art. 1 note (parte 20)

           	
				
 
          Note al comma 755: 
                
              - Si riporta il  testo  dell'art.  174-bis  del  citato
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
              «Art. 174-bis (Organizzazione per la tutela  forestale,
          ambientale  e  agroalimentare).   -   1.   L'organizzazione
          forestale, ambientale e  agroalimentare  comprende  reparti
          dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento,
          nell'ambito  delle  competenze  attribuite   all'Arma   dei
          carabinieri,  di  compiti  particolari   o   che   svolgono
          attivita' di elevata specializzazione in materia di  tutela
          dell'ambiente, del territorio e delle  acque,  nonche'  nel
          campo  della  sicurezza  e  dei   controlli   nel   settore
          agroalimentare,   a   sostegno   o    con    il    supporto
          dell'organizzazione territoriale. 
              2. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola in: 
              a)   Comando    unita'    forestali,    ambientali    e
          agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma
          dei carabinieri dal Capo di Stato  Maggiore  della  Difesa,
          tramite il comandante generale, per i compiti  militari,  e
          la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno,  per  i
          compiti di tutela dell'ordine e della  sicurezza  pubblica,
          ai sensi dell'art. 162, comma 1, dipende funzionalmente dal
          Ministro delle politiche agricole  alimentari  e  forestali
          per  le  materie  afferenti   alla   sicurezza   e   tutela
          agroalimentare  e  forestale.  Del  Comando  si  avvale  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare,  limitatamente  allo  svolgimento  delle   specifiche
          funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni  del
          medesimo Ministero. Il Comando  e'  retto  da  generale  di
          corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione,  di
          coordinamento e di  controllo  nei  confronti  dei  comandi
          dipendenti.  L'incarico  di  vice  comandante  del  Comando
          unita' forestali, ambientali e agroalimentari e' attribuito
          al Generale di divisione in servizio  permanente  effettivo
          del ruolo forestale; 
              b)  Comandi,  retti  da  generale  di  divisione  o  di
          brigata,  che  esercitano   funzioni   di   direzione,   di
          coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti. 
              2-bis. I reparti istituiti  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente dell'11 novembre 1986, registrato alla  Corte
          dei conti in data 24 novembre 1986, registro n.  1,  foglio
          n. 1, e con decreto del Ministro della difesa dell'8 giugno
          2001, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  11  settembre
          2001,  n.  211,  Supplemento  ordinario,  sono  posti  alle
          dipendenze del Comando di cui al comma  2,  lettera  a).  I
          medesimi reparti assumono rispettivamente la  denominazione
          di Comando carabinieri per la tutela ambientale  e  Comando
          carabinieri per la tutela agroalimentare. 
              2-ter. Dal Comando di  cui  al  comma  2,  lettera  a),
          dipendono  anche  il  Comando  carabinieri  per  la  tutela
          forestale e il Comando  carabinieri  per  la  tutela  della
          biodiversita' e dei parchi.». 
              - La legge 7 febbraio 1992, n. 150 recante  «Disciplina
          dei  reati  relativi  all'applicazione  in   Italia   della
          Convenzione  sul  commercio  internazionale  delle   specie
          animali  e  vegetali  in  via  di  estinzione,  firmata   a
          Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge  19  dicembre
          1975, n.  874,  e  del  regolamento  (CEE)  n.  3626/82,  e
          successive   modificazioni,   nonche'    norme    per    la
          commercializzazione e la detenzione di  esemplari  vivi  di
          mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per  la
          salute  e  l'incolumita'  pubblica»,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  22  febbraio
          1992, n. 44. 
                
          Note al comma 757: 
              - Si riporta il testo dell'art. 13 della citata legge 8
          luglio   1986,   n.   349   (Istituzione   del    Ministero
          dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale): 
              «Art. 13. - 1. Le associazioni di protezione ambientale
          a carattere nazionale e quelle presenti  in  almeno  cinque
          regioni  sono  individuate   con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente sulla base delle finalita'  programmatiche  e
          dell'ordinamento   interno   democratico   previsti   dallo
          statuto, nonche' della continuita' dell'azione e della  sua
          rilevanza esterna, previo parere  del  Consiglio  nazionale
          per l'ambiente da  esprimere  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta. Decorso tale termine senza  che  il  parere  sia
          stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide. 
              2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la  prima
          composizione del Consiglio  nazionale  per  l'ambiente,  le
          terne di cui al precedente art.  12,  comma  1,  lett.  c),
          effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore  della
          presente legge, una prima individuazione delle associazioni
          a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque
          regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1,  e
          ne informa il Parlamento.». 
              - La legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante «Norme  per
          la protezione della fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il
          prelievo venatorio», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica Italiana 25 febbraio 1992, n. 46. 
              - La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del  21  maggio
          1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali  e
          seminaturali e della flora  e  della  fauna  selvatiche  e'
          pubblicata nella GUUE L 206 del 22 luglio 1992. 
              - La direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio,   del   30   novembre   2009,   concernente   la
          conservazione degli uccelli selvatici e'  pubblicata  nella
          GUUE L 20 del 26 gennaio 2010. 
          Note al comma 759: 
                
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  4-ter  del  citato
          decreto-legge 14 ottobre  2019,  n.  111,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141: 
              «Art.  4-ter  (Misure  per  contrastare  i  cambiamenti
          climatici e migliorare la  qualita'  dell'aria  nelle  aree
          protette nazionali e nei centri urbani). - 1.  Al  fine  di
          potenziare  il  contributo  delle  aree  naturalistiche   a
          livello  nazionale  per  il  contenimento  delle  emissioni
          climalteranti  e  di  assicurare  il  rispetto  dei  limiti
          previsti  dalla   direttiva   2008/50/CE   sulla   qualita'
          dell'aria, nonche' di favorire in  tali  aree  investimenti
          orientati   al   contrasto   ai   cambiamenti    climatici,
          all'efficientamento  energetico,  all'economia   circolare,
          alla protezione della biodiversita' e alla coesione sociale
          e territoriale e di supportare la  cittadinanza  attiva  di
          coloro che vi risiedono,  il  territorio  di  ciascuno  dei
          parchi nazionali costituisce una zona economica  ambientale
          (ZEA).  Nell'ambito  delle  suddette  zone  possono  essere
          concesse,  nel   limite   delle   risorse   disponibili   a
          legislazione e nel  rispetto  della  normativa  europea  in
          materia di aiuti di Stato, forme  di  sostegno  alle  nuove
          imprese e a quelle gia' esistenti che avviano un  programma
          di attivita' economiche imprenditoriali o  di  investimenti
          di natura incrementale compatibile con le finalita' di  cui
          all'art. 19, comma 6, lettere a), b), d), d-bis) e h),  del
          decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, a condizione  che
          le  imprese  beneficiarie  mantengano  la  loro   attivita'
          nell'area ZEA per almeno sette anni dopo  il  completamento
          dell'investimento oggetto  delle  agevolazioni  di  cui  al
          presente comma, pena la revoca dei benefici  concessi,  che
          non siano in stato di liquidazione o scioglimento e che  le
          attivita'  oggetto  di  sostegno  siano  coerenti  con   le
          finalita' di cui alla legge 6 dicembre 1991,  n.  394.  Con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, da adottare ai sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti
          criteri e modalita' per  la  concessione  delle  misure  di
          sostegno di cui al presente comma, assicurando il  rispetto
          del limite delle risorse disponibili. 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1, nell'ambito  dei
          progetti finanziati ai sensi dell'art. 19, comma 6, lettere
          a), b), d), d-bis) e h), del decreto legislativo  13  marzo
          2013,  n.  30,  una  quota  dei  proventi  delle  aste   di
          competenza del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare per gli anni 2020,  2021  e  2022  e'
          destinata a contributi in  favore  delle  micro  e  piccole
          imprese con sede operativa  all'interno  di  una  ZEA,  che
          svolgono  attivita'  economiche  eco-compatibili,   secondo
          modalita' e condizioni definite ai sensi del comma 1. 
              3.  Nell'ambito  dei  progetti  finanziati   ai   sensi
          dell'art. 19, comma 6, del  decreto  legislativo  13  marzo
          2013,  n.  30,  una  quota  dei  proventi  delle  aste   di
          competenza del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare per gli anni 2020,  2021  e  2022  e'
          destinata al rifinanziamento del fondo per le  esigenze  di
          tutela ambientale connesse al miglioramento della  qualita'
          ambientale dell'aria e alla riduzione  delle  emissioni  di
          polveri sottili in atmosfera  nei  centri  urbani,  di  cui
          all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n.
          16, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22  aprile
          2005,  n.  58,  anche  per  finalita'  di  riduzione  delle
          emissioni climalteranti e  di  adattamento  ai  cambiamenti
          climatici mediante interventi di riduzione delle  emissioni
          climalteranti degli impianti di riscaldamento alimentati  a
          biomassa, di diffusione  del  trasporto  pubblico  a  basse
          emissioni, di  efficientamento  energetico  degli  edifici,
          nonche' per la riduzione delle emissioni di CO 2 nelle aree
          portuali.». 
              - Il testo dell'art. 4-ter del citato decreto-legge  14
          ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 12 dicembre 2019, n. 141, e' riportato nelle note  al
          comma 759. 
              - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  218  del
          citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
              «Art. 218 (Definizioni). - 1. Ai fini dell'applicazione
          del presente titolo si intende per: 
              a) imballaggio: il prodotto, composto di  materiali  di
          qualsiasi natura, adibito a  contenere  determinate  merci,
          dalle materie prime ai prodotti finiti,  a  proteggerle,  a
          consentire la loro manipolazione e  la  loro  consegna  dal
          produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare
          la loro presentazione, nonche' gli articoli a perdere usati
          allo stesso scopo; 
              b) imballaggio per la vendita o  imballaggio  primario:
          imballaggio concepito in modo da costituire, nel  punto  di
          vendita, un'unita' di vendita per l'utente finale o per  i!
          consumatore; 
              c)  imballaggio  multiplo  o  imballaggio   secondario:
          imballaggio concepito in modo da costituire, nel  punto  di
          vendita, il raggruppamento di un certo numero di unita'  di
          vendita, indipendentemente dal fatto che sia  venduto  come
          tale all'utente  finale  o  al  consumatore,  o  che  serva
          soltanto a facilitare il rifornimento  degli  scaffali  nel
          punto di vendita. Esso puo'  essere  rimosso  dal  prodotto
          senza alterarne le caratteristiche; 
              d)  imballaggio  per   il   trasporto   o   imballaggio
          terziario: imballaggio concepito in modo ria facilitare  la
          manipolazione eri il trasporto  rii  merci,  dalle  materie
          prime ai prodotti finiti, di un certo numero di  unita'  di
          vendita oppure di imballaggi multipli per evitare  la  loro
          manipolazione ed i danni connessi al trasporto,  esclusi  i
          container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed
          aerei; 
              e) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente
          di imballaggio che e' stato concepito, progettato e immesso
          sul mercato per sopportare nel corso del suo ciclo di  vita
          molteplici  spostamenti  o  rotazioni  all'interno  di   un
          circuito di riutilizzo, con  le  stesse  finalita'  per  le
          quali e' stato concepito. 
              e-bis) imballaggio composito: un imballaggio costituito
          da due o piu' strati di materiali diversi che  non  possono
          essere separati manualmente e formano una  singola  unita',
          composto  da  un  recipiente  interno  e  da  un  involucro
          esterno, e che e' riempito,  immagazzinato,  trasportato  e
          svuotato in quanto tale; 
              f) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale
          di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto  di
          cui all'art. 183, comma 1, lettera a),  esclusi  i  residui
          della produzione; 
              g) - p); 
              q) operatori economici: i produttori, gli utilizzatoli,
          i  recuperatori,  i  riciclatoli,  gli  utenti  finali,  le
          pubbliche amministrazioni e i gestori; 
              r) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio,
          i  fabbricanti,  i  trasformatori  e  gli  importatori   di
          imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio; 
              s) utilizzatoli: i commercianti,  i  distributori,  gli
          addetti al riempimento, gli  utenti  di  imballaggi  e  gli
          importatori di imballaggi pieni; 
              t) pubbliche amministrazioni e gestori:  i  soggetti  e
          gli enti che provvedono alla  organizzazione,  controllo  e
          gestione del servizio di raccolta,  trasporto,  recupero  e
          smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte
          quarta del presente decreto o loro concessionari; 
              u) utente finale: il soggetto che nell'esercizio  della
          sua   attivita'   professionale   acquista,    come    beni
          strumentali, articoli o merci imballate; 
              v) consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di
          una attivita' professionale acquista o importa per  proprio
          uso imballaggi, articoli o merci imballate; 
              z) accordo volontario: accordo formalmente concluso tra
          le  pubbliche  amministrazioni  competenti  e   i   settori
          economici interessali,  aperto  a  tutti  i  soggetti,  che
          disciplina  i  mezzi,  gli  strumenti  e  le   azioni   per
          raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 220; 
              aa) filiera: organizzazione economica e produttiva  che
          svolge la  propria  attivita',  dall'inizio  del  ciclo  di
          lavorazione al  prodotto  finito  di  imballaggio,  nonche'
          svolge  attivita'  di  recupero  e  riciclo  a  fine   vita
          dell'imballaggio stesso; 
              bb) ritiro: l'operazione  di  ripresa  dei  rifiuti  di
          imballaggio  primari  o  comunque  conferiti  al   servizio
          pubblico, nonche' dei rifiuti speciali assimilati,  gestita
          dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili; 
              cc)  ripresa:  l'operazione   di   restituzione   degli
          imballaggi usati secondari e terziari  dall'utilizzatore  o
          utente finale, escluso il consumatore, al  fornitore  della
          merce'  o  distributore  e,  a  ritroso,  lungo  la  catena
          logistica di fornitura fino al produttore  dell'imballaggio
          stesso; 
              dd)  imballaggio  usato:   imballaggio   secondario   o
          terziario gia' utilizzato e destinato ad essere ritirato  o
          ripreso. 
              dd-bis) plastica: un polimero  ai  sensi  dell'art.  3,
          punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  a  cui  possono  essere  stati
          aggiunti additivi o altre sostanze e  che  puo'  funzionare
          come componente strutturale principale delle borse; 
              dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in
          plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di  merci
          o prodotti; 
              dd-quater) borse  di  plastica  in  materiale  leggero:
          borse di plastica con uno  spessore  della  singola  parete
          inferiore a 50 micron fornite per il trasporto; 
              dd-quinquies)   borse   di   plastica   in    materiale
          ultraleggero: borse di  plastica  con  uno  spessore  della
          singola parete inferiore a 15 micron richieste  a  fini  di
          igiene o fornite come  imballaggio  primario  per  alimenti
          sfusi; 
              dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse  di
          plastica composte da materie plastiche contenenti  additivi
          che catalizzano la scomposizione della materia plastica  in
          microframmenti; 
              dd-septies)  borse   di   plastica   biodegradabili   e
          compostabili: borse di plastica  certificate  da  organismi
          accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilita'
          e di compostabilita', come stabiliti dal  Comitato  europeo
          di normazione  ed  in  particolare  dalla  norma  EN  13432
          recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002; 
              dd-octies) commercializzazione di  borse  di  plastica:
          fornitura di borse di  plastica  a  pagamento  o  a  titolo
          gratuito  da  parte  dei  produttori  e  dei  distributori,
          nonche' da parte dei  commercianti  nei  punti  vendita  di
          merci o prodotti. 
              Omissis.». 
          Note al comma 761: 
                
