art. 1 note (parte 25)

           	
				
 
          Note al comma 1001: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 13 luglio
          1966, n. 559 (Nuovo ordinamento  dell'Istituto  Poligrafico
          dello Stato): 
              «Art. 2. - 1.  L'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello
          Stato ha per compiti la produzione  e  la  fornitura  della
          carta,  delle  carte  valori,  degli   stampati   e   delle
          pubblicazioni anche su supporti  informatici,  nonche'  dei
          prodotti   cartotecnici    per    il    fabbisogno    delle
          amministrazioni dello Stato. 
              2. L'Istituto provvede alla stampa  ed  alla  gestione,
          anche con strumenti telematici, della Gazzetta Ufficiale  e
          della  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
          Repubblica italiana, salva la competenza del  Ministero  di
          grazia e giustizia per quanto concerne la  direzione  e  la
          redazione  delle  stesse,   nonche'   alla   stampa   delle
          pubblicazioni ufficiali dello Stato. 
              3.  L'Istituto  cura  la  stampa  di  pubblicazioni  di
          carattere legislativo, di raccolte e di estratti di leggi e
          atti ufficiali e di pubblicazioni similari. 
              4. L'Istituto puo', inoltre, pubblicare e vendere opere
          aventi   rilevante   carattere    artistico,    letterario,
          scientifico e, in  genere,  culturale,  ferme  restando  in
          materia le attribuzioni del  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali. 
              5. L'Istituto svolge, altresi', i seguenti compiti: 
              a) conio delle monete di  Stato  in  conformita'  delle
          leggi vigenti; 
              b) conio di monete estere; 
              c) conio di monete a corso legale di speciale scelta da
          cedere, a norma di legge, a privati, enti ed associazioni; 
              d) conio di medaglie e  fusioni  artistiche  per  conto
          dello Stato italiano, di Stati esteri, di enti e privati; 
              e)  fabbricazione  di  sigilli   ufficiali   e   marchi
          metallici recanti l'emblema dello Stato; 
              f) fabbricazione di timbri metallici e marchi per conto
          di enti pubblici e di privati; 
              g) fabbricazione di contrassegni di Stato; 
              h)  fabbricazione  di  targhe,  distintivi   metallici,
          gettoni ed altri prodotti artistici; 
              i) promozione  dell'attivita'  della  Scuola  dell'arte
          della medaglia e del Museo della Zecca; 
              l) esecuzione di saggi su monete e  metalli  per  conto
          dello Stato e di privati; 
              m) riparazione di congegni e macchinari  in  uso  o  in
          proprieta' dello Stato; 
              n)  partecipazione  a  studi,   rilevazioni   e   prove
          sperimentali nelle materie  attinenti  al  campo  specifico
          della meccanica; 
              o) perizia delle monete ritenute false; 
              p) conio di monete commemorative o celebrative; 
              q)   fabbricazione   di   contrassegni   per   macchine
          affrancatrici per conto dello Stato; 
              r) promozione e partecipazione a studi,  rilevazioni  e
          prove sperimentali nelle materie attinenti alle funzioni di
          cui al presente articolo. 
              6. La coniazione da parte della sezione Zecca di monete
          per conto di Stati  esteri  dovra'  essere  preventivamente
          autorizzata dal Ministero del tesoro, del bilancio e  della
          programmazione economica. 
              7. L'Istituto puo' vendere i suoi prodotti alle aziende
          autonome di Stato, ad enti e a privati italiani e stranieri
          ed  assumere  commesse   in   materia   cartaria   e,   con
          l'autorizzazione del servizio centrale  del  Provveditorato
          generale dello Stato del Ministero del tesoro, del bilancio
          e della programmazione economica, in materia grafica. 
              8. Nello svolgimento della  sua  attivita',  l'Istituto
          puo' esercitare, direttamente o  indirettamente,  attivita'
          affini,  ausiliarie,  connesse  o  strumentali  rispetto  a
          quelle previste nel presente articolo. 
