art. 1 note (parte 21)

           	
				
 
          Note al comma 801: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  33   del   citato
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.  58  (Misure
          urgenti di crescita  economica  e  per  la  risoluzione  di
          specifiche situazioni di crisi): 
              «Art. 33  (Assunzione  di  personale  nelle  regioni  a
          statuto ordinario e nei comuni in base alla  sostenibilita'
          finanziaria). - 1. A decorrere dalla data  individuata  dal
          decreto  di  cui  al  presente  comma,  anche  al  fine  di
          consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con
          particolare riferimento a quelli in materia di  mitigazione
          del  rischio  idrogeologico,  ambientale,  manutenzione  di
          scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria
          e agli altri programmi previsti  dalla  legge  30  dicembre
          2018, n.  145,  le  regioni  a  statuto  ordinario  possono
          procedere ad assunzioni di personale a tempo  indeterminato
          in  coerenza  con  i  piani  triennali  dei  fabbisogni  di
          personale  e  fermo  restando   il   rispetto   pluriennale
          dell'equilibrio  di  bilancio  asseverato  dall'organo   di
          revisione, sino ad  una  spesa  complessiva  per  tutto  il
          personale dipendente,  al  lordo  degli  oneri  riflessi  a
          carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia
          definito come percentuale, anche differenziata  per  fascia
          demografica, della media delle  entrate  correnti  relative
          agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al  netto
          di quelle la cui destinazione e'  vincolata,  ivi  incluse,
          per le finalita' di cui al presente comma, quelle  relative
          al servizio sanitario  nazionale  ed  al  netto  del  fondo
          crediti di dubbia esigibilita'  stanziato  in  bilancio  di
          previsione.  Con  decreto  del  Ministro   della   pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province  autonome
          di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le
          fasce demografiche, i relativi valori  soglia  prossimi  al
          valore  medio  per  fascia  demografica   e   le   relative
          percentuali massime annuali di incremento del personale  in
          servizio per le regioni che si collocano al  di  sotto  del
          predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere
          aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo  ogni
          cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa  di
          personale,  al  lordo  degli  oneri   riflessi   a   carico
          dell'amministrazione, e la  media  delle  predette  entrate
          correnti relative  agli  ultimi  tre  rendiconti  approvati
          risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo,
          adottano un percorso  di  graduale  riduzione  annuale  del
          suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025  del
          predetto  valore  soglia  anche  applicando  un  turn  over
          inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni
          che registrano  un  rapporto  superiore  al  valore  soglia
          applicano un turn  over  pari  al  30  per  cento  fino  al
          conseguimento del predetto  valore  soglia.  Il  limite  al
          trattamento accessorio del personale di  cui  all'art.  23,
          comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,  e'
          adeguato,  in  aumento  o  in  diminuzione,  per  garantire
          l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
          2018, del fondo per la contrattazione  integrativa  nonche'
          delle risorse per remunerare  gli  incarichi  di  posizione
          organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
          il personale in servizio al 31 dicembre 2018. 
              1-bis. A decorrere dalla data individuata  dal  decreto
          di cui al presente comma, anche per le finalita' di' cui al
          comma 1, le province  e  le  citta'  metropolitane  possono
          procedere ad assunzioni di personale a tempo  indeterminato
          in  coerenza  con  i  piani  triennali  dei  fabbisogni  di
          personale  e  fermo  restando   il   rispetto   pluriennale
          dell'equilibrio  di  bilancio  asseverato  dall'organo   di
          revisione, sino ad  una  spesa  complessiva  per  tutto  il
          personale dipendente,  al  lordo  degli  oneri  riflessi  a
          carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia
          definito  come  percentuale,   differenziata   per   fascia
          demografica, della media delle  entrate  correnti  relative
          agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al  netto
          del fondo crediti  di  dubbia  esigibilita'  stanziato  nel
          bilancio di previsione. Con decreto  del  Ministro  per  la
          pubblica  amministrazione,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e il  Ministro  dell'interno,
          previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della   presente   disposizione   sono
          individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia
          prossimi al  valore  medio  per  fascia  demografica  e  le
          relative percentuali  massime  annuali  di  incremento  del
          personale  in  servizio  per  le  province  e   le   citta'
          metropolitane che si collocano al  di  sotto  del  predetto
          valore  soglia.  I  predetti   parametri   possono   essere
          aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo  ogni
          cinque anni. Le province e le citta' metropolitane  in  cui
          il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri
          riflessi a carico dell'amministrazione, e  la  media  delle
          predette  entrate  correnti  relative   agli   ultimi   tre
          rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia  di
          cui al primo periodo,  adottano  un  percorso  di  graduale
          riduzione   annuale   del   suddetto   rapporto   fino   al
          conseguimento nell'anno 2025  del  predetto  valore  soglia
          anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento.
          A decorrere dal 2025 le province e le citta'  metropolitane
          che registrano  un  rapporto  superiore  al  valore  soglia
          applicano un turn over pari al trenta  per  cento  fino  al
          conseguimento del predetto  valore  soglia.  Il  limite  al
          trattamento accessorio del personale di  cui  all'art.  23,
          comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,  e'
          adeguato,  in  aumento  o  in  diminuzione,  per  garantire
          l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno
          2018, del fondo per la contrattazione  integrativa  nonche'
          delle risorse per remunerare  gli  incarichi  di  posizione
          organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
          il personale in servizio al 31 dicembre 2018. 
              1-ter. L'art. 1, comma 421,  della  legge  23  dicembre
          2014, n. 190, e' abrogato. Fermo restando  quanto  previsto
          dal comma 1-bis, le province possono avvalersi di personale
          a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa
          sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. 
              2. A decorrere dalla data individuata  dal  decreto  di
          cui al presente comma, anche per le  finalita'  di  cui  al
          comma 1,  i  comuni  possono  procedere  ad  assunzioni  di
          personale a tempo indeterminato in  coerenza  con  i  piani
          triennali dei fabbisogni di personale e fermo  restando  il
          rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato
          dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per
          tutto  il  personale  dipendente,  al  lordo  degli   oneri
          riflessi a carico dell'amministrazione,  non  superiore  al
          valore soglia definito come percentuale, differenziata  per
          fascia demografica,  della  media  delle  entrate  correnti
          relative agli ultimi tre rendiconti approvati,  considerate
          al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in
          bilancio di previsione.  Con  decreto  del  Ministro  della
          pubblica  amministrazione,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e il  Ministro  dell'interno,
          previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto sono individuate  le
          fasce demografiche, i relativi valori  soglia  prossimi  al
          valore  medio  per  fascia  demografica   e   le   relative
          percentuali massime annuali di incremento del personale  in
          servizio per i comuni che si  collocano  al  di  sotto  del
          valore soglia prossimo al valore medio, nonche'  un  valore
          soglia superiore cui convergono i comuni con una  spesa  di
          personale eccedente la predetta soglia superiore. I  comuni
          che registrano un rapporto  compreso  tra  i  due  predetti
          valori  soglia  non  possono  incrementare  il  valore  del
          predetto  rapporto   rispetto   a   quello   corrispondente
          registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.
          I comuni con popolazione  fino  a  5.000  abitanti  che  si
          collocano al di sotto del valore soglia  di  cui  al  primo
          periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi
          dell'art. 32 del testo unico di cui al decreto  legislativo
          18  agosto  2000,  n.  267,  al  solo  fine  di  consentire
          l'assunzione di almeno una unita' possono  incrementare  la
          spesa di personale a tempo indeterminato oltre la  predetta
          soglia di un valore non superiore a  quello  stabilito  con
          decreto di cui al secondo periodo, collocando  tali  unita'
          in comando presso le  corrispondenti  unioni  con  oneri  a
          carico delle medesime, in deroga alle vigenti  disposizioni
          in materia di contenimento  della  spesa  di  personale.  I
          predetti  parametri  possono  essere  aggiornati   con   le
          modalita' di cui al secondo periodo  ogni  cinque  anni.  I
          comuni in cui il rapporto fra la  spesa  di  personale,  al
          lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e
          la media delle  predette  entrate  correnti  relative  agli
          ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore
          soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione
          annuale  del  suddetto  rapporto  fino   al   conseguimento
          nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche  applicando
          un turn over inferiore al 100 per cento.  A  decorrere  dal
          2025 i comuni  che  registrano  un  rapporto  superiore  al
          valore soglia superiore applicano un turn over pari  al  30
          per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.
          Il limite al trattamento accessorio del  personale  di  cui
          all'art. 23, comma 2, del  decreto  legislativo  25  maggio
          2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione,  per
          garantire  l'invarianza  del   valore   medio   pro-capite,
          riferito all'anno 2018, del  fondo  per  la  contrattazione
          integrativa  nonche'  delle  risorse  per  remunerare   gli
          incarichi   di   posizione   organizzativa,   prendendo   a
          riferimento come base di calcolo il personale  in  servizio
          al 31 dicembre 2018. 
              2-bis. Al comma 366 dell'art. 1 della legge 30 dicembre
          2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) le parole: "ed educativo, anche degli  enti  locali"
          sono soppresse; 
              b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I  commi
          360, 361, 363 e 364 non si applicano  alle  assunzioni  del
          personale educativo degli enti locali". 
              2-ter. Gli enti locali procedono alle assunzioni di cui
          all'art. 1, comma 366, della legge  30  dicembre  2018,  n.
          145, anche utilizzando le graduatorie la cui validita'  sia
          stata prorogata ai sensi del comma 362 del medesimo art. 1. 
              2-quater. Il comma 2 dell'art. 14-ter del decreto-legge
          28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 marzo 2019, n. 26, e' abrogato.». 
              - Si riporta il testo del  comma  28  dell'art.  9  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica): 
              «Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego
          pubblico). - 1. - 27. Omissis. 
              28. A  decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
          le universita' e gli enti  pubblici  di  cui  all'art.  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo
          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
          legislativo 30 marzo,  possono  avvalersi  di  personale  a
          tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di
          collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50
          per cento della spesa sostenuta  per  le  stesse  finalita'
          nell'anno 2009. Per le medesime  amministrazioni  la  spesa
          per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad
          altri rapporti formativi, alla somministrazione di  lavoro,
          nonche' al lavoro accessorio di cui all'art. 70,  comma  1,
          lettera d) del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.
          276, e successive modificazioni ed integrazioni,  non  puo'
          essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le
          rispettive finalita' nell'anno 2009. I  limiti  di  cui  al
          primo e al secondo periodo  non  si  applicano,  anche  con
          riferimento ai  lavori  socialmente  utili,  ai  lavori  di
          pubblica utilita' e ai cantieri di lavoro, nel caso in  cui
          il  costo  del  personale  sia  coperto  da   finanziamenti
          specifici  aggiuntivi  o  da  fondi  dell'Unione   europea;
          nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi  non  si
          applicano con riferimento alla  sola  quota  finanziata  da
          altri soggetti. Le disposizioni di cui  al  presente  comma
          costituiscono principi generali ai fini  del  coordinamento
          della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni,  le
          province autonome, gli enti locali e gli enti del  Servizio
          sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione
          di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno  2011,
          n. 118, per l'anno 2014, il limite  di  cui  ai  precedenti
          periodi e' fissato al 60 per cento  della  spesa  sostenuta
          nel 2009. A decorrere dal  2013  gli  enti  locali  possono
          superare il predetto limite per le assunzioni  strettamente
          necessarie  a  garantire  l'esercizio  delle  funzioni   di
          polizia  locale,  di  istruzione  pubblica  e  del  settore
          sociale nonche' per le spese sostenute per  lo  svolgimento
          di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
          cui all'art.  70,  comma  1,  del  decreto  legislativo  10
          settembre  2003,  n.  276.  Le  limitazioni  previste   dal
          presente comma non si applicano alle regioni  e  agli  enti
          locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese  di
          personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge
          27 dicembre  2006,  n.  296,  e  successive  modificazioni,
          nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione. Resta
          fermo che comunque la spesa  complessiva  non  puo'  essere
          superiore alla spesa  sostenuta  per  le  stesse  finalita'
          nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni
          previste dal presente  comma  le  spese  sostenute  per  le
          assunzioni a tempo  determinato  ai  sensi  dell'art.  110,
          comma 1, del testo unico di cui al decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267. Per il comparto scuola  e  per  quello
          delle istituzioni di  alta  formazione  e  specializzazione
          artistica e musicale  trovano  applicazione  le  specifiche
          disposizioni  di  settore.  Resta  fermo  quanto   previsto
          dall'art. 1, comma 188, della legge 23  dicembre  2005,  n.
          266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresi',  quanto
          previsto dal comma 187 dell'art. 1 della medesima legge  n.
          266 del 2005, e successive  modificazioni.  Alla  copertura
          del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della
          procedura  per  l'individuazione  delle  risorse   di   cui
          all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.
          69, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
          2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro
          a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione  degli
          enti di ricerca dall'applicazione  delle  disposizioni  del
          presente comma, si  provvede  mediante  utilizzo  di  quota
          parte delle maggiori entrate derivanti dall'art. 38,  commi
          13-bis e seguenti. Il presente comma non  si  applica  alla
          struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera
          a), del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163.  Il
          mancato rispetto  dei  limiti  di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Per  le   amministrazioni   che
          nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per  le  finalita'
          previste ai sensi del presente comma, il limite di  cui  al
          primo periodo  e'  computato  con  riferimento  alla  media
          sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009. 
