Note al comma 952:
- Il testo del comma 3-bis dell'art. 57 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come
modificato dal comma 944 della presente legge, e' riportato
nelle note al comma 943.
Note al comma 953:
- Il testo dei commi 3 e seguenti dell'art. 57 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e'
riportato nelle note al comma 943.
- Il testo dei commi 1 e 11-bis dell'art. 20 del citato
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e' riportato
nelle note al comma 292.
Note al comma 955:
- Il testo del comma 3-quinquies dell'art. 4 del citato
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e'
riportato nelle note al comma 181.
- Il testo del comma 5 dell'art. 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note
al comma 181.
Note al comma 957:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge 19
giugno 2019, n. 56 (Interventi per la concretezza delle
azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo), come modificato dal comma 958 della
presente legge:
««Art. 2 (Misure per il contrasto all'assenteismo). -
1. (abrogato)
2. (abrogato)
3. (abrogato)
4. (abrogato)
5. Per l'attuazione degli interventi previsti ai commi
1 e 4 nonche' al fine di realizzare strutture
tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi
pubblici, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo
da ripartire, con una dotazione di 35 milioni di euro per
l'anno 2019. L'utilizzo del fondo e' disposto, previa
ricognizione dei fabbisogni, con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione
alle esigenze presentate.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 35 milioni
di euro per l'anno 2019, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019- 2021, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Note al comma 958:
- Il testo dell'art. 2 della citata legge 19 giugno
2019, n. 56, come modificato dal presente comma, e'
riportato nelle note al comma 957.
Note al comma 959:
- Il testo del comma 436 dell'art. 1 della citata legge
30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021) e' riportato nelle note al comma
919.
Note al comma 961:
- Si riporta il testo del comma 125 dell'art. 1 della
citata legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti):
«125. Per l'attuazione del Piano nazionale di
formazione e per la realizzazione delle attivita' formative
di cui ai commi da 121 a 124 e' autorizzata la spesa di
euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.».
Note al comma 962:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 13 della
citata legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate):
«Art. 13 (Integrazione scolastica). - 1. L'integrazione
scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle
classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle
universita' si realizza, fermo restando quanto previsto
dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n.
517, e successive modificazioni, anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici
con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali,
ricreativi, sportivi e con altre attivita' sul territorio
gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti
locali, gli organi scolastici e le unita' sanitarie locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli
accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli
affari sociali e della sanita', sono fissati gli indirizzi
per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di
programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione
e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e
di socializzazione individualizzati, nonche' a forme di
integrazione tra attivita' scolastiche e attivita'
integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresi'
previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti
pubblici e privati ai fini della partecipazione alle
attivita' di collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole e alle universita' di
attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonche' di
ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la
dotazione individuale di ausili e presidi funzionali
all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche
mediante convenzioni con centri specializzati, aventi
funzione di consulenza pedagogica, di produzione e
adattamento di specifico materiale didattico;
c) la programmazione da parte dell'universita' di
interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla
peculiarita' del piano di studio individuale;
d) l'attribuzione, con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, di incarichi professionali ad
interpreti da destinare alle universita', per facilitare la
frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;
e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 da realizzare nelle
classi frequentate da alunni con handicap.
Omissis.».
- La citata legge 5 febbraio 1992, n. 104 e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 17
febbraio 1992, n. 39_Supplemento Ordinario n. 30.
Note al comma 963:
- La legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante «Nuove norme
in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito
scolastico» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica Italiana del 18 ottobre 2010, n. 244.
- Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge 8
ottobre 2010, n. 170:
«Art. 5 (Misure educative e didattiche di supporto). -
1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire
di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di
flessibilita' didattica nel corso dei cicli di istruzione e
formazione e negli studi universitari.
2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a
valere sulle risorse specifiche e disponibili a
legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, garantiscono:
a) l'uso di una didattica individualizzata e
personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro
scolastico che tengano conto anche di caratteristiche
peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una
metodologia e una strategia educativa adeguate;
b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i
mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie
informatiche, nonche' misure dispensative da alcune
prestazioni non essenziali ai fini della qualita' dei
concetti da apprendere;
c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di
strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione
verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento,
prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilita'
dell'esonero.
3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte
periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e
il raggiungimento degli obiettivi.
4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il
percorso di istruzione e di formazione scolastica e
universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione,
anche per quanto concerne gli esami di Stato e di
ammissione all'universita' nonche' gli esami
universitari.».
- Il riferimento al testo della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 e' riportato nelle note al comma 962.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione
dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita',
a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della
legge 13 luglio 2015, n. 107):
«Art. 3 (Prestazioni e competenze). - 1. Lo Stato, le
Regioni e gli Enti locali, nel rispetto della normativa
vigente, perseguono l'obiettivo di garantire le prestazioni
per l'inclusione scolastica delle bambine e dei bambini,
delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli
studenti di cui all'art. 2, comma 1, tenuto conto del
principio di accomodamento ragionevole cosi' come definito
dall'art. 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilita', ratificata ai sensi
della legge 3 marzo 2009, n. 18.
2. Lo Stato provvede, per il tramite
dell'Amministrazione scolastica:
a) all'assegnazione nella scuola statale dei docenti
per il sostegno didattico, al fine di assicurare il diritto
all'educazione e all'istruzione delle bambine e dei
bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e
degli studenti di cui all'art. 2, comma 1;
b) alla definizione dell'organico del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) tenendo conto,
tra i criteri per il riparto delle risorse professionali,
della presenza di bambine e bambini, alunne e alunni,
studentesse e studenti con accertata condizione di
disabilita' ai fini dell'inclusione scolastica iscritti
presso ciascuna istituzione scolastica statale, fermo
restando il limite alla dotazione organica di cui all'art.
19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, e successive modificazioni;
c) all'assegnazione, nell'ambito del personale ATA, dei
collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo
svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo
professionale, tenendo conto del genere delle bambine e dei
bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e
degli studenti, nell'ambito delle risorse umane disponibili
e assegnate a ciascuna istituzione scolastica;
d) all'assegnazione alle istituzioni scolastiche del
sistema nazionale di istruzione di un contributo economico,
parametrato al numero delle bambine e dei bambini, delle
alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti
con accertata condizione di disabilita' ai fini
dell'inclusione scolastica accolti ed alla relativa
percentuale rispetto al numero complessivo dei
frequentanti.
