+-------------------------------------+-----------------------------+
|401. Le amministrazioni pubbliche |Clausola di invarianza |
|provvedono alle attivita' previste |finanziaria per |
|dai commi da 386 a 400 con le risorse|l'applicazione della misura |
|umane, strumentali e finanziarie | |
|previste a legislazione vigente, | |
|senza nuovi o maggiori oneri a carico| |
|della finanza pubblica. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|402. A decorrere dall'anno |Incremento dotazione |
|finanziario 2021, e' destinato al |finanziaria del Fondo per la |
|Fondo per la prevenzione del fenomeno|prevenzione del fenomeno |
|dell'usura, di cui all'articolo 15 |dell'usura |
|della legge 7 marzo 1996, n. 108, 1 | |
|milione di euro aggiuntivo per | |
|interventi a favore di soggetti a | |
|rischio di usura. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|403. Per l'anno 2021, il livello del |Livello del finanziamento del|
|finanziamento del fabbisogno |Fabbisogno sanitario standard|
|sanitario nazionale standard cui |anno 2021 |
|concorre lo Stato e' pari a 121.370,1| |
|milioni di euro, anche per | |
|l'attuazione di quanto previsto dai | |
|commi da 407 a 411, 416, 417 e 421 e | |
|al netto dell'importo di cui al comma| |
|485 trasferito al Ministero della | |
|salute. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|404. Quale concorso per il |Incremento del livello del |
|finanziamento di quanto previsto dai |finanziamento del fabbisogno |
|commi da 407 a 411, 421 e 485 il |sanitario standard |
|livello del finanziamento del | |
|fabbisogno sanitario nazionale | |
|standard cui concorre lo Stato e' | |
|incrementato di 822,870 milioni di | |
|euro per l'anno 2022, di 527,070 | |
|milioni di euro per ciascuno degli | |
|anni 2023, 2024 e 2025 e di 417,870 | |
|milioni di euro annui a decorrere | |
|dall'anno 2026, anche tenendo conto | |
|della razionalizzazione della spesa a| |
|decorrere dall'anno 2023. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|405. All'articolo 1, comma 522, della|Ridefinizione del termine per|
|legge 30 dicembre 2018, n. 145, le |la presentazione delle |
|parole: «alla data di entrata in |istanze di certificazione dei|
|vigore della presente legge» sono |requisiti che permettono ai |
|sostituite dalle seguenti: «alla data|medici abilitati di operare |
|del 31 dicembre 2020». |presso le reti di cure |
| |palliative |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|406. Al decreto legislativo 30 |Estensione della disciplina |
|dicembre 1992, n. 502, sono apportate|autorizzatoria per |
|le seguenti modificazioni: |l'accreditamento delle |
|a) all'articolo 8-ter, comma 2, sono |attivita' di cure domiciliari|
|aggiunte, in fine, le seguenti | |
|parole: «, e per l'erogazione di cure| |
|domiciliari» | |
|b) all'articolo 8-quater, comma 1, | |
|dopo le parole: «che ne facciano | |
|richiesta,» sono inserite le | |
|seguenti: «nonche' alle | |
|organizzazioni pubbliche e private | |
|autorizzate per l'erogazione di cure | |
|domiciliari,» | |
|c) all'articolo 8-quinquies, comma 2,| |
|alinea, dopo le parole: «e con i | |
|professionisti accreditati,» sono | |
|inserite le seguenti: «nonche' con le| |
|organizzazioni pubbliche e private | |
|accreditate per l'erogazione di cure | |
|domiciliari,». | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|407. Al fine di valorizzare il |Incremento dell'indennita' di|
|servizio della dirigenza medica, |esclusivita' dei dirigenti |
|veterinaria e sanitaria presso le |medici, veterinari e sanitari|
|strutture del Servizio sanitario |degli enti ed aziende del |
|nazionale, a decorrere dal 1° gennaio|Servizio sanitario nazionale |
|2021, gli importi annui lordi, | |
|comprensivi della tredicesima | |
|mensilita', dell'indennita' di cui | |
|all'articolo 15-quater, comma 5, del | |
|decreto legislativo 30 dicembre 1992,| |
|n. 502, previsti, in favore dei | |
|dirigenti medici, veterinari e | |
|sanitari con rapporto di lavoro | |
|esclusivo, dal contratto collettivo | |
|nazionale di lavoro dell'area sanita'| |
|2016-2018 stipulato il 19 dicembre | |
|2019, di cui al comunicato | |
|dell'Agenzia per la rappresentanza | |
|negoziale delle pubbliche | |
|amministrazioni pubblicato nel | |
|supplemento ordinario n. 6 alla | |
|Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 | |
|gennaio 2020, sono incrementati del | |
|27 per cento. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|408. Agli oneri derivanti |Copertura oneri per |
|dall'attuazione delle disposizioni |l'attuazione della misura |
|del comma 407, valutati in 500 | |
|milioni di euro annui a decorrere | |
|dall'anno 2021, si provvede a valere | |
|sul livello del finanziamento del | |
|fabbisogno sanitario nazionale | |
|standard cui concorre lo Stato. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|409. Ai fini del riconoscimento e |Indennita' di specificita' |
|della valorizzazione delle competenze|infermieristica |
|e delle specifiche attivita' svolte, | |
|agli infermieri dipendenti dalle | |
|aziende e dagli enti del Servizio | |
|sanitario nazionale, nell'ambito | |
|della contrattazione collettiva | |
|nazionale del triennio 2019-2021 | |
|relativa al comparto sanita' e' | |
|riconosciuta, nei limiti dell'importo| |
|complessivo annuo lordo di 335 | |
|milioni di euro, un'indennita' di | |
|specificita' infermieristica da | |
|riconoscere al predetto personale con| |
|decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale | |
|parte del trattamento economico | |
|fondamentale. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|410. Le misure e la disciplina |Riconoscimento della misura |
|dell'indennita' di cui al comma 409 |in base alla contrattazione |
|sono definite in sede di |collettiva nazionale |
|contrattazione collettiva nazionale. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|411. Agli oneri derivanti |Copertura oneri della misura |
|dall'attuazione delle disposizioni | |
|dei commi 409 e 410, pari a 335 | |
|milioni di euro annui a decorrere | |
|dall'anno 2021 da destinare alla | |
|contrattazione collettiva nazionale, | |
|si provvede a valere sul livello del | |
|finanziamento del fabbisogno | |
|sanitario nazionale standard cui | |
|concorre lo Stato. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|412. L'importo di 40 milioni di euro,|Destinazione al Fondo per la |
|quota parte della somma di 80 milioni|ricostruzione delle aree |
|di euro versata dalla Camera dei |terremotate del 2016 con le |
|deputati e affluita al bilancio dello|risorse delle economie di |
|Stato in data 6 novembre 2020 sul |bilancio della Camera dei |
|capitolo 2368, articolo 8, dello |Deputati: |
|stato di previsione dell'entrata, e' | |
|destinato, nell'esercizio 2020, al | |
|fondo per la ricostruzione delle aree| |
|terremotate, di cui all'articolo 4 | |
|del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.| |
|189, convertito, con modificazioni, | |
|dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,| |
|per essere trasferito alla | |
|contabilita' speciale intestata al | |
|Commissario straordinario del Governo| |
|per la ricostruzione dei territori | |
|interessati dagli eventi sismici | |
|verificatisi a far data dal 24 agosto| |
|2016, nominato con decreto del | |
|Presidente del Consiglio dei ministri| |
|14 febbraio 2020. Il presente comma | |
|entra in vigore il giorno stesso | |
|della pubblicazione della presente | |
|legge nella Gazzetta Ufficiale. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|413. Allo scopo di incrementare le |Destinazione ai fondi per gli|
|risorse destinate prioritariamente |incentivi economici del |
|alla remunerazione delle prestazioni |personale sanitario impiegato|
|correlate alle particolari condizioni|nell'emergenza da COVID-19 |
|di lavoro del personale dipendente |con le risorse delle economie|
|delle aziende e degli enti del |di bilancio della Camera dei |
|Servizio sanitario nazionale |Deputati: |
|direttamente impiegato nelle | |
|attivita' di contrasto dell'emergenza| |
|epidemiologica determinata dal | |
|diffondersi del COVID-19, l'importo | |
|di 40 milioni di euro, quota parte | |
|della somma di 80 milioni di euro | |
|versata dalla Camera dei deputati e | |
|affluita al bilancio dello Stato in | |
|data 6 novembre 2020 sul capitolo | |
|2368, articolo 8, dello stato di | |
|previsione dell'entrata, e' | |
|destinato, nell'esercizio 2020, ai | |
|fondi di cui all'articolo 1, comma 1,| |
|del decreto-legge 17 marzo 2020, n. | |
|18, convertito, con modificazioni, | |
|dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, | |
|secondo il criterio di cui alla | |
|tabella A allegata al medesimo | |
|decreto-legge. Il presente comma | |
|entra in vigore il giorno stesso | |
|della pubblicazione della presente | |
|legge nella Gazzetta Ufficiale. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|414. Al fine di valorizzare l'apporto|Indennita' per i dipendenti |
|delle competenze e dello specifico |degli enti ed aziende del |
|ruolo nelle attivita' direttamente |Servizio sanitario nazionale |
|finalizzate alla tutela del malato e |appartenenti alle professioni|
|alla promozione della salute, ai |sanitarie della |
|dipendenti delle aziende e degli enti|riabilitazione, della |
|del Servizio sanitario nazionale |prevenzione, |
|appartenenti alle professioni |tecnico-sanitarie, di |
|sanitarie della riabilitazione, della|ostetrica e di assistente |
|prevenzione, tecnico-sanitarie e di |sociale e degli appartenenti |
|ostetrica, alla professione di |alla categoria degli |
|assistente sociale nonche' agli |operatori socio-sanitari |
|operatori socio-sanitari e' | |
|riconosciuta, nell'ambito della | |
|contrattazione collettiva nazionale | |
|del triennio 2019- 2021 relativa al | |
|comparto sanita', nei limiti | |
|dell'importo complessivo annuo lordo | |
|di 100 milioni di euro, un'indennita'| |
|di tutela del malato e per la | |
|promozione della salute, da | |
|riconoscere con decorrenza dal 1° | |
|gennaio 2021 quale parte del | |
|trattamento economico fondamentale. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|415. La misura e la disciplina |Riconoscimento della misura |
|dell'indennita' di cui al comma 414 |in base alla contrattazione |
|sono definite in sede di |collettiva nazionale |
|contrattazione collettiva nazionale. | |
|Agli oneri derivanti dall'attuazione | |
|del comma 414, pari a 100 milioni di | |
|euro annui a decorrere dall'anno | |
|2021, da destinare alla | |
|contrattazione collettiva nazionale, | |
|si provvede a valere sul livello del | |
|finanziamento del fabbisogno | |
|sanitario nazionale standard cui | |
|concorre lo Stato, che e' | |
|corrispondentemente incrementato a | |
|decorrere dall'anno 2021. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|416. Per le medesime finalita' di cui|Autorizzazione di spesa per |
|all'articolo 18, comma 1, del |l'esecuzione di tamponi |
|decreto-legge 28 ottobre 2020, n. |antigenici rapidi da parte di|
|137, convertito, con modificazioni, |medici di base e pediatri di |
|dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,|libera scelta |
|e' autorizzata l'ulteriore spesa di | |
|70 milioni di euro per l'anno 2021, | |
|secondo le modalita' definite dagli | |
|accordi collettivi nazionali di | |
|settore. In materia di comunicazione | |
|dei dati si applicano le disposizioni| |
|dell'articolo 19 del medesimo | |
|decreto-legge n. 137 del 2020 | |
|convertito, con modificazioni, dalla | |
|legge n. 176 del 2020. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|417. Agli oneri derivanti dalle |Copertura oneri per |
|disposizioni del comma 416, pari a 70|l'attuazione della misura |
|milioni di euro per l'anno 2021, si | |
|provvede a valere sul livello del | |
