Note al comma 755:
- Si riporta il testo dell'art. 174-bis del citato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 174-bis (Organizzazione per la tutela forestale,
ambientale e agroalimentare). - 1. L'organizzazione
forestale, ambientale e agroalimentare comprende reparti
dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento,
nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei
carabinieri, di compiti particolari o che svolgono
attivita' di elevata specializzazione in materia di tutela
dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonche' nel
campo della sicurezza e dei controlli nel settore
agroalimentare, a sostegno o con il supporto
dell'organizzazione territoriale.
2. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola in:
a) Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma
dei carabinieri dal Capo di Stato Maggiore della Difesa,
tramite il comandante generale, per i compiti militari, e
la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i
compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
ai sensi dell'art. 162, comma 1, dipende funzionalmente dal
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
per le materie afferenti alla sicurezza e tutela
agroalimentare e forestale. Del Comando si avvale il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, limitatamente allo svolgimento delle specifiche
funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del
medesimo Ministero. Il Comando e' retto da generale di
corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di
coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi
dipendenti. L'incarico di vice comandante del Comando
unita' forestali, ambientali e agroalimentari e' attribuito
al Generale di divisione in servizio permanente effettivo
del ruolo forestale;
b) Comandi, retti da generale di divisione o di
brigata, che esercitano funzioni di direzione, di
coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti.
2-bis. I reparti istituiti con decreto del Ministro
dell'ambiente dell'11 novembre 1986, registrato alla Corte
dei conti in data 24 novembre 1986, registro n. 1, foglio
n. 1, e con decreto del Ministro della difesa dell'8 giugno
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre
2001, n. 211, Supplemento ordinario, sono posti alle
dipendenze del Comando di cui al comma 2, lettera a). I
medesimi reparti assumono rispettivamente la denominazione
di Comando carabinieri per la tutela ambientale e Comando
carabinieri per la tutela agroalimentare.
2-ter. Dal Comando di cui al comma 2, lettera a),
dipendono anche il Comando carabinieri per la tutela
forestale e il Comando carabinieri per la tutela della
biodiversita' e dei parchi.».
- La legge 7 febbraio 1992, n. 150 recante «Disciplina
dei reati relativi all'applicazione in Italia della
Convenzione sul commercio internazionale delle specie
animali e vegetali in via di estinzione, firmata a
Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre
1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e
successive modificazioni, nonche' norme per la
commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di
mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la
salute e l'incolumita' pubblica», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 22 febbraio
1992, n. 44.
Note al comma 757:
- Si riporta il testo dell'art. 13 della citata legge 8
luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale):
«Art. 13. - 1. Le associazioni di protezione ambientale
a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque
regioni sono individuate con decreto del Ministro
dell'ambiente sulla base delle finalita' programmatiche e
dell'ordinamento interno democratico previsti dallo
statuto, nonche' della continuita' dell'azione e della sua
rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale
per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla
richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia
stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide.
2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima
composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le
terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lett. c),
effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, una prima individuazione delle associazioni
a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque
regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e
ne informa il Parlamento.».
- La legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante «Norme per
la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana 25 febbraio 1992, n. 46.
- La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio
1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e'
pubblicata nella GUUE L 206 del 22 luglio 1992.
- La direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la
conservazione degli uccelli selvatici e' pubblicata nella
GUUE L 20 del 26 gennaio 2010.
Note al comma 759:
- Si riporta il testo dell'art. 4-ter del citato
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141:
«Art. 4-ter (Misure per contrastare i cambiamenti
climatici e migliorare la qualita' dell'aria nelle aree
protette nazionali e nei centri urbani). - 1. Al fine di
potenziare il contributo delle aree naturalistiche a
livello nazionale per il contenimento delle emissioni
climalteranti e di assicurare il rispetto dei limiti
previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita'
dell'aria, nonche' di favorire in tali aree investimenti
orientati al contrasto ai cambiamenti climatici,
all'efficientamento energetico, all'economia circolare,
alla protezione della biodiversita' e alla coesione sociale
e territoriale e di supportare la cittadinanza attiva di
coloro che vi risiedono, il territorio di ciascuno dei
parchi nazionali costituisce una zona economica ambientale
(ZEA). Nell'ambito delle suddette zone possono essere
concesse, nel limite delle risorse disponibili a
legislazione e nel rispetto della normativa europea in
materia di aiuti di Stato, forme di sostegno alle nuove
imprese e a quelle gia' esistenti che avviano un programma
di attivita' economiche imprenditoriali o di investimenti
di natura incrementale compatibile con le finalita' di cui
all'art. 19, comma 6, lettere a), b), d), d-bis) e h), del
decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, a condizione che
le imprese beneficiarie mantengano la loro attivita'
nell'area ZEA per almeno sette anni dopo il completamento
dell'investimento oggetto delle agevolazioni di cui al
presente comma, pena la revoca dei benefici concessi, che
non siano in stato di liquidazione o scioglimento e che le
attivita' oggetto di sostegno siano coerenti con le
finalita' di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394. Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da adottare ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti
criteri e modalita' per la concessione delle misure di
sostegno di cui al presente comma, assicurando il rispetto
del limite delle risorse disponibili.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, nell'ambito dei
progetti finanziati ai sensi dell'art. 19, comma 6, lettere
a), b), d), d-bis) e h), del decreto legislativo 13 marzo
2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di
competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022 e'
destinata a contributi in favore delle micro e piccole
imprese con sede operativa all'interno di una ZEA, che
svolgono attivita' economiche eco-compatibili, secondo
modalita' e condizioni definite ai sensi del comma 1.
3. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi
dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo
2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di
competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022 e'
destinata al rifinanziamento del fondo per le esigenze di
tutela ambientale connesse al miglioramento della qualita'
ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di
polveri sottili in atmosfera nei centri urbani, di cui
all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile
2005, n. 58, anche per finalita' di riduzione delle
emissioni climalteranti e di adattamento ai cambiamenti
climatici mediante interventi di riduzione delle emissioni
climalteranti degli impianti di riscaldamento alimentati a
biomassa, di diffusione del trasporto pubblico a basse
emissioni, di efficientamento energetico degli edifici,
nonche' per la riduzione delle emissioni di CO 2 nelle aree
portuali.».
- Il testo dell'art. 4-ter del citato decreto-legge 14
ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 dicembre 2019, n. 141, e' riportato nelle note al
comma 759.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 218 del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 218 (Definizioni). - 1. Ai fini dell'applicazione
del presente titolo si intende per:
a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di
qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci,
dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a
consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal
produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare
la loro presentazione, nonche' gli articoli a perdere usati
allo stesso scopo;
b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario:
imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di
vendita, un'unita' di vendita per l'utente finale o per i!
consumatore;
c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario:
imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di
vendita, il raggruppamento di un certo numero di unita' di
vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come
tale all'utente finale o al consumatore, o che serva
soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel
punto di vendita. Esso puo' essere rimosso dal prodotto
senza alterarne le caratteristiche;
d) imballaggio per il trasporto o imballaggio
terziario: imballaggio concepito in modo ria facilitare la
manipolazione eri il trasporto rii merci, dalle materie
prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unita' di
vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro
manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i
container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed
aerei;
e) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente
di imballaggio che e' stato concepito, progettato e immesso
sul mercato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita
molteplici spostamenti o rotazioni all'interno di un
circuito di riutilizzo, con le stesse finalita' per le
quali e' stato concepito.
