Note al comma 705:
- Si riporta il testo dell'art. 80 del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada):
«Art. 80 (Revisioni). - 1. Il Ministro dei trasporti
stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le
modalita' per l'effettuazione della revisione generale o
parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro
rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le
condizioni di sicurezza per la circolazione e di
silenziosita' e che i veicoli stessi non producano
emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le
revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti,
sono effettuate a cura degli uffici provinciali della
Direzione generale della M.C.T.C. Nel regolamento sono
stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il
controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono
l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini
della sicurezza stessa.
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in
applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con
quelle contenute nelle direttive della Comunita' europea
relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al
trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a
pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli
per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta
entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e
successivamente ogni due anni, nel rispetto delle
specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie
vigenti in materia.
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con
numero di posti superiore a nove compreso quello del
conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di
cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le
autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con
conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere
disposta annualmente, salvo che siano stati gia' sottoposti
nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e
6.
5. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C.,
anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di
cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza
dei requisiti di sicurezza, rumorosita' ed inquinamento
prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la
revisione di singoli veicoli.
6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla
revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico
ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero
dell'ambiente.
7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a
motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza
dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di
sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia
stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i
rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C. per la adozione del
provvedimento di revisione singola.
8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in
relazione a particolari e contingenti situazioni operative
degli uffici provinciali della Direzione generale della
M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti per le revisioni
periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al
massimo sedici persone compreso il conducente, o con massa
complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a
3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o
non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP),
puo' per singole province individuate con proprio decreto
affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni
ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria
attivita' nel campo della meccanica e motoristica,
carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che,
esercendo in prevalenza attivita' di commercio di veicoli,
esercitino altresi', con carattere strumentale o
accessorio, l'attivita' di autoriparazione. Tali imprese
devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti
attivita' di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1,
della L. 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni
possono essere altresi' affidate in concessione ai consorzi
e alle societa' consortili, anche in forma di cooperativa,
appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno
in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da
garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.
9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in
possesso di requisiti tecnico-professionali, di
attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle
attivita' di verifica e controllo per le revisioni,
precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in
sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso
dei requisiti personali e professionali precisati nel
regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto
il periodo della concessione. Il Ministro dei trasporti
definisce con proprio decreto le modalita' tecniche e
amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di
cui al comma 8.
10. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale
della M.C.T.C. effettua periodici controlli sulle officine
delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a
campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le
medesime. I controlli periodici sulle officine delle
imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalita'
di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1°
dicembre 1986, n. 870, da personale della Direzione
generale della M.C.T.C. in possesso di laurea ad indirizzo
tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili
professionali corrispondenti alle qualifiche della ex
carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I
relativi importi a carico delle officine dovranno essere
versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate
dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero
dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente
modificata dal Ministro del tesoro.
11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si
accerti che l'impresa non sia piu' in possesso delle
necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano
state effettuate in difformita' dalle prescrizioni vigenti,
le concessioni relative ai compiti di revisione sono
revocate.
12. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di
concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le tariffe
per le operazioni di revisione svolte dalla Direzione
generale della M.C.T.C. e dalle imprese di cui al comma 8,
nonche' quelle inerenti ai controlli periodici sulle
officine ed ai controlli a campione effettuati dal
Ministero dei trasporti - Direzione generale della
M.C.T.C., ai sensi del comma 10.
13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con
le modalita' che saranno stabilite con disposizioni del
Ministro dei trasporti, trasmettono all'ufficio provinciale
competente della Direzione generale della M.C.T.C. la carta
di circolazione, la certificazione della revisione
effettuata con indicazione delle operazioni di controllo
eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonche'
l'attestazione del pagamento della tariffa da parte
dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta
di circolazione cui si dovra' procedere entro e non oltre
sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa.
Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sara'
a disposizione presso gli uffici della Direzione generale
della M.C.T.C. per il ritiro da parte delle officine, che
provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta
annotazione sulla carta di circolazione la certificazione
dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a
tutti gli effetti la carta di circolazione.
14. Ad esclusione dei casi previsti dall'art. 176,
comma 18, chiunque circola con un veicolo che non sia stato
presentato alla prescritta revisione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
173,00 a euro 695,00. Tale sanzione e' raddoppiabile in
caso di revisione omessa per piu' di una volta in relazione
alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti. L'organo
accertatore annota sul documento di circolazione che il
veicolo e' sospeso dalla circolazione fino
all'effettuazione della revisione. E' consentita la
circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno
dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
i sistemi informativi e statistici per la prescritta
revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si
circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa
dell'esito della revisione, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.002 a
euro 8.009. All'accertamento della violazione di cui al
periodo precedente consegue la sanzione amministrativa
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta
giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del
titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si
applica la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo.
15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle
quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici
provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. il
mancato rispetto dei termini e delle modalita' stabiliti
dal Ministro dei trasporti ai sensi del comma 13, sono
soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 431,00 a euro 1.734,00. Se nell'arco di due
anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre
violazioni, l'ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C. revoca la concessione.
16. L'accertamento della falsita' della certificazione
di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui
al comma 8.
17. Chiunque produce agli organi competenti
attestazione di revisione falsa e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 431,00 a
euro 1.734,00. Da tale violazione discende la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del
decreto del Ministro dei trasporti 2 agosto 2007, n. 161
(Regolamento recante la fissazione delle tariffe
applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli):
«Art. 2 (Revisioni svolte presso le officine
autorizzate). - 1. La tariffa relativa alle operazioni di
revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi eseguite
dalle imprese di cui all'art. 80, comma 8, del decreto
legislativo n. 285 del 1992 e' fissata in e 45,00 che
l'utente corrisponde anticipatamente all'impresa
interessata. A tale tariffa e' aggiunta quella prevista al
punto 2) della tabella 3) allegata alla legge 1° dicembre
1986, n. 870, che l'utente corrisponde anticipatamente con
le modalita' previste dall'art. 1, per l'annotazione
dell'esito della revisione sulla carta di circolazione.».
Note al comma 706:
- Il testo del comma 8 dell'art. 80 del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e' riportato nelle note
al comma 705.
Note al comma 708:
- Si riporta il testo dell'art. 8-bis del citato
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, come modificato dalla presente legge:
«Art. 8-bis (Operazioni assimilate alle cessioni
all'esportazione). - Sono assimilate alle cessioni
all'esportazione, se non comprese nell'art. 8:
a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto
mare destinate all'esercizio di attivita' commerciali o
della pesca nonche' le cessioni di navi adibite alla pesca
costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in
mare, ovvero alla demolizione, escluse le unita' da diporto
di cui alla L. 11 febbraio 1971, n. 50;
a-bis) le cessioni di navi di cui agli articoli 239 e
243 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) le cessioni di aeromobili, compresi i satelliti, ad
organi dello Stato ancorche' dotati di personalita'
giuridica;
c) le cessioni di aeromobili destinati a imprese di
navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti
internazionali;
d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e
di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli
aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di
beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture
destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese
le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed
escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le
provviste di bordo;
e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini
di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione,
riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio,
allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi
e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis), b) e c),
degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle
dotazioni di bordo, nonche' le prestazioni di servizi
relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere
a), a-bis) e b);
e-bis) le prestazioni di servizi diverse da quelle di
cui alla lettera e) direttamente destinate a sopperire ai
bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere
a), a-bis) e c) e del loro carico.
Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 8
si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei
corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente
comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai
fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai
soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio
dell'attivita' propria dell'impresa.
Ai fini dell'applicazione del primo comma, una nave si
considera adibita alla navigazione in alto mare se ha
effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo
utilizzo, effettua nell'anno in corso, un numero di viaggi
in alto mare superiore al 70 per cento. Per viaggio in alto
mare si intende il tragitto compreso tra due punti di
approdo durante il quale e' superato il limite delle acque
territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea,
a prescindere dalla rotta seguita. I soggetti che intendono
avvalersi della facolta' di effettuare acquisti o
importazioni senza pagamento dell'imposta attestano la
condizione della navigazione in alto mare mediante apposita
dichiarazione. La dichiarazione deve essere redatta in
conformita' al modello approvato con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate e deve essere
trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che
rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del
protocollo di ricezione. La dichiarazione puo' riguardare
anche piu' operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del
protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere
indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero
devono essere riportati dall'importatore nella
dichiarazione doganale. I soggetti che dichiarano una
percentuale determinata provvisoriamente, sulla base
dell'uso previsto della nave, verificano, a conclusione
dell'anno solare, la sussistenza della condizione
dell'effettiva navigazione in alto mare.».