              - Il testo del comma 1 dell'art. 218 del citato decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' riportato nelle  note
          al comma 760. 
          Note al comma 764: 
              - Il testo  dell'art.  17  del  decreto  legislativo  9
          luglio 1997, n. 241, e' riportato nelle note al comma 120. 
              - Il testo del comma 53 dell'art. 1 della citata  legge
          24 dicembre 2007, n. 244, e' riportato nelle note al  comma
          222. 
          Note al comma 765: 
              - Il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,
          del  18  dicembre  2013,  relativo  all'applicazione  degli
          articoli  107  e  108  del   trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e'  pubblicato
          nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013. 
              - Il regolamento (UE) N.  1408/2013  DELLA  COMMISSIONE
          del  18  dicembre  2013  relativo  all'applicazione   degli
          articoli  107  e  108  del   trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti  «de  minimis»  nel  settore
          agricolo, e' pubblicato nella GUUE L 352  del  24  dicembre
          2013. 
              - Il regolamento (UE) N. 717/2014 DELLA COMMISSIONE del
          27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli  aiuti  «de  minimis»  nel  settore  della   pesca   e
          dell'acquacoltura, e' pubblicato nella GUUE L  190  del  28
          giugno 2014. 
          Note al comma 767: 
                
              - Il testo dell'art. 4-ter del decreto-legge 14 ottobre
          2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
          dicembre 2019, n. 141, e' riportato  nelle  note  al  comma
          759. 
          Note al comma 770: 
                
