Note al comma 652:
- Il testo del comma 1031 dell'art. 1 della citata
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' riportato nelle note al
comma 651.
Note al comma 653:
- Il testo del comma 1031 dell'art. 1 della citata
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' riportato nelle note al
comma 651.
Note al comma 654:
- Il testo del comma 1031 dell'art. 1 della citata
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' riportato nelle note al
comma 651.
Note al comma 656:
- Il testo del comma 1031 dell'art. 1 della citata
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' riportato nelle note al
comma 651.
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Attuazione della
direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai
consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo
unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in
merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore
finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei
mediatori creditizi):
«Art. 6 (Disposizioni transitorie ed entrata in
vigore). - 1. All'art. 161 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, dopo il comma 7, sono aggiunti i
seguenti:
"7-bis. Le disposizioni di cui all'art. 40-bis si
applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dal 2
giugno 2007. Dalla stessa data decorrono i termini di cui
ai commi 2 e 3 del medesimo articolo per i mutui
immobiliari estinti a decorrere dal 3 aprile 2007 e sono
abrogate le disposizioni legislative e regolamentari
statali incompatibili con le disposizioni di cui all'art.
40-bis e le clausole in contrasto con il medesimo articolo
sono nulle e non comportano la nullita' del contratto. Per
i mutui immobiliari estinti prima del 3 aprile 2007 e la
cui ipoteca non sia stata cancellata alla medesima data, il
termine di cui al comma 2 dell'art. 40-bis decorre dalla
data della richiesta della quietanza da parte del debitore,
da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art.
120-ter si applicano ai contratti di mutuo per l'acquisto
della prima casa stipulati a decorrere dal 2 febbraio 2007
e ai contratti di mutuo per l'acquisto o per la
ristrutturazione di unita' immobiliari adibite ad
abitazione ovvero allo svolgimento della propria attivita'
economica o professionale da parte di persone fisiche
stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai
sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, a
decorrere dal 3 aprile 2007. La misura massima dell'importo
della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o
parziale dei mutui indicati nel comma 1 dell'art. 120-ter
stipulati antecedentemente al 2 febbraio 2007 e' quella
definita nell'accordo siglato il 2 maggio 2007
dall'Associazione bancaria italiana e dalle associazioni
dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai
sensi dell'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206. Le banche e gli intermediari finanziari non
possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo
stipulati prima del 2 febbraio 2007, nei casi in cui il
debitore proponga la riduzione dell'importo della penale
entro i limiti stabiliti ai sensi dell'accordo di cui al
periodo precedente.
7-quater. Per i mutui a tasso variabile e a rata
variabile per tutta la durata del contratto, stipulati o
accollati, anche a seguito di frazionamento, per
l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione
dell'abitazione principale entro il 29 gennaio 2009, gli
atti di consenso alla surrogazione di cui all'art.
120-quater, comma 1, sono autenticati dal notaio senza
l'applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso
delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dal
finanziatore originario e il contratto stipulato con il
creditore surrogato sono forniti al notaio per essere
prodotti unitamente all'atto di surrogazione. Per eventuali
attivita' aggiuntive non necessarie all'operazione,
espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge
restano a carico della parte richiedente.".
1-bis. Sono abrogati:
a) l'art. 10 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248;
b) gli articoli 7, 8, commi 1, 2, 3, 3-bis e 4, e 13,
commi 8-sexies, 8-septies, 8-octies, 8-novies, 8-decies,
8-undecies, 8-quaterdecies del decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 2007, n. 40;
c) l'art. 2, comma 5-quater, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2;
d) l'art. 2, commi 1 e 3, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102.
1-ter. Al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 8, comma 4-bis, le parole: "al comma 2"
sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2 e 3, ultimo
periodo, dell'art. 120-quater del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni";
b) all'art. 8-bis, comma 1, le parole: "7, 8 e 13,
commi da 8-sexies a 8-terdecies" sono soppresse e dopo le
parole: "presente decreto" sono aggiunte, in fine, le
seguenti: "e agli articoli 40-bis, 120-ter e 120-quater del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni.".
1-quater. All'art. 2, comma 5-quinquies, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le
parole: "ai sensi del comma 5-quater" sono sostituite dalle
seguenti: "per le violazioni dell'art. 120-quater del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni".
2. Le disposizioni contenute nel titolo II del presente
decreto entrano in vigore il centoventesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione. Le disposizioni che a
tale data risultano adottate dalle Autorita' creditizie in
base a norme modificate o sostituite dal titolo II
rimangono in vigore in quanto compatibili.».
Note al comma 658:
- Il testo dei commi da 1032 a 1038 dell'art. 1 della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' riportato nelle
note al comma 651.
Note al comma 659:
- Il testo del comma 1041 dell'art. 1 della citata
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' riportato nelle note al
comma 651.
Note al comma 661:
- Si riporta il testo del comma 866 dell'art. 1 della
citata legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 865. Omissis.
866. Per il concorso dello Stato al raggiungimento
degli standard europei del parco mezzi destinato al
trasporto pubblico locale e regionale, e in particolare per
l'accessibilita' per persone a mobilita' ridotta, presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito
un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, anche per il
tramite di societa' specializzate, nonche' alla
riqualificazione elettrica e, nei limiti del 15 per cento
della dotazione del Fondo, alla riconversione a gas
naturale dei mezzi a gasolio euro 4 ed euro 5 e al
miglioramento dell'efficienza energetica o al noleggio dei
mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. Al
Fondo confluiscono, previa intesa con le regioni, le
risorse disponibili di cui all'art. 1, comma 83, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successivi
rifinanziamenti. Al Fondo sono altresi' assegnati, per le
medesime finalita', 210 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2019 e 2020, 130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90
milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate
modalita', anche innovative e sperimentali, anche per
garantire l'accessibilita' alle persone a mobilita'
ridotta, per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad effettuare le occorrenti variazioni di
bilancio.
Omissis.».
Note al comma 662:
- Si riporta il testo dei commi 10-bis e 10-ter
dell'art. 199 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, come modificato dalla presente legge:
«Art. 199 (Disposizioni in materia di lavoro portuale e
di trasporti marittimi). - 1. - 10. Omissis.
10-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo con
una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 68
milioni per l'anno 2021. Le disponibilita' del fondo, nel
limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e nel limite di
63 milioni di euro per l'anno 2021, sono destinate a
compensare, anche parzialmente, le Autorita' di sistema
portuale dei mancati introiti, in particolare derivanti dai
diritti di porto, dovuti al calo del traffico dei
passeggeri e dei crocieristi per effetto dei provvedimenti
legislativi assunti a tutela della salute pubblica.
10-ter. Le disponibilita' residue del fondo di cui al
comma 10-bis, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno
2020 e nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021,
sono destinate a compensare, anche parzialmente, le imprese
di navigazione operanti con navi minori nel settore del
trasporto turistico di persone via mare e per acque interne
che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il
1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, una diminuzione del
fatturato pari o superiore al 20 per cento rispetto al
fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019,
tenuto conto, altresi', della riduzione dei costi
sostenuti.
Omissis.».
Note al comma 663:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 48 del
citato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 48 (Disposizioni urgenti in materia di
funzionalita' delle Autorita' di sistema portuale, di
digitalizzazione della logistica portuale, di cold ironing
nonche' di rilancio del settore della crocieristica, del
cabotaggio marittimo e della nautica). - 1. - 5-bis.
Omissis.
6. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti
dalla diffusione del virus COVID-19 e di salvaguardare i
livelli occupazionali delle imprese esercenti attivita'
crocieristica e di cabotaggio marittimo, le navi da
crociera iscritte nel Registro Internazionale possono
effettuare, fino al 30 aprile 2021, previo accordo da
stipularsi tra le associazioni datoriali e sindacali
firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per
il settore privato dell'industria armatoriale, servizi di
cabotaggio ai sensi dell'art. 224 del codice della
navigazione anche in deroga all'art. 1, comma 5, del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per
svolgere esclusivamente servizi crocieristici.
Omissis.».
Note al comma 664:
- Si riporta il testo dell'art. 88 del citato
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 88 (Decontribuzione per le imprese esercenti
attivita' di cabotaggio e crocieristiche). - 1. Al fine di
mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione
del virus COVID-19 e di salvaguardare i livelli
occupazionali delle imprese esercenti attivita'
crocieristica e di cabotaggio marittimo, nonche' per
consentire la prosecuzione delle attivita' essenziali
marittime, la continuita' territoriale, la salvaguardia dei
livelli occupazionali, la competitivita' ed efficienza del
trasporto locale ed insulare via mare, i benefici di cui
all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998 n. 30, sono estesi, a decorrere dal 1° agosto 2020 e
fino al 30 aprile 2021, alle imprese armatoriali delle
unita' o navi iscritte nei registri nazionali che
esercitano attivita' di cabotaggio, di rifornimento dei
prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai
consumi di bordo delle navi, nonche' adibite a deposito ed
assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, adottato di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono individuate le modalita' attuative del
comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite
di spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2020 e 35 milioni
di euro per l'anno 2021.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 28 milioni
di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021
in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e a 35
milioni di euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento
netto, si provvede ai sensi dell'art. 114.».
Note al comma 665:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 89 del
citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 89 (Istituzione di un fondo per la compensazione
dei danni subiti dal settore del trasporto marittimo). - 1.
In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del
trasporto marittimo a causa dell'insorgenza dell'epidemia
da COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli
occupazionali e la competitivita' ed efficienza dei
collegamenti combinati passeggeri e merci via mare, e'
istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni
di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno
2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi
tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo
dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla
media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del
precedente biennio.
Omissis.».
Note al comma 667:
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 18 della legge
28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in
materia portuale):
«Art. 6 (Autorita' di sistema portuale). - 1. Sono
istituite quindici Autorita' di sistema portuale:
a) del Mare Ligure occidentale;
b) del Mare Ligure orientale;
c) del Mar Tirreno settentrionale;
d) del Mar Tirreno centro-settentrionale;
e) del Mar Tirreno centrale;
f) dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
g) del Mare di Sardegna;
h) del Mare di Sicilia occidentale;
i) del Mare di Sicilia orientale;
l) del Mare Adriatico meridionale;
m) del Mare Ionio;
n) del Mare Adriatico centrale;
o) del Mare Adriatico centro-settentrionale;
p) del Mare Adriatico settentrionale;
q) del Mare Adriatico orientale;
q-bis) dello Stretto.
2. I porti rientranti nelle Autorita' di sistema
portuale di cui al comma 1, sono indicati nell'Allegato A,
che costituisce parte integrante della presente legge,
fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis e dall'art. 22,
comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.
2-bis. Con regolamento, da adottare, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
possono essere apportate, su richiesta motivata del
Presidente della Regione interessata, modifiche
all'allegato A alla presente legge, al fine di consentire:
a) l'inserimento di un porto di rilevanza economica
regionale o di un porto di rilevanza economica nazionale la
cui gestione e' stata trasferita alla regione all'interno
del sistema dell'Autorita' di sistema portuale
territorialmente competente;
b) il trasferimento di un porto a una diversa Autorita'
di sistema portuale, previa intesa con le regioni nel cui
territorio hanno sede le Autorita' di sistema portuale di
destinazione e di provenienza.
3. Sede della Autorita' di sistema portuale e' la sede
del porto centrale, individuato nel Regolamento (UE) n.
1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
dicembre 2013, ricadente nella stessa Autorita' di sistema
portuale. In caso di due o piu' porti centrali ricadenti
nella medesima Autorita' di sistema portuale il Ministro
indica la sede della stessa. Il Ministro, su proposta
motivata della regione o delle regioni il cui territorio e'
interessato dall'Autorita' di sistema portuale, ha facolta'
di individuare in altra sede di soppressa Autorita'
Portuale aderente alla Autorita' di sistema portuale, la
sede della stessa.
4. L'Autorita' di sistema portuale nel perseguimento
degli obiettivi e delle finalita' di cui all'art. 1 svolge
i seguenti compiti:
a) indirizzo, programmazione, coordinamento,
regolazione, promozione e controllo, anche mediante gli
uffici territoriali portuali secondo quanto previsto
all'art. 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e dei
servizi portuali, delle attivita' autorizzatorie e
concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre
attivita' commerciali ed industriali esercitate nei porti e
nelle circoscrizioni territoriali. All'autorita' di sistema
portuale sono, altresi', conferiti poteri di ordinanza,
anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di
incidenti connessi alle attivita' e alle condizioni di
igiene sul lavoro ai sensi dell'art. 24;
b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti
comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il
mantenimento dei fondali;
c) affidamento e controllo delle attivita' dirette alla
fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi
di interesse generale, non coincidenti ne' strettamente
connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma
1;
d) coordinamento delle attivita' amministrative
esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici
nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime
comprese nella circoscrizione territoriale;
e) amministrazione in via esclusiva delle aree e dei
beni del demanio marittimo ricompresi nella propria
circoscrizione, in forza di quanto previsto dalla presente
legge e dal codice della navigazione, fatte salve le
eventuali competenze regionali e la legislazione speciale
per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Per la
gestione delle attivita' inerenti le funzioni sul demanio
marittimo le Autorita' di sistema portuale si avvalgono del
Sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.);
f) promozione e coordinamento di forme di raccordo con
i sistemi logistici retro portuali e interportuali.
5. L'Autorita' di sistema portuale e' ente pubblico non
economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale ed
e' dotato di autonomia amministrativa, organizzativa,
regolamentare, di bilancio e finanziaria. Ad essa non si
applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70,
e successive modificazioni. Si applicano i principi di cui
al titolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Le Autorita' di sistema portuale adeguano i propri
ordinamenti ai predetti principi e adottano, con propri
provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del
personale dirigenziale e non dirigenziale nel rispetto dei
principi di cui all'art. 35, comma 3, del medesimo decreto
legislativo. I medesimi provvedimenti disciplinano, secondo
criteri di trasparenza ed imparzialita', le procedure di
conferimento degli incarichi dirigenziali e di ogni altro
incarico. Gli atti adottati in attuazione del presente
comma sono sottoposti all'approvazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Per il Presidente
dell'Autorita' di sistema portuale e il Segretario generale
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 10.
Per il periodo di durata dell'incarico di Presidente
dell'Autorita' di sistema portuale e di Segretario
generale, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono
collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
6. Il personale dirigenziale e non dirigenziale delle
istituite Autorita' di sistema portuale e' assunto mediante
procedure selettive di natura comparativa, secondo principi
di adeguata pubblicita', imparzialita', oggettivita' e
trasparenza, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 10,
comma 6.
7. L'Autorita' di sistema portuale e' sottoposta ai
poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 12. Ferma
restando la facolta' di attribuire l'attivita' consultiva
in materia legale e la rappresentanza a difesa
dell'Autorita' di sistema portuale dinanzi a qualsiasi
giurisdizione, nel rispetto della disciplina
dell'ordinamento forense, agli avvocati dell'ufficio legale
interno della stessa Autorita' o ad avvocati del libero
foro, le Autorita' di sistema portuale possono valersi del
patrocinio dell'Avvocatura di Stato.
