art. 1 (commi 401-500)
    

+-------------------------------------+-----------------------------+
|401. Le amministrazioni pubbliche    |Clausola di invarianza       |
|provvedono alle attivita' previste   |finanziaria per              |
|dai commi da 386 a 400 con le risorse|l'applicazione della misura  |
|umane, strumentali e finanziarie     |                             |
|previste a legislazione vigente,     |                             |
|senza nuovi o maggiori oneri a carico|                             |
|della finanza pubblica.              |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|402. A decorrere dall'anno           |Incremento dotazione         |
|finanziario 2021, e' destinato al    |finanziaria del Fondo per la |
|Fondo per la prevenzione del fenomeno|prevenzione del fenomeno     |
|dell'usura, di cui all'articolo 15   |dell'usura                   |
|della legge 7 marzo 1996, n. 108, 1  |                             |
|milione di euro aggiuntivo per       |                             |
|interventi a favore di soggetti a    |                             |
|rischio di usura.                    |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|403. Per l'anno 2021, il livello del |Livello del finanziamento del|
|finanziamento del fabbisogno         |Fabbisogno sanitario standard|
|sanitario nazionale standard cui     |anno 2021                    |
|concorre lo Stato e' pari a 121.370,1|                             |
|milioni di euro, anche per           |                             |
|l'attuazione di quanto previsto dai  |                             |
|commi da 407 a 411, 416, 417 e 421 e |                             |
|al netto dell'importo di cui al comma|                             |
|485 trasferito al Ministero della    |                             |
|salute.                              |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|404. Quale concorso per il           |Incremento del livello del   |
|finanziamento di quanto previsto dai |finanziamento del fabbisogno |
|commi da 407 a 411, 421 e 485 il     |sanitario standard           |
|livello del finanziamento del        |                             |
|fabbisogno sanitario nazionale       |                             |
|standard cui concorre lo Stato e'    |                             |
|incrementato di 822,870 milioni di   |                             |
|euro per l'anno 2022, di 527,070     |                             |
|milioni di euro per ciascuno degli   |                             |
|anni 2023, 2024 e 2025 e di 417,870  |                             |
|milioni di euro annui a decorrere    |                             |
|dall'anno 2026, anche tenendo conto  |                             |
|della razionalizzazione della spesa a|                             |
|decorrere dall'anno 2023.            |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|405. All'articolo 1, comma 522, della|Ridefinizione del termine per|
|legge 30 dicembre 2018, n. 145, le   |la presentazione delle       |
|parole: «alla data di entrata in     |istanze di certificazione dei|
|vigore della presente legge» sono    |requisiti che permettono ai  |
|sostituite dalle seguenti: «alla data|medici abilitati di operare  |
|del 31 dicembre 2020».               |presso le reti di cure       |
|                                     |palliative                   |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|406. Al decreto legislativo 30       |Estensione della disciplina  |
|dicembre 1992, n. 502, sono apportate|autorizzatoria per           |
|le seguenti modificazioni:           |l'accreditamento delle       |
|a) all'articolo 8-ter, comma 2, sono |attivita' di cure domiciliari|
|aggiunte, in fine, le seguenti       |                             |
|parole: «, e per l'erogazione di cure|                             |
|domiciliari»                         |                             |
|b) all'articolo 8-quater, comma 1,   |                             |
|dopo le parole: «che ne facciano     |                             |
|richiesta,» sono inserite le         |                             |
|seguenti: «nonche' alle              |                             |
|organizzazioni pubbliche e private   |                             |
|autorizzate per l'erogazione di cure |                             |
|domiciliari,»                        |                             |
|c) all'articolo 8-quinquies, comma 2,|                             |
|alinea, dopo le parole: «e con i     |                             |
|professionisti accreditati,» sono    |                             |
|inserite le seguenti: «nonche' con le|                             |
|organizzazioni pubbliche e private   |                             |
|accreditate per l'erogazione di cure |                             |
|domiciliari,».                       |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|407. Al fine di valorizzare il       |Incremento dell'indennita' di|
|servizio della dirigenza medica,     |esclusivita' dei dirigenti   |
|veterinaria e sanitaria presso le    |medici, veterinari e sanitari|
|strutture del Servizio sanitario     |degli enti ed aziende del    |
|nazionale, a decorrere dal 1° gennaio|Servizio sanitario nazionale |
|2021, gli importi annui lordi,       |                             |
|comprensivi della tredicesima        |                             |
|mensilita', dell'indennita' di cui   |                             |
|all'articolo 15-quater, comma 5, del |                             |
|decreto legislativo 30 dicembre 1992,|                             |
|n. 502, previsti, in favore dei      |                             |
|dirigenti medici, veterinari e       |                             |
|sanitari con rapporto di lavoro      |                             |
|esclusivo, dal contratto collettivo  |                             |
|nazionale di lavoro dell'area sanita'|                             |
|2016-2018 stipulato il 19 dicembre   |                             |
|2019, di cui al comunicato           |                             |
|dell'Agenzia per la rappresentanza   |                             |
|negoziale delle pubbliche            |                             |
|amministrazioni pubblicato nel       |                             |
|supplemento ordinario n. 6 alla      |                             |
|Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28      |                             |
|gennaio 2020, sono incrementati del  |                             |
|27 per cento.                        |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|408. Agli oneri derivanti            |Copertura oneri per          |
|dall'attuazione delle disposizioni   |l'attuazione della misura    |
|del comma 407, valutati in 500       |                             |
|milioni di euro annui a decorrere    |                             |
|dall'anno 2021, si provvede a valere |                             |
|sul livello del finanziamento del    |                             |
|fabbisogno sanitario nazionale       |                             |
|standard cui concorre lo Stato.      |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|409. Ai fini del riconoscimento e    |Indennita' di specificita'   |
|della valorizzazione delle competenze|infermieristica              |
|e delle specifiche attivita' svolte, |                             |
|agli infermieri dipendenti dalle     |                             |
|aziende e dagli enti del Servizio    |                             |
|sanitario nazionale, nell'ambito     |                             |
|della contrattazione collettiva      |                             |
|nazionale del triennio 2019-2021     |                             |
|relativa al comparto sanita' e'      |                             |
|riconosciuta, nei limiti dell'importo|                             |
|complessivo annuo lordo di 335       |                             |
|milioni di euro, un'indennita' di    |                             |
|specificita' infermieristica da      |                             |
|riconoscere al predetto personale con|                             |
|decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale |                             |
|parte del trattamento economico      |                             |
|fondamentale.                        |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|410. Le misure e la disciplina       |Riconoscimento della misura  |
|dell'indennita' di cui al comma 409  |in base alla contrattazione  |
|sono definite in sede di             |collettiva nazionale         |
|contrattazione collettiva nazionale. |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|411. Agli oneri derivanti            |Copertura oneri della misura |
|dall'attuazione delle disposizioni   |                             |
|dei commi 409 e 410, pari a 335      |                             |
|milioni di euro annui a decorrere    |                             |
|dall'anno 2021 da destinare alla     |                             |
|contrattazione collettiva nazionale, |                             |
|si provvede a valere sul livello del |                             |
|finanziamento del fabbisogno         |                             |
|sanitario nazionale standard cui     |                             |
|concorre lo Stato.                   |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|412. L'importo di 40 milioni di euro,|Destinazione al Fondo per la |
|quota parte della somma di 80 milioni|ricostruzione delle aree     |
|di euro versata dalla Camera dei     |terremotate del 2016 con le  |
|deputati e affluita al bilancio dello|risorse delle economie di    |
|Stato in data 6 novembre 2020 sul    |bilancio della Camera dei    |
|capitolo 2368, articolo 8, dello     |Deputati:                    |
|stato di previsione dell'entrata, e' |                             |
|destinato, nell'esercizio 2020, al   |                             |
|fondo per la ricostruzione delle aree|                             |
|terremotate, di cui all'articolo 4   |                             |
|del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.|                             |
|189, convertito, con modificazioni,  |                             |
|dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,|                             |
|per essere trasferito alla           |                             |
|contabilita' speciale intestata al   |                             |
|Commissario straordinario del Governo|                             |
|per la ricostruzione dei territori   |                             |
|interessati dagli eventi sismici     |                             |
|verificatisi a far data dal 24 agosto|                             |
|2016, nominato con decreto del       |                             |
|Presidente del Consiglio dei ministri|                             |
|14 febbraio 2020. Il presente comma  |                             |
|entra in vigore il giorno stesso     |                             |
|della pubblicazione della presente   |                             |
|legge nella Gazzetta Ufficiale.      |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|413. Allo scopo di incrementare le   |Destinazione ai fondi per gli|
|risorse destinate prioritariamente   |incentivi economici del      |
|alla remunerazione delle prestazioni |personale sanitario impiegato|
|correlate alle particolari condizioni|nell'emergenza da COVID-19   |
|di lavoro del personale dipendente   |con le risorse delle economie|
|delle aziende e degli enti del       |di bilancio della Camera dei |
|Servizio sanitario nazionale         |Deputati:                    |
|direttamente impiegato nelle         |                             |
|attivita' di contrasto dell'emergenza|                             |
|epidemiologica determinata dal       |                             |
|diffondersi del COVID-19, l'importo  |                             |
|di 40 milioni di euro, quota parte   |                             |
|della somma di 80 milioni di euro    |                             |
|versata dalla Camera dei deputati e  |                             |
|affluita al bilancio dello Stato in  |                             |
|data 6 novembre 2020 sul capitolo    |                             |
|2368, articolo 8, dello stato di     |                             |
|previsione dell'entrata, e'          |                             |
|destinato, nell'esercizio 2020, ai   |                             |
|fondi di cui all'articolo 1, comma 1,|                             |
|del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  |                             |
|18, convertito, con modificazioni,   |                             |
|dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,   |                             |
|secondo il criterio di cui alla      |                             |
|tabella A allegata al medesimo       |                             |
|decreto-legge. Il presente comma     |                             |
|entra in vigore il giorno stesso     |                             |
|della pubblicazione della presente   |                             |
|legge nella Gazzetta Ufficiale.      |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|414. Al fine di valorizzare l'apporto|Indennita' per i dipendenti  |
|delle competenze e dello specifico   |degli enti ed aziende del    |
|ruolo nelle attivita' direttamente   |Servizio sanitario nazionale |
|finalizzate alla tutela del malato e |appartenenti alle professioni|
|alla promozione della salute, ai     |sanitarie della              |
|dipendenti delle aziende e degli enti|riabilitazione, della        |
|del Servizio sanitario nazionale     |prevenzione,                 |
|appartenenti alle professioni        |tecnico-sanitarie, di        |
|sanitarie della riabilitazione, della|ostetrica e di assistente    |
|prevenzione, tecnico-sanitarie e di  |sociale e degli appartenenti |
|ostetrica, alla professione di       |alla categoria degli         |
|assistente sociale nonche' agli      |operatori socio-sanitari     |
|operatori socio-sanitari e'          |                             |
|riconosciuta, nell'ambito della      |                             |
|contrattazione collettiva nazionale  |                             |
|del triennio 2019- 2021 relativa al  |                             |
|comparto sanita', nei limiti         |                             |
|dell'importo complessivo annuo lordo |                             |
|di 100 milioni di euro, un'indennita'|                             |
|di tutela del malato e per la        |                             |
|promozione della salute, da          |                             |
|riconoscere con decorrenza dal 1°    |                             |
|gennaio 2021 quale parte del         |                             |
|trattamento economico fondamentale.  |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|415. La misura e la disciplina       |Riconoscimento della misura  |
|dell'indennita' di cui al comma 414  |in base alla contrattazione  |
|sono definite in sede di             |collettiva nazionale         |
|contrattazione collettiva nazionale. |                             |
|Agli oneri derivanti dall'attuazione |                             |
|del comma 414, pari a 100 milioni di |                             |
|euro annui a decorrere dall'anno     |                             |
|2021, da destinare alla              |                             |
|contrattazione collettiva nazionale, |                             |
|si provvede a valere sul livello del |                             |
|finanziamento del fabbisogno         |                             |
|sanitario nazionale standard cui     |                             |
|concorre lo Stato, che e'            |                             |
|corrispondentemente incrementato a   |                             |
|decorrere dall'anno 2021.            |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|416. Per le medesime finalita' di cui|Autorizzazione di spesa per  |
|all'articolo 18, comma 1, del        |l'esecuzione di tamponi      |
|decreto-legge 28 ottobre 2020, n.    |antigenici rapidi da parte di|
|137, convertito, con modificazioni,  |medici di base e pediatri di |
|dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,|libera scelta                |
|e' autorizzata l'ulteriore spesa di  |                             |
|70 milioni di euro per l'anno 2021,  |                             |
|secondo le modalita' definite dagli  |                             |
|accordi collettivi nazionali di      |                             |
|settore. In materia di comunicazione |                             |
|dei dati si applicano le disposizioni|                             |
|dell'articolo 19 del medesimo        |                             |
|decreto-legge n. 137 del 2020        |                             |
|convertito, con modificazioni, dalla |                             |
|legge n. 176 del 2020.               |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|417. Agli oneri derivanti dalle      |Copertura oneri per          |
|disposizioni del comma 416, pari a 70|l'attuazione della misura    |
|milioni di euro per l'anno 2021, si  |                             |
|provvede a valere sul livello del    |                             |
|finanziamento del fabbisogno         |                             |
|sanitario nazionale standard cui     |                             |
|concorre lo Stato. Al finanziamento  |                             |
|di cui al comma 416 e al presente    |                             |
|comma accedono tutte le regioni e le |                             |
|province autonome di Trento e di     |                             |
|Bolzano, in deroga alle disposizioni |                             |
|legislative che stabiliscono per le  |                             |
|autonomie speciali il concorso       |                             |
|regionale e provinciale al           |                             |
|finanziamento sanitario corrente,    |                             |
|sulla base delle quote di accesso al |                             |
