art. 1 note (parte 27)

           	
				
 
          Note al comma 1101: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  31-ter  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600 (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento
          delle imposte sui redditi), come modificato dalla  presente
          legge: 
              «Art. 31-ter (Accordi preventivi  per  le  imprese  con
          attivita' internazionale). - 1. Le  imprese  con  attivita'
          internazionale hanno accesso ad una  procedura  finalizzata
          alla  stipula  di  accordi   preventivi,   con   principale
          riferimento ai seguenti ambiti: 
              a) preventiva definizione in contraddittorio dei metodi
          di calcolo del valore normale delle operazioni  di  cui  al
          comma 7, dell'art. 110 del testo unico  delle  imposte  sui
          redditi  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei valori di uscita
          o di ingresso in caso  di  trasferimento  della  residenza,
          rispettivamente, ai sensi degli articoli 166 e 166-bis  del
          medesimo testo unico. Le imprese che aderiscono  al  regime
          dell'adempimento collaborativo hanno accesso alla procedura
          di cui al periodo precedente anche al fine della preventiva
          definizione in contraddittorio dei metodi  di  calcolo  del
          valore  normale  delle  operazioni  di  cui  al  comma   10
          dell'art. 110  del  citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 917 del 1986; 
              b) applicazione ad un caso concreto di norme, anche  di
          origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di  utili
          e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato  di
          un'impresa  o  un  ente  residente  ovvero   alla   stabile
          organizzazione in Italia di un soggetto non residente; 
              c) valutazione preventiva della sussistenza o meno  dei
          requisiti  che  configurano  una   stabile   organizzazione
          situata nel  territorio  dello  Stato,  tenuti  presenti  i
          criteri  previsti  dall'art.  162  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi approvato con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  nonche'  dalle
          vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni  stipulate
          all'Italia; 
              d) applicazione ad un caso concreto di norme, anche  di
          origine  convenzionale,  concernenti  l'erogazione   o   la
          percezione di dividendi,  interessi  e  royalties  e  altri
          componenti reddituali a o da soggetti non residenti. 
              2.  Gli  accordi  di  cui  al  comma  1,  qualora   non
          conseguano ad  altri  accordi  conclusi  con  le  autorita'
          competenti  di  Stati  esteri  a  seguito  delle  procedure
          amichevoli  previste  dagli  accordi  o  dalle  convenzioni
          internazionali contro le doppie imposizioni,  vincolano  le
          parti per il periodo d'imposta nel  corso  del  quale  sono
          stipulati e per i  quattro  periodi  d'imposta  successivi,
          salvi mutamenti delle circostanze di  fatto  o  di  diritto
          rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti  e  risultanti
          dagli stessi. Qualora le circostanze di fatto e di  diritto
          alla base dell'accordo ricorrano per uno o piu' dei periodi
          di imposta precedenti alla stipulazione e  per  i  quali  i
          termini previsti dall'art. 43 del presente decreto non sono
          ancora scaduti  e  a  condizione  che  non  siano  iniziati
          accessi,   ispezioni,   verifiche   o    altre    attivita'
          amministrative di accertamento delle quali il  contribuente
          abbia avuto formale conoscenza, e' concessa al contribuente
          la  facolta'  di  far  valere  retroattivamente   l'accordo
          stesso, provvedendo, ove si renda  a  tal  fine  necessario
          rettificare il  comportamento  adottato,  all'effettuazione
          del ravvedimento operoso ovvero  alla  presentazione  della
          dichiarazione integrativa ai sensi dell'art.  2,  comma  8,
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione, in
          entrambi i casi, delle relative sanzioni. 
              3. Gli accordi di cui al comma 1, qualora conseguano ad
          altri accordi conclusi con le autorita' competenti di Stati
          esteri a seguito delle procedure amichevoli previste  dagli
          accordi  o  convenzioni  internazionali  contro  le  doppie
          imposizioni, vincolano le parti, secondo  quanto  convenuto
          con dette autorita', a  decorrere  da  periodi  di  imposta
          precedenti alla data di sottoscrizione dell'accordo purche'
          non anteriori al periodo d'imposta in corso  alla  data  di
          presentazione  della  relativa   istanza   da   parte   del
          contribuente. E' concessa al contribuente  la  facolta'  di
          far retroagire gli effetti di tali accordi anche a  periodi
          di imposta precedenti  a  quello  in  corso  alla  data  di
          presentazione della  relativa  istanza  e  per  i  quali  i
          termini previsti dall'art. 43 non sono  ancora  scaduti,  a
          condizione che: a) per tali  periodi  ricorrano  le  stesse
          circostanze di fatto  e  di  diritto  a  base  dell'accordo
          stipulato con le autorita' competenti di Stati  esteri;  b)
          il contribuente ne abbia fatto  richiesta  nell'istanza  di
          accordo preventivo; c) le  autorita'  competenti  di  Stati
          esteri acconsentano a  estendere  l'accordo  ad  annualita'
          precedenti; d)  per  tali  periodi  di  imposta  non  siano
          iniziati accessi, ispezioni, verifiche  o  altre  attivita'
          amministrative di accertamento delle quali il  contribuente
          abbia avuto formale conoscenza. Qualora in applicazione del
          presente comma sia necessario rettificare il  comportamento
          adottato, il contribuente  provvede  all'effettuazione  del
          ravvedimento  operoso  ovvero  alla   presentazione   della
          dichiarazione integrativa ai sensi dell'art.  2,  comma  8,
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 luglio 1998,  n.  322,  senza  l'applicazione
          delle eventuali sanzioni. 
              3-bis.  L'ammissibilita'  della  richiesta  di  accordo
          preventivo di cui al comma 3 e' subordinata  al  versamento
          di una commissione pari a: 
              a) 10.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo
          del gruppo  cui  appartiene  il  contribuente  istante  sia
          inferiore a 100 milioni di euro; 
              b) 30.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo
          del gruppo  cui  appartiene  il  contribuente  istante  sia
          compreso tra 100 milioni e 750 milioni di euro; 
              c) 50.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo
          del gruppo  cui  appartiene  il  contribuente  istante  sia
          superiore a 750 milioni di euro. 
              3-ter. In caso di richiesta di rinnovo dell'accordo  di
          cui al comma 3, le commissioni sono ridotte alla meta'. Con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
          adottate le disposizioni  di  attuazione  della  disciplina
          contenuta nel presente comma. 
              4. 
              5. Per i periodi d'imposta di  validita'  dell'accordo,
          l'Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli
          articoli 32 e seguenti soltanto in  relazione  a  questioni
          diverse da quelle oggetto dell'accordo medesimo. 
              6. La richiesta di accordo preventivo e' presentata  al
          competente Ufficio della  Agenzia  delle  entrate,  secondo
          quanto stabilito  con  provvedimento  del  Direttore  della
          medesima  Agenzia.  Con  il  medesimo  provvedimento   sono
          definite le modalita' con le quali  il  competente  Ufficio
          procede alla verifica del rispetto dei termini dell'accordo
          e del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di
          diritto su cui l'accordo si basa. 
              7. Qualunque riferimento all'art. 8  del  decreto-legge
          30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  ovunque  presente,
          deve intendersi effettuato al presente articolo.». 
          Note al comma 1102: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  7  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  14  ottobre  1999,  n.   542
          (Regolamento  recante   modificazioni   alle   disposizioni
          relative  alla  presentazione   delle   dichiarazioni   dei
          redditi,  dell'IRAP  e  dell'IVA),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 7  (Semplificazioni  per  i  contribuenti  minori
          relative alle liquidazioni e ai versamenti  in  materia  di
          imposta sul valore  aggiunto).  -  1.  I  contribuenti  che
          nell'anno solare  precedente  hanno  realizzato  un  volume
          d'affari non superiore a lire 600 milioni  per  le  imprese
          aventi  per  oggetto  prestazioni  di  servizi  e  per  gli
          esercenti arti o professioni, ovvero lire un  miliardo  per
          le imprese  aventi  per  oggetto  altre  attivita,  possono
          optare, per: 
              a) l'effettuazione delle  liquidazioni  periodiche,  di
          cui all'art. 1 comma 1, del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e dei relativi versamenti
          dell'imposta entro il 16  del  secondo  mese  successivo  a
          ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora  l'imposta
          non superi il  limite  di  lire  50.000  il  versamento  e'
          effettuato  insieme  a  quello  dovuto  per  il   trimestre
          successivo; 
              b) il versamento dell'imposta dovuta  entro  il  16  di
          marzo di ciascun anno, ovvero  entro  il  termine  previsto
          dall'art. 17, comma 1, del regolamento di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 7 dicembre  2001,  n.  435,
          maggiorando le  somme  da  versare  degli  interessi  nella
          misura dello 0.40 per cento per ogni  mese  o  frazione  di
          mese successivo alla predetta data. 
              2.  Nei  confronti  dei  contribuenti  che   esercitano
          contemporaneamente  prestazioni   di   servizi   ed   altre
          attivita' e non provvedono alla  distinta  annotazione  dei
          corrispettivi  resta  applicabile  il  limite  di  lire  un
          miliardo relativamente a tutte le attivita' esercitate. 
              3. Per i soggetti che esercitano l'opzione  di  cui  al
          comma 1 le somme devono essere maggiorate  degli  interessi
          nella misura dell'1 per cento. 
              3-bis. I soggetti che esercitano l'opzione  di  cui  al
          comma 1,  lettera  a),  possono  annotare  le  fatture  nel
          registro di cui all'art.  23  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro la fine del
          mese  successivo  al  trimestre  di   effettuazione   delle
          operazioni  e  con  riferimento   allo   stesso   mese   di
          effettuazione delle operazioni." 
          Note al comma 1103: 
              - Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art.  1  del
          decreto legislativo 5 agosto  2015,  n.  127  (Trasmissione
          telematica  delle  operazioni  IVA  e  di  controllo  delle
          cessioni  di  beni   effettuate   attraverso   distributori
          automatici, in attuazione dell'art. 9, comma 1, lettere  d)
          e g), della legge 11 marzo 2014, n.  23),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.  1  (Fatturazione  elettronica   e   trasmissione
          telematica delle fatture o dei relativi dati). -  1.  -  3.
          Omissis 
              3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono
          telematicamente all'Agenzia delle entrate i  dati  relativi
          alle operazioni di cessione di beni  e  di  prestazione  di
          servizi effettuate e  ricevute  verso  e  da  soggetti  non
          stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle  per  le
          quali e' stata emessa una bolletta doganale e quelle per le
          quali siano state emesse o  ricevute  fatture  elettroniche
          secondo le modalita' indicate nel comma 3. La  trasmissione
          telematica e' effettuata trimestralmente entro la fine  del
          mese  successivo   al   trimestre   di   riferimento.   Con
          riferimento alle operazioni effettuate  a  partire  dal  1°
          gennaio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi
          telematicamente  utilizzando  il  Sistema  di  interscambio
          secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento  alle
          medesime operazioni: 
              a) la trasmissione telematica dei  dati  relativi  alle
          operazioni svolte nei confronti di soggetti  non  stabiliti
          nel territorio dello Stato e' effettuata entro i termini di
          emissione delle fatture o dei documenti che ne  certificano
          i corrispettivi; 
              b) la trasmissione telematica dei  dati  relativi  alle
          operazioni  ricevute  da   soggetti   non   stabiliti   nel
          territorio dello Stato e' effettuata entro il  quindicesimo
          giorno del mese successivo  a  quello  di  ricevimento  del
          documento  comprovante  l'operazione  o  di   effettuazione
          dell'operazione. 
              Omissis.». 