              Omissis.». 
              - Il testo dei commi 557 e 562 dell'art. 1 della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e' riportato nelle note al  comma
          69. 
              -  Il  testo  del  comma  3-septies  dell'art.  57  del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,  n.  126,  e'
          riportato nelle note al comma 943. 
          Note al comma 802: 
                
              - Il  testo  del  comma  2  dell'art.  20  del  decreto
          legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni
          al decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  ai  sensi
          degli articoli 16, commi 1, lettera a), e  2,  lettere  b),
          c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h),
          l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto  2015,
          n.   124,   in   materia    di    riorganizzazione    delle
          amministrazioni pubbliche),  e'  riportato  nelle  note  al
          comma 292. 
          Note al comma 803: 
              - Il testo del comma 386 dell'art.  1  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208, e' riportato  nelle  note  al  comma
          799. 
          Note al comma 804: 
                
              - Il testo del comma 44 dell'art.  59  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449, e' riportato  nelle  note  al  comma
          398. 
          Note al comma 807: 
                
              - Si riporta il testo del  comma  3  dell'art.  31  del
          decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68  (Disposizioni  in
          materia di autonomia di entrata  delle  regioni  a  statuto
          ordinario e delle province, nonche' di  determinazione  dei
          costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario): 
              «Art.  31  (Disposizioni  particolari  per  regioni   a
          statuto speciale e per le province autonome di Trento e  di
          Bolzano). - 1. - 2. Omissis. 
              3.  E'  estesa  sulla  base  della  procedura  prevista
          dall'art. 27, comma 2, della citata legge n. 42  del  2009,
          agli enti locali appartenenti ai territori delle regioni  a
          statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
          Bolzano l'applicazione, a fini esclusivamente conoscitivi e
          statistico-informativi, delle  disposizioni  relative  alla
          raccolta dei dati, inerenti al processo di definizione  dei
          fabbisogni standard, da far  confluire  nelle  banche  dati
          informative ai sensi  degli  articoli  4  e  5  del  citato
          decreto legislativo n. 216 del 2010.». 
          Note al comma 808: 
                
              - Si riporta il testo del comma 875 dell'art.  1  della
          citata  legge  27  dicembre  2019,  n.  160  (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): 
              «Art. 1. 1. - 874. Omissis. 
              875. A  decorrere  dall'anno  2020  e'  riconosciuto  a
          favore dei liberi consorzi  e  delle  citta'  metropolitane
          della Regione siciliana un contributo di 80 milioni di euro
          annui.  Il  contributo  spettante   a   ciascun   ente   e'
          determinato secondo la tabella  di  seguito  riportata.  Il
          contributo di cui al  periodo  precedente  e'  versato  dal
          Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato
          a titolo di parziale  concorso  alla  finanza  pubblica  da
          parte  dei  medesimi  enti.  In  considerazione  di  quanto
          disposto dal periodo precedente, ciascun ente  beneficiario
          non iscrive in entrata  le  somme  relative  ai  contributi
          attribuiti e iscrive in  spesa  il  concorso  alla  finanza
          pubblica di cui all'art.  1,  comma  418,  della  legge  23
          dicembre  2014,  n.   190,   al   netto   di   un   importo
          corrispondente alla somma dei contributi stessi. 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              Omissis.». 
              - Il testo del comma 418 dell'art.  1  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190, e' riportato  nelle  note  al  comma
          784. 
          Note al comma 809: 
                
              - Si riporta il testo dei commi da 134 a 138  dell'art.
          1 della  citata  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. - 1. - 133. Omissis. 
              134. Al fine  di  favorire  gli  investimenti,  per  il
          periodo 2021-2034, sono assegnati alle  regioni  a  statuto
          ordinario contributi per investimenti per la  progettazione
          e per la realizzazione di opere pubbliche per la  messa  in
          sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di
          viabilita' e per la messa in sicurezza  e  lo  sviluppo  di
          sistemi di trasporto pubblico anche  con  la  finalita'  di
          ridurre l'inquinamento  ambientale,  per  la  rigenerazione
          urbana  e   la   riconversione   energetica   verso   fonti
          rinnovabili, per le infrastrutture sociali e  le  bonifiche
          ambientali dei siti inquinati, nonche' per investimenti  di
          cui all'art. 3,  comma  18,  lettera  c),  della  legge  24
          dicembre 2003,  n.  350,  nel  limite  complessivo  di  135
          milioni di euro per l'anno 2021, di 435 milioni di euro per
          l'anno 2022, di 424,5 milioni di euro per l'anno  2023,  di
          524,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 124,5 milioni  di
          euro per l'anno 2025, di 259,5 milioni di euro  per  l'anno
          2026, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal
          2027 al 2032, di 349,5 milioni di euro per l'anno 2033 e di
          200 milioni di euro per l'anno 2034. Gli importi di cui  al
          periodo precedente tengono conto della riduzione  apportata
          ai sensi dell'art. 39, comma 14-octies,  del  decreto-legge
          30 dicembre 2019, n. 162,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Gli importi spettanti a
          ciascuna regione a valere sui contributi di  cui  al  primo
          periodo  sono  indicati  nella  tabella  1  allegata   alla
          presente legge e possono essere  modificati,  a  invarianza
          del contributo complessivo, mediante  accordo  da  sancire,
          entro il 31 gennaio 2021, in sede di Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano. 
              135. I contributi per gli investimenti di cui al  comma
          134 sono assegnati per almeno il 70 per cento, per  ciascun
          anno, dalle regioni  a  statuto  ordinario  ai  comuni  del
          proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno precedente
          al  periodo  di  riferimento.  Il  contributo  assegnato  a
          ciascun comune e' finalizzato a investimenti per: 
              a) la messa  in  sicurezza  del  territorio  a  rischio
          idrogeologico; 
              b) la messa in sicurezza di strade,  ponti  e  viadotti
          nonche' per interventi sulla  viabilita'  e  sui  trasporti
          anche  con   la   finalita'   di   ridurre   l'inquinamento
          ambientale; 
              c) la messa in sicurezza degli edifici, con  precedenza
          per  gli  edifici  scolastici,  e  di  altre  strutture  di
          proprieta' dei comuni; 
              c-bis) la messa in sicurezza e lo sviluppo  di  sistemi
          di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento
          modale verso forme di mobilita' maggiormente sostenibili  e
          alla riduzione delle emissioni climalteranti; 
              c-ter) progetti di rigenerazione urbana,  riconversione
          energetica e utilizzo fonti rinnovabili; 
              c-quater) infrastrutture sociali; 
              c-quinquies)   le   bonifiche   ambientali   dei   siti
          inquinati; 
              c-sexies)   l'acquisto   di    impianti,    macchinari,
          attrezzature tecnico-scientifiche,  mezzi  di  trasporto  e
          altri beni mobili a utilizzo pluriennale. 
              135-bis. Le  regioni,  nell'atto  di  assegnazione  del
          contributo di cui al comma 134  del  presente  articolo  ai
          comuni del proprio territorio, individuano  gli  interventi
          oggetto di finanziamento  attraverso  il  codice  unico  di
          progetto (CUP),  ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  16
          gennaio 2003, n. 3, prevedendo che  i  comuni  beneficiari,
          entro il 30 novembre dell'anno  precedente  al  periodo  di
          riferimento,  classifichino  i  medesimi   interventi   nel
          sistema di cui al comma 138 del presente articolo sotto  la
          voce "Contributo investimenti indiretti art. 1, comma  134,
          legge di bilancio 2019". 
              136. Il comune beneficiario del contributo  di  cui  al
          comma  135  e'  tenuto  ad  affidare  i   lavori   per   la
          realizzazione  delle  opere  pubbliche  entro   otto   mesi
          decorrenti dalla data  di  attribuzione  delle  risorse.  I
          risparmi  derivanti  da  eventuali  ribassi   d'asta   sono
          vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare  esecuzione
          e successivamente possono essere utilizzati  per  ulteriori
          investimenti, per le medesime finalita' previste dal  comma
          135, a condizione che gli stessi  vengano  impegnati  entro
          sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione. 
              136-bis. Nel caso di mancato rispetto  del  termine  di
          affidamento dei lavori o delle forniture di  cui  al  comma
          136 o  di  parziale  utilizzo  del  contributo,  verificato
          attraverso il sistema di cui  al  comma  138,  il  medesimo
          contributo e' revocato, in tutto o in parte,  entro  il  30
          settembre di ciascun anno  di  riferimento  del  contributo
          stesso; le somme revocate sono riassegnate con il  medesimo
          provvedimento di revoca ai  comuni  per  piccole  opere.  I
          comuni  beneficiari  del  contributo  di  cui  al   periodo
          precedente sono tenuti ad affidare i  lavori  entro  il  15
          dicembre di ciascun anno e sono  tenuti  agli  obblighi  di
          monitoraggio di cui al  comma  138.  Nel  caso  di  mancato
          rispetto  del  termine  di  cui  al   periodo   precedente,
          verificato attraverso il sistema di cui al  comma  138,  le
          somme sono revocate e versate  dalle  regioni  ad  apposito
          capitolo del bilancio dello Stato. 
              137. Le regioni a statuto ordinario pongono  in  essere
          le azioni necessarie per  un  costante  monitoraggio  degli
          investimenti  dei  comuni  beneficiari  dei  contributi  ed
          effettuano un controllo a campione sulle opere pubbliche  o
          forniture oggetto dei medesimi contributi. 
              138. Il monitoraggio delle opere pubbliche o  forniture
          di cui ai commi da 134  a  137  del  presente  articolo  e'
          effettuato dai comuni beneficiari, ovvero dalle regioni nel
          caso  di  investimenti  diretti,  attraverso   il   sistema
          previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
              Omissis.». 
          Note al comma 810: 
              - Si riporta il testo del comma 63  dell'art.  1  della
          citata legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 1. - 1. - 62. Omissis. 
              63.  Per   il   finanziamento   degli   interventi   di
          manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova
          costruzione, incremento  dell'efficienza  energetica  e  di
          cablaggio  interno  delle  scuole  di  province  e   citta'
          metropolitane,  nonche'   degli   enti   di   decentramento
          regionale e' autorizzata, nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni  di  euro
          per l'anno 2020, 215 milioni di euro per l'anno  2021,  625
          milioni di euro per l'anno 2022, 525 milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2025 al 2029. 
              Omissis.». 
          Note al comma 811: 
              - Si riporta il testo del comma 4-sexies  dell'art.  11
          del  citato  decreto-legge  18  ottobre   2012,   n.   179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221 (Ulteriori misure urgenti per la crescita  del
          Paese): 
              «Art. 11 (Libri e centri scolastici digitali). -  1.  -
          4-quinquies. Omissis. 
              4-sexies. Per le finalita' di cui ai commi da  4-bis  a
          4-quinquies, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 e'
          istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il  Fondo
          unico per l'edilizia  scolastica,  nel  quale  confluiscono
          tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque
          destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica. 
              Omissis.». 
          Note al comma 812: 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art.  7-ter  del
          citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 giugno  2020,  n.  41  (Misure
          urgenti  sulla  regolare  conclusione  e  l'ordinato  avvio
          dell'anno scolastico e sullo  svolgimento  degli  esami  di
          Stato, nonche' in materia di  procedure  concorsuali  e  di
          abilitazione  e   per   la   continuita'   della   gestione
          accademica), come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  7-ter  (Misure   urgenti   per   interventi   di
          riqualificazione dell'edilizia scolastica). - 1. Al fine di
          garantire la rapida esecuzione di  interventi  di  edilizia
          scolastica, anche in relazione all'emergenza  da  COVID-19,
          fino al 31 dicembre 2021 i sindaci  e  i  presidenti  delle
          province e delle citta' metropolitane operano, nel rispetto
          dei   principi   derivanti   dall'ordinamento   dell'Unione
          europea, con i poteri dei commissari  di  cui  all'art.  4,
          commi 2 e 3, del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,
          n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni: 
              a) articoli 21, 27, 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33,  comma
          1, 37, 77, 78 e 95,  comma  3,  del  codice  dei  contratti
          pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
          50; 
              b) art. 60 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
          50, con riferimento al  termine  minimo  per  la  ricezione
          delle offerte per tutte le procedure sino  alle  soglie  di
          cui all'art. 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo,
          che e' stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione
          del bando di gara. 
              Omissis.». 
          Note al comma 813: 
                
              - Si riporta il testo  del  comma  3  dell'art.  9  del
          citato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120
          (Misure urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione
          digitale), come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  9  (Misure  di  accelerazione  degli  interventi
          infrastrutturali). - 1. - 2. Omissis. 
