Note al comma 852:
- Si riporta il testo del comma 4-ter dell'art. 79 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670 (Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige):
«4-ter. A decorrere dall'anno 2023 il contributo
complessivo di 905 milioni di euro, ferma restando la
ripartizione dello stesso tra la Regione Trentino-Alto
Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e'
rideterminato annualmente applicando al predetto importo la
variazione percentuale degli oneri del debito delle
pubbliche amministrazioni rilevata nell'ultimo anno
disponibile rispetto all'anno precedente. La differenza
rispetto al contributo di 905,315 milioni di euro e'
ripartita tra le province sulla base dell'incidenza del
prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia
sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo
precedente e' considerato il prodotto interno lordo
indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile.»
Note al comma 856:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 13
febbraio 2001, n. 48 (Aumento del ruolo organico e
disciplina dell'accesso in magistratura), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 8 (Disciplina economica e valutazione dei servizi
prestati dai magistrati della pianta organica flessibile
distrettuale e ulteriori disposizioni sulle piante
organiche). - 1. Per i magistrati destinati alla pianta
organica flessibile distrettuale l'anzianita' di servizio
e' calcolata, ai soli fini del primo tramutamento
successivo, in misura doppia per ogni anno e mese di
effettivo servizio prestato. Le frazioni di servizio
inferiori al mese non sono considerate.
1-bis. Ai magistrati destinati alla pianta organica
flessibile distrettuale e' attribuito, per il periodo di
effettivo servizio e per la durata massima di ventiquattro
mesi, un incentivo economico parametrato all'indennita'
mensile di cui all'art. 2, comma 1, della legge 4 maggio
1998, n. 133, ridotta del 50 per cento.
2. Se la permanenza in servizio presso la pianta
organica flessibile distrettuale supera i sei anni, il
magistrato ha diritto, in caso di trasferimento a domanda,
ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano ai trasferimenti a domanda o d'ufficio che
prevedono il conferimento di incarichi direttivi e
semidirettivi o di funzioni di legittimita', nonche' ai
tramutamenti alla Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo e all'ufficio del massimario e del ruolo
della Corte di cassazione.»
Note al comma 858:
- Si riporta il testo dei commi 1-quater e 1-quinquies
dell'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114 (Misure urgenti per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici
giudiziari):
«Art. 50 (Ufficio per il processo). - 1. - 1-ter.
Omissis
1-quater. Il completamento del periodo di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi
del comma 1-bis del presente articolo costituisce titolo di
preferenza a parita' di merito, ai sensi dell'art. 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica
amministrazione. Nelle procedure concorsuali indette
dall'amministrazione della giustizia sono introdotti
meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa
acquisita mediante il completamento del periodo di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi
del citato comma 1-bis.
1-quinquies. I soggetti che hanno completato il
tirocinio formativo di cui all'art. 37, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, e che non hanno fatto parte
dell'ufficio per il processo, hanno comunque titolo di
preferenza a parita' di merito, ai sensi dell'art. 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica
amministrazione.
Omissis.»
Note al comma 869:
- Si riporta il testo dei commi 438 e 440 dell'art. 1
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«438. Per il personale dipendente da amministrazioni,
istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione
statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il
triennio 2019-2021, nonche' quelli derivanti dalla
corresponsione dei miglioramenti economici al personale di
cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai
sensi dell'art. 48, comma 2, del medesimo decreto
legislativo. In sede di emanazione degli atti di indirizzo
previsti dall'art. 47, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001 i comitati di settore
provvedono alla quantificazione delle relative risorse,
attenendosi ai criteri previsti per il personale delle
amministrazioni dello Stato di cui al comma 436. A tale
fine i comitati di settore si avvalgono dei dati
disponibili presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, comunicati dalle rispettive amministrazioni in
sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il
personale dipendente.»
«440. Nelle more della definizione dei contratti
collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti
negoziali riguardanti il personale in regime di diritto
pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle
risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 436 e 438,
si da' luogo, in deroga alle procedure previste dai
rispettivi ordinamenti, all'erogazione:
a) dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche'
degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti
negoziali relativi al personale in regime di diritto
pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi
tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30
giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio
2019;
b) al personale di cui all'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'elemento
perequativo una tantum ove previsto dai relativi contratti
collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio
2016-2018, nelle misure, con le modalita' e i criteri ivi
definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla
data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al triennio 2019- 2021, che ne
disciplinano il riassorbimento.»
Note al comma 870:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 23 del
citato decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche
e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2,
lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione). - 1.
