art. 1 (commi 301-400)
    

+--------------------------------------------+----------------------+
|301. Le domande di accesso ai trattamenti di|Modalita' di          |
|cui al comma 300 devono essere inoltrate    |presentazione delle   |
|all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine|domande concessione   |
|del mese successivo a quello in cui ha avuto|del trattamento       |
|inizio il periodo di sospensione o di       |ordinario di          |
|riduzione dell'attivita' lavorativa. In fase|integrazione          |
|di prima applicazione, il termine di        |salariale,            |
|decadenza di cui al presente comma e'       |dell'assegno ordinario|
|fissato entro la fine del mese successivo a |e del trattamento di  |
|quello di entrata in vigore della presente  |integrazione salariale|
|legge.                                      |in deroga             |
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|302. In caso di pagamento diretto delle     |Procedura per il      |
|prestazioni da parte dell'INPS, il datore di|pagamento diretto da  |
|lavoro e' tenuto ad inviare all'Istituto    |parte dell'INPS della |
|tutti i dati necessari per il pagamento o   |prestazione al        |
|per il saldo dell'integrazione salariale    |dipendente            |
|entro la fine del mese successivo a quello  |                      |
|in cui e' collocato il periodo di           |                      |
|integrazione salariale, ovvero, se          |                      |
|posteriore, entro il termine di trenta      |                      |
|giorni dall'adozione del provvedimento di   |                      |
|concessione. In sede di prima applicazione, |                      |
|i termini di cui al presente comma sono     |                      |
|rinviati al trentesimo giorno successivo    |                      |
|alla data di entrata in vigore della        |                      |
|presente legge, se tale ultima data e'      |                      |
|posteriore a quella di cui al primo periodo.|                      |
|Trascorsi inutilmente i predetti termini, il|                      |
|pagamento della prestazione e gli oneri ad  |                      |
|essa connessi rimangono a carico del datore |                      |
|di lavoro inadempiente.                     |                      |
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|303. I fondi di cui all'articolo 27 del     |Modalita' di          |
|decreto legislativo 14 settembre 2015, n.   |erogazione            |
|148, garantiscono l'erogazione dell'assegno |dell'assegno da parte |
|ordinario di cui al comma 300 con le        |dei Fondi di          |
|medesime modalita' di cui ai commi da 299 a |solidarieta'          |
|314 del presente articolo, ovvero per una   |bilaterali non        |
|durata massima di dodici settimane collocate|istituiti presso      |
|nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 |l'INPS                |
|e il 30 giugno 2021. Il concorso del        |                      |
|bilancio dello Stato agli oneri finanziari  |                      |
|relativi alla predetta prestazione e'       |                      |
|stabilito nel limite massimo di 900 milioni |                      |
|di euro per l'anno 2021; tale importo e'    |                      |
|assegnato ai rispettivi fondi con decreto   |                      |
|del Ministro del lavoro e delle politiche   |                      |
|sociali, di concerto con il Ministro        |                      |
|dell'economia e delle finanze. Le risorse di|                      |
|cui al presente comma sono trasferite ai    |                      |
|rispettivi fondi con uno o piu' decreti del |                      |
|Ministero del lavoro e delle politiche      |                      |
|sociali, di concerto con il Ministero       |                      |
|dell'economia e delle finanze, previo       |                      |
|monitoraggio da parte dei fondi stessi      |                      |
|dell'andamento del costo della prestazione, |                      |
|relativamente alle istanze degli aventi     |                      |
|diritto, nel rispetto del limite di spesa e |                      |
|secondo le indicazioni fornite dal Ministero|                      |
|del lavoro e delle politiche sociali.       |                      |
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|304. Il trattamento di cassa integrazione   |Deroghe per la        |
|salariale operai agricoli (CISOA), di cui   |concessione del       |
|all'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-  |trattamento di cassa  |
|legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con |integrazione salariale|
|modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  |operai agricoli       |
|n. 27, richiesto per eventi riconducibili   |(CISOA)               |
|all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e'|                      |
|concesso, in deroga ai limiti di fruizione  |                      |
|riferiti al singolo lavoratore e al numero  |                      |
|di giornate lavorative da svolgere presso la|                      |
|stessa azienda di cui all'articolo 8 della  |                      |
|legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata |                      |
|massima di novanta giorni, nel periodo      |                      |
|compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30     |                      |
|giugno 2021. La domanda di CISOA deve essere|                      |
|presentata, a pena di decadenza, entro la   |                      |
|fine del mese successivo a quello in cui ha |                      |
|avuto inizio il periodo di sospensione      |                      |
|dell'attivita' lavorativa. I periodi di     |                      |
|integrazione precedentemente richiesti e    |                      |
|autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma |                      |
|8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,|                      |
|convertito, con modificazioni, dalla legge  |                      |
|13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche   |                      |
|parzialmente, in periodi successivi al 31   |                      |
|dicembre 2020 sono imputati ai novanta      |                      |
|giorni stabiliti dal presente comma. In fase|                      |
|di prima applicazione, il termine di        |                      |
|decadenza di cui al presente comma e'       |                      |
|fissato entro la fine del mese successivo a |                      |
|quello di entrata in vigore della presente  |                      |
|legge. I periodi di integrazione autorizzati|                      |
|ai sensi del citato decreto-legge n. 104 del|                      |
|2020, convertito, con modificazioni, dalla  |                      |
|legge n. 126 del 2020, e ai sensi dei commi |                      |
|da 299 a 314 del presente articolo sono     |                      |
|computati ai fini del raggiungimento del    |                      |
|requisito delle 181 giornate di effettivo   |                      |
|lavoro previsto dall'articolo 8 della legge |                      |
|8 agosto 1972, n. 457.                      |                      |
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|305. I benefici di cui ai commi da 299 a 314|Soggetti ammessi agli |
|del presente articolo sono riconosciuti     |interventi di         |
|anche in favore dei lavoratori assunti dopo |integrazione salariale|
|il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza    |con causale COVID-19 e|
|alla data di entrata in vigore della        |agli sgravi           |
|presente legge.                             |contributivi per i    |
|                                            |datori di lavoro che  |
|                                            |non richiedano gli    |
|                                            |interventi di         |
|                                            |integrazione salariale|
+--------------------------------------------+----------------------+
|306. Ai datori di lavoro privati, con       |Esonero parziale dal  |
|esclusione di quelli del settore agricolo,  |versamento dei        |
|che non richiedono i trattamenti di cui al  |contributi            |
|comma 300, ferma restando l'aliquota di     |previdenziali a carico|
|computo delle prestazioni pensionistiche, e'|dei datori di lavoro  |
|riconosciuto l'esonero dal versamento dei   |del settore privato,  |
|contributi previdenziali a loro carico di   |con esclusione di     |
|cui all'articolo 3 del decreto-legge 14     |quello agricolo, a    |
|agosto 2020, n. 104, convertito, con        |condizione che i      |
|modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, |medesimi datori non   |
|n. 126, per un ulteriore periodo massimo di |richiedano i suddetti |
|otto settimane, fruibili entro il 31 marzo  |interventi di         |
|2021, nei limiti delle ore di integrazione  |integrazione salariale|
|salariale gia' fruite nei mesi di maggio e  |                      |
|giugno 2020, con esclusione dei premi e dei |                      |
|contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e|                      |
|applicato su base mensile.                  |                      |
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|307. I datori di lavoro privati che abbiano |Opzione per accedere  |
|richiesto l'esonero dal versamento dei      |ai trattamenti di     |
|contributi previdenziali ai sensi           |integrazione salariale|
|dell'articolo 12, comma 14, del             |                      |
|decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,      |                      |
|convertito, con modificazioni, dalla legge  |                      |
|18 dicembre 2020, n. 176, possono rinunciare|                      |
|per la frazione di esonero richiesto e non  |                      |
|goduto e contestualmente presentare domanda |                      |
|per accedere ai trattamenti di integrazione |                      |
|salariale di cui ai commi da 299 a 314 del  |                      |
|presente articolo.                          |                      |
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|308. Il beneficio previsto dai commi 306 e  |Preventiva            |
|307 e' concesso ai sensi della sezione 3.1  |autorizzazione della  |
|della Comunicazione della Commissione       |Commissione europea   |
|europea recante un «Quadro temporaneo per le|per il riconoscimento |
|misure di aiuto di Stato a sostegno         |dello sgravio         |
|dell'economia nell'attuale emergenza del    |contributivo          |
|COVID-19» e nei limiti e alle condizioni di |                      |
|cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia|                      |
|delle disposizioni di cui ai commi 306 e 307|                      |
|del presente articolo e' subordinata        |                      |
|all'autorizzazione della Commissione        |                      |
|europea, ai sensi dell'articolo 108,        |                      |
|paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento |                      |
|dell'Unione europea.                        |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|309. Fino al 31 marzo 2021 resta precluso   |Estensione della      |
|l'avvio delle procedure di cui agli articoli|preclusione ai datori |
|4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.    |di lavoro di avviare  |
|223, e restano altresi' sospese le procedure|le procedure di       |
|pendenti avviate successivamente alla data  |licenziamento         |
|del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi|collettivo e di       |
|in cui il personale interessato dal recesso,|esercitare la facolta'|
|gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a|di recedere dal       |
|seguito di subentro di nuovo appaltatore in |contratto per         |
|forza di legge, di contratto collettivo     |giustificato motivo   |
|nazionale di lavoro o di clausola del       |oggettivo, salvo      |
|contratto di appalto.                       |specifiche eccezioni. |
+--------------------------------------------+----------------------+
|310. Fino alla medesima data di cui al comma|Estensione della      |
|309, resta, altresi', preclusa al datore di |preclusione ai datori |
|lavoro, indipendentemente dal numero dei    |di lavoro di recedere |
|dipendenti, la facolta' di recedere dal     |dal contratto per     |
|contratto per giustificato motivo oggettivo |giustificato motivo   |
|ai sensi dell'articolo 3 della legge 15     |oggettivo             |
|luglio 1966, n. 604, e restano altresi'     |                      |
|sospese le procedure in corso di cui        |                      |
|all'articolo 7 della medesima legge.        |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|311. Le sospensioni e le preclusioni di cui |Non operativita' delle|
|ai commi 309 e 310 non si applicano nelle   |preclusioni e delle   |
|ipotesi di licenziamenti motivati dalla     |sospensioni nelle     |
|cessazione definitiva dell'attivita'        |ipotesi di            |
|dell'impresa, conseguenti alla messa in     |licenziamenti motivati|
|liquidazione della societa' senza           |                      |
|continuazione, anche parziale,              |                      |
|dell'attivita', nei casi in cui nel corso   |                      |
|della liquidazione non si configuri la      |                      |
|cessione di un complesso di beni o attivita'|                      |
|che possano configurare un trasferimento    |                      |
|d'azienda o di un ramo di essa ai sensi     |                      |
|dell'articolo 2112 del codice civile, o     |                      |
|nelle ipotesi di accordo collettivo         |                      |
|aziendale, stipulato dalle organizzazioni   |                      |
|sindacali comparativamente piu'             |                      |
|rappresentative a livello nazionale, di     |                      |
|incentivo alla risoluzione del rapporto di  |                      |
|lavoro, limitatamente ai lavoratori che     |                      |
|aderiscono al predetto accordo; a detti     |                      |
|lavoratori e' comunque riconosciuto il      |                      |
|trattamento di cui all'articolo 1 del       |                      |
|decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.    |                      |
|Sono altresi' esclusi dal divieto i         |                      |
|licenziamenti intimati in caso di           |                      |
|fallimento, quando non sia previsto         |                      |
|l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero|                      |
|ne sia disposta la cessazione. Nel caso in  |                      |
|cui l'esercizio provvisorio sia disposto per|                      |
|uno specifico ramo dell'azienda, sono       |                      |
|esclusi dal divieto i licenziamenti         |                      |
|riguardanti i settori non compresi nello    |                      |
|stesso.                                     |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|312. Il trattamento di cui ai commi 300 e   |Limiti di spesa       |
|304 e' concesso nel limite massimo di spesa |massimi relativi agli |
