Note al comma 1101:
- Si riporta il testo dell'art. 31-ter del citato
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 31-ter (Accordi preventivi per le imprese con
attivita' internazionale). - 1. Le imprese con attivita'
internazionale hanno accesso ad una procedura finalizzata
alla stipula di accordi preventivi, con principale
riferimento ai seguenti ambiti:
a) preventiva definizione in contraddittorio dei metodi
di calcolo del valore normale delle operazioni di cui al
comma 7, dell'art. 110 del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei valori di uscita
o di ingresso in caso di trasferimento della residenza,
rispettivamente, ai sensi degli articoli 166 e 166-bis del
medesimo testo unico. Le imprese che aderiscono al regime
dell'adempimento collaborativo hanno accesso alla procedura
di cui al periodo precedente anche al fine della preventiva
definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del
valore normale delle operazioni di cui al comma 10
dell'art. 110 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986;
b) applicazione ad un caso concreto di norme, anche di
origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di utili
e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di
un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile
organizzazione in Italia di un soggetto non residente;
c) valutazione preventiva della sussistenza o meno dei
requisiti che configurano una stabile organizzazione
situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i
criteri previsti dall'art. 162 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' dalle
vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate
all'Italia;
d) applicazione ad un caso concreto di norme, anche di
origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la
percezione di dividendi, interessi e royalties e altri
componenti reddituali a o da soggetti non residenti.
2. Gli accordi di cui al comma 1, qualora non
conseguano ad altri accordi conclusi con le autorita'
competenti di Stati esteri a seguito delle procedure
amichevoli previste dagli accordi o dalle convenzioni
internazionali contro le doppie imposizioni, vincolano le
parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono
stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi,
salvi mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto
rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti
dagli stessi. Qualora le circostanze di fatto e di diritto
alla base dell'accordo ricorrano per uno o piu' dei periodi
di imposta precedenti alla stipulazione e per i quali i
termini previsti dall'art. 43 del presente decreto non sono
ancora scaduti e a condizione che non siano iniziati
accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita'
amministrative di accertamento delle quali il contribuente
abbia avuto formale conoscenza, e' concessa al contribuente
la facolta' di far valere retroattivamente l'accordo
stesso, provvedendo, ove si renda a tal fine necessario
rettificare il comportamento adottato, all'effettuazione
del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della
dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2, comma 8,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione, in
entrambi i casi, delle relative sanzioni.
3. Gli accordi di cui al comma 1, qualora conseguano ad
altri accordi conclusi con le autorita' competenti di Stati
esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli
accordi o convenzioni internazionali contro le doppie
imposizioni, vincolano le parti, secondo quanto convenuto
con dette autorita', a decorrere da periodi di imposta
precedenti alla data di sottoscrizione dell'accordo purche'
non anteriori al periodo d'imposta in corso alla data di
presentazione della relativa istanza da parte del
contribuente. E' concessa al contribuente la facolta' di
far retroagire gli effetti di tali accordi anche a periodi
di imposta precedenti a quello in corso alla data di
presentazione della relativa istanza e per i quali i
termini previsti dall'art. 43 non sono ancora scaduti, a
condizione che: a) per tali periodi ricorrano le stesse
circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo
stipulato con le autorita' competenti di Stati esteri; b)
il contribuente ne abbia fatto richiesta nell'istanza di
accordo preventivo; c) le autorita' competenti di Stati
esteri acconsentano a estendere l'accordo ad annualita'
precedenti; d) per tali periodi di imposta non siano
iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita'
amministrative di accertamento delle quali il contribuente
abbia avuto formale conoscenza. Qualora in applicazione del
presente comma sia necessario rettificare il comportamento
adottato, il contribuente provvede all'effettuazione del
ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della
dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2, comma 8,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione
delle eventuali sanzioni.
3-bis. L'ammissibilita' della richiesta di accordo
preventivo di cui al comma 3 e' subordinata al versamento
di una commissione pari a:
a) 10.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo
del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia
inferiore a 100 milioni di euro;
b) 30.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo
del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia
compreso tra 100 milioni e 750 milioni di euro;
c) 50.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo
del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia
superiore a 750 milioni di euro.
3-ter. In caso di richiesta di rinnovo dell'accordo di
cui al comma 3, le commissioni sono ridotte alla meta'. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
adottate le disposizioni di attuazione della disciplina
contenuta nel presente comma.
4.
5. Per i periodi d'imposta di validita' dell'accordo,
l'Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli
articoli 32 e seguenti soltanto in relazione a questioni
diverse da quelle oggetto dell'accordo medesimo.
6. La richiesta di accordo preventivo e' presentata al
competente Ufficio della Agenzia delle entrate, secondo
quanto stabilito con provvedimento del Direttore della
medesima Agenzia. Con il medesimo provvedimento sono
definite le modalita' con le quali il competente Ufficio
procede alla verifica del rispetto dei termini dell'accordo
e del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di
diritto su cui l'accordo si basa.
7. Qualunque riferimento all'art. 8 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ovunque presente,
deve intendersi effettuato al presente articolo.».
Note al comma 1102:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542
(Regolamento recante modificazioni alle disposizioni
relative alla presentazione delle dichiarazioni dei
redditi, dell'IRAP e dell'IVA), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7 (Semplificazioni per i contribuenti minori
relative alle liquidazioni e ai versamenti in materia di
imposta sul valore aggiunto). - 1. I contribuenti che
nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume
d'affari non superiore a lire 600 milioni per le imprese
aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli
esercenti arti o professioni, ovvero lire un miliardo per
le imprese aventi per oggetto altre attivita, possono
optare, per:
a) l'effettuazione delle liquidazioni periodiche, di
cui all'art. 1 comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e dei relativi versamenti
dell'imposta entro il 16 del secondo mese successivo a
ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta
non superi il limite di lire 50.000 il versamento e'
effettuato insieme a quello dovuto per il trimestre
successivo;
b) il versamento dell'imposta dovuta entro il 16 di
marzo di ciascun anno, ovvero entro il termine previsto
dall'art. 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435,
maggiorando le somme da versare degli interessi nella
misura dello 0.40 per cento per ogni mese o frazione di
mese successivo alla predetta data.
2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano
contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre
attivita' e non provvedono alla distinta annotazione dei
corrispettivi resta applicabile il limite di lire un
miliardo relativamente a tutte le attivita' esercitate.
3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al
comma 1 le somme devono essere maggiorate degli interessi
nella misura dell'1 per cento.
3-bis. I soggetti che esercitano l'opzione di cui al
comma 1, lettera a), possono annotare le fatture nel
registro di cui all'art. 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro la fine del
mese successivo al trimestre di effettuazione delle
operazioni e con riferimento allo stesso mese di
effettuazione delle operazioni."
Note al comma 1103:
- Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 1 del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (Trasmissione
telematica delle operazioni IVA e di controllo delle
cessioni di beni effettuate attraverso distributori
automatici, in attuazione dell'art. 9, comma 1, lettere d)
e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 (Fatturazione elettronica e trasmissione
telematica delle fatture o dei relativi dati). - 1. - 3.