|finanziamento del fabbisogno | |
|sanitario nazionale standard cui | |
|concorre lo Stato. Al finanziamento | |
|di cui al comma 416 e al presente | |
|comma accedono tutte le regioni e le | |
|province autonome di Trento e di | |
|Bolzano, in deroga alle disposizioni | |
|legislative che stabiliscono per le | |
|autonomie speciali il concorso | |
|regionale e provinciale al | |
|finanziamento sanitario corrente, | |
|sulla base delle quote di accesso al | |
|fabbisogno sanitario. La ripartizione| |
|complessiva dell'incremento di cui al| |
|comma 416 e al presente comma e' | |
|riportata nella tabella di cui | |
|all'allegato A annesso alla presente | |
|legge. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|418. I test mirati a rilevare la |Effettuazione presso le |
|presenza di anticorpi IgG e IgM e i |farmacie di test e tamponi |
|tamponi antigenici rapidi per la | |
|rilevazione di antigene SARS-CoV-2 | |
|possono essere eseguiti anche presso | |
|le farmacie aperte al pubblico dotate| |
|di spazi idonei sotto il profilo | |
|igienico-sanitario e atti a garantire| |
|la tutela della riservatezza. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|419. Le modalita' organizzative e le |Stipula di convenzioni del |
|condizioni economiche relative |SSN per regolari i rapporti e|
|all'esecuzione dei test e dei tamponi|disciplina delle procedure |
|di cui al comma 418 del presente |attuative. |
|articolo nelle farmacie aperte al | |
|pubblico sono disciplinate, senza | |
|nuovi o maggiori oneri a carico della| |
|finanza pubblica, dalle convenzioni | |
|di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, | |
|del decreto legislativo 30 dicembre | |
|1992, n. 502, conformi agli accordi | |
|collettivi nazionali stipulati ai | |
|sensi dell'articolo 4, comma 9, della| |
|legge 30 dicembre 1991, n. 412, e ai | |
|correlati accordi regionali, che | |
|tengano conto anche delle | |
|specificita' e dell'importanza del | |
|ruolo svolto in tale ambito dalle | |
|farmacie rurali. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|420. All'articolo 1, comma 2, del |Erogazione di un nuovo |
|decreto legislativo 3 ottobre 2009, |servizio presso le farmacie |
|n. 153, dopo la lettera e-bis) e' | |
|inserita la seguente: | |
|«e-ter) l'effettuazione presso le | |
|farmacie da parte di un farmacista di| |
|test diagnostici che prevedono il | |
|prelievo di sangue capillare». | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|421. Al fine di aumentare il numero |Aumento dei contratti di |
|dei contratti di formazione |formazione specialistica dei |
|specialistica dei medici di cui |medici specializzandi |
|all'articolo 37 del decreto | |
|legislativo 17 agosto 1999, n. 368, | |
|e' autorizzata l'ulteriore spesa di | |
|105 milioni di euro per ciascuno | |
|degli anni 2021 e 2022 e di 109,2 | |
|milioni di euro per ciascuno degli | |
|anni 2023, 2024 e 2025. Ai predetti | |
|oneri si provvede a valere sul | |
|livello del finanziamento del | |
|fabbisogno sanitario nazionale | |
|standard cui concorre lo Stato per | |
|gli anni dal 2021 al 2025. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|422. Per l'attuazione del comma 421 |Copertura oneri per |
|concorrono le risorse del Programma |l'attuazione della misura |
|Next Generation EU per 105 milioni di| |
|euro per ciascuno degli anni 2021 e | |
|2022. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|423. Al fine di garantire |Proroga di disposizioni |
|l'erogazione delle prestazioni di |sull'impiego di personale |
|assistenza sanitaria in ragione delle|sanitario nel Servizio |
|esigenze straordinarie ed urgenti |sanitario nazionale |
|derivanti dalla diffusione del | |
|COVID-19, gli enti del Servizio | |
|sanitario nazionale, verificata | |
|l'impossibilita' di utilizzare | |
|personale gia' in servizio nonche' di| |
|ricorrere agli idonei collocati in | |
|graduatorie concorsuali in vigore, | |
|possono avvalersi, anche nell'anno | |
|2021, in deroga ai vincoli previsti | |
|dalla legislazione vigente in materia| |
|di spesa di personale, delle misure | |
|previste dagli articoli 2-bis, commi | |
|1 e 5, e 2-ter, commi 1 e 5, del | |
|decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, | |
|convertito, con modificazioni, dalla | |
|legge 24 aprile 2020, n. 27, anche | |
|mediante proroga, non oltre il 31 | |
|dicembre 2021, degli incarichi | |
|conferiti ai sensi delle medesime | |
|disposizioni, ferma restando la | |
|compatibilita' con il fabbisogno | |
|sanitario standard dell'anno 2021, | |
|nei limiti di spesa per singola | |
|regione e provincia autonoma indicati| |
|nella tabella 1 allegata alla | |
|presente legge. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|424. All'articolo 2-quinquies, comma |Innalzamento a 800 del numero|
|2, terzo periodo, del decreto-legge |di assistiti come parametro |
|17 marzo 2020, n. 18, convertito, con|per la sospensione della |
|modificazioni, dalla legge 24 aprile |corresponsione della borsa di|
|2020, n. 27, le parole: «a 650» sono |studio al medico abilitato |
|sostituite dalle seguenti: «a 800». |che assuma incarichi |
| |provvisori o di sostituzione |
| |di medici di medicina |
| |generale e iscrizione negli |
| |elenchi della guardia medica |
| |notturna e festiva e della |
| |guardia medica turistica |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|425. Sono prorogate al 31 dicembre |Proroga delle disposizioni |
|2021 le seguenti disposizioni: |relative alle Unita' speciali|
|a) articolo 4-bis del decreto-legge |di continuita' assistenziale |
|17 marzo 2020, n. 18, convertito, con|(USCA) nonche' al |
|modificazioni, dalla legge 24 aprile |trattenimento in servizio dei|
|2020, n. 27, e articolo 1, comma 6, |dirigenti medici e sanitari, |
|del decreto-legge 19 maggio 2020, n. |nonche' del personale del |
|34, convertito, con modificazioni, |ruolo sanitario del comparto |
|dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, |sanita' e degli operatori |
|nei limiti di spesa per singola |socio-sanitari, anche in |
|regione e provincia autonoma indicati|deroga ai limiti previsti |
|nella tabella 2 allegata alla |dalle disposizioni vigenti |
|presente legge |per il collocamento in |
|b) articolo 12, comma 1, del |quiescenza |
|decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, | |
|convertito, con modificazioni, dalla | |
|legge 24 aprile 2020, n. 27. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|426. Il termine di cui all'articolo |Proroga del termine per |
|12, comma 3, primo periodo, del |l'accesso al corso di |
|decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, |formazione specifica in |
|convertito, con modificazioni, dalla |medicina generale tramite |
|legge 25 giugno 2019, n. 60, e' |graduatoria riservata, senza |
|prorogato al 31 dicembre 2022. |borsa di studio abilitati |
| |all'esercizio professionale e|
| |idonei al concorso per |
| |l'ammissione alla |
| |specializzazione in medicina |
| |generale |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|427. Alla copertura degli oneri delle|Copertura finanziaria a |
|disposizioni di cui ai commi 423 e |valere sul livello del |
|425, le regioni e le province |finanziamento del fabbisogno |
|autonome di Trento e di Bolzano |sanitario nazionale standard |
|provvedono a valere sul livello del | |
|finanziamento del fabbisogno | |
|sanitario nazionale standard per | |
|l'anno 2021, anche utilizzando | |
|eventuali economie di risorse | |
|destinate all'attuazione delle | |
|medesime disposizioni di cui ai commi| |
|423 e 425 non impiegate nell'anno | |
|2020. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|428. Fermo restando quanto previsto |Copertura finanziaria a |
|al comma 427, per l'attuazione dei |valere sulle risorse del |
|commi 423 e 425 concorrono le risorse|Programma Next Generation EU |
|del Programma Next Generation EU per | |
|1.100 milioni di euro per l'anno | |
|2021. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|429. La dotazione organica |Incremento della dotazione |
|dell'Agenzia italiana del farmaco |organica dell'Agenzia |
|(AIFA) e' incrementata di 40 unita' |italiana del farmaco (AIFA) |
|di personale, di cui 25 unita' da | |
|inquadrare nell'Area III-F1 del | |
|comparto funzioni centrali, 5 unita' | |
|da inquadrare nell'Area II-F2 del | |
|comparto funzioni centrali e 10 | |
|unita' di personale della dirigenza | |
|sanitaria. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|430. L'AIFA e' autorizzata, per |Assunzioni di personale a |
|l'anno 2021, ad assumere con |tempo indeterminato AIFA |
|contratto di lavoro subordinato a | |
|tempo indeterminato, mediante | |
|appositi concorsi pubblici per titoli| |
|ed esami, anche in modalita' | |
|telematica e decentrata ai sensi e | |
|nei termini di cui all'articolo 249 | |
|del decreto-legge 19 maggio 2020, n. | |
|34, convertito, con modificazioni, | |
|dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, | |
|senza il previo espletamento delle | |
|procedure di mobilita', un | |
|contingente di personale pari a 40 | |
|unita', di cui 25 da inquadrare | |
|nell'Area III-F1 del comparto | |
|funzioni centrali, 5 da inquadrare | |
|nell'Area II-F2 del comparto funzioni| |
|centrali e 10 dirigenti sanitari, | |
|valorizzando, tra l'altro, le | |
|esperienze professionali maturate | |
|presso la stessa Agenzia con | |
|contratto di collaborazione | |
|coordinata e continuativa o nello | |
|svolgimento di prestazioni di lavoro | |
|flessibile di cui all'articolo 30 del| |
|decreto legislativo 15 giugno 2015, | |
|n. 81. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|431. L'AIFA puo' prorogare e |Proroga dei contratti di |
|rinnovare, fino al completamento |collaborazione coordinata e |
|delle procedure concorsuali di cui al|continuativa nonche' dei |
|comma 430 e, comunque, non oltre il |contratti di prestazione di |
|30 giugno 2021, i contratti di |lavoro flessibile AIFA |
|collaborazione coordinata e | |
|continuativa con scadenza entro il 31| |
|maggio 2021 nel limite di 30 unita' | |
|nonche' i contratti di prestazione di| |
|lavoro flessibile di cui all'articolo| |
|30 del decreto legislativo 15 giugno | |
|2015, n. 81, con scadenza entro il 31| |
|dicembre 2020 nel limite di 43 | |
|unita'. Ferma restando la durata dei | |
|contratti in essere alla data di | |
|entrata in vigore della presente | |
|legge, e' fatto divieto all'AIFA di | |
|instaurare rapporti di lavoro | |
|flessibile per le posizioni | |
|interessate dalle procedure | |
|concorsuali di cui al comma 430 del | |
|presente articolo, per una spesa | |
|corrispondente alle correlate | |
|assunzioni. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|432. A decorrere dal 1° luglio 2021, |Divieto di stipulazione di |
|all'AIFA e' fatto divieto di |contratti di lavoro a |
|stipulare contratti di lavoro di cui |termine, di lavoro flessibile|
|agli articoli 7, comma 6, e 36 del |o di lavoro autonomo AIFA |
|decreto legislativo 30 marzo 2001, n.| |
|165, e si applica il divieto di cui | |
|all'articolo 7, comma 5-bis, del | |
|medesimo decreto legislativo n. 165 | |
|del 2001. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|433. Per l'attuazione del comma 430 |Copertura finanziaria per |
|e' autorizzata la spesa di 1.213.142 |assunzioni di personale |
|euro per l'anno 2021 e di 2.426.285 | |
|euro annui a decorrere dall'anno | |
|2022. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|434. All'onere derivante dalle |Onere finanziario per la |
|proroghe dei contratti di |proroga dei contratti di |
|collaborazione coordinata e |collaborazione coordinata e |
|continuativa e dei restanti contratti|continuativa e dei restanti |
|di prestazione di lavoro flessibile |contratti di prestazione di |
|di cui al comma 431, pari a 1.313.892|lavoro flessibile AIFA |
