Note al comma 1052:
- Il citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica Italiana del 6 aprile 1942, n. 81.
- Il citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in
attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del
14 febbraio 2019, n. 38_Supplemento Ordinario n. 6.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 9 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,
delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300):
«Art. 9 (Sanzioni amministrative). - 1. Omissis
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita';
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni,
licenze o concessioni funzionali alla commissione
dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di
un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti,
contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia'
concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.».
Note al comma 1053:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 164 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi):
«Art. 164 (Limiti di deduzione delle spese e degli
altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di
trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese,
arti e professioni). - 1. Le spese e gli altri componenti
negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati
nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di
imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione
dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in
una delle fattispecie previste nelle successive lettere a),
b) e b bis) e nei limiti ivi indicati:
a) per l'intero ammontare relativamente:
1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni
da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle
lettere a) e m) del comma 1 dell'art. 54 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e
motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente
come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa;
2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico;
b) nella misura del 20 per cento relativamente alle
autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere
dell'art. 54 del citato decreto legislativo n. 285 del
1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo e' diverso
da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale
percentuale e' elevata all'80 per cento per i veicoli
utilizzati dai soggetti esercenti attivita' di agenzia o di
rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti
e professioni in forma individuale, la deducibilita' e'
ammessa, nella misura del 20 per cento, limitatamente ad un
solo veicolo; se l'attivita' e' svolta da societa' semplici
e da associazioni di cui all'art. 5, la deducibilita' e'
consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o
associato. Non si tiene conto: della parte del costo di
acquisizione che eccede lire 35 milioni (18.075,99 euro)
per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni
(4.131,66 euro) per i motocicli, lire 4 milioni (2.065,83
euro) per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni
proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli
che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono
utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei
costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni
(3.615,20 euro) per le autovetture e gli autocaravan, lire
1,5 milioni (774,69 euro) per i motocicli, lire
ottocentomila (413,17 euro) per i ciclomotori. Nel caso di
esercizio delle predette attivita' svolte da societa'
semplici e associazioni di cui al citato art. 5, i suddetti
limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti
predetti, che con riferimento al valore dei contratti di
locazione anche finanziaria o di noleggio vanno
ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche
conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi
nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. I predetti limiti di 35
milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati
rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli
autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di
commercio;
b bis) nella misura del 70 per cento per i veicoli dati
in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del
periodo d'imposta.
Omissis.».
- Si riporta l'allegato 3 annesso alla citata legge 28
dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2016):
Parte di provvedimento in formato grafico
Note al comma 1054:
- Si riporta il testo degli Allegati A e B della citata
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019):
"Allegato A
Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e
digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»
(Art. 1, comma 9)
Beni strumentali il cui funzionamento e' controllato da
sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori
e azionamenti:
macchine utensili per asportazione,
macchine utensili operanti con laser e altri processi a
flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di
elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici,
macchine e impianti per la realizzazione di prodotti
mediante la trasformazione dei materiali e delle materie
prime,
macchine utensili per la deformazione plastica dei
metalli e altri materiali,
macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la
saldatura,
macchine per il confezionamento e l'imballaggio,
macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento
per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e
prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il
disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il
recupero chimico),
robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot,
macchine utensili e sistemi per il conferimento o la
modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o
la funzionalizzazione delle superfici,
macchine per la manifattura additiva utilizzate in
ambito industriale,
macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e
dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione,
la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi
di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e
sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o
dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori
e sistemi di visione e meccatronici),
magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi
gestionali di fabbrica.
Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate
delle seguenti caratteristiche:
controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control)
e/o PLC (Programmable Logic Controller),
interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con
caricamento da remoto di istruzioni e/o part program,
integrazione automatizzata con il sistema logistico
della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre
macchine del ciclo produttivo,
interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive,
rispondenza ai piu' recenti parametri di sicurezza,
salute e igiene del lavoro.
Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere
dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per
renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:
sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o
controllo in remoto,
monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei
parametri di processo mediante opportuni set di sensori e
adattivita' alle derive di processo,
caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o
impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del
proprio comportamento nello svolgimento del processo
(sistema cyberfisico),
Costituiscono inoltre beni funzionali alla
trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese
secondo il modello 'Industria 4.0' i seguenti:
dispositivi, strumentazione e componentistica
intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o
l'interconnessione e il controllo automatico dei processi
utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei
sistemi di produzione esistenti.
Sistemi per l'assicurazione della qualita' e della
sostenibilita':
sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a
contatto, multi-sensore o basati su tomografia
computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione
per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di
prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla
larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al
fine di assicurare e tracciare la qualita' del prodotto e
che consentono di qualificare i processi di produzione in
maniera documentabile e connessa al sistema informativo di
fabbrica,
altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare
e tracciare la qualita' del prodotto o del processo
produttivo e che consentono di qualificare i processi di
produzione in maniera documentabile e connessa al sistema
informativo di fabbrica,
sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei
materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine
per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove
o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di
verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o
in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto
risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche
meccaniche) o micro (ad esempio porosita', inclusioni) e di
generare opportuni report di collaudo da inserire nel
sistema informativo aziendale,
dispositivi intelligenti per il test delle polveri
metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che
consentono di qualificare i processi di produzione mediante
tecnologie additive,
sistemi intelligenti e connessi di marcatura e
tracciabilita' dei lotti produttivi e/o dei singoli
prodotti (ad esempio RFID - Radio Frequency
Identification),
sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di
lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza
di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a
bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle
macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i
sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud,
strumenti e dispositivi per l'etichettatura,
l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti,
con collegamento con il codice e la matricola del prodotto
stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare
la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di
agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in
maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti
difettosi o dannosi,
componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la
gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei
consumi energetici e idrici e per la riduzione delle
emissioni,
filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua,
aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di
segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di
anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose,
integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare
gli operatori e/o di fermare le attivita' di macchine e
impianti.
Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il
miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di
lavoro in logica «4.0»:
banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni
ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata
alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio
caratteristiche biometriche, eta', presenza di
disabilita'),
sistemi per il sollevamento/traslazione di parti
pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di
agevolare in maniera intelligente/ robotizzata/interattiva
il compito dell'operatore,
dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione
tra operatore/ operatori e sistema produttivo, dispositivi
di realta' aumentata e virtual reality,
interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che
coadiuvano l'operatore a fini di sicurezza ed efficienza
delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica."
"Allegato B
Beni immateriali (software, sistemi e system
integration, piattaforme e applicazioni) connessi a
investimenti in beni materiali «Industria 4.0»
(Art. 1, comma 10)
Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni
e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o
ad alte prestazioni, in grado di permettere la
progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la
sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea
del processo produttivo, del prodotto e delle sue
caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o
l'archiviazione digitale e integrata nel sistema
informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo
di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data
Analytics),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi
che tengano conto dei flussi dei materiali e delle
informazioni,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di
supporto alle decisioni in grado di interpretare dati
analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea
specifiche azioni per migliorare la qualita' del prodotto e
l'efficienza del sistema di produzione,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
gestione e il coordinamento della produzione con elevate
caratteristiche di integrazione delle attivita' di
servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione
(quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica,
bus di campo/ fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi
CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche
riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del cloud
computing),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il
monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle
macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i
sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di
realta' virtuale per lo studio realistico di componenti e
operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti
immersivi o solo visuali,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di
reverse modeling and engineering per la ricostruzione
virtuale di contesti reali,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado
di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra
loro che con l'ambiente e gli attori circostanti
(Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di
sensori intelligenti interconnessi,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il
dispatching delle attivita' e l'instradamento dei prodotti
nei sistemi produttivi,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
gestione della qualita' a livello di sistema produttivo e
dei relativi processi,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per
l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e
configurabile di risorse a supporto di processi produttivi
e di gestione della produzione e/o della supply chain
(cloud computing),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per
industrial analytics dedicati al trattamento ed
all'elaborazione dei big data provenienti dalla
sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data
Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di
artificial intelligence & machine learning che consentono
alle macchine di mostrare un'abilita' e/o attivita'
intelligente in campi specifici a garanzia della qualita'
del processo produttivo e del funzionamento affidabile del
macchinario e/o dell'impianto,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da
elevata capacita' cognitiva, interazione e adattamento al
contesto, autoapprendimento e riconfigurabilita'
(cybersystem),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per
l'utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot
collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, la qualita' dei prodotti finali e la
manutenzione predittiva,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
gestione della realta' aumentata tramite wearable device,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per
dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che
consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione
di informazioni in formato vocale, visuale e tattile,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per
l'intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi
di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la
produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere
anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da
attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di
virtual industrialization che, simulando virtualmente il
nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi
cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di
evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee
produttive reali.
sistemi di gestione della supply chain finalizzata al
drop shipping nell'e-commerce;
software e servizi digitali per la fruizione immersiva,
interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realta'
aumentata;
software, piattaforme e applicazioni per la gestione e
il coordinamento della logistica con elevate
caratteristiche di integrazione delle attivita' di servizio
(comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con
integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei
dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e
guasti dei dispositivi on-field).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 110 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi):
«Art. 110 (Norme generali sulle valutazioni). - 1. Agli
effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento
al costo dei beni senza disporre diversamente:
a) il costo e' assunto al lordo delle quote di
ammortamento gia' dedotte;
b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori
di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le
spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali
strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel
costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento
del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel
costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi
criteri anche i costi diversi da quelli direttamente
imputabili al prodotto; per gli immobili alla cui
produzione e' diretta l'attivita' dell'impresa si
comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti
contratti per la loro costruzione o ristrutturazione;
c) Il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di
cui all'art. 85, comma 1, lettere a), b) ed e), non si
intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, ad
esclusione di quelle che per disposizione di legge non
concorrono a formare il reddito. Per i beni indicati nella
citata lettera e) che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a
formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze
dedotte;
d) il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti
finanziari similari alle azioni si intende non comprensivo
dei maggiori o minori valori iscritti i quali
conseguentemente non concorrono alla formazione del
reddito, ne' alla determinazione del valore fiscalmente
riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o
strumenti;
e) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in
bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo
d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il
reddito per la quota maturata nell'esercizio.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 22
maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro
autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire
l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del
lavoro subordinato):
«Art. 18 (Lavoro agile). - 1. Le disposizioni del
presente capo, allo scopo di incrementare la competitivita'
e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,
promuovono il lavoro agile quale modalita' di esecuzione
del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante
accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per
fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o
di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti
tecnologici per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa.
La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte
all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno
senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata
massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale,
derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
2. Il datore di lavoro e' responsabile della sicurezza
e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici
assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attivita'
lavorativa.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in
quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, secondo le direttive emanate
anche ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 2015, n.
124, e fatta salva l'applicazione delle diverse
disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.
3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che
stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di
lavoro in modalita' agile sono tenuti in ogni caso a
riconoscere priorita' alle richieste di esecuzione del
rapporto di lavoro in modalita' agile formulate dalle
lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del
periodo di congedo di maternita' previsto dall'art. 16 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di
cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero
dai lavoratori con figli in condizioni di disabilita' ai
sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104.
4. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo
eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di
produttivita' ed efficienza del lavoro subordinato sono
applicabili anche quando l'attivita' lavorativa sia
prestata in modalita' di lavoro agile.
5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si
provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».
Note al comma 1055:
- Il testo degli allegati A e B annesso alla legge 11
dicembre 2016, n. 232 e' riportato nelle note al comma
1054.
Note al comma 1056:
- Il testo dell'allegato A annesso alla legge 11
dicembre 2016, n. 232 e' riportato nelle note al comma
1054.
Note al comma 1057:
- Il testo dell'allegato A annesso alla legge 11
dicembre 2016, n. 232 e' riportato nelle note al comma
1054.
Note al comma 1058:
- Il testo dell'allegato B annesso alla legge 11
dicembre 2016, n. 232 e' riportato nelle note al comma
1054.
Note al comma 1059:
- Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni) e' riportato nelle note al comma 120.
- Il testo del comma 53 dell'art. 1 della citata legge
24 dicembre 2007, n. 244 e' riportato nelle note al comma
222.
- Il testo dell'art. 34 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato) e' riportato nelle note al comma
222.
- Si riporta il testo dell'art. 31 del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
«Art. 31 (Preclusione alla autocompensazione in
presenza di debito su ruoli definitivi). - 1. A decorrere
dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui
all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, e' vietata
fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare
superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per
imposte erariali e relativi accessori, e per i quali e'
scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza
del divieto di cui al periodo precedente si applica la
sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti
a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i
quali e' scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza
dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non
puo' essere applicata fino al momento in cui
sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o
amministrativa e non puo' essere comunque superiore al 50
per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi
di cui al periodo precedente, i termini di cui all'art. 20
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, decorrono
dal giorno successivo alla data della definizione della
contestazione. E' comunque ammesso il pagamento, anche
parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali
e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti
relativi alle stesse imposte, con le modalita' stabilite
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto. I crediti oggetto di compensazione in
misura eccedente l'importo del debito erariale iscritto a
ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente secondo la
disciplina e i controlli previsti dalle singole leggi
d'imposta. Nell'ambito delle attivita' di controllo
dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza e'
assicurata la vigilanza sull'osservanza del divieto
previsto dal presente comma anche mediante specifici piani
operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni
di cui all'art. 28-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i
ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.
1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, dopo l'art. 28-ter e' inserito il
seguente:
"Art. 28-quater (Compensazioni di crediti con somme
dovute a seguito di iscrizione a ruolo). - 1. A partire dal
1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi
ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli
enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale
per somministrazione, forniture e appalti, possono essere
compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a
ruolo. A tal fine il creditore acquisisce la certificazione
prevista dall'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e la utilizza per il
pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito
dell'iscrizione a ruolo. L'estinzione del debito a ruolo e'
condizionata alla verifica dell'esistenza e validita' della
certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente
del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della
riscossione l'importo oggetto della certificazione entro
sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente
della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a
carico del creditore, alla riscossione coattiva nei
confronti della regione, dell'ente locale o dell'ente del
Servizio sanitario nazionale secondo le disposizioni di cui
al titolo II del presente decreto. Le modalita' di
attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine
di garantire il rispetto degli equilibri programmati di
finanza pubblica". [Per i crediti maturati nei confronti
degli enti del Servizio sanitario nazionale si applica
comunque quanto previsto dal comma1-ter, secondo periodo.]»
1-ter. All'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: "Per gli anni 2009
e 2010" sono sostituite con le seguenti: "A partire
dall'anno 2009" e le parole: "le regioni e gli enti locali"
sono sostituite con le seguenti: "le regioni, gli enti
locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale". Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente comma,
nonche', in particolare, le condizioni per assicurare che
la complessiva operazione di cui al comma 1-bis e al
presente comma riguardante gli enti del Servizio sanitario
nazionale sia effettuata nel rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica; [le modalita' di certificazione sono
stabilite dalle singole regioni d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, con l'osservanza delle
condizioni stabilite con il predetto decreto.]
2. In relazione alle disposizioni di cui al presente
articolo, le dotazioni finanziarie del programma di spesa
"Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte"
della missione "Politiche economico-finanziarie e di
bilancio" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010,
sono ridotte di 700 milioni di euro per l'anno 2011, di
2.100 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.900 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2013.».
- Il testo degli articoli 61 e 109, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi) e' riportato nelle note al comma 120.
Note al comma 1060:
- Si riporta il testo dei commi 35 e 36 dell'art. 1
della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):
«35. Ai soli effetti della disciplina di cui al comma
30 e di cui all'art. 1, comma 9, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, se nel corso del periodo di fruizione della
maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo
oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno
la fruizione delle residue quote del beneficio, cosi' come
originariamente determinate, a condizione che, nello stesso
periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:
a) sostituisca il bene originario con un bene materiale
strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche
analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla
legge 11 dicembre 2016, n. 232;
b) attesti l'effettuazione dell'investimento
sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il
requisito dell'interconnessione secondo le regole previste
dall'art. 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n.
232.
36. Nel caso in cui il costo di acquisizione
dell'investimento sostitutivo di cui al comma 35 sia
inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e
sempre che ricorrano le altre condizioni previste alle
lettere a) e b) del comma 35, la fruizione del beneficio
prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo
del nuovo investimento.».
Note al comma 1062:
- Il testo degli allegati A e B annessi alla legge 11
dicembre 2016, n. 232 e' riportato nelle Note al comma
1054.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica Italiana del 20 febbraio 2001, n. 42.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 11 della
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente):
«Art. 11 (Diritto di interpello). - 1. Il contribuente
puo' interpellare l'amministrazione per ottenere una
risposta riguardante fattispecie concrete e personali
relativamente a:
a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando
vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta
interpretazione di tali disposizioni e la corretta
qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni
tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano
condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque
attivabili le procedure di cui all'art. 31-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
introdotto dall'art. 1 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 147 e di cui all'art. 2 del medesimo decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147;
b) la sussistenza delle condizioni e la valutazione
della idoneita' degli elementi probatori richiesti dalla
legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi
espressamente previsti;
c) l'applicazione della disciplina sull'abuso del
diritto ad una specifica fattispecie.
Omissis.».
Note al comma 1063:
- Il testo del comma 13 dell'art. 17 della citata legge
31 dicembre 2009, n. 196 e' riportato nelle note al comma
584.
Note al comma 1064:
- Si riporta il testo dei commi 195 e da 198 a 210-bis
dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022),
come modificato dalla presente legge:
«195. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che
si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a
conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione
idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta
determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le
fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei
beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle
disposizioni dei commi da 184 a 194. In relazione agli
investimenti previsti dai commi 189 e 190, le imprese sono
inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice
rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale
iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato
di conformita' rilasciato da un ente di certificazione
accreditato, da cui risulti che i beni possiedono
caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi
di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n.
232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di
gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i
beni di costo unitario di acquisizione non superiore a
300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo
precedente puo' essere adempiuto attraverso una
dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.».
«198. Per il periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31
dicembre 2022, per gli investimenti in ricerca e sviluppo,
in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e
in altre attivita' innovative, e' riconosciuto un credito
d'imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da
199 a 206.
199. Possono accedere al credito d'imposta tutte le
imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le
stabili organizzazioni di soggetti non residenti,
indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore
economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime
fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che
effettuano investimenti in una delle attivita' ammissibili
definite nei commi 200, 201 e 202. Sono escluse le imprese
in stato di liquidazione volontaria, fallimento,
liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo
senza continuita' aziendale, altra procedura concorsuale
prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal
codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.
14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie
di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese
ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio
spettante e' comunque subordinata alla condizione del
rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto
adempimento degli obblighi di versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
200. Sono considerate attivita' di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d'imposta le attivita' di ricerca
fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come
definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del
punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della
Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente
disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca,
sviluppo e innovazione. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, da pubblicare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
dettati i criteri per la corretta applicazione di tali
definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei
criteri contenuti nel Manuale di Frascati
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE). Ai fini della determinazione della base
di calcolo del credito d'imposta, sono considerate
ammissibili, nel rispetto delle regole generali di
effettivita', pertinenza e congruita':
a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai
tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di
lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro
subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di
ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei
limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le
spese di personale relative a soggetti di eta' non
superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in
possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un
ciclo di dottorato presso un'universita' italiana o estera
o in possesso di una laurea magistrale in discipline di
ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione
internazionale standard dell'educazione (Isced)
dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e impiegati
esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono
a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un
importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione
finanziaria o di locazione semplice e le altre spese
relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati
nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la
realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo
ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del
reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo
e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle
spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in
cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie
attivita' produttive dell'impresa, si assume la parte delle
quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle
sole attivita' di ricerca e sviluppo;
c) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi
ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto
commissionario delle attivita' di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d'imposta. Nel caso di contratti di
ricerca extra muros stipulati con universita' e istituti di
ricerca aventi sede nel territorio dello Stato, le spese
concorrono a formare la base di calcolo del credito
d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro
ammontare. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con
imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo
dell'impresa committente, si applicano le stesse regole
applicabili nel caso di attivita' di ricerca e sviluppo
svolte internamente all'impresa. Si considerano
appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da
un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile, inclusi i soggetti
diversi dalle societa' di capitali. La maggiorazione per le
spese di personale prevista dal secondo periodo della
lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti
neoassunti qualificati siano impiegati in laboratori e
altre strutture di ricerca situati nel territorio dello
Stato. Le spese previste dalla presente lettera, nel caso
di contratti stipulati con soggetti esteri, sono
ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono
commissionati i progetti relativi alle attivita' di ricerca
e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, anche se
appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente,
siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati
membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo
sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi
nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220
del 19 settembre 1996;
d) le quote di ammortamento relative all'acquisto da
terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali
relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a
una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova
varieta' vegetale, nel limite massimo complessivo di
1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate
direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle
attivita' inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d'imposta. Le spese previste dalla
presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino
da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti
terzi residenti nel territorio dello Stato o fiscalmente
residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio
economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al
citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.
Non si considerano comunque ammissibili le spese per
l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni
immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese
appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa acquirente. Si
considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese
controllate da un medesimo soggetto, controllanti o
collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile,
inclusi i soggetti diversi dalle societa' di capitali;
e) le spese per servizi di consulenza e servizi
equivalenti inerenti alle attivita' di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo
complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale
ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese
ammissibili indicate alla lettera c), senza tenere conto
della maggiorazione ivi prevista, a condizione che i
relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti
nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente
residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio
economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al
citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
f) le spese per materiali, forniture e altri prodotti
analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d'imposta svolti internamente
dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o
impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle
spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel
caso di ricerca extra muros, del 30 per cento dei costi dei
contratti indicati alla lettera c).
201. Sono considerate attivita' di innovazione
tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attivita',
diverse da quelle indicate nel comma 200, finalizzate alla
realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o
sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di
produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un
bene materiale o immateriale o un servizio o un processo
che si differenzia, rispetto a quelli gia' realizzati o
applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche
tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilita' o
dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti
nei diversi settori produttivi. Non sono considerate
attivita' di innovazione tecnologica ammissibili al credito
d'imposta le attivita' di routine per il miglioramento
della qualita' dei prodotti e in generale le attivita'
volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli
simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per
elementi estetici o secondari, le attivita' per
l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche
richieste di un cliente nonche' le attivita' per il
controllo di qualita' e la standardizzazione dei prodotti.
Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico
previsto dal comma 200, sono dettati i criteri per la
corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto
dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale
di Oslo dell'OCSE. Ai fini della determinazione della base
di calcolo del credito d'imposta, sono considerate
ammissibili, nel rispetto delle regole generali di
effettivita', pertinenza e congruita':
a) le spese per il personale titolare di rapporto di
lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto
diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato
nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte
internamente all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego
in tali operazioni. Le spese di personale relative a
soggetti di eta' non superiore a trentacinque anni, al
primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di
ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso
un'universita' italiana o estera o in possesso di una
laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o
scientifico secondo la classificazione Isced dell'UNESCO,
assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori
di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di
calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150
per cento del loro ammontare;
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione
finanziaria o di locazione semplice e le altre spese
relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati
nei progetti di innovazione tecnologica anche per la
realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo
ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del
reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al
30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera
a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche
per le ordinarie attivita' produttive dell'impresa, si
assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre
spese imputabile alle sole attivita' di innovazione
tecnologica;
c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto
svolgimento da parte del soggetto commissionario delle
attivita' di innovazione tecnologica ammissibili al credito
d'imposta. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con
imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo
dell'impresa committente, si applicano le stesse regole
applicabili nel caso di attivita' di innovazione
tecnologica svolte internamente all'impresa. Si considerano
appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da
un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile, inclusi i soggetti
diversi dalle societa' di capitali. La maggiorazione per le
spese di personale prevista dal secondo periodo della
lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti
neo-assunti qualificati siano impiegati in laboratori e
altre strutture di ricerca situati nel territorio dello
Stato. Le spese previste dalla presente lettera, nel caso
di contratti stipulati con soggetti esteri, sono
ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono
commissionati i progetti relativi alle attivita' di
innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta,
anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa
committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in
altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti
all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati
compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro
delle finanze 4 settembre 1996;
d) le spese per servizi di consulenza e servizi
equivalenti inerenti alle attivita' di innovazione
tecnologica ammissibili al credito d'imposta, nel limite
massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di
personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese
ammissibili indicate alla lettera c), a condizione che i
relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti
nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente
residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio
economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al
citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti
analoghi impiegati nelle attivita' di innovazione
tecnologica ammissibili al credito d'imposta anche per la
realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite
massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate
alla lettera a), ovvero del 30 per cento delle spese per i
contratti indicati alla lettera c).
202. Sono considerate attivita' innovative ammissibili
al credito d'imposta le attivita' di design e ideazione
estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile
e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del
mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e
realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. Con il
decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal
comma 200, sono dettati i criteri per la corretta
applicazione del presente comma anche in relazione alle
medesime attivita' svolte in settori diversi da quelli
sopraindicati. Ai fini della determinazione della base di
calcolo del credito d'imposta per le attivita' di design e
ideazione estetica, si considerano ammissibili, nel
rispetto delle regole generali di effettivita', pertinenza
e congruita':
a) le spese per il personale titolare di rapporto di
lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto
diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato
presso le strutture produttive dell'impresa nello
svolgimento delle attivita' di design e ideazione estetica
ammissibili al credito d'imposta, nei limiti dell'effettivo
impiego in tali attivita'. Le spese di personale relative a
soggetti di eta' non superiore a trentacinque anni, al
primo impiego, in possesso di una laurea in design o altri
titoli equiparabili, assunti dall'impresa con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati
esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica,
concorrono a formare la base di calcolo del credito
d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro
ammontare;
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione
finanziaria o di locazione semplice e le altre spese
relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati
nelle attivita' di design e innovazione estetica
ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione
e realizzazione dei campionari, per l'importo
ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del
reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al
30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera
a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche
per le ordinarie attivita' produttive dell'impresa, si
assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre
spese imputabile alle sole attivita' di design e ideazione
estetica;
c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto
svolgimento da parte del soggetto commissionario delle
attivita' di design e ideazione estetica ammissibili al
credito d'imposta, stipulati con professionisti o studi
professionali o altre imprese. Nel caso in cui i contratti
siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti allo
stesso gruppo dell'impresa committente, si applicano le
stesse regole applicabili nel caso di attivita' di design e
ideazione estetica svolte internamente all'impresa. Si
considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese
controllate da un medesimo soggetto, controllanti o
collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile,
inclusi i soggetti diversi dalle societa' di capitali. La
maggiorazione per le spese di personale prevista dal
secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso
in cui i soggetti neo-assunti qualificati siano impiegati
in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel
territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente
lettera, nel caso di contratti stipulati con soggetti
esteri, sono ammissibili a condizione che i soggetti cui
vengono commissionati i progetti relativi alle attivita' di
design e ideazione estetica ammissibili al credito
d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo
dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o
localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in
Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o
in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del
Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
d) le spese per servizi di consulenza e servizi
equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento
delle altre attivita' innovative ammissibili al credito
d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per
cento delle spese di personale indicate alla lettera a)
ovvero alla lettera c). Le spese previste dalla presente
lettera, nel caso di contratti stipulati con soggetti
esteri, sono ammissibili a condizione che tali soggetti cui
sono commissionati i progetti relativi alle attivita' di
design e ideazione estetica ammissibili al credito
d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo
dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o
localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in
Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o
in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del
Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti
analoghi impiegati nelle attivita' di design e ideazione
estetica ammissibili al credito d'imposta, nel limite
massimo pari al 30 per cento delle spese di personale
indicate alla lettera a) ovvero delle spese per i contratti
di cui alla lettera c).
203. Per le attivita' di ricerca e sviluppo previste
dal comma 200, il credito d'imposta e' riconosciuto in
misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo,
assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a
qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili,
nel limite massimo di 4 milioni di euro, ragguagliato ad
anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o
superiore a dodici mesi. Per le attivita' di innovazione
tecnologica previste dal comma 201, il credito d'imposta e'
riconosciuto, separatamente, in misura pari al 10 per cento
della relativa base di calcolo, assunta al netto delle
altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo
ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo
di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di
periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici
mesi. Per le attivita' di design e ideazione estetica
previste dal comma 202, il credito d'imposta e'
riconosciuto in misura pari al 10 per cento della relativa
base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o
dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse
spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro,
ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata
inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attivita' di
innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate
alla realizzazione di prodotti o processi di produzione
nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di
un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione
digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello
sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito
d'imposta e' riconosciuto in misura pari al 15 per cento
della relativa base di calcolo, assunta al netto delle
altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo
ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo
di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di
periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici
mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione
della separazione analitica dei progetti e delle spese
ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attivita',
e' possibile applicare il beneficio anche per piu'
attivita' ammissibili nello stesso periodo d'imposta.
204. Il credito d'imposta spettante e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote
annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello di maturazione, subordinatamente
all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione
previsti dal comma 205. Al solo fine di consentire al
Ministero dello sviluppo economico di acquisire le
informazioni necessarie per valutare l'andamento, la
diffusione e l'efficacia delle misure agevolative
disciplinate dai commi da 198 a 207, anche in funzione del
perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma
184, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano
una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.
Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello
sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto,
le modalita' e i termini di invio della comunicazione. Il
credito d'imposta non puo' formare oggetto di cessione o
trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.
Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta
non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne'
della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di
cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre
agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a
condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non
concorrenza alla formazione del reddito e della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive di cui al periodo precedente, non porti al
superamento del costo sostenuto.
205. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta,
l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la
corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile
predisposta dall'impresa devono risultare da apposita
certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della
revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate
per legge alla revisione legale dei conti, la
certificazione e' rilasciata da un revisore legale dei
conti o da una societa' di revisione legale dei conti,
iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione
di tale incarico, il revisore legale dei conti o la
societa' di revisione legale dei conti osservano i principi
di indipendenza elaborati ai sensi dell'art. 10 del citato
decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro
adozione, quelli previsti dal codice etico
dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le
sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale
dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di
certificazione della documentazione contabile previsto dal
presente comma sono riconosciute in aumento del credito
d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi
restando, comunque, i limiti massimi indicati al comma 203.
206. Ai fini dei successivi controlli, le imprese
beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e
conservare una relazione tecnica asseverata che illustri le
finalita', i contenuti e i risultati delle attivita'
ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in
relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di
realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a
cura del responsabile aziendale delle attivita' ammissibili
o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e
deve essere controfirmata dal rappresentante legale
dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per le attivita'
ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione
deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto
commissionario che esegue le attivita'.
207. Nell'ambito delle ordinarie attivita' di
accertamento, l'Agenzia delle entrate, sulla base
dell'apposita certificazione della documentazione contabile
e della relazione tecnica previste dai commi 205 e 206
nonche' sulla base della ulteriore documentazione fornita
dall'impresa, effettua i controlli finalizzati alla
verifica delle condizioni di spettanza del credito
d'imposta e della corretta applicazione della disciplina.
Nel caso in cui si accerti l'indebita fruizione anche
parziale del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate
provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di
interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le
eventuali responsabilita' di ordine civile, penale e
amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria. Qualora,
nell'ambito delle verifiche e dei controlli, si rendano
necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine
all'ammissibilita' di specifiche attivita' di ricerca e
sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attivita'
innovative nonche' in ordine alla pertinenza e alla
congruita' delle spese sostenute dall'impresa, l'Agenzia
delle entrate puo' richiedere al Ministero dello sviluppo
economico di esprimere il proprio parere. I termini e le
modalita' di svolgimento di tali attivita' collaborative
sono fissati con apposita convenzione tra l'Agenzia delle
entrate e il Ministero dello sviluppo economico, nella
quale puo' essere prevista un'analoga forma di
collaborazione anche in relazione agli interpelli
presentati all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 11,
comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212,
aventi ad oggetto la corretta applicazione del credito
d'imposta per i suddetti investimenti. Per l'espletamento
delle attivita' di propria competenza, il Ministero dello
sviluppo economico puo' anche avvalersi di soggetti esterni
con competenze tecniche specialistiche.
208. Il Ministero dell'economia e delle finanze
effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito
d'imposta di cui ai commi da 198 a 207, ai fini di quanto
previsto dall'art. 17, comma 13, della legge 31 dicembre
2009, n. 196.
209. All'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.
145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9, concernente il credito d'imposta per
investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo, al comma
1, le parole: "fino a quello in corso al 31 dicembre 2020"
sono sostituite dalle seguenti: "fino a quello in corso al
31 dicembre 2019". Le risorse derivanti dall'anticipata
cessazione del termine di applicazione del citato art. 3
sono destinate al credito d'imposta per investimenti in
ricerca, innovazione tecnologica e altre attivita'
innovative per la competitivita' delle imprese, di cui ai
commi da 198 a 207.
210. La disciplina del credito d'imposta introdotta
dall'art. 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, per le spese di formazione del personale
dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento
delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la
trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano
nazionale Impresa 4.0 si applica, con le modifiche previste
dai commi da 211 a 217, anche alle spese di formazione
sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31
dicembre 2022.
210-bis. Per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e
fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della
disciplina prevista dall'art. 1, commi da 46 a 56, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ammissibili i costi
previsti dall'art. 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.
651/ 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.».