3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con uno o piu' regolamenti da adottare ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le
modalita' per l'attuazione di quanto previsto al comma 2,
lettere b) e c), anche apportandole necessarie
modificazioni al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e
successive modificazioni, al fine di adeguare i criteri e i
parametri di riparto dell'organico del personale ATA.
4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con intesa in sede di Conferenza
Unificata ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i
criteri per una progressiva uniformita' su tutto il
territorio nazionale della definizione dei profili
professionali del personale destinato all'assistenza per
l'autonomia e per la comunicazione personale, ferme
restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici
di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), del presente
decreto, come definite dal CCNL, comparto istruzione e
ricerca, vigente, anche attraverso la previsione di
specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento
dei compiti assegnati, nel rispetto comunque degli ambiti
di competenza della contrattazione collettiva e nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 947,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle altre risorse
al medesimo fine disponibili a legislazione vigente.
5. Gli Enti territoriali, nel rispetto del riparto
delle competenze previsto dall'art. 1, comma 85 e seguenti,
della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dall'art. 1, comma 947,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, provvedono ad
assicurare, nei limiti delle risorse disponibili:
a) gli interventi necessari per garantire l'assistenza
di loro competenza, inclusa l'assegnazione del personale,
come previsto dall'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, nonche' dall'art. 139, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalita'
attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo
di cui al comma 5-bis, ferme restando le diverse competenze
dei collaboratori scolastici, di cui all'art. 3, comma 2,
lettera c), del presente decreto, come definite dal CCNL,
comparto Istruzione e Ricerca, vigente;
b) i servizi per il trasporto per l'inclusione
scolastica, come garantiti dall'art. 8, comma 1, lettera
g), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esercitati
secondo il riparto delle competenze stabilito dall'art. 26
della medesima legge, nonche' dall'art. 139, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
c) l'accessibilita' e la fruibilita' fisica, senso
percettiva e comunicativa degli spazi e degli strumenti
delle istituzioni scolastiche statali di cui all'art. 8,
comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio
1996, n. 23.
5-bis. Con accordo in sede di Conferenza Unificata, da
perfezionare entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, sono definite le
modalita' attuative degli interventi e dei servizi di cui
alle lettere a), b), c) del comma 5, ivi comprese le
modalita' e le sedi per l'individuazione e l'indicazione,
nei limiti delle risorse disponibili, del fabbisogno di
servizi, delle strutture e delle risorse professionali,
nonche' gli standard qualitativi relativi alle predette
lettere.
6. Ai sensi dell'art. 315, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dell'art. 13,
comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
lo Stato, le Regioni e gli Enti locali garantiscono
l'accessibilita' e la fruibilita' dei sussidi didattici e
degli strumenti tecnologici e digitali necessari per
l'inclusione scolastica.».
Note al comma 964:
- Si riporta il testo dell'art. 58 del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98 (Disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia), come modificato dal comma 965
della presente legge:
«Art. 58 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del
sistema universitario e degli enti di ricerca). - 1. Al
fine di favorire lo sviluppo del sistema universitario e
della ricerca all'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13-bis, le parole "triennio 2012-2014" sono
sostituite dalle seguenti "biennio 2012-2013" e le parole
"per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti "per gli
anni 2014 e 2015";
b) al comma 14, le parole "quadriennio 2011-2014" sono
sostituite dalle seguenti "triennio 2011-2013" e le parole
"per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti "per gli
anni 2014 e 2015".
2. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita' statali e' incrementato di euro 21,4 milioni
nell'anno 2014 ed euro 42,7 milioni a decorrere dall'anno
2015 e il Fondo ordinario per gli enti di ricerca e'
incrementato di euro 3,6 milioni nell'anno 2014 ed euro 7,1
milioni a decorrere dall'anno 2015.
3. All'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n.
230, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente periodo:
"Non e' richiesto il parere della commissione di cui al
terzo periodo nel caso di chiamate di studiosi che siano
risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta
qualificazione di cui al primo periodo, effettuate entro
tre anni dalla vincita del programma."
3-bis. All'art. 6, comma 12, quarto periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le
parole: "soggetti privati" sono aggiunte le seguenti:
"nonche' da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad
attivita' di ricerca".
4. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad
euro 25 milioni nell'anno 2014 ed euro 49,8 milioni a
decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante utilizzo dei
risparmi di spesa di cui al comma 5.
5. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, e sino
al 29 febbraio 2020, le istituzioni scolastiche ed
educative statali acquistano, ai sensi dell'art. 1, comma
449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi
esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle
assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel
limite della spesa che si sosterrebbe per coprire i posti
di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'art.
4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno
2009, n. 119. A decorrere dal medesimo anno scolastico il
numero di posti accantonati non e' inferiore a quello
dell'anno scolastico 2012/2013. In relazione a quanto
previsto dal presente comma, le risorse destinate alle
convenzioni per i servizi esternalizzati sono ridotte di
euro 25 milioni per l'anno 2014 e di euro 49,8 milioni a
decorrere dall'anno 2015.
5-bis. A decorrere dal 1° marzo 2020, le istituzioni
scolastiche ed educative statali svolgono i servizi di
pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale
dipendente appartenente al profilo dei collaboratori
scolastici e i corrispondenti posti accantonati ai sensi
dell'art. 4 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, sono
resi nuovamente disponibili, in misura corrispondente al
limite di spesa di cui al comma 5, per l'espletamento delle
procedure selettiva e di mobilita' di cui ai successivi
commi. Il predetto limite di spesa e' integrato, per
l'acquisto dei materiali di pulizia, di 10 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2020.
5-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e' autorizzato ad avviare un'apposita
procedura selettiva, per 11.263 posti di collaboratore
scolastico, graduando i candidati secondo le modalita'
previste per i concorsi provinciali per collaboratore
scolastico di cui all'art. 554 del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, finalizzata ad
assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1°
marzo 2020, il personale impegnato per almeno 10 anni,
anche non continuativi, purche' includano il 2018 e il
2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative
statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e
ausiliari, in qualita' di dipendente a tempo indeterminato
di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei
predetti servizi. Alla procedura selettiva non possono
partecipare: il personale di cui all'art. 1, comma 622,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il personale escluso
dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o
dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o
l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da nullita' insanabile, nonche' i condannati per i
reati di cui all'art. 73 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i
condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli
600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli
interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni
ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni
o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da
minori. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con i
Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la
pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze,
sono determinati i requisiti per la partecipazione alla
procedura selettiva, nonche' le relative modalita' di
svolgimento, anche in piu' fasi, e i termini per la
presentazione delle domande.