|euro per l'anno 2021, si provvede | |
|mediante utilizzo delle risorse | |
|disponibili sul bilancio dell'AIFA. | |
|Alla compensazione degli effetti | |
|finanziari in termini di fabbisogno e| |
|indebitamento netto, pari a 676.654 | |
|euro per l'anno 2021, si provvede | |
|mediante corrispondente riduzione del| |
|Fondo per la compensazione degli | |
|effetti finanziari non previsti a | |
|legislazione vigente conseguenti | |
|all'attualizzazione di contributi | |
|pluriennali, di cui all'articolo 6, | |
|comma 2, del decreto-legge 7 ottobre | |
|2008, n. 154, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 4 dicembre| |
|2008, n. 189. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|435. Al fine di potenziare |Assunzioni da parte |
|l'attivita' di prevenzione e |dell'Istituto nazionale per |
|assistenza socio-sanitaria in favore |la promozione della salute |
|di quanti versano in condizioni di |delle popolazioni migranti e |
|elevata fragilita' e marginalita' |per il contrasto delle |
|anche a seguito dell'epidemia di |malattie della poverta' |
|COVID-19, l'Istituto nazionale per la|(INMP) |
|promozione della salute delle | |
|popolazioni migranti e per il | |
|contrasto delle malattie della | |
|poverta' (INMP), ente del Servizio | |
|sanitario nazionale, e' autorizzato, | |
|a decorrere dall'anno 2021, in | |
|aggiunta alle ordinarie facolta' | |
|assunzionali previste dalla normativa| |
|vigente, nel rispetto della | |
|programmazione triennale del | |
|fabbisogno di personale, a bandire, | |
|in deroga alle procedure di mobilita'| |
|di cui all'articolo 30, comma 2-bis, | |
|del decreto legislativo 30 marzo | |
|2001, n. 165, nonche' a ogni altra | |
|procedura per l'assorbimento del | |
|personale in esubero dalle | |
|amministrazioni pubbliche, nel limite| |
|dei posti disponibili nella propria | |
|vigente dotazione organica, procedure| |
|concorsuali pubbliche, per titoli ed | |
|esami, al fine di assumere, con | |
|contratto di lavoro subordinato a | |
|tempo indeterminato, un contingente | |
|complessivo di 9 unita' di personale,| |
|di cui 2 dirigenti medici, 1 | |
|dirigente sanitario non medico, 1 | |
|dirigente amministrativo, 2 unita' di| |
|categoria D posizione economica base | |
|e 3 unita' di categoria C posizione | |
|economica base. Il bando puo' | |
|prevedere una riserva di posti non | |
|superiore al 50 per cento in favore | |
|del personale non di ruolo di | |
|qualifica non dirigenziale che, alla | |
|data di entrata in vigore della | |
|presente legge, sia in servizio | |
|presso l'Istituto stesso con | |
|contratto di lavoro subordinato a | |
|tempo determinato o con contratto di | |
|lavoro flessibile da almeno tre anni,| |
|anche non continuativi, negli ultimi | |
|cinque, nonche' un'adeguata | |
|valorizzazione delle esperienze | |
|lavorative maturate presso l'ente con| |
|contratti di somministrazione di | |
|lavoro. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|436. Per l'attuazione del comma 435 |Copertura oneri per |
|e' autorizzata la spesa di 142.550 |l'attuazione della misura |
|euro per l'anno 2021 e di 570.197 | |
|euro annui a decorrere dall'anno | |
|2022. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|437. Al fine di garantire la tutela |Istituzione del fondo per la |
|della salute della vista, anche in |tutela della vista |
|considerazione delle difficolta' | |
|economiche conseguenti all'emergenza | |
|epidemiologica da COVID-19, nello | |
|stato di previsione del Ministero | |
|della salute e' istituito un fondo, | |
|denominato «Fondo per la tutela della| |
|vista», con una dotazione di 5 | |
|milioni di euro per ciascuno degli | |
|anni 2021, 2022 e 2023. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|438. A valere sulle risorse del Fondo|Voucher una tantum per |
|di cui al comma 437 e' riconosciuta, |l'acquisto di occhiali da |
|nei limiti dello stanziamento |vista ovvero di lenti a |
|autorizzato, che costituisce limite |contatto correttive |
|massimo di spesa, in favore dei | |
|membri di nuclei familiari con un | |
|valore dell'indicatore della | |
|situazione economica equivalente, | |
|stabilito ai sensi del regolamento di| |
|cui al decreto del Presidente del | |
|Consiglio dei ministri 5 dicembre | |
|2013, n. 159, non superiore a 10.000 | |
|euro annui, l'erogazione di un | |
|contributo in forma di voucher una | |
|tantum di importo pari a 50 euro per | |
|l'acquisto di occhiali da vista | |
|ovvero di lenti a contatto | |
|correttive. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|439. Con decreto del Ministro della |Definizione dei criteri e |
|salute, di concerto con il Ministro |modalita' dei termini per |
|dell'economia e delle finanze, sono |l'erogazione del contributo |
|definiti i criteri, le modalita' e i | |
|termini per l'erogazione del | |
|contributo di cui al comma 438, anche| |
|ai fini del rispetto del limite di | |
|spesa previsto dal Fondo di cui al | |
|comma 437. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|440. Al fine di adeguare gli |Adeguamento indennizzi a |
|indennizzi, quale spesa obbligatoria,|favore dei soggetti |
|dovuti ai sensi delle leggi 29 |danneggiati da vaccinazioni |
|ottobre 2005, n. 229, e 24 dicembre |obbligatorie e da talidomide |
|2007, n. 244, rispettivamente a | |
|favore dei soggetti danneggiati da | |
|vaccinazioni obbligatorie e da | |
|talidomide, il Ministero della salute| |
|e' autorizzato a corrispondere agli | |
|aventi diritto le maggiori somme | |
|derivanti dalla rivalutazione | |
|dell'indennita' integrativa speciale | |
|relativa alla base di calcolo degli | |
|indennizzi di cui alle citate leggi | |
|n. 229 del 2005 e n. 244 del 2007, | |
|per un ammontare annuo pari a euro | |
|9.900.000, a decorrere dall'anno | |
|2021, per l'adeguamento dei ratei | |
|futuri. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|441. Il Ministero della salute e' |Corresponsione arretrati a |
|autorizzato a corrispondere le somme |favore dei soggetti |
|dovute a titolo di arretrati maturati|danneggiati da vaccinazioni |
|dagli aventi diritto a seguito della |obbligatorie e da talidomide |
|rivalutazione dell'indennita' | |
|integrativa speciale di cui al comma | |
|440, nonche' gli arretrati | |
|dell'indennizzo di cui alla legge 24 | |
|dicembre 2007, n. 244, dovuti dalla | |
|data di entrata in vigore della | |
|stessa legge n. 244 del 2007 per i | |
|titolari nati nel 1958 e nel 1966, | |
|fino a un ammontare annuo pari a euro| |
|71.000.000, per gli anni dal 2021 al | |
|2023. Gli arretrati sono corrisposti | |
|nel termine di prescrizione ordinaria| |
|di dieci anni a decorrere dalla data | |
|di entrata in vigore della presente | |
|legge. Il pertinente capitolo dello | |
|stato di previsione del Ministero | |
|della salute e' incrementato di euro | |
|71.000.000 per ciascuno degli anni | |
|dal 2021 al 2023. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|442. Ai fini del finanziamento del |Incremento dotazione |
|programma pluriennale di interventi |finanziaria per l'edilizia |
|in materia di ristrutturazione |sanitaria e ammodernamento |
|edilizia e di ammodernamento |tecnologico |
|tecnologico, l'importo fissato | |
|dall'articolo 20 della legge 11 marzo| |
|1988, n. 67, rideterminato da ultimo | |
|dall'articolo 1, comma 81, della | |
|legge 27 dicembre 2019, n. 160, in 30| |
|miliardi di euro, e' incrementato di | |
|2 miliardi di euro, fermo restando, | |
|per la sottoscrizione di accordi di | |
|programma con le regioni, il limite | |
|annualmente definito in base alle | |
|effettive disponibilita' del bilancio| |
|statale. La ripartizione complessiva | |
|dell'incremento di cui al presente | |
|comma, tenuto conto della | |
|composizione percentuale del | |
|fabbisogno sanitario regionale | |
|corrente previsto per l'anno 2020, | |
|nonche' delle disposizioni | |
|dell'articolo 2, comma 109, della | |
|legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' | |
|stabilita nei termini riportati nella| |
|prima colonna della tabella di cui | |
|all'allegato B annesso alla presente | |
|legge. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|443. Le risorse di cui all'articolo |Ripartizione delle risorse |
|1, comma 81, della legge 27 dicembre |secondo i termini definiti |
|2019, n. 160, sono ripartite secondo |nella tabella, allegato B |
|i termini riportati nella seconda | |
|colonna della tabella di cui | |
|all'allegato B annesso alla presente | |
|legge. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|444. Al fine di salvaguardare i |Finanziamento per la |
|livelli di assistenza anche mediante |telemedicina |
|la telemedicina, le regioni destinano| |
|una quota pari allo 0,5 per cento | |
|dello stanziamento di cui al comma | |
|442 all'incentivo all'acquisto, da | |
|parte delle strutture sanitarie | |
|pubbliche e private accreditate, di | |
|dispositivi e applicativi informatici| |
|che consentano di effettuare | |
|refertazione a distanza, consulto tra| |
|specialisti e assistenza domiciliare | |
|da remoto. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|445. Al fine di migliorare la |Finanziamento per lo sviluppo|
|capacita' di produzione e la |della produzione di ossigeno |
|reperibilita' di ossigeno medicale in|a uso medicinale |
|Italia e in considerazione della | |
|carenza di bombole di ossigeno | |
|durante le fasi acute dell'emergenza | |
|epidemiologica da COVID-19, il Fondo | |
|per il finanziamento degli | |
|investimenti e lo sviluppo | |
|infrastrutturale del Paese, di cui | |
|all'articolo 1, comma 140, della | |
|legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' | |
|incrementato di 5 milioni di euro per| |
|l'anno 2021. Lo stanziamento di cui | |
|al primo periodo e' destinato, nei | |
|limiti dello stesso, al supporto di | |
|interventi di installazione di | |
|impianti per la produzione di | |
|ossigeno medicale, di ammodernamento | |
|delle linee di trasmissione | |
|dell'ossigeno ai reparti e di | |
|rafforzamento delle misure di | |
|sicurezza per il monitoraggio | |
|dell'atmosfera sovraossigenata e la | |
|gestione dell'eventuale rischio di | |
|incendio, secondo le norme sulla | |
|produzione di gas medicinali previsti| |
|dalla farmacopea ufficiale di cui al | |
|decreto legislativo 24 aprile 2006, | |
|n. 219. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|446. Con decreto del Ministro |Modalita' attuative della |
|dell'economia e delle finanze, da |misura . |
|emanare entro trenta giorni dalla | |
|data di entrata in vigore della | |
|presente legge, sono stabilite le | |
|modalita' di attuazione del comma | |
|445. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|447. Per l'anno 2021, nello stato di |Istituzione del Fondo per |
|previsione del Ministero della salute|acquisto dei vaccini anti |
|e' istituito un fondo con una |SARS-CoV-2 e dei farmaci per |
|dotazione di 400 milioni di euro da |la cura dei pazienti con |
|destinare all'acquisto dei vaccini |COVID-19 |
|anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la | |
|cura dei pazienti con COVID-19. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|448. Per l'acquisto e la |Acquisto e distribuzione dei |
|distribuzione nel territorio |vaccini anti SARS-CoV-2 e dei|
|nazionale dei vaccini anti SARS-CoV-2|farmaci per la cura dei |
|e dei farmaci per la cura dei |pazienti con COVID-19 |
|pazienti con COVID-19, il Ministero | |
|della salute si avvale del | |
|Commissario straordinario per | |
|l'attuazione e il coordinamento delle| |
|misure di contenimento e contrasto | |
|dell'emergenza epidemiologica | |
|COVID-19, di cui all'articolo 122 del| |
|decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, | |
|convertito, con modificazioni, dalla | |