              3. Al fine di garantire  l'uniformita'  nelle  gestioni
          commissariali  finalizzate  alla  realizzazione  di   opere
          pubbliche o  interventi  infrastrutturali  assicurando,  al
          contempo, la riduzione dei relativi tempi di esecuzione,  a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  tutti  i   commissari
          nominati per la predetta finalita' sulla base di specifiche
          norme  di  legge  operano,   fino   all'ultimazione   degli
          interventi, con i poteri di cui all'art. 4, commi  2  e  3,
          del decreto-legge 18 aprile 2019,  n.  32  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.  55.  Restano
          esclusi dall'ambito di applicazione del  citato  art.  4  i
          commissari nominati  ai  sensi  dell'art.  25  del  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,  ai  sensi  dell'art.  11
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, ai  sensi  dell'art.  1
          del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.  130,
          nonche' i commissari straordinari nominati per l'attuazione
          di  interventi  di  ricostruzione  a  seguito   di   eventi
          calamitosi. Resta comunque fermo quanto previsto  dall'art.
          11 del presente decreto.  Sono  aggiudicati  esclusivamente
          sulla base del criterio  dell'offerta  economicamente  piu'
          vantaggiosa, individuata sulla base  del  miglior  rapporto
          qualita'/prezzo, i contratti relativi ai servizi sociali  e
          di ristorazione ospedaliera,  assistenziale  e  scolastica,
          nonche' ai servizi ad alta intensita' di  manodopera,  come
          definiti all'art. 50, comma 1, del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, fatti salvi gli  affidamenti  ai  sensi
          dell'art. 36, comma 2, lettera  a),  del  medesimo  decreto
          legislativo.». 
          Note al comma 814: 
              - Si riporta il testo del comma 871 dell'art.  1  della
          citata legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 1. - 1. - 870. Omissis. 
              871. In applicazione del punto  6  dell'Accordo  del  7
          novembre 2019 lo Stato riconosce alla regione  Sardegna  un
          trasferimento  di   risorse   aggiuntive   per   spese   di
          investimento di complessivi euro  1.425,8  milioni  per  le
          spese di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
          conservativo, ristrutturazione e valorizzazione di  strade,
          scuole, immobili di proprieta' regionale, beni culturali ed
          archeologici   ed   aree   contermini,   nonche'   per   la
          realizzazione di opere pubbliche  di  interesse  regionale,
          inclusi  ospedali  e  strutture   destinate   al   servizio
          sanitario regionale, per il potenziamento  delle  residenze
          universitarie  e  delle  strutture  destinate   a   servizi
          connessi  al  diritto  allo   studio   universitario,   per
          l'acquisto   di    impianti,    macchinari,    attrezzature
          tecnico-scientifiche,  mezzi  di  trasporto  e  altri  beni
          mobili a utilizzo  pluriennale  e  per  l'integrazione  dei
          fondi statali destinati ad opere di prevenzione  idrauliche
          ed idrogeologiche da danni  atmosferici  da  trasferire  in
          quote pari a euro 33,8 milioni per l'anno  2020,  euro  114
          milioni per l'anno 2021, euro 91 milioni per  l'anno  2022,
          euro 97 milioni per l'anno 2023, euro 94 milioni per l'anno
          2024, euro 105 milioni per l'anno 2025, euro 49 milioni per
          l'anno 2026, euro 117 milioni  per  l'anno  2027,  euro  95
          milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro  145
          milioni per l'anno 2032 ed  euro  200  milioni  per  l'anno
          2033. Tali somme sono trasferite alla regione, nella misura
          del  20  per  cento,  a  titolo  di   acconto   a   seguito
          dell'attestazione da parte  del  Presidente  della  regione
          dell'avvio  dei  lavori  ovvero  della  sottoscrizione  dei
          contratti di acquisto e, per la restante quota dell'80  per
          cento,  a  seguito  della  realizzazione  degli  stati   di
          avanzamento  dei  lavori  attestata  dal  Presidente  della
          regione  ovvero  della  avvenuta  consegna  degli  immobili
          acquistati,  parimenti  attestata  dal   Presidente   della
          regione, nei limiti delle quote annuali,  con  possibilita'
          di rimodulare le stesse secondo le esigenze degli stati  di
          avanzamento, nel rispetto  dell'art.  30,  comma  2,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196.  Lo  Stato  riconosce  alla
          regione Sardegna l'assegnazione di  euro  111  milioni  per
          investimenti in ambito sanitario a valere sulle risorse  da
          ripartire di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988,  n.
          67, come rideterminate dall'art. 1, comma 555, della  legge
          30 dicembre 2018, n. 145, da erogare nella  misura  del  20
          per cento a titolo di acconto a  seguito  dell'attestazione
          dell'avvio dei lavori e per la restante quota  dell'80  per
          cento  a  seguito  della  realizzazione  degli   stati   di
          avanzamento dei lavori. 
              Omissis.». 
          Note al comma 815: 
                
              - Si riporta il testo dell'art. 22 della legge 5 maggio
          2009, n. 42 (Delega al Governo in  materia  di  federalismo
          fiscale, in attuazione dell'art. 119  della  Costituzione),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 22 (Perequazione infrastrutturale). - 1. Al  fine
          di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale  tra
          le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche
          infra-regionali, entro e non oltre il 30 giugno  2021,  con
          uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta dei Ministri competenti, di  concerto
          con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il
          Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con  il
          Ministro degli affari regionali e le  autonomie  e  con  il
          Ministro per il Sud e la coesione territoriale: 
              a)  e'  effettuata  la  ricognizione  delle   dotazioni
          infrastrutturali   esistenti   riguardanti   le   strutture
          sanitarie,  assistenziali,  scolastiche,  nonche'  la  rete
          stradale,     autostradale,     ferroviaria,      portuale,
          aeroportuale, idrica, elettrica e digitale e di trasporto e
          distribuzione del gas. La ricognizione si avvale dei dati e
          delle informazioni forniti dalla Conferenza delle regioni e
          delle province autonome; 
              b) sono definiti gli standard  di  riferimento  per  la
          perequazione infrastrutturale in termini di servizi  minimi
          per le predette tipologie di infrastrutture. 
              1-bis. La ricognizione di cui al comma 1,  lettera  a),
          e' effettuata tenendo conto, in particolare,  dei  seguenti
          elementi: 
              a) estensione delle superfici territoriali; 
              b)  valutazione  della  rete  viaria  con   particolare
          riferimento a quella del Mezzogiorno; 
              c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo; 
              d) densita' della popolazione e densita'  delle  unita'
          produttive; 
              e) particolari requisiti delle zone di montagna; 
              f) carenze della dotazione  infrastrutturale  esistente
          in ciascun territorio; 
              g) specificita' insulare con definizione  di  parametri
          oggettivi   relativi   alla   misurazione   degli   effetti
          conseguenti al  divario  di  sviluppo  economico  derivante
          dall'insularita',  anche  con  riguardo  all'entita'  delle
          risorse per gli interventi speciali di  cui  all'art.  119,
          quinto comma, della Costituzione. 
              1-ter. Il Presidente del Consiglio dei  ministri  o  il
          Ministro dallo stesso delegato, anche per il tramite  della
          Struttura di missione Investitalia e del  Dipartimento  per
          la  programmazione  e  il  coordinamento   della   politica
          economica della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
          coordina  le  attivita'  propedeutiche  all'emanazione  dei
          decreti di cui al  comma  1  e,  in  collaborazione  con  i
          Ministeri competenti,  definisce  gli  schemi-tipo  per  la
          ricognizione di cui al comma 1, lettera a), e gli  standard
          di riferimento di cui al comma 1, lettera b). 
              1-quater. Entro sei mesi dalla ricognizione di  cui  al
          comma  1,  con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   dei   Ministri
          competenti, di concerto con  il  Ministro  per  gli  affari
          regionali  e  le   autonomie,   con   il   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per il  Sud
          e la coesione territoriale e con il Ministro  dell'economia
          e delle  finanze,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281,  sono  individuate  le  infrastrutture
          necessarie a colmare il deficit di  servizi  rispetto  agli
          standard    di    riferimento    per    la     perequazione
          infrastrutturale, nonche' stabiliti i criteri di  priorita'
          per l'assegnazione dei finanziamenti. Per il  finanziamento
          delle  infrastrutture  necessarie   di   cui   al   periodo
          precedente,  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito  il  "Fondo
          perequativo infrastrutturale" con una dotazione complessiva
          di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033,  di
          cui 100 milioni di euro per l'anno  2022,  300  milioni  di
          euro annui per ciascuno degli anni dal 2023  al  2027,  500
          milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal  2028  al
          2033. Al predetto Fondo non si  applica  l'art.  7-bis  del
          decreto-legge 29 dicembre 2016,  n.  243,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. 
              1-quinquies. Alla ripartizione  del  Fondo  di  cui  al
          comma 1-quater si provvede  con  uno  o  piu'  decreti  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  dei
          Ministri competenti, di concerto con il  Ministro  per  gli
          affari  regionali  e  le  autonomie  e  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, previa  intesa  in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  che
          individua  gli  interventi  da  realizzare,  l'importo  del
          relativo  finanziamento,  i   soggetti   attuatori   e   il
          cronoprogramma della spesa, con indicazione  delle  risorse
          annuali necessarie per la loro realizzazione. 
              1-sexies. Il  monitoraggio  della  realizzazione  degli
          interventi  finanziati  di  cui  al   comma   1-quater   e'
          effettuato  attraverso  il  sistema  di  cui   al   decreto
          legislativo 29 dicembre 2011,  n.  229,  classificando  gli
          interventi sotto la voce "Interventi per  il  recupero  del
          deficit infrastrutturale legge di bilancio 2021". 
              2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21,
          al fine del  recupero  del  deficit  infrastrutturale,  ivi
          compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale  e
          i collegamenti con le isole, sono individuati,  sulla  base
          della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo,
          interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'art.  119,
          quinto comma, della Costituzione, che tengano  conto  anche
          della virtuosita' degli enti nell'adeguamento  al  processo
          di convergenza ai  costi  o  al  fabbisogno  standard.  Gli
          interventi di cui al presente  comma  da  effettuare  nelle
          aree sottoutilizzate  sono  individuati  nel  programma  da
          inserire     nel      Documento      di      programmazione
          economico-finanziaria ai  sensi  dell'art.  1,  commi  1  e
          1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.». 
          Note al comma 816: 
                
              - La legge 11 agosto 2003, n. 218  recante  «Disciplina
          dell'attivita'  di  trasporto  di  viaggiatori   effettuato
          mediante noleggio di autobus con conducente», e' pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  18
          agosto 2003, n. 190. 
                
              - Il testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, e' riportato nelle note al comma 24. 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 1-bis dell'art.  44
          del  citato  decreto-legge  14   agosto   2020,   n.   104,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
          n. 126, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  44  (Incremento  sostegno   Trasporto   pubblico
          locale). - 1. Al fine di sostenere il settore del trasporto
          pubblico locale e  regionale  di  passeggeri  sottoposto  a
          obbligo di servizio pubblico e consentire  l'erogazione  di
          servizi di trasporto pubblico locale  in  conformita'  alle
          misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui
          al decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35,  e  al
          decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74,  la
          dotazione del fondo di cui al comma  1  dell'art.  200  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  e'
          incrementata di 400 milioni di euro per l'anno  2020.  Tali
          risorse  possono  essere  utilizzate,  oltre  che  per   le
          medesime finalita' di cui al citato art. 200, anche per  il
          finanziamento, nel  limite  di  300  milioni  di  euro,  di
          servizi  aggiuntivi  di   trasporto   pubblico   locale   e
          regionale,  destinato  anche  a  studenti,  occorrenti  per
          fronteggiare   le   esigenze   di   trasporto   conseguenti
          all'attuazione  delle  misure  di  contenimento   derivanti
          dall'applicazione delle Linee guida per l'informazione agli
          utenti e le modalita'  organizzative  per  il  contenimento
          della diffusione  del  COVID-19  in  materia  di  trasporto
          pubblico e delle Linee guida per  il  trasporto  scolastico
          dedicato, ove i predetti  servizi  nel  periodo  precedente
          alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto  un  riempimento
          superiore all'80 per cento della  capacita',  a  tale  fine
          ricorrendo,  mediante  apposita  convenzione  e   imponendo
          obblighi di servizio, a operatori  economici  esercenti  il
          servizio di trasporto di  passeggeri  su  strada  ai  sensi
          della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonche' ai titolari  di
          licenza  per  l'esercizio  del  servizio  di  taxi   o   di
          autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con
          conducente. 
              1-bis.  Ciascuna  regione  e  provincia   autonoma   e'
          autorizzata  all'attivazione  dei  servizi  aggiuntivi   di
          trasporto pubblico locale e regionale di cui  al  comma  1,
          nei  limiti  del  50  per  cento  delle  risorse  ad   essa
          attribuibili  applicando  alla   spesa   di   300   milioni
          autorizzata dal medesimo comma 1 le stesse  percentuali  di
          ripartizione  previste  dal  decreto  del  Ministro   delle
          infrastrutture e  dei  trasporti,  adottato  in  attuazione
          dell'art. 200, comma 2, del decreto-legge 19  maggio  2020,
          n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
          2020, n. 77. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture
          e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, da adottare entro  sessanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n.  281,  si  provvede  alla  definizione  dei
          criteri e delle quote da assegnare  a  ciascuna  regione  e
          provincia  autonoma  per  il  finanziamento   dei   servizi
          aggiuntivi  di  trasporto  pubblico  locale   e   regionale
          previsti dal comma 1, secondo periodo, e  alla  conseguente
          ripartizione delle risorse, anche attraverso  compensazioni
          tra  gli  enti  stessi,  nonche'  alla  ripartizione  delle
          residue risorse di cui al comma 1, primo periodo, secondo i
          medesimi criteri e modalita' di cui al citato art. 200  del
          decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  200  del
          citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  Sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
              «Art.  200  (Disposizioni  in  materia   di   trasporto
          pubblico locale). - 1. Al fine di sostenere il settore  del
          trasporto  pubblico  locale  e  regionale   di   passeggeri
          sottoposto a obbligo di servizio pubblico a  seguito  degli
          effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da
          COVID-19,  e'   istituito   presso   il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti un fondo con  una  dotazione
          iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020,  destinato
          a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi  ai
          passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al  31  gennaio
          2021 rispetto alla media dei ricavi tariffari  relativa  ai
          passeggeri registrata nel medesimo periodo  del  precedente
          biennio. Il Fondo e' destinato, nei  limiti  delle  risorse
          disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti con
          riferimento ai  servizi  di  trasporto  pubblico  locale  e
          regionale dall'attuazione delle misure  previste  dall'art.