|fabbisogno sanitario. La ripartizione|                             |
|complessiva dell'incremento di cui al|                             |
|comma 416 e al presente comma e'     |                             |
|riportata nella tabella di cui       |                             |
|all'allegato A annesso alla presente |                             |
|legge.                               |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|418. I test mirati a rilevare la     |Effettuazione presso le      |
|presenza di anticorpi IgG e IgM e i  |farmacie di test e tamponi   |
|tamponi antigenici rapidi per la     |                             |
|rilevazione di antigene SARS-CoV-2   |                             |
|possono essere eseguiti anche presso |                             |
|le farmacie aperte al pubblico dotate|                             |
|di spazi idonei sotto il profilo     |                             |
|igienico-sanitario e atti a garantire|                             |
|la tutela della riservatezza.        |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|419. Le modalita' organizzative e le |Stipula di convenzioni del   |
|condizioni economiche relative       |SSN per regolari i rapporti e|
|all'esecuzione dei test e dei tamponi|disciplina delle procedure   |
|di cui al comma 418 del presente     |attuative.                   |
|articolo nelle farmacie aperte al    |                             |
|pubblico sono disciplinate, senza    |                             |
|nuovi o maggiori oneri a carico della|                             |
|finanza pubblica, dalle convenzioni  |                             |
|di cui all'articolo 8, commi 1 e 2,  |                             |
|del decreto legislativo 30 dicembre  |                             |
|1992, n. 502, conformi agli accordi  |                             |
|collettivi nazionali stipulati ai    |                             |
|sensi dell'articolo 4, comma 9, della|                             |
|legge 30 dicembre 1991, n. 412, e ai |                             |
|correlati accordi regionali, che     |                             |
|tengano conto anche delle            |                             |
|specificita' e dell'importanza del   |                             |
|ruolo svolto in tale ambito dalle    |                             |
|farmacie rurali.                     |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|420. All'articolo 1, comma 2, del    |Erogazione di un nuovo       |
|decreto legislativo 3 ottobre 2009,  |servizio presso le farmacie  |
|n. 153, dopo la lettera e-bis) e'    |                             |
|inserita la seguente:                |                             |
|«e-ter) l'effettuazione presso le    |                             |
|farmacie da parte di un farmacista di|                             |
|test diagnostici che prevedono il    |                             |
|prelievo di sangue capillare».       |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|421. Al fine di aumentare il numero  |Aumento dei contratti di     |
|dei contratti di formazione          |formazione specialistica dei |
|specialistica dei medici di cui      |medici specializzandi        |
|all'articolo 37 del decreto          |                             |
|legislativo 17 agosto 1999, n. 368,  |                             |
|e' autorizzata l'ulteriore spesa di  |                             |
|105 milioni di euro per ciascuno     |                             |
|degli anni 2021 e 2022 e di 109,2    |                             |
|milioni di euro per ciascuno degli   |                             |
|anni 2023, 2024 e 2025. Ai predetti  |                             |
|oneri si provvede a valere sul       |                             |
|livello del finanziamento del        |                             |
|fabbisogno sanitario nazionale       |                             |
|standard cui concorre lo Stato per   |                             |
|gli anni dal 2021 al 2025.           |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|422. Per l'attuazione del comma 421  |Copertura oneri per          |
|concorrono le risorse del Programma  |l'attuazione della misura    |
|Next Generation EU per 105 milioni di|                             |
|euro per ciascuno degli anni 2021 e  |                             |
|2022.                                |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|423. Al fine di garantire            |Proroga di disposizioni      |
|l'erogazione delle prestazioni di    |sull'impiego di personale    |
|assistenza sanitaria in ragione delle|sanitario nel Servizio       |
|esigenze straordinarie ed urgenti    |sanitario nazionale          |
|derivanti dalla diffusione del       |                             |
|COVID-19, gli enti del Servizio      |                             |
|sanitario nazionale, verificata      |                             |
|l'impossibilita' di utilizzare       |                             |
|personale gia' in servizio nonche' di|                             |
|ricorrere agli idonei collocati in   |                             |
|graduatorie concorsuali in vigore,   |                             |
|possono avvalersi, anche nell'anno   |                             |
|2021, in deroga ai vincoli previsti  |                             |
|dalla legislazione vigente in materia|                             |
|di spesa di personale, delle misure  |                             |
|previste dagli articoli 2-bis, commi |                             |
|1 e 5, e 2-ter, commi 1 e 5, del     |                             |
|decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  |                             |
|convertito, con modificazioni, dalla |                             |
|legge 24 aprile 2020, n. 27, anche   |                             |
|mediante proroga, non oltre il 31    |                             |
|dicembre 2021, degli incarichi       |                             |
|conferiti ai sensi delle medesime    |                             |
|disposizioni, ferma restando la      |                             |
|compatibilita' con il fabbisogno     |                             |
|sanitario standard dell'anno 2021,   |                             |
|nei limiti di spesa per singola      |                             |
|regione e provincia autonoma indicati|                             |
|nella tabella 1 allegata alla        |                             |
|presente legge.                      |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|424. All'articolo 2-quinquies, comma |Innalzamento a 800 del numero|
|2, terzo periodo, del decreto-legge  |di assistiti come parametro  |
|17 marzo 2020, n. 18, convertito, con|per la sospensione della     |
|modificazioni, dalla legge 24 aprile |corresponsione della borsa di|
|2020, n. 27, le parole: «a 650» sono |studio al medico abilitato   |
|sostituite dalle seguenti: «a 800».  |che assuma incarichi         |
|                                     |provvisori o di sostituzione |
|                                     |di medici di medicina        |
|                                     |generale e iscrizione negli  |
|                                     |elenchi della guardia medica |
|                                     |notturna e festiva e della   |
|                                     |guardia medica turistica     |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|425. Sono prorogate al 31 dicembre   |Proroga delle disposizioni   |
|2021 le seguenti disposizioni:       |relative alle Unita' speciali|
|a) articolo 4-bis del decreto-legge  |di continuita' assistenziale |
|17 marzo 2020, n. 18, convertito, con|(USCA) nonche' al            |
|modificazioni, dalla legge 24 aprile |trattenimento in servizio dei|
|2020, n. 27, e articolo 1, comma 6,  |dirigenti medici e sanitari, |
|del decreto-legge 19 maggio 2020, n. |nonche' del personale del    |
|34, convertito, con modificazioni,   |ruolo sanitario del comparto |
|dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,   |sanita' e degli operatori    |
|nei limiti di spesa per singola      |socio-sanitari, anche in     |
|regione e provincia autonoma indicati|deroga ai limiti previsti    |
|nella tabella 2 allegata alla        |dalle disposizioni vigenti   |
|presente legge                       |per il collocamento in       |
|b) articolo 12, comma 1, del         |quiescenza                   |
|decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  |                             |
|convertito, con modificazioni, dalla |                             |
|legge 24 aprile 2020, n. 27.         |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|426. Il termine di cui all'articolo  |Proroga del termine per      |
|12, comma 3, primo periodo, del      |l'accesso al corso di        |
|decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, |formazione specifica in      |
|convertito, con modificazioni, dalla |medicina generale tramite    |
|legge 25 giugno 2019, n. 60, e'      |graduatoria riservata, senza |
|prorogato al 31 dicembre 2022.       |borsa di studio abilitati    |
|                                     |all'esercizio professionale e|
|                                     |idonei al concorso per       |
|                                     |l'ammissione alla            |
|                                     |specializzazione in medicina |
|                                     |generale                     |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|427. Alla copertura degli oneri delle|Copertura finanziaria a      |
|disposizioni di cui ai commi 423 e   |valere sul livello del       |
|425, le regioni e le province        |finanziamento del fabbisogno |
|autonome di Trento e di Bolzano      |sanitario nazionale standard |
|provvedono a valere sul livello del  |                             |
|finanziamento del fabbisogno         |                             |
|sanitario nazionale standard per     |                             |
|l'anno 2021, anche utilizzando       |                             |
|eventuali economie di risorse        |                             |
|destinate all'attuazione delle       |                             |
|medesime disposizioni di cui ai commi|                             |
|423 e 425 non impiegate nell'anno    |                             |
|2020.                                |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|428. Fermo restando quanto previsto  |Copertura finanziaria a      |
|al comma 427, per l'attuazione dei   |valere sulle risorse del     |
|commi 423 e 425 concorrono le risorse|Programma Next Generation EU |
|del Programma Next Generation EU per |                             |
|1.100 milioni di euro per l'anno     |                             |
|2021.                                |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|429. La dotazione organica           |Incremento della dotazione   |
|dell'Agenzia italiana del farmaco    |organica dell'Agenzia        |
|(AIFA) e' incrementata di 40 unita'  |italiana del farmaco (AIFA)  |
|di personale, di cui 25 unita' da    |                             |
|inquadrare nell'Area III-F1 del      |                             |
|comparto funzioni centrali, 5 unita' |                             |
|da inquadrare nell'Area II-F2 del    |                             |
|comparto funzioni centrali e 10      |                             |
|unita' di personale della dirigenza  |                             |
|sanitaria.                           |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|430. L'AIFA e' autorizzata, per      |Assunzioni di personale a    |
|l'anno 2021, ad assumere con         |tempo indeterminato AIFA     |
|contratto di lavoro subordinato a    |                             |
|tempo indeterminato, mediante        |                             |
|appositi concorsi pubblici per titoli|                             |
|ed esami, anche in modalita'         |                             |
|telematica e decentrata ai sensi e   |                             |
|nei termini di cui all'articolo 249  |                             |
|del decreto-legge 19 maggio 2020, n. |                             |
|34, convertito, con modificazioni,   |                             |
|dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,   |                             |
|senza il previo espletamento delle   |                             |
|procedure di mobilita', un           |                             |
|contingente di personale pari a 40   |                             |
|unita', di cui 25 da inquadrare      |                             |
|nell'Area III-F1 del comparto        |                             |
|funzioni centrali, 5 da inquadrare   |                             |
|nell'Area II-F2 del comparto funzioni|                             |
|centrali e 10 dirigenti sanitari,    |                             |
|valorizzando, tra l'altro, le        |                             |
|esperienze professionali maturate    |                             |
|presso la stessa Agenzia con         |                             |
|contratto di collaborazione          |                             |
|coordinata e continuativa o nello    |                             |
|svolgimento di prestazioni di lavoro |                             |
|flessibile di cui all'articolo 30 del|                             |
|decreto legislativo 15 giugno 2015,  |                             |
|n. 81.                               |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|431. L'AIFA puo' prorogare e         |Proroga dei contratti di     |
|rinnovare, fino al completamento     |collaborazione coordinata e  |
|delle procedure concorsuali di cui al|continuativa nonche' dei     |
|comma 430 e, comunque, non oltre il  |contratti di prestazione di  |
|30 giugno 2021, i contratti di       |lavoro flessibile AIFA       |
|collaborazione coordinata e          |                             |
|continuativa con scadenza entro il 31|                             |
|maggio 2021 nel limite di 30 unita'  |                             |
|nonche' i contratti di prestazione di|                             |
|lavoro flessibile di cui all'articolo|                             |
|30 del decreto legislativo 15 giugno |                             |
|2015, n. 81, con scadenza entro il 31|                             |
|dicembre 2020 nel limite di 43       |                             |
|unita'. Ferma restando la durata dei |                             |
|contratti in essere alla data di     |                             |
|entrata in vigore della presente     |                             |
|legge, e' fatto divieto all'AIFA di  |                             |
|instaurare rapporti di lavoro        |                             |
|flessibile per le posizioni          |                             |
|interessate dalle procedure          |                             |
|concorsuali di cui al comma 430 del  |                             |
|presente articolo, per una spesa     |                             |
|corrispondente alle correlate        |                             |
|assunzioni.                          |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|432. A decorrere dal 1° luglio 2021, |Divieto di stipulazione di   |
|all'AIFA e' fatto divieto di         |contratti di lavoro a        |
|stipulare contratti di lavoro di cui |termine, di lavoro flessibile|
|agli articoli 7, comma 6, e 36 del   |o di lavoro autonomo AIFA    |
|decreto legislativo 30 marzo 2001, n.|                             |
|165, e si applica il divieto di cui  |                             |
|all'articolo 7, comma 5-bis, del     |                             |
|medesimo decreto legislativo n. 165  |                             |
|del 2001.                            |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|433. Per l'attuazione del comma 430  |Copertura finanziaria per    |
|e' autorizzata la spesa di 1.213.142 |assunzioni di personale      |
|euro per l'anno 2021 e di 2.426.285  |                             |
|euro annui a decorrere dall'anno     |                             |
|2022.                                |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|434. All'onere derivante dalle       |Onere finanziario per la     |
|proroghe dei contratti di            |proroga dei contratti di     |
|collaborazione coordinata e          |collaborazione coordinata e  |
|continuativa e dei restanti contratti|continuativa e dei restanti  |
|di prestazione di lavoro flessibile  |contratti di prestazione di  |
|di cui al comma 431, pari a 1.313.892|lavoro flessibile AIFA       |
|euro per l'anno 2021, si provvede    |                             |
|mediante utilizzo delle risorse      |                             |
|disponibili sul bilancio dell'AIFA.  |                             |
|Alla compensazione degli effetti     |                             |
|finanziari in termini di fabbisogno e|                             |
|indebitamento netto, pari a 676.654  |                             |
|euro per l'anno 2021, si provvede    |                             |
|mediante corrispondente riduzione del|                             |
|Fondo per la compensazione degli     |                             |
|effetti finanziari non previsti a    |                             |
|legislazione vigente conseguenti     |                             |
|all'attualizzazione di contributi    |                             |
|pluriennali, di cui all'articolo 6,  |                             |
|comma 2, del decreto-legge 7 ottobre |                             |
|2008, n. 154, convertito, con        |                             |
|modificazioni, dalla legge 4 dicembre|                             |
|2008, n. 189.                        |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|435. Al fine di potenziare           |Assunzioni da parte          |
|l'attivita' di prevenzione e         |dell'Istituto nazionale per  |
|assistenza socio-sanitaria in favore |la promozione della salute   |
|di quanti versano in condizioni di   |delle popolazioni migranti e |
|elevata fragilita' e marginalita'    |per il contrasto delle       |