              9. L'Istituto, nello svolgimento  della  sua  attivita'
          puo'  compiere  ogni  operazione  di  natura  mobiliare   o
          immobiliare necessaria od utile al raggiungimento delle sue
          finalita'. 
              10. Le  attivita'  e  i  compiti  di  cui  al  presente
          articolo  sono  svolti   nel   rispetto   della   normativa
          comunitaria in materia. 
              10-bis. Ai fini del presente articolo,  ferme  restando
          le specifiche disposizioni  legislative  in  materia,  sono
          considerati  carte  valori  i  prodotti,  individuati   con
          decreto  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  aventi  almeno  uno  dei
          seguenti requisiti: 
              a) sono destinati ad attestare il  rilascio,  da  parte
          dello  Stato  o  di  altre  pubbliche  amministrazioni,  di
          autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti  di
          identita' e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad
          assumere un  valore  fiduciario  e  di  tutela  della  fede
          pubblica  in   seguito   alla   loro   emissione   o   alle
          scritturazioni su di essi effettuate; 
              b) sono realizzati con  tecniche  di  sicurezza  o  con
          impiego  di  carte  filigranate  o  similari  o  di   altri
          materiali  di  sicurezza  ovvero  con  elementi  o  sistemi
          magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative
          infrastrutture, di assicurare  un'idonea  protezione  dalle
          contraffazioni e dalle falsificazioni.». 
          Note al comma 1003: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2133 del citato decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
              «Art. 2133 (Permute). - 1. Per  il  contenimento  delle
          relative   spese    di    potenziamento,    ammodernamento,
          manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in
          dotazione, la facolta' di cui all'art. 545,  di  stipulare,
          nei termini ivi contemplati, convenzioni e contratti aventi
          ad oggetto  la  permuta  di  materiali  o  prestazioni  con
          soggetti pubblici e privati compete anche  al  Corpo  della
          Guardia di finanza. A tale fine  si  applicano,  in  quanto
          compatibili, le disposizioni del regolamento, a  norma  del
          comma 2 dell'art. 545.». 
          Note al comma 1004: 
              - Il testo dell'art. 30 del citato decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note al comma 435. 
              - Il testo del comma 3-quinquies dell'art. 4 del citato
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  ottobre  2013,  n.  125  e'
          riportato nelle note al comma 181. 
          Note al comma 1005: 
              - Il testo dell'art. 249 del  citato  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77  e'  riportato  nelle  note  al
          comma 430. 
          Note al comma 1010: 
              - Si riporta il testo dell'art. 615 del citato  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 615 (Fondo per esigenze di difesa  nazionale).  -
          1.  Per  il  finanziamento  degli  interventi  a   sostegno
          dell'economia  nel  settore  dell'industria   nazionale   a
          elevato contenuto  tecnologico  e'  istituito  un  apposito
          fondo iscritto nello  stato  di  previsione  del  Ministero
          della  difesa,  per  la  realizzazione  di   programmi   di
          investimento pluriennale per esigenze di difesa  nazionale,
          derivanti anche da accordi internazionali. Per la dotazione
          del fondo si provvede ai sensi dell'art. 21,  comma  1-ter,
          lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o
          piu' decreti del Ministro della difesa,  da  comunicare  al
          Ministero dell'economia e delle finanze, tramite  l'Ufficio
          centrale  del  bilancio,  e  alla  Corte  dei  conti,  sono
          individuati, nell'ambito della predetta  pianificazione,  i
          programmi in esecuzione o da avviare con le  disponibilita'
          del  fondo,  disponendo  le   conseguenti   variazioni   di
          bilancio.  Con  decreti  del  Ministro  della  difesa,   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono individuate le modalita' e le procedure di  assunzione
          di spesa anche a  carattere  pluriennale  per  i  programmi
          derivati da accordi internazionali.». 
