art. 1 note (parte 23)

           	
				
 
          Note al comma 902: 
              - Il capo IV-bis del decreto legislativo 8 marzo  2006,
          n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni
          ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  a
          norma dell'art. 11 della legge  29  luglio  2003,  n.  229)
          comprende gli articoli 26-bis e 26-ter: 
              «Art.  26-bis  (Formazione).  -  1.  Le  politiche   di
          formazione riguardano  le  materie  di  cui  all'art.  1  e
          comprendono la diffusione  della  cultura  sulla  sicurezza
          nelle medesime  materie.  Lo  svolgimento  delle  attivita'
          formative, promosso anche  attraverso  seminari,  convegni,
          cicli di formazione, collegamenti con  le  istituzioni,  le
          strutture    scolastiche     e     universitarie,     anche
          internazionali,  e  la   comunita'   scientifica,   avviene
          attraverso il corpo nazionale. 
              2.  Le  attivita'  formative   comprendono,   altresi',
          l'addestramento,  l'aggiornamento  e  il   rilascio   delle
          relative attestazioni e abilitazioni, anche in  favore  del
          personale del corpo nazionale. 
              3. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento
          delle attivita' in materia di prevenzione incendi,  di  cui
          all'art.  14,  da  parte  dei  tecnici   dipendenti   delle
          amministrazioni dello Stato,  delle  altre  amministrazioni
          pubbliche,  dei  liberi  professionisti  e  di  ogni  altro
          soggetto  interessato,  sono  definiti,  anche   attraverso
          apposite convenzioni, i contenuti e  le  modalita'  per  lo
          svolgimento,  a  pagamento,  dell'attivita'  formativa   ed
          addestrativa in materia. 
              4. Il corpo nazionale assicura le  attivita'  formative
          anche in materia di sicurezza nei luoghi di  lavoro  e,  in
          particolare, nei riguardi dei responsabili e degli  addetti
          ai servizi di prevenzione e protezione di cui all'art.  32,
          comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  del
          personale addetto ai servizi di  sicurezza  nei  luoghi  di
          lavoro di cui all'art. 43,  comma  1,  lettera  b),  e  dei
          lavoratori addetti ai sistemi di accesso  e  posizionamento
          mediante funi di cui all'art. 116, comma  4,  del  medesimo
          decreto legislativo, ovvero del datore di  lavoro  che  non
          abbia provveduto ad indicare i responsabili e  gli  addetti
          ai servizi. 
              5. Ai lavoratori designati dai datori di lavoro di  cui
          all'art. 43, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9
          aprile 2008, n. 81,  che  hanno  partecipato  ai  corsi  di
          formazione svolti dal corpo nazionale o da enti pubblici  e
          privati,  e'  rilasciato,  previo  superamento   di   prova
          tecnica,  un  attestato  di  idoneita'.  Con  decreto   del
          Ministro dell'interno sono determinate le  modalita'  della
          separazione delle  funzioni  di  formazione  da  quelle  di
          attestazione di idoneita'. 
              6.  Il  corpo  nazionale  svolge,  su  richiesta  degli
          interessati e con oneri a carico dei medesimi, le  seguenti
          attivita' nelle materie di specifica competenza: 
              a)  formazione,  addestramento  e   aggiornamento   del
          personale  e  dei  volontari  di  protezione  civile,   ivi
          compreso il rilascio delle relative attestazioni; 
              b)  formazione,  addestramento  e   aggiornamento   del
          personale  e  dei  volontari  antincendio   boschivo,   ivi
          compreso il rilascio delle relative attestazioni; 
              c) formazione di alta specializzazione.» 
              «Art. 26-ter (Oneri per l'attivita' di formazione).- 1.
          I servizi relativi alle  attivita'  di  formazione  di  cui
          all'art. 26-bis  sono  effettuati  dal  corpo  nazionale  a
          titolo oneroso. 
              2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono  individuati  i  corrispettivi  per  le  attivita'  di
          formazione, addestramento,  aggiornamento  e  verifiche  di
          idoneita' previsti  all'art.  26-bis  che  potranno  essere
          differenziati  per  le  attivita'  rese  a   favore   delle
          amministrazioni dello Stato. L'aggiornamento delle  tariffe
          e' annualmente rideterminato sulla base degli indici  ISTAT
          rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. 
              3. Il decreto di cui al comma  2  prevede  che  l'onere
          finanziario per i soggetti beneficiari sia  determinato  su
          base oraria  o  forfettaria,  in  relazione  ai  costi  del
          personale, dei mezzi, del carburante e  delle  attrezzature
          necessarie.» 
          Note al comma 905: 
              - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  249  del
          decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217  (Ordinamento
          del personale del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  a
          norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004,  n.  252),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 249 (Inquadramento  nelle  qualifiche  del  ruolo
          degli elisoccorritori). - 1. Il personale  appartenente  al
          ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei  capi  squadra  e
          dei capi reparto, in possesso della specializzazione speleo
          alpino  fluviale  di  livello  2B  gia'   impiegato   nello
          specifico servizio operativo  presso  i  reparti  volo  del
          Dipartimento, e' inquadrato, a domanda, ai sensi dei  commi
          2 e 3, nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori, in
          fase  di  prima   applicazione,   anche   in   soprannumero
          riassorbibile con  le  vacanze  ordinarie  delle  dotazioni
          organiche, ferma restando la  consistenza  complessiva  del
          ruolo  prevista  nella  tabella  A  allegata  al   presente
          decreto. Fino all'assorbimento  del  soprannumero  e'  reso
          indisponibile un  numero  finanziariamente  equivalente  di
          posti nei ruoli, rispettivamente, dei vigili del fuoco, dei
          capi  squadra  e  dei  capi  reparto  e   degli   ispettori
          antincendio, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a),  b)  e
          c). Ai  fini  del  predetto  inquadramento  si  applica  il
          criterio   della   maggiore   anzianita'   nella   medesima
          specializzazione. 
              Omissis.» 
          Note al comma 906: 
              - Si riporta il testo dell'art. 38 della  citata  legge
          16  gennaio  2003,  n.  3  (Disposizioni  ordinamentali  in
          materia di pubblica amministrazione), come modificato dalla
          presente legge: 
              «Art. 38  (Disposizioni  a  favore  dei  congiunti  del
          personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e  spese
          sanitarie sostenute dal medesimo personale). -  1.  Possono
          essere assunti, a domanda, nel Corpo nazionale  dei  vigili
          del  fuoco,  previo  superamento  del  corso   per   vigile
          permanente in prova e nei profili professionali del settore
          dei servizi amministrativi,  tecnici  e  informatici,  fino
          alla posizione economica B1, il coniuge o un  figlio  o  un
          fratello convivente del  personale  appartenente  al  corpo
          nazionale, deceduto o divenuto permanentemente  inabile  al
          servizio, per effetto di ferite  o  lesioni  riportate  nel
          corso di eventi verificatisi a  decorrere  dal  1º  gennaio
          1999,  nell'espletamento  delle  attivita'   istituzionali,
          purche'  siano  in  possesso  dei  requisiti  previsti  per
          l'accesso  e  nel  limite  delle  vacanze  organiche.   Per
          l'accesso ai profili professionali del settore dei  servizi
          amministrativi, tecnici e informatici, fino alla  posizione
          economica  B1,  restano   comunque   ferme   le   ulteriori
          disposizioni vigenti in materia. 
              1-bis. Le spese sanitarie sostenute dal  personale  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco per  cure  relative  a
          ferite e lesioni riportate  nello  svolgimento  di  servizi
          operativi  e  di  supporto  all'attivita'  operativa   sono
          anticipate dall'amministrazione, nei limiti  delle  risorse
          disponibili destinate a tali finalita',  su  richiesta  del
          dirigente della sede di servizio,  previo  nulla  osta  del
          servizio sanitario del Corpo medesimo.» 
          Note al comma 907: 
              - Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art.  7  del
          decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24   giugno   2009,   n.   77
          (Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici nella  Regione  Abruzzo  nel  mese  di
          aprile 2009 e ulteriori interventi  urgenti  di  protezione
          civile): 
              «Art. 7 (Attivita'  urgenti  della  Protezione  civile,
          delle Forze di polizia, delle Forze  armate).  -  1.  -  4.
          Omissis 
              4-bis. Al fine di assicurare la piena operativita'  del
          Servizio  nazionale  di  protezione  civile  e  del   Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, e' autorizzata la spesa  di
          1,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2010 per il potenziamento delle
          esigenze operative del Dipartimento della protezione civile
          e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a valere  sulle
          maggiori entrate derivanti dal presente decreto.» 
          Note al comma 908: 
              -  Il  regolamento  delegato  (UE)  n.  907/2014  della
          Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento
          (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
          per  quanto  riguarda  gli  organismi  pagatori   e   altri
          organismi, la gestione  finanziaria,  la  liquidazione  dei
          conti, le cauzioni e l'uso dell'euro  e'  pubblicato  nella
          GUUE L 255 del 28 agosto 2014. 
              - Il regolamento di esecuzione (UE) n.  908/2014  della
          Commissione,  del  6  agosto  2014,  recante  modalita'  di
          applicazione  del  regolamento  (UE)   n.   1306/2013   del
          Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda  gli
          organismi  pagatori  e   altri   organismi,   la   gestione
          finanziaria,  la  liquidazione  dei  conti,  le  norme  sui
          controlli, le cauzioni e la trasparenza e' pubblicato nella
          GUUE L 255 del 28 agosto 2014. 
              - Il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante
          «Riorganizzazione  dell'Agenzia  per   le   erogazioni   in
          agricoltura - AGEA  e  per  il  riordino  del  sistema  dei
          controlli  nel  settore   agroalimentare,   in   attuazione
          dell'art. 15, della  legge  28  luglio  2016,  n.  154»  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana del 23 giugno 2018, n. 144. 
              - Si riporta il testo del comma 147 dell'art.  1  della
          citata legge 27 dicembre 2019, n. 160: 
              «147. Le amministrazioni di cui all'art.  1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  possono
          utilizzare le  graduatorie  dei  concorsi  pubblici,  fatti
          salvi i periodi di  vigenza  inferiori  previsti  da  leggi
          regionali, nel rispetto dei seguenti limiti: 
              a)  le  graduatorie  approvate  nell'anno   2011   sono
          utilizzabili  fino  al  30  marzo  2020  previa   frequenza
          obbligatoria,  da  parte  dei   soggetti   inseriti   nelle
          graduatorie,  di  corsi  di  formazione   e   aggiornamento
          organizzati da ciascuna amministrazione, nel  rispetto  dei
          principi di  trasparenza,  pubblicita'  ed  economicita'  e
          utilizzando le risorse disponibili a legislazione  vigente,
          e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto
          a verificarne la perdurante idoneita'; 
              b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017
          sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020; 
              c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono
          utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.» 
          Note al comma 910: 
              - Il regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che  fissa  il  quadro
          giuridico del Corpo europeo di solidarieta' e che  modifica
          il regolamento (UE) n. 1288/2013, il  regolamento  (UE)  n.
          1293/2013 e la  decisione  n.  1313/2013/UE  e'  pubblicato
          nella GUUE L 250 del 4 ottobre 2018. 
          Note al comma 911: 
              - Il testo dell'art. 30 del citato decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note al comma 435. 
              - Il testo del comma 5 dell'art. 35 del citato  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato  nelle  note
          al comma 181. 
              - Il  testo  del  comma  3-quinquies  dell'art.  4  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  ottobre  2013,  n.  125  e'
          riportato nelle note al comma 181. 