|pari a 3.926,5 milioni di euro per l'anno   |interventi di         |
|2021, ripartito in 2.576,8 milioni di euro  |integrazione salariale|
|per i trattamenti di cassa integrazione     |con causale COVID-19  |
|ordinaria e assegno ordinario, in 1.067,7   |                      |
|milioni di euro per i trattamenti di cassa  |                      |
|integrazione in deroga e in 282 milioni di  |                      |
|euro per i trattamenti di CISOA. L'INPS     |                      |
|provvede al monitoraggio del limite di spesa|                      |
|di cui al presente comma. Qualora dal       |                      |
|predetto monitoraggio emerga che e' stato   |                      |
|raggiunto anche in via prospettica il limite|                      |
|di spesa, l'INPS non prende in              |                      |
|considerazione ulteriori domande.           |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|313. All'onere derivante dai commi 303 e    |Copertura finanziaria |
|312, pari a 4.826,5 milioni di euro per     |per gli interventi di |
|l'anno 2021 in termini di saldo netto da    |integrazione salariale|
|finanziare e a 3.034,8 milioni di euro per  |con causale COVID-19 e|
|l'anno 2021 in termini di indebitamento     |gli sgravi            |
|netto e fabbisogno delle amministrazioni    |contributivi per i    |
|pubbliche, si provvede mediante utilizzo    |datori di lavoro che  |
|delle risorse del fondo di cui al comma 299.|non richiedano gli    |
|                                            |interventi di         |
|                                            |integrazione salariale|
+--------------------------------------------+----------------------+
|314. Alle minori entrate derivanti dai commi|Quantificazione delle |
|da 306 a 308, valutate in 155,6 milioni di  |minori entrate        |
|euro per l'anno 2021, si provvede mediante  |derivanti dallo       |
|utilizzo delle risorse del fondo di cui al  |sgravio contributivo  |
|comma 299.                                  |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|315. Ai lavoratori marittimi di cui         |Sostegno al reddito in|
|all'articolo 115 del codice della           |favore dei lavoratori |
|navigazione imbarcati su navi adibite alla  |marittimi imbarcati su|
|pesca marittima e alla pesca in acque       |navi adibite alla     |
|interne e lagunari, compresi i soci         |pesca marittima e alla|
|lavoratori di cooperative della piccola     |pesca in acque interne|
|pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n.   |e lagunari            |
|250, nonche' agli armatori e ai proprietari |                      |
|armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi |                      |
|gestita, e ai pescatori autonomi non        |                      |
|titolari di pensione e non iscritti ad altre|                      |
|forme previdenziali obbligatorie, ad        |                      |
|esclusione della Gestione separata di cui   |                      |
|all'articolo 2, comma 26, della legge 8     |                      |
|agosto 1995, n. 335, che sospendono o       |                      |
|riducono l'attivita' lavorativa o che hanno |                      |
|subito una riduzione del reddito per eventi |                      |
|riconducibili all'emergenza epidemiologica  |                      |
|da COVID-19, e' concesso un trattamento di  |                      |
|sostegno al reddito, per la durata massima  |                      |
|di novanta giorni, nel periodo compreso tra |                      |
|il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Il  |                      |
|trattamento di cui al presente comma e'     |                      |
|incompatibile con i trattamenti di cui ai   |                      |
|commi da 299 a 314 del presente articolo,   |                      |
|con le prestazioni di cassa integrazione in |                      |
|deroga e con le prestazioni del Fondo di    |                      |
|integrazione salariale di cui al decreto del|                      |
|Ministro del lavoro e delle politiche       |                      |
|sociali n. 94343 del 3 febbraio 2016 e di   |                      |
|altri Fondi di solidarieta' bilaterali di   |                      |
|cui al decreto legislativo 14 settembre     |                      |
|2015, n. 148.                               |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|316. Per gli armatori e i proprietari       |Sostegno al reddito in|
|armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi |favore degli armatori |
|gestita, per i soci lavoratori autonomi di  |e dei proprietari     |
|cooperative della piccola pesca di cui alla |armatori, imbarcati   |
|legge 13 marzo 1958, n. 250, e per i        |sulla nave da essi    |
|pescatori autonomi la riduzione del reddito |gestita, dei pescatori|
|del primo semestre 2021 deve risultare      |autonomi non titolari |
|almeno pari al 33 per cento rispetto al     |di pensione e non     |
|reddito del primo semestre 2019. A tal fine |iscritti ad altre     |
|il reddito e' individuato secondo il        |forme previdenziali   |
|principio di cassa come differenza tra i    |obbligatorie ad       |
|ricavi e i compensi percepiti e le spese    |esclusione della      |
|sostenute nell'esercizio dell'attivita'.    |Gestione separata INPS|
|                                            |e dei soci lavoratori |
|                                            |autonomi di           |
|                                            |cooperative della     |
|                                            |piccola pesca         |
+--------------------------------------------+----------------------+
|317. La domanda deve essere presentata      |Modalita' di accesso  |
|all'INPS, per i lavoratori subordinati,     |al sostegno al reddito|
|entro il termine di decadenza della fine del|in favore dei         |
|mese successivo a quello in cui ha avuto    |lavoratori della pesca|
|inizio il periodo di sospensione o di       |                      |
|riduzione dell'attivita' lavorativa e, per i|                      |
|lavoratori di cui al comma 316, entro il 30 |                      |
|settembre 2021.                             |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|318. Il trattamento di cui al comma 315 non |Non concorrenza alla  |
|concorre alla formazione del reddito ed e'  |formazione del reddito|
|riconosciuto, per i lavoratori subordinati, |del sostegno in favore|
|nella misura pari agli importi massimi      |dei lavoratori        |
|mensili del trattamento di integrazione     |marittimi imbarcati su|
|salariale e, per i lavoratori di cui al     |navi adibite alla     |
|comma 316, nella misura di 40 euro netti al |pesca marittima e alla|
|giorno. Il trattamento non da' luogo        |pesca in acque interne|
|all'accredito della contribuzione figurativa|e lagunari            |
|ne' al pagamento dell'assegno per il nucleo |                      |
|familiare.                                  |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|319. Il trattamento di cui al comma 315 e'  |Limite massimo di     |
|concesso nel limite massimo di spesa di 31,1|spesa per il sostegno |
|milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS     |in favore dei         |
|provvede al monitoraggio del rispetto del   |lavoratori marittimi  |
|limite di spesa di cui al primo periodo e   |imbarcati su navi     |
|qualora dal monitoraggio emerga che e' stato|adibite alla pesca    |
|raggiunto anche in via prospettica il limite|marittima e alla pesca|
|di spesa, l'INPS non prende in              |in acque interne e    |
|considerazione ulteriori domande.           |lagunari              |
+--------------------------------------------+----------------------+
|320. A decorrere dall'esercizio finanziario |Finanziamento per     |
|2021 e' autorizzata la spesa di 10 milioni  |ANPAL Servizi Spa     |
|di euro annui in favore dell'Agenzia        |                      |
|nazionale per le politiche attive del       |                      |
|lavoro, quale contributo per il             |                      |
|funzionamento della societa' ANPAL Servizi  |                      |
|Spa.                                        |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|321. Per l'esercizio finanziario 2021, in   |Finanziamento Istituti|
|linea con quanto disposto dall'articolo 18  |di patronato e        |
|del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,   |assistenza sociale    |
|convertito, con modificazioni, dalla legge  |                      |
|13 ottobre 2020, n. 126, gli specifici      |                      |
|stanziamenti iscritti nello stato di        |                      |
|previsione del Ministero del lavoro e delle |                      |
|politiche sociali per il finanziamento degli|                      |
|Istituti di patronato di cui al comma 1     |                      |
|dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, |                      |
|n. 152, sono complessivamente incrementati  |                      |
|di ulteriori 15 milioni di euro. Tale somma |                      |
|e' erogata nel suo intero ammontare entro il|                      |
|primo semestre dell'anno 2021, con apposito |                      |
|decreto del Ministero del lavoro e delle    |                      |
|politiche sociali, di concerto con il       |                      |
|Ministero dell'economia e delle finanze, da |                      |
|adottare entro sessanta giorni dalla data di|                      |
|entrata in vigore della presente legge.     |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|322. Al fine di contribuire all'accoglienza |Istituzione del Fondo |
|di genitori detenuti con bambini al seguito |per il finanziamento  |
|in case-famiglia protette ai sensi          |dell'accoglienza di   |
|dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, |genitori detenuti con |
|n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza |bambini al seguito in |
|residenziale dei nuclei mamma-bambino, e'   |case-famiglia         |
|istituito, nello stato di previsione del    |                      |
|Ministero della giustizia, un fondo con una |                      |
|dotazione pari a 1,5 milioni di euro per    |                      |
|ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.      |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|323. Con decreto del Ministro della         |Modalita' e criteri   |
|giustizia, da adottare entro due mesi dalla |del riparto delle     |
|data di entrata in vigore della presente    |risorse tra le regioni|
|legge, di concerto con il Ministro          |per il finanziamento  |
|dell'economia e delle finanze, sentita la   |dell'accoglienza di   |
|Conferenza unificata di cui all'articolo 8  |genitori detenuti con |
|del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  |bambini al seguito in |
|281, le risorse del fondo di cui al comma   |case-famiglia         |
|322 del presente articolo sono ripartite tra|                      |
|le regioni, secondo criteri e modalita'     |                      |
|fissati dallo stesso decreto anche al fine  |                      |
|di rispettare il limite di spesa massima di |                      |
|cui al medesimo comma 322.                  |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|324. Al fine di favorire la transizione     |Istituzione del Fondo |
|occupazionale mediante il potenziamento     |per l'attuazione di   |
|delle politiche attive del lavoro e di      |misure relative alle  |
|sostenere il percorso di riforma degli      |politiche attive      |
|ammortizzatori sociali, nello stato di      |rientranti tra quelle |
|previsione del Ministero del lavoro e delle |ammissibili dalla     |
|politiche sociali, per il successivo        |Commissione europea   |
|trasferimento all'Agenzia nazionale delle   |nell'ambito del       |
|politiche attive del lavoro (ANPAL) per le  |programma React EU    |
|attivita' di competenza, e' istituito un    |                      |
|fondo denominato «Fondo per l'attuazione di |                      |
|misure relative alle politiche attive       |                      |
|rientranti tra quelle ammissibili dalla     |                      |
|Commissione europea nell'ambito del         |                      |
|programma React EU», con una dotazione di   |                      |
|500 milioni di euro nell'anno 2021. Nei     |                      |
|limiti delle risorse residue di cui al primo|                      |
|periodo pari, al netto delle risorse        |                      |
|utilizzate ai sensi del comma 325, a 233    |                      |
|milioni di euro per l'anno 2021, e'         |                      |
|istituito un programma denominato «Garanzia |                      |
|di occupabilita' dei lavoratori» (GOL),     |                      |
|quale programma nazionale di presa in carico|                      |
|finalizzata all'inserimento occupazionale,  |                      |
|mediante l'erogazione di servizi specifici  |                      |
|di politica attiva del lavoro, nell'ambito  |                      |
|del patto di servizio di cui all'articolo 20|                      |
|del decreto legislativo 14 settembre 2015,  |                      |
|n. 150. Le misure di assistenza intensiva   |                      |
|nella ricerca di lavoro, di cui all'articolo|                      |
|23 del citato decreto legislativo n. 150 del|                      |
|2015, sono rideterminate nell'ambito del    |                      |
|programma nazionale di cui al presente      |                      |
|comma. Con decreto del Ministro del lavoro e|                      |
|delle politiche sociali, di concerto con il |                      |
|Ministro dell'economia e delle finanze,     |                      |
|previa intesa in sede di Conferenza         |                      |
|permanente per i rapporti tra lo Stato, le  |                      |
|regioni e le province autonome di Trento e  |                      |
|di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni|                      |
|dalla data di entrata in vigore della       |                      |
|presente legge, sono individuati le         |                      |
|prestazioni connesse al programma nazionale |                      |
|GOL, compresa la definizione delle medesime |                      |
|prestazioni per tipologia di beneficiari, le|                      |
|procedure per assicurare il rispetto del    |                      |
|limite di spesa, le caratteristiche         |                      |
|dell'assistenza intensiva nella ricerca di  |                      |
|lavoro e i tempi e le modalita' di          |                      |
|erogazione da parte della rete dei servizi  |                      |
|per le politiche del lavoro, nonche' la     |                      |
|specificazione dei livelli di qualita' di   |                      |
|riqualificazione delle competenze. Resta    |                      |
|fermo che le misure comprese nel programma  |                      |
|nazionale GOL sono individuate nell'ambito  |                      |
|delle misure ritenute ammissibili al        |                      |
|finanziamento del predetto programma React  |                      |