          Note al comma 1011: 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  26  del
          citato decreto legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 26 (Attribuzioni del Capo di stato maggiore della
          difesa). - 1. Il Capo di stato maggiore  della  difesa,  in
          base alle direttive impartite dal Ministro della difesa: 
              a)  e'   responsabile   della   pianificazione,   della
          predisposizione e dell'impiego delle Forze armate nel  loro
          complesso; predispone, sentiti i Capi di stato maggiore  di
          Forza  armata  e  il  Comandante  generale  dell'Arma   dei
          carabinieri, in relazione ai compiti militari dell'Arma, la
          pianificazione  generale  finanziaria  e  quella  operativa
          interforze   e   definisce    i    conseguenti    programmi
          tecnico-finanziari; 
              a-bis)  provvede,   per   le   esigenze   dei   comandi
          direttamente dipendenti e  degli  enti  interforze  di  cui
          all'art. 93 del regolamento, all'impiego operativo  e  alla
          diretta amministrazione dei  correlati  fondi  del  settore
          funzionamento volti ad assicurare l'efficienza  dei  mezzi,
          dei materiali e  delle  infrastrutture,  anche  avvalendosi
          delle  competenti  direzioni  generali,  nei  limiti  degli
          stanziamenti approvati dal Ministro. 
              b) assicura i rapporti con le corrispondenti  autorita'
          militari degli altri Stati; 
              c)   adotta   le   misure   organizzative   conseguenti
          all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 10, comma 3. 
              Omissis.». 
          Note al comma 1012: 
              - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  4  della
          legge 31 dicembre 2012, n. 244 (Delega al  Governo  per  la
          revisione dello strumento militare nazionale e norme  sulla
          medesima materia), come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  4   (Disposizioni   in   materia   contabile   e
          finanziaria). - 1. In relazione  a  quanto  previsto  dagli
          articoli 2  e  3,  al  fine  di  incrementare  l'efficienza
          operativa   dello   strumento   militare   nazionale,    la
          flessibilita' di bilancio e garantire il  miglior  utilizzo
          delle risorse finanziarie: 
              a) la sezione II del Documento di  economia  e  finanza
          (DEF), di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196,  e  successive  modificazioni,  riporta,  in  apposito
          allegato,   informazioni   di   dettaglio   sui   risultati
          conseguiti nell'attuazione del processo di riconfigurazione
          dello  strumento  militare,  anche  sotto  il  profilo  del
          recupero delle risorse realizzato ai sensi della lettera d)
          del presente comma, e sulle previsioni di reindirizzo delle
          medesime risorse nei settori di spesa in cui si articola il
          bilancio del Ministero della difesa, almeno per il triennio
          successivo; 
              b) la legge di stabilita', nel rispetto degli obiettivi
          di finanza pubblica,  sulla  base  dei  dati  afferenti  il
          recupero  di  risorse  riportati  nel  DEF,  provvede  alla
          regolazione delle  grandezze  previste  dalla  legislazione
          vigente  in  termini   di   rimodulazione   delle   risorse
          finanziarie tra i vari settori di spesa del Ministero della
          difesa, al fine di adeguarne gli  effetti  finanziari  agli
          obiettivi    di     stabilita',     razionalizzazione     e
          ridistribuzione delle risorse; 
              c) le risorse recuperate a seguito dell'attuazione  del
          processo  di  revisione  dello  strumento   militare   sono
          destinate al riequilibrio dei principali settori  di  spesa
          del Ministero della difesa, con la finalita' di  assicurare
          il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di
          sostenere le capacita' operative; 
              d) nel corso  di  ciascun  esercizio  finanziario,  con
          decreto del Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  accertati  i
          risparmi realizzati in relazione allo stato  di  attuazione
          delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria.