              - Si riporta il testo del comma  3-sexies  dell'art.  4
          del  citato  decreto-legge  31   agosto   2013,   n.   101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n.  125  (Disposizioni  urgenti  per  il  perseguimento  di
          obiettivi    di    razionalizzazione    nelle     pubbliche
          amministrazioni): 
              «Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione  in
          servizio di idonei e  vincitori  di  concorsi,  nonche'  di
          limitazioni a proroghe di contratti e  all'uso  del  lavoro
          flessibile  nel  pubblico  impiego).  -  1.  -  3-quinquies
          Omissis 
              3-sexies. Con le modalita' di cui all'art. 35, comma 4,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni,  o  previste  dalla  normativa  vigente,  le
          amministrazioni e gli  enti  ivi  indicati  possono  essere
          autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per
          specifiche professionalita'. Le regioni e gli  enti  locali
          possono  aderire  alla  ricognizione  di   cui   al   comma
          3-quinquies  e,  in  caso  di  adesione,  si  obbligano  ad
          attingere alle relative graduatorie in caso di  fabbisogno,
          nel  rispetto  dei  vincoli  finanziari   in   materia   di
          assunzioni. Al fine di assicurare  la  massima  trasparenza
          delle procedure, il Dipartimento  della  funzione  pubblica
          della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  garantisce,
          mediante   pubblicazione   nel   proprio   sito    internet
          istituzionale, la diffusione  di  ogni  informazione  utile
          sullo stato della procedura di reclutamento e selezione. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge 19
          giugno 2019, n. 56: 
              «Art. 3 (Misure per accelerare le assunzioni  mirate  e
          il ricambio generazionale nella pubblica  amministrazione).
          - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.  1,  comma  399,
          della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,  le  agenzie  e
          gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui
          all'art. 70, comma 4,  del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165,  possono  procedere,  a  decorrere  dall'anno
          2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato  nel
          limite di  un  contingente  di  personale  complessivamente
          corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella
          relativa  al   personale   di   ruolo   cessato   nell'anno
          precedente. Ai Corpi di polizia,  al  Corpo  nazionale  dei
          vigili  del  fuoco,  al  comparto  della  scuola   e   alle
          universita' si applica la normativa di settore. 
              2.    Al    fine     di     accrescere     l'efficienza
          dell'organizzazione  e   dell'azione   amministrativa,   le
          amministrazioni di cui al comma 1  predispongono  il  piano
          dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter  del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001, tenendo conto dell'esigenza di
          assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore
          organizzazione del lavoro, nonche', in via prioritaria,  di
          reclutare figure professionali con  elevate  competenze  in
          materia di: 
              a) digitalizzazione; 
              b) razionalizzazione e semplificazione dei  processi  e
          dei procedimenti amministrativi; 
              c) qualita' dei servizi pubblici; 
              d) gestione dei Fondi strutturali e della capacita'  di
          investimento; 
              e) contrattualistica pubblica; 
              f) controllo di gestione e attivita' ispettiva; 
              g) contabilita' pubblica e gestione finanziaria. 
              3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate con
          il decreto e le procedure di cui all'art. 35, comma 4,  del
          decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle
          amministrazioni interessate,  predisposta  sulla  base  del
          piano dei fabbisogni di cui agli articoli  6  e  6-ter  del
          medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata  da
          analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno
          precedente    e    delle     conseguenti     economie     e
          dall'individuazione  delle  unita'  da   assumere   e   dei
          correlati oneri. Fatto salvo quanto previsto  dall'art.  1,
          comma  399,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  a
          decorrere dall'anno 2019  e'  consentito  il  cumulo  delle
          risorse,  corrispondenti  a  economie  da  cessazione   del
          personale gia' maturate, destinate alle assunzioni  per  un
          arco temporale non superiore a cinque anni, a  partire  dal
          budget assunzionale piu' risalente, nel rispetto del  piano
          dei  fabbisogni  e  della  programmazione   finanziaria   e
          contabile. 
              4. Al fine di ridurre i tempi di  accesso  al  pubblico
          impiego, per il  triennio  2019-2021,  fatto  salvo  quanto
          stabilito dall'art. 1, comma 399, della legge  30  dicembre
          2018, n. 145, le amministrazioni di cui al comma 1  possono
          procedere, in deroga a quanto previsto  dal  primo  periodo
          del comma 3 del presente articolo e all'art. 30 del decreto
          legislativo n. 165 del  2001,  nel  rispetto  dell'art.  4,
          commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, nonche' del piano dei fabbisogni definito secondo i
          criteri di cui al comma 2 del presente articolo: 
              a) all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori  o
          allo scorrimento  delle  graduatorie  vigenti,  nel  limite
          massimo dell'80 per  cento  delle  facolta'  di  assunzione
          previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno; 
              b)  all'avvio  di  procedure  concorsuali,  nel  limite
          massimo dell'80 per  cento  delle  facolta'  di  assunzione
          previste per il corrispondente  triennio,  al  netto  delle
          risorse di cui alla lettera a), secondo le modalita' di cui
          all'art. 4, commi  3-quinquies  e  3-sexies,  del  medesimo
          decreto-legge n. 101 del 2013 e all'art. 35, comma  5,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le assunzioni di
          cui  alla  presente  lettera  possono   essere   effettuate
          successivamente  alla  maturazione   della   corrispondente
          facolta' di assunzione. 
              5. Le amministrazioni che si avvalgono  della  facolta'
          di cui al comma 4 comunicano, entro trenta giorni,  i  dati
          relativi alle assunzioni o  all'avvio  delle  procedure  di
          reclutamento alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  e   al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire agli
          stessi di operare i controlli successivi e  procedere  alle
          restanti autorizzazioni, ai sensi del comma 3. 
              5-bis. Al fine di accelerare le procedure  assunzionali
          per il triennio 2020-2022, il Dipartimento  della  funzione
          pubblica elabora, entro il 30 marzo 2020, bandi-tipo  volti
          a avviare le  procedure  concorsuali  con  tempestivita'  e
          omogeneita'  di   contenuti   e   gestisce   le   procedure
          concorsuali e  le  prove  selettive  delle  amministrazioni
          pubbliche che ne facciano richiesta. 
              5-ter. Il Dipartimento della  funzione  pubblica  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri assicura  l'esercizio
          delle funzioni, delle azioni e delle attivita'  del  nucleo
          della concretezza,  di  cui  all'art.  60-bis  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  anche  in  deroga  alle
          procedure previste nel medesimo articolo.  Alla  Presidenza
          del Consiglio dei ministri sono assegnate, per il  predetto
          Dipartimento, le  risorse  finanziarie,  strumentali  e  di
          personale di cui  all'art.  60-quater  del  citato  decreto
          legislativo n. 165 del 2001. Il  Presidente  del  Consiglio
          dei  ministri,  nell'ambito  dell'autonomia   organizzativa
          della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  adotta  i
          conseguenti  provvedimenti   di   riorganizzazione   e   di
          adeguamento  delle  dotazioni  organiche  senza   nuovi   o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              6.  Per  le  finalita'  del   comma   4,   nelle   more
          dell'entrata in vigore del decreto  previsto  dall'art.  1,
          comma  300,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  e
          predisposto anche tenendo conto delle lettere a) e  b)  del
          presente  comma,  le  procedure  concorsuali  di  cui  alla
          lettera  b)  del  medesimo  comma   4   sono   svolte   dal
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, con modalita'  semplificate,  anche
          in deroga alla disciplina prevista dal regolamento  di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
          n. 487, per quanto concerne, in particolare: 
              a)  la  nomina  e  la  composizione  della  commissione
          d'esame, prevedendo  la  costituzione  di  sottocommissioni
          anche per le prove scritte  e  stabilendo  che  a  ciascuna
          delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un  numero
          di candidati inferiore a duecentocinquanta; 
              b) la tipologia e le  modalita'  di  svolgimento  delle
          prove di esame, prevedendo: 
              1) la facolta' di far precedere le prove  di  esame  da
          una   prova   preselettiva,   qualora   le    domande    di
          partecipazione al concorso siano in numero superiore a  due
          volte il numero dei posti banditi; 
              2)  la  possibilita'  di  svolgere  prove  preselettive
          consistenti  nella  risoluzione  di  quesiti   a   risposta
          multipla,  gestite  con  l'ausilio  di  enti   o   istituti
          specializzati pubblici e  privati  e  con  possibilita'  di
          predisposizione dei quesiti da parte degli stessi; 
              3)  forme  semplificate  di  svolgimento  delle   prove
          scritte, anche concentrando le medesime in  un'unica  prova
          sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il
          ricorso a domande con risposta a scelta multipla; 
              4) per i  profili  tecnici,  lo  svolgimento  di  prove
          pratiche in aggiunta a quelle  scritte  o  in  sostituzione
          delle medesime; 
              5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1)  a
          3) e la correzione  delle  medesime  prove  anche  mediante
          l'ausilio di sistemi informatici e telematici; 
              6) la valutazione dei titoli solo dopo  lo  svolgimento
          delle prove orali nei casi di  assunzione  per  determinati
          profili mediante concorso, per titoli ed esami; 
              7) l'attribuzione, singolarmente  o  per  categoria  di
          titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando,  con  la
          previsione che il totale dei punteggi per titoli  non  puo'
          essere superiore ad  un  terzo  del  punteggio  complessivo
          attribuibile. 
              7. Per le finalita' di cui al comma 4, il  Dipartimento
          della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio  dei
          ministri  provvede  allo  sviluppo  di   un   portale   del
          reclutamento per la raccolta e la gestione,  con  modalita'
          automatizzate  e  nel  rispetto  delle   disposizioni   del
          regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in  materia  di
          protezione  dei  dati  personali,   di   cui   al   decreto
          legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  delle  domande  di
          partecipazione ai concorsi  pubblici  e  delle  fasi  delle
          procedure concorsuali,  anche  mediante  la  creazione  del
          fascicolo elettronico del candidato.  All'attuazione  delle
          disposizioni del presente  comma  si  provvede  nell'ambito
          delle risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili
          a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              8. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1, comma 399,
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre  i
          tempi  di  accesso  al  pubblico  impiego,   nel   triennio
          2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche
          amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  le  conseguenti
          assunzioni  possono  essere  effettuate  senza  il   previo
          svolgimento  delle  procedure  previste  dall'art.  30  del
          medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. 
              9. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'art. 34: 
              1) al comma 4,  il  terzo  periodo  e'  sostituito  dal
          seguente: "Fermo restando quanto previsto dall'art. 33,  il
          rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto  alla
          data del raggiungimento del periodo  massimo  di  fruizione
          dell'indennita' di cui al comma 8  del  medesimo  art.  33,
          ovvero, prima del raggiungimento di detto periodo  massimo,
          qualora il  dipendente  in  disponibilita'  rinunci  o  non
          accetti per due  volte  l'assegnazione  disposta  ai  sensi
          dell'art. 34-bis nell'ambito della provincia  dallo  stesso
          indicata"; 
              2) al comma 6, primo periodo, dopo le  parole:  "dodici
          mesi," sono inserite le seguenti: "ad esclusione di  quelle
          relative al conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi
          dell'art.  19,  comma  6,  nonche'  al  conferimento  degli
          incarichi di cui all'art. 110 del testo unico  delle  leggi
          sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e  all'art.  15-septies
          del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,"  e  dopo
          le parole: "iscritto nell'apposito elenco" sono aggiunte le
          seguenti: "e in possesso della qualifica e della  categoria
          di inquadramento occorrenti"; 
              b) all'art. 34-bis: 
              1) al  comma  2  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo:    "L'amministrazione    destinataria     comunica
          tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei  ministri
          - Dipartimento della funzione  pubblica  e  alle  strutture
          regionali e provinciali di cui all'art.  34,  comma  3,  la
          rinuncia o la  mancata  accettazione  dell'assegnazione  da
          parte del dipendente in disponibilita'"; 
              2) al comma 4,  le  parole:  "decorsi  due  mesi"  sono
          sostituite dalle seguenti: "decorsi quarantacinque giorni"; 
              c) all'art. 39: 
              1) al comma 1, le parole: "Le amministrazioni pubbliche
          promuovono  o  propongono  programmi  di   assunzioni   per
          portatori di handicap ai sensi dell'art. 11 della legge  12
          marzo 1999, n. 68," sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Le
          amministrazioni pubbliche promuovono  o  propongono,  anche
          per profili professionali delle aree o  categorie  previste
          dai contratti collettivi di comparto per  i  quali  non  e'
          previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo e  nel
          rispetto dei principi di cui  all'art.  35,  comma  3,  del
          presente  decreto,  programmi  di   assunzioni   ai   sensi
          dell'art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, destinati ai
          soggetti titolari del diritto al collocamento  obbligatorio
          previsto dagli articoli 3 e 18 della medesima legge  n.  68
          del 1999 e dall'art. 1, comma 2, della  legge  23  novembre
          1998, n. 407,"; 
              2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Assunzioni
          obbligatorie e tirocinio delle categorie protette". 