5-quater. Le assunzioni, da effettuare secondo la
procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate anche a
tempo parziale. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis,
primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di
11.263, i posti eventualmente residuati all'esito della
procedura selettiva di cui al comma 5-ter sono utilizzati
per il collocamento, a domanda e nell'ordine di un'apposita
graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio
gia' acquisito, dei partecipanti alla procedura medesima
che, in possesso dei requisiti, siano stati destinatari di
assunzioni a tempo parziale ovvero siano risultati in
soprannumero nella provincia in virtu' della propria
posizione in graduatoria. I rapporti instaurati a tempo
parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo
pieno, ne' puo' esserne incrementato il numero di ore
lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili.
Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo,
nell'anno scolastico 2019/2020 e negli anni scolastici
seguenti, del personale assunto ai sensi del comma 5-ter
sono prioritariamente utilizzate per la trasformazione a
tempo pieno dei predetti rapporti. Il personale immesso in
ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, ne' ai
fini giuridici ne' a quelli economici, al riconoscimento
del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui
al comma 5-ter.
5-quinquies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis,
primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di
11.263 posti, per l'anno scolastico 2020/2021 sono avviate,
una tantum, operazioni di mobilita' straordinaria a
domanda, disciplinate da apposito accordo sindacale e
riservate al personale assunto con la procedura selettiva
di cui al comma 5-ter sui posti eventualmente ancora
disponibili in esito alle attivita' di cui al comma
5-quater. Nelle more dell'espletamento delle predette
operazioni di mobilita' straordinaria, al fine di garantire
lo svolgimento delle attivita' didattiche in idonee
condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati
all'esito delle procedure di cui ai commi 5-ter e 5-quater
sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale
iscritto nelle vigenti graduatorie.
5-quinquies. Per l'immissione in ruolo dei soggetti che
hanno superato la selezione di cui all'art. 1, comma 622,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non ancora assunti
alle dipendenze dello Stato, e' stanziato l'ulteriore
importo di 1,135 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3,405
milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Al medesimo
fine, l'organico dei collaboratori scolastici presso
l'ufficio scolastico della Regione siciliana e' aumentato
di 119 unita'.
5-sexies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis,
primo periodo, dopo le operazioni di mobilita'
straordinaria di cui al comma 5-quinquies, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'
autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la
copertura dei posti eventualmente residuati, graduando i
candidati secondo le modalita' previste nel comma 5-ter. La
procedura selettiva di cui al presente comma e' finalizzata
ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1°
marzo 2021, il personale impegnato per almeno cinque anni,
anche non continuativi, purche' includano il 2018 e il
2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative
statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e
ausiliari, in qualita' di dipendente a tempo determinato o
indeterminato di imprese titolari di contratti per lo
svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva
non puo' partecipare il personale di cui all'art. 1, comma
622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' il
personale che e' stato inserito nelle graduatorie della
procedura di cui al comma 5-ter. Non possono, altresi',
partecipare alla selezione il personale escluso
dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o
dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o
l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da nullita' insanabile, nonche' i condannati per i
reati di cui all'art. 73 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i
condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli
600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli
interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni
ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni
o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da
minori. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con i
Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la
pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze,
sono determinati i requisiti per la partecipazione alla
procedura selettiva, nonche' le relative modalita' di
svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.
Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al
presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i
rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere
trasformati in rapporti a tempo pieno, ne' puo' esserne
incrementato il numero di ore lavorative, se non in
presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che
derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale
assunto ai sensi del presente comma sono utilizzate,
nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei
rapporti instaurati ai sensi del comma 5-ter e del presente
comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura
selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento
delle attivita' didattiche in idonee condizioni
igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito
delle procedure di cui al comma 5-quinquies sono ricoperti
mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle
vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi
del presente comma non ha diritto, ne' ai fini giuridici
ne' a quelli economici, al riconoscimento del servizio
prestato quale dipendente delle imprese titolari di
contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e
ausiliari. Successivamente alle predette procedure
selettive e sempre nel limite di spesa di cui al comma
5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la
copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi
del medesimo comma.
5-septies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis,
primo periodo, i posti di cui al comma 5-ter che siano
eventualmente rimasti vacanti e disponibili dopo la
procedura di cui ai commi da 5-ter a 5-sexies, sono
destinati, su istanza di parte, ai soggetti di cui al comma
5-sexies che, pur in possesso dei requisiti ivi previsti,
non abbiano trovato posto nella relativa provincia. A tal
fine, e' predisposta un'apposita gradua-toria nazionale,
formulata sulla base del punteggio attribuito in attuazione
del comma 5-sexies. Alle conseguenti assunzioni si
applicano le disposizioni di cui al comma 5-sexies, sesto,
settimo, ottavo e nono periodo. Successivamente alle
predette procedure selettive e sempre nel limite di spesa
di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate
assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente
disponibili ai sensi del medesimo comma.
6. Eventuali risparmi di spesa ulteriori rispetto a
quelli indicati al comma 5 del presente articolo, tenuto
anche conto della compensazione degli effetti in termini di
fabbisogno e indebitamento netto derivati dal comma 9
dell'art. 59 del presente decreto, rimangono a disposizione
per le esigenze di funzionamento delle istituzioni
scolastiche e per le supplenze brevi.
6-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 e'
autorizzato lo scorrimento della graduatoria della
procedura selettiva di cui all'art. 1, comma 622, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la copertura di
ulteriori quarantacinque posti di collaboratore scolastico.
Dalla medesima data e' disposto il disaccantonamento di un
numero corrispondente di posti nella dotazione organica del
personale collaboratore scolastico della Provincia di
Palermo.
6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, pari a euro
0,452 milioni per l'anno 2020 e a euro 1,355 milioni annui
a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a euro 0,452 milioni per l'anno 2020 e a euro
1,355 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche, di cui all'art. 1, comma 601, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, con riferimento all'incremento
disposto ai sensi dell'art. 1, comma 763, della legge 30
dicembre 2018, n. 145;
b) quanto a euro 1,355 milioni per l'anno 2021 e a
decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'art. 1, comma 202, della legge 13
luglio 2015, n. 107.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
7-bis. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione
in agricoltura, per le eccezionali e straordinarie esigenze
delle aziende sperimentali connesse allo svolgimento di
attivita' agricole, nell'ambito delle risorse di bilancio
disponibili e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti
dalla normativa vigente in materia di utilizzo di tipologie
di lavoro flessibile, puo' assumere operai agricoli il cui
rapporto di lavoro e' regolato dal contratto collettivo
nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti
e dai contratti integrativi provinciali. L'assunzione puo'
avvenire solo per l'esecuzione di lavori di breve durata,
stagionali o a carattere saltuario, nel rispetto dei limiti
temporali e dei vincoli previsti dalla normativa vigente
per ciascuna tipologia di contratto.».