          Detti risparmi, previa verifica dell'invarianza  sui  saldi
          di  finanza   pubblica,   affluiscono   mediante   apposite
          variazioni  di  bilancio,  da  adottare  con  decreto   del
          Ministro dell'economia e delle finanze, nei  fondi  di  cui
          all'art.  619   del   codice   dell'ordinamento   militare,
          unitamente alle maggiori entrate non soggette a limitazioni
          ai sensi della legislazione vigente riferite  ad  attivita'
          di pertinenza del Ministero  della  difesa  non  altrimenti
          destinate da disposizioni legislative o regolamentari. Alla
          ripartizione delle disponibilita' dei predetti fondi, fermo
          restando il divieto di utilizzare risorse in conto capitale
          per il finanziamento di spese  correnti,  si  provvede  con
          decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo  di
          stato maggiore della difesa; 
              e) nelle more del  completamento  della  riforma  della
          struttura del bilancio dello Stato di cui all'art. 40 della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,
          i decreti legislativi di  cui  all'art.  1  della  presente
          legge potranno prevedere per un periodo massimo di tre anni
          la sperimentazione di una maggiore flessibilita' gestionale
          di bilancio connessa al mantenimento  in  efficienza  dello
          strumento  militare  e  al  sostenimento   delle   relative
          capacita' operative. Resta fermo il divieto  di  utilizzare
          risorse in conto capitale per finanziare spese correnti; 
              f) nelle more del riordino di cui all'art. 51, comma 2,
          secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  al
          ne di garantire la massima trasparenza della spesa, il  suo
          monitoraggio   nel   corso   dell'anno   e   di   agevolare
          l'accertamento dei risparmi di  cui  alla  lettera  d)  del
          presente comma,  sono  attivate,  anche  mediante  apposite
          convenzioni, procedure volte ad assicurare la certezza e la
          tempestiva disponibilita' al Dipartimento della  Ragioneria
          generale  dello  Stato  delle   informazioni   allo   scopo
          necessarie. 
              f-bis) i risparmi di cui alla lettera d) sono  iscritti
          nello stato di previsione del Ministero della difesa  sulla
          base   delle   previsioni   effettuate   per    l'esercizio
          finanziario  di  riferimento  e   sono   resi   disponibili
          nell'esercizio finanziario successivo a quello  oggetto  di
          accertamento. 
              Omissis.». 
          Note al comma 1016: 
              - Il  riferimento  al  testo  del  citato  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e'
          riportato nelle note al comma 396. 
          Note al comma 1023: 
              - Si riporta il testo dei commi 74 e  75  dell'art.  24
          del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3   agosto   2009,   n.   102
          (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini): 
              «Art. 24 (Disposizioni  in  materia  di  Forze  armate,
          Forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto  di
          Stato). - 1. - 73. Omissis 
              74. Al fine di assicurare la prosecuzione del  concorso
          delle  Forze  armate  nel  controllo  del   territorio,   a
          decorrere dal 4 agosto 2009 il  piano  di  impiego  di  cui
          all'art. 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del  decreto-legge
          23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato per due
          ulteriori  semestri  per   un   contingente   di   militari
          incrementato  con  ulteriori  1.250  unita',  destinate   a
          servizi di perlustrazione e pattuglia nonche' di  vigilanza
          di siti e obiettivi sensibili in concorso e  congiuntamente
          alle Forze di polizia. Il personale e' posto a disposizione
          dei prefetti delle province per l'impiego nei comuni ove si
          rende maggiormente necessario.  Ai  fini  dell'impiego  del
          personale delle Forze armate nei servizi di cui al presente
          comma, si applicano le disposizioni di cui  all'art.  7-bis
          commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine
          e' autorizzata la spesa di 27,7 milioni di euro per  l'anno
          2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010. 
              75. Al personale delle Forze di polizia  impiegato  per
          il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione
          e  pattuglia  di  cui  all'art.   7-bis,   comma   1,   del
          decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  24  luglio  2008,  n.  125,  e'
          attribuita  un'indennita'  di  importo  analogo  a   quella
          onnicomprensiva, di cui al medesimo art.  7-bis,  comma  4,
          del  decreto-legge  n.  92  del   2008,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge n. 125 del  2008,  e  successive
          modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate.
