Note al comma 1001:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 13 luglio
1966, n. 559 (Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico
dello Stato):
«Art. 2. - 1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato ha per compiti la produzione e la fornitura della
carta, delle carte valori, degli stampati e delle
pubblicazioni anche su supporti informatici, nonche' dei
prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle
amministrazioni dello Stato.
2. L'Istituto provvede alla stampa ed alla gestione,
anche con strumenti telematici, della Gazzetta Ufficiale e
della Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana, salva la competenza del Ministero di
grazia e giustizia per quanto concerne la direzione e la
redazione delle stesse, nonche' alla stampa delle
pubblicazioni ufficiali dello Stato.
3. L'Istituto cura la stampa di pubblicazioni di
carattere legislativo, di raccolte e di estratti di leggi e
atti ufficiali e di pubblicazioni similari.
4. L'Istituto puo', inoltre, pubblicare e vendere opere
aventi rilevante carattere artistico, letterario,
scientifico e, in genere, culturale, ferme restando in
materia le attribuzioni del Ministero per i beni e le
attivita' culturali.
5. L'Istituto svolge, altresi', i seguenti compiti:
a) conio delle monete di Stato in conformita' delle
leggi vigenti;
b) conio di monete estere;
c) conio di monete a corso legale di speciale scelta da
cedere, a norma di legge, a privati, enti ed associazioni;
d) conio di medaglie e fusioni artistiche per conto
dello Stato italiano, di Stati esteri, di enti e privati;
e) fabbricazione di sigilli ufficiali e marchi
metallici recanti l'emblema dello Stato;
f) fabbricazione di timbri metallici e marchi per conto
di enti pubblici e di privati;
g) fabbricazione di contrassegni di Stato;
h) fabbricazione di targhe, distintivi metallici,
gettoni ed altri prodotti artistici;
i) promozione dell'attivita' della Scuola dell'arte
della medaglia e del Museo della Zecca;
l) esecuzione di saggi su monete e metalli per conto
dello Stato e di privati;
m) riparazione di congegni e macchinari in uso o in
proprieta' dello Stato;
n) partecipazione a studi, rilevazioni e prove
sperimentali nelle materie attinenti al campo specifico
della meccanica;
o) perizia delle monete ritenute false;
p) conio di monete commemorative o celebrative;
q) fabbricazione di contrassegni per macchine
affrancatrici per conto dello Stato;
r) promozione e partecipazione a studi, rilevazioni e
prove sperimentali nelle materie attinenti alle funzioni di
cui al presente articolo.
6. La coniazione da parte della sezione Zecca di monete
per conto di Stati esteri dovra' essere preventivamente
autorizzata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
7. L'Istituto puo' vendere i suoi prodotti alle aziende
autonome di Stato, ad enti e a privati italiani e stranieri
ed assumere commesse in materia cartaria e, con
l'autorizzazione del servizio centrale del Provveditorato
generale dello Stato del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, in materia grafica.
8. Nello svolgimento della sua attivita', l'Istituto
puo' esercitare, direttamente o indirettamente, attivita'
affini, ausiliarie, connesse o strumentali rispetto a
quelle previste nel presente articolo.
9. L'Istituto, nello svolgimento della sua attivita'
puo' compiere ogni operazione di natura mobiliare o
immobiliare necessaria od utile al raggiungimento delle sue
finalita'.
10. Le attivita' e i compiti di cui al presente
articolo sono svolti nel rispetto della normativa
comunitaria in materia.
10-bis. Ai fini del presente articolo, ferme restando
le specifiche disposizioni legislative in materia, sono
considerati carte valori i prodotti, individuati con
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, aventi almeno uno dei
seguenti requisiti:
a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte
dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di
autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di
identita' e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad
assumere un valore fiduciario e di tutela della fede
pubblica in seguito alla loro emissione o alle
scritturazioni su di essi effettuate;
b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con
impiego di carte filigranate o similari o di altri
materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi
magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative
infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle
contraffazioni e dalle falsificazioni.».