Note al comma 965:
- Il testo dell'art. 58 del citato decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dal presente
comma, e' riportato nelle note al comma 964.
Note al comma 966:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 230-bis del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 230-bis (Disposizioni finalizzate al reclutamento
di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche
dell'infanzia e del primo ciclo, di proroga degli incarichi
dei dirigenti tecnici e di bonus ai dirigenti scolastici).
- 1. Limitatamente ai mesi da settembre a dicembre 2020, al
fine di assicurare la funzionalita' della strumentazione
informatica anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole
primarie e nelle scuole secondarie di primo grado, nonche'
per il supporto all'utilizzo delle piattaforme multimediali
per la didattica, le istituzioni scolastiche sono
autorizzate a sottoscrivere contratti fino al 31 dicembre
2020 con assistenti tecnici, nel limite complessivo di
1.000 unita'. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il
contingente di cui al primo periodo e' ripartito tra le
istituzioni scolastiche, tenendo conto del numero degli
studenti di ciascun istituto scolastico. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 9,3 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265.
Omissis.».
Note al comma 967:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 19 del
citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria):
«Art. 19 (Razionalizzazione della spesa relativa
all'organizzazione scolastica). - 1. - 6. Omissis
7. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le
dotazioni organiche del personale, educativo ed ATA della
scuola non devono superare la consistenza delle relative
dotazioni organiche dello stesso personale determinata
nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione
dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la
quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per
il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai
sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9
dell'art. 64 citato.
Omissis.».
Note al comma 968:
- Si riporta il testo dei commi 64 e 65 dell'art. 1
della citata legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti):
«64. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con
cadenza triennale, con decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, e comunque nel limite massimo
di cui al comma 201 del presente articolo, e' determinato
l'organico dell'autonomia su base regionale.
65. Il riparto della dotazione organica tra le regioni
e' effettuato sulla base del numero delle classi, per i
posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i
posti del potenziamento, senza ulteriori oneri rispetto
alla dotazione organica assegnata. Il riparto della
dotazione organica per il potenziamento dei posti di
sostegno e' effettuato in base al numero degli alunni
disabili. Si tiene conto, senza ulteriori oneri rispetto
alla dotazione organica assegnata, della presenza di aree
montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa
densita' demografica o a forte processo immigratorio,
nonche' di aree caratterizzate da elevati tassi di
dispersione scolastica. Il riparto, senza ulteriori oneri
rispetto alla dotazione organica assegnata, considera
altresi' il fabbisogno per progetti e convenzioni di
particolare rilevanza didattica e culturale espresso da
reti di scuole o per progetti di valore nazionale. In ogni
caso il riparto non deve pregiudicare la realizzazione
degli obiettivi di risparmio del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
81. Il personale della dotazione organica dell'autonomia e'
tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei
posti vacanti e disponibili.».
Note al comma 969:
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 12 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema
integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino
a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera
e), della legge 13 luglio 2015, n. 107):
«Art. 5 (Funzioni e compiti dello Stato). - 1. Per
l'attuazione del presente decreto, lo Stato:
a) indirizza, programma e coordina la progressiva e
equa estensione del Sistema integrato di educazione e di
istruzione su tutto il territorio nazionale, in coerenza
con le linee contenute nel Piano di azione nazionale
pluriennale di cui all'art. 8 e nei limiti del Fondo di cui
all'art. 12;
b) assegna le risorse a carico del proprio bilancio nei
limiti del Fondo di cui all'art. 12;
c) promuove azioni mirate alla formazione del personale
del Sistema integrato di educazione e di istruzione, anche
nell'ambito del Piano nazionale di formazione di cui
all'art. 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
d) definisce i criteri di monitoraggio e di valutazione
dell'offerta educativa e didattica del Sistema integrato di
educazione ed istruzione, d'intesa con le Regioni, le
Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali,
in coerenza con il sistema nazionale di valutazione di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,
n. 80;
e) attiva, sentito il parere del Garante per la
protezione dei dati personali, un sistema informativo
coordinato con le Regioni, le Province autonome di Trento e
di Bolzano e gli Enti locali secondo quanto previsto dagli
articoli 14 e 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
f) per assicurare la necessaria continuita' educativa,
definisce, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, gli orientamenti
educativi nazionali per i servizi educativi per l'infanzia
sulla base delle Linee guida pedagogiche proposte dalla
Commissione di cui all'art. 10, in coerenza con le
Indicazioni nazionali per il curriculo della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione.».
«Art. 12 (Finalita' e criteri di riparto del Fondo
nazionale per il Sistema integrato di educazione e di
istruzione). - 1. Per la progressiva attuazione del Piano
di azione nazionale pluriennale per la promozione del
Sistema integrato di educazione e di istruzione e'
istituito, presso il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, il Fondo nazionale per il
Sistema integrato di educazione e di istruzione, da
ripartire per le finalita' previste dal presente decreto.
2. Il Fondo nazionale finanzia:
a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione
edilizia, restauro e risanamento conservativo,
riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza
meccanica e in caso d'incendio, risparmio energetico e
fruibilita' di stabili, di proprieta' delle Amministrazioni
pubbliche;
b) quota parte delle spese di gestione dei servizi
educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in
considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;
c) la formazione continua in servizio del personale
educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal
Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del
2015, e la promozione dei coordinamenti pedagogici
territoriali;
3. Il Ministro dell'istruzione dell'universita' e della
ricerca, fatte salve le competenze delle Regioni, delle
Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti
locali, di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione,
promuove, un'intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
avente ad oggetto il riparto del Fondo di cui al comma 1,
in considerazione della compartecipazione al finanziamento
del Sistema integrato di educazione e di istruzione da
parte di Stato, Regioni, Province autonome di Trento e di
Bolzano e Enti locali.
4. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, sulla base del numero di iscritti, della
popolazione di eta' compresa tra zero e sei anni e di
eventuali esigenze di riequilibrio territoriale, nonche'
dei bisogni effettivi dei territori e della loro capacita'
massima fiscale, provvede all'erogazione delle risorse del
Fondo di cui al comma 1 esclusivamente come cofinanziamento
della programmazione regionale dei servizi educativi per
l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, operando la
ripartizione delle risorse tra le Regioni. Le risorse sono
erogate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca direttamente ai Comuni previa programmazione
regionale, sulla base delle richieste degli Enti locali,
con priorita' per i Comuni privi o carenti di scuole
dell'infanzia statale, al fine di garantire il
soddisfacimento dei fabbisogni effettivi e la
qualificazione del Sistema integrato di educazione ed
istruzione, secondo i seguenti principi fondamentali:
a) la partecipazione delle famiglie;
b) la dotazione di personale educativo tale da
sostenere la cura e l'educazione delle bambine e dei
bambini in relazione al loro numero ed eta' e all'orario
dei servizi educativi per l'infanzia;
c) i tempi di compresenza tra educatori nei servizi
educativi per l'infanzia e tra docenti nella scuola
dell'infanzia, tali da promuovere la qualificazione
dell'offerta formativa;
d) la formazione continua in servizio di tutto il
personale dei servizi educativi per l'infanzia e delle
scuole dell'infanzia;
e) la funzione di coordinamento pedagogico;
f) la promozione della sicurezza e del benessere delle
bambine e dei bambini;
g) le modalita' di organizzazione degli spazi interni
ed esterni e la ricettivita' dei servizi educativi per
l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, che consentano
l'armonico sviluppo delle bambine e dei bambini.
5. Con intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
possono essere concordate le risorse, anche con interventi
graduali, a carico dei diversi soggetti istituzionali, al
fine di raggiungere gli obiettivi strategici di cui
all'art. 4, fatte salve le risorse di personale, definite,
ai sensi dell'art. 1, comma 64 della legge n. 107 del 2015,
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, nonche' delle risorse finanziarie
previste a legislazione vigente per la scuola dell'infanzia
statale.
6. Per le scuole dell'infanzia, la progressiva
generalizzazione dell'offerta e' perseguita tramite la
gestione diretta delle scuole statali e il sistema delle
scuole paritarie, come previsto dalla legge 10 marzo 2000,
n. 62.
7. Per attuare gli obiettivi del Sistema integrato di
educazione e di istruzione di cui al presente decreto viene
assegnata alla scuola dell'infanzia statale una quota parte
delle risorse professionali definite dalla tabella 1,
allegata alla legge 13 luglio 2015 n. 107, relativa
all'organico di potenziamento. La disposizione di cui al
presente comma non deve determinare esuberi nell'ambito dei
ruoli regionali.».
Note al comma 970:
- Si riporta il testo del comma 725 dell'art. 1 della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), come
modificato dalla presente legge:
«725. Al fine di promuovere misure e progetti di
innovazione didattica e digitale nelle scuole, negli anni
scolastici 2019/2020 e 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
sono individuate dal Ministero dell'istruzione le equipe
formative territoriali costituite da un numero di docenti
pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli
uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione
centrale, da destinare esclusivamente ad azioni di supporto
al Piano nazionale per la scuola digitale, e un numero
massimo di ulteriori 200 docenti da porre in semi esonero
dall'esercizio delle attivita' didattiche per il 50 per
cento dell'orario di servizio, per garantire la diffusione
di azioni legate al Piano per la scuola digitale, nonche'
per promuovere azioni di formazione del personale docente e
di potenziamento delle competenze degli studenti sulle
metodologie didattiche innovative.».
Note al comma 972:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 2 del
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 (Misure
di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di
reclutamento del personale scolastico e degli enti di
ricerca e di abilitazione dei docenti), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 2 (Disposizioni in materia di reclutamento del
personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, e per assicurare la funzionalita' delle
istituzioni scolastiche). - 1. - 5. Omissis
6. L'art. 22, comma 15, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione
all'area dei direttori dei servizi generali e
amministrativi del personale assistente amministrativo di
ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area
di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a
decorrere dall'anno scolastico 2011/2012. Le graduatorie
risultanti dalla procedura di cui al primo periodo, sono
utilizzate in subordine a quelle del concorso di cui
all'art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, rispetto alle quali, in deroga a quanto previsto dal
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018, non sono
previsti limiti all'inserimento in graduatoria degli idonei
non vincitori.».
Note al comma 973:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 32-ter del
citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
(Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell'economia), come modificato dalla presente legge:
«Art. 32-ter (Misure urgenti per garantire la
funzionalita' amministrativa delle istituzioni
scolastiche). - 1. - 2. Omissis
3. Nei limiti della quota degli idonei di cui all'art.
2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159, i soggetti inseriti nelle graduatorie del
concorso di cui al comma 1 possono presentare istanza per i
posti di cui al comma 2 residuati in una o piu' regioni,
nel limite delle facolta' assunzionali annualmente
previste. L'istanza e' presentata esclusivamente mediante
il sistema informativo del Ministero dell'istruzione, in
deroga agli articoli 45 e 65 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Omissis.».
Note al comma 974:
- Si riporta il testo del comma 330 dell'art. 1 della
citata legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2015), come modificato dalla presente
legge:
«330. Il secondo e il terzo periodo dell'art. 26, comma
8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, sono soppressi a decorrere dall'anno
scolastico 2022/2023.».
Note al comma 975:
- Si riporta il testo degli articoli 13, 15, 19, 20,
24, 30 e 35 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64
(Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma
dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13
luglio 2015, n. 107), come modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Gestione, coordinamento e vigilanza). - 1.
Per gestire, coordinare e vigilare il sistema della
formazione italiana nel mondo, la selezione e la
destinazione all'estero del personale di cui all'art. 18,
nonche' le ulteriori attivita' di cui al presente decreto
legislativo, il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale si avvale di dirigenti
scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola
nel limite complessivo di 70 unita'.
2. L'amministrazione di appartenenza colloca fuori
ruolo il personale di cui al comma 1, di concerto con il
Ministero di destinazione e con il Ministero dell'economia
e delle finanze. Il servizio prestato ai sensi del presente
articolo e' valido a tutti gli effetti come servizio nel
ruolo di appartenenza.
3. Il trattamento economico del personale di cui al
presente capo rimane a carico dell'amministrazione di
appartenenza e continua ad essere corrisposto dagli uffici
che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori
ruolo.».
«Art. 15 (Formazione del personale da destinare
all'estero). - 1. Le attivita' di formazione del personale
da destinare all'estero sono organizzate dal Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale con
i fondi di cui all'art. 39, comma 1.
2. Le scuole statali all'estero concorrono al sistema
nazionale di formazione del personale della scuola,
ospitando attivita' propedeutiche alla formazione in
ingresso o in servizio.».