|anche a seguito dell'epidemia di     |malattie della poverta'      |
|COVID-19, l'Istituto nazionale per la|(INMP)                       |
|promozione della salute delle        |                             |
|popolazioni migranti e per il        |                             |
|contrasto delle malattie della       |                             |
|poverta' (INMP), ente del Servizio   |                             |
|sanitario nazionale, e' autorizzato, |                             |
|a decorrere dall'anno 2021, in       |                             |
|aggiunta alle ordinarie facolta'     |                             |
|assunzionali previste dalla normativa|                             |
|vigente, nel rispetto della          |                             |
|programmazione triennale del         |                             |
|fabbisogno di personale, a bandire,  |                             |
|in deroga alle procedure di mobilita'|                             |
|di cui all'articolo 30, comma 2-bis, |                             |
|del decreto legislativo 30 marzo     |                             |
|2001, n. 165, nonche' a ogni altra   |                             |
|procedura per l'assorbimento del     |                             |
|personale in esubero dalle           |                             |
|amministrazioni pubbliche, nel limite|                             |
|dei posti disponibili nella propria  |                             |
|vigente dotazione organica, procedure|                             |
|concorsuali pubbliche, per titoli ed |                             |
|esami, al fine di assumere, con      |                             |
|contratto di lavoro subordinato a    |                             |
|tempo indeterminato, un contingente  |                             |
|complessivo di 9 unita' di personale,|                             |
|di cui 2 dirigenti medici, 1         |                             |
|dirigente sanitario non medico, 1    |                             |
|dirigente amministrativo, 2 unita' di|                             |
|categoria D posizione economica base |                             |
|e 3 unita' di categoria C posizione  |                             |
|economica base. Il bando puo'        |                             |
|prevedere una riserva di posti non   |                             |
|superiore al 50 per cento in favore  |                             |
|del personale non di ruolo di        |                             |
|qualifica non dirigenziale che, alla |                             |
|data di entrata in vigore della      |                             |
|presente legge, sia in servizio      |                             |
|presso l'Istituto stesso con         |                             |
|contratto di lavoro subordinato a    |                             |
|tempo determinato o con contratto di |                             |
|lavoro flessibile da almeno tre anni,|                             |
|anche non continuativi, negli ultimi |                             |
|cinque, nonche' un'adeguata          |                             |
|valorizzazione delle esperienze      |                             |
|lavorative maturate presso l'ente con|                             |
|contratti di somministrazione di     |                             |
|lavoro.                              |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|436. Per l'attuazione del comma 435  |Copertura oneri per          |
|e' autorizzata la spesa di 142.550   |l'attuazione della misura    |
|euro per l'anno 2021 e di 570.197    |                             |
|euro annui a decorrere dall'anno     |                             |
|2022.                                |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|437. Al fine di garantire la tutela  |Istituzione del fondo per la |
|della salute della vista, anche in   |tutela della vista           |
|considerazione delle difficolta'     |                             |
|economiche conseguenti all'emergenza |                             |
|epidemiologica da COVID-19, nello    |                             |
|stato di previsione del Ministero    |                             |
|della salute e' istituito un fondo,  |                             |
|denominato «Fondo per la tutela della|                             |
|vista», con una dotazione di 5       |                             |
|milioni di euro per ciascuno degli   |                             |
|anni 2021, 2022 e 2023.              |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|438. A valere sulle risorse del Fondo|Voucher una tantum per       |
|di cui al comma 437 e' riconosciuta, |l'acquisto di occhiali da    |
|nei limiti dello stanziamento        |vista ovvero di lenti a      |
|autorizzato, che costituisce limite  |contatto correttive          |
|massimo di spesa, in favore dei      |                             |
|membri di nuclei familiari con un    |                             |
|valore dell'indicatore della         |                             |
|situazione economica equivalente,    |                             |
|stabilito ai sensi del regolamento di|                             |
|cui al decreto del Presidente del    |                             |
|Consiglio dei ministri 5 dicembre    |                             |
|2013, n. 159, non superiore a 10.000 |                             |
|euro annui, l'erogazione di un       |                             |
|contributo in forma di voucher una   |                             |
|tantum di importo pari a 50 euro per |                             |
|l'acquisto di occhiali da vista      |                             |
|ovvero di lenti a contatto           |                             |
|correttive.                          |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|439. Con decreto del Ministro della  |Definizione dei criteri e    |
|salute, di concerto con il Ministro  |modalita' dei termini per    |
|dell'economia e delle finanze, sono  |l'erogazione del contributo  |
|definiti i criteri, le modalita' e i |                             |
|termini per l'erogazione del         |                             |
|contributo di cui al comma 438, anche|                             |
|ai fini del rispetto del limite di   |                             |
|spesa previsto dal Fondo di cui al   |                             |
|comma 437.                           |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|440. Al fine di adeguare gli         |Adeguamento indennizzi a     |
|indennizzi, quale spesa obbligatoria,|favore dei soggetti          |
|dovuti ai sensi delle leggi 29       |danneggiati da vaccinazioni  |
|ottobre 2005, n. 229, e 24 dicembre  |obbligatorie e da talidomide |
|2007, n. 244, rispettivamente a      |                             |
|favore dei soggetti danneggiati da   |                             |
|vaccinazioni obbligatorie e da       |                             |
|talidomide, il Ministero della salute|                             |
|e' autorizzato a corrispondere agli  |                             |
|aventi diritto le maggiori somme     |                             |
|derivanti dalla rivalutazione        |                             |
|dell'indennita' integrativa speciale |                             |
|relativa alla base di calcolo degli  |                             |
|indennizzi di cui alle citate leggi  |                             |
|n. 229 del 2005 e n. 244 del 2007,   |                             |
|per un ammontare annuo pari a euro   |                             |
|9.900.000, a decorrere dall'anno     |                             |
|2021, per l'adeguamento dei ratei    |                             |
|futuri.                              |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|441. Il Ministero della salute e'    |Corresponsione arretrati a   |
|autorizzato a corrispondere le somme |favore dei soggetti          |
|dovute a titolo di arretrati maturati|danneggiati da vaccinazioni  |
|dagli aventi diritto a seguito della |obbligatorie e da talidomide |
|rivalutazione dell'indennita'        |                             |
|integrativa speciale di cui al comma |                             |
|440, nonche' gli arretrati           |                             |
|dell'indennizzo di cui alla legge 24 |                             |
|dicembre 2007, n. 244, dovuti dalla  |                             |
|data di entrata in vigore della      |                             |
|stessa legge n. 244 del 2007 per i   |                             |
|titolari nati nel 1958 e nel 1966,   |                             |
|fino a un ammontare annuo pari a euro|                             |
|71.000.000, per gli anni dal 2021 al |                             |
|2023. Gli arretrati sono corrisposti |                             |
|nel termine di prescrizione ordinaria|                             |
|di dieci anni a decorrere dalla data |                             |
|di entrata in vigore della presente  |                             |
|legge. Il pertinente capitolo dello  |                             |
|stato di previsione del Ministero    |                             |
|della salute e' incrementato di euro |                             |
|71.000.000 per ciascuno degli anni   |                             |
|dal 2021 al 2023.                    |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|442. Ai fini del finanziamento del   |Incremento dotazione         |
|programma pluriennale di interventi  |finanziaria per l'edilizia   |
|in materia di ristrutturazione       |sanitaria e ammodernamento   |
|edilizia e di ammodernamento         |tecnologico                  |
|tecnologico, l'importo fissato       |                             |
|dall'articolo 20 della legge 11 marzo|                             |
|1988, n. 67, rideterminato da ultimo |                             |
|dall'articolo 1, comma 81, della     |                             |
|legge 27 dicembre 2019, n. 160, in 30|                             |
|miliardi di euro, e' incrementato di |                             |
|2 miliardi di euro, fermo restando,  |                             |
|per la sottoscrizione di accordi di  |                             |
|programma con le regioni, il limite  |                             |
|annualmente definito in base alle    |                             |
|effettive disponibilita' del bilancio|                             |
|statale. La ripartizione complessiva |                             |
|dell'incremento di cui al presente   |                             |
|comma, tenuto conto della            |                             |
|composizione percentuale del         |                             |
|fabbisogno sanitario regionale       |                             |
|corrente previsto per l'anno 2020,   |                             |
|nonche' delle disposizioni           |                             |
|dell'articolo 2, comma 109, della    |                             |
|legge 23 dicembre 2009, n. 191, e'   |                             |
|stabilita nei termini riportati nella|                             |
|prima colonna della tabella di cui   |                             |
|all'allegato B annesso alla presente |                             |
|legge.                               |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|443. Le risorse di cui all'articolo  |Ripartizione delle risorse   |
|1, comma 81, della legge 27 dicembre |secondo i termini definiti   |
|2019, n. 160, sono ripartite secondo |nella tabella, allegato B    |
|i termini riportati nella seconda    |                             |
|colonna della tabella di cui         |                             |
|all'allegato B annesso alla presente |                             |
|legge.                               |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|444. Al fine di salvaguardare i      |Finanziamento per la         |
|livelli di assistenza anche mediante |telemedicina                 |
|la telemedicina, le regioni destinano|                             |
|una quota pari allo 0,5 per cento    |                             |
|dello stanziamento di cui al comma   |                             |
|442 all'incentivo all'acquisto, da   |                             |
|parte delle strutture sanitarie      |                             |
|pubbliche e private accreditate, di  |                             |
|dispositivi e applicativi informatici|                             |
|che consentano di effettuare         |                             |
|refertazione a distanza, consulto tra|                             |
|specialisti e assistenza domiciliare |                             |
|da remoto.                           |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|445. Al fine di migliorare la        |Finanziamento per lo sviluppo|
|capacita' di produzione e la         |della produzione di ossigeno |
|reperibilita' di ossigeno medicale in|a uso medicinale             |
|Italia e in considerazione della     |                             |
|carenza di bombole di ossigeno       |                             |
|durante le fasi acute dell'emergenza |                             |
|epidemiologica da COVID-19, il Fondo |                             |
|per il finanziamento degli           |                             |
|investimenti e lo sviluppo           |                             |
|infrastrutturale del Paese, di cui   |                             |
|all'articolo 1, comma 140, della     |                             |
|legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'   |                             |
|incrementato di 5 milioni di euro per|                             |
|l'anno 2021. Lo stanziamento di cui  |                             |
|al primo periodo e' destinato, nei   |                             |
|limiti dello stesso, al supporto di  |                             |
|interventi di installazione di       |                             |
|impianti per la produzione di        |                             |
|ossigeno medicale, di ammodernamento |                             |
|delle linee di trasmissione          |                             |
|dell'ossigeno ai reparti e di        |                             |
|rafforzamento delle misure di        |                             |
|sicurezza per il monitoraggio        |                             |
|dell'atmosfera sovraossigenata e la  |                             |
|gestione dell'eventuale rischio di   |                             |
|incendio, secondo le norme sulla     |                             |
|produzione di gas medicinali previsti|                             |
|dalla farmacopea ufficiale di cui al |                             |
|decreto legislativo 24 aprile 2006,  |                             |
|n. 219.                              |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|446. Con decreto del Ministro        |Modalita' attuative della    |
|dell'economia e delle finanze, da    |misura .                     |
|emanare entro trenta giorni dalla    |                             |
|data di entrata in vigore della      |                             |
|presente legge, sono stabilite le    |                             |
|modalita' di attuazione del comma    |                             |
|445.                                 |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|447. Per l'anno 2021, nello stato di |Istituzione del Fondo per    |
|previsione del Ministero della salute|acquisto dei vaccini anti    |
|e' istituito un fondo con una        |SARS-CoV-2 e dei farmaci per |
|dotazione di 400 milioni di euro da  |la cura dei pazienti con     |
|destinare all'acquisto dei vaccini   |COVID-19                     |
|anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la |                             |
|cura dei pazienti con COVID-19.      |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|448. Per l'acquisto e la             |Acquisto e distribuzione dei |
|distribuzione nel territorio         |vaccini anti SARS-CoV-2 e dei|
|nazionale dei vaccini anti SARS-CoV-2|farmaci per la cura dei      |
|e dei farmaci per la cura dei        |pazienti con COVID-19        |
|pazienti con COVID-19, il Ministero  |                             |
|della salute si avvale del           |                             |
|Commissario straordinario per        |                             |
|l'attuazione e il coordinamento delle|                             |
|misure di contenimento e contrasto   |                             |
|dell'emergenza epidemiologica        |                             |
|COVID-19, di cui all'articolo 122 del|                             |
|decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  |                             |
|convertito, con modificazioni, dalla |                             |
|legge 24 aprile 2020, n. 27.         |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|449. Alla copertura degli oneri      |Copertura finanziaria Fondo  |
|relativi al fondo di cui al comma    |vaccini anti SARS-CoV-2 e dei|
|447, per 400 milioni di euro per     |farmaci per la cura dei      |
|l'anno 2021, si provvede con le      |pazienti con COVID-19        |
|risorse del Programma Next Generation|                             |
|EU.                                  |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|450. Al fine di riconoscere un       |Incremento della dotazione   |
|contributo, nella misura massima     |finanziaria del Fondo per le |
|stabilita con il decreto di cui al   |tecniche di procreazione     |
|comma 451, alle coppie con           |medicalmente assistita       |
|infertilita' e sterilita' per        |                             |
|consentire l'accesso alle prestazioni|                             |
|di cura e diagnosi dell'infertilita' |                             |
|e della sterilita', in particolare   |                             |
|alle coppie residenti in regioni dove|                             |
|tali prestazioni non sono state      |                             |
|ancora inserite nei livelli          |                             |