|EU.                                         |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|325. Nelle more dell'istituzione del        |Ampliamento della     |
|programma nazionale GOL di cui al comma 324,|platea dei soggetti   |
|per l'anno 2021, l'assegno di ricollocazione|che possono beneficare|
|di cui all'articolo 23 del decreto          |dell'assegno di       |
|legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e'   |ricollocazione        |
|riconosciuto, nel limite di 267 milioni di  |                      |
|euro per il medesimo anno, dal centro per   |                      |
|l'impiego anche a coloro che si trovino in  |                      |
|una delle seguenti condizioni, ad esclusione|                      |
|delle persone che beneficiando degli        |                      |
|ammortizzatori sociali sono in grado di     |                      |
|raggiungere i requisiti necessari per       |                      |
|l'accesso alla pensione al termine della    |                      |
|fruizione dei medesimi: collocazione in     |                      |
|cassa integrazione guadagni ai sensi        |                      |
|dell'articolo 1, comma 136, della legge 27  |                      |
|dicembre 2017, n. 205; sospensione del      |                      |
|rapporto di lavoro e collocazione in cassa  |                      |
|integrazione guadagni per cessazione        |                      |
|dell'attivita' ai sensi dell'articolo 44 del|                      |
|decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,    |                      |
|convertito, con modificazioni, dalla legge  |                      |
|16 novembre 2018, n. 130; percezione della  |                      |
|Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego e |                      |
|dell'indennita' mensile di disoccupazione da|                      |
|oltre quattro mesi.                         |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|326. Con deliberazione del consiglio di     |Procedure per         |
|amministrazione dell'ANPAL, adottata previa |l'erogazione          |
|approvazione del Ministro del lavoro e delle|dell'assegno di       |
|politiche sociali, sentite le regioni e le  |ricollocazione        |
|province autonome di Trento e di Bolzano,   |                      |
|sono definiti i tempi, le modalita'         |                      |
|operative di erogazione e l'ammontare       |                      |
|dell'assegno di ricollocazione di cui al    |                      |
|comma 325 e le procedure per assicurare il  |                      |
|rispetto del limite di spesa di cui al      |                      |
|medesimo comma 325, con la presa in carico  |                      |
|del beneficiario da parte dei centri per    |                      |
|l'impiego e con il servizio di              |                      |
|accompagnamento all'inserimento lavorativo  |                      |
|che puo' essere erogato dai centri per      |                      |
|l'impiego o dai soggetti privati accreditati|                      |
|ai sensi dell'articolo 12 del decreto       |                      |
|legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel  |                      |
|rispetto dei regimi di accreditamento       |                      |
|regionale. In considerazione della fase di  |                      |
|transizione tecnologica ed ecologica del    |                      |
|mercato del lavoro, l'assegno di            |                      |
|ricollocazione deve prevedere, insieme con  |                      |
|il bilancio delle competenze e con l'analisi|                      |
|di eventuali bisogni formativi di           |                      |
|qualificazione delle competenze, il piano di|                      |
|riqualificazione necessario affinche' la    |                      |
|persona possa colmare il proprio fabbisogno |                      |
|formativo. Nel caso il cui il servizio di   |                      |
|accompagnamento all'inserimento lavorativo  |                      |
|sia affidato ai soggetti privati accreditati|                      |
|ai sensi del citato articolo 12 del decreto |                      |
|legislativo n. 150 del 2015, le informazioni|                      |
|relative ai servizi resi sono comunicate al |                      |
|sistema informativo unitario delle politiche|                      |
|del lavoro di cui all'articolo 13 del       |                      |
|predetto decreto legislativo n. 150 del     |                      |
|2015, alimentando il fascicolo elettronico  |                      |
|del lavoratore.                             |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|327. Per l'anno 2021, l'assegno di          |Copertura finanziaria |
|ricollocazione e' riconosciuto ai soggetti  |per l'ampliamento     |
|di cui al comma 325 a valere sulle risorse  |della platea dei      |
|del Fondo di cui al comma 324 e il relativo |soggetti che possono  |
|riconoscimento e' subordinato               |beneficare            |
|all'operativita' del rispettivo             |dell'assegno di       |
|finanziamento nell'ambito del programma     |ricollocazione        |
|React EU. Il comma 7 dell'articolo 9 del    |                      |
|decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,        |                      |
|convertito, con modificazioni, dalla legge  |                      |
|28 marzo 2019, n. 26, e' abrogato.          |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|328. L'efficacia delle disposizioni di cui  |Ampliamento della     |
|ai commi da 325 a 327 e' condizionata       |platea dei soggetti   |
|all'approvazione, da parte delle autorita'  |che possono beneficare|
|europee, dell'ammissibilita' delle stesse   |dell'assegno di       |
|disposizioni al finanziamento nell'ambito   |ricollocazione:       |
|del programma React EU.                     |preventiva            |
|                                            |approvazione, da parte|
|                                            |delle autorita'       |
|                                            |europee               |
+--------------------------------------------+----------------------+
|329. La dotazione del fondo per l'assistenza|Rifinanziamento del   |
|dei bambini affetti da malattia oncologica  |fondo per l'assistenza|
|di cui all'articolo 1, comma 338, della     |dei bambini affetti da|
|legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' stabilita|malattia oncologica   |
|in 5 milioni di euro annui a decorrere      |                      |
|dall'anno 2021.                             |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|330. Al fine di migliorare la protezione    |Istituzione del Fondo |
|sociale delle persone affette da demenza e  |per l'Alzheimer e le  |
|di garantire la diagnosi precoce e la presa |demenze               |
|in carico tempestiva delle persone affette  |                      |
|da malattia di Alzheimer, e' istituito,     |                      |
|nello stato di previsione del Ministero     |                      |
|della salute, un fondo, denominato «Fondo   |                      |
|per l'Alzheimer e le demenze», con una      |                      |
|dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno |                      |
|degli anni 2021, 2022 e 2023.               |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|331. Il Fondo di cui al comma 330 e'        |Finanziamento delle   |
|destinato al finanziamento delle linee di   |linee di azione per   |
|azione previste dalle regioni e dalle       |gli interventi        |
|province autonome di Trento e di Bolzano in |assistenziali         |
|applicazione del Piano nazionale demenze -  |nell'ambito delle     |
|strategie per la promozione ed il           |demenze e prevenzione |
|miglioramento della qualita' e              |dell' Alzheimer       |
|dell'appropriatezza degli interventi        |                      |
|assistenziali nel settore delle demenze,    |                      |
|approvato con accordo del 30 ottobre 2019   |                      |
|dalla Conferenza permanente per i rapporti  |                      |
|tra lo Stato, le regioni e le province      |                      |
|autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato |                      |
|nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio|                      |
|2015, nonche' al finanziamento di           |                      |
|investimenti effettuati dalle regioni e     |                      |
|dalle province autonome di Trento e di      |                      |
|Bolzano, anche mediante l'acquisto di       |                      |
|apparecchiature sanitarie, volti al         |                      |
|potenziamento della diagnosi precoce, del   |                      |
|trattamento e del monitoraggio dei pazienti |                      |
|con malattia di Alzheimer, al fine di       |                      |
|migliorare il processo di presa in carico   |                      |
|dei pazienti stessi.                        |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|332. Con decreto del Ministro della salute, |Individuazione dei    |
|di concerto con il Ministro dell'economia e |criteri e delle       |
|delle finanze, da adottare entro sessanta   |modalita' di          |
|giorni dalla data di entrata in vigore della|ripartizione del fondo|
|presente legge, previa intesa in sede di    |per l'Alzheimer e le  |
|Conferenza permanente per i rapporti tra lo |demenze nonche'       |
|Stato, le regioni e le province autonome di |monitoraggio          |
|Trento e di Bolzano, sono individuati i     |dell'impiego delle    |
|criteri e le modalita' di riparto del Fondo |somme                 |
|di cui al comma 330, nonche' il sistema di  |                      |
|monitoraggio dell'impiego delle somme.      |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|333. All'articolo 15, comma 1, lettera      |Innalzamento          |
|c-bis), del testo unico delle imposte sui   |detrazione spese      |
|redditi, di cui al decreto del Presidente   |veterinarie a 550     |
|della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  |euro.                 |
|le parole: «di euro 500» sono sostituite    |                      |
|dalle seguenti: «di euro 550».              |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|334. E' istituito nello stato di previsione |Istituzione del Fondo |
|del Ministero del lavoro e delle politiche  |caregiver             |
|sociali un fondo, con una dotazione di 30   |                      |
|milioni di euro per ciascuno degli anni     |                      |
|2021, 2022 e 2023, destinato alla copertura |                      |
|finanziaria di interventi legislativi       |                      |
|finalizzati al riconoscimento del valore    |                      |
|sociale ed economico dell'attivita' di cura |                      |
|non professionale svolta dal caregiver      |                      |
|familiare, come definito dal comma 255      |                      |
|dell'articolo 1 della legge 27 dicembre     |                      |
|2017, n. 205.                               |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|335. Al fine di prevenire condizioni di     |Incremento del Fondo  |
|poverta' ed esclusione sociale di coloro    |per la lotta alla     |
|che, al compimento della maggiore eta',     |poverta' e            |
|vivono fuori dalla famiglia di origine sulla|all'esclusione sociale|
|base di un provvedimento dell'autorita'     |per gli interventi    |
|giudiziaria, la quota del Fondo Poverta' di |sperimentali in favore|
|cui all'articolo 7, comma 2, del decreto    |dei giovani che, al   |
|legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e'   |compimento dei 18     |
|integrata di 5 milioni di euro per ciascuno |anni, in base ad un   |
|degli anni 2021, 2022 e 2023. Lo            |provvedimento         |
|stanziamento di cui al primo periodo e'     |dell'autorita'        |
|riservato, in via sperimentale, a           |giudiziaria, vivono   |
|interventi, da effettuare anche in un numero|fuori dalla propria   |
|limitato di ambiti territoriali, volti a    |famiglia di origine   |
|permettere di completare il percorso di     |(Care leavers)        |
|crescita verso l'autonomia garantendo la    |                      |
|continuita' dell'assistenza nei confronti   |                      |
|degli interessati, fino al compimento del   |                      |
|ventunesimo anno d'eta'.                    |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|336. All'articolo 16 del decreto-legge 28   |Proroga opzione donna |
|gennaio 2019, n. 4, convertito, con         |                      |
|modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.|                      |
|26, al comma 1, le parole: «31 dicembre     |                      |
|2019» sono sostituite dalle seguenti: «31   |                      |
|dicembre 2020» e, al comma 3, le parole:    |                      |
|«entro il 29 febbraio 2020» sono sostituite |                      |
|dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2021».|                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|337. Al fine di semplificare le procedure e |Semplificazione in    |
|l'utilizzo del beneficio economico della    |materia di Pensioni di|
|Pensione di cittadinanza da parte dei       |cittadinanza          |
|soggetti anziani, il comma 6-bis            |                      |
|dell'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio|                      |
|2019, n. 4, convertito, con modificazioni,  |                      |
|dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e'        |                      |
|sostituito dal seguente:                    |                      |
|«6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, ai |                      |
|beneficiari di Pensione di cittadinanza che |                      |
|risultino titolari di altra prestazione     |                      |
|pensionistica erogata dall'INPS il beneficio|                      |
|e' erogato insieme con detta prestazione    |                      |
|pensionistica per la quota parte spettante  |                      |
|ai sensi dell'articolo 3, comma 7. Nei      |                      |
|confronti dei titolari della Pensione di    |                      |
|cittadinanza non valgono i limiti di        |                      |
|utilizzo di cui al comma 6».                |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|338. All'articolo 8, comma 2, del           |Semplificazione in    |
|regolamento di cui al decreto del Presidente|materia di Isee       |
|del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, |                      |
|n. 159, la lettera a) e' sostituita dalla   |                      |
|seguente:                                   |                      |
|«a) residenza fuori dell'unita' abitativa   |                      |
|della famiglia di origine da almeno due anni|                      |
|rispetto alla data di presentazione della   |                      |
|dichiarazione sostitutiva unica di cui      |                      |
|all'articolo 10, in alloggio non di         |                      |
|proprieta' di un membro della famiglia      |                      |