Omissis
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
di assicurare la semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e
garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa, assicurando al contempo
l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente
importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla
predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre
2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che non hanno
potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla
contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del
patto di stabilita' interno del 2015, l'ammontare
complessivo delle risorse di cui al primo periodo del
presente comma non puo' superare il corrispondente importo
determinato per l'anno 2015, ridotto in misura
proporzionale alla riduzione del personale in servizio
nell'anno 2016.
Omissis.»
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' riportato nelle note al comma
146.
- Il testo del comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189 (Disposizioni urgenti per il
contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali) e' riportato
nelle note al comma 434.
Note al comma 873:
- Si riporta il testo degli articoli 247 e 248 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 247 (Semplificazione e svolgimento in modalita'
decentrata e telematica delle procedure concorsuali della
Commissione RIPAM). - 1. Nel rispetto delle condizioni di
salubrita' e sicurezza degli ambienti di lavoro e di quelle
previste dall'art. 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, le
procedure concorsuali per reclutamento del personale non
dirigenziale di cui all'art. 4, comma 3-quinquies, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di
cui all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, possono essere svolte, presso sedi decentrate
anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale secondo
le previsioni del presente articolo.
2. Il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri individua le sedi di
svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base della
provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei
locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi
universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata,
anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti
territorialmente competenti. L'individuazione da parte del
Dipartimento della funzione pubblica delle strutture
disponibili di cui al presente comma avviene tenendo conto
delle esigenze di economicita' delle procedure concorsuali
e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente delle amministrazioni destinatarie delle predette
procedure concorsuali a carico delle quali sono posti gli
oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture.
3. La prova orale puo' essere svolta in
videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti
informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di
soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della
stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche' la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'.
4. La domanda di partecipazione ai concorsi di cui al
presente articolo e' presentata entro quindici giorni dalla
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale,
esclusivamente in via telematica, attraverso apposita
piattaforma digitale gia' operativa o predisposta anche
avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di
professionisti specializzati in selezione di personale,
anche tramite il riuso di soluzioni o applicativi
esistenti.
5. Per la partecipazione al concorso il candidato deve
essere in possesso di un indirizzo di Posta elettronica
certificata (PEC) a lui intestato e registrarsi nella
piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identita'
digitale (SPID). Ogni comunicazione concernente il
concorso, compreso il calendario delle relative prove e del
loro esito, e' effettuata attraverso la predetta
piattaforma. Data e luogo di svolgimento delle prove sono
resi disponibili sulla piattaforma digitale con accesso da
remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno
dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento
delle stesse.
6. Per l'applicazione software dedicata allo
svolgimento delle prove concorsuali e le connesse
procedure, ivi compreso lo scioglimento dell'anonimato
anche con modalita' digitali, il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri, anche per il tramite di FormezPA, puo' avvalersi
di CINECA Consorzio Interuniversitario, con oneri a carico
delle amministrazioni interessate alle procedure
concorsuali nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
7. La commissione esaminatrice comunica i risultati
delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di
concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni
possono svolgere i propri lavori in modalita' telematica,
garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle
comunicazioni.
8. Il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili
professionali del personale reclutato secondo le modalita'
di cui al presente articolo, e' individuato esclusivamente
in base al titolo di studio definito dal contratto
collettivo nazionale di lavoro, anche in deroga agli
specifici titoli professionali previsti dalle singole
pubbliche amministrazioni per ciascuna qualifica o profilo.
9. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art.
3, comma 15, della legge 19 giugno 2019, n. 56, il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri individua i componenti delle
commissioni esaminatrici sulla base di manifestazioni di
interesse pervenute a seguito di apposito avviso pubblico.
A tal fine e per le procedure concorsuali di cui al
presente articolo, i termini di cui all'art. 53, comma 10,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativi
all'autorizzazione a rivestire l'incarico di commissario
nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo,
sono rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici
giorni.
10. All'art. 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019,
n. 56, le parole da «I compensi stabiliti» a «della
presente legge» sono soppresse.
11. Alle procedure concorsuali di cui al presente
articolo non si applica la riserva di cui all'art. 52,
comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
12. Per le procedure di cui al presente articolo, i
termini previsti dall'art. 34-bis, commi 2 e 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stabiliti,
rispettivamente, in sette e quindici giorni.»