          215 del presente decreto. 
              Omissis.». 
          Note al comma 817: 
              -  Il  testo  del  comma  1  dell'art.  44  del  citato
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,  come
          modificato dalla presente legge, e' riportato nelle note al
          comma 816. 
          Note al comma 818: 
              - Si riporta il testo dei commi  da  1  a  3  dell'art.
          12-bis del citato decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
          285 (Codice della strada): 
              «Art.12-bis   (Prevenzione   ed   accertamento    delle
          violazioni in  materia  di  sosta  e  fermata).  -  1.  Con
          provvedimento del sindaco possono essere conferite funzioni
          di prevenzione e accertamento di  tutte  le  violazioni  in
          materia   di   sosta   nell'ambito   delle   aree   oggetto
          dell'affidamento per la sosta regolamentata o a  pagamento,
          aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle societa'
          private e pubbliche esercenti la gestione  della  sosta  di
          superficie a pagamento o dei parcheggi.  Con  provvedimento
          del sindaco possono, inoltre, essere conferite a dipendenti
          comunali o a dipendenti  delle  aziende  municipalizzate  o
          delle imprese addette alla raccolta dei  rifiuti  urbani  e
          alla  pulizia  delle  strade  funzioni  di  prevenzione   e
          accertamento di tutte le violazioni in materia di  sosta  o
          di  fermata  connesse   all'espletamento   delle   predette
          attivita'. 
              2. Le funzioni  di  prevenzione  e  accertamento  delle
          violazioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal
          personale, nominativamente designato in tale  funzione  con
          il provvedimento del sindaco di  cui  al  comma  1,  previo
          accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e
          con  l'effettuazione  e  il  superamento   di   un'adeguata
          formazione. Tale personale, durante  lo  svolgimento  delle
          proprie  mansioni,  riveste  la   qualifica   di   pubblico
          ufficiale. 
              3. Le  funzioni  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          conferite  anche  al  personale  ispettivo  delle   aziende
          esercenti  il  trasporto  pubblico  di  persone.   A   tale
          personale sono inoltre conferite, con le  stesse  modalita'
          di  cui  al  comma  1,  le  funzioni   di   prevenzione   e
          accertamento in materia di circolazione,  fermata  e  sosta
          sulle corsie e strade ove transitano i veicoli  adibiti  al
          servizio di linea. 
              Omissis.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   4   del   citato
          decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35  (Misure
          urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19): 
              «Art. 4 (Sanzioni e controlli). - 1. Salvo che il fatto
          costituisca reato, il  mancato  rispetto  delle  misure  di
          contenimento di cui all'art.  1,  comma  2,  individuate  e
          applicate con i provvedimenti adottati ai  sensi  dell'art.
          2, commi 1 e 2,  ovvero  dell'art.  3,  e'  punito  con  la
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          400  a  euro  1.000  e  non  si   applicano   le   sanzioni
          contravvenzionali previste dall'art. 650 del codice  penale
          o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri
          per ragioni di sanita', di cui all'art. 3, comma 3.  Se  il
          mancato rispetto delle  predette  misure  avviene  mediante
          l'utilizzo di un veicolo la  sanzione  prevista  dal  primo
          periodo e' aumentata fino a un terzo. 
              2. Nei casi di cui all'art. 1, comma 2, lettere i), m),
          p), u), v), z) e  aa),  si  applica  altresi'  la  sanzione
          amministrativa accessoria della chiusura  dell'esercizio  o
          dell'attivita' da 5 a 30 giorni. 
              3. Si applicano, per quanto non stabilito dal  presente
          articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del  capo  I
          della  legge  24  novembre  1981,   n.   689,   in   quanto
          compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si  applica
          l'art. 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della  strada,  di
          cui al decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285.  Le
          sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'art.  2,
          commi 1 e 2, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le
          violazioni delle misure di cui  all'art.  3  sono  irrogate
          dalle  autorita'  che  le  hanno  disposte.   Ai   relativi
          procedimenti si applica l'art.  103  del  decreto-legge  17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27. 
              4. All'atto dell'accertamento delle violazioni  di  cui
          al comma 2, ove necessario per impedire la  prosecuzione  o
          la reiterazione della violazione, l'organo accertatore puo'
          disporre   la   chiusura   provvisoria   dell'attivita'   o
          dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.  Il
          periodo  di  chiusura  provvisoria  e'   scomputato   dalla
          corrispondente    sanzione    accessoria    definitivamente
          irrogata, in sede di sua esecuzione. 
              5. In caso di reiterata violazione  della  disposizione
          di  cui  al  comma  1,  la   sanzione   amministrativa   e'
          raddoppiata e quella accessoria e' applicata  nella  misura
          massima. 
              6. Salvo che il fatto costituisca violazione  dell'art.
          452 del codice penale  o  comunque  piu'  grave  reato,  la
          violazione della misura di cui all'art. 1, comma 2, lettera
          e), e' punita ai sensi dell'art. 260 del regio  decreto  27
          luglio 1934, n. 1265, Testo unico  delle  leggi  sanitarie,
          come modificato dal comma 7. 
              7. Al primo comma dell'art. 260 del  regio  decreto  27
          luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le
          parole "con l'arresto fino a sei mesi e  con  l'ammenda  da
          lire 40.000 a lire 800.000" sono sostituite dalle seguenti:
          "con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da  euro
          500 ad euro 5.000". 
              8.  Le   disposizioni   del   presente   articolo   che
          sostituiscono sanzioni penali con  sanzioni  amministrative
          si applicano anche alle violazioni  commesse  anteriormente
          alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma  in
          tali casi le sanzioni amministrative sono  applicate  nella
          misura minima ridotta alla meta'. Si  applicano  in  quanto
          compatibili le disposizioni degli articoli 101  e  102  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. 
              9. Il Prefetto, informando preventivamente il  Ministro
          dell'interno,   assicura    l'esecuzione    delle    misure
          avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi
          di polizia municipale munito della qualifica di  agente  di
          pubblica sicurezza e,  ove  occorra,  delle  Forze  armate,
          sentiti i competenti  comandi  territoriali.  Al  personale
          delle Forze  armate  impiegato,  previo  provvedimento  del
          Prefetto  competente,  per  assicurare  l'esecuzione  delle
          misure di contenimento di  cui  agli  articoli  1  e  2  e'
          attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il
          prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento
          nei  luoghi  di  lavoro  avvalendosi  anche  del  personale
          ispettivo  dell'azienda  sanitaria  locale  competente  per
          territorio  e   dell'Ispettorato   nazionale   del   lavoro
          limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di
          sicurezza nei luoghi di lavoro.». 
          Note al comma 819: 
              - Si riporta il testo dell'art. 7  del  citato  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada): 
              «Art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei centri
          abitati). - 1. Nei centri abitati  i  comuni  possono,  con
          ordinanza del sindaco: 
              a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi
          1, 2 e 4; 
              b) limitare  la  circolazione  di  tutte  o  di  alcune
          categorie di veicoli per accertate e motivate  esigenze  di
          prevenzione degli inquinamenti e di tutela  del  patrimonio
          artistico,  ambientale  e  naturale,   conformemente   alle
          direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti,  sentiti,  per  le  rispettive  competenze,   il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed  il
          Ministro per i beni culturali e ambientali; 
              c) stabilire la  precedenza  su  determinate  strade  o
          tratti di strade, ovvero in una  determinata  intersezione,
          in relazione alla classificazione di  cui  all'art.  2,  e,
          quando  la  intensita'  o  la  sicurezza  del  traffico  lo
          richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di  immettersi
          su  una  determinata  strada,   l'obbligo   di   arrestarsi
          all'intersezione e di dare la precedenza a chi  circola  su
          quest'ultima; 
              d) riservare limitati  spazi  alla  sosta  dei  veicoli
          degli organi di polizia stradale di cui  all'art.  12,  dei
          vigili del fuoco,  dei  servizi  di  soccorso,  nonche'  di
          quelli adibiti  al  servizio  di  persone  con  limitata  o
          impedita  capacita'  motoria,   munite   del   contrassegno
          speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai
          capilinea; 
              e)  stabilire  aree  nelle  quali  e'  autorizzato   il
          parcheggio dei veicoli; 
              f) stabilire, previa deliberazione della  giunta,  aree
          destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli e'
          subordinata  al  pagamento  di  una  somma  da   riscuotere
          mediante dispositivi di controllo di  durata  della  sosta,
          anche senza custodia  del  veicolo,  fissando  le  relative
          condizioni e tariffe  in  conformita'  alle  direttive  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
          con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
          per le aree urbane; 
              g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di
          categoria  N,  ai  sensi  della  lettera  c)  del  comma  2
          dell'art. 47, utilizzati per il  carico  e  lo  scarico  di
          cose; 
              h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta  e
          al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185; 
              i)  riservare  strade  alla  circolazione  dei  veicoli
          adibiti  a  servizi  pubblici  di  trasporto,  al  fine  di
          favorire la mobilita' urbana. 
              i-bis) stabilire che su strade classificate di tipo  E,
          E-bis, F o F-bis, ove il limite massimo  di  velocita'  sia
          inferiore o uguale a 30 km/h ovvero su parte di una zona  a
          traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche  in
          senso opposto all'unico  senso  di  marcia  prescritto  per
          tutti gli altri veicoli,  lungo  la  corsia  ciclabile  per
          doppio senso ciclabile presente  sulla  strada  stessa.  La
          facolta'  puo'  essere  prevista  indipendentemente   dalla
          larghezza  della  carreggiata,  dalla  presenza   e   dalla
          posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa  dei
          veicoli  autorizzati  al  transito.   Tale   modalita'   di
          circolazione dei velocipedi  e'  denominata  'doppio  senso
          ciclabile' ed e' individuata mediante apposita segnaletica; 
              i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi  sulle
          strade di cui alla lettera i), purche' non  siano  presenti
          binari  tramviari  a  raso  ed  a  condizione  che,   salvo
          situazioni  puntuali,  il  modulo  delle  strade  non   sia
          inferiore a 4,30 m. 
              2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore  8
          alle ore  20,  salvo  che  sia  diversamente  indicato  nel
          relativo segnale. 
              3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano
          centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi
          1 e 2, sono di competenza del prefetto  e  quelli  indicati
          nello  stesso  articolo,  comma  4,  lettera  a),  sono  di
          competenza   dell'ente   proprietario   della   strada.   I
          provvedimenti indicati nello stesso comma  4,  lettere  b),
          c), d), e) ed f) sono di  competenza  del  comune,  che  li
          adotta  sentito  il  parere  dell'ente  proprietario  della
          strada. 
              4. Nel  caso  di  sospensione  della  circolazione  per
          motivi  di  sicurezza  pubblica  o   di   sicurezza   della
          circolazione o per esigenze di carattere  militare,  ovvero
          laddove  siano  stati   stabiliti   obblighi,   divieti   o
          limitazioni di carattere temporaneo o  permanente,  possono
          essere  accordati,  per  accertate   necessita',   permessi
          subordinati a speciali condizioni e cautele.  Nei  casi  in
          cui sia stata vietata o limitata la sosta,  possono  essere
          accordati permessi  subordinati  a  speciali  condizioni  e
          cautele ai veicoli riservati  a  servizi  di  polizia  e  a
          quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria,
          nell'espletamento delle  proprie  mansioni,  nonche'  dalle
          persone con limitata o impedita capacita'  motoria,  muniti
          del contrassegno speciale. 
              5. Le caratteristiche,  le  modalita'  costruttive,  la
          procedura di omologazione e i criteri di installazione e di
          manutenzione dei dispositivi di controllo di  durata  della
          sosta  sono  stabiliti  con  decreto  del  Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              6.  Le  aree  destinate  al  parcheggio  devono  essere
          ubicate fuori della carreggiata e comunque in  modo  che  i
          veicoli parcheggiati  non  ostacolino  lo  scorrimento  del
          traffico. 
              7. I proventi dei  parcheggi  a  pagamento,  in  quanto
          spettanti  agli  enti  proprietari   della   strada,   sono
          destinati alla installazione,  costruzione  e  gestione  di
          parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei,  e  al
          loro   miglioramento   nonche'   a   interventi   per    il
          finanziamento  del  trasporto   pubblico   locale   e   per
          migliorare la mobilita' urbana. 
