Note al comma 852: - Si riporta il testo del comma 4-ter dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige): «4-ter. A decorrere dall'anno 2023 il contributo complessivo di 905 milioni di euro, ferma restando la ripartizione dello stesso tra la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e' rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle pubbliche amministrazioni rilevata nell'ultimo anno disponibile rispetto all'anno precedente. La differenza rispetto al contributo di 905,315 milioni di euro e' ripartita tra le province sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo precedente e' considerato il prodotto interno lordo indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile.» Note al comma 856: - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 13 febbraio 2001, n. 48 (Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura), come modificato dalla presente legge: «Art. 8 (Disciplina economica e valutazione dei servizi prestati dai magistrati della pianta organica flessibile distrettuale e ulteriori disposizioni sulle piante organiche). - 1. Per i magistrati destinati alla pianta organica flessibile distrettuale l'anzianita' di servizio e' calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, in misura doppia per ogni anno e mese di effettivo servizio prestato. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate. 1-bis. Ai magistrati destinati alla pianta organica flessibile distrettuale e' attribuito, per il periodo di effettivo servizio e per la durata massima di ventiquattro mesi, un incentivo economico parametrato all'indennita' mensile di cui all'art. 2, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133, ridotta del 50 per cento. 2. Se la permanenza in servizio presso la pianta organica flessibile distrettuale supera i sei anni, il magistrato ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti a domanda o d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o di funzioni di legittimita', nonche' ai tramutamenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione.» Note al comma 858: - Si riporta il testo dei commi 1-quater e 1-quinquies dell'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari): «Art. 50 (Ufficio per il processo). - 1. - 1-ter. Omissis 1-quater. Il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi del comma 1-bis del presente articolo costituisce titolo di preferenza a parita' di merito, ai sensi dell'art. 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione. Nelle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia sono introdotti meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa acquisita mediante il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi del citato comma 1-bis. 1-quinquies. I soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e che non hanno fatto parte dell'ufficio per il processo, hanno comunque titolo di preferenza a parita' di merito, ai sensi dell'art. 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione. Omissis.» Note al comma 869: - Si riporta il testo dei commi 438 e 440 dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): «438. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021, nonche' quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'art. 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di emanazione degli atti di indirizzo previsti dall'art. 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 436. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze, comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.» «440. Nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 436 e 438, si da' luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione: a) dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019; b) al personale di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'elemento perequativo una tantum ove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalita' e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019- 2021, che ne disciplinano il riassorbimento.» Note al comma 870: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 23 del citato decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche): «Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione). - 1. Omissis 2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016. Omissis.» - Il testo del comma 2 dell'art. 1 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e' riportato nelle note al comma 146. - Il testo del comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali) e' riportato nelle note al comma 434. Note al comma 873: - Si riporta il testo degli articoli 247 e 248 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: «Art. 247 (Semplificazione e svolgimento in modalita' decentrata e telematica delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM). - 1. Nel rispetto delle condizioni di salubrita' e sicurezza degli ambienti di lavoro e di quelle previste dall'art. 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, le procedure concorsuali per reclutamento del personale non dirigenziale di cui all'art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere svolte, presso sedi decentrate anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale secondo le previsioni del presente articolo. 2. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri individua le sedi di svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base della provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti territorialmente competenti. L'individuazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica delle strutture disponibili di cui al presente comma avviene tenendo conto delle esigenze di economicita' delle procedure concorsuali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali a carico delle quali sono posti gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture. 3. La prova orale puo' essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche' la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'. 4. La domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo e' presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale gia' operativa o predisposta anche avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di professionisti specializzati in selezione di personale, anche tramite il riuso di soluzioni o applicativi esistenti. 5. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identita' digitale (SPID). Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, e' effettuata attraverso la predetta piattaforma. Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sulla piattaforma digitale con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse. 6. Per l'applicazione software dedicata allo svolgimento delle prove concorsuali e le connesse procedure, ivi compreso lo scioglimento dell'anonimato anche con modalita' digitali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per il tramite di FormezPA, puo' avvalersi di CINECA Consorzio Interuniversitario, con oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 7. La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni. 8. Il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili professionali del personale reclutato secondo le modalita' di cui al presente articolo, e' individuato esclusivamente in base al titolo di studio definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche in deroga agli specifici titoli professionali previsti dalle singole pubbliche amministrazioni per ciascuna qualifica o profilo. 9. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 3, comma 15, della legge 19 giugno 2019, n. 56, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri individua i componenti delle commissioni esaminatrici sulla base di manifestazioni di interesse pervenute a seguito di apposito avviso pubblico. A tal fine e per le procedure concorsuali di cui al presente articolo, i termini di cui all'art. 53, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativi all'autorizzazione a rivestire l'incarico di commissario nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, sono rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici giorni. 10. All'art. 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole da «I compensi stabiliti» a «della presente legge» sono soppresse. 11. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo non si applica la riserva di cui all'art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 12. Per le procedure di cui al presente articolo, i termini previsti dall'art. 34-bis, commi 2 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stabiliti, rispettivamente, in sette e quindici giorni.» «Art. 248 (Disposizioni per la conclusione delle procedure di reclutamento della Commissione RIPAM per il personale delle pubbliche amministrazioni). - 1. Per le procedure concorsuali per il personale non dirigenziale, di cui all'art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gia' bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quelle nelle quali, alla medesima data, sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste, la Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) puo' modificare, su richiesta delle amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali, le modalita' di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti alle procedure, prevedendo esclusivamente: a) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle prove scritte e preselettive, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'; b) lo svolgimento delle prove anche presso sedi decentrate secondo le modalita' dell'art. 247. 2. Alle commissioni esaminatrici e alle sottocommissioni si applica il comma 7 dell'art. 247. 3. In attuazione delle modalita' di svolgimento delle prove concorsuali stabilite ai sensi del comma 1, FormezPA puo' risolvere i contratti stipulati per l'organizzazione delle procedure concorsuali indette dalla Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno avuto un principio di esecuzione, fermo restando l'indennizzo limitato alle spese sostenute dall'operatore economico sino alla data della risoluzione, con oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Sono conseguentemente adeguati gli accordi convenzionali con FormezPA. 4. Il pagamento dell'indennizzo al ricorrere dei presupposti di cui al comma 3 non costituisce ipotesi di danno erariale.» - Il testo dell'art. 249 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nelle note al comma 430. Note al comma 880: - Il testo dell'art. 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note al comma 435. - Si riporta il testo dell'art. 34-bis del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 34-bis (Disposizioni in materia di mobilita' del personale). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'art. 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'art. 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonche', se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneita' richieste. 2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'art. 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilita' ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'art. 34, comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilita' nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso. L'amministrazione destinataria comunica tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alle strutture regionali e provinciali di cui all'art. 34, comma 3, la rinuncia o la mancata accettazione dell'assegnazione da parte del dipendente in disponibilita'. 3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2. 4. Le amministrazioni, decorsi quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le universita', e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2. 5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una piu' tempestiva ricollocazione del personale in disponibilita' iscritto nell'elenco di cui all'art. 34, comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l'interesse all'acquisizione in mobilita' dei medesimi dipendenti. Si applica l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.» Note al comma 884: - Il testo del comma 3-quinquies dell'art. 4 del citato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e' riportato nelle note al comma 181. - Il testo del comma 5 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note al comma 181. Note al comma 886: - Il testo del comma 3-quinquies dell'art. 4 del citato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e' riportato nelle note al comma 181. - Il testo del comma 5 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note al comma 181. Note al comma 887: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 22-bis del citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dalla presente legge: «Art. 22-bis (Statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali). - 1. Omissis 2. I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, commi 7, lettera d), e 8, lettere a), b), c), e) e l), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore delle istituzioni per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto gia' vi sono tenuti, previa convenzione da stipulare tra ciascun ente e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio alla data del 24 giugno 2017 presso le predette istituzioni anche con contratto di lavoro flessibile, nonche' per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio a tempo determinato ed indeterminato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il decreto di cui al precedente periodo, ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale statale, e' adottato assumendo quali criteri la verifica delle modalita' utilizzate per la selezione del predetto personale, prevedendo ove necessario il superamento di specifiche procedure concorsuali pubbliche, l'anzianita' maturata con contratti di lavoro flessibile, pari ad almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni e la valutazione di titoli accademici e professionali. Completato l'inquadramento di cui al terzo periodo, nei limiti delle dotazioni organiche e delle risorse ancora disponibili, nel rispetto dei criteri di cui al predetto decreto, ovvero di analogo decreto adottato ai sensi del terzo periodo, puo' altresi' essere inquadrato il personale, anche con contratto di lavoro flessibile, in servizio alla data del 1° dicembre 2020. Omissis.» Note al comma 888: - Il testo del comma 2 dell'art. 22-bis del citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dal comma 887 della presente legge, e' riportato nelle note al medesimo comma 887. Note al comma 890: - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, recante «Regolamento recante le procedure e le modalita' per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del 16 dicembre 2019, n. 294. - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3-quater del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 (Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca): «Art. 3-quater (Disposizioni urgenti in materia di istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica). - 1. - 2. Omissis 3. All'art. 