              10. Nell'ambito delle procedure concorsuali di  cui  al
          comma 4, lettera b), le amministrazioni tengono conto degli
          eventuali specifici titoli  di  preferenza  previsti  dalle
          disposizioni vigenti. 
              11.  Fermo  restando  quanto  previsto  dalle   vigenti
          disposizioni  per   la   composizione   delle   commissioni
          esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale
          di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
          165,  il  presidente   e   i   membri   delle   commissioni
          esaminatrici dei  concorsi  pubblici  per  l'accesso  a  un
          pubblico  impiego  possono  essere  scelti  anche  tra   il
          personale in quiescenza da non piu' di  quattro  anni  alla
          data di pubblicazione del bando di  concorso,  che  sia  in
          possesso dei requisiti di cui all'art. 35, comma 3, lettera
          e), del decreto legislativo n. 165 del 2001. Agli incarichi
          di cui al precedente periodo non si applica  la  disciplina
          di cui all'art. 5, comma  9,  del  decreto-legge  6  luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135.  Ferme  restando  le  altre  cause  di
          inconferibilita'  o  di  incompatibilita'  previste   dalla
          legislazione vigente, la risoluzione del rapporto di lavoro
          per motivi  disciplinari,  per  ragioni  di  salute  o  per
          decadenza dall'impiego, comunque determinata, e'  causa  di
          esclusione  dalla   nomina   del   dipendente,   anche   in
          quiescenza, a presidente o componente  di  una  commissione
          esaminatrice di un concorso pubblico  per  l'accesso  a  un
          pubblico impiego. 
              12. 
              13.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento,
          anche in deroga all'art. 6, comma 3, del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere
          al presidente, ai membri e al segretario delle  commissioni
          esaminatrici dei  concorsi  pubblici  per  l'accesso  a  un
          pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato,
          anche ad ordinamento autonomo, e dagli  enti  pubblici  non
          economici nazionali,  nonche'  al  personale  addetto  alla
          vigilanza  delle  medesime  prove  concorsuali,  secondo  i
          criteri  stabiliti  con  il  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio dei ministri  23  marzo  1995,  pubblicato  nella
          Gazzetta   Ufficiale   n.   134   del   10   giugno   1995.
          All'attuazione del presente comma si  provvede  nei  limiti
          delle risorse disponibili  a  legislazione  vigente,  senza
          nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica.
          Tali incarichi si considerano attivita' di servizio a tutti
          gli effetti di legge, qualunque sia  l'amministrazione  che
          li ha conferiti. 
              14. Fermo restando il limite di cui all'art. 23-ter del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  la
          disciplina  di  cui  all'art.  24,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  non  si  applica  ai
          compensi dovuti al personale dirigenziale  per  l'attivita'
          di presidente o di membro della commissione esaminatrice di
          un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego  e
          della  Commissione  per  l'attuazione   del   progetto   di
          riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM). 
              15.  Al  fine  di  accelerare  la  composizione   delle
          commissioni  esaminatrici  dei  concorsi  pubblici   svolti
          secondo  le   modalita'   previste   dall'art.   4,   comma
          3-quinquies, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, e dall'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165, e'  istituito  presso  il  Dipartimento
          della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio  dei
          ministri, che lo gestisce e lo aggiorna,  l'Albo  nazionale
          dei componenti delle commissioni esaminatrici di  concorso,
          articolato in sottosezioni su base regionale e per  aree  o
          settori tematici omogenei. L'iscrizione all'albo ha  durata
          di tre anni ed e'  rinnovabile  per  una  sola  volta.  Con
          decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          adottato ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, fermo restando  quanto
          previsto dai commi da 11 a  14  del  presente  articolo,  i
          requisiti  per  l'iscrizione   nell'albo,   le   cause   di
          incompatibilita'  e   di   inconferibilita'   dell'incarico
          nonche'  le  modalita'  di  gestione  e  di   aggiornamento
          dell'albo e sono individuate  le  sottosezioni  in  cui  e'
          articolato l'albo medesimo. Fino all'adozione  del  decreto
          di  cui  al  terzo  periodo,  le  commissioni  esaminatrici
          continuano ad essere  costituite  secondo  le  disposizioni
          vigenti in materia alla data di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge.  All'attuazione  del  presente  comma   si
          provvede nell'ambito delle  risorse  umane,  finanziarie  e
          strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              16. Sulla base di convenzione con il Dipartimento della
          funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri, l'albo di cui al comma 15 puo' essere  utilizzato
          per  la  formazione  delle  commissioni  esaminatrici   dei
          concorsi pubblici  per  l'accesso  a  un  pubblico  impiego
          svolti  secondo  modalita'  diverse  da   quelle   previste
          dall'art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto
          2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          ottobre 2013, n. 125, e dall'art. 35, comma 5, del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165.» 
              - Il testo dell'art. 248 del  citato  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77  e'  riportato  nelle  note  al
          comma 873. 
              - Il testo dei commi 1 e  2  dell'art.  20  del  citato
          decreto legislativo 25 maggio  2017,  n.  75  e'  riportato
          nelle note al comma 292. 
          Note al comma 912: 
              - Si riporta il testo dei commi 4 e 5-bis dell'art.  19
          del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). -  1.  -
          3. Omissis 
              4. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'art. 23 o, in misura non  superiore  al  70  per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6. 
              4-bis. - 5. Omissis 
              5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione   effettiva   di
          ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da
          1   a   5   possono   essere   conferiti,    da    ciascuna
          amministrazione, anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai
          ruoli  di  cui  all'art.  23,  purche'   dipendenti   delle
          amministrazioni di cui  all'art.  1,  comma  2,  ovvero  di
          organi costituzionali,  previo  collocamento  fuori  ruolo,
          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
          secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di  cui  ai
          commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il  limite
          del 15 per cento della  dotazione  organica  dei  dirigenti
          appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
          art. 23 e del 10 per  cento  della  dotazione  organica  di
          quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti  limiti
          percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
          ad un massimo del 25 e del 18 per  cento,  con  contestuale
          diminuzione delle corrispondenti  percentuali  fissate  dal
          comma 6. 
              Omissis.» 
          Note al comma 914: 
              - La legge 5 aprile 1985, n. 124 recante  «Disposizioni
          per l'assunzione  di  manodopera  da  parte  del  Ministero
          dell'agricoltura  e  delle  foreste»  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -   Serie
          generale - n. 87 del 12 aprile 1985. 
          Note al comma 917: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  2259-ter  del  citato
          decreto  legislativo  15  marzo   2010,   n.   66   (Codice
          dell'ordinamento militare), come modificato dal  comma  983
          della presente legge: 
              «Art.  2259-ter  (Riduzione  graduale  delle  dotazioni
          organiche del personale civile). - 1. Ai fini del  graduale
          conseguimento  della  dotazione  organica  complessiva  del
          personale civile del  Ministero  della  difesa  fissata  in
          ventimila unita' al 1°  gennaio  2025,  ovvero  al  diverso
          termine stabilito ai sensi  dell'art.  5,  comma  2,  della
          legge 31 dicembre 2012, n. 244, a decorrere dal 1°  gennaio
          2016, in aderenza al  processo  di  revisione  dell'assetto
          strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  su
          proposta del Ministro  della  difesa  di  concerto  con  il
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione  e  il  Ministro  dell'economia   e   delle
          finanze, previa informazione alle organizzazioni sindacali,
          si  provvede,  con  cadenza  triennale,  alla   progressiva
          rideterminazione della dotazione  organica  complessiva  di
          cui alla tabella 1, allegata al decreto del Presidente  del
          Consiglio dei ministri 22 gennaio  2013,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013. 
              2. Con decreto del Ministro della difesa,  su  proposta
          del Capo di stato maggiore della difesa,  d'intesa  con  il
          Segretario generale della difesa  per  l'area  di  relativa
          competenza,   previa   informazione   alle   organizzazioni
          sindacali, si provvede a ripartire  la  dotazione  organica
          complessiva, suddivisa  per  profili  professionali,  nelle
          strutture  centrali  e  periferiche  in  cui  si   articola
          l'amministrazione. 
              3. In riferimento alla dotazione  organica  complessiva
          come ripartita dal decreto del Ministro  della  difesa,  il
          Capo di  stato  maggiore  della  difesa,  su  proposta  del
          Segretario  generale  della  difesa,  dei  Capi  di   stato
          maggiore  di  Forza  armata  e  del   Comandante   generale
          dell'Arma  dei  carabinieri,   ciascuno   per   l'area   di
          rispettiva   competenza,    predispone    il    piano    di
          riassorbimento delle  unita'  di  personale  risultanti  in
          eccedenza, da attuare prima  dell'adozione  del  successivo
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di
          rideterminazione degli organici.  Il  piano,  adottato  dal
          Ministro della difesa previo esame entro trenta giorni  con
          le organizzazioni sindacali, individua: 
              a) le unita' di personale  risultanti  complessivamente
          in eccedenza ovvero carenti, suddivise per area  funzionale
          e profilo professionale; 
              b) nell'ambito delle unita' risultanti in eccedenza, le
          unita'  riassorbibili  nel  triennio  in  applicazione  dei
          seguenti criteri: 
              1) cessazione dal servizio per collocamento in pensione
          secondo le vigenti disposizioni; 
              2) riconversione professionale,  nell'ambito  dell'area
          funzionale  di  appartenenza,  secondo  i  criteri   e   le
          procedure fissati in sede di contrattazione  decentrata  di
          amministrazione prevista dal vigente  contratto  collettivo
          nazionale di lavoro del personale del  comparto  Ministeri,
          mediante specifici percorsi di formazione; 
              3) attuazione di procedure di mobilita'  interna  anche
          attraverso l'adozione di misure che agevolano il  reimpiego
          del personale in ambito comunale e provinciale, sentiti gli
          interessati, nei limiti dei posti disponibili; 
              4) trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno
          a tempo  parziale,  secondo  le  modalita'  previste  dalle
          vigenti disposizioni, anche oltre il limite percentuale  di
          cui all'art. 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n.
          724; 
              5) a decorrere dall'anno  2016  avvio  di  processi  di
          trasferimento presso altre  amministrazioni  pubbliche,  di
          cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, entro i contingenti e le misure percentuali e
          con i criteri stabiliti  con  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e la  semplificazione,  in  misura
          non inferiore al 15 per cento  delle  complessive  facolta'
          assunzionali delle predette amministrazioni e  fatto  salvo
          quanto disposto dall'art.  30,  comma  2-ter,  del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001,  previo  esame,  entro  trenta
          giorni,  con   le   organizzazioni   sindacali;   i   posti
          eventualmente  non  coperti  dal  personale   civile   sono
          devoluti  a  favore  del  personale  militare  secondo   le
          modalita' di cui all'art. 2209-quinquies.  I  trasferimenti
          presso le regioni e gli enti  locali  sono  disposti  nella
          misura  percentuale  stabilita  con  intesa  in   sede   di
          Conferenza  unificata,  di  cui  all'art.  8  del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  con  il  consenso
          dell'amministrazione  ricevente,  previa   verifica   della
          rispondenza  tra  i  requisiti  culturali  e  professionali
          richiesti  per  l'accesso  al  profilo  da  ricoprire  e  i
          requisiti posseduti dallo stesso personale da trasferire. 