8. La gestione contabile e finanziaria di ciascuna
Autorita' di sistema portuale e' disciplinata da un
regolamento proposto dal Presidente dell'Autorita' di
sistema portuale, deliberato dal Comitato di gestione di
cui all'art. 9 e approvato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Si applicano, altresi', le
disposizioni attuative dell'art. 2 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
91. Il conto consuntivo delle autorita' di sistema portuale
e' allegato allo stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio successivo a
quello di riferimento. Le Autorita' di sistema portuale
assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle
proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le
previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
9. Il rendiconto della gestione finanziaria
dell'autorita' di sistema portuale e' soggetto al controllo
della Corte dei conti.
10. L'esecuzione delle attivita' di cui al comma 4,
lettera b) e c) e' affidata in concessione dall'Autorita'
di sistema portuale mediante procedura di evidenza
pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50.
11. Le Autorita' di sistema portuale non possono
svolgere, ne' direttamente ne' tramite societa'
partecipate, operazioni portuali e attivita' ad esse
strettamente connesse. Con le modalita' e le procedure di
cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche ed integrazioni, l'Autorita' di
sistema portuale puo' sempre disciplinare lo svolgimento di
attivita' e servizi di interesse comune e utili per il piu'
efficace compimento delle funzioni attribuite, in
collaborazione con Regioni, enti locali e amministrazioni
pubbliche. Essa puo', inoltre, assumere partecipazioni, a
carattere societario di minoranza, in iniziative
finalizzate alla promozione di collegamenti logistici e
intermodali, funzionali allo sviluppo del sistema portuale,
ai sensi dell'art. 46 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
12. E' fatta salva la disciplina per i punti franchi
compresi nella zona del porto franco di Trieste. Sono fatte
salve, altresi', le discipline vigenti per i punti franchi
delle zone franche esistenti in altri ambiti portuali. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
l'Autorita' di sistema portuale territorialmente
competente, con proprio decreto stabilisce l'organizzazione
amministrativa per la gestione di detti punti.
13.
14. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui all'art. 8, comma 1, lettera f), della
legge 7 agosto 2015, n. 124, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, valutate le
interazioni fra le piattaforme logistiche e i volumi di
traffico, puo' essere ulteriormente modificato il numero
delle Autorita' di sistema portuale; sullo schema di
regolamento e', altresi', acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la medesima
procedura sono individuati i volumi di traffico minimo al
venir meno dei quali le autorita' di sistema portuale sono
soppresse e le relative funzioni sono accorpate.
15. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
possono essere modificati i limiti territoriali di ciascuna
delle istituite autorita' di sistema portuale.».
«Art. 18 (Concessione di aree e banchine). - 1.
L'Autorita' di sistema portuale e, dove non istituita,
ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione
portuale o l'autorita' marittima danno in concessione le
aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale
alle imprese di cui all'art. 16, comma 3, per
l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva
l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni
pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad
attivita' marittime e portuali. E' altresi' sottoposta a
concessione da parte dell'Autorita' di sistema portuale, e
laddove non istituita dall'autorita' marittima, la
realizzazione e la gestione di opere attinenti alle
attivita' marittime e portuali collocate a mare nell'ambito
degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi
da considerarsi a tal fine ambito portuale, purche'
interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei
servizi portuali anche per la realizzazione di impianti
destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti
alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni
sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni,
anche commisurati all'entita' dei traffici portuali ivi
svolti, sulla base di idonee forme di pubblicita',
stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione,
di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio
decreto. Con il medesimo decreto sono altresi' indicati:
a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e
controllo delle Autorita' concedenti, le modalita' di
rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti
a nuovo concessionario;
b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono
tenuti a versare.
1 bis. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo
concessorio, i canoni stabiliti dalle Autorita' di sistema
portuale relativi a concessioni gia' assentite alla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi'
indicati i criteri cui devono attenersi le Autorita' di
sistema portuale o marittime nel rilascio delle concessioni
al fine di riservare nell'ambito portuale spazi operativi
allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di
altre imprese non concessionarie.
3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti adegua la disciplina
relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative
comunitarie.
4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il
presidente dell'Autorita' di sistema portuale puo'
concludere, previa delibera del comitato portuale, con le
modalita' di cui al comma 1, accordi sostitutivi della
concessione demaniale ai sensi dell'art. 11 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
4-bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei
depositi e stabilimenti di cui all'art. 52 del codice della
navigazione e delle opere necessarie per
l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai
sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata
almeno decennale.
5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al
comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere
infrastrutturali.
6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al
comma 1 e' richiesto che i destinatari dell'atto
concessorio:
a) presentino, all'atto della domanda, un programma di
attivita', assistito da idonee garanzie, anche di tipo
fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla
produttivita' del porto;
b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed
organizzative, idonee anche dal punto di vista della
sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo
ed operativo a carattere continuativo ed integrato per
conto proprio e di terzi;
c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al
programma di attivita' di cui alla lettera a).
7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area
demaniale deve esercitare direttamente l'attivita' per la
quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al tempo
stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso
porto, a meno che l'attivita' per la quale richiede una
nuova concessione sia differente da quella di cui alle
concessioni gia' esistenti nella stessa area demaniale, e
non puo' svolgere attivita' portuali in spazi diversi da
quelli che le sono stati assegnati in concessione. Su
motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorita'
concedente puo' autorizzare l'affidamento ad altre imprese
portuali, autorizzate ai sensi dell'art. 16, dell'esercizio
di alcune attivita' comprese nel ciclo operativo.
8. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima sono tenute ad effettuare
accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il
permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio
della concessione e l'attuazione degli investimenti
previsti nel programma di attivita' di cui al comma 6,
lettera a).
9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti
da parte del concessionario, nonche' di mancato
raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di
attivita', di cui al comma 6, lettera a), senza
giustificato motivo, l'Autorita' di sistema portuale o,
laddove non istituita, l'autorita' marittima revocano
l'atto concessorio.
9 bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti
petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri
prodotti affini, siti in ambito portuale.».
- Si riporta il testo dell'art. 36 del codice della
navigazione:
«Art. 36 (Concessione di beni demaniali). -
L'amministrazione marittima, compatibilmente con le
esigenze del pubblico uso, puo' concedere l'occupazione e
l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare
territoriale per un determinato periodo di tempo.
Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono
di competenza del ministro per la marina mercantile. Le
concessioni di durata superiore a quattro ma non a quindici
anni, e quelle di durata non superiore al quadriennio che
importino impianti di difficile sgombero, sono di
competenza del direttore marittimo. Le concessioni di
durata non superiore al quadriennio, quando non importino
impianti di difficile sgombero, sono di competenza del capo
di compartimento marittimo.».
Note al comma 668:
- Il testo del paragrafo 3 dell'art. 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, e' riportato nelle
note al comma 14.
Note al comma 670:
- Si riporta il testo del comma 18 dell'art. 1 del
citato decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Proroga di termini tributari, nonche' in
materia economico-finanziaria). - 1. - 17-bis. Omissis.
