+-------------------------------------+-----------------------------+ |401. Le amministrazioni pubbliche |Clausola di invarianza | |provvedono alle attivita' previste |finanziaria per | |dai commi da 386 a 400 con le risorse|l'applicazione della misura | |umane, strumentali e finanziarie | | |previste a legislazione vigente, | | |senza nuovi o maggiori oneri a carico| | |della finanza pubblica. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |402. A decorrere dall'anno |Incremento dotazione | |finanziario 2021, e' destinato al |finanziaria del Fondo per la | |Fondo per la prevenzione del fenomeno|prevenzione del fenomeno | |dell'usura, di cui all'articolo 15 |dell'usura | |della legge 7 marzo 1996, n. 108, 1 | | |milione di euro aggiuntivo per | | |interventi a favore di soggetti a | | |rischio di usura. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |403. Per l'anno 2021, il livello del |Livello del finanziamento del| |finanziamento del fabbisogno |Fabbisogno sanitario standard| |sanitario nazionale standard cui |anno 2021 | |concorre lo Stato e' pari a 121.370,1| | |milioni di euro, anche per | | |l'attuazione di quanto previsto dai | | |commi da 407 a 411, 416, 417 e 421 e | | |al netto dell'importo di cui al comma| | |485 trasferito al Ministero della | | |salute. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |404. Quale concorso per il |Incremento del livello del | |finanziamento di quanto previsto dai |finanziamento del fabbisogno | |commi da 407 a 411, 421 e 485 il |sanitario standard | |livello del finanziamento del | | |fabbisogno sanitario nazionale | | |standard cui concorre lo Stato e' | | |incrementato di 822,870 milioni di | | |euro per l'anno 2022, di 527,070 | | |milioni di euro per ciascuno degli | | |anni 2023, 2024 e 2025 e di 417,870 | | |milioni di euro annui a decorrere | | |dall'anno 2026, anche tenendo conto | | |della razionalizzazione della spesa a| | |decorrere dall'anno 2023. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |405. All'articolo 1, comma 522, della|Ridefinizione del termine per| |legge 30 dicembre 2018, n. 145, le |la presentazione delle | |parole: «alla data di entrata in |istanze di certificazione dei| |vigore della presente legge» sono |requisiti che permettono ai | |sostituite dalle seguenti: «alla data|medici abilitati di operare | |del 31 dicembre 2020». |presso le reti di cure | | |palliative | +-------------------------------------+-----------------------------+ |406. Al decreto legislativo 30 |Estensione della disciplina | |dicembre 1992, n. 502, sono apportate|autorizzatoria per | |le seguenti modificazioni: |l'accreditamento delle | |a) all'articolo 8-ter, comma 2, sono |attivita' di cure domiciliari| |aggiunte, in fine, le seguenti | | |parole: «, e per l'erogazione di cure| | |domiciliari» | | |b) all'articolo 8-quater, comma 1, | | |dopo le parole: «che ne facciano | | |richiesta,» sono inserite le | | |seguenti: «nonche' alle | | |organizzazioni pubbliche e private | | |autorizzate per l'erogazione di cure | | |domiciliari,» | | |c) all'articolo 8-quinquies, comma 2,| | |alinea, dopo le parole: «e con i | | |professionisti accreditati,» sono | | |inserite le seguenti: «nonche' con le| | |organizzazioni pubbliche e private | | |accreditate per l'erogazione di cure | | |domiciliari,». | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |407. Al fine di valorizzare il |Incremento dell'indennita' di| |servizio della dirigenza medica, |esclusivita' dei dirigenti | |veterinaria e sanitaria presso le |medici, veterinari e sanitari| |strutture del Servizio sanitario |degli enti ed aziende del | |nazionale, a decorrere dal 1° gennaio|Servizio sanitario nazionale | |2021, gli importi annui lordi, | | |comprensivi della tredicesima | | |mensilita', dell'indennita' di cui | | |all'articolo 15-quater, comma 5, del | | |decreto legislativo 30 dicembre 1992,| | |n. 502, previsti, in favore dei | | |dirigenti medici, veterinari e | | |sanitari con rapporto di lavoro | | |esclusivo, dal contratto collettivo | | |nazionale di lavoro dell'area sanita'| | |2016-2018 stipulato il 19 dicembre | | |2019, di cui al comunicato | | |dell'Agenzia per la rappresentanza | | |negoziale delle pubbliche | | |amministrazioni pubblicato nel | | |supplemento ordinario n. 6 alla | | |Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 | | |gennaio 2020, sono incrementati del | | |27 per cento. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |408. Agli oneri derivanti |Copertura oneri per | |dall'attuazione delle disposizioni |l'attuazione della misura | |del comma 407, valutati in 500 | | |milioni di euro annui a decorrere | | |dall'anno 2021, si provvede a valere | | |sul livello del finanziamento del | | |fabbisogno sanitario nazionale | | |standard cui concorre lo Stato. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |409. Ai fini del riconoscimento e |Indennita' di specificita' | |della valorizzazione delle competenze|infermieristica | |e delle specifiche attivita' svolte, | | |agli infermieri dipendenti dalle | | |aziende e dagli enti del Servizio | | |sanitario nazionale, nell'ambito | | |della contrattazione collettiva | | |nazionale del triennio 2019-2021 | | |relativa al comparto sanita' e' | | |riconosciuta, nei limiti dell'importo| | |complessivo annuo lordo di 335 | | |milioni di euro, un'indennita' di | | |specificita' infermieristica da | | |riconoscere al predetto personale con| | |decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale | | |parte del trattamento economico | | |fondamentale. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |410. Le misure e la disciplina |Riconoscimento della misura | |dell'indennita' di cui al comma 409 |in base alla contrattazione | |sono definite in sede di |collettiva nazionale | |contrattazione collettiva nazionale. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |411. Agli oneri derivanti |Copertura oneri della misura | |dall'attuazione delle disposizioni | | |dei commi 409 e 410, pari a 335 | | |milioni di euro annui a decorrere | | |dall'anno 2021 da destinare alla | | |contrattazione collettiva nazionale, | | |si provvede a valere sul livello del | | |finanziamento del fabbisogno | | |sanitario nazionale standard cui | | |concorre lo Stato. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |412. L'importo di 40 milioni di euro,|Destinazione al Fondo per la | |quota parte della somma di 80 milioni|ricostruzione delle aree | |di euro versata dalla Camera dei |terremotate del 2016 con le | |deputati e affluita al bilancio dello|risorse delle economie di | |Stato in data 6 novembre 2020 sul |bilancio della Camera dei | |capitolo 2368, articolo 8, dello |Deputati: | |stato di previsione dell'entrata, e' | | |destinato, nell'esercizio 2020, al | | |fondo per la ricostruzione delle aree| | |terremotate, di cui all'articolo 4 | | |del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.| | |189, convertito, con modificazioni, | | |dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,| | |per essere trasferito alla | | |contabilita' speciale intestata al | | |Commissario straordinario del Governo| | |per la ricostruzione dei territori | | |interessati dagli eventi sismici | | |verificatisi a far data dal 24 agosto| | |2016, nominato con decreto del | | |Presidente del Consiglio dei ministri| | |14 febbraio 2020. Il presente comma | | |entra in vigore il giorno stesso | | |della pubblicazione della presente | | |legge nella Gazzetta Ufficiale. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |413. Allo scopo di incrementare le |Destinazione ai fondi per gli| |risorse destinate prioritariamente |incentivi economici del | |alla remunerazione delle prestazioni |personale sanitario impiegato| |correlate alle particolari condizioni|nell'emergenza da COVID-19 | |di lavoro del personale dipendente |con le risorse delle economie| |delle aziende e degli enti del |di bilancio della Camera dei | |Servizio sanitario nazionale |Deputati: | |direttamente impiegato nelle | | |attivita' di contrasto dell'emergenza| | |epidemiologica determinata dal | | |diffondersi del COVID-19, l'importo | | |di 40 milioni di euro, quota parte | | |della somma di 80 milioni di euro | | |versata dalla Camera dei deputati e | | |affluita al bilancio dello Stato in | | |data 6 novembre 2020 sul capitolo | | |2368, articolo 8, dello stato di | | |previsione dell'entrata, e' | | |destinato, nell'esercizio 2020, ai | | |fondi di cui all'articolo 1, comma 1,| | |del decreto-legge 17 marzo 2020, n. | | |18, convertito, con modificazioni, | | |dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, | | |secondo il criterio di cui alla | | |tabella A allegata al medesimo | | |decreto-legge. Il presente comma | | |entra in vigore il giorno stesso | | |della pubblicazione della presente | | |legge nella Gazzetta Ufficiale. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |414. Al fine di valorizzare l'apporto|Indennita' per i dipendenti | |delle competenze e dello specifico |degli enti ed aziende del | |ruolo nelle attivita' direttamente |Servizio sanitario nazionale | |finalizzate alla tutela del malato e |appartenenti alle professioni| |alla promozione della salute, ai |sanitarie della | |dipendenti delle aziende e degli enti|riabilitazione, della | |del Servizio sanitario nazionale |prevenzione, | |appartenenti alle professioni |tecnico-sanitarie, di | |sanitarie della riabilitazione, della|ostetrica e di assistente | |prevenzione, tecnico-sanitarie e di |sociale e degli appartenenti | |ostetrica, alla professione di |alla categoria degli | |assistente sociale nonche' agli |operatori socio-sanitari | |operatori socio-sanitari e' | | |riconosciuta, nell'ambito della | | |contrattazione collettiva nazionale | | |del triennio 2019- 2021 relativa al | | |comparto sanita', nei limiti | | |dell'importo complessivo annuo lordo | | |di 100 milioni di euro, un'indennita'| | |di tutela del malato e per la | | |promozione della salute, da | | |riconoscere con decorrenza dal 1° | | |gennaio 2021 quale parte del | | |trattamento economico fondamentale. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |415. La misura e la disciplina |Riconoscimento della misura | |dell'indennita' di cui al comma 414 |in base alla contrattazione | |sono definite in sede di |collettiva nazionale | |contrattazione collettiva nazionale. | | |Agli oneri derivanti dall'attuazione | | |del comma 414, pari a 100 milioni di | | |euro annui a decorrere dall'anno | | |2021, da destinare alla | | |contrattazione collettiva nazionale, | | |si provvede a valere sul livello del | | |finanziamento del fabbisogno | | |sanitario nazionale standard cui | | |concorre lo Stato, che e' | | |corrispondentemente incrementato a | | |decorrere dall'anno 2021. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |416. Per le medesime finalita' di cui|Autorizzazione di spesa per | |all'articolo 18, comma 1, del |l'esecuzione di tamponi | |decreto-legge 28 ottobre 2020, n. |antigenici rapidi da parte di| |137, convertito, con modificazioni, |medici di base e pediatri di | |dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,|libera scelta | |e' autorizzata l'ulteriore spesa di | | |70 milioni di euro per l'anno 2021, | | |secondo le modalita' definite dagli | | |accordi collettivi nazionali di | | |settore. In materia di comunicazione | | |dei dati si applicano le disposizioni| | |dell'articolo 19 del medesimo | | |decreto-legge n. 137 del 2020 | | |convertito, con modificazioni, dalla | | |legge n. 176 del 2020. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |417. Agli oneri derivanti dalle |Copertura oneri per | |disposizioni del comma 416, pari a 70|l'attuazione della misura | |milioni di euro per l'anno 2021, si | | |provvede a valere sul livello del | | |finanziamento del fabbisogno | | |sanitario nazionale standard cui | | |concorre lo Stato. Al finanziamento | | |di cui al comma 416 e al presente | | |comma accedono tutte le regioni e le | | |province autonome di Trento e di | | |Bolzano, in deroga alle disposizioni | | |legislative che stabiliscono per le | | |autonomie speciali il concorso | | |regionale e provinciale al | | |finanziamento sanitario corrente, | | |sulla base delle quote di accesso al | | |fabbisogno sanitario. La ripartizione| | |complessiva dell'incremento di cui al| | |comma 416 e al presente comma e' | | |riportata nella tabella di cui | | |all'allegato A annesso alla presente | | |legge. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |418. I test mirati a rilevare la |Effettuazione presso le | |presenza di anticorpi IgG e IgM e i |farmacie di test e tamponi | |tamponi antigenici rapidi per la | | |rilevazione di antigene SARS-CoV-2 | | |possono essere eseguiti anche presso | | |le farmacie aperte al pubblico dotate| | |di spazi idonei sotto il profilo | | |igienico-sanitario e atti a garantire| | |la tutela della riservatezza. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |419. Le modalita' organizzative e le |Stipula di convenzioni del | |condizioni economiche relative |SSN per regolari i rapporti e| |all'esecuzione dei test e dei tamponi|disciplina delle procedure | |di cui al comma 418 del presente |attuative. | |articolo nelle farmacie aperte al | | |pubblico sono disciplinate, senza | | |nuovi o maggiori oneri a carico della| | |finanza pubblica, dalle convenzioni | | |di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, | | |del decreto legislativo 30 dicembre | | |1992, n. 502, conformi agli accordi | | |collettivi nazionali stipulati ai | | |sensi dell'articolo 4, comma 9, della| | |legge 30 dicembre 1991, n. 412, e ai | | |correlati accordi regionali, che | | |tengano conto anche delle | | |specificita' e dell'importanza del | | |ruolo svolto in tale ambito dalle | | |farmacie rurali. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |420. All'articolo 1, comma 2, del |Erogazione di un nuovo | |decreto legislativo 3 ottobre 2009, |servizio presso le farmacie | |n. 153, dopo la lettera e-bis) e' | | |inserita la seguente: | | |«e-ter) l'effettuazione presso le | | |farmacie da parte di un farmacista di| | |test diagnostici che prevedono il | | |prelievo di sangue capillare». | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |421. Al fine di aumentare il numero |Aumento dei contratti di | |dei contratti di formazione |formazione specialistica dei | |specialistica dei medici di cui |medici specializzandi | |all'articolo 37 del decreto | | |legislativo 17 agosto 1999, n. 368, | | |e' autorizzata l'ulteriore spesa di | | |105 milioni di euro per ciascuno | | |degli anni 2021 e 2022 e di 109,2 | | |milioni di euro per ciascuno degli | | |anni 2023, 2024 e 2025. Ai predetti | | |oneri si provvede a valere sul | | |livello del finanziamento del | | |fabbisogno sanitario nazionale | | |standard cui concorre lo Stato per | | |gli anni dal 2021 al 2025. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |422. Per l'attuazione del comma 421 |Copertura oneri per | |concorrono le risorse del Programma |l'attuazione della misura | |Next Generation EU per 105 milioni di| | |euro per ciascuno degli anni 2021 e | | |2022. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |423. Al fine di garantire |Proroga di disposizioni | |l'erogazione delle prestazioni di |sull'impiego di personale | |assistenza sanitaria in ragione delle|sanitario nel Servizio | |esigenze straordinarie ed urgenti |sanitario nazionale | |derivanti dalla diffusione del | | |COVID-19, gli enti del Servizio | | |sanitario nazionale, verificata | | |l'impossibilita' di utilizzare | | |personale gia' in servizio nonche' di| | |ricorrere agli idonei collocati in | | |graduatorie concorsuali in vigore, | | |possono avvalersi, anche nell'anno | | |2021, in deroga ai vincoli previsti | | |dalla legislazione vigente in materia| | |di spesa di personale, delle misure | | |previste dagli articoli 2-bis, commi | | |1 e 5, e 2-ter, commi 1 e 5, del | | |decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, | | |convertito, con modificazioni, dalla | | |legge 24 aprile 2020, n. 27, anche | | |mediante proroga, non oltre il 31 | | |dicembre 2021, degli incarichi | | |conferiti ai sensi delle medesime | | |disposizioni, ferma restando la | | |compatibilita' con il fabbisogno | | |sanitario standard dell'anno 2021, | | |nei limiti di spesa per singola | | |regione e provincia autonoma indicati| | |nella tabella 1 allegata alla | | |presente legge. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |424. All'articolo 2-quinquies, comma |Innalzamento a 800 del numero| |2, terzo periodo, del decreto-legge |di assistiti come parametro | |17 marzo 2020, n. 18, convertito, con|per la sospensione della | |modificazioni, dalla legge 24 aprile |corresponsione della borsa di| |2020, n. 27, le parole: «a 650» sono |studio al medico abilitato | |sostituite dalle seguenti: «a 800». |che assuma incarichi | | |provvisori o di sostituzione | | |di medici di medicina | | |generale e iscrizione negli | | |elenchi della guardia medica | | |notturna e festiva e della | | |guardia medica turistica | +-------------------------------------+-----------------------------+ |425. Sono prorogate al 31 dicembre |Proroga delle disposizioni | |2021 le seguenti disposizioni: |relative alle Unita' speciali| |a) articolo 4-bis del decreto-legge |di continuita' assistenziale | |17 marzo 2020, n. 18, convertito, con|(USCA) nonche' al | |modificazioni, dalla legge 24 aprile |trattenimento in servizio dei| |2020, n. 27, e articolo 1, comma 6, |dirigenti medici e sanitari, | |del decreto-legge 19 maggio 2020, n. |nonche' del personale del | |34, convertito, con modificazioni, |ruolo sanitario del comparto | |dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, |sanita' e degli operatori | |nei limiti di spesa per singola |socio-sanitari, anche in | |regione e provincia autonoma indicati|deroga ai limiti previsti | |nella tabella 2 allegata alla |dalle disposizioni vigenti | |presente legge |per il collocamento in | |b) articolo 12, comma 1, del |quiescenza | |decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, | | |convertito, con modificazioni, dalla | | |legge 24 aprile 2020, n. 27. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |426. Il termine di cui all'articolo |Proroga del termine per | |12, comma 3, primo periodo, del |l'accesso al corso di | |decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, |formazione specifica in | |convertito, con modificazioni, dalla |medicina generale tramite | |legge 25 giugno 2019, n. 60, e' |graduatoria riservata, senza | |prorogato al 31 dicembre 2022. |borsa di studio abilitati | | |all'esercizio professionale e| | |idonei al concorso per | | |l'ammissione alla | | |specializzazione in medicina | | |generale | +-------------------------------------+-----------------------------+ |427. Alla copertura degli oneri delle|Copertura finanziaria a | |disposizioni di cui ai commi 423 e |valere sul livello del | |425, le regioni e le province |finanziamento del fabbisogno | |autonome di Trento e di Bolzano |sanitario nazionale standard | |provvedono a valere sul livello del | | |finanziamento del fabbisogno | | |sanitario nazionale standard per | | |l'anno 2021, anche utilizzando | | |eventuali economie di risorse | | |destinate all'attuazione delle | | |medesime disposizioni di cui ai commi| | |423 e 425 non impiegate nell'anno | | |2020. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |428. Fermo restando quanto previsto |Copertura finanziaria a | |al comma 427, per l'attuazione dei |valere sulle risorse del | |commi 423 e 425 concorrono le risorse|Programma Next Generation EU | |del Programma Next Generation EU per | | |1.100 milioni di euro per l'anno | | |2021. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |429. La dotazione organica |Incremento della dotazione | |dell'Agenzia italiana del farmaco |organica dell'Agenzia | |(AIFA) e' incrementata di 40 unita' |italiana del farmaco (AIFA) | |di personale, di cui 25 unita' da | | |inquadrare nell'Area III-F1 del | | |comparto funzioni centrali, 5 unita' | | |da inquadrare nell'Area II-F2 del | | |comparto funzioni centrali e 10 | | |unita' di personale della dirigenza | | |sanitaria. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |430. L'AIFA e' autorizzata, per |Assunzioni di personale a | |l'anno 2021, ad assumere con |tempo indeterminato AIFA | |contratto di lavoro subordinato a | | |tempo indeterminato, mediante | | |appositi concorsi pubblici per titoli| | |ed esami, anche in modalita' | | |telematica e decentrata ai sensi e | | |nei termini di cui all'articolo 249 | | |del decreto-legge 19 maggio 2020, n. | | |34, convertito, con modificazioni, | | |dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, | | |senza il previo espletamento delle | | |procedure di mobilita', un | | |contingente di personale pari a 40 | | |unita', di cui 25 da inquadrare | | |nell'Area III-F1 del comparto | | |funzioni centrali, 5 da inquadrare | | |nell'Area II-F2 del comparto funzioni| | |centrali e 10 dirigenti sanitari, | | |valorizzando, tra l'altro, le | | |esperienze professionali maturate | | |presso la stessa Agenzia con | | |contratto di collaborazione | | |coordinata e continuativa o nello | | |svolgimento di prestazioni di lavoro | | |flessibile di cui all'articolo 30 del| | |decreto legislativo 15 giugno 2015, | | |n. 81. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |431. L'AIFA puo' prorogare e |Proroga dei contratti di | |rinnovare, fino al completamento |collaborazione coordinata e | |delle procedure concorsuali di cui al|continuativa nonche' dei | |comma 430 e, comunque, non oltre il |contratti di prestazione di | |30 giugno 2021, i contratti di |lavoro flessibile AIFA | |collaborazione coordinata e | | |continuativa con scadenza entro il 31| | |maggio 2021 nel limite di 30 unita' | | |nonche' i contratti di prestazione di| | |lavoro flessibile di cui all'articolo| | |30 del decreto legislativo 15 giugno | | |2015, n. 81, con scadenza entro il 31| | |dicembre 2020 nel limite di 43 | | |unita'. Ferma restando la durata dei | | |contratti in essere alla data di | | |entrata in vigore della presente | | |legge, e' fatto divieto all'AIFA di | | |instaurare rapporti di lavoro | | |flessibile per le posizioni | | |interessate dalle procedure | | |concorsuali di cui al comma 430 del | | |presente articolo, per una spesa | | |corrispondente alle correlate | | |assunzioni. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |432. A decorrere dal 1° luglio 2021, |Divieto di stipulazione di | |all'AIFA e' fatto divieto di |contratti di lavoro a | |stipulare contratti di lavoro di cui |termine, di lavoro flessibile| |agli articoli 7, comma 6, e 36 del |o di lavoro autonomo AIFA | |decreto legislativo 30 marzo 2001, n.| | |165, e si applica il divieto di cui | | |all'articolo 7, comma 5-bis, del | | |medesimo decreto legislativo n. 165 | | |del 2001. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |433. Per l'attuazione del comma 430 |Copertura finanziaria per | |e' autorizzata la spesa di 1.213.142 |assunzioni di personale | |euro per l'anno 2021 e di 2.426.285 | | |euro annui a decorrere dall'anno | | |2022. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |434. All'onere derivante dalle |Onere finanziario per la | |proroghe dei contratti di |proroga dei contratti di | |collaborazione coordinata e |collaborazione coordinata e | |continuativa e dei restanti contratti|continuativa e dei restanti | |di prestazione di lavoro flessibile |contratti di prestazione di | |di cui al comma 431, pari a 1.313.892|lavoro flessibile AIFA | |euro per l'anno 2021, si provvede | | |mediante utilizzo delle risorse | | |disponibili sul bilancio dell'AIFA. | | |Alla compensazione degli effetti | | |finanziari in termini di fabbisogno e| | |indebitamento netto, pari a 676.654 | | |euro per l'anno 2021, si provvede | | |mediante corrispondente riduzione del| | |Fondo per la compensazione degli | | |effetti finanziari non previsti a | | |legislazione vigente conseguenti | | |all'attualizzazione di contributi | | |pluriennali, di cui all'articolo 6, | | |comma 2, del decreto-legge 7 ottobre | | |2008, n. 154, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 4 dicembre| | |2008, n. 189. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |435. Al fine di potenziare |Assunzioni da parte | |l'attivita' di prevenzione e |dell'Istituto nazionale per | |assistenza socio-sanitaria in favore |la promozione della salute | |di quanti versano in condizioni di |delle popolazioni migranti e | |elevata fragilita' e marginalita' |per il contrasto delle | |anche a seguito dell'epidemia di |malattie della poverta' | |COVID-19, l'Istituto nazionale per la|(INMP) | |promozione della salute delle | | |popolazioni migranti e per il | | |contrasto delle malattie della | | |poverta' (INMP), ente del Servizio | | |sanitario nazionale, e' autorizzato, | | |a decorrere dall'anno 2021, in | | |aggiunta alle ordinarie facolta' | | |assunzionali previste dalla normativa| | |vigente, nel rispetto della | | |programmazione triennale del | | |fabbisogno di personale, a bandire, | | |in deroga alle procedure di mobilita'| | |di cui all'articolo 30, comma 2-bis, | | |del decreto legislativo 30 marzo | | |2001, n. 165, nonche' a ogni altra | | |procedura per l'assorbimento del | | |personale in esubero dalle | | |amministrazioni pubbliche, nel limite| | |dei posti disponibili nella propria | | |vigente dotazione organica, procedure| | |concorsuali pubbliche, per titoli ed | | |esami, al fine di assumere, con | | |contratto di lavoro subordinato a | | |tempo indeterminato, un contingente | | |complessivo di 9 unita' di personale,| | |di cui 2 dirigenti medici, 1 | | |dirigente sanitario non medico, 1 | | |dirigente amministrativo, 2 unita' di| | |categoria D posizione economica base | | |e 3 unita' di categoria C posizione | | |economica base. Il bando puo' | | |prevedere una riserva di posti non | | |superiore al 50 per cento in favore | | |del personale non di ruolo di | | |qualifica non dirigenziale che, alla | | |data di entrata in vigore della | | |presente legge, sia in servizio | | |presso l'Istituto stesso con | | |contratto di lavoro subordinato a | | |tempo determinato o con contratto di | | |lavoro flessibile da almeno tre anni,| | |anche non continuativi, negli ultimi | | |cinque, nonche' un'adeguata | | |valorizzazione delle esperienze | | |lavorative maturate presso l'ente con| | |contratti di somministrazione di | | |lavoro. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |436. Per l'attuazione del comma 435 |Copertura oneri per | |e' autorizzata la spesa di 142.550 |l'attuazione della misura | |euro per l'anno 2021 e di 570.197 | | |euro annui a decorrere dall'anno | | |2022. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |437. Al fine di garantire la tutela |Istituzione del fondo per la | |della salute della vista, anche in |tutela della vista | |considerazione delle difficolta' | | |economiche conseguenti all'emergenza | | |epidemiologica da COVID-19, nello | | |stato di previsione del Ministero | | |della salute e' istituito un fondo, | | |denominato «Fondo per la tutela della| | |vista», con una dotazione di 5 | | |milioni di euro per ciascuno degli | | |anni 2021, 2022 e 2023. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |438. A valere sulle risorse del Fondo|Voucher una tantum per | |di cui al comma 437 e' riconosciuta, |l'acquisto di occhiali da | |nei limiti dello stanziamento |vista ovvero di lenti a | |autorizzato, che costituisce limite |contatto correttive | |massimo di spesa, in favore dei | | |membri di nuclei familiari con un | | |valore dell'indicatore della | | |situazione economica equivalente, | | |stabilito ai sensi del regolamento di| | |cui al decreto del Presidente del | | |Consiglio dei ministri 5 dicembre | | |2013, n. 159, non superiore a 10.000 | | |euro annui, l'erogazione di un | | |contributo in forma di voucher una | | |tantum di importo pari a 50 euro per | | |l'acquisto di occhiali da vista | | |ovvero di lenti a contatto | | |correttive. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |439. Con decreto del Ministro della |Definizione dei criteri e | |salute, di concerto con il Ministro |modalita' dei termini per | |dell'economia e delle finanze, sono |l'erogazione del contributo | |definiti i criteri, le modalita' e i | | |termini per l'erogazione del | | |contributo di cui al comma 438, anche| | |ai fini del rispetto del limite di | | |spesa previsto dal Fondo di cui al | | |comma 437. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |440. Al fine di adeguare gli |Adeguamento indennizzi a | |indennizzi, quale spesa obbligatoria,|favore dei soggetti | |dovuti ai sensi delle leggi 29 |danneggiati da vaccinazioni | |ottobre 2005, n. 229, e 24 dicembre |obbligatorie e da talidomide | |2007, n. 244, rispettivamente a | | |favore dei soggetti danneggiati da | | |vaccinazioni obbligatorie e da | | |talidomide, il Ministero della salute| | |e' autorizzato a corrispondere agli | | |aventi diritto le maggiori somme | | |derivanti dalla rivalutazione | | |dell'indennita' integrativa speciale | | |relativa alla base di calcolo degli | | |indennizzi di cui alle citate leggi | | |n. 229 del 2005 e n. 244 del 2007, | | |per un ammontare annuo pari a euro | | |9.900.000, a decorrere dall'anno | | |2021, per l'adeguamento dei ratei | | |futuri. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |441. Il Ministero della salute e' |Corresponsione arretrati a | |autorizzato a corrispondere le somme |favore dei soggetti | |dovute a titolo di arretrati maturati|danneggiati da vaccinazioni | |dagli aventi diritto a seguito della |obbligatorie e da talidomide | |rivalutazione dell'indennita' | | |integrativa speciale di cui al comma | | |440, nonche' gli arretrati | | |dell'indennizzo di cui alla legge 24 | | |dicembre 2007, n. 244, dovuti dalla | | |data di entrata in vigore della | | |stessa legge n. 244 del 2007 per i | | |titolari nati nel 1958 e nel 1966, | | |fino a un ammontare annuo pari a euro| | |71.000.000, per gli anni dal 2021 al | | |2023. Gli arretrati sono corrisposti | | |nel termine di prescrizione ordinaria| | |di dieci anni a decorrere dalla data | | |di entrata in vigore della presente | | |legge. Il pertinente capitolo dello | | |stato di previsione del Ministero | | |della salute e' incrementato di euro | | |71.000.000 per ciascuno degli anni | | |dal 2021 al 2023. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |442. Ai fini del finanziamento del |Incremento dotazione | |programma pluriennale di interventi |finanziaria per l'edilizia | |in materia di ristrutturazione |sanitaria e ammodernamento | |edilizia e di ammodernamento |tecnologico | |tecnologico, l'importo fissato | | |dall'articolo 20 della legge 11 marzo| | |1988, n. 67, rideterminato da ultimo | | |dall'articolo 1, comma 81, della | | |legge 27 dicembre 2019, n. 160, in 30| | |miliardi di euro, e' incrementato di | | |2 miliardi di euro, fermo restando, | | |per la sottoscrizione di accordi di | | |programma con le regioni, il limite | | |annualmente definito in base alle | | |effettive disponibilita' del bilancio| | |statale. La ripartizione complessiva | | |dell'incremento di cui al presente | | |comma, tenuto conto della | | |composizione percentuale del | | |fabbisogno sanitario regionale | | |corrente previsto per l'anno 2020, | | |nonche' delle disposizioni | | |dell'articolo 2, comma 109, della | | |legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' | | |stabilita nei termini riportati nella| | |prima colonna della tabella di cui | | |all'allegato B annesso alla presente | | |legge. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |443. Le risorse di cui all'articolo |Ripartizione delle risorse | |1, comma 81, della legge 27 dicembre |secondo i termini definiti | |2019, n. 160, sono ripartite secondo |nella tabella, allegato B | |i termini riportati nella seconda | | |colonna della tabella di cui | | |all'allegato B annesso alla presente | | |legge. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |444. Al fine di salvaguardare i |Finanziamento per la | |livelli di assistenza anche mediante |telemedicina | |la telemedicina, le regioni destinano| | |una quota pari allo 0,5 per cento | | |dello stanziamento di cui al comma | | |442 all'incentivo all'acquisto, da | | |parte delle strutture sanitarie | | |pubbliche e private accreditate, di | | |dispositivi e applicativi informatici| | |che consentano di effettuare | | |refertazione a distanza, consulto tra| | |specialisti e assistenza domiciliare | | |da remoto. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |445. Al fine di migliorare la |Finanziamento per lo sviluppo| |capacita' di produzione e la |della produzione di ossigeno | |reperibilita' di ossigeno medicale in|a uso medicinale | |Italia e in considerazione della | | |carenza di bombole di ossigeno | | |durante le fasi acute dell'emergenza | | |epidemiologica da COVID-19, il Fondo | | |per il finanziamento degli | | |investimenti e lo sviluppo | | |infrastrutturale del Paese, di cui | | |all'articolo 1, comma 140, della | | |legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' | | |incrementato di 5 milioni di euro per| | |l'anno 2021. Lo stanziamento di cui | | |al primo periodo e' destinato, nei | | |limiti dello stesso, al supporto di | | |interventi di installazione di | | |impianti per la produzione di | | |ossigeno medicale, di ammodernamento | | |delle linee di trasmissione | | |dell'ossigeno ai reparti e di | | |rafforzamento delle misure di | | |sicurezza per il monitoraggio | | |dell'atmosfera sovraossigenata e la | | |gestione dell'eventuale rischio di | | |incendio, secondo le norme sulla | | |produzione di gas medicinali previsti| | |dalla farmacopea ufficiale di cui al | | |decreto legislativo 24 aprile 2006, | | |n. 219. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |446. Con decreto del Ministro |Modalita' attuative della | |dell'economia e delle finanze, da |misura . | |emanare entro trenta giorni dalla | | |data di entrata in vigore della | | |presente legge, sono stabilite le | | |modalita' di attuazione del comma | | |445. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |447. Per l'anno 2021, nello stato di |Istituzione del Fondo per | |previsione del Ministero della salute|acquisto dei vaccini anti | |e' istituito un fondo con una |SARS-CoV-2 e dei farmaci per | |dotazione di 400 milioni di euro da |la cura dei pazienti con | |destinare all'acquisto dei vaccini |COVID-19 | |anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la | | |cura dei pazienti con COVID-19. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |448. Per l'acquisto e la |Acquisto e distribuzione dei | |distribuzione nel territorio |vaccini anti SARS-CoV-2 e dei| |nazionale dei vaccini anti SARS-CoV-2|farmaci per la cura dei | |e dei farmaci per la cura dei |pazienti con COVID-19 | |pazienti con COVID-19, il Ministero | | |della salute si avvale del | | |Commissario straordinario per | | |l'attuazione e il coordinamento delle| | |misure di contenimento e contrasto | | |dell'emergenza epidemiologica | | |COVID-19, di cui all'articolo 122 del| | |decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, | | |convertito, con modificazioni, dalla | | |legge 24 aprile 2020, n. 27. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |449. Alla copertura degli oneri |Copertura finanziaria Fondo | |relativi al fondo di cui al comma |vaccini anti SARS-CoV-2 e dei| |447, per 400 milioni di euro per |farmaci per la cura dei | |l'anno 2021, si provvede con le |pazienti con COVID-19 | |risorse del Programma Next Generation| | |EU. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |450. Al fine di riconoscere un |Incremento della dotazione | |contributo, nella misura massima |finanziaria del Fondo per le | |stabilita con il decreto di cui al |tecniche di procreazione | |comma 451, alle coppie con |medicalmente assistita | |infertilita' e sterilita' per | | |consentire l'accesso alle prestazioni| | |di cura e diagnosi dell'infertilita' | | |e della sterilita', in particolare | | |alle coppie residenti in regioni dove| | |tali prestazioni non sono state | | |ancora inserite nei livelli | | |essenziali di assistenza o risultano | | |insufficienti al fabbisogno, la | | |dotazione del Fondo per le tecniche | | |di procreazione medicalmente | | |assistita, di cui all'articolo 18 | | |della legge 19 febbraio 2004, n. 40, | | |e' incrementata di 5 milioni di euro | | |per ciascuno degli anni 2021, 2022 e | | |2023. Il Ministero della salute | | |effettua il monitoraggio annuale per | | |verificare l'impiego efficace delle | | |risorse di cui al presente comma da | | |parte delle regioni e avvia, in | | |collaborazione con le associazioni di| | |pazienti e le organizzazioni civiche,| | |campagne di sensibilizzazione sulla | | |salute riproduttiva, sulla | | |prevenzione dell'infertilita' e della| | |sterilita' e sulla donazione di | | |cellule riproduttive. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |451. Con decreto del Ministro della |Modalita' attuative della | |salute sono stabilite le modalita' di|misura . | |attuazione del comma 450 anche al | | |fine del rispetto del limite di spesa| | |previsto dal medesimo comma. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |452. In deroga all'articolo 124, |Trattamento IVA per cessioni | |comma 1, del decreto-legge 19 maggio |di kit diagnostici COVID-19 | |2020, n. 34, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 17 luglio | | |2020, n. 77, le cessioni della | | |strumentazione per diagnostica per | | |COVID-19 che presentano i requisiti | | |applicabili di cui alla direttiva | | |98/79/CE del Parlamento europeo e del| | |Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al | | |regolamento (UE) 2017/745 del | | |Parlamento europeo e del Consiglio, | | |del 5 aprile 2017, e ad altra | | |normativa dell'Unione europea | | |applicabile e le prestazioni di | | |servizi strettamente connesse a tale | | |strumentazione sono esenti | | |dall'imposta sul valore aggiunto, con| | |diritto alla detrazione dell'imposta | | |ai sensi dell'articolo 19, comma 1, | | |del decreto del Presidente della | | |Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, | | |fino al 31 dicembre 2022. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |453. In deroga al numero 114) della |Trattamento IVA per cessioni | |tabella A, parte III, allegata al |di vaccini COVID-19 | |decreto del Presidente della | | |Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, | | |le cessioni di vaccini contro il | | |COVID-19, autorizzati dalla | | |Commissione europea o dagli Stati | | |membri, e le prestazioni di servizi | | |strettamente connesse a tali vaccini | | |sono esenti dall'imposta sul valore | | |aggiunto, con diritto alla detrazione| | |dell'imposta ai sensi dell'articolo | | |19, comma 1, del decreto del | | |Presidente della Repubblica n. 633 | | |del 1972, dal 20 dicembre 2020 al 31 | | |dicembre 2022. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |454. Al comma 401 dell'articolo 1 |Incremento della dotazione | |della legge 28 dicembre 2015, n. 208,|finanziaria del Fondo per la | |e' aggiunto, in fine, il seguente |cura dei soggetti con | |periodo: «La dotazione del Fondo di |disturbo dello spettro | |cui al primo periodo e' incrementata |autistico | |di 50 milioni di euro per l'anno | | |2021». | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |455. Il comma 402 dell'articolo 1 |Finalizzazione della | |della legge 28 dicembre 2015, n. 208,|dotazione finanziaria del | |e' sostituito dal seguente: |Fondo per la cura dei | |«402. Con regolamento adottato con |soggetti con disturbo dello | |decreto del Ministro della salute, di|spettro autistico | |concerto con il Ministro | | |dell'economia e delle finanze, ai | | |sensi dell'articolo 17, comma 3, | | |della legge 23 agosto 1988, n. 400, | | |sono definiti i criteri e le | | |modalita' per l'utilizzazione del | | |Fondo di cui al comma 401 del | | |presente articolo nonche' le | | |disposizioni necessarie per la sua | | |attuazione, prevedendo che le risorse| | |del Fondo stesso siano destinate ai | | |seguenti settori di intervento: | | |a) per una quota pari al 15 per | | |cento, allo sviluppo di progetti di | | |ricerca riguardanti le basi | | |eziologiche, la conoscenza e il | | |trattamento dei disturbi dello | | |spettro autistico nonche' le buone | | |pratiche terapeutiche ed educative | | |b) per una quota pari al 25 per | | |cento, all'incremento del numero | | |delle strutture semiresidenziali e | | |residenziali, pubbliche e private, | | |con competenze specifiche sui | | |disturbi dello spettro autistico, in | | |grado di effettuare il trattamento di| | |soggetti minori, adolescenti e | | |adulti; il contributo per le | | |strutture private e' erogato | | |subordinatamente al conseguimento | | |dell'accreditamento da parte del | | |Servizio sanitario nazionale | | |c) per una quota pari al 60 per | | |cento, all'incremento del personale | | |del Servizio sanitario nazionale | | |preposto all'erogazione delle terapie| | |previste dalle linee guida sul | | |trattamento dei disturbi dello | | |spettro autistico dell'Istituto | | |superiore di sanita'». | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |456. Il regolamento di cui al comma |Modalita' applicative per | |402 dell'articolo 1 della legge 28 |l'utilizzo del Fondo per la | |dicembre 2015, n. 208, come |cura dei soggetti con | |sostituito dal comma 455 del presente|disturbo dello spettro | |articolo, e' adottato entro tre mesi |autistico | |dalla data di entrata in vigore della| | |presente legge. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |457. Per garantire il piu' efficace |Adozione del piano strategico| |contrasto alla diffusione del virus |nazionale dei vaccini per la | |SARS-CoV-2, il Ministro della salute |prevenzione delle infezioni | |adotta con proprio decreto avente |da SARS-CoV-2 e | |natura non regolamentare il piano |individuazione dei | |strategico nazionale dei vaccini per |professionisti sanitari per | |la prevenzione delle infezioni da |la somministrazione dei | |SARS-CoV-2, finalizzato a garantire |vaccini. | |il massimo livello di copertura | | |vaccinale sul territorio nazionale. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |458. Il piano di cui al comma 457 e' |Modalita' di attuazione del | |attuato dalle regioni e dalle |piano strategico nazionale | |province autonome di Trento e di |dei vaccini per la | |Bolzano che vi provvedono nel |prevenzione delle infezioni | |rispetto dei principi e dei criteri |da SARS-CoV-2 | |ivi indicati e di quelli di cui ai | | |commi da 457 a 467, adottando le | | |misure e le azioni previste, nei | | |tempi stabiliti dal medesimo piano. | | |In caso di mancata attuazione del | | |piano o di ritardo, vi provvede, ai | | |sensi dell'articolo 120 della | | |Costituzione e previa diffida, il | | |Commissario straordinario per | | |l'attuazione e il coordinamento delle| | |misure occorrenti per il contenimento| | |e il contrasto dell'emergenza | | |epidemiologica COVID-19, | | |nell'esercizio dei poteri di cui | | |all'articolo 122 del decreto-legge 17| | |marzo 2020, n. 18, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 24 aprile | | |2020, n. 27, previa delibera del | | |Consiglio dei ministri, su proposta | | |del Ministro della salute, di | | |concerto con il Ministro per gli | | |affari regionali e le autonomie. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |459. Al fine di garantire un'efficace|Concorso dei medici | |attuazione del piano di cui al comma |specializzandi allo | |457 nel territorio nazionale, i |svolgimento dell'attivita' di| |medici specializzandi gia' a partire |profilassi vaccinale alla | |dal primo anno di corso della scuola |popolazione | |di specializzazione sono chiamati a | | |concorrere allo svolgimento | | |dell'attivita' di profilassi | | |vaccinale alla popolazione. La | | |partecipazione dei medici in | | |formazione specialistica | | |all'attivita' di somministrazione dei| | |vaccini contro il SARS-CoV-2 | | |configura a tutti gli effetti | | |attivita' formativa | | |professionalizzante nell'ambito del | | |corso di specializzazione frequentato| | |ai sensi dell'articolo 38 del decreto| | |legislativo 17 agosto 1999, n. 368. I| | |consigli della scuola di | | |specializzazione individuano gli | | |specifici periodi di formazione, da | | |articolare in relazione ai diversi | | |anni di corso nonche' ai singoli | | |settori scientifico-disciplinari e, | | |comunque, per un periodo complessivo | | |di un mese, e da svolgersi anche | | |presso strutture esterne alla rete | | |formativa della scuola, in | | |conformita' con le necessita' | | |individuate dall'autorita' preposta | | |alla gestione delle attivita' di | | |profilassi vaccinale contro il | | |SARS-CoV-2. In caso di svolgimento | | |delle attivita' di cui al presente | | |comma presso strutture esterne alla | | |rete formativa della scuola, allo | | |specializzando che ne faccia | | |documentata richiesta e' riconosciuto| | |un rimborso spese forfetario | | |determinato ai sensi del comma 466 e | | |la copertura assicurativa dello | | |stesso e' in ogni caso garantita | | |dalla struttura sanitaria presso la | | |quale svolge il predetto periodo di | | |formazione. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |460. Al fine di assicurare un |Manifestazione di interesse | |servizio rapido e capillare per la |per partecipare al piano di | |somministrazione dei vaccini contro |somministrazione dei vaccini | |il SARS-CoV-2, il Commissario |contro il SARS-CoV-2 e | |straordinario per l'attuazione e il |procedure per l'assunzione | |coordinamento delle misure occorrenti| | |per il contenimento e il contrasto | | |dell'emergenza epidemiologica | | |COVID-19, nell'esercizio dei poteri | | |di cui all'articolo 122 del | | |decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, | | |convertito, con modificazioni, dalla | | |legge 24 aprile 2020, n. 27, avvia | | |una richiesta di manifestazione di | | |interesse riservata ai laureati in | | |medicina e chirurgia abilitati | | |all'esercizio della professione | | |medica e iscritti agli ordini | | |professionali nonche' agli infermieri| | |e agli assistenti sanitari iscritti | | |ai rispettivi ordini professionali | | |disponibili a partecipare al piano di| | |somministrazione dei vaccini contro | | |il SARS-CoV-2 e a essere assunti con | | |le modalita' di cui al comma 462. La | | |richiesta di manifestazione di | | |interesse e' finalizzata alla | | |predisposizione di un mero elenco di | | |personale medico-sanitario, dalla | | |manifestazione di interesse non | | |sorgono obbligazioni giuridicamente | | |vincolanti per il Commissario | | |straordinario e ogni rapporto di | | |lavoro si instaura in via esclusiva | | |con l'agenzia di somministrazione ai | | |sensi di quanto previsto dal comma | | |462. Il Commissario straordinario | | |inoltre pone in essere una procedura | | |pubblica destinata alle agenzie di | | |somministrazione, iscritte all'albo | | |delle agenzie per il lavoro istituito| | |presso il Ministero del lavoro e | | |delle politiche sociali ai sensi | | |dell'articolo 4, comma 1, lettera a) | | |del decreto legislativo 10 settembre | | |2003, n. 276, al fine di individuare | | |una o piu' agenzie preposte alla | | |selezione e all'assunzione dei | | |predetti medici, infermieri e | | |assistenti sanitari. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |461. Alla richiesta di manifestazione|Requisiti professionali per | |di interesse di cui al comma 460 |la partecipazione al piano di| |possono partecipare anche medici, |somministrazione dei vaccini | |infermieri e assistenti sanitari |contro il SARS-CoV-2 | |collocati in quiescenza, in possesso | | |di idoneita' psico-fisica specifica | | |allo svolgimento delle attivita' | | |richieste, nonche' i cittadini di | | |Paesi dell'Unione europea e i | | |cittadini di Paesi non appartenenti | | |all'Unione europea purche' in | | |possesso di permesso di soggiorno in | | |corso di validita' che abbiano avuto | | |il riconoscimento della propria | | |qualifica professionale di medico, | | |infermiere o assistente sanitario | | |ovvero, in deroga agli articoli 49 e | | |50 del regolamento di cui al decreto | | |del Presidente della Repubblica 31 | | |agosto 1999, n. 394, e al decreto | | |legislativo 9 novembre 2007, n. 206, | | |che siano in possesso del certificato| | |di iscrizione all'albo professionale | | |del Paese di provenienza, nel | | |rispetto di quanto previsto | | |dall'articolo 13 del decreto-legge 17| | |marzo 2020, n. 18, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 24 aprile | | |2020, n. 27. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |462. In deroga ai limiti previsti |Assunzione a tempo | |dalla normativa vigente, e in |determinato di laureati in | |particolare dal decreto legislativo |medicina e chirurgia | |15 giugno 2015, n. 81, le agenzie di |abilitati all'esercizio della| |somministrazione, individuate ai |professione medica e iscritti| |sensi del comma 460, previa verifica |agli ordini professionali | |del possesso dei requisiti indicati |nonche' agli infermieri e | |ai commi 460 e 461 e dalla richiesta |agli assistenti sanitari | |di manifestazione di interesse di cui|iscritti ai rispettivi ordini| |al citato comma 460, selezionano e |professionali per la | |assumono, con contratti di lavoro a |somministrazione dei vaccini | |tempo determinato a partire dal 1° |contro il SARS-CoV-2 | |gennaio 2021 per una durata di nove | | |mesi, 3.000 medici e 12.000 | | |infermieri e assistenti sanitari, | | |applicando la remunerazione prevista | | |dai rispettivi contratti collettivi | | |nazionali di lavoro di settore per i | | |dipendenti del Servizio sanitario | | |nazionale. I professionisti sanitari | | |assunti ai sensi del presente comma | | |svolgono la loro attivita' sotto la | | |direzione e il controllo dei soggetti| | |utilizzatori indicati dal Commissario| | |straordinario per l'attuazione e il | | |coordinamento delle misure occorrenti| | |per il contenimento e il contrasto | | |dell'emergenza epidemiologica | | |COVID-19 che, in nome e per conto | | |loro, procede, direttamente e | | |autonomamente, alla stipulazione dei | | |contratti di somministrazione di | | |lavoro a tempo determinato con le | | |agenzie individuate ai sensi del | | |comma 460. Tenuto conto del numero e | | |della tipologia di manifestazioni di | | |interesse pervenute ai sensi del | | |medesimo comma 460, il Commissario | | |straordinario e' autorizzato in ogni | | |momento a modificare il numero | | |massimo di medici nonche' quello di | | |infermieri e di assistenti sanitari | | |previsti dal presente comma e che | | |possono essere assunti dalle agenzie | | |di somministrazione di lavoro | | |individuate ai sensi dello stesso | | |comma 460, nel limite di spesa | | |complessiva previsto dal comma 467 | | |per la stipulazione di contratti di | | |lavoro a tempo determinato per i | | |medici, gli infermieri e gli | | |assistenti sanitari. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |463. In ogni caso, i rapporti di |Preclusione dell'assunzione | |lavoro instaurati con i contratti di |nei ruoli del servizio | |cui al comma 462 non danno diritto |sanitario regionale per i | |all'accesso ai ruoli del servizio |soggetti assunti a tempo | |sanitario regionale, ne' |determinato per la | |all'instaurazione di un rapporto di |somministrazione dei vaccini | |lavoro di qualsiasi natura con lo |contro il SARS-CoV-2 | |stesso servizio. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |464. Qualora il numero dei |Prestazioni aggiuntive da | |professionisti sanitari di cui ai |parte di medici, infermieri e| |commi 459 e 462 non risulti |assistenti sanitari | |sufficiente a soddisfare le esigenze |dipendenti da enti ed aziende| |di somministrazione dei vaccini |del Servizio sanitario | |contro il SARS-CoV-2 in tutto il |nazionale | |territorio nazionale, le aziende e | | |gli enti del Servizio sanitario | | |nazionale, anche in deroga ai vincoli| | |previsti dalla legislazione vigente | | |in materia di spesa del personale e | | |fino alla concorrenza dell'importo | | |massimo complessivo di 100 milioni di| | |euro di cui al comma 467, possono | | |ricorrere, per il personale medico, | | |alle prestazioni aggiuntive di cui | | |all'articolo 115, comma 2, del | | |contratto collettivo nazionale di | | |lavoro dell'area sanita' - triennio | | |2016-2018, di cui all'accordo del 19 | | |dicembre 2019, pubblicato nel | | |supplemento ordinario alla Gazzetta | | |Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, | | |per le quali la tariffa oraria | | |fissata dall'articolo 24, comma 6, | | |del medesimo contratto, in deroga | | |alla contrattazione, e' aumentata da | | |60 euro a 80 euro lordi | | |onnicomprensivi, al netto degli oneri| | |riflessi a carico | | |dell'amministrazione, nonche', per il| | |personale infermieristico e per gli | | |assistenti sanitari, alle prestazioni| | |aggiuntive di cui all'articolo 6, | | |comma 1, lettera d), del contratto | | |collettivo nazionale di lavoro - | | |triennio 2016-2018 relativo al | | |personale del comparto sanita' | | |dipendente del Servizio sanitario | | |nazionale, di cui all'accordo del 21 | | |maggio 2018, pubblicato nel | | |supplemento ordinario alla Gazzetta | | |Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, | | |con un aumento della tariffa oraria a| | |50 euro lordi onnicomprensivi, al | | |netto degli oneri riflessi a carico | | |dell'amministrazione. Restano ferme | | |le disposizioni vigenti in materia di| | |prestazioni aggiuntive con | | |particolare riferimento ai volumi di | | |prestazioni erogabili nonche' | | |all'orario massimo di lavoro e ai | | |prescritti riposi. I predetti | | |incrementi operano solo con | | |riferimento alle prestazioni | | |aggiuntive rese e rendicontate per le| | |attivita' previste dai commi da 457 a| | |467, restando fermi i valori | | |tariffari vigenti per le restanti | | |attivita'. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |465. La prestazione di |Individuazione delle | |somministrazione dei vaccini contro |strutture per la | |il SARS-CoV-2 di cui ai commi da 457 |somministrazione dei vaccini | |a 467 e' effettuata presso le |a cura del Commissario | |strutture individuate dal Commissario|straordinario | |straordinario per l'attuazione e il | | |coordinamento delle misure occorrenti| | |per il contenimento e il contrasto | | |dell'emergenza epidemiologica | | |COVID-19, sentite le regioni e le | | |province autonome di Trento e di | | |Bolzano. Ai fini della formazione | | |degli operatori sanitari coinvolti | | |nelle attivita' di somministrazione | | |dei vaccini contro il SARS-CoV-2 | | |l'Istituto superiore di sanita' | | |organizza appositi corsi in modalita'| | |di formazione a distanza, | | |riconosciuti anche come crediti ai | | |fini dell'educazione continua in | | |medicina, con le risorse umane, | | |strumentali e finanziarie disponibili| | |a legislazione vigente e senza nuovi | | |o maggiori oneri per la finanza | | |pubblica. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |466. Le regioni e le province |Rimborso spese degli | |autonome di Trento e di Bolzano |specializzandi a carico delle| |provvedono alla determinazione del |Regioni e le province | |rimborso spese forfetario di cui al |autonome di Trento e di | |comma 459, a consuntivo fino alla |Bolzano | |concorrenza dell'importo massimo | | |complessivo di 10 milioni di euro di | | |cui al comma 467, tenuto conto del | | |numero dei soggetti interessati e in | | |proporzione alle spese documentate. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |467. Per l'attuazione dei commi 464 e|Oneri e copertura finanziaria| |466 e' autorizzata, per l'anno 2021, |per prestazioni aggiuntive da| |rispettivamente, la spesa di 100 |parte di medici, infermieri e| |milioni di euro e di 10 milioni di |assistenti sanitari | |euro, per un totale di 110 milioni di|dipendenti da enti ed aziende| |euro. Conseguentemente il livello del|del Servizio sanitario | |finanziamento del fabbisogno |nazionale e per il concorso | |sanitario nazionale standard cui |dei medici specializzandi | |concorre lo Stato e' incrementato di |allo svolgimento | |110 milioni di euro per l'anno 2021. |dell'attivita' di profilassi | |Al predetto finanziamento accedono |vaccinale alla popolazione | |tutte le regioni e le province | | |autonome di Trento e di Bolzano, in | | |deroga alle disposizioni legislative | | |che stabiliscono per le autonomie | | |speciali il concorso regionale e | | |provinciale al finanziamento | | |sanitario corrente, sulla base delle | | |quote di accesso al fabbisogno | | |sanitario indistinto corrente | | |rilevate per l'anno 2020, come | | |riportato nelle tabelle di cui agli | | |allegati C e D annessi alla presente | | |legge. L'erogazione delle risorse di | | |cui alla tabella di cui all'allegato | | |C e' effettuata subordinatamente | | |all'accertamento della necessita' di | | |ricorrere alle prestazioni aggiuntive| | |di cui al comma 464, stabilito con | | |decreto direttoriale del Ministero | | |della salute. Per l'attuazione del | | |comma 462 e' autorizzata, per l'anno | | |2021, la spesa di 508.842.000 euro | | |per la stipulazione dei contratti di | | |lavoro a tempo determinato con | | |medici, infermieri e assistenti | | |sanitari e di 25.442.100 euro, pari | | |al 5 per cento del costo complessivo | | |dei medesimi contratti di lavoro a | | |tempo determinato, per il servizio | | |reso dalle agenzie di | | |somministrazione di lavoro per la | | |selezione dei professionisti sanitari| | |che partecipano alla manifestazione | | |di interesse, per un totale di | | |534.284.100 euro, e i relativi | | |importi sono trasferiti alla | | |contabilita' speciale intestata al | | |Commissario straordinario per | | |l'attuazione e il coordinamento delle| | |misure occorrenti per il contenimento| | |e il contrasto dell'emergenza | | |epidemiologica COVID-19. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |468. Per le finalita' di cui |Rifinanziamento | |all'articolo 1, comma 9, del |dell'incentivo per i medici | |decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, |di medicina generale (MMG) e | |convertito, con modificazioni, dalla |i pediatri di libera scelta | |legge 17 luglio 2020, n. 77, e' |(PLS) di avvalersi della | |autorizzata, per l'anno 2021, |collaborazione di infermieri | |l'ulteriore spesa di 25 milioni di |per il potenziamento | |euro a valere sul finanziamento |dell'assistenza territoriale | |sanitario nazionale standard cui |primaria | |concorre lo Stato. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |469. Per le medesime finalita' di cui|Incremento del fondo | |al comma 468, il fondo previsto |finalizzato ad incentivare | |dall'articolo 45 dell'accordo |assetti organizzativi, | |collettivo nazionale per i pediatri |strutturali e obiettivi | |di libera scelta, di cui al |assistenziali di qualita' | |provvedimento della Conferenza |della pediatria di libera | |permanente per i rapporti tra lo |scelta attraverso la | |Stato, le regioni e le province |collaborazione di infermieri | |autonome di Trento e di Bolzano 15 |per il potenziamento | |dicembre 2005, pubblicato nel |dell'assistenza | |supplemento ordinario alla Gazzetta | | |Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2006, | | |e' complessivamente incrementato, per| | |l'anno 2021, di un importo pari a 10 | | |milioni di euro per la retribuzione | | |dell'indennita' di personale | | |infermieristico di cui all'articolo | | |58, comma 1, lettera b), del medesimo| | |accordo collettivo nazionale. A tale | | |fine e' autorizzata la spesa di 10 | | |milioni di euro. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |470. Agli oneri di cui ai commi 468 e|Oneri e copertura finanziaria| |469, pari a 35 milioni di euro, si |per l'indennita' assistenza | |provvede, per l'anno 2021, a valere |territoriale per MMG e PLS | |sul finanziamento sanitario nazionale| | |standard cui concorre lo Stato. Al | | |predetto finanziamento accedono tutte| | |le regioni e le province autonome di | | |Trento e di Bolzano, in deroga alle | | |disposizioni legislative che | | |stabiliscono per le autonomie | | |speciali il concorso regionale e | | |provinciale al finanziamento | | |sanitario corrente, sulla base delle | | |quote di accesso al fabbisogno | | |sanitario indistinto corrente | | |rilevate per l'anno 2020, come | | |riportato nelle tabelle di cui agli | | |allegati E e F annessi alla presente | | |legge. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |471. In attuazione di quanto previsto|Esecuzione di vaccinazioni | |dall'articolo 11, comma 1, lettere b)|presso le farmacie | |e c), della legge 18 giugno 2009, n. | | |69, e dall'articolo 3, comma 3, | | |lettera b), del decreto del Ministro | | |della salute 16 dicembre 2010, | | |pubblicato nella Gazzetta Ufficiale | | |n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto | | |conto delle recenti iniziative | | |attuate nei Paesi appartenenti | | |all'Unione europea finalizzate alla | | |valorizzazione del ruolo dei | | |farmacisti nelle azioni di contrasto | | |e di prevenzione delle infezioni da | | |SARS-CoV-2, e' consentita, in via | | |sperimentale, per l'anno 2021, la | | |somministrazione di vaccini nelle | | |farmacie aperte al pubblico sotto la | | |supervisione di medici assistiti, se | | |necessario, da infermieri o da | | |personale sanitario opportunamente | | |formato, subordinatamente alla | | |stipulazione, senza nuovi o maggiori | | |oneri a carico della finanza | | |pubblica, di specifici accordi con le| | |organizzazioni sindacali | | |rappresentative delle farmacie, | | |sentito il competente ordine | | |professionale. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |472. Il contributo ordinario statale |Incremento del contributo | |a favore dell'Istituto superiore di |ordinario in favore | |sanita' e' incrementato di 11.233.600|dell'Istituto superiore di | |euro per l'anno 2021, di 15.233.600 |sanita' e riduzione del | |euro per l'anno 2022 e di 19.233.600 |finanziamento dell'attivita' | |euro annui a decorrere dall'anno |di ricerca corrente del | |2023. Ai relativi oneri si provvede, |medesimo Istituto | |quanto a 11.233.600 euro annui a | | |decorrere dall'anno 2021, mediante | | |corrispondente riduzione | | |dell'autorizzazione di spesa di cui | | |all'articolo 12, comma 2, lettera a),| | |del decreto legislativo 30 dicembre | | |1992, n. 502, e, quanto a 4 milioni | | |di euro per l'anno 2022 e a 8 milioni| | |di euro annui a decorrere dall'anno | | |2023 mediante corrispondente | | |riduzione del fondo per interventi | | |strutturali di politica economica, di| | |cui all'articolo 10, comma 5, del | | |decreto-legge 29 novembre 2004, n. | | |282, convertito, con modificazioni, | | |dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.| | +-------------------------------------+-----------------------------+ |473. Con decreto del Ministro della |Ulteriori risorse per l' | |salute, di concerto con il Ministro |integrazione del contributo a| |dell'economia e delle finanze, sono |favore dell'Istituto | |individuate ulteriori risorse |superiore di sanita' | |iscritte nello stato di previsione | | |del Ministero della salute da | | |utilizzare per integrare il | | |contributo ordinario statale di cui | | |al comma 472 all'Istituto superiore | | |di sanita' con corrispondente | | |riduzione dei capitoli di bilancio. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |474. Per l'anno 2021 e' autorizzata |Finanziamento per la | |la spesa di euro 3.600.000 per le |coltivazione e trasformazione| |attivita' dello Stabilimento chimico |della cannabis in sostanze e | |farmaceutico militare di Firenze di |preparazioni vegetali ad uso | |cui al comma 1 dell'articolo |medico nonche' per assicurare| |18-quater del decreto-legge 16 |la disponibilita' di cannabis| |ottobre 2017, n. 148, convertito, con|a uso medico sul territorio | |modificazioni, dalla legge 4 dicembre|nazionale | |2017, n. 172, e di euro 700.000 per | | |le finalita' di cui al comma 2 dello | | |stesso articolo 18-quater. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |475. A decorrere dall'anno 2021, |Rideterminazione tetti di | |fermo restando il valore complessivo |spesa farmaceutica | |del 14,85 per cento, il limite della | | |spesa farmaceutica convenzionata di | | |cui all'articolo 1, comma 399, della | | |legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' | | |rideterminato nella misura del 7 per | | |cento. Conseguentemente, a partire | | |dal medesimo anno, il tetto di spesa | | |della spesa farmaceutica per acquisti| | |diretti di cui all'articolo 1, comma | | |398, della citata legge n. 232 del | | |2016 e' rideterminato nella misura | | |del 7,85 per cento, fermo restando il| | |valore percentuale del tetto per | | |acquisti diretti di gas medicinali di| | |cui all'articolo 1, comma 575, della | | |legge 30 dicembre 2018, n. 145. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |476. Le percentuali di cui al comma |Possibilita' di rimodulazione| |475 possono essere annualmente |annuale dei tetti di spesa | |rideterminate, fermo restando il |farmaceutica | |valore complessivo del 14,85 per | | |cento, in sede di predisposizione del| | |disegno di legge di bilancio, su | | |proposta del Ministero della salute, | | |sentita l'Agenzia italiana del | | |farmaco (AIFA), d'intesa con il | | |Ministero dell'economia e delle | | |finanze, sulla base dell'andamento | | |del mercato dei medicinali e del | | |fabbisogno assistenziale. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |477. L'attuazione di quanto previsto |Procedure di payback | |dal comma 475, con riferimento | | |all'anno 2021, e' subordinata al | | |pagamento da parte delle aziende | | |farmaceutiche degli oneri di ripiano | | |relativi al superamento del tetto | | |degli acquisti diretti della spesa | | |farmaceutica del Servizio sanitario | | |nazionale dell'anno 2018 entro il 28 | | |febbraio 2021, per un importo non | | |inferiore a quello indicato al | | |secondo periodo, come certificato | | |dall'AIFA entro il 10 marzo 2021. | | |Qualora il pagamento sia inferiore a | | |895 milioni di euro, restano in | | |vigore i valori percentuali dei tetti| | |previsti dalla normativa vigente. Gli| | |eventuali minori pagamenti sono | | |recuperati dall'AIFA su payback 2021 | | |applicando una maggiorazione del 20 | | |per cento. I pagamenti effettuati a | | |titolo di payback 2018, compresi | | |quelli effettuati fino al 31 dicembre| | |2020, si intendono corrisposti a | | |titolo definitivo e ne consegue | | |l'estinzione di diritto, per cessata | | |materia del contendere, a spese | | |compensate, delle liti pendenti | | |dinanzi al giudice amministrativo. | | |L'attuazione di quanto previsto dal | | |comma 476 per l'anno 2022 e' | | |subordinata all'integrale pagamento | | |da parte delle aziende farmaceutiche | | |degli oneri di ripiano relativi al | | |superamento del tetto degli acquisti | | |diretti della spesa farmaceutica del | | |Servizio sanitario nazionale per | | |l'anno 2019 entro il 30 giugno 2021, | | |come certificato dall'AIFA entro il | | |10 luglio 2021. Tali pagamenti si | | |intendono corrisposti a titolo | | |definitivo e ne consegue l'estinzione| | |di diritto, per cessata materia del | | |contendere, a spese compensate, delle| | |liti pendenti dinanzi al giudice | | |amministrativo. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |478. Al decreto legislativo 6 aprile |Prescrizioni di medicinali | |2006, n. 193, dopo l'articolo 10 e' |per uso umano per animali non| |inserito il seguente: |destinati alla produzione di | |«Art. 10-bis. - (Uso in deroga di |alimenti | |medicinali per uso umano per animali | | |non destinati alla produzione di | | |alimenti) - 1. Il Ministro della | | |salute, sentita l'AIFA, con proprio | | |decreto da emanare entro novanta | | |giorni dalla data di entrata in | | |vigore della presente disposizione, | | |fermo restando il principio dell'uso | | |prioritario dei medicinali veterinari| | |per il trattamento delle affezioni | | |delle specie animali e nel rispetto | | |delle disposizioni dell'ordinamento | | |dell'Unione europea in materia di | | |medicinali veterinari, tenuto conto, | | |altresi', della natura delle | | |affezioni e del costo delle relative | | |cure, definisce i casi in cui il | | |veterinario puo' prescrivere per la | | |cura dell'animale, non destinato alla| | |produzione di alimenti, un medicinale| | |per uso umano, a condizione che lo | | |stesso abbia il medesimo principio | | |attivo rispetto al medicinale | | |veterinario previsto per il | | |trattamento dell'affezione. | | |2. Il decreto di cui al comma 1 | | |disciplina, altresi', le modalita' | | |con cui l'AIFA puo' sospendere | | |l'utilizzo del medicinale per uso | | |umano per il trattamento delle | | |affezioni animali, al fine di | | |prevenire situazioni di carenze del | | |medicinale per uso umano. | | |3. Il costo dei medicinali prescritti| | |ai sensi del comma 1 resta in ogni | | |caso a carico dell'acquirente a | | |prescindere dal loro regime di | | |classificazione. | | |4. Dall'attuazione delle disposizioni| | |del presente articolo non devono | | |derivare nuovi o maggiori oneri a | | |carico della finanza pubblica». | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |479. Al fine di garantire alle donne |Istituzione del Fondo per | |con carcinoma mammario |acquisto test genomici | |ormonoresponsivo in stadio precoce un|carcinoma mammario | |trattamento personalizzato sulla base| | |di informazioni genomiche, evitando | | |il ricorso a trattamenti | | |chemioterapici e l'aggravamento del | | |rischio di contagio da COVID-19 per | | |la riduzione delle difese | | |immunitarie, a decorrere dall'anno | | |2021, nello stato di previsione del | | |Ministero della salute, e' istituito | | |un fondo, con una dotazione di 20 | | |milioni di euro annui, destinato, nei| | |limiti del medesimo stanziamento, al | | |rimborso diretto, anche parziale, | | |delle spese sostenute per l'acquisto | | |da parte degli ospedali, sia pubblici| | |sia privati convenzionati, di test | | |genomici per il carcinoma mammario | | |ormonoresponsivo in stadio precoce. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |480. Con decreto del Ministro della |Modalita' e criteri per | |salute sono stabilite le modalita' di|l'erogazione delle risorse | |accesso e i requisiti per |del fondo | |l'erogazione delle risorse del fondo | | |di cui al comma 479, anche al fine | | |del rispetto del limite di spesa | | |previsto dal medesimo comma. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |481. Le disposizioni dell'articolo |Lavoratori fragili | |26, commi 2 e 2-bis, del | | |decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, | | |convertito, con modificazioni, dalla | | |legge 24 aprile 2020, n. 27, si | | |applicano nel periodo dal 1° gennaio | | |2021 al 28 febbraio 2021. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |482. In deroga alle disposizioni |Oneri del datore di lavoro a | |vigenti, gli oneri a carico del |carico dello Stato nei limiti| |datore di lavoro, che presenta |di spesa per la concessione | |domanda all'ente previdenziale, e |delle tutele dei lavoratori | |dell'Istituto nazionale della |fragili e monitoraggio del | |previdenza sociale (INPS) connessi |limite di spesa da parte | |con le tutele di cui al comma 481 |dell'INPS | |sono posti a carico dello Stato nel | | |limite massimo di spesa di 282,1 | | |milioni di euro per l'anno 2021. | | |L'INPS provvede al monitoraggio del | | |limite di spesa di cui al primo | | |periodo del presente comma. Qualora | | |dal predetto monitoraggio emerga che | | |e' stato raggiunto, anche in via | | |prospettica, il limite di spesa, | | |l'INPS non prende in considerazione | | |ulteriori domande. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |483. Al fine di garantire la |Autorizzazione di spesa per | |sostituzione del personale docente, |sostituzione del personale | |educativo, amministrativo, tecnico e |docente, educativo, | |ausiliario delle istituzioni |amministrativo, tecnico ed | |scolastiche che usufruisce dei |ausiliario delle istituzioni | |benefici di cui al comma 481, e' |scolastiche pubbliche dei | |autorizzata la spesa di 53,9 milioni |lavoratori fragili | |di euro per l'anno 2021. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |484. Con effetto dal 1° gennaio 2021,|Soppressione della | |all'articolo 26, comma 3, del |certificazione di malattia | |decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, |dei periodi trascorsi dai | |convertito, con modificazioni, dalla |lavoratori dipendenti del | |legge 24 aprile 2020, n. 27, le |settore privato in quarantena| |parole: «con gli estremi del |o in altre condizioni di | |provvedimento che ha dato origine |permanenza domiciliare | |alla quarantena con sorveglianza |obbligatoria | |attiva o alla permanenza domiciliare | | |fiduciaria con sorveglianza attiva di| | |cui all'articolo 1, comma 2, lettere | | |h) e i), del decreto-legge 23 | | |febbraio 2020, n. 6, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 5 marzo | | |2020, n. 13, e di cui all'articolo 1,| | |comma 2, lettere d) ed e), del | | |decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19» | | |sono soppresse. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |485. Dopo l'articolo 8 del decreto |Trasferimento al Ministero | |legislativo 28 settembre 2012, n. |della salute delle competenze| |178, e' inserito il seguente: |in materia di assegnazione | |«Art. 8-bis. - (Disposizioni finali) |del finanziamento concernente| |- 1. A decorrere dall'anno 2021, le |la Croce Rossa italiana (CRI)| |competenze in materia di assegnazione|alle regioni, all'Ente | |agli enti interessati del |strumentale alla Croce Rossa | |finanziamento della CRI di cui al |italiana e all'Associazione | |presente decreto sono trasferite al |della Croce Rossa italiana | |Ministero della salute, che vi | | |provvede con decreti del Ministro. | | |Conseguentemente, a decorrere | | |dall'anno 2021, nello stato di | | |previsione del Ministero della salute| | |e' istituito un apposito fondo per il| | |finanziamento annuo di tali enti, con| | |uno stanziamento pari a euro | | |117.130.194, e il livello del | | |finanziamento corrente standard del | | |Servizio sanitario nazionale a cui | | |concorre lo Stato e' ridotto di | | |117.130.194 euro. A decorrere dal | | |medesimo anno 2021, le competenze in | | |materia di definizione e | | |sottoscrizione delle convenzioni fra | | |lo Stato e l'Associazione della Croce| | |Rossa italiana, previste | | |dall'articolo 8, sono riservate al | | |Ministero della salute e al Ministero| | |della difesa. Il decreto di | | |assegnazione delle risorse e la | | |convenzione con l'Associazione della | | |Croce Rossa italiana di cui | | |all'articolo 8, comma 2, possono | | |disporre per un periodo massimo di | | |tre anni. | | |2. Al fine di consentire una corretta| | |gestione di cassa e di favorire la | | |tempestivita' dei pagamenti delle | | |pubbliche amministrazioni, nelle more| | |dell'adozione del decreto di | | |assegnazione delle risorse e della | | |sottoscrizione della convenzione con | | |l'Associazione della Croce Rossa | | |italiana di cui all'articolo 8, il | | |Ministero della salute e' autorizzato| | |a concedere anticipazioni di cassa | | |alla Associazione della Croce Rossa | | |italiana, all'Ente strumentale alla | | |Croce rossa italiana in liquidazione | | |coatta amministrativa e alle regioni | | |a valere sul finanziamento stabilito | | |dal presente decreto e nella misura | | |massima dell'80 per cento della quota| | |assegnata a ciascuno dei citati enti | | |dall'ultimo decreto adottato. Sono in| | |ogni caso autorizzati in sede di | | |conguaglio recuperi e compensazioni a| | |carico delle somme a qualsiasi titolo| | |spettanti ai citati enti, anche per | | |gli esercizi successivi, che | | |dovessero rendersi eventualmente | | |necessari. | | |3. A seguito della ricognizione, | | |effettuata dal commissario | | |liquidatore, delle amministrazioni di| | |destinazione e dell'entita' dei | | |trattamenti economici relativi al | | |personale di cui all'articolo 8, | | |comma 2, con uno o piu' decreti il | | |Ministro della salute, di concerto | | |con il Ministro dell'economia e delle| | |finanze, determina il valore del | | |finanziamento destinato alla | | |copertura degli oneri relativi al | | |personale funzionale alle attivita' | | |propedeutiche alla gestione | | |liquidatoria di cui al citato | | |articolo 8, comma 2, trasferito ad | | |amministrazioni diverse dagli enti | | |del Servizio sanitario nazionale, | | |disponendo la corrispondente | | |riduzione del fondo di cui al comma 1| | |del presente articolo e | | |l'attribuzione delle relative risorse| | |alle amministrazioni di destinazione | | |del personale medesimo. | | |4. Il Ministro dell'economia e delle | | |finanze e' autorizzato ad apportare, | | |con propri decreti, le occorrenti | | |variazioni di bilancio». | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |486. Dopo l'articolo 4 del decreto |Trasferimento dei beni | |legislativo 28 settembre 2012, n. |utilizzati per attivita' | |178, e' inserito il seguente: |istituzionali | |«Art. 4-bis. - (Beni utilizzati per |all'Associazione della Croce | |attivita' istituzionali). - 1. I beni|Rossa Italiana | |immobili e le unita' immobiliari di | | |proprieta' dell'Ente strumentale alla| | |CRI in liquidazione coatta | | |amministrativa che, a decorrere dal | | |1° gennaio 2018, sono utilizzati | | |quali sedi istituzionali od operative| | |dei comitati regionali, territoriali | | |e delle province autonome di Trento e| | |di Bolzano e che, ai sensi del comma | | |1-bis dell'articolo 4, avrebbero | | |dovuto essere trasferiti | | |all'Associazione, transitano alla | | |stessa per lo svolgimento dei propri | | |compiti statutari. | | |2. Entro sessanta giorni dalla data | | |di entrata in vigore della presente | | |disposizione, il Presidente nazionale| | |dell'Associazione fa istanza di | | |trasferimento all'Ente strumentale | | |alla CRI e il commissario | | |liquidatore, previo parere del | | |comitato di sorveglianza e previa | | |autorizzazione dell'autorita' di | | |vigilanza, adotta gli atti | | |conseguenti per attuare il | | |trasferimento. | | |3. I provvedimenti di trasferimento | | |adottati dal commissario liquidatore | | |hanno effetto traslativo della | | |proprieta', producono gli effetti | | |previsti dall'articolo 2644 del | | |codice civile e costituiscono titolo | | |per la trascrizione. Il suddetto | | |trasferimento e' esente dal pagamento| | |delle imposte o tasse previste per la| | |trascrizione, nonche' di ogni altra | | |imposta o tassa connessa con il | | |trasferimento della proprieta' dei | | |beni all'Associazione. | | |4. Tutti i beni immobili di | | |proprieta' dell'Ente strumentale alla| | |CRI in liquidazione coatta | | |amministrativa, utilizzati | | |dall'Associazione per scopi | | |istituzionali, a far data dal 1° | | |gennaio 2018, in via transitoria, | | |sono concessi in uso gratuito alla | | |stessa. Le spese di gestione e di | | |manutenzione ordinaria e | | |straordinaria sono a carico | | |dell'usuario. | | |5. I lasciti disposti con atti | | |testamentari entro il 31 dicembre | | |2017, per i quali l'apertura della | | |successione sia intervenuta | | |successivamente al 1° gennaio 2018, | | |spettano all'Associazione». | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |487. Al fine di garantire il |Personale transitato in | |trasferimento agli enti previdenziali|amministrazioni pubbliche | |competenti delle risorse necessarie |dall'Ente strumentale alla | |per il pagamento del trattamento di |Croce Rossa italiana | |fine rapporto e di fine servizio del | | |personale destinatario delle | | |procedure di mobilita' di cui | | |all'articolo 6 del decreto | | |legislativo 28 settembre 2012, n. | | |178, sono trasferiti agli enti | | |indicati nella tabella di cui | | |all'allegato G, annesso alla presente| | |legge, gli importi ivi indicati, a | | |valere sul finanziamento di cui al | | |citato decreto legislativo n. 178 del| | |2012, per gli anni ivi indicati. | | |Conseguentemente, il commissario | | |liquidatore di cui all'articolo 8, | | |comma 2, del medesimo decreto | | |legislativo n. 178 del 2012 e' | | |autorizzato a cancellare le | | |corrispondenti poste dallo stato | | |passivo. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |488. Al fine di incrementare le |Istituzione del fondo per la | |capacita' operativa territoriale |capacita' operativa della | |della Sanita' militare e la sua |Sanita' militare finalizzato | |interoperabilita' con i sistemi del |all'adeguamento tecnologico e| |Servizio sanitario nazionale, nonche'|digitale delle strutture, dei| |per fare fronte alle maggiori |presidi territoriali, dei | |esigenze causate dall'emergenza |servizi e delle prestazioni | |epidemiologica da COVID-19, nello | | |stato di previsione del Ministero | | |della difesa e' istituito un fondo | | |finalizzato all'adeguamento | | |tecnologico e digitale delle | | |strutture, dei presidi territoriali, | | |dei servizi e delle prestazioni della| | |Sanita' militare, con una dotazione | | |di 4 milioni di euro annui a | | |decorrere dall'anno 2021. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |489. Le modalita' di impiego e di |Modalita' di impiego e | |gestione del fondo di cui al comma |gestione del fondo | |488 sono definite con decreto del | | |Ministro della difesa, di concerto | | |con il Ministro della salute e con il| | |Ministro dell'economia e delle | | |finanze, da adottare entro novanta | | |giorni dalla data di entrata in | | |vigore della presente legge. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |490. Al fine di potenziare le |Potenziamento del Servizio | |dotazioni strumentali e |sanitario del Corpo della | |infrastrutturali del Servizio |guardia di finanza | |sanitario del Corpo della guardia di | | |finanza e' autorizzata la spesa di 1 | | |milione di euro annui a decorrere | | |dall'anno 2021. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |491. Al fine di salvaguardare |Criteri temporali relativi | |l'appropriatezza delle cure, il |alla regolazione dei flussi | |diritto alla prossimita' dei servizi,|finanziari per la mobilita' | |il diritto di libera scelta del |sanitaria interregionale | |cittadino, esercitabile nell'ambito | | |del quadro normativo vigente, nonche'| | |gli equilibri economico-finanziari, | | |nel rispetto del principio di | | |unitarieta' del Servizio sanitario | | |nazionale e tenuto conto del Piano | | |nazionale per le liste d'attesa, | | |nonche' in coerenza con quanto | | |convenuto in sede di intesa tra lo | | |Stato, le regioni e le province | | |autonome di Trento e di Bolzano | | |sancita in data 18 dicembre 2019 sul | | |nuovo Patto per la salute 2019-2021, | | |con particolare riguardo alla scheda | | |n. 4, anche in relazione a quanto | | |previsto nella scheda n. 11, | | |dall'anno 2021 i valori relativi alla| | |matrice dei flussi finanziari | | |relativi alla compensazione tra le | | |singole regioni e province autonome | | |delle prestazioni sanitarie comprese | | |nei livelli essenziali di assistenza | | |(LEA), rese a cittadini in ambiti | | |regionali diversi da quelli di | | |residenza, sono definiti, sulla base | | |dei dati di produzione disponibili | | |con riferimento all'anno precedente | | |oggetto di riparto e tenuto conto dei| | |controlli di appropriatezza come | | |comunicati dalle singole regioni e | | |province autonome, su proposta del | | |Ministero della salute, di concerto | | |con il Ministero dell'economia e | | |delle finanze, d'intesa con le | | |regioni e con le province autonome in| | |sede di riparto del fabbisogno | | |sanitario standard. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |492. La sottoscrizione degli accordi |Obbligo di stipulazione di | |bilaterali tra le regioni per il |accordi bilaterali per la | |governo della mobilita' sanitaria |mobilita' sanitaria | |interregionale di cui all'articolo 1,|interregionale, con | |comma 576, della legge 28 dicembre |particolare riguardo | |2015, n. 208, costituisce adempimento| | |ai fini dell'accesso al finanziamento| | |integrativo del Servizio sanitario | | |nazionale ai fini e per gli effetti | | |dell'articolo 2, comma 68, lettera | | |c), della legge 23 dicembre 2009, n. | | |191, prorogato, a decorrere dall'anno| | |2013, dall'articolo 15, comma 24, del| | |decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, | | |convertito, con modificazioni, dalla | | |legge 7 agosto 2012, n. 135, la cui | | |verifica e' effettuata nell'ambito | | |del Comitato permanente per la | | |verifica dell'erogazione dei LEA di | | |cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo| | |Stato, le regioni e le province | | |autonome di Trento e di Bolzano | | |sancita in data 23 marzo 2005, | | |pubblicata nel supplemento ordinario | | |n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 | | |del 7 maggio 2005. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |493. Il Comitato di cui al comma 492 |Adozione di linee guida e set| |adotta linee guida e set di |di indicatori oggettivi e | |indicatori oggettivi e misurabili, |misurabili, per il controllo | |anche attraverso i dati del Sistema |dell'appropriatezza degli | |tessera sanitaria, al fine di |erogatori di prestazioni | |armonizzare i sistemi di controllo di|sanitarie | |appropriatezza degli erogatori | | |accreditati con l'obiettivo di | | |migliorare l'efficienza e | | |l'appropriatezza nell'uso dei fattori| | |produttivi e l'ordinata | | |programmazione del ricorso agli | | |erogatori pubblici e privati | | |accreditati, orientando al | | |mantenimento di elevati standard | | |nell'attivita' resa dagli erogatori | | |pubblici e privati accreditati, anche| | |riconosciuti, quali istituti di | | |ricovero e cura a carattere | | |scientifico. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |494. Il Comitato di cui al comma 492 |Elaborazione di un programma | |elabora, altresi', un programma |nazionale di valutazione e di| |nazionale di valutazione e di |miglioramento dei processi di| |miglioramento dei processi di |mobilita' sanitaria | |mobilita' sanitaria al fine di | | |salvaguardare i normali livelli di | | |mobilita' e di fornire adeguate | | |alternative per la tutela di un piu' | | |equo e trasparente accesso alle cure,| | |nei casi di mobilita' non | | |fisiologica. Il medesimo Comitato | | |elabora specifici programmi destinati| | |alle aree di confine nonche' ai | | |flussi interregionali per migliorare | | |e sviluppare i servizi di prossimita'| | |al fine di evitare criticita' di | | |accesso e rilevanti costi sociali e | | |finanziari a carico dei cittadini. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |495. Le regioni e le province |Acconti per prestazioni | |autonome di Trento e di Bolzano che, |acquistate dal SSN da privati| |in funzione dell'andamento |accreditati | |dell'emergenza da COVID-19, hanno | | |sospeso, anche per il tramite dei | | |propri enti, le attivita' ordinarie | | |possono riconoscere alle strutture | | |private accreditate destinatarie di | | |apposito budget per l'anno 2021 fino | | |a un massimo del 90 per cento del | | |budget assegnato nell'ambito degli | | |accordi e dei contratti di cui | | |all'articolo 8-quinquies del decreto | | |legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,| | |stipulati per l'anno 2021, ferma | | |restando la garanzia dell'equilibrio | | |economico del Servizio sanitario | | |regionale. Il predetto riconoscimento| | |tiene conto, pertanto, sia delle | | |attivita' ordinariamente erogate nel | | |corso dell'anno 2021 di cui deve | | |essere rendicontata l'effettiva | | |produzione, sia, fino a concorrenza, | | |del predetto limite massimo del 90 | | |per cento del budget, di un | | |contributo una tantumlegato | | |all'emergenza in corso ed erogato | | |dalle regioni e province autonome | | |nelle quali insiste la struttura | | |destinataria di budget, a ristoro dei| | |soli costi fissi comunque sostenuti | | |dalla struttura privata accreditata e| | |rendicontati dalla stessa struttura | | |che, sulla base di uno specifico | | |provvedimento regionale, ha sospeso | | |le attivita' previste dai relativi | | |accordi e contratti stipulati per | | |l'anno 2021. Resta fermo il | | |riconoscimento, nell'ambito del | | |budget assegnato per l'anno 2021, in | | |caso di produzione del volume di | | |attivita' superiore al 90 per cento e| | |fino a concorrenza del budget | | |previsto negli accordi e contratti | | |stipulati per l'anno 2021, come | | |rendicontato dalla medesima struttura| | |interessata. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |496. Fermo restando quanto previsto |Copertura finanziaria dei | |dai commi da 491 a 494, al fine di |flussi finanziari relativi | |consentire il mantenimento dei |alle prestazioni sanitarie | |requisiti previsti dal decreto del |rese, in regime di mobilita' | |Ministro della salute 5 febbraio |sanitaria interregionale, | |2015, pubblicato nella Gazzetta |dagli Istituti di ricovero e | |Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2015, e |cura a carattere scientifico | |il livello di particolare | | |qualificazione di eccellenza nella | | |cura e nella ricerca scientifica, | | |puo' essere garantito l'accesso alle | | |prestazioni rese dagli istituti di | | |ricovero e cura a carattere | | |scientifico in favore di cittadini | | |residenti in regioni diverse da | | |quelle di appartenenza, rivalutando | | |il fabbisogno sulla base della | | |domanda storica come desumibile dai | | |dati di produzione di cui all'ultima | | |compensazione tra le regioni nonche' | | |di una ulteriore spesa complessiva | | |annua non superiore a 20 milioni di | | |euro annui a decorrere dall'anno | | |2021. E' corrispondentemente | | |incrementato il livello del | | |finanziamento del fabbisogno | | |sanitario standard cui concorre lo | | |Stato a decorrere dall'anno 2021. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |497. All'articolo 7 del decreto |Conoscenze linguistiche per | |legislativo 9 novembre 2007, n. 206, |il riconoscimento di | |sono aggiunti, in fine, i seguenti |qualifiche professionali in | |commi: |ambito sanitario | |«1-sexies. In attuazione | | |dell'articolo 53 della direttiva | | |2005/36/CE del Parlamento europeo e | | |del Consiglio, del 7 settembre 2005, | | |e ai sensi dell'articolo 99 del testo| | |unico delle leggi costituzionali | | |concernenti lo statuto speciale per | | |il Trentino-Alto Adige/Südtirol, di | | |cui al decreto del Presidente della | | |Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, | | |per quanto concerne il territorio | | |della provincia autonoma di Bolzano, | | |la conoscenza della lingua italiana o| | |tedesca costituisce requisito | | |sufficiente di conoscenza linguistica| | |necessaria per l'esercizio delle | | |professioni sanitarie. I controlli | | |linguistici previsti dalla legge sono| | |svolti in conformita' a quanto | | |stabilito dalle disposizioni | | |richiamate dal presente comma. | | |1-septies. In attuazione di quanto | | |disposto dal comma 1-sexies, il | | |presidente dell'ordine dei medici | | |della provincia autonoma di Bolzano | | |e' autorizzato a istituire, | | |avvalendosi delle risorse umane, | | |strumentali e finanziarie disponibili| | |a legislazione vigente, una sezione | | |speciale dell'albo dei medici alla | | |quale possono essere iscritti, a | | |domanda, fermi i restanti requisiti, | | |i professionisti che sono a | | |conoscenza della sola lingua tedesca.| | |L'iscrizione alla sezione speciale | | |autorizza all'esercizio della | | |professione medica esclusivamente nel| | |territorio della provincia autonoma | | |di Bolzano. | | |1-octies. Nei servizi sanitari di | | |pubblico interesse l'attivita' deve | | |essere organizzata in modo che sia | | |garantito l'uso delle due lingue, | | |italiana e tedesca, in conformita' a | | |quanto disposto dal decreto del | | |Presidente della Repubblica 15 luglio| | |1988, n. 574». | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |498. E' autorizzata la spesa di 1 |Finanziamento per il sostegno| |milione di euro per ciascuno degli |dello studio e della ricerca | |anni 2021, 2022 e 2023 per il |dell'endometriosi | |sostegno allo studio, alla ricerca e | | |alla valutazione dell'incidenza | | |dell'endometriosi nel territorio | | |nazionale. Il Ministro della salute, | | |entro novanta giorni dalla data di | | |entrata in vigore della presente | | |legge, con proprio decreto, | | |stabilisce i criteri e le modalita' | | |per la ripartizione delle risorse di | | |cui al primo periodo, prevedendo, in | | |particolare, che le risorse destinate| | |alla ricerca scientifica non possano | | |essere inferiori al 50 per cento | | |dello stanziamento di cui al presente| | |comma. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |499. Per le finalita' di cui alla |Finanziamento per il sostegno| |legge 10 febbraio 2020, n. 10, e' |delle attivita' in materia di| |autorizzata la spesa di 4 milioni di |donazione del corpo post | |euro per ciascuno degli anni 2021, |mortem | |2022 e 2023. | | +-------------------------------------+-----------------------------+ |500. Il Ministro della salute, |Individuazione dei centri di | |con proprio decreto da adottare |riferimento e modalita' di | |entro novanta giorni dalla data |svolgimento del training e | |di entrata in vigore della |simulazione sui cadaveri | |presente legge, individua i | | |centri di riferimento e le | | |modalita' di svolgimento del | | |training e della simulazione sui | | |cadaveri. | | +---------------------------------+---------------------------------+