art. 1 note (parte 24)

           	
				
 
          Note al comma 952: 
              -  Il  testo  del  comma   3-bis   dell'art.   57   del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,  come
          modificato dal comma 944 della presente legge, e' riportato
          nelle note al comma 943. 
          Note al comma 953: 
              - Il testo dei commi 3  e  seguenti  dell'art.  57  del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  13  ottobre  2020,  n.  126  e'
          riportato nelle note al comma 943. 
              - Il testo dei commi 1 e 11-bis dell'art. 20 del citato
          decreto legislativo 25 maggio  2017,  n.  75  e'  riportato
          nelle note al comma 292. 
          Note al comma 955: 
              - Il testo del comma 3-quinquies dell'art. 4 del citato
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  ottobre  2013,  n.  125  e'
          riportato nelle note al comma 181. 
              - Il  testo  del  comma  5  dell'art.  35  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato  nelle  note
          al comma 181. 
          Note al comma 957: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge 19
          giugno 2019, n. 56 (Interventi  per  la  concretezza  delle
          azioni delle pubbliche  amministrazioni  e  la  prevenzione
          dell'assenteismo), come  modificato  dal  comma  958  della
          presente legge: 
              ««Art. 2 (Misure per il contrasto  all'assenteismo).  -
          1. (abrogato) 
              2. (abrogato) 
              3. (abrogato) 
              4. (abrogato) 
              5. Per l'attuazione degli interventi previsti ai  commi
          1  e  4   nonche'   al   fine   di   realizzare   strutture
          tecnologicamente avanzate per lo svolgimento  dei  concorsi
          pubblici,  e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze un  apposito  fondo
          da ripartire, con una dotazione di 35 milioni di  euro  per
          l'anno 2019.  L'utilizzo  del  fondo  e'  disposto,  previa
          ricognizione dei fabbisogni, con uno  o  piu'  decreti  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro per la pubblica amministrazione, di  concerto  con
          il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  in  relazione
          alle esigenze presentate. 
              6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 35  milioni
          di   euro   per   l'anno   2019,   si   provvede   mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2019- 2021, nell'ambito del programma  «Fondi  di
          riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2019,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo    al    medesimo
          Ministero. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
          Note al comma 958: 
              - Il testo dell'art. 2 della  citata  legge  19  giugno
          2019,  n.  56,  come  modificato  dal  presente  comma,  e'
          riportato nelle note al comma 957. 
          Note al comma 959: 
              - Il testo del comma 436 dell'art. 1 della citata legge
          30 dicembre 2018, n.  145  (Bilancio  di  previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2019  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2019-2021) e' riportato nelle note al comma
          919. 
          Note al comma 961: 
              - Si riporta il testo del comma 125 dell'art.  1  della
          citata legge 13 luglio 2015, n. 107  (Riforma  del  sistema
          nazionale di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il
          riordino delle disposizioni legislative vigenti): 
              «125.  Per  l'attuazione   del   Piano   nazionale   di
          formazione e per la realizzazione delle attivita' formative
          di cui ai commi da 121 a 124 e'  autorizzata  la  spesa  di
          euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.». 
          Note al comma 962: 
              - Si riporta il testo del comma 1  dell'art.  13  della
          citata legge 5 febbraio 1992,  n.  104  (Legge  quadro  per
          l'assistenza, l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle
          persone handicappate): 
              «Art. 13 (Integrazione scolastica). - 1. L'integrazione
          scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle
          classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado  e  nelle
          universita' si realizza,  fermo  restando  quanto  previsto
          dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e  4  agosto  1977,  n.
          517, e successive modificazioni, anche attraverso: 
              a) la programmazione coordinata dei servizi  scolastici
          con  quelli   sanitari,   socio-assistenziali,   culturali,
          ricreativi, sportivi e con altre attivita'  sul  territorio
          gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo  gli  enti
          locali, gli organi scolastici e le unita' sanitarie locali,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  stipulano  gli
          accordi di programma di  cui  all'art.  27  della  legge  8
          giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data  di  entrata
          in vigore della presente legge, con  decreto  del  Ministro
          della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per  gli
          affari sociali e della sanita', sono fissati gli  indirizzi
          per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi  di
          programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione
          e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e
          di socializzazione individualizzati,  nonche'  a  forme  di
          integrazione  tra   attivita'   scolastiche   e   attivita'
          integrative extrascolastiche. Negli accordi  sono  altresi'
          previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti
          pubblici  e  privati  ai  fini  della  partecipazione  alle
          attivita' di collaborazione coordinate; 
              b) la dotazione  alle  scuole  e  alle  universita'  di
          attrezzature tecniche e di  sussidi  didattici  nonche'  di
          ogni altra forma di  ausilio  tecnico,  ferma  restando  la
          dotazione  individuale  di  ausili  e  presidi   funzionali
          all'effettivo esercizio  del  diritto  allo  studio,  anche
          mediante  convenzioni  con  centri  specializzati,   aventi
          funzione  di  consulenza  pedagogica,   di   produzione   e
          adattamento di specifico materiale didattico; 
              c)  la  programmazione  da  parte  dell'universita'  di
          interventi adeguati sia al bisogno della persona  sia  alla
          peculiarita' del piano di studio individuale; 
              d)   l'attribuzione,   con   decreto    del    Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          da emanare entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  di  incarichi   professionali   ad
          interpreti da destinare alle universita', per facilitare la
          frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti; 
              e) la sperimentazione di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 da realizzare nelle
          classi frequentate da alunni con handicap. 
              Omissis.». 
              - La citata legge 5 febbraio 1992, n. 104 e' pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  Repubblica  Italiana   del   17
          febbraio 1992, n. 39_Supplemento Ordinario n. 30. 
          Note al comma 963: 
              - La legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante «Nuove  norme
          in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito
          scolastico»  e'   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
          Repubblica Italiana del 18 ottobre 2010, n. 244. 
              - Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge  8
          ottobre 2010, n. 170: 
              «Art. 5 (Misure educative e didattiche di supporto).  -
          1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a  fruire
          di appositi provvedimenti dispensativi  e  compensativi  di
          flessibilita' didattica nel corso dei cicli di istruzione e
          formazione e negli studi universitari. 
              2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche,  a
          valere   sulle   risorse   specifiche   e   disponibili   a
          legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, garantiscono: 
              a)  l'uso   di   una   didattica   individualizzata   e
          personalizzata, con forme efficaci e flessibili  di  lavoro
          scolastico  che  tengano  conto  anche  di  caratteristiche
          peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una
          metodologia e una strategia educativa adeguate; 
              b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i
          mezzi  di  apprendimento  alternativi   e   le   tecnologie
          informatiche,  nonche'  misure   dispensative   da   alcune
          prestazioni non  essenziali  ai  fini  della  qualita'  dei
          concetti da apprendere; 
              c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso  di
          strumenti compensativi  che  favoriscano  la  comunicazione
          verbale e che assicurino ritmi graduali  di  apprendimento,
          prevedendo  anche,  ove  risulti  utile,  la   possibilita'
          dell'esonero. 
              3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte
          periodicamente a monitoraggio per valutarne  l'efficacia  e
          il raggiungimento degli obiettivi. 
              4. Agli studenti con DSA  sono  garantite,  durante  il
          percorso  di  istruzione  e  di  formazione  scolastica   e
          universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione,
          anche  per  quanto  concerne  gli  esami  di  Stato  e   di
          ammissione    all'universita'     nonche'     gli     esami
          universitari.». 
              - Il riferimento al testo della legge 5 febbraio  1992,
          n. 104 e' riportato nelle note al comma 962. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3   del   decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la  promozione
          dell'inclusione scolastica degli studenti con  disabilita',
          a norma dell'art. 1, commi 180 e  181,  lettera  c),  della
          legge 13 luglio 2015, n. 107): 
              «Art. 3 (Prestazioni e competenze). - 1. Lo  Stato,  le
          Regioni e gli Enti locali,  nel  rispetto  della  normativa
          vigente, perseguono l'obiettivo di garantire le prestazioni
          per l'inclusione scolastica delle bambine  e  dei  bambini,
          delle alunne e degli  alunni,  delle  studentesse  e  degli
          studenti di cui all'art.  2,  comma  1,  tenuto  conto  del
          principio di accomodamento ragionevole cosi' come  definito
          dall'art. 2  della  Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sui
          diritti delle persone con disabilita', ratificata ai  sensi
          della legge 3 marzo 2009, n. 18. 
              2.    Lo    Stato    provvede,    per    il     tramite
          dell'Amministrazione scolastica: 
              a) all'assegnazione nella scuola  statale  dei  docenti
          per il sostegno didattico, al fine di assicurare il diritto
          all'educazione  e  all'istruzione  delle  bambine   e   dei
          bambini, delle alunne e degli alunni, delle  studentesse  e
          degli studenti di cui all'art. 2, comma 1; 
              b)  alla  definizione   dell'organico   del   personale
          amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA)  tenendo  conto,
          tra i criteri per il riparto delle  risorse  professionali,
          della presenza di  bambine  e  bambini,  alunne  e  alunni,
          studentesse  e  studenti  con   accertata   condizione   di
          disabilita' ai  fini  dell'inclusione  scolastica  iscritti
          presso  ciascuna  istituzione  scolastica  statale,   fermo
          restando il limite alla dotazione organica di cui  all'art.