18. Ferma restando la disciplina relativa
all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base
alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonche' alle rispettive
norme di attuazione, nelle more del procedimento di
revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle
concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali
con finalita' turistico-ricreative, ad uso pesca,
acquacoltura ed attivita' produttive ad essa connesse, e
sportive, nonche' quelli destinati a porti turistici,
approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da
diporto, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalita'
di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in
sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'art. 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che e' conclusa
nel rispetto dei principi di concorrenza, di liberta' di
stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo,
della valorizzazione delle attivita' imprenditoriali e di
tutela degli investimenti, nonche' in funzione del
superamento del diritto di insistenza di cui all'art. 37,
secondo comma, secondo periodo, del codice della
navigazione, il termine di durata delle concessioni in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto,
nonche' esclusivamente quelle ad uso pesca ed acquacoltura,
rilasciate successivamente a tale data a seguito di una
procedura amministrativa attivata prima del 31 dicembre
2009, e in scadenza entro il 31 dicembre 2018 e' prorogato
fino al 31 dicembre 2020, fatte salve le disposizioni di
cui all'art. 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494. All'art. 37, secondo comma, del
codice della navigazione, il secondo periodo e' soppresso.
Omissis.».
Note al comma 672:
- Si riporta il testo dei commi 647 e 648 dell'art. 1
della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208:
«Art. 1. - 1. - 646. Omissis.
647. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e' autorizzato a concedere contributi per l'attuazione di
progetti per migliorare la catena intermodale e
decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione,
l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per
il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei
servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da
porti situati in Italia, che collegano porti situati in
Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo. A tal fine e' autorizzata la
spesa annua di 45,4 milioni di euro per l'anno 2016, di
44,1 milioni di euro per l'anno 2017 e di 48,9 milioni di
euro per l'anno 2018.
648. Per il completo sviluppo del sistema di trasporto
intermodale, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' altresi' autorizzato a concedere contributi
per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo
e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. A tal
fine e' autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Agli stessi fini
puo' essere utilizzata quota parte delle risorse di cui
all'art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
Omissis.».
- Si riporta il testo dei commi 110 e 111 dell'art. 1
della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«Art. 1. - 1. - 109. Omissis.
110. Per le finalita' di cui all'art. 1, comma 647,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' autorizzata la
spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri
derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 3,8
milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 36 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, e, quanto a 16,2 milioni di
euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte
corrente di cui al comma 5 dell'art. 34-ter della legge 31
dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
111. Per le finalita' di cui all'art. 1, comma 648,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' autorizzata la
spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni
di euro per l'anno 2021.
Omissis.».
Note al comma 673:
- Il testo del comma 648 dell'art. 1 della citata legge
28 dicembre 2015, n. 208, e' riportato nelle note al comma
672.
- Il testo del comma 111 dell'art. 1 della citata legge
27 dicembre 2019, n. 160, e' riportato nelle note al comma
672.
Note al comma 674:
- Il testo del paragrafo 3 dell'art. 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, e' riportato nelle
note al comma 14.
Note al comma 676:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 214 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 214 (Contributo straordinario a compensazione dei
minori incassi dell'ANAS e delle imprese esercenti
attivita' di trasporto ferroviario). - 1. - 3. Omissis.
4. Le imprese di cui al comma 3 procedono a
rendicontare entro il 31 ottobre 2020 gli effetti economici
di cui al medesimo comma 3 secondo le modalita' definite
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Omissis.».
Note al comma 678:
- Il testo del paragrafo 3 dell'art. 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, e' riportato nelle
note al comma 14.
Note al comma 679:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 17 del
decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 (Attuazione
della Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio
ferroviario europeo unico):
«Art. 17 (Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria e dei servizi). - 1. - 3. Omissis.
4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 6 del
presente articolo o all'art. 18, i canoni per il pacchetto
minimo di accesso e per l'accesso all'infrastruttura di
collegamento agli impianti di servizio sono stabiliti al
costo direttamente legato alla prestazione del servizio
ferroviario sulla base di quanto disposto al comma 1 e
tenuto conto delle modalita' di calcolo definite dall'atto
di esecuzione di cui all'art. 31, paragrafo 3, della
direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio. Il gestore dell'infrastruttura puo' decidere di
adeguarsi gradualmente a tali modalita' durante un periodo
non superiore a quattro anni dall'entrata in vigore di
detto atto di esecuzione.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 37 del citato
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
«Art. 37 (Liberalizzazione del settore dei trasporti).
- 1. Nell'ambito delle attivita' di regolazione dei servizi
di pubblica utilita' di cui alla legge 14 novembre 1995, n.
481, e' istituita l'Autorita' di regolazione dei trasporti,
di seguito denominata "Autorita'", la quale opera in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
In sede di prima attuazione del presente articolo, il
collegio dell'Autorita' e' costituito entro il 31 maggio
2012. La sede dell'Autorita' e' individuata in un immobile
di proprieta' pubblica nella citta' di Torino, laddove
idoneo e disponibile, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, entro il termine del 31
dicembre 2013. In sede di prima attuazione del presente
articolo, il collegio dell'Autorita' e' costituito entro il
31 maggio 2012. L'Autorita' e' competente nel settore dei
trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai
servizi accessori, in conformita' con la disciplina europea
e nel rispetto del principio di sussidiarieta' e delle
competenze delle regioni e degli enti locali di cui al
titolo V della parte seconda della Costituzione.
L'Autorita' esercita le proprie competenze a decorrere
dalla data di adozione dei regolamenti di cui all'art. 2,
comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
All'Autorita' si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni organizzative e di funzionamento di cui alla
medesima legge.
1-bis. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal
presidente e da due componenti nominati secondo le
procedure di cui all'art. 2, comma 7, della legge 14
novembre 1995, n. 481. Ai componenti e ai funzionari
dell'Autorita' si applica il regime previsto dall'art. 2,
commi da 8 a 11, della medesima legge. Il collegio nomina
un segretario generale, che sovrintende al funzionamento
dei servizi e degli uffici e ne risponde al presidente.
1-ter. I componenti dell'Autorita' sono scelti, nel
rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di
indiscussa moralita' e indipendenza e di comprovata
professionalita' e competenza nei settori in cui opera
l'Autorita'. A pena di decadenza essi non possono
esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, essere amministratori o
dipendenti di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire
altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli
incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti
politici, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle
imprese operanti nel settore di competenza della medesima
Autorita'. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche
sono collocati fuori ruolo per l'intera durata
dell'incarico. I componenti dell'Autorita' sono nominati
per un periodo di sette anni e non possono essere
confermati nella carica. In caso di dimissioni o
impedimento del presidente o di un membro dell'Autorita',
si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie
previste per la nomina dei componenti dell'Autorita', la
loro durata in carica e la non rinnovabilita' del mandato.
