+--------------------------------------------+----------------------+
|301. Le domande di accesso ai trattamenti di|Modalita' di |
|cui al comma 300 devono essere inoltrate |presentazione delle |
|all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine|domande concessione |
|del mese successivo a quello in cui ha avuto|del trattamento |
|inizio il periodo di sospensione o di |ordinario di |
|riduzione dell'attivita' lavorativa. In fase|integrazione |
|di prima applicazione, il termine di |salariale, |
|decadenza di cui al presente comma e' |dell'assegno ordinario|
|fissato entro la fine del mese successivo a |e del trattamento di |
|quello di entrata in vigore della presente |integrazione salariale|
|legge. |in deroga |
+--------------------------------------------+----------------------+
|302. In caso di pagamento diretto delle |Procedura per il |
|prestazioni da parte dell'INPS, il datore di|pagamento diretto da |
|lavoro e' tenuto ad inviare all'Istituto |parte dell'INPS della |
|tutti i dati necessari per il pagamento o |prestazione al |
|per il saldo dell'integrazione salariale |dipendente |
|entro la fine del mese successivo a quello | |
|in cui e' collocato il periodo di | |
|integrazione salariale, ovvero, se | |
|posteriore, entro il termine di trenta | |
|giorni dall'adozione del provvedimento di | |
|concessione. In sede di prima applicazione, | |
|i termini di cui al presente comma sono | |
|rinviati al trentesimo giorno successivo | |
|alla data di entrata in vigore della | |
|presente legge, se tale ultima data e' | |
|posteriore a quella di cui al primo periodo.| |
|Trascorsi inutilmente i predetti termini, il| |
|pagamento della prestazione e gli oneri ad | |
|essa connessi rimangono a carico del datore | |
|di lavoro inadempiente. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|303. I fondi di cui all'articolo 27 del |Modalita' di |
|decreto legislativo 14 settembre 2015, n. |erogazione |
|148, garantiscono l'erogazione dell'assegno |dell'assegno da parte |
|ordinario di cui al comma 300 con le |dei Fondi di |
|medesime modalita' di cui ai commi da 299 a |solidarieta' |
|314 del presente articolo, ovvero per una |bilaterali non |
|durata massima di dodici settimane collocate|istituiti presso |
|nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 |l'INPS |
|e il 30 giugno 2021. Il concorso del | |
|bilancio dello Stato agli oneri finanziari | |
|relativi alla predetta prestazione e' | |
|stabilito nel limite massimo di 900 milioni | |
|di euro per l'anno 2021; tale importo e' | |
|assegnato ai rispettivi fondi con decreto | |
|del Ministro del lavoro e delle politiche | |
|sociali, di concerto con il Ministro | |
|dell'economia e delle finanze. Le risorse di| |
|cui al presente comma sono trasferite ai | |
|rispettivi fondi con uno o piu' decreti del | |
|Ministero del lavoro e delle politiche | |
|sociali, di concerto con il Ministero | |
|dell'economia e delle finanze, previo | |
|monitoraggio da parte dei fondi stessi | |
|dell'andamento del costo della prestazione, | |
|relativamente alle istanze degli aventi | |
|diritto, nel rispetto del limite di spesa e | |
|secondo le indicazioni fornite dal Ministero| |
|del lavoro e delle politiche sociali. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|304. Il trattamento di cassa integrazione |Deroghe per la |
|salariale operai agricoli (CISOA), di cui |concessione del |
|all'articolo 19, comma 3-bis, del decreto- |trattamento di cassa |
|legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con |integrazione salariale|
|modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, |operai agricoli |
|n. 27, richiesto per eventi riconducibili |(CISOA) |
|all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e'| |
|concesso, in deroga ai limiti di fruizione | |
|riferiti al singolo lavoratore e al numero | |
|di giornate lavorative da svolgere presso la| |
|stessa azienda di cui all'articolo 8 della | |
|legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata | |
|massima di novanta giorni, nel periodo | |
|compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 | |
|giugno 2021. La domanda di CISOA deve essere| |
|presentata, a pena di decadenza, entro la | |
|fine del mese successivo a quello in cui ha | |
|avuto inizio il periodo di sospensione | |
|dell'attivita' lavorativa. I periodi di | |
|integrazione precedentemente richiesti e | |
|autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma | |
|8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,| |
|convertito, con modificazioni, dalla legge | |
|13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche | |
|parzialmente, in periodi successivi al 31 | |
|dicembre 2020 sono imputati ai novanta | |
|giorni stabiliti dal presente comma. In fase| |
|di prima applicazione, il termine di | |
|decadenza di cui al presente comma e' | |
|fissato entro la fine del mese successivo a | |
|quello di entrata in vigore della presente | |
|legge. I periodi di integrazione autorizzati| |
|ai sensi del citato decreto-legge n. 104 del| |
|2020, convertito, con modificazioni, dalla | |
|legge n. 126 del 2020, e ai sensi dei commi | |
|da 299 a 314 del presente articolo sono | |
|computati ai fini del raggiungimento del | |
|requisito delle 181 giornate di effettivo | |
|lavoro previsto dall'articolo 8 della legge | |
|8 agosto 1972, n. 457. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|305. I benefici di cui ai commi da 299 a 314|Soggetti ammessi agli |
|del presente articolo sono riconosciuti |interventi di |
|anche in favore dei lavoratori assunti dopo |integrazione salariale|
|il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza |con causale COVID-19 e|
|alla data di entrata in vigore della |agli sgravi |
|presente legge. |contributivi per i |
| |datori di lavoro che |
| |non richiedano gli |
| |interventi di |
| |integrazione salariale|
+--------------------------------------------+----------------------+
|306. Ai datori di lavoro privati, con |Esonero parziale dal |
|esclusione di quelli del settore agricolo, |versamento dei |
|che non richiedono i trattamenti di cui al |contributi |
|comma 300, ferma restando l'aliquota di |previdenziali a carico|
|computo delle prestazioni pensionistiche, e'|dei datori di lavoro |
|riconosciuto l'esonero dal versamento dei |del settore privato, |
|contributi previdenziali a loro carico di |con esclusione di |
|cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 |quello agricolo, a |
|agosto 2020, n. 104, convertito, con |condizione che i |
|modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, |medesimi datori non |
|n. 126, per un ulteriore periodo massimo di |richiedano i suddetti |
|otto settimane, fruibili entro il 31 marzo |interventi di |
|2021, nei limiti delle ore di integrazione |integrazione salariale|
|salariale gia' fruite nei mesi di maggio e | |
|giugno 2020, con esclusione dei premi e dei | |
|contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e| |
|applicato su base mensile. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|307. I datori di lavoro privati che abbiano |Opzione per accedere |
|richiesto l'esonero dal versamento dei |ai trattamenti di |
|contributi previdenziali ai sensi |integrazione salariale|
|dell'articolo 12, comma 14, del | |
|decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge | |
|18 dicembre 2020, n. 176, possono rinunciare| |
|per la frazione di esonero richiesto e non | |
|goduto e contestualmente presentare domanda | |
|per accedere ai trattamenti di integrazione | |
|salariale di cui ai commi da 299 a 314 del | |
|presente articolo. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|308. Il beneficio previsto dai commi 306 e |Preventiva |
|307 e' concesso ai sensi della sezione 3.1 |autorizzazione della |
|della Comunicazione della Commissione |Commissione europea |
|europea recante un «Quadro temporaneo per le|per il riconoscimento |
|misure di aiuto di Stato a sostegno |dello sgravio |
|dell'economia nell'attuale emergenza del |contributivo |
|COVID-19» e nei limiti e alle condizioni di | |
|cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia| |
|delle disposizioni di cui ai commi 306 e 307| |
|del presente articolo e' subordinata | |
|all'autorizzazione della Commissione | |
|europea, ai sensi dell'articolo 108, | |
|paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento | |
|dell'Unione europea. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|309. Fino al 31 marzo 2021 resta precluso |Estensione della |
|l'avvio delle procedure di cui agli articoli|preclusione ai datori |
|4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. |di lavoro di avviare |
|223, e restano altresi' sospese le procedure|le procedure di |
|pendenti avviate successivamente alla data |licenziamento |
|del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi|collettivo e di |
|in cui il personale interessato dal recesso,|esercitare la facolta'|
|gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a|di recedere dal |
|seguito di subentro di nuovo appaltatore in |contratto per |
|forza di legge, di contratto collettivo |giustificato motivo |
|nazionale di lavoro o di clausola del |oggettivo, salvo |
|contratto di appalto. |specifiche eccezioni. |
+--------------------------------------------+----------------------+
|310. Fino alla medesima data di cui al comma|Estensione della |
|309, resta, altresi', preclusa al datore di |preclusione ai datori |
|lavoro, indipendentemente dal numero dei |di lavoro di recedere |
|dipendenti, la facolta' di recedere dal |dal contratto per |
|contratto per giustificato motivo oggettivo |giustificato motivo |
|ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 |oggettivo |
|luglio 1966, n. 604, e restano altresi' | |
|sospese le procedure in corso di cui | |
|all'articolo 7 della medesima legge. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|311. Le sospensioni e le preclusioni di cui |Non operativita' delle|
|ai commi 309 e 310 non si applicano nelle |preclusioni e delle |
|ipotesi di licenziamenti motivati dalla |sospensioni nelle |
|cessazione definitiva dell'attivita' |ipotesi di |
|dell'impresa, conseguenti alla messa in |licenziamenti motivati|
|liquidazione della societa' senza | |
|continuazione, anche parziale, | |
|dell'attivita', nei casi in cui nel corso | |
|della liquidazione non si configuri la | |
|cessione di un complesso di beni o attivita'| |
|che possano configurare un trasferimento | |
|d'azienda o di un ramo di essa ai sensi | |
|dell'articolo 2112 del codice civile, o | |
|nelle ipotesi di accordo collettivo | |
|aziendale, stipulato dalle organizzazioni | |
|sindacali comparativamente piu' | |
|rappresentative a livello nazionale, di | |
|incentivo alla risoluzione del rapporto di | |
|lavoro, limitatamente ai lavoratori che | |
|aderiscono al predetto accordo; a detti | |
|lavoratori e' comunque riconosciuto il | |
|trattamento di cui all'articolo 1 del | |
|decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. | |
|Sono altresi' esclusi dal divieto i | |
|licenziamenti intimati in caso di | |
|fallimento, quando non sia previsto | |
|l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero| |
|ne sia disposta la cessazione. Nel caso in | |
|cui l'esercizio provvisorio sia disposto per| |
|uno specifico ramo dell'azienda, sono | |
|esclusi dal divieto i licenziamenti | |
|riguardanti i settori non compresi nello | |