«Art. 248 (Disposizioni per la conclusione delle
procedure di reclutamento della Commissione RIPAM per il
personale delle pubbliche amministrazioni). - 1. Per le
procedure concorsuali per il personale non dirigenziale, di
cui all'art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all'art. 35, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gia' bandite
alla data di entrata in vigore del presente decreto e per
quelle nelle quali, alla medesima data, sia stata
effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste,
la Commissione per l'attuazione del Progetto di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)
puo' modificare, su richiesta delle amministrazioni
destinatarie delle procedure concorsuali, le modalita' di
svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di
concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti
alle procedure, prevedendo esclusivamente:
a) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali per
lo svolgimento delle prove scritte e preselettive, lo
svolgimento in videoconferenza della prova orale,
garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che
assicurino la pubblicita' della stessa, l'identificazione
dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la
loro tracciabilita';
b) lo svolgimento delle prove anche presso sedi
decentrate secondo le modalita' dell'art. 247.
2. Alle commissioni esaminatrici e alle
sottocommissioni si applica il comma 7 dell'art. 247.
3. In attuazione delle modalita' di svolgimento delle
prove concorsuali stabilite ai sensi del comma 1, FormezPA
puo' risolvere i contratti stipulati per l'organizzazione
delle procedure concorsuali indette dalla Commissione per
l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM) che, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, non hanno avuto un
principio di esecuzione, fermo restando l'indennizzo
limitato alle spese sostenute dall'operatore economico sino
alla data della risoluzione, con oneri a carico delle
amministrazioni interessate alle procedure concorsuali a
valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
Sono conseguentemente adeguati gli accordi convenzionali
con FormezPA.
4. Il pagamento dell'indennizzo al ricorrere dei
presupposti di cui al comma 3 non costituisce ipotesi di
danno erariale.»
- Il testo dell'art. 249 del citato decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nelle note al
comma 430.
Note al comma 880:
- Il testo dell'art. 30 del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note al comma 435.
- Si riporta il testo dell'art. 34-bis del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 34-bis (Disposizioni in materia di mobilita' del
personale). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni
previste dall'art. 3, comma 1, ivi compreso il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le
procedure di assunzione di personale, sono tenute a
comunicare ai soggetti di cui all'art. 34, commi 2 e 3,
l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si
intende bandire il concorso nonche', se necessario, le
funzioni e le eventuali specifiche idoneita' richieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture
regionali e provinciali di cui all'art. 34, comma 3,
provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad
assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione nel relativo
elenco il personale collocato in disponibilita' ai sensi
degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e
provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di
personale da assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse
amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento
della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso il personale inserito nell'elenco
previsto dall'art. 34, comma 2. A seguito
dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive
il dipendente in disponibilita' nel proprio ruolo e il
rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha
comunicato l'intenzione di bandire il concorso.
L'amministrazione destinataria comunica tempestivamente
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e alle strutture regionali e
provinciali di cui all'art. 34, comma 3, la rinuncia o la
mancata accettazione dell'assegnazione da parte del
dipendente in disponibilita'.
3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare
percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi
del comma 2.
4. Le amministrazioni, decorsi quarantacinque giorni
dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da
parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente
per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici
non economici nazionali, comprese le universita', e per
conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere
all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per
le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai
sensi del comma 2.
5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente
articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le
disposizioni previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.
5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una piu'
tempestiva ricollocazione del personale in disponibilita'
iscritto nell'elenco di cui all'art. 34, comma 2, il
Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni
presso le amministrazioni pubbliche per verificare
l'interesse all'acquisizione in mobilita' dei medesimi
dipendenti. Si applica l'art. 4, comma 2, del decreto-legge
12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.»
Note al comma 884:
- Il testo del comma 3-quinquies dell'art. 4 del citato
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e'
riportato nelle note al comma 181.
- Il testo del comma 5 dell'art. 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note
al comma 181.
Note al comma 886:
- Il testo del comma 3-quinquies dell'art. 4 del citato
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e'
riportato nelle note al comma 181.
- Il testo del comma 5 dell'art. 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note
al comma 181.