Note al comma 709:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle
sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 7 (Violazioni relative alle esportazioni). - 1.
Chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai
sensi dell'art., primo comma, lettere b) e b-bis), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 relativo alle cessioni all'esportazione, e' punito con
la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento
del tributo, qualora il trasporto o la spedizione fuori del
territorio dell'Unione europea non avvenga nel termine ivi
prescritto. La sanzione non si applica se, nei trenta
giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione
della fattura, il versamento dell'imposta.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi
effettua cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori
della Unione europea senza addebito d'imposta, ai sensi
dell'art. 38-quater, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 se non provvede
alla regolarizzazione dell'operazione nel termine ivi
previsto.
3. Chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in
mancanza della dichiarazione d'intento di cui all'art. 1,
primo comma, lettera c), del decreto legge 29 dicembre
1983, n. 746 convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1984, n. 17 e' punito con la sanzione
amministrativa dal cento al duecento per cento
dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento del tributo.
Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza
dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso
pagamento del tributo rispondono esclusivamente i
cessionari, i committenti e gli importatori che hanno
rilasciato la dichiarazione stessa.
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 del presente
articolo si applicano anche a chi effettua operazioni senza
addebito d'imposta in mancanza della dichiarazione di cui
all'art. 8-bis, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' al
cessionario, committente o importatore che rilascia la
predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti
dalla legge.
3-ter. E' punito con la sanzione prevista al comma 3
chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge,
dichiara all'altro contraente o in dogana la sussistenza
della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare
relativa all'anno solare precedente, ai sensi dell'art.
8-bis, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. E' punito con la sanzione prevista nel comma 3 chi,
in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara
all'altro contraente o in dogana di volersi avvalere della
facolta' di acquistare o di importare merci e servizi senza
pagamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 2, comma 2,
della legge 18 febbraio 1997, n. 28 ovvero ne beneficia
oltre il limite consentito. Se il superamento del limite
consegue a mancata esportazione, nei casi previsti dalla
legge, da parte del cessionario o del commissionario, la
sanzione e' ridotta alla meta' e non si applica se
l'imposta viene versata all'ufficio competente entro trenta
giorni dalla scadenza del termine per l'esportazione,
previa regolarizzazione della fattura.
4-bis. E' punito con la sanzione prevista al comma 3 il
cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni,
di cui all'art. 8, primo comma, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza
avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta
presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione
di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge
29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.
4-ter. E' punito con la sanzione prevista al comma 3 il
cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni di
cui all'art. 8-bis, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima
riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione
all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui
all'art. 8-bis, terzo comma, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
5. Chi, nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana
relative a cessioni all'esportazione, indica quantita',
qualita' o corrispettivi diversi da quelli reali, e' punito
con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per
cento dell'imposta che sarebbe dovuta se i beni presentati
in dogana fossero stati ceduti nel territorio dello Stato,
calcolata sulle differenze dei corrispettivi o dei valori
normali dei beni. La sanzione non si applica per le
differenze quantitative non superiori al cinque per
cento.».
Note al comma 710:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 7-sexies
del citato decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633:
«Art. 7-sexies (Territorialita' - Disposizioni speciali
relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti
non soggetti passivi). - 1. In deroga a quanto stabilito
dall'art. 7-ter, comma 1, lettera b), si considerano
effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti
non soggetti passivi:
a) le prestazioni di intermediazione in nome e per
conto del cliente, quando le operazioni oggetto
dell'intermediazione si considerano effettuate nel
territorio dello Stato;
b) le prestazioni di trasporto di beni diverse dal
trasporto intracomunitario, in proporzione alla distanza
percorsa nel territorio dello Stato;
c) le prestazioni di trasporto intracomunitario di
beni, quando la relativa esecuzione ha inizio nel
territorio dello Stato;
d) le prestazioni di lavorazione, nonche' le perizie,
relative a beni mobili materiali e le operazioni rese in
attivita' accessorie ai trasporti, quali quelle di carico,
scarico, movimentazione e simili, quando sono eseguite nel
territorio dello Stato;
e) le prestazioni di servizi di locazione, anche
finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di
mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto,
quando il committente e' domiciliato nel territorio dello
Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre
che siano utilizzate nel territorio della Comunita'. Le
medesime prestazioni se rese ad un soggetto domiciliato e
residente al di fuori del territorio della Comunita' si
considerano effettuate nel territorio dello Stato quando
sono ivi utilizzate;
e-bis) le prestazioni di cui alla lettera e) relative
ad imbarcazioni da diporto, sempre che l'imbarcazione sia
effettivamente messa a disposizione nel territorio dello
Stato e la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi
stabiliti e sia utilizzata nel territorio della Comunita'.
Le medesime prestazioni, se l'imbarcazione da diporto e'
messa a disposizione in uno Stato estero fuori della
Comunita' ed il prestatore e' stabilito in quello stesso
Stato, si considerano effettuate nel territorio dello Stato
quando sono ivi utilizzate. Alle medesime prestazioni,
quando l'imbarcazione da diporto e' messa a disposizione in
uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore,
si applica la lettera e);
f);
g).».
- Si riporta il testo dell'art. 26 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
«Art. 26 (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta). -
1. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono
essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte
le volte che successivamente all'emissione della fattura o
alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare
imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta
viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la
rettifica di inesattezze della fatturazione o della
registrazione.
2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa
fattura, successivamente alla registrazione di cui agli
articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne
riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di
dichiarazione di nullita', annullamento, revoca,
risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento
in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di
procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a
seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell'art. 182-bis del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi
dell'art. 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio
decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle
imprese o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o
sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o
prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione
ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla
variazione, registrandola a norma dell'art. 25.
3. La disposizione di cui al comma 2 non puo' essere
applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione
dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati
si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le
parti e puo' essere applicata, entro lo stesso termine,
anche in caso di rettifica di inesattezze della
fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione
dell'art. 21, comma 7.
4.
5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della
facolta' di cui al comma 2, il cessionario o committente,
che abbia gia' registrato l'operazione ai sensi dell'art.
25, deve in tal caso registrare la variazione a norma
dell'art. 23 o dell'art. 24, nei limiti della detrazione
operata, salvo il suo diritto alla restituzione
dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di
rivalsa.
6.
7. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle
registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle
liquidazioni periodiche di cui all'art. 27, all'art. 1 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive
modificazioni, e all'art. 7 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n.
542, e successive modificazioni, deve essere fatta,
mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in
aumento nel registro di cui all'art. 23 e delle variazioni
dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'art.
25. Con le stesse modalita' devono essere corretti, nel
registro di cui all'art. 24, gli errori materiali inerenti
alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei
registri tenuti a norma di legge.
8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3 e 5 e quelle per
errori di registrazione di cui al comma 7 possono essere
effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal
cessionario o committente anche mediante apposite
annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di
cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'art.
25.
9. Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a
contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente
a inadempimento, la facolta' di cui al comma 2 non si
estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui
sia il cedente o prestatore che il cessionario o
committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie
obbligazioni.
10. La facolta' di cui al comma 2 puo' essere
esercitata, ricorrendo i presupposti di cui a tale
disposizione, anche dai cessionari e committenti debitori
dell'imposta ai sensi dell'art. 17 o dell'art. 74 del
presente decreto ovvero dell'art. 44 del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.
In tal caso, si applica ai cessionari o committenti la
disposizione di cui al comma 5.
11.
12. Ai fini del comma 2 una procedura esecutiva
individuale si considera in ogni caso infruttuosa:
a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando
dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale
giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi
sono beni o crediti da pignorare;
b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando
dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale
giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero
l'impossibilita' di accesso al domicilio del debitore
ovvero la sua irreperibilita';
c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta
per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si
decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva
onerosita'.».
Note al comma 711:
- Il testo del primo comma dell'art. 8-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
riportato nelle note al comma 708.
Note al comma 713:
- Il testo del primo comma dell'art. 8-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
riportato nelle note al comma 708.
Note al comma 714:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 20 del
citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
(Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 20 (Campo di applicazione). - 1. - 2. Omissis.