Omissis
3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono
telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi
alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di
servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non
stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le
quali e' stata emessa una bolletta doganale e quelle per le
quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche
secondo le modalita' indicate nel comma 3. La trasmissione
telematica e' effettuata trimestralmente entro la fine del
mese successivo al trimestre di riferimento. Con
riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1°
gennaio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi
telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio
secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle
medesime operazioni:
a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle
operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti
nel territorio dello Stato e' effettuata entro i termini di
emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano
i corrispettivi;
b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle
operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel
territorio dello Stato e' effettuata entro il quindicesimo
giorno del mese successivo a quello di ricevimento del
documento comprovante l'operazione o di effettuazione
dell'operazione.
Omissis.».
Note al comma 1104:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle
sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662), come modificato dal
presente comma e dal comma 1111 della presente legge:
«Art. 11 (Altre violazioni in materia di imposte
dirette e di imposta sul valore aggiunto). - 1. Sono punite
con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 le
seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla
legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o
dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi
nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in
materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non
veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari inviati al
contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui
alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
incomplete o non veritiere;
c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi
altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di
finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo
che il fatto non costituisca infrazione piu' grave, per il
compenso di partite effettuato in violazione alle
previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata
evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli
articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
2-bis. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati
delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'art. 21 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si
applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna
fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per
ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla meta', entro
il limite massimo di euro 500, se la trasmissione e'
effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza
stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel
medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta
dei dati. Non si applica l'art. 12 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472.
2-ter. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione
dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'art.
21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro
2.000. La sanzione e' ridotta alla meta' se la trasmissione
e' effettuata entro i quindici giorni successivi alla
scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero
se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione
corretta dei dati.
2-quater. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei
dati delle operazioni transfrontaliere di cui all'art. 1,
comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per
ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro
1.000 per ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla
meta', entro il limite massimo di euro 500, se la
trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni
successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo
precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata
la trasmissione corretta dei dati. Per le operazioni
effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, si applica la
sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura,
entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione e'
ridotta alla meta', entro il limite massimo di euro 200 per
ciascun mese, se la trasmissione e' effettuata entro i
quindici giorni successivi alle scadenze stabilite
dall'art. 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, ovvero se, nel medesimo termine, e'
effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si
applica l'art. 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472.
2-quinquies. Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero
per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei
corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, commi 1, 1-bis
e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se la
violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del
tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro 100
per ciascuna trasmissione. Non si applica l'art. 12 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
3.
4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'
art. 50, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare
compilazione sono punite con la sanzione da euro 500 a euro
1.000 per ciascuno di essi, ridotta alla meta' in caso ai
presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta
inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del
loro controllo. La sanzione non si applica se i dati
mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a
seguito di richiesta.
4-bis. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione
delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare
superiore a 50.000 euro di cui all'art. 5-quinquies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonche'
delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a
cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di
partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie di cui all'art. 1 del decreto-legge 24
settembre 2002 n. 209, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 novembre 2002, n. 265, e' punita con la sanzione
amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze la cui
comunicazione e' omessa, incompleta o infedele, con un
minimo di 500 euro ed un massimo di 50000 euro.
5. L'omessa installazione degli apparecchi per
l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall' art. 1
della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e' punita con la
sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000. La
sanzione di cui al periodo precedente si applica anche
all'omessa installazione degli strumenti di cui all'art. 2,
comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127,
salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti
di attuazione di cui al medesimo comma.
5-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque
manomette o comunque altera gli strumenti di cui all'art.
2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
o fa uso di essi allorche' siano stati manomessi o alterati
o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le
disposizioni di cui al comma 1 del citato articolo si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000
a euro 12.000.
6.
7. In caso di violazione delle prescrizioni di cui all'
art. 53 , comma 3, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, si applica la sanzione da euro 250 a euro 2.000.
7-bis. Quando la garanzia di cui all'art. 38-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e' presentata dalle societa' controllate o dall'ente o
societa' controllante, di cui all'art. 73, terzo comma, del
medesimo decreto, con un ritardo non superiore a novanta
giorni dalla scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa da
euro 1.000 a euro 4.000.
7-ter. Nei casi in cui il contribuente non presenti
l'interpello previsto dall'art. 11, comma 2, della legge 27
luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del
contribuente, si applica la sanzione prevista dall'art. 8,
comma 3-quinquies. La sanzione e' raddoppiata nelle ipotesi
in cui l'amministrazione finanziaria disconosca la
disapplicazione delle norme aventi ad oggetto deduzioni,
detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive
del soggetto passivo.».
Note al comma 1105:
- Si riporta il testo dell'art. 10-bis del citato
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 10-bis (Disposizioni di semplificazione in tema
di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari). -
1. Per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021, i soggetti
tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai
fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi
precompilata, ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei
relativi decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi
delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle
fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera
sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera
sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche
amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in
materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata
per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e
privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e
per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto
dei principi in materia di protezione dei dati personali,
anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9
e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti
di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche
temporali, nonche', ai sensi dell'art. 2-sexies del codice
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i
tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni
eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare
i diritti e le liberta' dell'interessato.».
Note al comma 1106:
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127, come modificato dal presente comma e
dal comma 227 della presente legge, e' riportato nelle note
al comma 227.
Note al comma 1107:
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali), come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta
e' determinata applicando al valore della produzione netta
l'aliquota del 3,9 per cento, salvo quanto previsto dal
comma 2, nonche` nei commi 1 e 2 dell'art. 45.
1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:
a) all'art. 5, che esercitano attivita' di imprese
concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione
di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 4,20 per
cento;
b) all'art. 6, si applica l'aliquota del 4,65 per
cento;
c) all'art. 7, si applica l'aliquota del 5,90 per
cento.
2. Nei confronti dei soggetti di cui all'art. 3, comma
1, lettera e bis), relativamente al valore prodotto
nell'esercizio di attivita' non commerciali, determinato ai
sensi dell'art. 10 bis, si applica l'aliquota dell'8,5 per
cento.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di
emanazione del presente decreto, le regioni hanno facolta'
di variare l'aliquota di cui al comma 1 e 1-bis fino ad un
massimo di 0,92 punti percentuali. La variazione puo'
essere differenziata per settori di attivita' e per
categorie di soggetti passivi.
3-bis. Allo scopo di semplificare gli adempimenti
tributari dei contribuenti e le funzioni dei centri di
assistenza fiscale nonche' degli altri intermediari, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il 31 marzo dell'anno a cui l'imposta si riferisce,
inviano al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento delle finanze i dati rilevanti per la
determinazione del tributo mediante l'inserimento degli
stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo
fiscale ai fini della pubblicazione nel sito informatico di
cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati
i dati rilevanti per la determinazione dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive. Il mancato
inserimento da parte delle regioni e delle province
autonome nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti
ai fini della determinazione dell'imposta comporta
l'inapplicabilita' di sanzioni e di interessi.».
Note al comma 1108:
- Il testo dei commi 211 e 212 dell'art. 1 della citata
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2008) e' riportato nelle note al comma
1081.
- Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
(Disciplina dell'imposta di bollo):
«Art. 22 (Solidarieta'). - 1. Sono obbligati in solido
per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni
amministrative:
1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono,
accettano o negoziano atti, documenti o registri non in
regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li
enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;
2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell' art. 2 ,
di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin
dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto.
2. La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o
un registro, non in regola con le disposizioni del presente
decreto, alla formazione del quale non abbia partecipato,
e' esente da qualsiasi responsabilita' derivante dalle
violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data
del ricevimento, lo presenti all'ufficio del registro e
provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola
imposta. In tal caso la violazione e' accertata soltanto
nei confronti del trasgressore.
[Indipendentemente dalle pene previste dal codice
penale, il venditore o il locatore delle macchine
bollatrici o chi comunque le da' in uso a qualsiasi titolo
e' responsabile, in solido con l'utente, della imposta di
bollo e delle sanzioni per le infrazioni rese possibili da
difetti di costruzione delle macchine, da irregolare
fornitura di punzoni o dall'omissione della comunicazione
all'amministrazione finanziaria della vendita, della
locazione o della dazione in uso delle macchine stesse].».
Note al comma 1109:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i
soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono
telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi
ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica
e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi
sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'art.
24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le
disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a
decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume
d'affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo
d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre
2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli
adempimenti di cui al presente comma in ragione della
tipologia di attivita' esercitata.
1-bis. A decorrere dal 1º luglio 2018, la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie
con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio
destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico,
sono definiti, anche al fine di semplificare gli
adempimenti amministrativi dei contribuenti, le
informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini
per la trasmissione telematica e le modalita' con cui
garantire la sicurezza e l'inalterabilita' dei dati. Con il
medesimo provvedimento possono essere definiti modalita' e
termini graduali per l'adempimento dell'obbligo di
memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei
dati dei corrispettivi, anche in considerazione del grado
di automazione degli impianti di distribuzione di
carburanti.
2. A decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i
soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o
prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Al
fine dell'assolvimento dell'obbligo di cui al precedente
periodo, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate di cui al comma 4, sono indicate soluzioni che
consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli
apparecchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei
normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la
sicurezza e l'inalterabilita' dei dati dei corrispettivi
acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini
differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore
dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione
telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle
specifiche variabili tecniche di peculiari distributori
automatici.
3. La memorizzazione elettronica e la trasmissione
telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante
strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilita' e
la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i
pagamenti con carta di debito e di credito.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, sentite le associazioni di categoria nell'ambito
di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti
in base alla decisione della Commissione europea COM (2010)
8467, sono definite le informazioni da trasmettere, le
regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e
le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma
3. Con lo stesso provvedimento sono approvati i relativi
modelli e ogni altra disposizione necessaria per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
5. La memorizzazione elettronica e la trasmissione
telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalita'
di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei
corrispettivi di cui all'art. 12, comma 1, della legge 30
dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo
l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del
cliente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico possono essere individuate tipologie di
documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini
commerciali, le operazioni. La memorizzazione elettronica
di cui ai commi 1 e 2 e, a richiesta del cliente, la
consegna dei documenti di cui ai periodi precedenti, e'
effettuata non oltre il momento dell'ultimazione
dell'operazione.
5-bis. A decorrere dal 1° luglio 2021, i soggetti che
effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che
adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di
debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico,
dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilita' e
la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali
sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di
trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati
relativi ai corrispettivi giornalieri, di cui ai commi 1 e
2 del presente articolo. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono definiti le informazioni da
trasmettere, le regole tecniche, i termini per la
trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche dei
sistemi evoluti di incasso di cui al presente comma, idonei
per l'assolvimento degli obblighi di memorizzazione e
trasmissione dei dati.
6. (Abrogato)
6-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale
mediante l'incentivazione e la semplificazione delle
operazioni telematiche, all'art. 39, secondo comma, lettera
a), alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: "nell'anno" sono
inserite le seguenti: "ovvero riscossi, dal 1º gennaio
2017, con modalita' telematiche, di cui all'art. 3, comma
1, lettera a)". Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma, pari a 4 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2017, si fa fronte
mediante corrispondente riduzione della dotazione
finanziaria del Fondo di cui all'art. 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
6-ter. I dati relativi ai corrispettivi giornalieri di
cui al comma 1 sono trasmessi telematicamente all'Agenzia
delle entrate entro dodici giorni dall'effettuazione
dell'operazione, determinata ai sensi dell'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione
giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonche' i
termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche
dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 1,
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Nel primo semestre
di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal
1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari
superiore a euro 400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per gli
altri soggetti, le sanzioni previste dagli articoli 6,
comma 2-bis, 11, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis, e 12, commi
2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
non si applicano in caso di trasmissione telematica dei
dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese
successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi
restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore
aggiunto.
6-quater. I soggetti tenuti all'invio dei dati al
Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della
dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'art.
3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014,
n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, possono adempiere all'obbligo di cui al
comma 1 mediante la memorizzazione elettronica e la
trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i
corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria. A
decorrere dal 1° gennaio 2022, i soggetti di cui al primo
periodo adempiono all'obbligo di cui al comma 1
esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la
trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i
corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria,
attraverso gli strumenti di cui al comma 3. I dati fiscali
trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere
utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per
l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e
doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio
della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri della salute e per la pubblica
amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in
materia di protezione dei dati personali, anche con
riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di
utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche
temporali, nonche', ai sensi dell'art. 2-sexies del codice
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i
tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni
eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare
i diritti e le liberta' dell'interessato.
6-quinquies. Negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto o
l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare
la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1, al
soggetto e' concesso un contributo complessivamente pari al
50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro
250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di
adattamento, per ogni strumento. Al medesimo soggetto il
contributo e' concesso sotto forma di credito d'imposta di
pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Al credito d'imposta di cui al presente comma non si
applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo e' consentito a
decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta
sul valore aggiunto successiva al mese in cui e' stata
registrata la fattura relativa all'acquisto o
all'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare
la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1 ed e'
stato pagato, con modalita' tracciabile, il relativo
corrispettivo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro trenta giorni dal 1°
gennaio 2019, sono definiti le modalita' attuative,
comprese le modalita' per usufruire del credito d'imposta,
il regime dei controlli nonche' ogni altra disposizione
necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il
rispetto del limite di spesa previsto. Il limite di spesa
previsto e' pari a euro 36,3 milioni per l'anno 2019 e pari
ad euro 195,5 milioni per l'anno 2020.».
Note al comma 1110:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle
sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 6 (Violazione degli obblighi relativi alla
documentazione, registrazione ed individuazione delle
operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto). - 1.
Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla
registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto ovvero all'individuazione di prodotti
determinati e' punito con la sanzione amministrativa
compresa fra il novanta e il centoottanta per cento
dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente
documentato o registrato nel corso dell'esercizio. Alla
stessa sanzione, commisurata all'imposta, e' soggetto chi
indica, nella documentazione o nei registri, una imposta
inferiore a quella dovuta. La sanzione e' dovuta nella
misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha
inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
2. Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti
alla documentazione e alla registrazione di operazioni non
imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore
aggiunto o soggette all'inversione contabile di cui agli
articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque
ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o
non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva
neppure ai fini della determinazione del reddito si applica
la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
2-bis. Nelle ipotesi di cui all'art. 2, commi 1, 1-bis
e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le
violazioni consistono nella mancata o non tempestiva
memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione
o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la
sanzione e' pari, per ciascuna operazione, al novanta per
cento dell'imposta corrispondente all'importo non
memorizzato o trasmesso. Salve le procedure alternative
adottate con i provvedimenti di attuazione dell'art. 2,
comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la
sanzione di cui al primo periodo del presente comma si
applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento
degli strumenti di cui al medesimo comma 4. Se non constano
omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta
di intervento per la manutenzione o di omessa verificazione
periodica degli stessi strumenti nei termini
legislativamente previsti si applica la sanzione
amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
3. Se le violazioni consistono nella mancata emissione
di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di
trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per
importi inferiori a quelli reali, la sanzione e' in ogni
caso pari al novanta per cento dell'imposta non
documentato. La stessa sanzione si applica in caso di
omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi
relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o
irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori
fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata
tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione e'
punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro
2.000.
3-bis. Il cedente che non integra il documento
attestante la vendita dei mezzi tecnici di cui all'art. 74,
primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, con la denominazione e la partita IVA del
soggetto passivo che ha assolto l'imposta e' punito con la
sanzione amministrativa pari al 20 per cento del
corrispettivo della cessione non documentato regolarmente.
Il soggetto che realizza o commercializza i mezzi tecnici e
che, nel predisporre, direttamente o tramite terzi, i
supporti fisici atti a veicolare i mezzi stessi, non
indica, ai sensi dell'art. 74, primo comma, lettera d),
quarto periodo, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, la denominazione e la partita
IVA del soggetto che ha assolto l'imposta e' punito con la
sanzione amministrativa pari al 20 per cento del valore
riportato sul supporto fisico non prodotto regolarmente.
Qualora le indicazioni di cui all'art. 74, primo comma,
lettera d), terzo e quarto periodo, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 siano non
veritiere, le sanzioni di cui ai periodi precedenti del
presente comma sono aumentate al 40 per cento.
4. Nei casi previsti dai commi 1, primo e secondo
periodo, 2, primo periodo, 2-bis, primo periodo, 3, primo e
secondo periodo, e 3-bis la sanzione non puo' essere
inferiore a euro 500.
5. Nel caso di violazione di piu' obblighi inerenti
alla documentazione e alla registrazione di una medesima
operazione, la sanzione e` applicata una sola volta.
6. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta
assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, e'
punito con la sanzione amministrativa pari al novanta per
cento dell'ammontare della detrazione compiuta. In caso di
applicazione dell'imposta in misura superiore a quella
effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore,
fermo restando il diritto del cessionario o committente
alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, l'anzidetto cessionario o committente e' punito con la
sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000
euro. La restituzione dell'imposta e' esclusa qualora il
versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.
7. In caso di acquisto intracomunitario, la sanzione si
applica anche se, in mancanza della comunicazione di cui
all' art. 50 , comma 3, del decreto legge 30 agosto 1993,
n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427 l'operazione e` stata assoggettata ad
imposta in altro Stato membro.
8. Il cessionario o il committente che, nell'esercizio
di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o
servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di
legge o con emissione di fattura irregolare da parte
dell'altro contraente, e' punito, salva la responsabilita'
del cedente o del commissionario, con sanzione
amministrativa pari, con un minimo di euro 250, sempre che
non provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti
modalita' :
a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi
dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando
all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento
dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un
documento in duplice esemplare dal quale risultino le
indicazioni prescritte dall' art. 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
relativo alla fatturazione delle operazioni;
b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando
all'ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo
giorno successivo a quello della sua registrazione, un
documento integrativo in duplice esemplare recante le
indicazioni medesime, previo versamento della maggior
imposta eventualmente dovuta.
9. Se la regolarizzazione e' eseguita, un esemplare del
documento, con l'attestazione della regolarizzazione e del
pagamento, e' restituito dall'ufficio al contribuente che
deve registrarlo ai sensi dell' art. 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
9-bis. E' punito con la sanzione amministrativa
compresa fra 500 euro e 20.000 euro il cessionario o il
committente che, nell'esercizio di imprese, arti o
professioni, omette di porre in essere gli adempimenti
connessi all'inversione contabile di cui agli articoli 17,
34, comma 6, secondo periodo, e 74, settimo e ottavo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e agli articoli 46, comma 1, e 47, comma 1,
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Se
l'operazione non risulta dalla contabilita' tenuta ai sensi
degli articoli 13 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la sanzione
amministrativa e' elevata a una misura compresa tra il
cinque e il dieci per cento dell'imponibile, con un minimo
di 1.000 euro. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni
previste dall'art. 5, comma 4, e dal comma 6 con
riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere
detratta dal cessionario o dal committente. Le disposizioni
di cui ai periodi precedenti si applicano anche nel caso in
cui, non avendo adempiuto il cedente o prestatore agli
obblighi di fatturazione entro quattro mesi dalla data di
effettuazione dell'operazione o avendo emesso una fattura
irregolare, il cessionario o committente non informi
l'Ufficio competente nei suoi confronti entro il trentesimo
giorno successivo, provvedendo entro lo stesso periodo
all'emissione di fattura ai sensi dell'art. 21 del predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, o
alla sua regolarizzazione, e all'assolvimento dell'imposta
mediante inversione contabile.
9-bis.1. In deroga al comma 9-bis, primo periodo,
qualora, in presenza dei requisiti prescritti per
l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa
a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di
cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del
comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal cedente o
prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o
committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente
anzidetto non e' tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma
e' punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250
euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione e'
solidalmente tenuto il cedente o prestatore. Le
disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano
e il cessionario o il committente e' punito con la sanzione
di cui al comma 1 quando l'applicazione dell'imposta nel
modo ordinario anziche' mediante l'inversione contabile e'
stata determinata da un intento di evasione o di frode del
quale sia provato che il cessionario o committente era
consapevole.
9-bis.2. In deroga al comma 1, qualora, in assenza dei
requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione
contabile l'imposta relativa a una cessione di beni o a una
prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate
nel primo periodo del comma 9-bis, sia stata erroneamente
assolta dal cessionario o committente, fermo restando il
diritto del cessionario o committente alla detrazione ai
sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il
cedente o il prestatore non e' tenuto all'assolvimento
dell'imposta, ma e' punito con la sanzione amministrativa
compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della
sanzione e' solidalmente tenuto il cessionario o
committente. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti
non si applicano e il cedente o prestatore e' punito con la
sanzione di cui al comma 1 quando l'applicazione
dell'imposta mediante l'inversione contabile anziche' nel
modo ordinario e' stata determinata da un intento di
evasione o di frode del quale sia provato che il cedente o
prestatore era consapevole.