Note al comma 887:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 22-bis del
citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 22-bis (Statizzazione e razionalizzazione delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica non statali). - 1. Omissis
2. I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con
decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2,
commi 7, lettera d), e 8, lettere a), b), c), e) e l),
della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Gli enti locali
continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli
immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie
pregresse alla statizzazione in favore delle istituzioni
per le quali alla data di entrata in vigore del presente
decreto gia' vi sono tenuti, previa convenzione da
stipulare tra ciascun ente e il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Nell'ambito dei processi
di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la
determinazione delle relative dotazioni organiche nei
limiti massimi del personale in servizio alla data del 24
giugno 2017 presso le predette istituzioni anche con
contratto di lavoro flessibile, nonche' per il graduale
inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e
non docente in servizio a tempo determinato ed
indeterminato alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Il decreto di cui al
precedente periodo, ai fini dell'inquadramento nei ruoli
del personale statale, e' adottato assumendo quali criteri
la verifica delle modalita' utilizzate per la selezione del
predetto personale, prevedendo ove necessario il
superamento di specifiche procedure concorsuali pubbliche,
l'anzianita' maturata con contratti di lavoro flessibile,
pari ad almeno tre anni, anche non continuativi, negli
ultimi otto anni e la valutazione di titoli accademici e
professionali. Completato l'inquadramento di cui al terzo
periodo, nei limiti delle dotazioni organiche e delle
risorse ancora disponibili, nel rispetto dei criteri di cui
al predetto decreto, ovvero di analogo decreto adottato ai
sensi del terzo periodo, puo' altresi' essere inquadrato il
personale, anche con contratto di lavoro flessibile, in
servizio alla data del 1° dicembre 2020.
Omissis.»
Note al comma 888:
- Il testo del comma 2 dell'art. 22-bis del citato
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come
modificato dal comma 887 della presente legge, e' riportato
nelle note al medesimo comma 887.
Note al comma 890:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto
2019, n. 143, recante «Regolamento recante le procedure e
le modalita' per la programmazione e il reclutamento del
personale docente e del personale amministrativo e tecnico
del comparto AFAM» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica italiana del 16 dicembre 2019, n. 294.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3-quater
del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12
(Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero
dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della
ricerca):
«Art. 3-quater (Disposizioni urgenti in materia di
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica). - 1. - 2. Omissis
3. All'art. 1, comma 655, primo periodo, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, le parole: "fino all'anno accademico
2017-2018 incluso" sono sostituite delle seguenti: "fino
all'anno accademico 2020/2021 incluso".»
Note al comma 891:
- Si riporta il testo del comma 284 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«284. Per le esigenze didattiche derivanti dalla legge
21 dicembre 1999, n. 508, cui non si possa far fronte con
il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato
nell'ambito delle dotazioni organiche, le istituzioni di
cui all'art. 2, comma 1, della predetta legge provvedono,
con oneri a carico del proprio bilancio, in deroga a quanto
disposto dall'art. 7, comma 5-bis, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, mediante l'attribuzione di incarichi
di insegnamento della durata di un anno accademico e
rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni,
anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso
nelle graduatorie nazionali.»
Note al comma 892:
- Il testo dell'art. 35 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note al comma 181.
- Il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128 (Misure urgenti in materia di istruzione,
universita' e ricerca) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 novembre 2013, n. 264.
Note al comma 893:
- Si riporta il testo del comma 654 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato
dalla presente legge:
«654. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il
turn over del personale delle istituzioni di cui al comma
653 e' pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle
cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, a
cui si aggiunge, per il triennio accademico 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al 10 per
cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016-2017
per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica
con contratti a tempo determinato. Il predetto importo e'
ripartito con decreto del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Nell'ambito delle
procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento cui
all'art. 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre
1999, n. 508, e' destinata una quota, pari ad almeno il 10
per cento e non superiore al 20 per cento, al reclutamento
di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di
seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno
tre anni accademici. Fino all'applicazione delle
disposizioni del predetto regolamento le procedure per il
passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda
fascia in servizio a tempo indeterminato sono attuate
nell'ambito delle procedure di reclutamento e sono
disciplinate con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca. Il predetto decreto, nei limiti delle
risorse gia' accantonate a tal fine negli anni accademici
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, puo' prevedere la
trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in
cattedre di prima fascia. La quota residua delle predette
risorse, in seguito alla trasformazione di tutte le
cattedre, puo' essere destinata, con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione, al reclutamento di
direttori amministrativi per le istituzioni di cui al comma
653 nonche' alla determinazione e all'ampliamento delle
dotazioni organiche dell'Istituto superiore di studi
musicali Gaetano Braga di Teramo e degli Istituti superiori
per le industrie artistiche (ISIA).»