              8. Qualora il comune  assuma  l'esercizio  diretto  del
          parcheggio con custodia o  lo  dia  in  concessione  ovvero
          disponga l'installazione dei dispositivi  di  controllo  di
          durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su  parte
          della  stessa  area  o  su  altra  parte  nelle   immediate
          vicinanze, deve riservare una  adeguata  area  destinata  a
          parcheggio   rispettivamente   senza   custodia   o   senza
          dispositivi  di  controllo  di  durata  della  sosta.  Tale
          obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art.
          3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonche' per
          quelle definite "A" dall'art. 2 del  decreto  del  Ministro
          dei lavori pubblici 2  aprile  1968,  n.  1444,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16  aprile  1968,  e  in
          altre   zone   di   particolare   rilevanza    urbanistica,
          opportunamente individuate e delimitate dalla giunta  nelle
          quali  sussistano  esigenze  e  condizioni  particolari  di
          traffico. 
              9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono
          a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato
          tenendo conto degli effetti del  traffico  sulla  sicurezza
          della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul
          patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso
          di urgenza il  provvedimento  potra'  essere  adottato  con
          ordinanza del sindaco, ancorche' di modifica o integrazione
          della deliberazione della  giunta.  Analogamente  i  comuni
          provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica
          nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di
          cui al secondo  periodo  del  comma  8.  I  comuni  possono
          subordinare l'ingresso o  la  circolazione  dei  veicoli  a
          motore, all'interno delle zone a traffico  limitato,  anche
          al  pagamento  di  una   somma.   Con   direttiva   emanata
          dall'Ispettorato  generale  per  la   circolazione   e   la
          sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del
          presente codice, sono individuate le tipologie  dei  comuni
          che  possono  avvalersi  di  tale  facolta',   nonche'   le
          modalita' di riscossione del pagamento e le  categorie  dei
          veicoli esentati. 
              9-bis. Nel delimitare le zone  di  cui  al  comma  9  i
          comuni consentono, in ogni caso, l'accesso  libero  a  tali
          zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida. 
              10. Le zone di  cui  ai  commi  8  e  9  sono  indicate
          mediante appositi segnali. 
              11. Nell'ambito delle zone di cui ai  commi  8  e  9  e
          delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle
          quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe  a  quelle
          previste nei medesimi commi, i  comuni  hanno  facolta'  di
          riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi  di
          sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona,  a
          titolo gratuito od oneroso. 
              11-bis.  Nelle  zone  scolastiche  urbane  puo'  essere
          limitata o esclusa la circolazione, la sosta o  la  fermata
          di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari  e  con
          modalita' definiti con ordinanza del sindaco. I divieti  di
          circolazione, di sosta o di fermata non si  applicano  agli
          scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni
          frequentanti istituti scolastici, nonche'  ai  titolari  di
          contrassegno di cui all'art. 381, comma 2, del  regolamento
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
          dicembre 1992, n. 495.  Chiunque  viola  gli  obblighi,  le
          limitazioni o i  divieti  previsti  al  presente  comma  e'
          soggetto alla  sanzione  amministrativa  di  cui  al  comma
          13-bis. 
              12. Per le citta'  metropolitane  le  competenze  della
          giunta e del sindaco previste dal  presente  articolo  sono
          esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal
          sindaco metropolitano. 
              13.  Chiunque  non  ottemperi   ai   provvedimenti   di
          sospensione o divieto della circolazione, e' soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  Euro
          87,00 a Euro 345,00. 
              13-bis.  Chiunque,  in  violazione  delle   limitazioni
          previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con
          veicoli   appartenenti,   relativamente   alle    emissioni
          inquinanti, a categorie inferiori a quelle  prescritte,  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 168 a euro 679 e, nel  caso  di  reiterazione
          della violazione nel biennio, alla sanzione  amministrativa
          accessoria della sospensione  della  patente  di  guida  da
          quindici a trenta giorni ai sensi delle  norme  di  cui  al
          capo I, sezione II, del titolo VI. 
              14.  Chiunque  viola  gli  altri  obblighi,  divieti  o
          limitazioni previsti nel  presente  articolo,  e'  soggetto
          alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da
          Euro 42,00 a Euro 173,00.  La  violazione  del  divieto  di
          circolazione nelle corsie riservate ai  mezzi  pubblici  di
          trasporto, nelle aree pedonali  e  nelle  zone  a  traffico
          limitato  e'  soggetta  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 83,00 a euro 333,00. 
              15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione  si
          prolunghi  oltre   le   ventiquattro   ore,   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria e' applicata per ogni periodo  di
          ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se
          si tratta di sosta limitata o  regolamentata,  la  sanzione
          amministrativa e' del pagamento di una somma da Euro  26,00
          a Euro 102,00 e la sanzione stessa e'  applicata  per  ogni
          periodo per il quale si protrae la violazione. 
              15-bis. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  coloro
          che esercitano senza autorizzazione, anche  avvalendosi  di
          altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza
          autorizzazione    l'attivita'    di    parcheggiatore     o
          guardiamacchine sono puniti con la sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 771 ad  euro  3.101.  Se
          nell'attivita' sono impiegati minori, o se il  soggetto  e'
          gia'  stato  sanzionato  per  la  medesima  violazione  con
          provvedimento definitivo, si applica la  pena  dell'arresto
          da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro.
          E' sempre  disposta  la  confisca  delle  somme  percepite,
          secondo le modalita' indicate al titolo VI, capo I, sezione
          II.». 
          Note al comma 821: 
                
              -  La  legge  25  febbraio  1992,   n.   210,   recante
          «Indennizzo  a   favore   dei   soggetti   danneggiati   da
          complicanze di tipo irreversibile a causa  di  vaccinazioni
          obbligatorie,    trasfusioni    e    somministrazione    di
          emoderivati», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della
          Repubblica italiana 6 marzo 1992, n. 55. 
              - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
          «Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  21  aprile
          1998, n. 92. 
          Note al comma 822: 
                
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  106  del   citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  106  (Fondo  per  l'esercizio   delle   funzioni
          fondamentali degli enti locali). - 1. Al fine di concorrere
          ad assicurare  ai  comuni,  alle  province  e  alle  citta'
          metropolitane  le  risorse  necessarie  per  l'espletamento
          delle funzioni fondamentali,  per  l'anno  2020,  anche  in
          relazione  alla  possibile  perdita  di  entrate   connessa
          all'emergenza COVID-19, e' istituito  presso  il  Ministero
          dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi  di
          euro per il medesimo anno, di cui 3  miliardi  di  euro  in
          favore dei comuni e 0,5  miliardi  di  euro  in  favore  di
          province e citta' metropolitane. Con decreto del  Ministero
          dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020,  previa
          intesa in Conferenza stato citta' ed autonomie locali, sono
          individuati criteri e modalita' di riparto tra gli enti  di
          ciascun comparto del fondo  di  cui  al  presente  articolo
          sulla  base  degli  effetti  dell'emergenza  COVID-19   sui
          fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto  delle
          minori spese, e tenendo conto  delle  risorse  assegnate  a
          vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori  entrate  e
          delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui  al  comma
          2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui  al  periodo
          precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto legge, una quota pari al 30 per  cento
          della componente del fondo spettante a ciascun comparto  e'
          erogata  a  ciascuno  degli  enti  ricadenti  nel  medesimo
          comparto, a titolo di acconto  sulle  somme  spettanti,  in
          proporzione alle entrate al 31  dicembre  2019  di  cui  al
          titolo I e alle tipologie  1  e  2  del  titolo  III,  come
          risultanti dal SIOPE. A seguito della verifica a consuntivo
          della perdita di gettito e dell'andamento delle  spese,  da
          effettuare  entro  il   30   giugno   2022,   si   provvede
          all'eventuale   conseguente   regolazione   dei    rapporti
          finanziari   tra   Comuni   e   tra   Province   e   Citta'
          metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti  mediante
          apposita rimodulazione dell'importo. All'onere  di  cui  al
          presente comma, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si
          provvede ai sensi dell'art. 265. 
              2. Al fine di  monitorare  gli  effetti  dell'emergenza
          COVID-19 con riferimento  alla  tenuta  delle  entrate  dei
          comuni, delle province e delle  citta'  metropolitane,  ivi
          incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai
          fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia
          e delle finanze, entro dieci giorni dalla data  di  entrata
          in vigore del  presente  decreto  legge,  e'  istituito  un
          tavolo tecnico presso il Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello  Stato  o
          da un suo delegato,  composto  da  due  rappresentanti  del
          Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,   da   due
          rappresentanti   del   Ministero   dell'interno,   da   due
          rappresentanti  dell'ANCI,  di  cui  uno  per   le   citta'
          metropolitane,  da  un  rappresentante   dell'UPI   e   dal
          Presidente  della  Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni
          standard.  Il  tavolo  esamina  le   conseguenze   connesse
          all'emergenza Covid-19 per  l'espletamento  delle  funzioni
          fondamentali, con riferimento  alla  possibile  perdita  di
          gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni
          di spesa. Il tavolo  si  avvale,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni  per  il
          Sistema Economico  S.p.A.  Ai  componenti  del  tavolo  non
          spettano compensi, gettoni di presenza,  rimborsi  spese  o
          altri emolumenti comunque denominati. 
              3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalita'
          di cui ai commi 1 e 2, puo' attivare, anche  con  l'ausilio
          dei Servizi  ispettivi  di  finanza  pubblica,  monitoraggi
          presso  Comuni,  Province  e   Citta'   metropolitane,   da
          individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal
          Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento  degli
          equilibri  di  bilancio,  ai  fini  dell'applicazione   del
          decreto di cui al comma 1  e  della  quantificazione  della
          perdita  di   gettito,   dell'andamento   delle   spese   e
          dell'eventuale   conseguente   regolazione   dei   rapporti
          finanziari tra Comuni, Province e Citta' metropolitane. 
              3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza
          sulla quantita' delle  risorse  disponibili  per  gli  enti
          locali, all'art. 107, comma 2, del decreto-legge  17  marzo
          2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio" sono  sostituite
          dalle seguenti: "30 settembre", la parola: "contestuale" e'
          soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  "e
          il termine di cui al comma  2  dell'art.  193  del  decreto
          legislativo n. 267 del 2000 e' differito  al  30  settembre
          2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e
          del 28 ottobre  di  cui  all'art.  13,  comma  15-ter,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  e
          all'art. 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre  2019,
          n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al
          16  novembre.  Per  l'esercizio  2021  il  termine  per  la
          deliberazione del bilancio di previsione  di  cui  all'art.
          151, comma 1, del citato decreto  legislativo  n.  267  del
          2000 e' differito al 31 gennaio 2021». 
              - Il testo dell'art. 39  del  citato  decreto-legge  14
          agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' riportato nelle  note  al
          comma 790. 
                
          Note al comma 823: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  111  del   citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 111 (Fondo per l'esercizio delle  funzioni  delle
          Regioni e  delle  Province  autonome).  -  1.  Al  fine  di
          garantire alle regioni e  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano  il  ristoro  della  perdita  di  gettito  connessa
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19,  al  netto  delle
          minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo
          Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori
          spese, e in attuazione degli accordi  sanciti  in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in  data
          20 luglio 2020, e' istituito nello stato di previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze un  Fondo  con  una
          dotazione di 4.300 milioni di euro per l'anno 2020, di  cui
          1.700 milioni di euro a  favore  delle  regioni  a  statuto
          ordinario e 2.600 milioni di euro a favore delle regioni  a
          statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
          Bolzano.Con decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, previa intesa
          in Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          individuati criteri e modalita' di riparto del fondo di cui
          al presente articolo sulla base della perdita di gettito al
          netto delle minori spese valutata  dal  tavolo  di  cui  al
          comma 2 in relazione alla situazione di emergenza e tenendo
          conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato  a
          ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese. 
              2. Al fine di  monitorare  gli  effetti  dell'emergenza
          Covid-19 con riferimento alla tenuta  delle  entrate  delle
          Regioni e delle Province autonome rispetto ai fabbisogni di
          spesa, con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, entro quindici giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto legge, e' istituito  un  tavolo
          tecnico presso il Ministero dell'economia e delle  finanze,
          presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un  suo
          delegato, composto  da  tre  rappresentanti  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze,  da  un  rappresentante  del
          Ministro degli affari regionali, da quattro  rappresentanti
          della Conferenza delle regioni e province autonome, di  cui
          uno  in  rappresentanza  delle  Autonomie  speciali  e  dal
          Presidente  della  Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni
          standard.  Il  tavolo  esamina  le   conseguenze   connesse
          all'emergenza  COVID-19,  con  riferimento  alla  possibile
          perdita di gettito relativa  alle  entrate  regionali,  non
          compensata da meccanismi automatici. Il tavolo  si  avvale,
          senza nuovi o maggiori oneri, del  supporto  tecnico  della
          SOSE  -  Soluzioni  per  il  Sistema  Economico  S.p.A.  Ai
          componenti del tavolo non  spettano  compensi,  gettoni  di
          presenza,  rimborsi  spese  o  altri  emolumenti   comunque
          denominati. 