9-bis.3. Se il cessionario o committente applica
l'inversione contabile per operazioni esenti, non
imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di
accertamento devono essere espunti sia il debito computato
da tale soggetto nelle liquidazioni dell'imposta che la
detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo
restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare
l'imposta eventualmente non detratta ai sensi dell'art. 26,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e dell'art. 21, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La disposizione si
applica anche nei casi di operazioni inesistenti, ma trova
in tal caso applicazione la sanzione amministrativa
compresa tra il cinque e il dieci per cento
dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro.
9-ter. Il cessionario che, nell'esercizio di imprese,
arti o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici di cui
all'art. 74, primo comma, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i
quali gli sia stato rilasciato un documento privo
dell'indicazione della denominazione e del soggetto passivo
che ha assolto l'imposta o con indicazioni manifestamente
non veritiere, e' punito, salva la responsabilita' del
cedente, con la sanzione amministrativa dal 10 al 20 per
cento del corrispettivo dell'acquisto non documentato
regolarmente sempreche' non provveda, entro il quindicesimo
giorno successivo all'acquisto dei mezzi tecnici, a
presentare all'ufficio competente nei suoi confronti un
documento contenente i dati relativi all'operazione
irregolare. Nelle eventuali successive transazioni, ciascun
cedente deve indicare nel documento attestante la vendita
gli estremi dell'avvenuta regolarizzazione come risultanti
dal documento rilasciato dall'ufficio competente.».
Note al comma 1111:
- Il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, come modificato dal presente
comma e dal comma 1104 della presente legge, e' riportato
nelle note al medesimo comma 1104.
Note al comma 1112:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come modificato dal
presente comma e dal comma 1113 della presente legge:
«Art. 12 (Sanzioni accessorie in materia di imposte
dirette ed imposta sul valore aggiunto). - 1. Quando e'
irrogata una sanzione amministrativa superiore a euro
50.000 e la sanzione edittale prevista per la piu' grave
delle violazioni accertate non e' inferiore nel minimo a
euro 40.000 e nel massimo a euro 80.000, si applica,
secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste nel
decreto legislativo recante i principi generali per le
sanzioni amministrative in materia tributaria, per un
periodo da uno a tre mesi. La durata delle sanzioni
accessorie puo` essere elevata fino a sei mesi, se la
sanzione irrogata e' superiore a euro 100.000 e la sanzione
edittale prevista per la piu' grave violazione non e'
inferiore nel minimo a euro 80.000.
2. Qualora siano state contestate ai sensi dell'art. 16
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso
di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo
di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale,
compiute in giorni diversi, anche se non sono state
irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle
disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997
e' disposta la sospensione della licenza o
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ovvero
dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da
tre giorni ad un mese. In deroga all'art. 19, comma 7, del
medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997 il
provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo.
Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di
contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione
e' disposta per un periodo da un mese a sei mesi. Le
sanzioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche
nelle ipotesi di cui all'art. 2, commi 1, 1-bis e 2, del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127, se le violazioni
consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o
trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione
con dati incompleti o non veritieri.
2-bis. La sospensione di cui al comma 2 e' disposta
dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate
competente per territorio in relazione al domicilio fiscale
del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando
e' stata contestata la quarta violazione.
2-ter. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo
adempimento delle sospensioni di cui al comma 2 e'
effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia
di finanza, ai sensi dell'art. 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2-quater. L'esecuzione della sospensione di cui al
comma 2 e' assicurata con il sigillo dell'organo procedente
e con le sottoscrizioni del personale incaricato.
2-quinquies. La sospensione di cui al comma 2 e'
disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti
e apparati pubblici di telecomunicazione e nei confronti
dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui
all'art. 74, primo comma, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai
quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre
distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione
dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi del
comma 9-ter dell'art. 6.
2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di
soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali,
nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni
dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei
corrispettivi compiute in giorni diversi, e' disposta in
ogni caso la sanzione accessoria della sospensione
dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre
giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione e'
disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In
deroga all'art. 19, comma 7, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione e'
immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono
comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto
competente alla tenuta dell'albo affinche' ne sia data
pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le
disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.
2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al
comma 2-sexies siano commesse nell'esercizio in forma
associata di attivita' professionale, la sanzione
accessoria di cui al medesimo comma e' disposta nei
confronti di tutti gli associati.
3. Se e' accertata l'omessa installazione degli
apparecchi misuratori previsti dall'art. 1 della legge 26
gennaio 1983, n. 18, e' disposta la sospensione della
licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici
giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione e'
disposta da due a sei mesi. Le sanzioni di cui ai periodi
precedenti si applicano anche all'omessa installazione
ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti di
cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, salve le procedure alternative adottate con i
provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma.
4. In caso di recidiva nelle violazioni previste
dall'art. 10, l'autore delle medesime e' interdetto dalle
cariche di amministratore della banca, societa' o ente per
un periodo da tre a sei mesi.».
Note al comma 1113:
- Il testo del comma 3 dell'art. 12 del citato decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come modificato dal
presente comma, e' riportato nelle note al comma 1112.
Note al comma 1114:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni
generali in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma
133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Ravvedimento). - 1. La sanzione e' ridotta,
sempre che la violazione non sia stata gia' constatata e
comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attivita' amministrative di accertamento delle quali
l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
formale conoscenza:
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato
pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene
eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua
commissione;
a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore,
ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli
errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta
giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione
in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso;
b) ad un un ottavo del minimo, se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la
violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione
periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale
e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e'
prevista dichiarazione periodica, entro due anni
dall'omissione o dall'errore;
b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale
e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e'
prevista dichiarazione periodica, oltre due anni
dall'omissione o dall'errore;
b-quater) ad un quinto del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi
dell'art. 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la
violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli
6, comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di omessa
memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti
o non veritieri, comma 3, o 11, comma 5, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
c) ad un decimo del minimo di quella prevista per
l'omissione della presentazione della dichiarazione, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per
l'omessa presentazione della dichiarazione periodica
prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta
giorni.
Omissis.».
Note al comma 1116:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012):
«Art. 1 (Ambito di applicazione e coordinamento dei
presidenti delle regioni). - 1. Le disposizioni del
presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi
per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la
ripresa economica nei territori dei comuni delle province
di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e
Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29
maggio 2012, per i quali e' stato adottato il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di
differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi
tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonche' di
quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati
ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000,
n. 212.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 67-septies del citato
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure
urgenti per la crescita del Paese):
«Art. 67-septies (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29
maggio 2012). - 1. Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
recante interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara,
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012,
e l'art. 10 del presente decreto si applicano anche ai
territori dei comuni di Ferrara, Mantova, nonche', ove
risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli
indicati eventi sismici, dei comuni di Castel d'Ario,
Commessaggio, Dosolo, [Motteggiana,] Pomponesco, Viadana,
Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano,
Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena, San
Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta.
1-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3,
10, 11 e 11 -bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n.122, e successive modificazioni, e dall'art. 3 - bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, si
applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso
causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012, ricadenti nei comuni di Argelato, Bastiglia,
Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena,
Minerbio, Nonantola, Reggio Emilia e Castelvetro
Piacentino. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al
comma 1 e al comma 1-bis si provvede nell'ambito delle
risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite
dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui all'art. 2,
comma 1, del decreto- legge 6 giugno 2012, n. 74.».
