Note al comma 902:
- Il capo IV-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni
ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a
norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)
comprende gli articoli 26-bis e 26-ter:
«Art. 26-bis (Formazione). - 1. Le politiche di
formazione riguardano le materie di cui all'art. 1 e
comprendono la diffusione della cultura sulla sicurezza
nelle medesime materie. Lo svolgimento delle attivita'
formative, promosso anche attraverso seminari, convegni,
cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le
strutture scolastiche e universitarie, anche
internazionali, e la comunita' scientifica, avviene
attraverso il corpo nazionale.
2. Le attivita' formative comprendono, altresi',
l'addestramento, l'aggiornamento e il rilascio delle
relative attestazioni e abilitazioni, anche in favore del
personale del corpo nazionale.
3. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento
delle attivita' in materia di prevenzione incendi, di cui
all'art. 14, da parte dei tecnici dipendenti delle
amministrazioni dello Stato, delle altre amministrazioni
pubbliche, dei liberi professionisti e di ogni altro
soggetto interessato, sono definiti, anche attraverso
apposite convenzioni, i contenuti e le modalita' per lo
svolgimento, a pagamento, dell'attivita' formativa ed
addestrativa in materia.
4. Il corpo nazionale assicura le attivita' formative
anche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e, in
particolare, nei riguardi dei responsabili e degli addetti
ai servizi di prevenzione e protezione di cui all'art. 32,
comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, del
personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di
lavoro di cui all'art. 43, comma 1, lettera b), e dei
lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento
mediante funi di cui all'art. 116, comma 4, del medesimo
decreto legislativo, ovvero del datore di lavoro che non
abbia provveduto ad indicare i responsabili e gli addetti
ai servizi.
5. Ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui
all'art. 43, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, che hanno partecipato ai corsi di
formazione svolti dal corpo nazionale o da enti pubblici e
privati, e' rilasciato, previo superamento di prova
tecnica, un attestato di idoneita'. Con decreto del
Ministro dell'interno sono determinate le modalita' della
separazione delle funzioni di formazione da quelle di
attestazione di idoneita'.
6. Il corpo nazionale svolge, su richiesta degli
interessati e con oneri a carico dei medesimi, le seguenti
attivita' nelle materie di specifica competenza:
a) formazione, addestramento e aggiornamento del
personale e dei volontari di protezione civile, ivi
compreso il rilascio delle relative attestazioni;
b) formazione, addestramento e aggiornamento del
personale e dei volontari antincendio boschivo, ivi
compreso il rilascio delle relative attestazioni;
c) formazione di alta specializzazione.»
«Art. 26-ter (Oneri per l'attivita' di formazione).- 1.
I servizi relativi alle attivita' di formazione di cui
all'art. 26-bis sono effettuati dal corpo nazionale a
titolo oneroso.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono individuati i corrispettivi per le attivita' di
formazione, addestramento, aggiornamento e verifiche di
idoneita' previsti all'art. 26-bis che potranno essere
differenziati per le attivita' rese a favore delle
amministrazioni dello Stato. L'aggiornamento delle tariffe
e' annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT
rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il decreto di cui al comma 2 prevede che l'onere
finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su
base oraria o forfettaria, in relazione ai costi del
personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature
necessarie.»
Note al comma 905:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 249 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 249 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo
degli elisoccorritori). - 1. Il personale appartenente al
ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e
dei capi reparto, in possesso della specializzazione speleo
alpino fluviale di livello 2B gia' impiegato nello
specifico servizio operativo presso i reparti volo del
Dipartimento, e' inquadrato, a domanda, ai sensi dei commi
2 e 3, nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori, in
fase di prima applicazione, anche in soprannumero
riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni
organiche, ferma restando la consistenza complessiva del
ruolo prevista nella tabella A allegata al presente
decreto. Fino all'assorbimento del soprannumero e' reso
indisponibile un numero finanziariamente equivalente di
posti nei ruoli, rispettivamente, dei vigili del fuoco, dei
capi squadra e dei capi reparto e degli ispettori
antincendio, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e
c). Ai fini del predetto inquadramento si applica il
criterio della maggiore anzianita' nella medesima
specializzazione.
Omissis.»
Note al comma 906:
- Si riporta il testo dell'art. 38 della citata legge
16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in
materia di pubblica amministrazione), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 38 (Disposizioni a favore dei congiunti del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e spese
sanitarie sostenute dal medesimo personale). - 1. Possono
essere assunti, a domanda, nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, previo superamento del corso per vigile
permanente in prova e nei profili professionali del settore
dei servizi amministrativi, tecnici e informatici, fino
alla posizione economica B1, il coniuge o un figlio o un
fratello convivente del personale appartenente al corpo
nazionale, deceduto o divenuto permanentemente inabile al
servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nel
corso di eventi verificatisi a decorrere dal 1º gennaio
1999, nell'espletamento delle attivita' istituzionali,
purche' siano in possesso dei requisiti previsti per
l'accesso e nel limite delle vacanze organiche. Per
l'accesso ai profili professionali del settore dei servizi
amministrativi, tecnici e informatici, fino alla posizione
economica B1, restano comunque ferme le ulteriori
disposizioni vigenti in materia.
1-bis. Le spese sanitarie sostenute dal personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco per cure relative a
ferite e lesioni riportate nello svolgimento di servizi
operativi e di supporto all'attivita' operativa sono
anticipate dall'amministrazione, nei limiti delle risorse
disponibili destinate a tali finalita', su richiesta del
dirigente della sede di servizio, previo nulla osta del
servizio sanitario del Corpo medesimo.»
Note al comma 907:
- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art. 7 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di
aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione
civile):
«Art. 7 (Attivita' urgenti della Protezione civile,
delle Forze di polizia, delle Forze armate). - 1. - 4.
Omissis
4-bis. Al fine di assicurare la piena operativita' del
Servizio nazionale di protezione civile e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e' autorizzata la spesa di
1,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2010 per il potenziamento delle
esigenze operative del Dipartimento della protezione civile
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a valere sulle
maggiori entrate derivanti dal presente decreto.»
Note al comma 908:
- Il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della
Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri
organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei
conti, le cauzioni e l'uso dell'euro e' pubblicato nella
GUUE L 255 del 28 agosto 2014.
- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della
Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalita' di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli
organismi pagatori e altri organismi, la gestione
finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui
controlli, le cauzioni e la trasparenza e' pubblicato nella
GUUE L 255 del 28 agosto 2014.
- Il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante
«Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei
controlli nel settore agroalimentare, in attuazione
dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 23 giugno 2018, n. 144.
- Si riporta il testo del comma 147 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«147. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono
utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti
salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi
regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:
a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono
utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza
obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle
graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento
organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei
principi di trasparenza, pubblicita' ed economicita' e
utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente,
e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto
a verificarne la perdurante idoneita';
b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017
sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;
c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono
utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.»
Note al comma 910:
- Il regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che fissa il quadro
giuridico del Corpo europeo di solidarieta' e che modifica
il regolamento (UE) n. 1288/2013, il regolamento (UE) n.
1293/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE e' pubblicato
nella GUUE L 250 del 4 ottobre 2018.
