Note al comma 801:
- Si riporta il testo dell'art. 33 del citato
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi):
«Art. 33 (Assunzione di personale nelle regioni a
statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilita'
finanziaria). - 1. A decorrere dalla data individuata dal
decreto di cui al presente comma, anche al fine di
consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con
particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione
del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di
scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria
e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre
2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di
personale e fermo restando il rispetto pluriennale
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di
revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il
personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a
carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia
definito come percentuale, anche differenziata per fascia
demografica, della media delle entrate correnti relative
agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto
di quelle la cui destinazione e' vincolata, ivi incluse,
per le finalita' di cui al presente comma, quelle relative
al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo
crediti di dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di
previsione. Con decreto del Ministro della pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le
fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al
valore medio per fascia demografica e le relative
percentuali massime annuali di incremento del personale in
servizio per le regioni che si collocano al di sotto del
predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, e la media delle predette entrate
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati
risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo,
adottano un percorso di graduale riduzione annuale del
suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del
predetto valore soglia anche applicando un turn over
inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni
che registrano un rapporto superiore al valore soglia
applicano un turn over pari al 30 per cento fino al
conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al
trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e'
adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire
l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche'
delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione
organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto
di cui al presente comma, anche per le finalita' di' cui al
comma 1, le province e le citta' metropolitane possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di
personale e fermo restando il rispetto pluriennale
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di
revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il
personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a
carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia
definito come percentuale, differenziata per fascia
demografica, della media delle entrate correnti relative
agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto
del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel
bilancio di previsione. Con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione sono
individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia
prossimi al valore medio per fascia demografica e le
relative percentuali massime annuali di incremento del
personale in servizio per le province e le citta'
metropolitane che si collocano al di sotto del predetto
valore soglia. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. Le province e le citta' metropolitane in cui
il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle
predette entrate correnti relative agli ultimi tre
rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di
cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale
riduzione annuale del suddetto rapporto fino al
conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia
anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento.
A decorrere dal 2025 le province e le citta' metropolitane
che registrano un rapporto superiore al valore soglia
applicano un turn over pari al trenta per cento fino al
conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al
trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e'
adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire
l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno
2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche'
delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione
organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
1-ter. L'art. 1, comma 421, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, e' abrogato. Fermo restando quanto previsto
dal comma 1-bis, le province possono avvalersi di personale
a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa
sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009.
2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di
cui al presente comma, anche per le finalita' di cui al
comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani
triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il
rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato
dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per
tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al
valore soglia definito come percentuale, differenziata per
fascia demografica, della media delle entrate correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate
al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in
bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono individuate le
fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al
valore medio per fascia demografica e le relative
percentuali massime annuali di incremento del personale in
servizio per i comuni che si collocano al di sotto del
valore soglia prossimo al valore medio, nonche' un valore
soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di
personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni
che registrano un rapporto compreso tra i due predetti
valori soglia non possono incrementare il valore del
predetto rapporto rispetto a quello corrispondente
registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.
I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si
collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo
periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi
dell'art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire
l'assunzione di almeno una unita' possono incrementare la
spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta
soglia di un valore non superiore a quello stabilito con
decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unita'
in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a
carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni
in materia di contenimento della spesa di personale. I
predetti parametri possono essere aggiornati con le
modalita' di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I
comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al
lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e
la media delle predette entrate correnti relative agli
ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore
soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione
annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento
nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando
un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal
2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al
valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30
per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.
Il limite al trattamento accessorio del personale di cui
all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per
garantire l'invarianza del valore medio pro-capite,
riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione
integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli
incarichi di posizione organizzativa, prendendo a
riferimento come base di calcolo il personale in servizio
al 31 dicembre 2018.
2-bis. Al comma 366 dell'art. 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "ed educativo, anche degli enti locali"
sono soppresse;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I commi
360, 361, 363 e 364 non si applicano alle assunzioni del
personale educativo degli enti locali".
2-ter. Gli enti locali procedono alle assunzioni di cui
all'art. 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, anche utilizzando le graduatorie la cui validita' sia
stata prorogata ai sensi del comma 362 del medesimo art. 1.
2-quater. Il comma 2 dell'art. 14-ter del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, e' abrogato.».
- Si riporta il testo del comma 28 dell'art. 9 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
«Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico). - 1. - 27. Omissis.
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'art. 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo, possono avvalersi di personale a
tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50
per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita'
nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa
per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad
altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro,
nonche' al lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1,
lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni ed integrazioni, non puo'
essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le
rispettive finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al
primo e al secondo periodo non si applicano, anche con
riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di
pubblica utilita' e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui
il costo del personale sia coperto da finanziamenti
specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea;
nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si
applicano con riferimento alla sola quota finanziata da
altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma
costituiscono principi generali ai fini del coordinamento
della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le
province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio
sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione
di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti
periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta
nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono
superare il predetto limite per le assunzioni strettamente
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore
sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento
di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
cui all'art. 70, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal
presente comma non si applicano alle regioni e agli enti
locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di
personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione. Resta
fermo che comunque la spesa complessiva non puo' essere
superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalita'
nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni
previste dal presente comma le spese sostenute per le
assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 110,
comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Per il comparto scuola e per quello
delle istituzioni di alta formazione e specializzazione
artistica e musicale trovano applicazione le specifiche
disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto
dall'art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n.
266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresi', quanto
previsto dal comma 187 dell'art. 1 della medesima legge n.
266 del 2005, e successive modificazioni. Alla copertura
del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della
procedura per l'individuazione delle risorse di cui
all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'art. 38, commi
13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla
struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera
a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il
mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
Omissis.».
- Il testo dei commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e' riportato nelle note al comma
69.
- Il testo del comma 3-septies dell'art. 57 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e'
riportato nelle note al comma 943.
Note al comma 802:
- Il testo del comma 2 dell'art. 20 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni
al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi
degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b),
c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h),
l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche), e' riportato nelle note al
comma 292.
Note al comma 803:
- Il testo del comma 386 dell'art. 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e' riportato nelle note al comma
799.
Note al comma 804:
- Il testo del comma 44 dell'art. 59 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e' riportato nelle note al comma
398.
Note al comma 807:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 31 del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in
materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto
ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario):
«Art. 31 (Disposizioni particolari per regioni a
statuto speciale e per le province autonome di Trento e di
Bolzano). - 1. - 2. Omissis.
3. E' estesa sulla base della procedura prevista
dall'art. 27, comma 2, della citata legge n. 42 del 2009,
agli enti locali appartenenti ai territori delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano l'applicazione, a fini esclusivamente conoscitivi e
statistico-informativi, delle disposizioni relative alla
raccolta dei dati, inerenti al processo di definizione dei
fabbisogni standard, da far confluire nelle banche dati
informative ai sensi degli articoli 4 e 5 del citato
decreto legislativo n. 216 del 2010.».
Note al comma 808:
- Si riporta il testo del comma 875 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«Art. 1. 1. - 874. Omissis.
875. A decorrere dall'anno 2020 e' riconosciuto a
favore dei liberi consorzi e delle citta' metropolitane
della Regione siciliana un contributo di 80 milioni di euro
annui. Il contributo spettante a ciascun ente e'
determinato secondo la tabella di seguito riportata. Il
contributo di cui al periodo precedente e' versato dal
Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato
a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da
parte dei medesimi enti. In considerazione di quanto
disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario
non iscrive in entrata le somme relative ai contributi
attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza
pubblica di cui all'art. 1, comma 418, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, al netto di un importo
corrispondente alla somma dei contributi stessi.