- Il testo del comma 43 dell'art. 2-bis del citato
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e'
riportato nelle note al comma 947.
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 15 del
citato decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8
(Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica):
«Art. 15 (Proroga di termini relativi a interventi
emergenziali). - 1. - 5-bis. Omissis
6. Il termine di scadenza dello stato di emergenza
conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di
cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre
2021 al fine di garantire la continuita' delle procedure
connesse con l'attivita' di ricostruzione.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 8 del
citato decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122:
«Art. 8 (Sospensione termini amministrativi, contributi
previdenziali ed assistenziali). - 1. - 2. Omissis
3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite
dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purche' distrutti od
oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque
adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili
totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione
del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle
societa', fino alla definitiva ricostruzione e agibilita'
dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta
2013. I fabbricati di cui al periodo precedente sono,
altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta municipale
propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, a
decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva
ricostruzione e agibilita' dei fabbricati stessi e comunque
non oltre il 31 dicembre 2018. Ai fini del presente comma,
il contribuente puo' dichiarare, entro il 30 novembre 2012,
la distruzione o l'inagibilita' totale o parziale del
fabbricato all'autorita' comunale, che nei successivi venti
giorni trasmette copia dell'atto di verificazione
all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente
competente.
Omissis.».
Note al comma 1118:
- Si riporta il testo del comma 16 dell'art. 48 del
citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 48 (Proroga e sospensione di termini in materia
di adempimenti e versamenti tributari e contributivi,
nonche' sospensione di termini amministrativi). - 1. - 15.
Omissis
16. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone
colpite dagli eventi sismici di cui all'art. 1, purche'
distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero,
comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto
inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla
formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito
delle societa', fino alla definitiva ricostruzione e
agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno
d'imposta 2020. I fabbricati di cui al primo periodo sono,
altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta municipale
propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi
indivisibili di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente il
16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o
agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31
dicembre 2021. Ai fini del presente comma, il contribuente
puo' dichiarare, entro il 31 dicembre 2018, la distruzione
o l'inagibilita' totale o parziale del fabbricato
all'autorita' comunale, che nei successivi venti giorni
trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio
dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con
decreto del Ministro dell'interno e del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30
novembre 2016, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di
anticipazione, i criteri e le modalita' per il rimborso ai
comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione
di cui al secondo periodo. Al fine di assicurare ai comuni
di cui all'art. 1, continuita' nello smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione
e' autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a
valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui
all'art. 4, comma 3, un'apposita compensazione fino ad un
massimo di 16 milioni di euro con riferimento all'anno
2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui
per il triennio 2017 - 2019, per sopperire ai maggiori
costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo
di TARI-tributo di cui all'art. 1, comma 639, della legge
27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui
allo stesso art. 1, commi 667 e 668.
Omissis.».
Note al comma 1121:
- Il testo del comma 1 dell'art. 67 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dal presente comma, e' riportato nelle note
al comma 219.
Note al comma 1122:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27
(Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari
e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilita'),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Riapertura di termini in materia di
rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di
valori di acquisto). - 1. Omissis
2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28
dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni, si
applicano anche per la rideterminazione dei valori di
acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati
regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione
agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2021. Le
imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un
massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere
dalla data del 30 giugno 2021; sull'importo delle rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi nella
misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.
La redazione e il giuramento della perizia devono essere
effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2021.».
Note al comma 1123:
- Il testo del comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 24
dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal comma
1122 della presente legge, e' riportato nelle note al
medesimo comma 1122.
- Si riporta il testo degli articoli 5, comma 2, e 7,
comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2002):
«Art. 5 (Rideterminazione dei valori di acquisto di
partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati). -
1. Omissis
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4
per cento per le partecipazioni che risultano qualificate,
ai sensi dell'art. 81, comma 1, lettera e), del citato
testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1°
gennaio 2002, e al 2 per cento per quelle che, alla
predetta data, non risultano qualificate ai sensi del
medesimo art. 81, comma 1, lettera c bis), ed e' versata,
con le modalita' previste dal capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 30 novembre
2002.
Omissis.».
«Art. 7 (Rideterminazione dei valori di acquisto dei
terreni edificabili e con destinazione agricola). - 1.
Omissis
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4
per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed e'
versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 16 dicembre
2002.
Omissis.».
Note al comma 1124:
- Si riporta il testo dell'art. 62-quater del citato
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative), come modificato dalla presente legge:
«Art. 62-quater (Imposta di consumo sui prodotti
succedanei dei prodotti da fumo). - 1.
1-bis. I prodotti da inalazione senza combustione
costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina,
esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come
medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad
imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al
quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio
2021, al venti per cento e al quindici per cento dal 1°
gennaio 2022, al venticinque per cento e al venti per cento
dal 1° gennaio 2023 dell'accisa gravante sull'equivalente
quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio
ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette
rilevato ai sensi dell'art. 39-quinquies e alla equivalenza
di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite
procedure tecniche, definite con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in
ragione del tempo medio necessario, in condizioni di
aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei
contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione
composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle
in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di
nicotina e tre con contenuti diversi dalla nicotina,
mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non
inferiore a 10 watt. Con provvedimento dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli e' indicata la misura dell'imposta di
consumo, determinata ai sensi del presente comma. Entro il
primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli e' rideterminata, per i
prodotti di cui al presente comma, la misura dell'imposta
di consumo in riferimento alla variazione del prezzo medio
ponderato delle sigarette.
1-ter. Il soggetto autorizzato di cui al comma 2 e'
obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1-bis e
a tal fine dichiara all'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, prima della loro commercializzazione, la
denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la
quantita' di prodotto delle confezioni destinate alla
vendita al pubblico nonche' gli altri elementi informativi
previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, e successive modificazioni. Il produttore e'
tenuto anche a fornire, ai fini dell'autorizzazione, un
campione per ogni singolo prodotto.
2. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma
1-bis, e' assoggettata alla preventiva autorizzazione da
parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei
confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi
requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali
di tabacchi lavorati, dall'art. 3 del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67.
3. Il soggetto di cui al comma 2 e' tenuto alla
preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi
stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia
dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta. La
cauzione e' di importo pari al 10 per cento dell'imposta
gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non
inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di
tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini
del pagamento dell'imposta.
3-bis. La circolazione dei prodotti di cui al presente
articolo e' legittimata dall'applicazione, sui singoli
condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione
e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano a
decorrere dal 1° aprile 2021.
3-ter. Con determinazione del Direttore generale
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le
tipologie di avvertenza in lingua italiana e le modalita'
per l'approvvigionamento dei contrassegni di
le-gittimazione di cui al comma 3-bis. Con il medesimo
provvedimento sono definite le relative regole tecniche e
le ulteriori disposizioni attuative.
4. Con determinazione del Direttore generale
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il
contenuto e le modalita' di presentazione dell'istanza, ai
fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, nonche' le
modalita' di tenuta dei registri e documenti contabili, di
liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in
caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi
che effettuano la vendita al pubblico, in conformita', per
quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi
lavorati. Con il medesimo provvedimento sono emanate le
ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del
comma 3.