e-bis) imballaggio composito: un imballaggio costituito
da due o piu' strati di materiali diversi che non possono
essere separati manualmente e formano una singola unita',
composto da un recipiente interno e da un involucro
esterno, e che e' riempito, immagazzinato, trasportato e
svuotato in quanto tale;
f) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale
di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di
cui all'art. 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui
della produzione;
g) - p);
q) operatori economici: i produttori, gli utilizzatoli,
i recuperatori, i riciclatoli, gli utenti finali, le
pubbliche amministrazioni e i gestori;
r) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio,
i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di
imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
s) utilizzatoli: i commercianti, i distributori, gli
addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli
importatori di imballaggi pieni;
t) pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti e
gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo e
gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e
smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte
quarta del presente decreto o loro concessionari;
u) utente finale: il soggetto che nell'esercizio della
sua attivita' professionale acquista, come beni
strumentali, articoli o merci imballate;
v) consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di
una attivita' professionale acquista o importa per proprio
uso imballaggi, articoli o merci imballate;
z) accordo volontario: accordo formalmente concluso tra
le pubbliche amministrazioni competenti e i settori
economici interessali, aperto a tutti i soggetti, che
disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per
raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 220;
aa) filiera: organizzazione economica e produttiva che
svolge la propria attivita', dall'inizio del ciclo di
lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonche'
svolge attivita' di recupero e riciclo a fine vita
dell'imballaggio stesso;
bb) ritiro: l'operazione di ripresa dei rifiuti di
imballaggio primari o comunque conferiti al servizio
pubblico, nonche' dei rifiuti speciali assimilati, gestita
dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili;
cc) ripresa: l'operazione di restituzione degli
imballaggi usati secondari e terziari dall'utilizzatore o
utente finale, escluso il consumatore, al fornitore della
merce' o distributore e, a ritroso, lungo la catena
logistica di fornitura fino al produttore dell'imballaggio
stesso;
dd) imballaggio usato: imballaggio secondario o
terziario gia' utilizzato e destinato ad essere ritirato o
ripreso.
dd-bis) plastica: un polimero ai sensi dell'art. 3,
punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, a cui possono essere stati
aggiunti additivi o altre sostanze e che puo' funzionare
come componente strutturale principale delle borse;
dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in
plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci
o prodotti;
dd-quater) borse di plastica in materiale leggero:
borse di plastica con uno spessore della singola parete
inferiore a 50 micron fornite per il trasporto;
dd-quinquies) borse di plastica in materiale
ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della
singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di
igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti
sfusi;
dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse di
plastica composte da materie plastiche contenenti additivi
che catalizzano la scomposizione della materia plastica in
microframmenti;
dd-septies) borse di plastica biodegradabili e
compostabili: borse di plastica certificate da organismi
accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilita'
e di compostabilita', come stabiliti dal Comitato europeo
di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432
recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002;
dd-octies) commercializzazione di borse di plastica:
fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo
gratuito da parte dei produttori e dei distributori,
nonche' da parte dei commercianti nei punti vendita di
merci o prodotti.
Omissis.».
Note al comma 761:
- Il testo del comma 1 dell'art. 218 del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' riportato nelle note
al comma 760.
Note al comma 764:
- Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e' riportato nelle note al comma 120.
- Il testo del comma 53 dell'art. 1 della citata legge
24 dicembre 2007, n. 244, e' riportato nelle note al comma
222.
Note al comma 765:
- Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e' pubblicato
nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013.
- Il regolamento (UE) N. 1408/2013 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo, e' pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre
2013.
- Il regolamento (UE) N. 717/2014 DELLA COMMISSIONE del
27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e
dell'acquacoltura, e' pubblicato nella GUUE L 190 del 28
giugno 2014.
Note al comma 767:
- Il testo dell'art. 4-ter del decreto-legge 14 ottobre
2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
dicembre 2019, n. 141, e' riportato nelle note al comma
759.
Note al comma 770:
- Il testo dell'art. 4-ter del decreto-legge 14 ottobre
2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
dicembre 2019, n. 141, e' riportato nelle note al comma
759.
Note al comma 771:
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266 recante
«Regolamento recante i criteri operativi e le procedure
autorizzative semplificate per il compostaggio di comunita'
di rifiuti organici ai sensi dell'art. 180, comma 1-octies,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' come
introdotto dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2015, n.
221», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 23 febbraio 2017, n. 45.
Note al comma 772:
- Si riporta il testo dell'art. 27-bis del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 27-bis (Provvedimento autorizzatorio unico
regionale). - 1. Nel caso di procedimenti di VIA di
competenza regionale il proponente presenta all'autorita'
competente un'istanza ai sensi dell'art. 23, comma 1,
allegando la documentazione e gli elaborati progettuali
previsti dalle normative di settore per consentire la
compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al
rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque
denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio
del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito
elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al
pubblico di cui all'art. 24, comma 2, reca altresi'
specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa,
parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.
2. Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza
l'autorita' competente verifica l'avvenuto pagamento del
contributo dovuto ai sensi dell'art. 33, nonche'
l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'art. 32,
comma 1, e comunica per via telematica a tutte le
amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e
comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e
sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della
documentazione nel proprio sito web con modalita' tali da
garantire la tutela della riservatezza di eventuali
informazioni industriali o commerciali indicate dal
proponente, in conformita' a quanto previsto dalla
disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale. In caso di progetti che possono avere impatti
rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione
e' notificata al medesimo con le modalita' di cui all'art.
32.
3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della
documentazione nel sito web dell'autorita' competente,
quest'ultima, nonche' le amministrazioni e gli enti di cui
al comma 2, per i profili di rispettiva competenza,
verificano l'adeguatezza e la completezza della
documentazione, assegnando al proponente un termine
perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali
integrazioni.
4. Successivamente alla verifica della completezza
documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni,
dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorita'
competente pubblica l'avviso di cui all'art. 23, comma 1,
lettera e), di cui e' data comunque informazione nell'albo
pretorio informatico delle amministrazioni comunali
territorialmente interessate. Tale forma di pubblicita'
tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8,
commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data
della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di
trenta giorni, il pubblico interessato puo' presentare
osservazioni concernenti la valutazione di impatto
ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e
l'autorizzazione integrata ambientale.
5. Entro i successivi trenta giorni l'autorita'
competente puo' chiedere al proponente eventuali
integrazioni assegnando allo stesso un termine non
superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del
proponente l'autorita' competente puo' concedere, per una
sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione
della documentazione integrativa per un periodo non
superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine
stabilito il proponente non depositi la documentazione
integrativa, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto
obbligo all'autorita' competente di procedere
all'archiviazione. L'autorita' competente, ove
motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni
siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone,
entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione
integrativa, che il proponente trasmetta, entro i
successivi quindici giorni, un nuovo avviso al pubblico,
predisposto in conformita' all'art. 24, comma 2, del
presente decreto, da pubblicare a cura della medesima
autorita' competente sul proprio sito web, di cui e' data
comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle
amministrazioni comunali territorialmente interessate. In
relazione alle modifiche o integrazioni apportate al
progetto e alla documentazione, i termini di cui al comma 4
per l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti
alla meta'. 6. L'autorita' competente puo' disporre che la
consultazione del pubblico si svolga ai sensi dell'art.
24-bis, comma 1, con le forme e le modalita' disciplinate
dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'art.
7-bis, comma 8.
7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti
dall'art. 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere,
entro dieci giorni dalla scadenza del termine di
conclusione della consultazione ovvero dalla data di
ricevimento delle eventuali integrazioni documentali,
l'autorita' competente convoca una conferenza di servizi
alla quale partecipano il proponente e tutte le
Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente
interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei
titoli abilitativi necessari alla realizzazione e
all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La
conferenza di servizi e' convocata in modalita' sincrona e
si svolge ai sensi dell'art. 14-ter della legge 7 agosto
1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di
servizi e' di novanta giorni decorrenti dalla data di
convocazione dei lavori. La determinazione motivata di
conclusione della conferenza di servizi costituisce il
provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il
provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per
la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone
l'indicazione esplicita. Resta fermo che la decisione di
concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente
e' assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in
conformita' all'art. 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del presente
decreto.
8. Tutti i termini del procedimento si considerano
perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli
2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241.
9. Le condizioni e le misure supplementari relative
all'autorizzazione integrata ambientale e contenute nel
provvedimento autorizzatorio unico regionale, sono
rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le
modalita' di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e
29-quattuordecies. Le condizioni e le misure supplementari
relative agli altri titoli abilitativi di cui al comma 7,
sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con
le modalita' previste dalle relative disposizioni di
settore da parte delle amministrazioni competenti per
materia.».
- Si riporta il testo dell'art. 28-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia):
«Art. 28-bis (Permesso di costruire convenzionato). -
1. Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere
soddisfatte, con una modalita' semplificata, e' possibile
il rilascio di un permesso di costruire convenzionato.