          19, comma 7,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111, e successive modificazioni; 
              c) all'assegnazione, nell'ambito del personale ATA, dei
          collaboratori scolastici nella scuola statale anche per  lo
          svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal  profilo
          professionale, tenendo conto del genere delle bambine e dei
          bambini, delle alunne e degli alunni, delle  studentesse  e
          degli studenti, nell'ambito delle risorse umane disponibili
          e assegnate a ciascuna istituzione scolastica; 
              d) all'assegnazione alle  istituzioni  scolastiche  del
          sistema nazionale di istruzione di un contributo economico,
          parametrato al numero delle bambine e  dei  bambini,  delle
          alunne e degli alunni, delle studentesse e  degli  studenti
          con   accertata   condizione   di   disabilita'   ai   fini
          dell'inclusione  scolastica  accolti   ed   alla   relativa
          percentuale   rispetto   al    numero    complessivo    dei
          frequentanti. 
              3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto, con uno o piu' regolamenti da adottare ai
          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   su   proposta    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza  Unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  sono  definite  le
          modalita' per l'attuazione di quanto previsto al  comma  2,
          lettere   b)   e   c),   anche   apportandole    necessarie
          modificazioni  al  regolamento  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica  22  giugno  2009,  n.  119,  e
          successive modificazioni, al fine di adeguare i criteri e i
          parametri di riparto dell'organico del personale ATA. 
              4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  con  intesa  in  sede   di   Conferenza
          Unificata ai sensi dell'art. 3 e dell'art.  9  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  sono  individuati  i
          criteri  per  una  progressiva  uniformita'  su  tutto   il
          territorio  nazionale   della   definizione   dei   profili
          professionali del personale  destinato  all'assistenza  per
          l'autonomia  e  per  la  comunicazione   personale,   ferme
          restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici
          di cui all'art.  3,  comma  2,  lettera  c),  del  presente
          decreto, come definite  dal  CCNL,  comparto  istruzione  e
          ricerca,  vigente,  anche  attraverso  la   previsione   di
          specifici percorsi formativi propedeutici allo  svolgimento
          dei compiti assegnati, nel rispetto comunque  degli  ambiti
          di competenza della contrattazione collettiva e nei  limiti
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma  947,
          della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle altre risorse
          al medesimo fine disponibili a legislazione vigente. 
              5. Gli Enti  territoriali,  nel  rispetto  del  riparto
          delle competenze previsto dall'art. 1, comma 85 e seguenti,
          della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dall'art. 1, comma 947,
          della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  provvedono  ad
          assicurare, nei limiti delle risorse disponibili: 
              a) gli interventi necessari per garantire  l'assistenza
          di loro competenza, inclusa l'assegnazione  del  personale,
          come previsto dall'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio
          1992, n. 104, nonche' dall'art. 139, comma 1,  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  secondo  le  modalita'
          attuative e gli standard qualitativi previsti  nell'accordo
          di cui al comma 5-bis, ferme restando le diverse competenze
          dei collaboratori scolastici, di cui all'art. 3,  comma  2,
          lettera c), del presente decreto, come definite  dal  CCNL,
          comparto Istruzione e Ricerca, vigente; 
              b)  i  servizi  per  il  trasporto   per   l'inclusione
          scolastica, come garantiti dall'art. 8,  comma  1,  lettera
          g), della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  ed  esercitati
          secondo il riparto delle competenze stabilito dall'art.  26
          della medesima  legge,  nonche'  dall'art.  139,  comma  1,
          lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
              c) l'accessibilita'  e  la  fruibilita'  fisica,  senso
          percettiva e comunicativa degli  spazi  e  degli  strumenti
          delle istituzioni scolastiche statali di  cui  all'art.  8,
          comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
          all'art. 2, comma 1, lettera b),  della  legge  11  gennaio
          1996, n. 23. 
              5-bis. Con accordo in sede di Conferenza Unificata,  da
          perfezionare entro centoventi giorni dalla data di  entrata
          in vigore della presente  disposizione,  sono  definite  le
          modalita' attuative degli interventi e dei servizi  di  cui
          alle lettere a), b),  c)  del  comma  5,  ivi  comprese  le
          modalita' e le sedi per l'individuazione  e  l'indicazione,
          nei limiti delle risorse  disponibili,  del  fabbisogno  di
          servizi, delle strutture  e  delle  risorse  professionali,
          nonche' gli standard  qualitativi  relativi  alle  predette
          lettere. 
              6. Ai sensi dell'art. 315, comma  1,  lettera  b),  del
          decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dell'art.  13,
          comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,
          lo  Stato,  le  Regioni  e  gli  Enti  locali  garantiscono
          l'accessibilita' e la fruibilita' dei sussidi  didattici  e
          degli  strumenti  tecnologici  e  digitali  necessari   per
          l'inclusione scolastica.». 
          Note al comma 964: 
              - Si riporta il testo dell'art. 58 del decreto-legge 21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98  (Disposizioni  urgenti  per  il
          rilancio dell'economia),  come  modificato  dal  comma  965
          della presente legge: 
              «Art. 58 (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  del
          sistema universitario e degli enti di  ricerca).  -  1.  Al
          fine di favorire lo sviluppo del  sistema  universitario  e
          della ricerca all'art. 66 del decreto-legge 25 giugno  2008
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 13-bis, le parole "triennio 2012-2014" sono
          sostituite dalle seguenti "biennio 2012-2013" e  le  parole
          "per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti  "per  gli
          anni 2014 e 2015"; 
              b) al comma 14, le parole "quadriennio 2011-2014"  sono
          sostituite dalle seguenti "triennio 2011-2013" e le  parole
          "per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti  "per  gli
          anni 2014 e 2015". 
              2.  Il  Fondo  per  il  finanziamento  ordinario  delle
          universita' statali e' incrementato di  euro  21,4  milioni
          nell'anno 2014 ed euro 42,7 milioni a  decorrere  dall'anno
          2015 e il Fondo  ordinario  per  gli  enti  di  ricerca  e'
          incrementato di euro 3,6 milioni nell'anno 2014 ed euro 7,1
          milioni a decorrere dall'anno 2015. 
              3. All'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n.
          230, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente periodo:
          "Non e' richiesto il parere della  commissione  di  cui  al
          terzo periodo nel caso di chiamate di  studiosi  che  siano
          risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta
          qualificazione di cui al primo  periodo,  effettuate  entro
          tre anni dalla vincita del programma." 
              3-bis.  All'art.  6,  comma  12,  quarto  periodo,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo  le
          parole:  "soggetti  privati"  sono  aggiunte  le  seguenti:
          "nonche' da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad
          attivita' di ricerca". 
              4. Ai maggiori oneri derivanti dal  comma  1,  pari  ad
          euro 25 milioni nell'anno  2014  ed  euro  49,8  milioni  a
          decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante utilizzo dei
          risparmi di spesa di cui al comma 5. 
              5. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014,  e  sino
          al  29  febbraio  2020,  le  istituzioni   scolastiche   ed
          educative statali acquistano, ai sensi dell'art.  1,  comma
          449, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  i  servizi
          esternalizzati per  le  funzioni  corrispondenti  a  quelle
          assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel
          limite della spesa che si sosterrebbe per coprire  i  posti
          di collaboratore scolastico accantonati ai sensi  dell'art.
          4 del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  giugno
          2009, n. 119. A decorrere dal medesimo anno  scolastico  il
          numero di posti  accantonati  non  e'  inferiore  a  quello
          dell'anno  scolastico  2012/2013.  In  relazione  a  quanto
          previsto dal presente  comma,  le  risorse  destinate  alle
          convenzioni per i servizi esternalizzati  sono  ridotte  di
          euro 25 milioni per l'anno 2014 e di euro  49,8  milioni  a
          decorrere dall'anno 2015. 
              5-bis. A decorrere dal 1° marzo  2020,  le  istituzioni
          scolastiche ed educative  statali  svolgono  i  servizi  di
          pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale
          dipendente  appartenente  al  profilo   dei   collaboratori
          scolastici e i corrispondenti posti  accantonati  ai  sensi
          dell'art.  4  del  regolamento  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 22 giugno 2009,  n.  119,  sono
          resi nuovamente disponibili, in  misura  corrispondente  al
          limite di spesa di cui al comma 5, per l'espletamento delle
          procedure selettiva e di mobilita'  di  cui  ai  successivi
          commi. Il  predetto  limite  di  spesa  e'  integrato,  per
          l'acquisto dei materiali di pulizia, di 10 milioni di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2020. 