Note al comma 911:
- Il testo dell'art. 30 del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note al comma 435.
- Il testo del comma 5 dell'art. 35 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note
al comma 181.
- Il testo del comma 3-quinquies dell'art. 4 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e'
riportato nelle note al comma 181.
- Si riporta il testo del comma 3-sexies dell'art. 4
del citato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni):
«Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione in
servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro
flessibile nel pubblico impiego). - 1. - 3-quinquies
Omissis
3-sexies. Con le modalita' di cui all'art. 35, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le
amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere
autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per
specifiche professionalita'. Le regioni e gli enti locali
possono aderire alla ricognizione di cui al comma
3-quinquies e, in caso di adesione, si obbligano ad
attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno,
nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di
assunzioni. Al fine di assicurare la massima trasparenza
delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce,
mediante pubblicazione nel proprio sito internet
istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile
sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge 19
giugno 2019, n. 56:
«Art. 3 (Misure per accelerare le assunzioni mirate e
il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione).
- 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 399,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e
gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui
all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, possono procedere, a decorrere dall'anno
2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel
limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella
relativa al personale di ruolo cessato nell'anno
precedente. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle
universita' si applica la normativa di settore.
2. Al fine di accrescere l'efficienza
dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, le
amministrazioni di cui al comma 1 predispongono il piano
dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto
legislativo n. 165 del 2001, tenendo conto dell'esigenza di
assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore
organizzazione del lavoro, nonche', in via prioritaria, di
reclutare figure professionali con elevate competenze in
materia di:
a) digitalizzazione;
b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e
dei procedimenti amministrativi;
c) qualita' dei servizi pubblici;
d) gestione dei Fondi strutturali e della capacita' di
investimento;
e) contrattualistica pubblica;
f) controllo di gestione e attivita' ispettiva;
g) contabilita' pubblica e gestione finanziaria.
3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate con
il decreto e le procedure di cui all'art. 35, comma 4, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, predisposta sulla base del
piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata da
analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno
precedente e delle conseguenti economie e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1,
comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a
decorrere dall'anno 2019 e' consentito il cumulo delle
risorse, corrispondenti a economie da cessazione del
personale gia' maturate, destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal
budget assunzionale piu' risalente, nel rispetto del piano
dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e
contabile.
4. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico
impiego, per il triennio 2019-2021, fatto salvo quanto
stabilito dall'art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, le amministrazioni di cui al comma 1 possono
procedere, in deroga a quanto previsto dal primo periodo
del comma 3 del presente articolo e all'art. 30 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dell'art. 4,
commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, nonche' del piano dei fabbisogni definito secondo i
criteri di cui al comma 2 del presente articolo:
a) all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o
allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite
massimo dell'80 per cento delle facolta' di assunzione
previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno;
b) all'avvio di procedure concorsuali, nel limite
massimo dell'80 per cento delle facolta' di assunzione
previste per il corrispondente triennio, al netto delle
risorse di cui alla lettera a), secondo le modalita' di cui
all'art. 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del medesimo
decreto-legge n. 101 del 2013 e all'art. 35, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le assunzioni di
cui alla presente lettera possono essere effettuate
successivamente alla maturazione della corrispondente
facolta' di assunzione.
5. Le amministrazioni che si avvalgono della facolta'
di cui al comma 4 comunicano, entro trenta giorni, i dati
relativi alle assunzioni o all'avvio delle procedure di
reclutamento alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire agli
stessi di operare i controlli successivi e procedere alle
restanti autorizzazioni, ai sensi del comma 3.
5-bis. Al fine di accelerare le procedure assunzionali
per il triennio 2020-2022, il Dipartimento della funzione
pubblica elabora, entro il 30 marzo 2020, bandi-tipo volti
a avviare le procedure concorsuali con tempestivita' e
omogeneita' di contenuti e gestisce le procedure
concorsuali e le prove selettive delle amministrazioni
pubbliche che ne facciano richiesta.
5-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l'esercizio
delle funzioni, delle azioni e delle attivita' del nucleo
della concretezza, di cui all'art. 60-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle
procedure previste nel medesimo articolo. Alla Presidenza
del Consiglio dei ministri sono assegnate, per il predetto
Dipartimento, le risorse finanziarie, strumentali e di
personale di cui all'art. 60-quater del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, nell'ambito dell'autonomia organizzativa
della Presidenza del Consiglio dei ministri, adotta i
conseguenti provvedimenti di riorganizzazione e di
adeguamento delle dotazioni organiche senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Per le finalita' del comma 4, nelle more
dell'entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 1,
comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e
predisposto anche tenendo conto delle lettere a) e b) del
presente comma, le procedure concorsuali di cui alla
lettera b) del medesimo comma 4 sono svolte dal
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, con modalita' semplificate, anche
in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, per quanto concerne, in particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione
d'esame, prevedendo la costituzione di sottocommissioni
anche per le prove scritte e stabilendo che a ciascuna
delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero
di candidati inferiore a duecentocinquanta;
b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle
prove di esame, prevedendo:
1) la facolta' di far precedere le prove di esame da
una prova preselettiva, qualora le domande di
partecipazione al concorso siano in numero superiore a due
volte il numero dei posti banditi;
2) la possibilita' di svolgere prove preselettive
consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta
multipla, gestite con l'ausilio di enti o istituti
specializzati pubblici e privati e con possibilita' di
predisposizione dei quesiti da parte degli stessi;
3) forme semplificate di svolgimento delle prove
scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova
sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il
ricorso a domande con risposta a scelta multipla;
4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove
pratiche in aggiunta a quelle scritte o in sostituzione
delle medesime;
5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a
3) e la correzione delle medesime prove anche mediante
l'ausilio di sistemi informatici e telematici;
6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento
delle prove orali nei casi di assunzione per determinati
profili mediante concorso, per titoli ed esami;
7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di
titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la
previsione che il totale dei punteggi per titoli non puo'
essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo
attribuibile.
7. Per le finalita' di cui al comma 4, il Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri provvede allo sviluppo di un portale del
reclutamento per la raccolta e la gestione, con modalita'
automatizzate e nel rispetto delle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle domande di
partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle
procedure concorsuali, anche mediante la creazione del
fascicolo elettronico del candidato. All'attuazione delle
disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
8. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1, comma 399,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i
tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio
2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti
assunzioni possono essere effettuate senza il previo
svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
9. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 34:
1) al comma 4, il terzo periodo e' sostituito dal
seguente: "Fermo restando quanto previsto dall'art. 33, il
rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto alla
data del raggiungimento del periodo massimo di fruizione
dell'indennita' di cui al comma 8 del medesimo art. 33,
ovvero, prima del raggiungimento di detto periodo massimo,
qualora il dipendente in disponibilita' rinunci o non
accetti per due volte l'assegnazione disposta ai sensi
dell'art. 34-bis nell'ambito della provincia dallo stesso
indicata";
2) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "dodici
mesi," sono inserite le seguenti: "ad esclusione di quelle
relative al conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi
dell'art. 19, comma 6, nonche' al conferimento degli
incarichi di cui all'art. 110 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 15-septies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502," e dopo
le parole: "iscritto nell'apposito elenco" sono aggiunte le
seguenti: "e in possesso della qualifica e della categoria
di inquadramento occorrenti";
b) all'art. 34-bis:
1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "L'amministrazione destinataria comunica
tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica e alle strutture
regionali e provinciali di cui all'art. 34, comma 3, la
rinuncia o la mancata accettazione dell'assegnazione da
parte del dipendente in disponibilita'";
2) al comma 4, le parole: "decorsi due mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "decorsi quarantacinque giorni";
c) all'art. 39:
1) al comma 1, le parole: "Le amministrazioni pubbliche
promuovono o propongono programmi di assunzioni per
portatori di handicap ai sensi dell'art. 11 della legge 12
marzo 1999, n. 68," sono sostituite dalle seguenti: "Le
amministrazioni pubbliche promuovono o propongono, anche
per profili professionali delle aree o categorie previste
dai contratti collettivi di comparto per i quali non e'
previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo e nel
rispetto dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del
presente decreto, programmi di assunzioni ai sensi
dell'art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, destinati ai
soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio
previsto dagli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68
del 1999 e dall'art. 1, comma 2, della legge 23 novembre
1998, n. 407,";
2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Assunzioni
obbligatorie e tirocinio delle categorie protette".
10. Nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al
comma 4, lettera b), le amministrazioni tengono conto degli
eventuali specifici titoli di preferenza previsti dalle
disposizioni vigenti.
11. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti
disposizioni per la composizione delle commissioni
esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale
di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, il presidente e i membri delle commissioni
esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un
pubblico impiego possono essere scelti anche tra il
personale in quiescenza da non piu' di quattro anni alla
data di pubblicazione del bando di concorso, che sia in
possesso dei requisiti di cui all'art. 35, comma 3, lettera
e), del decreto legislativo n. 165 del 2001. Agli incarichi
di cui al precedente periodo non si applica la disciplina
di cui all'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135. Ferme restando le altre cause di
inconferibilita' o di incompatibilita' previste dalla
legislazione vigente, la risoluzione del rapporto di lavoro
per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per
decadenza dall'impiego, comunque determinata, e' causa di
esclusione dalla nomina del dipendente, anche in
quiescenza, a presidente o componente di una commissione
esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un
pubblico impiego.
12.
13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento,
anche in deroga all'art. 6, comma 3, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere
al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni
esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un
pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non
economici nazionali, nonche' al personale addetto alla
vigilanza delle medesime prove concorsuali, secondo i
criteri stabiliti con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995.
All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Tali incarichi si considerano attivita' di servizio a tutti
gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che
li ha conferiti.
14. Fermo restando il limite di cui all'art. 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la
disciplina di cui all'art. 24, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai
compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attivita'
di presidente o di membro della commissione esaminatrice di
un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego e
della Commissione per l'attuazione del progetto di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM).
15. Al fine di accelerare la composizione delle
commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici svolti
secondo le modalita' previste dall'art. 4, comma
3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, e dall'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e' istituito presso il Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri, che lo gestisce e lo aggiorna, l'Albo nazionale
dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso,
articolato in sottosezioni su base regionale e per aree o
settori tematici omogenei. L'iscrizione all'albo ha durata
di tre anni ed e' rinnovabile per una sola volta. Con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, fermo restando quanto
previsto dai commi da 11 a 14 del presente articolo, i
requisiti per l'iscrizione nell'albo, le cause di
incompatibilita' e di inconferibilita' dell'incarico
nonche' le modalita' di gestione e di aggiornamento
dell'albo e sono individuate le sottosezioni in cui e'
articolato l'albo medesimo. Fino all'adozione del decreto
di cui al terzo periodo, le commissioni esaminatrici
continuano ad essere costituite secondo le disposizioni
vigenti in materia alla data di entrata in vigore della
presente legge. All'attuazione del presente comma si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
16. Sulla base di convenzione con il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri, l'albo di cui al comma 15 puo' essere utilizzato
per la formazione delle commissioni esaminatrici dei
concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego
svolti secondo modalita' diverse da quelle previste
dall'art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e dall'art. 35, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»
- Il testo dell'art. 248 del citato decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nelle note al
comma 873.
- Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 20 del citato
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e' riportato
nelle note al comma 292.
Note al comma 912:
- Si riporta il testo dei commi 4 e 5-bis dell'art. 19
del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. -
3. Omissis
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. - 5. Omissis
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'art. 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai
commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite
del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
art. 23 e del 10 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
Omissis.»
Note al comma 914:
- La legge 5 aprile 1985, n. 124 recante «Disposizioni
per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 87 del 12 aprile 1985.
Note al comma 917:
- Si riporta il testo dell'art. 2259-ter del citato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare), come modificato dal comma 983
della presente legge:
«Art. 2259-ter (Riduzione graduale delle dotazioni
organiche del personale civile). - 1. Ai fini del graduale
conseguimento della dotazione organica complessiva del
personale civile del Ministero della difesa fissata in
ventimila unita' al 1° gennaio 2025, ovvero al diverso
termine stabilito ai sensi dell'art. 5, comma 2, della
legge 31 dicembre 2012, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio
2016, in aderenza al processo di revisione dell'assetto
strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro della difesa di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa informazione alle organizzazioni sindacali,
si provvede, con cadenza triennale, alla progressiva
rideterminazione della dotazione organica complessiva di
cui alla tabella 1, allegata al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013.
2. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta
del Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con il
Segretario generale della difesa per l'area di relativa
competenza, previa informazione alle organizzazioni
sindacali, si provvede a ripartire la dotazione organica
complessiva, suddivisa per profili professionali, nelle
strutture centrali e periferiche in cui si articola
l'amministrazione.
3. In riferimento alla dotazione organica complessiva
come ripartita dal decreto del Ministro della difesa, il
Capo di stato maggiore della difesa, su proposta del
Segretario generale della difesa, dei Capi di stato
maggiore di Forza armata e del Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri, ciascuno per l'area di
rispettiva competenza, predispone il piano di
riassorbimento delle unita' di personale risultanti in
eccedenza, da attuare prima dell'adozione del successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
rideterminazione degli organici. Il piano, adottato dal
Ministro della difesa previo esame entro trenta giorni con
le organizzazioni sindacali, individua:
a) le unita' di personale risultanti complessivamente
in eccedenza ovvero carenti, suddivise per area funzionale
e profilo professionale;
b) nell'ambito delle unita' risultanti in eccedenza, le
unita' riassorbibili nel triennio in applicazione dei
seguenti criteri:
1) cessazione dal servizio per collocamento in pensione
secondo le vigenti disposizioni;
2) riconversione professionale, nell'ambito dell'area
funzionale di appartenenza, secondo i criteri e le
procedure fissati in sede di contrattazione decentrata di
amministrazione prevista dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri,
mediante specifici percorsi di formazione;
3) attuazione di procedure di mobilita' interna anche
attraverso l'adozione di misure che agevolano il reimpiego
del personale in ambito comunale e provinciale, sentiti gli
interessati, nei limiti dei posti disponibili;
4) trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno
a tempo parziale, secondo le modalita' previste dalle
vigenti disposizioni, anche oltre il limite percentuale di
cui all'art. 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n.