2. La convenzione, approvata con delibera del consiglio
comunale, salva diversa previsione regionale, specifica gli
obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse
pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di
poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale
resta la fonte di regolamento degli interessi.
3. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di
convenzione:
a) la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di
diritti edificatori;
b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo
restando quanto previsto dall'art. 32, comma 1, lettera g),
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
c) le caratteristiche morfologiche degli interventi;
d) la realizzazione di interventi di edilizia
residenziale sociale.
4. La convenzione puo' prevedere modalita' di
attuazione per stralci funzionali, cui si collegano gli
oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le
relative garanzie.
5. Il termine di validita' del permesso di costruire
convenzionato puo' essere modulato in relazione agli
stralci funzionali previsti dalla convenzione.
6. Il procedimento di formazione del permesso di
costruire convenzionato e' quello previsto dal Capo II del
Titolo II della presente parte. Alla convenzione si applica
altresi' la disciplina dell'art. 11 della legge 7 agosto
1990, n. 241.».
Note al comma 775:
- Si riporta il testo dell'art. 53 del citato
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:
«Art.53 (Sostegno agli enti in deficit strutturale). -
1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale
n. 115 del 2020, per favorire il risanamento finanziario
dei comuni il cui deficit strutturale e' imputabile alle
caratteristiche socio-economiche della collettivita' e del
territorio e non a patologie organizzative, e' istituito,
nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un
fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno
2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e
2022, da ripartire tra i comuni che hanno deliberato la
procedura di riequilibrio finanziario di cui all'art.
243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
che alla data di entrata in vigore del presente decreto
risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in
corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a
seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte
costituzionale, e l'ultimo indice di vulnerabilita' sociale
e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore a 100 e
la cui capacita' fiscale pro capite, determinata con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30
ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267
del 16 novembre 2018, risulta inferiore a 395.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita'
di riparto del fondo per gli esercizi 2020-2022 che tengono
conto dell'importo pro capite della quota da ripianare,
calcolato tenendo conto della popolazione residente al 1°
gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle
entrate correnti; ai fini del riparto gli enti con
popolazione superiore a 200.000 abitanti sono considerati
come enti di 200.000 abitanti.
3. La dotazione del Fondo di rotazione di cui all'art.
243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e'
incrementata, per l'anno 2020, di 200 milioni di euro. Tale
importo e' destinato al pagamento delle spese di parte
corrente relative a spese di personale, alla produzione di
servizi in economia e all'acquisizione di servizi e
forniture, gia' impegnate. L'erogazione in favore degli
enti locali interessati delle predette somme, da
effettuarsi nel corso dell'anno 2020, e' subordinata
all'invio al Ministero dell'interno da parte degli stessi
di specifica attestazione sull'utilizzo delle risorse.
Possono accedere al Fondo di rotazione anche gli enti
locali che ne abbiano gia' beneficiato, nel caso di nuove
sopravvenute esigenze.
4. Le risorse di cui al comma 3 non possono essere
utilizzate secondo le modalita' previste dall'art. 43 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e sono
contabilizzate secondo le modalita' previste dal paragrafo
3.20-bis del principio applicato della contabilita'
finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di
amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di
liquidita' e' applicata al bilancio di previsione anche da
parte degli enti in disavanzo di amministrazione.
5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a
100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi
dell'art. 114. Alla copertura degli oneri di cui al primo
periodo del comma 3 si provvede a valere sulle risorse di
cui all'art. 115, comma 1, del decreto legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, attraverso riversamento in entrata del
bilancio dello Stato e riassegnazione allo stato di
previsione del Ministero dell'interno.
6. Al comma 3 dell'art. 194 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, alla fine del primo periodo sono
aggiunte le seguenti parole: ", nonche', in presenza di
piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli
indicati al comma 2, puo' garantire la copertura
finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con
i creditori in ciascuna annualita' dei corrispondenti
bilanci, in termini di competenza e di cassa". Nella
delibera di riconoscimento, le coperture sono puntualmente
individuate con riferimento a ciascun esercizio del piano
di rateizzazione convenuto con i creditori.
7. Per i comuni di cui al comma 1, il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art.
151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e' differito al 31 ottobre 2020.
8. In considerazione della situazione straordinaria di
emergenza sanitaria derivante dalla diffusione
dell'epidemia da COVID-19, per gli enti locali che hanno
avuto approvato il piano di riequilibrio finanziario
pluriennale di cui all'art. 243-bis del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, i termini disposti ed assegnati con
deliberazione e/o note istruttorie dalle Sezioni Regionali
di controllo della Corte dei conti, sono sospesi fino al 30
giugno 2021, anche se gia' decorrenti.
9. Per gli enti di cui al comma 8 sono altresi'
sospese, fino al 30 giugno 2021, le procedure esecutive a
qualunque titolo intraprese nei loro confronti. La
sospensione di cui al primo periodo si applica anche ai
provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito
dell'esperimento delle procedure previste dal codice del
processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, nonche' dagli altri commissari ad acta
a qualunque titolo nominati. Le procedure esecutive
eventualmente intraprese in violazione del primo periodo
non determinano vincoli sulle somme ne' limitazioni
all'attivita' del tesoriere.
10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano
anche ai procedimenti gia' avviati.
10-bis. In considerazione della situazione
straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla
diffusione dell'epidemia da COVID-19, agli enti locali
strutturalmente deficitari di cui all'art. 242 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
che per l'esercizio finanziario 2020 non riescono a
garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi
prevista dall'art. 243, comma 2, lettere a), b) e c), del
medesimo decreto legislativo, non si applica la sanzione di
cui al comma 5 del medesimo art. 243.».
- Si riporta il testo dell'art. 243-bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 243-bis (Procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale). - 1. I comuni e le province per i quali,
anche in considerazione delle pronunce delle competenti
sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli
enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in
grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui
le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano
sufficienti a superare le condizioni di squilibrio
rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare
alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale
prevista dal presente articolo.La predetta procedura non
puo' essere iniziata qualora sia decorso il termine
assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli
consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui
all'art.6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 149.
2. La deliberazione di ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro 5
giorni dalla data di esecutivita', alla competente sezione
regionale della Corte dei conti e al Ministero
dell'interno.
3. Il ricorso alla procedura di cui al presente
articolo sospende temporaneamente la possibilita' per la
Corte dei Conti di assegnare, ai sensi dell'art.6, comma 2,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il
termine per l'adozione delle misure correttivedi cui al
comma 6, lettera a), del presente articolo.
4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti
dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di
ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di
approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui
all'art. 243-quater, commi 1 e 3.
5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine
perentorio dinovanta giorni dalla data di esecutivita'
della delibera di cui al comma 1, delibera unpiano di
riequilibrio finanziario pluriennaledi durata compresa tra
quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato
del parere dell'organo di revisione
economico-finanziario.Qualora, in caso di inizio mandato,
la delibera di cui al presente comma risulti gia'
presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o
commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera
della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui
all'art. 243-quater, comma 3, l'amministrazione in carica
ha facolta' di rimodulare il piano di riequilibrio,
presentando la relativa delibera nei sessanta giorni
successivi alla sottoscrizione della relazione di cui
all'art.4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 149.
5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del comma
5, e' determinatasulla base del rapporto tra le passivita'
da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di
cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno
precedente a quello di deliberazione del ricorso alla
procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto
approvato, secondo la seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
».
Note al comma 776:
- Si riporta il testo del comma 5-quater dell'art. 43
del citato decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri,
la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del
dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita'
produttive):
«Art. 43 (Misure in materia di utilizzo del Fondo di
rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli
enti territoriali e di fondo di solidarieta' comunale). -
1. - 5-ter. Omissis.