2. L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti
e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in
particolare provvede:
a) a garantire, secondo metodologie che incentivino la
concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il
contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i
consumatori, condizioni di accesso eque e non
discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali,
aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le
competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali di cui all'art. 36 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, nonche' in relazione alla mobilita'
dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e
urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti;
b) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle
condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei
singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e
locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti
competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo
conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico
delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle
gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le
imprese, i consumatori;
c) a verificare la corretta applicazione da parte dei
soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della
lettera b);
d) a stabilire le condizioni minime di qualita' dei
servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri
di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche
territoriali di domanda e offerta;
e) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio
e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli
specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli
utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei
servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte
salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione
degli utenti che i gestori dei servizi e delle
infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei
servizi;
f) a definire i criteri per la determinazione delle
eccezioni al principio della minore estensione territoriale
dei lotti di gara rispetto ai bacini di pianificazione,
tenendo conto della domanda effettiva e di quella
potenziale, delle economie di scala e di integrazione tra
servizi, di eventuali altri criteri determinati dalla
normativa, nonche' a definire gli schemi dei bandi delle
gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in
esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati
delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina
delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al
trasporto ferroviario regionale, l'Autorita' verifica che
nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni
discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a
concorrenti potenziali e specificamente che la
disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
gara non costituisca un requisito per la partecipazione
ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese
partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti
dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del
materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del
servizio. Con riferimento al trasporto pubblico locale
l'Autorita' definisce anche gli schemi dei contratti di
servizio per i servizi esercitati da societa' in house o da
societa' con prevalente partecipazione pubblica ai sensi
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' per
quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di gara che
per i predetti contratti di servizio esercitati in house o
affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia di
obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve
rispettare, nonche' gli obiettivi di equilibrio
finanziario; per tutti i contratti di servizio prevede
obblighi di separazione contabile tra le attivita' svolte
in regime di servizio pubblico e le altre attivita';
g) con particolare riferimento al settore autostradale,
a stabilire per le nuove concessioni nonche' per quelle di
cui all'art. 43, comma 1 e, per gli aspetti di competenza,
comma 2 sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del
price cap, con determinazione dell'indicatore di
produttivita' X a cadenza quinquennale per ciascuna
concessione; a definire gli schemi di concessione da
inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o
costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle
gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le
nuove concessioni nonche' per quelle di cui all'art. 43,
comma 1 e, per gli aspetti di competenza, comma 2; a
definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte
autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale
sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per
confronto;
h) con particolare riferimento al settore aeroportuale,
a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni di
Autorita' di vigilanza istituita dall'art. 71, comma 2, del
predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione della
direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti
aeroportuali;
i) con particolare riferimento all'accesso
all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le
funzioni di organismo di regolazione di cui all'art. 37 del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in
particolare, a definire i criteri per la determinazione dei
pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i
criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e a
vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del
gestore dell'infrastruttura;
l) l'Autorita', in caso di inosservanza di propri
provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei
soggetti esercenti il servizio alle richieste di
informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei
controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i
documenti non siano veritieri, puo' irrogare sanzioni
amministrative pecuniarie determinate in fase di prima
applicazione secondo le modalita' e nei limiti di cui
all'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
L'ammontare riveniente dal pagamento delle predette
sanzioni e' destinato ad un fondo per il finanziamento di
progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei
trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti su proposta dell'Autorita'. Tali progetti
possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni
pubbliche nazionali e europee;
m) con particolare riferimento al servizio taxi, a
monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di
offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualita'
delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti
urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e
proporzionalita', allo scopo di garantire il diritto di
mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle
proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di
preventivo parere da parte dell'Autorita', ad adeguare il
servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi:
1) l'incremento del numero delle licenze ove ritenuto
necessario anche in base alle analisi effettuate dalla
Autorita' per confronto nell'ambito di realta' europee
comparabili, a seguito di un'istruttoria sui costi-benefici
anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive
esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche demografiche
e territoriali, bandendo concorsi straordinari in
conformita' alla programmazione numerica, ovvero in deroga
ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta
idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta
adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo
oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in
possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 6 della legge 15
gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo oneroso,
il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza
delle domande, uno o piu' criteri selettivi di valutazione
automatica o immediata, che assicurino la conclusione della
procedura in tempi celeri. I proventi derivanti dal
rilascio di licenze a titolo oneroso sono finalizzati ad
adeguate compensazioni da corrispondere a coloro che sono
gia' titolari di licenza;
2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i
comuni una maggiore liberta' nell'organizzazione del
servizio sia per fronteggiare particolari eventi
straordinari o periodi di prevedibile incremento della
domanda e in numero proporzionato alle esigenze
dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi
come il taxi ad uso collettivo o altre forme;
3) consentire una maggiore liberta' nella fissazione
delle tariffe, la possibilita' di una loro corretta e
trasparente pubblicizzazione a tutela dei consumatori,
prevedendo la possibilita' per gli utenti di avvalersi di
tariffe predeterminate dal comune per percorsi
prestabiliti;
4) migliorare la qualita' di offerta del servizio,
individuando criteri mirati ad ampliare la formazione
professionale degli operatori con particolare riferimento
alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue
straniere, nonche' alla conoscenza della normativa in
materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore,
favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per
l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio
e adottando la carta dei servizi a livello regionale;
n) con riferimento alla disciplina di cui alla lettera
m), l'Autorita' puo' ricorrere al tribunale amministrativo
regionale del Lazio.
3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate dal
comma 2 del presente articolo, l'Autorita' [individuata ai
sensi del medesimo comma]:
a) puo' sollecitare e coadiuvare le amministrazioni
pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di
servizio pubblico e dei metodi piu' efficienti per
finanziarli, mediante l'adozione di pareri che puo' rendere
pubblici;
b) determina i criteri per la redazione della
contabilita' delle imprese regolate e puo' imporre, se
necessario per garantire la concorrenza, la separazione
contabile e societaria delle imprese integrate;
c) propone all'amministrazione competente la
sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di
concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio
pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto
assimilabile comunque denominato, qualora sussistano le
condizioni previste dall'ordinamento;
d) richiede a chi ne e' in possesso le informazioni e
l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle
sue funzioni, nonche' raccoglie da qualunque soggetto
informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;
e) se sospetta possibili violazioni della regolazione
negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni presso i
soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a
impianti, a mezzi di trasporto e uffici; durante
l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di
altri organi dello Stato, puo' controllare i libri
contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne
copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre
sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni
rese deve essere redatto apposito verbale;
f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con
gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti
dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure
opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare
una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le
imprese propongano impegni idonei a rimuovere le
contestazioni da essa avanzate, puo' rendere obbligatori
tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento
senza accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento
se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti
gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si
rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze
straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di
necessita' e di urgenza, al fine di salvaguardare la
concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti
rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, puo'
adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;
g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni
presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o
associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e
tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio
sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle sue
competenze;
h) favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco
onerose per la conciliazione e la risoluzione delle
controversie tra esercenti e utenti;
i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da
atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una
sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del
fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza
dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe,
canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo
amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei
criteri per la separazione contabile e per la
disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle
attivita' di servizio pubblico e di violazione della
disciplina relativa all'accesso alle reti e alle
infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa
Autorita', nonche' di inottemperanza agli ordini e alle
misure disposti;
l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino
all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata
qualora:
1) i destinatari di una richiesta della stessa
Autorita' forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o
incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel
termine stabilito;
2) i destinatari di un'ispezione rifiutino di fornire
ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali,
nonche' rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto,
fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti;
m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui alla
lettera f) applica una sanzione fino al 10 per cento del
fatturato dell'impresa interessata.
4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da
quelle disciplinate nel presente articolo delle
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori
indicati; in particolare, restano ferme le competenze in
materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito dei
rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori delle
infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,
di definizione degli ambiti del servizio pubblico, di
tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli
enti strumentali che hanno competenze in materia di
sicurezza e standard tecnici delle infrastrutture e dei
trasporti trasmettono all'Autorita' le delibere che possono
avere un impatto sulla concorrenza tra operatori del
settore, sulle tariffe, sull'accesso alle infrastrutture,
con facolta' da parte dell'Autorita' di fornire
segnalazioni e pareri circa la congruenza con la
regolazione economica. Restano altresi' ferme e possono
essere contestualmente esercitate le competenze
dell'Autorita' garante della concorrenza disciplinate dalla
legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti legislativi 2
agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146, e le
competenze dell'Autorita' di vigilanza sui contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture
stradali e autostradali di cui all'art. 36 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
5. L'Autorita' [individuata ai sensi del comma 2] rende
pubblici nei modi piu' opportuni i provvedimenti di
regolazione e riferisce annualmente alle Camere
evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione
adottata e la parte ancora da definire. La regolazione
approvata ai sensi del presente articolo resta efficace
fino a quando e' sostituita dalla regolazione posta dalle
amministrazioni pubbliche cui saranno affidate le
competenze previste dal presente articolo.