Note al comma 1003:
- Si riporta il testo dell'art. 2133 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 2133 (Permute). - 1. Per il contenimento delle
relative spese di potenziamento, ammodernamento,
manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in
dotazione, la facolta' di cui all'art. 545, di stipulare,
nei termini ivi contemplati, convenzioni e contratti aventi
ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con
soggetti pubblici e privati compete anche al Corpo della
Guardia di finanza. A tale fine si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del regolamento, a norma del
comma 2 dell'art. 545.».
Note al comma 1004:
- Il testo dell'art. 30 del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note al comma 435.
- Il testo del comma 3-quinquies dell'art. 4 del citato
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e'
riportato nelle note al comma 181.
Note al comma 1005:
- Il testo dell'art. 249 del citato decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nelle note al
comma 430.
Note al comma 1010:
- Si riporta il testo dell'art. 615 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 615 (Fondo per esigenze di difesa nazionale). -
1. Per il finanziamento degli interventi a sostegno
dell'economia nel settore dell'industria nazionale a
elevato contenuto tecnologico e' istituito un apposito
fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero
della difesa, per la realizzazione di programmi di
investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale,
derivanti anche da accordi internazionali. Per la dotazione
del fondo si provvede ai sensi dell'art. 21, comma 1-ter,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o
piu' decreti del Ministro della difesa, da comunicare al
Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio
centrale del bilancio, e alla Corte dei conti, sono
individuati, nell'ambito della predetta pianificazione, i
programmi in esecuzione o da avviare con le disponibilita'
del fondo, disponendo le conseguenti variazioni di
bilancio. Con decreti del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono individuate le modalita' e le procedure di assunzione
di spesa anche a carattere pluriennale per i programmi
derivati da accordi internazionali.».
Note al comma 1011:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 26 del
citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 26 (Attribuzioni del Capo di stato maggiore della
difesa). - 1. Il Capo di stato maggiore della difesa, in
base alle direttive impartite dal Ministro della difesa:
a) e' responsabile della pianificazione, della
predisposizione e dell'impiego delle Forze armate nel loro
complesso; predispone, sentiti i Capi di stato maggiore di
Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri, in relazione ai compiti militari dell'Arma, la
pianificazione generale finanziaria e quella operativa
interforze e definisce i conseguenti programmi
tecnico-finanziari;
a-bis) provvede, per le esigenze dei comandi
direttamente dipendenti e degli enti interforze di cui
all'art. 93 del regolamento, all'impiego operativo e alla
diretta amministrazione dei correlati fondi del settore
funzionamento volti ad assicurare l'efficienza dei mezzi,
dei materiali e delle infrastrutture, anche avvalendosi
delle competenti direzioni generali, nei limiti degli
stanziamenti approvati dal Ministro.
b) assicura i rapporti con le corrispondenti autorita'
militari degli altri Stati;
c) adotta le misure organizzative conseguenti
all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 10, comma 3.
Omissis.».