          Note al comma 1104: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  11  del   decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471  (Riforma   delle
          sanzioni  tributarie  non  penali  in  materia  di  imposte
          dirette, di imposta sul valore aggiunto  e  di  riscossione
          dei tributi, a norma dell'art. 3, comma  133,  lettera  q),
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662), come modificato  dal
          presente comma e dal comma 1111 della presente legge: 
              «Art.  11  (Altre  violazioni  in  materia  di  imposte
          dirette e di imposta sul valore aggiunto). - 1. Sono punite
          con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000  le
          seguenti violazioni: 
              a) omissione di  ogni  comunicazione  prescritta  dalla
          legge tributaria anche se  non  richiesta  dagli  uffici  o
          dalla  Guardia  di  finanza  al  contribuente  o  a   terzi
          nell'esercizio dei poteri di verifica  ed  accertamento  in
          materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
          o invio di tali comunicazioni con  dati  incompleti  o  non
          veritieri; 
              b) mancata  restituzione  dei  questionari  inviati  al
          contribuente o a terzi nell'esercizio  dei  poteri  di  cui
          alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
          incomplete o non veritiere; 
              c) inottemperanza all'invito a comparire e a  qualsiasi
          altra richiesta fatta  dagli  uffici  o  dalla  Guardia  di
          finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti. 
              2. La sanzione prevista nel comma 1 si  applica,  salvo
          che il fatto non costituisca infrazione piu' grave, per  il
          compenso  di  partite   effettuato   in   violazione   alle
          previsioni del codice civile  ovvero  in  caso  di  mancata
          evidenziazione  nell'apposito  prospetto   indicato   negli
          articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della  Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600. 
              2-bis. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati
          delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'art. 21  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  si
          applica la sanzione amministrativa di euro 2  per  ciascuna
          fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per
          ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla meta', entro
          il limite massimo  di  euro  500,  se  la  trasmissione  e'
          effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza
          stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero  se,  nel
          medesimo termine, e' effettuata  la  trasmissione  corretta
          dei dati. Non si applica l'art. 12 del decreto  legislativo
          18 dicembre 1997, n. 472. 
              2-ter. L'omessa, incompleta  o  infedele  comunicazione
          dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista  dall'art.
          21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  e'
          punita con la sanzione amministrativa da euro  500  a  euro
          2.000. La sanzione e' ridotta alla meta' se la trasmissione
          e' effettuata  entro  i  quindici  giorni  successivi  alla
          scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente,  ovvero
          se, nel medesimo termine,  e'  effettuata  la  trasmissione
          corretta dei dati. 
              2-quater. Per l'omissione o l'errata  trasmissione  dei
          dati delle operazioni transfrontaliere di cui  all'art.  1,
          comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
          si  applica  la  sanzione  amministrativa  di  euro  2  per
          ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di  euro
          1.000 per ciascun trimestre. La sanzione  e'  ridotta  alla
          meta',  entro  il  limite  massimo  di  euro  500,  se   la
          trasmissione  e'  effettuata  entro   i   quindici   giorni
          successivi alla scadenza stabilita  ai  sensi  del  periodo
          precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e'  effettuata
          la  trasmissione  corretta  dei  dati.  Per  le  operazioni
          effettuate a partire dal 1° gennaio  2022,  si  applica  la
          sanzione amministrativa di euro  2  per  ciascuna  fattura,
          entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione e'
          ridotta alla meta', entro il limite massimo di euro 200 per
          ciascun mese, se la  trasmissione  e'  effettuata  entro  i
          quindici  giorni   successivi   alle   scadenze   stabilite
          dall'art. 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5  agosto
          2015,  n.  127,  ovvero  se,  nel  medesimo   termine,   e'
          effettuata  la  trasmissione  corretta  dei  dati.  Non  si
          applica l'art. 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
          n. 472. 
              2-quinquies. Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero
          per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei
          corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, commi 1, 1-bis
          e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,  se  la
          violazione non ha inciso sulla  corretta  liquidazione  del
          tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro  100
          per ciascuna trasmissione. Non si  applica  l'art.  12  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 
              3. 
              4. L'omessa presentazione degli  elenchi  di  cui  all'
          art. 50, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
          n. 427, ovvero la loro incompleta,  inesatta  o  irregolare
          compilazione sono punite con la sanzione da euro 500 a euro
          1.000 per ciascuno di essi, ridotta alla meta' in  caso  ai
          presentazione nel termine di trenta giorni dalla  richiesta
          inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del
          loro controllo. La  sanzione  non  si  applica  se  i  dati
          mancanti o inesatti vengono integrati o  corretti  anche  a
          seguito di richiesta. 
              4-bis. L'omessa, incompleta  o  infedele  comunicazione
          delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare
          superiore a 50.000 euro di  cui  all'art.  5-quinquies  del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonche'
          delle minusvalenze di  ammontare  complessivo  superiore  a
          cinque  milioni  di  euro,   derivanti   da   cessioni   di
          partecipazioni    che    costituiscono     immobilizzazioni
          finanziarie  di  cui  all'art.  1  del   decreto-legge   24
          settembre 2002 n. 209, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 novembre 2002, n. 265, e' punita con  la  sanzione
          amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze  la  cui
          comunicazione e' omessa,  incompleta  o  infedele,  con  un
          minimo di 500 euro ed un massimo di 50000 euro. 
              5.  L'omessa   installazione   degli   apparecchi   per
          l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'  art.  1
          della legge 26 gennaio  1983,  n.  18,  e'  punita  con  la
          sanzione amministrativa da euro  1.000  a  euro  4.000.  La
          sanzione di cui al  periodo  precedente  si  applica  anche
          all'omessa installazione degli strumenti di cui all'art. 2,
          comma 4, del decreto  legislativo  5  agosto  2015,  n.127,
          salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti
          di attuazione di cui al medesimo comma. 
              5-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque
          manomette o comunque altera gli strumenti di  cui  all'art.
          2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.  127,
          o fa uso di essi allorche' siano stati manomessi o alterati
          o consente che altri ne faccia uso al fine  di  eludere  le
          disposizioni di cui al  comma  1  del  citato  articolo  si
          applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000
          a euro 12.000. 
              6. 
              7. In caso di violazione delle prescrizioni di cui all'
          art. 53 , comma 3, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
          n. 427, si applica la sanzione da euro 250 a euro 2.000. 
              7-bis. Quando la garanzia di cui  all'art.  38-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, e' presentata dalle societa' controllate o dall'ente o
          societa' controllante, di cui all'art. 73, terzo comma, del
          medesimo decreto, con un ritardo non  superiore  a  novanta
          giorni dalla scadenza del termine  di  presentazione  della
          dichiarazione, si applica  la  sanzione  amministrativa  da
          euro 1.000 a euro 4.000. 
              7-ter. Nei casi in cui  il  contribuente  non  presenti
          l'interpello previsto dall'art. 11, comma 2, della legge 27
          luglio 2000, n. 212, recante lo  Statuto  dei  diritti  del
          contribuente, si applica la sanzione prevista dall'art.  8,
          comma 3-quinquies. La sanzione e' raddoppiata nelle ipotesi
          in  cui   l'amministrazione   finanziaria   disconosca   la
          disapplicazione delle norme aventi  ad  oggetto  deduzioni,
          detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni  soggettive
          del soggetto passivo.». 
          Note al comma 1105: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  10-bis  del  citato
          decreto-legge 23 ottobre  2018,  n.  119,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2018,  n.   136
          (Disposizioni urgenti in materia  fiscale  e  finanziaria),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 10-bis (Disposizioni di semplificazione  in  tema
          di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari).  -
          1. Per i periodi d'imposta 2019, 2020 e  2021,  i  soggetti
          tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria,  ai
          fini  dell'elaborazione  della  dichiarazione  dei  redditi
          precompilata, ai sensi  dell'art.  3,  commi  3  e  4,  del
          decreto  legislativo  21  novembre  2014,  n.  175,  e  dei
          relativi  decreti  del  Ministro  dell'economia   e   delle
          finanze, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi
          delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del  decreto
          legislativo 5 agosto 2015, n.  127,  con  riferimento  alle
          fatture i cui dati  sono  da  inviare  al  Sistema  tessera
          sanitaria. I dati  fiscali  trasmessi  al  Sistema  tessera
          sanitaria possono essere utilizzati  solo  dalle  pubbliche
          amministrazioni per l'applicazione  delle  disposizioni  in
          materia tributaria e doganale, ovvero, in  forma  aggregata
          per  il  monitoraggio  della  spesa  sanitaria  pubblica  e
          privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia
          e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute  e
          per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per  la
          protezione dei dati personali, sono definiti, nel  rispetto
          dei principi in materia di protezione dei  dati  personali,
          anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli  9
          e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e  gli  ambiti
          di utilizzo dei predetti dati e i  relativi  limiti,  anche
          temporali, nonche', ai sensi dell'art. 2-sexies del  codice
          di cui al decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  i
          tipi di dati che possono  essere  trattati,  le  operazioni
          eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare
          i diritti e le liberta' dell'interessato.». 
          Note al comma 1106: 
              - Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 5
          agosto 2015, n. 127, come modificato dal presente  comma  e
          dal comma 227 della presente legge, e' riportato nelle note
          al comma 227. 
          Note al comma 1107: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  16  del   decreto
          legislativo  15  dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'IRPEF  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta nonche' riordino della  disciplina
          dei tributi locali), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 16 (Determinazione dell'imposta). - 1.  L'imposta
          e' determinata applicando al valore della produzione  netta
          l'aliquota del 3,9 per cento,  salvo  quanto  previsto  dal
          comma 2, nonche` nei commi 1 e 2 dell'art. 45. 
              1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui: 
              a) all'art. 5,  che  esercitano  attivita'  di  imprese
          concessionarie diverse da quelle di costruzione e  gestione
          di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 4,20 per
          cento; 
              b) all'art. 6,  si  applica  l'aliquota  del  4,65  per
          cento; 
              c) all'art. 7,  si  applica  l'aliquota  del  5,90  per
          cento. 
              2. Nei confronti dei soggetti di cui all'art. 3,  comma
          1,  lettera  e  bis),  relativamente  al  valore   prodotto
          nell'esercizio di attivita' non commerciali, determinato ai
          sensi dell'art. 10 bis, si applica l'aliquota dell'8,5  per
          cento. 
              3. A decorrere dal terzo anno successivo  a  quello  di
          emanazione del presente decreto, le regioni hanno  facolta'
          di variare l'aliquota di cui al comma 1 e 1-bis fino ad  un
          massimo di  0,92  punti  percentuali.  La  variazione  puo'
          essere  differenziata  per  settori  di  attivita'  e   per
          categorie di soggetti passivi. 
              3-bis.  Allo  scopo  di  semplificare  gli  adempimenti
          tributari dei contribuenti e  le  funzioni  dei  centri  di
          assistenza fiscale nonche'  degli  altri  intermediari,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          entro il 31 marzo dell'anno a cui l'imposta  si  riferisce,
          inviano  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento  delle  finanze  i  dati  rilevanti   per   la
          determinazione del  tributo  mediante  l'inserimento  degli
          stessi nell'apposita sezione del  portale  del  federalismo
          fiscale ai fini della pubblicazione nel sito informatico di
          cui  all'art.  1,  comma  3,  del  decreto  legislativo  28
          settembre  1998,  n.  360.  Con   decreto   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, sono  individuati
          i  dati  rilevanti  per  la   determinazione   dell'imposta
          regionale   sulle   attivita'   produttive.   Il    mancato
          inserimento  da  parte  delle  regioni  e  delle   province
          autonome nel suddetto sito informatico dei  dati  rilevanti
          ai  fini   della   determinazione   dell'imposta   comporta
          l'inapplicabilita' di sanzioni e di interessi.». 
          Note al comma 1108: 
              - Il testo dei commi 211 e 212 dell'art. 1 della citata
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge finanziaria 2008) e' riportato nelle note  al  comma
          1081. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  22  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.   642
          (Disciplina dell'imposta di bollo): 
              «Art. 22 (Solidarieta'). - 1. Sono obbligati in  solido
          per il pagamento dell'imposta e  delle  eventuali  sanzioni
          amministrative: 
              1)  tutte  le  parti   che   sottoscrivono,   ricevono,
          accettano o negoziano atti, documenti  o  registri  non  in
          regola con le disposizioni del presente decreto  ovvero  li
          enunciano o li allegano ad altri atti o documenti; 
              2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell' art. 2  ,
          di un atto, documento o registro non soggetto al bollo  fin
          dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto. 