3. La medesima disciplina e i medesimi obblighi
contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero
dei dipendenti, in relazione alle categorie seguenti:
a) imprese del trasporto aereo e di gestione
aeroportuale e societa' da queste derivate, nonche' imprese
del sistema aereoportuale;
b) partiti e movimenti politici e loro rispettive
articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa
di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2016, a condizione che
risultino iscritti nel registro di cui all'art. 4, comma 2,
del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
Omissis.».
- Il testo del comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' riportato nelle note al
comma 434.
Note al comma 719:
- Il testo del paragrafo 3 dell'art. 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, e' riportato nelle
note al comma 14.
Note al comma 721:
- Si riporta il testo dei commi 2 e 4 dell'art. 13-bis
del citato decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
n. 172 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per
esigenze indifferibili), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 13-bis (Disposizioni in materia di concessioni
autostradali). - 1. Omissis.
2. A seguito dell'affidamento di cui al comma 4 del
presente articolo, la societa' Autobrennero Spa provvede al
trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle
risorse accantonate in regime di esenzione fiscale fino
alla data del predetto affidamento nel fondo di cui
all'art. 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, mediante versamenti rateizzati di pari importo, da
effettuare entro l'anno 2028. La societa' Autobrennero Spa
provvede al versamento delle rate entro il 15 dicembre di
ciascuno degli anni successivi a quello di effettuazione
dell'affidamento di cui al comma 4 del presente articolo.
Le risorse versate dalla societa' Autobrennero Spa sono
riassegnate allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e trasferite alla societa'
Rete ferroviaria italiana Spa. Le ulteriori quote annuali
da accantonare ai sensi del medesimo art. 55, comma 13,
della legge n. 449 del 1997 sono versate dal concessionario
dell'infrastruttura A22 Brennero-Modena con le modalita' di
cui al periodo precedente entro trenta giorni
dall'approvazione del bilancio dell'anno di riferimento. Le
risorse versate ai sensi del presente comma sono utilizzate
per le finalita' di cui al citato art. 55, comma 13, della
legge n. 449 del 1997, nell'ambito del contratto di
programma - parte investimenti tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa.
3. Omissis.
4. Gli atti convenzionali di concessione sono stipulati
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con i
concessionari autostradali delle infrastrutture di cui al
comma 1, dopo l'approvazione del CIPE, previo parere
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti sullo schema di
convenzione e comunque, con riferimento all'infrastruttura
autostradale A22 Brennero-Modena, entro il 30 aprile 2021 e
il versamento degli importi dovuti per l'anno 2020 e per
gli anni precedenti dal concessionario subentrante della
predetta infrastruttura ai sensi del comma 3 e' effettuato
per il 50 per cento entro il 30 giugno 2021 e per il
restante 50 per cento entro il 30 aprile 2022. I medesimi
concessionari mantengono tutti gli obblighi previsti a
legislazione.
Omissis.».
Note al comma 722:
- Il testo del comma 4 dell'art. 13-bis del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, come
modificato dalla presente legge, e' riportato nelle note al
comma 721.
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 115 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 115 (Fondo di liquidita' per il pagamento dei
debiti commerciali degli enti territoriali). - 1. E'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo
per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 12.000
milioni di euro per il 2020. Il Fondo di cui al periodo
precedente e' distinto in due sezioni a cui corrispondono
due articoli del relativo capitolo del bilancio dello
Stato, denominate rispettivamente "Sezione per assicurare
la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili degli enti locali e delle regioni e province
autonome per debiti diversi da quelli finanziari e
sanitari" con una dotazione di 8.000 milioni di euro e
"Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle
province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi
ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale",
con una dotazione di 4.000 milioni di euro. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al
Parlamento, possono essere disposte variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i
predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo
delle risorse. Nell'ambito della "Sezione per assicurare la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili degli enti locali e delle regioni e province
autonome per debiti diversi da quelli finanziari e
sanitari" le risorse sono ripartite in due quote: una quota
pari a 6.500 milioni di euro destinata agli enti locali e
una quota pari a 1.500 milioni di euro destinata alle
regioni e province autonome. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 12.000 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede ai sensi dell'art. 265.
2. Ai fini dell'immediata operativita' del "Fondo per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili" di cui al comma 1, il Ministero
dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi
e prestiti S.p.A., entro 10 giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto, un'apposita convenzione e trasferisce
le disponibilita' delle Sezioni che costituiscono il Fondo
su due conti correnti appositamente accesi presso la
Tesoreria centrale dello Stato, intestati al Ministero
dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e
prestiti S.p.A. e' autorizzata ad effettuare operazioni di
prelevamento e versamento per le finalita' di cui alle
predette Sezioni. La suddetta Convenzione definisce, tra
l'altro, criteri e modalita' per l'accesso da parte degli
enti locali e delle regioni e province autonome alle
risorse delle Sezioni, secondo un contratto tipo, approvato
con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato
sui siti internet del Ministero dell'economia e delle
finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonche' i
criteri e le modalita' di gestione delle Sezioni da parte
di Cassa depositi e prestiti S.p.A. La convenzione e'
pubblicata sui siti internet del Ministero dell'economia e
delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Omissis.».
Note al comma 724:
- Si riporta il testo del comma 95 dell'art. 1 della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«Art. 1. - 1. - 94. Omissis.
95. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per
l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di
1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.
Omissis.».
Note al comma 725:
- Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 17-septies
del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 17-septies (Piano nazionale infrastrutturale per
la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica). -
1. - 8. Omissis.
9. A valere sulle risorse di cui al comma 8, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finanzia le
spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli
impianti nell'ambito dei progetti presentati dalle regioni
e dagli enti locali relativi allo sviluppo delle reti
infrastrutturali per la ricarica dei veicoli nell'ambito
degli accordi di programma di cui al comma 5.
Omissis.».
Note al comma 726:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di
attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla
realizzazione di una infrastruttura per i combustibili
alternativi), come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Informazioni per gli utenti (Attuazione
dell'art. 7, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 7 della direttiva
2014/94/UE)). - 1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto
legislativo 31 marzo 2011, n. 55, sono rese disponibili
informazioni chiare, coerenti e pertinenti riguardo ai
veicoli a motore che possono utilizzare regolarmente
determinati combustibili immessi sul mercato o essere
ricaricati tramite punti di ricarica, conformemente a
quanto disposto dall'art. 37 del decreto del Ministro dei
trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 12 luglio 2008, n. 162.
Tali informazioni sono rese disponibili nei manuali dei
veicoli a motore, nei punti di rifornimento e ricarica, sui
veicoli a motore e presso i concessionari di veicoli a
motore ubicati sul territorio nazionale. La presente
disposizione si applica a tutti i veicoli a motore, e ai
loro manuali, immessi sul mercato dopo il 18 novembre 2016.
2. La comunicazione delle informazioni di cui al comma
1 si basa sulle disposizioni in materia di etichettatura di
cui alle norme tecniche di unificazione. Nel caso in cui
tali norme riguardano una rappresentazione grafica, incluso
un sistema cromatico di codifica, la rappresentazione
grafica e' semplice e facile da comprendere, e collocata in
maniera chiaramente visibile sui corrispondenti apparecchi
di distribuzione e relative pistole di tutti i punti di
rifornimento, a partire dalla data in cui i combustibili
sono immessi sul mercato e i sui tappi dei serbatoi di
carburante, o nelle immediate vicinanze, di tutti i veicoli
a motore raccomandati e compatibili con tale combustibile,
e nei manuali dei veicoli a motore, che sono immessi sul
mercato dopo il 18 novembre 2016.
3. Nel caso in cui le disposizioni in materia di
etichettatura delle rispettive norme degli organismi
europei di normazione sono aggiornate o sono adottati atti
delegati da parte della Commissione europea riguardo
all'etichettatura o sono elaborate nuove norme dagli
organismi europei di normazione per i combustibili
alternativi, i corrispondenti requisiti in materia di
etichettatura si applicano a tutti i punti di rifornimento
e ricarica e a tutti i veicoli a motore immatricolati nel
territorio nazionale decorsi ventiquattro mesi dal
rispettivo aggiornamento o dalla rispettiva adozione.
4. Al fine di contribuire alla consapevolezza dei
consumatori e alla trasparenza dei prezzi, a scopo
divulgativo sul sito dell'Osservatorio prezzi carburanti
del Ministero dello sviluppo economico sono fornite
informazioni sui fattori di equivalenza dei combustibili
alternativi e sono pubblicati in formato aperto i raffronti
tra i prezzi unitari medi dei diversi carburanti.