|stesso. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|312. Il trattamento di cui ai commi 300 e |Limiti di spesa |
|304 e' concesso nel limite massimo di spesa |massimi relativi agli |
|pari a 3.926,5 milioni di euro per l'anno |interventi di |
|2021, ripartito in 2.576,8 milioni di euro |integrazione salariale|
|per i trattamenti di cassa integrazione |con causale COVID-19 |
|ordinaria e assegno ordinario, in 1.067,7 | |
|milioni di euro per i trattamenti di cassa | |
|integrazione in deroga e in 282 milioni di | |
|euro per i trattamenti di CISOA. L'INPS | |
|provvede al monitoraggio del limite di spesa| |
|di cui al presente comma. Qualora dal | |
|predetto monitoraggio emerga che e' stato | |
|raggiunto anche in via prospettica il limite| |
|di spesa, l'INPS non prende in | |
|considerazione ulteriori domande. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|313. All'onere derivante dai commi 303 e |Copertura finanziaria |
|312, pari a 4.826,5 milioni di euro per |per gli interventi di |
|l'anno 2021 in termini di saldo netto da |integrazione salariale|
|finanziare e a 3.034,8 milioni di euro per |con causale COVID-19 e|
|l'anno 2021 in termini di indebitamento |gli sgravi |
|netto e fabbisogno delle amministrazioni |contributivi per i |
|pubbliche, si provvede mediante utilizzo |datori di lavoro che |
|delle risorse del fondo di cui al comma 299.|non richiedano gli |
| |interventi di |
| |integrazione salariale|
+--------------------------------------------+----------------------+
|314. Alle minori entrate derivanti dai commi|Quantificazione delle |
|da 306 a 308, valutate in 155,6 milioni di |minori entrate |
|euro per l'anno 2021, si provvede mediante |derivanti dallo |
|utilizzo delle risorse del fondo di cui al |sgravio contributivo |
|comma 299. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|315. Ai lavoratori marittimi di cui |Sostegno al reddito in|
|all'articolo 115 del codice della |favore dei lavoratori |
|navigazione imbarcati su navi adibite alla |marittimi imbarcati su|
|pesca marittima e alla pesca in acque |navi adibite alla |
|interne e lagunari, compresi i soci |pesca marittima e alla|
|lavoratori di cooperative della piccola |pesca in acque interne|
|pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. |e lagunari |
|250, nonche' agli armatori e ai proprietari | |
|armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi | |
|gestita, e ai pescatori autonomi non | |
|titolari di pensione e non iscritti ad altre| |
|forme previdenziali obbligatorie, ad | |
|esclusione della Gestione separata di cui | |
|all'articolo 2, comma 26, della legge 8 | |
|agosto 1995, n. 335, che sospendono o | |
|riducono l'attivita' lavorativa o che hanno | |
|subito una riduzione del reddito per eventi | |
|riconducibili all'emergenza epidemiologica | |
|da COVID-19, e' concesso un trattamento di | |
|sostegno al reddito, per la durata massima | |
|di novanta giorni, nel periodo compreso tra | |
|il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Il | |
|trattamento di cui al presente comma e' | |
|incompatibile con i trattamenti di cui ai | |
|commi da 299 a 314 del presente articolo, | |
|con le prestazioni di cassa integrazione in | |
|deroga e con le prestazioni del Fondo di | |
|integrazione salariale di cui al decreto del| |
|Ministro del lavoro e delle politiche | |
|sociali n. 94343 del 3 febbraio 2016 e di | |
|altri Fondi di solidarieta' bilaterali di | |
|cui al decreto legislativo 14 settembre | |
|2015, n. 148. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|316. Per gli armatori e i proprietari |Sostegno al reddito in|
|armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi |favore degli armatori |
|gestita, per i soci lavoratori autonomi di |e dei proprietari |
|cooperative della piccola pesca di cui alla |armatori, imbarcati |
|legge 13 marzo 1958, n. 250, e per i |sulla nave da essi |
|pescatori autonomi la riduzione del reddito |gestita, dei pescatori|
|del primo semestre 2021 deve risultare |autonomi non titolari |
|almeno pari al 33 per cento rispetto al |di pensione e non |
|reddito del primo semestre 2019. A tal fine |iscritti ad altre |
|il reddito e' individuato secondo il |forme previdenziali |
|principio di cassa come differenza tra i |obbligatorie ad |
|ricavi e i compensi percepiti e le spese |esclusione della |
|sostenute nell'esercizio dell'attivita'. |Gestione separata INPS|
| |e dei soci lavoratori |
| |autonomi di |
| |cooperative della |
| |piccola pesca |
+--------------------------------------------+----------------------+
|317. La domanda deve essere presentata |Modalita' di accesso |
|all'INPS, per i lavoratori subordinati, |al sostegno al reddito|
|entro il termine di decadenza della fine del|in favore dei |
|mese successivo a quello in cui ha avuto |lavoratori della pesca|
|inizio il periodo di sospensione o di | |
|riduzione dell'attivita' lavorativa e, per i| |
|lavoratori di cui al comma 316, entro il 30 | |
|settembre 2021. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|318. Il trattamento di cui al comma 315 non |Non concorrenza alla |
|concorre alla formazione del reddito ed e' |formazione del reddito|
|riconosciuto, per i lavoratori subordinati, |del sostegno in favore|
|nella misura pari agli importi massimi |dei lavoratori |
|mensili del trattamento di integrazione |marittimi imbarcati su|
|salariale e, per i lavoratori di cui al |navi adibite alla |
|comma 316, nella misura di 40 euro netti al |pesca marittima e alla|
|giorno. Il trattamento non da' luogo |pesca in acque interne|
|all'accredito della contribuzione figurativa|e lagunari |
|ne' al pagamento dell'assegno per il nucleo | |
|familiare. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|319. Il trattamento di cui al comma 315 e' |Limite massimo di |
|concesso nel limite massimo di spesa di 31,1|spesa per il sostegno |
|milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS |in favore dei |
|provvede al monitoraggio del rispetto del |lavoratori marittimi |
|limite di spesa di cui al primo periodo e |imbarcati su navi |
|qualora dal monitoraggio emerga che e' stato|adibite alla pesca |
|raggiunto anche in via prospettica il limite|marittima e alla pesca|
|di spesa, l'INPS non prende in |in acque interne e |
|considerazione ulteriori domande. |lagunari |
+--------------------------------------------+----------------------+
|320. A decorrere dall'esercizio finanziario |Finanziamento per |
|2021 e' autorizzata la spesa di 10 milioni |ANPAL Servizi Spa |
|di euro annui in favore dell'Agenzia | |
|nazionale per le politiche attive del | |
|lavoro, quale contributo per il | |
|funzionamento della societa' ANPAL Servizi | |
|Spa. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|321. Per l'esercizio finanziario 2021, in |Finanziamento Istituti|
|linea con quanto disposto dall'articolo 18 |di patronato e |
|del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, |assistenza sociale |
|convertito, con modificazioni, dalla legge | |
|13 ottobre 2020, n. 126, gli specifici | |
|stanziamenti iscritti nello stato di | |
|previsione del Ministero del lavoro e delle | |
|politiche sociali per il finanziamento degli| |
|Istituti di patronato di cui al comma 1 | |
|dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, | |
|n. 152, sono complessivamente incrementati | |
|di ulteriori 15 milioni di euro. Tale somma | |
|e' erogata nel suo intero ammontare entro il| |
|primo semestre dell'anno 2021, con apposito | |
|decreto del Ministero del lavoro e delle | |
|politiche sociali, di concerto con il | |
|Ministero dell'economia e delle finanze, da | |
|adottare entro sessanta giorni dalla data di| |
|entrata in vigore della presente legge. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|322. Al fine di contribuire all'accoglienza |Istituzione del Fondo |
|di genitori detenuti con bambini al seguito |per il finanziamento |
|in case-famiglia protette ai sensi |dell'accoglienza di |
|dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, |genitori detenuti con |
|n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza |bambini al seguito in |
|residenziale dei nuclei mamma-bambino, e' |case-famiglia |
|istituito, nello stato di previsione del | |
|Ministero della giustizia, un fondo con una | |
|dotazione pari a 1,5 milioni di euro per | |
|ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|323. Con decreto del Ministro della |Modalita' e criteri |
|giustizia, da adottare entro due mesi dalla |del riparto delle |
|data di entrata in vigore della presente |risorse tra le regioni|
|legge, di concerto con il Ministro |per il finanziamento |
|dell'economia e delle finanze, sentita la |dell'accoglienza di |
|Conferenza unificata di cui all'articolo 8 |genitori detenuti con |
|del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. |bambini al seguito in |
|281, le risorse del fondo di cui al comma |case-famiglia |
|322 del presente articolo sono ripartite tra| |
|le regioni, secondo criteri e modalita' | |
|fissati dallo stesso decreto anche al fine | |
|di rispettare il limite di spesa massima di | |
|cui al medesimo comma 322. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|324. Al fine di favorire la transizione |Istituzione del Fondo |
|occupazionale mediante il potenziamento |per l'attuazione di |
|delle politiche attive del lavoro e di |misure relative alle |
|sostenere il percorso di riforma degli |politiche attive |
|ammortizzatori sociali, nello stato di |rientranti tra quelle |
|previsione del Ministero del lavoro e delle |ammissibili dalla |
|politiche sociali, per il successivo |Commissione europea |
|trasferimento all'Agenzia nazionale delle |nell'ambito del |
|politiche attive del lavoro (ANPAL) per le |programma React EU |
|attivita' di competenza, e' istituito un | |
|fondo denominato «Fondo per l'attuazione di | |
|misure relative alle politiche attive | |
|rientranti tra quelle ammissibili dalla | |
|Commissione europea nell'ambito del | |
|programma React EU», con una dotazione di | |
|500 milioni di euro nell'anno 2021. Nei | |
|limiti delle risorse residue di cui al primo| |
|periodo pari, al netto delle risorse | |
|utilizzate ai sensi del comma 325, a 233 | |
|milioni di euro per l'anno 2021, e' | |
|istituito un programma denominato «Garanzia | |
|di occupabilita' dei lavoratori» (GOL), | |
|quale programma nazionale di presa in carico| |
|finalizzata all'inserimento occupazionale, | |
|mediante l'erogazione di servizi specifici | |
|di politica attiva del lavoro, nell'ambito | |
|del patto di servizio di cui all'articolo 20| |
|del decreto legislativo 14 settembre 2015, | |
|n. 150. Le misure di assistenza intensiva | |
|nella ricerca di lavoro, di cui all'articolo| |
|23 del citato decreto legislativo n. 150 del| |
|2015, sono rideterminate nell'ambito del | |
|programma nazionale di cui al presente | |
|comma. Con decreto del Ministro del lavoro e| |
|delle politiche sociali, di concerto con il | |
|Ministro dell'economia e delle finanze, | |
|previa intesa in sede di Conferenza | |
|permanente per i rapporti tra lo Stato, le | |
|regioni e le province autonome di Trento e | |
|di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni| |
|dalla data di entrata in vigore della | |
|presente legge, sono individuati le | |
|prestazioni connesse al programma nazionale | |
|GOL, compresa la definizione delle medesime | |