5-quater. Le metodologie e le elaborazioni relative
alla determinazione delle capacita' fiscali dei comuni,
delle province e delle citta' metropolitane sono definite
dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia
e delle finanze e sottoposte dallo stesso Dipartimento alla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai
sensi dell'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, anche separatamente, per l'approvazione; in assenza
di osservazioni, le stesse si intendono approvate decorsi
quindici giorni dal loro ricevimento. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, previa approvazione da parte della
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sono
adottate, anche separatamente, la nota metodologica
relativa alla procedura di calcolo e la stima delle
capacita' fiscali per singolo comune delle regioni a
statuto ordinario, di cui all'art. 1, comma 380-quater,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228; lo schema di decreto
e' trasmesso, per l'intesa, alla Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali; qualora ricorra la condizione di cui al
comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, il decreto medesimo e' comunque inviato alle Camere
ai sensi del quarto periodo del presente comma. Nel caso di
adozione delle sole capacita' fiscali, rideterminate al
fine di considerare eventuali mutamenti normativi e di
tenere progressivamente conto del tax gap nonche' della
variabilita' dei dati assunti a riferimento, lo schema di
decreto e' inviato, per l'intesa, alla Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali; qualora ricorra la
condizione di cui al comma 3 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo e'
comunque adottato. Lo schema di decreto con la nota
metodologica e la stima, di cui al secondo periodo, e'
trasmesso alle Camere dopo la conclusione dell'intesa,
ovvero in caso di mancata intesa, perche' su di esso sia
espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione,
il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione
del federalismo fiscale, di cui all'art. 3 della legge 5
maggio 2009, n. 42, e delle commissioni parlamentari
competenti per materia. Decorso il termine di cui al quarto
periodo, il decreto puo' comunque essere adottato. Il
Ministro dell'economia e delle finanze, se non intende
conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere
una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si
e' conformato ai citati pareri.
Omissis.».
Note al comma 777:
- Il testo dell'art. 53 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, e' riportato nelle note al comma 775.
Note al comma 778:
- Si riporta il testo degli articoli 242 e 244 del
citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 242 (Individuazione degli enti locali
strutturalmente deficitari e relativi controlli). - 1. Sono
da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie
gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili
condizioni di squilibrio, rilevabili da un apposita
tabella, da allegare al rendiconto della gestione,
contenente parametri obiettivi dei quali almeno la meta'
presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione
e' quello relativo al penultimo esercizio precedente quello
di riferimento.
2. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non
regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono fissati i parametri obiettivi, nonche'
le modalita' per la compilazione della tabella di cui al
comma 1. Fino alla fissazione di nuovi parametri si
applicano quelli vigenti nell'anno precedente.
3. Le norme di cui al presente capo si applicano a
comuni, province e comunita' montane.».
«Art. 244 (Dissesto finanziario). - 1. Si ha stato di
dissesto finanziario se l'ente non puo' garantire
l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili
ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti
liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare
validamente fronte con le modalita' di cui all'art. 193,
nonche' con le modalita' di cui all'art. 194 per le
fattispecie ivi previste.
2. Le norme sul risanamento degli enti locali
dissestati si applicano solo a province e comuni.».
- Il testo dell'art. 243-bis del citato decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' riportato nelle note
al comma 775.
Note al comma 780:
- Il citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la
conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 30
agosto 1997, n. 202.
Note al comma 783:
- Si riporta il testo del comma 29 dell'art. 1 della
citata legge 28 dicembre 2015, n. 208:
«Art. 1. - 1. - 28. Omissis.
29. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' istituita,
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la
Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui al
decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. La
Commissione e' formata da undici componenti, di cui uno,
con funzioni di presidente, designato dal Presidente del
Consiglio dei ministri, tre designati dal Ministro
dell'economia e delle finanze, uno designato dal Ministro
dell'interno, uno designato dal Ministro delegato per gli
affari regionali e le autonomie, uno designato
dall'Istituto nazionale di statistica, tre designati
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, di cui uno
in rappresentanza delle aree vaste, e uno designato dalle
regioni.
Omissis.».
Note al comma 784:
- Si riporta il testo del comma 418 dell'art. 1 della
citata legge 23 dicembre 2014, n. 190:
«Art. 1. - 1. - 417. Omissis.
418. Le province e le citta' metropolitane concorrono
al contenimento della spesa pubblica attraverso una
riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per
l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di
3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. In
considerazione delle riduzioni di spesa di cui al periodo
precedente, ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli
enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del
restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana
e della regione Sardegna, ciascuna provincia e citta'
metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del
bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai
predetti risparmi di spesa. Fermo restando per ciascun ente
il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900
milioni di euro per l'anno 2016 e l'ulteriore incremento di
900 milioni di euro a decorrere dal 2017 a carico degli
enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario sono
ripartiti per 650 milioni di euro a carico delle province e
per 250 milioni di euro a carico delle citta'
metropolitane. Sono escluse dal versamento di cui al
periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo
del contributo dei periodi precedenti, le province che
risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2015, con il
supporto tecnico della Societa' per gli studi di settore -
SOSE Spa, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, e' stabilito l'ammontare della riduzione della
spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del
corrispondente versamento tenendo conto anche della
differenza tra spesa storica e fabbisogni standard.
Omissis.».
Note al comma 785:
- Il testo del comma 418 dell'art. 1 della citata legge
23 dicembre 2014, n. 190, e' riportato nelle note al comma
784.
Note al comma 786:
-Si riporta il testo dell'artico lo 109 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 109 (Utilizzo avanzi per spese correnti di
urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19). - 1. In
considerazione della situazione di emergenza epidemiologica
da COVID-19, in deroga alle modalita' di utilizzo della
quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'art.
42, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, ferme restando le priorita' relative alla copertura
dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli
equilibri di bilancio, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, limitatamente all'esercizio
finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera
dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di
spese correnti connesse con l'emergenza in corso.
1-bis. Al fine di anticipare la possibilita' di
utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione
in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le
regioni e le Province autonome per l'anno 2020 possono
utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione
dell'anno precedente dopo l'approvazione da parte della
Giunta regionale o provinciale del rendiconto della
gestione 2019, anche prima del giudizio di parifica delle
sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e
della successiva approvazione del rendiconto da parte del
Consiglio regionale o provinciale.
1-ter. In sede di approvazione del rendiconto 2019 da
parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'art. 2 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono
autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato
di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad
interventi conclusi o gia' finanziati negli anni precedenti
con risorse proprie, non gravate da obbligazioni
sottostanti gia' contratte e con esclusione delle somme
relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali
delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa
comunicazione all'amministrazione statale o regionale che
ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun ente per
interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema
economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del
virus COVID-19. Le disposizioni di cui ai precedenti
periodi si applicano anche all'esercizio 2021, con
riferimento al rendiconto 2020.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle
modalita' di utilizzo della quota libera dell'avanzo di
amministrazione di cui all'art. 187, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le
priorita' relative alla copertura dei debiti fuori bilancio
e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti
locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020,
possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di
amministrazione per il finanziamento di spese correnti
connesse con l'emergenza in corso. L'utilizzo della quota
libera dell'avanzo di cui al periodo precedente e'
autorizzato, anche nel corso dell'esercizio provvisorio,
per una percentuale non superiore all'80 per cento della
medesima quota, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia
approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e
l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai
sensi dell'art. 239, comma 1, lettera d), del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli
stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di
equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente agli
esercizi finanziari 2020 e 2021, possono utilizzare, anche
integralmente, per il finanziamento delle spese correnti
connesse all'emergenza in corso, i proventi delle
concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le
sanzioni di cui all'art. 31, comma 4-bis, del medesimo
testo unico.
2-bis. Per gli esercizi finanziari 2020 e 2021, in
deroga all'art. 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118:
a) le variazioni al bilancio di previsione possono
essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza
opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena
di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i
successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre
dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il
predetto termine;
b) in caso di mancata o parziale ratifica del
provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo,
l'organo consiliare e' tenuto ad adottare con legge nei
successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre
dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari
nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base
della deliberazione non ratificata.».
- Si riporta il testo dell'art. 50 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5
maggio 2009, n. 42), come modificato dalla presente legge:
«Art. 50 (Assestamento del bilancio). - 1. Entro il 31
luglio, la regione approva con legge l'assestamento delle
previsioni di bilancio, anche sulla scorta della
consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo
pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia
esigibilita', accertati in sede di rendiconto
dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, fermi
restando i vincoli di cui all'art. 40.
2. La legge di assestamento del bilancio da' atto del
permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso
di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti
di riequilibrio.