724;
5) a decorrere dall'anno 2016 avvio di processi di
trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, entro i contingenti e le misure percentuali e
con i criteri stabiliti con decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, in misura
non inferiore al 15 per cento delle complessive facolta'
assunzionali delle predette amministrazioni e fatto salvo
quanto disposto dall'art. 30, comma 2-ter, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, previo esame, entro trenta
giorni, con le organizzazioni sindacali; i posti
eventualmente non coperti dal personale civile sono
devoluti a favore del personale militare secondo le
modalita' di cui all'art. 2209-quinquies. I trasferimenti
presso le regioni e gli enti locali sono disposti nella
misura percentuale stabilita con intesa in sede di
Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con il consenso
dell'amministrazione ricevente, previa verifica della
rispondenza tra i requisiti culturali e professionali
richiesti per l'accesso al profilo da ricoprire e i
requisiti posseduti dallo stesso personale da trasferire.
4. Le misure di attuazione del piano sono adottate
sentite le organizzazioni sindacali.
5. Il personale in eccedenza non riassorbibile nei
tempi e con le modalita' definiti dal piano e' collocato in
disponibilita'. Il periodo di ventiquattro mesi di cui al
comma 8 dell'art. 33 del decreto legislativo n. 165 del
2001 puo' essere aumentato fino a sessanta mesi, laddove il
personale collocato in disponibilita' maturi entro il
predetto arco temporale i requisiti per il trattamento
pensionistico.
6. Ai fini della periodica revisione del piano di cui
al comma 3, con decreto del Ministro della difesa si
provvede alla ricognizione annuale delle dotazioni
organiche effettive del personale civile.
7. A decorrere dall'anno 2021, quota parte dei risparmi
derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile,
pari a 20 milioni di euro annui, e' destinata ad alimentare
il Fondo risorse decentrate del personale civile del
Ministero della difesa e un'ulteriore quota parte, pari a
30 milioni di euro annui, e' destinata ad aumentare per il
medesimo personale l'indennita' di amministrazione, le cui
misure sono determinate in sede di contrattazione
collettiva per il triennio 2019-2021. L'utilizzo delle
predette risorse e' subordinato alla progressiva riduzione,
sino al raggiungimento del numero di ventimila unita',
della dotazione organica complessiva del personale civile
del Ministero della difesa fissata dalla tabella 1 allegata
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del
13 aprile 2013, da operare in sede di programmazione
triennale del fabbisogno di personale, ai sensi degli
articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.»
Note al comma 918:
- Il testo del comma 4 dell'art. 35 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note
al comma 181.
Note al comma 919:
- Si riporta il testo del comma 436 dell'art. 1 della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«436. Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a
carico del bilancio statale per la contrattazione
collettiva nazionale in applicazione dell'art. 48, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i
miglioramenti economici del personale statale in regime di
diritto pubblico sono determinati in 1.100 milioni di euro
per l'anno 2019, in 1.750 milioni di euro per l'anno 2020 e
in 3.375 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.»
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164 (Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di
polizia ad ordinamento civile e dello schema di
concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento
militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al
biennio economico 2002-2003):
«Art. 52 (Indennita' di impiego operativo per attivita'
di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed
altre indennita'). - 1. - 2. Omissis
3. Ai fini della prevista corresponsione
dell'indennita' di comando navale per il personale che
riveste funzioni e responsabilita' corrispondenti al
comando di singole unita' o gruppi di unita' navali, di cui
all'art. 10 della legge sulle indennita' operative, si
provvede all'individuazione dei titolari di comando con
determinazione delle singole amministrazioni interessate,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Omissis.»
Note al comma 920:
- Si riporta il testo del comma 199 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2015)):
«199. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per il
finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione
di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e
2017, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e
2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2020, da ripartire tra le finalita' di cui all'elenco n. 1
allegato alla presente legge, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.»
Note al comma 921:
- Si riporta il testo degli articoli 168 e 170 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 168 (Esperti). - L'Amministrazione degli affari
esteri puo' utilizzare negli uffici centrali o nelle
rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per
l'espletamento di specifici incarichi che richiedano
particolare competenza tecnica e ai quali non si possa
sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da
personale dello Stato o di enti pubblici appartenenti a
carriere direttive o di uguale rango.
Qualora per speciali esigenze anche di carattere
tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi
presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale
dello Stato e da enti pubblici, l'Amministrazione degli
affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino ad
un massimo di trenta unita', persone estranee alla pubblica
amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle
materie connesse con le funzioni del posto che esse sono
destinate a ricoprire, comprovata da adeguata esperienza
professionale. Le persone predette devono essere in
possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra
i trenta e i sessantacinque anni e godere di costituzione
fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono
destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico, le
persone predette prestano promessa solenne ai sensi
dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne' da'
diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di
alcun genere.
L'esperto inviato in servizio presso un ufficio
all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto
espressamente istituito, sentito il consiglio di
amministrazione, ai sensi dell'art. 32, nell'organico
dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del
trattamento economico, a quello di primo segretario o di
consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di
otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume
in loco la qualifica di addetto per il settore di sua
competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si
osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147
e 170 in quanto applicabili, dell'art. 148 e le
disposizioni della parte terza per essi previste.
Resta fermo il posto corrispondente ai fini del
trattamento economico a quello di primo consigliere,
attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al
termine definitivo del loro incarico, nonche' il posto di
pari livello gia' istituito per gli esperti regionali di
cui all'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e
successive modificazioni.
Gli incarichi di cui al presente articolo sono
conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri,
sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, di
concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale
di altre amministrazioni o di enti pubblici, anche con il
Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono
biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu'
incarichi purche', nel complesso, non superino gli otto
anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a
giudizio del Ministro per gli affari esteri.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono
collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti.
Gli esperti che il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale puo' utilizzare a norma
del presente articolo non possono complessivamente superare
il numero di centosettantadue con l'esclusione delle unita'
riservate, ai sensi dell'art. 11 del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
dell'art. 2, comma 6-duodecies, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10, allo svolgimento di
particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine
pubblico e della sicurezza nazionale nonche' al contrasto
della criminalita' organizzata e di tutte le condotte
illecite, anche transnazionali, ad essa riconducibili,
delle unita' destinate, ai sensi dell'art. 36 della legge
30 luglio 2002, n. 189, alla prevenzione dell'immigrazione
clandestina e delle unita' destinate, ai sensi dell'art. 4
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68,
all'accertamento delle violazioni in materia economica e
finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione
europea.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano
al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il
Ministero degli affari esteri in virtu' di altre
disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione
temporanea.»
«Art. 170 (Assegni e indennita'). - Il personale
dell'Amministrazione degli affari esteri, oltre allo
stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo
previsti per l'interno, compresa l'eventuale indennita' o
retribuzione di posizione nella misura minima prevista
dalle disposizioni applicabili, tranne che per tali assegni
sia diversamente disposto, percepisce, quando e' in
servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari di prima categoria, l'indennita' di servizio
all'estero, stabilita per il posto di organico che occupa,
nonche' le altre competenze eventualmente spettanti in base
alle disposizioni del presente decreto.
Nessun'altra indennita' ordinaria e straordinaria puo'
essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto
in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al
trattamento previsto dal presente decreto.