              - Il testo dell'art. 4-ter del decreto-legge 14 ottobre
          2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
          dicembre 2019, n. 141, e' riportato  nelle  note  al  comma
          759. 
          Note al comma 771: 
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266  recante
          «Regolamento recante i criteri  operativi  e  le  procedure
          autorizzative semplificate per il compostaggio di comunita'
          di rifiuti organici ai sensi dell'art. 180, comma 1-octies,
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  cosi'  come
          introdotto dall'art. 38 della legge 28  dicembre  2015,  n.
          221»,  e'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica italiana 23 febbraio 2017, n. 45. 
          Note al comma 772: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  27-bis  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
              «Art.  27-bis   (Provvedimento   autorizzatorio   unico
          regionale). -  1.  Nel  caso  di  procedimenti  di  VIA  di
          competenza regionale il proponente  presenta  all'autorita'
          competente un'istanza  ai  sensi  dell'art.  23,  comma  1,
          allegando la documentazione  e  gli  elaborati  progettuali
          previsti dalle  normative  di  settore  per  consentire  la
          compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata  al
          rilascio di tutte le autorizzazioni,  intese,  concessioni,
          licenze, pareri, concerti, nulla osta  e  assensi  comunque
          denominati, necessari alla  realizzazione  e  all'esercizio
          del medesimo progetto e indicati puntualmente  in  apposito
          elenco  predisposto  dal  proponente  stesso.  L'avviso  al
          pubblico  di  cui  all'art.  24,  comma  2,  reca  altresi'
          specifica  indicazione  di  ogni  autorizzazione,   intesa,
          parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti. 
              2. Entro dieci giorni dalla presentazione  dell'istanza
          l'autorita' competente verifica  l'avvenuto  pagamento  del
          contributo  dovuto   ai   sensi   dell'art.   33,   nonche'
          l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'art. 32,
          comma  1,  e  comunica  per  via  telematica  a  tutte   le
          amministrazioni  ed  enti  potenzialmente  interessati,   e
          comunque competenti ad  esprimersi  sulla  realizzazione  e
          sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della
          documentazione nel proprio sito web con modalita'  tali  da
          garantire  la  tutela  della  riservatezza   di   eventuali
          informazioni  industriali  o   commerciali   indicate   dal
          proponente,  in  conformita'  a   quanto   previsto   dalla
          disciplina  sull'accesso  del   pubblico   all'informazione
          ambientale. In caso di progetti che possono  avere  impatti
          rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione
          e' notificata al medesimo con le modalita' di cui  all'art.
          32. 
              3.  Entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione   della
          documentazione  nel  sito  web  dell'autorita'  competente,
          quest'ultima, nonche' le amministrazioni e gli enti di  cui
          al  comma  2,  per  i  profili  di  rispettiva  competenza,
          verificano   l'adeguatezza   e   la    completezza    della
          documentazione,  assegnando  al   proponente   un   termine
          perentorio non superiore a trenta giorni per  le  eventuali
          integrazioni. 
              4.  Successivamente  alla  verifica  della  completezza
          documentale, ovvero, in caso di richieste di  integrazioni,
          dalla  data  di  ricevimento  delle   stesse,   l'autorita'
          competente pubblica l'avviso di cui all'art. 23,  comma  1,
          lettera e), di cui e' data comunque informazione  nell'albo
          pretorio   informatico   delle   amministrazioni   comunali
          territorialmente interessate.  Tale  forma  di  pubblicita'
          tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8,
          commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla  data
          della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di
          trenta giorni,  il  pubblico  interessato  puo'  presentare
          osservazioni  concernenti   la   valutazione   di   impatto
          ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e
          l'autorizzazione integrata ambientale. 
              5.  Entro  i  successivi  trenta   giorni   l'autorita'
          competente   puo'   chiedere   al   proponente    eventuali
          integrazioni  assegnando  allo  stesso   un   termine   non
          superiore  a  trenta  giorni.  Su  richiesta  motivata  del
          proponente l'autorita' competente puo' concedere,  per  una
          sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione
          della  documentazione  integrativa  per  un   periodo   non
          superiore a centottanta giorni. Qualora  entro  il  termine
          stabilito il  proponente  non  depositi  la  documentazione
          integrativa, l'istanza si  intende  ritirata  ed  e'  fatto
          obbligo    all'autorita'    competente     di     procedere
          all'archiviazione.     L'autorita'     competente,      ove
          motivatamente ritenga che le modifiche  o  le  integrazioni
          siano sostanziali e rilevanti  per  il  pubblico,  dispone,
          entro quindici giorni dalla ricezione della  documentazione
          integrativa,  che  il   proponente   trasmetta,   entro   i
          successivi quindici giorni, un nuovo  avviso  al  pubblico,
          predisposto  in  conformita'  all'art.  24,  comma  2,  del
          presente decreto,  da  pubblicare  a  cura  della  medesima
          autorita' competente sul proprio sito web, di cui  e'  data
          comunque informazione nell'albo pretorio informatico  delle
          amministrazioni comunali territorialmente  interessate.  In
          relazione  alle  modifiche  o  integrazioni  apportate   al
          progetto e alla documentazione, i termini di cui al comma 4
          per l'ulteriore consultazione  del  pubblico  sono  ridotti
          alla meta'. 6. L'autorita' competente puo' disporre che  la
          consultazione del pubblico si  svolga  ai  sensi  dell'art.
          24-bis, comma 1, con le forme e le  modalita'  disciplinate
          dalle regioni e dalle province autonome ai sensi  dell'art.
          7-bis, comma 8. 
              7.  Fatto  salvo  il  rispetto  dei  termini   previsti
          dall'art. 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere,
          entro  dieci  giorni  dalla   scadenza   del   termine   di
          conclusione  della  consultazione  ovvero  dalla  data   di
          ricevimento  delle  eventuali   integrazioni   documentali,
          l'autorita' competente convoca una  conferenza  di  servizi
          alla  quale  partecipano   il   proponente   e   tutte   le
          Amministrazioni  competenti   o   comunque   potenzialmente
          interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e  dei
          titoli   abilitativi   necessari   alla   realizzazione   e
          all'esercizio del progetto  richiesti  dal  proponente.  La
          conferenza di servizi e' convocata in modalita' sincrona  e
          si svolge ai sensi dell'art. 14-ter della  legge  7  agosto
          1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di
          servizi e' di  novanta  giorni  decorrenti  dalla  data  di
          convocazione dei  lavori.  La  determinazione  motivata  di
          conclusione della  conferenza  di  servizi  costituisce  il
          provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il
          provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati  per
          la realizzazione  e  l'esercizio  del  progetto,  recandone
          l'indicazione esplicita. Resta fermo che  la  decisione  di
          concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente
          e' assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in
          conformita' all'art. 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del presente
          decreto. 
              8. Tutti i  termini  del  procedimento  si  considerano
          perentori ai sensi e per gli effetti di cui  agli  articoli
          2, commi da 9 a 9-quater, e  2-bis  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241. 
              9. Le condizioni e  le  misure  supplementari  relative
          all'autorizzazione integrata  ambientale  e  contenute  nel
          provvedimento   autorizzatorio   unico   regionale,    sono
          rinnovate e riesaminate, controllate e  sanzionate  con  le
          modalita' di  cui  agli  articoli  29-octies,  29-decies  e
          29-quattuordecies. Le condizioni e le misure  supplementari
          relative agli altri titoli abilitativi di cui al  comma  7,
          sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate  con
          le  modalita'  previste  dalle  relative  disposizioni   di
          settore  da  parte  delle  amministrazioni  competenti  per
          materia.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 28-bis del decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380  (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia edilizia): 
              «Art. 28-bis (Permesso di costruire  convenzionato).  -
          1. Qualora le esigenze  di  urbanizzazione  possano  essere
          soddisfatte, con una modalita' semplificata,  e'  possibile
          il rilascio di un permesso di costruire convenzionato. 
              2. La convenzione, approvata con delibera del consiglio
          comunale, salva diversa previsione regionale, specifica gli
          obblighi, funzionali al  soddisfacimento  di  un  interesse
          pubblico, che il soggetto attuatore si assume  ai  fini  di
          poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il  quale
          resta la fonte di regolamento degli interessi. 
              3. Sono,  in  particolare,  soggetti  alla  stipula  di
          convenzione: 
              a) la cessione di aree anche al fine  dell'utilizzo  di
          diritti edificatori; 
              b) la realizzazione di opere  di  urbanizzazione  fermo
          restando quanto previsto dall'art. 32, comma 1, lettera g),
          del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163; 
              c) le caratteristiche morfologiche degli interventi; 
              d)  la  realizzazione   di   interventi   di   edilizia
          residenziale sociale. 
              4.  La  convenzione   puo'   prevedere   modalita'   di
          attuazione per stralci funzionali,  cui  si  collegano  gli
          oneri e  le  opere  di  urbanizzazione  da  eseguire  e  le
          relative garanzie. 
              5. Il termine di validita' del  permesso  di  costruire
          convenzionato  puo'  essere  modulato  in  relazione   agli
          stralci funzionali previsti dalla convenzione. 
              6.  Il  procedimento  di  formazione  del  permesso  di
          costruire convenzionato e' quello previsto dal Capo II  del
          Titolo II della presente parte. Alla convenzione si applica
          altresi' la disciplina dell'art. 11 della  legge  7  agosto
          1990, n. 241.». 
          Note al comma 775: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  53   del   citato
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126: 
              «Art.53 (Sostegno agli enti in deficit strutturale).  -
          1. In attuazione della sentenza della Corte  costituzionale
          n. 115 del 2020, per favorire  il  risanamento  finanziario
          dei comuni il cui deficit strutturale  e'  imputabile  alle
          caratteristiche socio-economiche della collettivita' e  del
          territorio e non a patologie organizzative,  e'  istituito,
          nello stato di previsione del  Ministero  dell'interno,  un
          fondo con una dotazione di 100 milioni di euro  per  l'anno
          2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2021  e
          2022, da ripartire tra i comuni  che  hanno  deliberato  la
          procedura  di  riequilibrio  finanziario  di  cui  all'art.
          243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e
          che alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto
          risultano avere il piano di  riequilibrio  approvato  e  in
          corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione  a
          seguito di pronunce della Corte dei  conti  e  della  Corte
          costituzionale, e l'ultimo indice di vulnerabilita' sociale
          e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore a 100 e
          la  cui  capacita'  fiscale  pro  capite,  determinata  con
          decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del  30
          ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  267
          del 16 novembre 2018, risulta inferiore a 395. 
              2. Con decreto del Ministro dell'interno,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita  la
          Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali,  da  emanare
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, sono stabiliti i criteri e  le  modalita'
          di riparto del fondo per gli esercizi 2020-2022 che tengono
          conto dell'importo pro capite  della  quota  da  ripianare,
          calcolato tenendo conto della popolazione residente  al  1°
          gennaio 2020 e del peso  della  quota  da  ripianare  sulle
          entrate  correnti;  ai  fini  del  riparto  gli  enti   con
          popolazione superiore a 200.000 abitanti  sono  considerati
          come enti di 200.000 abitanti. 
              3. La dotazione del Fondo di rotazione di cui  all'art.
          243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e'
          incrementata, per l'anno 2020, di 200 milioni di euro. Tale
          importo e' destinato al  pagamento  delle  spese  di  parte
          corrente relative a spese di personale, alla produzione  di
          servizi  in  economia  e  all'acquisizione  di  servizi   e
          forniture, gia' impegnate.  L'erogazione  in  favore  degli
          enti  locali   interessati   delle   predette   somme,   da
          effettuarsi  nel  corso  dell'anno  2020,  e'   subordinata
          all'invio al Ministero dell'interno da parte  degli  stessi
          di  specifica  attestazione  sull'utilizzo  delle  risorse.
          Possono accedere al  Fondo  di  rotazione  anche  gli  enti
          locali che ne abbiano gia' beneficiato, nel caso  di  nuove
          sopravvenute esigenze. 
              4. Le risorse di cui al  comma  3  non  possono  essere
          utilizzate secondo le modalita' previste dall'art.  43  del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e sono
          contabilizzate secondo le modalita' previste dal  paragrafo
          3.20-bis  del  principio   applicato   della   contabilita'
          finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto  legislativo
          23  giugno  2011,  n.  118.  La  quota  del  risultato   di
          amministrazione  accantonata  nel  fondo  anticipazione  di
          liquidita' e' applicata al bilancio di previsione anche  da
          parte degli enti in disavanzo di amministrazione. 
              5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a
          100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede  ai  sensi
          dell'art. 114. Alla copertura degli oneri di cui  al  primo
          periodo del comma 3 si provvede a valere sulle  risorse  di
          cui all'art. 115, comma 1,  del  decreto  legge  19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020, n. 77, attraverso riversamento in entrata  del
          bilancio  dello  Stato  e  riassegnazione  allo  stato   di
          previsione del Ministero dell'interno. 
              6. Al comma 3 dell'art. 194 del decreto legislativo  18
          agosto 2000, n. 267,  alla  fine  del  primo  periodo  sono
          aggiunte le seguenti parole: ",  nonche',  in  presenza  di
          piani  di  rateizzazioni  con  durata  diversa  da   quelli
          indicati  al  comma  2,   puo'   garantire   la   copertura
          finanziaria delle quote annuali previste negli accordi  con
          i  creditori  in  ciascuna  annualita'  dei  corrispondenti
          bilanci, in  termini  di  competenza  e  di  cassa".  Nella
          delibera di riconoscimento, le coperture sono  puntualmente
          individuate con riferimento a ciascun esercizio  del  piano
          di rateizzazione convenuto con i creditori. 
              7. Per i comuni di cui al comma 1, il  termine  per  la
          deliberazione del bilancio di previsione  di  cui  all'art.
          151, comma 1, del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
          267, e' differito al 31 ottobre 2020. 
              8. In considerazione della situazione straordinaria  di
          emergenza    sanitaria    derivante    dalla     diffusione
          dell'epidemia da COVID-19, per gli enti  locali  che  hanno
          avuto  approvato  il  piano  di  riequilibrio   finanziario
          pluriennale di cui all'art. 243-bis del decreto legislativo
          18 agosto 2000, n. 267, i termini disposti ed assegnati con
          deliberazione e/o note istruttorie dalle Sezioni  Regionali
          di controllo della Corte dei conti, sono sospesi fino al 30
          giugno 2021, anche se gia' decorrenti. 
              9. Per gli  enti  di  cui  al  comma  8  sono  altresi'
          sospese, fino al 30 giugno 2021, le procedure  esecutive  a
          qualunque  titolo  intraprese  nei   loro   confronti.   La
          sospensione di cui al primo periodo  si  applica  anche  ai
          provvedimenti adottati dai commissari  nominati  a  seguito
          dell'esperimento delle procedure previste  dal  codice  del
          processo amministrativo di cui  al  decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n. 104, nonche' dagli altri commissari ad acta
          a  qualunque  titolo  nominati.  Le   procedure   esecutive
          eventualmente intraprese in violazione  del  primo  periodo
          non  determinano  vincoli  sulle  somme   ne'   limitazioni
          all'attivita' del tesoriere. 
              10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si  applicano
          anche ai procedimenti gia' avviati. 
              10-bis.    In    considerazione    della     situazione
          straordinaria  di  emergenza  sanitaria   derivante   dalla
          diffusione dell'epidemia  da  COVID-19,  agli  enti  locali
          strutturalmente deficitari di cui all'art.  242  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
          che  per  l'esercizio  finanziario  2020  non  riescono   a
          garantire la copertura minima del costo di  alcuni  servizi
          prevista dall'art. 243, comma 2, lettere a), b) e  c),  del
          medesimo decreto legislativo, non si applica la sanzione di
          cui al comma 5 del medesimo art. 243.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  243-bis  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali): 
              «Art. 243-bis (Procedura  di  riequilibrio  finanziario
          pluriennale). - 1. I comuni e  le  province  per  i  quali,
          anche in considerazione  delle  pronunce  delle  competenti
          sezioni regionali della Corte dei conti sui  bilanci  degli
          enti, sussistano  squilibri  strutturali  del  bilancio  in
          grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui
          le misure  di  cui  agli  articoli  193  e  194  non  siano
          sufficienti  a  superare  le   condizioni   di   squilibrio
          rilevate, possono ricorrere, con  deliberazione  consiliare
          alla  procedura  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale
          prevista dal presente articolo.La  predetta  procedura  non
          puo'  essere  iniziata  qualora  sia  decorso  il   termine
          assegnato dal prefetto, con lettera notificata  ai  singoli
          consiglieri, per la  deliberazione  del  dissesto,  di  cui
          all'art.6, comma 2, del  decreto  legislativo  6  settembre
          2011, n. 149. 
              2.  La  deliberazione  di  ricorso  alla  procedura  di
          riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro  5
          giorni dalla data di esecutivita', alla competente  sezione
          regionale  della   Corte   dei   conti   e   al   Ministero
          dell'interno. 
              3.  Il  ricorso  alla  procedura  di  cui  al  presente
          articolo sospende temporaneamente la  possibilita'  per  la
          Corte dei Conti di assegnare, ai sensi dell'art.6, comma 2,
          del decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  149,  il
          termine per l'adozione delle  misure  correttivedi  cui  al
          comma 6, lettera a), del presente articolo. 
              4. Le  procedure  esecutive  intraprese  nei  confronti
          dell'ente sono  sospese  dalla  data  di  deliberazione  di
          ricorso  alla   procedura   di   riequilibrio   finanziario
          pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego  di
          approvazione del piano di riequilibrio pluriennale  di  cui
          all'art. 243-quater, commi 1 e 3. 
              5. Il consiglio  dell'ente  locale,  entro  il  termine
          perentorio dinovanta  giorni  dalla  data  di  esecutivita'
          della delibera di cui  al  comma  1,  delibera  unpiano  di
          riequilibrio finanziario pluriennaledi durata compresa  tra
          quattro e venti anni, compreso quello in  corso,  corredato
          del       parere       dell'organo       di       revisione
          economico-finanziario.Qualora, in caso di  inizio  mandato,
          la  delibera  di  cui  al  presente  comma   risulti   gia'
          presentata dalla precedente  amministrazione,  ordinaria  o
          commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera
          della Corte dei conti di approvazione o di diniego  di  cui
          all'art. 243-quater, comma 3, l'amministrazione  in  carica
          ha  facolta'  di  rimodulare  il  piano  di   riequilibrio,
          presentando  la  relativa  delibera  nei  sessanta   giorni
          successivi  alla  sottoscrizione  della  relazione  di  cui
          all'art.4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre
          2011, n. 149. 
              5-bis. La durata  massima  del  piano  di  riequilibrio
          finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del  comma
          5, e' determinatasulla base del rapporto tra le  passivita'
          da ripianare nel medesimo e l'ammontare  degli  impegni  di
          cui al  titolo  I  della  spesa  del  rendiconto  dell'anno
          precedente a  quello  di  deliberazione  del  ricorso  alla
          procedura  di   riequilibrio   o   dell'ultimo   rendiconto
          approvato, secondo la seguente tabella: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              ». 
          Note al comma 776: 
                