«Art. 19 (Selezione). - 1. Il personale da destinare
all'estero ai sensi del presente capo e' scelto tra i
dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il
periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre
anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle
funzioni da svolgere all'estero.
2. Il personale e' selezionato dal Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale sulla
base di un bando emanato sentito il Ministero
dell'istruzione. Il bando disciplina:
a) le procedure, i requisiti e i criteri oggettivi per
la selezione del personale in possesso del profilo
professionale di cui all'art. 14, in modo da garantire la
massima pubblicita' e trasparenza in ogni fase della
selezione;
b) le lingue richieste per i Paesi di destinazione e i
relativi livelli di certificazione;
c) i titoli culturali, professionali e di servizio
valutabili, pertinenti alle funzioni da svolgere
all'estero. Sono valutati, quali titoli di preferenza, i
titoli rilasciati da universita' o da altri istituti di
formazione superiore equiparati, sia italiani sia
stranieri, previo riconoscimento, che sono stati conseguiti
in un corso che contempli almeno 60 crediti formativi
universitari ovvero almeno un anno accademico svolto, in
particolare, nell'ambito delle discipline
dell'interculturalita' e dell'insegnamento dell'italiano
come lingua seconda o lingua straniera;
d) le modalita' di svolgimento, eventualmente anche
telematiche e comunque al di fuori dell'orario delle
lezioni, di un colloquio obbligatorio comprensivo
dell'accertamento linguistico.
3. Ai membri della commissione e ai candidati alla
selezione di cui al comma 2 non spettano compensi, gettoni
o indennita' di presenza ne' rimborsi spese comunque
denominati.
4. Le graduatorie del personale selezionato sono
formate ogni sei anni e sono pubblicate sul sito
istituzionale del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale. Per posti le cui graduatorie
sono esaurite o mancanti, le procedure di selezione possono
essere indette prima della scadenza sessennale. Il
personale docente inserito in graduatoria permane
nell'ambito territoriale di riferimento di cui all'art. 1,
comma 66, della legge n. 107 del 2015.».
«Art. 20 (Destinazione all'estero). - 1. Il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale
comunica annualmente al Ministero dell'istruzione i posti
nell'ambito del contingente di cui all'art. 18, comma 1,
che si rendono disponibili nell'anno scolastico successivo
a quello in corso. Sono consentiti aggiornamenti nel corso
dell'anno scolastico per esigenze sopravvenute. I posti
disponibili sono pubblicati nel sito istituzionale del
Ministero dell'istruzione e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale.
2. Previo collocamento fuori ruolo presso il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il
Ministero predetto destina sui posti di cui al comma 1 gli
aspiranti che si collocano in posizione utile nelle
graduatorie di cui all'art. 19 comma 4.».
«Art. 24 (Assegnazioni temporanee e invio in missione).
- 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione, puo'
inviare, per esigenze di servizio, personale docente e
amministrativo e dirigenti scolastici in assegnazione
temporanea presso scuole statali all'estero e per altre
iniziative disciplinate dal presente decreto legislativo,
per la durata massima di un anno scolastico, nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili. Il personale di cui
al presente comma e' individuato sulla base delle
graduatorie di cui all'art. 19, comma 4. In mancanza di
graduatorie utili, il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale puo' individuare candidati
idonei attingendo a graduatorie di altre aree linguistiche
o di materie affini o, in mancanza anche di queste,
pubblicando nel proprio sito internet istituzionale un
interpello semplificato, anche limitato al personale di cui
all'art. 13, comma 1. Il personale e' collocato fuori ruolo
e conserva, per l'intera durata della missione, la sede
occupata nel territorio nazionale.
2. Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi
del primo e del secondo ciclo d'istruzione, il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
sentito il Ministero dell'istruzione, invia in missione o
in viaggio di servizio il personale necessario alla
formazione delle relative commissioni secondo le
disposizioni vigenti in materia nel territorio nazionale.».
«Art. 30 (Servizio in residenze disagiate). - 1. Si
applica l'art. 144, commi primo, secondo e terzo, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967,
nonche' l'art. 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.».
«Art. 35 (Personale in servizio nelle scuole europee).
- 1. Al personale in servizio nelle scuole europee si
applicano le disposizioni dei pertinenti accordi
internazionali.
2. Con le modalita' di cui all'art. 18 comma 1, e'
stabilito il contingente del personale destinato alle
scuole europee i cui oneri non sono a carico del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione,
individua i candidati italiani ai posti di direttore e di
direttore aggiunto di scuola europea, previa pubblicazione
di un bando che regola modalita' e criteri di selezione. Al
personale di cui al presente comma si applicano, in quanto
compatibili con le specifiche disposizioni delle scuole
europee, gli articoli 14 e 19.
3. La durata del servizio nelle scuole europee e'
regolata dall'art. 21, in quanto compatibile con le
specifiche disposizioni delle scuole europee. Il personale
gia' in servizio presso una scuola europea, in caso di
nomina a direttore o a direttore aggiunto di una scuola
europea, puo' svolgere, nella nuova funzione, un mandato
pieno di cinque anni. Al segretario generale e al vice
segretario generale si applicano le specifiche disposizioni
delle scuole europee.
4. Il periodo di servizio nelle scuole europee e'
computato come servizio all'estero agli effetti di cui
all'art. 21. La permanenza all'estero ai sensi dell'art. 21
e' computata agli effetti di cui al comma 2.».
Note al comma 977:
- Il testo del comma 1 dell'art. 13 del citato decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 64 e' introdotto dal comma
975 della presente legge.
- Si riporta il testo dell'art. 33 del citato decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 64 (Disciplina della scuola
italiana all'estero, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181,
lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107):
«Art. 33 (Legge regolatrice dei contratti). - 1. Fatto
salvo quanto previsto dalla presente sezione, i contratti
di lavoro di cui agli articoli 31 e 32 sono regolati dalla
normativa locale, nonche' dagli articoli 84 e da 154 a 166
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive integrazioni e modificazioni, ad
eccezione dell'art. 160 e, limitatamente al personale
docente, dell'art. 157.
2. La durata complessiva dei contratti a tempo
determinato non puo' superare i limiti temporali massimi
previsti dalla normativa locale per la forma contrattuale
prescelta o, se piu' restrittivi, dal decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni, nonche'
dall'art. 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Per esigenze eccedenti detti limiti, le scuole statali
all'estero stipulano contratti a tempo indeterminato, anche
a tempo parziale.