|essenziali di assistenza o risultano |                             |
|insufficienti al fabbisogno, la      |                             |
|dotazione del Fondo per le tecniche  |                             |
|di procreazione medicalmente         |                             |
|assistita, di cui all'articolo 18    |                             |
|della legge 19 febbraio 2004, n. 40, |                             |
|e' incrementata di 5 milioni di euro |                             |
|per ciascuno degli anni 2021, 2022 e |                             |
|2023. Il Ministero della salute      |                             |
|effettua il monitoraggio annuale per |                             |
|verificare l'impiego efficace delle  |                             |
|risorse di cui al presente comma da  |                             |
|parte delle regioni e avvia, in      |                             |
|collaborazione con le associazioni di|                             |
|pazienti e le organizzazioni civiche,|                             |
|campagne di sensibilizzazione sulla  |                             |
|salute riproduttiva, sulla           |                             |
|prevenzione dell'infertilita' e della|                             |
|sterilita' e sulla donazione di      |                             |
|cellule riproduttive.                |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|451. Con decreto del Ministro della  |Modalita' attuative della    |
|salute sono stabilite le modalita' di|misura .                     |
|attuazione del comma 450 anche al    |                             |
|fine del rispetto del limite di spesa|                             |
|previsto dal medesimo comma.         |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|452. In deroga all'articolo 124,     |Trattamento IVA per cessioni |
|comma 1, del decreto-legge 19 maggio |di kit diagnostici COVID-19  |
|2020, n. 34, convertito, con         |                             |
|modificazioni, dalla legge 17 luglio |                             |
|2020, n. 77, le cessioni della       |                             |
|strumentazione per diagnostica per   |                             |
|COVID-19 che presentano i requisiti  |                             |
|applicabili di cui alla direttiva    |                             |
|98/79/CE del Parlamento europeo e del|                             |
|Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al |                             |
|regolamento (UE) 2017/745 del        |                             |
|Parlamento europeo e del Consiglio,  |                             |
|del 5 aprile 2017, e ad altra        |                             |
|normativa dell'Unione europea        |                             |
|applicabile e le prestazioni di      |                             |
|servizi strettamente connesse a tale |                             |
|strumentazione sono esenti           |                             |
|dall'imposta sul valore aggiunto, con|                             |
|diritto alla detrazione dell'imposta |                             |
|ai sensi dell'articolo 19, comma 1,  |                             |
|del decreto del Presidente della     |                             |
|Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  |                             |
|fino al 31 dicembre 2022.            |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|453. In deroga al numero 114) della  |Trattamento IVA per cessioni |
|tabella A, parte III, allegata al    |di vaccini COVID-19          |
|decreto del Presidente della         |                             |
|Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  |                             |
|le cessioni di vaccini contro il     |                             |
|COVID-19, autorizzati dalla          |                             |
|Commissione europea o dagli Stati    |                             |
|membri, e le prestazioni di servizi  |                             |
|strettamente connesse a tali vaccini |                             |
|sono esenti dall'imposta sul valore  |                             |
|aggiunto, con diritto alla detrazione|                             |
|dell'imposta ai sensi dell'articolo  |                             |
|19, comma 1, del decreto del         |                             |
|Presidente della Repubblica n. 633   |                             |
|del 1972, dal 20 dicembre 2020 al 31 |                             |
|dicembre 2022.                       |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|454. Al comma 401 dell'articolo 1    |Incremento della dotazione   |
|della legge 28 dicembre 2015, n. 208,|finanziaria del Fondo per la |
|e' aggiunto, in fine, il seguente    |cura dei soggetti con        |
|periodo: «La dotazione del Fondo di  |disturbo dello spettro       |
|cui al primo periodo e' incrementata |autistico                    |
|di 50 milioni di euro per l'anno     |                             |
|2021».                               |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|455. Il comma 402 dell'articolo 1    |Finalizzazione della         |
|della legge 28 dicembre 2015, n. 208,|dotazione finanziaria del    |
|e' sostituito dal seguente:          |Fondo per la cura dei        |
|«402. Con regolamento adottato con   |soggetti con disturbo dello  |
|decreto del Ministro della salute, di|spettro autistico            |
|concerto con il Ministro             |                             |
|dell'economia e delle finanze, ai    |                             |
|sensi dell'articolo 17, comma 3,     |                             |
|della legge 23 agosto 1988, n. 400,  |                             |
|sono definiti i criteri e le         |                             |
|modalita' per l'utilizzazione del    |                             |
|Fondo di cui al comma 401 del        |                             |
|presente articolo nonche' le         |                             |
|disposizioni necessarie per la sua   |                             |
|attuazione, prevedendo che le risorse|                             |
|del Fondo stesso siano destinate ai  |                             |
|seguenti settori di intervento:      |                             |
|a) per una quota pari al 15 per      |                             |
|cento, allo sviluppo di progetti di  |                             |
|ricerca riguardanti le basi          |                             |
|eziologiche, la conoscenza e il      |                             |
|trattamento dei disturbi dello       |                             |
|spettro autistico nonche' le buone   |                             |
|pratiche terapeutiche ed educative   |                             |
|b) per una quota pari al 25 per      |                             |
|cento, all'incremento del numero     |                             |
|delle strutture semiresidenziali e   |                             |
|residenziali, pubbliche e private,   |                             |
|con competenze specifiche sui        |                             |
|disturbi dello spettro autistico, in |                             |
|grado di effettuare il trattamento di|                             |
|soggetti minori, adolescenti e       |                             |
|adulti; il contributo per le         |                             |
|strutture private e' erogato         |                             |
|subordinatamente al conseguimento    |                             |
|dell'accreditamento da parte del     |                             |
|Servizio sanitario nazionale         |                             |
|c) per una quota pari al 60 per      |                             |
|cento, all'incremento del personale  |                             |
|del Servizio sanitario nazionale     |                             |
|preposto all'erogazione delle terapie|                             |
|previste dalle linee guida sul       |                             |
|trattamento dei disturbi dello       |                             |
|spettro autistico dell'Istituto      |                             |
|superiore di sanita'».               |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|456. Il regolamento di cui al comma  |Modalita' applicative per    |
|402 dell'articolo 1 della legge 28   |l'utilizzo del Fondo per la  |
|dicembre 2015, n. 208, come          |cura dei soggetti con        |
|sostituito dal comma 455 del presente|disturbo dello spettro       |
|articolo, e' adottato entro tre mesi |autistico                    |
|dalla data di entrata in vigore della|                             |
|presente legge.                      |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|457. Per garantire il piu' efficace  |Adozione del piano strategico|
|contrasto alla diffusione del virus  |nazionale dei vaccini per la |
|SARS-CoV-2, il Ministro della salute |prevenzione delle infezioni  |
|adotta con proprio decreto avente    |da SARS-CoV-2 e              |
|natura non regolamentare il piano    |individuazione dei           |
|strategico nazionale dei vaccini per |professionisti sanitari per  |
|la prevenzione delle infezioni da    |la somministrazione dei      |
|SARS-CoV-2, finalizzato a garantire  |vaccini.                     |
|il massimo livello di copertura      |                             |
|vaccinale sul territorio nazionale.  |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|458. Il piano di cui al comma 457 e' |Modalita' di attuazione del  |
|attuato dalle regioni e dalle        |piano strategico nazionale   |
|province autonome di Trento e di     |dei vaccini per la           |
|Bolzano che vi provvedono nel        |prevenzione delle infezioni  |
|rispetto dei principi e dei criteri  |da SARS-CoV-2                |
|ivi indicati e di quelli di cui ai   |                             |
|commi da 457 a 467, adottando le     |                             |
|misure e le azioni previste, nei     |                             |
|tempi stabiliti dal medesimo piano.  |                             |
|In caso di mancata attuazione del    |                             |
|piano o di ritardo, vi provvede, ai  |                             |
|sensi dell'articolo 120 della        |                             |
|Costituzione e previa diffida, il    |                             |
|Commissario straordinario per        |                             |
|l'attuazione e il coordinamento delle|                             |
|misure occorrenti per il contenimento|                             |
|e il contrasto dell'emergenza        |                             |
|epidemiologica COVID-19,             |                             |
|nell'esercizio dei poteri di cui     |                             |
|all'articolo 122 del decreto-legge 17|                             |
|marzo 2020, n. 18, convertito, con   |                             |
|modificazioni, dalla legge 24 aprile |                             |
|2020, n. 27, previa delibera del     |                             |
|Consiglio dei ministri, su proposta  |                             |
|del Ministro della salute, di        |                             |
|concerto con il Ministro per gli     |                             |
|affari regionali e le autonomie.     |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|459. Al fine di garantire un'efficace|Concorso dei medici          |
|attuazione del piano di cui al comma |specializzandi allo          |
|457 nel territorio nazionale, i      |svolgimento dell'attivita' di|
|medici specializzandi gia' a partire |profilassi vaccinale alla    |
|dal primo anno di corso della scuola |popolazione                  |
|di specializzazione sono chiamati a  |                             |
|concorrere allo svolgimento          |                             |
|dell'attivita' di profilassi         |                             |
|vaccinale alla popolazione. La       |                             |
|partecipazione dei medici in         |                             |
|formazione specialistica             |                             |
|all'attivita' di somministrazione dei|                             |
|vaccini contro il SARS-CoV-2         |                             |
|configura a tutti gli effetti        |                             |
|attivita' formativa                  |                             |
|professionalizzante nell'ambito del  |                             |
|corso di specializzazione frequentato|                             |
|ai sensi dell'articolo 38 del decreto|                             |
|legislativo 17 agosto 1999, n. 368. I|                             |
|consigli della scuola di             |                             |
|specializzazione individuano gli     |                             |
|specifici periodi di formazione, da  |                             |
|articolare in relazione ai diversi   |                             |
|anni di corso nonche' ai singoli     |                             |
|settori scientifico-disciplinari e,  |                             |
|comunque, per un periodo complessivo |                             |
|di un mese, e da svolgersi anche     |                             |
|presso strutture esterne alla rete   |                             |
|formativa della scuola, in           |                             |
|conformita' con le necessita'        |                             |
|individuate dall'autorita' preposta  |                             |
|alla gestione delle attivita' di     |                             |
|profilassi vaccinale contro il       |                             |
|SARS-CoV-2. In caso di svolgimento   |                             |
|delle attivita' di cui al presente   |                             |
|comma presso strutture esterne alla  |                             |
|rete formativa della scuola, allo    |                             |
|specializzando che ne faccia         |                             |
|documentata richiesta e' riconosciuto|                             |
|un rimborso spese forfetario         |                             |
|determinato ai sensi del comma 466 e |                             |
|la copertura assicurativa dello      |                             |
|stesso e' in ogni caso garantita     |                             |
|dalla struttura sanitaria presso la  |                             |
|quale svolge il predetto periodo di  |                             |
|formazione.                          |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|460. Al fine di assicurare un        |Manifestazione di interesse  |
|servizio rapido e capillare per la   |per partecipare al piano di  |
|somministrazione dei vaccini contro  |somministrazione dei vaccini |
|il SARS-CoV-2, il Commissario        |contro il SARS-CoV-2 e       |
|straordinario per l'attuazione e il  |procedure per l'assunzione   |
|coordinamento delle misure occorrenti|                             |
|per il contenimento e il contrasto   |                             |
|dell'emergenza epidemiologica        |                             |
|COVID-19, nell'esercizio dei poteri  |                             |
|di cui all'articolo 122 del          |                             |
|decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  |                             |
|convertito, con modificazioni, dalla |                             |
|legge 24 aprile 2020, n. 27, avvia   |                             |
|una richiesta di manifestazione di   |                             |
|interesse riservata ai laureati in   |                             |
|medicina e chirurgia abilitati       |                             |
|all'esercizio della professione      |                             |
|medica e iscritti agli ordini        |                             |
|professionali nonche' agli infermieri|                             |
|e agli assistenti sanitari iscritti  |                             |
|ai rispettivi ordini professionali   |                             |
|disponibili a partecipare al piano di|                             |
|somministrazione dei vaccini contro  |                             |
|il SARS-CoV-2 e a essere assunti con |                             |
|le modalita' di cui al comma 462. La |                             |
|richiesta di manifestazione di       |                             |
|interesse e' finalizzata alla        |                             |
|predisposizione di un mero elenco di |                             |
|personale medico-sanitario, dalla    |                             |
|manifestazione di interesse non      |                             |
|sorgono obbligazioni giuridicamente  |                             |
|vincolanti per il Commissario        |                             |
|straordinario e ogni rapporto di     |                             |
|lavoro si instaura in via esclusiva  |                             |
|con l'agenzia di somministrazione ai |                             |
|sensi di quanto previsto dal comma   |                             |
|462. Il Commissario straordinario    |                             |
|inoltre pone in essere una procedura |                             |
|pubblica destinata alle agenzie di   |                             |
|somministrazione, iscritte all'albo  |                             |
|delle agenzie per il lavoro istituito|                             |
|presso il Ministero del lavoro e     |                             |
|delle politiche sociali ai sensi     |                             |
|dell'articolo 4, comma 1, lettera a) |                             |
|del decreto legislativo 10 settembre |                             |
|2003, n. 276, al fine di individuare |                             |
|una o piu' agenzie preposte alla     |                             |
|selezione e all'assunzione dei       |                             |
|predetti medici, infermieri e        |                             |
|assistenti sanitari.                 |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|461. Alla richiesta di manifestazione|Requisiti professionali per  |
|di interesse di cui al comma 460     |la partecipazione al piano di|