Note al comma 1012:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 della
legge 31 dicembre 2012, n. 244 (Delega al Governo per la
revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla
medesima materia), come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Disposizioni in materia contabile e
finanziaria). - 1. In relazione a quanto previsto dagli
articoli 2 e 3, al fine di incrementare l'efficienza
operativa dello strumento militare nazionale, la
flessibilita' di bilancio e garantire il miglior utilizzo
delle risorse finanziarie:
a) la sezione II del Documento di economia e finanza
(DEF), di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, e successive modificazioni, riporta, in apposito
allegato, informazioni di dettaglio sui risultati
conseguiti nell'attuazione del processo di riconfigurazione
dello strumento militare, anche sotto il profilo del
recupero delle risorse realizzato ai sensi della lettera d)
del presente comma, e sulle previsioni di reindirizzo delle
medesime risorse nei settori di spesa in cui si articola il
bilancio del Ministero della difesa, almeno per il triennio
successivo;
b) la legge di stabilita', nel rispetto degli obiettivi
di finanza pubblica, sulla base dei dati afferenti il
recupero di risorse riportati nel DEF, provvede alla
regolazione delle grandezze previste dalla legislazione
vigente in termini di rimodulazione delle risorse
finanziarie tra i vari settori di spesa del Ministero della
difesa, al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli
obiettivi di stabilita', razionalizzazione e
ridistribuzione delle risorse;
c) le risorse recuperate a seguito dell'attuazione del
processo di revisione dello strumento militare sono
destinate al riequilibrio dei principali settori di spesa
del Ministero della difesa, con la finalita' di assicurare
il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di
sostenere le capacita' operative;
d) nel corso di ciascun esercizio finanziario, con
decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono accertati i
risparmi realizzati in relazione allo stato di attuazione
delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria.
Detti risparmi, previa verifica dell'invarianza sui saldi
di finanza pubblica, affluiscono mediante apposite
variazioni di bilancio, da adottare con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, nei fondi di cui
all'art. 619 del codice dell'ordinamento militare,
unitamente alle maggiori entrate non soggette a limitazioni
ai sensi della legislazione vigente riferite ad attivita'
di pertinenza del Ministero della difesa non altrimenti
destinate da disposizioni legislative o regolamentari. Alla
ripartizione delle disponibilita' dei predetti fondi, fermo
restando il divieto di utilizzare risorse in conto capitale
per il finanziamento di spese correnti, si provvede con
decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di
stato maggiore della difesa;
e) nelle more del completamento della riforma della
struttura del bilancio dello Stato di cui all'art. 40 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,
i decreti legislativi di cui all'art. 1 della presente
legge potranno prevedere per un periodo massimo di tre anni
la sperimentazione di una maggiore flessibilita' gestionale
di bilancio connessa al mantenimento in efficienza dello
strumento militare e al sostenimento delle relative
capacita' operative. Resta fermo il divieto di utilizzare
risorse in conto capitale per finanziare spese correnti;
f) nelle more del riordino di cui all'art. 51, comma 2,
secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al
ne di garantire la massima trasparenza della spesa, il suo
monitoraggio nel corso dell'anno e di agevolare
l'accertamento dei risparmi di cui alla lettera d) del
presente comma, sono attivate, anche mediante apposite
convenzioni, procedure volte ad assicurare la certezza e la
tempestiva disponibilita' al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato delle informazioni allo scopo
necessarie.
f-bis) i risparmi di cui alla lettera d) sono iscritti
nello stato di previsione del Ministero della difesa sulla
base delle previsioni effettuate per l'esercizio
finanziario di riferimento e sono resi disponibili
nell'esercizio finanziario successivo a quello oggetto di
accertamento.
Omissis.».
Note al comma 1016:
- Il riferimento al testo del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e'
riportato nelle note al comma 396.
Note al comma 1023:
- Si riporta il testo dei commi 74 e 75 dell'art. 24
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
(Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini):
«Art. 24 (Disposizioni in materia di Forze armate,
Forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di
Stato). - 1. - 73. Omissis
74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso
delle Forze armate nel controllo del territorio, a
decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di cui
all'art. 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge
23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato per due
ulteriori semestri per un contingente di militari
incrementato con ulteriori 1.250 unita', destinate a
servizi di perlustrazione e pattuglia nonche' di vigilanza
di siti e obiettivi sensibili in concorso e congiuntamente
alle Forze di polizia. Il personale e' posto a disposizione
dei prefetti delle province per l'impiego nei comuni ove si
rende maggiormente necessario. Ai fini dell'impiego del
personale delle Forze armate nei servizi di cui al presente
comma, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7-bis
commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine
e' autorizzata la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno
2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010.