Parte di provvedimento in formato grafico
Omissis.».
- Il testo del comma 418 dell'art. 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nelle note al comma
784.
Note al comma 809:
- Si riporta il testo dei commi da 134 a 138 dell'art.
1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 133. Omissis.
134. Al fine di favorire gli investimenti, per il
periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto
ordinario contributi per investimenti per la progettazione
e per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in
sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di
viabilita' e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di
sistemi di trasporto pubblico anche con la finalita' di
ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione
urbana e la riconversione energetica verso fonti
rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche
ambientali dei siti inquinati, nonche' per investimenti di
cui all'art. 3, comma 18, lettera c), della legge 24
dicembre 2003, n. 350, nel limite complessivo di 135
milioni di euro per l'anno 2021, di 435 milioni di euro per
l'anno 2022, di 424,5 milioni di euro per l'anno 2023, di
524,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 124,5 milioni di
euro per l'anno 2025, di 259,5 milioni di euro per l'anno
2026, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2027 al 2032, di 349,5 milioni di euro per l'anno 2033 e di
200 milioni di euro per l'anno 2034. Gli importi di cui al
periodo precedente tengono conto della riduzione apportata
ai sensi dell'art. 39, comma 14-octies, del decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Gli importi spettanti a
ciascuna regione a valere sui contributi di cui al primo
periodo sono indicati nella tabella 1 allegata alla
presente legge e possono essere modificati, a invarianza
del contributo complessivo, mediante accordo da sancire,
entro il 31 gennaio 2021, in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
135. I contributi per gli investimenti di cui al comma
134 sono assegnati per almeno il 70 per cento, per ciascun
anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni del
proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno precedente
al periodo di riferimento. Il contributo assegnato a
ciascun comune e' finalizzato a investimenti per:
a) la messa in sicurezza del territorio a rischio
idrogeologico;
b) la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti
nonche' per interventi sulla viabilita' e sui trasporti
anche con la finalita' di ridurre l'inquinamento
ambientale;
c) la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza
per gli edifici scolastici, e di altre strutture di
proprieta' dei comuni;
c-bis) la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi
di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento
modale verso forme di mobilita' maggiormente sostenibili e
alla riduzione delle emissioni climalteranti;
c-ter) progetti di rigenerazione urbana, riconversione
energetica e utilizzo fonti rinnovabili;
c-quater) infrastrutture sociali;
c-quinquies) le bonifiche ambientali dei siti
inquinati;
c-sexies) l'acquisto di impianti, macchinari,
attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e
altri beni mobili a utilizzo pluriennale.
135-bis. Le regioni, nell'atto di assegnazione del
contributo di cui al comma 134 del presente articolo ai
comuni del proprio territorio, individuano gli interventi
oggetto di finanziamento attraverso il codice unico di
progetto (CUP), ai sensi dell'art. 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, prevedendo che i comuni beneficiari,
entro il 30 novembre dell'anno precedente al periodo di
riferimento, classifichino i medesimi interventi nel
sistema di cui al comma 138 del presente articolo sotto la
voce "Contributo investimenti indiretti art. 1, comma 134,
legge di bilancio 2019".
136. Il comune beneficiario del contributo di cui al
comma 135 e' tenuto ad affidare i lavori per la
realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi
decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse. I
risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono
vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione
e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori
investimenti, per le medesime finalita' previste dal comma
135, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro
sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.
136-bis. Nel caso di mancato rispetto del termine di
affidamento dei lavori o delle forniture di cui al comma
136 o di parziale utilizzo del contributo, verificato
attraverso il sistema di cui al comma 138, il medesimo
contributo e' revocato, in tutto o in parte, entro il 30
settembre di ciascun anno di riferimento del contributo
stesso; le somme revocate sono riassegnate con il medesimo
provvedimento di revoca ai comuni per piccole opere. I
comuni beneficiari del contributo di cui al periodo
precedente sono tenuti ad affidare i lavori entro il 15
dicembre di ciascun anno e sono tenuti agli obblighi di
monitoraggio di cui al comma 138. Nel caso di mancato
rispetto del termine di cui al periodo precedente,
verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, le
somme sono revocate e versate dalle regioni ad apposito
capitolo del bilancio dello Stato.
137. Le regioni a statuto ordinario pongono in essere
le azioni necessarie per un costante monitoraggio degli
investimenti dei comuni beneficiari dei contributi ed
effettuano un controllo a campione sulle opere pubbliche o
forniture oggetto dei medesimi contributi.
138. Il monitoraggio delle opere pubbliche o forniture
di cui ai commi da 134 a 137 del presente articolo e'
effettuato dai comuni beneficiari, ovvero dalle regioni nel
caso di investimenti diretti, attraverso il sistema
previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
Omissis.».
Note al comma 810:
- Si riporta il testo del comma 63 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 62. Omissis.
63. Per il finanziamento degli interventi di
manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova
costruzione, incremento dell'efficienza energetica e di
cablaggio interno delle scuole di province e citta'
metropolitane, nonche' degli enti di decentramento
regionale e' autorizzata, nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro
per l'anno 2020, 215 milioni di euro per l'anno 2021, 625
milioni di euro per l'anno 2022, 525 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.
Omissis.».
Note al comma 811:
- Si riporta il testo del comma 4-sexies dell'art. 11
del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese):
«Art. 11 (Libri e centri scolastici digitali). - 1. -
4-quinquies. Omissis.
4-sexies. Per le finalita' di cui ai commi da 4-bis a
4-quinquies, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 e'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il Fondo
unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono
tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque
destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.
Omissis.».
Note al comma 812:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 7-ter del
citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 (Misure
urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio
dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di
Stato, nonche' in materia di procedure concorsuali e di
abilitazione e per la continuita' della gestione
accademica), come modificato dalla presente legge:
«Art. 7-ter (Misure urgenti per interventi di
riqualificazione dell'edilizia scolastica). - 1. Al fine di
garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia
scolastica, anche in relazione all'emergenza da COVID-19,
fino al 31 dicembre 2021 i sindaci e i presidenti delle
province e delle citta' metropolitane operano, nel rispetto
dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione
europea, con i poteri dei commissari di cui all'art. 4,
commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni:
a) articoli 21, 27, 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma
1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50;
b) art. 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, con riferimento al termine minimo per la ricezione
delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di
cui all'art. 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo,
che e' stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione
del bando di gara.
Omissis.».
Note al comma 813:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 9 del
citato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
(Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale), come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Misure di accelerazione degli interventi
infrastrutturali). - 1. - 2. Omissis.
3. Al fine di garantire l'uniformita' nelle gestioni
commissariali finalizzate alla realizzazione di opere
pubbliche o interventi infrastrutturali assicurando, al
contempo, la riduzione dei relativi tempi di esecuzione, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, tutti i commissari
nominati per la predetta finalita' sulla base di specifiche
norme di legge operano, fino all'ultimazione degli
interventi, con i poteri di cui all'art. 4, commi 2 e 3,
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano
esclusi dall'ambito di applicazione del citato art. 4 i
commissari nominati ai sensi dell'art. 25 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ai sensi dell'art. 11
della legge 23 agosto 1988, n. 400, ai sensi dell'art. 1
del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,
nonche' i commissari straordinari nominati per l'attuazione
di interventi di ricostruzione a seguito di eventi
calamitosi. Resta comunque fermo quanto previsto dall'art.
11 del presente decreto. Sono aggiudicati esclusivamente
sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualita'/prezzo, i contratti relativi ai servizi sociali e
di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica,
nonche' ai servizi ad alta intensita' di manodopera, come
definiti all'art. 50, comma 1, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, fatti salvi gli affidamenti ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera a), del medesimo decreto
legislativo.».