|possono partecipare anche medici,    |somministrazione dei vaccini |
|infermieri e assistenti sanitari     |contro il SARS-CoV-2         |
|collocati in quiescenza, in possesso |                             |
|di idoneita' psico-fisica specifica  |                             |
|allo svolgimento delle attivita'     |                             |
|richieste, nonche' i cittadini di    |                             |
|Paesi dell'Unione europea e i        |                             |
|cittadini di Paesi non appartenenti  |                             |
|all'Unione europea purche' in        |                             |
|possesso di permesso di soggiorno in |                             |
|corso di validita' che abbiano avuto |                             |
|il riconoscimento della propria      |                             |
|qualifica professionale di medico,   |                             |
|infermiere o assistente sanitario    |                             |
|ovvero, in deroga agli articoli 49 e |                             |
|50 del regolamento di cui al decreto |                             |
|del Presidente della Repubblica 31   |                             |
|agosto 1999, n. 394, e al decreto    |                             |
|legislativo 9 novembre 2007, n. 206, |                             |
|che siano in possesso del certificato|                             |
|di iscrizione all'albo professionale |                             |
|del Paese di provenienza, nel        |                             |
|rispetto di quanto previsto          |                             |
|dall'articolo 13 del decreto-legge 17|                             |
|marzo 2020, n. 18, convertito, con   |                             |
|modificazioni, dalla legge 24 aprile |                             |
|2020, n. 27.                         |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|462. In deroga ai limiti previsti    |Assunzione a tempo           |
|dalla normativa vigente, e in        |determinato di laureati in   |
|particolare dal decreto legislativo  |medicina e chirurgia         |
|15 giugno 2015, n. 81, le agenzie di |abilitati all'esercizio della|
|somministrazione, individuate ai     |professione medica e iscritti|
|sensi del comma 460, previa verifica |agli ordini professionali    |
|del possesso dei requisiti indicati  |nonche' agli infermieri e    |
|ai commi 460 e 461 e dalla richiesta |agli assistenti sanitari     |
|di manifestazione di interesse di cui|iscritti ai rispettivi ordini|
|al citato comma 460, selezionano e   |professionali per la         |
|assumono, con contratti di lavoro a  |somministrazione dei vaccini |
|tempo determinato a partire dal 1°   |contro il SARS-CoV-2         |
|gennaio 2021 per una durata di nove  |                             |
|mesi, 3.000 medici e 12.000          |                             |
|infermieri e assistenti sanitari,    |                             |
|applicando la remunerazione prevista |                             |
|dai rispettivi contratti collettivi  |                             |
|nazionali di lavoro di settore per i |                             |
|dipendenti del Servizio sanitario    |                             |
|nazionale. I professionisti sanitari |                             |
|assunti ai sensi del presente comma  |                             |
|svolgono la loro attivita' sotto la  |                             |
|direzione e il controllo dei soggetti|                             |
|utilizzatori indicati dal Commissario|                             |
|straordinario per l'attuazione e il  |                             |
|coordinamento delle misure occorrenti|                             |
|per il contenimento e il contrasto   |                             |
|dell'emergenza epidemiologica        |                             |
|COVID-19 che, in nome e per conto    |                             |
|loro, procede, direttamente e        |                             |
|autonomamente, alla stipulazione dei |                             |
|contratti di somministrazione di     |                             |
|lavoro a tempo determinato con le    |                             |
|agenzie individuate ai sensi del     |                             |
|comma 460. Tenuto conto del numero e |                             |
|della tipologia di manifestazioni di |                             |
|interesse pervenute ai sensi del     |                             |
|medesimo comma 460, il Commissario   |                             |
|straordinario e' autorizzato in ogni |                             |
|momento a modificare il numero       |                             |
|massimo di medici nonche' quello di  |                             |
|infermieri e di assistenti sanitari  |                             |
|previsti dal presente comma e che    |                             |
|possono essere assunti dalle agenzie |                             |
|di somministrazione di lavoro        |                             |
|individuate ai sensi dello stesso    |                             |
|comma 460, nel limite di spesa       |                             |
|complessiva previsto dal comma 467   |                             |
|per la stipulazione di contratti di  |                             |
|lavoro a tempo determinato per i     |                             |
|medici, gli infermieri e gli         |                             |
|assistenti sanitari.                 |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|463. In ogni caso, i rapporti di     |Preclusione dell'assunzione  |
|lavoro instaurati con i contratti di |nei ruoli del servizio       |
|cui al comma 462 non danno diritto   |sanitario regionale per i    |
|all'accesso ai ruoli del servizio    |soggetti assunti a tempo     |
|sanitario regionale, ne'             |determinato per la           |
|all'instaurazione di un rapporto di  |somministrazione dei vaccini |
|lavoro di qualsiasi natura con lo    |contro il SARS-CoV-2         |
|stesso servizio.                     |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|464. Qualora il numero dei           |Prestazioni aggiuntive da    |
|professionisti sanitari di cui ai    |parte di medici, infermieri e|
|commi 459 e 462 non risulti          |assistenti sanitari          |
|sufficiente a soddisfare le esigenze |dipendenti da enti ed aziende|
|di somministrazione dei vaccini      |del Servizio sanitario       |
|contro il SARS-CoV-2 in tutto il     |nazionale                    |
|territorio nazionale, le aziende e   |                             |
|gli enti del Servizio sanitario      |                             |
|nazionale, anche in deroga ai vincoli|                             |
|previsti dalla legislazione vigente  |                             |
|in materia di spesa del personale e  |                             |
|fino alla concorrenza dell'importo   |                             |
|massimo complessivo di 100 milioni di|                             |
|euro di cui al comma 467, possono    |                             |
|ricorrere, per il personale medico,  |                             |
|alle prestazioni aggiuntive di cui   |                             |
|all'articolo 115, comma 2, del       |                             |
|contratto collettivo nazionale di    |                             |
|lavoro dell'area sanita' - triennio  |                             |
|2016-2018, di cui all'accordo del 19 |                             |
|dicembre 2019, pubblicato nel        |                             |
|supplemento ordinario alla Gazzetta  |                             |
|Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, |                             |
|per le quali la tariffa oraria       |                             |
|fissata dall'articolo 24, comma 6,   |                             |
|del medesimo contratto, in deroga    |                             |
|alla contrattazione, e' aumentata da |                             |
|60 euro a 80 euro lordi              |                             |
|onnicomprensivi, al netto degli oneri|                             |
|riflessi a carico                    |                             |
|dell'amministrazione, nonche', per il|                             |
|personale infermieristico e per gli  |                             |
|assistenti sanitari, alle prestazioni|                             |
|aggiuntive di cui all'articolo 6,    |                             |
|comma 1, lettera d), del contratto   |                             |
|collettivo nazionale di lavoro -     |                             |
|triennio 2016-2018 relativo al       |                             |
|personale del comparto sanita'       |                             |
|dipendente del Servizio sanitario    |                             |
|nazionale, di cui all'accordo del 21 |                             |
|maggio 2018, pubblicato nel          |                             |
|supplemento ordinario alla Gazzetta  |                             |
|Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, |                             |
|con un aumento della tariffa oraria a|                             |
|50 euro lordi onnicomprensivi, al    |                             |
|netto degli oneri riflessi a carico  |                             |
|dell'amministrazione. Restano ferme  |                             |
|le disposizioni vigenti in materia di|                             |
|prestazioni aggiuntive con           |                             |
|particolare riferimento ai volumi di |                             |
|prestazioni erogabili nonche'        |                             |
|all'orario massimo di lavoro e ai    |                             |
|prescritti riposi. I predetti        |                             |
|incrementi operano solo con          |                             |
|riferimento alle prestazioni         |                             |
|aggiuntive rese e rendicontate per le|                             |
|attivita' previste dai commi da 457 a|                             |
|467, restando fermi i valori         |                             |
|tariffari vigenti per le restanti    |                             |
|attivita'.                           |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|465. La prestazione di               |Individuazione delle         |
|somministrazione dei vaccini contro  |strutture per la             |
|il SARS-CoV-2 di cui ai commi da 457 |somministrazione dei vaccini |
|a 467 e' effettuata presso le        |a cura del Commissario       |
|strutture individuate dal Commissario|straordinario                |
|straordinario per l'attuazione e il  |                             |
|coordinamento delle misure occorrenti|                             |
|per il contenimento e il contrasto   |                             |
|dell'emergenza epidemiologica        |                             |
|COVID-19, sentite le regioni e le    |                             |
|province autonome di Trento e di     |                             |
|Bolzano. Ai fini della formazione    |                             |
|degli operatori sanitari coinvolti   |                             |
|nelle attivita' di somministrazione  |                             |
|dei vaccini contro il SARS-CoV-2     |                             |
|l'Istituto superiore di sanita'      |                             |
|organizza appositi corsi in modalita'|                             |
|di formazione a distanza,            |                             |
|riconosciuti anche come crediti ai   |                             |
|fini dell'educazione continua in     |                             |
|medicina, con le risorse umane,      |                             |
|strumentali e finanziarie disponibili|                             |
|a legislazione vigente e senza nuovi |                             |
|o maggiori oneri per la finanza      |                             |
|pubblica.                            |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|466. Le regioni e le province        |Rimborso spese degli         |
|autonome di Trento e di Bolzano      |specializzandi a carico delle|
|provvedono alla determinazione del   |Regioni e le province        |
|rimborso spese forfetario di cui al  |autonome di Trento e di      |
|comma 459, a consuntivo fino alla    |Bolzano                      |
|concorrenza dell'importo massimo     |                             |
|complessivo di 10 milioni di euro di |                             |
|cui al comma 467, tenuto conto del   |                             |
|numero dei soggetti interessati e in |                             |
|proporzione alle spese documentate.  |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|467. Per l'attuazione dei commi 464 e|Oneri e copertura finanziaria|
|466 e' autorizzata, per l'anno 2021, |per prestazioni aggiuntive da|
|rispettivamente, la spesa di 100     |parte di medici, infermieri e|
|milioni di euro e di 10 milioni di   |assistenti sanitari          |
|euro, per un totale di 110 milioni di|dipendenti da enti ed aziende|
|euro. Conseguentemente il livello del|del Servizio sanitario       |
|finanziamento del fabbisogno         |nazionale e per il concorso  |
|sanitario nazionale standard cui     |dei medici specializzandi    |
|concorre lo Stato e' incrementato di |allo svolgimento             |
|110 milioni di euro per l'anno 2021. |dell'attivita' di profilassi |
|Al predetto finanziamento accedono   |vaccinale alla popolazione   |
|tutte le regioni e le province       |                             |
|autonome di Trento e di Bolzano, in  |                             |
|deroga alle disposizioni legislative |                             |
|che stabiliscono per le autonomie    |                             |
|speciali il concorso regionale e     |                             |
|provinciale al finanziamento         |                             |
|sanitario corrente, sulla base delle |                             |
|quote di accesso al fabbisogno       |                             |
|sanitario indistinto corrente        |                             |
|rilevate per l'anno 2020, come       |                             |
|riportato nelle tabelle di cui agli  |                             |
|allegati C e D annessi alla presente |                             |
|legge. L'erogazione delle risorse di |                             |
|cui alla tabella di cui all'allegato |                             |
|C e' effettuata subordinatamente     |                             |
|all'accertamento della necessita' di |                             |
|ricorrere alle prestazioni aggiuntive|                             |
|di cui al comma 464, stabilito con   |                             |
|decreto direttoriale del Ministero   |                             |
|della salute. Per l'attuazione del   |                             |
|comma 462 e' autorizzata, per l'anno |                             |
|2021, la spesa di 508.842.000 euro   |                             |
|per la stipulazione dei contratti di |                             |
|lavoro a tempo determinato con       |                             |
|medici, infermieri e assistenti      |                             |
|sanitari e di 25.442.100 euro, pari  |                             |
|al 5 per cento del costo complessivo |                             |
|dei medesimi contratti di lavoro a   |                             |
|tempo determinato, per il servizio   |                             |
|reso dalle agenzie di                |                             |
|somministrazione di lavoro per la    |                             |
|selezione dei professionisti sanitari|                             |
|che partecipano alla manifestazione  |                             |
|di interesse, per un totale di       |                             |
|534.284.100 euro, e i relativi       |                             |
|importi sono trasferiti alla         |                             |
|contabilita' speciale intestata al   |                             |
|Commissario straordinario per        |                             |
|l'attuazione e il coordinamento delle|                             |
|misure occorrenti per il contenimento|                             |
|e il contrasto dell'emergenza        |                             |
|epidemiologica COVID-19.             |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|468. Per le finalita' di cui         |Rifinanziamento              |
|all'articolo 1, comma 9, del         |dell'incentivo per i medici  |
|decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, |di medicina generale (MMG) e |
|convertito, con modificazioni, dalla |i pediatri di libera scelta  |
|legge 17 luglio 2020, n. 77, e'      |(PLS) di avvalersi della     |
|autorizzata, per l'anno 2021,        |collaborazione di infermieri |
|l'ulteriore spesa di 25 milioni di   |per il potenziamento         |
|euro a valere sul finanziamento      |dell'assistenza territoriale |
|sanitario nazionale standard cui     |primaria                     |
|concorre lo Stato.                   |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|469. Per le medesime finalita' di cui|Incremento del fondo         |
|al comma 468, il fondo previsto      |finalizzato ad incentivare   |
|dall'articolo 45 dell'accordo        |assetti organizzativi,       |
|collettivo nazionale per i pediatri  |strutturali e obiettivi      |
|di libera scelta, di cui al          |assistenziali di qualita'    |
|provvedimento della Conferenza       |della pediatria di libera    |
|permanente per i rapporti tra lo     |scelta attraverso la         |
|Stato, le regioni e le province      |collaborazione di infermieri |
|autonome di Trento e di Bolzano 15   |per il potenziamento         |
|dicembre 2005, pubblicato nel        |dell'assistenza              |
|supplemento ordinario alla Gazzetta  |                             |
|Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2006, |                             |
|e' complessivamente incrementato, per|                             |
|l'anno 2021, di un importo pari a 10 |                             |
|milioni di euro per la retribuzione  |                             |
