+--------------------------------------------+----------------------+ |301. Le domande di accesso ai trattamenti di|Modalita' di | |cui al comma 300 devono essere inoltrate |presentazione delle | |all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine|domande concessione | |del mese successivo a quello in cui ha avuto|del trattamento | |inizio il periodo di sospensione o di |ordinario di | |riduzione dell'attivita' lavorativa. In fase|integrazione | |di prima applicazione, il termine di |salariale, | |decadenza di cui al presente comma e' |dell'assegno ordinario| |fissato entro la fine del mese successivo a |e del trattamento di | |quello di entrata in vigore della presente |integrazione salariale| |legge. |in deroga | +--------------------------------------------+----------------------+ |302. In caso di pagamento diretto delle |Procedura per il | |prestazioni da parte dell'INPS, il datore di|pagamento diretto da | |lavoro e' tenuto ad inviare all'Istituto |parte dell'INPS della | |tutti i dati necessari per il pagamento o |prestazione al | |per il saldo dell'integrazione salariale |dipendente | |entro la fine del mese successivo a quello | | |in cui e' collocato il periodo di | | |integrazione salariale, ovvero, se | | |posteriore, entro il termine di trenta | | |giorni dall'adozione del provvedimento di | | |concessione. In sede di prima applicazione, | | |i termini di cui al presente comma sono | | |rinviati al trentesimo giorno successivo | | |alla data di entrata in vigore della | | |presente legge, se tale ultima data e' | | |posteriore a quella di cui al primo periodo.| | |Trascorsi inutilmente i predetti termini, il| | |pagamento della prestazione e gli oneri ad | | |essa connessi rimangono a carico del datore | | |di lavoro inadempiente. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |303. I fondi di cui all'articolo 27 del |Modalita' di | |decreto legislativo 14 settembre 2015, n. |erogazione | |148, garantiscono l'erogazione dell'assegno |dell'assegno da parte | |ordinario di cui al comma 300 con le |dei Fondi di | |medesime modalita' di cui ai commi da 299 a |solidarieta' | |314 del presente articolo, ovvero per una |bilaterali non | |durata massima di dodici settimane collocate|istituiti presso | |nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 |l'INPS | |e il 30 giugno 2021. Il concorso del | | |bilancio dello Stato agli oneri finanziari | | |relativi alla predetta prestazione e' | | |stabilito nel limite massimo di 900 milioni | | |di euro per l'anno 2021; tale importo e' | | |assegnato ai rispettivi fondi con decreto | | |del Ministro del lavoro e delle politiche | | |sociali, di concerto con il Ministro | | |dell'economia e delle finanze. Le risorse di| | |cui al presente comma sono trasferite ai | | |rispettivi fondi con uno o piu' decreti del | | |Ministero del lavoro e delle politiche | | |sociali, di concerto con il Ministero | | |dell'economia e delle finanze, previo | | |monitoraggio da parte dei fondi stessi | | |dell'andamento del costo della prestazione, | | |relativamente alle istanze degli aventi | | |diritto, nel rispetto del limite di spesa e | | |secondo le indicazioni fornite dal Ministero| | |del lavoro e delle politiche sociali. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |304. Il trattamento di cassa integrazione |Deroghe per la | |salariale operai agricoli (CISOA), di cui |concessione del | |all'articolo 19, comma 3-bis, del decreto- |trattamento di cassa | |legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con |integrazione salariale| |modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, |operai agricoli | |n. 27, richiesto per eventi riconducibili |(CISOA) | |all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e'| | |concesso, in deroga ai limiti di fruizione | | |riferiti al singolo lavoratore e al numero | | |di giornate lavorative da svolgere presso la| | |stessa azienda di cui all'articolo 8 della | | |legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata | | |massima di novanta giorni, nel periodo | | |compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 | | |giugno 2021. La domanda di CISOA deve essere| | |presentata, a pena di decadenza, entro la | | |fine del mese successivo a quello in cui ha | | |avuto inizio il periodo di sospensione | | |dell'attivita' lavorativa. I periodi di | | |integrazione precedentemente richiesti e | | |autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma | | |8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,| | |convertito, con modificazioni, dalla legge | | |13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche | | |parzialmente, in periodi successivi al 31 | | |dicembre 2020 sono imputati ai novanta | | |giorni stabiliti dal presente comma. In fase| | |di prima applicazione, il termine di | | |decadenza di cui al presente comma e' | | |fissato entro la fine del mese successivo a | | |quello di entrata in vigore della presente | | |legge. I periodi di integrazione autorizzati| | |ai sensi del citato decreto-legge n. 104 del| | |2020, convertito, con modificazioni, dalla | | |legge n. 126 del 2020, e ai sensi dei commi | | |da 299 a 314 del presente articolo sono | | |computati ai fini del raggiungimento del | | |requisito delle 181 giornate di effettivo | | |lavoro previsto dall'articolo 8 della legge | | |8 agosto 1972, n. 457. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |305. I benefici di cui ai commi da 299 a 314|Soggetti ammessi agli | |del presente articolo sono riconosciuti |interventi di | |anche in favore dei lavoratori assunti dopo |integrazione salariale| |il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza |con causale COVID-19 e| |alla data di entrata in vigore della |agli sgravi | |presente legge. |contributivi per i | | |datori di lavoro che | | |non richiedano gli | | |interventi di | | |integrazione salariale| +--------------------------------------------+----------------------+ |306. Ai datori di lavoro privati, con |Esonero parziale dal | |esclusione di quelli del settore agricolo, |versamento dei | |che non richiedono i trattamenti di cui al |contributi | |comma 300, ferma restando l'aliquota di |previdenziali a carico| |computo delle prestazioni pensionistiche, e'|dei datori di lavoro | |riconosciuto l'esonero dal versamento dei |del settore privato, | |contributi previdenziali a loro carico di |con esclusione di | |cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 |quello agricolo, a | |agosto 2020, n. 104, convertito, con |condizione che i | |modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, |medesimi datori non | |n. 126, per un ulteriore periodo massimo di |richiedano i suddetti | |otto settimane, fruibili entro il 31 marzo |interventi di | |2021, nei limiti delle ore di integrazione |integrazione salariale| |salariale gia' fruite nei mesi di maggio e | | |giugno 2020, con esclusione dei premi e dei | | |contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e| | |applicato su base mensile. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |307. I datori di lavoro privati che abbiano |Opzione per accedere | |richiesto l'esonero dal versamento dei |ai trattamenti di | |contributi previdenziali ai sensi |integrazione salariale| |dell'articolo 12, comma 14, del | | |decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge | | |18 dicembre 2020, n. 176, possono rinunciare| | |per la frazione di esonero richiesto e non | | |goduto e contestualmente presentare domanda | | |per accedere ai trattamenti di integrazione | | |salariale di cui ai commi da 299 a 314 del | | |presente articolo. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |308. Il beneficio previsto dai commi 306 e |Preventiva | |307 e' concesso ai sensi della sezione 3.1 |autorizzazione della | |della Comunicazione della Commissione |Commissione europea | |europea recante un «Quadro temporaneo per le|per il riconoscimento | |misure di aiuto di Stato a sostegno |dello sgravio | |dell'economia nell'attuale emergenza del |contributivo | |COVID-19» e nei limiti e alle condizioni di | | |cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia| | |delle disposizioni di cui ai commi 306 e 307| | |del presente articolo e' subordinata | | |all'autorizzazione della Commissione | | |europea, ai sensi dell'articolo 108, | | |paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento | | |dell'Unione europea. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |309. Fino al 31 marzo 2021 resta precluso |Estensione della | |l'avvio delle procedure di cui agli articoli|preclusione ai datori | |4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. |di lavoro di avviare | |223, e restano altresi' sospese le procedure|le procedure di | |pendenti avviate successivamente alla data |licenziamento | |del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi|collettivo e di | |in cui il personale interessato dal recesso,|esercitare la facolta'| |gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a|di recedere dal | |seguito di subentro di nuovo appaltatore in |contratto per | |forza di legge, di contratto collettivo |giustificato motivo | |nazionale di lavoro o di clausola del |oggettivo, salvo | |contratto di appalto. |specifiche eccezioni. | +--------------------------------------------+----------------------+ |310. Fino alla medesima data di cui al comma|Estensione della | |309, resta, altresi', preclusa al datore di |preclusione ai datori | |lavoro, indipendentemente dal numero dei |di lavoro di recedere | |dipendenti, la facolta' di recedere dal |dal contratto per | |contratto per giustificato motivo oggettivo |giustificato motivo | |ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 |oggettivo | |luglio 1966, n. 604, e restano altresi' | | |sospese le procedure in corso di cui | | |all'articolo 7 della medesima legge. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |311. Le sospensioni e le preclusioni di cui |Non operativita' delle| |ai commi 309 e 310 non si applicano nelle |preclusioni e delle | |ipotesi di licenziamenti motivati dalla |sospensioni nelle | |cessazione definitiva dell'attivita' |ipotesi di | |dell'impresa, conseguenti alla messa in |licenziamenti motivati| |liquidazione della societa' senza | | |continuazione, anche parziale, | | |dell'attivita', nei casi in cui nel corso | | |della liquidazione non si configuri la | | |cessione di un complesso di beni o attivita'| | |che possano configurare un trasferimento | | |d'azienda o di un ramo di essa ai sensi | | |dell'articolo 2112 del codice civile, o | | |nelle ipotesi di accordo collettivo | | |aziendale, stipulato dalle organizzazioni | | |sindacali comparativamente piu' | | |rappresentative a livello nazionale, di | | |incentivo alla risoluzione del rapporto di | | |lavoro, limitatamente ai lavoratori che | | |aderiscono al predetto accordo; a detti | | |lavoratori e' comunque riconosciuto il | | |trattamento di cui all'articolo 1 del | | |decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. | | |Sono altresi' esclusi dal divieto i | | |licenziamenti intimati in caso di | | |fallimento, quando non sia previsto | | |l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero| | |ne sia disposta la cessazione. Nel caso in | | |cui l'esercizio provvisorio sia disposto per| | |uno specifico ramo dell'azienda, sono | | |esclusi dal divieto i licenziamenti | | |riguardanti i settori non compresi nello | | |stesso. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |312. Il trattamento di cui ai commi 300 e |Limiti di spesa | |304 e' concesso nel limite massimo di spesa |massimi relativi agli | |pari a 3.926,5 milioni di euro per l'anno |interventi di | |2021, ripartito in 2.576,8 milioni di euro |integrazione salariale| |per i trattamenti di cassa integrazione |con causale COVID-19 | |ordinaria e assegno ordinario, in 1.067,7 | | |milioni di euro per i trattamenti di cassa | | |integrazione in deroga e in 282 milioni di | | |euro per i trattamenti di CISOA. L'INPS | | |provvede al monitoraggio del limite di spesa| | |di cui al presente comma. Qualora dal | | |predetto monitoraggio emerga che e' stato | | |raggiunto anche in via prospettica il limite| | |di spesa, l'INPS non prende in | | |considerazione ulteriori domande. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |313. All'onere derivante dai commi 303 e |Copertura finanziaria | |312, pari a 4.826,5 milioni di euro per |per gli interventi di | |l'anno 2021 in termini di saldo netto da |integrazione salariale| |finanziare e a 3.034,8 milioni di euro per |con causale COVID-19 e| |l'anno 2021 in termini di indebitamento |gli sgravi | |netto e fabbisogno delle amministrazioni |contributivi per i | |pubbliche, si provvede mediante utilizzo |datori di lavoro che | |delle risorse del fondo di cui al comma 299.|non richiedano gli | | |interventi di | | |integrazione salariale| +--------------------------------------------+----------------------+ |314. Alle minori entrate derivanti dai commi|Quantificazione delle | |da 306 a 308, valutate in 155,6 milioni di |minori entrate | |euro per l'anno 2021, si provvede mediante |derivanti dallo | |utilizzo delle risorse del fondo di cui al |sgravio contributivo | |comma 299. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |315. Ai lavoratori marittimi di cui |Sostegno al reddito in| |all'articolo 115 del codice della |favore dei lavoratori | |navigazione imbarcati su navi adibite alla |marittimi imbarcati su| |pesca marittima e alla pesca in acque |navi adibite alla | |interne e lagunari, compresi i soci |pesca marittima e alla| |lavoratori di cooperative della piccola |pesca in acque interne| |pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. |e lagunari | |250, nonche' agli armatori e ai proprietari | | |armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi | | |gestita, e ai pescatori autonomi non | | |titolari di pensione e non iscritti ad altre| | |forme previdenziali obbligatorie, ad | | |esclusione della Gestione separata di cui | | |all'articolo 2, comma 26, della legge 8 | | |agosto 1995, n. 335, che sospendono o | | |riducono l'attivita' lavorativa o che hanno | | |subito una riduzione del reddito per eventi | | |riconducibili all'emergenza epidemiologica | | |da COVID-19, e' concesso un trattamento di | | |sostegno al reddito, per la durata massima | | |di novanta giorni, nel periodo compreso tra | | |il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Il | | |trattamento di cui al presente comma e' | | |incompatibile con i trattamenti di cui ai | | |commi da 299 a 314 del presente articolo, | | |con le prestazioni di cassa integrazione in | | |deroga e con le prestazioni del Fondo di | | |integrazione salariale di cui al decreto del| | |Ministro del lavoro e delle politiche | | |sociali n. 94343 del 3 febbraio 2016 e di | | |altri Fondi di solidarieta' bilaterali di | | |cui al decreto legislativo 14 settembre | | |2015, n. 148. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |316. Per gli armatori e i proprietari |Sostegno al reddito in| |armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi |favore degli armatori | |gestita, per i soci lavoratori autonomi di |e dei proprietari | |cooperative della piccola pesca di cui alla |armatori, imbarcati | |legge 13 marzo 1958, n. 250, e per i |sulla nave da essi | |pescatori autonomi la riduzione del reddito |gestita, dei pescatori| |del primo semestre 2021 deve risultare |autonomi non titolari | |almeno pari al 33 per cento rispetto al |di pensione e non | |reddito del primo semestre 2019. A tal fine |iscritti ad altre | |il reddito e' individuato secondo il |forme previdenziali | |principio di cassa come differenza tra i |obbligatorie ad | |ricavi e i compensi percepiti e le spese |esclusione della | |sostenute nell'esercizio dell'attivita'. |Gestione separata INPS| | |e dei soci lavoratori | | |autonomi di | | |cooperative della | | |piccola pesca | +--------------------------------------------+----------------------+ |317. La domanda deve essere presentata |Modalita' di accesso | |all'INPS, per i lavoratori subordinati, |al sostegno al reddito| |entro il termine di decadenza della fine del|in favore dei | |mese successivo a quello in cui ha avuto |lavoratori della pesca| |inizio il periodo di sospensione o di | | |riduzione dell'attivita' lavorativa e, per i| | |lavoratori di cui al comma 316, entro il 30 | | |settembre 2021. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |318. Il trattamento di cui al comma 315 non |Non concorrenza alla | |concorre alla formazione del reddito ed e' |formazione del reddito| |riconosciuto, per i lavoratori subordinati, |del sostegno in favore| |nella misura pari agli importi massimi |dei lavoratori | |mensili del trattamento di integrazione |marittimi imbarcati su| |salariale e, per i lavoratori di cui al |navi adibite alla | |comma 316, nella misura di 40 euro netti al |pesca marittima e alla| |giorno. Il trattamento non da' luogo |pesca in acque interne| |all'accredito della contribuzione figurativa|e lagunari | |ne' al pagamento dell'assegno per il nucleo | | |familiare. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |319. Il trattamento di cui al comma 315 e' |Limite massimo di | |concesso nel limite massimo di spesa di 31,1|spesa per il sostegno | |milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS |in favore dei | |provvede al monitoraggio del rispetto del |lavoratori marittimi | |limite di spesa di cui al primo periodo e |imbarcati su navi | |qualora dal monitoraggio emerga che e' stato|adibite alla pesca | |raggiunto anche in via prospettica il limite|marittima e alla pesca| |di spesa, l'INPS non prende in |in acque interne e | |considerazione ulteriori domande. |lagunari | +--------------------------------------------+----------------------+ |320. A decorrere dall'esercizio finanziario |Finanziamento per | |2021 e' autorizzata la spesa di 10 milioni |ANPAL Servizi Spa | |di euro annui in favore dell'Agenzia | | |nazionale per le politiche attive del | | |lavoro, quale contributo per il | | |funzionamento della societa' ANPAL Servizi | | |Spa. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |321. Per l'esercizio finanziario 2021, in |Finanziamento Istituti| |linea con quanto disposto dall'articolo 18 |di patronato e | |del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, |assistenza sociale | |convertito, con modificazioni, dalla legge | | |13 ottobre 2020, n. 126, gli specifici | | |stanziamenti iscritti nello stato di | | |previsione del Ministero del lavoro e delle | | |politiche sociali per il finanziamento degli| | |Istituti di patronato di cui al comma 1 | | |dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, | | |n. 152, sono complessivamente incrementati | | |di ulteriori 15 milioni di euro. Tale somma | | |e' erogata nel suo intero ammontare entro il| | |primo semestre dell'anno 2021, con apposito | | |decreto del Ministero del lavoro e delle | | |politiche sociali, di concerto con il | | |Ministero dell'economia e delle finanze, da | | |adottare entro sessanta giorni dalla data di| | |entrata in vigore della presente legge. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |322. Al fine di contribuire all'accoglienza |Istituzione del Fondo | |di genitori detenuti con bambini al seguito |per il finanziamento | |in case-famiglia protette ai sensi |dell'accoglienza di | |dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, |genitori detenuti con | |n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza |bambini al seguito in | |residenziale dei nuclei mamma-bambino, e' |case-famiglia | |istituito, nello stato di previsione del | | |Ministero della giustizia, un fondo con una | | |dotazione pari a 1,5 milioni di euro per | | |ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |323. Con decreto del Ministro della |Modalita' e criteri | |giustizia, da adottare entro due mesi dalla |del riparto delle | |data di entrata in vigore della presente |risorse tra le regioni| |legge, di concerto con il Ministro |per il finanziamento | |dell'economia e delle finanze, sentita la |dell'accoglienza di | |Conferenza unificata di cui all'articolo 8 |genitori detenuti con | |del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. |bambini al seguito in | |281, le risorse del fondo di cui al comma |case-famiglia | |322 del presente articolo sono ripartite tra| | |le regioni, secondo criteri e modalita' | | |fissati dallo stesso decreto anche al fine | | |di rispettare il limite di spesa massima di | | |cui al medesimo comma 322. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |324. Al fine di favorire la transizione |Istituzione del Fondo | |occupazionale mediante il potenziamento |per l'attuazione di | |delle politiche attive del lavoro e di |misure relative alle | |sostenere il percorso di riforma degli |politiche attive | |ammortizzatori sociali, nello stato di |rientranti tra quelle | |previsione del Ministero del lavoro e delle |ammissibili dalla | |politiche sociali, per il successivo |Commissione europea | |trasferimento all'Agenzia nazionale delle |nell'ambito del | |politiche attive del lavoro (ANPAL) per le |programma React EU | |attivita' di competenza, e' istituito un | | |fondo denominato «Fondo per l'attuazione di | | |misure relative alle politiche attive | | |rientranti tra quelle ammissibili dalla | | |Commissione europea nell'ambito del | | |programma React EU», con una dotazione di | | |500 milioni di euro nell'anno 2021. Nei | | |limiti delle risorse residue di cui al primo| | |periodo pari, al netto delle risorse | | |utilizzate ai sensi del comma 325, a 233 | | |milioni di euro per l'anno 2021, e' | | |istituito un programma denominato «Garanzia | | |di occupabilita' dei lavoratori» (GOL), | | |quale programma nazionale di presa in carico| | |finalizzata all'inserimento occupazionale, | | |mediante l'erogazione di servizi specifici | | |di politica attiva del lavoro, nell'ambito | | |del patto di servizio di cui all'articolo 20| | |del decreto legislativo 14 settembre 2015, | | |n. 150. Le misure di assistenza intensiva | | |nella ricerca di lavoro, di cui all'articolo| | |23 del citato decreto legislativo n. 150 del| | |2015, sono rideterminate nell'ambito del | | |programma nazionale di cui al presente | | |comma. Con decreto del Ministro del lavoro e| | |delle politiche sociali, di concerto con il | | |Ministro dell'economia e delle finanze, | | |previa intesa in sede di Conferenza | | |permanente per i rapporti tra lo Stato, le | | |regioni e le province autonome di Trento e | | |di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni| | |dalla data di entrata in vigore della | | |presente legge, sono individuati le | | |prestazioni connesse al programma nazionale | | |GOL, compresa la definizione delle medesime | | |prestazioni per tipologia di beneficiari, le| | |procedure per assicurare il rispetto del | | |limite di spesa, le caratteristiche | | |dell'assistenza intensiva nella ricerca di | | |lavoro e i tempi e le modalita' di | | |erogazione da parte della rete dei servizi | | |per le politiche del lavoro, nonche' la | | |specificazione dei livelli di qualita' di | | |riqualificazione delle competenze. Resta | | |fermo che le misure comprese nel programma | | |nazionale GOL sono individuate nell'ambito | | |delle misure ritenute ammissibili al | | |finanziamento del predetto programma React | | |EU. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |325. Nelle more dell'istituzione del |Ampliamento della | |programma nazionale GOL di cui al comma 324,|platea dei soggetti | |per l'anno 2021, l'assegno di ricollocazione|che possono beneficare| |di cui all'articolo 23 del decreto |dell'assegno di | |legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e' |ricollocazione | |riconosciuto, nel limite di 267 milioni di | | |euro per il medesimo anno, dal centro per | | |l'impiego anche a coloro che si trovino in | | |una delle seguenti condizioni, ad esclusione| | |delle persone che beneficiando degli | | |ammortizzatori sociali sono in grado di | | |raggiungere i requisiti necessari per | | |l'accesso alla pensione al termine della | | |fruizione dei medesimi: collocazione in | | |cassa integrazione guadagni ai sensi | | |dell'articolo 1, comma 136, della legge 27 | | |dicembre 2017, n. 205; sospensione del | | |rapporto di lavoro e collocazione in cassa | | |integrazione guadagni per cessazione | | |dell'attivita' ai sensi dell'articolo 44 del| | |decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge | | |16 novembre 2018, n. 130; percezione della | | |Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego e | | |dell'indennita' mensile di disoccupazione da| | |oltre quattro mesi. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |326. Con deliberazione del consiglio di |Procedure per | |amministrazione dell'ANPAL, adottata previa |l'erogazione | |approvazione del Ministro del lavoro e delle|dell'assegno di | |politiche sociali, sentite le regioni e le |ricollocazione | |province autonome di Trento e di Bolzano, | | |sono definiti i tempi, le modalita' | | |operative di erogazione e l'ammontare | | |dell'assegno di ricollocazione di cui al | | |comma 325 e le procedure per assicurare il | | |rispetto del limite di spesa di cui al | | |medesimo comma 325, con la presa in carico | | |del beneficiario da parte dei centri per | | |l'impiego e con il servizio di | | |accompagnamento all'inserimento lavorativo | | |che puo' essere erogato dai centri per | | |l'impiego o dai soggetti privati accreditati| | |ai sensi dell'articolo 12 del decreto | | |legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel | | |rispetto dei regimi di accreditamento | | |regionale. In considerazione della fase di | | |transizione tecnologica ed ecologica del | | |mercato del lavoro, l'assegno di | | |ricollocazione deve prevedere, insieme con | | |il bilancio delle competenze e con l'analisi| | |di eventuali bisogni formativi di | | |qualificazione delle competenze, il piano di| | |riqualificazione necessario affinche' la | | |persona possa colmare il proprio fabbisogno | | |formativo. Nel caso il cui il servizio di | | |accompagnamento all'inserimento lavorativo | | |sia affidato ai soggetti privati accreditati| | |ai sensi del citato articolo 12 del decreto | | |legislativo n. 150 del 2015, le informazioni| | |relative ai servizi resi sono comunicate al | | |sistema informativo unitario delle politiche| | |del lavoro di cui all'articolo 13 del | | |predetto decreto legislativo n. 150 del | | |2015, alimentando il fascicolo elettronico | | |del lavoratore. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |327. Per l'anno 2021, l'assegno di |Copertura finanziaria | |ricollocazione e' riconosciuto ai soggetti |per l'ampliamento | |di cui al comma 325 a valere sulle risorse |della platea dei | |del Fondo di cui al comma 324 e il relativo |soggetti che possono | |riconoscimento e' subordinato |beneficare | |all'operativita' del rispettivo |dell'assegno di | |finanziamento nell'ambito del programma |ricollocazione | |React EU. Il comma 7 dell'articolo 9 del | | |decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge | | |28 marzo 2019, n. 26, e' abrogato. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |328. L'efficacia delle disposizioni di cui |Ampliamento della | |ai commi da 325 a 327 e' condizionata |platea dei soggetti | |all'approvazione, da parte delle autorita' |che possono beneficare| |europee, dell'ammissibilita' delle stesse |dell'assegno di | |disposizioni al finanziamento nell'ambito |ricollocazione: | |del programma React EU. |preventiva | | |approvazione, da parte| | |delle autorita' | | |europee | +--------------------------------------------+----------------------+ |329. La dotazione del fondo per l'assistenza|Rifinanziamento del | |dei bambini affetti da malattia oncologica |fondo per l'assistenza| |di cui all'articolo 1, comma 338, della |dei bambini affetti da| |legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' stabilita|malattia oncologica | |in 5 milioni di euro annui a decorrere | | |dall'anno 2021. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |330. Al fine di migliorare la protezione |Istituzione del Fondo | |sociale delle persone affette da demenza e |per l'Alzheimer e le | |di garantire la diagnosi precoce e la presa |demenze | |in carico tempestiva delle persone affette | | |da malattia di Alzheimer, e' istituito, | | |nello stato di previsione del Ministero | | |della salute, un fondo, denominato «Fondo | | |per l'Alzheimer e le demenze», con una | | |dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno | | |degli anni 2021, 2022 e 2023. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |331. Il Fondo di cui al comma 330 e' |Finanziamento delle | |destinato al finanziamento delle linee di |linee di azione per | |azione previste dalle regioni e dalle |gli interventi | |province autonome di Trento e di Bolzano in |assistenziali | |applicazione del Piano nazionale demenze - |nell'ambito delle | |strategie per la promozione ed il |demenze e prevenzione | |miglioramento della qualita' e |dell' Alzheimer | |dell'appropriatezza degli interventi | | |assistenziali nel settore delle demenze, | | |approvato con accordo del 30 ottobre 2019 | | |dalla Conferenza permanente per i rapporti | | |tra lo Stato, le regioni e le province | | |autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato | | |nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio| | |2015, nonche' al finanziamento di | | |investimenti effettuati dalle regioni e | | |dalle province autonome di Trento e di | | |Bolzano, anche mediante l'acquisto di | | |apparecchiature sanitarie, volti al | | |potenziamento della diagnosi precoce, del | | |trattamento e del monitoraggio dei pazienti | | |con malattia di Alzheimer, al fine di | | |migliorare il processo di presa in carico | | |dei pazienti stessi. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |332. Con decreto del Ministro della salute, |Individuazione dei | |di concerto con il Ministro dell'economia e |criteri e delle | |delle finanze, da adottare entro sessanta |modalita' di | |giorni dalla data di entrata in vigore della|ripartizione del fondo| |presente legge, previa intesa in sede di |per l'Alzheimer e le | |Conferenza permanente per i rapporti tra lo |demenze nonche' | |Stato, le regioni e le province autonome di |monitoraggio | |Trento e di Bolzano, sono individuati i |dell'impiego delle | |criteri e le modalita' di riparto del Fondo |somme | |di cui al comma 330, nonche' il sistema di | | |monitoraggio dell'impiego delle somme. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |333. All'articolo 15, comma 1, lettera |Innalzamento | |c-bis), del testo unico delle imposte sui |detrazione spese | |redditi, di cui al decreto del Presidente |veterinarie a 550 | |della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, |euro. | |le parole: «di euro 500» sono sostituite | | |dalle seguenti: «di euro 550». | | +--------------------------------------------+----------------------+ |334. E' istituito nello stato di previsione |Istituzione del Fondo | |del Ministero del lavoro e delle politiche |caregiver | |sociali un fondo, con una dotazione di 30 | | |milioni di euro per ciascuno degli anni | | |2021, 2022 e 2023, destinato alla copertura | | |finanziaria di interventi legislativi | | |finalizzati al riconoscimento del valore | | |sociale ed economico dell'attivita' di cura | | |non professionale svolta dal caregiver | | |familiare, come definito dal comma 255 | | |dell'articolo 1 della legge 27 dicembre | | |2017, n. 205. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |335. Al fine di prevenire condizioni di |Incremento del Fondo | |poverta' ed esclusione sociale di coloro |per la lotta alla | |che, al compimento della maggiore eta', |poverta' e | |vivono fuori dalla famiglia di origine sulla|all'esclusione sociale| |base di un provvedimento dell'autorita' |per gli interventi | |giudiziaria, la quota del Fondo Poverta' di |sperimentali in favore| |cui all'articolo 7, comma 2, del decreto |dei giovani che, al | |legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e' |compimento dei 18 | |integrata di 5 milioni di euro per ciascuno |anni, in base ad un | |degli anni 2021, 2022 e 2023. Lo |provvedimento | |stanziamento di cui al primo periodo e' |dell'autorita' | |riservato, in via sperimentale, a |giudiziaria, vivono | |interventi, da effettuare anche in un numero|fuori dalla propria | |limitato di ambiti territoriali, volti a |famiglia di origine | |permettere di completare il percorso di |(Care leavers) | |crescita verso l'autonomia garantendo la | | |continuita' dell'assistenza nei confronti | | |degli interessati, fino al compimento del | | |ventunesimo anno d'eta'. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |336. All'articolo 16 del decreto-legge 28 |Proroga opzione donna | |gennaio 2019, n. 4, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.| | |26, al comma 1, le parole: «31 dicembre | | |2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 | | |dicembre 2020» e, al comma 3, le parole: | | |«entro il 29 febbraio 2020» sono sostituite | | |dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2021».