              5-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
          della  ricerca  e'  autorizzato  ad   avviare   un'apposita
          procedura selettiva,  per  11.263  posti  di  collaboratore
          scolastico, graduando  i  candidati  secondo  le  modalita'
          previste  per  i  concorsi  provinciali  per  collaboratore
          scolastico di cui all'art. 554 del testo unico  di  cui  al
          decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, finalizzata  ad
          assumere alle dipendenze dello Stato, a  decorrere  dal  1°
          marzo 2020, il personale  impegnato  per  almeno  10  anni,
          anche non continuativi, purche'  includano  il  2018  e  il
          2019,  presso  le  istituzioni  scolastiche  ed   educative
          statali,  per  lo  svolgimento  di  servizi  di  pulizia  e
          ausiliari, in qualita' di dipendente a tempo  indeterminato
          di imprese titolari di contratti  per  lo  svolgimento  dei
          predetti servizi.  Alla  procedura  selettiva  non  possono
          partecipare: il personale di cui  all'art.  1,  comma  622,
          della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il personale  escluso
          dall'elettorato politico attivo,  coloro  che  siano  stati
          destituiti o dispensati dall'impiego  presso  una  pubblica
          amministrazione per persistente insufficiente rendimento  o
          dichiarati  decaduti  per  aver  conseguito  la  nomina   o
          l'assunzione mediante la produzione di  documenti  falsi  o
          viziati da nullita' insanabile, nonche' i condannati per  i
          reati di cui all'art. 73 del testo unico di cui al  decreto
          del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309,  i
          condannati per taluno dei delitti indicati  dagli  articoli
          600-septies.2  e  609-nonies  del  codice  penale   e   gli
          interdetti da  qualunque  incarico  nelle  scuole  di  ogni
          ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in  istituzioni
          o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da
          minori.   Con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con   i
          Ministri del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la
          pubblica amministrazione e dell'economia e  delle  finanze,
          sono determinati i requisiti  per  la  partecipazione  alla
          procedura  selettiva,  nonche'  le  relative  modalita'  di
          svolgimento, anche  in  piu'  fasi,  e  i  termini  per  la
          presentazione delle domande. 
              5-quater.  Le  assunzioni,  da  effettuare  secondo  la
          procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate  anche  a
          tempo parziale. Nel limite di spesa di cui al comma  5-bis,
          primo periodo, e  nell'ambito  del  numero  complessivo  di
          11.263, i posti  eventualmente  residuati  all'esito  della
          procedura selettiva di cui al comma 5-ter  sono  utilizzati
          per il collocamento, a domanda e nell'ordine di un'apposita
          graduatoria nazionale formulata sulla  base  del  punteggio
          gia' acquisito, dei partecipanti  alla  procedura  medesima
          che, in possesso dei requisiti, siano stati destinatari  di
          assunzioni a  tempo  parziale  ovvero  siano  risultati  in
          soprannumero  nella  provincia  in  virtu'  della   propria
          posizione in graduatoria. I  rapporti  instaurati  a  tempo
          parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo
          pieno, ne' puo'  esserne  incrementato  il  numero  di  ore
          lavorative, se non in presenza di risorse certe e  stabili.
          Le risorse che derivino da cessazioni a  qualsiasi  titolo,
          nell'anno scolastico  2019/2020  e  negli  anni  scolastici
          seguenti, del personale assunto ai sensi  del  comma  5-ter
          sono prioritariamente utilizzate per  la  trasformazione  a
          tempo pieno dei predetti rapporti. Il personale immesso  in
          ruolo ai sensi del presente comma non ha  diritto,  ne'  ai
          fini giuridici ne' a quelli  economici,  al  riconoscimento
          del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui
          al comma 5-ter. 
              5-quinquies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis,
          primo periodo, e  nell'ambito  del  numero  complessivo  di
          11.263 posti, per l'anno scolastico 2020/2021 sono avviate,
          una  tantum,  operazioni  di  mobilita'   straordinaria   a
          domanda,  disciplinate  da  apposito  accordo  sindacale  e
          riservate al personale assunto con la  procedura  selettiva
          di cui  al  comma  5-ter  sui  posti  eventualmente  ancora
          disponibili  in  esito  alle  attivita'  di  cui  al  comma
          5-quater.  Nelle  more  dell'espletamento  delle   predette
          operazioni di mobilita' straordinaria, al fine di garantire
          lo  svolgimento  delle  attivita'  didattiche   in   idonee
          condizioni igienico-sanitarie, i posti e le  ore  residuati
          all'esito delle procedure di cui ai commi 5-ter e  5-quater
          sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale
          iscritto nelle vigenti graduatorie. 
              5-quinquies. Per l'immissione in ruolo dei soggetti che
          hanno superato la selezione di cui all'art. 1,  comma  622,
          della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  non  ancora  assunti
          alle  dipendenze  dello  Stato,  e'  stanziato  l'ulteriore
          importo di 1,135 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3,405
          milioni di euro a decorrere  dall'anno  2021.  Al  medesimo
          fine,  l'organico  dei  collaboratori   scolastici   presso
          l'ufficio scolastico della Regione siciliana  e'  aumentato
          di 119 unita'. 
              5-sexies. Nel limite di spesa di cui  al  comma  5-bis,
          primo   periodo,   dopo   le   operazioni   di    mobilita'
          straordinaria di cui al  comma  5-quinquies,  il  Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   e'
          autorizzato ad  avviare  una  procedura  selettiva  per  la
          copertura dei posti eventualmente  residuati,  graduando  i
          candidati secondo le modalita' previste nel comma 5-ter. La
          procedura selettiva di cui al presente comma e' finalizzata
          ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1°
          marzo 2021, il personale impegnato per almeno cinque  anni,
          anche non continuativi, purche'  includano  il  2018  e  il
          2019,  presso  le  istituzioni  scolastiche  ed   educative
          statali,  per  lo  svolgimento  di  servizi  di  pulizia  e
          ausiliari, in qualita' di dipendente a tempo determinato  o
          indeterminato di  imprese  titolari  di  contratti  per  lo
          svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura  selettiva
          non puo' partecipare il personale di cui all'art. 1,  comma
          622, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  nonche'  il
          personale che e' stato  inserito  nelle  graduatorie  della
          procedura di cui al comma  5-ter.  Non  possono,  altresi',
          partecipare   alla   selezione   il    personale    escluso
          dall'elettorato politico attivo,  coloro  che  siano  stati
          destituiti o dispensati dall'impiego  presso  una  pubblica
          amministrazione per persistente insufficiente rendimento  o
          dichiarati  decaduti  per  aver  conseguito  la  nomina   o
          l'assunzione mediante la produzione di  documenti  falsi  o
          viziati da nullita' insanabile, nonche' i condannati per  i
          reati di cui all'art. 73 del testo unico di cui al  decreto
          del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309,  i
          condannati per taluno dei delitti indicati  dagli  articoli
          600-septies.2  e  609-nonies  del  codice  penale   e   gli
          interdetti da  qualunque  incarico  nelle  scuole  di  ogni
          ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in  istituzioni
          o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da
          minori.   Con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con   i
          Ministri del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la
          pubblica amministrazione e dell'economia e  delle  finanze,
          sono determinati i requisiti  per  la  partecipazione  alla
          procedura  selettiva,  nonche'  le  relative  modalita'  di
          svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.
          Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al
          presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i
          rapporti instaurati a tempo  parziale  non  possono  essere
          trasformati in rapporti a tempo  pieno,  ne'  puo'  esserne
          incrementato  il  numero  di  ore  lavorative,  se  non  in
          presenza  di  risorse  certe  e  stabili.  Le  risorse  che
          derivino da cessazioni a  qualsiasi  titolo  del  personale
          assunto  ai  sensi  del  presente  comma  sono  utilizzate,
          nell'ordine,  per  la  trasformazione  a  tempo  pieno  dei
          rapporti instaurati ai sensi del comma 5-ter e del presente
          comma.  Nelle  more  dell'avvio  della  predetta  procedura
          selettiva, al fine di  garantire  il  regolare  svolgimento
          delle   attivita'   didattiche   in    idonee    condizioni
          igienico-sanitarie, i posti e le  ore  residuati  all'esito
          delle procedure di cui al comma 5-quinquies sono  ricoperti
          mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle
          vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi
          del presente comma non ha diritto, ne'  ai  fini  giuridici
          ne' a quelli  economici,  al  riconoscimento  del  servizio
          prestato  quale  dipendente  delle  imprese   titolari   di
          contratti per lo  svolgimento  dei  servizi  di  pulizia  e
          ausiliari.   Successivamente   alle   predette    procedure
          selettive e sempre nel limite di  spesa  di  cui  al  comma
          5-bis, primo periodo, sono autorizzate  assunzioni  per  la
          copertura dei posti resi nuovamente  disponibili  ai  sensi
          del medesimo comma. 
              5-septies. Nel limite di spesa di cui al  comma  5-bis,
          primo periodo, i posti di cui  al  comma  5-ter  che  siano
          eventualmente  rimasti  vacanti  e  disponibili   dopo   la
          procedura di  cui  ai  commi  da  5-ter  a  5-sexies,  sono
          destinati, su istanza di parte, ai soggetti di cui al comma
          5-sexies che, pur in possesso dei requisiti  ivi  previsti,
          non abbiano trovato posto nella relativa provincia.  A  tal
          fine, e' predisposta  un'apposita  gradua-toria  nazionale,
          formulata sulla base del punteggio attribuito in attuazione
          del  comma  5-sexies.  Alle   conseguenti   assunzioni   si
          applicano le disposizioni di cui al comma 5-sexies,  sesto,
          settimo,  ottavo  e  nono  periodo.  Successivamente   alle
          predette procedure selettive e sempre nel limite  di  spesa
          di cui al comma  5-bis,  primo  periodo,  sono  autorizzate
          assunzioni per  la  copertura  dei  posti  resi  nuovamente
          disponibili ai sensi del medesimo comma. 
              6. Eventuali risparmi di  spesa  ulteriori  rispetto  a
          quelli indicati al comma 5 del  presente  articolo,  tenuto
          anche conto della compensazione degli effetti in termini di
          fabbisogno e  indebitamento  netto  derivati  dal  comma  9
          dell'art. 59 del presente decreto, rimangono a disposizione
          per  le  esigenze  di   funzionamento   delle   istituzioni
          scolastiche e per le supplenze brevi. 