Note al comma 814:
- Si riporta il testo del comma 871 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 870. Omissis.
871. In applicazione del punto 6 dell'Accordo del 7
novembre 2019 lo Stato riconosce alla regione Sardegna un
trasferimento di risorse aggiuntive per spese di
investimento di complessivi euro 1.425,8 milioni per le
spese di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione e valorizzazione di strade,
scuole, immobili di proprieta' regionale, beni culturali ed
archeologici ed aree contermini, nonche' per la
realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale,
inclusi ospedali e strutture destinate al servizio
sanitario regionale, per il potenziamento delle residenze
universitarie e delle strutture destinate a servizi
connessi al diritto allo studio universitario, per
l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature
tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni
mobili a utilizzo pluriennale e per l'integrazione dei
fondi statali destinati ad opere di prevenzione idrauliche
ed idrogeologiche da danni atmosferici da trasferire in
quote pari a euro 33,8 milioni per l'anno 2020, euro 114
milioni per l'anno 2021, euro 91 milioni per l'anno 2022,
euro 97 milioni per l'anno 2023, euro 94 milioni per l'anno
2024, euro 105 milioni per l'anno 2025, euro 49 milioni per
l'anno 2026, euro 117 milioni per l'anno 2027, euro 95
milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 145
milioni per l'anno 2032 ed euro 200 milioni per l'anno
2033. Tali somme sono trasferite alla regione, nella misura
del 20 per cento, a titolo di acconto a seguito
dell'attestazione da parte del Presidente della regione
dell'avvio dei lavori ovvero della sottoscrizione dei
contratti di acquisto e, per la restante quota dell'80 per
cento, a seguito della realizzazione degli stati di
avanzamento dei lavori attestata dal Presidente della
regione ovvero della avvenuta consegna degli immobili
acquistati, parimenti attestata dal Presidente della
regione, nei limiti delle quote annuali, con possibilita'
di rimodulare le stesse secondo le esigenze degli stati di
avanzamento, nel rispetto dell'art. 30, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Lo Stato riconosce alla
regione Sardegna l'assegnazione di euro 111 milioni per
investimenti in ambito sanitario a valere sulle risorse da
ripartire di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n.
67, come rideterminate dall'art. 1, comma 555, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, da erogare nella misura del 20
per cento a titolo di acconto a seguito dell'attestazione
dell'avvio dei lavori e per la restante quota dell'80 per
cento a seguito della realizzazione degli stati di
avanzamento dei lavori.
Omissis.».
Note al comma 815:
- Si riporta il testo dell'art. 22 della legge 5 maggio
2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo
fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 22 (Perequazione infrastrutturale). - 1. Al fine
di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale tra
le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche
infra-regionali, entro e non oltre il 30 giugno 2021, con
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il
Ministro degli affari regionali e le autonomie e con il
Ministro per il Sud e la coesione territoriale:
a) e' effettuata la ricognizione delle dotazioni
infrastrutturali esistenti riguardanti le strutture
sanitarie, assistenziali, scolastiche, nonche' la rete
stradale, autostradale, ferroviaria, portuale,
aeroportuale, idrica, elettrica e digitale e di trasporto e
distribuzione del gas. La ricognizione si avvale dei dati e
delle informazioni forniti dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome;
b) sono definiti gli standard di riferimento per la
perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi
per le predette tipologie di infrastrutture.
1-bis. La ricognizione di cui al comma 1, lettera a),
e' effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti
elementi:
a) estensione delle superfici territoriali;
b) valutazione della rete viaria con particolare
riferimento a quella del Mezzogiorno;
c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo;
d) densita' della popolazione e densita' delle unita'
produttive;
e) particolari requisiti delle zone di montagna;
f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente
in ciascun territorio;
g) specificita' insulare con definizione di parametri
oggettivi relativi alla misurazione degli effetti
conseguenti al divario di sviluppo economico derivante
dall'insularita', anche con riguardo all'entita' delle
risorse per gli interventi speciali di cui all'art. 119,
quinto comma, della Costituzione.
1-ter. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il
Ministro dallo stesso delegato, anche per il tramite della
Struttura di missione Investitalia e del Dipartimento per
la programmazione e il coordinamento della politica
economica della Presidenza del Consiglio dei ministri,
coordina le attivita' propedeutiche all'emanazione dei
decreti di cui al comma 1 e, in collaborazione con i
Ministeri competenti, definisce gli schemi-tipo per la
ricognizione di cui al comma 1, lettera a), e gli standard
di riferimento di cui al comma 1, lettera b).
1-quater. Entro sei mesi dalla ricognizione di cui al
comma 1, con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri
competenti, di concerto con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per il Sud
e la coesione territoriale e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono individuate le infrastrutture
necessarie a colmare il deficit di servizi rispetto agli
standard di riferimento per la perequazione
infrastrutturale, nonche' stabiliti i criteri di priorita'
per l'assegnazione dei finanziamenti. Per il finanziamento
delle infrastrutture necessarie di cui al periodo
precedente, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito il "Fondo
perequativo infrastrutturale" con una dotazione complessiva
di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, di
cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al
2033. Al predetto Fondo non si applica l'art. 7-bis del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.
1-quinquies. Alla ripartizione del Fondo di cui al
comma 1-quater si provvede con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei
Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che
individua gli interventi da realizzare, l'importo del
relativo finanziamento, i soggetti attuatori e il
cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse
annuali necessarie per la loro realizzazione.
1-sexies. Il monitoraggio della realizzazione degli
interventi finanziati di cui al comma 1-quater e'
effettuato attraverso il sistema di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando gli
interventi sotto la voce "Interventi per il recupero del
deficit infrastrutturale legge di bilancio 2021".
2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21,
al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi
compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e
i collegamenti con le isole, sono individuati, sulla base
della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo,
interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 119,
quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche
della virtuosita' degli enti nell'adeguamento al processo
di convergenza ai costi o al fabbisogno standard. Gli
interventi di cui al presente comma da effettuare nelle
aree sottoutilizzate sono individuati nel programma da
inserire nel Documento di programmazione
economico-finanziaria ai sensi dell'art. 1, commi 1 e
1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.».
Note al comma 816:
- La legge 11 agosto 2003, n. 218 recante «Disciplina
dell'attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato
mediante noleggio di autobus con conducente», e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 18
agosto 2003, n. 190.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e' riportato nelle note al comma 24.
- Si riporta il testo dei commi 1 e 1-bis dell'art. 44
del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, come modificato dalla presente legge:
«Art. 44 (Incremento sostegno Trasporto pubblico
locale). - 1. Al fine di sostenere il settore del trasporto
pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a
obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di
servizi di trasporto pubblico locale in conformita' alle
misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui
al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, la
dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'art. 200 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2020. Tali
risorse possono essere utilizzate, oltre che per le
medesime finalita' di cui al citato art. 200, anche per il
finanziamento, nel limite di 300 milioni di euro, di
servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e
regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per
fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti
all'attuazione delle misure di contenimento derivanti
dall'applicazione delle Linee guida per l'informazione agli
utenti e le modalita' organizzative per il contenimento
della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto
pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico
dedicato, ove i predetti servizi nel periodo precedente
alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento
superiore all'80 per cento della capacita', a tale fine
ricorrendo, mediante apposita convenzione e imponendo
obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il
servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi
della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonche' ai titolari di
licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di
autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente.