|medesima».                                  |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|339. All'articolo 1 della legge 11 dicembre |Proroga Ape sociale   |
|2016, n. 232, sono apportate le seguenti    |                      |
|modificazioni:                              |                      |
|a) al comma 179, alinea, le parole: «31     |                      |
|dicembre 2020» sono sostituite dalle        |                      |
|seguenti: «31 dicembre 2021»                |                      |
|b) al comma 186, le parole: «323,4 milioni  |                      |
|di euro per l'anno 2021, di 101,2 milioni di|                      |
|euro per l'anno 2022 e di 6,5 milioni di    |                      |
|euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle |                      |
|seguenti: «411,1 milioni di euro per l'anno |                      |
|2021, di 285,1 milioni di euro per l'anno   |                      |
|2022, di 169,3 milioni di euro per l'anno   |                      |
|2023, di 119,9 milioni di euro per l'anno   |                      |
|2024, di 71,5 milioni di euro per l'anno    |                      |
|2025 e di 8,9 milioni di euro per l'anno    |                      |
|2026».                                      |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|340. Le disposizioni di cui al secondo e al |Semplificazione della |
|terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 |procedura di accesso  |
|della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si    |all'ape sociale ai    |
|applicano anche con riferimento ai soggetti |soggetti che verranno |
|che verranno a trovarsi nelle condizioni    |a trovarsi nelle      |
|indicate nel corso dell'anno 2021.          |condizioni indicate   |
|                                            |nel corso del 2021    |
+--------------------------------------------+----------------------+
|341. Al fine di contribuire a rimuovere gli |Istituzione del Fondo |
|ostacoli che impediscono la piena inclusione|per la promozione     |
|sociale delle persone con disabilita' e di  |della partecipazione  |
|garantire loro il diritto alla              |delle persone con     |
|partecipazione democratica, nello stato di  |disabilita' alla vita |
|previsione del Ministero dell'economia e    |democratica per la    |
|delle finanze e' istituito un apposito      |realizzazione della   |
|fondo, da trasferire alla Presidenza del    |piattaforma digitale  |
|Consiglio dei ministri, destinato alla      |                      |
|realizzazione di una piattaforma di raccolta|                      |
|delle firme digitali da utilizzare per gli  |                      |
|adempimenti di cui all'articolo 8 della     |                      |
|legge 25 maggio 1970, n. 352.               |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|342. La dotazione del fondo di cui al comma |Dotazione del fondo   |
|341 e' determinata in 100.000 euro annui a  |                      |
|decorrere dall'anno 2021.                   |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|343. La Presidenza del Consiglio dei        |Operativita' della    |
|ministri assicura l'entrata in funzione     |piattaforma digitale  |
|della piattaforma di cui al comma 341 entro |                      |
|il 31 dicembre 2021.                        |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|344. A decorrere dal 1° gennaio 2022 le     |Raccolta              |
|firme e i dati di cui al secondo comma      |sottoscrizioni        |
|dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, |referendum con        |
|n. 352, possono essere raccolti, tramite la |modalita' digitale    |
|piattaforma di cui al comma 341, in forma   |                      |
|digitale ovvero tramite strumentazione      |                      |
|elettronica con le modalita' previste       |                      |
|dall'articolo 20, comma 1-bis, del codice   |                      |
|dell'amministrazione digitale, di cui al    |                      |
|decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le |                      |
|firme digitali non sono soggette            |                      |
|all'autenticazione di cui al terzo comma    |                      |
|dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, |                      |
|n. 352.                                     |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|345. All'articolo 1, comma 160, della legge |Isopensione           |
|27 dicembre 2017, n. 205, le parole:        |                      |
|«2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: |                      |
|«2018-2023».                                |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|346. Le disposizioni in materia di requisiti|Disposizioni speciali |
|di accesso e di regime delle decorrenze     |sui requisiti e le    |
|vigenti prima della data di entrata in      |decorrenze dei        |
|vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 |trattamenti           |
|dicembre 2011, n. 201, convertito, con      |pensionistici -       |
|modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,|cosiddetta nona       |
|n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite|salvaguardia          |
|complessivo di 2.400 unita', ai soggetti che|pensionistica         |
|maturano i requisiti per il pensionamento   |                      |
|successivamente al 31 dicembre 2011         |                      |
|appartenenti alla seguenti categorie:       |                      |
|a) lavoratori di cui all'articolo 1, comma  |                      |
|194, lettera a), della legge 27 dicembre    |                      |
|2013, n. 147, i quali perfezionano i        |                      |
|requisiti utili a comportare la decorrenza  |                      |
|del trattamento pensionistico, secondo la   |                      |
|disciplina vigente prima della data di      |                      |
|entrata in vigore del decreto-legge 6       |                      |
|dicembre 2011, n. 201, convertito, con      |                      |
|modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,|                      |
|n. 214, entro il centoventesimo mese        |                      |
|successivo alla data di entrata in vigore   |                      |
|del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011  |                      |
|b) lavoratori di cui all'articolo 1, comma  |                      |
|194, lettera f), della legge 27 dicembre    |                      |
|2013, n. 147, i quali perfezionano i        |                      |
|requisiti utili a comportare la decorrenza  |                      |
|del trattamento pensionistico, secondo la   |                      |
|disciplina vigente prima della data di      |                      |
|entrata in vigore del decreto-legge 6       |                      |
|dicembre 2011, n. 201, convertito, con      |                      |
|modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,|                      |
|n. 214, entro il centoventesimo mese        |                      |
|successivo alla data di entrata in vigore   |                      |
|del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011  |                      |
|c) lavoratori di cui all'articolo 1, comma  |                      |
|194, lettere b), c) e d), della legge 27    |                      |
|dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano |                      |
|i requisiti utili a comportare la decorrenza|                      |
|del trattamento pensionistico, secondo la   |                      |
|disciplina vigente prima della data di      |                      |
|entrata in vigore del decreto-legge 6       |                      |
|dicembre 2011, n. 201, convertito, con      |                      |
|modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,|                      |
|n. 214, entro il centoventesimo mese        |                      |
|successivo alla data di entrata in vigore   |                      |
|del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011  |                      |
|d) lavoratori di cui all'articolo 24, comma |                      |
|14, lettera e-ter), del decreto-legge 6     |                      |
|dicembre 2011, n. 201, convertito, con      |                      |
|modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,|                      |
|n. 214, limitatamente ai lavoratori in      |                      |
|congedo per assistere figli con disabilita' |                      |
|grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5,   |                      |
|del testo unico delle disposizioni          |                      |
|legislative in materia di tutela e sostegno |                      |
|della maternita' e della paternita', di cui |                      |
|al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.    |                      |
|151, i quali perfezionano i requisiti utili |                      |
|a comportare la decorrenza del trattamento  |                      |
|pensionistico, secondo la disciplina vigente|                      |
|prima della data di entrata in vigore del   |                      |
|decreto- legge n. 201 del 2011, entro il    |                      |
|centoventesimo mese successivo alla data di |                      |
|entrata in vigore del medesimo decreto-legge|                      |
|n. 201 del 2011                             |                      |
|e) con esclusione del settore agricolo e dei|                      |
|lavoratori con qualifica di stagionali, ai  |                      |
|lavoratori con contratto di lavoro a tempo  |                      |
|determinato e ai lavoratori in              |                      |
|somministrazione con contratto a tempo      |                      |
|determinato, cessati dal lavoro tra il 1°   |                      |
|gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non     |                      |
|rioccupati a tempo indeterminato, i quali   |                      |
|perfezionano i requisiti utili a comportare |                      |
|la decorrenza del trattamento pensionistico,|                      |
|secondo la disciplina vigente prima della   |                      |
|data di entrata in vigore del decreto-legge |                      |
|6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con    |                      |
|modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,|                      |
|n. 214, entro il centoventesimo mese        |                      |
|successivo alla data di entrata in vigore   |                      |
|del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011. |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|347. Ai fini della presentazione delle      |Modalita' di accesso  |
|istanze da parte dei lavoratori, da         |alla c.d. nona        |
|effettuare entro il temine di decadenza di  |salvaguardia          |
|sessanta giorni dalla data di entrata in    |pensionistica         |
|vigore della presente legge, si applicano   |                      |
|per ciascuna categoria di lavoratori        |                      |
|salvaguardati le specifiche procedure       |                      |
|previste nei precedenti provvedimenti in    |                      |
|materia di salvaguardia dei requisiti di    |                      |
|accesso e di regime delle decorrenze vigenti|                      |
|prima della data di entrata in vigore       |                      |
|dell'articolo 24 del decreto-legge 6        |                      |
|dicembre 2011, n. 201, convertito, con      |                      |
|modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,|                      |
|n. 214, da ultimo stabilite con decreto del |                      |
|Ministro del lavoro e delle politiche       |                      |
|sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella  |                      |
|Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014.|                      |
|L'Istituto nazionale della previdenza       |                      |
|sociale (INPS) provvede al monitoraggio     |                      |
|delle domande di pensionamento inoltrate dai|                      |
|soggetti appartenenti alle categorie di cui |                      |
|al comma 346 del presente articolo, che     |                      |
|costituiscono un contingente unico, sulla   |                      |
|base della data di cessazione del rapporto  |                      |
|di lavoro che, per i soggetti di cui alla   |                      |
|lettera d) del predetto comma 346 in        |                      |
|attivita' di lavoro, e' da intendersi quella|                      |
|di entrata in vigore della presente legge.  |                      |
|L'INPS provvede a pubblicare nel proprio    |                      |
|sito internetistituzionale, in forma        |                      |
|aggregata al fine di rispettare le vigenti  |                      |
|disposizioni in materia di tutela dei dati  |                      |
|personali, i dati raccolti a seguito        |                      |
|dell'attivita' di monitoraggio, avendo cura |                      |
|di evidenziare le domande pervenute, quelle |                      |
|accolte e quelle respinte. Qualora dal      |                      |
|monitoraggio risulti il raggiungimento,     |                      |
|anche in via prospettica, dei limiti        |                      |
|numerici e di spesa determinati ai sensi dei|                      |
|commi 346 e 348 del presente articolo,      |                      |
|l'INPS non prende in esame ulteriori domande|                      |
|di pensionamento finalizzate a usufruire dei|                      |
|benefici previsti dai medesimi commi.       |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|348. I benefici di cui al comma 346, che in |Oneri e platea dei    |
|ogni caso non possono avere decorrenza      |soggetti ammessi alla |
|anteriore al 1° gennaio 2021, sono          |c.d. nona salvaguardia|
|riconosciuti nel limite di 2.400 soggetti e |pensionistica         |
|nel limite massimo di spesa di 34,9 milioni |                      |
|di euro per l'anno 2021, di 33,5 milioni di |                      |
|euro per l'anno 2022, di 26,8 milioni di    |                      |
|euro per l'anno 2023, di 16,1 milioni di    |                      |
|euro per l'anno 2024, di 3,2 milioni di euro|                      |
|per l'anno 2025 e di 0,6 milioni di euro per|                      |
|l'anno 2026.                                |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|349. All'articolo 41 del decreto legislativo|Contratto di          |
|14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le|espansione            |
|seguenti modificazioni:                     |interprofessionale    |
|a) al comma 1, le parole: «2019 e 2020» sono|                      |
|sostituite dalle seguenti: «2019, 2020 e    |                      |
|2021, salvo quanto previsto al comma 1-bis» |                      |
|b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: |                      |
|«1-bis. Esclusivamente per il 2021, il      |                      |
|limite minimo di unita' lavorative in       |                      |
|organico di cui al comma 1 non puo' essere  |                      |
|inferiore a 500 unita', e, limitatamente    |                      |