              6-bis. A decorrere dall'anno  scolastico  2020/2021  e'
          autorizzato  lo   scorrimento   della   graduatoria   della
          procedura selettiva di cui all'art.  1,  comma  622,  della
          legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  per  la  copertura  di
          ulteriori quarantacinque posti di collaboratore scolastico.
          Dalla medesima data e' disposto il disaccantonamento di  un
          numero corrispondente di posti nella dotazione organica del
          personale  collaboratore  scolastico  della  Provincia   di
          Palermo. 
              6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, pari a euro
          0,452 milioni per l'anno 2020 e a euro 1,355 milioni  annui
          a decorrere dall'anno 2021, si provvede: 
              a) quanto a euro 0,452 milioni per l'anno 2020 e a euro
          1,355 milioni  per  l'anno  2022,  mediante  corrispondente
          riduzione del Fondo per il funzionamento delle  istituzioni
          scolastiche, di cui all'art. 1, comma 601, della  legge  27
          dicembre  2006,  n.  296,  con  riferimento  all'incremento
          disposto ai sensi dell'art. 1, comma 763,  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145; 
              b) quanto a euro 1,355 milioni  per  l'anno  2021  e  a
          decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione
          del Fondo di cui all'art. 1,  comma  202,  della  legge  13
          luglio 2015, n. 107. 
              7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare con propri decreti  le  occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              7-bis. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione
          in agricoltura, per le eccezionali e straordinarie esigenze
          delle aziende sperimentali  connesse  allo  svolgimento  di
          attivita' agricole, nell'ambito delle risorse  di  bilancio
          disponibili e nel rispetto dei vincoli finanziari  previsti
          dalla normativa vigente in materia di utilizzo di tipologie
          di lavoro flessibile, puo' assumere operai agricoli il  cui
          rapporto di lavoro e'  regolato  dal  contratto  collettivo
          nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti
          e dai contratti integrativi provinciali. L'assunzione  puo'
          avvenire solo per l'esecuzione di lavori di  breve  durata,
          stagionali o a carattere saltuario, nel rispetto dei limiti
          temporali e dei vincoli previsti  dalla  normativa  vigente
          per ciascuna tipologia di contratto.». 
          Note al comma 965: 
              - Il testo dell'art. 58  del  citato  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98, come  modificato  dal  presente
          comma, e' riportato nelle note al comma 964. 
          Note al comma 966: 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 230-bis del
          citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
              «Art. 230-bis (Disposizioni finalizzate al reclutamento
          di  assistenti  tecnici   nelle   istituzioni   scolastiche
          dell'infanzia e del primo ciclo, di proroga degli incarichi
          dei dirigenti tecnici e di bonus ai dirigenti  scolastici).
          - 1. Limitatamente ai mesi da settembre a dicembre 2020, al
          fine di assicurare la  funzionalita'  della  strumentazione
          informatica anche nelle scuole dell'infanzia, nelle  scuole
          primarie e nelle scuole secondarie di primo grado,  nonche'
          per il supporto all'utilizzo delle piattaforme multimediali
          per  la  didattica,   le   istituzioni   scolastiche   sono
          autorizzate a sottoscrivere contratti fino al  31  dicembre
          2020 con assistenti  tecnici,  nel  limite  complessivo  di
          1.000 unita'. Con decreto del Ministro dell'istruzione,  da
          emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   il
          contingente di cui al primo periodo  e'  ripartito  tra  le
          istituzioni scolastiche, tenendo  conto  del  numero  degli
          studenti  di  ciascun  istituto  scolastico.   Agli   oneri
          derivanti dal presente comma, pari a 9,3  milioni  di  euro
          per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265. 
              Omissis.». 
          Note al comma 967: 
              - Si riporta il testo del  comma  7  dell'art.  19  del
          citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio   2011,   n.   111
          (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria): 
              «Art.  19  (Razionalizzazione  della   spesa   relativa
          all'organizzazione scolastica). - 1. - 6. Omissis 
              7.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2012/2013   le
          dotazioni organiche del personale, educativo ed  ATA  della
          scuola non devono superare la  consistenza  delle  relative
          dotazioni  organiche  dello  stesso  personale  determinata
          nell'anno    scolastico    2011/2012    in     applicazione
          dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione  di  anno,  la
          quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per
          il bilancio dello Stato, a  decorrere  dall'anno  2012,  ai
          sensi del  combinato  disposto  di  cui  ai  commi  6  e  9
          dell'art. 64 citato. 
              Omissis.». 
          Note al comma 968: 
              - Si riporta il testo dei commi 64  e  65  dell'art.  1
          della citata legge 13 luglio  2015,  n.  107  (Riforma  del
          sistema nazionale di istruzione e formazione e  delega  per
          il riordino delle disposizioni legislative vigenti): 
              «64. A decorrere dall'anno  scolastico  2016/2017,  con
          cadenza    triennale,    con    decreti    del     Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
          amministrazione, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          e successive modificazioni, e comunque nel  limite  massimo
          di cui al comma 201 del presente articolo,  e'  determinato
          l'organico dell'autonomia su base regionale. 
              65. Il riparto della dotazione organica tra le  regioni
          e' effettuato sulla base del numero  delle  classi,  per  i
          posti comuni, e sulla base del numero degli alunni,  per  i
          posti del potenziamento,  senza  ulteriori  oneri  rispetto
          alla  dotazione  organica  assegnata.  Il   riparto   della
          dotazione  organica  per  il  potenziamento  dei  posti  di
          sostegno e' effettuato  in  base  al  numero  degli  alunni
          disabili. Si tiene conto, senza  ulteriori  oneri  rispetto
          alla dotazione organica assegnata, della presenza  di  aree
          montane o di  piccole  isole,  di  aree  interne,  a  bassa
          densita'  demografica  o  a  forte  processo  immigratorio,
          nonche'  di  aree  caratterizzate  da  elevati   tassi   di
          dispersione scolastica. Il riparto, senza  ulteriori  oneri
          rispetto  alla  dotazione  organica  assegnata,   considera
          altresi'  il  fabbisogno  per  progetti  e  convenzioni  di
          particolare rilevanza didattica  e  culturale  espresso  da
          reti di scuole o per progetti di valore nazionale. In  ogni
          caso il riparto  non  deve  pregiudicare  la  realizzazione
          degli obiettivi di risparmio  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo  2009,  n.
          81. Il personale della dotazione organica dell'autonomia e'
          tenuto ad  assicurare  prioritariamente  la  copertura  dei
          posti vacanti e disponibili.». 
          Note al comma 969: 
              - Si riporta il testo degli articoli 5 e 12 del decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del  sistema
          integrato di educazione e di istruzione dalla nascita  sino
          a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e  181,  lettera
          e), della legge 13 luglio 2015, n. 107): 
              «Art. 5 (Funzioni e compiti  dello  Stato).  -  1.  Per
          l'attuazione del presente decreto, lo Stato: 
              a) indirizza, programma e  coordina  la  progressiva  e
          equa estensione del Sistema integrato di  educazione  e  di
          istruzione su tutto il territorio  nazionale,  in  coerenza
          con le  linee  contenute  nel  Piano  di  azione  nazionale
          pluriennale di cui all'art. 8 e nei limiti del Fondo di cui
          all'art. 12; 
              b) assegna le risorse a carico del proprio bilancio nei
          limiti del Fondo di cui all'art. 12; 
              c) promuove azioni mirate alla formazione del personale
          del Sistema integrato di educazione e di istruzione,  anche
          nell'ambito  del  Piano  nazionale  di  formazione  di  cui
          all'art. 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
              d) definisce i criteri di monitoraggio e di valutazione
          dell'offerta educativa e didattica del Sistema integrato di
          educazione ed  istruzione,  d'intesa  con  le  Regioni,  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali,
          in coerenza con il sistema nazionale di valutazione di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 28  marzo  2013,
          n. 80; 
              e)  attiva,  sentito  il  parere  del  Garante  per  la
          protezione  dei  dati  personali,  un  sistema  informativo
          coordinato con le Regioni, le Province autonome di Trento e
          di Bolzano e gli Enti locali secondo quanto previsto  dagli
          articoli 14 e 50 del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
          82, recante "Codice dell'amministrazione digitale"; 
              f) per assicurare la necessaria continuita'  educativa,
          definisce,  con  decreto  del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e   della   ricerca,   gli   orientamenti
          educativi nazionali per i servizi educativi per  l'infanzia
          sulla base delle Linee  guida  pedagogiche  proposte  dalla
          Commissione  di  cui  all'art.  10,  in  coerenza  con   le
          Indicazioni  nazionali  per  il  curriculo   della   scuola
          dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione.». 
              «Art. 12 (Finalita' e  criteri  di  riparto  del  Fondo
          nazionale per il  Sistema  integrato  di  educazione  e  di
          istruzione). - 1. Per la progressiva attuazione  del  Piano
          di azione  nazionale  pluriennale  per  la  promozione  del
          Sistema  integrato  di  educazione  e  di   istruzione   e'
          istituito,    presso    il    Ministero    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, il Fondo nazionale per il
          Sistema  integrato  di  educazione  e  di  istruzione,   da
          ripartire per le finalita' previste dal presente decreto. 