5. La vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis, ad
eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici,
comprese le parti di ricambio, e' effettuata in via
esclusiva per il tramite delle rivendite di cui all'art. 16
della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, ferme le
disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38,
adottato in attuazione dell'art. 24, comma 42, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto
alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al
pubblico dei prodotti ivi disciplinati.
5-bis. Con determinazione del Direttore generale
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti,
per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le
parafarmacie, le modalita' e i requisiti per
l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento
dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da
sostanze liquide di cui al comma 1-bis, secondo i seguenti
criteri: a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato,
escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attivita' di
vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis e dei
dispositivi meccanici ed elettronici; b) effettiva
capacita' di garantire il rispetto del divieto di vendita
ai minori; c) non discriminazione tra i canali di
approvvigionamento; d) presenza dei medesimi requisiti
soggettivi previsti per le rivendite di generi di
monopolio. Nelle more dell'adozione della determinazione di
cui al primo periodo, agli esercizi di cui al presente
comma e' consentita la prosecuzione dell'attivita'.
6. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma
1-bis e' soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione
finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto
applicabili, dell'art. 18. Si applicano le disposizioni di
cui all'art. 50.
7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade
in caso di perdita di uno o piu' requisiti soggettivi di
cui al comma 2, o qualora sia venuta meno la garanzia di
cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in
materia di liquidazione e versamento dell'imposta di
consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto e'
disposta la revoca dell' autorizzazione.
7-bis. Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter
e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con
riferimento ai prodotti di cui al comma 1-bis del presente
articolo, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed
elettronici e delle parti di ricambio, secondo il
meccanismo di equivalenza di cui al comma 1-bis. Si
applicano altresi' ai medesimi prodotti di cui ai commi 5 e
5-bis del presente articolo le disposizioni degli articoli
96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18
gennaio 1994, n. 50.
7-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai prodotti da inalazione senza combustione
contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare una
sigaretta elettronica, anche ove vaporizzabili solo a
seguito di miscelazione con altre sostanze.».
Note al comma 1125:
- Si riporta il testo dei commi 11 e 12 dell'art. 21
del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 (Recepimento
della Direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri relative alla lavorazione, alla
presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei
prodotti correlati e che abroga la Direttiva 2001/37/CE),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 21 (Sigarette elettroniche). - 1. - 10. Omissis
11. E' vietata la vendita a distanza, anche
transfrontaliera, di prodotti da inalazione senza
combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o
meno nicotina, ai consumatori che acquistano nel territorio
dello Stato. La vendita a distanza dei prodotti indicati al
comma 1-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, effettuata nel territorio
nazionale e' consentita, secondo le modalita' definite con
determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, solo ai soggetti che siano stati
autorizzati alla istituzione e alla gestione di un deposito
di prodotti liquidi da inalazione ai sensi dell'articolo
62-quater, comma 2, del predetto decreto legislativo, e
delle relative norme di attuazione. Restano comunque fermi
i divieti di cui all'articolo 25 del testo unico di cui al
regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, che sono estesi,
in via precauzionale, anche ai prodotti da inalazione senza
combustione costituiti da sostanze liquide non contenenti
nicotina.
12. In caso di rilevazione di offerta di prodotti
liquidi da inalazione in violazione del comma 11, fermi
restando i poteri di polizia giudiziaria ove il fatto
costituisca reato, si applica, a cura dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, l'articolo 102 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Omissis.».
Note al comma 1126:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo
39-terdecies del citato decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 39-terdecies (Disposizioni in tema di tabacchi da
inalazione senza combustione). - 1. - 2. Omissis
3. I tabacchi di cui al comma 1 sono sottoposti ad
accisa in misura pari al trenta per cento dal 1° gennaio
2021, al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al
quaranta per cento dal 1° gennaio 2023 dell'accisa gravante
sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento
al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale
di sigarette, rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies,
e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata
sulla base di apposite procedure tecniche, definite con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, in ragione del tempo medio necessario per il
consumo di un campione composto dalle cinque marche di
sigarette piu' vendute, in condizioni di aspirazione
conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti
delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti senza
combustione, il dispositivo specificamente previsto per il
consumo, fornito dal produttore. Con il provvedimento di
cui al comma 2 e' altresi' indicato l'importo dell'accisa,
determinato ai sensi del presente comma. Entro il primo
marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli e' rideterminata, per i tabacchi di
cui al comma 1, la misura dell'accisa in riferimento alla
variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette.
Omissis.».
Note al comma 1127:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 2 della
legge 30 dicembre 2010, n. 238 (Incentivi fiscali per il
rientro dei lavoratori in Italia):
«Art. 2 (Caratteristiche dei soggetti beneficiari). -
1. Hanno diritto alla concessione dei benefici fiscali di
cui all'articolo 3:
a) i cittadini dell'Unione europea in possesso di un
titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per
almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti
nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente
un'attivita' di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di
impresa fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi
ventiquattro mesi o piu', i quali vengono assunti o avviano
un'attivita' di impresa o di lavoro autonomo in Italia e
trasferiscono il proprio domicilio, nonche' la propria
residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o
dall'avvio dell'attivita';
b) i cittadini dell'Unione europea che hanno risieduto
continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e
che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno
svolto continuativamente un'attivita' di studio fuori di
tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o
piu', conseguendo un titolo di laurea o una
specializzazione post laurearti, i quali vengono assunti o
avviano un'attivita' di impresa o di lavoro autonomo in
Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonche' la
propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione
o dall'avvio dell'attivita'.
Omissis.».
Note al comma 1128:
- Il testo dell'articolo 25 del citato decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal
presente comma, e' riportato nelle note al comma 1077.
Note al comma 1129:
- Il testo dei commi 1 e 6 dell'articolo 25 del citato
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' riportato
nelle note al comma 1077.
Note al comma 1130:
- Si riporta il testo del comma 636 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilita' 2014), come modificato dalla
presente legge:
«636. Al fine di contemperare il principio di fonte
comunitaria secondo il quale le concessioni pubbliche vanno
attribuite ovvero riattribuite, dopo la loro scadenza,
secondo procedure di selezione concorrenziale con
l'esigenza di perseguire, in materia di concessioni di
gioco per la raccolta del Bingo, il tendenziale
allineamento temporale di tali concessioni, relativamente a
queste concessioni in scadenza negli anni dal 2013 al 2020
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede entro il 31
marzo 2023, con un introito almeno pari a 73 milioni di
euro a una gara per l'attribuzione di 210 concessioni per
il predetto gioco attenendosi ai seguenti criteri
direttivi:
a) introduzione del principio dell'onerosita' delle
concessioni per la raccolta del gioco del Bingo e
fissazione nella somma di euro 350.000 della soglia minima
corrispettiva per l'attribuzione di ciascuna concessione;
b) durata delle concessioni pari a nove anni, non
rinnovabile;
c) versamento della somma di euro 7.500, per ogni mese
ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni,
oppure di euro 3.500 per ogni frazione di mese inferiore ai
quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza
che intenda altresi' partecipare al bando di gara per la
riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero
frazione di mese di proroga del rapporto concessorio
scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della
nuova concessione riattribuita, fermi in ogni caso la
sottoscrizione dell'atto integrativo previsto dall'articolo
1, comma 79, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, anche
successivamente alla scadenza dei termini ivi previsti, e
il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo
della proroga fatta eccezione per i concessionari che,
successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino
nell'impossibilita' di mantenere la disponibilita' dei
locali per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro
imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure
di altro titolo e che abbiano la disponibilita' di un altro
immobile, situato nello stesso comune, nel quale
trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli;
d) all'atto dell'aggiudicazione, versamento della somma
offerta ai sensi della lettera a) entro la data di
sottoscrizione della concessione;
d-bis) possibilita' di partecipazione per i soggetti
che gia' esercitano attivita' di raccolta di gioco in uno
degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la
sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed
efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le
disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato;
e) determinazione nella somma complessiva annua di euro
300.000 dell'entita' della garanzia bancaria ovvero
assicurativa dovuta dal concessionario, per tutta la durata
della concessione, a tutela dell'Amministrazione statale,
durante l'intero arco di durata della concessione, per il
mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi, dei
livelli di servizio e di adempimento delle obbligazioni
convenzionali pattuite.