1-bis. Ciascuna regione e provincia autonoma e'
autorizzata all'attivazione dei servizi aggiuntivi di
trasporto pubblico locale e regionale di cui al comma 1,
nei limiti del 50 per cento delle risorse ad essa
attribuibili applicando alla spesa di 300 milioni
autorizzata dal medesimo comma 1 le stesse percentuali di
ripartizione previste dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, adottato in attuazione
dell'art. 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione dei
criteri e delle quote da assegnare a ciascuna regione e
provincia autonoma per il finanziamento dei servizi
aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale
previsti dal comma 1, secondo periodo, e alla conseguente
ripartizione delle risorse, anche attraverso compensazioni
tra gli enti stessi, nonche' alla ripartizione delle
residue risorse di cui al comma 1, primo periodo, secondo i
medesimi criteri e modalita' di cui al citato art. 200 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 200 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 200 (Disposizioni in materia di trasporto
pubblico locale). - 1. Al fine di sostenere il settore del
trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri
sottoposto a obbligo di servizio pubblico a seguito degli
effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e' istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione
iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato
a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai
passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio
2021 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai
passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente
biennio. Il Fondo e' destinato, nei limiti delle risorse
disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti con
riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale e
regionale dall'attuazione delle misure previste dall'art.
215 del presente decreto.
Omissis.».
Note al comma 817:
- Il testo del comma 1 dell'art. 44 del citato
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come
modificato dalla presente legge, e' riportato nelle note al
comma 816.
Note al comma 818:
- Si riporta il testo dei commi da 1 a 3 dell'art.
12-bis del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 (Codice della strada):
«Art.12-bis (Prevenzione ed accertamento delle
violazioni in materia di sosta e fermata). - 1. Con
provvedimento del sindaco possono essere conferite funzioni
di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in
materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto
dell'affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento,
aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle societa'
private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di
superficie a pagamento o dei parcheggi. Con provvedimento
del sindaco possono, inoltre, essere conferite a dipendenti
comunali o a dipendenti delle aziende municipalizzate o
delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e
alla pulizia delle strade funzioni di prevenzione e
accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta o
di fermata connesse all'espletamento delle predette
attivita'.
2. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle
violazioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal
personale, nominativamente designato in tale funzione con
il provvedimento del sindaco di cui al comma 1, previo
accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e
con l'effettuazione e il superamento di un'adeguata
formazione. Tale personale, durante lo svolgimento delle
proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico
ufficiale.
3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere
conferite anche al personale ispettivo delle aziende
esercenti il trasporto pubblico di persone. A tale
personale sono inoltre conferite, con le stesse modalita'
di cui al comma 1, le funzioni di prevenzione e
accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta
sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al
servizio di linea.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19):
«Art. 4 (Sanzioni e controlli). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di
contenimento di cui all'art. 1, comma 2, individuate e
applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
2, commi 1 e 2, ovvero dell'art. 3, e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni
contravvenzionali previste dall'art. 650 del codice penale
o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri
per ragioni di sanita', di cui all'art. 3, comma 3. Se il
mancato rispetto delle predette misure avviene mediante
l'utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo
periodo e' aumentata fino a un terzo.
2. Nei casi di cui all'art. 1, comma 2, lettere i), m),
p), u), v), z) e aa), si applica altresi' la sanzione
amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o
dell'attivita' da 5 a 30 giorni.
3. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente
articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I
della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto
compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica
l'art. 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le
sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'art. 2,
commi 1 e 2, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le
violazioni delle misure di cui all'art. 3 sono irrogate
dalle autorita' che le hanno disposte. Ai relativi
procedimenti si applica l'art. 103 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27.
4. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui
al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o
la reiterazione della violazione, l'organo accertatore puo'
disporre la chiusura provvisoria dell'attivita' o
dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il
periodo di chiusura provvisoria e' scomputato dalla
corrispondente sanzione accessoria definitivamente
irrogata, in sede di sua esecuzione.
5. In caso di reiterata violazione della disposizione
di cui al comma 1, la sanzione amministrativa e'
raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura
massima.
6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'art.
452 del codice penale o comunque piu' grave reato, la
violazione della misura di cui all'art. 1, comma 2, lettera
e), e' punita ai sensi dell'art. 260 del regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie,
come modificato dal comma 7.
7. Al primo comma dell'art. 260 del regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le
parole "con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da
lire 40.000 a lire 800.000" sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro
500 ad euro 5.000".
8. Le disposizioni del presente articolo che
sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative
si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in
tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella
misura minima ridotta alla meta'. Si applicano in quanto
compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro
dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure
avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi
di polizia municipale munito della qualifica di agente di
pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate,
sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale
delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del
Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle
misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e'
attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il
prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento
nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale
ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per
territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro
limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di
sicurezza nei luoghi di lavoro.».
Note al comma 819:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada):
«Art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei centri
abitati). - 1. Nei centri abitati i comuni possono, con
ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi
1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune
categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di
prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio
artistico, ambientale e naturale, conformemente alle
direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il
Ministro per i beni culturali e ambientali;
c) stabilire la precedenza su determinate strade o
tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione,
in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e,
quando la intensita' o la sicurezza del traffico lo
richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi
su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi
all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su
quest'ultima;
d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli
degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei
vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonche' di
quelli adibiti al servizio di persone con limitata o
impedita capacita' motoria, munite del contrassegno
speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai
capilinea;
e) stabilire aree nelle quali e' autorizzato il
parcheggio dei veicoli;
f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree
destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli e'
subordinata al pagamento di una somma da riscuotere
mediante dispositivi di controllo di durata della sosta,
anche senza custodia del veicolo, fissando le relative
condizioni e tariffe in conformita' alle direttive del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le aree urbane;
g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di
categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2
dell'art. 47, utilizzati per il carico e lo scarico di
cose;
h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e
al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;
i) riservare strade alla circolazione dei veicoli
adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di
favorire la mobilita' urbana.
i-bis) stabilire che su strade classificate di tipo E,
E-bis, F o F-bis, ove il limite massimo di velocita' sia
inferiore o uguale a 30 km/h ovvero su parte di una zona a
traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in
senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per
tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per
doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La
facolta' puo' essere prevista indipendentemente dalla
larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla
posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei
veicoli autorizzati al transito. Tale modalita' di
circolazione dei velocipedi e' denominata 'doppio senso
ciclabile' ed e' individuata mediante apposita segnaletica;
i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle
strade di cui alla lettera i), purche' non siano presenti
binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo
situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia
inferiore a 4,30 m.
2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8
alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel
relativo segnale.
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano
centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi
1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati
nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di
competenza dell'ente proprietario della strada. I
provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b),
c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li
adotta sentito il parere dell'ente proprietario della
strada.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per
motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della
circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero
laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o
limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono
essere accordati, per accertate necessita', permessi
subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in
cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere
accordati permessi subordinati a speciali condizioni e
cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a
quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria,
nell'espletamento delle proprie mansioni, nonche' dalle
persone con limitata o impedita capacita' motoria, muniti
del contrassegno speciale.
5. Le caratteristiche, le modalita' costruttive, la
procedura di omologazione e i criteri di installazione e di
manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della
sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere
ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i
veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del
traffico.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto
spettanti agli enti proprietari della strada, sono
destinati alla installazione, costruzione e gestione di
parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al
loro miglioramento nonche' a interventi per il
finanziamento del trasporto pubblico locale e per
migliorare la mobilita' urbana.
8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del
parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero
disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di
durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte
della stessa area o su altra parte nelle immediate
vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a
parcheggio rispettivamente senza custodia o senza
dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale
obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art.