Salvo i casi specificamente previsti, le disposizioni
della presente parte si applicano al personale dei ruoli
organici dell'Amministrazione degli affari esteri.
Ai fini delle disposizioni della presente parte si
intendono per familiari a carico: il coniuge e, sempre che
minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i figli
naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli
affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del
coniuge, nonche' i figli maggiorenni inabili a qualsiasi
proficua attivita' e quelli che si trovano nelle condizioni
previste dall'art. 7, comma 3, della legge 31 luglio 1975,
n. 364.
Se destinato all'estero ai sensi dell'art. 34 per un
periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non
sia complessivamente superiore ad un anno, il personale ha
titolo al trattamento economico di cui alla presente parte,
ad eccezione dei benefici di cui agli articoli 173, 175,
176, 179, 196, 197, 199, 205 e 206, nonche' al primo comma
dell'art. 200.
Le disposizioni di cui agli articoli 175, 176, 178,
179, 181 e al titolo II della parte terza si interpretano
nel senso che non si applicano al personale assegnato o in
servizio presso le rappresentanze diplomatiche con sede in
Roma e che gli articoli 175, 176 e 199 si applicano ai capi
delle medesime rappresentanze diplomatiche a decorrere dal
loro effettivo trasferimento presso la residenza
demaniale.»
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 4 del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (Adeguamento dei
compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Attivita' internazionale a tutela del bilancio
dello Stato e dell'Unione europea). - 1. - 2. Omissis
3. A tali fini il contingente previsto dall' art. 168
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e' aumentato di una quota di venticinque unita',
riservata agli esperti del Corpo.
Omissis.»
Note al comma 922:
- Si riporta il testo del comma 301 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«301. Il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e' autorizzato a bandire, per
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, un concorso pubblico
di accesso alla carriera diplomatica, nei limiti
dell'attuale dotazione organica e delle facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente, per un
contingente annuo non superiore a trentadue segretari di
legazione in prova. Le assunzioni conseguenti alle
procedure di cui al primo periodo sono autorizzate ai sensi
dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.»
Note al comma 924:
- Si riporta il testo dell'art. 152 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 152 (Contingente e durata del contratto). - Le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima
categoria e gli istituti italiani di cultura possono
assumere personale a contratto per le proprie esigenze di
servizio, previa autorizzazione dell'amministrazione
centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a
tremila unita'. Gli impiegati a contratto svolgono le
mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto
dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici
all'estero.
Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo
indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla
scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo
dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la
risoluzione del contratto.
Il contingente di cui al primo comma e' comprensivo di
quello di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 17
febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 aprile 2017, n. 46.»
Note al comma 925:
- Il testo del comma 2 dell'art. 36 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note
al comma 293.
- Il testo del comma 28 dell'art. 9 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica)
e' riportato nelle note al comma 801.
Note al comma 928:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 24 del
citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 24 (Misure urgenti per la tutela del patrimonio
culturale e per lo spettacolo). - 1. Il Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo, al fine di
assicurare lo svolgimento nel territorio di competenza
delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio
culturale e del paesaggio degli uffici periferici, puo'
autorizzare, a decorrere dalla data di pubblicazione dei
bandi delle procedure concorsuali per l'assunzione di
funzionari di area III, posizione economica F1, dei profili
tecnici gia' autorizzati dall'art. 1, comma 338, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, incarichi di collaborazione
ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, per la durata massima di quindici mesi
e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 e per un importo
massimo di 40.000 euro per singolo incarico, entro il
limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di
24 milioni di euro per l'anno 2021. Ai collaboratori
possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico
del procedimento. Ciascun ufficio assicura il rispetto
degli obblighi di pubblicita' e trasparenza nelle diverse
fasi della procedura.»
Note al comma 929:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 22 del
citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 giugno 2017, n. 96, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 22 (Disposizioni sul personale e sulla cultura).
- 1. - 5-quinquies. Omissis
6. Al fine di potenziare i sistemi museali cittadini e
di promuovere l'interazione e la collaborazione tra gli
istituti e i luoghi della cultura statali, regionali e
degli enti locali, ciascun istituto o luogo della cultura
di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia
speciale, di cui al decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo 23 dicembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo
2015, e successive modificazioni, puo' avvalersi, in deroga
ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente,
di competenze o servizi professionali nella gestione di
beni culturali, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per una durata massima
di ventiquattro mesi, entro il limite di spesa di 200.000
euro annui, per sostenere il buon andamento dell'istituto o
luogo della cultura e garantirne l'attivazione. Ciascun
istituto o luogo della cultura di cui al primo periodo
provvede all'attuazione delle disposizioni del medesimo
periodo con le risorse disponibili nel proprio bilancio,
assicurando altresi' il rispetto degli obblighi di
pubblicita' e trasparenza nelle diverse fasi della
procedura. Alla compensazione degli effetti finanziari in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente
comma, pari a 700.000 euro per l'anno 2017, a 1.500.000
euro per l'anno 2018 e a 750.000 euro per l'anno 2019 a
1.500.000 euro per l'anno 2021 e a 1.500.000 euro per
l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui
all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189.»
Note al comma 930:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1-ter del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132
(Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e
per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le
attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche' per la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli
e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario
delle Forze di polizia e delle Forze armate , in materia di
qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1-ter (Misure per il servizio pubblico essenziale
di tutela, valorizzazione e fruizione degli istituti e
luoghi della cultura). - 1. Il Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo, verificata
l'impossibilita' di utilizzare il proprio personale
dipendente, e' autorizzato ad avvalersi della societa' Ales
S.p.a. per lo svolgimento delle attivita' di accoglienza e
vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali
nonche' negli altri istituti e luoghi della cultura e delle
attivita' di supporto tecnico, amministrativo e contabile,
nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali
autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2019 e comunque
fino al 31 dicembre 2025, e delle ulteriori procedure
necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del
Ministero da impiegare in tali attivita'. Non si applica il
comma 2 dell'art. 192 del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per le
finalita' di cui al primo periodo, oltre alle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente alla
societa' Ales S.p.a. e' assegnato un contributo pari a 5
milioni di euro nell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno
2020, a 5.845.000 euro nell'anno 2021 e a 5,6 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025.»
Note al comma 932:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106:
«Art. 8 (Misure urgenti per favorire l'occupazione
presso gli istituti e i luoghi della cultura di
appartenenza pubblica). - 1. Al fine di fare fronte a
esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di
accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e
di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e
ispezione, protezione e conservazione nonche'
valorizzazione dei beni culturali in gestione, gli istituti
e i luoghi della cultura dello Stato, delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali possono impiegare,
mediante contratti di lavoro a tempo determinato, anche in
deroga alle disposizioni del comma 28 dell'art. 9 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, professionisti competenti ad
eseguire interventi sui beni culturali, di cui al codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di eta' non superiore a
quaranta anni, individuati mediante apposita procedura
selettiva. A decorrere dall'istituzione presso il Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, ai
sensi della normativa vigente, degli elenchi nazionali dei
professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni
culturali, i contratti di cui al precedente periodo sono
riservati ai soggetti iscritti in detti elenchi. In nessun
caso i rapporti di cui al presente comma possono costituire
titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo
indeterminato con l'amministrazione. Ogni diversa
previsione o pattuizione e' nulla di pieno diritto e
improduttiva di effetti giuridici. I rapporti di cui al
presente comma sono comunque valutabili ai fini di
eventuali successive procedure selettive nella pubblica
amministrazione.