              2-bis. In attuazione dell'accordo di cui al comma 1 con
          le   autonomie   speciali,   tenuto   conto    dell'accordo
          sottoscritto tra  la  regione  Trentino  Alto  Adige  e  le
          province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art.79,
          comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31
          agosto 1972, n. 670, il ristoro della  perdita  di  gettito
          delle regioni a statuto speciale e delle province  autonome
          di  Trento  e  Bolzano  connesso  agli   effetti   negativi
          derivanti  dall'emergenza  COVID-19  di  cui  al   presente
          articolo e' attuato mediante riduzione del contributo  alla
          finanza pubblica previsto per l'anno 2020 di  2.403.967.722
          euro e attraverso erogazioni dal medesimo Fondo nel  limite
          massimo di 196.032.278 euro, conseguiti attraverso utilizzo
          di quota parte del Fondo di cui al  comma  1,  secondo  gli
          importi previsti nella seguente tabella: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              2-ter. Per la regione Trentino Alto Adige e' confermato
          l'importo  del  concorso  alla  finanza  pubblica  previsto
          dall'art. 1, comma 407, della legge 23  dicembre  2014,  n.
          190. 
              2-quater. Nell'anno 2022, e' determinato, per  ciascuna
          regione a statuto speciale e provincia autonoma,  l'importo
          delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate
          per l'esercizio 2020 rispetto alla  media  delle  spettanze
          quantificate per gli esercizi 2017-2018-2019, ai sensi  dei
          rispettivi statuti, tenendo conto delle maggiori  e  minori
          spese per l'emergenza COVID-19, dei ristori di cui all'art.
          24, comma 4, e delle modifiche degli ordinamenti finanziari
          nel periodo intervenute. 
              2-quinquies. In attuazione dell'accordo di cui al comma
          1 con le regioni a  statuto  ordinario,  il  ristoro  della
          perdita  di  gettito  delle  regioni  a  statuto  ordinario
          connesso agli  effetti  negativi  derivanti  dall'emergenza
          COVID-19 di cui al presente articolo e'  ripartito  secondo
          gli importi recati dalla seguente tabella, che tiene  conto
          delle  somme  gia'  assegnate  con  decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze 3 agosto 2020: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              2-sexies. Le risorse di cui al comma 2-bis erogate alla
          Regione Sardegna e  alle  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano,  nonche'  quelle  del  comma   2-quinquies,   sono
          contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei  bilanci
          regionali  alla  voce  del  piano  dei  conti   finanziario
          E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri",  al
          fine di garantire l'omogeneita' dei  conti  pubblici  e  il
          monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie. 
              2-septies. Entro  il  30  giugno  2021  e'  determinato
          l'importo degli effettivi minori gettiti  delle  regioni  a
          statuto ordinario tenendo conto  delle  maggiori  e  minori
          spese e dei ristori. 
              2-octies. Le risorse spettanti alle regioni  a  statuto
          ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti
          dalle attivita' di lotta all'evasione, pari  a  950.751.551
          euro, incluse negli importi di cui  al  comma  2-quinquies,
          sono riacquisite al bilancio dello  Stato  per  un  importo
          complessivo annuo almeno pari a 50 milioni  di  euro,  fino
          alla concorrenza del valore di 950.751.551 euro. 
              2-novies. Ai  fini  del  comma  2-octies,  a  decorrere
          dall'anno 2022 e fino alla concorrenza della propria  quota
          da riacquisire  al  bilancio  dello  Stato  indicata  nella
          tabella 1, ciascuna regione versa all'entrata del  bilancio
          dello Stato,  entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno,  il
          maggiore valore tra gli importi di cui  alla  tabella  1  e
          l'ammontare delle maggiori entrate  derivanti  dalla  lotta
          all'evasione incassate nell'anno precedente  rispetto  alla
          media delle entrate riscosse da ciascuna regione negli anni
          2017-2019 relative all'attivita' di accertamento e recupero
          per  la  lotta  all'evasione  con   riferimento   all'IRAP,
          all'addizionale IRPEF  e  alla  tassa  automobilistica.  La
          media di cui  al  periodo  precedente  e'  determinata  dal
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  del
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  sulla  base  dei
          rendiconti  di  ciascuna  regione,  sentita  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano.  In  caso  di
          mancato versamento alla scadenza del 30 giugno  di  ciascun
          anno, si  procede  al  recupero  a  valere  sulle  giacenze
          depositate a qualsiasi titolo nei conti  aperti  presso  la
          tesoreria statale. 
              2-decies. Le regioni a statuto ordinario contabilizzano
          i  versamenti  al  bilancio  dello  Stato   effettuati   in
          attuazione del comma 2-octies al titolo 1 della spesa, come
          trasferimenti a ministeri (U.1.04.01.01.001). 
              3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalita'
          di cui ai commi 1 e 2, puo' attivare,  previa  condivisione
          del tavolo tecnico di cui al comma 2, anche  con  l'ausilio
          dei Servizi  ispettivi  di  finanza  pubblica,  monitoraggi
          presso Regioni e Province autonome, da  individuarsi  anche
          sulla base delle indicazioni fornite  dal  Tavolo  tecnico,
          per verificare il concreto  andamento  degli  equilibri  di
          bilancio, ai fini dell'applicazione del decreto di  cui  al
          comma 1 e della quantificazione della perdita  di  gettito,
          dell'andamento delle  spese  e  dell'eventuale  conseguente
          regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni e  Province
          autonome. 
              4. Agli oneri derivanti dal  comma  1  si  provvede  ai
          sensi dell'art. 265.". 
              - Il testo del comma 1-ter  dell'art.  109  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  e'
          riportato nelle note al comma 790. 
              - Si riporta il testo dei commi 897 e 898  dell'art.  1
          della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: 
              «Art. 1. - 1. - 896. Omissis. 
              897.  Ferma  restando  la  necessita'  di  reperire  le
          risorse necessarie a sostenere le spese  alle  quali  erano
          originariamente  finalizzate   le   entrate   vincolate   e
          accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della
          quota vincolata, accantonata e destinata del  risultato  di
          amministrazione e' comunque consentita, agli enti  soggetti
          al decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118,  per  un
          importo non superiore a quello di cui alla lettera  A)  del
          prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31
          dicembre dell'esercizio precedente, al  netto  della  quota
          minima   obbligatoria   accantonata   nel   risultato    di
          amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita'
          e  del  fondo  anticipazione  di  liquidita',  incrementato
          dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo
          esercizio del bilancio di previsione.  A  tal  fine,  nelle
          more  dell'approvazione   del   rendiconto   dell'esercizio
          precedente, si fa riferimento al prospetto  riguardante  il
          risultato di amministrazione presunto allegato al  bilancio
          di previsione. In caso  di  esercizio  provvisorio,  si  fa
          riferimento al  prospetto  di  verifica  del  risultato  di
          amministrazione  effettuata  sulla   base   dei   dati   di
          preconsuntivo di cui all'art.  42,  comma  9,  del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui
          all'art. 187, comma 3-quater, del testo unico  delle  leggi
          sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per  gli  enti  locali.
          Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti
          non possono applicare al bilancio di  previsione  le  quote
          vincolate,  accantonate  e  destinate  del   risultato   di
          amministrazione fino all'avvenuta approvazione. 
              898. Nel caso in cui l'importo  della  lettera  A)  del
          prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o  inferiore
          alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di
          amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita'
          e al fondo anticipazione di liquidita',  gli  enti  possono
          applicare al bilancio di  previsione  la  quota  vincolata,
          accantonata e destinata del  risultato  di  amministrazione
          per un importo non superiore  a  quello  del  disavanzo  da
          recuperare iscritto nel primo  esercizio  del  bilancio  di
          previsione. 
              Omissis.».  
          Note al comma 826: 
              - Il testo dell'art. 111 del  citato  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato  dal  presente
          comma, e' riportato nelle note al comma 823. 
          Note al comma 827: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  24  del   decreto
          legislativo    7    marzo    2005,    n.     82     (Codice
          dell'amministrazione digitale): 
              «Art. 24 (Firma digitale). - 1. La firma digitale  deve
          riferirsi in maniera univoca ad  un  solo  soggetto  ed  al
          documento o all'insieme  di  documenti  cui  e'  apposta  o
          associata. 
              2.  L'apposizione   di   firma   digitale   integra   e
          sostituisce  l'apposizione  di  sigilli,  punzoni,  timbri,
          contrassegni e marchi di  qualsiasi  genere  ad  ogni  fine
          previsto dalla normativa vigente. 
              3.  Per  la  generazione  della  firma  digitale   deve
          adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della
          sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non
          risulti revocato o sospeso. 
              4. Attraverso  il  certificato  qualificato  si  devono
          rilevare,  secondo  le  linee  guida,  la   validita'   del
          certificato stesso, nonche' gli elementi identificativi del
          titolare di  firma  digitale  e  del  certificatore  e  gli
          eventuali limiti d'uso. Le linee guida definiscono altresi'
          le modalita', anche temporali, di apposizione della firma. 
              4-bis. L'apposizione a un documento informatico di  una
          firma digitale o di un  altro  tipo  di  firma  elettronica
          qualificata basata su un certificato elettronico  revocato,
          scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione,  salvo
          che lo stato di sospensione sia stato annullato. La  revoca
          o la sospensione,  comunque  motivate,  hanno  effetto  dal
          momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o  chi
          richiede la sospensione, non dimostri che essa era  gia'  a
          conoscenza di tutte le parti interessate. 
              4-ter.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano anche se la firma elettronica  e'  basata  su  un
          certificato  qualificato  rilasciato  da  un  certificatore
          stabilito  in  uno  Stato  non  facente  parte  dell'Unione
          europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni: 
              a) il certificatore possiede i requisiti  previsti  dal
          regolamento eIDAS ed e' qualificato in uno Stato membro; 
              b)  il  certificato  qualificato  e'  garantito  da  un
          certificatore stabilito nella Unione europea,  in  possesso
          dei requisiti di cui al medesimo regolamento; 
              c) il certificato qualificato, o il  certificatore,  e'
          riconosciuto  in  forza  di   un   accordo   bilaterale   o
          multilaterale  tra  l'Unione  europea  e  Paesi   terzi   o
          organizzazioni internazionali.» 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  45  del
          citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
              «Art. 45 (Valore giuridico della trasmissione). - 1.  I
          documenti   trasmessi   da   chiunque   ad   una   pubblica
          amministrazione   con   qualsiasi   mezzo   telematico    o
          informatico,   idoneo   ad   accertarne   la   provenienza,
          soddisfano il requisito  della  forma  scritta  e  la  loro
          trasmissione  non  deve  essere  seguita  da   quella   del
          documento originale. 
              Omissis.» 
          Note al comma 828: 
              - Si riporta il testo dei commi 128 e 129  dell'art.  1
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge di stabilita' 2013)): 
              «128. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a debito
          a qualsiasi titolo dovute dagli enti  locali  al  Ministero
          dell'interno  sono  recuperate  a   valere   su   qualunque
          assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Resta
          ferma la procedura amministrativa prevista dal decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  270  del  2001  per   la
          reiscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli casi  di
          recuperi relativi ad  assegnazioni  e  contributi  relativi
          alla mobilita' del personale, ai minori gettiti ICI per gli
          immobili di classe "D", nonche' per i maggiori gettiti  ICI
          di cui all'art. 2, commi da 33 a 38, nonche' commi da 40  a
          45 del decreto-legge 3 ottobre 2006,  n.  262,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il
          Ministero dell'interno, su  richiesta  dell'ente  locale  a
          firma del suo legale rappresentante, del Segretario  e  del
          responsabile finanziario,  che  attesta  la  necessita'  di
          rateizzare  l'importo  dovuto  per  non  compromettere   la
          stabilita'   degli   equilibri   di    bilancio,    procede
          all'istruttoria   ai   fini    della    concessione    alla
          rateizzazione  in  un  periodo  massimo  di   cinque   anni
          dall'esercizio successivo  a  quello  della  determinazione
          definitiva  dell'importo  da  recuperare,  con  gravame  di
          interessi al tasso  riconosciuto  sui  depositi  fruttiferi
          degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al
          momento  dell'inizio  dell'operazione.  Tale  rateizzazione
          puo' essere concessa anche su somme  dovute  e  determinate
          nell'importo definitivo anteriormente al 2012. 
              129.  In  caso   di   incapienza   sulle   assegnazioni
          finanziarie di cui  al  comma  128,  sulla  base  dei  dati
          comunicati  dal  Ministero  dell'interno,  l'Agenzia  delle
          entrate, provvede a trattenere le  relative  somme,  per  i
          comuni interessati,  all'atto  del  pagamento  agli  stessi
          dell'imposta municipale propria  di  cui  all'art.  13  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente
          postale e, per le province, all'atto del riversamento  alle
          medesime  dell'imposta  sulle   assicurazioni   contro   la
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'art.  60
          del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  riscossa
          tramite modello F24.3. Con cadenza trimestrale, gli importi
          recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati  dalla
          stessa  Agenzia  ad  apposito  capitolo  dell'entrata   del
          bilancio   dello   Stato   ai   fini    della    successiva
          riassegnazione  ai  pertinenti  capitoli  dello  stato   di
          previsione del Ministero  dell'interno.  Nel  caso  in  cui
          l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto  o
          in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno,
          l'ente e' tenuto a versare la  somma  residua  direttamente
          all'entrata del bilancio dello Stato,  dando  comunicazione
          dell'adempimento al Ministero dell'interno.» 