3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonche' per
quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro
dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in
altre zone di particolare rilevanza urbanistica,
opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle
quali sussistano esigenze e condizioni particolari di
traffico.
9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono
a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato
tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza
della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul
patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso
di urgenza il provvedimento potra' essere adottato con
ordinanza del sindaco, ancorche' di modifica o integrazione
della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni
provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica
nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di
cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono
subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a
motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche
al pagamento di una somma. Con direttiva emanata
dall'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del
presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni
che possono avvalersi di tale facolta', nonche' le
modalita' di riscossione del pagamento e le categorie dei
veicoli esentati.
9-bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i
comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali
zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida.
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate
mediante appositi segnali.
11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e
delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle
quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle
previste nei medesimi commi, i comuni hanno facolta' di
riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di
sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a
titolo gratuito od oneroso.
11-bis. Nelle zone scolastiche urbane puo' essere
limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata
di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con
modalita' definiti con ordinanza del sindaco. I divieti di
circolazione, di sosta o di fermata non si applicano agli
scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni
frequentanti istituti scolastici, nonche' ai titolari di
contrassegno di cui all'art. 381, comma 2, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495. Chiunque viola gli obblighi, le
limitazioni o i divieti previsti al presente comma e'
soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma
13-bis.
12. Per le citta' metropolitane le competenze della
giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono
esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal
sindaco metropolitano.
13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di
sospensione o divieto della circolazione, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
87,00 a Euro 345,00.
13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni
previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con
veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni
inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 168 a euro 679 e, nel caso di reiterazione
della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da
quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o
limitazioni previsti nel presente articolo, e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 42,00 a Euro 173,00. La violazione del divieto di
circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di
trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico
limitato e' soggetta alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 83,00 a euro 333,00.
15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si
prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione
amministrativa pecuniaria e' applicata per ogni periodo di
ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se
si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione
amministrativa e' del pagamento di una somma da Euro 26,00
a Euro 102,00 e la sanzione stessa e' applicata per ogni
periodo per il quale si protrae la violazione.
15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro
che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di
altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza
autorizzazione l'attivita' di parcheggiatore o
guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se
nell'attivita' sono impiegati minori, o se il soggetto e'
gia' stato sanzionato per la medesima violazione con
provvedimento definitivo, si applica la pena dell'arresto
da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro.
E' sempre disposta la confisca delle somme percepite,
secondo le modalita' indicate al titolo VI, capo I, sezione
II.».
Note al comma 821:
- La legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante
«Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di
emoderivati», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 6 marzo 1992, n. 55.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 aprile
1998, n. 92.
Note al comma 822:
- Si riporta il testo dell'art. 106 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 106 (Fondo per l'esercizio delle funzioni
fondamentali degli enti locali). - 1. Al fine di concorrere
ad assicurare ai comuni, alle province e alle citta'
metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento
delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in
relazione alla possibile perdita di entrate connessa
all'emergenza COVID-19, e' istituito presso il Ministero
dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di
euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in
favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di
province e citta' metropolitane. Con decreto del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa
intesa in Conferenza stato citta' ed autonomie locali, sono
individuati criteri e modalita' di riparto tra gli enti di
ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo
sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui
fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle
minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a
vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e
delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma
2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo
precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legge, una quota pari al 30 per cento
della componente del fondo spettante a ciascun comparto e'
erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo
comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in
proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al
titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come
risultanti dal SIOPE. A seguito della verifica a consuntivo
della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da
effettuare entro il 30 giugno 2022, si provvede
all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti
finanziari tra Comuni e tra Province e Citta'
metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante
apposita rimodulazione dell'importo. All'onere di cui al
presente comma, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si
provvede ai sensi dell'art. 265.
2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza
COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei
comuni, delle province e delle citta' metropolitane, ivi
incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai
fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, entro dieci giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legge, e' istituito un
tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o
da un suo delegato, composto da due rappresentanti del
Ministero dell'economia e delle finanze, da due
rappresentanti del Ministero dell'interno, da due
rappresentanti dell'ANCI, di cui uno per le citta'
metropolitane, da un rappresentante dell'UPI e dal
Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni
standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse
all'emergenza Covid-19 per l'espletamento delle funzioni
fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di
gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni
di spesa. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori
oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il
Sistema Economico S.p.A. Ai componenti del tavolo non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o
altri emolumenti comunque denominati.
3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalita'
di cui ai commi 1 e 2, puo' attivare, anche con l'ausilio
dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi
presso Comuni, Province e Citta' metropolitane, da
individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal
Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli
equilibri di bilancio, ai fini dell'applicazione del
decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della
perdita di gettito, dell'andamento delle spese e
dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti
finanziari tra Comuni, Province e Citta' metropolitane.
3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza
sulla quantita' delle risorse disponibili per gli enti
locali, all'art. 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio" sono sostituite
dalle seguenti: "30 settembre", la parola: "contestuale" e'
soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
il termine di cui al comma 2 dell'art. 193 del decreto
legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 30 settembre
2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e
del 28 ottobre di cui all'art. 13, comma 15-ter, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
all'art. 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al
16 novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art.
151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del
2000 e' differito al 31 gennaio 2021».
- Il testo dell'art. 39 del citato decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' riportato nelle note al
comma 790.
Note al comma 823:
- Si riporta il testo dell'art. 111 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 111 (Fondo per l'esercizio delle funzioni delle
Regioni e delle Province autonome). - 1. Al fine di
garantire alle regioni e province autonome di Trento e
Bolzano il ristoro della perdita di gettito connessa
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle
minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo
Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori
spese, e in attuazione degli accordi sanciti in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data
20 luglio 2020, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una
dotazione di 4.300 milioni di euro per l'anno 2020, di cui
1.700 milioni di euro a favore delle regioni a statuto
ordinario e 2.600 milioni di euro a favore delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano.Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, previa intesa
in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuati criteri e modalita' di riparto del fondo di cui
al presente articolo sulla base della perdita di gettito al
netto delle minori spese valutata dal tavolo di cui al
comma 2 in relazione alla situazione di emergenza e tenendo
conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a
ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese.
2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza
Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate delle
Regioni e delle Province autonome rispetto ai fabbisogni di
spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legge, e' istituito un tavolo
tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze,
presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo
delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del
Ministro degli affari regionali, da quattro rappresentanti
della Conferenza delle regioni e province autonome, di cui
uno in rappresentanza delle Autonomie speciali e dal
Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni
standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse
all'emergenza COVID-19, con riferimento alla possibile
perdita di gettito relativa alle entrate regionali, non
compensata da meccanismi automatici. Il tavolo si avvale,
senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della
SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. Ai
componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque
denominati.
2-bis. In attuazione dell'accordo di cui al comma 1 con
le autonomie speciali, tenuto conto dell'accordo
sottoscritto tra la regione Trentino Alto Adige e le
province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art.79,
comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, il ristoro della perdita di gettito
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e Bolzano connesso agli effetti negativi
derivanti dall'emergenza COVID-19 di cui al presente
articolo e' attuato mediante riduzione del contributo alla
finanza pubblica previsto per l'anno 2020 di 2.403.967.722
euro e attraverso erogazioni dal medesimo Fondo nel limite
massimo di 196.032.278 euro, conseguiti attraverso utilizzo
di quota parte del Fondo di cui al comma 1, secondo gli
importi previsti nella seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
2-ter. Per la regione Trentino Alto Adige e' confermato
l'importo del concorso alla finanza pubblica previsto
dall'art. 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
2-quater. Nell'anno 2022, e' determinato, per ciascuna
regione a statuto speciale e provincia autonoma, l'importo
delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate
per l'esercizio 2020 rispetto alla media delle spettanze
quantificate per gli esercizi 2017-2018-2019, ai sensi dei
rispettivi statuti, tenendo conto delle maggiori e minori
spese per l'emergenza COVID-19, dei ristori di cui all'art.