2. I rapporti di lavoro per le esigenze temporanee di
cui al comma 1 non pregiudicano le concessioni dei servizi
per il pubblico di cui agli articoli 115 e 117 del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, che non costituiscono in nessun caso motivo
ostativo al ricorso ai predetti rapporti.
3. La finalita' di miglioramento del servizio di
valorizzazione dei beni culturali puo' essere conseguita,
con riguardo ai giovani professionisti di cui al comma 1 di
eta' non superiore a ventinove anni, mediante la
presentazione, da parte degli istituti della cultura di
appartenenza pubblica o da parte dei corrispondenti uffici
amministrativi competenti, anche su richiesta degli enti
pubblici territoriali, di apposite iniziative nell'ambito
del servizio civile nazionale, settore patrimonio artistico
e culturale.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo si provvede, per gli istituti e i luoghi della
cultura dello Stato, nel limite di 1,5 milioni di euro per
l'anno 2015, ai sensi dell'art. 17. Le regioni e gli enti
pubblici territoriali provvedono all'attuazione del
presente articolo nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente e comunque nel rispetto delle norme di
contenimento della spesa complessiva di personale.»
- Il testo del comma 1 dell'art. 20 del citato decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e' riportato nelle note
al comma 292.
Note al comma 934:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 7 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2019, n. 180 (Regolamento di organizzazione degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali e dell'organismo
indipendente di valutazione della performance):
«Art. 7 (Trattamento economico). - 1. - 5. Omissis
6. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici
di diretta collaborazione, su proposta dei responsabili
degli uffici di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 6,
spetta, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di
reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli
eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle
disposizioni vigenti, nonche' dalle conseguenti ulteriori
prestazioni richieste dai predetti responsabili,
un'indennita' accessoria di diretta collaborazione,
sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati
all'incentivazione della produttivita' ed al miglioramento
dei servizi. In attesa di specifica disposizione
contrattuale, la misura dell'indennita' e' determinata ai
sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001.
Omissis.»
Note al comma 935:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 del
citato decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12:
«Art. 1 (Istituzione del Ministero dell'istruzione e
del Ministero dell'universita' e della ricerca). - 1. - 2.
Omissis
3. Per le finalita' del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 2.261.000 euro per l'anno 2020 e
2.333.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, dei quali
327.500 euro per l'anno 2020 e 393.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2021 per il Ministero dell'universita'
e della ricerca. Per le medesime finalita' e' altresi'
autorizzata la spesa di euro 132.000 per l'anno 2020 e di
euro 80.000 annui a decorrere dall'anno 2021.»
Note al comma 936:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il
Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A
tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci
giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche
sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da
attuare ed emana le conseguenti direttive generali per
l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4,
comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni,
ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento
degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni
delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 tenendo altresi'
conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed
adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede
al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari
di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di governo
competente, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' determinato, in attuazione dell'art. 12,
comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le
norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma riguardante la costituzione e la disciplina dei
Gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato. All'atto del
giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di
personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello
dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a
termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al
presente comma, decadono automaticamente ove non confermati
entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti
di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il
quale il dirigente deve adottare gli atti o i
provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di
grave inosservanza delle direttive generali da parte del
dirigente competente, che determinino pregiudizio per
l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i
casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad
acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei
ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'art. 2, comma 3, lettera p) della legge 23
agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto
dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.»
Note al comma 937:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 6 (Organizzazione degli uffici e fabbisogni di
personale). - 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono
l'organizzazione degli uffici per le finalita' indicate
all'art. 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano
triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti
previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse
pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance
organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei
servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano
il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza
con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della
performance, nonche' con le linee di indirizzo emanate ai
sensi dell'art. 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze
di personale, si applica l'art. 33. Nell'ambito del piano,
le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale
distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata
attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del
personale, anche con riferimento alle unita' di cui
all'art. 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse
finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti
delle risorse quantificate sulla base della spesa per il
personale in servizio e di quelle connesse alle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente.
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2,
ciascuna amministrazione indica la consistenza della
dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base
ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo
di cui all'art. 6-ter, nell'ambito del potenziale limite
finanziario massimo della medesima e di quanto previsto
dall'art. 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, garantendo la neutralita' finanziaria della
rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti
vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a
legislazione vigente.
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al
comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, e'
approvato, anche per le finalita' di cui all'art. 35, comma
4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale
dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle
previsioni di cui ai commi 2 e 3, e' approvato secondo le
modalita' previste dalla disciplina dei propri ordinamenti.
Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, e'
assicurata la preventiva informazione sindacale, ove
prevista nei contratti collettivi nazionali.
4-bis.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il
Ministero degli affari esteri, nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni
dettate dalle normative di settore. L' art. 5, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente
al personale appartenente alle Forze di polizia ad
ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto
personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto.
Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione
delle dotazioni organiche del personale degli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative. Le attribuzioni del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, relative a tutto il
personale tecnico e amministrativo universitario, ivi
compresi i dirigenti, sono devolute all'universita' di
appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca in materia di personale, ad eccezione di quelle
relative al reclutamento del personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo non possono
assumere nuovo personale.
6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento
del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico
e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed
educative statali, delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni
universitarie, nonche' degli enti pubblici di ricerca di
cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per
gli enti del Servizio sanitario nazionale sono fatte salve
le particolari disposizioni dettate dalla normativa di
settore.»
- Il testo del comma 4 dell'art. 35 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note
al comma 181.
Note al comma 938
- Il testo del comma 3-quinquies dell'art. 4 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, convertito, dalla legge 30 ottobre 2013, n.
125 e' riportato nelle note al comma 181.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 recante «Regolamento recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Repubblica
Italiana del 9 agosto 1994, n. 185.
Note al comma 939:
- Il testo del comma 5-ter dell'art. 35 del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato
nelle note al comma 181.
Note al comma 940:
- Il testo del comma 2 dell'art. 36 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note
al comma 293.
- Il testo del comma 28 dell'art. 9 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e' riportato nelle note al
comma 801.
Note al comma 941:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 238 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 238 (Piano straordinario di investimenti
nell'attivita' di ricerca). - 1. Omissis
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il
fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca,
di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204, e' incrementato di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione di ricercatori
negli enti pubblici di ricerca. Le risorse di cui al
presente comma, nella misura di 45 milioni di euro annui,
sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo i
criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204. I restanti 5 milioni di
euro sono destinati, per le medesime finalita' di cui al
comma 1, agli enti di ricerca di cui all'art. 1 del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218, non compresi nel
precedente periodo, fatta eccezione per l'Istituto
superiore di sanita' e l'Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA) destinatari di specifiche disposizioni del presente
decreto. I criteri di riparto sono stabiliti d'intesa con i
Ministri vigilanti dei singoli enti.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 471 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«471. Per le finalita' di cui al comma 470, a decorrere
dall'anno 2020 e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro
annui da destinare alle specifiche esigenze di supporto per
l'organizzazione e funzionamento della tecnostruttura di
cui al comma 470, anche mediante accordi e convenzioni con
le istituzioni universitarie.»