|dell'indennita' di personale         |                             |
|infermieristico di cui all'articolo  |                             |
|58, comma 1, lettera b), del medesimo|                             |
|accordo collettivo nazionale. A tale |                             |
|fine e' autorizzata la spesa di 10   |                             |
|milioni di euro.                     |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|470. Agli oneri di cui ai commi 468 e|Oneri e copertura finanziaria|
|469, pari a 35 milioni di euro, si   |per l'indennita' assistenza  |
|provvede, per l'anno 2021, a valere  |territoriale per MMG e PLS   |
|sul finanziamento sanitario nazionale|                             |
|standard cui concorre lo Stato. Al   |                             |
|predetto finanziamento accedono tutte|                             |
|le regioni e le province autonome di |                             |
|Trento e di Bolzano, in deroga alle  |                             |
|disposizioni legislative che         |                             |
|stabiliscono per le autonomie        |                             |
|speciali il concorso regionale e     |                             |
|provinciale al finanziamento         |                             |
|sanitario corrente, sulla base delle |                             |
|quote di accesso al fabbisogno       |                             |
|sanitario indistinto corrente        |                             |
|rilevate per l'anno 2020, come       |                             |
|riportato nelle tabelle di cui agli  |                             |
|allegati E e F annessi alla presente |                             |
|legge.                               |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|471. In attuazione di quanto previsto|Esecuzione di vaccinazioni   |
|dall'articolo 11, comma 1, lettere b)|presso le farmacie           |
|e c), della legge 18 giugno 2009, n. |                             |
|69, e dall'articolo 3, comma 3,      |                             |
|lettera b), del decreto del Ministro |                             |
|della salute 16 dicembre 2010,       |                             |
|pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  |                             |
|n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto   |                             |
|conto delle recenti iniziative       |                             |
|attuate nei Paesi appartenenti       |                             |
|all'Unione europea finalizzate alla  |                             |
|valorizzazione del ruolo dei         |                             |
|farmacisti nelle azioni di contrasto |                             |
|e di prevenzione delle infezioni da  |                             |
|SARS-CoV-2, e' consentita, in via    |                             |
|sperimentale, per l'anno 2021, la    |                             |
|somministrazione di vaccini nelle    |                             |
|farmacie aperte al pubblico sotto la |                             |
|supervisione di medici assistiti, se |                             |
|necessario, da infermieri o da       |                             |
|personale sanitario opportunamente   |                             |
|formato, subordinatamente alla       |                             |
|stipulazione, senza nuovi o maggiori |                             |
|oneri a carico della finanza         |                             |
|pubblica, di specifici accordi con le|                             |
|organizzazioni sindacali             |                             |
|rappresentative delle farmacie,      |                             |
|sentito il competente ordine         |                             |
|professionale.                       |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|472. Il contributo ordinario statale |Incremento del contributo    |
|a favore dell'Istituto superiore di  |ordinario in favore          |
|sanita' e' incrementato di 11.233.600|dell'Istituto superiore di   |
|euro per l'anno 2021, di 15.233.600  |sanita' e riduzione del      |
|euro per l'anno 2022 e di 19.233.600 |finanziamento dell'attivita' |
|euro annui a decorrere dall'anno     |di ricerca corrente del      |
|2023. Ai relativi oneri si provvede, |medesimo Istituto            |
|quanto a 11.233.600 euro annui a     |                             |
|decorrere dall'anno 2021, mediante   |                             |
|corrispondente riduzione             |                             |
|dell'autorizzazione di spesa di cui  |                             |
|all'articolo 12, comma 2, lettera a),|                             |
|del decreto legislativo 30 dicembre  |                             |
|1992, n. 502, e, quanto a 4 milioni  |                             |
|di euro per l'anno 2022 e a 8 milioni|                             |
|di euro annui a decorrere dall'anno  |                             |
|2023 mediante corrispondente         |                             |
|riduzione del fondo per interventi   |                             |
|strutturali di politica economica, di|                             |
|cui all'articolo 10, comma 5, del    |                             |
|decreto-legge 29 novembre 2004, n.   |                             |
|282, convertito, con modificazioni,  |                             |
|dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.|                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|473. Con decreto del Ministro della  |Ulteriori risorse per l'     |
|salute, di concerto con il Ministro  |integrazione del contributo a|
|dell'economia e delle finanze, sono  |favore dell'Istituto         |
|individuate ulteriori risorse        |superiore di sanita'         |
|iscritte nello stato di previsione   |                             |
|del Ministero della salute da        |                             |
|utilizzare per integrare il          |                             |
|contributo ordinario statale di cui  |                             |
|al comma 472 all'Istituto superiore  |                             |
|di sanita' con corrispondente        |                             |
|riduzione dei capitoli di bilancio.  |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|474. Per l'anno 2021 e' autorizzata  |Finanziamento per la         |
|la spesa di euro 3.600.000 per le    |coltivazione e trasformazione|
|attivita' dello Stabilimento chimico |della cannabis in sostanze e |
|farmaceutico militare di Firenze di  |preparazioni vegetali ad uso |
|cui al comma 1 dell'articolo         |medico nonche' per assicurare|
|18-quater del decreto-legge 16       |la disponibilita' di cannabis|
|ottobre 2017, n. 148, convertito, con|a uso medico sul territorio  |
|modificazioni, dalla legge 4 dicembre|nazionale                    |
|2017, n. 172, e di euro 700.000 per  |                             |
|le finalita' di cui al comma 2 dello |                             |
|stesso articolo 18-quater.           |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|475. A decorrere dall'anno 2021,     |Rideterminazione tetti di    |
|fermo restando il valore complessivo |spesa farmaceutica           |
|del 14,85 per cento, il limite della |                             |
|spesa farmaceutica convenzionata di  |                             |
|cui all'articolo 1, comma 399, della |                             |
|legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'   |                             |
|rideterminato nella misura del 7 per |                             |
|cento. Conseguentemente, a partire   |                             |
|dal medesimo anno, il tetto di spesa |                             |
|della spesa farmaceutica per acquisti|                             |
|diretti di cui all'articolo 1, comma |                             |
|398, della citata legge n. 232 del   |                             |
|2016 e' rideterminato nella misura   |                             |
|del 7,85 per cento, fermo restando il|                             |
|valore percentuale del tetto per     |                             |
|acquisti diretti di gas medicinali di|                             |
|cui all'articolo 1, comma 575, della |                             |
|legge 30 dicembre 2018, n. 145.      |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|476. Le percentuali di cui al comma  |Possibilita' di rimodulazione|
|475 possono essere annualmente       |annuale dei tetti di spesa   |
|rideterminate, fermo restando il     |farmaceutica                 |
|valore complessivo del 14,85 per     |                             |
|cento, in sede di predisposizione del|                             |
|disegno di legge di bilancio, su     |                             |
|proposta del Ministero della salute, |                             |
|sentita l'Agenzia italiana del       |                             |
|farmaco (AIFA), d'intesa con il      |                             |
|Ministero dell'economia e delle      |                             |
|finanze, sulla base dell'andamento   |                             |
|del mercato dei medicinali e del     |                             |
|fabbisogno assistenziale.            |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|477. L'attuazione di quanto previsto |Procedure di payback         |
|dal comma 475, con riferimento       |                             |
|all'anno 2021, e' subordinata al     |                             |
|pagamento da parte delle aziende     |                             |
|farmaceutiche degli oneri di ripiano |                             |
|relativi al superamento del tetto    |                             |
|degli acquisti diretti della spesa   |                             |
|farmaceutica del Servizio sanitario  |                             |
|nazionale dell'anno 2018 entro il 28 |                             |
|febbraio 2021, per un importo non    |                             |
|inferiore a quello indicato al       |                             |
|secondo periodo, come certificato    |                             |
|dall'AIFA entro il 10 marzo 2021.    |                             |
|Qualora il pagamento sia inferiore a |                             |
|895 milioni di euro, restano in      |                             |
|vigore i valori percentuali dei tetti|                             |
|previsti dalla normativa vigente. Gli|                             |
|eventuali minori pagamenti sono      |                             |
|recuperati dall'AIFA su payback 2021 |                             |
|applicando una maggiorazione del 20  |                             |
|per cento. I pagamenti effettuati a  |                             |
|titolo di payback 2018, compresi     |                             |
|quelli effettuati fino al 31 dicembre|                             |
|2020, si intendono corrisposti a     |                             |
|titolo definitivo e ne consegue      |                             |
|l'estinzione di diritto, per cessata |                             |
|materia del contendere, a spese      |                             |
|compensate, delle liti pendenti      |                             |
|dinanzi al giudice amministrativo.   |                             |
|L'attuazione di quanto previsto dal  |                             |
|comma 476 per l'anno 2022 e'         |                             |
|subordinata all'integrale pagamento  |                             |
|da parte delle aziende farmaceutiche |                             |
|degli oneri di ripiano relativi al   |                             |
|superamento del tetto degli acquisti |                             |
|diretti della spesa farmaceutica del |                             |
|Servizio sanitario nazionale per     |                             |
|l'anno 2019 entro il 30 giugno 2021, |                             |
|come certificato dall'AIFA entro il  |                             |
|10 luglio 2021. Tali pagamenti si    |                             |
|intendono corrisposti a titolo       |                             |
|definitivo e ne consegue l'estinzione|                             |
|di diritto, per cessata materia del  |                             |
|contendere, a spese compensate, delle|                             |
|liti pendenti dinanzi al giudice     |                             |
|amministrativo.                      |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|478. Al decreto legislativo 6 aprile |Prescrizioni di medicinali   |
|2006, n. 193, dopo l'articolo 10 e'  |per uso umano per animali non|
|inserito il seguente:                |destinati alla produzione di |
|«Art. 10-bis. - (Uso in deroga di    |alimenti                     |
|medicinali per uso umano per animali |                             |
|non destinati alla produzione di     |                             |
|alimenti) - 1. Il Ministro della     |                             |
|salute, sentita l'AIFA, con proprio  |                             |
|decreto da emanare entro novanta     |                             |
|giorni dalla data di entrata in      |                             |
|vigore della presente disposizione,  |                             |
|fermo restando il principio dell'uso |                             |
|prioritario dei medicinali veterinari|                             |
|per il trattamento delle affezioni   |                             |
|delle specie animali e nel rispetto  |                             |
|delle disposizioni dell'ordinamento  |                             |
|dell'Unione europea in materia di    |                             |
|medicinali veterinari, tenuto conto, |                             |
|altresi', della natura delle         |                             |
|affezioni e del costo delle relative |                             |
|cure, definisce i casi in cui il     |                             |
|veterinario puo' prescrivere per la  |                             |
|cura dell'animale, non destinato alla|                             |
|produzione di alimenti, un medicinale|                             |
|per uso umano, a condizione che lo   |                             |
|stesso abbia il medesimo principio   |                             |
|attivo rispetto al medicinale        |                             |
|veterinario previsto per il          |                             |
|trattamento dell'affezione.          |                             |
|2. Il decreto di cui al comma 1      |                             |
|disciplina, altresi', le modalita'   |                             |
|con cui l'AIFA puo' sospendere       |                             |
|l'utilizzo del medicinale per uso    |                             |
|umano per il trattamento delle       |                             |
|affezioni animali, al fine di        |                             |
|prevenire situazioni di carenze del  |                             |
|medicinale per uso umano.            |                             |
|3. Il costo dei medicinali prescritti|                             |
|ai sensi del comma 1 resta in ogni   |                             |
|caso a carico dell'acquirente a      |                             |
|prescindere dal loro regime di       |                             |
|classificazione.                     |                             |
|4. Dall'attuazione delle disposizioni|                             |
|del presente articolo non devono     |                             |
|derivare nuovi o maggiori oneri a    |                             |
|carico della finanza pubblica».      |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|479. Al fine di garantire alle donne |Istituzione del Fondo per    |
|con carcinoma mammario               |acquisto test genomici       |
|ormonoresponsivo in stadio precoce un|carcinoma mammario           |
|trattamento personalizzato sulla base|                             |
|di informazioni genomiche, evitando  |                             |
|il ricorso a trattamenti             |                             |
|chemioterapici e l'aggravamento del  |                             |
|rischio di contagio da COVID-19 per  |                             |
|la riduzione delle difese            |                             |
|immunitarie, a decorrere dall'anno   |                             |
|2021, nello stato di previsione del  |                             |
|Ministero della salute, e' istituito |                             |
|un fondo, con una dotazione di 20    |                             |
|milioni di euro annui, destinato, nei|                             |
|limiti del medesimo stanziamento, al |                             |
|rimborso diretto, anche parziale,    |                             |
|delle spese sostenute per l'acquisto |                             |
|da parte degli ospedali, sia pubblici|                             |
|sia privati convenzionati, di test   |                             |
|genomici per il carcinoma mammario   |                             |
|ormonoresponsivo in stadio precoce.  |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|480. Con decreto del Ministro della  |Modalita' e criteri per      |
|salute sono stabilite le modalita' di|l'erogazione delle risorse   |
|accesso e i requisiti per            |del fondo                    |
|l'erogazione delle risorse del fondo |                             |
|di cui al comma 479, anche al fine   |                             |
|del rispetto del limite di spesa     |                             |
|previsto dal medesimo comma.         |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|481. Le disposizioni dell'articolo   |Lavoratori fragili           |
|26, commi 2 e 2-bis, del             |                             |
|decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  |                             |
|convertito, con modificazioni, dalla |                             |
|legge 24 aprile 2020, n. 27, si      |                             |
|applicano nel periodo dal 1° gennaio |                             |