6. All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e
alle attivita' di cui al comma 3, nonche' all'esercizio
delle altre competenze e alle altre attivita' attribuite
dalla legge, si provvede come segue:
a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita'
e dal suo funzionamento, nel limite massimo di 1,5 milioni
di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di euro per l'anno
2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri. Al fine di
assicurare l'immediato avvio dell'Autorita' di regolazione
dei trasporti, l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato anticipa, nei limiti di stanziamento del proprio
bilancio, le risorse necessarie per la copertura degli
oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita' di
regolazione dei trasporti e dal suo funzionamento, nella
misura di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2,5
milioni di euro per l'anno 2014. Le somme anticipate sono
restituite all'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato a valere sulle risorse di cui al primo periodo
della presente lettera. Fino all'attivazione del contributo
di cui alla lettera b), l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, nell'ambito delle predette
risorse, assicura all'Autorita' di regolazione dei
trasporti, tramite apposita convenzione, il necessario
supporto operativo-logistico, economico e finanziario per
lo svolgimento delle attivita' strumentali
all'implementazione della struttura organizzativa
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti;
b) mediante un contributo versato dagli operatori
economici operanti nel settore del trasporto e per i quali
l'Autorita' abbia concretamente avviato, nel mercato in cui
essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento
delle attivita' previste dalla legge, in misura non
superiore all'1 per mille del fatturato derivante
dall'esercizio delle attivita' svolte percepito nell'ultimo
esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che
tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo
del fatturato e' effettuato in modo da evitare duplicazioni
di contribuzione. Il contributo e' determinato annualmente
con atto dell'Autorita', sottoposto ad approvazione da
parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel
termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono
essere formulati rilievi cui l'Autorita' si conforma; in
assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato.
b-bis) ai sensi dell'art. 2, comma 29, ultimo periodo,
della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di prima
attuazione del presente articolo, l'Autorita' provvede al
reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima
del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta
organica, determinata in ottanta unita', e nei limiti delle
risorse disponibili, mediante apposita selezione
nell'ambito del personale dipendente da pubbliche
amministrazioni in possesso delle competenze e dei
requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti per
l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire
la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da altre
pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle
amministrazioni di provenienza.
A seguito del versamento dei contributi di cui alla
lettera b), il predetto personale e' immesso nei ruoli
dell'Autorita' nella qualifica assunta in sede di
selezione.
6-bis. Nelle more dell'entrata in operativita'
dell'Autorita', determinata con propria delibera, le
funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi
del presente articolo continuano ad essere svolte dalle
amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei
diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa data
l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF)
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui
all'art. 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n.
211, istituito ai sensi dell'art. 37 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e' soppresso.
Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti provvede alla riduzione della dotazione organica
del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in
misura corrispondente agli uffici dirigenziali di livello
generale e non generale soppressi. Sono, altresi',
soppressi gli stanziamenti di bilancio destinati alle
relative spese di funzionamento.
6-ter. Restano ferme le competenze del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia
e delle finanze nonche' del CIPE in materia di approvazione
di contratti di programma nonche' di atti convenzionali,
con particolare riferimento ai profili di finanza
pubblica.».
Note al comma 681:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 14 luglio 1993, n. 238 (Disposizioni in materia di
trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei
contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato S.p.a.),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Contratti di programma e dei contratti di
servizio). - 1. Il Ministro dei trasporti trasmette al
Parlamento, per l'espressione del parere da parte delle
commissioni permanenti competenti per materia, prima della
stipulazione con le Ferrovie dello Stato S.p.a., i
contratti di programma e i contratti di servizio, corredati
dal parere, ove previsto, del Comitato interministeriale
per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), ai
sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m), della legge 4
giugno 1991, n. 186.
Omissis.».
Note al comma 682:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222 (Interventi urgenti in
materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita'
sociale), come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Contratto di servizi pubblico con Trenitalia
S.p.A.). - 1. Nelle more della stipula dei nuovi contratti
di servizio pubblico tra il Ministero dei trasporti e
Trenitalia S.p.A., l'ammontare delle somme da corrispondere
alla Societa' per gli anni 2006 e 2007 in relazione agli
obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per
ferrovia, previsti dalla normativa comunitaria, e'
accertato, in via definitiva e senza dare luogo a
conguagli, in misura pari a quella complessivamente
prevista per gli stessi anni 2006 e 2007 dal bilancio di
previsione dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a corrispondere alla Societa'
Trenitalia S.p.A. le somme spettanti.
2. Nelle more della rideterminazione dei criteri di
ripartizione di cui all'art. 20 comma 7, del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
corrispondere direttamente alla societa' Trenitalia S.p.A.
le risorse di cui all'art. 1, comma 973, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
2-bis. All'art. 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166,
e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti
dai seguenti:
"2. I servizi di trasporto ferroviario di interesse
nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di
servizio pubblico sono regolati con contratti di servizio
pubblico da sottoscrivere almeno tre mesi prima della loro
entrata in vigore, di durata non inferiore a cinque anni,
con possibilita' di revisioni annuali delle caratteristiche
quantitative e qualitative dei servizi senza necessita' di
procedere a modifiche contrattuali. Il Ministero dei
trasporti affida, nel rispetto della normativa comunitaria,
i contratti di servizio con i quali sono definiti gli
obblighi di servizio pubblico, i relativi corrispettivi,
nell'ambito delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale
dello Stato, nonche' le compensazioni spettanti alla
societa' fornitrice.
3. I contratti di servizio pubblico di cui al comma 2
sono sottoscritti, per l'amministrazione, dal Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previo parere del CIPE, da esprimere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione".
2-ter. Abrogato.».
Note al comma 683:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 9 del
decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 (Norme di
attuazione dello statuto speciale della regione
Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di
funzioni in materia di viabilita' e trasporti):
«Art. 9 (Funzioni amministrative in materia di
trasporti). - 1. - 6. Omissis.
7. Dei servizi di trasporto ferroviario interregionale
tra le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto sono
attribuiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia quelli
individuati sulla base di un'intesa tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e le citate Regioni, che
tenga conto della prevalenza dei viaggiatori per chilometro
sulle origini/destinazioni esclusivamente dell'utenza
ferroviaria interregionale, ovvero dell'esistenza di
coincidenze nel nodo di Mestre-Venezia con ulteriori treni
di lunga percorrenza, per il collegamento della Regione
Friuli-Venezia Giulia con il resto del territorio
nazionale. Fino alla definizione della citata intesa i
servizi interregionali continuano ad essere disciplinati
dal contratto di servizio nazionale.
Omissis.».
Note al comma 686:
- Il testo del comma 140 dell'art. 1 della citata legge
11 dicembre 2016, n. 232, e' riportato nelle note al comma
445.
- Si riporta il testo del comma 1072 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205:
«Art. 1. - 1. - 1071. Omissis.