              4. Le misure di  attuazione  del  piano  sono  adottate
          sentite le organizzazioni sindacali. 
              5. Il personale  in  eccedenza  non  riassorbibile  nei
          tempi e con le modalita' definiti dal piano e' collocato in
          disponibilita'. Il periodo di ventiquattro mesi di  cui  al
          comma 8 dell'art. 33 del decreto  legislativo  n.  165  del
          2001 puo' essere aumentato fino a sessanta mesi, laddove il
          personale  collocato  in  disponibilita'  maturi  entro  il
          predetto arco temporale  i  requisiti  per  il  trattamento
          pensionistico. 
              6. Ai fini della periodica revisione del piano  di  cui
          al comma 3,  con  decreto  del  Ministro  della  difesa  si
          provvede  alla   ricognizione   annuale   delle   dotazioni
          organiche effettive del personale civile. 
              7. A decorrere dall'anno 2021, quota parte dei risparmi
          derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile,
          pari a 20 milioni di euro annui, e' destinata ad alimentare
          il  Fondo  risorse  decentrate  del  personale  civile  del
          Ministero della difesa e un'ulteriore quota parte,  pari  a
          30 milioni di euro annui, e' destinata ad aumentare per  il
          medesimo personale l'indennita' di amministrazione, le  cui
          misure  sono  determinate   in   sede   di   contrattazione
          collettiva per  il  triennio  2019-2021.  L'utilizzo  delle
          predette risorse e' subordinato alla progressiva riduzione,
          sino al raggiungimento  del  numero  di  ventimila  unita',
          della dotazione organica complessiva del  personale  civile
          del Ministero della difesa fissata dalla tabella 1 allegata
          al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  22
          gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del
          13 aprile  2013,  da  operare  in  sede  di  programmazione
          triennale del  fabbisogno  di  personale,  ai  sensi  degli
          articoli 6 e seguenti  del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165.» 
          Note al comma 918: 
              - Il testo del comma 4 dell'art. 35 del citato  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato  nelle  note
          al comma 181. 
          Note al comma 919: 
              - Si riporta il testo del comma 436 dell'art.  1  della
          citata  legge  30  dicembre  2018,  n.  145  (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): 
              «436. Per il  triennio  2019-2021  gli  oneri  posti  a
          carico  del  bilancio   statale   per   la   contrattazione
          collettiva nazionale in applicazione dell'art. 48, comma 1,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  per  i
          miglioramenti economici del personale statale in regime  di
          diritto pubblico sono determinati in 1.100 milioni di  euro
          per l'anno 2019, in 1.750 milioni di euro per l'anno 2020 e
          in 3.375 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.» 
              - Si riporta il testo del  comma  3  dell'art.  52  del
          decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002,  n.
          164 (Recepimento dell'accordo sindacale  per  le  Forze  di
          polizia  ad  ordinamento   civile   e   dello   schema   di
          concertazione  per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento
          militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed  al
          biennio economico 2002-2003): 
              «Art. 52 (Indennita' di impiego operativo per attivita'
          di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di  imbarco  ed
          altre indennita'). - 1. - 2. Omissis 
              3.    Ai    fini    della    prevista    corresponsione
          dell'indennita' di comando  navale  per  il  personale  che
          riveste  funzioni  e  responsabilita'   corrispondenti   al
          comando di singole unita' o gruppi di unita' navali, di cui
          all'art. 10 della  legge  sulle  indennita'  operative,  si
          provvede all'individuazione dei  titolari  di  comando  con
          determinazione delle singole  amministrazioni  interessate,
          di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
              Omissis.» 
          Note al comma 920: 
              - Si riporta il testo del comma 199 dell'art.  1  della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge di stabilita' 2015)): 
              «199.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per  il
          finanziamento di esigenze indifferibili con  una  dotazione
          di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e
          2017, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e
          2019 e di 100 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
          2020, da ripartire tra le finalita' di cui all'elenco n.  1
          allegato alla presente legge, con  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge.» 
          Note al comma 921: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  168  e  170  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari  esteri),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 168 (Esperti). - L'Amministrazione  degli  affari
          esteri  puo'  utilizzare  negli  uffici  centrali  o  nelle
          rappresentanze diplomatiche e negli uffici  consolari,  per
          l'espletamento  di  specifici  incarichi   che   richiedano
          particolare competenza tecnica e  ai  quali  non  si  possa
          sopperire con funzionari  diplomatici,  esperti  tratti  da
          personale dello Stato o di  enti  pubblici  appartenenti  a
          carriere direttive o di uguale rango. 
              Qualora  per  speciali  esigenze  anche  di   carattere
          tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi
          presso uffici all'estero ad esperti  tratti  dal  personale
          dello Stato e da  enti  pubblici,  l'Amministrazione  degli
          affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino  ad
          un massimo di trenta unita', persone estranee alla pubblica
          amministrazione purche'  di  notoria  qualificazione  nelle
          materie connesse con le funzioni del posto  che  esse  sono
          destinate a ricoprire, comprovata  da  adeguata  esperienza
          professionale.  Le  persone  predette  devono   essere   in
          possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa  tra
          i trenta e i sessantacinque anni e godere  di  costituzione
          fisica idonea ad affrontare il clima della  sede  cui  sono
          destinate.  All'atto  dell'assunzione   dell'incarico,   le
          persone  predette  prestano  promessa  solenne   ai   sensi
          dell'art. 11 del testo  unico  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,   n.   3.
          L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne'  da'
          diritto, alla scadenza,  a  indennizzo  o  liquidazione  di
          alcun genere. 
              L'esperto  inviato  in  servizio  presso   un   ufficio
          all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa  un  posto
          espressamente   istituito,   sentito   il   consiglio    di
          amministrazione,  ai  sensi  dell'art.  32,   nell'organico
          dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai  fini  del
          trattamento economico, a quello di primo  segretario  o  di
          consigliere o di primo consigliere, nel limite  massimo  di
          otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed  assume
          in loco la qualifica di  addetto  per  il  settore  di  sua
          competenza. Per  gli  esperti  in  servizio  all'estero  si
          osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147
          e  170  in  quanto  applicabili,   dell'art.   148   e   le
          disposizioni della parte terza per essi previste. 
              Resta  fermo  il  posto  corrispondente  ai  fini   del
          trattamento  economico  a  quello  di  primo   consigliere,
          attualmente ricoperto  dai  singoli  interessati,  sino  al
          termine definitivo del loro incarico, nonche' il  posto  di
          pari livello gia' istituito per gli  esperti  regionali  di
          cui all'art. 58 della legge  6  febbraio  1996,  n.  52,  e
          successive modificazioni. 
              Gli  incarichi  di  cui  al  presente   articolo   sono
          conferiti con decreto del Ministro per gli  affari  esteri,
          sentito il Consiglio di amministrazione del  Ministero,  di
          concerto con il Ministro per il tesoro e, per il  personale
          di altre amministrazioni o di enti pubblici, anche  con  il
          Ministro  competente  o  vigilante.  Gli   incarichi   sono
          biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu'
          incarichi purche', nel complesso,  non  superino  gli  otto
          anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento  a
          giudizio del Ministro per gli affari esteri. 
              Gli esperti  tratti  dal  personale  dello  Stato  sono
          collocati  fuori  ruolo  con  le  modalita'  previste   dai
          rispettivi ordinamenti. 
              Gli esperti che il  Ministero  degli  affari  esteri  e
          della cooperazione internazionale puo' utilizzare  a  norma
          del presente articolo non possono complessivamente superare
          il numero di centosettantadue con l'esclusione delle unita'
          riservate, ai sensi dell'art.  11  del  testo  unico  delle
          leggi  in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti   e
          sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
          relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e
          dell'art.  2,  comma  6-duodecies,  del  decreto-legge   29
          dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  26  febbraio  2011,  n.  10,  allo  svolgimento   di
          particolari  compiti  relativi  alla   tutela   dell'ordine
          pubblico e della sicurezza nazionale nonche'  al  contrasto
          della criminalita'  organizzata  e  di  tutte  le  condotte
          illecite,  anche  transnazionali,  ad  essa  riconducibili,
          delle unita' destinate, ai sensi dell'art. 36  della  legge
          30 luglio 2002, n. 189, alla prevenzione  dell'immigrazione
          clandestina e delle unita' destinate, ai sensi dell'art.  4
          del   decreto   legislativo   19   marzo   2001,   n.   68,
          all'accertamento delle violazioni in  materia  economica  e
          finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione
          europea. 
              Le disposizioni del presente articolo non si  applicano
          al personale comandato o collocato fuori  ruolo  presso  il
          Ministero  degli  affari  esteri   in   virtu'   di   altre
          disposizioni ne' a quello inviato  all'estero  in  missione
          temporanea.» 
              «Art.  170  (Assegni  e  indennita').  -  Il  personale
          dell'Amministrazione  degli  affari  esteri,   oltre   allo
          stipendio e agli assegni di carattere fisso e  continuativo
          previsti per l'interno, compresa l'eventuale  indennita'  o
          retribuzione di  posizione  nella  misura  minima  prevista
          dalle disposizioni applicabili, tranne che per tali assegni
          sia  diversamente  disposto,  percepisce,  quando   e'   in
          servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
          consolari di  prima  categoria,  l'indennita'  di  servizio
          all'estero, stabilita per il posto di organico che  occupa,
          nonche' le altre competenze eventualmente spettanti in base
          alle disposizioni del presente decreto. 
              Nessun'altra indennita' ordinaria e straordinaria  puo'
          essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale  suddetto
          in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al
          trattamento previsto dal presente decreto. 
              Salvo i casi specificamente previsti,  le  disposizioni
          della presente parte si applicano al  personale  dei  ruoli
          organici dell'Amministrazione degli affari esteri. 
              Ai fini delle  disposizioni  della  presente  parte  si
          intendono per familiari a carico: il coniuge e, sempre  che
          minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i  figli
          naturali legalmente riconosciuti,  i  figli  adottivi,  gli
          affiliati,  i  figli  nati  da  precedente  matrimonio  del
          coniuge, nonche' i figli maggiorenni  inabili  a  qualsiasi
          proficua attivita' e quelli che si trovano nelle condizioni
          previste dall'art. 7, comma 3, della legge 31 luglio  1975,
          n. 364. 
              Se destinato all'estero ai sensi dell'art.  34  per  un
          periodo che, anche per effetto di eventuali  proroghe,  non
          sia complessivamente superiore ad un anno, il personale  ha
          titolo al trattamento economico di cui alla presente parte,
          ad eccezione dei benefici di cui agli  articoli  173,  175,
          176, 179, 196, 197, 199, 205 e 206, nonche' al primo  comma
          dell'art. 200. 
              Le disposizioni di cui agli  articoli  175,  176,  178,
          179, 181 e al titolo II della parte terza  si  interpretano
          nel senso che non si applicano al personale assegnato o  in
          servizio presso le rappresentanze diplomatiche con sede  in
          Roma e che gli articoli 175, 176 e 199 si applicano ai capi
          delle medesime rappresentanze diplomatiche a decorrere  dal
          loro   effettivo   trasferimento   presso   la    residenza
          demaniale.» 
              - Si riporta il testo  del  comma  3  dell'art.  4  del
          decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68  (Adeguamento  dei
          compiti  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  a  norma
          dell'art. 4  della  legge  31  marzo  2000,  n.  78),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 4 (Attivita' internazionale a tutela del bilancio
          dello Stato e dell'Unione europea). - 1. - 2. Omissis 
              3. A tali fini il contingente previsto dall'  art.  168
          del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
          n. 18, e' aumentato di una  quota  di  venticinque  unita',
          riservata agli esperti del Corpo. 
              Omissis.» 