|prestazioni per tipologia di beneficiari, le| |
|procedure per assicurare il rispetto del | |
|limite di spesa, le caratteristiche | |
|dell'assistenza intensiva nella ricerca di | |
|lavoro e i tempi e le modalita' di | |
|erogazione da parte della rete dei servizi | |
|per le politiche del lavoro, nonche' la | |
|specificazione dei livelli di qualita' di | |
|riqualificazione delle competenze. Resta | |
|fermo che le misure comprese nel programma | |
|nazionale GOL sono individuate nell'ambito | |
|delle misure ritenute ammissibili al | |
|finanziamento del predetto programma React | |
|EU. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|325. Nelle more dell'istituzione del |Ampliamento della |
|programma nazionale GOL di cui al comma 324,|platea dei soggetti |
|per l'anno 2021, l'assegno di ricollocazione|che possono beneficare|
|di cui all'articolo 23 del decreto |dell'assegno di |
|legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e' |ricollocazione |
|riconosciuto, nel limite di 267 milioni di | |
|euro per il medesimo anno, dal centro per | |
|l'impiego anche a coloro che si trovino in | |
|una delle seguenti condizioni, ad esclusione| |
|delle persone che beneficiando degli | |
|ammortizzatori sociali sono in grado di | |
|raggiungere i requisiti necessari per | |
|l'accesso alla pensione al termine della | |
|fruizione dei medesimi: collocazione in | |
|cassa integrazione guadagni ai sensi | |
|dell'articolo 1, comma 136, della legge 27 | |
|dicembre 2017, n. 205; sospensione del | |
|rapporto di lavoro e collocazione in cassa | |
|integrazione guadagni per cessazione | |
|dell'attivita' ai sensi dell'articolo 44 del| |
|decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge | |
|16 novembre 2018, n. 130; percezione della | |
|Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego e | |
|dell'indennita' mensile di disoccupazione da| |
|oltre quattro mesi. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|326. Con deliberazione del consiglio di |Procedure per |
|amministrazione dell'ANPAL, adottata previa |l'erogazione |
|approvazione del Ministro del lavoro e delle|dell'assegno di |
|politiche sociali, sentite le regioni e le |ricollocazione |
|province autonome di Trento e di Bolzano, | |
|sono definiti i tempi, le modalita' | |
|operative di erogazione e l'ammontare | |
|dell'assegno di ricollocazione di cui al | |
|comma 325 e le procedure per assicurare il | |
|rispetto del limite di spesa di cui al | |
|medesimo comma 325, con la presa in carico | |
|del beneficiario da parte dei centri per | |
|l'impiego e con il servizio di | |
|accompagnamento all'inserimento lavorativo | |
|che puo' essere erogato dai centri per | |
|l'impiego o dai soggetti privati accreditati| |
|ai sensi dell'articolo 12 del decreto | |
|legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel | |
|rispetto dei regimi di accreditamento | |
|regionale. In considerazione della fase di | |
|transizione tecnologica ed ecologica del | |
|mercato del lavoro, l'assegno di | |
|ricollocazione deve prevedere, insieme con | |
|il bilancio delle competenze e con l'analisi| |
|di eventuali bisogni formativi di | |
|qualificazione delle competenze, il piano di| |
|riqualificazione necessario affinche' la | |
|persona possa colmare il proprio fabbisogno | |
|formativo. Nel caso il cui il servizio di | |
|accompagnamento all'inserimento lavorativo | |
|sia affidato ai soggetti privati accreditati| |
|ai sensi del citato articolo 12 del decreto | |
|legislativo n. 150 del 2015, le informazioni| |
|relative ai servizi resi sono comunicate al | |
|sistema informativo unitario delle politiche| |
|del lavoro di cui all'articolo 13 del | |
|predetto decreto legislativo n. 150 del | |
|2015, alimentando il fascicolo elettronico | |
|del lavoratore. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|327. Per l'anno 2021, l'assegno di |Copertura finanziaria |
|ricollocazione e' riconosciuto ai soggetti |per l'ampliamento |
|di cui al comma 325 a valere sulle risorse |della platea dei |
|del Fondo di cui al comma 324 e il relativo |soggetti che possono |
|riconoscimento e' subordinato |beneficare |
|all'operativita' del rispettivo |dell'assegno di |
|finanziamento nell'ambito del programma |ricollocazione |
|React EU. Il comma 7 dell'articolo 9 del | |
|decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge | |
|28 marzo 2019, n. 26, e' abrogato. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|328. L'efficacia delle disposizioni di cui |Ampliamento della |
|ai commi da 325 a 327 e' condizionata |platea dei soggetti |
|all'approvazione, da parte delle autorita' |che possono beneficare|
|europee, dell'ammissibilita' delle stesse |dell'assegno di |
|disposizioni al finanziamento nell'ambito |ricollocazione: |
|del programma React EU. |preventiva |
| |approvazione, da parte|
| |delle autorita' |
| |europee |
+--------------------------------------------+----------------------+
|329. La dotazione del fondo per l'assistenza|Rifinanziamento del |
|dei bambini affetti da malattia oncologica |fondo per l'assistenza|
|di cui all'articolo 1, comma 338, della |dei bambini affetti da|
|legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' stabilita|malattia oncologica |
|in 5 milioni di euro annui a decorrere | |
|dall'anno 2021. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|330. Al fine di migliorare la protezione |Istituzione del Fondo |
|sociale delle persone affette da demenza e |per l'Alzheimer e le |
|di garantire la diagnosi precoce e la presa |demenze |
|in carico tempestiva delle persone affette | |
|da malattia di Alzheimer, e' istituito, | |
|nello stato di previsione del Ministero | |
|della salute, un fondo, denominato «Fondo | |
|per l'Alzheimer e le demenze», con una | |
|dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno | |
|degli anni 2021, 2022 e 2023. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|331. Il Fondo di cui al comma 330 e' |Finanziamento delle |
|destinato al finanziamento delle linee di |linee di azione per |
|azione previste dalle regioni e dalle |gli interventi |
|province autonome di Trento e di Bolzano in |assistenziali |
|applicazione del Piano nazionale demenze - |nell'ambito delle |
|strategie per la promozione ed il |demenze e prevenzione |
|miglioramento della qualita' e |dell' Alzheimer |
|dell'appropriatezza degli interventi | |
|assistenziali nel settore delle demenze, | |
|approvato con accordo del 30 ottobre 2019 | |
|dalla Conferenza permanente per i rapporti | |
|tra lo Stato, le regioni e le province | |
|autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato | |
|nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio| |
|2015, nonche' al finanziamento di | |
|investimenti effettuati dalle regioni e | |
|dalle province autonome di Trento e di | |
|Bolzano, anche mediante l'acquisto di | |
|apparecchiature sanitarie, volti al | |
|potenziamento della diagnosi precoce, del | |
|trattamento e del monitoraggio dei pazienti | |
|con malattia di Alzheimer, al fine di | |
|migliorare il processo di presa in carico | |
|dei pazienti stessi. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|332. Con decreto del Ministro della salute, |Individuazione dei |
|di concerto con il Ministro dell'economia e |criteri e delle |
|delle finanze, da adottare entro sessanta |modalita' di |
|giorni dalla data di entrata in vigore della|ripartizione del fondo|
|presente legge, previa intesa in sede di |per l'Alzheimer e le |
|Conferenza permanente per i rapporti tra lo |demenze nonche' |
|Stato, le regioni e le province autonome di |monitoraggio |
|Trento e di Bolzano, sono individuati i |dell'impiego delle |
|criteri e le modalita' di riparto del Fondo |somme |
|di cui al comma 330, nonche' il sistema di | |
|monitoraggio dell'impiego delle somme. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|333. All'articolo 15, comma 1, lettera |Innalzamento |
|c-bis), del testo unico delle imposte sui |detrazione spese |
|redditi, di cui al decreto del Presidente |veterinarie a 550 |
|della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, |euro. |
|le parole: «di euro 500» sono sostituite | |
|dalle seguenti: «di euro 550». | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|334. E' istituito nello stato di previsione |Istituzione del Fondo |
|del Ministero del lavoro e delle politiche |caregiver |
|sociali un fondo, con una dotazione di 30 | |
|milioni di euro per ciascuno degli anni | |
|2021, 2022 e 2023, destinato alla copertura | |
|finanziaria di interventi legislativi | |
|finalizzati al riconoscimento del valore | |
|sociale ed economico dell'attivita' di cura | |
|non professionale svolta dal caregiver | |
|familiare, come definito dal comma 255 | |
|dell'articolo 1 della legge 27 dicembre | |
|2017, n. 205. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|335. Al fine di prevenire condizioni di |Incremento del Fondo |
|poverta' ed esclusione sociale di coloro |per la lotta alla |
|che, al compimento della maggiore eta', |poverta' e |
|vivono fuori dalla famiglia di origine sulla|all'esclusione sociale|
|base di un provvedimento dell'autorita' |per gli interventi |
|giudiziaria, la quota del Fondo Poverta' di |sperimentali in favore|
|cui all'articolo 7, comma 2, del decreto |dei giovani che, al |
|legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e' |compimento dei 18 |
|integrata di 5 milioni di euro per ciascuno |anni, in base ad un |
|degli anni 2021, 2022 e 2023. Lo |provvedimento |
|stanziamento di cui al primo periodo e' |dell'autorita' |
|riservato, in via sperimentale, a |giudiziaria, vivono |
|interventi, da effettuare anche in un numero|fuori dalla propria |
|limitato di ambiti territoriali, volti a |famiglia di origine |
|permettere di completare il percorso di |(Care leavers) |
|crescita verso l'autonomia garantendo la | |
|continuita' dell'assistenza nei confronti | |
|degli interessati, fino al compimento del | |
|ventunesimo anno d'eta'. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|336. All'articolo 16 del decreto-legge 28 |Proroga opzione donna |
|gennaio 2019, n. 4, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.| |
|26, al comma 1, le parole: «31 dicembre | |
|2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 | |
|dicembre 2020» e, al comma 3, le parole: | |
|«entro il 29 febbraio 2020» sono sostituite | |
|dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2021».| |
+--------------------------------------------+----------------------+
|337. Al fine di semplificare le procedure e |Semplificazione in |
|l'utilizzo del beneficio economico della |materia di Pensioni di|
|Pensione di cittadinanza da parte dei |cittadinanza |
|soggetti anziani, il comma 6-bis | |
|dell'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio| |
|2019, n. 4, convertito, con modificazioni, | |
|dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' | |
|sostituito dal seguente: | |
|«6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, ai | |
|beneficiari di Pensione di cittadinanza che | |
|risultino titolari di altra prestazione | |
|pensionistica erogata dall'INPS il beneficio| |
|e' erogato insieme con detta prestazione | |
|pensionistica per la quota parte spettante | |
|ai sensi dell'articolo 3, comma 7. Nei | |
|confronti dei titolari della Pensione di | |
|cittadinanza non valgono i limiti di | |