              2. La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o
          un registro, non in regola con le disposizioni del presente
          decreto, alla formazione del quale non  abbia  partecipato,
          e' esente  da  qualsiasi  responsabilita'  derivante  dalle
          violazioni commesse ove, entro quindici giorni  dalla  data
          del ricevimento, lo presenti  all'ufficio  del  registro  e
          provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola
          imposta. In tal caso la violazione  e'  accertata  soltanto
          nei confronti del trasgressore. 
              [Indipendentemente  dalle  pene  previste  dal   codice
          penale,  il  venditore  o  il   locatore   delle   macchine
          bollatrici o chi comunque le da' in uso a qualsiasi  titolo
          e' responsabile, in solido con l'utente, della  imposta  di
          bollo e delle sanzioni per le infrazioni rese possibili  da
          difetti  di  costruzione  delle  macchine,  da   irregolare
          fornitura di punzoni o dall'omissione  della  comunicazione
          all'amministrazione  finanziaria   della   vendita,   della
          locazione o della dazione in uso delle macchine stesse].». 
          Note al comma 1109: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2  del  citato  decreto
          legislativo 5 agosto 2015, n. 127,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 2. -  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2020  i
          soggetti che effettuano le operazioni di  cui  all'art.  22
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, memorizzano  elettronicamente  e  trasmettono
          telematicamente all'Agenzia delle entrate i  dati  relativi
          ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica
          e la  connessa  trasmissione  dei  dati  dei  corrispettivi
          sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'art.
          24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del  1972.  Le
          disposizioni di cui ai periodi precedenti  si  applicano  a
          decorrere dal 1° luglio 2019  ai  soggetti  con  un  volume
          d'affari  superiore  ad  euro  400.000.  Per   il   periodo
          d'imposta  2019  restano   valide   le   opzioni   per   la
          memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
          dati dei corrispettivi  esercitate  entro  il  31  dicembre
          2018.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, possono essere previsti  specifici  esoneri  dagli
          adempimenti di cui  al  presente  comma  in  ragione  della
          tipologia di attivita' esercitata. 
              1-bis.   A   decorrere   dal   1º   luglio   2018,   la
          memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
          dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono  obbligatorie
          con riferimento alle  cessioni  di  benzina  o  di  gasolio
          destinati ad essere utilizzati come carburanti per  motori.
          Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
          d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane  e  dei
          monopoli, sentito il Ministero  dello  sviluppo  economico,
          sono  definiti,  anche  al   fine   di   semplificare   gli
          adempimenti    amministrativi    dei    contribuenti,    le
          informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i  termini
          per la trasmissione  telematica  e  le  modalita'  con  cui
          garantire la sicurezza e l'inalterabilita' dei dati. Con il
          medesimo provvedimento possono essere definiti modalita'  e
          termini  graduali   per   l'adempimento   dell'obbligo   di
          memorizzazione elettronica e  trasmissione  telematica  dei
          dati dei corrispettivi, anche in considerazione  del  grado
          di  automazione  degli   impianti   di   distribuzione   di
          carburanti. 
              2. A decorrere dal 1° aprile  2017,  la  memorizzazione
          elettronica e  la  trasmissione  telematica  dei  dati  dei
          corrispettivi di cui al comma 1  sono  obbligatorie  per  i
          soggetti  passivi  che  effettuano  cessioni  di   beni   o
          prestazioni di servizi tramite distributori automatici.  Al
          fine dell'assolvimento dell'obbligo di  cui  al  precedente
          periodo, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate di cui al comma  4,  sono  indicate  soluzioni  che
          consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli
          apparecchi distributori e garantiscano,  nel  rispetto  dei
          normali tempi di obsolescenza e rinnovo  degli  stessi,  la
          sicurezza e l'inalterabilita' dei  dati  dei  corrispettivi
          acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini
          differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore
          dell'obbligo di memorizzazione elettronica  e  trasmissione
          telematica dei dati dei corrispettivi,  in  relazione  alle
          specifiche variabili  tecniche  di  peculiari  distributori
          automatici. 
              3. La  memorizzazione  elettronica  e  la  trasmissione
          telematica di cui  al  comma  1  sono  effettuate  mediante
          strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilita'  e
          la sicurezza dei dati, compresi  quelli  che  consentono  i
          pagamenti con carta di debito e di credito. 
              4. Con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate, sentite le associazioni di  categoria  nell'ambito
          di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti
          in base alla decisione della Commissione europea COM (2010)
          8467, sono definite  le  informazioni  da  trasmettere,  le
          regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e
          le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma
          3. Con lo stesso provvedimento sono  approvati  i  relativi
          modelli  e   ogni   altra   disposizione   necessaria   per
          l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 
              5. La  memorizzazione  elettronica  e  la  trasmissione
          telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalita'
          di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale  dei
          corrispettivi di cui all'art. 12, comma 1, della  legge  30
          dicembre 1991, n. 413, e al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta  comunque  fermo
          l'obbligo di  emissione  della  fattura  su  richiesta  del
          cliente. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico   possono   essere   individuate   tipologie   di
          documentazione  idonee  a  rappresentare,  anche  ai   fini
          commerciali, le operazioni. La  memorizzazione  elettronica
          di cui ai commi 1 e  2  e,  a  richiesta  del  cliente,  la
          consegna dei documenti di cui  ai  periodi  precedenti,  e'
          effettuata   non   oltre   il   momento    dell'ultimazione
          dell'operazione. 
              5-bis. A decorrere dal 1° luglio 2021, i  soggetti  che
          effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del decreto del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  che
          adottano sistemi evoluti di incasso,  attraverso  carte  di
          debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico,
          dei  corrispettivi  delle  cessioni   di   beni   e   delle
          prestazioni di servizi di cui  agli  articoli  2  e  3  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  633  del
          1972, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilita' e
          la sicurezza dei  dati,  possono  assolvere  mediante  tali
          sistemi all'obbligo  di  memorizzazione  elettronica  e  di
          trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei  dati
          relativi ai corrispettivi giornalieri, di cui ai commi 1  e
          2 del presente articolo. Con  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate sono definiti le informazioni da
          trasmettere,  le  regole  tecniche,  i   termini   per   la
          trasmissione telematica e le caratteristiche  tecniche  dei
          sistemi evoluti di incasso di cui al presente comma, idonei
          per  l'assolvimento  degli  obblighi  di  memorizzazione  e
          trasmissione dei dati. 
              6. (Abrogato) 
              6-bis.  Al  fine  di  contrastare  l'evasione   fiscale
          mediante  l'incentivazione  e  la   semplificazione   delle
          operazioni telematiche, all'art. 39, secondo comma, lettera
          a), alinea, del decreto del Presidente della Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 642,  dopo  le  parole:  "nell'anno"  sono
          inserite le seguenti:  "ovvero  riscossi,  dal  1º  gennaio
          2017, con modalita' telematiche, di cui all'art.  3,  comma
          1, lettera a)". Agli oneri derivanti dall'attuazione  delle
          disposizioni di cui al presente comma, pari a 4 milioni  di
          euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2017,  si  fa  fronte
          mediante   corrispondente   riduzione    della    dotazione
          finanziaria del Fondo di cui  all'art.  10,  comma  5,  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio. 
              6-ter. I dati relativi ai corrispettivi giornalieri  di
          cui al comma 1 sono trasmessi  telematicamente  all'Agenzia
          delle  entrate  entro  dodici   giorni   dall'effettuazione
          dell'operazione,  determinata  ai  sensi  dell'art.  6  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633.  Restano  fermi   gli   obblighi   di   memorizzazione
          giornaliera dei dati relativi ai  corrispettivi  nonche'  i
          termini  di  effettuazione  delle  liquidazioni  periodiche
          dell'imposta sul valore  aggiunto  ai  sensi  dell'art.  1,
          comma 1, del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Nel primo  semestre
          di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1,  decorrente  dal
          1°  luglio  2019  per  i  soggetti  con  volume  di  affari
          superiore a euro 400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per  gli
          altri soggetti, le  sanzioni  previste  dagli  articoli  6,
          comma 2-bis, 11, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis, e 12,  commi
          2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.  471,
          non si applicano in caso  di  trasmissione  telematica  dei
          dati relativi ai corrispettivi giornalieri  entro  il  mese
          successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi
          restando i termini di liquidazione dell'imposta sul  valore
          aggiunto. 
              6-quater. I  soggetti  tenuti  all'invio  dei  dati  al
          Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione  della
          dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi  dell'art.
          3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21  novembre  2014,
          n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e
          delle finanze, possono  adempiere  all'obbligo  di  cui  al
          comma  1  mediante  la  memorizzazione  elettronica  e   la
          trasmissione  telematica  dei  dati,  relativi  a  tutti  i
          corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria.  A
          decorrere dal 1° gennaio 2022, i soggetti di cui  al  primo
          periodo  adempiono  all'obbligo   di   cui   al   comma   1
          esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e  la
          trasmissione  telematica  dei  dati  relativi  a  tutti   i
          corrispettivi giornalieri  al  Sistema  tessera  sanitaria,
          attraverso gli strumenti di cui al comma 3. I dati  fiscali
          trasmessi  al  Sistema  tessera  sanitaria  possono  essere
          utilizzati  solo  dalle   pubbliche   amministrazioni   per
          l'applicazione delle disposizioni in materia  tributaria  e
          doganale, ovvero in forma  aggregata  per  il  monitoraggio
          della spesa sanitaria pubblica e privata  complessiva.  Con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con i Ministri della  salute  e  per  la  pubblica
          amministrazione, sentito il Garante per la  protezione  dei
          dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in
          materia  di  protezione  dei  dati  personali,  anche   con
          riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e  32  del
          regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e  gli  ambiti  di
          utilizzo dei predetti  dati  e  i  relativi  limiti,  anche
          temporali, nonche', ai sensi dell'art. 2-sexies del  codice
          di cui al decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  i
          tipi di dati che possono  essere  trattati,  le  operazioni
          eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare
          i diritti e le liberta' dell'interessato. 
              6-quinquies. Negli anni 2019 e 2020  per  l'acquisto  o
          l'adattamento degli strumenti mediante i  quali  effettuare
          la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma  1,  al
          soggetto e' concesso un contributo complessivamente pari al
          50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di  euro
          250  in  caso  di  acquisto  e  di  euro  50  in  caso   di
          adattamento, per ogni strumento. Al  medesimo  soggetto  il
          contributo e' concesso sotto forma di credito d'imposta  di
          pari importo,  da  utilizzare  in  compensazione  ai  sensi
          dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
          Al credito d'imposta  di  cui  al  presente  comma  non  si
          applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge
          24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della  legge
          23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo e' consentito a
          decorrere dalla prima liquidazione  periodica  dell'imposta
          sul valore aggiunto successiva al  mese  in  cui  e'  stata
          registrata   la    fattura    relativa    all'acquisto    o
          all'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare
          la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1 ed e'
          stato  pagato,  con  modalita'  tracciabile,  il   relativo
          corrispettivo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
          delle entrate,  da  emanare  entro  trenta  giorni  dal  1°
          gennaio  2019,  sono  definiti  le   modalita'   attuative,
          comprese le modalita' per usufruire del credito  d'imposta,
          il regime dei controlli  nonche'  ogni  altra  disposizione
          necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e  per  il
          rispetto del limite di spesa previsto. Il limite  di  spesa
          previsto e' pari a euro 36,3 milioni per l'anno 2019 e pari
          ad euro 195,5 milioni per l'anno 2020.». 
          Note al comma 1110: 
              - Si riporta il testo dell'art. 6  del  citato  decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471  (Riforma   delle
          sanzioni  tributarie  non  penali  in  materia  di  imposte
          dirette, di imposta sul valore aggiunto  e  di  riscossione
          dei tributi, a norma dell'art. 3, comma  133,  lettera  q),
          della legge 23 dicembre  1996,  n.  662),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.  6  (Violazione  degli  obblighi  relativi   alla
          documentazione,  registrazione  ed   individuazione   delle
          operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto). -  1.
          Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e  alla
          registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta
          sul valore aggiunto ovvero all'individuazione  di  prodotti
          determinati  e'  punito  con  la  sanzione   amministrativa
          compresa  fra  il  novanta  e  il  centoottanta  per  cento
          dell'imposta  relativa  all'imponibile  non   correttamente
          documentato o registrato  nel  corso  dell'esercizio.  Alla
          stessa sanzione, commisurata all'imposta, e'  soggetto  chi
          indica, nella documentazione o nei  registri,  una  imposta
          inferiore a quella dovuta.  La  sanzione  e'  dovuta  nella
          misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha
          inciso sulla corretta liquidazione del tributo. 
              2. Il cedente o prestatore che viola obblighi  inerenti
          alla documentazione e alla registrazione di operazioni  non
          imponibili, esenti,  non  soggette  a  imposta  sul  valore
          aggiunto o soggette all'inversione contabile  di  cui  agli
          articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e'
          punito con sanzione amministrativa compresa tra  il  cinque
          ed il dieci per cento dei corrispettivi non  documentati  o
          non registrati. Tuttavia, quando la violazione  non  rileva
          neppure ai fini della determinazione del reddito si applica
          la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. 
              2-bis. Nelle ipotesi di cui all'art. 2, commi 1,  1-bis
          e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,  se  le
          violazioni  consistono  nella  mancata  o  non   tempestiva
          memorizzazione o trasmissione, ovvero nella  memorizzazione
          o trasmissione con dati  incompleti  o  non  veritieri,  la
          sanzione e' pari, per ciascuna operazione, al  novanta  per
          cento   dell'imposta   corrispondente    all'importo    non
          memorizzato o trasmesso.  Salve  le  procedure  alternative
          adottate con i provvedimenti  di  attuazione  dell'art.  2,
          comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,  la
          sanzione di cui al primo  periodo  del  presente  comma  si
          applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento
          degli strumenti di cui al medesimo comma 4. Se non constano
          omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta
          di intervento per la manutenzione o di omessa verificazione
          periodica    degli    stessi    strumenti    nei    termini
          legislativamente   previsti   si   applica   la    sanzione
          amministrativa da euro 250 a euro 2.000. 
              3. Se le violazioni consistono nella mancata  emissione
          di ricevute  fiscali,  scontrini  fiscali  o  documenti  di
          trasporto  ovvero  nell'emissione  di  tali  documenti  per
          importi inferiori a quelli reali, la sanzione  e'  in  ogni
          caso  pari  al   novanta   per   cento   dell'imposta   non
          documentato. La stessa  sanzione  si  applica  in  caso  di
          omesse annotazioni su apposito registro  dei  corrispettivi
          relativi  a  ciascuna  operazione  in  caso  di  mancato  o
          irregolare  funzionamento   degli   apparecchi   misuratori
          fiscali. Se non constano  omesse  annotazioni,  la  mancata
          tempestiva richiesta di intervento per la  manutenzione  e'
          punita con sanzione  amministrativa  da  euro  250  a  euro
          2.000. 
              3-bis.  Il  cedente  che  non  integra   il   documento
          attestante la vendita dei mezzi tecnici di cui all'art. 74,
          primo comma, lettera d), del decreto del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni, con la denominazione e la  partita  IVA  del
          soggetto passivo che ha assolto l'imposta e' punito con  la
          sanzione  amministrativa  pari  al   20   per   cento   del
          corrispettivo della cessione non documentato  regolarmente.
          Il soggetto che realizza o commercializza i mezzi tecnici e
          che, nel  predisporre,  direttamente  o  tramite  terzi,  i
          supporti fisici  atti  a  veicolare  i  mezzi  stessi,  non
          indica, ai sensi dell'art. 74,  primo  comma,  lettera  d),
          quarto periodo, del citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 633 del 1972, la denominazione e  la  partita
          IVA del soggetto che ha assolto l'imposta e' punito con  la
          sanzione amministrativa pari al 20  per  cento  del  valore
          riportato sul supporto fisico  non  prodotto  regolarmente.
          Qualora le indicazioni di cui  all'art.  74,  primo  comma,
          lettera d), terzo e quarto periodo, del citato decreto  del
          Presidente della Repubblica  n.  633  del  1972  siano  non
          veritiere, le sanzioni di cui  ai  periodi  precedenti  del
          presente comma sono aumentate al 40 per cento. 
              4. Nei casi previsti  dai  commi  1,  primo  e  secondo
          periodo, 2, primo periodo, 2-bis, primo periodo, 3, primo e
          secondo periodo,  e  3-bis  la  sanzione  non  puo'  essere
          inferiore a euro 500. 
              5. Nel caso di violazione  di  piu'  obblighi  inerenti
          alla documentazione e alla registrazione  di  una  medesima
          operazione, la sanzione e` applicata una sola volta. 
              6. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta
          assolta, dovuta o  addebitatagli  in  via  di  rivalsa,  e'
          punito con la sanzione amministrativa pari al  novanta  per
          cento dell'ammontare della detrazione compiuta. In caso  di
          applicazione dell'imposta  in  misura  superiore  a  quella
          effettiva, erroneamente assolta dal cedente  o  prestatore,
          fermo restando il diritto  del  cessionario  o  committente
          alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e  seguenti  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, l'anzidetto cessionario o committente e' punito con la
          sanzione amministrativa compresa  fra  250  euro  e  10.000
          euro. La restituzione dell'imposta e'  esclusa  qualora  il
          versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale. 
              7. In caso di acquisto intracomunitario, la sanzione si
          applica anche se, in mancanza della  comunicazione  di  cui
          all' art. 50 , comma 3, del decreto legge 30  agosto  1993,
          n.  331  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          ottobre 1993, n. 427 l'operazione e` stata assoggettata  ad
          imposta in altro Stato membro. 
              8. Il cessionario o il committente che,  nell'esercizio
          di imprese, arti o professioni,  abbia  acquistato  beni  o
          servizi senza che sia stata emessa fattura nei  termini  di
          legge o  con  emissione  di  fattura  irregolare  da  parte
          dell'altro contraente, e' punito, salva la  responsabilita'
          del   cedente   o   del   commissionario,   con    sanzione
          amministrativa pari, con un minimo di euro 250, sempre  che
          non provveda a regolarizzare l'operazione con  le  seguenti
          modalita' : 
              a) se non ha ricevuto la fattura,  entro  quattro  mesi
          dalla data di  effettuazione  dell'operazione,  presentando
          all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento
          dell'imposta, entro il  trentesimo  giorno  successivo,  un
          documento in  duplice  esemplare  dal  quale  risultino  le
          indicazioni  prescritte  dall'  art.  21  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
          relativo alla fatturazione delle operazioni; 
              b) se ha ricevuto una fattura  irregolare,  presentando
          all'ufficio indicato nella lettera a), entro il  trentesimo
          giorno successivo a  quello  della  sua  registrazione,  un
          documento  integrativo  in  duplice  esemplare  recante  le
          indicazioni  medesime,  previo  versamento  della   maggior
          imposta eventualmente dovuta. 
              9. Se la regolarizzazione e' eseguita, un esemplare del
          documento, con l'attestazione della regolarizzazione e  del
          pagamento, e' restituito dall'ufficio al  contribuente  che
          deve registrarlo ai sensi dell' art.  25  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
              9-bis.  E'  punito  con  la   sanzione   amministrativa
          compresa fra 500 euro e 20.000 euro  il  cessionario  o  il
          committente  che,  nell'esercizio  di   imprese,   arti   o
          professioni, omette di  porre  in  essere  gli  adempimenti
          connessi all'inversione contabile di cui agli articoli  17,
          34, comma 6, secondo periodo, e 74, settimo e ottavo comma,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, e agli articoli 46, comma 1, e 47,  comma  1,
          del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,  n.  427.  Se
          l'operazione non risulta dalla contabilita' tenuta ai sensi
          degli articoli 13 e seguenti  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  la  sanzione
          amministrativa e' elevata a  una  misura  compresa  tra  il
          cinque e il dieci per cento dell'imponibile, con un  minimo
          di 1.000 euro. Resta ferma  l'applicazione  delle  sanzioni
          previste  dall'art.  5,  comma  4,  e  dal  comma   6   con
          riferimento  all'imposta  che  non  avrebbe  potuto  essere
          detratta dal cessionario o dal committente. Le disposizioni
          di cui ai periodi precedenti si applicano anche nel caso in
          cui, non avendo adempiuto  il  cedente  o  prestatore  agli
          obblighi di fatturazione entro quattro mesi dalla  data  di
          effettuazione dell'operazione o avendo emesso  una  fattura
          irregolare,  il  cessionario  o  committente  non   informi
          l'Ufficio competente nei suoi confronti entro il trentesimo
          giorno successivo,  provvedendo  entro  lo  stesso  periodo
          all'emissione di fattura ai sensi dell'art. 21 del predetto
          decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,  o
          alla sua regolarizzazione, e all'assolvimento  dell'imposta
          mediante inversione contabile. 
              9-bis.1. In  deroga  al  comma  9-bis,  primo  periodo,
          qualora,  in  presenza   dei   requisiti   prescritti   per
          l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa
          a una cessione di beni o a una prestazione  di  servizi  di
          cui alle disposizioni  menzionate  nel  primo  periodo  del
          comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal  cedente  o
          prestatore, fermo restando il  diritto  del  cessionario  o
          committente alla detrazione ai sensi degli  articoli  19  e
          seguenti del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n.  633,  il  cessionario  o  il  committente
          anzidetto non e' tenuto all'assolvimento  dell'imposta,  ma
          e' punito con la sanzione amministrativa compresa  fra  250
          euro  e  10.000  euro.  Al  pagamento  della  sanzione   e'
          solidalmente   tenuto   il   cedente   o   prestatore.   Le
          disposizioni di cui ai periodi precedenti non si  applicano
          e il cessionario o il committente e' punito con la sanzione
          di cui al comma 1 quando  l'applicazione  dell'imposta  nel
          modo ordinario anziche' mediante l'inversione contabile  e'
          stata determinata da un intento di evasione o di frode  del
          quale sia provato che  il  cessionario  o  committente  era
          consapevole. 
              9-bis.2. In deroga al comma 1, qualora, in assenza  dei
          requisiti  prescritti  per  l'applicazione  dell'inversione
          contabile l'imposta relativa a una cessione di beni o a una
          prestazione di servizi di cui alle disposizioni  menzionate
          nel primo periodo del comma 9-bis, sia  stata  erroneamente
          assolta dal cessionario o committente,  fermo  restando  il
          diritto del cessionario o committente  alla  detrazione  ai
          sensi  degli  articoli  19  e  seguenti  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  il
          cedente o il  prestatore  non  e'  tenuto  all'assolvimento
          dell'imposta, ma e' punito con la  sanzione  amministrativa
          compresa fra 250 euro e 10.000  euro.  Al  pagamento  della
          sanzione  e'   solidalmente   tenuto   il   cessionario   o
          committente. Le disposizioni di cui ai  periodi  precedenti
          non si applicano e il cedente o prestatore e' punito con la
          sanzione  di  cui  al   comma   1   quando   l'applicazione
          dell'imposta mediante l'inversione contabile  anziche'  nel
          modo ordinario  e'  stata  determinata  da  un  intento  di
          evasione o di frode del quale sia provato che il cedente  o
          prestatore era consapevole. 
              9-bis.3.  Se  il  cessionario  o  committente   applica
          l'inversione   contabile   per   operazioni   esenti,   non
          imponibili o comunque non soggette a imposta,  in  sede  di
          accertamento devono essere espunti sia il debito  computato
          da tale soggetto nelle  liquidazioni  dell'imposta  che  la
          detrazione  operata  nelle  liquidazioni  anzidette,  fermo
          restando il diritto  del  medesimo  soggetto  a  recuperare
          l'imposta eventualmente non detratta ai sensi dell'art. 26,
          terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre 1972, n. 633, e dell'art. 21, comma 2, del  decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.  La  disposizione  si
          applica anche nei casi di operazioni inesistenti, ma  trova
          in  tal  caso  applicazione  la   sanzione   amministrativa
          compresa   tra   il   cinque   e   il   dieci   per   cento
          dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro. 
