi
          derivanti dal  contributo  di  cui  al  periodo  precedente
          concorrono al raggiungimento  degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica. 
              Omissis.». 
                
          Note al comma 697: 
                
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  2  del
          decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di
          attuazione  della  direttiva  2014/94/UE   del   Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  22  ottobre  2014,  sulla
          realizzazione di  una  infrastruttura  per  i  combustibili
          alternativi): 
              «Art. 2 (Definizioni (Attuazione dell'art. 2, paragrafo
          1, della direttiva 2014/94/UE)). - 1. Ai fini del  presente
          decreto, si intende per: 
              a) combustibili alternativi: combustibili  o  fonti  di
          energia che fungono, almeno in parte,  da  sostituti  delle
          fonti fossili di petrolio nella fornitura di energia per il
          trasporto   e   che   possono    contribuire    alla    sua
          decarbonizzazione e migliorare  le  prestazioni  ambientali
          del   settore   trasporti.   I   combustibili   alternativi
          comprendono anche: 
              1) elettricita'; 
              2) idrogeno; 
              3) biocarburanti, quali definiti all'art. 2,  comma  1,
          lettera i) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; 
              4) combustibili sintetici e paraffinici; 
              5)  gas  naturale,  compreso  il  biometano,  in  forma
          gassosa, denominato gas naturale compresso, di seguito GNC,
          e  liquefatta,  denominato  gas  naturale  liquefatto,   di
          seguito GNL; 
              6) gas di petrolio liquefatto,  di  seguito  denominato
          GPL; 
              b) veicolo elettrico: un veicolo a motore dotato di  un
          gruppo propulsore contenente almeno una macchina  elettrica
          non periferica come convertitore di energia con sistema  di
          accumulo  di  energia   ricaricabile,   che   puo'   essere
          ricaricato esternamente; 
              c)  punto  di  ricarica:  un'interfaccia  in  grado  di
          caricare un veicolo elettrico alla volta  o  sostituire  la
          batteria di un veicolo elettrico alla volta; 
              d) punto di ricarica di potenza standard: un  punto  di
          ricarica, che consente il trasferimento di  elettricita'  a
          un veicolo elettrico di potenza pari o inferiore a  22  kW,
          esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW,
          che sono installati in abitazioni private o  il  cui  scopo
          principale non e' ricaricare veicoli elettrici, e  che  non
          sono accessibili al  pubblico.  Il  punto  di  ricarica  di
          potenza standard e' dettagliato nelle seguenti tipologie: 
              1) lenta = pari o inferiore a 7,4 kW; 
              2) accelerata = superiore a 7,4 kW e pari o inferiore a
          22 kW; 
              e) punto di ricarica di potenza elevata:  un  punto  di
          ricarica che consente il trasferimento di elettricita' a un
          veicolo elettrico di potenza superiore a 22 kW. Il punto di
          ricarica di potenza elevata e' dettagliato  nelle  seguenti
          tipologie: 
              1) veloce: superiore a 22 kW e pari o  inferiore  a  50
          kW; 
              2) ultra-veloce: superiore a 50 kW; 
              f)  fornitura  di  elettricita'  lungo  le  coste:   la
          fornitura di alimentazione elettrica alle infrastrutture di
          ormeggio a servizio delle  navi  adibite  alla  navigazione
          marittima o delle navi  adibite  alla  navigazione  interna
          ormeggiate,    effettuata     attraverso     un'interfaccia
          standardizzata con  la  rete  elettrica  o  con  generatore
          elettrico isolato alimentato a gas  naturale  liquefatto  -
          GNL o idrogeno; 
              g) punto di ricarica o di rifornimento  accessibile  al
          pubblico: un punto di ricarica o  di  rifornimento  per  la
          fornitura di combustibile  alternativo  che  garantisce  un
          accesso non discriminatorio a tutti gli  utenti.  L'accesso
          non discriminatorio puo' comprendere condizioni diverse  di
          autenticazione, uso e pagamento. A tal fine,  si  considera
          punto di ricarica aperto al pubblico: 
              1) un punto di ricarica la cui area di stazionamento e'
          accessibile al pubblico, anche  mediante  autorizzazione  e
          pagamento di un diritto di accesso; 
              2) un punto di  ricarica  collegato  a  un  sistema  di
          autovetture  condivise  e  accessibile  a  terzi,  anche  a
          seguito del pagamento del servizio di ricarica; 
              h) punto di ricarica non accessibile al pubblico: 
              1) un punto  di  ricarica  installato  in  un  edificio
          residenziale privato o in una  pertinenza  di  un  edificio
          residenziale   privato,   riservato    esclusivamente    ai
          residenti; 
              2) un punto di ricarica destinato  esclusivamente  alla
          ricarica di veicoli in servizio all'interno di  una  stessa
          entita',   installato   all'interno   di   una   recinzione
          dipendente da tale entita'; 
              3) un punto di ricarica installato  in  un'officina  di
          manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico; 
              i) punto di rifornimento: un impianto  di  rifornimento
          per la fornitura di qualsiasi combustibile alternativo,  ad
          eccezione  del  gas   naturale   liquefatto-GNL,   mediante
          un'installazione fissa o mobile; 
              l)  punto  di  rifornimento   per   il   gas   naturale
          liquefatto-  GNL:  un  impianto  di  rifornimento  per   la
          fornitura di gas naturale liquefatto-GNL, consistente in un
          impianto fisso o mobile, un impianto offshore  o  un  altro
          sistema.». 
                