Note al comma 894:
- Si riporta il testo del comma 285 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato
dalla presente legge:
«284. Per le esigenze didattiche derivanti dalla legge
21 dicembre 1999, n. 508, cui non si possa far fronte con
il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato
nell'ambito delle dotazioni organiche, le istituzioni di
cui all'art. 2, comma 1, della predetta legge provvedono,
con oneri a carico del proprio bilancio, in deroga a quanto
disposto dall'art. 7, comma 5-bis, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, mediante l'attribuzione di incarichi
di insegnamento della durata di un anno accademico e
rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni,
anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso
nelle graduatorie nazionali.
285. Gli incarichi di insegnamento di cui al comma 284
non sono comunque conferibili al personale in servizio di
ruolo nella medesima istituzione e sono attribuiti previo
espletamento di procedure pubbliche che assicurino la
valutazione comparativa dei candidati e la pubblicita'
degli atti. L'attribuzione dei medesimi incarichi di
insegnamento di cui al comma 284 non da' luogo in ogni caso
a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.»
Note al comma 895:
- La legge 11 gennaio 2018, n. 7, recante «Misure per
il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e
disposizioni concernenti l'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10
febbraio 2018, n. 34.
Note al comma 897:
- Il testo del comma 2 dell'art. 23 del citato decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni
al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi
degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b),
c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h),
l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche) e' riportato nelle note al comma
870.
Note al comma 898:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218 (Semplificazione delle
attivita' degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art.
13 della legge 7 agosto 2015, n. 124):
«Art. 9 (Fabbisogno, budget e spese di personale). - 1.
Gli enti, nell'ambito della rispettiva autonomia, tenuto
conto dell'effettivo fabbisogno di personale al fine del
migliore funzionamento delle attivita' e dei servizi e
compatibilmente con l'esigenza di assicurare la
sostenibilita' della spesa di personale e gli equilibri di
bilancio, nel rispetto dei limiti massimi di tale tipologia
di spesa, definiscono la programmazione per il reclutamento
del personale nei Piani triennali di attivita' di cui
all'art. 7.
2. L'indicatore del limite massimo alle spese di
personale e' calcolato rapportando le spese complessive per
il personale di competenza dell'anno di riferimento alla
media delle entrate complessive dell'ente come risultante
dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio. Negli enti
tale rapporto non puo' superare l'80 per cento.
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e il Ministero vigilante
operano entro il mese di maggio di ciascun anno il
monitoraggio all'andamento delle assunzioni e dei livelli
occupazionali che si determinano per effetto delle
disposizioni di cui ai commi 2 e 6 e dell'art. 12. Nel caso
in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che
possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di
bilancio dei singoli enti con riferimento alle risorse
previste a legislazione vigente, la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica invita l'ente, con specifici rilievi, a fornire,
circostanziata relazione in merito agli incrementi di spesa
entro trenta giorni dalla richiesta. Decorsi novanta giorni
dall'acquisizione della relazione, qualora l'ente non abbia
fornito idonei elementi a dimostrazione che gli incrementi
di spesa rilevati non compromettono gli obiettivi e gli
equilibri di bilancio, il Ministro per la semplific azione
e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministero vigilante,
adotta misure correttive volte a preservare o ripristinare
gli equilibri di bilancio anche mediante la ridefinizione
del limite di cui al comma 2.
4. Il calcolo delle spese complessive del personale e'
dato dalla somma algebrica delle spese di competenza
dell'anno di riferimento, comprensive degli oneri a carico
dell'amministrazione, al netto di quelle sostenute per
personale con contratto a tempo determinato la cui
copertura sia stata assicurata da finanziamenti esterni di
soggetti pubblici o privati.
5. Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di
soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento
delle spese per il personale a tempo determinato devono
essere supportate da norme, accordi o convenzioni approvati
dall'organo di vertice che dimostrino la capacita' a
sostenere gli oneri finanziari assunti.
6. In riferimento al comma 2 si applicano i seguenti
criteri:
a) gli enti che, alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente a quello di riferimento riportano un rapporto
delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento,
non possono procedere all'assunzione di personale;
b) gli enti che, alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente a quello di riferimento riportano un rapporto
delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono
procedere all'assunzione di personale con oneri a carico
del proprio bilancio per una spesa media annua pari a non
piu' del margine a disposizione rispetto al limite dell'80
per cento;
c) ai fini di cui alle lettere a) e b) e del
monitoraggio previsto al comma 3 del presente articolo, per
ciascuna qualifica di personale assunto dagli enti, e'
definito dal Ministro vigilante un costo medio annuo
prendendo come riferimento il costo medio della qualifica
del dirigente di ricerca.»
Note al comma 899:
- Il testo dell'art. 30 del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note al comma 435.