              9-ter. Il cessionario che, nell'esercizio  di  imprese,
          arti o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici  di  cui
          all'art. 74, primo  comma,  lettera  d),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per  i
          quali  gli  sia  stato  rilasciato   un   documento   privo
          dell'indicazione della denominazione e del soggetto passivo
          che ha assolto l'imposta o con  indicazioni  manifestamente
          non veritiere, e'  punito,  salva  la  responsabilita'  del
          cedente, con la sanzione amministrativa dal 10  al  20  per
          cento  del  corrispettivo  dell'acquisto  non   documentato
          regolarmente sempreche' non provveda, entro il quindicesimo
          giorno  successivo  all'acquisto  dei  mezzi   tecnici,   a
          presentare all'ufficio competente  nei  suoi  confronti  un
          documento  contenente  i   dati   relativi   all'operazione
          irregolare. Nelle eventuali successive transazioni, ciascun
          cedente deve indicare nel documento attestante  la  vendita
          gli estremi dell'avvenuta regolarizzazione come  risultanti
          dal documento rilasciato dall'ufficio competente.». 
          Note al comma 1111: 
              - Il testo dell'art. 11 del citato decreto  legislativo
          18 dicembre 1997, n.  471,  come  modificato  dal  presente
          comma e dal comma 1104 della presente legge,  e'  riportato
          nelle note al medesimo comma 1104. 
          Note al comma 1112: 
              - Si riporta il testo dell'art. 12 del  citato  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come  modificato  dal
          presente comma e dal comma 1113 della presente legge: 
              «Art. 12 (Sanzioni accessorie  in  materia  di  imposte
          dirette ed imposta sul valore aggiunto).  -  1.  Quando  e'
          irrogata  una  sanzione  amministrativa  superiore  a  euro
          50.000 e la sanzione edittale prevista per  la  piu'  grave
          delle violazioni accertate non e' inferiore  nel  minimo  a
          euro 40.000 e  nel  massimo  a  euro  80.000,  si  applica,
          secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste  nel
          decreto legislativo recante  i  principi  generali  per  le
          sanzioni  amministrative  in  materia  tributaria,  per  un
          periodo da  uno  a  tre  mesi.  La  durata  delle  sanzioni
          accessorie puo` essere elevata  fino  a  sei  mesi,  se  la
          sanzione irrogata e' superiore a euro 100.000 e la sanzione
          edittale prevista per  la  piu'  grave  violazione  non  e'
          inferiore nel minimo a euro 80.000. 
              2. Qualora siano state contestate ai sensi dell'art. 16
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso
          di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo
          di emettere la ricevuta fiscale  o  lo  scontrino  fiscale,
          compiute  in  giorni  diversi,  anche  se  non  sono  state
          irrogate  sanzioni   accessorie   in   applicazione   delle
          disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997
          e'   disposta    la    sospensione    della    licenza    o
          dell'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'   ovvero
          dell'esercizio dell'attivita' medesima per  un  periodo  da
          tre giorni ad un mese. In deroga all'art. 19, comma 7,  del
          medesimo  decreto  legislativo   n.   472   del   1997   il
          provvedimento di sospensione e'  immediatamente  esecutivo.
          Se  l'importo  complessivo  dei  corrispettivi  oggetto  di
          contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione
          e' disposta per un periodo  da  un  mese  a  sei  mesi.  Le
          sanzioni di cui ai periodi precedenti  si  applicano  anche
          nelle ipotesi di cui all'art. 2, commi 1, 1-bis  e  2,  del
          decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127, se le  violazioni
          consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione  o
          trasmissione, ovvero nella  memorizzazione  o  trasmissione
          con dati incompleti o non veritieri. 
              2-bis. La sospensione di cui al  comma  2  e'  disposta
          dalla  direzione  regionale  dell'Agenzia   delle   entrate
          competente per territorio in relazione al domicilio fiscale
          del contribuente. Gli atti  di  sospensione  devono  essere
          notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi  da  quando
          e' stata contestata la quarta violazione. 
              2-ter.  L'esecuzione  e  la   verifica   dell'effettivo
          adempimento  delle  sospensioni  di  cui  al  comma  2   e'
          effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia
          di  finanza,  ai  sensi  dell'art.  63  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
              2-quater. L'esecuzione  della  sospensione  di  cui  al
          comma 2 e' assicurata con il sigillo dell'organo procedente
          e con le sottoscrizioni del personale incaricato. 
              2-quinquies. La  sospensione  di  cui  al  comma  2  e'
          disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti
          e apparati pubblici di telecomunicazione  e  nei  confronti
          dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui
          all'art. 74, primo  comma,  lettera  d),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  ai
          quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre
          distinte  violazioni   dell'obbligo   di   regolarizzazione
          dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici ai  sensi  del
          comma 9-ter dell'art. 6. 
              2-sexies. Qualora siano state contestate  a  carico  di
          soggetti iscritti in albi ovvero ad  ordini  professionali,
          nel corso di un quinquennio,  quattro  distinte  violazioni
          dell'obbligo di emettere  il  documento  certificativo  dei
          corrispettivi compiute in giorni diversi,  e'  disposta  in
          ogni  caso  la  sanzione   accessoria   della   sospensione
          dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre
          giorni ad un mese. In caso di recidiva, la  sospensione  e'
          disposta per un periodo da quindici giorni a sei  mesi.  In
          deroga all'art. 19, comma 7,  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di  sospensione  e'
          immediatamente esecutivo.  Gli  atti  di  sospensione  sono
          comunicati  all'ordine  professionale  ovvero  al  soggetto
          competente alla tenuta  dell'albo  affinche'  ne  sia  data
          pubblicazione sul relativo sito internet. Si  applicano  le
          disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter. 
              2-septies. Nel caso in cui  le  violazioni  di  cui  al
          comma  2-sexies  siano  commesse  nell'esercizio  in  forma
          associata   di   attivita'   professionale,   la   sanzione
          accessoria  di  cui  al  medesimo  comma  e'  disposta  nei
          confronti di tutti gli associati. 
              3.  Se  e'  accertata  l'omessa   installazione   degli
          apparecchi misuratori previsti dall'art. 1 della  legge  26
          gennaio 1983, n.  18,  e'  disposta  la  sospensione  della
          licenza o dell'autorizzazione all'esercizio  dell'attivita'
          nei locali ad essa destinati per  un  periodo  da  quindici
          giorni a due mesi. In caso di recidiva, la  sospensione  e'
          disposta da due a sei mesi. Le sanzioni di cui  ai  periodi
          precedenti  si  applicano  anche  all'omessa  installazione
          ovvero alla manomissione o alterazione degli  strumenti  di
          cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo  5  agosto
          2015, n. 127, salve le procedure alternative adottate con i
          provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma. 
              4.  In  caso  di  recidiva  nelle  violazioni  previste
          dall'art. 10, l'autore delle medesime e'  interdetto  dalle
          cariche di amministratore della banca, societa' o ente  per
          un periodo da tre a sei mesi.». 
          Note al comma 1113: 
              - Il testo del comma 3 dell'art. 12 del citato  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come  modificato  dal
          presente comma, e' riportato nelle note al comma 1112. 
          Note al comma 1114: 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  13  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472  (Disposizioni
          generali in  materia  di  sanzioni  amministrative  per  le
          violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3,  comma
          133, lettera q), della legge 23  dicembre  1996,  n.  662),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 13 (Ravvedimento). - 1. La sanzione  e'  ridotta,
          sempre che la violazione non sia stata  gia'  constatata  e
          comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
          altre attivita' amministrative di accertamento delle  quali
          l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
          formale conoscenza: 
              a)  ad  un  decimo  del  minimo  nei  casi  di  mancato
          pagamento del tributo  o  di  un  acconto,  se  esso  viene
          eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della  sua
          commissione; 
              a-bis) ad un nono del  minimo  se  la  regolarizzazione
          degli errori e delle omissioni, anche  se  incidenti  sulla
          determinazione o sul pagamento del tributo,  avviene  entro
          novanta giorni dalla  data  dell'omissione  o  dell'errore,
          ovvero se  la  regolarizzazione  delle  omissioni  e  degli
          errori commessi  in  dichiarazione  avviene  entro  novanta
          giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione
          in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso; 
              b) ad un un ottavo del minimo, se  la  regolarizzazione
          degli errori e delle omissioni, anche  se  incidenti  sulla
          determinazione o sul pagamento del tributo,  avviene  entro
          il  termine  per  la  presentazione   della   dichiarazione
          relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa  la
          violazione ovvero, quando  non  e'  prevista  dichiarazione
          periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; 
              b-bis) ad un settimo del minimo se la  regolarizzazione
          degli errori e delle omissioni, anche  se  incidenti  sulla
          determinazione o sul pagamento del tributo,  avviene  entro
          il  termine  per  la  presentazione   della   dichiarazione
          relativa all'anno successivo a quello nel corso  del  quale
          e' stata commessa  la  violazione  ovvero,  quando  non  e'
          prevista   dichiarazione   periodica,   entro   due    anni
          dall'omissione o dall'errore; 
              b-ter) ad un sesto del minimo  se  la  regolarizzazione
          degli errori  e  delle  omissioni,  anche  incidenti  sulla
          determinazione o sul pagamento del tributo,  avviene  oltre
          il  termine  per  la  presentazione   della   dichiarazione
          relativa all'anno successivo a quello nel corso  del  quale
          e' stata commessa  la  violazione  ovvero,  quando  non  e'
          prevista   dichiarazione   periodica,   oltre   due    anni
          dall'omissione o dall'errore; 
              b-quater)   ad   un   quinto   del   minimo    se    la
          regolarizzazione degli errori e delle omissioni,  anche  se
          incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
          avviene dopo la constatazione  della  violazione  ai  sensi
          dell'art. 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la
          violazione non rientri tra quelle indicate  negli  articoli
          6,  comma  2-bis,  limitatamente  all'ipotesi   di   omessa
          memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti
          o non veritieri, comma  3,  o  11,  comma  5,  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; 
              c) ad un decimo  del  minimo  di  quella  prevista  per
          l'omissione della  presentazione  della  dichiarazione,  se
          questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
          giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per
          l'omessa  presentazione   della   dichiarazione   periodica
          prescritta in materia di imposta sul  valore  aggiunto,  se
          questa viene presentata con ritardo non superiore a  trenta
          giorni. 
              Omissis.». 
          Note al comma 1116: 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  1  del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto   2012,   n.   122
          (Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici che hanno  interessato  il  territorio
          delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
          Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012): 
              «Art. 1 (Ambito di  applicazione  e  coordinamento  dei
          presidenti  delle  regioni).  -  1.  Le  disposizioni   del
          presente decreto sono volte a disciplinare  gli  interventi
          per la ricostruzione, l'assistenza alle  popolazioni  e  la
          ripresa economica nei territori dei comuni  delle  province
          di Bologna,  Modena,  Ferrara,  Mantova,  Reggio  Emilia  e
          Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29
          maggio 2012, per i quali e' stato adottato il  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze 1°  giugno  2012  di
          differimento dei termini per l'adempimento  degli  obblighi
          tributari,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno  2012,  nonche'  di
          quelli ulteriori indicati nei successivi  decreti  adottati
          ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio  2000,
          n. 212. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 67-septies  del  citato
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134  (Misure
          urgenti per la crescita del Paese): 
              «Art. 67-septies (Interventi urgenti  in  favore  delle
          popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20  e  del  29
          maggio 2012). - 1. Il decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,
          recante interventi  urgenti  in  favore  delle  popolazioni
          colpite dagli  eventi  sismici  che  hanno  interessato  il
          territorio delle  province  di  Bologna,  Modena,  Ferrara,
          Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012,
          e l'art. 10 del presente  decreto  si  applicano  anche  ai
          territori dei comuni  di  Ferrara,  Mantova,  nonche',  ove
          risulti l'esistenza del nesso causale tra  i  danni  e  gli
          indicati eventi  sismici,  dei  comuni  di  Castel  d'Ario,
          Commessaggio, Dosolo, [Motteggiana,]  Pomponesco,  Viadana,
          Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano,  Fiesso  Umbertiano,
          Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena,  San
          Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta. 