|utilizzo di cui al comma 6». | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|338. All'articolo 8, comma 2, del |Semplificazione in |
|regolamento di cui al decreto del Presidente|materia di Isee |
|del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, | |
|n. 159, la lettera a) e' sostituita dalla | |
|seguente: | |
|«a) residenza fuori dell'unita' abitativa | |
|della famiglia di origine da almeno due anni| |
|rispetto alla data di presentazione della | |
|dichiarazione sostitutiva unica di cui | |
|all'articolo 10, in alloggio non di | |
|proprieta' di un membro della famiglia | |
|medesima». | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|339. All'articolo 1 della legge 11 dicembre |Proroga Ape sociale |
|2016, n. 232, sono apportate le seguenti | |
|modificazioni: | |
|a) al comma 179, alinea, le parole: «31 | |
|dicembre 2020» sono sostituite dalle | |
|seguenti: «31 dicembre 2021» | |
|b) al comma 186, le parole: «323,4 milioni | |
|di euro per l'anno 2021, di 101,2 milioni di| |
|euro per l'anno 2022 e di 6,5 milioni di | |
|euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle | |
|seguenti: «411,1 milioni di euro per l'anno | |
|2021, di 285,1 milioni di euro per l'anno | |
|2022, di 169,3 milioni di euro per l'anno | |
|2023, di 119,9 milioni di euro per l'anno | |
|2024, di 71,5 milioni di euro per l'anno | |
|2025 e di 8,9 milioni di euro per l'anno | |
|2026». | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|340. Le disposizioni di cui al secondo e al |Semplificazione della |
|terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 |procedura di accesso |
|della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si |all'ape sociale ai |
|applicano anche con riferimento ai soggetti |soggetti che verranno |
|che verranno a trovarsi nelle condizioni |a trovarsi nelle |
|indicate nel corso dell'anno 2021. |condizioni indicate |
| |nel corso del 2021 |
+--------------------------------------------+----------------------+
|341. Al fine di contribuire a rimuovere gli |Istituzione del Fondo |
|ostacoli che impediscono la piena inclusione|per la promozione |
|sociale delle persone con disabilita' e di |della partecipazione |
|garantire loro il diritto alla |delle persone con |
|partecipazione democratica, nello stato di |disabilita' alla vita |
|previsione del Ministero dell'economia e |democratica per la |
|delle finanze e' istituito un apposito |realizzazione della |
|fondo, da trasferire alla Presidenza del |piattaforma digitale |
|Consiglio dei ministri, destinato alla | |
|realizzazione di una piattaforma di raccolta| |
|delle firme digitali da utilizzare per gli | |
|adempimenti di cui all'articolo 8 della | |
|legge 25 maggio 1970, n. 352. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|342. La dotazione del fondo di cui al comma |Dotazione del fondo |
|341 e' determinata in 100.000 euro annui a | |
|decorrere dall'anno 2021. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|343. La Presidenza del Consiglio dei |Operativita' della |
|ministri assicura l'entrata in funzione |piattaforma digitale |
|della piattaforma di cui al comma 341 entro | |
|il 31 dicembre 2021. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|344. A decorrere dal 1° gennaio 2022 le |Raccolta |
|firme e i dati di cui al secondo comma |sottoscrizioni |
|dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, |referendum con |
|n. 352, possono essere raccolti, tramite la |modalita' digitale |
|piattaforma di cui al comma 341, in forma | |
|digitale ovvero tramite strumentazione | |
|elettronica con le modalita' previste | |
|dall'articolo 20, comma 1-bis, del codice | |
|dell'amministrazione digitale, di cui al | |
|decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le | |
|firme digitali non sono soggette | |
|all'autenticazione di cui al terzo comma | |
|dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, | |
|n. 352. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|345. All'articolo 1, comma 160, della legge |Isopensione |
|27 dicembre 2017, n. 205, le parole: | |
|«2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: | |
|«2018-2023». | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|346. Le disposizioni in materia di requisiti|Disposizioni speciali |
|di accesso e di regime delle decorrenze |sui requisiti e le |
|vigenti prima della data di entrata in |decorrenze dei |
|vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 |trattamenti |
|dicembre 2011, n. 201, convertito, con |pensionistici - |
|modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,|cosiddetta nona |
|n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite|salvaguardia |
|complessivo di 2.400 unita', ai soggetti che|pensionistica |
|maturano i requisiti per il pensionamento | |
|successivamente al 31 dicembre 2011 | |
|appartenenti alla seguenti categorie: | |
|a) lavoratori di cui all'articolo 1, comma | |
|194, lettera a), della legge 27 dicembre | |
|2013, n. 147, i quali perfezionano i | |
|requisiti utili a comportare la decorrenza | |
|del trattamento pensionistico, secondo la | |
|disciplina vigente prima della data di | |
|entrata in vigore del decreto-legge 6 | |
|dicembre 2011, n. 201, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,| |
|n. 214, entro il centoventesimo mese | |
|successivo alla data di entrata in vigore | |
|del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011 | |
|b) lavoratori di cui all'articolo 1, comma | |
|194, lettera f), della legge 27 dicembre | |
|2013, n. 147, i quali perfezionano i | |
|requisiti utili a comportare la decorrenza | |
|del trattamento pensionistico, secondo la | |
|disciplina vigente prima della data di | |
|entrata in vigore del decreto-legge 6 | |
|dicembre 2011, n. 201, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,| |
|n. 214, entro il centoventesimo mese | |
|successivo alla data di entrata in vigore | |
|del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011 | |
|c) lavoratori di cui all'articolo 1, comma | |
|194, lettere b), c) e d), della legge 27 | |
|dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano | |
|i requisiti utili a comportare la decorrenza| |
|del trattamento pensionistico, secondo la | |
|disciplina vigente prima della data di | |
|entrata in vigore del decreto-legge 6 | |
|dicembre 2011, n. 201, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,| |
|n. 214, entro il centoventesimo mese | |
|successivo alla data di entrata in vigore | |
|del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011 | |
|d) lavoratori di cui all'articolo 24, comma | |
|14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 | |
|dicembre 2011, n. 201, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,| |
|n. 214, limitatamente ai lavoratori in | |
|congedo per assistere figli con disabilita' | |
|grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, | |
|del testo unico delle disposizioni | |
|legislative in materia di tutela e sostegno | |
|della maternita' e della paternita', di cui | |
|al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. | |
|151, i quali perfezionano i requisiti utili | |
|a comportare la decorrenza del trattamento | |
|pensionistico, secondo la disciplina vigente| |
|prima della data di entrata in vigore del | |
|decreto- legge n. 201 del 2011, entro il | |
|centoventesimo mese successivo alla data di | |
|entrata in vigore del medesimo decreto-legge| |
|n. 201 del 2011 | |
|e) con esclusione del settore agricolo e dei| |
|lavoratori con qualifica di stagionali, ai | |
|lavoratori con contratto di lavoro a tempo | |
|determinato e ai lavoratori in | |
|somministrazione con contratto a tempo | |
|determinato, cessati dal lavoro tra il 1° | |
|gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non | |
|rioccupati a tempo indeterminato, i quali | |
|perfezionano i requisiti utili a comportare | |
|la decorrenza del trattamento pensionistico,| |
|secondo la disciplina vigente prima della | |
|data di entrata in vigore del decreto-legge | |
|6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,| |
|n. 214, entro il centoventesimo mese | |
|successivo alla data di entrata in vigore | |
|del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|347. Ai fini della presentazione delle |Modalita' di accesso |
|istanze da parte dei lavoratori, da |alla c.d. nona |
|effettuare entro il temine di decadenza di |salvaguardia |
|sessanta giorni dalla data di entrata in |pensionistica |
|vigore della presente legge, si applicano | |
|per ciascuna categoria di lavoratori | |
|salvaguardati le specifiche procedure | |
|previste nei precedenti provvedimenti in | |
|materia di salvaguardia dei requisiti di | |
|accesso e di regime delle decorrenze vigenti| |
|prima della data di entrata in vigore | |
|dell'articolo 24 del decreto-legge 6 | |
|dicembre 2011, n. 201, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,| |
|n. 214, da ultimo stabilite con decreto del | |
|Ministro del lavoro e delle politiche | |
|sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella | |
|Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014.| |
|L'Istituto nazionale della previdenza | |
|sociale (INPS) provvede al monitoraggio | |
|delle domande di pensionamento inoltrate dai| |
|soggetti appartenenti alle categorie di cui | |
|al comma 346 del presente articolo, che | |
|costituiscono un contingente unico, sulla | |
|base della data di cessazione del rapporto | |
|di lavoro che, per i soggetti di cui alla | |
|lettera d) del predetto comma 346 in | |
|attivita' di lavoro, e' da intendersi quella| |
|di entrata in vigore della presente legge. | |
|L'INPS provvede a pubblicare nel proprio | |
|sito internetistituzionale, in forma | |
|aggregata al fine di rispettare le vigenti | |
|disposizioni in materia di tutela dei dati | |
|personali, i dati raccolti a seguito | |
|dell'attivita' di monitoraggio, avendo cura | |
|di evidenziare le domande pervenute, quelle | |
|accolte e quelle respinte. Qualora dal | |
|monitoraggio risulti il raggiungimento, | |
|anche in via prospettica, dei limiti | |
|numerici e di spesa determinati ai sensi dei| |
|commi 346 e 348 del presente articolo, | |
|l'INPS non prende in esame ulteriori domande| |
|di pensionamento finalizzate a usufruire dei| |
|benefici previsti dai medesimi commi. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|348. I benefici di cui al comma 346, che in |Oneri e platea dei |
|ogni caso non possono avere decorrenza |soggetti ammessi alla |
|anteriore al 1° gennaio 2021, sono |c.d. nona salvaguardia|
|riconosciuti nel limite di 2.400 soggetti e |pensionistica |
|nel limite massimo di spesa di 34,9 milioni | |
|di euro per l'anno 2021, di 33,5 milioni di | |
|euro per l'anno 2022, di 26,8 milioni di | |
|euro per l'anno 2023, di 16,1 milioni di | |
|euro per l'anno 2024, di 3,2 milioni di euro| |
|per l'anno 2025 e di 0,6 milioni di euro per| |
|l'anno 2026. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|349. All'articolo 41 del decreto legislativo|Contratto di |
|14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le|espansione |
|seguenti modificazioni: |interprofessionale |
|a) al comma 1, le parole: «2019 e 2020» sono| |
|sostituite dalle seguenti: «2019, 2020 e | |
|2021, salvo quanto previsto al comma 1-bis» | |
|b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: | |
|«1-bis. Esclusivamente per il 2021, il | |
|limite minimo di unita' lavorative in | |