          Note al comma 922: 
              - Si riporta il testo del comma 301 dell'art.  1  della
          citata legge 27 dicembre 2019, n. 160: 
              «301.  Il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della
          cooperazione internazionale e' autorizzato a  bandire,  per
          ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, un concorso pubblico
          di  accesso   alla   carriera   diplomatica,   nei   limiti
          dell'attuale   dotazione   organica   e   delle    facolta'
          assunzionali disponibili a  legislazione  vigente,  per  un
          contingente annuo non superiore a  trentadue  segretari  di
          legazione  in  prova.  Le   assunzioni   conseguenti   alle
          procedure di cui al primo periodo sono autorizzate ai sensi
          dell'art. 35, comma 4, del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165.» 
          Note al comma 924: 
              - Si riporta il testo dell'art. 152 del citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 152 (Contingente e durata del  contratto).  -  Le
          rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di  prima
          categoria  e  gli  istituti  italiani  di  cultura  possono
          assumere personale a contratto per le proprie  esigenze  di
          servizio,   previa   autorizzazione    dell'amministrazione
          centrale, nel limite di un contingente complessivo  pari  a
          tremila unita'.  Gli  impiegati  a  contratto  svolgono  le
          mansioni previste nei contratti individuali,  tenuto  conto
          dell'organizzazione  del  lavoro  esistente  negli   uffici
          all'estero. 
              Il  contratto  di  assunzione  e'  stipulato  a   tempo
          indeterminato, con un periodo di prova di nove  mesi,  alla
          scadenza del quale, sulla base di una  relazione  del  capo
          dell'ufficio, si provvede  a  disporre  la  conferma  o  la
          risoluzione del contratto. 
              Il contingente di cui al primo comma e' comprensivo  di
          quello di cui all'art. 14, comma 1,  del  decreto-legge  17
          febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 13 aprile 2017, n. 46.» 
          Note al comma 925: 
              - Il testo del comma 2 dell'art. 36 del citato  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato  nelle  note
          al comma 293. 
              - Il testo del comma 28 dell'art. 9  del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia  di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita'  economica)
          e' riportato nelle note al comma 801. 
          Note al comma 928: 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  24  del
          citato decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,  n.  126,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 24 (Misure urgenti per la tutela  del  patrimonio
          culturale e per lo spettacolo). - 1.  Il  Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali e per il turismo, al fine  di
          assicurare lo  svolgimento  nel  territorio  di  competenza
          delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio
          culturale e del paesaggio  degli  uffici  periferici,  puo'
          autorizzare, a decorrere dalla data  di  pubblicazione  dei
          bandi  delle  procedure  concorsuali  per  l'assunzione  di
          funzionari di area III, posizione economica F1, dei profili
          tecnici gia' autorizzati  dall'art.  1,  comma  338,  della
          legge 30 dicembre 2018, n. 145, incarichi di collaborazione
          ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, per la durata massima di quindici  mesi
          e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 e per  un  importo
          massimo di 40.000  euro  per  singolo  incarico,  entro  il
          limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020  e  di
          24 milioni  di  euro  per  l'anno  2021.  Ai  collaboratori
          possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico
          del procedimento.  Ciascun  ufficio  assicura  il  rispetto
          degli obblighi di pubblicita' e trasparenza  nelle  diverse
          fasi della procedura.» 
          Note al comma 929: 
              - Si riporta il testo del  comma  6  dell'art.  22  del
          citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  2  giugno  2017,  n.  96,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 22 (Disposizioni sul personale e sulla  cultura).
          - 1. - 5-quinquies. Omissis 
              6. Al fine di potenziare i sistemi museali cittadini  e
          di promuovere l'interazione e  la  collaborazione  tra  gli
          istituti e i luoghi  della  cultura  statali,  regionali  e
          degli enti locali, ciascun istituto o luogo  della  cultura
          di  rilevante  interesse  nazionale  dotato  di   autonomia
          speciale, di cui al decreto del Ministro dei beni  e  delle
          attivita'  culturali  e  del  turismo  23  dicembre   2014,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  57  del  10  marzo
          2015, e successive modificazioni, puo' avvalersi, in deroga
          ai limiti finanziari previsti dalla  legislazione  vigente,
          di competenze o servizi  professionali  nella  gestione  di
          beni culturali, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per una  durata  massima
          di ventiquattro mesi, entro il limite di spesa  di  200.000
          euro annui, per sostenere il buon andamento dell'istituto o
          luogo della cultura  e  garantirne  l'attivazione.  Ciascun
          istituto o luogo della cultura  di  cui  al  primo  periodo
          provvede all'attuazione  delle  disposizioni  del  medesimo
          periodo con le risorse disponibili  nel  proprio  bilancio,
          assicurando  altresi'  il  rispetto   degli   obblighi   di
          pubblicita'  e  trasparenza  nelle   diverse   fasi   della
          procedura. Alla compensazione degli effetti  finanziari  in
          termini di fabbisogno e di  indebitamento  netto  derivanti
          dall'attuazione delle disposizioni  di  cui  al  precedente
          comma, pari a 700.000 euro per  l'anno  2017,  a  1.500.000
          euro per l'anno 2018 e a 750.000 euro  per  l'anno  2019  a
          1.500.000 euro per l'anno  2021  e  a  1.500.000  euro  per
          l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente  riduzione
          del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione  di  contributi  pluriennali   di   cui
          all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.
          154, convertito con modificazioni dalla  legge  4  dicembre
          2008, n. 189.» 
          Note al comma 930: 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art.  1-ter  del
          decreto-legge 21 settembre 2019, n.  104,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.   132
          (Disposizioni urgenti per il trasferimento  di  funzioni  e
          per la riorganizzazione dei  Ministeri  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali, delle politiche  agricole  alimentari,
          forestali e del turismo, dello  sviluppo  economico,  degli
          affari esteri e della  cooperazione  internazionale,  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del  mare  e   dell'istruzione,
          dell'universita'  e   della   ricerca,   nonche'   per   la
          rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli
          e delle carriere e per i compensi per lavoro  straordinario
          delle Forze di polizia e delle Forze armate , in materia di
          qualifiche dei dirigenti e di  tabella  delle  retribuzioni
          del personale del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e
          per la continuita' delle  funzioni  dell'Autorita'  per  le
          garanzie  nelle  comunicazioni),  come   modificato   dalla
          presente legge: 
              «Art. 1-ter (Misure per il servizio pubblico essenziale
          di tutela, valorizzazione  e  fruizione  degli  istituti  e
          luoghi della cultura). - 1. Il Ministero per i  beni  e  le
          attivita'  culturali   e   per   il   turismo,   verificata
          l'impossibilita'  di  utilizzare   il   proprio   personale
          dipendente, e' autorizzato ad avvalersi della societa' Ales
          S.p.a. per lo svolgimento delle attivita' di accoglienza  e
          vigilanza  nei  musei,  nei  parchi  archeologici   statali
          nonche' negli altri istituti e luoghi della cultura e delle
          attivita' di supporto tecnico, amministrativo e  contabile,
          nelle more dell'espletamento  delle  procedure  concorsuali
          autorizzate  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio dei ministri 20  giugno  2019,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29  agosto  2019  e  comunque
          fino al 31  dicembre  2025,  e  delle  ulteriori  procedure
          necessarie a soddisfare  il  fabbisogno  di  personale  del
          Ministero da impiegare in tali attivita'. Non si applica il
          comma 2 dell'art. 192 del codice dei contratti pubblici, di
          cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50.  Per  le
          finalita' di cui  al  primo  periodo,  oltre  alle  risorse
          finanziarie  disponibili  a   legislazione   vigente   alla
          societa' Ales S.p.a. e' assegnato un contributo  pari  a  5
          milioni di euro nell'anno 2019, a  330.000  euro  nell'anno
          2020, a 5.845.000 euro nell'anno 2021 e a  5,6  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025.» 
          Note al comma 932: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   8   del   citato
          decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106: 
              «Art. 8  (Misure  urgenti  per  favorire  l'occupazione
          presso  gli  istituti  e  i   luoghi   della   cultura   di
          appartenenza pubblica). - 1.  Al  fine  di  fare  fronte  a
          esigenze  temporanee  di  rafforzamento  dei   servizi   di
          accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e
          di potenziamento degli interventi di  tutela,  vigilanza  e
          ispezione,    protezione    e     conservazione     nonche'
          valorizzazione dei beni culturali in gestione, gli istituti
          e i luoghi della cultura dello Stato, delle regioni e degli
          altri  enti  pubblici   territoriali   possono   impiegare,
          mediante contratti di lavoro a tempo determinato, anche  in
          deroga alle disposizioni  del  comma  28  dell'art.  9  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          successive  modificazioni,  professionisti  competenti   ad
          eseguire interventi sui beni culturali, di  cui  al  codice
          dei beni culturali e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di eta' non superiore a
          quaranta  anni,  individuati  mediante  apposita  procedura
          selettiva. A decorrere dall'istituzione presso il Ministero
          dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  ai
          sensi della normativa vigente, degli elenchi nazionali  dei
          professionisti competenti ad eseguire interventi  sui  beni
          culturali, i contratti di cui al  precedente  periodo  sono
          riservati ai soggetti iscritti in detti elenchi. In  nessun
          caso i rapporti di cui al presente comma possono costituire
          titolo idoneo a  instaurare  rapporti  di  lavoro  a  tempo
          indeterminato   con   l'amministrazione.    Ogni    diversa
          previsione o  pattuizione  e'  nulla  di  pieno  diritto  e
          improduttiva di effetti giuridici. I  rapporti  di  cui  al
          presente  comma  sono  comunque  valutabili  ai   fini   di
          eventuali successive  procedure  selettive  nella  pubblica
          amministrazione. 
              2. I rapporti di lavoro per le esigenze  temporanee  di
          cui al comma 1 non pregiudicano le concessioni dei  servizi
          per il pubblico di cui agli articoli 115 e 117  del  codice
          dei beni culturali e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,   n.   42,   e   successive
          modificazioni, che non costituiscono in nessun caso  motivo
          ostativo al ricorso ai predetti rapporti. 
              3.  La  finalita'  di  miglioramento  del  servizio  di
          valorizzazione dei beni culturali puo'  essere  conseguita,
          con riguardo ai giovani professionisti di cui al comma 1 di
          eta'  non  superiore  a   ventinove   anni,   mediante   la
          presentazione, da parte degli  istituti  della  cultura  di
          appartenenza pubblica o da parte dei corrispondenti  uffici
          amministrativi competenti, anche su  richiesta  degli  enti
          pubblici territoriali, di apposite  iniziative  nell'ambito
          del servizio civile nazionale, settore patrimonio artistico
          e culturale. 
              4. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente
          articolo si provvede, per gli istituti  e  i  luoghi  della
          cultura dello Stato, nel limite di 1,5 milioni di euro  per
          l'anno 2015, ai sensi dell'art. 17. Le regioni e  gli  enti
          pubblici   territoriali   provvedono   all'attuazione   del
          presente articolo nell'ambito delle risorse  disponibili  a
          legislazione vigente e comunque nel rispetto delle norme di
          contenimento della spesa complessiva di personale.» 
              - Il testo del comma 1 dell'art. 20 del citato  decreto
          legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e' riportato  nelle  note
          al comma 292. 