|agli effetti di cui al comma 5-bis, a 250   |                      |
|unita', calcolate complessivamente nelle    |                      |
|ipotesi di aggregazione di imprese stabile  |                      |
|con un'unica finalita' produttiva o di      |                      |
|servizi»                                    |                      |
|c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: |                      |
|«5-bis. Per i lavoratori che si trovino a   |                      |
|non piu' di sessanta mesi dalla prima       |                      |
|decorrenza utile della pensione di          |                      |
|vecchiaia, che abbiano maturato il requisito|                      |
|minimo contributivo, o della pensione       |                      |
|anticipata di cui all'articolo 24, comma 10,|                      |
|del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  |                      |
|convertito, con modificazioni, dalla legge  |                      |
|22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di    |                      |
|accordi di non opposizione e previo         |                      |
|esplicito consenso in forma scritta dei     |                      |
|lavoratori interessati, il datore di lavoro |                      |
|riconosce per tutto il periodo e fino al    |                      |
|raggiungimento della prima decorrenza utile |                      |
|del trattamento pensionistico, a fronte     |                      |
|della risoluzione del rapporto di lavoro,   |                      |
|un'indennita' mensile, commisurata al       |                      |
|trattamento pensionistico lordo maturato dal|                      |
|lavoratore al momento della cessazione del  |                      |
|rapporto di lavoro, come determinato        |                      |
|dall'INPS. Qualora la prima decorrenza utile|                      |
|della pensione sia quella prevista per la   |                      |
|pensione anticipata, il datore di lavoro    |                      |
|versa anche i contributi previdenziali utili|                      |
|al conseguimento del diritto. Per l'intero  |                      |
|periodo di spettanza teorica della NASpI al |                      |
|lavoratore, il versamento a carico del      |                      |
|datore di lavoro per l'indennita' mensile e'|                      |
|ridotto di un importo equivalente alla somma|                      |
|della prestazione di cui all'articolo 1 del |                      |
|decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e  |                      |
|il versamento a carico del datore di lavoro |                      |
|per i contributi previdenziali utili al     |                      |
|conseguimento del diritto alla pensione     |                      |
|anticipata e' ridotto di un importo         |                      |
|equivalente alla somma della contribuzione  |                      |
|figurativa di cui all'articolo 12 del       |                      |
|medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015,|                      |
|fermi restando in ogni caso i criteri di    |                      |
|computo della contribuzione figurativa. Per |                      |
|le imprese o gruppi di imprese con un       |                      |
|organico superiore a 1.000 unita' lavorative|                      |
|che attuino piani di riorganizzazione o di  |                      |
|ristrutturazione di particolare rilevanza   |                      |
|strategica, in linea con i programmi        |                      |
|europei, e che, all'atto dell'indicazione   |                      |
|del numero dei lavoratori da assumere ai    |                      |
|sensi della lettera a) del comma 2, si      |                      |
|impegnino ad effettuare almeno una          |                      |
|assunzione per ogni tre lavoratori che      |                      |
|abbiano prestato il consenso ai sensi del   |                      |
|presente comma, la riduzione dei versamenti |                      |
|a carico del datore di lavoro, di cui al    |                      |
|precedente capoverso, opera per ulteriori   |                      |
|dodici mesi, per un importo calcolato sulla |                      |
|base dell'ultima mensilita' di spettanza    |                      |
|teorica della prestazione NASpI al          |                      |
|lavoratore. Allo scopo di dare attuazione al|                      |
|contratto di cui al comma 1, il datore di   |                      |
|lavoro interessato presenta apposita domanda|                      |
|all'INPS, accompagnata dalla presentazione  |                      |
|di una fideiussione bancaria a garanzia     |                      |
|della solvibilita' in relazione agli        |                      |
|obblighi. Il datore di lavoro e' obbligato a|                      |
|versare mensilmente all'INPS la provvista   |                      |
|per la prestazione e per la contribuzione   |                      |
|figurativa. In ogni caso, in assenza del    |                      |
|versamento mensile di cui al presente comma,|                      |
|l'INPS e' tenuto a non erogare le           |                      |
|prestazioni. I benefici di cui al presente  |                      |
|comma sono riconosciuti entro il limite     |                      |
|complessivo di spesa di 117,2 milioni di    |                      |
|euro per l'anno 2021, 132,6 milioni di euro |                      |
|per l'anno 2022, 40,7 milioni di euro per   |                      |
|l'anno 2023 e 3,7 milioni per l'anno 2024.  |                      |
|Se nel corso della procedura di             |                      |
|consultazione di cui al comma 1 emerge il   |                      |
|verificarsi di scostamenti, anche in via    |                      |
|prospettica, rispetto al predetto limite di |                      |
|spesa, il Ministero del lavoro e delle      |                      |
|politiche sociali non puo' procedere alla   |                      |
|sottoscrizione dell'accordo governativo e   |                      |
|conseguentemente non puo' prendere in       |                      |
|considerazione ulteriori domande di accesso |                      |
|ai benefici di cui al presente comma. L'INPS|                      |
|provvede al monitoraggio del rispetto del   |                      |
|limite di spesa con le risorse umane,       |                      |
|strumentali e finanziarie disponibili a     |                      |
|legislazione vigente e senza nuovi o        |                      |
|maggiori oneri per la finanza pubblica,     |                      |
|fornendo i risultati dell'attivita' di      |                      |
|monitoraggio al Ministero del lavoro e delle|                      |
|politiche sociali e al Ministero            |                      |
|dell'economia e delle finanze»              |                      |
|d) al comma 6, le parole: «al comma 5» sono |                      |
|sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e    |                      |
|5-bis»                                      |                      |
|e) al comma 7, le parole: «dal comma 5» sono|                      |
|sostituite dalle seguenti: «dai commi 5 e   |                      |
|5-bis» e le parole: «e di 31,8 milioni di   |                      |
|euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle |                      |
|seguenti: «, di 31,8 milioni di euro per    |                      |
|l'anno 2020, di 101 milioni di euro per     |                      |
|l'anno 2021 e di 102 milioni di euro per    |                      |
|l'anno 2022».                               |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|350. Il periodo di durata del contratto di  |Calcolo               |
|lavoro a tempo parziale che prevede che la  |dell'anzianita' di    |
|prestazione lavorativa sia concentrata in   |contribuzione         |
|determinati periodi e' riconosciuto per     |pensionistica per i   |
|intero utile ai fini del raggiungimento dei |titolari di contratti |
|requisiti di anzianita' lavorativa per      |di lavoro a tempo     |
|l'accesso al diritto alla pensione. A tal   |parziale di tipo      |
|fine, il numero delle settimane da assumere |verticale e ciclico   |
|ai fini pensionistici si determina          |                      |
|rapportando il totale della contribuzione   |                      |
|annuale al minimale contributivo settimanale|                      |
|determinato ai sensi dell'articolo 7, comma |                      |
|1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.  |                      |
|463, convertito, con modificazioni, dalla   |                      |
|legge 11 novembre 1983, n. 638. Con         |                      |
|riferimento ai contratti di lavoro a tempo  |                      |
|parziale esauriti prima della data di       |                      |
|entrata in vigore della presente legge, il  |                      |
|riconoscimento dei periodi non interamente  |                      |
|lavorati e' subordinato alla presentazione  |                      |
|di apposita domanda dell'interessato        |                      |
|corredata da idonea documentazione. I       |                      |
|trattamenti pensionistici liquidati in      |                      |
|applicazione della presente disposizione non|                      |
|possono avere decorrenza anteriore alla data|                      |
|di entrata in vigore della stessa.          |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|351. Ai fini della prosecuzione, dal 1° al  |Indennita' di ordine  |
|31 gennaio 2021, del dispositivo di pubblica|pubblico e pagamento  |
|sicurezza preordinato al contenimento del   |delle prestazioni di  |
|contagio da COVID-19, nonche' dello         |lavoro straordinario  |
|svolgimento dei maggiori compiti comunque   |del personale delle   |
|connessi all'emergenza epidemiologica in    |Forze di polizia e    |
|corso, e' autorizzata, per l'anno 2021, la  |oneri connessi        |
|spesa di 52.240.592 euro, di cui 40.762.392 |all'impiego del       |
|euro per il pagamento delle indennita' di   |personale delle       |
|ordine pubblico del personale delle Forze di|polizie locali        |
|polizia e degli altri oneri connessi        |                      |
|all'impiego del personale delle polizie     |                      |
|locali e 11.478.200 euro per il pagamento   |                      |
|delle prestazioni di lavoro straordinario   |                      |
|del personale delle Forze di polizia.       |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|352. Al fine di garantire, per il periodo di|Pagamento delle       |
|cui al comma 351, la funzionalita' del Corpo|prestazioni di lavoro |
|nazionale dei vigili del fuoco in relazione |straordinario del     |
|agli accresciuti impegni connessi           |personale dei vigili  |
|all'emergenza epidemiologica in corso, e'   |del fuoco             |
|autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di   |                      |
|2.633.971 euro per il pagamento delle       |                      |
|prestazioni di lavoro straordinario del     |                      |
|personale dei vigili del fuoco.             |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|353. Al fine di dare piena attuazione alle  |Pagamento delle       |
|misure urgenti volte a garantire, nel piu'  |prestazioni di lavoro |
|gravoso contesto di gestione dell'emergenza |straordinario del     |
|epidemiologica da COVID-19, il regolare e   |personale appartenente|
|pieno svolgimento delle attivita'           |al Corpo di polizia   |
|istituzionali di trattamento e di sicurezza |penitenziaria         |
|negli istituti penitenziari, e' autorizzata,|                      |
|per l'anno 2021, la spesa complessiva di    |                      |
|1.454.565 euro per il pagamento, anche in   |                      |
|deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni |                      |
|di lavoro straordinario del personale       |                      |
|appartenente al Corpo di polizia            |                      |
|penitenziaria svolte nel periodo dal 1°     |                      |
|gennaio al 31 gennaio 2021.                 |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|354. All'articolo 1, comma 149, primo       |Incremento della      |
|periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.   |dotazione finanziaria |
|145, le parole: «18 milioni di euro» sono   |del Fondo risorse     |
|sostituite dalle seguenti: «28 milioni di   |decentrate del        |
|euro».                                      |personale             |
|                                            |contrattualizzato non |
|                                            |dirigente             |
|                                            |dell'amministrazione  |
|                                            |civile dell'Interno   |
+--------------------------------------------+----------------------+
|355. All'articolo 21-bis, comma 1, del      |Incremento            |
|decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,     |dell'indennita' di    |
|convertito, con modificazioni, dalla legge  |amministrazione       |
|28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «5       |spettante al personale|
|milioni di euro annui» sono sostituite dalle|contrattualizzato non |
|seguenti: «10.000.000 di euro annui». Ai    |dirigente             |
|fini di cui al presente comma e' autorizzata|dell'amministrazione  |
|la spesa di 5 milioni di euro annui a       |civile dell'Interno   |
|decorrere dall'anno 2021.                   |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|356. A decorrere dal 1° gennaio 2021,       |Prestazione aggiuntiva|
|l'INAIL, attraverso il Fondo per le vittime |ai soggetti che       |
|dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma  |abbiano contratto     |
|241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  |patologia asbesto     |
|eroga ai soggetti gia' titolari di rendita  |correlata             |
|erogata per una patologia asbesto-correlata |                      |
|riconosciuta dallo stesso INAIL o dal       |                      |
|soppresso Istituto di previdenza per il     |                      |
|settore marittimo, ovvero, in caso di       |                      |
|soggetti deceduti, ai superstiti ai sensi   |                      |
|dell'articolo 85 del testo unico di cui al  |                      |
|decreto del Presidente della Repubblica 30  |                      |
|giugno 1965, n. 1124, una prestazione       |                      |
|aggiuntiva nella misura percentuale del 15  |                      |
|per cento della rendita in godimento. La    |                      |
|prestazione aggiuntiva e' erogata unitamente|                      |
|al rateo di rendita corrisposto mensilmente |                      |
|ed e' cumulabile con le altre prestazioni   |                      |
|spettanti a qualsiasi titolo sulla base     |                      |
|delle norme generali e speciali             |                      |
|dell'ordinamento.                           |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|357. Per gli eventi accertati a decorrere   |Prestazione di importo|