|legge 24 aprile 2020, n. 27. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|449. Alla copertura degli oneri |Copertura finanziaria Fondo |
|relativi al fondo di cui al comma |vaccini anti SARS-CoV-2 e dei|
|447, per 400 milioni di euro per |farmaci per la cura dei |
|l'anno 2021, si provvede con le |pazienti con COVID-19 |
|risorse del Programma Next Generation| |
|EU. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|450. Al fine di riconoscere un |Incremento della dotazione |
|contributo, nella misura massima |finanziaria del Fondo per le |
|stabilita con il decreto di cui al |tecniche di procreazione |
|comma 451, alle coppie con |medicalmente assistita |
|infertilita' e sterilita' per | |
|consentire l'accesso alle prestazioni| |
|di cura e diagnosi dell'infertilita' | |
|e della sterilita', in particolare | |
|alle coppie residenti in regioni dove| |
|tali prestazioni non sono state | |
|ancora inserite nei livelli | |
|essenziali di assistenza o risultano | |
|insufficienti al fabbisogno, la | |
|dotazione del Fondo per le tecniche | |
|di procreazione medicalmente | |
|assistita, di cui all'articolo 18 | |
|della legge 19 febbraio 2004, n. 40, | |
|e' incrementata di 5 milioni di euro | |
|per ciascuno degli anni 2021, 2022 e | |
|2023. Il Ministero della salute | |
|effettua il monitoraggio annuale per | |
|verificare l'impiego efficace delle | |
|risorse di cui al presente comma da | |
|parte delle regioni e avvia, in | |
|collaborazione con le associazioni di| |
|pazienti e le organizzazioni civiche,| |
|campagne di sensibilizzazione sulla | |
|salute riproduttiva, sulla | |
|prevenzione dell'infertilita' e della| |
|sterilita' e sulla donazione di | |
|cellule riproduttive. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|451. Con decreto del Ministro della |Modalita' attuative della |
|salute sono stabilite le modalita' di|misura . |
|attuazione del comma 450 anche al | |
|fine del rispetto del limite di spesa| |
|previsto dal medesimo comma. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|452. In deroga all'articolo 124, |Trattamento IVA per cessioni |
|comma 1, del decreto-legge 19 maggio |di kit diagnostici COVID-19 |
|2020, n. 34, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 17 luglio | |
|2020, n. 77, le cessioni della | |
|strumentazione per diagnostica per | |
|COVID-19 che presentano i requisiti | |
|applicabili di cui alla direttiva | |
|98/79/CE del Parlamento europeo e del| |
|Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al | |
|regolamento (UE) 2017/745 del | |
|Parlamento europeo e del Consiglio, | |
|del 5 aprile 2017, e ad altra | |
|normativa dell'Unione europea | |
|applicabile e le prestazioni di | |
|servizi strettamente connesse a tale | |
|strumentazione sono esenti | |
|dall'imposta sul valore aggiunto, con| |
|diritto alla detrazione dell'imposta | |
|ai sensi dell'articolo 19, comma 1, | |
|del decreto del Presidente della | |
|Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, | |
|fino al 31 dicembre 2022. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|453. In deroga al numero 114) della |Trattamento IVA per cessioni |
|tabella A, parte III, allegata al |di vaccini COVID-19 |
|decreto del Presidente della | |
|Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, | |
|le cessioni di vaccini contro il | |
|COVID-19, autorizzati dalla | |
|Commissione europea o dagli Stati | |
|membri, e le prestazioni di servizi | |
|strettamente connesse a tali vaccini | |
|sono esenti dall'imposta sul valore | |
|aggiunto, con diritto alla detrazione| |
|dell'imposta ai sensi dell'articolo | |
|19, comma 1, del decreto del | |
|Presidente della Repubblica n. 633 | |
|del 1972, dal 20 dicembre 2020 al 31 | |
|dicembre 2022. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|454. Al comma 401 dell'articolo 1 |Incremento della dotazione |
|della legge 28 dicembre 2015, n. 208,|finanziaria del Fondo per la |
|e' aggiunto, in fine, il seguente |cura dei soggetti con |
|periodo: «La dotazione del Fondo di |disturbo dello spettro |
|cui al primo periodo e' incrementata |autistico |
|di 50 milioni di euro per l'anno | |
|2021». | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|455. Il comma 402 dell'articolo 1 |Finalizzazione della |
|della legge 28 dicembre 2015, n. 208,|dotazione finanziaria del |
|e' sostituito dal seguente: |Fondo per la cura dei |
|«402. Con regolamento adottato con |soggetti con disturbo dello |
|decreto del Ministro della salute, di|spettro autistico |
|concerto con il Ministro | |
|dell'economia e delle finanze, ai | |
|sensi dell'articolo 17, comma 3, | |
|della legge 23 agosto 1988, n. 400, | |
|sono definiti i criteri e le | |
|modalita' per l'utilizzazione del | |
|Fondo di cui al comma 401 del | |
|presente articolo nonche' le | |
|disposizioni necessarie per la sua | |
|attuazione, prevedendo che le risorse| |
|del Fondo stesso siano destinate ai | |
|seguenti settori di intervento: | |
|a) per una quota pari al 15 per | |
|cento, allo sviluppo di progetti di | |
|ricerca riguardanti le basi | |
|eziologiche, la conoscenza e il | |
|trattamento dei disturbi dello | |
|spettro autistico nonche' le buone | |
|pratiche terapeutiche ed educative | |
|b) per una quota pari al 25 per | |
|cento, all'incremento del numero | |
|delle strutture semiresidenziali e | |
|residenziali, pubbliche e private, | |
|con competenze specifiche sui | |
|disturbi dello spettro autistico, in | |
|grado di effettuare il trattamento di| |
|soggetti minori, adolescenti e | |
|adulti; il contributo per le | |
|strutture private e' erogato | |
|subordinatamente al conseguimento | |
|dell'accreditamento da parte del | |
|Servizio sanitario nazionale | |
|c) per una quota pari al 60 per | |
|cento, all'incremento del personale | |
|del Servizio sanitario nazionale | |
|preposto all'erogazione delle terapie| |
|previste dalle linee guida sul | |
|trattamento dei disturbi dello | |
|spettro autistico dell'Istituto | |
|superiore di sanita'». | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|456. Il regolamento di cui al comma |Modalita' applicative per |
|402 dell'articolo 1 della legge 28 |l'utilizzo del Fondo per la |
|dicembre 2015, n. 208, come |cura dei soggetti con |
|sostituito dal comma 455 del presente|disturbo dello spettro |
|articolo, e' adottato entro tre mesi |autistico |
|dalla data di entrata in vigore della| |
|presente legge. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|457. Per garantire il piu' efficace |Adozione del piano strategico|
|contrasto alla diffusione del virus |nazionale dei vaccini per la |
|SARS-CoV-2, il Ministro della salute |prevenzione delle infezioni |
|adotta con proprio decreto avente |da SARS-CoV-2 e |
|natura non regolamentare il piano |individuazione dei |
|strategico nazionale dei vaccini per |professionisti sanitari per |
|la prevenzione delle infezioni da |la somministrazione dei |
|SARS-CoV-2, finalizzato a garantire |vaccini. |
|il massimo livello di copertura | |
|vaccinale sul territorio nazionale. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|458. Il piano di cui al comma 457 e' |Modalita' di attuazione del |
|attuato dalle regioni e dalle |piano strategico nazionale |
|province autonome di Trento e di |dei vaccini per la |
|Bolzano che vi provvedono nel |prevenzione delle infezioni |
|rispetto dei principi e dei criteri |da SARS-CoV-2 |
|ivi indicati e di quelli di cui ai | |
|commi da 457 a 467, adottando le | |
|misure e le azioni previste, nei | |
|tempi stabiliti dal medesimo piano. | |
|In caso di mancata attuazione del | |
|piano o di ritardo, vi provvede, ai | |
|sensi dell'articolo 120 della | |
|Costituzione e previa diffida, il | |
|Commissario straordinario per | |
|l'attuazione e il coordinamento delle| |
|misure occorrenti per il contenimento| |
|e il contrasto dell'emergenza | |
|epidemiologica COVID-19, | |
|nell'esercizio dei poteri di cui | |
|all'articolo 122 del decreto-legge 17| |
|marzo 2020, n. 18, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 24 aprile | |
|2020, n. 27, previa delibera del | |
|Consiglio dei ministri, su proposta | |
|del Ministro della salute, di | |
|concerto con il Ministro per gli | |
|affari regionali e le autonomie. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|459. Al fine di garantire un'efficace|Concorso dei medici |
|attuazione del piano di cui al comma |specializzandi allo |
|457 nel territorio nazionale, i |svolgimento dell'attivita' di|
|medici specializzandi gia' a partire |profilassi vaccinale alla |
|dal primo anno di corso della scuola |popolazione |
|di specializzazione sono chiamati a | |
|concorrere allo svolgimento | |
|dell'attivita' di profilassi | |
|vaccinale alla popolazione. La | |
|partecipazione dei medici in | |
|formazione specialistica | |
|all'attivita' di somministrazione dei| |
|vaccini contro il SARS-CoV-2 | |
|configura a tutti gli effetti | |
|attivita' formativa | |
|professionalizzante nell'ambito del | |
|corso di specializzazione frequentato| |
|ai sensi dell'articolo 38 del decreto| |
|legislativo 17 agosto 1999, n. 368. I| |
|consigli della scuola di | |
|specializzazione individuano gli | |
|specifici periodi di formazione, da | |
|articolare in relazione ai diversi | |
|anni di corso nonche' ai singoli | |
|settori scientifico-disciplinari e, | |
|comunque, per un periodo complessivo | |
|di un mese, e da svolgersi anche | |
|presso strutture esterne alla rete | |
|formativa della scuola, in | |
|conformita' con le necessita' | |
|individuate dall'autorita' preposta | |
|alla gestione delle attivita' di | |
|profilassi vaccinale contro il | |
|SARS-CoV-2. In caso di svolgimento | |
|delle attivita' di cui al presente | |
|comma presso strutture esterne alla | |
|rete formativa della scuola, allo | |
|specializzando che ne faccia | |
|documentata richiesta e' riconosciuto| |
|un rimborso spese forfetario | |
|determinato ai sensi del comma 466 e | |
|la copertura assicurativa dello | |
|stesso e' in ogni caso garantita | |
|dalla struttura sanitaria presso la | |
|quale svolge il predetto periodo di | |
|formazione. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|460. Al fine di assicurare un |Manifestazione di interesse |
|servizio rapido e capillare per la |per partecipare al piano di |
|somministrazione dei vaccini contro |somministrazione dei vaccini |
|il SARS-CoV-2, il Commissario |contro il SARS-CoV-2 e |
|straordinario per l'attuazione e il |procedure per l'assunzione |
|coordinamento delle misure occorrenti| |
|per il contenimento e il contrasto | |
|dell'emergenza epidemiologica | |
|COVID-19, nell'esercizio dei poteri | |
|di cui all'articolo 122 del | |
|decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, | |
|convertito, con modificazioni, dalla | |
|legge 24 aprile 2020, n. 27, avvia | |
|una richiesta di manifestazione di | |
|interesse riservata ai laureati in | |
|medicina e chirurgia abilitati | |
|all'esercizio della professione | |
|medica e iscritti agli ordini | |
|professionali nonche' agli infermieri| |
|e agli assistenti sanitari iscritti | |
|ai rispettivi ordini professionali | |
|disponibili a partecipare al piano di| |
|somministrazione dei vaccini contro | |
|il SARS-CoV-2 e a essere assunti con | |
|le modalita' di cui al comma 462. La | |
|richiesta di manifestazione di | |
|interesse e' finalizzata alla | |
|predisposizione di un mero elenco di | |
|personale medico-sanitario, dalla | |
|manifestazione di interesse non | |
|sorgono obbligazioni giuridicamente | |
|vincolanti per il Commissario | |
|straordinario e ogni rapporto di | |
|lavoro si instaura in via esclusiva | |
|con l'agenzia di somministrazione ai | |
|sensi di quanto previsto dal comma | |
|462. Il Commissario straordinario | |
|inoltre pone in essere una procedura | |