          Note al comma 830: 
              - Il testo dell'art. 39  del  citato  decreto-legge  14
          agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dal presente
          comma, e' riportato nelle note al comma 790. 
          Note al comma 831: 
              - Il  testo  del  comma  1  dell'art.  106  del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dal presente comma, e' riportato nelle  note  al
          comma 822. 
          Note al comma 834: 
              - Il  testo  del  comma  2  dell'art.  115  del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77  e'
          riportato nelle note al comma 722. 
          Note al comma 835: 
              - Il testo del comma 17  dell'art.  3  della  legge  24
          dicembre 2003, n. 350 e' riportato nelle note al comma 789. 
              - Si riporta il testo dell'art. 62 del  citato  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia
          di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  schemi  di
          bilancio delle  regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro
          organismi, a norma degli articoli  1  e  2  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42): 
              «Art. 62 (Mutui e altre forme di indebitamento).  -  1.
          Il ricorso al debito da parte delle  regioni,  fatto  salvo
          quanto  previsto  dall'art.  40,  comma   2,   e'   ammesso
          esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle  leggi
          vigenti  in  materia,  con  particolare  riferimento   agli
          articoli 81 e 119 della Costituzione, all'art. 3, comma 16,
          della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, a decorrere dal 1°
          gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre
          2012, n. 243. 
              2. Non puo' essere autorizzata la contrazione di  nuovo
          indebitamento, se non  e'  stato  approvato  dal  consiglio
          regionale  il  rendiconto  dell'esercizio   di   due   anni
          precedenti a quello al cui bilancio il nuovo  indebitamento
          si riferisce. 
              3. L'autorizzazione all'indebitamento, concessa con  la
          legge  di  approvazione  del  bilancio  o  con   leggi   di
          variazione del medesimo, decade al  termine  dell'esercizio
          cui il bilancio si riferisce. 
              4. Le entrate derivanti da operazioni  di  debito  sono
          immediatamente  accertate  a  seguito  del  perfezionamento
          delle relative obbligazioni, anche se non sono riscosse,  e
          sono imputate agli esercizi in cui e' prevista  l'effettiva
          erogazione del finanziamento. Contestualmente e'  impegnata
          la spesa complessiva riguardante il rimborso dei  prestiti,
          con  imputazione  agli  esercizi  secondo   il   piano   di
          ammortamento, distintamente per la  quota  interessi  e  la
          quota capitale. 
              5.  Le  somme  iscritte  nello  stato   di   previsione
          dell'entrata in relazione ad  operazioni  di  indebitamento
          autorizzate,  ma  non   perfezionate   entro   il   termine
          dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto  alle
          previsioni. 
              6. Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo  se
          l'importo complessivo delle annualita' di ammortamento  per
          capitale e interesse dei  mutui  e  delle  altre  forme  di
          debito in estinzione nell'esercizio considerato,  al  netto
          dei contributi erariali  sulle  rate  di  ammortamento  dei
          mutui  in  essere  al  momento  della  sottoscrizione   del
          finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente
          esclusi  dalla  legge,  non  supera   il   20   per   cento
          dell'ammontare  complessivo  delle   entrate   del   titolo
          "Entrate correnti  di  natura  tributaria,  contributiva  e
          perequativa" al netto di quelle  della  tipologia  "Tributi
          destinati al finanziamento della sanita'" ed  a  condizione
          che gli oneri  futuri  di  ammortamento  trovino  copertura
          nell'ambito  del  bilancio  di  previsione  della   regione
          stessa, fatto salvo  quanto  previsto  dall'art.  8,  comma
          2-bis, della legge n. 183 del 2011. Nelle entrate di cui al
          periodo precedente, sono comprese le risorse del  Fondo  di
          cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n.  135,  alimentato  dalle  compartecipazioni  al  gettito
          derivante   dalle   accise.   Concorrono   al   limite   di
          indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione
          a favore di enti e di altri soggetti ai sensi  delle  leggi
          vigenti,  salvo  quelle  per  le  quali   la   regione   ha
          accantonato l'intero importo del debito garantito. 
              Il limite  e'  determinato  anche  con  riferimento  ai
          finanziamenti   imputati   contabilmente   agli    esercizi
          successivi. 
              7. In caso di superamento del limite di cui al comma 6,
          determinato dalle garanzie prestate dalla regione alla data
          del 31 dicembre 2014, la regione non  puo'  assumere  nuovo
          debito fino a quando il limite non risulta rispettato. 
              8. La legge  regionale  che  autorizza  il  ricorso  al
          debito deve  specificare  l'incidenza  dell'operazione  sui
          singoli  esercizi  finanziari  futuri,  nonche'   i   mezzi
          necessari per la copertura degli oneri, e  deve,  altresi',
          disporre,    per    i    prestiti    obbligazionari,    che
          l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta
          regionale, che ne determina le condizioni e le modalita'. 
              9.  Ai  mutui  e  alle  anticipazioni  contratti  dalle
          regioni, si applica il trattamento fiscale previsto  per  i
          corrispondenti atti dell'amministrazione dello Stato.» 
              - Il testo del  paragrafo  3.20-bis  dell'allegato  4/2
          annesso al citato decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.
          118 e' riportato nelle note al comma 787. 
          Note al comma 836: 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  7  del
          decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge   6   giugno   2013,   n.   64
          (Disposizioni urgenti per il pagamento dei  debiti  scaduti
          della  pubblica  amministrazione,   per   il   riequilibrio
          finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia  di
          versamento di tributi degli enti locali): 
              «Art.  7  (Ricognizione  dei  debiti  contratti   dalle
          pubbliche  amministrazioni).  -   1.   Le   amministrazioni
          pubbliche, ai fini della certificazione delle somme  dovute
          per   somministrazioni,   forniture   e   appalti   e   per
          obbligazioni relative a prestazioni professionali, ai sensi
          dell'art. 9, commi 3-bis  e  3-ter,  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  28  gennaio  2009,  n.  2  e  dell'art.  12,   comma
          11-quinquies,  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile  2012,
          n.  44,  provvedono   a   registrarsi   sulla   piattaforma
          elettronica per la gestione telematica del  rilascio  delle
          certificazioni, predisposta dal Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato ai sensi dell'art. 4 del decreto  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  25  giugno   2012,   come
          modificato dal decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze 19 ottobre 2012  e  dell'art.  3  del  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come
          modificato dal decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze 24 settembre 2012, entro venti giorni dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto.» 
          Note al comma 838: 
              - Il  testo  del  comma  2  dell'art.  115  del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77  e'
          riportato nelle note al comma 722. 
          Note al comma 839: 
              - Si riporta il testo degli articoli 21 e 55 del citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art.  21  (Responsabilita'  dirigenziale).  -  1.   Il
          mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso
          le risultanze del sistema di valutazione di cui  al  Titolo
          II del decreto legislativo  di  attuazione  della  legge  4
          marzo 2009, n.  15,  in  materia  di  ottimizzazione  della
          produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza   e
          trasparenza   delle   pubbliche   amministrazioni    ovvero
          l'inosservanza  delle  direttive  imputabili  al  dirigente
          comportano,   previa   contestazione   e   ferma   restando
          l'eventuale   responsabilita'   disciplinare   secondo   la
          disciplina    contenuta    nel    contratto     collettivo,
          l'impossibilita'   di   rinnovo   dello   stesso   incarico
          dirigenziale.  In  relazione  alla   gravita'   dei   casi,
          l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e  nel
          rispetto  del  principio  del   contraddittorio,   revocare
          l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
          di cui all'art. 23 ovvero recedere dal rapporto  di  lavoro
          secondo le disposizioni del contratto collettivo. 
              1-bis. Al di fuori dei casi  di  cui  al  comma  1,  al
          dirigente nei confronti  del  quale  sia  stata  accertata,
          previa contestazione  e  nel  rispetto  del  principio  del
          contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
          dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
          del  dovere  di  vigilanza  sul  rispetto,  da  parte   del
          personale  assegnato  ai  propri  uffici,  degli   standard
          quantitativi e  qualitativi  fissati  dall'amministrazione,
          conformemente agli indirizzi deliberati  dalla  Commissione
          di cui all'art. 13 del decreto  legislativo  di  attuazione
          della  legge  4  marzo  2009,  n.   15,   in   materia   di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni,
          la retribuzione  di  risultato  e'  decurtata,  sentito  il
          Comitato dei garanti,  in  relazione  alla  gravita'  della
          violazione di una quota fino all'ottanta per cento. 
              2. 
              3.  Restano  ferme  le  disposizioni  vigenti  per   il
          personale delle  qualifiche  dirigenziali  delle  Forze  di
          polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia  e  delle
          Forze armate nonche' del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco.» 
              «Art.  55  (Responsabilita',  infrazioni  e   sanzioni,
          procedure conciliative). - 1. Le disposizioni del  presente
          articolo e di quelli  seguenti,  fino  all'art.  55-octies,
          costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli  effetti
          degli articoli 1339  e  1419,  secondo  comma,  del  codice
          civile, e  si  applicano  ai  rapporti  di  lavoro  di  cui
          all'art. 2, comma 2, alle dipendenze delle  amministrazioni
          pubbliche di cui all'art. 1, comma 2. La violazione  dolosa
          o colposa delle suddette disposizioni costituisce  illecito
          disciplinare in  capo  ai  dipendenti  preposti  alla  loro
          applicazione. 
              2. Ferma la disciplina in  materia  di  responsabilita'
          civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti  di
          lavoro di cui al comma 1 si applica l'art. 2106 del  codice
          civile.  Salvo  quanto  previsto  dalle  disposizioni   del
          presente  Capo,  la  tipologia  delle  infrazioni  e  delle
          relative sanzioni e' definita dai contratti collettivi.  La
          pubblicazione sul sito  istituzionale  dell'amministrazione
          del  codice  disciplinare,  recante   l'indicazione   delle
          predette infrazioni e relative sanzioni, equivale  a  tutti
          gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede  di
          lavoro. 
              3. La  contrattazione  collettiva  non  puo'  istituire
          procedure di impugnazione dei  provvedimenti  disciplinari.
          Resta  salva  la  facolta'  di  disciplinare   mediante   i
          contratti  collettivi  procedure   di   conciliazione   non
          obbligatoria, fuori dei casi per i  quali  e'  prevista  la
          sanzione disciplinare del licenziamento, da  instaurarsi  e
          concludersi entro un termine non superiore a trenta  giorni
          dalla  contestazione   dell'addebito   e   comunque   prima
          dell'irrogazione della sanzione. La sanzione  concordemente
          determinata all'esito di tali procedure non puo' essere  di
          specie diversa  da  quella  prevista,  dalla  legge  o  dal
          contratto collettivo, per  l'infrazione  per  la  quale  si
          procede e non e' soggetta ad impugnazione.  I  termini  del
          procedimento disciplinare restano  sospesi  dalla  data  di
          apertura  della  procedura  conciliativa  e  riprendono   a
          decorrere nel caso di conclusione con  esito  negativo.  Il
          contratto collettivo definisce  gli  atti  della  procedura
          conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione. 
              4.  Fermo  quanto  previsto  nell'art.   21,   per   le
          infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente  ai  sensi
          degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies,  comma  3,  si
          applicano, ove non  diversamente  stabilito  dal  contratto
          collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del  predetto
          art.  55-bis,   ma   le   determinazioni   conclusive   del
          procedimento  sono  adottate  dal  dirigente   generale   o
          titolare di incarico conferito ai sensi dell'art. 19, comma
          3.» 
          Note al comma 843: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  106-bis  del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  Sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
              «Art. 106-bis (Fondo per i comuni in stato di  dissesto
          finanziario). - 1. Nello stato di previsione del  Ministero
          dell'interno e' istituito un Fondo con una dotazione di  20
          milioni di euro per l'anno 2020 in  favore  dei  comuni  in
          stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020.
          Le  risorse  del  Fondo  di  cui  al  primo  periodo   sono
          destinate,  per  una  quota  del   50   per   cento,   alla
          realizzazione di interventi di  manutenzione  straordinaria
          di beni immobili di proprieta' degli stessi comuni in stato
          di dissesto finanziario da assegnare alla Polizia di  Stato
          e all'Arma dei carabinieri e, per la restante quota del  50
          per cento, ai comuni in stato di dissesto finanziario i cui
          organi sono stati sciolti ai sensi dell'art. 143 del  testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
          cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Fondo
          e' ripartito, sulla base della popolazione residente al  31
          dicembre 2018, con decreto del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottare previa intesa in sede di  Conferenza  Stato-citta'
          ed autonomie locali, entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. 