|organico di cui al comma 1 non puo' essere | |
|inferiore a 500 unita', e, limitatamente | |
|agli effetti di cui al comma 5-bis, a 250 | |
|unita', calcolate complessivamente nelle | |
|ipotesi di aggregazione di imprese stabile | |
|con un'unica finalita' produttiva o di | |
|servizi» | |
|c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: | |
|«5-bis. Per i lavoratori che si trovino a | |
|non piu' di sessanta mesi dalla prima | |
|decorrenza utile della pensione di | |
|vecchiaia, che abbiano maturato il requisito| |
|minimo contributivo, o della pensione | |
|anticipata di cui all'articolo 24, comma 10,| |
|del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge | |
|22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di | |
|accordi di non opposizione e previo | |
|esplicito consenso in forma scritta dei | |
|lavoratori interessati, il datore di lavoro | |
|riconosce per tutto il periodo e fino al | |
|raggiungimento della prima decorrenza utile | |
|del trattamento pensionistico, a fronte | |
|della risoluzione del rapporto di lavoro, | |
|un'indennita' mensile, commisurata al | |
|trattamento pensionistico lordo maturato dal| |
|lavoratore al momento della cessazione del | |
|rapporto di lavoro, come determinato | |
|dall'INPS. Qualora la prima decorrenza utile| |
|della pensione sia quella prevista per la | |
|pensione anticipata, il datore di lavoro | |
|versa anche i contributi previdenziali utili| |
|al conseguimento del diritto. Per l'intero | |
|periodo di spettanza teorica della NASpI al | |
|lavoratore, il versamento a carico del | |
|datore di lavoro per l'indennita' mensile e'| |
|ridotto di un importo equivalente alla somma| |
|della prestazione di cui all'articolo 1 del | |
|decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e | |
|il versamento a carico del datore di lavoro | |
|per i contributi previdenziali utili al | |
|conseguimento del diritto alla pensione | |
|anticipata e' ridotto di un importo | |
|equivalente alla somma della contribuzione | |
|figurativa di cui all'articolo 12 del | |
|medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015,| |
|fermi restando in ogni caso i criteri di | |
|computo della contribuzione figurativa. Per | |
|le imprese o gruppi di imprese con un | |
|organico superiore a 1.000 unita' lavorative| |
|che attuino piani di riorganizzazione o di | |
|ristrutturazione di particolare rilevanza | |
|strategica, in linea con i programmi | |
|europei, e che, all'atto dell'indicazione | |
|del numero dei lavoratori da assumere ai | |
|sensi della lettera a) del comma 2, si | |
|impegnino ad effettuare almeno una | |
|assunzione per ogni tre lavoratori che | |
|abbiano prestato il consenso ai sensi del | |
|presente comma, la riduzione dei versamenti | |
|a carico del datore di lavoro, di cui al | |
|precedente capoverso, opera per ulteriori | |
|dodici mesi, per un importo calcolato sulla | |
|base dell'ultima mensilita' di spettanza | |
|teorica della prestazione NASpI al | |
|lavoratore. Allo scopo di dare attuazione al| |
|contratto di cui al comma 1, il datore di | |
|lavoro interessato presenta apposita domanda| |
|all'INPS, accompagnata dalla presentazione | |
|di una fideiussione bancaria a garanzia | |
|della solvibilita' in relazione agli | |
|obblighi. Il datore di lavoro e' obbligato a| |
|versare mensilmente all'INPS la provvista | |
|per la prestazione e per la contribuzione | |
|figurativa. In ogni caso, in assenza del | |
|versamento mensile di cui al presente comma,| |
|l'INPS e' tenuto a non erogare le | |
|prestazioni. I benefici di cui al presente | |
|comma sono riconosciuti entro il limite | |
|complessivo di spesa di 117,2 milioni di | |
|euro per l'anno 2021, 132,6 milioni di euro | |
|per l'anno 2022, 40,7 milioni di euro per | |
|l'anno 2023 e 3,7 milioni per l'anno 2024. | |
|Se nel corso della procedura di | |
|consultazione di cui al comma 1 emerge il | |
|verificarsi di scostamenti, anche in via | |
|prospettica, rispetto al predetto limite di | |
|spesa, il Ministero del lavoro e delle | |
|politiche sociali non puo' procedere alla | |
|sottoscrizione dell'accordo governativo e | |
|conseguentemente non puo' prendere in | |
|considerazione ulteriori domande di accesso | |
|ai benefici di cui al presente comma. L'INPS| |
|provvede al monitoraggio del rispetto del | |
|limite di spesa con le risorse umane, | |
|strumentali e finanziarie disponibili a | |
|legislazione vigente e senza nuovi o | |
|maggiori oneri per la finanza pubblica, | |
|fornendo i risultati dell'attivita' di | |
|monitoraggio al Ministero del lavoro e delle| |
|politiche sociali e al Ministero | |
|dell'economia e delle finanze» | |
|d) al comma 6, le parole: «al comma 5» sono | |
|sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e | |
|5-bis» | |
|e) al comma 7, le parole: «dal comma 5» sono| |
|sostituite dalle seguenti: «dai commi 5 e | |
|5-bis» e le parole: «e di 31,8 milioni di | |
|euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle | |
|seguenti: «, di 31,8 milioni di euro per | |
|l'anno 2020, di 101 milioni di euro per | |
|l'anno 2021 e di 102 milioni di euro per | |
|l'anno 2022». | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|350. Il periodo di durata del contratto di |Calcolo |
|lavoro a tempo parziale che prevede che la |dell'anzianita' di |
|prestazione lavorativa sia concentrata in |contribuzione |
|determinati periodi e' riconosciuto per |pensionistica per i |
|intero utile ai fini del raggiungimento dei |titolari di contratti |
|requisiti di anzianita' lavorativa per |di lavoro a tempo |
|l'accesso al diritto alla pensione. A tal |parziale di tipo |
|fine, il numero delle settimane da assumere |verticale e ciclico |
|ai fini pensionistici si determina | |
|rapportando il totale della contribuzione | |
|annuale al minimale contributivo settimanale| |
|determinato ai sensi dell'articolo 7, comma | |
|1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. | |
|463, convertito, con modificazioni, dalla | |
|legge 11 novembre 1983, n. 638. Con | |
|riferimento ai contratti di lavoro a tempo | |
|parziale esauriti prima della data di | |
|entrata in vigore della presente legge, il | |
|riconoscimento dei periodi non interamente | |
|lavorati e' subordinato alla presentazione | |
|di apposita domanda dell'interessato | |
|corredata da idonea documentazione. I | |
|trattamenti pensionistici liquidati in | |
|applicazione della presente disposizione non| |
|possono avere decorrenza anteriore alla data| |
|di entrata in vigore della stessa. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|351. Ai fini della prosecuzione, dal 1° al |Indennita' di ordine |
|31 gennaio 2021, del dispositivo di pubblica|pubblico e pagamento |
|sicurezza preordinato al contenimento del |delle prestazioni di |
|contagio da COVID-19, nonche' dello |lavoro straordinario |
|svolgimento dei maggiori compiti comunque |del personale delle |
|connessi all'emergenza epidemiologica in |Forze di polizia e |
|corso, e' autorizzata, per l'anno 2021, la |oneri connessi |
|spesa di 52.240.592 euro, di cui 40.762.392 |all'impiego del |
|euro per il pagamento delle indennita' di |personale delle |
|ordine pubblico del personale delle Forze di|polizie locali |
|polizia e degli altri oneri connessi | |
|all'impiego del personale delle polizie | |
|locali e 11.478.200 euro per il pagamento | |
|delle prestazioni di lavoro straordinario | |
|del personale delle Forze di polizia. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|352. Al fine di garantire, per il periodo di|Pagamento delle |
|cui al comma 351, la funzionalita' del Corpo|prestazioni di lavoro |
|nazionale dei vigili del fuoco in relazione |straordinario del |
|agli accresciuti impegni connessi |personale dei vigili |
|all'emergenza epidemiologica in corso, e' |del fuoco |
|autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di | |
|2.633.971 euro per il pagamento delle | |
|prestazioni di lavoro straordinario del | |
|personale dei vigili del fuoco. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|353. Al fine di dare piena attuazione alle |Pagamento delle |
|misure urgenti volte a garantire, nel piu' |prestazioni di lavoro |
|gravoso contesto di gestione dell'emergenza |straordinario del |
|epidemiologica da COVID-19, il regolare e |personale appartenente|
|pieno svolgimento delle attivita' |al Corpo di polizia |
|istituzionali di trattamento e di sicurezza |penitenziaria |
|negli istituti penitenziari, e' autorizzata,| |
|per l'anno 2021, la spesa complessiva di | |
|1.454.565 euro per il pagamento, anche in | |
|deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni | |
|di lavoro straordinario del personale | |
|appartenente al Corpo di polizia | |
|penitenziaria svolte nel periodo dal 1° | |
|gennaio al 31 gennaio 2021. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|354. All'articolo 1, comma 149, primo |Incremento della |
|periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. |dotazione finanziaria |
|145, le parole: «18 milioni di euro» sono |del Fondo risorse |
|sostituite dalle seguenti: «28 milioni di |decentrate del |
|euro». |personale |
| |contrattualizzato non |
| |dirigente |
| |dell'amministrazione |
| |civile dell'Interno |
+--------------------------------------------+----------------------+
|355. All'articolo 21-bis, comma 1, del |Incremento |
|decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, |dell'indennita' di |
|convertito, con modificazioni, dalla legge |amministrazione |
|28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «5 |spettante al personale|
|milioni di euro annui» sono sostituite dalle|contrattualizzato non |
|seguenti: «10.000.000 di euro annui». Ai |dirigente |
|fini di cui al presente comma e' autorizzata|dell'amministrazione |
|la spesa di 5 milioni di euro annui a |civile dell'Interno |
|decorrere dall'anno 2021. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|356. A decorrere dal 1° gennaio 2021, |Prestazione aggiuntiva|
|l'INAIL, attraverso il Fondo per le vittime |ai soggetti che |
|dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma |abbiano contratto |
|241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, |patologia asbesto |
|eroga ai soggetti gia' titolari di rendita |correlata |
|erogata per una patologia asbesto-correlata | |
|riconosciuta dallo stesso INAIL o dal | |
|soppresso Istituto di previdenza per il | |
|settore marittimo, ovvero, in caso di | |
|soggetti deceduti, ai superstiti ai sensi | |
|dell'articolo 85 del testo unico di cui al | |
|decreto del Presidente della Repubblica 30 | |
|giugno 1965, n. 1124, una prestazione | |
|aggiuntiva nella misura percentuale del 15 | |
|per cento della rendita in godimento. La | |
|prestazione aggiuntiva e' erogata unitamente| |
|al rateo di rendita corrisposto mensilmente | |
|ed e' cumulabile con le altre prestazioni | |
|spettanti a qualsiasi titolo sulla base | |
|delle norme generali e speciali | |
|dell'ordinamento. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|357. Per gli eventi accertati a decorrere |Prestazione di importo|
|dal 1° gennaio 2021, l'INAIL, tramite il |fisso per i |
|Fondo per le vittime dell'amianto, eroga ai |malati di mesotelioma,|
|malati di mesotelioma, che abbiano contratto|che abbiano contratto |
|la patologia per esposizione familiare a |la patologia per |
|lavoratori impegnati nella lavorazione |esposizione familiare |