3. Le selezioni del personale di cui alla presente
sezione si conformano a principi di imparzialita',
pubblicita' e trasparenza e mirano ad accertare la
conoscenza della lingua italiana e il possesso delle
competenze necessarie ai compiti da svolgere. Le modalita'
delle selezioni sono stabilite con decreto del Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca. Ai componenti delle commissioni di selezione
non sono corrisposti compensi, gettoni o indennita' di
presenza ne' rimborsi spese comunque denominati.
4. E' in ogni caso escluso il transito nei ruoli del
personale di cui alla presente sezione.».
Note al comma 982:
- Il testo dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1997, n.
440 (Istituzione del Fondo per l'arricchimento e
l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi
perequativi) e' riportato nelle note al comma 503.
Note al comma 983:
- Il testo dell'art. 2259-ter del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente comma, e' riportato nelle note al comma 917.
Note al comma 984:
- Si riporta il testo degli articoli 703 e 2199 del
citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare):
«Art. 703 (Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). -
1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere
iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le
riserve di posti per i volontari in ferma prefissata sono
cosi determinate:
a) Arma dei carabinieri: 70 per cento;
b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;
c) Polizia di Stato: 45 per cento;
d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;
e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento;
f)
1-bis. I posti riservati di cui al comma 1,
eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati
idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a
concorso.
2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano
nei confronti dei volontari in rafferma biennale.
3. Con decreto interministeriale del Ministro della
difesa e dei Ministri interessati sono stabilite le
modalita' attuative riguardanti l'immissione dei volontari
nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.».
«Art. 2199 (Concorsi per il reclutamento nelle carriere
iniziali delle Forze di polizia). - 1. Nel rispetto dei
vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del
personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei
posti, di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo
5 aprile 2002, n. 77, fino al 31 dicembre 2025, in deroga
all'art. 703, per il reclutamento del personale nelle
carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento
civile e militare, i posti messi annualmente a concorso,
determinati sulla base di una programmazione quinquennale
scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle
amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30
settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai
volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale
ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in
possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti
per l'accesso alle predette carriere.
2. Nello stesso anno puo' essere presentata domanda di
partecipazione al concorso per una sola delle
amministrazioni di cui al comma 1. Il presente comma non si
applica ai volontari in ferma prefissata in congedo.
3. Le procedure di selezione sono determinate da
ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il
Ministro della difesa, e si concludono con la formazione
delle graduatorie di merito. Nella formazione delle
graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli
di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative
caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e
attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e'
stata fatta domanda di accesso nonche' delle
specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata
annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette
procedure e' di esclusiva competenza delle singole
amministrazioni interessate.
4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente
collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:
a) una parte e' immessa direttamente nelle carriere
iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle
graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti
misure minime percentuali:
1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri
dell'Arma dei carabinieri;
2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del
Corpo della guardia di finanza;
3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti
della Polizia di Stato;
4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo forestale dello Stato;
5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
b) la restante parte viene immessa nelle carriere
iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio
nelle Forze armate in qualita' di volontario in ferma
prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle
seguenti misure massime percentuali:
1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri
dell'Arma dei carabinieri;
2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del
Corpo della Guardia di finanza;
3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti
della Polizia di Stato;
4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo forestale dello stato;
5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo di polizia penitenziaria.
5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti
di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere
completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno
e la ferma prefissata quadriennale.
6. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei
concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma
prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le
singole Forze armate e le modalita' di incorporazione sono
stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base
delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e
tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle
preferenze espresse dai candidati.
7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei
volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a
decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai
volontari di cui al comma 1 e' rideterminato in misura
percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri interessati, previa delibera del
Consiglio dei Ministri. Con le medesime modalita' sono
rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui
al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso dal Governo
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al
fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31
dicembre 2018, in relazione all'andamento dei reclutamenti
dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, alle
eccezionali esigenze organizzative e di alimentazione delle
singole Forze di polizia a ordinamento civile o militare, i
posti di cui al comma 1 sono destinati, per gli anni 2016 e
2017, nella misura del 50 per cento e, per l'anno 2018,
nella misura del 75 per cento dell'aliquota riservata per
il concorso pubblico prevista per ciascuna Forza di
polizia, ai sensi dell'art. 703, per l'accesso, mediante
concorso pubblico, nelle carriere iniziali delle Forze di
polizia, nonche' per la parte restante, nella misura del 70
per cento all'immissione diretta a favore dei volontari in
ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in
servizio e nella misura del 30 per cento a favore dei
volontari in ferma prefissata di un anno in congedo ovvero
in ferma quadriennale in servizio o in congedo. Sono fatti
salvi i posti riservati ai volontari in ferma prefissata
quadriennale gia' vincitori di concorso. Gli eventuali
posti relativi ai volontari, non ricoperti per
insufficienza di candidati idonei in una aliquota, sono
devoluti in aggiunta ai candidati idonei dell'altra
aliquota e quelli non coperti nell'anno di riferimento sono
portati in aumento per le medesime aliquote riservate ai
volontari di quelli previsti per l'anno successivo.
7-ter. Per le immissioni relative ai volontari di cui
al comma 7-bis, i concorrenti devono avere completato la
ferma prefissata di un anno.
7-quater. Nei concorsi relativi all'accesso nella
carriera iniziale dell'Arma dei carabinieri, in riferimento
ai posti destinati ai carabinieri da formare nelle
specializzazioni relative alla sicurezza e tutela
ambientale, forestale e agroalimentare, di cui all'art.
708, comma 1-bis, la riserva a favore dei volontari in
ferma prefissata delle Forze armate e' determinata:
a) per l'anno 2018, nella misura del 55 per cento;
b) per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nella misura
del 45 per cento.».
- Si riporta il testo del comma 9-bis dell'art. 66 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
«Art. 66 (Turn over). - 1. - 9. Omissis
9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere,
secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente a
una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal
servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di
unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel
corso dell'anno precedente. La predetta facolta'
assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento
per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento
nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno
2016. La predetta facolta' assunzionale e' fissata nella
misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del
cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a
decorrere dall'anno 2016.
Omissis.».
Note al comma 989:
- Si riporta il testo dell'art. 815 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare), come modificato dalla presente legge:
«Art. 815 (Dotazioni organiche dei volontari del Corpo
delle capitanerie di porto). - 1. Le dotazioni organiche
dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto, sono
cosi' determinate:
a) 3.500 fino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021,
3.730 per l'anno 2022, 3.880 per l'anno 2023, 4.030 per
l'anno 2024, 4.180 per l'anno 2025, 4.230 per l'anno 2026 e
4.250 dall'anno 2027 in servizio permanente;
b) 1.775 in ferma ovvero in rafferma.».