              - Si riporta il testo del comma 5-quater  dell'art.  43
          del  citato  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.   133,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre
          2014, n. 164 (Misure urgenti per l'apertura  dei  cantieri,
          la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
          del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza  del
          dissesto idrogeologico e per  la  ripresa  delle  attivita'
          produttive): 
              «Art. 43 (Misure in materia di utilizzo  del  Fondo  di
          rotazione per assicurare la  stabilita'  finanziaria  degli
          enti territoriali e di fondo di solidarieta'  comunale).  -
          1. - 5-ter. Omissis. 
              5-quater. Le metodologie  e  le  elaborazioni  relative
          alla determinazione delle  capacita'  fiscali  dei  comuni,
          delle province e delle citta' metropolitane  sono  definite
          dal Dipartimento delle finanze del Ministero  dell'economia
          e delle finanze e sottoposte dallo stesso Dipartimento alla
          Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita  ai
          sensi dell'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre  2015,
          n. 208, anche separatamente, per l'approvazione; in assenza
          di osservazioni, le stesse si intendono  approvate  decorsi
          quindici giorni  dal  loro  ricevimento.  Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale,  previa  approvazione  da  parte  della
          Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni   standard,   sono
          adottate,  anche  separatamente,   la   nota   metodologica
          relativa  alla  procedura  di  calcolo  e  la  stima  delle
          capacita'  fiscali  per  singolo  comune  delle  regioni  a
          statuto ordinario, di cui  all'art.  1,  comma  380-quater,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228; lo schema di  decreto
          e' trasmesso, per l'intesa, alla Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali; qualora ricorra la condizione di  cui  al
          comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
          n. 281, il decreto medesimo e' comunque inviato alle Camere
          ai sensi del quarto periodo del presente comma. Nel caso di
          adozione delle sole  capacita'  fiscali,  rideterminate  al
          fine di considerare  eventuali  mutamenti  normativi  e  di
          tenere progressivamente conto del  tax  gap  nonche'  della
          variabilita' dei dati assunti a riferimento, lo  schema  di
          decreto  e'  inviato,   per   l'intesa,   alla   Conferenza
          Stato-citta'  ed  autonomie  locali;  qualora  ricorra   la
          condizione di cui  al  comma  3  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo  e'
          comunque  adottato.  Lo  schema  di  decreto  con  la  nota
          metodologica e la stima, di  cui  al  secondo  periodo,  e'
          trasmesso alle  Camere  dopo  la  conclusione  dell'intesa,
          ovvero in caso di mancata intesa, perche' su  di  esso  sia
          espresso, entro trenta giorni dalla data  di  trasmissione,
          il parere della Commissione parlamentare  per  l'attuazione
          del federalismo fiscale, di cui all'art. 3  della  legge  5
          maggio  2009,  n.  42,  e  delle  commissioni  parlamentari
          competenti per materia. Decorso il termine di cui al quarto
          periodo, il  decreto  puo'  comunque  essere  adottato.  Il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  se  non  intende
          conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette  alle  Camere
          una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si
          e' conformato ai citati pareri. 
              Omissis.». 
                
          Note al comma 777: 
              - Il testo dell'art. 53  del  decreto-legge  14  agosto
          2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          ottobre 2020, n. 126, e' riportato nelle note al comma 775. 
          Note al comma 778: 
                
              - Si riporta il testo degli  articoli  242  e  244  del
          citato decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  (Testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): 
              «Art.   242   (Individuazione   degli    enti    locali
          strutturalmente deficitari e relativi controlli). - 1. Sono
          da considerarsi in condizioni  strutturalmente  deficitarie
          gli enti locali che presentano gravi  ed  incontrovertibili
          condizioni  di  squilibrio,  rilevabili  da   un   apposita
          tabella,  da  allegare  al   rendiconto   della   gestione,
          contenente parametri obiettivi dei quali  almeno  la  meta'
          presentino valori deficitari. Il rendiconto della  gestione
          e' quello relativo al penultimo esercizio precedente quello
          di riferimento. 
              2. Con decreto del Ministro dell'interno di natura  non
          regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, sono fissati i parametri obiettivi,  nonche'
          le modalita' per la compilazione della tabella  di  cui  al
          comma  1.  Fino  alla  fissazione  di  nuovi  parametri  si
          applicano quelli vigenti nell'anno precedente. 
              3. Le norme di cui al  presente  capo  si  applicano  a
          comuni, province e comunita' montane.». 
              «Art. 244 (Dissesto finanziario). - 1. Si ha  stato  di
          dissesto  finanziario  se   l'ente   non   puo'   garantire
          l'assolvimento delle funzioni e dei servizi  indispensabili
          ovvero esistono  nei  confronti  dell'ente  locale  crediti
          liquidi ed  esigibili  di  terzi  cui  non  si  possa  fare
          validamente fronte con le modalita' di  cui  all'art.  193,
          nonche' con  le  modalita'  di  cui  all'art.  194  per  le
          fattispecie ivi previste. 
              2.  Le  norme  sul  risanamento   degli   enti   locali
          dissestati si applicano solo a province e comuni.». 
              -  Il  testo  dell'art.  243-bis  del  citato   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' riportato nelle note
          al comma 775. 
          Note al comma 780: 
              - Il citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281
          (Definizione  ed  ampliamento  delle   attribuzioni   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni,  con  la
          conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali), e' pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  30
          agosto 1997, n. 202. 
          Note al comma 783: 
                
              - Si riporta il testo del comma 29  dell'art.  1  della
          citata legge 28 dicembre 2015, n. 208: 
              «Art. 1. - 1. - 28. Omissis. 
              29.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in  vigore  della  presente  legge,  e'  istituita,
          presso il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  la
          Commissione tecnica per i fabbisogni  standard  di  cui  al
          decreto  legislativo  26  novembre   2010,   n.   216.   La
          Commissione e' formata da undici componenti,  di  cui  uno,
          con funzioni di presidente, designato  dal  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri,  tre   designati   dal   Ministro
          dell'economia e delle finanze, uno designato  dal  Ministro
          dell'interno, uno designato dal Ministro delegato  per  gli
          affari   regionali   e   le   autonomie,   uno    designato
          dall'Istituto  nazionale  di  statistica,   tre   designati
          dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, di cui uno
          in rappresentanza delle aree vaste, e uno  designato  dalle
          regioni. 
              Omissis.». 
          Note al comma 784: 
              - Si riporta il testo del comma 418 dell'art.  1  della
          citata legge 23 dicembre 2014, n. 190: 
              «Art. 1. - 1. - 417. Omissis. 
              418. Le province e le citta'  metropolitane  concorrono
          al  contenimento  della  spesa  pubblica   attraverso   una
          riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per
          l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e  di
          3.000 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2017.  In
          considerazione delle riduzioni di spesa di cui  al  periodo
          precedente, ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli
          enti appartenenti alle regioni a statuto  ordinario  e  del
          restante 10 per cento fra gli enti della Regione  siciliana
          e della  regione  Sardegna,  ciascuna  provincia  e  citta'
          metropolitana versa ad apposito  capitolo  di  entrata  del
          bilancio dello  Stato  un  ammontare  di  risorse  pari  ai
          predetti risparmi di spesa. Fermo restando per ciascun ente
          il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento  di  900
          milioni di euro per l'anno 2016 e l'ulteriore incremento di
          900 milioni di euro a decorrere dal  2017  a  carico  degli
          enti appartenenti alle regioni  a  statuto  ordinario  sono
          ripartiti per 650 milioni di euro a carico delle province e
          per  250  milioni   di   euro   a   carico   delle   citta'
          metropolitane.  Sono  escluse  dal  versamento  di  cui  al
          periodo precedente, fermo restando l'ammontare  complessivo
          del contributo dei  periodi  precedenti,  le  province  che
          risultano in dissesto alla data del 15  ottobre  2014.  Con
          decreto  di  natura   non   regolamentare   del   Ministero
          dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia  e
          delle finanze, da emanare entro il 31 marzo  2015,  con  il
          supporto tecnico della Societa' per gli studi di settore  -
          SOSE Spa, sentita la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie
          locali, e'  stabilito  l'ammontare  della  riduzione  della
          spesa corrente che  ciascun  ente  deve  conseguire  e  del
          corrispondente  versamento  tenendo   conto   anche   della
          differenza tra spesa storica e fabbisogni standard. 
              Omissis.». 
          Note al comma 785: 
                
              - Il testo del comma 418 dell'art. 1 della citata legge
          23 dicembre 2014, n. 190, e' riportato nelle note al  comma
          784. 
                
          Note al comma 786: 
                