              1-bis. Le disposizioni previste dagli  articoli  2,  3,
          10, 11 e 11 -bis del decreto-legge  6  giugno  2012,  n.74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,
          n.122, e successive modificazioni, e dall'art. 3 - bis  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,   n.95,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.135,   si
          applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza  del  nesso
          causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio
          2012,  ricadenti  nei  comuni   di   Argelato,   Bastiglia,
          Campegine,  Campogalliano,  Castelfranco  Emilia,   Modena,
          Minerbio,   Nonantola,   Reggio   Emilia   e    Castelvetro
          Piacentino. Dall'attuazione del presente comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni  di  cui  al
          comma 1 e al comma  1-bis  si  provvede  nell'ambito  delle
          risorse del Fondo per la ricostruzione delle  aree  colpite
          dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui  all'art.  2,
          comma 1, del decreto- legge 6 giugno 2012, n. 74.». 
              - Il testo del comma  43  dell'art.  2-bis  del  citato
          decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2017,  n.  172,  e'
          riportato nelle note al comma 947. 
              - Si riporta il testo del  comma  6  dell'art.  15  del
          citato decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  28  febbraio  2020,  n.  8
          (Disposizioni urgenti in  materia  di  proroga  di  termini
          legislativi,    di    organizzazione    delle     pubbliche
          amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica): 
              «Art. 15 (Proroga  di  termini  relativi  a  interventi
          emergenziali). - 1. - 5-bis. Omissis 
              6. Il termine di  scadenza  dello  stato  di  emergenza
          conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di
          cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 6  giugno  2012,
          n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
          2012, n. 122, e' ulteriormente  prorogato  al  31  dicembre
          2021 al fine di garantire la  continuita'  delle  procedure
          connesse con l'attivita' di ricostruzione. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  3  dell'art.  8  del
          citato decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122: 
              «Art. 8 (Sospensione termini amministrativi, contributi
          previdenziali ed assistenziali). - 1. - 2. Omissis 
              3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite
          dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purche' distrutti od
          oggetto  di  ordinanze  sindacali  di  sgombero,   comunque
          adottate entro il 30 novembre  2012,  in  quanto  inagibili
          totalmente o parzialmente, non concorrono  alla  formazione
          del reddito imponibile ai  fini  dell'imposta  sul  reddito
          delle persone fisiche  e  dell'imposta  sul  reddito  delle
          societa', fino alla definitiva ricostruzione  e  agibilita'
          dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta
          2013. I fabbricati  di  cui  al  periodo  precedente  sono,
          altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta  municipale
          propria di cui all'art. 13  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214,  e  successive  modificazioni,  a
          decorrere   dall'anno   2012   e   fino   alla   definitiva
          ricostruzione e agibilita' dei fabbricati stessi e comunque
          non oltre il 31 dicembre 2018. Ai fini del presente  comma,
          il contribuente puo' dichiarare, entro il 30 novembre 2012,
          la distruzione  o  l'inagibilita'  totale  o  parziale  del
          fabbricato all'autorita' comunale, che nei successivi venti
          giorni   trasmette   copia   dell'atto   di   verificazione
          all'ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate  territorialmente
          competente. 
              Omissis.». 
          Note al comma 1118: 
              - Si riporta il testo del comma  16  dell'art.  48  del
          citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,  n.  229
          (Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi  sismici  del  2016),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 48 (Proroga e sospensione di termini  in  materia
          di  adempimenti  e  versamenti  tributari  e  contributivi,
          nonche' sospensione di termini amministrativi). - 1. -  15.
          Omissis 
              16.  I  redditi  dei  fabbricati,  ubicati  nelle  zone
          colpite dagli eventi sismici di  cui  all'art.  1,  purche'
          distrutti od oggetto di ordinanze  sindacali  di  sgombero,
          comunque adottate entro il  31  dicembre  2018,  in  quanto
          inagibili totalmente o parzialmente,  non  concorrono  alla
          formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche e  dell'imposta  sul  reddito
          delle  societa',  fino  alla  definitiva  ricostruzione   e
          agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno
          d'imposta 2020. I fabbricati di cui al primo periodo  sono,
          altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta  municipale
          propria di cui all'art. 13  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214,  e  dal  tributo  per  i  servizi
          indivisibili di cui all'art. 1, comma 639, della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata  scadente  il
          16 dicembre 2016 e fino  alla  definitiva  ricostruzione  o
          agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31
          dicembre 2021. Ai fini del presente comma, il  contribuente
          puo' dichiarare, entro il 31 dicembre 2018, la  distruzione
          o  l'inagibilita'  totale   o   parziale   del   fabbricato
          all'autorita' comunale, che  nei  successivi  venti  giorni
          trasmette  copia  dell'atto  di  verificazione  all'ufficio
          dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con
          decreto  del   Ministro   dell'interno   e   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  il  30
          novembre  2016,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali, sono  stabiliti,  anche  nella  forma  di
          anticipazione, i criteri e le modalita' per il rimborso  ai
          comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione
          di cui al secondo periodo. Al fine di assicurare ai  comuni
          di  cui  all'art.  1,  continuita'  nello  smaltimento  dei
          rifiuti solidi urbani, il Commissario per la  ricostruzione
          e' autorizzato a concedere,  con  propri  provvedimenti,  a
          valere sulle risorse della  contabilita'  speciale  di  cui
          all'art. 4, comma 3, un'apposita compensazione fino  ad  un
          massimo di 16 milioni  di  euro  con  riferimento  all'anno
          2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni  di  euro  annui
          per il triennio 2017 -  2019,  per  sopperire  ai  maggiori
          costi affrontati o alle minori entrate registrate a  titolo
          di TARI-tributo di cui all'art. 1, comma 639,  della  legge
          27 dicembre 2013, n. 147 o  di  TARI-corrispettivo  di  cui
          allo stesso art. 1, commi 667 e 668. 
              Omissis.». 
          Note al comma 1121: 
              - Il testo del comma 1 dell'art. 67 del citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          come modificato dal presente comma, e' riportato nelle note
          al comma 219. 
          Note al comma 1122: 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  2  del
          decreto-legge 24 dicembre 2002,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio  2003,   n.   27
          (Disposizioni urgenti in materia di adempimenti  comunitari
          e fiscali, di riscossione e di procedure di  contabilita'),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  2  (Riapertura  di   termini   in   materia   di
          rivalutazione di beni di impresa e di  rideterminazione  di
          valori di acquisto). - 1. Omissis 
              2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge  28
          dicembre  2001,  n.  448  e  successive  modificazioni,  si
          applicano anche  per  la  rideterminazione  dei  valori  di
          acquisto delle  partecipazioni  non  negoziate  in  mercati
          regolamentati e dei terreni edificabili e con  destinazione
          agricola posseduti  alla  data  del  1°  gennaio  2021.  Le
          imposte sostitutive possono essere rateizzate  fino  ad  un
          massimo di tre rate annuali di pari  importo,  a  decorrere
          dalla data del 30  giugno  2021;  sull'importo  delle  rate
          successive alla  prima  sono  dovuti  gli  interessi  nella
          misura del 3 per cento annuo, da versarsi  contestualmente.
          La redazione e il giuramento della  perizia  devono  essere
          effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2021.». 
          Note al comma 1123: 
              - Il testo del comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 24
          dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 febbraio 2003, n. 27, come  modificato  dal  comma
          1122 della presente  legge,  e'  riportato  nelle  note  al
          medesimo comma 1122. 
              - Si riporta il testo degli articoli 5, comma 2,  e  7,
          comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2002): 
              «Art. 5 (Rideterminazione dei  valori  di  acquisto  di
          partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati).  -
          1. Omissis 
              2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4
          per cento per le partecipazioni che risultano  qualificate,
          ai sensi dell'art. 81, comma  1,  lettera  e),  del  citato
          testo unico delle imposte sui redditi,  alla  data  del  1°
          gennaio 2002, e  al  2  per  cento  per  quelle  che,  alla
          predetta data,  non  risultano  qualificate  ai  sensi  del
          medesimo art. 81, comma 1, lettera c bis), ed  e'  versata,
          con  le  modalita'  previste  dal  capo  III  del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n.  241  entro  il  30  novembre
          2002. 
              Omissis.». 
              «Art. 7 (Rideterminazione dei valori  di  acquisto  dei
          terreni edificabili e  con  destinazione  agricola).  -  1.
          Omissis 
              2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4
          per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed  e'
          versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n.  241  entro  il  16  dicembre
          2002. 
              Omissis.». 
          Note al comma 1124: 
              - Si riporta il testo dell'art.  62-quater  del  citato
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504  (Testo  unico
          delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative), come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  62-quater  (Imposta  di  consumo  sui   prodotti
          succedanei dei prodotti da fumo). - 1. 
              1-bis.  I  prodotti  da  inalazione  senza  combustione
          costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina,
          esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come
          medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006,
          n. 219, e successive modificazioni,  sono  assoggettati  ad
          imposta di consumo  in  misura  pari,  rispettivamente,  al
          quindici per cento e al dieci  per  cento  dal  1°  gennaio
          2021, al venti per cento e al quindici  per  cento  dal  1°
          gennaio 2022, al venticinque per cento e al venti per cento
          dal 1° gennaio 2023 dell'accisa  gravante  sull'equivalente
          quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo  medio
          ponderato di  un  chilogrammo  convenzionale  di  sigarette
          rilevato ai sensi dell'art. 39-quinquies e alla equivalenza
          di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite
          procedure  tecniche,   definite   con   provvedimento   del
          Direttore dell'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli,  in
          ragione  del  tempo  medio  necessario,  in  condizioni  di
          aspirazione conformi a quelle adottate  per  l'analisi  dei
          contenuti delle sigarette, per il consumo  di  un  campione
          composto da almeno dieci tipologie di prodotto  tra  quelle
          in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di
          nicotina  e  tre  con  contenuti  diversi  dalla  nicotina,
          mediante tre dispositivi  per  inalazione  di  potenza  non
          inferiore a 10 watt. Con provvedimento  dell'Agenzia  delle
          dogane e dei monopoli e' indicata la misura dell'imposta di
          consumo, determinata ai sensi del presente comma. Entro  il
          primo marzo di ogni anno,  con  provvedimento  dell'Agenzia
          delle  dogane  e  dei  monopoli  e'  rideterminata,  per  i
          prodotti di cui al presente comma, la  misura  dell'imposta
          di consumo in riferimento alla variazione del prezzo  medio
          ponderato delle sigarette. 
              1-ter. Il soggetto autorizzato di cui  al  comma  2  e'
          obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1-bis e
          a  tal  fine  dichiara  all'Agenzia  delle  dogane  e   dei
          monopoli,  prima   della   loro   commercializzazione,   la
          denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la
          quantita'  di  prodotto  delle  confezioni  destinate  alla
          vendita al pubblico nonche' gli altri elementi  informativi
          previsti dall'art. 6 del decreto  legislativo  6  settembre
          2005, n. 206, e successive modificazioni. Il produttore  e'
          tenuto anche a fornire,  ai  fini  dell'autorizzazione,  un
          campione per ogni singolo prodotto. 
              2. La commercializzazione dei prodotti di cui al  comma
          1-bis, e' assoggettata alla  preventiva  autorizzazione  da
          parte  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei   monopoli   nei
          confronti di soggetti che siano in  possesso  dei  medesimi
          requisiti stabiliti, per la gestione dei  depositi  fiscali
          di tabacchi lavorati, dall'art. 3 del regolamento di cui al
          decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67. 
              3. Il soggetto  di  cui  al  comma  2  e'  tenuto  alla
          preventiva  prestazione  di  cauzione,  in  uno  dei   modi
          stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n.  348,  a  garanzia
          dell'imposta dovuta per  ciascun  periodo  di  imposta.  La
          cauzione e' di importo pari al 10  per  cento  dell'imposta
          gravante su tutto il prodotto  giacente  e,  comunque,  non
          inferiore all'imposta dovuta mediamente per il  periodo  di
          tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai  fini
          del pagamento dell'imposta. 