|pubblica destinata alle agenzie di | |
|somministrazione, iscritte all'albo | |
|delle agenzie per il lavoro istituito| |
|presso il Ministero del lavoro e | |
|delle politiche sociali ai sensi | |
|dell'articolo 4, comma 1, lettera a) | |
|del decreto legislativo 10 settembre | |
|2003, n. 276, al fine di individuare | |
|una o piu' agenzie preposte alla | |
|selezione e all'assunzione dei | |
|predetti medici, infermieri e | |
|assistenti sanitari. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|461. Alla richiesta di manifestazione|Requisiti professionali per |
|di interesse di cui al comma 460 |la partecipazione al piano di|
|possono partecipare anche medici, |somministrazione dei vaccini |
|infermieri e assistenti sanitari |contro il SARS-CoV-2 |
|collocati in quiescenza, in possesso | |
|di idoneita' psico-fisica specifica | |
|allo svolgimento delle attivita' | |
|richieste, nonche' i cittadini di | |
|Paesi dell'Unione europea e i | |
|cittadini di Paesi non appartenenti | |
|all'Unione europea purche' in | |
|possesso di permesso di soggiorno in | |
|corso di validita' che abbiano avuto | |
|il riconoscimento della propria | |
|qualifica professionale di medico, | |
|infermiere o assistente sanitario | |
|ovvero, in deroga agli articoli 49 e | |
|50 del regolamento di cui al decreto | |
|del Presidente della Repubblica 31 | |
|agosto 1999, n. 394, e al decreto | |
|legislativo 9 novembre 2007, n. 206, | |
|che siano in possesso del certificato| |
|di iscrizione all'albo professionale | |
|del Paese di provenienza, nel | |
|rispetto di quanto previsto | |
|dall'articolo 13 del decreto-legge 17| |
|marzo 2020, n. 18, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 24 aprile | |
|2020, n. 27. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|462. In deroga ai limiti previsti |Assunzione a tempo |
|dalla normativa vigente, e in |determinato di laureati in |
|particolare dal decreto legislativo |medicina e chirurgia |
|15 giugno 2015, n. 81, le agenzie di |abilitati all'esercizio della|
|somministrazione, individuate ai |professione medica e iscritti|
|sensi del comma 460, previa verifica |agli ordini professionali |
|del possesso dei requisiti indicati |nonche' agli infermieri e |
|ai commi 460 e 461 e dalla richiesta |agli assistenti sanitari |
|di manifestazione di interesse di cui|iscritti ai rispettivi ordini|
|al citato comma 460, selezionano e |professionali per la |
|assumono, con contratti di lavoro a |somministrazione dei vaccini |
|tempo determinato a partire dal 1° |contro il SARS-CoV-2 |
|gennaio 2021 per una durata di nove | |
|mesi, 3.000 medici e 12.000 | |
|infermieri e assistenti sanitari, | |
|applicando la remunerazione prevista | |
|dai rispettivi contratti collettivi | |
|nazionali di lavoro di settore per i | |
|dipendenti del Servizio sanitario | |
|nazionale. I professionisti sanitari | |
|assunti ai sensi del presente comma | |
|svolgono la loro attivita' sotto la | |
|direzione e il controllo dei soggetti| |
|utilizzatori indicati dal Commissario| |
|straordinario per l'attuazione e il | |
|coordinamento delle misure occorrenti| |
|per il contenimento e il contrasto | |
|dell'emergenza epidemiologica | |
|COVID-19 che, in nome e per conto | |
|loro, procede, direttamente e | |
|autonomamente, alla stipulazione dei | |
|contratti di somministrazione di | |
|lavoro a tempo determinato con le | |
|agenzie individuate ai sensi del | |
|comma 460. Tenuto conto del numero e | |
|della tipologia di manifestazioni di | |
|interesse pervenute ai sensi del | |
|medesimo comma 460, il Commissario | |
|straordinario e' autorizzato in ogni | |
|momento a modificare il numero | |
|massimo di medici nonche' quello di | |
|infermieri e di assistenti sanitari | |
|previsti dal presente comma e che | |
|possono essere assunti dalle agenzie | |
|di somministrazione di lavoro | |
|individuate ai sensi dello stesso | |
|comma 460, nel limite di spesa | |
|complessiva previsto dal comma 467 | |
|per la stipulazione di contratti di | |
|lavoro a tempo determinato per i | |
|medici, gli infermieri e gli | |
|assistenti sanitari. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|463. In ogni caso, i rapporti di |Preclusione dell'assunzione |
|lavoro instaurati con i contratti di |nei ruoli del servizio |
|cui al comma 462 non danno diritto |sanitario regionale per i |
|all'accesso ai ruoli del servizio |soggetti assunti a tempo |
|sanitario regionale, ne' |determinato per la |
|all'instaurazione di un rapporto di |somministrazione dei vaccini |
|lavoro di qualsiasi natura con lo |contro il SARS-CoV-2 |
|stesso servizio. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|464. Qualora il numero dei |Prestazioni aggiuntive da |
|professionisti sanitari di cui ai |parte di medici, infermieri e|
|commi 459 e 462 non risulti |assistenti sanitari |
|sufficiente a soddisfare le esigenze |dipendenti da enti ed aziende|
|di somministrazione dei vaccini |del Servizio sanitario |
|contro il SARS-CoV-2 in tutto il |nazionale |
|territorio nazionale, le aziende e | |
|gli enti del Servizio sanitario | |
|nazionale, anche in deroga ai vincoli| |
|previsti dalla legislazione vigente | |
|in materia di spesa del personale e | |
|fino alla concorrenza dell'importo | |
|massimo complessivo di 100 milioni di| |
|euro di cui al comma 467, possono | |
|ricorrere, per il personale medico, | |
|alle prestazioni aggiuntive di cui | |
|all'articolo 115, comma 2, del | |
|contratto collettivo nazionale di | |
|lavoro dell'area sanita' - triennio | |
|2016-2018, di cui all'accordo del 19 | |
|dicembre 2019, pubblicato nel | |
|supplemento ordinario alla Gazzetta | |
|Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, | |
|per le quali la tariffa oraria | |
|fissata dall'articolo 24, comma 6, | |
|del medesimo contratto, in deroga | |
|alla contrattazione, e' aumentata da | |
|60 euro a 80 euro lordi | |
|onnicomprensivi, al netto degli oneri| |
|riflessi a carico | |
|dell'amministrazione, nonche', per il| |
|personale infermieristico e per gli | |
|assistenti sanitari, alle prestazioni| |
|aggiuntive di cui all'articolo 6, | |
|comma 1, lettera d), del contratto | |
|collettivo nazionale di lavoro - | |
|triennio 2016-2018 relativo al | |
|personale del comparto sanita' | |
|dipendente del Servizio sanitario | |
|nazionale, di cui all'accordo del 21 | |
|maggio 2018, pubblicato nel | |
|supplemento ordinario alla Gazzetta | |
|Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, | |
|con un aumento della tariffa oraria a| |
|50 euro lordi onnicomprensivi, al | |
|netto degli oneri riflessi a carico | |
|dell'amministrazione. Restano ferme | |
|le disposizioni vigenti in materia di| |
|prestazioni aggiuntive con | |
|particolare riferimento ai volumi di | |
|prestazioni erogabili nonche' | |
|all'orario massimo di lavoro e ai | |
|prescritti riposi. I predetti | |
|incrementi operano solo con | |
|riferimento alle prestazioni | |
|aggiuntive rese e rendicontate per le| |
|attivita' previste dai commi da 457 a| |
|467, restando fermi i valori | |
|tariffari vigenti per le restanti | |
|attivita'. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|465. La prestazione di |Individuazione delle |
|somministrazione dei vaccini contro |strutture per la |
|il SARS-CoV-2 di cui ai commi da 457 |somministrazione dei vaccini |
|a 467 e' effettuata presso le |a cura del Commissario |
|strutture individuate dal Commissario|straordinario |
|straordinario per l'attuazione e il | |
|coordinamento delle misure occorrenti| |
|per il contenimento e il contrasto | |
|dell'emergenza epidemiologica | |
|COVID-19, sentite le regioni e le | |
|province autonome di Trento e di | |
|Bolzano. Ai fini della formazione | |
|degli operatori sanitari coinvolti | |
|nelle attivita' di somministrazione | |
|dei vaccini contro il SARS-CoV-2 | |
|l'Istituto superiore di sanita' | |
|organizza appositi corsi in modalita'| |
|di formazione a distanza, | |
|riconosciuti anche come crediti ai | |
|fini dell'educazione continua in | |
|medicina, con le risorse umane, | |
|strumentali e finanziarie disponibili| |
|a legislazione vigente e senza nuovi | |
|o maggiori oneri per la finanza | |
|pubblica. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|466. Le regioni e le province |Rimborso spese degli |
|autonome di Trento e di Bolzano |specializzandi a carico delle|
|provvedono alla determinazione del |Regioni e le province |
|rimborso spese forfetario di cui al |autonome di Trento e di |
|comma 459, a consuntivo fino alla |Bolzano |
|concorrenza dell'importo massimo | |
|complessivo di 10 milioni di euro di | |
|cui al comma 467, tenuto conto del | |
|numero dei soggetti interessati e in | |
|proporzione alle spese documentate. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|467. Per l'attuazione dei commi 464 e|Oneri e copertura finanziaria|
|466 e' autorizzata, per l'anno 2021, |per prestazioni aggiuntive da|
|rispettivamente, la spesa di 100 |parte di medici, infermieri e|
|milioni di euro e di 10 milioni di |assistenti sanitari |
|euro, per un totale di 110 milioni di|dipendenti da enti ed aziende|
|euro. Conseguentemente il livello del|del Servizio sanitario |
|finanziamento del fabbisogno |nazionale e per il concorso |
|sanitario nazionale standard cui |dei medici specializzandi |
|concorre lo Stato e' incrementato di |allo svolgimento |
|110 milioni di euro per l'anno 2021. |dell'attivita' di profilassi |
|Al predetto finanziamento accedono |vaccinale alla popolazione |
|tutte le regioni e le province | |
|autonome di Trento e di Bolzano, in | |
|deroga alle disposizioni legislative | |
|che stabiliscono per le autonomie | |
|speciali il concorso regionale e | |
|provinciale al finanziamento | |
|sanitario corrente, sulla base delle | |
|quote di accesso al fabbisogno | |
|sanitario indistinto corrente | |
|rilevate per l'anno 2020, come | |
|riportato nelle tabelle di cui agli | |
|allegati C e D annessi alla presente | |
|legge. L'erogazione delle risorse di | |
|cui alla tabella di cui all'allegato | |
|C e' effettuata subordinatamente | |
|all'accertamento della necessita' di | |
|ricorrere alle prestazioni aggiuntive| |
|di cui al comma 464, stabilito con | |
|decreto direttoriale del Ministero | |
|della salute. Per l'attuazione del | |
|comma 462 e' autorizzata, per l'anno | |
|2021, la spesa di 508.842.000 euro | |
|per la stipulazione dei contratti di | |
|lavoro a tempo determinato con | |
|medici, infermieri e assistenti | |
|sanitari e di 25.442.100 euro, pari | |
|al 5 per cento del costo complessivo | |
|dei medesimi contratti di lavoro a | |
|tempo determinato, per il servizio | |
|reso dalle agenzie di | |
|somministrazione di lavoro per la | |
|selezione dei professionisti sanitari| |
|che partecipano alla manifestazione | |
|di interesse, per un totale di | |
|534.284.100 euro, e i relativi | |
|importi sono trasferiti alla | |
|contabilita' speciale intestata al | |
|Commissario straordinario per | |
|l'attuazione e il coordinamento delle| |
|misure occorrenti per il contenimento| |
|e il contrasto dell'emergenza | |
|epidemiologica COVID-19. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|468. Per le finalita' di cui |Rifinanziamento |
|all'articolo 1, comma 9, del |dell'incentivo per i medici |
|decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, |di medicina generale (MMG) e |
|convertito, con modificazioni, dalla |i pediatri di libera scelta |
|legge 17 luglio 2020, n. 77, e' |(PLS) di avvalersi della |
|autorizzata, per l'anno 2021, |collaborazione di infermieri |
|l'ulteriore spesa di 25 milioni di |per il potenziamento |
|euro a valere sul finanziamento |dell'assistenza territoriale |
|sanitario nazionale standard cui |primaria |