|dal 1° gennaio 2021, l'INAIL, tramite il    |fisso per i           |
|Fondo per le vittime dell'amianto, eroga ai |malati di mesotelioma,|
|malati di mesotelioma, che abbiano contratto|che abbiano contratto |
|la patologia per esposizione familiare a    |la patologia per      |
|lavoratori impegnati nella lavorazione      |esposizione familiare |
|dell'amianto ovvero per esposizione         |a lavoratori impegnati|
|ambientale, una prestazione di importo fisso|nella lavorazione     |
|pari a euro 10.000 da corrispondere in      |dell'amianto ovvero   |
|un'unica soluzione su istanza               |per esposizione       |
|dell'interessato o degli eredi in caso di   |ambientale            |
|decesso. L'istanza e' presentata a pena di  |                      |
|decadenza entro tre anni dalla data         |                      |
|dell'accertamento della malattia.           |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|358. Sono utilizzate le disponibilita' del  |Utilizzabilita' del   |
|Fondo di cui all'articolo 1, comma 241,     |Fondo vittime         |
|della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alla  |dell'amianto          |
|data del 31 dicembre 2020, per il pagamento |                      |
|della prestazione aggiuntiva prevista       |                      |
|dall'articolo 1, comma 243, della citata    |                      |
|legge con riferimento agli eventi denunciati|                      |
|fino alla predetta data e nella misura      |                      |
|stabilita dalle disposizioni vigenti nel    |                      |
|tempo e limitatamente ai ratei spettanti    |                      |
|fino al 31 dicembre 2020. Le predette       |                      |
|disponibilita' sono altresi' utilizzate per |                      |
|il pagamento della prestazione di importo   |                      |
|fisso in un'unica soluzione di 10.000 euro a|                      |
|favore dei malati di mesotelioma, che       |                      |
|abbiano contratto la patologia per          |                      |
|esposizione familiare a lavoratori impegnati|                      |
|nella lavorazione dell'amianto ovvero per   |                      |
|esposizione ambientale, o dei loro eredi ai |                      |
|sensi dell'articolo 11-quinquies del        |                      |
|decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,     |                      |
|convertito, con modificazioni, dalla legge  |                      |
|28 febbraio 2020, n. 8, con riferimento agli|                      |
|eventi accertati fino al 31 dicembre 2020 e |                      |
|per i quali non sia decorso, a pena di      |                      |
|decadenza, il termine di tre anni dalla data|                      |
|di accertamento della malattia. A decorrere |                      |
|dal 1° gennaio 2021 non si applica          |                      |
|l'addizionale a carico delle imprese di cui |                      |
|all'articolo 1, comma 244, della legge 24   |                      |
|dicembre 2007, n. 244, e l'autorizzazione di|                      |
|spesa di cui al medesimo comma 244, secondo |                      |
|periodo, e' soppressa.                      |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|359. Agli oneri derivanti dai commi 356 e   |Utilizzo delle        |
|357 del presente articolo, valutati         |economie derivanti    |
|rispettivamente in 39 milioni di euro per   |dalla soppressione del|
|l'anno 2021, in 40,5 milioni di euro per    |finanziamento del     |
|l'anno 2022, in 42,15 milioni di euro per   |Fondo per le vittime  |
|l'anno 2023, in 43,8 milioni di euro per    |dell'amianto          |
|l'anno 2024, in 45,3 milioni di euro per    |                      |
|l'anno 2025, in 46,8 milioni di euro per    |                      |
|l'anno 2026, in 48,15 milioni di euro per   |                      |
|l'anno 2027, in 49,35 milioni di euro per   |                      |
|l'anno 2028, in 50,4 milioni di euro per    |                      |
|l'anno 2029 e in 51,45 milioni di euro annui|                      |
|a decorrere dall'anno 2030 relativamente al |                      |
|comma 356 e in 4,8 milioni di euro annui a  |                      |
|decorrere dall'anno 2021 relativamente al   |                      |
|comma 357, si provvede, quanto a 22 milioni |                      |
|di euro annui a decorrere dall'anno 2021,   |                      |
|mediante le economie derivanti dalla        |                      |
|soppressione dell'autorizzazione di spesa di|                      |
|cui all'articolo 1, comma 244, della legge  |                      |
|24 dicembre 2007, n. 244.                   |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|360. All'articolo 1 della legge 28 dicembre |Modalita' per accedere|
|2015, n. 208, dopo il comma 277 sono        |alla prestazione per i|
|inseriti i seguenti:                        |lavoratori esposti    |
|«277-bis. Entro sessanta giorni dalla data  |all'amianto           |
|di entrata in vigore della presente         |                      |
|disposizione, l'INPS richiede al datore di  |                      |
|lavoro la documentazione necessaria ad      |                      |
|integrazione delle domande presentate ai    |                      |
|sensi del comma 277. Il datore di lavoro    |                      |
|adempie entro il termine perentorio di      |                      |
|novanta giorni dalla ricezione della        |                      |
|richiesta. Entro i successivi quindici      |                      |
|giorni l'INPS trasmette le istanze corredate|                      |
|della relativa documentazione all'INAIL che,|                      |
|entro i successivi sessanta giorni, invia   |                      |
|all'INPS le certificazioni tecniche         |                      |
|attestanti la sussistenza o meno dei        |                      |
|requisiti previsti dalla legge.             |                      |
|277-ter. All'esito della procedura indicata |                      |
|al comma 277-bis, e comunque non oltre      |                      |
|sessanta giorni dalla ricezione delle       |                      |
|certificazioni inviate dall'INAIL, l'INPS   |                      |
|procede al monitoraggio delle domande       |                      |
|presentate, sulla base dei seguenti criteri:|                      |
|a) la data di perfezionamento, nell'anno di |                      |
|riferimento, dei requisiti pensionistici per|                      |
|ciascun lavoratore interessato              |                      |
|b) l'onere previsto per l'esercizio         |                      |
|finanziario dell'anno di riferimento,       |                      |
|connesso all'anticipo pensionistico e       |                      |
|all'eventuale incremento di misura dei      |                      |
|trattamenti                                 |                      |
|c) la data di presentazione della domanda di|                      |
|accesso al beneficio.                       |                      |
|277-quater. Ai fini dell'individuazione di  |                      |
|eventuali scostamenti rispetto alle risorse |                      |
|finanziarie annualmente disponibili per     |                      |
|legge, entro trenta giorni dalla conclusione|                      |
|delle operazioni di monitoraggio, e comunque|                      |
|con cadenza annuale, l'INPS provvede alla   |                      |
|redazione di una graduatoria dei lavoratori |                      |
|aventi diritto al beneficio di cui al comma |                      |
|277, tenendo conto prioritariamente della   |                      |
|data di maturazione dei requisiti           |                      |
|pensionistici agevolati e, a parita' degli  |                      |
|stessi, della data di presentazione della   |                      |
|domanda di accesso al beneficio. Qualora    |                      |
|l'onere finanziario accertato sia superiore |                      |
|allo stanziamento previsto per l'anno di    |                      |
|riferimento, la decorrenza dei trattamenti  |                      |
|pensionistici riconosciuti ai sensi del     |                      |
|comma 277 e' differita in ragione dei       |                      |
|criteri indicati al precedente periodo del  |                      |
|presente comma e nei limiti delle risorse   |                      |
|disponibili.                                |                      |
|277-quinquies. Per quanto non espressamente |                      |
|regolato dai commi da 277-bis a 277-quater, |                      |
|si applicano, in quanto compatibili le      |                      |
|disposizioni contenute nel decreto del      |                      |
|Ministro del lavoro e delle politiche       |                      |
|sociali, di concerto con il Ministro        |                      |
|dell'economia e delle finanze 12 maggio     |                      |
|2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.|                      |
|158 dell'8 luglio 2016.                     |                      |
|277-sexies. I soggetti di cui al comma 277  |                      |
|che, entro il 30 giugno 2020, hanno ottenuto|                      |
|la certificazione tecnica da parte          |                      |
|dell'INAIL circa la sussistenza dei         |                      |
|requisiti previsti dalla legge e che hanno  |                      |
|maturato, tenendo conto del riconoscimento  |                      |
|del beneficio di cui all'articolo 13, comma |                      |
|8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, la    |                      |
|decorrenza teorica del trattamento          |                      |
|pensionistico entro il 31 dicembre 2020,    |                      |
|possono accedere al medesimo trattamento    |                      |
|entro il 31 dicembre 2021 senza attendere   |                      |
|l'esito della procedura di monitoraggio di  |                      |
|cui ai commi 277-ter e 277-quater. La       |                      |
|decorrenza dei trattamenti pensionistici    |                      |
|erogati in applicazione del presente comma  |                      |
|non puo' essere antecedente al 1° gennaio   |                      |
|2021».                                      |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|361. In conseguenza di quanto disposto dal  |Adeguamento dell'onere|
|comma 360 del presente articolo,            |finanziario occorrente|
|all'articolo 1, comma 277, della legge 28   |per accedere alla     |
|dicembre 2015, n. 208, le parole: «, 8,3    |nuova prestazione per |
|milioni di euro per l'anno 2024 e 2,1       |i lavoratori esposti  |
|milioni di euro annui a decorrere dall'anno |all'amianto           |
|2025» sono sostituite dalle seguenti: «,    |                      |
|11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 12,6  |                      |
|milioni di euro per l'anno 2025, 13,5       |                      |
|milioni di euro per l'anno 2026, 13,2       |                      |
|milioni di euro per l'anno 2027, 12,3       |                      |
|milioni di euro per l'anno 2028, 11,8       |                      |
|milioni di euro per l'anno 2029 e 11 milioni|                      |
|di euro annui a decorrere dall'anno 2030».  |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|362. L'assegno di cui all'articolo 1, comma |Assegno di natalita'-  |
|125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  |Bonus bebe'           |
|secondo la disciplina prevista dall'articolo|                      |
|1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, |                      |
|n. 160, e' riconosciuto anche per ogni      |                      |
|figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021  |                      |
|al 31 dicembre 2021. All'onere derivante dal|                      |
|primo periodo del presente comma, valutato  |                      |
|in 340 milioni di euro per l'anno 2021 e in |                      |
|400 milioni di euro per l'anno 2022, si     |                      |
|provvede mediante corrispondente riduzione  |                      |
|dell'autorizzazione di spesa di cui         |                      |
|all'articolo 1, comma 339, della legge 27   |                      |
|dicembre 2019, n. 160. L'INPS provvede, con |                      |
|le risorse umane, strumentali e finanziarie |                      |
|disponibili a legislazione vigente e senza  |                      |
|nuovi o maggiori oneri per la finanza       |                      |
|pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri|                      |
|derivanti dall'attuazione del presente comma|                      |
|e ne riferisce, con relazioni mensili, al   |                      |
|Ministro per le pari opportunita' e la      |                      |
|famiglia, al Ministro del lavoro e delle    |                      |
|politiche sociali e al Ministro             |                      |
|dell'economia e delle finanze. Nel caso in  |                      |
|cui, in sede di attuazione del presente     |                      |
|comma, si verifichino o siano in procinto di|                      |
|verificarsi scostamenti rispetto alle       |                      |
|previsioni di spesa di 340 milioni di euro  |                      |
|per l'anno 2021 e di 400 milioni di euro per|                      |
|l'anno 2022, con decreto del Ministro       |                      |
|dell'economia e delle finanze, di concerto  |                      |
|con i Ministri per le pari opportunita' e la|                      |
|famiglia e del lavoro e delle politiche     |                      |
|sociali, si provvede a rideterminare        |                      |
|l'importo annuo dell'assegno e i valori     |                      |
|dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 340, |                      |
|della legge 27 dicembre 2019, n. 160.       |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|363. Al comma 354 dell'articolo 1 della     |Proroga del congedo   |
|legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono        |obbligatorio di       |
|apportate le seguenti modificazioni:        |paternita' ed         |
|a) al primo periodo, le parole: «anche per  |elevazione della      |
|gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020» sono      |durata da sette a     |
|sostituite dalle seguenti: «anche per gli   |dieci giorni          |
|anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021»         |                      |
|b) al secondo periodo, le parole: «e a sette|                      |
|giorni per l'anno 2020» sono sostituite     |                      |
|dalle seguenti: «a sette giorni per l'anno  |                      |
|2020 e a dieci giorni per l'anno 2021»      |                      |
|c) al terzo periodo, le parole: «Per gli    |                      |
|anni 2018, 2019 e 2020» sono sostituite     |                      |
|dalle seguenti: «Per gli anni 2018, 2019,   |                      |
|2020 e 2021».                               |                      |