24, comma 4, e delle modifiche degli ordinamenti finanziari
nel periodo intervenute.
2-quinquies. In attuazione dell'accordo di cui al comma
1 con le regioni a statuto ordinario, il ristoro della
perdita di gettito delle regioni a statuto ordinario
connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza
COVID-19 di cui al presente articolo e' ripartito secondo
gli importi recati dalla seguente tabella, che tiene conto
delle somme gia' assegnate con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze 3 agosto 2020:
Parte di provvedimento in formato grafico
2-sexies. Le risorse di cui al comma 2-bis erogate alla
Regione Sardegna e alle province autonome di Trento e
Bolzano, nonche' quelle del comma 2-quinquies, sono
contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci
regionali alla voce del piano dei conti finanziario
E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri", al
fine di garantire l'omogeneita' dei conti pubblici e il
monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie.
2-septies. Entro il 30 giugno 2021 e' determinato
l'importo degli effettivi minori gettiti delle regioni a
statuto ordinario tenendo conto delle maggiori e minori
spese e dei ristori.
2-octies. Le risorse spettanti alle regioni a statuto
ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti
dalle attivita' di lotta all'evasione, pari a 950.751.551
euro, incluse negli importi di cui al comma 2-quinquies,
sono riacquisite al bilancio dello Stato per un importo
complessivo annuo almeno pari a 50 milioni di euro, fino
alla concorrenza del valore di 950.751.551 euro.
2-novies. Ai fini del comma 2-octies, a decorrere
dall'anno 2022 e fino alla concorrenza della propria quota
da riacquisire al bilancio dello Stato indicata nella
tabella 1, ciascuna regione versa all'entrata del bilancio
dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il
maggiore valore tra gli importi di cui alla tabella 1 e
l'ammontare delle maggiori entrate derivanti dalla lotta
all'evasione incassate nell'anno precedente rispetto alla
media delle entrate riscosse da ciascuna regione negli anni
2017-2019 relative all'attivita' di accertamento e recupero
per la lotta all'evasione con riferimento all'IRAP,
all'addizionale IRPEF e alla tassa automobilistica. La
media di cui al periodo precedente e' determinata dal
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze sulla base dei
rendiconti di ciascuna regione, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. In caso di
mancato versamento alla scadenza del 30 giugno di ciascun
anno, si procede al recupero a valere sulle giacenze
depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la
tesoreria statale.
2-decies. Le regioni a statuto ordinario contabilizzano
i versamenti al bilancio dello Stato effettuati in
attuazione del comma 2-octies al titolo 1 della spesa, come
trasferimenti a ministeri (U.1.04.01.01.001).
3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalita'
di cui ai commi 1 e 2, puo' attivare, previa condivisione
del tavolo tecnico di cui al comma 2, anche con l'ausilio
dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi
presso Regioni e Province autonome, da individuarsi anche
sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico,
per verificare il concreto andamento degli equilibri di
bilancio, ai fini dell'applicazione del decreto di cui al
comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito,
dell'andamento delle spese e dell'eventuale conseguente
regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni e Province
autonome.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai
sensi dell'art. 265.".
- Il testo del comma 1-ter dell'art. 109 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
riportato nelle note al comma 790.
- Si riporta il testo dei commi 897 e 898 dell'art. 1
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«Art. 1. - 1. - 896. Omissis.
897. Ferma restando la necessita' di reperire le
risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano
originariamente finalizzate le entrate vincolate e
accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della
quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di
amministrazione e' comunque consentita, agli enti soggetti
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un
importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del
prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31
dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota
minima obbligatoria accantonata nel risultato di
amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita'
e del fondo anticipazione di liquidita', incrementato
dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo
esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle
more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio
precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il
risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio
di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa
riferimento al prospetto di verifica del risultato di
amministrazione effettuata sulla base dei dati di
preconsuntivo di cui all'art. 42, comma 9, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui
all'art. 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali.
Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti
non possono applicare al bilancio di previsione le quote
vincolate, accantonate e destinate del risultato di
amministrazione fino all'avvenuta approvazione.
898. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del
prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore
alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di
amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita'
e al fondo anticipazione di liquidita', gli enti possono
applicare al bilancio di previsione la quota vincolata,
accantonata e destinata del risultato di amministrazione
per un importo non superiore a quello del disavanzo da
recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di
previsione.
Omissis.».
Note al comma 826:
- Il testo dell'art. 111 del citato decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal presente
comma, e' riportato nelle note al comma 823.
Note al comma 827:
- Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
«Art. 24 (Firma digitale). - 1. La firma digitale deve
riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al
documento o all'insieme di documenti cui e' apposta o
associata.
2. L'apposizione di firma digitale integra e
sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine
previsto dalla normativa vigente.
3. Per la generazione della firma digitale deve
adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della
sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non
risulti revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato qualificato si devono
rilevare, secondo le linee guida, la validita' del
certificato stesso, nonche' gli elementi identificativi del
titolare di firma digitale e del certificatore e gli
eventuali limiti d'uso. Le linee guida definiscono altresi'
le modalita', anche temporali, di apposizione della firma.
4-bis. L'apposizione a un documento informatico di una
firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica
qualificata basata su un certificato elettronico revocato,
scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo
che lo stato di sospensione sia stato annullato. La revoca
o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal
momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi
richiede la sospensione, non dimostri che essa era gia' a
conoscenza di tutte le parti interessate.
4-ter. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche se la firma elettronica e' basata su un
certificato qualificato rilasciato da un certificatore
stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione
europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal
regolamento eIDAS ed e' qualificato in uno Stato membro;
b) il certificato qualificato e' garantito da un
certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso
dei requisiti di cui al medesimo regolamento;
c) il certificato qualificato, o il certificatore, e'
riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o
multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o
organizzazioni internazionali.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 45 del
citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 45 (Valore giuridico della trasmissione). - 1. I
documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica
amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o
informatico, idoneo ad accertarne la provenienza,
soddisfano il requisito della forma scritta e la loro
trasmissione non deve essere seguita da quella del
documento originale.
Omissis.»
Note al comma 828:
- Si riporta il testo dei commi 128 e 129 dell'art. 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2013)):
«128. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a debito
a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero
dell'interno sono recuperate a valere su qualunque
assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Resta
ferma la procedura amministrativa prevista dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 270 del 2001 per la
reiscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli casi di
recuperi relativi ad assegnazioni e contributi relativi
alla mobilita' del personale, ai minori gettiti ICI per gli
immobili di classe "D", nonche' per i maggiori gettiti ICI
di cui all'art. 2, commi da 33 a 38, nonche' commi da 40 a
45 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il
Ministero dell'interno, su richiesta dell'ente locale a
firma del suo legale rappresentante, del Segretario e del
responsabile finanziario, che attesta la necessita' di
rateizzare l'importo dovuto per non compromettere la
stabilita' degli equilibri di bilancio, procede
all'istruttoria ai fini della concessione alla
rateizzazione in un periodo massimo di cinque anni
dall'esercizio successivo a quello della determinazione
definitiva dell'importo da recuperare, con gravame di
interessi al tasso riconosciuto sui depositi fruttiferi
degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al
momento dell'inizio dell'operazione. Tale rateizzazione
puo' essere concessa anche su somme dovute e determinate
nell'importo definitivo anteriormente al 2012.