5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono rese disponibili, sul
sito dell'Osservatorio prezzi carburanti del Ministero
dello sviluppo economico, la mappa nazionale dei punti di
rifornimento accessibili al pubblico di combustibili
alternativi GNC, GNL e GPL per il trasporto stradale e, sul
sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti la mappa nazionale dei punti di ricarica o di
rifornimento accessibili al pubblico di combustibili
alternativi elettricita' e idrogeno per il trasporto
stradale. Per la predisposizione di tale mappa, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso
la Piattaforma unica nazionale, di seguito PUN, prevista
nell'ambito del PNire, raccoglie le informazioni relative
ai punti di ricarica o di rifornimento accessibili al
pubblico, quali la localizzazione, la tecnologia della
presa, la potenza massima erogabile, la tecnologia
utilizzata per l'accesso alla ricarica, la disponibilita'
di accesso, l'identificativo infrastruttura, il
proprietario dell'infrastruttura.
5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, sono definite le
modalita' di alimentazione della PUN da parte dei gestori
delle infrastrutture pubbliche e delle infrastrutture
private ad accesso pubblico obbligati a conferire alla PUN
il set minimo di dati e informazioni previsti dal PNire.
6. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, in linea con lo sviluppo dei
carburanti alternativi per la navigazione, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
previste le modalita' di comunicazione agli utenti dei
prezzi e delle mappe nazionali dei punti di rifornimento
accessibili al pubblico di combustibili alternativi GNC,
GNL e GPL per la navigazione.
7. Per le autovetture, la Guida al risparmio di
carburanti e alle emissioni di CO2, redatta ai sensi
dell'art. 4 della direttiva 1999/94/UE, del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999 contiene anche
informazioni circa i benefici economici, energetici e
ambientali dei combustibili alternativi rispetto ai
tradizionali, mediante casi-tipo.».
Note al comma 727:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 57 del
citato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 57 (Semplificazione delle norme per la
realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli
elettrici). - 1. - 5. Omissis.
6. Con propri provvedimenti, adottati in conformita' ai
rispettivi ordinamenti, i comuni, ai sensi dell'art. 7 del
codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, disciplinano, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, l'installazione, la
realizzazione e la gestione delle infrastrutture di
ricarica a pubblico accesso, di cui al presente articolo,
stabilendo la localizzazione e la quantificazione in
coerenza con gli strumenti di pianificazione regionali e
comunali, al fine di garantire un numero adeguato di stalli
in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo
rinnovo del parco dei veicoli circolanti, prevedendo, ove
possibile, l'installazione di almeno un punto di ricarica
ogni 1.000 abitanti.
Omissis.».
Note al comma 731:
- Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici):
«Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di
calcolo del valore stimato degli appalti). - 1. Ai fini
dell'applicazione del presente codice, le soglie di
rilevanza comunitaria sono:
a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e
per le concessioni;
b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture,
di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione
aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono
autorita' governative centrali indicate nell'allegato III;
se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da
amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della
difesa, questa soglia si applica solo agli appalti
concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;
c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture,
di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione
aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali;
tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di
forniture aggiudicati dalle autorita' governative centrali
che operano nel settore della difesa, allorche' tali
appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato
VIII;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di
altri servizi specifici elencati all'allegato IX.
2. Nei settori speciali, le soglie di rilevanza
comunitaria sono:
a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;
b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di
servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i
servizi sociali e altri servizi specifici elencati
all'allegato IX.
3. Le soglie di cui al presente articolo sono
periodicamente rideterminate con provvedimento della
Commissione europea, che trova diretta applicazione alla
data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico
di lavori, servizi e forniture e' basato sull'importo
totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo
stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni
o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei
documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice
o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i
candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del
valore stimato dell'appalto.
5. Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente
aggiudicatore sono composti da unita' operative distinte,
il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del
valore totale stimato per tutte le singole unita'
operative. Se un'unita' operativa distinta e' responsabile
in modo indipendente del proprio appalto o di determinate
categorie di esso, il valore dell'appalto puo' essere
stimato con riferimento al valore attribuito dall'unita'
operativa distinta.
6. La scelta del metodo per il calcolo del valore
stimato di un appalto o concessione non puo' essere fatta
con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione
delle disposizioni del presente codice relative alle soglie
europee. Un appalto non puo' essere frazionato allo scopo
di evitare l'applicazione delle norme del presente codice
tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.
7. Il valore stimato dell'appalto e' quantificato al
momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del
bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista
un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di
affidamento del contratto.
8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del
valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi
nonche' del valore complessivo stimato di tutte le
forniture e servizi messi a disposizione
dell'aggiudicatario dall'amministrazione aggiudicatrice o
dall'ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari
all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei
servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico
appalto di lavori non puo' essere aggiunto al valore
dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di
tali forniture o servizi dall'applicazione delle
disposizioni del presente codice.
9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:
a) quando un'opera prevista o una prestazione di
servizi puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti
distinti, e' computato il valore complessivo stimato della
totalita' di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del presente codice si applicano
all'aggiudicazione di ciascun lotto.
10. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture
omogenee puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti
distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1
e 2 e' computato il valore complessivo stimato della
totalita' di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del presente codice si applicano
all'aggiudicazione, di ciascun lotto.
11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza
applicare le disposizioni del presente codice, quando il
valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a
euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro
1.000.000 per i lavori, purche' il valore cumulato dei
lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore
complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati
l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle
forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi.
12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi
presentano caratteri di regolarita' o sono destinati ad
essere rinnovati entro un determinato periodo, e' posto
come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi
successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o
dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al
fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di
quantita' o di valore che potrebbero sopravvenire nei
dodici mesi successivi al contratto iniziale;
b) il valore stimato complessivo dei contratti
successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi
alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo
e' superiore ai dodici mesi.
13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per
oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto
a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per
il calcolo dei valore stimato dell'appalto e' il seguente:
a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari
o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo
per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici
mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato
dell'importo residuo;
b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o
che non puo' essere definita, il valore mensile
moltiplicato per quarantotto.
14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da
porre come base per il calcolo del valore stimato
dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, e' il
seguente:
a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e
altre forme di remunerazione;
b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari:
gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e
altre forme di remunerazione;
c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli
onorari, le commissioni da pagare e altre forme di
remunerazione;
d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano
un prezzo complessivo:
1) in caso di appalti di durata determinata pari o
inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato
per l'intera loro durata;
2) in caso di appalti di durata indeterminata o
superiore a quarantotto mesi, il valore mensile
moltiplicato per quarantotto.
15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto
di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei
servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive
quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di
posa e di installazione.
16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di
acquisizione, il valore da prendere in considerazione e' il
valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei
contratti previsti durante l'intera durata degli accordi
quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
17. Nel caso di partenariati per l'innovazione, il
valore da prendere in considerazione e' il valore massimo
stimato, al netto dell'IVA, delle attivita' di ricerca e
sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto
partenariato, nonche' delle forniture, dei servizi o dei
lavori da mettere a punto e fornire alla fine del
partenariato.
18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato
l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per
cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici
giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso
di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma
8, del presente codice, e' subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo
pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della
prestazione. La predetta garanzia e' rilasciata da imprese
bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione
e che rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti
dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita'. La
garanzia puo' essere, altresi'; rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo degli
intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della
garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel
corso della prestazione, in rapporto al progressivo
recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni
appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con
obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione
non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi
contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli
interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione
della anticipazione.».
- Si riporta il testo degli articoli 12, 13 e 14 del
Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio
delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006
e la direttiva 2009/16/CE:
«Art. 12 (Requisiti per le navi battenti bandiera di un
paese terzo). - 1. Alle condizioni di cui all'art. 32,
paragrafo 2, lettera b), le navi battenti bandiera di un
paese terzo che fanno scalo in un porto o ancoraggio di uno
Stato membro tengono a bordo un inventario dei materiali
pericolosi conforme all'art. 5, paragrafo 2.
Fatto salvo il primo comma, l'accesso a un porto o a un
ancoraggio specifico puo' essere consentito dall'autorita'
competente di uno Stato membro in casi di forza maggiore o
per motivi primari di sicurezza ovvero per diminuire o
ridurre al minimo il rischio di inquinamento o per
correggere carenze, a condizione che il proprietario,
l'armatore o il comandante della nave abbiano messo in atto
misure adeguate per garantire un accesso sicuro che
soddisfino l'autorita' competente di tale Stato membro.