75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per
il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione
e pattuglia di cui all'art. 7-bis, comma 1, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e'
attribuita un'indennita' di importo analogo a quella
onnicomprensiva, di cui al medesimo art. 7-bis, comma 4,
del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive
modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate.
Quando non e' prevista la corresponsione dell'indennita' di
ordine pubblico, l'indennita' di cui al periodo precedente
e' attribuita anche al personale delle Forze di polizia
impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi
sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze
armate, ovvero in forma dinamica dedicati a piu' obiettivi
vigilati dal medesimo personale. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3 milioni di
euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno
2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61,
comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 e, per l'anno 2010, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3,
comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 del
decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6
(Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze
ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle
aree interessate):
«Art. 3 (Combustione illecita di rifiuti). - 1. Omissis
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le
condotte di cui all'art. 255, comma 1, e le condotte di
reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della
successiva combustione illecita di rifiuti.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 7-bis del decreto-legge
23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 125 (Misure urgenti in materia di
sicurezza pubblica):
«Art. 7-bis (Concorso delle Forze armate nel controllo
del territorio). - 1. Per specifiche ed eccezionali
esigenze di prevenzione della criminalita', ove risulti
opportuno un accresciuto controllo del territorio, puo'
essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di
personale militare appartenente alle Forze armate,
preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o
comunque volontari delle stesse Forze armate
specificatamente addestrati per i compiti da svolgere.
Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti delle
province comprendenti aree metropolitane e comunque aree
densamente popolate, ai sensi dell'art. 13 della legge 1°
aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e
obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e pattuglia
in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il
piano puo' essere autorizzato per un periodo di sei mesi,
rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore
a 3.000 unita'.
1-bis. Ai fini e con le medesime modalita' di cui al
comma 1, nelle aree ove si ritiene necessario assicurare,
in presenza di fenomeni di emergenza criminale, un piu'
efficace controllo del territorio e' autorizzato, fino al
31 dicembre 2008, l'impiego di un contingente non superiore
a 500 militari delle Forze armate.
2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate
di cui ai commi 1 e 1-bis e' adottato con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della
sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore
della difesa e previa informazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce
in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.
3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma l, il
personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei
carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica
sicurezza e puo' procedere alla identificazione e alla
immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di
trasporto a norma dell'art. 4 della legge 22 maggio 1975,
n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti
che possono mettere in pericolo l'incolumita' di persone o
la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle
funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di
identificazione, per completare gli accertamenti e per
procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il
personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di
Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle
persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'art.
349 del codice di procedura penale.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1,
1-bis e 2, stabiliti entro il limite di spesa di 31,2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,
comprendenti le spese per il trasferimento e l'impiego del
personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per
lavoro straordinario e di un'indennita' onnicomprensiva
determinata ai sensi dell'art. 20 della legge 26 marzo
2001, n. 128, e comunque non superiore al trattamento
economico accessorio previsto per le Forze di polizia,
individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della
difesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi
da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo
parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni di euro per
l'anno 2008 e a 16 milioni di euro per l'anno 2009,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e
delle finanze; quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2008 e
a 8 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia; quanto a 18,2
milioni di euro per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di euro per
l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Note al comma 1024:
- Il testo dei commi 74 e 75 dell'art. 24 del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e'
riportato nelle note al comma 1023.
Note al comma 1025:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 22 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 22 (Misure per la funzionalita' delle Forze
armate - Operazione "Strade sicure"). - 1. Al fine di
garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze
armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al
contenimento della diffusione del COVID-19 fino alla data
di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si dispone che:
a) l'incremento delle 253 unita' di personale di cui
all'art. 74, comma 01, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, e' ulteriormente prorogato fino al 31 luglio
2020;
b) l'intero contingente di cui all'art. 74-ter, comma
1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
integrato di ulteriori 500 unita' dalla data di effettivo
impiego fino al 31 luglio 2020.
Omissis.».