Note al comma 1066:
- Il testo del comma 1 dell'art. 5 della legge 24
dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza
pubblica) e' riportato nelle Note al comma 518.
Note al comma 1067:
- Il testo dei commi 195 e 207 dell'art. 1 della citata
legge 27 dicembre 2019, n. 160 e' riportato nelle note al
comma 1064.
Note al comma 1071:
- Si riporta il testo dell'art. 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle Leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136):
«Art. 67 (Effetti delle misure di prevenzione). - 1. Le
persone alle quali sia stata applicata con provvedimento
definitivo una delle misure di prevenzione previste dal
libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse
inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche'
siano richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione e gestione di opere
riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di
servizi pubblici;
d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di
fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica
amministrazione, nei registri della camera di commercio per
l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di
commissionari astatori presso i mercati annonari
all'ingrosso;
e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori
pubblici;
f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto
autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo
svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque
denominati;
g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi
o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o
delle Comunita' europee, per lo svolgimento di attivita'
imprenditoriali;
h) licenze per detenzione e porto d'armi,
fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie
esplodenti.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della
misura di prevenzione determina la decadenza di diritto
dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,
attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1,
nonche' il divieto di concludere contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e
relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di
qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in
opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono
ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e' disposta la
decadenza delle attestazioni a cura degli organi
competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il
tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita',
puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi
1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle
erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai
medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere
in qualunque momento revocato dal giudice procedente e
perde efficacia se non e' confermato con il decreto che
applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'art. 68,
dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e
2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la
persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche' nei
confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi di
cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia
amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e
indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un
periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad
eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed
esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1
le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo
possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per
effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di
sostentamento all'interessato e alla famiglia.
6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia'
disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia'
stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le
autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le
abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non
possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo'
essere consentita a favore di persone nei cui confronti e'
in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data
preventiva comunicazione al giudice competente, il quale
puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le
sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i
relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo
non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica
amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
7. Dal termine stabilito per la presentazione delle
liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni
di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti
definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza e' fatto divieto di svolgere le
attivita' di propaganda elettorale previste dalla legge 4
aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di
candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione
elettorale.
8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano
anche nei confronti delle persone condannate con sentenza
definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale nonche' per i reati
di cui all'art. 640, secondo comma, n. 1), del codice
penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente
pubblico, e all'art. 640-bis del codice penale.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 12 del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina
dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999,
n. 205):
«Art. 12 (Pene accessorie). - 1. Omissis
2. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli
articoli 2, 3 e 8 importa altresi' l'interdizione dai
pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e
non superiore a tre anni, salvo che ricorrano le
circostanze previste dagli articoli 2, comma 3, e 8, comma
3.
Omissis.».
Note al comma 1075:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del citato
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili), come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Estensione del sistema INFOIL). - 1. Al fine
di uniformare le procedure di controllo a quelle gia'
instaurate presso le raffinerie e gli stabilimenti di
produzione di prodotti energetici ai sensi dell'art. 23,
comma 14, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
recante testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, gli esercenti
depositi fiscali di cui all'art. 23, commi 3 e 4, del
decreto legislativo n. 504 del 1995, di capacita' non
inferiore a 3.000 metri cubi, si dotano, entro il 31
dicembre 2020, secondo le caratteristiche e le
funzionalita' fissate dalle disposizioni di attuazione, di
un sistema informatizzato per la gestione della detenzione
e della movimentazione della benzina e del gasolio usato
come carburante. Entro il 31 dicembre 2021, gli esercenti
depositi commerciali di cui all'art. 25, comma 1, del testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, di capacita' non inferiore a 3.000 metri cubi
si dotano del sistema informatizzato di cui al primo
periodo. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli sono fissati tempi e modalita'
di esecuzione.».
Note al comma 1076:
- Si riporta il testo del comma 940 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), come
modificato dalla presente legge:
«940. Le disposizioni di cui ai commi 937 e 938 si
applicano, per i prodotti introdotti a seguito di un
acquisto intracomunitario, anche qualora il deposito
fiscale, previsto dall'art. 23 del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sia utilizzato
come deposito IVA ai sensi dell'art. 50-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, salvo
il caso in cui l'immissione in consumo dal medesimo
deposito fiscale sia effettuata per conto di un soggetto
che integri i criteri di affidabilita' stabiliti con il
decreto di cui al comma 942 e che presti idonea garanzia
con le modalita' ei termini stabiliti con il medesimo
decreto, il quale prevede altresi' l'attestazione da
fornire al gestore del deposito, in alternativa alla
ricevuta prevista al comma 938, al fine di operare
l'immissione in consumo dei prodotti. La garanzia di cui al
primo periodo e' trasmessa, a cura del soggetto che presta
la garanzia, per via telematica all'Agenzia delle entrate,
che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione
del protocollo di ricezione. I gestori dei depositi hanno
facolta' di accedere alle informazioni indicate nella
garanzia mediante i servizi telematici resi disponibili
dall'Agenzia delle entrate.».
Note al comma 1077:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 57 del
citato decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo):
«Art. 57 (Disposizioni per le infrastrutture
energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno
e in tema di bunkeraggio). - 1. Al fine di garantire il
contenimento dei costi e la sicurezza degli
approvvigionamenti petroliferi, nel quadro delle misure
volte a migliorare l'efficienza e la competitivita' nel
settore petrolifero, sono individuati, quali infrastrutture
e insediamenti strategici ai sensi dell'art. 1, comma 7,
lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239:
a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di
oli minerali;
b) i depositi costieri di oli minerali come definiti
dall'art. 52 del Codice della navigazione [di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328];
c) i depositi di carburante per aviazione siti
all'interno del sedime aeroportuale;
d) i depositi di stoccaggio di oli minerali, ad
esclusione del G.P.L., di capacita' autorizzata non
inferiore a metri cubi 10.000;
e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacita'
autorizzata non inferiore a tonnellate 200;
f) gli oleodotti di cui all'art. 1, comma 8, lettera
c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239.
f -bis) gli impianti per l'estrazione di energia
geotermica di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010,
n. 22.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 56 dell'art. 1 della
legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore
energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di energia):
«56. Fermo restando quanto previsto dal comma 2,
lettera a), sono attivita' sottoposte a regimi
autorizzativi:
a) l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti
di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e
stoccaggio di oli minerali;
c) la variazione della capacita' complessiva di
lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;
d) la variazione di oltre il 30 per cento della
capacita' complessiva autorizzata di stoccaggio di oli
minerali.».
- Si riporta il testo dell'art. 23 e dell'art. 25, come
modificato dal comma 1128 della presente legge, del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative):
«Art. 23 (Depositi fiscali di prodotti energetici). -
1. Il regime del deposito fiscale e' consentito:
a) per le raffinerie e per gli altri stabilimenti di
produzione dove si ottengono i prodotti energetici di cui
all'art. 21, comma 2, ovvero i prodotti energetici di cui
all'art. 21, comma 3, ove destinati a carburazione e
combustione, nonche' i prodotti sottoposti ad accisa ai
sensi dell'art. 21, commi 4 e 5;
b) per gli impianti petrolchimici.
2. L'esercizio degli impianti di cui al comma 1 e'
subordinato al rilascio della licenza di cui all'art. 63.
3. La gestione in regime di deposito fiscale puo'
essere autorizzata, laddove sussistano effettive necessita'
operative e di approvvigionamento dell'impianto, per i
depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di
capacita' non inferiore a 400 metri cubi e per i depositi
commerciali di altri prodotti energetici di capacita' non
inferiore a 10.000 metri cubi.
4. La gestione in regime di deposito fiscale puo'
essere, altresi', autorizzata per i depositi commerciali di
gas di petrolio liquefatti di capacita' inferiore a 400
metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti
energetici di capacita' inferiore a 10.000 metri cubi
quando, oltre ai presupposti di cui al comma 3, ricorra
almeno una delle seguenti condizioni:
a) il deposito effettui forniture di prodotto in
esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti
di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi
dell'Unione europea ovvero esportazioni verso Paesi non
appartenenti all'Unione europea, in misura complessiva pari
ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni di un
biennio;
b) il deposito sia propaggine di un deposito fiscale
ubicato nelle immediate vicinanze appartenente allo stesso
gruppo societario o, se di diversa titolarita', sia
stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto
deposito.
5. L'esercizio dei depositi fiscali autorizzati ai
sensi dei commi 3 e 4 e' subordinato al rilascio della
licenza di cui all'art. 63.
6. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 e' negata ai
soggetti nei cui confronti, nel quinquennio antecedente la
richiesta, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di
condanna ai sensi dell'art. 648 del codice di procedura
penale, ovvero sentenza definitiva di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale, per reati di natura tributaria,
finanziaria e fallimentare e per i delitti non colposi
previsti dai titoli II, V, VII, VIII e XIII del libro
secondo del codice penale, per i quali sia prevista la pena
della reclusione. La predetta autorizzazione e' altresi'
negata ai soggetti nei confronti dei quali siano in corso
procedure concorsuali o siano state definite nell'ultimo
quinquennio, nonche' ai soggetti che abbiano commesso
violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entita',
alle disposizioni che disciplinano l'accisa, l'imposta sul
valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle
quali siano state contestate sanzioni amministrative
nell'ultimo quinquennio.
7. L'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione di
cui ai commi 3 e 4 e' sospesa fino al passaggio in
giudicato della sentenza conclusiva del procedimento
penale, qualora nei confronti del soggetto istante sia
stato emesso, ai sensi dell'art. 424 del codice di
procedura penale, decreto che dispone il giudizio per uno
dei reati indicati nel comma 6.
8. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 puo' essere
sospesa dall'Autorita' giudiziaria, anche su richiesta
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nei confronti del
depositario autorizzato per il quale sia stato emesso, ai
sensi dell'art. 424 del codice di procedura penale, decreto
che dispone il giudizio per reati di natura tributaria,
finanziaria e fallimentare. L'autorizzazione di cui al
primo periodo e' in ogni caso sospesa dall'Agenzia delle
dogane e dei monopoli laddove venga pronunciata nei
confronti del depositario autorizzato sentenza di condanna
non definitiva, con applicazione della pena della
reclusione, per reati di natura tributaria, finanziaria e
fallimentare. Il provvedimento di sospensione ha effetto
fino alla emissione della sentenza irrevocabile.
9. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 e' revocata
ai soggetti nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza
irrevocabile di condanna ai sensi dell'art. 648 del codice
di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.
444 del codice di procedura penale, per reati di natura
tributaria, finanziaria e fallimentare, per i quali sia
prevista la pena della reclusione.
10. La licenza di cui al comma 2 e' negata, sospesa e
revocata allorche' ricorrano rispettivamente le condizioni
di cui ai commi 6, 8 e 9 e l'istruttoria per il rilascio e'
sospesa allorche' ricorrano le condizioni di cui al comma
7.
11. Nel caso di persone giuridiche e di societa',
l'autorizzazione e la licenza sono negate, revocate o
sospese, ovvero il procedimento per il rilascio delle
stesse e' sospeso, allorche' le situazioni di cui ai commi
da 6 a 10 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con
riferimento a persone che ne rivestono funzioni di
rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonche'
a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e
il controllo.
12. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli verifica la
permanenza delle condizioni previste dal comma 4 e, nel
caso esse non possano ritenersi sussistenti,
l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene sospesa
fino a quando non ne sia comprovato il ripristino entro il
termine di un anno, alla scadenza del quale viene revocata.