              2. Il Fondo nazionale finanzia: 
              a) interventi di  nuove  costruzioni,  ristrutturazione
          edilizia,    restauro    e    risanamento     conservativo,
          riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza
          meccanica e in  caso  d'incendio,  risparmio  energetico  e
          fruibilita' di stabili, di proprieta' delle Amministrazioni
          pubbliche; 
              b) quota parte delle  spese  di  gestione  dei  servizi
          educativi per l'infanzia e delle scuole  dell'infanzia,  in
          considerazione dei loro costi e della loro qualificazione; 
              c) la formazione continua  in  servizio  del  personale
          educativo e docente, in coerenza con  quanto  previsto  dal
          Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107  del
          2015,  e  la  promozione   dei   coordinamenti   pedagogici
          territoriali; 
              3. Il Ministro dell'istruzione dell'universita' e della
          ricerca, fatte salve le  competenze  delle  Regioni,  delle
          Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  degli  Enti
          locali, di cui agli articoli 117 e 118 della  Costituzione,
          promuove, un'intesa in sede di Conferenza unificata di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          avente ad oggetto il riparto del Fondo di cui al  comma  1,
          in considerazione della compartecipazione al  finanziamento
          del Sistema integrato di  educazione  e  di  istruzione  da
          parte di Stato, Regioni, Province autonome di Trento  e  di
          Bolzano e Enti locali. 
              4. Il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, sulla base del  numero  di  iscritti,  della
          popolazione di eta' compresa tra  zero  e  sei  anni  e  di
          eventuali esigenze di  riequilibrio  territoriale,  nonche'
          dei bisogni effettivi dei territori e della loro  capacita'
          massima fiscale, provvede all'erogazione delle risorse  del
          Fondo di cui al comma 1 esclusivamente come cofinanziamento
          della programmazione regionale dei  servizi  educativi  per
          l'infanzia  e  delle  scuole  dell'infanzia,  operando   la
          ripartizione delle risorse tra le Regioni. Le risorse  sono
          erogate dal Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca direttamente ai Comuni previa  programmazione
          regionale, sulla base delle richieste  degli  Enti  locali,
          con priorita' per  i  Comuni  privi  o  carenti  di  scuole
          dell'infanzia   statale,   al   fine   di   garantire    il
          soddisfacimento   dei    fabbisogni    effettivi    e    la
          qualificazione  del  Sistema  integrato  di  educazione  ed
          istruzione, secondo i seguenti principi fondamentali: 
              a) la partecipazione delle famiglie; 
              b)  la  dotazione  di  personale  educativo   tale   da
          sostenere la  cura  e  l'educazione  delle  bambine  e  dei
          bambini in relazione al loro numero ed  eta'  e  all'orario
          dei servizi educativi per l'infanzia; 
              c) i tempi di compresenza  tra  educatori  nei  servizi
          educativi  per  l'infanzia  e  tra  docenti  nella   scuola
          dell'infanzia,  tali  da   promuovere   la   qualificazione
          dell'offerta formativa; 
              d) la formazione  continua  in  servizio  di  tutto  il
          personale dei servizi  educativi  per  l'infanzia  e  delle
          scuole dell'infanzia; 
              e) la funzione di coordinamento pedagogico; 
              f) la promozione della sicurezza e del benessere  delle
          bambine e dei bambini; 
              g) le modalita' di organizzazione degli  spazi  interni
          ed esterni e la  ricettivita'  dei  servizi  educativi  per
          l'infanzia e delle  scuole  dell'infanzia,  che  consentano
          l'armonico sviluppo delle bambine e dei bambini. 
              5. Con intesa in sede di Conferenza  unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          possono essere concordate le risorse, anche con  interventi
          graduali, a carico dei diversi soggetti  istituzionali,  al
          fine  di  raggiungere  gli  obiettivi  strategici  di   cui
          all'art. 4, fatte salve le risorse di personale,  definite,
          ai sensi dell'art. 1, comma 64 della legge n. 107 del 2015,
          con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
          e della ricerca, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze e il Ministro per la semplificazione  e  la
          pubblica amministrazione, nonche' delle risorse finanziarie
          previste a legislazione vigente per la scuola dell'infanzia
          statale. 
              6.  Per  le  scuole   dell'infanzia,   la   progressiva
          generalizzazione  dell'offerta  e'  perseguita  tramite  la
          gestione diretta delle scuole statali e  il  sistema  delle
          scuole paritarie, come previsto dalla legge 10 marzo  2000,
          n. 62. 
              7. Per attuare gli obiettivi del Sistema  integrato  di
          educazione e di istruzione di cui al presente decreto viene
          assegnata alla scuola dell'infanzia statale una quota parte
          delle  risorse  professionali  definite  dalla  tabella  1,
          allegata  alla  legge  13  luglio  2015  n.  107,  relativa
          all'organico di potenziamento. La disposizione  di  cui  al
          presente comma non deve determinare esuberi nell'ambito dei
          ruoli regionali.». 
          Note al comma 970: 
              - Si riporta il testo del comma 725 dell'art.  1  della
          citata  legge  30  dicembre  2018,  n.  145  (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2019-2021),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «725. Al  fine  di  promuovere  misure  e  progetti  di
          innovazione didattica e digitale nelle scuole,  negli  anni
          scolastici 2019/2020 e  2020/2021,  2021/2022  e  2022/2023
          sono individuate dal Ministero  dell'istruzione  le  equipe
          formative territoriali costituite da un numero  di  docenti
          pari a 20 da porre  in  posizione  di  comando  presso  gli
          uffici  scolastici  regionali  e  presso  l'amministrazione
          centrale, da destinare esclusivamente ad azioni di supporto
          al Piano nazionale per la  scuola  digitale,  e  un  numero
          massimo di ulteriori 200 docenti da porre in  semi  esonero
          dall'esercizio delle attivita' didattiche  per  il  50  per
          cento dell'orario di servizio, per garantire la  diffusione
          di azioni legate al Piano per la scuola  digitale,  nonche'
          per promuovere azioni di formazione del personale docente e
          di potenziamento  delle  competenze  degli  studenti  sulle
          metodologie didattiche innovative.». 
          Note al comma 972: 
              - Si riporta il testo  del  comma  6  dell'art.  2  del
          decreto-legge 29 ottobre  2019,  n.  126,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 (Misure
          di  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  in  materia  di
          reclutamento del  personale  scolastico  e  degli  enti  di
          ricerca e di abilitazione  dei  docenti),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 2 (Disposizioni in materia  di  reclutamento  del
          personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente  dal
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca,  e   per   assicurare   la   funzionalita'   delle
          istituzioni scolastiche). - 1. - 5. Omissis 
              6. L'art. 22, comma  15,  del  decreto  legislativo  25
          maggio 2017, n. 75,  si  applica  anche  alla  progressione
          all'area   dei   direttori   dei   servizi    generali    e
          amministrativi del personale assistente  amministrativo  di
          ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni  dell'area
          di destinazione per almeno tre  interi  anni  scolastici  a
          decorrere dall'anno scolastico  2011/2012.  Le  graduatorie
          risultanti dalla procedura di cui al  primo  periodo,  sono
          utilizzate in  subordine  a  quelle  del  concorso  di  cui
          all'art. 1, comma 605, della legge  27  dicembre  2017,  n.
          205, rispetto alle quali, in deroga a quanto  previsto  dal
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca  n.  863  del  18  dicembre  2018,  non  sono
          previsti limiti all'inserimento in graduatoria degli idonei
          non vincitori.». 
          Note al comma 973: 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 32-ter  del
          citato decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  13  ottobre  2020,  n.  126
          (Misure   urgenti   per   il   sostegno   e   il   rilancio
          dell'economia), come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  32-ter  (Misure   urgenti   per   garantire   la
          funzionalita'     amministrativa     delle      istituzioni
          scolastiche). - 1. - 2. Omissis 
              3. Nei limiti della quota degli idonei di cui  all'art.
          2, comma 6, del decreto-legge  29  ottobre  2019,  n.  126,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  20  dicembre
          2019, n. 159, i soggetti  inseriti  nelle  graduatorie  del
          concorso di cui al comma 1 possono presentare istanza per i
          posti di cui al comma 2 residuati in una  o  piu'  regioni,
          nel  limite   delle   facolta'   assunzionali   annualmente
          previste. L'istanza e' presentata  esclusivamente  mediante
          il sistema informativo del  Ministero  dell'istruzione,  in
          deroga   agli    articoli    45    e    65    del    codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
              Omissis.». 
          Note al comma 974: 
              - Si riporta il testo del comma 330 dell'art.  1  della
          citata legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge di stabilita' 2015), come modificato dalla  presente
          legge: 
              «330. Il secondo e il terzo periodo dell'art. 26, comma
          8, della legge 23  dicembre  1998,  n.  448,  e  successive
          modificazioni,  sono  soppressi   a   decorrere   dall'anno
          scolastico 2022/2023.». 
          Note al comma 975: 
              - Si riporta il testo degli articoli 13,  15,  19,  20,
          24, 30 e 35 del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.  64
          (Disciplina  della  scuola  italiana  all'estero,  a  norma
          dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera h),  della  legge  13
          luglio 2015, n. 107), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 13 (Gestione, coordinamento e  vigilanza).  -  1.
          Per  gestire,  coordinare  e  vigilare  il  sistema   della
          formazione  italiana  nel  mondo,   la   selezione   e   la
          destinazione all'estero del personale di cui  all'art.  18,
          nonche' le ulteriori attivita' di cui al  presente  decreto
          legislativo, il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione  internazionale   si   avvale   di   dirigenti
          scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola
          nel limite complessivo di 70 unita'. 