|concorre lo Stato. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|469. Per le medesime finalita' di cui|Incremento del fondo |
|al comma 468, il fondo previsto |finalizzato ad incentivare |
|dall'articolo 45 dell'accordo |assetti organizzativi, |
|collettivo nazionale per i pediatri |strutturali e obiettivi |
|di libera scelta, di cui al |assistenziali di qualita' |
|provvedimento della Conferenza |della pediatria di libera |
|permanente per i rapporti tra lo |scelta attraverso la |
|Stato, le regioni e le province |collaborazione di infermieri |
|autonome di Trento e di Bolzano 15 |per il potenziamento |
|dicembre 2005, pubblicato nel |dell'assistenza |
|supplemento ordinario alla Gazzetta | |
|Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2006, | |
|e' complessivamente incrementato, per| |
|l'anno 2021, di un importo pari a 10 | |
|milioni di euro per la retribuzione | |
|dell'indennita' di personale | |
|infermieristico di cui all'articolo | |
|58, comma 1, lettera b), del medesimo| |
|accordo collettivo nazionale. A tale | |
|fine e' autorizzata la spesa di 10 | |
|milioni di euro. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|470. Agli oneri di cui ai commi 468 e|Oneri e copertura finanziaria|
|469, pari a 35 milioni di euro, si |per l'indennita' assistenza |
|provvede, per l'anno 2021, a valere |territoriale per MMG e PLS |
|sul finanziamento sanitario nazionale| |
|standard cui concorre lo Stato. Al | |
|predetto finanziamento accedono tutte| |
|le regioni e le province autonome di | |
|Trento e di Bolzano, in deroga alle | |
|disposizioni legislative che | |
|stabiliscono per le autonomie | |
|speciali il concorso regionale e | |
|provinciale al finanziamento | |
|sanitario corrente, sulla base delle | |
|quote di accesso al fabbisogno | |
|sanitario indistinto corrente | |
|rilevate per l'anno 2020, come | |
|riportato nelle tabelle di cui agli | |
|allegati E e F annessi alla presente | |
|legge. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|471. In attuazione di quanto previsto|Esecuzione di vaccinazioni |
|dall'articolo 11, comma 1, lettere b)|presso le farmacie |
|e c), della legge 18 giugno 2009, n. | |
|69, e dall'articolo 3, comma 3, | |
|lettera b), del decreto del Ministro | |
|della salute 16 dicembre 2010, | |
|pubblicato nella Gazzetta Ufficiale | |
|n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto | |
|conto delle recenti iniziative | |
|attuate nei Paesi appartenenti | |
|all'Unione europea finalizzate alla | |
|valorizzazione del ruolo dei | |
|farmacisti nelle azioni di contrasto | |
|e di prevenzione delle infezioni da | |
|SARS-CoV-2, e' consentita, in via | |
|sperimentale, per l'anno 2021, la | |
|somministrazione di vaccini nelle | |
|farmacie aperte al pubblico sotto la | |
|supervisione di medici assistiti, se | |
|necessario, da infermieri o da | |
|personale sanitario opportunamente | |
|formato, subordinatamente alla | |
|stipulazione, senza nuovi o maggiori | |
|oneri a carico della finanza | |
|pubblica, di specifici accordi con le| |
|organizzazioni sindacali | |
|rappresentative delle farmacie, | |
|sentito il competente ordine | |
|professionale. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|472. Il contributo ordinario statale |Incremento del contributo |
|a favore dell'Istituto superiore di |ordinario in favore |
|sanita' e' incrementato di 11.233.600|dell'Istituto superiore di |
|euro per l'anno 2021, di 15.233.600 |sanita' e riduzione del |
|euro per l'anno 2022 e di 19.233.600 |finanziamento dell'attivita' |
|euro annui a decorrere dall'anno |di ricerca corrente del |
|2023. Ai relativi oneri si provvede, |medesimo Istituto |
|quanto a 11.233.600 euro annui a | |
|decorrere dall'anno 2021, mediante | |
|corrispondente riduzione | |
|dell'autorizzazione di spesa di cui | |
|all'articolo 12, comma 2, lettera a),| |
|del decreto legislativo 30 dicembre | |
|1992, n. 502, e, quanto a 4 milioni | |
|di euro per l'anno 2022 e a 8 milioni| |
|di euro annui a decorrere dall'anno | |
|2023 mediante corrispondente | |
|riduzione del fondo per interventi | |
|strutturali di politica economica, di| |
|cui all'articolo 10, comma 5, del | |
|decreto-legge 29 novembre 2004, n. | |
|282, convertito, con modificazioni, | |
|dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.| |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|473. Con decreto del Ministro della |Ulteriori risorse per l' |
|salute, di concerto con il Ministro |integrazione del contributo a|
|dell'economia e delle finanze, sono |favore dell'Istituto |
|individuate ulteriori risorse |superiore di sanita' |
|iscritte nello stato di previsione | |
|del Ministero della salute da | |
|utilizzare per integrare il | |
|contributo ordinario statale di cui | |
|al comma 472 all'Istituto superiore | |
|di sanita' con corrispondente | |
|riduzione dei capitoli di bilancio. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|474. Per l'anno 2021 e' autorizzata |Finanziamento per la |
|la spesa di euro 3.600.000 per le |coltivazione e trasformazione|
|attivita' dello Stabilimento chimico |della cannabis in sostanze e |
|farmaceutico militare di Firenze di |preparazioni vegetali ad uso |
|cui al comma 1 dell'articolo |medico nonche' per assicurare|
|18-quater del decreto-legge 16 |la disponibilita' di cannabis|
|ottobre 2017, n. 148, convertito, con|a uso medico sul territorio |
|modificazioni, dalla legge 4 dicembre|nazionale |
|2017, n. 172, e di euro 700.000 per | |
|le finalita' di cui al comma 2 dello | |
|stesso articolo 18-quater. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|475. A decorrere dall'anno 2021, |Rideterminazione tetti di |
|fermo restando il valore complessivo |spesa farmaceutica |
|del 14,85 per cento, il limite della | |
|spesa farmaceutica convenzionata di | |
|cui all'articolo 1, comma 399, della | |
|legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' | |
|rideterminato nella misura del 7 per | |
|cento. Conseguentemente, a partire | |
|dal medesimo anno, il tetto di spesa | |
|della spesa farmaceutica per acquisti| |
|diretti di cui all'articolo 1, comma | |
|398, della citata legge n. 232 del | |
|2016 e' rideterminato nella misura | |
|del 7,85 per cento, fermo restando il| |
|valore percentuale del tetto per | |
|acquisti diretti di gas medicinali di| |
|cui all'articolo 1, comma 575, della | |
|legge 30 dicembre 2018, n. 145. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|476. Le percentuali di cui al comma |Possibilita' di rimodulazione|
|475 possono essere annualmente |annuale dei tetti di spesa |
|rideterminate, fermo restando il |farmaceutica |
|valore complessivo del 14,85 per | |
|cento, in sede di predisposizione del| |
|disegno di legge di bilancio, su | |
|proposta del Ministero della salute, | |
|sentita l'Agenzia italiana del | |
|farmaco (AIFA), d'intesa con il | |
|Ministero dell'economia e delle | |
|finanze, sulla base dell'andamento | |
|del mercato dei medicinali e del | |
|fabbisogno assistenziale. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|477. L'attuazione di quanto previsto |Procedure di payback |
|dal comma 475, con riferimento | |
|all'anno 2021, e' subordinata al | |
|pagamento da parte delle aziende | |
|farmaceutiche degli oneri di ripiano | |
|relativi al superamento del tetto | |
|degli acquisti diretti della spesa | |
|farmaceutica del Servizio sanitario | |
|nazionale dell'anno 2018 entro il 28 | |
|febbraio 2021, per un importo non | |
|inferiore a quello indicato al | |
|secondo periodo, come certificato | |
|dall'AIFA entro il 10 marzo 2021. | |
|Qualora il pagamento sia inferiore a | |
|895 milioni di euro, restano in | |
|vigore i valori percentuali dei tetti| |
|previsti dalla normativa vigente. Gli| |
|eventuali minori pagamenti sono | |
|recuperati dall'AIFA su payback 2021 | |
|applicando una maggiorazione del 20 | |
|per cento. I pagamenti effettuati a | |
|titolo di payback 2018, compresi | |
|quelli effettuati fino al 31 dicembre| |
|2020, si intendono corrisposti a | |
|titolo definitivo e ne consegue | |
|l'estinzione di diritto, per cessata | |
|materia del contendere, a spese | |
|compensate, delle liti pendenti | |
|dinanzi al giudice amministrativo. | |
|L'attuazione di quanto previsto dal | |
|comma 476 per l'anno 2022 e' | |
|subordinata all'integrale pagamento | |
|da parte delle aziende farmaceutiche | |
|degli oneri di ripiano relativi al | |
|superamento del tetto degli acquisti | |
|diretti della spesa farmaceutica del | |
|Servizio sanitario nazionale per | |
|l'anno 2019 entro il 30 giugno 2021, | |
|come certificato dall'AIFA entro il | |
|10 luglio 2021. Tali pagamenti si | |
|intendono corrisposti a titolo | |
|definitivo e ne consegue l'estinzione| |
|di diritto, per cessata materia del | |
|contendere, a spese compensate, delle| |
|liti pendenti dinanzi al giudice | |
|amministrativo. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|478. Al decreto legislativo 6 aprile |Prescrizioni di medicinali |
|2006, n. 193, dopo l'articolo 10 e' |per uso umano per animali non|
|inserito il seguente: |destinati alla produzione di |
|«Art. 10-bis. - (Uso in deroga di |alimenti |
|medicinali per uso umano per animali | |
|non destinati alla produzione di | |
|alimenti) - 1. Il Ministro della | |
|salute, sentita l'AIFA, con proprio | |
|decreto da emanare entro novanta | |
|giorni dalla data di entrata in | |
|vigore della presente disposizione, | |
|fermo restando il principio dell'uso | |
|prioritario dei medicinali veterinari| |
|per il trattamento delle affezioni | |
|delle specie animali e nel rispetto | |
|delle disposizioni dell'ordinamento | |
|dell'Unione europea in materia di | |
|medicinali veterinari, tenuto conto, | |
|altresi', della natura delle | |
|affezioni e del costo delle relative | |
|cure, definisce i casi in cui il | |
|veterinario puo' prescrivere per la | |
|cura dell'animale, non destinato alla| |
|produzione di alimenti, un medicinale| |
|per uso umano, a condizione che lo | |
|stesso abbia il medesimo principio | |
|attivo rispetto al medicinale | |
|veterinario previsto per il | |
|trattamento dell'affezione. | |
|2. Il decreto di cui al comma 1 | |
|disciplina, altresi', le modalita' | |
|con cui l'AIFA puo' sospendere | |
|l'utilizzo del medicinale per uso | |
|umano per il trattamento delle | |
|affezioni animali, al fine di | |
|prevenire situazioni di carenze del | |
|medicinale per uso umano. | |
|3. Il costo dei medicinali prescritti| |
|ai sensi del comma 1 resta in ogni | |
|caso a carico dell'acquirente a | |
|prescindere dal loro regime di | |
|classificazione. | |
|4. Dall'attuazione delle disposizioni| |
|del presente articolo non devono | |
|derivare nuovi o maggiori oneri a | |
|carico della finanza pubblica». | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|479. Al fine di garantire alle donne |Istituzione del Fondo per |
|con carcinoma mammario |acquisto test genomici |
|ormonoresponsivo in stadio precoce un|carcinoma mammario |
|trattamento personalizzato sulla base| |
|di informazioni genomiche, evitando | |
|il ricorso a trattamenti | |
|chemioterapici e l'aggravamento del | |
|rischio di contagio da COVID-19 per | |
|la riduzione delle difese | |
|immunitarie, a decorrere dall'anno | |
|2021, nello stato di previsione del | |
|Ministero della salute, e' istituito | |
|un fondo, con una dotazione di 20 | |
|milioni di euro annui, destinato, nei| |
|limiti del medesimo stanziamento, al | |
|rimborso diretto, anche parziale, | |
|delle spese sostenute per l'acquisto | |
|da parte degli ospedali, sia pubblici| |
|sia privati convenzionati, di test | |
|genomici per il carcinoma mammario | |
|ormonoresponsivo in stadio precoce. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|480. Con decreto del Ministro della |Modalita' e criteri per |