              2. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a
          20 milioni di euro per l'anno 2020,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma
          200,  della  legge  23  dicembre   2014,   n.   190,   come
          rifinanziato dall'art. 265, comma 5, del presente decreto.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 143 del citato  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali): 
              «Art.  143  (Scioglimento  dei  consigli   comunali   e
          provinciali conseguente a fenomeni di  infiltrazione  e  di
          condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilita'
          dei dirigenti e dipendenti). - 1. Fuori dai  casi  previsti
          dall'art. 141,  i  consigli  comunali  e  provinciali  sono
          sciolti quando, anche a seguito di accertamenti  effettuati
          a norma dell'art. 59, comma 7, emergono concreti, univoci e
          rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti  con
          la criminalita' organizzata  di  tipo  mafioso  o  similare
          degli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, ovvero su
          forme di condizionamento degli stessi, tali da  determinare
          un'alterazione  del  procedimento   di   formazione   della
          volonta' degli  organi  elettivi  ed  amministrativi  e  da
          compromettere il buon  andamento  o  l'imparzialita'  delle
          amministrazioni comunali e provinciali, nonche' il regolare
          funzionamento dei servizi  ad  esse  affidati,  ovvero  che
          risultino tali da arrecare grave e  perdurante  pregiudizio
          per lo stato della sicurezza pubblica. 
              2. Al fine di verificare la sussistenza degli  elementi
          di cui al comma  1  anche  con  riferimento  al  segretario
          comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti
          ed ai dipendenti dell'ente locale, il  prefetto  competente
          per territorio  dispone  ogni  opportuno  accertamento,  di
          norma promuovendo l'accesso presso l'ente  interessato.  In
          tal caso, il prefetto nomina  una  commissione  d'indagine,
          composta da tre funzionari della pubblica  amministrazione,
          attraverso la quale esercita  i  poteri  di  accesso  e  di
          accertamento di cui e' titolare  per  delega  del  Ministro
          dell'interno ai sensi  dell'art.  2,  comma  2-quater,  del
          decreto-legge 29 ottobre  1991,  n.  345,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.  Entro
          tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una  volta  per
          un ulteriore periodo massimo di tre  mesi,  la  commissione
          termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le  proprie
          conclusioni. 
              3.  Entro  il  termine  di  quarantacinque  giorni  dal
          deposito delle conclusioni  della  commissione  d'indagine,
          ovvero quando abbia  comunque  diversamente  acquisito  gli
          elementi  di  cui  al  comma  1  ovvero  in   ordine   alla
          sussistenza  di  forme  di  condizionamento  degli   organi
          amministrativi  ed  elettivi,  il  prefetto,   sentito   il
          comitato provinciale per l'ordine e la  sicurezza  pubblica
          integrato  con  la  partecipazione  del  procuratore  della
          Repubblica competente per  territorio,  invia  al  Ministro
          dell'interno una relazione nella quale si da'  conto  della
          eventuale sussistenza degli elementi  di  cui  al  comma  1
          anche con riferimento al segretario comunale o provinciale,
          al  direttore  generale,  ai  dirigenti  e  ai   dipendenti
          dell'ente locale. Nella relazione sono, altresi',  indicati
          gli appalti,  i  contratti  e  i  servizi  interessati  dai
          fenomeni  di   compromissione   o   interferenza   con   la
          criminalita'   organizzata   o   comunque   connotati    da
          condizionamenti o da una condotta antigiuridica.  Nei  casi
          in cui per i fatti oggetto degli  accertamenti  di  cui  al
          presente  articolo  o  per  eventi  connessi  sia  pendente
          procedimento   penale,   il   prefetto   puo'    richiedere
          preventivamente   informazioni   al    procuratore    della
          Repubblica competente, il quale, in deroga all'art. 329 del
          codice di procedura penale, comunica tutte le  informazioni
          che non ritiene debbano rimanere segrete  per  le  esigenze
          del procedimento. 
              4. Lo scioglimento di cui al comma 1  e'  disposto  con
          decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del
          Ministro dell'interno, previa deliberazione  del  Consiglio
          dei  ministri  entro  tre  mesi  dalla  trasmissione  della
          relazione di cui al comma 3, ed e' immediatamente trasmesso
          alle Camere. Nella proposta di scioglimento  sono  indicati
          in  modo   analitico   le   anomalie   riscontrate   ed   i
          provvedimenti necessari per rimuovere  tempestivamente  gli
          effetti  piu'  gravi  e  pregiudizievoli  per   l'interesse
          pubblico; la proposta indica, altresi', gli  amministratori
          ritenuti responsabili delle condotte che hanno  dato  causa
          allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o
          provinciale  comporta  la  cessazione   dalla   carica   di
          consigliere, di sindaco, di presidente della provincia,  di
          componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico
          comunque  connesso  alle  cariche   ricoperte,   anche   se
          diversamente disposto dalle leggi  vigenti  in  materia  di
          ordinamento e funzionamento degli organi predetti. 
              5.  Anche  nei  casi  in  cui  non  sia   disposto   lo
          scioglimento, qualora la relazione  prefettizia  rilevi  la
          sussistenza  degli  elementi  di  cui  al   comma   1   con
          riferimento  al  segretario  comunale  o  provinciale,   al
          direttore  generale,  ai  dirigenti  o  ai   dipendenti   a
          qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro
          dell'interno, su proposta del prefetto,  e'  adottato  ogni
          provvedimento  utile  a  far  cessare   immediatamente   il
          pregiudizio in atto e ricondurre alla  normalita'  la  vita
          amministrativa  dell'ente,  ivi  inclusa   la   sospensione
          dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione  ad
          altro ufficio o altra mansione con  obbligo  di  avvio  del
          procedimento   disciplinare   da    parte    dell'autorita'
          competente. 
              6. A decorrere dalla data di pubblicazione del  decreto
          di scioglimento sono risolti di diritto  gli  incarichi  di
          cui all'art. 110, nonche' gli  incarichi  di  revisore  dei
          conti e  i  rapporti  di  consulenza  e  di  collaborazione
          coordinata e continuativa che  non  siano  stati  rinnovati
          dalla commissione straordinaria di cui all'art.  144  entro
          quarantacinque giorni dal suo insediamento. 
              7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per  lo
          scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui  al
          comma 5, il Ministro dell'interno,  entro  tre  mesi  dalla
          trasmissione della relazione  di  cui  al  comma  3,  emana
          comunque un decreto di conclusione del procedimento in  cui
          da' conto degli esiti dell'attivita'  di  accertamento.  Le
          modalita' di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso
          di  insussistenza  dei  presupposti  per  la  proposta   di
          scioglimento sono disciplinate  dal  Ministro  dell'interno
          con proprio decreto. 
              7-bis. Nell'ipotesi di cui al comma  7,  qualora  dalla
          relazione del prefetto emergano, riguardo  ad  uno  o  piu'
          settori amministrativi, situazioni sintomatiche di condotte
          illecite   gravi   e   reiterate,   tali   da   determinare
          un'alterazione delle procedure e da compromettere  il  buon
          andamento e l'imparzialita' delle amministrazioni  comunali
          o  provinciali,  nonche'  il  regolare  funzionamento   dei
          servizi ad esse affidati, il  prefetto,  sulla  base  delle
          risultanze  dell'accesso,  al  fine  di  far   cessare   le
          situazioni riscontrate  e  di  ricondurre  alla  normalita'
          l'attivita'  amministrativa  dell'ente,  individua,   fatti
          salvi  i  profili  di  rilevanza   penale,   i   prioritari
          interventi di risanamento indicando gli atti  da  assumere,
          con la  fissazione  di  un  termine  per  l'adozione  degli
          stessi,     e     fornisce     ogni     utile      supporto
          tecnico-amministrativo a mezzo dei propri  uffici.  Decorso
          inutilmente  il  termine  fissato,  il   prefetto   assegna
          all'ente  un  ulteriore  termine,  non  superiore  a  venti
          giorni,  per  la  loro  adozione,  scaduto  il   quale   si
          sostituisce,     mediante     commissario     ad      acta,
          all'amministrazione inadempiente.  Ai  relativi  oneri  gli
          enti  locali  provvedono  con  le  risorse  disponibili   a
          legislazione vigente sui propri bilanci. 
              8. Se dalla relazione  prefettizia  emergono  concreti,
          univoci e rilevanti elementi su  collegamenti  tra  singoli
          amministratori  e  la  criminalita'  organizzata  di   tipo
          mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di
          cui al comma 3  all'autorita'  giudiziaria  competente  per
          territorio,  ai  fini  dell'applicazione  delle  misure  di
          prevenzione previste nei  confronti  dei  soggetti  di  cui
          all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575. 
              9. Il  decreto  di  scioglimento  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono  allegate  la  proposta
          del Ministro dell'interno  e  la  relazione  del  prefetto,
          salvo che il Consiglio dei ministri disponga  di  mantenere
          la riservatezza su parti della proposta o  della  relazione
          nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario. 
              10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi  effetti
          per un periodo da dodici mesi a diciotto  mesi  prorogabili
          fino  ad  un  massimo  di   ventiquattro   mesi   in   casi
          eccezionali,   dandone   comunicazione   alle   Commissioni
          parlamentari competenti, al fine di assicurare il  regolare
          funzionamento dei servizi  affidati  alle  amministrazioni,
          nel rispetto  dei  principi  di  imparzialita'  e  di  buon
          andamento dell'azione  amministrativa.  Le  elezioni  degli
          organi sciolti ai sensi del presente articolo  si  svolgono
          in occasione del turno annuale ordinario di cui all'art.  1
          della  legge  7  giugno  1991,   n.   182,   e   successive
          modificazioni. Nel caso in cui  la  scadenza  della  durata
          dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno,  le
          elezioni si svolgono in un turno straordinario  da  tenersi
          in una  domenica  compresa  tra  il  15  ottobre  e  il  15
          dicembre. La  data  delle  elezioni  e'  fissata  ai  sensi
          dell'art.  3  della  citata  legge  n.  182  del  1991,   e
          successive  modificazioni.  L'eventuale  provvedimento   di
          proroga della durata dello  scioglimento  e'  adottato  non
          oltre il cinquantesimo  giorno  antecedente  alla  data  di
          scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando
          le procedure e le modalita' stabilite nel comma 4. 
              11. Fatta  salva  ogni  altra  misura  interdittiva  ed
          accessoria  eventualmente  prevista,   gli   amministratori
          responsabili delle  condotte  che  hanno  dato  causa  allo
          scioglimento di cui al presente articolo non possono essere
          candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per  il
          Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonche'
          alle   elezioni   regionali,   provinciali,   comunali    e
          circoscrizionali, in  relazione  ai  due  turni  elettorali
          successivi  allo  scioglimento  stesso,  qualora  la   loro
          incandidabilita'   sia   dichiarata    con    provvedimento
          definitivo. Ai fini della dichiarazione  d'incandidabilita'
          il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di
          scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente  per
          territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui
          al comma 1 con  riferimento  agli  amministratori  indicati
          nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili,
          le procedure di cui al libro IV, titolo II,  capo  VI,  del
          codice di procedura civile. 
              12. Quando ricorrono motivi di urgente  necessita',  il
          prefetto, in attesa del decreto di  scioglimento,  sospende
          gli organi dalla carica ricoperta, nonche'  da  ogni  altro
          incarico  ad  essa  connesso,  assicurando  la  provvisoria
          amministrazione dell'ente mediante invio di commissari.  La
          sospensione non puo' eccedere la durata di sessanta  giorni
          e il termine del decreto di cui al comma 10  decorre  dalla
          data del provvedimento di sospensione. 
              13.  Si  fa  luogo  comunque  allo  scioglimento  degli
          organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le
          condizioni indicate nel comma  1,  ancorche'  ricorrano  le
          situazioni previste dall'art. 141.» 
          Note al comma 844: 
              - Il testo dell'art. 106-bis del  citato  decreto-legge
          19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77  e'  riportato  nelle  note  al
          comma 843. 
          Note al comma 847: 
              - Si riporta il testo del comma 562 dell'art.  1  della
          citata legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «562. Le forniture di beni si considerano effettuate  a
          Campione d'Italia se il bene al momento  della  consegna  o
          della messa a disposizione  si  trova  nel  territorio  del
          comune. Le forniture di energia elettrica in  condotte,  di
          gas mediante rete di distribuzione di  gas  naturale  e  di
          teleriscaldamento non si considerano effettuate nel comune.
          Le prestazioni  di  servizi  si  considerano  effettuate  a
          Campione d'Italia se sono  rese  nell'esercizio  d'impresa,
          arti o professioni da soggetti  che  hanno  la  sede  della
          attivita' economica nel territorio  di  Campione  d'Italia.
          Parimenti,  si  considerano   territorialmente   rilevanti,
          secondo  criteri  di  territorialita'  analoghi  a   quelli
          stabiliti dalla  legge  federale  svizzera  in  materia  di
          imposta  sul   valore   aggiunto,   le   prestazioni   rese
          nell'esercizio d'impresa, arti o  professioni  da  soggetti
          non aventi sede nel territorio di Campione d'Italia. Non si
          considerano effettuate a Campione d'Italia  le  prestazioni
          di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni.
          Per le prestazioni di servizi relative a immobili ubicati a
          Campione d'Italia, la base  imponibile  e'  costituita  dal
          solo costo del materiale  impiegato.  Con  il  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma  566
          sono individuate le prestazioni di servizi assoggettate  ad
          imposta  secondo  criteri  di  territorialita'  analoghi  a
          quelli previsti dalla legge federale svizzera in materia di
          imposta sul valore aggiunto.»