Note al comma 942:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 4 del
citato decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12:
«Art. 4 (Disposizioni finali e transitorie). - 1.
Omissis
2. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di
organizzazione, il contingente di personale degli Uffici di
diretta collaborazione e' stabilito transitoriamente in
centotrenta unita' per il Ministero dell'istruzione ed in
sessanta unita' per il Ministero dell'universita' e
ricerca. Nei limiti del contingente complessivo cosi'
individuato, ciascun Ministro, con proprio provvedimento,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
puo' provvedere alla costituzione dei suddetti uffici di
diretta collaborazione ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155, in
quanto compatibile. In aggiunta a detto contingente, i
Ministri dell'istruzione e dell'universita' e della ricerca
possono procedere immediatamente alla nomina dei
responsabili degli uffici di diretta collaborazione, salvo
quanto previsto dal comma 5.
Omissis.»
Note al comma 943:
- Si riporta il testo dei commi 3 e seguenti dell'art.
57 del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, come modificato dal presente comma, dal comma 944 e
dal comma 951 della presente legge:
«Art. 57 (Disposizioni in materia di eventi sismici). -
1. - 2-bis. Omissis
3. Al fine di assicurare le professionalita' necessarie
alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi
comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del
sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e
del sisma del 2016, nonche' gli Enti parco nazionali
autorizzati alle assunzioni di personale a tempo
determinato ai sensi dell'art. 3, comma 1, ultimo periodo,
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in
coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui
all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure, i
termini e le modalita' di cui all'art. 20 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con
rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso
gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti
locali dei predetti crateri. Per le assunzioni di cui al
presente comma, i requisiti di cui all'art. 20, comma 1,
del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere
maturati anche computando i periodi di servizio svolti a
tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella
che procede all'assunzione, purche' comprese tra gli Uffici
speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli enti
parco dei predetti crateri, ferma restando la sussistenza
dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1, lettere a) e b),
del decreto legislativo n. 75 del 2017. Al personale con
contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto
presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del
31 dicembre 2021, un'attivita' lavorativa di almeno tre
anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni e'
riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti
disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai
predetti enti. Per tali concorsi i relativi bandi prevedono
altresi' l'adeguata valorizzazione dell'esperienza
lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di
somministrazione e lavoro.
3-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo
con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a
31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2022, finalizzato al concorso
agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato
di cui al comma 3. Al riparto, fra gli enti di cui al comma
3, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto
e' effettuato fra gli enti che entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto presentano istanza alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, comunicando le unita' di personale da assumere a
tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione
agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per
l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art.
114, comma 4, del presente decreto;
b) (abrogata)
c) quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno
2022, per 10 milioni di euro annui mediante riduzione del
Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 114, comma 4, del
presente decreto, per 20 milioni di euro per l'anno 2022
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'art. 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e per 20 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.
3-ter. All'art. 50, comma 3, alinea, del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "due
unita' con funzioni di livello dirigenziali non generale"
sono sostituite dalle seguenti: "due unita' con funzioni di
livello dirigenziale non generale, di cui una incaricata ai
sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti percentuali
ivi previsti. Alla struttura del Commissario straordinario
e' altresi' assegnata in posizione di comando un'ulteriore
unita' di personale con funzioni di livello dirigenziale
non generale, appartenente ai ruoli delle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fino a cinque esperti
incaricati ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per un importo massimo
di 40.000 euro per ciascun incarico".
3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
comma 3-ter, pari a euro 78.500 per l'anno 2020 e a euro
470.000 per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'art. 114, comma 4, del presente decreto.
3-quinquies. All'art. 50 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 9-ter e' aggiunto il
seguente:
"9-quater. Al fine di accelerare il processo di
ricostruzione, il Commissario straordinario puo', con
propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, destinare ulteriori unita' di personale per gli
Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e la
struttura commissariale, mediante ampliamento delle
convenzioni di cui al comma 3, lettere b) e c), nel limite
di spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, gia'
finalizzate a spese di personale e non utilizzate. Alla
compensazione degli effetti finanziari in termini di
indebitamento netto e fabbisogno si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189".
3-sexies. Qualora, per far fronte alla ripresa delle
attivita' scolastiche, nell'esecuzione dei contratti in
essere di appalto o concessione aventi ad oggetto il
trasporto scolastico, siano affidati servizi aggiuntivi di
trasporto scolastico ai sensi dell'art. 106 e dell'art. 175
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e per
l'esecuzione di tali servizi aggiuntivi si debba ricorrere
a subaffidamenti, l'appaltatore o concessionario comunica
all'amministrazione il nominativo del soggetto individuato
e invia il contratto di subappalto o subconcessione e le
dichiarazioni rese da parte del soggetto subaffidatario, ai
sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il
possesso dei requisiti di idoneita' professionale e
l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
L'amministrazione, al fine di assicurare la tempestiva
erogazione del servizio, autorizza il subaffidamento
condizionando risolutivamente lo stesso all'esito dei
controlli sulle dichiarazioni rese e prevedendo in caso di
esito negativo la revoca dell'autorizzazione e il pagamento
delle sole prestazioni effettivamente eseguite.
L'amministrazione effettua sempre il controllo sui
requisiti di idoneita' professionale, sui requisiti
generali di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lettera b),
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la
verifica antimafia di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e, a campione, il controllo sui
restanti requisiti.
3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di
personale riferite alle assunzioni, effettuate in data
successiva alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, finanziate integralmente
da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente
finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita
normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a
copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica
del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2
dell'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58, per il periodo in cui e' garantito il predetto
finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini
del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la
spesa di personale per un importo corrispondente.
Omissis.»
Note al comma 944:
- Il testo del comma 3-bis dell'art. 57 del citato
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come
modificato dal presente comma, e' riportato nelle note al
comma 943.
Note al comma 945:
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 3 del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Misure
finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il
territorio), come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Contributo straordinario in favore del Comune
de L'Aquila). - 1. In relazione alle esigenze connesse alla
ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per
l'anno 2016 e' assegnato in favore del Comune dell'Aquila
un contributo straordinario a copertura delle maggiori
spese e delle minori entrate complessivamente di 16 milioni
di euro, e per l'anno 2017 e' assegnato un contributo
straordinario dell'importo complessivo di 12 milioni di
euro, a valere sulle risorse di cui all'art. 7-bis, comma
1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e
successivi rifinanziamenti, e con le modalita' ivi
previste. Per l'anno 2018 e' assegnato un contributo
straordinario dell'importo complessivo di 10 milioni di
euro. Per gli anni 2019 e 2020 e' assegnato un contributo
straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui. Per
l'anno 2021 e' assegnato un contributo straordinario di 10
milioni di euro. Tale contributo, per quanto concerne le
maggiori spese, e' destinato alle seguenti finalita':
a) esigenze dell'Ufficio tecnico;
b) esigenze del settore sociale e della scuola
dell'obbligo ivi compresi gli asili nido;
c) esigenze connesse alla viabilita';
d) esigenze per il Trasporto pubblico locale;
e) ripristino e manutenzione del verde pubblico.