2. L'installazione dei materiali pericolosi di cui
all'allegato I sulle navi battenti bandiera di un paese
terzo, durante la sosta in un porto o ancoraggio di uno
Stato membro, e' vietata o limitata come indicato
nell'allegato I.
L'uso dei materiali pericolosi di cui all'allegato I
sulle navi battenti bandiera di un paese terzo, durante la
sosta in un porto o ancoraggio di uno Stato membro, e'
vietata o limitata come indicato nell'allegato I, fatte
salve le esenzioni e le disposizioni transitorie
applicabili a tali materiali a norma del diritto
internazionale.
3. L'inventario dei materiali pericolosi e' specifico
per ciascuna nave, e' compilato tenendo conto delle
pertinenti linee guida dell'IMO e serve a precisare che la
nave e' conforme al paragrafo 2 del presente articolo.
All'atto dell'elaborazione dell'inventario dei materiali
pericolosi, sono individuati almeno i materiali pericolosi
elencati nell'allegato I. Un piano che illustra i controlli
visivi/a campione eseguiti per elaborare l'inventario dei
materiali pericolosi e' predisposto dalle navi battenti
bandiera di un paese terzo, tenendo conto delle pertinenti
linee guida dell'IMO.
4. L'inventario dei materiali pericolosi e'
opportunamente mantenuto e aggiornato durante l'intera vita
utile della nave, affinche' riporti le nuove installazioni
contenenti materiali pericolosi di cui all'allegato II e le
pertinenti modifiche sostanziali della struttura e delle
attrezzature della nave, tenendo conto delle esenzioni e
delle disposizioni transitorie applicabili a tali materiali
a norma del diritto internazionale.
5. Una nave battente bandiera di un paese terzo puo'
essere diffidata, fermata, allontanata o esclusa dai porti
o dai terminali offshore sotto la giurisdizione di uno
Stato membro, qualora non presenti alle pertinenti
autorita' di tale Stato membro copia della dichiarazione di
conformita' conformemente ai paragrafi 6 e 7, unitamente al
certificato di inventario dei materiali pericolosi, a
seconda dei casi e su richiesta di dette autorita'. Lo
Stato membro che intraprende una siffatta azione informa
senza indugio le competenti autorita' del paese terzo di
cui la nave interessata batte bandiera. Il mancato
aggiornamento dell'inventario dei materiali pericolosi non
costituisce una mancanza passibile di fermo della nave, ma
qualsiasi incoerenza nell'inventario dei materiali
pericolosi e' riferita alle competenti autorita' del paese
terzo di cui tale nave batte bandiera.
6. La dichiarazione di conformita' e' rilasciata previa
verifica dell'inventario dei materiali pericolosi da parte
delle competenti autorita' del paese terzo di cui la nave
batte bandiera o organismo da esse autorizzato,
conformemente ai requisiti nazionali. La dichiarazione di
conformita' puo' essere elaborata sul modello
dell'appendice 3 della convenzione di Hong Kong.
7. La dichiarazione di conformita' e l'inventario dei
materiali pericolosi sono redatti in una delle lingue
ufficiali delle competenti autorita' del paese terzo di cui
la nave batte bandiera e, qualora la lingua usata non sia
l'inglese, il francese o lo spagnolo, il testo include una
traduzione in una di tali lingue.
8. Alle condizioni di cui all'art. 32, paragrafo 2,
lettera b), le navi battenti bandiera di un paese terzo che
presentano domanda di immatricolazione sotto la bandiera di
uno Stato membro assicurano che un inventario dei materiali
pericolosi, come previsto all'art. 5, paragrafo 2, sia
tenuto a bordo o messo a punto entro sei mesi
dall'immatricolazione sotto la bandiera di tale Stato
membro o, se precedente, durante eventuali ispezioni
successive a norma dell'art. 8, paragrafo 3.».
«Art. 13 (Requisiti necessari per gli impianti di
riciclaggio delle navi da inserire nell'elenco europeo). -
1. Per essere inserito nell'elenco europeo, un impianto di
riciclaggio delle navi soddisfa i seguenti requisiti,
conformemente alle pertinenti disposizioni della
convenzione di Hong Kong e tenendo conto delle pertinenti
linee guida dell'IMO, dell'OIL, della convenzione di
Basilea e della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti
organici persistenti e di altri orientamenti
internazionali:
a) ha ottenuto dalle autorita' nazionali competenti
l'autorizzazione a svolgere attivita' di riciclaggio delle
navi;
b) e' progettato, costruito e gestito in modo sicuro e
compatibile con l'ambiente;
c) opera con strutture edificate;
d) prevede sistemi, procedure e tecniche di gestione e
di monitoraggio che hanno lo scopo di prevenire, ridurre,
minimizzare nonche', nella misura del possibile, eliminare:
i) i rischi per la salute dei lavoratori interessati e
di coloro che vivono in prossimita' dell'impianto di
riciclaggio delle navi; e
ii) gli effetti negativi sull'ambiente dovuti al
riciclaggio delle navi;
e) predispone un piano dell'impianto di riciclaggio
delle navi;
f) previene gli effetti negativi sulla salute umana e
sull'ambiente, dimostrando inoltre di poter controllare
eventuali rilasci, in particolare nelle zone intercotidali;
g) assicura che la gestione e lo stoccaggio dei
materiali e dei rifiuti pericolosi siano sicuri e
compatibili con l'ambiente, garantendo tra l'altro:
i) il contenimento di tutti i materiali pericolosi
presenti a bordo durante l'intero processo di riciclaggio
della nave, al fine di evitare qualsiasi rilascio di detti
materiali nell'ambiente, e inoltre la manipolazione di
materiali e rifiuti pericolosi prodotti durante il processo
di riciclaggio della nave unicamente su suoli impermeabili
con un efficace sistema di drenaggio;
ii) che tutti i rifiuti generati dall'attivita' di
riciclaggio della nave e i relativi quantitativi siano
documentati e siano trasferiti unicamente ai centri di
gestione dei rifiuti, inclusi gli impianti di riciclaggio
dei rifiuti, autorizzati a procedere al loro trattamento in
condizioni che non presentino pericoli per la salute umana
e siano compatibili con l'ambiente;
h) elabora e conserva un piano che assicuri la
preparazione e la capacita' di reagire alle emergenze;
assicura alle attrezzature di risposta all'emergenza, come
i dispositivi e i veicoli antincendio, le ambulanze e le
gru, l'accesso rapido alle navi e a tutte le zone
dell'impianto di riciclaggio delle navi;
i) garantisce la sicurezza e la formazione dei
lavoratori, anche prevedendo l'uso di attrezzature per la
protezione personale nelle operazioni che lo richiedono;
j) registra incidenti, infortuni e malattie
professionali nonche' effetti cronici e, ove richiesto
dalle autorita' nazionali competenti, segnala eventuali
incidenti, infortuni, malattie professionali o effetti
cronici che causano, o possono causare, rischi per la
sicurezza dei dipendenti, per la salute umana e per
l'ambiente;
k) si impegna a soddisfare i requisiti di cui al
paragrafo 2.
2. L'operatore di un impianto di riciclaggio delle
navi:
a) invia il piano di riciclaggio della nave, una volta
approvato conformemente all'art. 7, paragrafo 3,
all'armatore e all'amministrazione o ad un organismo
riconosciuto da essa autorizzato;
b) notifica all'amministrazione che l'impianto di
riciclaggio delle navi e' pronto sotto tutti gli aspetti a
iniziare il riciclaggio della nave;
c) dopo aver completato, conformemente al presente
regolamento, il riciclaggio totale o parziale di una nave,
trasmette all'amministrazione che ha rilasciato il
certificato di idoneita' al riciclaggio, entro quattordici
giorni dalla data del riciclaggio totale o parziale
conformemente al piano di riciclaggio della nave, una
dichiarazione di completamento del riciclaggio della nave.
La dichiarazione di completamento contiene una relazione
relativa agli incidenti e agli infortuni che risultano
nocivi per la salute umana e/o l'ambiente, se del caso.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione per
stabilire il formato:
a) della notifica prevista al paragrafo 2, lettera b),
del presente articolo per garantirne la coerenza con
l'appendice 6 della convenzione di Hong Kong; e
b) della dichiarazione prevista al paragrafo 2, lettera
c), del presente articolo per garantirne la coerenza con
l'appendice 7 della convenzione di Hong Kong.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura di esame di cui all'art. 25 del presente
regolamento.».