Contestualmente all'emissione del provvedimento di
sospensione di cui al periodo precedente, viene rilasciata,
su richiesta dell'esercente il deposito, la licenza di cui
all'art. 25, comma 4.
13. Per il controllo della produzione, della
trasformazione, del trasferimento e dell'impiego dei
prodotti energetici, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli
puo' prescrivere l'installazione di strumenti e
apparecchiature per la misura e per il campionamento delle
materie prime e dei prodotti semilavorati e finiti; puo',
altresi', adottare sistemi di verifica e di controllo con
l'impiego di tecniche telematiche ed informatiche.
14. Negli impianti di cui ai commi 1, 3 e 4 dotati di
un idoneo sistema informatizzato di controllo in tempo
reale del processo di gestione della produzione, detenzione
e movimentazione dei prodotti, l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli procede al controllo dell'accertamento e della
liquidazione dell'imposta avvalendosi dei dati necessari
alla determinazione della quantita' e della qualita' dei
prodotti energetici rilevati dal sistema medesimo con
accesso in modo autonomo e diretto.
15. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere
detenuti prodotti energetici di cui all'art. 21, comma 2,
ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente necessari
per il funzionamento degli impianti, stabiliti per
quantita' e qualita' dal competente ufficio dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli.
16. Per i prodotti immessi in consumo che devono essere
sottoposti ad operazioni di miscelazione o a rilavorazioni
in un impianto di lavorazione o di deposito, gestito in
regime di deposito fiscale, si applicano le disposizioni di
cui all'art. 6, comma 13.
17. La presente disposizione non si applica al gas
naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00), al carbone
(codice NC 2701), alla lignite (codice NC 2702) e al coke
(codice NC 2704).».
«Art. 25 (Deposito e circolazione di prodotti
energetici assoggettati ad accisa). - 1. Gli esercenti
depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad
accisa devono denunciarne l'esercizio all'Ufficio
dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio,
qualunque sia la capacita' del deposito.
2. Sono altresi' obbligati alla denuncia di cui al
comma 1:
a) gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed
industriale di capacita' superiore a 10 metri cubi;
b) gli esercenti impianti di distribuzione stradale di
carburanti;
c) gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica
di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali,
collegati a serbatoi la cui capacita' globale supera i 5
metri cubi.
3. Sono esentate dall'obbligo di denuncia di cui al
comma 1 le amministrazioni dello Stato per i depositi di
loro pertinenza e gli esercenti depositi per la vendita al
minuto, purche' la quantita' di prodotti energetici
detenuta in deposito non superi complessivamente i 500
chilogrammi.
4. Gli esercenti impianti e depositi soggetti
all'obbligo della denuncia, in possesso del provvedimento
autorizzativo rilasciato ai sensi delle disposizioni in
materia di installazione ed esercizio di impianti di
stoccaggio e di distribuzione di prodotti energetici, sono
muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, e, fatta
eccezione per gli impianti di distribuzione stradale di gas
naturale impiegato come carburante,sono obbligati a
contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e
scarico. Nei predetti depositi non possono essere custoditi
prodotti denaturati per usi esenti. Sono esonerati
dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico
gli esercenti depositi di oli combustibili, per uso privato
o industriale. Gli esercenti la vendita al minuto di gas di
petrolio liquefatti per uso combustione sono obbligati, in
luogo della denuncia, a dare comunicazione di attivita'
all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per
territorio, e sono esonerati dalla tenuta del registro di
carico e scarico. Gli esercenti depositi di cui al comma 2,
lettera a), aventi capacita' superiore a 10 metri cubi e
non superiore a 25 metri cubi nonche' gli esercenti
impianti di cui al comma 2, lettera c), collegati a
serbatoi la cui capacita' globale risulti superiore a 5
metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal
1° gennaio 2021, sono obbligati, in luogo della denuncia, a
dare comunicazione di attivita' all'Ufficio dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, competente per territorio; ai
medesimi soggetti e' attribuito un codice identificativo.
Gli stessi tengono il registro di carico e scarico con
modalita' semplificate da stabilire con determinazione del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
4-bis. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 per gli
impianti di distribuzione stradale di gas naturale
impiegato come carburante, gli esercenti impianti di cui al
comma 2, lettera b), annotano nel registro di carico e
scarico rispettivamente i quantitativi di prodotti
ricevuti, distintamente per qualita', e il numero
risultante dalla lettura del contatore totalizzatore delle
singole colonnine di distribuzione installate, effettuata
alla fine di ogni giornata, per ciascun tipo di carburante
erogato; al momento della chiusura annuale, entro trenta
giorni dalla data dell'ultima registrazione, i medesimi
esercenti trasmettono all'ufficio dell'Agenzia delle dogane
e dei monopoli un prospetto riepilogativo dei dati relativi
alla movimentazione di ogni prodotto nell'intero anno, con
evidenziazione delle rimanenze contabili ed effettive e
delle loro differenze.
4-ter. Con determinazione del direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i tempi e le
modalita' per la presentazione dei dati di cui al comma
4-bis nonche' dei dati relativi ai livelli e alle
temperature dei serbatoi installati, esclusivamente in
forma telematica, in sostituzione del registro di carico e
scarico, da parte degli esercenti impianti di cui al comma
2, lettera b), funzionanti in modalita' di self-service. I
medesimi esercenti garantiscono, anche tramite soggetti
appositamente delegati, l'accesso presso l'impianto per
l'esercizio dei poteri di cui all'art. 18, comma 2, entro
ventiquattro ore dalla comunicazione dell'amministrazione
finanziaria. In fase di accesso, presso l'impianto
sottoposto a verifica e' resa disponibile la relativa
documentazione contabile.
5. Per i depositi di cui al comma 1 ed al comma 2,
lettera a), nei casi previsti dal secondo comma dell'art.
25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, la licenza
viene rilasciata al locatario al quale incombe l'obbligo
della tenuta del registro di carico e scarico. Per gli
impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza
e` intestata al titolare della gestione dell'impianto, al
quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico
e scarico. Il titolare della concessione ed il titolare
della gestione dell'impianto di distribuzione stradale
sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per
gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso.
6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si
applicano anche ai depositi commerciali di prodotti
energetici denaturati. Per l'esercizio dei predetti
depositi, fatta eccezione per i depositi di gas di petrolio
liquefatti denaturati per uso combustione, deve essere
prestata cauzione nella misura prevista per i depositi
fiscali. Per i prodotti energetici denaturati si applica il
regime dei cali previsto dall'art. 4.
6-bis. Per i depositi di cui ai commi 1 e 6, la licenza
di cui al comma 4 e' negata e l'istruttoria per il relativo
rilascio e' sospesa allorche' ricorrano nei confronti
dell'esercente, rispettivamente, le condizioni di cui ai
commi 6 e 7 dell'art. 23; per la sospensione e la revoca
della predetta licenza trovano applicazione,
rispettivamente, i commi 8 e 9 del medesimo art. 23. Nel
caso di persone giuridiche e di societa', la licenza e'
negata, revocata o sospesa, ovvero il procedimento per il
rilascio della stessa e' sospeso, allorche' le situazioni
di cui ai commi da 6 a 9 del medesimo art. 23 ricorrano,
alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che
rivestono in esse funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione ovvero a persone che ne
esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.
6-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-bis,
limitatamente ai depositi commerciali di cui ai commi 1 e 6
che movimentano benzina e gasolio usato come carburante, la
licenza di cui al comma 4 e' altresi' negata ai soggetti
che, a seguito di verifica, risultano privi dei requisiti
tecnico-organizzativi minimi per lo svolgimento
dell'attivita' del deposito rapportati alla capacita' dei
serbatoi, ai servizi strumentali all'esercizio ovvero al
conto economico previsionale, in base alle specifiche
stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli. I soggetti per conto dei quali
i titolari di depositi commerciali detengono o estraggono
benzina o gasolio usato come carburante sono obbligati a
darne preventiva comunicazione all'Agenzia delle dogane e
dei monopoli; in caso di riscontrata sussistenza delle
situazioni di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 11 dell'art. 23, la
medesima Agenzia adotta motivati provvedimenti di divieto
di prosecuzione dell'attivita' nel termine di sessanta
giorni dalla ricezione della comunicazione o, qualora
successiva al predetto termine, dalla data del verificarsi
delle condizioni impeditive previste dai medesimi commi.
7. Al di fuori dei casi di cui al comma 6-bis, la
licenza di esercizio dei depositi puo' essere sospesa,
anche a richiesta dell'amministrazione, a norma del codice
di procedura penale, nei confronti dell'esercente che sia
sottoposto a procedimento penale per violazioni commesse
nella gestione dell'impianto, costituenti delitti, in
materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore
nel minimo ad un anno. Il provvedimento di sospensione ha
effetto fino alla pronuncia di proscioglimento o di
assoluzione; la sentenza di condanna comporta la revoca
della licenza.
8. I prodotti energetici assoggettati ad accisa devono
circolare con il documento di accompagnamento previsto
dall'art. 12. Sono esclusi da tale obbligo i prodotti
energetici trasferiti in quantita' non superiore a 1.000
chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai sensi del
presente articolo ed i gas di petrolio liquefatti per uso
combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al
minuto.
9. Il trasferimento di prodotti energetici assoggettati
ad accisa tra depositi commerciali deve essere
preventivamente comunicato dal mittente e confermato
all'arrivo dal destinatario, entro lo stesso giorno di
ricezione, unicamente attraverso modalita' telematiche,
agli Uffici dell'Agenzia delle dogane nella cui
circoscrizione territoriale sono ubicati i depositi
interessati alla movimentazione.».
Note al comma 1078:
- Il testo del comma 4 dell'art. 23 del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e' riportato nelle note
al comma 1077.
- Il testo del comma 1 dell'art. 25 del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e' riportato nelle note
al comma 1077.
- Il testo del comma 1 dell'art. 57 del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35 e' riportato nelle note al comma
1077.
- Il testo del comma 56 dell'art. 1 della legge 23
agosto 2004, n. 239 e' riportato nelle note al comma 1077.
Note al comma 1079:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del
decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17
(Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore
aggiunto):
«Art. 1. - 1. Le disposizioni di cui alla lettera c)
del primo comma e al secondo comma dell'art. 8 del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si
applicano a condizione:
a) che l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni
all'esportazione di cui alle lettere a) e b) dello stesso
articolo effettuate, registrate nell'anno precedente, sia
superiore al 10% del volume d'affari determinato a norma
dell'art. 20 dello stesso decreto ma senza tenere conto
delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi
soggetti a vigilanza doganale e delle operazioni di cui
all'art. 21, comma 6-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I contribuenti, ad
eccezione di quelli che hanno iniziato l'attivita` da un
periodo inferiore a dodici mesi, hanno facolta` di assumere
come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei
corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi
precedenti, se il relativo ammontare superi la predetta
percentuale del volume di affari, come sopra determinato,
dello stesso periodo di riferimento;
b)
c) che l'intento di avvalersi della facolta' di
effettuare acquisti o importazioni senza applicazione
dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in
conformita' al modello approvato con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, trasmessa per via
telematica all'Agenzia medesima, che rilascia apposita
ricevuta telematica con indicazione del protocollo di
ricezione. La dichiarazione puo' riguardare anche piu'
operazioni. Gli estremi del protocollo di ricezione della
dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse
in base ad essa, ovvero devono essere indicati
dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la
verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione,
l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli la banca dati delle
dichiarazioni di intento per dispensare l'operatore dalla
consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di
intento e delle ricevute di presentazione.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 51 e seguenti del
citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto):
«Art. 51 (Attribuzioni e poteri degli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto). - Gli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto controllano le
dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai
contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e
provvedono all'accertamento e alla riscossione delle
imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza
degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione
delle operazioni e alla tenuta della contabilita' e degli
altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono
alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle sopratasse e
alla presentazione del rapporto alla autorita' giudiziaria
per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle
dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti
che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla
base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro
delle Finanze che tengano anche conto della capacita'
operativa degli uffici stessi. I criteri selettivi per
l'attivita' di accertamento di cui al periodo precedente,
compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti
prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle
imprese manifatturiere che svolgono la loro attivita' in
conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90
per cento.
Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e
verifiche ai sensi dell'art. 52;
2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o
professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona
o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e
scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso
di scritturazione, o per fornire dati, notizie e
chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro
confronti anche relativamente ai rapporti ed alle
operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati
acquisiti a norma del numero 7) del presente comma, ovvero
rilevati a norma dell'art. 52, ultimo comma, o acquisiti ai
sensi dell'art. 18 comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi
attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e
rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'art.
52, ultimo comma, o acquisiti ai sensi dell'art. 18, comma
3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, sono posti a base delle rettifiche e degli
accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il
contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle
dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni
imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti
si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza
rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere
applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono
essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'art. 52;
3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e
professioni, con invito a restituirli compilati e firmati,
questionari relativi a dati e notizie di carattere
specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei
confronti di loro clienti e fornitori;
4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o
trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e
fatture relativi a determinate cessioni di beni o
prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni
informazione relativa alle operazioni stesse;
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello
Stato, agli enti pubblici non economici, alle societa` ed
enti di assicurazione ed alle societa' ed enti che
effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per
conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a
contrarie disposizioni legislative, statutarie o
regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti
indicati singolarmente o per categorie. Alle societa' ed
enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con
gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
e notizie attinenti esclusivamente alla durata del
contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le
informazioni sulla categoria devono essere fornite, a
seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente
per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non
si applica all'Istituto centrale di statistica e agli
ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni
loro commesse dalla legge e, salvo il disposto del n. 7),
alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le
attivita' finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti
di assicurazione per le attivita' finanziarie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei
documenti depositati presso i notai, i procuratori del
registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli
altri pubblici ufficiali;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, ai
soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica
il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione
della natura, del numero e degli estremi identificativi dei
rapporti intrattenuti con le banche, la societa' Poste
italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di
investimento, gli organismi di investimento collettivo del
risparmio, le societa' di gestione del risparmio e le
societa' fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero
estinti da non piu' di cinque anni dalla data della
richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso
dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele
necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti.
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, alle
banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita'
finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti di
assicurazione per le attivita' finanziarie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi
rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi
compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonche'
alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori
finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per
i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato
le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano
intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle societa'
fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e a
quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui
all'art. 20 del testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 puo' essere richiesto,
tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse,
di comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei
quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni,
strumenti finanziari e partecipazioni in imprese,
inequivocamente individuati. La richiesta deve essere
indirizzata al responsabile della struttura accentrata,
ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio
destinatario che ne da` notizia immediata al soggetto
interessato; la relativa risposta deve essere inviata al
titolare dell'ufficio procedente.
7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con decreto
di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorita' di
vigilanza in coerenza con le regole europee e
internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa
autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento
dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della
stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del
comandante regionale, ad autorita' ed enti, notizie, dati,
documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria
e assicurativa, relativi alle attivita' di controllo e di
vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche
disposizioni di legge.
Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma
devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento fissando per l'adempimento un termine non
inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al
n. 7), non inferiore a trenta giorni. II termine puo'
essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza
dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal
competente direttore centrale o direttore regionale per
l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia
di finanza, dal comandante regionale.
Le richieste di cui al secondo comma, numero 7),
nonche' le relative risposte, anche se negative, sono
effettuate esclusivamente in via telematica. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le disposizioni attuative e le modalita' di
trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche' dei
dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
indicati nel citato numero 7).
Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo
comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui
ai commi terzo e quarto dell'art. 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.».
«Art. 52 (Accessi, ispezioni e verifiche). - 1. Gli
uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre
l'accesso di impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei
locali destinati all'esercizio di attivita' commerciali,
agricole, artistiche o professionali, nonche' in quelli
utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che
godono dei benefici di cui al codice del Terzo settore di
cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno
2016, n. 106, per procedere ad ispezioni documentali,
verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione
ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la
repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Gli
impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti di
apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata
dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia per
accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione e'
necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della
Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei locali destinati
all'esercizio di arti o professioni dovra` essere eseguito
in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.
2. L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel
precedente comma puo' essere eseguito, previa
autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto
in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del
presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri,
documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
3. E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione del
procuratore della Repubblica o dell'autorita' giudiziaria
piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni
personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati,
borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per
l'esame di documenti e la richiesta di notizie
relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale
ferma restando la norma di cui all'art. 103 del codice di
procedura penale.
4. L'ispezione documentale si estende a tutti i libri,
registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui
tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si
trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che
sono comunque accessibili tramite apparecchiature
informatiche installate in detti locali.
5. I libri, registri, scritture e documenti di cui e'
rifiutata l'esibizione non possono essere presi in
considerazione a favore del contribuente ai fini
dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per
rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione
di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e
la sottrazione di essi alla ispezione.
6. Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale
da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le
richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le
risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal
contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il
motivo della mancata sottoscrizione.Il contribuente ha
diritto di averne copia.
7. I documenti e le scritture possono essere
sequestrati soltanto se non e' possibile riprodurne o farne
constatare il contenuto nel verbale, nonche' in caso di
mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del
verbale. I libri e i registri non possono essere
sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o
farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle
parti che interessano la propria firma o sigla insieme con
la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele
atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e
dei registri.
8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano
anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative
a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti
adibiti al trasporto per conto di terzi.
9. In deroga alle disposizioni del settimo comma gli
impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti
che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e
simili, hanno facolta' di provvedere con mezzi propri
all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi
qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei
propri impianti e del proprio personale.
10. Se il contribuente dichiara che le scritture
contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti
deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante
la specificazione delle scritture in loro possesso. Se
l'attestazione non e' esibita e se il soggetto che l'ha
rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o
in parte le scritture si applicano le disposizioni del
quinto comma.
11. Per l'esecuzione degli accessi presso le pubbliche
amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 51 e
presso gli operatori finanziari di cui al 7) dello stesso
art. 51, si applicano le disposizioni del secondo e sesto
comma dell'art. 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.».
«Art. 53 (Presunzioni di cessione e di acquisto). - 1.
Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti
che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente
esercita la sua attivita', comprese le sedi secondarie,
filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi o
depositi dell'impresa, ne' presso i suoi rappresentanti,
salvo che sia dimostrato che i beni stessi:
a) sono stati utilizzati per la produzione, perduti o
distrutti;
b) sono stati consegnati a terzi in lavorazione,
deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori
o contratti di opera, appalto, trasporto, mandato,
commissione o altro titolo non traslativo della proprieta'.
2. Con decreto del ministro delle finanze sono
stabilite le modalita` con le quali devono essere
effettuate:
a) la donazione dei beni ad enti di beneficenza;
b) la distruzione dei beni.
3. Le sedi secondarie, le filiali o succursali devono
risultare dalla iscrizione alla Camera di commercio o da
altro pubblico registro; le dipendenze, gli stabilimenti, i
negozi e i depositi devono essere stati indicati a norma
dell' art. 35 o del primo comma dell' art. 81. La
rappresentanza deve risultare da atto pubblico, da
scrittura privata registrata o da lettera annotata in
apposito registro, in data anteriore a quella in cui e'
avvenuto il passaggio dei beni, presso l'ufficio competente
in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del
rappresentato. La consegna dei beni a terzi, di cui alla
lettera b), deve risultare dal libro giornale o da altro
libro tenuto a norma del codice civile o da apposito
registro tenuto in conformita' all' art. 39 del presente
decreto, ovvero da altro documento conservato a norma dello
stesso articolo o da atto registrato presso l'ufficio del
registro.
4. I beni che si trovano nel luogo o in uno dei luoghi
in cui il contribuente esercita la sua attivita' si
presumono acquistati se il contribuente non dimostra, nei
casi e nei modi indicati nel primo e nel secondo comma, di
averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o
di lavorazione o ad uno degli altri titoli di cui al primo
comma.».
«Art. 54 (Rettifica delle dichiarazioni). - 1.
L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla
rettifica della dichiarazione annuale presentata dal
contribuente quando ritiene che ne risulti un'imposta
inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o
rimborsabile superiore a quella spettante.
2. L'infedelta' della dichiarazione, qualora non emerga
o direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con
gli elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli
artt. 27 e 33 e e con le precedenti dichiarazioni annuali,
deve essere accertata mediante il confronto tra gli
elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei
registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 e mediante il
controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle
registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri
documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e
degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli
artt. 51 e 51 bis. Le omissioni e le false o inesatte
indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali
risultanze, dati e notizie a norma dell'art. 53 o anche
sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano
gravi, precise e concordanti.
3. L'ufficio puo' tuttavia procedere alla rettifica
indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita'
del contribuente qualora l'esistenza di operazioni
imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella
dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative
alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti
in modo certo diretto, e non in via presuntiva, da verbali,
questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) del
secondo comma dell'art. 51, dagli elenchi allegati alle
dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi
ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti,
nonche' da altri atti e documenti in suo possesso.
4.
5. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice
nei termini stabiliti dall'articoli 57, i competenti uffici
dell'Agenzia delle entrate, qualora dalle attivita'
istruttorie di cui all'art. 51, secondo comma, numeri da 1)
a 4), nonche' dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione
centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da
un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie
fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche
amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in
possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che
consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi o di
imposta in tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni
in tutto o in parte non spettanti, puo' limitarsi ad
accertare, in base agli elementi predetti, l'imposta o la
maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante,
nonche' l'imposta o la maggiore imposta non versata,
escluse le ipotesi di cui all'art. 54 bis, anche
avvalendosi delle procedure previste dal decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
6. Gli avvisi di accertamento parziale possono essere
notificati mediante invio di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta
alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto
dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto
alla casa.
7. Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati
dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione
prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o
in parte.».
«Art. 54-bis (Liquidazione dell'imposta dovuta in base
alle dichiarazioni). - 1. Avvalendosi di procedure
automatizzate l'amministrazione finanziaria procede, entro
l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative all'anno successivo, alla liquidazione
dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate
dai contribuenti.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione del volume
d'affari e delle imposte;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta
risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la
tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante dalla
dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio
nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli
27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma.
2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio
puo' provvedere, anche prima della presentazione della
dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva
effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi ai
sensi dell'art. 1 comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n.
542, nonche' dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n.