Note al comma 990:
- Si riporta il testo dell'art. 585 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare), come modificato dalla presente legge:
«Art. 585 (Oneri per le consistenze dei volontari del
Corpo delle capitanerie di porto). - 1. Gli oneri riferiti
alle consistenze di ciascuna categoria dei volontari di
truppa, determinate con decreto del Ministro della difesa,
di cui all'art. 2217, restano a carico del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e sono determinati negli
importi in euro di seguito indicati:
a) per l'anno 2009: 68.993.137,67;
b) per l'anno 2010: 65.188.592,32;
c) per l'anno 2011: 75.106.850,08;
d) per l'anno 2012: 67.969.382,62;
e) per l'anno 2013: 67.890.229,41;
f) per l'anno 2014: 67.814.528,25;
g) per l'anno 2015: 67.734.308,19;
h) per l'anno 2016 e per l'anno 2017: 67.650.788,29;
h-bis) per l'anno 2018: 69.597.638,29;
h-ter) per l'anno 2019: 71.544.488,29;
h-quater) per l'anno 2020: 73.491.338,29;
h-quinquies) per l'anno 2021: 77.371.367,29;
h-sexies) per l'anno 2022: 82.631.031,99;
h-septies) per l'anno 2023: 88.748.197,04;
h-octies) per l'anno 2024: 94.904.738,87;
h-novies) per l'anno 2025: 101.061.280,69;
h-decies) per l'anno 2026: 103.337.793,52;
h-undecies) per l'anno 2027: 104.418.929,64;
h-duodecies) per l'anno 2028: 104.698.134,11;
h-terdecies) per l'anno 2029: 104.975.165,92;
h-quaterdecies) per l'anno 2030: 105.252.197,73;
h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 106.044.951,54;
h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 106.808.612,95;
h-septiesdecies) per l'anno 2033: 107.628.048,67;
h-duodevicies) per l'anno 2034: 108.410.280,29;
h-undevicies) per l'anno 2035: 109.192.511,91;
h-vicies) per l'anno 2036: 109.459.022,53;
h-vicies semel) a decorrere dall'anno 2037:
109.570.365,55.».
Note al comma 993:
- Il testo del comma 28 dell'art. 9 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e' riportato nelle note al
comma 801.
Note al comma 994:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 115 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 115 (Straordinario polizia locale). - 1. Per gli
anni 2020 e 2021, le risorse destinate al finanziamento
delle prestazioni di lavoro straordinario del personale
della polizia locale dei comuni, delle province e delle
citta' metropolitane direttamente impegnato per le esigenze
conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno
epidemiologico da COVID-19, e limitatamente alla durata
dell'efficacia delle disposizioni attuative adottate ai
sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 13, e dell'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, non sono soggette ai
limiti del trattamento accessorio previsti dall'art. 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75,
fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio.
Omissis.».
Note al comma 999:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 1 del
decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157 (Misure per
la revisione della disciplina dell'organizzazione delle
agenzie fiscali, in attuazione dell'art. 9, comma 1,
lettera h), della Legge 11 marzo 2014, n. 23), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di riorganizzazione
delle agenzie fiscali). - 1. - 6. Omissis
7. All'esito positivo delle verifiche effettuate dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
delle finanze, finalizzate ad accertare il maggior gettito
incassato con riferimento all'ultimo anno consuntivato
connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle
convenzioni di cui al comma 1, sulla base di strumenti di
monitoraggio e di riscontro del suddetto maggior gettito
derivante dall'attivita' volta a promuovere l'adempimento
spontaneo degli obblighi fiscali e dell'attivita' di
controllo fiscale, ivi compreso, ove disponibile e in
relazione ai dati pertinenti, il rapporto di cui all'art.
3, comma 1, lettera f), della legge 11 marzo 2014, n. 23,
nonche' in base all'accertamento dei risparmi di spesa
conseguenti a controlli che abbiano determinato il
disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi
o di crediti d'imposta, gli stanziamenti iscritti nei
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze sono integrati con apposito
provvedimento in corso di gestione per la quota
incentivante di cui all'art. 59, comma 4, lettera c), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto
del vincolo di neutralita' finanziaria relativamente al
previgente sistema. In forza di tale vincolo, per
l'attivita' svolta a decorrere dall'anno 2016 l'ammontare
della predetta quota non puo' superare la media degli
importi assegnati nel triennio precedente a ciascuna
agenzia in applicazione del citato art. 59, comma 4,
lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999 e
dell'art. 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, come sostituito dall'art. 3, comma 165, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.
In relazione al vincolo di neutralita' finanziaria
relativamente al previgente sistema e subordinatamente alla
realizzazione degli strumenti di monitoraggio e riscontro
di cui al primo periodo cessano di avere applicazione per
le agenzie fiscali, con riferimento all'attivita' svolta a
decorrere dal 1° gennaio 2016, le disposizioni di cui
all'art. 12 del decreto-legge n. 79 del 1997 riguardanti
l'assegnazione di risorse per il potenziamento
dell'amministrazione economica e finanziaria e per la
corresponsione di compensi al personale dipendente. Resta
fermo quanto previsto dal citato art. 12 per la quota di
risorse rivenienti dall'attivita' delle agenzie fiscali
destinata al fondo di assistenza per i finanzieri, al fondo
di previdenza per il personale del Ministero dell'economia
e delle finanze, al potenziamento ed alla copertura di
oneri indifferibili dell'Amministrazione
economico-finanziaria e del Corpo della Guardia di Finanza
nonche' quanto previsto dal medesimo articolo in relazione
all'incentivazione del personale del Ministero
dell'economia e delle finanze cui continua a provvedersi
annualmente con decreto ministeriale. Con il medesimo
decreto ministeriale puo' essere altresi' stabilita
un'ulteriore quota, eccedente i vigenti limiti di spesa, di
ammontare non superiore a 15 milioni di euro annui, da
destinare al fondo di cui alla legge 20 ottobre 1960, n.
1265. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, commi da
11 a 11-quinquies,del decreto-legge n. 95 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,
nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall'art. 6
del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, i sistemi
di misurazione e valutazione della performance individuale
adottati dalle agenzie fiscali e i criteri selettivi da
esse stabiliti per l'attribuzione del trattamento
accessorio collegato alla performance del personale
dipendente sono verificati nel quadro delle convenzioni di
cui al comma 1.
Omissis.».