          Note al comma 698: 
                
              - La raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del
          6   maggio   2003,   relativa   alla   definizione    delle
          microimprese, piccole e medie imprese e'  pubblicata  nella
          GUUE L 124 del 20 maggio 2003. 
                
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  50  del
          citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  (Codice
          della strada), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 50 (Velocipedi). - 1. I velocipedi sono i veicoli
          con due  ruote  o  piu'  ruote  funzionanti  a  propulsione
          esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi
          dispositivi, azionati dalle  persone  che  si  trovano  sul
          veicolo; sono altresi' considerati velocipedi le biciclette
          a  pedalata  assistita,  dotate  di  un  motore  ausiliario
          elettrico avente potenza nominale continua massima di  0,25
          KW la cui  alimentazione  e'  progressivamente  ridotta  ed
          infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25  km/h  o
          prima se il ciclista smette di  pedalare.  I  velocipedi  a
          pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che
          permetta di  attivare  il  motore  anche  a  pedali  fermi,
          purche' con questa modalita' il  veicolo  non  superi  i  6
          km/h. 
              Omissis.». 
                
                
          Note al comma 699: 
                
              - Il testo del paragrafo 3 dell'art. 108  del  Trattato
          sul funzionamento dell'Unione, e' riportato nelle  note  al
          comma 14. 
                
              Note al comma 700: 
                
              - Si riporta il testo degli articoli 24, comma 1, e 25,
          comma 2, del decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1
          (Codice della protezione civile): 
              «Art. 24 (Deliberazione dello  stato  di  emergenza  di
          rilievo nazionale). - 1. Al verificarsi degli eventi che, a
          seguito   di   una   valutazione   speditiva   svolta   dal
          Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati  e
          delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni
          e Province autonome interessate, presentano i requisiti  di
          cui all'art. 7, comma 1,  lettera  c),  ovvero  nella  loro
          imminenza, il  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, formulata  anche  su
          richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma
          interessata e comunque acquisitane  l'intesa,  delibera  lo
          stato  d'emergenza  di  rilievo  nazionale,  fissandone  la
          durata  e  determinandone  l'estensione  territoriale   con
          riferimento alla natura e  alla  qualita'  degli  eventi  e
          autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile
          di cui all'art. 25. La delibera individua, secondo  criteri
          omogenei definiti nella direttiva di cui  al  comma  7,  le
          prime risorse  finanziarie  da  destinare  all'avvio  delle
          attivita' di soccorso e assistenza alla popolazione e degli
          interventi piu'  urgenti  di  cui  all'art.  25,  comma  2,
          lettere a) e b), nelle more della  ricognizione  in  ordine
          agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa  nell'ambito
          del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44. 
              Omissis.». 
                
              «Art.  25  (Ordinanze  di  protezione  civile).  -   1.
          Omissis. 
              2. Fermo restando quanto previsto al comma  1,  con  le
          ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
          risorse disponibili, in ordine: 
              a)  all'organizzazione   ed   all'effettuazione   degli
          interventi  di  soccorso  e  assistenza  alla   popolazione
          interessata dall'evento; 
              b)  al  ripristino  della  funzionalita'  dei   servizi
          pubblici e delle infrastrutture di reti  strategiche,  alle
          attivita' di  gestione  dei  rifiuti,  delle  macerie,  del
          materiale vegetale o alluvionale o delle terre e  rocce  da
          scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
          la  continuita'  amministrativa  nei  comuni  e   territori
          interessati,   anche   mediante   interventi   di    natura
          temporanea; 
              c)  all'attivazione  di  prime  misure  economiche   di
          immediato sostegno  al  tessuto  economico  e  sociale  nei
          confronti della popolazione e delle attivita' economiche  e
          produttive  direttamente   interessate   dall'evento,   per
          fronteggiare le piu' urgenti necessita'; 
              d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali,
          per la riduzione del rischio  residuo  nelle  aree  colpite
          dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e
          finalizzati prioritariamente alla tutela della  pubblica  e
          privata incolumita',  in  coerenza  con  gli  strumenti  di
          programmazione e pianificazione esistenti; 
              e) alla ricognizione dei fabbisogni per  il  ripristino
          delle  strutture  e  delle  infrastrutture,   pubbliche   e
          private,  danneggiate,  nonche'  dei  danni  subiti   dalle
          attivita' economiche e produttive,  dai  beni  culturali  e
          paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere
          sulla base di procedure definite con la  medesima  o  altra
          ordinanza; 
              f) all'attuazione delle  misure  per  far  fronte  alle
          esigenze urgenti di cui alla lettera e),  anche  attraverso
          misure di delocalizzazione, laddove  possibile  temporanea,
          in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti
          delle risorse  finanziarie  individuate  con  delibera  del
          Consiglio dei ministri, sentita la regione  interessata,  e
          secondo i  criteri  individuati  con  la  delibera  di  cui
          all'art. 28. 
              Omissis.».