              -Si riporta il testo  dell'artico  lo  109  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  109  (Utilizzo  avanzi  per  spese  correnti  di
          urgenza  a  fronte  dell'emergenza  COVID-19).  -   1.   In
          considerazione della situazione di emergenza epidemiologica
          da COVID-19, in deroga alle  modalita'  di  utilizzo  della
          quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'art.
          42, comma 6, del decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.
          118, ferme restando le priorita'  relative  alla  copertura
          dei  debiti  fuori  bilancio  e  alla  salvaguardia   degli
          equilibri di bilancio, le regioni e le province autonome di
          Trento   e   di   Bolzano,   limitatamente    all'esercizio
          finanziario  2020,  possono  utilizzare  la  quota   libera
          dell'avanzo di  amministrazione  per  il  finanziamento  di
          spese correnti connesse con l'emergenza in corso. 
              1-bis.  Al  fine  di  anticipare  la  possibilita'   di
          utilizzo della quota libera dell'avanzo di  amministrazione
          in relazione all'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  le
          regioni e le Province  autonome  per  l'anno  2020  possono
          utilizzare la quota libera dell'avanzo  di  amministrazione
          dell'anno precedente dopo  l'approvazione  da  parte  della
          Giunta  regionale  o  provinciale  del   rendiconto   della
          gestione 2019, anche prima del giudizio di  parifica  delle
          sezioni regionali di controllo  della  Corte  dei  conti  e
          della successiva approvazione del rendiconto da  parte  del
          Consiglio regionale o provinciale. 
              1-ter. In sede di approvazione del rendiconto  2019  da
          parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'art. 2 del
          decreto  legislativo  23  giugno   2011,   n.   118,   sono
          autorizzati allo svincolo delle quote di  avanzo  vincolato
          di amministrazione che ciascun ente individua, riferite  ad
          interventi conclusi o gia' finanziati negli anni precedenti
          con  risorse   proprie,   non   gravate   da   obbligazioni
          sottostanti gia' contratte e  con  esclusione  delle  somme
          relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali
          delle   prestazioni.   Le   risorse   svincolate,    previa
          comunicazione all'amministrazione statale o  regionale  che
          ha erogato le somme, sono utilizzate da  ciascun  ente  per
          interventi necessari ad  attenuare  la  crisi  del  sistema
          economico derivante dagli effetti diretti e  indiretti  del
          virus  COVID-19.  Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti
          periodi  si  applicano  anche   all'esercizio   2021,   con
          riferimento al rendiconto 2020. 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1, in  deroga  alle
          modalita' di utilizzo della  quota  libera  dell'avanzo  di
          amministrazione di cui all'art. 187, comma 2,  del  decreto
          legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  ferme  restando  le
          priorita' relative alla copertura dei debiti fuori bilancio
          e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio,  gli  enti
          locali,  limitatamente  all'esercizio   finanziario   2020,
          possono  utilizzare  la   quota   libera   dell'avanzo   di
          amministrazione per  il  finanziamento  di  spese  correnti
          connesse con l'emergenza in corso. L'utilizzo  della  quota
          libera  dell'avanzo  di  cui  al  periodo   precedente   e'
          autorizzato, anche nel  corso  dell'esercizio  provvisorio,
          per una percentuale non superiore all'80  per  cento  della
          medesima quota, nel caso in cui  l'organo  esecutivo  abbia
          approvato lo schema  del  rendiconto  di  gestione  2019  e
          l'organo di revisione ne abbia rilasciato la  relazione  ai
          sensi dell'art. 239, comma 1, lettera d), del  testo  unico
          di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  Agli
          stessi fini e fermo restando il rispetto del  principio  di
          equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente agli
          esercizi finanziari 2020 e 2021, possono utilizzare,  anche
          integralmente, per il finanziamento  delle  spese  correnti
          connesse  all'emergenza  in   corso,   i   proventi   delle
          concessioni edilizie e delle sanzioni  previste  dal  testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta  eccezione  per  le
          sanzioni di cui all'art.  31,  comma  4-bis,  del  medesimo
          testo unico. 
              2-bis. Per gli esercizi  finanziari  2020  e  2021,  in
          deroga all'art. 51 del decreto legislativo 23 giugno  2011,
          n. 118: 
              a) le variazioni  al  bilancio  di  previsione  possono
          essere adottate dall'organo esecutivo  in  via  di  urgenza
          opportunamente motivata, salva ratifica con legge,  a  pena
          di decadenza,  da  parte  dell'organo  consiliare  entro  i
          successivi novanta giorni e comunque entro il  31  dicembre
          dell'anno in corso se  a  tale  data  non  sia  scaduto  il
          predetto termine; 
              b)  in  caso  di  mancata  o  parziale   ratifica   del
          provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo,
          l'organo consiliare e' tenuto ad  adottare  con  legge  nei
          successivi trenta giorni, e comunque entro il  31  dicembre
          dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari
          nei riguardi dei rapporti eventualmente  sorti  sulla  base
          della deliberazione non ratificata.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  50  del   decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia
          di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  schemi  di
          bilancio delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro
          organismi, a norma degli articoli  1  e  2  della  Legge  5
          maggio 2009, n. 42), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 50 (Assestamento del bilancio). - 1. Entro il  31
          luglio, la regione approva con legge  l'assestamento  delle
          previsioni  di   bilancio,   anche   sulla   scorta   della
          consistenza  dei  residui  attivi  e  passivi,  del   fondo
          pluriennale  vincolato  e  del  fondo  crediti  di   dubbia
          esigibilita',   accertati    in    sede    di    rendiconto
          dall'esercizio scaduto il  31  dicembre  precedente,  fermi
          restando i vincoli di cui all'art. 40. 
              2. La legge di assestamento del bilancio da'  atto  del
          permanere degli equilibri generali di bilancio e,  in  caso
          di accertamento negativo, assume i necessari  provvedimenti
          di riequilibrio. 
              3. Alla legge di  assestamento  e'  allegata  una  nota
          integrativa nella quale sono indicati: 
              a)   la   destinazione    del    risultato    economico
          dell'esercizio  precedente  o  i  provvedimenti   atti   al
          contenimento e assorbimento del disavanzo economico; 
              b) la destinazione della quota libera del risultato  di
          amministrazione; 
              c) le modalita' di copertura  dell'eventuale  disavanzo
          di amministrazione tenuto conto  della  struttura  e  della
          sostenibilita'   del   ricorso    all'indebitamento,    con
          particolare riguardo ai contratti di mutuo,  alle  garanzie
          prestate  e  alla  conformita'  dei  relativi  oneri   alle
          condizioni previste  dalle  convenzioni  con  gli  istituti
          bancari e i  valori  di  mercato,  evidenziando  gli  oneri
          sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di  cassa
          concesse dall'istituto tesoriere. 
              3-bis. Nelle more della  conclusione  del  giudizio  di
          parificazione del rendiconto dell'esercizio  precedente  da
          parte della Corte dei conti, i consigli regionali  e  delle
          province autonome di Trento e di Bolzano approvano la legge
          di  assestamento  del  bilancio  anche  sulla  base   delle
          risultanze del rendiconto  approvato  dalla  giunta,  fermo
          restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni  di
          bilancio che si  dovessero  rendere  necessarie  a  seguito
          dell'approvazione  definitiva  del   rendiconto   dopo   la
          decisione  di  parificazione.  In  ogni  caso,  l'eventuale
          avanzo di amministrazione libero e  quello  destinato  agli
          investimenti  possono  essere  applicati  al  bilancio   di
          previsione solo a seguito dell'approvazione con  legge  del
          rendiconto che ne certifica la sussistenza.». 
              - Si riporta il testo dei  paragrafi  3.20-bis  e  3.23
          dell'allegato 4/2 del citato decreto legislativo 23  giugno
          2011, n. 118, come modificato dalla presente legge: 
              «Allegato 4 (Principio contabile applicato  concernente
          la contabilita' finanziaria). - 1. - 2. Omissis. 
              3. L'accertamento dell'entrata e  relativa  imputazione
          contabile. 
              3.1 - 3.20 Omissis. 
              3.20-bis Sono registrate tra le accensioni di  prestiti
          anche le anticipazioni di liquidita' diverse da  quelle  di
          cui al paragrafo 3.26. Le anticipazioni di liquidita'  sono
          definite dall'art. 3, comma 17, della  legge  n.  350/2003,
          come "operazioni che non comportano risorse aggiuntive,  ma
          consentono di superare, entro il limite  massimo  stabilito
          dalla  normativa  statale,  una   momentanea   carenza   di
          liquidita' e di effettuare  spese  per  le  quali  e'  gia'
          prevista idonea copertura di bilancio". Le anticipazioni di
          liquidita' non  costituiscono  indebitamento  agli  effetti
          dell'art. 119 della Costituzione e di norma  si  estinguono
          entro un anno. 
              Per le anticipazioni che  devono  essere  chiuse  entro
          l'anno, la natura di "anticipazione di liquidita'  che  non
          comporta risorse aggiuntive" e' rappresentata contabilmente
          dall'imputazione al  medesimo  esercizio  dell'accertamento
          dell'entrata derivante dall'anticipazione e dell'impegno di
          spesa concernente il rimborso. 
              Per le  anticipazioni  di  liquidita'  che  non  devono
          essere  chiuse  entro  l'anno  (a  rimborso   pluriennale),
          l'evidenza contabile  della  natura  di  "anticipazione  di
          liquidita'  che  non  comporta   risorse   aggiuntive"   e'
          costituita dall'iscrizione di  un  fondo  anticipazione  di
          liquidita' nel titolo 4 della spesa, di importo  pari  alle
          anticipazioni di liquidita' incassate nell'esercizio e  non
          restituite,  non  impegnabile  e  pagabile,   destinato   a
          confluire nel  risultato  di  amministrazione,  come  quota
          accantonata. 
              Il meccanismo di creazione del fondo con corrispondente
          accantonamento  in  ogni  caso  costituisce  strumento   di
          sterilizzazione degli effetti espansivi della spesa  e  non
          deve costituire forma surrettizia di copertura di spese. 
              Si  richiamano  le   modalita'   di   contabilizzazione
          previste per le seguenti anticipazioni di liquidita': 
              - per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile
          2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, le Regioni
          e le Province autonome applicano  l'art.  1,  commi  692  e
          seguenti della legge n.  208  del  2015  e  le  indicazioni
          definite  in  sede  nomofilattica  dalla  Corte  dei  conti
          (deliberazioni della Sezione delle autonomie n.  33/2015  e
          n. 28/2017); 
              - per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile
          2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti,  gli  enti
          locali  applicano  l'art.  39-ter  del   decreto-legge   30
          dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella
          legge 28 febbraio 2020, n. 8; 
              - per le anticipazioni di  cui  all'art.  243-quinquies
          del decreto legislativo n. 267 del 2000,  gli  enti  locali
          applicano le modalita'  di  contabilizzazione  definite  in
          sede nomofilattica dalla  Corte  dei  conti  (deliberazioni
          della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017); 
              - per le anticipazioni di liquidita' concesse a  valere
          sul fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del  decreto
          legislativo n. 267 del 2000, gli enti locali  applicano  le
          modalita' di contabilizzazione definite dalla deliberazione
          della  sezione  delle  autonomie  n.  14  del  2013,  salvo
          l'ipotesi di cui all'art. 43, del decreto legge n. 133  del
          2014, il quale prevede che  "Nel  caso  di  utilizzo  delle
          risorse  del  "Fondo  di  rotazione   per   assicurare   la
          stabilita' finanziaria degli enti locali" di  cui  all'art.
          243-ter del decreto legislativo n.  267  del  2000  secondo
          quanto previsto dal comma 1, gli  enti  locali  interessati
          iscrivono  le  risorse  ottenute  in  entrata  nel   titolo
          secondo, categoria 01,  voce  economica  00,  codice  SIOPE
          2102. La restituzione delle medesime risorse e' iscritta in
          spesa al titolo primo, intervento 05,  voce  economica  15,
          codice  SIOPE  1570[31]".  Al  riguardo,  si  richiama   la
          delibera n. 6 del 2018 della  Corte  dei  conti  -  Sezione
          regionale di controllo per il Lazio "L'art. 43  del  DL  12
          settembre 2014, n. 133 ha successivamente riconosciuto agli
          enti locali la possibilita' di impiegare il fondo non  solo
          con finalita' di  anticipazione  di  cassa,  ma  anche  con
          funzione di copertura, espressamente prevendendo l'utilizzo
          delle relative risorse tra le misure di cui alla lettera  c
          del comma 6 dell'art. 243-bis necessarie per il ripiano del