+--------------------------------------------+                      |
|364. All'onere derivante dal comma 363,     |                      |
|valutato in 151,6 milioni di euro per l'anno|                      |
|2021, si provvede quanto a 106,1 milioni di |                      |
|euro per l'anno 2021 mediante corrispondente|                      |
|riduzione dell'autorizzazione di spesa di   |                      |
|cui all'articolo 1, comma 339, della legge  |                      |
|27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziata |                      |
|dalla presente legge.                       |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|365. Alle madri disoccupate o monoreddito   |Contributo mensile    |
|facenti parte di nuclei familiari           |alle madri disoccupate|
|monoparentali con figli a carico aventi una |o monoreddito facenti |
|disabilita' riconosciuta in misura non      |parte di nuclei       |
|inferiore al 60 per cento, e' concesso un   |familiari             |
|contributo mensile nella misura massima di  |monoparentali con     |
|500 euro netti, per ciascuno degli anni     |figli a carico aventi |
|2021, 2022 e 2023. A tale fine e'           |una disabilita'       |
|autorizzata la spesa di 5 milioni di euro   |riconosciuta in misura|
|per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023   |non inferiore al 60   |
|che costituisce limite massimo di spesa.    |per cento             |
+--------------------------------------------+----------------------+
|366. Con decreto del Ministro del lavoro e  |Procedure e criteri di|
|delle politiche sociali, di concerto con il |presentazione delle   |
|Ministro dell'economia e delle finanze, da  |domande di erogazione |
|emanare entro sessanta giorni dalla data di |del contributo        |
|entrata in vigore della presente legge, sono|                      |
|disciplinati i criteri per l'individuazione |                      |
|dei destinatari e le modalita' di           |                      |
|presentazione delle domande di contributo e |                      |
|di erogazione dello stesso anche al fine del|                      |
|rispetto del limite di spesa di cui al comma|                      |
|365.                                        |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|367. Per continuare ad assicurare il        |Supporto              |
|supporto tecnico necessario allo svolgimento|all'Osservatorio      |
|dei compiti istituzionali dell'Osservatorio |nazionale sulla       |
|nazionale sulla condizione delle persone con|condizione delle      |
|disabilita', di cui all'articolo 3 della    |persone con           |
|legge 3 marzo 2009, n. 18, e all'Ufficio per|disabilita'           |
|le politiche in favore delle persone con    |                      |
|disabilita', di cui al decreto del          |                      |
|Presidente del Consiglio dei ministri 21    |                      |
|ottobre 2019, la segreteria tecnica gia'    |                      |
|costituita presso la soppressa Struttura di |                      |
|missione per le politiche in favore delle   |                      |
|persone con disabilita', di cui al decreto  |                      |
|del Presidente del Consiglio dei ministri   |                      |
|del 25 ottobre 2018, gia' prorogata ai sensi|                      |
|dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge|                      |
|30 dicembre 2019, n. 162, e' ulteriormente  |                      |
|prorogata fino al 31 dicembre 2023.         |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|368. Agli oneri per i compensi degli esperti|Copertura degli oneri |
|della segreteria tecnica di cui la          |per il funzionamento  |
|Presidenza del Consiglio dei ministri si    |della struttura       |
|avvale ai sensi dell'articolo 9, comma 2,   |                      |
|del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  |                      |
|303, in numero non superiore a dieci, per un|                      |
|importo omnicomprensivo per ciascun anno di |                      |
|700.000 euro, si provvede a valere sulle    |                      |
|risorse disponibili del bilancio autonomo   |                      |
|della Presidenza del Consiglio dei ministri.|                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|369. All'Unione italiana dei ciechi e degli |Contributo per        |
|ipovedenti ONLUS e' concesso un contributo  |l'Unione italiana dei |
|di 1 milione di euro per l'anno 2021.       |ciechi e degli        |
|                                            |ipovedenti ONLUS      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|370. Al fine di sostenere l'Ente nazionale  |Contributo per l'Ente |
|per la protezione e l'assistenza dei        |nazionale per la      |
|sordomuti (ENS), di cui alla legge 12 maggio|protezione e          |
|1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. |l'assistenza dei      |
|698, e al decreto del Presidente della      |sordomuti (ENS)       |
|Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella  |                      |
|Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979,|                      |
|e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro|                      |
|per l'anno 2021.                            |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|371. L'autorizzazione di spesa di cui       |Incremento della      |
|all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge |dotazione finanziaria |
|28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con      |per il finanziamento  |
|modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.|della misura di       |
|26, e' incrementata di 196,3 milioni di euro|sostegno al reddito   |
|per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro   |denominata "Reddito di|
|per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro   |cittadinanza"         |
|per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro   |                      |
|per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro   |                      |
|per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro   |                      |
|per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro   |                      |
|per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro   |                      |
|per l'anno 2028 e di 477,3 milioni di euro  |                      |
|annui a decorrere dall'anno 2029. All'onere |                      |
|derivante dal primo periodo del presente    |                      |
|comma si provvede mediante soppressione     |                      |
|dell'autorizzazione di spesa di cui         |                      |
|all'articolo 1, comma 255, della legge 30   |                      |
|dicembre 2018, n. 145.                      |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|372. Per assicurare la necessaria copertura |Copertura degli       |
|finanziaria alla sentenza della Corte       |effetti finanziari    |
|costituzionale n. 234 del 9 novembre 2020,  |della sentenza della  |
|che ha ridotto da cinque a tre anni la      |Corte costituzionale  |
|durata del periodo di applicazione delle    |in materia di         |
|misure previste dall'articolo 1, comma 261, |trattamenti           |
|della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e'    |pensionistici         |
|autorizzata la spesa di 157,7 milioni di    |                      |
|euro per l'anno 2022 e di 163,4 milioni di  |                      |
|euro per l'anno 2023.                       |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|373. All'articolo 1 della legge 10 marzo    |Provvidenze a favore  |
|1955, n. 96, sono apportate le seguenti     |dei perseguitati      |
|modificazioni:                              |politici antifascisti |
|a) al primo comma, le parole: «all'8        |o razziali e dei loro |
|settembre 1943» sono sostituite dalle       |familiari superstiti  |
|seguenti: «al 25 aprile 1945»               |                      |
|b) al secondo comma, lettera b), le parole: |                      |
|«quando per il loro reiterarsi abbiano      |                      |
|assunto carattere persecutorio continuato»  |                      |
|sono soppresse                              |                      |
|c) al secondo comma, lettera d), le parole: |                      |
|«e che abbiano comportato un periodo di     |                      |
|reclusione non inferiore ad anni uno» sono  |                      |
|soppresse                                   |                      |
|d) al terzo comma, le parole: «nelle        |                      |
|identiche ipotesi» sono soppresse           |                      |
|e) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: |                      |
|«Nel caso di persecuzioni per motivi di     |                      |
|ordine razziale, gli atti di violenza o     |                      |
|sevizie subiti in Italia o all'estero di cui|                      |
|al secondo comma, lettera c), si presumono, |                      |
|salvo prova contraria.».                    |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|374. Le disposizioni di cui al comma 373 si |Decorrenza delle      |
|applicano a decorrere dalla data di entrata |provvidenze.          |
|in vigore della presente legge e non danno  |                      |
|titolo alla corresponsione di arretrati     |                      |
|riferiti ad annualita' precedenti.          |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|375. Il fondo di cui all'articolo 58, comma |Incremento della      |
|1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, |dotazione finanziaria |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 7|del Fondo indigenti   |
|agosto 2012, n. 134, e' incrementato di 40  |                      |
|milioni di euro per l'anno 2021.            |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|376. Le procedure esecutive aventi a oggetto|Nullita' delle        |
|immobili realizzati in regime di edilizia   |procedure esecutive su|
|residenziale pubblica convenzionata e       |immobili siti in piani|
|agevolata che sono stati finanziati in tutto|di zona               |
|o in parte con risorse pubbliche sono nulle |                      |
|se il creditore procedente non ne ha dato   |                      |
|previa formale comunicazione, tramite posta |                      |
|elettronica certificata, agli uffici        |                      |
|competenti del comune dove sono ubicati gli |                      |
|immobili e all'ente erogatore del           |                      |
|finanziamento territorialmente competente.  |                      |
|La nullita' e' rilevabile d'ufficio, su     |                      |
|iniziativa delle parti, degli organi        |                      |
|vigilanti avvisati ovvero dell'inquilino    |                      |
|detentore, prenotatario o socio della       |                      |
|societa' soggetta alla procedura esecutiva. |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|377. Nel caso in cui l'esecuzione sia gia'  |Sospensione delle     |
|iniziata, il giudice dell'esecuzione procede|procedure esecutive su|
|alla sospensione del procedimento esecutivo |immobili siti in piani|
|nelle modalita' di cui al comma 376 per     |di zona               |
|consentire ai soggetti di cui al citato     |                      |
|comma 376 di intervenire nella relativa     |                      |
|procedura al fine di tutelare la finalita'  |                      |
|sociale degli immobili e sospendere la      |                      |
|vendita degli stessi.                       |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|378. Se la procedura ha avuto inizio su     |Cause di              |
|istanza dell'istituto di credito presso il  |improcedibilita' della|
|quale e' stato acceso il mutuo fondiario, il|procedura esecutiva   |
|giudice verifica d'ufficio la rispondenza   |ovvero della procedura|
|del contratto di mutuo stipulato ai criteri |concorsuale avviata   |
|di cui all'articolo 44 della legge 5 agosto |delle procedure       |
|1978, n. 457, e l'inserimento dell'ente     |esecutive su immobili |
|creditore nell'elenco delle banche          |siti in piani di zona:|
|convenzionate presso il Ministero delle     |                      |
|infrastrutture e dei trasporti. La mancanza |                      |
|di uno solo dei due requisiti citati        |                      |
|determina l'immediata improcedibilita' della|                      |
|procedura esecutiva ovvero della procedura  |                      |
|concorsuale avviata.                        |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|379. In relazione a immobili di cui ai commi|Verifiche da parte del|
|da 376 a 378, qualora vi siano pendenti     |giudice competente    |
|procedure concorsuali, il giudice competente|delle procedure       |
|sospende il relativo procedimento al fine di|concorsuali pendenti  |
|procedere alle verifiche definite dai       |su immobili siti in   |
|medesimi commi da 376 a 378.                |piani di zona         |
+--------------------------------------------+----------------------+
|380. Dal 1° gennaio 2022, l'aliquota        |Indennizzo per        |
|contributiva di cui all'articolo 5, comma 2,|cessazione attivita'  |
|del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.   |commerciale           |
|207, e' dovuta nella misura dello 0,48 per  |                      |
|cento. Resta salvo il meccanismo di         |                      |
|adeguamento disciplinato dall'articolo 1,   |                      |
|comma 284, della legge 30 dicembre 2018, n. |                      |
|145. La contribuzione di cui al primo       |                      |
|periodo del presente comma per la quota pari|                      |
|allo 0,46 per cento e' destinata al         |                      |
|finanziamento del Fondo di cui all'articolo |                      |
|5, comma 1, del citato decreto legislativo  |                      |
|n. 207 del 1996, mentre la restante quota   |                      |
|pari allo 0,02 per cento e' devoluta alla   |                      |
|Gestione dei contributi e delle prestazioni |                      |
|previdenziali degli esercenti attivita'     |                      |
|commerciali. Per effetto della mancata      |                      |
|applicazione per l'anno 2021 delle          |                      |
|disposizioni di cui all'articolo 1, comma   |                      |
|284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  |                      |
|e' previsto un finanziamento a carico del   |                      |
|bilancio dello Stato a favore del Fondo di  |                      |
|cui all'articolo 5, comma 1, del citato     |                      |
|decreto legislativo n. 207 del 1996, pari a |                      |
|167,7 milioni di euro per l'anno 2021.      |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|381. Per l'anno 2021, al locatore di un     |Contributi per la     |
|immobile adibito a uso abitativo, situato in|riduzione dell'importo|
|un comune ad alta tensione abitativa, che   |del canone del        |
|costituisca l'abitazione principale del     |contratto di locazione|
|locatario, in caso di riduzione dell'importo|di unita' immobiliari |