3. Alla legge di assestamento e' allegata una nota
integrativa nella quale sono indicati:
a) la destinazione del risultato economico
dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al
contenimento e assorbimento del disavanzo economico;
b) la destinazione della quota libera del risultato di
amministrazione;
c) le modalita' di copertura dell'eventuale disavanzo
di amministrazione tenuto conto della struttura e della
sostenibilita' del ricorso all'indebitamento, con
particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie
prestate e alla conformita' dei relativi oneri alle
condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti
bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri
sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa
concesse dall'istituto tesoriere.
3-bis. Nelle more della conclusione del giudizio di
parificazione del rendiconto dell'esercizio precedente da
parte della Corte dei conti, i consigli regionali e delle
province autonome di Trento e di Bolzano approvano la legge
di assestamento del bilancio anche sulla base delle
risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, fermo
restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di
bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito
dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la
decisione di parificazione. In ogni caso, l'eventuale
avanzo di amministrazione libero e quello destinato agli
investimenti possono essere applicati al bilancio di
previsione solo a seguito dell'approvazione con legge del
rendiconto che ne certifica la sussistenza.».
- Si riporta il testo dei paragrafi 3.20-bis e 3.23
dell'allegato 4/2 del citato decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, come modificato dalla presente legge:
«Allegato 4 (Principio contabile applicato concernente
la contabilita' finanziaria). - 1. - 2. Omissis.
3. L'accertamento dell'entrata e relativa imputazione
contabile.
3.1 - 3.20 Omissis.
3.20-bis Sono registrate tra le accensioni di prestiti
anche le anticipazioni di liquidita' diverse da quelle di
cui al paragrafo 3.26. Le anticipazioni di liquidita' sono
definite dall'art. 3, comma 17, della legge n. 350/2003,
come "operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma
consentono di superare, entro il limite massimo stabilito
dalla normativa statale, una momentanea carenza di
liquidita' e di effettuare spese per le quali e' gia'
prevista idonea copertura di bilancio". Le anticipazioni di
liquidita' non costituiscono indebitamento agli effetti
dell'art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono
entro un anno.
Per le anticipazioni che devono essere chiuse entro
l'anno, la natura di "anticipazione di liquidita' che non
comporta risorse aggiuntive" e' rappresentata contabilmente
dall'imputazione al medesimo esercizio dell'accertamento
dell'entrata derivante dall'anticipazione e dell'impegno di
spesa concernente il rimborso.
Per le anticipazioni di liquidita' che non devono
essere chiuse entro l'anno (a rimborso pluriennale),
l'evidenza contabile della natura di "anticipazione di
liquidita' che non comporta risorse aggiuntive" e'
costituita dall'iscrizione di un fondo anticipazione di
liquidita' nel titolo 4 della spesa, di importo pari alle
anticipazioni di liquidita' incassate nell'esercizio e non
restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a
confluire nel risultato di amministrazione, come quota
accantonata.
Il meccanismo di creazione del fondo con corrispondente
accantonamento in ogni caso costituisce strumento di
sterilizzazione degli effetti espansivi della spesa e non
deve costituire forma surrettizia di copertura di spese.
Si richiamano le modalita' di contabilizzazione
previste per le seguenti anticipazioni di liquidita':
- per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, le Regioni
e le Province autonome applicano l'art. 1, commi 692 e
seguenti della legge n. 208 del 2015 e le indicazioni
definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti
(deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e
n. 28/2017);
- per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, gli enti
locali applicano l'art. 39-ter del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella
legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- per le anticipazioni di cui all'art. 243-quinquies
del decreto legislativo n. 267 del 2000, gli enti locali
applicano le modalita' di contabilizzazione definite in
sede nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni
della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017);
- per le anticipazioni di liquidita' concesse a valere
sul fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del decreto
legislativo n. 267 del 2000, gli enti locali applicano le
modalita' di contabilizzazione definite dalla deliberazione
della sezione delle autonomie n. 14 del 2013, salvo
l'ipotesi di cui all'art. 43, del decreto legge n. 133 del
2014, il quale prevede che "Nel caso di utilizzo delle
risorse del "Fondo di rotazione per assicurare la
stabilita' finanziaria degli enti locali" di cui all'art.
243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000 secondo
quanto previsto dal comma 1, gli enti locali interessati
iscrivono le risorse ottenute in entrata nel titolo
secondo, categoria 01, voce economica 00, codice SIOPE
2102. La restituzione delle medesime risorse e' iscritta in
spesa al titolo primo, intervento 05, voce economica 15,
codice SIOPE 1570[31]". Al riguardo, si richiama la
delibera n. 6 del 2018 della Corte dei conti - Sezione
regionale di controllo per il Lazio "L'art. 43 del DL 12
settembre 2014, n. 133 ha successivamente riconosciuto agli
enti locali la possibilita' di impiegare il fondo non solo
con finalita' di anticipazione di cassa, ma anche con
funzione di copertura, espressamente prevendendo l'utilizzo
delle relative risorse tra le misure di cui alla lettera c
del comma 6 dell'art. 243-bis necessarie per il ripiano del
disavanzo di amministrazione e per il finanziamento dei
debiti fuori bilanci.".
Le altre anticipazioni di liquidita' che non si
chiudono entro l'esercizio sono registrate come segue:
a) le entrate derivanti dall'anticipazione sono
accertate nel titolo 6 delle entrate "Accensione di
prestiti";
b) nel titolo 4 di spesa, riguardante il rimborso dei
prestiti, e' iscritto un fondo anticipazione di liquidita',
di importo pari alle anticipazioni di liquidita' accertate
nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a
confluire nel risultato di amministrazione, come quota
accantonata;
c) a seguito dell'incasso dell'anticipazione, le rate
annuali di rimborso dell'anticipazione sono impegnate con
imputazione a ciascuno degli esercizi in cui devono essere
pagate (la quota capitale nel titolo 4 del rimborso
prestiti e la quota interessi nel titolo 1 delle spese
correnti). Per gli esercizi ancora non gestiti, si
predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del
piano di ammortamento dell'anticipazione;
d) il fondo di cui alla lettera b) e' iscritto in
entrata del bilancio dell'esercizio successivo, come quota
del risultato di amministrazione presunto allegato al
bilancio di previsione, per un importo corrispondente al
fondo risultante dal relativo prospetto dimostrativo, ed e'
reiscritto in spesa al netto del rimborso
dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.
Tali modalita' operative devono essere seguite fino
all'integrale rimborso delle anticipazioni ed essere
rappresentate in ciascuno degli esercizi del bilancio di
previsione.
Nel prospetto degli equilibri, le entrate derivanti da
anticipazioni di liquidita' partecipano all'equilibrio di
parte corrente. A tal fine sono imputate alla voce "Entrate
per accensioni di prestiti destinate all'estinzione
anticipata di prestiti".
Le anticipazioni di liquidita' di cui all'art. 1, comma
849 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, concesse alle
Regioni per conto dei rispettivi enti del Servizio
sanitario nazionale sono registrate secondo le modalita'
previste per le ordinarie anticipazioni di liquidita' che
si estinguono entro l'esercizio. In particolare, le entrate
derivanti dall'anticipazione sono accertate nel titolo 6
delle entrate "Accensione di prestiti" e, contestualmente,
con imputazione al medesimo esercizio, e' impegnata la
spesa concernente il rimborso dell'anticipazione,
distintamente per la quota capitale e la quota interessi.
Il versamento della liquidita' da parte delle Regioni
non comporta la formazione di proventi per gli enti del
servizio sanitario, cui fa carico l'obbligazione giuridica
concernente il rimborso dell'anticipazione, per il tramite
della Regione.
Pertanto, le regioni impegnano la spesa concernente il
versamento della liquidita' agli enti del servizio
sanitario nazionale tra le concessioni di crediti, e
contestualmente accertano le relative entrate derivanti
dalla riscossione dei crediti.
Tale operazione e' registrata nel perimetro sanitario
del bilancio.
3.20-ter. - 3.22 Omissis.
3.23. La rilevazione dei flussi finanziari, conseguenti
all'esistenza di contratti "derivati" in relazione al
sottostante indebitamento, avviene nel rispetto del
principio dell'integrita' del bilancio.