              2.  L'amministrazione  di  appartenenza  colloca  fuori
          ruolo il personale di cui al comma 1, di  concerto  con  il
          Ministero di destinazione e con il Ministero  dell'economia
          e delle finanze. Il servizio prestato ai sensi del presente
          articolo e' valido a tutti gli effetti  come  servizio  nel
          ruolo di appartenenza. 
              3. Il trattamento economico del  personale  di  cui  al
          presente  capo  rimane  a  carico  dell'amministrazione  di
          appartenenza e continua ad essere corrisposto dagli  uffici
          che  vi  provvedevano  all'atto  del   collocamento   fuori
          ruolo.». 
              «Art.  15  (Formazione  del  personale   da   destinare
          all'estero). - 1. Le attivita' di formazione del  personale
          da destinare  all'estero  sono  organizzate  dal  Ministero
          degli affari esteri e della cooperazione internazionale con
          i fondi di cui all'art. 39, comma 1. 
              2. Le scuole statali all'estero concorrono  al  sistema
          nazionale  di  formazione  del  personale   della   scuola,
          ospitando  attivita'  propedeutiche  alla   formazione   in
          ingresso o in servizio.». 
              «Art. 19 (Selezione). - 1. Il  personale  da  destinare
          all'estero ai sensi del  presente  capo  e'  scelto  tra  i
          dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il
          periodo di prova, abbiano prestato  in  Italia  almeno  tre
          anni di effettivo servizio nei  ruoli  corrispondenti  alle
          funzioni da svolgere all'estero. 
              2. Il personale  e'  selezionato  dal  Ministero  degli
          affari esteri e  della  cooperazione  internazionale  sulla
          base   di   un   bando   emanato   sentito   il   Ministero
          dell'istruzione. Il bando disciplina: 
              a) le procedure, i requisiti e i criteri oggettivi  per
          la  selezione  del  personale  in  possesso   del   profilo
          professionale di cui all'art. 14, in modo da  garantire  la
          massima  pubblicita'  e  trasparenza  in  ogni  fase  della
          selezione; 
              b) le lingue richieste per i Paesi di destinazione e  i
          relativi livelli di certificazione; 
              c) i titoli  culturali,  professionali  e  di  servizio
          valutabili,   pertinenti   alle   funzioni   da    svolgere
          all'estero. Sono valutati, quali titoli  di  preferenza,  i
          titoli rilasciati da universita' o  da  altri  istituti  di
          formazione   superiore   equiparati,   sia   italiani   sia
          stranieri, previo riconoscimento, che sono stati conseguiti
          in un corso  che  contempli  almeno  60  crediti  formativi
          universitari ovvero almeno un anno  accademico  svolto,  in
          particolare,       nell'ambito       delle       discipline
          dell'interculturalita'  e  dell'insegnamento  dell'italiano
          come lingua seconda o lingua straniera; 
              d) le modalita'  di  svolgimento,  eventualmente  anche
          telematiche  e  comunque  al  di  fuori  dell'orario  delle
          lezioni,   di   un   colloquio   obbligatorio   comprensivo
          dell'accertamento linguistico. 
              3. Ai membri della  commissione  e  ai  candidati  alla
          selezione di cui al comma 2 non spettano compensi,  gettoni
          o  indennita'  di  presenza  ne'  rimborsi  spese  comunque
          denominati. 
              4.  Le  graduatorie  del  personale  selezionato   sono
          formate  ogni  sei  anni  e  sono   pubblicate   sul   sito
          istituzionale del Ministero degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale. Per posti le  cui  graduatorie
          sono esaurite o mancanti, le procedure di selezione possono
          essere  indette  prima  della   scadenza   sessennale.   Il
          personale   docente   inserito   in   graduatoria   permane
          nell'ambito territoriale di riferimento di cui all'art.  1,
          comma 66, della legge n. 107 del 2015.». 
              «Art. 20 (Destinazione all'estero). - 1.  Il  Ministero
          degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale
          comunica annualmente al Ministero dell'istruzione  i  posti
          nell'ambito del contingente di cui all'art.  18,  comma  1,
          che si rendono disponibili nell'anno scolastico  successivo
          a quello in corso. Sono consentiti aggiornamenti nel  corso
          dell'anno scolastico per  esigenze  sopravvenute.  I  posti
          disponibili sono  pubblicati  nel  sito  istituzionale  del
          Ministero dell'istruzione  e  del  Ministero  degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale. 
              2. Previo collocamento fuori ruolo presso il  Ministero
          degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il
          Ministero predetto destina sui posti di cui al comma 1  gli
          aspiranti  che  si  collocano  in  posizione  utile   nelle
          graduatorie di cui all'art. 19 comma 4.». 
              «Art. 24 (Assegnazioni temporanee e invio in missione).
          - 1. Il Ministero degli affari esteri e della  cooperazione
          internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione,  puo'
          inviare, per esigenze  di  servizio,  personale  docente  e
          amministrativo  e  dirigenti  scolastici  in   assegnazione
          temporanea presso scuole statali  all'estero  e  per  altre
          iniziative disciplinate dal presente  decreto  legislativo,
          per la durata massima di un  anno  scolastico,  nei  limiti
          delle risorse finanziarie disponibili. Il personale di  cui
          al  presente  comma  e'  individuato   sulla   base   delle
          graduatorie di cui all'art. 19, comma  4.  In  mancanza  di
          graduatorie utili, il Ministero degli affari esteri e della
          cooperazione  internazionale  puo'  individuare   candidati
          idonei attingendo a graduatorie di altre aree  linguistiche
          o di  materie  affini  o,  in  mancanza  anche  di  queste,
          pubblicando nel  proprio  sito  internet  istituzionale  un
          interpello semplificato, anche limitato al personale di cui
          all'art. 13, comma 1. Il personale e' collocato fuori ruolo
          e conserva, per l'intera durata  della  missione,  la  sede
          occupata nel territorio nazionale. 
              2. Per lo svolgimento degli esami di  Stato  conclusivi
          del primo e del secondo ciclo  d'istruzione,  il  Ministero
          degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
          sentito il Ministero dell'istruzione, invia in  missione  o
          in  viaggio  di  servizio  il  personale  necessario   alla
          formazione   delle   relative   commissioni   secondo    le
          disposizioni vigenti in materia nel territorio nazionale.». 
              «Art. 30 (Servizio in residenze  disagiate).  -  1.  Si
          applica l'art. 144,  commi  primo,  secondo  e  terzo,  del
          decreto del Presidente della Repubblica  n.  18  del  1967,
          nonche'  l'art.  23  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.». 
              «Art. 35 (Personale in servizio nelle scuole  europee).
          - 1. Al personale  in  servizio  nelle  scuole  europee  si
          applicano   le   disposizioni   dei   pertinenti    accordi
          internazionali. 
              2. Con le modalita' di cui  all'art.  18  comma  1,  e'
          stabilito  il  contingente  del  personale  destinato  alle
          scuole europee i cui oneri non sono a carico del  Ministero
          degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale,  sentito  il   Ministero   dell'istruzione,
          individua i candidati italiani ai posti di direttore  e  di
          direttore aggiunto di scuola europea, previa  pubblicazione
          di un bando che regola modalita' e criteri di selezione. Al
          personale di cui al presente comma si applicano, in  quanto
          compatibili con le  specifiche  disposizioni  delle  scuole
          europee, gli articoli 14 e 19. 
              3. La durata  del  servizio  nelle  scuole  europee  e'
          regolata  dall'art.  21,  in  quanto  compatibile  con   le
          specifiche disposizioni delle scuole europee. Il  personale
          gia' in servizio presso una  scuola  europea,  in  caso  di
          nomina a direttore o a direttore  aggiunto  di  una  scuola
          europea, puo' svolgere, nella nuova  funzione,  un  mandato
          pieno di cinque anni. Al  segretario  generale  e  al  vice
          segretario generale si applicano le specifiche disposizioni
          delle scuole europee. 
              4. Il periodo  di  servizio  nelle  scuole  europee  e'
          computato come servizio  all'estero  agli  effetti  di  cui
          all'art. 21. La permanenza all'estero ai sensi dell'art. 21
          e' computata agli effetti di cui al comma 2.». 
          Note al comma 977: 
              - Il testo del comma 1 dell'art. 13 del citato  decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 64 e' introdotto  dal  comma
          975 della presente legge. 
              - Si riporta il testo dell'art. 33 del  citato  decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 64 (Disciplina della  scuola
          italiana all'estero, a norma dell'art. 1, commi 180 e  181,
          lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107): 
              «Art. 33 (Legge regolatrice dei contratti). - 1.  Fatto
          salvo quanto previsto dalla presente sezione,  i  contratti
          di lavoro di cui agli articoli 31 e 32 sono regolati  dalla
          normativa locale, nonche' dagli articoli 84 e da 154 a  166
          del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
          n.  18,  e  successive  integrazioni  e  modificazioni,  ad
          eccezione  dell'art.  160  e,  limitatamente  al  personale
          docente, dell'art. 157. 
              2.  La  durata  complessiva  dei  contratti   a   tempo
          determinato non puo' superare i  limiti  temporali  massimi
          previsti dalla normativa locale per la  forma  contrattuale
          prescelta o, se piu' restrittivi, dal  decreto  legislativo
          15 giugno 2015, n. 81 e successive  modificazioni,  nonche'
          dall'art. 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
          Per esigenze eccedenti  detti  limiti,  le  scuole  statali
          all'estero stipulano contratti a tempo indeterminato, anche
          a tempo parziale. 