405.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio,
ai sensi del comma 2 bis, emerge un'imposta o una maggiore
imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato ai sensi
e per gli effetti di cui al comma 6 dell'art. 60 al
contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori
e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
Qualora a seguito della comunicazione il contribuente
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente.».
«Art. 54-ter (Controlli automatizzati sui soggetti
identificati in Italia). - 1. Entro il decimo giorno
successivo alla scadenza di cui all'art. 74-quinquies,
commi 6 e 9, l'Amministrazione finanziaria, sulla base dei
dati e degli elementi desumibili dal portale telematico,
verifica l'avvenuta presentazione della dichiarazione di
cui al predetto comma 6, nonche' la rispondenza con la
dichiarazione e la tempestivita' dei versamenti
dell'imposta risultante dalla stessa.
2. L'Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che la
dichiarazione di cui al comma 6 dell'art. 74-quinquies non
sia stata ancora trasmessa, inoltra al soggetto passivo un
sollecito.
3. L'Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che
l'imposta dovuta in base alla dichiarazione medesima non
sia stata in tutto o in parte versata, inoltra al soggetto
passivo un sollecito.
4. Nei casi di cui all'art. 74-quinquies, comma 5,
l'Amministrazione finanziaria emette il provvedimento
motivato di esclusione dal presente regime speciale.
Avverso tale provvedimento di esclusione e' ammesso ricorso
secondo le disposizioni relative al contenzioso
tributario.».
«Art. 54-quater (Liquidazione dell'imposta dovuta
relativamente a servizi di telecomunicazione,
teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti non
residenti). - 1. Avvalendosi di procedure automatizzate
l'amministrazione finanziaria procede alla liquidazione
dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate
dai soggetti di cui agli articoli 74-quinquies e 74-septies
relativamente ai servizi resi a committenti non soggetti
passivi d'imposta domiciliati o residenti nel territorio
dello Stato.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni e di quelli presenti
nell'anagrafe tributaria, l'amministrazione finanziaria
provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione
dell'imposta;
b) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la
tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante dalla
dichiarazione.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione, l'esito del controllo e' comunicato per via
elettronica al contribuente entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione. La comunicazione contiene l'intimazione ad
adempiere, entro sessanta giorni dal ricevimento della
stessa, al pagamento dell'imposta o della maggiore imposta
dovuta e non versata, della sanzione di cui all'art. 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli
interessi di cui all'art. 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino
al giorno in cui e' effettuata la liquidazione. In caso di
mancato pagamento delle somme dovute entro il termine
indicato, la comunicazione diviene titolo esecutivo ai fini
della riscossione.
4. Qualora l'Amministrazione finanziaria verifichi
sulla base delle informazioni presenti al sistema
informativo dell'anagrafe tributaria che il soggetto, non
domiciliato o residente nel territorio dello Stato, non
dispone di fonti di reddito o beni disponibili nel
territorio nazionale, la riscossione delle somme contenute
nella comunicazione di cui al comma 3 potra' essere chiesta
direttamente ad uno Stato estero attraverso la cooperazione
amministrativa per il recupero dei crediti ai sensi della
direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010 o
altri accordi sulla reciproca assistenza in materia di
riscossione dei crediti tributari comparabile a quella
assicurata dalla direttiva 2010/24/UE, in deroga alle
disposizioni in materia di iscrizione a ruolo e senza
l'affidamento in carico agli agenti della riscossione.
5. Qualora il contribuente rilevi eventuali dati o
elementi non considerati o valutati erroneamente nella
liquidazione dell'imposta, lo stesso puo' fornire per via
elettronica, entro il termine di cui al comma 3, i
chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria.
6. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente.».
«Art. 54-quinquies (Accertamento dell'imposta dovuta
dai soggetti di cui agli articoli 74-quinquies e
74-septies). - 1. L'Amministrazione finanziaria, sulla base
delle informazioni di cui all'art. 63-quater del
regolamento (UE) n. 967/2012, dei dati e delle notizie
raccolti attraverso la cooperazione amministrativa o
secondo le convenzioni internazionali in vigore, nonche'
sulla base di eventuali dati e notizie raccolti esercitando
i poteri di cui all'art. 51, con apposito avviso di
accertamento, procede alla rettifica della dichiarazione
trimestrale presentata nei rispettivi Stati membri di
identificazione dai soggetti che applicano i regimi
speciali disciplinati dal titolo XII, capo 6, sezioni 2 e
3, della direttiva 2006/112/CE, relativamente ai servizi di
telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici
effettuati nel territorio dello Stato, quando ritiene che
ne risulti un'imposta inferiore a quella dovuta.
2. L'Amministrazione finanziaria comunica ai soggetti
che applicano i regimi speciali disciplinati dal titolo
XII, capo 6, sezioni 2 e 3, della direttiva 2006/112/CE,
relativamente ai servizi di telecomunicazione, di
teleradiodiffusione o elettronici effettuati nel territorio
dello Stato, l'omessa presentazione della dichiarazione
trimestrale, sollecitandoli ad adempiere entro trenta
giorni, trascorsi i quali provvede a determinare l'imposta
dovuta per le medesime prestazioni con apposito avviso di
accertamento emesso ai sensi dell'art. 55.
3. L'avviso di accertamento di cui ai commi 1 e 2,
emesso entro i termini di cui all'art. 57, costituisce
titolo esecutivo ai fini della riscossione.
4. Qualora l'Amministrazione finanziaria verifichi
sulla base delle informazioni presenti al sistema
informativo dell'anagrafe tributaria che il soggetto, non
domiciliato o residente nel territorio dello Stato, non
dispone di fonti di reddito o beni disponibili nel
territorio nazionale, la riscossione delle somme contenute
nell'avviso di accertamento di cui al comma 3 potra' essere
chiesta direttamente ad uno Stato estero attraverso la
cooperazione amministrativa per il recupero dei crediti ai
sensi della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16
marzo 2010 o altri accordi sulla reciproca assistenza in
materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a
quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE, in deroga
alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo e senza
l'affidamento in carico agli agenti della riscossione.».
Note al comma 1081:
- Si riporta il testo dell'art. 12-septies del citato
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58:
«Art. 12-septies (Semplificazioni in materia di
dichiarazioni di intento relative all'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto). - 1. All'art. 1 del
decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
"c) che l'intento di avvalersi della facolta' di
effettuare acquisti o importazioni senza applicazione
dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in
conformita' al modello approvato con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, trasmessa per via
telematica all'Agenzia medesima, che rilascia apposita
ricevuta telematica con indicazione del protocollo di
ricezione. La dichiarazione puo' riguardare anche piu'
operazioni. Gli estremi del protocollo di ricezione della
dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse
in base ad essa, ovvero devono essere indicati
dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la
verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione,
l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli la banca dati delle
dichiarazioni di intento per dispensare l'operatore dalla
consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di
intento e delle ricevute di presentazione";
b) il comma 2 e' abrogato.
2. Il comma 4-bis dell'art. 7 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, e' sostituito dal seguente:
«4-bis. E' punito con la sanzione prevista al comma 3
il cedente o prestatore che effettua cessioni o
prestazioni, di cui all'art. 8, primo comma, lettera c),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via
telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle
entrate della dichiarazione di cui all'art. 1, comma 1,
lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1984, n. 17.».
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definite le modalita' operative per
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.».
- Si riporta il testo dei commi 211 e 212 dell'art. 1
della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge finanziaria 2008):
«211. La trasmissione delle fatture elettroniche
avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal
Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito
anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.
212. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 e' individuato il
gestore del Sistema di interscambio e ne sono definite
competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative:
a) al presidio del processo di ricezione e successivo
inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni
destinatarie;
b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei
flussi informativi anche ai fini della loro integrazione
nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 8 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633:
«Art. 8 (Cessione all'esportazione). - 1. Costituiscono
cessioni all'esportazione non imponibili:
a) Le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite
mediante trasporto o spedizione di beni fuori del
territorio della Comunita' economica europea, a cura o a
nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico
dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni
possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad
opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione,
trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad
altri beni. La esportazione deve risultare da documento
doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su
un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della
bolla di accompagnamento emessa a norma dell'art. 2 del
D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, o, se questa non e`
prescritta, sul documento di cui di cui all'art. 21, comma
4, terzo periodo, lettera a). Nel caso in cui avvenga
tramite servizio postale l'esportazione deve risultare nei
modi stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze, di
concerto con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni;
b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del
territorio della Comunita' economica europea entro novanta
giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente
o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a
dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da
diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro
mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da
trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio
della Comunita' economica europea; l'esportazione deve
risultare da vidimazione apposta dall'ufficio doganale o
dall'ufficio postale su un esemplare della fattura;
b-bis) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del
territorio dell'Unione europea entro centottanta giorni
dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto,
effettuate, secondo modalita' stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti delle
amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione
allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui all'art. 26,
comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, in attuazione
di finalita' umanitarie, comprese quelle dirette a
realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo. La
prova dell'avvenuta esportazione dei beni e' data dalla
documentazione doganale;
c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni
diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le
prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo
effettuato cessioni all'esportazione od operazioni
intracomunitarie, si avvalgono della facolta' di
acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e
servizi senza pagamento dell'imposta.
Omissis.».
Note al comma 1082:
- Il testo del comma 3-quinquies dell'art. 4 del citato
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e'
riportato nelle note al comma 181.
Note al comma 1084:
- Si riporta il testo dei commi 635, 637, 638, 643, 645
e 652 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n.
160, come modificato dalla presente legge:
«635. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui al
comma 634, sono considerati MACSI anche i dispositivi,
realizzati con l'impiego, anche parziale, delle materie
plastiche di cui al comma 634, che consentono la chiusura,
la commercializzazione o la presentazione dei medesimi
MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali
diversi dalle stesse materie plastiche. Sono altresi'
considerati MACSI i prodotti semilavorati, comprese le
preforme, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle
predette materie plastiche, impiegati nella produzione di
MACSI.
636. Omissis
637. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al
comma 634:
a) per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il
fabbricante, ovvero il soggetto, residente o non residente
nel territorio nazionale, che intende vendere MACSI,
ottenuti per suo conto in un impianto di produzione, ad
altri soggetti nazionali;
b) per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione
europea, il soggetto che acquista i MACSI nell'esercizio
dell'attivita' economica ovvero il cedente qualora i MACSI
siano acquistati da un consumatore privato;
c) per i MACSI provenienti da Paesi terzi,
l'importatore.
638. Non e' considerato fabbricante il soggetto che
produce MACSI utilizzando altri MACSI sui quali l'imposta
di cui al comma 634 sia dovuta da un altro soggetto, senza
l'aggiunta di ulteriori materie plastiche di cui al
medesimo comma 634. Il predetto soggetto che produce MACSI
puo' essere censito ai fini del rimborso di cui al comma
642.
639. - 642. Omissis
643. L'imposta, determinata ai sensi del comma 641, non
e' versata qualora l'importo dovuto a titolo di imposta sia
inferiore o pari a euro 25. In tal caso non si provvede
altresi' alla presentazione della dichiarazione di cui al
comma 641.
644. Omissis
645. Fatto salvo quanto previsto al comma 646, il
pagamento dell'imposta di cui al comma 634 e' effettuato
entro il termine di cui al comma 641 esclusivamente tramite
il versamento unitario previsto dall'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilita' di
compensazione con altre imposte e contributi. Ai fini del
pagamento dell'imposta di cui al comma 634, i soggetti non
residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato
nominano un rappresentante fiscale, obbligato in solido con
i medesimi.