Pertanto, tenuto conto della natura di contratti
autonomi e distinti rivestita, ad ogni effetto di legge,
dai derivati e dai contratti di finanziamento sottostanti,
dovranno trovare separata contabilizzazione i flussi
finanziari riguardanti il debito originario rispetto ai
saldi differenziali attivi o passivi rilevati nel bilancio
a seguito del contratto "derivato".
La regolazione annuale dei flussi che hanno natura di
soli interessi e' rilevata rispettivamente, per l'entrata,
nel Titolo III e, per la spesa, nel Titolo I del bilancio.
L'eventuale differenza positiva costituisce una quota
vincolata dell'avanzo di amministrazione, destinata,
secondo il seguente ordine di priorita', a garantire i
rischi futuri del contatto, alla riduzione del debito
sottostante in caso di estinzione anticipata, al
finanziamento di investimenti.
Gli eventuali flussi in entrata "una tantum",
conseguenti alla rimodulazione temporale o alla
ridefinizione delle condizioni di ammortamento di un debito
sottostante, - i cosiddetti "up front" derivanti dalle
operazioni di cui all'art. 3, lettera f) del D.M. 389/2003,
in conseguenza della loro assimilazione ad indebitamento
prevista dall'art. 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003
- vengono contabilizzati nel titolo 6° delle entrate
"accensioni di prestiti".
Nel caso in cui il derivato sia sorto con un upfront,
una quota del flusso annuale di spesa e' imputato a
rimborso di prestiti. La quota da registrare come "rimborso
di prestiti" e' individuata sulla base del piano di
ammortamento (definito in considerazione della durata del
derivato e del tasso di interesse del derivato
sottostante).
La regolazione annuale degli altri flussi riguardanti
contratti di derivati che non hanno natura di interessi, ma
prevedono l'ammortamento di un finanziamento, e' rilevata
nel titolo terzo della spesa concernente le spese per
incremento di attivita' finanziarie.
Ad esempio, nel caso di derivati "bullet/amortizing",
diretti a costituire forme di ammortamento graduale del
debito a fronte di buoni obbligazionari emessi in formato
"bullet", che prevedono il rimborso del capitale in
un'unica soluzione alla scadenza, annualmente possono
presentarsi tre distinti flussi finanziari:
1) entrate per interessi attivi sui derivati o spese
per interessi passivi sui derivati;
2) spese per interessi passivi sul debito originale
(destinati ai sottoscrittori del titolo obbligazionario);
3) spese per l'ammortamento del bullet (ovvero per
costituire un capitale alla scadenza del bullet, da
utilizzare per il rimborso di tale debito, ad esempio
attraverso l'acquisto di titoli da parte dell'istituto
finanziario che gestisce il fondo).
Le operazioni di cui ai punti 1) e 2) sono
contabilizzate nel rispetto del principio dell'integrita'
del bilancio, dando separata contabilizzazione ai flussi
finanziari riguardanti il debito originario rispetto ai
saldi differenziali attivi o passivi riguardanti il
contratto derivato.
Le operazioni di cui al punto 3) sono registrate nel
titolo terzo della spesa, come "Spese derivanti dalla
sottoscrizione di un derivato di ammortamento".
Alla scadenza del bullet, gli istituti finanziari che
gestiscono tali fondi provvedono a versare all'ente il
valore del nozionale da rimborsare (registrato nel titolo 5
dell'entrata, tra le entrate per riduzioni di attivita'
finanziarie) che provvedera' a girare lo stesso importo
agli obbligazionisti ad estinzione del debito.
Nell'ipotesi di sottoscrizione di un contratto
concernente un derivato da ammortamento
(bullet/amortizing), diretto a costituire forme di
ammortamento graduale di un debito che presenta una
scadenza unica ("bullet"), l'ente dovrebbe provvedere a:
- accertare l'entrata derivante dal diritto di ricevere
risorse di importo pari al debito sottostante il derivato,
nel titolo 5 dell'entrata, tra le entrate per riduzioni di
attivita' finanziarie, come "Entrate derivanti dalla
chiusura di un derivato di ammortamento" con imputazione
all'esercizio di scadenza di tale debito;
- impegnare la spesa relativa ai versamenti annuali che
l'ente si e' impegnato ad effettuare, con imputazione ai
singoli esercizi in cui i pagamenti devono essere
effettuati, nel titolo terzo della spesa come "Spese
derivanti dalla sottoscrizione di un derivato di
ammortamento".
Nel caso di derivati che prevedono lo scambio di flussi
di interesse calcolati su nozionale "bullet/ammortizing",
entrambi a tasso fisso, non essendo presente un rischio
reale di futuri oneri a carico del bilancio derivanti dai
reciproci pagamenti periodici, non e' obbligatorio
l'accantonamento del differenziale dei flussi di interesse.
Nel caso di estinzione anticipata del derivato, la
somma ricevuta o pagata, corrispondente al valore di
mercato rispettivamente positivo o negativo che il derivato
presenta al momento della risoluzione (cd. mark to market),
ha la stessa natura dei flussi netti originati
periodicamente dallo stesso e, pertanto, e' imputata, in
caso di valore positivo, nel Titolo III delle entrate
(entrate extra-tributarie) e, in caso di valore negativo,
nel Titolo I delle spese (spese correnti).
Nel caso di mark to market positivo e' necessario
stanziare, tra le spese, un accantonamento per un valore
corrispondente alle entrate accertate, con riferimento al
quale non e' possibile impegnare e pagare. La conseguente
economia di bilancio costituisce una quota vincolata del
risultato di amministrazione, fino a completa estinzione di
tutti i derivati contratti dall'ente, a copertura di
eventuali mark to market negativi futuri, e fino a completa
estinzione di tutti i debiti coperti da derivati. Infatti,
nel caso di estinzione anticipata di uno strumento
finanziario derivato, la somma ricevuta dell'ente (cd. mark
to market) viene destinata all'estinzione anticipata di
altri derivati detenuti dall'ente. In alternativa, il mark
to market positivo viene utilizzato dall'ente per
estinguere prioritariamente il debito relativo al mutuo o
al buono obbligazionario a copertura del quale era stato
perfezionato il derivato oggetto di estinzione anticipata.
Qualora, dopo aver estinto tutti i debiti coperti da
strumenti finanziari derivati e dopo avere estinto tutti i
collegati contrati derivati, residui uno quota positiva di
mark to market, quest'ultima e' destinata alla riduzione
dell'indebitamento generale dell'ente e alla riduzione del
disavanzo 2020 o 2021 derivante dalle minori entrate
registrate a seguito dell'epidemia da COVID-19.
Nel caso di estinzione anticipata di derivati da
ammortamento (bullet/amortizing) si provvede:
a) alla cancellazione del credito derivante dalla
sottoscrizione del derivato di ammortamento gia' accertato
e imputato all'esercizio di scadenza del debito
sottostostante (Entrate derivanti dalla chiusura di un
derivato di ammortamento E.5.04.08.01.001);
b) all'accertamento e dell'incasso dell'entrata
derivante dalla chiusura anticipata del derivato, o
all'impegno e al pagamento della spesa sostenuta per
chiudere anticipatamente il derivato, nel caso in cui
l'operazione di chiusura anticipata comporti la necessita'
di rimborsare le controparti. Sia l'accertamento che
l'impegno sono registrati tra le partite finanziarie, come
entrate e spese derivanti dalla chiusura anticipata del
derivato di ammortamento, e imputati all'esercizio della
chiusura anticipata del derivato (Entrate derivanti dalla
chiusura anticipata di un derivato di ammortamento
E.5.04.08.01.002 o Spese derivanti dalla chiusura
anticipata di un derivato di ammortamento
U.3.04.08.01.002). La registrazione degli incassi o dei
pagamenti e' effettuata anche in caso di assenza di
effettive riscossioni o pagamenti, se l'istituto
finanziario provvede direttamente all'estinzione della
quota del debito coperta dal derivato (attraverso una
regolazione contabile,). L'eventuale entrata non destinata
alla copertura dell'operazione di
rinegoziazione/ristrutturazione/estinzione anticipata del
debito, e' accantonata, con le stesse modalita' previste in
caso di mark to market positivo dei derivati che prevedono
solo lo scambio di flussi di interesse.