          Note al comma 934: 
              - Si riporta il testo  del  comma  6  dell'art.  7  del
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   5
          dicembre 2019, n. 180 (Regolamento di organizzazione  degli
          uffici  di  diretta  collaborazione  del   Ministro   delle
          politiche agricole alimentari e forestali e  dell'organismo
          indipendente di valutazione della performance): 
              «Art. 7 (Trattamento economico). - 1. - 5. Omissis 
              6. Al personale non dirigenziale assegnato agli  uffici
          di diretta collaborazione,  su  proposta  dei  responsabili
          degli uffici di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e  5  dell'art.  6,
          spetta, a fronte delle responsabilita', degli  obblighi  di
          reperibilita'  e  di  disponibilita'  ad  orari  disagevoli
          eccedenti  quelli  stabiliti   in   via   ordinaria   dalle
          disposizioni vigenti, nonche' dalle  conseguenti  ulteriori
          prestazioni   richieste    dai    predetti    responsabili,
          un'indennita'   accessoria   di   diretta   collaborazione,
          sostitutiva   degli   istituti   retributivi    finalizzati
          all'incentivazione della produttivita' ed al  miglioramento
          dei  servizi.   In   attesa   di   specifica   disposizione
          contrattuale, la misura dell'indennita' e'  determinata  ai
          sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165
          del 2001. 
              Omissis.» 
          Note al comma 935: 
              - Si riporta il testo  del  comma  3  dell'art.  1  del
          citato decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12: 
              «Art. 1 (Istituzione del  Ministero  dell'istruzione  e
          del Ministero dell'universita' e della ricerca). - 1. -  2.
          Omissis 
              3.  Per  le  finalita'   del   presente   articolo   e'
          autorizzata la spesa di 2.261.000 euro per  l'anno  2020  e
          2.333.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, dei  quali
          327.500 euro  per  l'anno  2020  e  393.000  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2021 per il Ministero  dell'universita'
          e della ricerca. Per  le  medesime  finalita'  e'  altresi'
          autorizzata la spesa di euro 132.000 per l'anno 2020  e  di
          euro 80.000 annui a decorrere dall'anno 2021.» 
          Note al comma 936: 
              - Si riporta il testo dell'art. 14 del  citato  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). -  1.  Il
          Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A
          tal fine periodicamente, e comunque ogni anno  entro  dieci
          giorni dalla pubblicazione della legge di  bilancio,  anche
          sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16: 
              a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da
          attuare ed emana  le  conseguenti  direttive  generali  per
          l'attivita' amministrativa e per la gestione; 
              b)  effettua,  ai  fini  dell'adempimento  dei  compiti
          definiti ai  sensi  della  lettera  a),  l'assegnazione  ai
          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle
          rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4,
          comma 1, lettera c), del  presente  decreto,  ivi  comprese
          quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo  7  agosto
          1997, n. 279, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
          ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento
          degli uffici di cui al comma 2;  provvede  alle  variazioni
          delle assegnazioni con le modalita' previste  dal  medesimo
          decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 tenendo  altresi'
          conto dei  procedimenti  e  subprocedimenti  attribuiti  ed
          adotta gli altri provvedimenti ivi previsti. 
              2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1  il
          Ministro si avvale di  uffici  di  diretta  collaborazione,
          aventi esclusive competenze di supporto e di  raccordo  con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
          agosto 1988, n. 400. A  tali  uffici  sono  assegnati,  nei
          limiti  stabiliti  dallo  stesso  regolamento:   dipendenti
          pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori  ruolo  o
          comando;  collaboratori  assunti  con  contratti  a   tempo
          determinato disciplinati dalle norme  di  diritto  privato;
          esperti e consulenti  per  particolari  professionalita'  e
          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
          e continuativa. Per i dipendenti  pubblici  si  applica  la
          disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della  legge  15
          maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si  provvede
          al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari
          di Stato. Con decreto adottato  dall'autorita'  di  governo
          competente, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, e' determinato, in attuazione dell'art.  12,
          comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
          aggravi di spesa  e,  per  il  personale  disciplinato  dai
          contratti collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad  una
          specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
          accessorio, da corrispondere mensilmente,  a  fronte  delle
          responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di
          disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
          agli uffici dei Ministri e  dei  Sottosegretari  di  Stato.
          Tale trattamento, consistente in un  unico  emolumento,  e'
          sostitutivo dei compensi per il lavoro  straordinario,  per
          la  produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'   della
          prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
          del regolamento di cui al presente comma sono  abrogate  le
          norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924,  n.  1100,  e
          successive modificazioni ed  integrazioni,  ed  ogni  altra
          norma riguardante  la  costituzione  e  la  disciplina  dei
          Gabinetti dei Ministri e delle segreterie  particolari  dei
          Ministri  e  dei  Sottosegretari  di  Stato.  All'atto  del
          giuramento  del  Ministro,   tutte   le   assegnazioni   di
          personale, ivi compresi  gli  incarichi  anche  di  livello
          dirigenziale  e  le  consulenze  e  i  contratti,  anche  a
          termine, conferiti  nell'ambito  degli  uffici  di  cui  al
          presente comma, decadono automaticamente ove non confermati
          entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. 
              3. Il Ministro non puo' revocare, riformare,  riservare
          o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o  atti
          di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia  o  ritardo
          il Ministro puo' fissare un  termine  perentorio  entro  il
          quale  il  dirigente   deve   adottare   gli   atti   o   i
          provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga,  o  in  caso  di
          grave inosservanza delle direttive generali  da  parte  del
          dirigente  competente,  che  determinino  pregiudizio   per
          l'interesse pubblico, il Ministro puo'  nominare,  salvi  i
          casi di urgenza previa  contestazione,  un  commissario  ad
          acta, dando comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei
          ministri del relativo  provvedimento.  Resta  salvo  quanto
          previsto dall'art. 2, comma 3, lettera p)  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo  quanto  previsto
          dall'art.  6  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.
          773,  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni,   e
          dall'art. 10 del relativo  regolamento  emanato  con  regio
          decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta  salvo  il  potere  di
          annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.» 
          Note al comma 937: 
              - Si riporta il testo dell'art. 6  del  citato  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 6 (Organizzazione degli uffici  e  fabbisogni  di
          personale). - 1. Le amministrazioni  pubbliche  definiscono
          l'organizzazione degli uffici  per  le  finalita'  indicate
          all'art. 1, comma 1, adottando,  in  conformita'  al  piano
          triennale dei fabbisogni  di  cui  al  comma  2,  gli  atti
          previsti dai rispettivi  ordinamenti,  previa  informazione
          sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 
              2. Allo scopo di ottimizzare  l'impiego  delle  risorse
          pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance
          organizzativa,  efficienza,  economicita'  e  qualita'  dei
          servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano
          il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza
          con la pianificazione pluriennale delle attivita'  e  della
          performance, nonche' con le linee di indirizzo  emanate  ai
          sensi dell'art. 6-ter. Qualora siano individuate  eccedenze
          di personale, si applica l'art. 33. Nell'ambito del  piano,
          le    amministrazioni    pubbliche    curano     l'ottimale
          distribuzione delle risorse umane attraverso la  coordinata
          attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento  del
          personale,  anche  con  riferimento  alle  unita'  di   cui
          all'art. 35, comma 2. Il piano triennale indica le  risorse
          finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei  limiti
          delle risorse quantificate sulla base della  spesa  per  il
          personale in servizio e di quelle  connesse  alle  facolta'
          assunzionali previste a legislazione vigente. 
              3. In sede di definizione del piano di cui al comma  2,
          ciascuna  amministrazione  indica  la   consistenza   della
          dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base
          ai fabbisogni programmati e secondo le linee  di  indirizzo
          di cui all'art. 6-ter, nell'ambito  del  potenziale  limite
          finanziario massimo della medesima  e  di  quanto  previsto
          dall'art. 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012,
          n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 135, garantendo la neutralita'  finanziaria  della
          rimodulazione. Resta  fermo  che  la  copertura  dei  posti
          vacanti avviene nei limiti delle  assunzioni  consentite  a
          legislazione vigente. 
              4. Nelle amministrazioni statali, il piano  di  cui  al
          comma 2, adottato annualmente dall'organo  di  vertice,  e'
          approvato, anche per le finalita' di cui all'art. 35, comma
          4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  o
          del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze.
          Per le altre amministrazioni pubbliche il  piano  triennale
          dei fabbisogni, adottato  annualmente  nel  rispetto  delle
          previsioni di cui ai commi 2 e 3, e' approvato  secondo  le
          modalita' previste dalla disciplina dei propri ordinamenti.
          Nell'adozione degli atti  di  cui  al  presente  comma,  e'
          assicurata  la  preventiva  informazione   sindacale,   ove
          prevista nei contratti collettivi nazionali. 
              4-bis. 
              5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il
          Ministero   degli   affari   esteri,   nonche'    per    le
          amministrazioni che esercitano competenze istituzionali  in
          materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e  di
          giustizia, sono fatte  salve  le  particolari  disposizioni
          dettate dalle normative di settore. L' art. 5, comma 3, del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente
          al  personale  appartenente  alle  Forze  di   polizia   ad
          ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto
          personale non si applica l'art. 16  dello  stesso  decreto.
          Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione
          delle dotazioni organiche del personale  degli  istituti  e
          scuole  di  ogni  ordine  e  grado  e   delle   istituzioni
          educative. Le attribuzioni del  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca,  relative  a  tutto  il
          personale  tecnico  e  amministrativo  universitario,   ivi
          compresi i  dirigenti,  sono  devolute  all'universita'  di
          appartenenza. Parimenti sono  attribuite  agli  osservatori
          astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le  attribuzioni
          del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca in materia di personale,  ad  eccezione  di  quelle
          relative al reclutamento del personale di ricerca. 
              6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
          adempimenti  di  cui  al  presente  articolo  non   possono
          assumere nuovo personale. 
              6-bis. Sono fatte salve le  procedure  di  reclutamento
          del personale docente, educativo e amministrativo,  tecnico
          e  ausiliario  (ATA)  delle  istituzioni   scolastiche   ed
          educative statali, delle  istituzioni  di  alta  formazione
          artistica,  musicale  e  coreutica  e   delle   istituzioni
          universitarie, nonche' degli enti pubblici  di  ricerca  di
          cui al decreto legislativo 25 novembre 2016,  n.  218.  Per
          gli enti del Servizio sanitario nazionale sono fatte  salve
          le particolari  disposizioni  dettate  dalla  normativa  di
          settore.» 
              - Il testo del comma 4 dell'art. 35 del citato  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato  nelle  note
          al comma 181. 
          Note al comma 938 
              - Il  testo  del  comma  3-quinquies  dell'art.  4  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, convertito, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.
          125 e' riportato nelle note al comma 181. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
          1994,   n.   487   recante   «Regolamento   recante   norme
          sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche  amministrazioni
          e le modalita' di svolgimento dei  concorsi,  dei  concorsi
          unici e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
          impieghi» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Repubblica
          Italiana del 9 agosto 1994, n. 185. 
          Note al comma 939: 
              - Il testo del comma  5-ter  dell'art.  35  del  citato
          decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165  e'  riportato
          nelle note al comma 181. 
          Note al comma 940: 
              - Il testo del comma 2 dell'art. 36 del citato  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato  nelle  note
          al comma 293. 
              - Il testo del comma 28 dell'art. 9  del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122 e'  riportato  nelle  note  al
          comma 801. 
          Note al comma 941: 
              - Si riporta il testo del comma  2  dell'art.  238  del
          citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
              «Art.  238   (Piano   straordinario   di   investimenti
          nell'attivita' di ricerca). - 1. Omissis 
              2. Per le medesime finalita' di  cui  al  comma  1,  il
          fondo ordinario per gli enti e le istituzioni  di  ricerca,
          di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
          204,  e'  incrementato  di  50  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2021 per  l'assunzione  di  ricercatori
          negli enti pubblici  di  ricerca.  Le  risorse  di  cui  al
          presente comma, nella misura di 45 milioni di  euro  annui,
          sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca  secondo  i
          criteri di riparto del fondo ordinario per gli  enti  e  le
          istituzioni di  ricerca  di  cui  all'art.  7  del  decreto
          legislativo 5 giugno 1998, n. 204. I restanti 5 milioni  di
          euro sono destinati, per le medesime finalita'  di  cui  al
          comma 1, agli enti di ricerca di cui all'art. 1 del decreto
          legislativo 25 novembre 2016,  n.  218,  non  compresi  nel
          precedente  periodo,   fatta   eccezione   per   l'Istituto
          superiore di sanita' e l'Agenzia  nazionale  per  le  nuove
          tecnologie, l'energia e lo sviluppo  economico  sostenibile
          (ENEA) destinatari di specifiche disposizioni del  presente
          decreto. I criteri di riparto sono stabiliti d'intesa con i
          Ministri vigilanti dei singoli enti. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 471 dell'art.  1  della
          citata legge 27 dicembre 2019, n. 160: 
              «471. Per le finalita' di cui al comma 470, a decorrere
          dall'anno 2020 e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro
          annui da destinare alle specifiche esigenze di supporto per
          l'organizzazione e funzionamento  della  tecnostruttura  di
          cui al comma 470, anche mediante accordi e convenzioni  con
          le istituzioni universitarie.» 