              3-bis. La circolazione dei prodotti di cui al  presente
          articolo  e'  legittimata  dall'applicazione,  sui  singoli
          condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione
          e di  avvertenze  esclusivamente  in  lingua  italiana.  Le
          disposizioni di  cui  al  presente  comma  si  applicano  a
          decorrere dal 1° aprile 2021. 
              3-ter.  Con  determinazione  del   Direttore   generale
          dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le
          tipologie di avvertenza in lingua italiana e  le  modalita'
          per    l'approvvigionamento     dei     contrassegni     di
          le-gittimazione di cui al  comma  3-bis.  Con  il  medesimo
          provvedimento sono definite le relative regole  tecniche  e
          le ulteriori disposizioni attuative. 
              4.   Con   determinazione   del   Direttore    generale
          dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti  il
          contenuto e le modalita' di presentazione dell'istanza,  ai
          fini dell'autorizzazione di cui  al  comma  2,  nonche'  le
          modalita' di tenuta dei registri e documenti contabili,  di
          liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in
          caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi
          che effettuano la vendita al pubblico, in conformita',  per
          quanto  applicabili,  a  quelle  vigenti  per  i   tabacchi
          lavorati. Con il medesimo  provvedimento  sono  emanate  le
          ulteriori  disposizioni  necessarie  per  l'attuazione  del
          comma 3. 
              5. La vendita dei prodotti di cui al  comma  1-bis,  ad
          eccezione  dei  dispositivi   meccanici   ed   elettronici,
          comprese  le  parti  di  ricambio,  e'  effettuata  in  via
          esclusiva per il tramite delle rivendite di cui all'art. 16
          della  legge  22  dicembre  1957,   n.   1293,   ferme   le
          disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze  21  febbraio  2013,  n.  38,
          adottato  in  attuazione  dell'art.  24,  comma   42,   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  quanto
          alla disciplina in materia di distribuzione  e  vendita  al
          pubblico dei prodotti ivi disciplinati. 
              5-bis.  Con  determinazione  del   Direttore   generale
          dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  sono  stabiliti,
          per  gli  esercizi  di   vicinato,   le   farmacie   e   le
          parafarmacie,   le   modalita'   e    i    requisiti    per
          l'autorizzazione alla vendita  e  per  l'approvvigionamento
          dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti  da
          sostanze liquide di cui al comma 1-bis, secondo i  seguenti
          criteri: a)  prevalenza,  per  gli  esercizi  di  vicinato,
          escluse le farmacie e le  parafarmacie,  dell'attivita'  di
          vendita  dei  prodotti  di  cui  al  comma  1-bis   e   dei
          dispositivi  meccanici   ed   elettronici;   b)   effettiva
          capacita' di garantire il rispetto del divieto  di  vendita
          ai  minori;  c)  non  discriminazione  tra  i   canali   di
          approvvigionamento;  d)  presenza  dei  medesimi  requisiti
          soggettivi  previsti  per  le  rivendite   di   generi   di
          monopolio. Nelle more dell'adozione della determinazione di
          cui al primo periodo, agli  esercizi  di  cui  al  presente
          comma e' consentita la prosecuzione dell'attivita'. 
              6. La commercializzazione dei prodotti di cui al  comma
          1-bis  e'  soggetta  alla  vigilanza   dell'Amministrazione
          finanziaria,  ai  sensi  delle  disposizioni,  per   quanto
          applicabili, dell'art. 18. Si applicano le disposizioni  di
          cui all'art. 50. 
              7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2  decade
          in caso di perdita di uno o piu'  requisiti  soggettivi  di
          cui al comma 2, o qualora sia venuta meno  la  garanzia  di
          cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in
          materia  di  liquidazione  e  versamento  dell'imposta   di
          consumo e in materia di  imposta  sul  valore  aggiunto  e'
          disposta la revoca dell' autorizzazione. 
              7-bis. Le disposizioni degli articoli 291-bis,  291-ter
          e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative
          in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano  anche  con
          riferimento ai prodotti di cui al comma 1-bis del  presente
          articolo,  ad  eccezione  dei  dispositivi   meccanici   ed
          elettronici  e  delle  parti  di   ricambio,   secondo   il
          meccanismo  di  equivalenza  di  cui  al  comma  1-bis.  Si
          applicano altresi' ai medesimi prodotti di cui ai commi 5 e
          5-bis del presente articolo le disposizioni degli  articoli
          96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della  legge  18
          gennaio 1994, n. 50. 
              7-ter. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si
          applicano anche ai prodotti da inalazione senza combustione
          contenenti  nicotina  utilizzabili   per   ricaricare   una
          sigaretta  elettronica,  anche  ove  vaporizzabili  solo  a
          seguito di miscelazione con altre sostanze.». 
          Note al comma 1125: 
              - Si riporta il testo dei commi 11 e  12  dell'art.  21
          del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6  (Recepimento
          della  Direttiva  2014/40/UE   sul   ravvicinamento   delle
          disposizioni legislative,  regolamentari  e  amministrative
          degli  Stati  membri  relative   alla   lavorazione,   alla
          presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei
          prodotti correlati e che abroga la  Direttiva  2001/37/CE),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 21 (Sigarette elettroniche). - 1. - 10. Omissis 
              11.  E'  vietata   la   vendita   a   distanza,   anche
          transfrontaliera,   di   prodotti   da   inalazione   senza
          combustione costituiti da sostanze  liquide,  contenenti  o
          meno nicotina, ai consumatori che acquistano nel territorio
          dello Stato. La vendita a distanza dei prodotti indicati al
          comma 1-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo
          26  ottobre  1995,  n.  504,  effettuata   nel   territorio
          nazionale e' consentita, secondo le modalita' definite  con
          determinazione del Direttore  generale  dell'Agenzia  delle
          dogane e dei monopoli, solo ai  soggetti  che  siano  stati
          autorizzati alla istituzione e alla gestione di un deposito
          di prodotti liquidi da inalazione  ai  sensi  dell'articolo
          62-quater, comma 2, del  predetto  decreto  legislativo,  e
          delle relative norme di attuazione. Restano comunque  fermi
          i divieti di cui all'articolo 25 del testo unico di cui  al
          regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, che  sono  estesi,
          in via precauzionale, anche ai prodotti da inalazione senza
          combustione costituiti da sostanze liquide  non  contenenti
          nicotina. 
              12. In caso  di  rilevazione  di  offerta  di  prodotti
          liquidi da inalazione in violazione  del  comma  11,  fermi
          restando i poteri  di  polizia  giudiziaria  ove  il  fatto
          costituisca reato, si applica, a  cura  dell'Agenzia  delle
          dogane e dei monopoli, l'articolo 102 del decreto-legge  14
          agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 13 ottobre 2020, n. 126. 
              Omissis.». 
          Note al comma 1126: 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  3  dell'articolo
          39-terdecies del  citato  decreto  legislativo  26  ottobre
          1995, n. 504 (Testo unico  delle  disposizioni  legislative
          concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e
          relative sanzioni penali e amministrative), come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 39-terdecies (Disposizioni in tema di tabacchi da
          inalazione senza combustione). - 1. - 2. Omissis 
              3. I tabacchi di cui al  comma  1  sono  sottoposti  ad
          accisa in misura pari al trenta per cento  dal  1°  gennaio
          2021, al trentacinque per cento dal 1° gennaio  2022  e  al
          quaranta per cento dal 1° gennaio 2023 dell'accisa gravante
          sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento
          al prezzo medio ponderato di un  chilogrammo  convenzionale
          di sigarette, rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies,
          e alla equivalenza  di  consumo  convenzionale  determinata
          sulla base di apposite  procedure  tecniche,  definite  con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
          monopoli, in ragione del  tempo  medio  necessario  per  il
          consumo di un campione  composto  dalle  cinque  marche  di
          sigarette  piu'  vendute,  in  condizioni  di   aspirazione
          conformi a quelle  adottate  per  l'analisi  dei  contenuti
          delle  sigarette  ed  utilizzando,  per  i  prodotti  senza
          combustione, il dispositivo specificamente previsto per  il
          consumo, fornito dal produttore. Con  il  provvedimento  di
          cui al comma 2 e' altresi' indicato l'importo  dell'accisa,
          determinato ai sensi del presente  comma.  Entro  il  primo
          marzo di ogni anno, con  provvedimento  dell'Agenzia  delle
          dogane e dei monopoli e' rideterminata, per i  tabacchi  di
          cui al comma 1, la misura dell'accisa in  riferimento  alla
          variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette. 
              Omissis.». 
          Note al comma 1127: 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 2 della
          legge 30 dicembre 2010, n. 238 (Incentivi  fiscali  per  il
          rientro dei lavoratori in Italia): 
              «Art. 2 (Caratteristiche dei soggetti  beneficiari).  -
          1. Hanno diritto alla concessione dei benefici  fiscali  di
          cui all'articolo 3: 
              a) i cittadini dell'Unione europea in  possesso  di  un
          titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per
          almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti
          nel loro Paese d'origine,  hanno  svolto  continuativamente
          un'attivita' di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o  di
          impresa fuori di tale  Paese  e  dell'Italia  negli  ultimi
          ventiquattro mesi o piu', i quali vengono assunti o avviano
          un'attivita' di impresa o di lavoro autonomo  in  Italia  e
          trasferiscono il  proprio  domicilio,  nonche'  la  propria
          residenza, in  Italia  entro  tre  mesi  dall'assunzione  o
          dall'avvio dell'attivita'; 
              b) i cittadini dell'Unione europea che hanno  risieduto
          continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia  e
          che, sebbene residenti  nel  loro  Paese  d'origine,  hanno
          svolto continuativamente un'attivita' di  studio  fuori  di
          tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro  mesi  o
          piu',   conseguendo   un   titolo   di   laurea    o    una
          specializzazione post laurearti, i quali vengono assunti  o
          avviano un'attivita' di impresa o  di  lavoro  autonomo  in
          Italia e trasferiscono il  proprio  domicilio,  nonche'  la
          propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione
          o dall'avvio dell'attivita'. 
              Omissis.». 
          Note al comma 1128: 
              -  Il  testo  dell'articolo  25  del   citato   decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  come  modificato  dal
          presente comma, e' riportato nelle note al comma 1077. 
          Note al comma 1129: 
              - Il testo dei commi 1 e 6 dell'articolo 25 del  citato
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  e'  riportato
          nelle note al comma 1077. 