              3. Le selezioni del  personale  di  cui  alla  presente
          sezione  si  conformano  a   principi   di   imparzialita',
          pubblicita'  e  trasparenza  e  mirano  ad   accertare   la
          conoscenza  della  lingua  italiana  e  il  possesso  delle
          competenze necessarie ai compiti da svolgere. Le  modalita'
          delle selezioni sono stabilite  con  decreto  del  Ministro
          degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
          sentito il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca. Ai componenti delle commissioni di selezione
          non sono corrisposti  compensi,  gettoni  o  indennita'  di
          presenza ne' rimborsi spese comunque denominati. 
              4. E' in ogni caso escluso il transito  nei  ruoli  del
          personale di cui alla presente sezione.». 
          Note al comma 982: 
              - Il testo dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1997, n.
          440  (Istituzione   del   Fondo   per   l'arricchimento   e
          l'ampliamento dell'offerta formativa e per  gli  interventi
          perequativi) e' riportato nelle note al comma 503. 
          Note al comma 983: 
              -  Il  testo  dell'art.  2259-ter  del  citato  decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente comma, e' riportato nelle note al comma 917. 
          Note al comma 984: 
              - Si riporta il testo degli articoli  703  e  2199  del
          citato decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66  (Codice
          dell'ordinamento militare): 
              «Art. 703 (Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze
          di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco).  -
          1.  Nei  concorsi  relativi  all'accesso   nelle   carriere
          iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le
          riserve di posti per i volontari in ferma  prefissata  sono
          cosi determinate: 
              a) Arma dei carabinieri: 70 per cento; 
              b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento; 
              c) Polizia di Stato: 45 per cento; 
              d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento; 
              e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento; 
              f) 
              1-bis.  I  posti  riservati  di   cui   al   comma   1,
          eventualmente non ricoperti per insufficienza di  candidati
          idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a
          concorso. 
              2. Le riserve di posti di cui al comma  1  non  operano
          nei confronti dei volontari in rafferma biennale. 
              3. Con decreto  interministeriale  del  Ministro  della
          difesa  e  dei  Ministri  interessati  sono  stabilite   le
          modalita' attuative riguardanti l'immissione dei  volontari
          nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco.». 
              «Art. 2199 (Concorsi per il reclutamento nelle carriere
          iniziali delle Forze di polizia). -  1.  Nel  rispetto  dei
          vincoli normativi previsti in  materia  di  assunzioni  del
          personale e fatte salve le riserve del  10  per  cento  dei
          posti, di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo
          5 aprile 2002, n. 77, fino al 31 dicembre 2025,  in  deroga
          all'art. 703,  per  il  reclutamento  del  personale  nelle
          carriere iniziali delle  Forze  di  polizia  a  ordinamento
          civile e militare, i posti messi  annualmente  a  concorso,
          determinati sulla base di una  programmazione  quinquennale
          scorrevole  predisposta  annualmente  da   ciascuna   delle
          amministrazioni  interessate  e  trasmessa  entro   il   30
          settembre al Ministero  della  difesa,  sono  riservati  ai
          volontari in ferma prefissata di  un  anno  o  quadriennale
          ovvero in rafferma annuale, in servizio o  in  congedo,  in
          possesso dei requisiti previsti dai rispettivi  ordinamenti
          per l'accesso alle predette carriere. 
              2. Nello stesso anno puo' essere presentata domanda  di
          partecipazione   al   concorso   per   una    sola    delle
          amministrazioni di cui al comma 1. Il presente comma non si
          applica ai volontari in ferma prefissata in congedo. 
              3.  Le  procedure  di  selezione  sono  determinate  da
          ciascuna  delle  amministrazioni  interessate  con  decreto
          adottato  dal  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Ministro della difesa, e si concludono  con  la  formazione
          delle  graduatorie  di  merito.  Nella   formazione   delle
          graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali  titoli
          di merito, del periodo di servizio svolto e delle  relative
          caratterizzazioni  riferite   a   contenuti,   funzioni   e
          attivita' affini a quelli propri della carriera per cui  e'
          stata   fatta   domanda   di    accesso    nonche'    delle
          specializzazioni  acquisite  durante  la  ferma  prefissata
          annuale, considerati  utili.  L'attuazione  delle  predette
          procedure  e'  di  esclusiva   competenza   delle   singole
          amministrazioni interessate. 
              4.  Dei  concorrenti  giudicati  idonei   e   utilmente
          collocati nelle graduatorie di cui al comma 3: 
              a) una parte e'  immessa  direttamente  nelle  carriere
          iniziali  di  cui  al  comma  1,  secondo  l'ordine   delle
          graduatorie  e  nel  numero  corrispondente  alle  seguenti
          misure minime percentuali: 
              1) 30 per cento per il ruolo  appuntati  e  carabinieri
          dell'Arma dei carabinieri; 
              2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del
          Corpo della guardia di finanza; 
              3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e  assistenti
          della Polizia di Stato; 
              4) 55 per cento per  il  ruolo  degli  agenti  e  degli
          assistenti del Corpo forestale dello Stato; 
              5) 40 per cento per  il  ruolo  degli  agenti  e  degli
          assistenti del Corpo di polizia penitenziaria; 
              b) la  restante  parte  viene  immessa  nelle  carriere
          iniziali di cui al comma 1  dopo  avere  prestato  servizio
          nelle Forze armate  in  qualita'  di  volontario  in  ferma
          prefissata quadriennale,  nel  numero  corrispondente  alle
          seguenti misure massime percentuali: 
              1) 70 per cento per il ruolo  appuntati  e  carabinieri
          dell'Arma dei carabinieri; 
              2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del
          Corpo della Guardia di finanza; 
              3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e  assistenti
          della Polizia di Stato; 
              4) 45 per cento per  il  ruolo  degli  agenti  e  degli
          assistenti del Corpo forestale dello stato; 
              5) 60 per cento per  il  ruolo  degli  agenti  e  degli
          assistenti del Corpo di polizia penitenziaria. 
              5. Per le immissioni di cui al comma 4,  i  concorrenti
          di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere
          completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno
          e la ferma prefissata quadriennale. 
              6. I  criteri  e  le  modalita'  per  l'ammissione  dei
          concorrenti di cui al  comma  4,  lettera  b),  alla  ferma
          prefissata quadriennale, la relativa  ripartizione  tra  le
          singole Forze armate e le modalita' di incorporazione  sono
          stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla  base
          delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate  e
          tenuto  conto  dell'ordine  delle   graduatorie   e   delle
          preferenze espresse dai candidati. 
              7. In  relazione  all'andamento  dei  reclutamenti  dei
          volontari  in  ferma  prefissata  delle  Forze  armate,   a
          decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti  riservati  ai
          volontari di cui al comma  1  e'  rideterminato  in  misura
          percentuale con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  della  difesa,   di
          concerto con i Ministri interessati,  previa  delibera  del
          Consiglio dei Ministri.  Con  le  medesime  modalita'  sono
          rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui
          al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso  dal  Governo
          alla Camera dei deputati e al Senato  della  Repubblica  al
          fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da
          parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. 
              7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016  e  sino  al  31
          dicembre 2018, in relazione all'andamento dei  reclutamenti
          dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate,  alle
          eccezionali esigenze organizzative e di alimentazione delle
          singole Forze di polizia a ordinamento civile o militare, i
          posti di cui al comma 1 sono destinati, per gli anni 2016 e
          2017, nella misura del 50 per cento  e,  per  l'anno  2018,
          nella misura del 75 per cento dell'aliquota  riservata  per
          il  concorso  pubblico  prevista  per  ciascuna  Forza   di
          polizia, ai sensi dell'art. 703,  per  l'accesso,  mediante
          concorso pubblico, nelle carriere iniziali delle  Forze  di
          polizia, nonche' per la parte restante, nella misura del 70
          per cento all'immissione diretta a favore dei volontari  in
          ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma  annuale  in
          servizio e nella misura del  30  per  cento  a  favore  dei
          volontari in ferma prefissata di un anno in congedo  ovvero
          in ferma quadriennale in servizio o in congedo. Sono  fatti
          salvi i posti riservati ai volontari  in  ferma  prefissata
          quadriennale gia'  vincitori  di  concorso.  Gli  eventuali
          posti   relativi   ai   volontari,   non   ricoperti    per
          insufficienza di candidati idonei  in  una  aliquota,  sono
          devoluti  in  aggiunta  ai  candidati   idonei   dell'altra
          aliquota e quelli non coperti nell'anno di riferimento sono
          portati in aumento per le medesime  aliquote  riservate  ai
          volontari di quelli previsti per l'anno successivo. 
              7-ter. Per le immissioni relative ai volontari  di  cui
          al comma 7-bis, i concorrenti devono  avere  completato  la
          ferma prefissata di un anno. 
              7-quater.  Nei  concorsi  relativi  all'accesso   nella
          carriera iniziale dell'Arma dei carabinieri, in riferimento
          ai  posti  destinati  ai  carabinieri  da   formare   nelle
          specializzazioni   relative   alla   sicurezza   e   tutela
          ambientale, forestale e  agroalimentare,  di  cui  all'art.
          708, comma 1-bis, la riserva  a  favore  dei  volontari  in
          ferma prefissata delle Forze armate e' determinata: 
              a) per l'anno 2018, nella misura del 55 per cento; 
              b) per ciascuno degli anni 2019 e  2020,  nella  misura
          del 45 per cento.». 