129. In caso di incapienza sulle assegnazioni
finanziarie di cui al comma 128, sulla base dei dati
comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle
entrate, provvede a trattenere le relative somme, per i
comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi
dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente
postale e, per le province, all'atto del riversamento alle
medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'art. 60
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa
tramite modello F24.3. Con cadenza trimestrale, gli importi
recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati dalla
stessa Agenzia ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato ai fini della successiva
riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in cui
l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o
in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno,
l'ente e' tenuto a versare la somma residua direttamente
all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione
dell'adempimento al Ministero dell'interno.»
Note al comma 830:
- Il testo dell'art. 39 del citato decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dal presente
comma, e' riportato nelle note al comma 790.
Note al comma 831:
- Il testo del comma 1 dell'art. 106 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dal presente comma, e' riportato nelle note al
comma 822.
Note al comma 834:
- Il testo del comma 2 dell'art. 115 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e'
riportato nelle note al comma 722.
Note al comma 835:
- Il testo del comma 17 dell'art. 3 della legge 24
dicembre 2003, n. 350 e' riportato nelle note al comma 789.
- Si riporta il testo dell'art. 62 del citato decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42):
«Art. 62 (Mutui e altre forme di indebitamento). - 1.
Il ricorso al debito da parte delle regioni, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 40, comma 2, e' ammesso
esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle leggi
vigenti in materia, con particolare riferimento agli
articoli 81 e 119 della Costituzione, all'art. 3, comma 16,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, a decorrere dal 1°
gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre
2012, n. 243.
2. Non puo' essere autorizzata la contrazione di nuovo
indebitamento, se non e' stato approvato dal consiglio
regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni
precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento
si riferisce.
3. L'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la
legge di approvazione del bilancio o con leggi di
variazione del medesimo, decade al termine dell'esercizio
cui il bilancio si riferisce.
4. Le entrate derivanti da operazioni di debito sono
immediatamente accertate a seguito del perfezionamento
delle relative obbligazioni, anche se non sono riscosse, e
sono imputate agli esercizi in cui e' prevista l'effettiva
erogazione del finanziamento. Contestualmente e' impegnata
la spesa complessiva riguardante il rimborso dei prestiti,
con imputazione agli esercizi secondo il piano di
ammortamento, distintamente per la quota interessi e la
quota capitale.
5. Le somme iscritte nello stato di previsione
dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento
autorizzate, ma non perfezionate entro il termine
dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle
previsioni.
6. Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se
l'importo complessivo delle annualita' di ammortamento per
capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di
debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto
dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei
mutui in essere al momento della sottoscrizione del
finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente
esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento
dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo
"Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa" al netto di quelle della tipologia "Tributi
destinati al finanziamento della sanita'" ed a condizione
che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura
nell'ambito del bilancio di previsione della regione
stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma
2-bis, della legge n. 183 del 2011. Nelle entrate di cui al
periodo precedente, sono comprese le risorse del Fondo di
cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito
derivante dalle accise. Concorrono al limite di
indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione
a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi
vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha
accantonato l'intero importo del debito garantito.
Il limite e' determinato anche con riferimento ai
finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi
successivi.
7. In caso di superamento del limite di cui al comma 6,
determinato dalle garanzie prestate dalla regione alla data
del 31 dicembre 2014, la regione non puo' assumere nuovo
debito fino a quando il limite non risulta rispettato.
8. La legge regionale che autorizza il ricorso al
debito deve specificare l'incidenza dell'operazione sui
singoli esercizi finanziari futuri, nonche' i mezzi
necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresi',
disporre, per i prestiti obbligazionari, che
l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta
regionale, che ne determina le condizioni e le modalita'.
9. Ai mutui e alle anticipazioni contratti dalle
regioni, si applica il trattamento fiscale previsto per i
corrispondenti atti dell'amministrazione dello Stato.»
- Il testo del paragrafo 3.20-bis dell'allegato 4/2
annesso al citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 e' riportato nelle note al comma 787.
Note al comma 836:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 7 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64
(Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti
della pubblica amministrazione, per il riequilibrio
finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di
versamento di tributi degli enti locali):
«Art. 7 (Ricognizione dei debiti contratti dalle
pubbliche amministrazioni). - 1. Le amministrazioni
pubbliche, ai fini della certificazione delle somme dovute
per somministrazioni, forniture e appalti e per
obbligazioni relative a prestazioni professionali, ai sensi
dell'art. 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'art. 12, comma
11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44, provvedono a registrarsi sulla piattaforma
elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come
modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 19 ottobre 2012 e dell'art. 3 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come
modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 24 settembre 2012, entro venti giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.»
Note al comma 838:
- Il testo del comma 2 dell'art. 115 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e'
riportato nelle note al comma 722.
Note al comma 839:
- Si riporta il testo degli articoli 21 e 55 del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale). - 1. Il
mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso
le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo
II del decreto legislativo di attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero
l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente
comportano, previa contestazione e ferma restando
l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la
disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi,
l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e nel
rispetto del principio del contraddittorio, revocare
l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
di cui all'art. 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro
secondo le disposizioni del contratto collettivo.
1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al
dirigente nei confronti del quale sia stata accertata,
previa contestazione e nel rispetto del principio del
contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del
personale assegnato ai propri uffici, degli standard
quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione,
conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione
di cui all'art. 13 del decreto legislativo di attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
la retribuzione di risultato e' decurtata, sentito il
Comitato dei garanti, in relazione alla gravita' della
violazione di una quota fino all'ottanta per cento.
2.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il
personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di
polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle
Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.»
«Art. 55 (Responsabilita', infrazioni e sanzioni,
procedure conciliative). - 1. Le disposizioni del presente
articolo e di quelli seguenti, fino all'art. 55-octies,
costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice
civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui
all'art. 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2. La violazione dolosa
o colposa delle suddette disposizioni costituisce illecito
disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro
applicazione.
2. Ferma la disciplina in materia di responsabilita'
civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di
lavoro di cui al comma 1 si applica l'art. 2106 del codice
civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del
presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle
relative sanzioni e' definita dai contratti collettivi. La
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione
del codice disciplinare, recante l'indicazione delle
predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti
gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di
lavoro.
3. La contrattazione collettiva non puo' istituire
procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari.
Resta salva la facolta' di disciplinare mediante i
contratti collettivi procedure di conciliazione non
obbligatoria, fuori dei casi per i quali e' prevista la
sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e
concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni
dalla contestazione dell'addebito e comunque prima
dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente
determinata all'esito di tali procedure non puo' essere di
specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal
contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si
procede e non e' soggetta ad impugnazione. I termini del
procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di
apertura della procedura conciliativa e riprendono a
decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il
contratto collettivo definisce gli atti della procedura
conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell'art. 21, per le
infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi
degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si
applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto
collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto
art. 55-bis, ma le determinazioni conclusive del
procedimento sono adottate dal dirigente generale o
titolare di incarico conferito ai sensi dell'art. 19, comma
3.»
Note al comma 843:
- Si riporta il testo dell'art. 106-bis del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 106-bis (Fondo per i comuni in stato di dissesto
finanziario). - 1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un Fondo con una dotazione di 20
milioni di euro per l'anno 2020 in favore dei comuni in
stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020.
Le risorse del Fondo di cui al primo periodo sono
destinate, per una quota del 50 per cento, alla
realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria
di beni immobili di proprieta' degli stessi comuni in stato
di dissesto finanziario da assegnare alla Polizia di Stato
e all'Arma dei carabinieri e, per la restante quota del 50
per cento, ai comuni in stato di dissesto finanziario i cui
organi sono stati sciolti ai sensi dell'art. 143 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Fondo
e' ripartito, sulla base della popolazione residente al 31
dicembre 2018, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'art. 265, comma 5, del presente decreto.»