1072. Il fondo da ripartire di cui all'art. 1, comma
140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' rifinanziato
per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615 milioni
di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di
euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le predette risorse
sono ripartite nei settori di spesa relativi a: a)
trasporti e viabilita'; b) mobilita' sostenibile e
sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla
rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e
depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto
idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f)
edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria;
g) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle
esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni
statali; i) prevenzione del rischio sismico; l)
investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle
periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per
l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n)
eliminazione delle barriere architettoniche. Restano fermi
i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140.
I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di
riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati
entro il 31 ottobre 2018.
Omissis.».
Note al comma 688:
- Si riporta il testo del paragrafo 2 dell'art. 107 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
«Art. 107. - 1. Omissis.
2. Sono compatibili con il mercato interno:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
consumatori, a condizione che siano accordati senza
discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati
dalle calamita' naturali oppure da altri eventi
eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate
regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
della divisione della Germania, nella misura in cui sono
necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del
trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della
Commissione, puo' adottare una decisione che abroga la
presente lettera.
Omissis.».
- Si riporta il testo dei commi 124, 125 e 126
dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 123. Omissis.
124. Al fine di garantire un completo ed efficace
sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che
consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di
insularita', e assicurare la continuita' del diritto alla
mobilita', ai sensi dell'art. 107, paragrafo 2, lettera a),
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle
categorie dei soggetti individuati al comma 125 e'
riconosciuto un contributo per ogni biglietto aereo
acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 126. A tal
fine e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per
l'anno 2020.
125. Le disposizioni di cui al comma 124 si applicano
ai cittadini residenti nel territorio della Regione
siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti
categorie:
a) studenti universitari fuori sede;
b) disabili gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di
fuori della Regione siciliana e con reddito lordo annuo non
superiore a 25.000 euro;
d) migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo
annuo non superiore a 25.000 euro.
126. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite
le modalita' attuative del nuovo regime tariffario con
particolare riferimento:
a) alla quantificazione dello sconto;
b) alle modalita' e ai termini del rimborso
dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti
aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al
comma 125.
Omissis.».
Note al comma 689:
- Il testo del comma 125 dell'art. 1 della citata legge
27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla presente
legge, e' riportato nelle note al comma 688.
Note al comma 691:
- Si riporta il testo del comma 1057 dell'art. 1 della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«Art. 1. - 1. - 1056. Omissis.
1057. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di aiuti di Stato, a coloro che, nell'anno 2020,
acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano
in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica
delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e e'
riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo
di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo
di cui al primo periodo e' pari al 40 per cento del prezzo
di acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso sia
consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro
0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di
ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile
2011, di cui si e' proprietari o intestatari da almeno
dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario,
da almeno dodici mesi, un familiare convivente. Il
contributo di cui al presente comma puo' essere
riconosciuto fino a un massimo di cinquecento veicoli
acquistati nel corso dell'anno e intestati al medesimo
soggetto. In caso di acquisti effettuati da soggetti fra i
quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'art.
2359, primo comma, numero 1), del codice civile, il limite
di cinquecento veicoli e' riferito al numero complessivo
dei veicoli da essi acquistati nel corso dell'anno.
Omissis.».
Note al comma 692:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del
citato decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141
(Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti
dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e
proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229):
«Art. 2 (Misure per incentivare la mobilita'
sostenibile nelle aree metropolitane). - 1. E' istituito,
nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato
"Programma sperimentale buono mobilita'", con una dotazione
pari a euro 5 milioni per l'anno 2019, euro 70 milioni per
l'anno 2020, euro 70 milioni per l'anno 2021, euro 55
milioni per l'anno 2022, euro 45 milioni per l'anno 2023 e
euro 10 milioni per l'anno 2024, per le finalita' di cui al
presente comma. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2019,
2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 di quota parte dei proventi
delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'art.
19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE)
ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta
acquisita definitivamente all'erario. Le disponibilita' di
bilancio relative all'anno 2020, anche in conto residui,
sono destinate, nei limiti della dotazione del fondo di cui
al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla
concessione in favore dei residenti maggiorenni nei
capoluoghi di Regione, nelle Citta' metropolitane, nei
capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione
superiore a 50.000 abitanti, di un "buono mobilita'", pari
al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in
misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio
2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di
biciclette, anche a pedalata assistita, nonche' di veicoli
per la mobilita' personale a propulsione prevalentemente
elettrica di cui all'art. 33-bis del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovvero per l'utilizzo dei
servizi di mobilita' condivisa a uso individuale esclusi
quelli mediante autovetture. Il "buono mobilita'" puo'
essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per
una delle destinazioni d'uso previste. Con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sono definite le modalita' e i termini per l'ottenimento e
l'erogazione del beneficio di cui al terzo periodo del
presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di
spesa. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, le
risorse relative agli anni dal 2021 al 2024 sono destinate
nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo
periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla
concessione, ai residenti nei comuni interessati dalle
procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10
luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non
ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE che rottamano, dal 1° gennaio 2021 al
31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe
Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed
Euro 3 a due tempi, di un "buono mobilita'", cumulabile con
quello previsto al terzo periodo, pari ad euro 1.500 per
ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati
da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto,
anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al
trasporto pubblico locale e regionale, nonche' di
biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la
mobilita' personale a propulsione prevalentemente elettrica
di cui all'art. 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8 o per l'utilizzo dei servizi di
mobilita' condivisa a uso individuale. Il "buono mobilita'"
non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non
rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della
situazione economica equivalente. Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo
economico, sentita la Conferenza unificata, sono definite
le modalita' e i termini per l'ottenimento e l'erogazione
del beneficio di cui al sesto periodo, anche ai fini del
rispetto del limite di spesa.
Omissis.».
Note al comma 693:
- Il testo del comma 1 dell'art. 1 del citato
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e'
riportato nelle note al comma 692.
Note al comma 694:
- Il testo del comma 1 dell'art. 1 del citato
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e'
riportato nelle note al comma 692.
Note al comma 695:
- L'art. 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.
30 (Attuazione della Direttiva 2009/29/CE che modifica la
Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere
il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione
di gas a effetto serra), recava «Messa all'asta delle
quote».
Note al comma 696:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 93 del
citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice
della strada), come modificato dalla presente legge:
«Art. 93 (Formalita' necessarie per la circolazione
degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi). - 1. - 3.
Omissis.
4. Il Ministero dei trasporti, con propri decreti,
stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per
l'immatricolazione, il contenuto della carta di
circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le
annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il
traino. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.,
per i casi previsti dal comma 5, da' immediata
comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico
Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. ai sensi della
legge 9 luglio 1990, n. 187. L'immatricolazione dei veicoli
di interesse storico e collezionistico e' effettuata su
presentazione di un titolo di proprieta' e di un
certificato attestante le caratteristiche tecniche
rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o
delle associazioni abilitati indicati dall'art. 60. In caso
di nuova immatricolazione di veicoli che sono gia' stati
precedentemente iscritti al Pubblico registro
automobilistico e cancellati d'ufficio o su richiesta di un
precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che
risultano demoliti ai sensi della normativa in materia di
contributi statali alla rottamazione, il richiedente ha
facolta' di ottenere le targhe e il libretto di
circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro
automobilistico, ovvero di ottenere una targa del periodo
storico di costruzione o di circolazione del veicolo, in
entrambi i casi conformi alla grafica originale, purche' la
sigla alfa-numerica prescelta non sia gia' presente nel
sistema meccanografico del Centro elaborazione dati della
Motorizzazione civile e riferita a un altro veicolo ancora
circolante, indipendentemente dalla difformita' di grafica
e di formato di tali documenti rispetto a quelli attuali
rispondenti allo standard europeo. Tale facolta' e'
concessa anche retroattivamente per i veicoli che sono
stati negli anni reimmatricolati o ritargati, purche' in
regola con il pagamento degli oneri dovuti. Il rilascio
della targa e del libretto di circolazione della prima
iscrizione al Pubblico registro automobilistico, nonche' il
rilascio di una targa del periodo storico di costruzione o
di circolazione del veicolo sono soggetti al pagamento di
un contributo, il cui importo e i cui criteri e modalita'
di versamento sono stabiliti con decreto dirigenziale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi
derivanti dal contributo di cui al periodo precedente
concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica.