Relativamente alle minori entrate, il citato contributo
e' destinato al ristoro: per le entrate tributarie, delle
tasse per la raccolta di rifiuti solidi urbani e, per le
entrate extra-tributarie, dei proventi derivanti da
posteggi a pagamento, servizi mense e trasporti e
installazioni mezzi pubblicitari.
1-bis. - 1-quater. Omissis
2. Agli altri comuni del cratere sismico, diversi da
L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate
comunque connesse alle esigenze della ricostruzione, per
l'anno 2016 e' destinato un contributo pari a 2,5 milioni
di euro, comprensivo di una quota pari a 500.000 euro
finalizzata alle spese per il personale impiegato presso
gli uffici territoriali per la ricostruzione (UTR) per
l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del
cratere, e per l'anno 2017 e' destinato un contributo pari
a 2,0 milioni di euro, nonche' per l'anno 2017 e per l'anno
2018 un contributo di 500.000 euro finalizzato alle spese
per il personale impiegato presso gli uffici territoriali
per la ricostruzione, a valere sulle risorse di cui
all'art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013,
n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le
modalita' ivi previste. Per l'anno 2018 e' destinato un
contributo pari a 2 milioni di euro. Per l'anno 2019 e'
destinato un contributo pari a 2 milioni di euro. Per
l'anno 2020 e' destinato un contributo pari a 1,5 milioni
di euro. Per l'anno 2021 e' destinato un contributo pari a
1 milione di euro. Tali risorse sono trasferite al Comune
di Fossa che le ripartisce tra i singoli beneficiari previa
verifica da parte dell'Ufficio speciale per la
ricostruzione dei comuni del cratere degli effettivi
fabbisogni. Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e'
destinato altresi' un contributo di 500.000 euro per le
spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto
dall'art. 2-bis, comma 32, del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, e per l'espletamento delle pratiche
relative ai comuni fuori del cratere, trasferito
all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del
cratere di cui all'art. 67-ter, commi 2 e 3, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Omissis.»
Note al comma 946:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 14 del
citato decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Proroga di termini relativi a interventi
emergenziali). - 1. - 5-bis. Omissis
6. Per i pagamenti di cui all'art. 48, comma 1, lettera
g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il
termine di sospensione del 31 dicembre 2016 e' prorogato al
31 dicembre 2021 limitatamente alle attivita' economiche e
produttive nonche' per i soggetti privati per i mutui
relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o
distrutta. Con riguardo alle attivita' economiche nonche'
per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa
di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una
'zona rossa' istituita mediante apposita ordinanza
sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la
data di entrata in vigore della presente disposizione, il
termine di sospensione dei pagamenti di cui al medesimo
art. 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, e' fissato al 31 dicembre 2021.
Omissis.».
Note al comma 947:
- Si riporta il testo dei commi 22 e 43 dell'art. 2-bis
del citato decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
n. 172, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2-bis (Modifiche al decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni
dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016). - 1. - 21. Omissis
22. Nei casi previsti dal comma 6 dell'art. 14 del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, i
beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare
tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola
quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le banche e gli
intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno
mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel
proprio sito internet, della possibilita' di chiedere la
sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso
dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non inferiore a
trenta giorni, per l'esercizio della facolta' di
sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario
non fornisca tali informazioni nei termini e con i
contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre
2021, nelle ipotesi previste dal primo periodo e dal
secondo periodo del citato comma 6 dell'art. 14 del
decreto-legge n. 244 del 2016, senza oneri aggiuntivi per
il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in
scadenza entro la predetta data. Entro il termine del 30
giugno 2018, il Commissario straordinario del Governo e
l'Associazione bancaria italiana provvedono alla
sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani
di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi ai
sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre
2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 19.
23. - 42. Omissis
43. A far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei
comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di
emergenza e della relativa normativa emergenziale,
precedentemente individuato dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato
dall'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,
n. 122, e integrato dall'art. 67-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, e' cosi' ridotto: Bastiglia,
Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento,
Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara,
Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla,
Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico,
Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San
Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero,
Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. I Presidenti
delle regioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge
6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º agosto 2012, n. 122, in qualita' di Commissari
delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato
l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a
ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga
dello stato di emergenza e della relativa normativa
emergenziale.
Omissis.».
Note al comma 949:
- Si riporta il testo del comma 2-bis dell'art. 3 del
decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50
(Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva
e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e
contributivi):
«Art. 3 (Disposizioni urgenti in materia di adempimenti
tributari e contributivi conseguenti all'evento alluvionale
del 17 e 19 gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti dal
sisma del 20 e 29 maggio 2012 e agli eventi atmosferici
avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori
della regione Veneto, ed altre disposizioni urgenti in
materia di protezione civile). - 1. - 2. Omissis
2. Nei confronti delle persone fisiche, nonche' per i
soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in qualita'
di sostituti d'imposta, che alla data del 17 gennaio 2014,
ovvero del 30 gennaio 2014 per i comuni di cui all'allegato
1-bis , avevano la residenza ovvero la sede operativa nei
territori indicati ai commi 1 e 1-bis , per il periodo
compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014, sono
sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti
tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di
pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche'
dagli atti previsti dall'art. 29 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso
tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014. Non si fa
luogo al rimborso di quanto gia' versato. Non si applicano
sanzioni e interessi per i tributi, il cui termine di
pagamento e' scaduto alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, se versati entro il 31 luglio 2014.
Nei confronti dei medesimi soggetti di cui al presente
comma, sono altresi' sospesi fino al 31 ottobre 2014:
a) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti
dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
per l'assicurazione obbligatoria;
b) i termini per la notifica delle cartelle di
pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli
atti di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, nonche' i termini di prescrizione e decadenza
relativi all'attivita' degli uffici finanziari, ivi
compresi quelli degli enti locali e della Regione;
c) i termini relativi agli adempimenti verso le
amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di
professionisti, consulenti, e centri di assistenza fiscale
che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli
eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti
non operanti nel territorio, nonche' di societa' di servizi
e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti
dall'alluvione rappresentino almeno il 50 per cento del
capitale sociale.
2-bis. I soggetti che abbiano residenza o sede legale o
operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1 e 1-bis del
presente articolo, nei comuni di cui all'art. 1 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, ovvero
nei comuni di cui all'art. 67-septies del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni,
che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari
relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili,
anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di
attivita' di natura commerciale ed economica svolte nei
medesimi edifici, previa presentazione di
autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ottengono, a domanda,
fino alla ricostruzione, all'agibilita' o all'abitabilita'
del predetto immobile e comunque non oltre il 31 dicembre
2015, una sospensione delle rate dei medesimi mutui in
essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la
sospensione dell'intera rata e quella della sola quota
capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, le banche e gli
intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno
mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel
proprio sito internet, della possibilita' di chiedere la
sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso
dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non inferiore a
trenta giorni, per l'esercizio della facolta' di
sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario
non fornisca tali informazioni nei termini e con i
contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre
2014, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in
scadenza entro la predetta data.
Omissis.».
Note al comma 951:
- Il testo del comma 3 dell'art. 57 del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dal
presente comma e dal comma 943 della presente legge, e'
riportato nelle note al citato comma 943.