- Si riporta il testo dell'art. 143 del citato decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 143 (Scioglimento dei consigli comunali e
provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di
condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilita'
dei dirigenti e dipendenti). - 1. Fuori dai casi previsti
dall'art. 141, i consigli comunali e provinciali sono
sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati
a norma dell'art. 59, comma 7, emergono concreti, univoci e
rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con
la criminalita' organizzata di tipo mafioso o similare
degli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, ovvero su
forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare
un'alterazione del procedimento di formazione della
volonta' degli organi elettivi ed amministrativi e da
compromettere il buon andamento o l'imparzialita' delle
amministrazioni comunali e provinciali, nonche' il regolare
funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che
risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio
per lo stato della sicurezza pubblica.
2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi
di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario
comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti
ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente
per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di
norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In
tal caso, il prefetto nomina una commissione d'indagine,
composta da tre funzionari della pubblica amministrazione,
attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di
accertamento di cui e' titolare per delega del Ministro
dell'interno ai sensi dell'art. 2, comma 2-quater, del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro
tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per
un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione
termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie
conclusioni.
3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal
deposito delle conclusioni della commissione d'indagine,
ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli
elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla
sussistenza di forme di condizionamento degli organi
amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il
comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica
integrato con la partecipazione del procuratore della
Repubblica competente per territorio, invia al Ministro
dell'interno una relazione nella quale si da' conto della
eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1
anche con riferimento al segretario comunale o provinciale,
al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti
dell'ente locale. Nella relazione sono, altresi', indicati
gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai
fenomeni di compromissione o interferenza con la
criminalita' organizzata o comunque connotati da
condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi
in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al
presente articolo o per eventi connessi sia pendente
procedimento penale, il prefetto puo' richiedere
preventivamente informazioni al procuratore della
Repubblica competente, il quale, in deroga all'art. 329 del
codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni
che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze
del procedimento.
4. Lo scioglimento di cui al comma 1 e' disposto con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della
relazione di cui al comma 3, ed e' immediatamente trasmesso
alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati
in modo analitico le anomalie riscontrate ed i
provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli
effetti piu' gravi e pregiudizievoli per l'interesse
pubblico; la proposta indica, altresi', gli amministratori
ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa
allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o
provinciale comporta la cessazione dalla carica di
consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di
componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico
comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se
diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di
ordinamento e funzionamento degli organi predetti.
5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo
scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la
sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con
riferimento al segretario comunale o provinciale, al
direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a
qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro
dell'interno, su proposta del prefetto, e' adottato ogni
provvedimento utile a far cessare immediatamente il
pregiudizio in atto e ricondurre alla normalita' la vita
amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione
dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad
altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del
procedimento disciplinare da parte dell'autorita'
competente.
6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto
di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di
cui all'art. 110, nonche' gli incarichi di revisore dei
conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione
coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati
dalla commissione straordinaria di cui all'art. 144 entro
quarantacinque giorni dal suo insediamento.
7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo
scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui al
comma 5, il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla
trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana
comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui
da' conto degli esiti dell'attivita' di accertamento. Le
modalita' di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso
di insussistenza dei presupposti per la proposta di
scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell'interno
con proprio decreto.
7-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 7, qualora dalla
relazione del prefetto emergano, riguardo ad uno o piu'
settori amministrativi, situazioni sintomatiche di condotte
illecite gravi e reiterate, tali da determinare
un'alterazione delle procedure e da compromettere il buon
andamento e l'imparzialita' delle amministrazioni comunali
o provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei
servizi ad esse affidati, il prefetto, sulla base delle
risultanze dell'accesso, al fine di far cessare le
situazioni riscontrate e di ricondurre alla normalita'
l'attivita' amministrativa dell'ente, individua, fatti
salvi i profili di rilevanza penale, i prioritari
interventi di risanamento indicando gli atti da assumere,
con la fissazione di un termine per l'adozione degli
stessi, e fornisce ogni utile supporto
tecnico-amministrativo a mezzo dei propri uffici. Decorso
inutilmente il termine fissato, il prefetto assegna
all'ente un ulteriore termine, non superiore a venti
giorni, per la loro adozione, scaduto il quale si
sostituisce, mediante commissario ad acta,
all'amministrazione inadempiente. Ai relativi oneri gli
enti locali provvedono con le risorse disponibili a
legislazione vigente sui propri bilanci.
8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti,
univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli
amministratori e la criminalita' organizzata di tipo
mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di
cui al comma 3 all'autorita' giudiziaria competente per
territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di
prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui
all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
9. Il decreto di scioglimento e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta
del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto,
salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere
la riservatezza su parti della proposta o della relazione
nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.
10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti
per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili
fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi
eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni
parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare
funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni,
nel rispetto dei principi di imparzialita' e di buon
andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni degli
organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono
in occasione del turno annuale ordinario di cui all'art. 1
della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive
modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della durata
dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le
elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi
in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15
dicembre. La data delle elezioni e' fissata ai sensi
dell'art. 3 della citata legge n. 182 del 1991, e
successive modificazioni. L'eventuale provvedimento di
proroga della durata dello scioglimento e' adottato non
oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di
scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando
le procedure e le modalita' stabilite nel comma 4.
11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed
accessoria eventualmente prevista, gli amministratori
responsabili delle condotte che hanno dato causa allo
scioglimento di cui al presente articolo non possono essere
candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il
Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonche'
alle elezioni regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali
successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro
incandidabilita' sia dichiarata con provvedimento
definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilita'
il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di
scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per
territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui
al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati
nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili,
le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del
codice di procedura civile.
12. Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il
prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende
gli organi dalla carica ricoperta, nonche' da ogni altro
incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria
amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La
sospensione non puo' eccedere la durata di sessanta giorni
e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla
data del provvedimento di sospensione.
13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli
organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le
condizioni indicate nel comma 1, ancorche' ricorrano le
situazioni previste dall'art. 141.»
Note al comma 844:
- Il testo dell'art. 106-bis del citato decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nelle note al
comma 843.
Note al comma 847:
- Si riporta il testo del comma 562 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato
dalla presente legge:
«562. Le forniture di beni si considerano effettuate a
Campione d'Italia se il bene al momento della consegna o
della messa a disposizione si trova nel territorio del
comune. Le forniture di energia elettrica in condotte, di
gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di
teleriscaldamento non si considerano effettuate nel comune.
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate a
Campione d'Italia se sono rese nell'esercizio d'impresa,
arti o professioni da soggetti che hanno la sede della
attivita' economica nel territorio di Campione d'Italia.
Parimenti, si considerano territorialmente rilevanti,
secondo criteri di territorialita' analoghi a quelli
stabiliti dalla legge federale svizzera in materia di
imposta sul valore aggiunto, le prestazioni rese
nell'esercizio d'impresa, arti o professioni da soggetti
non aventi sede nel territorio di Campione d'Italia. Non si
considerano effettuate a Campione d'Italia le prestazioni
di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni.
Per le prestazioni di servizi relative a immobili ubicati a
Campione d'Italia, la base imponibile e' costituita dal
solo costo del materiale impiegato. Con il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 566
sono individuate le prestazioni di servizi assoggettate ad
imposta secondo criteri di territorialita' analoghi a
quelli previsti dalla legge federale svizzera in materia di
imposta sul valore aggiunto.»