646. - 651. Omissis
652. Le disposizioni di cui ai commi da 634 a 650 hanno
effetto a decorrere dal 1° luglio 2021.».
Note al comma 1085:
- Si riporta il testo del comma 3-sexies dell'art. 51
del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, come modificato dalla presente legge:
«Art. 51 (Piccole opere e interventi contro
l'inquinamento). - 1. - 3-quinquies. Omissis
3-sexies. A decorrere dall'anno 2021, per le bottiglie
in polietilentereftalato di cui all'art. 13-ter, comma 1,
del decreto del Ministro per la sanita' 21 marzo 1973,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, non trova applicazione
la percentuale minima di polietilentereftalato vergine
prevista dal comma 2 del medesimo art. 13-ter. Restano
ferme, per le predette bottiglie, le altre condizioni e
prescrizioni previste dal citato art. 13-ter.
Omissis.».
Note al comma 1086:
- Si riporta il testo dei commi 663, 664, 666 e 676
dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160,
come modificato dalla presente legge:
«663. L'obbligazione tributaria sorge e diviene
esigibile:
a) all'atto della cessione, anche a titolo gratuito, di
bevande edulcorate a consumatori nel territorio dello Stato
ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne
effettuano la rivendita, da parte del fabbri-cante
nazionale o, se diverso da quest'ultimo, del soggetto
nazionale che provvede al condizionamento ovvero del
soggetto, residente o non residente nel territorio
nazionale, per conto del quale le medesime bevande sono
ottenute dal fabbricante o dall'esercente l'impianto di
condizionamento;
b) all'atto del ricevimento di bevande edulcorate da
parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti
da Paesi appartenenti all'Unione europea;
c) all'atto dell'importazione definitiva nel territorio
dello Stato, per le bevande edulcorate importate da Paesi
non appartenenti all'Unione europea.
664. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al
comma 661:
a) il fabbricante nazionale ovvero il soggetto
nazionale che provvede al condizionamento ovvero il
soggetto, residente o non residente nel territorio
nazionale, per conto del quale le bevande edulcorate sono
ottenute dal fabbricante o dall'esercente l'impianto di
condizionamento, per la fattispecie di cui al comma 663,
lettera a);
b) l'acquirente, per la fattispecie di cui al comma
663, lettera b);
c) l'importatore, per la fattispecie di cui al comma
663, lettera c).
665. Omissis
666. L'imposta di cui al comma 661 non si applica alle
bevande edulcorate cedute direttamente dai soggetti di cui
al comma 664, lettera a), per il consumo in altri Paesi
dell'Unione europea ovvero destinate, dagli stessi
soggetti, ad essere esportate. Sono esenti dall'imposta di
cui al comma 661 le bevande edulcorate il cui contenuto
complessivo di edulcoranti, come determinato ai sensi del
comma 667, sia inferiore o uguale, rispettivamente, a 25
grammi per litro, per i prodotti di cui al comma 665,
lettera a), e a 125 grammi per chilogrammo, per i prodotti
di cui al comma 665, lettera b).
667. - 675. Omissis
676. Le disposizioni di cui ai commi da 661 a 674 hanno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Omissis.».
Note al comma 1092:
- Si riporta il testo dei commi 807 e 808 dell'art. 1
della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come
modificato dal presente comma e dal comma 1093 della
presente legge:
«Art. 1. - Commi 1. - 806. Omissis
807. Per l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 53,
comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, o nella
sezione separata del medesimo albo, prevista al comma 805,
sono richieste le seguenti misure minime di capitale
interamente versato in denaro o tramite polizza
assicurativa o fideiussione bancaria:
a) 2.500.000 euro per l'effettuazione, anche
disgiuntamente, delle attivita' di accertamento dei tributi
e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate
nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
b) 5 milioni di euro per l'effettuazione, anche
disgiuntamente, delle attivita' di accertamento dei tributi
e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate
nelle province e nei comuni con popolazione superiore a
200.000 abitanti;
b-bis) 150.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e
delle attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento
e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con
popolazione fino a 100.000 abitanti;
c) 500.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e
delle attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento
e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con
popolazione superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti;
d) un milione di euro per lo svolgimento delle funzioni
e delle attivita' di supporto propedeutiche
all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali,
nelle province e nei comuni con popolazione superiore a
200.000 abitanti.
808. I soggetti iscritti alla sezione separata di cui
al comma 805 e quelli iscritti all'albo di cui all'art. 53
del decreto legislativo n. 446 del 1997 devono adeguare
alle condizioni e alle misure minime di cui al comma 807 il
proprio capitale sociale entro il 30 giugno 2021.
Omissis.».
Note al comma 1093:
- Il testo del comma 808 dell'art. 1 della citata legge
27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal presente
comma, e' riportato nelle note al comma 1092.
Note al comma 1094:
- Si riporta il testo dell'art. 35 del citato
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130
(Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti,
gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze), come modificato dalla presente legge:
«Art. 35 (Sospensione dei termini per la notifica delle
cartelle di pagamento). - 1. Nei Comuni di cui all'art. 17,
i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per
la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui
agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, nonche' le attivita' esecutive da parte degli
agenti della riscossione e i termini di prescrizione e
decadenza relativi all'attivita' degli enti creditori, ivi
compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto fino al 31
dicembre 2021 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e
indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a
300 mila euro per l'anno 2018, 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede ai sensi
dell'art. 45.».
Note al comma 1095:
- Si riporta il testo dei commi 540, 541 e 542
dell'art. 1 della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019),
come modificato dalla presente legge:
«540. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i contribuenti,
persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello
Stato, che effettuano, esclusivamente attraverso strumenti
che consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o
servizi, fuori dall'esercizio di attivita' di impresa, arte
o professione, presso esercenti che trasmettono
telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'art. 2,
comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
possono partecipare all'estrazione a sorte di premi
attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per
partecipare all'estrazione e' necessario che i
contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il
proprio codice lotteria, individuato dal provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
d'intesa con l'Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del
comma 544, all'esercente e che quest'ultimo trasmetta
all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o
prestazione, secondo le modalita' di cui ai commi 3 e 4
dell'art. 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
A decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui l'esercente
al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice
lotteria, il consumatore puo' segnalare tale circostanza
nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito
internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tali
segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e
dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle
attivita' di analisi del rischio di evasione. I premi
attribuiti non concorrono a formare il reddito del
percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo
d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo
erariale.
541. La partecipazione all'estrazione a sorte di cui al
comma 540 e' consentita anche con riferimento a tutti gli
acquisti di beni o servizi, effettuati fuori dell'esercizio
di attivita' d'impresa, arte o professione, esclusivamente
attraverso strumenti che consentano il pagamento
elettronico documentati con fattura, a condizione che i
dati di quest'ultima siano trasmessi telematicamente
all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 21 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero
ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127.
542. Con il provvedimento di cui al comma 544 sono
istituiti premi per un ammontare complessivo annuo non
superiore a 45 milioni di euro. Con lo stesso provvedimento
sono, altresi', stabilite le modalita' attuative del
presente comma, prevedendo premi, nell'ambito del predetto
ammontare complessivo, anche per gli esercenti che hanno
certificato le operazioni di cessione di beni ovvero
prestazione di servizi ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Al fine di
garantire le risorse finanziarie necessarie per
l'attribuzione dei premi e le spese amministrative e di
comunicazione connesse alla gestione della lotteria, il
Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 18 del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e'
incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno
2020. I fondi per le spese amministrative e di
comunicazione sono attribuiti alle amministrazioni che
sostengono i relativi costi.
Omissis.».
Note al comma 1096:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 18 del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 18 (Rinvio lotteria dei corrispettivi). - 1.
Omissis
2. Al fine di garantire le risorse finanziarie
necessarie per le spese amministrative connesse alla
gestione della lotteria, e' istituito un Fondo iscritto
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze con una dotazione di 3 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede ai sensi
dell'art. 26.
Omissis.».
Note al comma 1097:
- Si riporta il testo dei commi 288 e 290 dell'art. 1
della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come
modificato dalla presente legge:
«288. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di
pagamento elettronici, le persone fisiche maggiorenni
residenti nel territorio dello Stato, che, fuori
dall'esercizio di attivita' d'impresa, arte o professione,
effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento
elettronici da soggetti che svolgono attivita' di vendita
di beni e di prestazione di servizi, hanno diritto ad un
rimborso in denaro, alle condizioni, nei casi e sulla base
dei criteri individuati dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 289. I
rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del
percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo
d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo
erariale.
289. - 289-ter. Omissis
290. Al fine di garantire le risorse finanziarie
necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per
le attivita' legate all'attuazione della misura di cui ai
commi 288 e 289, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' stanziato su apposito
fondo l'importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni 2021
e 2022.».
Note al comma 1098:
- Si riporta il testo dell'art. 120 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 120 (Credito d'imposta per l'adeguamento degli
ambienti di lavoro). - 1. Al fine di sostenere ed
incentivare l'adozione di misure legate alla necessita' di
adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai
soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione
in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 2, alle
associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati,
compresi gli enti del Terzo settore, e' riconosciuto un
credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle
spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in
relazione agli interventi necessari per far rispettare le
prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro
la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli
edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense,
per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi
comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonche' in
relazione agli investimenti in attivita' innovative, ivi
compresi quelli necessari ad investimenti di carattere
innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e
tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attivita'
lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il
controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' cumulabile
con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel
limite dei costi sostenuti ed e' utilizzabile dal 1°
gennaio al 30 giugno 2021 esclusivamente in compensazione,
ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui
all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, possono essere individuati le ulteriori
spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli
indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa di
cui al comma 6.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione della legge di conversione del presente
decreto legge, sono stabilite le modalita' per il
monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini
di quanto previsto dall'art. 17, comma 13, della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2
miliardi di euro, si provvede ai sensi dell'art. 265.».
Note al comma 1099:
- Il testo dell'art. 120 del citato decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal comma 1098
della presente legge, e' riportato nelle note al medesimo
comma 1098.
- Si riporta il testo dell'art. 122 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 122 (Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti
da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da
COVID-19). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti
beneficiari dei crediti d'imposta elencati al successivo
comma 2 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per
la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri
soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte
di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli
istituti di credito e altri intermediari finanziari.
2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si
applicano alle seguenti misure introdotte per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19:
a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui
all'art. 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27;
b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli
immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui
all'art. 28;
c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti
di lavoro di cui all'art. 120;
d) credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto
di dispositivi di protezione di cui all'art. 125.
3. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta e' usufruito
dal cessionario con le stesse modalita' con le quali
sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di
credito non utilizzata nell'anno non puo' essere utilizzata
negli anni successivi, e non puo' essere richiesta a
rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'art. 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'art. 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. La cessione del credito non pregiudica i poteri
delle competenti Amministrazioni relativi al controllo
della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e
all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti
beneficiari di cui al comma 1. I soggetti cessionari
rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito
d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto
al credito ricevuto.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono definite le modalita' attuative delle
disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle
relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via
telematica.».
Note al comma 1100:
- Il testo del comma 6 dell'art. 120 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
riportato nelle note al comma 1098.