|del contratto di locazione e' riconosciuto, |residenziali          |
|nel limite massimo di spesa di cui al comma |                      |
|384, un contributo a fondo perduto fino al  |                      |
|50 per cento della riduzione del canone,    |                      |
|entro il limite massimo annuo di 1.200 euro |                      |
|per ciascun locatore.                       |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|382. Ai fini del riconoscimento del         |Procedura sulla       |
|contributo di cui al comma 381, il locatore |comunicazione per     |
|comunica, in via telematica, all'Agenzia    |l'erogazione del      |
|delle entrate la rinegoziazione del canone  |contributo            |
|di locazione e ogni altra informazione utile|                      |
|ai fini dell'erogazione del contributo.     |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|383. Con provvedimento del direttore        |Modalita' di          |
|dell'Agenzia delle entrate, da adottare     |attuazione e          |
|entro sessanta giorni dalla data di entrata |monitoraggio della    |
|in vigore della presente legge, sono        |comunicazione         |
|individuate le modalita' di attuazione dei  |                      |
|commi 381 e 382 e la percentuale di         |                      |
|riduzione del canone di locazione mediante  |                      |
|riparto proporzionale in relazione alle     |                      |
|domande presentate, anche ai fini del       |                      |
|rispetto del limite di spesa di cui al comma|                      |
|384, nonche' le modalita' di monitoraggio   |                      |
|delle comunicazioni di cui al comma 382.    |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|384. Per le finalita' di cui al comma 1 e'  |Copertura oneri della |
|autorizzata la spesa di 50 milioni di euro  |misura                |
|per l'anno 2021.                            |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|385. All'articolo 1, comma 333, della legge |Stabilizzazione del   |
|27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole:   |contributo per il     |
|«per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti:|Progetto Filippide    |
|«e a 500.000 euro annui a decorrere         |                      |
|dall'anno 2021».                            |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|386. Nelle more della riforma degli         |Istituzione           |
|ammortizzatori sociali, e' istituita in via |dell'indennita'       |
|sperimentale per il triennio 2021-2023      |straordinaria di      |
|l'indennita' straordinaria di continuita'   |continuita' reddituale|
|reddituale e operativa (ISCRO), in favore   |e operativa (ISCRO)   |
|dei soggetti di cui al comma 387.           |                      |
|L'indennita' e' erogata dall'Istituto       |                      |
|nazionale della previdenza sociale (INPS).  |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|387. L'indennita' e' riconosciuta, previa   |Ambito dell'indennita'|
|domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione |straordinaria di      |
|separata di cui all'articolo 2, comma 26,   |continuita' reddituale|
|della legge 8 agosto 1995, n. 335, che      |e operativa (ISCRO)   |
|esercitano per professione abituale         |                      |
|attivita' di lavoro autonomo di cui al comma|                      |
|1 dell'articolo 53 del testo unico delle    |                      |
|imposte sui redditi, di cui al decreto del  |                      |
|Presidente della Repubblica 22 dicembre     |                      |
|1986, n. 917.                               |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|388. L'indennita' e' riconosciuta, ai sensi |Requisiti             |
|del comma 397, ai soggetti di cui al comma  |dell'indennita'       |
|387 che presentano i seguenti requisiti:    |straordinaria di      |
|a) non essere titolari di trattamento       |continuita' reddituale|
|pensionistico diretto e non essere          |e operativa (ISCRO)   |
|assicurati presso altre forme previdenziali |                      |
|obbligatorie                                |                      |
|b) non essere beneficiari di reddito di     |                      |
|cittadinanza di cui al decreto-legge 28     |                      |
|gennaio 2019, n. 4, convertito, con         |                      |
|modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.|                      |
|26                                          |                      |
|c) avere prodotto un reddito di lavoro      |                      |
|autonomo, nell'anno precedente alla         |                      |
|presentazione della domanda, inferiore al 50|                      |
|per cento della media dei redditi da lavoro |                      |
|autonomo conseguiti nei tre anni precedenti |                      |
|all'anno precedente alla presentazione della|                      |
|domanda                                     |                      |
|d) aver dichiarato, nell'anno precedente    |                      |
|alla presentazione della domanda, un reddito|                      |
|non superiore a 8.145 euro, annualmente     |                      |
|rivalutato sulla base della variazione      |                      |
|dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per |                      |
|le famiglie degli operai e degli impiegati  |                      |
|rispetto all'anno precedente                |                      |
|e) essere in regola con la contribuzione    |                      |
|previdenziale obbligatoria                  |                      |
|f) essere titolari di partita IVA attiva da |                      |
|almeno quattro anni, alla data di           |                      |
|presentazione della domanda, per l'attivita'|                      |
|che ha dato titolo all'iscrizione alla      |                      |
|gestione previdenziale in corso.            |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|389. La domanda e' presentata dal lavoratore|Modalita' per ottenere|
|all'INPS in via telematica entro il 31      |erogazione            |
|ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e |dell'indennita'       |
|2023. Nella domanda sono autocertificati i  |straordinaria di      |
|redditi prodotti per gli anni di interesse. |continuita' reddituale|
|L'INPS comunica all'Agenzia delle entrate i |e operativa (ISCRO)   |
|dati identificativi dei soggetti che hanno  |                      |
|presentato domanda per la verifica dei      |                      |
|requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica |                      |
|all'INPS l'esito dei riscontri effettuati   |                      |
|sulla verifica dei requisiti reddituali con |                      |
|le modalita' e nei termini definiti mediante|                      |
|accordi di cooperazione tra le parti.       |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|390. I requisiti di cui al comma 388,       |Mantenimento requisiti|
|lettere a) e b), devono essere mantenuti    |dell'indennita'       |
|anche durante la percezione dell'indennita'.|straordinaria di      |
|                                            |continuita' reddituale|
|                                            |e operativa (ISCRO)   |
+--------------------------------------------+----------------------+
|391. L'indennita', pari al 25 per cento, su |Entita' percentuale e |
|base semestrale, dell'ultimo reddito        |durata erogazione     |
|certificato dall'Agenzia delle entrate,     |dell'indennita'       |
|spetta a decorrere dal primo giorno         |straordinaria di      |
|successivo alla data di presentazione della |continuita' reddituale|
|domanda ed e' erogata per sei mensilita' e  |e operativa (ISCRO)   |
|non comporta accredito di contribuzione     |                      |
|figurativa.                                 |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|392. L'importo di cui al comma 391 non puo' |Limiti minimo e       |
|in ogni caso superare il limite di 800 euro |massimo dell'importo  |
|mensili e non puo' essere inferiore a 250   |erogato               |
|euro mensili.                               |dell'indennita'       |
|                                            |straordinaria di      |
|                                            |continuita' reddituale|
|                                            |e operativa (ISCRO)   |
+--------------------------------------------+----------------------+
|393. I limiti di importo di cui al comma 392|Rivalutazione         |
|sono annualmente rivalutati sulla base della|dell'importo          |
|variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al  |dell'indennita'       |
|consumo per le famiglie degli operai e degli|straordinaria di      |
|impiegati rispetto all'anno precedente.     |continuita' reddituale|
|                                            |e operativa (ISCRO)   |
+--------------------------------------------+----------------------+
|394. La prestazione puo' essere richiesta   |Frequenza dell'istanza|
|una sola volta nel triennio.                |volta ad ottenere la  |
|                                            |prestazione           |
|                                            |dell'indennita'       |
|                                            |straordinaria di      |
|                                            |continuita' reddituale|
|                                            |e operativa (ISCRO)   |
+--------------------------------------------+----------------------+
|395. La cessazione della partita IVA nel    |Cessazione            |
|corso dell'erogazione dell'indennita'       |dell'erogazione       |
|determina l'immediata cessazione della      |dell'indennita'       |
|stessa, con recupero delle mensilita'       |straordinaria di      |
|eventualmente erogate dopo la data in cui e'|continuita' reddituale|
|cessata l'attivita'.                        |e operativa (ISCRO)   |
+--------------------------------------------+----------------------+
|396. L'indennita' di cui ai commi da 386 a  |Non concorrenza alla  |
|395 non concorre alla formazione del reddito|formazione del reddito|
|ai sensi del testo unico delle imposte sui  |dell'indennita'       |
|redditi, di cui al decreto del Presidente   |straordinaria di      |
|della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.  |continuita' reddituale|
|                                            |e operativa (ISCRO)   |
+--------------------------------------------+----------------------+
|397. L'indennita' di cui ai commi da 386 a  |Limite di spesa       |
|395 e' riconosciuta nel limite di spesa di  |massimo               |
|70,4 milioni per l'anno 2021, di 35,1       |dell'indennita'       |
|milioni di euro per l'anno 2022, di 19,3    |straordinaria di      |
|milioni di euro per l'anno 2023 e di 3,9    |continuita' reddituale|
|milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS     |e operativa (ISCRO)   |
|provvede al monitoraggio del rispetto del   |                      |
|predetto limite di spesa comunicando i      |                      |
|risultati di tale attivita' al Ministero del|                      |
|lavoro e delle politiche sociali e al       |                      |
|Ministero dell'economia e delle finanze.    |                      |
|Qualora dal predetto monitoraggio emerga il |                      |
|verificarsi di scostamenti, anche in via    |                      |
|prospettica, rispetto al limite di spesa di |                      |
|cui al primo periodo, non sono adottati     |                      |
|altri provvedimenti di concessione          |                      |
|dell'indennita'.                            |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|398. Per far fronte agli oneri derivanti dal|Copertura finanziaria |
|comma 397 e' disposto un aumento            |mediante contributo   |
|dell'aliquota di cui all'articolo 59, comma |applicato sul reddito |
|16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,   |da lavoro autonomo    |
|per i soggetti di cui al comma 387 del      |                      |
|presente articolo pari a 0,26 punti         |                      |
|percentuali nel 2021 e pari a 0,51 punti    |                      |
|percentuali per ciascuno degli anni 2022 e  |                      |
|2023. Il contributo e' applicato sul reddito|                      |
|da lavoro autonomo di cui all'articolo 53,  |                      |
|comma 1, del testo unico delle imposte sui  |                      |
|redditi, di cui al decreto del Presidente   |                      |
|della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  |                      |
|con gli stessi criteri stabiliti ai fini    |                      |
|dell'imposta sul reddito delle persone      |                      |
|fisiche, quale risulta dalla relativa       |                      |
|dichiarazione annuale dei redditi e dagli   |                      |
|accertamenti definitivi.                    |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|399. Il Ministero del lavoro e delle        |Monitoraggio          |
|politiche sociali effettua annualmente,     |sull'attuazione degli |
|senza nuovi o maggiori oneri a carico della |interventi per il     |
|finanza pubblica, il monitoraggio sullo     |riconoscimento        |
|stato di attuazione degli interventi di cui |dell'indennita'       |
|ai commi da 386 a 398 al fine di valutarne  |straordinaria di      |
|gli effetti sulla continuita' e la ripresa  |continuita' reddituale|
|delle attivita' dei lavoratori autonomi e   |e operativa (ISCRO)   |
|proporre eventuali revisioni in base        |                      |
|all'evoluzione del mercato del lavoro e     |                      |
|della dinamica sociale.                     |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|400. L'erogazione dell'indennita' di cui ai |Modalita' e criteri   |
|commi da 386 a 395 e' accompagnata dalla    |per la definizione dei|
|partecipazione a percorsi di aggiornamento  |percorsi di           |
|professionale. Con decreto del Ministro del |aggiornamento         |
|lavoro e delle politiche sociali, di        |professionale         |
|concerto con il Ministro dell'economia e    |                      |
|delle finanze, previa intesa in sede di     |                      |
|Conferenza permanente per i rapporti tra lo |                      |
|Stato, le regioni e le province autonome di |                      |
|Trento e di Bolzano, da adottare entro      |                      |
|sessanta giorni dalla data di entrata in    |                      |
|vigore della presente legge, sono           |                      |
|individuati i criteri e le modalita' di     |                      |
|definizione dei percorsi di aggiornamento   |                      |
|professionale e del loro finanziamento.     |                      |
|L'Agenzia nazionale per le politiche attive |                      |
|del lavoro monitora la partecipazione ai    |                      |
|percorsi di aggiornamento professionale dei |                      |
|beneficiari dell'indennita' di cui ai commi |                      |
|da 386 a 395.                               |                      |
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