          Quando non e' prevista la corresponsione dell'indennita' di
          ordine pubblico, l'indennita' di cui al periodo  precedente
          e' attribuita anche al personale  delle  Forze  di  polizia
          impiegato nei servizi  di  vigilanza  a  siti  e  obiettivi
          sensibili svolti congiuntamente al  personale  delle  Forze
          armate, ovvero in forma dinamica dedicati a piu'  obiettivi
          vigilati  dal  medesimo  personale.  Agli  oneri  derivanti
          dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3  milioni  di
          euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni  di  euro  per  l'anno
          2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.  61,
          comma  18,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n.  133  e,  per  l'anno  2010,   mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  3,
          comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  3  del
          decreto-legge 10 dicembre 2013,  n.  136,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   febbraio   2014,   n.   6
          (Disposizioni  urgenti  dirette  a  fronteggiare  emergenze
          ambientali e industriali ed a favorire  lo  sviluppo  delle
          aree interessate): 
              «Art. 3 (Combustione illecita di rifiuti). - 1. Omissis 
              2. Le stesse pene si applicano a  colui  che  tiene  le
          condotte di cui all'art. 255, comma 1,  e  le  condotte  di
          reato di cui agli articoli 256  e  259  in  funzione  della
          successiva combustione illecita di rifiuti. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 7-bis del decreto-legge
          23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 luglio 2008, n. 125 (Misure urgenti in materia  di
          sicurezza pubblica): 
              «Art. 7-bis (Concorso delle Forze armate nel  controllo
          del  territorio).  -  1.  Per  specifiche  ed   eccezionali
          esigenze di prevenzione  della  criminalita',  ove  risulti
          opportuno un accresciuto  controllo  del  territorio,  puo'
          essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di
          personale  militare   appartenente   alle   Forze   armate,
          preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o
          comunque    volontari    delle    stesse    Forze    armate
          specificatamente addestrati  per  i  compiti  da  svolgere.
          Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti  delle
          province comprendenti aree metropolitane  e  comunque  aree
          densamente popolate, ai sensi dell'art. 13 della  legge  1°
          aprile 1981, n. 121, per servizi  di  vigilanza  a  siti  e
          obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e  pattuglia
          in concorso e congiuntamente  alle  Forze  di  polizia.  Il
          piano puo' essere autorizzato per un periodo di  sei  mesi,
          rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore
          a 3.000 unita'. 
              1-bis. Ai fini e con le medesime modalita'  di  cui  al
          comma 1, nelle aree ove si ritiene  necessario  assicurare,
          in presenza di fenomeni di  emergenza  criminale,  un  piu'
          efficace controllo del territorio e' autorizzato,  fino  al
          31 dicembre 2008, l'impiego di un contingente non superiore
          a 500 militari delle Forze armate. 
              2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate
          di cui ai commi 1 e  1-bis  e'  adottato  con  decreto  del
          Ministro dell'interno, di concerto con  il  Ministro  della
          difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine  e  della
          sicurezza pubblica integrato dal  Capo  di  stato  maggiore
          della  difesa  e  previa  informazione  al  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno  riferisce
          in proposito alle competenti Commissioni parlamentari. 
              3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al  comma  l,  il
          personale delle Forze armate non appartenente all'Arma  dei
          carabinieri agisce con le funzioni di  agente  di  pubblica
          sicurezza e puo'  procedere  alla  identificazione  e  alla
          immediata perquisizione sul posto di  persone  e  mezzi  di
          trasporto a norma dell'art. 4 della legge 22  maggio  1975,
          n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti
          che possono mettere in pericolo l'incolumita' di persone  o
          la sicurezza dei  luoghi  vigilati,  con  esclusione  delle
          funzioni   di   polizia    giudiziaria.    Ai    fini    di
          identificazione, per  completare  gli  accertamenti  e  per
          procedere a tutti  gli  atti  di  polizia  giudiziaria,  il
          personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
          presso i piu' vicini uffici  o  comandi  della  Polizia  di
          Stato o dell'Arma  dei  carabinieri.  Nei  confronti  delle
          persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'art.
          349 del codice di procedura penale. 