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "fino all'anno accademico 2017-2018 incluso" sono sostituite delle seguenti: "fino all'anno accademico 2020/2021 incluso".» Note al comma 891: - Si riporta il testo del comma 284 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160: «284. Per le esigenze didattiche derivanti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, cui non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell'ambito delle dotazioni organiche, le istituzioni di cui all'art. 2, comma 1, della predetta legge provvedono, con oneri a carico del proprio bilancio, in deroga a quanto disposto dall'art. 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle graduatorie nazionali.» Note al comma 892: - Il testo dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note al comma 181. - Il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 (Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2013, n. 264. Note al comma 893: - Si riporta il testo del comma 654 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dalla presente legge: «654. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 e' pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio accademico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016-2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato. Il predetto importo e' ripartito con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Nell'ambito delle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento cui all'art. 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e' destinata una quota, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici. Fino all'applicazione delle disposizioni del predetto regolamento le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato sono attuate nell'ambito delle procedure di reclutamento e sono disciplinate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca. Il predetto decreto, nei limiti delle risorse gia' accantonate a tal fine negli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, puo' prevedere la trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia. La quota residua delle predette risorse, in seguito alla trasformazione di tutte le cattedre, puo' essere destinata, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, al reclutamento di direttori amministrativi per le istituzioni di cui al comma 653 nonche' alla determinazione e all'ampliamento delle dotazioni organiche dell'Istituto superiore di studi musicali Gaetano Braga di Teramo e degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA).» Note al comma 894: - Si riporta il testo del comma 285 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla presente legge: «284. Per le esigenze didattiche derivanti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, cui non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell'ambito delle dotazioni organiche, le istituzioni di cui all'art. 2, comma 1, della predetta legge provvedono, con oneri a carico del proprio bilancio, in deroga a quanto disposto dall'art. 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle graduatorie nazionali. 285. Gli incarichi di insegnamento di cui al comma 284 non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo nella medesima istituzione e sono attribuiti previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicita' degli atti. L'attribuzione dei medesimi incarichi di insegnamento di cui al comma 284 non da' luogo in ogni caso a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.» Note al comma 895: - La legge 11 gennaio 2018, n. 7, recante «Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 febbraio 2018, n. 34. Note al comma 897: - Il testo del comma 2 dell'art. 23 del citato decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e' riportato nelle note al comma 870. Note al comma 898: - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 (Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124): «Art. 9 (Fabbisogno, budget e spese di personale). - 1. Gli enti, nell'ambito della rispettiva autonomia, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale al fine del migliore funzionamento delle attivita' e dei servizi e compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilita' della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, nel rispetto dei limiti massimi di tale tipologia di spesa, definiscono la programmazione per il reclutamento del personale nei Piani triennali di attivita' di cui all'art. 7. 2. L'indicatore del limite massimo alle spese di personale e' calcolato rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate complessive dell'ente come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio. Negli enti tale rapporto non puo' superare l'80 per cento. 3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Ministero vigilante operano entro il mese di maggio di ciascun anno il monitoraggio all'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 6 e dell'art. 12. Nel caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di bilancio dei singoli enti con riferimento alle risorse previste a legislazione vigente, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica invita l'ente, con specifici rilievi, a fornire, circostanziata relazione in merito agli incrementi di spesa entro trenta giorni dalla richiesta. Decorsi novanta giorni dall'acquisizione della relazione, qualora l'ente non abbia fornito idonei elementi a dimostrazione che gli incrementi di spesa rilevati non compromettono gli obiettivi e gli equilibri di bilancio, il Ministro per la semplific azione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero vigilante, adotta misure correttive volte a preservare o ripristinare gli equilibri di bilancio anche mediante la ridefinizione del limite di cui al comma 2. 4. Il calcolo delle spese complessive del personale e' dato dalla somma algebrica delle spese di competenza dell'anno di riferimento, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, al netto di quelle sostenute per personale con contratto a tempo determinato la cui copertura sia stata assicurata da finanziamenti esterni di soggetti pubblici o privati. 5. Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento delle spese per il personale a tempo determinato devono essere supportate da norme, accordi o convenzioni approvati dall'organo di vertice che dimostrino la capacita' a sostenere gli oneri finanziari assunti. 6. In riferimento al comma 2 si applicano i seguenti criteri: a) gli enti che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento riportano un rapporto delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento, non possono procedere all'assunzione di personale; b) gli enti che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento riportano un rapporto delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono procedere all'assunzione di personale con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua pari a non piu' del margine a disposizione rispetto al limite dell'80 per cento; c) ai fini di cui alle lettere a) e b) e del monitoraggio previsto al comma 3 del presente articolo, per ciascuna qualifica di personale assunto dagli enti, e' definito dal Ministro vigilante un costo medio annuo prendendo come riferimento il costo medio della qualifica del dirigente di ricerca.» Note al comma 899: - Il testo dell'art. 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note al comma 435.