Omissis.».
Note al comma 697:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del
decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di
attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla
realizzazione di una infrastruttura per i combustibili
alternativi):
«Art. 2 (Definizioni (Attuazione dell'art. 2, paragrafo
1, della direttiva 2014/94/UE)). - 1. Ai fini del presente
decreto, si intende per:
a) combustibili alternativi: combustibili o fonti di
energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle
fonti fossili di petrolio nella fornitura di energia per il
trasporto e che possono contribuire alla sua
decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali
del settore trasporti. I combustibili alternativi
comprendono anche:
1) elettricita';
2) idrogeno;
3) biocarburanti, quali definiti all'art. 2, comma 1,
lettera i) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
4) combustibili sintetici e paraffinici;
5) gas naturale, compreso il biometano, in forma
gassosa, denominato gas naturale compresso, di seguito GNC,
e liquefatta, denominato gas naturale liquefatto, di
seguito GNL;
6) gas di petrolio liquefatto, di seguito denominato
GPL;
b) veicolo elettrico: un veicolo a motore dotato di un
gruppo propulsore contenente almeno una macchina elettrica
non periferica come convertitore di energia con sistema di
accumulo di energia ricaricabile, che puo' essere
ricaricato esternamente;
c) punto di ricarica: un'interfaccia in grado di
caricare un veicolo elettrico alla volta o sostituire la
batteria di un veicolo elettrico alla volta;
d) punto di ricarica di potenza standard: un punto di
ricarica, che consente il trasferimento di elettricita' a
un veicolo elettrico di potenza pari o inferiore a 22 kW,
esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW,
che sono installati in abitazioni private o il cui scopo
principale non e' ricaricare veicoli elettrici, e che non
sono accessibili al pubblico. Il punto di ricarica di
potenza standard e' dettagliato nelle seguenti tipologie:
1) lenta = pari o inferiore a 7,4 kW;
2) accelerata = superiore a 7,4 kW e pari o inferiore a
22 kW;
e) punto di ricarica di potenza elevata: un punto di
ricarica che consente il trasferimento di elettricita' a un
veicolo elettrico di potenza superiore a 22 kW. Il punto di
ricarica di potenza elevata e' dettagliato nelle seguenti
tipologie:
1) veloce: superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50
kW;
2) ultra-veloce: superiore a 50 kW;
f) fornitura di elettricita' lungo le coste: la
fornitura di alimentazione elettrica alle infrastrutture di
ormeggio a servizio delle navi adibite alla navigazione
marittima o delle navi adibite alla navigazione interna
ormeggiate, effettuata attraverso un'interfaccia
standardizzata con la rete elettrica o con generatore
elettrico isolato alimentato a gas naturale liquefatto -
GNL o idrogeno;
g) punto di ricarica o di rifornimento accessibile al
pubblico: un punto di ricarica o di rifornimento per la
fornitura di combustibile alternativo che garantisce un
accesso non discriminatorio a tutti gli utenti. L'accesso
non discriminatorio puo' comprendere condizioni diverse di
autenticazione, uso e pagamento. A tal fine, si considera
punto di ricarica aperto al pubblico:
1) un punto di ricarica la cui area di stazionamento e'
accessibile al pubblico, anche mediante autorizzazione e
pagamento di un diritto di accesso;
2) un punto di ricarica collegato a un sistema di
autovetture condivise e accessibile a terzi, anche a
seguito del pagamento del servizio di ricarica;
h) punto di ricarica non accessibile al pubblico:
1) un punto di ricarica installato in un edificio
residenziale privato o in una pertinenza di un edificio
residenziale privato, riservato esclusivamente ai
residenti;
2) un punto di ricarica destinato esclusivamente alla
ricarica di veicoli in servizio all'interno di una stessa
entita', installato all'interno di una recinzione
dipendente da tale entita';
3) un punto di ricarica installato in un'officina di
manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico;
i) punto di rifornimento: un impianto di rifornimento
per la fornitura di qualsiasi combustibile alternativo, ad
eccezione del gas naturale liquefatto-GNL, mediante
un'installazione fissa o mobile;
l) punto di rifornimento per il gas naturale
liquefatto- GNL: un impianto di rifornimento per la
fornitura di gas naturale liquefatto-GNL, consistente in un
impianto fisso o mobile, un impianto offshore o un altro
sistema.».
Note al comma 698:
- La raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del
6 maggio 2003, relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese e' pubblicata nella
GUUE L 124 del 20 maggio 2003.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 50 del
citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice
della strada), come modificato dalla presente legge:
«Art. 50 (Velocipedi). - 1. I velocipedi sono i veicoli
con due ruote o piu' ruote funzionanti a propulsione
esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi
dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul
veicolo; sono altresi' considerati velocipedi le biciclette
a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario
elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25
KW la cui alimentazione e' progressivamente ridotta ed
infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o
prima se il ciclista smette di pedalare. I velocipedi a
pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che
permetta di attivare il motore anche a pedali fermi,
purche' con questa modalita' il veicolo non superi i 6
km/h.
Omissis.».
Note al comma 699:
- Il testo del paragrafo 3 dell'art. 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione, e' riportato nelle note al
comma 14.
Note al comma 700:
- Si riporta il testo degli articoli 24, comma 1, e 25,
comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
(Codice della protezione civile):
«Art. 24 (Deliberazione dello stato di emergenza di
rilievo nazionale). - 1. Al verificarsi degli eventi che, a
seguito di una valutazione speditiva svolta dal
Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e
delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni
e Province autonome interessate, presentano i requisiti di
cui all'art. 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro
imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su
richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma
interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo
stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la
durata e determinandone l'estensione territoriale con
riferimento alla natura e alla qualita' degli eventi e
autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile
di cui all'art. 25. La delibera individua, secondo criteri
omogenei definiti nella direttiva di cui al comma 7, le
prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle
attivita' di soccorso e assistenza alla popolazione e degli
interventi piu' urgenti di cui all'art. 25, comma 2,
lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine
agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito
del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44.
Omissis.».
«Art. 25 (Ordinanze di protezione civile). - 1.
Omissis.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le
ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla popolazione
interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi
pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle
attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del
materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da
scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
la continuita' amministrativa nei comuni e territori
interessati, anche mediante interventi di natura
temporanea;
c) all'attivazione di prime misure economiche di
immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei
confronti della popolazione e delle attivita' economiche e
produttive direttamente interessate dall'evento, per
fronteggiare le piu' urgenti necessita';
d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali,
per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite
dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e
finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e
privata incolumita', in coerenza con gli strumenti di
programmazione e pianificazione esistenti;
e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino
delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e
private, danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle
attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e
paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere
sulla base di procedure definite con la medesima o altra
ordinanza;
f) all'attuazione delle misure per far fronte alle
esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso
misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea,
in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti
delle risorse finanziarie individuate con delibera del
Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e
secondo i criteri individuati con la delibera di cui
all'art. 28.
Omissis.».