          disavanzo di amministrazione e  per  il  finanziamento  dei
          debiti fuori bilanci.". 
              Le  altre  anticipazioni  di  liquidita'  che  non   si
          chiudono entro l'esercizio sono registrate come segue: 
              a)  le  entrate   derivanti   dall'anticipazione   sono
          accertate  nel  titolo  6  delle  entrate  "Accensione   di
          prestiti"; 
              b) nel titolo 4 di spesa, riguardante il  rimborso  dei
          prestiti, e' iscritto un fondo anticipazione di liquidita',
          di importo pari alle anticipazioni di liquidita'  accertate
          nell'esercizio, non impegnabile  e  pagabile,  destinato  a
          confluire nel  risultato  di  amministrazione,  come  quota
          accantonata; 
              c) a seguito dell'incasso dell'anticipazione,  le  rate
          annuali di rimborso dell'anticipazione sono  impegnate  con
          imputazione a ciascuno degli esercizi in cui devono  essere
          pagate  (la  quota  capitale  nel  titolo  4  del  rimborso
          prestiti e la quota interessi  nel  titolo  1  delle  spese
          correnti).  Per  gli  esercizi  ancora  non   gestiti,   si
          predispone l'impegno  automatico,  sempre  sulla  base  del
          piano di ammortamento dell'anticipazione; 
              d) il fondo di cui  alla  lettera  b)  e'  iscritto  in
          entrata del bilancio dell'esercizio successivo, come  quota
          del  risultato  di  amministrazione  presunto  allegato  al
          bilancio di previsione, per un  importo  corrispondente  al
          fondo risultante dal relativo prospetto dimostrativo, ed e'
          reiscritto    in    spesa    al    netto    del    rimborso
          dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. 
              Tali modalita' operative  devono  essere  seguite  fino
          all'integrale  rimborso  delle  anticipazioni   ed   essere
          rappresentate in ciascuno degli esercizi  del  bilancio  di
          previsione. 
              Nel prospetto degli equilibri, le entrate derivanti  da
          anticipazioni di liquidita' partecipano  all'equilibrio  di
          parte corrente. A tal fine sono imputate alla voce "Entrate
          per  accensioni  di   prestiti   destinate   all'estinzione
          anticipata di prestiti". 
              Le anticipazioni di liquidita' di cui all'art. 1, comma
          849 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, concesse  alle
          Regioni  per  conto  dei  rispettivi  enti   del   Servizio
          sanitario nazionale sono registrate  secondo  le  modalita'
          previste per le ordinarie anticipazioni di  liquidita'  che
          si estinguono entro l'esercizio. In particolare, le entrate
          derivanti dall'anticipazione sono accertate  nel  titolo  6
          delle entrate "Accensione di prestiti" e,  contestualmente,
          con imputazione al  medesimo  esercizio,  e'  impegnata  la
          spesa   concernente   il    rimborso    dell'anticipazione,
          distintamente per la quota capitale e la quota interessi. 
              Il versamento della liquidita' da parte  delle  Regioni
          non comporta la formazione di proventi  per  gli  enti  del
          servizio sanitario, cui fa carico l'obbligazione  giuridica
          concernente il rimborso dell'anticipazione, per il  tramite
          della Regione. 
              Pertanto, le regioni impegnano la spesa concernente  il
          versamento  della  liquidita'  agli   enti   del   servizio
          sanitario  nazionale  tra  le  concessioni  di  crediti,  e
          contestualmente accertano  le  relative  entrate  derivanti
          dalla riscossione dei crediti. 
              Tale operazione e' registrata nel  perimetro  sanitario
          del bilancio. 
              3.20-ter. - 3.22 Omissis. 
              3.23. La rilevazione dei flussi finanziari, conseguenti
          all'esistenza  di  contratti  "derivati"  in  relazione  al
          sottostante  indebitamento,  avviene   nel   rispetto   del
          principio dell'integrita' del bilancio. 
              Pertanto,  tenuto  conto  della  natura  di   contratti
          autonomi e distinti rivestita, ad ogni  effetto  di  legge,
          dai derivati e dai contratti di finanziamento  sottostanti,
          dovranno  trovare  separata  contabilizzazione   i   flussi
          finanziari riguardanti il  debito  originario  rispetto  ai
          saldi differenziali attivi o passivi rilevati nel  bilancio
          a seguito del contratto "derivato". 
              La regolazione annuale dei flussi che hanno  natura  di
          soli interessi e' rilevata rispettivamente, per  l'entrata,
          nel Titolo III e, per la spesa, nel Titolo I del  bilancio.
          L'eventuale  differenza  positiva  costituisce  una   quota
          vincolata  dell'avanzo   di   amministrazione,   destinata,
          secondo il seguente ordine  di  priorita',  a  garantire  i
          rischi futuri  del  contatto,  alla  riduzione  del  debito
          sottostante  in   caso   di   estinzione   anticipata,   al
          finanziamento di investimenti. 
              Gli  eventuali  flussi   in   entrata   "una   tantum",
          conseguenti   alla   rimodulazione   temporale    o    alla
          ridefinizione delle condizioni di ammortamento di un debito
          sottostante, - i  cosiddetti  "up  front"  derivanti  dalle
          operazioni di cui all'art. 3, lettera f) del D.M. 389/2003,
          in conseguenza della loro  assimilazione  ad  indebitamento
          prevista dall'art. 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003
          -  vengono  contabilizzati  nel  titolo  6°  delle  entrate
          "accensioni di prestiti". 
              Nel caso in cui il derivato sia sorto con  un  upfront,
          una quota  del  flusso  annuale  di  spesa  e'  imputato  a
          rimborso di prestiti. La quota da registrare come "rimborso
          di  prestiti"  e'  individuata  sulla  base  del  piano  di
          ammortamento (definito in considerazione della  durata  del
          derivato  e   del   tasso   di   interesse   del   derivato
          sottostante). 
              La regolazione annuale degli altri  flussi  riguardanti
          contratti di derivati che non hanno natura di interessi, ma
          prevedono l'ammortamento di un finanziamento,  e'  rilevata
          nel titolo terzo  della  spesa  concernente  le  spese  per
          incremento di attivita' finanziarie. 
              Ad esempio, nel caso di  derivati  "bullet/amortizing",
          diretti a costituire forme  di  ammortamento  graduale  del
          debito a fronte di buoni obbligazionari emessi  in  formato
          "bullet",  che  prevedono  il  rimborso  del  capitale   in
          un'unica  soluzione  alla  scadenza,  annualmente   possono
          presentarsi tre distinti flussi finanziari: 
              1) entrate per interessi attivi sui  derivati  o  spese
          per interessi passivi sui derivati; 
              2) spese per interessi  passivi  sul  debito  originale
          (destinati ai sottoscrittori del titolo obbligazionario); 
              3) spese per  l'ammortamento  del  bullet  (ovvero  per
          costituire  un  capitale  alla  scadenza  del  bullet,   da
          utilizzare per il  rimborso  di  tale  debito,  ad  esempio
          attraverso l'acquisto  di  titoli  da  parte  dell'istituto
          finanziario che gestisce il fondo). 
              Le  operazioni  di  cui  ai  punti   1)   e   2)   sono
          contabilizzate nel rispetto del  principio  dell'integrita'
          del bilancio, dando separata  contabilizzazione  ai  flussi
          finanziari riguardanti il  debito  originario  rispetto  ai
          saldi  differenziali  attivi  o  passivi   riguardanti   il
          contratto derivato. 
              Le operazioni di cui al punto 3)  sono  registrate  nel
          titolo terzo  della  spesa,  come  "Spese  derivanti  dalla
          sottoscrizione di un derivato di ammortamento". 
              Alla scadenza del bullet, gli istituti  finanziari  che
          gestiscono tali fondi  provvedono  a  versare  all'ente  il
          valore del nozionale da rimborsare (registrato nel titolo 5
          dell'entrata, tra le entrate  per  riduzioni  di  attivita'
          finanziarie) che provvedera' a  girare  lo  stesso  importo
          agli obbligazionisti ad estinzione del debito. 
              Nell'ipotesi  di   sottoscrizione   di   un   contratto
          concernente      un      derivato      da      ammortamento
          (bullet/amortizing),  diretto   a   costituire   forme   di
          ammortamento  graduale  di  un  debito  che  presenta   una
          scadenza unica ("bullet"), l'ente dovrebbe provvedere a: 
              - accertare l'entrata derivante dal diritto di ricevere
          risorse di importo pari al debito sottostante il  derivato,
          nel titolo 5 dell'entrata, tra le entrate per riduzioni  di
          attivita'  finanziarie,  come  "Entrate   derivanti   dalla
          chiusura di un derivato di  ammortamento"  con  imputazione
          all'esercizio di scadenza di tale debito; 
              - impegnare la spesa relativa ai versamenti annuali che
          l'ente si e' impegnato ad effettuare,  con  imputazione  ai
          singoli  esercizi  in  cui  i   pagamenti   devono   essere
          effettuati,  nel  titolo  terzo  della  spesa  come  "Spese
          derivanti  dalla   sottoscrizione   di   un   derivato   di
          ammortamento". 
              Nel caso di derivati che prevedono lo scambio di flussi
          di interesse calcolati su  nozionale  "bullet/ammortizing",
          entrambi a tasso fisso, non  essendo  presente  un  rischio
          reale di futuri oneri a carico del bilancio  derivanti  dai
          reciproci  pagamenti   periodici,   non   e'   obbligatorio
          l'accantonamento del differenziale dei flussi di interesse. 
              Nel caso di  estinzione  anticipata  del  derivato,  la
          somma  ricevuta  o  pagata,  corrispondente  al  valore  di
          mercato rispettivamente positivo o negativo che il derivato
          presenta al momento della risoluzione (cd. mark to market),
          ha  la   stessa   natura   dei   flussi   netti   originati
          periodicamente dallo stesso e, pertanto,  e'  imputata,  in
          caso di valore  positivo,  nel  Titolo  III  delle  entrate
          (entrate extra-tributarie) e, in caso di  valore  negativo,
          nel Titolo I delle spese (spese correnti). 
              Nel caso di  mark  to  market  positivo  e'  necessario
          stanziare, tra le spese, un accantonamento  per  un  valore
          corrispondente alle entrate accertate, con  riferimento  al
          quale non e' possibile impegnare e pagare.  La  conseguente
          economia di bilancio costituisce una  quota  vincolata  del
          risultato di amministrazione, fino a completa estinzione di
          tutti  i  derivati  contratti  dall'ente,  a  copertura  di
          eventuali mark to market negativi futuri, e fino a completa
          estinzione di tutti i debiti coperti da derivati.  Infatti,
          nel  caso  di  estinzione  anticipata  di   uno   strumento
          finanziario derivato, la somma ricevuta dell'ente (cd. mark
          to market) viene  destinata  all'estinzione  anticipata  di
          altri derivati detenuti dall'ente. In alternativa, il  mark
          to  market  positivo   viene   utilizzato   dall'ente   per
          estinguere prioritariamente il debito relativo al  mutuo  o
          al buono obbligazionario a copertura del  quale  era  stato
          perfezionato il derivato oggetto di estinzione anticipata. 
              Qualora, dopo aver estinto tutti i  debiti  coperti  da
          strumenti finanziari derivati e dopo avere estinto tutti  i
          collegati contrati derivati, residui uno quota positiva  di
          mark to market, quest'ultima e'  destinata  alla  riduzione
          dell'indebitamento generale dell'ente e alla riduzione  del
          disavanzo  2020  o  2021  derivante  dalle  minori  entrate
          registrate a seguito dell'epidemia da COVID-19. 
              Nel  caso  di  estinzione  anticipata  di  derivati  da
          ammortamento (bullet/amortizing) si provvede: 
              a)  alla  cancellazione  del  credito  derivante  dalla
          sottoscrizione del derivato di ammortamento gia'  accertato
          e   imputato   all'esercizio   di   scadenza   del   debito
          sottostostante (Entrate  derivanti  dalla  chiusura  di  un
          derivato di ammortamento E.5.04.08.01.001); 
              b)   all'accertamento   e   dell'incasso   dell'entrata
          derivante  dalla  chiusura  anticipata  del   derivato,   o
          all'impegno  e  al  pagamento  della  spesa  sostenuta  per
          chiudere anticipatamente  il  derivato,  nel  caso  in  cui
          l'operazione di chiusura anticipata comporti la  necessita'
          di  rimborsare  le  controparti.  Sia  l'accertamento   che
          l'impegno sono registrati tra le partite finanziarie,  come
          entrate e spese derivanti  dalla  chiusura  anticipata  del
          derivato di ammortamento, e  imputati  all'esercizio  della
          chiusura anticipata del derivato (Entrate  derivanti  dalla
          chiusura  anticipata  di  un   derivato   di   ammortamento
          E.5.04.08.01.002   o   Spese   derivanti   dalla   chiusura
          anticipata    di    un     derivato     di     ammortamento
          U.3.04.08.01.002). La registrazione  degli  incassi  o  dei
          pagamenti  e'  effettuata  anche  in  caso  di  assenza  di
          effettive   riscossioni   o   pagamenti,   se    l'istituto
          finanziario  provvede  direttamente  all'estinzione   della
          quota del  debito  coperta  dal  derivato  (attraverso  una
          regolazione contabile,). L'eventuale entrata non  destinata
          alla         copertura          dell'operazione          di
          rinegoziazione/ristrutturazione/estinzione  anticipata  del
          debito, e' accantonata, con le stesse modalita' previste in
          caso di mark to market positivo dei derivati che  prevedono
          solo lo scambio di flussi di interesse. 
              Omissis.». 
          Note al comma 789: 
                