|2021 al 28 febbraio 2021.            |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|482. In deroga alle disposizioni     |Oneri del datore di lavoro a |
|vigenti, gli oneri a carico del      |carico dello Stato nei limiti|
|datore di lavoro, che presenta       |di spesa per la concessione  |
|domanda all'ente previdenziale, e    |delle tutele dei lavoratori  |
|dell'Istituto nazionale della        |fragili e monitoraggio del   |
|previdenza sociale (INPS) connessi   |limite di spesa da parte     |
|con le tutele di cui al comma 481    |dell'INPS                    |
|sono posti a carico dello Stato nel  |                             |
|limite massimo di spesa di 282,1     |                             |
|milioni di euro per l'anno 2021.     |                             |
|L'INPS provvede al monitoraggio del  |                             |
|limite di spesa di cui al primo      |                             |
|periodo del presente comma. Qualora  |                             |
|dal predetto monitoraggio emerga che |                             |
|e' stato raggiunto, anche in via     |                             |
|prospettica, il limite di spesa,     |                             |
|l'INPS non prende in considerazione  |                             |
|ulteriori domande.                   |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|483. Al fine di garantire la         |Autorizzazione di spesa per  |
|sostituzione del personale docente,  |sostituzione del personale   |
|educativo, amministrativo, tecnico e |docente, educativo,          |
|ausiliario delle istituzioni         |amministrativo, tecnico ed   |
|scolastiche che usufruisce dei       |ausiliario delle istituzioni |
|benefici di cui al comma 481, e'     |scolastiche pubbliche dei    |
|autorizzata la spesa di 53,9 milioni |lavoratori fragili           |
|di euro per l'anno 2021.             |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|484. Con effetto dal 1° gennaio 2021,|Soppressione della           |
|all'articolo 26, comma 3, del        |certificazione di malattia   |
|decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  |dei periodi trascorsi dai    |
|convertito, con modificazioni, dalla |lavoratori dipendenti del    |
|legge 24 aprile 2020, n. 27, le      |settore privato in quarantena|
|parole: «con gli estremi del         |o in altre condizioni di     |
|provvedimento che ha dato origine    |permanenza domiciliare       |
|alla quarantena con sorveglianza     |obbligatoria                 |
|attiva o alla permanenza domiciliare |                             |
|fiduciaria con sorveglianza attiva di|                             |
|cui all'articolo 1, comma 2, lettere |                             |
|h) e i), del decreto-legge 23        |                             |
|febbraio 2020, n. 6, convertito, con |                             |
|modificazioni, dalla legge 5 marzo   |                             |
|2020, n. 13, e di cui all'articolo 1,|                             |
|comma 2, lettere d) ed e), del       |                             |
|decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19»  |                             |
|sono soppresse.                      |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|485. Dopo l'articolo 8 del decreto   |Trasferimento al Ministero   |
|legislativo 28 settembre 2012, n.    |della salute delle competenze|
|178, e' inserito il seguente:        |in materia di assegnazione   |
|«Art. 8-bis. - (Disposizioni finali) |del finanziamento concernente|
|- 1. A decorrere dall'anno 2021, le  |la Croce Rossa italiana (CRI)|
|competenze in materia di assegnazione|alle regioni, all'Ente       |
|agli enti interessati del            |strumentale alla Croce Rossa |
|finanziamento della CRI di cui al    |italiana e all'Associazione  |
|presente decreto sono trasferite al  |della Croce Rossa italiana   |
|Ministero della salute, che vi       |                             |
|provvede con decreti del Ministro.   |                             |
|Conseguentemente, a decorrere        |                             |
|dall'anno 2021, nello stato di       |                             |
|previsione del Ministero della salute|                             |
|e' istituito un apposito fondo per il|                             |
|finanziamento annuo di tali enti, con|                             |
|uno stanziamento pari a euro         |                             |
|117.130.194, e il livello del        |                             |
|finanziamento corrente standard del  |                             |
|Servizio sanitario nazionale a cui   |                             |
|concorre lo Stato e' ridotto di      |                             |
|117.130.194 euro. A decorrere dal    |                             |
|medesimo anno 2021, le competenze in |                             |
|materia di definizione e             |                             |
|sottoscrizione delle convenzioni fra |                             |
|lo Stato e l'Associazione della Croce|                             |
|Rossa italiana, previste             |                             |
|dall'articolo 8, sono riservate al   |                             |
|Ministero della salute e al Ministero|                             |
|della difesa. Il decreto di          |                             |
|assegnazione delle risorse e la      |                             |
|convenzione con l'Associazione della |                             |
|Croce Rossa italiana di cui          |                             |
|all'articolo 8, comma 2, possono     |                             |
|disporre per un periodo massimo di   |                             |
|tre anni.                            |                             |
|2. Al fine di consentire una corretta|                             |
|gestione di cassa e di favorire la   |                             |
|tempestivita' dei pagamenti delle    |                             |
|pubbliche amministrazioni, nelle more|                             |
|dell'adozione del decreto di         |                             |
|assegnazione delle risorse e della   |                             |
|sottoscrizione della convenzione con |                             |
|l'Associazione della Croce Rossa     |                             |
|italiana di cui all'articolo 8, il   |                             |
|Ministero della salute e' autorizzato|                             |
|a concedere anticipazioni di cassa   |                             |
|alla Associazione della Croce Rossa  |                             |
|italiana, all'Ente strumentale alla  |                             |
|Croce rossa italiana in liquidazione |                             |
|coatta amministrativa e alle regioni |                             |
|a valere sul finanziamento stabilito |                             |
|dal presente decreto e nella misura  |                             |
|massima dell'80 per cento della quota|                             |
|assegnata a ciascuno dei citati enti |                             |
|dall'ultimo decreto adottato. Sono in|                             |
|ogni caso autorizzati in sede di     |                             |
|conguaglio recuperi e compensazioni a|                             |
|carico delle somme a qualsiasi titolo|                             |
|spettanti ai citati enti, anche per  |                             |
|gli esercizi successivi, che         |                             |
|dovessero rendersi eventualmente     |                             |
|necessari.                           |                             |
|3. A seguito della ricognizione,     |                             |
|effettuata dal commissario           |                             |
|liquidatore, delle amministrazioni di|                             |
|destinazione e dell'entita' dei      |                             |
|trattamenti economici relativi al    |                             |
|personale di cui all'articolo 8,     |                             |
|comma 2, con uno o piu' decreti il   |                             |
|Ministro della salute, di concerto   |                             |
|con il Ministro dell'economia e delle|                             |
|finanze, determina il valore del     |                             |
|finanziamento destinato alla         |                             |
|copertura degli oneri relativi al    |                             |
|personale funzionale alle attivita'  |                             |
|propedeutiche alla gestione          |                             |
|liquidatoria di cui al citato        |                             |
|articolo 8, comma 2, trasferito ad   |                             |
|amministrazioni diverse dagli enti   |                             |
|del Servizio sanitario nazionale,    |                             |
|disponendo la corrispondente         |                             |
|riduzione del fondo di cui al comma 1|                             |
|del presente articolo e              |                             |
|l'attribuzione delle relative risorse|                             |
|alle amministrazioni di destinazione |                             |
|del personale medesimo.              |                             |
|4. Il Ministro dell'economia e delle |                             |
|finanze e' autorizzato ad apportare, |                             |
|con propri decreti, le occorrenti    |                             |
|variazioni di bilancio».             |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|486. Dopo l'articolo 4 del decreto   |Trasferimento dei beni       |
|legislativo 28 settembre 2012, n.    |utilizzati per attivita'     |
|178, e' inserito il seguente:        |istituzionali                |
|«Art. 4-bis. - (Beni utilizzati per  |all'Associazione della Croce |
|attivita' istituzionali). - 1. I beni|Rossa Italiana               |
|immobili e le unita' immobiliari di  |                             |
|proprieta' dell'Ente strumentale alla|                             |
|CRI in liquidazione coatta           |                             |
|amministrativa che, a decorrere dal  |                             |
|1° gennaio 2018, sono utilizzati     |                             |
|quali sedi istituzionali od operative|                             |
|dei comitati regionali, territoriali |                             |
|e delle province autonome di Trento e|                             |
|di Bolzano e che, ai sensi del comma |                             |
|1-bis dell'articolo 4, avrebbero     |                             |
|dovuto essere trasferiti             |                             |
|all'Associazione, transitano alla    |                             |
|stessa per lo svolgimento dei propri |                             |
|compiti statutari.                   |                             |
|2. Entro sessanta giorni dalla data  |                             |
|di entrata in vigore della presente  |                             |
|disposizione, il Presidente nazionale|                             |
|dell'Associazione fa istanza di      |                             |
|trasferimento all'Ente strumentale   |                             |
|alla CRI e il commissario            |                             |
|liquidatore, previo parere del       |                             |
|comitato di sorveglianza e previa    |                             |
|autorizzazione dell'autorita' di     |                             |
|vigilanza, adotta gli atti           |                             |
|conseguenti per attuare il           |                             |
|trasferimento.                       |                             |
|3. I provvedimenti di trasferimento  |                             |
|adottati dal commissario liquidatore |                             |
|hanno effetto traslativo della       |                             |
|proprieta', producono gli effetti    |                             |
|previsti dall'articolo 2644 del      |                             |
|codice civile e costituiscono titolo |                             |
|per la trascrizione. Il suddetto     |                             |
|trasferimento e' esente dal pagamento|                             |
|delle imposte o tasse previste per la|                             |
|trascrizione, nonche' di ogni altra  |                             |
|imposta o tassa connessa con il      |                             |
|trasferimento della proprieta' dei   |                             |
|beni all'Associazione.               |                             |
|4. Tutti i beni immobili di          |                             |
|proprieta' dell'Ente strumentale alla|                             |
|CRI in liquidazione coatta           |                             |
|amministrativa, utilizzati           |                             |
|dall'Associazione per scopi          |                             |
|istituzionali, a far data dal 1°     |                             |
|gennaio 2018, in via transitoria,    |                             |
|sono concessi in uso gratuito alla   |                             |
|stessa. Le spese di gestione e di    |                             |
|manutenzione ordinaria e             |                             |
|straordinaria sono a carico          |                             |
|dell'usuario.                        |                             |
|5. I lasciti disposti con atti       |                             |
|testamentari entro il 31 dicembre    |                             |
|2017, per i quali l'apertura della   |                             |
|successione sia intervenuta          |                             |
|successivamente al 1° gennaio 2018,  |                             |
|spettano all'Associazione».          |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|487. Al fine di garantire il         |Personale transitato in      |
|trasferimento agli enti previdenziali|amministrazioni pubbliche    |
|competenti delle risorse necessarie  |dall'Ente strumentale alla   |
|per il pagamento del trattamento di  |Croce Rossa italiana         |
|fine rapporto e di fine servizio del |                             |
|personale destinatario delle         |                             |
|procedure di mobilita' di cui        |                             |
|all'articolo 6 del decreto           |                             |
|legislativo 28 settembre 2012, n.    |                             |
|178, sono trasferiti agli enti       |                             |
|indicati nella tabella di cui        |                             |
|all'allegato G, annesso alla presente|                             |
|legge, gli importi ivi indicati, a   |                             |
|valere sul finanziamento di cui al   |                             |
|citato decreto legislativo n. 178 del|                             |
|2012, per gli anni ivi indicati.     |                             |
|Conseguentemente, il commissario     |                             |
|liquidatore di cui all'articolo 8,   |                             |
|comma 2, del medesimo decreto        |                             |
|legislativo n. 178 del 2012 e'       |                             |
|autorizzato a cancellare le          |                             |
|corrispondenti poste dallo stato     |                             |
|passivo.                             |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|488. Al fine di incrementare le      |Istituzione del fondo per la |
|capacita' operativa territoriale     |capacita' operativa della    |
|della Sanita' militare e la sua      |Sanita' militare finalizzato |
|interoperabilita' con i sistemi del  |all'adeguamento tecnologico e|
|Servizio sanitario nazionale, nonche'|digitale delle strutture, dei|
|per fare fronte alle maggiori        |presidi territoriali, dei    |
|esigenze causate dall'emergenza      |servizi e delle prestazioni  |
|epidemiologica da COVID-19, nello    |                             |
|stato di previsione del Ministero    |                             |
|della difesa e' istituito un fondo   |                             |
|finalizzato all'adeguamento          |                             |
|tecnologico e digitale delle         |                             |
|strutture, dei presidi territoriali, |                             |
|dei servizi e delle prestazioni della|                             |
|Sanita' militare, con una dotazione  |                             |
|di 4 milioni di euro annui a         |                             |
|decorrere dall'anno 2021.            |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|489. Le modalita' di impiego e di    |Modalita' di impiego e       |
|gestione del fondo di cui al comma   |gestione del fondo           |
|488 sono definite con decreto del    |                             |
|Ministro della difesa, di concerto   |                             |
|con il Ministro della salute e con il|                             |
|Ministro dell'economia e delle       |                             |
|finanze, da adottare entro novanta   |                             |
|giorni dalla data di entrata in      |                             |
|vigore della presente legge.         |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|490. Al fine di potenziare le        |Potenziamento del Servizio   |
|dotazioni strumentali e              |sanitario del Corpo della    |
|infrastrutturali del Servizio        |guardia di finanza           |
|sanitario del Corpo della guardia di |                             |
|finanza e' autorizzata la spesa di 1 |                             |
|milione di euro annui a decorrere    |                             |
|dall'anno 2021.                      |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|491. Al fine di salvaguardare        |Criteri temporali relativi   |
|l'appropriatezza delle cure, il      |alla regolazione dei flussi  |
|diritto alla prossimita' dei servizi,|finanziari per la mobilita'  |
|il diritto di libera scelta del      |sanitaria interregionale     |
|cittadino, esercitabile nell'ambito  |                             |
|del quadro normativo vigente, nonche'|                             |