«Art. 14 (Autorizzazione di impianti di riciclaggio
delle navi situati in uno Stato membro). - 1. Fatte salve
altre pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione, le
autorita' competenti autorizzano gli impianti di
riciclaggio situati nel loro territorio che soddisfano i
requisiti di cui all'art. 13 a procedere al riciclaggio
delle navi. Tale autorizzazione puo' essere accordata ai
rispettivi impianti di riciclaggio delle navi per un
periodo massimo di cinque anni e rinnovata di conseguenza.
A condizione che i requisiti del presente regolamento
siano rispettati, l'autorizzazione rilasciata a norma di
altre pertinenti disposizioni del diritto nazionale o
dell'Unione puo' essere combinata con l'autorizzazione a
norma del presente articolo in un'unica autorizzazione,
qualora tale formato permetta di evitare una duplicazione
inutile delle informazioni e dei lavori effettuati
dall'operatore dell'impianto di riciclaggio delle navi o
dall'impresa di riciclaggio delle navi o dall'autorita'
competente. In tali casi, l'autorizzazione puo' essere
prorogata conformemente al regime di autorizzazione di cui
al primo comma, per un periodo massimo di cinque anni.
2. Gli Stati membri istituiscono e aggiornano un elenco
degli impianti di riciclaggio delle navi da essi
autorizzati conformemente al paragrafo 1.
3. L'elenco di cui al paragrafo 2 e' comunicato alla
Commissione senza indugio ed entro il 31 marzo 2015.
4. Qualora un impianto di riciclaggio delle navi non
soddisfi piu' i requisiti stabiliti all'art. 13, lo Stato
membro in cui e' situato tale impianto di riciclaggio delle
navi sospende o revoca l'autorizzazione ad esso concessa o
chiede all'impresa di riciclaggio delle navi interessata di
intraprendere azioni correttive e ne informa senza indugio
la Commissione.
5. Se un impianto di riciclaggio delle navi e' stato
autorizzato conformemente al paragrafo 1, lo Stato membro
interessato ne informa senza indugio la Commissione.».
Note al comma 732:
- Si riporta il testo dell'art. 73 del codice della
navigazione:
«Art. 73 (Rimozione di navi e di aeromobili sommersi).
- Nel caso di sommersione di navi o di aeromobili nei
porti, rade, canali, ovvero in localita' del mare
territoriale nelle quali a giudizio dell'autorita'
marittima possa derivarne un pericolo o un intralcio per la
navigazione, il capo del compartimento ordina al
proprietario, nei modi stabiliti dal regolamento, di
provvedere a proprie spese alla rimozione del relitto,
fissando il termine per l'esecuzione.
Se il proprietario non esegue l'ordine nel termine
fissato, l'autorita' provvede d'ufficio alla rimozione e
alla vendita dei relitti per conto dello Stato. Per le navi
di stazza lorda superiore a trecento tonnellate, se il
ricavato dalla vendita non e' sufficiente a coprire le
spese, il proprietario e' tenuto a corrispondere allo Stato
la differenza.
Se il ricavato della vendita dei relitti supera le
spese sostenute dallo Stato, sulla differenza concorrono i
creditori privilegiati o ipotecari sulla nave.
Nei casi d'urgenza l'autorita' puo' senz'altro
provvedere d'ufficio, per conto e a spese del proprietario.
Tuttavia per le navi di stazza lorda non superiore alle
trecento tonnellate, il proprietario e' tenuto al pagamento
delle spese di rimozione soltanto entro i limiti del valore
dei relitti ricuperati.».
Note al comma 733:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 6 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124
(Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra
fiscalita' immobiliare, di Sostegno alle politiche
abitative e di finanza locale, nonche' di cassa
integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici):
«Art. 6 (Misure di sostegno all'accesso all'abitazione
e al settore immobiliare). - 1. - 4. Omissis.
5. E' istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli
inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Le
risorse del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni ad
alta tensione abitativa che abbiano avviato, entro la data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, bandi o altre procedure amministrative
per l'erogazione di contributi in favore di inquilini
morosi incolpevoli. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, le risorse assegnate
al Fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con
il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorita'
da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le
condizioni di morosita' incolpevole che consentono
l'accesso ai contributi. Le risorse di cui al presente
comma sono assegnate prioritariamente alle regioni che
abbiano emanato norme per la riduzione del disagio
abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento
sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche
attraverso organismi comunali. A tal fine, le
prefetture-uffici territoriali del Governo adottano misure
di graduazione programmata dell'intervento della forza
pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.
Omissis.».
Note al comma 736:
- Si riporta il testo del comma 43 dell'art. 1 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
«Art. 1. - 1. - 42. Omissis.
43. La dotazione dei capitoli di cui al comma 40 e'
quantificata annualmente ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.
Omissis.».
Note al comma 737:
- Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 114 della
citata legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
«Art. 114 (Disinquinamento, bonifica e ripristino
ambientale). - 1. - 9. Omissis.
10. Al fine di conservare e valorizzare, anche per
finalita' sociali e produttive, i siti e i beni
dell'attivita' mineraria con rilevante valore storico,
culturale ed ambientale, e' assegnato un finanziamento di
lire 3 miliardi per l'anno 2001 e di lire 6 miliardi a
decorrere dall'anno 2002 al Parco geominerario della
Sardegna, istituito entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e di intesa con la regione Sardegna e gestito
da un consorzio assimilato agli enti di cui alla legge 9
maggio 1989, n. 168 costituito dai Ministeri dell'ambiente,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
dalla regione Sardegna, dai comuni interessati ed,
eventualmente, da altri soggetti interessati. Al fine di
garantire la tutela, la conoscenza e la valorizzazione,
anche per finalita' sociali e occupazionali, dei parchi e
dei musei sommersi aventi rilevante valore ambientale,
storico, archeologico e culturale, e' assegnato un
finanziamento di lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2001
per i parchi sommersi ubicati nelle acque di Baia nel golfo
di Pozzuoli e di Gaiola nel golfo di Napoli, istituiti con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri per i beni e le attivita' culturali, dei trasporti
e della navigazione e delle politiche agricole e forestali
e di intesa con la regione Campania, e affidati in
gestione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i
beni e le attivita' culturali, sentiti la regione e gli
enti locali territorialmente interessati, ad enti pubblici,
istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste
riconosciute, anche consorziati tra loro. I decreti
istitutivi di cui ai periodi precedenti stabiliscono
altresi' le attivita' incompatibili con le finalita'
previste dal presente comma, alla cui violazione si
applicano le sanzioni previste dall'art. 30 della legge 6
dicembre 1991, n. 394.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 8 della
legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo
ambientale):
«Art. 8 (Aree naturali protette). - 1. - 9. Omissis.
10. Per il funzionamento e la gestione delle aree
protette marine previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n.
979, e 6 dicembre 1991, n. 394, e' autorizzata la spesa di
lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2001. Nelle
medesime aree protette marine e' autorizzata per
investimenti la spesa di lire 2.000 milioni a decorrere
dall'anno 2000.
Omissis.».
Note al comma 738:
- Si riporta il testo dell'art. 5-ter del citato
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141:
«Art. 5-ter (Programma sperimentale "Caschi verdi per
l'ambiente"). - 1. E' istituito presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il
programma sperimentale "Caschi verdi per l'ambiente" con lo
scopo di realizzare, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, iniziative di
collaborazione internazionale volte alla tutela e
salvaguardia ambientale delle aree nazionali protette e
delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per
il particolare pregio naturalistico, anche rientranti nelle
riserve di cui al programma "L'uomo e la biosfera" - MAB
dell'Unesco, e di contrastare gli effetti derivanti dai
cambiamenti climatici. A tali fini e' autorizzata la spesa
di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e
2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022,
si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 della legge
1° giugno 2002, n. 120. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.».
Note al comma 739:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 1° giugno
2002, n. 120 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo di
Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997):
«Art. 3. - 1. Al fine di ottemperare all'impegno
adottato dalla Sesta Conferenza delle Parti della
Convenzione sui cambiamenti climatici, svoltasi a Bonn nel
luglio 2001, in materia di aiuti ai Paesi in via di
sviluppo, come stabilito dalle decisioni FCCC/CP/2001/L14 e
FCCC/CP/2001/L15, e' autorizzata la spesa annua di 68
milioni di euro, a decorrere dall'anno 2003.».