Omissis.».
Note al comma 1131:
- Il testo del comma 636 dell'articolo 1 della citata
legge 27 dicembre 2013, n. 147 e' riportato nelle note al
comma 1130.
Note al comma 1134:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 della
Costituzione:
«Art. 1 (Forma repubblicana e sovranita' popolare). -
L'Italia e' una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranita' appartiene al popolo, che la esercita
nelle forme e nei limiti della Costituzione.».
«Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignita'
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.».
- La legge 27 giugno 2013, n. 77 recante «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti
delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11
maggio 2011» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica Italiana del 1° luglio 2013, n. 152.
Note al comma 1135:
- Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante
«Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma
2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del
2 agosto 2017, n. 179 - Supplemento Ordinario n. 43.
Note al comma 1140:
- Il testo del comma 1-ter dell'articolo 21 della
citata legge 31 dicembre 2009, n. 196 e' riportato nelle
note al comma 1.
Note al comma 1141:
- Si riporta il testo del comma 200 dell'articolo 1
della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilita' 2015):
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
Note al comma 1142:
- Si riporta il testo del primo comma dell'articolo 2
del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394
(Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni
italiane):
«Art. 2. - E' istituito presso il Mediocredito centrale
un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di
finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a
fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui
all'art. 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n.
277, in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee
nonche' a fronte di attivita' relative alla promozione
commerciale all'estero del settore turistico al fine di
acquisire i flussi turistici verso l'Italia.».
- Il testo del comma 1 dell'articolo 72 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e'
riportato nelle note al comma 145.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 48 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 48 (Misure per le esportazioni e
l'internazionalizzazione). - 1. Omissis
2. Relativamente al fondo rotativo di cui all'articolo
2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,
n. 394, sono disposte le seguenti misure:
a) le disponibilita' del fondo sono ulteriormente
incrementate di 200 milioni di euro per l'anno 2020;
b) con propria delibera, il Comitato agevolazioni di
cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre
2017, n. 205 puo', in conformita' alla normativa europea in
materia di aiuti di Stato, elevare, fino al doppio di
quelli attualmente previsti, i limiti massimi dei
finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui
all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394. La presente lettera si applica alle
domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre
2021;
c) fino al 31 dicembre 2021 i finanziamenti agevolati a
valere sul fondo di cui alla lettera b), nonche' i
cofinanziamenti e le garanzie concessi ai sensi
dell'articolo 72, comma 1, lettera d) del decreto-legge n.
18 del 2020, possono eccedere gli importi massimi previsti
dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis,
fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione
europea stabiliti dalla predetta normativa.
d) i finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui
all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394 sono esentati, a domanda del
richiedente, dalla prestazione della garanzia, in deroga
alla vigente disciplina relativa al fondo. La presente
lettera si applica alle domande di finanziamento presentate
entro il 30 giugno 2021.
Omissis.».
Note al comma 1143:
- Si riporta il testo dei commi 496 e 497 dell'articolo
1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come
modificato dalla presente legge:
«496. La misura dell'indennizzo per gli azionisti di
cui al comma 494 e' commisurata al 30 per cento del costo
di acquisto, in caso di unico acquisto, ovvero del prezzo
medio, in caso di piu' acquisti, inclusi gli oneri fiscali
sostenuti anche durante il periodo di possesso delle
azioni, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro
per ciascun risparmiatore. La percentuale del 30 per cento,
entro tale limite, puo' essere incrementata qualora in
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme
complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano
di riparto siano inferiori alla previsione di spesa
dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti
di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo
esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 499.
All'azionista, in attesa della predisposizione del piano di
riparto, puo' essere corrisposto fino al 100 per cento
dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione
tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio,
ove cio' non pregiudichi la parita' di trattamento dei
soggetti istanti legittimati.
497. La misura dell'indennizzo per gli obbligazionisti
subordinati di cui al comma 494 e' commisurata al 95 per
cento del costo di acquisto, inclusi gli oneri fiscali,
entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per
ciascun risparmiatore. La percentuale del 95 per cento,
entro tale limite, puo' essere incrementata qualora in
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme
complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano
di riparto siano inferiori alla previsione di spesa
dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti
di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo
esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 499.
All'obbligazionista, in attesa della predisposizione del
piano di riparto, puo' essere corrisposto fino al 100 per
cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla
Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame
istruttorio, ove cio' non pregiudichi la parita' di
trattamento dei soggetti istanti legittimati.
Omissis.».
Note al comma 1144:
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 144
del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice
della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15
della legge 12 dicembre 2002, n. 273):
«Art. 144 (Atti di pirateria e pratiche di Italian
Sounding). - 1. Omissis
1-bis. Agli effetti delle norme contenute nella
presente sezione sono pratiche di Italian Sounding le
pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine
italiana di prodotti.».
Note al comma 1146:
- Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle Regioni, delle Province e dei
Comuni, con la conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali)
e' riportato nelle note al comma 24.
- Si riporta il testo del comma 18-bis dell'articolo 14
del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria):
«Art. 14 (Soppressione, incorporazione e riordino di
enti ed organismi pubblici). - 1. - 18. Omissis
18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione
e internazionalizzazione delle imprese italiane sono
esercitati dal Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e dal Ministro dello sviluppo
economico. Le linee guida e di indirizzo strategico in
materia di promozione e internazionalizzazione delle
imprese, anche per quanto riguarda la programmazione delle
risorse, comprese quelle di cui al comma 19, sono assunte
da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, copresieduta dal
Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e, per le
materie di propria competenza, dal Ministro con delega al
turismo e composta dal Ministro dell'economia e delle
finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da
persona dallo stesso designata, dal presidente della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dai
presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
della Confederazione generale dell'industria italiana, di
R.E.TE. Imprese Italia, di Alleanza della Cooperative
italiane e dell'Associazione bancaria italiana.
Omissis.».
Note al comma 1150:
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante
«Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica Italiana del 24 ottobre 2001, n. 248.