|dell'amianto ovvero per esposizione |a lavoratori impegnati|
|ambientale, una prestazione di importo fisso|nella lavorazione |
|pari a euro 10.000 da corrispondere in |dell'amianto ovvero |
|un'unica soluzione su istanza |per esposizione |
|dell'interessato o degli eredi in caso di |ambientale |
|decesso. L'istanza e' presentata a pena di | |
|decadenza entro tre anni dalla data | |
|dell'accertamento della malattia. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|358. Sono utilizzate le disponibilita' del |Utilizzabilita' del |
|Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, |Fondo vittime |
|della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alla |dell'amianto |
|data del 31 dicembre 2020, per il pagamento | |
|della prestazione aggiuntiva prevista | |
|dall'articolo 1, comma 243, della citata | |
|legge con riferimento agli eventi denunciati| |
|fino alla predetta data e nella misura | |
|stabilita dalle disposizioni vigenti nel | |
|tempo e limitatamente ai ratei spettanti | |
|fino al 31 dicembre 2020. Le predette | |
|disponibilita' sono altresi' utilizzate per | |
|il pagamento della prestazione di importo | |
|fisso in un'unica soluzione di 10.000 euro a| |
|favore dei malati di mesotelioma, che | |
|abbiano contratto la patologia per | |
|esposizione familiare a lavoratori impegnati| |
|nella lavorazione dell'amianto ovvero per | |
|esposizione ambientale, o dei loro eredi ai | |
|sensi dell'articolo 11-quinquies del | |
|decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge | |
|28 febbraio 2020, n. 8, con riferimento agli| |
|eventi accertati fino al 31 dicembre 2020 e | |
|per i quali non sia decorso, a pena di | |
|decadenza, il termine di tre anni dalla data| |
|di accertamento della malattia. A decorrere | |
|dal 1° gennaio 2021 non si applica | |
|l'addizionale a carico delle imprese di cui | |
|all'articolo 1, comma 244, della legge 24 | |
|dicembre 2007, n. 244, e l'autorizzazione di| |
|spesa di cui al medesimo comma 244, secondo | |
|periodo, e' soppressa. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|359. Agli oneri derivanti dai commi 356 e |Utilizzo delle |
|357 del presente articolo, valutati |economie derivanti |
|rispettivamente in 39 milioni di euro per |dalla soppressione del|
|l'anno 2021, in 40,5 milioni di euro per |finanziamento del |
|l'anno 2022, in 42,15 milioni di euro per |Fondo per le vittime |
|l'anno 2023, in 43,8 milioni di euro per |dell'amianto |
|l'anno 2024, in 45,3 milioni di euro per | |
|l'anno 2025, in 46,8 milioni di euro per | |
|l'anno 2026, in 48,15 milioni di euro per | |
|l'anno 2027, in 49,35 milioni di euro per | |
|l'anno 2028, in 50,4 milioni di euro per | |
|l'anno 2029 e in 51,45 milioni di euro annui| |
|a decorrere dall'anno 2030 relativamente al | |
|comma 356 e in 4,8 milioni di euro annui a | |
|decorrere dall'anno 2021 relativamente al | |
|comma 357, si provvede, quanto a 22 milioni | |
|di euro annui a decorrere dall'anno 2021, | |
|mediante le economie derivanti dalla | |
|soppressione dell'autorizzazione di spesa di| |
|cui all'articolo 1, comma 244, della legge | |
|24 dicembre 2007, n. 244. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|360. All'articolo 1 della legge 28 dicembre |Modalita' per accedere|
|2015, n. 208, dopo il comma 277 sono |alla prestazione per i|
|inseriti i seguenti: |lavoratori esposti |
|«277-bis. Entro sessanta giorni dalla data |all'amianto |
|di entrata in vigore della presente | |
|disposizione, l'INPS richiede al datore di | |
|lavoro la documentazione necessaria ad | |
|integrazione delle domande presentate ai | |
|sensi del comma 277. Il datore di lavoro | |
|adempie entro il termine perentorio di | |
|novanta giorni dalla ricezione della | |
|richiesta. Entro i successivi quindici | |
|giorni l'INPS trasmette le istanze corredate| |
|della relativa documentazione all'INAIL che,| |
|entro i successivi sessanta giorni, invia | |
|all'INPS le certificazioni tecniche | |
|attestanti la sussistenza o meno dei | |
|requisiti previsti dalla legge. | |
|277-ter. All'esito della procedura indicata | |
|al comma 277-bis, e comunque non oltre | |
|sessanta giorni dalla ricezione delle | |
|certificazioni inviate dall'INAIL, l'INPS | |
|procede al monitoraggio delle domande | |
|presentate, sulla base dei seguenti criteri:| |
|a) la data di perfezionamento, nell'anno di | |
|riferimento, dei requisiti pensionistici per| |
|ciascun lavoratore interessato | |
|b) l'onere previsto per l'esercizio | |
|finanziario dell'anno di riferimento, | |
|connesso all'anticipo pensionistico e | |
|all'eventuale incremento di misura dei | |
|trattamenti | |
|c) la data di presentazione della domanda di| |
|accesso al beneficio. | |
|277-quater. Ai fini dell'individuazione di | |
|eventuali scostamenti rispetto alle risorse | |
|finanziarie annualmente disponibili per | |
|legge, entro trenta giorni dalla conclusione| |
|delle operazioni di monitoraggio, e comunque| |
|con cadenza annuale, l'INPS provvede alla | |
|redazione di una graduatoria dei lavoratori | |
|aventi diritto al beneficio di cui al comma | |
|277, tenendo conto prioritariamente della | |
|data di maturazione dei requisiti | |
|pensionistici agevolati e, a parita' degli | |
|stessi, della data di presentazione della | |
|domanda di accesso al beneficio. Qualora | |
|l'onere finanziario accertato sia superiore | |
|allo stanziamento previsto per l'anno di | |
|riferimento, la decorrenza dei trattamenti | |
|pensionistici riconosciuti ai sensi del | |
|comma 277 e' differita in ragione dei | |
|criteri indicati al precedente periodo del | |
|presente comma e nei limiti delle risorse | |
|disponibili. | |
|277-quinquies. Per quanto non espressamente | |
|regolato dai commi da 277-bis a 277-quater, | |
|si applicano, in quanto compatibili le | |
|disposizioni contenute nel decreto del | |
|Ministro del lavoro e delle politiche | |
|sociali, di concerto con il Ministro | |
|dell'economia e delle finanze 12 maggio | |
|2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.| |
|158 dell'8 luglio 2016. | |
|277-sexies. I soggetti di cui al comma 277 | |
|che, entro il 30 giugno 2020, hanno ottenuto| |
|la certificazione tecnica da parte | |
|dell'INAIL circa la sussistenza dei | |
|requisiti previsti dalla legge e che hanno | |
|maturato, tenendo conto del riconoscimento | |
|del beneficio di cui all'articolo 13, comma | |
|8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, la | |
|decorrenza teorica del trattamento | |
|pensionistico entro il 31 dicembre 2020, | |
|possono accedere al medesimo trattamento | |
|entro il 31 dicembre 2021 senza attendere | |
|l'esito della procedura di monitoraggio di | |
|cui ai commi 277-ter e 277-quater. La | |
|decorrenza dei trattamenti pensionistici | |
|erogati in applicazione del presente comma | |
|non puo' essere antecedente al 1° gennaio | |
|2021». | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|361. In conseguenza di quanto disposto dal |Adeguamento dell'onere|
|comma 360 del presente articolo, |finanziario occorrente|
|all'articolo 1, comma 277, della legge 28 |per accedere alla |
|dicembre 2015, n. 208, le parole: «, 8,3 |nuova prestazione per |
|milioni di euro per l'anno 2024 e 2,1 |i lavoratori esposti |
|milioni di euro annui a decorrere dall'anno |all'amianto |
|2025» sono sostituite dalle seguenti: «, | |
|11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 12,6 | |
|milioni di euro per l'anno 2025, 13,5 | |
|milioni di euro per l'anno 2026, 13,2 | |
|milioni di euro per l'anno 2027, 12,3 | |
|milioni di euro per l'anno 2028, 11,8 | |
|milioni di euro per l'anno 2029 e 11 milioni| |
|di euro annui a decorrere dall'anno 2030». | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|362. L'assegno di cui all'articolo 1, comma |Assegno di natalita'- |
|125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, |Bonus bebe' |
|secondo la disciplina prevista dall'articolo| |
|1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, | |
|n. 160, e' riconosciuto anche per ogni | |
|figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 | |
|al 31 dicembre 2021. All'onere derivante dal| |
|primo periodo del presente comma, valutato | |
|in 340 milioni di euro per l'anno 2021 e in | |
|400 milioni di euro per l'anno 2022, si | |
|provvede mediante corrispondente riduzione | |
|dell'autorizzazione di spesa di cui | |
|all'articolo 1, comma 339, della legge 27 | |
|dicembre 2019, n. 160. L'INPS provvede, con | |
|le risorse umane, strumentali e finanziarie | |
|disponibili a legislazione vigente e senza | |
|nuovi o maggiori oneri per la finanza | |
|pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri| |
|derivanti dall'attuazione del presente comma| |
|e ne riferisce, con relazioni mensili, al | |
|Ministro per le pari opportunita' e la | |
|famiglia, al Ministro del lavoro e delle | |
|politiche sociali e al Ministro | |
|dell'economia e delle finanze. Nel caso in | |
|cui, in sede di attuazione del presente | |
|comma, si verifichino o siano in procinto di| |
|verificarsi scostamenti rispetto alle | |
|previsioni di spesa di 340 milioni di euro | |
|per l'anno 2021 e di 400 milioni di euro per| |
|l'anno 2022, con decreto del Ministro | |
|dell'economia e delle finanze, di concerto | |
|con i Ministri per le pari opportunita' e la| |
|famiglia e del lavoro e delle politiche | |
|sociali, si provvede a rideterminare | |
|l'importo annuo dell'assegno e i valori | |
|dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 340, | |
|della legge 27 dicembre 2019, n. 160. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|363. Al comma 354 dell'articolo 1 della |Proroga del congedo |
|legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono |obbligatorio di |
|apportate le seguenti modificazioni: |paternita' ed |
|a) al primo periodo, le parole: «anche per |elevazione della |
|gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020» sono |durata da sette a |
|sostituite dalle seguenti: «anche per gli |dieci giorni |
|anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021» | |
|b) al secondo periodo, le parole: «e a sette| |
|giorni per l'anno 2020» sono sostituite | |
|dalle seguenti: «a sette giorni per l'anno | |
|2020 e a dieci giorni per l'anno 2021» | |
|c) al terzo periodo, le parole: «Per gli | |
|anni 2018, 2019 e 2020» sono sostituite | |
|dalle seguenti: «Per gli anni 2018, 2019, | |
|2020 e 2021». | |
+--------------------------------------------+ |
|364. All'onere derivante dal comma 363, | |
|valutato in 151,6 milioni di euro per l'anno| |
|2021, si provvede quanto a 106,1 milioni di | |
|euro per l'anno 2021 mediante corrispondente| |
|riduzione dell'autorizzazione di spesa di | |
|cui all'articolo 1, comma 339, della legge | |
|27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziata | |
|dalla presente legge. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|365. Alle madri disoccupate o monoreddito |Contributo mensile |
|facenti parte di nuclei familiari |alle madri disoccupate|
|monoparentali con figli a carico aventi una |o monoreddito facenti |
|disabilita' riconosciuta in misura non |parte di nuclei |
|inferiore al 60 per cento, e' concesso un |familiari |
|contributo mensile nella misura massima di |monoparentali con |
|500 euro netti, per ciascuno degli anni |figli a carico aventi |