|salute sono stabilite le modalita' di|l'erogazione delle risorse |
|accesso e i requisiti per |del fondo |
|l'erogazione delle risorse del fondo | |
|di cui al comma 479, anche al fine | |
|del rispetto del limite di spesa | |
|previsto dal medesimo comma. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|481. Le disposizioni dell'articolo |Lavoratori fragili |
|26, commi 2 e 2-bis, del | |
|decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, | |
|convertito, con modificazioni, dalla | |
|legge 24 aprile 2020, n. 27, si | |
|applicano nel periodo dal 1° gennaio | |
|2021 al 28 febbraio 2021. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|482. In deroga alle disposizioni |Oneri del datore di lavoro a |
|vigenti, gli oneri a carico del |carico dello Stato nei limiti|
|datore di lavoro, che presenta |di spesa per la concessione |
|domanda all'ente previdenziale, e |delle tutele dei lavoratori |
|dell'Istituto nazionale della |fragili e monitoraggio del |
|previdenza sociale (INPS) connessi |limite di spesa da parte |
|con le tutele di cui al comma 481 |dell'INPS |
|sono posti a carico dello Stato nel | |
|limite massimo di spesa di 282,1 | |
|milioni di euro per l'anno 2021. | |
|L'INPS provvede al monitoraggio del | |
|limite di spesa di cui al primo | |
|periodo del presente comma. Qualora | |
|dal predetto monitoraggio emerga che | |
|e' stato raggiunto, anche in via | |
|prospettica, il limite di spesa, | |
|l'INPS non prende in considerazione | |
|ulteriori domande. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|483. Al fine di garantire la |Autorizzazione di spesa per |
|sostituzione del personale docente, |sostituzione del personale |
|educativo, amministrativo, tecnico e |docente, educativo, |
|ausiliario delle istituzioni |amministrativo, tecnico ed |
|scolastiche che usufruisce dei |ausiliario delle istituzioni |
|benefici di cui al comma 481, e' |scolastiche pubbliche dei |
|autorizzata la spesa di 53,9 milioni |lavoratori fragili |
|di euro per l'anno 2021. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|484. Con effetto dal 1° gennaio 2021,|Soppressione della |
|all'articolo 26, comma 3, del |certificazione di malattia |
|decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, |dei periodi trascorsi dai |
|convertito, con modificazioni, dalla |lavoratori dipendenti del |
|legge 24 aprile 2020, n. 27, le |settore privato in quarantena|
|parole: «con gli estremi del |o in altre condizioni di |
|provvedimento che ha dato origine |permanenza domiciliare |
|alla quarantena con sorveglianza |obbligatoria |
|attiva o alla permanenza domiciliare | |
|fiduciaria con sorveglianza attiva di| |
|cui all'articolo 1, comma 2, lettere | |
|h) e i), del decreto-legge 23 | |
|febbraio 2020, n. 6, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 5 marzo | |
|2020, n. 13, e di cui all'articolo 1,| |
|comma 2, lettere d) ed e), del | |
|decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19» | |
|sono soppresse. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|485. Dopo l'articolo 8 del decreto |Trasferimento al Ministero |
|legislativo 28 settembre 2012, n. |della salute delle competenze|
|178, e' inserito il seguente: |in materia di assegnazione |
|«Art. 8-bis. - (Disposizioni finali) |del finanziamento concernente|
|- 1. A decorrere dall'anno 2021, le |la Croce Rossa italiana (CRI)|
|competenze in materia di assegnazione|alle regioni, all'Ente |
|agli enti interessati del |strumentale alla Croce Rossa |
|finanziamento della CRI di cui al |italiana e all'Associazione |
|presente decreto sono trasferite al |della Croce Rossa italiana |
|Ministero della salute, che vi | |
|provvede con decreti del Ministro. | |
|Conseguentemente, a decorrere | |
|dall'anno 2021, nello stato di | |
|previsione del Ministero della salute| |
|e' istituito un apposito fondo per il| |
|finanziamento annuo di tali enti, con| |
|uno stanziamento pari a euro | |
|117.130.194, e il livello del | |
|finanziamento corrente standard del | |
|Servizio sanitario nazionale a cui | |
|concorre lo Stato e' ridotto di | |
|117.130.194 euro. A decorrere dal | |
|medesimo anno 2021, le competenze in | |
|materia di definizione e | |
|sottoscrizione delle convenzioni fra | |
|lo Stato e l'Associazione della Croce| |
|Rossa italiana, previste | |
|dall'articolo 8, sono riservate al | |
|Ministero della salute e al Ministero| |
|della difesa. Il decreto di | |
|assegnazione delle risorse e la | |
|convenzione con l'Associazione della | |
|Croce Rossa italiana di cui | |
|all'articolo 8, comma 2, possono | |
|disporre per un periodo massimo di | |
|tre anni. | |
|2. Al fine di consentire una corretta| |
|gestione di cassa e di favorire la | |
|tempestivita' dei pagamenti delle | |
|pubbliche amministrazioni, nelle more| |
|dell'adozione del decreto di | |
|assegnazione delle risorse e della | |
|sottoscrizione della convenzione con | |
|l'Associazione della Croce Rossa | |
|italiana di cui all'articolo 8, il | |
|Ministero della salute e' autorizzato| |
|a concedere anticipazioni di cassa | |
|alla Associazione della Croce Rossa | |
|italiana, all'Ente strumentale alla | |
|Croce rossa italiana in liquidazione | |
|coatta amministrativa e alle regioni | |
|a valere sul finanziamento stabilito | |
|dal presente decreto e nella misura | |
|massima dell'80 per cento della quota| |
|assegnata a ciascuno dei citati enti | |
|dall'ultimo decreto adottato. Sono in| |
|ogni caso autorizzati in sede di | |
|conguaglio recuperi e compensazioni a| |
|carico delle somme a qualsiasi titolo| |
|spettanti ai citati enti, anche per | |
|gli esercizi successivi, che | |
|dovessero rendersi eventualmente | |
|necessari. | |
|3. A seguito della ricognizione, | |
|effettuata dal commissario | |
|liquidatore, delle amministrazioni di| |
|destinazione e dell'entita' dei | |
|trattamenti economici relativi al | |
|personale di cui all'articolo 8, | |
|comma 2, con uno o piu' decreti il | |
|Ministro della salute, di concerto | |
|con il Ministro dell'economia e delle| |
|finanze, determina il valore del | |
|finanziamento destinato alla | |
|copertura degli oneri relativi al | |
|personale funzionale alle attivita' | |
|propedeutiche alla gestione | |
|liquidatoria di cui al citato | |
|articolo 8, comma 2, trasferito ad | |
|amministrazioni diverse dagli enti | |
|del Servizio sanitario nazionale, | |
|disponendo la corrispondente | |
|riduzione del fondo di cui al comma 1| |
|del presente articolo e | |
|l'attribuzione delle relative risorse| |
|alle amministrazioni di destinazione | |
|del personale medesimo. | |
|4. Il Ministro dell'economia e delle | |
|finanze e' autorizzato ad apportare, | |
|con propri decreti, le occorrenti | |
|variazioni di bilancio». | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|486. Dopo l'articolo 4 del decreto |Trasferimento dei beni |
|legislativo 28 settembre 2012, n. |utilizzati per attivita' |
|178, e' inserito il seguente: |istituzionali |
|«Art. 4-bis. - (Beni utilizzati per |all'Associazione della Croce |
|attivita' istituzionali). - 1. I beni|Rossa Italiana |
|immobili e le unita' immobiliari di | |
|proprieta' dell'Ente strumentale alla| |
|CRI in liquidazione coatta | |
|amministrativa che, a decorrere dal | |
|1° gennaio 2018, sono utilizzati | |
|quali sedi istituzionali od operative| |
|dei comitati regionali, territoriali | |
|e delle province autonome di Trento e| |
|di Bolzano e che, ai sensi del comma | |
|1-bis dell'articolo 4, avrebbero | |
|dovuto essere trasferiti | |
|all'Associazione, transitano alla | |
|stessa per lo svolgimento dei propri | |
|compiti statutari. | |
|2. Entro sessanta giorni dalla data | |
|di entrata in vigore della presente | |
|disposizione, il Presidente nazionale| |
|dell'Associazione fa istanza di | |
|trasferimento all'Ente strumentale | |
|alla CRI e il commissario | |
|liquidatore, previo parere del | |
|comitato di sorveglianza e previa | |
|autorizzazione dell'autorita' di | |
|vigilanza, adotta gli atti | |
|conseguenti per attuare il | |
|trasferimento. | |
|3. I provvedimenti di trasferimento | |
|adottati dal commissario liquidatore | |
|hanno effetto traslativo della | |
|proprieta', producono gli effetti | |
|previsti dall'articolo 2644 del | |
|codice civile e costituiscono titolo | |
|per la trascrizione. Il suddetto | |
|trasferimento e' esente dal pagamento| |
|delle imposte o tasse previste per la| |
|trascrizione, nonche' di ogni altra | |
|imposta o tassa connessa con il | |
|trasferimento della proprieta' dei | |
|beni all'Associazione. | |
|4. Tutti i beni immobili di | |
|proprieta' dell'Ente strumentale alla| |
|CRI in liquidazione coatta | |
|amministrativa, utilizzati | |
|dall'Associazione per scopi | |
|istituzionali, a far data dal 1° | |
|gennaio 2018, in via transitoria, | |
|sono concessi in uso gratuito alla | |
|stessa. Le spese di gestione e di | |
|manutenzione ordinaria e | |
|straordinaria sono a carico | |
|dell'usuario. | |
|5. I lasciti disposti con atti | |
|testamentari entro il 31 dicembre | |
|2017, per i quali l'apertura della | |
|successione sia intervenuta | |
|successivamente al 1° gennaio 2018, | |
|spettano all'Associazione». | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|487. Al fine di garantire il |Personale transitato in |
|trasferimento agli enti previdenziali|amministrazioni pubbliche |
|competenti delle risorse necessarie |dall'Ente strumentale alla |
|per il pagamento del trattamento di |Croce Rossa italiana |
|fine rapporto e di fine servizio del | |
|personale destinatario delle | |
|procedure di mobilita' di cui | |
|all'articolo 6 del decreto | |
|legislativo 28 settembre 2012, n. | |
|178, sono trasferiti agli enti | |
|indicati nella tabella di cui | |
|all'allegato G, annesso alla presente| |
|legge, gli importi ivi indicati, a | |
|valere sul finanziamento di cui al | |
|citato decreto legislativo n. 178 del| |
|2012, per gli anni ivi indicati. | |
|Conseguentemente, il commissario | |
|liquidatore di cui all'articolo 8, | |
|comma 2, del medesimo decreto | |
|legislativo n. 178 del 2012 e' | |
|autorizzato a cancellare le | |
|corrispondenti poste dallo stato | |
|passivo. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|488. Al fine di incrementare le |Istituzione del fondo per la |
|capacita' operativa territoriale |capacita' operativa della |
|della Sanita' militare e la sua |Sanita' militare finalizzato |
|interoperabilita' con i sistemi del |all'adeguamento tecnologico e|
|Servizio sanitario nazionale, nonche'|digitale delle strutture, dei|
|per fare fronte alle maggiori |presidi territoriali, dei |
|esigenze causate dall'emergenza |servizi e delle prestazioni |
|epidemiologica da COVID-19, nello | |
|stato di previsione del Ministero | |
|della difesa e' istituito un fondo | |
|finalizzato all'adeguamento | |
|tecnologico e digitale delle | |
|strutture, dei presidi territoriali, | |
|dei servizi e delle prestazioni della| |
|Sanita' militare, con una dotazione | |
|di 4 milioni di euro annui a | |
|decorrere dall'anno 2021. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|489. Le modalita' di impiego e di |Modalita' di impiego e |
|gestione del fondo di cui al comma |gestione del fondo |
|488 sono definite con decreto del | |
|Ministro della difesa, di concerto | |
|con il Ministro della salute e con il| |
|Ministro dell'economia e delle | |
|finanze, da adottare entro novanta | |
|giorni dalla data di entrata in | |
|vigore della presente legge. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|490. Al fine di potenziare le |Potenziamento del Servizio |
|dotazioni strumentali e |sanitario del Corpo della |
|infrastrutturali del Servizio |guardia di finanza |
|sanitario del Corpo della guardia di | |
|finanza e' autorizzata la spesa di 1 | |