              - Si riporta il testo del comma 17  dell'art.  3  della
          legge  24  dicembre  2003,  n.  350  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge finanziaria 2004), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e  di
          personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
          pubblici). - 1. - 16. Omissis. 
              17. Per gli enti di  cui  al  comma  16,  costituiscono
          indebitamento, agli effetti  dell'art.  119,  sesto  comma,
          della Costituzione, l'assunzione di mutui,  l'emissione  di
          prestiti obbligazionari, le  cartolarizzazioni  relative  a
          flussi  futuri  di  entrata,  a  crediti  e   a   attivita'
          finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma  incassata
          al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di
          swap  (cosiddetto  upfront),  le  operazioni   di   leasing
          finanziario stipulate  dal  1°  gennaio  2015,  il  residuo
          debito  garantito  dall'ente  a  seguito  della  definitiva
          escussione    della    garanzia.    Inoltre,    costituisce
          indebitamento  il  residuo  debito  garantito   a   seguito
          dell'escussione   della   garanzia   per   tre   annualita'
          consecutive, fermo  restando  il  diritto  di  rivalsa  nei
          confronti del debitore originario. 
              Dal 2015, gli  enti  di  cui  al  comma  16  rilasciano
          garanzie solo a favore  dei  soggetti  che  possono  essere
          destinatari di contributi agli investimenti  finanziati  da
          debito e per  le  finalita'  definite  dal  comma  18.  Non
          costituiscono indebitamento, agli effetti del  citato  art.
          119, le operazioni che non comportano  risorse  aggiuntive,
          ma  consentono  di  superare,  entro  il   limite   massimo
          stabilito dalla normativa statale, una  momentanea  carenza
          di liquidita' e di effettuare spese per le  quali  e'  gia'
          prevista idonea copertura di bilancio. 
              Inoltre, non costituiscono indebitamento, agli  effetti
          del  citato  art.  119,   le   operazioni   di   revisione,
          ristrutturazione  o   rinegoziazione   dei   contratti   di
          approvvigionamento   finanziario   che   determinano    una
          riduzione del valore finanziario delle  passivita'  totali.
          In caso di estinzione anticipata di prestiti  concessi  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi pagati
          dalle regioni e dagli enti locali sono versati  all'entrata
          del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnati,   in
          relazione alla parte capitale, al Fondo per  l'ammortamento
          dei titoli di Stato. 
              Omissis.». 
          Note al comma 790: 
                