|2021, 2022 e 2023. A tale fine e' |una disabilita' |
|autorizzata la spesa di 5 milioni di euro |riconosciuta in misura|
|per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 |non inferiore al 60 |
|che costituisce limite massimo di spesa. |per cento |
+--------------------------------------------+----------------------+
|366. Con decreto del Ministro del lavoro e |Procedure e criteri di|
|delle politiche sociali, di concerto con il |presentazione delle |
|Ministro dell'economia e delle finanze, da |domande di erogazione |
|emanare entro sessanta giorni dalla data di |del contributo |
|entrata in vigore della presente legge, sono| |
|disciplinati i criteri per l'individuazione | |
|dei destinatari e le modalita' di | |
|presentazione delle domande di contributo e | |
|di erogazione dello stesso anche al fine del| |
|rispetto del limite di spesa di cui al comma| |
|365. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|367. Per continuare ad assicurare il |Supporto |
|supporto tecnico necessario allo svolgimento|all'Osservatorio |
|dei compiti istituzionali dell'Osservatorio |nazionale sulla |
|nazionale sulla condizione delle persone con|condizione delle |
|disabilita', di cui all'articolo 3 della |persone con |
|legge 3 marzo 2009, n. 18, e all'Ufficio per|disabilita' |
|le politiche in favore delle persone con | |
|disabilita', di cui al decreto del | |
|Presidente del Consiglio dei ministri 21 | |
|ottobre 2019, la segreteria tecnica gia' | |
|costituita presso la soppressa Struttura di | |
|missione per le politiche in favore delle | |
|persone con disabilita', di cui al decreto | |
|del Presidente del Consiglio dei ministri | |
|del 25 ottobre 2018, gia' prorogata ai sensi| |
|dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge| |
|30 dicembre 2019, n. 162, e' ulteriormente | |
|prorogata fino al 31 dicembre 2023. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|368. Agli oneri per i compensi degli esperti|Copertura degli oneri |
|della segreteria tecnica di cui la |per il funzionamento |
|Presidenza del Consiglio dei ministri si |della struttura |
|avvale ai sensi dell'articolo 9, comma 2, | |
|del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. | |
|303, in numero non superiore a dieci, per un| |
|importo omnicomprensivo per ciascun anno di | |
|700.000 euro, si provvede a valere sulle | |
|risorse disponibili del bilancio autonomo | |
|della Presidenza del Consiglio dei ministri.| |
+--------------------------------------------+----------------------+
|369. All'Unione italiana dei ciechi e degli |Contributo per |
|ipovedenti ONLUS e' concesso un contributo |l'Unione italiana dei |
|di 1 milione di euro per l'anno 2021. |ciechi e degli |
| |ipovedenti ONLUS |
+--------------------------------------------+----------------------+
|370. Al fine di sostenere l'Ente nazionale |Contributo per l'Ente |
|per la protezione e l'assistenza dei |nazionale per la |
|sordomuti (ENS), di cui alla legge 12 maggio|protezione e |
|1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. |l'assistenza dei |
|698, e al decreto del Presidente della |sordomuti (ENS) |
|Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella | |
|Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979,| |
|e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro| |
|per l'anno 2021. | |
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|371. L'autorizzazione di spesa di cui |Incremento della |
|all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge |dotazione finanziaria |
|28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con |per il finanziamento |
|modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.|della misura di |
|26, e' incrementata di 196,3 milioni di euro|sostegno al reddito |
|per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro |denominata "Reddito di|
|per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro |cittadinanza" |
|per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro | |
|per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro | |
|per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro | |
|per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro | |
|per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro | |
|per l'anno 2028 e di 477,3 milioni di euro | |
|annui a decorrere dall'anno 2029. All'onere | |
|derivante dal primo periodo del presente | |
|comma si provvede mediante soppressione | |
|dell'autorizzazione di spesa di cui | |
|all'articolo 1, comma 255, della legge 30 | |
|dicembre 2018, n. 145. | |
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|372. Per assicurare la necessaria copertura |Copertura degli |
|finanziaria alla sentenza della Corte |effetti finanziari |
|costituzionale n. 234 del 9 novembre 2020, |della sentenza della |
|che ha ridotto da cinque a tre anni la |Corte costituzionale |
|durata del periodo di applicazione delle |in materia di |
|misure previste dall'articolo 1, comma 261, |trattamenti |
|della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' |pensionistici |
|autorizzata la spesa di 157,7 milioni di | |
|euro per l'anno 2022 e di 163,4 milioni di | |
|euro per l'anno 2023. | |
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|373. All'articolo 1 della legge 10 marzo |Provvidenze a favore |
|1955, n. 96, sono apportate le seguenti |dei perseguitati |
|modificazioni: |politici antifascisti |
|a) al primo comma, le parole: «all'8 |o razziali e dei loro |
|settembre 1943» sono sostituite dalle |familiari superstiti |
|seguenti: «al 25 aprile 1945» | |
|b) al secondo comma, lettera b), le parole: | |
|«quando per il loro reiterarsi abbiano | |
|assunto carattere persecutorio continuato» | |
|sono soppresse | |
|c) al secondo comma, lettera d), le parole: | |
|«e che abbiano comportato un periodo di | |
|reclusione non inferiore ad anni uno» sono | |
|soppresse | |
|d) al terzo comma, le parole: «nelle | |
|identiche ipotesi» sono soppresse | |
|e) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: | |
|«Nel caso di persecuzioni per motivi di | |
|ordine razziale, gli atti di violenza o | |
|sevizie subiti in Italia o all'estero di cui| |
|al secondo comma, lettera c), si presumono, | |
|salvo prova contraria.». | |
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|374. Le disposizioni di cui al comma 373 si |Decorrenza delle |
|applicano a decorrere dalla data di entrata |provvidenze. |
|in vigore della presente legge e non danno | |
|titolo alla corresponsione di arretrati | |
|riferiti ad annualita' precedenti. | |
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|375. Il fondo di cui all'articolo 58, comma |Incremento della |
|1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, |dotazione finanziaria |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 7|del Fondo indigenti |
|agosto 2012, n. 134, e' incrementato di 40 | |
|milioni di euro per l'anno 2021. | |
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|376. Le procedure esecutive aventi a oggetto|Nullita' delle |
|immobili realizzati in regime di edilizia |procedure esecutive su|
|residenziale pubblica convenzionata e |immobili siti in piani|
|agevolata che sono stati finanziati in tutto|di zona |
|o in parte con risorse pubbliche sono nulle | |
|se il creditore procedente non ne ha dato | |
|previa formale comunicazione, tramite posta | |
|elettronica certificata, agli uffici | |
|competenti del comune dove sono ubicati gli | |
|immobili e all'ente erogatore del | |
|finanziamento territorialmente competente. | |
|La nullita' e' rilevabile d'ufficio, su | |
|iniziativa delle parti, degli organi | |
|vigilanti avvisati ovvero dell'inquilino | |
|detentore, prenotatario o socio della | |
|societa' soggetta alla procedura esecutiva. | |
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|377. Nel caso in cui l'esecuzione sia gia' |Sospensione delle |
|iniziata, il giudice dell'esecuzione procede|procedure esecutive su|
|alla sospensione del procedimento esecutivo |immobili siti in piani|
|nelle modalita' di cui al comma 376 per |di zona |
|consentire ai soggetti di cui al citato | |
|comma 376 di intervenire nella relativa | |
|procedura al fine di tutelare la finalita' | |
|sociale degli immobili e sospendere la | |
|vendita degli stessi. | |
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|378. Se la procedura ha avuto inizio su |Cause di |
|istanza dell'istituto di credito presso il |improcedibilita' della|
|quale e' stato acceso il mutuo fondiario, il|procedura esecutiva |
|giudice verifica d'ufficio la rispondenza |ovvero della procedura|
|del contratto di mutuo stipulato ai criteri |concorsuale avviata |
|di cui all'articolo 44 della legge 5 agosto |delle procedure |
|1978, n. 457, e l'inserimento dell'ente |esecutive su immobili |
|creditore nell'elenco delle banche |siti in piani di zona:|
|convenzionate presso il Ministero delle | |
|infrastrutture e dei trasporti. La mancanza | |
|di uno solo dei due requisiti citati | |
|determina l'immediata improcedibilita' della| |
|procedura esecutiva ovvero della procedura | |
|concorsuale avviata. | |
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|379. In relazione a immobili di cui ai commi|Verifiche da parte del|
|da 376 a 378, qualora vi siano pendenti |giudice competente |
|procedure concorsuali, il giudice competente|delle procedure |
|sospende il relativo procedimento al fine di|concorsuali pendenti |
|procedere alle verifiche definite dai |su immobili siti in |
|medesimi commi da 376 a 378. |piani di zona |
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|380. Dal 1° gennaio 2022, l'aliquota |Indennizzo per |
|contributiva di cui all'articolo 5, comma 2,|cessazione attivita' |
|del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. |commerciale |
|207, e' dovuta nella misura dello 0,48 per | |
|cento. Resta salvo il meccanismo di | |
|adeguamento disciplinato dall'articolo 1, | |
|comma 284, della legge 30 dicembre 2018, n. | |
|145. La contribuzione di cui al primo | |
|periodo del presente comma per la quota pari| |
|allo 0,46 per cento e' destinata al | |
|finanziamento del Fondo di cui all'articolo | |
|5, comma 1, del citato decreto legislativo | |
|n. 207 del 1996, mentre la restante quota | |
|pari allo 0,02 per cento e' devoluta alla | |
|Gestione dei contributi e delle prestazioni | |
|previdenziali degli esercenti attivita' | |
|commerciali. Per effetto della mancata | |
|applicazione per l'anno 2021 delle | |
|disposizioni di cui all'articolo 1, comma | |
|284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, | |
|e' previsto un finanziamento a carico del | |
|bilancio dello Stato a favore del Fondo di | |
|cui all'articolo 5, comma 1, del citato | |
|decreto legislativo n. 207 del 1996, pari a | |
|167,7 milioni di euro per l'anno 2021. | |
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|381. Per l'anno 2021, al locatore di un |Contributi per la |
|immobile adibito a uso abitativo, situato in|riduzione dell'importo|
|un comune ad alta tensione abitativa, che |del canone del |
|costituisca l'abitazione principale del |contratto di locazione|
|locatario, in caso di riduzione dell'importo|di unita' immobiliari |
|del contratto di locazione e' riconosciuto, |residenziali |
|nel limite massimo di spesa di cui al comma | |
|384, un contributo a fondo perduto fino al | |
|50 per cento della riduzione del canone, | |
|entro il limite massimo annuo di 1.200 euro | |