          Note al comma 1130: 
              - Si riporta il testo del  comma  636  dell'articolo  1
          della citata legge 27 dicembre 2013, n.  147  (Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (Legge di stabilita'  2014),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «636. Al fine di contemperare  il  principio  di  fonte
          comunitaria secondo il quale le concessioni pubbliche vanno
          attribuite ovvero  riattribuite,  dopo  la  loro  scadenza,
          secondo   procedure   di   selezione   concorrenziale   con
          l'esigenza di perseguire,  in  materia  di  concessioni  di
          gioco  per  la   raccolta   del   Bingo,   il   tendenziale
          allineamento temporale di tali concessioni, relativamente a
          queste concessioni in scadenza negli anni dal 2013 al  2020
          l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede entro  il  31
          marzo 2023, con un introito almeno pari  a  73  milioni  di
          euro a una gara per l'attribuzione di 210  concessioni  per
          il  predetto  gioco   attenendosi   ai   seguenti   criteri
          direttivi: 
              a) introduzione  del  principio  dell'onerosita'  delle
          concessioni  per  la  raccolta  del  gioco  del   Bingo   e
          fissazione nella somma di euro 350.000 della soglia  minima
          corrispettiva per l'attribuzione di ciascuna concessione; 
              b) durata delle  concessioni  pari  a  nove  anni,  non
          rinnovabile; 
              c) versamento della somma di euro 7.500, per ogni  mese
          ovvero frazione  di  mese  superiore  ai  quindici  giorni,
          oppure di euro 3.500 per ogni frazione di mese inferiore ai
          quindici giorni, da parte del  concessionario  in  scadenza
          che intenda altresi' partecipare al bando di  gara  per  la
          riattribuzione della  concessione,  per  ogni  mese  ovvero
          frazione  di  mese  di  proroga  del  rapporto  concessorio
          scaduto e comunque fino alla data di  sottoscrizione  della
          nuova concessione  riattribuita,  fermi  in  ogni  caso  la
          sottoscrizione dell'atto integrativo previsto dall'articolo
          1, comma 79, della legge 13 dicembre 2010,  n.  220,  anche
          successivamente alla scadenza dei termini ivi  previsti,  e
          il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo
          della proroga fatta  eccezione  per  i  concessionari  che,
          successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino
          nell'impossibilita'  di  mantenere  la  disponibilita'  dei
          locali per cause di forza maggiore e, comunque, non a  loro
          imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure
          di altro titolo e che abbiano la disponibilita' di un altro
          immobile,  situato   nello   stesso   comune,   nel   quale
          trasferirsi, ferma, comunque, la  valutazione  dell'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli; 
              d) all'atto dell'aggiudicazione, versamento della somma
          offerta  ai  sensi  della  lettera  a)  entro  la  data  di
          sottoscrizione della concessione; 
              d-bis) possibilita' di partecipazione  per  i  soggetti
          che gia' esercitano attivita' di raccolta di gioco  in  uno
          degli Stati dello Spazio  economico  europeo,  avendovi  la
          sede legale ovvero  operativa,  sulla  base  di  valido  ed
          efficace   titolo   abilitativo   rilasciato   secondo   le
          disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato; 
              e) determinazione nella somma complessiva annua di euro
          300.000  dell'entita'  della   garanzia   bancaria   ovvero
          assicurativa dovuta dal concessionario, per tutta la durata
          della concessione, a tutela  dell'Amministrazione  statale,
          durante l'intero arco di durata della concessione,  per  il
          mantenimento dei requisiti  soggettivi  ed  oggettivi,  dei
          livelli di servizio e  di  adempimento  delle  obbligazioni
          convenzionali pattuite. 
              Omissis.». 
          Note al comma 1131: 
              - Il testo del comma 636 dell'articolo 1  della  citata
          legge 27 dicembre 2013, n. 147 e' riportato nelle  note  al
          comma 1130. 
          Note al comma 1134: 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  1  e  3  della
          Costituzione: 
              «Art. 1 (Forma repubblicana e sovranita'  popolare).  -
          L'Italia e' una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. 
              La sovranita' appartiene al  popolo,  che  la  esercita
          nelle forme e nei limiti della Costituzione.». 
              «Art. 3.  -  Tutti  i  cittadini  hanno  pari  dignita'
          sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
          di sesso, di razza, di lingua, di  religione,  di  opinioni
          politiche, di condizioni personali e sociali. 
              E' compito della Repubblica rimuovere gli  ostacoli  di
          ordine economico e sociale,  che,  limitando  di  fatto  la
          liberta' e  l'eguaglianza  dei  cittadini,  impediscono  il
          pieno  sviluppo   della   persona   umana   e   l'effettiva
          partecipazione di  tutti  i  lavoratori  all'organizzazione
          politica, economica e sociale del Paese.». 
              - La legge 27 giugno 2013, n. 77 recante  «Ratifica  ed
          esecuzione della Convenzione del Consiglio  d'Europa  sulla
          prevenzione e la lotta contro  la  violenza  nei  confronti
          delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul  l'11
          maggio  2011»  e'  pubblicata  nella   Gazzetta   Ufficiale
          Repubblica Italiana del 1° luglio 2013, n. 152. 
          Note al comma 1135: 
              - Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117  recante
          «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo  1,  comma
          2, lettera b), della  legge  6  giugno  2016,  n.  106»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del
          2 agosto 2017, n. 179 - Supplemento Ordinario n. 43. 
          Note al comma 1140: 
              - Il testo  del  comma  1-ter  dell'articolo  21  della
          citata legge 31 dicembre 2009, n. 196  e'  riportato  nelle
          note al comma 1. 
          Note al comma 1141: 
              - Si riporta il testo del  comma  200  dell'articolo  1
          della citata legge 23 dicembre 2014, n.  190  (Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (Legge di stabilita' 2015): 
              «200.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.». 
          Note al comma 1142: 
              - Si riporta il testo del primo comma  dell'articolo  2
          del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  luglio   1981,   n.   394
          (Provvedimenti   per   il   sostegno   delle   esportazioni
          italiane): 
              «Art. 2. - E' istituito presso il Mediocredito centrale
          un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di
          finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a
          fronte di programmi  di  penetrazione  commerciale  di  cui
          all'art. 15, lettera n), della legge  24  maggio  1977,  n.
          277, in Paesi diversi da  quelli  delle  Comunita'  europee
          nonche' a fronte  di  attivita'  relative  alla  promozione
          commerciale all'estero del settore  turistico  al  fine  di
          acquisire i flussi turistici verso l'Italia.». 
              - Il testo del comma  1  dell'articolo  72  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27  e'
          riportato nelle note al comma 145. 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 48  del
          citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.   48    (Misure    per    le    esportazioni    e
          l'internazionalizzazione). - 1. Omissis 
              2. Relativamente al fondo rotativo di cui  all'articolo
          2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981,  n.  251,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  1981,
          n. 394, sono disposte le seguenti misure: 
              a)  le  disponibilita'  del  fondo  sono  ulteriormente
          incrementate di 200 milioni di euro per l'anno 2020; 
              b) con propria delibera, il  Comitato  agevolazioni  di
          cui all'articolo 1, comma  270,  della  legge  27  dicembre
          2017, n. 205 puo', in conformita' alla normativa europea in
          materia di aiuti di  Stato,  elevare,  fino  al  doppio  di
          quelli  attualmente  previsti,   i   limiti   massimi   dei
          finanziamenti  agevolati  a  valere  sul   fondo   di   cui
          all'articolo 2, primo comma, del  decreto-legge  28  maggio
          1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          luglio 1981, n. 394. La presente lettera  si  applica  alle
          domande di finanziamento presentate entro  il  31  dicembre
          2021; 
              c) fino al 31 dicembre 2021 i finanziamenti agevolati a
          valere  sul  fondo  di  cui  alla  lettera  b),  nonche'  i
          cofinanziamenti   e   le   garanzie   concessi   ai   sensi
          dell'articolo 72, comma 1, lettera d) del decreto-legge  n.
          18 del 2020, possono eccedere gli importi massimi  previsti
          dalla normativa europea in materia  di  aiuti  de  minimis,
          fermi restando gli obblighi di  notifica  alla  Commissione
          europea stabiliti dalla predetta normativa. 
              d) i finanziamenti agevolati a valere sul fondo di  cui
          all'articolo 2, primo comma, del  decreto-legge  28  maggio
          1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          luglio  1981,  n.  394  sono  esentati,   a   domanda   del
          richiedente, dalla prestazione della  garanzia,  in  deroga
          alla vigente disciplina  relativa  al  fondo.  La  presente
          lettera si applica alle domande di finanziamento presentate
          entro il 30 giugno 2021. 
              Omissis.». 
          Note al comma 1143: 
              - Si riporta il testo dei commi 496 e 497 dell'articolo
          1 della  citata  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «496. La misura dell'indennizzo per  gli  azionisti  di
          cui al comma 494 e' commisurata al 30 per cento  del  costo
          di acquisto, in caso di unico acquisto, ovvero  del  prezzo
          medio, in caso di piu' acquisti, inclusi gli oneri  fiscali
          sostenuti  anche  durante  il  periodo  di  possesso  delle
          azioni, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro
          per ciascun risparmiatore. La percentuale del 30 per cento,
          entro tale limite,  puo'  essere  incrementata  qualora  in
          ciascuno  degli  anni  2019,   2020   e   2021   le   somme
          complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il  piano
          di  riparto  siano  inferiori  alla  previsione  di   spesa
          dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto  dei  limiti
          di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo
          esaurimento, fermo restando quanto previsto al  comma  499.
          All'azionista, in attesa della predisposizione del piano di
          riparto, puo' essere corrisposto  fino  al  100  per  cento
          dell'importo dell'indennizzo deliberato  dalla  Commissione
          tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio,
          ove cio' non pregiudichi  la  parita'  di  trattamento  dei
          soggetti istanti legittimati. 
              497. La misura dell'indennizzo per gli  obbligazionisti
          subordinati di cui al comma 494 e' commisurata  al  95  per
          cento del costo di acquisto,  inclusi  gli  oneri  fiscali,
          entro il limite massimo complessivo  di  100.000  euro  per
          ciascun risparmiatore. La percentuale  del  95  per  cento,
          entro tale limite,  puo'  essere  incrementata  qualora  in
          ciascuno  degli  anni  2019,   2020   e   2021   le   somme
          complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il  piano
          di  riparto  siano  inferiori  alla  previsione  di   spesa
          dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto  dei  limiti
          di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo
          esaurimento, fermo restando quanto previsto al  comma  499.
          All'obbligazionista, in attesa  della  predisposizione  del
          piano di riparto, puo' essere corrisposto fino al  100  per
          cento   dell'importo   dell'indennizzo   deliberato   dalla
          Commissione tecnica a seguito del completamento  dell'esame
          istruttorio,  ove  cio'  non  pregiudichi  la  parita'   di
          trattamento dei soggetti istanti legittimati. 
              Omissis.». 
          Note al comma 1144: 
              - Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 144
          del decreto legislativo 10 febbraio  2005,  n.  30  (Codice
          della proprieta'  industriale,  a  norma  dell'articolo  15
          della legge 12 dicembre 2002, n. 273): 
              «Art. 144 (Atti di  pirateria  e  pratiche  di  Italian
          Sounding). - 1. Omissis 
              1-bis.  Agli  effetti  delle  norme   contenute   nella
          presente sezione  sono  pratiche  di  Italian  Sounding  le
          pratiche finalizzate  alla  falsa  evocazione  dell'origine
          italiana di prodotti.». 
          Note al comma 1146: 
              - Il testo dell'articolo 8 del decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  Regioni,  delle  Province  e  dei
          Comuni, con la conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali)
          e' riportato nelle note al comma 24. 
              - Si riporta il testo del comma 18-bis dell'articolo 14
          del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111
          (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria): 
              «Art. 14 (Soppressione, incorporazione  e  riordino  di
          enti ed organismi pubblici). - 1. - 18. Omissis 
              18-bis. I poteri di indirizzo in materia di  promozione
          e  internazionalizzazione  delle  imprese   italiane   sono
          esercitati  dal  Ministro  degli  affari  esteri  e   della
          cooperazione internazionale e dal Ministro  dello  sviluppo
          economico. Le linee guida  e  di  indirizzo  strategico  in
          materia  di  promozione  e   internazionalizzazione   delle
          imprese, anche per quanto riguarda la programmazione  delle
          risorse, comprese quelle di cui al comma 19,  sono  assunte
          da una cabina di regia, costituita senza nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della  finanza  pubblica,  copresieduta  dal
          Ministro  dello  sviluppo  economico,  dal  Ministro  degli
          affari esteri e della cooperazione internazionale e, per le
          materie di propria competenza, dal Ministro con  delega  al
          turismo e  composta  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, o da persona dallo stesso designata, dal  Ministro
          delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali,  o  da
          persona  dallo  stesso  designata,  dal  presidente   della
          Conferenza delle Regioni e delle Province  autonome  e  dai
          presidenti,  rispettivamente,  dell'Unione  italiana  delle
          camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura,
          della Confederazione generale dell'industria  italiana,  di
          R.E.TE.  Imprese  Italia,  di  Alleanza  della  Cooperative
          italiane e dell'Associazione bancaria italiana. 
              Omissis.». 
          Note al comma 1150: 
              - La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante
          «Modifiche  al  titolo  V   della   parte   seconda   della
          Costituzione»  e'  pubblicata  nella   Gazzetta   Ufficiale
          Repubblica Italiana del 24 ottobre 2001, n. 248.