Omissis.».
Note al comma 789:
- Si riporta il testo del comma 17 dell'art. 3 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2004), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
pubblici). - 1. - 16. Omissis.
17. Per gli enti di cui al comma 16, costituiscono
indebitamento, agli effetti dell'art. 119, sesto comma,
della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di
prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a
flussi futuri di entrata, a crediti e a attivita'
finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma incassata
al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di
swap (cosiddetto upfront), le operazioni di leasing
finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, il residuo
debito garantito dall'ente a seguito della definitiva
escussione della garanzia. Inoltre, costituisce
indebitamento il residuo debito garantito a seguito
dell'escussione della garanzia per tre annualita'
consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei
confronti del debitore originario.
Dal 2015, gli enti di cui al comma 16 rilasciano
garanzie solo a favore dei soggetti che possono essere
destinatari di contributi agli investimenti finanziati da
debito e per le finalita' definite dal comma 18. Non
costituiscono indebitamento, agli effetti del citato art.
119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive,
ma consentono di superare, entro il limite massimo
stabilito dalla normativa statale, una momentanea carenza
di liquidita' e di effettuare spese per le quali e' gia'
prevista idonea copertura di bilancio.
Inoltre, non costituiscono indebitamento, agli effetti
del citato art. 119, le operazioni di revisione,
ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di
approvvigionamento finanziario che determinano una
riduzione del valore finanziario delle passivita' totali.
In caso di estinzione anticipata di prestiti concessi dal
Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi pagati
dalle regioni e dagli enti locali sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in
relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento
dei titoli di Stato.
Omissis.».
Note al comma 790:
- Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modifiche, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana 25 marzo 2020, n. 79.
- Il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 16
maggio 2020, n. 125.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e' riportato nelle note al comma 24.
- Si riporta il testo dell'art. 39 del citato
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 39 (Incremento Fondo per l'esercizio delle
funzioni degli enti locali). - 1. Ai fini del ristoro della
perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e
delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle
minori entrate e delle maggiori spese, la dotazione del
fondo di cui al comma 1 dell'art. 106 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementata di 1.670
milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.220 milioni di
euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore
di province e citta' metropolitane. L'incremento del fondo
di cui al periodo precedente e' ripartito con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 20
novembre 2020, previa intesa in Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, sulla base di criteri e modalita' che
tengano conto del proseguimento dei lavori del tavolo di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
29 maggio 2020, nonche' del riparto delle risorse di cui al
decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 il cui
comunicato e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188
del 28 luglio 2020. Le risorse di cui al presente comma e
di cui all'art. 106, comma 1, del decreto-legge n. 34 del
2020 sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate
dei bilanci degli enti alla voce del piano dei conti
finanziario E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da
Ministeri", al fine di garantire l'omogeneita' dei conti
pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori
entrate tributarie. Al relativo onere, quantificato in
1.670 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'art. 114.
1-bis. Al fine di consentire l'erogazione dei servizi
di trasporto scolastico in conformita' alle misure di
contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le
risorse di cui al comma 1, nonche' quelle attribuite dal
decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020,
pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188
del 28 luglio 2020, possono essere utilizzate dai comuni,
nel limite complessivo di 150 milioni di euro, per il
finanziamento di servizi di trasporto scolastico
aggiuntivi. A tal fine, ciascun comune puo' destinare nel
2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel
limite del 30 per cento della spesa sostenuta per le
medesime finalita' nel 2019.
2. Gli enti locali beneficiari delle risorse di cui al
comma 1 del presente articolo e di cui all'art. 106 del
decreto-legge n. 34 del 2020, sono tenuti a inviare,
utilizzando l'applicativo web
http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine
perentorio del 31 maggio 2021, al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, una certificazione della perdita di gettito
connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto
delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo
dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori
spese connesse alla predetta emergenza, firmata
digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del codice
dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,
dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di
revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e
con le modalita' definiti con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2020. La
certificazione di cui al periodo precedente non include le
riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente
assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti
locali del proprio territorio, con eccezione degli
interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La
trasmissione per via telematica della certificazione ha
valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del CAD di
cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005. Gli
obblighi di certificazione di cui al presente comma, per
gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle
d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano
che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via
esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime
regioni e province autonome.
3. Gli enti locali che trasmettono la certificazione di
cui al comma 2 oltre il termine perentorio del 31 maggio
2021, ma entro il 30 giugno 2021 sono assoggettati a una
riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei
trasferimenti compensativi o del fondo di solidarieta'
comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle
risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2,
da applicare in tre annualita' a decorrere dall'anno 2022.
Nel caso in cui la certificazione di cui al comma 2 e'
trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021,
la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei
trasferimenti compensativi o del fondo di solidarieta'
comunale di cui al primo periodo e' comminata in misura
pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite,
da applicare in tre annualita' a decorrere dall'anno 2022.
La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei
trasferimenti compensativi o del fondo di solidarieta'
comunale di cui al primo periodo e' applicata in misura
pari al 100 per cento dell'importo delle risorse
attribuite, da applicare in tre annualita' a decorrere
dall'anno 2022, qualora gli enti locali non trasmettano la
certificazione di cui al comma 2 entro la data del 31
luglio 2021. A seguito dell'invio tardivo della
certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a
restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si
applicano le procedure di cui all'art. 1, commi 128 e 129,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
4. Ai fini della verifica a consuntivo della perdita di
gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare entro
il 30 giugno 2021, ai sensi del comma 1 dell'art. 106 del
decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si tiene conto delle
certificazioni di cui al comma 2.
5. Le variazioni di bilancio riguardanti le risorse di
cui al comma 1 possono essere deliberate sino al 31
dicembre 2020.».
Note al comma 792:
- Si riporta il testo del comma 449 dell'art. 1 della
citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato
dalla presente legge:
«Art.1. - 1. - 448. Omissis.
449. Il Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma
448 e':
a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000 sino all'anno
2019 e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall'anno 2020, tra
i comuni interessati sulla base del gettito effettivo
dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI),
relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei
commi da 10 a 16 e dei commi 53 e 54 dell'art. 1 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) ripartito, nell'importo massimo di 66 milioni di
euro, tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di
cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo
equivalente al gettito della TASI sull'abitazione
principale stimato ad aliquota di base. Tale importo e'
ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui
al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;
c) destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente
incrementati della quota di cui alla lettera b) non
distribuita e della quota dell'imposta municipale propria
di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei
rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45
per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i
predetti comuni sulla base della differenza tra le
capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30
settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La
quota di cui al periodo precedente e' incrementata del 5
per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il
valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030. Ai
fini della determinazione della predetta differenza la
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui
all'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
propone la metodologia per la neutralizzazione della
componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della
predetta componente dai fabbisogni e dalle capacita'
fiscali standard. Tale metodologia e' recepita nel decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
451 del presente articolo. L'ammontare complessivo della
capacita' fiscale perequabile dei comuni delle regioni a
statuto ordinario e' determinata in misura pari al 50 per
cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da
perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la
predetta quota e' incrementata del 5 per cento annuo, sino
a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere
dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029, e',
invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo
pari all'ammontare algebrico della medesima componente del
Fondo di solidarieta' comunale dell'anno precedente,
eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente
alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo
i criteri di cui al primo periodo;
d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente
incrementati della quota di cui alla lettera b) non
distribuita e della quota dell'IMU di spettanza dei comuni
dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni
delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo e' ripartito
assicurando a ciascun comune una somma pari all'ammontare
algebrico del medesimo Fondo di solidarieta' comunale
dell'anno precedente, eventualmente rettificato, variata in
misura corrispondente alla variazione del Fondo di
solidarieta' comunale complessivo.
d-bis) per gli anni dal 2018 al 2021, ripartito, nel
limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni
che presentano, successivamente all'attuazione del
correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa
della dotazione del Fondo di solidarieta' comunale per
effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui
alla lettera c), in misura proporzionale e nel limite
massimo della variazione stessa, e, a decorrere dall'anno
2022, destinato, nella misura di 25 milioni di euro annui,
ad incremento del contributo straordinario ai comuni che
danno luogo alla fusione, di cui all'art. 15, comma 3, del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o
alla fusione per incorporazione di cui all'art. 1, comma
130, della legge 7 aprile 2014, n. 56.