          Note al comma 942: 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  4  del
          citato decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12: 
              «Art. 4  (Disposizioni  finali  e  transitorie).  -  1.
          Omissis 
              2.  Nelle  more  dell'adozione   dei   regolamenti   di
          organizzazione, il contingente di personale degli Uffici di
          diretta collaborazione  e'  stabilito  transitoriamente  in
          centotrenta unita' per il Ministero dell'istruzione  ed  in
          sessanta  unita'  per  il  Ministero   dell'universita'   e
          ricerca.  Nei  limiti  del  contingente  complessivo  cosi'
          individuato, ciascun Ministro, con  proprio  provvedimento,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          puo' provvedere alla costituzione dei  suddetti  uffici  di
          diretta collaborazione ai sensi del decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri 21  ottobre  2019,  n.  155,  in
          quanto compatibile. In  aggiunta  a  detto  contingente,  i
          Ministri dell'istruzione e dell'universita' e della ricerca
          possono   procedere   immediatamente   alla   nomina    dei
          responsabili degli uffici di diretta collaborazione,  salvo
          quanto previsto dal comma 5. 
              Omissis.» 
          Note al comma 943: 
              - Si riporta il testo dei commi 3 e seguenti  dell'art.
          57  del  citato  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
          n. 126, come modificato dal presente comma, dal comma 944 e
          dal comma 951 della presente legge: 
              «Art. 57 (Disposizioni in materia di eventi sismici). -
          1. - 2-bis. Omissis 
              3. Al fine di assicurare le professionalita' necessarie
          alla  ricostruzione,  le  regioni,  gli  enti  locali,  ivi
          comprese le unioni dei comuni ricompresi  nei  crateri  del
          sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma  del  2012  e
          del sisma  del  2016,  nonche'  gli  Enti  parco  nazionali
          autorizzati  alle   assunzioni   di   personale   a   tempo
          determinato ai sensi dell'art. 3, comma 1, ultimo  periodo,
          del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  in
          coerenza con il  piano  triennale  dei  fabbisogni  di  cui
          all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
          possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure, i
          termini e le modalita'  di  cui  all'art.  20  del  decreto
          legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  il  personale  con
          rapporto di lavoro a tempo determinato in  servizio  presso
          gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli  enti
          locali dei predetti crateri. Per le assunzioni  di  cui  al
          presente comma, i requisiti di cui all'art.  20,  comma  1,
          del decreto legislativo  n.  75  del  2017  possono  essere
          maturati anche computando i periodi di  servizio  svolti  a
          tempo determinato presso amministrazioni diverse da  quella
          che procede all'assunzione, purche' comprese tra gli Uffici
          speciali per la ricostruzione, gli enti locali o  gli  enti
          parco dei predetti crateri, ferma restando  la  sussistenza
          dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1, lettere a) e b),
          del decreto legislativo n. 75 del 2017.  Al  personale  con
          contratti di lavoro a tempo determinato  che  abbia  svolto
          presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del
          31 dicembre 2021, un'attivita'  lavorativa  di  almeno  tre
          anni, anche non continuativi, nei precedenti otto  anni  e'
          riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti
          disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici  banditi  dai
          predetti enti. Per tali concorsi i relativi bandi prevedono
          altresi'    l'adeguata    valorizzazione    dell'esperienza
          lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di
          somministrazione e lavoro. 
              3-bis.  Presso  il  Ministero  dell'economia  e   delle
          finanze e' istituito, a decorrere dall'anno 2020, un  fondo
          con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno  2020,  a
          31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2022, finalizzato  al  concorso
          agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato
          di cui al comma 3. Al riparto, fra gli enti di cui al comma
          3, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente  si
          provvede con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art.  8
          del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il  riparto
          e' effettuato fra gli enti che entro  trenta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto presentano  istanza  alla  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica, comunicando le unita' di personale da assumere  a
          tempo indeterminato e il  relativo  costo,  in  proporzione
          agli  oneri  delle  rispettive   assunzioni.   Agli   oneri
          derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro  per
          l'anno 2020 e a  30  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2021, si provvede: 
              a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
          riduzione del Fondo di cui all'art.  1,  comma  200,  della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art.
          114, comma 4, del presente decreto; 
              b) (abrogata) 
              c) quanto a 30 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
          2022, per 10 milioni di euro annui mediante  riduzione  del
          Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre
          2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 114, comma 4, del
          presente decreto, per 20 milioni di euro  per  l'anno  2022
          mediante corrispondente riduzione del Fondo per  interventi
          strutturali di politica  economica,  di  cui  all'art.  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307, e per 20 milioni di euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del  Fondo
          di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
          n. 190. 
              3-ter. All'art. 50, comma 3, alinea, del  decreto-legge
          17 ottobre 2016, n.  189,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  le  parole:  "due
          unita' con funzioni di livello dirigenziali  non  generale"
          sono sostituite dalle seguenti: "due unita' con funzioni di
          livello dirigenziale non generale, di cui una incaricata ai
          sensi dell'art. 19, comma 6,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai  limiti  percentuali
          ivi previsti. Alla struttura del Commissario  straordinario
          e' altresi' assegnata in posizione di comando  un'ulteriore
          unita' di personale con funzioni  di  livello  dirigenziale
          non generale, appartenente ai ruoli  delle  amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fino a cinque  esperti
          incaricati ai sensi  dell'art.  7,  comma  6,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per un  importo  massimo
          di 40.000 euro per ciascun incarico". 
              3-quater.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
          comma 3-ter, pari a euro 78.500 per l'anno 2020  e  a  euro
          470.000   per   l'anno   2021,   si    provvede    mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma
          200,  della  legge  23  dicembre   2014,   n.   190,   come
          rifinanziato dall'art. 114, comma 4, del presente decreto. 
              3-quinquies. All'art. 50 del decreto-legge  17  ottobre
          2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
          dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 9-ter e'  aggiunto  il
          seguente: 
              "9-quater.  Al  fine  di  accelerare  il  processo   di
          ricostruzione,  il  Commissario  straordinario  puo',   con
          propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo  2,
          comma 2, destinare ulteriori unita' di  personale  per  gli
          Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e  la
          struttura   commissariale,   mediante   ampliamento   delle
          convenzioni di cui al comma 3, lettere b) e c), nel  limite
          di spesa di 7,5 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
          2021 e 2022,  a  valere  sulle  risorse  disponibili  sulla
          contabilita' speciale di cui  all'art.  4,  comma  3,  gia'
          finalizzate a spese di personale  e  non  utilizzate.  Alla
          compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini   di
          indebitamento  netto  e  fabbisogno  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del  Fondo  per  la  compensazione
          degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione
          vigente  conseguenti  all'attualizzazione   di   contributi
          pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del  decreto-legge
          7 ottobre 2008,  n.  154,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189". 
              3-sexies. Qualora, per far fronte  alla  ripresa  delle
          attivita' scolastiche,  nell'esecuzione  dei  contratti  in
          essere di  appalto  o  concessione  aventi  ad  oggetto  il
          trasporto scolastico, siano affidati servizi aggiuntivi  di
          trasporto scolastico ai sensi dell'art. 106 e dell'art. 175
          del decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  e  per
          l'esecuzione di tali servizi aggiuntivi si debba  ricorrere
          a subaffidamenti, l'appaltatore o  concessionario  comunica
          all'amministrazione il nominativo del soggetto  individuato
          e invia il contratto di subappalto o  subconcessione  e  le
          dichiarazioni rese da parte del soggetto subaffidatario, ai
          sensi del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  attestanti  il
          possesso  dei  requisiti  di  idoneita'   professionale   e
          l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.  80  del
          decreto   legislativo    18    aprile    2016,    n.    50.
          L'amministrazione, al  fine  di  assicurare  la  tempestiva
          erogazione  del  servizio,  autorizza   il   subaffidamento
          condizionando  risolutivamente  lo  stesso  all'esito   dei
          controlli sulle dichiarazioni rese e prevedendo in caso  di
          esito negativo la revoca dell'autorizzazione e il pagamento
          delle    sole    prestazioni    effettivamente    eseguite.
          L'amministrazione  effettua   sempre   il   controllo   sui
          requisiti  di  idoneita'   professionale,   sui   requisiti
          generali di cui all'art. 80, commi 1, 4 e  5,  lettera  b),
          del decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  e  la
          verifica  antimafia  di  cui  al  decreto   legislativo   6
          settembre 2011, n. 159, e, a  campione,  il  controllo  sui
          restanti requisiti. 
              3-septies. A  decorrere  dall'anno  2021  le  spese  di
          personale riferite  alle  assunzioni,  effettuate  in  data
          successiva alla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, finanziate  integralmente
          da risorse provenienti  da  altri  soggetti,  espressamente
          finalizzate a  nuove  assunzioni  e  previste  da  apposita
          normativa, e le corrispondenti  entrate  correnti  poste  a
          copertura delle stesse non rilevano ai fini della  verifica
          del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2
          dell'art. 33 del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno  2019,
          n. 58, per il periodo  in  cui  e'  garantito  il  predetto
          finanziamento. In caso di finanziamento parziale,  ai  fini
          del predetto valore soglia  non  rilevano  l'entrata  e  la
          spesa di personale per un importo corrispondente. 
              Omissis.» 
          Note al comma 944: 
              - Il testo del comma  3-bis  dell'art.  57  del  citato
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,  come
          modificato dal presente comma, e' riportato nelle  note  al
          comma 943. 
          Note al comma 945: 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art.  3  del
          decreto-legge 24  giugno  2016,  n.  113,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,  n.  160  (Misure
          finanziarie  urgenti  per  gli  enti  territoriali   e   il
          territorio), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3 (Contributo straordinario in favore del  Comune
          de L'Aquila). - 1. In relazione alle esigenze connesse alla
          ricostruzione a seguito del sisma del 6  aprile  2009,  per
          l'anno 2016 e' assegnato in favore del  Comune  dell'Aquila
          un contributo  straordinario  a  copertura  delle  maggiori
          spese e delle minori entrate complessivamente di 16 milioni
          di euro, e per  l'anno  2017  e'  assegnato  un  contributo
          straordinario dell'importo complessivo  di  12  milioni  di
          euro, a valere sulle risorse di cui all'art.  7-bis,  comma
          1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  24  giugno  2013,  n.  71,  e
          successivi  rifinanziamenti,  e  con   le   modalita'   ivi
          previste.  Per  l'anno  2018  e'  assegnato  un  contributo
          straordinario dell'importo complessivo  di  10  milioni  di
          euro. Per gli anni 2019 e 2020 e' assegnato  un  contributo
          straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui. Per
          l'anno 2021 e' assegnato un contributo straordinario di  10
          milioni di euro. Tale contributo, per  quanto  concerne  le
          maggiori spese, e' destinato alle seguenti finalita': 
              a) esigenze dell'Ufficio tecnico; 
              b)  esigenze  del  settore  sociale  e   della   scuola
          dell'obbligo ivi compresi gli asili nido; 
              c) esigenze connesse alla viabilita'; 
              d) esigenze per il Trasporto pubblico locale; 
              e) ripristino e manutenzione del verde pubblico. 