Note al comma 740:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 36 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree
protette), come modificato dalla presente legge:
«Art. 36 (Aree marine di riempimento). - 1. Sulla base
delle indicazioni programmatiche di cui all'art. 4, possono
essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che
nelle aree di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 1982,
n. 979, nelle seguenti aree:
a) Isola di Gallinara;
b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce
dell'Ombrone - Talamone;
c) Secche di Torpaterno;
d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;
e) Costa degli Infreschi;
f) Costa di Maratea;
g) Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli - Capo
di Leuca;
h) Costa del Monte Conero;
i) Isola di Pantelleria;
l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;
m) Acicastello - Le Grotte;
n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti
compresi nel territorio del comune della Maddalena);
o) Capo Spartivento;
p) Capo Testa - Punta Falcone;
q) Santa Maria di Castellabate;
r) Monte di Scauri;
s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine;
t) Parco marino del Piceno;
u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina
protetta integrata denominata "regno di Nettuno";
v) Isola di Bergeggi;
z) Stagnone di Marsala;
aa) Capo Passero;
bb) Pantani di Vindicari;
cc) Isola di San Pietro;
dd) Isola dell'Asinara;
ee) Capo Carbonara;
ee bis) Parco marino "Torre del Cerrano";
ee ter) Alto Tirreno - Mar Ligure "Santuario dei
cetacei";
ee-quater) Penisola Maddalena - Capo Murro di Porco;
ee-quinquies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina;
ee-sexies) Capo Milazzo.
ee-septies) Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e
Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente alle parti
rientranti nella giurisdizione nazionale, da istituire
anche separatamente;
ee-octies) Isole Cheradi e Mar Piccolo, da istituire
anche separatamente.
Omissis.».
Note al comma 742:
- Si riporta il testo del comma 103 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 102. Omissis.
103. Per il completamento della carta geologica
ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua
informatizzazione e le attivita' ad essa strumentali e'
assegnato all'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 5 milioni di
euro per l'anno 2020, nonche' di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Omissis.».
Note al comma 743:
- Il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione
di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e
recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, e'
pubblicato nella GUUE L 198 del 22 giugno 2020.
Note al comma 744:
- Il riferimento al citato regolamento (UE) 2020/852
del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020,
e' riportato nelle note al comma 743.
- Il testo del comma 1 dell'art. 64 del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, e' riportato nelle note al
comma 231.
Note al comma 746:
- Il testo dell'art. 3 della citata legge 1° giugno
2002, n. 120, e' riportato nelle note al comma 739.
Note al comma 747:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 5 del
citato decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Ulteriori disposizioni per fronteggiare le
procedure d'infrazione in materia ambientale). - 1. - 4.
Omissis.
5. Le risorse finanziarie necessarie per le esigenze
operative e per il funzionamento della struttura, ivi
compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di cui al
comma 1, sono poste a valere su una quota, non superiore al
2% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione
degli interventi.
Omissis.».
Note al comma 748:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 8 luglio
1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e
norme in materia di danno ambientale):
«Art. 8. - 1. Per l'esercizio delle funzioni previste
dalla presente legge il Ministro dell'ambiente si avvale
dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i
Ministri competenti, e di quelli delle unita' sanitarie
locali previa intesa con la regione, nonche' della
collaborazione degli istituti superiori, degli organi di
consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti
pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli
istituti e dei dipartimenti universitari con i quali puo'
stipulare apposite convenzioni.
2. Il Ministro dell'ambiente puo' disporre verifiche
tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle
acque e del suolo e sullo stato di conservazione di
ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei soggetti
incaricati si applica l'art. 7, comma primo, della legge 25
giugno 1865, n. 2359.
3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza da
parte delle regioni, delle province o dei comuni, delle
disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente e
qualora possa derivarne un grave danno ecologico, il
Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere entro
congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta
con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di
salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di
lavoro o di attivita' antropiche, dandone comunicazione
preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata
attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma e'
imputabile ad un ufficio periferico dello Stato, il
Ministro dell'ambiente informa senza indugio il Ministro
competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le
misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane
la necessita' di un intervento cautelare per evitare un
grave danno ecologico, l'ordinanza di cui al presente comma
e' adottata dal Ministro competente, di concerto con il
Ministro dell'ambiente.
4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione
delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il
Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo
ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla
dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonche'
del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo
alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli
appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di
polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle
capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della
marina mercantile.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge 28
gennaio 1994, n. 84:
«Art. 3 (Costituzione del comando generale del Corpo
delle capitanerie). - L'Ispettorato generale delle
capitanerie di porto e' costituito in comando generale del
Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, cui e'
preposto un ammiraglio ispettore capo appartenente allo
stesso Corpo, senza aumento di organico ne' di spese
complessive, dipende dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti nei limiti di quanto dispone il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n.
72, e svolge le attribuzioni previste dalle disposizioni
vigenti; esercita altresi' le competenze in materia di
sicurezza della navigazione attribuite al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Le capitanerie di porto
dipendono funzionalmente dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, per le
materie di rispettiva competenza.».
- Si riporta il testo dell'art. 135 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare):
«Art. 135 (Esercizio di funzioni dipendenti dal
Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del
mare). - 1. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia
costiera dipende funzionalmente dal Ministero
dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, ai
sensi dell'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e
dell'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, esercitando
funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela
dell'ambiente marino e costiero.
2. In dipendenza delle attribuzioni di cui al comma 1,
e fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 202, il Corpo delle
capitanerie di porto - Guardia costiera esercita, in
particolare, le sottoelencate funzioni:
a) nelle zone sottoposte alla giurisdizione nazionale
svolge, in via prevalente, le attivita' di controllo
relative all'esatta applicazione delle norme del diritto
italiano, del diritto dell'Unione europea e dei trattati
internazionali in vigore per l'Italia in materia di
prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento
marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da acque di
zavorra, l'inquinamento da immersione di rifiuti,
l'inquinamento da attivita' di esplorazione e di
sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento di origine
atmosferica, nonche' in materia di protezione dei mammiferi
e della biodiversita';
b) nelle acque di giurisdizione e di interesse
nazionale esercita, per fini di tutela ambientale e di
sicurezza della navigazione, ai sensi della legge 7 marzo
2001, n. 51, il controllo del traffico marittimo;
c) provvede, ai sensi degli articoli 135, 2° comma, e
195, 5° comma, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, alla sorveglianza e all'accertamento delle violazioni
in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di
gestione delle risorse idriche se dalle stesse possono
derivare danni o situazioni di pericolo per l'ambiente
marino e costiero, nonche' alla sorveglianza e
all'accertamento degli illeciti in violazione della
normativa in materia di rifiuti e alla repressione dei
traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;
d) esercita, ai sensi dell'art. 19 della legge 6
dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza nelle aree marine
protette e sulle aree di reperimento;
e) ai sensi dell'art. 296, comma 9, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione al tenore
di zolfo dei combustibili per uso marittimo, accerta le
violazione e irroga le sanzioni di cui ai commi da 5 a 8
del predetto articolo;
f) per le attivita' di cui agli articoli 11 e 12 della
legge 31 dicembre 1982, n. 979, attraverso la sua
organizzazione periferica a livello di compartimento
marittimo, opera, ai sensi della legge 16 luglio 1998, n.
239, art. 7, sulla base di direttive vincolanti, generali e
specifiche, del Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare; in forza della medesima disposizione
normativa per altri interventi e attivita' in materia di
tutela e difesa del mare, il Ministero dell'ambiente, della
tutela del territorio e del mare puo' avvalersi anche del
Corpo delle capitanerie di porto, sulla base di specifiche
convenzioni.».
Note al comma 749:
- Si riporta il testo degli articoli 8 e 8-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
«Art. 8 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale - VIA e VAS). - 1. Il supporto
tecnico-scientifico all'autorita' competente per
l'attuazione delle norme di cui ai Titoli II e III della
presente parte nel caso di piani, programmi e progetti per
i quali le valutazioni ambientali VIA e VAS spettano allo
Stato e' assicurato dalla Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS, composta da un numero
massimo di quaranta commissari, inclusi il Presidente e il
Segretario, posta alle dipendenze funzionali del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per
lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione
puo' avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a
norma della legge 28 giugno 2016, n. 132 e, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli altri
enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali
sia riconosciuto un concorrente interesse regionale,
all'attivita' istruttoria partecipa un esperto designato
dalle Regioni e dalle Province autonome interessate,
individuato tra i soggetti in possesso di adeguata
professionalita' ed esperienza nel settore della
valutazione dell'impatto ambientale e del diritto
ambientale.