| | +--------------------------------------------+----------------------+ |337. Al fine di semplificare le procedure e |Semplificazione in | |l'utilizzo del beneficio economico della |materia di Pensioni di| |Pensione di cittadinanza da parte dei |cittadinanza | |soggetti anziani, il comma 6-bis | | |dell'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio| | |2019, n. 4, convertito, con modificazioni, | | |dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' | | |sostituito dal seguente: | | |«6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, ai | | |beneficiari di Pensione di cittadinanza che | | |risultino titolari di altra prestazione | | |pensionistica erogata dall'INPS il beneficio| | |e' erogato insieme con detta prestazione | | |pensionistica per la quota parte spettante | | |ai sensi dell'articolo 3, comma 7. Nei | | |confronti dei titolari della Pensione di | | |cittadinanza non valgono i limiti di | | |utilizzo di cui al comma 6». | | +--------------------------------------------+----------------------+ |338. All'articolo 8, comma 2, del |Semplificazione in | |regolamento di cui al decreto del Presidente|materia di Isee | |del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, | | |n. 159, la lettera a) e' sostituita dalla | | |seguente: | | |«a) residenza fuori dell'unita' abitativa | | |della famiglia di origine da almeno due anni| | |rispetto alla data di presentazione della | | |dichiarazione sostitutiva unica di cui | | |all'articolo 10, in alloggio non di | | |proprieta' di un membro della famiglia | | |medesima». | | +--------------------------------------------+----------------------+ |339. All'articolo 1 della legge 11 dicembre |Proroga Ape sociale | |2016, n. 232, sono apportate le seguenti | | |modificazioni: | | |a) al comma 179, alinea, le parole: «31 | | |dicembre 2020» sono sostituite dalle | | |seguenti: «31 dicembre 2021» | | |b) al comma 186, le parole: «323,4 milioni | | |di euro per l'anno 2021, di 101,2 milioni di| | |euro per l'anno 2022 e di 6,5 milioni di | | |euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle | | |seguenti: «411,1 milioni di euro per l'anno | | |2021, di 285,1 milioni di euro per l'anno | | |2022, di 169,3 milioni di euro per l'anno | | |2023, di 119,9 milioni di euro per l'anno | | |2024, di 71,5 milioni di euro per l'anno | | |2025 e di 8,9 milioni di euro per l'anno | | |2026». | | +--------------------------------------------+----------------------+ |340. Le disposizioni di cui al secondo e al |Semplificazione della | |terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 |procedura di accesso | |della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si |all'ape sociale ai | |applicano anche con riferimento ai soggetti |soggetti che verranno | |che verranno a trovarsi nelle condizioni |a trovarsi nelle | |indicate nel corso dell'anno 2021. |condizioni indicate | | |nel corso del 2021 | +--------------------------------------------+----------------------+ |341. Al fine di contribuire a rimuovere gli |Istituzione del Fondo | |ostacoli che impediscono la piena inclusione|per la promozione | |sociale delle persone con disabilita' e di |della partecipazione | |garantire loro il diritto alla |delle persone con | |partecipazione democratica, nello stato di |disabilita' alla vita | |previsione del Ministero dell'economia e |democratica per la | |delle finanze e' istituito un apposito |realizzazione della | |fondo, da trasferire alla Presidenza del |piattaforma digitale | |Consiglio dei ministri, destinato alla | | |realizzazione di una piattaforma di raccolta| | |delle firme digitali da utilizzare per gli | | |adempimenti di cui all'articolo 8 della | | |legge 25 maggio 1970, n. 352. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |342. La dotazione del fondo di cui al comma |Dotazione del fondo | |341 e' determinata in 100.000 euro annui a | | |decorrere dall'anno 2021. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |343. La Presidenza del Consiglio dei |Operativita' della | |ministri assicura l'entrata in funzione |piattaforma digitale | |della piattaforma di cui al comma 341 entro | | |il 31 dicembre 2021. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |344. A decorrere dal 1° gennaio 2022 le |Raccolta | |firme e i dati di cui al secondo comma |sottoscrizioni | |dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, |referendum con | |n. 352, possono essere raccolti, tramite la |modalita' digitale | |piattaforma di cui al comma 341, in forma | | |digitale ovvero tramite strumentazione | | |elettronica con le modalita' previste | | |dall'articolo 20, comma 1-bis, del codice | | |dell'amministrazione digitale, di cui al | | |decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le | | |firme digitali non sono soggette | | |all'autenticazione di cui al terzo comma | | |dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, | | |n. 352. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |345. All'articolo 1, comma 160, della legge |Isopensione | |27 dicembre 2017, n. 205, le parole: | | |«2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: | | |«2018-2023». | | +--------------------------------------------+----------------------+ |346. Le disposizioni in materia di requisiti|Disposizioni speciali | |di accesso e di regime delle decorrenze |sui requisiti e le | |vigenti prima della data di entrata in |decorrenze dei | |vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 |trattamenti | |dicembre 2011, n. 201, convertito, con |pensionistici - | |modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,|cosiddetta nona | |n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite|salvaguardia | |complessivo di 2.400 unita', ai soggetti che|pensionistica | |maturano i requisiti per il pensionamento | | |successivamente al 31 dicembre 2011 | | |appartenenti alla seguenti categorie: | | |a) lavoratori di cui all'articolo 1, comma | | |194, lettera a), della legge 27 dicembre | | |2013, n. 147, i quali perfezionano i | | |requisiti utili a comportare la decorrenza | | |del trattamento pensionistico, secondo la | | |disciplina vigente prima della data di | | |entrata in vigore del decreto-legge 6 | | |dicembre 2011, n. 201, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,| | |n. 214, entro il centoventesimo mese | | |successivo alla data di entrata in vigore | | |del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011 | | |b) lavoratori di cui all'articolo 1, comma | | |194, lettera f), della legge 27 dicembre | | |2013, n. 147, i quali perfezionano i | | |requisiti utili a comportare la decorrenza | | |del trattamento pensionistico, secondo la | | |disciplina vigente prima della data di | | |entrata in vigore del decreto-legge 6 | | |dicembre 2011, n. 201, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,| | |n. 214, entro il centoventesimo mese | | |successivo alla data di entrata in vigore | | |del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011 | | |c) lavoratori di cui all'articolo 1, comma | | |194, lettere b), c) e d), della legge 27 | | |dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano | | |i requisiti utili a comportare la decorrenza| | |del trattamento pensionistico, secondo la | | |disciplina vigente prima della data di | | |entrata in vigore del decreto-legge 6 | | |dicembre 2011, n. 201, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,| | |n. 214, entro il centoventesimo mese | | |successivo alla data di entrata in vigore | | |del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011 | | |d) lavoratori di cui all'articolo 24, comma | | |14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 | | |dicembre 2011, n. 201, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,| | |n. 214, limitatamente ai lavoratori in | | |congedo per assistere figli con disabilita' | | |grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, | | |del testo unico delle disposizioni | | |legislative in materia di tutela e sostegno | | |della maternita' e della paternita', di cui | | |al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. | | |151, i quali perfezionano i requisiti utili | | |a comportare la decorrenza del trattamento | | |pensionistico, secondo la disciplina vigente| | |prima della data di entrata in vigore del | | |decreto- legge n. 201 del 2011, entro il | | |centoventesimo mese successivo alla data di | | |entrata in vigore del medesimo decreto-legge| | |n. 201 del 2011 | | |e) con esclusione del settore agricolo e dei| | |lavoratori con qualifica di stagionali, ai | | |lavoratori con contratto di lavoro a tempo | | |determinato e ai lavoratori in | | |somministrazione con contratto a tempo | | |determinato, cessati dal lavoro tra il 1° | | |gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non | | |rioccupati a tempo indeterminato, i quali | | |perfezionano i requisiti utili a comportare | | |la decorrenza del trattamento pensionistico,| | |secondo la disciplina vigente prima della | | |data di entrata in vigore del decreto-legge | | |6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,| | |n. 214, entro il centoventesimo mese | | |successivo alla data di entrata in vigore | | |del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |347. Ai fini della presentazione delle |Modalita' di accesso | |istanze da parte dei lavoratori, da |alla c.d. nona | |effettuare entro il temine di decadenza di |salvaguardia | |sessanta giorni dalla data di entrata in |pensionistica | |vigore della presente legge, si applicano | | |per ciascuna categoria di lavoratori | | |salvaguardati le specifiche procedure | | |previste nei precedenti provvedimenti in | | |materia di salvaguardia dei requisiti di | | |accesso e di regime delle decorrenze vigenti| | |prima della data di entrata in vigore | | |dell'articolo 24 del decreto-legge 6 | | |dicembre 2011, n. 201, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,| | |n. 214, da ultimo stabilite con decreto del | | |Ministro del lavoro e delle politiche | | |sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella | | |Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014.| | |L'Istituto nazionale della previdenza | | |sociale (INPS) provvede al monitoraggio | | |delle domande di pensionamento inoltrate dai| | |soggetti appartenenti alle categorie di cui | | |al comma 346 del presente articolo, che | | |costituiscono un contingente unico, sulla | | |base della data di cessazione del rapporto | | |di lavoro che, per i soggetti di cui alla | | |lettera d) del predetto comma 346 in | | |attivita' di lavoro, e' da intendersi quella| | |di entrata in vigore della presente legge. | | |L'INPS provvede a pubblicare nel proprio | | |sito internetistituzionale, in forma | | |aggregata al fine di rispettare le vigenti | | |disposizioni in materia di tutela dei dati | | |personali, i dati raccolti a seguito | | |dell'attivita' di monitoraggio, avendo cura | | |di evidenziare le domande pervenute, quelle | | |accolte e quelle respinte. Qualora dal | | |monitoraggio risulti il raggiungimento, | | |anche in via prospettica, dei limiti | | |numerici e di spesa determinati ai sensi dei| | |commi 346 e 348 del presente articolo, | | |l'INPS non prende in esame ulteriori domande| | |di pensionamento finalizzate a usufruire dei| | |benefici previsti dai medesimi commi. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |348. I benefici di cui al comma 346, che in |Oneri e platea dei | |ogni caso non possono avere decorrenza |soggetti ammessi alla | |anteriore al 1° gennaio 2021, sono |c.d. nona salvaguardia| |riconosciuti nel limite di 2.400 soggetti e |pensionistica | |nel limite massimo di spesa di 34,9 milioni | | |di euro per l'anno 2021, di 33,5 milioni di | | |euro per l'anno 2022, di 26,8 milioni di | | |euro per l'anno 2023, di 16,1 milioni di | | |euro per l'anno 2024, di 3,2 milioni di euro| | |per l'anno 2025 e di 0,6 milioni di euro per| | |l'anno 2026. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |349. All'articolo 41 del decreto legislativo|Contratto di | |14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le|espansione | |seguenti modificazioni: |interprofessionale | |a) al comma 1, le parole: «2019 e 2020» sono| | |sostituite dalle seguenti: «2019, 2020 e | | |2021, salvo quanto previsto al comma 1-bis» | | |b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: | | |«1-bis. Esclusivamente per il 2021, il | | |limite minimo di unita' lavorative in | | |organico di cui al comma 1 non puo' essere | | |inferiore a 500 unita', e, limitatamente | | |agli effetti di cui al comma 5-bis, a 250 | | |unita', calcolate complessivamente nelle | | |ipotesi di aggregazione di imprese stabile | | |con un'unica finalita' produttiva o di | | |servizi» | | |c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: | | |«5-bis. Per i lavoratori che si trovino a | | |non piu' di sessanta mesi dalla prima | | |decorrenza utile della pensione di | | |vecchiaia, che abbiano maturato il requisito| | |minimo contributivo, o della pensione | | |anticipata di cui all'articolo 24, comma 10,| | |del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge | | |22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di | | |accordi di non opposizione e previo | | |esplicito consenso in forma scritta dei | | |lavoratori interessati, il datore di lavoro | | |riconosce per tutto il periodo e fino al | | |raggiungimento della prima decorrenza utile | | |del trattamento pensionistico, a fronte | | |della risoluzione del rapporto di lavoro, | | |un'indennita' mensile, commisurata al | | |trattamento pensionistico lordo maturato dal| | |lavoratore al momento della cessazione del | | |rapporto di lavoro, come determinato | | |dall'INPS. Qualora la prima decorrenza utile| | |della pensione sia quella prevista per la | | |pensione anticipata, il datore di lavoro | | |versa anche i contributi previdenziali utili| | |al conseguimento del diritto. Per l'intero | | |periodo di spettanza teorica della NASpI al | | |lavoratore, il versamento a carico del | | |datore di lavoro per l'indennita' mensile e'| | |ridotto di un importo equivalente alla somma| | |della prestazione di cui all'articolo 1 del | | |decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e | | |il versamento a carico del datore di lavoro | | |per i contributi previdenziali utili al | | |conseguimento del diritto alla pensione | | |anticipata e' ridotto di un importo | | |equivalente alla somma della contribuzione | | |figurativa di cui all'articolo 12 del | | |medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015,| | |fermi restando in ogni caso i criteri di | | |computo della contribuzione figurativa. Per | | |le imprese o gruppi di imprese con un | | |organico superiore a 1.000 unita' lavorative| | |che attuino piani di riorganizzazione o di | | |ristrutturazione di particolare rilevanza | | |strategica, in linea con i programmi | | |europei, e che, all'atto dell'indicazione | | |del numero dei lavoratori da assumere ai | | |sensi della lettera a) del comma 2, si | | |impegnino ad effettuare almeno una | | |assunzione per ogni tre lavoratori che | | |abbiano prestato il consenso ai sensi del | | |presente comma, la riduzione dei versamenti | | |a carico del datore di lavoro, di cui al | | |precedente capoverso, opera per ulteriori | | |dodici mesi, per un importo calcolato sulla | | |base dell'ultima mensilita' di spettanza | | |teorica della prestazione NASpI al | | |lavoratore. Allo scopo di dare attuazione al| | |contratto di cui al comma 1, il datore di | | |lavoro interessato presenta apposita domanda| | |all'INPS, accompagnata dalla presentazione | | |di una fideiussione bancaria a garanzia | | |della solvibilita' in relazione agli | | |obblighi. Il datore di lavoro e' obbligato a| | |versare mensilmente all'INPS la provvista | | |per la prestazione e per la contribuzione | | |figurativa. In ogni caso, in assenza del | | |versamento mensile di cui al presente comma,| | |l'INPS e' tenuto a non erogare le | | |prestazioni. I benefici di cui al presente | | |comma sono riconosciuti entro il limite | | |complessivo di spesa di 117,2 milioni di | | |euro per l'anno 2021, 132,6 milioni di euro | | |per l'anno 2022, 40,7 milioni di euro per | | |l'anno 2023 e 3,7 milioni per l'anno 2024. | | |Se nel corso della procedura di | | |consultazione di cui al comma 1 emerge il | | |verificarsi di scostamenti, anche in via | | |prospettica, rispetto al predetto limite di | | |spesa, il Ministero del lavoro e delle | | |politiche sociali non puo' procedere alla | | |sottoscrizione dell'accordo governativo e | | |conseguentemente non puo' prendere in | | |considerazione ulteriori domande di accesso | | |ai benefici di cui al presente comma. L'INPS| | |provvede al monitoraggio del rispetto del | | |limite di spesa con le risorse umane, | | |strumentali e finanziarie disponibili a | | |legislazione vigente e senza nuovi o | | |maggiori oneri per la finanza pubblica, | | |fornendo i risultati dell'attivita' di | | |monitoraggio al Ministero del lavoro e delle| | |politiche sociali e al Ministero | | |dell'economia e delle finanze» | | |d) al comma 6, le parole: «al comma 5» sono | | |sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e | | |5-bis» | | |e) al comma 7, le parole: «dal comma 5» sono| | |sostituite dalle seguenti: «dai commi 5 e | | |5-bis» e le parole: «e di 31,8 milioni di | | |euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle | | |seguenti: «, di 31,8 milioni di euro per | | |l'anno 2020, di 101 milioni di euro per | | |l'anno 2021 e di 102 milioni di euro per | | |l'anno 2022». | | +--------------------------------------------+----------------------+ |350. Il periodo di durata del contratto di |Calcolo | |lavoro a tempo parziale che prevede che la |dell'anzianita' di | |prestazione lavorativa sia concentrata in |contribuzione | |determinati periodi e' riconosciuto per |pensionistica per i | |intero utile ai fini del raggiungimento dei |titolari di contratti | |requisiti di anzianita' lavorativa per |di lavoro a tempo | |l'accesso al diritto alla pensione. A tal |parziale di tipo | |fine, il numero delle settimane da assumere |verticale e ciclico | |ai fini pensionistici si determina | | |rapportando il totale della contribuzione | | |annuale al minimale contributivo settimanale| | |determinato ai sensi dell'articolo 7, comma | | |1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. | | |463, convertito, con modificazioni, dalla | | |legge 11 novembre 1983, n. 638. Con | | |riferimento ai contratti di lavoro a tempo | | |parziale esauriti prima della data di | | |entrata in vigore della presente legge, il | | |riconoscimento dei periodi non interamente | | |lavorati e' subordinato alla presentazione | | |di apposita domanda dell'interessato | | |corredata da idonea documentazione. I | | |trattamenti pensionistici liquidati in | | |applicazione della presente disposizione non| | |possono avere decorrenza anteriore alla data| | |di entrata in vigore della stessa. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |351. Ai fini della prosecuzione, dal 1° al |Indennita' di ordine | |31 gennaio 2021, del dispositivo di pubblica|pubblico e pagamento | |sicurezza preordinato al contenimento del |delle prestazioni di | |contagio da COVID-19, nonche' dello |lavoro straordinario | |svolgimento dei maggiori compiti comunque |del personale delle | |connessi all'emergenza epidemiologica in |Forze di polizia e | |corso, e' autorizzata, per l'anno 2021, la |oneri connessi | |spesa di 52.240.592 euro, di cui 40.762.392 |all'impiego del | |euro per il pagamento delle indennita' di |personale delle | |ordine pubblico del personale delle Forze di|polizie locali | |polizia e degli altri oneri connessi | | |all'impiego del personale delle polizie | | |locali e 11.478.200 euro per il pagamento | | |delle prestazioni di lavoro straordinario | | |del personale delle Forze di polizia. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |352. Al fine di garantire, per il periodo di|Pagamento delle | |cui al comma 351, la funzionalita' del Corpo|prestazioni di lavoro | |nazionale dei vigili del fuoco in relazione |straordinario del | |agli accresciuti impegni connessi |personale dei vigili | |all'emergenza epidemiologica in corso, e' |del fuoco | |autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di | | |2.633.971 euro per il pagamento delle | | |prestazioni di lavoro straordinario del | | |personale dei vigili del fuoco. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |353. Al fine di dare piena attuazione alle |Pagamento delle | |misure urgenti volte a garantire, nel piu' |prestazioni di lavoro | |gravoso contesto di gestione dell'emergenza |straordinario del | |epidemiologica da COVID-19, il regolare e |personale appartenente| |pieno svolgimento delle attivita' |al Corpo di polizia | |istituzionali di trattamento e di sicurezza |penitenziaria | |negli istituti penitenziari, e' autorizzata,| | |per l'anno 2021, la spesa complessiva di | | |1.454.565 euro per il pagamento, anche in | | |deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni | | |di lavoro straordinario del personale | | |appartenente al Corpo di polizia | | |penitenziaria svolte nel periodo dal 1° | | |gennaio al 31 gennaio 2021. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |354. All'articolo 1, comma 149, primo |Incremento della | |periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. |dotazione finanziaria | |145, le parole: «18 milioni di euro» sono |del Fondo risorse | |sostituite dalle seguenti: «28 milioni di |decentrate del | |euro». |personale | | |contrattualizzato non | | |dirigente | | |dell'amministrazione | | |civile dell'Interno | +--------------------------------------------+----------------------+ |355. All'articolo 21-bis, comma 1, del |Incremento | |decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, |dell'indennita' di | |convertito, con modificazioni, dalla legge |amministrazione | |28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «5 |spettante al personale| |milioni di euro annui» sono sostituite dalle|contrattualizzato non | |seguenti: «10.000.000 di euro annui». Ai |dirigente | |fini di cui al presente comma e' autorizzata|dell'amministrazione | |la spesa di 5 milioni di euro annui a |civile dell'Interno | |decorrere dall'anno 2021. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |356. A decorrere dal 1° gennaio 2021, |Prestazione aggiuntiva| |l'INAIL, attraverso il Fondo per le vittime |ai soggetti che | |dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma |abbiano contratto | |241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, |patologia asbesto | |eroga ai soggetti gia' titolari di rendita |correlata | |erogata per una patologia asbesto-correlata | | |riconosciuta dallo stesso INAIL o dal | | |soppresso Istituto di previdenza per il | | |settore marittimo, ovvero, in caso di | | |soggetti deceduti, ai superstiti ai sensi | | |dell'articolo 85 del testo unico di cui al | | |decreto del Presidente della Repubblica 30 | | |giugno 1965, n. 1124, una prestazione | | |aggiuntiva nella misura percentuale del 15 | | |per cento della rendita in godimento. La | | |prestazione aggiuntiva e' erogata unitamente| | |al rateo di rendita corrisposto mensilmente | | |ed e' cumulabile con le altre prestazioni | | |spettanti a qualsiasi titolo sulla base | | |delle norme generali e speciali | | |dell'ordinamento. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |357. Per gli eventi accertati a decorrere |Prestazione di importo| |dal 1° gennaio 2021, l'INAIL, tramite il |fisso per i | |Fondo per le vittime dell'amianto, eroga ai |malati di mesotelioma,| |malati di mesotelioma, che abbiano contratto|che abbiano contratto | |la patologia per esposizione familiare a |la patologia per | |lavoratori impegnati nella lavorazione |esposizione familiare | |dell'amianto ovvero per esposizione |a lavoratori impegnati| |ambientale, una prestazione di importo fisso|nella lavorazione | |pari a euro 10.000 da corrispondere in |dell'amianto ovvero | |un'unica soluzione su istanza |per esposizione | |dell'interessato o degli eredi in caso di |ambientale | |decesso. L'istanza e' presentata a pena di | | |decadenza entro tre anni dalla data | | |dell'accertamento della malattia. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |358. Sono utilizzate le disponibilita' del |Utilizzabilita' del | |Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, |Fondo vittime | |della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alla |dell'amianto | |data del 31 dicembre 2020, per il pagamento | | |della prestazione aggiuntiva prevista | | |dall'articolo 1, comma 243, della citata | | |legge con riferimento agli eventi denunciati| | |fino alla predetta data e nella misura | | |stabilita dalle disposizioni vigenti nel | | |tempo e limitatamente ai ratei spettanti | | |fino al 31 dicembre 2020. Le predette | | |disponibilita' sono altresi' utilizzate per | | |il pagamento della prestazione di importo | | |fisso in un'unica soluzione di 10.000 euro a| | |favore dei malati di mesotelioma, che | | |abbiano contratto la patologia per | | |esposizione familiare a lavoratori impegnati| | |nella lavorazione dell'amianto ovvero per | | |esposizione ambientale, o dei loro eredi ai | | |sensi dell'articolo 11-quinquies del | | |decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge | | |28 febbraio 2020, n. 8, con riferimento agli| | |eventi accertati fino al 31 dicembre 2020 e | | |per i quali non sia decorso, a pena di | | |decadenza, il termine di tre anni dalla data| | |di accertamento della malattia. A decorrere | | |dal 1° gennaio 2021 non si applica | | |l'addizionale a carico delle imprese di cui | | |all'articolo 1, comma 244, della legge 24 | | |dicembre 2007, n. 244, e l'autorizzazione di| | |spesa di cui al medesimo comma 244, secondo | | |periodo, e' soppressa. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |359. Agli oneri derivanti dai commi 356 e |Utilizzo delle | |357 del presente articolo, valutati |economie derivanti | |rispettivamente in 39 milioni di euro per |dalla soppressione del| |l'anno 2021, in 40,5 milioni di euro per |finanziamento del | |l'anno 2022, in 42,15 milioni di euro per |Fondo per le vittime | |l'anno 2023, in 43,8 milioni di euro per |dell'amianto | |l'anno 2024, in 45,3 milioni di euro per | | |l'anno 2025, in 46,8 milioni di euro per | | |l'anno 2026, in 48,15 milioni di euro per | | |l'anno 2027, in 49,35 milioni di euro per | | |l'anno 2028, in 50,4 milioni di euro per | | |l'anno 2029 e in 51,45 milioni di euro annui| | |a decorrere dall'anno 2030 relativamente al | | |comma 356 e in 4,8 milioni di euro annui a | | |decorrere dall'anno 2021 relativamente al | | |comma 357, si provvede, quanto a 22 milioni | | |di euro annui a decorrere dall'anno 2021, | | |mediante le economie derivanti dalla | | |soppressione dell'autorizzazione di spesa di| | |cui all'articolo 1, comma 244, della legge | | |24 dicembre 2007, n. 244. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |360. All'articolo 1 della legge 28 dicembre |Modalita' per accedere| |2015, n. 208, dopo il comma 277 sono |alla prestazione per i| |inseriti i seguenti: |lavoratori esposti | |«277-bis. Entro sessanta giorni dalla data |all'amianto | |di entrata in vigore della presente | | |disposizione, l'INPS richiede al datore di | | |lavoro la documentazione necessaria ad | | |integrazione delle domande presentate ai | | |sensi del comma 277. Il datore di lavoro | | |adempie entro il termine perentorio di | | |novanta giorni dalla ricezione della | | |richiesta. Entro i successivi quindici | | |giorni l'INPS trasmette le istanze corredate| | |della relativa documentazione all'INAIL che,| | |entro i successivi sessanta giorni, invia | | |all'INPS le certificazioni tecniche | | |attestanti la sussistenza o meno dei | | |requisiti previsti dalla legge. | | |277-ter. All'esito della procedura indicata | | |al comma 277-bis, e comunque non oltre | | |sessanta giorni dalla ricezione delle | | |certificazioni inviate dall'INAIL, l'INPS | | |procede al monitoraggio delle domande | | |presentate, sulla base dei seguenti criteri:| | |a) la data di perfezionamento, nell'anno di | | |riferimento, dei requisiti pensionistici per| | |ciascun lavoratore interessato | | |b) l'onere previsto per l'esercizio | | |finanziario dell'anno di riferimento, | | |connesso all'anticipo pensionistico e | | |all'eventuale incremento di misura dei | | |trattamenti | | |c) la data di presentazione della domanda di| | |accesso al beneficio. | | |277-quater. Ai fini dell'individuazione di | | |eventuali scostamenti rispetto alle risorse | | |finanziarie annualmente disponibili per | | |legge, entro trenta giorni dalla conclusione| | |delle operazioni di monitoraggio, e comunque| | |con cadenza annuale, l'INPS provvede alla | | |redazione di una graduatoria dei lavoratori | | |aventi diritto al beneficio di cui al comma | | |277, tenendo conto prioritariamente della | | |data di maturazione dei requisiti | | |pensionistici agevolati e, a parita' degli | | |stessi, della data di presentazione della | | |domanda di accesso al beneficio. Qualora | | |l'onere finanziario accertato sia superiore | | |allo stanziamento previsto per l'anno di | | |riferimento, la decorrenza dei trattamenti | | |pensionistici riconosciuti ai sensi del | | |comma 277 e' differita in ragione dei | | |criteri indicati al precedente periodo del | | |presente comma e nei limiti delle risorse | | |disponibili. | | |277-quinquies. Per quanto non espressamente | | |regolato dai commi da 277-bis a 277-quater, | | |si applicano, in quanto compatibili le | | |disposizioni contenute nel decreto del | | |Ministro del lavoro e delle politiche | | |sociali, di concerto con il Ministro | | |dell'economia e delle finanze 12 maggio | | |2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.| | |158 dell'8 luglio 2016. | | |277-sexies. I soggetti di cui al comma 277 | | |che, entro il 30 giugno 2020, hanno ottenuto| | |la certificazione tecnica da parte | | |dell'INAIL circa la sussistenza dei | | |requisiti previsti dalla legge e che hanno | | |maturato, tenendo conto del riconoscimento | | |del beneficio di cui all'articolo 13, comma | | |8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, la | | |decorrenza teorica del trattamento | | |pensionistico entro il 31 dicembre 2020, | | |possono accedere al medesimo trattamento | | |entro il 31 dicembre 2021 senza attendere | | |l'esito della procedura di monitoraggio di | | |cui ai commi 277-ter e 277-quater. La | | |decorrenza dei trattamenti pensionistici | | |erogati in applicazione del presente comma | | |non puo' essere antecedente al 1° gennaio | | |2021». | | +--------------------------------------------+----------------------+ |361. In conseguenza di quanto disposto dal |Adeguamento dell'onere| |comma 360 del presente articolo, |finanziario occorrente| |all'articolo 1, comma 277, della legge 28 |per accedere alla | |dicembre 2015, n. 208, le parole: «, 8,3 |nuova prestazione per | |milioni di euro per l'anno 2024 e 2,1 |i lavoratori esposti | |milioni di euro annui a decorrere dall'anno |all'amianto | |2025» sono sostituite dalle seguenti: «, | | |11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 12,6 | | |milioni di euro per l'anno 2025, 13,5 | | |milioni di euro per l'anno 2026, 13,2 | | |milioni di euro per l'anno 2027, 12,3 | | |milioni di euro per l'anno 2028, 11,8 | | |milioni di euro per l'anno 2029 e 11 milioni| | |di euro annui a decorrere dall'anno 2030». | | +--------------------------------------------+----------------------+ |362. L'assegno di cui all'articolo 1, comma |Assegno di natalita'- | |125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, |Bonus bebe' | |secondo la disciplina prevista dall'articolo| | |1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, | | |n. 160, e' riconosciuto anche per ogni | | |figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 | | |al 31 dicembre 2021. All'onere derivante dal| | |primo periodo del presente comma, valutato | | |in 340 milioni di euro per l'anno 2021 e in | | |400 milioni di euro per l'anno 2022, si | | |provvede mediante corrispondente riduzione | | |dell'autorizzazione di spesa di cui | | |all'articolo 1, comma 339, della legge 27 | | |dicembre 2019, n. 160. L'INPS provvede, con | | |le risorse umane, strumentali e finanziarie | | |disponibili a legislazione vigente e senza | | |nuovi o maggiori oneri per la finanza | | |pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri| | |derivanti dall'attuazione del presente comma| | |e ne riferisce, con relazioni mensili, al | | |Ministro per le pari opportunita' e la | | |famiglia, al Ministro del lavoro e delle | | |politiche sociali e al Ministro | | |dell'economia e delle finanze. Nel caso in | | |cui, in sede di attuazione del presente | | |comma, si verifichino o siano in procinto di| | |verificarsi scostamenti rispetto alle | | |previsioni di spesa di 340 milioni di euro | | |per l'anno 2021 e di 400 milioni di euro per| | |l'anno 2022, con decreto del Ministro | | |dell'economia e delle finanze, di concerto | | |con i Ministri per le pari opportunita' e la| | |famiglia e del lavoro e delle politiche | | |sociali, si provvede a rideterminare | | |l'importo annuo dell'assegno e i valori | | |dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 340, | | |della legge 27 dicembre 2019, n. 160. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |363. Al comma 354 dell'articolo 1 della |Proroga del congedo | |legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono |obbligatorio di | |apportate le seguenti modificazioni: |paternita' ed | |a) al primo periodo, le parole: «anche per |elevazione della | |gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020» sono |durata da sette a | |sostituite dalle seguenti: «anche per gli |dieci giorni | |anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021» | | |b) al secondo periodo, le parole: «e a sette| | |giorni per l'anno 2020» sono sostituite | | |dalle seguenti: «a sette giorni per l'anno | | |2020 e a dieci giorni per l'anno 2021» | | |c) al terzo periodo, le parole: «Per gli | | |anni 2018, 2019 e 2020» sono sostituite | | |dalle seguenti: «Per gli anni 2018, 2019, | | |2020 e 2021». | | +--------------------------------------------+ | |364. All'onere derivante dal comma 363, | | |valutato in 151,6 milioni di euro per l'anno| | |2021, si provvede quanto a 106,1 milioni di | | |euro per l'anno 2021 mediante corrispondente| | |riduzione dell'autorizzazione di spesa di | | |cui all'articolo 1, comma 339, della legge | | |27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziata | | |dalla presente legge. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |365. Alle madri disoccupate o monoreddito |Contributo mensile | |facenti parte di nuclei familiari |alle madri disoccupate| |monoparentali con figli a carico aventi una |o monoreddito facenti | |disabilita' riconosciuta in misura non |parte di nuclei | |inferiore al 60 per cento, e' concesso un |familiari | |contributo mensile nella misura massima di |monoparentali con | |500 euro netti, per ciascuno degli anni |figli a carico aventi | |2021, 2022 e 2023. A tale fine e' |una disabilita' | |autorizzata la spesa di 5 milioni di euro |riconosciuta in misura| |per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 |non inferiore al 60 | |che costituisce limite massimo di spesa. |per cento | +--------------------------------------------+----------------------+ |366. Con decreto del Ministro del lavoro e |Procedure e criteri di| |delle politiche sociali, di concerto con il |presentazione delle | |Ministro dell'economia e delle finanze, da |domande di erogazione | |emanare entro sessanta giorni dalla data di |del contributo | |entrata in vigore della presente legge, sono| | |disciplinati i criteri per l'individuazione | | |dei destinatari e le modalita' di | | |presentazione delle domande di contributo e | | |di erogazione dello stesso anche al fine del| | |rispetto del limite di spesa di cui al comma| | |365. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |367. Per continuare ad assicurare il |Supporto | |supporto tecnico necessario allo svolgimento|all'Osservatorio | |dei compiti istituzionali dell'Osservatorio |nazionale sulla | |nazionale sulla condizione delle persone con|condizione delle | |disabilita', di cui all'articolo 3 della |persone con | |legge 3 marzo 2009, n. 18, e all'Ufficio per|disabilita' | |le politiche in favore delle persone con | | |disabilita', di cui al decreto del | | |Presidente del Consiglio dei ministri 21 | | |ottobre 2019, la segreteria tecnica gia' | | |costituita presso la soppressa Struttura di | | |missione per le politiche in favore delle | | |persone con disabilita', di cui al decreto | | |del Presidente del Consiglio dei ministri | | |del 25 ottobre 2018, gia' prorogata ai sensi| | |dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge| | |30 dicembre 2019, n. 162, e' ulteriormente | | |prorogata fino al 31 dicembre 2023. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |368. Agli oneri per i compensi degli esperti|Copertura degli oneri | |della segreteria tecnica di cui la |per il funzionamento | |Presidenza del Consiglio dei ministri si |della struttura | |avvale ai sensi dell'articolo 9, comma 2, | | |del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. | | |303, in numero non superiore a dieci, per un| | |importo omnicomprensivo per ciascun anno di | | |700.000 euro, si provvede a valere sulle | | |risorse disponibili del bilancio autonomo | | |della Presidenza del Consiglio dei ministri.| | +--------------------------------------------+----------------------+ |369. All'Unione italiana dei ciechi e degli |Contributo per | |ipovedenti ONLUS e' concesso un contributo |l'Unione italiana dei | |di 1 milione di euro per l'anno 2021. |ciechi e degli | | |ipovedenti ONLUS | +--------------------------------------------+----------------------+ |370. Al fine di sostenere l'Ente nazionale |Contributo per l'Ente | |per la protezione e l'assistenza dei |nazionale per la | |sordomuti (ENS), di cui alla legge 12 maggio|protezione e | |1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. |l'assistenza dei | |698, e al decreto del Presidente della |sordomuti (ENS) | |Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella | | |Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979,| | |e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro| | |per l'anno 2021. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |371. L'autorizzazione di spesa di cui |Incremento della | |all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge |dotazione finanziaria | |28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con |per il finanziamento | |modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.|della misura di | |26, e' incrementata di 196,3 milioni di euro|sostegno al reddito | |per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro |denominata "Reddito di| |per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro |cittadinanza" | |per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro | | |per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro | | |per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro | | |per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro | | |per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro | | |per l'anno 2028 e di 477,3 milioni di euro | | |annui a decorrere dall'anno 2029. All'onere | | |derivante dal primo periodo del presente | | |comma si provvede mediante soppressione | | |dell'autorizzazione di spesa di cui | | |all'articolo 1, comma 255, della legge 30 | | |dicembre 2018, n. 145. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |372. Per assicurare la necessaria copertura |Copertura degli | |finanziaria alla sentenza della Corte |effetti finanziari | |costituzionale n. 234 del 9 novembre 2020, |della sentenza della | |che ha ridotto da cinque a tre anni la |Corte costituzionale | |durata del periodo di applicazione delle |in materia di | |misure previste dall'articolo 1, comma 261, |trattamenti | |della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' |pensionistici | |autorizzata la spesa di 157,7 milioni di | | |euro per l'anno 2022 e di 163,4 milioni di | | |euro per l'anno 2023. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |373. All'articolo 1 della legge 10 marzo |Provvidenze a favore | |1955, n. 96, sono apportate le seguenti |dei perseguitati | |modificazioni: |politici antifascisti | |a) al primo comma, le parole: «all'8 |o razziali e dei loro | |settembre 1943» sono sostituite dalle |familiari superstiti | |seguenti: «al 25 aprile 1945» | | |b) al secondo comma, lettera b), le parole: | | |«quando per il loro reiterarsi abbiano | | |assunto carattere persecutorio continuato» | | |sono soppresse | | |c) al secondo comma, lettera d), le parole: | | |«e che abbiano comportato un periodo di | | |reclusione non inferiore ad anni uno» sono | | |soppresse | | |d) al terzo comma, le parole: «nelle | | |identiche ipotesi» sono soppresse | | |e) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: | | |«Nel caso di persecuzioni per motivi di | | |ordine razziale, gli atti di violenza o | | |sevizie subiti in Italia o all'estero di cui| | |al secondo comma, lettera c), si presumono, | | |salvo prova contraria.». | | +--------------------------------------------+----------------------+ |374. Le disposizioni di cui al comma 373 si |Decorrenza delle | |applicano a decorrere dalla data di entrata |provvidenze. | |in vigore della presente legge e non danno | | |titolo alla corresponsione di arretrati | | |riferiti ad annualita' precedenti. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |375. Il fondo di cui all'articolo 58, comma |Incremento della | |1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, |dotazione finanziaria | |convertito, con modificazioni, dalla legge 7|del Fondo indigenti | |agosto 2012, n. 134, e' incrementato di 40 | | |milioni di euro per l'anno 2021. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |376. Le procedure esecutive aventi a oggetto|Nullita' delle | |immobili realizzati in regime di edilizia |procedure esecutive su| |residenziale pubblica convenzionata e |immobili siti in piani| |agevolata che sono stati finanziati in tutto|di zona | |o in parte con risorse pubbliche sono nulle | | |se il creditore procedente non ne ha dato | | |previa formale comunicazione, tramite posta | | |elettronica certificata, agli uffici | | |competenti del comune dove sono ubicati gli | | |immobili e all'ente erogatore del | | |finanziamento territorialmente competente. | | |La nullita' e' rilevabile d'ufficio, su | | |iniziativa delle parti, degli organi | | |vigilanti avvisati ovvero dell'inquilino | | |detentore, prenotatario o socio della | | |societa' soggetta alla procedura esecutiva. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |377. Nel caso in cui l'esecuzione sia gia' |Sospensione delle | |iniziata, il giudice dell'esecuzione procede|procedure esecutive su| |alla sospensione del procedimento esecutivo |immobili siti in piani| |nelle modalita' di cui al comma 376 per |di zona | |consentire ai soggetti di cui al citato | | |comma 376 di intervenire nella relativa | | |procedura al fine di tutelare la finalita' | | |sociale degli immobili e sospendere la | | |vendita degli stessi. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |378. Se la procedura ha avuto inizio su |Cause di | |istanza dell'istituto di credito presso il |improcedibilita' della| |quale e' stato acceso il mutuo fondiario, il|procedura esecutiva | |giudice verifica d'ufficio la rispondenza |ovvero della procedura| |del contratto di mutuo stipulato ai criteri |concorsuale avviata | |di cui all'articolo 44 della legge 5 agosto |delle procedure | |1978, n. 457, e l'inserimento dell'ente |esecutive su immobili | |creditore nell'elenco delle banche |siti in piani di zona:| |convenzionate presso il Ministero delle | | |infrastrutture e dei trasporti. La mancanza | | |di uno solo dei due requisiti citati | | |determina l'immediata improcedibilita' della| | |procedura esecutiva ovvero della procedura | | |concorsuale avviata. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |379. In relazione a immobili di cui ai commi|Verifiche da parte del| |da 376 a 378, qualora vi siano pendenti |giudice competente | |procedure concorsuali, il giudice competente|delle procedure | |sospende il relativo procedimento al fine di|concorsuali pendenti | |procedere alle verifiche definite dai |su immobili siti in | |medesimi commi da 376 a 378. |piani di zona | +--------------------------------------------+----------------------+ |380. Dal 1° gennaio 2022, l'aliquota |Indennizzo per | |contributiva di cui all'articolo 5, comma 2,|cessazione attivita' | |del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. |commerciale | |207, e' dovuta nella misura dello 0,48 per | | |cento. Resta salvo il meccanismo di | | |adeguamento disciplinato dall'articolo 1, | | |comma 284, della legge 30 dicembre 2018, n. | | |145. La contribuzione di cui al primo | | |periodo del presente comma per la quota pari| | |allo 0,46 per cento e' destinata al | | |finanziamento del Fondo di cui all'articolo | | |5, comma 1, del citato decreto legislativo | | |n. 207 del 1996, mentre la restante quota | | |pari allo 0,02 per cento e' devoluta alla | | |Gestione dei contributi e delle prestazioni | | |previdenziali degli esercenti attivita' | | |commerciali. Per effetto della mancata | | |applicazione per l'anno 2021 delle | | |disposizioni di cui all'articolo 1, comma | | |284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, | | |e' previsto un finanziamento a carico del | | |bilancio dello Stato a favore del Fondo di | | |cui all'articolo 5, comma 1, del citato | | |decreto legislativo n. 207 del 1996, pari a | | |167,7 milioni di euro per l'anno 2021. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |381. Per l'anno 2021, al locatore di un |Contributi per la | |immobile adibito a uso abitativo, situato in|riduzione dell'importo| |un comune ad alta tensione abitativa, che |del canone del | |costituisca l'abitazione principale del |contratto di locazione| |locatario, in caso di riduzione dell'importo|di unita' immobiliari | |del contratto di locazione e' riconosciuto, |residenziali | |nel limite massimo di spesa di cui al comma | | |384, un contributo a fondo perduto fino al | | |50 per cento della riduzione del canone, | | |entro il limite massimo annuo di 1.200 euro | | |per ciascun locatore. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |382. Ai fini del riconoscimento del |Procedura sulla | |contributo di cui al comma 381, il locatore |comunicazione per | |comunica, in via telematica, all'Agenzia |l'erogazione del | |delle entrate la rinegoziazione del canone |contributo | |di locazione e ogni altra informazione utile| | |ai fini dell'erogazione del contributo. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |383. Con provvedimento del direttore |Modalita' di | |dell'Agenzia delle entrate, da adottare |attuazione e | |entro sessanta giorni dalla data di entrata |monitoraggio della | |in vigore della presente legge, sono |comunicazione | |individuate le modalita' di attuazione dei | | |commi 381 e 382 e la percentuale di | | |riduzione del canone di locazione mediante | | |riparto proporzionale in relazione alle | | |domande presentate, anche ai fini del | | |rispetto del limite di spesa di cui al comma| | |384, nonche' le modalita' di monitoraggio | | |delle comunicazioni di cui al comma 382. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |384. Per le finalita' di cui al comma 1 e' |Copertura oneri della | |autorizzata la spesa di 50 milioni di euro |misura | |per l'anno 2021. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |385. All'articolo 1, comma 333, della legge |Stabilizzazione del | |27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: |contributo per il | |«per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti:|Progetto Filippide | |«e a 500.000 euro annui a decorrere | | |dall'anno 2021». | | +--------------------------------------------+----------------------+ |386. Nelle more della riforma degli |Istituzione | |ammortizzatori sociali, e' istituita in via |dell'indennita' | |sperimentale per il triennio 2021-2023 |straordinaria di | |l'indennita' straordinaria di continuita' |continuita' reddituale| |reddituale e operativa (ISCRO), in favore |e operativa (ISCRO) | |dei soggetti di cui al comma 387. | | |L'indennita' e' erogata dall'Istituto | | |nazionale della previdenza sociale (INPS). | | +--------------------------------------------+----------------------+ |387. L'indennita' e' riconosciuta, previa |Ambito dell'indennita'| |domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione |straordinaria di | |separata di cui all'articolo 2, comma 26, |continuita' reddituale| |della legge 8 agosto 1995, n. 335, che |e operativa (ISCRO) | |esercitano per professione abituale | | |attivita' di lavoro autonomo di cui al comma| | |1 dell'articolo 53 del testo unico delle | | |imposte sui redditi, di cui al decreto del | | |Presidente della Repubblica 22 dicembre | | |1986, n. 917. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |388. L'indennita' e' riconosciuta, ai sensi |Requisiti | |del comma 397, ai soggetti di cui al comma |dell'indennita' | |387 che presentano i seguenti requisiti: |straordinaria di | |a) non essere titolari di trattamento |continuita' reddituale| |pensionistico diretto e non essere |e operativa (ISCRO) | |assicurati presso altre forme previdenziali | | |obbligatorie | | |b) non essere beneficiari di reddito di | | |cittadinanza di cui al decreto-legge 28 | | |gennaio 2019, n. 4, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.| | |26 | | |c) avere prodotto un reddito di lavoro | | |autonomo, nell'anno precedente alla | | |presentazione della domanda, inferiore al 50| | |per cento della media dei redditi da lavoro | | |autonomo conseguiti nei tre anni precedenti | | |all'anno precedente alla presentazione della| | |domanda | | |d) aver dichiarato, nell'anno precedente | | |alla presentazione della domanda, un reddito| | |non superiore a 8.145 euro, annualmente | | |rivalutato sulla base della variazione | | |dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per | | |le famiglie degli operai e degli impiegati | | |rispetto all'anno precedente | | |e) essere in regola con la contribuzione | | |previdenziale obbligatoria | | |f) essere titolari di partita IVA attiva da | | |almeno quattro anni, alla data di | | |presentazione della domanda, per l'attivita'| | |che ha dato titolo all'iscrizione alla | | |gestione previdenziale in corso. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |389. La domanda e' presentata dal lavoratore|Modalita' per ottenere| |all'INPS in via telematica entro il 31 |erogazione | |ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e |dell'indennita' | |2023. Nella domanda sono autocertificati i |straordinaria di | |redditi prodotti per gli anni di interesse. |continuita' reddituale| |L'INPS comunica all'Agenzia delle entrate i |e operativa (ISCRO) | |dati identificativi dei soggetti che hanno | | |presentato domanda per la verifica dei | | |requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica | | |all'INPS l'esito dei riscontri effettuati | | |sulla verifica dei requisiti reddituali con | | |le modalita' e nei termini definiti mediante| | |accordi di cooperazione tra le parti. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |390. I requisiti di cui al comma 388, |Mantenimento requisiti| |lettere a) e b), devono essere mantenuti |dell'indennita' | |anche durante la percezione dell'indennita'.|straordinaria di | | |continuita' reddituale| | |e operativa (ISCRO) | +--------------------------------------------+----------------------+ |391. L'indennita', pari al 25 per cento, su |Entita' percentuale e | |base semestrale, dell'ultimo reddito |durata erogazione | |certificato dall'Agenzia delle entrate, |dell'indennita' | |spetta a decorrere dal primo giorno |straordinaria di | |successivo alla data di presentazione della |continuita' reddituale| |domanda ed e' erogata per sei mensilita' e |e operativa (ISCRO) | |non comporta accredito di contribuzione | | |figurativa. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |392. L'importo di cui al comma 391 non puo' |Limiti minimo e | |in ogni caso superare il limite di 800 euro |massimo dell'importo | |mensili e non puo' essere inferiore a 250 |erogato | |euro mensili. |dell'indennita' | | |straordinaria di | | |continuita' reddituale| | |e operativa (ISCRO) | +--------------------------------------------+----------------------+ |393. I limiti di importo di cui al comma 392|Rivalutazione | |sono annualmente rivalutati sulla base della|dell'importo | |variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al |dell'indennita' | |consumo per le famiglie degli operai e degli|straordinaria di | |impiegati rispetto all'anno precedente. |continuita' reddituale| | |e operativa (ISCRO) | +--------------------------------------------+----------------------+ |394. La prestazione puo' essere richiesta |Frequenza dell'istanza| |una sola volta nel triennio. |volta ad ottenere la | | |prestazione | | |dell'indennita' | | |straordinaria di | | |continuita' reddituale| | |e operativa (ISCRO) | +--------------------------------------------+----------------------+ |395. La cessazione della partita IVA nel |Cessazione | |corso dell'erogazione dell'indennita' |dell'erogazione | |determina l'immediata cessazione della |dell'indennita' | |stessa, con recupero delle mensilita' |straordinaria di | |eventualmente erogate dopo la data in cui e'|continuita' reddituale| |cessata l'attivita'. |e operativa (ISCRO) | +--------------------------------------------+----------------------+ |396. L'indennita' di cui ai commi da 386 a |Non concorrenza alla | |395 non concorre alla formazione del reddito|formazione del reddito| |ai sensi del testo unico delle imposte sui |dell'indennita' | |redditi, di cui al decreto del Presidente |straordinaria di | |della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. |continuita' reddituale| | |e operativa (ISCRO) | +--------------------------------------------+----------------------+ |397. L'indennita' di cui ai commi da 386 a |Limite di spesa | |395 e' riconosciuta nel limite di spesa di |massimo | |70,4 milioni per l'anno 2021, di 35,1 |dell'indennita' | |milioni di euro per l'anno 2022, di 19,3 |straordinaria di | |milioni di euro per l'anno 2023 e di 3,9 |continuita' reddituale| |milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS |e operativa (ISCRO) | |provvede al monitoraggio del rispetto del | | |predetto limite di spesa comunicando i | | |risultati di tale attivita' al Ministero del| | |lavoro e delle politiche sociali e al | | |Ministero dell'economia e delle finanze. | | |Qualora dal predetto monitoraggio emerga il | | |verificarsi di scostamenti, anche in via | | |prospettica, rispetto al limite di spesa di | | |cui al primo periodo, non sono adottati | | |altri provvedimenti di concessione | | |dell'indennita'. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |398. Per far fronte agli oneri derivanti dal|Copertura finanziaria | |comma 397 e' disposto un aumento |mediante contributo | |dell'aliquota di cui all'articolo 59, comma |applicato sul reddito | |16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, |da lavoro autonomo | |per i soggetti di cui al comma 387 del | | |presente articolo pari a 0,26 punti | | |percentuali nel 2021 e pari a 0,51 punti | | |percentuali per ciascuno degli anni 2022 e | | |2023. Il contributo e' applicato sul reddito| | |da lavoro autonomo di cui all'articolo 53, | | |comma 1, del testo unico delle imposte sui | | |redditi, di cui al decreto del Presidente | | |della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, | | |con gli stessi criteri stabiliti ai fini | | |dell'imposta sul reddito delle persone | | |fisiche, quale risulta dalla relativa | | |dichiarazione annuale dei redditi e dagli | | |accertamenti definitivi. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |399. Il Ministero del lavoro e delle |Monitoraggio | |politiche sociali effettua annualmente, |sull'attuazione degli | |senza nuovi o maggiori oneri a carico della |interventi per il | |finanza pubblica, il monitoraggio sullo |riconoscimento | |stato di attuazione degli interventi di cui |dell'indennita' | |ai commi da 386 a 398 al fine di valutarne |straordinaria di | |gli effetti sulla continuita' e la ripresa |continuita' reddituale| |delle attivita' dei lavoratori autonomi e |e operativa (ISCRO) | |proporre eventuali revisioni in base | | |all'evoluzione del mercato del lavoro e | | |della dinamica sociale. | | +--------------------------------------------+----------------------+ |400. L'erogazione dell'indennita' di cui ai |Modalita' e criteri | |commi da 386 a 395 e' accompagnata dalla |per la definizione dei| |partecipazione a percorsi di aggiornamento |percorsi di | |professionale. Con decreto del Ministro del |aggiornamento | |lavoro e delle politiche sociali, di |professionale | |concerto con il Ministro dell'economia e | | |delle finanze, previa intesa in sede di | | |Conferenza permanente per i rapporti tra lo | | |Stato, le regioni e le province autonome di | | |Trento e di Bolzano, da adottare entro | | |sessanta giorni dalla data di entrata in | | |vigore della presente legge, sono | | |individuati i criteri e le modalita' di | | |definizione dei percorsi di aggiornamento | | |professionale e del loro finanziamento. | | |L'Agenzia nazionale per le politiche attive | | |del lavoro monitora la partecipazione ai | | |percorsi di aggiornamento professionale dei | | |beneficiari dell'indennita' di cui ai commi | | |da 386 a 395. | | +--------------------------------------------+----------------------+