              Relativamente alle minori entrate, il citato contributo
          e' destinato al ristoro: per le entrate  tributarie,  delle
          tasse per la raccolta di rifiuti solidi urbani  e,  per  le
          entrate  extra-tributarie,  dei   proventi   derivanti   da
          posteggi  a  pagamento,  servizi  mense   e   trasporti   e
          installazioni mezzi pubblicitari. 
              1-bis. - 1-quater. Omissis 
              2. Agli altri comuni del cratere  sismico,  diversi  da
          L'Aquila,  per  le  maggiori  spese  e  le  minori  entrate
          comunque connesse alle esigenze  della  ricostruzione,  per
          l'anno 2016 e' destinato un contributo pari a  2,5  milioni
          di euro, comprensivo di  una  quota  pari  a  500.000  euro
          finalizzata alle spese per il  personale  impiegato  presso
          gli uffici territoriali  per  la  ricostruzione  (UTR)  per
          l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori  del
          cratere, e per l'anno 2017 e' destinato un contributo  pari
          a 2,0 milioni di euro, nonche' per l'anno 2017 e per l'anno
          2018 un contributo di 500.000 euro finalizzato  alle  spese
          per il personale impiegato presso gli  uffici  territoriali
          per  la  ricostruzione,  a  valere  sulle  risorse  di  cui
          all'art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile  2013,
          n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
          2013,  n.  71,  e  successivi  rifinanziamenti,  e  con  le
          modalita' ivi previste. Per l'anno  2018  e'  destinato  un
          contributo pari a 2 milioni di euro.  Per  l'anno  2019  e'
          destinato un contributo pari  a  2  milioni  di  euro.  Per
          l'anno 2020 e' destinato un contributo pari a  1,5  milioni
          di euro. Per l'anno 2021 e' destinato un contributo pari  a
          1 milione di euro. Tali risorse sono trasferite  al  Comune
          di Fossa che le ripartisce tra i singoli beneficiari previa
          verifica   da   parte   dell'Ufficio   speciale   per    la
          ricostruzione  dei  comuni  del  cratere  degli   effettivi
          fabbisogni. Per ciascuno degli anni 2019, 2020  e  2021  e'
          destinato altresi' un contributo di  500.000  euro  per  le
          spese  derivanti   dall'attuazione   di   quanto   previsto
          dall'art. 2-bis, comma 32,  del  decreto-legge  16  ottobre
          2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          dicembre 2017, n. 172, e per l'espletamento delle  pratiche
          relative  ai   comuni   fuori   del   cratere,   trasferito
          all'Ufficio speciale per la ricostruzione  dei  comuni  del
          cratere  di  cui  all'art.  67-ter,  commi  2  e   3,   del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 
              Omissis.» 
          Note al comma 946: 
              - Si riporta il testo del  comma  6  dell'art.  14  del
          citato decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2017,  n.  19,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 14 (Proroga  di  termini  relativi  a  interventi
          emergenziali). - 1. - 5-bis. Omissis 
              6. Per i pagamenti di cui all'art. 48, comma 1, lettera
          g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il
          termine di sospensione del 31 dicembre 2016 e' prorogato al
          31 dicembre 2021 limitatamente alle attivita' economiche  e
          produttive nonche' per  i  soggetti  privati  per  i  mutui
          relativi  alla  prima  casa  di  abitazione,  inagibile   o
          distrutta. Con riguardo alle attivita'  economiche  nonche'
          per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa
          di abitazione, inagibile o distrutta,  localizzate  in  una
          'zona  rossa'   istituita   mediante   apposita   ordinanza
          sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016  e  la
          data di entrata in vigore della presente  disposizione,  il
          termine di sospensione dei pagamenti  di  cui  al  medesimo
          art. 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17  ottobre
          2016, n. 189, e' fissato al 31 dicembre 2021. 
              Omissis.». 
          Note al comma 947: 
              - Si riporta il testo dei commi 22 e 43 dell'art. 2-bis
          del  citato  decreto-legge  16  ottobre   2017,   n.   148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
          n. 172, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 2-bis  (Modifiche  al  decreto-legge  17  ottobre
          2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni
          dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
          interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
          dal 24 agosto 2016). - 1. - 21. Omissis 
              22. Nei casi previsti dal  comma  6  dell'art.  14  del
          decreto-legge 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  27  febbraio  2017,  n.  19,  i
          beneficiari dei mutui o dei  finanziamenti  possono  optare
          tra la sospensione dell'intera rata  e  quella  della  sola
          quota capitale, senza oneri aggiuntivi per  il  mutuatario.
          Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, le banche e  gli
          intermediari finanziari  informano  i  beneficiari,  almeno
          mediante avviso esposto  nelle  filiali  e  pubblicato  nel
          proprio sito internet, della possibilita'  di  chiedere  la
          sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso
          dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non inferiore  a
          trenta  giorni,   per   l'esercizio   della   facolta'   di
          sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario
          non  fornisca  tali  informazioni  nei  termini  e  con   i
          contenuti prescritti, sono  sospese  fino  al  31  dicembre
          2021, nelle  ipotesi  previste  dal  primo  periodo  e  dal
          secondo  periodo  del  citato  comma  6  dell'art.  14  del
          decreto-legge n. 244 del 2016, senza oneri  aggiuntivi  per
          il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le  rate  in
          scadenza entro la predetta data. Entro il  termine  del  30
          giugno 2018, il Commissario  straordinario  del  Governo  e
          l'Associazione   bancaria    italiana    provvedono    alla
          sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani
          di ammortamento dei mutui e dei  finanziamenti  sospesi  ai
          sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto-legge 30  dicembre
          2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio 2017, n. 19. 
              23. - 42. Omissis 
              43. A far data dal 2 gennaio  2019,  il  perimetro  dei
          comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del  20  e  29
          maggio 2012 ed interessati dalla  proroga  dello  stato  di
          emergenza  e   della   relativa   normativa   emergenziale,
          precedentemente  individuato  dal  decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze 1º  giugno  2012,  richiamato
          dall'art.  1  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto  2012,
          n. 122, e integrato dall'art. 67-septies del  decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134, e' cosi'  ridotto:  Bastiglia,
          Bomporto,  Bondeno,  Camposanto,  Carpi,  Cavezzo,   Cento,
          Concordia sulla  Secchia,  Crevalcore,  Fabbrico,  Ferrara,
          Finale  Emilia,  Galliera,  Guastalla,  Luzzara,   Medolla,
          Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico,
          Ravarino,  Reggiolo,  Rolo,  San  Felice  sul  Panaro,  San
          Giovanni  in  Persiceto,  San  Possidonio,  San   Prospero,
          Soliera, Terre del Reno, Vigarano  Mainarda.  I  Presidenti
          delle regioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge
          6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 1º agosto 2012, n. 122,  in  qualita'  di  Commissari
          delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato
          l'effettivo  avanzamento  dell'opera  di  ricostruzione,  a
          ridurre il perimetro dei comuni interessati  dalla  proroga
          dello  stato  di  emergenza  e  della  relativa   normativa
          emergenziale. 
              Omissis.». 
          Note al comma 949: 
              - Si riporta il testo del comma 2-bis dell'art.  3  del
          decreto-legge  28  gennaio  2014,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   28   marzo   2014,   n.   50
          (Disposizioni urgenti in materia tributaria e  contributiva
          e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari  e
          contributivi): 
              «Art. 3 (Disposizioni urgenti in materia di adempimenti
          tributari e contributivi conseguenti all'evento alluvionale
          del 17 e 19 gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti dal
          sisma del 20 e 29 maggio 2012  e  agli  eventi  atmosferici
          avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014  nei  territori
          della regione Veneto,  ed  altre  disposizioni  urgenti  in
          materia di protezione civile). - 1. - 2. Omissis 
              2. Nei confronti delle persone fisiche, nonche'  per  i
          soggetti diversi dalle persone fisiche, anche  in  qualita'
          di sostituti d'imposta, che alla data del 17 gennaio  2014,
          ovvero del 30 gennaio 2014 per i comuni di cui all'allegato
          1-bis , avevano la residenza ovvero la sede  operativa  nei
          territori indicati ai commi 1 e  1-bis  ,  per  il  periodo
          compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014, sono
          sospesi  i  termini  dei  versamenti  e  degli  adempimenti
          tributari,  inclusi  quelli  derivanti   da   cartelle   di
          pagamento emesse dagli agenti  della  riscossione,  nonche'
          dagli atti  previsti  dall'art.  29  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso
          tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre  2014.  Non  si  fa
          luogo al rimborso di quanto gia' versato. Non si  applicano
          sanzioni e interessi per  i  tributi,  il  cui  termine  di
          pagamento e' scaduto alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto-legge, se versati entro il 31 luglio 2014.
          Nei confronti dei medesimi  soggetti  di  cui  al  presente
          comma, sono altresi' sospesi fino al 31 ottobre 2014: 
              a) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti
          dei contributi previdenziali e assistenziali  e  dei  premi
          per l'assicurazione obbligatoria; 
              b)  i  termini  per  la  notifica  delle  cartelle   di
          pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli
          atti di cui all'art. 29 del decreto-legge 31  maggio  2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122, nonche' i termini di prescrizione e decadenza
          relativi  all'attivita'  degli   uffici   finanziari,   ivi
          compresi quelli degli enti locali e della Regione; 
              c)  i  termini  relativi  agli  adempimenti  verso   le
          amministrazioni  pubbliche  effettuati  o   a   carico   di
          professionisti, consulenti, e centri di assistenza  fiscale
          che abbiano sede o operino nei  territori  coinvolti  dagli
          eventi alluvionali, anche per conto di  aziende  e  clienti
          non operanti nel territorio, nonche' di societa' di servizi
          e di persone in cui i soci residenti nei territori  colpiti
          dall'alluvione rappresentino almeno il  50  per  cento  del
          capitale sociale. 
              2-bis. I soggetti che abbiano residenza o sede legale o
          operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1 e  1-bis  del
          presente  articolo,  nei  comuni  di  cui  all'art.  1  del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.  122,  ovvero
          nei comuni di cui all'art. 67-septies del decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134,  e  successive  modificazioni,
          che  siano  titolari  di  mutui  ipotecari  o  chirografari
          relativi a  edifici  distrutti,  inagibili  o  inabitabili,
          anche  parzialmente,  ovvero  relativi  alla  gestione   di
          attivita' di natura commerciale  ed  economica  svolte  nei
          medesimi     edifici,     previa      presentazione      di
          autocertificazione del danno  subito,  resa  ai  sensi  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ottengono, a  domanda,
          fino alla ricostruzione, all'agibilita' o  all'abitabilita'
          del predetto immobile e comunque non oltre il  31  dicembre
          2015, una sospensione delle  rate  dei  medesimi  mutui  in
          essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la
          sospensione dell'intera rata  e  quella  della  sola  quota
          capitale, senza oneri aggiuntivi per il  mutuatario.  Entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione  del  presente  decreto,  le  banche  e  gli
          intermediari  finanziari  informano  i  mutuatari,   almeno
          mediante avviso esposto  nelle  filiali  e  pubblicato  nel
          proprio sito internet, della possibilita'  di  chiedere  la
          sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso
          dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non inferiore  a
          trenta  giorni,   per   l'esercizio   della   facolta'   di
          sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario
          non  fornisca  tali  informazioni  nei  termini  e  con   i
          contenuti prescritti, sono  sospese  fino  al  31  dicembre
          2014, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate  in
          scadenza entro la predetta data. 
              Omissis.». 
          Note al comma 951: 
              - Il testo del comma 3 dell'art. 57  del  decreto-legge
          14 agosto 2020,  n.  104,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,  come  modificato  dal
          presente comma e dal comma 943  della  presente  legge,  e'
          riportato nelle note al citato comma 943.