d-ter) destinato, nel limite massimo di euro 5.500.000
annui a decorrere dall'anno 2020, ai comuni fino a 5.000
abitanti che, successivamente all'applicazione dei criteri
di cui alle lettere da a) a d-bis), presentino un valore
negativo del fondo di solidarieta' comunale. Il contributo
di cui al periodo precedente e' attribuito sino a
concorrenza del valore negativo del fondo di solidarieta'
comunale, al netto della quota di alimentazione del fondo
stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per
ciascun comune. In caso di insufficienza delle risorse il
riparto avviene in misura proporzionale al valore negativo
del fondo di solidarieta' comunale considerando come valore
massimo ammesso a riparto l'importo negativo di euro
100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse e' destinata a
incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis).
d-quater) destinato, quanto a 100 milioni di euro nel
2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel
2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro
annui a decorrere dal 2024, a specifiche esigenze di
correzione nel riparto del Fondo di solidarieta' comunale,
da individuare con i decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al secondo e al terzo periodo. I comuni
beneficiari nonche' i criteri e le modalita' di riparto
delle risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 451. Per l'anno 2020 i comuni beneficiari
nonche' i criteri e le modalita' di riparto delle risorse
di cui al primo periodo sono stabiliti con un apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
il 31 gennaio 2020 previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali.
d-quinquies) destinato, quanto a 215.923.000 euro per
l'anno 2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299.
923.000 euro per l'anno 2023, a 345.923.000 euro per l'anno
2024, a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000
euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a
559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per
l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al
finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali
svolti in forma singola o associata dai comuni delle
regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo
precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo
coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato
per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Gli
obiettivi di servizio e le modalita' di monitoraggio, per
definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle
risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei
servizi sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno 2021 e
successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il
supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza
pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. In caso di mancata intesa
oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della
proposta alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
il decreto di cui al periodo precedente puo' essere
comunque emanato. Le somme che, a seguito del monitoraggio
di cui al terzo periodo, risultassero non destinate ad
assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli
obiettivi di servizio di cui al periodo precedente, sono
recuperate a valere sul fondo di solidarieta' comunale
attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza
dello stesso, secondo le modalita' di cui ai commi 128 e
129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a statuto
ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna quanto a 100
milioni di euro per l'anno 2022, a 150 milioni di euro per
l'anno 2023, a 200 milioni di euro per l'anno 2024, a 250
milioni di euro per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2026, quale quota di risorse
finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse
disponibili per ciascun anno, in percentuale e nel limite
dei livelli essenziali di prestazione (LEP), l'ammontare
dei posti disponili negli asili nido, equivalenti in
termini di costo standard al servizio a tempo pieno, in
proporzione alla popolazione di eta' compresa tra 0 e 2
anni nei comuni nei quali il predetto rapporto e' inferiore
ai LEP. Fino alla definizione dei LEP, o in assenza degli
stessi, il livello di riferimento del rapporto e' dato
dalla media relativa alla fascia demografica del comune
individuata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni
standard contestualmente all'approvazione dei fabbisogni
standard per la funzione "Asili nido". Il contributo di cui
al periodo precedente e' ripartito su proposta della
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo
conto, ove disponibili, dei fabbisogni standard per la
funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni
standard da adottare entro il 31 marzo 2022, sono altresi'
disciplinate le modalita' di monitoraggio sull'utilizzo
delle risorse assegnate. Le somme che a seguito del
monitoraggio di cui al precedente periodo non risultano
destinate al potenziamento dei posti di asilo nido sono
recuperate a valere sul fondo di solidarieta' comunale
attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza
dello stesso, secondo le modalita' di cui ai commi 128 e
129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
d-septies) destinato, quanto a 1.077.000 euro a
decorrere dall'anno 2021, alla compensazione del mancato
recupero a carico del comune di Sappada, distaccato dalla
regione Veneto e aggregato alla regione Friuli Venezia
Giulia, nell'ambito della provincia di Udine, ai sensi
della legge 5 dicembre 2017, n. 182, delle somme di cui
agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10
aprile 2018.
Omissis.».
Note al comma 794:
- Si riporta il testo del comma 448 dell'art. 1 della
citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 447. Omissis.
448. La dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di
cui al comma 380-ter dell'art. 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 228, al netto dell'eventuale quota dell'imposta
municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni connessa
alla regolazione dei rapporti finanziari e' stabilita in
euro 6.197.184.364,87 per l'anno 2017, in euro
6.208.184.364,87 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, in
euro 6.213.684.365 per l'anno 2020, in euro 6.616.513.365
per l'anno 2021, in euro 6.855.513.365 per l'anno 2022, in
euro 6.980.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.306.513.365
per l'anno 2024, in euro 7.401.513.365 per l'anno 2025, in
euro 7.503.513.365 per l'anno 2026, in euro 7.562.513.365
per l'anno 2027, in euro 7.620.513.365 per l'anno 2028, in
euro 7.679.513.365 per l'anno 2029 e in euro 7.711.513.365
annui a decorrere dall'anno 2030, di cui 2.768.800.000
assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei
comuni, di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, eventualmente variata della quota
derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari
connessi con la metodologia di riparto tra i comuni
interessati del Fondo stesso.
Omissis.».
Note al comma 797:
Il testo del comma 1 dell'art. 7 del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e' riportato nelle
note al comma 335.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 8 della
legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali):
«Art. 8 (Funzioni delle regioni). - 1. - 2. Omissis.
3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in
particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:
a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme
di concertazione con gli enti locali interessati, degli
ambiti territoriali, delle modalita' e degli strumenti per
la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali
a rete.
Nella determinazione degli ambiti territoriali, le
regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio
associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di
norma coincidenti con i distretti sanitari gia' operanti
per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una
quota delle complessive risorse regionali destinate agli
interventi previsti dalla presente legge;
b) definizione di politiche integrate in materia di
interventi sociali, ambiente, sanita', istituzioni
scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle
attivita' lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e
comunicazioni;
c) promozione e coordinamento delle azioni di
assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli
interventi sociali da parte degli enti locali; d)
promozione della sperimentazione di modelli innovativi di
servizi in grado di coordinare le risorse umane e
finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi
altresi' alle esperienze effettuate a livello europeo;
e) promozione di metodi e strumenti per il controllo di
gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei
servizi ed i risultati delle azioni previste;
f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati
dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione,
l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei
servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'art.
1, commi 4 e 5;
g) istituzione, secondo le modalita' definite con legge
regionale, sulla base di indicatori oggettivi di qualita',
di registri dei soggetti autorizzati all'esercizio delle
attivita' disciplinate dalla presente legge;
h) definizione dei requisiti di qualita' per la
gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;
i) definizione dei criteri per la concessione dei
titoli di cui all'art. 17 da parte dei comuni, secondo i
criteri generali adottati in sede nazionale;
l) definizione dei criteri per la determinazione del
concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni,
sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'art. 18,
comma 3, lettera g);
m) predisposizione e finanziamento dei piani per la
formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle
attivita' sociali;
n) determinazione dei criteri per la definizione delle
tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai
soggetti accreditati;
o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le
modalita' indicate dalla legge regionale di cui all'art. 3
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei
confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto
stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e
19.
Omissis.».
Note al comma 798:
- Il testo del comma 3 dell'art. 8 della legge 8
novembre 2000, n. 328, e' riportato nelle note al comma
797.
Note al comma 799:
- Si riporta il testo del comma 386 dell'art. 1 della
citata legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
«Art. 1. - 1. - 385. Omissis.
386. Al fine di garantire l'attuazione di un Piano
nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione
sociale, e' istituito presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali un fondo denominato "Fondo per la
lotta alla poverta' e all'esclusione sociale", al quale
sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno
2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017,
che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione
dei commi dal presente al comma 390. Il Piano, adottato con
cadenza triennale mediante decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, individua una progressione graduale,
nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di
livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da
garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto
alla poverta'.
Omissis.».