              - Si riporta il testo del comma 9-bis dell'art. 66  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2008,   n.   133
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria): 
              «Art. 66 (Turn over). - 1. - 9. Omissis 
              9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il
          Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  possono  procedere,
          secondo le modalita' di cui al comma 10, ad  assunzioni  di
          personale  a  tempo  indeterminato,  nel   limite   di   un
          contingente di personale complessivamente corrispondente  a
          una spesa pari a quella relativa al personale  cessato  dal
          servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero  di
          unita' non superiore a  quelle  cessate  dal  servizio  nel
          corso   dell'anno   precedente.   La   predetta    facolta'
          assunzionale e' fissata nella misura del  venti  per  cento
          per  il  triennio  2012-2014,  del  cinquanta   per   cento
          nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere  dall'anno
          2016. La predetta facolta' assunzionale  e'  fissata  nella
          misura del venti per cento per il triennio  2012-2014,  del
          cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento  a
          decorrere dall'anno 2016. 
              Omissis.». 
          Note al comma 989: 
              - Si riporta il testo dell'art. 815 del citato  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento
          militare), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 815 (Dotazioni organiche dei volontari del  Corpo
          delle capitanerie di porto). - 1.  Le  dotazioni  organiche
          dei volontari del Corpo delle capitanerie  di  porto,  sono
          cosi' determinate: 
              a) 3.500 fino all'anno 2020,  3.600  per  l'anno  2021,
          3.730 per l'anno 2022, 3.880 per  l'anno  2023,  4.030  per
          l'anno 2024, 4.180 per l'anno 2025, 4.230 per l'anno 2026 e
          4.250 dall'anno 2027 in servizio permanente; 
              b) 1.775 in ferma ovvero in rafferma.». 
          Note al comma 990: 
              - Si riporta il testo dell'art. 585 del citato  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento
          militare), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 585 (Oneri per le consistenze dei  volontari  del
          Corpo delle capitanerie di porto). - 1. Gli oneri  riferiti
          alle consistenze di ciascuna  categoria  dei  volontari  di
          truppa, determinate con decreto del Ministro della  difesa,
          di cui all'art. 2217, restano a carico del Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti  e  sono  determinati  negli
          importi in euro di seguito indicati: 
              a) per l'anno 2009: 68.993.137,67; 
              b) per l'anno 2010: 65.188.592,32; 
              c) per l'anno 2011: 75.106.850,08; 
              d) per l'anno 2012: 67.969.382,62; 
              e) per l'anno 2013: 67.890.229,41; 
              f) per l'anno 2014: 67.814.528,25; 
              g) per l'anno 2015: 67.734.308,19; 
              h) per l'anno 2016 e per l'anno 2017: 67.650.788,29; 
              h-bis) per l'anno 2018: 69.597.638,29; 
              h-ter) per l'anno 2019: 71.544.488,29; 
              h-quater) per l'anno 2020: 73.491.338,29; 
              h-quinquies) per l'anno 2021: 77.371.367,29; 
              h-sexies) per l'anno 2022: 82.631.031,99; 
              h-septies) per l'anno 2023: 88.748.197,04; 
              h-octies) per l'anno 2024: 94.904.738,87; 
              h-novies) per l'anno 2025: 101.061.280,69; 
              h-decies) per l'anno 2026: 103.337.793,52; 
              h-undecies) per l'anno 2027: 104.418.929,64; 
              h-duodecies) per l'anno 2028: 104.698.134,11; 
              h-terdecies) per l'anno 2029: 104.975.165,92; 
              h-quaterdecies) per l'anno 2030: 105.252.197,73; 
              h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 106.044.951,54; 
              h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 106.808.612,95; 
              h-septiesdecies) per l'anno 2033: 107.628.048,67; 
              h-duodevicies) per l'anno 2034: 108.410.280,29; 
              h-undevicies) per l'anno 2035: 109.192.511,91; 
              h-vicies) per l'anno 2036: 109.459.022,53; 
              h-vicies   semel)   a   decorrere    dall'anno    2037:
          109.570.365,55.». 
          Note al comma 993: 
              - Il testo del comma 28 dell'art. 9  del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122 e'  riportato  nelle  note  al
          comma 801. 
          Note al comma 994: 
              - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  115  del
          citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 115 (Straordinario polizia locale). - 1. Per  gli
          anni 2020 e 2021, le  risorse  destinate  al  finanziamento
          delle prestazioni di  lavoro  straordinario  del  personale
          della polizia locale dei comuni,  delle  province  e  delle
          citta' metropolitane direttamente impegnato per le esigenze
          conseguenti ai provvedimenti di contenimento  del  fenomeno
          epidemiologico da COVID-19,  e  limitatamente  alla  durata
          dell'efficacia delle  disposizioni  attuative  adottate  ai
          sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge  23  febbraio
          2020, n. 6, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  5
          marzo  2020,  n.  13,  e  dell'art.   2,   comma   1,   del
          decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, non  sono  soggette  ai
          limiti del trattamento accessorio  previsti  dall'art.  23,
          comma 2, del decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.75,
          fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio. 
              Omissis.». 
          Note al comma 999: 
              - Si riporta il testo  del  comma  7  dell'art.  1  del
          decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157  (Misure  per
          la revisione  della  disciplina  dell'organizzazione  delle
          agenzie  fiscali,  in  attuazione  dell'art.  9,  comma  1,
          lettera h),  della  Legge  11  marzo  2014,  n.  23),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Disposizioni in  materia  di  riorganizzazione
          delle agenzie fiscali). - 1. - 6. Omissis 
              7. All'esito positivo delle  verifiche  effettuate  dal
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          delle finanze, finalizzate ad accertare il maggior  gettito
          incassato  con  riferimento  all'ultimo  anno  consuntivato
          connesso al raggiungimento degli  obiettivi  fissati  nelle
          convenzioni di cui al comma 1, sulla base di  strumenti  di
          monitoraggio e di riscontro del  suddetto  maggior  gettito
          derivante dall'attivita' volta a  promuovere  l'adempimento
          spontaneo  degli  obblighi  fiscali  e  dell'attivita'   di
          controllo fiscale,  ivi  compreso,  ove  disponibile  e  in
          relazione ai dati pertinenti, il rapporto di  cui  all'art.
          3, comma 1, lettera f), della legge 11 marzo 2014,  n.  23,
          nonche' in base  all'accertamento  dei  risparmi  di  spesa
          conseguenti  a  controlli  che   abbiano   determinato   il
          disconoscimento in via definitiva di richieste di  rimborsi
          o di  crediti  d'imposta,  gli  stanziamenti  iscritti  nei
          pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
          dell'economia e delle finanze sono integrati  con  apposito
          provvedimento  in  corso   di   gestione   per   la   quota
          incentivante di cui all'art. 59, comma 4, lettera  c),  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  nel  rispetto
          del vincolo di  neutralita'  finanziaria  relativamente  al
          previgente  sistema.  In  forza  di   tale   vincolo,   per
          l'attivita' svolta a decorrere dall'anno  2016  l'ammontare
          della predetta quota  non  puo'  superare  la  media  degli
          importi  assegnati  nel  triennio  precedente  a   ciascuna
          agenzia in  applicazione  del  citato  art.  59,  comma  4,
          lettera c), del decreto  legislativo  n.  300  del  1999  e
          dell'art. 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997,
          n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
          1997, n. 140, come sostituito dall'art. 3, comma 165, della
          legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.
          In  relazione  al  vincolo   di   neutralita'   finanziaria
          relativamente al previgente sistema e subordinatamente alla
          realizzazione degli strumenti di monitoraggio  e  riscontro
          di cui al primo periodo cessano di avere  applicazione  per
          le agenzie fiscali, con riferimento all'attivita' svolta  a
          decorrere dal 1°  gennaio  2016,  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 12 del decreto-legge n. 79  del  1997  riguardanti
          l'assegnazione   di   risorse    per    il    potenziamento
          dell'amministrazione  economica  e  finanziaria  e  per  la
          corresponsione di compensi al personale  dipendente.  Resta
          fermo quanto previsto dal citato art. 12 per  la  quota  di
          risorse rivenienti  dall'attivita'  delle  agenzie  fiscali
          destinata al fondo di assistenza per i finanzieri, al fondo
          di previdenza per il personale del Ministero  dell'economia
          e delle finanze, al  potenziamento  ed  alla  copertura  di
          oneri          indifferibili           dell'Amministrazione
          economico-finanziaria e del Corpo della Guardia di  Finanza
          nonche' quanto previsto dal medesimo articolo in  relazione
          all'incentivazione    del    personale    del     Ministero
          dell'economia e delle finanze cui  continua  a  provvedersi
          annualmente  con  decreto  ministeriale.  Con  il  medesimo
          decreto  ministeriale  puo'   essere   altresi'   stabilita
          un'ulteriore quota, eccedente i vigenti limiti di spesa, di
          ammontare non superiore a 15  milioni  di  euro  annui,  da
          destinare al fondo di cui alla legge 20  ottobre  1960,  n.
          1265. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, commi  da
          11  a  11-quinquies,del  decreto-legge  n.  95  del   2012,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,
          nelle more dei rinnovi contrattuali  previsti  dall'art.  6
          del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141,  i  sistemi
          di misurazione e valutazione della performance  individuale
          adottati dalle agenzie fiscali e  i  criteri  selettivi  da
          esse   stabiliti   per   l'attribuzione   del   trattamento
          accessorio  collegato  alla   performance   del   personale
          dipendente sono verificati nel quadro delle convenzioni  di
          cui al comma 1. 
              Omissis.».