|per ciascun locatore. | |
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|382. Ai fini del riconoscimento del |Procedura sulla |
|contributo di cui al comma 381, il locatore |comunicazione per |
|comunica, in via telematica, all'Agenzia |l'erogazione del |
|delle entrate la rinegoziazione del canone |contributo |
|di locazione e ogni altra informazione utile| |
|ai fini dell'erogazione del contributo. | |
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|383. Con provvedimento del direttore |Modalita' di |
|dell'Agenzia delle entrate, da adottare |attuazione e |
|entro sessanta giorni dalla data di entrata |monitoraggio della |
|in vigore della presente legge, sono |comunicazione |
|individuate le modalita' di attuazione dei | |
|commi 381 e 382 e la percentuale di | |
|riduzione del canone di locazione mediante | |
|riparto proporzionale in relazione alle | |
|domande presentate, anche ai fini del | |
|rispetto del limite di spesa di cui al comma| |
|384, nonche' le modalita' di monitoraggio | |
|delle comunicazioni di cui al comma 382. | |
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|384. Per le finalita' di cui al comma 1 e' |Copertura oneri della |
|autorizzata la spesa di 50 milioni di euro |misura |
|per l'anno 2021. | |
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|385. All'articolo 1, comma 333, della legge |Stabilizzazione del |
|27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: |contributo per il |
|«per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti:|Progetto Filippide |
|«e a 500.000 euro annui a decorrere | |
|dall'anno 2021». | |
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|386. Nelle more della riforma degli |Istituzione |
|ammortizzatori sociali, e' istituita in via |dell'indennita' |
|sperimentale per il triennio 2021-2023 |straordinaria di |
|l'indennita' straordinaria di continuita' |continuita' reddituale|
|reddituale e operativa (ISCRO), in favore |e operativa (ISCRO) |
|dei soggetti di cui al comma 387. | |
|L'indennita' e' erogata dall'Istituto | |
|nazionale della previdenza sociale (INPS). | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|387. L'indennita' e' riconosciuta, previa |Ambito dell'indennita'|
|domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione |straordinaria di |
|separata di cui all'articolo 2, comma 26, |continuita' reddituale|
|della legge 8 agosto 1995, n. 335, che |e operativa (ISCRO) |
|esercitano per professione abituale | |
|attivita' di lavoro autonomo di cui al comma| |
|1 dell'articolo 53 del testo unico delle | |
|imposte sui redditi, di cui al decreto del | |
|Presidente della Repubblica 22 dicembre | |
|1986, n. 917. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|388. L'indennita' e' riconosciuta, ai sensi |Requisiti |
|del comma 397, ai soggetti di cui al comma |dell'indennita' |
|387 che presentano i seguenti requisiti: |straordinaria di |
|a) non essere titolari di trattamento |continuita' reddituale|
|pensionistico diretto e non essere |e operativa (ISCRO) |
|assicurati presso altre forme previdenziali | |
|obbligatorie | |
|b) non essere beneficiari di reddito di | |
|cittadinanza di cui al decreto-legge 28 | |
|gennaio 2019, n. 4, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.| |
|26 | |
|c) avere prodotto un reddito di lavoro | |
|autonomo, nell'anno precedente alla | |
|presentazione della domanda, inferiore al 50| |
|per cento della media dei redditi da lavoro | |
|autonomo conseguiti nei tre anni precedenti | |
|all'anno precedente alla presentazione della| |
|domanda | |
|d) aver dichiarato, nell'anno precedente | |
|alla presentazione della domanda, un reddito| |
|non superiore a 8.145 euro, annualmente | |
|rivalutato sulla base della variazione | |
|dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per | |
|le famiglie degli operai e degli impiegati | |
|rispetto all'anno precedente | |
|e) essere in regola con la contribuzione | |
|previdenziale obbligatoria | |
|f) essere titolari di partita IVA attiva da | |
|almeno quattro anni, alla data di | |
|presentazione della domanda, per l'attivita'| |
|che ha dato titolo all'iscrizione alla | |
|gestione previdenziale in corso. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|389. La domanda e' presentata dal lavoratore|Modalita' per ottenere|
|all'INPS in via telematica entro il 31 |erogazione |
|ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e |dell'indennita' |
|2023. Nella domanda sono autocertificati i |straordinaria di |
|redditi prodotti per gli anni di interesse. |continuita' reddituale|
|L'INPS comunica all'Agenzia delle entrate i |e operativa (ISCRO) |
|dati identificativi dei soggetti che hanno | |
|presentato domanda per la verifica dei | |
|requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica | |
|all'INPS l'esito dei riscontri effettuati | |
|sulla verifica dei requisiti reddituali con | |
|le modalita' e nei termini definiti mediante| |
|accordi di cooperazione tra le parti. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|390. I requisiti di cui al comma 388, |Mantenimento requisiti|
|lettere a) e b), devono essere mantenuti |dell'indennita' |
|anche durante la percezione dell'indennita'.|straordinaria di |
| |continuita' reddituale|
| |e operativa (ISCRO) |
+--------------------------------------------+----------------------+
|391. L'indennita', pari al 25 per cento, su |Entita' percentuale e |
|base semestrale, dell'ultimo reddito |durata erogazione |
|certificato dall'Agenzia delle entrate, |dell'indennita' |
|spetta a decorrere dal primo giorno |straordinaria di |
|successivo alla data di presentazione della |continuita' reddituale|
|domanda ed e' erogata per sei mensilita' e |e operativa (ISCRO) |
|non comporta accredito di contribuzione | |
|figurativa. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|392. L'importo di cui al comma 391 non puo' |Limiti minimo e |
|in ogni caso superare il limite di 800 euro |massimo dell'importo |
|mensili e non puo' essere inferiore a 250 |erogato |
|euro mensili. |dell'indennita' |
| |straordinaria di |
| |continuita' reddituale|
| |e operativa (ISCRO) |
+--------------------------------------------+----------------------+
|393. I limiti di importo di cui al comma 392|Rivalutazione |
|sono annualmente rivalutati sulla base della|dell'importo |
|variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al |dell'indennita' |
|consumo per le famiglie degli operai e degli|straordinaria di |
|impiegati rispetto all'anno precedente. |continuita' reddituale|
| |e operativa (ISCRO) |
+--------------------------------------------+----------------------+
|394. La prestazione puo' essere richiesta |Frequenza dell'istanza|
|una sola volta nel triennio. |volta ad ottenere la |
| |prestazione |
| |dell'indennita' |
| |straordinaria di |
| |continuita' reddituale|
| |e operativa (ISCRO) |
+--------------------------------------------+----------------------+
|395. La cessazione della partita IVA nel |Cessazione |
|corso dell'erogazione dell'indennita' |dell'erogazione |
|determina l'immediata cessazione della |dell'indennita' |
|stessa, con recupero delle mensilita' |straordinaria di |
|eventualmente erogate dopo la data in cui e'|continuita' reddituale|
|cessata l'attivita'. |e operativa (ISCRO) |
+--------------------------------------------+----------------------+
|396. L'indennita' di cui ai commi da 386 a |Non concorrenza alla |
|395 non concorre alla formazione del reddito|formazione del reddito|
|ai sensi del testo unico delle imposte sui |dell'indennita' |
|redditi, di cui al decreto del Presidente |straordinaria di |
|della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. |continuita' reddituale|
| |e operativa (ISCRO) |
+--------------------------------------------+----------------------+
|397. L'indennita' di cui ai commi da 386 a |Limite di spesa |
|395 e' riconosciuta nel limite di spesa di |massimo |
|70,4 milioni per l'anno 2021, di 35,1 |dell'indennita' |
|milioni di euro per l'anno 2022, di 19,3 |straordinaria di |
|milioni di euro per l'anno 2023 e di 3,9 |continuita' reddituale|
|milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS |e operativa (ISCRO) |
|provvede al monitoraggio del rispetto del | |
|predetto limite di spesa comunicando i | |
|risultati di tale attivita' al Ministero del| |
|lavoro e delle politiche sociali e al | |
|Ministero dell'economia e delle finanze. | |
|Qualora dal predetto monitoraggio emerga il | |
|verificarsi di scostamenti, anche in via | |
|prospettica, rispetto al limite di spesa di | |
|cui al primo periodo, non sono adottati | |
|altri provvedimenti di concessione | |
|dell'indennita'. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|398. Per far fronte agli oneri derivanti dal|Copertura finanziaria |
|comma 397 e' disposto un aumento |mediante contributo |
|dell'aliquota di cui all'articolo 59, comma |applicato sul reddito |
|16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, |da lavoro autonomo |
|per i soggetti di cui al comma 387 del | |
|presente articolo pari a 0,26 punti | |
|percentuali nel 2021 e pari a 0,51 punti | |
|percentuali per ciascuno degli anni 2022 e | |
|2023. Il contributo e' applicato sul reddito| |
|da lavoro autonomo di cui all'articolo 53, | |
|comma 1, del testo unico delle imposte sui | |
|redditi, di cui al decreto del Presidente | |
|della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, | |
|con gli stessi criteri stabiliti ai fini | |
|dell'imposta sul reddito delle persone | |
|fisiche, quale risulta dalla relativa | |
|dichiarazione annuale dei redditi e dagli | |
|accertamenti definitivi. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|399. Il Ministero del lavoro e delle |Monitoraggio |
|politiche sociali effettua annualmente, |sull'attuazione degli |
|senza nuovi o maggiori oneri a carico della |interventi per il |
|finanza pubblica, il monitoraggio sullo |riconoscimento |
|stato di attuazione degli interventi di cui |dell'indennita' |
|ai commi da 386 a 398 al fine di valutarne |straordinaria di |
|gli effetti sulla continuita' e la ripresa |continuita' reddituale|
|delle attivita' dei lavoratori autonomi e |e operativa (ISCRO) |
|proporre eventuali revisioni in base | |
|all'evoluzione del mercato del lavoro e | |
|della dinamica sociale. | |
+--------------------------------------------+----------------------+
|400. L'erogazione dell'indennita' di cui ai |Modalita' e criteri |
|commi da 386 a 395 e' accompagnata dalla |per la definizione dei|
|partecipazione a percorsi di aggiornamento |percorsi di |
|professionale. Con decreto del Ministro del |aggiornamento |
|lavoro e delle politiche sociali, di |professionale |
|concerto con il Ministro dell'economia e | |
|delle finanze, previa intesa in sede di | |
|Conferenza permanente per i rapporti tra lo | |
|Stato, le regioni e le province autonome di | |
|Trento e di Bolzano, da adottare entro | |
|sessanta giorni dalla data di entrata in | |
|vigore della presente legge, sono | |
|individuati i criteri e le modalita' di | |
|definizione dei percorsi di aggiornamento | |
|professionale e del loro finanziamento. | |
|L'Agenzia nazionale per le politiche attive | |
|del lavoro monitora la partecipazione ai | |
|percorsi di aggiornamento professionale dei | |
|beneficiari dell'indennita' di cui ai commi | |
|da 386 a 395. | |
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