Note al comma 1027:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 23 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003):
«Art. 23 (Razionalizzazione delle spese e flessibilita'
del bilancio). - 1. Per il conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica, le dotazioni iniziali delle unita'
previsionali di base degli stati di previsione dei
Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese per
consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono
ridotte del 10 per cento. In ciascuno stato di previsione
della spesa e' istituito un fondo da ripartire nel corso
della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute
maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi,
la cui dotazione iniziale e' costituita dal 10 per cento
dei rispettivi stanziamenti come risultanti
dall'applicazione del periodo precedente. La ripartizione
del fondo e' disposta con decreti del Ministro competente,
comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali
del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti.
Omissis.».
Note al comma 1028:
- Il testo del comma 2 dell'art. 23 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e' riportato nelle note
al comma 870.
- Il testo del comma 1 dell'art. 23 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 e' riportato nelle note al comma
1027.
Note al comma 1030:
- Si riporta il testo del comma 350 dell'art. 1 della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«350. Ai fini della razionalizzazione organizzativa e
amministrativa delle articolazioni territoriali del
Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla
revisione degli assetti organizzativi periferici
attraverso:
a) la realizzazione di presidi unitari orientati al
governo coordinato dei servizi erogati in ambito
territoriale dalle articolazioni periferiche del Ministero
dell'economia e delle finanze, ivi compresi gli uffici di
segreteria degli organi della giurisdizione tributaria di
cui all'art. 31 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 545, ferme restando le funzioni di collaborazione e
supporto nell'esercizio dell'attivita' giurisdizionale
delle commissioni tributarie. Tali presidi costituiscono
uffici dirigenziali non generali e dipendono organicamente
e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato;
b) la realizzazione di poli logistici territoriali
unitari, anche mediante condivisione delle sedi con uffici
di altre amministrazioni statali e, in particolare, con le
altre articolazioni dell'amministrazione economico-
finanziaria;
c) l'unificazione e la rideterminazione degli uffici
dirigenziali non generali presso le articolazioni
periferiche, apportando una riduzione del numero
complessivo di uffici del Ministero non inferiore al 5 per
cento. Il contingente di personale addetto agli uffici di
segreteria delle commissioni tributarie e' evidenziato
nell'ambito della dotazione organica unitaria e la sua
consistenza e le variazioni sono determinate secondo le
modalita' previste dall'art. 32, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.».
- Il testo del comma 5 dell'art. 10 del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti
in materia fiscale e di finanza pubblica) e' riportato
nelle note al comma 472.
Note al comma 1033:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 recante «Modifiche
al sistema penale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica Italiana del 30 novembre 1981, n. 329.
Note al comma 1034:
- Si riporta il testo dell'art. 130 del citato decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59):
«Art. 130 (Trasferimenti di competenze relative agli
invalidi civili). - 1. A decorrere dal centoventesimo
giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni
e indennita' spettanti, ai sensi della vigente disciplina,
agli invalidi civili e' trasferita ad un apposito fondo di
gestione istituito presso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS).
2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti
economici a favore degli invalidi civili sono trasferite
alle regioni, che, secondo il criterio di integrale
copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale
concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli
determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio
nazionale.
3. Fermo restando il principio della separazione tra la
fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione
dei benefici economici, di cui all'art. 11 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, nei procedimenti giurisdizionali ed
esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e
dei servizi, attivati a decorrere dal termine di cui al
comma 1 del presente articolo, la legittimazione passiva
spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le
provvidenze concesse dalle regioni stesse ed all'INPS negli
altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori
antecedenti al termine di cui al medesimo comma 1.
4. Avverso i provvedimenti di concessione o diniego e'
ammesso ricorso amministrativo, secondo la normativa
vigente in materia di pensione sociale, ferma restante la
tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.».
Note al comma 1038:
- La legge 25 novembre 1971, n. 1041 recante «Gestioni
fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello
Stato» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.316 del 15
dicembre 1971.