              4. Agli oneri derivanti dall'attuazione  dei  commi  1,
          1-bis e 2, stabiliti entro  il  limite  di  spesa  di  31,2
          milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2008  e  2009,
          comprendenti le spese per il trasferimento e l'impiego  del
          personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi  per
          lavoro straordinario  e  di  un'indennita'  onnicomprensiva
          determinata ai sensi dell'art.  20  della  legge  26  marzo
          2001, n. 128,  e  comunque  non  superiore  al  trattamento
          economico accessorio previsto  per  le  Forze  di  polizia,
          individuati con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze, di concerto con i Ministri  dell'interno  e  della
          difesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2008-2010,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi
          da ripartire"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2008,  allo  scopo
          parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni  di  euro  per
          l'anno 2008 e  a  16  milioni  di  euro  per  l'anno  2009,
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze; quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2008 e
          a 8 milioni  di  euro  per  l'anno  2009,  l'accantonamento
          relativo  al  Ministero  della  giustizia;  quanto  a  18,2
          milioni di euro per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di euro per
          l'anno 2009, l'accantonamento relativo al  Ministero  degli
          affari esteri. 
              5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
          Note al comma 1024: 
              -  Il  testo  dei  commi  74  e  75  dell'art.  24  del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102  e'
          riportato nelle note al comma 1023. 
          Note al comma 1025: 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  22  del
          citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
              «Art. 22  (Misure  per  la  funzionalita'  delle  Forze
          armate - Operazione "Strade  sicure").  -  1.  Al  fine  di
          garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze
          armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi  al
          contenimento della diffusione del COVID-19 fino  alla  data
          di cessazione  dello  stato  di  emergenza  deliberato  dal
          Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si dispone che: 
              a) l'incremento delle 253 unita' di  personale  di  cui
          all'art. 74, comma 01, del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.
          18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24  aprile
          2020, n. 27, e' ulteriormente prorogato fino al  31  luglio
          2020; 
              b) l'intero contingente di cui all'art.  74-ter,  comma
          1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  e'
          integrato di ulteriori 500 unita' dalla data  di  effettivo
          impiego fino al 31 luglio 2020. 
              Omissis.». 
          Note al comma 1027: 
              - Si riporta il testo del comma 1  dell'art.  23  della
          legge  27  dicembre  2002,  n.  289  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2003): 
              «Art. 23 (Razionalizzazione delle spese e flessibilita'
          del bilancio). - 1. Per il conseguimento degli obiettivi di
          finanza  pubblica,  le  dotazioni  iniziali  delle   unita'
          previsionali  di  base  degli  stati  di   previsione   dei
          Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese per
          consumi  intermedi  non  aventi  natura  obbligatoria  sono
          ridotte del 10 per cento. In ciascuno stato  di  previsione
          della spesa e' istituito un fondo da  ripartire  nel  corso
          della gestione per  provvedere  ad  eventuali  sopravvenute
          maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e  servizi,
          la cui dotazione iniziale e' costituita dal  10  per  cento
          dei     rispettivi     stanziamenti     come     risultanti
          dall'applicazione del periodo precedente.  La  ripartizione
          del fondo e' disposta con decreti del Ministro  competente,
          comunicati, anche con evidenze informatiche,  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici  centrali
          del   bilancio,   nonche'   alle   competenti   Commissioni
          parlamentari e alla Corte dei conti. 
              Omissis.». 
          Note al comma 1028: 
              - Il  testo  del  comma  2  dell'art.  23  del  decreto
          legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e' riportato  nelle  note
          al comma 870. 
              - Il testo del comma 1  dell'art.  23  della  legge  27
          dicembre 2002, n. 289 e'  riportato  nelle  note  al  comma
          1027. 