              - Il decreto-legge 25 marzo 2020,  n.  19,  convertito,
          con modifiche, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35  recante
          «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
          da COVID-19», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
          Repubblica Italiana 25 marzo 2020, n. 79. 
              - Il decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74
          recante  «Ulteriori   misure   urgenti   per   fronteggiare
          l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»,  e'  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  16
          maggio 2020, n. 125. 
              - Il testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, e' riportato nelle note al comma 24. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  39   del   citato
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  39  (Incremento  Fondo  per  l'esercizio   delle
          funzioni degli enti locali). - 1. Ai fini del ristoro della
          perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori  spese  e
          delle risorse assegnate dallo Stato a  compensazione  delle
          minori entrate e delle maggiori  spese,  la  dotazione  del
          fondo di cui al comma 1 dell'art. 106 del decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020,  n.  77,  e'  incrementata  di  1.670
          milioni di euro per l'anno 2020, di cui  1.220  milioni  di
          euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro  in  favore
          di province e citta' metropolitane. L'incremento del  fondo
          di cui al periodo precedente e' ripartito con  decreto  del
          Ministro  dell'interno,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  il  20
          novembre 2020, previa intesa in Conferenza Stato-citta'  ed
          autonomie locali, sulla base di  criteri  e  modalita'  che
          tengano conto del proseguimento dei lavori  del  tavolo  di
          cui al decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
          29 maggio 2020, nonche' del riparto delle risorse di cui al
          decreto del Ministero dell'interno 24 luglio  2020  il  cui
          comunicato e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  188
          del 28 luglio 2020. Le risorse di cui al presente  comma  e
          di cui all'art. 106, comma 1, del decreto-legge n.  34  del
          2020 sono contabilizzate al titolo  secondo  delle  entrate
          dei bilanci degli  enti  alla  voce  del  piano  dei  conti
          finanziario  E.2.01.01.01.001  "Trasferimenti  correnti  da
          Ministeri", al fine di garantire  l'omogeneita'  dei  conti
          pubblici  e  il  monitoraggio  a  consuntivo  delle  minori
          entrate tributarie.  Al  relativo  onere,  quantificato  in
          1.670 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
          dell'art. 114. 
              1-bis. Al fine di consentire l'erogazione  dei  servizi
          di trasporto  scolastico  in  conformita'  alle  misure  di
          contenimento  della  diffusione  del  COVID-19  di  cui  al
          decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35,  e  al
          decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74,  le
          risorse di cui al comma 1, nonche'  quelle  attribuite  dal
          decreto  del  Ministero  dell'interno   24   luglio   2020,
          pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  188
          del 28 luglio 2020, possono essere utilizzate  dai  comuni,
          nel limite complessivo di  150  milioni  di  euro,  per  il
          finanziamento   di   servizi   di   trasporto    scolastico
          aggiuntivi. A tal fine, ciascun comune puo'  destinare  nel
          2020 per il trasporto  scolastico  risorse  aggiuntive  nel
          limite del 30  per  cento  della  spesa  sostenuta  per  le
          medesime finalita' nel 2019. 
              2. Gli enti locali beneficiari delle risorse di cui  al
          comma 1 del presente articolo e di  cui  all'art.  106  del
          decreto-legge n.  34  del  2020,  sono  tenuti  a  inviare,
          utilizzando                l'applicativo                web
          http://pareggiobilancio.mef.gov.it,   entro   il    termine
          perentorio del 31 maggio 2021, al Ministero dell'economia e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato, una certificazione della  perdita  di  gettito
          connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto
          delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo
          dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori
          spese   connesse   alla   predetta    emergenza,    firmata
          digitalmente,   ai   sensi   dell'art.   24   del    codice
          dell'amministrazione  digitale  (CAD)  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,
          dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo  di
          revisione economico-finanziaria, attraverso  un  modello  e
          con  le  modalita'  definiti  con  decreto  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
          dell'interno,  sentita  la   Conferenza   Stato-citta'   ed
          autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2020.  La
          certificazione di cui al periodo precedente non include  le
          riduzioni di gettito derivanti da interventi  autonomamente
          assunti dalla regione o provincia  autonoma  per  gli  enti
          locali  del  proprio  territorio,   con   eccezione   degli
          interventi di  adeguamento  alla  normativa  nazionale.  La
          trasmissione per via  telematica  della  certificazione  ha
          valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del CAD di
          cui al citato decreto  legislativo  n.  82  del  2005.  Gli
          obblighi di certificazione di cui al  presente  comma,  per
          gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle
          d'Aosta e delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via
          esclusiva, sono  assolti  per  il  tramite  delle  medesime
          regioni e province autonome. 
              3. Gli enti locali che trasmettono la certificazione di
          cui al comma 2 oltre il termine perentorio  del  31  maggio
          2021, ma entro il 30 giugno 2021 sono  assoggettati  a  una
          riduzione  del  fondo  sperimentale  di  riequilibrio,  dei
          trasferimenti compensativi  o  del  fondo  di  solidarieta'
          comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle
          risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2,
          da applicare in tre annualita' a decorrere dall'anno  2022.
          Nel caso in cui la certificazione di  cui  al  comma  2  e'
          trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021,
          la riduzione del fondo sperimentale  di  riequilibrio,  dei
          trasferimenti compensativi  o  del  fondo  di  solidarieta'
          comunale di cui al primo periodo  e'  comminata  in  misura
          pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite,
          da applicare in tre annualita' a decorrere dall'anno  2022.
          La riduzione del fondo sperimentale  di  riequilibrio,  dei
          trasferimenti compensativi  o  del  fondo  di  solidarieta'
          comunale di cui al primo periodo  e'  applicata  in  misura
          pari  al  100  per   cento   dell'importo   delle   risorse
          attribuite, da applicare  in  tre  annualita'  a  decorrere
          dall'anno 2022, qualora gli enti locali non trasmettano  la
          certificazione di cui al comma  2  entro  la  data  del  31
          luglio   2021.   A   seguito   dell'invio   tardivo   della
          certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a
          restituzione. In  caso  di  incapienza  delle  risorse,  si
          applicano le procedure di cui all'art. 1, commi 128 e  129,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
              4. Ai fini della verifica a consuntivo della perdita di
          gettito e dell'andamento delle spese, da  effettuare  entro
          il 30 giugno 2021, ai sensi del comma 1 dell'art.  106  del
          decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni,
          dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  si  tiene  conto  delle
          certificazioni di cui al comma 2. 
              5. Le variazioni di bilancio riguardanti le risorse  di
          cui al  comma  1  possono  essere  deliberate  sino  al  31
          dicembre 2020.». 
          Note al comma 792: 
              - Si riporta il testo del comma 449 dell'art.  1  della
          citata legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.1. - 1. - 448. Omissis. 
              449. Il Fondo di solidarieta' comunale di cui al  comma
          448 e': 
              a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000 sino all'anno
          2019 e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall'anno 2020, tra
          i comuni  interessati  sulla  base  del  gettito  effettivo
          dell'IMU e del tributo per i servizi  indivisibili  (TASI),
          relativo  all'anno  2015  derivante  dall'applicazione  dei
          commi da 10 a 16 e dei commi 53  e  54  dell'art.  1  della
          legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
              b) ripartito, nell'importo massimo  di  66  milioni  di
          euro, tra i comuni per i quali il riparto  dell'importo  di
          cui alla lettera a) non assicura il ristoro di  un  importo
          equivalente   al   gettito   della   TASI   sull'abitazione
          principale stimato ad aliquota di  base.  Tale  importo  e'
          ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui
          al precedente periodo l'equivalente del gettito della  TASI
          sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base; 
              c) destinato, per euro 1.885.643.345,70,  eventualmente
          incrementati  della  quota  di  cui  alla  lettera  b)  non
          distribuita e della quota dell'imposta  municipale  propria
          di spettanza  dei  comuni  connessa  alla  regolazione  dei
          rapporti finanziari, ai  comuni  delle  regioni  a  statuto
          ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e  il  45
          per cento per gli anni 2018 e 2019, da  distribuire  tra  i
          predetti  comuni  sulla  base  della  differenza   tra   le
          capacita' fiscali e i fabbisogni standard  approvati  dalla
          Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro  il  30
          settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.  La
          quota di cui al periodo precedente e'  incrementata  del  5
          per cento annuo  dall'anno  2020,  sino  a  raggiungere  il
          valore del 100 per cento a  decorrere  dall'anno  2030.  Ai
          fini della  determinazione  della  predetta  differenza  la
          Commissione tecnica  per  i  fabbisogni  standard,  di  cui
          all'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
          propone  la  metodologia  per  la  neutralizzazione   della
          componente rifiuti,  anche  attraverso  l'esclusione  della
          predetta  componente  dai  fabbisogni  e  dalle   capacita'
          fiscali standard. Tale metodologia e' recepita nel  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di cui  al  comma
          451 del presente articolo.  L'ammontare  complessivo  della
          capacita' fiscale perequabile dei comuni  delle  regioni  a
          statuto ordinario e' determinata in misura pari al  50  per
          cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da
          perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la
          predetta quota e' incrementata del 5 per cento annuo,  sino
          a raggiungere il valore  del  100  per  cento  a  decorrere
          dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029,  e',
          invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo
          pari all'ammontare algebrico della medesima componente  del
          Fondo  di  solidarieta'  comunale   dell'anno   precedente,
          eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente
          alla variazione della quota di fondo non ripartita  secondo
          i criteri di cui al primo periodo; 
              d) destinato, per  euro  464.091.019,18,  eventualmente
          incrementati  della  quota  di  cui  alla  lettera  b)  non
          distribuita e della quota dell'IMU di spettanza dei  comuni
          dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai  comuni
          delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo e' ripartito
          assicurando a ciascun comune una somma  pari  all'ammontare
          algebrico  del  medesimo  Fondo  di  solidarieta'  comunale
          dell'anno precedente, eventualmente rettificato, variata in
          misura  corrispondente  alla  variazione   del   Fondo   di
          solidarieta' comunale complessivo. 
              d-bis) per gli anni dal 2018 al  2021,  ripartito,  nel
          limite massimo di 25 milioni di euro annui,  tra  i  comuni
          che   presentano,   successivamente   all'attuazione    del
          correttivo di cui al comma  450,  una  variazione  negativa
          della dotazione del  Fondo  di  solidarieta'  comunale  per
          effetto dell'applicazione dei criteri  perequativi  di  cui
          alla lettera c),  in  misura  proporzionale  e  nel  limite
          massimo della variazione stessa, e, a  decorrere  dall'anno
          2022, destinato, nella misura di 25 milioni di euro  annui,
          ad incremento del contributo straordinario  ai  comuni  che
          danno luogo alla fusione, di cui all'art. 15, comma 3,  del
          testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
          di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  o
          alla fusione per incorporazione di cui  all'art.  1,  comma
          130, della legge 7 aprile 2014, n. 56. 
              d-ter) destinato, nel limite massimo di euro  5.500.000
          annui a decorrere dall'anno 2020, ai comuni  fino  a  5.000
          abitanti che, successivamente all'applicazione dei  criteri
          di cui alle lettere da a) a d-bis),  presentino  un  valore
          negativo del fondo di solidarieta' comunale. Il  contributo
          di  cui  al  periodo  precedente  e'  attribuito   sino   a
          concorrenza del valore negativo del fondo  di  solidarieta'
          comunale, al netto della quota di alimentazione  del  fondo
          stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000  per
          ciascun comune. In caso di insufficienza delle  risorse  il
          riparto avviene in misura proporzionale al valore  negativo
          del fondo di solidarieta' comunale considerando come valore
          massimo  ammesso  a  riparto  l'importo  negativo  di  euro
          100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse e' destinata a
          incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis). 
              d-quater) destinato, quanto a 100 milioni di  euro  nel
          2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel
          2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560  milioni  di  euro
          annui a  decorrere  dal  2024,  a  specifiche  esigenze  di
          correzione nel riparto del Fondo di solidarieta'  comunale,
          da individuare con i decreti del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri di cui al secondo e al terzo periodo. I comuni
          beneficiari nonche' i criteri e  le  modalita'  di  riparto
          delle risorse di cui al periodo precedente  sono  stabiliti
          con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
          cui al comma 451. Per  l'anno  2020  i  comuni  beneficiari
          nonche' i criteri e le modalita' di riparto  delle  risorse
          di cui al primo periodo  sono  stabiliti  con  un  apposito
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro
          il 31 gennaio 2020 previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali. 
              d-quinquies) destinato, quanto a 215.923.000  euro  per
          l'anno 2021, a 254.923.000 euro per  l'anno  2022,  a  299.
          923.000 euro per l'anno 2023, a 345.923.000 euro per l'anno
          2024, a 390.923.000 euro per  l'anno  2025,  a  442.923.000
          euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a
          559.923.000 euro per l'anno 2028, a  618.923.000  euro  per
          l'anno  2029  e  a  650.923.000  euro  annui  a   decorrere
          dall'anno 2030,  quale  quota  di  risorse  finalizzata  al
          finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali  comunali
          svolti in  forma  singola  o  associata  dai  comuni  delle
          regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo
          precedente sono ripartiti  in  proporzione  del  rispettivo
          coefficiente di riparto del fabbisogno  standard  calcolato
          per  la  funzione  "Servizi  sociali"  e  approvato   dalla
          Commissione  tecnica  per  i   fabbisogni   standard.   Gli
          obiettivi di servizio e le modalita' di  monitoraggio,  per
          definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo  delle
          risorse da destinare al finanziamento e allo  sviluppo  dei
          servizi sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno  2021  e
          successivamente entro il 31 marzo dell'anno di  riferimento
          con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          sulla  base  di  un'istruttoria  tecnica   condotta   dalla
          Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni  standard  con  il
          supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza
          pubblica,  e  previa   intesa   in   sede   di   Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali. In caso di mancata intesa
          oltre il  quindicesimo  giorno  dalla  presentazione  della
          proposta alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,
          il  decreto  di  cui  al  periodo  precedente  puo'  essere
          comunque emanato. Le somme che, a seguito del  monitoraggio
          di cui al terzo  periodo,  risultassero  non  destinate  ad
          assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli
          obiettivi di servizio di cui al  periodo  precedente,  sono
          recuperate a valere  sul  fondo  di  solidarieta'  comunale
          attribuito ai medesimi comuni o, in caso  di  insufficienza
          dello stesso, secondo le modalita' di cui ai  commi  128  e
          129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
              d-sexies) destinato ai comuni delle regioni  a  statuto
          ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna quanto  a  100
          milioni di euro per l'anno 2022, a 150 milioni di euro  per
          l'anno 2023, a 200 milioni di euro per l'anno 2024,  a  250
          milioni di euro per l'anno 2025 e a  300  milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2026, quale  quota  di  risorse
          finalizzata  a  incrementare,  nel  limite  delle   risorse
          disponibili per ciascun anno, in percentuale e  nel  limite
          dei livelli essenziali di  prestazione  (LEP),  l'ammontare
          dei  posti  disponili  negli  asili  nido,  equivalenti  in
          termini di costo standard al servizio  a  tempo  pieno,  in
          proporzione alla popolazione di eta' compresa  tra  0  e  2
          anni nei comuni nei quali il predetto rapporto e' inferiore
          ai LEP. Fino alla definizione dei LEP, o in  assenza  degli
          stessi, il livello di  riferimento  del  rapporto  e'  dato
          dalla media relativa alla  fascia  demografica  del  comune
          individuata dalla  Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni
          standard contestualmente  all'approvazione  dei  fabbisogni
          standard per la funzione "Asili nido". Il contributo di cui
          al  periodo  precedente  e'  ripartito  su  proposta  della
          Commissione tecnica  per  i  fabbisogni  standard,  tenendo
          conto, ove disponibili,  dei  fabbisogni  standard  per  la
          funzione "Asili nido" approvati dalla  stessa  Commissione.
          Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
          proposta  della  Commissione  tecnica  per   i   fabbisogni
          standard da adottare entro il 31 marzo 2022, sono  altresi'
          disciplinate le  modalita'  di  monitoraggio  sull'utilizzo
          delle  risorse  assegnate.  Le  somme  che  a  seguito  del
          monitoraggio di cui al  precedente  periodo  non  risultano
          destinate al potenziamento dei posti  di  asilo  nido  sono
          recuperate a valere  sul  fondo  di  solidarieta'  comunale
          attribuito ai medesimi comuni o, in caso  di  insufficienza
          dello stesso, secondo le modalita' di cui ai  commi  128  e
          129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
              d-septies)  destinato,  quanto  a  1.077.000   euro   a
          decorrere dall'anno 2021, alla  compensazione  del  mancato
          recupero a carico del comune di Sappada,  distaccato  dalla
          regione Veneto e  aggregato  alla  regione  Friuli  Venezia
          Giulia, nell'ambito della  provincia  di  Udine,  ai  sensi
          della legge 5 dicembre 2017, n. 182,  delle  somme  di  cui
          agli  allegati  1  e  2  del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  7  marzo  2018,  pubblicato   nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del  10
          aprile 2018. 
              Omissis.». 
          Note al comma 794: 
              - Si riporta il testo del comma 448 dell'art.  1  della
          citata legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 1. - 1. - 447. Omissis. 
              448. La dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di
          cui al comma 380-ter dell'art. 1 della  legge  24  dicembre
          2012, n. 228, al netto  dell'eventuale  quota  dell'imposta
          municipale propria (IMU) di spettanza dei  comuni  connessa
          alla regolazione dei rapporti finanziari  e'  stabilita  in
          euro   6.197.184.364,87   per   l'anno   2017,   in    euro
          6.208.184.364,87 per ciascuno degli anni 2018  e  2019,  in
          euro 6.213.684.365 per l'anno 2020, in  euro  6.616.513.365
          per l'anno 2021, in euro 6.855.513.365 per l'anno 2022,  in
          euro 6.980.513.365 per l'anno 2023, in  euro  7.306.513.365
          per l'anno 2024, in euro 7.401.513.365 per l'anno 2025,  in
          euro 7.503.513.365 per l'anno 2026, in  euro  7.562.513.365
          per l'anno 2027, in euro 7.620.513.365 per l'anno 2028,  in
          euro 7.679.513.365 per l'anno 2029 e in euro  7.711.513.365
          annui a decorrere  dall'anno  2030,  di  cui  2.768.800.000
          assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza  dei
          comuni, di cui all'art. 13  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214, eventualmente  variata  della  quota
          derivante  dalla  regolazione   dei   rapporti   finanziari
          connessi  con  la  metodologia  di  riparto  tra  i  comuni
          interessati del Fondo stesso. 
              Omissis.». 
          Note al comma 797: 
              Il  testo  del  comma  1  dell'art.   7   del   decreto
          legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e'  riportato  nelle
          note al comma 335. 
              - Si riporta il testo del comma  3  dell'art.  8  della
          legge  8  novembre  2000,  n.  328  (Legge  quadro  per  la
          realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
          sociali): 
              «Art. 8 (Funzioni delle regioni). - 1. - 2. Omissis. 
              3. Alle regioni, nel rispetto di  quanto  previsto  dal
          decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  spetta  in
          particolare l'esercizio delle seguenti funzioni: 
              a) determinazione, entro centottanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme
          di concertazione con gli  enti  locali  interessati,  degli
          ambiti territoriali, delle modalita' e degli strumenti  per
          la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali
          a rete. 
              Nella  determinazione  degli  ambiti  territoriali,  le
          regioni  prevedono  incentivi   a   favore   dell'esercizio
          associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali  di
          norma coincidenti con i distretti  sanitari  gia'  operanti
          per le prestazioni sanitarie,  destinando  allo  scopo  una
          quota delle complessive risorse  regionali  destinate  agli
          interventi previsti dalla presente legge; 
              b) definizione di politiche  integrate  in  materia  di
          interventi   sociali,   ambiente,   sanita',    istituzioni
          scolastiche, avviamento al  lavoro  e  reinserimento  nelle
          attivita' lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e
          comunicazioni; 
              c)  promozione  e   coordinamento   delle   azioni   di
          assistenza tecnica per la istituzione e la  gestione  degli
          interventi  sociali  da  parte  degli   enti   locali;   d)
          promozione della sperimentazione di modelli  innovativi  di
          servizi  in  grado  di  coordinare  le  risorse   umane   e
          finanziarie presenti  a  livello  locale  e  di  collegarsi
          altresi' alle esperienze effettuate a livello europeo; 
              e) promozione di metodi e strumenti per il controllo di
          gestione atti a valutare  l'efficacia  e  l'efficienza  dei
          servizi ed i risultati delle azioni previste; 
              f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati
          dallo   Stato,   dei    criteri    per    l'autorizzazione,
          l'accreditamento e  la  vigilanza  delle  strutture  e  dei
          servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui  all'art.
          1, commi 4 e 5; 
              g) istituzione, secondo le modalita' definite con legge
          regionale, sulla base di indicatori oggettivi di  qualita',
          di registri dei soggetti  autorizzati  all'esercizio  delle
          attivita' disciplinate dalla presente legge; 
              h)  definizione  dei  requisiti  di  qualita'  per   la
          gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni; 
              i) definizione  dei  criteri  per  la  concessione  dei
          titoli di cui all'art. 17 da parte dei  comuni,  secondo  i
          criteri generali adottati in sede nazionale; 
              l) definizione dei criteri per  la  determinazione  del
          concorso da parte degli utenti al costo delle  prestazioni,
          sulla base dei criteri determinati ai sensi  dell'art.  18,
          comma 3, lettera g); 
              m) predisposizione e finanziamento  dei  piani  per  la
          formazione e l'aggiornamento  del  personale  addetto  alle
          attivita' sociali; 
              n) determinazione dei criteri per la definizione  delle
          tariffe  che  i  comuni  sono  tenuti  a  corrispondere  ai
          soggetti accreditati; 
              o)  esercizio  dei  poteri  sostitutivi,   secondo   le
          modalita' indicate dalla legge regionale di cui all'art.  3
          del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,   nei
          confronti degli enti locali inadempienti rispetto a  quanto
          stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e
          19. 
              Omissis.». 
          Note al comma 798: 
              - Il testo del  comma  3  dell'art.  8  della  legge  8
          novembre 2000, n. 328, e' riportato  nelle  note  al  comma
          797. 
          Note al comma 799: 
              - Si riporta il testo del comma 386 dell'art.  1  della
          citata legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato): 
              «Art. 1. - 1. - 385. Omissis. 
              386. Al fine di  garantire  l'attuazione  di  un  Piano
          nazionale per  la  lotta  alla  poverta'  e  all'esclusione
          sociale, e' istituito presso  il  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali un fondo denominato "Fondo  per  la
          lotta alla poverta' e  all'esclusione  sociale",  al  quale
          sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno
          2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017,
          che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione
          dei commi dal presente al comma 390. Il Piano, adottato con
          cadenza  triennale  mediante  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro
          e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, individua una  progressione  graduale,
          nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di
          livelli  essenziali  delle  prestazioni  assistenziali   da
          garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto
          alla poverta'. 
              Omissis.».