|milione di euro annui a decorrere | |
|dall'anno 2021. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|491. Al fine di salvaguardare |Criteri temporali relativi |
|l'appropriatezza delle cure, il |alla regolazione dei flussi |
|diritto alla prossimita' dei servizi,|finanziari per la mobilita' |
|il diritto di libera scelta del |sanitaria interregionale |
|cittadino, esercitabile nell'ambito | |
|del quadro normativo vigente, nonche'| |
|gli equilibri economico-finanziari, | |
|nel rispetto del principio di | |
|unitarieta' del Servizio sanitario | |
|nazionale e tenuto conto del Piano | |
|nazionale per le liste d'attesa, | |
|nonche' in coerenza con quanto | |
|convenuto in sede di intesa tra lo | |
|Stato, le regioni e le province | |
|autonome di Trento e di Bolzano | |
|sancita in data 18 dicembre 2019 sul | |
|nuovo Patto per la salute 2019-2021, | |
|con particolare riguardo alla scheda | |
|n. 4, anche in relazione a quanto | |
|previsto nella scheda n. 11, | |
|dall'anno 2021 i valori relativi alla| |
|matrice dei flussi finanziari | |
|relativi alla compensazione tra le | |
|singole regioni e province autonome | |
|delle prestazioni sanitarie comprese | |
|nei livelli essenziali di assistenza | |
|(LEA), rese a cittadini in ambiti | |
|regionali diversi da quelli di | |
|residenza, sono definiti, sulla base | |
|dei dati di produzione disponibili | |
|con riferimento all'anno precedente | |
|oggetto di riparto e tenuto conto dei| |
|controlli di appropriatezza come | |
|comunicati dalle singole regioni e | |
|province autonome, su proposta del | |
|Ministero della salute, di concerto | |
|con il Ministero dell'economia e | |
|delle finanze, d'intesa con le | |
|regioni e con le province autonome in| |
|sede di riparto del fabbisogno | |
|sanitario standard. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|492. La sottoscrizione degli accordi |Obbligo di stipulazione di |
|bilaterali tra le regioni per il |accordi bilaterali per la |
|governo della mobilita' sanitaria |mobilita' sanitaria |
|interregionale di cui all'articolo 1,|interregionale, con |
|comma 576, della legge 28 dicembre |particolare riguardo |
|2015, n. 208, costituisce adempimento| |
|ai fini dell'accesso al finanziamento| |
|integrativo del Servizio sanitario | |
|nazionale ai fini e per gli effetti | |
|dell'articolo 2, comma 68, lettera | |
|c), della legge 23 dicembre 2009, n. | |
|191, prorogato, a decorrere dall'anno| |
|2013, dall'articolo 15, comma 24, del| |
|decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, | |
|convertito, con modificazioni, dalla | |
|legge 7 agosto 2012, n. 135, la cui | |
|verifica e' effettuata nell'ambito | |
|del Comitato permanente per la | |
|verifica dell'erogazione dei LEA di | |
|cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo| |
|Stato, le regioni e le province | |
|autonome di Trento e di Bolzano | |
|sancita in data 23 marzo 2005, | |
|pubblicata nel supplemento ordinario | |
|n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 | |
|del 7 maggio 2005. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|493. Il Comitato di cui al comma 492 |Adozione di linee guida e set|
|adotta linee guida e set di |di indicatori oggettivi e |
|indicatori oggettivi e misurabili, |misurabili, per il controllo |
|anche attraverso i dati del Sistema |dell'appropriatezza degli |
|tessera sanitaria, al fine di |erogatori di prestazioni |
|armonizzare i sistemi di controllo di|sanitarie |
|appropriatezza degli erogatori | |
|accreditati con l'obiettivo di | |
|migliorare l'efficienza e | |
|l'appropriatezza nell'uso dei fattori| |
|produttivi e l'ordinata | |
|programmazione del ricorso agli | |
|erogatori pubblici e privati | |
|accreditati, orientando al | |
|mantenimento di elevati standard | |
|nell'attivita' resa dagli erogatori | |
|pubblici e privati accreditati, anche| |
|riconosciuti, quali istituti di | |
|ricovero e cura a carattere | |
|scientifico. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|494. Il Comitato di cui al comma 492 |Elaborazione di un programma |
|elabora, altresi', un programma |nazionale di valutazione e di|
|nazionale di valutazione e di |miglioramento dei processi di|
|miglioramento dei processi di |mobilita' sanitaria |
|mobilita' sanitaria al fine di | |
|salvaguardare i normali livelli di | |
|mobilita' e di fornire adeguate | |
|alternative per la tutela di un piu' | |
|equo e trasparente accesso alle cure,| |
|nei casi di mobilita' non | |
|fisiologica. Il medesimo Comitato | |
|elabora specifici programmi destinati| |
|alle aree di confine nonche' ai | |
|flussi interregionali per migliorare | |
|e sviluppare i servizi di prossimita'| |
|al fine di evitare criticita' di | |
|accesso e rilevanti costi sociali e | |
|finanziari a carico dei cittadini. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|495. Le regioni e le province |Acconti per prestazioni |
|autonome di Trento e di Bolzano che, |acquistate dal SSN da privati|
|in funzione dell'andamento |accreditati |
|dell'emergenza da COVID-19, hanno | |
|sospeso, anche per il tramite dei | |
|propri enti, le attivita' ordinarie | |
|possono riconoscere alle strutture | |
|private accreditate destinatarie di | |
|apposito budget per l'anno 2021 fino | |
|a un massimo del 90 per cento del | |
|budget assegnato nell'ambito degli | |
|accordi e dei contratti di cui | |
|all'articolo 8-quinquies del decreto | |
|legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,| |
|stipulati per l'anno 2021, ferma | |
|restando la garanzia dell'equilibrio | |
|economico del Servizio sanitario | |
|regionale. Il predetto riconoscimento| |
|tiene conto, pertanto, sia delle | |
|attivita' ordinariamente erogate nel | |
|corso dell'anno 2021 di cui deve | |
|essere rendicontata l'effettiva | |
|produzione, sia, fino a concorrenza, | |
|del predetto limite massimo del 90 | |
|per cento del budget, di un | |
|contributo una tantumlegato | |
|all'emergenza in corso ed erogato | |
|dalle regioni e province autonome | |
|nelle quali insiste la struttura | |
|destinataria di budget, a ristoro dei| |
|soli costi fissi comunque sostenuti | |
|dalla struttura privata accreditata e| |
|rendicontati dalla stessa struttura | |
|che, sulla base di uno specifico | |
|provvedimento regionale, ha sospeso | |
|le attivita' previste dai relativi | |
|accordi e contratti stipulati per | |
|l'anno 2021. Resta fermo il | |
|riconoscimento, nell'ambito del | |
|budget assegnato per l'anno 2021, in | |
|caso di produzione del volume di | |
|attivita' superiore al 90 per cento e| |
|fino a concorrenza del budget | |
|previsto negli accordi e contratti | |
|stipulati per l'anno 2021, come | |
|rendicontato dalla medesima struttura| |
|interessata. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|496. Fermo restando quanto previsto |Copertura finanziaria dei |
|dai commi da 491 a 494, al fine di |flussi finanziari relativi |
|consentire il mantenimento dei |alle prestazioni sanitarie |
|requisiti previsti dal decreto del |rese, in regime di mobilita' |
|Ministro della salute 5 febbraio |sanitaria interregionale, |
|2015, pubblicato nella Gazzetta |dagli Istituti di ricovero e |
|Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2015, e |cura a carattere scientifico |
|il livello di particolare | |
|qualificazione di eccellenza nella | |
|cura e nella ricerca scientifica, | |
|puo' essere garantito l'accesso alle | |
|prestazioni rese dagli istituti di | |
|ricovero e cura a carattere | |
|scientifico in favore di cittadini | |
|residenti in regioni diverse da | |
|quelle di appartenenza, rivalutando | |
|il fabbisogno sulla base della | |
|domanda storica come desumibile dai | |
|dati di produzione di cui all'ultima | |
|compensazione tra le regioni nonche' | |
|di una ulteriore spesa complessiva | |
|annua non superiore a 20 milioni di | |
|euro annui a decorrere dall'anno | |
|2021. E' corrispondentemente | |
|incrementato il livello del | |
|finanziamento del fabbisogno | |
|sanitario standard cui concorre lo | |
|Stato a decorrere dall'anno 2021. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|497. All'articolo 7 del decreto |Conoscenze linguistiche per |
|legislativo 9 novembre 2007, n. 206, |il riconoscimento di |
|sono aggiunti, in fine, i seguenti |qualifiche professionali in |
|commi: |ambito sanitario |
|«1-sexies. In attuazione | |
|dell'articolo 53 della direttiva | |
|2005/36/CE del Parlamento europeo e | |
|del Consiglio, del 7 settembre 2005, | |
|e ai sensi dell'articolo 99 del testo| |
|unico delle leggi costituzionali | |
|concernenti lo statuto speciale per | |
|il Trentino-Alto Adige/Südtirol, di | |
|cui al decreto del Presidente della | |
|Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, | |
|per quanto concerne il territorio | |
|della provincia autonoma di Bolzano, | |
|la conoscenza della lingua italiana o| |
|tedesca costituisce requisito | |
|sufficiente di conoscenza linguistica| |
|necessaria per l'esercizio delle | |
|professioni sanitarie. I controlli | |
|linguistici previsti dalla legge sono| |
|svolti in conformita' a quanto | |
|stabilito dalle disposizioni | |
|richiamate dal presente comma. | |
|1-septies. In attuazione di quanto | |
|disposto dal comma 1-sexies, il | |
|presidente dell'ordine dei medici | |
|della provincia autonoma di Bolzano | |
|e' autorizzato a istituire, | |
|avvalendosi delle risorse umane, | |
|strumentali e finanziarie disponibili| |
|a legislazione vigente, una sezione | |
|speciale dell'albo dei medici alla | |
|quale possono essere iscritti, a | |
|domanda, fermi i restanti requisiti, | |
|i professionisti che sono a | |
|conoscenza della sola lingua tedesca.| |
|L'iscrizione alla sezione speciale | |
|autorizza all'esercizio della | |
|professione medica esclusivamente nel| |
|territorio della provincia autonoma | |
|di Bolzano. | |
|1-octies. Nei servizi sanitari di | |
|pubblico interesse l'attivita' deve | |
|essere organizzata in modo che sia | |
|garantito l'uso delle due lingue, | |
|italiana e tedesca, in conformita' a | |
|quanto disposto dal decreto del | |
|Presidente della Repubblica 15 luglio| |
|1988, n. 574». | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|498. E' autorizzata la spesa di 1 |Finanziamento per il sostegno|
|milione di euro per ciascuno degli |dello studio e della ricerca |
|anni 2021, 2022 e 2023 per il |dell'endometriosi |
|sostegno allo studio, alla ricerca e | |
|alla valutazione dell'incidenza | |
|dell'endometriosi nel territorio | |
|nazionale. Il Ministro della salute, | |
|entro novanta giorni dalla data di | |
|entrata in vigore della presente | |
|legge, con proprio decreto, | |
|stabilisce i criteri e le modalita' | |
|per la ripartizione delle risorse di | |
|cui al primo periodo, prevedendo, in | |
|particolare, che le risorse destinate| |
|alla ricerca scientifica non possano | |
|essere inferiori al 50 per cento | |
|dello stanziamento di cui al presente| |
|comma. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|499. Per le finalita' di cui alla |Finanziamento per il sostegno|
|legge 10 febbraio 2020, n. 10, e' |delle attivita' in materia di|
|autorizzata la spesa di 4 milioni di |donazione del corpo post |
|euro per ciascuno degli anni 2021, |mortem |
|2022 e 2023. | |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|500. Il Ministro della salute, |Individuazione dei centri di |
|con proprio decreto da adottare |riferimento e modalita' di |
|entro novanta giorni dalla data |svolgimento del training e |
|di entrata in vigore della |simulazione sui cadaveri |
|presente legge, individua i | |
|centri di riferimento e le | |
|modalita' di svolgimento del | |
|training e della simulazione sui | |
|cadaveri. | |
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