          Note al comma 1030: 
              - Si riporta il testo del comma 350 dell'art.  1  della
          citata  legge  30  dicembre  2018,  n.  145  (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): 
              «350. Ai fini della razionalizzazione  organizzativa  e
          amministrativa   delle   articolazioni   territoriali   del
          Ministero dell'economia e delle finanze, si  provvede  alla
          revisione   degli    assetti    organizzativi    periferici
          attraverso: 
              a) la realizzazione di  presidi  unitari  orientati  al
          governo  coordinato   dei   servizi   erogati   in   ambito
          territoriale dalle articolazioni periferiche del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, ivi compresi gli  uffici  di
          segreteria degli organi della giurisdizione  tributaria  di
          cui all'art. 31 del decreto legislativo 31  dicembre  1992,
          n. 545, ferme restando  le  funzioni  di  collaborazione  e
          supporto  nell'esercizio   dell'attivita'   giurisdizionale
          delle commissioni tributarie.  Tali  presidi  costituiscono
          uffici dirigenziali non generali e dipendono  organicamente
          e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale
          dello Stato; 
              b) la  realizzazione  di  poli  logistici  territoriali
          unitari, anche mediante condivisione delle sedi con  uffici
          di altre amministrazioni statali e, in particolare, con  le
          altre   articolazioni    dell'amministrazione    economico-
          finanziaria; 
              c) l'unificazione e la  rideterminazione  degli  uffici
          dirigenziali   non   generali   presso   le   articolazioni
          periferiche,   apportando   una   riduzione   del    numero
          complessivo di uffici del Ministero non inferiore al 5  per
          cento. Il contingente di personale addetto agli  uffici  di
          segreteria  delle  commissioni  tributarie  e'  evidenziato
          nell'ambito della dotazione  organica  unitaria  e  la  sua
          consistenza e le variazioni  sono  determinate  secondo  le
          modalita' previste  dall'art.  32,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.». 
              - Il testo del comma 5 dell'art. 10  del  decreto-legge
          29 novembre 2004, n. 282,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni  urgenti
          in materia fiscale e  di  finanza  pubblica)  e'  riportato
          nelle note al comma 472. 
          Note al comma 1033: 
              - La legge 24 novembre 1981, n. 689 recante  «Modifiche
          al sistema penale» e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          Repubblica Italiana del 30 novembre 1981, n. 329. 
          Note al comma 1034: 
              - Si riporta il testo dell'art. 130 del citato  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
          e compiti amministrativi dello Stato alle regioni  ed  agli
          enti locali, in attuazione del capo I della legge 15  marzo
          1997, n. 59): 
              «Art. 130 (Trasferimenti di  competenze  relative  agli
          invalidi civili).  -  1.  A  decorrere  dal  centoventesimo
          giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni
          e indennita' spettanti, ai sensi della vigente  disciplina,
          agli invalidi civili e' trasferita ad un apposito fondo  di
          gestione  istituito  presso  l'Istituto   nazionale   della
          previdenza sociale (INPS). 
              2. Le funzioni di  concessione  dei  nuovi  trattamenti
          economici a favore degli invalidi  civili  sono  trasferite
          alle  regioni,  che,  secondo  il  criterio  di   integrale
          copertura, provvedono con risorse  proprie  alla  eventuale
          concessione  di  benefici  aggiuntivi  rispetto  a   quelli
          determinati con legge dello Stato, per tutto il  territorio
          nazionale. 
              3. Fermo restando il principio della separazione tra la
          fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione
          dei benefici economici, di cui all'art. 11 della  legge  24
          dicembre 1993, n. 537, nei procedimenti giurisdizionali  ed
          esecutivi, relativi alla concessione  delle  prestazioni  e
          dei servizi, attivati a decorrere dal  termine  di  cui  al
          comma 1 del presente articolo,  la  legittimazione  passiva
          spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le
          provvidenze concesse dalle regioni stesse ed all'INPS negli
          altri casi, anche relativamente a provvedimenti  concessori
          antecedenti al termine di cui al medesimo comma 1. 
              4. Avverso i provvedimenti di concessione o diniego  e'
          ammesso  ricorso  amministrativo,  secondo   la   normativa
          vigente in materia di pensione sociale, ferma  restante  la
          tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.». 
          Note al comma 1038: 
              - La legge 25 novembre 1971, n. 1041 recante  «Gestioni
          fuori  bilancio  nell'ambito  delle  Amministrazioni  dello
          Stato» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.316 del  15
          dicembre 1971.