2. I commissari di cui al comma 1 sono scelti tra
professori o ricercatori universitari, tra il personale di
cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del 30
marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello appartenente ad
enti di ricerca, al Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016,
n. 132, all'Istituto superiore di sanita' ovvero tra
soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione,
provvisti del diploma di laurea di vecchio ordinamento, di
laurea specialistica o magistrale, con adeguata esperienza
professionale di almeno cinque anni, all'atto della nomina;
il loro incarico dura quattro anni ed e' rinnovabile una
sola volta. I commissari sono nominati dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione
motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte dei
prescelti dei necessari requisiti di comprovata
professionalita' e competenza nelle materie ambientali,
economiche, giuridiche e di sanita' pubblica, garantendo il
rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Ai
commissari, qualora provenienti dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' se personale di
cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo, si applica
quanto previsto dall'art. 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e, per il personale in regime di
diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi
ordinamenti. Ai commissari spetta il compenso definito con
le modalita' di cui al comma 5 esclusivamente in ragione
dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a
seguito dell'adozione del relativo provvedimento finale.
2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di
valutazione ambientale di competenza statale dei progetti
individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'art. 7-bis, comma 2-bis, e' istituita
la Commissione Tecnica PNIEC, posta alle dipendenze
funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, e formata da un numero massimo di
venti unita', in possesso di laurea specialistica o
magistrale ovvero del diploma di laurea, con almeno cinque
anni di esperienza professionale e con competenze adeguate
alla valutazione tecnica ed ambientale dei predetti
progetti, individuate in base all'art. 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, tra il personale di ruolo del
CNR, del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132,
dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalita' di cui al comma
2, secondo periodo. I componenti nominati nella Commissione
Tecnica PNIEC non possono far parte della Commissione di
cui al comma 1 del presente articolo. Nella nomina dei
membri e' garantito il rispetto dell'equilibrio di genere.
I componenti della Commissione Tecnica PNIEC sono nominati
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui all'art. 7-bis, comma
2-bis. I componenti della Commissione Tecnica PNIEC restano
in carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola
volta. Ai commissari spetta una indennita' aggiuntiva
definita con le modalita' di cui al comma 5, esclusivamente
in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e
solo a seguito dell'adozione del relativo provvedimento
finale. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la
Commissione puo' avvalersi, tramite appositi protocolli
d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e
degli altri enti pubblici di ricerca. La Commissione opera
con le modalita' previste dall'art. 20, dall'art. 21,
dall'art. 23, dall'art. 24, dai commi 1, 2-bis, 3, 4, 5, 6
e 7 dell'art. 25, e dall'art. 27, del presente decreto.
3.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute,
sono stabilite per i profili di rispettiva competenza
l'articolazione, l'organizzazione, le modalita' di
funzionamento e la disciplina delle situazioni di
inconferibilita', incompatibilita' e conflitto di interessi
anche potenziale della Commissione e della Commissione
tecnica PNIEC.
5. A decorrere dall'anno 2017, con decreto annuale del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definiti i costi di funzionamento della
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e
della Commissione tecnica PNIEC, comprensivi dei compensi
per i relativi componenti, in misura complessivamente non
superiore all'ammontare delle tariffe di cui all'art. 33
del presente decreto, versate all'entrata del bilancio
dello Stato nell'anno precedente, senza che ne derivino
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi
sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilita' di
ciascun membro della Commissione e della Commissione
tecnica PNIEC e in ragione dei compiti istruttori
effettivamente svolti, fermo restando che gli oneri
relativi al trattamento economico fondamentale del
personale di cui al comma 3 restano in carico
all'amministrazione di appartenenza.
6. Resta in ogni caso fermo, per i commissari, quanto
stabilito dall'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. In
caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto
legislativo n. 39 del 2013, fermo restando ogni altro
profilo di responsabilita', il componente responsabile
decade dall'incarico con effetto dalla data
dell'accertamento. Per gli iscritti agli ordini
professionali la violazione viene segnalata dall'autorita'
competente.
7. Nel caso di progetti per i quali la VIA spetta alle
Regioni e alle Province Autonome, queste ultime assicurano
che l'autorita' competente disponga di adeguate competenze
tecnico-scientifiche o, se necessario, si avvalga di
adeguate figure di comprovata professionalita', competenza
ed esperienza per l'attuazione delle norme di cui ai Titoli
II e III della presente parte.».
«Art. 8-bis (Commissione istruttoria per
l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC). - 1. La
Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'art. 28,
commi 7, 8 e 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, svolge l'attivita' di supporto scientifico per il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare con specifico riguardo alle norme di cui al titolo
III-bis del presente decreto. La Commissione svolge i
compiti di cui all'art. 10, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.
2. I componenti della Commissione sono nominati nel
rispetto dell'art. 28, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modifiche, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133. Si applicano i commi 2 e 3 dell'art.
8 del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria):
«Art. 28 (Misure per garantire la razionalizzazione di
strutture tecniche statali). - 1. E' istituito, sotto la
vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, l'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
2. L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse
finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la
protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui
all'art. 38 del Decreto legislativo n. 300 del 30 luglio
1999 e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale
per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992,
n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale
per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare
di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di
insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente
art., sono soppressi.
2-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono individuate le
funzioni degli organismi collegiali gia' operanti presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di cui all'art. 12, comma 20, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni,
trasferite all'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale, che ne assicura l'adempimento
nell'ambito dei compiti e delle attivita' di cui all'art.
2, comma 6, del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n.
142. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente,
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale procede al conseguente adeguamento statutario
della propria struttura organizzativa.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente,
che si esprimono entro venti giorni dalla data di
assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi
di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
amministrazione e controllo, la sede, le modalita' di
costituzione e di funzionamento, le procedure per la
definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e
l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di
ricerca e della normativa, nonche' per l'erogazione delle
risorse dell'ISPRA. In sede di definizione di tale decreto
si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per
effetto della riduzione degli organi di amministrazione e
controllo degli enti soppressi, nonche' conseguenti alla
razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche
attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative
e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali
e logistiche.
4. La denominazione "Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)" sostituisce, ad
ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: "Agenzia
per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici
(APAT)", "Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)"
e "Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e
tecnologica applicata al mare (ICRAM)".
5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo
svolgimento delle attivita' istituzionali fino all'avvio
dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nomina un commissario e due
subcommissari.
6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente
articolo, compresa l'attivita' dei commissari di cui al
comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
6 bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la
rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e
passivi avanti le Autorita' giudiziarie, i collegi
arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui
all'art. 10 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e'
composta da ventitre' esperti, provenienti dal settore
pubblico e privato, con elevata qualificazione
giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure
tecnico-scientifica.
8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti
con elevata qualificazione tecnico-scientifica.
9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla
nomina dei ventitre' esperti, in modo da adeguare la
composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al comma
7. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi
esperti, lo svolgimento delle attivita' istituzionali e'
garantito dagli esperti in carica alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
10. La Commissione di valutazione degli investimenti e
di supporto alla programmazione e gestione degli interventi
ambientali di cui all'art. 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
90, e' composta da ventitre' membri di cui dieci tecnici,
scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici e
geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti
di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti fra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
11. I componenti sono nominati ai sensi dell'art. 2,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legge.
12. La Commissione continua ad esercitare tutte le
funzioni di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,
n. 90, provvedendovi, sino all'adozione del decreto di
nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
13. Dall'attuazione dei commi da 7 a 12 del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
Note al comma 751:
- La legge 28 giugno 2016, n. 132 recante «Istituzione
del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale», e' pubblicata nella GU
Serie Generale n. 166 del 18 luglio 2016.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 del
decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 (Attuazione
della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria nel campo della politica per
l'ambiente marino):
«Art. 11 (Programmi di monitoraggio). - 1. - 2.
Omissis.
3. Il Ministero dell'ambiente, per la definizione dei
programmi di cui al comma 1, procede inoltre ad una
ricognizione degli attuali programmi di monitoraggio
ambientale esistenti a livello regionale, nazionale,
comunitario o internazionale in relazione alle acque
marine, al fine di elaborare i programmi di monitoraggio
anche attraverso l'integrazione ed il coordinamento dei
risultati degli altri programmi di monitoraggio esistenti
e, comunque, in modo compatibile e integrato con gli
stessi.
Omissis.».