|gli equilibri economico-finanziari,  |                             |
|nel rispetto del principio di        |                             |
|unitarieta' del Servizio sanitario   |                             |
|nazionale e tenuto conto del Piano   |                             |
|nazionale per le liste d'attesa,     |                             |
|nonche' in coerenza con quanto       |                             |
|convenuto in sede di intesa tra lo   |                             |
|Stato, le regioni e le province      |                             |
|autonome di Trento e di Bolzano      |                             |
|sancita in data 18 dicembre 2019 sul |                             |
|nuovo Patto per la salute 2019-2021, |                             |
|con particolare riguardo alla scheda |                             |
|n. 4, anche in relazione a quanto    |                             |
|previsto nella scheda n. 11,         |                             |
|dall'anno 2021 i valori relativi alla|                             |
|matrice dei flussi finanziari        |                             |
|relativi alla compensazione tra le   |                             |
|singole regioni e province autonome  |                             |
|delle prestazioni sanitarie comprese |                             |
|nei livelli essenziali di assistenza |                             |
|(LEA), rese a cittadini in ambiti    |                             |
|regionali diversi da quelli di       |                             |
|residenza, sono definiti, sulla base |                             |
|dei dati di produzione disponibili   |                             |
|con riferimento all'anno precedente  |                             |
|oggetto di riparto e tenuto conto dei|                             |
|controlli di appropriatezza come     |                             |
|comunicati dalle singole regioni e   |                             |
|province autonome, su proposta del   |                             |
|Ministero della salute, di concerto  |                             |
|con il Ministero dell'economia e     |                             |
|delle finanze, d'intesa con le       |                             |
|regioni e con le province autonome in|                             |
|sede di riparto del fabbisogno       |                             |
|sanitario standard.                  |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|492. La sottoscrizione degli accordi |Obbligo di stipulazione di   |
|bilaterali tra le regioni per il     |accordi bilaterali per la    |
|governo della mobilita' sanitaria    |mobilita' sanitaria          |
|interregionale di cui all'articolo 1,|interregionale, con          |
|comma 576, della legge 28 dicembre   |particolare riguardo         |
|2015, n. 208, costituisce adempimento|                             |
|ai fini dell'accesso al finanziamento|                             |
|integrativo del Servizio sanitario   |                             |
|nazionale ai fini e per gli effetti  |                             |
|dell'articolo 2, comma 68, lettera   |                             |
|c), della legge 23 dicembre 2009, n. |                             |
|191, prorogato, a decorrere dall'anno|                             |
|2013, dall'articolo 15, comma 24, del|                             |
|decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  |                             |
|convertito, con modificazioni, dalla |                             |
|legge 7 agosto 2012, n. 135, la cui  |                             |
|verifica e' effettuata nell'ambito   |                             |
|del Comitato permanente per la       |                             |
|verifica dell'erogazione dei LEA di  |                             |
|cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo|                             |
|Stato, le regioni e le province      |                             |
|autonome di Trento e di Bolzano      |                             |
|sancita in data 23 marzo 2005,       |                             |
|pubblicata nel supplemento ordinario |                             |
|n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 |                             |
|del 7 maggio 2005.                   |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|493. Il Comitato di cui al comma 492 |Adozione di linee guida e set|
|adotta linee guida e set di          |di indicatori oggettivi e    |
|indicatori oggettivi e misurabili,   |misurabili, per il controllo |
|anche attraverso i dati del Sistema  |dell'appropriatezza degli    |
|tessera sanitaria, al fine di        |erogatori di prestazioni     |
|armonizzare i sistemi di controllo di|sanitarie                    |
|appropriatezza degli erogatori       |                             |
|accreditati con l'obiettivo di       |                             |
|migliorare l'efficienza e            |                             |
|l'appropriatezza nell'uso dei fattori|                             |
|produttivi e l'ordinata              |                             |
|programmazione del ricorso agli      |                             |
|erogatori pubblici e privati         |                             |
|accreditati, orientando al           |                             |
|mantenimento di elevati standard     |                             |
|nell'attivita' resa dagli erogatori  |                             |
|pubblici e privati accreditati, anche|                             |
|riconosciuti, quali istituti di      |                             |
|ricovero e cura a carattere          |                             |
|scientifico.                         |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|494. Il Comitato di cui al comma 492 |Elaborazione di un programma |
|elabora, altresi', un programma      |nazionale di valutazione e di|
|nazionale di valutazione e di        |miglioramento dei processi di|
|miglioramento dei processi di        |mobilita' sanitaria          |
|mobilita' sanitaria al fine di       |                             |
|salvaguardare i normali livelli di   |                             |
|mobilita' e di fornire adeguate      |                             |
|alternative per la tutela di un piu' |                             |
|equo e trasparente accesso alle cure,|                             |
|nei casi di mobilita' non            |                             |
|fisiologica. Il medesimo Comitato    |                             |
|elabora specifici programmi destinati|                             |
|alle aree di confine nonche' ai      |                             |
|flussi interregionali per migliorare |                             |
|e sviluppare i servizi di prossimita'|                             |
|al fine di evitare criticita' di     |                             |
|accesso e rilevanti costi sociali e  |                             |
|finanziari a carico dei cittadini.   |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|495. Le regioni e le province        |Acconti per prestazioni      |
|autonome di Trento e di Bolzano che, |acquistate dal SSN da privati|
|in funzione dell'andamento           |accreditati                  |
|dell'emergenza da COVID-19, hanno    |                             |
|sospeso, anche per il tramite dei    |                             |
|propri enti, le attivita' ordinarie  |                             |
|possono riconoscere alle strutture   |                             |
|private accreditate destinatarie di  |                             |
|apposito budget per l'anno 2021 fino |                             |
|a un massimo del 90 per cento del    |                             |
|budget assegnato nell'ambito degli   |                             |
|accordi e dei contratti di cui       |                             |
|all'articolo 8-quinquies del decreto |                             |
|legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,|                             |
|stipulati per l'anno 2021, ferma     |                             |
|restando la garanzia dell'equilibrio |                             |
|economico del Servizio sanitario     |                             |
|regionale. Il predetto riconoscimento|                             |
|tiene conto, pertanto, sia delle     |                             |
|attivita' ordinariamente erogate nel |                             |
|corso dell'anno 2021 di cui deve     |                             |
|essere rendicontata l'effettiva      |                             |
|produzione, sia, fino a concorrenza, |                             |
|del predetto limite massimo del 90   |                             |
|per cento del budget, di un          |                             |
|contributo una tantumlegato          |                             |
|all'emergenza in corso ed erogato    |                             |
|dalle regioni e province autonome    |                             |
|nelle quali insiste la struttura     |                             |
|destinataria di budget, a ristoro dei|                             |
|soli costi fissi comunque sostenuti  |                             |
|dalla struttura privata accreditata e|                             |
|rendicontati dalla stessa struttura  |                             |
|che, sulla base di uno specifico     |                             |
|provvedimento regionale, ha sospeso  |                             |
|le attivita' previste dai relativi   |                             |
|accordi e contratti stipulati per    |                             |
|l'anno 2021. Resta fermo il          |                             |
|riconoscimento, nell'ambito del      |                             |
|budget assegnato per l'anno 2021, in |                             |
|caso di produzione del volume di     |                             |
|attivita' superiore al 90 per cento e|                             |
|fino a concorrenza del budget        |                             |
|previsto negli accordi e contratti   |                             |
|stipulati per l'anno 2021, come      |                             |
|rendicontato dalla medesima struttura|                             |
|interessata.                         |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|496. Fermo restando quanto previsto  |Copertura finanziaria dei    |
|dai commi da 491 a 494, al fine di   |flussi finanziari relativi   |
|consentire il mantenimento dei       |alle prestazioni sanitarie   |
|requisiti previsti dal decreto del   |rese, in regime di mobilita' |
|Ministro della salute 5 febbraio     |sanitaria interregionale,    |
|2015, pubblicato nella Gazzetta      |dagli Istituti di ricovero e |
|Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2015, e |cura a carattere scientifico |
|il livello di particolare            |                             |
|qualificazione di eccellenza nella   |                             |
|cura e nella ricerca scientifica,    |                             |
|puo' essere garantito l'accesso alle |                             |
|prestazioni rese dagli istituti di   |                             |
|ricovero e cura a carattere          |                             |
|scientifico in favore di cittadini   |                             |
|residenti in regioni diverse da      |                             |
|quelle di appartenenza, rivalutando  |                             |
|il fabbisogno sulla base della       |                             |
|domanda storica come desumibile dai  |                             |
|dati di produzione di cui all'ultima |                             |
|compensazione tra le regioni nonche' |                             |
|di una ulteriore spesa complessiva   |                             |
|annua non superiore a 20 milioni di  |                             |
|euro annui a decorrere dall'anno     |                             |
|2021. E' corrispondentemente         |                             |
|incrementato il livello del          |                             |
|finanziamento del fabbisogno         |                             |
|sanitario standard cui concorre lo   |                             |
|Stato a decorrere dall'anno 2021.    |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|497. All'articolo 7 del decreto      |Conoscenze linguistiche per  |
|legislativo 9 novembre 2007, n. 206, |il riconoscimento di         |
|sono aggiunti, in fine, i seguenti   |qualifiche professionali in  |
|commi:                               |ambito sanitario             |
|«1-sexies. In attuazione             |                             |
|dell'articolo 53 della direttiva     |                             |
|2005/36/CE del Parlamento europeo e  |                             |
|del Consiglio, del 7 settembre 2005, |                             |
|e ai sensi dell'articolo 99 del testo|                             |
|unico delle leggi costituzionali     |                             |
|concernenti lo statuto speciale per  |                             |
|il Trentino-Alto Adige/Südtirol, di  |                             |
|cui al decreto del Presidente della  |                             |
|Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,   |                             |
|per quanto concerne il territorio    |                             |
|della provincia autonoma di Bolzano, |                             |
|la conoscenza della lingua italiana o|                             |
|tedesca costituisce requisito        |                             |
|sufficiente di conoscenza linguistica|                             |
|necessaria per l'esercizio delle     |                             |
|professioni sanitarie. I controlli   |                             |
|linguistici previsti dalla legge sono|                             |
|svolti in conformita' a quanto       |                             |
|stabilito dalle disposizioni         |                             |
|richiamate dal presente comma.       |                             |
|1-septies. In attuazione di quanto   |                             |
|disposto dal comma 1-sexies, il      |                             |
|presidente dell'ordine dei medici    |                             |
|della provincia autonoma di Bolzano  |                             |
|e' autorizzato a istituire,          |                             |
|avvalendosi delle risorse umane,     |                             |
|strumentali e finanziarie disponibili|                             |
|a legislazione vigente, una sezione  |                             |
|speciale dell'albo dei medici alla   |                             |
|quale possono essere iscritti, a     |                             |
|domanda, fermi i restanti requisiti, |                             |
|i professionisti che sono a          |                             |
|conoscenza della sola lingua tedesca.|                             |
|L'iscrizione alla sezione speciale   |                             |
|autorizza all'esercizio della        |                             |
|professione medica esclusivamente nel|                             |
|territorio della provincia autonoma  |                             |
|di Bolzano.                          |                             |
|1-octies. Nei servizi sanitari di    |                             |
|pubblico interesse l'attivita' deve  |                             |
|essere organizzata in modo che sia   |                             |
|garantito l'uso delle due lingue,    |                             |
|italiana e tedesca, in conformita' a |                             |
|quanto disposto dal decreto del      |                             |
|Presidente della Repubblica 15 luglio|                             |
|1988, n. 574».                       |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|498. E' autorizzata la spesa di 1    |Finanziamento per il sostegno|
|milione di euro per ciascuno degli   |dello studio e della ricerca |
|anni 2021, 2022 e 2023 per il        |dell'endometriosi            |
|sostegno allo studio, alla ricerca e |                             |
|alla valutazione dell'incidenza      |                             |
|dell'endometriosi nel territorio     |                             |
|nazionale. Il Ministro della salute, |                             |
|entro novanta giorni dalla data di   |                             |
|entrata in vigore della presente     |                             |
|legge, con proprio decreto,          |                             |
|stabilisce i criteri e le modalita'  |                             |
|per la ripartizione delle risorse di |                             |
|cui al primo periodo, prevedendo, in |                             |
|particolare, che le risorse destinate|                             |
|alla ricerca scientifica non possano |                             |
|essere inferiori al 50 per cento     |                             |
|dello stanziamento di cui al presente|                             |
|comma.                               |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|499. Per le finalita' di cui alla    |Finanziamento per il sostegno|
|legge 10 febbraio 2020, n. 10, e'    |delle attivita' in materia di|
|autorizzata la spesa di 4 milioni di |donazione del corpo post     |
|euro per ciascuno degli anni 2021,   |mortem                       |
|2022 e 2023.                         |                             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|500. Il Ministro della salute,   |Individuazione dei centri di     |
|con proprio decreto da adottare  |riferimento e modalita' di       |
|entro novanta giorni dalla data  |svolgimento del training e       |
|di entrata in vigore della       |simulazione sui cadaveri         |
|presente legge, individua i      |                                 |
|centri di riferimento e le       |                                 |
|modalita' di svolgimento del     |                                 |
|training e della simulazione sui |                                 |
|cadaveri.                        |                                 |
+---------------------------------+---------------------------------+